REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TERRITORIALE

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MINISTERO DELLA GUERRA N. 2352.

REGOLAMENTO S UL

SERVIZIO TERRITORIALE Ed.i.z:lo:n.e l.932

ROMA l&TJTUTO POLIGllAFICO DE LLO STATO LI-BRERIA.

1932 -

Anno X


(4104912) Roma, 1982-X - Istituto Pollgraflco d<JJ!o Staw - G. C.


VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

R E D 'ITALIA Vista la l.egge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni; Visto il R. decreto 2 luglio 1905 con il quale è approvato il regolamento per il servizio t erritoriale ora in vigore ; Visto il R. decreto 5 gennaio 1899 con il quale è approvata l' « Appendice » al suddetto Fegolamento (Impiego delle t1·uppe in servizio di pubblica sicurezza); Visti i R egi decreti: 2 settembre 1919, n. 1915 con il quale è approvato l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti; 9 dicembre 1926, n- 2389 con il qua.le sono approvate le disposizioni per i servizi di pronto soccorso in ca.so di disastri tellurici o di altra natura; Visti i R egi decreti: 21 gennaio 1929, n . 62 con il quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza; 18 giugno 1931, n. 773 con il quale è ap:p;:ovato il testo unico delle leggi di pubblica sicure~za.; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Sentiti i ministri segreta.I·i di Stato per l'interno, marina, aeronautica, lavori pubblici; Abbiamo decretato e deeretiamo: Art. l. È approvato l'annesso regolamento :sul servizio t erritoriale e relativa « appendice >> allegata [(Im-


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VIH-

Segue: REGISTRAZIONE?: DELLE VARIANTI.

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INDICE

Premessa ... • •.... ... ... ....... ••..••.....••• Pag.

l

··· · :t>ARTE I. '

NORME DI SERVIZIO PÉR LE AUTORITA MILITARI .AVE~TI- GIURISDIZIONE TERRITORIALE. I. - Del comandante di corpo d'armata terri toriaie . . . . . • . . . . . . . . . . .

CAPO CAPO

»

II. - Del comandante di divisione militare territoriale. . . . . . . . . . . . . . [»

3 lO

CAPO III. - Del comandante di divisione celere

15

CAPO

16

IV. - Del comandante di presidio... . . . • Relazioni fra comandi di presidio del R. eserciro e comandi di marina o comandi di presidio aeronau· tico .. , ...... : . . . . . . . . . . . . . . . .

22

milifn~e .

22

VI. - Servizio di artiglieria. . . . . . . . . . .

23

CAPO CAPO

»

V. - Del comandante di zona

Del comandante di artiglieria di • corpo d'armata . . . . . . . . . . . . . . • »

23

Del direttore di artiglìeria di corpo d'armata......................

24

»

Del capo di sezione staccata di artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

CAPO Vll. - Servizio del genio • .. ·. .........

27

Del comandante del genio di corpo d'armata . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 1 II :-- &QoW.rnento suZ servizio teTritoriale.

»

27


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x -

Del capo ufficio fortificazioni di corpo d'armata . . . . . . . . . . . . . . Pag. · 28 Del capo ufficio del genio distaccato CAPO VIII. - Servizio sanitario. . . . . . . . . . . . . .

30 »

30

Del direttore di sanità di corpo d'armata.....................

»

30

Del direttore di ()Spedale. . . . . . . . .

»

33

CAPO IX. - Servizio veterinario ... . ........ · "

34

CAPO

Del capo ufficio di veterinaria di di corpo d'armata . . . . . . . . . . . .

34

Del capo ufficio di veterinaria di · divisione .. . . . . . • • . . . . . . . . . . .

36

X - Servizio di commissariato........

D

Del direttore di commissariato di corpo d'armata . . . . . . . . . . . . . . Del capo di sezione staccata e del capo ufficio locale di commissariato........................

~

37

''

40

CAPO XI. - Del comandante di distretto militare,. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

CAPO XII. - Dei carabinieri raali . . . • . . . . . . . .

42

CAPO XIII. - Del tribunale m.ilitare . . . . . . . . . .

44

PARTE II. '\.

CAPO CAPO

SERVIZIO DI PRESIDIO.

I. - Generalità .. .. . • .. . .. .. . .. . .. . . • "Pag. . 45 II. - Servizio di guardia - Generalità . .

48

Cambio delle guardie.. ...... ....

52

Doveri del comandante della guardia Doveri del caporale di muta • . . . .

57 D

62


-XI-

Doveri delle sentinelle • • • . • • • . . • . P ag. 64 Consegna .• - •...• • .• ~· . . . . . . . . Locali ocupati dalla guardia. . . . . .

68 »

70

CAPO IV. - Servizi armati .:.. Picchetti armati.

»

76

Scorte ... _... . ........ •• . . . . . .

»

79

CAPO ill• - Ispezioni alle guardie • • • • • . . . . . .

71

Accompagnamento dei drappelli . . .

CAPO

V. - Servizi disarmati. . . . . . . . • . . . . . . .

-

80 >>

82

PARTE III. ONORI E PRECEDENZE.

CAP O

I. - Onori militari - Generalità . . . . . . P ag. 85

't, Guardie d'onore . . . . . . . . . . . . . . . . . )(

8G

Picchetti e rappresentanze d'onore

88

Seorte d'onore . . • • . . . . . . . . . . . • • •

92

)(... Parate •. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . •

95

'l-' Salve d'a rtiglieria . . . . . . . . . . . • . . .

CAPO

l)

99

Inalberamento della bandiera na· zi?na~e ~~ il~nminazione degli edifìct m1litar1 . . . . . . . . . . . . . . .

100

Onori funebri,. . . . . • • • . . . . . . . • ..

104

Onori delle sentinelle e delle guardie

113

II. - Precedenze • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . •

»

117

CAPO I II. - Visite e rela.zionì fra autorità del R. eseroit.o ed autorità politiche e civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

)<


-2-

f) gli ispettorati' d'arma ; g) gli ufficiali generali collocati a disposizione del ministero della guerra. Però i militari ora indicati, od appartenenti agli enti sopra descritti, J;imangono sU:bordinati alle autorit~ territoriali locali,. se sono ad esse infériori in grado od in anzianità, per l'osservanza delle prescrizioni disciplinari comuni a tutti i militari ed indipendent•i dal lbro impiego. 4. In tutto iì territorio del regno il servizio territoriale è regolato dal ministro della guerra, per il tramite dei comandanti di corpo d'armata territoriale (o comandanti militari di isola) e del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali. Fanno eccezione le piaz;ze marittime e le zo:q.e militari ma.r ittime: su di esse ha giurisdizioil.e territoriale il n;tinistro della marina per il tramite deg1i organi da lui dipendenti.

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PARTE l NORME DI' SERVIZIO PER :LE AUTOR~TA M!Ll.. TARI AVENTI ' GIURISDIZIONE TERRITORIALÉ . . ~ ; (

Il

CAPO I.

' Del comandante di corpo d'armata

teiTitoriale~

51 Il comanda:U.te del corpo d'a.rmata (l) provvede, secondo le direttive ricevute, all' organizz;azione per la guerra del territorio di sua giurisdizione e sovraintende al serv-izio .t€',rritoriale dei comandi, . truppe e servizi che risiedono nel territorio di sua giurisdizione, salve le eccezioni e le limita~ zioni specificate ~ n. 3 . . 6. Il comanda.nte del ~orpo' d'armata esplica la sua azione per mezzo dei comandanti delle divisioni militari territoriali, dei comandanti ditàrtiglier~a o del , geni~ _del corpo d'armata, e dei direttori di sànità e di co~issariato del corpo d'armata.

r. Il comandante del corpo d'armata esercit3! l'ilJ.ta sorveglia.nza sullè opere riguardanti la difesa dello Stato, sui fabbricati militari e d'uso militare. e sn tutte le dotazioni che si trovano nel territorio di (l) Dovunque nel · testo è eletto - per brevità -· com,ando o comarulante del co1·po d'armata, intendasi co· mando o comandante cl el co1·po d' a1·mata _te1··ritoriale. .

'

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sua giurisdizione, e fa, al riguardo, occorrendo, proposte al minist-ero per i fabbricati e per le dotazioni, ed al capo di stato maggiore dell'esercito per le opere riguardanti la difesa dello Stato. Per quanto si riferisce alla ripartizione, alla de,stinazione ed ai lavori per il mantenimento degli immobili . in uso all'amministrazione militare, si attiene alle prescrizioni contenute nella relativa istru¡ zione. 8. - n comandante del corpo d'armata rappresenta, per il t1¡amite dei comandanti designati di armata, al capo di stato maggiore dell'esercito le esigenze della difesa del territorio di sua giurisdizione; impartisce ai dipendenti uffici del genio, per il tramite del comandante del genio, gli ordini per lo studio dei progetti di opere difensive ema.nati dal capo di stat0 ma.ggiore dell'esercito; dà parere sui pro¡g etti di massima che gli pervengono per essere trasmessi a.l capo di stato maggiore dell'esercito; informa quest'ultimo dell'andamento dei lavori in corso, ricevendo a tal uopo mensilmente, dagli uffici del genio, un apposito rapporto. 9. Il comandante del corpo d'armata ~sprime parere, secondo particolari disposizioni legislativ~, sulla convenienza - ai fini militari - della esecuzione di lavori straciali, ferroviari, idraulici, in qualsiasi zona del territorio di sua giurisdizione essi vengano compiuti. 10. Spetta al comandante del corpo d'armata di concedere o negare il nulla-osta per l'effettuazione - da parte di enti pubblici o privati - di lavori edilizi, stradali, ferrovia:h, minerari, marittimi,


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idraulici, elettrici e di disboscamento, a norma di particolari disposizioni legislative, nelle zone militarmente importanti del -territorio di propria giurisdizione, imponendo, ove occoiTa, determinate condizioni nell'interesse della difesa nazionale. Riceve le domande per l'esecuzione dei lavori in genere da eseguirsi nelle zone soggetto a servitù militari. Rilascia o nega il nulla-osta per la costruzione e l'apertura all'esercizio di nuovi rifugi alpini. Dispone per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge relative alle proprietà ed attività sopraccennate, prendendo, ove occorra, i provvedimenti previsti dalla legge. Ou:va che venga tenuto nota dei trapassi di proprietà nelle zone militarmente importanti, in conformità d~ quanto è previsto daJle norme vigenti. Spetta infine al comandante del corpo d'armata di vigilare afiÌ.nchè siano osservate le clausole inserite nei nulla-osta concessi dalla commissione suprema. di difesa per l'impianto di depositi di combustibili liquidi e di concretare con le ditte interessate le disposizioni inerenti al màlcheramento ed occultamento di ogni singolo deposito. H. Il comandante del corpo d'armata esercita l'alta vigilanza, nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, sulle predisposizioni ed operazioni relative alla requisizione quadrupedi, veicoli ed autoveicoli. 12. Spetta al comandante del corpo d'armata di concedere l'autorizza.zione per l'appalto del servizio trasporti dei ma-teriali dell'amministrazione militare


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6 -

nei dipendenti presidi, e di pro:vvedére a tutte le altrè •inQombenze ad esso a·tale riguardo devolute dall 'apposito regolamento e relaMv:a istruzione allegata. 13. I~ comanèJ.a.nte d,el corpo d'armata provvede per il cambio pe:riodico dei distaccamenti . forniti d;a!J.e truppe di corpo d'armat a. 14. Per eccezionali ragioni eli. servizio, o gua.lòra IJer spec~~tli circostanze il c9màndante del corpo d'armata avochi direttamente a sè l'assegnazione delle truppe da impiega.re in servizio di pubblica sicurezza, può ordinare temporanei spostamenti di corpi o riparti nell'interno· del t err1toti_q dìpen· dente. Di t ali teinporanei spostai:iienti o, 'trasferimenti previene lè competenti ·autorità · della' R. marina ògni ·qua.lvolta ess(intèrèssino 'truppe che ha.nrio sede ih piazze marittilile od iri zonè' militai·i marittime. •• r • Similmente, e su richiesta' dei comandanti clei corpi d'armata limitrofi, pJIÒ ordinare il t'r:asferiJì ent:o te)llporaneo di truppe dà lui dip~nd.enti nel .- ( ' terrftorjo dei corpi d'armata predetti. In ogni caso egli deve iuf'òrmarne il ì'ninistero. t-t

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f5. Degli avveni-menti_ eli eccez~onale importanza informa, il più. celeremente possibile ,il ministero, salvo poi ad inviare, nei modi oréli:nari;' quelle più paJ: t~cola.reggiate rrotizié che -r ìterrà opportune: · !,..-

~

• .,. Qual01;a per CBigenze di-S.eryizig ,.. di qualche comando, corpo od ufficio dipendente, il comandante del corpo d'armata ritenga di dover destinare ufficiali a prest are temporaneamente servizio fuori del corpo cui s'ono effettivi, egli,1 ptilna di effettuare i relativi IJ:!.OVirnenti, deve rich'ièclere ed


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ottenere l'autorizzazione del ministero. Nei casi urgenti provvede direttamente, salvo la conferma dfl. richiedersi immediatamente al ministero. Spetta inoltre al comandante del cocyo d'armata rappresentare e proporre al ministero tutti quei trasferimenti di ufficiali che si rendessero necessari nell'interesse della discipli!la e del servizio. 17. L'impiego della musica presidiaria per i servizi da compiere fuori del luogo di normale residenza •è devoluto al coma-ndante del corpo d 'armata. Egli può anche concedere la musica predetta per feste pubbliche o di beneficenza, purchè il carattere della festa. non contrasti con l'austerità. propria di ogni ma.nifestazi.one militare, la richiesta pervenga per il tramite del prefetto, l'assenza della musica non superi i tre giorni ed ognf spesa vada a carico del richiedente. ..t\.nalogamente, in seguito a richiesta di associazioni patriottiche, che pervenga all'autorità.~ mili­ tare per il tramite e con il parere favorevole del prefetto, il comandante del corpo d'armata potrà concedere l'intervento, in giorni festi"?, di fanfare reggimentali a cerimonie di carattere patriottico che si svolgono fuori della loro residenza, sempre che le associazioni richiedent i si assumano tutte le spese e la concessione delle fanfare non torni a danno del sfi'rvizio. 18. Presso il comando del corpo d'armata è tenuto il ruolo degli ufficiali generali in disponibilità., in aspettativa, in congedo, che rivestono il grado di generale di divisione {o tenente generale) e di


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brigata (o maggiore generale), residenti nel ,t-erri· · torio' (1). ' · .

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l

l9. È in facoltà. del comandante del corpo d'armata, allorquàrido dall'a località. sede del comando si assenta per servizio, per recarsi in altra loc:;~>I'ità che trov~j~si' nel territorio del , co:rpo d'armata,. di addivenire o no, in re1azione aila 'durata' dellà. assenza, alla cessione del comando stesso. Della cessione ·e della ripresa del comanqo, come pure di ognuna delle sopra d~tte assenz~ superior~ ai tre-giorni, .il comandante del cQrpo d'arm.ata informa il ministero (ufficio dei generali). Allorquando il comandant~ del corpo d'ar.mata ,s i reca, per qual(!_iasi r~~~one, in località fuo):i 'del t,er-, ritorio del corP?. -d'ap:l;lata, ce1d~ il ., comando ed ~el comando informa dell'assen~a e Hdella. ripresa '""i il minis~~ro q.e~f-1'- guerril' (l;ltfiç!o dei ge:it~rali). 1i

1

20. In caso di cessione di còmaudo, questo, · salvo non venga a.ltrimenti disposto, verrà' assunto interinalmen.te dall'.ufficiale -genel',ale d'arma combattente,. , più elevato in grado od in a:nzianità fra quelli che ha.nno dipendenza disciplinare e di se11vizio dal comandante titolare e che r-isiedono nella stessa sede.1 Si debbono evitare le assenze contemporanee del comandante del corpo d'armata e dell'ufficiale generale che .lo dev'e. sostituire, ru uorma di quanto sopra, quando l'assenza del comandante del corpo d'armata comporti cessioni di comando. (l)' I generali di armata e di corpo .di armata sono .t e• nuti a ruolo ,dal ministero della , guerra (ufficio dei &enerali).


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21. n coma.nda.nte interinaJe continua a disimpegnare le funzioni del comando di cui è titolare. Egli esercita pienamente anche :i l comando del corpo d'armata, se è più elevato in grado o più anziano di tutti gli ufficiali generali comandanti di truppe e capi di servizio dipendenti dal comando del corpo d'armata; però deve astenersi dal modificare sostanzialmente le istruzioni e le disposizioni di massima date dal comandante titolare. Se invece è inferiore in grado od in anzianità a qualmmo dei sopra menzionati ufficiali generali, egli non Pl1Ò dare ad esso nè ordini, nè istruzioni, nè prendere ne.i suoi riguardi decisioni di propria autorità; perciò, ricevendo domande o rapporti che implichino decisioni od ordini, egli si rivolge al comandante titolare del corpo d'arm~ta, e, se questi non è in condizione di da.I:li, ne rife1·isce al _ministero della gùerra. Nel fare queste trasmissioni e nel comunicare a coloro che gli sono superiQri in grado o.d in anzianità gli ordini e le disposizioni, sia del coma,ndante titolare' del corpo d'armata, sia del Iriinistero della guerra, il comandante interinaie non può aggiungere nè osservazioni, nè istruzioni. . 'f 22. Allorchè il comandante interinale del corpo d'armata è meno anziano o menò elevato in grado dei comandanti delle divisioni, spetta a ciascun comandante di divisione di prendere direttamente le decisioni e dare gli ordini che sarebbero normalmente di competenza del comandante del corpo d'armata, sempre quando si tratti di affari che riguardino esclusivamente éòrpi o servizi del rispettivo territorio, che richiedano pronto disbrigo e non implichino decisioni di massima. In tal caso i co-


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mandanti di divisione .firma.no: «. per il comandante del corpo di armata », e delle decisioni prese e degli ordini impai'tfti sono tenuti ad informa1·e il com~:­ dante titolare del corpo .d'armata. 23. Le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano ·anche nel caso di a-ssenza prolungata del comandante del corpo d'armata, o di sede vacante in a~tesa ~ella nomina del titolare, a meno che il ministro della gueiTa non decida altrimenti. ~

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l

.

24. Il comandante del corpo d'armata informa

il ministero delle asscm:e dei comandanti di divi·

sioue, delle scuole militari, di brigata, di artiglieria o del genio, degli ispettori di mobilitazione, dei comandanti di corpo e dei capi di servizio, e delle malat tie di taJi wfficiali, a senso delle disposizjoni del :regÒlamento di disciplina militare per i~ Regio esercito. . . . 25. Le disposizioni contenute nel presente éapo valgono anche per il comaJ1da.nt~ militare della Sicilia. '

CAPO li. • ;~

t.'

Del comandante di divisione militare territoriale. 26. Il comandante della divisione è all'immediata dipendenza del comandante del corpo d'armata e, sulla base delle dirett ive che ne riceve, esercita piena · autorità, per le questioni di carattere ter:r:itorjale, su, tutti. i corpi, riparti, stabilimenti, enti ecc. dislocati nel territorio di sua giurisdizim_J.e, salve le eccezioni di cui è cenno al n. 3.


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21. n comandante della divisione (l) ha la direzione del servizio di presidio in tutto il territorio della divisione. Oonisponde quindi direttamente, a riguardo di tale servizio, con tutti i coma.ndi di presidio residenti nel 1;erritorio di propria giurisdizione. Nel capoluogo di divisione territoriale ha le attribuzioni di comandante di presidio, quali sono definite nel successivo capo IV.

28. Attenendosi alle prescrizioni contenute nell'apposita istruzione ed alle direttive del comandante del corpo d'armata, il comandante della divisione ripartisce fra i vari corpi gli immobili destinati per alloggiamento delle truppe e per le loro istruzioni, nonchè i locali destinati ad uso militare in caso di mobilitazione; stabilisce l'autorità. cui spetta di provvedere al mantenimento degli immobili destinati a scopi militari di carattere generale o comuni agli enti in sede; ordina visite ed ispezioni agli immobili militari, uniformandosi però, neì casi contemplati nel successivo n. 29, alle norme 41 esso stabili.te. Spetta inoltre, di massima, al comandante della divisione l'assegnazione degli alloggi m:iljlari disponibili, salve le eccezioni stabilite dalle vfgenti di8posizioni.

29. n comandante della divisione può corrispondere direttamente, per l'esercizio delle sue attribuzioni territoriali, con i coma.ndanti di truppe e capi di servizio non posti organicamente alle sue (l ) Dovunque nel testo è detto- per brevità.- comando o comandandante della divisione, intendasi comando o comandànte della clivisione miUtare territoriale.


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dipendenze, ma dai quali dipendono truppe o servizi compresi nel territorio di sua giurisdizione. Quando gli occorra l'opera di taluno di detti co mandanti o capi di servizio per visite, ispezioni od altro, si rivolge al proprio comandante di corpo d'armata. 30. n comandante della divisione, per i servizi od incarichi ai quali deve provvedere per ragioni di competenza territoriale, può disporre dì tutto il personale che risiede nel territorio di sua giurisdizione. Però non può allontanare dalla loro ordinaria sede, senza preventiva autorizzazione del comandante del corpo d'armata, i comandanti di corpo o capi di servizio che abbiano giurisdizione anche su truppe o servizi dislocati in altri territori. 3l. Il comandante della divisione dispone per il cambio periodico dei distaccamenti forniti dalle truppe dipendenti. 32. Degli avvenimenti di eccezionale importanza, il comandante della divisione, che non sia alla sede del comando· di corpo d'armata, informa il più celeremente possibile il ministero ed a.ncbe il comando ora detto, salvo poi a trasmettere, per la via gerarchica, quelle più particolareggiate notizie che fossero del caso. 33. Il comandante della divisione regola l'i mpiego di tutte le musiche militari e delle fanfare reggi-

mentali del presidio per i servizi dello stesso presidio. Egli può anche disporre per l'intervento della musica presidiaria e delle fanfare reggimentali a


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feste pubbliche o di beneficenza che hanno luogo nel presidio, purchè la richiesta. sia fatta per il tramite del prefetto e il carattere della festa. non contrasti con l 'austerità propria di ogni manifestazione militare. 3•&. Al comandante della divisione - spetta la vigilanza sull'uso delle uniformi che possano confondersi con quelle del R. esercito, della R. marina, della R. a,eronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. Al predetto comandante viene deferito, dal prefetto, l'esame dei figurini (in duplice esemplare) di nniformi di corpi non dipendenti dallo Stato, come: corpi musicali, istituti di educazione, corporazioni, ecc. Egli, prima di dare parere favorevole, deve assicurarsi che non abbiano sensibile· s'omiglianza, nel loro insieme, nei fregi e nei distintivi, con le uniformi, i fregi ed i distintivi in uso per il R . esercito, la R. marina, la ;R. aeronautica, la R. guar<Ua di finanza e la M. V. S. N. RestltuiTà un esemplare dei figurini al prefetto con le eventnalt osservazioni o modifiche, trattenendo la. seconda copia. presso il comando. Y"' Trattandosi di fignrini aventi somiglianza con le uniformi della R. ma,rina, della R. a~ronautica e della M. V. S. N., il comandante della divisione, prima di emett;ere il pa1•ere, deve trasmetterli rispettivamente ai comandi della R. marina, ai comandi di zona "!l.erea territoriale od al comando generale della M. V. S. N . 35. Presso il comando della divisione t errit oriale è tenuto il ruolo degli. ufficiali superiori


in aspettativa, di quelli in congedo e dei coionnelli in disponibilità residenti nel territ orio. 36. n comandante della divisione non può assentarsi dq.lla sede del comando per più di 24 ore, senza l'autorizzazione del comandante del corpo d'armata, salvo per motivi urgenti, nel qual caso dovrà dargliene subito not izia motivata. 31. Allorquando il comandante della divisione si assenta per ser vizio dalla localita sede del comando per recarsi in altra località comprèsa nel territ orio della divisione, è in sua facoltà di addivenire o no, in rela zione alla dtuata dell'assenza., alla cescessione del comando. Tale cessione deve sempre avvenire quando il comandante , della divisione si reca per qualsiasi ragione in località .fuori del territorio di sua giurisdizione. Di ogni cessione e ripresa eli comando .il comandante della divisione informa il comando del corpo d'armata.

38. In caso di cessione di comando, questo, salvo non venga altrimenti disposto, verrà assunt o interinalmente dall'ufficiale d'arma combàttente, più elevato in grado o più anziano tra quelli che hanno dipendenza disciplinare e di servizio dal comandante titolare e che risiedono nella stessa sede. E ccezionalmente, quando abbiano a verificarsi incompatibilità di dipendenze d0V11te a ragioni di grado o di anzianità, decide il comandante del corpo d'armata, che ne riferisce poi al ministero.


i- 15 -

Si debbono ~vitare ·le assenze contemporanee del comandante della divisione e dell'ufficiale che lo deve sostituire a norma di quanto sopra, quando l'assenza del comandante della divisione comporti cessione di comando. 39. Ohi regge interina.lmente il comando della divisione continua a di<simpegnare le funzioni inerenti alla carica di cui è titolare. Nell'esercizio del comando egli, ed eventualmente quegli ufficiali che fossero di lui più anzia.ni o più elevati in grado, si regolano in modo analogo a quello stabilito dai nn. 21, 22, e 23 per il comandante interinale del corpo d'armata. 40. Le disposizioni contenute nel presente capo valgono anche per il comandante militare della SaFdegna. Egli, però, dipende direttamente dal ministero della guerra, salve le limitazioni stabilite dalle norme vigenti e a lui pertanto si estendono, in quanto applicabili, le attribuzioni stabilite per il comandante di corpo d'armata dai nn. 5, 6, 7, 8, 91 10, 11, 12, 13, 14, 15\/ 6, 17, 24.

CAPO III Del comandante . di divisione celere 4l. Nei riguardi del servizio territoriale il comandante della divisione celere dipende dh·ettamente dal comandante del corpo d'armata nel t erritorio del quale ba sede; egli corrisponde direttamente con i comandanti degli altri corpi d'armata, nel terri· torio dei quali risiedono truppe da lui dipendenti..


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42. Non ha, normalmente, attribuzioni di comandante di presidio. ·

43. Dispone per il 'cambio periodico dei distaccamenti forniti dalle truppe dipendenti. 44. Per quanto si riferisce alle assenze, alle veci di comandante ed alle attribuzioni del comandante interinale, valgono per il comandante della divisione celere, in quanto applicabili, le disposizioni riportate nei nn. 36, 37, 38 e 39.

OAPO I V.

Del comandante di presidio. 45. Ogni centro abitato, dove risiedono truppe comandate da ufficiali, è presidio militare. Dovunque siano riUnite temporaneamente truppe s'istituisce un comando tem-pomneo di presidio. 46. Nei presidi, che non sono sede di. comando di divisione e con le limitazioni di cui al successivo n. 69, è comandante di presidio l'ufficiale del R. esercito più elevato in grado o più anziano fra quelli che vi risiedono stabilmente per servizio, esclusi gli ufficiali medici, chirp.ici farmacisti, commissari, di sussistenza, d'amministrazione, veterinari. L 'ufficio di comandante di presidio deve essere assunto anche dagli ufficiali richiamati da qualsiasi posizione di congedo, fatta eccezione per quelli richiamati. o trattenuti in servizio con mansioni amministrative contabili.


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47. Il comandante di presidio, nelle loc~'ità. che non sono sedi di comando di divisione, per tutte le questioni di carattere territoriale, dipende direttamente da quest'ultimo.

48. I limiti di ciascun presidio sono fissati dal rispettivo comandante. 49. Il comandant e del presidio ba autorità. su tutti i militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza che risiedono, anche temporaneamente e per qualsivoglia motivo, nel presidio, ptll'chè siano a lui inferiori in grado o in anzianità., per quanto si riferisce all'osservanza delle norme che regolano .l'uso dell'uniforme di ciascuna forza armata, al contegno in pubblico, ed alle buone relazioni fra i militari e la cittadinanza.

50. Egli rappresenta l'autorità militare nei rapporti con le autot·ità politiche ed amministrative del luogo.

51. Regola tutti i servizi descritti nella parte II del presente regolamento. Y !'i2. Regola tutti i servizi comuni a più corpi e riparti residenti nel presidio, fissando i giorni a le ore in cui debbono succedersi i corpi o riparti nel compierli, tenendo presente il disposto dei numeri 154, 155 e 156 del presente regolamento. ()3. Regola l'alternarsi dei corpi o riparti del presidio nell'uso dei locali comuni a scopo d'istruzione (campi di tiro, cavallerizze, pal0stre, eoc) o, quando 2 -

Regolame~~to

sul ser• i.eio terrilori(L/e .


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occorre, ripartisce anche il terreno per le esercitazioni. 54. Propone al comandante della divisione la ripartizione degli immobili destinati all'istruzione ed all'allpggiamento delle truppe e degli individui, nonchè la ripartizione, fra i vari corpi e servizi, dei locali destinati ad uso militare in caso di mobilitazione. 55. Dispone per le ronde, per le guardje, pìcchetti e scorte d'onore, per le salve d'artiglieria, preVisti dal presente regolamento, nonchè per tutte le riunioni di truppe ordinate in occasione di solennità e per le riviste e p,arate; dà ordini per le rappresentanze militari ai ricevimenti ufficiali ed alle festé pubbliche. 56. l~egola il servizio dei picchetti armati e dispone per l'impiego delle t ruppe a tutela dell'ordine pubblico, a tenore delle norme contenute rispettivamente nel capo IV della parte TT e nell'Appendice al presente regolamento. Nei casi cbe non ammett ono dilazione, può disporre per la costituzione di distaccamenti temporanei, salvo a d informarne, per via gera.rchica, il ministero. 57. :Oi ogni grave av'V'enimento che possa interessare sia. il servizio militare, sia. l'ordine pubblico, la sicurezza o la pubblica incolumità, il comandante del presidio' informa irnihediatamente e sommariamente il ministero. Eg)i però è tenuto ad informare il comandante della divisione delle comunicazioni fatte diretta,mente al ministero.


;.._1!) -

I rapporti particolareggiati sugli a"\fVenimentl seguono la consueta via gerarchica. 58. Vigila sulle condizioni sanitarie generali del presidio e sul trattamento dei militari negli ospedali civili. 59. Nei presidi dove manchi l'ufficio di commissariato, vigila (delegando, se del caso, un ufficiale dipendente) sul servizio delle imprese, sui magazzini viveri e foraggio presidiari, sui magazzini succursali e presidiari di casermaggio, e decide inoltre sulle questioni urgenti riflettenti il servizio di commissariato. Nell'esercizio di tali funzioni si attiene però, sempre, alle disposizioni che regolano la materia, e alle direttive tecniche degli organi di commissariato competenti, che deve informare dei provvedimenti adottati, ed ai qmtli spetta in ogni caso l'azione sa.ltuaria di sorveglianza e di controllo. ~

GO. Il comandante del presidio, in b:u;e alle autorizzazioni di appalto emanate dal co~ndante clPl corpo d'armata, provvede alla stipulalĂŹone dei contratti per il servizio ad economia dei trasporti dei materiali dell'amministr azione militare; impartisce ordini e comunicazioni riguardanti i contratti stessi; u.utorizr.a l'esecuzione dei trasporti e provvede a tutte le altre incombenze ad esso devolut e dall'apposito regolamento e relativa istruzione. Gl . Dispone per la concessione di uomini e di mezzi dell'amministrazione militare per i trasporti di materiali da effettual'Si da ent i del presidio.


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A tal uopo gli enti interessati rivolgeranno le loro richieste al comando del presidio. 62. Dà le disposizioni per gli onori funebri militari, tranne per quelli dei militari di truppa appartenenti a corpi stanziati nel presidio, per i quali provvedono i rispettivi comandanti di corpo. 63. Regola il servizio delle mu.sicbe .mìlitari e delle fanfare reggimentali nei luoghi pubblici, prendendo accordi con le autorità locali. Nel caso di richiesto per feste pubbliche o d,i beneficenz~ si regola in conformità del n. 33 del presente regolamento. 64. Il comandante del presidio o, nei luoghi dove non esiste comando di presidio, l'arma dei carabinieri reali, segnala al ministero della guerra, per via gerarchica, ogni offesa alle forze armate dello Stato commessa dalla stampa locale oppure in pubbliche riunioni od adunanze. Ove invece trattisi di offese contro un corpo, istituto od ufficio militare, spetta al rispettivo capo riferirne gerarchicamente al ministero della guerra. P er offese di particolare gravità il comandante del presidio, quan do giudichi essere necessa1·io un provvedimento immediato, potrà informare direttamente l'autorità. di pubblica sicurezza (1). Infine, se trattasi di offes.e commesse in qualsiasi modo ed in qualsiasi luogo contro un militare, le quali non siano affa tto estranee alla disciplina ed al servizio militare, l'offeso, prima di :prodm·re (l) V. nata (l) a ps.g. 238.


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querela all'autorità giudiziaria, deve informa.re per via gerarchica il ministero del suo intendimento dique relarsi ed attenderne l'autorizzazione. 65. Il comandante del presidio accoglie le domande che gli sono rivolte dalle competenti autorità, nei limiti delle vigenti istruzioni, per la destina· zione di ufficiali a far parte di commissioni di disciplina a carico di guardie di finanza o di agenti di custoQ.ia delle carceri, e di ufficiali medici alle operf;l,zioni della leva marittima, ed allif esecuzione delle visite richieste da autorità civili a senso delle vigenti istruzioni in proposito. 6G. Comunica diret tamente ai corpi, riparti e servizi stanziati nel presidio tutti gli ordini rela· tivi al servizio di presidio, dandone contemporaneamente comunicazione alle autorità, da cui i pre· detti enti organicamente dipendono. 67. L'ufficiale cui compete il comando del pre· sidio, salvo speciali disposizioni del ministero della guerra, disimpegna tale servizio nello stesso ufficio che gli serve per l'esercizio della prowia carica e si vale dell'opera del personale addettd'Vi. Però terrà distinte le carte riguardanti il comando del presidio dalle altre, per consegnare le prime a chi gli suc· ceda. temporaneamente o stabilmente nel comando del presidio. 68. Notifica ogni sua assenza al comandante della divisione militare territoriale nella cui giurisdizione è compreso iÌ presidio. È sostituito nelle assenze dall'ufficiale cui spetta, tenendo presente il disposto del n. 46 del presente regolamento.


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Relaz,ioni fra coman(U. di presirlio clel R. esercit9 e cornandi di 1narina o comancli eli presidio aeronautico. 69. Nelle piar.ze marittime e nelle zone militari marittime in cui esista.no anche comandi di presidio del R. esercito o della. R. a.eronautica., e nelle località, nelle qua.U coesistano comandi di presidio del R. esercito e comandi di presidio aerona,utico, i comandi stessi sono indipendenti: ciascuno di essi assolve, indipendentemente dall'altro, le proprie funzioni di comandante di presidio per quanto riguarda il personale e gli enti appartenenti all'amministrazione, cui esso appartiene. P er le questioni di presidio riguarda-nti la. disciplina. ed il cont~uno dei militari fuori dello caserme, le funzioni d'interesse comune, i servizi di ordine pubblico, le guardie di carattere generale e gli onori, e più pl'ecisamente per quanto si riferisce ai nn. 48, 49, 50, 55, 56, 62, 63, 64 (terzo capoverso), 14-7, 256 e 394 del pl·esente regolamento, dispone il più elevato in grado o più anziano fra il com:m· dante del pl'esidio del R. esercito, il comandante della. piazza o della zona militare marittima. e il comandante del presidio aeronautico.

CAPO V.

Del comandante di zona militare. 70. Quando eccezionali circostanze prodotte da perturbamenti dell'ordine pubblico o da gravi calamità lo consiglino, il ministro della guerra ed i <~omandanti di corpo d 'armata (o comanP.anti


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militari delle isole) possono istituire comandi 'di zona militare, dt}terminando il territorio sul quale detti comandi ha,n,no autorità. 'H. Le attribuzioni, la dipendenza e le relazioni gerarchiche dei cofnandanti di zona, gli scopi da raggiungere, i mezzi per raggiungerli, ~on9 volta a volta stabiliti da apposite istruzioni.

l O.APO VI.

Servizio d'artiglieria. DEL CO.àtlANDANTE D'AR1'IG LIE.ltiA

DI CORPO D ' ARl\fATA.

72. Il comanda.nte di a.rtiglieria del corpo d'armata diP.ende dal comandap.te del corpo d'aTmata (o comandante miìii;a.re di isola}. Egli dirige i servizi di artiglieria p~~i alla sua dipendenza. n servizio tecnico-amministrati vo degli stabilimenti di artiglieria è, però, alla diretta dipendenza della direzione superiore del servizio tec" nico d~artiglieria. 73. È consulente tecnico, per i servizi d'artiglieria, del comandante del corpo d'armata (o comandante militare di isola) dal qua.l e dipende e, come tale, compie tutti gli studi relativi all'ordinamento difensivo del territorio che dal predetto comandante gli sono affidati.


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'2'4 • .A.seentandosi per licenza, ne avverte il co mandante della divisione o del presidio nel quale ha sede.

'2'5. In sua assenza, ne f.a le veci il più elevato in grado od il più anziano degli ufficiali di artiglieria direttamente dipendenti che risiedono nello stesso presidio; però le attribuzioni del comandante interinaie hanno le limita,zioni previste dal n. 206 del regolamento di disciplina militare per il R.-·csercito D EL DIRETTORE D'AB.TIGLIER.IA

DI OOR.PO D ' ARMA.T.A.

'2'6. n direttore d'artiglieria del corpo d'armata è capo, per la parte tecnica ed amministnativa, di tutto il servizio relativo al materiale di armamento che si trova nel territorio di giurisdizione del corpo d'armata. (o comando militare della Sicilia), e non in carico ai corpi. È responsabile della conservazione e della intangibilità dei materiali in con~;egna alla direzione. 77. Egli h~Ùtù personale dipendente l'autorità di comandante di corpo; l)erò alle nomine ed ai tra.sferimenti dei ca,pi delle sezioni, degli uffici e dei depositi munizioni ed esplosi vi distaccati provvede il ministero della guerra, tranne nei casi urgenti, nei quali provvede il comandante del corpo d' armata nei modi stabiliti al n. 16. 78. Dipende dal comandante di artiglieria. Può corrispondere direttamente : con i comandi di presidio, per quanto riiUa.rda le truppe od i mezzi occorrenti per il nor-


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male ~volgimento delle operazioni relative aJ. 'movimenti di materiali; con il comando del corpo d'armata, per quanto l'iguarda le ordinarie questioni amministrative e le distribuzioni di materiali agli enti da. esso dipendenti; con il ministero della guerra, per quanto riguarda, i movimenti di materiali nei quali siano interessati enti militari di altri corpi d'armata, per le commesse di lavorazione e per tutte le questioni di carattere amministrativo; con gli organi tecnici dell'arma, per quanto rigua,rda le lavorazioni e la conservazione in genere dei materiali di sua gestione. 79. In caso d'urgenza, accoglie le richieste straordinarie di materiali che gli fossero rivolte da autorità o comandi militari, informandone subito il comandante di artiglieria ed il ministero della guerra.. 80. .A. richiesta dell'autorità. di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, dispone, a mezzo del personale dipendente, per le perizie tecniche agli esplosi vi ed ai materiali di artiglierì4 costituenti oggetto o mezzo di reati, limitatamente però alla dcterminazion~ delJ.a potenza degli esplosivi e della specie dei manufatti, ed evitando la scomposizione dei manufatti di costituzione non conosciuta, i quali, a norma delle disposizioni in vigore, dovranno essere subito distrutti. La rimozione, il trasporto ed il versamento di tali manufatti dovranno essere eseguiti a cura dei carabinieri reali, nel modo che giudicheranno preferibile, nella località indicata dal·direttore di artiglieria.


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81. In ca,so di :J>ssenza sono applh·abili al direttore di artiglieria le disposizioni contenute nei nn. 269 e seguenti del regolamento di disciplina. per il R. esercito (cessione di comando e veci di comandante). DEL CAPO DI SEZIONE 1:!TACèATA D' ARTIG.LLER.IA.

82. Il capo dell~L .sezione staccata d'artiglieria pro v vede al servizio del materiale che hfL in · carico, 11 ella, circoscrizione assegnatagli. 83. Dipende dal direttore d'a rtiglie1·ia nella cui giurisdizione ha sede, con le facoltà e con gli obblighi di comandante di distaccamento. 84. Se alla sede della sezione staccata si trovano distaccamenti di truppe d 'artigli~ria non comandati da nfnciali, il capo della sezione staccata, se ufficiale d'artiglieria, ne assumo il comando con le fa.coltà c con gli obblighi di comandante di distaccamento rispetto al corpo al quale appartengono le truppe distaccate. 85. N elle assenze temporanee del ca.p o della sezione staccata, ne assume le funzioni l'ufficiale di artiglieria della sezione medesima., che gli succede io grado o in anzianità. Non essendovi nella sezione aUri ufficiali d'artiglieria, provvede il competente comandante d'artiglieria. 86. Sono estese aJ capo della sezione d'aTtiglieria della Sardegna, in quanto applicabili, le dicq>osizioni relative al direttore d 'artiglieria.


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CAPO VIf.

Servizio del genio. DEL

COMANDANTE DEJ_, GENIO DI CORPO D' AR.)IATA.

87. Il comandante del genio del corpo d'anna ta dipende dal comanda.nte del <:orpo d'armata (o co· mand:mte militare di isola). Egli dirige i servizi del genio posti alla aua dipendenza, ad eccezione di quello degli specialisti, che dipende dall'ispett.ore del genio, per il tramite della direzione snperiore degli sper.ia.listi del genio. 88. È consulente tecnico, per i servizi del genio, del comandante del corpo d'armata e. come tale, esamina i progetti delle sistemazioni difensive e compie tutti gli studi relativi all'ordinamento difensivo del territorio del corpo d'armata., che dal predet.to comandant-e gli vengono affida.ti. 89. Ha l'alta, sorveglianza su tutti i lavori eseguiti nel territorio di sua giurisdizione (s~al genio militare. che dai corpi od ·uffici). Esercita la revisione tecnica e conta,bile dei lavori di compet enza del dipendente uffici\) delle fortifì.ca:doni, e provvede, se del caso, alla loro collaudazione. Esamina e dà il pa.rere sulle perizie che sono pure di competenza dell'ufficio delle fortificazioni stesso e sulle pratiche di contenzioso riflett enti la consistenza patrimoniale, previ accordi, se del caso, con l'amministrazione finanziaria.


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Esercita le attribuzioni conferitegli dagli specia.li regolamenti ed istruzioni per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare. 90 . .Assentandosi per licenza, ne avverte il comandante della divisione o del presidio, n,el quale ha sede. 91 . I n sua assenzll( ne fa le veci il più elevato in grado o il più anziano degli ufficial:j. del genio direttamente dipendenti,' che risiedono nello stesso presidio; però le attribuzioni .del comandante interinale ha.nno le limita,zioni previst~ · dal n. 206 del regolamento di disciplina militare per il R. e·sercito, anche pe1' quanto si riferisce ai' 'pareri relativi a lavori ed a questioni di contenzioso. DEL CA.PO UFFICIO F OR'riFICA.'ZIONI

DI CORPO D'A.Rl\UTA..

92~ TI capo ufficio for tificazioni dipcnrle dal comandante· del genio del corpò (l'armata (o di isola). Egli 9-a sul personale dipeildente l'autorità. di comandante di corpo; non p;uò, per , altro, nominare e trasferire i capi degli. uffici 1 s~~~cati. Per la Sardegna tale autorità è conferita al comandante del genio._ ·

93. Esercita la sua aziòne anche pe1· mezzo dei dipendenti uffici staccati, qualora ve ne siano nel territorio di sua giurisdizione. Egli sovraintende : a) alla compilazione' dei progetti ed esecuzione dei lavori per la costruzione di: opere di fortificazione e di quanto ha attin.enza alla difesa 'del territorio;


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strade militari ed o:pere d'arte relative; depositi di esplosivi e munizioni; stabilimenti per la produzione di materiale bellico; poligoni di tiro e ·di esperienze; colomba.ie militari; b) ai lavori di ordinario mantenimento, di miglioramento, di ampliamento o di grande trasformazione di tutti i fabbricati in uso all'amministrazione militare; c) alla hqnidazione dei danni a-rrècati dalle truppe in occasione di esercitazioni militari, di tiro o di manovre, a norma di quanto è prescritto dalle istruzioni per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare; d) allo svolgimento di pratiche amministrative por l'acquisto o perrnuta di immobili in dipendenza dei lavori predetti, pratiche che a norma delle disposizioni in vigore sono di spettanza dell'amministrazione militare (salvo quanto è di competenza degli uffici finanziari); e) alla convenzione con i comuni per le materie di cui ai precedenti comma; f) alle pratiche di contenzioso ch'l si riferiscono alle f)uddette m~'l!terie; g) alli1 scelta delle località per l'impianto di campi di tiro a segno ed all'esame dei relativi progetti; h) al seriVizio di rifornimento dei materiali del genio. 94. Sono estese, in quanto applicabili, al capo ufficio fortificazioni le disposizioni contenute :nei un. 269 e seguenti del regolamento di disciplina.


- Mmilitare per il R. esercito circa la cessione dÌ comando e le veci di comandante. DEL CAPO U FFICIO DEL GENIO DISTACCATO.

95. Il capo dell'ufficio del genio distaccato dall'ufficio fortificazioni ha, rispetto al personale dipendente, l'autorità di comandante di distaCC<\mento. Egli corrisponde direttamente con il capo ufficio fortificazioni dal quale è distaccato. Sono applicabili ad esso i nn. 8•1 e 25 del presente regolamento.

CAPO VIII.

Servizio sanitario. D EL DffiETTORE DI SANITÀ DI COltPO D 'ARMA'rA.

96. Il direttore di sani tà del corpo d 'armata (<>' r-apo ufficio di sanità della Sardegna) ha la direzione tecnica e la. vigilanza. su tut.to quanto concerne il servizio sanitario del corpo d'armata (o dell'isola). Dipende direttamente dal comandante del corpo d'armata (o comandante militare di isola); però,. per la disciplina del personale, dogli ospedali e dei luoghi di cma, ilipende dal comandante della di·visione nel cui territorio t ali stabilimenti s1 trovano.


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97. Egli deve avere conoscenza dei bisogni déiie truppe, delle condizioni igieniche e delle 1isorse del territorio per quanto concerne il servizio sanitario, per poter provvedere nel miglior modo a detto servizio in quals~asi contingenza. 98. La sua vigilanza qeve anche es.tendersi agli ospedali civili, dove siano in cura militari, e quando per esercitarla stìmi opportuno di recarsi personalmen~e negli ospedali ora detti, prende prima accordi con i direttori di questi·. 99. Per recarsi ad ispezionare ospedali, depositi di conv:alescenza, infermerie di presidio speciali o di corpo, deve ottenere, l'assentimento del comandante del corpo d'armata, al quale spetta avvertire i comandi interessati. 100. Propone al comandante del corpo d'armata i trasferimenti temporanei di personale necess~ri.o per assicurare il servizio sanitario presso tutti i corpi e gli stabilimenti sanitari. "/"' · 10.1. In caso di bisogno, propone al comandante del corpo d'armata che s.iano· temporaneamente chiamati in servizio ufficiali ltledici e· chimici farmacisti in congedo. Il comandante del corpo dJarmata trasinette la proposta, · ove la ritenga opportuna, al ministero della guerra cui spetta di approvarla; però in caso di assoluta urgenza, può provvedere il comandante del corpo d' armata, informandone subite il ministero per le ulteriori disposizioni.


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102. Propone al comandante del corpo d'armata gli ufficiali medici che devono prestar servizio per la leva. 103. Ove occorra, propone al comandante del corpo d'armata i luoghi di cura nei quali devono essere ricoverati i militari in occasione di campi, manovre od esercitazioni, distaccamenti ecc. 104. Pronuncia giudizi medico-legali nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai rela.ti'vi regolamenti. Il direttore di sanità del corpo d'armatn. di Roma esercita tale funzione anche per la Sardegna. 105. Ha cura di stabilire e èonservaro il collegamento con i servizi sanitari delle altre forze armate dello Stato, con le affini istituzioni civili e con i centri universitari ed ospedalieri. 106. Ha autorità. di comandante di corpo· stilla compagnia di sanità e ne ripa;rtisce il personale di truppa fra gli stabilimenti sanitari dipendenti, nei quali il personale stesso è governato come distaccamento. 107'. Corrisponde direttamente con il ministero della guerra per la paJ.'te tecnica del servizio; però, atfinchè i comandi territoriali possano avere perfetta.. conoscenza dell'andamento del servizio sanitario, inoltra le proposte e le pratiche aventi carattere di speciale importanza per il tramite dei comandi di divisione e di corpo d'a1·mata. ~Questi comandi da.J:anno senza indugio corso alle pratiche dopo averne preso conoscenza ed espres&o, Si del aaso, il loro parer~ al riguardo.


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108. Può conispondere direttamente con gli ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi, per le questioni strettamente tecniche del servizio, ,,.alendosi all'uopo del seguente indirizzo:

A l comxndo clel 1·eggimento X . . . .. ... ..• . .. . (Servizio sa;n'itario). 109. Nelle assenze è sostituito dal direttore dell'ospedale della sede, il quaJe adempirà. tale compito continuando a disimpegna.re il suo ordinario servizio. n direttore interinale eserciterà le sue funzioni con le limitazioni, in quanto applicabili, stabilite dai nn. 274 e 275 del regolamento di disciplina militare per il R. esercit-on direttore di sanit à deve informare del suo allontanamento il comandante della divisione o d,el presidio locale ed i direttori degli ospedali militari dipendenti. D EL DffiETTORE DI OSPEDALE.

110. Il direttore di ospedale, con au'!IOrità. e responsabilità di capo di servizio. e di comandante di corpo, ba la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare dell'ospedale militare, cui è preposto, e di quegli altri luoghi di cura che fossero posti alle sue dipendenze. Il du·ettore dell'ospeda le militare di Cagliari esercit a anche le funzioni di capo ufficio di sanità della Sardegna. 11 1. Dipende dal direttore di sanità del corpo d'a.rmata (o della Sioilia,). 3 -

R~uolamento

•ul servi.t to

t~rrilorlale.


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Per ciò che riguarda il servizio sanitario in genere, è il consulente del comandante della divi si.one, nel territorio del quale trovasi l'ospedale che egli dirige, e gli rappresenta quanto può giova,re a ll'igiene della truppa. 112. n direttore di ospedale presiede la commissione medica ospedaliera per accertamenti medicolegali, con "facoltà di delega ad altro ufficiale medico superiore, previa autorizzazione da chiedersi al ministero della guerra.

113. n direttore di ospedale è sostituito, nelle assenze, dall'ufficiale medie<> più elevato di grado o più anziano dell'ospedale: questi esercita le sue funzioni con le limitazioni, in quanto applicabili, stabilite dai numeri 274 e 275 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito. Di ogni assenza il direttore di ospedale deve informare il comandante della divisione e quello del presidio. OAPO IX

Servizio veterinario. DEL CAPO UFFICIO DI VETERINARIA DI CORPO D 'ARMATA.

ll4. Il capo ufficio di veterinaria di corpo d'armata fa parte integrante del comando del corpo d'armata (o comando militare della Sicilia); per la parte tecnicà. del servizio dipende diret,tamente dal ministero della guerra.


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ll5. Egli provvede a t;utto quanto si riferisce al servizio zooiatrièo del corpo d'armata. Inoltre, per la divisione, il cui comando ha sede comune con quello del corpo d'armata, distribuisce il servizio fra gli ufficiali veterinari dipendenti, e designa per turno quelli che deV'ono far parte delle commissioni di collaudo per i viveri della truppa e per i foraggi. UG. Visjta ed ispeziona annualmente ed ogni quaJvolta speciali esigenze lo richiedano, e previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, i quadl:upedi e le scuderie dei corpi e riparti dipendenti e le infermerie quadrupedi, preannunziando siffatte visite al comando del corpo o riparto, che dovrà dare disposizioni atte a facilitare il compito. Le visite alle infermerie potranno aver luogo anche senza preavviso. Riferisce al comando del corpo d'armata delle visite ed ispezioni eseguite.

u r. Propone al comando del corpo d'armata. quei movimenti temporanei di ufficial~veterinari, che si rendessero necessa,ri per assicutare il servizio presso i corpi e presidi dipendenti. H8. Fa parte della commissione superiore nominata dal comandante del corpo d'armata, incaricata di pronunciarsi in merito alle contestazioni sulle derrate a.limentari messe in distribuzione per i quadrupedi e per quelle riguardanti gli alimenti di origine animale per le truppe. 119.

In caso di a.ssenza viene sostituito, per

il disimpegno •delio mansioni d'ufficio, dall'ufficia.lo


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veterinario dipendente più elevato in grado o più ;.mziano presente alla sede del comando del corpo d'armata, il quale adempierà. tale còmpito cont inuando nel suo ordinario servizio e con le limitazioni, in quanto applicabili, stabilite da'i nn. 27·! e 275 del regolamento di disciplina.. D EC CAPO Ul~FICIO DI VE'l'ERINARU. DI DIVISIONE.

120. n capo ufficio di veterinaria di divisione fa parte integrante del comando della divisione; tecnicamente dipende dal capo ufficio di veterinaria del corpo d'armata. 121. Egli propone la distribuzione del servizio tra gli ufficiali veterinari dipendenti, propone p er t.urno il nome di quelli che debbono far parte della commissione di collaudo per i viveri della truppa e per i foraggi. .A tale commissione partecipa., pure per turno, egli stesso.

122. È . incaricato del serv;izio veterinario presso i riparti sprovvisti di ufficiale veterinario e sosti-

tuisce quelli eventualmente assenti nella sede del comando della divisione. 123. Si tiene a contatto con gli u:ffi.ciali veterinari dipendenti e con i veterinari civili, che prestano servizio in presidi militari, per essere sempre e prontamente informato delle condizioni sanitarie e di nutrizione dei quadrupedi, e poter intervenire in tempo per evitare il diffondersi di malattie diffusibili, o p1·ovvedere a rimettere in efficienza i quadl'Upedi deperiti. •


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Riferiece in merito· aJ comando della divisione ed all'ufficio di veterinar-ia del corpo d'armata, proponendo i provvedimenti da adottarsi. 124. Nelle assenze stabilirà. il comando del corpo d'armata se e da chi debba essere sostituito. 125. Il capo ufficio di veterinaria del coma,udo militare della Sa.rdegna disimpegna anche l~ funzioni attribuite al capo ufficio di veterinaria di corpo d'armata.

C.òPO X .

Servizio di commissariato. DEL DIRETTORE DI 00.1\lMlSSARIA.TO.

.f26 . Il direttore di commissariato Ila la dire:done amministrativa, tecnica e contabile, noncb è la vigilanza e il controllo, sui servizi di commissariato del corpo d'armata (o della Sicilia). Da lui dipendono le sezioni staccate, gli uffici locali e gli stabilimenti di commissariQ.tç> dislocati nel ten-itorio del rispettivo corpo d'ar~ata. Nelle divisioni, il cui comando .ha sede comune con il comando del eorpo d'armata, il dirett ore di commissariato sovraintende direttamente, secondo le direttive del comandante della divisione, cui ne risponde, al funzionamento dei servizi di commissariato relativi alla divisione stessa.

127'. Dipende direttamente dal comandante del corpo d'armata (o comandante militare della Sicilia); però, per la di.llciplina del personale delle


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sezioni, degli uffici e:degli stabilimenti, dipende daJ comandante!della divisione nel cui territorio essi si trova.no. l28. Corrisponde direttamente con il ministero della guerra, per quanto concerne l'esplicazione dei servizi d'amministrazione generale affidati al corpo di commissariato ed il funzionamento tecnico degli stabilimenti dipendenti, fatta eccezione per quanto è devoluto a1 comando del corpo d'armata in applicazione delle norme amministrative in vigore. Però, affinchè i comandi territoriali possano :were perfetta conoscenza dell'andamento del servizio di commissariato, egli inoltrerà le proposte e le pra,ticbe riflettenti questioni di massima, che abbiano carattere di speciale importanza, per il tramite dei comandi di divisione e~di corpo d'annata. l29. Egli deve avere perfetta conoscenza dei bisogni delle truppe e delle risorse d(ll territorio, per poter provvedere al servizio stesso in qualsiasi contingenza. 130. Oltre a.lle attribuzioni inerenti al serv1z10 d'istituto o stabilite da appo.site disposizioni (servizio delle sussistenze militari, servizio del casermaggio, servizio del vestia.rio~ed:equipaggiamento ), sono! diJ speciale competenza del direttore di comnùssa.ria.to: a) gli studi per la ra.ccolta e l'utilizzazione delle vettovaglie e delle altre risorse riflettenti i servizi di commissa.ria,to, da effettuare sulla . base delle istruzioni del ministero della guerra, e degli elementi e dati statistici raccolti direttamente od


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a.vuti in comunicazione dal comando del corpo d'armata; b) la raccolta di tutte le notizie, dati ed elementi nel campo commerciale, industriale ed agricolo che possono esercitare influenza sul funzionamento in genere dei servizi di commissariato. c) la stipulazione, per delegazione del ·ministero della guerra, dei contratti riguardanti i servizi di istitut o di carattere generale, od interessanti uno o più C'orpi d'armata, nonchè di tutti quegli altri contratt i che le norme in vigore affidano alle direzioni stesse; d) la tenuta in evidenza del personale dei corpi amministrativi, secondo le istruzioni dettate dal ministero della guerra. 131. Il direttore di commissaria,to ha autorità di comandante di corpo su tutto il personale dipendente e ripartisce la compagnia di sussistenza fra gli ·stabilimenti dipendenti.

132. Quando debba eseguire visite od ispezioni fuori della sua normale residenza, domanda l'assentimento del comandante del corpo d'armata, al quale spetta avvertire i presidi inter~ati. 133. Nelle assenze è sostituito dall'ufficiale di comrnissa.riato più. elevato in grado o più anziano ru~esente aUa sede; questi però, esercita le sue funzioni con le limitazioni, in quanto applicabili, stabilite dai numeri 274 e 275 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito. Il direttore di commissaria.to deve informare del suo allontanamento il comandante della divisione o del presidio locale, nonchè i capi delle sezioni, uffici e stn,bilimenti dipendenti.


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DEL

40 -

CAPO DI SEZIONE STACCATA

E DEL CAPO UFFICIO LOCALE DI COMMISSARIATO.

l34. Il capo della sezione staccata dipende dal di commissariato ed ha le facoltà ed i doveri di comandante di dista.cca.m~nto. Per l'andamt:\nto del servizio dipende direttamente dal rispettivo comandante di divisione e, nel contempo, per la parte tecnica, dal direttore di commissariato. dir~ttore

l35. Il capo della sezione, nei limiti delle istruzioni che riceve dal comandante della divisione e dal direttore di commissariato, ha la direzione e la sorveglianza diretta del servizio di commissariato e coadiuva i comandanti di presidio esistenti nel territorio della divisione per il regolare arida· mento del servizio stesso. n capo della sezione staccata visita ed ispeziona periodicamente, o quando occorra., gli stabilimenti ed i servizi fuori della propria sede in base alle direttive del direttore di commissariato. Non può comunque allontanarsi senza l'assentimento del comandante della divisione, salvo casi eccezionali ed mgenti ; quando la duràta, dell' assenza si preveda superiore a lle 48 ore,· è necessa.rio altresì il preventivo parere del direttore .di commissariato. 136. Nelle assenze. è sostitt:tito dall'ufficiale d.i commissariato più elevato in grado o pilt anziano della sezione;"in difetto provvederà alla sostituzione il direttore di commissariato.


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137. Le disposizioni riportate nei numeri precedenti per il capo della sezione staccat~ si estendono, in quanto applicabili, anche ai capi uffic·i locali ~i commissa1·iato. 138. Sono estese al capo della sezione di commissariato della Sardegna, in quanto applicabili, le disposizioni relative al direttore di commissariato, anche per quanto concerne i rapporti di dipendenza dal ministero della guerra e dal comando militare de,lla Sardegna.

O.APO XI.

Del

comandan~e

di distretto militare.

139. Il comandante del distretto militare . di11ende da.l comandante della divisione nel Clli territorio il distretto si t~·ova . 140. Il distretto è l'organo dell'autorità. miJitare in tutto ciò che concerne il servizio di leva nel territorio di sua giurisdizione. y· 141. Al distretto fanno capo tuUi i militari di truppa in congedo, per le guest.i oni attinenti al servizio militare. 142. Dipendono dal distrett o tutti gli ufficiali inferiori in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e quelli in congedo non effettivi ad altri corpi, oppure effettivi a corpi che·risiedono fuori del territorio del distretto.


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42 -

n comandante del distretto esercita su questi ufficiali la necessaria vigilanza e fa a loro riguardo le comunicazioni prescritte dai ·regolamenti militari o da speciali disposizioni del ministero della guerra. O.APO XII.

Dei cara,binieri reali. 143. L'arma dei carabinieri reali dipende dal ministero della guerra per. tutto ciò che I'iflette . il suo ordinamento, la disciplina, l'amministrazione e per tutto quant o concerne il servizio militare. Per ciò che riguarda il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, dipende dal ministero dell'interno. Per il servizio di vigilanza che presta negli arsenali marittimi, nei campi d'aviazione e negli st;abilimenti vari appartenenti alla R'. marina o alla R. aéonautica, dipende rispettivamente daJ ministero della marina e da quello dell'aeronautica.. \tl.J

144. I diversi comandi dei carabinieri reali <li-

pendono, per l'osservanza delle regole di disciplina di presidio, dai comandanti dei presidi, nei quali sono istituiti. 145. Per tutti i rami del loro servizio, i diversi comandi dei carabinieri reali dipendono gera-rchicamente dal comando generale dell'arma. 146. I carabinieri reali possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezzà pubblica, tutte le forze 'mili1;ari del presidio sono messe a ·disposizione dell'autorità militare.


141. I comandanti di presidio possono, compati· bilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio di ordinanza e per· il mantenimento dell'ordine. Gli allievi carabinieri e gli allievi della scuola centrale carabinieri reali non possono, di norma, essere impiegati in servizi di ordine pubblico e in quelli di presidio . Gli allievi carabinieri, però, , concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore. I carabinieri, quando possono farlo senza danno del loro servizio, prendono parte, in corpo, alle dv:iste e parate di presidio. 148. I carabinieri reali non possono essere di· stratti dal loro serv.izio per portare i pieghi e i dispacci delle a.utorità.; ma nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un rita.r do cagiona.re danno aJ servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venisserQ_,.rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di di~sione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio, e dai corrispondenti comandi della R . marina e della R. aer onautica. 149. I comandanti dei carabinieri reali devono, con il mezzo più sollecito, informare l'autorità militare di tutti gli avvenimenti o rilievi compiuti· cu·c~t persone o cose, che possono interessarla, nonchè di tutti i fatti straordinari in cui l'intervento della truppa o di detta autorità può essere necessario


-·i4-

ovvero soltanto utile o conveniente; devono pure riferire su quanto è relativo ad operazioni di servizio, nelle quali abbiano avuto parte comunque milita.ri non appartenenti all'arma, o .siano rimasti uccisi o feriti militari dell'arma. 150. I comandanti dei ca.rabinieri reaJi debbono fornil'e alle autorità militari tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio speciale dell'arma, che possono interessarle o delle quali fossero richiesti. Le autorità. milita.ri (lovranno però indit•izzare le richieste, sempre che possibile, ai comandi retti da ufficiali.

i5t. n comandante generale dell'arma dei carabinieri reali informa il ministero (ufficio dei generali) di ogni cessione e ripresa di comando, come pure di ogni assenza dalla sede del comando superiore ai tre giorni.

CAPO XIII

Del tribunale militare 152. L'azione dei tribunali, per l'esercizio delle loro attribuzioni giudiziarie, è indipendente dalle superiori autorità militari locali. I tribunali corrispondqno direttamente con tutte le autorità. militari e civili, con le quali occona loro di aver corrispondenza per lo svolgimento dei giudizi. Il presidente del tribunale militare dirige al comando del presidio le domande relative al servizio della truppa presso il tribunale, nei giorni di seduta.


PARTE II. SERVIZIO DI PRESIDIO CAPO I.

Generalità. 153. Il servizio di presidio comprende tutti quei servizi nei quali possono essere impiegate le truppe per soddisfare ad esigenze di carattere territoriale.

154.. n servizio è ripartito dal comandante del presidio, tra i corpi {l) e riparti da lui dipendenti, proporzionalmente alla loro forza disponibile, tenuto anche conto degli uomini comunque impiegati nel servizio interno del corpo. I corpi che giungono nuovi in un presidio, mandano perciò al comando di questò la situazione ~a­ duale e numerica della forza disponibile per il servizio di presidio (mod. 2276 del catalogo), e mandano poi una nuova situazione rnan ~no che, per variazioni avvenute, la forza rimanga alterata del decimo1 o 'più, in uno o più gradi. 155. Le compagnie di sanità e di sussistenza non vengono impiegate in servizi di presidio, all'infuori di quelli strettamente inerenti alla loro specialità. (l) Dovunque in questo capo è detto corpo, s'intende n.nohe frazione di corpo. Così, dove nel presente regolfl,mento, è detto battaglione, s'intende anche gruppo di cavalleria e d'artiglieria, e dove è d etto compagnia, s'intende anche squadrone e batteria.


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Le compagnie di correzione e il relativo personale di governo non prestano servizio di presidio, tranne nei casi di assoluto bisogno o laddove non vi sia altra truppa. Il personale di governo degli stabilimenti militari di pena può essere impiegato nei soli servizi straordinari di presidio, nei casi che non ammettono dilazione. n personale dei riparti di artiglieria da. campagna, da montagna ed a cavallo, è impiegato nei servizi di presidio solo quando non si possa con altre truppe provvedere al servizio, salvo i casi espressamente indicati nel presente r egolamento. L'impiego nei servizi di presidio delle specialità del genio pontieri, lagunari, ferrovieri, radiotelegrafisti ed aerostieri, viene limitato al minimo indispensabile, a motivo delle loro particolari esigenze di istntzione. 156. n comandante del presidio, nel ripartire il servizio tra i corpi, tiene presente la necessità di conciliare le esigenze del servizio di presidio con quelle del servizio interno e della istruzione dei corpi stessi. n servizio di guardia è ripartito, di massima, permanentemente fra i cor_pi del presidio, tenendo conto dell'ubicazione delle caserme. 157'. Quando ad uno stesso ripa.xt.o o ad una stessa persona spettino contemporaneamente due o più servizi che si escludano a vicenda, si darà la precedenza a quello che è primo nell'ordine seguente: a) guardia; b) servizio armato; o) servizio disarmato.


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Ciò vale anche nel caso di contemporaneità di servizi di un riparto e di una sua frazione (1). Quando si tratti di servizi appartenenti ad una stessa categoria delle tre sopra indicate, il servizio • del riparto ha la precedenza su quelli delle sue frazioni. 158. P er regolare i turni e comandare il serviào, il comando del presidio tiene due regisf l'i, uno per il servizio ordinario e l'altro per il servi?. io straordinario (mod. 2277 e 2278 del catalogo). I corpi tengono tanto per il servizio orilinario, . quanto per il servizio stra.ordinario di presidio due r egistri, entrambi del mod. 2279 del catalogo, e vi l;rascrivono, volta per volta, la ripartizione del servizio, stabilita dal comandante del presidio, per la parte che loro spetta. 159. I servizi ordinari di presidio duralF> 2.1_ ore; i servizi straordinari, secondo la loro natur(l. e le

circostanze. Se il servizio fu contromandato, dopo che ebbe un principio di esecuzione, s'intende passato il turno, per ·coloro che vi furono coma~ati, quando vi concorrano le seguenti circostanze : a) servizio di gttm·dia: quando siano state collocate le sentinelle; {l) Se, per esempio, in un presidio devono contemporr:t.neamente comand~Lrsi un battaglione in servizio armat,o ecl una compagnia in servizio di guardia ed entrambi ùetti servizi spettino, per turno, ad uno stesso battaglione, lt1. compagnia. fa il servizio di guardia ed al servizio armato vien coma.ndo.to un t:Llt:ro battaglione, salvo poi a far riprendere il turno di ser·vizio ay·mato al batt.aglione <mi spettava.


-48b) servizio di picchetto: quando il picchetto sia uscito di caserma per essere impiegato, o quando sia rimasto in servizio un tempo qualunque del • periodo :fissato per l'uscita libera o per l'istruzione principale esterna; o) Servizio di sco1·ta: quando sia stato iniziato il movimento del convoglio dà scortare.

lGO. Le truppe in servi21io di presidio e fuori delle caserme dipendono dal comandanle ·del presidio. CAPO II.

Servizio di guardia. GENERALITÀ

161. Le guardie di presidio sono stabilite o per esigenze d'ordine militare (alle polveriere, alle opere di fortificazione, agli opifici., ai magazzini militari, agli stabilimenti militari di pena e simili), oppure per esigenze d'ordine pubblico. ' 162. Le guardie per esigenze d'ordine militare sono determinate da1 comandante della divisione su proposta del comandante del presidio (1). fG3. Le guardie per esigenze d'ordine pubblico vengono istituit-e in seguito ad ordine del comandante della divisione, al quale l'autorità di pub~ blica sicurezza deve rivolgere motivata richiesta. (l) Nei presidi in cui è organizzato il servizio dei cani da guardia, spetta al comandante del presidio im partire· le norme particolari relative al governo, all'amministrazione, all'addestramento ed all'impiego di e;;si nei aervizi di guardia,


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Di ogni gua:rdia :l.stituita if comandante d'ella divisione deve informaa:e il ministero dell'a guerra, per il t ramite' del ' com~ndo del corpo d'armatat. ~ Ove,'la necessità dell.'istituzione di una; guardia non. risulti1evidente, ·s arà convocata appdsita commissione., iper acC'ertare sul luogo tale rre'cessità.. J.1a/ commi'3sione è còmposta di 'd ue ufficih,li superiori (uno dei quali dell'arma dei ca>rabinieri reali), délegati• da1! comanda.nté della divisione, e di 11n funzionario di pubblica sicurezza, •di grado non inferiore all'ott'avo, delegato dal prefetto. I delegati del comandante deUa divisione hanno a loro disposizionè l un.'1hfficiiÌ.lé del,,[genio' ,Jlli,litare'F"il .delegato •. ( ;; • ·; .t ' . ' del prefetto' un~impiegato del genio· civile. . •

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· 16_5: Le guardié per esigenze ii'òrdiné pùbb~ipo provv'e.dono alla Vigilanzk eS'thl-ntt.' dègii stabiliD;lèntf>lo"' luÒghi ad' essé affidat'i; sulo éèMiionàlmente, nei casi straordinari in cui ne sìaliò richieste dalla persona,. avente autorjtà ,su)lo, ~tabili~ento o luogo,, ·.oppure da chi ne •fa le veci,· concorrono d J t H , a m·antenere od a ristabilire l'ordin,e interno. In Il"' questi ultimi casi richiedente deve convalidare, appenp. po~~il;>ile, l~ , lichiesta pre~so .il co:man~an,.te del presidio. 1

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R egolamento sul servizio tel'ritoriale.

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166. Quando per indisporubilità di forza non si possano esentare gli uomini pe1· almeno due notti dopo quella trascorsa di gua1·dia, il comandante del presidio ne riferisce al comando della divisione. Nel calcolare le notti di esenzione dal servizio, si deve tener conto non solo del servizio di ,gmardia, ma di tutti i servizi ,d i presidio o interni dei corpi, che importano l'impiego della, notte. S'intende impiegata la notte, quando UQh si sia esenti dal servizio per almeno sei ·ore consecutive prima della sveglia. 167. Le truppe d'artiglieria e del genio forniscono possibilmente le guardie ai propri stabilimenti (1). Il servizio delle rimanenti guardie è ripartito tra i corpi delie diverse armi in modo che, tenuto conto di tutti i servizi interni . o di presidio, gli uomini di ciascun corpo abbiano ail'incircalo stesso num:e"o di notti libere, e che tutti i corpi possa,no, con eguale efficacia, provvedere all'istruzione. 168. La forza minima delle guardie è proporzio; nà.ta al numero delle sentinelle che esse forniscono e per modo che ogni soldato della guardia non faccia più di 8 ore di servizio di sentinella sulle 24. Il numero' dei graduati · di ciascuna guardia è hi relazione alla forza di qu~sta ed alle esigenze del servizio. 169. Di massima le. guardie sono comanda,te:

se hanno forza sino a 6 uomini, oltre il coma.ndante, da caporali o capora1i maggiori; (l) Le polveriere non sono considorat.e come stabili· rnont,i d'a.rtiglieria. ·


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se hanno forza sino a 15 uomini, oltre il comandante, da caporali maggiori o sergenti; se hanno forza sino a 30 uomini, oltre il comanda.nte, da sergenti o sergenti maggiori; se hanno forza sino a 45 uomini, oltre il comandante, da sergenti maggiori o marescialli; se hanno forza sino a 60 uomini, oltre il comandante, da marescialli o da ufficiali subalterni; se hanno forza oltre i 60 uomini, da capitani. Il grado del comandante di ciascuna guardia dipende dall'importanza e delica,tezza del servizio, e dalla disponibilità . del personale. I capora.li maggiori non fanno turno con i sergenti, nè i marescialli con gli ufficiali. 110. Guardie e sentinelle montano a.rmate di fucile o di moschetto ; normalmente esse banno le armi scariche, ¡ad eccezione delle sentinelle alle polveriere, che le ha.nno sempre cariche. Possono però i comandanti di presidio ordinare che alcune determinate guardie abbiano le armi cariche, dandone subito notizia motivata al comandante della divisione, cui spetta di decidere se l'ordine debba essere mantenuto e per quanto tempo. Qualora tutta la gua-rdia debba avere le armi cariche, queste sono caricate e scaricate in caserma rispettivamente al distacco ed al ritorno della guardia; qualora invece le sole sentinelle debbano avere le armi cariche, le operazioni di cui sopra sono fatte sul posto, in luogo appartato, preventivamente designato. l 'r t. Ciascun uomo armato di fucile o di moschetto riceve, al distacco della guardia, un pacchetto di cartucce a pallott ola ed un caricatore di cartucce


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a mitraglia; se si tratta di guardie a polveriere, un pacchetto e un caricatore di cartucce a mitra· glia. Ogni armato di pistola riceve un pacchetto di cartucce. a. pallottola. 172. L'uniforme delle guardie è stabjlita dal comandante del presidio. Gli ufficiali che montano di guardia in grande uniforme militare, possono togliere le spalline e la ban~oli~ra (talla mezzanotte alla: sveglia. · J

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CAMBIO DELLE GU ARDIE.

113. Le guardie sono cambiate ogni 24 ore, e il comandante del presidio stabilisce l'ora der cambio, che può variare secondo le esigenze del servizio e deH'igiene. 1 Qualora esigenze d'ubicazione delle guardie _oppure l'esiguità della forza alle armi lo consiglino, il comandante della divisione potrà disporre che alcune determinate guardie rimangano in servizio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, ma che, di massima, non' potrà superare 7 giorni. La forza di tali guardie sarà a umentata in modo da rendere meno gravosi i turni delle diverse mute. '

l'r·t. Le guardie marciano, a seconda della loro

forza, ordinate come una squach·a, un plotone od una compagnia ; quando hanno meno di 11 uomini marciano per due; quando ne hanno meno di 7 marciano per uno. ' •' 115. Uscendo dalla caserma per recarsi sul posto, e giungendo in prossimità di que~to, il trombet-


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tiere, sé la gua11·dia ne è provvista, suona la marcia al Re, tranne,nel caso acèennato· al successivo nu· :mero 118 per le guardie d'onore che montano con musica (o fanfa.ra.) e tamburini. · 116. Le guardie che montano con la ·bandiera (l) sono accompagnate, sempre che pe>ssibile, da una musica militare (o fanfara) e da un ·drappello di tamburini, possibilmente forniti dal corpo stesso che fornisçe la guàrdia, secondò disposizioni che vengono impar1iite dal 'comandante del presidio. Musica (o fanfara) e· tamburini' suonano, altethan· dosi, durante l'intero percorso. ' Oon le stesse modalità sond accompagnate' le a.lti'é guardie d'onore, pur1 non inontl:i;ndo' esse con la bandiera. · · Quelle dovute al Senato del Regno e aJla OamÌ3ra dei deputati montano senza musica e senza tam· burini. · · ·

177'-. All'approssimarsi della guaa·dia montante la sentinella ·più vicina· al corpo di guardia chiama 11 '' all'armi )). Il comandante della guardia smontante fa indossare le borse a zaino (2) e, se ne è provvis~a, i rotÒli 'delle coperte, quindi, schien\ta ' la guardia nel luogo stabilito, le fa presentaa·e le armi, ·anorchè quella che giunge si trova a 20 passi, ci,r,ca, dal · posto. o' (l) Tutto ciò che nel presente regolamento ·e detto per la bandiera deve intendersi esteso anche allo stendardo, e, per }fil legioni d~lla JY!, V. $. ~., ~l labaro. , (2} Dove è detto '! bo1·se . a . zaino 11 inteHdasi anch~ « sacchi alpini ,, e « tasche 'per pane ,,_ ' '


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La nuova guardia si colloca di fronte alla smontante e presenta le a.rmi; se l'angustia del luogo non consente alle due guardie di schierarsi una di fronte all'altra., la montante si colloca, stùla linea. della, smontante, dalla parte donde a.rriva. Le guardie assumono la formazione di fronte per tre, per due o per uno, a seconda della forza, come è detto al n. 174.

J'ì'S. Se le guardie hanno il trornbetticro, questi la marcia al campo appena la, rispettiva f,uardia. ha presentato le armi. Se le guardie hanno la ba.ndiera, i trombettieri : uonano ugua.lmente la marcia al campo e la muica suona quindi le prime otto battute della marcia reale. La rriusica (o fanl'ara) che accompagna le guardie d'onore, suona la prescritta marcia d'ordinanza a cominciare da circa 200 metri di distanza . dal luogo, dove la guardia deve arrestarsi per rendere gli onori alla guardia smontante. La stessa marcia. viene eseguita anche al momento in cui la guardia smontante lascia il posto. · .~ uona

l79 . .Appena la guardia montante ha presentato le armi, i due comandanti si salutano e quindi fanno mettere le armi al piede (od a.Uìanco), primo quello della guardia smontante. Quando le guardie hanno la bandiera, mettono le armi al piede (od al fianco) solamente dopo che la musica ha finito di suonare le suddette prime battute della marcia reale. ISO. n comandante della guardia montante, fatti uscire dalle righe i graduati e serrare a destra i


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soldati, divide questi, principiando dalla destra, in tre gruppi. Ciascun gruppo ha tanti uomini quante sono le sentinelle da fornire e ·costituisce una <<muta». Le mute ricevono un numero progressiv.o dalla destra, ed i soldati di ogni muta ricevono un numero progressivo pure dalla destra. Ogrg caporale di muta non potrà avere alle proprie dipendenze .Più di 5 uomini, per cui, ove il numero' de!Je sentinelle da collocare fosse maggio_re, il numero dei caporali sarà aumentato proporzio nalmente: Di massima, quando i soldati della guardia sono sei, o meno di sei, sarà caporale di muta lo stesso comandante della guardiia. l SI. J~a prima muta va a deporre le borse a zaino, le borraèce e, se ne è prov,'ista, i rotoli delle coperte Ml corpò di guardia; quindi i caporali, di muta delle due guardie partono con la prima muta per dare il cambio alle sentinelle: comanda la muta il caporale della guardia smont~nte: il comando passa poi al caporale della guardia montante, dopo cambiata l'ultima sentinella. 182. Mentre avviene il cambio delle sentinelle, il comandante della guar~lia smontante comunica a quello della guardia montante tutto ciò che si riferisce alla consegna del posto ed ai particolari del servizio, e gli dà la, consegna dei loca.li e dei mobili del corpo di guardia. Se il comandante della guardia è anche caporale di muta, le operazioni ora dette si fanno prima di cambiare le sentinèlle.


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l84. l;Je sentip.elle smontanti riprendono l~ b~rse a zaino, le borra-cc~ e, se ne sono _:Qrov;vi's te; ·i rot?li delle coperte e si :pongono in riga con . Ja"'loro • . t-. ' ~ ' ~ ,' ~ .• guardia.

, •s5t _Copipi~t~ ~utte.le ~p~razi~}\ii ~l:ec~if~?temen.-1

~ ~e;scritte,_ i ~om~n,d~nti . çl~lle /J.P~ , gua.1;di~ p.r~se~-,

tano 1).,...

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armi e &aiutano. , .1 ,; · . , • 11 la &uardia ~rp.ontap-~lil p~rt.~1 ~ _g,t~ando ~'è all?.nta~~.t~. qi. 20 pa.s~i,1 la.)~uar,dif!> Fl?.RPante mr~:, tç le armi al piede .(,o d at :fi~_:ç.ço) eçl ~;u~t;a ~~l C!>rpo (ii guardia, o ve gli uorrlini dl}pongo:ç.ò ft!-CÌij. .R mo-, schetti, borse a zaino, borracce e coperte.

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f~6. L3( guardi~ smontante, ae. .\la la. bai).diera., è aécomp~gnat~,, aLsuo rit;.Qf:J?-Oj ~alla 1 ;rnu,sic!l! (o fanfara) e d fi>L <4-ap:pello d~iqt~J1lbp..r~~i ,.che hanp.,o accow;p,~~nft.to la &'!lardia Irl.OI).taD;te. ,.. ih

, t87'. ·Il eomandante della guardia montaiite~-ri­ f-eriscè immediatamente al ~comando. deL proprio corpo d'ognif gua.sto o mancànza riscontrata nel


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prendere la consegna, quando sia urgente provvedere pev assicurare ,i l servizio o la salute dei soldati. .All'u.opo·ccompila t1p. ,rapporto che consegna al comandante della guardia smontante, il quale è tenuto a curarne l'immediato .recapito al comàndo del corpo, cui appartiene la guardiru montante. In ogni caso annota i guasti e le manca.nze· riscontrate neh rapport<r ordina.rio della guardia (mod. n. 228]; del ·cata.logo).

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DOVERI DEL COMANDANTE DELLA GU ARDIA. l

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Ir c9mandante (Ìella n}lO,Va guardia,. • .

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~qpo parH~a 1~. g~tardia .~xp.ontaripe, ~à a,i gr!!o~"!l~ti dipendenti le istruzioni occorrenti l_)!3l' il buon andamento del servizio e l'esatto adempimento ' delle ~onse~e ... '• l.

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si ì:e'éa J)oi veriliéar~, accompagnato dal capòraié 6· dai capç>tàli della prhna muta, se p~tt~ le sentiriené abbianoi:icevuto esattari:ientè e cRpito bene la consegna. Si assicura perso:r;J.almente che funzionino b~p.e i campanelli,· il télefono etl, 'eve.ntualhlente, gli altri mezzi di segnalazione- di cui it ')iosto sia· fornito~ 1189.

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' 190. Vigila costantemente sul·regolate andamento del servizio, osservando e facendo· osservare dai suoi dipendenti quel co,ntegno serio e corretto che conviene 'allaì importanZa del. servizid di guardia.

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f9l. Riunisce i soldatf liberi ·dal servizio ·nelle ore stabilite nella consegna ed impartisce loro una istruzione sui dovéri del soldato nel servizio ili guardia, applicando1i alla particolare consegna·del posto.

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192. Nessun estraneo alla guardia può entrare per ·alcun motivo nel corpo di guardi&; salvo i .casi particolarmente indicati in questo regolamento. 193. Nessuno della guardia, sia di giorno, sia di notte, . può spogliarsi o togliersi giberne e baionetta (o armamento corrispondente), tranne la mattina ' dopo la sveglia per la pulizia personale, che però dev'essere fatta da una muta per volta. ·. Il corpo di guardia e le adiacenze devono essere sempre :pulite. 194. Nei locali del corpo di gua.r dia, quando p.on sia stabilito che al corpo di guardia vi.sia la sentinella, almeno un soldato deve sempre vegli'are '· dura.nte la notte. 195. Se un soldato si ammala o si assenta iÙ . modo da lasciar supporre una diserzione o. un infortunio, il comandante della guardja informa,del fatto il comando del corpo, perchè provveda per la sostit uzione. ~

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,196. Di ogni avyenimento di notevole gravità o

che esiga. provvedimenti urgenti, dà. immediata notizia al comando del presidio o almeno al comando del corpo quando abbia particolari difficoltà per comunicare con il comando del presidio. 191. Tra.n ne che per ordine od autorizzazione del comandante del presidio, il comandante della guardia non può allontana.rsi dal posto. 198. Salvo che si tratti di casi eccezionalmente gravi e che non possano in alcun modo compromet-


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tere la sicurezza del posto, non allontana dal corpo di gua.rdia, per portar rapporti o per altro, pitL di metà della forza d'una muta. Perciò dalle guardie che hanno solo tre soldati, nessuno può a.llontanarsi; solo in casi assolutamente gravi ed urgentissimi può essere allontanato un soldato. J99. Il comandante della guardia annota sul rapporto ordinario (mod. n. 2281 del catalogo) tutte le novità accadute e le istruzioni speciali ricevute dur.ante il ser vizio. Rientrando in caserma, consegna personalmente il rapporto all'ufficio del comando di corpo o di distaccamento.

200. Il comandante della guardia presso stabilimenti militari o civili, informa il comandante o il direttore dei medesimi d'ogni novità che possa interessarela sicru·ezza o l'ordine dello stabilimento. 201. n comandante della guardia deve aderire alle richieste che gli fossero rivolte dai funzionari di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali per concorrere all'ar1·esto di persone a poca distanza dal corpÒ di guardia. In nessun caso può a.llontanare dal corpo di guardia per tale scopo più della metà della forza, detratte le sentinelle. Le sentinelle non concorrono mai ad operare arresti, tranne che si tratti di qualcuno che le insulti, le minacci o le offenda.

202. Se in Vlcmanza del corpo di guardia si commette un reato o passano persone inseguite


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dalla parte offesa o dal ·pubblico, il comandante della guardia deve adoperarsi~ per l'arresto ' del reo o degli individui inseguiti. Le persone 1cosi arrestate vengono trattenute nel corpo di guardia, fin.chè dalla più vicina stazi'ohe dei -carabinieri teàli o dal piìi vi.cìno ufficio di pubblica sicure7.za, fatti avvisare dal comandante della· guardia, si provveda P.er condurle via. Dagli agenti di J?Ubblica sicurèzza (1), ai quali consegna gli arrestati, il co:rnani:lante della guardia si fa rila-sciare ricevuta.: ' '

'

203. Il comandante della; guardia, appena operato un arresto, toglie all'arrestato, in presenza di al~ meno due soldati, le armi e tutto ciò che può 'serVire a provare il reato: consegna poi tutto agli agenti insiemè c-on l'arrestato, fàdendoài rilascjare ticevuta. Provvede ' fu oltre a che nori siano alterate fino all' rurrivo 'dell' autor~tà. ' gittdìziaria, le tracce· del reato commesso e l_perchè siano soccorsi ··colòro c4e ne abbianq bisogno.

- 2o:t:: Dovendo ·distaccare uomini nelle 'vièinanzé del corpo di' guardia i~ seguito a denunciar d'un reato o 'd'un infortunio, fatta da persona ignota che non sia pubblico funzionario, trattiene la persona . stessa finchè non sia accertata la realtà del fatto, per poter pòi mettere il denunziante a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, qualora la denuncia 'sia falsa. ~05. Nel domicilio di un privato, anche in· caso di reato o di tumulto, nessuno può entrare, se non

(l) V. notà (l) ' a pag. 243.


-61è~ richiesto da lui o da un funziona.rio di pubblica sicurezza. Si può però entrare in caso di incendio o di grida clamorose e incessanti, che reclamino pronto aiuto, e in caso di avvenimenti per i quali, ad insaputa degli abitanti, sovrasti loro un danno imminente.

20~. ~p.ando, l)e~ .l' lAl ., ~otivo c;tu,a lunque, un assembramento n~lle vic:4lanze del cor,Po di guardia sembri minaccioso l?~r la sicurezza lÌel posto, il comandante della guardia, se non può servirsi di telefono, manda a chiedere soccorso alla più vicina ca.serma. od in·forroa il più vicino uffic~o di pubblica sicurezza, o comando dei carabinieri reali, quando ciò si possa fare s~nza grave , pericolo per ,il q~.esso.

201. Il comandante dellll' guardia è opbligato a dar man· forte _agli agenti di pubblica sicurezza, che, in vicinanz~ d~~· corpq d;. 'guar!lia, siano minacciati nell'esercizio .delle loro funzioni. Deve accogliere e custodire·nel corpo di gp.ardia le pe1:sone , arrel!ta~e dai predetti agenti, quando t J • t . • costoro ne facciano richiesta, che deve poi essel'e documentata per iscritto. . Le persone così arre.sta~~ non possono essere di pubblica sicurezza, i consegnate che ad ae:enti ..,... ' quali ne dovranno rilasciare ricevuta. ~

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208. Il co,roand~npe ,dell~ gp.ar<li:a deve accogliere e protegger.e nel corpo di guardia le persone, che, minacciate, cerchino rifugi~. Deve però far foro depon·e le armi e invigilarle, pe1· evitare sorprese. 209. Se scoppia un incendio in vic'inanza del posto, il comandante della guardia manda sul luogo dell'in,cenqio qlJ.el numero di soldati che è previsto


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dal n. 201: questi soldati rientrano al corpo di guardia appena, sul luogo dell'incendio, sia giunta altra truppa. DOVERI DEL CAPORALE DI li!UTA.

210. I caporali di Iìnita dèlla guardia montante prendono in consegna da quelli della guardia smontante gli oggetti che servono ad ogni singola sentinella. 211. Il caporale di muta,, nel colloca.re p~r la prima volta i soldati di una muta, osserva cbe i soldati, i quali nella ripartizione di c1.ù al n. 180 hanno ricevuto i primi numeri, siano posti più distanti dal corpo di guardia, in modo cioè che il soldato della muta che ha ricevuto il numero più basso sia di sentinella al luogo più discosto; c6sì successiva,mente. Nei cambi susseguenti, farà passare in coda. il soldato che aveva il numero di testa, porrà in testa quello che aveva il secondo numero e cosi di seguito, in modo che i soldati .siano collocati di sentinella sempre in luoghi dive'l·si. Nei posti di particolare importanza, il comandante della guardia potrà br collocare di sentinella i soldati più adatti, derogando dal turno ' predetto. 212. Il cambio delle sentinelle ha luogo ogni due ore: può però il comandante del presidio ordinare che avvenga più di frequente, quando il freddo od il caldo eccessivo od altre particolari circostanze lo consiglino. 213. n caporale riuni sc~ la muta montante per il cambio nel luogo stabilito dalla ronsegna, ne


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ispeziona le armi e. le fa caricare, qualora la consegna predetta prescriva che le sole sentinelle (n. 170) debbano avere le armi cariche; i)ldi pone la. muta in marcia a bracc'arm. 214. La prima sentinella da cambiare è quella. a} corpo di guardia. aono. poi eambia.t.e le altre, a cominciare della ·più lonta.na. 215. Quando la muta arriva in prossimità della sentinella eh~ dev'essere rilevata, questa riprende il pos.t o dove fu colloca.ta. e rimane a pied'arm (o a. fianc'a.r m). Il caporale arresta la muta a cinque passi dalla sentinella: fa avvicinare e. oollocare a destra· di questa il soldato che deye l'ilevarla., anche esso ~~ pied'arm (od a fianc'artÙ) ed ordina che la sentine])a '' smonta.nte passi la consegna alla montante, osserva.ndo che sia ben data e ben capita; fa quindi inasta.re la baionetta alla sentinella montante e la. fa togliere alla smontante; rimette poscia la muta. in marcia per continua.re l'operazione del ca.mbio; la sentinella smontante si pone in coda alla muta e la segue, La sentinella al corpo di guardia rientra al corpo di gua:~;dia appena av11to il cambio. 216. Durante la comunicazione della consegna non si rendcmo onòri di ·alcuna specie.

' 2-tr. Compiuta l'operazione del cambio, il caporale accompagna la muta al corpo d i guardia. Se le sentinelle avevano le a;rrni ca.riche e la consegna non prescrive che tutta la guardia abbia le armi cariche (n. 170), le accompa.gna fino al luogo stabilit,o dalla consegna, .fa scaricare le armi,


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le ispeziona e fa poi rompere le righe. I ndi· riferisce delle novità occorse, o riscontrate, al comandante della guardia ; •se· questi è ufficia.le, al• gra• dua.to più elevato in grà.do o più anziano. • l

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DOVERI DELLE SENTINELLE.

218 La, sentinella osser va e fa osservare, a qualunque C€!Sto, la. consegna ricevuta.

219. :Pdma~di ~01itare di sentinella il soldato deve assicurarsi che le sue armi funzionino bene, per poterle adoperare, occorrendo1 contro chiun' que volesse violar~ o fargli viol~re la conse~a. Egli deve porre ogni attenzione per capir bene ed inter.amente la consegna, e; quando non è ben sicuro df averla capita, se la fa ripetere e domanda al caporaJe di muta tutti i chiarimenti che oecorr;ono. ,, l 220. La sentinella deve solo ocCuparsi dell'o.sservanza detla con~egna ; , non può,p arlare ~o n alcun~, ,' nè mangia.r e, nè bere, nè fumare, n,è sedersi, nè soddisfare a bisogni corporali, nè lasciarsi cogliere drul so),),no, nè fare alQuna .altra cosa che possa, anche solo in parte e per pochi momenti, distral,'re la, sua . attenzione: occorrendo, domanda di ricevere momenta,neamente ..il cambio. Per nessun motivo può, neanche momentaneamente, deporre l'anna. ~221.

Essa non può ricevere danaro od oggetti, per qualunque ragione le siano offerti.


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222. Deve proteggere le persone che, minacciate, le domandino aiuto; p erò non si lascia, nemmeno in questo caso, avvicinare troppo e chiama subito il coma.nda.n~ della guardia. 223. A chiunque la interroghi o le parli, per qualsiasi motivo, dice con poche parole di rivolgersi aJ comandante della guardia e lo fa allontanare. 224. N on ripete ad alcuno la. consegna, se non è presente e non glielo ordina il caporale di muta o il comandante della gua.rdia. 225. Ove non sia diversamente disposto, la sentinella deve rimanere nel posto dove fu collocata; può solo allontanarsi di pochi passi per muoversi, mantenendo però sempre la medesima vigilanza, perchè la consegna sia esattamente osservata. Non abbandona il posto per alcun motivo, salvo che il caporale di muta, o il comandante della guardia, non venga a rilevarla o a darle il cambio. 226. Qualora per mantenere la necessaria vigilanza la sentinella debba spostarsi su di un determinato tratto di terreno, come sarà. specificatamente indicato nella consegna (n. 239), essa non deve soffermarsi su di un punto qualsiasi del trat~o fissato, se non per meglio esercitare la propria vigilanza, ed in ogni caso non deve oltrepassare, spostandosi, gli estremi del tratto stabilito. 227. Trovandosi insieme due sentinelle, non devono parlare :fJ:a loro, nè oltrepassarsi, quando 'si allontanano di pochi passi dal posto ove furono collocate; esse rendono gli onori simultaneamente. 5 -

lleuolamento b'ld

ser~lr:io

territortate.


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228. La sentin,ella. rende gli onori dovuti ai superiori, ma non può ricevere ordini che dal caporale di muta o dal comandante della guardia. Il superiore che debba rimproverare una sentinella, la fa prima rilevare. 229. La sentinella è inviolabile; con il suo contegno corretto e con la costante esattezza nell'adempimento dei suoi doveri, deve conciliarsi il rispetto altrui. · Se qualcuno l'offende, l'insulta o la minaccia, o tenta violarne la consegna, la sentinella ha il dovere di farlo arrestare chiamando il capo posto: se non lo facesse commetterebbe grave mancanza disciplinare. Contro le vie di fatto adopera le armi, servendosi prima, possibilmente, della baionetta. e poi, occorrendo, del fuoco. Tranne che si tratti di respingere un'aggressione improvvisa, la sentinella, prima di adoperare le armi, grida cc a.U'armi ''·

230. La sentinella vigila per non essere sorpresa e non si lascia quindi avvicina.r e da alcuno, specialmente di notte. I n luoghi appartat~ e lontani dal corpo di guardia, quando i passanti si trovino a 10 o 12 metri distanti da essa, li inviterà, con l'espressione cc passi al largo ,,, a passare dall'altro lato della strada. Non essendo intesa con la parola, ai studierà di farsi capire coi gesti. N on ottenendo neppure con tal mezzo l'effetto, quando la persona cbe passa dia luogo a sospetti, prenderà la posizione di cc pronti '' e si terrà in tale posizione finchè quella non sia passata.


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Osservando qualcuno che con il proprio contegno dia, pura distanza, luogo a sospetto, darà il <<chi va là >> ; restando senza risposta e perdurando le ragioni di sospetto, chiamerà (( all'a.rmi » e ripeterà una seconda e quindi una terza, volta il (( chi va là». Quando ciò malgrado la persona si avviCllli e non risponda, giunta che essa sia a venti metri, le intimerà di arrestarsi gridando <<alto là » e prenderà la posizione di << pronti ». Occorrendo, userà le armi, regfillandosi come è detto al numero precedente. 231. La sentinella quando è ferma tiene il fucile (o il moschetto) a pied-arm (od a fìanc'arm); quando si muove lo porta a bracc'arm. Le sentinelle, collocate nella sala d'udienza dei tribunali, non si muovono dal loro posto e rimangono a pied'arm (od a fianc'arm); prendono la posizione di attenti, quando entra od esce il tribunale e durante la lettura della sentenza.

232. N on è permesso alla sentinella di stare nella garetta tranne che in caso di pioggia, di neve, di vento eccessivo o di sole cocente. In queste circ.ostanze essa deve però raddoppiare la vigilanza, perchè abbia stretta osservanza la propria consegna. La sentinella che si trovi nella garetta, per uno dei casi sopra indicati, deve uscirne ogni qualvolta di notte, senta o veda avvicinarsi qualcuno . 233. La s~ntinella che si accorga di un a.ssembramento, d'una rissa o d'un incendio, suona il cam-


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panello e grida «all'armi». Le altre sentinelle più vicine al corpQ di guardia ripetono successivamente questo grido. 234. La sentinella più vicina al corpo di guardia grida ((all'armi n anche nei casi specificati a.i numeri 374, 375 e 376 del presente regolamento. 235. Se una sentinella, per una ragione qualsiasi, non riesce a farsi 'sentire dal comandante della guardia e il caso sia urgente, spara un colpo di fucile in aria cercando di non offendere persone, nè cose, per richiamare l'attenzione del coman. dante predetto. 236. I militari di qualunque grado, che passano vicino ad una. sentinella, devono togliere il sigaro di bocca. CONSEGNA.

237. Ogni guardia ha una (( consegna n, in cui sono descritti i doveri speciali della guardia e delle sentinelle che la compongono. 238. Le consegne sono stabilite dal comandante del presidio, previo accordo con l'autorità. di pubblica sicurezza interessa.ta quando si tratti di guardie per esigenze d'ordine pubblico. 239. La consegna è stampata o scritta. in caratteri ben visibili; essa deve indicare: a) lo scopo della guardia; b) il numero delle sentinelle, il posto di ciascuna (questi posti devono essere distinti con un


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numero progressivo) ed, eventualmente, il tra.tto di terreno nel quale la sentinella deve sposta.rsi per esercitare la vigilanza (n. 226) ; c) l'incarico affidato a ciascuna sentinella; d) se tutta la _g uardia, oppure le sole sentinelle, debbano avere le a.rmi cariche, ed in quest'ultimo caso dove le at·mi devono essere caricate e scaricate (n. 170); e) a quale caserma debbano essere chiesti rinforzi e a/ quale ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri reali debbano essere mandate le comunicazioni e le domande (nn. 202 e 206); f) se e dove sia l'app a.recchio telefonico e gli altl'i mezzi di comunica.zione, dei quali deve servirsi il comandante della guardia per le comunica.zioni urgenti, e le modalità per l'uso degli stessi; g) se e dove siano gli apparecchi per l'estinzione degli incendi e le relative modalità d'uso; h) gli ordini e le norme speciali per determinate circostanze; i) le ore in cui il comandante della guardia deve riunire i soldati liberi dal servizio per l'istruzione (n. 191); l) per ciascuna sentinella. in quali limiti di spazio devono essere resi gli onori alle persone cui spetta.no. Il posto delle sentinelle deve essere scelto con il criterio che esse possano bene vigilare la località, da sorvegliare, garantirsi da eventuali sorprese e comunicare agevolmente con il corpo di guardia; all'uopo il posto dovrà, essere munito, ove occorra, di c~mpap.elli o di alpri .mezzi di segnalazione.


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?.40. Copia della consegna., firmata. dal comandante del presidio e munita. del bollo d'ufficio, deve essere affissa nel corpo di guardia e nelle camere degli ufficiali di guardia. lJna seconda copia autentica della consegna deve conservarsi nell'ufficio del comando del presidio, ed una terza deve essere inviata al comando della divisione. 24l. Quando si debbano fare aggiunte o varianti ,Llla consegna, si farà scrivere di nuovo per intero la copia affissa nel corpo di guardia. LOCALI OCC UPATI DALLA GUARDIA.

242. I locali; che devono essere occupati dalla guardia, a qualunque amministrazione appartengano, sono presi in consegna dai corpi all'uopo designati dal comando del presidio, restando però le spese di manutenzione dei suddetti locali a carico delle amministrazioni nel cui interesse è stabilita la guardia. 243. Le camere degli ufficiali di guardia devono essere arredate con decoro e semplicità. Ta.uto esse, quanto i locali destinati al corpo di guardia devono essere illuminati, riscaldati, se occorre, e contenere, oltre ai materiali stabiliti dall'istruziòne sul servizio clel casermaggio milita.re, tutti quegli altri oggetti che si rendessero necessa.r i in relazione all'ubicazione e allo speciale servizio della guardia e che saranno determina,ti1 caso per caso, dal co~andante del presidio; nonchè upa

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1a.bella contenenfie la consegna speciale del posto (n. 240) e nna tabella di carico dei materiali di cui sopra. Le guardie che rimangono in posto per più di 24 ore saranno inoltre provviste di materassi o di pagliericci. 244. Ogni posto di sentinella deve essere munito di garetta : anche delle garette deve essere presa e rilasciata consegnrr. ~~45. D ' inverno, per il periodo stabilito dal comandante del presidio, i corpi di guardia devono essere provvisti di cappotti di scolta e di coperte di casermaggio

246. Ogni corpo di guardia deve disporre dì una la trina. 241. Di massima i corpi di guardia devono essere provvisti del fornello e degli attrezzi ncce.s. sari per confezioni;\ore il l'lloP.Cio,

C,t\PO III,

Ispezioni alle guardie. 248. Le ispezioni alle gilat'die hanno lo scopo di accertare se il servizio procede regolarmente e di eliminare gli inconvenienti che eventualmente si riscontrassero. E sse possono essere « ordinarie » e « straordinarie »: le prime ·vengono ordinate da.l comandante del corpo C'-he fornisce la guardia, le seconde dal comandan~ del presidio.


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249. Le ispezioni ((ordinarie'' sono fatte, normalmente, da ufficiali inferiori, di massima subalterni; però le guardie comandate da ufficiali subalterni devono essere ispezionate da. capitani, e quelle ocma.ndate da capitani, . da ufficiali superiori. Le guardie comandate da caporali o caporali maggiori possono essere ispezionate anche da sottufficiali, e quelle comandate da sergenti o sergenti maggiori, da marescialli.

250. I comandanti di compagnia, di battaglione e di reggimento hanno facoltà di entrare nei corpi di guardia quando vi siano uomini da loro direttamente dipendenti, pCJ: vedere come proceda il servizio. 251 . Le guardie devono essere ispezionate almeno una volta nelle 24 ore, tranne quelle comandate da ufficiali o da rnarescia.ui, che non occorre siano ispezionate ogni giorno. L'ora in cui le guardie devono essere ispezionate e il numero delle ispezioni ordinarie da fare a ciascuna guardi11 nelle 24 ore sono stabilite dall' autorità. che ha. distaccato la guardia..

252. Le ispezioni « straordinarie» vengono eseguite saltuariamente da ufficiali superiori o capitani nei giorni e nelle ore stabilite dal comandante del presidio. 253. L'ufficiale d'ispezione deve verificare attentamente se tutte le prescrizioni comuni alle guardie e particolari a quella che ispeziona sono osservate, e se i gTaduati e i solda.ti della guardia sanno e capi-


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scono le rispettive consegne. Deve prendere i provvedimenti opportuni perchè sia toito qualunque ostacolo al regolare funzionamento del servizio. Ha facoltà di ordinare alla guardia o alle sole sentinelle, quando lo ravvisi opportuno, di carfca.re le armi: quest'ordine vale per la sola guardia sul posto e deve essere dato per iscritto. L'ufficiale d'ispezione riferisce dell'ordine dato all'autorità che ha ordinato !\ispezione, e il comandante della 1 guardia, quando smonta, unisce al rapporto deHa guardia l'ordine scritto ricevuto. Nei casi mgehti l'ufficiale d'ispezione può dare consegne provvisorie. Anche queste devono però essere date per iscritto, e devono contenere solo prescrizioni ·aggiuntive a quelle contenute nella consegna stabilita dal comandante del presidio: valgono solo per la guardia sul posto, se il coma.n' dante del presidio non le conferma per le guardie successive. 254. Di giorno l'ufficiale d'ispezione, per compiere il proprio mandato, entra nel corpo di guardia senza alcuna particolare· formalità, eccezione fatta per i posti ove vigano in proposito speciali conEegne. 255. Di notte, ed anche di giorno per quei posti dove la sentinella ha l'ordine di non lasciare avvicinare mai nessuno, .nemmeno gli ufficiali, la sentinella che veda o senta approssimarsi una persona, appena questa sia, giunta alla distanza ~ndicata dalla consegna, grida <<alt, chi va là». L 1ufficiale si ferma e risponde: «ispezione ».


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La, sentinella grida cc alto là >> e chiama il comandante della guardia. Questi esce con l'arma alla mano e, fermatosi a cinque passi dalla sentinella, grida « ava:p.ti l'ispezione». L'ufficiale si avvicina e si ferma a due passi.dal comandante della guardia., il quale sa.luta e si mette agli ordini delFufficiale, se questi appartiene allo stesso corpo ed è da lui riconosciuto In caso contrario l'ufficiale deve farsi riconoscere per mezzo della formula di riconoscimento.

256. La formula di riconoscimento comprende la pa;rola e la, cont1·opa1·ola; quella è un nome di città, questa un nome di persona con la stessa iniziale. La formula di riconoscimento è stabilita dal comandante del presidio, che la dirama' mensi).mente (mod. 2280 •del cata.logo) contro ricevuta,· ai corpi . del presidio che forniscono le guardie. Essa è segnata sul rapporto (modello n. 2281 del ca.talogo) che viene compilato giornalmente a cura del comando del corpo e consegnato alla gç.ardia; essa è inoltre segnata sul rapporto (modello 2282 del catalogo) che viene consegnato all'ufficiale d'ispezione 'dall'autorità che ordina l'ispezione medesima. Per il riconoscimento il comandante della guar· dia, dopo avere fatto il sa.luto, chiede all'ufficiale « parola ». Questi dice la parola; il coma.ndante della guardia risponde con la ~< controparola >>. 257. Il comandante del presidio e quello del corpo, secondo i casi, possono prescrivere, per ragioni eccezionali'1 che l'nffici!lole d'is:pezioJl.è si~


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aceompagnato da una scorta an11a.ta, e da un uomo con lanterna. Qualunque scorta., armata o no, deve arrestarsi, dietro l'ufficiale quando questi, secondo è detto al n. 255, si arresti e non potrà proseguire se non qua.nd o siano compiute le formalità prescritte in dotto numero. 258. Gli ufficia,li, comandati o no, che ispezionano una guardia, segnano l'ora in cui l'ispezione ha luogo ed appongono la firma sul rapporto ordinario. Quelli che furono comandati d'ispezione compilano poi il loro rapporto (modello n. 2282 del catalogo) e lo consegnano personalmente al comando eh~ ordinò loro l'ispezione. Qualora riscontrino qualche inconveniente che esiga superiori provvedimenti urgenti, ne riferiscono subito, e personalmente, al comando del corpo o del presidio, secondo che dall'uno o dall'alt1·o furono comanda,ti. 259. Il comandante del corpo segnala al comandante del presidio le novità riferitegli, quando · non abbia autorità di provvedere o quando lo ritenga opportuno. 260. Quanto è detto per l' uffiriale d ' ispezione vale anche per il sottufficiale d'ispezione al quale, per altro, non si estendono le facoltà accordate all'ufficiale dal n. 253, di ordinare cioè, in opposizione alla consegna, che la guardia abbia le armi ca.riche, e qi qare conset?ne provvisori{\,


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CAPO IV. Servizi armati. PICCHETTI AR:iiATI.

261. I picchetti armati sono riparti di tru1Jpa destinati a provvedere ad eventuali esigenze d'ordine pubblico. Sono normalmente costituiti da riparti organici. Quando per formarli si debbano riunire ip. una sola i disponibili di diverse compa.gnie, conviene evitare che nei plotoni siano frammischiati soldati di compagnie diverse, quando anche debba risu1tarne una. qualche differenza nella forza dei plotoni medesimi. (1).

262. I picchett;i armati possono esscro o1'dina;r·i, e straordina1·i. I picchetti ordinari vengono ordinati dal comandante del presidio, il quale stabilisce la forza che deve giornalmente rimanere disponibile nelle caserme, per essere eventualmente impiegata. I picchetti speciali sono pure ordinati dal predetto comandante nelle speciali circostanze indicate nel successivo n. 266, e vengono forniti a turno dai vari corpi del presidio. I picchetti straordina1i possono essere ordinati da qualsiasi ufficiale di arma combattente, limitatamente al corpo cui appartiene, nei casi che non ammettono dilazioni. Gli ufficiali che ordinano s1u~ciali

(l) Qua.lora. si costituiscano plotoni provvisori, i co· mandanti di essi dovra.nno munirsi di un ruolino nomi· nativo dei militari del rispettivo plotoqe, ·


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questi picchetti devono a v vertirne contemporanea mente, nel modo più sollecito, il comandante del reggimento ed il coman~ante del presidio. 263. n servizio di picchetto o?·dina1·io dura 24 ore ed ha inizio al distacco della guardia. A meno che non venga diversamente disposto dal comandante del presidio, gli uomini comandati di picchetto armato prendono parte a tutte le istruzioni. Gli uomini di truppa non hanno libera uscita ; e~si rimangono in caserma nell'uniforme prescritta per il loro speciale servizio. Gli ufficiali devono lasciare, all'ufficiale di picchetto alla caserma ed ed all'ufficio di compagnia, indicazioni precise per esse1·e prontamente rintracciati. Di massima, gli uomini di picchetto possono spogliarsi dopo la ritirata.. 264. L"'ordine di uscita del picchetto armato dalla caserma per essere impiegato, viene dato normalmente dal comandante del presidio; nei casi urgenti il picchetto può uscire in seguito a richiest:l> dei funziona.r i di pubblica sicurezza, fatta. nei modi prescritti nell'Appendice al presente regolamento. In caso d'incendio, d'inondazione, d'altra grave calamità o di disordini molto gravi, il picchetto armato può o ccorrer~ sul luogo anche non richiesto. Ogni volta che il picchetto esce, l'ufficio comando di reggimento deve immediatamente informarne il comandante del corpo e quello del presidio. 265. Quando il picchetto esce di caserma per essere impiegato, l'ufficio comando di reggimento provvede perchè, possibilmente, sia riunito un altro picchetto di ugual forza.


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:!66. I picchetti speoia.li possono essere ordinat i: a) quando, per circostanze particolari, si ritenga insufficiente agli eventuali bisogni il pic· chetto ordina.rio; b) per ma.ntenere l'01·dine nelle stazioni ferroviarie e negli scali marittimi in occa.sione di grandi movimenti di truppe; c) per mantenere l'ordine presso i tribunali militaJ:i, le corti d'assise e i tribunali penali; d) per mantenere l'ordine nelle sezioni elettorali in occasione di elezioni.

267. Le richieste di picchetti speciali sono indirizzate al comando del presidio dalla competente autorità giudiziaria, per H caso previst o dalla lettera c), e dal presidente dell'ufficio elettorale, per il caso pr vi to dalla lettera d). Queste richieste devono indicare la ~orza del picchetto, espressa in numero d'uomini, e il luogo e l'ora in cui deve trovarsi. 268. I picchetti speciali previsti dalla lettera b), ricevono le istruzioni necessarie dall'ufficiale di servizio alla stazione od allo scalo ; quelli previsti dalla, lettera c), dal presidente della corte d'assise o del tribunale ; quelli previsti dalla lettera d) dal ;presidente dell'ufficio elettorale. 269. n servizio di picchetto speciale principia al momento in cui il picchetto viene riunito e cessa quando il picchetto è lasciato in libertà; dopo 24 ore di servizio sru:à, possibilmente, rilevato. 27'0. Ogni volta che il picchetto, sia ordi,na1'io~ sia speciale, viene impiegato, l'ufficiale che lo co-


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manda compila, al termine del serv:izio, un rapporto e lo rimette al comando del corpo o del distaccamento, che lo trasll}.ette poi · al comando del presidio. SCORTE.

271. All'accompagnamento e custodia di convogli di personale o di mat eriali si provvede con scorte.

27'2. La scorta viene ordinata o dal comandante · del corpo cui appartiene il convoglio, ovvero· dal comandante. del presidio, quando al convoglio siano interessati più corpi, oppure il convoglio sia formato dll' un ente che non abbia possibilità di fornire la scorta, oppure, in:tine, quando si tratti di scorta . richiesta dall'autorit.à di pubblica sicurezza. 273. Spetta all'autorità che ordina il servizio stabilire la forza e la composizione della scorta, in relazione alla specie ed a.Il'entità del convoglio, e di dare al coma.ndante di essa tutte quelle istruzioni che si rendon,q indispensabili per il regolare andamento del servi:do. 274. n servizio di scorta è regolat o dalle stesse norme date dal Regolamento di se1·vizio in gum-ra, in quanto applicabili. Spe~ta al comandante della scorta, in base alle istruzioni ricevute dall'autorità che ordina il servizio, stabilire, nei particolari, le modalità di esecuzione del servizio stesso.


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275. Trattandosi di scorta ad un convoglio di materiali esplosivi, si devono aver presenti le norme contenute nell'apposita istruzione. Quando trattasi di trasporti di qualche importanza dei predetti materiali, sia pure nell'interno del presidio, l'autorità militare che ordina il trasporto dovrà avvisare .1' autorità di pubblica sicurezza abbastanza in tempo perchè questa possa prendere i provvedimenti che crede opportuni a tutela dell'ordine pubblico. In tale preavviso dovranno essere chiaramente indicati la quantità delle materie esplosive da trasportal·e, la località donde saranno prelevate e quella dove verranno dirette, i mezzi impiegati per il loro trasporto, e le strade che percorreranno i convogli. 276. n comandante della scorta, appena compiuto il servizio, riferisce per iscritto al proprio comandante di corpo, unendo la ricevuta rilasciata-gli da chi prese in consegna il convoglio scortato. 277. Le scorte a convogli di materiali esplosivi sono fornite, possibilmente, dall'art.iglieria e di preferenza dalle specialità pesante campale, pesante, da costa e controaerei. .AOOOMPAGN.Al\'l.ENTO DEI DRAPPELLI.

278. Quando da un presidio debbano partire uomini di più corpi e non costitenti riparti organici, il comandante del presidio dispone per il loro accompagnamento, stabilendo, d'accordo con le


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autorità interessate, gli itinerari, le ore di partènza, la formazione dei drappelli ed il numero e la specie del personale che deve accompagnarli. Spetta inoltre al comandante del presidio preavvisare, ove occorra, le autorità militari ed i podestà dei comuni, deve il drappello deve sostare, e prendere tutti i provvedimenti per assicurarne l'alloggio, il vitto, ecc. Il preavviso ai corpi che dovranno ricevere gli uomini è dato invece direttamente dai comandanti, da cui dipendono i partenti. 219. Quando i militari sono nove o meno, non costituiscono drappello e viaggiano come isolati; uno di essi prende ih ,-c<>nsegna i documenti. di viaggio.

280. Di massima accompagneranno il drappello : un caporale o caporale maggiore ogni 20 uomini; un sergente o sergente maggiore ogni 40 uomini; un ufficiale subalterno o mareRciallo, ogni 80 uomini; per un numero maggiore, un capitano.. n personale per l' accompagnamento viene normalmente fornito dal corpo stesso cui appartengono i militari da accompagnare. GÌi 'ufficiali in accompagnamento d:ebbòno avere a loro disposizione un trombettiere. 281. n comandante del drappello viene munito, à cura del comando del presidio, di un 1·uolino di maroia e di uno stato dimosl!rativo della composi• zione del drappello (mod. n. 2283 del cat alogo). · ID. tali doèumenLi la · forza risulterà suddivisat in squadre ·e plotoni, còn il criterio di assègnare, 6 - Rec~olanu:nto sul servitio territorla~.


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possibilmente, ad .una s'tèssa squadra, o plotone, gli· uomini dello stesso . corpo ed aventi Ia· medesima destinazione.. .282. Gli·ufficiali ed i g:raduati in accompagnamento ha,nno l'armamento prescritto quando i' par.t enti sono armati, oppur.e quando il comandànte del presidio lo ritenga opportuno . .•.' t2~3. Il personale in accompagnamento è rimandato al proprio corpo a cura di qp.ello che ha ricevuto gli uomini.

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, ~8~. Il comandante. del dr~pp.ell<h compiuto il ser;viziq, ne rif~risce per isc:r;itto a (}hi l'ha ordinato.

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SerViZi ·disarmati. ;r •

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285. Il comandante del presidio dispone perchè ·sia fornito, dove occorre, il personale necessario per i segue~ti setv.izi ·disarmati:• • r a) piantoni agli osped,ali per l'assistenza ai malati non . appartene~t~ a CO!Pi del ,Ì);resi!lio; b) ordina~e ,!1' u:f;I?,(}iç> a, quegli ,uffici phe non hanno possibilità. di provvedervi con persona.Ie proprio, o con i , riparti distrettuali ; c) ordinanze d'ufficio e militari per. servizi vari ai distretti in occasione della chiamata alle armi della nùova classe, noncb.è persona~e per l'accompàgnamento delle neclute dai distretti ane··stazioni ferroviarie o. scali marittimi di part.enza; .,.


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83~

d) personale per la. vigilanza. alle stazioni ferroviarie ed agli scali ron.rittimi, 1)er l' even1.uale impianto di nuovi u!fici militari di stazione e per la sorveglianza. sui treni, in occasione della ehiama.tat alle a.rmi dell2 nuova. classe o di congedamenti, in base agli ordini cho Sltl'anno dati di volta in volta. dall' autorità superiore; e) personale per servizi di fatica per lavori presso i magazzini e gli stabilimenti militari (modulo n. 2290 del catalogo) e presso le direzioni di a.rtiglieria e gli uffici fortific:tzioni, o per il trasporto di malati o di materiale per uso o setvizio militare. Spetta infine aJ. comandR.nte dnl presidio di regolare il servizio delle ronde per la normale eorveglianza ·sui militari dura.nte la libera. uscita, sia per le vie, sia nei locali pubblici ùa essi frequentati, no.uchè di ordinare quelle altre ronde che fossero Iichieste da particolari circostanze di tempo e di luogo. 286. Questi servizi sono equamente ripartiti tra i corpi d 'ogni arma, tenendo conto delle esigenze del loro servizio e della. loro istruzione. Vi possono essere destinati soltanto milita1i che abbiano compiuto l'istruzione di recluta. 287. Gli uomini c.omanda.ti ad uno dei serv121 indicati alle lettere a ), b), c) ed e) del n. 285, dipendono dal comandante o dal direttore dello stabilimento, o ufficio, presso il quale il sorvizio deve essere compiuto; quelli comaudati di vigilanza alle stazioni ferrovìarie, agli scali marittimi, e sui treni (lettera. d), dipendono dall'ufficiale cho vi regola. il servizio: in mancanza di questo, ricevono le istru:.~ioni da.l comandante del presidio.


288. ]i.,e ront).e sonQ, d;i mas~ima, compqste di un graduato e due soldati.: portano l~ gitrerne ·e sono ·avmate di sciabola, baionetta (o armamento· c·orrispondente). ~ , , In particolari casi il comandante del presidio p11.ò ùispo:rre pe.llchè la forza e1la composizi0'ne· delle ronde siano. vari!1te, e · c.he esse siano armate di ;f,ucile (o moschetto). · i ·r ·E rima, di assumere. servizio il c-omandante della ron.da ei presenta all'ufficio comando di reggimento, o di dist.~ccamento, per rice:vere ordiJ:ii od istru289. Le domand~ per ottenere uom.iJ.1i in S(,'li;vizio di fat~ca so:p.o indn'ipzate estlusivarnente al comando del presidio, il · quale le accoglie nella misura e nei modi che giudica più opportuni, per pro.vvedere al servizio con il minor danno possibile per J 'istruzione. ·2!)'0: .A.Horquando il comandante dél- presidio lo , ritenga opportuno, p0trài•r disporre · perfthè ;venga esercitata una speèiMe vigilanzà sulf'uniforme e sul contegno · dei 1n1:ilitari in · ~ittà, .comandand,ori a turno ufficiali dei corpf dipendenti. ..


PARTE III. ÒNORI E PRECEDENZE

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OA.PO I. i/l '

Onori militari.

G E NER.ALIT À.

29l. Gli onori militari sono dovuti al grado e non alla persona. La persona rivestita di grado militare, cui sono domti onori militari, non devè mai dispensare alcuno dal renderli. Gli onori militari si rendono con: a) il saluto; · b) le visite;

o) le guardie d'onore;

.

picchetti d'onore e le rappresentanze; e) le scorte d'onore; f) le riviste e parate; g) le salve d'artiglieria; h) l'inalberamento della bandiera e l'illuminazione degli edifici militari; i) le scorte· e le rappresehtanze funèbri. Pe;r il saluto e per l~ visite ;fra le ap.tOI'ità. mili-. tari dà, norma il regolamento ·di disciplina. d) i


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GUARDIE D'ONORE.

292. Le guardie d'onore sono dovute: a) alle LL. 1\fM. il Re e la Regina.; b) al Sommo Pontefice; o) ai Capi degli Stati est,eri; d) a.i Principi <lella. Famiglia Reale; e) ai Principi delle Case regnanti estere (l); f) al Capo del Governo; g) al Senato del Regno ed alla Camera dei deputati h) alle commissioni e rappresentanze del Senato del Regno e della. Camera. dei deputati. 293. Ai palazzi di abituale dimora delle LL. MM. il Re e la Regina, e di S. A . R. il Principe ereditario, le guardie d'onore sono comandate in permanenza (2) . .Alle LL. iVIM:. il Re e la R egina ed a S. A , R. il Principe ereditario, le guardie d'onore sono altresì dovute tutte le volte che si recano in forma ufficia.Ie in un presidio (3). (l) Lt questo regolamento, ove è detto q Principi delle Case regnanti esi.ore » devono intendersi compresi anoho i Cardinali. Al Gran Maestro del sovr·ano militare ordine <li Malta spettano gli, OJ;J.ori dovuti ai Ca,r4inali (R. D. 28 novembre 1929, n. 2020). (2) S'intende per palazzo di abituale dimora delle LL. MM. il Re e la. Regina, il palazzo del Quirinale in Roma. (3) La forma ufficiale in questo caso, come negli altri i n cui se ne fa e3plicito cenno fid regolamento, in relazione alle gua.rclio, picchetti, rappresentanze e scorte d'onore, alle salve di ar·tiglieria ed all'inall:lero.mento della bandiera, deve esse t e volta a voi ta specific~ta a.l OQmando d~l presidio intet·essato. Mancando tale esplicita indica· zione, è da riteuer!.'i che l'anivo, la partenza od il tran sito non avven~:mo in forma ufficiale.


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87 -

Le gu3irdie d'ono're alle p ersone o rappresentanze indicate a.lle lettere b), è), d), e), f) e h), sono dovute solo quando queste viaggiano in forma ufficiale. Le guardie d'onore, di cui alla lettera g), vengono comandate solo nei giorni di seduta e per la durata di questa. 294. ! Je guardie d'onore previste al primo capoverso del n. 293 vengono ridotte allor:quando le LL. MM. il Re e la Regina ed-i Reali Principi sono assenti,

295. .Alle guardie d'onore sono applicabili tutte le norme riflettenti le guardie in genere, oltre a. quelle contenute- in questo capo. ~96. Le guardie, d'onore indicat~ nel n. 292 alle lettere a), b), c), hanno la formazione di una compagnia (squadrone o batteria. appiedati). Montano con la bandiera, quando sono fornite da. corpi che la hanno o da ripa.rti dei carabinieri reali, d'artiglieria o del genio della capitale. Tutte le altre guardie d'onore ba.n no la formazione di un plotone. Tutti i corpi delle diverse armi si alternano, possibilmente, per fornirle, secondo la forza rispettiva. Ove risiedono riparti della R: 'marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N., anche questi concorrono, in turno• con i riparti del R. esercito, a fornire le guardie ¡ d'onore.

297'. Le guardie d'onore costituite da una compagnia collocano due sentinelle a.lla porta. principale <I..e} palazzo dove alloggia. la. :persona, W. QnQre dell~ gqalt} SQ:Q.O isVit~te,


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Le guardie della forza di un plotone ne collocano una sola. 298. Per la forza della guardia d'onore, il numero ed il luogo delle sentinelle, le consegne e gli altri particolari inerenti al servizio, il comandante del presidio prende accordi con il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, con il cavaliere d'onore di S.. M. lfl. Regina, con il prefetto d~i Sacri palazzi, con il primo aiutante di campo o con l'aiutante di campo dei Principi Reali, con la persona che copre carica analoga presso gli altri personaggi, cui la guardia d'ono:re è data, con la questura del Senato o della Camera, od intìne, coni!. prefetto della provincia, a seconda dei casi. Dalle stesse autorità dipendono rispettivamente le guardie d'onore per il loro speciale servizio, ed alle stesse auto:l·ità comunicano, in copi'a, tutti i rapporti che sono prescritti per le guardie in genere, nella parte II di questo regolamento. t

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P IOORETTI D'ONO:R.E E RAPPRESENTANZE.

299. .Alle stazioni ferroviarie, agli scali marittimi o·all'ingresso dei presidi dove arrivi o aonde parta, in forma ufficiale, una delle persone o rappresentanze indicate nel n. 292, è schierato un picchetto d'onore. La formazione di questo picchetto è identica a quella indicata nei numeri precedenti per le guardie d'o.:i:J.ore. -·n picchetto d"onore è dato per turno dai corpi dellè diverse armi del presidio, a seconda della ~ç~rza; ha secQ la bandiera;, quando M· la forma2;ioQ.~


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di una co_mpagnia ed a.ppa,rtiene a. corpi che ne sono forniti;· ha. seco musica (o· fanfara) quando esista nel presidio. . Nelle ~oc.~lità. dove trova~1Si riparti delle altre forze armate dello Stato: essi concorrono,; a turno con quelli del R. esercito, nel fornire i picchetti d'onore. . 300. .Al momento dell'arrivo o della partenza della persona, o rappresentanz3t, in cui onore. è comandato il picchetto, questo presenta le armi; il trombettiere e la musica (o fanfara) si regolano in conformità. di quanto è prescritto dal n. 171 del regolame;nto di disciplina militare per il R. esercito. 30l. Nel luogo di arrivo o di partenza. delle persone indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del n. 292, alle quali è dovuto il picchetto d'onore, devoI).O tro;varsi in grande uniforme milita.re tutti gli ).lfftciali del presidio non occupati in servizio. Quando, per l'angustia. del luogo o per il numero degli ufficiali, ciò possa. recare ingombro, inter viene solamente il comandante designato d'armata, il comandante del corpo d'armata; (se il loro comando ba sede nel presidio), il comandante del presidio (se non debba ass~ere il comando delle truppe in armi n. 322) ed una rappresent anza di ufficiali designata da quest'ultimo. Tn ogni caso il comandante del presidio dispone perchè sia inYi.tata. anche tma rappresentanza di ufficiali in congedo, che risiedono nel presidio. N ella designa?.ione di tale rappresentama, come in genere nell'impartille le disposizioni nelle circostanze sopra accennate, 'jJ comandante del presidio prenò,er~ accordi c9n l'autorità di pubblica. sicure~z~.


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302. Nei viaggi in forma ufficiale delle anzidette persone, un analogo picchetto d'onore, nelle città sedi di presidio, deve altre-sì trovarsi schiera;to alla stazione ferroviaria ove sia preahnunziata una' fermata del treno. · ' In questo caso devono trovarsi allfl. stazione, ugualmente in grande uniforme milita1·e, il comandante del corpo d'armata (se il presidio è, sede. di comando di corpo d'armata), il coma.ndante.del presidio, nonchè tutti gli ufficiali generali, i comand~nti dil corpo e i capi di servizio del presidio stesso. , j

303. Quando S. M. il Re, S. M. la Regina, · i Reali Principi, o il Oapo del Govel'Ilo viaggiano in forma privata, e del loro arrivo, della. loro partenza o del loro passaggio in una città sede di presidio, sia data comunicazione ufficiale, deve trovarsi nel luogo di arrivo, di partenza o di' transito, in uniforme della giornata, il comandante del presidio; nelle località sedi di comando di corpo d'armata, anche il comandante di questo. ·· Se il viaggio ha luogo in forma privatilisima, le dette autorità non, ~evono f~~rsi ~ul J?.Osto. . . '

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304. Nel luogo di arrivo . 9 di par~enza ~~lle commissioni o rappresentanze indicate, p.ell~ lette-. ra h) del n. 292, alle quali è dovuto il picchetto d'onore, devono trovarsi tutti gli uff:ì.çia,U generali del presidio ed il comandan~ d~llo stess9, ~on un ufficiale del comando. - Se le commissioni o rappresentanze p:çedette, viaggiano in forma ufficiale, nelle località sedi di presidio dove transitano, qualora venga prea.nnUJl-


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ciata una sosta, dovrà. trovarsi il comandante del presidio con un ufficiale del comando. In entrambi i casi è prescritta la grande unilorme militare. 305• .All'arrivo ed alla partenza, in forma ufficiale, di un ministro o sottosegretario di Stato, in una località. sede di presidio, un picchetto d'onore della formazione di un plotone, senza bandiera e senza musica, si troverà. schierato sul posto, unipa.mente ad una rappresentanza degli ufficiali del presidio in grande uniforme milita.re,_ con a capo il comandante del presidio. Analogo picchetto d'onore ed analoga rappresentanza, spettano al prefetto, che in forma ufficiale arrivi per ~a prima volta nella sede di sua residenza. 306. Quando il ministro o sottosegretario di Stato alla guerra, un maresciallo d'Italia, il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito, un generale d'armata o comandante designato d'armata, arrivano in forma ufficiale in una località. sede di presidio, o ne partono, si troverà sul luogo di arrivo o di partenza un picchetto d'onore nella formazione indicata nel numero precedente, unitamente ad una rappresentanza composta del comandante del corpo d'armata (se ~a località è sede di comando di corpo d'armata), del comandante del presidio, degli ufficiali generali e di tutti i comandanti di corpo e capi di servizio del presidio stesso. Identico picchetto d'onÒre con una ra;ppresentanza composta del comandante del presidio e di tutti i comandanti di corpo e capi di servizio del presidio medesimo, è dovuta al coman~ante del


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oorpD'td'aJ.•mata) (.O .c@.mandante militare·· di isòlà) ed al comandante della ~divisione militare territoriale; che arriv~nd o partono in forma ufficiale da uno dei presidi dipendenti. In tutti i casi sopra considerati è prescritta la grande uniforme! ·

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·30f. Quando le truppe si trovano in una data località! per · esercitazioni· o 'manovre, · o pet. servizi di scortri. o di ordine pubblico, n·on forni.~cono. pic· ' · ' chetto d'on0 rè. i - Gli ufficialì clie si' recano al luog6 di arrivo 1o di partenza sono nell'uiliforme dèlla giornata. ' 1

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. 3~8. .Il picchett~ à 'onoret dal mo1U'en(d i'n ~ui è schierato, presenta ' le armi ·solo a1la persona od alla rappresentanza in onore della quale è comandato.. · SOORTE D ' ONORE.

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.~09. Una f)corta d'onore , è dov:utaalle p(}:çSe.Q,a,. o r~pp~·esentan2;e indic~te nel numero 2~,2, e!l ·inqlt:t~; Sti "ministri e sottosegretari di Stato, ai ·ll!atescialli d'.J;talia, ~l capo di stato maggiore .g~~erale, , al capo di ~t~to maggiore dell'eserc~to, ai .generali d'armata Q comanda;~ti çl;~signati ·d'.arma~a, 4'1- occasio~.e :~i, vi&ite fatte in forma ufficiale in loc~lità sedi di presid,io; ai comandanti di corp0 d'ar,;nata,, ai comandanti di ,divisione quando,, in forma, uffi~, ciale, visitano uno dei presidi dip~p.denti· .ed!ai prefett!i del. Regno quando, p\tre in forma uf;lìciaJe, vi~ita~o una ·!ocal~t~ )!eQ.~ di pre~j.Q.i9 J!e1 Perr~'!;:gJ;:!Q 9,ella Pr:~vJp.ci~, ., ,


-93, 310. La scorta d'onore "accòmpagna le persone o rappresentanze di cui · ·sopra, dalla stazione, o dallo scalo marittimo, oppure dall'ingresso .della oittà., al pala,zzo dove prendono alloggio e viceversa; nonchè negli spostamenti che le persone o rappresèntanze predette compiono, durante la .loro permanenza, da un posto all'altro della città..

311. n servizio di scorta d'onore è riservato ai a cavallo. Solo in mancanza carabinieri \ .. . di questi è f$}ttO dalla cavalleria o dai ciclisti. Quando circostanze lo consiglino; la scorta può c?n~istere in una picco~a rappresentanza di ufficiali del presid,io monta,ti su autoyetttlre. 312. La scorta d'onore alle LL. MM. il Re e la Regina, al Sommo Pontefice ed a~· Capi degli Stati esteri è composta di un ufficiale superiore, d:un ufficiale inferiore, di un sottuftìciale e di almeno 10 carabj.n:ieri. Quella ~i Principi della Famiglia Reale, ai Principi delle Case r,e gnanti · estere ed al Capo del Governo è composta di un capita.no e di almeno 4 carabinieri. Quella alle commissioni o rappresentanze del Senato' del Regno e della Camera dei deputati, è c6mposta di un ufficiale subaltei·no e di·4 carabinieri. Quella ai ministri, ai sottosegretari di Stato, ai ma.rescialli d'Italia, .al capo di stato maggiore gen.eral~, al capo di stato maggiore dell'ese1;citp, ai generali d 'armata o comandanti designati d'armat~, ai comandanti di corpo d'armata e di diviSione, ~ai prefetti, è composta di 1.1n . sottn~ficiale P gradua-to di truppa e di 2 qara:binieri:·


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313. Il comandante della scorta d'onore prende gli ordini dal primo aiutante di campo generale, o dal gentiluomo d'onore, o dal primo aiutante di campo, o dall'aiutante di campo, quando la scorta è data in onore· rispettivamente di S. M. il Re, di S.M. la Regina o di un Principe della Famiglia Reale. N egli altri casi, prende gli ordini dalla competente autorità. posta a.l seguito della persona o della rapp,resentanza, in cui onore la scorta è comandata.

3l4. Nel caso di scorta a persone in vettura, il comandante della scor ta cavalca di fianco alla vettura, dalla parte dove siede la persona o il capo della rappresentanza, a cui si rende onore, in modo che la · testa del cavallo sia all'altezza dello sportello. L'ufficiale o graduato della scorta, che segue in ordiile di grado il comandante, cavalca dalla parte opposta con la test~ del cavallo all'altezza: della ruota posteriore. n resto della. scorta cavalca 5 metri dietro la vettura; se supera la forza di 4 uomini, due di essi precedono alla distanza di· 50 metri. l

315. Se la persona alla quale si rende onore è a cavallo, la scorta cavalca 5 metri dietro il seguito, con il suo comandante in t esta: ,se la scorta conta più di 4 uomini, due di essi precedono a 50 metri. 316. n comandante della scorta cede il proprio posto solo a persone della Famiglia Reale, o al comandante delle truppe schierate per rendere onore lungo la via percorsa. 311. Nei casi previsti dal precedente numero, il comandante della scorta cavalca a sinistra della ve t-


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tura nel m,odo indicat'o nel n. 314; se anche questo posto è occup,ato da una delle ,persone indicate nello SteSSO numero, si colloca testa al gJ;OSSQ della scorta. .. ..

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. 3l8. La scorta d'onore ·salut~ ~olo l~ per:so;na (o la rappresentanza) in cui onore è cpmandata, e la persona (o ' la rappreseì;ltanzi) arra . qu'~le la prima re~d~ onore. l

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RI'VISTE E P.A,R.ATE.

319. Le riviste hanno luogo: a) nel genetliaco di S. M. il Re, nelia festa na-

zionale dello Statuto e' n·eìle altre ·speciali circo~ stanze, che sarann:o volta a "volta indicate da.f miste:r;~ d~Ùa guerra; . b) in occasione di' giuranren,to d'interi presidi e di feste a:nniversarie di fatti d'arme. ., 'Le ·'-· . paràt'~.• ·ha~o Iuog~: ' l) _per. l'inaugp.razione , depa sessione p~rll:'!>mentare, quando intervenga S. M. il Re; 2) quando arriv~no nel pre~idi0 o ne partono in ' ( . t • "' forma ufficiale le . LL. MM . . il Re 1e )JI. Regma, jl i PrinSomind Pòntetièe, i 'capi degli Stati esteri, • ft. cipi della Famiglia Reale, i Principi (!.elle Ca.se -regnanti' estere ed il Capo d~l GÒvèrno: .. l

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320~ · Per' il Sommo ·Pontefice, · per ·i Capi degli Stati·;esteri;-' per i Principi d,etla "Fai:r.Jglia Réale, per i Prin:éipi 'delle case regnanti' estere per il Capo del Governo, la parata. non ha luogo quando nello stesso presidio si trovi S. M. il Re o S. M. la Regina. . ,.·

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96

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321. Nelle circostanze inai<iaté neila. lettéra.' a) del numero 319. la rivista alle truppe è passata: a) nellè località. in cui hanno sede solo riparti del R. esercito, e nelle piazze marittime e zone mili"tari marittime dalla più elevata autorità. militare territoriale del luogo ; b) nelle città., dove hanno sede autorità territoriali del R. esercito, della R. marina o della. R. aeronautica, da. quella più elevata dell'~sercito, della marina o dell'aeronautica, a seconda che i riparti che partecipano alla rivista siano in prevalenza dell'esercito, della marina o dell'aeron~utica. n comando delle truppe è assunto dalla locale autorità militare più elevata. in grado od in anzianità del R. esercito, della R. marina, o della R. aeronautica dopo quella dianzi indicata, a seconda che alla rivista prevalgono i riparti dell'esercito, della marina o dell'a.reonautica. Quando la rivista è passata da S. M. il Re o da un Principe della Famiglia R eale o dal Capo del Governo il comando delle truppe viene assunto dall'autorità indicata nelle lettere a) e b). L'aut01;ità militare. che assume il comando delle truppe stabilisce g_uali ufficiali debbano far part~ del seguito. Ove siano in porto navi da guerra, il coman~nte superiore di esse dovrà. essere preavvisato della rivista e richiesto se intenda farvi interven'ire truppe da sbarco. traie comunicazione avverrà. per il· tr~­ mite del locale comao,do della R. marin~ 1 · se esiste (;1.). ' ,, l 1 () ,r;

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( l) Sono escluse le capitanerie di porto.

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A queste riviste intervengono, come spettatori, tutti gli ufficiali delle forze armate dello Stato, non comandati di servizio, e sono invitati, dall'autoritĂ che emana gli ordini per la rivista (n. 55) , gli ufficiali non in .servizio effettivo delle forze predette e gli ufficiali della croce rossa itĂ liana. Sono del pari invitate a prendere parte alla rivista rappresentanze di truppa della R. guardia di finanza, della M. V. S. N., dei premilitari., degli agenti di pubblica sicurezza ed, eventualmente, qualora se ne ravvisi l'opportunitĂ , dei corpi armati municipali (1). Possono infine essere invitate ad intervenire, con gli ufficiali spettatori, rappresentan ze di societĂ patriottiche ~el luogo. 322. Le riviste indicate nella lettera b) del n. 319 vengono ordinate: dal comandante del presidio, quando trattasi del giuramento di interi presidi: disposto dal mieistro della gt~.erra; dal comandante del corpo, quando trattasi di feste anniversarie di fatti d'arme. 323. Alla cerimonia del giuramento dell'intero presidio interviene una rappresentanza di ufficiali (l) Ferme r estando le disposizioni contenute nel n, 387 del presente regolamento, relative all'ordine di precedenza fra le vade forze armate e le disposizioni contenute nel regolamento per le riviste e parĂ t e, per la formazione e l'ordine di sfilamento dei vari scaglioni, i riparti di truppa della R. guardia di :finanza prendono posto immediatamente dopo quelli del R. esercito; i premilitari, gli agenti di pubblica sicurezza e le eventuali rappresentanze dei corpi armati municipali, dop o i riparti delle varie forze a rmate. 7 -

Regolamento sul

ser"i:~:io

territoriale.


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98 ..:_

di ogni grado di ciascun corpo del presidio, e vengono invitati tutti gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo eh e risiedono nel presidio stesso. Le truppe vengono ordinate in quadrato, con un lato aperto, fronte in dentro. Il comandante del presidio si mette al centro del lato aperto con le bandiere a destra e gli ufficiali fuori rango a sinistra, e fa prestare gilU'amento nel modo prescritto dal regolamento di disciplin.a militare per H :a,. esercito (Appendice).

324. Gli anniversari di fatti d'arme, che devono essere commemorati dai reggimenti delle varie armi e dai vari corpi, risultano dall'allegato D. In t ale occasione, oltre alla rivista, potrà aver luògo una festa milita.re austera., nel modo che il comandante del corpo stimerà più conveniente, secondo che lo per:rpetteranno le condizioni del presidio e le circostanze speciali. Alla rivista interviene una rappresentanza di ufficiali di ogni grado di ciascun corpo del presidio; potranno altresì essere invitati gli ufficiali in aspettativa ed in congedo del corpo. 325. Per le parate indicate al n. 319, le truppe si schierano lungo la via che deve essere percorsa dal corteo, di massima in ordine di precedenza, per modo che quella che è prima in detto ordine sia schierata, nel caso del n. 1), presso il palazzo, dove il corteo si dirige, e nel caso del n. 2) presso il luogo n:él quale avviene il ricevimento od il commiato. P erò le truppe a cavallo sono possibilmente schierate nelle piazze.


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Comanda le truppe la stessa autorità indicata nel secondo capoverso del n. 321. D comandante delle truppe cavalca, seguito dal proprio stato maggiore, al posto indicato per il comandante della scorta d'onore (n. 314); cede questo posto solo ad un Principe della Famiglia Reale. SALVE D'ARTIGLIERIA.

l

326. N elle città che sono sede di comando di corpo d'armata (o comando militare di isola), eccettuata Roma, vengono eseguite sa,lve d''Onore d'artiglieria nelle circostanze seguenti: a) per l'arrivo o la partenza., in forma. uftìcia.Ie, delle LL. MM. il Re o la ll.egina., del Sommo Pontefice e dei Capi degli Stati esteri (50 colpi); ·· b) per l'arrivo o la paxtenza, in forma ufficiale, dei Principi della Famiglia Reale, dei Principi delle Case regnanti estere e del Capo del Governo, quando le LL. MM. il Re e la. Regina non siano nella stessa città (20 colpi). 321. Nelle città, che sono sede di comando di corpo d'armata (o comando militare di isola), vengono eseguite salve d'onore d'artiglieria. nelle circostanze· seguenti: a) celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto (100 colpi); b) anniversario della Marcia su Roma (10() colpi); c) anniversario della Vittoria (100 colpi); . (l) genetliaco delle LJJ. ~Th.'L il Re e la Regina ,20 colpi);

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1()0 -

na-scita del Principe Ereditario (100 colpi); f) nascita di un Principe Reale (20 colpi); g) giuramento di S. M. il Re (100 colpi).

e)

A. Roma, nel giorno anniversario della morte del Re ultimo defunto e nel giorno dell'inaugurazione d'una nuova legislatura o di una nuova sessione parlamentare, viene eseguita una salva d'onore d'artiglieria (20 colpi).

328. Nei :porti del Regno, dove siano opere di fortificazione o tengano :presidio tru:p:pe d'artiglieria, vengono esegtùte le salve d'onore :presm·itte dal numero 326, quando vi giungono o ne :partono :per mare, in forma ufficiale, le :persone indicate nello stesso numero. Nelle piazze marittime e nei porti dello Stato si osservera.nno inoltre le prescrizioni stabilite dallo speciale regolamento. ,

l NALBER.AMENTO DELLA BANDIERA NAZION ALE ED ILLU!l:UN.AZIONE DEGLI EDIFIOI M.ILI'l'ARI.

329. N elle ricorrenze e solennità indic~te nello specchio che segue, deve essere inalberata la bandiera sugli edifici militari. Sulle caserme e posti di confine, stabiliti da particolari disposizioni del ministero della gue1Ta, la bandiera viene inalberata giornalmente. Nei porti flello Stato si osserveranno inoltre, al riguardo, le prescrizioni contenute nello speciale regolamento.


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101-

330. J.Je bandiere sono di due categorie (1). Inalberano la bandiera di l a categoria: il ministero della guen·a; Castel Sant'Angelo in Roma. Inalberano la bandiera di 23 categoria..: a) gli enti retti organicamente da ufficiali generali o superiori; b) le caserme e posti di con:fine; c) gli enti che, eccezionalmente, il·ministro della guerra autorizza, di volta in volta, su propòsta. delle autorità. territoriali. Qua.ndo nello stesso edificio risieda.no più comandi od uffici, con l'ingresso comune, la bandiera deve essere inalberata soltanto dal comando od ufficio che è primo nell'ordine di precedenza stabilito · dal n. 384 ilel presente regofamento. 331. La bandiera viene inalberata. sugli edifici militari un'ora dopa la s-veglia e tolta alla ritirata; quella alle caserme e posti eli confine viene tolta al tramonto.

332 . .All'atto dell 'inalb~ra.m ento della bandiera ove esista - si schiera e presenta le armi; il trombettiere su ona llJ. marcia al campo; i riparti di truppa che si trovano nelle vic~anze prendono la posizione di attenti e, se armati, presentano le armi; i militari isolati prendono la posizione di attenti e salutano. la guardia -

(l) Art. 4 del R. D . 25 marzo 1860, modificato dal H.. D. 24 dicerobl'e 1885 (allegato 0 ).

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Uguali moda,lità si osservano qmmdo la bandiera tolta.

vi~e

333. La bandiera na.zionale a mezz'asta è segno di lutto. L'uso del velo nero qp.ale segno di lutto, è riservato alle baudiere ed agli stendardi delle armi e corpi che ne sono forniti. In occa-sione di lutti nazionali, il periodo di tempo, nel quale la·bandiera <l<>vrà essere tenuta a mezz'.a.sta, s;nà stabilito con disposizione .ministeriale. Qpando la..bandiera è tenuta a mezz'a.sta, la guardia alla porta non rende onori, salvo quelli s1;abiliti per servizi funebri. '

334. Per ogni altra questione riflettente le bandiere in uso per il R. esercito e i distintivi navali delle a1,1torità, del R. e~ercito, . veda~i l'allegato O al presente regolamento.

.

.

. 335. L'illuminazione degli edifici militari si eff~ttua dlloll'imbrunire alla mezzanotte~ nelle ricorrenze indicate nello specchio che segue. E ssa è limitata ai fabbricati effettivamente occupati da comandi, uffici, stabilimenti militari o da riparti di truppa. L'illuminazione degli edifici Sa!à regolata in guisa che, senza eccedere nella spesa, . riesca decorosa. I fabbricati occupati da ripa.r ti di truppa e da stabilirr1enti, ,sa.r anno illuminati soJta.n,to all'ingresso principa,.l~.

Quando nello stesso edificio risiedano più comandi od uffici, le disposizioni per la illuminazione sono date dal comando o dall'ufficio superiore fra tutti quelli che si t rovano nell'edi;ficio, e la spesa è da esso ripartita proporzionalmente.


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N ote

Ricorrenzo e soleiiiiitll.

8 genna.lo - Genetliaco di s. M. la Regina . . • . 11 Cobb:raio - Anniversario della. stipulazione del •rratta.to e del Con cordato con la S. Sede. 23 marzo - Anniversario della fondazione dei Fasci . ·. , . 21 &J?rile - Natale di Roma .. 2•1 maggio - Anniversario della djohia· cbia.r azione di guerra. . . 1• domenica di giugno - Cdebra,zlone d ell'Unità d'Italia. e dello Sta tuto . 18 agosto '.:. Onomastico d i S . .M. la R egin a 16 settem bro - Genetliaco di S. A.. R. il Principe Ereditado 12 ottobre - Anniversa.rio della sco· Pflr ta dell'America . 28 ?tt<tbre .- A.nntvorsat·Jo della Mar· Clll. su Roma . . . . . . . . . . . . 4 novembre - Anniversario della "Vit · toria~ . 11 novembre - Genetliaco dl S. M. il Re Anniversari <li r.a tti d'arme commemorati. dalle varie armi e corpi e festività di S. Ba.rba.ra. e di S. Martino. . . .

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1

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1

l l

Armi c corpi intorossatl Corpi Interessati

Giurament-o dello reclute . Arrivi e partenze in torma ufficiale

delle LL. MM. Il Re e la Regina , del Sommo Pon tefice, dei Capi degll Stat i esteri. del Ptincipi della. F1t· miglia Reale, .dei PrinciJ)I delle Case regnanti ester~.. e del Capo del Go· vorno . . . . . . . . . . . .

Nascita. di un Principe Reale I na.ugura.zione di una. nuova legislatura. o di una. nuova. sessione !PI\rlamentaN . . Anniversario della morte del Re "Vittorio Emanuele II e dell'u ltimo Re defunto .

Nei prosidi interessati

Nello. cap i· talo l

Bandiera a

mezz'asta.


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104,-

ÙNORI FUNEBRI.

'

336. Gli onori funebri milita,ri vengono resi con scorta d'onore e rappresentanza, o con sola rapprensentanza. 337'. Il ministro della gu~ra dà disposizioni, volta a volta, per gli onori funebri da rendersi: a) a persona della Famiglia Reale; b) a.l Sommo Pontefice; c) a Capo .d i Stato estero od a Principe di Famiglia regnante estera, qualora i f1merali abbiano luogo in territorio nazionale; · d) a membro del Governo · in carica; e) a cavaliere dell'ordiç.e supremo ,dtllla SS. 4-nnnnziata; f) ad ambasciatore di. potenza estera.. 338. .Ai funerali de~le seguenti autorità militari prende le armi l'intero presidip con bandiere e musiche (1): a) maresciallo d'Italia e. generale d'armata; b) capo di stato inaggior~ generale e capo di stato maggiore dell'esercito, morti in carica; c) generale di corpo· d'armata, generale di divisione o tenente ·generale, iii servizio permanenttp effettivo; d) comandante .del presidi~. 339. Ai funerali di tutti gli altri ufficiali 'morti sia in servizio permapénte effettivo, .sia non in servizio permanente effettivo, ~d a quelli dei sottuf(l) Dove in questo capit.olo f'i parla di musiche, devono intendersi anche le fanfare reggimentali.


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ficiali e militari di truppa · morti in attività di servizio è dovuta la scorta d'onore indicata nello specchio che segue. Però ai funerali degli ufficiali morti non in ser, vizio permanente effettivo la r>corta stessa ven·à concessa solo se richiesta dalla f~ntiglia del defunto. 340. Al convoglio funebre del p refetto della provincia, di un ministro residente di potenza estera, di un R . accademico d'Italia, di un senatore o c1i un deputato, è dovuta una scorta d'onore di un battaglio.ne con bandiera e musica, sempre quando però ne sia fatta domanda dalla famiglia del defunto o dall'autorità. politica locale, dalla seg:~,·eteria della R. Accademia d'Italia, da,ll'uffi.cio di questura del Senato o della Camera, a seconda dei casi. 341. Al convoglio funebre di un militare decorato di medaglia d 'oro al valor militare si dispongono, ai lati del feretro, due squadre di otto uomini ciascuna al comando di un sottufficiale; e ciò indipendentemente dalla scorta dovuta al grado del militare defunto. 342. Ai funerali degli ufficiali della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza, morti sia in servizio permanente effettivo, sia non in servizio permanente effettivo, a quelli dei sottufficiali e militari di truppa delle predette forze armate morti i u attività di servizio, ed a quelli dei militari della lVI. V. S. N. e della croce rossa italiana morti iu attività di servizio, quando nel presidio do ve i funerali hanno luogo non esistano truppe della rispettiva forza armata, la scorta, di forza e composizione analoga - nei limit;i delle


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possibilità- a quella stabilita per i pari grado del R. ésercito, viene fornita dal R . esercito. Altrettanto faranno le altre forze armate per i funerali di militari del R. esercito in analoghe circostanze. P erò ai funerali .dei militari morti non in servizio permanente effettivo o non in attività di servizio, la scorta viene concessa solo se richiesta dalla famiglia del defunto. 343. Ai convogli funebri dj ex sottuffìciali e militari di truppa, deceduti in stabiliment.i militari in conseguenza di ferite riportate in guerra,, sempre che ne sia fatta domanda formale, verrà concessa la stessa scorta d'onore prescritta per i sottnffie militari di truppa morti i n attività di servizio. 344. Ai convogli funebri degli ufficiali morti in servizio permanente effettivo ed a quelli def sottufficiali e militari di truppa mor ti in attività di servizio la scorta d'onore è data, possibilmente, dall'arma alla quale il def11nto apparteneva, e dal riparto che comandava od al quale apparteneva. 345. Nei casi contemplati dal n. 338, tutti gli ufficiali non ,di servizio int ervengono all'accompagnamento, cd il comandante del presidio invita a prendervi parte tutti gli ufficiali non in servizio permanente effettivo. Tn ogni aUro caso di esequie ad un ufficiale in servizio permanente effettivo del R. esercito, ciascun corpo del presidio è rappresenta.t o, ove sia possibile, da un ufficiale di ciascun grado eguale od inferiore a quello del defunto.



Scorta d'onore

GRADO DEL DEFUNTO

Generale di corpo d'armata

Generale di divisione o tenente generale Generale di brigata o maggiore generale Colonnello o tenente colonnello comandante di reggimento Tenente colonnello o maggiore Capitano

Tenente Sottotenente Sottotenente maestro di banda o sotto tenente maestro di scherma- Aiutante di battaglie. o maresciallo Sergente m aggiore Sergente Caporale maggiore o caporale Appuntato o soldato


ai convogli funebri di militari del R. ese.rcito. OOMPOSlZIOND DELJ.A St'Ol\TA D'ONORE (l)

gll uffiolnll morti non In servizio per l militari morti in serviZio per permanente efrettlvo, compresi quelli permanente effettivo e per l sot- non iscritti nei ruoli, ai qU&ll tufllolall o militari d1 truppa però più fu conservato li grado con la morti In attività di servizio rele.th'a uniforme

Una brigata con bandiere emu· siohe ed una r appresentanza delle altre armi del presidio

(V. n. 338) \

(V. n. 338)

Una brigata con bandiera e musiche

Una brigata con bandiere e musiche

Un reggimento

Un reggimentol con bandi~ ra e mu. sica Un battaghone

un:_battaglione

Una compagnia

con bandiera e musica

!

Una compagnia ~ . con musica Y2 oompagma su 2 plotoni

con musica . 2 plotoni al co-

l_

mando di un capitano

20 uomini comandati da un sergente maggiore 16 uomini comandati da un 1 sergente 14 uomini comandatJ da un

caporale maggiore

12 ( uomini comandati da. un caporale 10

Un

plotone con musica



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Del corpo, al quale il defunto apparteneva, intervengono al funerale, quando non siano di servizio: tutti gli ufficiali, se si tratta di esequie ad un ufficiale; gli ufficiali della compagnia e tutti i sottufficia.li, se si tratta di un sottuffi.ciale; un ufficiale, due sottufficiali e tutti i graduati della compagnia, se si tratta di un caporale maggiore o di un caporale; un ufficiale, un sottufficiale, due caporali ed i soldati possibilment e della squadra cui il defunto apparteneva, se si tratta di un soldato. 346. Per un sottufficiale o militare di truppa. del R. esercito non appartenente ad un corpo del presidio, il comandante di questo dispone perchè uno dei corpi dipendenti mandi una rappresentanza di sei militari dello stesso grado del defunto. 341. Ai funerali di un militare della R. marina, della R. aeronautica, della R . guardia di finanza morto in servizio permanente effettivo, o della l\L V. S. N. e della croce rossa italiana morto in attività . di servizio, spetta la stessa rappresentanza indicata per i corrispondenti gradi del R. esercito; altrettant o faranno le altre forze armate nei riguardi dei militari del R. esercito.

348. Ai funerali degli ufficiali morti non in servizio permanen1;e effettivo del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di fina.nza, interviene, complessi vamente, se richie¡ sta dalla famiglia del defunto, la. metà della rap-


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presentanza stabilita per gli ufficiali in ser vizio permanente effettivo del grado corrispondente. Possibilmente la rappresentanza dovrà essere composta di nqn meno di tre ufficiali. 349. Quando si debbano rendere onori funebri ad un militare morto per causa. di servizio, il comandante del presidio o quello del corpo, secondo i casi, hanno facoltà d'ordinare l'intervento di una più num'erosa rappresentan za, ma non possono però aumentaJ.'e la forza de-lla scorta d'onore.

350. Ai funerali dei funzionari della giustizia militare in effettivit:\ di servizio, che hanno conservato il grado militare, siccome facenti parte del soppresso. corpo della giustizia militare, ed a quelli dei cappellani militari in servizio permanente effettivo, intervien~ una rappresentanza. di tutti i corpi del presidio', come è prescritto nel n. 345, secondo il grado cui era assimilato il deftmto. Ai funerali di un professore o maestro civile di una scuola militare, interviene una rappresentanza mista di ufficia.li ed insegnanti civili ed una di allievi di ciascun corso della scuola, alla quale il defunto apparteneva.. 351. Ai funerali di persone non militari, cui prenda. parte una scorta d' onore (n. 340), il comandante del presidio manda tma rappresentanza composta di un ufficiale superiore e di due inferiori. Analoga rappresentanza viene inviata a.i funerali di un decorato di medaglia d'oro al valor militare, sempre quando per il grado che il defunto rivesti va non gliene competa una maggiore.

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352. Quando si rendono pubblici onori funebri a benemeriti ed iUUBtri personaggi, e vi inte1'Vengono le autorità politico-civili, quelle militari, se invitate, vi prendono parte in corpo o rappresentanza, previ accordi da prendersi dal comandante del presidio con lo autorità sopraindicate. 353. Gli onori funebri militari vengono resi una sola volta e ;:;oltanLo nelle località sedi di presidio; le prescrizioni circa l'entità della scorta e della rappresent.anza s'intendono subordinate alla forza del presidio nel quale gli onori sono resi. Le domande - nei casi in cui esse sono previste dal regolamento - per la concessione della scorta e della r appresentanza, devono essere rivolte al comando del presidio. 354. Quando prende le armi l'intiero presidio, o comunque quando 'l a sc01· ~.a è superiore ad una brigata, fa parte del convoglio funebre un riparto di ciascuna arma del presidio, che sarà: un battaglione con ba.ndiera, e musica per la fanteria, un.o squadrone per la cavaUeria, \lna batteria per l'ar• tiglieria, una compagnia per il genio. Tutte le rimanenti truppe sono schierate nei luoghi più opportuni, lungo la via che deve essere percorsa !lal convoglio funebre. Nei casi in cui la scorta d'onore ha la formazione di una brigata o di un reggimento, fa parte del convoglio funebre un solo battaglioné, con bandiera e musica, e il rimanente delle truppe è schierato. · • Negli altri casi tutta la truppa fa parte del convoglio fQnebre . .


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In ogni caso un plotone .della truppa, che fa parte del convoglio, sarà schierato davanti all'abitazione dov'è deposta la sahria, per presentare' le armi al feretro p1·ima che il convoglio muova. Quando la scorta d'onore è composta di un solo plotone, o meno, si schiera tutta a presentare le .armi, e poi prende posto nel convoglio, dinanzi al feretro. 355. Le truppe che fanno parte del convoglio funebre marciano in ordine inverso di precedenza dinanzi al feretro, precedute dal loro , comandante. Tra le truppe ed il feretro non possono prendere posto altro che le confraternite ed · il. clero. n plotone che era schier.ato dinanzi all'abitazione dov'era deposta la salma, ma.rcia in coda al convoglio, quando la parte della scorta che è compresa . nel convoglio sia superiore ad un ',plotone. 356. Gli ufficiali in rappresentanza si dispongono dietro· il feretro, per ordine di grado: le autorità palftiche e le rappresentanze civili, che intervengono alle esequie, prendono il posto che loro spetta secondo il R. decreto per le precedenze. I parenti del defunto seguono il feretro, precedendO' le rappresentanze. · 357'. Ai lati del feret~ò, quando occorra, per impedire che persone estranee s'intromettano fra le rappresentanze eh~. lo seguono, e qu~ndo a ciò non provv~dano i corpi armati locali, marciano due file di soldati, una per parte .

358. Le truppe schierate presentano le armi e le musiche suonano al passaggio del corteo fu-


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lll -

nebre; al passaggio del feretro, i comandanti di riparto salutano nuovamente. Se si tratta di funer ali di S. M. il R e, di S. M. la Regina, del Sommo Pontefice o di un Oapo di Stato estero, anche le bandiere salutano il feretro. Dopo passato il convoglio funebre, le truppe schierate rientrano ai loro alloggiamenti. 359. Le truppe che fanno parte del convoglio e gli ufficiali in rappresentanza, quando il corteo è formato, rendono onori soltanto al feretro. 360. Musiche e tamblll'ini hanno un velo di crespo nero agli strumenti: essi non suonano durante l'andata alla. funzione funebre e a.l ritorno; durante la funzione, suonano marce funebri (cadenza di 85 per minuto): nell'intervallo tra una marcia e l'altra, i tamburini battono la marcia funebre loro speciale. 3GI. Le truppe di cavalleria e di artiglieria (batterio ippotrainate e someggiate) intervengono a piedi alle funzioni funebri; ma se tutto il presidio prende le armi, intervengono quelle di cavalleria a cavallo e quelle di artiglieria. con i pezzi senza cassoni. 362. È direttore del corteo funebre un ufficiale possibilmente dello stesso grado del defunto: se il difettore deve essere ufficiale generale o colon· nello, viene direttamente designato dal coman· dante del presidio; in ogni altro caso il comandante del presidio designa il corpo che deve comandarlo. 363. TI direttore del COl'teo, quando è ufficiale generale o superiore, ha un ufficiale a. disposizione, scelto da. lui fra i suoi dipendenti.


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364. Il direttore del corteo regola la formazione, la marcia e lo scioglimento del convoglio funebre; designa. gli ufficiali, possibilmente dello stesso grado del defunto, oppure del grado immediatamente inferiore, che devono reggere i cordoni del feretro. 365. Sul feretro è posta la sciabola sguainata del defunto, legata a croce con il fodero per mezzo della sciarpa, alla quale sono appuntate le decorazioni; tra le braccia superiori della croce è posato il copricapo e, ai lati del nodo formato dalla sciarpa, le spalline. 366. Il feretro di un maresciallo d'Italia e di un generale d'armata, quello del capo di stato maggiore generale e del ca.po di stato maggiore dell'esercito, morti in carica, quello di un generale di corpo d'armata morto in servizio permanente effettivo, e quello, infine, di un militare decorato di medaglia d'oro al valor militare, vengono trasportati su di un affusto. In mancanza di carro funebre, il feretro degli ufficiali generali e superiori è portato da sottufficiali; quello degli ufficiali inferiori da graduati di truppa; quello degli altri militari da soldati. 367. Ai funerali degli U'fficiali generali, degli ufficiali superiori di arma combattente e degli ufficiali di arma a cavallo in servizio permanente effettìvo, il cavallo del defunto, con la bardatura abbrunata, è condotto immediatamente dietro il feretro. 368. Tutti i militari che intervengono, comandati o spontaneamente, ad un funerale, ove intervenga scorta d'onore, compresi i militari della scorta, vestono la grande uniforme militare.


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369. Le disposizioni del presente ·regolamento circa glf onori da rendersi da.Ue . sentìnelle e daUe guardie agli ufficiali,_ ai sottufficiali, ai graduati ed ai riparti di truppa del R. esercito, sono pure applicabili agli ufficiali, ai sottufficiali; 'ai graduàti ed ai riparti di truppa, délla R. marina, della R. aeronautica, della R . gua.rdia di fillanza, della M. V. S. N. e della divisione speeìale di polizia•. della capitale. ·Lo sono de1 pari ·al personale ed ai riparti del sovrano militare ordine di Ma.lta e della croce rossa itali~na quando si trovino mobilitati per servizio e siano in divisa. l

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370. Le sentinelle salu,tano presentando l~arma: a) il SS. Sacramento; b) le L,L. MM. il Re e la Regina; c) il Sprnmo ,Pontefice; d) i Capi di Stati esteri; e) i Principi ,della Famiglia Reale e delle .èase regnanti estere; f) Il Capo del Govemo; g) le bandiere delle forze armate dello Stato;·i gagliardetti del direttorio nazionale del P. N. F . e delle federazioni provinciali fasciste, quando sono accompagnati da s,corta armat a; le bandjere nazionali dei Jll,Unicipi di Venezia, Vicenza, Osoppo, Pieve di' Cadore, Feltre, Limana e Seren , del Gr.a ppa; h) i cavalieri dell'ordine supremo della SS. Annunziata, fregiati delle rispettive insegne; i) i ministri ed i sottosegretari di Stato per la ~uerra, 'per la maFina, e per l'aeronal!.tica; S -

Regolamento s-ul sen"izio territoriale.


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Z) i senatori e deputati riuniti in corpo e le loro deputazioni; m) gli ufficiali in divisa. Esse salutano, prendendo la posizione di attenti: n) i sottufficiali ed i gr aduati di truppa ; o) i decorati al valor militare, i mutilati di guerra, i padri, le madri e le vedove dei decorati al valor militare morti sul campo o in seguito a ferite riportate in combattimento, nonchè i padri e le madri dei caduti insigniti della medaglia d'onore, purchè portino in modo visibile i segni delle decorazioni che loro conferiscono l'a~cennato diritto. 371. Le sentinelle rendono gli onori anche nei casi in cui, come è previsto dal presente regolamento, si trovino nella garetta, con l'avvertenza, però, che in tali circostanze salutano gli ufficia.li, 'di cui al precedente comma m), da pied'arm o da :fianc'al'rn, anzichè con il presentat'arm. Quando però le guardie devono schierarsi per rendere onori, le sentinelle sono tenute ad uscire dalla garetta. Le sentinelle inoltre salutano, col prendere la posizione di attenti, il superiore di qualsiasi grado in abito civile, quando sia da esse riconosciuto, e ·· asstimoiio la ··s tessa posizione per rispondere al saluto; che· ·loro è dovuto dai militari di truppa. 312. Al passaggio di un riparto di truppa ar. mata o diSarmata, le sentinelle prendono la posizione dt attenti e conservano tale posizione finchè ·non 'sia sfilato l'intero ripal!to; presentano l' arma solamente..ltJ.Ja bandiera ed al comandante del ri. parto, se' è ùn ·ufficiale. Analogamente si .xegolano-le sentinelle al passag-


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gio di un convoglio funepre scortato da truppa armata.; esse presentano le armi solamente aJ feretro. 373. Le sentinelle rendono il saluto nei limiti di spazio e con la fronte indicati nella consegna ; esse prendono, a seconda dei casi, la posizione di attenti o presentano l'arma allorquando la persona o la bandiera, cui gli onori sono dovuti, si trova lateralmente a tre passi e, rispetto alla fronte, a distanza di non più di 30 passi, e mantengono tale posizione finchè la predetta persona, o bandiera, non le abbia oltrepassate. Il saluto non è reso alle persone o bandiere che passano dietro le sentinelle. 374. Quando nel luogo, ove trovasi un corpo di guardia, anivino o passino le persone o le bandiere indicate ai comma a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), . del n. 370, o degli ufficiali generali in divisa, la sentinella più vicina al corpo di guardia, prima di rendere gli onori prescritti dal citato n. 370, grida <<all'armi». La guardia si schiera e presenta le armi. La sentinella alla porta di una caserma grida inoltre «all'armi »1 e la guardia si schiera e presenta le armi, all'anivo del comandante titolare del corpo; in divisa. La sentinella grida invece «fuori la guardia ,,, 1.uando entrino nella caserma, in divisa, gli altri ufficiali superiori del corpo ; in tale ca-so la guardia si schiera senza prendere le armi e si mette sull'attenti.

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375. .All'approssimarsi di truppa armata comandata da un ufficiale, la sentinella più vicina al corpo di guardia grida « all'armi ».


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La guardia si schiera in armi e rimane sull'a.ttenti, finchè sia sfilato l'intero riparto, se questo è in ordine chiuso, s1ù riposo se è a passo di strada: al passaggio della bandiera presenta le armi. Se il riparto, comandato da un ufficiale, è armato ed entra od esce dalla caserma, la guardia presenta le armi e rimane in tale posizione :fincbè tutto il riparto non sia sfilato. 376. .All'approssimarsi di un convoglio :hmebre scortato da truppa armata, la sentinella più vicina al corpo di guardia grida cc all'armi>>. La guardia si schiera in armi e rimane sull'attenti, finchè tutto il corteo sia sfilato: presenta le armi al feretro. 377. Quando viene inalberata la bandiera nazionale sugli edifici militari, la guardia rende gli onori prescritti dal n. 33.2. 37'8. Il trombettiere di una guardia, quando questa l'ende gli onori presentando le armi, esegue i segnali prescritti dal n. 171 del l'egolamento di .disciplina militare per il R. esercito. Quando la guardia rende gli onori alla bandiera il trombettiere suona la marcia al campo. Quando entra in caserma il comandante titolare del reggimento, in divisa, il segnale di attenti sarà preceduto dal ritornello del reggimento stesso. 37'9. Le guardie rendono gli onori schierandosi nel ~o.sto e con la fronte indicati dalla consegna. 380. Dalla ritirata alla sveglia, guardie e senti. tinelle non rendono onori; però le sentinelle prendono la posizione di attenti all'arrivo od al passaggio di un .superiore.


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38l. Le guardie d'onore rendono gli stessi onori che sono prescritti per le guardie in genere, con le differenze seguenti: a) lo sentinelle fanno agli ufficiali superiori ed inferiori il saluto da pied'arm o da fianc'arm, a seconda che sono armat-e di fucile o di moschetto; b) le guardie e le sent inelle rendono gli onori, anche di notte, a.Ua persona in cui onore sono comandate; o) le guardie e le sentinelle al palazzo 1·ealu presentano le aa·mi agli ambasciatori esteri, qua.ndo in forma ufficiale e in ca.lTozze di corte, si recano al palazzo stesso ; d) guardie e sentinelle devono gii onori alle persone, o bandiere, designate nel n. 37 4 e nella precedente lettera o), t anto alla loro entrata, quanto alla loro uscita dal palazzo . Pel'ò le guardie d'onore nei RR. pa.Iazzi non si schierano per rendere gli onori agli ufficiali generali; ad essi. le sole sentinelle di dette guardie presentano l'arma.

382. Negli alloggiamenti di truppe in servizio d'ordine pubblico o partecipanti a ma.novrc nelle quali si supponga sussistere lo stato di guerra, le guardie rendono gli onori soltanto di giorno a S. ~I. il Re, ai R R. Principi, ~tl Capo del Governo, agli ufficiali generali ed al proprio comandante di corpo.

CAP O II.

Precedenze. :J83. Nelle circostanze in cui ripaJ.•ti o militari del R. esercito si trovano riuniti in qualità di rappresentanti delle varie aa·mi, corpi o altri enti militari, cui essi appartengono, si osserva l'ordine di precedenza stabilito dalla tabella che segue.


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