Capitolo III
La Milizia e la Polizia La mancanza di uno stato giuridico ben definito della Milizia era un problema che emergeva anche in relazione ai compiti di mantenimento dell’ordine pubblico stabiliti dal decreto istituivo del 14 gennaio 1923. La pubblicistica del tempo insisteva sulla sostanziale differenza tra il nuovo corpo e la polizia apportando le più svariate argomentazioni1. Il problema, tuttavia, non era legato alla collaborazione della Milizia con le forze di Pubblica sicurezza, ma all’uso che di essa si faceva come polizia politica senza darle un definito stato giuridico. Il RD del 31 dicembre 1922 n. 1680 aveva sciolto la Guardia Regia istituita da Nitti nel 1919, aveva esteso le prerogative dei carabinieri in tema di repressione e aveva inserito le camicie nere nello Stato inquadrandole nella Mvsn in veste, anche se informale, di polizia politica. Questa funzione non ufficiale aveva causato situazioni compromettenti perché aveva messo in dubbio la legittimità delle violenze e delle illegalità commesse dalla Milizia nei confronti degli antifascisti. Il RD 4 agosto 1924 aveva poi reso la Milizia parte dell’Esercito, ma non della forza pubblica. I militi perciò non potevano essere considerati né agenti di Pubblica sicurezza né agenti di Polizia giudiziaria2. La qualifica di pubblico ufficiale fu un problema di difficile soluzione. Forza pubblica? No. Polizia giudiziaria? No. Agenti di pubblica sicurezza? No. Esercito? No. Insomma si può sapere una volta che cosa dunque siamo noi?3
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Cfr. Milizia e Polizia, in «Milizia Italica», I, n. 2, 15 marzo 1925, p. 2. Solo i capi squadra e i militi in servizio permanente della Milizia ferroviaria, portuaria e postelegrafica assumevano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria anche se, nell’esercizio delle funzioni di concorso ai servizi di polizia e di sicurezza e nelle funzioni di vigilanza per il mantenimento dell’ordine pubblico, essi agivano alla diretta dipendenza e sotto la responsabilità delle autorità di pubblica sicurezza competenti per giurisdizione, ossia commissari di Ps e carabinieri. 3 F. VERNA, La condizione giuridica della Milizia, in «Milizia Fascista», II, n. 37, 12 settembre 1926, p. 1. 2
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