UFFICIO STORICO ESERCITO
Giuseppe Ravetto Paolo Sézanne Pier Luigi lmbrighi
Giuseppe Ravetto Paolo Sézanne Pier Luigi lmbrighi
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Stampa: La Pagina S.r.l. - Roma
Finito di stampare nel mese dj novembre 1997
Presentazione ................................................................... pag. 11
Introduzione ..................................................................... pag. 13
Classificazione degli Ordini Cavallereschi ...................... pag. 15
Gradi degli Ordini Cavallereschi italiani ......................... pag. 17
Le insegne degli Ordini ................................................... pag. 19
Ordine Supremo della Santissima Annunziata ................. pag. 21
Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro .................................. pag. 38
Medaglia Mauriziana ....................................................... pag. 45
Ordine Militare di Savoia pag. 74
Ordine Civile di Savoia .................................................... pag. 94
Ordine della Corona d'Italia ............................................ pag. 107
Ordine Coloniale della Stella d'Italia .............................. pag. 114
Ordine al Merito del Lavoro ............................................ pag. 129
Stella al Merito del Lavoro .............................................. pag. 132
Ordine Civile e Mili.tare dell'Aquila Romana .................. pag. 142
GLI ORDINI ACQUISITI
Ordini del Regno Italiano d' Albania................................ pag. 151
Ordine della Besa ............................................................. pag. 152
Ordine di Scanderbeg ....................................................... pag. 154
Ordini Cavallereschi della Repubblica Italiana pag. 157
Ordine Militare d'Italia pag. 159
Ordine della Stella della Solidarietà Italiana ................... pag. 175
Ordine al Merito della Repubblica ................................... pag. 187
Ordine al Merito del Lavoro ............................................ pag. 207
Stella al Merito del Lavoro .............................................. pag. 207
Ordine di Vittorio Veneto ................................................. pag. 216
Medaglia Mauriziana ....................................................... pag. 222
Regolamento per la disciplina delle uniformi ... ............... pag. 223
Gran Collare ............................................... .. ...........Tav. I
Piccolo Collare .................... ........ ..... .......................Tav. II Placca ......................................................................Tav. m
Cavaliere di Gran Croce ..........................................Tav. JV
Cavaliere cli Gran Croce (Placca) ............................Tav. V
Grand'Ufficiale (Placca) ...... .. ..................................Tav. VI
........................................................Tav. VII
e Cavaliere ................................................Tav. vm
Ufficiali Generali e Ufficiali e Sott'Ufficiali ..........Tav. IX
ORDINE
Cavaliere di Gran Croce ..........................................Tav. X
di Gran Croce (Placca)
Cavaliere ..................................................................Tav. XV
Cavaliere cli Gran Croce ..........................................Tav. Cavaliere di Gran Croce (Placca) ............................Tav. Grand'Ufficiale (Placca) ..........................................Tav.
........................................................Tav. Ufficiale e Cavaliere ................................................Tav.
XVI XVll XVIII XIX xx
Cavaliere di Gran Cordone ......................................Tav.
Cavaliere di Gran Cordone (Placca) ............... ... ......Tav.
Grand'Ufficiale Tav.
Commendatore ........................................................Tav.
Ufficiale e Cavaliere ................................................ Tav.
ORDINE
Cavaliere ....... ........
XXI XXII XXIII XXIV xxv
.... ............Tav. XXVI
Cavaliere ..................................................................Tav. XXVII
Cavaliere di Gran Croce - Classe militare .............. Tav.
Cavalieri di Gran Croce - Oro e Argento
classe militare e civile (Placca) Tav.
Grand'Ufficiale - Classe militare e civile ......... ...... .Tav.
Commendatore - Classe militare e civile ................Tav.
Ufficiale e Cavaliere - Classe civile e militare .. ......Tav.
Medaglia d'argento - Classe militare e civile XXVIII XXIX xxx XXXI XXXII
Medaglia di bronzo - Classe civile e militare ..........Tav. XXXIII
Gran Croce ..............................................................Tav. XXXIV
Commendatore ...... .. ... .... .........................................Tav. XXXV
Ufficiale .................................................................. Tav. XXXVI
Cavaliere ..................................................................Tav. XXXVII
Cavaliere di Gran Croce ..........................................Tav. XX:XVID
Grand'Ufficiale .................................. ..... .................Tav. XXXIX
Commendatore Tav XL
Ufficiale e Cavaliere ................................................ Tav. XLI
Cavaliere di Gran Croce ..........................................Tav. XLII
Grand'Ufficiale (Placca) ..........................................Tav. XLIII
Commendatore ........................................................Tav. XLIV
Ufficiale e Cavaliere ................................................Tav. XLV
Grand'Ufficiale ........................................................Tav. XLVI
Commendatore e Cavaliere ......................................Tav. VLVII
Gran Cordone ..........................................................Tav.
Cavaliere di Gran Croce ..........................................Tav.
Grand'Ufficiale ........................................................Tav.
Commendatore .. ................................ ......................Tav.
Ufficiale e Cavaliere ... ...... . .............................. .. ..... .Tav.
ORDINE AL MERITO DEL LAVORO
Cavaliere Tav. LIII
ORDINE DI VITTORIO VENETO
Medaglietta ..............................................................Tav. LIV
Cavaliere ..................................................................Tav. LTV
Si ringraziano per la disponibilità dimostrata, nell'ultimazione dell'opera, i Signori:
• Stabilimento Stefano John s on S.p.A. Milano - Filiale di Roma
• Gardino succ.ri Cravanzola - Roma
• Francesco Duca - Roma
• Collezione privata - Milano
• Conte Ernesto Yitetti - Roma
• Grand'Ufficiale Pier Giorgio Imbrighi - Roma
• Dott. Maurizio Lucarelli - Roma
• Dott. Giuseppe Filippo Imbalzano Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - Roma
• Marchese Raniero M. Salvaggi - Roma
L'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito ha voluto perseguire la pubblicazione di questo volume in quanto esso rappresenta la naturale continuazione di una collana di 6 volumi sulle decorazioni del Regno di Sardegna, del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana iniziata nel lontano 1976.
Inserito nel contesto delle opere sulle decorazioni al valore, al merito e commemorative pubblicate per conto degli uffici storici delle tre forze armate, questo lavoro si distingue per la trattazione estremamente dettagliata ed esaustiva di ogni singola onorificenza, comprendente una esauriente e completa sintesi normativa ed iconografica, che potrà costituire valido riferimento e base di partenza per studiosi ed estimatori della materia.
Il volume, dalla gestazione molto laboriosa e travagliata, rappresenta anche un impegno morale ed un sentito riconoscimento nei confronti dell'autore, capitano Giuseppe Ravetto, e del curatore capitano di vascellq Paolo Sézanne, che non sono riusciti purtroppo a vedere l'opera terminata, ma che hanno profuso in essa la loro grande passione di cultori di storia militare e la loro vasta ed approfondita conoscenza di medaglistica ed uniformologia.
Il ringraziamento dell'Ufficio Storico va esteso anche a tutti coloro che hanno collaborato validamente nel reperimento e classificazione delle copiose fonti documentali e che hanno acconsentito alla ripresa di immagini fotografiche delle più rare e preziose decorazioni.
Rivolgo infine un vi vo e riconoscente apprezzamento per l ' opera prestata dal Dott. Pier Luigi Imbri ghi, che, raccogli endo l'eredità dei due autori, ha saputo fornire un meritevole ed insostituibile contributo nella composizione finale del testo e delle illu strazioni.
11 Capo Ufficio (Col. c. s.SM Riccardo Treppiccione)
La pubblicazione della presente opera rappresenta , indipendentemente dall'interesse dell'argomento trattato e dall 'i mpegno postovi dal suo autore, un dovere morale nei ri guardi dell ' estensore, appartenente all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito e improvvisamente scomparso.
Non essendogli allora stato dato di rivedere le bozze e di provvedere ad alcun affinamento, tale compito mi è stato affidato, per l'as so nanza della materia trattata con quella delle decorazioni al va lore, al merito e commemorative che, da lungo tempo , costituisce il mio più specifico campo d'indagine e ricerca.
Ho così as sunto questo incarico doverosamente contenendo la revisione, limitandola alla rettifica di alcune proposi zioni e provvedendo a qualche integrazione minore evitando i possibili ampliamenti: né , d'altronde, mi sare i permesso di alterare l ' impianto sce lto dall 'a utore e tantomeno di stravolgere le sue argomentazioni o di modificare la forma espositiva.
Occorre tuttavia precisare che, s icuri di interpretare le intenzioni dell'autore , è s tato provveduto ad integrare l'opera con l'inserirvi le illustrazioni de-Ue varie decorazioni trattate, così c h e, per ques to aspetto, essa non risultasse muta.
Premesso quanto so pra , e venendo infine all'argomento trattato, vi è innanzitutto da evidenziare che è merito dell ' autore l ' aver vol uto riprendere l'argomento degli Ordini cavallereschi dopo un lunghissimo periodo di sua assenza dai cataloghi delle pubblicazioni aventi carattere ufficiale o ufficioso: e, in effetti, bisog na andare indietro di più di mezzo secolo per ritrovare una trattazione di questa materia nella forma di quella qui esposta. Non si vuole con ciò asserire c h e non esistano in commercio libri c he trattano degli Ordini cavallereschi in Italia, anzi sarà opportuno evidenziare che ve ne sono più di quanti si possa immag inare e che quasi ogni anno ne appare uno nu ovo, bisogna però anche rilevare che pur stante l'ampia disponibilità, è raro che le trattazioni , nell'in s ieme, non soffrano di un certo pressappochismo o, quantomeno , di s uperficialità: del resto, in buona parte s i ha a che fare con libri caratterizzati dall'essere l ' uno la parafrasi dell'altro , magari con qualche ampliamento, e, comun_..,.,,-,-
que , più intes i a soddi sfare le esigenze di un letto re interessato alle esteriorità che non ai contenu ti.
In questo caso, invec e, l'autore s i era preocc upato , se nza tralasciare si nteti ci cenni s tori c i, di descrivere le singole decorazioni in modo compiuto e, cosa esse nziale, di riportare una ce rta parte della documentazione ufficial e più significativa (statuti, decreti, norme) inere nte ai s ingoli Ordini, così che il lettore possa costituirsi una seria base conosc itiva e, comunque, se di interesse, un orientamento s u poss ibili a mpliamenti ed integrazioni.
Ciò è, in definitiva, il pregio di questa opera postuma del Capitano Giuseppe R ave tto che intendeva, col fatto, di offrire quaJcosa di un po ' diverso dalle so lite trattazioni del sogge tto da lui prescelto e senz'altro ci è riuscito, purtroppo se nza c he g li s ia stato dato di vedere il co ncreto risultato de lle sue fatiche!
Paolo Sézanne
Roma, febbraio 1996
Si sarà grati a coloro che volessero incrementare la documenta z ione, laddove essa potesse apparire od essere manchevole.
La prima classificazione degli Ordini cavallereschi ci è data dal Sansovino, che alla metà del XVI secolo, suddivideva gli ordini in tre categorie o classi:
Ordini di collana: riservati a Sovrani ed Alti Personaggi che non comportano voti religiosi , ma solamente regole di onore e cavalleria;
Ordini di croce: detti anche Milizie o Religioni; sono quelli assoggettati a speciali regole e prevedono vita in comunità, professione religiosa e carattere prevalentemente internazionale.
Ordini di sprone: sono la gran parte dei cosiddetti " Ordini cavallereschi" che non sempre vengono autori zzati e legittimati dalle leggi di Stato.
Altra suddivisione degli Ordini, fu quella ad opera di Padre Onorato da Santa Maria che nel XVIII secolo, distinse due categorie di Ordini cavallereschi: ereditari ed acquisiti. Ordini ereditari o naturali: sono quelli istituiti da Sovrani o Dinastie regnanti.
Ordini acquisiti: che si suddividono a loro volta in: militari - conferiti appunto per meriti militari; onorari - conferiti per meriti civili ed ecclesiastici; sociali - ovvero conferiti a puro titolo onorifico di merito; regolari - aventi come ispirazione una regola religiosa; femminili - che possono essere conferiti anche alle donne ma non esclusivamente ad esse.
Essi sono considerati patrimonio dello Stato e non del Sovrano. Il Maigne, nel 1861, propose di suddividere gli Ordini in tre categorie.
Grandi Ordini: riservati a membri di famiglie regnanti, alti Prelati o eminenti personalità.
Ordini di Corte: destinati esclusivamente ali' Aristocrazia. Ordini di Merito: accessibili da ogni classe di cittadini.
La suddivisione più recente e che ancora oggi classifica g li
Ordini cavallereschi è invece quella di seguito:
Ordini Statuali: sono quelli c he nell'ordinamento di un Stato, hanno veste di persona gi uridi ca pubblica.
A questa categoria appartengono gli Ordini laici.
Ordini dinastico - Statuali: so no gli Ordini che in un primo tempo appartenevano al patrimonio privato di una Famiglia regnante e, success ivamente entrarono a far parte del patrimonio della Corona, ma che hanno conservato la primitiva natura.
Ordini dinastico - Familiari: sono quelli istituiti da una Famiglia regnante; in virtù dello "jus collationis" possono essere conferiti, e rimanere legittimi anche dopo la perdita del trono, dal Re esule, dal Pretendente della Famiglia e possono essere anche riconosc iuti da altri Stati.
Ordini Pontifici: sono quelli conferiti dal Pontefice, in virtù delta Sovranità spirituale della Chiesa.
Particolarità di questi Ordini sono quella della loro natura "laica", che ne vieta il co nferimento agli ecclesiastici, e quella di essere conferibili anche a soggetti non cristiani.
Costituisce unica eccezione l 'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme che può essere conferito ad Ecclesiastici ma non a soggetti di fede diversa da quella Cattolica.
Ordini Magistrali - L'unico Ordine vigente da considerare in questa ca tego ria è il Sovrano Militare Ordine di Malta, il cui "status" giuridico riuni sce la Sovranità ecclesiastica della Relig ione all'Ordine cavalleresco vero e proprio.
Al Capo dell'Ordine, che ha il titolo di "Principe e Gran Maestro", per diritto internazionale spetta il rango di Capo di Stato; l'Ordine inoltre invia propri Ambasciatori presso gli altri Stati e gode di extraterritorialità per i beni imm obi li di proprietà.
Questa classificazione, utile dal punto di vista giuridico, è però complessa ai fini della descrizione dei s in goli Ordini per come vengono trattati in questa pubblicazione.
Pertanto, la suddivis ion e che sarà adottata, terrà conto in linea generale della " natura o categoria" dell'Ordine in esame limitandone l'origine a personale, dinastica e dello Stato e verrà ripartita per periodi di istituzione, in Ordini monarchici preunitari,
unitari e acquisiti ed Ordini della Repubblica.
Ordini preunitari del Ducato di Savoia, poi Regno di Sardegna, cioè i stitu iti anteriormente all a proclamazione del Regno d'Italia:
Ordine Supremo della Santissima Annunziata (1362)
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573)
Ordin e Militare di Savoia ( 18 I 5 )
Ordin e Civile di Savoia (1831)
Ordini unitari del Regno d'Italia , istituiti dopo il marzo I 861 :
Ordine del la Corona d'Italia ( 1868)
Ordine a l Merito del Lavoro ( 1898)
Ordin e Coloniale della Stella d'Italia (1914)
Ordine c ivile e militare dell'Aquila Romana ( 1942)
Ordini acquisiti, già del Regno d'Albania , ante 1939:
Ordine della Besa (Fede) (1940)
Ordine di Scanderbeg ( 1940)
Ordini della Repubblica Ital iana creati dopo il giugno 1946 o riformati dopo la stessa data:
Ordine della Stella della Solidarietà Italiana
Ordine militare d'Italia
Ordine al merito della Repubblica Italiana
Ordine al merito del Lavoro
Ordine militare di Vittorio Veneto (1947) (1947) (1952) (1952) (1968)
- Come presso molti Stati stranieri, anche in Italia gli Ordi1ù cavallereschi sia del Regno che della Repubblica potevano essere articolati in uno o più gradi.
- Alcuni Ordini destinati a ricompensare meriti eccezionali o benemerenze verso le I stituzioni, acquisite nel tempo con costanza, dedizione e fed e ltà, consistevano nell'unica classe di Cavaliere.
Di questo gruppo di Ordini fanno parte: Ordine Supremo d e lla Santi ss ima Annunziata; Ordine al merito civile di Savoia; Ordine al merito del Lavoro.
- Altri Ordini , destinati a distinguere le benemerenze acquisite dai cittadini in funzione della loro importanza, erano suddivisi ge-
neralmente in 5 class i di merito che in ordine decrescente erano: Cavaliere di Gran Croce; Grande Ufficiale; Commendatore; Cavaliere Ufficiale; Cavaliere.
All'insignito, per regola, veniva conferita per la prima volta il grado più basso, ma poteva risalire a quelli s uperiori in dipendenza di ulteriori meriti acquisiti, di livello di incarico ricoperto o di anzianità di permanenza nel grado ricevuto. Ad alcuni sogge tti infine, ve niva co nferita per la prima volta direttamente una dei gradi superiori , se la benemeren za acquisita era di singolare importan za o il rango richied eva un particolare riconoscimento onorifico; ad esempio, ai Capi di Stato o emine nti personalità anche straniere, era riservata il massimo grado.
Di questo gruppo di Ordini fanno parte:
- nel Regno:
Ordine militare di Savoia;
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;
Ordine della Corona d'Italia;
Ordine Coloniale della Stella d ' Italia ;
Ordine dell'Aquila Romana;
Ordine Albanese della Besa;
Ordine Albanese di Scanderbeg;
- nella Repubblica:
Ordine della Stella della Solidarietà;
Ordine Militare d'Italia;
Ordine a l merito della Repubblica Itali ana.
Le insegne, più comunemente dette "decorazioni" erano generalmente di due tipi fondamentali: croci e stelle o " placche".
Entrambi i tipi variavano poi di dimensione che per le placche era in funzione del grado posseduto mentre per le croci, oltre che per il grado, la dimensione variava secondo il tipo di abito s ul quale si portavano.
lo quest'ultimo caso le dimen s ioni erano tre: normale , ridotto e mignon.
Per maggior chiarezza, diremo che l' in seg na di dimensione normale veniva portata nella generalità dei casi. Quelle di dimensioni ridotta e mignon , venivano utilizzate solo s u abiti di gala quando non era previsto l'uso di quelle normali.
I due tipi di insegne ( croce e placca ) infine, potevano essere portati congiuntamente, sempre in fun zio ne del grado.
Le mi sure e le "co mbinazioni " delle s ingole insegne, verranno descritte nei capitoli relativi a ciascun Ordine.
Ci si limita ora a chiarire che le s ingole croci rappresentavano i tre gradi più bassi e cioè Cavaliere, Ufficiale e Commendatore , mentre le placche erano riservate ai due gradi più alti, ossia Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce o Gran Cordone.
Le insegne di Cavaliere ed Ufficiale si portavano appese ad un nastro sul lato sinistro dell'abito , circa 10 centimetri al di sotto della spaJla. Per le uniformi militari, sopra la patta della tasca superiore sinistra della giubba, o corrispondentemente.
L'insegna di Commendatore invece si portava al collo, pendente da una "c ravatta".
Infine le placche si portavano, s ul lato sinistro dell'abito, all'altezza del costato.
Nel 1350 Amedeo di Savoia detto il "Conte verde" fondò l'Ordine del "Cigno Nero" in occasione delle nozze de1la sorella Bianca.
L'Ordine era formato da 12 Cavalieri che avevano quale vincolo sacro quello di prestarsi reciprocamente aiuto e di non muoversi guerra senza il consenso unanime degli altri Cavalieri.
L'insegna dell'Ordine consisteva in un cigno di smalto nero orlato di rosso che andava portato al collo e ricamato o dipinto sulle divise, sugli scudi e nel blasone del Casato.
Questo Ordine però ebbe la breve vita di dodici anni.
Nel 1362 infatti, Amedeo VII di Savoia fondò un nuovo Ordine detto "del Collare" e, cosa alquanto strana, solo un Cavaliere dell'Ordine del C igno Nero ne fece parte.
La data di fondazione in un primo tempo si volle fare risalire al 1364 perché in quell'anno avvenne in Avignone il primo conferimento di 15 collari. Ma dalle cronache di Jean d'Orville c he ne riporta la prima notizia si può affermare con buona probabilità che è il 1362 l'anno dell'effettiva istituzione; ed in tale affermazione si trovano concordi i maggiori studiosi della Cavalleria fra i quali Sansovino e Cibrario.
L'Ordine del Collare era composto da soli nobili legati da fedeltà al loro Signore sia militarmente che politicamente, sotto la protezione della Fede che ne diede la consacraz ione.
La principale regola dell'Ordine stabiliva che tutti gli insigniti, Signore compreso, godessero di parità di diritti e doveri e fra loro s i ch iamassero "fratelli".
Questo è probabilmente il motivo per il quale l'Ordine aveva un solo grado, che poneva gli appartenenti in perfetta eguaglianza.
L'insegna dell'Ordine era costituita da un collare appunto, formato da "nodi Savoia" (detti d'Amore) intervallati da rose e dalla parola "FERT".
Dal collare poi, pendeva un gioiello composto da tre nodi intrecc ia ti che rappresentava 1' in segn a vera e propria.
Il co llare, in origine, e ra molto semplice di fattura , consis tendo in un cerchio d 'o ro composto di du e fettucce curve c he si congiungevano con un gancio dietro il collo ; su queste fettucce o pi as tre , e ran o sb al zate 4 scritte "Fert•· in oro.
Ne lla parte a nteri ore , c he poggiava s ul pe tto , era co lloca to il pendente c h e, come d e tto , co nsisteva di tre nodi di Savoia.
Qu es to pendente, in a lcuni casi, veniva "perso nali zzato" dag li insigniti con c roci, fiori e d a ltri s imboli.
Amedeo VIII, divenut o n el 1416 primo " Du ca" di Savoia ed a l cui figlio co nferì il titolo di Principe di Pi e mon te, sa nc isce che l'inseg na dell ' Ordin e deve essere composta di un co ll are in argento dorato con un pendente di forma tonda com posto dai tre nod i di Savoia, simbolo di unione indissolubile e senza altri attributi. Il Bollati tuttavia, riferi sce c he alcuni pendenti recavano la scritta "Fert" nel loro centro e questo è confermato dal J . Servion c he lo riporta nell e sue c ronache.
Il Cibrario, d a parte s u a, descrive un collare co mposto da ro se intercala nti il motto "Fert", c he e ra inserito anche ne l pendente.
Tutte queste " personali zzaz ioni" dell e insegne possono essere st a te originate dal de s iderio degli in sig niti di rappresentare un altro merito, eventi particolari di c ui e r a no s tati protagonisti o da esigenze pratiche dovute al tipo di vestiario o armatura indossata.
Ques ta teoria è co nfermata dal fa tto c he alcuni a nti c hi collari c u s toditi in Altacomba e di proprietà di Casa Savoia, m ostrano evide nti differe n ze di foggia e disegno co nfermando con qu esto la libe ra " interpretazione" lasc iata ai Cavalieri in signiti , che p erò ri s pe ttava no rigorosamente la co mpo sizio ne del pendente che costituiva l a vera insegna, o lo "stile" d e ll'artigiano fabbricante.
La prima chiara regolamentazione pe rvenutaci dell'Ordine e delle s ue in s egne, è quell a emanata dallo stesso Amedeo VITI nel 1409 e s uccess ivam e nte ampliata ne l 143 1.
In ques ti Statuti il Duc a, oltre a dichi ara re i fini politici, militari e relig iosi dell ' Ordine, s pecifica c h e il numero limitato di
15 insigniti rappresenta le 15 allegrezze della Vergine Maria; per lo stesso motivo, 15 dovranno essere le rose che appaiono sul collare; questi fiori traggono origine dalla rosa d'oro che il Pontefice Urbano V diede aJ conte Amedeo IV nel 1364 quando gli conferì le insegne dei Crociati e che simboleggia il più religioso principio cristiano in quanto fiore della Vergine.
I nodi Savoia, rappresentano invece allegoricamente, un simbolo di fede e di disciplina e sono tre a simboleggiare la SS. Trinità.
Infine la parola "FERT" è stata variamente interpretata. Il suo significato più accreditato è quello del senso naturale latino di "porta", a voler dire "colui che porta il vincolo di fede alla Vergine" quindi la parola Fert sarebbe l'emblema di dedizione e consacrazione dell'insignito alla Madonna.
La prima investitura di Cavalieri ebbe luogo ad Avignone, occasione nella quale Amedeo VI disse che "og ni insignito del collare doveva mantenere, procurare ed osservare il bene degli altri Cavalieri insieme all'utile dello Stato e dell'Ordine".
Que s te parole furono sancite dallo Statuto emanato da Amedeo Vili che, pùre se parla degli scopi militari dell ' Ordine, non trascura il legame che unisce tutti i Cavalieri al proprio Signore ripetendo così che essi sono tutti " fratelli e pari".
Le controversie fra Cavalieri, venivano sottoposte al giudizio del Duca, assistito da due Cavalieri. Nei casi in cui Egli stesso fosse stato parte in causa, il giudizio era affidato a quattro Cavalieri, assistiti da due "valenti dottori".
La vita dei Cavalieri era ispirata e improntata in massima parte alle regole religiose; in particolare erano previs te specifiche procedure per le nomine, i funerali ed i lasciti. Nella Chiesa del1' Ordine, ogni Cavaliere aveva assegnata una Cappella nella quale alla sua morte venivano ripos te le armi e l'armatura; nella funzione, doveva essere portato i I collare che gli era appartenuto cui era attribuito un valore morale ,di ricordo delle gesta compiute. Tutti i Cavalieri dovevano partecipare alla funzione vestendo una mantellina bianca che rimaneva in dono alla Chiesa.
Ogni Cavaliere doveva effettuare prima della sua morte un lascito di I 00 fiorini con i quali i Fratelli sopravvissuti dovevano fare celebrare 100 S. Messe.
Sempre per lo spirito di eguaglianza che ispirava l'Ordine,
le nomine dei Cavalieri in sostitu z ion e di quelli de funti , non venivano effettuate dal Duca " motu proprio" ma per designazione unanime degli altri Confratelli.
Nell'esten s ione dei capitoli, voluta da Amedeo VIII nel 1433, vi erano co nte mplati i cas i di espulsione che colpivano i Fratelli re s isi indegni per motivi di onore, di onestà e di lealtà.
Inoltre vi e ra l'obbligo p er tutti i Caval i eri, di portare se mpre le inseg ne dell ' Ordine e di non far parte di altri Ordini.
Per cro naca, i Cavalieri espu lsi d a ll ' Ordine dalla sua fondaz ione allo sc iog limento furon o quattro: il primo, ne l XVII secolo, fu Filiberto Ferrero Fieschi, Principe di Mas serano, reo di aver aiutato gli s pag n o li contro il Duca, l ' ultimo fu Be nito Mussolini ne l 1943.
Si giunge così al 1518, dat a nell a quale il Duca Carlo III " il Buono" modific a l ' inseg n a dell' Ordin e introdu ce ndo ne l pend e nte, sempre formato da tre nodi di Savoia, l 'immagine de ll ' Annunciazione. A l contempo e di c on seguen za stab ilisce che l'Ordine del Collare debba mutare l a sua den o min az ion e in Ordine del1' Annunziata. Anche le ro se del co llare s ubi sco no una modifica c he ne vede sette s maltate in bianco e sette in rosso, co n la centrale m età bianca e metà ro ssa con bord o di s pine d'oro.
Sempre l o s te sso Duca volle c he i Cavalieri dal numero di 15 , in ri cordo de ll e allegrezze di Maria, fossero accresc iuti a 20, ricordando i nuovi 5 le piaghe di Ge sù croc ifisso; infine stab ilì c he tutti i Cavalieri vestisse ro un mantello di co lore cremisi.
Sotto l'aspetto statutario e gerarc hi co, il Du ca si proclamò per sé e per i su o i s uccessori Capo e Sovrano dell ' Ordin e, nominando anche un Cance lliere e d un C e rimoni e re scel ti fra prelati e d un Segreta ri o, un Tesoriere ed un Ara ldo che lo a ss istessero ne ll 'a mmini s tra z ione, ne ll e funzioni e n ei ce rim onia li prev is ti dallo Statuto.
li d ec reto di no n acce uare a ltre o norifice nze fu co nferm ato per tutti tra nne c he per i Capi de Jl ' Ordine , in quanto fatti politi c i, di alleanza e di guerra avr eb bero potuto essere rafforzati da v incoli di fratellanza e d amicizia.
Le modifiche apportate a ll 'Ordine dal Duca Carl o III , furono proseguite e d a mpli a te dal suo s uccessore, Emanuele Filiberto. Pure mantenendone il prin cipio m ora le, il nuovo Duca introdu ce nell'Ordine un adeguamento alle nu ove con dizi on i po liti-
che ed una veste più "cavalleresca". Altra novità fu l'istituzione di una "dotazione" a ciascun Cavaliere di 1200 fiorini, perché egli potesse mantenere un adeguato decoro indipendentemente dalle fortune personali.
È nello stesso periodo che l'Ordine, dichiarato Sovrano, assume le funzioni di Organo Superiore Giudicante, escludendo i Cavalieri dalla giurisdizione della magistratura comune. Più tardi l'Ordine subì una modifica di importanza notevole, quando vide attenuarsi e decrescere di rigore i principi religiosi, anche a causa dei travagli che la Fede aveva attraversato specie con la riforma di Lutero, che ne scosse i principi fino allora ritenuti immutabili.
Ma 1' opera riformatrice di Emanuele Filiberto non si limitò a questo. Nel 1570 e 1577 altre ne intervennero fra le quali I' esclusione dal numero massimo di 20 Cavalieri del Principe Ereditario e dello stesso Duca.
Anche il manto cambiò colore assumendo l ' azzurro di Savoia come il vessillo, che, con I' fmmagine della Madonna, il Duca portava con se in guerra.
Con Carlo Emanuele II, nel 1639 il manto verrà riportato al colore originario amaranto, ricamato con fiamme e rose in argento ed oro e guarnito al bordo de l motto "Fert" in oro.
In questo periodo i requisiti per entrare a far parte dell'Ordine non si limitano alla nobiltà in sé ma questa deve essere di almeno 5 gene razioni con i quattro quarti; ossia i nonni ed i bisnonni sia paterni che materni, che dovevano essere figli di nobili.
Lo Statuto di Carlo Emanuele si differenzia dai precedenti anche per i nuovi rapporti fra il Sovrano ed i Cavalieri.
Questi vengono sempre più elevati in rango e nei priv il egi.
Tutti sono d'ufficio Senatori, nelle Funzioni vengono secondi so lo al Sovrano; ad eccezione dei membri della Famiglia Ducale, nessuno può avere potere su di loro se non con il consenso dello stesso Sovrano. Infine vengono esonerati da contribuzioni e tasse.
Nello stesso Statuto si stabilisce che l'insegna poteva essere portata attaccata al collare o da sola con un fiocco di seta secondo le circostanze.
Queste ultime disposizioni sull'insegna, saranno poi ispiratrici della successiva istituzione di un "grande collare" ed un "piccolo co11are".
Gli organi d ' ufficio, ossia l'Araldo, il Tesoriere, il Cerimoniere, con la sola esclusione deJ Cance lliere, portavano quale insegna una sola rosa bianca e rossa.
Quando la regione del Bugey fu ceduta da Carlo Emanuele I ad Enrico IV di Francia in cambio del Marchesato di Saluzzo, la Chiesa dell ' Ordine cessò di essere quella di Pierre Chatel, ove riposavano i primi Cavalieri, e ven ne invece utilizzata la Chiesa dei Camaldolesi di Torino.
Nel 1680 quando la Duchessa Maria Giovanna era Reggente durante la minore età di Vittorio Amedeo Il, essa stabilì che nelle occasioni nelle quali non era previsto l ' uso del Collare, tutti i Cavalieri portassero ricamato su l lato sinistro degli abiti a metà fra cinta e spalla, l'immagine deIJ ' Annunciazione; con l 'occasione i Funzionari dell'Ordine furono autorizzati a portare una insegna come quella del ColJare ma di dimensioni ridotte ed appesa ad un nastro azzurro s ul lato sinistro della giamberga (giacca), rimanendo il Collare prerogativa unica dei Cavalieri. Altra novità introdotta fu quella del " Grande Ordine" e "Piccolo Ordine".
L' Araldo portava una medaglia d ' oro con l ' immagine della Annunciazione, ali' occhiello s inistro dell'abito.
L' Ordine prosegul così la sua vita senza ulteriori novità di rilievo fino al 1840 anno in cui Carlo Alberto, Re di Sardegna, dichiarava Chiesa dell'Ordine la Certosa di Collegno che si mantenne tale fino al J 855, anno in cui a ta le funzione venne destinata dal nuovo Re Vittorio Emanuele Il la Cappella Palatina di palazzo reale in Torino.
Lo stesso Sovrano, nel 1860, infranse la tradizione di nobiltà antica ed accertata c h e distingueva i Cavalieri, conferendo le insegne a Carlo Parini.
Dopo la costituzione del Regno d'Italia, Vittorio Emanuele Il, con Carta Reale del 3 giugno 1869, trasformò il concetto dell'Ordine nella forma "cavalleresca", ammettendovi anche coloro che non fossero nobili purché in possesso di meriti talmente alti nei confronti della Monarchia, sia in espression i c ivili che militari, da renderne degna l'appartenenza.
Il numero dei Cavalieri, pur rimanendo ufficialmente in 20, viene praticamente aumentato con l'e sclusione da quel "numero chiuso" degli ecclesiastici e degli stranieri, oltre che del Sovrano e del Principe Ereditario.
Viene anche ufficializzato, da parte dei Cavalieri, l'uso del grande Collare e del piccolo Collare.
Il grande Collare veniva portato il giorno di capodanno, nella festa della SS. Annunziata, nelle solennità e feste nazionali e di Corte. Assieme al grande ColJare, fu istituita una stella raggiante in oro a forma di placca, recante al centro l'immagine della SS. Annunziata, da portarsi con il grande Collare, appesa al lato sinistro del petto.
In tutte le altre occasioni, era prescritto l'u so del piccolo Collare senza la stella o placca.
I Cavalieri furono chiamati "c ugini" del Re al quale davano del "tu"; furono inoltre elevati alla dignità di Grande Ufficiale dello Stato.
Il grande Collare, alla morte dell'insignito, salve poche eccezioni specificamente autorizzate, doveva essere restituito dai familiari al Re.
Ogni Collare restituito, veniva registrato in apposito elenco dove erano riportati tutti Cavalieri cui era stato affidato.
Altra disposizione che cambiò lo "spirito" dell'Ordine, fu quella che stabiliva che le nomine venivano fatte dal Sovrano "sentito il parere" degli altri Cavalieri e non più dai Cavalieri stessi all'unanimità. La votazione s ul parere era segreta e l'esito era unicamente consultivo e non determinante.
L'investitura avveniva dalle mani del Sovrano che poneva al collo del neo insignito il grande Collare.
Con R.D. 25/8/1876, la funzione di Segretario, fu attribuita al Pres idente del Consiglio dei Ministri. Tale attribuzione fu sancita con R.D. 7/4/1889 da Re Umberto I. Nello stesso Decreto, si sta biliva che i grandi Collari fossero in consegna al Tesoriere del!' Ordine mentre i brevetti originali di investitura ed i registri dei Cavalieri venivano custoditi nell'Archivio della Presidenza d e l Consiglio dei Ministri.
Con R.D. 14/3/1924 il nuovo Re Vittorio Emanuele m stabilì che al numero dei 20 Cavalieri previsti, oltre agli ecclesiastici e agli stranieri, potevano essere aggiunti anche i Principi Reali suoi parenti in Linea diretta fino al quinto grado.
Fu anche istituito con quel Decreto il nastrino da apporre s ull 'u niforme militare, di color amaranto con sovrapposta la miniatura della parte centrale della placca ossia l 'Annunciazione;
detto nastrino aveva l a precedenza su tutti gli altri e ne aveva le stesse dimensioni.
L'Ordine cessò di essere riconosciuto in Itali a, con legge 3 marzo 195 l istitutiva dell ' Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
All 'a rt. 9 della l egge si stabilisce c h e "l'Ordine della SS. Annunziata e le relative insegne sono soppresse".
In effetti la Repubblica avrebbe potuto vietare l'uso in Italia delle insegne e dei titoli ma non sopprimere l'Ordine , in quanto, essendo sta to istituito da una Casa Regnante , non e ra nei poteri della Repubblica sopprime rl o.
L' Ordine ha sempre conservato la figura di "dinastico" della Casa di Savoia attraverso la Contea, il Ducato, il Trono di Sicilia, il Regno di Sardegna e quello d'Italia.
Divenendo "Su premo" nel nuovo Regno d'Italia, l ' Ordine conservò appunto la sua fis i onomia d i più e levato Ordine italiano ed anche dopo l a caduta della Monarchia con il referendum del 1946 ed il conseguente esil io del Re Umberto II , esso continuò ad essere conferito dall'ex Monarca e "portato" da Sovrani e Capi di Stato.
Ne l 1963 fu pubblicato un elenco dei Cavalieri; in esso, oltre ai 27 Grandi Maestri e gl i 818 Cavalieri fino ad allora creati, si trovano Cancellieri, Araldi, Segretari, Cerimonieri e Tesorieri, nonché i 65 Principi saba udi che ricevettero l 'insegna.
Da questi e da tutti gl i altri nomi con ten uti nell'elenco si può rilevare come l ' Ordine ha annoverato fra i s uoi insigniti tutta la massima struttura politica, militare , amministrati va, g iu d i ziaria e parlamentare dello Stato Italiano e alc uni fra i massimi personaggi di altre Nazioni.
Dagli stranieri insigniti si possono rilevare alleanze , parentele ed eventi storici particolari.
La so ppressione dell'Ordine da parte della Repubblica, può co n s id erars i come " un errore storico" voluto dal Parlamento , malgrado e contro il parere di noti giuristi e professori di diritto pubblico ed internazionale che classificando l 'Ordine come dinastico e non statuale, sostenevano la non a utorità dello Stato italiano a determinarne il futuro des tino.
Le insegne dell'Ordine consistono in un collare con pendente ed una s tella o placca.
Il collare, previsto in "g rande" e "piccolo", da indossare secondo le circostanze, pur variando nelle mi s ure , rimane immutato nel diseg no.
Il collare in oro o argento dorato è composto da piastre rettangolari (generalmente 11 o 12 ) traforate e cesellate, intervallate da piastrine quadrate , anch'esse traforate.
L' unione fra le piastre e le piastrine è ottenuta mediante magliette dello stesso metallo , sl da costituire nell'insieme una catena s nodata con aggancio posteriore , da portare al collo.
Ciascuna delle pias tre rettangolari porta nel proprio traforo le lettere "R.T." ed "F.E." , divise da nodi di Savoia, in modo che nella loro seq uenza formino la sc ritta "Fert ", interrotta dalla piastrina quadrata n ella quale è traforato il disegno cli una rosa.
Al collare così formato , viene appeso nella parte anteriore al centro, un pendente, detto anche '' gioieJlo" c he costituisce insieme alla s tella , la vera insegna dell'Ordine.
Il pendente è costituito da 3 nodi Savoia che formano una cornice; i nodi so no congiunti fra loro da rose.
Un nodo forma la base del pendente e gli altri due leggermente convergenti tra loro costituiscono i lati , formando nell ' ins ieme un triangolo.
Alle estremità del nodo di base, so no fissate due rose ed una terza è sotto di esso; le due rose estreme collegano i nodi laterali a quello centrale.
Altre due rose collegano i nodi laterali ad una voluta ovale, pure essa sormontata da una rosa, che funge da aggancio al collare.
Per sintesi diremo dunque che il pendente è costituito da 3 nodi Savoia e 6 rose.
All'interno di questa cornice, s ulla base, è poggiata l'immagine dell'Annunziata cesellata e bifacciale; alla voluta superiore è applicato il simbolo dello Spirito Santo sotto forma di colomba raggiata.
La stella o placca è costituita da una piastra circolare in argento a fondo pallinato ed ornato al suo interno da 8 fiamme a 7 punte in oro delle quali:
2 in orizzontale, 2 in verticale e 4 obli q ue.
Le fiamme sono collocate su basi a capitello.
Alla base di ciascuna fiamma delle 4 oblique, è applicata una delle quattro l ettere che formano il motto "FERT', in oro.
I capitelli di base alle fiamme, poggiano a loro volta su una cornice in o ro , a sezio ne convessa e nelle cu i parti non co in cidenti con le fiamme, sono applicati quattro nodi Savoia pure in oro.
La cornice non è circo lare ma a forma concava in corrispondenza delle lettere FERT e convessa in corris pondenza delle fiamme orizzontali e vert icali; così disegnata forma una croce appena accen nat a.
All 'interno della cornice infine, è ripetuta l'immagine del!' Annunciazione, in oro e monofacciale.
Il collare, tanto gran de c he piccolo, si portava appeso a l collo e la stell a appuntata sul lato sinistro dell'abito all'altezza del cuore.
La stella veniva ind ossata solamente con il grande coll are e mai da so la.
che apporta modificazioni agli Statuti dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata
Il per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE
L' Ordine Supremo del collare di Savoia, fondato dal glorioso e vittorioso nostro predecessore Amedeo VI nell ' anno 1362, ebbe nel 1409 da Amedeo VII i primi statuti, che si conoscano, i quali vennero successivamente ampliati e riformati da Carlo ill nel 1518 e da Emanuele Filiberto nel 1570, e poscia da altri Sovrani.
Carlo ill nelle riforme del 1518 aggiunse ai primi quindici originari cavalieri e compagni altri cinque; e pose nel vano formato dai tre nodi d ' amore pendenti dal Collare che si portava sopra la gorgiera, l'imagine della Santi ss ima Annunziata , da cui allora prese il nome.
Questa suprema ricompensa di eminenti servigi che induceva una specie di religiosa e militare fraternità tra il Capo e Sovrano dell'Ordine ed i suoi compagni era riservata solamente ai guerrieri che più si fossero segnalati nella professione delle armi e per ottenerla, oltre al merito dei servigi, si richiedeva la distinzione di illustri natali. Se non che col volger dei tempi si riconobbe giusto di non privarne coloro che avevano reso alla patria eminenti servigi in alte cariche civili, e non rich iedere, quando esisteva una grande distinzione d' opere, quella ancor del casato.
Similmente gli straordinari privilegi politici ed economici dai quali era accompagnato il grado di Cavaliere dell'Annunziata si ravvisarono col progredire delle sociali istituzioni meno conformi al buon viver civile e vennero di mano in mano in diritto od in fatto aboliti. ·
Ora dopo la trasformazione della monarchia di Savoia in regno costituzionale d'Italia non possiamo che rallegrarci di
tro var già conformate in fatt o le osservanze di questo nobili ss imo Ordine colle prese nti lib era li istituzio ni , e so lo c i rimane a s tab ilire co m e regol a ciò che era eccezione, e a d aggiungere qualch e di s pos i z ione relativa alle prerogative ed agli obblighi dei cavali er i . Al c h e vo lendo No i provvedere, quindi è che di Nostro m o to propri o, come Capo e Sovrano dell'Ordine , e se ntito il parere d ei Nostri Cugini, li cavalieri d e ll ' Ordin e stesso
Abbiamo ordin ato ed ordini a mo quanto segu e :
Il numero dei cava li e ri de ll ' Ordine Supremo della SS. Annun ziata sa rà, co me per lo passato, di ve nti , ne l novero dei quali non s i computano, seco ndo g li Statuti e le osservanze a nti c he , né la persona del Capo e Sovrano, né que ll a d e l Principe ereditario. Sim ilm ente non fanno num e ro né gl i Ecclesiast ici, né i forestieri.
Art. 2
Le scel te cadranno a seconda dei casi fra i personaggi segnalati per eminenti servigi nelle al te c aric he militari, fra que lli più distinti nelle alte caric he c i vil i, ed a nche fra i perso nagg i che nella vita privata abbia no acquistato uni versa lmente nome e autorità di lumin ari d' ItaJia o di be nefa ttori in si gn i dell a Na z ion e.
A rt. 3
(Mod ifi ca to dall'art. 1 del R. decre to 7 apri le 1889, n. 6050)
Art. 4
I Cava li er i dell 'Ordin e Supremo u sa no du e Collane: un a g rande , l'altra minore.
Portano la grand e il primo giorno dell 'anno , il gio rno de ll a festa della SS. Annun z iata e in tutte le gr a ndi feste e sole nnità n az ionali, e nelle grandi funzioni di Corte.
Portano la Collana minore in ogni altra occasione di rappresentanza.
Essi portano inoltre alla parte sinistra del petto una stella d'oro in cui è effigiata Maria Santissima Annunziata, in conformità di quanto prescrisse Madama Reale Maria Giovanna Battista Duchessa Reggente nel capitolo dell'Ordine da Lei tenuto a dì 24 marzo 1680.
Art. 5
Alla morte di ciascun cavaliere gli eredi res tituiscono al Re la Gran Collana che il defunto aveva da Lui ricevuta.
Art. 6
I cavalieri dell ' Ordine dell'Annunziata godranno di tutte le prerogative, distinzioni e preminenze dichiarate nel Nostro decreto del 19 aprile 1868 , agli articoli 1 e 6, e degli onori militari stabiliti dal Regolamento di Disciplina.
Art. 7
Nella qualità che rives tono di Nostri Cugini, saranno a preferenza di ogni altro Grande Uffiziale dello Stato chiamati ad assistere come testimoni negli atti che concernono la nascita, il matrimonio, la morte dei Principi della Nostra Casa. Sono similmente chiamati a prender parte a tutte le altre funzioni di Corte, nelle quali prenderanno posto immediatamente dopo i Principi Reali.
Art. 8
La scelta dei cavalieri ed uffiziali dell'Ordine appartiene esclusivamente al Capo e Sovrano di esso, nondimeno, quando vi sono vari posti vacanti, il Re riunisce presso di sé il Capitolo dei cavalieri per sentirne il parere sui candidati che egli so lo ha il diritto di proporre. Il Capitolo può anche essere presieduto, per delegazione dal Capo e Sovrano, dal Principe ereditario o da altro Principe Reale , o dal decano dei cavalieri.
Al Capitolo debbono intervenire col Capo e Sovrano, o chi lo rappresenta, almeno sei "cavai ieri". Chi pres iede dichiara il nome dei candidati; ciascuno può fare in propo si to le osservazioni che crede. Poi si delibera s u ciascuna proposta per voto a scrutinio segreto, per via di schede chiuse, in cui si scrive il nome del candidato proposto, accompagnato da un sì o da un no Il Pres iden te apre la sc heda e l egge s uccess ivamente i voti e ne proclama in fine il ri s ultato. S'intende per altro se mpre essere il voto del Capitolo meramente con s ultivo e segreto.
Nel giorno dal Re Capo e Sovrano assegnato, il nuo vo eletto si prese nterà al s uo cospetto, ed ivi, in presenza di due o più cava li eri, coll'intervento del Segretario d e ll ' Ordine, genuflesso, colla mano s ui s acri Evangeli , pronun z ierà il g iuramento secondo la formu l a costituzionale. L ' atto di giuramento s arà segnato da lui e dai presenti. Dopo ciò l 'eletto farà rive renza al Re Capo e Sovrano, che gli porrà la collana al coll o e gli darà l'abbracciata.
Art. 11
Nella s olennità della Santiss ima Annunziata i cavalieri sono radunati in forma solenne nella Cappella Palatina per ivi assistere ai Divini Uffizi ed invocare la ben e dizione del Cielo s ul Re e s ul1' Italia. In tale occasione uno dei Nostri Cappellani adempirà l'uffizio di Maes tro delle cerimonie.
Art. 12
In occasione di feste, balli, pranzi so lenn i a Corte, i cavalieri del! ' Annunziata so no introdotti nel Nos tro Gabinetto , e Ci fanno cortegg io , siccome quelli che godono il privilegio delle grandi entrate.
Art. 13
Secondo il disposto degli Statuti, sempre osservati finora in questo Ordine Supremo, occorrendo il decesso di un cavaliere ne sarà dato avviso a ciascun deg1i altri cavalieri, fratelli e compagni dal Nostro Ministro degli affari esteri, invitandoli anche a suffragarne l'anima secondo l'antica consuetudine ed il prescritto degli Statuti, quando pel culto dal defunto professato ne sia il caso.
In ogni evento, i cavalieri, quando non ne siano impediti e si trovino sul luogo, s'associeranno al convoglio funebre del defunto.
Art. 14
Se mai avvenisse (il che Dio non voglia) che un cavaliere fosse riconosciuto o per condanne sofferte, o per giudizio dei poteri competenti, aver mancato gravemente ai suoi doveri verso la Nazione od il Re, o fallito all 'o nore , il Capitolo dell'Ordine, avute le prove legali del reato, ed in numero di dieci almeno e coi due terzi dei voti, ha facoltà, sentito l'imputato nelle sue difese e per via di deliberazione scritta, approvata dal Capo e Sovrano, di cassarlo dal numero dei cavalieri.
Questa deliberazione verrà notificata a diligenza del Segretario de11'Ordine all'imputato, con divieto di fregiarsi delle insegne di cui è stato privato e colla minaccia, in caso di trasgressione, d'incorrere le pene stabilite nel Codice penale.
Art. 15
La presente Carta Reale sarà inserita nel libro degli Statuti, registrata al Ministero degli affari esteri e comunicata a ciascheduno dei cavalieri dell'Ordine ed al Prefetto del Palazzo
Dato in Firenze, addì 3 giugno 1869.
L. F. Menabrea
Cavaliere e Segretario dell'Ordine supremo
R. DECRETO 7 APRILE 1889, N. 6050
che deferisce al presidente del Consiglio dei Ministri le attribuzioni per l'Ordine Supremo della SS. Annunziata
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
CAPO E SOVRANO DELL'ORDINE SUPREMO
DELLA SS. ANNUNZIATA
Visto l ' art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno ; Sentito il preside nte del Con s iglio d e i Ministri , Mini s tro segretario di Stato per g li Affari dell ' Intern o, Ministro ad interim per gli Affari Esteri;
Di Nos tro Motu - proprio ed in v irtù dell a Nostra reale prerogativa:
Abbiamo d ec retato e decretiamo: •
Art. l
L e attribuz ioni deferite al Mini s tro degli Affari Esteri d a ll a Carta Reale del 3 giugno J 869, saranno esercitate dal presidente de l Cons iglio dei Mini stri.
Art. 2
Le grandi Collane dell ' Ordine Supremo della SS. Annunziata sa rann o c us todite dal Te so riere dell ' Ordine Mauri z iano. I diplomi originali e il Libro dei Cavalieri d e ll 'A nnun z iata saranno de posi ta ti ne ll 'A rc hivio d e lla pres idenza de l Cons i g lio.
Art. 3
È revoc ata ogni dispo s izioni contraria al presente dec reto.
Ordiniamo c he il presente dec r e to , munit o del s ig illo de llo
Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma , addì 7 aprile 1889.
(La legge 3 marzo 1951 n. 178 relativa all a istituzione dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana all'art. 9 stabilisce: "L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi".
Sennonché la Repubblica italiana avrebbe potuto proibire l'uso in Italia delle onorificenze della SS. Annunziata, non sopprimere l'Ordine, giacché questo ebbe origine dalla volontà dei Savoia e fu protetto dalla Chiesa; non era dunque in potere della Repubblica sopprimerlo. Inutili furono i memoriali in tal senso spedit i da illustri giuristi alla Commissione parlamentare prima dell'approvazione della legge.)
È tradizione divenuta ormai storia che l ' Ordine sia la fusione di quello di San Mauri zio detto dei Cavalieri mauriziani con altro, di San Lazzaro, nato con compiti militari di difesa della Te rra Santa ed ospedalieri di assistenza ai le bbrosi di Giudea ed a quanti cristiani ne erano stati contagiati.
Nel 1250, quando le Terre del Valle se divennero domino della Casa di Savoia, l 'all o ra Conte Pietro venne a conosce nza della sorte toccata a San Maurizio che, al comando della Legione Tebana, fu massacrato con i suoi uomini da Diocle z iano, perché cristiani.
Dive nuto Signore del Vallese, Pietro chiese e ricevette I' anello appartenuto a San Maurizio ; per volontà d e ll'Abate Rodolfo c he lo cus todiva , questo sarebbe rimasto in perpetuo il s imbolo del potere del Principe che avrebbe posseduto quelle terre.
L'anello riportava inci sa l'immagine di San Maurizio, raffig urato co me un Cavaliere recante un vessillo con croce greca a braccia trifogliate.
Già nel 1350 una bandiera con la croce di San Maurizio era s tata portata da Amedeo VI quale vessillo di guerra, dopo aver elevato il Santo a protettore della Savoia, della Borgogna e dei militari
Fu però so tto Amedeo VIII detto il "Pacifi co" che a San Maurizio fu dedicato un Monastero nel Chiablese, so tto le rego le agostiniane.
Quando poi rimasto vedovo, abdicò in favore del figlio Ludovico , Amedeo s i ritirò ne l monas tero di Ripaglia dove vide la luce la sacra Mili zia di san Maurizio , formata da cinque Cava lieri nobili, vedovi e di età matura che avevano l' incari co di consiglieri di governo.
Alla s ua morte , Amedeo VIII, nel di c hiarare c he la fun zione della Milizia era quella di un Consiglio di Stato ancorché di regola religiosa, dispose che la "sua" Milizia ven i sse regolamentata e potenziata con la nomina di nuovi Cavalieri e letti con il parere di quelli che già ne facevano parte: i neo e letti dovevano esse re selezionati per lealtà, età e trascorsi militari.
L' Ordine rima se quasi dimenticato per un sec olo fino a quando Emanuele Fi liberto lo riformò attribuendogli i compiti di
difen sore della fede cristiana contro i pirati saraceni, sotto l'aspetto militare, e di esercizio di fraterna carità ed assistenza ospedaliera , per l ' attività religiosa.
Nel 1572, il Duca Emanuele Filiberto viene nominato Gran Maestro deJJ'Ordine da Papa Gregorio XIlI che oltre adenominarlo Ordine Militare e Religioso, gli assegna sede nei territori di cui il Savoia era Signore.
Seppure i compiti militari soverchiassero di molto quelli re]jgiosi, l'Ordine accettò il controllo spirituale della Chiesa.
Dopo breve tempo , nel 1573, il Pontefice, con una s uccessiva Bolla, associò l'Ordine Mauriziano a quello di San Lazzaro, dipendente dal trono di Pietro e contemporaneamente modificò il titolo conferito al Duca di Savoia, di Gran Maestro del Militare Religioso Ordine di San Maurizio, in quello di Gran Maestro dell'Ordine Militare e Religioso dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Success ivamente, nell ' anno 1575 il Pontefice completò la sua volontà inviando al capo cli casa Savoia le insegne dell'Ordine.
Si è già accennato alle origini dell ' Ordine di San Lazzaro, la cui attività si sviluppò nell'assistenza ai lebbros i; il nome di San Lazzaro fu probabilmente assunto dall ' Ordine per ricordare il miracolo della res urrezione di Lazzaro, voluto dal Signore.
La divisa di questi Cavalieri, in massima parte contagiati dal male che curavano, consisteva in un manto nero s ul quale era applicata una croce verde piena che nel XVI secolo divenne biforcata come quella di Malta.
Al fine di consentire all ' Ordine di disporre di ospedali e lebbrosari, molti Principi contribuivano con elemosine e regalie che si aggiungevano alle elargizioni dei Pontefici.
I vantaggi dell'Ordine finalizzati alla sua continuità e prosperità, non si limitarono ai provvedimenti econonùci ma si articolarono anche in privilegi e diritti quale quello concesso nel 1267 dal Pontefice Clemente V che stabiliva che ai Cavalieri di San Lazzaro venissero "passati" i beni dei lebbrosi assistiti.
Questo provvedimento però, voluto con finalità senza dubbio provvidenziali verso l'Ordine, recò Ja conseguenza negativa dello spingere alcuni "Cavalieri" che erano pur sempre "uomini", a tradire le finalità caritatevoli del1 'Ordine lottando fra loro per appropriarsi di beni e ricchezze di persone facoltose che, affette da mali diversi, venivano "passate" per lebbrose.
Questo fattore di decadenza morale unito alla perdita dell ' Oriente da parte della Cri stianità, portò alla disgregazione del1' Ordine ed alla perdita di gran parte dei beni patrimoniali pur continuando ad esistere, anche se unicamente "sulla carta".
Nel 1565 il Pontefice Pio IV con una s ua Bo lla, ri sollevò l ' Ordine dalla fase di " buio" nella quale era decaduto , nominando Gran Maestro il Nobile Castigliani; quando questi nel 1571 rinunciò aJl ' incarico per contrasti con Pio V, il titolo di Gran Maestro fu assunto da Eman uele Filiberto di Savoia che già Gran Maestro dell ' Ordine Mauriziano , fu rite nuto dal Papa Gregori o xm l ' uomo ada tto alla riunione dei due Ordini.
I compiti assegnati agli Ordini riuniti , rimasero quelli originari che ciascuno possedeva e c ioè di difesa de lla cr istianità e di ass is tenza ai lebbro si.
Il nuovo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ebbe grande pregio e importanza grazie a lla dedizione del Duca Sabaudo che g li otte nne un a Chiesa in Torino, due Ospedali in Torino e Nizza e due vascelli per la lotta contro i turchi.
Inoltre fu incrementato notevo lme nte il numero di Cavalieri , specialmente con l ' ingress o di Nobili ed illu s tri personaggi.
L'opera di Emanuele Filiberto fu continuata e perfez ionata dal figlio Carlo Emanuele I c he stabilì fra l ' altro la nuova in segna dell ' Ordine, ass iemando le due Croci di San Mauriz io bian ca e di San Lazzaro verde e disponendo c he o ltre che sul manto, essa ven isse portata sotto forma di gioiello s maltato anche sug li abiti .
U lte riore sv iluppo , so prattutto dal punto di v ista patrimoni a le , l ' Ordine lo ebbe attorno a l 1680 ad opera della R eggente Maria Giovanna prima e del figlio Vittorio Amedeo II divenuto intanto maggiorenne ed asce so al trono , dopo.
L'assetto giur id ico dell'Ordine fu opera del Re Vittorio Eman ue le I che lo regolamentò so tto g li aspetti costi tuzionali , fina nziari e g iuri sdizionali.
L'o rdinamento gerarchico dell ' Ordine fu invece opera di Carlo Alberto che nel 1831 lo s uddivi se in tre classi: Cavalieri, Commendatori e Cavalieri di Gran Croce, determinando anche le èondizio ni ed i meriti previsti per c iascuna classe.
Alla prima, quella dei Cavalieri, l 'accesso era consentito a c hiunqu e avesse meriti di "giu stiz ia", ossia per diritto derivato al richiedente da a ntica nobiltà s ia paterna c he materna.
Altri meriti per accedere erano quelli detti di "grazia" consistenti in benemerenze acquisite nei confronti della Corona e del Re a seguito di atti di valore militare o meriti civili.
Nelle classi dei Commendatori e dei Cavalieri di Gran Croce il numero dei conferimenti era invece limitato.
Anche la divisa si adeguò alle esigenze ed alle mode dei tempi e divenne una livrea di panno verde con ricami bianchi ed in oro che oltre a riportare l'insegna dell'Ordine, indicavano il grado dell'insignito; la foggia dell'abito era sostanzialmente ispirata alle uniformi dell'Armata Sarda.
Vittorio Emanuele II, succeduto nel 1849 al padre Carlo Alberto, approvò successive e radicali modifiche all'Ordine nelle finalità, uniformi, suddivisione in classi e titoli che consentivano l'ammissione. Queste riforme furono poi in gran parte dovute ad esigenze politiche ed amministrative sorte a seguito della costituzione del Regno d'Italia.
Nel 1851 viene abolita la classe di Giustizia e l'attribuzione di Sacra Religione.
Nel 1855 un secondo decreto modificò le classi nel modo che segue:
- Cavaliere di Gran Croce;
- Commendatore di prima e seconda classe;
- Ufficiale;
- Cavaliere.
Un successivo decreto del 1865 stabilì che i commendatori di prima classe assumessero la denominazione di Grandi Ufficiali per cui virtualmente le classi divennero cinque.
Nel 1868 cambiarono le regole di ammissione ed i requisiti che la determinavano consistettero in benemerenze acquisite nelle carriere Militari e Civili, nelle scienze, lettere, arti, ecc ..
Questa innovazione riservava all'Ordine la prerogativa di essere conferito a cittadini "socialmente nobili", in pratica alla lite d~lla Nazione; gli altri meriti, più comuni e meno prestigiosi, erano ricompensati da altre onorificenze che furono istituite "ad hoc".
Nel 1869, quando venne istituito un nuovo Ordine, quello della Corona d'Italia, che come vedremo rappresentava l'onorificenza destinata a ricompensare le benemerenze di classi più numerose ma di ceto inferiore a quelle insignite del Mauriziano, al Consiglio dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro fu affidata pari
funzione nell'Ordine della Corona d'Italia.
Il numero limite delle nomine per ciascuna classe fu regolamentato e decretato con l'esclusione, ossia con l 'appartenenza di diritto, fuori numero, dei Cavalieri dell'Ordine della Santissima Annunziata. Questi ultimi , al momento della nomina a Cavalieri del più alto Ordine Italiano, erano autorizzati d'ufficio a fregia rsi del massimo grado dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro. Altra modifica alle nomine fu apportata nel I 885 dal Re Umberto I aggiungendo a quelle fuori numero quelle confer ite "motu proprio".
Le nomine annuali vennero fissate nella seguente misura:
- Cavalieri di Gran Croce
- Grandi Ufficiali
- Commendatori
- Ufficiali
- Cavalieri 3; 19; 58; 186; 514.
Tutta questa success ione di modifiche e variazioni spesso estemporanee o finalizzate ad esigenze del momento, crearono un certo caos nell'ordinamento. Fu Vittorio Emanuele III, sa lito al trono nel 1900, ad assumersi il compito di riordinare gli statuti dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che con il passare e l'evolversi del tempo divenivano sempre più interdipendenti e diffusi nella Nazione.
Pertanto con il R.D. del novembre 1907 fu approvato un nuovo Statuto per entrambi gli Ordini.
Con altro decreto del dicembre 1929, vennero regolati i conferimenti e nel I 930 fu anche riformato il Cons iglio de)] 'Ordine e stabi lita esattamente la graduatoria delle cariche gerarchiche dello Stato ai fini dell'attribuzione delle varie class i da co nferire.
Per gli in signiti fu anc he stabilito che essi godessero, ove previsto, degli onori militari corrispondenti a quelli considerati per i vari grad i delle Forze Annate.
Vennero anche definiti disegno e dimensioni delle insegne, c he rim asero da allora invariati, sa lvo le differenze prodotte dai var i tipi di lavorazione eseguite da artigiani orafi e fabbriche.
L'insegna dell'Ordine consiste nella croce di San Maurizio che è una croce "greca" d'oro, smaltata di bianco e con le estremità dei bracci trifogliati; essa è sovrapposta alla Croce di San Laz zaro, pure d 'oro ma smaltata in verde e con i bracci biforcati come quella "maltese", posta in obliquo rispetto alla prima.
La sovrapposizione delle due croci come si è detto, risale alla fusione tra i due ord ini , avvenuta sotto il Gran Magistero di Amedeo VIII e ne costituisce ricordo.
Le due croci sono dunque sovrapposte con un'angolatura tale da porre i bracci verdi della croce di San Lazzaro su ll a bisettrice dell'angolo retto formato dai bracci bianchi di quella di San Maurizio.
Questa croce è di due diverse dimensioni ; la più piccola, è destinata ai Cavalieri ed agli Ufficiali.
La differenza tra Je due e roe.i, è data da una corona reale in oro che sormonta quella degli Ufficiali .
Entrambe vengono portate appese ad un nastro di co lore verde smeraldo e co llocate al lato sinistro del petto nell'abito c ivile.
Nell'uniforme militare, quando la giubba è chiusa con doppia fila di bottoni , l'insegna s i porta a l centro fra le due file di bottoni , come tutte le altre decorazioni .
Quando la giubba è ad una fila di bottoni o a coll o "aperto", essa viene appuntata s ul lato sin istro , all'altezza deJla patta del tasc hino sinistro, se esterno.
La croce di dimensioni maggiori , sempre sormo ntata dalla corona reale in oro, è riservata ai Commendatori ed ai Grandi Ufficiali e viene portata, per entrambe le class i appesa ad una cravatta verde intorno aJ collo.
Nelle uniformi militari a co ll o "chiuso" la cravatta viene annodata sotto il colletto in modo ch e dalla fess ura anteriore formata dalle due pi stagne , s porga so lamen te l ' insegna ed una porzione di cravatta di circa mm. 50; nelle giubbe a co llo "a perto" e nell'abito civile l' in segna vie ne portata sempre annodata sotto il colletto, in modo che la corona real e s ia all 'al tezza del nodo della cravatta aJl ' esterno di esso.
l Grandi Ufficiali, in aggiunta a ll ' insegn a da collo, portano anche una s tella argentata a quattro raggiere con sovrapposta una
croce senza corona reale.
Questa stella, detta anche "placca", si porta s ia sull'uniforme militare che s ull'abito c ivile, al fian co s ini stro all'altezza del costato.
I Cava lieri di Gra n Croce portano invece la croce grande con corona reale al fianco s inistro annodata al fiocco di una fascia in se ta verde che di sce nde dalla s palla d es tra . A completare l'insegna de ll a classe, v iene portata una stella di di segno s imile a quella dei Grandi Ufficia li ma di dimensione maggiore in ragi o ne di 1/4 e a otto rag g iere.
In epoca recente, in co ntemporanea all'uso dei " nas trini " delle decorazioni sull e uniformi di servi z io dei militari , vennero us ate per g li abiti civ ili le insegne dell'Ordine so tto forma di picco li bottoni circolari del diametro di 5 - 8 mm. , da portare fissati a ll ' aso la del risv o lto s ini s tro del collo de lla g iacca.
La dist in zione d e lle va rie class i fu rappre se ntata dalla sovrappos izio ne al bottone di una pi cco la coron a dorata ne l bottone da Ufficiale e da Commendatore e dalla mini a tura della ste lla per Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gra n Croce; in parti co lari spec ific he occasioni, s ug li abiti e sulle uniformi militari da se ra e di gala, furono infine portate insegne "mig non " ossia di dimen sioni pari a c irca I/20 del normale.
Per i Cava li e ri , Ufficiali e Commendatori le in seg ne mig non erano a ppese ad un na s tro di seta di dime ns io ni prop o rzionate a ll e ri spetti ve croci.
Per i Grandi Ufficiali ed i C avalieri di Gran Croce, al posto delle c roci , erano a ppese al na stro mini a ture della ste lla.
Non Ordine cava ll eresco ma onorificenza, i stituita nel 1839, questa medaglia è però strettamente connessa all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Infatti poteva essere conferita esclusivamente ai militari e fra questi a quanti fossero già insigniti dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e che avessero quale titolo per riceverla la benemerenza di IO lustri (50 anni) di servizio militare.
Le "prove" dovevano essere depositate a cura del richiedente, unitamente all'istanza al Sovrano, tramite il Primo Segretario del gran Magistero. Esse dovevano infine essere corredate del visto di approvazione delle varie Armi e Corpi presso i quali il richiedente aveva prestato serviz io.
Questa onorificenza divisa in due classi, una per Ufficiali Generali da portarsi al collo ed una per tutti gli altri Ufficiali e Sottufficiali da portarsi assieme alle altre decorazioni, diede in seguito spunto per l'istituzione della Croce per anzianità di serviz io, destinata ai militari di ogni grado e che, a ricordo della sua origine, oltre che il disegno della croce biforcata di San Lazzaro, portava un nastro verde e bianco, che erano i co l ori dell'Ordine.
La medaglia Mauriziana era inizialmente coniata in oro; durante la 1a guerra mondiale e successivamente fino al 1923, essa fu coniata con il bronzo "dei cannoni tolti al nemico".
La coniazione in oro fu ripresa dal 1923 e fu definitivamente sospesa con le leggi autarchiche da l novembre 1935.
La medaglia porta su l diritto l'immagine di San Maurizio a cavallo, contornata dalla scritta in rilievo "San Maurizio protettore delle nostre armi".
Sul rovescio nella parte alta, sempre in rilievo è posta su due righe la scritta "Al Cava li ere - Mauriziano" e nella parte bassa su quattro righe, la scritta "per dieci lustri - nella carriera - militare - benemerito".
Nella parte centrale, lo s pazio vuoto nel quale veniva impresso co n un punzone appos itam ente realizzato il nome e co-
gnome del decorato. Questo punzone veniva consegnato al destinatario della decorazione, unitamente ad essa.
La medaglia Mauriziana era di due dimensioni:
- Grande, del diametro di mm. 52, destinata agli Ufficiali Generali ed Ammiragli da portare al collo pendente da una cravatta verde;
- Piccola, del diametro di mm. 37, destinata agli Ufficiali Superiori ed Inferiori, ed ai Sottufficiali si portava appesa ad un nastro verde insieme alle altre decorazioni, al lato sinistro del petto, sopra il taschino della uniforme militare.
col quale S. M. stabilisce un nuovo uniforme militare dell'Ordine dei Santi Mauri zio e Lazzaro
Elevata per Regie Magistrali Patenti nostre del 9 dicembre 1831 a maggior lu stro la Religiosa Milizia dei Santi Maurizio e Lazzaro, sia con essersi aggiunto un novello fregio alla più eminente classe della medesima, s ia con essere stata creata, e frapposta fra essa classe e quella dei Cavalieri, la classe dei Commendatori, ne avviene che, adatte e sufficienti a distinguere con militar divisa queste tre gerarchie, più non si ravvisano le dispos izioni state emanate per Regio Magistral Viglietto 22 febbraio 1803, e con altro degli 8 agosto 1826, state mutate in parte, ed in parte confermate. A questo difetto volendo Noi supplire acciò le militari divise si trovino in armonia con le tre classi stabilite dalle anzidette Magistrali Patenti, e cog li endo Noi ques ta circostanza per richiamare in uso i co l ori dell'antico uniforme stato determinato dalla sempre augusta memoria del Re Vittorio Emanuele col precitato R. Viglietto 22 febbraio 1803, atteso che i medesimi, essendo quegli stessi della decorazione, meglio seg nalano l'equestre Milizia, e meglio la distinguono da altri Ordini equestri; abbiamo commesso al Nostro Primo Seg retario de l Gran Magistero c he , sce lte nei due precedenti Regolamenti quelle disposizioni che giova mantenere, ed aggiunte quelle altre che si ravvi sano più acconcie, un altro Regolamento ei compilasse che, adattando il militar uniforme alle tre classi equestri, g li desse ferma e precisa norma . li Primo Segretario del Gran Magistero avendo adempito i Nostri cenni con rassegnarci il Regolamento che è annesso a queste Nostre determinazioni; Noi, il medesimo in ogni sua parte pienamente approvando, abb iam o ordi nato, siccome ordi niamo quanto segue:
Art. 1
L'uso dell'uniforme militare della Sacra Religione ed Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, di cui nel Regolamento al presente annesso, e dal Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero di esso Ordine sottoscritto, è limitato senza eccezione alle persone, cui sarà dietro spec ial Nostra Magistral Provvisione concesso.
Art. 2
Qualunque ornamento, qualunque distinzione, qualsivoglia cosa insomma che concerna lo equestre militar uniforme o qualunque delle sue parti, e che nel nuovo Regolamento non sia prescritta o permessa, s'intenderà proibita, né sarà lecito ai Cavalieri di qualunque classe, grado o carica per qualsivoglia pretesto variare, modificare nella benché menoma parte le regole stabilite dal medesimo.
Art. 3
Qualunque Regolamento, Ordine, o disposizione a l Regolamento presente contraria è abrogata, salvo il conten uto delle disposizioni transitorie qui in appresso.
Art. 4
Qualunque contravvenzione a ll e presenti ed annesso Regolamento, per parte di persone ascritte all'Ordine, Ci verrà rassegnata dal Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine suddetto per le disposizioni c h e ravviseremo del caso.
Art. 5
Chiunque, senza appartenere alla Mauriziana Milizia, si farà lecito di vestirne l'uniforme, sarà punito dietro le leggi generali criminal i , che Ci riserviamo di promulgare, e da qui ali' epoca di tale promulgazione si provvederà economicamente, e come sarà nella Nostra saviezza alla evenienza dei cas i determinato.
Art. 6
Disposizioni transitorie
I. L'uso dell'uniforme sino ad ora vigente e stabilito con Viglietto 8 agosto 1826 continuerà ad essere facoltativo per le persone cui è stato con apposito Magistral Diploma concesso, e nel modo ed estensione in cui lo è stato.
2. L' uso di detto uniforme continuerà egualmente ad essere facoltativo per quei decorati che sono rivestiti di cariche ed impieghi, ai quali è stato annesso dall'art. 9 del ridetto Viglietto il diritto di vestirlo, limitatamente però alli attualmente investiti delle cariche od impieghi in esso articolo indicati, e nei quali il diritto in proposto già si era verificato all'epoca dell'emanazione del presente, e non ai loro successori ed a quelli che venissero a tali cariche, od impieghi coprire ulteriormente.
Art. 7
Mandiamo al Consiglio di essa Sacra Religione ed Ordine, ai Capi de11e Provincie equestri, ed a qualunque Autorità cui possa spettare di riconoscere l'uniforme da Noi stabilito, e di vegliare alla esecuzione del presente, ed annesso Regolamento. E vogliamo che l 'originale del Regio Magistral Viglietto, non che quelli del Regolamento, disegni e figure, d'ordine Nostro visti, e sottoscritti dal Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero, sieno conservati nella Regia Segreteria del Gran Magistero per avervi all'uopo 1' opportuno ricorso , e che alla copia, che dalla Stamperia Reale ne verrà stampata, ed alle incisioni unite , si abbia a prestar la stessa fede che ali' originale: chè tale è nostra mente.
Dat. Torino il 19 maggio 1837
Di Breme
che stabilisce le regole da seguirsi nel dispensare le decora zioni delle varie classi nell 'o rdine dei SS. Mauriz io e Lazza ro
Sire,
La mancanza di norme precise secondo le quali dovesse regolarsi la distribuzione delle decorazioni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, induceva spesse vo lte disuguaglianza di criterio fra i vari dicasteri che hanno facoltà di proporne il conferimento.
Questo inconveniente, giustamente avvertito più volte e riconosciuto da Vostra Maestà, l'ha determinata ad ordinare al riferente di preparare, di concerto co l presidente del Consiglio dei ministri , un decreto Gran Magistrale nel quale fossero, secondo i gradi delle persone, la qualità dei servig i o delle personali benemerenze, stabilite le regole da seguitarsi nel di spe nsare la decorazione delle varie classi, e nel promuovere i cavalieri da una classe all'altra, riservando alla Reale Sua prerogativa (senza escludere l ' iniziativa ministeriale) il ricompen s are per motu proprio, ed a misura del loro valore, i meriti personali indipendenti dal grado occupato nella gerarchia de' pubbli ci uffizi, quali sono i meriti scientifici, letterari, artistici, le scoperte ed invenzioni, la diffus ione dell ' istruzione e dell'educazione popolare, le insigni opere di beneficenza, i servigi resi all'umanità, e sopratutto quelli res i a ll a gran Patria italiana sia nel Parlamento che fuori.
Il presidente del Consiglio dei ministri ed il riferente avendo adempiuto il loro incarico, e Vo s tra Maestà essendosi degnata d'approvare le norme che ve nnero sottoposte all'alto Suo esame, il riferente ha perciò l' onore di ra sseg nare alla Real seg natura il relativo decreto.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D ' ITALIA
Essendo Nostra volontà che l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, tanto antico ed illustre anche per le benemerenze esercitate, si renda pel ristretto numero e per la qualità dei decorati sempre più degno della sua fama, di Nostro moto proprio e sentiti il pres idente del Consiglio dei ministri e iJ ministro di Stato Nostro primo segretario del Gran magistero , ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità magistrale.
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1
L ' Ordine continua ad essere destinato a ricompensa delle distinte benemerenze acquistate nell e carriere civili e militari , nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nel commercio, nelle indus trie, e più specialmente in opere di beneficenza per le quali l'Ordine venne istituito o di cui fu successivamente incaricato.
La sola diuturnità del servigio prestato negJj uffici pubblici non è titolo sufficiente per ottenere la croce, sal voché si tratti di servizi parlamentari o di servizi gratuiti nelle Amministrazioni provinciali e comunali, od in istituti di educazione e beneficenza.
Art. 2
Niuno potrà conseguire per la prima volta maggior grado che quello di cavaliere, salvoché rivesta la carica di grande ufficiale dello Stato; la presente disposizione non comprende che i nazionali.
Art. 3
Niuno decorato potrà essere promosso ad un grado superiore se non dopo trascorsi nei gradi di cavaliere e di ufficiale tre an-
ni ; in quello di commendatore quattro; in quello di grande ufficiale cinque.
L'Ordine è diviso in ci nque classi: di Gran Cordoni, il cui num ero non potrà eccedere i sessanta; di Grandi Ufficiali, il cui numero non potrà eccedere i centocinquanta; di Commendatori, il c ui numero non potrà eccedere i c inquecento; di Uffiziali, il cui numero non potrà eccedere i duemila; e Cavalieri, il c ui numero rimarrà inde terminato
Nel numero dei cavalieri di gra n c roce non son o compresi i cavalieri del sup remo Ordine della SS. Annunziata, che per a nt ica co ns uetudine, ricevendo la collana, possono fregiarsi delle gra ndi in seg ne mauriziane.
(omissis)
Salvo sempre il disposto degli articoli 2, 3, e 4, hanno qualità per ricevere (no n diritto di ottenere):
a) La gran croce : gli ambasciatori, i ministri di Stato, i ministri segretar i di S ta to, il Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti , i primi presidenti e d i proc uratori generali delle Corti di cassaz ione, i generali d'armata, g li ammiragli, il presidente e l'avvocato general e del Tribunale supre mo di gue rra . Dopo otto a nni di serv i zio effetti vo nelle segue nti carich e : i primi presidenti delle Corti di appello, i luogot enenti generali , i viceammiragli, g li inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezion e del Consiglio di Stato, delle Corti di cassazione e della Corte dei conti ;
b) La croce di grande uffiziale: i primi presidenti ed i procurato ri ge nerali delle Corti d 'ap pe llo , i luogotenenti ge nera li , i vicea mmi rag li , g li inviati strao rdin ari e mini stri pl enipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, de ll e Corti di cassazione e della Co rte d e i conti ; e dopo dieci anni di serv izio effetti vo ne ll a loro carica , i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e di cassazione, i presidenti di sezione di
Corti d'appello, i segretari generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di seconda classe, i sindaci di Torino, Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari;
c) La croce di commendatore: i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e d'appello, i segretari generali ed i direttori generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di seconda classe, i sindaci di Torino, Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari. I sindaci delle città capoluoghi di provincia dopo una conferma; e dopo cinque anni di grado i colonnelli, i capitani di vascello ed i direttori capi di divisione dei Ministeri e del Gran magistero mauriziano.
D'ora in poi la croce che i commendatori portano al collo sarà sormontata dalla corona Reale;
d) La croce d' uffiz iale: i colonnelli, i capitani di vascello, i consiglieri d'appello, i referendari al Consiglio di Stato, i ragionieri alla Corte dei conti; e dopo cinque anni di servizio nella rispettiva carica i luogotenenti colonnelli, i capitani di fregata di prima classe, i sottoprefetti ed i capi sezione nei Ministeri, i presidenti dei tribunali di circondario ed i procuratori del Re. I sindaci delle città capoluoghi di circondario dopo una conferma.
Nella croce di uffiziale sarà d'ora in poi surrogata alla ghirlanda di quercia e d'alloro la corona Reale;
e) La croce di cavaliere: i presidenti e procuratori del Re presso i tribunali di circondario, i sottoprefetti, i capi di sezione dei Ministeri, i maggiori nell'esercito, i capitani di fregata di seconda classe. Dopo dieci anni di servizio nei gradi seguenti: i consiglieri di prefettura, i giudici dei tribunali di circondario, i pretori delle città capoluoghi di provincia. Dopo quindici anni di servizio in quel grado i pretori delle città capoluoghi di circondario. I consiglieri ed i sindaci delle città dopo una conferma. I Capitani similmente dopo dodici anni di grado.
Niuno potrà prevalersi del suo grado e della sua anzianità per pretendere una nomina od una promozione nell'Ordine. Le eccezioni alle norme stabilite nel presente articolo non potranno essere proposte alla Nostra approvazione se non in casi straordi-
nari e per ragioni di segnalati servizi. I motivi di tali eccezioni verranno esposti e resi di pubblica ragione unitamente al decreto relativo.
In occasione di ammissione a ripo so dopo otto anni di servizio nello stesso grado, i fun zionari indicati nei precedenti articoli potranno essere promossi al grado immediatamente superiore a quello corri s ponde nte alla carica di cui fossero insigniti. Coloro che non sono considerati negli articoli precedenti e che fossero ravvisati degni di speciale riguardo potranno nella s tessa occasione dell'ammissione a riposo ottenere la croce di cavaliere.
Per i funzionari di cui non s i è fatta specifica menzione negli articoli precedenti si avrà riguardo al grado a c ui fossero stati assimilati.
In caso dubbio si chiederà il parere del Consiglio dell ' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Ri spetto alle persone c he non sono al servizio de llo Stato, la misura della ricompen sa sarà determinata da quella dei meriti più o meno segnalati resi aJla patria mercé le egregie opere dell'intelletto e della mano, le invenzioni o le prime applicazioni di nuovi trovati, le scoperte e le esplorazioni geografiche e scientifiche di paesi punto o poco noti, i servigi resi all'umanità, le prove di coraggio civile, la fondazione di sc uol e e di ospizi, la benevola associazione del capitale e del lavoro in vaste imprese industriali e commerciali, e sopratutto la diffusione dell 'istruzione, sia superiore, sia popolare, tanto nella letteraria , scientifi ca e tecnica che nella educativa e morale.
Art. 9
Fuori dai casi straordinari che diano luogo a motu proprio e
dei cambi di decorazioni fra Stato e Stato, il conferimento delle decorazioni avrà luogo nel giorno di San Maurizio (15 gennaio) e nel giorno dello Statuto (prima domenica di giugno).
Un mese prima di dette epoche ogni ministro trasmetterà al Gran magistero dell ' Ordine un elenco dei sogg etti che intende proporre per la decorazione, colla indicazione dei loro rispettivi titoli a tale distinzione.
Il Nostro primo segretario del Gran magistero, assistito da due consiglieri dell'Ordine , che verranno da Noi de sig nati, verificherà se per le proposte fatte concorrano le condizioni s tabilite agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e le rinvierà quindi al rispettivo dicas tero co lle osservazioni che saranno occorse. Quando ne llo apporre il visto ai decreti il predetto Nostro primo segretario si accorgerà c he vi è luogo a qualche dubbio, prima di darvi esecuzione, è nostra precisa intenzione c he neriferisca a Noi, per g li opportuni provvedimenti dei quali sarà sua cura d'informare sollecitamente il ministro che avrà spedito il decreto.
Art. 10
È vietato di dare partecipazione , o d'inserire ne11a Gazzetta ufficiale, la notizia delle decorazioni da Noi conferite se prima il decreto Nostro non è registrato al Gran magi stero e non è spedito il diploma.
Art. 11
Le proposte relative al conferimento di croci a personaggi esteri debbono essere rassegnate dal ministro degli affari esteri.
Art. 12
Nei cambi di decorazioni con potenze estere la s tella di grand'uffiziale dell ' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro , come uno degli Ordini primari dei nostri Stati, sarà riputata avere un valore uguale al gran cordone degli Ordini secondari delle potenze estere.
Sarà privato della decorazione chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato all'onore, o propugnato interess i antinazionali.
Mandiamo ecc.
Firenze, 20 febbraio 1868
M e nabrea - Cibrario
REGOLAMENTO PER L'UNIFORME MILITARE
DELLA SACRA RELIGIONE ED ORDINE EQUESTRE
DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
R. DECRETO 24 GENNAIO 1869, N.4850
col quale il Consiglio dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro assume anche la qualità ed il titolo di Consiglio dell'Ordine della Corona d'Italia
VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
E DEGLI ORDINI DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
E DELLA CORONA D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Primo Segretario dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordioe della Corona d'ltalfa:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
TI Consiglio dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro assumerà anche la qualità ed il titolo di Consiglio dell'Ordine della Corona d'Italia, ed eserciterà quindi d'ora in poi ez iandio le incumbenze relative al medesimo, consultandolo nelle questioni che possono riguardarlo.
Il Ministro di Stato, Nostro Primo Segretario e Cancelliere predetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato nella Segreteria del Gran Magistero.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella Raccolta uffi c iale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 24 gennaio 1869 .
L. F. Menabrea - Cibrario
che stabilisce le norme per la eventuale revoca della decorazione degli Ordini dei SS. Maurizio e Lav.aro e della Corona d'Italia
(omissis)
IR. MAGISTRALE DECRETO 17 MARZO 1878
che approva il regolamento relativo alla concessione di onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia
UMBERTO I
per grazia di Di o e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
DEGLI ORDI NI DEI. SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CO RO NA D'ITALIA
In esecuzione del Nostro Magistrale Decreto del 7 marzo corrente;
Sulla proposta del Nostro Primo Segretario pel Gran Magis tero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico
È approvato l'unito Regolamento visto, d'Ordine Nostro, dal Primo Segretario e Cancelliere s uddetto , c he cont ie ne le istruzioni circa la forma dei decreti, l a matricola ed i diplomi dei decorat i degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d ' Italia e che segna altre norm e rela tiv e all e onorificenze medesime.
Il Nostro Primo Segretario e Ca ncelliere predetto è i n caricato dell'esecuzione del presente Decreto, c he sarà registrato al Contro ll o Generale Mauri z iano ed alla Cancelleria dell ' Ordine della Corona d'Italia.
dato a Roma, il 17 marzo 1878.
UMBERTO
C. Correnti
che stabilisce alcune norme per l'ammissione e promozione negli Ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia
(omissis)
R. MAGISTRALE DECRETO IN DATA 17 NOVEMBRE 1907
che approva lo statuto fondamentale per gli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e dell a Corona d'Italia
lll
per grazia di Dio e per vo lo ntà della Nazione
E DELLA CORONA D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
Allo scopo di addivenire ad un riordinamento d egli Statuti e d e lle Norme fondamentali c he reggono l ' Ordine dei SS. M auri zio e Lazzaro, s parsi g li uni e le altre in parecchie Reg ie Magi s trali Patenti, e di mettere le antiche di s pos izioni in maggiore armonia co n quelle c he s uccess ivame nte furono fissate, o è bene adottare per l'avvenire, pur conservando al glorioso Istituto Mauriziano il particolare compl esso di ordinamenti quale fu determinato dalla saggezza d e i Nostri Augusti predecesso ri e Sovran i Gran Mastri; Sentiti il Nostro Con s iglio dei Ministri, ed il conforme parere del Consiglio degli Ordini Mauri z ian o e della Corona d ' Italia su l riordiname nto e sulle modificazioni agli Statuti dei due Ordini, che al Nostro Primo Segretario per il Gran Magi s tero Mauriziano, Cancelliere della Corona d ' Italia, parve opportuno proporre alle Nostre determinazioni; Di Nostro moto proprio e per Regia Magistrale autorità;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L' Ordine Mauriziano ha per scopo: a) di rimunerare i lun g hi e seg nalati se rv izi e le benemerenze acquistate da funzionari dello Stato nelle c arriere c ivili e mili-
tari, o da privati nelle industrie, nelle arti, nei commerci, nelle opere di beneficenza pubbli ca e privata, nello stud io e nell'applicazione delle discipline eco no mich e sociali , o con opere umanitarie e fi lantropi c h e nei campi della istruzione e co ltura popolare, scientifica e tecnica;
b) di ese rcitare l a pubblica beneficenza mediante il ricovero e la c ura degli ammalati poveri, o con soccor si pecuniari nei casi di pubblici infortuni;
c) di concedere s ussidi a decorati mauriziani in bisogno, asseg ni vit al iz i o s uss idi alle loro vedove ed orfani quando ma nc hino di ogni appoggio e di mezzi sufficie nti alle prime necessità della v ita e giusta le disposizioni di fondazioni particolari;
d) di s u ssidiare le opere di istru zione e di cu lto, conforme agli obb li ghi di fondazioni generali e particolari.
Art. 2
Per i funzionari dello Stato e per i cittadini i taliani le ricompense cons istono in decorazioni cavalleresche dell'Ordine e nelle pensioni concesse s ul Tesoro di esso; per g li stra ni eri nelJe so le decorazioni.
Art. 3
Le distinzioni cavaJ lerescbe sono stabilite ne i seguenti gradi: Cavalieri, Ufficiali, Comnzendatori, Grandi Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone. Il numero dei decorati, no nc hé il modo e la forma pe l co nferimento delle d ecor azioni saran no determinati con disposizioni particolari.
Art. 4 (omissis)
Art. 5
Le pensioni sopra il Tesoro dell 'Ordin e non possono essere accordate che a funzionari dello Stato su proposta d e l Mini s tro dal quale dipendono , ovvero a funzionari dell'Ordine Mauriziano
su proposta del Primo segretario. Non sono soggette a queste limitazioni le pensioni conferite di moto proprio da S. M. il Re, quale Generale Gran Mastro dell'Ordine.
Art.6
La Medaglia Mauri ziana per il merito militare di 10 lustri può essere conseguita dai soli decorati dell'Ordine Mauriziano, i quali , dopo 50 anni di meritevole militare carriera, s i troveranno tuttora in attività di servizio nel R. Esercito. Uno speciale regolamento determinerà le norme per la concessione della medaglia predetta.
Art. 7
L'uso dell ' uniforme militare dell ' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è limitato senza eccezione alle perso ne cui è concesso con R. Dec reto .
Art. 8
Alla sede dell'Ordine Mauriziano in Roma è affidata la Custodia delle grandi Collane dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.
Art. 9
L'Ordine della Corona d'Italia, istituito per conservare la memoria dell'anne ss ione dell a Venezia all'Ita li a, ha per scopo di rimunerare benemerenze segnalate di cittadini italiani e stranieri e s pecialmente quelle che riguardano direttamente gli interessi poli.tici della Nazione.
Art. 10
L'Ordine della Corona d ' Italia, è divi so in cinque class i: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali e Ca valieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone. ·
Art. 11
P e r il conferimento delle decorazioni dell ' Ordine della Corona d'Italia saranno stabilite norme con speciale regolamento.
Art. 12
Il Re , Generale Gran Mastro dell ' Ordine Mauriziano e dell'Ordine della Corona d 'Italia, è Capo supremo del Gran Magistero e provvede a ll'Ammini strazion e dell'Ordine stesso. Le funzioni del Gran Magistero so no ripartite tra g li organi seguenti: 1) il Consiglio dell ' Ordine; 2) il Primo Segretario; 3) il Tesoriere Generale; 4) la Giunta Mauriziana; 5) il Primo Ufficiale.
L'Amministrazione dip e nde dal Primo Segretario ed è regolata in base ad un organico stabilito co n D ecreto Reale. Il Tesoriere Generale ha funzione di sorveglianza s ulla regolarità del Controllo e della Tesoreria dell'Ordine, a norma del regolamento in vigore.
Art. 13
Il patrimonio, s ia mobiliare che immobiliare dell ' Ordine, è unico qualunque s ia il luogo dove si trovano le s ue parti.
Art. 14
Le rendite de ll 'Ordine non possono essere destinate ad altri scopi c he a quelli prefissi dagli Statuti.
Art. 15
Il Gran Magistero Mauriziano ha la sua sede in Roma. Il Primo Segretario ha faco l tà di delegare al Primo Ufficia le la rappresentanza dell'Amministrazione dell'Ordine per tutti gli effetti legali, sia gi udi ziari che ammi ni strativi . Il Primo Ufficiale siede in Torino per delegazione del Primo Segretario con quella parte di Amministrazione che gli verrà assegnata. Il Primo Segretario, r e putandola cosa opportuna , onde re ndere più semplice e spedito il cor so deg li affar i, potrà ad ogni effetto giudiziale ed ammini-
strativo eleggere il suo domicilio legale in Torino, dove il Gran Magistero possiede la massima parte del suo patrimonio.
Il
Art. 16
Il Consiglio dell'Ordine Mauriziano e dell'Ordine della Corona d'Italia, ha il compito: l O di dare il suo avviso, quando ne s ia richiesto, intorno alla formazione degli Statuti e dei Regolamenti dell'Ordine Mauriziano per quanto concerne l'Amministrazione del suo patrimonio; 2° di vigilare sull'Amministrazione del patrimonio delJ'Ordine.
Art. 17
Il Consiglio dell'Ordine è composto del Primo Segretario di S. M. per il Gran Magistero, del Tesoriere Generale, membro nato, e di altri nove Consiglieri. I Consiglieri sono nominati dal Re tra i Cavalieri decorati del Gran Cordone, i Grandi Ufficiali ed i Commendatori dell'Ordine Mauriziano.
Art. 18
Tra i Consiglieri dell'Ordine, che siano Grandi Ufficiali o Cavalieri di Gran Cordone, il Re nominerà annualmente il Presidente, il quale potrà essere riconfermato. Vice - presidente del Consiglio è il Tesoriere Generale. (omissis)
Ili
Art. 27
La Giunta Mauriziana è composta del Primo Segretario del Gran Magistero che la presiede e di 4 Consiglieri dell'Ordine no-
minati con decreto magistrale e reale per un anno , che potranno essere riconfermati. Le deliberazioni sono valide con l'intervento di tre Consiglieri, compreso i] presidente.
Art.28
li Segretario della Giunta Mauriziana è il Direttore Capo del1a Divisione I.
Art. 29
È compito de11a Giunta di verificare se nelle proposte di decorazioni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro presentate dai Ministri concorrano le norme che sono stabilite dagli Statuti e regolamenti relativi.
Art.30
Le osservazioni e le deliberazioni della Giunta relative alle singole proposte di onorificenze Mauriziane verranno notificate a cura del Primo Segretario dell'Ordine a ciascuno dei Dicasteri interessati. Nei Regi Decreti di concessioni di Decorazioni Mauriziane dovrà essere fatta espressa menzione della favorevole deliberazione della Giunta.
TITOLO IV
DEL PRIMO SEGRETARIO
Art. 31
Il Primo Segretario, presi gli Ordini di S.M. il Re, dirige la cancelleria Cavalleresca dei due Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; controfirma i Magistrali Decreti di concessione di decorazioni e pensioni firmati da S. M. curandone l'esecuzione; soprintende a tutto ciò che riguarda l'amministrazione del Patrimonio Mauriziano; riferisce a S. M. il Re le deliberazioni del Consiglio; fa tutte le proposte di assegni, di pensioni di moto proprio e di sussidi; provvede alla conservazione e difesa dei diritti dell'Ordine; lo rappresenta in giudizio sia come attore che come con-
venuto; stipula i contratti con facoltà di delegare il Primo Ufficiale a rappresentarlo; riceve e firma la corrispondenza ufficiale dell'Ordine; rassegna a S. M. le proposte riguardanti i funzionari dell'Ordine, in conformità delle disposizioni statutarie e regolamentari.
(omissis)
Art.40
Le modificazioni degli Statuti dell'Ordine e la costituzione di nuove disposizioni che regolino qualçhe rapporto tra l'Ordine e lo Stato, debitamente discusse dal Consiglio dell'Ordine, sulla proposta del Primo Segretario, saranno da esso comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'opportuna disamina e le R. M. Provvisioni saranno controfirmate dal Ministro di Grazia e Giustizia, Guardasigilli dello Stato e dal Primo Segretario del Gran Magistero.
Art. 41
Con le disposizioni contenute nel presente Statuto rimangono abrogate quelle comprese in precedenti Reali Decreti e Magistrali Patenti, in quanto siano ad esse contrarie.
Il Presidente del Consfglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che, munito della firma del ministro Guardasigiili dello Stato, sarà registrato al Controllo Generale dell'Ordine Mauriziano ed alla Cancelleria dell'Ordine della Corona d'Italia.
Dato a Roma addì 17 novembre 1907.
Giuseppe Banchieri - Giolitti - Orlando
R. DECRETO N. 276, IN DATA 16 MARZO 1911
che stabilisce alcune norme per il conferimento degli ordini equestri
III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
DEGLI ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
E DELLA CORONA D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
Veduto l'art. 2 del R. Magistrale decreto 3 dicembre 1885;
Considerato che è opportuno regolarne l'applicazione in modo che pienamente corrisponda alle disposizioni in esso contenute per quanto riguarda i casi di benemerenze eccezionali, nell'intento di accrescere lustro e decoro ai Nostri Ordini cavallereschi;
Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero mauriziano, cancelliere dell'Orcline della Corona d'Italia;
Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra regia prerogativa ed autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Nessun nazionale potrà conseguire per la prima volta maggior grado di quello di Cavaliere, e le promozioni dovranno aver luogo secondo l'Ordine progressivo dei gradi stessi.
Art. 2
Nell'Ordine della Corona d'Italia niun decorato potrà essere promosso al grado superiore se non abbia trascorso due anni in
quello di cavaliere e di ufficiale, tre in quello di commendatore e quattro in quello di grande ufficiale.
In caso di benemerenze eccezionali si potrà derogare da1le succitate di spos izioni mediante una speciale relazione che il ministro proponente comunicherà ·al cancelliere dell'Ordine, il quale, dopo averne a Noi riferito, farà conoscere al ministro stesso le ·Nostre decisioni.
Rimangono in tal modo abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 3 dicembre 1885 , per quanto ha tratto ali' Ordine della Corona d ' Italia.
Per l'Ordine Mauriziano rimangono ferme le norme sancite dall 'articolo 3 del R. decreto 20 febbraio 1868.
Inoltre nessuno potrà essere decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro se prima non risulterà insignito, da almeno un anno, di egual grado nell ' Ordine della Corona d'Italia.
È fatto divieto alla Cancelleria degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d ' Italia di provvedere al rilascio dei diplomi magistrali per le onorificenze concesse senza l'o sse rvanza delle succitate disposizioni, le quali abrogano quelle comprese in precedenti decreti in quanto siano ad esse contrarie.
Art. 6
Le disposizioni contenute nel presente decreto non si estendono alJe concessioni di Nostro Sovrano moto proprio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della s ua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero Mauriziano, cancelliere dell'Ordine de1la Corona d'Italia.
Dato a Roma addì J 6 marzo 191 1.
Luzzatti - Boselli
R.D. 30 DICEMBRE 1929, N. 2245, ART. 17
Per l'uso dell'Uniforme dei SS. Maurizio e Lazzaro, istituita col R. Magistrale provvedimento 19 maggio 1837, e le aggiunte stabilite con le Magistrali Norme del 7 gennaio 1842 inoltre con l'art. 7 del R.D. 17 novembre 1907. (omissis).
(L'art. 9 della Legge 3 marzo 1951 n. 178 per l'istituzione del nuovo ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ha stabilito: «cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro». Non si parla di soppressione, come avvenne per la Santissima Annunziata, ma solo di cessazione del conferimento. Ciò indusse più d'uno a pensare che la Repubblica italiana intendesse conservare l'Ordine Mauriziano, e trasformarlo in Ordine repubblicano, mentre, come è noto, la Costituzione ha dichiarato (art. XIV delle Disposizioni transitorie): «L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero».
Per effetto della Legge su indicata i cittadini insigniti delle onorificenze dell'Ordine continueranno a portarle, art. 9).
Con le Regie Magistrali Patenti 19 luglio 1839 venne istituita una Medaglia d'oro di due dimensioni, sostenuta da un nastro del medesimo colore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, avente da una parte l'effigie del martire S. Maurizio, con la leggenda SAN MAURIZIO PROTETTORE DELLE NOSTRE ARMI, e dall'altra l'iscrizione AL CAVALIERE (nome del decorato) PER DIECI LUSTRI NELLA CARRIERA MILITARE BENEMERITO.
La medaglia grande è destinata ai generali e si porta al collo appesa a mo' di collare. Tutti gli altri ufficiali, di qualunque grado siano ed a qualsiasi classe dell'Ordine appartengano, porteranno quella minore , appesa al lato sinistro del petto.
«La decorazione, coniata a spese del Tesoro della Sacra Religione ed Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, rimarrà di proprietà del decorato, onorevole memoria per i suoi discendenti».
«Possono aspirare al conferimento i soli decorati dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro che, dopo cinquant'anni di onorevole carriera, si troveranno in attività di servizio».
Le no.mine venivano fatte per Regio magistrale diploma, che in origine veniva emesso dal Gran Magistero Mauriziano.
Si vedano le successive disposizioni nel R.D. 21 dicembre 1924.
La Repubblica Italiana ha conservato tale decorazione e continua a conferirla.
11 14 agosto 1815 il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I creò un Ordine destinato a premiare alti meriti militari, non tenendo in conto requisiti di nobiltà nè particolari regole se non quelle del valore e della provata lealtà alla Corona ed al Re.
La sua destinazione particolare, ai militari, ha dato a quest'Ordine un significato simile a quello della medaglia al Valor Militare, della quale talvolta ha costituito alternativa.
Caratteristica importante, che per la prima volta comparve in un Ordine cavalleresco italiano, era quella della conferibilità a tutta la gerarchia militare, ossia dal Generale al semplice soldato. Questa peculiarità era anche una conseguenza dei principi "democratici" e di uguaglianza scaturiti dalla rivoluzione francese e la cui attuazione aveva in parte contribuito alle glorie degli eserciti napoleonici.
In sostanza il principio di considerare l'atto di valore in maniera "asettica" ossia non commjsurandone l'importanza in funzione del grado rivestito da chi lo aveva compiuto, e che appunto Napoleone aveva sposato con la sua famosa frase che "in ogni zaino c'è un bastone da maresciallo", non poteva più essere ignorato o addirittura rinnegato dalla Restaurazione, in quanto radicatosi molto profondamente nell ' animo e nella mente del Cittadino, specie se soldato.
Gli atti di valore compiuti da militari dei reparti savoiardi prima e sabaudi successivamente, erano stati ricompensati fino ad allora con l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, se pure l'onorificenza non fosse riservata esclusivamente ai militari ma considerasse l'importanza del merito a prescindere dal suo carattere o dallo status del soggetto. Quell'Ordine infine era anche "classista", in quanto riservato ai soli Ufficiali.
Vi era poi un'altra novità per l'ottenimento della onorificenza. Essa non poteva essere conferita "sul campo" come la Medaglia al Valor militare, ma dopo una accurata indagine sull'episodio e sul presunto protagonista al fine di accertare fatti, circostanze ed ogni particolare utile a determinare la precisa attribuzione e meritorietà dell'atto.
L'Ordine fu suddiviso, a simiglianza di quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, in quattro classi:
Cavaliere di Gran Croce; Commendatore; Cavaliere; Milite.
Gran Maestro era S.M. il Re, assistito da un Consiglio, che conferiva personalmente l'onorificenza al decorato alla presenza delle truppe schierate, dandogli così il vanto di avere presentate le armi indipendentemente dai casi previsti dal regolamento di disciplina ed anche dai suo i superiori di grado.
L'unica relazione che questo Ordine laico e militare manteneva con la Religione, era che l'insignito dovesse essere di fede cristiana.
Questa nuo va onorificenza "assorbiva" le medaglie al valore militare, prevedendo l'iscrizione d'ufficio dei decorati di quelle medaglie nell'albo dell ' Ordine. In o ltre a tutti i decorati dell ' Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che fossero ancora in serv izio e che avessero ricevuta 1' onorificenza per azioni militari, fu concessa l a facoltà di fregiarsi dell ' insegna, unitamente alla precedente, a semplice domanda.
Tale facoltà fu concessa anche a tutti coloro che, ricevute onorificenze al valore francesi nel periodo napoleonico, fossero divenuti successivamente sudditi sabaudi e prestassero servizio attivo nell'Armata Sarda.
Nel 1833 fu ripristinato il conferimento delle medaglie al Valor militare del nuovo modeJlo c he sarebbe poi rimasto pressoché invariato fino al 1946. Agli Ufficiali si riprese a co nferire l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per meriti militari, mentre l'Ordine Militare di Savoia fu limitato a rarissimi casi anche perché, fino al 1848, non vi furono rilevanti fatti di guerra che ne giustificassero l'assegnazione.
Anche nella g uerra del 1848 però, l 'o norificenza dei SS. Maurizio e Lazzaro e le medaglie al valore militare furono concesse in alternativa all'Ordine Militare di Savoia, per mantenere limitato il numero dei conferimenti a i casi più evidenti e meritevoli.
Nel 1855, su disposizione del Re Vittorio Emanuele ll, il Generale Durando curò la riforma dell'Ordine introducendo nei suoi Statuti alcune novità.
Fermi restando i principi generali , le circostanze e le limitazioni c he determinavano il conferi m ento, una grande novità fu
che l 'onorificenza poteva essere conferita per azioni militari , ancorché non di guerra.
I gradi furono assimilati a quelli dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e cioè:
Cavaliere di Gran Croce; Commendatore di prima e di seconda classe; Ufficiale; Cavaliere.
Altra novità fu che mentre prima potevano essere portate le insegne dell'Ordine nei vari gradi ricevuti, dal 1859 per l'Ordine Militare di Savoia il grado s uperiore sos tituiva l ' inferiore e così pure 1' insegna.
L'onorificenza poteva essere conferita anche "sul campo" dal Comandante s uperiore del militare proposto o alla bandiera del Reggimento , quando il meri to non era individuale ma per atto compiuto dall'intero reparto, oppure " motu proprio" dal Sovrano quando era al diretto comando delle truppe combattenti. Infine ai Principi Reali era s ufficiente la partec ipazion e ad una spec ifica battag li a per ottenere il co nferimento ed agli stran ieri, l'avere reso parti colari servizi in guerra alla Corona o all'Armata.
Nel 1857 l'Ordine veniva riordinato nelle sue classi , che rimasero immutate fino alla s ua sos titu z ione con l ' Ordine Militare d ' Italia , istituito, come vedremo, dalla Repubbli ca che ne conse rvò le s trutture originarie.
Le nuove classi dalla s uperiore alla inferiore furono:
Cavaliere di Gran Croce; Grande Ufficia le (ex Commendatore di prima classe); Commendatore (ex Commendatore di seconda c lasse);
Ufficiale;
Cavaliere;
Cavalieri ed uffi ciali portavano la onorificenza appesa ad un nastro insieme alle a ltre decoraz ioni . Commendatori e Grandi Ufficiali al collo. Qu est' ultimi con l'aggiunta di una placca al lato sinistro del busto.
I Cavalieri di Gran Croce portavano una sciarpa dalla spa lla des tra al fianco si ni s tro, con i colori dell'Ordine, dalla qua le pendeva l'in segna ed una placca sem pre a si ni stra
Dal 1857 e fino al I 947, quando cioè fu sos tituito dall' omologo Ordine Militare d ' Italia, questo Ordin e rimase pressoché
immutato nelle regole, negli statuti e nelle insegne.
Esso dunque rappresenta e scrive la storia delle nostre Forze Armate attraverso qu asi un seco lo di guerre, azioni , atti eroici di fedeltà e di sacrifi cio tendenti ali 'Unità nazionale prima e successivamente a tenere alto l'onore ed il val ore delle Armi italiane e delle loro tradizioni.
Poiché l a materia trattata riguarda gli Ordini cavalleresch i d'Italia vengono considerate le insegne in uso a far data dalla proclamazione del Regno (21 marzo 1861) è tuttavia opportuno, per g li Ordini l a cui origine risale a data anteriore, esaminare seppure brevemente quelle che erano le insegne preunitarie quando queste si differenziano sostanzialmente da quelle adottate dal Regno d'Ital ia.
È questo il caso dell'Ordine Militare di Savoia che ebbe un'insegna fondamentalmente diversa da quella stabilita nel 1855, anno della sua riforma ad opera di Vittor io Emanuele II , c he rimase poi immutata fino alÌa caduta d e ll a Monarchia avvenuta nel 1946 e che, nel disegno fondamentale, è rimasta pressoché invariata fino ai g i orni nostri.
Insegna mod. 1815
Identica di disegno per Mili ti, Cava li er i, Comme nd atori e Cavalieri di Gran Croce si differenz iava nel meta11o e nelle dimensioni.
L'insegna consisteva in un a croce greca piana, d'oro o d'argento smaltata nella faccia anteriore in bianco con bordo rosso che rappresentava la croce d'argento di Savoia in campo rosso. La faccia posteriore era di metallo e senza smalti. La croce, circondata da una coro n a d'alloro in sma lto verde, era sormontata da una corona reale dello stesso metallo della croce; era pendente da un nastro b leu "Savoia" c he era il colore delle coccarde saba ud e.
Le croci, di tre diverse dimensioni, erano così attribuite:
- i Militi portavano la croce piccola in argento;
- i Cavalieri portavano la croce piccola in oro con l'aggiunta di una piccola coccarda pure azzurra applicata al nastro;
- i Commendatori portavano la croce d'oro media al collo pendente da una cravatta sempre bleu Savoia;
- i Cavalieri cli Gran Croce portavano la croce grande d'oro pendente dal fiocco di una fascia che partendo dalla spalla destra, giungeva al fianco sinistro.
Essi inoltre portavano alla sinistra sul petto, una stella con al centro la cifra "V.E." contornata dal motto "Al merito ed al valore"; il tutto ricamato in argento su panno.
Insegna Mod. 1859
L'insegna consisteva in una croce greca d'oro smaltata in bianco su entrambe le facce e con i bracci terminanti in tre punte ricavate con segmenti di cerchio.
Nel centro di entrambe le facce, erano fissati due scudetti tondi incorniciati in oro e smaltati.
Lo sc udetto posteriore portava a l centro la croce di Savoia smaltata in bianco su fondo rosso e contornata dal motto "Al merito militare" in oro iscritto in una fascia bianca filettata d'oro.
Lo scudetto anteriore conteneva due spade incrociate a croce di Sant' Andrea in oro, con la punta rivolta verso l'alto.
Fra le punte vi era la data "l 855", mentre ai lati delle spade vi erano le cifre "V.E." (V ittorio Emanuele) con la "V" a sinistra guardando e la "E" a destra.
Fra le braccia della croce inserita fra le punte laterali di ciasc un braccio, era posta una corona di alloro e quercia, fruttata e smaltata in verde con filettatura in oro.
Il nastro e ra azzùrro con al centro, in palo, una striscia rossa de1Ja larghezza di 1/4 del nastro.
Le insegne delle diverse classi dell'Ordine che dal 1855 divennero cinque (Caval iere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Caval iere) sono analoghe per caratteristiche generali a quelle dell'Ordine dei Sa nti Maurizio e Lazzaro e si portano al la stesso modo.
Solo la croce di Ufficiale s i differenzia per essere sormontata anziché da una corona reale in oro, da un trofeo d'anni sempre in oro, composto da una corazza con elmo e recante una croce latina in smalto bianco, contornata da due coppie di bandiere recanti anch'esse le croci in sma lto bianco (sono visibili solo quelle delle bandiere anteriori) e poggiante su due cannoni e due spade incrociate.
R. D. 28 SEITEMBRE 1855
per la riforma dell'Ordine Militare di Savoia
Art. 1
1. L'Ordine militare di Savoia, fondato dagli st atuti del 14 agosto 1815, è ricostituito nel modo seguente:
Art. 2
2. L'Ordine militare di Savoia è particolarmente destinato a ricompensare i servigi distinti resi in guerra dalle Nostre truppe di terra e di mare, ne potrà venir confe rito in tempo di pace, se non che nei casi speciali indicati ag li articoli 19 e 20 del presente decreto.
Art. 3
3. Noi C i dichiariamo Capo e Gran Mastro dell'Ordine militare di Savoia, e dopo Noi lo saranno i Nostri successori al trono.
Art. 4
4. L'Ordine anzidetto consta di quattro class i:
5. La prima è dei gran croce.
6. La seconda è dei commendatori, suddivisi in commendatori di prima e commendatori d i seconda classe.
7. La terza è degli uffiziali.
8. La quarta dei cava li eri.
Art. 5
9. La forma e le dimensioni delle croci, delle ste ll e e del nastro s aranno determinate nel disegno annes s o al presente decreto, d'ordine Nostro sottoscri tto dal ministro de ll a guerra.
Art. 6
10. I cavalieri portano la croce dell'Ordine sul petto asinistra, pendente da un nastro azzurro tramezzato da una lista rossa in palo.
11. Per gli ufficiali la croce è pendente sul petto a sinistra, distinta da quella di cava liere, in conformità del disegno citato al1' art. 5.
12. La croce dei commendatori di seconda classe è sormontata da una corona in oro, ed è portata pendente dal collo sul petto, sostenuta da un largo nastro del colore dianzi stabilito.
13. I comme nd atori di prima classe portano la croce stessa che quelli di seconda classe, e nel medesimo modo appesa, e si fregiano inoltre il petto a sinistra di una stella in argento colla croce nel mezzo.
14. I cavali eri di gran croce portano ad armacollo dalla spalla destra a l fianco sinistro una gran fascia dello stesso colore turchino tramezzato in rosso, dalla quale penderà la croce sormontata dalla corona, ed inoltre si fregieranno il petto a sinistra di una grande stella di argento, dentro la quale brillerà la croce dell'Ordine.
15. I commendatori ed i cavalieri di gran croce portano in piccola divisa, semplicemente appesa alJ 'occhiello dell'abito a sinistra, la croce distintiva della classe loro, ridotta bensì alla stessa dimen sione di quella dei cavalieri.
7
16. Il soprassoldo che venisse annesso alla concessione della decorazione di taluna classe dell'Ordine militare di Savoia può cumu l arsi col soprassoldo annesso alle medaglie al val or militare, instituita col regio brevetto del 26 di marzo 1833.
17. Il militare che, dopo conseguita una croce dell'Ordine, ne ottenesse un'altra di classe superiore, porterà so l amente quest'ultima. Similmente riterrà soltanto il soprassoldo annesso ad essa.
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18. Cancelliere e tesoriere dell'Ordine è sempre lo stesso ministro della guerra.
19. È segretario un militare in attività od in ritiro, il quale appartenga ad una delle classi suddette. Ad esso sarà assegnata per tale ufficio l'annua provvigione di lire mille sui fondi dell'Ordine.
20. 11 segretario è nominato da Noi.
Art. 9
21. L'Ordine ha un Consiglio composto di sette membri da Noi nominati fra militari in servizio attivo od in ritiro, che appartengano a taluna delle quattro classi del medesimo, e preferibilmente alle due prime.
22. I membri così nominati per la prima volta saranno rinnovati per estrazione, cioè: due dopo il primo anno, due dopo il secondo anno , tre dopo il terzo.
23. I membri che entreranno nel Consiglio dopo la prima volta sederanno nel medesimo per un triennio.
24. Noi Ci riserviamo la facoltà di riconfermarli dopo il primo triennio.
Art. 10
25. Il Consiglio è presieduto da quello dei suoi membri che appartenga alla classe più elevata ali 'Ordine, ed a parità di classe da chi sia più anziano.
26. Il Consiglio è convocato dal ministro della guerra per l'esame delle proposte e dei richiami relativi all'Ordine.
27. Il parere del Consiglio Ci è sempre rassegnato dal ministro stesso.
Art. 11
28. Il Consiglio delibera a modo di giurato ed a maggioranza di voti.
29. Ogni membro ha un sol voto.
30. Per la validità della deliberazione è necessario il numero di cinque membri presenti.
31. Ed ove per guerra, od altro straordinario motivo questo numero non si potesse riunire, Ci riserviamo di provvedere al caso, mediante la nomina di alcuni supplenti, scelti bensì però sempre fra i membri dell'Ordine.
32. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servigi eminenti resi in guerra.
33. Può aspirare alJa medesima quel generale d'armata o luogotenente generale, ammiraglio o vice ammiraglio che, esercitando un comando del suo grado, abbia colle forze a lui obbedienti compiuto un'impresa segnalata e molto utile allo Stato, La quale dimostri straordinario coraggio e singolar perizia.
34. E similmente può aspirare alla gran croce, nel medesimo caso e colle stesse condizioni, quel maggior generale o contrammiraglio che eserciti un comando superiore al suo grado.
35. Può aspirare:
I) Alla croce di commendatore di prima classe;
a) L'uffiziale generale che, esercitando un comando del suo grado o superiore, abbia, colle forze a lui obbedienti, compiuta una fazione distinta per coraggio e perizia;
b) E colla stessa ora detta condizione, il colonnello che eserciti un comando superiore al suo grado;
2) Alla croce di commendatore di seconda classe:
a) Il colonnello o tenente colonnello che, esercitando un comando del suo grado, abbia soddisfatto alle condizioni pur ora mentovate;
b) E così pure un maggiore che eserciti un comando superiore al suo grado;
3) Alla croce di ufficiale:
a) Il maggiore che, esercitando un comando del suo grado, abbia soddisfatto alle condizioni poc'anzi accennate;
b) E cosi anche il capitano che soddisfaccia alle medesime, esercitando un comando superiore al suo grado.
36. Può aspirare alla croce di cavaliere quell'uffiziale che, esercitando un comando del suo grado, avrà in guerra colle forze a lui obbedienti ottenuto un risultato per valore ed utilità, oppure si sia distinto con un'azione personale di valore.
37. Può aspirare pure al1a croce di cavaliere quel militare di qualsiasi grado, il quale, trovandosi già decorato di due medaglie al Valor militare, si fosse distinto in guerra per una splendida azione personale.
38. L'uffiziale di qualsiasi grado, già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine, può aspirare a quella della classe superiore nel caso di nuove azioni segnalate.
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39. Come per meritare le ricompense accennate nei due precedenti articoli non è necessario rimaner ferito, così una ed anche più ferite riportate in un fatto d'arme non danno di per sé diritto a tali ricompense se il militare non ha altro titolo alle medesime.
40. In guerra la croce di cavaliere può venir conferita, prese prima sommarie informazioni, dal generale in capo ed anche dal comandante di una piazza investita dal nemico, oppure dal comandante di una divisione che operi isolatamente, sempre quando questi e quegli siano per tal fine particolarmente autorizzati per Reale decreto.
41. In tal caso la croce deve essere conferita subito dopo il fatto, od almeno nei tre giorni successivi al medesimo.
42. Scorsi i tre giorni dopo il fatto, cessa ai comandanti ora detti la facoltà di cui si tratta.
43. Chiunque nondimeno creda aver diritto alla decorazione può reclamare in via gerarchica presso il ministro della guerra,
il quale ne farà esaminare il richiamo dal Consiglio dell'Ordine.
44. Non saranno però ammessi quei reclami i quali non siano confermati dai superiori ed appoggiati dal generale in capo, e siano posteriori di tre mesi al fatto.
45. (modificato dal r. Decreto del 20 ottobre 1894, n.462)
46. Le decorazioni concedute nel caso divisato nel paragrafo 41 sono poi da Noi confermate.
47. Sia i reclami individuali sia le proposte del ministro della guerra per croci e soprassoldi, andranno corredati di una relazione esatta del fatto compilata dal comandante del distaccamento o corpo, e confermata dal comandante della brigata o divisione, il quale dovrà assumere in proposito precise informazioni.
48. Il generale in capo vi unirà il proprio avviso.
49. Trattandosi di decorare lo stesso generale in capo, la proposta è fatta dal ministro della guerra.
Art. 18
50. L'anzianità in ciascuna classe dell'Ordine è determinata dal giorno nel quale avvenne il fatto che meritò la decorazione; e, trattandosi di decorazioni concedute giusta il tenore dei paragrafi 52, 53 e 64, dalla data del decreto di concessione.
51. Nel caso di una fazione veramente distinta e gloriosa di guerra, ope rata da un nerbo di truppe non minore di un reggimento, Noi Ci riserbiamo di concedere la croce di cavaliere a ll e bandiere, giusta il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine.
Art. 19
52. In tempo di pace, sulla proposta del ministro della guerra e se ntit o il parere del Consiglio dell'Ordine, possono conferirsi le insegne dell'Ordine:
a) a quei militari che facciano qualche egregia azione di valore, e si trovino nelle condizioni divisate negli articoli 13 e 14; b) ai militari benemeriti per invenzioni, perfezionamenti, lavori insigni e di comprovata utilità, non che per servizi impor-
tanti nell'alta amministrazione militare.
Qualora per effetto di pace prolungata venisse il numero dei membri ridotto a meno di venticinque, dietro il parere del Consiglio del]' Ordine, potranno essere nominati altri venticinque militari, scelti fra i più benemeriti per distinti servizi, e degni di speciale ricompensa, preferibilmente fra coloro che presero parte alle campagne di guerra.
53. Ci riserbiamo la facoltà di conferire di proprio moto le insegne dell'Ordine:
a) sul campo di battaglia, quando Ci piacesse in tempo di guerra di comandare in persona l'esercito; ··
b) ai Principi del sangue che abbiano preso parte ad una o più campagne, o contino dieci anni di servizio nell'esercito;
c) ai Sovrani e Principi stranieri;
d) ai militari stranieri benemeriti dello Stato per servizi resi in guerra.
54. I funzionari dei diversi servizi amministrativi e sanitari di terra e di mare, i quali secondo la loro istituzione si trovino ragguagliati ad un grado militare, sono ammessi al conseguimento della decorazione dell'Ordine nei casi e modi dianzi divisati, ciascuno secondo il grado a cui sia assimilato.
55. Salvo il caso di dimissione volontaria accettata dal Re , l 'uffiziale decorato di una croce dell'Ordine militare di Savoia perderà il diritto di fregiarsene ed il soprassoldo annessovi, ove venga privato del suo grado militare per le cause specificate all'art. 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali.
56. Saranno pure privati della croce e del soprassoldo i militari contro i quali venisse da un tribunale pronunciata pena infamante, o che siano comunque diventati indegni di appartenere al-
l'esercito, giusta la legge su] reclutamento.
57. Rimarrà sospeso il diritto di usare le insegne dell'Ordine e di goderne il soprassoldo a qualunque militare durante il tempo che si troverà sottoposto a processo criminale innanzi ad un tribunale militare o civile, o starà scontando la pena del carcere, oppure si troverà per punizione nei cacciatori franchi; né in simili casi potrà il militare essere ristabilito in tale diritto se non in seguito a Nostra Regia approvazione.
58. Sia coi fondi dei qu a li potremo disporre, sia con quelli che fossero per formarsi di poi per mezzo di legati, donazioni ed altri assegnamenti, saranno stabiliti soprassoldi annui ai membri delle quattro classi dell'Ordine, in quelle proporzioni e sotto quelle norme e condizioni che saranno posteriormente da Noi determinate.
Art. 24
59. Morendo un membro qualunque di quest'Ordine, il soprassoldo, di cui per avventura si trovasse il medesimo provveduto, verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, e, in mancanza di questa, ai figli minori d'anni 15 cumulativamente, e finche il più giovane di essi giunga ali' età di anni 15 compiuti.
Art. 25
60. Indipendentemente dal grado militare di cui fossero rivestiti i membri dell'Ordine militare di Savoia, sono dovuti loro gli onori militari, secondo la rispettiva loro classe, cioè: di uffiziale, ai cavalieri ed uffizi al i; di uf:fiziale superiore, ai commendatori di seconda classe; di uffiziale generale, ai commendatori di prima classe ed ai gran croce.
61. Il saluto militare però non è dovuto se non a chi porti, oltre il nastro, anche la croce.
62. Le concessioni di croce, coi rispettivi motivi, saranno poste all'ordine del giorno dell'esercito e pubblicate nel Giornale Ufficiale.
63. Gli attuali membri dell'Ordine militare di Savoia continueranno ciascuno nel rispettivo grado e soprassoldo. Ma muteranno la croce onde sono fregiati nelle nuove insegne col presente decreto stabilite, facendo uso i commendatori di quelle assegnate ai commendatori di prima classe, i cavalieri e militi di quelle assegnate alla quarta classe.
64. Per la prima istituzione dell'Ordine ed insediamento del suo Consiglio, Ci riserbiamo di conferire un certo numero di croci di ciascuna delle quattro classi dell'Ordine.
65. Son abrogate le disposizioni contenute negli statuti dell'Ordine militare di Savoia 14 agosto 1815.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo a farlo osservare.
Dato a Torino, addì 28 settembre 1855.
Per sua Maestà il Re
EUGENIO DI SAVOIA
Giacomo Durando
R. DECRETO 28 MARZO 1857 N. 2116
che porta a cinque le classi dell'Ordine Militare di Savoia
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. PRINCIPE
DI PIEMONTE, ECC.
Visto il Nostro decreto del 28 settembre 1855, col qu a le abbiamo ricostituito l'Ordine militare di Savoia;
Sulla proposizione del Nostro mini st ro segretario di Stato per gli affari della guerra, cancelliere dell ' Ordine prementovato;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue :
Art. 1
L'Ordine militare di Savoia s i comporrà d 'ora in poi di cinque class i:
La prima continuerà ad essere quella dei gran croci;
La seconda sarà dei grandi ufficiali;
La terza quella dei commendatori, i quali cessano di essere suddivisi in commendatori di prima ed in commendatori di seconda classe;
La quarta sarà quella degli uffic iali;
La quinta quella dei cavalieri.
Art. 2
Gli attuali commendatori di prima classe prenderanno il titolo di grandi ufficiali dell'Ordine, ed apparterranno così alla seconda della summentovate classi.
Art. 3
Le insegne di grandi ufficiali dell ' Ordine militare di Savoia saranno quelle stesse che sono stabilite pei commendatori di prima
classe del summentovato Nostro decreto del 28 settembre 1855.
Le insegne di commendatore saranno queUe in ora stabilite pei commendatori di seconda classe.
Gli uffiziali ed i cavalieri continueranno a fregiars i delle insegne attualmente stabilite dai paragrafi 10 e l 1 del poc ' anzi mentovato Nostro decreto.
Il Predetto Nostro ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che, munito del sigillo dello Stato, sarà registrato sul controllo generale, pubblicato ed inserto neJla Raccolta degli atti del Governo.
Dato a Torino, addì 28 marzo 1875.
relativo alle pensioni per i decorati dell'Ordine Militare di Savoia
(omissis)
R. DECRETO 20 OTTOBRE 1894 N. 462
che sostituisce l'art. 17 deLR.D. 28 settembre 1855, n. 1 I 14
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 28 settembre 1855 relativo alla ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia;
Sulla proposta del Ministro della guerra, cancelliere dell'Ordine medesimo:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
All'art. 17 del suddetto R. decreto è sostituito il seg uente: «Riservati i casi indicati agli articoli 16, 20, 28, ed i casi urgenti che saranno a Noi direttamente segnalati , la decorazione di cavaliere e di uffi ziale, e sempre poi quella di gran croce e di commendatore, sono conferite da Noi s ulla proposta del Ministro della guerra, sentito il parere del Consiglio dell'ordine».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 20 ottobre 1894.
UMBERTO
S. Mocenni
R. D. L. 15 MARZO N. 836
per l'emissione di polizze a favore degli insigniti dell'Ordine
Con R. D. 21 giugno 1926 n. 1148, e con altri successivi vennero aumentate le pensioni dell'Ordine.
Con i RR. DD. 19 gennaio 1928, 1 novembre 1928, 14 agosto 1936 fu stabilito 1' ordine delle precedenze dei decorati.
R. D. 4 gennaio 1937 relativo ai conferimenti dell'Ordine Militare di Savoia.
(omissis)
Fino al 1815 , i s udditi di Casa Savoia vedevano premiati i meriti acquisiti verso la Corona e le I stitu zio ni con l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro .
Nel 1815 appunto, Carlo Emanuele I , aveva inteso dare inizio al progetto - esigenza di riconoscere i meriti con ricompen se diverse, a seconda del campo nel quale erano stati acquisiti; per questo scopo istituì l 'Ordine Militare di Savoia destinato agli atti particolari compiuti da militari in g ue rra, la sciando all'Ordine d ei Santi Maurizio e Lazzaro la funzione di onorificenza per tutte le altre benemerenze.
Carlo Alberto , assunta la Corona del Regno , volle prosegu ire nell 'opera intrapresa dal suo predecessore istituendo nel 1831 con Regie Patenti del 31 ottobre, l'Ordine Civile di Savoia.
Tale onorificenza era destinata a coloro che per professioni altrettanto utili ed onorevoli quale qu ella delle armi, recavano con i loro s tudi e con la loro natura, altrettanto lu stro e prestigio alla Corona ed alle I sti tuzioni .
Per il clima di riforme ad orientamento liberale che ispirava in quel tempo la politica del Regno di Sardegna, l'Ordine consisté de lla sola classe di Cavaliere e fu accessibile ad ogni categoria di cittadini, indipendentemente dal ceto e dall'origine, tenendo conto so lamente del merito e non del soggetto che ne era stato protagonista e dimostrando anche la eguale considerazione nella quale doveva essere tenuta la professione o l 'arte nella quale era s tata acquisita la benemeren za.
Con le stesse Patenti istitutive, fu stabilito anche il numero di Cavalieri in 40. Nel 1859 con l'annessione di nuovi territori al Regno di Sardegna, il numero fu elevato a 50 e nel 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia, per analoghi motivi , il numero raggiunse i 60 Cavalieri.
Altro provvedimento relativo al numero mas s imo delle onorificenze che potevano essere conferite elevato a 70, venne sancito con R. D. 27 marzo 1887 dal Re Umberto I, in considerazione dell 'acc resciuto numero di s udditi meritevoli a seguito del1'annessione al Regno del Veneto e dello Stato Pontificio. È da notare però come que s to Ordine, abbia sempre mantenuto un numero relativamente ristretto di Cavalieri che, se da un verso ne ha
resa poco conosc iuta l'esistenza, ha sempre costituito motivo di stimolo per quanti illustri cittadini vi aspirassero e particolare vanto per coloro che ne venivano insigniti.
L'onorificenza poteva essere conferita a domanda da presentarsi al Segretario Generale agli Interni che, dopo avere svo lte le indagini preliminari su ll' esistenza dei titoli dell'aspirante, sottoponeva l'istanza a l vaglio di un Consiglio composto da sette membri.
Quest'Organo, indagato sulle "condizioni" morali, sociali e politiche del soggetto, dopo aver votato l'idoneità in forma segreta, sottoponeva alla decisione del Sovrano la relazione finale sulla proposta.
L'Ordine rimase pressoché immutato in tutte le sue caratteristiche e regole durante tutto il Regno di Vittorio Emanuele III e continuò ad essere conferito, seppure in numero ridottissimo, dal Re Umberto Il.
Agli insigniti, che dovevano essere cittadini del Regno, spettavano gli onori militari riservati agli ufficiali inferiori.
Erano previste infine "pensioni" da distribuire fra i Cavalieri. Esse consistevano in dieci da lire 1.000, dieci da lire 800 e venti da lire 600 annue da elargire a beneficio di quanti, poco facolto si, potessero provvedere così al manterumento del decoro c he l 'appartene nza all'Ordine prevedeva.
Questo Ordine, come detto, è formato della sola classe dei Cavalieri.
L'unica insegna consiste in una croce greca d'oro smaltata su entrambe le facce d'azzurro chiaro con al centro due scudetti circolari incorniciati in oro e con fondo di s malto bianco. Quello anteriore reca al centro le cifre incrociate "C. A." (Carlo Alberto) in oro; quello posteriore sempre su fondo bianco reca la scritta " Al merito civile - 1831 " su due righe.
L)nsegna è appesa ad un nastro bianco con lista centrale azzurro Savoia larga 1/4 dal nastro; si porta al lato si nistro del petto, come le altre decorazio ni.
che istituiscono L'Ordine Civile di Savoia
CARLO ALBERTO per grazia di Dio RE DI SARDEGNA, ECC.
L'esperienza degli antichi tempi, confermata da quella della moderna età, ha dimostrato in maniera indubitata che le ricompense specia li stabilite per le diverse specie di merito e distribuite con giustizia imparziale contribuiscono potentemente, co l mezzo dell'emulazione che eccitano, alla g loria e prosperità degli Stati, indirizzando ver so tutto ciò c he è utile, bello e grande ogni maniera di virtù e talenti.
Il Re Vittorio Emanuele, predecessore Nostro di g lori osa rimembranza, istituì così nell'anno 1815 l'Ordine militare di Savoia, per seg nalare con onorevole guiderdone il merito luminoso acquistato nella carriera delle armi.
Noi abbiamo divisato di compiere e perfezionare l'opera di Lui, privilegiando con contrassegni di onore quelli fra i Nostri amatissimi sudditi i quali , dedicatisi ad altre professioni non meno utili che quella delle armi, sono diventati con profondi e lunghi studi ornamento del Nostro Stato, ovvero hanno con le dotte loro fatiche giovato grandemente al servizio Nostro ed al comun bene; fra i quali Ci è caro di pregiare in guisa parti colare co loro che hanno conseguito un nome glorioso nella carriera del pubblico insegnamento, tenuto da Noi in tanto magg ior conto in quanto che dalla buona educazione della g ioventù dipende la felicità delle pe rsone, delle famiglie e dello stato.
Gli Ordini Cavallereschi di già esistenti e quell'altro che Noi abbiamo ora ri soluto di fondare Ci daranno in ta l maniera il me zzo di palesare la stima di cui Noi siamo penetrati per tutte le classi dei Nostri sudditi e per tutte le utili professioni.
La nostra intenzione si è che le ricompense da Noi stabilite per onorare il merito civile non sieno concedute che dopo una disam ina rigorosa delle ragioni degli aspiranti.
A tal uopo Noi abbiamo determinato di commettere questo esame alle persone s t esse che trovansi più impegnate a co nservare l'istituzione in tutto il suo splendore. Le divise dell'Ordine novello conseguiranno così quella considerazione maggiore che aver deggiono, venendo solamente portate da uomini di merito riconosciuto, irreprensibili ne lla condo tta e nei loro principi, e commendati per devozione a11a Nostra persona e per lo ze lo c h e manifestano nella obbedienza delle leg gi.
Quindi è che in vigore delle presenti, di nostra certa scienza ed autorità sovrana, avuto il parere del Nostro Consiglio, Noi abbiamo st abilito ed ordinato quanto seg ue :
Art. 1
È creato, instituito e fondato da Noi in perpetuo un Ordine civile di Savoia del quale Noi ci dichiariamo Capo e Gran Mastro; e vogliamo che questa Nostra suprema dignità passi dopo di Noi ai Nostri successori ed eredi della Corona Reale.
Art. 2
Non saravvi in quest'Ordine altra classe che quella dei cavalieri, i quali deggiono essere nazionali, od avere acquistato nei Nostri Stati ragione per esservi inscritti.
Art. 3
Eglino saran no decorati di una croce d'oro piena, smaltata in azzurro, car icata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del fondatore, e dall'altro la seg uente scritta: «Al merito c ivile , 1831».
Art.4
Questa croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro li s tato di una banda di colore azzurro fra due bande bianche.
Art. 5
L'Ordine civile di Savoia sarà conferito da Noi:
L Ai primari impiegati del Nostro Governo che avranno eseguito qualche atto od opera di qualche alta amministrazione;
2. Agli scienziati, ai letterati ed agli amministratori, i quali avranno composto e pubblicato con la stampa dei nostri Stati, o con nostro beneplacito fuori di essi, qualche opera importante;
3. Agli ingegneri, architetti od artisti che siansi renduti celebri con lavori di distinto merito;
4. Agli autori e pubblicatori di qualche scoperta di gran conto e vantaggio, ed a coloro che avranno dato alle scoperte da altri fatte tale perfezionamento che per l'utilità sua si accosti al merito della primitiva invenzione;
5. Ai professori di scienze o lettere ed ai direttori dei Nostri stabilimenti di educazione, che, chiari per dottrina, ed avendo pubblicato qualche utile scrittura, abbiansi procacciata col loro magistero o governo della gioventù gloriosa fama.
Art. 6
( Fu abrogato col R. Decreto N. 1100 del 1 ottobre 1850, che segue).
Art. 7
TI Consiglio prenderà informazione:
1. Sui titoli del chiedente in conformità alle disposizioni dell'art. 5;
2. Sulle qualità sociali e sui principi morali e politici di esso.
Art. 8
Farassi in Consiglio la relazione delle informazioni in tal modo raccolte, e il Consiglio prenderà quindi partito sulla dimanda, ballottandola in modo segreto. L'atto verbale esprimerà quale sia stata la divisione dei voti nel mandarsi la cosa a partito.
Art. 9
Il Nostro primo segr etario di Stato per gli affari de ll 'Interno Ci rassegnerà le informazioni sudde tte, il parere del Consiglio e il risultamento dei vot i, e ri ceverà la Nostra determinazione, che egli comunicherà al Con sig lio ed all'aspirante.
Art. 10
Dovrà egli fare ste ndere il diploma di nomina e presentarlo alla Nostra firma; e poscia ricevere il giuramento da prestarsi dal novello cavaliere di essere fedele a Noi ed obbedi ente a lle Nostre leggi, di rispettare la decenza e i buoni costu mi ne ll e sue o pere, e di non professare alcuna mass ima co ntrari a a ll a fede catto li ca romana ed ai principi de1la Nostra Monarchia.
Art. 11
I cavalieri dell'Ordine civ il e di Savoia saranno ammessi a lla Nostra Corte, e go dranno dell'onore del saluto militare sì ecome i cavalie ri di S. Maurizio e dell'Ordine militare di Savoia.
Art. 12
Noi attribuiamo all'Ordine di Savoia l e p e n s ioni seg uenti , c ioè :
10 di L. 1000
10 di L. 800
20 di L. 600
Totale 40 pensioni
Totale L. 10.000
Tota l e L. 8.000
Totale L. 12.000
Total e L. 30.000
Art. 13
Queste pe nsioni s aranno conce dute da Noi, ed i brevetti di esse saranno spediti ne lla Nostra segreteria di Stato per gli affari dell ' interno . I fondi pe r le pensioni saranno versati ne lla tesore ria dell'azienda economica d e ll ' Inte rno e portati nel s uo bilancio.
Art. 14
I diplomi ed i brevetti delle pensioni non saranno assoggettati al pagamento di diritto o di spesa di sorta veruna.
Art. 15
Noi ci riserviamo di nominare i dodici primi cavalieri, fra i quali No i scegl ieremo coloro che formeranno il Consiglio . In questo numero non so no compresi quelli fra i Nostri sudditi domiciliati all ' estero, ai quali stimeremo di accordare direttamente quella decorazione.
Art. 16
I registri dell'Ordine, le dimande per le ammissioni , i documenti all'appoggio , se ve n'ha, Je informazioni, i pareri del Consiglio e le Nostre determinazioni s i riporranno nella Nostra segreteria di Stato predetta, e saranno dappoi trasmessi ai Nostri archivi di Corte.
Art. 17
Tutto ciò che appartiene all'Ordine civile di Savoia è compreso nelle attribuzioni della Nos tra segreteria di Stato per gli affari dell'interno.
Mandiamo a c hiunque spetti di osservare e far osservare le presenti, ed ai Senati Nostri ed alla Camera dei conti d'iterinarle , e che alle copie impresse nella stamperia Reale si presti l a stessa fede che all'originale; tale essendo la Nostra mente.
Date in Torino, il ventinove del mese di ottobre, l'anno del Signore mille ottocento trent ' uno, e del Nostro il primo.
CARLO ALBERTO
v. Barbaroux, guardasigilli, v. G.M. Caccia
v. P ensa - De L' Escarene
che prescrive che i Cavalieri del! 'Ordine non s iano più di quaranta
(omissis)
col quale si istituisce l'uniforme dei Cavalieri dell'Ordine Civile di Savoia
(omissis)
R. DECRETO 1 OTTOBRE 1850 N. 1100
relativo al conferimento delle decorazioni nell'ordine Civile di Savoia
VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.
CAPO E GRAN MASTRO DELL'ORDINE CIVILE DI SAVOIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dell'Ordine civile di Savoia;
Visto il voto unanime del Consiglio dell'Ordine suddetto; Viste le Regie Patenti del 29 ottobre 1831; Visto l'art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno ;
abbiamo determinato e determiniamo quanto seg ue:
Art. I
È derogato al disposto dell'art. 6 delle Regie patenti 29 ottobre 183 I , nella parte cioè che impone l'obbligo agli aspiranti alla decorazione dell'Ordine civile di Savoia di ras segnare a Noi la loro domanda ad i titoli sui quali appoggiano la medesima.
Art. 2
Il Consiglio di detto Ordine, continuando, a mente dell'art. 7 delle summentovate Regie patenti, a prendere le nece ssarie informazioni per statuire s ul merito delle persone che possono aspirare alla decorazione suddetta in senso dell 'art. 5 delle medesime, Ci rassegnerà nel modo stabilito dal successivo art. 9 il risultamento di tali informazioni per le ulteriori Nostre provvidenze al riguardo.
Il predetto ministro dell'interno, presidente del Consig li o del!' Ordine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.
Torino, 1 ottobre 1850
col quale il numero dei Cavalieri è portato a sessanta
(omissis)
R. D. 19 APRILE 1869 N. 4329
per l'ordine delle precedenze
(Nelle funzioni pubbliche e in quell e di corte i cavalieri d ell' Ordin e civile di Savoia saranno con i grand i ufficiali degli altri Ordini)
(omissis)
R. DECRETO 27 MARZO 1887, N. 44ll
che aumenta a settanta il numero dei Cavalieri dell'Ordine civile di Savoia
UMBERTO I
per grazia di Dio e per vo lontà della Nazione RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gl i affari dell'interno, presidente del Consiglio dell'Ordine del merito civ il e di Savoia;
Visto che mercé gli effettuati risparmi e le offerte disposte a vantaggio del patrimonio dell'Ordine le rendite disponibili sa liron o nel1'ultimo decennio da lir e 60.942,60 a lire 81.60 1,00;
Considerato che perciò è possibile ora accrescere il numero dei caval ieri , limitato nella prima istituzione a quaranta e portato poscia nel 1859 a cinqua nta, e nel 1861 , dopo la costituzione del Regno d' lt al ia, a sessanta,
Considerato che, ricongiunte Venezia e Roma al Regno, non ven ne accresciuto, come sarebbe stato desiderabile, il numero dei caval ieri;
abbiamo ordinato e ordiniamo:
Articolo unico
Il numero dei cavalieri dell'Ordine civile di Savoia, da nominarsi nelle forme stabilite agli articoli 6, 7, 8, 9, e 10 delle Regie patenti d'istituzione dell'Ordine, potrà quindi innanzi estendersi a settanta.
È espressamente derogato co l presente, per quanto si riferisce al num ero dei cavalieri dell'Ordine , al disposto del Regio viglietto 13 dicembre 1831 e Regi decreti 16 novembre 1850 e 23 giugno 1861.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del s igillo dello Stato, s ia inserto nella Raccolta de1le leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunqu e spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma , 27 marzo 1887.
De Pre tis
Con la fine della III guerra d'indipendenza, l'Italia acquisì dall'Impero austro - ungarico il territorio veneto.
In quella occasione, venne anche restituita la corona ferrea, che dai tempi di Carlo Magno era stata considerata il simbolo del dominio sull'Italia.
Ripresa da Napoleone I che ad essa si ispirò per fondare un Ordine cavalleresco quando si autoproclamò Re d'Italia, era poi passata ali' Austria , dopo la caduta definitiva del primo Impero francese.
Ora, con il passaggio del Veneto sotto la sovranità del Re d'Italia, anche il simbolo di quel dominio divenne patrimonio della Corona Italiana.
Per ricordare questo avvenimento di grandissimo valore politico e morale che consacrava l ' Unità Nazionale, Vittorio Emanuele II volle istituire un Ordine destinato a segnalare cittadini italiani e stranieri che si fossero distinti per particolari benemerenze in campo militare, civile e politico soprattutto nei riguardi della Nazione italiana più che della Corona o del Sovrano.
Fu così istituito il 20 febbraio 1868, l'Ordine della Corona d'Italia che nella sua insegna portava appunto la corona ferrea.
L'Ordine consistette di cinque classi: Cavaliere di Gran Croce; Grande Ufficiale; Commendatore; Ufficiale; Cavaliere.
Le insegne, analogamente a quanto previsto per l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e per l'Ordine M ili tare di Savoia, consis tevano in croci e placche. Nel caso specifico, mentre le croci ebbero unico disegno seppure con misure diverse, lé placche oltre che nelle dimensioni si differenziarono anche nel disegno, come vedremo nella descrizione specifica.
Nello stesso decreto istitutivo, fu stabilito un numero massimo di nomine più grande da ripartire fra le varie classi. Data la grande diffusione prevista nel conferimento, dovuta alJa estensione dei meriti che era destinato a ricompensare, il numero massimo di nomine non fu fisso ma variabile nella quantità annua.
All'istituzione, detto numero fu stabi lito in:
Cavalieri di Gran Croce 60; Grandi Ufficiali 150; Commendatori 500; Ufficiali 2000;
Cavalieri: non fu prec i sa to il numero di conferimenti.
Anche ne U'O rdin e della Corona d ' I talia fu previsto il "passagg io" a ll a classe su peri o re con relativo "assorbime nto" dell ' in segna di grado infe riore; tale passaggio poteva anche essere detenninato dall'accrescers i del merito o dall a costanza co n la quale la benemere nza iniziale era stata proseguita nel tempo. Ad esempio per i pubblici fun z ionari , ad a lc une prom ozion i nell a gerarc hia, co nseg ui va il transito alla classe superiore rispetto a quella posseduta.
Fu inoltre consentita la poss ibilità di essere in s igniti direttamente di un a classe intermedia e com unqu e, sopratt utto per g l i s trani e ri , corr isponden t e al ra n go che il soggetto rivestiva nel p roprio Paese.
Altra p a rticol arità era cost ituita da l fa tto che l' appartenenza all'Ordin e era " proped eutica" a l co n feri m e nto dell'Ordine dei San ti Maurizio e Lazzaro; oss ia pe r ricevere la Onorificenza Mauriziana, era necessario essere già insigniti almeno del pari grado ne ll ' Ordine della Coro na d'Italia.
L'Ordine, seppure ritenu to a torto di importanza e di va lore in fer iore a quello dei Santi Maurizio e L azzaro, ebbe tuttavia u n grande prest ig i o specie fra le classi medio - borghesi della Soc ietà italiana.
Questo della Corona d'Italia, fra l'altro, riveste una particolare importanza soprattutto morale, in quanto si può co nsiderare il primo Ordine Cavalleresco n ato nel Regno d'Italia quasi a ll a sua costituzione e proseguito per oltre 70 anni assoc iando indissolubilmente la propria s tor ia a quella del R eg no e della Dinastia regnante.
Dopo la caduta della Monarchia, la R ep ubbli ca ne v i e t ò l 'uso delle insegne ai ci tt a dini italiani che l e avessero ri cevute dopo il 2 giugno 1946; agli stranieri invece fu consentito d i fregiarsen e indipendentemente dal m ome nto del confer im ento che proseguì da parte del R e U mbe rto II fin o a ll a sua morte.
Così l ' Ordin e d e ll a Coro na d'Italia, che co m e s i è dett o n acque con il Primo R e d'ltalia, cessò di esis tere con l'Ultimo Re d ' Italia
Anche quest'Ordine aveva come insegne croci e stelle destinate alle varie classi come g li altri Ordini pluriclasse italiani.
La croce era patente in oro, sma ltata in bianco e con bracci che termin avano a sagoma tondeggiante.
Fra i bracci vi erano quattro nodi Savoia in sottile coronino d'oro collocati c irca alla metà della lunghezza dei bracci stessi.
Al centro della croce erano posti due scudetti circolari, entrambi incorniciati in oro.
Lo scudetto anteriore era ini ziai mente (fino al 1880 circa) di sma lto ce leste: poi divenne smaltato in bleu Savoia.
Al centro di questo scudo era posta la corona ferrea in oro con gemme e perle in smalto a ricordo delle origini dell'Ordine.
Lo scudetto posteriore era invece a fondo in oro satinato e portava al centro l'aquila sabauda in nero, caricata nel petto del]' ovale rosso con croce bianca che costituiva lo stemma della Dina<;tia.
Anche in questo caso le croci sono di due misure: la minore per Cavalieri ed Ufficiali e la maggiore per Commendatori e Grandi Ufficiali.
Le croci da Cavaliere cd Ufficiale erano pendenti da un nastro di seta rossa con una lista bianca al centro pari a 2/8 della larghezza del nastro e si portavano al lato sinistro del petto. insieme alle altre decorazioni.
La differenza fra le due classi era rappresentata da una rosetta circo lare dello stesso nastro rosso - bianco. che veniva applicata sul nastro dell'insegna da Ufficiale.
La croce, di dimensione maggiore. da Commendatore si portava al collo. pendente da una cravatta con i colori dell'Ordine.
Per i l Grande Ufficiale, oltre all'insegna da collo identica a quella dei Commendatori, era prevista una stella in metallo da portare al fianco sinistro all'altezza del costato.
Questa consisteva appunto in una stella in argento ad otto punte terminanti con una perla pure in argento ed a fondo martellato.
Sopra di essa, al centro, era fissata una croce della misura di quella da Cavaliere, però sagomata in modo che aderisse a ll a convessità della ste ll a e monofonica, cioè con il solo scudetto ro-
tondo smaltato di azzurro con la corona ferrea, come quello anteriore delle altre croci.
Il Cavaliere di Gran Croce, non portava insegne da collo ma una fascia, sempre con i colori rosso - bianco dell'Ordine , a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro e nel cui fiocco, appesa ad un fioccato più piccolo, era posta la c roce da Commendatore.
Di differente disegno e di diversa mi s ura era la stella da portare al fian co.
Essa consisteva in una raggiera d'argento di otto punte terminanti ciascu na in 5 rag g i tutti con sovrapposta una perla.
Nel ragg io centrale della punta s uperiore , era fissata un aquila di Savoia in oro, caricata dello scudo ovale rosso con croce ce ntrale bianca.
Al centro de1la raggiera , era fissato uno sc udo circolare con co rnice in oro inciso a perline. In scritta nell a cornice era una fascia di s malto bianco con la sc ritta in oro "VICT. EMANU. IIREX ITALIAE - MDCCCLXVI". La circo nferenza interna della fascia era bordata di un profilo in oro.
Al ce ntro dello scudo, s u fondo azzurro, la corona ferrea s maltata con ge mme e perle.
col quale è istituito un nuovo ordine cavalleres c o, denominato Ordine della Corona d'Italia
Il per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Essendosi non ha guarì consolidata, mercé l'annessione della Venezia, l'indipendenza e l'unità d'Italia, abbiamo determinato di consacrare la memoria di questo gran fatto mercé l'istituzione di un nuovo Ordine cavalleresco, destinato a rimunerare le benemerenze più segnalate, tanto degli italiani che degli stranieri, e specialmente quelle che riguardano direttamente gl'interes si della Nazione; Quindi è che di Nostro motu proprio , in virtù della Regia Nostra prerogativa;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. l
È istituito un nuovo Ordine cavalleresco, che si denomina Ordine della Corona"d'Italia, del quale dichiariamo Gran Maestri Noi ed i nostri successori al trono d ' Italia.
Art. 2
II Nostro primo segretario pel Gran Magistero Mauriziano sarà il cancelliere di questo Ordine, pel cui conferimento tanto i ministri segretari di Stato, quanto il Nostro primo segretario suddetto, seguiranno le norme finora praticate per l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Art. 3
La divisa dell'Ordine consta di una croce patente di oro ritondata, smaltata di bianco, accantonata di quattro nodi di amore,
carica ta nel ce ntro di due scudetti d'oro, l'uno s maltato d'azzurro co n la corona ferrea in oro, l 'altro con l'aquila nera spiegata, avente nel c uore la Croce di Savoia in ismalto.
La croce penderà da un nastro rosso, tramezzato da una doga bianca, della dimensione di due ottavi della larghezza del na s tro .
Art.4
L'Ordin e è diviso in cinque classi:
cava li eri di gran croce, il c ui numero non potrà eccedere i 60; grandi uffiziali, id. id. i 150; commendatori, id. id. i 500; uffiziali, id. id. i 2000; caval ieri, il c ui numero rimarrà indeterminato.
Art. 5
I cavalieri porteranno la croce a ppesa a li ' occhiello.
Gli uffiziali la stessa croce con rosetta al nastro.
I com mendatori avranno la croce di maggiore dimensione appesa al collo.
La divisa dei grandi uffiziali sarà una stella d'argento ad otto raggi, a cui è accollata la croce di maggiore dimensione appesa al collo.
La divisa dei cava li eri di gran croce consisterà nella croce appesa ad una gran fascia da portarsi a tracolla da destra a sinistra, ed una s tella d'argento da portarsi sulla parte sinistra del petto, entro la quale campeggerà uno scudo smaltato di azzurro colla corona ferrea in oro e coll' iscrizione Victorius Ernanuel Il Rex ltaliae MDCCCLXVIII, in caratteri d'oro su l fondo bianco. Lo scudo sarà sormontato dall'aquila nera spiegata colla Croce di Savoia ne l cuore.
Art. 6
Le dimensioni ufficiali delle decoraLioni dei vari gradi sono le seguenti : croci di cavaliere e di uffiziale, 35 mil lim etri;
croci di commendatore, di grand'uffiziale o di gran croce, 50 millime tri ; la stella dei grand'uffiziali sarà del diametro di 65 millimetri; quella dei cavalieri di gran croce, di 80 millimetri.
Art. 7
Si renderanno ai decorati di quest'Ordine. come a quelli dei Santi Maurizio e Lazzaro, gli onori militari: ai cava lieri gran croce, ai grandi uffizia]i e ai commendatori, come agli uffiziali superiori dell'Esercito; agli uffiziali e cavaJ ieri, come agli uffiziali inferiori.
Art. 8
Sarà privato della decorazione chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato ali' onore o propugnato interessi antinazionali.
Mandiamo il presente decreto osservarsi in ogni sua parte da chiunque cui spetti, e registrarsi alla Corte dei conti e presso la segreteria del Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro di Stato Nostro primo segretario del Gran Magistero Mauriziano, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà munito del sigi ll o dello Stato, p ubblicato ed inserto nella racco lta degli atti del Governo.
Dato in Firenze, addì 20 febbraio 1868.
VITTORIO EMANUELE
L.F. Menabrea - Cibrario
Conclusa la guerra con la Turchia, del 1911-12, durante la quale I'Italia conquistò la Libia trovandosi così nelle condizioni di potenza coloniale, sorse la nece ssità di fondare un Ordine cavalleresco des tinato a ricompensare meriti in campo colonial e, già acquisiti o che potessero scaturire dalle future attività che si sarebbero sviluppate nei territori d 'ol tremare.
Con "motu proprio" del 18 gennaio 1914, Vittorio Emanuele III istituì l ' Ordine coloniale della Stella d'Italia.
Questa o norificenza era destinata a premiare benemerenze pubbliche soprattutto dei neo - sudditi indigeni e di quanti cittadini italiani, residenti nelle colonie, avessero meritato il segno di riconoscimento per meriti acquisiti nei territori dell 'Eri trea e della Libia.
Condizione ostativa al conferimento era l 'avere già ricevute altre onorificenze esistenti, per gli stessi meriti o similari.
L'Ordine fu suddiviso in cinque classi:
Cavaliere di Gran Cordone;
Grande Uffic iale;
Commendatore;
Ufficiale; Cavaliere.
Anche in questo caso, come visto per l'Ordine della Corona d'Italia, il numero massimo annuale dei conferimenti, venne limitato e stabilito in:
Cavalieri di Gran Cordone
Grandi Ufficiali
Commendatori
Ufficiali
Cavalieri 4· ' 7· , 20; 50; 150.
Essendo questo un Ordine istituito prevalentemente per premiare i s udditi indigeni delle Colonie, fu stabilito che p er le classi di Commendatore, Ufficiale e Cavaliere, il num ero degli insigniti cittadini italiani non potesse superare la metà del totale annuo stabi lito per ciascuna delle classi.
Gran Maestro era S. M. il Re e Gran Cancelliere il Ministro per le co lon ie con facoltà di quest'ultimo di farsi sostitui re dal
Sottosegretario del dicastero in caso di grave impedimento.
Il Cancelliere era coadiuvato nella funzione da un Consiglio formato dal Sottosegretario per le colonie, dal Segretario degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia e da due delegati degli Ordini medesimi, due membri del Consiglio Superiore per le colonie, un rappresentante del Ministero degli esteri, ramo diplomatico; facevano sempre parte del Consiglio anche i Direttori generali, il Capo del personale ed il Capo dell'Ufficio militare del Ministero delle Colonie.
Il Consiglio aveva quale Compito di esaminare preventivamente i titoli di benemerenza acquisiti dai soggetti proposti e di esprimere parere sul diritto ad essere insigniti dell'Ordine.
La nomina e la consegna delle insegne dell'Ordine avveniva di massima in occasione di solennità nazionali o di anniversari di particolari avvenimenti svoltisi nella Colonia.
Era anche stabilito che i sudditi indigeni, al momento di essere per la prima volta investiti della onorificenza, giurassero fedeltà alla Corona italiana; sia pure con le formule della religione professata.
Analogamente agli altri Ordini pluriclasse, le insegne dell'Ordine coloniale della Stel1a d'Italia eonsistevano di "croce", che nel caso specifico era una stella e placca; oltre alle differenti misure, pur mantenendo identico disegno, particolarità di questo Ordine era che per la fascia da Cavaliere di Gran Cordone, il gioiello o insegna non era costituito dalla croce ma dalla placca, fino al 1939.
Questo Ordine, all'avvento della Repubblica, subì le stesse limitazioni all'uso stabilite per quello della Corona d'Italia ma a differenza di quest'ultimo, il cui conferimento proseguì fino alla scomparsa del Re Umberto II, l'Ordine coloniale fu abolito con la perdita de11e colonie e la successiva rinuncia ad ogni diritto e pretesa da parte dello Stato italiano su tutti i territori che avessero costituito possedimenti coloniali e Impero.
Come detto l'inseg na di questo Ordine era in forma di stella e non di croce.
Essa consisteva in una ste lla a cinque punte in oro smaltata in bianco; ciascuna punta terminava in una perla d'oro. Al centro erano posti due sc udetti circolari incorniciati in oro.
Lo scudetto anteriore era costituito da una fascia in smalto verde e bordato in oro nella cui parte inferiore, vi era Ja data "191 I" in caratteri pure d'oro; il centro dello scudo. smaltato in rosso, portava applicate le iniliali "V. E." sormontate da corona re ale e dorate.
Lo scudo posteriore, a fondo in smalto rosso, recava al suo centro, su tre righe, la scritta in oro "AL - MERITO - COLONIALE".
Anche le stelle, come le croci degli altri ordini, erano di due misure ed anche in questo caso la minore era per Cavalieri ed Ufficiali e la maggiore per Commendatori e Grandi Ufficiali.
Le stelle da Cavaliere ed Ufficia le di identica misura. si distinguevano per essere, quella da Ufficiale, sormontata da una corona reale in oro traforata e congiunta alla punta superiore dalla stella.
Entrambe le insegne pendevano da un nastro rosso con liste verdi e bianche agli orli; il verde era all'esterno ed il bianco all'interno e si portavano entrambe al lato sinistro del petto come le altre decorazioni.
La s tella maggiore, rise rvata ai Commendatori e Grandi Ufficiali. dello stesso disegno delle precedenti e sormontata da corona reale, pure in oro, pendeva da una cravatta con i colori dell'Ordine e si portava al collo.
Ai Grandi Ufficiali era riservata anche una "stella" o "placca" da portarsi al fianco sinistro nella usuale posizione.
La placca, consisteva in una raggiera di profilo pentagonale con un vertice rivolto in basso; era iri metallo argentato e portava al centro la stella da Commendatore, monofacciale, con lo scudetto nella cui fascia verde era la data "19 11 " e nel centro le iniziali "V. E."; veniva portata alla sinistra del costato.
Il Cavaliere di Gran Cordone portava come insegna, la consueta fascia con i colori dell'Ordine a tracolla, sempre dalla spai-
la destra al fianco sinistro e con fiocco aJla sua estremità.
La particolarità che distingueva questa insegna consisteva nel fatto che, a] fiocco della fascia. non era appesa la stella dell'Ordine ma la placca identica di disegno a quella di Grande Ufficiale fino aJ 1939. Dopo di allora anche la fascia di Gran Cordone recava appesa la stella con corona, delle misure come per i Grandi Ufficiali e, inoltre, gli insigniti portavano, sulla sinistra del petto, una placca come quella dei Grandi Ufficiali ma di dimensioni maggiori (mm. 85, anziché mm. 65).
che istituisce un nuovo ordine cavalleresco denominato "Ordine Coloniale della Stella d'Italia"
per graz ia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Con l'acquisto della Libia essendosi grandamente estesi i possedimenti colon iali italiani, abbiamo determinato di istituire un Ordine cavalleresco coloniale.
Quindi è che, di Nostro motu proprio, in virtù della Regia Nostra prerogativa;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1
È istituito un Ordine cavalleresco che si denominerà Ordine coloniale della Stella d'Italia, del quale dichiariamo Gran Maestri No i ed i nostri Successori al trono d'Italia.
Art. 2
L'Ordine è destinato a premiare le pubbliche benemerenze acq ui site da sudditi indigeni.
Possono in via d'eccezione essere decorati di questo Ordine i cittadini it alian i che, risiedono nelle colonie di diretto dominio, di esse si siano resi benemeriti, sempre che per lo stesso titolo non sia stata loro conferita a ltra attestazione onorifica.
Art. 3
L'Ordine è diviso in cinq ue c la ss i :
Gran Cordoni; Grandi Ufficiali; Commendatori; Ufficiali; Cavalieri.
Art. 4
Possono ogni anno essere concesse al mas simo le nomine a:
Gran Cordone in numero di 2; Grandi Ufficiali in numero di 8; Commendatori in numero di 16 ; Ufficiali in numero di 30; Cavalieri in numero cli 90.
Di tali nomine non potranno conferirsi ai cittadini italiani oltre la metà nei primi tre gradi e oltre un terzo nei rimanenti.
Art. 5
La divisa dell ' Ordine consta di una s tella a cinque raggi, smaltati di bianco e bordati e pornati d'oro.
La stella è caricata al centro di uno sc udetto smaltato di rosso portante le lettere V. E. intrecciate e sormontate dalla Corona reale. Lo sc udetto è circondato da una fascia di smalto verde portante, in basso , la cifra 1911. Nel rovescio, un altro scudetto s maltato di rosso porta la leggenda: «A l merito coloniale». Il tutto d 'oro
L'insegna pende da un nastro listato cli una banda di color rosso di mm.19, bordata da altre due bande per parte, una bianca interna e una verde, larghe ciascuna mm. 4.
Art. 6
I cavalieri portano la Stella appesa al lato s inistro del petto, gli ufficiali la Stella sormontata dalla corona Reale nello stesso luogo; i commendatori la Stella di maggiori dimensioni sormontata dalla corona Reale, appesa al collo; i grandi ufficiali la stessa Stella appesa al collo, e la placca assicurata al lato sinistro del
petto; i gran cordoni la stessa placca assicurata su una sciarpa tricolore larga cm. 1O listata e bordata nelle volute proporzioni del nastro dell'insegna e annodata sul fianco sinistro. La placca è senza rovescio e senza corona; ed è formata da una raggiera d'argento pallinata, caricata al centro dalla Stella sopra descritta.
Gli indigeni insigniti della onorificenza di Gran Cordone e di Gran Ufficiale hanno diritto a portare la placca, costituente l'insegna del grado, applicata al lato sinistro del petto, su «Burnus» di drappo rosso carminio, ornato con ricami di fili d'oro pei primi e di fili d'argento pei secondi.
Art. 7
Le dimensioni delle insegne dei vari gradi sono le seguenti: la Stella di Cavaliere e di Ufficiale. 35 millimetri di diametro; la Stella di Commendatore e di Grand'Ufficiale, 50 millimetri di diametro; la placca di Grande Ufficiale e di Gran Cordone, 65 millimetri di diametro.
Art. 8
Il Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie è il cancelliere di quest'Ordine e solo pel suo tramite possono avere corso, salvo le prerogative di motu proprio che ci riserviamo, le proposte di conferimento delle onorificenze relative.
Art. 9
Un Consiglio nominato per nostro decreto, su proposta del Nostro cancelliere, esamina i titoli di benemerenza, approva le proposte relative alle persone che ritiene meritevoli dà il proprio avviso sulle misure disciplinari eventualmente da adottarsi a carico dei decorati.
La deliberazione del Consiglio Ci è sempre rassegnata dal cancelliere.
Le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso, solo dopo trascorsi almeno due anni dal loro rigetto e a condizione che i designati per l'onorificenza
abbiamo acquistato nuovi titoli di benemerenza.
Le decorazioni sono conferite per Nostro decreto.
Art. 10
Le proposte che Ci sono rassegnate per il conferimento delle onorificenze di Gran Cordone debbono esse re preventivamente deliberate in Consiglio dei ministri, facendone espressa menzione nei relativi decreti.
Art. 11
IL Consiglio è presieduto dal cancelliere dell'Ordine e ne fanno parte:
a) il primo segretario nel Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano cancelliere dell ' Ordine della Corona d ' Italia;
b) un delegato del Consiglio degli Ordini dei SS. Mauriziano e Lazzaro e della Corona d'Italia;
c) due membri del Consiglio coloniale da questo delegati;
d) un delegato del Ministro degli affari esteri;
e) i direttori generali del Ministero delle colonie.
I consiglieri di cui a ll e lettere b) e d) durano in carica due anni e sono, alla scaden za, rieleggibili.
Segretario del Consiglio e dell'Ordine è un funzionario del Ministero delle Colonie da designarsi dal Nostro cancelli ere.
Art. 12
Il Consiglio è convocato dal presidente in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di novembre e maggio.
Esso delibera per voti segreti e a maggioranza su ciascuna proposta.
Per la va lidità delle adunanze occorre l a presenza di cinque membri del Consiglio.
Art. 13
Le onorificenze dell'Ordine si conferiscono per la prima volta nel grado di cavaliere .
Le promozioni hanno luogo nell'ordine dei gradi stabiliti e dall'una all'altra dovranno decorrere non meno di tre ann i.
Le disposizioni restrittive di cui nel precedente articolo non s i applicano:
a) nell'esercizio della Nostra prerogativa di motu proprio; b) nei casi eccez ional i di straordinarie benemerenze i quali devono esserci segnalati con relazioni spec ia li ; c) nella prima concessione di onorificenze entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto. Nei casi di cui alle lettere a) e c) non s i applicano altresì le limitaz ioni contenute nell'art. 4 e nel caso di cui alla lettera a) nemmeno le condizioni stabilite al secondo comma dell'art. 2.
Art. 15
La cancelleria dell'Ordine registra il nostro decreto di nomina , spedisce il diploma e dispone per l ' inserzione delle onorificenze da Noi concesse nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 16
Gli indigeni Nostri sudditi che per la prima volta vengano insigniti di decorazioni dell'Ordine prestano al Nostro cancelliere , o alla autorità c he sia da lui delegata, giuramento di essere a Noi fedeli e obbedienti a lla Nostre leggi . Il giuramento viene prestato dagli indi geni secondo il rito cui appartengono.
Art. 17
Ai decorati sono consegnate le insegne del loro grado. Salvo dispensa da parte del Nostro cancelliere, tale conseg na viene effettuata con la massima solennità dallo stesso cancelliere o dalle autorità da lui delegate in un giorno di solennità nazionale o nel!' anniversario di solenni fatti avvenuti nelle co loni e.
Incorre nella perdita della decorazione chiunque sia condannato a pena che importi la perdita dei diritti civili, o per un reato che, a giudizio del Consiglio dell'Ordine , renda l'insignito immeritevole di conservare la decorazione. È privato della onorificenza conseguita chiunque abbia mancato all'onore e al prestato giuramento sia propugnando interessi antinazionali, sia venendo meno alla promessa fedeltà, sia valendosi della propria autorità di diritto o di fatto su territori, genti o tribù delle Colonie, per usarla in senso contrario agli ordini dell'autorità, sia in qualunque altro modo.
Verificandosi alcuno di tali casi, la revoca è fatta con No. stro decreto, sentito il parere del Consiglio dèll'Ordine. Il Consiglio, prima di deliberare deve, per mezzo del suo presidente, dare avviso della proposta revoca e dei fatti e motivi, su cui si fonda, al decorato, contro il quale è promossa, prefiggendogli un termine per presentare le sue discolpe in iscritto. Non è necessaria questa comunicazione quando il fatto, che dà luogo alla privazione della decorazione, risulti da documenti di incontestabile autenticità, o sia accertato da sentenza di condanna passata in cosa giudicata, o apparisca a giudizio del Consiglio dell'Ordine sufficientemente comprovato in altro modo qualsiasi.
Art. 20
Il parere del Consiglio sulla proposta di revoca, se affermativa, ci è rassegnato dal nostro cancelliere, il quale ne riferisce a Noi con la proposta di analogo Regio decreto non motivato.
Art. 21
Il decreto di revoca è notificato alla persona cui riguarda, intimandole di cessare di fregiarsi della decorazione di cui fu
pri va ta , e c on diffida, c he, in caso di violazione, incorrerebbe neJle pene sancite con tro c hi assume abusivamente titol i e decorazioni.
Art. 22
Il Nostro ministro seg re tari o di Stato per le co l onie e cance lli e re dell'Ordine è incari cato della esecuzione del presen te d ecreto.
Ordiniamo che il prese nte decreto munito del s ig illo dell o Stato, s ia in serto ne ll a Racco lta uffi ciale delle legg i e dei decreti del R egno d ' Itali a, m a ndand o a chiunque sp etti d i osse rvarlo e di fa rl o osservare.
D a to a R o ma. ad dì 18 ge nn aio 1914.
B erto lini
MODIFICAZIONI AL R. DECRETO 18 GENNAIO 1914, N. 38
istitutivo dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia Reg io decreto 9 maggio 1939, n. 1342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 setternbre I 939, n. 221.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Nostro Magi strale decreto L8 gennaio 1914. n 38, con il quale venne istitu ito l ' Ordine cava llere sco denominato «Ordine coloniale della Stella d'Italia »; Vi st i i Nostri Magi s trali decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 247. e 13 maggio I 937-XV, n. 90 I , con i quali furono apportate modifiche al decreto suddetto; Considerato che nuove es igenze consigliano d i apportare talune modifiche alle vigenti norme statutarie; Sentito il Duce del Fasc ismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato pe r l'Africa Italiana, Cancellie re de ll 'Ordine; Di Nostro motu proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autori tà magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 1 1 del R. decreto 18 gennaio 19 14, n . 38, modificato con i Regi decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 247, e 13 maggio 1937-XV, n. 901, sono sos tituiti con i seguenti:
Art. 2 - L'Ordine è destinato ai cittadini italiani che abb i ano acqu istato s pecia li benemerenze nel campo dell e attività coloniali, ai l ibici ed ai suddit i de U' Afr ica Or ienta le It a li ana rite nuti meritevo li di parti colare distinzione.
Possono, in via di eccezione, essere decorati di quest'Ordine anche stranieri.
Art. 3 - L'Ordine è diviso in cinque classi: - Cavalieri; - Ufficiali; - Commendatori; - Grandi Ufficiali; - Gran cordoni.
Art. 4 - Il numero delle onorificenze che possono essere concesse ogni anno è stabilito come seg ue:
Cavalieri Ufficiali
Commendatori
Grandi Ufficiali
Gran Cordoni 1000; 200; 100 ; 30; 10;
In tale numero non rientrano le onorificenze che fossero concesse a stranieri.
Art. 5 - La divisa dell'Ordine consta di una stella a cinque raggi s maltati di bianco e bordati e pomati d ' oro.
La stella è caricata al centro di uno scudetto smaltato di rosso bordato d 'oro portante le lettere «V. E.» in oro, intrecciate e sormontate dalla Corona Reale pure in oro.
Lo scudetto è circondato da una fascia di smalto verde portante in basso la data « 1911» di oro. Nel rovescio un altro scudetto sma ltato di rosso bordato d'oro portante la leggenda: «Al merito co l oniale».
Detta insegna ha il nastro formato da una banda rossa al centro bordato da due liste verdi all 'esterno e da due liste bianche all'interno.
Art. 6 - I Cavalieri e gli Ufficiali portano la stella appesa, al lato sinistro del petto, ad un nastro di mm. 37, formato da una banda rossa al centro di mm. 31, bordato da due liste verdi all'esterno di mm. 1 ciascuna e da due lis te bianche aJJ'interno di mm. 2 ciasc una ; per g li Ufficiali l a ste ll a è sormontata dalla Corona Reale;
i Commendatori portano la s tella di maggiori dimen s ioni sormontata dalla Corona Reale, appesa al collo, allo stesso nastro di mm . 50, li s tato e bordato nelle volute proporzioni; i Grandi Ufficiali la stessa stella appesa a l co llo e la placca, formata da raggi d'argento, paJlinata, senza rove sc io, e caricata al centro della stella sopra descritta, assicurata al lato s ini stro del petto: i Gran Cordoni la stessa s tella s u fianco sinistro, appesa ad una sciarpa di mm. 100 listata e bordata nelle volute proporzioni del nas tro dell'insegna, e la placca assicurata al lato s inistro del petto. La placca è se nza rovescio ed è formata da raggi d'argento , pallinata, caricata al centro della stella sopra descritta.
I libici ed i sudditi dell'Africa Orientale italiana insigniti dell 'onorificenza di Grande Ufficiale o di Gran Cordone hanno diritto a portare la placca, costituente l ' insegna del grado, applicata al lato s ini s tro del petto su «burnu s» di drappo rosso carminio o su cappa di seta nera ornati con ricami di fili d 'arge nto per i primi e di fili d 'oro per i secondi.
Art. 7 - Le in segne dei vari gradi hanno le seguenti dimensioni:
- la s tella di Cavaliere e di Ufficiale 35 mm di diametro;
- la stella di Commendatore, di Grande Ufficiale e di Gran Cordone 50 mm. di diametro;
- la placca di Grande Ufficiale 65 mm. di diametro ; - la placca di Gran Cordone 85 mm. di diametro.
Art. 11 - Il Consiglio è presieduto dal Cancelliere dell ' Ordine e ne fanno parte:
a) il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana in qualità di vice presidente;
b) il Primo Segretario pel Gran Magistero dell 'ordine Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d ' Ita li a; in caso di sua assenza od impedimento, persona da lui espressamente delegata a rappre sentarlo;
c) un delegato effettivo del Consig lio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia ;
d) un delegato effettivo designato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, sce lto fra il personale della carriera diplomatica;
e) i segretari generali di Governo , a disposizione , o comun -
que inves titi di altre funzioni , in ser vi z io al Mini ste ro dell ' Africa Italian a;
f) il c oma ndante gene r ale d e l Corpo della polizia coloniale; g) il capo dell ' ufficio militare del Mini s tero d e ll 'Africa Italiana.
I co n sig lieri di c ui alle lette ra c) e d) durano in ca ri ca tre a nni e possono essere alla scade nza co nferm ati.
I con sigl ieri di c ui alle le tte re e), f) e g), in caso di loro asse nza o impedimento, saranno rappres entati dal funzionario incari cato della reggenza della Direzi o ne, del Comando o dell'Ufficio. Seg retari o del ConsigJio dell 'Ordin e è il capo di Gabinetto del Mini stro Segretario di Stato p e r l'Afri ca Italian a.
Art. 2
Il R. decre to 7 feb braio 1926 - IV, n . 247, è abrogato . Il Du ce del Fascismo , Ca po del Go ve rn o. Ministro Seg retario di Stato per l'Africa Itali a na, Cancelliere dell'Ordine, è i n caricato d e lla esec uzion e del presente dec reto . Ordini amo che il presen te decre to , munito del s i gillo de ll o Stato, sia in se rito nella Racco lta uffi c iale delle legg i e dei decreti del R egno d'Italia , mandando a chiunque s pe tti di osservarlo e di farlo osser vare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1939 - XVII.
Mu ss olini
Istituito dal re Umberto I con R.D. l maggio 1898, ebbe inizialmente la denominazione di Ordine Cavalleresco al merito Agricolo, Industriale e Commerciale e fu destinato appunto a segnalate benemerenze in quei settori delle attività economiche nazionali.
Nella sua prima fisionomia l'Ordine consistette di due "gradi" (decorazione al merito agrario e industriale , e medaglia d'onore) e non classi e la sua insegna fu una medaglia in oro o in argento pendente da un nastro a righe verticali minute bianche e verdi, la prima , e da un nastro a righe orizzontali , larghe, verdi e rosse, la seconda, da portarsi alla sinistra del petto.
Tenuto conto dello sviluppo sociale ed economico della Nazione e per distinguere le categorie di merito cui competevano i diversi gradi dell'onorificenza, essa fu conferita come segue:
Medaglia d'oro: per singolari benemerenze in agricoltura o industria;
Medaglia d ' argento: per i Direttori di Aziende Agricole o Fabbriche di importan za nazionale e internazionale e a tutti i lavoratori dell'agricoltura o dell'industria che avessero svolto meritevolmente la loro attività in Italia o all'estero per almeno 30 anni.
Il numero dei conferimenti annui della decorazione al merito era di 20 medaglie d'Oro delle quali 12 per meriti agricoli ed 8 per meriti industriali.
Le medaglie d'Argento, che venivano denominate medaglie d'onore, non potevano eccedere annualm ente il num ero di dieci.
Nel 1901 Vittorio Emanuele III, in considerazione del sempre maggiore svi lupp o che il lavoro ita lian o andava assumendo sia in territorio nazionale che all'estero, riprese l'Ordine fondato dal suo gen itore trasformandolo in vero e proprio Ordine cavalleresco denominato Ordine al Merito del Lavoro, sostituendo le medaglie con un'insegna a forma di croce simile a quella dell'Ordine al merito Civile pendente da un nastro verde con lista centra le rossa da portarsi come le altre decorazioni a l lato sinistro del petto e riducendo i gradi alla sola classe di Caval iere.
Il nuovo Ordine servì a ricompensare le benemerenze acquisite dai cittadini italiani nell'ambito del territorio nazionale ed anche ali' estero nei campi dell'Agricoltura, dell'Industria e del
Commercio.
Le nomine venivano effettuate per Decreto reale con l'esame e l'approvazione preventiva di un consiglio che proponeva al Ministro del1'Industria un numero di nominativi meritevoli triplo rispetto a quello stabilito, perché fra essi il Ministro selezionasse gli 80 più meritevoli.
Il consiglio di quest'Ordine era formato da un Delegato degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, da tre membri di ciascuno dei Consigli di Agricoltura, industria e Commercio dai rispettivi Direttori Generali , da tre Cavalieri già insigniti dell'onorificenza e dal Capo del personale del Ministero.
Agli insigniti erano riservati gli stessi onori dei Cavalieri degli altri Ordini. Questo Ordine, cessato ufficialmente con la caduta della Monarchia, fu però rivitalizzato dalla Repubblica che, a differenza di quanto operato per l'Ordine Militare di Savoia soppresso e poi restituito con la denominazione di Ordine Militare d'Italia, in questo caso ne lasciò immutata anche la denominazione.
Come la medaglia Mauriziana, rispetto all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, anche quello al Merito del Lavoro ebbe la sua "filiazione" che fu la "Stella al Merito del Lavoro".
Anche in questo caso non si tratta di un ordine cavalleresco ma di una decorazione al merito legata all'Ordine principale e conferita per meriti di anzianità di servizio che costituivano nel tempo benemerenza meritevole di riconoscimento.
Poiché come detto non si tratta di un Ordine Cavalleresco, ci si limiterà a riportare le norme di concessione e le insegne, limitandone la "storia" al dire che fu istituita con R. O. 30 dicembre 1923 e destinata a ricompensare l'attività svolta da lavoratori manuali del1'agricoltura, dell'industria e del co~mercio che nello svolgimento del lavoro abbiano dimostrato singolare perizia, dedizione, fedeltà e disciplina nel tempo. .
Questa decorazione, in quanto legata all'Ordine principale, subl le stesse vicende di quest'ultimo e anch'essa sopravvive nella Repubblica.
Anche quest'Ordine come il Civile di Savoia co nsta della sola classe di CavaHere e di un ' unica insegna.
L'insegna è costituita da una croce greca d'oro s maltata di verde s u entrambe le facce.
Al centro reca due scudi c ircolari incorni ciati in oro e con fondo bianco.
Nello sc udo anteriore, al centro, vi so no le cifre "V. E." (Vittorio Emanuele) pure in oro applicate a rilievo.
Nello sc udo posteriore vi è, nel bordo superiore , in arco , la dicitura "A L MERITO" ; e al ce ntro, s u due righe orizzontali " DEL LAVORO"; infine nella parte inferiore, lungo il bordo, la data " 190 l ".
Si porta , come le altre insegne delle classi di Cavalieri ed Ufficiali, s ul lato s ini stro del petto co n le altre decorazioni e pendente da un nastro verde carico con la li sta centrale in palo di colore rosso, larga 1/4 del nastro.
Stella d'argento a cinque punte del diametro di mm. 39; al centro reca due scudi circo lari cerchiati d'argento e con fondo sma ltato in azzu rro ; l'anteriore reca al centro la raffigurazione geografica della pen isola i taliana in argento.
Lo scudo posteriore, non smaltato, reca in alto, lun go il bordo, la scritta "AL MERITO DEL LAVORO" ; e lo spazio lib ero da utilizzare per incidervi il nominativo del decorato.
Nella parte bassa, fra due linee orizzontali la data in numeri romani "MCMXXIV" argentata.
Successivamente, nel l 925, l'insegna cambiò disegno pur mantenendo la forma di stella, ma con le differenze che seguono:
- Stella a ci nque punte dorata e smaltata in bianco del diametro di mm.40;
- Al centro due scudetti rotondi incorniciati d'oro;
Quello anteriore, smaltato in verde portava a l centro la testa del!' Italia turrita dorata.
Quello posteriore recava a I centro i 1 millesimo "1924" in numeri arabi e n e l bordo la scritt a circolare "A L MERITO DEL LAVORO".
l nastri furono di co lo re gia ll o unito per il primo modello e di colore giallo con a l centro una lista in palo verde della larghezza di 1/4 del nastro per il modello successivo.
La decorazione, come tutte le a ltre, si portava al lato s inistro del petto.
REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3031
portante modificazioni al Regio D ecreto 20 Mar zo 1921 , N. 350, concernente la costituzione dell'ordin e cavalleresco " Al merito del Lavoro"
III
per grazia di Dio e pe r vol ontà de ll a Nazione
Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno ; Veduto il R. Decreto 9 m aggio 1901 , n. 168, ch e is ti tuisce l'Ordine Cavalle resco «Al merito del lavoro» ;
Ve duto il R. D ec reto 20 marzo 1921 , n. 350, c he modifica la costituzio ne del predetto Ordine;
Udito i l Co n siglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Mini s tro Segretario di Stato per l 'economia n az ionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
L' Ordine Cavalleresco « Al m erito di l avoro» è destinato a premi are i c ittadini italiani che abbia no acquistato titoli di singolare benemerenza nazionale nel campo del lavoro agrico lo , industri a le e commerc ial e
Art. 2
La decorazione di quest'Ordine conferisce il tito l o di cavaliere ed è concessa a co lo ro che si s iano resi s ingolarmente be nemeriti d e l Paese, segnalandos i: a) nell'agricoltura, per aver compiuta di propri a iniziati va e a proprie s pese importanti opere di co lo ni zzazione di terre in co lte, o di bonifi ca, o di disciplina di co r s i d 'acqua, o di rimbosc him e nti di terreni m o ntuos i ; per avere introdotto nuove co lture, importan ti perfezioname nti nei processi produtti v i; o infine per ave-
re svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle class i agricole;
b) nell'industria, mediante .scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; introduzioni di considerevoli perfezionamenti tecnici, impianto di grandi fabbriche, utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime ed infine a coloro che abbiamo contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie;
c) nel commercio, mediante apertura di nuovi sbocchi ai prodotti nazionali, o notevole incremento dato ad esportazione di prodotti già richiesti dati' estero, nonché a coloro che abbiano creato o dato forte impul so ad istituzioni atte a giovare all'economia nazionale.
La decorazione stessa può essere concessa anche ad italiani residenti all'estero , che abbiano conservato la ci ttadinanza ed abbiano acquistate le benemerenze di cui alle lettere a), b), c), del presente articolo.
Essa non potrà essere conferita a funzionari dello Stato, a qualsiasi categoria appartengano e qualunque s ia la loro opera personale.
Art. 3
La decorazione consiste: in una croce d 'oro piena, smaltata in verde, caricata di uno scudo di forma tonda, i 1 quale da un lato presenta la cifra del fondatore e dall'altro la seguente scritta «al merito del lavoro - 1901».
Questa croce va attaccata al lato sinistro del vestito, con un nastro listato di una banda di color rosso fra due bande verdi. Il nastro può essere portato senza decorazione.
Un consiglio nominato per decreto Reale s u proposta del Ministro per l'economia nazionale esamina i titoli di benemerenza delle persone proposte per la decorazione ed approva le nomine di quelle che ritiene meritevoli.
Il Consiglio è convocato dal Ministro per l'economia nazionale.
Le adunanze del Consiglio saranno valide quando vi inter-
vengano almeno due terzi dei componenti di esso.
Per ogni proposta sarà incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri. Le singole proposte si intenderanno approvate quando abbiano ottenuto nelle rispettive votazioni a scrutinio segreto i voti favorevoli di due terzi dei componenti il Consiglio.
Se una proposta abbia ottenuto nel Consiglio un numero di voti favorevoli inferiore ai due terzi dei componenti del Consiglio medesimo, l a decorazione potrà essere conferita soltanto su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Salvo i casi di errore di persona, le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso solo quando siano trascorsi almeno cinque anni, e a condizione che la persona proposta per la onorificenza abbia acquisito nuovi titoli di benemerenza.
Parimenti, non potranno essere ripresentate prima di un quinquennio le proposte che, pure essendo state approvate dal Consiglio, non fossero state accettate dal Ministro.
Nessuna proposta potrà essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso respinta due vo lte.
Le decorazioni sono conferite per decreto Reale e non debbono eccedere in ciascun anno il numero di dieci, aumentato di un numero pari alla metà delle vacanze verificatesi nell'anno nell'Ordine dei cavalieri «Al merito del lavoro».
Il Consiglio è così cost ituito:
1) Il Sottosegretario di Stato per 1' economia nazionale, presidente;
2) Un delegato del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;
3) Tre delegati del Consiglio superiore dell'economia nazionale;
4) I capi dei servizi del lavoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;
5) Sei Cavalieri dell'Ordine scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra un numero triplo di nomi proposti dalla «Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro».
I consiglieri indicati ai numeri 3 e 5 durano in ci rca tre an-
ni, e non possono essere confermati nell'ufficio se non dopo trascorso un triennio.
Le funzioni di segretario dell'Ordine e del Consiglio so no eserc i tate da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, avente grado non inferiore a capo divisione, scelto dal Ministro.
È riservato a l segretario l'i ncarico di fare l' is truttoria delle proposte da presentare al Consiglio e di conservare l'archivio dell'Ordine.
Gli atti delle istruttorie non possono essere co muni cati ad alcuno.
Art. 6
Con decreto Reale promosso dal Ministro dell'economia nazionale, sentito il consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'Ordine del lavoro.
Le rendite de l patrimonio che venisse così a formars i saranno erogate in pensio ni vitalizie, dispo ste con decreto Reale , promosso dal Ministro, sul parere del Consiglio dell'Ordine.
Tali pensioni saranno asseg n ate ai cava li eri del lavoro i quali colpiti da invalidità, siano, senza loro colpa, in stato d i bisogno.
Son abrogate tutte le disposizioni contrari e al presente dec reto.
Ordiniamo c he il prese nte decreto, munito del sigi ll o dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a c hiunqu e spetti di osservarlo e di far lo osservare.
Dato a Roma, addì 30 di cemb re 1923.
Mu ssol ini - Corb ino
REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3167
per l'istituzione della decorazione della "Stella al merito del Lavoro"
VITTORIO EMANUELE ID per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D ' ITALIA
Visto l'art. 78 della Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di stato per l 'economia nazionale di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri , Ministro per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
È istituita la decorazione della «Stella al merito del lavoro».
La decorazione della «Stella al merito del lavoro » è concessa esclusivamente ai lavoratori d'ambo i sess i occupati nelle industrie, nel commerc io e nell'agricoltura, i quali si segn alino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.
La decorazione è riservata ai lavoratori manuali.
Essa non può essere conferita né a funzionari , né ad impiegati o impiegate pubblici o privati di nes s una categoria.
Art. 2
La decorazione della « Stella al merito del lavoro)) consiste in una stella d'argento a cinque punte, con un piccolo rilievo in smalto azzurro al centro della stella, rappresentante la configurazione geografica dell ' Italia. Porterà la scritta « Al Merito del Lavoro» sul rovescio, con il nome della persona insignita della onorificenza e l'indicazione dell'anno del confe rim ento.
Essa sarà conforme al disegno annesso al presente decreto, vi sto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l 'economia nazionale.
La decorazione sarà portata aJ lato sjnistro del vestito, appesa ad un nastro di color g iall o oro. n nastro può essere portato senza la stella.
La decorazione della «Stella al merito del lavoro» può essere concessa soltanto ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. I e c he siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di almeno 25 anni se operaj delle industrie e del comme rcio, di 35 anni se lavoratori agricoli, presso la stessa azienda.
La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestata la propria opera presso aziende diverse, purché sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 15 anni almeno per gli operai, di 25 per i lavoratori agricoli presso una stessa azienda, e il loro passaggio da una ad un'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.
Eccezionalmente la decorazione potrà essere co nce ssa a lavoratori che non abbiano lavorato alla dipendenza a ltrui o che non abbiano lavorato in un'azienda per i periodi come sopra stabiliti, soltan to nei casi in cui siano dimostrate una straordinaria perizia e una ottima condotta morale.
In nessu n caso potrà conferirsi la decorazione della «Ste lla aJ merito del lavoro» a lavoratori, che non siano cittadini italiani e non abbiano compiuto 35 anni.
Le onorificenze sono conferite per decreto Reale, promosso dal Ministro per l 'eco nomia nazionale e non debbono eccedere per ciascun anno il numero di cento.
La decorazione ed il nastro saranno distribuiti gratuitamente ai decorati.
Il Ministro per l 'economia nazionale rilascerà ai decorati dell'Ordine della «Stella al merito del la voro» un apposito brevetto, che farà fede del conferimento della decorazione.
La decorazione della «Stella al merito del lavoro» potrà essere conferita una seconda vol ta, qu ando il decorato o la decorata ac qui s ti nu ov i titoli di benemerenza, e a co ndi zion e che s iano trascorsi almeno 15 ann i dal co nfer imento della prima.
In ta le caso il conferimen to della seconda decorazione sarà rappresentato mediante apposizione di una fascetta s ul nastro della prima decorazione.
Ordiniamo c he il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto ne ll a raccolta uffi c ia le delle legg i e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarl o e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.
Mussolini - Corbino
REGIO DECRETO - LEGGE 31 MARZO 1930, N. 366
modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al merito del Lavoro
Ili per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE
Vi s to J'art. 78 dello Statuto del Regno; Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923 , n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 25 gennaio 1925, n. 120; 3 gennaio 1926, n. 20; 17 marzo 1927 , n. 548 e 18 marzo 1929, n. 461 , concernenti la decorazione della Stella al Merito del Lavoro; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la disposizioni contenute nei suddetti decreti; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
La Commissione incaricata dell'esame delle proposte per la concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro ai lavoratori manuali ritenuti più meritevoli, è composta: di un rappresentante della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, presidente; di un membro designato dal Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato ; del direttore generale delle corporazioni; del direttore generale della produzione industriale e degli . s cambi; del direttore generale dell'agricoltura.
Le proposte di conferimento della decorazione della Stella al merito del Lavoro, corredate dalla relazione della Commissione di cui all'articolo precede nte, sono rassegnate al Capo del Governo. Primo Ministro Segretario di Stato. cui spetterà promuovere i decreti Reali di concessione di detta decorazione. Tutte le altre attribuzioni spettanti al Ministro per l'economia nazionale. a termini del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 e successive modificazioni. sono demandate al Ministro per le corporazioni.
Art. 3
È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicaLione nella Gaz.:etta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto. munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma. addì 31 marzo 1930 - Anno V III.
Mussolini - Bottai - Acerbo
La cooperazione italo-tedesca sia in campo militare che civile, divenuta sempre più stretta negli anni '30, la emulazione fra i Regimi che governarono le due Nazioni, l'alleanza militare che nella seconda guerra mondiale vide uniti "indissolubilmente" i due eserciti ed i due popoli ed il concetto di "guerra parallela" non limitato alle so le operazioni militari ma anche ad una certa " immagine", provocarono l'e sigenza di disporre di un Ordine cavalleresco di "scambio" con quello dell'Aquila Germanica, già esistente in Germania.
Fu cosi ist ituito il 14 marzo 1942 l'Ordine civile e militare dell'Aquila Romana.
Destinato unicamente a cittadini stranieri, ripartito nelle categorie civile e militare l'Ordine, fu s uddiviso inizialmente nelle consuete cinque classi italiane: Cavaliere di Gran Croce; Grande Ufficiale; Commendatore; Ufficiale; Cavaliere.
Per renderlo sempre più corrispondente all'omologo tedesco, anche il nostro Ordine fu modificato con l'aggiunta di una classe sdoppiando i Cavalieri di Gran Croce in Gran Croce d'Oro e Gran Croce d'Argento.
Questa modifica fu stab ilita con R. D. de l 24 agosto 1942 insieme alla istituzione di una medaglia dell 'Aq uila Romana in argento e bronzo.
Le caratteristiche che renderanno questo Ordine "anomalo" rispetto a lla struttura tipica degli altri Ordini cavallereschi italiani erano molte, oltre l'esistenza di due classi dei Cavalieri di Gran Croce e delle medaglie.
L'O rdine era ripartito nella categoria civile, che recava l 'insegna più semplice ed in quella militare la cui insegna, identica alla precedente era però caricata di due spade incrociate.
Il numero massimo di conferimenti annui , era di 10 Cavalieri di Gran Croce, mentre per le altre classi esso veniva fissato annualmente.
Non si potevano ottenere passaggi di classe senza che fosse
trascorso un certo tempo di permanenza ne lla classe possed uta ; tale tempo era di tre anni per i Cavalieri e g li U ffi c iali , quattro per i Commendatori e cinque pe r i Grandi Ufficiali.
Erano in deroga a tale norma le con cess ioni " motu proprio " e quelle derivate da nuove benemerenze acq ui site.
Quando avveniva un passagg io di classe, nel ricevere le nuove in seg ne , il neo promosso dovev a ri con seg nare quelle de l grad o precedentemente posseduto.
Le proposte di concessione e di promozione ve ni vano prese ntate al Mini stro deg li Esteri nella sua qualità di Primo Segretario , perc hé le tras me ttesse alla Cancelleria per l'istrutto ri a preliminare.
L'esame d ei requisiti era com pito del Consiglio com posto da l Mini stro degli Esteri, coad iuvato da quattro Ufficiali o funzionari di grado e levato.
Le insegne de ll 'Ord in e anche in questo caso erano costituite da croce e pl acca, o ltre le medaglie.
Le insegne per i Cavalieri e gli Uffic ial i , come pure le medaglie, si po rtava no pe nden ti da un nastro di colore rosso carminio co n due liste la terali g ial le; esse venivano co ll oca te alla sinistra del petto come di co n s ueto.
I Com mend atori portava no la croce, di dim ensioni m agg iori, al co ll o.
Per i Grandi Ufficiali e d ai Cavalieri d i Gran Croce e ra previsto l' uso di una placca.
L'Ordine ebbe v ita breve nel R eg no d'Italia, in quanto nel 1944, con Decre to luogotenenziale d el 5 ottobre, esso ve nn e soppresso e le relative in segne proibite.
Nel territori o soggetto a ll a R epubb li ca Sociale tuttavia, l'Ordine sopravv isse fino alla fin e della g ue rra, quando qu ello Stato s i di sso lse.
In qu esto brevissimo periodo, ottobre 1944 - maggio 1945, le insegne furtmo modificate unicamente co n la sostituzione del1' aquila si mbol o dei Savo ia con l'aquil a fasc ist a.
Nelle medag lie oltre l'aquila furono sos tituiti anche i fasci littori co n quelli repubblicani.
Questo Ordine prevedeva una precisa distinzione di conferimento a seconda dello sta to giurid ico di civi le o militare dell ' in sig nito; tuttavia le insegne erano identiche per tutti, tranne il fatto che, qu e lle des tinate a militari, erano ca ri cate di due s pad e incrociate.
L'in seg na era costituita da croce e stella.
La croce, di metallo dorato e richiamante nella forma quella " di ferro" tedesca, era sma ltata in bianco. Una corona di alloro in s malto verde, circolare, passava attraverso i bracci a metà della loro lunghezza.
Al centro della croce erano app li cati due scudett i circolari in co rniciati in oro.
Lo scudetto anteriore portava i l fondo smaltato di azzurro nel cui centro era applicata un'aquila sabauda in oro caricata in petto dell'ovale con croce bianca.
Lo scudet to posteriore, smaltato pure d 'azzurro, portava applicati al ce ntro tre fasci in oro con le sc uri rivolte rispettivamente a s inistra, di fronte ed a d es tra.
Per i militari, come detto in precedenza, erano app li cati due gladi romani in oro tra i quattro bracci della croce, incrociati e con le impu g nature in basso e le punte delle lame in alto.
Le croc i s ia civili sia militari erano di due misure, la minore per Cavalieri ed Ufficiali , la maggiore per Commendatori , Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce.
Cavalieri ed Ufficiali portavano l' insegna, pendente da un nastro di color cremisi orlato di giallo, unitamente a ll e alt re decorazioni , alla si ni stra del petto.
La classe di Ufficiale si distingueva, come per la insegna dell'Ordine della Corona d'Italia, per una rosetta circo lare, applicata a l nastro e avente gli stessi colori.
I Commendatori portavano invece l'insegna appesa ad una cravatta con i colori dell ' ordine ed annodata al collo.
I Grandi Ufficiali portavano al collo la stessa insegna dei Commendatori mentre al lato s inistro, all'altezn del costato, portavano una stella.
Questa stella era costitu it a da una raggiera a quattro punte in argento e portava al centro la croce dell'Ordine, per civi li o per
militari; la croce era monofacciale, con lo scudetto centrale con aquila di Savoia ed aveva la dimensione di quella da Commendatore.
Il Cavaliere di Gran Croce portava una stella ad otto punte e di dimensioni maggiori di quelle anzidette.
Con R. D. N. 708 del 24 agosto 1942 si sdoppiava la classe di Cavalieri di Gran Croce in croce d'oro e d'argento.
Nelle insegne, la differenza consisteva nella raggiera della stella che era rispettivamente dorata o argentata.
Lo stesso decreto istituiva la medaglia del l'Aquila Romana suddivide ndola in due gradi: d'argento e di bronzo.
La medaglia, circo lare, dal diametro di 32 mm. recava sul diritto l'aquila di Savoia caricata dello scudo ovale in petto; sul retro, tre fasci littori posti in verticale con le scu ri vo lte a destra. Sotto il fascio ce ntral e vi era una stella a cinque punte.
Il nastro dal quale pendeva questa medaglia era dei colori stabili ti nel decreto per le insegne dell'Ordine (amaranto con bordi gialli). La decorazione si portava alla sinistra del petto, insieme alle altre.
I co lori iniziali del nastro erano il giall o e rosso di Roma bordati dal tricolore italiano; il 24 agosto dello stesso anno dell'ist itu zione essi furono però cambiati con Regio Decreto N. 708.
La Repubblica Sociale Itali ana , come detto, continuando a mantenere in vita l'Ordine, ne modificò le insegne sostituendo a]1 ' aquila di Savoia dello scudetto anteriore l'aquila romana poggiante su un fascio "repubblicano'', ossia con la scure nella parte s uperiore, a nz iché di fianco, e sostituendo i tre fasci littori dello scudetto posteriore con tre fasci repubblicani.
Anche le medaglie ebbero la stessa sorte mutando l'aquila del diritto ed i tre fasci del rovescio ed eliminando la stella sottostante.
Le stelle. per Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce, si portavano applicate al lato sinistro, ali' altezza del costato.
li Cavaliere di Gran Croce, oltre alla placca, portava a tracolla una fascia con i colori del!' Ordine e nel cui fiocco era appesa la croce da Commendatore.
ISTITUZIONE DELL'ORDINE CAVALLERESCO CIVILE
REGIO DECRETO 14 MARZO 1942, N. 172
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1942, n. 65
III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D 'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Volendo nella speciale odierna situazione rendere particolare onore alle Nazioni alleate ed amiche abbiamo determinato di istituire un nuovo Ordine cavalleresco destinato ai cittadini stranieri che abbiamo acquistato benemerenze verso l'Italia.
Pertanto, in virtù della Regia Nostra prerogativa, abbiamo decretato e dec retiamo:
Art. 1
È istituito un Ordine cavalleresco che si denomina «Ordine dell ' Aquila Romana», del quale dichiariamo Gran Maestri Noi e i Nostri successori al Trono d'Italia.
Le nomine nell'Ordine indicato nel comma precedente possono essere conferite soltanto a cittadini stranieri che abbiano acquisito benemerenze verso l'Italia.
Art. 2
L'Ordine anzidetto consta di cinque classi: Cavaliere di Gran Croce; Grande Ufficiale; Commendatore; Ufficiale; Cavaliere.
Art. 3
Il num ero delle nomine che potranno farsi annualmente nelle c inque class i è determinato anno per anno con Nostro Regio d ecreto .
Le in segne dell'Ordine sono costitu ite da: una croce di metallo dorato smaltato di bianco, accantonata da quattro rami di alloro, car ic ata nel centro di due sc ud etti, l ' un o s maltato di azzurro con l 'aquila romana in oro, sormontata dalla corona reale in oro, l 'altro smaltato di azzurro con gruppo di fasci in oro.
Le decoraz io ni co nc esse ai militari h anno inoltre tra i quattro bracci della croce due spade romane incrociate sporgent i con l 'impugnatura tra i due bracci inferiori e le lame tra quelli superi ori.
L'insegna pende da un nastro portante i colori di Roma. gia llo e amaranto, su due strisce di eguale larghezza, fiancheggiate ciascuna, verso il lato este rno , da una doga di mm. 4,5, portante i co lori nazionali.
I Cavalieri portano l a croce de ll 'Ordine s ul petto a sin i s t ra.
Gli Uffic iali portano nella stessa maniera la croce dei cavalieri co n rosetta sul nastro.
I Com me nd atori portano la croce, di maggiore dimensione, appesa al collo.
I Grandi Ufficiali portano l a stessa croce dei Commendatori appesa ne ll a stessa maniera.
P orta n o, inoltre, s ul petto a sinistra una ste ll a d'argento a qu attro punte da fasci di raggi con nel mezzo la croce dell'Ordin e.
I Cavalieri di Gran Croce portano ad armaco ll o, dalla spa lla destra al fianco s ini stro, una gran fascia dello stesso colore del na stro dalla quale pe nderà la c roce. Portano, inoltre, s ul petto a sin is tra un a grande stella d'argento a otto punte formata da fasci di raggi orlati d'oro, con nel mezzo la c roce dell'Ordine.
Art. 6
La forma e le dimensioni delle in seg ne dei vari gradi so no determinate dai di seg ni annessi, co nt ro firmati , d 'o rdine Nostro, da l Capo de l Governo, Ministro per la gue rra, per la m ari na e per l'aero nau ti ca.
In particolare:
le croci di Cavaliere e di Ufficiale h anno un diametro di 35 millimetri;
le croc i di Commendatore, di Grande Ufficiale e di Gran Croce, hanno un diametro di 50 millimetri;
la stella dei Grandi Ufficiali ha un diametro di 65 millimetri, con c roce centrale di 35 millimetri;
la s te ll a dei Cavalieri di Gran Croce ha un diametro di 80 millimetri, con croce centrale di 50 millimetri:
Art. 7
Q uando è co nferita una decorazione di classe superiore, deve essere rest ituit a alla Cancelleria dell'Ordine quella di c lasse inferiore.
È pr ivato della decorazione chiunque:
a) abbi a m ancato all'onore per un fatto legalmen te accerta to; b ) ab bia svo lt a at tività co ntrari a agl i inte ress i ita liani.
Art. 8
L'O rdin e ha un Consiglio composto d a un Pres id ente e quattro membri.
Il Presidente è il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affa ri esteri.
I membri sono sce lti tra gli ufficiali e funz io nari di grado elevato appartenen ti ali' Amministraz ione dello Stato e da Noi nominati.
Il Pres ide nte de l Consiglio dell'Ordine è anche Nostro Primo Segretario pe r l'O rdine stesso.
In cas i di eccezionali impedimenti il Pres idente e Primo Segre tario dell'Ordine è sosti tuito dal membro de l Consiglio di grado più e le vato e più a nziano .
I l Consig l io è convocato dal Primo Segretario per l'esame delle proposte di concess ione e di tutto quanto si riferisce ali 'Ordine.
TI parere de l Consiglio Ci è sempre rassegnato dal suo Pres i dente.
Il primo Seg retario, d'ordine Nostro, dirige tutta la attività delJ 'Ordine. controfirma i decreti di concessione e di perdita delle decorazioni, provvede alla conservazione e difesa dei dir itti de ll 'Ordine, lo rappresenta in giudizio sia come attore che come convenuto; riceve e firma la corrispondenza ufficiale dell'Ordine e rassegna le proposte circa i funzionari dell'Ordine in conformità delle disposiz ioni regolamentari.
A ll a dipendenza del Primo Segretario è costituito un Ufficio di segreteria per il disbrigo di tutte le pratiche relative all'attività del l'O rdine.
Ordiniamo c he il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto ne ll a racco lt a ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' I talia, mandando a chiunque spetti di osservar lo e di far lo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1942.
Con l'occupazione dell'Albania, avvenuta da parte italiana il 7 aprile 1939, la Corona di quel Regno fu riunita a quella d'Italia e Vittorio Emanuele lii assunse il doppio titolo di Re d'Italia e d ' Albania cui seguiva quello di Imperatore d'Etiopia, assunto nel 1936.
Per ricompensare le bene merenze dei cittadini albanesi, italiani e stranieri , sia civili sia militari, verso la nazione albanese, Vittorio Emanuele III modificò nel 1940 due Ordini già esistenti in quel Paese e che ora, così, venivano a far parte del patrimonio cavalleresco italiano.
L'O rdine più importante era quello della Besa, paragonabile a quello dei SS. Maurizio e Lazzaro; seguiva quello di Scanderbeg, paragonabile a quello della Corona d ' Italia.
Questi Ordini ebbero ovviamente vita breve perché furono conferiti a personalità italiane, albanesi e alcune tedesche dal 1940 al 1943.
Come detto era questo della Besa l'Ordine più importante d ' Albania e può per certi versi essere paragonato al nostro Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
La parola "besa" il cui significato è " fede" stava a rappresentare la fedeltà a lle istituzioni, alla Corona ed al Re. L'Ordine si divideva nelle consuete cinque classi e potevano essere nominati cento Cavalieri all ' anno nelle varie classi, oltre quelli di "motu proprio" dal Re.
Le insegne di quest'Ordine, erano costituite da un'aquila (corrispondente alle croci dei nostri ordini) e da una stella o placca.
L'aquila era di due dimensioni delle quali la minore era destinata ai Cavalieri ed agli Ufficiali e la maggiore ai Commendatori ed ai Grandi Ufficiali.
L'insegna dunque consisteva come detto di un'aquila bicipite albanese ad ali spiegate e recante in petto uno scudo rettangolare in s malto rosso con l'emblema di Scanderbeg; e cioè un elmo a forma di zucchetto sormontato da una testa di stambecco. Intorno allo sc udo vi erano le lettere "B ", "E", " S", "A" poste una per ciascun lato del rettangolo e leggibili in senso antiorario , a partire dal!' alto.
Con l'assunzione di quest'Ordine da parte di Casa Savoia furono aggiunti due fasci littori in oro ai fianchi del rettangolo e tutt ' intorno alle lettere, inscritta nell'aquila che era di profilo tondeggiante, fu applicata una corona circolare formata da cinque nod i di Savoia in oro, uniti fra loro da quattro rosette pure in oro. All'interno di ogni nodo vi era, s maltato in celeste, il motto "FERT".
L'aquila pendeva da un nastro celeste con al centro una lista verticale nera con al centro una lista rossa che occupavano nell'insieme 1/3 della l arghezza del nastro.
La decorazione da Ufficiale era costituita da quella stessa da Cavaliere che, se nza nastro alcuno, veniva portata, a spillo, sul lato destro del costato.
Questa insegna si portava alla s inistra del petto, in s i eme a lle altre decorazioni.
L' aquila da Co mm endatore e da Grande Ufficiale, del tutto identica per disegno ed ornamenti a quella descritta per i Cavalieri, era di dimensione maggiore e pendeva da un elmo di Scanderbeg in oro, bifacciale che era a s ua volta appeso per mezzo d i un passante ad una cravatta con i colori dell'Ordine , da c in gere a l collo.
La ste ll a o placca, per i Grandi Ufficiali, e ra sempre un ' aquila identica a quella portata al collo, ma non sormo ntata dall 'elmo di Scanderbeg e con sul retro un gancio a s pilla per applicarla a l lato s ini st ro dell ·abito, ali' altezza del costato.
L' in seg na dei Cavalieri di Gran Croce consisteva di una fasc ia a tracolla e di una s tella.
La fascia che si portava daJla s palla destra al fianco s inistro, aveva i co l ori dell 'O rdine ; dal fiocco che annodava i due lembi sul fianco pendeva, ornata di un fio cco più piccolo una inseg na uguale a quella d a Commendatore.
Del tutto differente da quella d i Grande Ufficia le, la ste lla di Gran Croce e r a costituita da una s te lla a raggiera a sei punte in metallo pallinato, s imile a ll a placca de i pari classe della Corona d'Italia ma dorata.
Al centro era co ll ocato uno sc udo rotondo caricato di una fascia circolare in s malto nero e racchiusa in due profili cordonati in oro.
Nella parte s maltata di nero e rano incassati sette nodi di Savoia. Nella parte in basso al posto di un ottavo nodo , erano pos ti due fasci littori in crocia ti a croce di S. And rea.
A l centro dello sc udo era applicata un 'aquila albanese in sma lto nero c h e recava in petto la scritta in oro "BESA" se parata al centro da due spade in crociate ad "X" con le punte in basso e le impugn ature in a lto
All'esterno dello scu do ed intorno ad esso erano fi ssate alla ragg iera, 12 piccole aqui le albanes i in argento s u fondo a smalto nero . Ne ll e se i punte de ll a ste ll a, l e aquile erano due sovrapposte vert ical mente e levando così il totale a diciotto.
La s te ll a, come per gli altri Ordini, s i portava al fianco sinistro ali' alt ezza del costato.
L'Ordine di Scanderbeg, meno importante del precedente, rispecchia in linea di massima le finalità dell'Ordine della Corona d'Italia.
L'Ordine traeva il suo nome da Giorgio Castriota Scanderbeg (1414-1507) eroe nazionale albanese che combatté per il suo Paese contro la dominazione turca.
Anche questo Ordine si divideva nelle consuete cinque classi ed anche le sue insegne subirono gli "adattamenti" dettati dall'assunzione del Regno da parte italiana.
Come per l'Ordine della Besa, anche per quello di Scanderbeg le insegne erano costituite da un'aquila e da una stella.
L'aquila era nelle consuete due dimensioni: la maggiore destinata ai Commendatori ed ai Grandi Ufficiali e la minore a Cavalieri.
L'insegna consisteva di un'aquila bicipite albanese in oro e smaltata di rosso; le teste dell'aquila erano interamente dorate; il petto era caricato di uno sc udo circolare in oro che, come per la Besa, portava una fascia inscritta in due cornici circolari in oro pallinato.
La fascia, con fondo in smalto verde, portava app li cati cinque nodi di Savoia intervallati dalle lettere "F", "E", "R", "T" pure in oro. Nella parte inferiore, al posto di un sesto nodo, erano applicate due rosette in oro separate da due fasci littori in croce di S. Andrea.
Nel centro dello scudo, su fondo di smalto azzurro, era applicato l'elmo di Scanderbeg in oro, sovrapposto a quattro bandiere pure d'oro, due alla destra e due alla sin istra.
L'aquila era appesa mediante una staffa a " V" rovesciata con passante circolare, ad un nastro nero con bordi rossi e due liste laterali rosse.
La decorazione da Ufficiale, diversamente dalla norm a degli altri Ordini Cavallereschi (e venendo, con il fatto, a cos tituire una peculiarità), è costituita da una placca, traforata, caratterizza-
ta da un a ste ll a a c inque punte, s maltata di bianco, recante a l centro uno sc udetto rotondo, dorato , su c ui è raffigurata ,l 'aquil a bic ipite albanese. Detta stell a, le c ui punte appoggiano su di una ci ntura circolare s maltata di verde, è sov rapposta a due s pade albanes i incrociate e co n le punte ri vo lte ve rso l'alto. L a ci ntura verd e perimetral e reca 7 nodi Savoia intercalati da ros~tte e, in basso, due fasci litt o ri d ecussa ti . Circolarmente, ne ll a parte s uperiore d e lla cintura verde, sono riportate, s malt a te di 1bian co le lettere
F E R T. Al di sopra di tutto, di pezzo, la coron a di Scanderbeg s u di un trofeo di 4 bandiere. Sul re tro , uno s pillo per il fissaggio al' la giub ba, sul la to s ini stro del costato.
L'aq uil a da Commendatore e Grand e Uffici a le, oltre che per le maggiori dimensioni e per essere portata al co ll o mediante un a cravatta co n i co lori dell'Ordine, aveva la parti co larità di esse re appesa al passante no n dall a "V" rovescia ma d a una s tella a c inque punte in oro pos ta fra le due teste dell'aquila (nella parte in fe riore, al posto dell'ottavo nodo, due rosette separate da due fasci Littori in c roce di S . Andrea).
Oltre a ll'aquila, per Grandi Ufficiali e Cava li eri di Gran Croce, e ra prevista anche la ste ll a.
La s tella di Grande Uffic iale era composta da un anello circolare in oro s maltato di verde ed iscritto in due co mici in oro cordonato.
Sulla fascia dell'anello erano a ppli cati se tte nodi di Savoia in oro intervallati dalle le ttere F, E, R, T, e da quattro rosette in oro che separavano il primo dal seco ndo nodo ed il sesto dal settimo mentre le lette re erano co lloca te dal seco ndo al sesto nodo co n al centro l'aquila albanese in oro s malta ta di rosso.
Nel vuoto della fascia erano applicate pos teriorme nte due spade a sc imitarra in oro con le punte verso l'alto e le impu g nature verso il basso. Mentre queste ultime pogg iava no s ulla parte inferiore interna de lla fascia, le punte sporgevano dalla parte s uperiore esterna.
Anteriormente alla fascia era applicata un a s te ll a a 5 punte in s malto bianco ; le punte di ques to ornamento erano poggiate s ulla cornice in oro inte rna d e lla fascia; al centro della s tella era applicato uno sc udo rotondo dorato c on cornice pallinata e recante ne l s u o centro un 'aquila bicipite albanese in oro.
Per meglio intendere quanto detto prima s ulla posiz ion e
delle lettere F, E, R, T fra i nodi Savoia si può specificare che esse intervallavano i nodi compresi fra le punte orizzontali della ste lla.
La fascia era infine so rmontat a da un elmo di Scanderbeg in oro sovrap pos to a quattro bandiere, due alla destra e due alla sinistra dell'elmo, pure esse in oro. Dal fondo dell'elmo sporgevano infine tre culatte di cannoni ad avancarica.
Il trofeo (E lm o) era unito a lla decorazione, mediante quattro finte corde in oro divergenti verso il basso.
La stella si portava nel so lito modo alla sinistra dell 'abi to . Le insegne di Cavaliere di Gran Croce prevedevano la fascia e la stella.
La fascia, dei colori dell'Ordine, si portava nel modo conosciuto ed era ornata dell'insegna dell'Ordine, da Commendatore (cioè con la stella a cinque punte come agganc io); l'insegna era appesa con un fiocchetto al fiocco grande che annodava i lembi della fascia.
La ste lla era di struttura simi le a quella dei pari classe della Besa e della Corona d'Italia, ossia a raggiera di se i punte a fondo pallinato e dorato.
Al ce ntro di essa era posto un o sc udo c irco lare in oro e smalto, come quello delle aquile da Comme ndatore e Grande Ufficiale con al centro l'aquila alba nese in oro smaltata di rosso, ma di dim e n sio ne proporzionata alla ste ll a. Questa insegna, co me per g li altri Ordini, s i portava appuntata nella parte si ni stra d ell'abi to , all'altezza del cos tato . Si ha noti zia di una differente ve rsione di stella che oltre ad avere la raggiera Argentata e non dorata, recava al centro uno scudo c ircolare uguale a quello dell'aquila da Grande Uffic iale e c ioè con fo ndo in smalto azzurro con app li cato il trofeo dell'Elmo di Scanderbeg con bandiere e ca nnoni come descritto e nella parte inferi ore della fascia di smalto verde, al posto dei fasci littori incrociati, una ste ll etta in oro a cinque punte.
- L a R epubbli ca ital iana, proclamata il 2 giug no 1946 a seg uito del refere ndum istitu z ion a le c he s tabilì la fine d e lla m o narc hia in Itali a, co m e primo pro vved ime nto in mater ia di Ordini Cava ll e resc hi , decretò la sos pe n s i one per alcuni Ordini is ti tui t i dall a Casa Savoia e la decadenza per alt ri.
- Si è g ià acce nn a to al dubbio s ulla capac ità g iuridi ca d e ll a nuova Ist itu zio ne a dichiarare decaduti alc uni Ordini c he appartenevano al "pa trim o ni o" pe rsonale della ex-Casa regnan te e non alla ··coro n a" .
Questo provvedimento infatti , seco ndo molti illumin a ti giuristi, ri sc hiava di ledere quello che era un diritto s ancito dalla leg i slaz io ne privata e c he dunqu e, pe r esse re lega le, richiedeva una preve nti va modifi ca ad a lcun e norm e di diritto privato.
Tuttavia la R e pubbli ca e man ò una serie di Dec reti Legge c he de te rminav ano la d eca de nza di tutti gl i Ordini Cavallereschi so rti o co munqu e vigenti ne l preced e nte pe ri o do is titu z ional e mon a rc hi co pur co n sentendo a tutti co lo ro che fosse ro stat i in sig niti , a nte riorm e nt e alla d a ta del 2 g iu g no 1946, di una d e ll e o norificenze soppresse, di co ntinuare a fregia rs i d e l) ' in seg n a a suo tempo leg ittimame nte ric ev uta.
Quest'ultima condiz io ne è moti vo di ulte ri o re "co nfu s io ne" e aggiunge dubbi s ulla validità d e i provvedimenti ad ottati.
Superato un primo s ia pur b reve per iodo di "co nge la me nto" degli Ordini e di riflessione su l co m e affron tare e ri sol ve re i singo li casi, g ià nel ge nnaio del 1947 la Re pubbli ca riprese ad occ uparsi de lla mate ri a, leg iferand o in me rito . r primi due atti compiuti furono la trasforma z ion e d e ll ' Ordine Militare di Savoia in Ordin e Mili tare d'Italia e la ripresa d e ll'Ordin e al merito de l L avoro .
Le variazioni apportate agli Statuti furon o quelle di carattere i s tituzionale e delle alte carich e burocratiche; alcune m o difi-
che furono apportate anche alle insegne , in quelle parti che per la loro peculiarità si riferivano in , forma esplicita alla decaduta Dinastia regnante.
Un breve inquadramento di quella che è oggi la situazione nella materia, sarà opportuno per creare un "anello di congiunzione" tra la Cavalleria del Regno d'Italia e quella della Repubblica Italiana.
ORDINI
istituiti soppressi m
Fra gli ordini monarchici, quelli ancora conferiti da S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele IV anche se non ammessi in Italia, sono l'Ordine Supremo della Santissima Annunziata e l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Fino alla morte del Re Umberto II , venivano da Questi conferiti anche gli Ordini Civile di Savoia e della Corona d'Italia in quanto prerogative dei Re d'Italia e non dei Principi ereditari.
Fra gli Ordini repubblicani , sono vigenti quelli al Merito della Repubblica, dei Cavalieri di Vittorio Veneto e della Stella della Solidarietà di origine appunto repubblicana e gli Ordini Militare d'Italia ed al Merito del Lavoro "ereditati" dalla vecchia " Cavalleria".
Per quanto riguarda la conferibilità delle onorificenze, la Repubblica Italiana, per le sue ispirazioni di parità fra cittadini, ne consentì il conferimento anche alle donne, che però non mutò il "sesso" del titolo, essendo esse definite "Cavaliere", "Commendatore" ecc. e non "Dama", " Dama di Commenda" ecc.
La successione con la quale verranno trattati i singoli Ordini Cavalleresc hi della Repubblica Italiana è determinata in funzione della data di istituzione, cioè indipendentemente dalla loro finalità, origine o importanza.
È stato questo il primo Ordine Cavallere sco del quale la Repubblica Italiana ha decretato la istituzione, o come si potrebbe dire, la "riattivazione".
In effett i, non si è trattato di una i stituzione ex-novo, ma più di un ripri stino , in quanto l'Ordine Militare d'Italia rappresenta la "versione" repubblicana del vecchio Ordine Militare di Savoia.
Esaminando infatti il D. L. 2 gennaio 1947 N. 4 , si vede come l'oggetto sia il "cambiamento di denominazione dell ' Ordine Militare di Savoia in quello di Ordine Militare d'Italia".
Il conferimento dell'Onorificenza fu riservato ai so li militari per atti di eccezionale valore e pari meriti professionali.
Con D. P. R. 12 febbraio 1960, l'Ordine, già rimesso in vigore dal precedente D. L. , ebbe anche un nuovo Statuto più adeguato alla nuova forma istituzionale.
Trattandosi del ripri stino di un'Ordine già esistente, piuttos to che di nuove insegne, si potrà dire delle modifiche apportate a quelle dell'Ordine originario.
Nella croce di Cavaliere, le uniche modifiche furono quelle operate sugli scudetti posteriore e anteriore.
Lo scudetto posteriore recò al centro, in sostituzione a lla croce bianca di Savoia, le iniziali, in oro "R. I." (Repubblica Italiana) su campo bianco sovrapposte ad intreccio. La fascia circolare dello stesso, con la iscrizione "AL MERITO MILITARE", è in oro su smalto rosso.
Lo sc ud etto anteriore rimase pressoché immutato, con la so la aggiunta della data "1947" fra le impugnature delle spade, rimanendo semp re nella parte s uperiore la data " 1855".
Nella croce da Ufficiale oltre agli sc udetti fu modificato leggermente anche il trofeo che la so rmonta va rimasto tuttavia nella sua originaria configu razione, sa lvo che per la mancanza della croce di Savoia c he in esso compariva
Nelle croci di Commendatore e di Grande Ufficiale oltre
agli scudetti, modificati come per i Cavalieri, la corona reale in oro fu sostituita da una corona di quercia a destra ed alloro a sinistra, in smalto verde.
Le placche o s telle per Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce, rimasero quelle originarie, con la sola sostituzione del disco circolare centrale con quello di nuovo disegno , con le iniziali "R. I.".
Anche la fascia di gran Croce, portò pendente dal fiocco la croce di Commendatore del nuovo modello.
I nastri , Je cravatte e la fascia, conservarono i colori originari di fondo azzurro con lista centrale rossa larga 1/3 del nastro.
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 4
(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1947)
Cambiamento della denomina zio ne dell ' Ordine Militare di Savoia in qu e llo di «Ordine Militare d'Italia».
IL CAPO PROVVISORf O DELLO STATO
Visti il regio decreto 28 settem bre 1855 , n. 114, e le succe ssive modificazioni;
Visto il decreto - legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l 'ae ronautica;
Ha sanzionato e
Promulga
Art. 1
L'Ordine Militare di Savoia assume la denominazione di «Ordine Militare d'Italia».
Art. 2
Con successivo provvedimento sarà modificato l'ordinamento dell'Ordine in relazione alla mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 3
Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Il presente decreto , munito del s igillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947.
De Gasperi - Facchinetti - Micheli - Cingolani
LEGGE 9 GENNAIO 1956, N. 25
(Gazzetta Ufficiale n. 24, del 30 gennaio 1956)
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'Ordine militare d ' Italia ha lo sco po di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e delJ 'aria o da s ingoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono esser conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.
Art. 2
L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decorati dell'Ordine militare di Sav01a.
I decorati dell'Ordine militare di Savoia sono trasferiti nel1'Ordine militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.
Art. 3
Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro per la difesa.
L'Ordine ha un Consig)io composto da un presidente e da undici membri, di cui otto effettivi e tre supplenti. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.
È segretario dell'Ordine militare d'Italia un generale di brigata o un colonnello dell'Esercito, e corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica, in servizio permanente o in congedo, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.
Art. 4
L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
Cavaliere di Gran Croce; Grandi Ufficiali; Commendatori; Ufficiali; Cavalieri.
Lo statuto previsto dall'art. 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.
Art. 5
Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consig l io dell'ordine, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6.
Art. 6
Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere
concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, a mjiitari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui ali' art. 8.
Nel caso di azioni di guerra particolarmente di st inte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra , di mare e dell'aria, può essere conferita «alla Bandiera» la croce di cavaliere de ll ' Ordine mili tare d' !tal ia ma non decorazioni di classi supenon.
(omissis)
Il militare appartenente all'Ordine militare d'Italia cessa di far parte dell' Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di g uerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine militare d'Italia , sostituito il Consiglio dell'Ordjne alla Commissione prevista dall 'art 7 di detta legge.
Art. 12
Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta de l Ministro per la difesa. La presente legge, munita del sig ill o dello Stato, sarà inserta nella Raccolta uffi c ia le delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obb li go a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma , addì 9 gennajo 1956.
GRONCHI
Segni - Taviani - Gava
Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960
(Gazzetta Ufficiale n. 139, del 7 giugno 1960)
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4 , concernente il cambiamento della denominazione dell'Ordine militare di Savoia in quello di Ordine militare d ' Italia; Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 25, sul riordinamento del1' Ordine militare d'Italia; Visto l ' art. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa;
decreta:
Articolo unico
È approvato lo s tatuto dell ' Ordine militare d ' Italia, composto di quindici articoli, che visto e firmato dal Ministro della difes a , viene allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazze tta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dato a Roma, addì 12 febbràio 1960
Andreotti
Art. 1
Gli scopi e gli organi dell ' Ordine militare d'Italia sono quelli indicati nella legge 9 gennaio 1956, n. 25.
Art.2
Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell' Ordine.
Art. 3
Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta, in volta, un terzo del loro numero.
Art.4
Il Consiglio dell'Ordine esprime parere suJle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla Cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.
Il parere del Consiglio è sottoposto al Presidente della Repubblica, Capo dell'Ordine, per le sue determinazioni , su proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere del)' Ordine.
Art. 5
Il Consiglio delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti il Consiglio, compreso il presidente.
ln assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado e a parità di grado più anziano.
La Gran Croce è esclusivamente destinata a premiare servizi eminenti re s i in funzione di effettivo comando in az ioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.
Tale decorazione può essere concessa al generale di armata dell'Esercito e ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell 'Ae ronautica che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, abbia esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.
La croce di Grande Ufficiale e quella di Commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio, per capacità, valore e ardire nella concezione dell ' impresa e per la responsabilità assunta con risultato di un 'azione bellica, o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità.
Le croci di Ufficiale e di Cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto a l grado rive s tito o a quello s uperiore, abbia, con intelJigenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilità e coraggio, contribuito alJa riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.
La croce di Cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado che durante un'azione di guerra assumendo un comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare abbia validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante azione bellica.
La croce di Cavaliere alla «Bandiera» è conferita nei casi indicati dall 'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
Art. 7
L'ufficiale di qualunque grado già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può ottenere il conferimento di quella di classe superiore ove acquisisca nuove benemerenze contemplate dal presente statuto.
L'anzianità di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine Militare d'Italia è determinata dalla data del fatto d ' arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.
I decorati delle vat-ie class i dell ' Ordine militare d'Italia, con la grande uniforme, portano:
se Cavalieri o Cavalieri Ufficiali, la Croce di Cavaliere o quella di Ufficiale sul petto a sinistra; se Commendatori, la commenda pendente dal collo tenuta dal nastro;
se Grandi Ufficiali, la croce pendente dal collo ed una stella d'argento sul petto a sinistra; se Cavalieri di Gran Croce, la gran croce pendente dalla fascia posta ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro e la stella dell'Ordine sul petto a sinistra.
Con l ' uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne.
I1 decorato che dopo conseguita una croce dell'Ordine venga insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi ad esse.
Le Bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere ad esse concesse.
Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seg uito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore più elevato. La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell ' Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell ' operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la Gran Croce che, di massima, non viene concessa se non a guerra conclusa o ad operazione di carattere militare ultimata.
Art. 11
Indipendentemente dal grado militare di cui è provvisto, il decorato dell 'Ord ine militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per: gli ufficiali inferiori, se Cavaliere o Cavaliere Ufficiale; gli ufficiali superiori , se Commendatore; gli ufficiali generali, se Grande Ufficiale o Gran Croce.
Art. 12
La consegna dell'insegna den'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della più alta Autorità militare competente per territorio.
Art. 13
Le concessioni di decorazioni dell'Ordine militare d'Italia so no pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale appartiene il militare, l'unità o la bandiera premiata.
Art. 14
Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d 'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi i n guerra, si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n.25
Art. 15
Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 9 gennaio 1956, n. 25, sono specificate nell'all egato al presente decreto sotto le lettere A,B, C,D, E.
Visto il Ministro per la Difesa
Andreotti
A) la classe - Gran Croce, consta di:
a) 1 placca d 'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella con 8 gruppi di raggi intagliati a simiglianza di brillanti, con sovrapposta la croce dell'Ordine , in oro, di mm. 50;
b ) 1 croce in oro a quattro braccia (sic) uguali lanceolate, . di mm. 60 di diametro , smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda, a destra di quercia e a sinistra di alloro , s maltata in verde intercalata da bacche s maltate in rosso. Nel centro, in oro, due sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, sopra, la data di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma (1947) in campo ros so cerchiato d'oro; s ul rovescio in oro «R.I.» (Repubblica Italiana) in campo bianco , contornato dalla leggenda «A l Merito Militare » s u fascia rossa. La croce è so rmontata da una corona, metà di quercia a si ni stra e metà di alloro a de stra s maltata in verde. Questa croce è appesa ad un nastro turchino con rosso in palo a tre bande uguali dimm.101;
c) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11 , sormontato da tre stellette d 'oro.
B) 2a classe - GRANDE UFFICIALE, consta di:
a) l placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di diametro con sovrapposta croce di mm. 40;
b) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di diametro, appe sa ad un nastro con i colori dell'Ordine, di mm. 50; c) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due stellette, d'oro.
C) 3a classe - COMMENDATORE, consta di:
a) croce uguale a quella di Grande Ufficiale; b) nastrino uguale a queJlo di gran croce, sormontato da una steJletta d 'oro.
D) 4a classe - CAVALIERE UFFICIALE, consta di:
a) croce uguale alle precedenti , ma di mm. 40 e sonnontata, invece della corona, da un trofeo di armi, bandiere e cimiero in oro , appesa al nastro dai colori dell ' Ordine di mm. 37;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'argento.
E) 5" classe - CAVALIERE, consta di:
a) croce uguale alla precedente ma senza trofeo; b) nastrino uguale a quello di gran croce.
Visto, il Ministro per la Difesa
Legge 30 ottobre l 969, n. 831
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Promulga
la seguente legge: (omissis)
Art. 2
Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:
per il grado di Cavaliere, per il grado di Ufficiale, per il grado di Commendatore, per il grado di Grand ' Ufficiale, per il grado di Cavaliere di Gran Croce,
lire 2 I 0.000; lire 240.000; lire 270.000; lire 300.000; lire 330.000.
La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212.
Art. 3
L'assegno straordinario di cui all ' art. 1 e la pensione straordinaria di cui all'articolo 2 sono estesi, neJla misura ridotta del 50 per cento ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei · decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.
L'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961,
n. 212, fermo restando il disposto dell'art. 81 della legge 18 marzo 1968, n. 3 13 , per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati.
Art. 4
Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.
(omissis)
Data a Roma , addì 30 ottobre 1969
L'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana può essere considerato il primo istituito dalla RepubbHca Italiana, in quanto non continua o sostituisce alcun Ordine precedentemente esistente.
La final ità istitutiva infatti, essendo quella di riconoscere le benemerenze acquisite verso le Istituzioni da parte di cittadini s tranieri o italiani residenti all'estero, non trovano riscontro specifico in nessuno dei vecchi Ordini, seppure comprendano in parte quelle dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia, specifico per benemerenze acquisite fuori del territorio nazionale, ma limitatamente a territori sui quali l' Italia esercitava la sua sovranità ed in parte quelle dell ' Ordine dell'Aquila Romana , destinato ai soli stranieri.
L'Ordine, così finalizzato, fu i sti tuito con D.L. N. 703 del 27 gennaio 1947 nella unica classe di Cavaliere.
Con s uccess ivo decreto del 9 marzo 1948 N. 812, l'Ordine fu suddiviso in tre classi: Grande Ufficiale, Commendatore e Cavaliere mentre veniva rimandata a tempi s ucce ss ivi l'adozione dell'insegna.
Questa fu decretata nel disegno e nelle classi con D.P.R. 20 gennaio 1949 N. 61 e successive modifiche che diede esecuzione al precedente D.L. del 1948.
Nel D.P.R. N. 61 erano contenute anche le norme relative ai requisiti per essere in signiti dell'onorificenza ed alle modalità per la nomina.
L'insegna dell'Ordine di disegno id entico per le tre classi, cons isteva in una stella a cinque punte di metallo dorato con le punte terminanti in perle dorate.
L'insegna da Cavaliere era appunto una stella nel cu i centro era posto uno scudo circolare pure dorato che portava al suo interno la rappresentazione del buon Samaritano nell'atto di soccorrere un lebbroso.
Essa pendeva da una corona ovale di all oro dor ata cui era applicato il nastro dell'Ordine, di co lore verde con ai bordi due piccole li ste bianca ali ' interno e rossa all 'esterno.
Si portava al lato sini stro de l petto insieme alle altre decorazioni. Le donne la portavano so tto la spalla sinistra ed il nastro era a forma di fiocco.
L'insegna da Commendatore era identica a quella da Cavali ere ma sovrapposta ad una raggiera a cinqu e punte, fiammante, in metallo dorato e si po rt ava al collo per mezzo d i una cravatta.
L'insegna da Grande Ufficiale, di disegno identico alle precedenti m a di dimensioni m aggiori , e ra sovrapposta ad una raggiera simi le a quella da Commendatore ma di misura proporz ionata alla ste ll a; l'insegna era priva della corona ovale di alloro, dovendosi portare appuntata a ll a parte sinis tra dell'abito ali ' a ltezza del costato e non appesa ad un nastro.
La stella da Grande Ufficiale si poteva portare unitamente all'insegna da Commendatore, l'una al fianco e l'altra a l co ll o.
ORDINE DELLA STELLA DELLA SOLIDARIETÀ ITALIANA (1947)
È destinato a dare una particolare attestazione agli stranieri o agli italiani reside nti all'estero, che più abbiano meritato aiutando la Nazione.
LEGISLATIVO DEL CAPO DELLO STATO
27 GENNAIO 1947, N. 703
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 5 agosto 1947)
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il decreto - legge luo gote nenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esten;
Ha sanzionato e promulga:
Art. 1
È istituito l'Ordine della «Stella della solidarietà italiana», destinato a dare una particolare attestazione agli italiani residenti all'estero , che nelle attuali contingenze abbiano più meritato dalla Patria.
Art. 2
L'Ordine è composto di una sola classe. La decorazione dell'Ordine co nferisce il titolo di Cavaliere.
Art. 3
Il numero delle nomine è determinato con decreto del Capo del lo Stato.
Art. 4
La forma e le caratteristiche della decorazione saranno stabilite con successivo decreto del capo dello Stato.
Art. 5
L'Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e quattro membri. Presidente è il Ministro per gli affari esteri. I membri sono scelti tra i funzionari di grado non inferiore al 5 ° appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e sono nominati con decreto del Capo dello Stato.
Il membro del Consiglio dell'Ordine di grado più elevato, sostituisce, in caso di impedimento, il Ministro per gli affari esteri.
Art. 6
Le decorazioni sono conferite con decreti del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
Art. 7
Sarà privato della decorazione il decorato che per qualsiasi motivo se ne renda indegno.
La revoca è pronunciata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 8
Il presidente rappresenta l'Ordine in giudizio e ne dirige l'attività.
Art. 9
Un ufficio di segreteria, alle dipendenze del presidente, provvede all'ordinaria attività dell'Ordine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà in-
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica i taliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato .
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1947
De Gasperi - Nenni
DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 1948, N. 812
(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 1948)
Visto l'art. 4 del decreto - legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luo gotenenziale 16 marzo 1946,n.98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Promulga
il seguente decreto legislativo, approvato dal consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
È istituito l'Ordine della «Stella della solidarietà italiana» quale particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione delJ'ltalia.
Art. 2
Il presidente dell'Ordine della «Stella della solidarietà italiana » è il Presidente della Repubblica.
Art. 3
L'Ordine della «Stella della solidarietà italiana» comprende tre classi: l a prima confer isce il tito l o di Grand'Ufficiale, la seconda quello di Commendatore e la terza quello di Cavaliere.
Le caratteristiche dell'Ordine della «Stella della solidarietà italiana» saranno determinate con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei MinistTi.
Art. 4
Il numero delle nomine è disposto per decreto del Pres idente della Repubblica.
Art. 5
L'Ordine de11a «Stella della solidarietà italiana» ha un Consiglio composto di un presidente e di quattro membri.
Il presidente del Consiglio dell'Ordine è il Ministro per g li affari esteri.
Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri è membro di diritto del Consiglio s tesso e sos tituisce nella presidenza in caso di impedimento il Ministro per gli affari esteri.
Gli altri membri sono scelt i tra i funzionari di grado non inferiore al 5 ° appartenenti ali' Amministrazione dello Stato e sono nominati con decreto de l Presidente della Repubblica.
Art. 6
L'Ordine della «Stella della solidarietà italiana» è conferito con decreto de l Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per g l i affari esteri, sentito il Consiglio di cui al precedente articolo.
I relativ i dip lomi sono rilasciati dal Mini s tro per gli affari esteri, o, in s ua vece, dal Capo del cerimoniale del Mini s tero degli affari esteri.
Art. 7
Un ufficio di segreteria alle dipendenze del presidente del Consiglio dell'Ordine , provvede all'attività dell'Ordine ste sso
Art. 8
Le s pese relative all'Ordine della «Ste lla della solidarietà
italiana» per insegne, diplomi e cancelleria sono a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Il presente decreto abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 703.
li presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo à chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1948
De Gasperi - Sforza - Del Vecchio
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 1948, N.812
RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'ORDINE
Decreto del Presidente della repubblica del 20 gennaio 1949, n. 61 (Gauetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1949).
Visto l'art. 1, della legge 3 1 gennaio 1926 , n. I00; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948 , n. 812; Visto l ' art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Mini s tro Segretario di Stato per gli affari esteri;
decreta:
Art. 1
(testo così sostituito con D.P.R. 28.1.1965, n. 180)
L' insegna della «S tella della solidarietà italiana » consiste in una stella a cinque punte di metallo dorato che porta incastonata al centro una raffigurazione del «Buon Samaritano».
La Stella di 1a classe consiste in una stella raggiante a placca, del diametro di mm. 65, da portarsi sul lato sinistro del petto.
La Stella di 2a classe consiste in una stella a cinque punte raggiante, del diametro cli mm. 60, sostenuta da un nastro di mm. 50 di colore verde con ai lati un filetto bianco e uno rosso , di mm. 4 ciascuno, da portarsi al collo.
La Stella di 3a classe consiste in una stella a cinque punte del diametro di mm. 40 sostenuta da un nastro cli mm. 33 di color verde, con ai lati un filetto bianco ed uno rosso, di mm. 3 ciascuno, da portarsi sul lato sinistro del petto.
L'insegna di la classe può portarsi congiuntamente a quella di 23 classe.
Per le donne la Stella di 2a sj porta appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
Le proposte per il conferimento della <<Stella della solidari età italiana» a favore di un cittadino italiano o straniero devono contenere, oltre alle indicazioni delle general ità e dei titoli del candidato, anche una precisa esposizione delle benemerenze che motivano la proposta.
Le proposte dei rappresentanti diplomatici italiani all'estero sono trasmesse al Ministero degli affari esteri, il quale le sottopone all'esame del Consiglio dell'Ordine della «Stella della solidarietà italiana».
Le proposte formulate dai conso li sono trasmesse per il tramite del competente rappresentante diplomatico all'estero, che esprime in merito il proprio parere.
Il Consiglio dà il proprio parere, in base alle benemerenze indicate dal rappresentante italiano all'estero, anche sulla classe della «Stella della solidarietà italiana» da co nferirsi ai candidati segnalati, tenendo conto delle disponibilità delle diverse classi per l'anno in corso stabilite dal Presidente della Repubblica ai se nsi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812.
Art.4
In base la parere del consiglio su ogni singola proposta, il Ministro per gli affari esteri presenta alla firma del Presidente della Repubblica i relativi decreti completi delle indicazioni sulla persona e delle benemerenze da essa acqui state . 11 decreto deve contenere anche menzione del parere espresso dal Consiglio.
Art. 5
Una classe s uperiore della «Stella della solidarietà italiana» può essere conferita so lo nel caso in cui la persona già insignita
della «Stella>> abbia acquistato nuovi titoli e benemerenze verso l'Italia e dopo un periodo di due anni dal conferimento della «Stella» di classe inferiore.
Art. 6
(soppresso con D.P.R. 29.1.1965, n. 180)
Art. 7
L' Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri, cui è affidata la Segreteria dell'Ordine, provvede a far rimettere ai rappresentanti diplomatici italiani all'estero le Stelle della solidarietà italiana ed i relativi diplomi.
Art. 8
I precedenti e lo schedario relativi agli ins igniti della «S tella della so lidari età italiana» dovranno essere conservati nell 'archivio dell'Ufficio del cerimoniale del Minis tero degli affari esteri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uffi ciale delle leggi e dei decreti della Repubblica itali ana. È fatto obbligo a chiunque s petti di o sservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1949.
De Gas peri - Sforza
LEGGE 30 DICEMBRE 1965, n.1476
Modifica dell'articolo 3 del decre to legislativo 9 marz o 1948, n. 812, relativo all ' Ordine della «Stella della solidarietà italiana » ( rif: «Ordine della Stella della solidarietà italiana » ).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
promulga
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della «Stella della solidarietà italiana» è sostituito dal seguente:
"L'Ordine della «Stella della solidarietà italiana» comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere".
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965.
L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, venne i stituito con D. L. 3 marzo 1951 n. 17 8.
L'Onorificenza era destinata a ricompensare particolari benemerenze di cittadini italiani e stranieri verso la Nazione italiana nei campi civili e militari, scientifici, letterari ed in ogni altra attività attraverso la quale venisse dato lustro all'Italia.
Si può dire che per le sue finalità e per l'ampiezza delle benemeren ze considerate, questo Ordine sost ituiva sia quello della Corona d'Italia che, in buona parte, anche quelli dei Santi Maurizio e Lazzaro e Civile di Savoia.
Con lo stesso decreto con il quale venne istituito l'Ordine al Merito della Repubblica , furonò vietati ed in parte soppressi alcuni degli Ordini appartenuti al Regno.
Si è fatto un breve accenno in precedenza alle dispute sorte su l) ' argomento; per questo è sufficie nte aggiungere solamente che g li Ordini soppressi furono quelli della Santissima Annunziata, della Corona d'Italia e dei Santi Maurizio e La zzaro ed i relativi onori.
L'Ordine era articolato nelle consuete cinque classi di:
Cavaliere di Gran Croce
Grande Ufficial e
Commendatore
Ufficiale
Cavaliere
Particolare che solo in questo Ordine repubblicano era previsto, per eccezionali benemerenze, per particolari motivi di politica interna ma soprattutto estere ed a personalità di altissimo rango, fu il conferimento dell ' insegna di Gran Cordone a chi già appartenesse alla classe di Cavaliere di Gran Croce. , Anche l ' Ordine al Merito della Repubblica era conferibile alle donne che però conservavano la denominazione della classe dell'onorificenza ricevuta, al maschile, non essendo pre".;isto il predicato di "Dama", come già detto. ·
Per le appartenenti a quello che si suole definire "ge ntil sesso", la differenza esteriore nelle insegne consisteva nell'avere queste ultime, un fiocco o nodo con i co lori dell'Ordine nelle classi per le quali era previsto un nastro da petto.
L'Ordine viene conferito di regola due volte all'anno: - il 2 di giugno, data di proclamazione della Repubblica; - il 27 dicembre, data della promulgazione della Costituzione.
Fanno eccezione i conferimenti "motu proprio" del Presidente della Repubblica, quelli a stranieri e ad alti dirigenti statali al momento del raggiungimento dei limiti di età pensionabile che vengono effettuati in tempi "ad hoc".
Le insegne dell'ordine consistono in croce e stella o placca.
La croce, di disegno unico e differenziata solo nelle dimensioni a seconda della classe, è una croce greca in oro smaltata di bianco.
Nella Parte anteriore porta applicata al centro una stella a cinque punte in oro a rilievo; all'estremità di ciascun braccio è fissata una perla dorata.
Fra i bracci sono collocate, quattro aquile romane ad ali spiegate dorate e poste obliquamente in modo che le punte delle ali delle aquile, poggino sui due bracci perpendicolari.
La croce pende mediante uno snodo da una corona turrita di tre torri merlate caricata di gemme.
L'insegna è appesa ad un nastro di colore verde con due liste laterali rosse e bordi verdi.
La differenza fra l'insegna del Cavaliere e dell'Ufficiale è evidenziata dalla presenza nel nastro di quest'ultima, di una coccarda con i colori dell'Ordine.
La croce per Commendatori e Grandi Ufficiali oltre che per le maggiori dimensioni, si differenzia per essere appesa ad una cravatta da portare al collo.
11 Grande Ufficiale, oltre all'insegna da collo, porta anche una stella a raggiera di otto punte a fondo argentato e pallinato, al centro della quale è applicata la croce dell'Ordine.
Il Cavaliere di Gran croce, oltre alla stella di maggiori dimensioni di quella da Grande Ufficiale porta una fascia con i colori dell'Ordine, dalla spalla destra al fianco sinistro e dal cui fiocco formato dal nodo dei lembi, pende una croce come quella prevista per i Commendatori.
Particolare è l'insegna del Gran cordone.
Si tratta in effetti di un collare in argento dorato composto da 10 rosette quadrifoglie traforate , intervallate da undici stelle a cinque punte in oro collegate alle rosette da due magliette a catenella.
Nella parte centrale anteriore, al posto di una undicesima rosetta, è posta una cornice a volute traforata contenente nel vuoto le lettere "R. I." intrecciate.
Mediante due catenelle fissate nella parte inferiore della cornice, è sostenuta l'insegna dell'Ordine, delle misure previste per i Grandi Ufficiali.
Il collare si porta appunto "largo" sul collo e ricadente leggermente sul dorso ed è assicurato da un gancio con fermaglio nella sua parte posteriore. , Unitamente al collare si porta la stella o placca prevista, per i Cavalieri di Gran Croce.
(1951)
Legge 3 marza 1951, n. 178 pubblicata nella Gauetta Ufficiale 30 marzo 1951, n . 73.
I stituzione dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze .
La camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
promulga la seguen te legge :
È istituito l'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», destinato a dare una particolare attestazione a coloro c he abbiano spec iali benemerenze verso la Nazione.
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
L'Ordine è retto da un Consiglio composto dj un cancelliere , che lo pres iede, e di sedici membri.
Il cancelliere e i m e mbri del Consiglio dell'Ordine sono norrunati con decreto del Presidente della Repubblica , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere.
Art. 3
L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine.
Art. 4
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai Deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
Art. 5
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 6
Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 7
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica o n orificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in
Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica , su propos ta del Ministro per gli affari esteri.
I contravventori sono puniti con l'ammenda s ino a lire cinquecentomila.
L' uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle dispo sizioni vigenti.
Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzio ni cavalleresche del sovrano Militare Ordine di Malta.
Salvo quanto è disposto dal!' articolo 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche con qual siasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclu s ione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, cli onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecento cinquantamila.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza a sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Art. 9
L' Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.
L' Ordine della Corona d ' Italia è soppresso e cessa il conferimento de1Je onorificenze deJl ' Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito 1' uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
Per gli altri Orilini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.
A,t. 10
Il Governo è autorizzato ad emanare le n01me occorrenti per l'attuazione del1a presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale dell e leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque s petti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 marzo 1951.
De Gasperi - Sforza - Piccioni - Pella Visto: Il Guardasigilli: Piccioni
Decreto del Presidente della Repubblica, J3 maggio 1952, n. 458 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1115 del 17 maggio 1952. Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.
Visto l'art. 87, comma quinto , della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951 , n. 178; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Pres idente de] Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
Le onorificenze dell'Ordine «A l Merito della Repubblica Italiana» possono essere conferite a cittadini italiani e a stranieri.
Art.2
Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 195 J , n. 178, non possono superare nell'anno il ventesimo del numero complessivo delle nomine, s tabilite ai sensi dell ' ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.
Art. 3
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell ' ultimo comma dell ' art. 3 della legge, determina per
ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.
Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi.
Le segnalaz ioni per onorificenze a s tra ni eri e a cittadini italiani residenti al l'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnal azioni cui intende dar corso, perché s ia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i parei da questa espressi gli siano stati comunicati dal cance lliere, predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.
Art. 6
I decreti di concess ione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine.
Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella Gazzetta Uffic iale della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.
Art. 7
Gli insigniti possono far u so del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione ne ll 'albo dell ' Ordin e.
La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previ ste dal secondo comma dell'art. 4 della legge.
Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima delJa registrazione, risultino gravi circostanze che sconsiglino il conferimento della onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio, sentito, il Consiglio dell ' Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perché esso abbia ulteriore corso.
Nel caso di rinuncia alla onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la registrazione s ia già avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto di concessione.
Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità.
11 cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda ; prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Con s iglio del1'Ordine.
La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell 'i nteres sato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione.
Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il Cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell ' Ordine, per il parere presc ritto dall 'art. 5 della legge.
Art. 11
Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone l'annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la pr ivazione dell'onorificenza.
Art. 12
Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13
Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'Ordine copia della sentenza.
Art. 14
Le caratteri stiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951 , n. 178, sono specificate nel!' allegato al presente decreto sotto le lettere A, B, C, D, E.
Art. 15
Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Mini stri entro il 30 giugno 1952.
Art. 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Re-
pubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1952.
De Gasperi
Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.
- Art. 14
A) La decorazione di 18 classe (cavaliere di gran croce) è cos tituita da:
1) una croce di smalto bianco a quattro bracci (sic) uguali (croce greca), bordata e pallinata in oro, della mjsura di mm. 65, con al centro una stella in rilievo a c inque punte in oro e fra le braccia quattro aquile romane ad ali sp iegate pure in oro.
, La croce è sormontata da una corona portante tre torri in oro aventi ciascuna tre merli. Essa va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm. 101 di altezza è verde bandiera con una banda rossa per lato di mm. 9. Il verde e il rosso rappresentano i co lori dell'Ordine;
2) una placca del diametro di mm. 85 a forma di raggiera convessa, costituita da otto gruppi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al cen tro la croce uguale a quella già descritta, ma della misura di mm. 50. La placca si porta sul petto a sinistra.
La decorazione di gran cordone consiste, oltre che nella placca indicata al n . 2), nella stessa croce già descritta, ma della misura di mm. 50, da portarsi al collo, appesa ad un co llare in oro formato da un rosone centrale con le cifre intrecciate R. I ..
Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di la classe per le donne, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm. di altezza.
B) La decorazione di 2a classe (grande ufficiale) è costituita da:
1) una croce il cui braccio mi s ura 50 mm. e che per il resto ha le s tesse caratteristiche della decorazione di la classe; essa va portata al collo appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm. 50 di altezza e bande laterali di 4 mm. l'una; 2) una placca del diametro di mm. 75 con le stesse caratteristiche descr itte sub A; essa va portata su l petto a sinistra.
La decorazione di 2a classe per le donne è identica a quella descritta per gli uomini; la croce però viene appuntata sotto la
spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
C) La decorazione di 3a classe (commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine, da portarsi al collo, del tutto uguale a quella di 2a classe.
Per le donne la decorazione di 3a classe è identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spaJ1a sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
D) La decorazione di 4a classe (cavalieri ufficiale) consiste nella croce, uguale a quella di 3a classe, ma della misura di mm. 38, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm. 37 di altezza con bande laterali di mm. 3, con sovrapposta una coccarda di mm. 24 di diametro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.
Per le donne la decorazione di 4a classe è in tutto identica a quella descritta per gli uomini nella foggia e nell'uso.
E) La decorazione di sa classe (cavaJiere) consiste nella croce uguale a quella di 4a classe, senza coccarda sul nastro; essa va portata appesa sul lato sinistro del petto.
Per le donne la decorazione di 53 classe è identica a quella descritta per gli uomini nella foggia e nell'uso.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi
Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 novembre 1952)
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Sentito il Consiglio deJJ 'Ordine «A l Merito della Repubblica Italiana»; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
decreta:
È approvato lo statuto dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana» , composto di numero ventidue articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri , viene allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà comunicato alla Co1te dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Data a Roma, addì 31 ottobre 1952.
Registrato alla Corte dei conti, 16 novembre 1952.
De Gasperi
L'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo deIJe scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lungru e segnalati servizi nelle carriere eivili e militari.
Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
Il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio.
Art. 3
Le onorificenze corrispondenti alle classi delJ '«Ordine al merito della Repubblica Italiana» sono stabilite nei seguenti gradi: cavaliere; ufficiale; commendatore; grande ufficiale; cavaliere di gran croce.
La distinzione di gran cordone dell ' Ordine viene conferita ai cavalieri di gran croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.
Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2, a
nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quella di cavaliere.
Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza ili tre anni nel grado inferiore.
Per i primi sei anni, è consentito di derogare a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere s ingole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due commi dell'articolo precedente.
Art. 6
I nominativi degli insigniti sono registrati nell'albo dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l'Ordine stesso. Nell'albo sono indicata succintamente le benemerenze per l e quali è stata concessa l'onorificenza.
Agli insigniti vi ene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione del numero di registrazione nel1' albo dell'Ordine.
Dopo tali formalità g li insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.
Art. 7
La concessione delle onorificenze ha luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 delle norme di attuazio ne, quelle concesse in occasione della cessione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stran ieri possono avvenire in qualunque data.
Art. 8
li Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il parere
sulle modificazioni dello statuto, su l numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite su lle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.
Art. 9
Il Consiglio è convocato dal Cance Ui ere con avviso diramato almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione.
L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio può essere convocato anche su istanza di un numero di consiglieri non inferiori a cinque.
Art. 10
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Cancelliere e sono va lid e con l'intervento della metà dei consig li eri oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di cinque giorni, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. I 1
La Giunta espr ime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri , e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.
Art. 12
Per l 'elezione della Giunta è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza asso luta dei componenti il Consiglio.
Art. 13
1 membri della Giunta restano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Art. 14
Le deliberazioni della Giunta sono val id e co n l'in tervento di tre membri comp reso il Ca ncellie re.
Art. 15
Il Cancellie re nomina un relatore per g li affa ri sui quali la Giunta è chiamata a pronunziarsi.
S ull e proposte di o no ri fice nze il re latore riferisce per iscritto.
Art. 16
Le proposte, sulle q uali sia stato espresso parere contrario dalla Giunta, non possono esse re riprese in esame se non s iano t rascorsi almeno due anni dalla data della prima pronuncia del pare re s tesso e purché la pe rso na proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.
Art. 17
L a Giunta verifica se le propo ste di o norificenze s ono conformi alle leggi ed ai rego lamenti, esprime il g iu diz io sulle si ngole proposte e riferisce a l Consiglio s ull e qu es ti o ni di massima.
Può rich iedere al Presidente del Consiglio dei Mini stri nuovi e lementi di g iu d izio.
Art. 18
Il Canc e lli ere dell'Ordine cura la te nut a dell'albo degli ins i g niti «Al merito della Repubblica Italiana », s uddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione, provvede alla comun icazione del conferim ento delle onor ifi cenze ag li inte ressati, _a lla registraz io ne de i dec ret i di concessio ne e revoca, nonc hé alla pubblicazione dei m edesimi nella Gazzetta Ufficia le.
Nell'albo so no indi cate s ucc intamente le benemerenze per le quali è stata co ncessa l 'o no rificen za e s ul diploma v ie ne r iportato il numero de ll' a lbo assegnato al decorato.
Art 19
Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decreti di conferimento di onorificenze irregolarità, inesattezze o comunque ritenga di dover formulare osservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di rettifica.
In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed il rilascio del diploma nonché la comunicazione all'interessato.
Art. 20
Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta dei decorati , duplicati di diplomi smarriti, ma solo attestazioni che dichiarano le risultanze dell'albo.
Art. 21
Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio esprime il proprio avviso s ulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 22
IL decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della re lativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione , incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali.
La notifica viene effettuata a cura del Cance lliere de ll'Ordine il quale provvederà anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca. Roma, addì 3 I ottobre 1952. Visto, l'ordine del Presidente delJa Repubblica.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: De Gasperi
Istituito dal Re Umberto I nel 1898, è questo insieme ali 'Ordine Militare di Savoia, l'altro Ordine "sopravvissuto" al referendum istituzionale.
Con la legge n. 182 del 27 marzo 1952 e successive modificazioni la Repubblica riordinò l'Ordine riprendendone la concessione con gli stessi criteri e con identiche finalità di quelli previsti nel periodo del Regno.
Poco c'è quindi da dire su quest'onorificenza più di quanto non sia stato narrato per la sua precedente; unica modifica, oltre alle statutarie, fu quella di un "ampliamento" delle benemerenze che ne potevano determinare il conferimento, adeguandole, per condizioni e cause, alle attività nate col progredire della civiltà e dell'economia.
Anche l'insegna è rimasta identica alla precedente con la unica variante dello scudo circolare anteriore che invece delle iniziali "V. E." del monogramma reale di Vittorio Emanuele m, porta, sempre in oro, l'emblema della Repubblica, ossia una ruota dentata con al centro una stella a 5 punte e contornata da una corona di quercia ed alloro legate in basso da un nastro con la scritta "Repubblica Italiana".
Questa "quasi" onorificenza legata ali' Ordine al Merito del Lavoro, istituita come si è visto con R. D. 30 dicembre 1923 n. 3167, fu ripresa dalla Repubblica con D.L. 18 dicembre 1952 n. 2389 senza alcuna variazione tranne qualche aggiornamento.
Unica nuova condiz ione per ottenere il conferimento era quello di avere svolto la propria attività lavorativa per 25 anni consec uti vi nella stessa Azienda.
Nel 1965, con legge n. 120 del 29 ottobre, l a concessione fu estesa anche alla memoria di lavoratori morti per cause di lavoro.
Con successiva legge del 20 dicembre 1965 il conferimento fu esteso anche a pubblici dipendenti di Enti di diritto privato. L'insegna infine, non subì alcuna modifica rispetto al modello 1923.
LEGGE 27 MARZO 1952, N. 199
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del IO aprile 1952)
Riordinamento dell'Ordine cavaller esco «Al merito del Lavoro».
La Carnera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:
Promulga
la seguente legge:
L'ordine cavalleresco «al merito del lavoro » istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, è regolato dalle seguenti dispos izioni.
La decorazione dell'Ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti segna landosi: a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di co loni zzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdollo nuove colture, o importanti innovazio ni o perfezionamenti nei processi produttivi; o infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente e d economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole; b) nell'industria, per scoperte o invenzioni indu striali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevol i perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utili zzazione più efficace di forze motrici o di m a-
terie prime; od, infine per avere contribuito in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici;
c) nel commercio, per l'apertura o l'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per aver creato o sviluppato istituzionj atte a giovare agli scambi;
d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;
e) nell 'a ttività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali.
La decorazione stessa può essere concessa anche a cittadini italiani residenti ali' estero che abbiano acquistato alcuna delle benemerenze di cui al comma precedente.
Art. 3
La decorazione consiste in una croce d ' oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura: «al merito del lavoro - l 901 ».
La croce suddetta va s01Tetta con un nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.
Il nastro può essere portato senza la decorazione.
Art. 4
Le designazioni per il conferimento delle decora zioni sono fatte da ciascun Mini stero nei limiti delle proprie attribuzionj_ Quelle riferenti s i ai cittadini italiani re sidenti ali' estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri.
Il Consiglio dell ' Ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l' industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.
Art. 5
Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui a lla lettera a) dell'art. 2 con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
In ciascun anno non possono essere conferite più di 25 decoraz ioni ; tale limite è elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 3 1 dicembre 1952.
Art. 6
Il Consiglio di cu i all'art. 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed è composto di:
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante del Ministero deg li Esteri;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;
- quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, dal Ministro per l'industria e per il commerc io;
- quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commerc io fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati.
Art. 7
Salvo le disposizioni della legge penale, incorre nella perdi-
ta della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revo- . ca è pronunciata, sentito il consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, ove si tratti di insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministero per l'agricoltura e le foreste.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine Cavalleresco «al merito del lavoro » .
Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e ali' estero disposte, su parere del Consiglio dell'Ordine , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l' agricoltura e per le foreste.
Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro i quali, divenuti invalidi, versino in istato di bisogno.
Il presente decreto munito del sigillo de11o Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obb]jgo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1952.
De Gasperi - Campilli - Rubinacci - Fanfani visto, il Guardasigilli: Zoli
LEGGE 18 DICEMBRE 1952, N. 2389
(Gaz~etta Ufficiale, 3 I dicembre 1952, n.302)
Riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al Merito del Lavoro»
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La decorazione della « stella al merito del lavoro» istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente a i lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.
Art. 2
La decorazione della «s tella al merito del lavoro » può essere concessa ai lavoratori per quali ricorrano le condizioni previste dall'art. l che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la stessa azienda.
Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell 'azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 143
(Gazz.etta Ufficiale, 21 febbraio 1992, n.43)
Nuove norme per la concessione della «Stella al Merito del Lavoro»
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Promulga
la seguente legge:
Art. l
1. La decorazione della «Stella al Merito del Lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, de11e regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoralori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dalori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale,che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laborosiotà e di buona condotta morale;
b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
e) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.
2. La decorazione comporta il titolo di «Maestro del Lavoro».
I.La decorazione pu ò essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memori a dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seg uito di eventi di ecceziona le gravità determ inati da particolari rischi connessi al la voro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
1. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo l che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 50 anni di e tà e abbiamo l'anzianità di lavoro indicata all'articolo 4.
1. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottame nte per un periodo minimo di 25 anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziend e, purch é i I passaggio da un 'azienda al l'altra non sia stato ca usato da demeriti personali.
l . La decorazione è concessa, anche senza l 'osservanza dei limiti di anzianità di cu i ali' art. 4, ai lavoratori italiani ali' estero c he abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.
I. Annualmente possono essere concesse 1.000 d ecoraz ioni , di c ui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.
2. Qualora tale percentuale non po ssa essere raggiunta, le ste lle disponibili verranno co ncesse ad a ltri lavoratori che non abbiano tale proveni e n za.
I. L e decorazioni so no conferite co n dec re to d e l Pres ide nte della R ep ubbli ca, s u propo s ta d e l Mini stro d e l lavoro e de ll a prev idenza soc iale e, per quelle ri servate ai l avoratori italiani all'es teo r, di co ncerto con il Mini stro deg l i affari esteri e co nsegnate nel giorno de lla festa del l avoro, il 1° ma gg io.
2. Il Ministro del l avoro della previdenza soc iale ri lascia altresì ai d ecorati il brevetto che fa fede del conferimento della d ecoraz ion e.
1. La decorazio ne cons is te in un a stella a c inque punte in s m a lt o bianco; il centro è in s malto verde e reca s ulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante l a testa d ' Italia turrita e sul rovesci o l a sc ritta «A l merito d e l lavoro» con l'indicazione dell'anno. Essa è confo rme al disegno annesso a l regio decreto 30 dicembre I923, n. 3 l 67, come modificato da l regio dec reto 25 ge nnai o 1925, n 120.
2. Per i l avorato ri itali a ni all' es te ro s ul rovesc io dell a decorazione so no aggiunte le parole «all'estero» .
3. La decorazione è portata al lato s ini stro del vestito appesa ad un nastro li sta to di un a banda co l o r ve rde c hiaro fra due bande, di ug ual e larghezza, di co lo re giallo oro. li nastro può essere portato se nza la s tella.
Istituito con legge dal 18 marzo 1968 n. 263, l'Ordine di Vittorio Veneto fu destinato a tutti g li ex - combattenti della Prima Guerra Mondiale, in occasion e del 50° ann iversario della Vittoria.
L'Ordine, nella unica classe di Cavaliere, prevedeva il conferime nto a tutti coloro che, avendo trascorsi a lmeno sei mesi di servizio durante la 1a Guerra Mondiale o precedenti conflitti, avessero ricevuto anche la croce al merito di guerra o ne avessero maturato il diritto.
Il confer im ento dell'onorificenza comportava anche un "beneficio" materiale che consisteva in un vitali zio annuo in i zialmente di 60.000 lire e su ccess ivame nte a um enta to a 150.000 lire. Tale beneficio però non era devoluto di diritto ma veniva concesso solo a co loro fra gli ins ign iti il cu i reddito non superasse il minimo imponibile stabilito dalle vigenti leggi finanziarie.
Ali' onorificenza faceva da complemento una medaglietta in oro che venne conferi ta a tutti coloro che avevano preso parte per almeno se i mesi alle operazioni di guerra, indipenden temente dalla titolarità della croce al merito di guerra.
Singolare caratteristica di questo Ordine è quella c he lo fa apparire come "ad esaurimen to "; esso infatti, per le particolari cond i zioni che ne determinavano il conferimen to è un Ordine desti nato a benemerenze acquisite e limitate nel tempo e quindi non assegnabile per nuovi meriti.
L'insegna dell'Ordine è di unica classe e consiste in una croce pendente da un nastro.
Croce g reca in metallo brunito stampato con bracci a estremità convesse.
Sulla faccia anterio re reca in c isi sui quattro bracci dei tralci di quercia, al centro uno scudetto circo lare nel quale è iscritta una ste ll a a ci nqu e punte. Lo scudetto è tutto di un pezzo co n la croce. Nel s uo giro è incisa la sc ri tta "Ordine d i Vi ttorio Veneto".
Sulla faccia posteriore, dove invece dei tralci di quercia vi
sono rami di a lloro, è inci sa, a l ce ntro, la sagoma dell'elmo it a li ano del modello u sato durante la Prim a Guerra Mondiale.
La croce pe nd e da un nastro bianco con al cen t ro una lista vert icale azzurra e du e li ste pure verticali con un doppio tricolore italiano.
La m edag lietta che accompagnava la croce è ci r colare, in oro, e reca:
- su l dritto l'elmo it a li a no della l a G. M., sormontat o da una stella a 5 punte e sovra ppos to ad un ramo di quercia ed un o d i alloro; - s ul rovescio, la dicitura "50° - anniversario - dell a - Vittoria"; sotto la data " 191 5 - 1918'" e due rami di a ll oro.
L a medaglietta pende da un nastro a liste vert icali con i colori nazionali itali ani ripetuti in seque nza quattro volte per un totale di dodici liste.
LEGGE 18 MARZO 1968, N. 263
(Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1968, n. 36)
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
A coloro che prestarono servizio militare per almeno se i mesi nelle Forze Armate italiane durante la guerra 1914-1918 o durante le guerre precedenti, è concessa una medaglia ricordo in oro.
Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro per la Difesa.
Per ottenere la concessione della medaglia gli interessa ti devono presentare domanda, al Ministero della Difesa, tramite il comune di residenza.
Art. 2
È istituito l ' Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavali ere .
L'onorificenza è conferita ai combattente della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti decorati della croce al merito di guerra o c he si s iano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti c ivili.
Le insegne dell ' Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nas trino, con caratteristic he che sono stab ilite con decreto del Ministro per la Difesa.
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente (presidente), da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.
Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
Art. 4
L'onorificenza dell'Ordine di Vittotio Veneto è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa.
Per ottenere la concessione dell'onorificenza, gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza.
Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto , che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di L. 60.000.
L'assegno decorre dal l O gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.
Un'annualità dell'assegno vitalizio è corris posta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.
L'assegno è concesso anche ai combattenti de11a guerra I 914 - 18 nelle forze armate dell'ex e sercito austro ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tasso di bollo e da qualunque altro diritto.
Il possesso delle condizioni previste per la concessione del1'assegno di cui ali' art. 5 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
All'onere derivante della presente legge, valutato per l'anno I 968 in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
li Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con i propri decreti , alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nel la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968.
SARAGAT
Moro -Tremelloni - Pieraccini - Colombo
per il conferimento di una promozione onorifica ai militari combattenti della guerra 1914-19 1 8
A coloro c he in qualità di u fficiali, di sottuffi cia li e di graduati hann o par1ecipato come co mb atte nti a ll a g ue rra 19 14-1 8, e c he per tale partecipazione s iano stat i ins ign iti dell'Ordine di Vittorio Veneto , è co nfe rita, a domanda , la promozione al grado s uperiore, a titolo onorifico.
Agli uffi c iali provenien t i dal serv iz i o pe rmanente la promozio ne è concessa se mprech é gli i nteressati non rive s tano già i l grado massimo previ s to p e r il ruolo del servizio permanente da cui provengono.
La promozione è disposta con decreto del Mini stero per la Difesa .
Sebbene l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro sia s tato soppresso dalla Repubblica Italiana, la medaglia mauriziana al merito è stata conservata con finalità e de stinazioni invariate rispetto a quelle stabilite nel periodo del Regno.
Anche le in segne so no rimas te pressoché identiche nel disegno e nelle dimen sioni, variando solamente sul retro dove è s tata modificata l'iscrizione con l'abolizione delle parole "Cavaliere Mauriziano".
Esse infatti, erano dovute alla regola che, vigente l'Ordine, la medaglia poteva essere co nferite so lo agli insig niti di quella Onorificenza; una volta abolito l'Ordine, la dedi ca non avrebbe più avuto alcun significato.
TITOLO Il
ELEMENTI COMUNI DELL'UNIFORME
DECORAZIONI E DISTINTIVI
Art. 52
Generali tà
So no decorazioni quelle aventi forma di insegna metaJlica appesa a nastro ovvero di placca o di fasc i a destinate ad indicare la concessione di ri co mpen se, distinzioni onorifiche o distinzioni previste da disposizioni particolari.
Sono distintivi tutti gli accessori dell'uniforme destinati ad indicare una caratteristica di stato, posizione, dipendenza, merito, capacità, ecc. di c hi li indossa.
Alcuni distintivi so no destinati ad indicare la concessione di ri com pe n se e di distinzioni onorifiche militari di c ui al Regolamento di disciplina militare nonché eve ntuali distinzioni previste da disposizioni particolari.
Art. 53
Nastrini
Le decorazioni so no rappresentate s u determinate uniformi da nastrini che riproducon o i colori de l na s tro c ui è appesa l ' insegna metallica o della fascia.
Gli Stati Maggiori possono sanzio nare direttamente l'adozione di nastrini c he visualizzano di stintivi di interesse spec ifico di Forza Armata.
Lo Stato M aggiore della Difesa sanzio nerà l 'adozione d ei na s trini atti a visualizzare distintivi particolari di interesse interforze.
Sezione I
CLASSIFICAZIONE, OBBLIGHI E DIVIETI
Art. 54
Classificazione
Le d ecorazioni po sso no classificarsi in:
- d ecorazio ni naz io na li : istituite e concesse d a Autorità naz ionale;
- decorazioni non nazionali ; istituite e concesse da:
• Auto rità estere;
• o rganis mi od e nti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere e d a utorizzate da esse a confe rire decorazioni;
- organi s mi internaz ionali , organizzazioni soprannazionali o naz i o nali no n territoriali soggetti di diritto inte rn aziona le;
- decorazioni militari: qu e ll e che hanno co me destinatario principa le il personale militare a ncorché ne possano essere in s ig nite a ltre persone;
- decorazioni non militari: quelle c he hann o co me destinatario il c ittadino se nza riguardo per la s ua cond izi o ne di s tato.
Art. 55
Obbli go a fregiarsi d e ll e d ecorazion i
L 'ob bligo a fregiarsi delle d ecorazioni sancito d a l R ego lamento di disciplina militare s u ss iste per tutte le decorazioni n azionali d elle quali sia stata disposta la trascrizione a matricola nei documenti personali dell ' in s ignito, si ano esse di uso perm a ne nte ovvero indi vid ualm ente autorizzato.
Art. 56
Uso permanente
Sono di uso perman e nte le decorazioni concesse:
- dal Presidente della Repub bli ca;
- dal Ministro della Difesa e, per i militari non alle dipendenze
della Difesa, dai rispettivi Ministri; - da Autorità Militari italian e.
L'uso permanente di altre decorazioni nazionali può essere disposto per legge o pe r decreto.
La trascrizione a matricola della concessione di tali decorazioni viene fatta d'ufficio.
Art. 57
Autorizzazione individuale
Il militare insignito di decorazione nazionale non contemplata nel precedente articolo potrà produrre istanza, per via gerarchica al Ministro a ll e cui dipendenze è posto, per ottenere l'autorizzazione a fregiarsene permanentemente e la conseguente trascrizione a matricola.
Decorazioni non nazionali
Il militare insignito di decorazioni non nazionali deve preventivamente ottenere l 'autorizzazione del Presidente della Repubblica di cui all'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
L'istanza di autorizzazione da parte dell'interessato va in o ltrata per via gerarc hi ca al Gabinetto del Ministro da cu i il militare dipende, che la trasmette al Ministero degli Affari Esteri.
L'autorizzazione, una volta co ncessa, viene registrata a cura dello stesso Ministero, dopo di che la decorazione può essere trascritta a matricola, a domanda del!' interessato.
L'uso delle decorazioni non nazionali trascritte a matricola e dei relativi nastrini è obbligatorio in ogni circostanza.
Art. 59
Decorazioni della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Santa Sede, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro
Le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa It a liana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta non necessitano di autorizzazione.
Per le decorazioni rilasciate dalla Santa Sede e dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro non occorre autorizzazione ma il relativo brevetto deve essere preventivamente registrato ai sensi degli art. 2 e 3 del R.D . 10 luglio 1930, n. 974.
Le predette decorazioni, una volta trascritte a matricola, sono di uso autorizzato, ma non obbligatorio.
Art. 60
Decorazioni non nazionali di particolare significato
In deroga a quanto disposto circa le decorazioni non nazionali, il Ministro da cui il militare dipende ha la facoltà di autorizzare, su domanda deJI' interessato, l'uso permanente di una decorazione non nazionale il cui conferimento sia stato determinato da fatti e circostanze tali da rendere lustro alle Forze Armate italiane.
Art. 61
Convenienza internazionale
In circostanze eccezionali e per ragioni di convenienza internazionale il militare può temporaneamente fregiarsi di decorazioni non nazionali anche prima di esserne autorizzato.
Inoltre, nei casi in cui il militare non è autorizzato al] 'uso permanente di una decorazione concessa da uno Stato estero, egli è comunque tenuto, nei rapporti con rappresentanti di Stati terzi, a valutare l'opportunità di fregiarsene.
Art. 62
Stato di guerra
Oltre al divieto di accettare decorazioni concesse di;t uno Stato o un organismo internazionale in stato di guerra con l'Italia s ancito daJl'art. 275 del Codice Penale, l'uso delle decorazioni concesse da tali Stati od organismi in data anteriore all'inizio dello stato di guerra è sospeso per tutta la durata del conflitto.
Insegne di nuova coniazione
L'insegna metallica da usare per ciascuna decorazione deve essere queJla di modello più recente, qualunque sia la data di concessione.
Per le decorazioni per le quali sia stata disposta una nuova coniazione avente caratteristiche diverse dalla precedente è sospeso l'uso dell'insegna metallica fino a che non sia disponibili il nuovo modello.
Le stesse disposizioni si applicano al nastrino.
Art. 64
Uso delle decorazioni con l'abito civile
È consentito l'uso delle decorazioni con l'abito civile. Esse potranno portarsi:
- nel formato normale, complete di insegne, con abiti civili muniti di giacca e cravatta, nelle circostanze in cui il personale militare in servizio indossa la Grande Uniforme;
- nel formato ridotto, complete di insegne, con abiti civili da sera o da cerimonia, nelle circostanze in cui il personale militare in servizio indossa una delle uniformi che prevedono le insegne di formato ridotto;
- nei formati miniaturizzati dei nastrini in metallo e smalto, al1'occhiello della giacca dell'abito civile;
- in forma di coccarda all'occhiello della giacca dell'abito civile, limitatamente alla più importante delle distinzioni onorifiche possedute.
Art.65
Insegne metalliche e colore dei nastrini
Dimensioni e caratteristiche dei collari, delle fasce, delle insegne metalliche e colore dei nastri e dei nastrini sono indicati dai provvedimenti che istituiscono ciascuna decorazione. (omissis)
Art. 66
Insegne metalliche ridotte
Le insegne metalli che ridotte hanno le stesse caratteristiche. delle insegne meta11iche normali, ad eccezione delle dimensioni, che sono ridotte in modo tale che l'asse orizzontale dell'insegna misuri mm. 17.
Art. 67
Dimensioni del nastro
Il nastro cui è appesa l'insegna metallica della decorazione ha una larghezza di mm. 37 ed una lunghezza di mm. 50 calcolata tra il bordo superiore e il punto di applicazione all'anello dell'insegna.
Il nastro cui sono appese le insegne metalliche di formato ridotto ha una larghezza di mm. 20 ed una lunghezza di mm. 30 calcolata come sopra.
Art. 68
Dimensione del nastrino
Il nastrino ha dimensioni di mm. 37 per mm. 10.
Il nastrino di formato ridotto ha dimensioni di mm. 20 per mm. 5.
Art. 69
Fasce, placche e collari
Fasce, placche e collari hanno le dimensioni e le caratteri-
stiche indicata dai rispettivi decreti istitutivi ed hanno formato uruco.
Art. 70
Ordine di precedenza
(omissis)
Le decorazioni non nazionali seguono nell'ordine quelle nazionali e fra di esse hanno la precedenza nell'ordine: - quelle del Sovrano Ordine di Malta; - quelle della Santa Sede; - quelle dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro.
Art. 71
Disposizione de lle insegne metalliche
Le insegne metalliche vanno disposte al massimo su due righe, scalate fra di loro di mm. 40 in altezza.
Le insegne metalliche ridotte vanno disposte su di un'unica nga.
Se il numero delle decorazioni è rilevante, ciascuna insegna deve essere parzialmente sovrapposta a quella che segue, in modo che comunque non sia superata la larghezza comp less iva di mm. 140
Art. 72
Disposizione dei nastrini
I nastrini vengono disposti su una o più righe orizzontali costitu ite da un massimo di quattro nastrini di formato normale, o di cinq ue nastrini di formato ridotto.
Le righe di nastrini success i ve alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere centrata rispetto alle sottostanti.
Art. 73
Decorazioni in più gradi
Delle o n orificenze e distinzioni o norifi che per le quali sono
previsti più gradi si indossa soltanto l'insegna relativa al grado più elevato di cui si è insigniti.
Art. 74
Collari, placche e fasce
Collari, placche e fasce vengono portati in tutti i casi in cui sono prescritte le insegne metalliche normali o ridotte.
Chi è insignito di più collari indossa soltanto quello relativo alla decorazione più importante.
Le placche si applicano al lato sinistro del petto, al di sotto delle decorazioni, in ordine di importanza da sinistra a destra di chi guarda.
Le fasce si portano a tracolla, dalla spalla destra al fianco sinistro, al di sotto della spallina e della sciarpa azzurra se previste.
Chi è insignito di più fasce indossa soltanto quella relativa alla decorazione più importante.
Grand'Ufficiale
Ufficiali Generali
Ufficiali e Sottufficiali
Cavaliere di Gran Croce• Oro (Classe militare e civile)
Cavaliere di Gran Croce• Argento (Classe mil itare e civile)
Crand'Ufficialf - Classe militare
Crand' Ujflciale - Classe civile
Ufficiale - Classe civile e miliwre
Cavaliere - Classe civile e militare
Medaglia d'argento - Classe militare e civile
M edaglia di bronzo - Classe civile e militare
Ufficiale