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1.1.4 L’ordinamento giudiziario
Nei compiti e nelle sue strutture essenziali l’organigramma del potere decentrato
nel ducato non subisce cambiamenti sensibili fino al 1848 quando la creazione del Ministero dell’Interno porterà, almeno formalmente, un mutamento nel ruolo dei
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governatori.
1.1.4 L’ordinamento giudiziario
Uno dei primi atti di Francesco IV al momento del suo ingresso nel ducato è la soppressione della legislazione napoleonica e il ripristino del codice estense del 177132 . Nello stesso giorno un decreto stabilisce l’organigramma generale dell’ordinamento giudiziario nel ducato. L’amministrazione della giustizia civile e criminale viene affidata ad un supremo consiglio di giustizia che si pone al di sopra dei tribunali di giustizia e dei giusdicenti locali. Il supremo consiglio di giustizia ha sede a Modena, è composto da
quattro consiglieri, due soprannumerari e un avvocato generale con l’aiuto di due cancellieri. A Modena ed a Reggio risiede un tribunale di giustizia, composto da un presidente, quattro giudici, due soprannumerari ed un procuratore fiscale, coadiuvati da due cancellieri. Anche a Castelnovo di Garfagnana, vista la distanza dalla capitale, si prevede la nascita di un tribunale composto di tre giudici, un procuratore fiscale e due
cancellieri.
Le giusdicenze infine ricoprono i compiti prima delegati alle giudicature di pace. Si tratta di tribunali di prima istanza, decentrati, che si appoggiano per le cause eccedenti le loro competenze sui tribunali di prima istanza del loro territorio (e non più direttamente sul supremo consiglio). Dal punto di vista civilistico tali tribunali hanno limiti nel valore della cause che possono trattare (2.500 lire modenesi), tale limite può però essere
superato in casi previsti specificamente oppure quando non sia possibile determinare con precisione il valore della causa. Per evitare i ricorsi ricadenti sui capiluogo, le cause civili ed anche quelle criminali (se punite con multa fino a 60 lire) non prevedono possibilità di appello. Nel territorio facente allora parte della provincia di Reggio le giudisdicenze sono
32 Collezione generale delle Leggi, Costituzioni, Editti, Proclami ec per gli Stati Estensi. Tomo I, Modena, Tipografia Eredi Soliani, 1814, decreto 28 agosto 1814, n.103, p. 12.
undici: Reggio, Correggio, Brescello, Scandiano. Montecchio, Castelnovo ne’ Monti,
Novellara, Poviglio, Carpineti, Minozzo, Varano. I tribunali di Modena e di Reggio operano con cinque giudici, sostituibili in caso di impedimento grazie ai soprannumerari convocati dal presidente. Il procuratore fiscale ha il compito che nell’ordinamento attuale spetta al pubblico ministero; tuttavia il decreto prevede che siano sentite nella cause interessanti l’ordine pubblico la camera regia, le
comunità, i corpi e gli stabilimenti pubblici. Il tribunale di Reggio opera come corte d’appello per le cause discusse in prima istanza a Modena e viceversa. Il supremo consiglio di giustizia ha funzione di corte di ultima istanza per tutte le cause civili e criminali “e col decreto di quest’ultimo giudizio sarà imposto fine e perpetuo silenzio alla Causa”33. Anche in questo caso si pongono dei limiti di valore alla causa sotto ai quali non si può ricorrere fino all’ultimo grado e viene previsto il divieto di ricorso in
caso di sentenza contumaciale (a meno che non sia lo stesso procuratore fiscale a promuovere l’appello). Questa struttura dal punto di vista generale rimane sostanzialmente invariata almeno fino al 1848. Il sistema è però meno stabile di altri settori dell’amministrazione ducale, soprattutto per quanto riguarda la permanenza nello stesso luogo dei giudici: si
assiste infatti ad un accentuato ricambio dei giudici, soprattutto nei centri minori.
Il Duca voleva forse impedire che una lunga permanenza del giusdicente o di un altro dipendente della amministrazione della giustizia nella medesima sede favorisse il sorgere di legami, che potevano poi suscitare sospetti di favoritismi o addirittura di collusioni34 .
Un importante cambiamento nell’organizzazione della giustizia, con l’inserimento di un elemento ex novo, avviene con la creazione del tribunale statario, nato per reprimere furti, rapine e reati violenti ma evidentemente orientat o da subito alla repressione delle ‘Sette Carbonare’. Esso è composto da tre giudici, con un procuratore fiscale ed un cancelliere ed ha particolare carattere di urgenza e di fermezza.
33 Ivi, p. 24. 34 G. Bertuzzi, cit., p. 102.
6. Gli individui nominati a formare il Tribunale statario dovranno, omettendo ogni altra loro incombenza trasferirsi al luogo destinato e trovarvisi al tempo prefisso; notificheranno con Proclama la seguita convocazione ed il luogo di residenza del Tribunale.[…] 7. Nel medesimo luogo, ed al tempo prefisso a diligenza delle rispettive superiorità, si troverà pure quel numero di soldatesca che sarà ritenuto necessario secondo le circostanze; sarà destinato dal Governo un Commissario incaricato di provvedere al Tribunale, ed agl’Individui che lo compongono tutto l’occorrente onde non soffrano per verun titolo alcun ritardo, o distrazione nel disimpegno delle loro funzioni35 .
In effetti se si verifica lo svolgimento del grande processo contro la setta carbonara dei ‘Sublimi Maestri Perfetti’ tenutosi a Rubiera alla fine dell’agosto 1822 si può notare l’estrema rapidità con cui si giunge alla sentenza. Dopo soli sei giorni di sedute vengono giudicati ben quarantasette imputati per il reato di lesa maestà e vengono comminate sette condanne a morte, un ergastolo, svariate condanne a venti anni carcere e molte condanne all’esilio.
La sentenza viene emessa l’11 settembre e si compone di svariate pagine di motivazioni. Inoltre contiene anche disposizioni per l’esecuzione della stessa che vengono applicate agli imputati (soltanto due) che non sono fuggiti e che sono effettivamente nelle mani della giustizia. È evidente l’intenzione dell’esemplarità della pena.
Il Tribunale istesso […] ha decretato, che l’esecuzione medesima debba avvenire nello spazio di terreno di ragione pubblica, che rimane a Ponente di questo Forte fra le due Vie che si diramano dalla strada Emilia di Reggio divergendosi l’una a mezzogiorno, verso l’ingresso in questo Paese, e l’altra a Levante all’intorno del medesimo luogo, che si è ravvisato a tal uopo conveniente non tanto per la sua vicinanza al Forte in cui sono detenuti i Rei, quanto per la necessaria esemplarità essendo sulla strada postale presso il confine dei territorj di Modena e di Reggio36 .
In realtà la condanna a morte viene eseguita per il solo don Giuseppe Andreoli perché gli altri imputati sono in massima parte contumaci oppure perché come Francesco Conti (di Montecchio, 1788-1854) hanno reso piena confessione dichiarandosi pentiti,
ottenendo così la commutazione della pena di morte a quella del carcere.
35 Documenti risguardanti il Governo degli Austro-Estensi in Modena dal 1814 al 1859, Tomo I, parte prima, Modena, Zanichelli Librai ed Editori, 1860, Decreto 14 marzo 1821, p. 6. 36Documenti risguardanti il Governo degli Austro-Estensi in Modena dal 1814 al 1859, Tomo I, parte seconda, Modena, Zanichelli Librai ed Editori, 1860, p. 40, sentenza del tribunale statario emessa il 11 settembre 1822.
Un importante aggiustamento della macchina giudiziaria del ducato viene attuato con il decreto del 20 dicembre 1827 che chiarisce i compiti del consigliere intimo per gli Affari di Giustizia e di Grazia37, incaricato di quegli atti che spetterebbero al sovrano in fatto di concessioni, deroghe e ricorsi e che vengono a lui delegati. Egli è il vertice del sistema giudiziario, presidente del supremo consiglio di giustizia e vigila sull’applicazione
dei regolamenti. Ora il supremo consiglio viene diviso in due sezioni una guidata dal presidente e l’altra da un vice presidente che si riuniscono in sessione comune soltanto quando è espressamente previsto, quando lo richieda il presidente o lo stesso sovrano. Un parallelo sdoppiamento è operato anche nei tribunali di Modena e Reggio ed è il presidente del tribunale a distribuire le cause alle due sezioni. Vengono corretti i limiti pecuniari per cui le cause sono lasciate alle giusdicenze e si stabilisce che in linea di
principio è vietato l’appello al supremo consiglio di giustizia nei casi in cui i giudizi siano conformi tra prima e seconda istanza. A questa regola si può derogare solo in caso di cause civili con merito superiore a 15.000 lire o di cause criminali a cui sono seguite condanne ad almeno dieci anni di galera38 . Inoltre a questi provvedimenti si aggiunge il tentativo di non permettere nessuno
sfasamento tra la strutturazione politico-amministrativo delle comunità e quello delle relativa giurisdizione giudiziaria. Infatti una deliberazione del supremo consiglio di giustizia, approvata poi con decreto sovrano il 29 dicembre 1827, uniforma alcune giusdicenze della provincia di Reggio ai cambiamenti avvenuti nella distrettuazione il 22 Novembre 182739 .
Negli anni successivi non avvengono cambiamenti notevoli fino al 1848, se non
quelli riguardanti i territori di Massa e Carrara, aggregati al ducato dopo la morte di Maria
Beatrice.
37 A coprire tale carica viene chiamato, con il chirografo del 6 novembre 1827, Rinaldo Scozia, ex assessore camerale, Procuratore fiscale patrimoniale e, dal 1824, Consigliere di S.A.R. 38 Collezione generale delle Leggi, Costituzioni, Editti e Proclami per gli Stati Estensi, Tomo XIII, Modena, Tipografia Eredi Soliani, 1827, p. 41. 39 Estratto di deliberazione dell’Ill.mo Supremo Consiglio di Giustizia approvata da sua Altezza Reale mediante venerato Decreto 29 dicembre 1827, Collezione generale delle Leggi, Costituzioni, Editti e Proclami per gli Stati Estensi, Tomo XIII, 1827, Modena, Tipografia Eredi Soliani, 1827, p. 43.