14 minute read

DIFFERENZE RISCONTRATE FRA LA RELAZIONE 1TALIANA E LA RELAZIONE GERMANICA

Next Article
I DOCUMENTI 1943

I DOCUMENTI 1943

SUGLI ACCORDI DI WIESBADEN

DEL 29 GIUGNO 1940 XVIII

Advertisement

I - Forza ed armamento nei territori non occupati (cap. 2° della Relazione Italiana) a) Secondo la R.I. spetta all'Italia definire le forze concesse nella Costa dei Somali; nella R.G. manca tale precisazione e sembra quindi che la Costa dei Soma.li s ia compresa tra i possedimenti per i quali è prevista la smob ilita zione fino alla forza di pace. b) La R.I. precisa che la proporzione tra ufficiali, sottufficiali, specializzati di carriera etc . "non d eve superare quella del tempo di pace" ; la R.G . più genericame nte richiede che "sia assicurata una certa proporzione". c) La R.G. precisa che, oltre la forza di 100.000 uomini , non è ammessa la costituzione di unità armate di polizia. d) Circa l'armamento la R.G . concede "carri armati leggeri" per quanto "di vecchio modello"; la R.I. non permet te caITi armati. e) La R.G. stabilisce che "l'entità numerica degli organici verrà stabilita nei particolari dalla Commissione germanica , ma , prima delle decisioni definitive, verrà chiesta l'approvazio ne della Commissione i tal ian a" ; la R.I. non ne parla.

(La R.I. riprende inoltre e chiarisce il concetto prima espresso ancora a pag 2 - 6° capov ).

Ne lla R.I. manca tale precisazione .

II - Consegna di materiale bellico

(cap . 3° d e lla Re lazio ne Italiana)

La R.G. d efinisce solo quanto riguarda il materiale bellico d ella Madrepatria; la R.I. stabilisce che "il controllo s ul materiale bellico da accan t onare della Corsica , dell'A frica del Nord, Siria e Costa francese dei Somali è esclus iv a m e nte a ffida to a noi".

III - Controllo aeronautico

(cap. 5° d e lla Re la z ione Italiana)

La R.I. affe rma che la German ia chiede "la consegna degli aeroplani stranieri" e considera, in proposito, il caso degli aeroplani am e ricani; la R.G. non tratta tale questione.

IV - Controllo navale

(cap. 6 ° della Relazione Italiana) a) Circa il disarmo deJie navi, la R.l. considera l'asporta zione degli apparati radio da ll e navi stesse ; la R . G. prevede invece "smontaggio di parti degli impianti r.t.". b) Secondo la R .I. saranno "congedati gli equipaggi, meno nuclei di sorveglianza a bordo"; la R.G. non parla di tali nuclei. c) La R.I. precisa che "le navi attualmente dislocate nel Mediterraneo debbano ritirarsi nei porti sotto controllo italiano e prefe 1ibilmente a Tolone; la R .G. non fa cenno a quest'obbligo. d) Secondo la R .I. le forze navali ammesse per la sicurezza delle colon i e saranno definite, in genera l e, appena saran no note le proposte francesi in meri to; la R.G. precisa invece che "l' entità delle forze navali, concesse per l e colonie francesi nel Mediterraneo, nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, viene determinata dall'Italia". e) La R.I. accenna al controllo i taliano su Casablanca e Beyruth mentre la R.G . non ne fa cenn o. f) La R.I. accenna alla· convenienza iniziale di proi bire , in generale, la navigazione merca ntil e francese mentre la R.G. riferisce che "la ripresa del traffico sarà rego lata secondo la s i t ua zio" ne . g) La R .G. accenna aJla p roibizione per le na vi frances i di /S eguire la rolla di Gibilterra per sottrarle alla cattura inglese; la R.I. non ne fa cenno.

V - Trasmis s ioni radio

(ca p . 9° della Relazione I taliana)

La R.G. non precisa, come la R.I., che l e trasm issioni radio ammesse tra governo, navi e co lonie, sono consentite so lo da de t erm inate stazioni.

I V

CHIARIMENTI FOR NITI DALLA C.T.A. CIRCA

ALCUNE DIFFERENZE RISCO NTRAT E TRA RELAZIONE ITALIANA E RELAZ IO N E TED E SCA S UG LI ACCORDI DI WIESBADEN DEL 29 GIUG NO 1940 la) - Secondo la convinzione i taliana , art. 3, 2° capoverso, la Somalia francese sarà totalmente smili tari zzata . L'Italia sta b ilisce le misure relative alla S omal ia francese .

Ib) - Si è voluto intendere che ne ll e forze armate resi d ue francesi dovrà esservi una opportuna proporzione numerica t ra ufficiali sottufficiali e Lruppa, rispondente ad un normale ra pp or- to di pace. Verranno autorizzate piccole deviazioni risp e tto a ll a s itua zio ne pre bellica. le) - La C.T.A. intende autorizzare, o lt re alla forza, ma il proge tto co n segnato non di ce que sto, di J 00.000 u om ini, altri 5000 uomini in più per l a cost ituzione della guardia mobile ( unità di polizia), ne l tenitorio non occupato. l e) - Tale accordo è ' stato preso. Il piano organico d e finjtivo ve rrà trasm esso all a C. I.A .

Id ) - Per "vecchi carri armati leggeri con mitragliatrici" debbono int e ndersi a utoblindate (Pan zerspa hw agen) non carri a1mati ( Pan ze rkam p fwage n ).

II ) - Il punto di vista italiano è esalto. L'Ita li a assume il co ntrollo , o ltr e che s ulla zo na ad E del Rod ano, an c he su ll a Corsica, Nord Africa, Siria e Somalia francese.

ID ) - Non è stabilita un a "con segna" di aeroplani, bensì un "accantonamento" (Sicherstellung). Deg li aerop lani strani eri, possono 1ientrare nell'accantonam ento quelli che in seguito a commesse straniere so no da co nsid era rsi francesi. E vi d entemen t e, però, gli aeroplani che per es. si trovino ancora in America non sono perseguibili.

IVa) - Non è definito se dalle na vi s i debbano asportare gl i inted impianti radi o o soltanto elementi di essi. L'im portante è che gli impianti non s iano più in g rado di funzionare.

IVb ) -A bordo restano solt anto picco li presidi di guardia, in civile. Nessun so ldat o.

IVc) - Po iché il Meditemrneo , in linea di princ1p1 0 , è zo na di co ntrollo italiana, la questione non è stata particolarmente toccala nella re lazione tede sca.

JVd ) - Il regolamen to è lasciato all1talia nel Mar Rosso e n e l Go lfo di Ad en. È stato stabili to il principio ch e n e l Med iterraneo non ve nga consentita alcuna forza navale francese.

La co nces s ione temporanea di navi, per l'impiego co ntro l'Ing hilterra, resta indip e ndent e da ciò.

IV e) - Il con troll o italian o s i estende ai porti mediterranei. Ca- sablanca, come porto atlantico, è zona di controllo tedesca.

IVf) - Il regolam ento del traffico commerciale marittimo nel Mediterraneo è compìuto dall'Italia.

IVg) -La proibizione del passaggio per Gibilterra, per le navi da guerra e commerciali francesi, venne concordata nelle conversazioni del Gen. Roatta.

Dopo l'incidente franco-inglese di Orano il passaggio venne di nuovo accordato, con la sospensione dell'art. 8 della Conversazione tedesca. A quanto risulta non ne è stato fatto alcun uso.

V) - Di massima l'esercizio del traffico radio è legato all'autorizzazione tedesca e italiana. Non vi è però nulla in contrario , quando siano rispettate le seguenti:

- dati sulle stazioni impiegate con nominativi e frequenze;

- trasmissione in chfaro o preventiva consegna del cifrario impiegato.

Qualora le operazioni tedesche o italiane fossero disturbate tecnicamente dal traffico radio francese, sussiste la facoltà di es cludere determinate stazioni o frequenze

Poiché da parte dei francesi sono stati trasmetti ripetuti messaggi radio con cifrario ignoto, i francesi sono stati ammoniti che in caso di ulteriori infrazioni, il traffico radio verrebbe totalmente proibito.

BANDO DEL D UCE SUI TERRITORI OCCUPATI

30 luglio 1940

A proposito dell'amministrazione dei territori occupati dalle forze armate italiane ed allo scopo di fare cessare la legge di guerra, il Duce, nella sua qualità di "comandante delle truppe operanti su tutte le fronti" emanò, in data 30 luglio, il seguente Bando circa i territori occupati che venivano pertanto sottratti sia alla giurisdizione delle autorità francesi sia a quella delle autorità militari italiane con una decisione che suscitò tenaci opposizioni francesi prefi.gurando essa una vera e propria annessione degli stessi territori.

FONTE: USSME-CIAF-RACC. 8, fase. 3.

BANDO CO NCERNENTE GLI ORDI NAMENTI AMMINISTRATIVI E LA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA NEI TERRITORI OCCUPATI

LE FR ONTI

Visto il R.D. 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei t erritori dello Stato;

Visto l'art . 6 d el R.D . 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Vist i gli art ic oli 15, 16 , 17 e 18 della legge di g u erra , il cui testo è s ta to approvato con il Regio decreto predetto;

ORDI NA :

CAPO I

DEGLI ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1 - Esercizio dei poteri civili. Nomina di Commissari civili Nei territori francesi occupati d alle forze armate ita li a ne i poteri civili, ai sensi degli articoli 16 e 54 a 66 della legge di guerra, sono eserci ta ti da Commissari civili.

Alla nomina e, quando occorra, alla revoca dei Commissari civili, si provved e r e con ordinanza del Comando Supremo.

L'ordinanza che nomina il Commissario civile determina la circoscrizione per ]a q ual e eg li esercita le proprie attribuzioni

Art. 2 - Dipendenza di Commissari civili

I Commissari civili dipendono dal Comando Supremo. Tutta via il Comando Supremo può disporre che i Commissari civili, per tutte le loro attribuzioni o per talune di esse, dipendano d ai Comandi di Corpo d'Armata.

I Commissari civili sono inoltre tenuti ad osservare le istruzioni impartite dai Comandi dei presidi militari, relativamente alle questioni concernenti l'ordine pubblico.

Art 3 - Attribu zioni dei Commissari civili

I Commissari civili provvedono a ristabilire e ad assicurare l'ordine e la vita pubblica, e in particolare vigilano perché siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.

Art. 4 - Autorità e funzionari civili francesi

Le autorità e i funzionari civili francesi sono mantenuti nell'esercizio delle loro fu n zion i , sa lvo che il Commissario civile, per esigenze politiche, militari o di ordine pubblico, ne disponga la sost ituzione.

Qualora il Commissario civile eserciti tale facoltà di sostituzione nei riguardi di un'amministrazione comunale, le funzioni del sindaco e d eg li altri organi dell'amministrazione comunale sono affidate ad un Commissario straordinario, scelto, di preferenza, fra gli abitanti del Comune stesso.

Art. 5 - Esecutorietà dei provvedimenti delle autorità amministrative francesi

Le deliberazioni delle autorità amministrative francesi, le quali, a norma delle le gg i francesi, siano soggette ad approvazione, rat i fica o visto di una autorità superiore, non sono esecutorie, se non abbiano riportato anche il visto del Commissario civile, il quale ha faco ltà di rifiutarlo, qualora ritenga che la deliberazione non sia regolare o non soddisfi alle esigenze d e lla popola z ione civile o a quelle delle forze armate occupanti. Tal e visto sostituisce l'approvazione, la ratifica o il visto della auto1ità s uperiore, qual ora questa non abbia se d e ne l territorio occupato dalle forze armate italiane.

Sono in ogni caso soggetti a l visto preveduto dal comma prece- dente gli ordini, qualunque sia la loro natura e la loro fonna, che sono rivolti alla generalità d egli abitanti.

Il Commissario civile ha sempre facoltà di sospendere o di vietare l'esec uzione di qualsiasi provvedimen to o deliberazione delle autorità francesi mantenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6 - Autorità civili francesi che abbandvnano le loro {unzionz

Le autorità e i funzionari civiLi francesi, che hanno abbandon ato il posto e che oon lo riass um eranno n e l te rmine di di ec i giorni dalla data di pubblicazione di questo bando, potranno essere, dal Commissario civile, dichiarati decaduti dall'ufficio ed eventualmente sost ituiti. Quando ricorrano specia li circostanze, il Commissario civile ha facoltà di prorogare tale termine con ordinanza p u bblicata m e diant e affissione agli a lbi comunali

Art. 7 - Ritomo della popolazione

Per facilitare il ritorno delle popolazioni civili nei territori occupati dalle forze armate italiane, i Commissari civili adottano , sentite, ove occorra, le autorità amministrative loca li, Je oppor tune misure, e impartiscono a dette autorità le relative disposizioni.

Art. 8 - Salvacondotto per il rientro nei territori occupati o l'uscita da essi

Gli abitanti d e i tenitori francesi occupati dalle forze armate italiane, che, avendoli abbandonati, intendono farvi ritorno, debbono muiùrsi di uno speciale salvacondotto rilasciato dall'autorità militare e vistato dal Commissario civile.

Di eg ual e documento debbono munirsi gli abitanti di detti territori che si r ecano nel territorio francese non occupato dalle forze armate italiane.

Art. 9 - Movi111ento delle rnerci da e per i territori occupati

Il movimento d e ll e m e rci e d ei prodotti di qualsiasi specie fra i territori francesi occupati dalle forze annate italia n e e ogni altro territorio diverso da quello d el Reg no è sogge t to alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno in materia dogan ale, ivi compreso quelle relative ai divieti d'importazione e di esportazione e ai tributi che si rendono in qualsiasi modo applicabili alle merci importate nel Regno o da questo esportate.

Art. 1O - Dervghe ai divieti di importazione

N e i t erritor i fra nc esi occupati dall e forze armate italiane è con- sentita l'introduzione, in deroga ai d ivieti di importazione stabiliti dalla legge italiana e in ese n zione dogana le:

1° - degli effetti personali, delle masserizie e degli strumenti di lavoro precedentemente asportati dagli abitanti di detti territori, che vi facciano ritorno ;

2° - dei generi alimentari e degli altri generi di cons umo necessari per la vita della popo lazione civile, nonché d ei materiali occorrenti per la ricostruzione o pe r la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati p er effetto d e lle ope r azioni b e lli che.

Per quanto concerne gli oggetti indicati nel n. 2 del comma precedente, i limiti , le condizioni e le modalità di applicazione della dispos i zione del comma s tesso sono determinati dai Commissari civili, d'intesa con l'autorità militare e con l'au t ori tà doganale.

S ono, in ogni caso, escluse daJJ e agevolazioni prevedute dal primo comma le merci di c ui è proibita l'importazione ne l territorio d el Regno, per ra gioni di carattere fiscale, sani tario e di polìzia, e particolarmente i tabacchi greggi e l avorati, la saccarina , il sale marino e il salgemma, gli accendisigari e le loro parti s taccate, i fiammiferi, gli stupefacent i, le armi e gli esplosivi

Art. l l - Di vieto di esportazione di oggetti d'arte È vietata l'esportazi one d i oggetti d'arte dai territori francesi occupati dalle forze armate ita li ane in ogni altro terri torio diverso da que ll o italiano.

Art. 12 - MovimenlO di merci fra il territorio del Regno e quelli occupati

Le merci e i prodotti di qualsiasi specie poss ono lib eramente circolare fra il territorio del Regno e il territorio france se occupato dall e forze arm ate italiane.

I gene ri sogge tti in Italia ad imposta di fabbricazione non posso no essere trasportati da l territorio francese occupato dalle forze armate dello Stato nel territorio del Regno, se non viene provato che abb iano ivi assolto la imposta.

Sono vietati nel territorio francese occupato dall e forze armate italiane la pro duzione e i l co mmercio di qual s iasi genere assogge ttato ne l Regno a regim e di monopolio.

Art. 13 - Moneta a corso legale

Nei territori francesi occu p ati dalle forze armate ita liane ha corso legale la lira italiana. Pu ò altresì circolare il franco francese, co n efficacia libera t o ria , al cambio di lire trenta per cento franchi.

Art. 14 - Divieto di negoziazione di mezzi di pagamento all'estero

È vietata nei territori francesi, occupati dalle forze armate italiane, qualsiasi forma di neg oziazione di valuta diversa da quella italiana e da quella francese, nonché di titoli e val ori stilati in valuta diversa da quella italiana e da quella francese .

È vietata la negoziazione della valuta fran c ese in valuta italiana, a un cambio diverso da quello stabilito nell'articolo precedente.

Art. 15 - Divieto di esportazione di merci

L'esportazione di merci dai t erritor i francesi occupati dalle forze armate italiane in ogni altro territorio diverso da quello italiano non può essere effettuata se non in base a benestare ri lasciato dalla filial e più vicina della Banca d'Italia o da una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzia della Banca d'Italia.

L' esporta tore è tenuto a cedere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il t rami te della Banca d'Italia, ovvero di una delle aziende suddette, le valute pervenu tegli in pagamento delle merci esportate.

L'ob bligo di cessione preveduto dal comma precedente si estende alle valute ricevute in corrispettivo di servizi prestati in territo1io diverso da quello italiano e da quell i occupati dalle forze armate ìtalìane, in dipend enza di attività commerciali esercitate in questi ultimi .

Art. 16 - Divieto di introduzione o esportazione di valori Sono vietate, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente:

1° - L'introduzione da qualsiasi territorio diverso da quello del Regno, nei territori francesi occupati dalle forze armate italiane, di bigl ietti di Stato o di Banca italiani e franc es i nonch é di titoli di credito e valori stilati in valut a italiana o francese;

2° - L 'espor ta zione dai territori francesi occupati dalle forze armate italian e ìn ogni altro te rri torio diverso da quello del Regno, dì qual s iasi specie di biglietti di Stato e di Banca, nonché dei ti toli dì credito e valori stilati in qualsiasi valuta.

Art. 17 - Facoltà di portare valuta in caso di uscita dal territorio occupato o di ritorno in esso

Coloro che dai territori francesi occupati dalle forze armate italiane s i recano in qua lsias i territorio div erso da quello del Regno, hanno faco l tà di portare con sé valuta italiana fino all'am- montare di lire duecentocinquanta, valuta fra nce se fino all'ammontare di franchi mille , nonch é qualsiasi somma in valuta diversa da quella ita liana che sia stata ottenuta per effetto di regolare cessione dall'Istitu to Nazionale per i cambi con l'estero, per il tramit e della Banca d'Italia o di una deUe Aziende di c redito autorizzate a fungere da Agenzia della Banca d1talia.

Gli abitanti dei territori francesi occupati dalle forze annate italiane che, avendo abbandonato tali territori, vi facciano ritorno, hanno facoltà di portare con sé val uta francese fino all'ammontare d i franchi cinqu emila. Quando ricorrono s peciali circostanze, i Commissari civili hanno facoltà di autorizzare a detti abitanti l'introduzione di somme maggiori in valuta francese.

Art. 18 - Regolamento del piccolo traffico Locale

I Commissari civili hanno facoltà di emanare, con loro ordinanze, se ntite l'autorità militare e l'autorità doganale, norme per rego lare, in deroga alle disposizioni d ei precedenti articoli 9, 15 , 16, 17 , il piccolo traffico locale fra i territori francesi occupati dalle forze armate dello Stato e i co n tigui territori francesi.

Art. 19 - Accertamenti delle trasgressioni alle norme s ulle valute

La compe tenza ad accertare le violazio ni degli articoli 13 e 17 e dell e disposizioni emanate ai sensi dell'art. 18, spetta a tutt i co loro che, nei territori francesi occ up ati dalle forze armate italiane, sono investiti di funzioni di polizia giudiziaria, nonch é, n ei limiti de l servizio cui so no d estinati e secondo le attribuzioni lo ro conferite, ai funzionari delle R. Dogane e agli ufficiali postali.

Dell'accertamento è redatto processo verbal e che è notificato in copia al trasgressore.

Le viola zioni indicate n e l primo comma sono pun i te , sal vo quanto disposto dal successivo articolo, a norma degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del R. decreto-l egge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

La competenza attribuita dagli articoli stessi al Minis tro per gli scambi e per le va lute compete, n ei territori francesi occupati dalle forze armate italiane, al Comandante supremo, o p er s ua delega, al Comandante de lle forze d i occupazion e.

Art. 20 - Disposizioni penali in materia di scamb i, di valute e di commercio dell'oro

Si applicano nei territ ori francesi occupati dalle forze armate italiane le dispos izioni della legge 28 lugli o 1939-XVII, n. l 097.

This article is from: