TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 1942

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MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIOR E DELL' ESERCITO - UFFJCIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1942

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ROMA

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PROPRIETA' LETTERARIA Tutti i diritti 1iservati

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La pubblicazione del presente volume è stata curata

dal dotfor Floro Rosei/i, magistra/o militare di

Vietaw la riproduzione anche parziale

Cassazione a 1:, con la collaborcrz.ione della signora

senza autori::.::.azione

Maria Zincnne della Prornra Generale Militare della

IJY UFFICIO STORICO

SME -

ROMA 1997

T ipografia S.E.A . - Roma - 1997

Rep11bblica presso la Corte Mi/ilare di Appello.


l:SDICI

INDICE GENERAI .I�

PREFAZIONE PRIMA PARTE Scntcn.re emesse dal T.S.D.S. dalla 011nmi,,iom, Istrnttori,1 <.' dal Ci ud ice l ,1ru11,>re per i real i rm:vi,ti dal Codice Pcmtle ud scg11lènli articoli: 2-12. 2..J.6. 2..1 i. 251. 252. 253. 257. ::'."i::\. ::'(i I. ::'.6::'. 269. 270. 27:!. 280. 2lL,. 28-l. 2KS. 302. 30.J. 30.'i ..,ori. 307 Sentenze e111e."e dal T.S.D.S. (d:1 pag. 'J.l7 a pag. 930 J Sentenze c:rne,se dall:i Cornmissionc blnll\Ol'ia (pag. ';l.,()J Semcn1c emesse ùal (iiucliL·e lstn1t111rc !da p,1g. 9.,9 :i p,1g. 'J..J.01 s1:c·ot-:DA PAR"1·1: Scntcnzf cmcs,e ù,tl T.S.D.S. ùalla Cnmmbsione lstruttnri:1 e dal Giudice bcnittore p<:r i rtaci prc1·i,1i J,tl Codice Pc::nalr nei ,cguenci articoli: 2(,5. 26(,. 278. 282. 290. 291. 292. 2,n Sc111cn1.L' emesse dal T.S.D.S. I da p:1g. lJ."icl a pag. 956 I s�·mcnzc cme•òe dalla Commissione lstrutturia ( p;ig. 9.'i7 I Scntenn' emesse:: Jal Giudice lstrutco1·e tpag. 9571 'll::RZA PA RTl: �cn1enze cmessl" d,tl T.S.D.S .. dalla Co111tttissione h1nmoria e dal Giudice Js1rutture per i ,,,klit1i cDlll\lllÌ" (omicidi. r.ipine. 1 iolcnzc c:1r1rnli I n>rnmcssi in icmpu di guerrn I 1.cggc I (1.6.1940 n. 582 i e scntc11ze emcs�c pn i delitti prel'i,1i dagli articoli I e 2 dcli.i Legge 8.7.J•J.J I n. (,.J.5 <Di�pi�i1i<>11i penali per la disciplina rclati\'a alla rrodu1.i1,ne. all',1pproni�im1a1m:mo. al c:onunercio e CtHNlll\O tklk merci. ai Slèl'\'Ìl.i e altre prcst,11.ionil Sc-ntcnze emesse dal T.S.D.S. (da pag. ()57 a pag. %0) Sentenze erne.\SC dalla Cornmìs�ionc htruUoria I pag. 96 I I Semcn7e emes,e dal {j iudice lsmmon: < pag. 961 1 Scntcn,:c con le quali i I T.S.D.S. trnsmcue :11Ja cornpcteme 1\utorili1 Giudiziaria Ordin,iria o \I il it;1rc 1 1mlt:<'lii1t1enti rcla1ivi a reati di miginari,1 competenza I ari. 2 del R.D. 15. 12.1 !3<, n. ::'I_, 1) I d:1 pag. l)i{! a p�g. 995 I Semenze ,:on le 4u;1li il Gimlice- lstnuton: tra,rnette al lit ..:ompetcntc Autori1i1 Giudi1.iaria Orùi1wri.1 11 :\Jilil.lre atti proec,suali rclacil·i a i111pu{;Hi incl>rsi in re-ati di competc::nza del T.S.D.S. c in altri rc,tti di .:ompc:!ènza ùclr 1\ulorit/1 Giudi1.iaria Ordinaria n l\·lilicarl.' (da pa&. 995 a p,tg. I 00(1 > Scntcme tli proseioglimtnto c:me,se dal Giudice: lstruttorL' pc•r rnanç,lla L·n1H:c,si1 ,ne delr au1oriu.,11.i onc a procetkre ( da pag. I 007 a pag. I()()\)) Tni�rni,,ionc di At1i in Arclii,·io ordin:ua dal l'ubblkn l\·lini,tcm pèr manifesta infontlaleu.a ikl l,1 denunzia. dc::l rapporto. Liella Ì\tanza o della quercia <art. 7-1 C. P.P. 1 !da p,ig. 932 ;1 pag. 936)


PREFAZIONE Per i 111otil'i Mià esposri 11el 110/c1111e relalil'O alle «Decisioni e11U!.l'S<' dal TSDS nel /94 / ,, l'atth•ità giudiziari" .11·olla dal T.S.D.S. 11e/ 1942 vie11e :mddh·i.w in varie plll'li. Nella .;prima parie» 1•e11go110 pubblicate 111/fe le 1·e11te11:e eme!,!>l.' per i re(l(i previsri dal Codice Pe,wle 11ei sl'g11e111i anirn/i: - Art. 2-12 (Ciuadùw che porta le armi co/1/m lo Stato): - Art. 246 (Corruziu11e rM ci11adi110 dc, parte dello straniero): -Art. 247 ( fm•o reggit1111e11tu bellico); -A11. 251 ( l,wde111pi1111mto dei co11tr<11ti i11 fomi111re i11 tempo di guerra): - Al'/. 252 ( Frode i11fomit11re in tempo di guerra): - Ari. 253 ( Distruzim11' o sabotaggio di opere militari); . - Art. 257 (Spionaggio polilico o miliwre ): - An. 258 (Spionaggio di 110/i::ie di mi è swta 1•ieww l(1 divulga:io11e); - Art. 26/ (Ril•ela::.io11e di segreti di Swto): - Art. 262 (Rivela:io11e di notizie di cui è smra viewlr1 la divulgazione); - Art. 269 (Attività <mli11azio11ale del l'i11adi110 al/'esleru): - Art. 270 (Assucia::.irmi smwrsive): -Art. 272 ( Propaganda ed apologia .1·rw1•,•rsil'a o w1ti11a:io11ale): - Art. 280 (l\11e11ta/O al Capo del Govemo); -Ari. 283 (A llentalo contro la Costi111zio11e dello Stato): - Arr. 284 (111.rnrrezio11e amw1a commi po1eri dello Srmo); - Art. 285 ( Del'asta::.io11e. saccheggio e s1rage); -Art. 302 (/stiga::.io11l' a cu111111e11ere i de fifli specifìcwi nei precedenti articoli): -Al'I. 304 (Cospirazione politica medianle accordo); - Art. 305 (Cospirazione politica medir111te assuda:.ioni): - Ari. 306 ( fJwula Ar111aw: forma~io11e e partecipa:.ione); - A11. 307 (Assistenw efaMreggia111e1110 a Bande Armme); Per la parretipazio11e ad a.1·socùnio11e sm•11ersiva r·n1111mislll sono da segnalare le seguenti se11te11ze: - la sente11Z(I n. 85 del 24.2. I 942 rel(llivu a dodici imputati; - La se11/e11:.a 11. 113 del/ ' //.3.1942 relatfra a q11i11dici i111p111<11i: - La sente11::,a 11. /68 del 28.4. 19-12 relmiva a l'enti i111p11rati; - La semenztt 11. 503 dell ' I I.8. 1942 re/a1iva a 17 i111p11ta1i: - La se11te11:.a 11. 571 del 27.8. 1942 relati,,a al muratore Viani Alfeo: - La se11/e11za n. 8 16del ! 7. IJ.1942 relwhla a 27 ilnpwwi; - La se11te11'l.ll 11. 817 del 18. 1I.1941 relatil'a a 16 impwmi; - La se11te11:.a 11. 827 del 23. l I. /942 relatfra a 13 Ìlll{}tlfari: - La se11/e11:.a 11. 881 del 5. /2.1942 relalii•a a 21 im1>111ati rra i q,rali due ingei11eri, 1111 prr~f'essore di lellere. "" professore di sto ria e geoRrrdia, 1111 coslrnt10re navali!. wz avvocalu, 11110 studente di legge e w1 rt1J:io11iere. Per la f)lll'leC'ipa:io11e a 1111a associa:.ìone de110111i11aw «111ovi111e1110 tmt(fascisw socialisti i1alia11i» fa se111enzl111. 560 del 25.N. /942 relath•r, n 28 i111p11tr11i. Per la panecipazim1e ad os.rnciazioni che avevano lo scopo di co111111e11ere reati di spion(tgg io ai da1111i de/1 'fwlia si seg11alww la se111e11:.a 11. I39 del 3 1.3. I 9./2 relmii'a (1 1111 cameriere nt110 a Sassari e la se111e11:ll.11. 18/ de/l't/.5. /94'2 relllfil'(f a"" dottore i11 legge 11ato a Catania e a due militari 11mi in provincia di Cawnìa. Per avere appartenuta ad ,rna bcmda amu1ta che ha co111messo deva.1·111zi9ni. .mrc/1eggi, stragi. mpine e omicidi 11ella Vene::.ia Giulia si seg1wlr1 la se11te11:.c111. 336 del 25.6. 1942 relatÌl'tl a 22 impwmi tra i quali 9 ve1111em cmulamwti alla pena di 111011e eseguiw il 26.6. /942. Per il reato di spio11ag1:io miliwre rn11 c0111u11ica:.ione di 1101i:.ie .1·egrete delle quali fa co111pete11/I' A111orità /1(1 11ie1mo fa divulgc,zinne si seg11afa110 le seJ:11enti sente,r:.e:


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m 1BUKAI.F S PECIA LE PF.R L,\ Dlt'ESA DEI.I.O Sl/\TO

La se111e11:a 11. 545 del 20.8. /942 con la quale il co111111erriame Bari/là Sauro. ,wro a San Roheno (Reggio Calabria), viene condannato alla pena di marre eseguila il 2 1.8.1942. La sen1e11za n. 745 del 23.10.1 942 relaliva a 13 imputati con la quale cinque im/mtati vennero condannati a/1(1 pena di morte e.seguiw il 24.10.1942. u, sewe11..c111. 771 del J.11.1942 relativa a Protesi Otello, Sonocapo della R.M. La senten:.a 11. 989 del 18. 12. / 942 relati va a 5 i111puta,i Ira i quali 2 vennero w 11da1111a1i alla pena di morte eseguita il 19. 12. / 942. Per il reaw di favoreggiame11w bellico (art. 247 C.P.) per avere partecipato ud 11110 associa:,ione di sloveni dir<mn dallo srraniero avente lo scopo di .favorire le opera:,io11i milirari del 11emir-o le seguenti se11te1r::.e: La seme11:.a 11. 622 del 17.9.1942 relatim" IO imputati tra i quali 2 smdeme.l'se. 6 studenti. 1111 impiegato di banca e 1111 trapanatore. La se11te11:.a 11. 626 del 22.9.1942 relativa a 1111 co11tadi110 11aro il 21. 9. 1927. La sentenw 11. 717 del 16.10. / 942 relativa a 5 imp111ari (rre contadini. un sano e 1111 mecca11ico). La semenw 11. 769 del 31.10. /94!. relativa a 5 impwari (2 co11wdi11e. 2 co11radi11i e una sarra). la seme11:.a 11. 78.J del IO. I I. /942 rcla1iva a 4 imputati. La se11te11:.a 11. 821 del 2 l. fl. / 942 rehuiv" t14 impuw ti dei quali due impiegati 11e11nero co11da11nc11i alla pena di morte eseguita il 22. I l. 1942. u, seme11:.a 11_ 822 del 21.1 l.19.J2 relatil'a a 1111 cit1adi110 croato. La se111e11:.a 11. 834 del 28. J l. / 942 relativa a 14 imputar i tra i quali 3 studenti 1111iversiwri. 1.1 11a sarta. un sarto. 1111 impiegato privato, 1111 autista. u11 bracciante, 1m 111w1ovale. w, 111a11iscalco. 3 co11tacli11i e 1111 ele1tro111ecl'a11iro. I.a se11te11:.a 11. 884 del 9.12. 1942 relativa a 2 impurari (1111 douor<' in legge e 1111 dottore i11 lettere). Per la partecipazione ad associazione che aveva lo scopo di co111111euere falli diretti a 11111tare la Cosrir11: io11e dello Stato e /aftmna del Governo la seme11:.a 11. 748 del 2././0.1942 re/ariva a 1111 dottore in legge. Per i reati di diserzione in tempo di guerra con passaggio al nemico e per aver com,nesso in Italia e ali 'lù tero fa rri direi/i a fal'orire le opem:.ioni militari del nemico a da11110 dello Stato tu,liano la seme11:,a 11. 778 del 9.1 I. /9-12 relativa n due militari - entrambi 11ari <1 Fiume - che 1•en11ero co11da1111ati c1lla pena di morte eseguita il I O.i ! . / 942. Per oliere comtnesso fatti diretti a favorire Le operazioni milirari del 11emico e rivelare al nemico le 11ori::,ie idonee a co111pm111et1ere la sicurez::,a delle For~.e Armare dello Stato la se111e11::.a 11. 83/ del 27.11.1942 relatil'l1 a 1111 co111mercia11te e ad 1111 assistente edile che ve1111ero co11dt1111wti a/In pena di morte il 28. I 1. I 942. Nella «Seconda pane» l'engono pubblicate wue le se111e11::.e emesse per i reMi previsti dal Codice Penale nei seguenti articoli: -Art. 265 ( Disfattismo politico); - Art. 266 ( lstigazio11e di militari a disobbedire a/Le lei gi): - An 278 / Offesa ali '011ore e al prestigio del Capo dello Stato}: -Arr. 282 (Offesa al/'011ore del Capo del Govemo); -Art. 290 (Vilipendio delle lstit1do11i Costituzionali e de/re For::.e Armate): - Art. 29 / (Vilipendio alla Nazione ltalia11a); • An. 292 (Vilipendio nlla Bandiera Najo11ale o a alrro emblema dello Stato); -Art. 297 (Offesa all'onore dei Capi di Swri Es1eri): Per i suddeui reati il T.S. D.S. ha e111esso 40 sentenze di condanna e I Osentenze di assohdone per i11s11f{tcenza di prove . Tra le semen::.e di condamw so,w da segnalare le seguenti seme11::.e: La se11re11:,a 11. I 37 del 27.3.1942 relativa al Caporale Maf,/giore Mnnnli Spim ; La semenza 11. 30/ del 19.6. / 942 rela1iva a tre soldati, 1111 calzolaio e 1111 portuale. t111ri 110/i in Sicilia.

SENTENZE PRONUNZIAT6 DAL T.S. D. ~

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la semen:.a 11. 371 del 6.7.1942 relarfra a 10 imputati umi operai nello Swbilimento /11d11striale Meridionale Aero11aw ico di Napoli. la sentenza 11. 397 del/ ' I I .7. / 942 re/al ira a 3 imputati: tm commerciante. 1111 impiegato e un meccanico. La se111e11::.a 11. 399 del 13.7. /942 relatÌl'a a due i11dt1srriali. La sentenza 11. .J05 del 15.7. /942 relativa a un pos.1·ide111e. la sentenza 11. -127 del 20.7. 1942 relatil'a ,, 1111 soldato del 93° R,rt,t. Fant. La seme11::.a 11. 479 del 20.7.1942 relmil'a a 1111dici impwari: 10 swdenti 1111iversirari e un orologiaio. La se11ten?.a 11. 675 del 7. 10. / 942 relwivc1a 18 imputati: 9 operai. 2 studenti. un motorisw, w1 a11tista, un esercenre di osteria. u11 cm11111erciunre. 1111 rivenditore di giomali. un elettricista e LITI 111ecca11ico. La se111e11::.a 11. 970 del 17.12. /942 relari1·a a due soldati del 439° Battaglione Costiero i11 Riccione. Nella «Terza Parie» vengono p ubblicate ltilte le senten:e emesse dal T.S.D.S. Commissio11e lsmuroria e Giudice lstnmore per i reati di omicidio. rapi11a. viole11::.a camale commessi in tempo di g11erra (Legge 16.6.19.JO n. 582) e per i reati previsti dagli onico/i 1 e 2 della legge 8.7.1941 11. 645 ( Disposizioni penali per la disciplina relath10 alla produ:.io11e. alt 'app,rwvigio110111ento. al co111111ercio, al consumo delle me,d: ai sen 1i::.i e ad altre presw::.io11i). Tra le 1111merose se11re11::.e emesse per i reati di rapina so110 (/(I segnalare: La .w11en::.a 11. 377 del 9.7.1942 relativa a Tl'e imputati (1111 bracciame e d11e cal::.olai) di c11i due vennero co11da1111ali alla pena di 30 anni di reclusione e 11110 alla pena dì morte eseguita il 10.7. /942. La se,uem:.a 11. 576 del 30.8.1942 relativa al sarto Colombo Vitio rio nato il 22.6. 192 I a Le11wte s11I Sel'eso (Milano) i111p11t010 di'varie mpi11e. di 1111 renwto omicidio che ,·e,we condarmaro alla pene, di morte, ese?,11iw il /.9. 1942. Per il reato di omicidio il T: S.D.S. ha eme.~.w Le seg11e111i se11re11ze: l..t1 se11re11::.a "· 320 del 24.6.1942 re/ati,·a a tre i111p11w1i dei quali due vennero assolti per insuffi· cien::.a di prove e 11110 per 11011 aver commesso il fa110. la senten:,a n. 785 del 12. 11.1942 relativa a 1111 impurmo che ve1111e assolto per insujficie11::.a di p,vve. La se11te11:.a n. 258 del/ ' 11.6.1942 relcuiva t111n 0111iddio di 1111 carabiniel'I' commesso da Ledoni Giacomo ,w10 il 6.12.1920 a Reme11e11go (Bergamo) che ve1111e co11dt111nato alla pena di mane eseguila il 12.6./9-12. la sentenza 11. 618 del J6. 9. / 942 relatil'a a 6 imputc11i (due braccianti, due contadini. 1111 ·erbivendolo e 1111 agnunaio) che vennero rinviati cil giudizio del TS. D. S. per essere giudicati per l'(lri reati tra i quali un d11plice omicidio. li bracdame Mid11ri Carmelo. ritenuto colpel'Ole del duplice 0111icidio, ve1111e co11da1111ato allt1 pena di morte eseg11ifll il 17.9.1942. Per il co111merciofra11dole11(() in oro e ,•alme estere (Legge del 28.7.193911. 1097) il 'f.S.D.S. ha emesso 18 se111ew:.e memre per i «remi a1111011tiri» ha emesso 94 se111e11:.e. Per il reato di violen~a camale il T.S.D.S. l,a emesso quauro semenze. Con se11te11::.a 11. 55 del 6.2. 1942 lw riten1110 il mecco11ico Mariantonia Ubaldo colpevole del reato di arri di libidine l'io/emi an::.ic/Jé tlell 'addebirarogli re(l(O di 1·iolen:.i1 carnale. Con la se111e11::.n 11. /6 del 20. I. /942 il T.S.D.S. ha rite1111to che la «co11gi111done ca male» tra il sedìce1111e Cmania Paolo e la q11i11dicen11e Presrian11i Margheriw avvenne <<per comw1e accordo» e pertan/0 /w assolw C{//ania Paolo dal reato di violen:.a camale poiché i/fatto 110n costiwisce reato memre l'ha co11da1111(1fO alla pe11a di quarrro mesi di recl11sio11e per il rea10 di ani osceni commessi i11 luogo p11bblico. Con la sentenza 11. 125 del 20.3. 1942 il 7:S. D.S. l,a assolto il miiwtore Fornaci Umbro. per ù1s1(f Jicien:,a di prove, dal reato di tenu11a violen._a rnrnale cm11111esso 11ei confro11ri di q11at1m /'{/ga:z.:z.e. Con la se111e11:,a 11. -126 del 18.7.1942 il T.S.D.S. con 1111a serie di dettagliare argo111emn::,io11i relative al modo co11 il qu(l/e 1·e1111e efferwaw la conf?i1111:,io11e cam ale tra la dida1111ove1111e Pomesilli Gabriella e il cassiere di banca Tosti A.Ido ha assolto. per i11s11fjìcie11z.a di prove dal ream di violen:a


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TRIRCNALE SPEC11'LE PER LA DIFESA DEI. LO !>'T,\TO

Sl:NTENZE PRONU!':'.llATE Dii i. T.S.D.S.

carnale Tosti Aldo conda1111cuulolo, però. alla pena di tre anni di reclusione per il reato di atti osceni commessi i11 luogo pubblico. Semenze 11011111111,erose sono s1ate emesse d(I/ 1:S.D.S. per (1/tri reati «co1111111i» (j11rfi. co11cussio11e. cormzione, peculau,, estorsione, malversazione, tn(tfa. rice11a:io11e e appropriazione indebita). Per 11110 studio storico e stmis1ico viene pubblica/(/ in d11e particolari quadri riass,mtivi f'ar1i1•ità svolta nelle varie Regioni llalia11e: uno relativo alle sentenze pubblicare nella «Prima e Seconda parte» e w1 altro relativo alle sentenze pubbliccue nella «Terza PCl/'le>,. Si pubblicano. inoltre, le 584 semenze COI/ le quali il ha rrasmesso nllct co111pe1e,11e /\utoritèt Giudiziaria Ordinaria o Mi/ilare procedimenti relcuivi a reati di sua originaria compete11:ll (A ri. 2 del R.D. 15.12.193611. 213). Si p11bblica110, anche, i 46 provvedimenti di archiviazione emessi dal Pubblico Mi11istero per maniJesw Ìl?/òndmezza della denunzia (art. 74 C. P.P.). Sempre allo scopo di far co110Scl!re di quale imensilà fosse l'auività delirtuosa commessa nel periodo bellico vengono pubblicate le 68 sentenze emesse dal Giudice lsmwore nei con/ìrmti di imputali «lg1101i», le 54 semenze emesse dal Giudice lstmttore per mancata concessione de/l'a1110rizzazio11e a pmcedere e infine le 38 semenze con le quali il Giudice Istruttore proscioglie gli imp111mi dai reati loro addebiwti oppure trasmeue gli alfi alla competente Autorità Giudiziaria. Gli «Indici>, vengono compilati con gli s1essi criteri c011 i quali sono stati ree/ani gli «Indici» relativi alle «Decisioni emesse dal 7:S.D.S. nel 194 1». Nel 11olume relativo alle, p11bblica;io11e dì 111tte le «Decisioni emesse dal Tribunale SìJeciale per le, Difesa dello Swto nel 1942» si ritiene oppommo - allo scopo di far conoscere cfr) che si verifìcò in Dalma:ia nel 1942 - pubblicare alcune sentenze eme~se dal 1ì'i/J111wle Speciale della Dalma:Ja; semenze che divemavano esecwive all 'auo stesso della pm11u11;:,in. Purtroppo il carteggio relwivo all'aflività giudiziaria svolw dal suddeuo 7i'ibuna/e è anda10 dis1nmo o smarriw a seguiro dei noti eventi bellici. Al co111pe1e111e ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi (Vedi il Bando 11. 32 del 21 novembre 1944 pubblicato nella Gazzeua Ufficfole del 21 novembre 1944 e l'articolo J5 del D.L.L. 25.3.194611. 144) sono pervenute so/a111e111e q11a11011lici copie di semenze emesse nel 1942. Trat1a11dosi di citladi11i iugoslavi che alle, dwa del 16 0110/Jre 1940 erano domicilimi in territorio ceduto dal/'halia aL!r, Jugoslavia la posizione giuridica dei crmdawwti rientr,1 • a seguito del Trattcuo di Pace - nella ipotesi prevista dall 'art.2 lettera a) del D.P. 14.4.194811. 5 1I che concede il condono di t1111e le co11dc11111e injlille a ci11adi11i iugoslavi. Per wle motivo il suddeuo Ufficio del Pubblico Ministem dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi 11011 ha emesso alcun provvedimento nei confro111i degli imputati co11dannc1ti nelle qua/tordici sentenze che sono pe,w.mute ali 'Ufficio perché le condanne i11fli11e erano da ritenersi inlerame11te condonate.

rs.o.s.

Doll. FLORO RosEL.11

ABBREVJAZTONI

(ollre quelle che sono nell ' uso comu ne)

C.P. C.P.C.

Codice Penale Codice Penale comune

C.P. Esercito

Coclicc Penale per l'Esercito

C .P.P.

Codice Procedura Pen,1lc

D.C.P.S.

Decreto Capo Provvi~orio del lo Stato

D.L.

Oecrc10 Legge

D.L.L.

Decrew Legge Luogot enziale

D.L.t. G.I.

Decreto Luogotenziale Giudice lstnmorc

M.V.S.N.

Miliz.ia Volontaria Sicurezza Nazionale

P.M.

Pubblico Ministero

P.Q.ìVl.

Per qucs1i motivi

P.S.

Pubblica Sicurezza

RD.

Regio Decreto

RR.CC.

Reali Carabinieri

Tribunale C. e P. T.S.D.S.·

Tribunale Civile e Penale Tribunale Speciale per la Difesa dello Staio

T.U.

Testo Unico

10

Pri 1110 Capoverso

u. cpv.

Ulti mo Capoverso

p.p.

Prinrn Pan e

u.p.

U ltima Pane

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PRliVIA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

PRIMA PARTE

Sentenze emesse dal T.S.D.S. nel 1942 per i reati previsti dal Codice Penale nei seguenti articoli: Art. 242 (Cittadino che porta le anni contro lo Stato): Art. 246 (Con·uzione del cittadino da parte dello straniero); Art. 247 (Favoreggiamento bellico); Art. 25 I (Inadempimento dei contralti in fornin1re in tempo di guerra); Art. 252 (Frode i11 forniture in tempo di guerra); Art. 253 (Distruzione o sabotaggio di opere militari); _ Art. 257 (Spionaggio _politico o militare): _ Art. 258 (Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione); A1t. 26 1 (Rivelazione di segreti di S tato); Art. 262 (Rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione); Art. 269 (Attivi lii antinazionale del ciuadino ali' estero); Art. 270 (Associazioni sovversive); Alt. 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale); Art. 280 (Attentato al Capo del Governo): Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato): Art. 284 (Ins u1Tezione armata contro i poteri dello Stato); Art. 285 (Devastazione, saccheggio e strage); Art. 302 (Istigazione a commettere i delitti specificati nei precedenti articoli); AJt. 304 (Cospirazione politica mediante accordo); Art. 305 (Cospirazione politica mediante associazioni); Art 306 (Banda Armata: formazione e _partecipazione): Art. 307 (Assistenza e favoreggiamento a Bande Armate).

IJ


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PRIMA PARTF.: SENTENZE PRONUNZl.1UE DAL T.S.D.S.

Reg. Gen. n. 768/1941

SENTENZA N. 8

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procu ratore Militare Re. Irnp. Giudici Consoli Generali M. VS.N.: Rossi Umberto e Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. VS.N. : PerilJo Emi lio, Bergamaschi Carlo e Palmentola A ldo. ha pron unciato la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di: Serloreti Serafino, nat0 il 28.12.1872 a Terni, pe nsionato comunale, detenuto dal 29.9. 1942. lMPUTATO a) del delitto d i cui all' art. 265 C.P. per aver diffuso notizie false e te ndenziose sulla situazione bellica e sulla si tuazione intern a e internazionale atte a destare pubblico allarme e a deprimere lo spirito pubblico: b) del delitto di cui alrart. 266-310 e 2° cpv. C.P. per avere pubblicamente istigato i mi litari di stanza a Terni a disobbedire alle leggi e a violare il giura mento dato; c) del delitto di cui all'art. 272, 1° cpv. C.P. per avere svo lta propaganda antinazionale e mediante diffusione di cartellini . con scritte sovversive; d) ciel de li tto di c ui a ll'art. 278 p.p., per avere offeso l' onore del Re Imperatore con le parole: «Il Re traditore, vile ed imbecille», scritte su fogli e cartellini di cui sopra: e) del delitto di cui a ll'art. 278, IO cpv. C.P. per avere offeso l'onore dc.I Principe Ereditaiio con le parole «ruffiano d i M ussolini» in una copia ciel «Popolo d i Roma» indirizzato al Questore di Terni; [) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso J" onore ed il prestigio del Capo del Governo Duce del Fascismo, con le paro le: «Morte a Mussolini, carnefice della Nazione, assassino dell ' Italia»; g) del delitto di cui all'art. 290 cpv. C.P. per avere in una copia de l «Popolo di Roma» indirizzata al Questore di Terni. vi lipeso la Poli zia italiana con le parole: «Noi andiamo io c ..... al Questore e a ttllta polizia» ecc.; h) del delitto di c ui all'art. 29 1 C.P. per avere vilipeso la Nazione Italiana con le parole: «La Nazione italiana si esaucisce, non vincerà; i fascisti nu lla sanno fare, tran ne mangiare a due ganascie e distruggere; fascismo add io» ecc.; i) de l delitto di cui alJ'art. 297 C.P. per avere offeso l' onore de l Capo dello Stato Tedesco con Je parole: «L'esacrato binomio Hitler-Mussolini che la criminalità ha accoppiato»; I) del de.litto di cui al!' art. 34 l C.P. per ave re, con scritti a lui d iretti, offeso l'onore del Questore di Terni a causa e nell'esercizio delle sue fun7. ioni. con le parole: «Noi andiamo in c .... ul Questore» ecc.; m) de l delitto di cui all 'art. 278 C.P. in relazione all'art. 8 cpv. Legge 27.5.1 929 n. 810 per avere offeso l'onore de l Pontefice con le parole: «M ussolini, i l Re ed il Papa, sono g li autori del la nostra carneficina; il p rete l'altro potente tiranno degno della forca» ecc.; n) ciel de li tto di cui all'art. 697 C.P. per avere omesso di denunciare all' autorità la detenzione di tre ri voltelle e n. 87 cartucce. Con l'aggravante della continuazione in ordine ai reati di cui ai capi b), e), d), f), h), i). Reati commessi in Terni. in epoca imprecisata e prossima al 28 settembre 194 1. fN PUBBLICA UDIENZA Sentito i I P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola: lL FATTO ED IN DIRITTO Serloreti Serafino, per i fatti specificati in rubrica, fu rinviato a giudizio di questo Tribunale per rispondere ai reati ascrittigl i.


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TRU3 liNALE SPECIALE PER LA ))!FESA DELLO ST/\TO

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Nell 'orale dib,1ttimento l' imputato ha confessato di avere svolto, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rubrica, propaganda an tinazionale a mezzo di scritti, redatti su pezzi di carta. carronc, legno e zinco. Ha deplorato rauività della quale è sopra cenno, dicendosi pentito di averla svolta. rr Collegio, dall'esame delle risultanze dibmrimentali si è formato il convincimenro che l' attività delittuosa della quale il Serloreti si è confessato autore. e quale risulta confermata dalle risultanze istruttorie. cosrituisce il remo di cui all'ari. 272 del C.P.; che pertanto. in tal senso va modificata la rubrica. Ri tenuto. che deve affermarsi la responsabi litì1dell'imputato anche in ordine al reato di cui all ',u·t. 697 C.P. ascrinogli, essendo risultato provato per la confessione dello stesso: che tenuto conto delle condizioni mentali del Serloreti nel momento in cui commise i fatti addebitatigli : condizioni, che - le risultanze dibanimemali hanno provat0 essere rali da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere dell ' impmato - passando all'applicazione della pena il Tribunale stima equo fissarla in anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 272 C.P. e mesi uno di arresto per il rea10 di cui all'art. 697 del codice stesso. P.Q.M. Visti gli artt. 3 Lcgge4.6.1931 n. 674; I R.D.L. 9.12.1941 n. 1386: 272.697. 89. 74C.P.. 488. 274 C.P.P.. DICHIARA Serloreti Serafino responsabile dei reati di cui agli artt. 272 e 697 del C.P. e, così modificando la rubrica, col beneficio della semi infermi I.i\ di meme. lo condanna complessivamente alla pena di an ni uno di reclusione e mesi uno di arresto; alle spese processuali. ed a quelle per il mamenimemo durante la custodia prevenliva. Roma, l 6. I. l 942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Reg. Gen. n. 772/1941

SENTENZA N. 18

U T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidenre: Griffini Mru'io - Luogotenente Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni-Procuratore Mili Lare del Re Imperatore. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Ciani Ferdinando e Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Rosa Uliana Riccardo e Pompi li Torel lo.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale contro : Nyholm Axel. naLO il 1.5.7.1907 a Bremener (Germania), impiegato privato; detenuto dal 27.2. J941. Luijdjeos Adriano, nato il 4.8.1900 a Rotterdam (Olanda), giornalista; detenuto dal 1.3.1941 . Ilv1PUTATI Entrambi: del delitto di cui agli artt.110-56-262 cpv. 1° e 2° C.P. per avere in concorso fra loro tentato di rivelare, in tempo di guerra e a scopo di spionaggio, notizie delle quali la di vulgazione era vjetata senza riuscire nelrintenro per circostanze indipendenti dalla loro volontà; Il Luijdjens, anche: di disfattismo per avere in tempo di guerra diffuso voci e notizie false e tendenziose tali da poter deprimere lo spirito pubblico e svolta l'attività in contrasto con gli interessi nazionali (art. 265 C.P.). Reati commessi in diverse città d'Italia anterionneme e fino alla data dei rispettivi arresti. OMISSIS

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

P.Q.M.

Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 5.2. I942. A segui to del parere favorevole espresso dal Duce viene concesso. con Decreto di grazia del 21.6.1942. il condono condizionale della residua pena da espiare. Pcrtamo Serloreti Serafino, che dal [9.6.1942. era ricoverato all'Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà, viene dimesso dal suddeuo Ospedale il 25.6.1942. Detenuto dal 29.9.1941 al 25.6.1942.

Visti ed applicati gli art.265 P.P. -289-312-C.P. 479-274-488-C.P.P. dichiara Luijdjens Adri,mo responsabile del reato di cui alla lenera a) della rubrica e lo condanna ad anni cinque di reclusione, colla conseguenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e al pagamento delle spese processuali e di cusrodia preventiva, ordina che a pena espiata, sia espulso dallo Stato; Assolve Luijdjens e Nyholm Axel per insufficienza di prove dal tentativo di spionaggio in epigrafe ad essi ascritto ed ordina la scarcerazione del Nyholm se non detenuto per altra causa. Roma, 23.1 . 1942 - anno XX. · Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Nyhlom detenuto dal 27.2.194 1 viene scarcerato il 23.1.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Luijdjens Adriano, detenuto dal 1.3. 1941 viene scarcerato dalla casa di Reclusione di S. Gimignano il 28.5.1944 per «Grazia» concessa dalla Repubblica di Salò perché a seguito di ricorso inoltrato dalla Legazione di Sezia si riconobbe che Luijdjens godeva dell'immunità diplomatica. La Corte di Appello di Roma rigetta, con sentenza del 7.5.l 952, l'istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 n. 3 J 6) inoltrata dal Luijdjens. La C01te Suprema di Cassazione ha; con sentenza emessa I' 11.7. 1953, annullato, senza rinvio. la sentenza pronunziata dalla CoJte di Appello di Roma il 7.5.1952 e la sentenza del T.S.D.S. del 23.J .1942 limitatamente al reato di disfanismo politico perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato confermando l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di spionaggio.


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TR lllUNAl.l: SPl:C'lAI.E l'El{ I.A Dll'l:SA DEI.LO S'li\TO

Reg. Gen. n. 697/1941

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PIUMA PA1ne: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

SENTENZA N. 32

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello S1ato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogocenente Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano. Pornpil li Torello, Pascqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente

DICHIARA Acquarone Agostino responsabile del reato in rubrica ascrittogli e lo condanna ad anni uno di reclusione, sostirnita con altrettanta reclusione militare, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma. 3.2.1942 - an no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

SENTENZA nel procedin1ento penale a carico di: Acquarone Agostino. nato il 16.7. 1902 a Pono Maurizio (Jmperia), fabbro meccanico, Camicia Nera. Detenuw dal 29.7.1941 IMPUTATO

A seguito di istanza di grazia inoltrata da Acquarone Agostino il 17.2. 1942 viene concesso, con Decreto di grazia del 28.5.1 942, condono condizionale del la residua pena da espiare. Pertanto Acquarone Agostino, dete.nut0 dal 29.7.1941, viene scarcerato dal Reclusorio mi litare di Gaeta il 6.6.1 942. La Corte di Appello di Genova, in sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 3 16) della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 3 .2.1942, assolve, con sentenza del 23.5.1947, Acquarone Agostino del .reato addebitatogli perché il fatto non costituisce reato.

di propaganda an tinazionale (art. 272 l cpv. C.P.) perché, la sera del 25.7. I94 l. nel la postazione del ciro a segno di Savona. mentre si parlava delle viuoriose azioni degli faerciti del!' Asse, O

interloquiva dicendo: «che r Esercito russo avrebbe potuto riprendersi c sconfiggere gli Eserciti dcl i' Asse e che anzi ~pera va che ciò avvenisse perché in tal modo si sarebbe levato di dosso il fardello che portava». In esito al pubblico dibattimento, semiti il P.M. nella requisitoria e l' imputato, che, col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva. IN FA1TO ED IN DIRITTO

A seguito d' istruttoria a rito dimro. iJ P.M .. con atto d'accusa in data 4.1 u.s . rinviava a giudizio il prevenuto per rispondere del fauo delittuoso sopra. in epigrafe. enunciato. All'odierno dibattimento, per le dichiarazioni dell'imputato e per le prove testimoniali, è rimasto accertato che la sera del 25.7.1 941 , mentre i legionari 2" Legione Mi lizia Artiglieria Contraerei consumavano il 2° rancio seduti sotto il pergolato adiacente alla postazione del tiro a segno dì Savona e commentavano le viuoriose azioni degli eserciti cieli' Asse sul fronte orientale, la camicia 11era Acqua.rone Agostino interloqui va dicendo che l'esercito russo avrebbe potuto ripreudersi e sconfigge.re gli eserciti clell ' Asse e auspicando cbe ciò si avverasse perché così si sarebbe levato di dosso il fardello che portava. Quanto l'espressione di tali spregevoli opinioni fosse pregiudizievole al sentimento nazionale e patriottico dei militi presenti è faci le immaginare. Le frasi, peraltro, generarono unanime deplorazione e sdegnosa reazione nei commilitoni. che rapportarono il fatto ai propri superiori, i quali denunciarono I' Acquarone. Questi. che appartiene a buona famiglia. poliricameme ligia al regime. e cbe ante acta non aveva dato luogo a ri lievi sulla sua condotta politica e civile, ha, anche al dibattimento asserito di non ricordare di aver profferito le parole contestategli. perché. nel momento della discussione. si trovava in iscaw di ubriache;r,za, a seguito di qualche bicchiere di vinù, che facilmente gli aveva dato alla testa, non essendo abituato a bere alcolici. Ma i testi vice capo squadra Marzotto Albino e cam icie nere Borgatti Aleardo e Sobre Giovanni, hanno confermato in udienza di aver scntico dire dal prevenuto le parole ricordate, soggiungendo che lo stesso non appariva affatto ubriaco. L' Acquaronc ha anche asserito di essersi u·ovato, all'epoca del fano, in uno stato di scoraggiamento per infermità contratta in A.O. dov'era stato per i suoi interessi privati. Ma tutto quanto J'impmaw presume, anche se presentasse uno sfondo di verosimiglianza, il Collegio ritiene che non raggiunge gli estremi giusti ficativi di un trattamento medico-legale, o comunque, di una attenuazione della sua responsabilità. Pertanto nel fatto come dinanzi accertato. il Tribunale ravvisa gli estrcnù giuridici del reato 111bricato, e commisurando la pena all'entit.ì del fatto stesso, reputa equo condannare r Acquarone ad un armo di reclusione militare (an. 272 l O cpv. C.P., an. 28 C.P. Es. J869 in relazione all'art. l R.D.L. 9. 12.194 1 n. 1386), nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Letti ed applicati gli artL. 272 IO cpv. C.P.; 274-488 C.P.P.; I R.D.L. 9.12.1941 n. 1386

Reg. Gen. n. 353/1937

SENTENZA N. 40

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaerano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero -· Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli 1\11. V.S ..f\l. : Cali a Michele, AJvisi Alessandro, Yedani Mario, Rosa-Uliana

Riccardo, Perillo Emi lio. ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Ricci Fabio, nato il 23.4. J909 a Fontenalice (Bologna), barbiere. Detenuto dal 25.9. L94J IMPUTATO a) del delitto di cui all 'art.. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad associazione sovversiva; b) del deliLto di cui agli artt. I IO e 272 p.p. C.P. per avere, in concorso con altri, fatto propaganda sovversiva; c) del delitto di cui all 'art. l IOe 270 p.p. C.P. per avere, in concorso con altri , costituito, organizzato e diretto un'associazione sovversiva. Reati commessi in Torino. fino all'ottobre I 937. JN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola. IL TRlBUNALE

Ritenuto che dalla lettura degli atti processual.i nonché dalle emergenze dibattimentali, specie da tal une ammissioni del giudicabile e delle dichiarazioni dei testi, si è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO

Gli organi tu cori dell'ordine pubblico di Torino nell 'octobre 1937 avevano notata una certa attività sovversiva propagandistica tra le masse. Mentre comparivano nelle officine scritte antifasciste, esaltanti la Russia dei Sovietici, risul tava alla Questu ra l'esistenza in qualche stabilimento di elementi


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TRIBUNALE SPF,CIALI'.'. PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S.

pa11icolarmente incaricati di far circolare fra gli operai manifestini e libelli comunisti e di raccog liere fondi per i combattenti rossi nella Spagna e pro vittime politiche. Della stampa. proveniente da Il" esterodava anche periodicamente notizie di pretese partenze da porti italiani per la Spagna Nazionale. di soldati e di materiale bell ico. mentre la radio di Barcellona e di Madrid, avvelenava gli anil1ù degli operai, incitandoli alla ribellione. Inoltre, la cemral e del partito comunista aveva in viati i suoi emjssari per riallacciare vecchi contatti ed a stabilirne di nuovi; per creare negli stabilimenti una rete di informatori, per ottenere nuovi proseliti, ed approfiuando di situazioni di lavoro incerte per creare ve1tenze ai sindacati, per acuire con una subdola e prudente propaganda quoùdiana il malconteoto che poreva manifestarsi in qualche categoria meno favorita. per esplicare insomma. con accortezza e con prudenza. usando la esagerazione e Ja menzogna. una deleteria attività disfauistica. Agivano, attraverso elementi locali fidatissimi, per compleiare i quadri della loro organizzazione e per diffondere la stampa clandestina che dall'estero proveniva anche per posta. Perciò fu necessruio procedere ad abili e continue indagini nonché a pazienLi pedinamenti per scoprire tutti gli organjzzanti del movimen10 antifascista oltre ai capeggiatori. lnfaui furono individuati ed accettati elementi di responsabilità a carico di ben 12 individ ui che vennero denunziati a quesLO Tribu nale Speciale con rapporto del 2 1.9. I 937. Dalla compiuta istruttoria e dalle risultanze dibattimentali, come dalla sentenza 2 1.9.1938, tutte le accuse vennero pienamente confermate. Nei confronti dell'allora latitante, il rub1icato Ricci Fabio, venne orçlinato lo stralcio degli atti ed il ri nvio del g iudizio. fino a quando egli fosse stato arrestato o si fosse spontaneamente costùuito: in quanto era fuoriuscito a Parigi. Poiché il giudicabile i I 17. I I. 1941. proveniente dal campo di concenu·amemo di Vernet, venne arrestato, in conseguenza del mandato di cauura sempre esistente a suo carico, e messo a disposizione del Tribunale Special.e. Della compiuta istruttoria risultò quanto venne confermato pure a dibattimento e cioè che il Ricci ebbe a partecipare al suaccennato movimento sovversivo capeggiato dal già condannato Gombia Attilio di Milano, contri buendo assai efficacemente all'opera organi zzativa e propagandistica. Infatti aveva potuto ingaggiare il già condannato Goha Giovanni operaio di Torino. passru1dogli copie .del giornale comunista «L' Unità», e tentando. a suo mezzo, di avvici nare al tri elememi da propagandare e da reclutare. Infatti era riuscito ad avere contatti, fra i tanti, col già condannato Giacone Guido assistente chimico di Torino, dal quale si era fatto consegnare tre cessere personali. due delle quali con fo1ografie, per passarle poi come in reallà le passò al Gombia e presso il quale vennero sequestrate, allo scopo di farle servire, opportunamente trasformate, da documemo di copertura e così poter svolgere attività d i partito. n Goha, nei contatti di carauere politico col Ricci, riceveva da cQscui le stampe comuniste con incarico di diffonderle, distribuendole a compagni di fede. Benché accusato in modo preciso anche da tali suoi compagni di fede, Ricci continuò sempre a negare; ma la sua responsabi lità penale, in ordine a tulli i reati rnbricatigli venne in pieno provata. Ha dovuto ammettere di avere professato idee sovversive e di essersi arruolato nel 1938. nella 12a Brigata in ternazionale e di avere combattuto contro le truppe nazionaH della Spagna. Nel 1939 rientrò in Francia passando in diversi campi di concentramento, sino al 1941. Della suesposta narrativa emerge che il Ricci era esponente del movimento comunista di Torino, svolgendo attività organizzativa e propagandistica. Di conseguenza accertata ed affermata la di lui responsabilità. esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattime ntali nonché le richieste d ifensive: considerata la natura particolare dei reati; il Collegio riciene equo di irrogare le seguenti pene: per il disposto deffart. 270 p.p. C.P.: anni 6; ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: anni uno e mesi 6: in base all'art. 272 p.p. C.P.: anni uno e mesi 6. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannarlo ad anni nove di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese dj gi udizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

Ricci Fabio colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo de lle pene complessivamente lo condanna ad ann i 9 di reclusione. Con la interd izione perpetua dai pubblici uffic i, con la libe1tà vigilata. e al pagamento de.Ile spese d i giudizio e di preventiva cust0dia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 6.2. 1942 - anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt.. 270 p.p. e 2° cpv., I I O, 272 p.p., 23, 29, 73,228,229 C.P.; 274,488 C.PP.: DICHIARA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLI DI ESECUZ10NE fn ottemperanza alle disposizioni impartite dal tvlinistero dell'Interno con circolari n. 46643 de l 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14 .8.1 943 viene proposta la li berazione per Grazia Sovrana e pertanto Ricci Fabio viene scarcerato da lla Casa di Recl usione di S. Girn ignano il I8.8.1943 . Decenuto dal 25.9. 1941 al 18.8. 1943. Il Tribunale militare te rritoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 27.9.1 957, estinti per l' a111nistia concessa con Decreto de l 17.11.J 945n.719. i rea ti addebitati a Ricci Fabio. Con successiva Ordinanza del 7.4.1961 il predetto Tribunale dichiara estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia relative procedimento di cui alla sentenza emessa dal T.S.D.S. il 6.2.1942 (art. 1 D.C.P.S. 22. 11.1947 n. 1631).

SENTENZA N. 62

Reg. Gen. n. 655/1941

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Staw composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Milita.re del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo e Barbera Gaspero. Giudici Consoli M. V.S.N.: Co lizza Ugo, Palmeri Gaetano e Barbara Gaspero. ha pronunciato a seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Keuls Lamberto, nato I' I 1.2. 1898 a Lei da (Olanda), chimico; Detenuto dal l .8.194 I Gramegna Lotario, nato il 9.1 . I911 a Dusseldorff (Germania). medico demis ta. Detenmo da l 10.8. 1941 IlvfPUTATI a) del delitto di cui agli arti. I I Oe 258 p.p. C.P. per essersi, in concorso fra loro. procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie concernenti la sicurezza dello StatO, di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; b) del delitto di cui agli .u1t. J IO, 3 IO e 262 p.p. cpv. 2• ipotesi 2° C.P. per avere, in concorso fra loro e in tempo di guerra, rivelato. a scopo di spionaggio milit.u·e. Je notizie menzionate nel precedente capo a); Keuls, inoltre: per avere rivelato al tre simili noti zie a danno dello Stato German ico alleato, a fine di guerra, con lo Stato Italiano (art. 268 C.P.). Reati commessi in Italia e all'estero fra il gennaio ed il 111agg.io 1940. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE Sentito il P.M. e gli imputati che coo i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola. I N FATTO ED IN DJRJTTO Per i fatti specificati in rnb1ica Keuls L·unberto e Gramegna Lotario, con sentenza della Commissione


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Tl{ IBUNALF. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PR IMA PARTE: SENTENZ.E PRONUNZIATE DA L T.S.D.S .

Istruttoria del f 4.1. I 942, furono rinviati al giudizio di questo Ttibunale per rispondere dei reatj agli Stessi ascri tti. Nell'orale dibattime1110. per le pai-liali ammissioni degli imputali e per le dichiarazioni prese dai testi, escussi. è 1imasw provato che il Keuls nel marzo 194 l, mentTe si trovava internato presso il campo di concentrameJ1Lo di Montechiarugolo (Pa11w1) a seguito di sospetti sorli nei suoi confronti per attività spionistica che lo stesso avrebbe svolio ai danni dell'Italia fin dal 1939. riprese la sua attività epistolare col nominato Gramegna Lotario. che dalla corrispondenza inviata dal primo a quest'ultimo si 1ivelò che il Keuls si rivolgeva al Gramegna per chiedergli aiuti lìnanzi,tri, usando frasi minacciose che chiaramente dimostravano i ran,o rti delittuosi fra i due; che il Grarnegna. a scguiw deJle anzidette pressioni, il 22.3. I 94 l. si recò a Montechiarugolo, presso il Keuls, al quale diede la sonuna di lire mille; che in tale occasione il Keuls presentò al Gramegm, l'internato Salazar Demetrio, cittadi no inglese. che lo aveva favorito per l' inoltro di lettere di rette allo stesso Gramegna senz,1 il visto per censura. Dalle risultanze isrruttor.ie risultò che il Keuls fece conridenze ad altro internato (Salazar) sulla attività spionistica dal Keuls svolta in ltalia in concorso col Gramegna e precisamenre: a) di essere stato ingaggiato dal servizio di spionaggio francese per svolgere attività ai danni dell'Italia: h) di avere avuto come informatore il Gramegna, che gli aveva dato - ùa Genova • notizie sui movimenti delle tru ppe italiane e sulla nostra produzione bellica. Nell'orale dibattimento il Keuls, pur confessando il fatto di cui alla lettera a). ha nega10 la circostanza di cui alla lettera b). Il Gramegna ha pur negato di aver fornito informazioni al Keuls relative alla nostra produzione bellica e al movimento delle nostre tru ppe. I.I Collegio dall 'esame delle risultanze istruttorie e dibattimentali si è fo rmato il convincimenro che tra il Keuls e il Gramegna esisteva un accordo allo scopo di commellere i reati previsti dagli articoli 257 e 261 del C.P.. Ciè> posto, e poiché in mancamw di prove concrete deve escludersi che gli irnputati abbiano commesso i reati ora cen-. nati. la ipotesi delittuosa da ri tenere è quella preveduta dall'art. 304 del C.P. in relazio ne agli artr. 257 e 261 sopra citati. in luogo di quelle di cui alle lettere a) e b) del capo di accusa. Quanto al Kculs. le risultanze dell'orale dibanimento. come già cennato, hanno provato. per la conressionc dello stesso imputato, che quest'ultimo, nelle circostanze di tempo e di luogo specifi cate in rubrica. rivelò allo spionaggio francese la notizia · non divulgabile - di essere stato reclutato dal servizio informati vo germanico: fatto. quest'ultimo, nel quale il CoJlegio riscontra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2a ipotesi 2° in relazione all'art. 268 del Codice penale. Ritenuto che appare equo concedere al Keuls.i l benefic io cli cui all 'art. 31 I C.P., limitatamente al reato di cui all"art. 262 cpv. 2• ipotesi 2° . fi ssa per quest'ultimo imputato la pena di anni ventiseue di reclusione, quale cumulo di anni ventiquattro per reato ora cennato, ed anni tre della stessa pena per iI conco1Tcnte delitto preveduto dilli' art. 304 C.P., in relazione agli artt. 257 e 26 1 del Codice stesso. Per il Gramegna fissa la pena di anni cinque di reclusione. Ritenuto, che alle cennate pene conseguono la interdizione perpetua dai pubblici uffici. il pagamento in solido delle spese del processo e quelle per il mantenimento durante la custodia preventiva. e per il Keuls, a pena ultimata. la espulsione dallo Stato e la libertà vigilata. Ritenuto che appare opponuno ordinare la libertà vigilata anche per il Gramegna.

P.Q.M. Visti gli artt. 3 Legge 4.6. I 93 1 n. 674; I R.D.L. 15.12.1936 n. 2136; I R.D.L. 9. 12.194 I n. 1386: 262 cpv. 23 ipotesi 2°. 304, 257. 26 1. 31 1, 73, 229, 230, 3 l2 C.P.; 488. 274 C.P.P. . DICHIARA Keuls Lamberto responsabi le dei reati di rivelazione di notizia non divulgabile a scopo di spionaggio militare in tempo di gue1Ta, di cui all'art. 262 cpv. 2a ipotesi 2° C.P., e di accordo a scopo di commettere i reati di procacciamento e di rivelazione di notizie mili rari a scopo di spionaggio in tempo di guerra di cui all'art. 304 C.P. in relazione agli artt. 257 e 261 dello stesso Codice e, con la diminuente di cui alf art. 3 11 C.P. per il solo reato di cui all'ai1262 2° cpv. 2a ipotesi C.P.. così modificando parzialmente la rnbrica. lo condanna complessivamente alla pena di a1mi vcntiseue di reclusione. Dichiara Gramegna Lotario responsabile del reato di accordo allo scopo di commettere i reat i cl i procacciamento e di rivelazione cli notizie mi li tari a scopo di spionaggio in tempo di guerra di cui

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all' art. 304 C.P. in relazione agli ant. 257 e 26 I dello stesso Codice, e, così modificando la rubrica, lo condanna alla pen..i di an ni cinque di reclusione. Condanna allresì gli imputati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: al pagamento in solido de lle spese del processo e delle spese per il mantenimento du rante la custodia. Ordina che a pena ultimata gli imputati siano sottoposti a libertà vigilata, e il Keuls espulso dallo Stato. Ro ma, 13.2. 1942 - anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Keu ls: deten uto nelle Carceri Gi udiziarie di Roma dal 1.8. 194 1 ve nne tradotl.O nel la Casa di Reclusione di Pianosa nel mese di maggio del 1942. Il 27.3.1944 ve nne trasferi to nel le Carceri Giudiziarie di Saluzzo (Cuneo). Nel maggio 1945 evase dalle Carceri Gi udiziarie di Saluzzo e rimpatriò in Olanda. TI Tribunale mi litare territoriale di Roma dic hiara, con Ordinanza del 4.6.1 959, che per effetto delle disposizioni contenute nell'arl.9 lettera c) del O.P. 22.6. 1946 n. 4, la pena di 27 an ni viene ridotta a 9 anni e che alla suddetta pena di 9 an ni viene app l.icato un condono complessivo di 7 anni (3 an ni per il condono previsto dal R.D. 5.4.1944 n. 96. 3 anni per il condono previsto dal D.P. 19. I 2. I 953 n. 922 e I anno per i I. condono concesso con i f D.P. 23. 12. 1949 n. 930). Pertanto, per effetto dei suddetti provvedimenti di clemenza la pena da espiare viene ridotta a 2 anni; pena che Keuls ha già espiato per la detenzione sofferta da l 1.8. I 94 1 al maggio 1945. NOTA: A seguito di richiesta inoltrata, tramite il Ministero di Grazia e Giustizia, dall 'Ambasciata d' llalia dcl i' Aja, viene inviata alla suddetta Ambasciata, in data 9.6.1969, copia di un estratto della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 13.2. I942. Gramegna: detenuto dal f 0.8. l941 ven ne scarcerato dallo Stabilimento Penale di S. Gimignano in data imprecisata del I 945 a segu ito dei noti avvenimenti che si verificarono in Ital ia nel sucldeuo anno. ln sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5. IO..1944 n. 316) la Cotte di Appello di Genova ha, con sentenza emessa i I 23.6.1949, asso ILO Gramegna Lotario dai reati per i quali fu condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 13.2. 1942. perché «il fatto non sussiste>>. Nella suddetta sentenza la Corte di Appello di Genova dichiara, tra l'altro, quanto segue: «Invero molteplici ragioni concorrono, in rito e nel merito, in appoggio a una tale decisione, quali: la mancata confessione dell'imputato nonostante i sistemi inquisitori delle i.ndagini di contro-spionaggio e del cessato Trib. Speciale. Pertanto, non può concludersi che la ritenuta cospirazione politica mediante accordo tra il Kculs e il Dr. Gramegna non sussistette e che il convincimento a riguardo da parte del cessato Tribunale Speciale nell 'assoluto difetto di prove, era del tu tto soggeuivo, per cui si irnpone I· assoluzione del Dr. Gramegna con l'ampia formula conseguenziale e con ogni altra conseguenza di legge e ciò, ai sensi dell' art.2 cap. a) citalo nel D.L.L. 5.1 0.1944 n. 3 I 6, e per l'assorbeme ragione che la sentenza eia ann ullarsi appare in cont rasto con le risulta nze processuali e a prescindere dalreventuale, anzi, indubbio influsso sulla impugnata decisione, di motivi di evidente carattere politico in favore del cessato regime».


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DfFESA DELLO STATO PRfMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .O.S.

Reg. Gen. n. 846/1941

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SENTENZA N. 64

[] Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Mario - Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Mi li tare del Re Imp. Giudici Consoli Ge11emli M. V.S.N.: Rossi Umberto. Cisoni Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele Al visi Mario, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Conti Alberto, nato il I .4.191 2 a Roma, macellaio. detenuto dal 2 l .1 1. 194 l. lMPUTATO del reato di cui ali ' art. 272 - l cpv. C.P. pe r avere. in giorno imprec isato nel mese di ottobre o novembre 1941 in Roma, fatta propaganda per deprimere il sentimento nazionale. O

le frasi incriminate. di conseguenza senza avvertirne la Granellini. il Brunetti, denunciò anche tale fauo alla Questura. All'udienza imputato e testi di accusa e di difesa mantennero le rispettive versionj: solo venne -precisato dalla Granellini che essa non avrebbe riferito il fatto al Brunetti se avesse saputo che poi egli ne avrebbe fatta denuncia, perché, secondo lei, la frase era stata pronunciata, dal Conti (che era adirato ed occupato e preoccupato a servire circa una ventina di clienti) senza la volontà di dare la interpretazione incriminata: tanto è vero che essa non aveva creduto d i parlarne ad altri e tanto meno di denunciare il Conti. 1J Commissario di P.S. poi, nel rife1ire che trattasi cli individuo prepotente e che notoriamente è poco cortese verso i cliemi, affermò che il Conti è di ottima condotta morale e politica. Il Collegio di fronte alle divergenze fra i testi sulla vera frase proferiLa dal giudicabile. opina che la versione data dal la Granellini sia la più attendibile, ritenendo però che non si siano raccolti elementi sufficienti per statuire che il Comi abbia commesso il fatto con dolo, per cui egli deve essere prosciollO dal reato ascriuogli per insuf-ficieni,a d.i prove, in ordine al do lo. Ordinandosi che egli venga immediatamente escarcerato se non deten uto per altra causa.

P.Q.M. lN PUBBUCA UDIENZA

Visti ed appl icati gli artt. 272, cpv. I° C.P. e 479 C.P.P.

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e !"imputato che per ultimo ebbe la paro la.

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell 'orale dib,mi mento, specie dalle dichiaraz ioni de l giudicabile e dei testi, s i è potuto accertare. IN FATTO ED lN D1RI1T0 Con atto di accusa 18.12. 194 1 iI P.M. d i questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio il rnbricato Conti Alberto, macellaio di Roma. per rispondere del reato di cui all·an. 272 I O cpv. C.P. perché, in un giorn o imprecisato dell'ottobre o nove mbre 1941 aveva fatta propaganda per deprimere il sentimento nazionale. Secondo lo stesso ano d 'accusa risultava che i1 nominato Conti Alberto mentre era al banco della sua macelleria in Roma. Via Michele Lando l I. intento quale macellaio a servire il pubblico. si rivolgeva ad una donna che gli aveva chiesto di cambiàre un pezzo di carne acquistato in precedenza, con le parole: «Siete andai i a battere le malli sono Palazzo Venezia allo scoppio della gue1Ta? Allora subitene le conseguenze». Al fatto era presente la signora Granellini Ada la quale ne riferiva, dopo qualche tempo. a certo Brunetti Bruno. che. a sua vol ta. ne informava la R. Questura di Ro ma. La Granellini, assunta in esame confermava di aver sentito distintamente la frnse suaccennata. La donna, invece. che aveva chiesto di cambiare la carne. identificata per la portiera dello stabile di fronte alla macelleria certa Pontre moli Genoveffa, dichiarava di essersi soffermata solo pochi istanti sulla soglia del negozio e di non aver percepito le parole del Conti. Quest ' ul timo, dopo aver detto alla P.S. di non ricordare esattamente il contenuto delle frasi che egli aveva pronunciato quel giorno, nel successivo inte1Toga1orio reso avanti il Giudice IstTuttore dichiarava di essersi limitato a dire: «Bisogna contentarsi, perché siamo in tempo di guerra» e d i aver seguitato a brontolare perché s i era ferito un dito nel tagliare la carne. Su indicazione della moglie del Conti, a nome d i Carlini Luigia. venivano intanto escussi a ltri Lestimoni, che sarebbero state presenti al fatto e cioè tali Cavalli Luigia, Tomci Rosina e Caldaroni Maria Cristina, le quali affermavano di aver sentilo dire al Conti, in que ll 'occasione. che «non poteva aderire alla rich iesta della donna che chiedeva il cambio della carne acquistata perché c'era la guerra e bisognava accontentarsi». A dibattimento i falli vennero meglio chiariti e precisati ed emerse che un g iorno il teste Brunetti andò ad acquistare nel negozio del Conti delle «frattag lie» e poiché le aveva dovute pagare ad un prezzo superiore del calmiere, allora aveva denunciato il Conti. Passato un po· di tempo lo stesso Brunetti essendosi incontrato con la teste Granellini Ada ed avendole parlato del fatto, seppe da costei che circa tre mesi prima lo stesso Conti aveva Lranato male una cliente pronunciando

DICHIARA Coni.i AJbcrto assolto per insufficienza d i prove dal reato ascrittogli ordinando che egli venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 17.2.1942 - anno XX. · Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Reg. Gen. n. 578/1941

SENTENZA N. 65

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. \~S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Miche.le, Al visi Mario, D · Alessandro Italo. ha pronunziato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bajt Alessio, nato il 15.7. 1917 a Slivico di Rekek (Jugoslavia), bracciante. Detenuto dal 25.6.1941 IMPUTATO a) del deliuo di cui all 'art. 258 C.P. in relazione all'art. 310 C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare. notizie sulla dislocazione delle forze militari iLaliane e sui lavori di forti ficazione nella zona di Postumia, delle quali l'autorità competente aveva vietata la divulgazione; b) del reato di cui all'art. 262 C.P. in relazione all 'art. 31O C.P. per avere, a scopo di spionaggio militare, rivelato ad agenti di servizio di spionaggio jugoslavo notizie concernenti la presenza di reparti italiani a Postumia e schizzi vari sulle fortificazioni, delle quali l'autorità competenle aveva vietato la divulgazione; c) del reato di cui alr art. 302 C.P. per avere istigato Klemen Giovanna a commettere atti di spionaggio.


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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNAl, E Sl'ECIALF. Pl:R LA Dll'l:SA DEI.I.O STATO

Reati commessi nei pressi di Postumia, in epoca imprecisata dall'autunno L940 all'aprile 1941.

P.Q.M.

IN UDIENZAA PORTE CHIUSE

Visti cd appUcati gli artl. 258. 262 in relazione al 3 IO. 302, 23. 29. 73. 228, 229. 311, 65 C.P.: 274. 488 C.P.P.

Ai sensi delran. 424 C.P. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRLBUNALE Considerato che dalla lettura degli ani processuali nonché alle risultanze dell'orale dibattimento. specie dalle dichiarazioni dell'imputato e dei tesri, si è potuto accertare. IN FATTO ED IN DlRIITO Da indagini compiute a Lubiana. gli organi competenti militari, subito dopo l'occupazione italiana. sull'anività ~volta da locale ex centro informativo jugoslavo. era risultmo che un giovane bracciante delle zone di confine di Rekek aveva fornito al centro stesso negli ultimi mesi dell 'anno 1940 e successivamente ~ino allo scoppio delle ostilità fra l'Italia e la Jugoslavia. molte notizie di PostumiaS. Pietro del Can:o. Identificato il giovane nella persona del rubricato Bajt Alessio. a seguito di ulteriori indagini e pcrquisi,doni veniva rinvcnuLU una leu..:rn di un.i certa Klemen Ivanka o Giovanna nella quale cosLci chiedeva al BajL il rimborso di denaro speso per recarsi con una macchina al confine per un appuntamento al quale egli. però. non sarebbe intervenuto. Interrogato prima dall'autorità militare e poi dal Giudice Istruttore di questo Tribunale Speciale, il Bajl. in un primo tempo. ammetteva di aver accettato la proposta fouagli da uno sconosciuto di fornire notizie sulle noscre forze militari e sui lavori di fortificazione nella LOna di Posn1mia e di ingaggiare altri infonnatori, e di aver effettivamente fornito delle notizie ~ulla presenza di reparti italiani nella zona di Postumia e dati utili per compilazione di schizzi sui lavori in corso nella stessa Lona. Succcss.ivamenle. però, affermava che lo sconosciuto gli aveva dapprima proposto solo di fare contrabbando, e solo in seguito a procurargli notizie militari da comunicare ad un indirizzo convenzionale. Il Bajt soggiungeva che la Klemen. da lui interpellata. si er.i dimostrata dispoMa a coadiuvarlo e che, per quanto riguardava il compito da lui assu nto verso lo sconosciuto, il quale in più riprese gli aveva versato 800 dinari. ammetteva di essersi procurato qualche n0tiLia sull'esistc1ua di rcpnni di Guardia di Finanza a S. Canziano e di aver ri,clmo ciò che era a sua conoscen,a, riferendo anche sulla csauezza di alcuni schizzi che gli -venivano presentati. Interrogata la Klemen. costei confermava il eonrem1tu crimi11oso delle proposte che le erano state fatte dal Bajt. alle quali però esi.a non avevn aderito: le indagini suUa eventuale corresponsabilità della Klemen. hanno escluso ogni di lei partecipazione all'anività delittuosa del Bajl. Pure a tUba1tfo1en10 i fatti vennero confermati come furono suesposti; per cui a carico del Bajt riuscì chiaramente provata la responsabilità pennie in ordine ai reati ascrittigli.A prescindere, infatli <lnlle dichiara1ioni della KJemen. che il Bajt aveva istigato a c.:ompiere i medesimi ani di spionaggio che egli stesso stava commettendo il Bait medesimo ha sostam:ialmente ammesso di essersi cffe1tiva111ente procurato notiz.ie militari e di averle riferite agli emissm·i del servizio segreto jugoslavo. Le notizie'sono alquanto generiche. ma prese nel loro insieme. esse denotano la cura del B,1jt di raccogliere e rivelare tutto quanto c1iu-;1va nel raggio della propria diretta osserva.zionL:. o·altra parte. dalla peri1.ia in alli, confermata a dibattimento. si rivela che esse si rife1iscono ad apprestamenti militari dei quali. a nurma del R.D. I 1.7.194 1 n.1161. è vietalél la divulgazio11e. Esaminate e vagliate tulle le emergenze dibattimentali. nonché le richieste difcm,ive. specie la richiesta della concessione della diminuente di pena di cui agli artt. 3 1I - 65 C.P. per le circostanze particol:u·i dall'azione. il Collegio accordando il beneficio della diminuente di cui agli anL 3 I I - 65 C.P.. in ordine ai soli reati rubricati alle Jcuerc a). b) dei capi d'accusa è d'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 258 in relazione al 31 OC.P.: anni venti: Ai sensi dell'art. 262 in relazione all'art.310 C.P.: anni ventiquattro; In applicazione delrart. 302 C.P.: anni tre. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare il Bajt ad anni Lrenta dj reclusione. Con la interdilfone perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di giudilio e di custodia. <)ltre ad ogni altra conseguenza di legge.

DICHIARA Bajt Alessio colpevole dei reati ascritti gli. concedendogli il beneficio del la .diminuem_e di cui ag~i artt. 31 1-65 C.P. in ùrdine ai soli delitti rubricati neJJe lettere a) e b) del capo d1 accusa. Ed operato 11 cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 30 di reclusione .. C?n !a. inter~izione p_erpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata. col pagamento delle spese d1 g1ud1210 e d1 prevenuva cuswdia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 17.2.1942 anno - XX. Seguono le fanne del Presideme e dei Giudici. NOTlZI E DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Bajt: detenuto dal 25.6. J941 venne scarcerato dalle Car~eri G_iudizi.nrie_ d_i :riest~ in data imprecisata del secondo semestre del I944 a seguito dei noti avve11 1rnenL1 venltcat1s1111 Italia. Per effetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.4. 1948 n. 51 I c_he. p'.eved~ nell".art. I la concessione del condono totale delle pene infline a cittadini jugoslavi per 1 reau per 1 ~u~h_è stato ritenuto colpevole e condannalo BajtAlessio dal T.S.D.S. con senten~a del 17.2. 1942, 11 fnbunaJ_e militare tenitoifale di Roma dicl1iara. con Ordinanza del 23. I0. J967. rnternmente condonata la residua pena che avrebbe dovuto espiare il cinadino jugoslavo Bajt Alessio.

SENTENZA N. 66

Reg. Gen. n. 767/1941

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Griffini Mario · Console Generale M.V.S.N. Gi11dice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lrnp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto. Cisotti Carlo. Gi11dici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Al visi Mario. D" Alessandro llalo. ha pronuncato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: . . . Zeri,1li Agostino, nato il 2.1.1911 a Bagnoli deUa Rosandra (Trieste). comadmo: Glavina Vincenzo. nato il 4.4.1 9 IOa S. Antonio in Bosco (Trieste). muramre; Nernaz Antonio, nato J'8. I2. I908 a Monte di Capodistria (Pola), agricoltore. Tuui CC.NN. 41° Ban. M.V.S.N .. e tutti detenuti dal I8.9. 1941 IMPUTATI Tuili: del reato di cui agli arti. I 10. 272 cpv. C.P. per avere. il l6.9.1941 in Fregene (Roma), in concorso fra loro. fatta propaganda. per distruggere il sentimento nazionale. Con l'aggravante della recidiva cli cui all'art. 99 p.p. C.P. per il Nemaz Antonio. IN PUBBLICA UDIBNZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.


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TRIBUNALE SPECIALE PcR LA DIFESA DELLO STATO

27 .

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degU atti processuali nonché dalle risultanze dcJJ'orale dibattimento. specie dalle dichiarazioni dei giudicabi li e dei testi, si è potuto statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO La Camicia Nera Nazzi Fiorello aveva riferito al proprio Comandante di Compagnia, che a sua volta aveva fatto rapporto al Comando del 41 ° Battaglione CC.NN.. acca mpato in località Fregene (Roma), che verso le ore 22,30 del 16.9.1941 alcunt legiomu·i app,u1enenti al 1° Plotone della 359" Compagnia miu·aglieri. trovandosi sotto la propria tenda. avevano profferito le seguenti frasi: «Viva la Russia» « Viva la Jugoslavia» <<Noi non siamo volontari» «Noi non vogliamo andare in guerra per i Signori» «La nostra Patria è andata a remengo» «Vincerà la Russia e noi perderemo». Quali reponsabili erano stati ritenu1i anche i rubricati Zeriali Agostino, Glavina Vi ncenzo e Nemaz Antonio: in quanto erano stati forni ti elementi di accusa a loro carico, da alcuni testimoni e in panicolare dalle camicie nere Nazzi e Strukely. Però meglio precisati i faui . a dibattimento. risultò che nella sera del 16.9.1 94 1 erano rientrati in accampamento in ritardo e piuttosto alticci di vino talu1ù legionari, per cui venne loro ordinato di passare alla prigione. Riliurandosi pronunciando delle frasi inopportune: provocando I' imervenco di un gruppo di taluni legionari, che lrovavansi al lato opposto della tenda, si diedero a gridare le frasi incriminate. S iccome la tenda (che comeueva circa 30 militari) non era illuminata. non fu possibile stabilire da chi veramente furono profferite le frasi. Solo come venne confermato alJ'udienza, dalla voce si ritenne di aver potu to individu,U"e anche i tre giudicabili, specie lo Zeriali. Interrogati, pure dinan zi al Giudice Istruttore. lo Zeriali ha ammesso di aver gridato «Viva la Russia» senza sapere bene ciò che andava dicendo, in risposia ad un compagno che aveva detto di preferire di andare a c.:ombattere in Russia piuttosto che andRre in prigione, il Glavina. per suo conto, negava di aver pronunciate alcuna de lle suddette frasi. ma non negava di trovarsi a malincuore nella MiUzia al quale si trovò iscritto per avere firmato un foglio che egli rite neva destinato ad altro uso, mentre av rebbe preferito di essere richiamato alle armi nell'Esercito: il Nemaz ha ammesso di non aver saputo dare alcuna spiegazione quando Io sottoposero al p1imo interrogatorio presso il Comando del Corpo, protestandosi innoeenre e protestando altresì i suoi sentimenti italiani; negò di aver mai pronunciato alcu ne delle frasi suaccennate. Nei confronti del solo Zeriali riuscì provato che in quella sera egli concorse a pronunciare le parole incrimfoate: invece a carico deg li altri due imputati, per quanto concerne il Glaviaa non si raccolsero elementi sufficienti di reità e per quamo 1iguarcJa il Nemaz risultò che egl.i si trovava al lato opposto da dove si pronunciavano le grida; per cui se rcalmeme vi avesse preso parte sarebbe stato subito individuato. Di consegue nza mentre il Glavina deve essere prosciolto per insufficienza di prove, il Nemaz deve essere assolto per non aver commesso il fatto. Affermata la responsabililil penale del Zeriali ; esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive, il Collegio è d'avviso di irrogare la pena di un anno di reclusione ordinaria. da sostituirsi con la reclusione militare. col pagamento delle spese di giudizio e di prevenriva custodia, oltre ad ogni al tra consegue nza di legge. P.Q.M. Visti ed appUcati gli a11t. 272 cpv. I, 23 C.P.; 274,279, 488 C.P.P. DICHIARA Nemaz Antonio assolto per non aver commesso il fauo, e Glavina Vincenzo assolto per insufficienza di prove del reato loro ascriuo, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. E ritiene Zeriali Agostino colpevole del delitto rubricatogli e lo condanna alla pena di anni I di reclusione: sostituita con la reclusione militare. Col pagamento delle spese di gi udizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Glavina e Nemaz - de1enmi dal 18.9.1941 - vengono scarcerati il 17.2.1942. Roma, 17.2.1942-annoXX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL PASCICOLO DI ESECUZIONE Zeriali: de tenuto dal 18.9.1941 . viene scarcerato, per espiata pena, dal Reclusorio militare di Gaeta il 18.9. 1942. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 7.4.196 l, estinto per I' amnistia concessa con l'art. I del D.L.L. 17. 11 . 1945 n. 7 19, il reato di cui all'art. 272 C.P. dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupe ro delle spese di giustizia (art. I del D.C.P.S. 22.1 1.1947 n. 163 1).

Reg, Gen. n. 755/1941

SENTENZA N. 77

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \I.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Leornu·di Nicola. Supplej Giorgio. Caputi Piero. Palmentola Aldo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a ca,ico di: Vodopija Francesco, nalO il 10.3. 1903 a Rozzo (Pola), già sottufficiale di_finanza j ugoslava; Piuk Giovanni. nato I' 11.4.1 908 a Lome di Montenero d' Idria (Gori zia), contadino; K.rapez Giovanni , nato il 7.5. 1884 ad Aidussina (Gorizia), muratore. Tutti detenuti dal 27.12.1 94 1 lMPUTATI I) Vodopija Francesco e Piuk Giovanni: a) del delitto di cui all' art. 258 e l I OC.P. perché a scopo spionaggio militare, si procuravano ootizie sul la dislocazione delle truppe e sugl.i apprestamenti militari italiani di cui alla competente auto1ità ha vietata la divulgazione; b) del delitto di cui agli a1tt. J I O, 262 1° cpv.; e per il Vodopija anche il 3° cpv. C.P.; per avere rivelato le noti zie di cui alla lettera a) a potenza straniera (Jugoslavia); 2) Krapez Giuseppe: del delitto di cui agii artl. 11 O, 2.62 IO cpv. C.P. per-avere rivelato a Vodopija Francesco agente del servizio spionaggio jugoslavo, notizie di c.:arauere milita re di cui alla lettera a). che la competente atttoritàJle ha vietala la divulgazione e delle quali ne era a conoscenza in dipendenza del suo impiego. Nel periodo dall'estate I 940 al 194 1. nella zona di Lubiana e delle province italiane limitrofe - in tempo di guerra -.

1N UDIENZA A pone chiuse sentito il P.M. e gli imputati che hanno avuto, con i loro difensori: per ultimi la parola.

IN FATTO E DIRITTO Nell 'orale dibattimento gli irnplllati hanno confessato di avere, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rub1ica, forni to. in concorso fra loro, ad agenti dello spionaggio j ugoslavo notizie militari interessanti la difesa dello Stato italiano riguardanti in modo partocolare: a) movimenti di truppe italiane nella zona di confine di Montenero d' Idria-Godovici; b) l'aeroporto di Viparco; e) arrivi di trnppa ad Aidussina; cl) cos1rnzione di strade militari nella zona cli Montenero-Godovici e in pruticolare sn quella di Lome;


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TRIBUNALE SPECIALJ:C: PE R I .A D IFESA DELLO STATO

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PRIM ,\ PARTE: SENTENZE PROKUNZb\TE DAL T.S.D.S .

e) costruzione di caserme a Momenero d ' Idria; f) lavori di riparazione de l campo di aviazione cli Vipacco (ri ernpiment.i fatti con ghi aia di guasti prodotti da lle acque e ingrandimento di un fosso costruito intorno al campo); g) movimen1i militari nella zona di Godovici-Montenero d'Idria; h) caratteristiche di una strada militare in costruzione tra Godovici e Montenero d'ldria e relati vi la vori di perforazione, che venivano eseguiti in una collina per il passaggio della strada stessa. Nella cos truzione di detta strada Krapez era occupato qua le muratore. Gli imputati hanno confermato. nell'orale dibattimento, le gius1ificazioni dette nel periodo istru1torio. Vodopija ba. infaui, affermato che fu costretto dai suoi superiori - essendo egli un souufficiale della Guardia di Finanza jugoslava - a com unicare le suddette noti zie ai suoi superiori. Piuk ha dichiarato che comunicò al Vodopija le notizie dallo stesso richiestegli per evitare rappresag lie da parte del Vodopija. Krapez ha dichiarato che fece al Vodopija le confidenze in un momenio in cui era ubriaco. Le suddette g iusLificazioni sono ritenute dal Colleg io irri levanti. Perciò c he co ncerne il Vodopija si osserva che la sua qualità di souufficiale della Guardia di Finanza jugoslava non escl ude la sua responsabilità penale, la quale, come ha esattamente uffenua1.o Ja Commissione Istruttoria. esiste - se non altro - sotto forma di concorso di reato spionaggio addebitalo agli altri due imputati. Sulle argomentazioni difensive prospe ttate dal P iuk e dal Krapez il Tribunale non si ricieue di dovers i soffermare, essendo evidente la loro inconsiste nza giu ridica. Ritenuto, che le notizie forn ite dagli im putati in concorso fra loro sono non <livulgabi li per d ivieto della competente autorità; che nei falli come sopra specificari si riscomrano gli elementi costitutivi dei reati di cui in rubrica, e.on l'aggravante del tempo d i g uerra. essendo stati commessi in periodo di imminente pelicolo di guerra, che in effeui seguì; che appare equo concedere àl Piuk e al Krapez la diminuente prevista dall'art. 3 11 C.P. e la circostanza atten uante preveduta dall' art. lJ 4 del C.P.; che appare giusto fissare la peua in anni venti di reclusione per Vodopija, quale c umulo di anni cinque per il reato di cui all'art. 258 ed ann i quindic i della stessa pena per il reato di cui a ll'art. 262 - primo e terzo cpv. - C.P.; in dieci anni per Piuk, quale cumulo di anni quattro di reclusione per il reato di cui alrart. 258, ed anni sei della stessa pena per il reato d i cui all'ari.. 262 - primo cpv. C.P.; in cinque anni di rec lusione per Krapez. Ritenuto. che alle suddette pene conseguono la interdizione perpetua dai pubblici uffici , il pagamento in solido delle spese del processo. il pagamento del le spese per il mante nimento durante la custpdia, la espulsione dal.lo S1ato per il Vodopija. Ritenuto, infi ne, c he appare opportu no ordi nare che lLitti e tre g li imputali siano sottoposti, a pena ultimata. alla libertà vigilata. P.Q.M. Visti gli attt. 3 Legge 4.6. I 931 n. 674; I R.D.L. 15.12.1936 n. 21 36; I R.D.L. 9. 12. I941 n. l386; I I O, 258, 262, I O e 3° cpv., 29. 229,230,3 12, 73. I 14. 3 1I , C.P.; 488. 274 C.P.P.. DICHIARA Vodop ija Francesco responsab ile dei reati asc rittigli e Io condanna complessivamente alla pe na di anni venti di reclusione. Dichiara Piuk Giovanni e Krapez Giuseppe responsabili dei reati rispettivamente agli stessi ascritti e con la diminuente di cui all'an. 31 I C.P. e le circostanze attenuanti d i cui aU' art. 114 del codice stesso condanna: Piuk al la pena di anni dicci di reclus ione e Krapez al.la pena d i an ni c inque della sressa pena. Condanna altresì cu ui g li imputati al pagamento in so lido delle spese del processo, delle spese del mantenimento durante la custodia preve ntiva e la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina che gli imputati a pena uhimata la pena siano sottoposti a libertà vigilata e il Vodopija sia es pulso dallo Stato. Roma, 2 1.2.1942 - anno XX. Seguono le fu-me del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Vodopija Francesco, Pi uk Giovanni e Krapez Gi useppe ve ngono scarcerati da lla Casa di Recl usione di S. Gìmignano (Siena) nel gennaio del 1944 a seguito di ordine di scarcerazione e messo dal Comando Tedesco delle S.S. d i Firenze. Per effetto dei particolari provvedimenti cli clemenza emessi co n il D.P. 14.4.1948 n. 511 (art. 2 lettera A) per conda1rne inflitte a cittadini jugoslavi il Tribunale miliwre territoriale di Roma dich iara, con Ord.in anza e messa il 23. J0. 1967. intera mente co ndonate le pene infl itLe a Vodopija Francesco, Piuk Giovan ni e Krapez Giuseppe dal T.S.D.S. con sente nza del 21 .2.1 942.

Reg. Gcn, n. 331/1941

SENTENZA N. 85

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Staw composto da: Presidente: Griffini Mari o - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procu ratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. \~S.N.: Palrnentola Aldo. Palmcri Gaetano. Caputi Piero, Suppiej Giorgio, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento a carico di: Martini Rigoletto. nato il 16.7. I 907 a S. Maria Cortenova (Firenze), contadino; Schafranek RiccaJdo, nato i l 22.2. I 92 1, a Fiume. studente; AnLich Giuliana, nata il 19.6. 1895 a Selce (ex .Iugoslav ia), sa rta; Barada Simeone, nato il 20.7.1892 a Traù (Jugoslav ia), calzolaio; Palmich Giacomo. nato il 25.7. l 898 a Laurnna (Fiume), autista; Mestrovi.ch Modesto, nato il 16.6. I 909 a Fiume, falegname; Mender Giovanni, nato 1'8.6. I 909 a Pogliane di Abbazia (Fi ume), commesso di ncgoz.i o; Vlach Vittorio, nato i l 19.10.1894 a Mattuglie (Fiu me), pittore; Ghersinicb Silvestro, nato il 3. 1I. I 899 a Fiume, carpentiere in legno: Trevisan Armando, nato il 5.4.1911 a Spalato (Jugoslav ia), falegname; Yarglien Emilio, nato il 25 .3.192 1 a Mattuglie (Fiume), falegname; Dolgan Francesco «detto Lalli», nato il 24.1 1. 191 O a Fi ume, meccanico moto rista. Tutti deten uti dal 26.2.1941 . IMPUTATI Tutti: a) del delitto di cui all 'art. 270 cpv. 2° ed u. C.P. per avere parteci pato acl una assoc iazione (comunista) diretta a stabili re vio lentemente la d ittatura di una classe sociale sulle altre; b) del de litto di cui all 'art. 272 p.p. C.P. per avere fatto propaganda comunista verba lmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva; Martin i, Scafranek, Palmi eh, Antich, Mender, Barada, inoltre: del delitto di cui agl i aru. I I O, 270 p.p. ed u. cpv. C.P. per avere conco1~~0, tra loro e con altri, alla costituzione, organizzazione e direzione dell'accennata associazione comu1ùsta; il Martini infine ecl ancora: I) del delitto di cui all'art. 486 C. P perché il 16.7. 1941 , fermato in territorio di Novo Mesto (Lubiana) da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri reali ed inte1Togat.o sulla sua identità dava false generalità; 2) del delitto di cui all'art . 489 C.P. in relazione agli artt. 477 e 482 stesso Codice per avere nelle anzidette circostanze cli tempo e di luogo fatto uso di falsi documenti personali.


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lRl~UNA LE SPECIALE PER l, A DIFESA DELLO STATO

Con l'aggravante della recidiva generica (art. 99 p.p. C.P.) per Dolgan. Ghersinich. Trevisane Varglien. In esito al pubblico dibattimemo. ascoltati il P.M. nella sua requisiwria e gli imputali che. coi suoi difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva. 1N FATIO ED lN DlR1TTO

A seguito di istruzione a rito forma le, i ru bricati (unitamente a tal Zaccaria Alessandro, nei riguardi del quale. mantenendosi tuttora latitante, si è ordinata preliminarmente la sospensione del procedim<:mo sino a quando non perverrà in potere della giustizia) f'urono, con sentenza della Commissione ls1ruttoria in data 15 novembre u.s., ri nviati a giudizio per rispondere dei farti deliu uosi sopra, in epigrafe. enunciati. All'odierno dibattimemo. per la confessione di quasi ruui gli imputati e per le prove processuali e documentali è stnto accerraw quanto segue. Ncll'aurunno 1940 e nel snccessivo inverno, un'accozzaglia di vecchi sovversivi, qualche giovane ed aberrato studente ed alcuni slavofili, sospinti al mal fare da elementi di ollre frontiera e alimentati ùa emissari provenienti da Zagabria, avevano costituito in Fiume una associazione comunista con un buon numero di aderenti. Scopo immediato era quello di creare un movimento di malcontento in relazione alla guerra e costituire la base di un più vasto movimento da utilizzare tempestivamente. nel caso di una eventuale sconfilla del!' Italia. per I'annullamento del fascismo e consegue·nte trionfo della causa comunista. Frequenti riunioni all'uopo venivano tenme in Fiume e presso personalità antitaliane di Sussak, fondi venivano raccolt·i fra i panecipi per la vita del movimento e stampe di propaganda comunista venivano diffuse p,u'ticolarmente fra gli operai del silurificio. dei magazzini generali e del cantiere navale ed anche fra miljtari e fra fascisti. li Lempestivo intervento delle nostre Autorità stroncò la pericolosa associaz.ione: dirigenti e gregari furono assicurati al la giustizia e, unitamente a qualcuno resosi iITeperibile. furono denunciati a queSl0 Tribunale. All'udienza di oggi, promotore ed uno dei più attivi dirigen ti dell'associazione è risultato il già nominato latitante Zaccaria. La posizione processuale dei rubricati è risu Itala come appresso: Martini Rigoletto: fuoruscito, dal 1930, perché colpilo da mandato di cauura di questo Tribunale per auività sovversiva. In data IO. 1.1931 venne - con sentenza della Comm. lstru tl. di questo Tribu nale rinviato in stato di latitanza - a giudizio. Però. con sentenza di quest0 Tribunale del 9.9. l 94 I i dc lini abbebitati furono dichiarati estinti. alcuni per prescrizione, altri per amnistia. Emissario del partilo comunista - egli , munito di falsi docu menti di coperlllra i11testar-i a ral Giovanni Moretti da Spalato, si 1rasferì, alla fine del 1939, per ordine del partito, dalla Francia a Zagabria. Verso la fine del 1940. da Zagabria si recò a Sussak. mandatovi dal Komir11ern allo scopo di stabilire contatti tra i comunis ti di Fiume e quelli j ugoslavi. In tale occasione egli. ebbe rapporti con Zagabria e con i rubricali Schafranek., Antiche Barada impartendo ad essi direttive per l'organizzazione in Fiume e consegnando stampa comunis ta. Fu perfeuamente riconosciuto a mezzo di fotografia, prima del suo a1Testo. dai predetti coimputati, che fornirono gran parte delle accennate interessami noLizie sulla sua attività di emissario. Dopo il suo arresto ed in sua presenza, sia in pc1iodo istnllto.rio che oggi in udienza. gli stessi coimputati hanno concordemente asserito di non riconoscerlo più. Ma varie circostanze processuali tra cui l'esistenza sul viso di Martini di una cicatrice. spontaneamente in un primo tempo segnalata da Barada. la confessata provenienza di esso Marrini da Zagabria e le modalità del suo arresto (declinò false generalità esibendo quei falsi documenti personali di cui sono provvisti gli emissari). rendono inefficaci i postumi dinieghi dei compagni e le sue ostinate negative. Schafranek Riccardo: nato e domiciliato a Fiume. cittadino germanico. studente in filosofia e lingue straniere presso l'Università di Venezia. Egli giova11e imbevuto sino alle radici di comunismo, ha confessato anche in udienza la contestatagli sua instancabile attività di organizzatore e propaga ndista. A Sussak, ove spesso si recava. con regolare tessera di frontiera. prese nell'ott0bre 1940 contaui nella casa di tal Kalen, già capo di quel movimento comunista jugoslavo - con vari esponenti del partito, tra cui il Martini e lo Zaccaria. Di quest'ultimo divenne il fedele e solenecollaborarore quando si trattò di costituire le prime cellule comuniste in Fiume e provincia e di svolgere attività di propagan-

PRIMA PARTE: SIZNTl:NZE PROKUNZIATE DAL T.S.l).S.

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da. È ofovane colto e conosce bene le lingue italiana e croata. Riuscì a reclutare cd a far costituire. in 0 Fìume e provincia, cellule comuniste. a creare e mantenere i contaui tra gli affiliati. ad indire riunioni. a far diffondere stampa del partito. . . Aotich Giuliana: sa~La. residente in Fiume. Dotata di discreta cultura. intell!gente e convinta comunista. collaborò con lo Zaccaria, con il Martini e con lo Schaf'ranck nella indicata loro attività organizzativa di propaganda. Prese parte a vari convegni di esponenti del panito di Sussak. mi_se a disposizione la propria casa in Fiume per convegni e recapito Stampa; personalmente trasport~ da Sussak a Fiume stampa comulliSt.a prowedendo alla diffusione. si imeressò personalmente e vivamente di reclutare nuovi clementi. Barada Simeone: calzolaio. residente a Fiume. Era stato più volte segnalato all'Autorità di P.S. con~e individuo sospetto da vigilare attivamente. Ebbe in Sussak contatti con i nominati dirigenti del movimento in questione che chiesero ed ottennero il suo apporto nella intrapresa attività di propaganda comunista. Infatti la sua bottega in Fiume era divenuta un posto di osservazione per il reclutamento dei simpatizzanti comunisti e di smistamento di stampa sovversiva. E~li ha ammesso. tra l'al~o. ~i aver personalmente consegnata stampa comunista al coimputato Ghersimch e~ ce~t~ Cala. A~ d1b~tl1mento non sono emersi elementi sufficienti di prova in ordine alla contestatagli att1v1tà orga111zza11vc1. di cui all'art. 270 p.p. C.P.. Palmich Giacomo: da Laurana, motorista presso il silurificio di Fiume. Fu il p1imo a dare - fin da settembre 1940 - la sua collaborazione all'auività di propaganda dello Schafranek. Si interessò specialmente, di porre in contatto I' Anlich con il centro co1minista di Sussak, di svolgere imcnsa propaganda sovversiva nel silurificio. ove lavorava. e di ricevere e diffondere stampa del partno. Anche per il Palmich non sono emerse in udienza prove per affermare la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 270 p.p. C.P.. . . . . . Mender Giovanni: commesso di negozio, residente a Pogliane di Abbazia, slavo d1 ongme ed, sentimenti, già iscritto al P.N.F. e radiato per morosità. Attivo collaboratore dello Schafranek, si interessò, specialmente, di mantenere i contatti con gli affiliati, di reclutare e presenta~e allo Schaf~·a,_1e~ persone disposte ad organizzare, di ricevere e passare stampa e di cercare contatti coi'. co~'.u111s11_ d1 Trieste e di Villa del Nevoso. Tuttavia anche per Mender, non ·ono risultate prove effic1en11111 ordrne all'addebitatogli reato di cui all' art.270 p.p. C.P.. Mestrovich Modesto: falegname presso il silurificio di Fiume, iscriuo al P.N.F. già nel 1937. diffidato politico. A mezzo del Palmich. fu posto in contallo con I' Antiche ~on lo Schafranek, che: anche a nome del Martini. esercitarono su di lui prei;sioni per indurlo a partecipare al gruppo comurnsta del si lurìficio ed a svolgere attività di propaganda. Dopo qualche esitazione egli aderì. . . . Ghersinich Silvestro: carpentiere in legno nei Magazzini Generali di Fiume. In seguito a pressioni dell' Antiche dello Schafranek aderì al movimento e acceuò di fnr propaganda nei Maga7.zini Generali di Fiume. partecipando al nucleo comunista ivi formatosi. Successivamente riceveue e passò ai compagni Trevisane Varglien stampa comunista. Trevisan Armando: falegname nei Magazzini Generali di Fiume. Faceva pane della cellula comunista dei Magazzini Generali. Reclutato dal Ghersinich. da costui ebbe manifestini comunisti che passò al fante Rapuano. il quale fece subito rapporto ai suoi superiori. e a un' individuo chiamato Eboli. Varglien Emilio: falegname dei Magazzini Generali di Fiume. iscritto al P.N.F. e~ alla M.V.S.N.: di origine e di sentimenti slavi. Faceva parte della cel lula dei Magazzini Generali. Reclutato da~ Ghersinich. da costui ebbe, nel oennaio 194 I. sei copie di un manifes1ino comunista, una delle quah consegnò a certo Puharich. Le altre furono da lui bruciate - per timore di compromissione - all'i nizio dell'operazione di polizia in esame. . . . . Vlach Viuorio: eia Muttaglie. Già nelle organizzazioni ro~sc. è stato sempre di sent11nent1 comLuHsti ed antitaliani. Venuto in contatto, a mezzo di Mcnder. con lo Schafranek: da quest'ultimo venne reclutato ed a quest'ultimo fornl il nome di alcuni probabili aderenti - suoi compaesani ed amici aventi precedenti politici (tra cui tal Cosul). Prese pc1rte, in Sussak. nel novembre l 940. a~ un convegno con lo Zaccaria. dn cui ebbe nuovi incitamenti ed istruzioni relative ad altività c?mu'.11sta d~ svole:ere. Nel dicembre. fece pressioni sul predello Cosul. Pur ammettendo la sua partecipazione ali asso~iazione comu nista. ha negato ogni sua atLività di propaganda. ma a smentirlo basta l'episodio Cosul. da que-St' ultimo esplicitameme ammesso. . . . . . Dato quanto accennato nei riguardi di Barada. Palmich e Mender 111 ord111e al reato di cm all an.


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TR IBUNALE SPEClAf, E PGR LA DIFESA DELLO SlATO

l'RIMA PARTE: S~NTENZE PftONUNZIATE f)AL T,:;.D.S.

270 p.p. ed u. cpv. C.P., il Collegio ritiene equo doverli assolvere per insufficienza di prove dalla relativa imputazione. Era staro rinviato a giudi;:io anche il rubricato Dolgan Francesco. ma al dibattimento non sono emerse prove convincenti circa la sua partecipazione all'associazione e. quanto alla contestatagli propaganda, l'ave r mostrato a tali Maletich e Manzutto, suoi compagni di lavoro. alcuni manifestini sovversivi che U Palmicb. pare a sua insaputa, aveva messi nel suo casseuo, manifestini che per consiglio del Manzutto furono bruciati, non pare al Col legio che ciò costituisca prova dimostrativa della su,l volontà di far propaganda comunista. Penanto egli va assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni a lui rubricate e va ordinata la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa (art. 479 C ..P.P.). Negli altri fatt i come sopra esposti, il ColJegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati addebitati in ru brica ai dodici imputati dianzi enumerati. Adeguando le pene alla pericolosità di ciascuno imputato e del moviment0, in relazione alll'epoca e della delicata zona di con.fine iJl cui ebbe luogo, nonché al fatto di ciascuno il Tribunale ritiene giusto condannare al la reclusione: Martini a complessivi anni ventiquauro. risultanti dal cumulo di anni tredici per il reato di cui aU'..i rt. 270 p.p. e u. cpv. C.P.: d'arn1i cinque per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.; anni tre per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P.: di anni due per il remo di cui all'art. 489 in relazione agli ant. 477. 452 C.P.; e di anni uno per il reato di cui all'art. 496 C.P.. Schafranek e Antich ciascuno a complessivi anni venti. risultanti dal cumulo di an ni dodici per il delitto di cui all'art. 270 p.p. ed u. cpv. C.P.; di anni cinque per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; e di anni tre per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; Barada e Palmich ciascuno a complessivi anni ono; risultanti. per ciascuno dal cumulo di anni cinque per il deli tto cli cui all'art. 272 p.p. C.P. e di anni tre per il delitto di cui alrart.270 cpv. 2° C.P.: Mestrovich e Mender ciascuno a complessivi ann.i sei. risultanti. per ciascuno. dal cumulo di anni quattro per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e di anni due per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.: Vlach, Ghersinich, Trevìsan e Varglien ciascuno a complessivi an n.i cinque, risultanti, per ciascuno, dal cumulo di anni due e mesi due per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.. co1;npreso nelle singole pene attribuite per ciascun reato a Ghcrsinich, Trevisane Vaglicn, l'aumento cli un mese per la ru bricata recidiva (art. 99 p.p. C.P.); tutti i condannali hanno l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali (an. 488 C.P.P.) e ciascuno quello personale del pagamento delle spese cli propria custodia preventi v.i (art. 274 C. P.P.): Alla pena infliua a Manini, Antich, Schafranek, Palmich e Barada consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella inJlitta a Mestrovich e a Mencler interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (art.29 C.P.). Per Manini, Antiche Schafranek va ordinata la sonoposizione alla libertà vigilata ai sensi dell 'art. 230 n. I C.P.: il Collegio ritiene di do vere ordinare tale misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P.. anche nei riguardi di tutti gli altri condannati. rico1Tcndo gli estremi di pericolosità di cui .1gli ant. 202. 203 C.P.; Bisogna ordinare l'espulsione dallo $Lato - a pena espiata - dello straniero Schafranek (mt. 312 C.P.).

Assolve Dolgan Francesco per insufficienza cli prove dai reati ascriuigli e ordina la s11a scarcerazione se non deten uto per altra causa. Roma, 24.2.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. o;igan rrancesco . detenuto dal 26.2.194 1 - viene scarcerato il 24.2. 1942.

P.Q.M. Letti cd applicati gli artt. 270 p.p. 2° ed u. cpv., 11 O, 272 p.p., 496. 489. in relazione agli arn. 477 e 482, 21 2, 99 p.p.. 73, 29,230 n. I, 229 C.P.; 274. 488. 479 C.P.P.. Dichiara Martini Rigoletto, Schafranek Riccardo, Amich Giuliana, Mestrovich Modesto, Vlach Vittorio, Ghersinich Silves tro. Trevisan Armando e Varglien Emilio responsabi li di tuu i i reati in rubrica ad essi ascritti e Bara.da Simeone. Palmich Giacomo e Mender Giovanni soltanto dei reati cui agli artr. 270 2° cpv. e 272 p.p. C.P. cui all'art. 270 p.p. ed u. cpv. C.P. e con l'aggravante della recidiva precisata in epigrafe. cumulate le pene. condanna alla reclusione: Martini ad anni venti.quattro. Antich e Schafranek ciascuno ad anni venti . Barada e Palmich ciascuno ad anni otto, Mestrovich e Mender ciascuno ad anni sei. Vlach. Ghersinich. Trevisan e Varglien ciascuno ad anni cinque, !lilli in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno àl pagamento delle spese di propria custodia preventiva. ,1lla conseguenza per Mariin.i, Scbafranek, Antich. Barada e Palmich dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per Mesirovich e Mcnder dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; e ordina che lutti siano sottoposti alla libertà vigilata e che Schafrnnek. a pena espiata sia espulso dallo Stato.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASClCOLI DI ESECUZIONE

Martini Rigoletto: muore nella Casa Penale di Civitavecchia il 20.6.1942. Antich Giuliana: detenuta nel la Casa cli Reclusione per Donne di Perugia viene scarcerata. per ordine della Procura di Perugia. il 27.8.1943 per «differimento della esecuzione t~ella pena» per~hé Antich Luciana era incinln (art. 146 n. I C.P. e 589 C.P.P.). Al momento della ilbernz1one Ant1ch . Giuliana ha dichiarato di eleggere il proprio domicilio a Fiume. Schafranek Riccardo, Mestrovich Modesto, Va rglien Emi lio, Trevisan Armando, det~nu u. nell.a Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia, vennero scarcerati nel gennaio del 1944 ." seguno d1 01:d1ne del Comando tedesco di Verona. Mendcr Giovanni. Vlach Vittorio, Baracla S11neone, Pal1111ch Giacomo. Ghersinich Silvestro, detenuti nella Casa di Reclusione di S. Gimignano. vennero scarcerati nel gennaio 1944 c1 seguito di ordine del Comando Tedesco di Firenze. . . In sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5. I 0. 1944 n. 316) la Corte d1 Appell_o d.1 Roma ha, con senten;:a del 21. 11.1951. assolto Trevisan Armando dai reati addebitatigli perché i latti non costituiscono reati. . NOTA: La Commissione Istruttoria, nel rinviare al giudizio del T.S.D.S. i suddetti imputali con sentenza n. 44 del 15. 11.1 94 1. dichiarò di non doversi procedere per insufficienza di prove nei con~ fronti di: . e Coo lievina Giovanni. nato il 3 1. 10. 1908 a Cherso (Pol,1) · meccaruco · cletemllo dal 25.2.1941. Cahì Mario, na10 il 14.8.1895 a Fiume - meccanico· detenuto dal 25.2. 194 1. Puharic h Giuseppe, nato ìl 30.4.1910 a Mauuglie (Piume) - falegname· detenuto dal 18.2. 1941. Malctich Nicola. nato il 23.2. 1907 a Fiume · meccanico · detenuto dal 2.2.194 1. . . . Con la stessa sentenza la Commissione lstrultoria dichiarò cli non doversi procedere net conlron11 di Cosul Luigi. nato il 31.5.1897 a Mattuglie (Fiume) «per non avere commesso il fotto». Detenuto dal 23.2.1941. Tutti i suddetti imputati ven nero scarcerati il 15. 11.194 1. . . ~ . Sempre con la sovracitma sentenza venne rinviato al giudizio del T.S.D.S. li «la11tantc>) Zaccana . Alessandro. nato il 25.12.1 891 a Vienna - fabbro·. Lo Zaccaria venne tratto in arresto il 12.1 1. 1942 e gli alli processuali relativi allo Zaccaria vennero trasmessi alla Procura del Tribunale militare cli Trieste il 4.8.1943 in ottemperanza alle disposiiioni conte nute nell'art. I del R.D.L. 668 del 29.7. 1943. Tn dma 20.1.1951 la Procura Militare di Padova ha comunicato alr Ufficio del P.M. dei Trib'.inali militari cli guerra soppressi che gli atti processuali relativi a Zaccaria A.les~anclro non so~o stall. nn~ m1cciati nel «recupenuo archivio del Tribunale militare di Trieste» e, qumd1, è da nteners1 che gli atll in quest ione siano da consi.clerarsi perduti a cau~a dei noti eventi bellici.


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l'RIMA PA RTE: Sl!NTENZE l·'RONUNZIATE DA LT.S.D.S.

T RIBUNAI_E SPECIALE PER LA DIFESA Dl:U .O ST1~ro

SENTENZA N. 91

Reg. Gen. n. 614/1941

li Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato çompos10 da: Presidente: Griffini Mari o - Co nsole Genq}'ale della M.V.S.N. Giudice Relmore: Lanari Piero - Procuratore Miliwre del Re l mp. Giudici Consoli .tvl. V.S.N.: Radogna Raffaello. Bergamaschi Carlo, Caputi Pietro. D'Alessandro Ita lo. Vedani Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale contro: Sunko Pietro. nato il 26.6.1 908

a Sebenico, operaio. D etemno dall" l I .8. 194 1 IMPUTATO

a) del delitto di cui agli arn. 56. 257 p.p. e 2 58 p.p. C.P. per :iver tentato di procurarsi a scopo di spionagg.io. notizi e che nell ' interesse della sicu rez,,.i e nell'interesse po!itico internazi onale del lo Stato dovevano rimanere segrete ed altre delle quali era vietata la divulgazione; b) del delino di cui all" ,ut . 265 C.P. per avere in tempo di guerra comunicate notizie fa lse e tali da poter deprimere lo spirito pubblico e destare pubblico allarme. Reati accertati in Zara l' 11.8.194 1. IN UD.IENZA A PORTE CHIUSE Ai sensi dell'art. 423 C.P.P.. Sentito il P.M. nelle sue concl usioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola co l suo d i fensore.

chiaro, prec iso, le loro deposizioni nei sensi innanzi dclii. Pertanto i falli denunl'ia1i risultano pienamente provati, e vengono ad integra re gli estremi g iuridici dei reati a~cri1ti al prevenuto. L'imputato, per c ircostanze indipendcmi dalla su.i volontà, non poté procurarsi le notizie che era stato inl'aricato di :mi ngere; ma è fuori dubbio che egli compì aui idonei d i reni a tal tine. per cui s.i concretano g li elementi del tentativo rubricatogli. Sulla natura. poi. di tali notizie (che. per quanto rinetle quelle militari. sono comprese negli elenchi di quelle che nel l' interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete, il responso del perito. confermato a diballimenro. e la comunicazione della Questura di Zara del 29. 12.1 94 1 non lascia no luogo a dubbi: però meglio pret:isale le responsa bilità ciel Sunko risu ltò che l'opern crim inosa si è limitata al solo lentmo procacciamen to <li notizie segrete ai sensi degli aru. 56. 257 p.p. C .P., mentre non ~i raccolsero elementi suniciemi cli reità in ordine al tentato procacciamemo di noli;,,ie anche non divu lgabi li e di cui all"arl. 258 C.P., per cui deve essere assolto per insul'lìcienza di prove. Sembra superfluo. poi, soffermarsi sull 'cvidenlt: scopo cli spionaggio prdissosi dal Sunko. Per quanto ri llctte inf"ine. !"addebito d i disfo11isrno è ovvio che la voce di gravi rappresaglie che gli ustasci si accingevano ad operare a guerr.1 finitu nei nostri territori contro i profughi serhi. c più ;iriçorn quella di pretesi aiuti che la Germania avrebbe forn ito alla Croazia contro l'Italia. d iffuse d,11Sunko fo~sero 1ali da poter produrre g li effeni previsti. RispellO a mie ultimo addebito. il competente M inistro di Grazia e Giustizia ebbe a concedere in data 14.11. I 941. la 11ecess,1ria autorizzazione a procedere. Accertata ed affermata la colpevolezza del g iudicabile: esaminate e vag liale tutte le ri sulla111,c dibattimen1,ili , nonché le richieste difensive; çonsidenita la na111 m particolare <lei reati co mmessi in momenti gravi per la Nazione in guerra: il Collegio è d'avviso di irrogare le seguemi pene: Per il disposto degli ,t11l. 56. 257 p.p. C.P.: nnni cinque di redusione. In applicazione delrru1. 265 C.P.: anni sette di reclusione. Ed operato il cumu lo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannru·e il Sunko ad anni dodici di reclusione. Cnn la interdizione perpetua dai pubblici uffici . con la libe11à vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

P.Q.M.

IL TRIBU NALE Co nsidcraw che dalla lettura degli ani processuali nonché dalle risultanze dclrorale dibauimemo. specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei testi, si è potuto accertare

JN FATTO'ED IN D !RlTTO La R. Quesn1rn di Zara nell'agosto 1940 aveva disposto il fermo del rubrical o Sunko Pie1To di Sebenico. perché aveva saptHO che egli, come altri emissari di comandi Ustasci della vicina Croazia era incaricato di svolgere atti vità informativa ai nostri danni sul 1ran amen10 usato dalle A utorità i taliane della Dalmazia ai profughi serbo-ortodossi e sul numero di tali profughi. e di accertare altresì se e da chi fossero armati e se si organizzassero bande di cetnic i per compiere scorribande in territorio c roato, nonché di raccogliere notizie di carattere militare circa \" entità delle truppe di presidio. la loro dislocazione ed il loro annamemo, sul movimento del le navi e sbarco di materiale bellico e di uomini . lnfaui era riuscito ad accertare che il Sunko. giumo <la Gospic a Zara nel la sera del 9 agosto. munito di regolare passaporto ed imha11utosi nel p rofugo serbo-ortodosso Peinovic Giovanni gli aveva chiesto appunto notizie sul numero dei di lui compagn i che avevano trovato asilo in quella c ittft e g li aveva domandaw se altri profughi si trovassero nei dintorni. aggiungendo ch'era inutile ch·essi fuggissero perché. a guerra l'inita. ~arebbcro stati ucci,i dagli ustasci. Uguali domande e simili ammonimenti aveva rivolte a tali lovic Giero. serbo-on odosso e Claric N ico la d i religione cauo lica. ai quali aveva detto plu·e che la guerra sarebbe finita presto dato che la Gcm,ania era in procinto di rornire alla Croazia molti aeroplani per aiutarla a sçacciarc gli italiani dalla Dalmazia. !\Ila stessa Autorità di P.S. il Sunko aveva conferm ato di essersi spontnneaménte offerto al Comando degli ustasci d i Gospic e di aver ricevmo incarico di fornire le notizie che si era accinto a raccog liere, nonché le ahrc inforrnazio1ù di carattere militare di cui innanzi è cen no, informazioni che - peraltro egli avrebbe deciso di trascunu·e. Ncll' interrogatorio però reso dinanzi al Giudice Istruttore ed a dibauimento invece, negò di essersi prestato in Zara quale emissrufo degli ustasci e con le intenzioni innanzi palesate e negò pl1re di avere ai nominati Pcinovic, lovic e Claric ri vo lto le domande e comunicato le notizie di cui sopra. Costoro. però, confennarono sia nel periodo istrmtorio che alfudienza ed in modo

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Visti ed applicali gli

ant. 56,257 p.p. e 258 p.p., 265. 23. 29. 73, 228. 229 C.P.; 274. 479. 488 C.P.P.. DICHIARA

Sunko Pietro assolto per insuffic ienza di prove in ordine al delillo di cui agli arll. 56. 258 C.P" ri tenendo lo colpevole degli .iltri reati ascrin igli ed operato il cumulo delle pene co mplessi v.imente lo condanna ad anni 12 d i reclusione. Con la imcrdizione perpetua dai pubblici uffiò, con la libcnà vigilu1a, col pagamento delle spese di giudi zi<.) e di preventi va custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 27.2 .1 942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudic i. NOTIZIE DESUNT E D AL FASCI COLO DI ESECUZI ONE Una istanza di graz ia inoltrata da Sunko Pietro il 3.4.1942 non viene acçolta. Sunko Pietro, detenuto dall' 11.8.1 94 Ì, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d i S. Gimignano (Siena) il 28. 1.1944 a seguilo di ordine emesso dal Comando tedesco delle S.$. di Firenze. Poiché Sunko Pietro è cittadino jugoslavo il Tribunale mi litare territoriale cli Roma. in applicazione delle disposizioni conenutc nell' art. I cie l D.P.R. del 14.4.1948 n. 5 11, dichiara interrtmenle condonata la pena inflilla a Sunko Pietro dal T.S.D.S. con scnlen:w del 27.2. 1942.


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PRIMA PARTI; : SeNTENZr. l'RONUN'l.1/\TE l)AL T.S. l).S.

TRIRUNALG SPECIALE PER LA DIFF.SA Dl:LL.O STATO

SENTENZA N. 99

Rcg. Gen. n. 782/194 1

!I Tribunale Speciale per la D i fesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - L uogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo G ioacchino - Procuratore M ilitare del Re lmp. Gi11dici Consoli M . V.S.N.: Colizza Ugo. Palmeri Gaetano. Alvisi Alessandro. Bergamaschi Carlo. Pompili Torello. ha pronunciato la seguente:

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prova circa Ja p.artecipazione dello stesso nei falli commessi dagli impuiati anzidetti. Egli pertanto deve essere assolto con formula dubi tati va. Nei confronti d i Anwnucci Gino l'orale dihattimcnto ha provato che l'Ara dei Caduti Fascisti. fu sporcata con la vernice J'ornila dallo stesso c irca due mesi prima del fallo . Ma le risultanze di che tnlltasi hanno escluso che A ntonucc i. nel momemo in cu i ebbe ad effettuare l'anzidetta fo rniturn, conoscesse che la vernice dovesse servire alla des1inazionc c he. di l'ano ebbe. Per1a1110 I" Antonucci deve essere assolto co n form ula piena dal reato addebitatogl i.

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P.Q.M. SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Taino Giuseppe. nmo i l 14.7. 19 17 a Bergamo. dorrore in medicina e chirurgia: Detenuto dal 12. 10. 1941 Bruni Eugenio, nato I' 11.7.1918 a Bergamo, smde111c universitario: Detem1to dal!' 11.10.1941 Bruni Roberto, nato 1' 8. 11.19 l4 a Bergamo, studeme uni versit<u-io; Detemllo dal I' I I. I 0. 194 1 Caffì Virgilio, nato il 5.6.1907 a Bergamo, artista lirico; Detenuto dal 12.10.1941 Anlonucci Gino. nat.o il 27.8. 1920 a Genova. studente universitario. DetcntHOdal 13. I O. 194 l l tvIPUTATI I primi quattro: di concorso nel delitto di cui agli artt. 110, 272 cpv. 1° C.P. per avere in concorso fra loro. mediante scritte murali praticate in Bergamo dal novembre 1940 all" ouobre I 941, svolta propaganda per dislruggere e deprimere il senti mento nazionale. Tutti : di concorso nel delillo di c ui agli aru. 81, 110,282 C.P. per avere. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. in diverse riprese eù in concorso fra loro, con lo stesso sistema e mediante imbratt a, tura della effige del Duce. posta suidi' Ara dei Caduti Fascisti di Bergamo, offeso il prestigio e l'onore del Capo del Governo.

1N PUBBLICA UDIENZA SenlilO il P.M. e gli impu tati che con i loro d i fensori hanno avuLo gli ultimi la paro la.

JN FAITO ED IN DIRITTO Con rapporto in data I O novembre 194 l la Qucsn,ra di Bergamo denunziò in staio di arresto g li indi vidui specificali in epigrafe. perché ri tenuti au1ori di aver vergaw su alcuni vespasiani e muri esterni di case frasi di propaganda antifascista, depressive del sentimento nazionale ed offensive per il Capo del Governo. Li denunziava aJtresì perché ritenuti pure responsabi li di avere, mediante vernice di colore scu ro, imbrattato la effige del D uce posta sul l'Ara dei Caduti Fascisti. Per i farti di cui sopra gli imputai i furono rinviati al giudizio di questo Tribun ale per rispondere dei reati agli stessi ascrilli. Nell'orale dibattimento gli imputati - meno Brnni Roberto e A nlonucci Gi no hanno confessato di avere commesso i fatti di cui alla prima parte del capo di accusa. Quanto al reato di cui all 'art. 282 C.P. hanno dichiarato che, in concorso fra loro, sporcarono l"Ara dei Cadmi Fascisti non per recare offesa al Capo del Governo. ma perché si trattava d i LIII monumento di pessimo gusto :mistico. Le risultanze dibauimentali, per le dichiarazioni dei testi escussi. hanno invece prova to che gli imputali d i cbe tra ttasi sporcarono l'anzidetto monumento, contenente l'effige del Capo del Governo, allo scopo determinato di recare offesa al prestigi o dello stesso. Ri tiene pertanto il Collegio, che, all a streg ua delle risu ltan ze anzidette Taino Giuseppe, Bruni Eugenio e Caffi Virgijjo devono essere ri tenuti responsabilit i dei reati agli stessi ascritti. riscomrandosi. nei fatt i dagli stessi commessi, gli elementi costilllti vi dei deliui di cui in rubrica. Quanto alle pene il Tribunale ritiene sia rispondente a giustizia fissarle: per i primi due, in anni quattro di reclusione, quale cum ulo di anni uno per il reato di cui agli artt. 11 O. 272 cpv. l ° C.P., ed anni tre della stessa pena per il concorrente reato di c ui agl i artt. 8 1. 110 . 282 C.P.; per i l B runi Eugenio in anni tre di reclus ione, quale cumulo di anno uno per il reato di cui agli artl. I l O. 272 cpv. I ° C.P.. di anni due della stessa pena per il concorrente reato di cui agli an i. 8J , 11O, 282 C.P.. Per Lu tti e tre spese e conseguenze di legge. Quanto al Bruni Roberto le risultanze dibattimentali non han no fornito sufficienti elememi di

V isti gli arti. 3 L egge 4.6. I 93 1 n. 674: I R.11.L. 15.1 2. 1936 11. 2 136: I R.0. L. 9. 12.1941 n. 1386; 110, 272cpv. 1°, 81,282, 73 C. P.; 488. 274. 479 C.P.P.. DJCHl ARA Taino Giuseppe, Brnni Eugenio e Caffi V irgi lio responsabi li dei reati agli stessi ascritti e condanna: Taino Giuseppe e Carri Virgilio ciascuno alla pena di anni quattro d i reclusione: Bruni Eugenio alla pena complessi va di anni tre d i reclusione. Condanna altresì i dclii imputati al pagamento in solido delle spese del processo. alle spese per il manteni men io durante la cust0dia e ad ogni altra conseguenza di legge. compresa la in1.erdizione temporanea dai pubblici uffici soltan to per Taino e i l Caffi . Assol ve Bruni Robe110 per insufficienza di prove dei reati ascriLLi gli e An1onucci Gino per non aver commesso i I fatto addebi1atogli e ordina che i I Bruni Roberto e I' Antonucc i Gino siuno posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 3.3. 1942 - .inno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Bruni Roben o - detenuto dall' 11 . I 0. l 941 - ed A monucc i Gino - detenuto dal 13. I 0.1941 - vengono scarcerati i I 3.3. 1942 . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE l n ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circo lari n. 46643 elci 27.7.1 943 e n. 492 16/44 l del 14.8.1 943 viene proposta la liberazione per Grnia Sovra na di Caffi Virgi lio e di Taino G iuseppe. Caffi , detenuto dal 12. 10 . 1.941 . viene scarcera10 dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 19.8.1943. Taino, detenuto dal 12. 1O. I 941, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d i Castelfranco Emi lia il 2 1.8. 1943. Bruni Eugenio, detenuto dal l' 11. 10. 1941, viene scarcerato dalla Casa di Reclusi one di Castel franco Emilia «per concessione riel beneficio della liberazione cond izionale». i I 21.8.1943.


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PRI MA 1>A RTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T." .D.S.

T RIBUNALE SPECIA LE 1>ER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 109

Reg. Gen. n. 81-227/1930

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Staio compoSlO da: Presidente: Le Metre Gaetano - L uogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Milicare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni. Vedan i Mario, Pasqualucc i Renato. Leonardi Nicola. Rossi Umberto. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimemo penale a carico di: Petaros Pietro. nar.o il 26.3 . I 908 u San Do rligo della Valle (Trieste i: muraw rc, deten uto dal

2 1.6. 194 1. IMPUTATO a) del delitto di cu i all'art. 3 della Legge 25. 11.1926 n. 2008 in relazione agli artt. 104. 107 e 108 C.P. 1889, per avere - in concorso co n altri, concertato di sott oporre una pane dello Stato al dominio stran iero e d i ri ve l.l!'e ad agenti cli potenza es tera segreti mi litari concernenti la sicurezza dello Stato: nella Venezia Giulia nel 1930 e precedentemente: b) del delino di cui all ' art. I R.D. 25.1 I. L926 n. 2062 per avere la sera del 9.5.1930, in S. An tonio d i San Dorligo della Valle. allo scopo di allentare alla sicurezza dello Stato, ponatù la strage, cagionando, a fine di uccidere, mediante colpi cli arma da fuoco. la morte dei co niugi Marangoni Nicola e Cheru bini Maria nonché il ferimento di tal Bertini Goffredo. In esito al pubblico dibattimemo. sentili il P.M. nella sua requisitoria e l' imputato che, col suo difensore. ha per uhi mo avuto la paro la, o~serva.

JN FA1'f0 ED fN D IRJTIO A seguito di procedimento a rico formale. con sentenza della Commissione l strulloria in data 16.8. 1930 i mputc1to vcn iv a rinviato a giudizio - in stnto di latitanza - assieme ad allri 86 per ri spondere <lei deli110 di cu i alla leucra a) della rubrica. e con ahra sentenza. in data 31.8.1931. il Pctaros Pietro veni va rinviato a giudiz io, sempre in istato di lmitanza, per rispondere anche del delitto di cui alla lettera b) della rubrica. · Ma quesl.O Tribunale il 4 dicembre 1931 ordina va la sospen sione del procedimento nei confronti del Petaros. perdurando il suo staw di latilanza. Il 2 1.6. 194 1 1· Arma elci CC. RR. d ì Lubiana procedeva al l'arresto del Petaros Pietro, colpito. ohre che dai mandati di cauura di questo T1ibunale. anche da un ordine di cattura emesso il 20.5.1931 dal Procun:nore del Re d i Trieste in seguito alla di lui condan na ad anni I e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui agli aru. 63, 3 17 C.P. (sentenza Tribunale di Trieste 15.2. 1931 ). A seguito deg li ulterio1i atli istruttori. compiuti a norma dell' ari. I n. 7 R.D.L. 9. 12.1 935 n. 2447. il Petaros veniva rinviato a giudizio con altra sentenza della Commissione lsrruuoria in daia 7 gennaio u.s. per rispon dere dei fatt i deliUuosi sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierno dibattimento. per le dichiarazioni detl'irnpuiaw. per le prove tes1imoniali e 1enuw conto delle ris ultanze processuali scrine. è stato accertato quanto segue: Inquadrato in una serie di efferati de litti. di alcuni dei qual i si è occupato quesw Tribunale Speciale, ordinai i e sovvenzionati da assoc iazioni terroristiche aven ti g li organi direttivi o ltre confine. delitti diretti a spargere il 1e1Tore, la strage. e la dcvasrnzionc nella Venezia Giulia e nell'Istria. uno ne fu commesso, nella primavera del 1930, che, per le modalità e la bri gantesca feroc ia con cui fu consumato. cagionò. nel mondo civile. indignazione comro gli esecut0ri e profonda pietà per le vi11ime innocenti. Verso le ore 21.45 del 9.5.1930, due individui. bendati ed armati di mosche110. penetrarono nel!" osteria esercit ata da tal Marangoni Nicola in Sant'Amonio di San Dorligo della Valle e vi consumarono barbara strage, uccidendo, con colpi sparali a breve disrnnza. a canucce espl osive che ne dilaniarono le carn i. esso Marangoni e la di lui moglie Cherubini Marin e ferendo un pensionato di costoro. tal

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Bertini Goffredo. Le giovani figlie del Marangoni. che stavano per andare a lc1to nelle stanze sovrastanti .. allarmate dai co lpi. scesero e assistettero alla terribile scenu dei propri genitori uccisi. ll moveme unico del deliuo: sfogo di vile e bnnale odio contro cittadini italiuni di lingua slava e ligi alle istiruzioni e alle leggi del nostro Paese (il Marangoni ricopriva le cariche cl i g iudice conciliatore, ricevilore postale e segretati() amministrativo del fascio locale), coll ' intento di oscacolarc, con tali aui te1TOristici. i l cresceme entusiastico consenso della minoranza costituita da tali cittadini italian i di lingua s1raniera verso lo Stato italiano. Ora le ri sullanze processu ali non lasciano dubbi circ,t l'appartenenza del Petaros alla indicata associazione cospirativ.1 slovena cos1 i1t1itasi nella Venezia Giulia. Infaui, i l 2[.4.1930 egli - isieme a Pctnrns Stanislao ed altri - seguendo evidentenien te. le direttive dell'associazione - rnanires1ò il suo livore an1i1aliano a mezzo cli atti cli sabotaggio rendendo inservibile la su·ada cm-rozzabilc Pmriciano-Ch iusa s ~1periore con sbarramenti di sassi e di cancell i d i ferro. e riptu·ando successi vamente, in uuione al Petaros Stanislao in territorio jugoslavo. QuanlO alla partecipazione all 'eccidio dei coniugi Marangoni, durante le indagini esperite dagli organi di polizia per la identificazione degli autori di tale deliuo. i familiari del predetto Petaros Stanislao affermarono che esso Petaros Stanisl ao (uno degli accertati autori) ru visto nel giorno del delitto, nella propria casa. insieme al rub1icato Petaros Pietro. Il ferito Bertini, poi. riconobbe - attraverso una fotografi a - in ques t' ultimo l'al tro autore del delitto, sia pure nella parte visibile del volto. giacché come si è detto in principio, gli au1ori del delitto erano bendati. Durante i recenti rilievi isultltori lo stesso Pernros Pietro ha confessato cl i essersi Lrovato. i I 2 1.4. 1930, con il Petaros Stanislao, nella comitiva che provocò gli accennati sbarramenti stradali espatriando in seguito, clandestinamente. Uno dei fami liari dello Stanislao Petaros (gli altri hanno ritrattate le accennate precedenti d ichiarazioni) e precisamente il pa1rigno Peiaros Giuseppe, dopo una alternativa di dinieghi cd indecisioni, aveva fin i to con il confessare - clura111c un confronto avuto con il Marcsciallù cl i P.S. Vecchiet ti Federico - che la sera dcll'ucci1;ione dei coniugi Marangoni il Petaros Pietro era con il figliastro Petaros Stanislao nella sua abitazione. Il Petaros Giuseppe, vecchio e. come si rileva in ani. di dubbia etlìcicnza mentale, sebbene citato, non si è presern ato al d ibattimento per infermità. Ma alle sue osc tl lanti dichiarazioni non si può dare in coscienza. un valore di prova assoluta e di credibiljtà. sembrnndo verosimile che egli - data l' eti'.t e le malferme condi zioni fisiopsicbiche - possa avere equivocato circa la da1a in cui vide il proprio f'ig liastro Petaros Stanislao assieme all'a11uale imputato potendo essere tale data quella della sera che precedette l'espatrio dei due Pctmos e non quella in cui fu consumato l'eccidio dei coniugi l\tlarnngoni. D ' ahro canto. il nominalo teste Benini Goffredo, anch'egli sebbene cituto. non presentatosi al dibattimento, negli accennali recenti ri lievi istru ttnri aveva confermato di avere riconosciuto - attraverso una fotografia - nel Pctaros Pietro uno degli aggressori. ma aveva precisalo che trattavasi di Lmpressioni e non di sicurc7,za. essendo gli autori del delitto bendati. LI Petaros Piccro ha respinto. anche in udienza. ognj addebito circa la sua partecipazione al delitto Marangoni ed a sostegno dell'asseri ta sua innocenza ha alTcrmmo cl i non essersi allontanato dalrcx Jugoslavia dal giorno del suo espatrio - 23.4.1930 - al giorno in cui. dopo il ricordato suo arresto. fu u·adotto in Italia Zerial Rodolfo, dal Pctaros Pietro indicato per cont'ennarc il suo asserto, interrogato in Lubi ana da un Commissario di P.S.. in seguilo a richiesta di ques10 Giudice Istruttore a quella R. Questura. ha confermato in sostan7,a quanto asserisce il Petaros, specialmente per quanto riguarda l'epoca cri tica in cui fu commesso il delino. epoca in cui il Peiaros avrebbe lavorato alle dipendenze dell'impresa eomuzioni G iorgio Ferenu in Devica Maria V. Polje. pur aggiungendo che c iò dichiarava per quanto il lungo decorso di tempo- oltre un decennio - gli consentiva di ricordare. E infine Cosmac G iuseppe, esaminato 4uale teste nel la rece nte istruttori a. ha deposto con prec isione di ricordare perfettamente c he fra i quuttro individui che vide (nel giorno e nel paese in cui fu commesso il delitlo) si 1ro v,1va sol o Pewros Stanislao (Llno degli autori del delitto) e non anche Peturos Pietro che eglj conosce personalmente. Elementi. pertanto. o ltremodo deboli e i.nceni e non tali. comunque, eia indure il Collegio ad affermare la responsabilità del Pciaros Pietro in ordine al gravissimo delitto di cui alla lenera b) dell'epigrafe, sono resid uati al dibattimento a carico delrimpu taLO relativamente alla sua p,tnecipazione alreceiclio dei coniugi Marangoni. Da 1ale deli1to deve. egli quindi, essere assolto per insufficienza di prove (a.i1. 479 C.P.P.).


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Nel fatto. invece. accertalo della partecipazione del Petaros Pieu·o. all'associazione cospirativa di cui alla lettera aJ dell'imputazione. il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del relati vo reato previsto dall'art. 3 della rubricata legge speciale, ancora in vna per il disposto del 3° cpv. dell'art. 2 C.P.; e, commisurando lu pena al fatto e alla pericolosicà delrimpuca10, reputa equo condannarlo ad anni 01to di reclusione, colla conseguente interdLdone perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.J nonché al pagamento deUe spese processuali (art. 488 C.P.P.) e di custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli artl. 3 Legge 25. 11 .1926 n. 2008 in relazione agli artt. 104. 107. J08 C.P. !889: 2° e 3° cpv. 29 C.P.: 274,489 e 479 C.P.P. dichiara Petaros Pietro responsabile del delill<> di Clii alla lettera a) dell'epigrafe. assolvendolo per insufficienza di prove dal de lino di cui alla lettera b) delrimpucazione, e lo condanna ad anni otto di reclusione colla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici. nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 6.3. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Per l'attività sovversiva svolta nella Venezia Giulia \'cdi: «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 193 1 (da pag. 747 a pag. 762). NOTIZJE DESUNTE DAL i'ASClCOLO Dr ESECUZIONE Peraros Piecro, decenuto dal 21.6.1941, viene scarccraco dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano (Siena) il 29.1.194-1 a seguilo di ordine emesso dal Comando Tedesco delle S.S. di Firente. 11 Tribunale militare territoriale di Roma dic hiara. con Ordinaina del 23.1 0.1967. estima per decorso del tempo la residua pena che avrebbe dovuto espinrc Pemros Pietro. NOTA: Insieme con Petaro~ Pietro venne anche denunziato e giudicato con le precedenti semenze del 16A.1930 e 3 1.8.1941 Svara Giovanni. nato il 27.12.1897 a S. Giuseppe della Chiusa (Trieste). La Commissione lsm1tLOria nel pronunziare. con sentenza del 7. J. l 942, raccusa oei confronti di Pctaros Pietro dichiarò di non doversi procedere per insuf'licienza di prove nei confronti di Svara Giovanni. detenuto d.1121.6. 194 1. ordimmdo la sua immediata scarcerazione, ~e non detenuto per altra causa.

Reg. Gen. n. 296/1935

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l'RIMA PARTE: Sl::NTE"-7E PRONUl'-ZIATF. DAI. T.S.D.S .

TRJBlJNALE SPECl,\LE PER LA l)lf'ESA DELLO STATO

SENTENZA N. 110

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello S1,110 composto da: Presideme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/more: Presti Giovanni - Procuracore Militare del Re lmp. Giudici Consoli M . V.S.N.: Gangemi Giovanni, Rossi Umberto, Vedani Mario, Pasqualucci Renato, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Pri mozic Fr..incesco, nato iI I0.7.1893 a Skofja Loka (Jugoslavia). impiegato privato; Detenuto dal IO.7.194 1 Butkovic Mattia. nato il 16.2.1900 a Drkovcedi Sagoria (rriestc). fabbro-ml.x:canico. Detenuto dal 27.8.1941 IMPUTATI dei deli lli di cui agli artt. 81 cpv. 1° e 2°: 110. 258. 262 p.p. e cpv. 2° C.P.. per essersi io concorso tra loro e con altri - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso . procacciate ed avere ri velate - a scopo di spionaggio · notizie di natura miliiare di cui l'autorità competente ha vietala In divulgazione.

lo Cerknica. in 1errit0rio di Postumia e zone limitrofe. antecedentemente e fino al 1935. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli aru. 262 p.p.. 29 C.P.. 274-488 C.P.P. dichiara Primazie Fmncesco e Bulkovic Mattia, responsabili del delino di cui alran. 262 p.p. C.P. e, cosl modificata l'accusa. condanna ciascuno ad anni tre di reclusione. colla conseguenza delrimerdizionc dai pubblici unici per la durata di anni cinque, nonché al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Roma. 6.3.1942 - anno XX. Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

11 T.S.D.S. dichiara. con Ordinanza del 26.5.1942. condizionalmcnte condonati due anni di reclusione per effetto dei provvedimenti di clemenza concessi con il R.D. 15.2.1937 n. 77. Pertanto Bulkovic Mauia, detenuto dal 27.8. 1941. viene scarcerato. per espfat.1 pena. dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 27.8. 1942 e Primo:1,ic rrancesco, detenuto dal 10.7. 194 1. viene scarcerato. per espiata pena. dalla Casa di Reclusione di S. Gimignagno il I 0.7. I 942.

SENTENZA N. 113

Reg. Gen. n. 804/1941

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: I.e Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudic<' Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Rosa-U liana Riccardo, Pompi li Torello, D'AJessandro llalo, Perillo Emilio ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimemo penale a carico di: Moli nari Pompilio. nato il 1-t 1.1890 n Roma. meccanico, detenuto dal 16.8.1941; Anzaloni Euore, nato il I 6.9. I897 a Roma, tipografo, detenuto dal 23.8. 1941: Bei Amato, nato il 20.2.1906 a Cantiano (Pesaro). asfalLista. detenu10 dal 23.8. 1941: Bortonc Luigi. nato il 23. 10. 1906 a Fondi (Roma), falegname, dctcnu10 dal 23.8. 194 1; Forlì Roberto, nato il 7 .6. l 995 a Roma. pittore. detenu10 dal 13.8.194 1: Geonari ZeITerino, nato il 7.3.1903 a Pozzo Alto (Pesaro). muratore, detenuto dal 27.8.1941: Giannandrea Giovanni, nato il 30.7. I 904 a Salcito (Campobasso). falegname, detenuw dal 23.8.194 1: Massa Quinto. nato I· 1.7. 1897 a Montelabbate ( Pesaro). verniciatore. detenuto dal 23.8.194 1; Mella Fernando. nato il 16.1 . 1912 a Roma. piuorc. detenuto dal 23.8.1941: Minù Pio. nato il 21.8.1903 a Roma. disegnatore. detenuto dal 23.8.19-+ I; Moret:ti Macco, nato il 2 1.2. J 898 a Norica (Perugia), muratore, detenuto dal 25.8. 1941; Nagni Giovanni. naw i I 17.5.1905 a Pergola (Pesaro). falegname, detenuto dal 23.8.1941: Pajalich Luigi. nato il 26.6.190 I a Venezia. commerciante. detenuto dal 23.8. 194 l: Spinelli Cerilo, nato il 31.1.1914 a Roma. radiotecnico. detenuco dal 26.9.1941: Valdarchi Giovanni, naw il 7.5.1906 a Roma, tipografo. detenuto dal 23.8.1941.


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TR IBUNALE SPECIALU PER LA OlfESA DUI.LO STATO PRIMA PARTE: SENTFNZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.

fM PUTATI Tutti: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione sovversiva (comunista) diretta a sovvertire violentemente gli ordiname nti economici e sociali costituiti nello Stato; b) del delitto cli cui agli arll. 11O. 272 p.p. C.P. per avere, in concorso rra loro. svolto propaganda allo scopo di sovver1ire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Il Moli nari Pompi lio. Forti Roberto ed il Valdarchi Giovanni inoltre: del del ilto di cui agli ,1111. I IO, 270 p.p. C.P. per avere. in concorso fra loro. pro mosso la suddetta associazio ne sovversiva (comunista). Con raggravante della recidiva per il Moli nari Pompilio, Anzalo ni Ettore. Spinell i Ccr.ilo e Bei Amaw di c ui a11·art. 99 n. I C.P.; per Forti Roberto. Giannandrea Giovanni. Mella Fernando e Nagni Giovanni di cui al r arr. 99 p.p. C.P.. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura deglj alti processuali nonché dalle e mergenze dibattimentali da lle dichjarazioni degli imputati e dei testimoni. si è potulO accertn re. fN FATro ED IN DIRITTO

Verso la fine del 1940. il ru bricato Molinari Pompi lio comunista schedato. individuo scaltro ed imelligente. particolarmente esperto nello svolgi memo del lavoro organizza1ivo. ebbe ad iniziare assie me al pure rubricato Valdarchi Giovanni, inte nsa attività sovversiva, riprendendo a tal uopo contatti con vecchi compagni di fede ed altresì cercando di forc nuovi proseli ti. specie nelrambiente studen1csco universitario. li Valdarch.i infatti, col mezzo del coimputaLO Gennuri Zefferino, conobbe i rubricati mllifascisti Bei Ammo cd Anzaloni Enore che. à sua volta. poi presentò al Molinari, cd a costui fece pure conoscere il coimputato Forti Rober1 0_. Ben prest0 i rapponi del Molinari e ciel Forti diven nero intimi, tanto c he quest' ultimo fi nì per essere la «longa man us» del Moli nari. il quale cercava così di evitare di mettersi troppo in evi.denza. perché maggiormenLe conosciuto dal la Queswra. In quel tempo il Forti frequentava la casa del rubricato ebreo Pajalich Luigi, commerciante: dove convenivano anche lo stesso Molinari e vari studenti antifascisti per discute re di sovversivismo. l capeggiatori de.I movime nr.o poi andavano svolgendo deleteria auiviLà propagandistica. rnedianLc riunioni clandestine. durante le quali 1ema della discussione era la esaltazione del comunismo: la trauazione dei problemi sociali cd economici sulla base del la fi losofia marxista; lo svolgimento di concetti politici ed economici in ordine allo imperialismo ed al capitalismo. S i faceva inolLre la c ritica a carattere disrauista degli avvenimenti bellici. politici ed economici auuali, mentre si affermava la necessità di mantenersi unili ed affiatati. occorrendo attendere con calma e fiducia perché la eventuale vittoria della Russia bolscevica avrebbe portato un capovolgimento poliLk o i11 tu tli gli Stati . Caratteristica di tali incontri erano le prese di contatto, predisposte dal Moli nari e dal Forti Ira elcmenLi inte Uettuali ed operai comunisti, nonché alla ricerca di proseliti. Molti dei giudicabili pur tentando di atten uare la propria responsabil i.là hanno ammesso di aver preso parte a varie riunioni comuniste. o comunque di essersi affia1mi coi più accesi clementi comuni:;ti . S0ha111o il Moli nari. che la Questura definisce intelligente e scaltro. è negativo sia sull'appartenenza al gruppo comunista. s ia sulla propaganda. Di ciascuno si preciserà in segui to la posizione. Quel che preme rilevare in fatto è c he r intervento opportuno del la Questura riuscì a stroncare ogni a11ività dei prevenuti e ad assicurarli alla giustizia. DlR lTTO Perché possa rìteners i l'esiste nza di un'associazione sovversiva 11011 è affatto necessario c he questa si presenti con caratteri esteriori cli fo rmale individuazione. basrnno. invece. che sostanzialme nte

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di verse volontà si incontrino nella e nunciazione e nella programmazione delle idee sovversive. Il Comunismo, contro il q uale il Fascismo innalzò per prima la bandiera di combattimento, e che oggi, mediante la guerra. è in lotta cruenta contro le forze dell" ordfr1e e della disciplina nazionale, ha in sé i caratteri del sovversivismo. perché mira a stabi.li re violemerne111e la di ttatu ra del proletariato ed a sovvedn ire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Deri va da ciò che no n è affatto necessario, ai fini della esistenza dell'associazione, che siano elaborati regolamen ti e statuti, essendo sufficiente che si sia verifi cato l' accordo di più persone per lo scopo criminoso del] ' altuazione del Comunismo. Nella specie in esame attraverso le varie riunioni in casa Pajalich nella segheria Giannandrea, nella casa cli Via Giulia. si ha il quadro esatto dell'inconLro di varie volomà protese alla attuazione del Comunismo. Il programma era nella adesione a quei principi; lo statuto nella professione di fede. E tutti mi ravano a fare proseli ti, a cercare aderenti, a moltiplicare le fi le. Si è in tal modo verifi cmo il fenomeno di giovani coscienze. alle q uali faceva difetto la cultura, e di inesperti operai, tutti illusi dal miraggio cli utopistiche rivoluzioni, che si prestavano incoscientemente ad essere abbacinmi da una specie di settaris mo polit.ico e sovversivo. mentre i veri propagangisti. e specialme nte i promotori dell'associazione, restavano prudentemente nell'ombra. Scendendo aJJ'analisi clelle singole res ponsabilitfi. l'attività di tulli e da ciascuno svolLa si può sintetizzare come segue: Moli.nari Pompilio: è il principale e più temibile elemento comun ista. Già condannato per associazione sovversiva, astutO e scaltro. prende l'appe llativo di Angelo. cui quale si fa conoscere dagli inesperti studenti ed operai, per evitare di essere indi viduato. Prende parte a talune riunioni clandestine in Via Sommeiller. in casa Gian nand rea, nell'apparta mento in via Giulia. preconizz:.i il capovolgimento di tutti gli Stati. eccita le attività dei vari associati. si interessa de lle voci che corrono, ricerca vecchi compagni di fede. cerca cli sondare il modo di pensare degli operai. È nega ti vo di fronte alla contestazione, am mette soltanto di essers i recato nella casa Giannandrea. Tutti gli atti del processo conclamano la sua responsabilità. Forti Roberto: è la longa rnanus del Molinari, ed agisce sotto il falso norne di Gino. Pregi udicai.o per reati comuni . freq uentatore clella casa P,tjalich. ove introduce il Molina1i, predispone le prese di contatto tra intellettuali e comunisti, prende pane alle varie riunio ni, si affanna a ricercare proseliti anche in mezzo ad elementi albanesi. Nei vari interrogatori in Questura ammette di aver preordinato le varie riunioni e di avervi preso parte; nel!" interrogatorio di nanzi a questo utficio tenta di negare quanto aveva prima confermalo. Anzaloni Ettore: pregiudicato per reati politici. reduce della Francia, ha frequenti rapporti con Valclarchi. e con altri, coi quali tutti sostiene la ncccssitìi di organizzarsi. prende pane a riunioni clandesti ne. e nel!" imerrogaLOrio in Questura confessa i suoi rapporti con i comunisti ed i discorsi contrari al Regime Fascista. Smentisce dinanzi al P.M. cd a di battimento tale interrogatorio e non sa spiegare il perché della sua amrn issione in Questura. Bei Amato: recidivo specifico perché già condannato dal Tribunale Speciale. aveva già conosciuto in carcere il Molinari, stringe rappon i con Valdarchi ed Anzaloni; informa il Moli.nari del moclo come la pe nsavano gli operai: fa pa rte di un gruppo limita to al Valclarchi, Gennari, Anzaloni. Nell'interrogatorio in Questura arn rnelle i suoi rapporti con le tre persone anzidette. ma tenta di spiegarli con rag ioni di indole familiare, ed a di battimento fa particolari gravi am missioni. Giannandrea Giovanni : specie negli inte rrogatori in Questura si dichiara comunista convinto. Ammette cli aver preso parte a varie riunioni. anche in casa sua, con Fon i. Valdarchi, Nagni ed altri. Assiste alle riunioni nella sua segheria. si reca in casa de ll 'ebreo Pajalich ove si svoloono i primi 0 ' approcci del Molinari e del Forti. Nag ni Giovanni: cognato di Giannandrea, prende parte a molte delle riunioni nella segheria, ove, quando si complottava, si badava a chiudere la porta: tiene riunioni anc he in casa sua nelle quali intervengono Valdarchi e Molina1i. È il presidente della società di interessi, che doveva dissimulare. attrave rso una appare nte leicità. lo scopo di tenere riuni ti alcuni comunisti cd adescare gli inesperti. M inù Pio: già amico del Molinari , il I 3.7. 1941 riceve da cosLui una telefonata che lo invitava a recarsi ad un appuntamento. Per essere riconosciuto descrive la foggia di vestire. Ali' appumamcnto s i incontra con Forti. che si presenta sotto falso nome di Gino, ed insieme complottano. Procura incontri e conoscenze tra slucle nti cd clementi comunisti.


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TRIBUNAl,E SPECIALE PER l.A DIFESA Del-LO STATO PR!lv!A PARTE: SENTENZE PRONUNZIArl:' DAL. T.S.D.S.

Pajalich Luigi: ebreo. in casa sua. a seguito delle lezioni impartite al figUo da uno studeme. procura l'intervento di Forti, che a sua volta introduce Moli nari. Per mezzo di Forti stringe amicizia con Giannandrea e VaJdarchi, conosce Nagni e tiene con tuui costoro una riunione in casa, di carattere antifascista. Gennari Zefferino: presenta al Valdarch.i i comunisti Anzaloni e Bei, dal Valdarchi. tramite Nagni Giovanni. ottiene un sussidio di L. J SO prelevare dalla cassa della organizzazione sovversiva «società di interessi»: prende parte a vm·i appuntamenti e riunioni clandestine. Il suo nome emerge dagli interrogatori di tu ni gli imputati, nonostame la sua negativa. È lo stesso Valdarchi che lo dichiara simpatizzante comunista. Sintetizzata la posizione di ciascuno dei suaccenmui prevenuti scaturisce chim·a la prova che i promotori, ossia coloro che spiegarono attività subdola e continua per la costituzione del gruppo comunista, sono stati Molinari, Valdarchi e Forti. Molinari e Forti attraverso il cambi,unemo di nome: Valdarcbi attraverso la società di interessi sono i principali anefici di un movimento comunista, che mi.rava, oltre che a mantenere affiatati ed organizzati gli elementi sovversivi. aJ proseli,ismo più pericoloso, ossia ad inquinare giovani coscienze di studenti inespeni. che avidi di apprendere e di approfondire i problernj sociali. sono stati sul punto di lasciarsi travolgere lungo il decl.ivio del sovversivismo. Tutti appartenevano alla organizzazione comunista ed intervenendo a clandestine riunioni e taluni poi andavano svolgendo coi capeggiatori attività propagandistica (ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove Genmu·i e Pajalich. in quanto a loro carico mancarono elementi sufficienti di reità) rendendosi così responsabili rispettivamente dei reati di cui agli arn. 270 p.p. C.P.. per taluni con l'aggravame della recidiva ai sensi del l'ari. 99 e 99 n. I C.P.. Pertanto, accertata ed affemiata la responsabilità penale: esaminate e vagliate le richieste difensive; tenuta presenta la natura particolare dei reati commessi in un momento difficile per la Nazione in g uerra: il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell' art. 270 p.p. C.P. con l'aggravante della recidiva nei confronti di Molinari e Foni . A Molinali anni 7; a Forti anni 6; a Valclarchi anni 5. In applicazione dell"art. 270 cpv. 2° C.P. con l'aggravante della recidiva nei confronti di Molinari. Anzaloni, Bei, Forti, Giannandrea e Nagni. A Moli nari, Anzaloni, Bei, Foni, Giannandrea, Nagni anni 2 ciascuno: Gennari. Minù, Pajalich e Valdarchi anni uno e mesi 6 ciascuno. Ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P. con l'aggravante della recidiva nei confronti tlei suddetti. A Molinari, Giannandrea anni tre ciascuno; ad Anzaloni, Bei. Forti. Nagni anni 2 ciascuno: a Mi nù e Valdarchi an ni J e mesi S ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare Moli nari ad anni 12; Forti ad anni I O: Valdarchj ad anni 8; Anzalon i, Bei e Nag ni ad anni 3: Gennari e Pajalich ad anni I e mesi 6 ciascuno. Tutti al la reclusione. MoUnari, Forti, Valdarchi anc he con la interdizione perpewa dai pubblici uffici: Gia nnandrea anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti con la Ubertà vigilata, col pagamemo in solido delle spese di gi udizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Erano stati rinviati a giudizio pure Bortone. Massa. Mella. Moretti e Spinelli per rispondere dei reati di cui-agli artt. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P.; ma poiché non e mersero elementi sufficienti per staruire che coswro appartenevano alla organizzazione sovversiva e che svolgevano relativa propaganda, devo no essere assolti per insufficienza di prove da entrambe le imputazioni: ordinandosi che vengano immediata mente escarceraci,se non detenuti per altra causa. P.Q.M. Visti ed app licati gli artt. 110, 270 p.p.. 270 cpv. 2°. 110, 272 p.p.. 99. 23, 29, 73, 228. 229 C.P.; 274,479, 488 C.P.P.. DICI-OARA assolti per i11sufficienza di prove: a) Massa Quinto. Mella Fernando, Spinelli Cerilo. Moretti Maceo, Bortonc Luigi. da.i reati loro ascritti; ordinando che vengano i.rnmediatamente cscarce rati se non detenuti per altra causa; b) Pajalich Luigi, Gennari Zefferino dal solo delitto di cui agJi aru. 11 O. 272 p.p. C.P..

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RlTJENE Molinari, Anzaloni, Bei, Forti. Giannandrea. Minù, Nagni e Vald.irchi, colpevoli dei reati loro rubr.icati e Pajalich e Gen nari respo nsabili dei delitti di cui agll 'an. 270 cpv. 2° C.P., ed operato il cumulo delle pene complessive condanna: Moli nari ad anni 12;.Forti ad anni I O; Valdarchi ad anni 8; Anzaloni, Bei. Negni ad anni 4 ciascuno: Giannandrea ad amli 5; l'vlinù ad anni 3; Gcn nari, Pajalich ad anni l e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione. Molinari, Forti. Valdarchi am;he con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Giannandrea anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni S. Tutri con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di gi udizio, col pagamento del le spese di preve ntiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, l 1.3.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici. Bortone, Massa e Mella - detenuti dal 23.8. 194 1 - Moretti - detenuto dal 25.8. 1941 - e Spinelli detenuto dal 26.9. 1941 - vengono scarcerati I' 11.3.1 942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DTESECUZIONE

In otte mperanza alle clisposizio1li impani te dal Ministero del l'I nterno con circolari n. 46643 del 27. 7. I 943 e 492 16/44 Ldel 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei detenuti: Molinari Pompilio, Forti Roberto, Valdarchi Giovanni, Gian nandrea Giovanni, Anzaloni Ettore, Bei Amato, Nagni Giovanni e Minù Pio. Moli nari. deten uto dal 26.8.194 J. viene scarcerato dalla Casa di Reclusio ne di Castelfra nco Emilia il 23.8. 1943. Forti, detenuto dal 23 .8.1941,, viene scarcerato dalla Casa di Reclus io ne di S. Gimignano il 18.8.1943. Valdarchi, detenuto dal 23.8. 194 I , viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Cascelfranco Emilia i I 23.8.1943. Giannandrea, detenuto dal 23.8.1 941, viene scarcerato da lla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 18.8.1 943. Anzaloni, detenuto dal 23.8.194 L, viene scarcerato dalla Casa dj Reclusione di ·Castelfranco Emilia il 23.8. 1943. Bei, detenuto dal 23.8. I 94 1, vie ne scarcerato da lla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 19.8. 1943. Nagni, detenuto dal 23.8.194 1. vie ne scarcerato dalle Carce1i Giudiziarie di Viterbo iI 20.8. 1943. Vengono scarcerati, per espiata pena. Gennari Zefferino e Pajal.ic:h Luigi. Gennari. dete nu to dal 23.8. 1941 , viene scarcerato da lle Carceri Giudiziarie di Roma il 23.2.1943. Pajalich, detenuto dal 23.8. 194 l, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 23.2. L943. NOTA: Per Bei Amato vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag. 1.64». Anzaloni Ettore è stato condannato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 18.5. 1926 alla pena complessiva di 15 mesi d i detenzione e l.500 lire di multa «per eccitazione all'odio fra le classi sociali, associazioDe a de linquere contro le leggi dello Stato, offese al Primo Mjnistro e stampa clandestina di manifesti». Molioari Pompilio è scato condannato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 18.5.1.926_ «a 8 mesi di detenzione e 200 lire di multa per associazione a delinquere contro le leggi dello Stato». Con la stessa sentenza è stato assolto, per insufficienza di prove, dal reato «di eccitazione all'odio fra le classi sociaU». ln sede cli gi udizio di revisione speciale (0.L.L. 5. 10. 1.944 n. 316) la Corte di Appe!Jo di Roma ha. con sente nza del 4.5. l948, assolto perché i fatti non costituiscono reati tutti gli imputati che ven nero conda nnaci dal T.S.D.S. con sentenza emessa I' 11 .3.1942. NOTA: Insieme con gli imputati che vennero giudicati dal. T.S.D.S. con sentenia n. 110 cieli' 11.3.1 942 vennero denunziati e sottoposti a procedimento penale anche i sottoelencati individui. Anticoli Lazzaro. nato il 25.4.1880 a Roma - comrnerci.intc - detenuto dal 23.8. 194 1. Antonell.i Domenico, nato il 31 .7.1906 a Ro ma - mec:canico - detenuto dal J0.9.1 94 L. Baholl.i Sami. nato il 28. IJ .1919 a Elsani (Albania)- studente universi tario - detenuto dall'8.10.194L .


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PRIYIA PARTE: SENTENZE PRONVNZIA:I'E DAL T.S.D.S.

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DJFéSA DELLO STATO

Barchi Mario, nato iJ 21 .6.1 920 a Roma - studente uni ve rsi tario - detenuro daJ 27.8. 1941 . Biclli Ettore. nato il 20.1. 1908 a S. Paolo deJ Brasile - muratore -detenrno dal 3.9. I 94 1. Bufalini Cesare. nato J·8.5. 19 18 a Renna - swdenre universitario - detenmo dal 30.8.1 941 . Bufalini Paolo. naro i I 9 .9.1 915 a Ro ma - donore in legge - detenuto dal 23.8.194 1. Castaldo Giorgio, nato il 27.3. 192 1 a Roma -studente universi taiio - detenuto dal 1.9.1 941 . Chiesa Romua ldo, nato i l 1.9 .1 922 a Roma - i mpiegato - detenuto dal 1.91941 . De Marco Romolo, nat0 i I 20.2.1920 a Roma - fru1.tivendo lo - detenuto dal 22.8. 1941 . Forconi Emma. nma il 1.6. 1907 a GaUuzz.o (Firenze) - sarta - detenuw dal 24.8.194 J. Gabrieli V itto rio, naLO i l 7.7.1917 a Roma - dottore in l cticre - detenuto dal 29.9.1 94 1. Giolitti Antonio, nato i l 12.2.1915 a Roma - dottore in legge - detenuto dal 17. 10.1941. Giolitti Giovanni, nato il 24.3.1918 a Roma - studente uni versi tario - detenuto dal 27. L0.1941. Kosturi Drita. nata il 12.8.1 920 a Lesk (Al bania) - studentessa un iversi taria - detenuta dal 7.1 I .1941. LeporatLi Mario, nato il 14.5.1919 a Roma - studente universitario - detenuto dal 6.9.1941. Lucentini Franco, nato iJ 24.12.l 920 a Roma - studente uni vers itario - detenuto dal 23.9. I 94 1. Mani mao Giovunni. nato il 14.12.1903 a Frosinone - meccanico - detenuto dal 9.9.194 1. M ig liori Tullio, nato i l 9 .8. 1921 a Pesci na lL'Aquila) - studente univer sitario - detenuto cl al l.9. J94J. Mihmi Luigi , nato il 17.7.1916 a Roma - sn1clenle universitario - detenuto clal 30.8. 194 I . Parnpiglione Giuseppe, nato il I .12.1919 a Roma - studente universitaiio - detenuto dal 20.9. I 94 I. Pavoncello E lio, nato il 27.9. t 9 I 9 a Roma - stucleme universitario - detenlllo dal 30.8.194 1. Smracino Tommaso, nato il 6.4. 1892 a Pastena (Frosinone) - oste - detenuto dal 23.8.1941. Solari Paolo. nato i l 17 .9. I 9 I 8 a Renna - clotl.ore in legge - detenuto dal 16.10. 194 1. Rivosecchi Ivo. nato il 22. 7. I 920 a Grottam mare (Ascoli Piceno) - studen te uni versitari o - detenuto dal 14.9. 194 1. Tobia E niico, nato il 2. 11.1 9 19 a Roma - studente universitario - detenuto dal 6.9.1 94 1. Trombatore Antonel lo, nato il 10.6.19 17 a Roma-dottore in leuere - detenutodal 4. 10.194 1. Stafa Quemal, nato il 12.9.1 92 1 ad A lbasan (Albania)- srudentc uni versitario- latitante. Kamenetzki Michele. nato il 3. J2.1919 a Mosca - studente universi tario - latitante. Nei confronti dei suddetti imput:ati il Giudice Istruttore (Doti. Ve rn a Fernando) ha dichiara to, con sentenza del 22. 1. 1942 - su c;onforrne richiesta del Pubblico Ministero - il proscioglimento di tutti gli imputati ordinando la loro immediata scarcerazione - se non detenuti per altra causa - e ha revocato nei confronti dei latitanti Stafa Quemal e Kame netzki Michele l'ord ine di cattura emesso nei loro confronti. Il Giudice Istruttore moti va la sua dichiarazione cl i non doversi procedere con le seguenti argomentazioni. «Pervicaci sovversivi hanno cercato cl i attirare nell'otbira della loro fede per farsene strumento cli un eventu ale movimento comunista alcuni giovani studen ti. I predetti sovversivi. con perficlo e sagace lavorio cli propaganda e di persuasione cercavano di costituire nuovi foco lai di nuc lei sovversivi. Così è avvenuto che giovan.i stu denti sono stati inconsapevolmente inclotti nel pernicioso declivio ciel sovversi vismo prestandosi a prencle1:e parte a riunioni per discmervi problemi di carattere sociale senza che coloro che li avevano persuasi a parteciparvi vi prendessero parre atti va e si esponessero. Pertanto i snddelli imputati. quasi tutti studenti o elementi intellettuali. insieme a qualche operaio, si sono trovati circuiti e abbindolati da co loro che - agendo nell'ombra - ne accendevano la fantasia con miraggi di utopistiche rivoluzioni. È risul taLO che alcu ni imputati slampigliarono etichette con tenenti frasi d isfattiste mentre altri inserirono in stelle filanti - lanciate durante dimostrazioni studentesche - frasi disfattiste e offensi ve per il Regime e la Germania. Ora è emerso dalla istruttoria che tutti costoro hanno agito i11 momenti d i particolare scontento. per alcu ni provvedimenti uni versi tari che li avevano colpiti nelle loro aspirazioni . sull a clata degl i esami. sugli svi luppi degli studi professionali . Perciò le loro rnani restazioni sono state più che al tro, una incompo~ta mani festazione di protesta contro i detti provvedirnemi, e non g ià azion i dirette con tro la personalità dello Stato. perché nessuno di costoro ha inteso dare un signi f'icato poJi1ico al deplorevole gesto sconsiglial.amente compiuto.

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Ora esaminati i suddetti falli ~ono i l profilo giuridico si ri leva che J' inclagine va approfondita in re lazione al dolo presentandosi il quesito se - data la giovine età degli studemi - si possa veramente ri tenere che essi abbiano inteso. con piena cosc ienza e vo lontà, associ,u·si in una organizzazione sovversiva e fare opera propagandistica diretra cffettivameme a sovvertire gli ordinamenti dello Stato. Ora tali <>iovani. ancora in stato crepusco lare per quanto riguarda la formazione della loro coscienza politica, ,;vidi di conoscere domine nuove e di approfondire i loro st.udi. malameine indiriz1.a~i nell~ ricerca della verità e del bene, sono stati , anziché i soggetti cli un· azronc sovvcrrnnce, le vnume dr coloro che hanno cercato di sfru1tarne le doti di cullura e g li srudi cli sociologia. per tentare di trascinarli sul terreno pratico della loua politica. Mancando, quindi, una convincente dimostrazione.della loro intenzione sediziosa. giustamente il Pubblico Ministero ne ha richiesto il loro prosciolgimento». . Pertanto il Giudice lstrutlore clich iara di non doversi procedere, per insufficienza cli prove, nei confronti di A ntico li Lazzaro, Antonelli Domenico. Baholli Sami, B iell i Ettore. Bufalini Paolo, De Marco Romolo. Forconi F.mma. Giolitti Antonio. Leporani Mario. Maramao Giovanni. Sarracino Tom111aso, Stafa Quemal. Tobia Enrico. Trombalore An to nello. Kamenct:zki M ichele. Kostu ri Drita. Barchi Mario. Bu fal ini Cesare, Milani Lui gi. Pavoncello Elio. Gioliui Giovanni, Lucemini Franco e Pampiglione Giuseppe. . . . Il Giudice lscnmore dichiara, inohre. di non doversi procedere perché 11 fat10 non cos11trnsce reato nei confronti degli imputati Cas taldo Giorgio. Chiesa Romualdo. Gabricli Vittorio. Ri vosecchi I vo. Migliori Tullio e Solari Paolo. l nfotti per i sudderti imputat i, tenc nclo present.e alcuni particolari relativi alle modali1t1 del << fallo» si può ritenere senz· alrro escluso il dolo e quindi il reato.

Reg. Gcn. n. 859/1941

SENTENZA N. 127

nTribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Metrc Gaetano - L uogoteneme Generale M. V.S.N.

Giudice Relarorl!: M ilazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Radogna Raffaello. Cismci Carlo, Suppicj Giorgio, Rosa-U liana Riccardo, Al visi Alessandro. ha pronundato la segucme : SENTENZA 11el procedimento penale a carico di: Demsar Dusan. nato il 26.6.1912 a Ziri (Slovenia Tedesca). macellaio: Detenuto dal 22.6.19-+ I Ogorevc Giovanni. nato il 20.6. 1902 a Leoben (Gennunia). ex uffic ial e dell'esercito jugoslavo. Detenwo dal 17.9.1 94 1 IMPUTATI

a) il D emsar Dusan: d i spionaggio militare in tempo di guerra (an. 257 C.P.) per avere. dal settembre 1940 e successivameme. al servi7.io del centro militare informativo cx jugoslavo di Lubiana, fornito all ' ufficio stesso noti z ie segrete sul le nostre fof7.e dislocate nella provincia di Gori z ia e nella zona Jd1ia-Momenero-S. Lucia di Tolrnino: b) l' Ooorevc Giovanni: cl i c.:ospira:donc politica mediante accordo (rut. 304 C.P.). per essersi nel settembre L940. accordato ct>I capitano Lesyak Giuseppe addetto al centro infonnalivo mi li rare ex jugoslavo cli L ubiana. a lìne d i esercitare lo spionaggio ai danni dcli' I talia. deli tto quest'ultimo che l'Ogorcvc non consumava perché non ritenuco idoneo e rifiutata la sua opera dal ca po ciel centro ìnfonnativo suddetto. IN UDIENZA a polte chiuse, semito il P.M . e gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la pai·ola.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO Dopo l'occupazione della Slovenia è emerso che certo Demsar Dusan da Zirj, ern stato ingaggiato dal centro infonnacivo mifaare ex jugoslavo di Lubiana e forniva nolizie sulle nostre forze dislocate nel.la zona ldria-Montenero-S. Lucia di Tolmino, a mezzo di un giovane italiano, conosciuto col nome di «Simon», che non è stato possibile identificare. il quale. munito di documenti di libera circolazione, poteva agevolmente passare e ii passare in<.listt1rbaro il confine. [I Dernsar Dusan durante l'istruuoria ha confessalO di avere conosciuco a mezzo del suo amico Ogore"c Giovanni. il capitano Lesyak (sedicente Skok) del centro informazioni di Lubiana e di avere a sua volta presentato a qucsl'ultirno un certo «Simon», non altrimenti conosciuto, nativo di Idria, che messo a contatto con il Lesyak si è accordato per comunicargli noti.zie militari ai dan ni dell' ltalia. fl «Simon» munito di speciale tessere di libera circolazione si recava in Italia e poi rientrando in Jugoslavia. trasmetteva al Demsar le informazioni raccolte, mediante leLtera chiusa senza indirizzo: il Demsar ponava la teucra all'ufficio d· inforrnazioni di Lubiana e, se non poteva, la trasmetteva a mezzo posta. e l'ullirna volta a mezzo del locale comando militare di presidio. Nell 'orale di battimento gli imputati hanno ammesso i falli come sopra accennati nei quali il Collegio ravvisa gli elemenli costitutivi ciel reato agli stessi rispi.:1tivamente ascritto. Rilenuto che. nei confronti del Demsar appare equo concedere la diminuente di cui all'art. 311 C.P., e fissare la pena in an ni ventiquattro di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ritenuto che appare rispondente a giustizia fissare per Ogorevc la pena in anni due di reclusione: che gli imputati debbono essere pure condannali al pagamento in solido delle spese del processo, ed a[lc spese pel mantenimento durante la custodia preventiva. P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge4.6. J93 1 n. 674; I R.D.L. 15.1 2.1936 n. 2136; I R.D.L. 9.1 2.1 941 n. 1386: 257. 304, 31 I, 312, 29 C.P.; 488,274 C.P.P.. DICHIARA Demsar Dusan e Ogorevc Giovanni rispettivamente responsabili del reato agli stessi ascrilto e. condanna il primo (Demsar) con la diminuente <li cui alratt. 311 C.P.. aUa pena di anni vemiquauro di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla libertà vigilata, il secondo (Ogorevc). alla pena di anni due di reclusione. Condanna altresl gl i impwati al pagamento in solido delle spese del processo ed alle spese pel manlenimento durante la cusloclia. Ro ma, 17.3.1 942 - anno XX. Seguono le firme del Presidemc e dei Giudici.

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA L T.S.O.S .

49 SENTENZA N. 132

Reg. Gen. n. 634/1927

Il Tribunale Specia.le per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente; Tringali Casa nuova Antonino - Luogotenente Generale M .V. S.N . Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procura tore Militare del Re Irnp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Radogna Raffaello, Ciani Ferdjnando. Pal meri Gaelano, Peiillo Emilio,

Alvisi Alessandro ha pronunciato la seguente: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Della Lunga Lorenzo, nato a Firenze 1'8.8. 1903, fornaio. - Latitante IMPUTATO dei reati di cui all'art. 4, la ed u.p. della Legge 25. ll. 1926 Firenze e provincia.

11 .

2008, commessi nell'anno 1927 a

OMISSIS P.Q.M . Visti gli am. 157 C.P. e 479 C.P.P.. In conformicà della richiesta del. P.M. DICHIARA non doversi procedere nei riguardi del nominato Della Lunga Lorenzo in ordine ai delitti a lui ascritti perché estinti per prescrizione e ordina la revoca del relati vo mandato di cattura. Roma, 24.3. 1942 - anno XX. Seguono le lìrme del Presidente e dei Giudici. NOTA : Per le impmazioni addebitate a Della Lunga Lorenzo e ad altri numerosi imputati la Commissione Istruttoria del T.S.D.S. ha emesso la sentenzu n. 205 del 30.8. 1928. (Vedi «Decisioni emessedalT.S.D.S. nel 1928 pag. 747 eseguenti»).

NOTIZIE DESUNTE DAI F'ASClCOLI DI ESECUZIONE Demsar: deLenuto dal 22.6.1941 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano a seguito dei noti avvenimenli verificatisi dopo 1'8.9. 1943. A segui Lo cli richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tri bunali militari di guerra soppressi il T1ibunale mili rare territoriale di Roma ha, con Ordinanza del 18.4. I96 1. in applicazione delle disposizioni contenute nell'an. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4. rictouo a 16 an ni la pena di 24 an ni inflitta a Demsar Dusan dal T.S.D.S. con sen1enza del 17 .3. J 942 e ha applicato alla pena di 16 anni un condono complessivo di 8 anni che riduce la pena ad anni 8 per effetto dei provvedimenti di clemenzu previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 96. dal D.P. 23. 12.1949 n. 930. dal D.P. 19.12.1953 n. 922 e dal D.P. J7.1 1.1959 n. 460. Pertamo Dernsar Dusan. tenuto conto del periodo di pena già espiata. dovrebbe, in concreto, espiare 6 anni di reclusione. Nel la con~iderar.ione, però, che alla data del 18.4. 196 1 è trascorso dal giorno in cui la sentenza emessa dal T.S.D.S. divenne i1Tevocabile (17.3.1942) un periodo di tempo doppio del la pena che Demsar Dusan dovrebbe, in concreto. espiare il Tdbunale dichiara estinta, per decorso del tempo (art. 172 C.P.) la pena di 6 anni che Demsar Dusan dovrebbe. in concreto, espiare. Ogorevc: detenuto dal 17.9. 1941 viene scarcerato, per espiata pena, dal la Casa Penale di S. Gimignano il 17 .9. I943. Una istanza di grazia inolu-ata da Ogorevc il 14.5. 1942 non viene accolta.

SENTENZA N. 135

Reg. Gcn. n. 848/1941

l i Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffin i Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Mi lazzo Gioacchino - Procuratore M ilitare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Radogna Raffaello, Ciani Ferdinando, Pahncri Gaetano, Al visi Alessandro, Pedllo Emilio. ha pronu nciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Frilli Gastone. nato il 23.2. 19 12 a Poggibonsi (Siena). meccanico: Detenuto dal 28.9.1 94 1 Boschini Giuseppe, nato il 2.3.1911 a S. Gimignano (Siena), magazziniere. soldato; Detenuto dal 30.12.J941 Degli .Innocenti Otello, nato i! 30.8.1914 a Poggibo11~i (Siena), vemiciatorc;Dctcnulo dal J . l0. 1941 Guidi Edoardo, nato il I0.4.1 913 a Poggibonsi (Siena), verniciatore; Detenuto dal 1. 10.1 941 Minghi Bruno. nato il 22. 12. 19 I2 a Poggibonsi (Siena), vetraio; DetcnulO dal 30.9. 1941


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TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Marzi Lucesio. nato il 26.4. 19 l 3 a Poggibonsi (Siena\ negoziante bicicleue; Detenuto dal l. l0.194 1 Bruni Dario, nato il 15 . I J. l 914 a Poggibonsi (Siena), bouaio; Detemno dal 18. 10.1941 Lotti Ezio. nato il 3.8. 1913 a Poggibonsi (Siena), meccanico. Detenuto dal J. l O. J 941 Ilv!PUTATI Tutti: di propagat~da ed apologia sovversiva e a ntinazio na le (art. 272 C.P. ), per avere in Pog~1bons1. mediante frequenti riunioni e discussioni. diffusione di libri e di radiotras missioni russe, rnlt1valO, propalato e magnificato i principi e le Organizzazioni del comunismo, auspicando (a sconfitta delle forze annate dcli· Asse e la victoria di quelle russe; J.1 solo Frilli Gastone, anche: a) di audizione di rad io ne.miche (arl. 8 R.D. 16.6. 1940 n. 765, in relazione agli ant. 20 e 340 de lla legge di guerra e all 'art. I R.D. 18.4.1941 n. 530: b) di disfattismo politico (art. 265 C.P.) per avere, in Poggibonsi. duranlc l'mtuale conflitto, ascolta:o peri?dicam:nte le u·,'.sm'.ssioni delle radio ne miche di Mosca e di Londra. diffondendo, poi, fra gli altn. unputatI. le notlZ!e. lalsc esagerai.e o tendenziose dcprime mi lo spirito pubblico. Con recidiva specifica per il Boschini Giuseppe e per il Minghi Bru no (art. 99 C.P.). IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. e gli imputati che con i loro difensori hanno avu to gli ul timi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO

In seguito a~I accertamenti intorno ad una lettera diretti! al comunista Boschini Giuseppe, in quel 1.emp? 111 ~erv1z10 m, IJtare presso il 129° Reggimento Fanteria. ne f'u identificalo iI mitteme in persona di Fnlh Gastone. che ha confessato di avere scritta I. a lettera e di avere in essa volmo comunicare al Boschini notizie trasmesse da radio Mosca ed auspicare alla vittoria clei russi. Dalla istruttoria che ne è seguita è risultato che il Frill i ascoltava periodicamente le tramissioni rad i?foniche di Mosca e di Londra, e poi ne comunicava i resocon ti ad un gruppo di compagni di fede, con 1 quali. quindi, discureva gli avvenimenti imernazionali e le operazioni degli eserciti in lotta. sulla base delle notizie provenienti dai paesi nemici, asserite come verità ineccepibili ed in contras;o con quel le diffus_e d_alla nostra rad io. Fra i più assidui . piL1 accesi e maggiormente convinti dei principi propaga~clau, d'. avversione _al Reg.ime ed ag li interessi nazionali Iisultarono gli altri odie rni imputati. NelJ orale dtbmt1rne nto 11 Fnlli ha confessato cli avere costitui to una associazione sovvers iva, di avere fatto propaganda aminazionale e di avere effettuato audizioni di radio nemiche. Boschini ha confessai-o di _avere coll aborato con Frilli nella costituzione dell'associazione della qua l. e è sopra cenno, Mrngh,, Degli Jnnocenti e Guidi hanno ammesso di avere farro pane dell ·associazione stessa. Gli altri im putati hanno negalo ogni loro responsabilità. . I~ Collegio ..ritie!·,e che le risultanze diba tti mentali ha nno provaw l,1 responsabilità deg li imputati Fnll1. .Bosclu n1. M111g hi, Degli l nnocc nti e Guidi. Nei confromi dei suddetti imp utali . però deve mod1f1cars1 la rubrica nel senso cli ritene re il primo responsabile dei reati di cui agli anl. 270 p.p., 272 p.p., e 8 R.D. 16.4. l 940 n. 765 in relazione agli artt. 20 e 340 della legge di guerra e I R.D. 18.4. 194 l n. 530, nei confronti ciel Boschi ni, del reato di cui all'an. 270 p.p. C.P.: nei confronti di Min<>hi. Deoli In nocenti e Guidi. rispettivamente, del reato di cui a ll 'art. 270, 2° cpv. C.P.. ~ e Per Marzi. Bruni e Lm1.i le risull.a11ze dibaLtirnc ntali, non hanno provalo sufficienti elementi di prnva a c_arico degli stessi. e pertanto devono essere assolli per insufficienza di prove dagli addebiti agii stessi moss1. Passando all 'applicazione delle pene il Tribunale ritiene. equo fissarle nelle seguenti misure: Frilli Gastone, an ni dieci di reclusione e lire dieci mila di multa quale cumu lo di anni sette di reclusione _per il reato di cui atran. 270 p.p., anni due di reclusione per il reato cli cui all'art. 272 p.p. e anni uno d1reclusione e lire diecimila di mul ta per il reato di cui ag li artt. 8 R.D. 16.6.1940 n. 765 in relazione agli aru. 20 e 340 legge di g uerra e I R.D. 18.4.1 941 n. 530. Boschini Giuseppe, con raggravante della recidiva, ad anni sene di reclusione. Minghi Bruno. con l'aggravante del.la recidiva, ad anni quattro e mesi sei di reclusione. Degli Innocenti Otello. ad an ni tre di reclus ione.

PR IMA PARTE: SF.NTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S.

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Guidi Edoardo, ad anni uno di reclusio ne. Riten uLO che alle pene sopra cennate conseguono: per il Prilli e Boschini la i nterdizione perpetua dai pubblici uffici. e per Minghi e Degli Innocenti la interdizione temporanea dai pubblici uffici: che per tutù i condannati consegue il pagamento in solido delle spese del pro.cesso e .dd 111a11Len1mento durante (a custodia. che appare opportuno sottoporre, a pena ul t11nata. a hbenà vigilata gli 1mputat1 (meno il Guidi) per i quali viene affermata la responsabi lità e che occorre provvedere alla confisca dell 'apparecch.io radio che trovasi in giudi ziale sequestro. P.Q.M.

Visti 2 1i ant. 3 Le2:tre 4.6.1931 n. 674: l R.D.L. I 5. l 2. 1936 n. 2 I 36; I R.D.L. 9.12. 1941 n. 1386: 270 p.p.. 272 p.p., 2702° cpv.. 29. 229,230. 73 C.P.; 488. 274,479 C.P.P.: 8 R.D. 16.6.1940 n. 765 in relazione agli artl. 20 e 340 Legge dj guerra: l R.D. 18.4. 1941 n 530. DICHIARA Fri I li Gastone responsab ile dei reati di cui agli artt. 270 p.p.. 272 p.p. e 8 R.D. 16.6. 1940 n. 765, in relaz.ione agli artt. 20 e 340 della Legge cli guerra e l R.D. 18.4.194 1 n. 530 e così modifjca~do parzialmente 1:ubrica. lo condanna complessiva me nte alla pena di an ni dieci di reclusione e lire d1ec11111la di mul ta. Dichiara Boschi ni Giuseppe responsabile del reato di cui all'éu-t. 270 p.p. C.P. Mingbi Bruno, Degli J.unocenti Otello e Guidi Eclmu·do. rispettivamerne. del reato di cui all'art. 270. 2° cpv., e, così modificando rubrica, condanna: Boschini con l'aggravante della recrdiva ad anni sette di reclusione, Mi nghi. con l'a!rn:ravanl.e della recidiva, ad aimi 4ua11ro e mesi sei cli reclusione: Degli Innocenti, ad anni tre di reclusio~;; Guidi, ad anni uno della stessa pena. Condanna altresì: Frilli e Boschini alla ìnrerclizione perpetua dai pubblici ultici; Minghi e Degli Innocenti alla interdizione temporanea dai pubblici uffici; rutti al pagamemo in solido de lle spese del processo e alle spese per il mamenirnento durante la custodia. Ordina che Frilli. Boschini. Degli [nnoccnti e Minghi siano sottoposti a pena ultimata, a libertà vigilata. Assolve Marzi Lucesio, Bruni Dario e Lol.li Ezio dal reato agli stessi ascritto per insufficienza~di prove ed ordina che siano posti in libertà se non detenuti pe r altra causa. Ordina la confisca della radio posta in giudiziale scquescro. Roma. 24.3. L942 - an no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. .. Marzi e Lotti - detenuti dal i IO. 194 1 - e Bruni - detenuto dal 18. l O. l 941 - vengono scarcerati Il 24.3. 1942. O

NOTLZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Frilli: il T.S.D.S. dichiara, con Ordi nanza del 17.12. 1942 «cessata per l'amnistia concessa con R.D. 17. L0. 1942 n. I I56. I·esecuzione della condanna di I an no di reclusione e lire I0.000 di mulla inflitta per il reato di <.: ui al l'art. 8 del R.D. 16.6.1 940 n. 765 in relazione ..igli artt. 20. 340 Legge di guerra e I R.D. 18.4.l 94 1 n. 530 dete rminando la res idua pena in 9 an ni di reclusio ne». Frilli. detenuto dal 28.9. 194 1, viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfra nco Emilia in data imprecisata del 1944 a seouito dei noli eventi verificatisi in llalia dopo 1'8.9. 1943. Il Tribunale mil itare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 23.2.1950, cessata l'esecuzione della condanna inlliua per i reati di cui agli arrl. 270 e 272 C.P. per l'amnistia concessa con il D.L.L. 17. 11 . 1945 n. 7 l 9. Boschi ni: il titolo dei reali per i quali è stato condannato <<OStu all' applicazione dei benefici cli clemenza concessi con il R. D. 17. l 0.1942 n. I I 56». Detenuto dal 30. I2. 1941 viene scarceralo dalla Casa Penale di Civitavecchia in data impre<.:isata ciel 1944 a seguito dei noli eventi veril'icatisi in Italia dopo 1'8.9.1 943. Per Boschini vedi «Decisioni e messe dal T.S .D.S. nel 1935 pag. 116». Minghi: detenuto dal 30.9. 1941 viene scarceralo dalla Casa Penale di Fossano in dat.a imprecisala del 1944 a seguito dei noli eventi verificatisi in lt..i lia dopo 1'8.9. 1943. Per Minghi vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1935 pag. 116). Nei confronti di Minghi e di Boschi il Tribunale militare territoriale di Roma emette. in data 30.6.1947, una Ordinanza che dichiara cessata per l'amnistia concessa ton il D.L. 17.11.1945 n. 719, l'esecuzione della condanna inflitta per i reati di cui agli articoli 270 e 272 del C. P.


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T RIBUNALE SPECIALI; PER L1\ DlFESA DELLO STATO

PR IMA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

. Degli Innocenti: detenuto dal l. I 0.1941 viene scarcer.uo dalla Casa Penale di Fossano in data 1mprec1sata del 1944 a seguito dei noti eventi verificatisi in Italia dopo 1'8.9.1943. li Tribunale militare temtoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 3.4.1950. cessata. per l 'amnistia concessa con il D.L.L. 17.1 1.1945 n. 719. l'esecuzione della condanna inflitta per il reato di cui all'arL. 270 C.P. . Guidi: detenu10 dal I. I 0.1941 viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma ti l.10.1 942.

Reg. Gen. n. 46/1942

SENTENZA N. 136

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in conseguenza. Ha negato. per altro, di aver dato alcuni particolari ri sultanti dalla denuncia a suo carico, ma ciò non può essere credu to perché sia pure nella roga dei discorsi entusiastici del suo pericoloso servizio cli guerra. senza dubbio fornì i particolari denunc iati. JJ perito Lecnico-militare che ha esaminalo le notizie date dal Bussol ino ed incriminate, ha riconosciuto che parecchie di esse non rispondono a verità e comunque non hanno alcuna importanza. /\ I tre invece. sono esalle, in tutto o solo parzialmen te, e di carattere riservalo, dato che la loro clivu lgabilità è vietala dalla legge (allegai.o al R.D. 11.7.1941 n. 11 6 1) e da ordini espliciti dati al personale del Comando dal quale il B ussoli no d ipendeva. Il parere del perito risponde al le preci ~ioni cli legge e va, quindi , accettalo in pieno. Purtroppo l'i mputato, che dai rapporti dei superiori risulta un ardimentoso volontario (per un servizio che veramente rneue in grave peri colo la vita) che ha sempre fouo il suo dovere e che aveva chiesto di prendere parte alle risch iose imprese marinare dei rnas per redimersi moralmente in quanto da horghese aveva riportato delle condanne per fu rto e truffa. in realtà ha rivelato notizie del le quali , nell'interesse della sicurezza dello Stalo, l'Autorità competente ha vietata la

nel procedimento penale a ca,ico di : . Bussolino Mario.. nato il 3.1.1 9 13 a S. Martino A lfieri (A~ti), rappresentante prodotti farmaceutic i. Sottocapo cannoniere della R. M arina. Detenuto dal 24.1 0. 1941

divulgazione. Però il Collegio, dal complesso delle ri sultanze processuali si è formato il convincimento che il Bussolino non abbia agito col deliberato proposito d i co rn rnetlere il reato; ed opina che nella fattispecie si vengono ad integrare tu tti gli estremi della f igura giuridica colposa, ai sensi dell'art. 262 u. cpv. C.P.. Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive. considerato il momento particolare della Nazione in guerra: tenuto presente che l'imputato è un recidivo perché giìi altre volte condannato per reati comuni, ;11a che faceva ottimo ard imentoso servizio rniLitare di guerra, il T ribunale ritiene equo di irrogare la pena di anni tre e mesi uno di rec lusione, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con la libertì1 vigilata, col pagamento delle spese cli giudizio e d i preventiva custodia, ol tre ad ogni altra conseguenza di legge. Po.iché il condannalo è Sotlufficiale di marina che presta auualmente servizio militare, in applicazione dell'art. 27 C.P.M., la pena della reclusione ordinaria viene sostituita con quella militare.

IMPUTATO

P.Q.M.

del reato di cui all'art: 262 cpv. 1° - ipotesi f a - C.P.. per avere, in tempo di guerra. Ja sera del 12. 10.194.J, nvelat~ not1:t.1? delle quali. nell' interesse della sicurezza dello Stato. l'Autorità competente ha vietato la d1vulgaz1one. Con r aggravante della recidi va ai sensi dell'art. 99 cpv. 1° o. 2 C.P.. Reato commesso nel vagone riswrante di un direttissimo in viaggio da Torino a Genova.

Visti ed applicati gli arll. 262 cpv. ed u., 23, 29, 99, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 27 C.P.M.

li Tribunale Speciale per la D i fesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore : Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. _ .~iudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni. Colizza Ugo. PalmenlolaAldo. Calia Michele. PcriUo En11ho. ha pronunciato la Seguente: SENTENZ A

lN UDJENZAA PORT E CHIUSE ai sensi degli a.rn. 423 C.P.P. Sentito il P.M. nelle su~ conclusioni e l'imputato che per LJltimo ebbe la parola col suo d ifensore,

TL TRIBUNALE Considerato che dalla lellurn degli atti processuali nonché dalle risultanze clell'ornle dibattimento. specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei testi, si è potuto accertare: IN FATTO ED IN DfRITTO

L.1 sera del 12. 10.194 1, il ru bricato Bussolino Mario, Sottocapo cannoniere della R. Marina, aveva occupato uno dei p'.1sti a sedere del vagone ristorante di un direttissimo. in viaggio da Torino a Genova. Durante ti pasto il commensale che si era seduto vicino fece abilmente cadere il discorso sul servizio mi litare ri:vo lgendogli alcune specifiche domande di carattere militare. . Il borghese, compagno d i viaggio, che senza farsi riconoscere era riuscito a strappm·gl i delle noti zie che avrebbe fatto bene a non comunicarle era un Sottufficiale dei Reali Carabinieri. in serviz.io speciale sui. treni. che volle indagare sul comporlamemo del Bussolino poiché dal distintivo che port.ava SL1lla g iacca aveva notalo che era un volontario. Denunciato per ciò e tratt? i~ arresto. il Bussolino è stato in istruuoria e all' udienza solo parzialmente confess.o. Dopo aver d1chmnllo che fu il suo ignoto commensale a fargli le domande sul reparto al quale eglt apparteneva e su altri argomenti di servizio, il Bussoli no ha dichiarato che egli rispose

DICH IARA Bussolino Mario colpevole del reato di cui agli artt. 262 cpv. I ed u. e 99 C.P. - in Lai senso modiflcando iI capo d'accusa -, e lo condanna alla pena cli anni tre e mesi uno di rec lusione. Con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con la libertà vigi lata, col pagamenlo delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. La recl usione ordinaria viene sostituita con la reclusione militare. Roma, 27.3. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

li T .S.O.S. revoca, con Ordinanza del 19.8 .1942. la sospensione condizionale della pc.na di 11 mesi di. reclusione e 600 lire di multa infl itta a Bussoli no Mario dal Tribunale di Torino con sentenza del 25.5.1938 perché riten uto colpevole del reato di truffa detraila, però, la carcerazione preventiva sofferta dal 17.1 . 1938 al 25.5.1938. Con successi va O rd inanza emessa i l 17. IO. 1942 il T.S.D..S. dichi ara condonata per effc1to dei provvedimenti cli cle111cn7,.a emanati con il R.D. 17 . 10.1 942 n. L156, la residua pena da espiare e conferma la scarcerazione di B ussoli no Mario dal Carcere Giudiziari o d i Torino effe.uuata il 30. 10 .1 942 a segu ito di ordine di scarcerazione emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell' art. 593 C.P.P. DetenulO dal 24. IO. 1941 al 30.10.1 942.


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T RIBUNA LE SPIZCIALE PEii LA DIFESA OELLO STATO

Reg. Gen. n. 178/1940

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PRIMA PARTE: SE:,.iTEr--:ZE PRONU NZIATE DAL T.S. D.S .

SENTENZA N.138

11 Tribu nale Speciale per la Difesa dello Stato compo~LO da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuraiore Mili1are del Re lmp. Gi11dici C:nfl.wli M. \l'.S.N.: Capuri Pietro. Suppiej Giorgio. Leonardi Nicola, D'Alessandro llalo. Pasqualucci Renato. ha pronuncialo la seguente:

'tà del fatto e alla pericolosilà de\l' imputato, reputa equo condannarlo ad an ni ~inque di r:clusion~, en~~a conseoue nre interdizione dai pubblici uffici (arl. 29 C.P.) per. ti reato d1 cu1 alla lett~i.:l ~) della 0 co . . s· se· cli· ~··i·esm e lire mi lle cli ammenda per il reato cli cui alla leLtera a) dell 1mputazwrubn ca e a me 1 · 1 m · · · · 88 ?74CPP) ne, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preve nll va (arL 4 , · · ··

P.Q.M. O

Letti ed applicati gli artl. 305 cpv. I cd u. in relazione agli artt. 257. 26 1 C.P.; 158 cpv. I vigente Legge di P.S.; 29, 74 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHI;\RA

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Urbino Ciro. nato il 22.7.1899 a Venezia. venditore ambulante. Dctemno dal 3 1.10. 194 1 IMPUTATO a) del reato di cui atr ar1. 158 cpv. I T.U. Legge di P.S. per avere. nd marzo 1939. esplllriato senza essere munito di pas~aporto o di al tro documento equi pollente: b) del deli1to di cui atran. 30.5 cpv. I ed u. C.P. in relazione agli IU'tl. 257 e 261 stesso Codice. per ave re partecipa to ad associazione avente il fine di commettere delilti di procacciamc mo e di ri velazione a scopo di spionaggio militare. cli notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. R..:mi commessi i11 Jtalia ccl all'estero sino al uicemhrc I 9:l9-maggio 1940. In esito al pubblico dibauimen10. sentito il P.M. nella sua requisi toria e l'imputato. che. col suo difensore ha per ultimo avuta la pc1rÒJa. osserva.

UrbiJ1o Cil'o responsabi le dei reati in epigrafe ascrittigli e, curnulate .le.pen.e,. lo condarnia ad a'.i_n'. cin ue di reclusione, con la consegllentc interdizione perpetua dai pubblici uffici, e a mesi sei d1. ~11e sto~ a lil·e mille di ammenda nonché al pagamemo delle spese processuali e d1custodia prevenuva. Roma. 30.3 .1 942 - anno XX . Seguono Je firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DJ ESECUZIONE

R.?:

11 T.S.D.S. dichiara. con Ordinanza del 29.1 2.l 942, estinta. per l' amni~ti~ .c~nc:~s.a ~~ll'l il ] 7.1 Q. 1942 n. 1156. la pena di 6 mesi di arresto e J.000. [ire d1 ~1!1lll1enda ml Jitta pcl '.~ I l'~IO dt ~~I all 'art. I58 _ cpv. 10 . ciel T.U. Legge P.S. Una istanz.a d1 grazia moltrata ua U1brno C110 da lla C,1sa Penale di Fossano il 25.8. 1943 viene accolta e. pertanto. il 21.6. I944 viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano ed avviato. perché ebreo, al Campo di Concentramento cli Carpi (Modena). Detenuto dal 31.10. 1941 al 2 1.6.1944.

IN FATTO ED IN DIRffro 11 prevenuto, con semenza della Commissione lstrulloria in data 8.11 . 1940. era srato. assieme ad altri. imputali anc he di gravi reati di spiom1ggio. rin viato a giudizio per rispondere del reato cli cui alla lettera b) della rubrica. Però, memre gli altri venivano giudicati, il procedimento nei suoi riguardi veniva sospeso, dato il suo stato di latita11z.a. Il 31 ouobre u.s. r Urbino veniva aiTesta10 nel morncnw del suo rientro nel Reg no per rimpa1 rio dalla rrancia. Procedutosi ui sensi delran . l n. 7 R.0.L 9. 12.1935 n. 2447. !"Urbino. con allo d"accusa del P.M. i11 data 26 gennaio u.~.. veniva rinviato a giudizio per rispondere anche del reato cli cui alla lettera a) della rubrica. All'odierno dihallimcnio. per la confessione dell'imputato e per le prove documemali, tenuto anche conto di quant0 era emerso nel dibattimento a carico dei coimputati. rinviati a giudizio. come si è detto, colla cen11ata semcn7.a della Commissione [strnuoria. è risultato quanto segue: Nel marzo 1939. l"Urbino esp,.llriava clanclesLinamcnte senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente. e si recava in Francia. Qualche mese dopo. in Nizza veniva avvicinato da esponenti dello i,pionaggio francese e non esitava a riunirsi .ii medesimi per presiare il suo delitLUoso concorso nell'attiv ità che quelli esplicavano in danno dell'Italia. Fra l"altro l'Urbino. ricavandone il compenso di alcune ceminaia di lire. cedc1te la sua tessera postale n. 514791. che. opportunamente f"als iricata. servì al giil coim putato dell' Urbino. Cocozza Aurelio (poi condannato a morte eia questo Tribunale (v. «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel 1940 sene. n. 201 ). per circolare in llalia e commettere vasta opera di spionaggio in favore della Francia. L'Urbino. come ha. peraltJO, confessat0, anc he successivamente in Francia si tenne in contatto e fu partecipe dcli 'organizzazione spionistica francese che. come è risultato, aveva per lìne di commettere delil.li previsti dagli arlL 257 e 261 C.P.. S" ignora. anche perché !" Urbino, si è 111ame nuto reticente. quale e quanta s ia stata 1·auivitù prestata dall"Urbino nel seno dell'organi:r,zazione, ma è ceno che egli vi era auivo panecipe. lneflìc,ici sono stati gli sforzi dell"Urbino. clura111c la recente istruttoria. per dimostrare di volersi re ndere utile all'Italia. facendo rivelazioni c he. pure auraverso diligenri indagini. sono risultate prive cli controllo e conclusione. Di acccrrmo è rimasto solwn10 che egli aveva f"ano pane del!' organizzazione sopra ricordata e che egli era espatriato clandesti narncme. In tali fatti il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati r1.1b1ica1i e commisurando la pena alla

SENTENZA N. 139

Reg. Gen. n. 204/1941

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore : Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. . . _ . , . . , ICI . · eO/ISO . t·I M. \1<-,\f . P·' lrneiitola Aldo • CaJ)Uti Pietro. Bem:amasch1 Carlo, D Ales~and10 Itc1lo. . •,. .. " ~ G//.Il

Vedani M,u·io ba pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Falchi Pietro. nato iI 18. I . 1897 a Sassari. cameriere. Detenuto dal 7.7.1941 IMPUTATO a) del de litm di cui all'ar;. 305 cpv. 1° C.P: per avere partecipato ad associazione per scopo di commettere delitti di spionaggio ai danni dc li' Italia; . ' .· . . 1940 . b) del delitto di cui auli artt. 257 p.p. e 258 p.p. C.P. per essersi fra I apule ed ti giugno _, · ,I scopo di spionaggio milit: re, procurato not.izie che n~II' interesse della sicurezza dello Stato dove\ano rimanere seorete cd altre di cui la divulgazione era v1ernta; . . ... e) del d; litto di cui agli artt. 26 1 cpv. 10 e 2~; 262 cpv: 10 e.20 ~ 31,<~ C.P.,~er ave1e,. nello s:e:i~o periodo di immi nente pericolo di guerra, successivamente a vvet,uas1. e ~empie a scopo di spwnae"' , rivelato le notizie di cui alla lettera b); . . d. d del delitto di cui all'art. 246 cpv. n. I C.P. per avere, fra il maggio ed. lu~IJ0.· 194 1 (te mpo 1 guer!-a) ricevuto denaro dallo straniero al fine di commeuere a1.u contrari agli mte1ess1naz1onalt.

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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DirESA DELLO STATO

PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D. S.

In esito al_dHiattime~co, svoltosi, come da ordinanza preliminare, a porte chiuse, senti ti il P.M. nella sua req u1sit011a e l' imputato, che, col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva

promettendo di provvedere con regolarità al.le future rimesse. Così il Falchi, tornato in Italia. si acci ngeva ancora a tradire il suo Paese, quanto, sorpreso il 7 luglio a Ventimiglia. fu trano in an-esto. Procedutosi ai sensi dell'art. I n. 7 R.D. L. 9. 12.1935 n. 2447, il Falchi. con nuova sentenza della Commissione Istrutcoria in data 28 gennaio u.s. fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatt i delittuO· si sopra in epigrafe enunciaci. L' imputato sia dava nti al Giudice lsrrunore che all'odierno dibattimento, conscio ormai delle gravi responsabilità che si è venuto a trova re di fronte, ha cercato di ritrattare o di deformare le sopra ripomue sue dettagliate e circostanziate precedenti confessioni. peraltro confortate dalle esaurienti prove documentali in atti. Egl.i ha assunto di avere agito perché costreuo da difficoltà economiche e non a scopo di commettere spionaggio in danno dell'Italia, ma con la volontà di u·uffare i suoi mandanti. Pretesto, questo, banalissimo. e quasi sempre ricorrente fra i criminali del genere del Falchi. ma privo di attendibilità perché contrastanie con le risu ltanze e col buon senso comune. Resterebbe altrimenti inspiegabile. fra raltro. come gli esponenti dello spionaggio francese abbiano profuso tanto notevoli somme. e in più iiprese, a che egli non li avesse efficacemente serviti. Pertanto, il Collegio, nei falli, come dianzi accertati ravvisa gli estremi giuridici di tutti i reati come in rubrica addebitati al Falchi, compresi in detti estremi quelli previsti dal R.D. 28.9.1934 n. 1728 in materia vigente alrcpoca dei fatti . Date le peculiari circostanze dei fatti, però. ritiene, quanto ai reati più gravi. di cui alla Jeuera c) della rubrica. di dover applicare la diminuente di cui all'art. 31 l C.P.. Quindi, commisurando le pene all'entità elci fatti stessi. reputa giusto condannarlo alla pena dell'ergastolo, risul tame dal concorso delle pene inflitte per i reati di cui agli artt. 26 1 cpv. 1° e 2°, 262 cpv. I• e 2°, 310 C.P. che in applicazione dell'art. 3 11 C.P. si fissano per ciascun reato in anni 26 di reclusione. che. cumulate ai sensi delrait. 73 1° cpv. C.P. portano. appunto. all'applicnione dell'ergastolo, pena, questa che assorbe. quelle innine per gli altri reati. che. peralu·o. il Collegio così fissa: per il reato di cui alla lettera a) (art. 305 C.P.) anni quauro di reclusione; per ciascu no dei reati di cui alla lettera b) (a11. 257 p.p. e 258 p.p. C.P.) an ni quindici di reclusione: per il rea to di cui alla lettera d) (art. 246 cpv. 11 . I C.P.) anni sei di reclusione e lire diecimila cli multa. Alla condanna conseguono il pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva (Rrt. 488. 274 C.P.P.) r interclizionc perpetua dai pubblici uffici (an. 29 C.P.) la pubblicazione della sentenza (art. 36 C.P.). Per la pubblicazione di cui al I O cpv. di detto art. 36, il Collegio designa il giornale «11 Messaggero» di Roma. La somma iD sequestro. che costiwisce il prezzo dei reati. va confiscata ai sensi dell'art. 240 o. I C.P..

IN FATTO ED lN DIRITTO

~ seguito di istruzione a rito formale, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 9 maouio u.s. tl Falc_h1 - allora latitante - era stato, unitamente ad alt1i, rinviato a giudizio per risponder:del r:ato cLi cw al~a lettera a) della rub1ica. Ma. all'udienza del 19 detto maggio, mentre i coimputati ve niv<1no gwd1cat_1. veru va ~rdrnata la sospensione del processo nei rigmu·di del Falchi ,mcora latitante. li Falch'., tratto rn arresto rn data 7.7. 1941, fu trovato in possesso di L. I 0.000 (che fu rono sequestrate) e cl! van~ lette:e che, quantu nque scri Ue in linguaggio convenzionale, rivelavano sempre meglio l'attività se1omst1ca alla quale egli si era dedicato. In una di esse, difatti, a firma «Lueien» si ~icitava il Falchi ad essere assiduo nelle sue missive, assicura ndo che ciò avrebbe fatto piacere «anche ai cameratr». Questa leuera er~ datata Nizza il 7.5. 1940 e su di essa il Falchi aveva scritta la min uta della risposta c?n la quale affermava cli aver fatto il suo dovere .. . di amico e di aver dato ogni tre giorni sue n?tiz,e, ri ferendo ... ciò che faceva durante la giornata. Assicurava pure di aver trovato un amico disposto a lavorare con lui ed aggiungeva che se «lo zio» non avesse inviato del denaro egli non poteva far nulla. In_ un'altra del 18.5. l940 lo stesso «Lucien» informava il Falchi di aver11li mandato la «marotte» (ossia quanto richiesto) in un pacchetto spedi to a parte; ed informava di avetanche mandato a casa (cioè alla moglie) l'amico Pitou (il denaro). fn al tre lettere a firma di certa «Flore», identificata nella moglie del Falchi, ricon-eva il nome di tal Dellemb~rque, che appariva interessato dal viaggio di lui in Italia, e che con-ispondeva a quello sotto '.I quale s1 ce~ava un age~te del noto centro spionistico di Nizza. Di fronte a tali elementi il Falc hi, che, rn un pruno mterrogato.n o s1 era tenu to sulla negativa piì:1assoluta, finì per confessare cli essere stato '.ndotto pro~rro cl~ un signore presentatosi a lui col nome cli Dellcmberque a recarsi in Sardenna per segnalare glr arnv1 e le pa'.-tcnze delle navi da guerra italiane e tedesche, dal porto di Cagfou·i e da altri portJ mr l1tan d1qu~II~ regione. e per segnalare - altresì - nomi e recapiti di individui disposti a svoloere la sua stessa attività. Dichiarò di essersi introdotto clandestinamente nel Re!!no il 7.4.1940 ; di avere approdato il 9 stesso ad Olbia presso Sassari. ~onfess? di av~re, ~urante il soggiorno a Cagliari, inviato all' indiri zzo datogli dal Dellemberque (Ph1lippe G'.ucl1celh Chatel Brumaavenue des Arònes Saint Rapirne!) due o tTe relazioni in simpatico ciancio n?tJZI~ delle navi da guerra ancorate nel porto cli Cagliari e comunicando di non aver notato alcunche cli rmeressante a La Maddalena, dove erasi recato per assumere informazioni. Dichiarò cli aver contratta~o col Dellemberque un compenso mensile di 2.500 lire, più al tre mille che lo stesso si rm!Jegnava a tar recapitare direttamente alla moglie, rimasrn in Francia. Ammise di aver ricevuto fn la frne d1 maggio e i primi di giu~no 1940 un pacco di caramelle (quello accennato in una delle letter~ a firma «Lucr.en») nel quale fra il cartone e la tela trovò due biglietti da mille e uno da 500 lire, il che dimostra che il compenso promesso non gli veniva meno e che l'opera prestata era apprezzata. -~ggmn~: eh~: sc_oppiata la guerra èrimasto bloccato senza possibilità di mantenere la corrispondenza Imo allo1.i_ COSI altr~1entata, e, pertanto, fu costretto a tornare a Nizza. Ed infa tti per la stessa via clandestu~a segtnrn nel viaggio di anelata, fece ri torno in quella città il 14.8.1940. quando già ormai la Fra ncia ~veva ced_uto da qualche n~ese: sicché non avendo trovato più traccia di Dellernberque e copag~i,_ dove adattarsi_a lavorare per vivere. Il_suo nome, però, era ri masto beo noto negli ambienti spionistJc1. L_o dunostra il fauo, da lur stesso confessato, che verso i primi cli maggio 1941 un individuo qualifi~atosi per Armando Dougoa. mostrandosi perfettamente informato dei precedenti servizi da lui resi al 2eme brn-eau, gli propose di tornare in Italia, con gli stessi compiti e per conto di un ufficio informazione op~raute r~ c~llegamento ~on i degaullisti. dal quale sarebbe stato molto più lautamente compensato. ~,'.l detto 1'.1clrvrcluo.fu _poi messo a contatto con uno ;wppo che disse chiamarsi 13otin e che dopo aver conleimato gli unpegm crrca la lauta retnbuzione, gli fissò più chiaramente i temùni del mandato nel modo seguente: stabilirsi a ~,a?liari analogamente a quanto aveva fatto l'anno precedente e spostarsi fre~uentement: nelle località PILI 1mportanu della Sardegna; segnalare, mediante scrittura occulta nelle inter' l'. ne~ dr comspondenza ? rdinaria, l'ani vo e la partenza di lrnppe, cli naviglio di guerra e di navi trasport~nti matena~e di qualsiasi specie; tentare il reclutamento di agenti disposti a recarsi in altre regioni ~ I_talra e partico!armente m Sicilia per svolgere la sua stessa attività. Indi gli diede alcuni recapiti ai quali av1.ebbe dovuto rndrrrzzare la comsponclenza e gli anticipò del denaro (due mila lire secondo iJ falchi)

P.Q.M. Lelli ed applicati gli artl. 305 cpv. I. 257 p.p.. 258 p.p., 26 l cpv. I O e 2". 262 cpv. I O e 2°, 31 O. 246 cpv. n. I, 311. 73. 29,240.36 C.P.; 274, 488 C.P.P. dichiara Falchi Pietro responsabile dei reati in rubrica ascriLtigli, con la diminuente cli cui all'art. 3 I I C.P. quanto ai re,lti di ri velazione di notizie segrete e di notizie non di vu lgabili di cui agli aru. 261-262 C.P., c. cumulate le pene, lo condanna all'ergastolo, con la conseguente interdizione perpellla dai pubblici uftici, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, ordina la confisca della somma in sequestro. ordina che questa sentenza sia pubblicata ai sensi dell 'art. 36 p.p. C.P. e nel giornale «.Il Messaggero» di Roma. Roma. 3 1.3.1942 - an no XX. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Falchi. dctenuco dal 7.7. 1941 . ven ne - secondo quanto comunicato dalla Direzione della Casa Penale cli S. Stefano con tenera del 20.8. 1950, scarcerato il 9.9.1 943 a seguito di ordi ne emesso da un «Comando americano». Il nuovo ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio del P.M. elci Tribunali militari di guerra soppressi il 26. 12 ..1950 non venne mai esegui to perché il Falchi risiedeva a Nizza. 11 Tribunale militare teniwriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13. 1.1986. estinta la peoa che il Falchi dovrebbe, in concrero espiare per decorso del tempo {art. 172 C.P.). lnfaui per il pr()vvedimento cli clemenza previsto dall' art. l O del D.P. 22.6. 1946 n. 4 la pena dell'ergastolo viene commutata nella pena di 30 anni cli reclusione e alla suddetta pena di 30 anni vengono applicati i condoni previsti dall 'art. 5 del R.D. 5.4. 1944 n. 96 (3 anni), dall'art. I del 0.P. 23. 12. 1949 n. 930 ( I anno), daJr an. 2 lettera e) del D.P. 19. J 2. 1953 n. 922 (3 anni). da ll 'art. 2 del D.P. I 1.7.1959 n. 460 ( I anno), dal D.P. 24.1.1963 n. 5 (2 anni) e dal D.P. 4.6. 1966 n. 332 ( I anno).


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DU' ESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTE:,JZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

La pena, quinci i, viene ridotta a 19 anni e poiché il Falchi ha già espiaro una pena di poco superiore a clue anni dovrebbe, in concreLO, espiare una pena di poco inferiore a 17 anni. Rilevato che alla data del 13.1 . 1986 sono trascorsi dalla data in cui la sentenza del T.S.D.S. (31.3. l 942) divenne irrevocabile più di 30 anni e che tale termine è più che sufficiente affinché possa applicarsi al Falclù il provvedimento di estinzione della pena previsto dall 'arL 172 C.P. poiché alJa data del 13.1 .1 986 è trascorso un periodo di tempo doppio che i.J Falchi do vrebbe. in concreto, espiare il suddetto Tribunale dichiara estinta la pena per decorso del tempo. Infatti non può dirsi che agli effetti della estinzione della pena non si debba tener conto del conclono perché quando è imervenuto posteriormente alla sentenza di condanna un atto cli clemenza che ba modificato la pena il termine della prescrizione deve operare sulla pena così modificata. Ciò percbé, avendo lo Stato rinunziato con atti di clemenza a fare eseguire la penu originaria dalla cima in cui la pena è stata 1iclotta e non dalla datl1 in cui è stata inrtitta la pena originaria. (Vedi Manzin.i, «Trattato di Diritto Penale», Voi. III pag. 534 e Massari. «Rivista di Diritto Penitenziario», 1932 n. l ).

dal oiudicabìlc. il «Mauro Croce» subì due attacchi eia parte di uni tà nemiche nel corso di viaggi e:>mpiutJ sulla solita rotta. per cui tale fatto autorizzò a supporre che gli informawri cieli' ~ lham» abb1a_no potuto sapere tante notizie dal Bia1~cardi. da riuscire a dare ra~guagh per fac1Jaare_ I~ '.ut_u r~ ag_?rcss10ni. Al dibattimento l' imputato conl·ermò le sue discolpe. e c1oe sostenendo d1 null.i <11 e1e 11 fe1110 lJan11e che aveva farro il nome del piroscafo: nome che però era già noto a l personale_ d1 b~rdo dell' <<Alham». E ri tcnmo di non ave r fatto nulla di male. non appena ritornato a b'.)rdo n len per filo? per segno tuuo quanto gli era avvenuw. I testi riferirono_ che n_on appena ritornato a bo1.·d~, Biancardi. raccontò al pcrsonale presente di essere stato 1nv1Lato eh andare sul l «A lham», ~1 <11c1e ricevuto delle cortesie e di essere stato richie.~to delle varie notizie, e di essersi limitato a fare 1! nome di «Mauro Croce». Lo stesso Comandante poi del «Mauro Croce,, dichiarò che il suo piroscafo ancorato ponava a bordo la bandiera italiana e che pur essendo stato cancellato il nome «Mauro Croce,, da poppa a prua. tmtavia la nostra nazionalità ed il nome del piroscafo erano notori. Inoltre precisò che è vero che fu due volte at1accato dai sottomarini nemici: un11 volta prececlcntememe I' I I . I 0. 1941 e la sec.:onda volta molto dopo. Peri'> è sua opinione che ciò sia avvenuto per puro ca~o. Rite~endo che la_scconda volta venne attaccato indipendentemente dal la rivelazione fatta dal Biancard1. m quan10 Il conoscere o meno il nome del piroscafo non era elemento sufficiente per poter auaccare. . . . . Dalla suesposta nall'aliva il Collegio si è format o il convincime_nto ch_e il g1_ud1cabile appena sedicenne. descritto dallo stesso Comandan te otti mo elemenco. awvo. d1sc1pltnato. pieno d1 buona volontà ed alle prime armi di una vita tanto faticosa e maggiormemc difficile nonché pericolosa oggi che siamo in guerra. non possa essere punito (per aver dato una noti7,ia che non av rebbe dovuto rivelare. che però~era ritenma già di dominio pubblico) in quanto non era imputabile: non avendo la capacità di intendere e di volere. Di consegue1m1 lo deve dichiarare assolto. ordinando che egli ve11ga immediatamente escarccrato se non detenuto per altra causa.

Reg. Gen. n . 193/1942

SENTENZA N. 157

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Re/arare: L,uiari Piero - Procuratore Mi li tare del Re Imp. Giudici Consoli Generali: Rossi Umberto, Cisotli Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Alvisi Alessandro, Vedani Mario, Rosa-U liana Riccru·do. hu pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimenlo penale a carico di: Biancarcli Nino. nato iJ 9.3. J 925 a Genova, mariUimo, detenuto dal!' 11.11.1942. IMPUTATO ciel delitto cli cui all'art. 262 la p. e cpv. I° C.P. per avere - in tempo di guerra - rivelato notizie delle quali la competente autorità aveva vietato Ja divulgazione. In Valencia (Spagna) l' J I . I 0. 194 1.

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P.Q.M . Visti cd applicaci gli artt. 262 C.P. ed 86 C.P.; 479 C.P.P. DICHIARA Biancardi Nino ,1ssolto dal reaw ascriuogli. trattandosi di persona non imputabile. ordinando che ecrli ven!!a immediatamente escarcerato se non detenuto per altru causa. "' Rom~t. 14.4. 1942- anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputaro che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale di battimento. specie dalle dichiarazioni dell' imputato e dei testi, si è potuto statuire. IN FA'ITO ED IN DIRITTO Con verbale del 3 1.1.1942 il Comando dei CC.RR. addetto alla R. Marina (Servizio I.S.) riferiva che nella sera del!' 11 ottobre precedente du rante una sosta del pirosca ro «Mauro Croce» a Valencia. il ru bricalo Biancardi aderendo all'invito cli un mariuimo ciel piroscafo inglese «AJman» ormeggiato in quello stesso porto, era salilO a bordo di detto piroscafo, dove, fatto segno ad atti cli cortesia ben calcolati, era staro richiesto di notizie sulla data di partenza, sulla prossi ma meta e sul nome ciel piroscafo. Alle prime due domande. quando anche lo avesse vol uto, egli non avrebbe potuto rispondere. Aveva però. risposto alla terza rivelando il nome. Per tale fatto, da lui confessato, il Biancardi, tratto in arresto J• 11 . l 0. 194 1 fu rinviato a giudizio per rispondere del reato enunciato in epigrafe. Secondo i I verbale di denuncia sembrava che dopo J' 11. I0. 194 1, e cioè dopo la rivelazione fatta

R cg. Gen. n. 777/l941

SENTENZAN. 160

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto eia: Presideme: Griffini Mario - Luogoteneme Generale M.V.S.N .

Giudice /?e/(l{ore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Gi1tdici Co 11 so!i 1'vl. V.S.N.: Caputi Pietro. Suppiej Giorgio. Leon.irdi Nicola. D'Alessandro llalo e Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Malkovich Eugenio. nato il 27. 1.1 884 a Neresina (Pola). armatore: Detenu to dal 6.9.1 941 Ban Venceslao~ nato il 26.9.1900 a Sussak (Fiume), agente mariuimo. Detenut0 dal 6.9.1941


60

Tl{ IIIUNALK Sl'RCIAU: f'l:R LA DIFESA Dl:LLO STATO

IMPUTATI del deliuo di cui agli arlicoli 11 0 e 247 - prima ipotesi - C.P. per avere, a Spalato e all'estero in Lempo. di guerra, nel giugno 194 1, tenuto, in concorso tra loro' in tem1Jo di ~ouerra ' nel o<> iucrno 194 1) o 1111el11genza con lo straniero e commesso fatt i diretli a nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano e a favorire quello nemico. .

0M1SS1S Al dibaui mento, per le dichiarazioni degli impuLati, per le prove documemali e testimoniali e tenuto conto delle emergenze dell' istrultoria scritta. si è accenato quanto segue. Il J seuembre del J 94 1 il Ministero degli affari esteri croato dbuibuì a Zagabria ai giornalisti stranieli e croati impo,1ami documcmi relativi all' altività spionistica e.lei l'ex console generale americano di Zagabria John Meilv. docu menti che furono successivamente pubblicati sulla stampa locale e su quella dell' /\sse. Da tali do~umcnti risultava che Matkovich Eugenio e Ban Venceslao avevano 1ramato con il console sLraniero ai danni dell'Italia. li Ma.tkov!ch,, ricco .u-rmttorc. proprietario di selle grossi piroscafi nonché dell'albergo Park di Spalato, uno dc, fllr?"' p1u elcgan11 della città, era già noto per i suoi spiccati sentimenti croati e anglofili e soprattu110 pcrche agente sospetto di spionaggio ai no!>UÌ danni, tanto che plima ancor.i delle note ri velazioni de!la ~tampa era stato proposto per l'internamento. Le nostre autorità compirono le indagini opportune e, qwndt. trassero m arre~to i predetti Matkovich e Ban denunciandoli a questo Tribunale Speciale. OMISSIS Pertanto i! T1ibu11ale. nei fotti che !,Ono stai i accertati, ravvisa gli estremi giuridici del reato ru bricato e commisurando In pena al fa110 addebitato agli imputati. reputa equo dover cond,111nare alla reclusione: il Matkovich ad anni I 5 e iI Ban ad ann i I O, con le conseguenze per entrambi, dell ' intcrcli2 10 11c perp~llla_ dai pubblici uffici e della libertà vigilata. nonch6 al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno ,ti pagamento <.! elle spese cli propria custodia preventiva. in applicazione degli articoli 110, 247 - prima ipotesi - 29, 230 n. I C.P.; 274,488 C.P.P. P.Q.M. Letti e·applicati gli articoli 110-247 - prima ipotesi - 29-230 n. I C.P., 274-488 C.P.P. dichiara Matkovich Eugenio e B,111 Venceslao responsabili del reato in epigrafe ascritto e li condanna alla reclusion~: _M~~kovich ad anni quindici e Ban ad anni dieci con la c0nseguente interdizione perpetua da, pubblic, ult1c1e della li bert1t vigilaia nonché al pagamento in solido delle s pese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodi.i. Roma. 17.4. I 942 - anno XX. Seguono le lirme del Presidcnce e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Matkovich: una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 6. 12. 1942 non viene accolla. Matkovich. detenuto _dal 6 .9. 194 I. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano i I 28. 11. J 943 a segui to d, «orcltne emesso dal Comando tedesco delle S.S. di Firenze». Ban: detenuto dal 6.9. I941 evade dalla Casa di Reclusione di Fossano J' 11.9. 1943. Con foglio n. 32 del 15.9. 1943 la Direzione della Casa di Reclusione di Possano comunica che Ban Venceslao «è deced uto in un conl'fitto con i carabin ieri di Fos~ano».

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PRIMA PARTE: SENTENZÉ PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 162

Reg. Gen. n. 904/1941 IJ Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composw da:

Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procurawre Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \!.S.N. : Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Calia Michele, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Palmcntola Aldo ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Gerbec Francesco, nato il 27. I2. I902 a Trieste, commerciante. Detenuto dal 17 .9. I 941 IMPUTATO a) del delitto di cui all[art. 305 C.P. in relazione agli artt. 302,24 1,257, 26 1 stesso Codice per avere partecipato ad una associazione aveme per fine di commettere fatti diretti a s~tto~orre Lll_rn parte dello Staro italiano alla sovranilà dell'ex .Jugoslavia cd avente fine di compiere att,vtta sp1on1st1ca a, dan ni del nostro Staro; b) del delitto di cui agli arti. 8 I cpv. IO e 2°: 302 C.P. in relazione agli artt. 257,26 1 stesso Codice per avere, in tempi diversi ma con atti esecuti vi cli un medesimo disegno criminos~, istigato_ tal Rcbec Venceslao (Slavko) a svolgere attività spionistica a danno del nostro Paese. In remtono ex Jugoslavo, precedentemente e fino al dicembre 1932. 1N UDIENZA A PORTE CHIUSE

Sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola IN FATTO ED lN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Gerbec Francesco della classe 1902, nato a Trieste c domiciliato .a Lubiana, fu rinviato al giudizio di queslO Tribunale per rispondere dei reati ascrittigli. Nell'orale d1ball1mento l' Lmput.ato ha confessato la sua appaitenenza alle associazioni nazionalistiche jugosl~v~ e_che u~ Ufficiale jugoslavo, ceito Stankovic o Stanojevic gli propose nel 1930 di espltcai·e opera sp10111st1ca e d1 procurargli qualche persona fidata in Italia. che in seguito a tale invito egli segnalò allo Stanko~1c 11 suo amico Rebec Venceslao (Slavko), al quale sotto dettai1ira dell' ufficiale stesso, scrisse pai·ecchic lettere richiedendogli ripetutamente informazioni di caractere militare. Dall'ammissione dell'imputato ,i sulta che lo stesso partecipò ad associazione avente per fine il commettere fatti diretti a sonoporre una parte dello Staio italiano alla sovranità dell'ex Jugoslavia e di svolgere attiv.ità spionistica ai danni <.lell'ltalia. Risulta ancora che il Gerbec con mti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, ebbe ad istigare il Rebec Venceslao, a svol!!ere attività spionistica a danno del nostro Paese. Ritiene pe11anto il Collegio che nei fatti come risultali pi~vati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati precisati in rnbrica. . Passando all'applicazione delle pene il Tribunale riLiene equo fissarle in an ni otto di reclusi_one quale cumulo di anni cinque di reclusione per il reato di cui alla lettera a) del capo d'accusa ed anm tre della stessa pena per il concorrente realO di cui alla successiva leu. b). . . . ... .. Ritenuto che alle pene anzidette conseguono la interdizione perpetua dat pubblici ull 1c1. tl pagamento delle spese del processo e quelle per il mantenimento durante la custodia, che appare opportuno disporre che l'imputato a pena ultimata sia sottoposto alla libertà vigilala. P.Q.M. Visti gli artt. 3 Legge 4.6.193 1 n. 67 l; 1 R.D.L. 15. 12. l 936 n. 2 136; I R.D L. 9 .1 2.1941 n. 1386; 305 in relazione agli arti. 302, 241, 257, 26 I, 8 l cpv. 1° e 2°. 302 .in relazione agli ant. 257,26 1, 29, 229 C.P.; 488,274 C.P.P.. DICHIARA Gerbec Francesco responsabile dei reati ascrittigli e lo condanna complessivamente alla pena di


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TRtaUNALE SPl.:CIALE PER I.A C>IM:SA DELLO ST,\TO

PRIMA PARTE: SF\/lfu'=7.E PRO:S:UXZIATE D1\L f.S.l>.S.

nnni otto di reclu~ione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffìci ali• . d l . le pcl mantenimento durante h cust d'· O d. .. . ' e spese e processo ed a quel• . o ia. r ma che I imputato a pena.ultimata ~ia sottoposto alla libcnà vigila1a. Roma, 22.4.1942 - anno XX. Seguono k: firme del Presidente e dei Giudici. NOTlZJE DESUNTE l)AL FASCICOLO DI ESECUZIONE ne Il ~:S:D.S. d~chìara. con Or~in.anza del 20.6. 1942, condizionalmcme condonati 4 anni di reclusioP~1 cffe110 dei provved1111e11t1 eh clemcnw emessi con i RR.DD. 25.9.1934 n. :i I I 15 ,., 1937 1 t;~~~~~~:~ d~ : 0 re~dua p~n,1 in 4 anni di reclu~ionc. Una is1anza di grazia ino;tr~i.~·da Ge 194_ non viene accolta. Gerbec. viene scarcerato dalle c·irce,i G' d"· · · d. T · r I' 1.2. J944 «a- ,).~euuito d. ct· , , · . . ' 1u 1ZJane I neste Ad ·. . O . " i or mc "messo dal Supremo C'omr111ssano per In zona di operazione Litorale ri<1t1co». etenuto dal 17 .9. I 9-t J ali' 11.2.1944.

;t,~:

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sabilità in ordine ai fatti atldchitatigli: responsabilità. che per alu·o, ~ risultata confermata dalle risultanlc is1n111otie. Ciò posto, il ColÌegio ritiene che nei fau, come provati si riscomrano gli elememi costillltivi dei reati all'impuwto ascriui e. pa~sando all'.rpplicazione della pena. ritiene equo fissarla complessivamente in anni 1rcn111 di reclusione. quelle cumulc>di anni dicci per il remo di discr.donc. anni dieci per il reato di cui alla leuera b) del capo d'accusa. ed anni quindici per il rcaw di cui :1ll'ar1. 262 cpv. 2 C.P.. Ritenuto che al le pene a1vidcue con,eguono la interdiLione perpetua dai pubblici uffici. il pagamento delle spese del processo e quelle pcl mantenimento durante la cu~todia. nonché la libertà vigilata a pena espiata.

P.Q.M. Visti gli ani. 3 Legge -t.6.1931 n. 674; I R.D.L. 15. 12.1936n. 2136; I R.D.L. 9.12.1941 n. 1386: 258. 262 cpv. 2°. 29. 230. 73 C.P.: 161. 166 n. 3. 176. 177 C.P.M..M.: 488. 274 C.P.P.. OICI-JJJ\RA

come non avvenuta la scntent.a contumaciulc pronunciata da questo Tribunale nei confronti dell'impu1a10 in daia 18.11.1939.

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DICH IARA

Rcg. Geo. n. 242/1938

SENTENZA~. 163

li Tribur'.ale Speci,1le per la Di fesa dello Stato composto c1~1: P1:es,dente: Griffin i Mario - Luogotenen1e Generale M.V.S.N. G'.ud'.ce Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lm Gmd,ce Console Ge11era/e M. VS.N.: Colizza Uoo. p. Giudici Consoli lvi VSN · Palme t I Ald c "1· · no a o. a 1a Michele. Ber0 amaschi Carlo. Pompi li Todlo . . · · · ·· , ha pronu11c1 mo la segueme: "' o.: •

SENTENZA nel procedjme1110 penale a carico di: , ~ili ?elf?. n:~LO il 16.7.1917 a Sant'Antioco (Cagliari), \egnalatore nel C.R.E.M. m.1u tcola, grn lati tante' detenuto dal 28.1 1.194 1. al n. 37433 cli IMPUTATO :t) del dcliuo cli di~erzione con aspo 1a2·o d' · b · '. i ' r ne. , im arca1-1one dello Stato e con passaggio all'estero (ar11. 16 1 166 3 176 177 seni· f ·o'c1· p n. . .. ,_ C.P.M. per la Manna) perché destinato qu,tlc segnalawre ciel CREM ·11 ~i al;~~~an:v uni"~';r~~ (~~rn), ~0.J)(: e.ssersi impadronito cli un bal!ello in clo1a{ione al raro, con que~;o • • I .,g, a, b11ranamen1e. dal semaforo recandosi in territorio estero. ove 1u11ora permane: a. I

b) del delitto di cui all'art. 258 C.P. perché. nelle deue circo~tanze cli I m · un libro di sconali con alte<>"Ha h U S M 2<' R I . c1 · . . . . e po e d1 luogo, asportando . . , . "' e' , .. · . C/ • enerc 1~trn t1 ve dei CC.TT e to rr - .. o · .. . . · . <1sse,,,naco ,..11 sem,1roro - si procurava a ·co r , .. , . . . la divulgazione; s po ei sp10n<1ggro m1licare, not121e d1 cui l'm11ùri1à competente ha view1a c) del delitto di cui all'art 26? . , 2° , · · <>1·0 • d' . . ·.. - cp,. per a,ere succei.~1vameme. nvela10 ad agente cli spion·10• ,t scopo I sp1 on·1""tO m1hta.i·e , Ie nouzre · · d'1 cui· a lia precedente lellera b) delle - q 1· I' '"' ·. '"'"' .·, competente ha vietato la divulgtizione. ua 1 autor1t<1 "',

JN PUBBLlCA UDIENZA Sentito il P.M. e l'impmato che col suo difensore ha avL110 per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO

Per _i fatt! specificati in rubrica il Pili Dclfo fu rin\'iato al uiudizio di questo Tribuna!, .· derc dei reati ascrinio[i Nell' 1 l'b . , e per 11sponc. o · ora e e r a1t1mcnto l'impmaw ha pienamente confermato la sua respon-

Pili Delfo rcspon~abi lc Jci reati a~criuigli e lo condan11a complessivamc11te alla pena di anni trenta di reclusione, alla interdizione perpetua dui pubblici uffici. alle ~pòe del processo ed a quelle pel mantenimento durante I.i cu,wdia pre, enti va ed a tutte le altre conseguenze di legge. Ordinu che l'imputato a pena uhimarn sm ~ottoposro a libertà vigilata. Roma. 22.4. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Prcsideme e elci Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECl.:ZlONE li T.S.D.S., con sentenzn emessa in Camera di Consiglio il 18. I2.1939, ha dichì.1rato «legal111en1c incorsa la comumacia del latitante Pili Delfo» che ha ritenuLO colpevole dei deli11i di diserzione e spionaggio e l'ha condannai() ulla pena dell'ergastolo. li Procuraiore Generale del T.S.D.S. ha emei.i.o. nei confromi di Pili Delfo. un secondo ordine di carcerazione il 28.1.1940. lJ Pili venne trailo in arresto il 28.11.1941 e il T.S.D.S. ha dichiarato. con sentenza del 22.4.1942 «comi! non awcnuta la sentenza contumaciale pronu11cima il 18.12. 1939». Un,1 istanza di grazia inoltrata dal Pili il 5.5.1942 non viene accolta. 11 26.4.1945 Pili viene ~carcerato dalle Carceri Giudi1iarie di Vene1ia a seguitt> di ordine Ji scarcerazione emesso dal «Com11,110 cli Liberazione Nazionale». Il 29. I 0.1949 Pili viene tratto in arresto a Cuglìari e ristre uo nelle J()cali Carceri Giudi7.iaric a seguito di ordi ne di carcernì'.ionc emcsw dall'Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali militari di guerra soppressi. Il Tribunali! mi litare territoriale di Roma dic hiara, con Ordinun:rn del 6.4.1950 - per cffet1(> dei provvedimenti di clemenza emessi con gli articoli 4 e 5 del D.L.L. 29.3.1946 n. 132 - ridotta a 5 anni e imeramentc cùndanata la pena inflitta per il remo di clbcr1.ione. Con la stessa Ordinanza il prcdeuo Tribunale militare dichiara che alla pena complessiva cli '.!5 anni di reclusione inllilla per i reali di 5pionaggio ve ngono condonali 3 anni (per il R.D. 5A. 1944 n. 96). 8 anni e 4 mesi (per il D.P. 22.6.J 946 n. 4) e I anno (per il D.P. 23.12.1949 n. 930). Pertan10 Pili Delfo, trailo in arre~to il 28.J l.1941 e «in ,iato di illegale libenà dal 26.-t. 1945 al 14.10.1949» dovrà essere ~carcermo. per <:spiata pena. il 15.1.1959. L'8.5.1950 viene trasferito dalle Carceri Giudiziarie di Cllgliari alla Casa Penale di Alghero. !stanze di grazia i nollratc dalla rnoglie de I Pi li iI 17 . l. 1950, iI 27.6.1950 e iI 14.10.1953 non vengonù accolte. Il 6.2.1956 il Pili viene trnsferito alla Casa di Riadauamento di Orvieto. Con Decreto Prcsidenzialt.: del 31.7.1956 viene accolla una nuova i~tanrn di grazia e viene concesso il condono condizionale della residua pena da cl.piare. Penanto Pili Delfo viene scarcerato dalla Casa di Riada11amemo Soci:ùe di Orvieto il 17.8. 1956. La misuni di sicurezza della libertà vigilata Ordinata il 5. 10.1956 viene r~vocata dal Giudice di Sorveglianza di Cagliari con Decreto emesso il 4. 1.1960. Pili ~lfo viene riabilitato con sen1en1,a emessa dalla Corte di Appello di Roma il 22.11.1963.


64 Reg. Gen. n. 236/1931

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PRIMA PARTE: SENTENZE PR(>NUN7.1,HE DAL T.s.o.s .

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 166

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: P res ideme: Le Me tre Gaetano - Luogotenente Generale M. V.S. N. Giudice Relatore: Lana1i Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali lvf. V.S.N.: Gangenù Giovanni, Ciani Ferdinando. Co lizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Biteznich Bogomilo. nato il 21.3. J 907 a Luci nico (Gorizia). impiegato, detenuto dal 3. 11.1 941 .

SENTENZA N. 167

Reg. Gen. o. 726/Ì941

nTribunale Speciale per la Difes;1 dello Stato composto da: Presi,len1e: Le Me1re Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Re/arare: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali: Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele. Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Eller Achille. nato il 4.8. 1894 a Varazze (Savona). capo macchinista. detenuto dalr 11.9.1941. IMPUTATO

IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 2 Legge25.l l.1926 n. 2008 in relazione agli artt. 107 e J08C.P. I889e a_rt. 2 _cpv. n. 3 C.P.C. vigente, per avere rivelato ad agen te dj potenza estera segreti mili tari conernentI la sicurezza dello Stato. In provincia di Go rizia e altro ve fino alr apri le 193 J: . b) del rcaw previsto e punito daJI'arL. 160 p.p. Legge di PS. 6.1 1. 1926 n. 1848 per avere in un giorno 1mprec1sato del mese di apiile 1931 espatriato in Jugoslavia senza essere munito di passaporto o d1 al tro docu mento equipollente; " . c) dèlla comravv:_11zio nc ~]la Legge tributaria sulle concessioni governative n. 35 della Tabella A ) ,Lll~i legge sulle CC.GG. Regio Decreto 30.12.1 923 n. 3279, an . I, 9; art. 3 R.D. 29. 12.1926 n. 2 19 arucolo 3 c) R.D.L. 21 .6.1928 n. 1710 per non aver pagato la cassa di concessione governativa per il passaporto.

a) di disfattismo politico (arL 265 C.P.) per avere comunicato notizie false e tendenziose. tali da deprimere lo spirito pubblico c. comunque. svolto una attività contraria agli interessi nazionali: b) offesa al prestigio del Capo del Govemo Duce del Fascismo (art. 282 C.P.) per aver pronunciato. alludendo al Duce: «L.Italia finché non si toglie quella 1esta. non potrà mai vincere la guen-a» e ancora. appresa la mo1te del Capitano Brnno Mussolini: «Questo è il figlio di quella cesta che è a Roma, questo era come il padre». A bordo del piroscafo «Carbonia>> in e.poca anteriore e prossima al l 0.9. l 941. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRJB UNALE

OMISSIS

Ri tenuto che dalla lettura degli ani processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento. specie dalle dichiarazfoni dclrimpurato e dei testi. si è potuto statuire

P.Q.M.

IN FATTO ED IN DIR!TfO

Visti ed applicati gli artt. 3 cpv. Legge 25. 11.1 926 n. 2008; 23, 29. 228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P.; l-4R.D.5.II.J932n.1403.

Con atto d'accusa 1.3. 1942 del P.M. di questo Tribunale Speciale. il rubricato Eller Achille. capo macchi nista. veniva rinviato a giudizio per rispondere di disfattismo politico e di offese adl Duce. In quanto con rapporto 15. l 0.194 1 la R. Questura di Roma lo aveva denunciato per L" attività criminosa svolta anteriormente al 10.9.1941 ed in tempo di guerra. tra i componenti dell'equipaggio e gli appartenenti al gruppo cannonieri della R. Marina. imbarcati sul piroscafo «Carbonia». In pa11icolarc veniva addebitato all 'Eller di aver manifestato. alla presenza delle citate persone. il convincimemo che l'Italia, per rinsufficienza di mezzi. finché non si toglie quella tesrn (intendendo alludere al Duce). non potrà vincere la guen-a. che sarà invece vinta dalr lnghilte1rn. nemico sm1poten1e, dimostrando la sua soddisfazione a tale previsione e per qualsiasi successo bellico del nemico: di aver messo in dubbio la veridicità delle azioni vittoriose delle nostre armi e di quelle alleate. riportate dai bollettini. di aver diffuso false notizie in ordine alraffondamcnto di nostre navi mercantili, tra cui il piroscafo «G,u-ibaldi». di aver strappato rabbiosamente il giornale che riportava la notizia della morte del Capitano Bruno Mussolini, esclamando: «Questo è il figlio di quella testa che è a Roma. questo era come il padre»: di aver dello che finché ci sarà il fascismo in ltulia non si avrà più bene come quando c'era il socialismo: di aver infine sconsigliato. allorquando furono riaperte le iscrizioni al P.N.P., coloro che avevano intenzione di avanzare domanda. con l'affermare che sarebbero andati incontro a onerosi obblighi militari. L'Eller anche aTrudienza ebbe a respingere tali addebiti. asserendo che i testi sono spinti da motivi di bassa vendetta e da rancori provocati dalla sua severità forse eccessiva in servizio e dal suo caraltere faci lmente irritabile. Li proposito è risultato che detto Eller non era in effetti ben visto dai dipendenti per il suo tempe ramento alteuoso e collerico e per la tendenza ad abusare della sua autorità. ma non è emerso che ciò possa avere influenzato i testi e. d. alu11 parte. quasi tutti i membri dell 'equipaggio e dei componenti del gruppo R. Marina imbarcato ~ul «Carbonia» furono sostanzialmente concordi nel muove.re le accu~e di cui sopra, sia nell"ism111oria preliminare che in quella giudiziale.

DICHIARA ESTINTO per _imervenuta amnistia il reato di cui alla lettera b) del capo di accusa e ritiene Bitez'nich ~ogomilo colpevole del delitto di cui al cpv. dell'art. 3 Legge 25. 11.1 926 11 . 2008 _ in tal senso modificando il capo d'a~ct~sa - e lo cond~nna ~llla pena di anni 20 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai_ pubbhc1 uU1c1: con la hberta vigliata, col pagamento de lle spese di giudizio e di preventiva custodia. oltre ad ogrn altra conseguenza <li legge. Ordina che siano rimessi gli atti relativi al pao-amento della tassa d1 concessione governati va per il passaporto. pure ascritto al Bitezni~h all'Intencleme <li fuianza di Gorizia, competente a conoscere tale i ofrazione. ' Roma. 27.4. 1942- anuoXX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE . B itez1?ick, trasferito in data I 3.6.1943 dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia alla Casa Penale d1 Castelfra1~co Emilia. evade dalla suddetta Casa Penale, in data imprecisata del primo semestre del 1_944, a seguito dei noti avvenimemi verificatisi in llalia dopo r8.9. I943. Il Tribunale militare territon_ale dLRoma, constatato che i reati furono commessi a favore delle Nazioni alleate O associate nellè c1rcost~n.ze di Lempo previste dall 'ari.. 16 ciel Trattato di Pace fra le suddette Nazioni e l'lLalia firmato a Pangi il 10.2.1947 e reso esecuti vo con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28.11 . I947 n. I~30.' dichi~ra, con Ordinanza del 26. l I. I 955, cessata r esecuzione e gli effetti penali della condanna rnfhtta dal f.S .D.S. con sentenza ciel 27.4.1942 perché i fatti non costituiscono reato.


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TRIBUNALE SPF.ClALE PER LA DIFES.A DELLO STJ\10

PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Però ai dibattimenti degli otto testi citaci a comparire, quattro non si presentarono. perché attualmente trovansi imbarcati ed in servizio in zona di operazioni, per cui non fu possibi le sentirli e precisare alcune circostanze non trasc urabili. Tuttavia dalle emergenze dibattimentali scaturì evidente la pro va che il giudicabile pronunciò deg li astiosi discorsi fatti per distruggere e deprimere il senti memo nazionale. Però il Collegio opina che nella fattispecie si vengono ad integrare rutti gli estremi giuridici della ipotesi di cui all'arL. 272 cpv. anziché di cui ali' art. 265 p.p. C.P. : e quindi r Ellcr si sia reso responsabile del delitto. in tal senso modificato . Per quanto concerne iJ reato di offese al Duce, non essendosi raccolti elementi sufficiemi di reità, l' impmato deve essere assolto per insufficienza di prove. Affermata la responsabilità penale dell'EIJer. esaminate e vagliate tutte le risulta nze dibattimentali nonché le richieste dife nsive, tenuti presemi i buoni precedenti del giudicabile ma considerata anche la natura particolare del reato commesso in momenti diflicilj per la Nazione in guerra, il Collegio ritiene equo fissare la pena di anni due di reclusione. Con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di giudi:òo e di prevemiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 272 cpv. I • 23. 228, 229 C.P. : 274,479. 488 C.P.P. 0

DICHfARA Eller Achille assolto per insufficienza di prove in ordine al reato di cui alla lettera b): ri tene ndolo colpevole del deli tto punito dal!' art. 272 cpv. 1° C.P. - in ml senso modificando il capo d'accusa -, e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, con la libertà vigi.lata e col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni al tra conseguenza cli legge. Roma, 27.4.1942 - anno XX. Seguono le firme ciel Presidente e clei Giudici. NOTIZfE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito di istanza di grazia inoltrata da Eller Achille il 1.6. 1942 viene concesso con Decreto delI' 11.1. I 943 il condono condizionale de Ila residua pena cln espiare e. pertanto, Eller Achi Ile viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 3.2.1943. Det~nuto dall' J l .9. 1941 al 3 2.1943. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 7.4. l 946, estinto per J' amnistia concessa con il D.L. 17.1 l .1945 n. 7 1O il reato di cui all'an. 272 C.P. dic.hiaranclo, concemporanearnente. estimo il diritlo dell'Era.rio al recupero delle spese cli giustizia (art. I del D.C.P.S. del 22.11.1947 11. 1631).

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Rosati Cesare . nato il 14.1.1 909 a Prato (Firenze), classificatore di stracci; Diddi Leopoldo, nuto r 11.7. 1907 a Prato (Firenze), tornitore meccanico; Bornhi Gino, nato il 22.4.1905 a Praw (Firenze), tipografo: Nesi Torquato, naLo il I 0.9.1909 a Prato (Firenze), corda tore l.rn ino: Ferri Carlo, nato il 2. 11.1 905 a Vaiano (Firenze), tessitore; Martelli Renzo, nato il 5.8. 19 14 a PraLo (Firenze). tessitore, soldato nel 6° Rgt. Art.; Lenzi Luigi, nato il 22.2. I 9 IO a Prato (Firenze), meccanico: Bellucci Dante. nato iI 26.2.1 902 a Montale Agliana (Pistoia). c.irda1.ore; Coppini Terzo. nato il 24.8.1920 a Pistoia, tessiLore: Cesari Adelmo, nato il 28.12. l 904 a Prato (Firenze), Lessitore; Gierdi Bruno. nato il 22. 7. I 9 l 6 a Prato (Firenze), filatore; Frosali Oliviero. nato il I .8.1 899. a Casellina e Torri (Firenze). cementista: Biancalani Dino. naco il 20.1 l .1 893 a Campo Bisenzio (Firenze), ceramista: Banchelli Egisto. nato iI l O .2.1903 a Sesto Fiorentino. bronzista; Mori Ugo. nato il J 2. l .1 903 a Firenze, doratore; Tagli af~,-i Gino, nato il l 9. I 2.1904 a Vaglia (Firenze), meccanico: Gorinj Mario. nato il 26.1 0. 19 I Oa Firenze, modellisia di ciìl.zature: Bartolozzi Alfredo, nato il 7.7. 1898 a Firenze. orologiaio. TUTII DETENUTI 0

!MPU1ATI

a) Rosati Bruno. Gori Alimo, Rosati Cesare. Diddi Leop~ldo e Frosali Oli vero di costituzioJ1e. organizzazione e direzione di associa,.ione comunista (art. 270 p.p. C.P.) per avere i primi quatu·o in S.~Piero Agliano (Pistoia) rispettivamente. promosso. costituito, organizzato e di.retto un'associazione comunista fissandone le finalità, i mezzi. i sistemi. l'attivitìi pratica, l'organizzazione, il reclutamento . degli adepti: b) llltli !!li imputati: di partecipazione ad associazione comunista e propaganda sovversiva (art. 270 2° cpv.~c 272 C.P.) per avere preso parte attiva ad associazione comunisLa organizzate «a catena» e svolto assidua propaganda mediante diffusione cl i libelli. cli libri, e manifesti. concorso personale al ,,soccorso rosso.», aclescamento di nuovi ade renti, di flusione di notizie e cli direttive provenicmi da Mosca, incìlamento al le donne di moti popolari. Con raggravante della recidi va specifica per Rosati Bruno.Go.rie Tai!liaferri e della recidiva generica per Gorini. In esito al pubblico dibattimento. sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati che, coi rispettivi difensori, hanno per ulLimi avuta la parola. osserva IN FATTO ED lN DIRITTO

Reg. Gcn. n. 703/1941

SENTENZA N. 168

JI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Preside111e: Griffin i Mario - Luogotenente Generale rvI.V.S.N. Giudice Relatore: PresLi Giovanni - Procuratore Militare del Re J111p. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Rossi Umberto e Ciani Ferdinando. Giudici Como/i M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Bergamaschi Cario, Fioreni Eugenio.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Rosati Bruno. naw il 29.2.1904 a Prato (Firenze). tessitore: Gori Al imo, nato il 24.8.1904 a Prato (Firenze). classificatore cli stracci:

I ru bricanti, unitmnente a tal Borgioli M.arino (nei riguardi del quale. essendo latitante, con ordinanza preli mi nare. si è sospeso il procedimento. a seguito d' istruu.oria a rito di retto), con atto d'accusa del P.M. in data 25.3 LL S., erano stati rinviati a giudizio per rispondere dei falli delittuosi a ciascuno come sopra. in epigrafe, attribuiti. All'odierno di bauimento. per la confessione di quasi llllti_gli impu~ tali, alcu ni dei quali. peraltro, hanno tentato vanamente di modificare, per alleggen.re la posmone dei lliaggiormente responsabili, le ammissioni e le indicazioni che con larghezza e precisione cli concordi particolari avevano riferito in sede di polizia giudi ziaria e in ism1ttoria. per le prove documentali e testimoniali e tenuto conto di quanto era emerso nell ' ist.ru tloria scritta. è staro accertato quanto segue: Il 28. 1. 1935, questo Tribunale Speciale aveva condannato, insieme ad altri, i rubricati Rosati Bruno e Gori Al.i mo, alla pena di an ni quauro di reclusione per i delitti di cui agli artt.. 270 cpv. 2° e 272 C.P.. Sebbene successivamente beneficiati dalla Sovrana indulgenza, il Rosari ed il Gori, appena dimessi dal carcere, fin dal 1916 e successivamence avevano svolto in Prato e frazioni una occulta nu intensa propaganda comunista. per ricostruire l'organizzazione. che le numerose denunzie a questo Tribunale Sp;ciale e le conseguenti repressioni aveva no scompaginato. Sapendosi sospettati e ~orveg~iaLi_ dalla polizia, essi si erano as tenuti dallo esporsi direttamente, ma ou.enllla la adesione piena, ai pnnc1p1 comunisti, da parte di Rosati Cesare e di Dicldi Leopoldo, a mezzo di costoro erano riusciti a cicostruire una vasta ed atti va organizzazione «a catena)>che aveva la sua più significativa espressione nel «soccorso rosso» a favoc; delle famiglie dei <<COipiti politici» e di al tri interessi dell'orga nizzazione.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Rosati si era riservata la propaganda nella zona di Galcina ed il Diddi nella zona di Prato, men1Te il Rosati Bruno ed il Gori Alirno. sorreggevano, guidavano e consigliavano. quasi sempre a mezzo degli altri due, la nuova organizzazione in una serie di ri unioni tenute nel bosco di Golc:eti (Prato). . . In tali riunioni si era stabilito che la propaganda fosse fatta con molta prudenza, sondando pnma t sentimenti politici dei catechizzandi e rafforzandoli con argomentazioru dixette a mettere in evidenza il disagio delle classi operaie. per poi esporre le teorie comuniste e l'esaltazione del comunismo e della Russia dove il proletariaco, a loro dire. godeva migliori condizioni di vita. L'adesione dei nuovi proseliti doveva essere integrata con Ja loro partecipazione al «soccorso rosso» a favore delle famiglie dei detenuti politici per dimostrare a queste la loro solidarietà. L'organizzazione doveva essere «a catena>, in modo che ognuno conoscesse soltanto Je persone con le quali aveva contatto. mantenendo il maggiore segreto po;sibile sui nominativi degli aderenti ed evitando i contatti con comunisti conosciuti come tali dalla Polizia. Per sostenere ed alimentare la fede e per una più efficace propaganda, era stato consigliato. da Rosati Bruno e da Gori Alimo. l'acquisto di libri a carattere sociale ed economico. od inter;5santi Je vicende ùel proletariato. o rivoluzioni e moti delle classi operaie. od illustrativi degli esponenti ciel regime sovietico: di tali libri acquistati, alcuni furono sequestrati duran te l~ operazioni di polizia che portarono alla scoperta delrassociazione e all'a1TeSL0 e alla denuncia de, partecipi. Numerosi furono gli aderenti reclutati. . Così. mentre. Rosati Bruno e Gori Alirno attraevano Rosati Cesare e Diddi Leopoldo spronandoli ad assumere la direzione apparente del movimento, il Rosati Cesare in Galciana cd il Diddi in Prato, intOrno a questi due ultimi si raggruppavano i rubricati Borghi, Martelli, Lenzi, Nesi e Ferri , oltre a parecchi altri di minore importauza. Intanto, a mezzo di Rosati Cesare, il gruppo dei suddetti prende~ va contatto con altro gruppo di comunisti costituitosi in San Piero Agliana. capitanato dal chanz'. nominato Boroioli Marino e cli cui facevano parte fra gli altri i ru bricati Coppini e Bellucci, e con altn comunisti anc°ora della fraz ione di La Querce, dove maggiori esponenti erano i rubricati Gierdi e Ces,U"i. il quale proveniente da altro gruppo ancora, di Sesto Fiorentino. aveva fatto transitare il gruppetto cli La Querce da Sesto Fiorentino a Prato. II gruppo di Sesto Fiorentino aveva a capo il ru bricato Frosali e di esso facevano parte, fra gli imputati. Biancalani, Banchelli ed il suddetto Cesari Adelmo. Infine, ad opera ciel Dicldi. i comunisti di Prato stringevano rapporti con i comunisti cli Firenze i rubricaci Mori. Gorini e Bartolozzi. Auraverso questa rete di relazioni. i rapporti dei vari gruppi furo no molto attivi, il materiale di propaganda passava da un gruppo all 'altro per mezzo dei rispettivi fiduciari e la propaganda assumeva un carattere sempre più pericoloso. Ai fin i della eletta propaganda, fn discusso fra i comunisti cli Prato il mezzo più idoneo di ri produzione delle stampe eia dii fondere fu chiesto il materiale al Bartolozzi di Firenze che. pare. non lo poté fornire perché. in carcere la p;rsona che altre volte lo aveva sommini.strato: furono fatti alcuni tentativi con la colla di pesce e la glicerina, ed in essi concorsero Borghi e Martelli, ma con esito negativo. Fu deciso allora di comprare ~na macchi n;.1 da scrivere e l'incarico fu affidato a Nesi, prelevando parte del dana ro occorrente dal soccorso rosso (lire trecenco), mentre le altre duecento lire furono Rnticipate dal Lenzi, che poi se ne rifece. a piccole quote. dalla cassa dello stesso soccorso rosso. Acquistata la macchina fu data in consegna a Ferri che riprodusse in cliverse copie un libello ri portante un brano di un discorso di Molotov relativo ai negoziati fra Russia. Francia ed Inghilterra. un libello contro la gue1rn redatto eia comunisti di San Piero Agliana. ed altro rigmu·dance rivendicazioni sindacali ed incitance gli operai ad organizzarsi: altro ancora in cui si metteva in evidenza che il lavoro non sarebbe protetto cli fronte ai capitalisti. questi due ultimi fornici dal Bartolozzi suddetto. che. inoltre, fornì ai compagni di Prato un opuscolo riportante un discorso cli Stalin, varie copie di un manifestino con la iscrizione «abbasso la guem1» e di un manifestino con r iscrizione: «pace - lavoro - pane - libertà». Poiché la macchina da scrivere avrebbe potuto essere facilmeme idencificata. il Bartolozzi suggerì ai compagni di Pnito il comune cliché acloperaLO dalle trattorie e risLOranti. premurandosi di fornire l'apposit.0 inchiostro tipografico e la carta speciale occorrente. Tale procedimenw fu subito messo in pratica. Il Ferri batté a macchina sulla carta speciale un libello concerneme le aspirazioni delle classi operaie fo rnilO dal Gori Alimo ed in casa di Martelli fu tentata la riproduzione eia Rosati Cesare. Ma la prova non ri uscì e ne fu tentata un'altra riproducendo un libello fornito pure dal Gori Alimo e che conteneva un appello agli uomini perché preparassero le donne ali ' odio contro il fascis mo. L'operazione anche questa volta fu eseguita in casa del Martelli e vi parteciparono Rosati Cesare e Borghi, che.

PRIMA PARTE: S1!NTEN7.E PRONUNZ.IATE DAL T.S .D.S.

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all' uopo. portò con sé un rullo prelevat_o dalla tipografia dov~ egli !a~orava. Se'.npre ai fini_di una P!ù attiva propaganda in una delle riunioni tenute nel bosco d1 Galceti. fu clec,so I acqu,slo d, una racl,o che fu poi acquistata dal Didcli per L. I. 100, somma prelevata dalla cassa del «soccorso rosso». Ma la moolie del Diddi non volle tenerla in casa e l'apparecchio andò poi a finire in casa di Rosa1i Bruno. la notizia tuttavia si diffuse nell'ambiente fascista cli Galciana e. perciò, temendo spiacevoli conseguenz,e. nel giugno del 1940 l'apparecchio fu venduto per L. 445 di cui solla1~to 45 furono ùme a Rosat( Cesare per riversarle alla cassa del soccorso rosso. mentre le altre 400 fu rono trattenute eia Rosau Bruno che non le restituì più. Fu tentato cli ri unire tutti gli elementi comunque antirascisti, in un «rronte unico». Propugnatore ne fui! Gori Alimo in una delle riunioni tenute al bosco Galceti. Egli. au·uopo, fornì un opuscolo relativ~ al «fromc popolare» conLcneme istruzioni per la lotta contro il fascismo. Fu inoltre ter~raco d! sobillare sopratlullo le do nne perché inscenassero dimostr,1zioni cli protesta per la mancanza ci, generi alimentari, al fine di dimosu-are che la gueffa non era semita dal popolo. Oltre alle dette riunioni nel bosco di Galceti, altre ne venivano tenu1c in località di campagna, come ad esempio «la Tignamica» o «soccorsm> con il pretesto di panecipare a merende nei giorni festivi; in realtà per discutere affari inerenti alJ'organi7.7.azione. per concretare clirenive. mezzi di propaganda, atteggiamenti rispcno alla politica del fascismo, contatti fra gli esponenli dei vari gruppi. I comaui col Bartolozzi cli Firenze furono tenuti, come si è detLO, in un primo temo dal Dicldi: succe~sivamente dal Nesi e poi anche dal Lenzi: con i comunisti di San Piero Agliana i contatti furono mantenuti dal Borgioli che aveva costituito ivi due sezioni : una per gli adu !ti e r altra per i giovani. affidata, quest'ultima. a Coppini. L" opera del Borgioli fu attivissima sia in rapporto alla organizzazione che al proselitismo ed affiancata da quella del Bellucci che tenne la cassa del soccorso rosso lino al maggio ultimo scorso. . . Il «soccorso rosso» a favore delle «vittime politiche» costicuiva praticamente la cassa del! orgamzzazione fu pure. qualche volta. destinato a compenu·e libri. la macchina da seri vere, r apparec.:chio rad.io e a sostenere le spese per i viaggi a Firen7.e. Vi presiedeva un apposito comitato del quale fecero pane. prima o dopo, Rosati Cesare. L{:.m:i, Diddi e Borghi. Tra le ramiglic beneficiate perioclicamenle figurano quella di Bcllandi Dino. confinato a Bonefro. r,er L. 30 mensili , quella di Fedi Mazzi no. cnnfinato politico, per L. 30 mensili. quella di Torricini Alberto condannaco politico. per L. I00 mensili'. ~uella di Saccenti Dino. confinato a Ponza. per L. 50 mensili: quelh.1 di Gori Marino per L. 30 mensrlr, quella dello stesso Gori Alimo. per L. 50 mensili. Risultano ancora sussidi a favore di altre fam iglie: L. 200 alla fami!!lia Saccenti. L. 100 alla fami!?lia Nuti. L. 61 alla famiglia di Gori Alimo. Al «soccorso rosso». tipica. insidiosa e sotrile forma di~propaganda sovversiva. conuibuiscono mensilmente in vari mod i, ma comunque in notevole misura. a seconda delle capacità economiche di c.:iascuno. lutei i soprannominati. dei quali Martelli. Lenzi e Coppini erano iscritti al Partito Nazionale fasci sta. La delittuosa attività dei soprannominaci si è svolta con qualche trascurabile inrerru7.ione e con un crescendo d'inrensità dnl 1936 ntrcpoca dell'affesto dei prevenuti. tolto un breve periodo di richiamo alle armi cli Martelli e Lenzi. Era stato denunziato anche il rnbricato Tagliaferri. li suo nome era stato fatto all'autorità di polizia eia! Bartolozli. il quale in un primo tempo aveva asserito che in Firenze. dove il Tagliaferri gestisce un'officina di riparazioni meccaniche frequentata dal Banolozz_i. il Tagliaferri gli avrebbe dato un manifestino e qualche contributo pro «soccorso rosso». ma successivamente lo stesso Bartolozzi. in istuctoria e al dibattimento. ha ritrattato quanto aveva prima asserito, fornendo una verosimile spiegazione della sua prima mendace affermazione. fl Tagliaferri ha sempre p,mestato la sua innocenza. Ed invero. il Tagliaferri. pur potendoglisi amibuire una capacità specifica a commettere i reati che gli sono stati contestati. r,er essere stato in precedenza conchrnnaw da quest<> Tribunale per reati della stessa specie. dopo di avere espiata la pena. formatosi una famiglia, non è risultato che ubbia svolto una qualsiasi au ività punibile; ma pare. che si asi dato a11 ·onesto lavoro nella sua officina che gli consentiva di manccnere con dignità la famig lia come hanno assicurato i testi a difesa De Luca Raffaele e Giardini Alfredo. Pertanto il Collegio ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dai reati comestatigli e cli dove rne in conseguenza ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Nei fatti come sopra accertati, auribuiLi a tutli gli altri imputati, invece. il Collegio ravvisa gli estremi giuridici, oggeuivi e soggettivi dei reali ru bricati , coll"aggravante del la recidiva specifica per Rosati Brnno e Gori e di quella generica per Gorin.i. Commisurando la pena alla pericolosità ed al fatto di ciascuno. il Tribunale ritiene equo condannare alla reclusione: Rosati Brnno e Gori ciascuno a


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TRIBUNALE SPEC IALE Pl:R LA IJIFESA DELLO STATO

complessivi anni J6 risultanti per ciascu no dal cumulo di anni dieci per il delitto cfj cui all'arl. 270 p.p. C.P. e tre anni per ognuno degli altri due reati ad essi rubricati. compreso in ciasc una pena l'aumento d.i un terzo per la recidiva specifica (art. 99 n. l C.P.); Rosati Cesare e Diddi. ciascuno a complessivi anni dieci risul tanti dal cumulo per ciascu no di an ni sei per il delitto di cui alrarr. 270 p.p. e di due anni per ognuno degli al tri due reati minori ad essi ascritti in ru brica: Frosali a complessivi anni otto, risul tanti dal cumulo di an ni cinque per il delitto cli cui all' art. 270 p.p. C.P. Di an ni uno e mesi sei per ognuno degli altri due reati minori a lui ascrilli in ru brica: Gorini a complessivi anni otto, risultanti dal cumulo di anni cinque per il deliuo di cui all'art. 272 p.p. C.P. e di anni tre per il delitto di cui all'a rt. 270 2° cpv. C.P. compreso in dette pene l'aumento di un sesto per la recidi va generica (art. 99 p.p. C.P.): Martelli, Lenti. Coppini e Mori ciascuno a complessivi anni sette. risu ltanti dal cumulo. per ciascuno di an ni ci.nque per il cieli no di cui all' art. 272 p.p. e di airni due per il delillo di cui all' art. 270 2° cpv. C.P.; Borghi, Nesi, Cesari. Banchelli e Bartolozzi ciascu no a complessivi an ni cinque. risulta nti dal cumulo per ciasc uno di anni due e mesi sei per ognuno dei reilti ad essi rubricati: Ferri. Gierdi. Bel lucci e Biancaloni ciascuno a complessivi an ni 1.re, risulta nti dal cumulo di anni uno e mesi sei per ognuno dei delitti ad essi rubricati. Tulli i condan naci hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello personale del pagame nto delle spese di propria cusLodia preventiva (artt. 488-274 C.P.). Conseguenza della condanna per Rosai.i Bruno. Gori.. Rosati Cesare, Diddi, Frosoli, Gorini, Mori. Coppini. I.enzi e Martelli è l' interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e per Rosati Bru no. Gori. Rosati Cesare e Diddi anche della libertà vigilata (art. 230 n. l C.P.). Anche per gli altri condanJJati il Col legio ritiene sia da appplicarsi quest' ul tima misurn di sicurezza. però. ai sensi de11 ·art. 229 C.P., riLenendo che ricorTono gli estremi cli pericolosità di cui agli artt. 202, 203 C.P.. Va ordinata. ai sensi dell'art. 240 C.P., la confisca cli tmto quanto è stato sequesu·ato. aven te relazio ne con attività criminosa dei condannati. P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 11 O, 270 p.p. e 2° cpv.. 272 p.p., 99, 73, 29, 229, 230 n. L, 240 C.P.: 488. 274. 479 C.P.P. dichiara Rosati Bruno, Gori Al imo. Rosati Cesare, Didcli Leopoldo. Borghi Gino. Nesi Torquato, Ferri Carlo. Martelli Renzo. Lcnzi Lu igi. Bellucci Dante. Coppi ni Terzo. Cesari Adelmo, Gierdi Bruno, Frosali Oliviero, Biancalani Dino, Banchelli Egisto. Mori Ugo. Gorini Mario e Bartolozzi Alfredo. responsabili dei reati ad essi ascritti coll'aggrava nte delta recidiva per Rosati Bruno. Gori e Gorini, e cumulat~ le pene. condanna alla reclusione: Rosati Bruno e Gori c.:iascuno ad anni sedici: Rosati Cesare e Diddi ciascuno ad anni dieci: Frosali e Gorini ciascuno ad an ni otto: Martelli, Lenzi. Coppini e Mori ciasc uno ad anni selle: Borghi . Nesi. Cesari. Banchelli e Banoloa.i ciascuno ad anni cinque: Ferri , Gierdi. Bellucci e Biancal.ani ciascuno ad anni tre; tulli in solido al pagamenw delle spese processuali e ciascu no .il pagamento delle spese di propria custodia preventiva. con la conseguenza per Rosati Bruno, Gori. Rosati Cesare. Diddi. Frosali, Go rini. Mori, Coppini. Lenzi e Martelli dell' interdizione perperua dai pubblici uffici: ordina che tutti siano soLLOpusri alla libertà vigilata: ordina la confisca di quanto in sequestro. Assolve Tagliatèrri Gino per insufficienza di prove dai rc..iti ascrittigli e onlimi la scarcerazione se non cletenmo per alLnl causa. Roma, 28.4. 1942 - anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Gi udici. Taglia l'erri - detenuto dal 15.6. 1941 - viene scarcerato i I 28.4. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dr ESECUZIONE ln ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 492 16/44 1 del 14.8.. 1.943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana dei detenuLi Rosati Bruno. Gori Alirno (per Rosati Bruno e Gori Alimo ved i anc he «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1935». pag. 15). Rosati Cesare, Gorini Mario. Frosali Siviero. Coppini Terzo. Mori Ugo, Martelli Renzo. Lenzi Luigi. Banolozzi Alfredo. Banchelli Egisto. Cesari Adelmo. Borghi Gi no. Nesi · Torqua1.o. Ferri Carlo e Gierdi Bru no. Pertanto i suddetti detenuti ve ngono scarcerati. in data 22.8.1943. dalle Case Penali _ove erano ristrelli. Didcli: in clara 23.6. 1942 inolLra istanza di grnzia. Con Decreto del I 8. 1. I 943 viene concesso il

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UKZ!ATE DAL T.S .D.S.

condono condizionale della residua pena da espiare e. pertamo. Diddi. detenu to dal 23.3. 1941. viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 21.1.1943. . . Biancalani: in data I 0.6. l 942 inoltra istanza cli grazia. Con Decreto del 4.2.1 943 vu; ne c~ncesz° Il condono condizionale della residua pena da espiare e. pertanto, Biancalarn. detenuto dal 2.,.6. 194 I. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli S. Gimignano il 7.2. 1943. . . Bel lucci: in data 4.9.1942 inoltra isLanza di grazia. Con Decreto del 15.3. 1943 viene concesso il condono condizionale della resid ua pena da espiare e. pertanto, Bellucci. detenuto dal 12.6.1 94 1. viene scarcerato da.Ila Casa di Reclusione cli CiviLavecc hia il 20.3. 1943. . . . Poiché «i fatti commessi dagli imputati si riconnettono ad una allività dirella a_sovverure '.' regime fascista e la repressione penale fu determinata dalla esigenza di tutelare e consolidare regi me stesdell'Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali militari cli gue1Ta soppressi (DotL Floro so >> 1·1Capo ' · · rf· I , Rose!li) trasmette. in data 22.7.1 967. regolare richiesta alla Corte Suprema di_Cassaz1?ne a rnc_1e: per effettò delle disposizioni contenute nel D.L.L. 27.7.1944 n. 159: .~~nga,diduarata, nei conrrontJ d1 rutti di imputati. la giuridica inesistenza della sentenza emessa dal J.S .D.S. il 28.4. l 942. . . L~'l eone Suprema di Cassazione (2:, Scz. Pen.) ac:coglie la richiesta e._con sen_te'.1za emessa 111 Camera di Consi!i:lio il 12.2. l 968, dichiara. nei confromi di tutti gli imputati. la g1 unchca mes1stenza della semenza pr;nunciata dal T.S.D.S. il 28.4. 1942 nei confron1i cli: Rosmi Bnrno. detenuto dal 30.5.1 941 al 22.8.1943. Gori: detenuto dal 7.6. I 94 1 al 22.8. l 943. Rosati Cesare. detenuto dal 27 .5. I 941 al 22.8.1943. Gorini. detenuto clal 16.6. I 94 1 al 22.8. J 943. Frosali, detenuto dal 2 1.6. 194 l al 22.8.1943. Coppini. detenuto dal 17 .6. l 94 l al 22.8 1943. Mori. detenuto dal 24.6.1941 al 22.8.1943 . Martelli, detenuto dal 21.2. l 942 al 22.8. I 943. Lenzi, detenuto dall 'S.3. 1942 al 22.8 1943. J3artolozzi, detenuto dal I 2.7 .194 l al 22.8. 1943. Banchelli. detentno dal 2 1.6.1 941 al 22.8.1 943. Cesari, detenuto dal 20.6.1941 al 22.8.1943. Borghi, detenuto dal 27.5. 1941 al 22.8. 1943 . Nesi, detenuto dall' 11.6. 194 1 al 22.8. 1943. Ferri. cletenuLo dal 20.6. I94 1 al 22.8. 1943.

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SENTENZA N. 180

Reg. Gen. n. 114/1937

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato compusLo eia: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S N. Giudice Relatore: PresLi Giovanni - Procuratore Mil itare del Re l rn p. Giudice Co11sole Cenernle M. V.S. N. : Ci.solli Carlo. Giudici Consoli ,vt.V.S.N.: Suppiej Giorgjo. Alvisi Alessru1dro. D'Alessandro llalo, PeriIlo Emilio. ba pronunciai.O la seguenLe: SENTENZA ,., nel procedi.mento penale a carico di: Piera<.1ostini Raffaele. nato il 3.5.1899 a Sampierdarena (Genova), metallurgico. DetenuLo dal 9..,. 1942 e

TMPUTATO del delitro di cui all' art. 270 cpv. 2% C.P. per avere partecipato ad associazione sovversiva:


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TRll3UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: Sl:t-.TEN/F. PRONUN/IATE [),\L ·1.s.u,:,.

del ~e lino di cui ali' art. I l O e 272 p.p. C.P. per avere. i11 concor~o con altri. svolto propaganda ~ sovversiva;

J1 Pieragostini. prima di e;,palriare clandcs1ina111entc, annunziò al Laniero la visita cli un c.:ompagno di fede che a, rebbc continuato a sviluppurc I' orga11iaazione comunista. Ed in falli indiriuò. nel dicembre 1935, il pericolo:.o fonzio11ario comunist.t Gr:tssi Luigi (già giudicato t:On gli altri il 18. 1. 1938) ( v. «Decisioni emesse dal T.S. n.s.» 1938 seni. n. I J. al Lantcru. allo 1,copo di permettcn.: al Grassi di r,erfezionare l'organir.zazionc c.:omuni;,ta in Genova e.la lui i ni t.ima prima di lasciare l'Italia. Quanto vasta ed es!>en?iale sia stata l'opera del Grassi e del Luntcro e degli altri già giudicati. opera che si protrasse !>ino al rebbraio I 937. risulta nella ricordata sentenza del Il:U. I 938. Il Pieragostini ha ammes;.o i :,uoi rapporti col Laniero. pur limitandoli a discussioni accademiche che col Laotero avrebbe avuto MI questioni sindacali. Ha ncgwo di aver firmato il noto proclama comunista su «lo staio operaio», pur alllmeucndo ùi aver letto la sua firma sul proclama, per la quale cosa avrebbe proteMato in direzione. Ha adclouo di non ricordare di avere avuto comaui con gli altri nominati. Ma dalle risultanze processuali e da quanto ebbero a 1,uo tempo ad affermare concordemente e deuagliatamente gli altri, il Collegio trac h1 assoluta convinzione che i fatli dclillu0!>i contc~Lali al Pieragostini nel la 1~ e nella 211 parte dcli.i rubrica (aru. 270 p.p. e 2° cpv. e 272 p.p. C.P.) furono da lui commessi. Quanto al ruhricmo esparrio clandestino bisogna dichiarare non doversi a procedere ai sensi degli ant. 90. 479 3° <.:pv. C.P.P. perché 1·azione penale non pote, a essere e).ertitata - pèr il nolo principio del «ne bis in idem» - essendo il Picragostini :.tato già giudicato per lo stesso fallo dal Pretore di Sestri Ponente con sentenza del 2 1.2.1936. Negli altri fatti come dianzi accertati il Collegio ravvisa gli estremi giuridici e.lei corrispondenti reati rubricati. colla contC!,lata aggravante della recidiva Cart. 99 cpv. 2° in relazione ai n.ii I e 3 del cpv. 1° C.P.), e comnli!,urando la pena alla gra'l-ità del fauo e alla pericolosità del pn:venuto, ritiene cquo doverlo condannare n complessivi anni 18 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 11 per il deli tto cli cui all'art. 270 p.p. C.P., di anni tre r,er il delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. e di anni tre per il delitto cli cui all'art. 272 p.p. C.P.. compreso in cia~cuna delle dt.:Lle pene, l'aumento di un ter.w per la rubricata recidiva. Ne wnseguono il pagamento delle !..pese processuali e di custodia preventiva (:1n1. 488,274 C.P.P.). !"interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la libertà vigilata (art. 230 n. I C.P.).

del delitto di cui agli artt. lJO e 270 e u. cpv. C.P. per avere, in concorso con altri. ricostituito ~rga1~izzato e diretto una associazione sovversiva. Real i commessi in Genova e provincia e in territo~ no d1 Ovada (Alessandria) sino al 20.2. 1937: ~cl del~~to di cui all'art: !58 ~-~·_Testo Unico Legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 per essere espatriato nell 01tob1ç 1~3~ per_ mou~•1 poht1c1 senza passaporto o altro documento equipollente. Con l'aggravarne de~la rec1d1va ~1 sensi dell'art. 99 cpv. 2° C.P. in relazione ai 1111. I e 3 del cpv. 1 detto articolo. . In esito al pub~lico diballi mento. semiti il P.M. nella sua requ.isitoria e J" imputaLO. che col suo difensore ha per ultuno avuw la parola osserva IN FATrQ ED IN DIRIITO

l i pre_venuto. a seguito di istruuoria .1 rito diretto, con auo d'accusa del P.M. in data 10.6.1 937 era sta.to, umtamen!e ~d altri coimputati. rinviato a giudizio per rispondere dei fatti de li ttuosi sopra. in epigrafe enunc.1at1: ma. essendo latitante, il Tribunale con ordinan1.a preliminare. all"udienr.a del 18.1.1938. _ordmava la_ sospensione del procedimento nei riguardi del Pieragostini sino a quando sarebbe egli pervenuto rn potere della giu$ti1ia e giudicava, invece, i coimputati. _119 1~1arzo u.~. il Pieragostini veniva, dalle nostre Au torità di Polizia di confine. arrestato e messo a d1_sposmo'.1e ~t questo Tribunale. Interrogato l'imputato. il P.M.. in data Io aprile u.s .. chiede Ja lissa~rone de_ll udienza. AII" odierno dibauimento. renuto conto delle risultanze del processo a carico dei coimputau, celebratosi. come si è detto. il 18.1.1938. per qualche ammissione del Pieraeostini e per le prove documentali e testimoniali si è accertato 4 uan to segue: il 19?5 e i_l 1?37, la seua comunista. dato che i vecchi metodi di lotta e di propaganda in Italia ven1v~no HT1mediabtl~en1c stroncati o neULraJiaati dalla vigile opera e dall'energico imcrvemo delle ~utontà e dal~e provvidenze del Regime Fascista. aveva instaturato, specialmente nei centri di mae~1ore_ popola7 1one operaia della Liguria. un nuovo sistema - cosidetto legale - di penetrazione e di '.usenme~to nel le organizza1.ioni sindacali fasciste venti lando pretese rivendicazio ni economiche e di 1~ademp1e~za cl~l.pr~gramma l'ascista del 1919. Si spingevano gli operai e i comadini a premere sui srndacau nsp~tt1 ~1. dU'~tta.mente o attraverso i fiduciari di fabbrica e di categoria. per fare convocare assemblee e ~chiedere ti ncono~cimento di quelli che sarebbero stati i diritti conculcati e le spettanze tr_ascurate. S1 formava. così, un() stato di agitazione nelle masse. che nel1· attesa veni vano via via convuue_, non solo dcli? insufficienza funzionale dei sindacati fascisLi, ma anche dalla loro collusione. ai danni dei lavoraltln. con le organizzazioni dei datori di lavoro. Frauanto, i mestatori. con i comuni che a_ve~'~O coi _lavoratori e. per loro mezzo e spesso ad esplicita richiest.i dei mestatori stessi. coi fid~1~1~1 d1 ~abhnc~ e_ cli cate~o~ia riuscivano a penetrare nelle stesse organizzazioni sindacali operaie ed" uretIJe I fiducian medesurn. facendone srrumento della loro azione e legandoli a questa definitivamente. Nello stesso tempo famig liarizzmisi coi lavorntori avvicinati. facevano poc<l alla volla scivolare neJJ~ loro ~as:he e fra innocenti moduli sindacali la stampa comunista. che. così. compiva la s~a o~era d1 convrnz1011e e dr proselitismo. Uno dei principali iniziatori e autori di cale criminosa auivnà d1 turbamento e di disordine fu appunto il Pieragostini. Tali nuov.i met~cli di lotta ebbero come programma il proclama del partito comunista apparso ,do ~tato op_eraw» ?el l agosto 1936: firmato dal Pieragostini e dagli esponenti più in vista dei comunisti luo~u~citJ. Il ~1erago~tini. condannato da questo Tribunale con semenza del I' 1.2. J929 alla pena di a~m crnque d1 _reclus1011e ed anni tre di libertà vigilata per ricostrnzione del panito comunisrn. espaL~ava clandesuname~te in Francia nel 1935. Prima di pani re per la Francia propagandò le idee comuniste a Gaggero ~ttd10 (già giudicato da questo Tribunale) (v. «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» 1938 sei:l. n. I). opc1:aio .nel Cantiere Navale di Sestri. incaricandolo di svolgere attività legale nel cantiere e d1 presentargli d~1 compagni. 11 Gaggero aderì presemandogli ceno Bt11zzone Giuseppe (pure 2 iudicato da questo ~nbunale) (v. «Decisioni emesse dal T.S.D.S.,, 1935 pag. 85). operaio nello s;abilimento M?neo d1 Pegli. li Pieragostirri istruì il Bruzzone sul l'attività legale e questi, mentre fece del s_uo me~l10 per svolgere la ~ropria attività nello stabilimento dove lavorava. presentò al Pieragost'ini I operruo f~sc1s1a Lantero Giuseppe (anche eglj giudicato) (v. «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» 1938 ~cm. n. J>: 11 quale. pur essendo iscritto al P.N.F.. condivideva le idee comuniste del Bruzzone cd era 111 grado d1 svolgere meglio la propaganda sowersiva. essendo fid uciario deUo stabili mento Monco.

:ra

P.Q.M. Leui ed applicati gli arti. 110. 270 p.p. 2° ed uh. <.:pv.. 272 p.p.. 73. 99. 1° e 2° cpv.. 29. 230 n. I C.P.; 274,488. 90. 479 3° <.:p\'. C.P.P. dichiara di non doversi procedere contro Pieragostini Raffaele relativamente al rubricato reato di espauio clandestino perché l'azione penale mm poteva essere csercit.ila, essendo gi?t stato giudicato per lo stesso fa uo; dichiara il Pieragostini responsabile di tulti gli ahri reati a lui addebitali in epigrafe, coll'aggravante della rubricata recidiva e. cumulate le pene, lo condanna ad anni diciouo di reclusione e al pagamento <lelle spese processuali e di cu,to<lia pre,·entivu, con le conseguenti imerdizionc perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata. Roma, 4.5.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE ln ottempcran;1a alle disposizioni impartite dal Ministero dell'ln1ernù con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 492 16/44 1 del 14.8.1943 vie ne proposta la liberazione per Grazia S(1vrana e, pertanto. Pieragostini Raffaele viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 19.8. 19-43. Detenuto dal 9.3.1942 al 19.8.1943. Il Tribunale militare territoriale <li Roma dichiara. con Ordinanza del 7.4.1961,cstinli per ('amnistia concessa con iJ D.L. 17.11.19.J.5 n. 7 19 i reuti previsti dagli aru. 20 e 272 C.P. Con la stessa Ordinan2c1 il suddetto Tribumilc mi litare dic.:l1iara estinto il diritto dell'Ernrio al recupero delle spese di giu~tizia relative al proc.:edimcmo di cui alla sentenza emessa dal T.S.D.S. il 4.5.1942 per le disposizioni contenute nel D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631 . Per Pieragostini Raffaele vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929» pagg. -43-63-68.


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TRIHUNALE SPECIALE l'ER LA DI FESA DELI_O STATO PR IMA PARTF,: SENT E1'Zt: PRO:-JUNZIATE DAL T.S.D.S.

Reg. Geo. n. 26/1942

SENT ENZA N. 181

li Tribwmle Speciale per la Difesa dello Stato <.:0111posto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Mi iilare del Re lmp. Giudice Cousole Ge11emle M. V.S.N.: Cisotti C.ufo. Gi11dici Consoli M. VS.l\l.: Calia Michele, Palmeri Gaetano, Barbera Gaspero. Rosa- Uliana Riccardo. ha pronunciato la segueme: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Aliotta Gaetano Vincenzo. nato iI25.7.1891a Licodia Eubea (Cuania). dotto,~ in le2ge: Detenmo cl.~ -+.8.1941 Aliona Sebastiano, nato il 20. 1.19 14 a Catania. meccanico, marinaio nel C.R.E.M., allievo cannoniere: Detenuto dal 4.8. l 94 1 Mirabella Salvatore. nato il 22.3. I915 a Licodia Eubea (Catania). contadino. artigliere presso il 24° Rgt. Art. addetto a una Sezione Comraerea nel Campo di Aviazione di Catania. Detenuto dal 18.8. 194 1 lMPUTATf Alioua Gaetano ed Aliotta Sebastiano: per i delitti di cui agli arn. 110. '2 57 p.p. e cpv. n. L C.P. e 11 O, 258 p.p. e I O cpv. C.P.: ìVlirabella Salvatore: per il deliuo di cui agli arrr. 11 O. 258 p.p. e I O cpv. C.P.. per essersi. in concorso fra loro. in Sicilia. e località dive rse. dal giugno 1940 in poi. procurato. a scopo di spionaggio lllilitare nelr interesse di uno StaLO in gue1rn con lo Staio Italiano. notizie di cui I' Aut0rità competente ha vietato la divulgazione, e gli Aliotla Gaetano e Sebas tiano. inoltre di una notizia di carattere segreto: Alioua Sebastiano: per i delitti di cui agli aru. 11 O. 261 IO e 2° c pv. C.P.: ed agli artt. 262 p.p. IO e 2° cpv. stesso Codice: Mirabella Salvatore: per il deliuo cli cui agli artt. 110, 262 p.p. cpv. 1° e 2° C.P.: per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in tempo di guerra ed a scopo di spionaggio militare rivelato le notizie di cui al capo a);" Aliotta Gaetano. anche: per il delitto di cui all'.:u1. 265 p.p. c l O c pv. n. I C.P. ; per uvere. nelle stesse circost11nze cli tempo e di luogo. in tempo cli guerra. comunicato e diffuso voci tendenziose e notiY.ic false tali da deprimere lo spiri to pubblico; I' Aliotta Sebastiano, inoltre: per il remo di cui agli artt. 162. J 69 C.P.M.M. per essersi reso diserLOre in tempo cli guerra non rientra ndo al Corpo al termine cli una lìcenza scaden te il 25.6. 194 1 e restandone assente arb itrariamente sino a l 30.7 .1 94!. data in cui si presentava all 'Arma dei Carabinieri Reali della Stazione di Ucodia Eubea.

IN UDIENZA A PORTE CHIUSE Ai sensi dell' art. 423 C.P.P.; Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per uhi mi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIB UNALE

Ritenuto che dall.a lettura degli arti processua li nonché dalle r.isul tanze dell'orale dibattimento sj è potuto statuire.

fN FATTO ED IN DIRITTO

Da fo nte fiduciaiia era sta ro segnalato al Comando di Legione dei CC. RR. di Palermo, che i ru bricati Aliotta Gaetano e Sebastiano andavano svolgendo attività spionistica ai danni dcli' Italia, perciò furono dispost i servizi di particolare investigazione e pedinamento. E quando specialmente a carico del!' Aliotta Gaetano, uomo ritenu to senza scru poli e che gode pessima fama, si raccolsero gravi elememi di specifica accusa, allora si proeedeue al fermo dei giudicabi li. Da rispettivo interrogai-orio subito dinanzi ai CC.RR. nonché dalla compiuta istruttoria di ques to Tribunale Speciale emerse quanto venne confermato all'udienza. E cioè che l'Alioua Sebastiano nel giugno 1940 fu richiamato alle

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armi, a Messina, e trasferito poi a Calania ebbe modo di ri vedere e di incontrarsi sovente col cugino. coimputato avvocato Aliotta Gaetano. Parlando fra loro il Sebastiano sentì dire dal Gaetano che l'Itali a non sare bbe mai stata in grado cli contenere la pressione inglese. in Libia: che gli inglesi avrebbero polllto rapidamente occupare Bengasi perché alcuni Uffi ciali italiani, anziché organizzare la resistenza. come ordinar-a dal Gene.raie Bergonzoli e da al tro Generale avevano fatto saltare i depositi di munizione, impegnando poi conflitto /fuoco coi predetti GeneraJj, uno elci quali sarebbe rimasto ucciso. Il Generale Bergonzoli, ferito dagli stessi ufficiali italiani, sarebbe stato fati.o prigioniero dagli inglesi. Tn un incontro poi, anche alla presenza del coimputato Mirabella, dopo di aver ripetuto che l'Italiu non avrebbe mai potuto vincere la guerra, per dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni. spiegò che l'esercito italiano balle va in ritirata sul fro nte greco e su quelli africa ni; che le tru ppe inglesi, conquistata in breve tempo J' Africa Orientale. si sarebbero trasferiti in Cirenuicu per corn pletare I" occupazione della Libia e della Tunisia e costitui re così un fronte unico fino a Gibilterra: che comemporaneamet1lc la llotta britannica dislocata nel Mar Rosso si surebhe. riunita a quella del Medi terraneo per attaccare la nostra marina e tentare infi ne lo sbarco in Sicilia. L' Alioua Gaetano oltre che a rare tali discorsi disfattis ti indusse il cugino alla diserzione per potersene poi servire nell'aui vità spionistica. procurandosi info rmazioni di caralle.re militare da comunicare agli inglesi. A ta l uo po. proponendogli di partecipare alla losca impresa. il Gaetano richiese all' Aliotta Sebastiano notizie sulle fortificazioni di Pantelle ria e sulla entità dei danni subiti a Catania in conseguenza dei bombardamenti aerei inglesi. sullo spirito del la popolazione, sulle navi che stazionavano in quel porto e di al tre notizie sulla batteria contraerea della Plaia. presso la quale il Sebas tiano prestata servizio. numero dei pezzi. loro calibro e portata. numero dei marinai addetti alla batteria: quali navi da guerra si trovuva no ne.I porto di Messina. se era presente il R.l. «Bolzano» e se le macchine erano o meno in efficienza. Nel rispondere a tutte Jc do mande il Sebastiano inoltre gli comunicò anche la precisa ubicazione della polveriera della Plaia, la precisa località dove erano accantonate le truppe tedesche nei pressi della predella batteria. Negli incontri avuti pure col giudicabile Mirabella. artigliere presso il 24° Regg., addetto ad una Sezione contraerea nel campo cli aviazione di Catania, chiese allo stesso Mirabella quanti uo mini erano addetti alla sua Sezione, quante sezioni cumraeree esistevano a protezione. del campo: di quali armi erano dotate le sezioni. il numero. il tipo e la nazio nalità degli aerei esistenti nel campo: a tale richiesta il Mira bel la fornì le re. Imi ve informazioni. dicendog li anche che all'aeroporto di Catania c'era a1Jcora qualc he bombardiere tedesco. che al campo erano attesi pure dei quad1imotori italiani uno dei quali era già giunto e che le sezioni contraeree erano state ponate fuori del campo cli aviazione. Il Gaetano Aliotta per ottenere la collaborazione spionistica del cugino da ult.imo gli propose di andare insieme clandestinamente a Malta per portare le notizie al comando mi litare inglese: partendo eia Pozzallo a bordo cli una barca ,1vela da noleggiare. attrezzata di apparecchi ottici per segnalazioni. E prima di attuare raie piano (bene studialo. perfino facendo a tale uopo anche dei sopraluog hi a Plaia, ma all'u ltimo momento mancato perché nel giorno fissato il Sebastiano Aliotta giunse a Pozzallo con eccessivo ritardo) il Gaetano richiese al cugino di rendersi esattamente conto della ubicazione del deposito di munizioni di Vizzi ni. dei va ri accantonamenti di trup pe esistenti nella zona; del ponte sulla st.raclale Licodia Eubea. Comiso; dei campi di aviazione cli Catania e di Cerbini: e rullo ciò perché giunti entrambi a Malta erano disposti ad effettuare voli sulla Sicil ia allo scopo di indicare ai piloti inglesi i principa li obiettivi militari da colpire. Inoltre i due Aliotta ~i recarono. prinrn dell a progettata partcn7a per Malta, alla Plaia ed il Sebastiano indicò al cugino r ubicazione del deposi to munizioni e delle postazioni della batteria contraerea presso la quale aveva prestato servizio. facendo altresì constatare che in prossimità della batteria era accantonato un repa rto di truppe tedesche. In un ultimo sopraluogo alla Plaia entrambi ebbero modo di constatare che nella stessa locaiità era stata piazzata una nuova balleria e che non vi esisteva più l' acca nto namento di trup pe tedesche, per cui cercarono (inte rroga ndo militari ,:: borg hesi) di accertare dove si fosse trasfe rito l'accanto na111ento. Ven ula a mancare la parLe.nza clandestina per Malta. poiché il Sebastiano A liotta si ern reso responsabile del reato di dise rzione in tempo di guerra in quanto non era rientrato al Corpo quale marinaio del C.R.E.M.. al termine di una licenza scadente il 25.6.1941 (e restandone arbitra riamente assente fino al 30.7.1 941 ) in seguito a violento al terco av uro col fratello (per le malefatte commesse, tanto più cl1e con fa re misterioso il Scbust.iano aveva detto al


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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DEI.LO S'rATO

PR IMA l'A IUE: SENTENZI:: l·'RONIJNZIAT h 1),\1. T.S.D .S.

f~atello Gi useppe: «Dopo che sarò partito cerca di ascoltare la radio e se sentirai la mia voce O quella

all'er<>astolo; Mirabella ad anni 4 cli reclusione ordinaria sostituita con la mi_litare._Ali Olla ~aetano _e la 1nterd1z1one c1_a1 pubblici t . ~t-.110 con la interdizione 1Jerpetua dai pubblici u11ici e Mirabella con Se1<1s1<1 . . c1· · d· uffici per la durala di anni 5 e con la libertà vigi lata; tulli col pagamento 111 solido delle spese I g1 u 1zio, col pagamento delle spese cli preventiva custodia, nitre ad ogni altra conseguenza d1 legge. Roma, 8.5. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

?• Tano (Gaetano) aUontana ti subito da Licodia perché non era improbabile la discesa di .paracadutisti

rngles1») fu 111dotto a costitui rsi al Comando dei CC.RR. cli Licodia. Nel complesso i fatti furono am messi da tutti i coimputati: i due Aliotta tentano di attenuarne la gravità,_specie il Sebastiano, il quale vorrebbe far credere che aderì all 'opera cri minosa propostairli ~.al cugrno ~aetano solo perché voleva conoscerne tulla l'attività e poi denunziarlo (memre alla fin hne lo coadiuvò anche per rifugiarsi a Malta). Ed il Mirabella invece - contadino quasi analfabeta e che forse P?trebbe anche non essere stato a conoscenza dei loschi propositi dei due cugini Aliotta _ conferma d1 essere stato preso in giro e di aver dato con leggerezza quelle notizie che ad ogni modo egli non avrebbe clovuro forni re a chicchessia né per qualsiasi genere. Dall 'elaborato tecnico-militare. allegato ag!J atti processuali e confermato all'udienza. risulta che il perito ha swtuito sulla natura delle notizie fonùte dall' Aliotta Sebastiano e da Mirabella. o procu rate dal primo dei suddetti e dall' Aliotta Gaetano: che solo te notizie r iferentes i alla inesistenza a Pantelleria cli cannorù di grosso calibro. è nottva segreta: tutte le altre sono da considerarsi a scopo di spionaggio militare e nell' interesse di. uno s!ato rn guerra con lo Stato italiano. nmizic di cui è vietata la divulgazione. Il procacciame nto (né la nvelaz1one) d1 essa non ha compromesso la preparazione e l'efficienza bellica dello Stato. Di conseguenza, la rub ricazione dei reati eia ascrivere ai due giudicabili Aliotta è per essersi procurato la suddetca nobzia segreta e le altre non divulgabili (artl. 11 O, 257 n. I e 258 p.p. e I O cpv. C.P.) ed.al Se.bastiano anc he per averle rivelate (artt. 26 I I O e 2° cpv. e 262 p.p. l" e 2° cpv. C.P.). i nvece nei confronti del Mirabe.lla il Tribunale opina che egli abbia commessi i fatti per colpa ai sensi degli artt. 259 p.p. e 262 u. cpv.• in tal senso modificando i capi d'accusa. Gli Alioua si sono resi anche 1:esponsabili: il Gaetano di disfattismo politico e siccome la propaganda e le comunicazioni da lui 131tte e~ano cl(rette a ~i lit~ri. egli deve essere condannalo ai sensi dclt'_art. 265 n. I del J O cpv. C.P.; il Sebastiano d1 diserzione m tempo di guerra ai sensi degli artt. 162, 169 C.P.M.M .. .Pertanto accertata ed affe1mata la responsabi lità penale dei giudicabi li: esaminate e vagliate rune le nsultanzc dibattimentali e tutte le richieste di fenslve. specie la richiesta della diminuem/cli cui agli artt. 3ll , 65 C.P. per le circostanze dell'azione; il Collegio concedendo ai due Aliolla la chiesta dir; i. nuente di pena in or~ine però ai soli reati di cui agli artt. 257. 261 e 262 C.P.: tenuta presente la natura pan1col?1·e dei del1tt1 commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra. è d'avviso cli irrogare Je seguentJ pene: Per il disposto degli artL l IO, 257 p.p. e cpv. n. l C.P.: ad Aliotca Gaetano e Sebastiano anni ?4 ciascuno. Ai sensi degli ant. 110, 258 p.p. e I cpv. C.P. ad Al.iotta Gaetano e Sebastiano l'ergastolo c~ascuno. In base_al l'art. 259 p.p. C.f'.. a Mirabell~ anni uno. In applicazione degli arlt. 110, 26 I cpv. 1_ e 2 CP. ad Aliotta Sebasuano anni 24. Per 1] disposto dell' art. 262 p.p. cpv. I o e 2° C.P.. ad Aliotta Sebas1.1ano anru 24. In apphcaz10ne dell'art. 262 ult. cpv. C.P. a Mirabella anni tre. Ai sensi dell'art. 265 p.p. e 1° cpv. C.P. ad Aliotta Gaetano an ni quindici. Ai sensi dell'art. 162, 169 C.P.M.M. ad Aliotla Seb~sLiano an ni cinque. Ed operato il cum ulo delle pene.(art. 73 C.P.) complessivamente condannare: AIJOtta.Gaetano e Sebastiano all'ergastolo; Mirabella ad anni quattro cli reclusione. Aliotrn Gaerano e ~eb~_stiano con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e Mirnbella con la interdizione da, pubblici uff1_c1 ~e: la durata di anni cinque e con la libertà vigi lata. Tuui col pagamento in solido delle spese d1 g1ucl1z10, col pagarnenro delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Poiché il Mirabella è in servizio militare la reclusione ordinaria deve essere sostituita con la reclusione militare. O

0

P.Q.M. Vi! li ed applicati gli artt. 11O, 257 p.p. e cpv. n. I, I l O, 258 p.p. e cpv.. 259 p.p.. 11o, 262 p.p. cpv. I e 2 cd u. cpv., 265 C.P.: [62. 169 C.P.M.M. ; 23, 29. 73,228,229, 3 1l, 65 C.P.·, 274. 488 C.P.P · 27 CYM . · ., 0

D1Cf0ARA _G_li i_mputaù colpevoli dei reati loro ascritti - ad eccezione del Mirabella ri tenuto responsabile dei delitti?• cui agl_i artt. 259 p.p. e 262 u.p. C.P., in tal senso modificando i capi d'accusa - accordando ai due Ahotta la d1mmu~nre di cui agli am. 3 J1. 65 C. P in ordine ai soli reati puni ti dagli artt. 257, 261, 262 C.P.. Ed operat0 11 cumulo delle pene complessivamente condanna: Alimta Gaetano e Sebastiano

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

n T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 17 . 12. 1942: a) cessata. per l' amnist ia concessa con il R.D. 17.1 0. 1942 n. 1156. l'esecuzione del la condanna inflitta a Mirabella Salvatore per il reato di cui all 'art. 259 - prima parte - C.P.; _ . b) condonala condizionai mente, per l' indul to concesso con il R.D. 17. I 0. l 942 n: 11 56, la 1:es1dua pena che Mirabella avrebbe dovuto ancora espiare per il reato di cui all'art. 262 - ul t1~110 cpv. - 111 relazione al primo cpv. C.P., nonc hé la pena accessoria e dichiara, inoltre, cessata cond1z1onalmentc per _ indulto l'esecuzione della misura di sicurezza; c) c~nferma la liberazione di Mirabella Salvatore. ordinata provvisoriame nte ai sensi dell'art. :,93 C.P.P., dalla Procura Generale del T.S.D.S. il 15 . 11.1942. PenanLo Mirabella Salvatore viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma iI 22. 1O. 1942. Detenuto dal 18.8. 194 1 al 22. IO. 1942. Al iolla Sebastiano: detenuto dal 4.8.1941 nel Carcere Gi ud iziario di Roma alle ore 7 del 26.5.1 94 l viene conclotlO, in divisa miiilare. nella Caserma della R. Marina «Grazioli La1~te» al L_argo Ranclaccio, in Roma. per essere degradato. Effelluata la cerimon ia dell a degradazione Al 10Ua Sebastiano venne ri nc hiuso nuovamenLe nel Carcere Giudiziario di Ro ma. Il 23.7. 1942 venne trasferiLo allo Stabili mento Penale di Portolongone. Dopo i noti eventi verificatisi nel senembrc del 1943 Aliotta Sebastiano venne prelevato dai tedeschi dallo Stabilimento P.enale _di Portolongone_e conclouo in Germania ove morì i I 3 1.1 . 1945 . 11Tribuna le rni Iitare territonale d1 Roma ha d1chiarato, con Ordinanza del 6. 10.1 959, e.stinta, per morte del reo. la pena dell'ergastolo inflitta ad Aliona , Sebastiano dal T.S.D.S. con sentenza dell ' 8.5. I942. Alioua Gaetano: deten uto dal 4.8. 1941 nel Carcere Giudiziario di Roma il 13.7. I942 viene traslerilo allo Stabilimento Penale di S. SLefano. In data imprecisata ciel pri mo semestre del 1944 Aliolla Gaetano evade dallo Stabilimento Penale di S. Stefano e il 12.12. I944 inoltra istanza alla Corte Suprema cli Cassazione al fine di otLenere, per le disposizioni contenute nel D.L.L. 27.7.1 944 n. 659'. l' annullamenlO della semenza emessa nei suoi confronti dal T.S .D.S. 1'8.5. 1942. La Corte Suprorna cli Cassazione (2° Sez. Pen.) con sentenza emessa in Camera di Consiglio il I6.2.1945 rigetta I' istanzn inoltrata da Aliotta Gaetano, in conformità delle richieste inoltrate dal S. Procurat0re Generale . . . . . . . Bernieri, che qui di seguito si trascrivono: «L'isranza non può essere accolta perché la sentc111.a non si basa sulla apph:azmne d1 d'.sp~>s 1z'.0111 penali che possono considerarsi abrogate ai sensi dell'art. I del D.L. 1944 n. t:,9 sia perche gh arucoli 257, 258 e 259 C.P. non sono compresi fra quell i specificatamente indicati ncll 'an. 3 del D.L.L 14.9.1944 11 . 288, che contiene l' interpretazione au tentica del citato art. I sia perché comunque non S1 trau.a di norme penali emanate a tutela di istituti o ùi organi politici creali dal fascismo». _ Il Tribunale miliLare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza dell' 11.6. 1958, cessata I esec~~ ziuone della sentenza emessa dal T.S.D.S. 1'8.5. I942 perché i fatti non costitu iscono reato. Infatti 1 reati di spionaggio commessi a favore delle Nazioni alleate o associate dopo il 1~ese cli g_iugno del 1940 non costituiscono più reato per le disposizioni contenute nell'art. 16 del 'lrattato cli Pace Ira l'Italia e le sudde ue Nazioni firmato a Parigi il I0.2.1 947 e reso esecuti vo con Decreto Leg1slat1vo del Capo Provvisorio dello Stato in da ta 28.11.1 947 n. 1430.


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PRIMA i'ARTE: SEKTENZE PRONUKZIATF. DAL T. S .D.S .

TRIBvNA I.E SPEC IALE PF.R LA Dll'f:SA DELLO STAro

Reg. Gen. n.145/1942

SENTENZA N. 182

IITribunale Speciale per la Di fesa dello Stato compos10 da: Presrdenre: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Gmdice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare ciel Re I Giudici Consoli M · VSN ·· l\'-11chele, · . . Gaetano. Barbera mp. G·1spero Ros·,-01· , R. ·d . . · . . ..· C·a 11,1 P<1lmen ' · " 1an <L 1ccru o. Pomp1JJ Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procediment0 penale a carico di : 1 1~~~ a Ca!lao (Lima del Perù), Sottotenente peru viano in congedo. pilo~ i; : i:~~ 1

~b~~;;~:~~l~~i}~::~-- 1

IMPUTATO a) del delitto di cui all 'art. 258 p.p. e 1° cpv. C.P; di cui · , n. J C ·p·· pi:;rche. , · ·ingaggiam · nel febbraio · . L'b)·b del . .. delitto . . . all'art· ?57 - p.p. e cp\. o marzo J941 <l 1~ on.i, cld agenti d1stato estero in !Werra con l' IL ai ia (1"iunoev·1 · , 1 ?9 7 · 1 941 · R · · : e suc-.' B ·d· . . '"' e- ' - · · ,1 orna. e,J 1v1. cess v , 1 re ;1~c~~7;·:te a o'. 1g iera frno ali epoca del suo arresto, si procurava. a scopo di spiona~gio milita,' J - . be nell interesse dello Staw, debbono rimanere segrete. e notizie di cui rauL07itù co1npe lente ia vietato Ja divulgazione. · IN UDIENZA A PORTE CHIUSE (ai sensi dell'urt. 423 C. P. P.) Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'irnpuraro che per ultimo ebbe la parola con il suo difensore. IL TRIBUNALE

spe~~l~~:i:.1;.t:lJC~l~ dalla leiltlu ra degli ~tti processuali nonché dalle risultanze delJ' ora]e cli ballimento , , · icJJ,11az1on1ce g1ud1cabilee dei tcsti.si èpolutoscatuire · IN FATTO E IN DIRITTO ;erri~~-li ~;:e~:/~~~;io cl~-~-1~4 1 fonte fì ducia_ria attendibile aveva segnalato al Comando del la Legione I d men. I oma. che 11 rubncacoAbdon Mi.randa di Lima (Perù). Tenente addetto:1er0· nauuco t1gg1unto presso J Ambasciata ciel Perù a Madrid inoa<Y<>iato dall'l s· e Seci·ct Se. · -A · · · · , , era ven 1 · I J' l" . . ' "' 0 0 1v1ce mencano '. . ~I _ o JJ1 . ca ia con lll~anco cli prendere contatto con agenci nemici operami nel Regno: e in ll1 d .; ~ar t'.cola1e_pe1_assumere nouz,e suUa produzione navale ed aeronautica italiana. Del ari a-veva s •o i o l ~~~~: ~~;1;ctr\le Adur~n!e la sua pcrmanenz_a a Miami (Florida) aveva pedi nato e se:iita 1· attivit:;:,;1 1 (che s1 era. recato nell"Arnerica' del No·d · · · 1 per 111canco ricevuto dal no ·t · G . , .e a) ·v1 ..izwne lcaliana . so~)~~ti. -~,:~;:o l vi_i"~~~la~a ;volgend_o ne!. 1940 e che venne fermato dalle Arno1ità locali. per generici . .- ., . _c ~e 1__ 11ar1c a s1e1a '.atto 11nch1uderc nella stessa ceJla occupata dal suddetto Colonnello senza. p~r_o: <.:~Sei_e 11USCJtO. a carpirgh alcuna l'IOlizia ci i caral Lerc m.i Iilare interessante I' ]tal ia. . . . Il Mu ,inda era giunto 1t1 ltaha Il 29 luglio 1941 con l' aereo proveniente da Barcelloin (S Jauna e '.~ tn1~t :ul~ito all~~-g io n~lla pensione_~<Ancora» sita in Via Quintino Sella n. J5. gestit~ c1·al1a"'ra'. ~i"'A1a. 1 _\es u1. TI_ M11<Lnda conosceva gia la suddetta fa migl ia, per avere a] JocrnialO nella pensione « ncorn» nel "tuono del 1940 in .· · j'ic1. cadetti aviarori. tutti"'"'provenienti ' · Ace· I . A ~ ;:, . . . , s1eme con aIIn· qurnc dalla R· -J I Gac e'.rna. ~-~rn1~1t1ca d1Caserta dove avevano frcq uemato un corso di perfezionamento per cont; ce 1 cl uvra no. Durante tale penodo. le due sionorine 1v1·11·ceJ J e Luc·ra s ·1 e ·t .· · . .. speu,oveino · ,. rd . "' · ' 1 v ·s 11 si erano ~1Hamente 1_anzate con I caderti ìvfarzan Edmondo e Suarez Giulio· però fVl'l rzan Edrn~ cl . .. ecedL\tO, dura~_te_ ,1_ :iaggio di ritor~~ in Perù per appendicite. Dichiarò 'che era ~e,;LHO in lt,:lli~ sposai~ l<1 ~ua hd,rnz,na ~anassero G1oconcla. residente a Bordighera: fidanzamento avvenuto dur:in~e Slld P1_111ia pernianen:-a lll ltaha. I-la h:tl.to anche intravedere alla Luciana Si lvestri la possibilità cl' -~I e coniu_ue_matn rno1 ~10 per procura con i.I SL1arez e di portarla con sé nel Perù. all'epo~a ciel S I Il.torno m Pat1 ia. dopo d1 avere sposato anch'egli la Gioconda Manassero. . uo

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Ha anche detto cli essere .in possesso di una lettera di presentai.ione per una Augusta Principessa della quale si ripromelteva di ottenere tutte le poss ibili facili tazioni attraverso il Ministero dell'lntcrno. fl primo agosto il Miranda incontrava in Piazza Fiume l' allievo ufficiale pilota della R. Aeronatica di Caserta Puggioni Carlo e lo fermava dopo di essersi qualificato per ufficiale aviatore del Perù che aveva preso parte al corso "Turbine del! ' Aeronatica di Caserta, gli chiedeva notizie degli ufficiali di tale corso e venuto a conoscenza che a Caserta si t.rovava ancora il Tenente Malosso Ettore gli consegnava un biglietto eia recapitru·e al suddetto ufficiale. Quindi si congedava ma poco dopo raggiungeva nuovamente il Puggioni. lo invitava a prendere qualche cosa al vicino bar «Savoia,, e ri prendendo la conversazione sul l'Accademia e sugli allievi del suo corso chiedeva al Puggioni su quali apparecchi volavano gli allievi, se fossero ancora in corso gli appareccbi B.25 e Ro.41. se in Accademia vi fosse un Comando militare tedesco, se comunque il Puggioni avesse notato nell'Accademia ufficiali o soldati tedeschi e se a Napoli vi fossero molti militari tedesch.i. Ha, qui ndi, scritto un secondo biglietto per il Tenente Malosso raccomandandone vivamente al Puggioni il recapito. Il Malosso. infaLli, giungeva a Roma il 5 agosto e si recava a trovare il Miranda alla Pensione «Ancora» dove rimaneva suo ospite fino al giorno se(Le. Il Malosso si è mostrato mollo espansivo con il collega, scambiando con lui impressionì e ricordi relativi alla vita di Accadem.ia. Anche al Malosso, come aveva dello ai componenti de.Ila famiglia Silvestri, il Miranda. loquacissimo e spaccone. ha raccontalo che aveva incontrato serie diffi coltà per venire in llalia; che era stato negli Stati Uniti. nella Spagna, nel Portogallo e in Inghilterra: che era stato sospettalo di parteggiare per l'Italia tamo nel Portogallo come in America dove era slato fcrmam per qualche lempo. Ha aggiunto che riteneva pure di essere pedi nato a Ro ma. Oltre. però, a tutto quanco poteva assumere il carattere di un amichevole incontro con un collega il Miranda lrn chiesto al Maloso se in Accademia vi erano molti tedeschi e se vi risiedevano i loro Capi ovvero se questi ris.ieclevano in locali a parte, se la nostra aviazione possedesse apparecchi cli bombardamento in picchiala o se pure facessimo esclusivo uso di apparecchi tedesc hi per tale genere di bornbarclamenro, dove venivano costruiti gli apparecchi , se ne fossero costru iti a Pomigliano d'Arco e se avessero ottime caratteristiche. Caduto il discorso sugli apparecchi S.84 come aerosi luranti anche cli quesLO tipo ha chiesto più dellagliate informazioni. Il Miranda conduceva una vita moao dispendiosa ed ostentava il possesso di molto denaro. Durante la sua permanenza a Roma egli si è recato alla Legazione del Perù presso la S. Sede e a quella presso la Reale Corte. un paio di volte ad Ostia Lido e una volta a Neuunia. La sern del 7 agosto pru-tiva per Bordighera ove giungeva il giorno successivo. Anche a Bordighera il Miranda continuò a tenere lo stesso tenore di vita dispendioso commendo debiti presso esercenti cli pistoranti e di caffè, sebbene fosse ospilato nella casa della fi danzata.. Nella seconda quindicina cli agosto incontrava nello stabi limenLo balneare il Tenente Re Ernesto, suo compagno di Accademia. e si accompagnava a lui due volte; nel primo incontro gli cl1iedeva da dove veniva. il servizio che prestava, se avesse partecipato acl azioni cli gue1i-a, come andavano le nosu·c operazioni in Africa e su quale apparecchio volava. Nel secondo incontro gli chiedeva il numero cli apparecchi che rnensi Imente producevano le industrie italiane, le caratterisàche dei vecchi e nuovi tipi. di aeroplani da bombardamento italiani. Effettuò pure diverse gite nei di ntorni di Genova e nel mese di senembre si recò a Genova presso quel Consolato Peruviano. Riceveue, inohre, nel mese cli agosto del denaro inviatogli dalle signorine Silvestri e nel settembre la somma di lire 8.930 speditagli eia certo Jean Combe da Lisbona. Il Miranda cbe fin dal momento del suo arrivo a Roma era stato attentamente sorvegliato, perché segnalato quale spia ai nostri dan ni , fu fermato nella notte dal 3 al 4 ottobre 194 1 a Bordighera. Interrogato subito dopo e successivamente fino al primo novembre egli ha sempre negato di essere stato al servizio degli inglesi e degli americani affermando, in sosLanza. di essersi indotto a venire i.n lcalia, per la quale ha ostentato sentimenti cli vivissima simpatia. unicamente per sposare la Gioconda Manassero della quale ha eletto di essere fortemente innamorato. Nella requisizione sulla persona e nei bagali del Miranda non sono sLati tro vati documenti o carte compromettenti: tuttavia è stato trovato un biglìello da visirn intestato al «Ten. Colonnello Aimone Vanin», una leltera diretta a Felice Morando - Via Caronata Genova - Cornigliano, un passaporlO speciale n° I57 B con fotografia de.I Miranda in divisa di cadetto del I' Aeronatica Peru viana il 10 marzo 1939 del Ministero degli Esteti Peru viano per l'Italia e due certificali rilasciati dal Ministero dell 'Agricoltura Peru viana che incaricava il Mira nda cli eseguire nella Spagna studi lecnici sull' industria olearia.


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PRIMA P,\RTI': SE,'lTENZè PRO:-IUl\17.IAIE DAL T.s.o.s.

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TRIBUNALE SPECIALb PER LA Olf'ESA DEI.LO STATO

Egli ha giustificalo quesli due ultimi certificati dichiarando che aveva fatto il possibile. nel Perù, per ottenere un passapo110 speciale che gli av rebbe dato i vantaggi di quello diplomatico e per tale motivo gli erano stati ri lasciati da qud Ministero dell'Agricollllrn i suddetti dL1e certifi cati, che non gli avevano però potuto procurare il rilascio del passapono speciale perché proprio in quei giorni il Parlamarnenro Peruviano ne aveva vietato il rilascio n qualsiasi persona. Si era quindi munito di pussapono comune per la Spagna esl>cndo staio così consigliaLO dalla stessa Lega,:ione d'lcalia a Lima. perché più facile per ouenere il rmssaporto per l'Italia dalla Spagna. anzichè d,11 Perù. 111 quanto al passaporto speciale n° 157 B ormai non più uti lizzabile ha dichiarato di averlo portato con sé pcr ricordo della vita militare trascor<;a in llalia e per dar~i delle arie con le donne che evenmalmente av rebbe incontrato durante il viaggio. Per ciò che concerne il biglietto da visita i n1eslato al Ten. Colonnello Vannin è opportu110 rit.:ordare che fin dalJ'epoca in cui era stato segnu lato il prossimo arrivo del Mirnnda a Roma. si precisava. in tale segnalazione. che il Miranda aveva pedimuo e seguito a Mi ami (Florida) l'attività di un Colonnello dell' Aerona1ica ltaliana. Il Miranda interrogato sul possesso di questo bigli(jJ.to, ha cercmo di cambiare le carte in tavola, an~rmando di essere stato anche lui trnnenuto a Miami. da quelle aulorità perché ~ospettaLO di semimcnti favorevoli all'Italia e di avere colà conosciuto occasionalmente il Vannin al Pan American Hotel dove <;arebbero affiuiti tutti gli stranieri i cui passapc>ni non erano in regola: ceno è che la segnalazione fatta alle nostre Autorità ha trovato confe1ma nel suddetto biglieno da visita che inequivocabilmeme dimostra come il Miranda abbia avuto contatto con il Vannin. Della le nera del Morando. Lrovata nella perqui.sizione. si parlerà in seguilo. Il 3 novembre il Mil'anda. che aveva fino ad allora dimostrato grande serenità e piena sicurezza di sé. è stato in\'itato a chiarire la frase che viene sotto riportata. contenuta in una lettera da lui spedita eia Bordighera al noto Jcan Combe: «dovresli andare dove abita lo zio Toni, che Lll gH1conosci. al quale dira.i che ho bisogno urgente di denaro per poter ritornare. dato cl1e ho dovu to spendere tutto.,> E il 4 :,uccessivo e in altri giorni seguenti egli dichiarò che dur.mte la sua permancnta a Mome Estoril (Ponogallo) aveva incontralo uno sconosciuto che si faceva chiamare «Toni» e lo aveva invitato a lavorare nel campo informativo a favore delJ"l nghilterra con la promessa di lauta retri buzione; che egli aveva accettata la proposla per guadagnare denaro. avendo sperperalo in diver1i mc nti e gioco tulto quanto aveva portato con sé dal Perù. ma con l'intenzione di rivelare ogni cosa agli :unici i1aliani residemi nel Regno, che aveva ricevuto un compenso di circa 600 pesetas. e poi un altro di I000 dollari al momento del la partenza da Lisbona e infine in Italia il vaglia di lire 8.930 di cui è cenno più sopra. .Il Toni dell'albergo «Europa» di Li.sbona gli avcvn consegnalo Lre fogl i di cm1a nei quali erano scritti ri!>pcllivamente un fom1ulario. un inditiao e un siMema di scrittura clandestina convenzionale.Il fomrnlario conteneva i quesiti che il Miranda ha dichiarato di poter ricostruire come al le pagine 12 e 13 del rapporto di denunzia: si tratta di completa opera di spionaggio 111.iliwre ai nostri da nni. li Miranda avrebbe dovuto in Italia assu mere le informazioni di cui al suo ricordato formulario. e comunicarlo agli agenti inglesi ~econdo il !>is1ema di seriuura convenzionale di cui al foglio consegnatogli e aJl'ioctiril.1.c> datogli. Del sistema di scritnu·a convenzionale egli diede am pie spiegazioni, se fossero vere, ma J' indLrizzo dice di averlo s1rncciato e dimentic.ito. A giustil'icare poi l.1 sua lellern al Combe che aveva originato le sue confessioni. il Miranda dic hiarò che aveva conosciuto costui pure a Monte Estoril quale professore di lingua di nazionalità spagnola. di essere entrato in sua amicitia per viva simpatia. di averlo indono a fare parte del servizio in formativo ingl.ese per guadagnare denaro truffirndo l' I.S. e di esscr~i. dall' Ital ia ri volto a lui per obbligare lo 1io «Toni» a spedirgli del denaro. l n tal modo egli era costretto ad ammettere che tanto lui che il Combe erano ~taii assunti al servizio degli agenti inglesi.Infine. a giustifica1.ione dei suoi rapporti con il !\forando al cui indiri zzo gli era stata recapitata . come si è deuo una le11era, egli ha dichi:irato di avere da quest' ultimo C>ttenuw il rilascio. o quanto meno fac ilitazione per il ril,1scio del passaporto per l'Italia, e di avergli perciò confidato i motivi dei suoi rapponi con il «Toni» al quale aveva presentaio, con una lettera. il Morando. come elemento che avrebbe potuto rendergli buoni servi1.i. Anche nei rapporti del Morando quindi. oltre che in quelli del Combe. il Miranda assume il molo di reclutatore cli agenti al servizio degli inglesi. Non può essere ritenuto con-isponclentc a verità l'affermazione dell'imputato. da lui addotta a sua giustilicazione. e cioè di avere egli acceuato di essere assumo al servizio degli agenti inglesi. unicamente per estorcere loro denaro. e senza fornire loro alcuna uti.le noliz.ia. Secondo le sue s1esse dichiarazioni egli avrebbe ricevuto dal «Toni» o da chi per lui, prima 600 pesetas. poi l.000 dollari e infine l'importo del vaglia di lire 8.930: complessivamente oltre qunraotami-

. . . . , che 2li aoenti inglesi abbiano avuto l'ingenuità di pagare tanto_denn:o la lire: nesce d1fficLle spiegare - ~f Il lnoltre in opposizione a questa sua pretesa inerzia, . da avesse a loro favore. atto nu a. t to . Coinbe · . . ta. ehe costnu1sce . · senza che 1-1M 1ran e il Morando· muv1 . . c1· · vere egh stesso ree1u a 11 · . . · è cosu-etto poi ad ~rumettcre i a ·. . d .oli. (rl . ai nostri danni. avendo egli stesso d1cbiarato d1 rova del suo 10teressament0 a f.ivore ee i~., es1e e • , • una p . d d' ualunque az;ione a1 danm dell llalta. . . ritenere capace ti Moran o i q . I . dal C(>n1ando de·1 Carabinieri e durante ti peno. · d' f ca accusa racco n Tali erano gh elemenu. I spec1 I .. I . ' .. . del Minnda. All' udienza le responsabili tà deldo is trultOIÌO di questo Tnbunale_Specw e. a :ar;co·h·are p/ecise ed esplicite dichiarazioni di rn tti i l'imputato vennero del lutto precisate attra':'e~so e c t, ·,, e che il Miranda ha compiuto alti idonei Mir d per cui ru pos.s1b1le comprem er ' . ..• tesli e dello stesso an a. · r . d. ~p·onaooio a lui contestati Pcnantoe!!h st e reso diretti io modo non equivoc~ a commencre g ! alll i: \ Ji dii m utuz.ionc): e c~m,iderand; che fra le colpevole di delitti tentali (1n Lai_senso m~d1f1candot_ i_c:tJo. dal T~li al Miranda. come fra quelle altre lano ~opra nponato orni , . · · d' · J r varie nouz1e t cui a ,ormu . . . - , e al Re alcune sono di carauere indivulgab1le. mentre richieste dal Miranda. al Pugg,om. al ~.alo~s~ • lab~raw pe1itale tecnico-militare allegato agli alti e altre sono di carauere segreto (come d_a ~1ppos~LO e. d . 'b . e al ·M'1randa è'quella dei deliui ,entati , . _. ) .. t .· o-iundica dei rca11 a atlri u1r , ' ' conformato n!I ud1~nz.a _1 ,po _es '. e , v n J • art. 56. 258. prima parte e primo cpv. - C.P. di cui agli anicoh :,6, 2~7 - pnrna parte eoep .. . . essuali e le richieste difensi,e: considerata la graEd esaminale e vegliate tutte l:_cmer<,enz~ pd~~ ili er h Nazione in nuerra, il Collegio è dclravvità dei particolari reati commessi 111 momenu I ic p ' e viso di ioflinoere le seguenti pene: . .,4 . 0 "' · li :>-6 , '>57 pn'tna parte e cpv·,n · I• · anni - . Per il disposto degh• an1co -· _. . . I' 56 r8 prima pane e cpv n I . anru b. . Ai sensi deg.li an1co ' . _:, . TI e 78 c·.P.) condan narlo complcss1vamente alla pena d1 Ed operato 11cumulo delle pene (art. d . bl l' . 1-1·-·1c·1 coi, l·i libertà vioi lata. con Il · · · · r· · perpc1ua a1 pu J 1c1 u . , o trenta anni d1 reclusione con tnt:t( iz1_o ne .' . d'· oltre ad o•mi altra conseguenza di legge. ese di o-iudi1.to e da prevenu, a custo rn. e • - . ., ., C p pagamento d.:Ile sp . "'. ·. • . .. .· d , rc1· ·ire in applicazione dcli aruco1o., 1- · ·· Poichè il Miranda è d1 nu1onalita ~uamera s1 e,e o tn, • che dopo l'espiazione della pena egli venga e~pulso dallo Stato. P.Q.M. . · 5' 1,;7 . prima parte e primo cpv.• . . . 1. · 1- <:6 '>58. prima 1>arte e pnmo cp, .. - •1 · _., V1stt e appl1cau g 1 amco 1 .., . -23, 29. 228. 229. 73. C.P.; 274. -188 C.P.P. DICHIARA . . d' . noli articoli 56 258 - prima parte e primo cpv.: 56 Miranda Abdon colpevole dei reati t cui d" . . d' ;c~usa ed operato il cumulo delle pene lo prima parte e primo cpv. in ral se_nso moddic,_111 o t c_ap1 'e 1· '. . ·et· ·o ,e perpetua dai pubblici . ' t' . ni cli reclusione on a 1111e1 iz1 t condanna complessivamente a tren a ci· . ct·zio e di preventiva custodia. oltre ad uffici., con la libertà \'igil.aca. col pag~1~ento delle t:s~az:;~~ della pena venga espulso dallo Stato. ogni altrn conseguenz.i d1 legge. Ordrna che dopo . p Roma. 8.5.1942 · XX .. Seguono le firme del Presiden Lc e dei Giud1c1. 1'0TlZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

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. 194 l ·1 ,, 1.5. 1943 venne trasferito dalla Casa di reclusione di Miranda. de tenuLo e.lai 4. 1O: .. · l_.. ~ Emilia 11 17 _9 _1944 _a seguito di un bomburdamento r'sulla se il Miranda riuscì a so1trarsi con Civitavecchia alla Cm;a Penale dt Cas~eUi,mcoD .. •. aereo. la i.uddeua Casa Penale venne distruua. ag:1i atu non t . l·evasione alla detcn1.i~ne e al ?ombadam~nto .. J' T .· r iwerra soppressi. al fi ne di poter definire L'Ufficio del Puhbl1co Mm1~tero dei Tnl~u na i _m1d1tat 1..,t l 196 I al competcnle Tribunale mili Lare la situazione proccs~ualc del Miranda. ~a chre:,LO. rn ata ~- . . , territoriale di Roma di emettere un Ordinanza c~n la ~~al~., Il' art 9 del D;.P. 22.6. I9-l6 n. a) la pena di 30 anni. in élpplicazionc delle d1spo~1l 10lll contenute ne .

2

4. sia ridotta a 20 anni: . . . ., .. -ondoni prl!visti dall' art. s del R.D. SA. l 944 1 i c o) dall'un "> lenera e) del D.P. 19.11.1953 b) che alla suddetta pena di 20 anm s1an90 ap9p310ca(tl1 . . Id ID p 1" l" 19..t n. ann . .n. 96 (3 anm)._ dall art; . e .. _.).7_1.9'i9 460 'I an no): condoni che riduco no. in complesso, la n. 922 (3 anm) e dall ait. 2 D.P. I I. · • n. ' pena a 12 anni:


82

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

l'RIC\IA l 'J\lffl: :

, .~>_con~tatato. quindi. ~h~. ~on la pena ~recedcntememe espiata il Miranda dovrebbe, in concreto, nd espi,u e u pena _ d, poco in feri ore a 9 anni e che alla data in cui ve1Tì1 emessa l'Ord inanza sarà l.rascors? dalla_ dilla m cui ! a sen tenza del T. S.D.~. (8.5.1942) d i ven ne itTCVocabile un periodo di tempo d~p~io della pe?a 11 ~hranda dovrebbe 111 concreto espiare si può. in definitiva. emcuere una d1chran cs unrn per decorso del tempo • (·,t·t J7'?- C . P) 1"~ pena ' d atIovre bbe111 · Ordrm111za che . « . • , e-11e M 1ran concreto espi are. ,

~h:

. ~a richie~1~ !noltra1a _dal~ -Utli~io del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi viene accolca e 11Tribunale m ilitare terntonale d1Roma dichiara con Ord ina,r, ·1del r O 1 196 l e• t·rnta pe .. , d I • ' .,, o.-.. . ., , . r uecorso e tempo, la r cna che M iranda A bclon dovrebbe, in concreto, espiare.

- - - - - --- Reg. Gen. a. 36/1942

S ENTENZA N. 189

Il T ribu1~ale Speciale per la D i fesa clello Staro composto da: PrPs1de111e: Le M etre Gaetano - Luogorenente Generale M. V.S.N. ~~ud~ce ~e/more: .Milaao Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. G11ulrce Console Generale: Gnngern i G iovanni.

Giudici .consoli M. VS.N.: D' Alessandro Italo. Ci ani Ferdinando. Vedani Mario. Peri Ilo Emi lio.

ha pronunciato la seguemc:

SENT ENZA

!>1·.r-:TEN/.1

l'l<C 1NUN/,l t\ l E DAI I .S.D.S.

DICHI A RA Wooll'-Gruber l l iran e Pcd icin Manfredo n.:spon, ahili dei real i agli stessi ;iscritti c con la dim i nuente di cui all'art. 311 C.P. li comhrnna cia-;cuno alla pena comple~~h-a di trenta anni di reclusione e alla interdizione re rpetua dai pubhlici li rtici. Fascian Ful vio rcspons.illile del remo di <.:ui ,lll"art. 656 C.P. e. così rnocl i l'icata la rnhr icu. lo Cllndanna all.1 pena ui tre mesi lii mTcsw. Dichiara Rigon Pietro responsabile del reato di cui all'art. 262 I' cpv. e u.p. C.P. c. così modilicando la ru brica per quanto si rif'eri sce alla iinpula7ione d i cui ag li arll. J 10, 262 cpv. I ' e 2° C.P., lo condanna alla pena di anni ire di reclusione e alla interd i1.ione lcmporanca d;1i puhblii.:i uffi c i. I.o assol ve. per i nsuffil; icrua di pnJ\e, <lai real<> lii cui agli anicoli 110 e 258 p.p. C.P.. Dichiara Lel li A nna rc~ ponsabilc lkl reato di cu i all"art. R.D.L. 16.6.1940 n. 765 in relazi\111e aJl',u-t. 340 Legge d i guerra 8.7. I 938 n. 14 15 modi fica la dal R.D .L, I SA .1 94 1 n. 530 e la <.:ondan11a alla pena di mesi i.ci di reclu~ione e lire 4.000 di mult,i. A ssol ve per insufficienza d i prove Lei li Anna, Baraga in Priogli1) A les~andrn e Stergar Wl.tdislav dai reati di cui agli arll. 110. 258 p.p., 110. 2(12 cpv. 1°, 2" . .ì0 • C .J>. agli ;:tessi ascritti e ordina ..:hc la seconda cd il ter7o :.iano po~ti in libcrt11 :.e non detenuti per nit ra Cflll,;a. Condanna tulli gli imputali per i quali viene inflitta una pena al pagamento in solido delle:..~:..: del processo ed a quelle per il mantenimento du rame la custodi a. Ordina che Wnol f-Gruher e Ped1<.:1111 siano. a pena ultimata, souopos1 i a libeni'l vi gi l;1H1 e che i l Wool f'- Gruber pure a pena ul timala sia espulso dallo Siaw. Roma, 11.5. J942 - XX Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. Stergar - de1enllto dal 23. J 1. 19-1 J - e Baraga - detenuta da 9.12.19-11 - \'cngono scarcerati 1· 11.5. 1942.

NOTIZIE OESl lNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

nel procedime1110 penale a carico di: W~lf-Gmber I.Ti.rnn. muo il 26. J0. 1906 in Elmira (U.S.A.), Pastore ,mglic.1no: Detenuto dal 18.11 . 1941 , Pedi cmi M ani redo, nato il 23. JO. J 9 15 a Palermo, laureato in scienLe politiche. s. TenenLc di Complemento: Detcnmo ual J 8. J I. J941 F~iani Ful~io. ~mo~ 29.1.1893 in_Roma agente di ~bblic:ità. Capitano in congedo: Detenuto dal 26. I J.194 J Ri.,,?n P1et10. 11..1to rl 2 1.2. 19 18 fil BreganLe ( V1cen:.w), cameri ere; Oerenuto dal 20. J J. l 94 1 Lelh A_nna: na~a rl 7.4.1900 in Roma, guida per stranieri : Detcnmo <laJ J8.11.194 1 11

Bru,~ga '. ~no~b~ Alessan~~ nara il 24:2- 1906 in Posnunia Grone_ t'lL'>itling.i (Ttieste): Dctenwa dal 9.12. J94 J Steigru W lacl1slav. nato rl 9.8.1 908 1n Skale (ex Jugoslavia), negoz iante. Detenuto dal 23.11 . 194 1 IMPUTATI . . aJ u~l"~eli tt<) ~i _eui agli '.u'tl. 11O, .2~8 ~-P· ~ ..P. per essersi. in ,oncorso fra loro. procurato. a 1,copo n dt sp,o c1,,.,,10 P0 (1t rc? e ~1llrtare. noti zie d1cui I A utontà competente ba v ietato Ja di vulgazione: . . b) del_reato_~, CUJ ag_h_m1t. Il O262 cpv. I 0 , 2°, 3° C.P.. per avere. in concorso fra loro. a scopo di 10 s~ n_agg.,o poh11co e _milrLare i!1 tempo di guerra. rivelato allo straniero le notizie procuratesi. come d<1I p1eeedcnte capo di 1111putaz1one. L elli_ A nna anche: del dclin o di cui all'art. 8 R.D.L. 16.6.194() n. 765 in relazione alrart. 340 Legge d~ guerra 8. ?-1938 n. 141 5 modificaca dal R.D.L. 18.4.1941 n. 530. per aver ascol tato Je radioLrasm1ss1oni dJ naz,orù nemiche. Reati commessi" Ro ma in data imprecisata ,m teri ore al 1941 del 1941

e in modo p·micolare nel novembre '

OMISSJS P.Q.M. Visti gli aru . 3 L; gge 4.6. 193 I 11 . 674 : I R.D.L. J 5. 12. l 936 n. 2 136; I R.D .L. 9. 12.1 936 n° 2 J 36258 : P\: 25~ cp v. l_, 2°, 3°.656. 3 1_1. 65. 230. 3 J2. 29 C.P.: 488, -179. C.P.P.; 8 R.D.L. 16.6. 1940 765 mielazioncall ar1. 3-10Legged1guerra8.7.J938n.14 15moditicaradalR.D.L. 18.4.1941 n.530.

n:

- Wonl r-Grnbcr: con Decrelo d i era zia del 22.5.19-12 viene conces\o il condono condi,.ionalc d\!lla residua pena cli espiare e, pcr1a11lo. ~viene sca rcc rmn cl.t ilt' Carceri Giudiziarie d i Roma i l 25.5. 19-1-2. Detenuto dal 18. J 1. 19-11 al 25.5.19-12: - Peclicini: alle ore 8 del 6.6.1942 ~i :.\Obe nel cortilt> della Caserma «Lamam10ra». in Roma. la <.:crimo 11ia relati va al ln clcgrndazi onc dt'I S. Tenente Pedic ini M anfredo. L>cte11uto dal 18. 11. 194 1 evade dalla Casa Penale di Soriano nel C i rn i no i I 5.6. 1944 insieme con l uLl i gli altri detenuti «a seguito di un bombardamento aereo». Dcu.·nul<> dal 18.1 I .1941 al 5.6.19-1-l. In ~eclc di giudi1.io di re, i~ionc speciale (D.L.L. I 0.5. 1944 11 . 3 16) il T ribunale militare territor iale di Ro ma assolve, con i,entenza del 25. I 1. 1946. Peclicìn i M anf'rcclo di rc..1ti d i spiom1ggi o aducbbi1atig li perc hé il l'auo 11 0 11 sw,siste. - Rigon: Il T.S.D.S. dichiara. con Ordinan1.a <.lei J7.12. I 9.r 2, cessata per 1· indulto concesso con il R.D.1 7.1 0. I 942 n. 11 56. l'esecuzione della condanna infliua a Rigon Pietro confermando la s,arccrazione del Rigo11 ordinata in data 20. 10 . 1942 dal la l'rncura General e del T.S .D.S. ai sensi dell' ari. 59.3 C.P.P.. Pcnanto Rigon Pietro. dctenuto dal 20.11.194 l . v iene scarcerato da l Carcere GiudiLiaric1 di Roma il 22.10.1942. - L ei li : cletenut,1 dal I ~. 11.194 1. v icne scarceral a. per espi ata pena. dalla Direzi one delle Carceri Giudiziarie per Donne di Rn111a. 11 18.5.19-1-2. - Fasciani: detenuto dal 26. 11.19-11 viene scarcerato. per avere già espiaw la pena. 11.5. I 9-12. NOTA : L a Co111111 i ssio 11c l slruttoria. nel rinvìare co n sente nza del 2-IA.19-1-2, al giudizio del T. S.D.S. i suddett i imputati dichiarò. inoltre. di 11011 clLwcrsi proc~derc per in~ufficienz.a di prove nei confronti del coimputato Mo1rion faluardo nato il I ~.-1. 19 JO a Pola : lnicgnere: detenuto dal 7. 12 .1 94 1 al 25.4. 1942 .

r


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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZlONE

SENTENZA N. 190

Reg. Gen. n. 267/1935

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZ1Al' E Di\LT.S.D.S .

TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIH:SA DELLO STATO

Il Tcibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.Y.S.N. Giudice Relalore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. \I.S.N.: Colizza Ugo, Cisotti Carlo, Rossi Umbet10. Giudici Consoli M. V.S.N.: Bergamaschi Carlo, Pompili Torello. ba pronunciato la seguente:

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell 'Interno condrcolari n. 46643 del 27.7. L943 e n. 49 i 6/44 1 del 14.8.1 943 viene proposta la liberazione p_er Grazia Sovrana e. pert~mto, Tortora M ichele viene scarcerato dalla Casa d1 Reclusione d1 S. G1m1gnano il 24.8.1943. Detenuto dall' 11.3. 1942 al 24.8.1 943. . . . ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I0.19~ n. 31_6) la Corte d} _1:ppcllo dJ To'.·1110 assolve, con sente nza del 15.9.1960. Tortora Michele dai reati addebctaugh percbc I tatll noD costltlllscono reato.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Tortora Michele, naLo il 23.1 2. 1892 a Salerno. impiegato privato. Detenuto daII' 11 .3. 1942

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IMPUTATO a) del delillo di cui all'an. 305 in relazione agli arn. 283, 284 e 286 C.P., per avere, precedentemente e fino al maggio 1935, in territorio estero, partecipalO al movimenta anLi fascista clandestino «Giustizia e Libertà» mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stalo. a promuovere un'ins urrezione armata ed a suscitare la guerra civile - con l'aggravante di cui alla parte prima del 2° cpv. cd all'ultima parte del citato arr. 305 C.P.; b) del delitto di cui agli ant. 110. 8 L cpv. JO e 2" e 303 parte prima in relazio ne agli artt. 283, 284. 286 C.P.. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in epoca diversa. ma con unica risol uzione criminosa, concorso alla compilazione. alla stampa ed alla diffusione di libelli incitanti a commettere fatti diretti a mutare la cosliluzione dello Stato e la forma ciel Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello SLatO, a promuovere una insurrezione armata ed a suscitare la guerra civile. Sentito il P.M. e l' imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. JN FATTO ED IN DTRITTO

Per i fatti specificati in rubrica l' imputato fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati allo stesso ascritti. Nel l'orale dibattimento l'imputato ha confessato i fatti addebitatigli , i quali sono rimasti confermati dalle ris ul tanze istruttorie e da quelle dibattimentali. Ciò posto, ritenuto che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costituti vi dei reati contestati, passando all'applicazione della pena il Tribunale ritiene equo fissarla complessivamente in anni quindici di reclusione, quale cumulo di aJJni cinque di reclusione per il reato di cui alla lettera a) ed an ni dieci della stessa pena per il reato di cui alla lettera a) del capo di acc usa. Ritenuto che al le dette pene conseguono la interdizione perperua dai pubblici uffici. la libertà vigilata. il pagamento delle spese del processo e quelle pel mantenimento durante la custodia. P.Q.M. Visti gli arn. 3 Legge 4.6. I931 n. 674: I R.D.L 15 .12.1936 n. 2 136: I R.D. L. 9. 12. I94 1 n. 1386: 305 in relazione agli arLL 283, 284 e 286, 1lO, 81 cpv. IO e 2°. 303 p.p. in relazione agli artl. 283. 284 e 286, 73, 230, 29 C.P.; 488, 274 C.P.P.. DICHIARA Tortora Michele responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente al la pena di anni quindici di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle pcl mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato a pena ultimata sia sottoposto a li bertà vigilata. Roma, 15.5.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SENTENZA N. 205

Reg. Geu. n. 106/1936

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presicleme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Rela1ore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali !vi.V.S.N.: Rossi Umberto. Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : PalmentolaAldo, Palmeri Gaetano. Leonardi Nicola. ba pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Boaretti Alessandro. nalo il 19.7.1 907 a Vicenza, impiegato privato. Detenuto dal 30.1 . 1942 IMPUTATO del delitto di cui all'art. 269 C.P. per avere diffuso i11 Francia, dall'agosto 1934 al marzo_1936, a mezzo del libello «Giustizia e Libertà» notizie false esagerate e tendenziose sulle condmom mterne dello Stato italiano a scopo di menomare all'estero il prestigio. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M . nella sua requisiLoria e l'imputato, che. col suo difensore ha per ul timo avuta la parola, osserva. IN FATTO ED lN DIRITTO A seguito di procedii_nenw a rito formale, il preve_nu_to, unitame~t: _a i su~i due t~atelli _Lu_igi ~ Giulio. fu rinviato a giucl1z10 con sentenza della Cornm1ss1onc lst.1utto1 1<1 111 data 6 .6. 19.1 6 . Ma essei~ do l'attuale imputat; latitante, nei suoi riguardi fti , con ordinanza in limi ne litis, sospeso il procedi~ meni.o, e i suoi frate Ili furono giudicati e condannaci all ' udie nza de l 24.3. I 937. IL Boarctti . . Alessandro è rienm,to dalla Francia ed è stato a1Testato il 30 gennaio u.s.. Ali' odierno dibattimento, per qualc he ammissione cieli' imputato. per le pro~e doc~mentah: tesumoniali e te nuto conto di quanto era risultato nel ricordato dibattimento a canco dei frate lli. e stato accertato quanto se!/:ue: .. Boaretti Aless;nd ro in segui to all'esp ul sione da l P.N.F. per calunnia contro ddmgen te dell' Unione Provinciale dei sindacati fasc isti per 1• industria di Vicenza. presso la quale era 11np1cgato, emigrò nel gennaio J934 recandosi prima nel Belgio e poi in Franci~. Stabilitosi a P~rigi ~ollabo rò nel noto libello antifascista imitolato <<Giustizia e Libertà» allo scopo d1 svolgere arti vita antinazionale. E per svolgere questa sua atti vità chiese il concorso de_i propri fratelli: _Luigi. residente a Padova_~ Giulio, residente a Firenze. incitandoli a dargli notme sulla situazione po]luca ecl economica dell'Italia per farle pubblicare sul libello «Giustizia e Libertà». E, per ass1_curnrs1 la segretezza della corrispondenza, mandò. nel giugno 1934. al fratello Luigi un ci frnrio consistente nelle 24 lettere del-


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l'alfabeLU. a cui corris pondevano·24 numeri in ordine non progressivo. Di questo cifrario il detto Luigi mandò a sua volta una copia al fratello Giulio a Firente. Il 10.8.1934 sul n. 13 del libello antifascista «Giustizia e Libenà» apparvero due articoli contenenti notizie fa lse e tendenziose sulle condizioni interne dello Staio: l'uno proveniente da Firenze. intitolato «Sullo Stato d'animo del popolo di Toscana» in cui si parla di miseria materiale e morale che colpisce la gioventù in Toscana: di abbandono della gioventù da parte del fasc ismo alle più basse passioni: di terribi li mangerie di piccoli gerarchi ecc. L'altro. pure di Firenze. intiLOlato «Conferenze Corporative» in cu i si parla di piccoli gerarchi mandati in giro di propaganda e del fa llime11to di eletta propaganda per l'assenza del pubblico. Inoltre, il 4.1. l 935, sullo stesso li bello. apparve un altro articolo intitolaio «Dove passa il Ducei> nel quale si danno esagerate e false notizie sulla misura di sicurezza predisposte nella occasione della visita fa tta il 2. 11.1934 da S.E. Mussolini a Firenze, dando ad intendere che si temeva un attenta LO croato contro iI Duce. Sui numeri 9 e 12 dello stesso libello in data I" e 22 mai-Lo 1935 apparvero ri produzioni di bustepaga degli operai addetti aJJo stabi limento «Industrie tessili Vicentine» ed al «Lanific:io Rossi» di Vicenza. Le cifre delle paghe erano al terate in rnodo da apparire inferiori a quelle effeui varnente percepite dagli operai, traendo da ciò argomemo per fare una velenosa critica antifascista per la pretesa miseria ed il preteso esoso trattamen10 delle classi operaie. In data 24. 1.1 936, sul n. 4 del Jibello medesimo, ven ne pubbiicata una corrispondenza da Vicenza col ti tolo« Volontari per l 'A.O. incolpati cl i Lruffa» in cui ::;i dà notizia della partenza cli Cecconi. ex Segretario Feder.:ilc. a carico del quale, si serive.va nel libello. erano stata scoperte delle truffe; e si traeva da ciò la conseguenza che l'arruolamemo volontario era la via d'uscita natu rale eia una situazione insostenibile. I sospetti elle il fuorusciw Boareni /\lcssandro ricevesse dai fra1elli le suddette notizie di carattere politico. vennero avvalorati comro llandone la corrispondenza. Pert..inlo. furo no arrestati e denunciati i fratelli Boaretti. rcsidemi in Italia; mentJe Alessandro rimaneva al sicuro in Francia. Ne segul. come si è detto. la condanna di Boa retti Luigi e Giulio. JI contenuto della lettera scritta daJJ' attuale imputato al fraiello Giulio in data 14.6.1 934 (fascicolo I O p. 5) i'ornisce la prova evidente dell'anivi1iì antinazionale che egli svolgeva a Parigi. Luigi Boaretti nei suoi illlcrrogatori confessò che il fra tello Alessandro gli richiese notizie sulla situazione economica e politica di Vicenza. e gli mandò un cifrario per la segretezza della corrispondenza. Che egli comprese che del le notizie. che egli rnandava ad Alessandro. questi se ne serviva per comunicarle al suo partito. esagerandole e cleformanclolc per i suoi f'i ni antifascisti. Che la notizia rig uarda n1e la partenza ciel Cecconi per l'A .O., fu effettivamen te mand ata da Jui al fra tello Alessand ro. Boaretti Giulio a sua volta confessò di ave r mandato al frate llo Alessandro le notizie riguardanti l'attività sportiva delIn gioventti in Toscana e la visita del Duce a Firenze : e che suo fratello sfruttava le dette notizie ampliandole e deformandole per i suoi motivi politici. Confessò allrcsì cli aver ricevuto dal fratello Luigi il cifrario mandato dal frate Ilo Alessandro per la corrispondenza. Il Boareui Alessandro. pur cercando di attenuare Ja sua responsabilie1, ha ammesso al dibattimento che qualcuno delle noti7,ic false, tendenziose e deformate. sopra ri portate. pubblicate dal ricordaw libello antifascista di Parigi, fu effettivamente da lui forn ita alla redazione del libello stesso. Di ciò si è dichimalO amaramente e sinceramente pentito, anche perché, rnme ha cletLO, ha avuto modo di sperimentare all'estero. a sue spese. la fatu ità e Ja fallacia dei principii e della fede che alJora professava. li Tribunale, pcndrro, ha riportai.o Ja convinzione. avvalorata dal le prove sopra accennate, che tutti i raui contestati al Boaretli Alessandro furono da lui coscicnteme11te commessi. e ravvisa nei foui stessi gli es1 remi giuridici del reato rubricato e commisurando la pena all 'entità dei fatti stessi e. pur tenendo cont.o delle recenti manifestazioni di resipiscenza dell 'imputato. re.pula equo condanmu·Jo ad anni sette cli reclusione, colla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uO'ici. nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. 1n applicazione degli H.Jtt. 269, 29 C.P. e 488. 274 C.P.P.. P.Q.M. Letti ed applicati gli ant. 269, 29 C.P.; 274, 488 C.P.P. dichiara Boareui Alessandro responsabi le del reato in rubrica ascrilligli e Jo condanna ad anni sette di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventi va. con l<.1 conseguenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Roma, 25.5.1942 - anno XX. Seguono le firme del Pn::sidente e dei Giudici.

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PRIMA PA RTI.!: SENTENZE PRONUNZIATE DJ\I. T.S .D.S .

T RIRUNALE SPEC IALE PER LA DIFES,\ DELLO STATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZlONE 1n ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero del_l'lnterno ~~n~ii~co'. ~i _n.,466:3 del 492 L6/44 1 ciel I 4.8. 1943 viene proposta la hberaz10ne per G1,1ZL.1 so~rana e, per tanto. 7 1943 27. · Alessand e n. · d.I Fossan ... 0 1·1 2?- ·8 -1941- · Detenuto dal Boaretti ro viene scarcerato dalla Casa cli. Ree1us1one

30.l.J942al28.8.1943. . . e · ·I' _ Il Tribunale militare territoriale di Ro ma diclùara, con Onhnanza ciel 12.5.196 1. estmto ~e.1_ an~ . . . r· I d J D L L 17 11 1945 n. 719 il reato addebitato a BoarettJ Ales~ancho lllSlia concessa con art. e · · .' : : . . ..· , . . d Il . ·e di oiustizia (art. dichiarando, contemporaneamente estinto il dmtto dcli Era110 al 1ecupero e e spes o I D.C.P.S. 22.1 1. 1947 n. 163 1).

SENTENZA N. 206

Reg. Gcn. n.171/1942

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia:

.

Presidente: Le Metre Gaetano - Luogorenenrc Generale M. V.S.N· Giudice Relatore: Presti Giovann.i - Procuratore Mi litare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. \~S.N. : Rossi Umberto, Ciani Ferdinando.. Giudici Consoli M. \(S.N. : Palrnentola Aldo. Palrneri Gaetano, Leonard1Nicola.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: .. . . , ? . avzai· F rai1cesco. nalo 1·14.lo. 18<'4 , . ,a Gi"LCO\'a , ·, Serrav< · •rlle (Gorma) · •contadino. Detenuto cl,11- 7.12. I 94 1 KJ IMPUTATO . d'1cu1,1 ·, 11··a1-1. ?'-8 essersi a) deI 1eam __., fJ.p. c .p. fJ"i· v . •· 1Jrocurato , a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la di vulgazione; . .. . b) ciel reato cli cui all'an . 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per avere. a scop.o di spionaggio m'. htare. n ~e,lato le notizie di cui alla precedente lettera a). In llalia ed all'estero antenorment.e e f wo ali ag~s.to 1 40, In esito al dibattimento, svolmsi - come da ordi nanza preliminare. a porte chiuse, sentiti i.I F.M. e l'imputato. che. col suo difensore, ha per ul timo avuta la parola, osserva

f

IN FATTO ED lN DIRITTO d'istruzione a rito forma le, il prevenuto, con sentenza della Commissione Istruttoria:.in A seouito 0 cl· ere eJe,· I'·atli· de J'tt · data 2 1 apri le u.s .. fu ri nviato a giudizio per nspon J uos1· .· SOJJra . · ltl ep1°rafe . ."" ' , enuncia, . ti. Ali' odierno dibattimento per le ammissioni dell' imputato. per le prove testrmonrah e documen tali e, tenuto conto dell.e conclusioni peri tali. è stato accertato quanto segue: _ . · ne J 111agg10 · 1938 Il Klavzar espatriato ·in Jugoslavia , . e1·a IJi ù volte nemrato . . , nel. Re2:no. . ~- soffe1 . man. . .. per lunolu· penod1 · · dr· tempo e dando 1uogo ,a sospe tt'1(li un·~ dov1s1 ' sua at.t1 . v1ta spiomstJ<:a. . . .An. estar.o . , ..e· · f1111 · , per con f.essai·e d.1 essei , ·e s·tato rnfounatl\•t sottoposto ad "'interrogatono , ·111g'l""J'l!O • """' ' .d·1°li 'e orgam .. . . . ~ ' · d · ·, · d. "l ·attere mi lita re contro I nostn 111teress1 jugoslavi e di avere in rcalra fornito att e not1Z1e I C< 1, ' . . . . naz1ona. . .. . _ li. Pertanto dai CC.RR. di Trieste procedenti, fu denun7.iato. Il Klavza1: anc he ll1 udienza ha ?1ec1s,'1to che nel novembre l 939, nell'occasione del suo ritorno in Ltalia, fu avv1cmato. presso 1l cont1,ne•. dd _u1~ · · d'1Jesemc , · e. ce conosciuto, che aoente di [Jolizia iuooslava del Comm1ssana1.o · 1·tci Hunnr ' · , non me"hO e . . , e . · · · · , e Ia c1·JS·1oca , zio ne delle truppe nella 0 "' 1i affidò l' incarico di assumere ,rnf-ormaz10nr circa l·entJLa . · Jtahane . "'zona di Pieclicolle. ' .. 1·I ·lil un colle"JO dietro compenso del mantenimento d e.1· suoi· ,·,g . "'. · fnfattJ '. , .verso . la fine di dicembre l 939, J'i rn putato, nel rientrare in Jugoslavia, riferì che a P1ed1colle si trovavano dislocati circa ottomila soldali cli varie arnù e specialità.


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Ritornato in Italia nel gennaio 1940. rientrò in territorio straniero verso la lìne dì febbraio per riferire che i soldati. nella zona di Piedicollc, erano scesi a seimila. Ncll"aprile successivo poi comunicò che nella stessa detta zona i soldati rimasti erano cinquemi la. In tale circostanza il Klavzar fu messo a contano, per mezzo dell'agente Humar. con un funzionario dell"ullicio spionistico jugoslavo. residente a Lubiana. Anche a costui riferì notizie di carattere militare. comunicandogli che nella LOna compresa fra Piedicolle e S. Lucia di Isonzo il numero dei soldati delle varie armi e speciulitil ammonta va a 30.000 circa, il numero dei cannoni a 200 e quello del le mitragliatrici a 250. Dopo tale incontro ritornò in Italia col mandato di procacciarsi notizie sullo spostamento delle truppe lungo la 1.011a Collc-Pietro-Piedicolle-Tolmino e S. Lucia d"bonzo: di acce11are i !)ingoli Reggimenti e loro specialit?1, le postazioni d'artiglieria e singoli cali bri. il numero delle mitragliatrici. J"entità delle truppe corazzate e quanto nitro avesse potuto conoscere durante il suo viaggio investigativo. Incarico che espletò diligentemente, per cui. nel maggio. poté rivelare le anzidette notiL.ie richiestegli. Secondo il giudicabile. egli avrebbe avuto altri incarichi che non volle più condurre a tem1ine. e lo sua attività c1iminosa si sarebbe limitata a qua nto dianzi è staro esposto. Datresame del passaporto emerse che dall'agost0 L939 all'agosm 1940 il KJavzar venne ben olio volle in Iu1lia. dalla Jugoslavia, prolungando la sua permanenza per lunghi pe1iodi di tempo. complessivamenie per circa nove mesi. li che condurrebbe a ritenere che la sua attività spionistica sia stata ben più vasta ed importante di quella da lui confcssma. Il Klav;w r a sua discolpa ha addotto. cbe le notizie da lui riferite agli stranieri erano da lui inventate. Ma il perito gindiziale ha conLrollaco che alcune delle notizie di cui trattasi erano esatte cd ha concluso che tali notizie sono fra quelle di cui l'Autorità ha vietato la divulgazione. pur affem1ando. come 11 Collegio ritiene. che non ~iano di grave enrità. Pe11a1110, nei Cani accenati c.:ommessi dal KlavLar, il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubric.:a1i, ma data la lieve entit/1dei fatLi stessi. ri ticne sia U caso di conce,kre al Klavzar la diminueme di cui all"art. 311 C.P.. Poiché dal certificato penale in atti il Klavzar risulla condannato dal Tribunale militare di Trie~tc nel 1937 per ricettazione. come da contestazione fatrngli atrodicrno dibauimcnto, bisogna applicare l'aggravanlc della recidiva di cui aJl"art. 99 C.P.. Quindi. commisurando la pena al fatto. reputa equo coi1da11nare il Klavzar a complessivi anni :.cdici e mesi dieci di reclusione. risultanti dal cumulo di anni dieci e mesi uno per il reato di cui all"a11. 262 p.p. e cp,. 2° C.P. e di anni sei e mesi nove per il reato di cui airart. 258 p.p. C.P. compreso. in ciascunu di delle pene parziali, un me~e per la recidiva. Ne consi.:guono il pagamento delle spese processuali e di custodi11preventiva. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vii,,rilata. ai sensi degli artl. ~88 e 274 C.P.P. e 19 e 230 o. I C.P.. P.Q.M . Letti cd applical i gl i artt. 258 p.p., 262 p.p. e 2° cpv., 3 11, 99 p.p., 73, 29, 230 n. I C.P.; 27~. 488 C.P.P. dichiara K.lav:1;ar France~co responsabile dei reati in rubrica ascrittigli cou·aggravance della recidiva generica e colla diminuenre di cui all'art. 311 C.P.. e cumulate le pene. lo condanna ad anni sedici e mesi dieci di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di cusrndia prcvemivu, con la conseguenza della imerdizione perpetua dai pubblici uffici e della libe1tù vigilata. Roma. 25.5.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presideme e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Klavzar Francesco, detenuLo dal 27. 12.194 l. venne ristreuo. per espiare la pena innittagli dal T.S.D.S. con sentenza del 25.5.1942, nella Casa Penale di Castelfranco Emi liu. Nella incursione aerea effetruata sulla suddetta Casa Penale il 17.9. 1944 alcuni detenuti evasero e altri morirono. Dagl i accertamenti effettuati non è risultato se Klavzat Francesco rimase villimn del bombardamento oppure riuscì ad evadere. Pertanto il Tribunale milicnre territoriale cli Roma ha emesso in data 8.4.196 1 su richiesta inol1rat.1 daJI" Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali mi litari di guem1 soppressi. una Odinan.w con la quale dopo aver ridouo, ai sensi dell ·art. 9 del D.P. 22.6.19~6 n. 4, la pena a 11 anni. 2 mesi e 20 gior. ni. ha applicato alla pena così ridoua il condono di cui all'art. S del R.D. 5.4. I9..W 11. 96 (anni 3), il condono di cui ,Lll" art. I del D.P. 23. 12.1 949 n. 930 ( I anno), il condono di cui al l'.:1rt. 2 letleru c) del D.P. 19.12.1953 n. 922 (3 anni)c il condonQ di cuiaJl'a11. 2 D.P. I l.7.l959 n. 460 ( I anno).

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PR IMA PART1': SENTENZ.L PRONUKZIATL DAL T.S.O.S.

TRIBUNALE SPECIAi E PER L,\ DIFESA DELLO STATO

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10 mesi di reclusione infliua a Kla,·Lar Francesco dal T.S.~.S. coi~ . ·, 1 . 2 nesi e ?0 giorni e il successivo condono d1 8 anm d J 25 5 194? viene ndoua a a11111. , . . . ? sentenza e . ; . -: ? . 20 giorni e, pertanto, Klavzar Francesco, che ha g11I espiato cir~a riduce la pena a., ~u101. :- met~ e . L· suddclla pena di circa 14 mesi viene. però. dicruarata estinta anni. dovrebbe espiare circa ;~~-) a~iché alla data dell'8.4.196 l. è Lrascorso dalla data in cui la per decorsoldTelSteDmSpo(~;S ll~;m·uiv~nne irrevocabile un periodo di tempo doppio della pena che sentenza de · · · · -· ·· · . , . . KlavzarFrancesco dovrebbe in concreto espiai c. PertantO la pena d1 I~ anru .e

- -----SENTENZA N. 229 Reg. Gen. 11° 129/1939 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: P . ·de11w Le Metre Gaetano. Luogotenente Generale M.Y.S.N. d-e~·ce R;latore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. 1 w . V.S N . G· oemi Giovanni. Giudice Console Generale M. · : ·· an,, . . p ·1· liorcllo Perillo Emilio. .. ,,. · C011,,ro/1· iYl. u V.5 t" · Palmen Gaetano. Vedam Mano. omp1 J 1.; • /lwlCI •• • 'V •• G ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

IMPUTATO . . • .. vere fallo parte di un'associazione a caranerc 2o e p a) del re~1to cli cui ali ''.n. ~70 cpv. ·, : P:i~amenti economici e sociali costituiti nello Stato; . corso con altri fallo propa1rnnda per comunista diretta a sovvcrure v1olentcmeme g1i o1 · · 1· . I Jo e 171 p.p. C.P. per avere 111 con . · -. . . b) del remo d1 cm ag 1~t. . - . . . r , . iti nello Stato. Reali commessi 111 vane 1 il sovverti memo degli ord111amen11 econonuc1 c. socia I costi u località d' !Lalia e all"estern sino al 1narzo-magg10 I 939.

OMISSJS C (j° dato 11 propria collaborazione ad unu Nell'orale dibattimento rimputato ha con e~sato i ave~tc. not·1 ~o munisti muratori Berti e Duse . . ust·i della qu·1lc lacevano pru e 1 ., . . ' .. . dal T.S.D.S. nel 1939») e di avere senno assoc1az1c1ne a carattere co.mui • , (già giudicati da quc~to Tnbunalc) <ved_i _«D~c1s10111 evme_~~ed I.. "tali ani» ha pure anuucsso di avere . . . ., I ·om·ile anutasc1s1a «La oce eg 1 1 • · arucob d1 propaganua su gi. • . ' . ·. , ..' , . .· a Li;ne nella pri rnavern Jel l93iL come rappreso parte ,11congresso dei g1ovan_1 an'. 1fasc1sl1, tenutosi presentanle della gioventù antifasc1~ta italiana. I .. . ord·1nc ., ·, ~an·1 attribuiti oli risulta dalle bTtà tn ... '' ' "' 1 1 de I imputalo Il Collegio ritenuto che la responsa . . . . d'bauimema\i· che nei faui commessi 1 ammissioni dello stesso Ugolini e dalle nsullanze . ~tni~t0ne ~ .·~a· eh . appar~ equo fissare la pena in si riscontra no oJi elementi costitutivi dei reati spcc1hcat1in ru li_ '. i ; ' ·1 LO di cui al l'an ?70 · "' · I IO di anni due di reclusione per I rea ·t reato di cui a oli am I JO 272- prima anni cinque di reclusione. qua e cumu ' . I 1concorren e • ·"' • · • é · della stessa pena per . ·d· . · ·' temporanea dei pubblici uffici, nonch secondo cpv. - e. P. e tre :inru pa.rte - C.P.; che alle sutlderce pene conseguono 1a ime1 i;,;1 0 ne , , . .. il pagamenlO delle spese procc~suali e per il manren1men10 dura nte:: la cuscod1,1.

P.Q.M.

. . ~ 46 L91 1 n 674· JR D.L. 15. 12. 193611. 2136: I R.0.1..9.12.19-1-1 n. 1386: Visto glI arll. ., Legge . . • · · · 270 cpv. 2°. J 10. 272 p.p .. 73. 29 C.P.: ~88. 274 C.P.P..


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T IW3UNALE SPECJAI.P. PER I.A DIFESA DELLO STAfO

PRJMA PARTE: SENTENZE PRONLfNZIATE DAL T.S.D.S.

DICHIARA.

Alcuni mesi dopo la nostra occupazione del la Slovenia. lo Slokar ve nne tratto in arresto. Egli respinse ogni addebito di spionaggio militm·c e dichiarò soltanto di avere accettato 1· incaric:o ciel Capo del Centro informaiivo militare j ugoslavo di Lubiana di tradu rre in lingua slovena docu menti italiani di carattere militare, di avere ricevuto dallo stesso uffic iale una bottiglietta di inchiostro invisibile, una form ula per preparare altro inchiosu·o simpatico. un questionario da inviare a persona conosciuta fidata della zona di Idria e Tolmino. nonché cenlo lire per le eventuali spese: di avere anche ricevmo dal Centro ioformati vo jugoslavo di Lubiana. oltre alle cento li re. un compenso di duecento dinari e per il periodo maggio 1939-febbrnio 1940, un assegno fi sso di trecento dinari. di avere. inoltre - non essendo sua intenzione di svolgere una auività spionistica - redatto una letiera con notizie milita ri da lui inventate; lettera che si era fatta spedi re dall ' Ital ia da un ferroviere sloveno sconosciuto, e che aveva poi consegnata al Capo del Centro infonnativo j ugoslavo.

U~olini J\medeo responsabile dei reati a~crirtigli e lo condann.i complessivamente alla pena di ann i crnque d1 reclusione, alla imerdizione temporanea dai pubblici uffici . alle spese del processo ed a quelJe pcl mantenimenw duran1e la cusiodia. Roma, 1.6.1942 - anno XX. Seguono le l'inne del Presidcnre e dei Giudici. NOTIZJE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

In ottemperanza alle disposizioni impaniie dal Ministero delr Interno con circolari 11• 46643 del 27.7.1 943 e n. 49216/44 1 del 14.8. 1943 viene proposta la li berazine per Grazia Sovrana che viene concessa con Dccreio del 6.9. l 943. Pcrranto Ugolini Amedeo. detenulo dal 9.3. 1942. viene scarcern10 dalla Casa Penale di Fossano il 9.9.1 943. In ~ede di gi udizio di revisione s peciale (D.L. L. 5. I O. l 944 11, J 16) la Corte di Appell o di Genova assolve. con sente nza del 4. 12. 195 3. Ugolin i Amedeo dai reali addebitatigli perché i fatti non cosiituiscono reato.

OM[SSIS Dalla copia fotografica di un documcmo 1rovato, alla fine del novembre del 194 1, da truppe tedesche negli archivi dd servizio informazioni militari dello Stato Maggiore Jugoslavo venne rilevalo elle. in un elenco di informatori. c·cra anche il nome dello studente Zigoni Amonio. OMISSIS

Reg. Gen. n° 783/1941 e 219/1942

SENTENZA N. 259

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relawre: Presti Giovanni . Procuraiore Mili1are del Re hnp. Giudice Co11.vole Generale M. V.S.N.: Cisotli Carlo. Giudici Consoli M. \~S.N. : Bergamaschi Carlo. Pompili Torello. Fiorelli Eugenio. D'Alessandro halo. ha pronunciato la segucnre:

SENTENZA nel procedi me1110 penale a carico di: Slokar Antonio. nato il 10.1 .1898 a Locavizza di Aidussina (Gorizia). impiegmo. cilladino italiano: Detenuto dal 28.8.19-l-1 ZigoniAnt.onio, nato il 28. I2.1914aAidussina (Go1izia). impiegalo. ciuadiJ10 italirn10. Detenu10 da.I 19. 12. 1941 lMPUTATI . a) ciel delitto di ~ui ..1gli artt. 305 - primo cpv. - C.P. per avere. insieme ad al1ri. fino al 1940. parte· ciparo ad una as~oc1az1onc. che aveva. fra l'altro, lo scopo di commettere ani di spionaggio miliiare ~1 da nno del l'Italia; b) del delitto _di ~ui ali" art. 246 - prima pane - C.P. per avere. nella suddeua circosianza cli tempo. acceuato, ''.nchc 111d1rnuamente. dallo straniero compensi e promesse di compensi al fine di compiere au1 comnm agli interessi nazio nali.

Lo Zigoni. che era già 11010 quale sloveno di sentimenti amitaliani e dedito ad attività in formati va militare, venne tratto in arresto il 19 dicern bre 194 I. OMISSIS Dalle parziali am missioni degli imputati integrate dalle dichiarazioni del teste Capitano dei carabi1tieri Onnis Anacleto. dal contenuto del ricordato documento rinven uto negli archi vi ciel servizio informazioni dello Staio maggiore jugoslavo il Collcgio ha riponato iI con vincimcnto che i due impulati hanno partecipato a una associazione di fatto di cui facevano parte il doLL An tonio Scuka ed altri (V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel I 94 1» }. associazione che aveva anche fin i spionistici; che i 1pedesimi. cittadini italiani , han no ricevu10 dallo straniero compensi e promesse di compensi per compiere aui contrari agli interessi nazionali ln ta le attività il Trib unale ravvisa gli estremi giuridici dei contestati reati di cui agli arti. 305 · primo cpv. - e 246 - prima parte - C.P. Commisurando le pene al fatto e alla pericolos.iti1degli imputati il Collegio ritiene equo condannare Slokar a complessivi sei an ni cli reclusione e lire 5.000 cli multa. risultanti dal cumulo di anni 4 di reclusione e lire 5.000 cli multa per il reat.o di cui ali" art. 246 - prima parte - C.P. e di 2 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 30:'i C.P.: e Zigoni a complessivi cinque an11i di reclusione e lire 5.000 di multa risul tanti dal cumulo di ire anni di reclusione e lire 5.000 di mul ta per il remo di cui all'art. 246 - prima parte - C.P. e di due anni di reclusione per l'altro reato addebitatogli in ru brica: cntra rn bi in solido al pagamento cielle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (artt. 488. 274 C.P.P.). Conseguenza della condanna. per entram bi, è l' interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (art. 29 C. P.). P.Q.M.

OMISSIS

Leui e applicati gli articoli 305 - primo cpv. -. 246 - prima parte - 29, 73 C.P., 274 e 488 C. P.P..

All'odierno dibartimemo. per le dichiarazioni degli impulati e per le prove documentali e 1cs1imonial. è emerso quanto segue: J?a !'ont: fidudaria nell'estate del 194 1 i nostri organi di polizi,1militare di Lubiana avevano appreso che rl ciuadmo naliano Slokar Antonio, domicilia10 in Lubiana e impiegato presso l'Ufficio 1ecnico della Banovma della Brava. dal maggio 1939 al mal7.0 1940. era stato in rapporti con l'c1llora Capo del Centro inform~tivo miliw'.c j ugoslavo di Lubiana, al quale aveva fornito noiizie militari riguardanti principalmente 1 rnovrmenll delle nostre truppe nella wna ùi Idiia-Caporcno. nOLizie con1enutc, pa1ticolar111entc. rn l~ttere.!)rovcnienti dall'Italia e scritte con inchiostro simpatico da persone non pmute identificare: ciò venr va efteuuato a seguito <li compensi straordinari. oltre a un assegno fbso di 300 dinm'i.

DICHlARA Slokar Antonio e Zigoni Anto nio responsabili dei reati in ru brica ad essi ascritti e. curn ulal:c le pene. condanna Slokar ad anni 6 cli reclusione e lire 5.000 di multa e Zigoni ad anni 5 di reclusione e a lire 5.000 di multa. nonché. in solido. al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. con la conseguenza per entrambi cieli' interdi.7.iOne dai pt1bblici uffic i per la durata di cinque ann i. Roma. 12.6.1 942 - anno XX. Seguono le fi rme del Presidcmc e dei Ci udici.


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TRIBVNALF. SPECJALE PF.R I.A DIFESA DEI.I.O S1A1'0

l'KIH<\ l', \RTI!: SENTE~i'I: l'RONUNi'IATI! IMI I .S.Jl.S.

NOTIZTE DESUNTE DA I FASCICOLI DI ESECUZIONI: . . Con provve?ime_nti emessi da lla Procura Generale del T.SD.D.S. J'8 4 1943 cr SI k . o a1An1omoe1 l 13.4. J943pcrZi!!oniAntoniolapcnapecun·a · d·r _ . · · · P 000 per cemo giorni. Penanto Slokar. detenuto d:I ;; 81 I~~- . viene convertita nella pena d~lla reclusione . . . avrebbe dovuto essere scarcerato il 6. I 2.19..i7 e Zi"oni. detenuto dal Jt' 12 J 941 . . bb d "' "'· · • avi e e ovuro essere sc·ircc1..101 t ·1 ')9 3 1947 · · verificatisi dopo 1'8 9 194~ Slok ·A . ' · ' ' - · · . Per I nou eventi bellici · · ., ai ntonll) venne scarcer,uo dalla Cas· p al di s ·· imprecisata del 1944 menrre z; ,0 · An . · · a cn, e · · Grnug11ano in data Emilia il 9.3.1944 a se<>uito di o:di~~ cn~~;~~ ;ci"nc scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco to1iale di Roma dichiai~a con Ordinanza cme·s \~~·~~:; Te~lcsco d1Verona. !l Tri~unale militare terri1 1 · !ili confomie ncluesta moltrara daJl'UfJìcio del P.M. dei Tribunali ntiliM,.; d'i ., s. a . ·: = • .,uerra soppressi - esuma per decorso d I , pena che Slokar Antonio e Ziooni Amonio ·1v•eb. be od ~ tempo (an. 172 C.P.) la residua "' • , . r ovuco ancora espiare.

------Reg. Gen. 11. 46/1932

SENTENZA N. 262

Il Tri~u~ale Speci~I-~. p~r la Difesa dello Srnto composto da: P1_es1:le111e: Gn J-11111 Mano. Luogotene nte Generale M. V.S.N. G~ud'.ce Relatore: Presti Giovanni . Procw·atorc Militare del Re Im . ~'.11d1c~ Console Generale M. V.S.N.: Cisotti Carlo. p G111d1c1 Co11soli M VS N · Bcrgamas ' h· e I p .. ha pronunciato la seg~;n;e:.. ' '. c I aro. omp11J Toreilo. Fioretti Eugenio.

o· Alessandro ]calo.

9.1

Nella seconda met:1 del 1931 si era clande~tinamente rkostituit.r in Piemonte cd in Liguria l'associ;izione <.:0111unistn. i partecipi de lla quale, svolgevano attività prnpagandisLi<;n 111edian1e diffu~ione tli materiale stampato alla macchia e di opuscoli, manifesti. bolh.:11ini. circolari. isLruzioni importati dall'csiero. I principali esponenti tli <.lena a.,socia,ione ~coperti dai nostri organi di polizia, erano stati assicurati alla giustilia. l'uronn giudicati da questo Tribunale nella predeua udienza dcl 10.6.1 9]2. Risultò allora per concorde indicazione di correi, confonata <.In aliri elcmerni tht: all'opcrn ricostrulliva dell'associazione sovver.-iva aveva 1:onlribuitn il vecchio comunista nrbricato Marcellino. il 4ualc es1>a1ria1n nel I927 in Francia. da quella Nazione, nel 193 I mediante preavvi~o con lt.:nera di rena al comunista Vergnano Giovanni di Torino indirizzò il funzionario comunista Alz.1ti Emilio (che veniva in Italia appunto per ricrn,tiluire come ricostituì nuclei comunisti nelle predelle regio ni delr ll;il ia Sellentrionalc) al Vcrgnano il quale. giu\ta le btru7ioni avute. lo mbe a contatto con il comuni:\la Bricca Claudio, uno dei più a1livi esponenti e gestore uel «Soccorso Rosso». Non sono e merse prove bastevoli ud affermare che il Marcellino abbia esplicata 1·a11ività di pmpaganda <.: ome~tatagli: ma non v'è dubbio che egli già conlìnato politico c fuoriuscito, dalla Francia. dovc aveva riparaw. contribu1. <.:ol la sua l'attiva emiperaziom:. a ricostilllire J'as~ociazione comunista di rni trallasi. Il Marcellino, anche oggi in udienza. Ila cercalo di atlcnuare la sua responsabililà respingendo gli addebiti mossigli, ma la sua capacità a commenerli. desunti dai suoi precedenti. e più di tutto, le chiare, preci~c e dettagliate affermazioni del Vergnano. non lascim10 ùuhbi al Collegio circa lu respon,abilità. del Marcellino in ordine all'ascrit1ngli renio di cui ag li artt. 11 0. 270 p.p. C'.P. Quanw alla propaganda imputatagli alla lel!era b) della rubrica è giusto che s ia assolto per insufficienla di prove. Quamo .ill'impulaLionc di cui alla lettera a) dell'accusa deve. ai sen!-i degli arll. 479 C.P.P. e 157 11. 4 C.P. dichi arasi 11011 doversi procede re essendo i I reato esl i nto per prescri Lione qui nque11 na le:. Commisurando la penu al follo ritiene equo condannare il Marcellino ad anni 5 di reclusione. con la conseguente imcrdizione perpetua d;ti pubblici uffici, noncht: al paga111ento delle spc,.e proce~suali e di custodit1 preventiva (art. 270 p.p.. 29 C.P. ; 488. 274 C.P.P.). P.Q.M.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Marcellino Guglielmo. nato il 7.10.1 891 a Torino. operaio. Detenuto dal 13.4.19..il LMPUTATO a) del deliuo di cui al 2° cp, delrart ? 70 CPC . . mente e fino al novemhnrc 193 fauo par . -te d" . .: . per ~v~re IO Piemonte e Lombardia. amecedeme. . . 1una assoc1<1z1onc comu111s1a· bJ del del1 t10 d1 cui alla p.p. dell'aJt. 27? e PC •. ' · . luooo fatto propauanda ·o ·, b lrn- . .. per avc1e, nelle stesse Clfcostanze di icmpo e <.li e e c mun1stn ver a ente ed a meu.o ct·1 d"ff · d. 1 us,onc • stampe sovversive e del cosi detto «soccorso rosso»: ·

i

c) del delitto di cui alla p p dell 'art 270 e PC tempo e di luooo. oroaniuat~ e·d.11·et1e a·s .. : . .. per avere, sempre nelle anzidette circostanze di . o <> • soc1az10111 comun1s1c. rn esito al pubbhco dibattimento. sentili il P ~ n Il s . • • . . .. difensore, ha avuto per ulLimo la parola, osserva .. . e a. ua requ1suona e I imputato. che. col suo

IN FATTO ED IN DIRITIO A seguito cl'isLruzione a ri to forma le il . . . della Commissione lstru1toria in e.lata, 4' 19j~ev_e111_1_to. un1~a~e~te ad ,~It ri, era stato. con sentenza sopra. in epiorafe enunciau· Ma a11·1,'d.-e· . d -,· rm v1a1? a grnd_lZlo per rispondere dei fatti delittuosi e • • J 117..a e SUCCC~S IVO 10 n1u• . . . dicaLi. nei riouardi del Mnrcellino f d. . "' ~no. mentre• co1mpucau furono !!iustato di lati t~1za (v. «Dcdisioni cmeus~: c1',~a~0Sl0DsStralc1olel 9ta3:ospensione del procedimento d.ito il~uo . · ' · · · .» ne 'pag 7 63 273) Pervc n t ·1 M 11· m potere della giustizia. essendo stato il 13.4.194'> . . o - ~· .- . ·., u o_i a~ce mo organi di polizia al valico di frontiera del B - conse.<'nato da.Ile automa germaruche a1 nosu·i . . , rcnnero, a \C 0 u1to di richiest·1 del P M ·n d t J? · 1 ~~:;~o~e;si:e~~~,::.;~\: :; o~·:1:.~aria ci tara sen~cnza isLnHwri.; d' acc.us/ J·o~i=rn~ ~,i~~f:i~ del IO 6 19~2 . d .~ 1 imputato e Lenuto conto d1 quamo era emerso nel giudizio · · .., i.opra ncor ato. s1 e accertato quanto segue.

~~~~0~ ~~~

Le11i cd applicati gli artt. 270 p.p., 11 O, 29, 157 11. 4 C.P.; 479. 274,488 C.P.P. DICHIARA Marcellino Guglielmo responsabile di c.:oncorso nel reato di cui alla lellera c) dell'epigrafe. il~solvcndol1l per insuffil:ienza di pmve dal reato di cui alla Je111.:ra b) dell'accusa. e lo condanna ad anni 5 di rclusionc e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dichiara non doversi procedere in ordine ul reato di cui alla kuera a) dell'nccusa essendo il reato csLi11to per prescrizione. Roma. 12.6. 19..i2 - anno XX. Seguono le firme del Pn:sidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE D AL FASCICOLO DI GSl:!CUZIONG In 0111:mperanla alle disposizioni impartite dal Mini~lcro dell'Interno con circolari n. 466..J.3 del 27.7.1943 e n. 492 I6/M I del I..J..8.1 943 viene pnlposta la liberazione per Grazia Sovrana e: pertanto Marcellino Guglie lmo, dete nuto dul 13.4.1942. viene scarceraw dalla Casa di Reclusione di Cas1elfranco Emilia il 27 .8. 19-B. lt Trihunale militnre territoriale di Roma dic hiara. con Ordinanza del 18.-1. I961. e~tinto per l'amnistia <.:o ncessa con l'art. I del D.L. I.. 17. I I. 1945 11 . 719 iI del ilio previsto dall 'an. 270 C. P. per iI 4ualc Marcellino Guglielmo era stato ritenuto colpevole dichiarand(>. con1cmporanenme11te. estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giu:.tizia ( D.C.P.S. 22.11.1947 n. 163 1).


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PR IMA PARTP.: SENTl'.NZE l'RON UN/.IIITP. DA I. T.S. D.S.

TR18U:-JA I E SPEC l,\1,1'( PER I.A DIFESA [)El.I.O STATO

SENTENZA N. 305

Reg. Gcn. n. 328/1933 Il Tribunale Speciale per la D i resa dello Stato co mposto da:

Pr('side111e: Le Metrc Gaetano - Luogoteneme Generale M. V.S.N. Giudice Re/more: Lanari Piero - Procura1ore Militare del Re l 111p. Giudici Consoli Genero/i M. \I. S.N.: Rossi U mberto. Ciani Fen.lirrnndo. Giudici Co11soli M. V.S.N.: Palmentola Aldo. Palmeri Gaetano. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: Sl:NT ENZA nel procedimen to penale a curico di: Foschiani Mario. nato il 19.10.19 I 2 a Udi ne. nichelatore. Detenulù dal 14.3. 1942 IMPUTATO a) del del i Ho di purtecipazione all'associazione comunista ai sensi dcli' art. 270 cpv. 2° C.P. per aver farro parte dell'associazione comu nista in Buttri o. Ca111 ino di B uttrio. Manzano . Pradamano ed altre località della provincia <li Udine. lino al dicembre 1933: b) del delitto di propaganda sovversi va ai sensi degli aru. I lO e 272 p.p. C.P. per avere nelle Slldclene drcostanzc di tempo e dì luogo in concorso con altri (già condannati ). fotto propaganda comunista a mezzo diffusione stampe. verbalmente e con r._iccolca dì danaro per il soccorso rosso: c) del delillù di CllÌ agli al'tt. 110. 270 p.p. C.P. per avere in concorso con altri. cos ti tuito, organ izzato e diretto J' associazione com unista nelle suddene circostanze cli tempo e di luogo. IN PUB BUCA UDIENZA

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dove esplicava fatti va opera per procurare proseliti. cercando in modo parti colare di atti vare anche giovani fasc isti e dopolavoristi. Quando la Questura cominciò ad arrestare i maggiori csponenli i l rosd1iani esputriò c landestinamente in Jugos l.Jvia. poi passò nel d icembre I 933 in A ust ri a, in Svizzera, in Francia ed infi ne in Ru ssia, rima nendovi circa 3 anni. Nel 1937 ritornò in f-ra nc ia per arruolarsi in Spagna co n l'esercito rosso nella legione (ìaribaldina. f-in ila l'i mpresa d i Spagna venne avviato co n gli altri ex combal.lenti ross i in Francia. dove rimase fino al 111arzo 1942. ossi.i f ino a quando fu fallo rien1ra re in Italia. A nche i.I d ibattimcnlO negò di avere svol ta l'incri mi nata sua opera, pur ammettendo di e~sere sempre staio di sentirnen(i .Jnti fascisti e d i aver cornhalluto in Spagna con resercìto rosso. Ma essendo emersa chiaramente tutta la su a atti vità deli 11uosa, egli deve essere ritenuto co lpevole dei rea ti tutti ascrit l ig li . Però in ordine al reaio cli cui al l'ari. 270 cpv. 2° C.P. devesi dichiarare c he il reato è es tinto per intervenuta amnisti a in upplicazionc degli arll. I. 8 R.D. 15 .2. I 9:n n. 77. Esaminate e vag liate tu lle le risultanze diba1li rnenta li , nonché le ri chies te difensi ve, tenuta presente la natura parti co lare dei reati co mmessi nel 1933. i l Collegio è d 'avviso d'irrogare le seguenti pene. Per il d ispos to dell'art. 270 p.p. C.P. ann i 10. Ai sensi clell'arl. 272 p.p. C .P. anni 5. Ed operato il cumulo delle pene (artt. 73 C.P.) com plcss i vameme condannarlo ad anni 15 d i reclus ione. Con la interdi zione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigi lala, co l pagamento delle spese cli giudizio e di preven ti va custodia oltre ad ogni a lira conseguenza di legge. P.Q.M. V isti ed applicati gli artl. 270 p.p. cpv. 2°. 272 p.p .. 23. 29. 73 . 228. 229, C.P.; 274. 4 88 C.P.P.; I, 8, R.D. 15.2 . 193711. 77. DICHI ARA

Ritenuto che dalla lenura degli alti processuali nonché dalle risu ltanze dell'orale clibattimen10. specie dalle dic hiarazioni ciel g iudicabile e dei testi si è potuto accerture.

estin to il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per intervenuta amnistia, ritenendo il Foschiani col pevole degli altri rem i ascrittig li . Ed operato i l cumulo delle pene co mplessi vamente lo co ndanna ad anni 15 d i reclusione. Con la interd izione perpetuu dai pubblic i uffici. con la libertì1 vigi l.J ta, col pagamento delle spese cli giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni ali ra conseguenza di legge. Roma, 22.6. 1942 - anno XX. Seguono le l'inne del Prcsiderne e dei Giudici.

l N FATTO ED I N DIRITfO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCI COLO DI ESECUZI ONE

Sentito il P.M. nelle , ue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la paro la col suo difensore. lL TRIBUNALE

La R. Questura di Udine aveva nel 1932-33 dcnunciaw a questo Tribunale Speciale numerosi gruppi sovversi vi che andavano svolgendo aui vità co munislll, nella c itLà e provinc ia mediante diffusione di stampe propagandisti che. esposizioni di bandiere rosse. in determin ate c ircostanze e con altre manifestazioni antifasciste. Dopo abili investigazioni e pazienti pedinamenti aveva potuto scoprire ru tta la vasta organizzazione sovversj va, cosriwira da vecchi dementi cie l partito comunista, i qual i profittando di alcune speciali condizioni locali. lavoravano insisten1c mente e con ogni mezzo per procurare aderenti rra i giovani: e si erano anche infiltrati nelle organizzazioni fasciste per corrompere e trasc inare giovani inesperti. alcuni dei quali finirono per aderire passivamente al movimento. Tale organilwzione comprendeva aduhi e giovani e riceveva dalla federazione provinciale comunista. costituitasi ad Udine, g li ordini. le istruzioni cd i l 111.:i1c riale propagandistico. La sirnulrn neitì1 co n la quale si veri ficarono in determinate rico1Tenzc le rnanìi'cstazioni sovversive. nelle diverse 2.one della provincia. dimostra che i vari gruppi esegui vano con perfett a disciplina gli ord ini che gli venivano diramati dalla federaz ione provinciale. I gruppi fu nzi onavano nelle zone di Spili mbergo. C ividale. Manzano. Buttrio, Camino di Bumio. Pradamano. Cusignacco. Per quanto c oncerne l' attività criminosa svolta ne lle zone dì B uttri o. Camino d i Buttrio e Pradamano. attravers.o g li atti istnmori cd al d ibattimento emersero le grnvi responsabilità penali del rubricuto Foschianì Mario. il quale in concorso coi maggiori esponenti del movimento co munisrn d iede la pro pri.i collaborazione per cos tituire. organizzare e diri gere l'associazione sovversiva al la quale apparteneva e per svolgere deleteria opera propagandistica. Jnfaui secondo le stesse dichiarazioni di non pochi coimputati. già conclannari da questo Tribunale Speciale. risultò che il Foschiani era membro della federaz ione provinciulc ad Udine e capo del movimento giovani le comun ista d i Cussignacco. che egli si teneva in continui rapporti anche con gli esponenti della zona di Pradamano

In ollemperanza alle disposizioni i mparti i.e dal Ministero dell'I nterno con c ircolari n. 46643 del 27.7 . 194> e n. 492 16/44 1 del 14 .8. 1943 viene propos ta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Poschiani Mario, detenu to dal 14.3 .1 942, viene scarcerato dal la Casa d i Rec lusione d i Castelfranco Emilia il 24.8.1943. (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1934» da pag. 173 a 184).


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TRfl3UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 605/1942

PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DJ\L T.S.D.S.

SENTENZA N. 336

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: T1ingali Casanuova Anroni no - Luogotenente Generale M. V.S.N. Giud'.ce Relarm_-e: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re .ùnp. G1ud1c1 Conso!, Generali M. VS.N. : Radogna Raffaello. Ciani Ferdinando Giudici _Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaerano. Suppiej Giorgio, Rosa-Uliana R.iccardo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: 1) Vinci Francesco. nato il 23. 11 . 1909 a S. Michele di Postumia (Trieste) a"ricoltore detenuto dal 18.4. 1942. ' 0 · • 2) Cekada Giovanni, nato il 28. l 2.1908 a Bucovizza Piccola (Fiume) b1--1cciante cletenuto dal 18.4. 1942. ' ' ' ' ' 3) Krescak Giuseppe, nato il 12.2. 1922 a S. Michele di Postumia (Trieste) aoricoltore detenuto dal 18.4.1 942. · ::, · 4) Rust Paolo. nato il 1. 1.1 909 a Yipacco (Gorizia), de tenuto dal J8.4. J 942. 5) Srebot Francesco. nato il 20.1 2.1920 a S. Pietro del Carso (Trieste J. detenuto dal 8.4. J 942. 6) Frank Leopoldo, nato il 14. I l.l 9 I 6 a Primano (Fiume), contadino. detenuto dal J 9.4. 1942. 7) Calusa Carlo, nato il 24 .6.19 1 I a S. M ichele di Postumia (Trieste). operaio. de te;rnto dal J

18.4. J 942 .

8) Bclé Antonio.' nato il 27.5. 19 13 a Vi lla Slavina (Trjeste). operaio. detenu to dal J8.4.1942. 9) Dolgan Gugbel111 0, nato il 29.3.1924 a Villa del Nevoso (Fiume), deten uto dal 20.4. J942. I O) Vreca1_Lu1g1. nato iI 6.4.1925 a Lubiana, meccanico. detenuto dal 25.4.1942. I I ) P1scnt1 Andrea. nato il 3.2. 1908 a S. Vito di Yipacco (Gorizia) contad ino detenuto dal 18.4. 1942 . ' .

l ~) Pisenti Giuseppe, nato il 28.11 . 19 l 3. a Vi pacco (Gorizia), contadino, detenuto dal 23.4 . 1942. I ..J) _Drbanc tc Giuseppe. nato il 30.3. 19 I 2 a S. Michele di Postumia (Trieste). bracciante. detenuto

dal 18.). 1942. I~) Benigar Antonio. nato a Villa del Nevoso (Fiume), il I 8.7.1 900. oste, decenu to dal 12.5. J 942, l ) ) Susa Andrea, nato 1l 4. I I . l 908 a Monfo11e (Trieste). contadino, dete nuto dal J0 ..5. 1942. 16) Maslo Carlo, nato il 23.8. I 9 J 2 a Cossana (Trieste), latitante. 17) Maslo Francesco. nato il 2 1.8.19 14 a Cossana (Trieste). latitante. 18) Feriancic Antonio. nato il 3.4. l 9 I 5 a Verpoglieno (Gorizia), lati tante. 19) Sorta Alessio, nato il 17.7. I9 14 a Yipacco (Gorizia). latitante. 20) Maslo Luigi. nato il 25.5.1925 a Manforte (Trieste), ag1icoltore, latitante. 2 1) Premo li Giovanni, nato il 29.2 . l 920 a San Vito (Gorizia). lati tante. 22) Zorz Pietro. nato il 30. l 2. 1914 a Vipacco (Gorizia). latitante. fMPUTATl

I primi 10. ed il 16°. 17°. 18°. 19°. 20°. 21 °, 22": a). del delino · . di• .cui all'art. 306 cpv. l C.P.. in relazione a,~Ji "' artt • 302, 24 l , 285 •ste·so s. e· od'ice e d rn re1azione, per I md1t~tri, a~li artt. 78 n. 2 e 77 C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di guerra per avere. fino al I8.4. 19_42 m_localH~ vane del la Ve nezia Gi ulia, preso parte ad una banda armata per commettere allentati alla mtegnta dello Stato. devastazioni, saccheggi e stragi; . _b) ~e.I d:lmo d1 cui all'~n. 285 C.P. in relazione agli artt. 11O stesso Codice ed in relazione. per i milttat 1: al[ ai L. 77 C.P.~ . d1pace per avere. in concorso di azio ne e cli volontà. ed in esecuzione di un vas,to_ ~,ano cn m,_n~so eh auentmi alle persone ed alle cose. cli omicidi. di incendi e di rapine concertato. ti_ scopo Len 011st1c_o. per attemarc alla sicurezza dello Stato. commessi faui diretti a pomu·e la devastazione, 1I saccheggio e la strage nella Venezia Giulia. panecipando, fra t 'altro: O l -. aJ sequestro cd alla barbara uccisione cieli' uffic iale esattoria le di Postumia tal Meconi Enrico avvenuta nel bosco di Succorie (Trieste) il 31.3.1942 (con la presenza e l'intervento O

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diretto ed accertatO dei banditi Maslo Carlo. Premoli Giovanni, Vi nci Francesco, Zorz Giovanni, V.recar Luigi. Maslo Francesco. Rust Paolo, Belé Antonio e Frank Leopoldo. nonché di altri non identificati). 2° - alla vile imboscata ed uccisione del Tenente dei Cambi.neri Reali Zani Giacomo e del Brigadiere dei Carabinie1i Reali Londei Giuseppe che, con altri Carabi.nie1i , erano in servizio in località «Fornace» presso Ri binizza (Trieste) U 4 aprile successivo (con l' intervento diretto ed accertato dei banditi Ma~lo Francesco, Maslo Carlo, Vrecar Luigi, nonché di alui non identificati); 3° - all'efferato omicidio di Laurenti Giorgio, giovane fascista impiegato presso il Comu ne di Vi.pacco ed al tentato omicidio in persona del di lui padre Laurenti Andrea, guardia dello stesso Comune di Yipacco, ambedue allogeni e fedeli col laboratori delle autorità politiche ciel luogo. Falli avven nti in località Verpogliano (Gorizia) il IO dello stesso aprile (con la presenza e l' intervento diretto ed accertato dei banditi Prcmoli Giovanni, Feriancic Antonio, Rust Paolo, Vinci Francesco, Zorz Giovanni. Zorz Pietro, nonché di altri non identificati); 4° - alla brigantesca rapina cli due buoi e derrate varie. commessa in danno dell'azienda del barone Economo Demetrio in località Prevallo (T1i este) il 14 dello stesso aprile (con la presenza e l'intervento diretto ed accertato dei banditi Premoli Giovanni, Vinci Francesco, Cekada Giovanni. Frank Leopoldo. Dolgan Guglielrno, Rust Paolo e Srebot Francesco, nonché di al tri non identificati); .5° . ad una violenta aggressione armata contro un reparto dell'Esercito nello insidioso massiccio di Monte Nanos il 18 dello stesso mese di aprile. aggressione che portò alla uccisione cli quattro ed al ferimento <li sette nostri militari (con l' intervento diretto ed accertato di tutti esclusi i fratelli Zorz Giovanni e Pierro e Belé An tonio); (Pisenti Andrea, Pisenti Giuseppe, Urbancic Giuseppe. Benifar Antonio, Susa Andrea); c) di concorso ai sensi dell'art. 110 C.P. nel delitto di cui all'art. 285 stesso Codice agli al tri imputati addebitato. per avere facilitato l'esecuzione del delitto stesso prestando. ad essi coimputati, assistenza ed aiuto prima e durante lo svolgimento della loro delittuosa attività. Con l'aggravante deJla recidiva generica di cui all'art. 99 C.P. per BeléAntonio, Calusa Carlo. Cekada Giovanni, Rust Paolo. Maslo Carlo. Maslo Francesco, Susa Andrea e Zorz Pietro. In esito al pubblico dibattimento, senti ti il P.M. nella sua requisitoria e gli. imputali presenti, che. coi loro difensori. han no per ultimi av uta la parola osserva: IN FATTO ED lN DIR ITTO

A seguito d'istruzione a 1i to sommrufo, i ru bricati, con atto d' accusa del P.M. in data 17 corrente giugno, furono rinviati a giudit io per 1i spondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierno dibattimento. essendosi proceduto in contumacia. che è da dichiararsi incorsa nei confronti dei rn bricati latitanti, ai sensi degl.i artl. 51 1-.5 12 C.P. Esercito 1869 in relazione ali' art. I R.D.L. 9.12.1941 n. I 386, per la confessione degli imputati e per le prove testimOlùali, è stato accertato quanto segue. 11 3 1 marzo e.a. !" ufficiale esattoriale di Postumia. tal Mccozzi Enrico. di anni 43 da Masignano (Ascoli Piceno) am rnogliaco con tre figli . si recava nella frazione Succorie del Comune di Cossana (Trieste) e precisamente nell'abitazione di tale Krebeli Elena per eseguire un pignoramento. Stava redigendo il relativo verbale quando sconosciuti, armati di fuci le. penetravano in detta abitazione. li Mecozzi veni va preso, condotto nel vicino bosco. spogliato. depredato, ucciso e seviziato. Il 4 aprile successivo. nei pressi di Cossana il Tenente dei Carabinieri Reali Zani Giacomo, il Brigadiere Londei Giuseppe e quattro militari dell' Arma che esperivano indagini per catturare i responsabi li del predetto infame delitto, fu rono tratti in una imboscata. Il Tenente ed il Brigadiere furono uccisi. depredati e seviziati. La sera del JOdello stesso mese di aprile, nei pressi di S. Canziano di Divaccia, tal Branda lesi Felice agricoltore ciel luogo veniva rapinato da individui am1ati di moschetto e di pistola. Nella stessa serata vru·i individui armati itTompevano nel!' abitazione della guardia del Comune dj Vipacco Laurenti Andrea intimando a costui di abbandonare l'abitazione. Cos1reuo ad obbedire, egli fu fatto comune bersaglio cli numerosi colpi cli arma da fuoco e fu fe1ito alla coscia sinistra. La brigantesca aggressione ebbe termine quando il Laurenti Andrea fingendosi morto restò immobile a terra. Le rumi, allora. furono rivolte contro il fig lio ciel predetto La urenti, a nome Giorgio. giovane, fascista ed impiegato presso il comune di Vipacco che venne ucciso. Subito dopo i delinquenti. tra selvagge g1ida cli giubilo, si allont,rnarono.


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TRIRUN,\LE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

PRI MA PARTE: SE:-lTEt>iZE PRONUNZlATF. DAL T.S.D.S.

Nella notte del 14 apri le un gruppo di arrnati irrornpeva nell'az ienda del barone Economo Demetrio jn Prevallo. Dopo aver terro1izzaLi i comadini, ra pinava due buoi, una bicicletta e derrate varie per un valore di olLre 20.000 lire. Il I 8 aprile un numeroso gru ppo di armati. accam pato sul Monte Nanos in territorio di Gorizia. aggrediva un reparto dell'Esercito in servizio di perlustrazione a vasto raggio. Nel conflitto che ne seguì rimasero uccisi quattro nostr i militari e precisamente 1·alpino Franceschelli Pasquale, e i bersaglieri Sabbatini Emi lio e Fudan Giovanni nonché il fante Di Loreto Modesto. Rimasero feriti seLte militari di cui uno - il bersagliere Lazzerini Giuseppe - gravemente. Si raccolsero sul posLO numerose armi e munizioni. Gran parte dei fucili e dei moschetti rinvenuti portavano impresse a fuoco, su uno dei lati del calcio, la falce ed il martello. Furono anche sequestrati indumenti militari e berrctri con stella rossa e distinti vi jugoslavi. In tale occasione e nei giorni successivi furono arrestali i ru bricati eccettuati i lati tanti. Per loro stessa am missione ripellna anche in udienza e per concordi testimonianze è ri masto provato: a) che wui i deli tti sopra accennati erano stati consumati dalla banda armata «dei f'ratclli Maslo» di cui facevano parte i primi 17 ru bricaci composta, nella quasi totalità, eia pregiudicati e disertori; h) che le predette manifestazioni di feroce banditismo han no uno sfondo politico comunista e devono essere inquadrate nella atti vità del.movimento «Osvobodi lna Fronta Slovcnskega Naroda» (fronte liberatore sloveno) alimentato dai nemici dell'asse; c) che il programma cli tale movimento si compendia nella lotta contro il fascismo e la denominazione italo-germanica nei territori dell 'ex Jugoslavia per la instaurazio ne di una slovenia sovietica indipendente; cl) che, per quanto riguarda il nostro territorio, principale ed immediata finalità delle anzidelle manifestazioni deLinuose è quella di terrorizzare con stragi. incendi, devastazioni e rapine. gli allogeni che mostrano simpatia per I' [taUa cd aggredire gli esponenti e le forze armate dello Stato italiano; - che i rubricati Pisenti Andrea e Giuseppe. Benig,u·, lJrbancic e Susa favori vano i banditi nella loro delittuosa attività con assistenza continua ed incoraggiatrice. Fra l'altro è rimasto provato che al sequestro ed alla barbara uccisione dell'ufficiale esanoriale di Postumia - Mecozzi Enrico - parteci.paro no i rnhricati banditi Maslo Carlo. Premoli Giovanni , Vi nci Francesco. Vrecar Luigi. Maslo Francesco, Rust Paolo. Belé Antonio e Frank Leopoldo. nonché altri non identifica ti: - alla vile imboscata cd uccisione del Tenente dei Carabinieri Reali Zani Giacomo e del Brigadiere dei Carabinieri Rea li Londei Giuse ppe parteciparono i banditi rub ri ca ti Maslo Carlo, Maslo Francesco, VrccarLuigi, nonché altri non identificati; - all 'cffen1to omicidio di Laurenti Giorgio, ed al tentato omicidio in persona del di lui padre Laurcnti Andrea, ambedue allogeni e fedeli collabora tori delle autorità politiche del luogo, presero parte i rubricati banditi Prernoli Giovanni. Fcriancic Antonio, Rust Paolo, Vinci Francesco, Zorz Pietro nonché altri non identificati; alla brigantesca rapina di due buoi e di derrate varie. commessa in da nno dell'azienda del barone Economo Demetrio parteciparono i rub ricati banditi Premo li Giovanni, Vi nci Francesco. Cekada Giovanni, Frank Leopoldo. Dolgan Gugl ielmo, Rust Paolo e Srebot Francesco, nonché altri non identificati; - alla violenta aggressione armata contro un reparto dell'Esercito nell·insiclioso massiccio di Monte Nanos. aggressione che portò alla uccisione di quattro ed al ferimento di sette nostri rnilila1i. parteciparono lutti i rubricati esclusi Zorz Pietro e Belé Antonio. Nei fauj accertati ù.ianzi esposti, il Tiibunale ravvisa tutti gli estremi giuridici, oggeui vi e soggettivi. dei corrispondenti reati rubricaci e, pertanto, ritiene di do ver dichiarare wni gli imputati responsabili dei reati in epigrafe a ciascuno di essi addebitati. con la diminuente dell 'età minore degl i anni 18 e superiore ai 14 per Yrecar Luigi e Maslo Luigi ai sensi dell'art. 98 C.P. Nella valuwzione delle circostanze che accompagnarono il fatto di ciascuno, il Collegio ri.tiene cli dover applicare la dimimrente di cui ali· art. 311 C. P. nei riguardi di Pisemi Andrea, Pisentj Gi useppe. Urbancic_ Benigar e Susa in relazione alr imputazione ad essi ru bricata. Va applicata \' aggravante della recidiva agli imputati Belé, Cekada, Rust, l'v1aslo Carlo. Maslo Francesco. Susa e Zorz (art. 99 C.P.). Commisurando le pene alla gravità dei fatti, alla pericolosità del movimento che ha generato terrore e turba mento nelle popolazioni del la Venezia Giuli..i e a da nno delle operazioni militari ciel nostro Stato in guerra. reputa giusto,-condannare alla pena di morte j rubricati Vinci. Cekada. Hrescak, Rust. Srebot. Frank, Calusa, Belé, Dolgan, Maslo. Carlo, Maslo Francesco. Feriancic. Sorta. Premoli e Zorz per i reati di cui alla lettera b) della rubrica, restando assorbita in detta pena quella infliggenda per il reato di

cui alla lettera a) della rubrica che. peraltro. determina nel massimo edi1tale del reato specificato in tal capo d' imputazione, all:i pena cli morte, va congiunta la degradazione per i militari disertori Vinci, Hrescak, Rust, Srebot, Franck, Calusa, Belé. Maslo Carlo e Premoli (art. 24.25 C.P.M. di P.); ad anni 30 di recl usione ciascu no. \/recar Luigi e Maslo Luigi. partendo alla pena di morte come i precedenti, diminuite, ai sensi degli artt. 98 -65 n. l C.P applicando il massimo delle pene edi ttali diminuite previste per i singoli reati cumulate ai sensi dell'an . 78 n. I C.P. colla conseguente interdi?.ione dai pubblici uffici per la du rata di anni 5 (art. 98 cpv. C.P.); ad armi 30 di reclusione ciascuno Pisenti Andrea, Pi senti Giuseppe, Urbancic, Benigar e Susa per il reato in epigrafe <1d essi ascritto con la diminuente di cui agli artt. 31 1. 65 n. I C.P. colla conseguente interdizione perpcllla dai pubblici uffici (an. 29 C.P.) e liberLà vigilata (art. 230 n. I C.P.); gli ultimi seue nominati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e quelle personali; del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488,274 C.P.P.). Questa semenza deve essere pubblicata ai sensi dell 'art. 36 C.P.. Per quanto esige il 1° cpv. cli dello articolo il Collegio designa il giornale «Il Piccolo» di Trieste.

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P.Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 11O, 306 cpv. J in relazio ne agli artt. 302. 241 , 285 C.P. e, per i militari, agli artt. 78 n" 2 e 77 C.P.M. di Pace e 47 C.P..M. di Guerra, e gli artt. 285 in relazione ali' art. I IOC.P. e per i milita ri , all'art. 77 C.P.M. di Pace; egli anl. 98, 99. 3 11, 29. 230, n. I. 36 C.P.: 5 11 - 5 12C.P. Esercito 1869; 274,488 C.P.P. O

DICHIARA Incorsa la contumacia per i latitanti c dichiara Luni gli imputali compresi i latitanti responsabili dei delitti in epigrafe a ciascuno ascritti, colla diminuente dell'età minore per Vrecnr Luigi e Maslo Luigi e dell' art. 3 11 C.P. per Pisenti Andrea. Pisemi Giuseppe. Urbancic Gi useppe, Benigar Antonio e Susa Andrea. coll'aggravante della recidiva precisata in ru brica. e cumulate le pene, condanna alla pena ùi mone, previa degradazione per i mili ta ri . Vinci Francesco, Franck Leopoldo. Calusa Carlo, Belé Amonio. Dolgan Guglielmo. Mas lo Carlo, Maslo Francesco, Feriancic Anwnio. Sorta ;\lcssio. Premoli Giovanni e Zorz Pietro, e alla reclusione per anni 30 ciascuno Yrecar Luigi. Maslo Luigi. Pisemi Andrea. Piscnti Giuseppe. Urbancic Giuseppe. Bcnigar An tonio e Susa Andrea, nonchè questi ul timi sene in solido al pagamento delle spese processuali e ciascu no al pagarnenro delle spese di propria custodia prevenl.iva, tutti alle conseguenze di legge. Ordina che quesLa semenza sia pubblicata ai sensi di legge e sul giornale «li Piccolo» di Trieste. Roma, 25.6 I942 - anno XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE Dl ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno L942 addì 26 (ventisei) del mese cli giugno alle ore 5,30 antimeridiane in Roma cd in località Forte Bra vetta appositamente designata dal Comandante del XVII Corpo c1· Armata con nota n. 38 T.S . in data di ieri. A seguito dell'ordine impartito dal detto Comandante col quale è stato stabilito questo giorno cd ora per l'esecuzione della pena di morte inflitta a: - Vinci Francesco nato il 23. 11.1 909 a S. Michele di Postumia. (Trieste). - Cekada Giovanni nato il 28.1 2.1 908 a Bucovizza Piccola. (Fiume). - Hrescak Giuseppe unto il 12.2.1922 a S. Michele di Postumia (Trieste). - Rus1Paolo nato I' J. J 1909 a Graclischio di Vi lipacce (Gorizia}. - Srebot Francesco nato il 20. 12.1 920 a Crast.ie di S. Pietro del Carso. (Trieste). - Fr,\nk Leopoldo nato iI 14. 1I.1 91.6 a Primano. (Fiume). - Calusa Carlo nato il 24.6. 19 1I a S. Michele di Postumia (Trieste). - Belé Amonio oato il 27.5.19 13 a ViIla S le vina (Trieste}. - Dolgan Guglielmo nato il 29.3. 1924 a Tolpoza di Villa Nevoso (Fiume). Con sentenza i1Tcvocahile pronunciata da questo Tri.bunale in data di ieri per i reati di cui agli artt. 306 cpv. I" C.P. (partecipazio ne a bande armate) e 285 C.P. (devastazione. saccheggio. strage).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIM,\ PARTE: SENTENZE PRO:sJUNZ\ATE DAL T.S.D .S.

Io. sottoscritto. cancelliere dell' intestato Tribunale, con l'inte rvento dei medici dou. Monaco Alfredo e dott. Lo Re Oronzo esercenti in Roma: presente il Col. CC.RR.,Marini Roberto addetto ali' ufficio di Polizia Giudiziaria presso questo Tribunale, mi sono recato per assiste re alla esecuzione nella detta località dove sono stali Lradotti dalla forza pubblica i condannali suddetti. Quivi il sacerdote in luogo appartalo e senza la presenza di aHTe persone ha da ro r assistenza religiosa ai condannati llltti che l'hanno accettata. Collocati poi i condannati Vinci Francesco. Cekacla G iovanni, Hrescak Giuseppe, Rus t Paolo, S rebet Francesco, di fron te al reparto in armi, i I Comandante del reparto Di Lorenzo Domenico ha dato lettura ad alta voce della sentenza di condanna. J cinque condannati sopra nominati sono statj quindi posti a sedere dinanzi al reparto con la shiena rivolta al reparto stesso e subito dopo, con le modalità richieste dal regolamento. alle ore legali 5. 40 ciel soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante la fuci lazio ne dei cinq ue sun nominati. l medici hanno proceduto alle constatazioni del caso acce rtando la morte dei condanna ti stessi. Successivamente allontanati i cadaveri dei giustiziati sono stati tradotti e collocati i condannati Frank Leopoldo, Calusa Carlo. Belé Antonio, Dolgan Guglielmo di fronte al reparto in anni: il Comandante del reparto ad alta voce ha dato lettura della sentenza di condanna. T quatLro condannati sopra no minati sono stati quindi posti a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo con le modalità richieste dal regolame nto, alle ore lega.li 6.04 del soprascritto giorno è avve nuta l'esecuzione mediante fuci lazione deg li altri quattro sunnominati. I medici han no proceduto alle constatazioni del caso accen ando la morte dei condannati stessi. Si dà atto cl1c l'esecuzione non è stata pubblicata in conformi tà al disposto dell'art. 4 R.D. 12.1 2.1926 n. 2062. Letto confermato e sottoscrirto. All'originale seguono le firme. Per copia conforn,e al suo originale.

avrebbero dovuto) con il fuoco delle loro anni nel conllitto che 1· Arma dei Carabinieri ebbe. in località Ribini zza il 14 Aprile 1942 con la banda armata capeggiata da Maslo Carlo. Il Gi udice Istruttore Spoleti Pasquale cons iderando c he no n si ravvisa la convenienza che il Tribunale Speciale, il quale procede contro i compone nti della suddetta banda, conosca anche per connessione. dello scindibile reato addebbitato ai carabinieri Melizza Anto nio e Nazzi Giovanni rimette - su conforme richiesta del P.M . - con sentenza del 13.6.1942, gli ani relativi ru suddelli due carabinieri al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Mili tare Territoriale di Trieste.

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NOTlZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In appl.icazione delle disposizioni contenute nel Trattato di Pace iI Presidente della Repubb lica ha concesso. con D.P. del 14.4. I 948 n. 511. il condono di tutte le pene inmtte dalle competenti Au torità Giudiziarie ai ciuadini c he alla data del 16. T0.1940 risiedevano nel territorio italiano che è stato ceduto alla Jugoslavia e che dopo i noti avvenimenti non han no chiesto di ouenere la cittadinanza italiana. Poiché dagli accertame nti esegui ti dai competenti Comandi dei carabinieri non è ris ultato che i latitami Maslo Carlo. Maslo rrancesco, Maslo Luigi, Feriancic Anto nio, Sorta Alessio. Premoli Giovanni. Zorz Pietro - condan nati alla pena di morte - e Vrecar Luigi, Pisenti Andrea, Pisenti Giuseppe, Urbancic Giuseppe. Benigar Antonio e Susa Andrea - condannati alia pena di 30 anni cli reclusione, abbiano optato per la cittadinanza italiana, il Tribunale Militare Territoriale di Roma ha, con Ordinanza e messa i126.11.1955, dichiarato condonate le pene inflitte ai sum menzionati imputati. previa commutazione della pena di morte nella pena dell'ergastolo per i latitanti che vennero conda nnati alla pena di morte. NOTA: Dal n. 605 del Registro Generale del 1942 si ri leva che vennero anche denunziati i coimputaci: Zorz Giovanni, nato il 2.5.1 9 16 a Gozze cli Vipacco (Gorizia); detenuto dal 23.4. 1942. Rapoz Stanis lao (nel Registro Generale non sono indicate le complete generalitfiJ; dete nuto dal 7.5. 1942. Per Zorz risulta solamente che venne ricoverato nell'Ospedale Militare di Gori zia. ma non viene data alcuna noti zia relativa al suo eventuale decesso o dimissione dall 'Ospedale e l'esito di una sente nza emessa nei suoi confronti. li procedimento relativo a Rapoz Stanislao venne «stralciato» da quello relativo agli altri imputati e I' 11.8.1943 venne trasmesso. secondo quanto previsto dalle clisposiziu ni contenu te neU' art. l del R.D.L. 29.7.1943 n. 668, al Tribunale Militare terri toriale di gue1rn di Trieste. Vennero anche de nunziati i carabinieri: - Medizza Antonio, nato il 7.2. 1905 a S ilum Mon· Aquila (Pola); li bero. - Nazzi Giovanni Battista. nato il 26. IO. I 920 a Pozzuolo del Fri uli (Udine); libero.

I!VIPUTATJ Del reato di violata consegna (art. 120 C.P.M.P. - 47 C. P.MG.) per no n essere intervenuti (come

SENTENZA N. 372

Reg. Gen. n. 713/ 1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale M.V.S.N. Giudice Re/arare: PresLi Giovanni - Procuratore Militare del Re l rnp. Giudice Console Generale M. \l.S.N. : Colina Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Leonardi Nicola, Bergarnaschi C,u'lo, Vedani Mario. Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la segue nte: SENTENZA Nella causa contro: Donzelli Francesco. nato a Nizza (Francia) il 27 .6. 19 I 3; marittimo, detenuto dal I 0.5. l 942. IMPUTATO Del reato di cui all'art. 26 I cpv. U. ipotesi 2° C.P. per avere, in te mpo di guerra, il 6.5. 1942, rivelato per colpa notizie che nell 'interesse della s icurezza dello Stato debbono rimanere segrete. In esito al Pubblico dibattimento, sentito il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva: IN FATTO ED lN DIRITTO A segui to dell'istru zione a ri to sommario. il prevenuto con atw d'accusa ciel P.M in data 22 giugno u.s. fu dnvìato a giudizio per rispondere ciel reato colposo come in epigrafe a lui ascritto. All'odierno dibattimento è risultato quanto appresso: U Donzelli, marittimo mi litarizzato, aveva insistentemente richiesto di essere destinato a qualche impresa ardimenlosa di guerra a servizio della marina militare, armato com'era da ardente spirito patrioltico. Ottenuto quanto sperava. nelle circostanze di cui al capo d' imputazione, si era affrettato a comunicare la cosa ai suoi amici più intimi. Sembrava dalle risultante istruuorie che il Donzelli, entusias mato dell' incarico, avesse comunicato nella circostanza il nominativo del motoveliero su cui doveva compiere la missione bellica affidatagli e i particolari della missione stessu. Ma, al dibartimento, i testi De Blasio e Rizzuto. non hanno fornito in proposito panicolari tranquillizzanti e, comunque, sufficienti per poter aJformare la responsabilità del Donzelli in ordine al reato, sia pure colposo. addebitatogli. Pe1tanto. il Collegio, ritiene giusto dover asso!vere il Donzelli per insufficienza di prove dal reato asciillogli e ordinare la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Letto ed applicato l'art. 479 C.P.P. assolve Donzelli Francesco per insufficienza cli prove dal reato colposo in e pigrafe ascrittogli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 7.7.1942 - anno X)( Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRJJ3UNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 591/1942

PR IMA i'A RT E:

SENTENZA N. 373

l i Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Gri ffini Mario - Console Generale M.V.S.N . Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudice Console Ce11erale M. V.S.N. : Colizza U!m. Giudici Consoli 1'vl. \IS.N. : Leonardi Nicola, Berg;rnaschi Carlo. Vedan i M,u-io. Pasqualucc i Renato. ha pronunc iato la seguen te: SENTENZ.A Nella causa contro : Pasteris Giuseppe, nato a Cig liano (Vercelli) i I 29.5.1 909; m uratore. Detenuto dal 6. 1.1942 IJvfPUTATO

I) del delitto previslO dall'art. l 58 T.U. della Legge cl i P.S. giugno 193 1, per essere nei primi ciel mese di agosto 1940. espatriato per moti vi politici in Francia. senza essere munito di passapon o: 2) del deli tto cli cui all' art. 262 I O e 2° cpv. C.P. , per avere. nel g iugno 1941, a scopo di spionaggio. r i velato ad un fu nzionari o della polizia francese t'lOtizie m ilitari <lel le qual i la competente autorità ha v ietalo la divulgazione. l n esilO al dibattimento. che ha avuto luogo. giusta ordinanza prelim inare a porle chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e J' imput.Jto, che, co l proprio avvocato, ha per u lli rn o avuto la parola. osserva.

lNFA'JT O ED IN D IRITTO A seguito d ' is1n.17,ione a rito sommari o, il prevenuto f u, con atto d' accusa ciel P.M . .in data 2 giugno u.s.. ri nv iato a giudi zio per rispondere dei fatti deli ttuos i. sopra. in epigrafe, enunciati. Oggi, in udienza, per la deposizione dell'imputato. per le pro ve documentali e testimoniali e tenuto co nto delle conc lusioni per itali . è stato accertato quanto segue: Pasceris Giuseppe, in ru br ica qualificato. i I 6 . I . 1942 ru accompagnato alla nostra frontiera dal la gendarmeria francese e co nsegnato agli organi di polizia italiana. Negli interrogatori. compreso quello d ibattimentale odierno. cui è stato sottoposto, il Pas1.er i s ha dichiarato: che nel novembre l 939, aveva lavorato nella zona Bousson Cesana (Torino) alle dipendenze della ditta «Ghi nellini» che cos trui va casermette; cbe dal 20 al 25 giugno 1940 aveva lavorato, qua le manova le. presso l' impresa «GazzerTa» che in quel tempo attendeva alla costruzione di ron ini cd os tacoli amicarro nel.la zona d i S. Desi derio Terme (Asti). Che i l I O agos to 1940 si era occupato, sempre quale manovale. presso la S.A. «Fergan» c he provvedeva al la costruzione d i una strada mi li tare in prossim i tà del Piccolo S.Bernarclo (Torino). Che pochi giorni dopo si era allornanato dal lavoro ed aveva valicato clandestinamente i l con fine passando in Franc ia: che essendo Stato nel 1938 espulso dalla Francia, era stato denunciato per contravvenzione al decreto cli espulsi one e internato nelle carceri di A nnecj ; che, rimesso in li bertà dopo sei mesi. era stato autorizzato dalla Prefettura cli A nnecj a risi edere provvisoriamente a Pasaj; che. SOLtoposto a ripetmi interrogatori da parte del Comm issario speciale della polizia di Chaminy e. richiesto di precisazioni in rnerit.o ai lavori militari cui aveva aLteso durame la permanenza in Itali a esso. Pasterìs. d ichiarò che, nella zona d i Bousson Cesana era stmo occupato per la costruzione di casermette: nella zona di S.Desiderio Terme per la costruzi one di fortini e os tacoli anticarro in ferro e cemento, infine nella zona ciel Picco lo S. Bernardo per la cos truzione di una strada mi litare.. ll perito ha co ncluso che le notizie di cui sopra romite dal Pasteris al Commi ssario di polizia di Chami ny sono esatte e sono comprese fra quelle di cui la Competente A utorità ha vietato la di vulgazione. Il Pas1eris ha affermato, né sono emersi elementi comra.stanti il suo asserto. che egli. nelle sudde tte circosLanze d i tempo e di luogo, espatriò per rivedere i suoi fa migliari residenti in Francia e non per motivi politic i. Quanto all"addebitatogli spionaggio ha sos tenuto che egli riferì le notizie - che spomaneamen te al suo r ientro in Italia ha precisato alle nos tre aulOri tà - al Com missari o di Polizia Francese r itenendo che eletto Commissar io g liele chiedesse a semplice scopo di polizia e non a scopo informativo m ili tare.

SlòNTENZlò l'IWN UN'l.lATF. DA I T.S.D.S .

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Ha aggiunto che nessun benel"icio ne trasse e che anz i ha sempre avuto uelle no ie no/i ndi fferen ti dalle autoritù rranccs i. Le i nformazioni in alli sul Pateris sono generi camen te buone. l i Collegio dall 'insieme delle ri sultanze ha ri port,110 il convincimen to che effetti vamen te il Ps1c ris non espatriò per moti vi politici. L'i ll icei tà giurid ica del suo atto trova riscontro nel l " cpv. dell'art. 158 della Legge d i P.S. e non nella I " pan e di detto articolo co me contestatogli; che egli 11011 fo rnì allo straniero le noli,.ie di cui trattas i a scopo di spionaggio poli tico o mi lita re, ma per una errata va lutazione del rine per c ui g li ven i vano richieste, per una leggerezza deri vante dalla sua t"orrn a mentis, leggerezza che co inc ide con l'imprudenza, che, nella rattispccic in dirillo posi ti vo trova la sua configur.17,ione giuridica nelrart. 262 p.p. e u. cpv. 2" ipotesi C.P. unzichè nel IO e 2° cpv. di uetto articolo come ru br icale. l n tali sensi. pertanto, debbono 111odi fi carsi le imputazioni di cui alle lcuc re a) e b) d'accusa. Commisurando, quindi, le pene ai fatti come dianzi accertal i, rit iene equo dover condannare i l Pas teris ad anni tre d i rec lusione (co lla conseguente interdizione dai pubblici uffici per anni c inque (art. 29 CJ'.) per il deli tto di cui all a leuera b}, come dianzi 111odi fica to. e n1esi tre di arresto e lire duemila di ammenda per i l reato di cu i al la [ettera a) 111odirica10 come sopra, nonchè al paga111cnto delle spese processuali e d i custodia pre ve nti va (an. 274,488 C.P.P.). P.QM. Letti ed applicali gli arll. 262 p.p. e cpv. ti. , 2° ipo1cs i, 29. 74 C .P.; 158 1° cpv. v igente Legge di

P.S.; 274,488 CP.P DICHIARA Pustcris G iuseppe responsabile del reato di cui al l'art. 262 p.p. 1° cpv. e u. cpv. C.P. uel reato cl i cui all 'art. 158 I O cpv. vigente Legge di P.S., così modi ficate le imputazioni d i cui alle leuere a) e b} della rubrica, e, cumulate le pene, lo condanna ad a11ni tre di rec lusi one con la con~eguente interdizio ne dai pubblic i uffic i per la dura ta cl i anni cinque. e a tre mesi d i arresto e a lire duemi la cl i ammenda. 11011ché al pagamento delle spese processu ali e di cusloclia preven tiva. Ro ma, 7.7.1942, anno XX. Seguo no le f irme del Presidente e dei G iutl ici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il T.S.D.S. d ich iara, co n Ordinanza del 29. 12. l 942, in applicazi one dei provvedimenti di cle menza emessi con il R:.D. 17.10. 1942 n. 11 56, a) cessata. per amnisti a, l'esecuzione della condanna d i 3 mesi arres to e cl i lire 2.000 d i arn menda infl itta a Pasteris G iuseppe per il reato cli espatrio clandes tino; bJ co ndonata condizi on alrneme. per indulto, la residua pena del la recl usio ne infl ilta a Pasteris Giuseppe per il reato d i cui alr art. 262 p.p. ed t i. cpv. 2° ipotesi C.P.; cl conferm..i la scarcerazione di Pasteri s G iuseppe ordinata dal S.f>rocura to rc Generale in data

27 . 10.1942; Pertanto Pas teris Giuseppe, detenuto da l 6 .1. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Rec lusi one cli Cas tel fra nco Erni lia il 3. 11.1942.


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TRIBUNALI! SPECIAi. E PER LA DIFESA DEI .I.O ST/\TO

Reg. Gen. n. 226/1942

PRIMA PARTF.: .SEN'll:NL.F. PRON\ INL.IAI t DAI T.S.l>.S.

SENTENZAN. 374

TI Trihunalc Speciale per la Difesa dello Staio composto da: Presidente: Griffini Mario - Cùnsolc Generale M.V.S.N. G'.11di,: Relmo,_-e: Milazzo Gioacchino - Procuratore Mili tare del Re lmp. G111d1c1 Conso/1 Generali M. V.S.N.:Cisoni Carlo. Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.SN: Leonnrdi Nicola. Vcdani Mario. C.1lia Michele. ha pronL1nciato la seguente: SENTENZA

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Ha però 1entato di ,tllcnuare la sua responsabil itir, affermando di non aver svollo gli incarichi informativi accenati e cli avere ricevuto compensi in danaro solo per lecite incomhcnse a lui affidate. La giustificazione prospettata dall 'i mputato vient: però deci~arnente smentita dall'accennato documento rinvenuto negli archivi dello Stato M.Jgg:iore JL1goslavo. Pennnlo il Col legio ritiene che nei fatti commessi dal Milio si ravvisano gli estremi dei reati a lui addehilnti . Passando all'applicaLione della pena il Tribunale ritiene equo fis~arla in anni dodici di reclusione. quale cumulo di anni otto di reclusione per i reati di cui alla lellera a) del capo d'accusa cd anni quattro della sressa pena e lire 5.000 di multa per concorre111c remo di cui all'art. 246 C.P. spese e conseguenza di legge. P.Q.i'vl.

Nella causa contro: Milio Valentino. nato il 15.1.1911 a Muggia (Trieste). dottore in scienze politiche. S. Tenemc di complemento. Detem1t0 dal 16. 11.1942

Visti gli anicoli I R.D.L. 9.12. L94 I n. 1386: 305 cpv. Iu ed u. in rclalione agli an. 302, 241. 257. 26 1 C.P.: 246. 73, 29. C.P.: 488. 274 C.P.P..

lMPUTATO

DICHIARA

~) del delitto di cui all'an. 305 cpv. 1° ed u. C.P. in rela.lione agli an. 302. 241. 257. '.!61 stesso codice per avere nel la Venezia Giulia, 11ell'anno 1939 e precedentemente partecipato ad una associazio_ne avc_ntc per fine di commeucre fatti diretti a sottoporre una parre dello Staro italiano alla sovramm straniera e di compiere attività spionistica ai danni del nostro Paese: b) del delitt~ cli cui nlr art.246 C.P. per avere, nelle anzidene circoscanze di 1cmpo e di luogo. ricevuto dallo straniero denaro al fine compiere atti contrari agli interessi nazionali.

Milio Valentino respon~abile dei reati a~cri11igli e lo condanna complessivamerHe alla pena di dndicl anni di reclusione, a lire cinquemila di multa. alla i11terdizione dai pubblici urtki. al le spese del processo ed a quelle per il mantenimento dura nte la custotlia ed a tutte le al1rc conseguenze di legge. Roma, 8.7.1942 - anno XX. Seguono le tirme del Pre:.idcnte e dei Giudici.

IN UDrENZAAPORTECIII USE Sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ba avuto per ultimo la parola. lN FATTO ED IN DIRITTO Risulta dalla ~ente nz.a della Commissione Istru ttoria che a11 raverso le dichiarazioni dei mac;oiori responsabiJi del movimento cospirmivo sloveno della Venezia Giulia (per cui con semenza del di;embre 1941 questo Tribunale Speciale ebbe a condannare taluni giudicabili alla pena di morte. alr eroa. sto I? ed.'' pene :''.trie di recl usione). risLLltò che si andava svolgendo anche anivicà spioni~,ica ai da~ni cieli Italia e nell 111teresse della Jugoslavia e della J11ghilre1Ta. . Tgin co11d~n'.1~ti So~si Vittorio, S:uka Antonio. Bobek Vittoiio ed altri ancora. nell'affermare la propria ~csponsab1hta pre~1sarono altrcs1 la collaborazione deliuuosa prestata in modo panicolare anche dal rubnca10 '."1illo Valemmo. douorc in scienze agrarie e S. Tenente di arLiglieria cli complemento. Costu I aveva assu nto l' incarico.affidatogli dal pure condannato Lovrecih. di proccacciarsi notizie di carauerc militare e poscia cli rivelarle allo Slato JL1goslavo. a mezzo dello stesso Lovrec ih e del Consolato jugoslavo di Trieste: mantenendo a wl uopo i conumi e ricevendo dagli stessi anche il denaro necessario. oltre ai compensi. ln difcuo di prove concrete e specifiche il Mi Ilo fu internaco clall' Amorità di P.S.. Ma siccome il competem.e llffldo detr Arma dei CC.R R. di Lubiana venne in possesso di un doc umenro ii nvenuto. dall'eserc JLo tedesco. negli arc hivi clcllo Stato Maggiore Generale dell'ex e~ercito j ugoslavo. dal quale appare un elenco nominativo degli informa1ori residenti all'estero (e anche in llalia). e da tale e!enco ligu~a il Milio con a fianco l'annotazione seguente: «Lavora anra\'erso il console di Trieste. viene a Lubiana una volta all'anno (non comare ~udi lui): invia1ogli denaro a rnezzo console due mesi or sono». Tar~tO_grave docume nto comprovava le accuse specifiche fo lle a suo rempo dai suaccennati condannau: risultando moli re che per i suoi loschi servizi spionis1ici era retribuito. Di conseguenza il Milio venne denunciaio e dalla Commissione lstmnoria rinviato al oiuclizio cli questo Tribunale per rispondere degl i ascrittigli reati. "' .~ell'oral~ di_ballimento l' imputato ha sostanzialmeme ammesso di avere avuto rapporti di natura po_ht1 ~11 _cospirauva con Bobek, Scuka, Sossi e Lovrecih 1u11i appanenenri al movimento terroristico e spiomsuco e di avere ricevuto incarichi di nawra ~pionistira e di avere percepii i alcuni compensi in danaro.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Milio Valcntino, detenu10 dal I6.11 . 1942. venne a seguito dei 1101 i avvenimenti veri l'icatisi dopo 1'8.9.1943. scarcerato in dal!I imprecisata del 19-14. li Tribunale Militare Territoriale cli Roma - su conforme richiesta inoltrata dall'Ullicio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi dichiara, con Ordinanza del l.ì.1. 196 l. condonati 4 anni di reclusione per i provvedi111c11ti di clemen;w emessi con il R.D. 5.4.1 944 n. 96 (3 unni) e con il D.P. 11.7.1959 n. 460 ( I anno). Per effc110 dei suddetti condoni la pena da espiare viene ridotta a .i anni e poiché Milio Valentino ha già espiato circa 2 anni do\ rebbe. in concreto. espiare una pena non superiore a 3 iurni. PertantO il suddetto TiibLJ nale, rilevando che alla data ciel 13.1.196 1 sono trascorsi dalla data in cui la scntcm:a e111esessa dal T.S.D.S. (8.7. 1942) clivcn11c irrevocabile più di 6 anni, e che tale terllline è più che sufficiente affinché ~i possa applic:1rc il provvedimento di estinzione della pena previMo dall'art. 172 C.P.. dichiara estima. per decorso del tempo. la pena che Milio Valentino dovebbe. in concreto, espiare. NOTA : lnsiclllc con Milio Valentino venne anche denunziato Gusti11 i Mario, nato il 9.2 .1 907 a S. Dorligo dell.i Vu llc (Trieste); operaio: inlernato nel Campo di Concentramento di Manl'redonia (Foggia) che venne trailo in arresto il 24.3.1942. La Commis~ione lscrunoria nel rin viare con semenza n. 30 del 3.6. I9..t2. Milio Valentino al giudi7.i() del T.S.D.S. ha dichiarato con la stess,1 semenza di non doversi procedere «per insullìcienza di prove» nei conrronti di Guslini Mario che venne scarceralo il 3.6.1 942. Ciò perché non si è potLIIO accertare con precisione se una le1tern inviata dal Gus1 ini al Milio contcncs~e notizie di cara11ere spionistico oppure notizie rclalivi ad affari privati.


i 06

·rn1 1JUNALE SPEC IALE

Reg. Gen. n. 197/1942

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PRl:VIA PARTE: $ENT6:s!ZE PROK UNZIATE DAL T.S.D .S.

l'El{ I.A Dll'L:SA l) loLLO S'l'Al'O

SENTENZA N. 376

Il T ribuna)(.! Speciale per la D ifesa dello Stato co 111posto da: Preside111e: Griffin i Mario - Console Generale M. V.S.N. Cìi11dire Re /a/ore : M ilazzo Gioacchino - Procuratore Mi litare del Re lmp. Gi11diri Consoli Generali M. \I.S.N. : Colizza Ugo, C isotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Lconardi N icola, Vedani M ario, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

Il T ribun ale Speciale per la Difesa dello St<1to composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale ~'l.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re I mp. Giudici Consoli Generali M. VS.N. : Colizw Ugo. Rossi U mberto. Giudici Co11soli M. VS.N. : Bergamaschi Carlo. Veclani Mario. Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciatO la seguente:

SENTENZA Nel la causa contro: Donin i Enrico, nato il 6.4. I 92 1 a M ilano; si udente; allievo uffic iale; detenuw dal 4 .5. I 942.

SENTENZA N. 380

Rcg. Gen. n. 85/1942

SENTENZA Nella causa contro: Lippmann Max. nato il 2.2.1 891 a Lausche (Germania), commerciante. Detenuto dal 3.6.1 94 1

lMPUTATO

IMPUTA'f'O

Del rca10 d i cui al l'an. 2 72 p.p. C.P. per avere, in Rieti nella scuola all ievi ufficiali di complemento, i l 25.9.194 1, svolto propaganda per i l sov vert imento vi o lento degli o rdinamemi economici e sociali cos ti tuiti nello Stato, stracciando e cliffonclenclo biglietti manoscritti con l'e111blema cli fa lce e martello e contenenti frase comunista: «Intellettuali cli tutto il 111ondo unitevi,>.

del delitto di cui agli artt. 247 e 268 C.P. per aver tenuto intelJigcnza con lo straniero per favorire le operazioni militari ciel nemico ai danni di uno Stato estero alleato. a fine d i guerra , con lo Stato Italiano. In Como e Lugano fra il febbra io ed i I giugno 1941 . fn esi w al dibattimcn10. svoltosi giusta ordinanza preli minare. a porte chiuse. sentito il P.M. nella sua requisitoria e imputato che, col suo dife nsore, ha per ultirno avuto la parola. osserva:

IN PUBBLICA UDIENZA

r

IN FATrO ED IN DLRITTO

Sentilo il P.M . e l' imputato che col suo difensore ha avuto per ul.ti mo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti sopra speci ri cati Donini Enrico fu rinvi ato al g iudizio di questo T ribunu lc Speciale per rispondere cieli' ascrittogl i reato. Nell' orale dibattimenw l ' imputato ha confessato di avere. nelle circos tanze di tempo e d i luogo sopra spec i f icate, disegnato la fa lce e il martello e cli avere scr illo la no ta frase comu nista «Intellettuali cl i tutto i l mondo unitevi» . Ila soggiunto d 1e ciò rece senz.a alcuno scopo delittuoso, e soltanto come passatempo, così come er~ sua abitudine disegnare gli stemmi e le bandiere dei vari partiti politici. li Collegio, dalle risultanze d ibattimentali si è convinw che la versione fornita dall' imputato sia da accettarsi e pertanto quest' u Itimo deve essere assol to per mancanza del l'elemento intenzionale necessari o per la integrazione del reato di che trattasi. P.Q.M. V isti g li artt. I R.D.L. 9.12.1 941 n. 1386 e 479 C.P.P. ASSOLVE Donini Enrico perché il fatto ascrittogli non costitui sce rea to ed o rdina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 8.7. 1942- anno XX. Seguono le lilrne del Presidente e dei Giudici.

A seguito d ' islru zionc a ri to sommario. i l prevenuto. con atto d'accusa del P.M. in data 13 maggio

u.s., fu rinviato a giudizio per rispondere del fatto deli ttuoso in epigrafe enunciato. A ll'odierno dibuttimenco, per le ammissioni dcli.i mputato e per le prove document.ili e testimoniali, è risultalo quanto SC!.! Ue.

~ Il J.6. I 94 l venne fermato a I valico del Ponte Chiasso i I nominato Lippmann perché sospeuaw di patiecipazione ad un concerto spionistico aven te sede in Germania. essendo emerso rra l'altro ch'era in assidua corrispondenza epistolare concetto B. Fran Totsch, residente a Vienna e gi/t tratto in arresto dalla polizia tedesca come info rmatore dell' Inghilterra. Lippmann che ri siedeva a Como e gestiva in Lugano un negozio di libreria aveva i vi frequenti contatti con agenti del Con solato inglese e dava. perciò. più fondati motivi di sospetto che vennero in seguito avv alorati da prove positive cd inconfutabili. Ne l settembre successi vo, infatti. il ser vizio informazioni 2:ermanico trasmise aJ nostro Comando Supremo (SIM) le copie fotografiche d i tre lettere, scritte in li,ngua tedesca, che, sotto l'apparenza (nnocente di normali convenevoli , recavano. fra le linee, notizie di contenuto spionisti co scritte in inchiostro simpatico e poste in rilievo col mezzo cli reage nte chimico. Di esse la prima. datata V ienna i l 10.2. 1.94 1 dava. fra l'alcro, informazioni circa le caratteri.sr.iche di alcuni aeroplani da bombardamento. la ubicazione di deposi ti di ben zina. la prossima offensi va in Jugoslavia e la clivisata occupazione della B ulgaria. L a seconda trasmessa da Monaco il 28. dello stesso mese e.lava notizia cli partenza di contingenti armmi per la Ro rn ania, sull'orario del la illuminazione di Vienna ed al tre simili. L a terza da Innsbruk segnalava la scarsità delle scorte di carburante e la organizzazi one delle d ifese di Vienna e segnalava pure un pross imo probabile auacco alla T urchi a. li L ippmann. anche in udienza. non ha negato di essersi reso latore cli quelle missive e di altre a lu.i diTcttc fin dal giugno 1940. per incarico di certo Martino Bochtod. pri ma. e cli ceri.o De Ciarston dopo; i l primo com merciante inglese residente a Z urigo ed il secondo vice console inglese a L ugano. Ha ammesso pure cli avere spedi to eia Como al Tostch. per incari co del detto De Garston due carto line • illustrate ricevute eia lui. Ha dichiarato, tuttavia, di non aver mai conosciuto il Totsch, di non essere stato con lui in rapporti cli sorra e di essersi prestato solo per rendere un favore ai suoi amici inglesi. convinto che si trattasse d i comunicazioni lecite. come lo autorrizzava a pensare il con tenuto palese cli esse. Non ha potuLO negare. però. d i avere sempre puntualmente ricevuto un compenso di 20 fra nchi svizzeri per ogni lettera recapitata. Dal canto suo, il Totsch dichiarava alle autorità tedesche cli non conoscere il Lipprnann e di avere


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109

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL.LO STATO

PRIMA PARTE: SFNTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ricevuto da un tal Muller l'incarico di trasmettergli le informazioni spionistiche di cui è cenno innanzi. L'esposizione che precede rende superl'Jua ogni considerazione sull.i ingenuità delle discolpe presentate dal giudicabile. il quale evidentemente prestò la sua opera con piena consapevolezza dal concerto spionistico in cui si inseriva e con perfetta volontà di agevolare le operazioni belliche del nemico contro lo Stato tedesco, nostro alleato. In tal fatto il.Collegio ravvisa glj estremi del delitto di cui il Lippmann è stato chiamato a rispondere. Pertanto. comnusurando la pena alla gravità del fatto. reputa giusto doverlo condannare ad anni 15 di reclusione, con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici e della libenà vigilata (art. 29,230 n. I C.P.). nonchè al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (an. 274,488 C.PP.). Va ordinata l·espulsione dallo Stato ai sensi dell'arr. 312 C.P.

pennanenza al 20" Regg. Artiglieria, quale artigliere richiamalo, fatta propaganda comunista. Con della recidiva cli cui ali' art. 99 cpv 1° n. I e 2 e cpv. 2 C.P.. 11 aom-avante 0 del delitto di cui all'art. l 86 cpv. 2° C.PM. di pace. per avere, il 26.2. I 942. nella camera di punizione del suo reggimento, usato violenza contro il SottoLe~ente Dalla Cost~ Stefano che colpiv~ con il coperchio della propria gavecta scagliatogli comro. Con J·aggravantc d1cui all'art. 47 C.P.M. eh guerra (tempo di guerra).

PQ.M. Letti ed applicati gli artt. 247, 268, 29,230 n. L 312 C.P.; 274,488 C.P.P. dichiara Lippmann Max responsabile del reato in rubrica ascrittogli e lo condanna ad anni 15 di reclusione. con Ja conseguente interdi zim1e .perpeLua dai pub blici uffìc;i e della libertà vigilata, nonché al pagamento delle ;pese processuali e di custodia preventiva; ordina che a pena espiata sia espulso dallo Stato. Roma. I 0.7. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e clei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Lippmann: detenuto dal 3.6. 1941, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano. a seguito dei noti eventi ve1iJ'icatisi dopo 1'8.91943, in data imprecisata del 1944 o 1945. fl Tribunale ~lilitare Territoriale di Rom,1 dichiara, con Ordinanza del 6.6.1 96 t, in applicazione delle d1sposmon1 contenute ne Iran. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4, ridotta di un terzo e cioè a JO anni la pena cli l5 anni inflitta al Lippmann. Sulla suddetta pena di 10 an ni applica un condono complessivo di 8 arnù (3 anni per l'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96. l anno per l'art. I del D.P. 23.12.1 949 n. 930, 3 anni per l'art. 2 del D.P. 19.12.1953 n. 922 e I anno per l'art. del D.P. ll.7.1959 n. 460) . Pertanto il Lippmann dovrebbe. in concreLo, espiare la residua pena di 2 anni. pena che ha oià espiato per la detenzione sofferta dal 3.6. 194 l a data imprecisata del 1944 o 1945. "'

Reg. Gen. n. 258/1942

SENTENZA N. 400

Il Tiibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re l mp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.:Ciani Ferdinando, Rossi Umberto. Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Vedani Mario, Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Pisacco Pietro, nato il 28. 11. 19 l 6 a Montona (Pola), agricoltore. artigliere nel 20° Rgr. Arl. DetenutO dal 25.2. 1942 IMPUTATO lJ del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere, precedentemente al 25.2. 1942. durante la sua

2)

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la pru·ola col suo difensore. Il Tribunale. considerato che dalla lettura degli atti procesauali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento specie dalle affermazioni ciel giudicabile e dei Lesti, si è pmuto statuire

IN FATTO ED IN DIRlTIO fn data 26.2.1942 il Comando del 20° Regg. Artiglieria della divisione Motori zzata «Piave» denunciava al Tribunale iVJiJjtare di Trieste l'artigliere Pisacco Pietro per attività sovversiva e per insubordinazio ne contro Ufficiale. li Procuratore M ilitare del Re Imperatore del detto Tribunale rimetteva gli atti a questo Tribunale Speciale per competenza. Dalla compiuta istruIL01ia risultò che il giudicabile fu condannalo dal Tribunale Speciale nel 1938. alla pena di anni 4 di reclusione (in parte condonata) perché pur essendo giovane fascista apparteneva ad una organizzazione comunista ed andava svolgendo attività sovversiva propagandistica. Una volta, fra r altro, aveva anche iJ1ciso su una wcca l'emblema comunista e parole di esali.azione della Russia ed et~ vatala sopra un palo J' aveva esposta al pubblico a scopo di manifestazione sovversiva e di propaganda. Inoltre usava fare pubblicamente il saluto comunista, a pugno chiuso. In ordine alle specifiche imputazioni contestategli il Pisacco non nega i fatti, rna tenta di attenuare la gravità dando una interpretazione tuua a modo suo: pure ammettendo di avere discusso con Lutti i testi accusatOJi e su tutte le circostanze accen nate da costoro. Mentre il Caporal Maggiore Sorgi Pietro precisò che il Pisacco ebbe. parlando con lui, a criticare i metodi italiani di lavoro e tli retribuzioni delle maestranze. esaltando invece i sistemi esistenti in Russia, nel cui paese soltamo r operaio non è sfruttato perché le fabbriche ed ooni allra fonte di reddito sono !!overnative: e ad affermare al tresì che le fabbriche italiane sono riunit; in gruppi finanziari «trust» ; che ne sono azion.isLi i maggiori uomini di Stato, fra cui Mussolini e Hitler: infine che a causa della grande com,zione esistente negli ambienti governativi. r operaio non può far valere i propri diritti nel caso di controversia. I Caporali Maggiore Mi.notto e Martelli dichiarano che il giudicabile disse loro che i capitalisti sfruttano la bassa plebe e che. corrompell(,lo le autorità. impediscono al popolo di poter far valere i propri diritti. Il Caporal Maggiore Zampriolo riferì che lo sLesso Pisacco parlandogli del matrimonio, cli amore per il prossimo e per la famig lia gli obbiettò che il matrimonio non ha alcun valore: tanto che si poò essere buonj combattenti come ad esempio i «rossi» senz' avere famiglia. né alcuna religione. né una fede, come lui! Circa poi l'aver lanciato il coperchio della gavetta contro l'Ufficiale an1111ette l'atto inconsulto, dovuto al fatto che era agitato. L'Ufficiale, anche in dibattimento, ha confermato che Pisacco gli lanciò contro il coperchio d;lla propria gavetta. Dalla suesposLa narrati va scaturisce evidenLe la prova dei fatti incriminati all'imputato: di conseguenza egli se ne è reso colpevole, ai sensi degli arte. 272 p.p. C.P. e 186, 187 cpv. 2 C.P.M. di pace con le aggravanLi di cui agli ru'tt. 47 C.P.M. di guerra e 99 cpv. n.l C.P.. Accertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile. esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali: nonchà te richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra e tenuti presenti i non buoni precedenti del Pisacco, il Collegio ritiene equo erogare le seguenti pene. Per il disposto degli artt. 272 p.p. e 99 C.P. anni 6. In applicazione degli artt. 186, 187 cpv. 2 C.P.M. di pace con le aggravanLi di cui agli artt. 47 C.P.M. di guerra e 99 C.P.: anni 9 di reclusione mili Lare. Ed operalo il cumulo delle pene (art. 55 C.P.M. d1pace) complessivamente condannarlo ad anru l5 di reclusione ordinaria. Con la degradazione. con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libenà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.


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TRIBUNALE SPEClALE PF.R L A OJFF.SA DELLO STATO

Pl<IMJ\ PART E: ::ilòNTEN7.F. PRONUNZIATE DAI. T.S.D.S.

P.Q.M.

IN FATTO F.D IN DIRITTO

Visti cd applicati gli ,u"t. 272 p.p. C.P.; 186, 187 cpv. 2° C.P.M. di pace e 47 CP.M. di guerra; 23, 29, 228, 229 C.P.; 24, 55 C.P.M. cli pace; 274, 488 C.P.P. DICHIARA . Pis~c~o colpcv?Je dei '.·eati. ascrilligli ed operato i l cumolo delle pene complessivamente lo conc~anna ad di: 1 1 1_5 di reclus10ne. Con la degradazione. con l a interdizione perpetua dai pubblici uffici con l a hbc:ita vigi lata, col pagamen to delle spese di giudizio e d i preventiva custodia. oltre 'lei 0"11 i 0 al tra con seguenza eh legge. ' Roma, 13.7.1 942-annoXX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. Pisacco. detenuto dal 25.2.1 942, evade dalla Casa di Reclusione cli Fossano r I J.9.1943.

!

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il Tribunale M il itare Territoriale di Rom a dichiara con Ordinanza del 15 5 J96 1 t' l' ·unn ist'a ·i D L · · · · · ) , es llllO, per 1 '_ • '. co~ce:sa con 1_ • .L. 17. l I. I 945 n. 7 I 9. i lreato di cui all'art. 272 C.P. ed inoltre. es tinta. per dec~~so de_l t~mp~i (arL I 72 C.P.),_la residua pena d17 anni, 5 mesi e 14 giorni che Pisacco dovrebbe ancor d espiare_ per la condan na rnl httaglt per il reato cli insubordinazione. NOTA: Per Pisacco Pietro vedi anche nelle «Decisioni emesse dal T s D S 1et 1938 t· . -. emessa il 27.6.1938. · ' · · · ·r » "semenz.i

I 11

Lasciai fare Luigi. per i fatti spcci l1cati in rubrica, ru rin viato al g iud izio cl i questo T ribunale per risponclereclei reat i ascrilligli . Nel l'orale cliba tlirnento l'i mputalo, modificando •.1 lquanto i l suo sistema d ife nsivo ( tentando cli disorientare l'accusa auraverso alTerrnazioni seguii-e da immediati dinieghi e viceversa), Ila negato ogni sua responsabilità in ordine alla rrima imputazione, ma ila confessato quanto g li venne addebi tato con le successive due contes tazioni. Quanto alla prima imputazione il Collegio osserva che le ris ultanze dibattimentali non sono sta te tali da potere con1.n1rporre. al d iniego dell' imputato, precisi elementi di prova sui fatti attribuitig li . Per tale reato il Lasciai fare deve r erta nto essere assolto rer insufficienza cli prove. In ord ine ai fatti cli cui alle al tre due imputazioni la responsabi lità dell'imputaw è rimasta provata dalla confess ione del giudicubile, e dalle r isu ltanze istru ttorie e diballimentali. E poiché nei fo tti come provati dal Tribunale rav visa g li elementi costi tuti vi dei rea ti del capo di accusa, passando ali' applicazione della pena sti ma equo fissarla in complessivi anni 8 d i reclusione e lire I 0.000 cli multa, quale cumulo cli anni 3 e mesi 6 di reclusione per i l reato di cui ali' ..in . 304 C.P. e 4 e rnesi 6 della medesima pena e lire I 0.000 di mu li.a rer il reato di cui all 'art. 246 del codice stesso. spese e conseguenze cli legge. Ritenuto che pare opportuno ordinare che a pena ultirnnta sia sottoposto a libertà vigilata. P.Q.l'vl . V isti gli artt. I R.D.L. 9. 12. 1941 n. 1386: 304, 246, 73, 29 C.P.; 488,274,479 C.P.P.

DTCI-IIARA Lasciai fare Luigi responsabi le dei reati ascritigli e ln condanna complessivamente alla pena di anni 8 di rec lusione, a lire I 0.000 di multa. alla interdizione temporanea <lai pubblici uffici , alle spese 'del processo cd a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'i mpul.aLO a pena ultimata sia sottoposto a libertf1 vig ilata. Lo assolve per insufficienza di prove dal rea to di cui all'art. 262

Reg. Gen. n. 399/1942

SENTENZA N. 402

Il Tribunale Speciale per Ja Difesa dello Stato compos to da: Presidente: Griffini Mario - LuogoLenente Generale M.V.S.N. ~iud'.ce ~elarore: l'vtilazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Jrnp. C1uchc1 Con sol, Generali M. V.S.N. : Radogna Raffaele, Ciani Ferdinando. C,udic, _Consoli M. V.S. N. : Palmeri Gaetano. Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente: ~

.SENTENZA NeJJa causa contro: Lasciai fare L uigi, nato 1'8.2.1 898 a Grusinalclo (Novara); geometra. Detenuto dal 4.2.1 942 IMPUTATO 1) cli rivc! azioni_ di notizie (an. 262 C.P) per avere dall'ou.obre I 933 e successivamnte fino ad epo~a rnprecisat~.,rrvclato, a s:opo di spionaggio politico e mili tare. agli agenti di Stato stranieri. not1z1c delle quali e vietata la divulgazione. _2) di. co~p_irazione politica mediante accordo ( art. 304 C.P.). al fine di commettere lo spiona""iO "'~ poht1co e m,htarc contro l 'ltalia. _. 3) di corruzio'.1e del cittadino eia parte dello straniero (art. 246 C.P.) per avere dal 1934 al 1939 i icevu~o compeus, 111 denaro dagli agemi di Stato straniero al fine cli compiere atti coni.rari all' interesse naz,onale. ·

IN UDIENZA APORTECHJUSE Sentito i l P.M. l' imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo fa parola.

C.P.. Roma, 15.7. 1942 -anno XX. Seguono le fi rme ciel Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Lasciai fare Luig i, detenuto dal 4.2.1942, il 17.9.1 944 riuscì a sottrarsi , con l'evasione, a un bombardamento aereo che distrusse la Casa Penale di Castelfranco Emilia ove il Lasciai fare si trovava detenuto. · li Tribunale M ilitare Territoriale d i Roma. ri levato che alla data del 18.4. 1961 erano trasco rsi dati.i data i n cui la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 15.7 . I 942 d ivenne irrevocabi le più d i 15 anni. e constatato che tale termi ne è più che sufficiente affinché possa applicarsi il provveclirncnto cli estinzione della pena previsto dall'art. 172 C.P., dichiara. con Ordinanza del 18.4. 196 1. est inia. per decorso ciel tempo la residua pena c he I ,ascialfare Luigi avrebbe dovuto espiare.


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P.Q.M.

SENTENZA N. 404

Reg. Gen. n. 391/1942·

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O .S.

TRHlUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Visti gli arrt. I R.D.L. 9 12.1941 n. J 386: 258 p.p.: 262 2° cpv.. 73, 29,230, C.P. ; 488, 274 C.P.P.. 11 Tri bun ale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S .N. Giudice Relatore:Milazo Gioacchino - Procuratore l'vlilitare de l Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Radogna Raffello, Ciani Ferdinand o. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Fi.oretti Eugenio, Bergamaschi Carlo. ha pronunc iaro la seguen te :

DICH IARA Riznar Giuseppe detto «Hacaus» responsabile degli ascrittigl i reati, esclusa la c ircostanza cli cui al I O cpv. dell 'art. 258 C.P. in rapporto al de litto di procaccìamcnto di noti.zie ed esclusa pu re la circosta nza d i cui al 1° cpv. dell'art. 262 del codice stesso in relazione al reato di rivelazioni di notizie. e, così modificando parzialmente rubrica. lo condanna co mplessivamente alla pena di anni 25 di rec lusione, alla interdizione perpetua dai pu bblici uffic i. alle spese cie l processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che 1· imputato a pena ultimata sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 15.7. I 942- anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e deiGiudici .

SENTENZA Nella causa contro: Riznar Gi useppe, nato il 5.3.1898 a Planina Lubia na. bracciante. De ten uto dal 12. 1.1942 IMPUTATO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE O

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Di procacciamento e rivelazione di notizie in tempo di guerra (art. 258 C.P. p.p. e I cpv. e 262 l e 2° cpv. C.P.) per avere fin dal 1938. e successivamente anche dopo la dichiarazione di guerra alla ex Jugos lav ia, cooperato con agenti stranieri nel servizio informazioni politiche e militari ai danni dell'Italia. recandosi personalmente entro il nostro terri torio, col pretesto d i eserci tarvi il contrabbm1clo di generi di privativa. e raccogliendo notizie politiche e militaii delle quali era vietata la divu lgazione, e rivelandole agli agenti stranieri suddetti. IN UDIENZA A PORTE CHfUSE

La Casa Penale di Castelfranco E milia venne clistrulla totalmente il 17.9. 1944 da un bombardamento aereo. Dagli atti non ri sulta se Riznar G iuseppe, detenuto dal 12. J .1942, riuscì a sounrsi, con l' evasione , alla detenzione e al bombarda mento aereo oppure morì, insieme con gli altri detenuti. a see:uito del suddetto bombardamento. ~ Il Tribunale 1v1ilitarc Territoriale di Roma ha r ite nuto che R iznar Gi useppe, quale cittadino jugoslavo, abbia diritto al co ndon o che l'art. 2 lettera a) de l D.P. 14 .4.1 948 concede ai cittadini jugoslavi e, pertan to, ha dichiarato. con Ordinanza emessa i l 26. 11.1955, condan nata l' intera pena inflitta a Riznar Gi useppe dal T.S.D.S. con sentenza del 15.7 . I 942.

Sentito il P.M. e l'imputato che col suo di fensore ebbe per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Riznar Giuseppe fu rinviato al giudizio di ques to Tri bu nale per rispondere degli ascrittigli reati. Nel l'orale dibattimento l' im putato, confermando integralmente l' inLerTogatorio reso ne l periodo istruuorio, ha negato d'aver compiuto atti di spionaggio contro l' iltalia. pur confessando d'aver eserc itaLO il comrabbando di generi di privativa, d'esser entrato nel territorio de l Regno. d· aver avuto conta tti con i nos tri mi litari. a suo d ire. per ragioni inerenti all'attività contrabbandiera, e d 'aver usufruito d' un a tessera di li bera circolaz ione ri lasciatagli dalle autorità j ugoslave per le zone confinm'ie. Ha pure ammesso di essere stato a lu·e volte accompagnato al confine dalle stesse guardie di finanza del1'ex regno. L' orale d ibaltimento, per la dich iarazione de l reste Capitano dei CC.RR. Anacleto Om nis, ha però provato che l' imputalo da l 1938 fu amico e collaboratore dell'agente informatore. del Centro raccolta informaz ioni Jugos lavo di Lubiana Frol Giusep pe, resosi latitante nell'aprile l941 all'iniz io delle ostilità fra l' Ilalia e la .Jugoslavia; che all'inizio del J940 il Frol presentò lo R iznar ad un Capitano del detto Centro informativo, il quale munì lo Riznar di una speciale tessera d i libera circolazione ne lla zona j ugos lava cli frontiera e di spose che quest'u ltimo fosse agevolato dagli organi di poliz ia e doganali di conrine; che in tal modo lo Ri,.nar, col pretesto di esercitare in tcrriwrio italiano il contrabbando d i sigarene jugoslave poté agevo lmente varcare il confine e recarsi nei posti militari della zona confinari a, raccog liere noti zie ri guardanti la d islocazione delle truppe e de lle opere mili tari; not izie che poi ri portò al ce ntro spionististi co sopra citaLO. Non è ris ultato p ro vato: se l'accen nata aui vità delittuosa lo Riznar pro lungò dopo la d ichiarazione di guerra. Nel le accennate risultanze il Tribuna le ritiene pertanto di riscontrare gli clementi cosùtulivi dei rea ti di cui in epigrafe, esclusa la c ircostanza di cui al 1° cpv. dell'a rt. 25~ C.P. in rapporto al delitto di proccacciarnento e la circostanza d i cui al I O cpv. del l'art. 262 del codice stesso in relazione al reato di rivelazioni di notizie . Passando alla app licazione della pena. il Collegio ravvisa equo fissarl..i complesivame nte in anni 25 di recl usione, quale cu mulo di anni IOd i reclusione per il reato di cui al l'art. 258 C .P., ed anni 15 di rec lusione per il concon enle reato di cui al l'art. 262 del codi.ce stesso. spese e conseguenze penali d i legge.

SENTENZA N. 423

Reg. Gen. n. 165/1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presideme: Le Metre (]aerano - Luogotenente Generale M .V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - P rocuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangerni Gfovanni. C iani Ferdinando, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppi~j Giorgio, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Ne lla causa contro: Bartolomei Aldo, nato il 5.9. 1920 a Fiu me, i111pi1egato. detenuto dal 6.9.1 94 1. IMPU1f'AT0 I) del deli tto di cui agli artl. 56, 257 p.p. C.P. per avere in Trieste, anteriormente e fino al settembre 1941. compiuti atti idonei diretti in modo non ecn ui voco a procurarsi, a scopo cli spionaggio militare, notizie che ne ll'interesse della sicurezza dello St ato, debbono rimanere seg rete. non riuscendo nel!' intento per circostanze indipendenti da lla sua vo lOlntà. 2) del delitto di cui all'art. 302 C.P. per avere. nel le stesse ci rcostanze d i luogo e dj tempo, istigato alcuni impiegati dell'Ufficio Lavoro del Genio de l Corpo d 'Armata di Tries te, cui era addetto. a commette.re il delitto di cui al precedente numero l ); istiigazione che non ve nne accolta. 3) cie l delitto d i cui al i' art. 258 p .p. C.P. per esse1rsi in Trieste, anteriormente e fino al settem bre del I941, procurato, a sco po di spionaggio mi litare, 11,otizie di cui la compe tente Autorità ha vietato la divulgazione .


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PRl:>IA PARTE: Sl!NTE.'17E PROl\'UKZIATE 0 1\L

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

OMISSIS All'odierno diballimento per le dichiarazioni dell'imputato e per le prove documentali e tes1imoniali è risultato quanto segue. Il rn bricato Bartolomei, impiegato quale datti lografo presso l' Ufficio Lavori del Genio del V Corpo d' /\rmata in Trieste. verso la fine dell'estate del 1940. chiese all'aiuto contabile dello stesso ufficio Garbellotto Aug usto di coadiuvarlo ne!Ja raccol ta di notizie milita ri e di consegnargli copie dei documenti da recapitare a un Centro di anjvità ebraica. Tale auività gli avrehbc dato la possibilùà di guadag nare ducmilalirc. li Bartolomci, nella s1essa circostanza, confidò ancora al Garbellotto che altra person.i che stava al primo pim10 dell'Ufficio faceva parte dell'organi n.izione. ed in particolare aveva I· incarico di procurare I' improma della serratura dell" armadio delle pratiche segrete. Avendo iI Garbdlo1ro fimo di :,derire il Bartolomei propose di presentarlo alla predella persona. ma. nel recarsi al primo piano lo stesso Bartolomei disse che si tr.ittava di uno ),chcrzo e che uguale ti ro aveva fano al collega Benini Vittorio. Nello stesso periodo di tempo Bartolomei fu sorpreso dal contabile Liscio Antonio mentre batteva a macchi na cinque copie, invece delle quattro ordinate. di un documento di particolare importanza riflettente la dislocazione delle truppe del V Corpo d'Armata in locali di proprietà privata; richjesto sul perché batteva a macchina cinque copie anzichè quattro. ris pose che e ra suo desiderio di portarne una a casa a ti tolo cli ricordo dei progressi conseguiti in dauilografia. ln una pe rquis i1ione. furono rinvenute circa 200 copie di lette re dauilografate. pre levate da ll" Ufficio Lavori alla insapura dei superiori e nonostante loro specifico divieto, relative a comrani dj affitto di locali privati per la sistemazione di truppe, Comandi, uffici mii ilari. nonché mis~ivc diverse di corrispondenza svoltasi al riguardo tra il prcdeno Ufli cio Lavori, il Ministero della Guen-a ed Enti vari. Nel m.117,0 del 194 l il Banolomei prospettò più volte a Benus:,i. altro impiegato presso il predetto Uffit:io Lavori. la possibilità di cospicui guadagni qualora ro~se stato di~JXlSIO a fornirgli copie di piani ~cgreri nonché di qualsiasi lc1tera di caratrere segreto che l' ingegnere Zolli. pu re addeno atr Ufficio Lavori. avesse affidato a Benussi. per la copiatura n macchina. con la raccoma ndazione di assoluto riserbo. l i Burrolomei disse anche al Benussi che 1·avrebbe presentato ad una pe rsonn appartenente a una organizzazione ebraic:i, daUa quale una vol ta mes~i a contauo non ci si poteva più liberare. Lo s1esso Banolomci confidò al Benussi che. una volta, trovandosi soli in ufficio, aveva ripetu tamente cercai.O di aprire l'armadio delle praLiche segrete senza riuscirvi, e, quindi. richiese di procurargli l' impronta di quella sen-atura e se effettivame nte nell'armadio in questione si trovasse una piau ta delracquedono e lo schiao di dislocazione delle batterie di difesa della ciua di Trieste. Poiché il Benussi non aderì alle proposte il Bartolomei si affrertò a ilichiarare che tulio era stato uno scherzo. Però dopo qualche giorno. mentre il Benussi batteva a rnacc hinn una lettera segreta relativa ad una convenzione circa 1·ampliamento del Silurif1cio di Fiume. fu nuovamente avvicinato dal Bartolomei, il quale. senza sapere di che trattasse la lettera. con fare guardingo lo invitò a consegnargliene una copia mediante un compenso di cento lire. ll Benu\si non aderì e. come aveva fallo in precedenza. si nffrertò ad informare della richiesta i superiori . Informato di ciò l'Ufficio a dis pos izione della Legione Te rritoriale dei CC.RR. di Trieste, dai primi di maggio 194 l sino ai primi di ~ettembre dello stesso anno. sottopose il Bartolomei a intensa vigilama e svolse indagi ni per accertare se avesse contatti o corri~pondenza con clementi sospet1i. ma nulla emerse nl òi fuori òi quanto ~ stato esposto. Tunavia nel settembre del 194 l . il Bariolomei fu arrestato e con rapporto del 29 gennaio 1942 fu denunciato a questo T1ibunale. ln ~edc preliminare, in istruttoria giudiziale e al dibattimento. il BanoJomei ha ammesso i raui. Ha però. sempre energicnmente negalo di averli commessi con l' intenzione di svolgere effetti va atti vitì, spionis1ica o di avere comunque avuto un qualsiasi comallo con clementi spionistki. Avrebbe fatto tuno per darsi l'aria di nn uomo maturo e capace di azioni che presemava no l'aspetto di serietù e nello stesso tempo cli pericolosità e di mistero. presso i colleghi cli ufficio. tutti cli lui più anziani di età e di impiego. i quali lo rite nevano un deficiente e perciò lo prendevano contin uamente in giro. Infatti dopo ogni proposta che egli faceva ai colleghi. l>i affrettava n manifestare il suo <<llllÌmus jocandi». Per ciò che concerne le copie cli alti di ufficio rinvenute nelln sua abitazione, hn sempre

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-r.s.o.s.

h ., r avev·i fatto per mcalio esercitars i nelle ore libere alla compilazione di al.li simi li e :etto c el:~ i ;roor~ssi da lui f-lni in dattilografia e perfezionarsi ulteriormente. dato che mol ti rilic~umcn 1"'· . . per\ori per le iniziali deficienze. Le !!iustificaziùni addone dal .. · · . ec·r I vi aveva avuto e a1 suoi su Bartolomei hanno trovato conferma nelle deposizioni rese in udienza dai numerosi 1cs11111om. sp 11 -

s;c

menle suoi colleghi di ufficio. . .• . . ... . . ,. _ 11 B·irtolomei ris ul ta di ottimi precedenti. Egli ha dato w1ta la sua au1 vna nelle 01g,1111:-zaz1~111.g10 . T d~I Rcoime in seno alle quali a\'eva ottenuto promozioni e lusinghieri encomi. G1~vamss1mo, 1~ dire a:cora.studcnte. privo di espcricnta della vita. ?i limitata in1e1.ligenza imp~ess1onm~ dalla Jc~tura di li bri l'.unasiosi. pur con una educazione fam iliare 111eccep1b1le. la vorò con en1Us1asrno . .. r . .. 11 ·Il' Uffic io Lavori dove i raui cricici furono commessi. .., Dall'insieme delle risultanze processuali e dibattimentali. dalla cons1dcraz1one d~lle pe~u iùn Cli1 costanze che accompagnarono i fatti stessi e .dal!a. figura de~rimptut_a~o. il :~'.l~g10 ~'. nponato~~~ assoluta convinz.ione che il Bartolomei commise I latll che g h sono ~1al1 conti.;s1,1u ~en~a dolo e. P~. tanto. egli non può essere pun ito (art. 42 I" cpv. C.P.): dev~ essere ass~'. t_o_perché: I ro1to. non costi-. tu1· ~cc rea to (a rt . 479 e .p.p.) e clcvc · in consc•e•uenza orchnars1l.1sua scarce1azione ~e non dc1enuto pc,

:t~~

altra causa. P.Q.M .

Letti e applicati gli artt . .n I O cpv. C.P. e 479 C.P.P.. ASSOLVE Bartolomei Aldo dalle imputazioni in epigrafe ascrittcgli non essendo punibile pcr:h~ il fallo •~_on co~tituisce reato per mancanz,1 di clolo e ordina la sua scarcerazione. !>C non dete nuto pi.;r altra causa. Roma. 17.7. 1942 - anno XX. Seguono le lìrme del Presidente e dei Giudici.

--- - --- - SENTENZA N. 428

Reg. Gen. n. 363/1942

li Tiibunak Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111 e: Le Metre Gaeiano - Luogotenente Gene rale M.Y.S.N. Ciudice Relatore: Lanùri Piero - Procuratore Militare ciel Re l111 p. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Gangèmi Giovanni. . . . . .. Giudici Consoli M. V.S.N.: PalmentolaAldo. Caputi Pietro, Supp1cJ G1org10. Pomp1h Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZI\ Nella causa comro: . . . o 9-H Child Roberto. nato il 25.3.1893 a Lione (Francia), 111dustnale. Detenuto dal 9.1 . I IMPUTATO

e p per essersi proc·,cci:ito a ~copo di spionturgio militare. notizie . d. · 11· l 25Q l ) del de I1tl0 1cui a ;1r . o . . , , · · ~ di cui r Autorità competen1c ha vietato la di\'ulgazionc: . . .. . , .. . i cui 2} del delitto di cui all'art. 262 per avere. a scopo di ,pionagg1~ nuh t~re. n~elato le nom.,e ò al precedente capo 1) della ru brica. In Genova precedemcmeme e ti no ,d 9 . l0.1 941. IN UDIENZA A PORTE CH1 USE Al SF.NSl DELL'ART. ..J.23 C.P.P. Sentito il P.M. nelle ~ue conclusioni e rimputato che per ultimo ebbe la parola con il suo difensore.


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TRIOU:-IALE SPECIALE f'l:R LA DWF.SA DELLO STATO PR IMA P,\RT(;: SENTEl'-LE PRONlJ1'ZIATE DAI. T.S.D.S.

fL TRIBUNALE

Co~si~erat? cl}e da!!a lellura degli nui prm;cs~uali no nché dalle ri~ ulta n7c dibanimentali. specie dalle d1cl11arazioni dell nnpulato si è potuto stabilire fN FATTO ED IN DrRfTTO

Con ~.ipporto del 26 marzo l 942 il Comando della Legione dei CC.RR. di Roma denunciava a questo Tnb.un~e Spe~iale il rubricaw francese Child Roberto. per atrività spionistica ~V()lta a favore ùella Francia. a1 clann, delrlrnlia; mentre risiedendo a Genova esercitava le funzioni di um ministrator~ dcli,: soci~:à «U:!.L.(Unioni fmportazioni di Lubrilicanti}. della società «Spidoleino» (Società itallana d1 lub~fic~n) e della «S.l.O.» ( Società anonima italiana d' importazione). tutte e tre te Socictr1 con sede e threz1one a Genova. \a :~te~s,'. autori tà, de nunci,:nte fin dal 1934 aveva dei sospeui che il Cl1ild avesse rapporti di ca ratte~ sp10~1~tJco con I .Ambasciata francese a Roma e con il Consolaw francese a Genova: però non fu mai possibile raccogliere elementi specifici della sua respon:;abilità. Senon.cl:é il. 3 giugno 194 l il servizio informativo tedesco trasmeueva alle Autoritf1 italiane due l~t1e1:e ongmah: dalle quali emerge la prova che Child aveva esercitata azione spionistica contro I Italia al ~oldo francese. Dalla prima leneta. datata 9 giugno 193-k iisulta che il Capitano di Corvetta del.la manna fr~ n?ese. Roberto De Larosiere. ufficiale in servizio ali' Ambascinw cli Francia a Roma. scnve!1~0 al ~rn1s1ero della Marina rrancese («Bureau Naval») segnalava alla benevole attenzione ~.cl Mm1~tero t1 caso Child . proposto insi.stencememe dall'ambasciata di Francia a Roma per il confe11111cnto del g:ado dr Cavaliere della Legione cl'onorc. proposta mai accolta perché Child veni va ritenu10 tro~po giovane per il .conferi memo di una così imporrante onorificenza. Perciò. per ~l~~lio iiuscire nell"intento: lo stesso Roberto De Laroisiere faceva iilevare che Child ~~eva reso servm !mportantissimi ed aveva dato indicazioni al «Bureau Naval» uLilissime e che. daia l.. 11T1~01i,'.n!ey~s_121.one de!Jo ~hild in una grande impresa ila liana. non sarebbe staio prudente specif'icarc 1 se1v1.2.1 d1 mlo~·mazJon1 m una proposta che non avrebbe pormo rimanere confidenziale e concludeva ch1.:de~c!o eh poter precisare oralmente i servizi eccezionali resi al «Bureau NavaJ». fomcndc> le not121e p1u ul:lli. ~a!la ~ec~nda leuer.1, cimata IOgiugno l 934. risulta che lo stesso Capitano di corvetta Robeno De :arotsre~e sc.riveva all'ufficiaJ.e. Capo del Servizio di «Bureau Naval». dice ndo che si rivolgeva direlt.iment.e a h.11 per trasmettergli una nota conrenente in dettaglio i servizi eccc7.ionali informativi rc~i dal C~l~, d, natura tale da powrgli causare grave pregiudizio se non foi.sero rimasti streuamente confidenziali . E per meglio avvalorare gli eccezionali titoli del Child nel c:1mpo delle informa.doni seorc. te .al. «Bureau Naval» cli Roma. precisava che lo !\tesso Child era staw anche presemato a Genov~ al M1'.11stro della Marina francese Pistri, I.i c.: ui particolare auenzionc era stara ivi richiamata sul caso ~h1ld. come del pan anche a Parigi a mezzo di Miraucheaux. Presidente dell' Associazionc dei veternn, combattenti francesi in Italia. Ln de~ta lettera oltre a non essere mai fauo il nome del Child - che. invece è indicato genericamente come il ''.nosu-? compatriota» - si rile\a che l'ade.letto navale. Robeno De Laroisiere, concludeva prega~do d1 bruciare la lista dei servi1i resi. non appena fatLi i passi relativi alla concessione della onont1cenw (sottoli neando in rosso tali parole): e in effetti la lista è stata disu-uua. . 1.n possesso .ù~i.sopra spe~iticati. element'. di accusa si procedette al fermo del Chi.Id. ed alla pcrq~11s1;2-1o~e dom1c1hare che diede esJto nega11vo. Sottoposto a vari interrogatori in sede istruuoria il g1ud1cabilc tenne la stessa condotta difc.:nsiva tenuta nel dibattimenLo. E cioè si mantenne ncoati vo prot.e_~.ta.~do la su~ i.n'.1ocenza. ~~c!udendo di avere commesso alcun atto di spionaggio in danno de(I !L,alra ove eg~ nstccle. quasi 1111merronamente. dal 1909, esplicandovi la sua intenza e fom1nata au 1v1ta: ess~~do nsultato dal nulla a crearsi una eminente posi7,ione morale e fi nan7,iaria. . ~resa v1s1?~e del le due lettere dell ' Am basciatu francese a Roma. egli si è mostrato sorpre:,o dichiarando d1 nt~nerle ~pocrife e comunque false nel contenuto. perché sciitte presumibilmente soltanto allo scopo d1 gmsllficare una proposta di onorificenza. .l~a ~picg:1to in proposito che fin ~a alcuni anni precedenti al 1934 egli era stato proposto per J'ononf ,ceuza lrance~e d_clla ~gione.d.Onore e c~e tale onorificenza gli era stata rifiutata perché egli non aveva allora raggiunta I età mm.una prescnrta dagli statuti di tale Ordine cav:Lllercsco. Avendn

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avuta occasione cli avvicinure nel 1933 il figlio del Presidente del Consiglio dei Ministri francesi del tempo. Paul Bonco ur. lo aveva interessato a fo vore della sua aspirazione: ltlttavia, nonostante cosl nito interessamento. r onorificenza gli era stata ancora rifi utata. Ha dichiarato. pertan10, di ritenere che. per superare tali difficoltà il De Larosierc abbia potuto, a sua insaputa. colori re la rinnovata proposta nel modo risultante dalle due lettere di cui ~opra - sempre cbe di queste ne sia dimostrala l'autenticità - e ciò soltanto per vincere qualsiasi opposizione alla t'Oncessione dell'onorificenza. OMISSIS Per ciò che concerne l'obbiezione principale sollevata dal Child e cioè che egli ritiene le due lenere apocrife. fu dispos ta. in sede istruttoria. una perizia che ha riconoscimo. ~ulla base di scritture di paragone ineccepibili. l'autcn ùcità delle lettere in quescione; auten ticità confc rmarmala dal perito anche in udienza. Il Chi ld. infine. mette in evidenza sue benemerenze \·erso rirnlia. per desumerne la infondate7,za dell'accusa: trent 'ann.i di aLlivitù commerciale svolta nel Regno ecl inquadrala spesso nel le organizza. zioni del Regno, la reputatione acquistata anche preS$0 le più alte personalità della fi nanza e del Partito: l'educazione stessa dei propri figli allevati e istruiti nel clima fasci~ta. Ma a parte che non può stabilirsi un compenso Fra danni arrecati e servizi resi. non è certamente sulla base cli simil i deduzioni cbe pu<) essere di~attesa la forza probatoria di documenti ufficiali. originali. improntati al segreto di ufficio ed alla serietà d"un addetto navale preso l'Ambasciata alr estero. La di resa di fronte a tante gravi emergenze ha fatto citare personalità politiche. stai.Lii e parastatali per provare che il giudicabilc era assai noto nell'ambiente indus1riale e commerciale e che si era creata una eminente po~izione morale e finanziaria. Che godeva di grnnde stima. per cui avvicinava personalità anche nel campo politico, indusuiale, commerciale, statale e parastatale e che. specie .ilrepoca delle sanzioni svolse opera fav()revole all'Italia. Però. in ordine ai reati contestati al CJùld, nessw10 dei testi ha poiuto offrire clementi che potessero fare dubitare della sua colpcvoleLZa. Dalla suespo~ta narrativa scaturisce. in modo evidente. la prova che Chi Id rornì. a scopo cli spionaggio militare agli organi ceneraii 5pionistici francesi notizie di cui I' Autoiità competerne ha vietata la divulgazione. Pc11anto ChiId si è reso colpevole del reato previsto dal r ait. 262 2° cpv. C.P.. Invece non si sono raccolti, a suo carico. elementi sufricienti di reità in ordine del reato di procacciamento delle notizie da lui 1ivelatc alla potenza su·anicra e ai danni dell' Ltalia. Pe1tanLO Child deve essere assolto dal realo addebbitatogli previsto dall'arc. 258 C.E per insufficienza di prove. Pertamo accenata e affermata la responsabilità penale del Chi Id. esaminate e vagliate tutte le emergenLe di bauimeutali nonché le richieste difensive, considerata la particolare natura del grave reato e tenuii presenti i buoni precedenti clell ' iinputatO il Collegio è d'avviso di infliggere la pena di 15 anni di reclusione. con la interdi1ione perpetua dai pubblici uffici. con la libenà vigilata. c<ln il pagamento delle spese di giustiLia e di preventiva custodia. oltre ad ognj altra conseguen7-a di legge. l'oicbè il Chj ld è stra niero egli. per il disposto dell 'art. 3 12 C.P., dopo l'espiazione della pena. deve essere espulso dallo Staro. P.Q.M. Vis1i e applicati gli arrt. 258. 262. 23. 29, 228. 229, C.P.. 274,479,488 C.P.P.. DICHIARA Chi Id Robeno assolto. per insufficie nza cli prove, dal reato di spionaggio di noLizie di cui è stuta vietma la divulgazione (art. 258 C.P.). Ritiene Child Roberto colpevole del reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 262 C.P.) e lo condan na alla pena di 15 anni e.li reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata. con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva • custodia. oltre ad ogni altra conseguenza d.i legge. Ordina che. espiata la pena. venga e:.pulso dallo Stato. Roma. 20.7. I942 - anno X.X. Seguono le firme del Prei.idemc e dei Giudici.


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TRI BUNALE SPl-:CrA r E PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA i'ARTE: S1'NTcNZE l'R01'UN7.IATE OA( T.S.D.S.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCTCOLO DT ESECU:L!ONE C~il~ R~b<:_rto. detenuto dal 9.10.1 9-1 I. evade. «per eventi bellici» dalla Casa Penale di Soriano nel Cimrno il :>.6. 1944. Chilcl Robeno. mentre era decenuw nel le Carceri Giuclizi-irie di Ro . I redatto. 111 dara 8. 1.1 942. un «111e111orialc» indirizzato aJ Duce. L'originale del «mei~oriale» pe~:~11 ~~ lo al,somando S_~premo del ~.LM. venne trnsmesso dal sudderm Comando al T.S.D.S. il 19.7.1942 e il Pi 1,;7i~e nce ciel I .S.D.S. ?rdrnò .che il «memoriale» fosse allegato agli atri processuali. Dr tdle «memonalc» si trnscnvono alcune frasi: v· «D~ice_! n~n so_no_un_a s~ia. ".i supplico_ di fare ~sa~1i'.1~re il mio caso da persona imparziale ed alle. iarc le mre soffe1enze in c,uce1e. Sono v1ttrma dr nusttfrcazioni. fasc ista di cuore clli lla vioiJh con i ~~tu e non solo a ~arnie. clivenni_ poi Gerarca. carica che ho ricopeno l'ino ai primi giorni d~ I 1;;ese di omgn_o del 19-1? nscuotcndo lodi da rnue le superiori gerarchie. _Di nazional rtà francese. razza :u'iana e religione cattolica. dalla nascita risiedo ini11terrota111en1e in !~!ha Jal 19_ 15 e bo se1~p1:e servito la Na.donc. che così generosameme ~,i ospitò. con dev~.don~ da 11 ad~tuvo .. In ogn'. c,~costanza bo dimostrato la lealrà assoluta del mio artcggiamenw verso l lta 1ra e 11 Fascismo Vr thco Duce 10 J· · · ,· · anzi· m,· sono sempre regolato nel . . , . , . . . · . , , . . .' n 10 m"' nociuto a11·1 taira, 111 ,trmoma con le difettive deoh oro·mi competent·1· Duce' S·ilv· t t: · I r Suo mte1esse • • • . • • <: o' . . , .i e un nsc1sra e 1e , u un nuss'.onano del ~redo ~a~c1sta e che durante tutto il ventennio ha seguito Jc direttive del Duce del Fascismo, come rnclustnale, come capo di numeroso personale "andando incontro al Popolo" ed infi ne. come generoso Gerarca. nel delicato senore degli stranieri. , Le n:as~imc.Autorità ~uc:cedutesi a <?enova nel venccnnio, che in gran parte mi conobbero person,dmerllt:, lo possono testrrnonwrc. I fatti sono più forti del la calunnia. Evviva il Duce !». Con Dec~t~ Luogotenen:w~I~ del 5.-1. 945 venne concesso a Chi Id Roberto il condono della resid~1a pena da es~i~trc con la cond1 zrone che 11 condono sarà revocato se nel tenni ne di cinque anni dalla data ciel 5.4. I94) Ch1ld Roberto con11netterà un nuovo deJillo. . ':' s~!uito dell'i~oltro di _due istunze trasmesse da Chi Id tendenti ad ouenere la revoca della misura ~t SlCll'.."'zza della .hbenà..v,ghla'..i.e cl_ell~ espu lsione dallo Stnto Itali.mo C Ì pareri favorevoli esp, ess r_d~ lle c?mpe tent r Auto rrta Gwd1Z1an e e c.J al Mini~rro della Guerra. in data 29.9.19 45 il Guardas1~ll1 M1111stro Segretario.di Stat? ~r la GrJZia e Giustizia - visto l'art. 107 del C.P. _ i-ev~a. con Decie to del I. l 2.1 945. la misura dr s1curez1..r de lla libertà vioilata e l'ordine di espulsione di Ch1ld Roberto dall'Italia. "' ·

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- - ---- --Rcg. Gen. n. 340/1942

SENTENZA:\. 429

Il Tribu1'.ale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: P::es1'.lt'11te: Le Meire Gaetano- Luogotenente Generale M.V.S.N. Guut,_ce l~e/(1/ore : ~am,ri Piero- Procuratore Militare del Re Imp. G111d1n: Console Ge11emle M. \~S.N.: Gangemi Giovanni. Giudici.Consoli M. \!.S.N.: PalmentolaAldo~ Capuli Pietro, Suppiej Giorrrio PompilìTorello 0 ' · ila pronunc,mo la seguente: SENTENZA

Nella causa contro: P~imerano Vi'.ic~nzo. n:iw il_ 28.1 . 1897 a S. On.ofrio (Catnnz,tro). marittimo. Detenuto dal 21.1.194 2 D Stefano Ymcenzo, n.ito I I 7.4. 19 l I a Reggio Calabna, barbiere. Detenuto dal 21.1 .1942 l I Pri mernno:

IMPUTATI

1) di le ntato spionaggio pol itico e militare nell 'i nteresse di uno Stato in guerra con Jo Stato

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Italiano (arti.. 56 e 257 p.p. e IO cpv. n. I C.P.), perché il 7. 1.1 942, dalla Francia ove trova vasi s'imrodusse clandestinamente in Italia per procurarsi. à scopo di spionaggio politico e militare. notizie che nell'interesse dello Stato debbono rimanere segrete. senza riuscire tuttavia in tale scopo. a causa della stretta sorveg li anza alla quale è s1ato sottoposto dalle nome Autoritt1della P.S.; 2) di istigazione (an. 302 C.P.) perché nelle circostanze di cui al precedente capo d' imputazione. a Genova. istigava Di Stefano Vincenzo ad entrare al servi.do d. informazione del nemico. ricevendone l'acceuazio ne. e vencnc.Jo entrambi arestati al momento di espatriare clandestinamente dalJ'luilia in Francia il giorno 2 1 dello stesso mese di gennait>. li Di Stefano: 3) di comrzionc da parte del lo straniero (an. 246 C.P.) per avere ricevuto nelle circostanze di cui sopra. e perciò in tempo di guerra. da pane di agenti di potenza nemica. a mezzo ciel Primcrano. la somma di lire 500 ed altre utilità. RI fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. Entrambi: 4) di cospirazione politica mediante as~ociazione {art. 305 IO cpv. C.P.) per essere e,mambi entrati a far parte nelle circostanze di c ui ai precedenti capi d'imputazione ed al fine di commenere deliui contro la personalità internazionale dello Stai.O. di una associazione della quale, anche se non identificati, facevano parte almeno altri due membri residenti in territorio estero.

IN UDI ENZA A PORTE CHIUSE Al SENSI DELL'ART. 324 C.P.P. SentiLO il P.M. nelle sue conclu:;ioni e gli impuwti elle per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.

IL TR IBUNALE Considenuo che dalla lcuura degli ani processuali nonché dalle risultanze del!' orale dibanimemo. specie dalle dichiRrazioni dei giuclicabili e dei 1.csti , si è potu to accertate.

IN FATTO ED lN DfRITIO Il 7 gennaio scorso, il Brigadiere RR.CC. Bovio Enrico. in servizio a Cesana (Torino) notava che un individuo evidcmeme111c non nativo dei luoghi. senza cappono cd avente per copricapo un basco. verso le ore 12.20. prendeva 1·autoc:oniera per Ulzio. e di là col dìrerw delle ore 13, 1-1, proseguiva per Torino, aequislando un biglicuo. 2:t classe. ma occupando un posto di Ja classe. A Torino lo sconosciuto si recava nel nego1.io di cappelleria in Via Nizza n. I I ove acquistava un cappello. e ripartiva. quindi, suhi to per Genova, ove gi ungeva ul le ore 20, 15, re1:andosi direttamente in un vicolo dietro il corso di S. Cosimo e di Hl alla locanda «Gorizia>, sita in via Prèè11 n. 7 ove prendeva alloggio. Ivi si accorgeva di aver lasciato la c:ana d'identità alla cappelleria cli Torino e faceva telegrafare dall'albergatore per riaverla: si sono così potute stabilire le generalità ciel Primerano. Sorvegliato nella sua attività. veniva arrestato il 21 gennaio a Dronero, assieme al coimpu tato Di Stefano, nell'atto in cui entrambi stavano per lasciare clandestinameme l'Italia per passare in Francia. S011oposto a ripetuti inte1Togmori, ed in seguito alle conlestazioni degli uffici:1li di polizia giuclizia1ia su quanto era nolO della sua auività. il Primerano ha dovuto confessare qua nto poi ebbe a confermare al Giudice lsuuttore ed a dibanimemo. E cioè di essere stato assunto in Francia. ove trova vasi da un paio d'anni. al servizio inglese di informazioni, eia epoca che non si è potuto stabilire, sebbene egli la voglia determinare per il novembre e il dicembre del 1941. e di essere clandestinamente venuto in Italia previa riscossione di una somma di lire 6.000. attraverso il confine per il Col Bc,usson. agevolato da una guida, con l'incarico seguente: l) recarsi a Piz.zo Calabro per ottenere il rinnovo della sua carta d'identità: 2) procw·arsi marche da bollo per il rinnovo delle ca1te cl'identità: 3) ingaggiare due agenti per conto del servizio ne mico; 4) recarsi a La Spe1.ia per rilevare il numero e la specie delle navi ivi dislocate: 5) riferire le notizie raccolte al suo ritorno in Francia: 6) ritornare in Francia il 26 gennaio. Appena giunto a Genov~ di cui egli ern molto pratico per esservi vissuto precedentemente alcuni anni. si era immediatamente accinto ad espletare il terzo dei suoi compiti suddetti, reclutando infatti il rubricato Di Stefano, ma senza trovare l'altro predestinato, un tal Maiino; rimasto a Buenos Aires, in


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S.

seguilo all·o· scoppio .deUe ostil~tà. Si accorgeva però intanto, di essere sorvegliato dalla polizia, ma usa ndo ab1l'. precauzioni . non nnu nciava completamente all'incarico assuntosi: facendosi accompagnare dal Di Ste~ano e SO?tenendone tmLe le spese, si recava a Pizzo Calapro dove aveva Ja famiglia. ma senza recarsi a casa si nascondeva col Di Stefano nelle campagne vicine, tentando di Ollcnere il rinnovo della sua cana d'identità. Riuscendogli ciò impossibile, decideva di ripartire per Genova; ed andando a casa sua, a Pizzo, soltamo qualche ora prima della partenza del treno, sottraeva al fio lio la carta d' identità di quest'u ltimo, e .giun to a Genova, sempre in compagnia del Di Stefano. at'q uale 1manro aveva versal~ un primo compenso di lire 500, si rifugiava ncll'a!loggio di costui, tappandosi 111 casa col pretesto d1 una indisposieione, in realtà per timore di essere scoperto ed a1Testato. G.i unto: final~1ente. il tempo in cui . secondo gli accordi presi, avcbbe do vuto partire per trovarsi a Mars1glta il mattrno del 2 1 gennaio prendeva il treno direuo a Dronero, dove doveva incontrare la guida che avre~be dovt_ltO, la stessa sera, riaccompagnarlo, per il valico attraversato la prima volta in senso rnverso. 1n Francia. Ma a Dronero venjva aITestalO col Di Stefano. Anche quest' ultimo ha confessato i fatti di cui sopra per quanto a lui si riferiscono; e solo nell'interrogatorio giudiziale ed al l' udienza ba ten tato di svalutarli, affermando che il Primerano lo ha condotto fino a Pizzo C~labro, s?stenendo le spese di tras porto e di vitto, soltant0 per avere una compagrua duran te Il viaggio che gli ha dato le 500 lire impietosito dalle cattive condizioni del suo ves1ia1io. e frnalmente che da Dronero egli. Di Stefano, avrebbe dovuto fare ri Lorno a Genova in quanto non avrebbe voluto ma ntenere gli impegni già assu nti. Affermazioni puerili. però che sono smentile prima an~ora che dal Pomerano, dalla logica inesorabile dei fatti accertati. Dalla suesposta narrativa.emerse chiaramente che ne.ll_'azion_e del .Primerano si riscontrano, anziwuo. gli esu·emi del tentativo di spionaggio poht1co e m~l~lare at sensi del l'art. 56 c 257 p.p. e l " cpv. n. I C.P.. Egli infatti a scopo di spionaggio polrt1co e rn1htare, ha tentato di procurarsi notizie che nell ' intercsse deJlo Stato debbono rimanere segrete. Ali ' uopo, dalla Francia egli è venuto clandestinameme in Ctalia, attraversando iI confi ne con I' ausi I io di una guida espressamemc ingaggiata per lui, e se, di fatto, egli ha finito col non recarsi P.iù ~ .La Spezia. dove avrebbe dovuto espletare una parte dell' incarico, tale parziale ammissione non sigmi1ca nconoscere il proprio errore e tRn to meno una volontaria rinunzia ali' a7.ione. ma la conseguenza di un ?stacolo da lui Iitenuro insormontabile, sapendosi ormai sorveglia[() dalla polizia. e non arnsclùandos1 nella stessa Genova da lui così bene conosciuta, a mettere il naso fuori da ll 'allog!!io del reclutato Di Stefano. ~ li corso dell'iter criminis, iniziato con atti idonei incquivocabilmleme esecuti vi, è stato interrotto per cause indipendenti dalla volo ntà dell' agente e non per spontanea sua desistenza. Il Primerano inoltre si è reso colpevole del delitto di istigazione previsto dall'ait. 302 C. P. ; c!lli stesso ha confessato di avere indotto il Di Stefano ad entrare al servizio degli agenti del paese nc711ico. Tale azione c1i minosa ri.mane fuori dal tentativo di procacciarsi notizie di carattere segreto, ed integra, penanlo, gli estremi_ gmn_d1c1dr. un .distinw reato. Infine. il Primerano assieme al Di Stefano si è reso responsabile del dehlt? d1 cosp1raz1one mediante associazione ai sensi dell'art. 305 1° cpv. per essere entra mbi entrali ,a far ~arte dell'associazione spionistica nemica della quale. anche per confessione dello stesso D1 Stefano, facevano pane almeno due agenti nemici. Il Di Stefano, oltre che di quest'ultimo reato si è reso colpevole d~l l'ahro ascrittogli di corruzione del cittad ino ai sensi dell'art. 246 p.p. e 2° cpv. n. I. La sua affermazione <l1avere ncevuto dal Primerano le 500 lire a ti tolo beneficiario non è attendibi le. Infatti. il Primerano era a piena conoscenza che cosrni agiva per incarico criminoso dello straniero, ed il fatto che entrambi sono stali arrestati nel momento in cui stavano per oltrepassare il confine. dimostra a'.l'evidenza la piena consapevolezza del Di Stefano, del reato da lui stesso in un primo tempo c?ntessaw. di avere acceuato il denaro e la promessa di maggiori compensi in seguito, al fine dt comp.1ere atti w ntrari agli }nlercssi nazionali. Pure in questo caso, la cospirazione politica mediante associaztone, nmase al d1 l'uon della corruzione, essendo alla prima figura del reato, estraneo l'elemento pecuniario ed utilitario che è costitutivo della seconda. Accertata ed affermata la responsabilità pen,~le del Pnm.erano e del Di Stefano; esaminale e vagliate tutte le ris ultanze dibattimentali, specie le nclueste.difens1ve; tenu ta presente la natura particolare dei reati commessi in momenti diffici li per la nazione lll guerra: rl Collegio è <l'avviso di inogarc le seguenti pene. Per il disposto degli artt. 56, 257 p.p. e I 0 cpv. n. I C.P. : a Primerano anni ventiquattro. Ai sensi deJJ'an. 302 C.P. a Primerano anni clnque. In applicazione dell'art. 305 cpv. I° C.P. a Primerano e Di Stefano anni 5 ciascuno. In base a!J' art. 246 p.p. e cpv. 2° n. I C.P. a Di Stefano anni 10 e L. 20.000 cli

multa. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare: Primerano ad anni trema. Di Stefano ad anni 15 e L. 20.000 di multa. Enrrambi con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilala, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli arll. 56, 257 p.p. e cpv. 1° n. I, 302. 246 p.p. e cpv. 2° n. I, 23, 29, 65, 73,228, 229 C.P.: 274, 488 C.P.P..

DICHIARA Primerano e Di Stefano colpevoli dei reati ad ognuno rubricali ed operato il cumulo delle pene complessivamente condan na Pri merano ad anni 30. Di Stefano ad anni 15 e L. 20.000 di multa. Entrambi con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamemo delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 20.7 .1 942 - anno XX. Seguono le firrne ciel Presidente e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Sia il Prirnerano che il Di Stefano, entrambi detenuti dal 2 1. I. L942 e ristretti nella Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia risultano «dispersi» nel bombardamento che il 17.9.1944 distrusse la Casa Penale di Castelfranco Emilia. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L. L. 5.10.1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Genova (Ja Sez. Penale) ha. con sentenza emessa in Camera di Consiglio 1'8.5 ..1952. dichiarati estinti per amnistia secondo quanto previsto dall'art. l del R.D. 5.4.1944 n. 96 e dagli artt. I e 2 del D.L.L. 17.11.1945 n. 719 i reali addebitati a Primerano Vinceni.o e Di Stefano dichiarando cessala l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie a loro inflitte. Con la stessa sentenza la predetta Co1te cli Appello ha ordinato l' imrnediata scai·ccrazione di Primerano e di Stefano, qualora fossero ancora detenuti, e revocato l'ordine di carcerazione evenLLialmentc emesso ne.i loro confronti.

SENTENZA N. 431

Reg. Gen. n. 232/1942

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relawre: Presti Giovanni - ProcuraLOre lvlilitare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. \~S.N. : Gangemi Giovanni, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : PalmentolaAJdo, Caputi Pietro. Rosa-Uliana Riccardo.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa conLro: Ferrari Armando, na to il 24. l . 1922 a Montreal (Canada). studente: Detenuto dall' 11 . 12. L941 Caremoli Pietro, nato il 20.8.1922 a Lucerna (Svizzera). studente; Detenuto dal 12. 12.194 1 Borlé Luigi, nato il 24.9.1922 a Milano. studente; Detenuto dal 12.12.1 941 Yidossich Franco. nato il 22.2.1 923 a Cernobbio (Como), studcme; Detenuto dal 2 1.1. 1942 Gaggia Camillo, nato il 13. l O. J923 a Milano. studente; Detenuto dal 29. 1. 1942 Ottone Marco, nato il 5.1.2.1918 a Genova. impiegaw. DetemHo dall ' 8.5.1942 Silvestri Mirto, nato I' I 1.2.1 924 a Milano, studente: Detenuto dal 29. 1. I942


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TRIBUNALE SPECIALE PLR LA DIFF:S/\ DELLO STATO

PRIMA PAIITE: SEN.11,1:\LE PRONli1\LIATE DAL l.S.D.S.

IMPUTATI

giorno. Uniamoci ai fratelli di oltr· alpe: collaboriamo pure noi alla loua universale contro gli oppressori nazifascisti! Sabotiamo cuuo ciò che puè> \ervirc a prolungare la guerra. rallentiamo il lavoro per indebolire la macchina guerresca clegli oppressori nazisti, e dei cri minali fasci sti. Rallentiamo il lavoro! Sabotiamo! Fratelli: il giorno della ri volta e della liberazione è vicino. Uniamoci armiamoci! Viva la Libenà. Sorpresi da agenti di P.S .. durante la diffusione del!' 11 dicembre. il Ferrari e i rubricmi Carcmoli e Borlé. furono .irrestati. successiva me nte venneru, identi ficali ed arrcst.tt i anche gli al tri partecipi dell'associazioni rubric:iti Vidossich. Gaggia. Silvestri. ed infine. nel maggio u.s. il rubricato Ouone. il quale. sebbene in sen izio militare. mancenel'a contatti con i suoi compagni a ma.1-0 di corrispondenza epistolare e di preordinati convegni. Durante le perqui~izioni domiciliari. materiale <.li ~tampa e propagandistico. armi e muni zioni l'urono scquestrnti, TI Ferrari. il Carcmoli. il Borlé ed il Gaggia. aveva no detenuto per qualche Lempo. senza la prescriua autoriz,:azionc della P.S .. tre pistole automatiche e relative munizioni per usarle come difesa personale in occasione della diffu~ione dei rnanifestini e per ogni altra e\'enlualirà politica. e mli armi poterono essere acq uistate mercé una falsa C<ll'ta di iclc nli tà forni ta dal Silvestri. che di tale cw1a raceva da tempo uso. Gli imputati hanno pienamente confessato quanto. come dianzi è siato narrato: solcanro l'Ollone ha cercato di attenuare la sua responsabilità. la quale. però. l.i evince fra 1·a1tro. dalle lettere che egli inviava stando souo le anni. agli associati. dagli incontri con costoro avu ti in Udine. dove s'erano eia Milano recati appunto per conferire ~ul movi mento. e in Milano. dove l'Ouonc s· era riunito. a scopo associativo, coi prede11i rilevando una copia del :,opra riprodouo Proclama n. 13. che. succe!.~ivamente. suoi fam iliari avevano distnmo. Il Collegit1 non ritiene di prendere in considerazione le tardive dichiarazio ni cli pcmimento dei prcvenmi. dato la gravità dei faui. commessi in un momemo particolarmente delicato della Nazione. Nei fatri come ~opra accertati ravvisa gli es1rcmi giuridici dei reati rubricati c. commisurando le pene alla pericolosit11e all'e111itfa del fo llo di ciascuno. reputa giw,to dover condannar~: Ferrari a complessivi anni 15 di reclusione e mesi 4 di arresto, cu1mrlo di anni 10 per il delitto di cui nlla tenera .i) della nibrica. anni 3 per il reato di cui alla lcuera bl. anni uno per il reato di cui alla lcllera c). anni uno per il reato di cui alla leuc111 d) e mesi -4 di arresto per la contravvenzione di cui alla leucm e). Care111oli. Borlé e Gaggia ciaSCLlllO a complessivi anni dieci di reclL1siune e mesi quattro di arresto. cumulo di an ni cinque per il dcliuo di cui alla lettera a) della rubrica e le altre pe11e come per il Ferrari. Vidos~ich a complessivi anni nove di reclusione. cumulo di anni due e mesi 6 per il deliuo di cui alla lettera a) della rubrica. anni -4 e mesi sei per il deliuo di cui alla lettera b) e un anno per ciascuno dei due reati cli cui alle lettere e) e cl). Silvestri (minore degli anni 18 e quindi colla diminuente cli cui al!' art. 98 C.P.) a complessivi anni scue di reclusione. cumulo ct· anni 2 e mesi 6 per c:ia!>euno dei reati di cui alle teucre a) e b) della rnbrica e ouo mesi per ciascuno dei re:11i di cui alle Jc uere e). d ) ed f) dell.i rubrica. Ouone ad anni cinque di reclusione, prcvi,1degradazi(1ne. per il reato cli cui alla lettera a) della rubrica e in applicazione dell'art. 28 C.P.M. di pace.: tu tti. in solido, al pagamento delle spe~e processuali e cia~cuno al pagamento delle spese di propria c:us1odia preventiva (art. 274. -188 C.P.P.). Consegue l'interdizione dai pubblici uffici (art. 29 C.P.): pe.rpctua per Ferrari. Caremoli, Borlé . Gaggia e Otto ne, e per la durala di anni 5 per Vido~sich: bisogna ordinare la li bertà vigilata per Fen·ari. Carcmoli. Borlé e Gaggia ai sens i del1·art. 230 n. I C.P. I I Collegio ri tiene che la souoposizione a tale misura di sicurezza, però. :ti sensi dell'art. 229 C.P.. sia da ordinar.-i anche nei riguardi degli altri condun nati. Le ,m11i e le munizioni in sequestro vanno confr,cati (art. 2-40 C.P.).

Tutti: a) deldclitto dicui all' arr. 305cpv. J C.P.inrclazionc ·1gliartt 10? 253 ?7? ,?34. e r ed in relazione ·1 I O Il , e • , -, • - e stesso Ot ree . . · - per 1 ~o o ltonè a ·an. 78 n. I C.P.M. di pace - per avere appartenuto ad un·1assocrnz.1 · · • · • ' . one aveme . per fime d'r svo Igcre propaganda antmaz1onalc e d1· 111c1tare al sabotagirio ed ,llla' insurrei1one·. Con I ·1°"rav·rnte J 11· I · · ' '-=:o • , pe r· Luu·r. ce u umocpv.epen · l Fcrran(organizzatoreecapo)anchedella parie pnma del cnato an . 305 C.P. Gli stessi - meno J'Onone - ancora: 0

. ~) del delitw di cui all'art. 303 _C._P. in relazione agli am. 253 e 18-4 s1esso COdic:e per avere pubblic.imente, ,i_ me~o della stampa, 1~1 1gato al sabntaggio bel lico ed alla insurrezione annata· ••c) ~el delillo d1 cui èill' arr. 282 C.P. per avere compilaio o diffuso manifestini contene.mi offese a II 111dm1-zo del Capo ciel Governo: ,.'1) de! _deli tto di cui nll'arl. 297 C.P. per avere compilaio o diffuso manifestin i contenenti offese al! 111d1nzzo del Capo dello Stato germanico. 11 Fcrrnri, il Carcmoli. i I Borlé ed iI Gaggia. ancora: e) · . . de.. I reato , . ,di cui all'art. 697. C.P.. in relazione all'art. -18 I•el!ne ~e di PS . . per ,aver' c . ~e nza Ja prescntt,i ,1utonzzaz1011c, dete nuw arnu eia luoco e relative munizioni. Il Silvestri, ancora: • f) del delill:).di cu.i ~tran. ~89 C.P. in relazione agli am. ~77. -482 slcsso COdicc per avere rauo uso dr falsa ~am, d1 1dem1ta. In Milano cd altrove dall'aprile alla line di dicembre del 1941 _. • ln, esao ,al pubblico .di~alLirnc nto, sentito il P.M . oella sua rcguis itori.1 e gli im puta;i che. coi )oro d1 Jensorr, h,111110 per ull11111 avuto la pamla. osserva.

IK FAITO ED IN DIRJ1TO . I\ s~~uito di procedimento a riro formale. i prevenuti fu rono. con sentenza dcllc1 Commi:,sione

melata 8 ~orr~nle luglio. rinviali a g!udizio pcr_rÌ.\l)Ondere dei reati sopra, in epigrafe. enun~Il ?<hcrno d1bau1mcn10 per la confess1onc degli imputati e per le prove testimoniali e documentali. s, è accertato quanto appresso. J~'. f~lllOI I~

Cl.lll.

""'N~.lla prim_a,'.eradel 194 1 ~successivamente. i prevenuti, quasi tuni sttrdenti universitari, iscritt i alle 01 ean1 zza_. z10111 l'ascrste - Panno o G.l.L• - violando il "'<>iurame1ito pr,est~to e PCI·Cl'ò 1·ec1·I!!fa1·I cd iH!end() . • • . • " contr(> gh mtei es~1 della Patria 1111' 1 .1erra e quindi traditori avevano costi1u1·to , ~ · 1·-11 M1'Jano~ rf . . · , una, assoc1aL10nc .' '. ~tto a :a:ttllc1:e..cosp1rat rvo politico. All' uopo era stato provvedut.o ad una atLre1.1.atura cli stampa 1 l,t clanc'.e~trn." d1ffusro~e del progra111ma parricida. riunioni erano sta te tenute e armi e mu nizioni e1,rno stme acq uistate mediante es1b121onc d1 faho documento d'iden1 iti1. 11 rubricaio Fcrrari nei primi mesi del !9-41 aveva promos. a ed organinara la dcu.i associazione assumendone fa direzione , A~q uislat?: co_n il co111ributo degli adepti. il materiale per la stampa, erano sta1i. dai .partecipi C~llT'.pl lau e dlffLISI per le Vie di Milano. nelle Ore notturne di Ull giorno imprecisato del febbraio~ dall .' I c!tcembre 194 1. nume rosi manifestini contenenti is1igazioni al ,abotagoio bellico ed alla 111su1rc~rone armata. nonché offese all'indirizzo del Capo del Go,·crno e d~"capo dello St· Gcnnamc_o.. J, ~~.r1~_ifestini.41~fissi sui 111.uri o sparsi per le vie cli Milano, portava no le seguenti dicitL,;'.;~l . .« I) Ciede'.: I .•mp~ss iblle: Obbed i~·<.: sempre. Combattere tutta la vi1a. Così vuole Mussolini. Ma I 01a della hbe1az1one e Prossuna. Jtahani preparatevi unitevi». . 2>, hal'.,mi: Maledite la guerra. Maledite i disegni omicidi di ~1ussolini. Muoia il gran mostro che divo1,1rl ldVOtO_del Popolo e beve nella guem1 il sangue dei nos1ri figli. MUOTA! Un1amo~1_Fra'.el!i ! La nostra Rivolu1.:ionc farà perire per sempre le nèfaste e smisuraLe ambiziom dei c,mJef1c1 Fasc1st1. UNI/\MOCI ! li_libello dilTuso la sera dcli· I J dicembre I 941 e c he portò ali' arres to del Ferrari e tle!!li altri rtava •1,~egu~mc l~s to:.,Pro~.'·'.ma N. 13 f":RATE~LI.! .L' ordine nuovo di Hitler è umr Eu;opa scÌ1:a con n c,~po la, Germania._L:1ssass11:o M11ssoh111 e già 11JuSU"asca rpe di Hitler. Migliaia di fratelli ~o no ''.iand~.11• al ma~cll_o: fam~gh~ sono 111 lun~. 1_·11alia è ~pogliata di tuno: ciò per assecondare r orgoglio e I ambrzionc cnm111alc dr Hitler e Mussohm. Ma 1101 veri l!aliani non voa:liamo essere schiavi c1·1 ne ._ Suno Vocrlta 110 Pa11ia ·· l'I bera ed 1' 11 pace con 1uu1· J rr1onn · ~ . ~ · , • · • . o ' 1• una 1clono ta, ver·'t' · • • -" • li c·, 1111sco1 , • 1 a ma ·, paes 1 occup,ll r da H11le1 lollano all(.:Ora comro l'oppressione: sabotaggi. attema1i, rivolte. sono all'ordine del

P:

. :l?

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P.Q.M. 11.

Leui ed applicati gli ant. J05 p.p. recpv. e u.p. in relazione agli artl. J02. 253. 272 e 28-4 C.P. e 78 I C.P.M di pace: 303 C. P. in relazione agli a rtl. 253 e 284 C.P. : 282. 297. 697, -477. 482. 98. 73, 74.

29. 229. 230 n. I. 24 C.P.: 28 C. l~.M .P.: 274. 488 C.P.P.. DlCHlARA Ferrari /\ rmando. Care mol i Pie tro. Borlé Luigi. Vido~s ic h Franco. Gaggia Carni llo. S ilvestri


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M i rio e Ouone Marco responsabili dei reati in epigrafe a ciascuno ascritti. colla d i111inucnte dell'età minore per i l Si lvestri, e, cumulate le pene, condanna Ferrari ad anni quindici di rec lusione e a mesi 4ua11ro d i arresto; Caremoli, Borlé e Gaggia ad anni dieci d i reclusione e a mesi quattro d i arrcslO c iascuno; Vidossich ad anni nove di reclusione; Si lves1ri ad anni serie di reclusione; Oltone ad anni c inque cli rec lusione previa degradazione; lutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, col la conseguenza per tutti , con l'esclusione di Silvestri e del Yidossich, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffic i. Il Yidossich e i l Silvestri dell'interdizione per anni cinque; ordina che tutti siano sottopost i alla libert~1 vigilata: i)rdina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro. Roma, 22.7.1 942 - anno XX. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZ IE DESUNTE DAl FASCICOLI DI ESECUZIONE 11T.S.D.S. dichiara. con O rdinanza del 4.1. 1943, cessata per l'amnisti a concessa con il R.D. 17.1 0 .1 942 n. 1156, l'esecuzio ne del la condanna a 4 mesi cl i arresto inflilta a Ferrari Ar mando. Caremoli Pietro, Borlé L uigi e Gaggia Camil lo per il reato previsto dall'art. 697 C .P. in re lazione all 'art. 38 Legge di P.S. e delli.l condanna a 8 mesi di reclusione inflitta a Silvestri Mirto per il reato di cui al l'art. 489 C.P. in relazione agli am. 477, 482 C.P. determinando la resid ua pena in 15 mrni di reclusione per Perrari A rman do, in I O anni di reclusione ciascuno per Caremol i Pietro. per Borlé Luig i e Gaggia Camilla e in 6 anni e 4 mesi di rec lusione per Silvestri M irto ferma resta ndo per t·u11i la pena accessori a e la misura di sicure,:za. Per le d isposizioni impartite dal Min istero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e 11. 492 16/441 del 14.8. 1943 viene proposta la l iberazio ne per Grazia Sovrana e, pertanto. Ferrari Armando, detenuto clal l' 11. 12. 194 1, viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8.1943, Borlé L uigi e Caremoli Pietro, detenuti dal 12.1 2.1 94 1. V idossich Franco, detenuto dal 22. 1.1 942, Gaggia Cami llo, detenuto dal 29.1. 1942. Sil vestri Mirto, detenuto dal 29.1.1 942 e Ottone Marco. detenuto dall ' S.5.1942. vengono scarcerati dalla Casa di Reclusione di CasLelfranco Emilia i l 3 1.8. 1943. Con il Bando n. 32 dcll'8. 1I . I 944 venne stabi lito che l'Ufficio del P.M. dei Tribunali mi litari di guerra soppressi ha anche il compilo di provvedere ad emettere provvedimenti relativi alla esecuzione delle sentenze emesse dal T.S.D.S. Il predetto U ffi cio ha ril evato che. in applicazione delle dispos1z10111 contenute nel D.L.L. 27.7. 1944 n. 159, tutte le sentenze pronunziate dal T.S.D.S. per tutelare e convalidare il regi me fascista e a impedire esisodi d irei.li a sovvertire il regime devono essere annullate e dichiarate giuridicamen te inesistenti. Le motivate richieste inoltrace, d i ufficio, dal 1960 in poi alla competente Corte Suprema di Cassazione sono state accolte e, pertanto, si è venuta a creare una costante giurisprudenza che ha determinato l'annullamento con dichiarazione d i g iuridica i nesistenza di tutte le sentenze emes~e dal T.S.D.S. per fatti analoghi a quelli speci ficati nel la sentenza n. 43 1 del · 22.7. 1942 nei confronti dei sopraspec i fica ti imputati. Per i suddetti moti vi la Con e Suprema d i Cassazione (2a Sez. Pen.), conferm ando ancorn una volta la sua giurisp rudenza, ha accol to la richiesta inoltrata il 5.3.1982 dal co111peten1e Ufficio del la Procura Generale Mi litare ed ha, con sen tenza del 18.5.1982. dichiarala l'annullamento e la giuridica i nesistenza dell a sentenza emessa dal T.S.D.S . i l 22.7. 1942 nei con f ro nti di Ferrari A;mando, Caremoli Pietro. Borlé L uigi. Y idossich Franco, Gaggia Camillo, Si lvestri Mirto e Onone Marco.

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•PRIMA PARTE: SENTEKZE PRO~UNZIATE DAL T.S. D.S .

TR IBlJNAI.E Sl'li('IALE i>icR LA Dll' cSA Dl~LLO STATO

SENTENZA N. 435

Reg. Gen. n. 392/1942 IJ Tribunale Speci ale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - L uogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: M ilazzo Gioacchino - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Gangemi G iovanni, Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pieu·o, Suppiej Giorgio, Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Nella causa con1ro: Giubbilei Mario. nato il 22.6.1 914, a Firenze, Sergente Maggiore 84° Fanteria. Detcnuco dal 16.4. 1942 IMPUTATO Del delitto previsto dal!' art. 262 I O e 2° cpv. C.P. per avere rivelato, nel luglio 1940. in tempo cli ouena. al Console degli Stati Uniti d'America. a Torino. a scopo di spionaggio militare. notizie di cui la com.petente A ucorità ha vietato la divulgazione. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE Sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. IN FATIO ED I N DIRITTO Risulta dall'orale dibattimento per le parziaji ammissioni dell'i.mputato e per le dichiarazioni rese dai testi <!SCussi che il Sergente Maggiore richiamato Giubbilei Mario in servizio a Poirino (1òrino), nei pri mi giorni cli lugli o 1940 prese contatto in Torino col signor Richard B. _B a:en, Console degli Stati Uniti in quella città. che dal lo stesso fu ricevuto confidenzialmente anche 1I giorno 12 del eletto mese; che nello stesso giorno. dopo i l colloquio avuto col Giubbilei. i l Console spedì all'ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, un rapporto contenente, fra r altro, le seguenti notizie di carati.ere militare: I) che nella regione di Aosta si ebbero molti casi di congelamento di 2° grado; 2) che molte t1~1ppe schierate al confine francese, si anelavano concentrando a Chivasso: . 3) che mil le uomini riu niti a Poirino (Tori no). sarebbero dislocati insieme ad altri verso Onente, forse a Gorizia, ove si anelavano ammassando grandi forze coll 'intenzione di passare le vacanze estive sulle coste dalmate; 4) che un Corpo d'Armata che avrebbe dovuto provvisoriamente porre il suo quartiere generale a Poirino, scelse i nvecc come sede provvisori a. Vi I lanova cl· Asti. n perilo ha nell'orale dibattim ento confermato che le notizie dianzi riporcatc sono _sostanzialmcnte e eoenericarnente esatte e sono comprese fra quelle di cui l'autorità ha vietillO . la di vulgazione. . . , Le anzidette risu ltanze non hanno però forn ito sufficienti elementi di prova sullo scopo sp10111st1O co o meno che animò imputato. che pertanto deve essere ritenuto responsab ile ciel reato di cui al I cpv. dell'art. 262 C .P., del quale reato il Tribunale. tenuto conto delle anzidette risultanze, ravvisa gU elementi costitutivi. Passando all'applica7,ione della pena il Collegio stima doverla fissare in anni lOdi

r

reclusione. spese e conseguenze di legge.

P.Q.M. V istigli artt. I R.D.L.9. ] 2. 1941 n.1 386;2621 ° cpv. C.P.:29,230C.P.; 488. 274C.P.P.. DICHIARA Giubbilei M ario responsabile del I " cpv. dell'art. 262 C.P. e. così modificato parzialmente rubrica. Io cond anna alla pena di anni I Odi reclusione, alla imerclizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l'imputato a pena ultimata sia soLloposto a libertà vigilata. Roma. 24.7 .1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DL ESECUZIONE Giub~ilei Mario ..deten~1to dal 16.4. l 942. evade dalla Casa dj Recl usione di Fossano il 5.7.1944. : 1'. sede di giud 1 eh revisione speciale (DLL.. 5.W.1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Torino, con ~e'.1tC. 1.1za emess.i il I O. I 2. 1946. assolve Gwbbtle1 Marco dal reato cli spionaogjo adclebicato"lj JJer 1nsuft1c1enza d1 prove. e~ "' . NOTA: li rea to di ~pionaggio commesso da Giubbilei Marco nel Juolio del 1940 a favo re delle Naz1onr. allea.te. o associare non c~stiwisce più reato perché è stato comme:so dopo il l 0.6. l 940. Infatti ~~ 1 .le chspo~1z1on1contenute nel I art. 16 del Trattato di Pace fra l' Italia e le Nazioni alleate firmato a ; ,mgi 1~ 10.2. I 947 reso. esecuti vo con Decreto Legislati vo del Capo Provvisorio dello Stato in data _8, 11. I 947 n. 140 1reatt d1 sp1onaggw commessi dopo il 10.6. 1940 non costituiscono più reato. ·

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Reg. Gen. n. 870/ 1.941

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PR IMA PARTE: SENTENZE PRQ:,.iUNZIATF. DAL T.S. D.S.

T KJllUNALF. SPECJALÈ PEK LA DI FF.SA DELLO STATO

SENTENZA N. 437

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da· P::esi~e111e: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generai~ M. v.S.N. Ciuch~e_ Refatm.·e:_ Milazzo Gio~cchino - Procuratore Militare del Re Imp. Gtudic, ~onsol1 C,eneraft M . V.S .N. : Gangemi Giovanni, Raclogna Raffaello. G111d1c1 Consoli lvi. \I.S.N.: Caputi Pietro. Suppiej Giorgio, Barbera Gaspero. ha pronuncia10 la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Carrav~na Raffaele, il 30.4.1915 a Trenta (Cosenza). studente; Detenuto dal!' 11. Cundan Francesco. nato iI 5. I .1 9 1Oa Cosenza. studente. Detenuco dal 2.4. 1942 12. J 94 1

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livlPUTATI li Carravecta: 1~ del .del_itt~ di ~ui_~!J'arL 282 C.P. per avere. in giorno imprecisato del secondo semestre 194 l , in o!na, 111ent1e 111 una c<1sa p11va1a s1 leggeva un discorso ciel Duce. esclamato: «Non date"Ji retta [Jer0 c l1e è un testone»; 2~. del delitto.previsto dall'art. 29 1 C.P. per avere. nelle circostanze cli tempo e di luooo di cui al supe11 0 1e ~ap·o·cl .accusa, J?arlando con più persone. detto: «che se ne fregava di lui C del r:.scisrno» e, nel conm'.ent,ue il fatto.d1 avere ottenuto la tessera del P. N.F., ancora soggiunto: «chissà quanto mi cosca questo lund ume eh tessera»· . 3 ) d~J deliuo di cui all'art. 498 I O cpv. C.P. per essersi, sino al clicernbre 194 l , indebitamente arrog<llo I1 lllolo d1 professore. ' Il Carravetta ed il Cundari: c . 4 ) ciel delill.o di cui_agliarct. I IO. 272 la parte C.P. per avere. nell'otlC>bre 1941. in Roma, in conoiso.trn 1~10 e con scntt1. h1tto propaganda per la instaurazione della di1.tatura rossa. Con raooravantc. nei contronu del solo Carravetta Raffaele. della recidiva ai sensi dell'art. 99 1° cpv. n. 2 R

C.P.'

fNPUBB LIC/\ UDIENZA Sentito il P.M. e gli impul.ati che coi loro difensori hanno av uto per ullirni la parola.

Duce esclamò: «Non dategli rena perché è un testone». e. altra volta, stesso Carravetta. nel comunicare di avere onenuto la tessera ciel P.N.F.. soggiunse: «Chissà quanto mi costa questo luridume cli tessera». La Tartareili riferl altresì: che detto Carravcua. un giorno. rivolgendosi al coinquilino Rinateli Guglielmo. che gli aveva fatto notare che era un vecchio fascista. disse: «che se ne fregava cli lui e del fascismo» . Durame le indagini è pure emerso che il CmTavetla si era qualificato arbitrariamente «proressore», e si era fatto stampare dei biglieui eia visit.a con detta qualifica. l'vlemre si procedeva per gli accertamenti ratti. perve ni vano alla Procura Generale presso questo Tribunale Speciale due lettere. una al Direttore del P.N.F. e l' altra a Ciccio Amantea in Cosenza, scritte dal Carrave1ta e controfirmate per adesione dal Cundari Francesco. Nella pirma Jcnera. pervcn urn al Direttore del Partito. il Carravetta e il Cunda ri dichiara ndosi antifascist i. in estremo. criticavano aspramente l'operato del fascismo; nella seconda. non pervenuta all'Amantea perché tolta di corso dalla censura, i giudicabili. tra l'altro, così si esprimono: «lo e Ciccio Cunclari. convinti e decisi a cambiare una volta per sempre l'anfibio tenore di civiltà sin adesso menata, tronc hiamo ogni indugio e l'acciamo noto al gran nemico il nosu-o ideale. quell' ideale che dovrà redimere le genti ciel mondo dalla tradizionale servitù e avviarle verso un avvenire sociale ed umano di pace. di benessere e di libertà con giustizia. in cui ogni uomo è quello che sa essere e dove non reg neranno più i privilegi innati. La rivoluzione Rossa redimerà l'umani tà: le darà 1· uguaglianza cd il benessere e la giustizia: qui ndi in ultimo, dopo un tirocinio propedeutico di egualitarismo. le darà la libertà. Son queste le Wppe che bisogna percorrere. le mete che bisogna toccare: l) R ivoluzione di sangue; 2) Ugnaglianza e benessere materiale: 3) Libertà. La libertà è un dirillo dell'evol uzione; prima urge abbattere principii: isrituti e uomini che sono interessali e sostengono il vecchiume antiumano dei privilegi e dell'ingiustizia. quindi istallrare la dittatura per imporre a tutti un·educazione egualitaria. che rigenera. sulla base dei diritti naturali degli uomini che per rutti sono gli stessi: infine donare la I ibertt1, libertà cli pensiero. non d'azione, perché le azioni saranno regolate dalle leggi. secondo il comune interesse sociale. Inutile e dannoso rivolgersi ad al tri riferimenti: questo schema do vrà essere il nost ro preci.so itinerario». Nella lettera indirizzata al Dircu.orio del P.N.F. la firma e il recapito del Cunclaii scritte di pugno dello stesso, seguono alla dicilllra «entrambi colli111anti per il sopradeLto. ci firmiamo» e. nella lettera diretta a Ciccio Amantea. la firma cli esso Cunclari è preceduta dalle parole «letto cd approvato». pure scriLte dallo stesso. In seguito alle accennate risultanze gl' imputali con atto di accusa dell ' 11.6.1942. furono rinviati al giud izio di questo Tribunale per rispondere. rispetti vamente. dei reati agli stessi ascritti. Nell'orale dibattimento il Carravetra ha pienamente confessato i fatti che gli sono addebitati. dichiara ndo di assumersi tu tta la responsabi.lit/1; fai.ti che per altro risultano c:onf'ermati dalle dichiarazioni dei testi escussi. 11 C:unclari ha confermato cli avere firmato le due lertere sopra specificate, ha tentato di diminuire la propria responsabi lità affermando cli avere l'innato senza conoscere il contenuto delle lelterc anzi dette. Il Collegio - mentre crede che la giustificazione del Cunclari non può trovare credito. specie consicleratc le frasi che precedono le firme - ritiene che nei fatti come provati si riscontrano: per il CaiTavetta. gli elementi costilllLivi di reità allo stesso ascritti. con la sola modifica di ricencre, per il reato cli cui agli artt. 11O. 272 I a p. C.P.. la ipotesi del tentativo. in quanto. la lettera direu a a Ciccio Amantea non perven ne a destinazione. perché fermata clulla cens ura, e la lettera diretta al Direttorio del P. N.F. non idonea a produrre effetto. avuto riguardo alla qualità dell'Organo cui ru diretta: per il Cundari, gli clementi costiturivi ciel reato di cui agli arri. 56. l IO. 272 p.p. C.P. per i motivi anzi detti. Passando all'applicazione delle pene il Collegio stima rispondente ai fatti come provati fissarle nei seguenti limiti: per il Carravetla Eenuto conto della recidiva di cui agli arll. 99 l cpv. C.P.. anni 16 e mesi 6 cli reclusione. quale cumulo cli anni 7 e mesi 6 di reclusione per il reato di coi agli artt. 282 C.P.: anni 4 e mesi 6 per il rcaw di cui all' art. 291 C. P.: anni 4 e mesi 6 per il reato di cui all'art. 56, 272 la p. C.P. e L. 2.000 di mu lta per il rcatO di cui ali· art. 498. IO cpv. C.P.; per il Cundari. anni ~ di reclusione: per entrambi. inoltre. spese e conseguenze di legge. Ritenuto che per il Carravetta appare opportuno ordinare che lo stesso. a pena ultimata. sia sottoposto a li berti! vigilata. 0

IN FATTO ED IN DIRJTTO

P.Q.M .

. . ~el dicembre 1941. certa Tartarelli Palmira, padrona di casa del "iuclicabile Carnvetta J" a1:1··icle · · trova ndosi· 111 · casa sua mentre "" ' ' • del· nten che · te 1n I)O ,, 1dd 1ct1·o. detto· ('·,a11..a vetta, si leggeva ' un discorso

Visti gli artt. I R.D.L. 9.12.1 94 1 n. 1386: l 10, 282. 291,498 ] 0 cpv.. 56. 272 p.p.. 91. I cpv. n. 2. 229. 29, 74 C.P.: 488. 274 C.P.P..

O


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL T.S.D.S.

DfCHIARA Carravena Raffaele responsabile dei reati ascrittigli e 1itenuto per il reato di cui agi i artt. I IO. 272 p.p. C.P. la ipotesi del tentativo e, così modificando parzialmente rub1ica. con l'aggrnvante della recidiva di cui aJJ'art. 99 1° cpv. C.P., lo condanna complessivamente alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffic i e L. 2000 di mul ta. DICHIARA Cundari Francesco responsabile del reato di cui agli am. 56, ] I O, 272 p.p. C.P.. e così modificando la rubrica lo cond,rnna alla pena di anni 3 di reclusione e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Condanna al tresì gli imputati al pagamento in sol ido delle spese del processo e delle spese per iJ manten imento dusame la custodia. Ordina che il Carravetta a pena ultimata sia sottoposto a libertà vigilata. Roma. 24.7.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Carravetta: il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 4. l.1943, cessata per l'amnistia concessa con il R.D. 17. IO. l 942 11. 1156, l'esecuzione della condanna di lire 2.000 di multa inflitta per il reato di cui all'art. 498 l " cpv. C.P. determinando la pena eia espiare in 16 an ni e 6 mesi di reclusione. Con Decreto di grazia del 30.8. 1943 viene concesso iI condono della residua pena da espiare e, pert,mto, Carravetta. detenmo dal J . I 2.194 I , viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 1.9.1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 3.9.1 957. estinti per l'amnistia concessa con il D.L. 17. I l. I 945 n. 719. i reati per i quali Catrnvetrn Raffaele venne condannato dal T.S.D.N. con sentenza del 24.7.1942. Cunclari: per le disposizioni impartite dal Ministero dell'Imerno con circolari n. 46643 del 27.7.1 943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto. Cundari Francesco viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il J 9.8. I 943. Detenuto dal 2.4.1942 al 19.8.1943.

Frabetti Odone. nato il 7.3. 19 I 3 a Marrara (Fe1rnra), elettrotecnico; Detenuto dal 14.4.1942 Galvan.i Seve1ino, nato il 4. 1. 1916 a Bondeno (Femu·a), studente LUùversitario; Detenuto dal 14.4.1942 Gnacche1ini Amelio. nato il 9.2.1 92 1a Borgo S. Luca (Ferrara), maestro elementare: Detenuto dal 14.4.1942 Mazzilli Gian Vito, naI.o il 24.12. 1923 a Ferrara, studeme universitario: Delenuto dal 14.4. 1942 Orsini Ennanno. nato il 19.2. I920 a Borgo S. Luca (FeITatct). studente universitario; Detenuto dal 14.4.1942 Pelati Ilario. nato il 26.6.1922 a Ferrara, studente istituto tecnico; in atto soldato nel 6° Centro Automobilistico; Detenuto dal I 0.5. 1942 Santini Giorgio. nato il 14.3.1924 a Ferrara. studente isùtuto tecnico. Detenuto dal 14.4.1 942 IMPUTATI Tutti: a) del delitto di cui agli artt. li O. 81. 265 C.P. per avere. in concorso fra loro it~ te mpo di guerra. svolto un'attività cale da recare nocumento agli interessi nazionali e diffuso _not1z~e tals~ atte a de_stare pubblico alla1me e a deprimere lo spirito pubblico, mediante r abbandono dt mamfestuu sovvers1vJ lll luoghi pubblici: . . . b) del delitto di cui agli artl. 11 O. 81 . 282 C.P. per avere nelle stesse c1rcostanz_e dt tempo: d1 luogo offeso l'onore del Capo del Governo Duce del Fascismo mediante scritte mg1unose sui marufestini stessi e sui muri delle pubbliche vie: . . e) del delitto di cui agli artt. LJ O. 635 cpv. n. 3 C.P. per avere, nelle predette circostanze d1 tempo e di luogo e sempre con atti esecutivi di un medesimo disegno cnrnrnoso. rnfra nto vetrate dt pubblici negozi e di private abitaziot~i. Il Mazzilli. r Accorsi, il Santini ed il Pelati. inoltre: . cl) del deliuo di cui agli aru. 11 O, 8 1, 272 C.P. per avere. Ln concorso fra loro, svolta, mediante la diffusione di manifestini sovversivi, propaganda direlta ad instaurare violenrerneme la dmaturn d1 una . . . classe.sociale sulle altre: e) del delitto di cui ali' an. 305 C.P. per essersi associati al fine di commettere il dehtto d1cui alla precedente lettera d). Il Bigoni. inoltre: f) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. ed 8 R.D.L. 16.6.1940 n. 765 modificato dal R.D.L. 18.4.1941 11. 530 per ascoltazione continuata di trasmissioni di radio nenuche. Rcau commessi 111 Ferrara il 30.3.1 941 e dal 7 marzo al I 5 aprile 1942. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.

Reg. Gen. n. 487/1942

SENTENZA N. 480

IL TRIBUNALE

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presiden1e: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N . Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Capmi Pietro, Alvisi Alessandro, Pompi li Torello, Perillo Emilio. Calia

Considerata che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle ris ul tanze dell'orale dibattimento, specie dalle confessioni dei giudicabili e dalle dichiarazioni dei testi, si è potuto accertare.

Michele. ha pronunciato la seguente:

La R. Questura di Ferrara in data 1.5 .1942 clenunciava a questo Tribunale Speciale Wtti i. rubricali, in quanto ~rano stati raccol ti elementj di specifica accusa a carico loro. Dalla comp'.uta 1strutlona emergeva quanto venne confermaw anche a dibattimento. e c ioè che nelle prime ore dal .7 all'8.3.1942 sconosciuti avevano scagliato un grosso sasso contro il cristallo della mostra del nego_z10 di profumeria «Motta» sito nel corso Giovecca, mandandolo in franwmi e cagionando un clanno cli L. 3.500. Col lancio di un pezzo di mattone in frangeva no anche una vetrata d' ingresso dell'Albergo nazionale. Nella notte del successivo giorno 10 marzo. mediante il lancio di grossi sassi. ve~iva~o spezzate le vetrine del negozio di macchine agricole «A.R.M.», di via Garibaldi, del valore dt L~.).000 e del~ l'emporio di articoli musicali <<Pertelli e Bartoluni», di corso Roma. de] valore .J.000. In tali manifestazio ni cli teppismo politico venivano abbandonati. nelle mostre ~ei magazz.1n1dannegg1a1.1.e sotto le saracinesche di al tri negozi viciniori. dei manifestini contenenti espress10111 d1 «.abbasso 1I

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bigoni Gianfranco, nato il 12.6.1922 a Boara (Ferrara). studente universitruio: Detenuto dal 14.4. 1942 Accorsi Vittorio. nato il 22. I I .1 920 a Ferrara, studente universitario: Detenuto dal 14.4. 1942 Bertoni Franco. nato il 27.9.1 920 a Ferrara. studente uni versitario; Detenu to dal I4.4. 1942 Binclini Raoul, nato l' 11.4.1919 a Borgo S. Luca (Fem1ra), studente universitario: Detenuto dal l 4.4.1942 Bruttomesso Bruno. nato il 4.9.1921 a Precenicco (Udine). agricoltore: Detenuto dal 14.4. l 942 Chendi Antonio. nato il I 3.8. 1921 ad Ostellato (Fmru·a). studente in ragioneria: Detenuto dal 14.4.1.942

IN FATTO ED IN DIR1n·o

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TRIB UNALE SPECIALE PER LA OIFES.>\ DELLO STATO

PRIMA i'ARTE: SENTENZF. PRONL:NZIATE DAL T.S.D.S.

Duce», «sci uno sporco fascista». «se non sei vigliacco rinuncia ad :s~ere fascista». Contemporaneamente venivano scritte in un manifesto murale le parole <<JUOtte al Duce sanguinario. guerrafondaio e porco». e su un pilastro del Temro Comunale venivano tracciate con del gesso altre parole contro il Capo del Governo. Verso le ore 23,30 del 12 marzo I 942, favo rici dall'oscuramento, venivano ripetute le manifestazioni antinazionali infrangendo i vetri delle finestre di alcune abitazioni private e rom pendo a sassate i cristalli delle mostre del negoz.io di ab bigliamento «Michelini» di via Saraceno e della salumeria «Scanavini» di piazza Trento e Trieste, presso cui abbandonavano biglietti contenenti frasi sovversive del genere dalle suaccennate. Infine nella notte dal 4 al 5 aprile 1942, con un calcio ven ne spezzata la vetrina del negozio Radio «Pava ni» sito al corso Giovella e furono rotti i vetri di due finest re di abi tazioni private di via Bazaro. La QuesLUra per individ uare i responsabili aveva organizzat.0 un servizio investigativo e di pedinamento che finì per dare ottimi risultati. Infatti procedutosi all'arresto dei giudicab.i li . attraverso le loro stesse confessioni (riconfermate all'udienza) poté stabilire che alcu ni studenti di Ferrara si erano organizzati per compiere in concorso fra loro le già precisate manifestazioni di teppismo politico. comrneuendo fatti delittuosi. e i cui elementi costitutivi caratterizzavano la ipotesi giuridica dei reati : a) di disfattisn10, in quanto i giudicabili in tempo cli guerra svolgevano una attività deleteria tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e diffondendo notizie false atte a destare pubblico allarme cd a deprimere lo spiriro pubblico: b) di offese al Capo del Governo Duce ciel Fascismo: e) di dan neggiamenti di cose immobili; d) di propaganda sovversiva diretta ad instaurare violentemente la dittatura cli una classe sociale sulle alire: e) di cospirazione politica mediante associazione per commettere i suaccennati delitti. Nella diffusione de i ma ni festini propagandistici non ma ncarono anche seri ne de l genere: «Vogl iamo Badoglio Capo del Governo»; «Madri d'Italia i vos tri fig lioli vanno a morire solo per soddisfare il fo lle orgoglio di un uomo '>>. <<Perché nel giorno della festa del nostro Re, i soli ti leccapiedi debbono correre a rare la dimostrazione al Duce? E che c'enu·a lui? Italiani non sono queste, cose che fanno male') Se avanzo segui temi se indiet reggio uccidetemi; l'abbiamo segu.ilo fin troppo che cosa si aspella per ucciderlo·?». «Non voglia1110 r.cdcschi in Halia». «Italiani avete visto con i vos tri occhi do ve è andata a linirc la vostra decan tata potenza 111 il itare. A un colossale bluff. Siarno costretti a implorare l'aiuto tedesco se no a quest'ora avremo J'Jtalia occupata dagli inglesi». Risultarono maggiori responsabili. quali capeggiatori dell'organizzazione cospirativa il Mazzìlli cd il Bigoni a carico dei quali ri uscl provato anche il reato cli ascoltazione continuata di trasmissioni radio nemiche; che in concorso col Accorsi, Pelati, Bertoni, Bindini e Bruttomesso, Frabetti, Calvani, !'Orsini ed il Santini si resero colpevoli di tutti i reati ad ognuno ascritti come in rubrica e agli artt. 11 0, 81. 265. 282: 110. 635 cpv. 3; 11 0. 8 1. 272 p.p. e 305 C.P.: nonché 8 1 cpv. C.P. ed 8 R.D.L. 16.6. 1940 n. 765 modificato dal R.D.L. 18.4. I 94 I n. 530. Aci eccezione di Accorsi, Santini e Pelati che devono essere assolti per non aver commesso il fatto in ordine al reato di danneggiamento di cose immobili, non avendovi affatto partecipato. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale di ognuno dei detti giudicabili: esaminate e vagliate tu tte le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive: considerata la natura particolare clei gravi reati commessi in momenti difficili per la Naz.ione in guerra, da imputati perfi no iscriui al P.N .F., appartenenti alla M.V.S.N., ten ui.i presemi i precedenti cli ognu no; il Collegio concedendo al Santini il beneficio della diminuente in cui agli ant. 98. 65 C.P. per la minore etit è d'avviso d' irrogare le seguenti pene: in applicazione degli a.rtt. J IO. 8 1. 265 C.P.: a Bigoni anni 9: a Mazzilli. Bertoni . Galva ni anni 7 ciascu no; ad Accorsi an ni 5 e mesi 6; a B.indini, Brutromesso, Frabctti cd Orsini ann i 5 e mesi 3 ciascuno; a Pelati anni 5 e mesi l; a Santi ni an ni 3 e mesi 4. Per il disposto degl i artl. 110, 8 1,282 C.P. : a Bigoni anni 3; a Mazzilli, Berti ni, Ga lva ni , anni 2 ciasc uno; ad Accorsi. Bindini. Bruttomesso. Frabetti. Orsini anni 1 e mesi 3 ciascuno. Pelati a1mi 1 e mesi I. a Santini mesi 2. Ai-sensi degli a.rn. 11 O, 635 cpv. 3 C.P.: a Mazzilli, Bigoni, Bertoni, Gal. va ni anni I ciascuno; a Bruttomesso, Frabetti. Orsini e Bindini mesi 6 ciascuno. In base agli am. 110, 8 I, 272 p.p. C.P.: a Mazzilli anni 2: ad Accorsi anni I e mesi 3; a Santini e Pelati anni I e mesi l ciascuno. Per il disposto dell'art. 305 C.P.: a Mazzilli . Accorsi e Pelati anni 2 ciascuno. a Santini anni I e mesi 4. Ai sensi degli artt. 8 I cpv. C.P. ed 8 R.D. L. 16 giugno 1940 e I8 apri le 194 I, a Bigoni anni I e lire 200 di mul ta.

Ed operato il cumulo giuridico delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna: Mazzilli ad anni 14: Bigoni ad anni 14 e L. 200 cli multa; Accordi, Be1ioni. C.ìalvani ad an ni IO ciascuno: Pelati ad anni 9 e me:i 3: Bindi ni e Bruttomesso. Frabetti. Orsini ad anni 7 ciascuno: Santi ni ad anni 6 e mesi 8. Tutti con la reclusione: tulli. tranne Santini con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e Sarnini per Ja durata di anni 5; tutti, tranne Santini con la li bertà vigilata: tutti Co.I pagamenro delle spese di preventiva custodia. oltre ad ogni al tra conseguenziale di legge. Erano stati denunciati e rinviati a giudizio pure i rubricati Chendi e Gnacc:herini: però non essendosi raccolti elementi sufficien ti di reità a loro carico devesi dichiararli assolti per insufficienza di prove da tutti i reati; ordinando che vengano scarcerati se non detenuti per altra causa. P.Q.M.

Visti ed applicati gli ant. J IO, 81,265 p.p.. 11 0, 8 L 282. 110,635 cpv. 3: l IO. 81,272 p.p., 305, 81 cpv. C.P. ed 8 R.D.L. 16 giugno J 940 n. 765 e R.D.L. 18 aprile 1941 n, 530: 23,299, 73. 98, 65, 228. 229 C.P. ; 274,479,488 C.P.P.. D!CHlARA assolti per non aver commesso il fatto Accorsi. Santini. Pelati dal solo reato cli cui aJrart. 635 cpv. 3 C.P. : e per insufficienza di prove Chencli, Gnaccherini dai reati loro ru bricati; ordinando che vengano immediatamente scarcerati ~e non detenuti per altra causa. RITfENE tutti, tranne 1rli assolti Chendi e Gnaccherini, colpevoli dei reati ascri tti, concedendo al Samini il beneficio della (iiminuente di cui agli arn. 98. 65 C.P. per la minore età. Ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Mau:illi ad anni 14: Bigoni àd anni 14 e L. 200 di multa: Accorsi. Bertoni . Galvani ad anni I O ciascuno; Pelati ad anni 9 e mesi 3: Bincl inj, Bruttomuso, Frabeui. Orsini ad anni 7 ciascuno: Santini ad anni 6 e mesi 8. Tutti con la reclusione; tutti tranne. Santini con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e Santini per la durata di an ni 5 : rutti trn nne Santini. con la libertà vigilata: tu tti col pagamento in solido delle spese di giudizio e col paga mento delle spese di preventi va custodia. oltre ad ogni altra conseguenz.a di legge. Roma. 29.7. l942 - an no XX. Seguono le fi rme del Presidente e elci Giudici. Ch~nclj e Gnaccherini - detenmi dal 14.4. 1942 • vengono scarcerati il 29.7. I 942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per le disposizioni impuni te dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1 943 e n. 492 16/44 1 del 14. 8. 1943 viene proposta la libcrazioae per Grazia Sovrana dei dete nuti Bigoni Gianfranco, Mazzi Ili Gian Vito, Accorsi Vittorio, Bertoni Franco, Galva ni Severino, Pelati Ilario: Bindini Raoul. BrutLornesso Bruno, Fra betti Odone, Orsini Ermanno e Santini Giorgio. Pertanto Bigoni Gianfranco. detenuto dal 14.4. 1942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5.8. l 943. Mazzi Ili Gian Vito. detenuto dal 14.4.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 5 .8.1 943. Accorsi Vittorio, detenuto dal 14.4.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli S. Gi rn ignano il 9.8 . 1943. Bertoni Franco, de tenuto dal [4.4.1 942. viene scarce ratO dalla Casa cli Reclusione di S. Gimignano il 9.8.1 943. Galva ni Severi no, detenuto dal 14.4. 1942. viene scarcerato dalla Casa di Re.elusio ne di Fossano il 4.8.1943. Pelati Ilario. detenuto dal I0.5 . 1942. viene scarcerato dalla Casa di R'eclusione di S. Gimignano il 9.8.1 943. Bindini Raoul, detenuto dal 14.4. 1942, viene scarcerato dalla Casa cli Castelfranco Emilia il 5.8. 1943. Brut to messo Bru no, detenuto dal 14.4. 1942. viene scarcerato dalla Casa di R~clusione di Castelfra nco Emilia il 5.8. 1943. Frabeni Odone. detenuto dal 14.4. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 4.8. l 943. Orsini Ermanno, detenuto dal 14.4. 1942, viene scarcerato dalla Casa cli Recl usione di S. Gimignano il 9.8. 1943. Samini Giorg10, dete nuto eia! 14.4.1942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 9.8. 1943. In sede cli giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10.1 944 n. 316) la Corte cli Appello di Bologna ha. con $entenza del 27.5.1950. assolto Bigoni Gianfranco, Mazzi Ili Gian Vito, Berto ni Franco,


TRIBUNALE SPEC IAi.E PER LA DlFES,\ DELLO STATO

PRIMA PA RTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1'.S.D.S.

Gal vani Severino. Accorsi Viuorio. Bincl ini Raoul. Frabetti Odone. Orsini Ermanno. Pelati Ilario e Santini Giorgio dall' imputazione di cui all'art. 265 e 81 C.P. perché il fatto uon cosliLUisce reato. Ha clichiru·ato, inoltre, di non doversi procedere contro Mazzilli Gian Vito, Bigoni Gianfranco. Benoni Franco, Galvani Severino, Frabetti Odone, Orsini Ermanno e Bindini Ra0t1l in ordine al rcatO di danneggiamento. esclusa l'aggravante di cui all' art. 635 cpv. 3, perché razione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Ha assolto Mazzill.i Gian Vito, Accorsi Vittorio, Santini Giorgio e Pelati Ilario dai reati cli cui agli artt. 272 e 305 C.P. perché i fatti non sussistono. Ha assolto, inoltre, Bigoni Gianfrru1co, Mazzilli Gian Vito. Benoni Frru1co. Galvani Severino, Accorsi Vittorio, Bi.ndini Raoul, Frabeni Odone. Orsini Ermanno, Pelati Ilario e Santini Giorgio dal reato di cui all'art. 282 C.P. e Bigoni Gianfranco anche dal reato di cui all' ultimo capo di imputazione perché i fatti non costituiscono più reato essendo stati abrogati dall'a rt. 3 del D.L.L. 14.9.1944 n. 288. Dichiara, infine, di non doversi procedere nei confronci di Bruttomesso Bruno in ordine ai reati addebitatigli perché estinti per morte del reo. NOTA: La Commissione Istruttoria. nel rinviare al giudizio del Tribunale Speciale per la difesa delJo Stato con sentenza numero 44 del 15.7.1942 i suddetti imputati, ha dichiaraw, inoltre. di non doversi procedere per insufficienza di prove nej confronti di: Orsini Gino, nato il 13.7.19 l 8 a Galliera (Bologna), studente universitario e soldaco nel 1° Rgt. Granatieri : Orsini Giuliano. nato il l 2 .3.1 922 a Ferrara. studente e soldato nel 2° RgL Fanteria: Preda Ettore, nato il 4.7.19 18 ad Argenta (Ferrara). studente universitario e soldato nel 36° Rgt. Fanteria; Tubi Appio Claudio, nato il 24.8. 192 l a Banza (Ferrara). studente e soldato nell ' I l O Rgt. Fanteria. Tutti i suddetti imputati. detenuti dal 14.4.1 942. vengono scarcerati il 16.7. I 942.

lN UDIENZAAPORTECHTUSEAl SENSI DELL'ART. 423 C.P.P.

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SENTENZA N. 481

Reg. Gen. n. 250/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Pietro - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Gene mli M. \~S.N. : Radogna Raffaele, Cisoni Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Rosa-Uliana Riwu-do. D'Alessandro Italo. Pirello Emil.io. ha pronu nciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Pott Hans, nato il 21.5. 1894 a Pola, di rettore di teatro; Detenuto dal 10.9.1941 Kacova Elena, nata l' 11.12.191 4 a Praga, donna di casa; Detenuta dal 10.9. I 94 I Preradovic Ivo, nato il 16.2.1890 a Pola, Capirnno di vascello: Detenuw dal 2 1.1 1.1941 Juric Sime. nato il 5.8. 1905 a Sebenico, autista. Deteuuto dal 2 1. 11.1941 IMPUTATl Tutti: del delitto di cui all'art. 247 C.P. in relazione all'art. 7 n. l stesso codice per avere, in tempo di gue1n, negli anni I 94 I e I 942 in Spalato ed altrove, tenuto intelligenza con lo straniero per nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano e per favori re quello del nemico. Potl Hans. Kacova Elena. Preradovic I.vo. inoltre: dei delitti cli cui agli articoli 258, 262 cpv. I O e 2° C.P. in relazione agli mticoli 7 e 268 stesso codjce per essersi procacciato od avere rivelato nelle stesse circostanze di tempo e di luogo - a scopo di spionaggio militare - notizie di cui l'autorità competente ha vietato la di vulgazionc.

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Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonc hé dalle risultanze dcli' orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto accertru·e IN FAT fO ED IN DIRlTTO l rubricati Pott Hans e Kacova Elena. iI 12.9. l 94 1. trovati in una grolla delle campagne di Katuni (Croazia). dic hiarano di essersi ivi nascos ti da circa 3 mesi per paura del la guerra. Dalle indagini svolte dai CC.RR. risul tò invece che gli imputati sopra accennati, in unione con gli alu·j rubricati nel 1941 e 1942 avrebbero svolto, in Spalat0 ed al trove, intelligenza con lo straniero e attività spionistica. Fmono pertanto denunziati a questo Tribunale Speciale. Dalla compiuta istruttoria risultò. quanto venne acce1tato anc he a di battimento e. cioè che il nominato Pott.. di nazionalità tedesca, nato a Pola e già direttore di teatri domiciliato a Vienna, ebbe ad esplicare, nella circostanza di tem po e di luogo, attività informati va ai danni dell' Asse ed a favore della Jugoslavia e dell'Inghilterra, servendo anche da .intermediario fra il Capitano Polic Miro Capo del se.rvizio informazioni mil itari ex jugoslavo di Spalato ed il Capitano Prcradovic. addetto al Consolato inglese di Spalato; Che il medesimo mantenne contatti con uno dei Capi della sezione te rrotistica dell'Intelligence Service, certo Sebesta Ivo, nonché con altri individui disposti a commettere atti di sabotaggio contro il nostro paese. Che la rubricata Kacova. nata a Praga, boema, coadiuvò il Pott, con cui conviveva, in tale sna delittuosa attivit;1; Che il rubricato Prcradovic, già Capitano nell'ex marina jugoslava e, successivamente impiegato presso il Consolato inglese di Spalato, ingaggiava, per conto del Consolato inglese, terroristi e agenti di spionaggio disposti a commettere attentati, in Albania ed altrove. contro il nostro paese ed esplicare attività informati va ai nostri danni: riceveva da Polic, tramite Pou, informazioni di carattere militare riguardanti la dislocazione del naviglio mercantile e da guerra italiano e altre relati ve alla preparazione bellica del nosu·o paese in Albania, informazioni che a sua vol ta passava al Console inglese. Che il rubricato Sime Juric. cx jugoslavo, si presentò al Consolato inglese di Spalato e precisamente al Capitano Preradovic dichiarandosi disposto ad arruolarsi fra le trnppe inglesi che combattevano in Grecia contro gli italiani, od, in caso di impossibilità, a commettere atti di sabotaggio contro gli italiani, informandolo, nel contempo, che autocarri di proprietà italiana. diretti in Albania, stazionavano a Spalato e che egli era disposto a farli salta re. Prese successivamente contatti con il Pott offrendosi per effettuare azioni terroristiche ai nostri danni. Dalla suesposta nrurntiva scaLLLrisce evidente la prova che i quattro imputati ebbero a tenere intelligenza con lo stra niero per nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano e per favorire quello del nemico: e ciò in tempo cli guerra e negli anni 1941 e 1942 in Spalato e al trove. Rendendosi così colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 247 C.P. in relazione aJrarl. 7 n. I stesso codice. Invece non si raccolsero elementi suffici.cnti di reità in ordine agli altri reati pure contestati agli imputati, al Pott, alla Kacova ed al Preradovic e per i quali reati vennero altresì rinviati a giudizio ai seùsi degli ai1t. 258 e 262 C.P. Per cui il Pott, la Kacova ed Prerado vic devono essere assolti, dai detti due reati, per insufficienza cli prove. Pertanto accertata ed affermata la responsabilitì1 penale, r ei:. qurulto concerne il reato cli cui al citaw art. 247 C.P. : esamioatc e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive. specie la richiesta della dirninuente ai sensi degli artt. 31 l, 65 C.P. per le circostanze dell'azione: tenuta presente la natura particolare del reato, il Collegio concedendo alla Kacova il beneficio della diminuente di cui agli artl. 3 1l. 65 C.P.. è d'avviso d'i1TOgare le seguenti pene. Per il disposco dell'art. 247 in relazione all' art. 7 n. I C.P.: a Pott e Ju ric anni 12 a ciascuno; a Preradovic anni IO: a Kacova anni 6 e mesi 8. Tutti con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici unìci, con la l.ibenà vii:,rilata, col pagamento delle spese di giudizio, in solido; col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogiù altra conseguenza di legge. Poiché il Pott e la Kacova risultano ciuadini su·ru1ieri per il dispostO dell'ru1. 312 C.P. devono essere espulsi dopo avere espiato la pena.


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P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 247 cpv. in relazione all'art. 7 n. I stesso codice, 23. 29. 228. 229, 3 11. 65,312 C.P.; 274,479. 488 C .P.P.. DICHIARA T utti assolti per insufficienza di prove in ord ine ai reati d i cui agli artt. 258. 262 C.P.. ritenendoli colpevoli del reato previsto e puni to tlaU'arL. 247 in re lazione all· art. 7 n. l C .P.. e concedendo il beneficio della d irninueme d i cui ali' art. 311, 65 C. P. alla Kacova;

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PR IMA PARTE: SRNTENZLi PRONUNZIATE DAL T.S.LJ.S .

TRIBUNALE SPEC IALE PER LA f)ffF.SA DF.LI.O STATO

SENTENZA N. 500

Reg. Gen. n. 447/1942

JI T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidenre : ( ìri ffin i Mario - Luogotenente Generale M. V.S.N. Giudice Rel{lfore: Lanari Pietro - Procuratore M ilitare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Colizza Ugo - Consoli M. \!.S.N.: Suppiej Giorgio, Bergamaschi Carlo, Fiorelli Eugenio, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZ/\

CONDANNA Pott e Juric ad anni 12 ciascuno; Preradovic ad anni IO; Kacova ad anni 6 e rn esi 8. Tutti con la r eclusione. con la interd izione perperua dai pubblici uffici, con la libertà vigi lala col pagarnemo delle spese di giudizio. in solido: col pagarnemo delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza·di legge. Ordina elle espiata la pena Pott e la Kacova vengano espulsi dallo Stato. Rom.i, 31.7.1942 - anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZ IE D ESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE .!urie. detenuto dul 2 l. J 1.194 1; Prenidovic. detenuto dal 16.11 . 194 1: Kacova. detenuta dal I 0.9 .1 94 l e Pou, detenuto dal I 0.9.194 l. vengono scarcerati a seguito dei noti eventi bellici verificatisi dopo 1'8.9.1943 in data imprecisata del 1944: .!urie dalla Casa-Penale cli Spoleto, Preradovic dalla Casa Penale d i Fossano, Kacova dal Carcere Femmini le cli Peru g ia e Po tt dalla Casa Penale di Fossano. Il Tribunale mi litare lerriwriale d i Roma r ilevato c he al la data del 18.4.196 [ è trascorso dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabi le (3 1.7. 1942) un periodo di tempo doppio della pena che i suddetti imputati. tenuto como del condono cli 3 anni previs to dal Decreto 5.4.1 944 n. 96. dovrebbero. in concreto, espiare. dichi,u·a con Ordinanza del 18.4.1961. condonati J anni della pena loro inflitta ed es tinta per decorso del tempo (art. 173 C.P.) la residua pena che Jurica. K acova. Preradovic e Pott dovrebbero, in concreto. espiare. Nota: La Commissione Istru ttoria nel rinviare i suddetti imputati al g iud izio del T.S .D.S. con sentenza n. 42 dell' 8.7. ! 942 diclùarò di non doversi procedere per insufficienza cli prove nei confronti di: B ucich Marco. nato il 17.4.1 9 14 a Galovac (Zara). panettiere. detenuto dal 9 .1.1 942: Olavan Natale. nato i I 24.1 2.1909 a B revilacqua (Zara). facchino, detenuto dal 29.1 2.194 I ; Profaca Giovanni. nato il 23.1.1 9 12 a Sant'Eufcrnia (Zara). forn aio. r icoverato nel Sanacori o Ami tubercolare cl i leramo. l sud detti irnpw ati vennero scarcerati il 9.7. 1942 e in pari data venne revocato il mandato cli cattura emesso nei confronti d i Profaca G iovanni. Sempre con la suddella sentenza emessa 1'8.7. 1942 la Commissione Istruttoria rinviò al giudizio del T.S.D.S. i lati tami : Koceic Pietro, nato il 29.11 . 1902 a Sale (Zara). attivo collaboratore d i polizia; Sudakov Roman. nalo il 9.8. 1889 a Krirn (Caucaso). ex Capi tano dell'esercito imperiulc russo e Cupo della Intelligenee Ser vice della Jugoslavia. Sebesra Ivo (non si conoscono le complete gcnernlità) .. ufficiale cecoslovacco e Capo della Sezione Terroristica dell'Intelligence Servicc del.la Jugoslavia. Dal Registro Generale non risul ta se il T.S.D.S. ha emesso nei confronti dei suddetti imputati una sentenza di condanna o di assoluzione.

nel procedimento penale a carico di: Ricotta Vincenzo. nato il 12.1 1. 1906 a Palermo, rappresentante di commercio. Detenuto dal 22.2.1942 TMPUTATO del delitto d i c ui all' art. 252 C.P. per avere in tempo tli guerra, in Roma, sulla fine del 1941 e nei primi mesi del 1942, commesso frode nel la fornitura di giubbe e pantuloni delle forze armate, consegnando tali arti co li non rispondenti per numero, dimensione e confez ione a quelli contraltari , commettendo i l rauo allo scopo d i appropriarsi delle rirnanenze di materi ale fornitegl i e causanclo un danno ali ' A mministrazione M ilitare di L. 7.777, 15 .

P. Q .M. Visti cd applicati g li artt. 252, 23, 29,228,229 C.P.: 274,488 C.P.P.. DICHIARA Ricoua V incenzo colpevole ciel reato ascrillngli e lo condanna alla pena di 15 anni cli reclusione e

L. 30.00 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici co11 la libertà vigi lata, col pagamento delle specie cli giudizio e di preve nti v,1custodia ed ogn i altra conseguenza d i legge. Roma, 7.8.1 942 - anno XX. Seguono le finnc del Presidente e tlei C,iuclici. NOTIZJR DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE In sede cli gi udiz ìo di revisione speciale (R.D.L. 5. I 0. 1944 n. 3 16) la Corte di Appello d i Roma ha, con sencenzu del 1.6.1945 dichiaralo Ricona Vincem:o colpevole del reato cli cui all'art. 252 C.P. ( frode in fo rnitu re in tempo di guerra) e con la concessione dell' attenuante di cui all'arl. 3 1I C.P. l'ha condannato alla pena cli 8 anni di reclusione e L. 30.000 di multa e alle spese ciel proced irnemo. La Corte Suprema di Cassazio ne rigetta. con sen tenza ciel 20.12. 1946, il ri corso ino ltrato da Ri cotta Vincenzo condannandolo alle ulteri ori spese e a pagare L. 2.000 alla Cassa delle ammende dichiarando. però, condonati 4 anni di reclusione e L. 4.000 cli mu lta. Con Decreto Presidenziale di Grazia emesso il 16.4. 194 8 è stato concesso a Ricotta Vincenzo il condono condizionale del la residu..1 pena da espiare e della multa di L. 30.000. Pertan to Ricona V incenzo detenu to dal 22.2. 1942, viene scarcera to dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 22.4. 1948.


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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S .

TRfBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. u. 37-546/1942

SENTENZA N. 503

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello StaLo composto da: Presiden1e: Griffini Mario · Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relwore: Milazzo Gioacchino . Procuratore MilitiU"e del Re lmp. Giudici Consoli M. VS.N. : Palmet"i Gaetano. Caputi Pietro, Suppiej Giorgio, Leonardi Nicola, Pompili Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Dal I' /\ra Giordano. nato il 2.l 2.19 I 2 a Cesena (Forlì), fabbro-meccanico; Detenuto dal 7. 1.1942 Amaducci Giovann i. nato il 28.8. I 904 a Cesena (Forll), muratore: DeLenuto dal 23. l I .1 941 Brighi Primo, nato il 4.3. J 874 a Cesena (Forlì ). bracciante; Deten uw dal J 2. J l.1941 Succi Quinto, nato i125.2. 1912 a Mercato Saraceno (Forlì), muratore; Detenuto dal 23.11 . 1941 Giuli ucci Nando, nato il 3.3.l 9 15 a G iulianova (Teramo), disegnatore; Detenuto dal 23. 11. 194 1 Magalotti Pietro. nato il 18.9. 189 1 a Roncofreddo (Forlì), operaio; Detenuw dal 23.11. I 94 1 Marchiani Aurelio, nato il 9. I0 .1920 a Cesena (Forlì). commercianle: Detenuto dal 18.11.1941 Paolucci Renato, nato il 16.9. 19 I 2 a C"esena (Forlì), muratore;Detenuto dal 18.11.1941 Santcrini Alberto, nato iJ 24. 9.19 I 8 a Cesena (Forlì), decoratore. caporale sanità; Detenuto dal 29. 12.J94 I Sasselli Elmo. nmo il 13.3. 1907 a Ruffio-Cesena (Forlì), muralore; Dete nuto dal l 8. J I. l 94 1 Solfrini Domenico, nato il 6.4 . J90 I a Cesena (Forlì). contadino: Detenuto dal 5.12. I 941 Varo Demo, nato il 20. J 2.191 1 a Cesena (Forlì), negoziante-salumiere: Detenuto dal 14.1 . I 942 Magalottj Oliviero, nato il 17 .2. 19 J 2 a Cesena (Forlì). panettiere, soldato: Detenuto daJ 14 .12. 1941 Galli Mario. nato il 6.2.1921 a Rimini (Porli), fornaio: Detenuto dal 9. 1.1 942 RigonatDeside1io, nato il !5.l .192 la Turriaco (Trieste), attrezzista-meccan ico; Detenuto dal 9. 12. 1941 Blason Mario, nato 1'8.8.8 1920 a Ronchi dei Legionari (Trieste), attrezzista-meccan ico; Detenuto dal 28.2.1942 TardivoA.rcù. nato il 17.9.1921 a San Donà di Piave (Venezia), lattoniere-autogenista. Detenuto dal 8.3.1942 IMPUTATI Tutti: a) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad un·associaz1one (comunista) d iretta a stabilire violente mente la dittatura di una e.l asse sociale sulle altre; Dall'Ara, Marchiani. Brighi , Solfrini, Arnaducci, Magalotti Pietro, Varo, Magaloni Oliviero, Galli. Rigonat, Tardi vo e B lason ancora: b) del delitto cli cui agli artt. I I O, 272 p.p. C.P. per avere in concorso tra loro e con al tri. svolta propaganda eomunisw; Dall'Ara e Marchi ani ancora: c) del de litto di cui agli artt. I I O, 270 p.p. C.P. per avere in concorso tra loro e con gli all1i., organizzata e diretta una assoc iaz ione comunista. Con l · aggrava nte della recidiva specifica di cui ali' an. 99 C.P. per il Dall" Ara e il Varo. In Cesena-Trieste ed altrove antecedentemente e fino al la data dei rispettivi arresti.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M . e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.

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Brio!Jj , Giuliucci, Magalotti Pietro, Leopoldo. Magalotti Olivieri. Marchiani, Santerini, Soffrini, Ba~ania. Nella formazione del gruppo comu nista il Marchiani fu · a sua volta - efficacemente ~oadiuvato da Varo Demo già condannato nel 1934, da questo Tribunale Speciale ad anru 7 d1 rec lusione pure per attiv ità comunista. . . È risultato pure provato che deg li impu tati sopra cennati svolsero notevole propaganda: Bngh1. Amaducci. Magalotti Pietro e Magalotti Ol iviero. L' attività di quest ' ultimo fu particolarmente svolta in Trieste, in se~o alla V Compagnia cli Sussistenza (ove trova vas i in serviz io militare) presso I~ qu~le formò un grnppetto di comunisti composto, oltre dallo stesso, da Gall i Mario e da R1gonaL Desiderio. Da lettere in atti e da dichiarazioni degli stessi imputati è risu ltato anche che il Rtgonat, d1acco1_·do Galli. era in re lazione con Tardivo Arcù, aviere in Sardegna. e Blason Mario. ma1ina10 a Tnpo!J, 1 qnali pu re, nei luoghi di loro residenza, hanno svolto_ at_tività co munista. L' orale dibaltirnen_to ha pure provato che il Solfrini svolse una attiv ità propagand1sti~a non notevole. Quanto a Paolucc1 _Rernlt?_ C Sasselli Elmo l'orale dibattimen to non ha fornii() sufficienti dementi d1 prova a eanco deg li stessi tn ordine ai fatti ag li stessi addebitati. . J1 Paolucci e il Sasselli debbono pertanto essere assolti per insufficienza di prove. Con la stessa formula dubitativa deve essere pure assolt.o il Dall"Ara dal reaLO di cui all'art. 270 p .p .. non avendo l'orale dibattimento precisato se concorse o meno col Marc hi ani nella formaz ione de ll'~ccennato gruppo comunista. Ciò posto, il Collegio, ritenuto che _ne i fatti prO\?ti si riscontran~ gli ele m_enu costitutivi dei reati agli imputati ascritti (con le eccezioni delle quali s 1e fatto cenno nei c?nfrontt _del Paol ucci, il Sasselli e il Dall'Ara), passando all'applicazione de lle pene stima nspondentt a g1ust1w1 . fissate nei seguenti limi ti: Dal!' Ara Giordano, tenuto conto della recidiva specifica: anni I I cli reclusione. quale cumulo cli an ni 7 per il reato di cui ali" art. 272 p.p. ed anni 4 della stessa pena per il reato di cui ali' art. 270 cpv: 2°; Varo Demo, con l' aggravante della recidiva specifica, ad anni I l di reclusione. quale cumu]o d1 anni 6 cli reclusione per il reato di cui all" art. 270 p.p., anni 3 per il reato di cui all'art. 272 p.p. ed anm 2 per il reato di cui al 1· art. 270, 2° cpv. C . P.; Marchiani Aure lio, anni I Odì rccl us,one, qt~ale cumulo di ann i s per il reato di cui all'art. 270 p.p. anni 3 per il reato di cui a ll'art. 272 p.p. ed ann~ : per ti reato di cui all"art. 270 cpv. 2°; Magalotti Oliviero, anni 8 di reclusione qu~le cumulo cli a~,:, pe'.· ll reato di cui ali' att. 270 p.p., an ni 2 per il reato cli cui ali" art. 272 p.p. ed anru l per II reato d1 c~H ali art._270 cpv. 2" ; Brighi Primo, armi 6 di reclus ione, quale cumulo di anni 4 di reclusione_ per il reato cl, cui all 'art. 272 p.p. cd anni 2 per il reato d i cui all'art. 270 cpv. 2°; Amaclucc1G1ovanm, Maga_lott1 P1~Lro. Rioonat Desiderio. c iascuno, ad an ni 5 di reclusione, qua le cumulo dt anm 3 per 11 reato di cui all ·an. p .p. ed anni 2 per il reato cli cui all'art. 270 cpv. 2° ; S ucci Quinto, Solfrini Domenico. Blasor~ Mario, Tardivo Arcù, c iascuno alla pena cli anni 3 di recl usione, quale cum ulo d1 anru 2 per il reato_cl'. cui alJ' iut. 272 p .p. ed aru1i l per il reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; Gi uliucci Nando, Sante11n1 Alberto, Gal li Mario Aron ne, ciascuno, ad anni 2 di recl usione. TuttJ alle spese e conseguenze d1 legge e alla 1ibertà vigilata.

co!

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P.Q.M. Visti gli artt. 1 R.D.L. 9. 12.194 1 n. 1386; 11 0,270 p.p . cpv. 2°. 272 p.p.. 99. 29. 229. 230, 73, C .P.; 488, 274,497 C.P.P. ASSOLVE per ins ufficienza di prove Da1 1· Ara G iordano dal solo reato di cui _a Wart. 270 _p.p .. Paolu_c~ i Renato e Sasselli Elmo dai reati agli stessi ascritti e ordina che 11 Paolucc, e 11 Sasselli siano posti rn libertà se non detenuti per altra causa.

fN FATTO EJN DIRITTO

DICHJARA

Per i fatti specificati in rubrica gli odierni gi ud icabili furono ri nviati a giudizio cli quesw Tribunale per rispondere dei reati agli stessi ascritti. Dal!' orale cliballi mento, per le ammissioni deg li imputati e per le dichiarazioni dei testi ascritti è rimasto provato che Dall'A ra Giordano, appena dimesso dalle carceri (ove era stato rinchiuso per condrurna ad anni 6 di rec lusione inflittagli da questo Tribunale Speciale per atti vità comu nista) riprese, in Cesena la sua attività organizzativa e propagandi stica coad iuvato da March iani Aurelio, il q uale formò un gruppo d i co munisti adulti composto da Amaducci.

Dall'Ara G iordano responsab ile degl i altri reati allo Slesso ascritti e lo condanna compless_ivamente. con l'aggravante della recidiva specifica, alla pena d i anni l l d i reclusione, alla 1ntcrcl1z1one perpetua dai pubblici uffici. DICHIARA Tutti g li altri imputati responsabi li dei reati agli stessi ascritti e condan na: Varo Demo, con l'ag-


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PRIMA P1\RTE: SENTENZI! l'RONUNZIATE DAL T.S.D .S . TRlBUNALF. S PECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

oravante della recidi va specifica alla pena di anni J I di reclusione e alla interdizione perpetua dai ;ubhlici uffici. Marchian.i Aurelio ad anni IOdi reclusione. Magalotti Oliviero ad anni 8 di reclusione. Brighi Primo ad anni 6 cli reclusione. Arnaducci Giovanni, Magalotti Pietro e Rigonat Destdeno. ciacun'o ad anni 5 di reclusione. Bucci Quinto, Solfrini Domenico, Blason Ma rio e Tardivo Arcù, ciascuno ad anni 3 di recl usione. Giuliucci Nando, Santerini Albe1to e GaU i Mario. ciascuno ad anni 2 di reclusione. Condanna altresì : Marchiani e MagaloLli all' interdi zione perpetua dai pubblici uffici. Amaducci, Brighi, MagaloLti PieLro e Rigonat alla imerdizione temporanea dai pubblici uffici. Condanna tutti gli im putati nei confronti dei quali viene affermata da responsabilità al pagamento in solido delle spe;e del processo e delle spese per il mancenimento durante la custodia. Ordina che gli imputati stessi a pena ulti mata siano sottoposti a libenà vigi lata. Roma. 11.8. 1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudi.ci . Paolucci Renato. dete nmo dal 18.11. .I 94 1, e Sasselli Elmo, detenuto dal 21.1 1. l 941 vengono scarcerati I' l 1.8. l 942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOU DI ESECUZIONE Nei confronti di Sancerini Alberto. Galli Mario, Rigonat Desiderio, Blason Mario e Tardi vo Arcù che quando ven nero de nunziati e tratti in arresto prestavano servizio militare il T.S.D.S. dichiara c.on Ordi nanza ciel 28.5. 1943 commutata nella reclusione militare per uguale durata la pena della reclusione loro inflitta con sentenza n. 503 dell' 11.8. 1942. Dall'Ara: per le disposizioni impa rtite dal Ministero del l' Interno con circo lari n. 46643 del 27.7. 1943 e n. 492 J 6/441 del 14.8.1 943 viene proposta la li berazione per Grazia Sovrana e pertanto Dall 'Ara Giordano, detenuto dal 7. I .1 942 viene scarcerai.o dalla Casa Pena le di Fossano il 6.9. 1943. Per Dall'Ara vedi anche «Decis.ioni e messe dal T.S.D.S. nel 1934» pag. I06. Varo: detenuto dal 14. l. J 942 muo re nello Stabilime nto Penale di Civitavecchia il l 2.4. l 943. Anche per Varo vedi ·«Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1934» pag. l 06. _ March iani: per le dis pos.izioni impartite dal Ministero dell'Interno con t:1rcolare n. 46643 del 27 .7. I 943 e n. 49216/441 del 14.8. I 943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e pertanto Marc hiani. detenuto dal 18. l l. l 94 I, viene scarcerato dalla Casa di Rec lusio ne S. Gimignano il 19.8.1943. Il Tribunale mili tare te rri toriale di Roma dich iara. con Ordinanza del 7.4.1 95 l. ,estinto per l'amnistia concessa con il D.L. 17.1 1.1 945 n. 71 9. il reato per il quale Marchiani ve nne condannalo e cessata l'esecuzione della condanna e de lle pene accessorie. Magalotti Oliviero: per le disposizioni impartite dal Ministero dell ' Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 492 16/44 1 ciel 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e pertanto Maga lotti Oliviero, detenuto dal 23.11. 194 J viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Gimignano il 19.8.1 943. Tardi vo: detenuto <lal l'S.3.1 942 venne tradotto ne lla Casa Penale di S. Gimignano da do ve e vase in data imprecisata del mese di luglio del 1943. Cau.urato a Capodistria cl~ _un reparto di truppe milit.ari tedesche venne fucilato il 28.6. 1944. Tale fucilazione risulta da un ce rlll1cato d1 morte n lasc1ato. 111 data 17.11.1962, dal Comune di Ronchi dei Leg.ionari (Gorizia). Il Tribunale militare leJTi toriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 7. 1. 1961 , estinti per l'amnistia concessa con l'art. l del D.L. 17. [ 1.1.945 n. 719 i delitti di cui agli artt. 270 272 C.P. per i quali ven nero ritcnuli colpevoli e conda nnati Rigo nal Desiderio.dall' Ara Giordano,. Amaducci (ì i,ova.nni: Brigh i Primo. Bucci Quinto . Giuliucci Nando. Magalotti Pi etro, Sancenm Alberto, S0Hr1111 Domenico, Varo Derno, Magalmti Oliviero, Galli Mario e Tardivo Ard1. Con la stessa Ordinanza viene dichiarato estinto il diritto dcli' Erario al recupero delle spese di giustizia lart. D.C.P.S . 22.1 J. l 947 u. 163 1) nei confronti di Rigonat Desiderio. daU' /\ra Giordano: Amad ucci Giovanni. Brighi Primo. Bucci Qui nto. Gi uliucci Nando, MagalottJ Pietro, Sante nn, Al berto, Solfrini Domenico, Varno Demo, Magalotti Oliviero, (ìalli Mario, Blason Mario. Tardivo Arcù e Marchiani Aurelio. Per le disposizioni impartite da J Ministero dell'Interno co11 circolari n. 46643 del 27.7.1 943 e n. 49216/441 del l 4.8.1 943 viene proposta la li berazione per Grazia Sovrana dei sottoelencati imputati e pertanto: B1ighi: detenuto dal 12.11. 1941 , viene scarcerato dalla Casa Penale di Saluzzo il 19.8. 1943. Magalotti Pietro, detenuto dal l 4.1 2. 1941, viene scarcerato dalla Casa Penale <11Castelfranco Emilia

il 18.8. 1943. A111aducd : cle1.enuto dal 23. 11 . 194 1 viene scarcerato dalla Casa Pe1w le di Saluzzo il 19.8.1943 . Succ i: dctenuw dal 23.1 1. 194 1 venne !>Carcerato da ll<1 Cas;i l'enale di Fossano il 18.8.1 943. Sol fr ini: detenuto dal 5.1 2. 1941 viene scarcerato dal la Cas u Pe nale di Fossano il 18.8.1 943. Blason: dete nuto dal 28.2. 1942 viene scarcerato dalla Casa Penale cli C1slelfrnncù Emilia il 18.8. 1943. Galli: detenuto dal 9.1. 1942 viene scarcerai() dalln Casa di Reclusione di Castelfn111co Gmi lia il 26.8. 1943. Ri gonat: dete nu to d,11 9. 12. 194 1 viene scarcerato - a segui to dei noti avve nimenti verificatisi dopo 1'8.9. 1943 - dalla Casa Penale di Cas1elfranco Emilia il 9.6.1944. Santerini: detenuto dal 29. 12.1 94 1 viene se,in:erato per espiat,1 pena dag li S1abilimen1i Mil itari di Pen.i di Gac1a il 29.12.1943. Giuliucci : a seguito di is1a11za di Grazia i110It ra1a dal Giu liucci viene cont·esso con Decreto di Gruzia del 29.4. I 943 il condono condi zio11.1le della resid ua pe ni, da espi,ire e perta11to Giuliuct:i viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli S. Gimigna no i I 7.5.1 943. NOTA: La Commissione Istruttoria nel rin via re al gi udi zio del T.S.D.S. con sentenza 11. 47 del 20.7.1 942 gl i imputaii giuclicati con sentenza dcli' 11.8.1942 dic hiarò di non do versi procedere per insufficienza di prove nei conrromi dei coimputati: Casalboni Giuseppe. nato il 4.3.191 2 a Cesena (Forlì), faleg11an1e libero. Pabbri Pubio. nato il 10.8. 1920 a Rim ini (Forlì), soldato nel 30° l:3 tg.. detenu to dal 9.12.1941 al 21.7.1942. Nei confron1i di Valza11ia Dino, nato il 4. I 0.19 14 a Cesena (Forlì). accusato di propaga nda comunista dal coimputato Santerini Albertini. la Commissione lstrut1o ria ordina, ai sensi dell'art. 2 della Legge 9.7.1940, la sospensione del procedimc nt<.> perché il Valzania si trova in Russia «quale soldato incorporalo nella Compagnia Mortai 8 1 della Legione CC.NN. autocarrata ..Tagl iame nto'·, Legione facen te parte del Corpo di Specliz.io ne italiana in Russia». l)a l Registro Generale del T.S.D.S. non risulta se nei confro11ti del Valzania Dino venne emessa. in <lata successiva ali' 11.8. 1942 una semen7.a di conda nna o di assoluzione.

Reg, Gcn. 11. 428/1942

SENTENZA N, 536

Il Tribunale Speciale per la Difesa del lo Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogote nente Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procurawre Militare del Ré lmp. Giudici Co11so/i M. VS.N.: Caputi Pic1ro. Suppiej Giorgio, Lconardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguen te: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Campali Al l"reclo, naw il 6.10. 1874 a Roma, ()pernio. Detenu to ùal 9.7. 1942 Ballag lioni Stefano, nato il 29.-1-. 1873 a Ri mini (Forlì ), muratore. Detenuto dal 9.7.1942 IMPUTATI a) di disfa1tismo politico (art. 265 C.P. ) per avere. in Roma, la sera del 12 aprile 1942. all'angolo cli Via S. Croce in Gerusale mme, comunicato a perso ne varie fra le quali parecchi militari, noti zie e voci deprimenti dello spiri10 pubblico; b) di istigazione di militari e a disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.J, per avere nelle circostanze di cui al precedente capo <l·imputazione. istigato i 111ili1ari a disobbedire alle k:g_gi ed a violare il loro giuran1ento di redeh/1: c) di offese al Capo del Governo-Duce del Fascismo (art. 282 C. P. ), per avere, sempre nel le circostanze suddelte. profferito espressioni lesive ciel prestigio ciel Capo del Governo-Duce del Fascismo. In esito al pubblico di b,Hlimenw, sentiti il P.M. ne.Ila sua requisitoria e gli im putati, c he. coi loro difensori . han110 per ultimi avuto la parola, osserva.


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PRl MA PARTE: SENTE,'IZE 1>1WNUNZIATE DAL T.S.D.S.

T RIRUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di istruzione a rito sommario, con atto d'accusa ciel P.M . in data 4 luglio u.s.. i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. Ali' odierno dibattimento. come, peraltro, in is1ruttoria, il Cmnpoli ha escluso di aver commessi i reati addebitatigli, pur ammeuendo cli aver pronunciaw. nella circostanza critica. qualche frase che poteva prestarsi all'equivoco: il Battaglioni, invece, pur non escludendo cli aver pronunciato delle frasi, ha asserito cli non ricordarsi il tenore cli esse perché allora era ubriaco. Ma eia quanto in udienza hanno riferito il · testi. si è potuto accertare quan to segue. La sera ciel I2 ap1i le u.s., verso le ore 20.15. il granatiere Giovannini Ilario sostava in Roma. al l"angolo di Via S. Croce in Gerusalemme. davanti ad un carrettino di fru tta. La sua curiosità veniva subito attratta da un vicino crocchio di persone, in ma~sima pane composto da militari. al centro del quale due indi vidui in abito civile pm-Javano concitamente. Avvicinar.osi anche lui, raccoglieva queste frasi pronunziate dai due individui: «Non vediamo l'ora che finisca questa guerra. così vengono i rossi. Noi saremo i primi a seguirli. Noi non siamo iscritti al Fascio e perci.ò ci domanderanno come avremo fatto a mangiare e campare». Poiché nei pressi si trovava il granatiere Di Rienzi Armando, il Giovannini lo chiamava a sé ed insieme potevano ancora ascoltare, fra l'altro, le seguenti espressioni: «Voialtri mi li tari che fate in grigio verde I Perché non vi rivoltate? Che fanno le Forze Armare? Noi stiamo perdendo mentre gli inglesi resisto no e vincono». Accompagnati nella vicina caserma dei granatieri, i due individui furono identificati per le persone in ru brica e messi subito dopo in libertà. dopo una somnuu"ia contestazione dei ratti che essi del resto hanno cercato di attenuare. 11 Battaglioni era effettivamente ubriaco. ma non fino al punto da non poter conservare neppure il ricordo di quanto aveva detto, l'altro era soltanto un po· brillo. Anche su questo i testimoni sono concordi. Non sono emerse al dibatti mento prove certe in ordi ne alle contestale offese al Capo del Governo. contestazione che era sorta per una frase pronunciala dal Campali e forse male intesa dai testi, della quale il Campoli ha dato una spiegazione che può essere ritenuta verosimile, pertanto dal relativo reato di cui all'art. 282 C. P. gli imputati debbono essere assolti per insufficienza di prove. Nelle altre frasi pronunciale dagfj imputati. invece, iI Collegio ravvisa gli estrenù del rubricato reato di cui alla leuern b) dell'epigrafe (art. 266 C.P.) e quelli cli cui all'art. 272 [ cpv. C.P. (anziché quelli del contestato an. 266 C.P.) dovendo così modificru·si l'accusa di cui alla lettera a) della rubdca. Il Campoli, per i suoi precedenti penali. va gravato di recidiva generica (art. 99 p.p. C.P.). Commisurando la pena all'entità dei fatti e .illa limitata pericolosità dei prevenuti (trattasi di quasi settantcm1i) il Collegio ritiene giusto condannare ciascuno a complessivi anni tre cli reclusione, risultami dal cumulo per ciascuno di anni 2 e mesi 4 per il reat.o di cui all'ru1. 266 C.P. e di mesi otto per iJ reato di cui all'art. 272 l cpv. C.P. compreso nella pena del Campoli l'aumento di un mese per ciascun reato per la recidiva. r condannati ha1uio l'obbligo solidale ciel pagamento delle spese processuali e ciascuno ha quello personale ùel pagamento delle spese di propria cusrodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.). 0

O

P.Q.M.

Letti cd applicati gli artt. 266, 272 I cpv., 99, 73 C.P.; 479,274,488 C.P.P.. O

DICHIARA Campoli Alfredo e Battaglioni Stefano responsabili del reato di cui alla lettera b) della rubrica e del reato di cui all'art. 272 1° cpv. C.P. così modificata l' accusa di cuj alla lettera a) del la rubrica assolvendoli per insufficienza cli prove dal reato cli cui alla lettera c) della rubrica. coll'aggravante della recidiva per Campali, e, cumÙlate le pene, condanna Campali e Bauaglioni ciascuno ad ann i 3 di reclusione, entram bi in solido al pagamento deJJe spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Roma, 13.8.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Campoli, detenmo dal 9.7. 1942, muore alle ore 8 del 16.2 . 1943 nella Casa Penale di Castelfra nco

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Emilia, per insufficienza cardiaca. Battaglioni, detenuto dal 9.7. 1942 evade. ìn data imprecisata del I944. dalla Casa Penale di Fossano. _ . . Il Tribunale Militare TeITitoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 18.3 . 196 I , est1m1 per l'c.1mt1istia concessa con il D.L. 17 .11. 1945 N. 7 19 i reati per i quali vennero condannati Campoli Alfredo e Battaglioni Alfredo dal T.S.D.S. con sentenza del 13.8. 1942.

SENTENZA N. 545

Reg. Gen. n. 339/1942

LI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metrc Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Proc uratore Mi litare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmeri Gaewno, Al visi Alessandro. Perillo Emil io. Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel proced.imento penale a carico di: Barillà Santo. nato i126. 9. 1887 a San Roberto (Reggio Calabria), commerciante. Detenuto dal l 5. I I .1941 LMPUTATO a) dei delitti previsti rispettivamente dagli artt. 257 cpv. I O e 258 cpv. _I O C.P., per _essersi procurato, nella prima quindicina del mese cli novembre 1941 e nell' interesse d1uno Stato 1'.1 guerra con Lo Stato italìano. in La Spezia, a scopo di spionaggio militare. talune not1z1e che, nell interesse .d:lla sicurezza dello Stato, debbono rimanere segrete, nonché altre notizie di cui la competente /\ uton ta ha vietatO la divulgazione; b) dei delitti rispettivamente previsti dagli artl. 56, 26 l n. I e 2 e 262 n. I e 2 C.P. per avere,_nelle circostanze cli cui al superiore capo d"imputazione, compiulO atti idonei diretti _i~ modo n~n ~qrnvoco a rivelare le succitate notizie a Potenza nenùca senza riuscire nell'intento per circostanze mdi pendenti dalla sua volontà: e) del delitto previsto dall'rut. 158 T.U. leggi cli P.S. 18.6.193 l n. 733, per essere, in ?iorno imprecisato del febbraio 1938, espatriato per motivi politici in Francia. scn,,a essere munito eh passaporto; cl) infine del delitto previsto dall'art. 489 p.p. C.P. in relazione agli artt. 472 e 482 stess? Codice per avere, anteriormente e sino al 15 novembre 194 l, daLa del fermo av venuto a .Genova. fatto uso, senza concorrere alla falsità cli carta d'identità ed altra tessera false. In esito al dibattimenLO'. svollosi - giusta ordina nza preliminare - a porle chiuse, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l' imputato che. col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva. IN FATTO ED IN DIRTTfO A seo-uiw di istruzione a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. in data 6 giugno u.s., il prevenuto fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi. sopra in epigrafe enunc!at?. All'odierno dibattimento, per la confessione dell'imputato. per le prove documentali e testi moniali e per le conclusioni peritali, si è accertato quanto segue. . . . .. U 13.1 O. J94 J.. si presentò alla delegazione italiana di armistizio di Mars1gha un md1v1cluo che chiese di fare urgenti rivelazioni circa una missione spionistica che persona sua conoscente stava per compiere in Itali~a. 11 funzionario rispose che lu delegazione non .si interessava, né poteva irneressarsi di questioni del genere mu. comunque. si sarebbe potuto recare m Italia pe.r tare la_sua denun.z1a alle auwrità italiane. L'individuo. qualificatosi per Nunnar Antonio, parve sodclistallo cli quanto gli si pro-


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TR1BUNALE SPECIALE l'ER LA D IFESA DEI.LO STATO

PRIMA PARTF.: SENTENZE PRONUNZJATF. DAL T.S.D.S.

spettava e .lasciò l'uffic!o promettendo che si sarebbe presentaw ad un nostro posto di fro ntiera per essere avviato alla Regia Quesmra di Imperia, cui avrebbe fatta la sua r.ivelazione. Ed infaui. il 30 ottobre.successivo. tornò ancora alla delegazione e disse che. avendo ottenmo un permesso. avrebbe probabilmente varcato 11confine il 2 o 3 novembre. Senonché, il competente Ufficio dei Carabinieri di Torino venne informato che il 6 novembre il Nunnari era entrato nel Regno, ma per compiere missione informativa in alc uni posti per conw del lo spionaggio ne mico e, clandestinamente, sarebbe dovuto ricntnu-e in Francia. . Adottate pertanto le necessarie misure. I' 11 ed il 15 novembre furono intercettate due lettere spedite da_ La Sp.ezrn ed entrambe dirette al Sig. Franchi, 67 Grande Rue. Marsiglia. La prima delle quali, bend1e non si ri uscisse a mettere in risalto per intero lo scriuo in inchiostro simpatico, conteneva notizie .1 ~teressanti quella piazza marillima: la seconda lettera, sottoposta a reazione. dvelò contenere nN1z1e suHa presenza di uni tà di guerra nel porto di Genova. sulla esistenza, in quel porto, di piroscah naz10nal!, d1 lavori di riparazioni e di navi in costruzione. nonché sulla esistenza ed ubicazioni. in località di La Spezia, di polveriere e di due idroscali . ~onsegu.entcmente il Nu nnari ven ne fermaLO e, nella perquisizione operata fu trovato in possesso, fra I altro_ d1 una carta d'identidt. rilasciata dal Comune di Torino ed intestata a Nunnad Antonio, di unu tes~era della Confederazio ne generale fascista dell'industria. pure intestata a Nunnari Ant0 nio. di Ull. fo~l!ett.? cli ~arta. igienica S\I CUi erano .tracciati segni COJ~Venzionali . cli una Carti na per sigarette Sll cui era sci Hto I mdu 1zzo «Taha Mana. Via San Donmo 2h » ed anche un fo!!l iet.Lo di carta rigata su cui era scritlO l'i ndirizzo «Sig. Franchi. 67 Grande Rue. Marsiid ia». Jntcnogato in meri to. si quali ficò per Barillà Santo e dichiarò che i documenti di idemità, di cui era stato trovato in possesso, erano fa lsi e se li era procu rati a Marsiglia, prima di partire, allo scopo di poter liberamente circolare in Italia. Ammise poi di essere espatriatO clandestinamente i.n Francia nel 1938, di essere stato ingaggiato, a fine spionistico, dal servizio franco-inglese, di aver ricevuto incarico. alla fine di ottobre 194 l. di venire in Italia per rilevare il numero e la specie delle navi dislocate nei porti di La Spezia e Livorno le partenze di navi e convogli da detti porti. nonc hé il numero e la specie cli navi nei bacini. Ammise, infine. di aver spedito eia La Spezia le due leuere di cui ava nti è cenno e diede. spiegazioni in ordine ai segni convenzionali contenuti nel pezzo di carta trovatogli addosso. segnJ elle rappresentava no quamo aveva osservato durante la permanenza a La Spezia ed crnno scn11t1 d, base per compilare le lettere spedite in Francia. Sostenne però che aveva scrillo tali lettere con l'intenzione di accertare se fossero state intercettale, poiché, nel caso contrario, av rebbe messo al corrente di ciò le auto1ità italiane in Francia, soggiungendo ancora che non s1 era presentato subito alle autori tà italiane. appena cntratO nel Regno. come aveva promesso. giacché voleva prima ricercare una don na che, a quanto gli risultava, doveva essere nel Regno a scopo spionistico. Denunziato, eguali dichi<Lrazioni il prevenuto ha ripelllto durame l' isruttoria ecl oggi all'udienza. ma le suddette giustificazioni non presentano alcuna attendibilità. .Uperim mi litare ha concluso ccl il Tribunale ritiene che debbano annoverarsi tra quelle segrete le not1Z1e conten ute nelle lettere e relative alla presenza, nel porto di La Spezia, di unitìi di guerra di piroscafi nazionali in lavori cli riparazioni e di navi in costruzione. mentre sono da annov~rarsi tra quelle di cui è vietata la divulgazione quelle, pure contenute in detta lettera, relative alle indicazioni della esistenza ed ubica,.ionc, in La Spezia di idroscali e polveri ere. Nei falli suesposti il Tribunale ravvisa tutti gli estre mi giuridici. obbieuivi e sogQettivi. dei reati ru bncati C. commisurando )a pena alla gravità dei falli commessi da iraditorc in Leml; l;di guerra. ritiene eh doverlo condannare alla pena di morte per il reato cli°cui alla lettera a) del la rubrica ritenendo assorbita in detta pena quelle da infliggere per i reati cli cui alle altre lettere della rubrica. pene che, per altro, cletenn:na nei massimi edittali previsti negli ivi indicati articoli cl i legge. La somma in sequestro. che servi a commettere i reati va confiscata (art. 240 C.P.). Bisogna ordinare la pubblicazione di questa semenza ai sensi delrart. 36 C.P . Il Tribunale. in ottemperanza alla disposizione di cui al IO cpv. di dello articolo. designa il giornale <<Il Popolo>> cli Roma.

DICH IARA

P.Q.M. Letti ed applicati gli arlt. 257 I cpv. n. l. 56, 261 n. le 2. 262 n. I e 2. 489,476,482, 240, 17. 21. 36, 38 C.P.: 158 vigente Legge di P.S. O

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Barillà Santo responsabile di mtti i reati in rubrica ascrilligli e, cumulate le pene. lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione ecl alle conseguenze di legge: ordina la confisca della somma in sequestl'O; ordina che questa sentenza sia pubblicata ai sensi di legge e sul giornale «Il Popolo» cURoma. Roma, 20.8. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Al la presente sentenza è stata data esecuzione alle ore 6,32 del 21 agosto 1942 nel Forte Braveua nel Comune di Roma. Roma, 2 1.8.1942. La presente sentenza è passata in giudicato all'atto stesso della sua pronuncia (arl. 7 pen. cpv. Legge 25.11. 1926 n. 2008).

SENTENZA N. 560

Reg. Gen. n. 411/1942

Il Tribunale Speciale per In Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Metre Gaetano - LuogoLenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - ProcuraLOre Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. VS.N.: Rossi Umberto. Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : Vedani Mario. Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Romei Guido, nato il 5.9. 1889 a Prat.0 (Firenze), venditore ambulante: Detenuto dal 12 .2. 1942 Casarocl.i Giovanni, nato il 5.11 . 1904 a Garnbalò (Pavia), calzolaio: Detenuto dal 12.2.1942 Servadei Edmondo, nato il l 0.7. 19 11 a Ferrara, venditore ambulante; Detenuto dal 12.2. l 942 Chendi Aldo. nato il 2. 1O. 1897 a Gradizza (Ferrara). venditore ambulante; DeLenuto per altra causa Aneghini Graziano. nato il 6.5.1 91Oa Pravisdomini (Udù1e), controUorcmeccruuco: Detenmodal 12.2. 1942 Epis Enn inio, nato il 1.5.1 905 a S. Cristina (Pavia), m,rnovale: Detenuto dal 13.2. 1942 Lavizzari Carlo. nato il 30.10.1 899 a Milano. commesso magazziniere; Detenuto dal 17.2. 1942 Fanti Gino, nmo J'8.3.1919 a Marrara (Ferrara), eleuromeccanico; DetenULo dal 2.2. 1942 Tamburelli Pietro, nato il 21.9.1 897 a Vespolate (Novara). pensionato statale; Detenuto dal 12.2.1942 Bertocchi Luigi, naw il 23.8. J. 890 a Rosate (ì\1i lano), calzolaio: Detenuto dal 13.2.1942 Barbieri Egidio, nato il 8.3.1912 a Milano, telefonista: Detenuto dal l l . 11.1 94 1 Del Rosso Elvira, nata il 28.7. 19 15 a Legnano (Milano), donna di casa; Detenuta dal 14.2. 1942 Raschi Stella. nata il 14.9. 1906 a ]'v1arcaria (Mantova), donna di casa; Detenuta dal 18.2. 1942 Bolzoni Mario, nato il 27. 12. l 9 I5 a Corno (ìiovine (Milano). panettiere; Detenuto dal 12.2 ..I 942 Passoni Adolfo. nato il 20.8. I 903 a Mi lano, attrezzista meccanico: Detenu to dal 13.2. 1942 Mariani Cesare, nato il 6.1 1. 1897 a Milano, gruista: Detenu to dal 17 .2.1 942 Bonfanti Carlo. nato il 4.7.1908 a Ferrera Erbognonc (Pavia), manovale; Detenuto dal J 7.2. 1942 Grassi Santino, nato il 22.9.1890 a Milano. meccanico; Detenuto dal 17.2.1942 Fol li Antonio, nato il 19.2.1 923 a Milano. tornitore; DeteDulo dal 14.2. 1942 Corti Giovanni, nato il 4. 10. 1882 a Villa d' Acida (M ilano). cameriere: Detenuto dal 12.2. 1942 Maneghetti Orfeo, nato il 2.7 . 19 l Oa Padova. perito radio-tecnico; Detenuto dal 12.2.1942 Soresi Bruno. nato il 23.1 . 1914 a Milano. commesso cli negozio; Detenuto dal 12.2. l 942 Yenturini Ottorino, nato il 25. l 0.1904 a Siena, ca111e1iere; Detenuto dal 13.2. 1942 Masini Guido, naw il 25.10.l 906 a Mercatino (Pesaro), inserviente: Detenuto dal I 3.2. 1942


PRIMA PARTE: SF.NTEI\ZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Miani Enrico, nato il 3.7. l 899 a Venezia. gelatiere ambulante; Detenuto dal 2.2. 1942 Di Ton:unaso YiLO. nato il 20.8.1892 a Poggio S. Vittorino (Teramo). falegname; Detenuto dal 12.2.1942 Signorelli Enrico, nato il 27.9.1894 a Casolnovo (Pavia), vigile urbano; Detenuto dal 14.2. 1942 Andreoli Rolando, nato il 4.5. 19 13 a Milano, vigile urbano. Detenuto dal J4.2. J942 IMPUTATI a) i primi undici: dei delitti di cui agli artl. 270 p.p. e 2'' cpv. C.P., per avere. anteriormente al marzo J942 in Milano promosso, costituito, organizzato o diretto una associazione de nom inata «movimemo antifascista socialisti italiani», tendente a s·tabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, e quindi fa tto parte dell'associazione stessa; b) tutti gli alui: del delitto di cui all' arl. 270 2° cpv. C.P. per avere pmtecipato alla detta associazione; e) tutti anc9ra, ad eccezione di Signorelli Enrico e Andreoli Rolando: dei delitti di cui agli artt. 265, 272 C.P.. per avere. nel le summenzionate circostanze, svolto una attività tale da deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione in guerra, o comunque contraria agli interessi nazionali , concon·endo in pruticolare taluni, direttamente o indirettamente, alla compilazione. o alla stampa e diffusione <li manifestini diretti all.o scopo, nonché fallo propaganda per instaurazione violenta della dittamra rossa; d) inoltre, Romei, Casarotti. Servadei. Bertocchi, Barbieri, Arreghini, Bolzoni. Passoni, Mariani. Bonfanti, Epis, Lavizzari, Folli, Corti, Fanti, Soresi, Masini: dei delitti di cui agli aru. 282 e 297 C.P. per avere, nelle riferite circostanze, concorso, di1ettamente o indirettamente, alla compilazione o alla stampa e diffusione di manifestini che. u·a l'al tro, contenevano frasi di offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo e Duce.del Fascismo e del Capo della Nazione alleata Adolfo Hitler, nonché per avere, in particolare. il Romei. compilato delle poesie con frasi di offesa ve rso il Capo del Governo; e) LI Romei e I' Arreghini pure del reato previsto dall'arl. 697 C.P. per avere, in Mi lano. sino alla data delle perquisizioni avvenme nel febbraio I 942, ten uto armi e munizioni. senza averne fatto denunzia alla competente autorità; f) infine. il Romei. I' A.rreghini, il Soresi del delitto di cui all'art. 8 del R.D. 16.6. 1940 n. 765 in relazione all'art. 340 della Legge di g11erra, modicato dall'art. l <le.I R.D. 18.4.1 941 n. 1327 per avere, anteriormente al 27.2.1942, in Milano, in violazione dell'esplicito divieto, fatto uso degli apparecchi di radioaudi zioni per ascoltare le stazioni di radiodiffusioni e di radiocomunicazioni nemiche. Con l'aggravante. nei confronti di Raschi Stella. Arreghini Graziano. Lavizzari Carlo, Mariani Cesare. Meneghetti Orfeo e Di Tommaso Vito della recidiva a sensi dell'rut. 99 Codice Penale. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati, che, coi loro difensori. hanno per ul Limi avuta la parola, osserva. lN FATTO ED IN DIRITTO A segui to di istruttoria a rito formale, i rubricati, unitamente a Cavallotti Alberto. nei riguardi del quale, essendo latitante, si è prelinùnarmcnLe ordinata la sospensione del procedimento, furono, con sentenza della Commissione Istruttoria rinviati a giudizio per rispondere dei reati sopra, in epigrafe. enunciati. Al dibattimento, per la confessione cli quasi tutti gli imputati e per le prove doc umentali e testimoniali è risultalo quanto segue. Nel 194 1, in Milano, alcuni esaltati, allo scopo di incrinru·e la compattezza della Nazione in guerra, avevano costituito una associazione sovversiva di faLLO denominata M.A.F.S.l. (movimemo anùfascista socialisti italiani) attirandovi buon numero di aderenti. Gli associati, fra i quali parecchj pregiudicati per reati comuni, suddi visi in settori. avevano una notevole attrezzatura di stampa per la propaganda, che esplicavano - fra I' a ltTO - con lmga diffus.ione di manifestini; erano foruiti di tessera, tenevano frequen ti riunio ni in case private, in pubblici esercizi e in altri luoghi : raccoglievano somme pro-soccorso rosso a favore di condannati o confinati politici, si apprestavano a raccogliere anni e a preparare esplosivi: si tenevano a contatto con ebrei e comunisti e pare che qualche intelligenza tenevano in Paese neutrale con diplomatico di Stato in guerra con l'Italia. Scoperta, nel febbraio u.s., dai nostri organi di Polizia, l'associazione, furono assicurati alla giustizia

i panecipi. ecceuo il Cavalloni datosi alla latitanza. e furono denunziati a questo Tribunale. Alcmù fLu·ono prosciolti in ismmoria. Anche per quanto si legge in un diario del Romei, che fa parte deu· abbondante materiale sequestralo, a carico dei seguenti imputati è stato accertato quanto appresso. Romei Guido: era la J'igura principale dcli' organizzazione. Dotalo cli faci le parola e di un certo grado di cullllrn. ha esercitami mestieri più vari. rid ucendosi da ultimo a vendere, da ambulante. tagli di stoffa e camice. Concepì .l'idea di dar vita al movimento in crimine e nel 1941 la mise in attuazione. Compilò, dapprima. poesie comrarie al Regime, talune offensive per la persona del Duce. e quindi esplico la sua attività disfaLLista tra le conoscenze e. sopratutto. fra i venditori ambulanti. che avvicinava per ragione di mestiere. Conosciuto il Dolt. Cavallotti Alberto e messosi in contatto con lo stesso. iniziò le riunioni. molte delle quali avven nero in casa dell'amante del Cavai lotti. Del Rosso Elvira. Redasse poi, con l'aiuto del Cavalloni, del Casaroui e di altri. alcuni tes1i di manifestini del seguente tenore: I) Regime fascista: fame. freddo, sangue e morte abbasso il Duce. 2) Mussolini e compagni. L'ora della resa dei conti si avvicina. 3) Chi u·adisce il socialismo cradisce se stesso (con emblema faJcc e martello). 4) Compagni unirevi (con emblema falce e maitcl lo). 5) Italiani abbasso la guerra! W la Russia. 6) haliani alla riscossa. La libertà è prossima. 7) Azione socialisti internazionali (al ciclostile). Italiani! È giunta r ora. La fame snerva le menti la guerra insanguina l'Italia dall' Alpi al mare. Cosa aspeuiamo? Forse che i morti ricoprano le vie delle nostre misere c<l insang1.1inate città? Onnai l'Italia è perduta, perciò salviamo l'onore dei nostri figli. Se ciò non facciamo. avremo ancora il bastone Ledesco. Abbasso il Fascismo! Abbasso Mussolini. 8) Atione socialisti internazionali (a ciclosti le). lrnlia11i! Ricordate il del itto Maueoui? Udiste mai tanti misfaui come in vent'anni di Fascismo?·Se ave1c un cuore veramente italiano unitevi. e quest'unione forgi l'arma che strappi per sempre l'affamata i11sanguin11ta Italia dalle grinfe bestiali di questi ladri, assassini fascisti guidmi dal pregiudicato Mussali. lrnliani alla rivolta! Abbasso il fascismo! Abbasso Mussolini! 9) Azione socialjsti interna7-ÌOnali (a ciclostile). Dopo aver rubat0 quanto I' ltalia e Germania possedevano Hitler e Musolini banno scmenato la guerra. ed oggi i popoli di tutto il mondo soffrono l'infame eccidio. Abbasso il fascismo. abbasso Mllssolini! Con un ciclost ile e un poligrafo ri produsse migliaia di detti manifestini, che, nei primi di febbraio 1942. consegnò a molti aderenti al movimento per il conseguente lancio. ciò che si ve1ificò la notte sul 13 febbra io detto. Nel contempo depositò nell'abitazione del padre del rubricato Fanti. allora alle armi. il carteggio <lei movimento. chiuso in pacco sigillato. senza spiegargli di che cosa si trattasse. Uno dei doc umenti più importanti contenuti in deuo pacco è il ricordaco «Diario» compilato dal Romei stesso in cui è annotata. anche nei più minuti particolari, la cronistoria della propaganda effe1niata prolittando di qualsiasi malcontento derivante dallo stato di guerra. In casa Romei furono sequestrati. il J 2 febbraio 1942. centinaia di manifestini. un poligrafo, due matrici. per ciclostile. carteggi vari di contenuto antifascista, nonché una pistola a rotazione con vc mi cartucce che deteneva abusivamente. Casaroui Giovanni: fu l'esponente più fanatico e pericoloso della organizza7.ione. della quale fu anche cassiere. Procurò numerosi aderenti al movimento, partecipò, a fianco del Romei, al le ri unioni tenutesi neu· abitazione di De Rosso Elvira ed intervenne. spesso e vivamente. nelle discussioni, affermando, tra l'altro. che era giunto il momento di passare ad attività concreta, e proponendo la cosl!'uz.ione di bombe da far esplodere a scopo intimidatoiio in vari punti della ciuà: si interessò per far vedere la carta necessaria per la duplicazione a ciclosti le dei manifestini cd aiutò ìl Romei. nella sua abitazione, a stamparne migliaia. che, confezionati in pacchi, consegnò a compagni per la cliffusione. Servadei Edmondo: svolse cominua. efficace anività di proselitismo e di propaganda ricevene numerose esemplari dei noti manifestini , a scopo di diffusione: fu uno dei più rervcnci affiliali al movimento. Il nome di esso Servadei ricorre ripetutamente nel diario del Romei. Nella perquisizione personale, gli furono trovate. nella giacca, 10 copie dei ricordati manifestini. Chendi Aldo: portò al movi menLO l'adesione del Don. Cavalloui, esponente degli intelleuuati. Pa11ecipò attivamente alle varie riunioni tenutesi in casa della Del Rosso. presenziando, tra l'altro. alla discussione relativa alla confezione di ordigni esplosivi. Arreghini Graziano: costituì un gruppo di aderenti al movimento, con sede in Milano, via Savna n. IO, e si imeressò per la presa di contatto <lei Romei con gli esponenti di dello gruppo. Partecipò alle ri uoioni tenutesi in casa Romei dove, tra l'altro, assistette al giuramento del capo gruppo Laviz.z.ari


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'nUBlJNAL.E SPEC IALE PER LA Dll'cSA DcLLO STArO

Carlo. nonché in casa della Del Rosso Elvira. e coadiuvò il Romei nella duplicazione dei manifestini. della diffusione dei quali. nella zona di Porta Genova, s· inreressò. In casa deLr Arreghini fu sequestraLU una p1stol<1 a rotaz10ne, non debitamente denu nziata. Epis Erminio: espUcò attiva propaganda e fece dei proseliti. Fu promotore di due riunioni tenutesi n~~ forno di Bolzoni Mario e. successivamente. in iale forno nascose un pacco di manifestini da d1rfondcrc. consegnatogli dal Casarotti: poi il contenum di tale pacco lo distribul a Laviuari e ad altri, in modo ..:he il lancio dei manifestini, secondo le istru1.ioni avute da l Casarmti. avvenisse. come avve nne, nelle prime ore del 13 febbraio 1942. Lavizzari Carlo: capo seuore dell'organiz7,.17ione per il gruppo «Vc1ere» in via Savona. Nominato rnpp resentance dei <<compagni», prestò gi uramcmo di fede ltà in c:a~a del Romei. Nel forno del ~olzon_i di vise il_ pacco di manifestini da diffondere, te nendone una parte per s~ cd assegnando il nm ~nente ad alu·1 (Bonfami. Passoni cd un certo Ettore non meglio identificato): come si è dello. il lancio fu puntualmente effeuuato nella notte dal 12 al 13 febbraio 1942. Fanti Gino: con costui il Ro mei si coDfidò circa la creazione del nuovo movimento che, a dire dello stesso.Ror~ei. dovcv,_1 sostituire 1· attuale Regime con altro a carancre socil:l,lcomunista. dopo la g~e1Ta che_! !tali~ doveva ~at~lment~ perdere. TI fanti. nel settembre 1941. procurò al Romei migliaia di cartonc1_111 Bristol. tagliati su misura. che. una voha applicato il timbro in gomma con la sigla M.A.F. ed 11sole nascente con lettere S.L costi tuisco no le tessere delroroanizzazione: concertò con Barbieri Egi~io_ sul modo cli fabbricare un ciclostile per ri produrre manit:Stini disfattisti: partecipò a diverse nun1oni o accompagnò il Romei ad un abboccamento che doveva aver Juo<>o con elementi ~ comunisti. Bertocchi Luigj: ex sindaco socialista di Rosate. Partecipò alle varie riunioni ed alle discussioni che si tennero, ~pecialmente in merito alla scampa delle tessere e di manifestini disrt,uisti. coadiL1vando e dando consigli. Barbieri Egidio: partecipò auivamente a riunioni e cfocussioni e ricevette incarichi di lìducia. tra i qu,~li quello (~i ~ostruire un emblema con la fa lce e martello: ai utò il Casarotti e il Romei a stampare i noli ma111fes11n1. Nella perquisizione domiciliare gli fu scqucMrata un.i tessera del M.A.F. Del Rosso ~lvi~: di:isa dal marito cd in intimi rapporti col Dou. Cavalletti. ha offerto ripetutamence_ la propr:rn ab1taz1one per conv<!gni politici disfattisti. capeggiati dal detto Cavallotti e dal Ro mei. Partecipò alle relative discussioni. Incaricata dal C.ivallotti, andò dalla Rasc hi Ste lla ad avvertir!~ cl~e era stato arrestato a Porta Vicentina un aderente al M.A.F. il quale aveva in tasca la tessera e d1 _c,o urgeva rendere edo110 il Romei. Altrn voh:1 andò dal Romei per avvenirlo che il Cavalloru non pote va interveni re ad una riunione indetta in casa dello stesso Romei. Non sono emerse prove consistent i circa la usc ritragli propaganda. . .Rasc hi_S1e1J~: già condannata per adulterio. Collaborò auivamence e procurò aderenti al M.A.f.. Ira 1quali il rubricato Meneghetti: per il suo zelo ebbe una leuera di elogio. a nome del comiuuo een1ralc. dal Romei. Panecipò nife riunioni. durante una delle quali. tra raltro. fu raccolto danaro per sovvenz1onarc confrnati e condannati politici. B~lzoni_Mario: ebbe tessere del M.A.F. da Epis Erminio e ne consegnò a scopo di proseliti~mo. a Gra~s1 Sanuno: mise a disposizione del M.A.F., per riUJ1ioni. il forno di sua proprietà e con, egnò a Mariani Cesare un pacco di manifestini per la diffusione nella zona di viale Monza ecl adiacen/.e. _Passoni Alfo nso: tesserato dall'Epis. partecir,ò alle 1iunioni tenutesi nel forno del Bolzoni e fu designato quale capo del gruppo «Vet.ère»: in una di dette tiunioni 1iccveue dal Laviz:,.ari mani festini con incarico di lanciarli in Corso S. Go1tardo cd adiacenze. Mariani Cesare: più volte condannato per rcaii comuni e now per i s..:ntimcnli avversi al Rcl!imc. fl ~a~·iru1i ~clerl al movimento ricevendo la sera del l 2 febbraio 1942, dal Bolzoni, un pacco di ~1,mifes11m da diffondere a Sesto S. Giovanni e tale incarico assolse. Bonfanti Carlo: aderì al movimento. pmtecipò alle riunioni icnutesi nel forno del 13olzoni e diffuse manifestini nella zona di Larnbnue. . ~ra~si Santino: tesserato dal Bolzoni. procu rò. u sua volta, 1·adesjone del Lavizznri. Partecipò alle numom che ebbero luogo nel forno del Bolzoni e si occupò della diffusione dei ricordati manifes1ini. Folli Antonio: tesserato dal Romei, prese parte a riunioni tenutesi in casa del Romei e della Del Rosso; ebbe dal Romei qualche copia di manifostino. Ma non è stato sufficien temente pro vato che abbia ~volta propaganda.

PR1~1.-\ PARIE: SE1'TF.N)l.t, PROI\UN71,\IE D,\L T.S.D.S.

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Corti Anlonio: già appartenente al pai1im ,ocialista. Aclerl al movimento e rict:vette molle Lesse1:c a scopo di proselitismo (all'atto dell'arresto ne furono Lrovatc 26 sulla sua persona e 12 nella sua abitazione). Insegnò al Ro mei ruso della gelatina per la confez ione del pol igrafo. ln casa sua. ebbe luogo una cena, .illa quale parteciparono i maggiori esponenti del M.I\ .F.. Nella circostanza fu raccolto danaro per il movimento. Mene!!hetti Orfeo: ebbe tessere dalla Ra.~chi Stella col compito di procurare pro~eliti; ed infatti ne consegnò-una a ceno Baccarini Giacomo, che però la distrusse. A Ell i Roberto e Minorini Vitaliano esibì la tessera del M.A.F.. spiegando trattarsi di movimento cormario al fasc ismo, ~olo respon~abile della disaSU"o~a situazione in cui si trova il popolo italiano. Venwrini Ottorino: partecipò a riunioni ed ebbe dal Romei. tessere ùel M.A.F a scopo di propaganda. In una clel\c riunioni consegnii al Romei una fotograria e una negativa del dcpucatO Mam:orti. Ti,a non è risultata alcuna seria prova circa l'addebiLatagli auività di propaganda. Masini Guido: tesseraio dal Romei. ebbe dallo stc~~o incarico di riprodurre la fo tografia di Matteoui. Sutcessivamcnte concorse col Romei per duplicare col ciclostile i noti manifestini. dei quali aveva presa conoscenza, anzi il 14 gennaio l942 proturò la cana adatta per citloscilc. Miani Enrico: ricevette. in più riprese. dal Romei tessere per la distribuzione. ma non è risul tato che ne abbia distribuito o altrimenti faua propaganda. Diede allo stesso Romei la notiiia che il gruppo rionale fascista «Cantore» sapeva dell'esistenza del movimento, ciò naturalmente a scopo cautelativo. Di Tommaso Vito: ade rì al movimento, come è r.isul tato anche dn deposizione del teste Maiocchi Pielro. rieeveue dal Romei tessere per la clisu"ibuzionc. mn non è stato provato cht: le abbia distrribuite o comunque svolta propaganda. Signorelli Enrico: ~ebbene iscritto al P.N.F. e vigile urbano di Milano d,1 22 anni. accettò dal Ro mei la tessera ciel M.A.F., tesscni che fu trovata nella ~ua abitazione all'ano del fermo. Non sono emerse prove sufficienti circa l'imputazione di cui a11· art. 270 p.p. C.P. (lett. a della rubrica) nei riguardi di Servadei. Epis. Fanti. Bertocchi e Chendi: né. circa l'imputazione di cui a11·art. 265 C.P. . nei rh.(llardi di Chcddi. Bolzoni, Passani. M:1riani, Bonfanti. Vcnlllrini . Minai e Di Tommaso; né, circa le i mputazioni di cui alla lettera cl), nei riguardi dei 15 or ora nominati eccetto il Chendi che non aveva tali imputazioni: né. circa rimputaLionc di cui all 'art. 272 p.p. C.P., nei riguardi di Del Ros~o. Folli. Venrurini. Minai e Di Tommaso: né circa l'imputazione cli cui alla letl. a) dell'epigrafe (audizioni cli ruclio nemiche) nei riguardi di Romei e A1Techini. Pertanto da tali imputaLioni i predetti debbono essere prosciolti per insufficienza di prove. Negli alu·i fatti. invece. commessi da costoro o in wni quelli commessi do Casarotti e Lavizzari. il Tribunale ravvisa tuui gli estremi giuridici dei relativi reati rubricati. e commisurando le pene alla gravità dei fatti e alla pericolosità cli ciascuno ritiene equo dovere infliggere le seguenti pene: Romei a comples~ivi an ni 25 cli reclusione e mesi 4 di arresto, cumulo di anni IOcli reclusione per il reato di cui alr mt. 270 p.p. C.P.. anni 4 di reclusione cli cui ali' art. 272 p.p. C.P.. anni 2 di reclusione per i reati di cui all"art. 270 2° cpv. C.P., anni 6 di reclusione per il reato di cui all'an. 265 C.P.. anni 2 di recl usione per il reato di cui all' art. 282 C.P., anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 297 C.P. e mesi 4 di 3rre~to per il reato di cui ntrart. 697 C.P.: Casarotti a complessivi an ni 20 di reclusione. derivanti dal cumulo di anni 7 per il rc,uo di cui alr arl. 270 p.p. C.P.. anni 3 per il reato di cui atr art. 272 p.p. C.P. . anni l perii reato di cui .ill'art. 270 2° cp, . C.P.. anni 6peril reato di cui a!l"art: 265C.P.. ann~ 2 per il reato di cui all"art. 282 C.P. e anni I per il reato di ct1i all"an. 297 C.P.: Lav1zzan a eompless1v1 an ni 16 di reclusione risultanti dal cum ulo di anni 6 e mesi due per il reato di cui all' art. 270 p.p. C.P. di anni 5 e mesi 2 per il reato di cui alr art. 265 C.P. e di anni I e mesi 2 per ciascuno degli altri -l- reati come in epigrafe a lui addebitati compresi in dette pene parziali r aumento per la rccidirn generica (art. 99 C.P.); /\ rreghini come Lavizzari. pill mesi 4 e.li arresto r,er il reato di cui all'art. 697 C.I~; Scrvadci: Epis. Be1iocclù. Barbieri e FanLi cia~CllllO a complessivi anni IO risultanti per ci:1scuno dal cumulo eh anni 5 per il reato di cui a11 ·art. 265 C.P. e di anni I e mesi 3 per ciascuno degli altri 4 reati ad essi ascritti (escluso. per quanto si è sopra motivato. il reato di cui alla letl. a) d"imputazionc) e per il Fanti - militare - previ.i degradazione (an. 28 C.P.M. di P.): Chencli, 13olzoni, Mariuni, Bonfam i e Masini c.:iascuno a complessivi anni 7 di reclusione risultanti. per ciascu no. dal cumulo di annj 5 per il reato di cui all:rut: 272 p.p. C.P. e di anni 2 per LI reato di cui all"an. :no 2° cp,·. C.P. compreso nelle pene del Manam !"aumento p..:r la recidiva generica (an. 99 C.P.): Passoni. Corti. Ra,chi. Grassi e 1Vlcneghclli._ciascun~ a complessivi anni 3 cli reclusione risul tanti dal cumulo di an ni .I e mesi 6 di reclusione per II reato d1


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PA RTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S.

cui all'att. 270 2° cpv. C.P. e di anni I e mesi 6 per iJ reato di cui all'art. 272 p.p. C.P., compreso per Raschi e Meneghetti l'aumento per la recidi va generica; Folli, Venturini. Miani e Di Tommaso ciascuno ad anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P.. compreso. per il Di Tommaso, l'aumen to per la recidiva; Del Rosso e Signorelli ciascuno ad anni I di reclusione per il reato di cui all'art. 270 2° cpv. C. P.: tutti in solido aJ paga mento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva {art. 488. 274 C.P. P.); conseguenza della condanna per coloro dei sopradetti la cui pena non è inferiore a cinque anni è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici art. 29 C.P. e per coloro la cui pena non è inferiore ai dieci an ni la libertà vigilata (art. 230 n. I C.P.); il Tribunale, peraltro ritiene che ricorrono gli estre mi di legge per ordi nare la sottoposizione a tale misura cli sicurezza. ai sensi dell'art. 229 C.P.. anche per Chendi. Bolzoni, Mariani, Bonfanti e Masini. Anni e munizioni e materiale attinente ai reati in sequestro va confiscato (alt. 240 C.P.). Erano s tati ri nviati a giudizio per rispondere dei reati ad essi asc ritti in rubrica i nomi nati And reol i, Tmn burelli e Soresi; ma il dibattimento non ha fornito nei rigtnu·di di essi. specialmente per quanto concerne l'eleme nto inte nzionale. prove tra nquillanti o, comunque. tali da contestare un'afferm,izione di responsabilità in ordine agli addebiti loro mossi. I loro nomi ricorrono bensì nel ricordato diruio del Romei per circostanze che non hanno av uto un quietante acccrtamemo: il Soresi. proprietario di un bar, si sarebbe prestato a consegnare per incarico del Romei. una tessera. peraltro sembra chiusa in busta, all'Anclreoli, il quale, visto di che si trattava. l'avrebbe lacerata: pare anche che il Romei si rec.,isse dal Soresi ad ascol tare radio nemiche. ma ness un dalO positivo è merso in proposito. Nell'esercizio del Tambmelli furono trovate alcune diecine di tessere. ma alla sua asserzione di averle trovate abbandona te nel suo esercizio. senza sapere di che si trattasse e di averle conservate, in attesa che qualcu no le reclamasse, non si è potuto opporre alcun elemento che dimostrasse la sua penale responsab ilità. Pertanto il Collegio ritiene di doverli assolvere per insufficienza di prove e di dovere in conseguenza ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

Assolve Andreoli Rol,indo, Tamburelli Pietro Giuseppe e Soresi Bruno per insufficienza di prove dai reati a ciascu no di essi in rubrica ascritti ed ordina la loro scarccr.:u.ione se non detenuti per altra causa. Roma. 25.8.1942 - anno XX. Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. so~esi e Tamburelli - detenuti dal J2.2. 1942 - cd Andreoli - detenuto dal l 4.2. I 932 - vengono scarcerati i1 25.8. 1942.

P.Q.M. Leui ed applicati gli artt. 270 p.p. e 2° cpv.. 272 p.p., 265,282, 297,697, 99, 73, 29,229, 230 n. I, 240 C.P.; 28 C.P.M. cli P.; 274. 488. 479 C.P.P. DICHI.A.RA responsabili: Ro mei Guido. Casarotti Giovan ni, AlTeghini Graziano e Lavizzari Carlo, di tulli i reati in ru brica ad essi ascrini, assolvendo, però, il Romei e I' Arreghini per insufficienza di prove dal reato di cui alla lettera f) dell'epigrafe: Servadei Edmondo, Epis Erminio, Fanti Gino, Bertocchi Luigi e Barbieri Egidio dei reati di cui alle lettere f) e) cl) della ru brica, assolvendoli per insufficienza di prove dal reato di cui alla lettera a): Chendi Aldo, Bolzoni Mario, Mariani Cesare, Bonfanti Carlo e Masini Guido dei reati di cui agli artt. 270 2° cpv. e 272 p.p. C.P. assolvendoli per insufficienza di prove dagli altri reati in rubrica ad essi ascritti; Passoni Adolfo. CorLi Giovann.i. Raschi Stella. Manegbetti Orfeo e Grassi Santino dei reati di cui agli ru·tt. 270 2° cpv. e 272 p.p. C.P. assolvendoli per insufficienza di prove dagli alt1i reati in epiorafe ad essi ascritti; e Venturini Ottorino, Folli Antonio, Di Tommaso Vito. Miani Enrico e Del Rosso Elvira soltanto del reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. assolvendoli daglj al tri reati in epigrafe ad essi ascri ui; Signorelli Enrico del reato ascrittogli; coli' aggrava nte delJa recidiva specifica in accusa: e, cumulate le pene condanna: Romei ad auni venticinque di reclusione e a mesi quattro di arrest0: Casarottì ad an ni venti di reclusione; Arreghini acl anni sedici di reclusione e a mesi quattro di arresto: Lavizzari ad an ni sedici di reclusione; Servadei, Epi.s, Fanti, Bertocchi e Barbieri ciasc uno ad anni dieci di reclusione, Fanti previa degradazione; Chendi , Bolzoni, Mariani, Bonfanti e Masini ciascuno ad anni sette cli reclusione; l:Utti i sopra detti condannati all' interdizione perpetua dei pubblici uffici e alla libertà vigilata; Passoni. Coni. Raschi. Maneghetti e Grassi ciascuno ad anni tre di reclusione: Yenturini, Folli. Miani e Di Tommaso ciascuno ad anni due di reclusione: Del Rosso e Signorelli eia~ scuno ad anni uno di reclusione; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; ordi.na la confisca di quanto in sequestro.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Romei. detenuto dal 12.2.1942. muore il 9.9. 1942 nel Carcere Giudi ziario di Roma. Per Je disposizioni impartite dal Ministero dell' Interno con circolari n. 46643 del 27.7. 1943 e n. 49216/441 del 14.8. 1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto: Casarott1., detenuto dal 12.2. 1942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castel franco Emilia il 28.8. 1943. Lavizzari. detenuto dal J7.2. 1942, vie ne scarceratO dalJa Casa di Reclusione di Fossano il 27.8. 1943. Rifiuta di associa rsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il I 4. Il. l 942. AlTeghi1ù, detenuto da.I 12.2. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Recl usione di Castelfra nco Emilia il 28.8. 1943. Fami , detenuto dal 2.2.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 24.8.1943. Barbieri. deten uto dal 14.2. I 942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 27 .8. I 943 . Barbieri. detenuto dal l 4.2. J 942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 28.8.1?43. Epis, delenuto da! 13.2. I 942. viene scarceralo dalla Casa cli Reclusionc_di_Castelfranco Emilia 28.8.1943. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inolLrata da lla moglie il 14.11.1 942. Servade1. detenuto dal 12.2. 1942. viene scru·cerato dalla Casa Penale di Saluzz.o il 28.8.1 943. Bolzoni. detenuto dal 13.2. 1942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Fossano il 28.8.1943. Mariani , detenuto dal 17.2. 1942 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 234.8. 1943. BonfanLi. detenuto dal 17.2.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 28.8. ~943. Masini. dete nuto dal 13.2.1942. vie ne sc.ircerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia d 28.8.1 943. Chendi, detenuto per altra causa comincia a espiare la pena che gli è stata inflilla dal T.S .D.S. con sentenza del 25.8. I942 il I 0.2. 1943 e viene scarcerato dalla Casa d1 Reclus1one eh Fossano il 28.8.1 943. Rasc hi Stella, dele nu ta dal 12.2.1 942, viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Venezia il 29.8. 1943. Passoni. detenu to dal 17.2. 1942, viene solrcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 24.8.1943. Grassi, detenuto dal 17.2. J 942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Cast~lfranco Emilia il 28.8. 1943. Corti, detenuto dal 12.2. 1942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Saluzzo il 29.8. 1943. Folli. dete nutO dal 14.2. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di CasLelfranco Emilia il 28.8. 1943. Yenturini, detenuto dal 13.2. 1942. viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Castelfranco Emi lia il 28.8.1943. Bcrtocchi: a seguito di istanza di grazia inoltrata dal Benocchi il 13.9. I942 _e il 16.6. 1943 vi.ene concesso con Decreto di Grazia del 6.9. 1943. i1condono condizionale della residua pena da espiare e, pertan;o. Bertocchi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di. Castelfranco Emilia il 28.8.1 943. Meneghetti: a seguitO di istanza cli grazia inoltrata dal Mencgheltl 1~ 19.9. J942 viene. concesso. con Decreto di Grazia del 6.5.1943. il condono condizionale della residua pena da espiare e pe'.tanto Meneghetti , detenuto dal 12.2.1942, viene scarcerato dalla Casa Penale cli Roma il 9.5.1 943. Mtarn: a seguito cli istanza di grazia inoltrata dal Miani il I9.9.1942 viene_concesso, con Decre~o di Grazia del 25.2.1 943. i.Lcondono condizionale della residua pena da espi are e pertanto M1ar11, detenuto dal 2.2.1942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia 1'8.3. 1943. Di Tommaso; cJetenutO dal 12.2.1 942 ed ,,affetto da stato delirame allucinante» viene colpilo dura nte l'espiazione della pena da «informità psichica» e, pertanto. il Giudice di Sorveglianza del Tribunale Penale di Ro ma dispone, con Ordinanza emessa il 23. 12.1942. in applicazione_del.l'art. 148 C.P. e I 06 del Renolamento Penitenziario, la sospensione dell'esecuzione della pena tnfl ttta dal f.S.D .S. con senten;a del 25.8. 1942 a dccon-ere dal giorno del suo ricovero in manicomio. Il I 0.3. 1943 il Di Tommaso viene posto in trad uzione per il Manicomio Giudiziario di Napoli ove è stato ass~gnato con Decreto Mio.isteriale 11 . 0298/23763 del 15.3. I 942. Signorelli, detenuto dal 14.2. 1942, viene scarcerato, per espiata pena. dalle Carceri Giudiziarie Centrali di Bergamo il_14,-2.1 9.43: Del Rosso Elvira. deLenuta dal 18.2.1 942, viene scarcerata. per espiata pena, dalle Carcen G1 udtZ1an e d1 Modena 11 18.2.1943.

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TRIBUNALE SPECIALI:: PER LA DIFESA DELLO STATO

PRl:t,V\ PARTE: SENTEKZE PRONUK7.IATl.i DAL T.S.D.S.

ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 11 I . · . . assolve. con semenza del L8 I 1950 Je ·ché ·1 f . . . 3 6) la Corte d1Appello d1 Milano . . - ,I I J atto non cost1tu1sce reato tutti gli imputati che venneio cond·111nati clal TS D S' · · ; , : . , .. . .., -. con senten,.a del 25.8. 1942. NOIA . Dai Reg1s1n Generali del 194? -, 194~ .· . 1 · · • Alberto into il 77 6 190·7 p . . -: "' . _., non 11su ta se nei conlront1 del latitante Cavalloni · ' · . . a e1 uina medico chJruroo e · assol uzione. "' - v nne emessa una semenza d1· condan na o di . La Com1~issione lstrulloria nel rinviare, con senten,.a 11 _ 48 del ~9 7 94? . · .. · . i sopractt:at1 imputati dichiarò anche cli non d .., .. · . ·d . . - . _-__l . - , al g1ud1 z10 del T.S.D.S. . . . . ovc1s1 p1oce e1e r er tnsulftc1enza di p ·o ·, • · · , , 1 _vene, contront1 de1 co1mputau : Angelini Guido, nato il 79 _ 1902 G . r :,. 17.2. 1942. Aschieri Enrico nato i - .). . a iu1c i.zzolo (Mantova), operaio. detenuto dal . ' ' I 3.4.189 1 a Pa1ma, ve ndnore ambulante. detenuto dal 15.2. 194? Baba d. Eo·d 'u '· o 1 10, nato I 8.6.1902 a Conselve (Padova) orti· -~ d , -· Archimede, nato J'S.4. 1909 a S· B 'p e11;,. etenuto da l 13.2. 1942. Dalzoppo Ma ··h A . - . . an . enc etto Po (Mantova), impiegato. detenuto dal 14? 194? De <1c I lclo,nato iJ 20.) .l9JOaJ'Vl1 lano.relefonista detemnodal 1321942 G .. .. ·1;-· Tì-· nata il ?3 9 1897 . B , T · . . · ·· · · uazzotu ,osa eresa il 6 9 189.1 ~ C · '.1. (oCrJo ,c1110 (Novara), casalinga, detenuta dal 14.2. 1942. Michctti Vittorio nat~ ·. · t.ema iernona). muratore. cletenuro dal I 3.2. 1942. Piamana M .· . · ' , a Mi lano, elcttncista, detenuro dal 14.2 I 94? Poli M· .· . . . . ario, nato il 16.2. 1890 nuto dal 6.3.1942. Rovelli Gaetano n·;to i1-3 7 I • ai_w._nato l 2.). I 904 a Manwva. operaio. dete. - · · 888 <1 Carpignago (Novara), vendJtore am bulante cletenuto dal 15 7 1942 s··il C· - ' ' - , a <11111 11o nato il 18 9 1901 aB· · .. (C ) • ---· 18.2. 1942. Tamburi ni Rosolino. naro,il 29 9 t9Ò7.. ..,:g<1gge'._a . omo. manovale. detenuto dal nuto dal 14? J94? Tutti· 1· s dd t.. ·:. a Beau1ceacl (F1ancia), vend11.ore ambulante dete·-· -· · · u e t1 1mpmat1 vennero scarcerati il 30.7. 1942. '

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- -------Rcg. Gen. n. 125/1939

SENTENZA N. 571

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato eomposi:o da: P::es,denre: Le Mctre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. G'.ud,ce ~e/cuore: PreslJ Giovanni - Procuratore Militare del Re lm Gwd1c1 Consoli M \I S N · Rad R· ff JI p. Fioretti Eugenio. . . . . . , ogna " ae o. Palmentola Aldo, Palmieri Gaetano, Vedani Mario,

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Viani ·Alfeo • na to il 18· J · J 9()9- a Regg10 · E· m1lta, · · mu ratore. Detenuto dal 13. J 2. 194 J fMPUTATO a) ciel reato di cui all 'art. 270 cpv. 2° e p . er av . . · . - . comunista clireua a sovvertire violente me lt . · / . r e1e panec1pato. ad una .as~ocrnz1one a canmere b) del reato di c . auJ· . ?7? I e g i oit rnament1econonuci e sociali costitui h nello Stato: tll ,etaiu. _ -PP e I IOCP per avere ·1c J 1 1 pag~; ~:,~: ~v;~~r:~ 1t~lll~-\li~(~e~1~7i;e;.l~-otl~1~am_~~:i ~~~1~ 0,m~:r~\~c\:;~i :~~t~r~~:i;~~;}i:~:=t~;·ocostituiLO. organizzato e diretto I' associa~i~ Je -ye1 a I ~l~, 111 COllCOrSO lla ]01O e con aJtn, pr01110SSO, cl) del remo cli cui al l'art. 158 .TU ' , .8 61 I9a3cl,uart7e7r~ cdomu111sta.cl1.cli! alfa lettera a) del la rubrica; .. · · · · n. -' el le leo<>1 d1 PS (Jer esse ·e ... .· 111ot1vo polit1co, senza essere muiù d. . , . . . . 00 • . · . . 1 espatJ iato per za clella recidiva. a sensi dell'art 9~ ~ '1 ]~\~a~o:to o dl(IO do_cumemo C~JUlpO]Jeme. Con la circostanlimitrofi in epoca precedente e fin~ al.1·1 d .t .. I U e~t1commessi rn terntono d1 Reggio Emilia e Comuni . , , a a ee espatno. In esito al pubblico dibattimento sent't ·1 PM Il . . difensore. ha per ultimo avuto la par;la, os'.~~r~a.. . ne a sua requisitoria e l'imputato, che, col .suo

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IN F.A:LTO ED IN DIRITTO A seguito d · istru ttoria a rito formale. con semenza della Commissione Istruttoria in data 5 ottobre l939. iJ prevenuto. in istato di lati tanza, uni tamente ad altri, ru rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in epigrafe enunciati. Al dibattimento svoltosi dnl 20 al 23 delJo stesso ottobre. ru orcli natO lo stralcio degli atti e la sospensione del procedimento soltanto nei riguardi dei lati.tami . 11 Viani fu dalla Polizia ger111anica arresta[() il 13. 12 . 1941 e consegnato nel giugno u.s. alle nostre Autorità. Poiché ai sensi delle vigenti norme sul rito contumaciale conservano validità la ricordata sentenza di ri nvio a giudizio e gli atti processuali precedenti, su richiesta del P.M. in data 6 luglio u.s .. è stata fissala 1·udienza. All'odierno dibactimento, per le parziali am mission i dell'imputaLO e per le prove documentali e testimoniali. è stato accertato quanto segue. Nella primavera del 1939. clall'Auwrità di P.S. fu scoperta nell'Emilia una peiicolosa associazione comunista, bene attrezzata di materiale per la stampa e la propaganda, che attraverso notevole attività era riuscita a fare proselitismo anche nelle file del fascismo e ad attrarre nel suo seno un ufficiale della ìv1ilizia, Segretario politico di un fascio ciel Reggiano. che, attraverso J' opera del vecchio comunista Viani, già condannato da questo Tribunale nel 1934 per attivit.à sovversiva, e roi espatri.ito clandestinamente per molivi politici in Francia. il quale gli dava le istrnzioni e le direttive sulla anività proragandistica ed organizzati va da svolgere, e tale attività in larga misura svolse, tanto che fu condannato da questo Tribunale ad anni 20 di reclusione. Vasta fu l'opera di propaganda e di organizza,.ione del Viani. Egli attrasse al comunismo Beltrami Renato e con questi diresse la raccol ta dei contributi e la propaganda; assierne a Poppi Osvaldo acquistò 1m duplicatore per la stampa; preparò le minute per i libeJJi. <<La federazione comLUùsta di Reggio Emilia» <<La Via della libertà» ecc., diresse la diffusione della stampa anche attraverso lancio cli manifestini; fece opera di proselitis1110 anche col suo vicino di casa Montanari Sereno: paitccipò, avendo parte preminente, a riunioni che si tenevano per l'incremento della sovversiva a5sociazione. Esponenti dell'associazione e grega1i , anche in dibattimento, furono espliciti e concordi nell 'anribuire i falli cli cui sopra al Viani. Così i predetli Beltrami e Poppi e tal Vetralla. Oggi. ali' udienza. specialmente il teste Commissario ciel P.S. Cianunusso Salvatore ha confermato i fatti sopra rife1iti lumeggiando la figma di pericoloso sovversivo del Viani. Nei fatti come dianzi accertati. il Tribunale ravvisa glj es(remi giuridici di tutti i reati rubricati. Commisurando le pene al!' entità dei fatti e alla pericolositit delI' impuwt.0 ritiene equo dover condannare il Viani a complessivi aimi ventidue di reclusione e a lire venticinquemila cli multa risultanti dal cumulo di: anni undici di reclusione per il reato di cui all ·art. 270 p.p. C.P.; anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.: tre anni di reclusione per il reato cli cui ;.ill'art. 270 2° cpv. C.P. : anni tre di reclusione e lire 25.000 di multa per il reato di espatrio clandestino cli cui alla lettera d) della rubrica; compreso in ciascuna delle predette rene parziali l'aumento di un sesto per la contestato recidiva specifica. Conseguono ope legis: l' interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 P.P.); la libertà vigilata (art. 230 n. I C.P.); il pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488, 274 C.P.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli aru. 110, 270 p.p., 272 p.p., 270 2" cpv., 99 l" cpv. n. I. 29. 230 n. I, 73 C.P.; 158 legge vigeme cli P.S .. DICHIARA Viani Alfeo responsabi le di tul.li i reati a.sc:rilligli, coll 'aggrava nte del la recidiva specifica. e, cumulate le pene. lo condan na ad anni ventidue di reclusione è a lire venticinquemila di multa, con la consegente interdizione dai pubblici uffici e della libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 27.8.1942 • an no XX. Seguono le firme del Presideme e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per le disposizioni impartite dal .Ministero dell" lnterno con circolari n. 46643 del 27.7. 1943 e n. 49216/44 1 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione rer Grazia Sovrana e, pertanto, Viani Alfeo. detenuto dal 13. 12.1941. viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 28.8. 1943. Per Viani Alfeo vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1934» pagg. 36, 40, 44, 47.


152 Reg. Gen. n. 713/1932

153

PRIMA PARTE: SENTF.NZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 572

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presiden1e: Le Mctre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Con.mli M. V.S.N.: Radogna Raffaello. Palmentola Aldo, Palmieri Gaetano, Vedani Mario, Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

oiale, costituito unicamente dall'Autorità verbalizzante, non ha poLUto fornire eleme~ti precisi e tranuillanti a carico dei prevenuti. Pertanto il Collegio ritiene giusto dovere assolvere 1. rubncatl Zgaga ~er insufficienza di prove in ordine alle imputazioni ad essi ascritte e di doverne, 111 conseguenza, ordinare la liberazione se non detenuti per altra causa (art. 479 C.P.P.). P.Q.M. Letto ed applicato rarl. 479 C.P.P. assolve Zgaga Giovanni e Zgaga Frances~o per insufficienza di prove dalle rubricate imputazioni ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma. 27.8.1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.

Nella causa contro: Zgaga Francesco, nato iI 1.6.1903 a Podporezen di Sorica (.Iugoslavia), commerciante: Zgaga Giovanni, nato il l .11. 1908 a Podporezen di Sorica (.Iugoslavia), commerciante. Detenuti dal 9.5. 1942 0

fMPUTATI entrambi: del del itto di cospirazione politica mediante associazione previsto dall'un. 305 C.P. in relazio ne agli articoli 257,261 cpv. 2° e 285 stesso Codice e più specificatamente: Zgaga Francesco quale capo dell'associazione «Edinost>>a senso della p.p. del 2° cpv. e dell'u.p. dell'art. 305 C.P.; Zgag~ Giovanni quale partecipante alla stessa associazione a senso del I O cpv. e dell'u.p. dello stesso articolo 305 C.P., per essersi in provincia di Gorizia ed in territorio estero nel J931 e nel J 932 associati fra loro e con altri, costituendo l'associazione «Edinost» allo scopo di commettere delitti contro la personalità dello Stato Italiano. e cioè atti di spionaggio militare ai danni deu ·rtalia e fatti directi a portare la devastazione e la strage nel teITitorio dello Stato Italiano: ' Zgaga Francesco, i_noltre: del delitto di rivelazione di segreti di Stato a senso dell'art. 26 I p.p .. 2° cpv. e 3° cpv. e I 10 C.P., commesso in concorso. con altri, nella provincia cli Gorizia ed in territorio estero nell'agosto e nel settembre I 932. per ave re indotto Volf Ernesto a procurarsi ed a rivelare le notizie suddette, e per avere esso stesso ottenuta la rivelazione. In esito al dibattimento, svoltosi, come da ordinanza preliminare, a pone chiuse. sentiti il P.M . nella sua requisitoria e gli imputati. che, col loro difensore, hanno per ultimi avuta la parola, osserva [N FATTO ED IN DIRITTO A seguito di procedimento a rito fonnale, i prevenuti, unitamente al proprio padre Giovanni e ad altri, con sentenza della Commissione Istruttoria del 3.4. J933. erano stati rinviati a 2.iudizio in istato di latitanza, per rispondere dei fatti delittuosi sopra rub1icati. Al dibattimento, svoltosi t11. 1.1934. fu ordinato lo _stralcio degli atti e la sospensione del procedimento soltanto nei riguardi dei latitanti. In quell'ud1cnza d padre dei prevenuti. che rispose d'imputazione analoga a quella odierna. fu condannato ad anni 25 di reclusione; ma il 7 ouobre l 935. cioè circa un anno e nove mesi dopo della condan na, fu escarcerato per condo1'.o condizionale della pena residuale (Decreto Sovrano 5.10.1935). Cì li attuaJj impmmi, dopo J'occupaz,one della Slovenia da pane delle nostre truppe e di quelle tedesche. furono fermati dalla polizia germanjca il 2 1 aprile e.a. e consegnati alla nostra arnia dei CC.RR. il 9 maggio successivo. Po!ché, in vi1tù delle vigenti norme sul rito contumaciale, sono valide, la predetta sentenza di rinvio a giudizio e gli atti processuali precedenti. su richiesta del P.M. in data 271.uglio e.a. tù fissata l'udienza. All'odierno dibattimento, come, peraltro, nell 'interrogatorio istruttorio. gli imputati hanno energicamente respinto ogni addebito, protestandosi innocenti. ln ordine all'imputazione loro contestata, le prove sono state difettose e inefficienti e comunque, tali da non consentire onestamente una affermazione di responsahilità nei loro riguardi. Difatti Je accuse che li riguardava no provenivano dal coimputato Volf Ernesto. che. però. fu neJJ'istnllloria i.noltrnta e al ricordato dibattimento le ritrattò, e dal teste Skvarca Rodolfo, disertore cx _jugoslavo, e debitore dei prevenuti il quale. peralrro, non si è presentato a[ dibattimento. Dopo un decennio dai fatti presunti. la prova si presenta vaga. scarna e sbiadita: lo stesso testimo-

SENTENZA N. 575

Reg. Gen. n. 178/1940 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Preside111e: Le Metre Gaetano - Luogoteneme Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procurat0re Militare del Re Jn,p. . . Giudici Consoli M. V.S.N.: Radogna Raffaello, Rossi Umbeno, Palmentola Aldo. Pahmen Gaetano.

Di Pasquale Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: _ Massimino Paola, nata il 2 1.11. J909 a Carrù (Cuneo), domestica, detenuta dal 26.:,.1 942. IMPUTATA del delill.O di cui all' art 305 cpv. l ed u. C.P.. in relazione agli arll. 257 e 26.1 stesso Codice. per avere partecipato ad associazione avente il fine di commenere delitti di procacciamento e eh nvelaz10ne. a scopo di spionaggio militare. di notizie che ne11· interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. Reato commesso in llalia cd ali' estero sino al dicembre 1939-maggio 1940.. J.n esito;, dibattimento, sentiti il P.M . nella sna req uisitoria e l'imputata che con il suo difensore ha avuto, per ultima la parola, osserva. O

IN FATTO ED IN DIRITTO A seouito d'istruzione a rito formale la Massimino Paola, insieme con aJu·i .32 imput~tL era stata 0 rinviata, con sentenza emessa dalla Commissione lstrutt.oria in data 8. 11.1940. 111 stato di lat1ta1'.za ~I giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato di cui in rub1ica. Perdurando t1 ~u~ stato clt lautanza all' udienza del 2 1.12.1 940 fu ordinata la sospensione del procedimcn_to 11~1 nguard1 della Massimino Paola che in csecuz.ione ciel manduto cli catLUra emesso nei suoi confronti è stata arrestata dai carabinieri di Mentone i I 26.5.1942. . . All'udienza di oggi la Massimino ha ammesso di avere, per incarico di Fabre Pau~, funz10:1ano dello spionaggio militare francese. nel gennaio d~I 1940, spe~ico ~la~l?talia due vagita eh cui unl~-:~. ag~'.lte d:1 suddeno spionaggio Gross Marghenta ~er hre. 5.000 ~ I alt10 al_l a?ente dell~1 ste~so s~1011<1~010_ h:~ncese Merlini Antonio. La Massimino ha. pero, d1d11arnto d1 avere agito 111 buona tede 1gno1 ando che il Fab1e e i destinmari dei vaglia fossero al servizio dello spionaggio francese. A sos1.egno <l~lla sua depos1Z1onc ha dichiarato che il Fabre abitava in Beausoleil nello stesso stabili memo dove aveva l appartamento la fairn· glia Garassino presso la quale la Massimino prestava servizio. qnale domestica, dal i 937. ~ Il Fabre, che era in rapporti di amicizia con i Gm·assino. si era offeno piÌI volte dt fare ouenere alla


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1'RIBUN,\LE SPECIA LE r1m LA DIFESA DELLO STATO PR IMA PARTF.: SENTEN7J:: J'RONUNZl,\TE DA I T.S .D .S.

Mas~intino la carta c.li perm'.mc?za ir~ :ra~1cia. Pertanto Ju Massimino aveva motj\'i cJi riconoscenza ~on. ti. F~brc.c quancJ~ qucst_, la 111canco eh spedire i suddeni vaglia non ebbe alcuna esitazione né le h· · son;c c1lcun ~ospeuo crrca l'11JeceJtù dell'o ,e · · , Q · d.1 d· . . . . . ,' . I raz1on1;:. rnrnto a narrato la Massimino, con precisione alt e di .partic~l,tn. appare al ~olleg10 l'erosimile e ;,ebbene non ne possa affcm1are una assoluta cert~~za .11 '.'.c.ne di n~n pot~re d1ch1anm~.1a colpevolezza delrimp utata relmivamcnte alln sua cosciente pa1tec1pa7_,cme all assoc,a;,wne sp1on,s1ica che :igiva ai danni dell'Ital ia. .11 Collegio. pertanto. ri1iene che ~ia giusto assolvere la Massimino. per insufficienz,1di rove in ordine al dolo e d1 ordinare la sua scarcerazione. st: non detenuta per al tra causu. p · P.Q.M. a

Leuo e applica10 1·ar1 479 CPP a•so1,,,, M·,s ·· · p 1 · ,... · dd b' . . . · . · · · ',, '" , smw1 0 ao a per 111su flc1enza di prove d,1J reato e llatole IO rubnca e ordrna la sua scarcerazione se non detenuta per ahra causa Ro ma. 28.8. 1942 - Anno XX. · · Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940» pag. 497.

- ---- ---Reg. Gen. n. 694/1942

SENTENZA N. 578

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Staw composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogo1ene111e Generale M.V.S.N. C'.11d1cc: Re/more: Lanari Pietro - Procurawre Mi litare del Re lmp. G111d1c1 .Consoli M· V.S N · ·Supp,eJ · · o·10Qpo. · Al v1s1 · · Alessandro. Fiorelli Eugenio. · D'Alessandro Jt·tlo · .... P,tc;qualucc, Renato. ·' ' · ha pronunciato la seguente: SEJ\1TENZA Nella causa contro: Cappcllazzi Ca~·lo. nato il 19.1 J.1912 a Collevecchio (Panna), rappresentame di commercio · Detenu to dal 2:>.2.1942 Poli~eni_ Gio,·ann.L nato il 2!.3. I 917 ad Acireale (Catania). cuoco. De1emt1o dal 25.2.1942 Er1tr.trn b1Cuporal1 nella 121 Compagnia del Cemro Addestramento della 4" Armata l.'v!PUT/\Tf e di propa"anda ed ·apolooh 'OV\ e.,· . enrrambi di istigazione di militare a disobbedire alle Je,wi (an. 266. 272 C.P.) per avere: "'0 e ' " • s ' 1~,va /\ il_ ~ri'.n~.= la .ser~ ciel 24.~. I ~~2 ~n Albeng,1, in unn camerma del Centro cli addestramento della 4a rmat,l: "1t u~gat~) 1com1~ul1tom 1sngandoli a violare i loro doveri di servizio e di fedeltà e concludendo al gndo da« Vl\·u Srnlta»: ed il secondo: per avere, la matti na del 25.5. 1942. pure in Albenga e in una camerata ciel Centro di addestramento della +i Am1ata. pronunziato in presenza del caporale Scalvini Lui o i le parole· «o iunti al fronrc russo alzeremo le mani ed andremo ad abbracciare Papà Stalin». =· " IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni. e gli irnputati che per ul!imi ebbero Ja parola. coi loro difensori.

IL TRIBUNALE Con_~ideraco ~he_ dall~ letntr~ d_egl! atti processuali nonché dalle emergenze cieli' orale dibau.imenlO. specie dalle d1chrara21on1de, g1ud1cabili e dei testi. si è potuto accertare.

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IN FATTO ED IN DlRlTTO li malli no del 24 maggio 19H. in Albenga. si presentava al S. Teneme o· Agata Gaspare del Centro addestramento 4:i Annaw. il caporale Scalvini Luigi. riferendo che In sera del 22 eletto, verso le ore 21 .30 il caporale Cappellazzi Carlo. in camerata. salico sopra una scala. aveva arringato i compagni che erano, alcuni, gira anelati a le.tra cd alui in proci nto di andarvi. pronunciando un discorso sovversivo e concludendo col grido: «Viva Stalin». Il o· Agma ne riferì al Comandante del Centro che lo incaricò di c~perire un·accurata inchiesta. Da questa è risultato che quasi lutti in camerata :1vevano visto il caporule Cappellazzi. mo ntato sopra una scala. e rivolto ai compagni in ano di voleri i an'ingare. ma per iI chias\o che vi era a quelr ora pare che ben pochi sia110 ri usciti ad afferrare complcwmentc le parole del Cuppellaui ad eccezione della invocazione finule: ,<Viva Stalin». intesa da 1uui i presenti. Nondimeno il caporale Scalvini affcnnò che il Cappellnzzi cbhe a dire: «ricordatevi ragazzi che per il 15 agosto no n ci sarà la marcia su Mosca come si dice. ma ci sar~1 invecc la ma rcia su Roma e noi accoglieremo a braccia nperte Stalin padre della civi ltà e della giustizia». E poi: «guardate le piante. le lucciole che godono la Jom libenà e noi ~iamo prigionieri: vivn Stalin,,. Jn tcm>gato il Cappcllazzi. ammise che In sera del 22 maggio. essendo ubriaco arringò i compagni. a suo dire. per ischerzo. dicendo che gli inglesi sarebbero sbarcati nd O~tia il 15 agosto; ha p<>i pre1cso di giustitìcarc le parole «viva Stalim,, affe rmando cht: fra i compagni vi era un graduato, il caporale Smussi Cangio. che portava grossi baffi che lo facevano rassomigliare al diuatorc ru~so e che perciò veniva per ischerzo chiamalo Stalin. Ques1·u1tima circoslanLa è stata confermata dal Comando del centro d'addcsLrnmento dellu 4a Annata. ma non pare che il Cappd lazzi la sera del 22 maggio abbia voluto scherzare col compagno: dal complc~~o della ~ua azione e dal tenore del discorso pronunciato e riferito dal caporale Scalvini risullò invece evidente la istigazione ai compagni a tradire la fede ed a venir meno ai doveri del loro stato militare nonché la propaganda e l'apologia sovversiva. Tamo più quamo si consideri che. secondo le affermazioni del teste. S. Tene111e D'Agata. il Cappellazzi in altre precedenti sere aveva 1enu10 discorsi elci genere contcswtegli. Non v'è dubbio pertan to che egli si è reso colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica integrati ogge11ivame111e e soggeuivameme dalle parole da lui pronunciate in presenza di commili1oni. in camernta. Penanto ncccrtara cd affermata la responsabilità penale del Cappcllazzi: esaminate e vagliate tutie le risultanze processuali nonché le richieste difensive: 1enu1a presenle la natura particolare dei reati commessi in m<>memi diffi cili per 111 Nazione in guerra; il Collegio è d' avvbo d'irrogare le seguenti pene: per il disposco dcll' an. 266 ipolesi cp\'. IO e 2° C.P.: anni quallr(): ai sc11si dell'art. 272 C.P.: an ni uno. Ed operato il cumulo delle pene complessivamence lo condanna ad anni cinque di reclusione. Con la interdi1.ione dui pubblici uffid per la clurat.t cli anni cinque: con la libertil vigihn.r : col pagamento delle ~re~e di giudizio è col pagamento delle spese <.li preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Era stato denuciato e rinviato a giudizio anche il ru bricato Poiimeni Giovan11i pure caporale del 1° Reggi mento granatieri: per: rispondere dei reati di cui agli ar11. 266, 272 C.P. Costui però protestò sempre la sua innoce nza. negando ogni accusa contestatagl i. I di lui preceden ti sono ottimi e dai rapporti anche delle Autorità militari egli risulta un buon elemento. Tali cin.:ostan7.e lasciano perplesso il Tribunale. affacciandosi l'ipotesi dubitativa. Di conseguenza ritiene di doverlo ussolvcre per insuffici enza di prove ord inando che ve nga immediatame111e scarcerato se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Visti ed applicati gli ant. 266. 272. 23. 29. 73, 22S, 229 C.P. : 274. 479. 488 C.P.P. DICHIARA

Poiimeni aswl to per insufficie,w.a di prove clai remi rubricatigli , ordinando che venga immecliatameme ~carcerato se non detenuto per alu·a causa. RITlENE Cappellaui colpevole dei reati a lui m.criui cd operato il cumulo delle pene complessivameme lo


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PR IMA P,\Rl°E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPL:UAI.F. PER LA IJll'l:SA DEI.LO STAl'O

c_o ncl~n,:a ,ad_ a_nni 5 di reclusione. Con la interdizione dai pubbl ici uffici per la du rata di a nni 5, con Ja 1_1be,u_ \ Jbtlal~, col pagamento delle spe~e cli giudizio e col pagamento delle spese di preventi va custodia, olt1e ad ogn , alt ra consegue nza cli legge. Ro ma. 3.9. 1942 - an no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Poi imeni - detenuto dal 25.5.1942 - viene scarcerato il 3.9.1 942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE . _Con ?rdinanza ~n~essa dal T.S.D.S . il 28.5.1 943 la pena della reclusione infl iua a Cappellazzi Ca, lo vic,~c commut,lta - per uguale durata - nella pena della reclusione 111iIitare. Cappellazzi. dete nuto dal 25.): 1942, evade nell'agosto del 1943, ma viene tra tw nuovamente in arresto nell'ottob re del 1943._ Nel! _ag~sto del _1944 evade nuovame nte e quale «partigiano» partecipa a va rie azioni militari compiute d,111,1 formazione part,gwna nella quale si era arruo lato. S L_I ~idi icsrn in,oltrat_a_dall'Ulfici? del Pubblico Ministero dei Tri bu nali l'vl ili tari cli Gue rra S0pp1ess1 1· · per I' · · ti T, 1bun,Lle Militare Territoriale di Roma dichian, , ClHl 01·ct1·1ianz·1 , ·• <1e°15 ..,,. t 96) 1 csmt, . am n,sua concessa con l'art. I del D.L.L. 17.11 . I 945 n. 7 I 9, i reati per i qual i Cappellazzi C·irlo ~~n ne ~o.nclannato dal T.S.D.S. con sentenza del 3.9.1942 clichiaranclo, come mporaneamenlc p;r Je <1spos1z1on ·Ol1ete( 1 1'1·1n· tto . . . · del2?-· I l · 1947 r1 · 16"1 -', I' CS t·lllZL ·tl 'E ··· 1conte nute nell'art. I dcl DCPS de ·., a, 10 al recupero delle spese cli giustizia. , 11 _19.._5:.' ?75 Cappellnzi Carlo inv ia all"UITicio de l P.M . dei Tribunal i Militari di Guerra ad ottenere '. a, ·sensi S0pp1css1 1,11· . 1st<1nz,1 - renderne · · dell'art · I ciel D· L·J ·· 27 ··7 · t 944 n. 159• l' annu Il amento< e .i .:entenza d_,_ c_ondanna pron_unc1ata nei suoi confronti dal T.S.D.S. con sentenza del 3.9. 1942. . _1_1 1~'.eclelto Ufficio ti:asmctte, 111 data I0.7.1975, alla Corre Suprema di Cassazione la richiesta ,n_v_,,_it ''. _d a l ~a~p~nazz, con ':. seguen_ti c~ns_iderazioni: «Osservato c he la Corte S uprema cl i C<1ss<1zrone h.t cost<111temenle affermato il pnnc1pio che van no annullare. ai sensi delle disp · ··- · · 9 . . . os1z1om contenute nell'ari I del D L L ?7 7 1944 .· .·, ', · . ·. ·. · .- · . n. 15 . solo quelle condanne "che vennero riportate perché .st 11connct1ono ,1d una att1v1ta diretta a sovvertire il regime fascista··; . Ritenu to che non sembra che nel fallo addebitato al Cappellazzi possono riscontrarsi oli esLrc rni ricl~t~su cl'. rlla ~~ne Supreirn~ di Cass~zionc per l'annulla me nto in quanto si tratta di una a~o ne com111~~sc1.'LI solo scopo dt non for co111p1ere, 111 un periodo in cui la Nazione era in guerra. il dovere di m1lrt~1_e_combanen_te a soldati che dovevano raggiungere il fro nte russo; V1.sl1 gh I' articoli I del D.L.L. 21.3. 1944 n. 159; I D.L.L. 13.9. 1944 11 . 198; V1sto art. 15delD.L.L.21 .3.1944 n. 144; Vis to il Decreto del CaJ)O dello S.M. Generale 8. J 1. 1944 ( pubblicato nella G.U. del Regno d' Italia, serie speciale n. 84 del 21 . 11.1944); TRASMETTE . gli atti al Procuratore Generale della Corte Suprema cli Cassazione per l'ulterio ·e ,0 · · ·1· · . · zn nch ecle cl I ,. 1 c 1so l , g1 usl1,, ' n oc 1e 1 ,~tanza 1noltraLa da Cappellazzi Carlo sia ri gettata» il 7~a Corte S11p~·em_'.1 di _Ca~sa~ione (~" S~z. Penale), con Ordin;nza em.essa in Camera di Cons iglio ., - ->-I · 19~6. n .,,ell<1 - s u conto, me 11c h1esta del Procuratore Ge ne rale - l'istanza ino ltrat'I da ' ' Cappellazz, Carlo.

157 SENTENZA N. 611

Reg. Gen. n.1166/1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside/li e: Gri ffini Mario - Luogotenente Generale M. V.S .N. Giudice Relarore: Lanari Pietro - Procuratore Militare del Re l mp. Giudice Co11sole Generale M.VS.N.: Co lizza Ugo. Giudici Consoli 1\11. VS.N.: Suppicj Giorgio, Bergamaschi Carlo.D'Alessandro llalo. Perillo Emilio. ha pronunciar.o la segueme:

SENTENZA Nella causa contro: lurissevich Giuseppe. nato il 18.8. I 869 a Villa Decani (Pola). contadino: Detenuto dal 5.6. I942 hirissevich Antonio, nato il 8.1 .1924 a S. Dorligo della Valle (Gorizia). contadino: Detenuto dal 5.6.1942 Lucchesi Luigi. naw il 17.5. 1881 a Trieste. muratore; Detenuto dal 13.6. 1942 Cocb Rodolfo. nato il 14.4.1 905 a Longera di Trieste, muratore; Detenuto dal 11 .6.1942 Coch Rocco, nato il 9.8. 1887 a Longera di Trieste, muratore: Detenuto dal 11.6.1 942 Giovannini (gii1lvancich) Pieu·o. nar.o il 11 .8.1895 a Parenzo (Pola). bracciante. Detenuto dal 12.6. 1942 IMPUTATI l) del del itto di cui agli ant. 110, 253 p.p. e cpv. n. l C.P. per avere in concorso u·a loro e con altri sabotawri non identificati e nell'interesse di uno Stato in guen-a contro lo Stato italiano, in parte atte ntar.o ed in parte distrutto e reso inservibi li, nella zona di Prosecco la notte dal 25 al 26 maggio e dal 3 al 4 giugno e nella zona cli Basovizza la notte dal 10 all' 11 giugno 1942. mediante cariche ed ordigni esplosivi e facendo uso per assicurare questi in paite alle opere criminosamente destinate ad essere clisLrutte di tipi di cordoncino telefonico «Piave»·e di filo elettrico rinvenuti e sequestrali nelle abitazioni cli Lucchesi e dei Coch, gli elettrodoLti acl alta tensione Villa Opicina sottostazione cli Rozzo! Villa Opicina-Pola Vi lla Opicina Gorìz.ia e Trieste-S. Pietro del Carso e anche la linea ferroviaria Trieste-S. Pietro del Carso al servizio delle Forze Armate: 2) del delitto cli cui all",u-t. 435 C.P. per avere nelle predette circostanze di tempo e di luogo al fine dei ripetuti attentati cli cui sopra. detenuto materie ccl ordigni esplodenti.

IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola. coi loro difensori. IL TRIBUNAL E ConsicleralO che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento. specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi. si è poLuto accertare. 1N FATTO ED l N DIRJTIO

Con auo d' accusa del 17.8. 1942. il P.M. di questo Tribunale Speciale rinviava a gi udizio i ru bricati lurissevich Giuseppe ed Antonio. Lucchesi Luigi. Coch Rodo lfo e Rocco e Giovannini Pietro per rispondere dei reati di cui agli arte. 11O. 253 p.p. e cpv. n. l e di cui all'art. 435 C.P. perché in concorso fra loro e con altri sabotatori non identificati e nell'interesse di uno stato in guen-a contro lo Stato italiano, in parte avrebbero artentalO ed in parte distrutto e reso inservibili, nella zona di Prosecco. nella notte dal 25 al 26 maggio e dal 3 al 4 gi ugno I 942, e nella zo na di Basozizza nella none dal 1O au· 11 giugno 1942. mediante cariche di ordigni esplosivi gli elellrodotti ad alta tensione VillaOpicina sottosLazione di Rozzo!, Villa Opicina- Pola. Villa Opicina-Gorizia e Triestc-S. Pietro del Carso, nonché la linea ferro viaria Trieste-S. Pietro del Carso. al servizio delle Forze Armate. Ed altresì perché per le suaccennate fina liLà criminose detenevano materie ed ordign i esplodenti. Però in ordine alla prima imputazione - ai sensi degli artt. 11O. 253 C.P. -, all'udienza non si poterono raccogliere elementi sufficienti di reità per cui il Collegio opina di dichiarare assol ti, tutti i giudicabili.. per insufficìenza cli prove. da tale reato. Invece. anc he per esplicita am missione dei principa-


PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATI·; DAL T.S .!).S.

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TRIBUNALE SPF.C. IAU: PER LA DIFESA DhLLO ST!\TO

SENTENZA N. 612

Reg. Gen. n. 757/1942 li impucati risultò che lurissevich Giuseppe ed Antonio. Coch Rodo l fo e Rocco. nonché Giovanni iii detenevano ma terie ed ordigni esplodenti per poter cornpiere atti crim inosi, rendendosi così co lpcvo· li del rea to ad ognuno ascritto e di cui al l'an. 435 C.P. Nei co nfron7i del g iudicab ile J,ucchesi L uigi emerse che egli deLenev a del filo telefonico m il itare senza dubbio di provenienza dcliu uosa, in parte (circa I 5 metri) usalo per sos tenere il pergolato della campagna. Di guisa che egli i è reso colpevole di ri cettaz ione ai sensi dell'art. 648 C.P. in tal senso modi f içando il capo d'accusa. Accertaca ed affermu ta la su acce nnata responsabilità penale dei giudicabi li: esaminate e vagliate tulle le risultanze di balli mentali, specie le rich ieste difensi ve: considerata la natu ra dei reati cornmessi in momenti diffic il i per la Nazione in guerra : i l Collegio ri tiene equo d'irrogare le seguen ti pene: per il disposto dell'art.. 435 C .P. ad l urissevich Giuseppe ed An to nio, a Coch Rodo ll'o e Rocco, a Giovannini anni 5 c iascu no: ai sensi dell'art. 648 C.P., a Lucchesi anni 2 e L. 5000 d i m ulta. T utti con I.i reclusione; tutti, 1ranne L ucchesi, con la interdizione perpetua dai pubblic i uffici, tutt.i co n la libertà vi gi lata. col pagamen to in solido delle spede di g iudizio, co l pagamento del le spese di preven1iv,1 custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. PQ.M. V isti e applicati gli artico li 435,648, 23, 29,228,229 C.P.; 274,479,488 C. P.P. ASSOLVE per insufficienza di prove dal deliuo cli distru7.ione cli opere rni litari previs to dal numero I dcl l 'an. 253 C.P. Jurissevich Giuseppe, l ur issevich Anton io. Coch Rodolfo, Coch Roc:c:o. Giovan nini Piet ro e Lucchesi Luigi. DlCHIARA Jurissevic h G iuseppe, Jur issevich A ntonio. Coèh Rodolfo. Coch Rocco e Giovannini Pietro co lpe· vol i del reato di de1enzio ne d i materi e csp lodenL i previsto dall'art. 435 C .P e condanna i suddeui imputati al la pena cli :'i anni di reclusione ciascuno. DI.CHIARA Lucc hesi Lui gi co lpevole del rea10 di ricettazione previsto dall '.irl. 648 C.P. anz içhé del re mo cli detenz ione di materie esplodenti e lo condanna alla pena di 2 anni di reclusione e lire 5 000 di m ulta. T utli. co n esclu sione cie l solo Lucchesi, alla i nter dizio ne perpetua dai pubblic i u ffi c: i e alla libertf1 v igilala. Jnl'ine tutti al pagamento in solido del le spese d i giudizio c:on il pagamento del le spese cli preventi va custodia, ol tre ad ogni ahra conseguenza di legge. Roma, 11.9.1 942 · anno XX. Seguono le l'inne ciel Presidente e dei Giudici. NOTIZ IE DESUNTE DAI° FASC ICOLI DI ESECUZIONE

11 T ri bunale Speciale per I.i Di resa dello Stato d ichiara, con Ordinanza del 9.1 . 1943 · in applic:azi onc dei pro vvedi men ti di clernenza emessi c:on i l R.D. 17 . I 0. 1942 n. 11 56 · cessata, per amni stia, l'esecuzione ciel la condanna inflilla a lur issevich Giuseppe, lurissevich An tonio. Coch Rodo l fo, Coch Rocco e Giovan nini Pietr o e cessata, inol tre, la pena accessori a e la misura di sicurezza e condonata, inol tre, per inclt1lto la pena di 2 anni di rec lusione e lire 5.000 di multa inflitta a Lucc hesi L uig i per il rcaLO previs to dal l \ irL. 648 C.P. Pertanto lurissevich Giuseppe e lurisscvich An tonio, detenuti dal 5 .6. I 942 . Coch Rodoll'o e Coch Rocco. detenuti dal I' I 1.6. I 942, Giov,1nni ni Pietro , dctcn 1.110 dal 12.6. 1942 e Luc:chcsi L uigi, detenuto dal 13.6.1 942 vengono scarcerat i dall e Carceri Giudiziar ie di Roma il 22.1 0 .1 942 a seguito di ordine di scarcerazione emesso, ai sensi dell'art. 593 C.P.P.. dal Vice Procura to re Generale del T.S.D.S. G iuseppe Montalto.

li Tribunale Speciale per la Difesa del lo Stato co mposto da: Presid1mte: Gri ffin i 1\lfari o. Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/more: Lanari Pietro. Procuratore Militare del Re Imp. Gi11dice Co11sole Generale M. \~S.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Suppicj Giorgio, Bergamaschi Carlo, o· Alessandro Italo. Peri Ilo Emilio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Z idanik G iuseppina. nata il I0.3. 19 17

a Slappc (Gorizia). casa linga. Detenu ta dal 5.5 .1 942 IMPUTATA

a) del delitto cl i favoregg iamento bellico di cui ali' art. 247 C.P. per avere in tempo di guerra. partecipato ad una associazione cli sloveni, diretta dallo straniero. ed avente, era l'altro, lo scopo, immediato. di favorire le operazioni militari del nemico. e, comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Staio ltaliaoo. diminuendone la efficienza bel lica: b) del dcliuo di cui all'art. 272 p.p. C.P. per aver svolta propaganda comunista a mezzo di diffusione di mani festin i d i tale partito: c) del clclirco di cui all 'art. 266 p.p. e cpv. I O e 2° C.P. per avere. pubblicamente ed in tempo cli guerra, istigato militari alla diserzione. In territorio di Gorizia ed altrove. il 5.5. I 942 e precedenremcnte. fN PUBBLICA UDIENZ/\ Sentito il P.M. nelle sue concl usioni e la imputata che per ultimo ebbe la paro la, co l suo d i fensore. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonc hé da Ile risul rn nze dclJ' orale d ibattimento, specie dalle dic:hiarnzion i della giudicabile e dei testi. si è pOlllto statuire. IN Ft\"ITO ED I N DIRITI'O I l 5.5.1 942 i mi litari Marchiori Albano e Funari Salvatore mentre si trovavano neWautocorriera. che da Vipacco conduce a Gori zia. assieme ad 111lri 4 mil itari , ruronù avvicinati dalla rubricaw Zicl anik. Costei c:on fare insinuante e sospetto ri volse loro delle domande indiscrete (fra l'altro se erano armati o meno) ed infine li incitò alla diserzione: consegnando loro dei manifestini di propa· ganda com unista e spiegando che intendeva distribuirli ai soldati. l detti m ilita1i finsero d i aderire alla proposta dellu donna e le fissarono un appuntamento nella trattoria «a llo Scalpellino»: ma provvedevano subito ad in form are del fatto il Comando dei Carabinieri. .Arrestat.n la Z idanik ve nne trovata in possesso di 16 man i fest ini analoghi a quelli co nse· gnaci ai militari ed interrogata affermò che li aveva ricevuti dal ventiquattrenne Lumct Josko (del quale non era in condi zioni di forn ire altri c lementi per la identi fi cazione). che professava le stesse sue idee co muniste ed aveva lo stesso desi derio di vedere la Slovenia libcrarn dagli occupatori . Amm ise di avere svolta at1ività propagandislica verso i militari: i quali confermarono pienamente i reati contestati alla g iudicabi le e di cui agli artt. 272 p.p. e 266 p.p. e cpv. I O e 2° C.P. Non v 'è dubbio pertanto che la Zidanik si è resa co lpevole di attività propagandistic:a co munista e di istigazione ( pubblicamente ed in tempo di guerra) di milicari. alla diserzione. Accertnta ed affermarn la responsab ilità penale della Z idanik in ordine ai reati cli cui agl i artt. 272 p.p. e 266 p.p. e cpv. I O e 2° C.P. (mentre per quanto concerne il delitto previsto e puniro dall ·an. 24 7 C.P. rubricalo alla letLera a) dei capi d'acc usa devesi dichiarare la assoluzione per insufficienza di prove. in quanto non si sono raccolti elementi sufficienti di re ità); esaminate e vagliate tulle le emergenze <.libauimenlali nonché le richieste difensive: considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti d i fficili per la Nazione in guerra: il Collegio è d'avviso d ' irrogare le seguenti pene. Per


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TRIBU:,IALE SPECIALE PF.R LA OlFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTF.NZE PRONI.I"l?'IATE DAL T.S.D.S.

~ dispos10 d_elran. 27~ p.p. C.P. anni ITc e mesi quatLro. Jn applicazione del l'art. 266 p.p. e cpv. J O e 0 - C.P.: anm sei e mesi ono. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannarla ad anni dieci di reclusione. _C~n I~ inter,~izione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilma. col pagamento delle spese d1 g1ud1210 e <.11 prcvenu va custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

lfll

di guerra. ad una associazione di ribem sloveni, diretta dallo stra11iero cd aveme, m1 l'altro, lo scopo im;;,ediato di nuocere aUe operazioni militari dello Staio ILaliano. diminuendone la enicienza bellica.In S. Daniele del Carso pro..-cedemememc e lino alla epoca del suo arre~to. IN PUBBLICA UDIENZA

P.Q.M. Vis1i ed applicati gli art. 272 cpv. IO e 2°. 23. 29. 73. 228 • 229. C.P.: 274. 479. 488 C.P.P.

Semiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.

DICHJARA

n.TRIBUNALE

Zidanik Giuseppina assolta per insufficienza di prove. in ordine al reato di cui all'art. 247 C.P. ritendola colpevole degli altri reati a lei rubricati. Ed opemto il cumulo delle pene complessivamente la condanna ad anni 10 di reclusione con la interdizione perpeLua dai pubblici uffici. con la libertà vieilma. col pagamento delle spese di giudizio cdi preventiva custodia. ohr~ ,id ogni alLra consc!rncnza di le~ge. Roma. 11.9.1 942-annoXX. ~~ Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Considerato che dalla leltura degli aui processuali nonchè dalle risultanze dell'orale dibatti memo. specie dalle confe:;sioni dei giudicabili e dalle dichiarazioni dei testi. si è potuto accenarc.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE . Zidunik Giuseppina detenuta dal 5.5. 1942. viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne in data 1rnprec1sta del 1945 a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in ILalia nel suddeuo anno. . TI Tribuna!e miliwre terriroriale di Roma. dichiara con Ordinanza del 5.5.1961. estimi per ramnisua conce~sa il D.L. 17. L l.l 945 n. 719 i remi per i quali la Zidanik Giuseppina venne condannata dal T.S .D.S. con sentenza emessa 1· 11 .9.1942 die hiarn ndo, contemporaneamente. estimo i I diritto dell'Emrio al recupero delle spese di giustizia (D.C.P.S. 22.1 1. 1947 n. 1631 ).

Reg. Gen. n. 960/1942

SENTENZA N. 613

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Re/more: Lanari PieLro - Procuratore Militare del Re lmp. Giudif'e Console Generale M. V.S.N.: Colizza U!!o. Giuditi Consoli M. V.S.N. : Suppiej Giorgio, Bcrga~naschi Carlo. D'A lessandro Italo. Pe1i Ilo Emilio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Pieri (già Pieric) Antonio. nato il 17.1 .1892 a S. Giovanni di Ouino (Trieste). elettricista: Detenuto dal 9.6.1942 Furlan Mario. nato il 2.2.1926 a S. Daniele del Carso (Trieste). panettiere: Detenuto dal 4.6.1942 Zega Giuseppe, nmo il 30.6.1927 a S. Daniele del Carso (Trieste). calzolaio. Derenuto dal 4.6. 1942 IMPUTATI Tutti: . ~l del deli~to di cui gli_art. 624. 625 CP. in relazione all"art. 11Ostesso Codice per essersi. in correita tra loro. 114.6. 1942. 11npossessa1i. per trarne protitto, di una mitragl iatrit'c con caricmore cartucce che veniva aspo nata da un corpo di guardia di S. Daniele del Carso mediante scalata. Il Pieri. ancora: b) del deliuo di cui all'art. 2.J7 per avere tentato di procurarsi armi e per aver partecipato in tempo

IN FATIO ED IN DIRITTO Verso le ore 21 del 4 giugno 1942 il Comandante del posto di guardia 12 bi~ di S. Daniele del Carso, denunciava al locale Comando di 51a1.ione dei CC.RR. che igno1i. i1m-odouisi nel detto Corpo di contenente Gu:1ria. vi avevano asponaio una nucragliatrice con un caricatore contenente 50 cartucce. Subiro vennero espletale diligenti indugini riuscendo a stabilire che il rubricato Zega Giuseppe doveva essere au tore del furto. infarti arresw10 ed interrogalo. in un primo tempo rece credere di essere compleramente estraneo al fauo. ma di poi finì per confessl!re di avere commesso il furto, dieLro invito del suo amico il rubricato Furlan Mario e mediante la collaborazione di tal Benco Milano (non imputabile perché tredicenne). Precisò anche che il Furlan (i l quale parlando con lo Zega aveva manifestato il deside1io di aderire al movimemo locale delle bande armate) il giorno 2 giugno si era portato nella stalla di esso Zega e gli aveva proposto. dietro compenso della somma di L. 20. il furto della mitragliatrice. Accenata tale proposta egli avvicinò il Benco per farsi aiutare nell'ardua impresa. promctlendogli L. IO di compenso. Entrambi riuscirono ad asportare l'arma con 50 cartucce. nascondendola in un ce~puglio. Arrestato ed interrogato pure il Furlan, dopo le solite negacive confessò che a sua volLa ebbe la c.:ri111inosa proposta dal coimpmato Pieii Anton io, e con costui assisré da lontano a tutte le operazioni pt!r impossessarsi della mitragliatrice. Procedutosi alr arresto ed all'interroga1orio del Pierì. anch ·egli finl per confessare di avere istigalo il Furlan; e di avere così ,1gito perché a i.ua volta era stato istigato dal suo vecchio conosceme Prernolì Giov,inni (ribelle giri condannato a morte con sentenza contumaciale di questo T1ibunale Speciale). (Vedi Senl. 336 del 25.6.1942). Dinanzi al Giudice Istruttore i tre giudicabili tenta1ono di attenuare la gravità dei fatti ed il Pieri poi cercò di riLrattare quanto esplicitameme e con larghe,:za di particolari aveva ammesso in sede di polizia giudizia. Ma. anche a dibatùmento, altra verso le dichiarazioni dello Zega e del Furlan nonché le prove testimoniali. le rispettive responsabilità penali emersero chiara mente. Per tull i in ordine al reato di cui agli :1rtt. 11 O. 624. 625 C.P. perché in con·eità fra loro ebbero ad impossessarsi. -per trarne profiuo. di una mi1ragliatrice con caricatore e cartucce. che veniva aspo.nata da un Corpo di Guardia di S. Daniele del Carso. mediante scalata. E per Pie1i altresì in ordine al delitto di cui all'art. 2.J7 C.P. per ave r tentato di procurarsi armi e per ave r parlecipnto in tempo di gueml ad una as~ociazionc di ribell i sloveni. dircllu dallo straniero ed aven te. Lra l'altro. lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano. diminuendone la efficienza bellica. Pertanto affermata la colpevolezza dei tre giudicabili: esaminale e \agliatc tulle le risuhan,:e dibattirnencali nonché le richi~:..Le difensive; specie l'applicalione della diminuente a.i sen.si degli aru. 3 11 . 65 C.P. in f'avore del Picri. per le circostanze dell'aliOne. il Collegio concodendo il beneficio delle dinùnucme di cui agli aru. 31 1. 65 C.P. in ordine al solo reato previsto dall ·art. 247 C.P. in favore del Pieri: e di cui agli arti. 98. 65 C.P.. per la mfoore età. in favore di Furlane Zega. ritiene equo di irrogare le seguemi pene. P..:r il disposto degli am. l 10. 624. 625 C.P.: a Pieri anni ono e lire diecimila di multa: a Furlane Zcga anni quattro e lire quattromila di multa ciascuno. Ai sensi degli artt. 247. 3 11. 65 C.P.: a Pieri anni ventiquattro. Ed operato il cumulo delle pene (nrt. 73 C.P.) complessivamente condannare: Pieri ad anni 1renta: Furlane Zega ad anni quattro e lire quattromila di multa ciascuno. Tutti con la reclusione: Pieri con la interdizione perpema dai pubblici uffici e con la libertà vigilata:


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TR I BUNALE SPECIJ\ I.F. PER L,\ rni=ESA DELLO STATO

Furlane Zega con la interdizione dai pubhlici uffici per l;i dur,lla cli anni 5. Tutti col pagarnenLo in solido delle spese d i giudizio , col p agamento dtlle spe~c d i preventi va custodia, oltre ad ogni ;ihra conseguenza cli legge. P.Q.M. V isti e applicati g li arlt. 110. 624. 625,247, 23, 29. 7J, 98, 6.5, 3 11 C.P.. 274. 488 C.P.P. DICHIARA Pieri Anton io, Furlan Mario e Zega Giuseppe co lpevoli dei reali loro ,1ddcbitati e concede a Pieri la circos tanza attenuante della lieve entità del fatto (artt. 65 e 31 1 C.P.) e a Furlan e Zega la diminuente della pena per la minore eti'1(artt. 65 e 98 C.P.). Ed operato il cu mulo delle pene conda nna co mplessi va 111en te Picri An tonio acl anni 30. r urlan Mario e Zega Giuseppe ad anni 4 e lire 4.000 cl i multa ciascuno. Tu tti con la reclusione; Pieri con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e co n la li bertà vigilata e Furlane Zega con la interdizione da pubblici uffici per la durata di c inque anni. T utti con i l pagamento in solìdo delle spese cli g iudizio e con il pagamento delle spese d i custodia preventi va, oltre ad ogn i altra conseguenza cl i legge. Roma, 11 .9. 1942 - anno XX. Seguono le l'i nne del Presidente e dei G iudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI EA.SCICOLI DI F.SECUZIONE 11 T.S.D.S. visti g li artico li I e seguenti del R.D. 17.10.1 942 n. 1156 dichiara - su con forme richiesta ciel Pubblico M inistero-. con Ord inanza del 9. 1. 1943. cessata, per amnistia, l'esecuzione della co ndanna i.nflitta a Furla n Mario e Zega Giuseppe co nfor 111anclo la liberazio ne cle i d ue co ndan nati ordina ta dal Vice Procuratore Generale G iuseppe Monta lto, ai sensi dell'art. 593 C.P.P., in data 21. 1O 1942. Con la stessa Ordinanza d ichiara cond izionai mente condonati, per indulto. tre anni di rec lusione e l' intera mul ta sul la pena inflitta a Pieri An tonio per il real.O d i cui agli articoli I IO. 624,625 C.P. determinando la residua pena in 27 anni cl i reclusi one. rcrrna restando la pena accessoria e la misura d i sicurezza. Pertanto Furlan Mario e Zega Giuseppe, detenuti dal 4.6. 1942, vengono scarceraci dal le Carceri G iucli,,iaric di Roma i l 22.1 0 . 1942. Pieri A nt011io. cletem110 dal 9.6.1942. viene scarcera to dagli Swh i lirncnti Penali cl i Porto Longone i l 17.2. 1944 a seguico d i ord ine emesso dal Comando delle Truppe Germaniche. Il T ribunale mi litare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanz;i del 26.1 1. 1955, cessata l'esecuzione della co ndanna infli tta a Pieri Anton io dal T.S .D.S. con sentenza dcli ' 11.9.1942 perché i fa lli commessi il 4.6. 1942 a favore clelle Nazioni alleate e associate non costi1uiscono più reato a seguito del Trat talo di Pace fi rm ato a Pari gi il I 0.2. I 947 e reso esecuti vo co n Decreto Legge ciel Capo Provvisori o del lo Stato numero 1430 del 28. l J. I947.

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PRI.VJA PARTE: SEKTF.N7.1~ PR(}KlJNZIATE DA L T.S .O.S.

SENTENZA N. 622

Reg. Gen. n. 421-387/1942

11Tribunale Speciale per la Difesa del lo Stato compos to da: Presiden1e: Le Metre Gaetano - Luogotencnl'C Generale M.V.S.N . Giudice Relatore: Presti Giovann.i - Procuratore Mili tare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Rossi Umberto. Cisotti Carl o. Giudici Consoli M. V.S.N. : PalmentolaAldo, Suppiej Giorgio.D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: 1<ovacic Oscar, nato i l 27. I0.1908 a S. Lucia c1·1 son20 (Gorizia). studente ingegneria: Detenuto dal IO 12. I 94 I Kovacic Leo. nato il 28.3. 19 JOa S. Lucia d' Isonzo (Gorizia). impiegato di banca: Detenuto dal I2.1.1942 Kovacic Boris, nato il I 9. 1. I 920 a Trieste. stu dente in medic ina: Detenu to dal 6 .2 .1942 Perello A lba. nata i l 14.5. 1922 a Trieste. studentessa liceo; Dc1enuta dal 16.12.1 941 Arbanas Ernesto. nato i I l 2. J.1922 a Trieste, studente: Detenu to dal 16. 12. I 941 M iclaucich Giuseppe, nato il 18.3. 1903 a Muggia (Trieste), trapanatore: Detenuto dal l 0.1 2. l 941 Guina B01is. nato i l 27.2.1 924 a Metkovic (Croazia), stucleme ragioneria: Detenuto dal 9.7. 1942 Gerani Maniheri ta. nata il 1. 7. I 920 a Trieste. studentessa universitaria; Detenuta dal 4.12. 194 I Susi eh Luib~imiro, nato il 7.8.1925 a Trieste. stu dente Iiceo: Detenu to dal 13. I 2 . J 94 1 Schiffo Giuseppe. nato il 16.2. 19 I 7 a Cherso (Istria), si udente medicina. Detenuto dal 19 2. 1942

l.MPUTATI a) clel delitto cli favoreggiamen to bellico di cui all'art. 247 C.P. per avere partecipato ad una associazione cl i sloveni diretta dallo straniero ed avente tra l'altro, lo scopo .immediato cli favorire le operaz ioni mj litari del nemico. e comunque. di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano in ouerrn diminuendone la efficienza bellica: "' b) del delitto di cui agli artt. I IO, 30:2 C.P. in relazione agli artt. 8 l cpv. l O e 2°, 247, 24 1 stesso codice per avere. in correità. con più azioni esecutive cli un medesimo disegno criminoso. istigato c ittadini i tali a: n.i cl i limma slovena a partecipare a tale associazione o, comunque, a com mettere atti contro la mLegn ta dello St;to. Jn terri torio cli Trieste e di Gorizia antecedentemente e fi no ali 'epoca dei rispertivi arresti. Ed il Guina inoltre: c) del del i no cl i cu i aJJ'an. 272 p.p . CP. per avere il I 9.8.J 942. nel Carcere G iudi ziario cli Roma. ove trovasi detenuto, disegnato sul pavimento del Cubico lo n. Il. a scopo di propaga nda comunista, 1·emblcma - falce e martello -. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati. che, co i rispettivi difensori, hanno per ultimi avum la parola, osserva.

IN FATTO ED JN D rn.ITTO A seouico d ' istruttoria a ri to formale. i rubricati. unitamene.e a Lai K raigher V ito. nei ri guardi ciel quale. e~enclo latitante. si è preliminarmente orélinata la sospensione del procedimento sino a quando perverrà in potere della giustizi.a. furono, con sentenza della Commissione lsmmoria in dat.J 14 agosto u.s. e i l Guina anche con atto d'accusa del P.M. in data 7 settembre u.s., rinviati a giudizio per rispondere dei fatti clelinuosi sopra, in epigrafe, enunciati. Ali' odierno dibattimento, per le ammissioni di quasi tu tti g li imputati e per le prove documentali e testimoniali ,.è sta to accertmo quanto segue. Di un vasto movimento ai nostri danni , denomi nato «Osvoboldrna fronta» ( Jron te unico per la lotta contro l'oppressore), che. sorto all'estero, fomentato e sovvenzionato da nemici d'Italia, e da tempo pericolosamente stra1ipaco nelle nostre terre G iulie d i confine, anche c.on formazione di gross~ bande armate che hanno esplicata multiforme attività terroristica, questo T n bunale Speciale. ha ptu vo lte dov uto occuparsi irrogando pene severe ed esemplari . Tuttav ia, nuclei dell'organiz7,azione erano ri masti e operavano nella Venezia G iulia. L'organizzazione in questione, cli.rena e sorretta dallo straniero. è emanazione cli un movimento


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA OlFESA DELLO STATO

panslavista aven te, rra l'alu·o, la immediata finalità di diminuire la efficienza bellica dell'Esercito italiano. Si vuole. in sosrnnza. lenere impeg nalo il più gran numero possibile di militari nella Venezia Gi ulia e nei limitrofi territori occupati e distogl ierc. conseguentemente. le nostre truppe da altri teatri di guerra provocando diserzioni, sabotaggi, resistenza ed attacchi contro le forze annate. Assicurati alla giustizia i prevenuti, quali partecipi dell' anzidetto movimento, anche au·udienza. in quanto alla responsabilità ed al fatto dei singoli è. emerso che verso la fine dell'estate l 941 due emissari del sui ndicato movimento e precisamente i rubricati fratelli Kovacic Oscar (studente in in2:egeneria) e Leo (impiegato di banca) - nati a S. Lucia di Tolmino e residemi a Lubiana - si erano trasÌ.cri ti in Trieste con il compito, specifico. di organizzare gli allogeni di quella provincia e di quella di Gori zia e inquadrar] i nel loro movimento. ln Trieste essi ottennero, direttamente, radesione dei rubricati Kovacic Boris. studente in medicina (che offrì la sua abitazione come recapito degli emissari). Perello Alba. detta Zora (studentessa, fanatica agitatrice slovena), Micfancic Giuseppe. trapanatore presso il locale cantiere di S. Marco (che prese, tra l'altro. parte alla diffusione di manifestini redatti a cura dell'Osvoboldina Fronta in occasione del processo che questo Tribunale celebrò contro i lerro1i sti sloveni nel dicembre l 94J ), Asbanas Ernesto. studente (che anche partecipò. tra l'al tro. alla diffusione dei sunnom inati manifestini): Guina Boris cittadi no croato (studente), Gerani già Iarak Margherita. studemessa universitaria. che, tra l'altro. corresse e restituì al Covacic Oscar un interessante manoscritto relativo alla finalità ed ai metodi di azione del movimento). Susich Liubomiro, studente. In Gorizia essi ottennero altre adesioni. Però tra gli aderenti si poté identificare solo il rubricato Schiffo Giuseppe - smdeme in medicina - che 1· g dicembre 1941 . a Rauna di Circhina, aveva riunito alcuni giovani del luogo, esonandoli a non presentarsi alle arm i e ad arruolarsi nei «cetnici,>. Tutti costoro, seguendo anche le direltive di un altro emissario di Lubiana e precisamente del predetto latitante Kraigher Vito - avvocato - cooperarono ad invitare verbalmeatc o a mezzo di manifestini gli allogeni ad aderire. al loro movimento e. quindi. al favoreggiamento bellico. o. comunque, a compiere. con diserzioni o resistenze e attacchi all ' Autori lit o alle Forze Annate, attentati contro la inte2:rità dello Stato. Nelle more del giudizio. il Guina, che Lrovavasi nel Carcere di Regina Coeli in R~ma disegnava sul pavimento del cubicolo n. l I a scopo di propaganda comunista, l'ernble1m falce e martello. Nei fatti come dianzi emersi. il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reali rubricati . Ritiene, peraltro, che la circostanza della continuazione debba escludersi per il reato di cui all 'art. 302. soltanto per la Gerani. Il Susich beneficia della diminuzione della pena prevista dall'art. 98 C.P. Commisurando la pena al fatto e alla pericolosità di ciascuno reputa e·quo dover condannare alla reclusione: Kovacic Oscar e Kovacic Leo ciascuno ad anni trenta (27 per il reato di cui all'art. 247 e 3 per quello di cui agli artl. 302. 8 I C.P.); Guina ad anni J5 (] l per reato di cui all'art. 247 C.P. e due anni per ciascuno degli al tri due reati a lui ascritti); Kovacic. Boris, Arbanas. Miclancich e Schiffo (per quest' ultimo previa degradazione essendo mili1areJ ciascuno ad anni 14 ( 12 per l'alt. 247 C.P. e 2 per l'altro reato); Perello ad anni I 3 ( 11 per 1· art. 247 e 2 per l'altro reato): Gerani ad anni 11 (il minimo edittale per ciascun reato); e Susich ad anni 8 (7 per rarl. 247 e uno per l'altro reato), già calcolata la minorante delrrut. 98 C.P. Tutti. in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (274. 488 C.P.P.). Tutti all'i nterdizione perpetua dai pubblici uffici, meno Susieh per il quale r inrerdizione viene determinata in anni 5 (an. 29. 98 C.P.). Per tutti consegue la libertà vigilata (art. 230 n. I. 225 C.P.). Gli stranieri vanno espulsi dallo Stato (art. 312 C.P.).

P.Q.M. Letti ed applicati gli am. 247. 110. 302. 8 1. 272 p.p., 73. 98, 29,229. 230 n l, 312 C.P.; 28 C.P.M. di P.: 274. 488 C.P.P. DJCHlARf\ Tutti i rubricati imputar.i responsabili dei reati a ciasc uno di essi ascritti in epigrafe, esclusa la circostanza della continuazio ne <li cui alla lettera b) delraccusa soltanto per Gerani. colla diminuente dell'età per Susich. e, cumulate le pene, condanna alla reclusione: Kovacìc Oscar e Kovacic Leo ciascL1 no ad anni trenta. Guina Boris ad anni quindici. Kovacic Boris. Arbanas Ernesto. Miclaucich Giuseppe e Schiffo Giuseppe - per quest'ulti mo previa degradazione - ciascuno ad an ni quattordici.

PRIMA PART F. : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

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Perello Alba ad anni tredici, Gerani Margherita ad an ni undici e Susich Luibomiro ad anni otto, lutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici per tutti eceet.to p:r Susich per il quale 1·interdizione stessa è per an ni cinque; ordina che tutti siano sottoposti alla Jiberq1 vigliata e che gli stranieri siano, a pena espiata, espulsi dallo Stato. Roma. 17.9.1942 - annoXX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAl FASClCOLI DI ESECUZIONE Kovacic Oscar. detenuto dal IO. I 2. I 941. Kovacic Leo e Miclaucich Giuseppe. detenuti dal 12.1.1942 vengono scarcerati. in data iJnprecisata del 1944, a seguito cli un ordine impartito da un Comando militare tedesco. Gerani Margherita, detenuta dal 4. I2. l 941. viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne di Venezia il 13.2. 1944 a seguito di un ordine emesso da un Comando mili tare tedesco. Sosich Luibomiro. detenulo dal 13. 12.194 1. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 9. 1. 1944 a seguiw di ordi ne emesso dal Comando Ledesco _<lelle S.S . cli F irenze. Perello Elba, detenuta dal 16. 12.1 94 1, viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Dom,e di Perugia il 16. 12. 1943 a seguilo cli ordine emesso dal competente Comando tedesco.Arbanas Ernesto, detenuto dal 16. 12.1941, viene scarcerato in data imprecisata ciel 1944 a seguito dei noti eventi bel lici. [l Tribunale mi Litare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 14.11.1 951, cessata J' esecuzione e gli effetti penali del la condanna inflitta ad Arbanas dal T.S.D.S. con sentenza del 17.9.1942 perché essendo stati i reati commessi dopo il I 0.6.1940 essi non possono essere più perseguiti a seguito del Trattalo di Pace ciel I 0.2. I 947 fra l'Italia e le Potenze Alleate reso esecutivo con D.L.L. del 28.11 .1947 n. 1430. Kovacic Boris, detenuto dal 6.2.1942, viene scarcerato il 25. J.1944 a seguito di ordine emesso <lai Supremo Commissariato per la Zona di operazione «Litorale Adriatico». Schiffo Giuseppe, detenuto dal 19.2.1942 alJ'S.2. 1944 venne trasfe rito dalla Casa Penale di Fossano alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia ove ven ne scarcerato il 3.3. 1944 a segui to di ordine emesso dal competente Comando tedesco. Guina Boris, dete nuto daJ 9.7.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimi!mano a seguito di ordine emesso dal Comando delle S.S. Tedesco di Firenze. li Ttibunale militru·c 1·en-itoriale di Roma vista la precedente Ordinanza emessa il 14.11.1951 nei confronti di Arbanas ErnesLO con la quale ven ne dichiarata cessata l'esecuzione e gli effetti penali del la condanna infl itta dal T.S.D.S. con sentenza <lei 17.9.1942 a seguito del Trattato di Pace del I 0.2.1947 rra l'Italia e le Nazioni Alleale reso esecutivo con D.L.L. del 28.11. I 947 n. 1430 dichiara, per gli stessi motivi. la cessazione di tutti gli effetti penali anche nei confronti cli tulti gli altri coimputati condannati con sentenza del T.S.D.S. del .l 7.9.1 942. NOTA: La Commissione Istruuoria del T.S.D.S. nel pronunziare l'accusa nei confronti degli imputati condannati con sentenza del 17.9. 1942 pronunziò l'accusa anche conl.ro il latitante Kraigher Vito, nato a San Lenart Gorice (Gori zia) (dagli alti non risulta la data di nascita del K.raigher). In data 6. 1.2. J956 gli atti processuali rel.1li vi al latitante K raigher Vito venn~ro trasmessi, per l'ulteriore corso di gi ustizia, alla .Procura del Tribunale Civile e Penale di Trieste. Con la suddetta semenza la Co~1rnissione Istrutloria ha anche assolto, per insufficienza di prove. la coimputata Drole Vittoria, nata il 21.9.1919 a Rauna di Circ:hina (Gorizia). detenuta dal 20. I 0. 194 1 al 16.8. I 942. In data 7.5.1974 l' Ufficio del P.M. dei Tribuna.li militari cli guerra soppressi, constatnto che la Colte Suprema di Cassazione (2" Scz. Penale). con semenze emesse in Camera di Consiglio nel periodo di .. tempo intercorrente dal 6.7.1957 al 19.1.1974 ha costantemente affermato il principio che le sentenze emesse dal T.S.D.S. per fatti politici vanno annullate «poiché le condanne riportate dagli imputati. si riconnettono a<l una attivitì1direna a sovvertire il regime fascista e la repressione penale fu determimita dalla esigenza di tutel,u·e e consolidare il regime stesso» e rilevato, inoltre, che i fatti ogge1Li della sentenza emessa dal T.S.D.S. il l 4.12. 1941 nei confronti di Cemcrley Leopoldo ed altri 45 imputati (sentenza annullata. per giuridica inesistenza. dalla 2a Sezione Penale della Cone Suprema di Cassazione con sentenza ciel 15. 10. 1961) sono molto più gravi di quelli conunessi da Kovacic Oscar ed altri 9 coimputati ha trasmesso gli atti al Procuratore Generale della Cotte Suprema di Cassazione·per l'ulteriore corso del giudizio relativo ali' eventuale annullamento, con consenguente dichiarazione di giuridica inesistenza emessa dal T.S.D.S. il 17.9.1942 nei confronti di tutti gli imputati che vennero condannati a pene detentive.


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TRlBUNALE SP8CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SH,1ENZE PRONUN7.IATE DA I, T.S.D.S.

11 S . Procuratore Generale, Marré, chiede. con rich iesta del 4.6 .1974, che la sentenza venga annullata, per giuridica inesistenza, solamente nei confronti dell'imputato Guina Boris condannato per il rea!O di propaganda sovversiva. Per gli altri imputati la sentenza non può essere dichiarala giuridicamente inesistente perché i fatti «riguardano atti vità cli favoreggiamento bellico cioè fau i criminosi, la cui speci fica caratteristica è quella di essere stmi commessi contro il Paese in guerra e ciò vanifica ogni pretesa di farli passare come una ma nifestazio ne di atti vi(à antifascista». La Corte Suprema cli Cassazione (I a Sez. Penale) ha, con sentenza del 29. l 0.1974, «annuI lato la sentenza emessa dal T.S.D.S. nei confronti di Kovacic Oscar e degli al tri 9 coimputati dichiarane.lo la giuridica inesistenza del le pronunzie di condanna per tulli i reati loro addebitati>,. La Prima Sezione Penale della Corte Suprema cli Cassa1.:ione ha annullato la sopracitata sentenza emessa dal T.S.D.S. con le seguemi argomentazioni: «li P.M. presso questa Corte ha osservato che i reati di favoreggiamento bellico e di istigazione a commetterlo non possono essere considerati fra quelli pn:visti dall'art. I del D.L.L. 27.7. 1944 n. 159 in quanto lesivi degli interessi del Paese in gue1rn. Questa Co1te. tuttavia, ha in altri casi ritenuLO c:he tale norma va interpretata estensivamente. nel senso che debbono essere dichiarate inesistenti le condanne relative a fani che, inquadrati sotto il titolo di reati comuni. siano stati perseguiti per avere leso interessi attinenti aUa integrità delle istituzioni e degli organi politici creati dal fasc ismo. Nella specie risulta dalla sentenza denunziata che a Kovacic Oscar e agli altri coimputati fu addebitato il fano di avere partecipato al cosidcleno ··osvoboldina fronta·' (fronte unico per la lotta all'oppressore) e cli avere indirettamente favorito le Nazioni in guerra contro l'Italia, in quanto l' attività di questi) Associazione teneva impegnate forze armate nella Venez.ia Giulia, distogliendole da altri fronti: si tratta. quindi. non di un favoreggiamento bellico realizzato con azioni intese ad agevolare specifiche operazioni militari del nemi.co. ma di una ipotetica conseguenza delle difficoltà in cui 1·associazione venne a mettere i pubblici poteri. detenuti dagli organismi del regime fascista. La nonrnl sopramenzionata è perciò applicabile ai rcl.ativi reati addebitati a tutti gli imputali. Deve essere. pertanto, dichiarata la giuridica inesistenza della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 17.9.. 1942 in tutti i capi di imputazione addebitati a Kovacic Oscar e agli altri 9 coimputati».

il Bajt, inoltre: b) del del itto di evasione di cui all'art. 385 C.P. per essere evaso - iI 19.1 1. 1941 - dalle carceri giudiziarie di Lubiana ove trova vasi detenuto in attesa di. essere defe rito ali' Autorità Gi udiziaria per l 'attività delittuosa di cui nella precedente lettera a); e) del delitco di uso cl'atti fa lsi cli cui all'art. 489 C.P. in relazio ne agli artt. 477, 482, per avere nelle circostanze cli tcrn po e cli luogo cli cui alla leuera aJ - fatto uso cli falsi docu menti d'identità. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati. che. coi loro difensori. hanno per ultimi avuto la parola. osserva.

Reg. Gen. n. 695/1942

SENTENZA N. 625

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le J\fotre Gaetano - Luogotenente Generale M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovann.i - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Co11:;oli Generali M.V.S.N.: Gangemi Giovanni. Ciani Ferdinando. Colizza Ugo. Giudici Consoli M.V.S.N.: Caputi PieLro. Vedani Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Orozen Milan, nato il 24. l I. l 914 a Celjc (Jugoslavia). studente uni versitario; Detenuto dal 23.7.1941 Bajt Francesco. nato i I 6.3. l 9 15 a Gras (Germania), stlldente uni versitario. Detenuto dal 6 .2.1942 IMPUTATI Tutti: a) del delitto di favoreggia mento bellico di cui all'art. 247 C.P. in relazione agl i arti.. 7 e 110 stesso codice per avere. in correità tra loro e con ali.ii . in tempo di guerra. tenuto intel ligenza con lo straniero. allo scopo di favori re le operazioni rn ili1.a1i <.lei nemico e di nuocere. altrimenti. alle operazioni mi litari dello Stato Italiano o per ave r, comunque commessi fatti di retti ai s uaccennati scopi. 1n Lubiana, Zagabria ed altrove. precedentememe e fino al 1942;

IN FATTO ED IN DIRITTO A segui to d' istruzione a rito formale, con sentenza de lla Commjssione Istruttoria in data 28 agos to u.s., i prevenuti, unitameme a tale Omersa Demeu-io. nei riguardi del quale. essendo latitante, si è preliminarme nte ordinata la sospensione del proc:edimemo, Curono rin viati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi a ciascuno ascritti. All 'udienza di oggi. per le parziali ammissioni degli imputati e per le prove documentali e tesLimoniali è stato accertato quanto segue. JI nominato Orozen, già cittadino clell' ex Jugoslavia, studente uni versitario residen te a Lubiana. già capo delle organ izzazioni studemesche un iversitarie di Lubiana, svolse, negli anni 1939-40-4 1. nella Slovenia, al soldo cieli' lnghillemt. intensa attività propagandistica e spionistica ai danni dell'Italia e della Germania. Al l' uopo. si fece assumere, come impiegato, clelt· agenzia turistica jugoslava Pu1 nik per co1110 della quale presLò servizio. per qualche mese, al valico stradale italo-jugoslavo cli Planina C.iccia (Postumia). Da qui .illacciò relazion i con persone residemi in Italia che incitava allo spionaggio. Ciò banno specialmente confermato i testi Sibcnik Maria e Vedlin Sivko. Mantenne stretti contatti con agenti dello spionaggio inglese addetti al consolato britannico di Zagabria: si occupò di auività terroristica ai danni cieli' Asse. Arrestato. dalla polizia ustascia, il l O ap1ile 1941, dopo il crollo dell' cx .Jugoslavia, e rimesso in li bertà. nel successivo maggio. cercò subito cli riprendere contatto con i suoi vecchi amici e collaboratori di Lubiana per riorganizzare I' auività politica, informativa e terroristica ai danni dell'Italia allo scopo evidente cd immediato di ostac:olare e nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano e favo rire, conseguentemente, quelle del nemico. Collaborava, in tale attivi tà e per gli stessi scopi . in Zagabri a. con il predetto Omersa. gi~t Sottotenente di vascello nel la marina da guerr.1 dell'ex .Iugoslavia. Orozen ora con lui collegato anche a mezzo del rubricato Bajt. Di quest'ulti 111 0 l' Orozen si serviva. specialmeme, per ricevere in Lubiana. da Zagabria. ordini. direttive e materiale terroristico e di propaganda che fornivano, per conto clel Consolato Inglese, l'Omersa ed altri non identificati. Ciò hanno confermai.O speci lameme i te~li Onnis Anacleto e Di Carli Giuseppe. Il Bajt. successivamente alla nostra occupazione della Slovenia. continuò ad esplicare analoga attività. tra Zmrnbria e Lubiana. usando falsi documenti di idcntiJ1cazione. All'estato. il 19.11.1941. dal!' Ar ma dei CC.RR .. in Lubiana, riuscì ne llo stesso giorno, ad evadere eia quelle Carceri Giudiziarie. Fu nuovamente arrestato il 6 febbraio e.a. Nei fatti come di,mzi accertati il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati e commisura ndo le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno. reputa equo do ver condannare l'Orozen ad anni 15 di reclusione per il delitto di cui all' art. 247 C.P. e Bajl. a complessivi anni 12 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni dieci e mesi sei per il reato di cui all'art. 247 C.P.. di mesi sei per il reato di cui all'art. 385 e di un anno per il reato di cui all'art. 489 C.P.: nonché in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preven tiva: ne consegue per entrambi l'interdizione perpetua dai pubbl.ici uffici (art. 29 C.P.). la libertà vigilata (art. 230 n. l C.P.) e l'espulsione dallo Stato (art. 312 C.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli aru. 247. 7. I IO. 385,489. 73. 29,230 n. I, 312 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Orozen Milan e Bajt Francesco responsabili dei reati in epigrafe a ciascuno di essi asc ri tti, c.


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lRLBUNALE SPECIAi.E PER LA DCFESA DELLO STATO

PRl.\1A PARTE: SEl\'Tf'~7.E PR01'U:'-17.IATE DAL T.S.0.S.

cumulale le pene per il BajL, li condanna alla reclusione: Oro7cn ad anni quindici e Bajt ad anni J2: in solido al pagamento delle spese proce:.suali e ciascuno al pagamento delle spese di prop1ia custodia prevemiva; con la conseguente Lnterdizione perpetua dai pubblici uffici e della liberLà vigilata. Ordina che a pena espiata siano espulsi daJJo Stato. Roma. 22.9.1942 - anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.

Ln esito al pubblico dibattimento. uditi il P.M. nella ,ua requisitoria e l'imputato. che. col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola. osserva.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLJ Dl ESECUZIONE

.11 T.S.D.S. dichiara. con Ordinanza del 29.12.1942 nei confromi di Baj1 Francesco. cessatu per l'amnistia concessa con il R.D. 17. 10. 1942 n. 11 56 l'esecuzione della condanna di sci mesi di recl usione e di un anno di reclusi<me innirta a Bajt Francesco rispcttiv.imenh! per i reati previsti dagli arlicoli 385 e 489 in relazione agli articoli 477. 482 C.P. detenninando la residua pena in I Ommi e 6 mesi di reclusione, fcmia restando la pena accessoria e la misura di sicurezza. Con provved imento emesso il 3.2.1944 il Supremo Commissario per la zona di operazione «Litorale AdriaLico,,. in Trieste. ba condonato a Orozen Mi lan e a Bajt Francesco la resid ua pena da espiare. Penanto Orozen Milan. decenuto dal 23.7.1941. e Bajt Francesco. detenuto dal 6.2.1942. \engono sc.:arc::erati il 4.2.1944. Poiché Or()zen Milan è cittadino jugoslavo e con D.P. del 124.4.1948 n. 5 11 è stato concesso il condono clelr inre ra pena inrliua a cittadini jugoslavi per reat i politici, comuni e militari con 5entenze emesse in da1a anteriore al 7.4. 1948 il Tribunale miliLare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 3.-U967. inLeramente condonata la pena inflitta a Orozen Milan dal T.S.D.S. con sentenza del 22.9.1942. Nei confrnmi di Bajt Francesco. cittadino tedesco. la residua pena eia espiare viene dichiarata, con la stessa Ordìnan7U. estima per decorso del tempo (an. 157 C.P.). Nei confronti del JatiLante Omersa Demetrio. nato il 16.3.191 Oa Idria (Gorizia) il T.S.D.S. non ha emesso alcuna semenza in da1a po~teriore al 22.9. 1942. Gli ani processuali ven nero trm,messi alla Procura del Tribun.ile militare di Trieste nel 1956. Il Giudice IstTullore del predetto Tribunale dichiarò. con sen1enza del 2 1.8.1957. di non doversi procedere nei confronti di Omer~a DemeLrio perché i I fan o non costituisce reato ordinando la revoca del mandato di cattura emesso il 12.6.1942.

Reg. Geo. n. 874/1942

SENTENZA N. 626

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Merre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Ge11em/i M. \I.S.N. : Gangcmi Giovanni, Cian i Ferdinando. Colizz.a Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi PieLro. Vedani Mario. ha pronunciato la segueme:

SENTENZA Nella causa contro: Likon Lodovico. naLo il 21.9.1927 a S1ara (Trieste). con1adino. Detenmo dal 7.6.1942 IMPUTATO del deliuo di cui ali' an. 247 C.P.. per avere in 1empo di guerra procurato anni e panecipat11 ad una associazione di ribelli sloveni direna dallo straniero ed avendo, tra l'altro. lo scopo di nuocere alle operazioni mm ta ri dello StlltOitaliano diminuendo la efficienza bellica. In territorio di Postumia. precedentcmeme e fino all'epoca del suo arresto.

IN FATTO ED IN DJRln'O A seguito d'iscruzione a rito sommario. con atto d'accusa del P.Yi. in daLa 18 agosto u.s .. il prevenuto fu rinvialo a giudizio per rispondere del fatto deJinuoso sopra, in epigrafe. enunciato. All'odìerno cl ibattimento. per le dichiarazioni dell'imputato e per le prove testimoniali è siato accertaLO quanto segue. Il 7 giugno u.s. il Comando della V Legione M.V.S.N. Ferroviaria di sianla a Pos1umia Grorte consegnava in istato di wTesto alln S1azione dctr Arrnn di Postnmia, Likon Lodovico. conLadino, il quale nel la stessa giornata aveva cercato di acquistare bombe, in cambio di gal li ne. clalla camicia nera ferroviaria Lirussi Ermej. appru1enen1e alla suddetta Legione. Il Lit..on. iJ1ten-oga10 dal Capitano dei CC.RR. Bonfiglioli dichiarò. fra !"altro: I ) che ver~o la metà di mar?.O e.a.. mentre si u·ovava a tagliare della legna nel bosco sito immediatamente ad Est del lo scalo ferrovia rio di Postumia. vide due ribelli facenti pane di una banda armata che opera in questa lona: 2) che t!ssendo suo desiderio di provare la vita avventurosa dei bandi Li chiese volontariamente ud essi di ruTuolarsi nella banda stessa; 3) che i due 1ibelli suddeni. avendo aderito subito al suo deside rio, lo condussero. in quello stesso giorno. a Monte Pomario <Posmmia) dove si associò con un gruppo di altri 50 partigiani: 4) che appena giunLo nella banda venne ~ubito armalo di una vecchia pistola a tamburo: 5) che rimase nella banda dal I 5 al 3 I 1rn.1r-;,o l 942; 6) che il capo dei ribell i esortava sempre i compone111i la banda a prepararsi per essere pronti per rioccupru·c i lerritori della Venezia Giulia non appena l'Italia avesse perduta la guerra: 7) che la banda disponeva di quanro mitragliatrici. di 46 fucili di fabbricazione jugoslava ed italiana, di 4 pistole e di 3 o 4 bombe a mano per ogni suo <:omponentc: 8) che la banda era rifornita di viveri da donne del Comune di Cirichensa (cx Jugoslavia) le quali auraversavano clande'1inruuentc la fronricrn. acquiswndo le veuovaglic a Postumia ponandole ai ribelli: 9) che il .J 3 1rnn7.0 e.a. e cioè due giorni prima che si arruolasse nel la banda vendette Li na mitragliatrice di cui ignora la marca c::011 poche cartucce (circa 25) a due partigiani da lui sconosciuti che si aggiravano nei pressi della sua casa per acquistare .il prezzo com·enuto di lire 500, una mitragliatrice da lu i rinvenuta in un.i groua profonda esistente nei pressi del casello ferroviario 79 della linea Prestranc-Poslllmia e che però non incassò 1·i mporto ric hiesto per iI follo che mentre i partigiani gli promisero che sarebbero ritornati il giorno appresso a pagargli il prezzo convenuto. non si fecero invece più vedere. I partigiani n cui egli vcndene la miLragliatrice non appartenevano alla sua banda. Denunziato a questo Tribunale, in istruttoria e anche in udienza, per affermazioni concordi di resti. ~ risulcaLo che il Likon non solo dal Lirussì aveva cercato di acquis1are bombe. ma anche armi e munizioni da militari del 23° Fameria. come hanno assicuralo i cesti soldati Celano Remo e Adamo Francesco. Pertanto vani appaiono al Collegio i posi umi dinieghi del Likon. che pure con m11tn dovizia di particolari ebbe a confessare al predeuo ufficiale dei CC.RR. e al Capomanipolo M.F. Marino Raffaele. sentiti anche quali Lesti. È evidente. pertanto. che i fatti accertati commessi dal Likon rives1ono gli estremi giuridici del reaco rubricato. li Likon risulta capace d'inLenderc e di \'Olerc. OILre alla minorante di cui all' ari. 98 C.P. il Collegio ritiene sia il caso di concedere al Likon anche quella di cui ali·art. .ì 11 stesso codice. Sicché. commisurando la pena al fauo reputa equo condannarlo in concreto ad anni 16 di reclusione con la conseguente interdizione dai pubblici uffici che dcte1mina 111 anni cinque (art. 98 C.P.). Ai sensi dell'art. 225 C.P. ri Liene dovere ordin.irc che sia souoposto a libertà vigi lata. Le spese processuali e di custodia preventiva van no a suo carico (aru. 27-1-, 488 C.P.P.).

P.Q.M. Letti ecl applicati gli aru. 247. 98. 3 11, 225 C.P.: 274. 488 C.P.P.


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PRIYIA P,\RT E: SEJ\,'TENZE PRONUNZIAT E DAL T .S .D.S.

TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA Likon Lodovico responsabile ciel remo in ru brica ascrittogli e. con le diminuen ti previste dagli artt. 98 e 31 1 C.P.. lo condanna ad anni sedici cli recl usione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventi va. con la conseguenza dell' interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque: ordina che sia sottoposto alla li bertà vigilata. Ro ma. 22.9 .1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Likon. detenuto dal 7.6. 1942. viene scarcerato dalla Casa di Recl usione di S. Gimignano (Siena) iI 29. J. 1944 a segui to di ordine di scnrcerazione e messo dal Comando Tedesco delle S.S. di Firenze. Poic hé Likon Lodovico è cittadino j ugoslavo e con D.P. del 14.4.1 948 n. 51 1 è stmo concesso il condono della intera pena inrliua a citLadini jugoslavi per reai i politici. comuni e mi litari con sentenze e messe in data anteriore al 7.4.1 948 il Tri bunale militare ten-itoriale di Roma dichiara. con Ordinanza ciel 12.5 .196 I, interamenLe condonata la pena infli tta a Likon Lodovico dal T.S.D.S. con seme nza del 22.9. 1942.

violazione dell'articolo 107 del codice penale del 1889. E poiché il massimo della pena previsto dalrart. J 07 del codice penale del 1889 è di anni venti nell' ipotesi più grave e ai sensi cleU'mt. 9 1 del lo stesso codice abrmraw la relati va azione penale si csLingue in 15 anni. periodo di te mpo già trast:orso. si deve dichiarare di non doversi procedere nei riguardi di La Guardia Rocco in merito al reato di cui all'art. 107 del cod ice penale del 1889 - cosl modificato il capo di imputazione- essendo il reato estinto per prescrizione. _ . Tale disposizione può essere applicata ai- sensi dcli' art. 4 1 del R. D. 28.:i. I 93_1 n. 60 E per i suddetti motivi . essendo già trascorsi 15 anni clal l· epoca del commesso reato, si deve dic hiarare. 111 ottemperanza a quan to previsto dal Lerzo capoverso dcli" art. 479 del codice di_procedura penak attualmente in vùi:ore, cli non doversi procedere nei confronti di La Guardia Rocco 111 ordine al reato di cui ali' art. l 07 d-~l codice penale ciel 1889 perché iI reato è da dichiararsi estinto per prescriz.ione. Pertanto si deve ordinare la scarcerazione di La Guardia Rocco. se non detenu to per altra causa.

L

P.Q.M.

Letto e app licato l'art. 479 - 3° cpv. - C.P.P. in relazione agli articoli I 07. 91 e 92 ciel C.P. del 1889; 41 R.D28.5 .193 1 n. 60 1.

DICHIAR;\ cli non doversi procedere nei confronti di La Guardia Rocco in ordine al reato di cui all'art. 107 C.P. J 889 - così modificata l' imputazione- essendo il reato estinto per presc rizione. Ordina la scarcerazione del La Guardia Rocco. se non detenuto per altra causa. Roma, 2. 1O. I 942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici.

Rcg. Gcn. n. 648/1942

SENTENZA N. 669

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente : Griffin i Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore tvlilitare del Re lrnp. Giudici Consoli M. \~S.N.: Palmeri Gaetano, Suppiej Giorgio, Al visi Alessandro, Rosa-Uliana Riccardo, Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZ;\ Nella causa contro: La Guardia Rocco, nato il l 0 .4 .1903 a Tortorella (Salerno), ebanista, detenu to dal 9.4. 1942. IMPUTATO dei delitti di procacciame nto e di ri velazioni di segreti politici e militari. a scopo di spionaggio (art. 81. 257 p.p. e 261 p.p. e 2° cpv. C.P.) per avere, dall'estate del 1925 al 1933, dapprima in Palerrno e poi in territorio francese, procu rato e rivelato. a scopo di spionaggio politico e militare, a favore di nazione stran iera. notizie dj carattere segreto, politico e militari. OMISS IS A li' odierno clibau.irnento, per la confessione cieli ' irnpul.atO, è rimasto accertato che egli nel 1925 è

entrato al servizio dello spionaggio fra ncese, al quale ha rivelato segreti militari dei quali era venuto in possesso con violenza e inganno, abusando della sua qualità di pianwne adde ttO al Comando della Divisione militare di Palermo. Ma la sua attività deli ttuosa, all'udien1..a, è rimasta limitata al I925. Anche dalle indagini effeuuate, come ha co nfe rmaco anche in udie n1..a il teste Maggiore dei CC.RR. De Leo Candeloro, nulla è e merso che possa seriameme dimostrare che il La Guardia abbia successivamente continuato la sua opera ignobile cli tradimento. Pertanto la contestategli continuazione deve essere esclusa. Quindi la sua accertata auività criminosa non cade sotto l'imperio del codice penale vigente. ma sotto quello del codice in vigore all'e poca dei fatti (legge più favorevole). Pertamo iI La Guardia potrebbe essere imputato non di violazione agli articoli 257 e 26 l C.P. attuale, ma di

SENTENZA N. 670

Reg. Gen. n. 1119/1942 li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffin i JVlario - LuogoLenente Ge nerale della M.V.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. \/.S.N.: Palmieri Giovanni. Suppiej Giorgio. Alvi si Alessandro, Rosa-Uliana Riccardo, Pcrillo Emilio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Milkovic: Antonio, nato il 9 .6. 19 15 a Polcsnik (Zara), facchino. detenuto dal 1.6.1942. IMPUTATO O

di rivelazione di notizie indivulga bili, a scopo di spionaggio. in tempo di guerra (art. 262 p.p. l e 2° cpv. C.P.) perché, srrmtato da Zara nel maggio 1940 sul territorio jugoslavo. forn iva nella ~cconda decade di giugno ad un ufficiale appartenente al servizio in formazioni dello S1ato J'vfagg1ore Generale di quell'ex Reg no. informaz ioni di carattere militare. . . . ,. .. In csiLo al pubblico dibattimento, sentili il P.M. ne lla sua requisJtona e l 1rnputal0. che. col difensore, ha per ullimo av uLO la parola, osserva.

IN FATrO ED IN DIRITTO di istsuzione a rito sommario. il pre venuto, uniLamentc a tal Ivcic Samuele, nei riguardi A se<>uito o


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

del quale, essendo latitante. preli minarmente si è ordinata la sospensione del procedimento, fu. con ano d'accusa del P.M. in data 7 settembre u.s., rinviato a giudizio per rispondere del fatto deliuuoso sopra, in epigrafe. enunciato. All'odierno dibattimento. come, peraltro. in istruttoria. il Milkovic. ha negato di aver commesso il facto addebitatogli e le prove sia documentali che testimoniali. non hanno offerto al Collegio materia idonea a contesiare una affermazione di responsabilità nei riglÌardi del M ilkovie. In sostanza, è risultato che, nel maggio 1940, iJ Milkovic fu espulso dal Regno. Il provvedimento fu originato dal fatto che il Milkovic. presente allo sbarco in Zara di alcune reclute del 1914. aveva prouuziato frasi lesive per il prestigio delle Forze Armate. Dopo l'occupazione della Jugoslavia il Milkovic, che aveva fatto ritono a Zara. fu arrestato e successivamente internato come agente sospetto. Frauanto ricerche effettuate nell 'archivio della ex banovina cli Spalato permettevano di rintraccime il verbale dell'imerrogato1io al quale era stato sottoposto iJ Milkovi dopo la sua espulsione da Zara, nonché un rapporto della Direzione di Polizia di Spalato. disetto alle Autorità di Zagab1ia e concernente lo stesso. Dall'esame di tali documenti qualche dubbio poteva sorgere ed era so1to che il Milkovic avesse fornito qualche notizia d' indole militare . sebbene mancasse la indicazione di qualsiasi particolare. Ma il Milkovic, che ha sostenmo di essere stato nella circostanza seviziato dalla Polizia jugoslava perché ritenuto agente italiano di spionaggio. che ha più fratel li in servi7jo nelle Forze Armate italiane, ha dato, anche in un lungo memo1iale, una versione del fatto stesso che presenta tutti i caratteri della verosimiglianza. Pe1tanto il Collegio ritiene giusto doverlo assolvere per insufficienza di prove dal reato ascrittogli ed ordinarne la sc,u-cerazione se non detenuto per altra causa (ait. 479 C.P.P.).

ln esito al pubblico dibaltimemo semiti il P.M. nella sua req uisitoria e l'imputato. che. col suo difensore. ha per ultimo avuto la parola. osserva.

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P.Q.M. Letto ed applicalo l'art. 479 C.P.P. ASSOLVE Milkovic Antonio per insufficienia di prove dal reato in rubrica scrittogli e ordina la sua scarcera:1:ione se non detenuto per altra causa. Roma. 2. IO. 1942 - anno XX. Seguono le fi1111e del Presidente e dei Giudici. NOTA: Dal regis tro generale del T.S.D.S. non risulta se nei confronti dal latitante Ivcic Samuele venne emessa una sentenza di condanna o di assoluzione.

Reg. Gen. o. 266/1933

SENTENZA N. 713

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni · Procuratore Mi litare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. \I. S.N. : Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M~ V.S.N.: Di Pasquale Italo, Rosa-Uliana Riccardo. Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Orlandi Enrico, nato il 17.6.1900 a Novara, commerciame. Detenuto dal 13.6. I 942 IMPUTATO del delitto cli cui all'art. 302 C.P. per avere nel marzo 1933 e successivamente, istigato Corvo Giuseppe e Ramello Giuseppe a commettere il remo di spionaggio militare a favore della Francia ed in danno dell'Italia.

IN FATTO ED IN DIRITTO Il prevenuto, unitamente ad altri, a seguito d'istruzione a rito formale, era stato rinviiHo a giudiiio, con semenza della Commissione Istruttoria ciel 22.12.1933. per rispondere del reato rubricato. Ma nel dibattimenLO, svolLOsi il 26.4. 1934, essendo J'Orlandi latitante fu. soltanto per lui, ordinala la sospensione del procedimento. e furono giudicati i coimputati presenti (V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1934», pag. 324. Nella suddetta pagina è stato scritto - per errore - che Orlandi venne giuclicaco nel 1935 anziché nel 1942). Nel maggio u.s. le Autorità Spagno le procedel.lero all a espu lsione coattiva da Tangeri dell'Orlandi. che fu consegnato alle Autorità italiane il 4 giugno u.s. e da queste messo a disposizione di questo Tribunale. In esecuzione delle norme vigenti di rito. a seguilo d'interrogatorio istruttorio, il 16 settembre u.s. il P.M. chiese al Presidente la Cissazione dell'udienza. Ali' odierno dibattimento, per la confessione cieli' imputato e per le prove testi moniali e documentali. è scato accertato quanto segue. Tale Corvo Giuseppe, ex impiegato presso l'ufficio Fortificazioni del Comando di quel Corpo d'Armata, nel maggio del 1933 si era recaw a Marsiglia assieme a tale Ramelio Giuseppe per incontarsi con Varetto Giacint0 e Giordano Carlo, i quali erano notoriamente al servizio dello spionaggio militare francese. Dalle indagini esperite risultò che ai pdmi di marzo 1933 il Corvo aveva ricevuta una lettera da Marsiglia colla quale il Varetto lo preavvisava che un suo amico, ceri.o Orlandi Enrico, si sarebbe recato a Torino per proprogli degli affari. Sebbene il Corvo non conoscesse l'Orlancli. pure la lettera ponava la firma di costui. specificando che essa doveva servire come mezzo di riconoscimento all'arrivo dell'Orlandi. In falli verso la fine di ma.r:w si presentò a casa del Corvo l'Orlancli. e fattosi riconoscere a mezzo del segno convenuto, dopo pochi preamboli gli dichiarò che veniva per incarico del V.iretto per proporgli di fare lo spionaggio militare a favore della Francia ed a danno detr Italfa; soggiungendo che il Vareno aveva pensam a lui perché sapeva che era impiegato presso l'ufficio Fortificazioni del Comando del Corpo d'Annata di Torino. Il Corvo rispose che, sebbene non fosse più impiegato al detto ufficio dal dicembre l 930, pure, per le molte conoscenze che aveva fra gli ufficiali e sottufficiali del Comando del Corpo d'Armata. gli era facile potere accedere nei vari uffici, ed avrebbe saputo trovare il modo come procurare dei documenti militare da portare in Francia. L'Orlandi dopo ciò gli manifestò il desiderio di voler po11are egli stesso i documenti ai francesi, ma il Corvo respinse la proposta dicendo che preferiva portarli egli personalmente. Allora J'Orlancli gli richiese qualche doc umento per poter dimostrare ai francesi che aveva adempiuto al' incarico. e che aveva reclutato una persona di grande possibilità. Il Corvo ade rì aJla richies ta e gli consegnò una tesserina rilasciatagli dal Comando del Corpo d' Arn1ata al tempo in cui cm in servizio. E poiché dalla della tessera risultava la qualifica di dattilografo e contabile, l'Orlandi gli fece aggi ungere anche la qualifi ca di disegnatore. Rimasero quindi d' intesa che il Corvo av rebbe scrillo al Vareuo per notificargli che aveva preso gli opportuni accordi con esso Orlancli. Dopo la partenza di costui da Torino, il Corvo scrisse effettivamente al Vareuo per informarlo ciella visita dell' Orlancli; e gli disse anche che questi pretendeva che i documenti fossero consegnati a lui . e che egli si era 1ifiutaco. li Varetto rispose al Corvo che aveva fatto bene a non consegnare i documenti all'Orlandi: e lo pregava di affrettare le pratiche per ottenere il passaporto per la Francia: anzi per al lietarlo maggiormente gli fece intravedere la possibil ità di forti guadagni dicendogli che J' Orlandi, per il solo viaggio fatto a Torino, aveva av uto dai francesi duemi la franchi. lJ 24 apri le il \faretto mandò al Corvo 200 franchi per le spese di viaggio. Appena ricevuta la somma il Corvo provvide a richiedere il passaporto. e. ime1Togato dalle Autorità di P.S. sul motivo del viaggio in Francia, disse di dover s.istemare colà interessi di famiglia. Quasi contemporaneamente al.la ricezione del vaglia, il Corvo ricevette un telegramma da Marsiglia col quale l'Orlandi lo informava del suo arrivo a Torino. DifatLi l'Orlandi giunse a Tori no, e s' incontrò col Corvo al so lito caffè «Bernacco» dove si erano dati convegni la prima volta. In questo secondo incontro l'Orlandi fece al Corvo nuove insistenze per avere i documenti e portarli in Francia; ma il Corvo gli rispose ancora una volta che preferiva portali egli stesso ai rrancesi. Allora l'Orlandi gli raccomandò di scrivergli quando si sarebbe recato io Francia perché desiderava di


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TR IBUNALE SPECIA LE l'r. R L,\ DIFESA DELLO STATO

trov arsi presen te nel giorno del suo arri vo a M arsig li a: ed a tale scopo g li fornì l'ind irizzo: Posra r;,s~:nte- ~ans I 16. Dopo la pa rtenza dell 'Orlandi. il Corvo con fidò a Ramello Cì iuseppe, amico del \ ,H~tro, le pioposte che costui gli avev a I atto da M arsiglia, e la v isit.i ri cevu ta dall 'Orlandi a Tor ino: e g li_ fe~e _co mp rendere che and.indo in Franc ia si ripro metteva di ottenere. lauti g;uadaoni dall'u fficio spio n1stico ITancese. Sin qui l'atli v i tà dell ' Orlandi 11ei preliminari spi.onistici, -che ebbero ulier iore sviluppo senza li co ncorso clell ' Or landi. Nel fono com~ d ianzi g iucl izialmeme accertato il Tr ibunale ravv isa gli estremi "iur iclici del rea to rubr'. cmo e co 1111111surnndo la pena al. fatto e alla perico losiri'.t dcli" imputato, che. c:rnc egli stesso ba n lent0 in u~ prol isso memoriale in att i. per un decennio ha scorazzato all'es tero tra avventure o r ipieghi, eh? ne 111d 1cano - ol tre a quanto r isulta dai suoi precedenti penali • la tendenza al l' il leci to e la C~JXtci t,t a del111quere. reputa equo condannar lo ad anni c inque d i reclusione, con la conseguente interd121one perpelua dai pub_ b lici uffici. nonché al paga111e11to delle spese proc;css uali e di C~.LStodia preventi va cd ordmarc che sia sottoposto alla li bertà vigilata.

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PRIMA PARTE: SENTEN7,F. PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 714

Reg. Gen. n. 128/ 1931

li Tr ibunale Speciale per la D i fesa dello Stato composlO da: Preside/Ife: Griffin i M ario - L uogmenente Gener.ilc della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni · Procu ratore Mili ta re del Re Jmp. Giudici Consoli Generali M. VS.N. : Gangemi Giovanni. Ci smti Car lo. Giudici Consoli M. V.S.N.: D i Pasquale Italo, Rosa-Ul iana Riccardo . Cali a M ichele. ha pronuncialo la seguente: SENTENZA N ella causa con tro : Caiezza E mi lio, nato il 15.7 . 1899 a Cal tagirone (Ca tania), camer iere. Detenuto dal 21.2. 1942

P. Q.M. I M PUTATO Leui ed applicati g li aru. 302, 29, 229 C.P. : 274,488 C.P.P. D ICHIARA . Orlandi Enr ico responsabile del reato in rubr ica ast-ri ttogli e lo condanna acl anni c inq ue d i rcc lus1~ne, con la conseg~~n te ! nterdizione perpetu a dai r,ubb lic i uffici . e al pagamento delle spese processu.i l1e cli custodia p1cvcnt1va, ord ina che sia sottopos to alla li.berrà vigil,tta. Ro ma, 14. I 0. 1942 - anno X X . Seguo no le firme del Presidente e dei ( ì iudici. NOT IZIE DESUNTE DAL FASCI COLO DI ESECUZIONE Orlandi,_detenuto dal 13.6. I 942, venne liberato i I I 0 .6. 1944 dal la Casa Penale cli S. Gimi o nano da una J·o rm az1one d i panigiani. Orlandi raggiunse, insieme co n al tri detenuti l iberati . «la n~ontarrna toscana p_ r esso Sien~ ~ si unì alla B ri gata cl ' Assalto G ar ibald i prendendo parte ai comballimenti c~u tro reparti naz1-htsc1st1 [1110 al 2.9. J 944» . . I_I Tribunale mi litare terri toriale cl i Roma constatato . co me r isul ta eia accertarn emi effettuati dal Mmist.e ro dell'Interno - che Orl ancl i ha partecipato con la br igata d ' assalto «Garibaldi» ai combatti menti contr~ i tedcs~hi nel terri tori o d i Siena fino al 2.9. 1944. d ichiara, con Ord inanza ciel 7. 12.1946. cessat.ap e1: I amn isti a concessa con l' arl. 2 lettera a) del R.D . 5.4.1944 n. 96, l'esecuzione del la condanna 1n l'J1 tta a Orl andi Enri co dal T ri bunale Speciale [Jer la D ifesa dello Stato con seilt" nz·t ciel 14. 10. 1942. . ~ ,(

a) d i spionaggio militare (art. 257 p.p .. 8 1 C .P.) per essersi procura to· con più azioni esecutive dello stesso d i segno cr im inoso · noti zie, che nell' i nteresse dello Stato italiano dovevano ri manere segrete, a scopo di spionaggio militare. A Tor ino ed in Francia dal 1924 al 1939: b) di r i velazione cl i segreti di Stato (art 261 cpv. 2. 8 I C.P. ); per avere - con più azi oni esecutive dello stesso di segno criminoso . ri ve lato acl uno Stato estero. a scopo di spionaggio, noti zie di carattere mi litare che nell' interesse dello Stato italiano dovevano ri manere segrete. ln Fr ancia dal 1924 al l939; e) di istigat.ione allo spionagg io (art 8 1, 302 in relazione agli artt . 257. 26 1 C. P.): per avere - con più azioni esecuti ve dello stesso d isegno crim inoso - .istigato numerose persone a co mmettere i reati di cui alle. lellere precedenti. ingaggiandoli per il ser viz io spioni stico di uno Stato estero. In Francia dal J 924 aì 1939. Tuui i reati con l' aggravante della r ecidi va (art 99 n. 2 e 3 C.P.J. In csi ro al d ibatt imento, svol tosi a pone chiuse, g iusta ordinanza prel imi nare, sentiti il P.M . nella sua requisii.01i a e l' imputato. che, col suo di fensore. ha per ultimo avuto la parola, osser va. I N FATT O ED JN DIRITTO Il Com ando L egi o ne CC.RR. di Tori no con rappon o l 3.5. I 93 l denunciò Caiezza Emi l i o e Gravina Giuseppe per avere svolto dal 1924 atti vi tà criminosa in clan no del!" I talia al serv izio del]' orga ni zza7. i o ne sp i oni stica fra ncese. E n tra mbi f u rono r in v iati a g iudi7.io con sentenza del la Com m issi one I struttoria 16.2. 1932. ma il giudizio fu cc lebraw nei soli confronti ciel Gravina. perché, essendo il Caiezza lati.ta nte. fu nei cli lui ri g uardi ord inata la sospensi one ciel procecl irn enco ( V. «Decisioni ernesse dal T.S.D .S. nel 1932». pag . 584). Nel g iugno 1940 il Caiezza, m i li tando nell'eserci to francese, fu fatto pri gioniero a Dunkerque; fu quind i co nseg nato dalle Au torità tedesche a quelle italiane i l 2 1.2 .1942. I n data 27 giugno <.:.a., il Com ando L eg io ne CC.RR. d i Tor i no. nel porre i l Caiezza a disposi zi o ne di ques to T ribunale, lo denunci ava per ulter iori fatti ernersi a suo carico . A seguito di supplementare istruttoria a rito direuo, il Caiezza. con arto d. accusa del P.M. in data 23 settembre u.s. che r iporta va lutte le imputazioni della ricordata sentenza della Commissi one Istru ttor ia, è stato L'i nviato a giudizi o per r ispondere dei fo tti deJj ttuos i sopra. in epigrafe. enunc iati. A ll'odiern o dibalti mento, per le d ichiarazioni dell' i mputalo e per le prove tes timoniali e cloc:u mentali, è stato accertato quanto segue. li Caiezza nel l 924 fu reclutato a Nizza per lo spi onaggio francese dal Gravina. A lla fine dello stesso anno o ai pri mi dell'anno successivo, dopo aver r ice vmo adeguate istru zi oni ed i l denaro per il v iaggi o. si recò a Torino ove assunse i nformazi oni concernenti la nostr a av iazione mili tare e mcd.iante tre o quattro lettere scritte co n inchiostro simpatico. fornì acl un recapito convenzionale cli N iz7.a le notizie ottenute. r icevendo come compenso sei o seuccento lire. Nel. maggio 1925 r itorn ò i n Francia espiatr iando clandestinamente dalrita lia per il va I ico d i Tenda. Nel 1929, avendo lo Stato i ta liano chiesto la sua es tradi zione, egl i fu arrestato a Par.igi, ma poi liberato per inter vento del servi zio spi onistico fra ncese, in consi derazione delle benemerenze da lui acquistar.e presso di esso. Successi vamente rese ulterior i serviz i allo spi onagg io francese ed alla poli-


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l'KIM.-\ PARTE: Sl,l\lh\lLJi PROl\llN/JAlt DAI T.S.ll.S.

TRIBUNALE SPECIALE PF.R LA DIFESA DELLO STATO

zia specia le di Parigi, sia come recllllat0re di nuovi elementi che come info rmatore. Nel 1938 fu inviato a $volgere una missione spionistica in Germania. Acquistata la ciuadinanza francese. nel 1939 fu chiamato alle armi nelr esercito francese e quindi fano prigioniero dai tedeschi a Dunkerque. LI Caiezza ba solo in parte ammesso i fatti addebitatigli. ma nelle sue l>tesse dichiara7ioni si ha la conferma che quamo per altri fonti è stato accertato a suo carico corrisponde perfettamente alla verità. Il Caiezza ha. in sintesi. dichiarato che. nel 192-1-. si trasferì in Francia per consiglio del Gravina. che gli avrebbe prospettato la possibilità di una buona occupazione: che piima di partire da Torino. ove egli risiedeva, accompagnò il Gravina al campo di aviazione di Mirafiori. dovendo egli assumere infonn.izioni, che. a suo dire, interessavano la sistemazione del proprio figliti; che giun10 a Nizza, ricevette dalla polizia francese l'imi111azione di rimpatri.u·e: che, per evitare il rimpatrio. accolse la propo~ta di procacciare allo spionaggio francese notizie di carattere miJitare: che a tal fine ricevute 200 lire cd un promemoria concernemc rattività da svolgere. partì per l'Italia. nella fine del 1924 e nei primi del I 925: che «solo allo scopo di carpire danaro ai francesi» spedl da Torino al po11icre di albergo di Nizza tre o qumtro lettere scritte con inchiostro sirnpmico e contenenti notizie sui motori impiegati dalraviazione italian:1. tralle - a suo dire - da man uali in vendita al pubblico: che per tali servizi ricevette a Torino L. 700 a mezzo vaglia: che durame la permanenza a Torino conobbe un tal Guidi Cesare. anch'egli in contauo con lo spionaggio francese, e commise alcuni reati di u-uffa e di falso: che nelraprile 1925. non avendo più il passaporto, wrnò in Francia varcando. clandcs1i namentc, insieme a tal Ragno Sante, la frontiera al val ico di Colle di Tenda; che a Nizza cercò di far ingaggiare il Ragno dallo spionaggio francese: che iI 13.6.1929 fu arrcstmo a Saint German perché colpito da decrew di estradizione, essendo stato condannato in Italia per truffa e falso: che nelr ottobre 1929 fu scarcerato per intervento dello spionaggio francese. memore dei servi1.i da lui resi. a condizione che egli si intercssasse del reclutamento di agenti per conto del lù spionaggio s1csso; che. dura11Ce circil tre mesi. reclutò per il centro di Marsiglia una diecina di elementi. percependo L. 500 per ogni ingaggio: che nel 193 t denunciò e fece arrestare il connazionale Montefiore Ugo. anche egli assoldato allo spionaggio francese. accusandolo di infedeltà in favore delrltalia: che quale indennizzo per il danno subito dalla pubblicità data a tale operazione. egli ricevette dalla Polizia francese L. 1.000: che nel 1935 acquistò Ja cittadinani.a francese: che nel 1938 fu invitato dal llcme Bureau di Pru·igi a recarsi in Germania per missione infonnativa e che eglL non accettò tale incarico: che scoppiata la guerra. prestò servi1ìo nelrescrcito francese dal settembre 1939 al -I giugno 1940. data in cui fu fano prigioniero a Dunkerque. li Caiczza ha aggiunto che nel 1933, invitato da un agente del servizio inrormativo itnliano, si recò in Svizzera. ove av rebbe forn ito alle autorità italiane nOlizie sullo spionaggio frnncesc sugli elementi d,1 esso ingaggiaci. È risultato. infatti. che un agente del controspionaggio ital iano ebbe modo di avvicinare il Caiezza e di a,·ere da lui dichiarazioni confidenziali sulla attività svolta in favore dello spionaggio francese. In partricolare. il Caieaa dichiarò al nostro agente di a,er forni to preziose informazioni di indole militare ai francesi. cui, tra l'altro avrebbe consegnato, insieme al Gravin:t, il piano del campo di ,1viazione di Mirafiori, ricevendo per sua pane Lre o quattro mila lire in compenso. Lo stesso agente poté anche cmrare in confidenza con la moglie del Caiczza e col Gravina accertando particolari che illusuarono ampiamente l'attività spionistica dell'attuale giudicabile. I testi Saraco Ettore e Benini Ferdinando. anche in udienza hanno confermalo il già abbondante materiale di prova. rn conclusione. iI Tribunale rilicnc accertato che ne! 1924 e nel 1925 iI Caiezza si procurò a Torino notizie di ioterc~se militare rivelandole poi agli organi dello spionaggio francese. da cui era stato n:clmmo: che tali notizie non erano di dominio pubblico. come asserisce il Caie21.a. perché in tal caso non sarebbe stato largameme compensuto. né le Aul01ità france:,i uvrebbero dimostrato. poi. in numerose occasioni, particolari interessi alla sua perso1w; che eserciLò ininterrollamcnte Jo spionaggio almeno tino al 1938, epoca in cui gli l"u faua la proposta di assolvere una delicata nùssione infomiati va in Gennania: che reclutò numerosi clementi nello spionaggio francese per tutto il periodo in cui fu al servizio di questo. procacciando o ri velando a mezzo di e!>~i notizie militari di vietata divulgazione. Nei fatti, come dianzi ritenuti accertati, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei remi di cui agli artt. 258 p.p.. 262 2° cpv. e 302 C.P. con la circostanza della continuazione ed in tal senso ritiene doversi modificare rimputazione. Commisurando la pena ai fani e alla pericolosità dell'imputato

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ritiene giusto dovere condannnrc il Caiezza in c_onc rew ~ co~11plcssivi am~i tren ta di rec!ll~i~ne: cumu-. 1 . · . .· dell'art 78 11• l C.P., di anni 12 per ti reato d1 cur agli artt. ::?58 p.p.. 81 C.P.. d1 ,111111 l 7 pe1 _o. !Il scnd~t . 1· . lt ?6? cpv ) U e 81 C p ~ di anni 8 1>er il reato di cui agli am. 302. 81 C.P.. comil rClltO I Clii ag I ar · - ·. ' . •• 99 C p) preso in ciascunH di dette pcl1(: parziali, raumento di un anno per la n'.bnc:1ta_r~c1d1vu (m1. · ,: Ne c~nse!rnono J' interdizione perpetua dai pubblici utTici (29 C.P. ). la il berla, v1g1law (230 n. I C.P.) e il pagam;.ilo delle !>pese proces~uali e di custodia preventi va (art. 488. 27-1 C.P.P.). P.Q.M. 1 · · g1·I a rt i. ?~" Lell i cd applicali __,o p.p.. 1r.? _,1_ 2" e·pv.. "O'J -' ~. 81 , )9 , 71 . · · 78 n· I· 29 • ?:\O -· 11. I C.P.: 274, -188 C.P.P.

DICHIARA Caiezz.a Emilio rcsponstibile dei reali conlinuati_di cui a~li_am. 258 Jl·P;· 262 2: cpv.. ~02. ~ I ~-~>.: rnsì modi ricala l'accusa, col l'aggravante d~l_ la rnbrrcata rec1d1va, e, ~u111ultt~~k P~~e~ I'.) co~d,1_1;:~~ ' .d anni trenta di reclusione. con Jc conseguenti 1111erd1z1one perpetua ~ar pubbltc1 ul I1c1 e il berta vretl,u,1, nonché al pagnmcmo delle spese proce~ltuali e di custodia prcvcnll va. Roma. 14.10. 19-12 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gh1dici. NOTIZIE DESUNTE DA LFASClCOLO DI ESF.CUZtONE

· deIcnul)l dal? I 1 1t' "I e,..adc d·tlh Casa di Rcclu!>ione di Fossano il 5.7.1944 «a• i.eguito < - --· :,~ _ ,. , , -• • ea1e2za. di una irruzione di formazwni armate» nella suddella Casa Penale. Su conforn~~ nch1cst~1 1n? llrata dall' Ufficio elci P.M. dei Tribunali mi litari di guerra soppressi il Tribunale mlillure tern torialc d1 Roma dichiara, con Ordim111zu del 19.5. 1961, quamo segue: . . . . ..· ,<Constatato che i reati per i quali il Caicna ,·enne condannato sono da cons1dcrnrs1 reau pohllc1 ~ che pertanto, in applicazione ddle disposi,ioni contenute nell'art. 9 del D. P. 22.6. 19-1-6 11. -1- la pena <.11 30 anni deve essere ridotta di un terzo e ~io~ a ~O anni. . , . ., .· . , , . ' re Ritenuto che. non ostandovi alcun 1111ped 11nenlo - alla l,t1ddcll,1 pcn.i, cosi llll_oll,'., de_vc esse . 1· ·1 . do di cui ·ill'art. 5 del R.D. 5.-1. 19-14 n. % {anni 3). il condono d1cui ali art. I de! app 1cato I con r10 • . . . . . . 1, 1D J) l9 p 19·3 9?? (·111111 D.P. ::?3.12.1 949 n. 930 (anni I), 11 condono dr cui ali art.:! lettera c) te · · · -· ) n. -- • 3) e il condono di cui all'art. 2 D.P. 11 .7. l 959 n. 460 (anni I ); . •. • . .. . ConslalalO, quindi, che in applica1/,ÌOllt: dei suddclli benefici la pt:na 111tl1~(a ll ( a1ez~a EmtlH'. ~(Hl sentenza del 14. J0. 1942 viene ridona a 20 anni e che alla sudd~lla pena, cosi ndoll,l. viene appl1c,1to un condono di 8 anni che riduce. in comples~o, la pena u 12 anm: . . Rilevato. inoltre, cht: il Caiezza ha gi11 e~piato circa 3 anni e che qu111d1. allo stam anualc, dovrebbe espiare circa 9 anni; . . , · .. ,v Ri levato. inoltre. che allli data odierna ~ono trascorsi dalla data 111 <.:l11 I_,~ se1ne1~La divenne _11 1~ ocabile (14. 10.1942) più Ji 18 anni e che t.tle termine è p~ù che sulfo.:ientc al! tnché ~1 P?~s~ ap.pltCilt~ ~~ 1 Caic7.za il provvedimento di cstin1.ione della pena pre,·l\t~ dal_! art. 172 C.P.P._porch~ ,illa ~a~a na è trascorso un periodo di tempo doppio della pena che ti Ca1ezz.1 <lO\ rebbe 111 concreto espiare>.

<>~:~

DICH IARA ridotta la pena inllilla a Caicaa Emilio a 20 anni e applica alla suddclla pena. così ridotta. un condono complessivo lii~ anni: DICHJ/\RA inoltre. estinta per decorso del tempo (,1rt. 172 C.P.P.J la pena che il Caiezza dovrebbe. in concreto. espiare.


178 Reg. Gen. n. 814/1942

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PRIMA PARTE: :iENTENZL: PRONUNZ IATI.: DAL T.S.D.$.

TRIBUNALE SPECIA i .E PER LA DIFESA DF.LLO STATO

SENTENZA N . 717

Il Tribunale Speciale per la Di resa dello Srato com posro da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S .N. Giudice Relatore: Lanari Pietro - Procuratore M ilitare del Re Imp. _G iudici Consoli M. VS.N. : Leonardi Nicola. Pompili Torello, Peri llo Emilio. Pasqualucci Renmo. Calia Michele. · ha pronunc iato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Brezavscek Giuseppe, nato i l 23.3.1908 a Chiapovano (Gori zia}, sarto; Detenuto dal 2.3. J 942 Kofol Giuseppe. nato li 16.8.189 1 a S. Lu cia d'Isonzo (Gorizia), contad ino e messo co munale: Detenuto dal 2.3.l 942 K r ivec Milan. nato il 2.1 . 19 I 3 a Lom d i Tolm ino (Gori z ia). meccanico autista. art i t!liere: Detenuto dal 16.2.1942 ~Si vcc Giovanni. naro il 7 12. l 9 I 3 a Lubissina (Gori zia), contad ino, fante; Detenu to dal 28.5. J942 Kuttin Luigi. nato iJ 4. I0.1914 a Momenero di Caporeuo (Gorizia), contadino. caporale. Detenuto dal 4.3.1942 1rv1PUTATl del delitt? di Cavoreggi~mento bellico (<lrt. 247 C.P.) per avere partcc:ipato, in tempo di guerra. ad u'.rn associazwne d 1sloveni, diretta clallo straniero ed avente, fra J'alcro. Jo scopo di favorire le operazioni mi li tan del nenuco. e, comunque d i nuocere alle operazioni mi li tari clel lo StaLO italiano, sorrraendo parte delle sue truppe e delle sue forze dai vari e propri fron ti di guerra co l nemico.

IN PUBBLICA UDIENZA Senti to il P.M. nelle sue concl usioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola. coi loro difensoii. IL TRIBUNALE Considernto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale ci ihauimemo. specie dalle d1chrnrazioni d6 giudicabi li e dei testi, si è pormo sta tu ire. lN FATTO ED JN DIRITTO Con atto cl i acc:usa I 0.9. I 942 il P.ivl. d i questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio i ru bri cati Brezavscek C!iuseppe. Kofol Giuseppe, Kri vcc M ilan. Si vec Gi ovanni e Kuttin L uigi perché in tempo di guerra partecr pavan~ ad_Lmaass_ ociazion~ di Sloveni, dirella dallo straniero cd avente. fra J'aJ.tro. ]o scopo ?1 favonre le operaz1011J nuhtan del nenuco, e, comunque di nuocere alle operazioni militari deJlo Stato italiano sottraendo parte delle sue truppe e delle sue forze dai va ri e propri fronti cli ouerra col nemico. . ~agli _accertamenti fatti dal Comando di Legione dei CC.RR. di Cagliari e dalla compi uta istnmon a ri sulto quanro ve nne pure co nferma to a dibattimento. E cioè nel gennaio J942 I 'art i oli ere Ce1:si loga Pietro inf_orm ava i propri supe1iori che nelle fi le del T Reggimento si esercitava propaiancl a ant1n~z10nalc, e n leri va 111 seguito alcune circostanze che Jasciuvano supporre la esis tenza di una orgaruzzazione spionistica ai nostri danni. . Le indagini condouc da ufficiale dei CC. RR. dello speciale serv izio non davano però esito soddisfacente, anche perché_'.] Cersiloga - di dubbi precedenti e cl i dubbia moralità - non aveva sapuLo c:o ntermare molte tielle allermazi oni fatte con elementi di prova tranq uillanti. T uuaviu nel corso dco-li accertamenti, diligentemente condoLtc con sereni tà ed equilibrio. alcune ris ultanze positive veniva~o a dunostr:u·e che se J' organizzazione spionistica.non esi steva o non cm provaw che esistesse. esisteva mvcc:e c10 che del resw era altrimen ti noto, un'associazione naziona lista slovena, che si proponeva so~rarre alla sovra111tt1_cie l lo St~to italiano il terri torio del Goriziano, e che aveva p roseliti anche nel I 6 Reggi memo Art1ghena cd 111 altn Corpi dislocati cl Cagliari. . Al soldato Si vec Giovanni. in fall i, veniva rin venuto un proc lama del Comitato Goriziano per la l1 ben1ZJone slovena. emanazione del Comitaro nazionale sloveno. In ta le proclama è detto espressa-

mente che g li sloveni del litorale (Adriatico certamente) debbono unirsi ai nemici del fascismo italiano e tedesco. per la liberazione e l'unione di tulli gli sloveni. sono la guida della invincibile Unione Soci.alis ta delle Repubbliche Sovietiche. l i Sivcc. intcrrogaw in proposito. pur confermando di essere in possesso del proclama da p,u-ccchi mesi e di avere avuto in mano altri libelli ciel genere, non ha vol uto però precisare da chi e per quale ragione li avesse ricevuti, inventando una storiella per cui sarebbero venuti in suo possesso quasi occas.ionalmente. In real tà la sua reticenzu in proposi LO appare c vidernc anche perché nelle sdocchezze da lui raccontate figura un ceno fame «Antonio» che egli si è ben guardato di meglio qualificare e per ta le motivo perciò rivela il tr1.1cco, in quanto docurncnci del genere non si affidano a persone sconosciure. Del resto. secondo il Sivec stesso. al momc1110 in cui egli 1icevcva il proclama e gli altri libelli elc i presun to Anronio. questi gli avrebbe deno «Li ho raccolti per le strade del mio paese: dalle nostre pani di questi foglietti. a scopo di propaganda irredentista. se ne trovano dappertutto». Egli quindi anche secondo le sue sl'esse dichiarazioni. era a perfetta conoscenza della natura, ciel lo scopo del proclama. e eia parecchi mesi lo teneva conser vato religiosamente fino a quando gli veniva 1rovato addosso. Senonché al Si vcc. o l tre aJ proclama suddetto. veuiva pure trovato del la co rrispondenza. dalla quale emergono all'evidenza sentimenti cl i isrcdentis mo. si mpatie e decli7.ione per la Ru ssia. propa ganda antitaliana. avversione alle nostre forze armate. Nella tenera del -1.5.1942 si accenna alla possi bi lità che Je reclute i-i.rno m andate, dopo il periodo di addestramento in Russia a co mbauere contro il frate ll i e cioè i russi: nella cario lina del 24.5.1942 si ricorda no g li sloveni in servi zio militare «sotto crudele gioco della schiavitù»: nella lettera del 2 I .12.194 l si dice della vita militare ironicamente: ,i voi sapete che spec i ttlità di miele è». e quindi si com unica che «lo zio» - e cioè come ~i vedrà in seguito - la Ru ssia procede sempre meglio e anziché subire delle perdile circonda sempre più le forze dcli' Asse. Infine in una lencra del 4.9.1941. diretta dal Sivec al caporale Kuuin Luigi. si conti nua a ce lare la Ru ssia sotto l 'appellativo di «zio» e si dann<i notizie deg li sloveni che sono rimasti a Cagliari . È interessan te al riguardo riprodurre le dichiarazioni del Sivec: «Da circa 9 mesi non ho avuto occasione cl i incontrarmi più col KutLin. Ci siamo però scambimi della corrispondenza cd io ammetto di avergli pari.no con soddisfazione di cene vittorie del lo ·'zio" cioè della Russia, come egli da suo canto mi parlava dello ··zio" {Russia) esprimendosi con ansia e fe licitandosi del buon andamento delle operazioni mi lirnri eomro i paesi dell't\sse. Noi, ripeto, siamo sempre stati portati a tal geo ere di sentimen ti e cl i idee del la propaganda antitali::tna a cui siamo s1ati fatto oggetto, tanto a casa come nel]· ambiente militare: tale propaganda è molla accentuata dalle nostre pani». Intanto. l'i n dalle prime indagini esperite. era stato rinvenuto al !'ante Krivec Milan un pron w ario contenuto in in fogl ieuino di ca rta vo lame, ma accuratamente conservam in una busta contenente corrispondenza. In tale prontuario ai Continenti geografici e alla più pane delle grandi Nazi oni. si fa corrispondere u n no me d i parente la; a !"rate i lo. la G ermania: frate llo minore, l "ltalia: sorella, la Jugo~lavia. zio Stali n: sposa. l'Inghi lterra: zia g li Stari Uniti ccc. Neppure il Krivec: ha saputa dare una qualsiasi atrendibilc spiegazione di tale pront1.1ario accuratamente c:onservato. Ma poiché in esso viene indicato proprio co l no me d i «zio» la Russia o St:ilin. è evidente che proprio in questo prontuario v i è la chiave cli tutta la corrispondenza che intercedeva fra il Sivec, il Kuuin, il Kri vec e g li altri due imputati come ora sarà detlo. lnf'atti, anche il «fante Brezuvscck G iuseppe» in una cartolina diretta al Krivec si esprime «lo zio esterna i saluti e dice che in generale tutto procede bene,>. cd in altra carto lina dire.un dal fante Kofol Giuseppe allo stesso Kri vec. si parl a sempre dello «zio» delle sue c:ure. della sua guarigione e della «nuova v ita» e della «nuova primavo::ra» e finalrne.nte in altra carLOli na ancora, pure del Kofol al Kr ivec: «s ·infiamrna una nuova speranz,1 nel migliore avvenire. di quello che è in capitolo ' ·soltanto in questo segno vinceremo''>>. L' in verno, comi nua la carto lina. si stringe. il vento del nord tira sempre più for1c. solfi pure. la primavera verrà lulla bella e fiori ta. i l cuculo rilornerà a ca n1are, ancora sarà bel lu. Solo che questa ca1iolina sia messa in rapporto con la precedente. perché scritte entrambe dalla stessa persona. appare evi tlemc l'augurio che la primavera uvesse pOlllto ponare le fo17.e russe nel cuore dei paesi europei! D'altra parte simomatico in p roposiw che tanto i l Kofol quanto il Brezavscek, invitati a prec: isare la persona che nella loro corrispondenza c:on il Si vec. essi ch iamavano «zio» si sono prima contradetti con il Sivec s1esso e poi hanno finito co l d ichiarare che non ne capivano le generalità. Da tenere preseme. in proposito. che il Krivcc:. il Kofo l ecl il J3rezavscek sono tu tti e tre cli S. Lucia d'Isonzo e lULti e tre sloveni. Oalr insieme quindi di lai i risultanze appare evinclcnte che tutti gli imputati appartenevano a quel

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Comitato Goriziano per la liberazione slovena di cui sopra \i è detto ed il cui programma è s1ato sequestrato ad uno degli impucaii stes~i. al Sivec che lo teneva custodito da parecchi mesi. li pronwario ri nvenuto al Krivec, dà la chiave del linguaggio fi gurato soll o il quale i sin!.!oli aderenti al Comitato potevano corrispondersi clandeslinameme senza farsi capire dai profani. L;circostanza poi che lo s1csso linguaggio era contemporaneamente adottato da umi gli impL1tati dimostra che esso face va parte delle caratteristiche dell"organizzazione. Ma non si trauava soltanto di vaghe aspirazioni teoriche o di semplici manifesta1ioni verbali o grafiche di un qualsiasi ComittlLO <<Oggi dice il proclama mentre tuui i popoli nazionali oppressi combattono per la liberazione del fascismo icaliano. e tedesco. dobbiamo anche noi sloveni litorali unirci ai nostri fratelli in combauimcmo per la liberazione e runione di tuLli gli ~lovcrri». Ed in seguilo «dist~uggerc iJ nemico e le sue forze nei nostri 1errirori sloveni. agevolare i panigiani, rinforz;,·e te lom ftle . Soltanto cosl raggiu ngeremo la nostra indipendenza». Ed il Sivec è cosrreuo a convenire: «Lu propaganda antitaliana è molto acccntuma dalle nostre parti. Vengono di norte deoli sconosciuti. per lo più fuorusciti che ritengo al soldo inglese. per aver sentito da pen.one che non s"o indicare. che fanno uso anche di monete d·oro inglesi e abbandonano per le s1rade manifestini antiw liani, armi e da nari». Le confessioni del Sivec evidentemente non sono che parziali e mirano sopratutto a nascondere i nomi dei componcmi o di quei componenti del Comitato da lui conosciuti. Ma pur da esse appare e vie.lente che 1·orga11izza1/.ìone è al soldo inglese cd al servizio della propaganda russa alla 4uale è 11oto che l' Inghilterra non ha avuw ritegno d"abbandonare tutti i paesi europei come utile campo di sfruttamento. E da esso app.tre pure che le imelligenze del Comitato con lo Mraniero sono dirette a favorire le operazioni del nemico a danno dello Stato italiano. Del resto sono anche troppo noti l'nione ed i fi ni del co~ideHo «Comitato sloveno». Dalla suesposta narrativa emerse ad evidenza che tutti i giudicabili appartenevano, in tempo di guerra. ad una associazione di sloveni diretta dallo straniero ed avente, fra J'aliro. lo scopo di favorire le operazioni militari del nemico. e. comunque di nuocere alle opera7ioni mi litari dello Stato italiano. sottraendo parte delle ~ue truppe.: delle sue forLc dai vari e propri fronti di guerra col nemico. Di con~eguenza si sono resi colpevoli del reato previsto e punito dall ·art. 247 C.P. Accertata cd affermata la rispetti va responsabilità penale dei giudicabili . esamirww e vagliate tutte le risultanze dibanimentali. nonché le richieste difensive. specie l'applica1ione della diminuente di cui agli am. 311. 65 C.P. per le circostanze panicolari delr azione; tenuto presen1e la natura del reato commesso in momenti diflicìli per la Nazione in guerra: il Collegio concedendo il benefi cio della di minuente prevista dagli artt. 3 11. 65 C.P.. condanna Krivec e Sivec ad anni 30 ciascuno: Ku ttin ad anni 26: Brczavscek e Kofol nd anoi 24 ciascuno. Tutti con la reclusione, con la imerdi1ione perpetua dai pubblici uffici. con la libert f1 vigi liita. col pagamento in solido delle spese di giudizio. col pagarne neo delle spese di preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

P.Q.M. Visti ed applicali gli aru. 247. 23, 29. 228, 229.3 11 . 65 C.P.: 274. 488 C.P.P. DICHIARA tu tti colpevoli del reato loro ascritto, concedendo il beneficio della diminuente di cui agli aru. 31 1. 65 C.P. condanna: Krivec e Sivcc ad anni 30 cia~euno: Kuuin ad anni 26: Kofol e Brewvscek ad anni 2-l ciascuno. Tuni con la reclusione. con la interc.Jizione perpetua daj pubblici uffici. con la libertà vigilala, col pagamento in solido del le spese di giudizio. col pagamento delle spese di preventiva cusLodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 16.10.1 942 - anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e elci Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE A seguito delle disposizioni irnparl'i1e dal Comando del XVII Corpo d"Armata di R1Jma alle ore 8,30 del 12. 11. 1942 venne effettuata nel cm1ile della Caserma '<La1rn1rmora» la cerimonia relati va alla degrada1.ione di: Kuuin Luigi, caporale nella 39a Compagnia Cannoni da 47/32 in P.M. 75;

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PRIMA PART t: StcNTENZE J'RONUN7JA'I E DAI. T.S.D.S.

TRIRUNALE SPl:.CIALE PbR LA DIFESA DELLO S IATO

Krivec Milan, soldato nel Primo Gruppo Mot0rizzato da 75/27 in Macomer (Nuoro): Sivec Giovanni: soldato ne l 46° Rgt. Fant. in Cagliari. Dopo la cerimonia Kuttin ve nne tradotw n: ~la Casa_~.t Reclusione di s. Gimienano (Siena). Krivec nella Casa Penale d1 Porto Longone e S1vcc nella C,1s.1 Penale di s. Stefano. Krivcc, detenuto dal 16.2.1942: Kofol. detenuto dal 2~3.1942: Brezavs~ek. dctc: ·1 ., 3 194?· Kuttin detenuto dal -U. 1942 e Sivec, detenuto dal 28.:,. 1942, vennero ::;carcerali mll Od a ~ .. · -· • d 11 T nel primo semestre uel 1944 a seguiw di ord ine emesso dal competente Comando e e ru ppe Germaniche. · s Jl Tribunale mi litare territoriale di Roma constata che i suddetti ci~quc c?nd.an nau_dal .T.S.D. · con senLenza del t 6. 10.1942 erano alla data del 16. 1O. l 940 uo miciliaLi rn H~rnton~ ?cli ll,,ha ceduto alla Juswslavia a seguito del Trattato di Pace e che a seguito di acc~rn11n~nu_cscgu1~ presso I com~~tenti Uffici anagrafici non risulta che i condannati in questione abbtar~o. d1ch1,~ra~o_d1 opt~r~ per la cittadinanza italiana. 11 suddetto Tribunale ri tiene. pertanto. che la pos1z1one J 1und1ca dei c111~ue condannati rientra 11ella ipotesi prevista d:111' art. 2 letl. a) del D.P. 14.4.194& n. :, 11 che conc~de t I condono delle pene inmnc a cittadini jugoslavi e, quin~i, dichiar..i: con ?r~inanza d~l. 26.11. 19:>5. co~dona: te le pene inflitte a Sivec Giovanni , Krivec Milan. Kul11n Lu 1g1. Kofol Giuseppe e Brezavscck Giuseppe dal Tiibunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 16. 10.1942.

- ------- SENTENZA N. 735

Rcg. Geo. n. 1383/19-12

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: , Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanad Pietro - Procurawre Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. . . . Giudici Consoli M. v.S.N.: Di Pa~qualc Italo. Alvisi Alessandro. Fiorelli Eugemo, O Alessandro Italo.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella cau!>a contro: D' Ambro ui Guulielmo, nato il 28.5. 1898 a Roma, artista. pittore: Detenuto dal 28.4.1942 Prancli Eu;enio~ nato il 25.-1. 190 I a Palermo, pubblicista; Detenuto dal 18.6.1942 IMPUTATI del delitto di cui a11·art. 3 della Legge 25. 11.1926 in relazione alrart. 2 stessa Legge e J07 ~-P: 18&9 per avere entrambi. il primo ininterrottameme daJ I?25 ~l maggio 1927. concertato con agenti d1 Stato Estero, la 1ivelazione di segreti mi litari concernenti la sicurezza dello Stato.

OMISSLS Visti e applicati gli ai1icoli 3 della Legge 25.1 I. l 926 n. 2008 in relazione ali' a~1. 2 M~ssa Legge e J07 C.P. t 889: 9 t n. 3 C.P. I889: 23. 29. 157. 228, 229 C.P. I930; 274. 479. 488 C.P. P. I 130.

DICHIARA

Prand i Eugenio prosciolto dal reuLo addebitatogli perché estinto per intervenuta prescrizione e, pertanto, ne ordina la scarcerazione, se non detenuto per altra causa. RITIENE

o· Ambrol!i Guelielmo colpevole del reato di cui alt" an. 3 cpv. della Leg~e 25.11_. 1_926 n: 2008 e lo condanna ;Ila p;na di 15 anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici. con la


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TR IB UNALE SPECIALE PF.R LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PAl{TE: SENTF.N/.E PRON UNZIATE D,\I. T.S .D.:i .

libertà vigilata: con il pagamento delle spese di giustizia e cl i prevem i va custodia, ol tre ad ooni ahri 0 conseguenza d1legge. · ' Roma. I 9.1 O. J 942 - anno XX. Seguono le finne del Presi den te e dei Giudici. Prandi Eugenio. detenuto da I l 8.6.1 942, viene scru·cerato il J 9. I 0.1942. NOTI ZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Il Tribu1~ale Speciale per la Difesa dello Staro d ichiara. con Ordinan za emessa i l 19.1 1. 1942 _ su c~nfonne _rich ieste del P. M. Sa l vatore ScordalO - condonata J" i ntera pena deten ti va i nflitta a D ~mbros,o Guglielmo co n sentenza del 19.1 O. J942. Infaui per l'applicazione dei co ndoni previsti· ~all ·art 2 de~ RD 2.11.1 932 n. 1403 (5 ~nni); dall'art. 2 del R.D. 25.9 . 1934 n. 15 I J (2 anni) : dal l'art: - del R.D. I.:i.2 . l ?37 n. 77 (4 ann, l: dal! an. 2 del R. D. 24.2. 1940 n. 56 ( J anno): clall' art. 2 del R D 17. 10 1942 n. l l)6("l·rnni)·J'i11c e1·a pe,11ad· 1~ · · ,..,. D'' · b · · · · -. .' . .' . ' 1 -' anrn in Itta a . A_,n rog1Guglielmo con sentenza del 1?· IO. 1942 è da cons1cler a, si condonata. Pertanto D' A 111 brog1 Guglielmo. detenuto dal 28 4 194? viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Roma i l 23. 11. l 942.

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giacché men tre in Russia operaio gode di mo lti benefic i economici e morali. nei paesi non sovietici come 1·1lalia l' operaio v iene sfrutla to dai ca pitali sti. che fanno i m ilioni co l sangue dei lavoralori. Interrogato prclirninarmen te e giudiz ialmente il Falchetl i ha ri fe ri to che, durante una discussione avuta con gli .illri operai, fece presen te che la Russia non ha nulla eia invidiare agli altri paesi e si soffer mò altresì sulla necess i tà della costi tuzione ciel sistema borghese ciel lavoro co n un nuovo sistema, in modo eia evi Lare lo sfruttamento c:he si veri fica oggi degli operai eia parte dei capitalisti. I testi concorclememe hanno però conferm ato anche al dibattimento che i l Falchetti si è espresso precisamente nei termini cl i cui in denunzia facendo l'apologia della dittatura rossa che, nei confronti dei lavoralOri, definì perfe(la so1to ogni punto cli vista. Ino ltre lo stesso ra lcheui, r isulta un irriducibile fervente co111unis1n. già co ndannato da questo T ribunale Speciale cd internato quale elemento pericoloso per l'ordine pubblico. D alla suesposta narrati va emerge ad evidenza che il Falchetti vecc hio co munista giil condan nalo per reati poli ti ci, da questo T ri bunale Speciale si è reso colpevole del reato previsto e punito dall ' art. 272 p. ed u.p. C.P. con l' aggravante del la rec idiva ai sensi del!" an. 99 I " cpv. n. I C. P. Pertanto accertata ed affermata la responsabil ità penale del giud icabi le; esaminate e vag liate le risultanze clibatl i mcntali specie le richies ti:! difensi ve; tenuti presenti i pessimi precede nti penali, politic i. del Falchetti: i l Collegio ritiene equo cli condan narlo alla pena di anni 5 di recl usione. Con I.i interd izione perpetua dai pubblic i uffici, con la libertà vigi lala, col pagamento delle spese cl i g iudizio e di preventi va custodia oltre acl ogni altra conseguenza d i legge.

P.Q.M .

Rcg. Gen. n. 1426/1942

SENTENZA N. 744

li T ribunale Speciale per la D i fesa dello Stato com poslo da:

~1:esidenre: Le Metre Gaetano

- Luogotenente Generale della M.V.S.N .

Gwd1ce Re/a/ore: Lanari Pietro - Procuratore Militare del Re fmp. G,ud1c1 Consol, ivi. VS.N. : Palmentola A ldo. Palrneri Gaecano D i Pasquale llalo Pe 11 -·11 0 E 1111T1 Ricci o Gennaro. ' ·· ' · , 0. ha pronunciato la seguen te: SENTENZA Nella causa contro : Falchetti Aldo. nato i I 3. l 2. 1899 a Rom.i, elellricis ta. D etenuto dal 25.8. 1942 JMPUTATO . . .del ~elitto di cui _ali" art. 272 p. ed u.p. C.P. per avere, i l 20.8. 1942. nel r istorante operai dello stabd~1_11en to «Scal_era r:1 1m ,'. 111 Roma p.1r lanclo con pii, persone fatto apologia della dittatura rossa e prop~è',rn~a pe, ! a ,nstaur~zio~e della d1 ttan1ra srcssa. Con 1·aggravame della recidi va specifica (an. 99 I cpv. n. l C.P.)_perche gia condannato eia questo Tribunale Speciale, con semenza 2.4.1 932 per ropaganda sovversi va cd altri reati . p IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue concl usioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola co l suo di fensore.

IL TRIBUNALE . Consid_~r<'.to c~e dalla l;ttura degli ani proces_s~ial i nonché dalle r isultanze del! · orale d ibatti to, spec ie d<tlle atle1 maz,0111 dell 1mputal0 e cle1 testi, si e potuto statuire. IN FATTO ED IN D I RITTO i _II 20.~:194~. nel ristorame__operai dello stabilimento «Scalera F ilm». durante l'ora di mensa il giu~ -c<1l)J le, Falchetti A ldo. elett11c1sca _presso clèUO stab1ll rncnto parlando con al tri operai. affermò tra I altJo, che il 1egune econorn,co sov1e1.1co è piL1 favorevole per i lavorator i dei reg imi degli altJi paesi.

V isti cd applicati g li arti. 272 p. ecl u.p., 99 l " cov., 23. 29,228, 229 C.P. DICHI ARA Palchetti colpevole del reato ascri ttogli e lo condanna alla pena cl i anni cinque cl i reclusione. Con la interd iz ione perpetua dai pubblici uffic i. con la libertà vig ilata, col pagamento delle spese d i g iudizio e di preven tiva cus(oclia o ltre ad ogni altra co nseguenza cli legge. Roma, 22. I 0.1942 - anno XX. Seguono le l'inne del Presiden te e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE D AL FASCI COLO DI ESECUZI ONE Falcheu i: detenuto dal 25.8. 1942 vie ne scarcerato dalla Casa Penale cl i Pianosa (Livorno) in data imprecisata del I 944 o 1945 a seguilo dei nol i avvenimenti veri fica tisi dopo 1'8.9. 1943. Il Tribunale mil i tare lerri toriale di Ro ma dichiara. co n Ordinanza ciel 5.5 . 196 1, es ti nto per 1· amnistia concessa con l'ari. I Jel D.L.L. I 7.1 1. 1945 n. 7 19, i l rea to per i l quale Falcheui ven ne co ndannato dal T.S.D.S. con sente nza del 22. I 0 .1 942. Con la stessa Ord inanza v iene dichiarato es(into i l diri llo dell' Erario al recupero clelle spese di giustizia (D.C.P.S. del 22. 11.1947 n. 163 1). NOTA : Per Falchett i Aldo, g ià co ndannato dal T r ibunal e militare di Gorizia co n sen tenza del 27.5.1 93 1 alla pcnn di un anno di carcere militare per essere incor so nel reato cl i diserzione. vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1932». pag. 136.


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TRIB UNA LE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE : SENTENZE l'RONUN:tlATE DAL T.S.D.S .

Reg. Gen. n. 696/1942

SENTENZA N. 745

Il Tribu~ale Speciale per la Difesa dello Sl'mo cornposto cfo: Pr:s1~e111e: Le Metre Gaerano • Luogotenente Generale della M. V.S.N. C'.ud'.r·e Relatore: Presti Giovanni - Procura tore Militare del Re Imp. Cmd,ce Console Genemle M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici _Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Al visi Ales.\andro. Vedani Mario Berr,amosdù Ca I ha pronunciato la seguente: · "' , r o.

SENTENZA Nel la causa contro: Gr~c Antonio. naro r 11.12.1910 a Cmcl Iablanizza (Fiume). meccanico· Grzrn? An_LOn io, nato il I0.8. 1908 a CasteJ Iablnnizza (Fiume). meccanico: H~vaun ~mcenzo. nato il 25.1.1915 a Casrel lablaniaa (Fiume). comadin~· Pnm.c G,o.vanni . n~LO il 5. 1J. l 9 IOa Castel lablanizza (Fiume). contadino: · Pa~lit: Felice. nato il 21.9. I 9 I 5 a Jgavas (Lubiana). contadino: Ro,c F~ancesco, nato il 28.9.1906 a Castel Iablanizza (Fiume/. comadino· Roic.?wseppe._ nato il 5_.3. I 9 I 7 a Casie I lahl,mizza (riume), contadino; · T~m_1 ~1c LJub1m1 la. nata il 24.1.1903 a Marcovec (Lubiana). osicssa: Y,c,~h F'.·ar~cesc:o, nat~ il 3.4.19 t3 a Villa del Nevoso (Fiume). calzolaio; Ze~nn C: 1us~ppe, nato il 1?.2. 19 l 6 a Castel Iablanizza (Fiume). contadino; Zn~da~s~~ Gi_us~~pe. nato 11 I 8.2.1907 a Starirag Longatico (Lubiana). falegname: ZS n1da1 s1c_F1,rnccsco. nato d 17. 1. I 909 .i Starig Longa1ic;o (Lubiana). possidente: tergar lvi. naro 11 28. 1.1898 ad Antionana d'Istria (Pola) Commi~5,...;0 d' 1· · ·[ 0 • • =• 1 po 121a s ovcna. Detenuto dal 6.6. I942. Tutti gli altri coimputati cletenuti clul 10. IO. I 94 1 IMPUTATI a) del •delitto di• cui• all'art· ì58 p d Cp · · · , .. • -. < .p.e. u.cpv. . . u1relaz1oneagharn.81 l" e 2° cp\.. IIOC.P.

~::,~t~~~I. I~ e_poca diversa ma 111 ~SeCUZIOlle di Un mede.si l 1 0disegno cri mi 110SO. in COnCOl'SO fra loro

d' 1: t1_i, p1 ocu1 ato. a scop~ d1 sp1onagg10 militare. notizie c.Ji cui 1· AmoriLà competente ha vietaio la ivu .,azione _com~ron_ieu~nt, la preparazione e la efficienza bellica dello Siato; bJ d~I delitto d1cu, all art. 262 p.p. e I o e 20 cpv. in relazione aoli ant. 81 I" e 20 epv 11O 3 1O e l) pe1 avere con I · ·r d rà · " ·· · e~ ~ . . · . e ~ esse '.11°. a Il e 111 tempo di guerra. rivelato le notizie specifica re nel primo 1 • < P d. '.mputaztone. Nel termono dell'ex Jugoslavia. nel serrore dell'ex confine d' VII· N 1 1 ,1 evoso · 111 Gonz1'1 Tneste Ud' p d ., ·.' · · me, a ova eu al trove dal 1938 al J94 l incluso Con ra,rni"l vamc d 11 . 'd· · va genenca (ru1. 99 C.P.) per Grbec Antonio e Prime: Giovanni. . '<>o• e a ieci ,.

. In csit? al -~libatt!mento. svoltosi, giusta Ordinanza preliminare, a pone chiuse, sentiti il p M nell<.1 sua rcqu,suona e gh imputati. che. con i loro difensori. hanno. per ul timi. avuto la parnla oss~r~a. IN FAn·o ED IN DIRITTO ed ·· Cittadini e militari italiani di limma sla,·a. nei primi mesi del 1941 , cial'1e f - 1· 11.· · .. . .~ . e prec cntemcntc. d intesa con uffi' . un7: ~~a JU~o~r.,vi ,~ddcttJ alle! ~p~om'.ggio militare e con l'ausilio di cittadini jugosl,1vi. avevano e~erc,~ato. a s<:o_po_ di lu~ro. intensa a1t1v11a spionistica in nostro danno, fornendo continuamente allo ~tra1 '!rero _'~ ~,.~a:1~1dis:b'Tll e ~oc_un_ien~i relativi alla nostra aviazione militare. notizie concernenti le noM;e i.: ~i_•_ opere milJtan ~1 difesa. special!nentc della no:.u-a delicata zona di conline occidentale tra . os~nua. e numerose fotografie su fonificazioni e apprestamenti militari di quella zona 11 . . nnvcmmento presso Villa del Nevoso di un foglietto contenente 1111 questionario d'indole ~p·ionisti t:a 1mgua s1ovena. scrvl ai nosu·i oroan·1p · ·1·, 1 m · · · da b· lo conduuore per Ja scopena ' · iepos 1,1 conuosp1onagg10 <Jnlla . ··d· . : · . e' 111s1 iosa rete I cui componenti furono · · · 11 · · · "' ist. . . .: . . .. . a~~1curau a a g1ust121a e denunciati a questo Tribunale. A se!Wito cli nrzion~ a I ito l~r ma~: g! 11.mpt~tat1, ~on sc~tcnza emessa dalla Commissione lslruttori.l il primo "ottobre correAnllt~odan_no. fud1~bno ''.nv1au a g1udi210 per nspondere dei faui dclirruosi sopra. in epiarafe. enunciati 1emo 1 atumento , per la confess·o 1 ne deg I" I imputati.· per le prove documentali e testi· mo-

~:;u;i~atc

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niaJi e tenuto conto delle conclusioni peritali è stato accertalo quanw segue. Nel settore cieli' ex conrine di Villa del Nevoso nella primavera del 1938. cominci;rrono ad operare alcune spie al soldo del servizio informati vo dell'ex Jugoslavi,l. L'attività cli costoro, animata d'avver~ione contro l'Italia. si sviluppò e si protrasse lino al 19..i I e si insinuò nei seuori più delicati e vitali del nosrro apparecchio bellico spingendosi. perfino. ncll'inremo del P,1ese. ai nostri aeroporti ove venivano sottrani documenti riservali. [) servizio informativo jugoslavo ebbe. pertanto. preziose noti1.ie sulla nosrra effic ienza milirnre nel periodo prebeUico e bellico dellu nosrra Nazione. Uno dei piC1atti vi 1radirori l'u il rubricato Grzina Antonio. cittadino irnliano. Egli. varcando spesso i confini. manteneva relazioni dirette con i vari capi dello spionaggio jugoslavo ai quali forniva documenù e notizie di natura milit;rre interessanti il nostro Paese che oueneva avvalendosi della cooperazione di 4uasi tutti gli a1tuali coimputaù. In comatto pure con 1·ex Console j ugoslavo di Fiume. svolge"a multiforme mlività anche in aeroporti e cantieri. riuscendo ad ottenere schiz.d. cane topografiche ed informazioni di al to interesse milirarc. n Prime Giovanni. cittadino italiano. si recò nel 1939. per incarico del Gr1.ina. a Padova per ritirare impo11anti documenti somatli dal coimputato. allora aviere in servizio Roic Giuseppe. alf'archi,io della 2a Zona aerea. Egli prese in custodia tali documenti che dette in visione - durante un richiamo alle armi del Grz.ina sia al Console jugoslavo di Fiume - al quale detle anche informazioni sulla dislocazione delle Iruppe nella zona di Villa del Nevoso - sia a un ufficiale dei granaùcri. oltre confine. in art1.:sa della detem1inazione del compenso. !11 tale <.1Uesa i documenti furono depositati presso la rubricata Tomsic Ljubimila. esercente di uoa tr.moiia a lgavas di Starjug: però non si sono avute proH~ che essa fosse cosciente intennediaria tra il Grzina e l' uflic:iale dei granatieri o che conoscesse il conrenuto dei documenti. L'imputato Hrvatin Vincenzo. cii Ladino itaJiano. prese, a sua volta. nel 1938. contano con uno dei Capi dello spionaggio jugosl,1vo - tal Susnik - al quale fornì . successivamente. preziose notizie sulla disloca1ione di lutte le truppe esistemi nella 1.ona di Villa del Nevoso e di Fiume. Mantenne rapporti di natura spionistica anche con il Console jugoslavo di Fiume e la sua anività fu particolarmente inten~n nel campo dei rilievi rotogratici di appresramenri bellici nella zona di confine. Nel lavoro di lati iilicvi fotografici egli si servì. una sola volta verso la fine del 1938. anche dell'imputato Grbec Amonio. ciuadino irnliano. che ebbe a coadiuvarlo. t:Hrvatin Vincenzo fu ingaggiato al servi1.io. in qualità di informa tore del Susnik, dal1· imputato Vicich Francesco. i;iuadino italiano. che può considerarsi la prima maglia dell<.1 rete informativa in esame. L'attivit~ del Vicich si esplicò. soprauutto. nel cnmpo dei 1ilievi fotografici. fornendo al servizio informativo j ugoslavo copioso ed importame materiale su opere di fort ificazione. polveriere. a<:quedotti. depositi idrici. ponti e strade militari. Collaboratore delr Hrvatin e del Grzina. si spinse anche a Gorizia e a Trieste ove raccolse notizie esaue e precise sulle truppe ivi dblocate. [mponanle collaborarorc del Grzina fu anche il prede110 Roic Giuseppe. cittadino italiano, in servi7io militare. 4uale aviere, presso il Coma11do della 2a Zona Aerea di Padova. In contatto diretto con il Commissario jugosl.ivo di Rakek e alle dipendenze del Grzina. egli raccolse e fornì utili nmi1ie sulla dislocuionc dei noslri reparti nelle 1.one più importanti dei nostri confini. Con la complicità. poi. del Caporale Maggiore Boschin Oscar (clecedutO), adderco ali' Ufficio disegni del Comando della 2:, Zona Aerea di Padova. egl i si procurò e fornì importami disegni di nostri aeroplani e piante di aeroporti. Non ~ono emerse prove di rilievo che il Roic Giuseppe fosse agevolato nella sua criminosa attivit~ informati va dal ru bricato frnte llo Francesco. cittad ino ital iano. amico del Grzina. 11 Roic Francesco. all'atto dell'arresto del l'ratcllo Giuseppe. si affrettò a far ~comparire i documenti di costui che sapeva nascosti nel fienile di sua propric1à: nrn in tale J'a uo il Collegio ravvisa gli estremi dell'articolo 378 C.P. in tal senso dovendosi modificare l'accusa nei suoi riguardi: per tale fatto. però. il rranc:esco non è punibile ai sensi dell'art. 384 C.P. /\ltro importnnte collaboratore del Grzina e del Roic Giuseppe fu l'imputato Zefrin Giuseppe. c:inadi no italiano. di spiccati sentimenti antifascisti cd amituli,1ni. aviere presso l'Aeroporto di Campoformido ( Udine). Dal 19-!0 in poi. fornì ai predetti Grzina e Roic pre1.iosc notizie sui campi di aviazione di Gorizia e di Udine cd importiuiti documenti e pubblicazioni cli interesse aeronautico. Agevolarono. infi ne. l'auività del Grzina. specialmente con la consegna. oltre confine, ai funlionari ed ufficiali addetti al servizio informativo jugoslavo. di plichi comenenti dot:umenti di natura spionistica. gli imputati - cx sudditi jugos lavi - fratelli Znidarsic (G iuseppe e Francesco/. Ma il


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1-'RIMA PARTE: SENTENZF. l' RONUNZlATF. DAL T.S. D.S.

TRJBUN,\LF. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Grzina ebbe dirntti rapporli di natura spionistica specialrne me con l'imputaro Stergar Ivo, già suddi to dell'ex Jugoslavia e già Capo del Commissariato di P.S. di Rake k. Lo Stergar fu destinato a reO'oere il Commissariato di Rakek nel 1939, nel periodo. cioè. immecliaLame nte prel)ellico e notevole f~l a sua attività. nel campo informativo, ai danni del nostro Paese. Verso la fine del 1940 egli, con la collaborazione dei nominati Znidarsic, conobbe, a Postumia, il Grzina ed entrò con lui in rnpponi di natura spionistica. S uccessivamente dallo Grzina e dal R~ic Giuseppe ebbe schizzi di Aero pon i e di Campi di fortu na di diverse località italiane, carte topografi che nproducenr1 strade e vie dt comunicaz.ioni di illteressi militari, nonché pubblicazioni riguardanti la R. Aeronamica. In Postumia egli spesso ritornò raccogliendo e portando al cli là dei confi~i carte e documenti di al to imeressc militare, Le notizie che gli imputati si sono procacciate ed hanno ri velato so~o-SI.ate da t~ na formale perizia. riconosciute non divulgabili e compromettenti la preparazìonc e la en 1c1enza bellica de!lo Stato. L'addebitata aLtivitil spionistica si è svolta tutta in periodo bellico e cioè 111 tem po di guerra ai sensi dell' art. 3 I OC. P. stato rinviato a giudi zio anche il rnbricato Pavlic Felice - non cittadino italiano - perché era st~to_ mcancato casualme nte da Grzina cli portare un plico contenente clocument i di natura spionistica a Zn1dars1c Francesco. plico che il Pavlic p<>rtò. Nell'occasjone accompagnò il predetto Znidarsic a Grahove, dove entra1'.1bi consegnarono i I pl ico a un Capitano dei granatieri; perciò iLPavlic ebbe dallo Zmdars1c duecento dinari. 11 Pavlic ha sosten uto di ignorare la natu ra spionistica dei doc umenti contenmi nel plico, né al cliballirnento si sono avuLe prove tali da consentire di affermare la consapevolezza e qumd1 la responsabi li tà del Pavlic in ordine al suo concorso daro a11 ·allività delittuosa degli al tri._ N~n così .p uò dirsi dello Znidarsic. Pertanto il Pavlic. va, come la predella Tomsic, assolto per msuffic ,enza d1prove. Dal l' insieme delle risultanze dibattimentali il Collegio si è formato il convincimento che Grzina. Hrvatin, Roic Gi useppe, Vicich, Zefrin e Prime hanno commesso tutti i fatti loro contestati e che i fatti stessi rive.stono gli estremj dei reati rubricati; che Grbec ha commesso solo il fatto di cui ali lettera a) çlella ru bnca e I due Zn1dars1c e Stergar solo quello di cui alla leuera b) senza la circostanza deJla continuazione (art. 8 1 C.P.) e che pertanto questi ul timi quattro nominati vanno assolti per insufficienza d1prove dall'altro reato rispettivamente a ciascuno rubricato. Il Collegio ritiene di dover concedere a questi ultimi quattro e a Prime Ja di minuente di cui all' art. 3 11 C.P. e a Grbec e ai due Znidarsic anche que lla di cui all 'art. l 14 C.P.. non raggiungendo il numero di ci nque i partecipanti a1 1· azione alla quale presero pari.e. Commisurando la pena al fatto e al la pericolosità di ciascu no, ritiene di dovere conda nnare Gràua, Hrvatin, Roic Giuseppe, Vicich e ZefriJ1 alla pena di morte; Prime all'ergastolo, cumulo cli anni trenta cli reclusione per ciascuno dei due reati a lui rubricati . pene così ridotte in applicazione dell'art. 31 1 C.P. e cumulo ai sens i del l'art. 73 l" cpv. C.P.: Stergar ad an ni ventiquartro di reclusione (art. 262 2° cpv. e 31 1 C. P.): Grbec ad an ni sedici e mesi uno di reG!usione (art. 258 u. cpv.. 3 11. 3 14, 99 C.P.): Znidarsic Giuseppe e Znidarsic Francesco ciascuno ad anni sedici di reclusione (an. 262 2° cpv., 311.3 1_4 C.P. ) con la conseguenza, per i predetti condannati alla pena de lla reclusione, del pagarne mo 111 sohclo, delle spese processuali e del pagamento ciascuno della propria custodia prevemiva e de lla 1nterd1Z1one perpetua dai pubblici uffici (a rt. 29 C.P.) e per Grbec, i due Znidars ic e Ster$!ar anche della libertà vigilata (art. 230 C.P.J. Ai sensi dell'art. 36 C.P. bisogna ordinare la pubblica,.i;nc della sentenza. Il Tribuna le designa tu tti i quotidiani della Venezia (ìiulia. E, natu ralmente, biSO!!na ordinare ht scarcerazione di Tomsic, Pavlic e Roic Francesco, se no n deLe nuto per altra causa. -

Era

P.Q.M. Visti e applicati gU aru. 258 p.p. e u. cpv.. 262 p.p. e I" e 2° cpv., 8 J l" e 2° cpv.. I IO, I J 4, 311, 99. 36, 73, 29,230 n. l C.P.: 28 C.P.M.P.: 274,488 e 479 C.P.P. DICH!ARA . Grzina Antonio, Hrvatin Vincenzo, Prime Giovanni, Ro ic Giuseppe. Vicich Francesco e Zcfrin Gmscppe 1:esponsabili dei reati continuati ad essi ascritti in rubrica, Grbec Antonio responsabile ciel reato d1 cui alla. letL a) della rubiica, Znidarsic Giuseppe, Zniclarsic Francesco e Stergar I vo responsab1 h del reato cli cui alla lett. b) della rubrica. esclusa la circostanza della continuazione, assolve11do q uesti ultimi quattro da ll 'altro reato a ciascuno di essi attri bui to: con la diminuente di cui all'art. 31 I

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C.P. per questi ultimi quat.t.ro e per Prime e anche con la diminuente di cui all'art. 114 C.P. per Grbec ~ per i due Znidarsic. e con l'aggravante cle!Ja recidiva per Grbcc e Pnrnc, .e. cumulate le pene per 1 primi sei nominati, condanna Grzina. Hrvatin, Roic Gi us~ppe, Vicich e Zefnn alla P~na ~.' lVl~rtc, ~;~-via clcgrada1.ione per Roic e Zefrin: condanna Porne all ergastolo; condanna alla 1eclus1on~ .. Ste1"',11 acl am~ ve ntiquattro, Grbec ad anni sedici e mesi uno e i due Znidarsic ciascuno.ad anm sedici. con !a conseguenza per questi ulti mi cinque dell' imerdizione perpetua dai pubblici uffic 1, d~I pagamento 111 solido delle spese processuali e ciascuno del pagamento deJJe spese d1propna custodia prevenliva... Ordina che Stergar. Grebec e j due Znidarsic siano sottoposti alla libertà vigilata. Assolve Ro1c Francesco dal rcaw"di cui al.l'art. 378 C.P. - così modificata l'accusa nei suoi riguardi - p_erché non punibile ai sensi dell'art. 384 stesso codice., e Tomsic Ljibirni.la e Pavlic Felice pe~· m:ufhc:enza .~ I prove dai reati ad essi addebitati, e ordina la loro scarcera;.:1one. se non dete'.rn_t1 pe1 altJa caus'.*· Ordina, inl'ine, che questa sente nza sia pubblicata ai sensi di legge e sui quo11dian1 della Ve nezia Gi ulia. Roma, 23. 1O. I942 - anno XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. .. Pavlic Felice, Ro ic Francesco e Tomsic Ljihimila. dete nuti dal 30.10.194 1, vengono scarcerati il 23. 10.1942. VERBALE DI ESECUZIONE 01 SENTENZA DI CON DANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecenLOquarantadue e il giorno ve ntiyuattro del mese di ouobre. alle ore 7, I 5 ~ntimeridiane lora legale) ed in località Forte Braveu.a, appositamente designata dal Con~and.o dd XVTI Corpo d' A.rrnata (P.M . 7 1) come da nota 23 corrente n. 96 del T.S.D.S. A scgrnto deJJ ord rne d1.detto Comandante con il quale è stato stabilito questo giorno cd ora per la esecuzione della sentenza d1 condanna alla pena di morte inflitta a: I ) Grzina Anto nio fu Giuseppe e fu Novak Giovanna, nato il I0.8. I 908 a Castel labla nizza (Fiume), celibe, analfabeta, incensurato, meccanico motoris'.a. c}ttadi no ital_'.ano: . .. 2) Hrvatin Vincenzo di Giuseppe e di \licio IVI aria, nato 11 2).1. 19 I 5 a Castel lab\amzza (hume). alfabeta, censuralo. contadino, cittadino italiano: . -· 3) Roic Giuseppe di Francesco e fu Zefrin Maria, nato il 5.3. 1917 a Castel labla111zza (hurne), contadino. cittadino italiano; . . . 4) Vicic Francesco di Giuseppe e fu Volo 1'1aria. nat.o iI 3.4. I9 13 a Villa ciel Nevoso (Fwme). celibe, alfabeta, censurato, calzolaio: . . 5J Zefiin Giuseppe di Amonio e di Stefancio Maria, nato il 15 .2.1916 a ~aste! Iablan1zza (F1urne), celibe, alfabeta. incensurato, contadino, in atto aviere presso l'Aeroporto d1 Padullo nel Fngnano,

TUTTI DETENUTI DAL30 OTTOBRE 194 1 con sentenza in-evocabile pronu nciata da questo Tribunale in data 23 corrente per i reati di p1:?cac111 ciamento e rivelazione di notizie segrete a scopo di spionaggio militare (,u-tt. 258 p.p. e u. cpv. C.P. O O relazione agli artt. 81 1° e 2° cpv.. 11 OC.P. e an. 262 p.p. e I e 2° cpv. in relazione all'art. 8 1 I e 2° c pv.. l IO e 310 C.P.). , .. .. lo sottoscritto Cancelliere Capo del Tribunale Speciale per la D.Jlesa dello Staco, con 1 tnLenenl.O del medico Dott. J'vlonaco Alfredo e con la presenza del T. Colonnello dei Carabinieri Bo;a Eugemo, addetto all' Ufficio cli Polizia Giudiziaria del T.S.D.S .. mi sono recato, per assistere ali e.secuzione nella eletta località, dove sono stati tradotti dalla Forza Pubblica i suddetti condannat1. Quiv i il Sacerdote. in luogo appartato e senza la presenza di altre persone. ha clat.o l'assistenza rehgwsa a t.utt1 i condannati, che l'han no accettata. Collocati poi i condannati di fronte al reparto in arnù della i'vl.V.S.N. il Comandai'.te del reparto Capo Manipolo Lamo Michele Fabio ha le tto, ad alta voce, la sentenza ch condanna. I crnque cond_annati sopra nominati sono stati quindi posti a sedere dinanzi. al reparto con la s~h~ena n volta '.il 1::sp'.irto stesso e subito dopo. con Jc modalità richieste dal regolamento, <1lle ore legah , .20 del sop1atLc1sc11_tto iorno è avvenuta l'esecuzione mediamela fuci lazione dei cinque sunnonunau condanna t1. li 111ed1.co 2 proceduto alle constatazioni del caso accertando la morte dei condannati. Si dà ,lllO che r esecuzione noJJ è stata pubblica in conformità ciel disposto dell'art. 4 ciel R. D. 12.12.1 926 n. 2062.

ha


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TRJBUN1,\ LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PART E: SENTENZE PRONUNZl ATE OAL T.S.D.S.

Letto, confermato e sottoscri uo e all' 01iginale seguono le firme. NOTIZJE DESUNTE DA I FASCICOUDI ESECUZIONE

Nei confronti di Piirnc, detenuto dal IO. I O. 1941 Grb , A · - · , .. · .. · · Giuseppe detenuti dal 30 10 194 , . '. cc nt0010, Znrd<11s1c Fiancesco, Zn1dars1c , . - . . . I , e Ste1gar Ivo. detenuto dal 6.6.1942. scarcerati a seoui to di ordini ern . . '. di l~~~~~~i~~~;~e~;1t10C~d1~~nd1delle Tru ppe Germaniche nel I 944, il Tribunale Militc~·e Territoriale ' '· n 1 11 1<1nze emesse nel novembre del I 955 co11donatc 1 ·e pene J · .· ·n· chélapo··· · · 'd' · · 010 1n itteper~1z15olnle gh.1un ica dei condannati rientra nel l' ipotesi prevista dall' art. 2 lctt. a) del D p 4 14· . I 948 n. e e concede li condo d Il · T · · ·· · · questione alla data del 16 I O 1940 e ., nod e e plcn~ i.n1 llLc a c.1ttad1 m Jugoslavi. Infatti i condannati in · · iano om1ct Hltl 111 terntono ceduto a seouito del T · tt t r p :~~d~; no:'~~~~peta11'.eonper1i·slta1lct~cct'ha<ei. i condan1J~ati suddetti abbiano dichian;t~.· ir; data post~~io:·eo; ,;a:~ . , 1 manza 1ta rnna.

Reg. Gen. n. 162-163/1933

SENTENZA N. 748

Il Tri bu1~ale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre G~etano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. ~'.udice Re!Ctlore: Presti Giova nni - Procuratore Mi li tare del Re Imp. G111d1ce Console Generale M. V.S.N.: Colizza Uoo Giudici .cons·o/i M. V.S.N. : Palmentola Aldo: Paln:ri Gaetano, Perillo Emilio Riccio Gennaro Ila, J)1onunc1mo 1a seguente: ' · SENTENZA Nel la causa contro: Faravelli Giuseppe, nato il 29.5. 1896. a Broni (Pavia), dmwre in legge. Detenuto dal 28.6.1942 IMPUTATO

;t

~11.·ar\ 3~5 C.P. in relazione agl i artr. 303, 283 stesso codice per avere preceden:ln~::1!e~t!~n~i mutare la costituzione)~::1:°st;t}e~:·-;~~: t f ~~ a~s('.ciazionc '.nirantc '~ cornme_ttere 'falli direlli a dc e . O\ e1110 con mezzi non consentili clall ordinamento cost itu zionale dello Stato con J'ao!!rl ' . . ' . . '"'"'<'ante i cur alla prima parre e al 20 cpv. del citato art 305 · 2) d I d 1· e eJttOdlCUlaofrart[ [(0 8J C I j 0 2° ~o·~ cp . . ' . , ·,ce per a • . . I"' d' . , ' p, . e _1 _, • • in relazione aglt ant. 302 281 st·esso Cod · · · ~ ' •' · ·· , ve1 e 111 epoc 1e I ver"e ma co ne di libell' h , . . , . ~ ' n_u~1ca nsoluz1one criminosa. concorso con altri alla diffusioGover i J c e inc1t<Lva no a commetter:e taru drrettJ a mutare la costituzione dello Stato e la forma del nel cl~~ mezzi non consentrti clall orcl111a111ento costitu zionale dello Stato (Vedi nelle " De . . . t · c1s1on1 emesse e a I S D S nel 1934 a pao 24,, 1 3) cl 1cl ,:· . .. . . . ,,. a sen cnza emessa nei con fronti di Bonazzi Alfredo e altri) no del 1~36e d1cur ~la p.p. del'.''.11·t. 305 C.P. in relazione ali' arL. 283 stesso codice perché nell'au~invari <>ru . r n10.sse ~ ·. ~r~anrzzo 111 M11l'.no, a,sociaz.ione avente il fine di compiere . in coalizione clei "' ppt polrtJc1 ant1fasc1slJ ne, quali suwolarrnente militavano fata· d . .., · Governo co 1 , · .· . , :- ' Hdtl a mut.are la forma del emesse dal 1~ Sm;zsz1 no, nl 9c307nsen,t1u d~l '. _oi·c1111amcnto costituzionale. dello Stato. (Vedi nelle"Decisioni 4) d I cl ·. · c1·· . ne. · - a p<1°,,,. l )?- ·'h sentenza - emess · · a· net· con1·rontr· dr· sassu e di altri imputati) e e1mo I cm alla p.p. e cpv. 2° dell'art 305 e p · · J· · , 1r, · in Milano ed all'estero sino all 'aprile del 1938.. . . . 111 '.e.a_z1~ne a clL .283, stesso codice, per avere . . . . . · piornosso, costJtuno, organizzato e d1retLO insieme con var' . . , 0 for:1~~~r~:~e~:rs1v1e antmaz,ona_li, un'associ~ione ~vente il fine di commeu.cre farri di re~i ~ muta.re la . o_con mezzi non consentr.t1dall ord111111amento coslituzionale dello Stato· 5) I I aolt 110 270 e .P., per ave re ·111 Milano, sino all' · apri le 1938 · in eonece r"·delmo •d1cur ~ · am • · . ' . 'p.p. cpv. u. 1 1 mente g~i :~r~~: 1~ ~ ~ ;i ~r!::;;~·~~s~it~:ir~tr~~Ìl~n;~:;:ciazione clisetta a sovven ire violente~

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6) del delitto di cui agli am. I IO. 272. p.p. C.P. per avere sempre i.n Milano, sino all'aprile 1938, fatto, in concorso con altr.i. propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economjci e sociali cosrimiti nello Stato: 7) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato all'associazione di cui al n. 5. (Vedi nelle ·'Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1939 a pag. 39 la sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 22.1 1. 1938 nei confronti dei latitanti Faravel Ii Gi useppe e Riccardi Fraocesco). 8) del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.. per avere, in territorio di Milano. e Borgosesia fino al mese di settembre I 938 fatto pane di una associazione diretta a sta bilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre: 9) del reato di cui agli artt. 110. 272 p.p. C.P., per avere. nelle ùeue ciscostanze cli tempo e di luogo in concorso con alt ri , svolto propaganda per la instaurazione violenta della dittatu ra cli una classe sociale sulle altre; J0) del reato cli cui agli artt. I IO, 270. p.p. C.P.. per avere. nelle medesime circostanze di tempo e cli luogo. in concorso con al tri. promosso. costituito. organizzato e clfretto l'associazione di cui al n. 8. (Vedi nelle "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1939 a pag. 163 la sentenza emessa nei confronti cli Calatroni Carlo e altri sei coimputati ). ln esito al pubblico di battimento, sentiti il P.M . nella sua requisitoria e l'imputato, che. col suo difensore. ha per ulti mo avuto la parola, osserva

IN FATTO ED IN D lRITIO

Il prevcmno. già una prima volta, nel 193 I rinviato a giudizio per il reato di cui ali' an. 3 legge 25.1 1.1926 n. 2008 (processo Moschin). reato am nistiato, come risulta sopra nei capi d' imputazione. ben altre quattro volle e ciascuna volta unitamente a parecchi altri imputati, una volta per allo cli accusa del P.M . e le altre per sentenza della Commissione Istruttoria, dal 1933 aJ 1939. era staLO rinviato al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere dei fatti delittuosi sopra. in epigrafe, enunciati. Ma ogni volta. nelle singole udienze. mentre ven ivano giudicati i coimputati, il Tribunale ordinava la sospensione dei procedimenti nei riguardi del Favarelli sino a quando egli. che si ma nteneva latitanLe. fosse pervenuto in potere della giustizia. Il 28 giugno LI. S. il Fara velli veniva u·atto in arresto a Mentone e ri messo poi a disposizione di questo Magistrato in esecuzione dei numerosi mandati di cattura precedenti. Su richiesta del P.M. in data 2 1.9.u.s .. è stata fissata la udienza richiamando i provvedimenti di rin vio precedenti. · Ali' odierno dihatti mcmo. come. peraltro, nell· interrogatorio davanti al Giudice Istruttore. il Faravclli. pur con qualche riserva e cercando di attenuare la propria responsabi Iità. ha ammesso quasi tutti i fatti contestatigli; ma dalle prove testi moniali e documentali . dalle chiare emergenze dei diballimemi precedenti per univoc he indicazioni di coimputati e affermazion i di testi. i fatti sono_stati abbondantemente prov,iti così come enunciati nei sopra descri tti capi di imputazione. In sostanza il Para velli - già Tenente cli complemento del Genio, che ha tenuto. anche in udienza, a proclamarsi ateo e di convinzioni sovversive. per oltre un decen nio. dalla Francia - in combutta con i rottami del fuoruscitismo italiano, dirigendo con istruzioni e con invio in numerose riprese di ingente materiale propagandistico sovversivo e di notevoli somme e anche servendosi di Radio Parigi del la quale era annunciatore in lingua irnliana, ha svolto rov inose e nefasta opera di primo piano contro il Fascismo, contro 1·1talia e i poteri costituiti rornentando e alimentando sporadici movimenti nostrani dj sovverti mento dell'ordine per raggi ungere la confessata programmatica finalità di abbauere con mezzi violenti il Regime Fascista. 1 singoli episodi cli cui si occupa questa Giustizia non sono che fram mentarie manifestazioni di un piano preordi nato e per lunghi anni messo in opera. Concentrazione Antifascista. setta «Giustizia e Libertà» con omonimo giornale edito in Francia, comunismo et simi lia, tu tti agenti con acceso livore antifascisLa. ebbero nel Fara velli un infaticabile esponente capeggiatore. Per scendere ad episodi comprovanti, ai fin i giuridici. la sua ben più vasta e deleteria attività, è stato accertato; che nel marzo del 1933 e precedentemente. collaborò con Bonazzi Al fredo ed altri nella di rezione di una associazione. che egli stesso aveva concorso a costitui re in Lombardia e Liguria. mirante a commettere fatti diretti a mutare la costi tnzione del lo Star.o e la forma del Governo con mezzi non consentiti dal!' ordinamento costituzionale dello Stato, e che nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, per più riprese ma con unica risoluzione criminosa. concorse con altri alla di/Tusio-


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TR IBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRl~•IA PARTE: SEJ\TENZE PRONLTNZJATE [)/\J. T.~.o.s.

ne di libelli incitami a commellcre fatti diretti a mutare la costi tuzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi 110n consentiti da ll" ordinamento costituzionale dello Stato; che nell" autunno J 936 promosse ed_orgarnzzò con alt ri , fra i quali Sassu A ligi in Milano. associazione ave mc iJ fine di compiere 111 coaltzionc dei vuri gru ppi politici antifascisti nei quali s ingolanneme militavano. fatti diretti a mut~ire la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costi tuzionale dello Stmo; che 111 1\tl ila no ed all'estero sino ali 'apri le l 938, promosse, organizzò, costituì e di resse, in co,;1 lizionc con van gruppi sovvcrs1 v1e antinazionali, una associazione avente il fine di commettere falli dì re LLi a mutare I~ forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale de llo Stato: che 111 !"lllano,_ si1~0 aH'apri le [938. in concorso con altri, fra i quali Greppi Antonio e Viviani Leone: cosutui.orgamz~o e diresse un·associazione . di cui fece part:c, mirante a sovveni re gli ordinamenti economici e sociali nello Stato e che, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in concorso con i predettJ svols~ analoga propaganda sovversiva; che in territorio di Mii.mo e Borgosesia fino al scttem.bre 1938 fece parre d1altra associazione diretta a sta bi I ire violeme meme la dittatura di una classe social~ sulle al tre. associazione che. nelle medesi me circostanze di tempo e dì IUO!!O. in concorso con al tn. fra I quali Calatroni Carlo, aveva promosso. costi tuito, organizzato e diretto. ;oncorre ndo nel!' analoga propaganda sovversiva.

re il baule a doppio fondo con il quale le stampe erano state introdotte in Italia. Poiché il Faravcll i si era reso latitante, si ordinò la provvisoria archiviazione degli atti nei suoi confronti. Tratto in arresto il 28.6. 1942 all"atlo in cui il Farnvell i rientrava in Italia dalla Francia. si è completata a suo carico l'istru ttoria sommaria. Il Faravelli è sostanzialmente confesso'. c. del resto. la prova nei suoi con!'ronti è ben precisa. specialmente per le dic hiarazioni a suo carico rese, a suo tempo, daAlbasini Scresati e da Roggi . .. . È da rilevare, però. che gli accertamenti compiuti han no potuto stabilire c he scopo de lla divulgazione delle sLampe è stato soltanto quello limitalo di propaganda, e, qui ndi il delitto che il Faravelli ha commesso non è quello di cui al capo di imputazione, già contenmo nel mandato di cattura e messo contro di lui, ma l'altro meno grave di cui all'art. 4 cpv. della stessa Legge 25.1 1.1926 n. 2008. così come, clel resto ebbe a giudicare il Tribunale Spcci,1lc nei confronti dei coim puLati con sentenza del 2.9.1931 . E poiché questo ul timo reato è contemplato dalr art. l ciel R.D. di mrinistia ciel 5. J l . l 932 n. 1403 e i precedenti penali del Faravelli non si oppongono. il reato stesso deve dichfararsi estinto per amnisLia. Il Faravelli rimane. tuttavia. in stato di de tenzione dovendo rispondere dinanzi al Tribunale Speciale cli numerosi altri reati. P.Q.M.

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Nei farti, come di nanzi accertati il Tribunale ravvisa gl i estremi giuridici di tu tti i reati enumerati epigra.fe. e comrn!s_uran~lo le pene ulla eccezionale pericolosità politica dell' imputa to e alla rilevante e _contrnuata atll vita dehlluosa svolta in danno del nostro paese, reputa gi usto di doverlo condannare ai L~iassrn11 dc!le pe1~e edit'.1fì previste nei singoli articoli di legge a lui contestati come in rubrica. comp1e_s1 in detu mass1m1 glt au111ent1 per la continuazione (arl. 81 C.P.). nei reati in c ui raie circostanza e r'.1bncata: cumulando le pene. quella eia infliggersi (ai sensi degli artt. 73. 787 n. l C.P. l in co'.1creto nsul.ta d_i anr'.i tre nta cli reclusione. Ne conseguono l'interdizione perpetua dai pub blici uffici (ait. 29 _C. P.). la li berta vigilata (art 230 n. I C.P.) e il pagamento delle spese processuali e di c ustodia preventJva (anl. 274, 488 C.P.P.). 111

Visti gli aru. 4 2° cpv., del la Legge 25.1 J. l 926 n. 2008, I R.D. 5. I l. l 932 n. 1403. l 51 C.P. 395, 591 eseguenti C.P.P. DICHLA.RA di non diversi procedere nei confronti di Faravelli Gi useppe per il reato di propaganda sovversiva di cui all'art. 4 2° cpv. del la Legge 25.11.1926 n. 2008, così modificata la rubrica. per essere il reato estinto per amnistia.

P.Q.M Letti ed applicati gli arte. 303,305,270,272, 81, li O. 73. 29. 230 n. I. 78 n. l C.P.; 274. 488. C.P.P. DICHI ARA Fara vell i Gius~ppe re~ponsabi le di lutti i reati in rubrica ascri uigli e. cumulate le pene. lo condanna ad anm tre nta di rec.:Jus10ne e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventi va. con la conseguente mterd1 z1one perpetua dai pubblici uffici e dnlJa li bertà vigilata. Roma. 24. 1O. 1942 - anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTlZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE . f-aravell_i. ~ete_n uto dal 28.6. 1942. venne ~carccr~lto dalla Casa Penale di Porrolongone (Livorno) 111 dat~ 1mp1 ec1sata del 1944 a seguilo dei noti avvcn11nenti veri ficatisi dopo I'8.9.1943. li r~1bun_ale 111 tlttare territoriale di Ro ma dichiara. con Ordinanze del 18. J. J 957 e 5.5. J961. estinta per t·amn1sua concessa con il D.L.L. l 7. 11.1945 n. 719 la condanna infliua dal T.S.D.S. con sentenza ..·lltO . . del . 24. 10.1942 ed estinto - secondo quanto prcscriuo dal , DC . . p.,S. ?· - 2. J I . 194-, . Il. 1631 . - J·1 d Il dell Erano al recupero delle spese di giusti zia. _NOTA: _Fav~relli Giusepp: ven n~ anche sottopost.o a procedimento penale quale imputato ciel delmo d1 CLII all art. 3 Legge 2:,, 11. l 926 11 . 2008 in relazio ne agli artt. 120 e 252 C.P. 1889. per avere ll1 Bruxelles. Mtlano e altrove nel marzo-aprile 1931. concertato con Moulin Leo losef ed alt_: d: 1 comme tte re fatti diretti a fare sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stat~ ~ ~ suscitare la guerra civile. Per tale reato il Giudi.ce Istruttore Ramacci Luberto ha emesso. in data · 24.9. 1942. la segue nte sentenza: . _«Nelraprile del 193 1, a segui to den'arreslo a Mi lano del belga Moulin Leo losef. il quale aveva lrlll Odo,'.tonelR cgno cyass_~'.o a Vittorio Albasini Scresati numerose stampe di propaganda del movimento G1usua~we Ltberta . s1 poté stabilire, fra l'altro, che F..1rnvelli Gi useppe aveva cooperato. a mezzo d1Rogg1 G,ulrn, alla consegna delle stampe al predetto Albasini Scresati e inoltre a nasconde-

SENTENZAN. 769

Reg. Gen. n.1044/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presirleme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Ge nerale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare clel Re lmp. Giudice Console Generale lvt. \I.S.N.: Ciani Ferdi.nando. Giudici Co11soli M. V.S.N. : Caputi Pietro, Suppicj Giorgio. Vedarù Ma rio, Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa comro: Mcdvcd Francesco. nato il 1.8.4.1912 a Monfo1te del Timavo (Trieste). contadino: Detenuto dal 18.7.1942 .Krcbeli Andrea. nato il 24.12.1 893 a Monfo1te ciel Timavo (Trieste), contadi no; Detenuto dal 18.7. I942 Medved Francesca, nata il 21. 1O. l 92 l a Monfortc del Timavo tTrieste), sa11a; Detenuta dal 28.7.1 942 Condek in Meclved Francesca, nata il 29.9.1891 a Primano (Fiume), contadina: Detenuta dal 2 1.7.1942 Medved Antonia. nata il 17.5.19 17 a l'vfonfonc del Tirnavo (Trieste). comadina. Detenuta dal 2 1.7. I942 IMPUTATI del delitto cli cui airurt. 247 C.P per aver partecipato ad una org<111izzazione cli ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente. 1.ra l'altro lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e. comunque di nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano. diminuendone la efficienza bellic~. In te,,-icorio di Monfo1tc del Tirnavo ed altrove. precedentemente e fi no all'epoca del loro a1Testo. Con t·aggravante della recidiva generica (an. 99 C.P.) per il Medved Francesco e Krebeli Andrea.


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IN PUBBLICA UDIENZA SentiJO il P.M. e gli imputati che con i loro difensori hanno avuto per uhimi la parola. IN FATIO ED IN DIRITTO Per i folli spel.'.iticali in rub1i<:u gli odierni giudicabili furono rinviati al giudiLio di qm:~10 Tribunale per rh.pondere del reato agli :;lessi addebitalo. Nell"ornle dibauimento gli imputati hanno confessato di avere da1n rifugio e villo alla banda am1ata di Nai.lo Carlo, ma hanno negato di avere fa1w pane della suc.Jdella banda armala. La responsabili1r1 degli imputali dei quali si tratta, rclmivamenie alla app,menenza degli stessi alla suddella banda annata, è risultato però provata dalla dic.:hiarnzione del tei.le interrogato in udienza. Ciò po:;10. è ritenuto che l,1 dcli.a banda armata è emam11.ione cli un movimento di rihelli sloveni diretto e so1Tet10 dallo i.iraniero t:ll avente. tra l"altm. la finalità. immedialU. lii nuocere alle opernzioni militari dello S1a1o ltali;rno. diminuendone la efficienza bellica, il Tribunale, nei fatti che 1,0no 1isuha1i provmi, risco ntra gli dementi cosi ilutivi del del ilio addebitato .igli imputat i. Passando all'applicazione delle pene il Collegio. ritenendo equo c.:onc.:cderc .i tutti il bcnelic.:in della diminuente di cui all'.1rt. 311 C.P.. e per la Condek Prnnccsca e la Medvcd Fr.inccsca anche l'at1enuan1c prevbta daWan. 114 del C.P., le tis~a nei seguenti limiti: Mcdvell Frnncl!s<:o, in anni 30 di reclusione; Medvcd Francesca. in anni 26 di reclusione; Krehi.!li Andrcn, i11 anni 25 di n:dusione: Condck Francesca. in anni 16 di reclusione: Mcdvcd Antonia. in mini 16 di redusinnc. Per tulli spese e c.:onscgl1enzc di legge. P.Q.M.

gli impu1a1i rcspon~abili del remo agli stessi ascri110 e - con la dirninueme lii t:ui al l'un. 311 C.P. per ~utti e l'allcnuante preveduta dall',nt. 114 soltanto per Condck Francesca e Medved Anlonia. condanna: Medved Prancesco ad anni 1re111a di reclusione; Medvcd Francesca ad anni ventisei ,klla !>less,1pem1: Krebeli Andrea ad anni venticinque di recl usione: Condek Françesca e i\.1edvud Antonia ci.iscuna ad anni sedici di reclusione. Condanna altre~l tutti ali.i interdizione perpetua li.ii pubhli..:i uffiçi, al pagamento in solido delle spese lici proce~:..o ed a quelle pcl mantenimento durame la <:usJOdia. Ordina che gli imputati siano. a pena ultimuta. so11oposti a lih.:rtiì vigilata. Roma. 3 1.1 0.1942- anno XXI. Seguono le firrnc del PrcsidenLe e ùei Giud ic.:i. NOTIZIE DESUNTE IJAI FASCICOI.I OI ESECUZIONE

Kcdvecl Franc.:u~<:o: dc1enu10 tlal 18.7.19..J.2, evade dalla Casa Pena le di Civitavec.:c.:hia il 4. 12. 1943. Medved Franc.:esc.:a: dete nuta dal 28.7. 1942. viene scarcerala dalla Casa di Rec.:l uisione pur Donne di Perugia iI 16. 12.19-D «a ~eguito di ordine cmcs~o dal co111pctcn1e Comando tedest:o». Krebcli Andrea: dc1cnuto dal 1'8.7.19..J.2, evade dalla C.i:..a Penale di Ci\'it.ivecchi;i il 17.3.19..J.4. Condek Francesca: dc1enu1a dal 21.7.1942. viene st:ar<:crnia dnlla Casa lii Reclusione per Donne di Venezia «a seguiw tli ordine emesso dal competente Comando tedesco di Venezia» il 22. 12. 1943. Med vcd /\ ntonia: de tenuta dal 2 1.7. 1942. viene sc.:an;crata dalla Casa di Recl usione per Donne di Vene,:ia il 22.1 2. 1943 «a se~ui10 di ordine emesso dal co111pc1cn1e Comando tedesc.:o di Venezia». Nèi confronti dei sudcl-eui imputati il Tribunale mi lit.ire territoriale di Roma dkhiara. <:on Ordinanze emcs~c nel novembre del 1955. condonale le pene loro infliue pcrdié la posizione giuridica dei condannati rient ra nell' ipotesi prevista dall'art. 2 lel l. a) dc.:I D.P. l•l.4. 1948 n..'i 11 i.:he concede il condrn10 de lle pene inflitlt: a citladi ni jugoslavi. lnfa11i i c.:ondannali i11 ques1io11e ,d ia dala ùel 16.10.1940 erano d()miciliati in territorio <:eduto ùalrltalia alla Jugoslavia a seguito del Trattato di Pace e non risulta che i suddelli <:ondann1i abbiano ùid1iar,1to di optare per la c.:iuadinanL.a italiana.

SENTENZA N. 771

Reg. Gen. n. 1236/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composJO da: !'residente: Gri ffini Mario - Luogotenc11tc Generale del la M.V.S.N. Giudice Re/cuore: Presti Giovanni - Procuratore Mi li tare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Ciani Ferdùmodo. Cisotti Carlo. Coli22a Ugo. Giudici Consoli iW. V.S.N.: Pompili Torello. Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZI\ Nella causa <:ontro: Prat.esi Otello. nato 1'8.2.1917 a Pelago (Firenze). Sottocapo della R.M. Detenuto dal 4.5.1942 IMPUTATO Del reato p. e p. negli aru. 261 cpv. 2°. 262 cpv. 2° C.P.C. per avere. nel!" aprile 1939. in territorio estero, rivelato notizie di carauere segreto ed ahre. delle quali I" AuLOrità competente ha vietato la divulgazione avendo agito a scopo di spionaggio militare. In esito al pubbl ico dibauimemo. che ha av uto luogo. come da on.J inanza preli minare. a porre chiuse. semiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputaLO. che. col suo difensore_ha per llltimo avut.1 la parola. osserva.

Vbti gli ,1rticoli ~opra citati e 229. 29 C.P.; 488, 27-!+ C.P.P. DIG:'HIARA

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PRl~IA PARTE: Sl:NTE~ZE PRO'l"UN'l.lXfE DAL T.S.D.S.

TR1Bll1'AI I:: SPJ::CJAL[: PI.R LA DJJ,l;S,\ ))H .LO SJ'AIO

IN FATl'O ED IN DJR11ì0 A segui to di istruzione a rito sommario. il prevenuto. con atto d'accusa del P.M. in data 13 ottobre u.s .. fu rù1viato a giudizio per rispondere del fatro deliuuoso sopra. in epigrafe. enunciato. Alr odierno dibattimento. per la confessione deU' imputalo c per le prove documentali e 1.estimoniali. è stato accertato quanto segue. Il Pratcsi, Sottocapo scgnaltore della R. Marina. il I0 -4.1939 aveva disertato dal suo reparto con se<.le a La Spez.ia e. dopo aver passato il conlìnc dal valico stradale di Ponte S. Luigi. si era recato a Marsiglia presentandosi alle Autorità militari francesi. che lo avevano indotto ad arruolarsi nella lceione straniern. ~ ln tale occasione. e precisamente nell'aprile 1939. iI Pratesi fu sottoposto ad i111e1rngatorio dalle suddette autoriti1 stra niere alle qua li rivelò notizie di carattere militare ricevendo. anche per tali rivch1zioni. un compenso in denaro. Egli rivelò le seguen1i notizie di carauerc militare: I) caraneristichc dei cifrari ùei sommergibili: 2) armamemo dei sommergibili: 3) velocità del sommergibile (Ametista): 4) numero e nominativi delle navi presenti in quell'epoca ,t La Spezia; 5) ubicazione delle baucrie intorno al golfo de La Spezia e nelle colline sovrastanti: 6) composizione de lla squadriglia di cui l'aceva parte il sommergibile (Ameti:,ta) cd esercitazicmi ,1bituali dei sommergibi li suddetti. L'imputato. anche oggi in udienza. ha sostanzialmente confessato i suoi rapporti con Io spionaggio ~1rnniero. pur cercando di attenuarne !"importanza. La perizia giudiziale per accertare la natura e resa11ezza delle notizie fornite dal Pratesi ha wncluso che le notizie suindicate erano per la maggior pane rispondenti alla realtà. che la comunicazione sui cifrari costi tuisce una notizia clic deve rimanere segreta. e che llltte le ..illre notizie fornite dall' imputato sono comprese tra quelle di cui è vietata la divul2azione ai sensi del R.D. n. 1729 del :?R.9.1934. il Tribunale ritiene che. nel caso concreto. anche la comunicarionc sui cifrari sia da annovernrsi fra quelle di vietata divulgazione e non frn quelle che debbono rimanere segrele perché. in realtà, il Pratesi si limitò a rivelare soltanto il colore e le can.lllcristiche della copc11ìna del cifrario e non dati essenziali sul contenuto dei cifrari stessi. Pertanto ritiene che il Pratesi debba rispondere solt.ullo del reato di cui all'an. 262 :? 0 cpv. C.P. e non anche delrahro reato di cui al rubricato an. 261 2° cpv. C.P. e che in tal senso debba unific::ire r accusa. Conseguentemente reputa equo dover çondannare il Pratesi ad anni ve nti di reclusione con degradazione (art. 28 C.P.M. di Pace} interdizione perpetua dai pubblici uffici {arl. 29 C.P.) e libe1tà vigi lata (art. 230 n. I C.P.). nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 488. 274 C.P.P.).

Ma


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TR I BUNAL E SPECIA LE Prn LA D IFESA DELLO STATO

P.Q.M.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONU1'1ZIATE DAL T.S .D.S.

SENTENZA N. 778

Reg. Gen. n.1748/1942

Letti ed applicati gli artt. 262 2° cpv., 29, 230 n. I C .P.: 28 C.P.M. cli P.; 274. 488 C.P.P.

DICHIARA Pratesi Otello responsab ile del deli tto cl i cui all ' art. 262 cpv. 2" C.P., così modi ficata l'accusa, e lo co ndanna ad anni ve nti d i rec lusi one, previa degradazione, con le conseguenze dell' inLerdiz ionc perpetua da i pubbl ici uffic i e della libertà vi gi lala, nonché al pagamento delle spese processua li ccl i custodia preventiva. Roma, 3. 11.1942 - anno XXI. Seguono le rirme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE La cerimonia della degradazione di Pratesi Otello venne effettuata alle ore 11 del I 8. 11.1 942 nella Caserma «Grat.:io li Lanle» al Largo Randaccio di Roma. Pnitesi, detenuto dal 4.5. 1942, venne scarcerato in data imprecisata del I 944 dalla Casa Penale ove era detenuto a seguilo dei noti avvenimenti veri ficatisi dopo 1·8.9.1 943. l i T ribun ale mi litare terri to riale di Ro ma dichiara, con Ordinanza del 2.5. 196 1, quamo segue: «Constatato che i reati per i quali il Pratesi venne condan nato so no da considerarsi reati politici e che, pertanto, in applicazione delle disposizioni contenu te nell 'art. 9 del D.P. 22.6.1 946 n. 4 la pena di 20 anni di rec lusione deve essere ridolla cl i un terzo e cioè ad anni 13 e mesi 4; Ritenuto che - non ostandovi alcun impedimento - alla suddetl.a pena così ridotta, deve essere applicato il condono di cui all'art. 5 ciel R.D. 5 aprile 1944 11. 96 (anni 3). i l condono cl i cui all'art. I D .P. 23. 12. 1949 n. 930 (anni 1), i l condono di cui all'art. 2 del D.P. 11 .7. 1959 n. 460 (anni I ) e il condono di cui all'art. 2 lett. c) del D.P. l 9. 12. 1953 n. 922 (anni 3); Constatato. quindi, che con l'applicazione dei suddeui henelìci la pena inflitta a Pratesi Otello dal T.S.D.S. con sentenza del 3.1 1.1942 v iene ridotta ad anni 13 e mesi 4 e elle sulla suddetta pena, così r idotta, vie ne applicato un condono di 8 anni che riduce, in comp lesso. la pena ad anni 5 e 4 mesi d i rccl usi.one; Rilevato, inol tre. che i l Pratcsi ha g iù espiato 17 mesi e che quindi. allo stato attuale. dovrebbe espiare 3 ann i e 11 mesi; Rilevato, inoltre, che alla data odierna sono trascorsi dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabi le (3. 11.1942) più di 18 anni e che tale termi ne è più che sufficiente affinché possa applicarsi a Pratesi Otello il provvedimento di esl.inzi one del la pena previsto dall'art. 172 C.P. poiché alla data odierna è trascorso un periodo di tempo doppio della pena che il Pratesi dovrebbe espiare». Pen anto i l suddcl LO T rihunale dichiara ridotta la pen a inflitta a Pratesi Otello ad anni 13 e mesi 4 ed applica alla pena così ridotta un condo no co mplessivo di 8 anni e dich iara, inolLre, es tima.' per decorso del tern po, la pena che, in concreto. Pratesi dovrebbe espiare.

JI Tribunale Speciale per la Di fesa ciel lo Staro co mposto da: Presidente: Tringali Casanuova An tonino - Luogotenente Generale della M. Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mrntare del Re Imp. Giudice Console Genernle M . V.S.N. : Colizza Ugo e Gangemi Giovanni. Giudici Consoli lvi. VS.N.: Palmcri Gaetano, Suppiej Giorgio, Semadini Tommaso.

ha pronunc iato la segueme: SENTENZA Nella causa contro: Zaccaria Egone. nato il 6.1.1 9 17 a F iume, disegnatore, soldat.o del 5° Rgt. Fanteri a «Aosta»; Zaccari aAmauri. naro i l 26.6.1 9 1 a Fiume. meccanico, m i lii.are in congedo. Detenuti dal 9.1 0.1942

>

ll\1PUTATI a) del delitto di cui agli artt. l4 C.P.M . d i pace e 143 C.P.M. di guerra per avere i l primo per i stigazione del secondo, d isertato dal Corpo il 28.8. 1940. passando al nemico: b) dei delitti di cui agli artt. 51 e 54 C.P.M. di guerra per avere fra l'agosto 1940 e il 9 . l O. I 942 commesso in Italia e all'esLero fatti diretti a favorire le operazioni mi litari del nem ico a danno dello Stato Itali ano e per aver tenuto con esso intelligenza allo scopo d i favorirlo. In esito al dibattimento, seni.ili il P.M. nella sua requisi tor ia e gl'i rnputati. c he. coi loro difensori. hanno per ultim i avuto la parol.1. osserva. fN FATTO ED lN DIRITTO A seguito d 'isLruzione a rito sommar io. con auo di accusa del P.M . in dut.a 3 corrente novembre, i prevenu ti furono rin v iati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe. enunciati. Al ' udienza di oggi per la confessione degli imputati e per le prove testimonial i e documentali è stato accertato quanto appresso. G ià nel 1941 questo T ribunale aveva proceduto conLro Zaccaria A less andro, padre degli attuali prevenuti; perché era r isultato che i l medesimo svolgeva, fra l'al tro, aui vi cà spioni sti ca ai nostri danni e in favore dell' Inghilterra tenendosi in contano con gli elementi dcll'« lntelligence Servicc» che faceva capo al Consolato inglese dj Sussak, facendo perciò la spola tra Fiume. luogo di sua abituale resi denza e Sussak: che i figli dello Zaccaria. auuali impurnti, uno dei quali di senore, espatriati. si erano airnolati nell ' A rmata d'Or iente i n Palestina. dove eran o potuti int.ervenire per intercessione delle A utorità conso lari Inglesi in Jugoslavia. all' intcrcssa rn ento delle quali fu dovuta la loro liberazione dalle Carceri di Belgrado, ove erano stati r istrctli dopo l'espatrio clall'ltalia. I. predetti fratelli Zaccaria Egone e Amalll'Ì. nella notte sul 9 . 10. 1942, essendo r iusciti a sbarcare da un sommergibile inglese su lla spiaggia di Licola (N apoli), ten tavano d'introdu rsi nel te rrito rio dello Stato travestiti .i l primo da Tenente cli fanteria ed il secondo da Tenente medico dell' Eserci to italiano, quando vennero sorpresi e l'ermati da elementi del 79° Btg. Costi ero di stanza a Focene • Fiumicino (Roma). li prirno era in possesso di uno zaino conteneme 372 mila lire Italiane in biglietti di banca, due brillanti, ed oggeui vari. Nelle tasche dell'al tro vennero trovat i 4 libretti ferroviari di cui 2 con la fotografia dello Z,1ccaria Egone, intesta ti nl Tenen te Dagioli Amonio e al Capomanipolo Selrno Giordano Bruno. ed altre due con la fotografia del fratello A mauri. intestati al Tenente medico Salitonastaso A l fredo ed al Brigadiere CC.RR. Blandone Guido; cd inoltre un biglietto di licc117,a di c<,nva lescenza d i giorni 30 rilasciato al Tenente Dagioli Antonio del 28 Rgt. Fanleria con la data del 3. 1O. 1942, sette fogli cli licenza firmati in bianco col timbro del predetto Reggimento, al tro biglietto di licenza sLraordinari d i g i orni 30 rilascia to al Tenente medico Sal itonaswso A lfredo dall'Ospedale mil i tare di Napoli. sette fogli di licenza firmati in hianco co l timbro dello stesso Ospedale. una tessera di r iconoscimenco intestata al Brigadiere CC.RR. B landone Guido con la fotograria dello Zaccaria A mauri , e vari altri documemi consimili. firmuti in bi anco e regolarmente timbnlti vennero ancora rin venuti nel


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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALF, SPECIALE PER LA DI PESA OELLO STATO

punto dell'avvenuto sbarco e lungo il percorso seguiLO dai suddetti individui . un èanotto di gomma. uno zaino. un sacchetto conteneme alcune parti di ricambio di apparecchio radio ricevente e trasmitten te, scatolette di carne ed indumenti, tutte cose lasciate per via alla vista dei razzi di segnalazione che i militari alla difesa costiera avevano lanciati appena si accorsero dello sbarco. Da principio i due Zaccaria insistettero nel qualificarsi ufficiali Itahani di purissima fede ed affermarono di provenire da Ravenna e di essere diretti a Napoli. Ma quando non poterono più negare l'evidenza dei fatti, dopo uno sterile tentativo di resistenza fatto dalr Amauri (che impugnò anche la pistola per servirsene); finirono per dichi,u-are di essere italiani fuoriusci li e di essere sbarcati dal somme1gibile inglese P. 36 con incarico di raccogliere e forn ire al Servizio Segreto nemico infonnazioni sul movimento del naviglio da gueJTa mercantile nel po1to di Napoli. sulla impostazione di nuove costruzioni in cantiere. sulla ubicazione e denominazione dei vari aeroporti. su concentramenti di mate1iale mi litare e ammassamenti di truppe, ubicazioni di deposili e altre consimili, secondo un preciso queslionario e che constava di tre distinte parti. una per la Marina. una per l'Aviazione e la terza per l'Esercito. Al momemo del fermo lo Zaccaria A mauri lacerò un pezzo di can a di cui era in possesso e ne ingoiò i frammenti prima che ciò potesse essere impedito. Lo Zaccaria Egone fin dal 1940 era st.ato denunziato al Tribunale Mi litare di Napoli per avere disertato dal battaglione degli Allogeni di cui facev a parte, di stanza in .Avellino dove il fratello Amauri si era recato per isLigarlo a seguirlo a Sussak. A mezzo di Ull raie Peter, aveva in Sussa.k preso contatto con emissari del servizio d. informazioni nemico e si erano trasferiti. attraverso la Turchia e la Pa!eslina. in Egitto e a Malta. Da qui si erano già imbarcati nel novembre del 1940 su un altro sommergibile nemico il (Tracher) per una missione informativa presso la Piazzaforte di Taranto; ma tale missione non si era potuta espletare per essere staro il detto sommergibi le richiamato alla base mentre era ancora in naviga,.ione. l rubri cati han no dichiarato di avere seguito un regolare corso di radiotecnica, per la trasmissione dei messaggi segreti e di cifratura e decifratura di tali messaggi. Essi, anche oggi al dibau imento hanno cercato di atten uare la loro responsabilità tentando di creare equi voci sulle loro intenzioni. ma l' atteggiamento che loro ass unsero al momento in cui vennero sorpresi ed i 1emalivi che fecero per traJTe in inganno .i militari dai quali vennero fermati per accertare la loro identità. la resistenza opposta e la proma distruzione da parte di uno di essi del documento che riteneva il più compromettente. rilevano in maniera non dubbia quali se11time11ti nutrissero entrambi e non occorre ricercare le ragioni per la quale la fiducia loro accordata dai nemici della nostra Patria era molto ben riposta. Pertanto, nei fatti stessi rico1rnno gli estremi dei reati enunciati Ln epigrafe. La pena prevista dalla legge per i reati rubricati è quella di morte ed a tal pena, da eseguirsi ai sensi degli artt. 65 n. I e 25 I O cpv. C.P.M. di pace, il Collegio ritiene di do ver condannru·e gli attuali imputati. con tutte le conseguenze di legge. Questa sentenza va pubblicata ai sensi di legge. Il Tribunale. giusta il disposto dell'an. 36 C.P. designa per la pubblicazione tuLti i quotidiani dello Stato. Tutto quanto fu sequestrato ai prevenuti era inerente ai reaù consumati. pertaotO ne va ordinata la conflisca (an. 240 C.P.J.

di morte inflitta a: I) Zaccaria Egone di Alessandro e di Scutza Maria, nato il 6.1. 19 17 a Fiume. celibe, alfa beta, incensu rato. diseg nawre. soldato al 5° Rgt. Fanteria «Aosta», cittadino italiano; 2) Zaccaria Amauri di Alessandro e di Scutza Maria, nato il 26.6 . 1913 a Fiume, meccanico, celibe, alfabeta. censurato, militare in congedo, ciuadino italiano. Con sentenza ill'evocabile pronunciata da questo Tribunale in data 9 corrente per i reati di diserzione passando al nemico (art. 14 C.P.M. di pace e 143 C.P.M. di guerra, e per aver commesso in Italia ed all'estero fau i diretti a favorire le operazioni militari del nemico a clanno dello Stato italiano e per aver tenuto con esso intelligenza allo scopo di favorirlo (artt. 5 1 e 54 C.P.M. di guerra). lo sottoscritto Primo Cancelliere clell'intestaw Tribunale con l'intervento del medico dott. Pollicina Concetto. presente il Colonnello dei CC.RR. Famini Lando addetto all'Ufficio di Polizia Giudiziaria di questo Tribunale, mi sono recato per assistere all'esecuzione. nella detta località, dove sono stati tradotti dalla forza pubblica i condannati suddetti. Quivi il sacerdote in luogo appurtato e senza la presenza di altre persone ha dato l'assistenza religiosa ai due condannati che l' hairno accettata. Collocati poi i condannati di fronte al reparto in armi della M.V.S.N. il Comandante del reparlO Capomanipolo Lauro Fabio ha leuo ad alta voce la sentenza di condanna. I due condannati sopra nominati sono stati quindi posri a sedere dinanzi al rep,u·to con la schiena rivolta al repm'to stesso e subito dopo, con le modalità richieste dal regolarnentO, alle ore 6.35 solari del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante la fucilazione dei due condannati sopranominati. li medico ha proceduto aJle consuuazio ni del caso accertando la morte dei condannati. Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblica in conformità del disposto dell ·art. 4 del R.D. 12 dicembre 1926 n. 2062. Leuo, confermato e sottosciitto. All'originale seguono le firme

P.Q.M.

SENTENZA

Letti ed applicati gli arti. 32, 14 C.P.M. di pace: 143. 5 l. 54. 27 C.P.M. di guerra: 36, 240 C.P.. DICHlARA Zaccaria Egone l~ Zaccari a Amauri responsabili dei reati rubricati e li condanna alla pena di morte con degradazione mediante fuci lazione nella schiena, alle conseguenze di legge e alla pubblicazione della semenza anche su tutti i quotidiani dello Stato. Ordina la confisca di quanto in sequesu·o. Roma, 9. 11 . 1942 - anno XX. Seguono le fi.11ne del Presidente e dei Giudici. VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoquarantadue XXI addì dieci del mese di novembre in Roma, alle ore 6.30 antimeridiane ed in località «Forte Bra vetta» appositamente designata dal Comando del XV Jl Corpo d'Armala (P.M.. 71 ) come da nota 9 corrente n. 108 T.S. A seguito dell'ordine di detto Comandante col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena

SENTENZA N. 780

Reg. Gen. n. 1338/1942

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Staro composto da: Presidenre: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Pietro - Procuratore Mii itare del Re lmp. Giudici Consoli M. \~S.N.: Caputi Pietro. Ved,mi M.ario. Rosa-Auliana Riccardo, Pompili Torello, D'Alessandro Italo. ha pronunciatO la seguente:

nel procedimento penale a carico di: Ghibellini Ami lcare. nato il 20.10. I91 I a Torino, meccanico. detenuto dal 29.7. I 942. IMPUTATO Del delitto di cui all'art. 262 C.P. per avere rivelato a militari dell'esercito francese notizie di cui era vietata la divulgazione in Marsiglia e Sidi-Bel-Abbes nell'ottobre 1937. IN PUBBLICA UDLENZA Senùto il P.M. nelle sue conclusioni e l' imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell 'orale dibattimento. specie dalle dichiarazioni dell'imputato e dei testi, si è potuto statuire. lN FATTO ED IN DIRITTO


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TRrBlJNALE SPEC IAI.F. PF.R LA DIFF.S ,\ DELLO STATO

PRIMA PARTE : SEN-rl.:NZE PRO:,.JUKZIATE DAL T.S.D.S .

Nel giugno 1937 Ghi bellini Amilcare dopo di aver ultimaw il suo servizio mjlitare come Sergente Maggiore degli alpini. allo scopo di trovare un'occupazione più redditizia espatriò clandestina1;c nte in Francia e nell' ou.obrc dello stesso anno ru Cermato dalla gendarmeria perché sprovvisto di autorizzazione a soggiornare nel te rritorio ùe ll.u Repubblica. Subito gli fu prospetLata 1· opportunità di arruolarsi nella Legione straniera per evitare di essere punito per l' il legale soggiorno in Francia e poi rirnpatrimo. nonché cli essere sottoposto a procedimento penale in ltalia per espatrio clandestino. Preoccupato di ciò, .icccttò cli arruolarsi in della Legione cd accom pagnato al forte di St. Joan di Marsiglia fu sotLOposto ad interrogatorio e gli fu c hiesto se aveva prestato servizio militare e presso quale Regg imento e se sape va che esistessero opere di fortificazione sulla fronti.era Italiana con la Francia. Egli rispose che aveva prestato serv izio militare presso il 2° Rgt. Alpini di Cuneo come semplice soldato e che non poteva fo rn ire notizie sulle forrificazioni. Dopo l'interrogatorio fu sottoposto a visita medica e arruolato. [I 22.10. l 937, con altri legionari. si imbarcò per Orano, ove giunto ru destinato al l O Rgt. stra nieri dì stanza a Sidi-Bel-Abbcs. In un giorno imprecisato della 33 decade di ottobre o della I-' di novembre, fu nuovamente interrogato eia un Tenente del!' Esercito rra ncesc, che gli chiese: se i Regg imenti alpini avcv.i no in dotazione i m~rtai e di quale tipo: q uale la sede del 2° Rgt. alpin i presso il quale aveva prestato il servizio; se le Compagnie avevano in dotazione apparecchi radio: quale era l'organico della Compagnia alpini; se gli: era nota l'esistenza di opere di fortificazione sulla fronticrn italiana con la Francia. Egli rispose: che il Battaglione alpi ni del quale aveva ratto parte aveva in dotazione 3 mortai mod. 8 1: che il 2° Rgt. alpini era cli stanza a Cuneo; che I.e Compagnie alpine non avevano in dotazione apparecchi radio, ma che li avevano i Comandi cli BaLLag lione; che l'organico de lla Compagnia alpina era di 300 uomini circa: che ignorava l'esistenza di opere dl fortificazione vere e proprie sulla fromiera italiana con la Francia, ma che in epoca imprecisata riel l'anno 1933 o 1934 o 1935 aveva visto elementi ciel Genio che stavano costruendo piccole gallerie in località «Barricate» sita tra Sambuco (Cuneo) e Bersenzio -Argentera (Cuneo). li Ghi bell inj nel settembre 194 1 avendo appreso che in virtù di acco rdi intervenuti tra i I Governo fra ncese e quello del!' Asse.gli appaitene nti alla Legione Straniera arruolati anteriormeme al settembre 1939 potevano richiedere la rescissione della fe rma, avanzò domanda in tal senso. Questa. dopo molto tempo. fu accolta e nel marzo 1942. alla frontiera dì Menrone, fu consegnato alla polizia Italiana. Messo a disposizione del S.I.M. il 9 luglio u.s. ecl interrogato da un Ufficiale dei CC.RR. riferì quanto sopra è stato narralo. Perciò con rapporto del l 8.8.1 942 fu denunciato a questo Tri bunale per risponde re ciel reato di cui in rubrica. Egli anche a di battimento confermò i fani su accennati; per cui dagli ele menti di specifica ,1ccusa raccolti a suo carico devasì rite nere che il Ghi bellini si deve ri tenere che Ghibellini ha rivelato a miliLari dell' Esercito Francese in epoca in cui Ia Nazione Italiana non era in guerra e non per motivi di spionaggio. solo notizie delle quali era vietata la di vulgazione rendendos i così colpevole del remo previsto dall'art. 262 - prima parte C.P.. Pertanto accettata ed affermata la responsabilità del Ghi bellini. esaminate e vagliale tutte le e mergenze dibattimentali , specie le richieste difensive. considerata la narnra particolar~ del reato, e tenuti presenti i buo ni precedenti del giudicabi le. il Collegio ritiene equo condannarlo alla pena di anni 8 cli recl usione con l' interdi zione perpetua dei pubblici uffici. con la liberti! vigilata, con il pagamento ciel le spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni allra consegue nza cli legge.

inviala dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Torino - Capidoglio - il 9.9. 1946 s i rileva che la Commissio ne Regionale Piemontese. semite le testimo ni anze rese eia membri delle Formazioni Partigiane, ha «deli berato che il volo ntario Ghi bellini Amilcare ha dirilto alla qualifica di Partigiano mutilato per aver prestaLO servizio dal 7.7. l944 alJ'S.6. 1945 nella 48" Brigata Ga ribaldi con le fu nzioni di panigiano dal 7 7.1944 all'S.8. 1944. come Capo Squadra dal 9.8. 1944 al 17.9. 1944, come Comandante di Brigala dal 17. I .1 945 all'8.6. 1.945». Ghibellini. inoltre. venne fe riLo in combattimento ad Alba (Cuneo) e a Sinis S. Eufcmi.a. l i Tribunale militare territoriale cli Roma dichiara, con Ordi nanza del 16.5.1 959 - in applicazione dei provvedimenti emessi con ranicolo 2 lettera a) del R.D. 5.4.1944 n. 96 - estinto per amnistia con cessazione de ll 'esecuzione della condanna il reato per il quale Ghi belli ni Amilcare ven ne condannato dal T.S.D.S. con sente nza del 9.1 1. 1942.

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P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 262, 23. 29,228, 229 C.P.; 274. 488 C.P.P. DICHIARA Ghibellini colpevole ciel reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 8 cli reclusione. con la interdizione perpetua dai pubblici uffici . con Ja li bertà vigilata. col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseouenza di Jecrvc ~ ",,, · Roma. 9.1 1.1 942 - annoXX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Detenuto dal 29.7. 1942 evade da lla Casa Penale di Fossano il 5.7.1944. Da una doc umentazione

Reg. Gen. 11. 1309/1942

SENTENZA N. 783

li TJibunale Speciale per la Di re.sa dello Stato composto eia: Presideme: Griffi ni Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Re/{//ore: Lanari Pietro - Procurato re Mili tare del Re Imp. Giudici Consoli M. \I.S.N: Di Pa5qualc ltalo. Alvisi AJessrn1clro.fiorecti Eugenio, Peli Ilo Emilio, Caputi Pietro. ha pronunciato la segueme: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cehovin Leopoldo. nato il 7.9.1887 a S. ViLo di Vipacco (Gorizia), agricoltore. Detenuto dal 18.8.1942 IMPUTATO Del delitto di cui all '..1rt. 307 C.P. in relazione all'art. 8 l cpv. I O e 2° C.P. per avere, in tempi diversi. ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. cimo vitto c ri J'ugio a persone partecipanti a bande armate. In S. Vi to cli Vi pacco iI 19 maggio 1942 e precedentemente. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ul timo ebbe la parola col suo difensore.

JL TRIBUNALE Considerato c he da lla lettura deg li atti processuali no nché dalle risultanze dell'orale di battimento, specie da lle dichiarazioni del giudic:abile e dei testi. si è potuto accercare. IN FATTO ED lN DIRITTO 11 Comando di Stazio ne dei CC.RR. di S. Vito di Vipacco e ra venuto a conoscenza che il ru bricato Cchovin Leopoldo iI giorno I0.8. 1942 aveva fornito vitto. pane. prosciutto, vino ed altro ad elementi facenti parte a bande armate di ribelli. Perciò effetrnò subito diligenti e pazienti indagini e procedelle al rermo dello stesso Cehovin. Così poté accertare come realmente il giudicabile avesse svolra opera criminosa antitaliana. fornendo le bande armate. Dando perfino. in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, vitto e rifugio a persone partecipanti a bande armale. Tanto che dal febbraio all" agosto 1942 il Cchovin uccise 4 sui ni e vari capi ùi bestiame bovino (due dei qual.i clandesti namente senza peraltro giustificarne il motivo della uscita della carne), nell' interesse cli elementi appartenenti a lle bande annate. La colpevolezza del Cehovin ven ne accertata attraverso le stesse parziaU ammissioni dell'imputa-


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TR I BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONlJN21ATE DAL T.S.D.S.

to e le chiare ed esplicite dichiarazioni dei testi. Non v'è dubbio che egli svolse attività deli ttuosa continuala in favore <li apparLenenti a più bande armate, per cui si è reso colpevole del reato previsto e punit.0 dall'art. 307 in relazione all 'art. 8 1 cpv. I e 2° C.P. Pe1tanto acceitata ed affermata la responsabilità penale del Cehovin Leopoldo; esaminate e vagliate llltte le risultanze dibauimentali nonché le ii chieste difensive; tenuto presente che i I giudicabile politicamente ha tenuto sempre condoua ambigua, che non è iscritto al P.N.F., che non simpatizza per il Regime Fascista e che è ritenuto capace di svolgere attività comraria alle nostre istituzioni e di aver perciò contatti con elementi appartenenti a bande armate; considerata la natura particolare del reato commesso in momenti difficili per la Nazione in guerra; il Collegio è d'avviso d' irrogare la pena di anni sei di reclusione, con la imerdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata. col pagamento delle spese <li giudizio e <li preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

liano in guerra, diminuendone la efficienza bellica. Con raggravante della recidiva generica (rut. 99 C.P.) per il Yidoni. In Salona d' Isonzo (Gorizia) ed altrove, prececlenremenre e fino al 29.7 .1942.

P.Q.M.

Un vasto movimentO di ribell i sloveni armati, fomentato e sorretto da Stati in guerra contro l'Italia. era sorto e si era particolannente sviluppato nel 1941 e successivamente nei territori della cx Jugoslavia. ed era straripato fuori dai confini fra le nostre popolazioni di lingua slava. Fra le altre finalità del movimento vi era quella immediata di nuocere alle operazioni militm·i del nosrro Stato in guerra diminuendo l'efficienza bellica. Battute di nostri reparti han no operato in quelle zone per la repressione del movimento e questo Tribunale, con sanzioni esemplari , si è occupato altre volte del movimento stesso. Tale Marzinotto Umbe1to nel giugno u.s. informava l'arma dei CC.RR. che una di tale bande di spiccata impronta comunista. operava nel goriziano c che i rubricati di Salona d'Isonzo ed ivi residenti erano in contatto con la banda stessa e la favorivano in ogni occasione. Tali individui furono assicurati alla giustizia e denunciati. Dalla formale istruttoria che n'è seguita, per la sostanziale sebbene parziale, confessione di taluni fra gli imputati e per le prove testimoniali si è potuto accertare quamo venne confermato anche alla udienza: e cioè che effettivamente una banda comunista di ribelli sloveni armata si era accampata, dalla seconda quindicina di maggio alla seconda qui ndicina di giugno e.a. in teJTitorio di Salona d'Isonzo (Gorizia) e precisamente nel bosco di Monte Corada. La loro permanenza e la loro attività in tale località, era resa possibile mercé l"esis1cnza di favoreggiamento e compartecipi alla banda. L'osteria degli imputati Veliscek Michele. En:etic Rosalia (moglie del p1imo) e Veliscek Lodovico (figi.io). sita in quei pressi, era stata posta a disposizione dei ribelli per il vetto vagliamento e per le riunioni. L'imputatO Mauii Giuseppe, avvicinava partecipi alla banda per una funzione di collegamento di altre bande e per il procacciamento di vettovaglie e di munizioni. Quindi non v'è dubbio che Vcliscek, la Erzetic Rosalia in Veliscek e Mauri parteciparono ad una associazione cli ribelli sloveni , diretta dallo stranie ro ed avente, tra l'altro, lo scopo cli nuocere alle operazioni militari dello Stato iLaliano in guerra, diminuendo la efficienza bellica. Di conseguenza si sono tuLtì resi colpevoli del remo loro rubricato e di cui ali' art. 247 C.P. Accertata pertanto la responsabilità penale dei giudicabili : esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali. nonché le richieste difensive specie la diminueme di cui agli artt. 31 1;65 C.P. per circostanze cieli' azione: te nuw presente l.:1 natu ra particolare del reato commesso in momenti difficili per la Nazione in guerra: il Collegio accordando la diminuente di cui agli arn. 31I. 65 C.P. è d' avviso di condannare Yeliscck Lodovico ad anni 30: Mauri Gi useppe ad anni 26; Erzetic ad anni 24. Nei confronti del rubricai.O Vidoni il Tribunale ritiene che siano venuti a mancare gli elementi atti a stabilire la sua partecip.:1zione alla detta associazione dei ribelli sloveni. Invece egli, italiano, nella sua qualJtà di stalliere alle dipendell7,e della famiglia Veliscek, Erzetic pur sapendo che i suoi padroni svolgevano attività criminosa contro la personalità dello Stato italiano, non ne fece mai denuncia alle nostre Autorità; per cui devesi modificare il capo d'accusa mbricato al Yidoni, e ri tenere costui colpevole del reato di omess:denuncia ai sensi clell'a11. 364 C.P.; con l'aggravante della recidiva di cui all'an. 99 C.P. Conseguentemente condannare il Vidoni alla pena di anni I di reclusione con tutte le conseguenze di legge.

Visti cd applicati gli artt. 307 in relazione all'arl. 81 cpv. I e 2", 23, 29, 228, 229 C.P.: 274,488 C.P.P. O

DICHIARA Cehovin Leopoldo colpevole del reaw ascrittogli e lo condanna alla pena di anni sci di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilara. col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 10.11.1 942 - anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A segui to di istanza di grazia viene concesso con provvedimento emesso il 13. 11, l 943 il condono condizionale della resid ua pena da espiare. Pertanto Cehovin Leopoldo. detenuto dal 18.8.1 942. viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 23.11. I943.

SENTENZA N. 784

Rcg. Gcn. n. 1136/1942

Il Tribunale Sprxiale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Pietro - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Di Pasquale Italo, Caputi Pietro, Alvisi Alessandro. Fioretti Eugenio. Perii lo Emil io. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Veliscek Lodovico, nato i I 19. 1.19 12 a Koballa (Gori:,:.iaJ, contadino. Detenuto dal 20.7.1 942 Erzetic, in Veliscek Rosalia. nata il 5. 10. 1890 a Dolegna del Colfo (Gorizia), casalinga. Detenuta dal 29.7. I942 Mauri Giuseppe, nato il 16.2.1907 a Salonad'lsonzo (Godzia). operaio agricoltore. Detenuto dal 29.7.1942 Vidoni Patrizio, nato il 23.7.1895 a Taccnto (Udine), senza fissa dimora. Detenuto dal 29.7. 1942 IMPUTATI Del del itto di cui all'art. 247 C.P. per avere partecipato ad una associazione di ribelli sloveni, diretta dallo straniero ed avente, tra l'altro, lo scopo cli nuocere alle operazioni militari dello Stato ita-

lN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gl'imputati che per ultim.i ebbero la parola coi loro difensori. lL TRJBUNA LE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del!' orale dibattito, specie dalla clichiru·azione dei giudicabili e dei testi, si è potuto statuire.

1N FATTO ED IN DIRITTO

P.Q.M. Visti ed applicati gli ant. 364, 247, 99. 23. 29. 228,229.3 11, 65 C.P.; 274,488 C.P.P. DlCHV\RA Yidoni colpevole del reato di cui all'art. 364 C.P. in tal senso modificato il capo d'imputazione rnbri-


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PRJMA PARTF. : SE:sJTl.:NZE PR0Nl;N7.l,\TE DAL T.S.D .S. TRlBUKALE SPECIALE PER LA OlFP,SA DELLO STATO

catogli. e Lutti g li altri responsabili del reato loro ascritto; conccndcnclo i l beneficio della diminuente prevista dagli artl. 31 1, 65 C.P. e condan na: Vel i scek Lodovico ad anni 30; Maur i G iuseppe ad anni 26; Erzetic acl anni 24; Yidoni ad anni I . Tuui con la reclusione; lulli. ad eccezione del Yido11 i, pure con la interd izione perpeLu a dai puhhlici unici e con la liberl~1 vigilata; Lulli col pagarnenio in solido delle spese di giudizio. col pagamento delle spese di preventi va custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Ro ma, J0. 11. 1942- anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei C iud ici. NOT IZ I E DESUNT E DAI F,\SCICOLI

DI ESECUZIONE

SENTENZA N. 787

Reg. Gcn . .n. 629/1942

(I T ribunale Speciale per I.a Di resa dello Stato composto eia: Presidente: Gri ffini Mari o - L uogotenente Generale della rvl.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - ProcuraLOre M ilitare del Re l mp. Giudice Console Generale M. \~S.N.: Ross i Umberto. Giudici Consoli M. VS.N.: A l visi A lessandro. Veclani Mario. Fiorelli Eugenio. Perii lo Em ilio.

ba pronunciat0 la seguente: SENTENZA

Nei confronti d i Ye l iscek Lodov ico. Erzet ic Rosa l ia. Mau ri G iuseppe e Yi do ni Patri zio il T r ibunale m i lita re territoriale di Roma emetle, in data 23. 1.1967. la seguente Ord inanza: «Ritenu to che la posizi one giurid ica dei condan nal i Veliscek, Erzetic e Maur i r ientra nella ipotesi prevista dal l'art. 2 lcttera aJ del D .P. 14.4.1 948 n. 5 11 che concede il condono delle pene inflitte a cittad ini j ugoslavi dichiara condonata l' intera pena inflitta dal T.S.D.S. co n sentenza del I 0. 11.1942 ai cond annati Yeliscek Lodovico, Erzctic Rosalia e Maur i G iuseppe. Ri levato, inoltre, che la condiz ione g iuridica persona le ciel condan nato Viduni Patri zio e le al tre condiz ioni cli legge non os tano all 'applicnionc dell'amnistia di cui al R.D. 5.4.1 944 n. 96 in ord ine al reato di cu i al l' art. 364 C.P. dich iara es tinto per .imnistia i l realo di cui all ' an. 364 C.P. attribuito a \lidoni Patr iz io e cessata l'esecuzione della condanna cl i un anno d i rec lusione inl"lilla a Y ido ni dal T.S.D .S. co n sentenza del I O. I I .1 942». Yeliscek. detenuto dal 29.7. 1942, evade dalla Casa Penale cl i Ci vi tavecchia i l 13.1 1.1 943. Mauri. detenuto dal 29.7.1942 venne «assegnmo allo Stabilime11to Penale di Castelf'ranco Emi lia il 21.3. 1943». La Casa Penale di Castel franco Emilia il 17.9.1 944 ven ne distrulta total mente a seguito cl i un bombardamento aereo. Dagli atti non risulta se Mauri Giuseppe riuscì a sottrarsi con l'evasione, alla detenzione e al bombardamento aereo oppure morì insieme con al tri detenu ti a seguilo del suddetto bombardamento. Erzetic. detenuta dal. 29.7.1942, il 20 gennaio 1944 «è stata dimessa dalle Carceri Giudiziarie cl i Gorizia a seguito di ordine di scarcerazione emesso dal Comando di Polizia Germanica di Gorizia». Viclon i, detenuto dal 29.7. 1942, venne scarcerato, per espiala pena, dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 29.7.1 943. NOTA: La Comm issione Istruttoria ha. con sen tenza del 13. I 0. 1942, asso lto per insufficienza di prove, i coi mputa ti: Vc l(sc.:ck M .i chele, nato i l 16.9.1 887 a Salona d 'Isonzo (Gorizia), detenuto dal 19.7. I 942 al 13. 10 . 1942. Simsic G iuseppe, nato il 20.1 2.1907 a S. tvlartino Quisca (Gorizia), detenuto dal 29.7.1 942 al 13 10. 1942. Maur i L uigi, nato i l 22.4. 1920 a Salona d'Isonzo (Gori zia), detenuto dal 29.7 .1 942al 13. 10. 1942.

Nella causa contro : Ruatta Oclide. nato 1.'8.9.1 921 a Torre Pellice (Torin o). soldato nel 67° Rgt. Fan t. «Legnano». D etenuto dal 18.8. 1942 IMPUTATO a) del delino cli vilipendi o alla Nazione italiana (art. 82 C.P.M.P. 47. 11 C.P.M.G.), per avere. essendo m i li tare in un reparLo mobilitato, pubblicamente v ilipeso la Nazione i taliana. Dal marzo 194 I all' aprile 1942; b) del delillo cl i favoregg iamento bellico (art. 247 C.P.). per avere, nel 1940 a Givor (Francia), prestato sponw neamente lavoro in uno stabi.limento francese d i produzione bellica durante il periodo d i «non bell.igeranza» dello Stato italiano. In esi to al pubblico clibauimenro. senti ti il P.M. nella sua requisitoria e l' imputato, che. col suo difensore. ha per ultimo avuta la paro la. osserva. IN FATTO ED I N DIRITTO AseS1:u iLo di istruzione a r ito son11m1rio, il prevenuto. co n atto cli accusa del P.M . in data 5 settembre u.s.~ fu r inviato a g iud i zi o per ri spondere dei fa tti de littuos i sopra. in epign.1re . enuncia ti . A ll'odierno dibattimento. per le cl ìchiurazioni dell'i mputato e per le emergenze testimoniali e documentali. si è accertato qu<1mo segue. Il Comando 67° Reggimento Fan teri a «Legnano». mobi litato. dopo aver denunzialo i l soldato Ruatta Oclide al Procuratore M ilitare del Re Imperatore presso il Tribunale M ilitare di guerra del XV Corpo d. ;\rmata per abbandono di posto. segnalava alla medesima autori tà giudiziari a. con fog lio del 15 mairnio 1942. che i l S. Tenen te Giacei Ado con lettera co nriclenzialc aveva reso noto al Comando stesso i l Ruatta. durante la sua permanenza al fronte Greco- A lbanese ed anche dopo i l suo ritorno in Patria, aveva più vol te denigrato <<tutto quello che poteva essere italiano» e dich iarato di senti rsi totalmente francese. Si informava altresì che il Sottotenente C iacci. per l'mteggiamcn to assunto dal R uatta. c he. lrn l'altro. vantava cl i avere appartenuto alla M arina francese - pr ima dell'entrata in guerra dell' I talia. si sentì in dovere cl i rim proverar lo dinanzi al la tru ppa ri uni ta -. 11 Procuratore Milimrc predetto. trattenuto il procedimenlO per abbandono di posto. che si concluse poi con sentenza di conclmma (del 30.5. 1942), trasmise per competenza a questo T1ibunale la successi va segnalazione del Comando 67° Fameria a carico del Ruatta. TI quale. nelle d ich iarazioni rese al Comando di Reo-2.imento. negava cl i aver profferito fras i an[i taliane durame la sua permanenza alle armi. ammettendo sol~~di aver deu; ai compagni che. non ~1vendo prestato giuramento. non si sentiva impegnato al servizi o come m ili tare. A mmetteva di essere stato rimproverato dal S. Tenente Giacei in presenza della truppa riunita per il motivo specificato del medesimo. ma negava cli aver commesso quanLO J'uftìcialc aveva addebitai:?. Af!:<>iun2.eva che nel 1935 fu arruolalo in Francia ove trovavasi con la fanug l 1a. che nel 1936 I u destit{a~o al 'olone come meccanico in ~m reparto sommergibi lista: presso il quale sarebbe rimasto fino al Lerrni ne delle ostilità. tornò in lt.alia. senza attendere il co ngedo. che. pochi rnesi dopo il suo rimpatr io. ru r ichiamato alle armi nell'Eserci to Italiano. Al .!Vl agistrato inquireme e oggi in udienza i l Ruatla ha negam di aver proferito le Crasi attribuitegli e di aver militato nell'esercito francese. E!!:li ha dichimato di essersi trasferi to in Francia nel 1935. quando. cioé. aveva poco più di tredici anni, co~1 la madre; cli aver lavorato a Momecarlo come cameriere. di essere srato assunto all' inizio dell' attua le conllitto - come operaio e non come militare - nelle officine cli

:he


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Giovor, ove si costruivano eliche, munizioni ed altro materiale bellico: di avervi prestato servizio prima che l"ltalia emTasse in guen a con la Francia; di essere stato rimpatriato nel settembre J 940. in seguito a domanda da lui stesso rivolta al R. Console d'Italia di Monaco; di aver dichiarato ai compagni di aver militato nell'esercito francese e di aver combam1to contro i tedeschi, solo perché essi lo beffeggiarono: <.Li aver poi, negLi interTogatori resi ali' Autorità Militare, ripetuto senza ragioni tale falsa narrazione. fn ordine agli addebiti di favoreggiamento bellico e di vilipendio alla Nazione italiana la prova risulta pienamente raggiunta, anche per le dichiarazioni dei caporali maggiori Polinellici Citterio e Bolis Gi useppe. Riguardo all'imputazione di favoreggiamento bellico si osserva che il Ruana, per su,1ammissione. prestò servizio in uno stabilimemo francese durante il transitorio periodo di non belligeranza proclamata dall'Italia, cioè in circostanze che preludevano l'eventualità di un imminente intervento armato da pane dell'Italia nelr iniziato conflitto. Le seguite ostilità tra I"Italia e la Francia rendono nella specie configurabile l'indicata ipotesi criminosa, in viltù ciel disposto delJ' an. 3 lO C.P.. che fornisce la nozione del «tempo di guerra» agli effetti della legge penale. L: elemento psicologico del reato, e cioè la intenzione del Ruaua di nuocere agli interessi militali italiani e di favorire iI nemico. trova la sua dimostrazione nei semimenti. antiitalia1ù rilevati dal medesimo durante il servizio militare prestato in Italia dopo il rimpauio. Pertanto. il Collegio nei ratti come sopra accettati ravvisa agli estremi dei reati indicati in rubrica. Commisurando la pena al fatto, reputa equo doverlo condannare a complessivi anni 13 di reclusione, risultan ti dal cumulo di anni IOe mesi 6 di recl usione per il delitto di cui all 'art. 247 C.P. e di anni 2 e mesi 6 di reclusione militare. da convertirsi in altrettante reclusione ai sensi dell'art. 65 n. 2 C.P.M. di pace per il rubricato vilipendio, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (ari. 488, 274 C.P.P.). Ne conseguono: la degradazione (art. 28 C.P.M. di Pace), l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (an. 29 C.P.) e la libertà vigi lata (art. 230 n. I C.P.). P.Q.M. Letti cd applicati gli artt. 82. 28, 65 n. 2, C.P.M.P.; I I, 47 C.P.M.G.; 8 1. 247, 73. 29, 230 n. I C.P.: 274, 488 C.P.P. DICHIARA Ruatta Oclide responsabile dei reati rubricati e, sostituita la reclusione alla reclusione militare e cumulate le pene, lo condanna ad anni 13 di reclusione con degradazione. con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici e della libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ro ma. 13.1 l.1942 - anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO D1 ESECUZIONE A I le ore 8,30 del 28. L1.1942 venne effettuata, in Roma, nella Caserma «La Mam1ora>> del 2° Rgc Bersaglieii con la presenza cli una Compagnia composta da un Capitano (del 2° Rgt. Bersaglieri) e da un plotone di 2 1 uomini del 2° Rgt. Bersaglieri e da un Plotone di 2 1 uomi ni del 2° Rgt. Granatìeii, la cerimonia realtiva alla degradazione del soldato Ruatta Oclide. Ruatta, detenuto dal 6. I 2. 1942. ven ne traclotLo alla Casa Penale di S. Gimignano il 20.3.1943. A seguito dei nori eventi bellici Ruatta evase dalla Casa Penale ove era ristretto in data imprecisata del 1944. li Tribunale mili tare territoriale di Ro ma dic hiara con Ordinanza del 12.5.1961 quanto segue: «Constatato cbe i reati per i quali Ruaua Oclide venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza ciel 13.1 1.1942 sono da considerarsi reati politici e che, pertanto. in applicazione del le disposizioni contenute nell 'art. 9 del D.P. 22.6.l 946 n. 4 la pena di I 3 anni di reclusione deve essere ridotta di un terzo e cioè ad anni 8 e mesi 8: Rilevato. inoltre. che alla data odierna ( 12.5.1 961) sono trasco rsi dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile ( 13. J I. 1942) più di I 8 anni e che tale termine è più che sufficiente affo1ché possa applicarsi al Ruaua il provvedimento di estinzione del la pena previsto dall'art. I 72 C.P. poiché alla data del 12.5. I 96 1 è trascorso un periodo di tempo doppio delJa pena che il condannato dovrebbe in concreto espiare» il Tribunale dichiara 1idotta la pena inflitta a Ruatta Oclide ad anni ouo e otto mesi, pena estima per decorso del tempo.

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PR IMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S . D.S .

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 789

Reg. Gen. n. 355/1937

OTribunale Speciale per la Difesa del lo Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Tmp. Giudici Consoli Generali M. \I.S.N.: Gangemi Giovanni. Cisotti Carlo. Colizza Ugo. Giudici Consoli M. VS.N.: Bergamasctù Carlo. Rosa-lJliana Riccardo.

ha pronunciato la segueme: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: . . Ricci Francesco. nato il 2.2. l 895 a Ceglie l'v1essapico (Biindisi). rappresentante di commercio. Detenuto dal I 6.9. 1942 IMPUTATO a) ciel delitto di cui aJr art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato ad una associazione sovversiva (comunista) diretta a stabilire violenre mente la cl ittatura di una classe sociale sulle al tre: .. bJ del delitto di cui agli artl. 11 0. 81. 272 p.p. C.P. per aver concorso, Lra loro e conaltn. 111 epoche diverse ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, alla propaganda comu111sra verbalmente e a mezzo di diffusio ne di stampe e cli altre manifestaziooi varie: c) del delitto di cui agli an t. Il O, 270. p.p. C.P. per avere concorso, tra loro e con altri, all'organizzazione e direzione delle suaccennate associazioni: d) del delitto di cui Rll'art. 489 C.P. in relazione agli arLt. 477 e 482 stesso codice, per avere fatto uso di passaporto e carte cl'iclentità false. Con l'aggravante della recidiva per il Ricci Francesco (art. 99 C.P.). Reati commessi in Biindisi. Ceglie Messapico, Milano. In csiw al pubblico dibattimento. senti ti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputat.o. che. col suo difensore. ha per ul timo avuto la parola. osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO A seguii.o cl' istruzioni a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. in data 4.2.1 938. iI prevenuto, uniLarne~te acl altri venti imputati, fu ri nviato a giudizio per rispondere dei fatLi delittuosi sopra, in epigrafe, specificati. Stante, però. la sua latitanza, questo Tribunale.nella udi~nza ~el 11 giugrwstesso anno. ordinava. in linùnc Ji tis la sospensione del procedimento nei suoi confronn e grndLcava, rnvece. gli altri. Il J6 settembre u.s., il Ricci veniva arrestato dagli agenti di P.S. dcli" Ufficio cli confine valico del Brennero e messo a disposizione di questa giustizia. La quale. osservate le norme vigenti di rito. ha fissato l' udienza essendo valido il iicordato atto d'accusa originario. All'odierno dibattimento il Ricci si è protestato innocente. ma nulla ha saputo obiettare di convincente alle contes tatagli emergenze documentali e testimoniali, per le quali, e specialmente per le affermazioni del teste Poi imeni Michele, è stato accertato qmmto segue. Sin dal 1933 si erano format i pericolosi nuclei comunisti in Ceglie Messapico. Nel 1934 fu chiamato a collaborare nel comitato direttivo del movimento il Ricci al quale venne affidato il compito, reg0Jarmen1e svollo, della riproduzione di esemplari di stampa comunista che il Ricci. rappresentante dtcommercio aveva modo di procurarsi, du rante i suoi viaggi a Mi.lano. Qui vi si era costituito ur~ gruppetto comunista di cegliesi. residenti in quella città per motivi d.i lavoro, di cui facev~no parte 1 già giudicati Magni Francesco (parrucc hiere) e Carrone Rocco (sarto) che ave.vano modo d1 ac_cos~are emissari comunisti provenienti dall'estero. Da tale gruppetto, e. specialmente, dal Magno, il Ricci aveva gli esemplari di stampa accennati. Il Ricci allora partecipò a '.·i unioni _in locantà ClU?pestri tra i componenti del Comitato direttivo e m1 questi ed esponenti d1 organ1zzaz10111 comn111ste d1 paesi lrmrtrofi. Nel Dicembre del 1936, il Ricci Francesco, espatriò con tessera turistica e prese. a Parigi, comatti con gli organi direttivi del partito comunista italiano allo scopo di potenziare il movimento comunista di Ceghe. Così. per tramite specialmente del proprio fratello Arcangelo (falegname), aderente all'or-


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR l:VIA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE D,\L T.S .D.S.

gani zzazione cl i Cegli e. co n scritti in simpatico e con busca a doppio fondo. is tru zioni a scampa comurn sla e dispose_ u_m1 raccolta d i danaro pro «Spagm1 Rossa» pomposarn cnle indella da un giornale SLarnpa t~ a Pan g1, sequestrato e repen ato. Verso i l 18.5. 1937, poi, esso, Ricci F rancesco. varc.wa l a rws'.ra f~·o nuera. medi~n te passaporto e fa lse carte d' i dentità. riemrò nel Regno, e g iun to a ~l ilano 111 vc~te ~h emissari o del part1LO, prese subilo contano con i l r icordato M ag no a cui arfi dèl importante compito d 1natura ern inenternente organizz:,Hi va e d i propaganda da svol gere a Ceglie. 11 Magno, dopo aver provvedu to all'alloggio clel l'organizzawre R icci, si por tò a Ceglic e s~olse la S'.l a llllSSIO_ne ~rende'.1do colllallo co n g li esponenti del locale movimento com unista Spina e Barletta I altro, c i fra ri cd ind irizzo del cem ro del paniro. Frattanto il R icc i invi ava da ai _q uali at~1_do, Milano, all 1111dnzzo della propr ia sorella Maria, un pacco di l ana contenente stampa com unista diretnl _Barletta e destinata alla diffusione. Il pacco potè essere aperto dal Barletta co n la co mplici tà di R1cc1 A rca ngel o.

falso

tra

Negli _a ltri fatti accertati commess i cl,1 1Ricci, il Tribunale ravv isa g li estremi g iuridici dei re lativi r~~tl ru bncau alle le1tc re a), b), c), e com m isurando la pena al follo e nll a pericolosità dell 'imputato e g,acalco lmo l'aumento d i un sesto per la co ntes tata rec idivn, reputa equo dover co ndannare in concreto il R icc ia co mplessiv i_ anni 15 di reclusione ri sul tan ti dal cumulo di anni I Oper il remo di cui alla leuera ~~ed, anni 2 e rncs1 6 per c inscuno dei reati cl i cui alle lellerc a) e b) della rubrica. Ne conseguono I 1nterd1,:1011e perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). la l ibertì1 v igi lata (art. 230 n. J C.P.) e il pagamento delle spese processuil li e d i custodia preve nti va (nrH. 488, 274 C.P.P.). Va ordinata la confisca cli quanto in sequestro avente nttinenza co l remo (art. 240 C.P.).

P.Q.M L eui ccl applicati g li arti. 270 p.p. e 2° cpv. 272, J IO. 8 I. 99, 29, 230 n.

I. 73, 240 C.P.; 274,488

C.P.P.; I R.D. 17 10. 1942 n. 11 56. DICHI ARA . -~on doversi _procedere_a ca rico di Ri cc i Francesco in ordine al reaLCJ di cui al la lettera cl) della 1ub11ca. e~sencl o 11reato estinto per amnistin, d ichiara il R icc i responsabile di ru tti gl i altri rea ti rubrica ti, con I aggravante della rec id i va giur idica e, curnulate le pene, lo conda nna ad anni 15 di rec lusione con la conseguente interdizione perpetua dai pub bi ic i uffici e dell a l ibenà vig ilata nonché al pugamento delle spese processuali e d1 custodia preventi va. Ro ma 14. I 1.1 942 - anno XX I. Seguono le f irme del Presidente e dei G i udici. NOTIZI E DESUNTE DAL F;\SCICOLO

Il Tr ibunale Speciale. per la D i fesa del lo Stato composto da: Presidenre: Le Mcl.re Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice f?elwore: Lanari Piero - Procuratore Mi litare ciel Re lmp. Giudici Consoli M. VS.N. : D i Pasquale Italo. Alvisi Alessandro. Fioretti Eugenio. Ricc io Gennaro, Pasqualucci Renato. ha pronunci ato la seguen te: SENTENZA nel proced imento penale a car ico di: Collini Cesare, nato il I. I . 1905 a Gal uzzo (Firenze). fa legname. Detenuto dal 28.3. I 942 An nunziati A rmando , nat.0 il 2 1.1 2.1906 a Firenze. meccanico. Detenm o dal 29.3. l 942 Corsi Ugo, nato il 16.6.19 J 3 a Sesto Fiorentino (Ftrcnze), meccan ico. Detenuto d,ù 27.3.1 942 Giannini Sirio. nato 1' 8.9.1923 a Firenze, impiegato. Detenuto dal 29.3. 1942 Brogi Renzo, nato 1'8.4. 19 12 a SesLO Fi orentino (Firenze). piLlOre. Detenu to dal 8.4. 1942 G ancli Enw, nato il 27.9. 1908 a I7iJ·cnze, vetraio. Detenuto dal 24.3.1942 Terrosi Creante, nato il 22.3. 19 I 3 ad A lbenga (Savona), meccanic.:o. Detenuto dal 1.4. 1942 Gel li Alfero. naLO il I 0.4. l 9 1I a Firenze, meccanico. Detenu to dal 3.4. 1942 Pozzi G ino, nato i l 27.7. l 912 a I mpruneta (r:irenze). contadino. Detenuto dal 13.4.1942 Settesol di Am leto, nato il 9.4 .1 909 a Firenze. elettr ici sta. Detenuto dal 31 .3. 1942 Bert i Otello, naro il 29. 10.1 905 a Fi.renze. meccanico. Detenuto <lai I 0.4.1942 L ombardi Tullio, nato i l 29.1 1.1 896 a Capoliveri (Li vorno). meccanico. Detenuto dal 15.4. 1942 Biagini Virgilio, nato il 9.9.1900 a Galluzzo (Firenze). argentiere. Detenuto clnl 4.4. 1942 Mei: atclli llalo, nato il 18.6. 19 15 a Pelago (Firenze), ottico. Detenuto dal 27.3.1942 Dei Giulio, nato il 23. 11. 1923 a S. Casciano (Firenze), col ono. Detenuto dal 18.4. 1942 Martel li Guglielmo. nato il 12.3.1 9 12 a Firenze. meccanico. Detenu to dal 15.4.1 942 Chianesi Elio. nato i l J6.2. 19 10 a Firenze, meccanico.Detenuto dal 15.4.1942 Benvenuti Enrico, nato il 15.7.1 914 a Brozzi (Firenze), meccanico. Dctenmo dal 16.4. 1942 l\tlazzoni A l fredo, nato il 22. 1.190 I a Impruneta (Firenze). fornaio . Detenuto dal 14.4. J942 Nonmeavvicli Rodol fo, nato il 23.11 . [91 Oa Bagno cli R ipoli (Firenze). calzoléùo. Detenuto dal 15.4. 1942 Biiicolti Roberto, nato il 19.9.1 904 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista. DetenuLO dal 8.4.1 942 O lm i Guerrando, naco il 21. 1. 1898 a Firenze, facchino. Detenuto dal 31.3. I 942 Bcrt.ini Bruno, nato il 29.9. L909 a Sesto F iorentino (Firenze), meccanico. Detenuto dal 27.3.1 942 C arrai Zclindo, nnto il 16.9. l 892 a I mpruneta (Firenze). muratore. DetenuLO dal 18.4. l 942 Giacchetti Leli o, nato il 9 .6. 1907 a Sesto Fiorentino (Firenze), s.:iponaro. Dctenuw dal J9.4.1 942 Parerni Ezio. nato il 30.1 J . 1907 a Ses to Fi orentino (Firenze), ceram ista. Detenu to dal 17.4. 1942 · R incl i R inclo, nato il 24.11. 19 1O a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico. Detenul.O dal 6.4.1942 I MPUT.,.\TI

DI ESECUZIONE

I n ottem_pcranza alle disposizioni impanilc cln l M inistero clelJ'l nt.crno con c irco lare n. 46643 ciel 27.7. 1943 v iene proposta l a liberazione per G razia Sovrana c. pertan to. Ricci f rnnccsco. detenuto dal I 6.9. 1942. v iene scarcerato dalla Casa Penale d i S. G im ignano (Siena) il 19.8. J 943 • NOTA: vedi anche «Decisioni emesse dal T.S. D.S nel 1938» pagg. 16 1 e 17 J.

SENTENZA N. 816

Reg. Gen. n. 604/1942

ta

, Vers~ i primi di g iugno 1937, il Ri cci Francesco torn ò a Pi.lri gi. L'organizzazione cli Ceglic con ti nuo, pero. ad avere cln lui stampa e diretti ve a mezzo del Barletta. ln vinù di ta li diretti ve i l com itato com unista d 1 ~eglic indisse, l '8.8. 1937. un convegno di esponenti comu nisti cl i varie località limi trofe allo scopo d 1_clare maggiore incremento ai r ispe tivi movimenti. Quamo al reato cli cui alla leuera cl) della ru brica. bisogna ord inare non doversi procedere essendo il reato es tinto per amnisf'ia in virtù d•I R.D . 17.I 0. 1942 n.1156. "'

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I primi

nove, nonché i l Bri co lti e l ' O lmi: a) dei delilli di cui all' art. 270 p.p. e 2° cpv. C.P. per avere. in epoca anteri ore. e prossima all a fi ne del m ese di apri le 1942. in Firenze e clint.0rn i. costitu ito. organizzato e diretto una associazione sovversi va. tendente a stabilire vi olentemente la diuatura di una classe sociale sulle altre, e a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, e quindi fatto pane dell'associ azi one stessa; T utti gli altri: b) dei'°clelitro cli cui all 'art. 270. 2° cpv .. C.P. per avere par tecipato all a eletta associazione; c) T utti. ancora : dei delitti previsti dagli artt. 265 e 272 p .p. C.P. per avere nelle summenz ionate circostanze, svolto un ·atti vità ta le ei a deprimere lo spirito pubblico e menomare l a resistenza della Nnzione di rronte al nemico, o co munque contrari;;i agli interessi nazionali. co ncorrendo in par ti col are i prim i venti, direttamente o indirettamente. alla com pil azione o alla stampa o di ffus ione di un manirestino diretto allo scopo. nonché fatto propaganda per l a instaurazione violenta della dittatura rossa:


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TRIBUNA.LE SPECIALE PER LA DIFF.SA DELLO STATO

d) inoltre i primi venti dei delil.ti di cui agli artt. 282 e 290 cpv. C.P., per avere, nelle riferite circostanze, c?ncorso dfre~tamente o indirettamente alla compilazione o alla diffus ione o alla stampa di un mamfestmo che. tra I altro, conteneva frasi di offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo e Duce del Fascismo, nonché alla Milizia, con l'aggravante, nei confronti di Coll ini Cesare e Bertini Bruno. della recidiva specifica e, nei confronti di Lombardi Tullio, della recidiva generica (art. 99 C.P.).

IN PUBBLICA UDIENZA _Sentito il P.M. nelle sue conclusion i e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difenson. TL TRIBUNALE

Consideraw che dalla .lettura agli atti processuali nonché dal le risultanze dell'orale dibattimento ' specie dalle dichi,u·azioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto accertare. IN FATTO ED IN DIRITTO Nella seconda metà del 194 l, in Fi.renze e di ntorni. ad opera di alcuni facinorosi. venne istituita un 'associazione antifascista. a sfondo comunista, che in particolare si proponeva, attraverso una sotti le e subdola propaganda e sfruttando qualsiasi malcontento. di dimoswu·e l' inutilità dell 'attuale ouerra contraria ~11 •interesse delle classi lavoratJici e favorevole al capitalismo. per cui bisognava istigare le masse a ribellarsi al fine di faci litare, con una pace separata con l'Tnghilterra. la vittoria della Russia e l'evento del comunismo. Tale associazione aveva un comitato direttivo e comprendeva un buon numero d_i settod e di cellule. disponeva poi, di una notevole altrezzacura per la propaganda che espltcava, fra I altro. con frequenti riunioni a larga diffusione di manifestini ; raccoglieva somme pro soccorso rosso a favore di condannati o confinati politici. ~dentificata, nel marzo 1942, dai nostri organi di poli zia, con dettagli ato rap porto in data 18.:i. I942 sono stati denunziati a questo Tribunale Speciale i partecipi che. nei contatti di partito. a!!ivano quasi tmti con pseudonimi. Dalla compiuta istruu.oria risultò quanto venne me2:lio precis;to ·all' udienza a carico dei seguenti giudicabi li. Collini Cesare: già condannato da questo Tribunale Speciale. con sentenza 12.12. 1930. ad anni 6 cl i reclusione e conseguenziali, per appartenenza al partilo comunista e propaganda sovversiva. Con l'appoggi.o di Biricolti Roberto e Olmi Guemindo d11 vita alla organizzazione verso la seconda metà del 1941 e ne è la figura principale. Per dare forma concreta alla organizzazione tenne varie riunioni nel la sua casa e dispose che ciascuno degli aderenti versasse contributi per costituire un fondo per le spese di propaganda. Nominò poi Annum::iati Armando, Corsi Ugo e Brogì Renzo membri del «comitato direttivo», sostituendo successivamente quest' ultimo con Giannini Sirio e dando ali' Annunziati anche l'incarico di cassiere: consigliò i suoi collaboratori di ass umere e di far assumere da ciascuno degli ad~renti, pei: ragioni di _sicurezza, nomi di copertura. Sonopose all'approvazione dei compagni il testo d1 un marnfesto da lui redatto, testo che fu discusso e poi ricopialo nella forma definitivù, ad opera specialmente. di S.ettesol.di AmleLO, che da esso Collini ebbe tmto il materiale necessario per la nprod uz1one al poligrafo. Decise quindi che la diffusione di tale manifesto avvenisse, come in effetto avvenne, la sera di sabato 14.3. I942. avendo cura di da re al iiguardo le più dettagliate disposizion i circa l'ora e le zone della città, nelle quali i singoli dovevano operare. Il te nore del manifesto è il seguente: «A Mussolini piace spesso ricordare che il fascismo è nato il giorno dell'intervento da lui propugnato, nella grande guerra. Questo è vero: MussoJjni Direttore dell'~vanti, che doveva condurre le masse verso le più alte conqu iste sociali, da quel giorno. tradì per la pn_rna volta il popolo italiano. La sua espulsione dal Partito Socialista non impedì che la massa tracina fosse gettata nel baratro della guerra e rimanesse senza una guida sicura. Dopo la guerra vittoriosa il popolo italiano, povero. stracciato ed affamato assalì negozi e si creò il caos. Mussolini pdmo responsabile di llltto ciò ne approffittò per appagare la sua ambizione; al soldo dei_p~scecani, in?rassati dalla guerra, col motto "Salvare la Nazione'· raggruppò il rifi uto della società; qualche giovane cadde nella rete della demagogia. e la lotta più feroce, seuza quartiere, fu iniziata e finita contro il proleta,iato.

PRIMA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

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A sostegno della ditlalura fascista Mussolini creò la Milizia mercenaria e il Tribunale Speciale. Il popolo italiano fù così ridouo in schiavitù e i migliori suoi fig li uccisL condannati e dep?r_tati .. Il_programma fascista che venne dopo completò il deliuo contro il popolo 1taltano: 1 sindacati tasc1s11 e la propaganda demografica. . . IJ fascismo sostiene che il salario non può essere equiparato al coslo della vna, e col mollo "Andare verso il popolo" vuole illudere con la befana fascista le 120 ore e la 53,, sellimana che n on risolvono nulla. T1 fascismo ha incoraggiato le famiglie italiane a prolificare. e col motto "Nazwne proletaria ha diritto allo spazio vitale" ba preparato e dic hiarato qnesta immane guerra che nasconde . . . . . . le aspirazioni di accaparrarsi il mondo. Mussolini dopo aver ingannato il popolo italiano ha venduto I· ltalrn alla Ger~iania na~isw col patto d'acciaio. Di fronte a questa guerra di rapina e di delitti che vuole asservire I popoh l~ben col pretesto del nuovo ordine. l'unione democratica dei popoli di tutto il mondo lolla contro 11 J'asc1~1110 per liberru·e il popolo italiano, il popolo italiano "Fascista per forza" deve collaborare per la sua_liberazione, lottando sul fronte interno, rigettando ogni responsabilità di questa guerra voluta dai dmgenti fascisti e dichiarata da Mussolini. Il popolo italiano deve. lottare sul fro nte interno ponendo in atto le seguenti parole d'ord ine : Ro tt ura dei rappo rti de ll'asse e pace separata cor'. .r~ nghilterra. Sciogliemento della milizia e del Tribunale Speciale. Liberazione dei condru111at1 po!Jt:JCJ dalle carceri, confino e campi di concentra mento. . . . italiani! L'arma con la quale dovete agire sul fronte interno per consegmre hl vostra hbcraz1one deve essere il Boicottacr!!iOdel lavoro. Operai : Lavorate poco e male rifiutate gli sr.raordirnu·i di guerra e lottate per 1·aurne;to dei s.alari. Contadini: Non portate i vostri prodotti agli arnmas_si, sol? _co~ì fini rà Ja guerra. Donne italiane: Non donate più nulla al fasc ismo! im~edite la partenza dei_ vostri l1glr, dei vostri mariti dei vostri fratelli per il fronte . Soldati: Questa e la guerra del fascis mo e non dell'Italia, non c<;mbattete contro l' unione della democrazia che lottano per la liberazione del popolo . italiano. \V l'unione democratica di tutti i popoli liberi>>. Annunziati Armando: già diffidato dalla Questura cli Firenze per avere manifcslatO sentimelllt sovversivi (foglio 16 del rapporto cli denuncia). È la person~ cli fiducia de~ Collini.1:1-c'.nbro del com:~ tato direllivo, per incaiico del Collini raccolse da alcu111 cap, cellula (Gelh AJJeo: Rind1 Rmdo_ e Bro,;1 Renzo) comributi settimanali per complessivi 500 Lire circa, che tenne in custocha. quale cassiere del1'organizzazione. Pure per incarico del Colli ni incise su di un punzone l'ernblema_falce e mm1ello. emblema che fu riprodotto in tulte le copie del citato manifes tino.La seray~i dell~ d1ffu~1one, ~ b1c'.cletta, aiutò il Collini a portare nei vari settori della città numerosi pacchi di ma111 festuu ,. cd eglr st~sso. in Via Setrignanese, ne dj ffuse tre pacchi , contenenti ciascuno un cent1na10 di copie. N~ll'interrogatorio giudiziale ed a dibattimento, in contrasto con quanto aveva affermato preliminarmente. ha negato di aver diffuso le cennate copie in Via Sett.ignanese. . Corsi u go: iscritto al P.N .F. del I936 e già diffidato. nel 1937. dalla QuesLUra per sospetto_ d1 appartenenz: ad una organizzazione comunista. Componente del comitato direttiv?. ha svolto attiva propaganda allo scopo di trovare nuovi aderenti e Si è mantenlltO in COnllllUO. dtrntlo C~ntatlO CO! Collini, al quale riferiva minimamente il lavoro compiuto. Ha raccolto_ da elemenu con ltu collegati circa L. 400. versandole al Collini che a sua volta le ha passale al cassiere Annunziat1. La sera del la diffusione cl~J man ifes tino ha coadiuvato il ColliJ1i e l'Annunziali nello smistamento dei pacchi ai vari capi settore. Anche nel J·interrogatorio giudiziaie ed a11' udienza ha an~ messo ico}itestati acldeb! ti·. . Giannini Sirio: iscritto alla G.1.L. aveva assunto lo pseudonimo d1 Ferrel11. Fu attratto nell 01_b1ta dalle idcolo<>ie comuniste dal Collini. che all ' uopo gli diede in leuura dei lib1i di propaganda. Inf~1t1. durante la p;rquisizione domiciliare. furono sequestrati in casa del Giannini i seguenti !ibri: <<Stalm» di Essa Boj; «Nelle carceri russe» di Massimo Gorki; «Resurrezione» di ~c~ne Tolsto1:. «Le atrocità tedesche in Francia» di Barone: «Perché combatti?>> senza autore. S0st1tu1 nel cornllaLO d1rett1vo Brogi Renzo da Sesto Fiorentino, allorché ruppe i rapporti con i compagni di ~ire!1z~, non avendo voluto partecipare alla diffusone del manifestino.Intervenne assiduamente alla 1:1u111orn del con11tat0 direttivo in casa del Collini ; acq uistò, in t1·e riprese. 73 kg. di carta velina rosso fuoco, o.ccorrente per la duplicazione del noto manifestino e, per cautela, fece J' ordinazione a.no~11e della d1ua MMllll e Rossi; concretò, insieme al Collil1i, al Corsi e ali ' Annunziati. le modalilà. 11 giorno e _l'ora m Clll _d~ve~ va essere diffuso detto manifestino. tracciando, tra l'altro, su una pianta topografica. della citta dr Firenze, le varie località e interessandosi. La sera del 14.3.1942, ciel recapito di pacchi contenenti


PRI\IA l',\RTE: SE.\.'Tb.' 1/.E PRO:"ll'IIZIATE DAL T.S.l).S.

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TRIBUNALI.: SPECIAi.E rER LA DU'ESA DFI LO STATO

copie dello stesso ma ni festino: fece auiva opera di proselitismo nominando, tra l'altro. Pozzi Gino capo del i..euorc di Impruneta e incaricando Dei Giulio di costituire altra cellula all' Impruneta. raccolse infine contribuiti per oltre L. 400. somma che versò alr A11nunzjati. In merito ai cennati addebiti l'Annun,:iati ha fatto. in peiiodo pn:liminare ampie dettagliate ;.immissioni. che sostanzialmente. ha confermalo ncll'inten·ogatorio giudiziale ed a dibau i.mento. Brogi Renzo: Non iscricco al P.N.E. ma immune da precedenti politici. Attratto dalla teoria co1m1nista da Biricolti Rohcno, fu nominato membro del comitato directivo e mantenne i collegt1menti fra cellule di Sesto Fiorentino e quelle di Firenze. In particolare partecipò alla riunione tenutasi in casa ciel Collini per discutere sul cesto del manifestino eia diffondere c. su invito del Collini. ricopiò il testo definitivo su un foglio cli carta. Tornato però a Sesto. avendo ragguagliaw di ciò il Biricolti. questi consigliò di partecipare alla diffusione del manifestino. soprauuno perché rcputa\'a pericoloso esporsi. In seguito a quc!>ta divergenza di vedute, il Brogi non partecipò più alle riunioni tenu1c in casa del Collini e cominuò, invece. a scopo organizzativo e di propaganda, a raccogliere fondi e a tenere riunioni nella propria abitazione. in Sesto Fiorentino. Nel I' intcrrogat0rio prclimi nare. in quello giudiziale. e a dibartimento ha ammesso. con abbondanza di particolari. l:lli addebiti. Gane.li Enzo: assunse lo pseudonimo di Gori. Non ha prcrcedenti politici. risulta figlio e.li so, versivo. Smise auiva opera di proselitismo e fu prepos10 al scnore «centro» al quule facevano capo quauro cellule. successivamente: f'u prescel10 per fare da anello cli congiunzione tra i componcnri del comitato dirct1ivo e i vari capi swn,i. Quando fu deciso il lancio del manifestino e furono asscgnmi al suo settore le strade del centro della città e del campo cli Matte. nonché il Comune di Bagni e Ripoli, diede ampie istruzioni ai componenti delle cellule da lui dipendenti per la ripani1.ionc del la,oro. La sera del 14 marzo. poi. recapitò personnlmeme a Beni Otello e Biagini Virgil io alcuni pacchi comcnenti copie del cennato manifestino. Tale attività il Gcndi ba a1111rn::sso prelimi narmente. giudizialmente, confermandola pme al l'udienza. Te1To1,i Creante: l~criuo al P.N.E dal 1935. Aderì alr organizzazione a ~c:g11i10 cieli'opera svolta da Corsi Ugo e da Merca1elli Italo. ru nominato capo del secondo <.enore .. ponte alle mosse" ccl insieme al Gandi ru incaricaio di funzion:irc eia anello di congiunzione tra i membri del comitatc1 direttivo e capi setwre. Per la diffusione del mani festino diede isLruzioni ;1i capi cellula: la sera del 14 marzo poi ebbe tre pacchi. contcncmi copie <lei cennato manifestino. con incarico di consegnarli al capo cellula Pieraccioli Luigi. senonché. per un errore. quest ·ultimo non intervenne all' appumamento. cd allora il Terrosi si disfece dei pacchi. genandoli in una buca di scarico dell'acqua dell'Arno. Nell' in1crrogato1io giudiziale. in co111rasto con qwinto riferito preli mi na rmente, il Tem ,si ha dichiarnlù che si disfece dei pacchi perché intendeva allontanar.si clall"org,rnizzazione e non per il mancato incontro col Pieraccioli. ma mie postuma versione s'appalesa inattendibile. Gclli Alfeo: Immune eia precedenti. Attratto atrorganizzalione dalla wbdola opera del Collini. Allo stesso fu data la direzione del tcr,r.o settore «Gali lei» e del quarto «promiscuo». In occasione poi della di~1ribuzione del manifestino, ha ricevuto d:1Annunziati /\ rm.inclo dL1e pacchi il Clii contenuto, in bicicleua. ha sparso da Via Reginaldo Giuliani fino ,ù Macelli di Quinto. A giustificazione il Gelli ha addono che fece credere al Collini di aver cos1ituico due cellule. mentre in effetti guadagnò alla causa solo il suo compagno di lavoro Rindo Rindi. Ha alcresì ,oggiunco di av~r versato all'Annunziati contributi :1ggirantisi sulle dodici lire ogni quindicina. ma Lra uavasi cli denaro proprio e non rnccolto da aderenti. Poui Gino: :'lon ha precedt:nli poli1ici sovversivi. iscritto al P.N.F. Attratto neu·organi7,zuzione comunhta dal Collini e da Bertini Bruno. fu nominato capo scuore delrlmprnncta. che doveva essere compMlo di 5 cellule, ma in effcui ne furono formate due. Partecipò poi alla diffusione del manifestino. consegnando pacchi e spargendo pesonalmene1e delle copie lungo la Via Nazionale. d.ille «due strade» a «Tavernuzza». Tutto ciò il Pozzi ha confermato a dibattimento solo aclcluccnclo che alr lmpruneta non era stato costituito un vero e proprio settore e professandosi pentico di 4uanto commesso. Seucsoldi Amleto: Nnn iscritto al P.N.F.. ma immune da precedenti penali e politici. Diede la sua primu piena ades ione all' organ ii'.zazione. allratto dal Collin i. Per brev iss imo te111 po. prirn a del1·Annunziati. tenne la cassa. e poi fu incaricato eta I Col lini <li bauerc a macchi na il noto manifestino e riprodurne numerosissime copie al poligrafo: all'uopo il Collini gli fornì macchina da scrivere, poligrafo. inchiostro tipografico e ohre orrama Kg: di carta velina rossa. li Seue.~oldi eseguì tale inca-

·ico e nascose le copie compil:uc in una buca. tra il ponte di mezzo e il ponte di S. Donato. dopo aver: ~e formaw svariati pacchi. La ~era del J-1 marw. come d'accordo col Collini. andò ;i prendere mli pacchi dal na~condiglio e li con,egnò allo stes~o Collini e allo Annmuiati. . . . Beni Otello: )serino al P.N.P. dal 1940. Ha aderito all'organizzaLionc comun ista a ~e~u!lo dcli opora cli Ganci i Enzo e Biag-ini Virgi lio, <.lopo di cl1e ha_~?sti_tuito ni.:l le ?ffieine Fi.ll. di F1_renze...ù1~_vc lavoravo. due cellule. una delle quali affidò a Lombar<l1 I ulho. ln occa~ionc deUa p11>gcllata d1llu~10; ne del manifestino fece un sopralluogo nelle strade do,e do,·cva operare _c. la :-era del I~ marzo 19-1_ prm vide n spargere copie. insieme ai compon_cnti la sua_ ~?ll~ila. A Gras~tna diede ~acch, ~elio ~~e~~o manifosto, a Mnnclli. a Chiancsi. a Lombardia per la d1llus1one. Allo ~tesso Ben i ~0110 state ~1;quc~1ratc lire 24. ~ornma versata da aderenti, , .. Lombardi Tullio: Non iscriuo al P.N.F.: ha precedenti penali. sociulb1a, non ~chcdato_- ~1a Cl'.n: dannato per furco. Lombardi per incarico a, tuo del Berti. ha costituito una cellula. e dai i:u,pc1_u, 1 componenti riscuo1cva contributi settimanali: la ~era del 1-1 marzo, poi. in~icnle _a Benvcnuu Enne~. ha difTuso a Banni ;t Ripoli. varie ce111inaiu di copie del noro manifestino. Ne11'1nterr~g.a'.011? g1ud17iale cd a dibauimcnto il Lombardi ha invano tentato cli diminuire la propria respon~ab1hta. _nlerem~o che i contribuii ~cn·ivano per le famiglie bbogno~c e non per i condannati politici e che butto le copie dei manifestini in campagna. dietro le ),iepi. . . . . , Biauini Vir.,ilio: Non iscritto al P.N.F.. immune da precedenu . Aunnto ncll orbita comumsl'.1 dal wo :unico G,tndi Enzo. costi tuì una cellula e riscosse con1rihuti sc:uim'.1'.1.a li_per scopo org:rn1zza11v'.> e a favore cli famiglie di condannati politici. Partecipò alla progeuata dlllus,onc tlel manll_esun<! _\p,'.r!!endonc copte ,oprauullo ,n alcune strade del rione Santa Croce. e coo,e~nò dei _pa~ch1 dt m,~~11e,11 a (iriffoni. Anche il Biagini. in contrasto con l:i dichianwone chiara e prcc1~a prehm,~are, n~ll m_terrouatorio oiudizialc e a dihattimcmo ha dichiaralo che llùr1 si era reso bene conto ùeg~1 ~copi ~cli orgu: ~izzazi;.,c. che non lesse il contenuto del manifestino e che riteneva che i contribuii nscoss1 e vcrs11t1 dovessero devolvcr~i a famiglie hisogno~e. . . Mercatclli Italo: Jscriuo al P.N.F. dal I 937. Fu amano al comunismo da Corsi Ugo col ~~1ale tu mcs~o in contatto da Benini Bruno. SYohe univa propaganda intesa ad acquisire nuovi p_roseh11 e per; tanw divenne capo di una cellula e fu incaricato di c:0111mllare anche qu.:Ile capeggiate ~a Bugli FiorenLO e Pieraccioli Luil!i. Raccol~e contributi e si intercs~ò della diffusione del noto ma111fcst 1110. ln merito il Mercatclli ha fornito. nell'iotc:rrogaturio preliminare ampi particolari c~c ha con_fermato nelrinten·ogamrio giudiziale e nl dibattito, falla eccezione per qual~hc circo:tanza ~h ~o nhevo. . Dei Giulio: Jscrit10 alla G.1.L. dcli' Impruneta dal 5.10.1941: Attirato nell organi~ ~~one co1~1~m1sta da Pozzi Gino e Giannini Sitfo, divenne capo cellula. /\vverLito del lancio cli mamlC!>llm e n?11(1catigli la zona :1s~egnata per la diffusione. preci~:uncnte quella compresa fn~ «Due Strade» e «S. rehcc a Ema». la sera del 14.3.1942 pnrtì puntualmente. ma non potè trovur~1 al prew,10 appu~t.un~mo. essendosi bucaia. lungo Ja strada. la gomma della bicicletta. Tullo ciò il De, ha_ ammesso _111 penod~ preliminare. durante la giu<li1iale btru11oria ed all"udienza. invocando a suo lavorc la giovane eia . . . ,. . . , . (poco più di 18 anni). Martelli Guulielmo: lscri1to al P.:--1.E dal 1940. Aderl al mov1menw a segL'.1~0 t~cll 1ns1s1t:nt,,\ dc~ Berti. Versò co~tributi senimanali e concon,e alla diffusione del 1101<1 mamlc:,uno 1~~1la ,ona di Gras~ina insieme al detto Beni e a Chiancsi Elio. So:,1ienc il Martelli che si disfece dcli 1~t~ro p11cco cli copie cli manitè~tino. getrandolo in un portone. _ma _tale ass~111to non si appale:.a auend1b1le unche perché in contrasto con le dichiarazioni dei suddetti c<~unputall. . . . . . , . Chiane~i Elio: berillo al P.N.F. dal 19-10. I la adcnto al mo-.1mcnto a scgu1w dcli ope~a svolt,1 da Beni Otello. al quale ver!.a,·a piccoli contributi !>Cllimanali. Col Beni e col Ma_r1ell1 lrn f'.t~to _a Grns!.ina un sopralluogo pèr stahilire le !>tradc dove meglio conveniva lanci~re le _copie del '.namlc,uno. copie che in effetti ha dilTu~o la sera del 1-1.3.1942. Nell'interrogatorio gwd1:11ale cd a d1~alltm~nto ha cercaw di :illomanare la propria cvidemc re~ponst1bilità. adducendo che rncne_va che I associazione tendc,~c ad affrettare nuove dircuive in materia cconomica da prendere dcli auuale Governo Fasci~ta. . Benvenuti Enrico: lscriuo al P.N.F. dal 1936. E" !>lato aurauo al comunismo dal compagno d1 lavoro Lombardi Tullio. che divenne poi il suo capo cellula. Con lo stesso ~o!llbard1 ha f_a_Lto _un sopralluogo per le vie di Bagni a Ripoli allo scopC> di 1ro~are le rnig_linrUoc~lt~ '.'.ve 11 ma111lc~t1~1~ do,eva esi.crc diffuso e. :,uccessivameme. Ja ~ern del 14..,. 19-l'.2. tah copie ha d1lfu:-o nella loc.:,1hta


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TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA DÉLl.0 STATO

dove aveva effettuato la ricognizione. AJ1che all'udienza il Benvenuti ha cercato di aucnuare la propria responsabi lità insistendo nel dire di 11011 avere avuto contatti con Berti Otelo, circostanza non veritiera perchè smentita dalle dichiarazioni dei coi mputati. Mazzoni Alfredo: No n iscritto al P.N.F.. immune da precedenti politici e penal i. Aderì al movimento per l'opera svolta dal Collini e dal Bertini, da lui conosciuti aJJ"Impruneta in casa del Pozzi, e svolse attiva opera di propaganda. tenendo contarri anche con Corsi, Dei e con altii compagni di fede. Prese parte con Pozzi e Nonmeneavvidi Rodolfo alla diffusione delle copie del manifestino, spargendole in località Tavernuzza. Anche a dibatti memo ha sostanzialmente ammesso tali addebiti. Nonmeneavvi.di Rodolfo: Non iscritto al P.N.F. segnalato quale elemento politicarneme sospetto. A seguito di opern di propaganda svolta dal suo amico Carrai Zelinclo, entrò a far parte della cell ula capeggiata da Pozzi Gino. Debitamente infonnato da quest'ultimo della diffus ione di copie per le vie cli Galluzzo Vecchio e facendo poscia ri to rno al l' Tmpruneta col Mazzoni e con lo stesso Pozzi. Contrariamente a quanto affermato in periodo preliminare. nell'inten-ogatorio giudiziale ed a dibattimento il Nonmeneavvidi ha tentato di attenuare la propria responsabilità affermando che non si rese conto che si trattava di un 'associazione sovversiva e che non prese visione del noto manifestino, dichiarazioni che non si appalesa.rono inauendibili. Biricolti Roberto: E' stato, fin dalla giovane età. un iffiducibile comunista: nel 193 l è stato assegnato al confino per tre an ni. Ha svolto, insieme al Collin. intensa attività a.i fin i della costituzione del l'associazione. Incaricato dallo stesso Collini di trovare in Sesto Fiorentino un giovane incensuraw e intelligente. che avrebbe dovmo far pane del comitato direttivo, lo prescelse nella persona di Brogi Renzo: la proposta fu accolta dal Collini e pertanto il Brogi fu incaricato di curare gli organizzati di Sesto Fiorentino e nella di lu i casa si tenevano le riunioni, presente sempre il Biricolti. Quest'ultimo guadagnò ancora alla causa Giaccherù Lelio e Parente Ezio. che nominò capi cellula. Allorquanto però fu informato dal Brog,i del deciso lancio cli manifesti ni, non approvò la manifestazione, avendola ri tenuta non opportu na e pericolosa. Olmi Guerrando: E' un vecch io comunista, dimostratosi pericoloso sin dalla giovane età. Per tre volte è stato assegnato al confino, e altra volLa denunziato a questo Tribunale Speciale, è stato prosciolto per insufficienza di prove in ordi ne all 'addebito cli ricostituzione del Partito comunista. Ha svolto opera di proselitismo ed ha partecipato attivamente alle riunioni svolte in casa del Collini; in particolare, in uua cli tali riunioni, ba raccomandato ai convenuti di fare. col massimo impegno, propaganda comro il Regime e la gµerra e guadagnare proseliti alla causa comunista. In periodo preliminare, in quello giudiziale nonc hé al dibatti me nto J'Olmi si è limitato acl ammettere di conoscere l'Annunziati e certo G1ifoni Libero. pure denunziato. escludendo però di avere artrauo quest'ultimo alle teo rie comuniste. Tale negativa trova, tra l'altro, smentila nelle dichiarazioni del Coll ini. dell'Ann unziati e ciel Brogi. BerLini Bruno: Già condannato a 2 anni di reclusione da questo Tribunale Speciale per appartenenza ad associazione sovversiva e propaganda con sentenza del 1.7. 1928. È stato un attivo e fidato collaboratore nell ' opera cli propaga nda comunista, come si evince anc he dalle dichiarazioni de l Collini . del Corsi e del Mercatelli. In merito il Bertini ha fatto esplicita am missione, adducendo a giustif icazioni che agì in un periodo di smarrimento giacché, a causa dei cani vi precedenti, trovava difficoltà per una stabile sistemazione. Carrai Zelindo: È un vecchio. attivo comunisLa; Più volte denu nziato per reati vari ma prosciolto per insufficienza di prove; nel 19 18 condannato all'ergastolo per diserzione, pena poi amnistiata; già ammonito e diffidato per mmi vi di natura politica. Ha partecipato. a scopo di propaganda, a riunioni tenu tasi all' lmpruneta in casa del Pozzi, nonché a Tavcrnuzza; ha tra l'altro, convinto alle idee comuniste il giovane Nonmeneavvidi Rodolfo e ha tenuto contatti co.l Mazzoni, col Pezzi e col Giannini. NeU' inrerTogatorio giudiziale ed a dibattimento, in contrasto con quanto affermato preliminanne,ite e con le dichiarazio11i di coimputati. ha cercato. ma invano. di escludere la propria responsabi lità sostenendo che, nelle ritu1ioni. non si parlò di associazione sovversiva. Giacchetti Lelio: Nel 1940 ottenne l'iscrzione al P.N.F., ma gli fu annullata. essendosi rifiutato di iscriversi aJla Milizia. Ha aderito al movimento per opera di Biricolti. Ha panecipato a tulle le riunioni tenu tesi. a Sesto. in casa del Brogi, ed, in particolare, ba avu to l'incarico di capo cellula e di tenere la cassa; infatti. all'auo dell'arresto. gli sono state sequestrare lire l 34, in ordine alle quali ha ammesso trauarsi di contributi versati dai compagni di fede di Sesto.

PR IMA PARTE : SENTEN7.E PRONUNZIATE DAL T.S. D.S .

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Parenti Ezio: Anche costui ouenne. nel 1940, iscri zione al P.N.F., ma gli fu annullata essendosi rifiutato cli iscriversi alla milizia. Aurano nell'orbita comunista dal Biricolti, ha partecipato a molle riunioni tenute in casa del Brogi e ha versato contributi settimanali al Giacchetti e durante la perquisizione domjciliare sono stari trovati libri di Massimo Gorki, quale <<Confusione» «Mia infanzia» «Fra la gente», nonché «Il popolo dell'abisso» di lach London e «T sepolti vivi» di Dostojevsch. Ha acccttat~ l' incarico di capo cellula. In periodo preliminare ha fatto in proposito esplicite ammissioni, che nell' interrogatorio giudiziale ed a clibattimento ha in parte, inutilmente, ritrattato, sostenendo che 1n casa del Brogi si parlò solo di crisi di lavoro. . Rindi Rindo: Iscri1to al P.N .F. Fu !!raclatamente attirato ne!l' orbiia comunista attraverso J' opera d1 propaganda di Gelli Alfeo e di Collir~i Cesare, che gli fecero un quadro assai fosco d_ella situazione ioternazio nale, prospettandog li i sacrifici che la classe operaia doveva sopportare e assicurandolo che in tulli i paesi gli operai si scavano organizzando per approfirarc della sco~fitta dcli' Asse ~I ~u1e di instaurare un nuovo ordine sociale da cui il proletariato avrebbe tratto massuno beoessere. Fu 1n particolare utilizzato quale or<>ano di collegamento tra il Brogi e il Collini e tra il Brogi e l'Annunziati. A e . . . . quest'ultimo versava ogni quindicina 12 lire. somma che a suo ~,re, sborsava d1 tasca _propna, giacché. stando sempre alle sue dichiarazioni, in contrasto con le ass1curaz1om date al Colhn1. non aveva trovato clementi per cosriuire la cel lula. Nell'interrogatorio giudiziale e al dibattimento al fine di auenuaJe la responsabi lità. ha addotto di aver versato contributi solo per 2 quindicine. Dalla suesposta nacrntiva emerge ad evidenza che i primi nove giudicabili, nonch~ il Birico_lti e J'Olmi. in epoca anteriore e prossi ma alla fine di aprile 1942 ebbero a costitui re, orgamzzare e dmggere in FiJei1ze e dinLorni. un'associazione sovversiva, tenden te a stabilire violentemente la d1tLacura di una classe sociale sulle altre. cd a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, e quindi fatto parte dell'associazione stessa, assieme a tu tti gli altri coimputati rubricati. Tutti poi ebbero a svolgere atLiviLà propagandistica sovversiva. tran ne Bi.ricolti. Ol ~n!, Berrini. Carrai , GiacchetLi . Parenti e Rindi, ebbero altresl a svolgere anivirì1 tale da depnmere lo spmto pubblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico. o comunque contraria agli interessi nazionali, conco1Tenclo in particolare modo i primi ve nti rubricati, direttamente e iodirellamcnte alla compilazione, alla stampa e diffusione di un manifestino che, tra l'altro, conteneva fras i di offesa al!' onore ed al prestigio del Capo del Governo e Duce del fasc ismo, nonché ana_MUizia._ . Rendendosi così ognuno degli imputati colpevole dei reati rispcuivamente ascntt1 a1 sensi degli artl. 170 p.p.. cpv. 2", 272 p.p., 265 p.p., 282. 290 C.P. con 1· ag,gravame della recidi va di cui al l'_ar1: 99 C.P. nei confronti di Collini. Lombardi e Bertini. Pertanto accertata ed affermata la resposnab1lrta cli tutti i oiudicabili ed in ordine ai reati ad ognuno rubricati (fatta eccezione per Biricolti, Olmi. Berrin.i, Carrai: Giacchetti, Parenti e Rindi nei c011fronti dei quali non furono raccolti elementi sufficienti di reità per affcnnase la loro colpevolezza pure in ordine ai reati di cui agli arll. 265, 282,_e 290 C.P, per cui devono essere prosciolti per insufficienza di prove). esaminate e vagliate tutte le nsultanze drbatcimentali nonc hé le richieste difensive. tenuti presenti i precedenti politici penali dei giudicabili; considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra. il Colleoio è d'avviso d'irrogare le seguenti pene. P;r il disposto dell'art 270 p.p. C.P.: A Collini e Biricolti anni IO ciascuno; Corsi, Giannini ad anni 9 ciascuno; An nu nziati, Brogi, Gandi, ad anni 8 ciascuno; a Te11'0si, Pozzi. Olmi. anni 6 ciascuno; a Gelli anni 5. Jn applicazione all'art. 270 cpv. 2° C.P.: a Bi ricolti. Olmi. Carrai. Giaccheui, Parenti e Rindi ad anni 3 ciascuno: a Bcrtini anni 2 e mesi 6; a Collini, Annum.iati, Corsi, Giannini. Brogi, Gand1, Biagini. Mercatellli, Dei, Martelli, Chiancsi, Benvenmi, Mazzoni, No nmeneavvidi, anni 2 ciascuno. In base alrart. 265 C.P.: a Collini ad anni 7, ad An nunziati. Corsi. Giannini. Brogi, Gandi, Terrosi, Pozzi. SettesoldL Berti. Lombardi, Brogini, Mercatelli. anni 6 ciascuno; a Gel li. Dei, Martel li, Chianesi, Benvenuti, Mazzoni, Nonmeneavvidi a an ni 5 ciascuno. Ai sensi dell'art. 272 p.p. C.P.: a Collini. 13ertini anni 5 e mesi 6; ad An nunziati , Co1:~i, Giannini. Brogj , Gandi, Terrosi. Gelli , Pozzi, Settesoldi. Ben i, Lombardi. Biagini. Mercatelh. ann, 4 ciascuno; Biri~olti, Carrai, Giacchetti. Pernti, Rindi an ni 5 ciascuno; a Dei, MartelJi, Chianesi, Benvenuti , Mazzoni. No nmeneavvidi, Olmi anni 3 ciascu no. Per il disposto delran. 282 C.P.: a Collini, Settesoldi, Beni, Lombardi, Mercatelli , anni 3 ciascu-


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TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA Dl l'L'SA DELLO STATO PR IMA P,\RTF.: SENTl.:NZE PRONliNZIATE DAL T.S.D.S.

ro:

~n nu nzi~ti. Corsi, Gian nini, Brogi. Ga ndi. Terrosi, Gelli, Pozzi, Biagini anni 2 ciascuno:Dei. Martelli , Cl11anes1. Benven uti. Mazzoru. Non me neavvidi. di anni J ciascuno. .. In app lica~ionc all'art. 290 C.P.: a ColJini. Settesolcli. Berti, Lom bardi. Me rcatelli, anni 3 ciascu10: An nunziati. C_ors1. Gian111n1, Brogi, Gandi. Terrosi, Geli i. Pozzi. Bi.agini anni 2 ciascuno: a Dei. Ma1telJ1, Ch1anes1. Benvenuti. Mazzoni, Nonme neavvicli. anni I ciascu no. _Ed op~rato i! cumul~ de lle pene (art. 73 C.P.) compless ivamente condannare: Collini ad an ni 30. Corsi e G1a nn1rn ad anni 25 ciascuno; An nu nziati . Brogi. Gand i. ad ann i 24 ciascuno: Terrosi e Pozzi ad anru 22 ciascuno: Seuesoldi, Beni, Lombardi. Mcrcatelli . Biricolti . ad an ni I8 ciascuno: Biagini ad anni 1_6: Gellc ad an_m 20; De_i, Martelli, Chianesi. Benvenuti. Mazzoni, Nonmeneavvidi. Olmi~ ad ann~ _I2 _ciascuno; Berlln1. Carrai. Giaccheu.i , Pru·enti. Rindi. ad anni 8 ciascuno. I u1t1con la reclusione, tutti con l'interdizione perpetll ta dai pubblici uffici. con Ja libertà vigilata. col pagamento delle spese d1 preventiva custodia, oltre aù ogni altra consegue nza cli legge. P.Q.M Visti ed applicati gl i artt. 270 p.p. e 2" cpv.. 272 p.p.. 265. 282. 290 99 23 29 T ??8 ??9 c p. 274. 479, 488 C.P.P. . ' ' ' , ,). -- . -- ... DICHIARA . Assolti per n1sl'.fficienza di prove Biricolti, Olmi. Bertini. Carrai, Giacchetti. Parenti e Rindi dal s~'.0 reato ~ l.·Clll ali art. 265 C.P. eriliene gli Slcssi assieme a tutti gli altri. colpevoli degli altri reali ad 0_"' 1~_i~o ~s,ewu._Ed opera:o '. I cumulo delle pene complessivamente condan na: Collini ad an ni 30: ~ ~ia11 1~1111 aù,anrn 2) ciascu1.10; Annunziati, Brogi. Gandi ad anni 24 ciascuno: Terrosi. Poz.zi aù ,mni 2_ c'.ascuno, SettesoldL Berti. Lom bardi. Mercatelli. Biricolti ad anni 18 ciascuno: Biagini aù ann'..! ~: Gel li ad ''. nru ~O; ~e 1,_Martelli: Chianesi. Benvenuti. Mazzoni, Nonrneneavvicli, Olmi ;cl anni 12 crascuno: Bert1111, Cmrn1. C, 1acchetu, P,u-enti. Rindi, ad anni 8 ciascuno. Tutti con la recl usione. tulli <:on Ja i.nterdizione perpetua dai pub blici uffici. con la li benù \;io·ilma col pagamento 111 solido delle spese di giudizio, col pagame nto delle spese di preventiva cus~o~ia · oltre ad ogni altra conseguenza di legge. · Roma. I 7. 11..1 942 - <1nno XX I Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.

:orn

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per le disposizionj diramate dal l\.1inistero dell'Interno con circohri n 4664~ del ?7 7 194·, " 49? 16/441 I I 8 · ·' · ..> - · · .) e n. ·. . le l 4.. 1943 viene proposta la liberazione. per Grazia Sovrana. dei sottoelencati detenuti , Col hn1. derenutodal 28.3. 1942. viene scarcerato. per Grazia Sovrana. clalla Casa cli Reclusione.di Castelfranco Emi ha ti 22.8.1 943. . Giani~ini, detenuw ~al 29.3.1942, viene scarcerato. per Grazia Sovrana. da lla Casa di Recl usione cli CasteHranco Emilia il 22.8.1 943. il 2frt~·4~etenuto dal 27.3. 194~. viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Fossano . Annunziati, det:nuto da l 2~.3.1942. vie ne scarcerato, per Grazia Sovrana. da lla Casa di · Reclusione d1 Castellranco Emilia il 22.8. 1943. Brogi. detenuw dall'8.4. l 942, viene scm·cerato, per Grazia Sovrana, da lla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia 1122.8. l 943. Gandi, detenuto dal 24.3. I 942, viene scarcera w. per Grazia Sovra na. dalla Casa Penai~ c1·1 Fossano 11 24.8.1 943. t Terrosi. detenut? dal 1.4. I 942. viene scarcerato. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Castelfranco Emi ha Il 22.8.1 943. Ge!li , detenuto _dal 3A.1942 , viene scarcenno. per GraLia Sovrana. dalla Casa Penale di Castelf ranco E1111ha ti 22.8. 1943. . Pozzi· detenmo dal l 3.4. J942, viene scarcerato, per Grazia Sovrana. clalla Casa Penale d'c F'os~··no il 22.8. I 943. · u ., Set~esoldi. d~ten~Jto dal 31.3 . I942. vie ne scarceralo. per Grazia Sovrana, dalla Cas<.1 Penale di Castelfranco Em1ha Il 22.8. 1943. ·

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Berti, detenuto dal I 0.4. I 942, viene scarcera to. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Castelfra nco Emilia il 22.8.1943. Lombardi. detenuto dal 15.4. 1942, viene scarceraLO, per Grazia Sovrana. daJ J..i Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8.1943. Mercatelli. dctenu10 dal 27.3.1942. viene scarcera LO. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Fossano il 25.8. J943. Biagini. detenu to dal 4.4. 1942. viene scarcerato, per Grazia Sovrana. clalla Casa Penale cli Castelfranco Emilia il 22.8.1943. Chianesi. detenuto dal 15 .4. 1942, viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale cli Castelh·anco Emilia il 22.8. 1943. Mart.elli, detenuto dal 15.4. 1942. viene scarcerato, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Fossano il 25 .8. l 943. Dei. detenuto dal 18.4.1942. vie ne scarcerato, per Grazia Sovrana, da ll a Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8.1 943. Bea ven uti. detenuto dal I 6.4. l 942. viene scarcerato , r er Grazia Sovrana, dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia il 22.8. 1943. Mazzoni. detenuto dal 14.4. I942, viene scarcen1to. per Grazia Sovrana, da lla Casa Penale di Castelfranco Emi Iia iI 22.8. 1943. Nonmene,1vvicli. deten uto dal 15.4.1942. viene scarcerato. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale cli Fossano il 22.8.1 943. Biricolti, detcnu10 clall'S.4.1942, vie ne scarceraco. per Grnzia Sovrana. dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8.J 943. Olmi. detenuto dal 31.3.1942. viene scarcerato. per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Fossano il 25.8.1943. Bertini. detenuto dal 27 .3. J 942, viene scarcerato. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Fossano il 24.8. I 943. (Vedi anche nell' Archivio cli Stato di Roma la sentenza dell' 1.7.1928). Car rai. detenuto dal 18.4. 1942. vie ne .scarcerato, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Fossano il 22.8.l 943. Giacchelli. detenuto dal 19.4.1942, vie ne scarcerato, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale cli Fossano il 23.8.1 943. Paremi, derenmo dal 17.4. I942. viene scarcerato, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Castelfranco Emi lia il 22.8. 1943. Ri ndi, deten uto dal (i.4.1942. viene sca rceralo. per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Castelfra nco Emi lia il 22.8. 1943. li C.ipo dell' Ufficio del PM. dei Tribunali militari cli guerra soppressi. Dr. Floro Roselli, ha costantemente afTermato .il principio che le «condanne inflitte dal T.S.D.S. per fatti che si riferisco no a un attività di re tta a sovvenjrc il regime fascista devono essre annullate secondo quanto stabilito dal D.L.L. 27 .7. J944 n. 159 perché la repressione penale ru determinata dal la esiegnza di tutelare e consolidare il regima fascista». Poiché la Corte Suprema cli Cassazione (2a Sez. Penale) ha sempre accolto. con sentenze e messe il 12.6. 1950. 25 .5.1 956. 6.7.1957, 18.1 2. 1957, 22.7.1 960, 8.6.1960. 1.2 . 196 1. 163.1962. 3.7. 1962. I 6.1 1. I 962, 10.4.1 963, 9.6. l 963, 14.6.1963, 1.7.1963 (lre sente nze) e 8.7.1963 le richieste inoltrate dall' Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il 15.1.1964 gli atti sono stati tras messi al Procuratore Generale de lla Corte Suprema di Cassazione per l' ulteriore corso di giustizia relativo alla di<.:hiarazione 2iuridica di.inesistenw della sentenza emessa dal T.S.D.S . il 17.1 1. 1942 nei confronti di tutti gli in~utat i giudicati con la suddetta sentenza. La Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. Pen.) ha accolto la richiesta e ha annullato, nei confronti di tulli gli imputati, per inesistenza giuridica, la senten7.a pronunziata dal T.S.D.S. il 17.11.1942. NOTA: Con rappo1to n. 06.n del 18.4.1942 furono denunziati dall'Ispet1oraro generale di Pubblica Sicurezza di Norcia (Perugia) alla Procura Generale del T.S.D.S. anche i sottoelencati imputati: Boddi Renato. nato il I0. 11 . 1904 a Firenze, pillore, detenuto dal 26.3.1942: Candido Pasquale. nato il 23.4.1893 a Firenze. sarto, detenuto dal!' l l .4. 1942; Cini Lino. nato il 22.10. 1902 a Firenze, impiegato, detenuto dal 13.4. 1942: Covoni (ì iuseppe. nato r 11.10. 1902 a Firenze, meccanico. detenuto dal 16.4. 1942:


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TRIBUNALE SPEC IALE PEI~ LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAI.. T.S.D.S.

Del Vivo _LJgo. nato il 3_.6.1912 a Sinalunga (Siena), commesso, detenuto dall ' 11.4.1942; Jacopo~zi_Bruno, nato d l 9. l l.1922 a Impruneta (Firenze), contadino, deten uto dal 19.4.1942; Mazzrni Giuseppe, nato il 9.8.l 904 a Firenze. corniciaio, detenULo dal 20.3.1 942; Pettini Ezio, nato il 2.5. 1921 a Greve (Firenze), comadino. detenuto dal 19.4.1942; Serrandrei Bruno. nato il 20.9. I 9 J Oa Firenze, fattorinoe, detenuto dal r 1.4. f 942. li _Giudice Istruttore (Ranacci Luberco) rileva che «a carico dei suddetti 9 imputati sono risultati pochi elementi di responsabilità e pertanto non si ritiene giustificato il loro rinvio ,l oiudizio. Tr~ttandosi di individ ui _che sono. più che altro, viuime degli esponenti del!' associazione si ;uò dubitai e del loro dolo. Infatti non hanno dato una cosciente adesione al movimento comunista e oon hanno esercitato una a_ttività ~pprez~ab!le. ~on risulta elle abbiano partecipato a riunioni, non hanno preso ~aite alla dilfosione dei man1Jestmi effettuala il 14.3.1942 e si sono dimostrati pentiti di essersi trovali. 1_111 p!Jcati nelrindic~to r~~vf mento. Anche i loro precedenti no n sono caltivi. Quindi essi possono essere prosc10lti per msufhc1enza di prove dall' imputazione di cui in rubrica. salvo a foro carico eventuali provvedimenti di polizia».

Cavenù Dante, nato il 2.4.1920 a Firenze, tipografo. Detenuto dal 12.4. 1942 Catelani Nello, nato il 5.6.1897 a Bagno di Ripoli (Firenze), muratore. Detenuto dal 10.4. I 942 Pillori Tullio, nato il I 3.5. 1907 a Firenze, manovale. Detenuco dal 10.4. 1942 Baroncelli-Combes ¼1Sco. nato il 9.l 1.1920 a Cm,nignano (Vicenza), pam1cchiere. Detenuto dal 14.41942

P.Q.M. Il Giudice Istruttore su co'nfonne ric hiesta del P.M. e visti gli articoli 381 e 395 C.P.P.

DICHIARA . Con sentenza del _I 4. 1O. J 942 di non doversi procedere contro Boddi Renato, Candido Pasquale. Crni Lrn~. Covon i Grnseppc, Del Vivo Ugo. Jacopo1,zi Bruno. Mazzi ni Giuseppe. Pettini Ezio e S_crrandrei Bruno per insufficienza di prove i.n ordine ai reati loro addebitati e ordina la loro ~carceraz10ne. se non detenuti per altra causa.

IMPUTATl a) tutti del delitto di cui all'art. 270. 2" cpv. C.P. per avere, in epoca an teriore e prossima alla fine del mese di aprile 1942. in Firenze e dintorni, partecipato ad una associazione sovversiva, tendente a stabi lire la dittatura cli una classe sociale sulle altre e a sovvenire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costitui ti nello Stato; b) tutti ancora: dei delitti di cui agli artt. 265 e 272 p.p. C.P. per avere, nelle summenzionate circostanze. svolto un· attività cale da deprimere lo spirilo pubblico e menomare la resistenza della Nazione in guerra, o comunque contraria agli interessi nazionali , concorrendo in particolare, direttamente o indirellamente. alla compilazione. o alla stampa e diffusione di un manifestino diretto allo scopo, nonch6 f'auo propaganda per la instaurazione violenta della dittatura rossa: c) tutti, inoltre: dei delitti di cui agli artl. 282 e 290 cpv. C.P. per avere. ncIJe riferite circostanze, concorso, direuamence o indirettamente, alla compi lazione, o alla stampa e diffusione di un manifestino che, tra l'altro. conteneva frasi di offesa al l'onore e al prestigio del Capo del Governo e Duce del Fascismo, nonché alla milizia; d) il Grifon i. infine: del delitto di cui all'art. 8 del R.D.L. 16.6.1940 n. 765 in relazione all' art. 340 della legge di guen·a, modificaco dall'art. l del R.D.L. 18.4.194 1 n. 1327 e successivamente daU'art. I ciel R.D.L. 6.6. 1942 n. 68, per avere, sino al 29.3. 1942, in Firenze, in violazione delJ'espliC!lo divieto, fatto uso delf'appareccbio di radioaudizione per ascoltare le stazioni di radiodiffusione e di radiocomunicazione nemiche. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE

Reg. Gen. n. 604/1942

SENTENZA N. 817

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composlO da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/arare: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Di Pasquale Italo, Alvisi Alessandro, Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro, Pasqualucci·Renaco. ha pronunciato la seguence: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Bugli Fiorenzo, naco I' 11.4. 1906 a Firenze, meccanico. Detenuto dal 27 .3. I942 Baldi Ottavio, nato il 25.3. I894 a Firenze, argentiere. Delenuto dal 14.4.1942 Fei Armando. nato il 23.5.1893 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico. Detenuto dal J4.4. J942 Gnfom Libero, nato il 5.12.1909 a Firenze, commesso. Detenuto dal 30.3. 1942 Crescioli Mario. nato il I0.9. I904 a Fiesole (Firenie), pellettiere. Detenuto dal 1.4.1942 rnugni Guido, nato il 3. I. l 909 a Fiesole (Firenze). pellettiere. Detenuto dal 1.4.1942 F1onn1 Otello. naco il 3 l.7. 1907 a Firenze, calzolaio. Detenuto dal J.4.1942 Pieraccioli Luigi, nato il 28. J 2.191 J a Firenze, argentiere. Detenuto dal 26.3. 1942 Mancini Marcello, nato il 25 .4.19 12 a Brozzi (Firenze). meccanico. Detenuto dal 27.3. 1942 Del Buono Giorgio, nato il 6.2.1923 a Roma, meccanico. Detenuto dal 27.3.1942 Santini Remo, nato il 19.1. 1922 a Galluzzo (Firenze), meccanico. Detenuto dal 27.3.1942 Palazzeschi Vasco, nato il 24.1 1.1912 a Firenze, parruchiere. Detenmo daJ 3.4.1 942

Considerato che dalla lettura degli ani processuali nonché delle risul tanze dell'orale dibattimento. specie delle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto assodare. lN FATTO ED lN DIRITTO

Con rappo rco in data 18.5.1942 delJ'Ispeuorato Generale di P.S. in Bologna sono stati alcresì denunziati i sedici individui menzi()nati in epigrat'e; essi, nei contatti di partito. agivano quasi Lutti con pseudonimo. A carico di ciascuno è emerso quantO segue. Bugli Fiorenzo: Non iscritto al P.N.F. , noto per le tendenze avverse al Regime (foglio 39 del rapporto<~ denunzia). Svolse in favore del movimento notevole attività, ed, infatti, ottenne l'adesione di due suoi amici, Baldi Ottavio e Fei Armando, coi quali costitul una cellula di cui fu il capo e dai quali raccolse contributi settimana li. che poi versava, uni ta mente al proprio. a Mercatelli Italo (facente parte cli altro gruppo cli sovversivi già giudicato e condannato). Dallo stesso Mercatelli fn messo detraolitamenre al corrente della diffusio ne di un manifestino del seguente tenore: "«A Mussolini piace spesso ricordare che il fascismo è nato il giorno dell'intervento da lui propugnato, ne li.a grande guerra. Questo è vero: Mussolini Di reuore dell'Avanti, che doveva condurre le masse verso le più alte conquiste sociali, da quel giorno, pagato. tradì per la prima volta il popolo italiano. La sua espu lsione dal Parti to Socialista non impedì che la massa tradita fosse gettata nel b,u·atro della guerra e rimanesse senza una guida sicura. Dopo la guerra vittOriosa il popolo italiano. povero. stracciato ed affamato assalì negozi e si creò il caos. Mussoli ni primo responsabile di tut to ciò ne approffi tlò per appagare la sua ambizione: aJ soldo dei pescecani, ingrassaci dalla guerra. col motto ·'Salvare la Nazione'' raggru ppò il ri fi uto della società: qualche giovane cadde nella rete della demagogia, e la lotta più feroce, senza quartiere, fu iniziata e finita contro il proletariato.


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TRIBUc'IALE SPECIALE PF.R LA DU'ESA DELLO STATO

A sostegno del la di ttatura fasci sta Mussolini creò la Milizia 111e rceoaria e il Tribunale Speciale. Il popolo italiano fù c.:osì ridotto in sc:hia\'itù e i migliori fìgli uccisi. condannati e depona1i: il programma fa.,cis1a che venne dopo completò il delitto comro il popolo italiano: i sind,tc:mi fascisti e la propaganda demografica. Il l'asc is mo sostiene che il sa k1rio no n può essere equiparato al coslO della viw. e col molto ·"Andare ve rso il popolo"' vuole illudere con la befana fascista li.: 120 ore e la 53a settimana che non risolvono nulla. li fo~cismo ha incoraggiato le famigl ie italiane a prolilicarc. e col 1110110 .. Nazione proletaria ha diritto allo spazio virale .. ha preparmo e dichiarato questa immane guerra che nasconde le aspirazioni di accaparrarsi il nwndo. Mussolini dopo aver ingannato il popolo italiano ha venduto l'ltal i.i ;i lla Germanin ri.i7ista col patlll d"acciaio. Di fronte a qucs1a guemi di rapina e di delitù che vuole asservire i popoli liberi col pretesto del nuo\'O ordine. runione democratica dei popoli di rutto il mondo loua contro il fascismo per liberare il popolo italiano. Il popolo italiano ··Fascista per forza"" deve collaborare per la sua Liberazione. lottando sul frome intcrno. 1igetta ndo ngni respon!;abi li tà di qucsw gL1erra vol ulà dai dirigenti fascisti e dichiarata ua Mussolini. Il popolo italiano deve lotlllre sul fronte interno ponend(> in ano le seguenti parole d"ordine: Ronura dei rapror1i dell"as,c e pace separnta con !"Inghilterra. Scioglimento della milizia e del Tribunale Speciale. Libera7ione dei condannati politici dalle carceri. confino e campi ùi concentramento. llaliani ! L·arma con la quale dovete agire sul fronte interno per conseguire la vostru liberazione deve ei.~cre il Boicottaggio del lavoro. Operai: Lavorate poco e male rifiutale gli su·aordinari di guerra e lottate per l' aumento dei salari. Contadini: Non portate i vo!.tri prodoui agli amma,~i. ;.olo così finirà la gueJTa. Donne italiane: Non donate più nulla al fascismo! Impedite la partenza dei vosu-i fi gli. dei vos tri mariti. dei vostri frat elli per il fronte. Soldat i: Questa è la guerra del fa scismo e non dell'Italia. non comb,1uete contro l'unione della de mocrazia che louano per la liberazione ciel popolo irnliano. W l"unione democratica di tulli i popoli liheri». In rclaLione a ciò. ~ccondo quanto dettogli dal f\lcrcatelli. eseguì un ~opralluogo. coi suoi rompagni f3aldi e Fci. nellu wna assegnata alla sua cellula per snidi.ire i punti più opponuni nve di:,~cminare le copie. La sera del 1-1 marzo poi. data stabi lita per la di lTusione. intervenne regol,mne ntc alrappunt,une11Lù ma per un ritardo avvcnm<> nella consegna. non riceverte dal Mercmt'lli i pacchi pre\'isLi. Nelrintermga1orio giudiziale. modificando quanto afferimmo preliminarmente. il Rugli ha dichiaraw di nou c,sersi reso bene como del carattere dell"associazione. né del contenuto del manifostino. che rite nne semplicemente satirico. nrn tali dìchiara:1.ioni s · appai esano evidc111e rnemc inntte11dibi li. Baldi Ottavio: Non iscrittll al P.N.P., segnalato quale sospctlo antifascista (foglio 62 del rapporto di denunzia). Come sopra ha fatto parte della cellula capeggiata dal Bugli. al quale diede la sua adesione con la promessa che sarebbe siata aS!>olutameme segreta. Al Bugli versò pure Clll1tribmi. e. avvertito in ordine alla manifestazione indetta per la sera del 1-1 marzo. con lo stesso Bugli e con Fei Armando, altri co111pnemi della cell ula, fece 1111 sopraluogo in Vi.1 Roman,1per studiare i posti dove era più opportuno gettare i manifeMini . La sera uel 14 marzo, per(>. il Baldi non imen e nne alrappuntamemo. A scopo difen~ivo. nell"ir11crroga1orio giudiziale. il Baldi ha modificato par7ialmemc le dichiarazioni preliminari. riferendo che versò una sola volta il -;uo contributo. senza rendersi como degli scopi antifasc isti tlclrassoci.ii'ione. Fci Armando: .Iscritto al P.N.F. dal J 926. quale cx combatLcntc (foglio 63 ciel rapporto di denunzia). Emrò a féll" parte della cellula capeggiata dal Bugli . Jn contrasto con le dichiarazioni del detro Bugli. il rei ha riferito che ver~ò il contributo di due lire una sola volra. Partecipò insieme al Bugli e al Baldi. alla ricogoizione in Via Romana e, la sera del 1-l marLO. si recò in Viale Petrarca per attendervi dello Bugli che do veva recapita rgli i manifestini; però. per un contrallempo negli appuntamenti prestabi liti per lo smistamento dei pacchi. non ebbe le previste copie da diffondere. Grifoni Libero: lscrino al P.N.F. dal J940 (foglio 33 del rapporto di denunziai. Attratto alla causa comunista del Collini e dall'Olmi. ha operato attivamente a favore del mov11nen10. ollencndo !"adesione di ire suoi amici. Crescioli Mario. Giugni Guido e Fiorini Otello. coi quali costiml umi cellula di cui divenne capo; tenne poi stretti contatti con Giannini Sirio. Gancli Enzo. Beni Otello ed altri. e dal Collini ebbe in lettura alcuni libri a sfondo sociale tra quali uno intit0la10 «il compagno». A scopo di propaganda ascol tava seralmene. col suo apparecchio. le stazioni radio di Mosca e di Londra e commentava quindi le notilie col Crescioli. col Giugni e col Fiorini. In occasione del lancio del manifesti-

PRIMA PARTE: SF.1'ìhNZ!c PR01'lìN71 ,\TI:. DAL T.S.l).S.

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no. il Grifoni ,i trovò coi componemi della c.:ellula al predisp~~to _ap~u.ntamenLO _e pr~vv ide a c.l'.lfondere le copie affidategli nelle località fissate. Nclrimerr~ga_tono gmdm~le cd a dibat~'.mento lo_s'.ess~ Grifoni ha negato parte delle circostanze amme~se preh minannente. g.1un~cndo pe_1s1no ~ ~osrcnere che le somme-versategli d,il Crcscioli rappresentavano il rimborso di pall1111 da caccia fornitighe noi~ un contributO a scopo-organiz,.1ti vo. Non è evidentemente credi bi le. specie perché ve nne smentito dai ,ari coimputati. . . Crescioli Mario: Noo iscri11o a P..'J.F.. segnalato quale elemento ostile al regim~ {loglio 55_del rapporto di denunzia). fu gradatamente convinto dal Grifo ni ad ent ra re :1ell"ass~c1a~_1on~ con~u~is'.a: isti tuita a Firen,.c; versò pertan10 a Fiorini Otello. altro c..:omponentc la cellula.~onl11butt setllm'.11~'.'.1 1 da due lire per spese e.li propaganda. li J4 marzo poi intervenne puntal~1cme ali appumamento :1~s,110gli dal Grifoni per la diffusione del manife:,1ino. ebbe un pacco d1 co~1e. ma. per p~1u~a eh essete trovarn in possesso e.li mie materiale _co111pr~me1te_nte. a s_uo dire. lo getto, ,_n. u_n campo. Nclr interro!!atorio giudiziale ed a Jibatume nto LI Crcscinl1ha sprnlo olt re la sua neg,n1v~1, <ldd uce~do di non aver ~ersato : omrne tram ire Fio1ini e che quelle date al Grìfoni (circa 8 lire) co~(lluivano r111~borso di pallini dii caccia forniti. Ha sostenuto ancora di 11011 sapere che della cellula tacesse p,uw il coonaLO Giu2ni Guido. in contrmao con le dichiarazioni e.li quest"ultimo. . .. . I: Giu!mi Guido: Non iscritto al P.N.f. . di sentimenti anifa~cisti (foglio 52 e.lei rapporwdi dem~nz1a). Fu prcs~ntato al capo cellula Grifon i Libero da riori ni Ot~llo il quale gli diede pure un ltl?ro 1~1t11ola'.~ «Lenin,,: tenne contatti con ,Li tri ele menti dclrorganizza1.1one. e prec1su111c nte con Ga~1d1 Enzo. Be1~1 Otello. Bia!rini Virgilio. Al Berti. il 22 mal7o scorso. consegnò la somma cli L. 1-1. cosll~~en1e _1 ~onmbuti di due-settim;ne del Grifoni e del Cre~c.:ioli. La ~cm del 14 marzo. all'ora _!>tabrllla. nurò dal Grifoni 2 pacchi di manifestini. che insieme nl Fiorini di:·~u,c lungo I~ sir:'.de c_he circo~dn_no 11_c~1.np~ di Marte. zona loro asseg nata. A gi ustifica7.ione, nell 111tcrrogatorio g1ud1 ziale ed ,li i ud1cnz,1 h,1 addouo di non c%crsi reso conto che tratta va~i di organizzazione comunista. . . r iorìni Otello: Non iscriuo al P.N.F.. immune e.la precedenti (foglio 55 del rapporto d1 dcnunz1~l. E" staio anratto nclrorganizzaione comunii.1a dal Grifoni e dal Collini. ed a sua voli~ ha ottenuto I adesione di Giu !!ni Guido. Dal Grifoni ha avuto in lenura il libro «il compagno» e.. rnteressaro dt1 1lo stcs~o Grifoni. Ì,a ri:-cosso i cont ributi se.ttimanali del Giugn i e del Cre~cioli._chc poi ha ver?ato 111s1emc ai propri. La ,era del 14 marzo ha di ITuso. nelle vie adiece nti al Campo d1 M,1r1e. le copte ~cl noto manifestino. Anche il Fiorini. ncll'imeirng.acorio giudiLiale ed a dibaHimemo ha c~rcato. m~ m,·am?· di mtcnuare Ju propria respon~abilitr1 asserendo di non avere avuto dal Gri'.oni pa_111col_aregg1a1e nm'.zic circa 1·or!!:1nizz.azione: di non aver allrntto il Gi ugno. che e ntrò nell orga111zz,mo1~e ~er opera dello stesso Grifoni. di non aver infine ritirato quote seuim:mali dal Giugni, né dal Crcsc10h: . Pieraccioli Lui!!i: Non iscritto al P.N.F.. già ~ottopo~w a diffida da pane della Quc,tura dt Firenze per aver dato luog; a sospetti in linea politica (foglio -l'.! del rappo1~0.cli denunzia). ha ~~t~ la sua a~csione al mo vimento a seguito dei contatti <.:On Corsi Ugo C Bert1111 Bruno. e SUCCCS~l\ <1111ente con Mercatelli Italo. Ha reclutalo tre giovani cle me111i nelle pe~one ciel Mu nc1111 _Ma rc~llo. Dal ~ ~1011_0 Gior!?io e Santini Remo; con c.:oscoro ha fl>rmato una cellul.1. raccogl1e_nl!Odagli ste~s, conmb~u se111 e a mezzo del detto {Vlanc1111. Dal Buono mnna-,.1. Ia -;era d'I e 1-,1 111,arzo . . pc,·sonal,n•'ntc . , . e Sanum, _ ha_ d1f. fuso tre pacchi di manifestini. Tuuo ciò. sia nelrinterrogawrio preliminare che 111 quello grndlllale nonché all"udieni',a il Piernccinli ha sostanzialmente amme~so. . M:uicini Marcello: Iscritto .il G.I.L. (foglio 68 del rapporto cli denunzia). Fu attrailo al co1m1ms11~0 dall:~ propaganda di Picrnccioli Luigi. Messo al corrcn1e dallo .s~csso Pi~raccioli dcli~ ~rogemua dtftLL,ione d1 manifestini. la seni del 1-1 mar,o. convenne al luogo stab1Juo e. msieme al Santtm Remo _e a~ Dal ~u?no Giorgio. eseguì puntualmente l"incaiico. assicurando poi punlllalmlen1e in questo _senso 11 P1eracc1oh. A criListificazionc il Mancini ha solo addotto di non aver letto il contenuto del mantfesL1~0. essendo buio. , e Dal Buono Giorgio: Ancl, egli iscrillo .illa G.l.L. (foglio 69 del rnppo110 e.li de n_L'.nzia)_. /\dcn al movimento acl opcr; del Pieraccioli. Assieme allo ~tesso Pieraccioli. il 1-1 marzo. dlifuse m Via del Cumpuccio. Via della Chiesa e adiecenle il 11010 manifestino. . _ . . Santini Re mo: /\I pari dei due precede_nti iscritto alla G.I.L Ctogho 7!l c!el rapport<: dr de~un~:~~· ': c;ontrasm colle dichiarazioni ciel Picracciol1. ciel Manc1n1e ciel dal Buono. 11 Santm1l>11_1cgato cli a,c_1_u~': rito al movimento. pur ammeltendo di aver parrecipato. la ,era ciel 14 ma:1.0. alla d_1fl~~1(>11e ciel manilc~u-_ no. Nclr interro!!atorio giudi.tiale ed a dibauimemo ritrauando quest'uh1111~ runn~si~ne._ha sost.enuto di aver bullato in Àrno il pacco di manifestini. Non è attendibile perché smcnltlo dru van connpmau. ~


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TRlBUNAI.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Palazzeschi Vasco: Non iscritto al P.N .F.. immune eia precedenti (foglio 40 del rapporlO di denu nzia). Dette la sua piena adesione al movimento a seguito dei discorsi esaltanti le teorie comuniste, tenutegli eia Berlini Bruno e Corsi Ugo. A sua volta convertì al comunismo Pillori Tullio e Caverni Dante. dai quali ricevette contributi settimanali che unita mente ai suoi, versò a Terrosi Creante. Successivamente, nei contatti di parti.Lo e nella carica di capo cellula, si fece sostituire dal Caverni e d,1 questi fu edotto che. per la sera del 14 marzo, era stata preparata una diffusione di manifestini disfattisti. Convenne puntualmente e ricevette dal Caverni tre pacchi di manifestini. parte dei quali diede a Catelani Nello, altro elemento deJla cellula. A giustificazione ha addotto di non aver esattamente capito che si trattava di un· organizzazione a sfondo comunista e di aver agito in un momento di tristezza per essere stato dichiarato disperso un frateJJo e per no n essergli sta~a riconosciuta una malattia contratta al fronte greco-albanese. Caverni Dame: Iscritto alla G.l.L., richiamalo alle armi il 16 marzo I 942 ed assegnato al distaccamento del 19° Reggimento Artiglieria in Pogggi a Caiano, dove è stato arrestato il 12 aprile (foglio 64 del rapporto di denunzia). Ha aderito all'o rganizzazione comunista su invito di Palazzeschi Vasco, che successivamente sostituì nelrincaiico di capo cellula. Ha mantenuti continui contatti con Corsi Ugo. membro del comitato direltivo. al quale versava i contTibuti riscossi dal Palazzeschi e dagli altri componenti della cellula. cioè Pillori Tullio, suo cognato. Catclani Nello e Baroncelli Combes~Vasco. Con i suddetti, la sera del 14 marzo, ha partecipato alla diffusione del noto manifestino nella zona assegnatagl i. A giustificazione ha acldottO nell'interrogatorio giudiziale ed a dibattimento. ritranando la dichiarazione resa preliminarmente al rigmu·do, cli essersi disfatto de] pacco di manifestini, buttandolo in un angolo della strada. ma è smentito dai vari coimputati. Catelani Nello: Iscritto al P.N.F. dal 1925. quale ex combarrene (foglio 66 del rapporto di denunzia). Dette la sua adesione a seguito opera di propaganda svolla da Pillori Tullio e mantenne poi stretti rapponi con Corsi Ugo e Bertini Bruno. come si è detto esponenti di rilievo nell'organizzazione. dagli stessi. ai primi di marzo. fu edotto in meriLO alla diffusione di un manifestino sovversivo e, la sera del 14 marzo, panecipò alla manifestazione secondo le istruzioni iicevute. Versò poi, regolarmente. i propri comributi settimanali a Palaneschi Vasco pri ma e quindi a Caverni Dante. Al fine di attenuare la propria responsabilità. nelJ ' imerrogatorio giudiziale ed a dibattimento ha prospettaco di aver ritenuto che i contributi servissero per beneficiare fam iglie bisognose e di aver buttaw il pacco di manifestini in un portone. La versione è identica a quella offerta da molti altri. ma ven ne smentita. Pillori Tullio: No n iscritto al P.N.F., ha precedenti quale sospetto antifascista (foglio 65 del rapporto di denunzia). Allorché fu attrntto al comunismo dal Pa!zzeschi, prestava servizio militare. da richiamato. a Firenze ed è stato congedato nel febbraio e.a. Invitato a partecipare alla diffusione del manifestino. convenne all'appuntamen LO. alle ore 2 1,50 del 14 marw, in Via di Ponte alle Mosse, dove. secondo le istruzioni, sparse il centinaio d.i copie affidatogli . Presentò il Catelani al Corsi e al Bertini. secondo quanto affermato dal detto Catelani. NelJ'inten-ogatorio giudiziale ed a dibattimento ba confessato le dichiarazioni rese preliminannenle. ~ Baroncelli Combes Vasco: Non iscritto al P.N.F. (foglio 67 del rnpporto di den unzia, dove non sono segnalati particolari prececlent.i). Il Baroncelli si è li mitato ad ammettere che. su proposta del Caverni. aderì ad un gruppo di persone che cercavano cli tutelare gli interessi degli operai e conseguire migliori condizioni <li vita: ha ammesso pure di aver partecipato alla noia manifestazio ne del 14 marzo, soggiungendo di essersi disfatto del le copie affidategli, gettandole in blocco in un portone, per paura di compromettersi . Tali dichiarnzioni contrastano soprattutto con le affermazioni del Caverni e, manifestame nte non sono attendibili perché s mentite dai vari coimpmari. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che tutti gli imputati appmtenendo ad associazione sovversiva hanno svolto fatti.va opera propagandistica di partito ed hanno concorso alla diffusione dell'acccnnnato manifestino sovversivo e disfattista. nel quale sono altresì contenute frasi di offesa all'indiri zzo del Capo del Govemo, nonché di vilipendio alla Milizia. Di conseguenza tu tti si sono resi colpevoli dei reati rispettivamente rubricati e di cui agli arLL. 270 cpv. 2°, 265. 272, 282 e 290 C.P. Il Grifoni era stato rinviato a giudizio anche per rispondere del reato contestatogli, per avere fauo uso clandestino dell'apparecchio cli radioaudizione per ascoltare le stazioni di radiodiffusione e di radiocomunicazione nemiche. Però essendo intervenuta l'am nistia deve dichiararsi il proscioglimento perché estin to il reato, in applicazione deJI 'art. l del R.D. 17 onobre 1942 n. 1156. Accertata ed affermata la responsabilità penale di tutti gli imputati: esami nate e vagliate mtte le

PR IMA PARTE: SENTE!'iZE PRONU NZl1\TF. DAL T.S.D.S.

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ris ultanze dibattirnemali nonché le richieste difensive; tenuti presenti i precedenti dei giudicabili e considerata Ja natura particolare dei reati commessi in momenti diffic ili per la Nazione; il Collegio è d'avviso cl'i.rrogare le seguenti pene. In applicazione all'art. 270 cpv. 2° C.P.; a Bugli. Fei, Grifoni. Pieraccioli . Mancini._ Dal Buo_no, Santini, Palaz.zeschi. Caverni. Catelani. Baroncelli. anni 2 ciascuno; a BaldJ. Crcsc10'1, F10nn1, Pillori. Giu!!'ni anni uno ciascuno.. Per il disposto dell'art. 272 p.p. C.P.: a Bngl i, Gri l'oni, Pieraccioli.. Caverni anni 4 ciascuno; _a Baldi. Fei. Crescioli, Mancini. Da! Buono. Santini, Fiorini, Catelani. Pillori. Baroncelli. Palazzesch1, rurni due ciascu no; a Giwrni anni uno. Ai sensi dell'art. 265 -C.P.: a Bugli. Pieraccioli anni sei ciascuno: a Grifoni. Caverni anni sette ciascuno: a Palazzcschi anni sei: a B;ldi. Fei. Cresciol i. Giugni. Fiorini, Mancini. Dal Buono. Santini Catelani. Pillori. Baroncelli anni cinque ciascuno. In base ali· art. 282 C.P.: a Bu!!'li, Grifoni, Pieraccioli , Palazzeschi. Caverni anni due ciascuno: a Baldi, Fei. Crescioli. Giugni, Fiori ni. Mancini, Dal Buono. Santini, Catelani. Pi ilori. Baroncelli anni uno ciascuno. Jn applicazione all'art. 290 C.P.: a Bugli. Grifoni, Pieracciol i, Palazz.eschi, Cavern i anni due ciascuno; a Baldi. Fci . Crescioli. Giugni. Fiorini. Mancini, Dal Buono, Santini. Catelani_ Pillori, Baroncell/ anni uno ciascuno. Ed operato il cumulo tielle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare: Pieraccioli, Bugli ad anni sedici ciascuno: Palazzcschi ad anni quattordici; Fei. Mancini, Del Buono, Samini. Catela111, Baroncelli ad anni undici ciascuno; Baldi, CrescioJi, Fiorini, Pillori ad anni dieci ciascuno; Giugni ad anni nove. Tutti con la recl usione, tutti con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigi lata, col pagamento in solido delle spese cli giudizio. col pagamento delle spese di prcvemiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.M. Visti ed appl icati gli artt. 270. 2° cpv.. 272 p.p.. 265, 282, 290, 23, 29, 73, 228 e 229 C.P. 274, 488 C.P.P. l R.D. 17. 10. 1942 n. 1156 DICHTARA Grifoni Libero prosciolto dal delitto rubricatogli alla lettera d) dei capi di accusa perché il reaw è estinto per intervenuta amnistia. Ritiene rutti gli imputati colpevoli dei reati ad ognuno attdbuiti ed operato il cumulo delle pene condanna complessiva mente Caverni Dante e Grifoni Libero ad anni 17 ciascuno: Pierncciol i Luigi e Bugli Fiorenzo ad anni I 6 ciascuno; PaJazzeschi Vasco ad anni 14: Fei Armando. Mancini Marcel lo, Del Buono Giorgio, Santini Re mo, Carelani Nello, Baroncelli Combes Vasco ad anni l l ciascuno; Baldi Ottavio, Crescioli Mario, Fiorini Otello. Pilloii Tullio ad anni I O ciascuno: Giu!!ni Guido ad an ni 9. Tulti con la reclusione, tutti con la interdizione perpeLua dai pubblici uffici, co~ la libertà vigilata, col pagamento i n solido delle spese di giudizio e con il pagamento delle spese cli preventiva custodia. oltre ad ogni alra conseguenza cli legge. Ro ma, 18. 11.1942 - an no XXI Seguono le l'irme ciel Presidente e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DJ ESECUZIONE

Per le disposizioni diramate dal Ministero dell ' lnlerno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 492 16/441 del 14.8. 1943 viene proposta la liberazione. per Grazia Sovrana. dei sottoelencati detenuti. Caverni . detenuto dal 12.4. J942, viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8.1 943. Grifon i, detenuto dal 30.3. I 942, viene scareeraco, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale <li Castelfranco EmiIia i I 22.8.1943. Pieraccioli, detcn uLO dal 26.3. 1942 . viene scarceraLO, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Fossano il 23.8. 1943. Bugli, dete nuto dal 27.3 . 1942. viene scarcerato. per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Fossano il 24.8.1 943.


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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUKZl ,\TF. DA L T.S .D.S .

T RIBUNALE SPEC IALE PER L,\ DIFES,\ DELLO s·1Arn

Palazzeschi. de te nuto dal 3.4. I 942, viene scarceralo, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penai~ cli Fossano il 22.8. J 943. Santini, de te nuto dal 27.3. I 942, viene scarcerato. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di S. Gimignano il 24.8.1943. Del Buono. detenuto dal 27.3.1942. viene scarcerato, per Grazia Sovrana. dal la Casu Penale di S. Gimignano il 24.8. 1943. Mancini. detenuw dal 27.3. 1942, vie ne scarcerato. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale cli S. Gimignano iI 24.8. I 943. Catelani. dete nmo dal 10.4. I 942, viene scarcerato, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale cl i Castrovillari il 22.8. 1943. Baroncelli-Combes. detenuto dal 14.4. I942. viene scarceraw. per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Castelfranco Emil ia il 22.8. I 943. Fei. detenuto dal 14.4.1 942. viene scarcerato, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di Fossano i J 23.8.1943. Pillori. de tenuto eia! I0.4. 1942. viene scarcerato, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale di S. Gi mignano il 24.8. J 943. Fiorini. de te nuto dal 1.4.1942. viene scan:era10, per Grazia Sovrana, dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia i I 22.8.1 943. Ba ldi, de Le nuto eia[ 14.4. 1942, vie ne scarcerato, per Grazia Sovrana. da lla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 22.8.1 943. Crescioli. dctenmo dal 1.4. 1942. viene scarcerato. per Grazia Sovra na, dalla Casa Pe nale cli Castelfranco Emilia il 22.8. 1943. Giugni. dete nu to dal I.4. 1942. vie ne scarcerato, per Grazia Sovrana. dalla Casa Penale cli S. Gimognano il 24.8.1943. A seguito di analoga e mocivma richiesta inoltrata dal Capo dell'Ufficio del P.M. dei Tribunali miJjtari di guerra soppressi, Dr. Floro Rose lii. per la dichiarazione della giuridica inesistenza della sentenza 11 • 8J 6 emessa dal T.S.D.S il 17. l I .1 942 la Colte Suprema di Cassazione (2a Sez. Pcn.) dichiara. con sentenza ernessa in Carnera di Consiglio il 18.2. 1964. la giuridica inesistenza della sentenza emessa dalT.S.D.S. il 18.1l.l 942 nei confromi cli llltti gli imputati che vennero giudicati con la suddetta sentenza.

Reg. Gen. n. 1023/ 1942

SENTENZA N. 821

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogote nente Generale della l'vl .V.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Procuratore Militare ciel Re Jrnp. Giudice Console Generale M. \I.S.N. : Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppie j Giorgio. Rosa Uliana Riccardo. Pompili Torello. Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento pe nale a carico di: .lurdana Gioacchino. nato il 2.1. 12. 1.902 a Mauug lie (Fiume). manovale. Detenuto clall'8.7. 1942 Blec.: ic Vittorio, nato il 14.3. I913 a Cosrna (ex Jugoslavia). impiegalo priva to. Detenuto dall' 8.7. 1942 Grahalic Miro. nato il J 9.5. 19 18 a Pola, impiegai.o alle Ferrov ie. DeLe nut.o dall' 8.7. 1942 Braian Giaco mo. n.i t.o il J 3.7. 1914 a Mattuglie (Fiurne), manovale. Detenuio dall' 8.7. 1942 l MPUTATI Tuui :

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a} del ciel irto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P. per aver parteciparn acl uri' organizzaione cli ribelli sloven i. diretta dallo stra niero ed avente. trar altro. lo scopo di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano in guerra, di rninuenclo J'efficenza bellica. ln te rriLorio di Mattugl ie (Fiume) ed altrove, precedente mente e fino all'epoca ciel loro arresto: .lurdana Gioacchino. Blecic Vittorio e Grahalic Miro. ancora: b) del delitto cl.i cui agli artt. 575. 576 n. 4 e 56 C.P. per avere. il 7.7.1942 in Cucelli cli Mattuglie, esploso. a fine di uccidere e per sottrarsi al la cattura. alcuni colpi di pistola. che però non riuscirono a colpire gli agenti di P.S. ed alcuni militari c he irnimavano loro di uscire dal nascondiglio. In esito al pubblico dibattimento. sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati. che. coi rispetLivi difensori. hanno per ultimi avuto la parola. osserva.

IN FATTO ED lN DIRITTO A seguito d' istruzione a rito forma le. con scn1cnza clella Commissione Istru ttoria in data 10 novembre corrente. i preve nuti furono rinviati a giudizio per risponde re de fatti dilettuosi sopra .. in epigrafe, enunciati. Al l'od ierno di battimento. per le dichiarazioni degli inputati e per le prove testimoniali e docu me ntali : è emerso quanto segue. l croaLi Blocic Vi ttorio e Grahalic Miro, impiegaci, gÌÌI studenti uni versi tari a Zagabria. rnu ni Li di fai.s i docume nti personali, erano venu ti nel giugno u.s. in territorio di Fiume. per svolgere allività organizzati va e di propaganda nell'interesse del l'organizzazione dei partigiani. che. come emerse in numerosi altri processi.. è dirella e sorretta dallo ~traniero ed ha tra l' al tro lo scopo immediato di favorire. in tempo di guerra, le operazioni militari dei no,lri nemici e. comunque di nuocere alle operazioni militari dello Stato It.iliano diminue ndone la efficienza bellica provocando diserzioni tra cinadi ni italiani di lingua slovena. cosLirne ndo bande armate, provocando atlacc hi alle fo rze Armale dislocate nella Ve nezia Giulia e nei limitrofi Lerri to ri occupati . Costoro, all'epoca clell'arres10. avevano trovato rifugio ed assistenza in Cucelli di Matlliglie. in casa di un tale Braian Giovanni. assente. per interessamento ciel di lui fraLello e precisamente ciel ru bricato Giaco mo compartecipe dcll"organizzazionc. Qui vi la sera del 7 lug lio e.a. convenne. per una riunione. anche il rubricato Ju rdana. al tro compartecipe. In seguito ad analoga segnalazione pervenuta al R. Commissariaw cli P.S. !VlatLUglie. ve nne disposta, la sera dello stesso 7 luglio. verso le ore 22.30, una irruzione. con age nti di P.S .. mi litari della G.A .F. e Carabinieri. nell' abirnzionc ciel Braian. l n della abitazione. e precisamente nella stanza c1· ingresso, fu trovato il solo Braian Giacomo. fratello del proprietario dello stabile. che dichiarò non esservi in casa alttre persone all'infuori dei familit1ri. Perèi. all' insistenza ciel Commissario di P.S., egli finì per ammettere che nella sottostante sia Ila. cui si pote va scendere anche da una botola, v'erano persone che egli non conosceva. Fu intimato. ali.ora, auraverso la botola. agli sconosciuti, di uscire dal nascondiglio; ma vanamente. Era sembrato. forse per equi voco, che 1·osse stato sparato un colpo di pistola ragione per cui dai militari fu apeno il fuoco. Dopo circa un'ora cli spari. fu fatta irru1..ione nella stalla ove furono cauuratio, feriti, i predetti Blccic e Grahalic, uno dei quali, all'atto della canu ra, gridò: «Vi va Stalin. Viva la Russia, Abbasso il Popolo Italiano». Successivame nte, ven ne cattura to. illeso. il prede tto Jurdana. che era con i primi nella stalla. dove. in un secondo te mpo, rurono rinvenuti, dagli agenti. due pi~tole e sei bossoli di cartucce esplose. Gli imputati, che. in sede cli polizia giud iziaria, avevano fatte più dettagliate am missioni. davanti al Giudice Istru ttore e oggi in udienza, hanno, ciascuno per la parte che lo riguarda. cercato cli attenuare la propria responsabilità. che però. per quanto riguarda il reato di favoreggiamento bellico, è risultara chiara dagl i esami testimoniali, eia indicazione di qualcuno degli stessi im putati e ciel materiale in sequestrn, che è composto. fra l'altro. eia un foglio con indirizzi di l'avoreggiaLOri e con parole d' orclini. da notevo li somme di denaro e da fals i documenti persouali. Per quanto concerne il tenwto omicidio cli cui .illa Jeuera b) dell'epigrafe, il dibattimento non Ila offerto prove tranquillanti e. comunque, tali eia giustificare una affermazione di respos nabilità nei riguardi dei tre ai quali tale imputazione è in ruhrica attri buita; pertanto essi da tale addebito debbono essere assol Li per insuffici1.mza di prove. Negli al tri fatti accertali commessi dagli irnpuLati. il Collegio. invece. ravvisa gli estremi giuridici della ipotesi piL1 grave prevista clal rubricato art. 247 C.P. Per l'opera cli agiLaLOri, come il Grahalic e lo Blecic. che da terra straniera temerariamente scendono nelle nostre terre. in tempo cli guerra, a seminarvi la rivolta annata, obbligando le nostre truppe, che dovrebbero essere dislocate in alLre località, a Lrasferirsi in luoghi ove. purtroppo. subiscono continuarnente notevoli e dolorose perdile.


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'l'IWII IN,\ I E :-i l'E<'lt\LI : PER LA I ll l'l:S/\ llEI .I .O ST,~l'O

11Cir,1hal ice i I B lecic, perlanto, debbono es1>ere condannai i al la pe11,1capitale prevista th11 1' ari.

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PRIMA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATF, DAL T.S.D.S.

2-1-7

C.P. 111 favore dgli altri due impu t.iti , i l Tribunale, nella t'atli!>pecic, va lut,1lc le peculiari c ircostanze del r.i 110 d i ciast:uno, ritiene di dover applicare le diminuen ti di cui agli art i. .11 1, 11..J. C .P. e d i doverli , in rn ncret o, condan nare ad anni sedici d i rec lui,ione ci ascuno, rn n interd iz ione perpelua dai pubblici ufTici e liber1ì1 vig ilata (aru. 29,230 n. I C.P.), e al paga111enl(1 del le spese, in solido quelle processual i e singolarmente quelle di custod ia prevent i va. I .a sen tenza di condanna a morte deve essere pubbli cala ai sensi dell ' art. 36 C .P. Il Tribunale ritiene di dover ordinare che sia pubblicala a11che in 11111i i quotidiani dello Stato.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCLOLI DI

ESECUZIONE

.Jurdano : detenuto dall'8.7 . I 942. muore nella Casa Penale di Castel franco Emilia il 26.7.1943. Braian: detenuto dall'8.7. l 942, viene scarcerato il 9.3. I 944 dalla Casadi Recl usione di Fossano «per intervento della Croce Rossa Croata d ' accordo con 1'Autorità Germanica di Tori no e viene inviatO a L ubiana». La pena infli tta dal T.S.D.S viene dichiarata interamente condonata dal Tribunale militare territoriale di Roma con Ordinanza del l 2.5. 196 I in applicazione di quanto disposto con il D.P. del 14.4.1948 n. 511 che prevede la concessione del cond ono per condam1e inflitte per reati comu ni. mi li tari e politici a cittadini j ugoslavi.

l'.Q.M. Lelli ed ar,plica ti gli art i. 247, 114, 3 I I , 29, 2.10 11 . I, .16 C.P.; 27..J., -188, 479 C.P.P. DI CH I ARA Grah,ilic Miro, Blecic Villorio, .lurd ana C ioacch ino e Brian Giacomo responsabil i del reato di cui alla lc11c ra a) della rubrica, co lle d im inuenti di cui agli artt. 3 11 e 11 4 C.P. per .lurd an,1e Brai ,1n. assolvendo per insufficienza d i prove Jurdana. Blecic e G rahalic dal ru bricaln tenta lo c1111 ic idio e condanna ( ì rahal ic e Blecic alla pena di morte e Jurdana e Braian c iascuno ad anni sed ici di rec lusione, con la co nseguenza per quest · ultim i due dç l 1· interdizione perpe tua dai pubblici uffici, del la libert ì1 vigi lata e del pagamento delle spese: i11 solido quel le processua li e personali quelli di pro pri a custodia preven tiva; onl in,1 la pubblicazione della sen tenza ai sensi di legge e in tulli i quotid iani dello SI alo. Ro ma, 2 1. 11.1942 - anno XX I Seguo no lç rirme del Presidente e dei Giudic i. T RI BUNALE SPECIA L E PER LA D IFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA D I COND ANNA ALLA PENA DI M ORTE L'anno 111illenovecen10quarantaduc XX I ed il g iorno ventidue del mese di novembre in Ro ma al le ore 7 antimeridiane ed in locali1 r1 Forte fl raveua, appositamente desig nala dal Comandante del XVI I Corpo d 'Armala (l'.M . 7 1J con la nota in data di ieri n. 117. T .S. A seguito dell 'ordine di dello Comandante çol quale è stato stabilito questo giorno cd ora per la esecuz ione della sentenza di condanna al la pena di morte ini'litta a: I ) Blecic V illorio di Giovanni e di Cucic A nna n;llo a Blecic (Costua} (ex .Iugoslavia) il 14 marzo 1913, ci llacli no croato. domiciliato a Brister (Croazia) con iugato. alfabeta, incensurato. impiegato pri va to. 2) Grahal ic M iro d i Gi useppe e di L orenzin L uc ia nato a Pola il 19 maggio 19 1K. residente ,1 Zagabria, ce libe, all"abeta, incensurato, impiegato ferro vi ario, c iliati i no croa to, con sentenza irrevocabi le pronunc iata da questo Tribunale in data 21 novembre corrente per il del ilio dì fa voreggiamento bell ico previsto dall' art. 247 C.P. lo solloscriuo Cancelliere Capo, del l' intesta to T rihunalt:, con I' interventn del medico Dr. A ll"redo Monaco presente. il Colo nnello dei CC.RR Co1111n . Dr. L111do r,1n1 ini capo dell ' uf'J'ic io d Pùlizia G iud iziari a di questo T ribuna le, 111i sono recato. per assistere al la esecuzione nella detta località, dove sono stati tradolli dalla Fori.a Pubblica, i condan11a1i suddell i. Qui vi due sacerdot i, in luogo apparta to e senza la prese11z,1cl i altre pcrsone hanno dato 1·assis1en· za re ligiosa ai condannali che l' hanno accettata. Co lloi.:,ll i poi i con dannal i di fronte al re par to in armi della M .V..S.N . il com, 11Hlantc tkl reaprto C.1po M anipolo De M agri M ario ha lello ad alla voce la sentenza di condanna. I due. condannati sopra1111111i11at i sono stati quindi posti a sedere d inanzi ,1 1repart o con la Sl:hiern1 ri volta al reparto stesso e subito dopo, con le modal i1i1 richies te dal regola111e1110, al lc ore 7,04 del soprascrill o g iorno è avvenuta l'esecuz ione med iante la fuci lazione de.i d ue condannati su nominati. li med ico ha proced uto alle co nstatazioni del çaso accertando l'avvenma 111or1e dei con d,111na1i. Si dli all o che l'esecuzione non è statn pubblica ta in conformità del disr,osto dell ' ar t. 4 R.D. 12 dicembre 1926 n. 2962. Lello, çonfermato e sot1 oscri110. A ll" originale seguono le firme.

Reg. Gen. n. 568/1942

SENTENZA N. 822

Il Tribunale Speciale per la Difesa deUo Stato co mposto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M .V.S.N. Giudice Relatore: Pres ti Giovanni - Procuratore Mil i tare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciso tti Carlo. Giudici Consoli lvi. V.S.N.: Suppiej Giorgio, Rosa Uliana Riccardo. Pompi li Torello, Calia M ichele. ha pronunc iato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a cari co di: Ko losa Bnrnko, nato il 15.4. I 92 1 a Zagabria, cittadino cromo. Detenuto dal 27.8 J941

IMPUTATO a) del delitto di cu i all' art. 247 C.P. per avere, in tempo di gueJTa, tenuto intell igenze con lo straniero, allo scopo di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano; b) del delitto di cu i al!' art. 253 p.p. e cpv. I° C.P. per avere co mpiuto atti d i sabotaggio di opere militari nell ' interesse di uno Stato in guerra con lo Stato I taliano; e) del delitto di cui all 'art. 258 p.p. e cpv. 1° C.P. per essersi, a scopo di spionaggio militare, e nell' interesse di uno Stato in guc1Ta con lo Stato llaliano, procur ato notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la d i vulgazionc; d) del delitto di cui all'art. 262, l O e 2° cpv. C.P. per avere. in tempo di guerra, ed a scopo cli spionaggio mi litare, rivelato le noti zie co me sopra procacciate (lettera e). In esi to al d ibattimento, svoltosi , giusta ordinanza preliminare, a porte chiuse, sentito il P.M. nella sua requisiwria e l'imputato, che, col suo dif'e.nsore. ha per ultimo avuto la parola. osserva IN FATTO ED IN DIRrrro A seguito d' istruzione a rito formale. con sentenza della Commissione Istruttoria in data 28 agosto u.s., il prevenuto fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in epigra fe enunciati. All'odiern o dibattimento, per le dich iarazioni del l'imputato e per le prove racco lte, è stato accertato quanto segue. La sera del 17.9.1941. da una pattug lia di militari della Regia Guardia d i Finanza, veniva fermato. nel piccolo porto di Val Grustzza dell'Isola d i Cher so (Jugoslavia), il rubricato Kolosa che. a mezzo di una barca a vela, si avvicinava alla riva. Sottosposto ad i nterrogatori o, dopo varie menzogne miranti a giustificare la sua presenza in quel luogo, ti nì per fare interessami ed importanti ri velazioni. Affermò. tra l' altro: d'essere un gradualo dell 'esercito croato assegnato al servi zio informativo: d'essersi, però, nel frattempo, messo in relazione con le bande dei ribelli comunisti, notoriamente dirette dallo straniero, operanti in quelle zone contro l'Esercito italiano; d'aver ri velato e forn ito; a tali bande, notizie


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TRIB UNALE

SPECIALE

PER LA DIFESA !)ELLO STATO PRIMA PARTE: SEKTENZE J>ROKUNZIAfJ; DAL T.S.D.S.

sulla presenza di nostre truppe in località varie: cl' aver egli . personalmente. compiuti, nel luglio 194 l, atti di sabotaggio, i nte rrom pendo le lince telefoniche mi litari che collegano Karlovac. Zagabria e Vojnic e scavando. con l'ainto di alcun.i contadini comunisti. nu merosi fossat i sulla strada allo scopo cli ostacolare il tra nsito cli automezzi caiichi cli truppe italiane; d'essere stato fermato mentre tentava cli entrare in Italia per compiere atti terroristici e di sabotaggio; cl'<.:ssersi. tnfatti. assunto, tra l'altro. l'incarico di far saltare il silurificio cli Fiume. deposito cli munizione e polveriere e cli compiere altri atti di sabotaggi.o alla linea ferrovi aria Fiume-Trieste. Denunziato n questo Tribunale. sia in istrutto1ia che in udienza. il Kolosa ha cercato cli diminuire la sua responsabi li tà. modificando le sue esplicite riferite ammissioni. Le informazioni perve nu te dal Comando della 2a Armata e l'esito cli una formale perizia circa la esattezza o meno delle notizie di natura militare che il Ko losa ha alTermaco d'aver fornito. bastano per rendere vane le di lui ulteriori modificazioni. Nei faui come dinanzi acc:ertati il Collegio, ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricuti. I reati cli cui alle Jeuere a) b) e d) della rubrica sono puniti con la pena di morte e quello di cui allu le.nera c) con la pena clell· ergastolo. Per umi i reati predetti. il Tribunale ritiene di do ver concedere la diminueme di cui all ·art. 34 J C. P.. La pena che il Tri bunale ritiene di dover in concreto infliggere per ciascun reato è anni 30 cJ.i recl usione per i reati la cui pena edittale è quella cli morte e cli anni 24 di recll1sione per il reato cli cui alla lettera c) della rubrica. Operato il cumulo ai sensi dell"art. 73 1° cpv. C.P. la pena che ne risulta è quella dell'ergastolo. la pena. cioè, che il Tribunale ritiene di dover iniliggere. Ne consegue l'interdizione perpetua dai pubbl ici uffici. il pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva e la pubblicazione della sentenza (arlL 29. 36 C.P.: 274, 488 C.P.P.). 11 Collegio per la pubblicazione designa ru tti i quotidiani della Yencr.ia Gi ulia. PQ.M. Letti ed appl.icati tutti gli art. di legge rubricati e gli art. 29. 36. 73. 3 11 C.P. e 274. 488 C.PP. DICHIARA Ko los.i Branko responsabile di tu tti i reati in rubrica ascrittagli. con la diminuente di cui all"art. 3 11 C.P e cumulate le pene. lo condan na all'ergastolo, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva e alle c;onseguenze di legge: ordina che questa sentenza sia pubblicata ai sensi di legge e in tulli i quotidiani della Venezia Giulia. Roma. 2 l. l l.l 942 - an no XXI. Seguono le firme del Presideme e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Kolosa. detenuto dal 27 .8. 194 l. viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia in data inmprecisaca ·ciel 1944 a seguito dei noti avvenimenti ve rificatisi dopo 1'8.9. 1943. Nei confronti cli Kolosa Branko il Tribunale mifaare territo riale di Roma dichiara, con Ordinanza ciel 26. 11.1 955, condonata la pena del1'ergascolo perché la posizione giuridica del condannato rientra nell'ipotesi prevista dall"art. 2 lettera a) del D.P. l4.4. l948 n. 5 11 che concede il condono delle pene in.tlitte a cittadini iugoslavi.

Reg. Gen. n. 1038/1942

227 SENTENZA N. 823

Il Tribunale Speciale per la Difesa del lo Stato composto da: Presideme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Gwd,ce Re/(lfore: Presti Giova1m i - Proc.;uratore Mi li tare ciel Re lmp. Gwd,ce Console Generale M V.S.N. : Cisotti Carlo. Giudici _Consoli M. \<S.N.: Suppicj Giorgio, Rosa Uliana R.iccm·do. Pompili Torello. Calia Michele. ha pronu nciato la seguente: SENTENZA nel procedimento pena le a carico di: SÌlligoi Gi?~'anni. na to il 24.6. J 902.a Casteldobra (Gorizia). contadino. detenuto dal 15.7.1942: Clm~c Em1ho. nato il 23.9. 1923 a S. Marti no di Quisca (Gorizia) il 23.9.1 923. contadino. de tenuto dal J::i.7.1942. lMPUTA:Tl . a) del delitto d.i cui all'a rt. 247 C.P. per avere partecipato ad una organizzazione dei ribelli sloveni. dtrett~ dallo stran_1e1:o ed ave nte, tra l'altro. lo scopo di nuocere alle operazioni militari dello Staio italiano lll guerra.: cl111111;uendo la efficenza bellica. In te1Titorio di S. D,miele del Carso e altrove. precedcntememe e fmo all epoca del loro atTCSto: . _b) ciel delitto di cui atrarl. 253 cpv. n. l CP. in relazione alrarL I IOstesso codice. per avere in corretta tr~ loro. nella notte tra il I~ e~ il l ~ lugli~ 1942 abbattu ti servendosi di sega a mano quattro ca,·allettr di sostegno della linea teldontca mrhtarc. 111 S: Daniele del Carso. nell'interesse del nemico: . C) deJ delillo di cui all'art. 435 C.P in relazione all'art. 110 stesso c:odice. per avere nelle stesse circostanze di tempo e ~i _luogo cli cui alla lettera al. detenuti in correità ed al fine di compiere auenta11alla pubblica mcolum1ta. tre pacchetti di materia esplodente. circa 50 centrimetri di rnic:cia. tre detonatori.

OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli arL 479 C.P.P. e I RD. 17 . I0.1942 n. J 156 DICf-lTARA non do~iersi pr~ceclere nei. confronti dei rubricati imputati in ordine all' imputazione di cui alla JeItera c) cieli epigrafe essendo il reato estinto per amnistia; assolve i predetti imputati per insufficienza cli prove dagli .nlLn reati rn rubrica ad essi ascritti ed ordina la scarcerazione dello Sfiligoi Giovanni e del Clrnec Emi ilo se non detenuti per altra causa. Rorna. 2 1 novembre 1942. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.


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PRJMA PARTE: SENTENZE PRO:s!UNZIATF, DAL T.S.D.S .

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 827

Reg. Gen. n. 880/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Giovanni - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Irnp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano. Suppiej Giorgio, Leouardi Nicola. Pornpili Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bosoni Carlo. nato il 23.11.1911 a Milano, tipografo; Detenuto dal 24.5.1942 Campagnoli Enrico, nato il 7.7.1 9 15 a Milano, impiegato; Detenuto dal 23.4.1942 Casadei Ivo, nato l' 11.8.1902 a Coriolo (Forlì). ottico: Detenuto dal 26.4. 1942 Cauaneo Ferruccio. nato il 27.1 1.1911 a Milano. meccanico; Detenuto dal 25.4.1942 Ci ngolani Ottorino. nato il 25.7. I 901 a Milano, geometra; Detenuto dal 22.4.1942 GhiLtoni Bnmo, nato il 19.J . 1912 a Milano. dattilografo, soldato presso il 3° Battagl ione Sanità Milano; Detenuto dal 23.4.1942 Landini Otfeo. nato il 18.6.1913 a Fabbrico (Reggio Emilia), impiegato privato;Detenuto dal 22.4.1942 Marasini Pietro. nato il 29.6.1922 a Parma, radio-tecnico; Detenuto dal 29.3.1942 Pizzi Dante, nato il 2.7 .19 I 7 a Milano, panettiere; DetenuLO dal 22.4. 1942 Santorelli Gennaro, nato il 18.2.19 l 8 a Sparanise (Caserta), ragioniere; Detenuto dal 24.4. 1942 Valtolina Giovanni, nato il 7.8.1910 a Sesto S. Giovanni (Milano), meccanico; Detenulo dal 5.5.1942 Vettore Luciano. nato il 9.8. I914 a Padova, tintore; Detenuto dal 23.4.1942 Visigalli Celestino, nato il 12.3.1912 a Milano, pittore; Detenuto dal 23.4.1942 IMPUTATI Tutti: a) del reato di cui all'a rt. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato a un' associa1.:ione (comunista) diretta a sovvertire violenetmente gli ordinamenti economici e sociali costiniiti nello Stato; b) del reato di cui all'art. 272 p.p. in relazione al!" art. I IO C.P. per avere, in concorso u·a loro. fatto propaganda perii sovvertimentro violento degli ordinamemi economici e sociali costituiti nello Stato; Cattaneo Ferruccio, Valtolina Giovanni e Landini Orfeo, inoltre: c) del reato di cui all"art. 270 p.p. C.P. per avere promosso e organizzato l'associazione comunista di cui alla lettera a). ln Milano e altrove, fino alla data dei rispettivi ar,-esti. JN PUBBLICA UDIENZA Sentilo il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola. coi loro difensori. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell" orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto accertare. IN FATTO ED IN DIRITTO La Questura di Milano il 21.4. 1942 procedeva all'arresto degli impiegati della società italiana Breda, Santorelli Gennaro e Mariani Umberto perché erano stati sorpresi dai loro superiori mentre duplicavano, in ufficio. dattiloscritti di contenuto sovversivo propagandistico. Sottoposto ad interrogatorio il Sanlorelli fi nì per fare ampia confessione, dichiarando di appartenere, assieme ai rubricati Vettore Luciano, Ghitloni Bruno. Visigalli Celestino ad una «cellula» comunista capeggiata dal coimputato Landini Orfeo e di essere alu·esì a contatto, sempre a scopo di attività antinazionale, con un gruppo di studenti universitari di Milano e Pavia, aderenti ad un movimento liberale. Giustificò questo suo atteggiamento contro il Reglme Fascista in seguito alla lettura di

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numerosi libri a sfondo sociale, ed attraverso discussioni avute al circolo fi lolo<>ico di Milano col Landini e con altri compagni di fede comunista. In tal modo entrò a far parte del!~ cellula «Landini» che a somiglianza di altre era composta di quattro elementi e collegata, tramite Landini, al fratello di un confinato politico. il rubricalo Cattimeo Fen-uccio. Secondo gli accordi fra iscritti al movimento sovversivo, compico principale di ciascun componente la «cellula» era quello d1promuovere la costituzione di altra analoga formazione in ma njcra di dar vtta a tutta una rete organizzativa, seguendo il sistema dei compartimenti staoni, per svolgere attività e propag~nda a~tifascista. Dai comani che il Santorelli ebbe col Landini app~·ese che r 01;anizzaZJOnc comunista milanese contava decine di «cellule» facenti capo ad un «centro,,; che l'organizzaz'.ùne disponeva_ di una tipografia clandestina e di altri mezzi per la riproduzione di stampati, nonché eh un apparecchio radio trasmittente, di segretiluoghi di convegno, di denaro ecc.; che il denaro. che veniva raccolto fra i compagni di fede, veniva ripartito in una quota per il «centro» perché potesse provvedere al potenziamento della organjzzazione generale; in altra quota per l'armamento dei singoli componenti la '.<cellula» ed infine pro-soccorso rosso: che tutte le «cell ule» dcll'organizzazi;ne erano state 111obl11tate per svolgere attività propagandistica; specie effettuando scritte murali ami fasciste. . USantorelli inoltre ebbe incarico dal Landini di trovare altro locale, da prendere in affino. per le n umom clanclestme; ncevendo anche degli opuscoli dai titoli «la classe» consistente iri una esposizione teorica sulla genesi del lasc1smo e sulle inevitabili cause della sua decadenza: «manifesto del popolo russo ai lavorat0ri italiani», tendente a dimostrare un presunto tradimento delJ' Asse nei riguardi della Russia ad incitare gli italiani alla rivolta. alla diserzione ed al sabotaggio; «premessa alla npre~a del movimento m~rxista». di carattere teorico-pratico comunista, del quale opuscolo il Santorellt ebbe pure rncanco dt effettuare le numerose copie; infatti ne duplicò (consegnandone nove) venendo sorpreso dai supetiori d'ufficio mentre eseguiva il clandestino lavoro di datti lo"rafia. Prese parte a varie riu nioni di partito. ten ute in casa Visigalli, Cingolani; frequentando poi il ctcolo filolog1co ebbe cont,1tti politici sovversivi con gli studenti universitari Pavesi, Bersellini e Bolis che facevano parte _del_rnedesimo movimento antifascista studentesco (vedi sentenza n. 828 del 24.11 . 1942). Nelle numom studentesche il Santorelli svolse auività propagandistica di proselitismo facendo perfino l'apologia delle teorie comuniste, spiegando i principali postu lati ed il fu nzionamento delle «cellule.». Fece altresì imervenire ad una riu nione il Vettore Luciano e successivamente in casa sua mise in contatto il Bersellino col Landini. Dopo di aver raccolto gravi elementi a carico dei vari coimpwati, la Questu_ra procedette a perquisizioni domiciliari, sequestrando presso il Landini un apparecchio radio tras1~1tteme, e van hbn; presso il Valtolina, due microfoni per trasmittenti ed appunti vari; e presso g(i altn del matenalc propagandistico e scritti vari. Circa i libri e gli opuscoli è da rilevare: . a) che r_n un opuscolo tradotto dall'i nglese e riprodotto a ciclostile. è contenuta una premessa, defimta «grnstrficaz1one» nella quale si allude all'Italia, dove sarebbero in uso il bavaglio e la sistematica deformazio1~e degli avvenimenti, e dove le falsificazioni dei fatti avverrebbero per gli interessi e la rnegalomanra dr un smgolo. oltre che per giustificare azioni ingiustificablli; b) che in un fascicolo scritto a macchina si fanno astratte ed aberranti disquisizioni circa la ljbertà e la educazione degli individui, deboli, oltre che sulla libertà di conoscere e pensare pubblicamente: c) che in un altro fascicolo sulla premessa per la difesa del movimento marxista, mentre si afferma che il ~iarxismo noi~ è una dottrina lìlosofica completa, ma una dottri na economica naia nel campo di battaglia del comumsmo, s1parla della lotta di classe. del proletariato che deve portare alla umanità il regno della libertà, si inneggia al socialismo nel cui sistema è la soluzione di tutti i problemi storici. eco~omici e~ etici, e ~i eccita all'azione iivoluzionaria del proletariato, che deve sboccare, quando il fascis mo sara rn agonia. alla conquista del potere; d) che in un manifestino a stampa si eccitano gli italiani a non chinare la schiena al nemico ereditario, la Germania; e) che in un foglietto dauilografato si pongono acca nto ad alçu ni 1e1111in i annonari definizioni allusive e pellicole cinematografiche; f) che in un altro foglietto sono scritti dei versi allusivi alla gue1rn ed a coloro che la comandano· g) che in un fogliello tracciato a matita è precisato il sistema di un apparecchio radiotrasrnittcnt~. memrc in altri fogli scritti a macchina sono specificate le indicazioni per l'uso; h) che in un altro fog li etto è dattilografato 1· inno della rivoluzio ne;


PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IAT E DAL T.S .D .S.

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TRIBUNALE SPEC IALE PER L,\ DIFESA DELLO STATO

i) cbe in un foglio iracciato a penna con lo schizzo di un esplosivo sono specificate le formule per la composizione dell'esplosivo medesimo: . l) che in un altTO foglio a matita è illustralo il significato della parola anarchia. In possesso del mmeriale suddetto cd in base alle esplicite dichiarazioni _de_l Santorelli. ed a _par~ zia le am missione di altri, tmti i prevenuti veni vano tratti in arrresto e denunziali per I rean spec1bcat1 nella intestazione della presente sentenza. Si è proceduto col sistema del rito formale. e wtti i fatti che hanno dato luogo aìla denunzia hanno avuto piena conferma aLtraverso la diligente e precisa istru ttoria, che non ha t!·ascu rato d1 porre ciascuno dei prevenuti di fronte alle ammissioni degli al tri coirnputaLi ed alla realta dc, lau1accertati: per cui anche al di battimento chiaramente emersero le rispettive responsabilità penali. Prima di analizzare le singole attività criminose dei giudicabili è opporrnno porre in rilievo che la neuaLiva di mtti e di ciascuno. circa la esistenza di un' autentica associazione sovversiva. è smemita in pi;,o dagli accertamenti di polizia giudiziaria. Non è il caso di lumeggiare, i_n vista della costante giurisprudenza di questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Star.o, che la es1ste1_1z'.1 ~ J una aSSOCHlZIOne sovversiva si verifica rutte le volle che più individui, pervasi da idee e pn nc1p1diretti a sovvertire violentememe gli ordinamenti economici e sociali cosliLuiti nello Stato. si uniscono. si accordano. si muovono per quel fine specifico. È dalla mentalirà degli stessi individui, che. nella ricerca e nella propaganda di vietate concezioni politiche e sociali. trovano volontaria applicazione cont~·o la co111pag111e della Nazione e contro lo Stato, che scaturiscono il carattere ed il fenomeno assoc1at1 vo pe[ ftm sovversivi: è dalle estrinsecazioni portate nel campo dell' attuazione pratica per il proselitismo. e per lo studio dei mezzi atti a sovvertire, che deriva la mentalità di una organizzazione. rappresentante Il mezzo ed il fine perché le idee non finiscono nel campo dcJra~trattismo e della teoria. N~lla specie, peraltro ove si consideri che i vari consociaci. oltre ad amman.i re il multiforme materiale d1propa~anda. si occupavano persino della trasmissione di notizie ed istruzioni per mezzo d1apparecchio raclw_, e si industriavano per la confezione di esplosivi. balza chiaramente che soltanto attraverso una orgamz~ zazione con finalità sovversiva si potevano attuare le idee ed i principii da ciascuno de, prevenu ti maturati ed esperti. . . . . Le figure preminenti sono Cananeo Ferruccio. Landini Orfeo. Valtolina Giovanm. Il pn mo ed il terzo meccanici, il secondo impiegato. li primo si professa ateo ed 111 suo possesso v1. e ne trovato un fraJicobollo con la testa di Lenin: è nella sua dichiarazione cli rnanacanza di fede religiosa vi è la prova mi!!l.iore della sua mentalità e della sua capacità a delinquere in materia politica. ~Sono detti individui che si agiLano. si muovono maggiormente per realizzare il programma comunista. per raccogliere fondi, per ammassare il materiale necessario alla vica cieli' associazio~1e. Sono gli stessi che spiegano agli altri il sisterna delle «cellule» e la di_pende_nza_clel «centro»._Ecl e ~er tah ragioni cbe a costoro si dà carico anche della più grave imputazione cli cui alla p.p. ciel i art. 2;0 C. P. s(enclendo ali' esame delle singole responsabi ltà, l' attività svolta da ciascuno si può sintetizzare come segue. ~ Cattaneo Ferruccio: richiesto il materiale dal Landini consegna a costui tutto il mmeriale cli propaganda comunista. Già diffidato e fratello dell' imernato Dante Cattaneo. svolse opera di propaga nda ;pecie con tale Del Santi: procura raccolte di fo ndi per sovvenzionare detenmi politici, dà incarico al Landini di completare la radio trasmittente. si dichiara col Landm1al corrente dei luoghi d1co~vegno di altre cellule comu niste. È ostinatamente negati vo circa tu tta l'attività svolta, nonostame abbia confessaw di aver avuto da costui lo schizzo riproducente un apparecchio trasmittente per chiarimenti tecnici. Landini Orfeo: istradato e direuo dal Cattaneo, prende un apparecc hio radio trasmittente che cerca cli compleLare per destinarlo a tras missioni di propaganda comunista; acquisLa_ un Ji br? sughcsplosivi, riceve dal Cattaneo e distribuisce materiale propagandistico, prende parte a diverse numon1ed 1stru1sce il Santorelli . sul funzionamento della cellule del centro. Si fa promotore di una raccolta di denaro pro-interna ti politici, svolge tu tta una complessa attività diretta a fare proseliti: è chiamatoin correità da quasi tutti gli altri imputati. Le sue negative e le sue imparziali am missioni cadono dtnanz,1 alla real tà dei fatti . Valtolina Giovanni: già noto vociferawre antifascista e diffidato dagli organi di polizia. confessa che da vari airni si orien~ò contro il fascismo e si rafforzò nelle idee comuniste. In casa sua vennero sequestrati i microfo ni di apparecchio radio: un appumo sulla composizione di miscele esplosive e

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sulla confezione di un ordigno, una defin izione manoscriua della parola ed idea anarchica al tri due volumi di cultura comu nista. Amico del CatLaneo. auspica che la Russia non crolli; lo stesso Cattaneo afferma che tu tto il materiale propagandisLico proviene dal Valtolina, che si rifi uta di rilevare i nominaLivi delle persone che con lui componevano ]a cellula comunista. Boso1ù Carlo: si dich.iara antifascista dinanzi agli organi cli polìzia. e non nega di aver avuw frequen ti incontri col Landini e con gli altri comunis ti: am mette che il Landini durante le riunioni si esprimeva ammirando .l'esercito russo. Gi;1conda nnato per furto nel 1937, è staro accertato che faceva parte ciel gruppo Landini-Ghittoni-Santorelli-Veuore. A carico suo però non emersero elementi sufficienti di reità per statuire che rea lmente svolse aui vità propagandistica sovversiva, per cui deve essere proscio!Lo per insufficienza <li prove del reato di cui all'art. 272 p.p. C.P. Casadei Ivo: ass ume di essere mazziniano e che col Vettore aveva in comune idee e sen1irnenti avversi al fascismo. Ebbe dal Marasini 1·apparecchio radio-trasmittente, che doveva servire per propaganda antifascista e che consegnò al Vettore. Ebbe dal Vettore un manifesto del popolo russo diretto ai lavoratori italiani e scrisse. a tale Ing, Vandani una lettera in cui sono contenute ti piche espressioni demagogicbe e di contenuto comu1ùsta. Cingolani Ottorino: in casa sua si tenevano riunio ni sovversive; amico della maggior parte dei denunziati, è stato trovato in possesso di uno dei fogli dattiloscri tti con espressioni ironiche circa la situazione alimentare. oltre che di un manifesto di origine inglese. Invitato da Landini a partecipare alle ri uni0tù. strinse rapporti con Visigalli. Vettore. Campagnoli. Santorelli ed al tri; du rante le quali si commentava il libro di Laski: <<La libertà dello stato moderno». Ghittoni Bruno: chiamato in cori-eità dal Santorelli. SLrinse conta tti con Visigalli , Vettore ed alt1i . e partecipò a diverse riunioni in casa di Visigalli ed al circolo fi lologico. Ebbe dal Landini copia de li' opuscolo «La classe» e dieci copie del manifesto dei russi agli italiani ; versò al Landini L. 50 per contributo al soccorso rosso: assume di aver distrutto il materiale datogli dal Landini dopo una perq uisizione du rante la quale tale materiale sfuggì alle ricerche della polizia. Marasini Pietro: costruì l'apparecchio radio che omì alla organizzazione. Per mezzo di Casaclci entrò in rapporto col Vettore dal quale ricevene suggerimenti sulla costruzione e sugli scopi dell'apparecchio. Al Casaclei consegna l'apparecchio medesimo con le istruzioni sull'uso: di che poteva funzionare per un raggio di 6 e 7 Km. in fon ia e per telegrafo fino a 100 Km. Pizzi Dante: partecipa alle riunioni in senso al circolo fi lològico: il Vettore lo istruisce circa il comunismo. gli consegna il fascicolo «La premessa». il Casadei gli dà il manifesto dei russi. Prende pan e alla riunione anche in casa Ci ngolani. Mentre con Landini in casa di costu i leggeva il libro«Libertà nello SLatO moderno» irruppe la polizia e lo trasse in arresto. Però a carico suo non si è potuto accertare se abbia o meno svolta attività propagandisLica sovversiva. per cui deve essere prosciolto daJ reato contesw togli di cui all 'art. 272 p.p. C.P. per insufficienza di prove. Santorelli Gennaro: è la fo nte dalla quale si attingono precise e non smentite notizie circa r esistenza dell'organizzazione. sapendo di acc usare se stesso. il Santorelli spiega di aver fo tto parte con Vettore, Ghittoni e Visigallj cli una cellula comunista capeggiata dal Landini e collegata col Cattaneo che defini sce elemento principale dell'organizzazione. Ammette cli aver preso parte alle riunioni. di avere ricevuLo e dato materiale propagandistico. cli essere stato messo al corrente del movimenm liberale studentesco, partecipando a due riunioni degli studenti in casa Canitano, ove venne costituiLo il centro. Riproduce copie di opuscoli e manifesti sovversivi. dà spiegazione del sistema cli organizzazione e propaganda. Vettore Luciano: in rapporti stretti col Landini, consegna a costui l'apprecchio radio-trasmi ttente. che gli era stato dato dal Casadei e che doveva servire per fini politici. Amico di Visigalli, Ghittoni e degl i altri. tiene riunioni in casa sua, parla agli studenti. svolge tulla un'a ttività diretta a giovare all' associazione ed ai fin i propagandistici. Visigalli Celestino: ammette che per disgrazie e disagi famigliari. sorse in lui il senso della ribellione verso la società. stringe rapporto con Ghittoni e Landini lo istruisce sulle teorie comuniste: tiene dive rse riunioni in casa sua si fa promotore di raccolte cli fondi. spiega propaganda per le idee comunste. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che Cattaneo, Va!tolina e Landini ebbero a prom uo vere ed organizzare un'associazione comunista. direLLa a sovvenire violentemente gl.i ordinarneoti economici e sociali costituiti nello Stato. Con cosmro vi appartenevano svolgendo attivicà propaga ndistica sovversi va tutti gli altri imputati


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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFES1\ DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S.

rubricati; ad eccezione del Campagnoli. nei confronti del qu_ale devesi dichiarare 1'~1ssolu~io'.1e p:r insufficienza di prove dai reati a lui contestati , in quanto non si raccolsero e lementi suff1c1ent1 dt 1e1ta: e nemmeno nei confronti di Bosoni di Pizzi e Cingolani in erdine però al solo reato da propaganda d, cui alr art. 272 p.p. C. P. Pertanto a~certata ed affermata la responsabilit_à p_cnale dei o~nu no dei_detti giudicabi li: esanùna1:e e vagliate tutte le risul tanze dibattimentali e le nch1este d1fens1ve; tenuti pre;enti i precedenti dei vari imputati; considerata la natura particolare dei reati, commessi in momenti . . difficili per la Nazione in guerra; il Collegio è d ' avviso d'i rrogare le seguenti pene. . Per il disposto dell'art. 270 p.p. C.P.: a Landini anni dieci; per Cattaneo e Valtolma anni nove ciascuno. . Ai sensi de ll'art. 272 p.p. C .P.: a Landini, Santorel1i e Vettore anni cinq ue ciascuno; a Casadet, Cattaneo, Vallolina anni quatlTO ciascuno; a Ghittoni. Marasini, Visigalli anni tre ciascuno . . . ln applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: a La ndini anni tre: a Casade'. . C_a ttaneo, _G hmo111 '. Marasini, Cingolani. SantoreUi, Valt0lina. Vettore. anni due c iascuno; Bosom, P1zz1, V1s1gal h an111 uno ciascuno. Ed operato il cumu lo delle pene complessiva me nte condannare: Landini ad ann i d icio~to: Cattaneo, Valtolina ad anni quindici cìascuno; Santorelli, Vettore ad an ni sette ciascuno: Casade1 ad anni sci; Ghittoni, Maresini ad anni cinque c iascuno: Visigal li ad anni quattro; Cingolani ad anni due; Pizzi. Bosoni ad anni uno ciasc uno. Tutti con la reclusione; Landini, Cattaneo, ValcoHna, Santorelli, Vettore pure con la interdizione perpeitua dai pubblici uffici; Casadei, Ghittoni, Marasini, Visigalli. anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinq ue. . . . Tutti, tranne Pizzi e Bosoni pure con la li bertà vig ilata; tutti col pagamento 111 sohdo delle spese di giudizio . col pagamenento de lle s pese d i preventiva custodia, oltre ad ogni a ltra conseguenza di legge.

Valtolina: detenuto dal 5.5.1942, viene scarcerato dal la Casa Penale di Fossano il 24.8.1 943. Cattaneo: detenuto dal 25.4.1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di CasrelFranco Emilia il 28.8.1943. Vettore: de tenuto dal 23.4. l 942, viene scarceraw da lla Casa Penale di Castelfranco E milia il 28.8.1943. Santorelli: derenmo dal 21.4. I 942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilfa il 28.8.1943. Muore a Capua il 21.10.1 949. Casadei: detenuto dal 26.4.1 942. viene scarcerato dal la Casa di Reclusio ne di S. Gimignano il 19.8.1943. Marasini: detenuto dal 28.3.1 942, viene scarcerato dalla Casa d i Recl usione di S. G imignano il 19.8.1943. Ghittoni: dete nu to dal 23.4.1942, viene scarcerato dal la Casa d i Reclusione di S. Gimigna no il 19.8.1943. Visigalli: detenuto dal 23.4.1942, viene scarcerato da lla Casa Penale di Fossano il 24.8. 1943. Cù1golani: detenmo dal 22.4. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusio ne di S. Gimignano il 19.8.1943. Bosoni: a seguito di sitanze di graz ia inol1r.:1tc dal Bosoni, dalla moglie e dalla figlia viene concesso, con Decreto di Grazia ciel 3.5.1 943. il condono condizionale della resi du a pena da es piare. Pertanto Bosoni Carlo, deten uLO dal 24.5. 1942, viene scarcerato dal Cru·cere Giudiziru'io di Roma i I 12.5.1943. Pizzi: detenuLo dal 22.4. 1942, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il 22.4. 1943. A seguito di ricorso inoltrato da Valtolina Giovanni la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Pcn.) visto l'art. l del D.L. 22.7. I 944 11. l 59 ann ulla la sentenza e messa dal Tri bun ale Speciale per la Difesa dello Stato il 23. I 1.1942 con sentenza del I 3.9.1 949 estendendo l'annullamento della sentenza anche nei confronti d i rutti gli alLri irn pu1ati non ricorrenti.

P.Q.M.

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Visti ed applicati gli artt. 270 p.p., cpv. 2°, 272 p.p., 23, 29,228. 229 C.P; 274,479.488 C.P.P. DICHIARA Campagnoli assolto per non aver commesso il fatto, ordinando che venga imm~diatamente scarcerato se non deten uto per altra causa; Cingolani. Bosoni e P izzi asso lti per msuffic,e nza di prove dal real.O d i cui al l'art. 272 p.p. C.P. RITIENE Gli stessi Cingolani, Bosoni e Pizzi, assieme a tutti gli altri, colpevoli dei reati ad ognuno asc1i11i, ed operato il cum ulo delle pene complessivamente condanna: Landi ni ad aimi dici ouo: Catt.'.neo. Valtolina ad anni quindic i c iascuno; Santore11i, Vettore ad anni sette ciascu no: Casade1 _ad anru sei; Maresini e Ghi uon iad anni c inque; Visigalli ad anni quattro; Cingolani ad anm due ; P1zz1, Bosom ad anni uno ciascuno. Tmti con la reclusione: La ndi ni, Cattaneo, Va lto lina, Santore lli, Vettore pu re con la interdizione perpernia dai pubblici uffici: Casade i. Ghi ttoni, Marasini, Visigalli. anche con la interdizio ne dai pub. . . . blici uffici per la durata di anni cinque. Tutti, tranne Pizzi e Bosoni pure con la libertà vigilata; lutti col pagamento ll1 solido delle spese dt giudizio. col pagamenento delle spese di preventiva custodia. olLTe ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 23. 11. I 942 - anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Camphgnoli: detenuto dal 23.4.1942, viene scarcerato il 23. 11.1942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZlONE In ottemperanza alle disposizioni im parti re dal M inistero dell' Interno con_circolari n. 46643 del 27.7. 1943 e n. 492 16/441 ciel 14.8.1943 viene proposta la Iiberazione per Graz ia Sovrana e. pertanto: Landini : deten uto dal 22.4. 1942, viene scarcerato dal la Casa Penale di Castelfranco Emi lia il 28.8. 1943.

SENTENZA N. 828

Reg. Gen. n. 901/1942

Il Tribu nale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Rela1ore: Lanari Piero - Procuratore Mi li tare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Ross i U mberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Suppiej Giorgio, Leonarùi Nicola, Pompi li Torello ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bèrsellini Guido, nato il 23.1 . 1920 a Milano. studente uni versitario (4° anno della facoltà di legge); Detenuto dal 23.4.1 942 Canitano Anna Rosa, nata il 19. I 1.1920 a Como, attrice drammatica; Detenuta dal 23.4. 1942 Finzi Elsa. oata iJ J4.5. l 89 l a Genova. casalinga; Detenu ta dal 23.4. 1942 Mariani Umberto, nato .il 20.8.1912 Meda (Milano), ragioniere; Detentllo dal 23.4.1942 Matjan Bronislav, nato il 20.9.1916 a Bintje (Slovenia), studente universitario; Detenuto dal 4.6.1942 Parri Ferruccio, nato il l 9.1.1890 a Pinerolo (To1ino), _dfrigente industliale; Detenuto dal 30.5. 1942 Pavesi Franco, nato il 22.8. 1920 a Milano, studente universitario; Deienulo dal 3.4.1942 Piomelli Luciano, nato il 7.2.l 9 I6 a Chiavenna (Sondrio), maes1ro elementare; DerenulO dal 26.5. I942 Protti Luigi, nato il 27.6. I9 IOa Casalpusterlengo (Milano), impiegato di banca; Detenuto dal 25.5. L942


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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAI. T.S.D.S. TRlfJUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Rossa Gilberto, Dato il J8.12.1916 a Man.gny (Svìzzera). studeme universitario (5° anno della facoltà di medicina): Detenuto dal 23.4.1942 Tumiati Pier Luigi, nato il 19.8. 1920 a Tremezzo (Como), soldato 9° Seuore G.F.. in licenza di convalescenza di giorni 90; Detenmo dal 19.5.1942 Bolis Luciano, nato il 17.4.1 9 18 a Milano. Sergente allievo ufficiale cli complemento presso la Scuola Alpini di Bassano del Grappa. laureato in lettere. Detenuto dal 15.9.1 942 IM PUTATI Tutti: a) del reato di cui all',ut. 27 l cpv. I O C.P. per avere partecipalo ad una associazione con anività diretta a dep1imere il sentimento nazionale; b) del remo di cui all 'art. 272 cpv. I O C.P. in relazione alJ'art. 110 C.P. per avere fatto propaganda in concorso tra loro per deprimere il sentimento nazionale; Il Bersell ini Guido, il Rossa Gilberto e il Bolis Luciano, inollre: del rearo di cui all'art. 271 p.p. C.P. per essersi resi promotori della associazione suddetta. In MiIano, dal novembre-dicembre 194 1, al maggio-giugno 1942. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la pm·ola. coi loro difensori. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni dei giudicabili e dei testi. si è potuto assodare. lN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza 23.11.1942 questo Tribunale Speciale condannava Santorelli Gennaro, Landini Orfeo ed altri IO perché. in Milano ed altrove. fino alla data dei rispettivi arres ti . appanenendo ad associazione comunista ebbero a svolgere attività sovversiva propagandistica, e taluni anche organi7.zmiva e direttiva. A dibattimento era riuscito provato che la Questura di Milano, il 21.4. 1942. aveva procedur.o all'arresto degli impiegati Santorelli Gennaro e !\•lariani Umbeno, perché erano stati sorpresi dai loro superiori mentre duplicavano, in ufficio. daui loscrini di contenuto sovversivo propagandistico. Dalle chiare, esplicite e precise confessioni del Santorell i era ris ultato che esisteva un movimento antifascista sorto fra gli studenti di Milano e di Pavia. che pur facendo pane di un gruppo sedicente liberale. era a contatto con elementi comunisti. Inoltre lo stesso Santorcl\i. frequentando il circolo filo logico ebbe contatti politici sovversivi, fra gli altri coi rubricaci Pavesi. Bersellini eBolis. Nel le riunioni fra compagni di fede. studenti, egli svolse attività propagandistica cli proselitismo facendo persino l'apologia delle teorie comuniste, spiegando i principali posm lati e il fu nzionamento delle «cellule»: in casa sua poi mise a contatto il Landini col Bersellini. A differenza del primo gruppo che. capeggiato anche dal detto Landin, svolgeva aui vità cornunista, il gruppo degli attuali rubricati imputati invece, partecipando ad associazione con atti vità di retw a deprimere il sentimento nazionale, anelava esplicando propaganda per deprìmere il sentimento Dazionale. Prornotore di tale associazione era SLalo il Bersel lini con i coimputati Rossa e Bolis. Il Bersellini. studente al 4° anno di-legge, come ùa programma distribui LO ai colleghi, si era proposto di dar vita ad un «centro» studentesco che orientasse in senso liberale le varie tendenze antifasciste affiorami tra la massa universitaria. Però l'attività del «centro» si limitò a discussioni dottrinarie. a criLiche contro la politica del Regime. specie per l'alleanza con la Germania. ed ad un'azione di propaganda direu.a a creare o rafforzare negli aderemi una coscienza liberale. Nelle riu nioni il Berscllini era riusci to a diffo ndere la sua convinzione. secondo la quale la sconfitta della Germania, cimante l'offensiva invernale russa. non avrebbe significato la sconfilta dell'Italia che sarebbe stata perciò coslretta a sganciarsi dall'alleata. T rapporti tra il Bersellilli («centro» studentesco) ed il comunista Santorelli. portarono allo scambio di opuscoli e scritti. alla comune partecipazio ne in riunioni e discussioni allo scopo di apprendere ed introclmre nel campo studentesco idee cospirative e la tattica organizzati va delle celluJe.

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Tra il mmeriale sequeslrato nelle perquisizioni in casa degli ade renti al movimento figurano in modo particolare scritti ed opuscoli: a) uno scritto del Bersellini nel quale. attraverso una esposizione de magogica del concetto di Patria. si allude ali'opera del ti ranno, che volendo indurre al proprio fine il lavoro di rutti. uccide la Patria. b) uno scritto clattilogral'ato che traduce un anicolo di un giornale dj Zurigo sull'armata rossa all'attacco, il quale articolo. nello stesso dattiloscritto, viene detJ niw un inno filobolscevico. c) copia in ciclostile del libro di Henderson «Missione fal lita» nel quale la prefazione, detta anche «Giustificazione» contiene frasi offensive per 1• Italia ove sarebbero in uso il bavaglio e la sistematica deformu lazione ùegli avvenimenti per servire alla megalomania di un singolo o cli una piccola cerchia di uomini; cl) uno seri no riprodotto a ciclostile intitolato «Spettacoli di attualità». nel quale, accanto a tiLOli di pellicole cinematografiche, si inseriscono nomi di personalit:1 politiche ed espressioni relaiive agli italiani e alla guerra: e) un dattiloscri tto intitolato «Lo Staro secondo la libertà» un altro che. in risposta ad un 4uesito. spiega la concezione liberale, ed un altro dal titolo «Scopritori e contraddizioni». Degna di rilievo del coimputato Matjan Bronislav. studente sloveno residente a Milaho. e che. secondo il Santorelli. esplicava attività Ira gli clementi studenteschi per arruolare giovani destinati a combattere tra le fi le dei «par!igiani» nei territori annessi. Nella panicolare auività antifascista svolta dagli attuali giudicabi li , deve ri tene rsi l'esistenza di una associazione. che aveva la precisa finalità di svolgere atti vità diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Il Regime Fascista si identi fi ca con la Nazione italiana; non è possibile. Lenendo presente l'organizzazione. la legislazione. il sistema corporativistico in auo. scindere il fascismo dalla Nazione. Consegue che qualsiasi attività diretta a deprimere o distruggere le teo rie e la compagine fascista. si identifica in una att.ivitìi diretta contro gli interessi della Nazione. Ciò è tanto più vero nel momento bellico che si altra ve rsa. in quanto è il fascismo che dirige, disciplina, coordina tu tte le forze interne per supremo ri ne della vittoria contro gli stati plutocratici. L'incontro di più volontà dirette alla lotta contro il fascismo dà luogo all'associazione antinazio nale: non è necessario che esistano statuti o regolamenti; basca che gli individui concordino in quel dete rminalO scopo nella lotta contro il Regime e contro il Fuscismo perché il caranere associativo abbia completa rilevanza e piena efficienza. Fra i vari denunziati. colui che maggiormente ha svolto attività diretta a dar vita ali' associazione. e che come tale deve essere considerato i.I promotore, è Bersel lin i Guido. Secondo le stesse sue ammissioni egli progettò di dar vita ad un organismo con indirizzo neo liberale: sulla base di una cultura fondata sulle pubblicazioni di Benedetto Croce. Attratto dal miraggio della resistenza russa, dalla speranza della sianchezza tedesca. e dalla visuale di una ripresa anglosassone. non esita iJJ diverse riunioni a provocare e stringere rapporti con elementi comunisti , dai quali appremle il modo ed il sistema di organizzazione del «centro». e questo costitll isce affidando ai vari intervenuti compiti propagandistici. Che se il «centro» però non ha in realtà funzionato per richiamo alle armi di alc uni aderenti. per resipiscenza di altri, questo non muta né attenua la definizione di promotore'ecl organizzatore attri buita a colui che capeggiò e costituì il movimento. Dalla esistenza dell'.issociazione consegue J'alLro reato di propaganda antinazionale. effettivamente verificatisi attraverso la riproduzione e diffusione di scritti e libelli. Le singole responsabilità si poterono così sintetizzare. attraverso le chiare emergenze dibattimentali: Bersell ini Guido: figlio cli madre ebrea, è colui che cerca di orientare le tendenze liberali degli studenti verso l'amifascismo. Allaccia rapporti con clementi comunisti: diffonde l'opinione che la sconfiua della Germania non significa quel la dell 'T!alia; costituisce in casa Canirano il «centro» in base alle istruzioni date dai comunisti e ne stabilisce le cl.irettive: stringe rapporti col Matjan: riproduce insiemc al Tumiati copie del libro di J-lenderson. Rossa Gilberto: si affianca al Be.rsell ini cd a Bolis, partecipa alle riunioni in casa Canitano ove propone di raccogliere fondi per soccorrere i detenuti polit.ici. ed ove si associa ai comrnemi comrari alla politica del Regime e della Germania .. Prende dal Tumiati il libro di J-lenderson con l' incarico di versare <<l' importo» ad altro imputato. lo casa sua oltre al libro di J-lenderson vengo no 1rovat.i altri scritti di propaganda liberale ed altri scritti cli propaganda antifascista.


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TRIBUNALE SPECIALE PER L,\ DIFESA DELLO STATO

Bolis Luciano: è stalO tra i promotori delle due riunioni in casa Canitano. e prese l'incarico di svolgere anività propagandistica nel conservatorio Verdi. Nelle ri unioni si fa sostenitore della pace separata con l'Inghilterra; dice che in scgu.ito all'evoluzione del suo pensiero si orientò verso il liberalismo e si dimise da ufficiale della Milizia; conoscente ed amico del comunista Santorelli, discute con costui cli politica e di cririca al Regime. Matjan Bronislav: il coimputato Piomelli gli consegna 20 copie del volume di Henderson e dietro richiesta di Tumiati assume incarico di collocarne una trentina; amico anche del Proui e del Santorelli, gest'ultimo riferisce che per tramite di esso Matjru1 era possibile arruolarsi per combattere nelle file dei p~rtigiani. Non nega di aver parlato di quanto avveniva in Jugoslavia spiegando i metodi dei partigiani. E detenuto anche per gravi impmazioni cli carattere politico. Pavesi Franco: fu il primo acl avvicinare Santorelli ed a rivelargli l'esistenza di un «centro» studentesco. Partecipa alle due riunioni in casa Canitano dove erano convenuti diversi elementi comunisti: ass ume incarico di far propaganda nella faco ltà di scienze politiche. In casa sua viene trovato il dattiloscritto «L'esercito rosso all'attacco» che gli era stato daro da Santorelli. Piomelli Luciano: è l'autore della premessa, ossia della «giustificazione» al libro di Henderson. Distribuisce 25 copie di tale libro: 25 ne trattiene, parecchie ne dà al Matjan. Riproduce il fog lio con gli «spettacoli di varietà» e ne dà copia al Tumiati, al Bersellini ed al Proni. Dice di non avere una ideologia politica definita. ma si occupa di telefonare al Carpi per distruggere la copia del libro di Henderson quando apprese dell'arresto del Bersellini (Per Carpi vedi nota alla sentenza). Protti Luigi: ha pa,tecipato a!Ja riproduzione del libro di Henderson; gerente della libre,i a Grossi, ha continui contatti con elementi jugoslavi, ,unico di Bersellini, Tumiati, Piomclli e Matjan. dei guaii conosceva le idee e le tendenze antifasciste. corregge le prime traduzioni del noto libro dcli' ambasciatore inglese e versa L. 300 per le prime spese, pattuendo una cointeressenza del 20% suJ ricavato della vendita. Tumiati Pier Luigi: figlio di madre inglese, dietro accordi col Bersellini, Piomelli e Protti traduce il libro di Henderson e ne ricavò col ciclostile un centinaio di copie; duplicò anche col Piomelli il libello «spettacoli di attualità». Era al corrente dell'antifascismo dei suoi colleghi, spiega che i suoi amici per non essere identificati dovevano conoscersi con nomi posticci. Da Matjan apprende la organizzazione dei partigiani che combattono contro i tedeschi e ne desume che lo stesso Matjan dovesse avere qualche incruico politico. Dalla suesposta narrativa emerge che il Bersellini si è reso promot0re della associazione con attività diretta a deprimere il sentimento nazionale (mentre non si sono raccolti elementi sufficienti per affermare che in tale sua opera il Bersellini abbia avuto il concorso di Rossa e di Bolis per cui entrambi devono essere assolc.i per insufficienza di prove del reato punito dall'art. 271 p.p. C.P.). Con lui partecipavano alla detta associazione svolgendovi rcaltiva propaganda tulli i rubricati coimputati, ad eccezione del Mariani e del Parri nei confronti dei quali essendo venuto a mancare ogni elemento di specifica accusa devesi dichiarare [_'assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine a tutte le imputazioni ad entrambi contestate e per insufficienza di prove pure da lutti i reati, Finzi e Cariitano, in quanto non si potè accertare se realmente o dolosamente diedero la propria collaborazione nella attività criminosa svolta dagli altri imputati. Accertata ed affermata la responsabilità penale dei suaccennati giudicabili; esaminate e vagliate le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive; tenuti presenti i precedenti degli impmati, tu tti giovani studenti, e considerata la natura particolare dei reati commessiin momenti diffici li per la Nazione in guerra· il Colleoio è d·avviso d'i' "' rogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 271 p.p. C.P. : a Bersellini mesi 6. In applicazione dell'art. 27 1 cpv. l" C.P.: a Bersellini anni 2; a Piomelli anni l e mesi 6; a Rossa, Tumiati e Bolis anni I ciascuno; a Pavesi, Matjan e Proni mesi 6 ciascuno. Ai sensi dell'art. 272 cpv. l 0 : a Piomelli anni I mesi 6; a Rossa, Tumiati e Bolis anni l ciascuno; a Pavesi, Bersellini, Matjan e Proui mesi 6 ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene (an. 73 C.P.) complessivamente condannare: Bersellini, Piomelli ad ann i 3 ciascuno; Tumiati, Rossa e Bolis ad anni 2 ciascuno; Pavesi, Matjan e Protei ad anni l ciascuno. Tutti con la reclusione; tutti, tranne Pavesi, Matjan e Protti pure con la libertà vigilata; tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio. col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di !cgge.

PRIMA PARTE: SENlENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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P.Q.M. 0

Visti ed applicati gli artt. 271 cpv. l , IJO, 272 cpv. I0 • 27 1 p.p.. 73. 228, 229 C.P.: 274,479,488 C.P.P.: dichiara assolti: Mariani e Parri per non aver cornesso il fatto; Finzi e Canitano per insufficienza di prove, ordinanèlo che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa; Rossa e Bolis del solo reato di cui all'art. 271 p.p., per insufficienza di prove. RiLiene gli stessi Rossa e Bolis assieme agli altri rub ricati colpevoli dei reati ad ognuno ascritti ed operato il cumulo delle pene complessibamente condanna: Berscllini e Piomelli ad anni 3 ciascuno; Tumiati. Rossa e Bolis ad anni 2 ciascuno; Pavesi, Matjan e Protti ad anni I ciascuno. Tutti con la reclusione, tutti tranne Pavesi, Matjan e Protti pure con la libertà vigilata: tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 24. 11.1942 - anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Mariani, detenuto dal 2 1.4.1 942; Canitano e Finzi. detenuti dal 23.4.1 942; Parri, detenuto dal 30.5.1942, vengono scarcerati i I 24. 11. l 942. NOTTZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In ottemperanla alle disposizioni ilpartite dal Ministero deJJ'lntemo con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/44 l del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e. pertanto: Piomelli Luciano, deten uto dal 26.5.1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 27.8. 1943. Bersellini Guido. detenuco dal 15.9. 1942. viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 28.8.1 943. Bolis Luciano, detenuto dal 15.9. 1942, viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfranco Emilia il 28.8.1943. Tumiati Pier Luigi, detenuto dal 19.5.1942, viene scarceraw dalla Casa Penale di S. Gimignano il 14.8.1943. Rossa Gilberto, detenuto dal 23.4.1942, viene scarcerato dalla Casa Penale cli Fossano il 27.8.1943. Maqan Bronislav, detenuto dal 4.6.1942, alla data della scarcerazione del 4.6.1943 per espiata pena. viene trattenuto nelle Carceri di Brescia a disposizione del Nucleo Speciale dei Carabinieri di Milano. Pavesi Franco, detenuto dal 23.4.1942, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Carceri Giudiziarie di Roma il 23.4. 1943. Protti Luigi, detenuto dal 25.5.1942. viene scarceratO. per espiata pena. dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.5.1943. A seguito del ricorso inoltrato all.a Corte Suprema di Cassazione tendente ad ottenere ranrrnllamento della sentenza emessa dal Tribuanale Speciale per la Difesa dello Stato il 24.1 1. 1942 la Seconda Sezione Penale della suddetta Corte «ritenuto che il richiesto annullamento esula da!Ja competenza della Corte Suprema di Cassazione mentre contro la suddetta sentenza potrà essere inoltrata la straordinaria impugnazione prevista dal D.L.L. 8.10. 1944 n. 316 dichiara, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 6 settembre 1946, inamn:ùssibilc il ricorso. La Corre di Appello di Milano (5° Sez. Penale), in sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 8.JO. l944 n. 3 16 annulla, con sentenza emessa il 20.6.1949, la sentenza emessa del T.S .D.S. il 24.1 1.1 942 e diclliar·a dinon doversi procedere nei confronti di LUlti gli imputati perché il fatto non costituisce reato. NOTA: Vennero sottoposti a procedimenco penale anche i coimputati : Alberti Alberto, nato il 12.3 . 1909 a Campo S. Martino (Padova), impiegato alla <<Breda Montecatini». libero. Barone Arturo, nato il 27.6.19 l 8 a Milar10, laureato in lettere, libero. Borghi Mario, nato il 21.2.1 920 a Milano, studente universitario, libero. Carpi de Resmini Giuseppe, nato l' 11 .7. 1920 a Milano. studente universitario della facoltà di architettura. libero.


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TRIBUN'ALE SPÉCIAI.E PER LA D IFESA DEL LO STATO

PRIM.A PARTE : SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S.ù .S.

Medea Al ba, nata il 23.12.1905 a Mi lano. laureata in lettere, libera. Sala Maria. nata il 19. 12. 19 12 a Riguarda (Mi lano), studentessa universitaria deUa facoltà di medicina. libera. Nei loru confronti non sono risulcati elementi concreti di res ponsabilità io quanto mtti hanno avu to qualche cont..1tto con gli altri imputaci, ma in base a episodi isolati a fatti sporadjci che non h~n no concretato una di retta partecipazione all'associazio ne e tanto meno un· opera di propaganda diretta a deprimere il scntunento nazionale. Per i suddeui motivi la Commissione Istruttoria dichiara, con sentenza 11. 65 del 3. l l. 1942. di non doversi procedere per insufficienza cli prove, uei confronti cli tutti i suddetti imputai i

Reg. Gen. n. 1867/1942

SENTENZA N. 831

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidem e : Griffinj Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore J'vli litare elci Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. VS.N.: Palmeri Gaetano,Alv.isiAJessandro, Lconardi Nicola, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel proced imemo penale a carico di: Zappafa Emilio. nmo a S. Venerina (Catania) il 17.6. J 906. assisLenLe edile. Detenuto dal J2. I I. I942. Gallo Anto nio. nato a S. Elena ( Padova) 1'8.4. 19 1I. commerciante. Detenuto dal 12. I l . 1942 LtvIPUTATJ _ dei delitti cli cui agli ant. 5 1 e 54 C.P.M.G. in relazione all 'art. 7 C.P.M .P. per avere fino al 1::,. 10.1942 commesso fatti diretti a favodre le operazioni milirari del nemico e nuocere alle operazio111 dcli Iorze armate dello Stato ltaJjano, e per aver tenu to intelligenze col nemico al fine di favor jrJo. Zappalà ancbe: dei deli tti di cui agli articoli 59 e 66 C.P.M.G. in relazione all' art. 7 C.P.M.P. per avere. Ira Ll dicembre 1940 cd il gennaio 1942 in Na.irobi ed Addis Abeba raccolto e rivelato .il nemico noLizie idonee a comprorncttcrc la sicurezza del le fo rze armate dello Stato. . In es_iLO al pubblico diba1.timent0 svoltosi con le garanzie cli rito, sentito il P.M. nella sua requisitori a e glt imputati che, coi loro dife nsori, hanno avuto per ultim i la parola. osserva.

IN FATTO ED IJ\1 DIRITIO Dopo lo sbarco avvenuto il 9 ottobre u.s., da un sommergi bile inglese. nella costa partenopea. dei tradicori fratelli Zaccaria Egone e Arnauri . condannati da questo Tribunale alla pena capitale (Vedi Sene. n. 2 del 9.11 .1 942). nel mattino del 15 ottobre il Marescial lo dei CC.RR. cli Santa Ve nerina (C~rania) sorprese e,ferrnò in Via CampesLre. prossima al paese. due incli viclui sospetti. identificati poi n~1 ntbncatJ Zappala e Gallo. sequestrando loro dne pistole con relative mu nizioni e due pesanti vaUg1e delle quali, come ebbero poi a constatare, una conteneva un apparecchio radio tras mittente e ricevente e l'altra la somma. in biglietci dj Banca lraliana. cli 500.000 lire e quattro brillanti assie me ad indumenti vari. nonché 86 monete d'oro. cli versi oggetti d'oro e tre buste contenenti rispettivamente due compresse di un potente veleno sei cli un narcotico e sei di sostanze eccitanti . Indosso allo Zappalà furono. inoltre. sequestrati una falsa carta d' identi tà con la sua foto!!:rn fia, ir,tcstata a Gravigni Sebastiano e rilasciata dal Comune di Roma in data 5.2.1 940. un lasciap7issare per le colonie 1ntesLato allo stesso nominativo e rilasciato dalla R. Prefettura di Macerata il l6.9. l942. una tessera di riconoscimen to per uffic iali e truppa della Regia Guardia di Fina nza intestata al

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Brigadiere Focldali Pietro ed anch'essa recante la fotografia dello Zappafa con timbro a secco falso. Jndosso al Gal.lo con le sue fotografie, una carta d'identità intestata a Veronesi Guido rilasciata dal Comune di Roma in data 1.4. l 940, un lasciapassare per le Colonie rilasciato dalla R. Prefettura di Macerata il l5. I O. 1942 con visto di uscita de lla R. Questura di Polizia del!' A.O. I. ed una tessera cli riconoscimento per s<Htoufficiali e truppa della Regia Guardia cli Finanza intestata alla guardia Bazzanone Francesco. Altri documenti con fol.Ografia dello Zappalà cd inLes taLi a Mr. Nerce · Kenapian ris ultava no ril asciati da Autorità britann iche di Pol izia e dell'lntelli!!ence Service. Completavano codesta raccolta cli fogli in bianco con timbro e firma apogrifa del Co1;ando Generale della Regia Guardia di Finanza una carta geografica della Sicilia nonchè vari appumi ed istrnzioni per la cifratura dei messaggi e per l'uso dell'apparecchio radio trasmittente. Inti ne due bombe a mano cli fabbricazione inglese che i due fermati avevano nascosto in una buca fu rono scoperte e repertate. Lo Zappalà ccl il Gallo dichiararono di essere sbarcati poche ore inna nzi sulla vicina costa clal'sottomarino inglese « Una» sul quale si erano imbarcali a Malta nel pomeriggio dell ' I I ottobre servendosi per raggiungere la spiaggia di un canotto di tela gommata che avevano avuto cura di affondare dopo lo sbarco, ed am misero di essere stati ingaggiati dal servizio segreto nemico. provenienti entrambi dall' Africa Orientale, per svolgere nel territorio de llo Stato una missione spionistica e propriamente per procacciarsi e rilevare. a mezzo dell' apparecchio a tal fine ricevuto, notizie sulla difesa costiera. sulle piste di lancio di Catania e Gerbin i, sugli aeroporti occupati dai tedesci. sulla quantità e tipo degli aerei esist.enLi nei vari aeroporti della Sicilia, sul movimento del naviglio mercantile e da guerra. sulla sede dei comandi militari. sulla situazione polirica. risorse alimentari. ubicazioni cli depositi di munizioni. carburan ti e viveri. Ammisero pure di avere. pri ma dell'i mbarco a Malta, eseguito in Egitto corsi regolari di radiotrasmissioni e segnalazioni ottiche e di essere stati minutamente istruiti in ogni campo attinente con l'attività che dovevano svolgere. Lo Zappalà ammise, inoltre, di aver prestalo servizio d' informatore in Nairobi nel dicembre 1940 presso il Quartiere Generale inglese ed a.Ile di reue dipendenze di Ras Gugsà. passato agli inglesi. raccogliendo notizie, presso gli indjge ni che defeziona vano dai campi italiani, sull· entità delle truppe. sulla dislocazione dei reparti, armamenti, situazione politica e simili. e cli essersi trasferito poscia in Addis Abeba nel giugno del 1941. dopo la caduta di quella città per svolgere una simile atti vità alla dipendenza di elementi ciel servizio segrete nemico. Pertanto con verbale del 12.11 .1942 entrambi gli arrestati venivano denunziati per i fatti cli cui sopra a questo Tribunale Speciale. Sia neJJ' istruttoria a rito cliretto che ne è seguita, che oggi in udienza. i preveouti hanno ripetuto l'esposizione dei fatti come sopra riferita e i farti stessi trovano chiara conferma nell'abbondante materiale sequestrato. Pertanto, le giustificazioni addotte dei giudicabili a propria discolpa sulle asserite imenzioni che essi avrebbero avuto di non adempiere iI ma ndato di tradimento loro conferito dal nemico fanno parte evidentemente delle ism1zioni ricevute e trovano piena ed esautieme smentita in ogni loro aueggiam~nto fi no al momento dell 'arresto. l i Collegio. nei fatti accertati ravvisa gli estremj · dei de litti comro la fedeltà e la difesa militare enunciati in epigrafc. essendo entrambi gli imput;ti militari in congedo e come tali soggetti alla legge penale militare. La pena prevista dalla legge per tali cljrini è quella di morte ed a tal pena, da eseguirsi ai sensi degli am. 65 n. l e 25 1° cpv. C.P.M.P.. il Collegio ritiene di dover condannare gli attuali imputati . con rntte le conseguenze di legge. Questa semenza va pubblicata ai sensi cli legge. Il Tribunale. giusto il disposto dell'art. 36 C.P., designa per la pubblicazione tutti i quoLidiani dello Stato. Tutto quan to rusequestrato ai prevenuti era increnLe ai reati consumati, pertanto ne va ordinata la confisca (art 240 C.P.).

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 27, 51 , 54. 59, 66 C.P.M.G.: 32. 14, 7 C.P.M.P; 38. 36. 240 C.P. DICHIARA Zappalà Emilio e Gallo Antonio resposnabili dei reati rubricaci e li cond;inna alla pena di morte con degradazione mediante fucilazione nella schiena e consegunze cli legge; ORDINA la confisca di quanto in sequestro e la pubhlicazione della sentenza anche su Lutti i quotidiani dello

Stato.


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PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZIAT E DAL T.S.D.S.

TRIBUNAJ. E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma. 27.11.1942- annoXXl. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA Dl CONDANNA ALLAPENADIMORTE L'anno millenovecentoquarantadue XX.I ed il giorno 28 del mese di novembre in Roma alle ore 7 antimeridiane ed in località Force Bravetta, appositamente designata dal Comandante del XVII Corpo d'Armata(P.M. 71) con la nota in data 27 novembre 1942 - XXIn. 125T.S. A seguito dell 'ordine di detto Comandante col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di morte inflitta a: I ) Zappalà Emilio fu Salvatore e fu Caponetto Filomena, nato a S. Venerina (Catania) il l7.6.1906; 2) Gallo Antonio di Eugenio e fu Massarotti Getulia, nato a S. Elena (Padova) 1' 8 aprile 1911. con sentenza irrevocabile pronunci al.a da questo Tri,bunale in data 27 oovembre I 942 per i delitti di cui agli artt. 51 e 54 C.P.M. di guerra in relazione all'art. 7 C.P.M. di pace per avere fino al 15 O[tObre I942 - XX commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico; Zappalà anche del dcliuo di cui agli arct. 59 e 66 C.P.M. di guerra in relazione all'art. 7 C.P.M. di pace. Io sottoscritto Cancelliere Capo del suddetto Tribunale, con l'intervento del medico Dr. Monaco Alfredo, presente il T. Colonnello dei CC.RR Bova Cav; Uff. Eugenio, addetto all'ufficio di Polizia Giudiziaria, di questo Tribunale mi sono recato per assistere al la esecuzione nella detta località dove sono stati tradoui dalla Forza Pubblica i condannati predetti. Quivi il sacerdote, in luogo appartato e senza la presenza di altre persone, ha dato l'assistenza religiosa ai condannati che l' hanno· accettata. Collocati poi i condannati dì fronte al reparto in armi della M.Y.S.N. il Comandante del rcaprto Capo Manipolo De Magri Mario ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. I due condannati sopranominati sono scali quindi posti a sedere dinanzi al reparco con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo, con le modalità richieste dal regolamento, a.Ile ore 7.04 del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante la fuci lazione dei due condannati su nominati. Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso accertando l'avvenuta morte dei condannati. Si dà atto che l'esecuzione non è stara pubblicata in conformità del disposto dell'art. 4 R.D. 12 dicembre I 926 n. 2062. Letto, confermato e sottoscritto. All'originale seguono le firme.

SENTENZA N. 834

Reg. Gen. n. 887/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relawre: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generale M. V.S.N. : Ciani Ferdinando, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmentola Aldo, Caputi Pietro, Perili o Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Sincic Giovanni, nato il 12.7.1892 a MattugLi.e (Fiume), elettromeccanico; Detenuto dal 4.4.J 942 Brozina Vincenzo, nato il 22.1 1.1 9 1Oad Elsane (Fiume), sarto; Detenuto dal 28.3.1942

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Frank Antonio, nato il 14.6.19 13 a Primano (Udine), contadino; DetenuLO dal 28.3. I 942 Kavcic Francesco, naco il 5.9. 1916 a Yi.Ua Sant' Andrea (lìieste), impiegato privato: Detenuto dal 28.3.1942 Jardas Gloria, nata 1'8.5. 19 I 9 a Mattuglie (Fiume). sarta: Detenuta dal 4.4. I 942 J urcich Raffaele, nato il 15 . I 1. 19 19 a Fiume, studente universitario; Detenuto dal 4.4.1942 Jurdana Alberto, nato il 21.2.1907 a Mauuglie (Fiume), bracciante; Detenuto dal 5.4.1942 Lag[ùgna Branislao, nato il 23.3.19 l 9 a Mattuglie (Fiume), studeme universitario; Detenuto dal 4.5.1942 Mrakovic Ljubomir, nato il I0.7. l 9 18 ad Abbazia (Fiume), studente universitario; Detenuto dal 9.4.1942 Puz Carlo, nato il 23.8.1908 a Mattuglie (Fiume), autista: Detenuto dal 28.3.1 942 Percich Luigi. nato il 22.7. 1897 a Mattuglie (Fiume), manovale; Detenuto dal 4.4.1942 Surina Stojan, nato il 14.9.1912 ad Elsane (Fiume), contadino; Detenuto dal 26.3.1942 Sustar Matteo, nato il 14.2.1909 a Ciana (Fiume), maniscalco; Detenuto dal 26.3.1942 Smerdel Luigi, nato il 19.5.1904 a Tergni (Trieste), contadino. Detenuto dal 28.3. 1942 IMPUTATI del delitto di favoreggiamento bellico di cui all'art. 247 C.P. per avere partecipato. in tempo di guerra. ad un'associazione di ribelli sloveni così detta dei partigiani, diretta dallo straniero ed avente. tra l'altro, lo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico e, comunque. di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano, diminuendone la efficienza bel lica con provocate diserzion i e con resistenze ed attacchi contro le Forze Armate dislocate nella Venezia Giulia e nei limitrofi territori occupati. ln Mattuglie, Topolza, (Fiume) ed altrove precedentemente fino all'eopoca dei rispettivi aJTesti. Con l'aggravante della recidiva generica (a11. 99 C.P.) per il Brozina. Jn esito al pubblcio diba ttimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli impurnti, che, coi loro difensori, han no per ultimi avuta la parola osserva. IN FATTO ED IN DlRfffO A seguito delristruzione a rito formale, con sentenza della Commissione lstrnttoria in data 3 corrente mese, i prevenuti, unitamente a tali Azrich Nisio, Dolgan Antonio e Zidar Giuseppe, nei riguardi dei quali, essendo latitanti, preliminarmente si è ordinata la sospensione del procedimento, furono rin viati a giudizio per rispondere del fauo delittuoso sopra, in epigrafe, enunciato. All'odierno dibattimento, data la confess ione che quasi tutti gli imputati, anche da vanti al Magistrato inquirente, avevano fatta e per le prove testimoniali, è srato accertato quanto segue. Ai margini di vaste formazioni armate, che, fome ntate e sussidiate da nemici d'Italia. s'erano costituite ed operavano nei territori occupati dall'ex Jugoslavia ed erano straripate e s'erano ri nforzate con reclutamento di ribelli nei territori della Venezia Giulia, annidandosi in zone boscose e te1Torizzando quelle popolazioni con effe1Tati delitti contro le persone e con!J"O le propiietà, particolarmente in danno del le nostre Forze Armate, era sorto un così detto fronte unico liberatore sloveno composto. in gran parte. di cittadini italiani di lingua slava, con infiltrazioni conrnnisto.idi, che con quello si confondevano e ,unalgamavano, per sorreggere, equipaggiare, armare e alimentare le dilaganti formazion i di banditi a svolgere propaganda con diffusione di stampa. Finalità immediata era quella di ancorare in quelle terre e logorare nostre grandi unità nelle operazioni per Ja cattura e la repressione delle bande, sottraendo le grandi unità stesse ed altri fro nti importanti. dove il loro impiego era necessario. Spiccata emanazione di tale fro nte liberatore, specialmente nella zona tra Postumia e Fiume, era la così detta associazione dei partigia1ù. L'attività di tale associazione cominciò a manifesrarsi, in territorio di Fiume, con raccolta di armi, con diffusioni cli ribelli e manifestazioni inneggianti al fro nte liberatore ed al comunismo ed incitanti al sabotaggio, specialmente nelle fabbriche di guerra, alla diserzione, all'attività terroristica, ed a resistenze ed attacchi alle nostre Forze Armate. Nell'estate del 1941, a S. Pietro del Carso, un soldato del 25° settore di copertura veniva inviato dal rubricato Puz Carlo, cittadino italiano, a vendergli una pi.stola. Il soldaLO ne informò il Comando del settore, che dette istruzioni al Sergente Gosmino Ercole perché fingesse di aderire alla richiesta e prendesse, in tal caso, contatto col Puz e con eventuali complici . Fu così che. in una osteria di S. Pietro del Carso denominata Penko, il Sergeme Gosmino poté conoscere, a mezzo <lei Purz, anche Brozina Vincenzo, cittadino italiano, sarlo, il quale cominciò a chiedere, al Sergente, che aderì,


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i>RIMA PA RTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T.S.D.S.

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T RIB l JNAI.E SPECIA i.E PER LA DIFESA DELLO STAfO

bombe, armi e munizion i ne l piL1 gran nume ro poss ibile per costituire bande arma te . Successivamente, a mezzo dei nominati Puz e Brozina. il Sergente Gosmino ebbe modo di conoscere - sempre in S. Pietro del Carso - nell'osteria Fabiani altri cercatori di anni. di scm-pe. e oggetti di corredo e precisamenLe Smenlel Luigi e Frank AnLonio, ambedue ciLtadini italiani. contadini, nonché Kavcic Francesco, cittadino italiano, impiegato, che doveva provvedere. fra l'altro. aJ tras porto delle armi vendute dal Sergente. Fissato un appuntamemo per la finta consegna delle armi. da parte del Sergen1e. i predetti imputati furono arrestati dai CC.RR. Posti a disposizione dcll' Autorità di P.S., questa poté. in base alle dichiarazioni degli arrestati, identificare altri appartenenti all'associazione panigiana in questione e procedere la loro fermo. Tra i fermati, figura preminente apparve Sincic Giovanni, il quale si abbandonò alle più circostanziate e complete confess ioni e rivelazioni che dettero modo di identificare ed arrestare altri affiliati. Dalle confessioni e rivelazioni dei fermati emerse, fra l'altro. che il Sincic, elettromeccanico, cittadino italiano, fin dal giugno-luglio I94 I (in contatto con emissari dei ribelli dei terriLOri occupati) ebbe 1·incm·ico di procedere. in territorio di Fiume. a costituzione di cellule comu niste e di nuclei di appoggio ai partigiani (la cui atti vità terroristica cominciavasi ad affacciare lungo il vecchio confine) e di svolgere alruopo, intensa auività propagandistica; che egli, valendosi delle sue conoscenze nel campo operaio, trovò fanatici aderenti tra gli impmati, dai guaii riceveva vistose somme di dana ro per il loro movimento e con alcuni dei quali aveva saltuari convegni per impartire direttive. per disciplinare la loro attività e per consegnare la stampa di cui si è fatto cenno. destinata alla diffusione. Tuni gli irnpmati. penanto. vennero con verbale del 25 giugno u.s. cieli' Autorità di P.S. denu nziali a questo Tri bunale Speciale. In istrut!oria il solo Sincic ri trattò tutte le precedenti circostanziate sue dichiarazioni (nonostante i confronti sostenut i con i coi mp utati Jurclana, Brozina. Laghigna e Pcrcich). Oggi in udiem.a anche al tri imputati han no inscenata una. evidentemente. concordata ri trattazio11e. M.a le riconfermate confess ioni di quaJche imputato. i decisi riconoscimenti e le particolareggiate dichiarazioni fatti in udienza del teste Gesmino. cui va tributa ta una lode per il suo coraggioso e sagace comportamento nelle azioni che determinarono la scoperta e l' arrestO dei colpevoli, e i repen ati docume nti di non equivoco contenuto. han no fo rnito la pro va: - che gru ppi di partigiani si erano costituiti in territorio di Mattuglie e di Topolza (Fiume); - che capo dell'organizzazione di Mattuglie era Sincic Giov,111ni, coadiuvato dall'I spettore cli quella zona - Brozina Vincenzo: - che le predette organizzazioni svolgevano intensa e pericolosa atti vità con riunioni. diffusione di stampa antitaliana e con raccolta cli danaro, anni ed oggetti di vestiario e di equipaggi.amenti, il CU I.IO destinato alle bande annate che da cempo infes tavano le località della Venezia Giulia e del li mitrofo terri torio occupato: - che a riunioni cli partigiani convennero i rubricati Laghigna Brasnislao. Ju rdana Alberto. Percich Luigi, Mrakovic Ljubo rni r, .larclan Gloria, Brozi na Vincenzo, Sustar Matteo, Surina Stoj an. Paz Carlo. Frank Ant0nio. Smerdel Luigi e Sincic Giovanni ; - che si intessa rono della raccolta delle arm i, i preclettj Kavcic. Puz. Brozina. Frank e Smerdel: - che si interessarono della diffusione della stampa antilaliana il rubricato Ju rcich Raffaele nonché Percich, Laghigna. Brozina e Frank; - che si interessarono deJla raccolta e la consegna del denaro destinato all'organizzazione ed alle bande armate; Sincìc, Jurdana, Percich, Brozina. Sustar e Puz; - che Jurcic, nel febbrai o e.a. incitava a mezzo lettera. consegnata a tale .Jurkov Vinko. certo Dukin Mirko a recarsi nel bosco per unirsi ad una banda armata. Precisata, così, la natu ra e la finalità ciel mo vimento che ha, come è noto. raggiunto l'intento di fermare nelle cennate zone nostre grandi unità, che altro impiego bellico di grande imponanza operati va dovrebbero avere altrove. infliggendo a tali unitft. notevo li quotidi ane dolorose perd ite, il Collegio nei fatti come dianzi accertar.i, ra vvisa gli estremi giur.idici del reato rubricato. Per le pecu liari contingenze del fatto, nel caso in esame. r.itiene di dovere concedere a tu tti i giudicandi la diminuente di cui al r arc. 3 11 C.P. e. per la minima parte presa al fa tto stesso, anche quella di cui all 'art. 114 C.P. a .lardas, .lurcich e Mrakovic. dato che i partecipi del fa tto delittuoso cui singolarmente presero parte non raggi unsero il numero di cinque. Commisu rando le pene al fatto e alla peculiarità di ciascuno, ritiene equo dovere conda nnare in

concreto alla reclusione: Sincic. Brozina. Puz e Smerdel ciascu no ad anni 30: Frank. Kavcic. Jurclana. La2hi!!na. Percich. Surina e Sustare ciascuno ad anni 24 (artt. 247. 3 11. 65 n. l C.P.); Jardas. Jurcich e .rv1t:1k;vic ciascuno ad anni 16 (artt. 247. 3 11, 114. 65 n. 1. 67 C.P. ); .Jardas. Ju rcich e Mrakovic ciascuno ad anni 16 (aru. 247,3 11.114. 65 n. I. 67 C.P.). Tmti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria cus1odia preventiva (art.l. 488. 274 C.P.P.). Ne consegue per tutti l' interdizione perpetua dai pubbl ici uffici e la libertà vigilala (artt. 29. 230 n. l C.P.).

P.Q.M. Letti cd applicati gli artt. 247, 99. 29. 11 4. 2]0 n. I. 31 l C.P.: 274, 488 CPP. DICHIARA Tutti i rubricati imputati responsabili del re.ito in epigrafe col la diminuente di cui all 'art. 31l C.P. e per Jardas. Ju rcich. Mrakovic anche colla diminuente di cui all'art. 11 4 C.P. e cond.in na alla reclusione: Sincic, Brozina, Puz e Smerdel ciascuno ad anni 30; Frank, Kavcic. Jurda na. Laghigna. Perchich. Surina e Sustar ciascuno ad anni 24; Jarclas. Ju rcich e rvfrakovic ciasc uno ad anni 1.6; tu tti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese cli propria custodia prevenciva. con la conseguenza per tutti dell' interdizione perpetlla dai pubbl ici uffici e della libertà vigilata. Roma, 28. 11.1942 - anno XXI. Seguono le fi rme del Presidente e e.lei Giudici. NOTlZJF. DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Sincic. detenuto dal 4.4.1 942 viene scarcera to dalla Casa Penale di S. Gimignano il 29. l . 1944 a se!!uito di ordine emesso dal Comando del le S.S. Tedesco di Firenze. - Brozina. detenuto dal 28.3. 1942 viene scarcerato dalla Casa Penale cli S. Gimig nano (Siena) il 29. l . 1944 a se!!uito di ordine emesso dal Comando delle S.S. Tedesco di Firenze. Laghigna, detenuto dal 4.5 .1942 viene scarceralo dalla Casa Penale di S. Gimignano (Sienaj il 29.1.1 944 a segui to di ordine emesso dal Comando delle S.S. Tedesco di Firenze. Jurdana. decenuto dal 5.4. 1942 viene scm·cerato dulia Casa di ReclL1sione di T7ossano il 9.3.1 944 «per intervento della Croce Rossa Croata d' accordo con l'Autorità Germanica cli Torino e viene tradotto a Lubiana». . Frank, dctcnuLo dal 28.3.1942 evade dal la Casa Penale di Civitaveccbia il 1.1.11 .1943. Kavic. detenuto dal 28.3.1942 evade dalla Casa Penale di Civitavecchia il 13.11 . 1943. Jurcich. detenuto dal 4.4.1 942 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 9.3. I 944 «per imervemo della Croce Rossa CronLa d'accorcio con r Autorità Germanica di Torino e viene tradotto a Lubiana». Mrakovic. detenu to dal 9.4. I 942 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Fossano il 9.3.1944 «per intervento della Croce Rossa Croata d·accordo con I' AuLorità Germa nica di Torino e viene tradouo a Lubiana». Susiar. detenuto dal 26.3.1. 942 viene scarcerato dalla Casa Penale cli Fossano il 9.3. I944 «per inte rvento della Croce Rossa Croata d ·accordo con l'Autorità Gerirnmica di Torino e viene tradotto a Lubiana». Surina. detenuto dal 26.3.1 942 viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfranco Emilia in data imprecisata del J 945 a seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo [' 8.9.1943. Percich . detenu w dal 4.4.1942 viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfrancci Emi lia in data imprecisata del 1945 a seguito dei ootj avvenimenti verificatisi dopo 1" 8.9. 1943. . Per Puz. detenuto nella Casa Penale di S. Stefano e per Smerdel, detcnulO nella Casa Penale d1 Portolongone - entrambi dal 28.3.1942 - non risulta dai rascicoli di esecuzione se vennero scarcerati a seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8.9. 1943. -· Anche per: Jardas, detenuta dal 4.4. 1942 nella Casa Penale per Donne di Venezin non risulta dal fascico lo di esecuzione se venne scarcerata a segu ito dei noti avvenime nti verificatisi dopo 1' 8.9.1943.


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TRlBUNALÉ SPÉCIALE PÉR LA DIFESA DEI.LO STATO

l n data 20.6.1975 il Procuratore Mi litare addetto all'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi «Letto il D.P.R. del 14.4. 1948 n. 51 1 concernente il condono di pene infli tte per reati comu ni. mi lita,i e politici a cittadini jugoslavi e rilevato che dalla relazio ne del suddetto decreto risulta che l'indulto è concesso principalmente allo scopo di consentire "la ricostituzione delle famiglie" e tende ad evitare che cittadini j ugoslavi espiino pene inflitte dal!' Autorità Giudiziarie Italiana e quindi non può costituire moti vo di esclusione la circostanza che il condannato non si trovi effettivamente in stato di dete nzione alla da1a del 7.4.1948 e constatato che tutti gli imputati condannati con la sentenza emessa dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato il 28.11.1 942 sono cittadi ni jugoslavi chiede, in data 20.6. 1975, che il Tribunale miljtare territoriale di Roma pronunci in Camera di Consiglio declaratoria di condono di tutti gli imputati condannati con la suddetta sentenza». li Tribunale militare territo1iale di Roma dicbfara. con Ordinanza del 15.7.1975. «condonata nei confronti di tutti i condan nati la pena a ciascuno infl itta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 28. I J .1942>>. NOTA: Insieme con i suddetti imputati vennero anche denunziati: Chi nchella Guglielmo. nato il [3. 12.1 905 a Zamel (.Iugoslavia), commerciante, detenuto dal 29.3. 1942; Gustincick Antonio, nato il 29.5. 191 1 ad Ariace di Castelnuovo d'Istria, bracciante, detenuto dal 29.3. 1942; KJemenz Fra ncesco, nato il 2.8. 19 16 a Momechi voli di Primano, insegnante elementare, detenuto dal 17.4. !942; Mognaz Vittorio, nato il 23.8.1908 a Mauuglie (Fiume), negoziante, de tenuto dal 23.1 l.l942; Oblak Leopoldo. nato il 13. 11.1 923 a Villa Nevoso (Fiume). studente del terzo an no di liceo, detenuto dal 5.4.1942. La Commissione Istruttoria dichiara con sentenza n. 66 del 3. I 1. 1942 che «nei confronti dei rubricati Chi nchella Guglielmo, Gustincick Anto nio, Klemenz Francesco, Mognaz Vittorio e Oblak Leopoldo l'istru uoria non ha offerto prove sufficienti a dimostrare una loro cosciente partecipazione ai fatti. A carico di Chi nchella e Mognaz risultano le prime dichiarazioni, ritrattate in istru ttoria, dal Sincic, che accennò di avere ricevuto da essi denaro per il movimento partigiano. Sorge, però, il dubbio che effettivamente possa trattarsi, come gli imputati affermano e il Sincic ha dichiarato in istruttoria. (lj denaro versato per l'acquisto di biciclette (il Sincic si occupa di tale commercio) e che. conseguentemente. possa trattarsi di un particolare mal riferito dal Sincic o mal compreso dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Lo stesso fu nzionario di Pubblica Sicurezza che procedette alle prime indagini, ha, in istruttoria. affermato che. comunque. non sono emersi sicuri elementi per comprovare che i predetti imputati abbiano versato denaro per l'incrimi nata associazione. A carico del Gustincick e del KJemCllz il Frank dichiarò ai fu nzionari di Pubblica Sicurezza, di avere loro consegnato qualche manifes tino della organizzai.ione. Però lo stesso Frank ha, in istruuoria, deposto che non è in grado di precisare se, una volta sola, egli ebbe a consegnare un manifestino al Gustincick o ad altri e che una sola volta egli consegnò un manifestino al Klemenz che s'affrettò a restituirlo dicendo che «trauavasi di cosa pericolosa. A carico dell'Oblak, che qu;.ilc studente del terzo liceo, giornalmente si recava dal suo paese (Villa del Nevoso) a Fiume (ove studiava) ris ulta che accettò l' incarico. alla Stazione Fe1Toviaria di Fiume, da parte di persona non conosciuta. in epoca imprecisata del febbraio o marzo u.s. di riferire al coimpuitato Dolgan Antonio (latitante), che conosceva e che aveva occasione di vedere a Villa del Nevoso, che esso Dolgan era atteso a Fiume la domenica s uccessiva, e che l' imputato Sincic, nella stessa epoca. inviò a mezzo dell' imputato Lagbigna, all'imputato Brozina un biglietto, destinato al Dolgan in cui sembra si chiedessero notizie dell 'Oblak che, da tempo. non era stato visto a Fiume. Tutto ciò. in difetto di altre prove, non sembra alla Commissione sufficiente a dimostrare che l'Oblak era consapevole intermediario tra gli organizzati di Fiume e il Dolgan. Conseguentemente ritiene che tu tti i predetti cinque imputati debbono essere prosciolti per insufficienza di prove dall'imputazione loro addebitata». NOTA: Dal Regis tro Generale non risulta se i sottoelencati latitanti vennero tratti in arresto e giudicati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stat0: Ai.riel Nino. nato il 27.4. 1922 a Milano, stLIdente. ebreo: Dolgan Antonio, nato il 5.5.1 909 a Villa del Nevoso, contadino; Zidar Giuseppe, nato il 25.1 0. 1913 a Villa del Nevoso, operaio.

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA L T.S.D.S.

SENTENZA N. 836

Reg. Gen. n. 1066/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Cenerai/ M V.S.N. : Gange.mi Giovanni. Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmeri Gaetano.D'Alessandro Italo. Calia Michele. ha pronuncialo la seguente: SENTENZA nel procedimemo penale a carico di: Bee Igino, nato il 19.2.1921 a Zimella (Verona), soldato 4° Comp. Bolzano. Detenuto dal 30.5.1942 IMPUTATO a) del reato di cui all'art. 88 in relazione all'art. 46 C.P.M.P., per avere, essendo militare, tentato di procacciarsi nOLizie segrete sulle forze. preparazione e difesa mi li tare dello Stato; b) del reato di cui a.ll' art. 98 C.P.M.P., in relazione all 'art. 88 p.p. stesso codice, per avere, essendo mil itare. istigato alt1i militari a fornirgli, a scopo di spionaggio. le indicate notizie segrete di indole miJitare; c) del reato di cui all 'ari. 80 C.P.M.P.. per avere. essendo milirnre. offeso l'onore ed il prestigio del Capo del Governo, dicendo, con un gesto di scherno: «questa è la civi ltà del vostro Capo»; d) del reato di cui all'art. 2 13 C.P.M.P., per avere, essendo militare, istigato altri militari alla diserzione; e) del reato di cui all 'art. 265 C.P.. per avere. in tempo di guerra. svolto tra militari attività propagandistica nociva agli interessi nazionali; f) del reato di cui all'art. 272 C.P., per avere fatto propaganda ami nazionale per il sovvertimemo violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; g) del reato di cui all' art. 29 I C.P.. per avere fatto vilipendio della Nazione Italian coll'esaltare le condizioni di vita dei francesi e col dichiarare essere gli Italiani, in confronto, degli ignora11ti e dei miserabili. Reati commessi, l'ultimo, a S. Stefano di Zimella nell'aprile del 1942 e gli altri a Bolzano e nel maggio dello scorso a11no. IN PUBBLICA UDlENZA

Sentito il P.M. e l'imputalo che col suo difensore ha avuto per ullimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Bee Igino fu rinviato al giudizio d.i questo Tribunale per rispondere dei reati ascrittigli. Nel.I' orale dibattimento per le parziali ammissioni dell' imputato e per le dichiarazioni dei testi escussi è risultato provato quanto segue. Bee Igino in tenera età condono dalla famiglia in Lorena vi frequentò le scuole francesi. A sedici anni fu assunto come operaio presso una offcina meccanica di Morvem. Dopo ·l'occupazione tedesca della Lorena fu trasferito in Getm ania. Sottoposto a visita medica mii ilare, d'ordine del Console italiano a Metz, fu inviato in Italia ne11· apri le 1942 per ottemperarvi gli obblighi di leva. Giunto in Italia si recò presso un cugino paterno a S. Stefano di Zimella. soggiornandovi fino al 30 aprile. Durante la permanenza neJl'ora ccnnaw Comune trascorse gran pru·te delle giornate nel l'osteria di Panerotto Al bino, ove, in conversazioni tenute con cittadini del luogo, più volle manifestò i suoi sentimenti antitaliani, dichiarandosi scontento di trovarsi In Italia e, soprattutto, di dovervi prestare servizio militare. Affermò pure che gli Italiani «sono una massa di ignoranti», e defi nì miserevoli le condizioni di vita degli italiani al confronto di quelle dei francesi. Espresse poi il proposito di non presentarsi alle armi_ perché moralmente depresso e spiritual mente del uso. Presentatosi alle am1i il 30.4.1942 ed assegnato alla 4a Compagnia S ussistenza di Bolzano, l' imputato strinse rapporti di amicizia col soldato Bonafini. Gracco, al quale confidò di avere prestato servizio nell'aviazione militare francese e di esse-


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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PRIMA PARTE: SE~TENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

re srnco fatto prigioniero dai tedeschi. Emrmo in maggiore confidenza con il Bonafini. il Bee gli consegnò un foglietto scritto a mano in Lingua francese dal titolo «Che cosa è la vita». incaricandolo cli tradu rlo in lingua italiana e di farne molte copie da dis tribuire ai compagni. U Bee. sempre durame la sua permanenza presso la 4a Compagnia di Sussistenza. disse poi al soldato Zanelli Erte che. essendo egli reduce dalla Francia. non era tenuto in sufficiente considerazione dai!li ufficiali. Nella stessa occasione affermò che gli Italian i sono schiavi, non hanno alcu na libertà e ~Jovrcbbero ribellarsi per non conùnuare ad essere guidati da un pugno di uomini: che essi sono staLi conquisLati con olio di ricino e bastonate. soggiungendo. con una smorl"ia di scherno, «è questa la civi ltà del vostro Capo». Nei fatti come provati il Tribunale ravvisa gli elememi costituLi vi dei reati di cui a.Ile lett.. C) ed e) del c<.1 po di accusa. ritenendosi nei reati stessi compresi i fatti che avevano dato luogo alla rubrica dei deli tti cli cui alle lett. d). f), g).Quanto alle imputazioni cli cui alla lett. a) e b) le 1isuÌrnnze clibauimen- · tali non han no fornito st~fficie nti elementi di prova a carico del Bee. il quale pertanto deve essere assolto dalle imputazioni stesse per insufficie nza di prove. Passando all'applicazione della pena il Collegio. ritenuto equo concedere la diminuente di cui ali' art. 3 I 1 C.P.. e tenu to conto che r imputato quando commise i fatti dei quali è sopra cenno si trovava in condizioni mentali eia scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere. fissa la pena stessa in anni 8 cli reclusione quale cumulo di anni 6 cli reclusione per il rc<.1to di cui alla lettera C): ed an ni 2 della stessa pena per il delitto cli cui alla lettera e) del capo cli accusa. spese e conseguenze d.i legge. in esame compreso il ricovero in una casa cli cura e cli custoclia per un anno. P.Q.M. Visrì gli artt. sopra citati e 73 . 29. 3 11.89.219. C.P.: 488. 274, 479 C.P.P. DICHIARA Bee Igino responsabi le del reato cli cui alle lett. c}ed e) del capo di accusa, ritenendo assorbiti in quest' ul timo i delitti di cui alla lett. d), f), g) , e lo condanna complessivamente. con le diminuenti cli .::ui all'n n. 89 del Codice stesso. alla pena di anni 8 cli reclusione. alla irnerdi zione perpetuta dai pubblici uf'f'ici e alle spese ciel processo ed a quelle per il manifesto durame la custodia. Ordina che rirnpuww a pena ul timata sia assegnatoi a una casa di cura e di custodia per I anno. Dichiara che non è provata la rei1.i1dello stesso imputato in ordine alle imputazioni cli cui alle lett. a) e b) del capo di accusa e lo assolve dalle imputazioni stesse per insufficienza di prove. Roma. 28. I I. 1942 - anno XXI. Seguono le firme ciel Presidente ç dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIO NE In ottemperanza alle disposizioni emesse dal tvlioistcro dell'Interno con circolari 11 . 46643 del 27.7. 1943 e n. -N2 I 6/44 I del 14.8. 1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrnna e. pertanto Bee Igino. clelenuto clal 30.5. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimiimano il 24.8. 1943. Il Tribunale milirnre lerritoriale cli Roma dich iara. con Ordinanza del 15.1.1 948, c;tinti per l'amnistia concessa con l'art. 1 del D.L.L. 17. I 1. 1945 n. 7 19, i reali per i quali Bee Igino venne condannato con sentenza del 28. Il . J942 e cessata l'esecuzione della condanna e della misura di sicurezza dell'internamento in una Casa di cura e cusLoclia. La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen.) con sentenza emessa in Camera cli Consiglio il 6.1 1.1948 ann ulla. ai sensi del !' art. I del D.L.L. 13.9.1944 n. l 98. Ja sentenza emessa dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato il 28. 11.1942 nei confronti di Bee Igino. nella parte realtiva alla condanna infl iua per il reato di offese al Capo del Governo.

SENTENZA N. 839

Reg. Gen. n. 858/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello SLato composto da: Presidente: Griffini Ma.rio - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Re/more : Milazzo Gioacchino - Procuratore Milit.are elci Re lrnp. Giudici Consoli Gen!!ral!! M. V.S.N. : Gangemi Giovanni. Ciani Ferdinando Giudici Consoli M. V.S.N.: Capmi Pieu·o, Vedani Pieu·o, Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZ1-\ nel procedimento penale a carico di: Ogrizek Raffaele. nato il 7.10.1914 a Crnscevie di Crenovizza (T1ieste). fabbro. Decenmo dal 22.5. 1942 IMPUTATO a) del cleliuo cli favoregg iamemo bellico cli cui all'art. 247 C.P. per avere panecipato ad u1i' associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente. tra l'altro. lo scopo i.rn meclialo di favo rire le operazioni militari del nemico e. comunque, di nuocere alle operazioni militari dello Slitto Ttaliano. diminuendo la efficienza bellica; b) del remo di cui all'art. 697 C.P. per uvere detenuto. senza averne fauo denunzia. una pistola Stejer e 58 cartuccie. nonché un moschetto austriaco e due baionette. In territo rio cli Crnscevie (Trieste) cd altrove, precedentemente e fino all'epoca dell'arresto.

IN PUBBLICA UDIBNZA Sentito il P.M. e l' imputato che col suo dil'ensore ha avmo per utlimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica OgrizeK Raffaele fu rinviai.o al giudizio di questo Tribunale per 1isponclere dagli ascriuigli reati.Nell'orale dibattimento, quanto ai falli di cui alla lett. a). l'imputato ha confermato la dichiarazione resa in istruttoria, secondo la quale smebbe rientrato in Italia per timore.dei ribelli che infestavano le località presso le quali egli si trovava. Le risultanze dibattimentali . per la dichiarazione del teste Maresciallo dei CC.R.R. Tiana Giov. Ballista. hanno invece provato che J'Ogri.zek. nelle circostanze cli tempo e cli luogo specificato in rubrica, rientrò in 11.alia, da dove era espatriato clandestinamente nell'ap1ile 1930. allo scopo di partecipare all'attività delittuosa di un'associazione cli ribelli sloveni diretta dallo straniero. e. avente lo scopo cli favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato Italiano. Le accennate risultanze hanno pure provato che r attività dell'imputato raggiunse l'int.ento che lo stesso si riprometteva. Nei fatti come provati il T1ibunale ravvisa gli elementi costitutivi del reato di cui à ll'ultima parte dell'art. 247 C.P. e perta nto, concedendo la diminuente cli cui all'art. 311 del codice stesso. fissa la pena in anni 24 di reclusione. spese e conseguenze di legge. Quanto alla imputazio ne di cui alla lettera b) della rubrica, il reatO cli cui trattasi deve dichiararsi estinto per am nistia, ricorrendo le condizioni prevedute nel R.D. 17. 10.1 942 n. I 156. P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 65, 29, 229 C.P.: 488,274 C.P.P. DICHIARA estinto per amnistia il reato di cui alla lett. b) del capo di acc usa secondo quanto previsto dal R.D. 17. I 0.1 942 n. I 156 e ordina la confisca delle armi e delle munizioni posLe in sequestro. DICHIARA Ogrizck Raffaele resposnahi le clell'ascrittogli reato cli cui alla lett. a) e. con la dimin uente cli cui all'art. 3 I J C.P.. lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione. alla interdizione perpetua dai pubblci uffici, alle spese del processo cd a quelle del mantenimemo durante la custodia.


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1-'RJ MA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATÈ DAL T.S.D.S. TRIRUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

Ordina che [·imputato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata. Ro ma. 30.11.1942 - anno XXI. Seguono le firme del Presidente e elci Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOL.O DJ ESECUZIONE Ogrizek, detenuto dal 22.5. l 942, evade dalla Casa Penale ove era ristretto il 31. 12. 1943 e non viene più riarrestato. II Tribunale mi litare territoriale di Roma, su confonne ric hiesta inoltrata il 13.4.1961 dalr Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali mil itari di guerra soppressi, dichiara. con Ordinanza del 12.5. J 961, quanto segue: «Letto il D.P. 14.4. 1948 n. 511 relativo alla concessione del condono per i reati comuni, militari e politici a cittadini jugoslavi; constatato, come si rileva chiaramente dal contenuto della relazione al decreto in questione, che lo scopo principale della concessione dell'indulto è quella di permettere la 1icostruzione della famiglie e che dell'indulto devono godere tutti i cittadini j ugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile, alla data del 7.4.1948; ri tenuto che, per la concessione dell'indulto in questione non può costituire motivo di ecslusione la circostanza che il condannato non si trovi effettivamente i.n una Casa Penale alla data del 7.4.1948, dato che lo scopo essenziale del provvedimento è quello di evitare che citadini j ugoslavi espiino e continuano a espiare pene intlitte dalle Autorità Italiane; ritenuto che Ogrizek Raffaele è da considerarsi senz'altro ciuadino jugoslavo dichiara condonata l'intera pena innitta a Ogrizk Raffaele dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 30.11.1942». N01f\: Insieme con Ogrizek Raffaele vennero denunziati : Ogrizek Federico, nato il 14.7.1904 a Cruscevic di Crenovi7,za (Trieste), contadino, deten uto dal 22.5. I 942; Ogrizek Giustina, nata il 16.9.1916 a Cruscevic di Crenovizza (Trieste), casalinga. detenuta dal 22.5.1942. li Giudice Istruttore (Rienzi Um berto) pronunzia, in data 8.8.1942, nei confronti dei suddetti imputati la seguente sentenza: «U 22.5. 1942 e anche in data anteriore in Cruscevic di Crevonizza (Trieste) Ogrizek Fede,ico e sua sorella Ogrizek Giustina fornivano assistenza (vitto e rifugio) al loro fratello Ogrizek Raffaele partecipe di una banda armata; riteiiuto che negli atti non vi è alcun elemento clJe possa au torizzare a ritenere che nella suddetta assistenza sussistesse l'ipotesi di concorso o di favoreggiamento degli imputati verso altri appartenenti a bande armate; considerato, inoltre, che secondo quanto viene precisato nel secondo capoverso dell'art. 307 del codice penale l'assistenza a un prossimo congiunto non è punibile dichiara di non doversi procedere nei confronti di Ogrizek Federico e sua sorella Ogrizek Giustina trattandosi di persone non punibili». Pe1tanto Ogrizek Federico e Ogrizek Giustina vengono scarcerati il 9.8.1942.

SENTENZA N . 840

Reg. Geu. n.1149/1942

U T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 25. 11 .1926 n. 2008, composto dagli Ili.mi Signori: Preside11te: Gri ffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazz.o Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni. Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Vedani Pietro, Perillo Emilio. ha pronu nciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Frank Luigi, nato a Primano (Fiume) il 7.6. I 909. agricoltore: DetenutO dal 2 1.7.1942 Frank Antonio. nato a Primano (Fiume) il 2.6.1897, contadino. Detenuto dal 2 1.7.1942 IJ'v1PUTATI del delitto di cui all'art. 307 C.P. in relazione all' art. 8 1 cpv. I O e 2° C.P., per avere, in tem pi diversi, ma in esecuzione di un medesimo disegno crimi noso, dato rifugio e vitto a persone partecipanti a bande armate. ln te1Titorio di Celia (Fiume) il 19.7. 1942 e precedentemente. OM1SSIS P.Q.M. Visti gli arl. sopra citati e 29,229 C.P.: 488, 274 C.P.P. DlCHIARA Frank Luigi e Frank Antonio responsabili del reato agli stessi ascrìtto, esclusa la continuazione per quest' ul timo, e condanna: Frank Luigi alla pena di anni 6 di reclusione e all'interdizione pc1vetua dai pubblici uffici; Frank Antonio ad anni 2 della stessa pena. Condanna entrambi gli imputati al pagamento in solido delle spese di processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che gli imputati stessi. a pena ul timata, siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 30. 11.1 942 - Anno XX I. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Frank Luigi e Frank An tonio. detenuti dal 21.7.1942. vengono scarcerali, in data imprecisata del 19440 1945 a seguito di noti eventi verificatisi dopo 1'8.9. 1943. I l Tribunale mLlitare territoriale di Roma, su conforme 1ichiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Gue1Ta Soppressi, dichiara, con Ordinanza del 12.5.1961, quanto segue: «Letto il D.P. 14.4.1948 n. 511 relati vo alla concessione del condono per i reati comuni, militari e politici a cittadini j ugoslavi: constatato come si rileva chiaramente dal contenuto della relazio ne in questione, che lo scopo principale della concessione dell'indulto è quella di pern1ctlere la ricostruzione delle famiglie e che ciel!' indulto devono godere lutti i cittadini jugoslavi che risultano condannati, con sentenza irrevocabile. alla data del 7 aprile 1948: ritenut() che. per la concessione clell'indullo in ques tione non può costi niire motivo di esclusione la cirèostanza che il condannatO non si trovi effettivamente rinchiuso in una Casa Penale alla data del 7 apri le 1948. dato che lo scopo essenziale del provvedimento è quello di evitare che cittadini j ugoslavi espiino o continmino a espiare pene inflitte dalle Amorìtà Italiane; ritenuto che i condannati sono da considerarsi senz'altro cittadini j ugoslavi diclùara condonata l' intera pena inflitta a Frank Luigi e a Fran k Antonio dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 30. l J. l 942.


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TRIBVNA LF. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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PRIMA PARTF.: SF.KTENZE PRONUNZIATE D1\ I. T.S. D.S.

Reg. Gen. n. 1370/1942

SENTENZA N. 841

li Tr.ibunale Speciale per la Difesa de llo Stato istituito ai sensi delrart. 7 de lla Le2:oe 25. 11.1926 n. 0 2008. composto degli IIJ.mi Signori: ~ Presid<!nte: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giud,c~ Relmo,:e: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Gwd,c, Con.ml, Generali M. \I.S.N.: Gange mi Giovrurni. Ciani Ferdinando. Giudici Como/i 1\,f. \I.S.N.: Caputi Pietro. Vedani Pietro. Pe1i llo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedime nto penale a carico <..l i: Logar Antonia. nma a Tabor di Sembio (Fiume) il 6.6. 1903, comadi na. Detenu ra dal [7.7. 1942 IMPUTATA del delitto di fav~reggia me nto bellico di cui atr an. 247 C.P. per avere partecipato. in tempo di guerra._ad UJ:a associazione d.i ri belli s loveni dire tta dal lo straniero ed ave nte. tra l'altro. lo scopo ''.nmedia_ro d1 favmire I~ operazioni militari del nemico. e comunque di nuocere ali operazioni milìtan de llo Staro Italiano. diminuendone la effic ienza bellica. In territorio di Tabor di Sembio ed altrove. nel luglio J 942 e precedente mellle. OM ISS IS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 229 C.P.: 488. 274 C.P.P. DICI-I I!\RA

Logar Amonia responsabile del reato di cui all'art. 307 cpv. l C.P. e. così modificando ru brica. la ..:ondanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, alle spese del processo ed a quelle per iI manteniO

mento dun~nte l;i custodia. Ord111<.1 che l'imputata. a pena ul timata. sia sottoposta a libertà vigilata. Roma. J0. 11. 1942 - An no XXI.. Seguono Je firme del Presidente e dei Gi udici. NOTIZl E DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Logar Antonia. detenuta dal 17.7.1942 viene scarcerata, per espiata pena. dalla Casa Penale per Donne ù1 Ve nezia il 17. l.l 945.

SENTENZA N. 881

Reg. Gen. n. 889/1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. isti tuito ai sensi de ll · art. 7 della Legge 25.11. 1926 n. 2008. composto dagli Ili.mi Signori: Presidellfe: Griffin i Mario - Luogotenente Generale de lla M.V.S.N . Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuru torc Mi li tare del Re l rn p. Giudici Consoli lvi. \I.S.l\f.: Palmeri Gaetano. Alvisi Alessandro. D'Alessu ndro llalo. Riccio Gennaro. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cinotti Ante. nato il 29. I. I9 l 3 a Traù (J ugoslavia). ingegnere: DetenutO dal 25.5. l 942 Stambuk Zdenko. nato il 12.5.1912 a B.ijelina (B osnia. Jugosla via) . professore di lette re: Detenuto dal 25.5.1942 Federi Franjio. nato il 28.1 1.1907 a Graz (Austria ). ragioniere: DetcnuLo dal 28.6.1942 Kuzmic Ante. nuro il 25.9. l 905 a SpalatO (.J ugoslavia). srude ntc in legge: Detenuto dal 28.6. 1942 Kaliterna Mirko. nato il 21.8. 192 1 a Spalaw (.Iugoslavia). disegnai.Ore: Dete nuto dal 28.6.1 942 Sikic Marko. nato 1· 11.4.1914. col laudawre di legname: Detenutu dal 25.6. 1942 Matokovic Vin ko. nato il 22. 1.191 1 a Spalalo (Jugoslavia). meccanico: Detenuto dal 28.6.1 942 Sasso Venceslav. nato iI 29.5.1 906 a Traù (.Iugos lavia). impiegato: Detenuto dal 28.6.1 942 lelacic Zvonko. nato il 1.5.l 9 1O a Spalato (Jugoslavia), autisw: DeLenmo dal 25.5. I942 Mru·cic Marin. nato il 19. 11.1894 a lescnice (Jugoslavia). oste: Detenuto dal 25.5.1 942 Matkov ic /\ nte. naLo il 30.6. I 893 a Cauaro (Jugoslavia). comme rciante: Dete nuto dal 28.6 . l 942 Matosic Dane. nato il 6. 1. l 881 a Spalato. ingegne re edile: DetenuLO dal 28.6. I 942 Bebie Vin ko. muo il 16.11 .19 12 a Spalaw. impiegato: Detenuto dal 25.5. 1942 Nisiteo Pct.ir. nato il 18.2.1 898 a Spalato. avvocato: Detenuto dal 25.5.1 942 Zlokov ic [gnatj ie. nato il 27.12. I 897 a Canaro (Jugoslavia). professo re di SI.Oria e geografia: Detenuto dal 28.6. 1942 Bulimbasic lgnajci. nato il 31.7 . .1 886 a Spalato. costruttore navale: Detenuto dal 25.5.1 942 Dzeko Ljubo. nato il l.11.l 908 a Tosmislav (Grad), ciabaLtino; Detenmo dul 25.5. I 942 K.ilibarda Todor. nato il 21.6 . 1896 a Banjani (Montenegro). calzolaio: Detenuto dal 28.6. 1942 Popovic Filip. nato il 27 .2 . 1887 a Paddogorica Dlojani (Monte negro). impiegato di dogana: Detenuto dal 25.5. 1942 Aljinovic Frane, nato il 24.2. 191 Oa Spalato. meccanico: Detenuro dal 28.6.1 942 Tornìc Ante. nato il 12.11. 191 1 a Spalato. macellaio. Detenuto dal 28.6. 1942 IMPUTA'rl

I primi sette: dei delitti di cui all'art. 270 p.p. e 2° C.P.. per avere. in epoca anteriore e prossima alla fine del mese di maggio 1942 in Lipari, costiLuim, organizzato o direno un· associazione sovversiva. te ndente a stabilire viole ntemente la di u.atura di una classe sociale sulle al tre e a sovveni re violememcnre gli ordinamenti economici o soci.ili costiLuiti nello Stato. e quindi fatto parte delle stesse associazioni. Tutti gli alui: del de li tto di cui alrart. 270 2° cpv. C.P. per avere partecipato alla detta associazione. Tuui ancora: del deliuo di cui alrart. 272 p.p. C.P. per avere. nelle summenzionate circostanze. fatto propaganda per la instaurazione viole nta della dittatura rossa. IN PUBBLICA UDIENZA ScnLito il P.M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuro per gli ul ti mi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO La clircz.ione Campo Conce ntramemo per imernati in Lipari denunciò alla Procura Generale pres-


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TRIBUNALE SPEC IALE PBR LA DIFESA DELLO STATO

so quesw Tribunale l'esistenza in detto campo di una vera e propria organizzazione comunista, on:rnnizzazione che faceva capo ad una cellula centrale ca fiduciari in ciascun camerone che di tali cell~le facevano parte Cinotti Ante in qualità di capo di cellula e commissario comunista del campo. Stambuk Zdenko in qualità di membro e segretario nonché Federi Franjio. Kuzmic Ame, Kaliterna Mirko, Sikic Marko e Mmokovic Vinko quali membri, il Cinoui e il·Kusmic inoltre erano fid uciari del V camerone, lo Stambuk dei camero ni 9, l O, 11, 12, il Federi e il Sik.ic del l 0 , il Kalinterna in una e lelacic Zvonko e Marcic Marin del sesto, il Matkovic del 2°, menrre fiduciario del 3° camerone era Sasso Venceslav e dei cameroni 13°. 14°. 15°. 16° era Malkovic Ante: che dena organizzazione svolgeva la sua attivi tà tra l'altro, med iante conferenze ten ute da taluni (i nominati Cinotti. Stambuk. Fcderl Ielacic e Marci c. nonché Matosic Dane, Bebic Vinko, Nisiteo Petar e Zlokovic l ngatjie), con le quali si mettevano in evidenza vittorie della Russia e i benefici del comunismo e si faceva propaganda per la instaurazione della di ttatura rossa: che le stesse conferenze, talvolta, terminavano al grido di «viva Stalin»: che veniva no imposti agli internati contributi in viveri e denaro ed in varie misu re, a favore dei compagni poveri del campo del soccorso rosso in genere: che si faceva opera di sobillazione contro I.a direzione del campo, fomentando non giustificati malumori: che si cantavano canzoni comuniste; che gli internati non comunisti e che non intendevano souostare agli ordini della cellula centrale, venivano sottoposti a immediata rappresaglia. oppure veni vano giudicati da un tribuna le istituito d'ordine della cennata cellula, che infliggeva anche gravissime sanzioni, da eseguire una volta rilasciali in libertà: che componenti di detto Tribunale erano i nominati Sikic Marko. Ielacic Zvonko, Matosic Dane, Nisitec Petar e Zlokovic Ingatjie. nonché Bul imbasic lgnjacj , Dzeko Sju bo, Kilibarda Todor e Popovic Fi lip. Durante l' istruttoria tutti i giudicabili hanno negatO l'esistenza della ricordata organizzazione comunista. sostenendo che. nel caso, flu·ono tenute delle lezioni; ma che erano soltanto d' indole cultmale, che furono riscossi dei contributi, ma che erano spontanei e destinati ai meno abbienti, non al soccorso rosso; che al campo fu istituito, con elementi scelti fra internati. un tribunale. che aveva però solo il compito cli dirimere piccole controversie, onde evitare di solloporre al direttore questioni di scarso ri lievo; che infine le canzoni cantate non avevano contenulO comunista. Nell'orale dibattimemo gli imputati han no confermato le dichiarazioni rese nel periodo istruttorio. Le 1isultanze dibattimentali però, per le dichiarazioni dei testi escussi, hanno provaw: I) che Cinotti e Stambuk comntisero i fatti come agli stessi contestati per i quali il Col!cuio ravvisando in essi gli elememi costitutivi dei delitti di cuiin rubrica, fissa per ciascuno degli i~1p~ltati la pena complessiva di anni 12 <li reclusione, quale cumulo; di anni 6 di reclusione per il reato cli cui all'art. 270 p.p. C.P., anni 4 della stessa perla per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P., ed anni 2 di reclusione per il delino preveduto dall 'art. 270 cpv. del Codice stesso: 2) che Federi, Kuzmic. Kalinterna, Sikic e Matokovic, pure avendo fatto parte dell'accennata associazione e pur avendo svolto propaganda in favore della stessa, non la promossero, né la costi tuirono, organizzarono o diressero. Nei confromi degli imputati di che tranasi deve pertanto modificarsi la rubrica e ritenerli responsabili soltanto dei reati di cui agli m,t. 270 cpv. 2° C.P. e 272 p.p. del codice stesso. Quanto alle pene il Collegio ritiene equo fissarle: in anni 6 di reclusione per il Federi, quale cumulo di anni 3 di reclusione per ciascu no dei due reati anzidetti; in anni 3 di reclusione per Kuzmic, Kalinterna, Sikic e Matokovic quale cumulo di anni I e mesi 6 di reclusione per ciascuno dei due reati anzideni; 3) che tutti gli altri imputali meno Bobic, Ru limbasic e Popovic fecero pane dell'accennata associazione e presero parte alla propaganda intesa a rafforzare J'auwri tà della stessa. In tale attività de liuuosa il Collegio, ravvisando gli elememi costitutivi dei reati agli stessi ascritti, fissa le seguenti pene: Matosic, rurni 5 di reclusione, quale cumulo di anni 3 cli recl usione per il reato cli cui all'art. 272 p.p., ed anni 2 della stessa pena per il concoJTente reato cli cui all'art. 270 cpv.. 2° C.P.; Marcic. Matkovic, Nisitec, Zlokovic, Dzeke, Kilibarda: ciascuno anni 4 di reclusione quale cumulo; di anni 3 di recl usione per il reato di cui alJ'mt. 272 p.p. C.P., ed annj l d~lla stessa pena per il reato conco1Tente di cui all'art. 270, 2° cpv. C.P.; Alj inovic, Tomie lelacic e Sasso, ciascuno ad anni 3 di reclusio-

PRIMA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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ne quale cumulo; di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P., cd anni I della stessa pena per il reato di cui all'art. 270, 2° cpv. C.P. Che Bebic, Bulimbasic e Popovic. pur avendo fatto parte della associazione di cui in rubrica. non sembra abbiano svolto attività propagandistica. Gli imputati ora cennati. mentre debbono pertamo essere assolti per insufficienza di prove per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P., debbono essere ri tenuti responsabili del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° ciel codice stesso. Quanto alla pena il ColJegio ritiene fissarla in anni 2 di reclusione. Per tutti spese e conseguenze di legge e libertà vigilata. P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 229, 230. 29. 73 C.P.; 488, 274, 479 C.P.P. DICH IARA Cinotti Ante e Stambuk Zdenke responsabili dei reati agli stessi ascritti e li condanna ciascuno alla pena di anni 12 di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici . Federi Franjio, a parziale modifica della rubrica, responsubilc dei reati di cui agli artl. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. e lo condanna complessivamente ad anni 6 di recl usione e alla interdizione temporanea dai pubblici uJfici. Marcic Marin, Matkovic Ante, Nisiteo Petar, Zlakovic lgnatjie, Dzeko Ljubo e Kilibarda Todor responsabili dei reati agli stessi ascritti e li condanna ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici: Matosic Dane responsabile dei reali allo stesso ascrit ti e lo condanna complessivamente ad anni 5 di reclusione ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici . Kuzmic Ante. Kaliterna Mirko, Sikic Marko e Matoko vic Vinko, a pru·ziale modifica della rubrica, responsabili dei reati di cui agli articoli 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. e li condanna ciascuno ad anni 3 di reclusione. Sasso Venceslav. Jelacic Zvonko, Aljinovi.c Frane e Tomie Ante responsabili dei reati agli stessi ascritti e li condanna ciascuno ad anni 3 cli reclusione. Bulimbasic lgnjici, Bebio Vinko e Popovic Filip responsabili del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. e li condanna ciascuno ad an ni 2 di reclusione. Assolve Bulimbasic, Bebic e Popovic dal reato di cui all'art. 272 p.p. C. P. per insufficienza di prove. Condanna altresì tutti al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la cuswdia. ORDINA che Ci notti, Stambuk e tulli gli altri imputati siano. a pena ultimata. sonoposti a libertit vigilata. Roma, 5. 12. 1942 - anno XXI. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAJ FASCICOLI Dl ESECUZIONE Cinotti, detenu to dal 25.5 . .1942 viene scarcernto dalla Casa cli Reclusione di Sulmona nel mese di marzo del J 944 a seguito di ordine emesso da uu «Comando Mi li tare Germanico». Stambuk. dete nuto dal 25.5. 1942 viene scarcerato dal la Casa Penale <li Panna il 29.2. 1944 a se<>uito di ordine emesso «dal Comando Militare Germanico di Panna». "' Marcic, Nisitero e Popovic, detenuti dal 25.5. 1942, e Federi e Sasso, detenuti dal 28.6.1942 - tulli ristretti nella Casa Penale di Fossano (Cuneo) - vengono scarcerati il 9.3.1944 «per intervento della Croce Rossa Croata d'accordo con 1· Autorità Germanica di Torino e tradotti a Lubiana». Bebic e Zlokovic, detenuti dal 25.5 .1942. e Kilibarda. Kuzmic. Matkovic, Mawkovic, Tomie e Zlokovic. deten uti dal 28.6. I 942 - tutli ristretti nella Casa di Reclusione di S. Gimignano (Siena) vengono scarcerati il 29.1. 1944 <<a seguito di ordine di scarcerazione emesso dal Comando Tedesco S.S . di Firenze». Dzeko, Ielacic e Nuli mbasic, detenu ti dal 25.5.1942 e Alijinovic. Kaliterna e Matosic, detenuti dal 28.6.1 942 - tu tti ristretù nella Casa Penale di Castelfranco Emilia (Modena) - vengono scarcerati il l .5. 1944 «a seguito di ordine emesso dal Comando Tedesco <li Verona».


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(>RIMA PARTE: SENTE:--lZE PRONUNZI ATE ()Al. T.S.D.S.

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TRTBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

Nei confromi di tutti i suddcttj imputati il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 2 1. 3. I961, esLinti per l'amnistia concessa con J'arr. J del D.L. 17.11. I945 n. 719. i reati per i quali vennero conda nnati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Sraw con sentenza del 5.1 2. I 942. Con la stessa Ordinanza viene dichiarato estinto il dir.ittO dell'Erario per il recupero delle spese di giustizia (D.C.P.S. 22.1 1. 1947 11. L63 I). NOTA: Nei confronti del coimputato: Petniski Zvonimir. nato il 10.9.1 907 a Zagabria. li bero. iJ Giudice lsm1 ttore (De Rienzi Um berLo) ha emesso. in data 12. 11. 1942. la segue nte SENTENZA «In data 30.6.1 942 c.:on rapporto n. I 06 - riservato - il Campo cli Concentramento di Lipari denunziava a questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato Petniski Zvonimir per avere. memre Lrovavasi internato nel detto campo di concentramento. fatto parre di una associazione sovversiva. diretta a s1ab.i lire violentemente la di ttatura di una classe sociale sull'altra. e per aver f'a LLo propaganda per la restaurazione vioJema della di ttatura rossa. Procedutosi con iI ri Lo sommario nei confromi dello Petniski. daJla conseguente istruttoria è e me rsa la insufTic.:ienza cli elemenLi di fatti concreti intorno alla responsabilità clelÌo stesso. Infatti dagli ani cli denu nzia emerge c he cosLui. dura nte la permanenza al Campo di concemramemo di Lip,1ri. tenuto agli imemati delle conferenze che si ha ragione cli ri tenere a sfondo comunisrn. al pari di conferenze tenme eia altTi coim putati. li prevenuLo. interrogato in rne riLO. ha riferito cli aver fatto. quale professore di lingue, agli internati delle lezioni cli lingua inglese e che le conversazioni non avevano alcun carattere politico. Inoltre da lle dich iarazioni del Direttore de l Campo cli concemrarne nto, Commissario di P.S. Gerac i Giuseppe. non sono e mersi nuovi precisi elementi a carico del PeLniski, oltre a queJli indiziari segnalati in denu nzia. Lo SLesso Petniski. in daLa 8.4.1942. risulta prosciolto dalJ'jnternamemo e avviato a Spalato. dove attualmente risiede. Ritenuto perciò che si hanno fondm i motivi per dubitare della colpevolezza tleJJ'imputmo e che. cli conseguenza si deve dar luogo. in conformiLit dell,1richiesta del Pubblico Ministero in data 6.1 1.1 942 al proscioglimento per insufficienza di prove del Pctrùski.

b,;

P.Q.M. Visto l' an. 395 C.P.P. in relazione au·art. 378 stesso codice. DICHIARA cli non doversi procedere nei confronti di Pecniski Zvomir in ordine ai reati addeb.itatigli previsti dagli artt. 270 2° cpv. C.P. e 272 p.p. C.P. per insufficienza d.i prove».

SENTENZA N. 884

Reg. Gen. n. 957/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. istitui to ai sensi dell'art. 7 della Legge 25. 11. I926 n. 2008, composto dag li lii.mi S ignori: Presidente: Gii ffini Mario - Luogotenente Generale de ll..1 1V1. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Gene m ie M. V.S.N. : Gange rni Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N.: Pahnentola Aldo, Pompi li Torello, PerLLlO Emilio. Semadini Tommaso. ha pronunciato la seguente: SENTENZA uel procedimento penale a carico cli: Radovanovic Milornd. nato il 14.2.1 892 a Mitrovica (.Jugoslavia). dottore in lettere. capo dell' ufficio st.ampa del Governo nominale j ugoslavo Sirnovic: Detenuto dal 5. 11.1941 Vrh unec Yi nko. nato il 12.7 . I 895 a Lubiana (Jugoslavia). dottore in legge. direttore tecnicoarnrninistnJtivo del la Società Carbon ifera «Tri fai I» cli Lubi m1a. Dctenut0 cl al 8. J .1942 IMPUTATI del delitto di c.:oncorso in favoreggiamento bell ico di cui ali' art. 247 C.P. in relaziooe all'art. 11O C.P. per avere. in corrci Là Lrn loro. in tempo di gue rra. tenu to intelligenza c.:on lo straniero e. comunque. commessi fatti dircLti a fa vorire le operazioni militari ciel nemico ed a nuocere. al trime nti . alle operazioni militari dello Stato llaliano; del deliLlO cli procaccia men LO di notizie di cui è vietata la clivulgazione. ai sensi de ll' art. 258 p.p. e cpv. J O C.P.. per essersi procurato. a scopo di spionaggio politico e militare. nell' inte resse di uno Stato in guerra con lo SLaw Italiano. notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione; del delitto di concorso in rivelazione di notizie cli cui è vietata la divulgazione, ai sensi de ll 'arr. 262 cpv. 2° C.P.. in relazione alle p.p. ed al 1° cpv. dello stesso artic.:olo. nonché all 'art. 11 0 stesso codice. per avere. in correità tra loro. in tempo di guerra. rivelato u scopo di spionaggio politico e mili Lare. le notizie cli c.:ui alla precedente lettera. In Dalmazia. in Trieste. in Svizzera ed altrove, precedcntemenle e fino ali' epoca dei rispettivi arresti. In esiLo al dibattimento, che, giusta ordinanza preli minare. ha avrno luogo a porte c hiuse. sentito il P.M. nella sua req uisi toria e gli i mputali , c he, coi loro difensori. hanno per ultimi avuLO la parola. osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito d'istruzione a rito formale. i prevenuti. con sentenza de lla Commissione Istrulloria ciel 26 novembre u.s .. furono rin viati a giudizio per rispondere dei fatti del ittuosi sopra, in epigrafe, enuncimi. Ali' odierno dibattimcnlo. per le dichiarazioni degli imputati e per le prove testimoniali e documentali è stato accertato q uanto segue. l i 5 .1 1. 194 1 1· Arma dei CC.RR. procedeva. in Trieste. al fermo ciel rubricato Rodovanovic.: }.1Iilorad perché la vigilanza c.:ui egli era stato sottoposto dal giorno in cui. proveniente eia Fiume, era giunto in que lla città ( l ".9. 194 1) aveva dato motivo a sospeLtare su una per.icolosa sua attività a dan no del nostro paese. Fra gli al tri documenti. gli furono se4ues1rati uno schizzo c.:he raffigurava uno Stato sloveno con i confini spinti oltre l'Isonzo e comprendente la maggior parte de lla Venezia Giulia, e due quade rni comene nti memorie ed appunti scritti in sloveno, con importanti dati e notizie politico-mi litari. fra l'allro. sulla guarnigione mili Lare di Cattaro: su case1me forti ficate. batterie e campi trincerati csistent i nel le Bocche di Cattaro: su concentramenti di trup pe ita liane e cli unità corazzate a Pers..1gno e Risano: sulle trnppe inviate a sedare le sommosse nel Momenegro e st1armi ed armati che si tro vavano lungo la s1racla Volosca-Ab bazia-Fiume. Il Radovanovic. ùopo vari te ntativi di nascondere la realtil agli 01iani di polizia procedenti, dichiarò. tra l'altro. che egli, capo delrufficio sLarnpa del così detto governo nominale j ugoslavo di Simovic. anziché seguire i me mbri del governo. dopo il crollo ciel suo Stato. preferì restare con il suo popolo.


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TRIBUl\ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTEJ\"ZE PRONUl\"ZIATE DAL T.S.D.S .

Durante le sue peregrinazioni in Cattaro, Persagno, Risano, Fiume, Abbaz.ia, raccolse le notizie di natura militare annotate nei sequestrati quaderni per comunicarle, tramite la legazione dell'ex .Iugoslavia di Berna, al suo Governo ed «agli Stati nemici dell'Italia>>. A Trieste raccolse dati e notizie sulla situazione delle minoranze slovene e sulle possibilità belliche dell' [talia. Tra i suoi numerosi collaboratori vi fu il rubiicato Vrhunec Vinko, residente a Lubiana, direttore di quella società carbonifera« Trifoli». In Trieste prese anche contatti con lo studente Guina Boris (esponente dell ' associazione «Partigiana Osvobodilna Fronta» a sfondo separatista, terrorista) già condannato da questo Tribunale, con semenza n. 622 del 17 settembre 1942. Durante i colloqui avuti con il Vrhunec, fu, Lra J'altro. convenuto che il primo dei due che fosse riuscitO a recarsi in Svizzera avrebbe dovuto riferire tutti i dati e le notizie da lui raccolte ed avrebbe dovuto stabilire, a mezzo di radio-clandestina, un regolare collegamemo che avesse loro permesso di scambi.arsi tutte quelle notizie ritenute di qualche interesse, sia daJ lato politico che da quello militare. All 'uopo il Vrhunec compilò e consegnò un cifrario insieme al sequestrato schizzo da adoperare a scopo di propaganda; numerosi tentativi, in conseguenza, egli fece per espatriare clandestinamente. Dopo tali dichiaraz.ioni del Radovanovic, l'Arma precedente venne a conoscenza che il Vhru nec era riuscito ad espatriare, con regolare passaporto in Sviuera, ove aveva preso immediatamente contatto con il Ministro e con vari funzionari della legazione dell'ex Jugoslavia in Berna e che egli, già capo dell 'ufficio stampa del Governo di Belgrado ed ex ufficiale della ri serva, aveva, cercata, durante la sua permanenza a Lubiana, subito dopo il crollo dell 'ex Jugoslavia. di raccogliere intorno a se element i disposti ad organizzare una rivolta; che successivamente, al sorgere della dianzi accennata associazione «Osvobodilna Pronta» (<<Fronte della liberazione>,, associazione diretta dallo straniero e mirante. tra l'altro, a favorire le operazioni militari del nemico e, comunque a nuocere alle nostre), aveva data, a questa, la propria adesione ed aveva preso contatto con va ri esponenti della medesima. Conseguentemente 1'8. l. 1942, al suo ritorno dalla Svizzera, il Vrh unec veniva tratto in arresto. [[ Vrhunec, interrogato dai CC.RR. confermava di avere preso accordi con il Radovanovic nel senso già esposto: di aver compilato e consegnato a quest' ul timo lo schizzo ed il cifrario giil accennati ed esplicitamente dichiarava. tra l'altro. quanto seg11e: nel novembre 1941, sotto il pretesto di discutere con gli azionisti colà residenti della società«Trifail>>, chiese ed ottenne, dalle competenti Autorità Italiane, l'autorizzazione per recarsi in Svizzera. A Berna si incontrò (in esecuzione degli accordi presi con il Radovanovic) con il nominat0 ministro Iurisic, amico del Radovanovic, a cui riferì le notizie di naLUra economica, politica e militare da lui e dal Radovanovic raccolte. Iurisic decise di inviarlo a Londra perché portasse, di persona, ai rappresentanti del così detto governo nominale jugoslavo, Je notizie di cui era in possesso, ma difficoltà.di carattere diplomatico impedirono l'evento. Pertanto, egli prese accordi con la predetta legazione dell'ex Jugoslavia di Berna di impiantare a Lubiana una stazione radio trasmittente clandestina, che avrebbe dovu to collegarsi con una stazione di Londra, previa immediata comunicazione che la legazione predetta avrebbe data al così deno ministro degli esteri j ugoslavo a Londra; ma il suo arresto impedì l'auuazione di ogni ulteriore svi luppo del prestabi lito programma. Durante J' istuttoria e anche oggi in udienza, essi imputati han no tentato di ritrattare le circostanziate precedenti loro dichiarazioni, protestandosi innocenti. Però, i documenti sequestrati, l'esito di osservazione ed indagi ni dell'Arma, le accertate relazioni tra loro e la così detta legazione j ugoslava di Berna e le dichiarazioni del nominato Guina rese in altro processo già definito sono elementi tali da dimostrare la esistenza dei fatti da loro in un primo tempo confessati. Il perito giudiziale concluse e il Tribunale ri tiene che le stesse notizie di carattere militare, di cui nei repertati quaderni, raccolte nel1' imeresse di Stato in gue,n contro il nostro Stato, sono di natura non divulgabile. Pertanto per i fatti che sono stati accertati ed in considerazione dell'origine, della natura e delle finalità immediate del movimento sloveuo di cui essi imputati erano esponenti e coordinatori e che mi ra, now riarnente e tra l'altro, ad agevolare le operazioni militari dei nostri nemici cd a nuocere alle nostre operazioni, il Tribunale nei fatti come dianzi accertati, ravvisa gli es1se111i dei delitti rnbricati. Peraltro, il Collegio ritiene di dovere applicare nei riguardi degli imputati in ordine a rutti i reati rubricali la diminuente di cui aJl'art. 31 l C.P. e commisurando le pene all'entità dei fatti. reputa equo dover conda1uiare ciascuno in concreto a complessivi anni 30 di reclusione, risultanti per cia~cuno dal cumulo (artr. 73, 78 C.P.) di anni 16 per il reato di cui alla lettera a), di anni 20 per i I reato di cui alla

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lettera b} e di an ni 24 per quello di cui alla Jet.tera c) della rubrica. Ne conseguono l' interdizione perpetua dai pubbl ici uffici (art. 29 C.P.J, la li bertà vigilata (an. 230 n. I C.P.) ed iJ pagamemo delle spese: solidale di quel le processuali e personale di quelle di cust0dia preventiva (art. 488. 274 C.P.P.). n materiale sequestraLO, avente attinenza coi reati commessi. va confiscato (art. 240 C.P.). P.Q.M. Letti cd applicati gli artt. 11 O. 247. 258 p.p. e IO cpv.. 262 p.p. e cpv. IO e 2°. 3 11. 73, 78 11. J. 29. 230 n. I . 240 C.P.: 274. 488 C.P.P, DICHlARA Radovanovic Milorad e Vrh unec Vi.nko responsabili dei reati rubricati con la diminuente di cui alJ' art. 3 11 C.P. e, cumulate le pene, condanna ciascuno ad anni 30 di reclusione. in solido al pagamento delle spese processuaJi e ciasc uno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. con le conseguenze de ll 'interdizione perpetua d;1i pubblici uffici e dellc1 libertà vigilata. ORDINA la confisca di quanto in sequestro. Ro ma. 9.12. l 942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Radovanovic. delenuto ual 5. l I. J 94 Le Vrhunec. detenuto clalJ'S.1.1942. vengono scarcerati. in data imprecisata del 1944. a seguito dei noti avve ni men ti verificatisi in Italia uopo J'8.9.J943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma «Letto il D.P. 14.-U 948 n. 5 l I relativo alla concessione del condono per i reati comuni. mi litari o politici a cittadini j ugoslavi. Constatate), come si rileva chiaramente dal contenuto della relazione al decreto in questione cbe lo scopo principale della concessione dell"indulto è quello di permettere la ricostruzione de lle famiglie e che dell'indul to devono godere toni i citt.adinj jugoslavi che risultano condannati. con sentenza irrevocabile. alla data del 7 aprile I 948. Ritenuto che. per la concessione dell' indu lto in questione non può costitu ire motivo dj esclusione la circostanza che il condannato non si trovi effettivamente in una Casa Penale alla cima del 7 aprile 1948, dato che lo scopo essenziale del provvedimento è quello di eviiare che cittadini jugoslavi ·espiino o continuino ad espiare pene inflirte dalle Autori tà Italiane. Ritenuto che i condannati sono da considerarsi scnz·altro cittadini jugoslavi. Vista la conforme richiesta inoltrata dal Pub blico Ministero in data 29 marzo 1961. Dichiara condonata. con Ordinanza del 5 maggio 196 I. l'intera pena inflitta a Radovanovic Milomd e Vehrunec Vinko dal Tribunale Speciale della Difesa dello Staw con sentenza del 9 dicembre 1942».


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PR IMA f>ARfC: SENTENZE PRONUKZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECl,\ I.F. PER L.-'. DIFESA DELLO ST;\TO

Reg. Geo. n. 1511/1942

SENTENZA N. 885

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. istituito ai sensi dell'..1rt. 7 della legge 25.1 1. 1926 n. 2008. composto dagli Ili.mi Signori: Preside111e: Griffin i \1ario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/more: Presci Giova nni - Procuratore Militare çlel Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.1\tf.: Gangerni Giovann i • Giudici Consoli ivi. V.S.N. : Gangemi Giovanni. Palmcn!ola Aldo, Pompili Torello. Perillo Emilio. Sc>madini Tommaso. ha pronuncialo la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Vcli.ko11ia Gabriele. nato il '.23.3.1902 a S. Lucia di Tolmi no (Godzial. muratore. Detenuto dal 8.9. l 942

Reg. Gen, n. 1427/1942

SENTENZA N. 886

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. istituito ai sensi clell'an. ì della legge 25 . 11. 1926

11 .

2008. composto dagli lii.mi Signori: -Presidellle: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M .V.S.J\. Giudice Relarore: l\.1i lazzo Gioacchino - Procuratore Mi li tare del Re Jmp. Giudice Console Genemle M. \~S.N.: Ga,w:erni Giovanni Giudici Consoli M. \IS.N. : Palmentola Aldo~ Pompili Toreilo. Perillo EmiJio. Semadini Tommaso. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel proced imento peuale a carico di: Zcria.1 Luigi. naw il 20.6.1907 a Pliscovizza <Gorizia). contadino. detenuw dal 6.9. l 942: Zeri<1l Carlo. naLo il 22.1 2.1 908 a Comcno (Gorizia). contadino. detnuw dal 5'.9. 1942: Svara Luigi. nato il 12.7. 1909 a Comeno (Gorizia). muratore. dete nuto dal 5.9.1942.

IMPUTATI de l delitto di cui all'art. 258 C.P.. per essersi procurato. a scopo cli spionaggio militare. notizie cli cui l'autorità competente li.a vietato la divulgazione: del delitto cli cui all'art. 262 p.p. e cpv. 1° e 2c C. P.. in relazione all'art. 310 stesso codice. per ave re. in tempo di guerra. rivelato le noizie di cu i ali.i precedente lettera. In te rritorio dell'ex Jugoslavia e nell'ex zona di confine di Idria (Gorizia). ncJJ ' aprile 194 1 e precedentemente.

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IMPUTATI

OMISSIS

del delitto_cli fav_o rcggiamento bel lico di cui all'an. 247 C.P.. per avere partecipato. in tempo di guerra .. ad un associaz10ne di ri~eui slo veni c1irena c1a110 straniero ed ave nte. tra r altro. 10 scopo 1n11 nediaco cl, nuocere alle operaz1on1 m1lttan dello SLato 1.taliano. dimi nuendone la efficienza bel lica. In territorio di Comeno. Pliscovizza (Gorizia) ed al trove. nel seJtemhre 1942 e prececlemernente. . . ù1 es_ito al pubblico clibattimemo. semiti il P.M. nella sua requisirn1ia e gli imputmi che. con i loro dil-enson hanno avuto. per ul timi la parola, osserva.

P.Q.M.

IN FATTO E IN DIRITTO

L,mi ed applicaci gli artt. 246 n. L 310. 305 1° épv.. 73. 29 C.P.: 274 . .+88 C.P.P. DfCHIARA Velikonia Gabriele responsabile dei remi cli cui agli artt. 246 n. I. 3 1O. 305 l O cpv. C.P.. così modificata l'accusa. e. cumulate le pene. lo condanna ad anni 6 di rec lusione e a L. 6.000 di multa, con J'interclizione dei pubblici uffici per anni 5. nonc hé al pagamento delle spese processuali e di custodia prevemi va. Roma. 9.12. 1942 - anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Velikonia. deLenuLo daJJ' 8.9. J942 viene scarcerato. in data imp rccis.ita del 1945. dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia a segui LO dei noli avvenimenti ve rificatisi in Italia dopo 1·8.9. I943. U Tribunale Miliwrc TerriLoriale di Roma - su conforme richiesta inoltrata 29.3. 196 1 da11· Ufficio del P.M. dei Tribunali miliwri <.li guerra soppressi - dichiara. con Ordinanza del 5.5.196 I. quanto segue: «Letto il D.P. I.+ aprile l948 n. 51 l relati va ulla concessione del condono per i reati comuni. militari o polilici a cittadini jugoslavi: Constatato - come si rileva chiarame me dal contenuto della rel.izione al decreto in ques tione - che lo scopo principale della concessione dell' indulto è quella di perrneuere Ja ricostru zione delle fam iglie e che dell' indulto de vono godere tu tti i cittadini jugoslavi che risultano condannati. con sentenza irrevocabi le. alla data del 7 A . I948: Ritenuto che. per la concessione dell' indulto. in questione non può costiLui re motivo di esclusione la circostanz.a ché il condan naw non si trovi effetti vamente in una Casa Penale al la data del 7 aprile J948. datO che lo scopo essenziale del provvedimento è quello di evitare che ciuadini jugoslavi espiino o continu ino ad espiare pene inflitte dalle Auwrità Italiane: Ritenuto che il condan naw è da considerarsi sen;( al tro cittadino j ugosl;ivo dichiara condonata la residua pena eh~ Velikonia Gabriele dovre bbe espiare».

A seguito di istruzione sommaria. con atto di accusa del Pubblico Ministero in data 21 no\·cmbre 1942. Zeri al Luigi. Zerial Carlo e Svara Luigi insieme con: Kosic Ernesto. nato il 3 1.7. J923 a Co111eno (Gorizia): Stolfa Leopoldo. nato il 23.9.1903 a Corneno (Gori zia): furono rinvimi a !!iudizio per n sponclere del fatto delitruoso enunciato in epigrafe. Nei confron1i di Kosic Ernesto~ Stolta Leopoldo. n.11wra latitanti. si è ordinato preliminarrnentc la sospensione del procedimento. All'odierno di_battirnenro gli imputati. pur amrneuendo la materialità di alc uni episodi a loro conStatau. h~nno resprnto ogni addebito circa il grave reato ad essi ru bricaw. da ndo spiegazioni che prescntan~ 1earaucri della ve.rosomiglianza. né l' unico 1csce. Costanzo Sebas tiano. ha potuto fornire al C0Jle~10 elementi tal, d~ diradare il dubbio circa la colpevolezza degli imputati specialmente in ordine ali elemento 1nternaz1onale. necessario per la perfezione del reaco. In realtà gli imputai.i erano scati denunziati 10 settem?re u.s: dai CC.RR. cli Comeno perché. nei primi mesi di quest'anno. il predetto Stolfa . po, passato a, nbelh. s, era recato a Pliscovizza e ineormatosi con il rubricato Zerial Carlo. 11 quale fu trovato nella abitazione del ru bricato Svara. . La Stolfa propose al Zerial Carlo di fare propaganda a raccogliere fondi in favore delle bande cli nbelli che in festano quelle regioni. Zerial Carlo si ri fiutò di aderire alla pro posta. Lo s,·ara che. asseJHe pnma da casa. era incarno intervenu to. av rebbe fatto presente che non intendeva si parlasse cli surnl1cose a casa sua. e penanw gli altri si erano allontanati. Evidentemente lo Stolfa si era servito dcli~ Zerial perchè mezzo sciancato. smilzo e apparentemente un pò deficiente. Lo Zerial Luil!i ha chchiarato di aver accom pagnato lo Stolfa, che aveva conoscimo in precedenza per motivi di la;,oro. ma di non ave re saputo il motivo perché voleva parlare con Zerial Carlo. Gli elementi di cui sopra si son? avuc1 pn nc1palmence per le dichiarazioni rese dagli stessi imputati che. con probabi lità. sono stati rene.enti. Comunque il Collegio. non avendo altri elememi concreti circa la presunta attività cli h1voreg~iamento esercitata dai medesimi in favore dei ribelli. ri tiene di do verli assolvere per insuffi cienza d1prove dal reato ad essi addebitato e di do verne. in conseguenza. ordinare la scarcerazione. se non detenmi per a \tra causa.

d

P.Q.1\1.

Letto e applicato 1·anicolo 479 C.P.P


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TRI.BUKALE SPECIAJ,E PER LA D IFESA DELLO STATO

PR IMA PMffE: SENTENZE PROKL'NZIATE DAL T.S.D.S.

ASSOLVE

in data imprecisata del 1945 a seguito dei noti av venimenti verificat isi in Italia dopo 1' 8.9. 1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma «constatato che il reato per il quale Nicoletti Giulio venne condannaw è da considerarsi un reato politico e che. pertamo. in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P. 22.6. 1946 n. 4 la suddetta pena di 8 anru di reclusione deve essere ridotta di un terzo e cioè ad anni 5 e mesi 4 di reclusione e a lire 13.333 di mul ta: rilevato. inoltre. che alla data odierna sono trascorsi dalla data in cui la semenza diven ne irrevocabile ( IO.I 2. 1942) più di 18 anni e che tale termine è piC, che sufficiente perché possa applicarsi al Nicoletti il provvedimento di estinzione dalla pena previsto dall'articolo 172 del C.P. poiché alla data odierna è trascorso un periodo cli tempo doppio della pena che il Nicoletti dovrebbe in concreto espiare dichiara. con Ordinanza del 12 maggio I 96 l. ridotta la pena inflitta a Nicolctti Giulio ad ann i 5 e mesi 4 di reclusione e a lire 13.333 di mul ta e dichiara estinta. per decorso del tempo. la pena che Nicoletti Giulio dovrebbe in concreto espiare insieme con la residua pena pecuniaria».

Zerial Luigi. Zerial Carlo e Svara Luigi per insufficienza di prove del reato a loro addebitato e ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma. 9. 12. I 942 -Anno XXI. Se!!uono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Dal Regis tro Generale n. 1427/1942 si rileva che il latitante Stolfa Leopoldo «venne ucciso in un conflino».-del quale. però. non viene indicata la data.· Dal Registro Generale non risulta se il lati tante Kos ic Ernesco venne u·auo in arresto e giudicato.

SENTENZA N. 888

Reg. Gen. n. 934/1942

li T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato. istituito ai sensi delJ·an. 7 della legge 25. I 1.1 926 n. 2008. composto dagli lii.mi Signori:

Preside111e: Griffin i Ma1io - Luogoteneme Generale della M. V.S.N. Giudice Rela1ore: Milazzo Gioacchi no - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. VS.N.: Rossi Gaetano. Giudici Consoli M. VS.N. : Palmeri Gaetano. Rosa Uliana Riccardo. o·Alessandro italo. Riccio Gennaro. ha pronunciato la segucme:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Nicoletti Giulio. nato il 30.J.1.90J a Massaciuccoli (Lucca}. impiegato di banca. Detenuco clal 30.12. I 94 J fMPUTATO

a) di tentato spionaggio mili tare <art. 56. 257 C.P.} per avere nell'agosto del 1931. tentato di procunu-si a scopo di spionag!!io notizie ri irnardanti la sicurezza dello Stato: bJ di corruzione da p; 1~e dello stra1tiero (art. 246 C.P.) per avere. nelle circostanze di cui al precedente capo d' imputazione con promessa di ulteriori maggiori compensi. ricevuto dagli agenci di potenza straniera. la somma di L. 500 per compiere atti contrari agli interessi nazionali. OMISSIS P.Q.M . Visti gli artt. sopra citati e 230. 29 C.P.: 488. 274. 479 C.P.P. DICHIARA Nicoletti Giulio resposnabi le del reato di cui alla lectera b) del capo d'accusa e lo condanna alla pena di anni 8 di recl usione. L. 20.000 di multa. alla interdizione perperua dai pubblici uffici. alle spese del processo ed a quelle per il manemimento durame la custodia ordinaria. Ordina che l'impuiatO a pena ultimata sia sottoposw a libertà vigi lata. Assolve l' imputato dal reato di cui alla lettera a) del capo di accusa per insufficienza di prove. Roma, I 0. 12.1 942 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Nicoleui, detenuto dal 30 dicembre 1941. viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano <Cuneo\

Reg. Gen. n.1429/1942

SENTENZA N. 923

Il Tribunale Speciale per la Di resa dello Stato composto da: Preside111e: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Rela,ore: Presti Giovanni - Procura tore Militru·e ciel Re lmp. Giudice Console Generale M. VS.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. VS.N.: Suppi~j Giorgio. Vedani Mw·io. Leonardi Nicola. Rosa Uliana Riccardo. ha pronunciato la segueme:

SENTENZA nel procediment.0 penale a carico di: Merlak Giovanni il I2. I l. I 905 a Cortedarsizza (Trieste). contadino. detenuto dal '22.7. 1942. IMPUTKIO del delitto di favoreggiamento bellico di cui alr ruT. 247 C.P.. per avere parcecipato. in tempo di guerra. ad un·associazione di ribelli sloveni diretta dallo straniero ed avente. tra l'altro. lo scopo immediato di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano. diminuendone la efficienza bel lica. In ceITilOrio di Cort.eclarsizza (ldria) ed altrove nel luglio I 942 e prececlentememe. In esito al pubblico dibattimento. sentito il P.M. nella sua requisitoria e l' imputato. che. col suo difensore. ha per ul timo avuto la parola. osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito d' istruzione a ri to sommario. con auo d'accusa ciel P.M. jn data 21 novembre u.s .. il preven uto Cu rinviato a giudizio per rispondere ciel fa cto deliuuoso. sopra i n e pig rafe. enunc iat0. All'odierno dibattimento. l'imputato ha persistito nel respingere gli addebiti mossigli e. in realtà. al Collegio non sono state forni te serie prove concrete o comunque tali da potere constatare un· affermazione di responsabilità di Merlak in ordine alla gravissima irnput.azio ne a lui rubricata. Il Merlak. con rapporto del 21 agosto u.s. dei CC. RR. di Idria. era stato denun:òatO perché avrebbe esplicata la sua attività di accanita propagandistica slovena per ingrossare le file dei ribelli armati circolanti nei boschi di Cortedarsizza, adducendo che essi avevano un trattamento economico alquanto conveniente: si sarebbe recato a Zibersce. localicà popolata dei ribelli a circa otto chilometri eia Co1tedarsizza. per conferire con i maggiori esponenti e per ricevere ordini e istrnzioni: avrebbe camuffata la visita iJ1 quella località con la scusante del lavoro aglicolo percependo L. 104 giornaliere: si sarebbe incontralo. anche nelJ'oste1ia Basin di C01tedru·sizza. con tab Korenc. Zelinz e Brenc:ic simpatizzami dei ribelli e il


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TRIBUKALE SPECIA I.F. PER LA D IFESA DELLO STATO

PRIMA PARTI! : SEKTF.NZF. PRONCNZIATE DA L T.S .D.S.

12 a!!OSLO u.s. passmi ai ri bell.i o da essi rapiti. come sembra da alcuni accenni in atti: sarebbe sfuggito all'a~TeSLO in una reLaU:1 f'aLLa il 2 1 luglio u.s. dai CC.RR. venendo trovaro il giorno successivo nascosto e ve.stiro nel proprio Jìenile: in carnera di sicurezza av rebbe confidam ad altri arrestati cli avere la sera precedente avvisato gli amici per sfuggire all'arresto. Il Merlak. mentre ha negato ogni sua connivenza o simpatia per i ribelli. ha ammesso che andarn a Zibersce. ma ad esclusivo scopo di lavoro e il notevole compe nso che percepiva era dovuLo al fatlO che lavorava a cottimo e che perciò non gli veniva dal pro· prietario ciel fondo in cui lavorava. somministrato il vitto. come è d' uso in qu_ei luoghi. . Dei suoi movimemi ha fo rnito spiegazioni verosimili . né i testJ Mesm1G1uho. Tercek Stamslao e Korenc Francesco hanno potu to eccepire alcunché di sostanziale in contrasto con le dichiarazioni rese dal Merlak. che. peraltro. risulrn incensurato. Pertanto il Collegio ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dal reato ascrittogli e di ordimu-ne in consegue nza il rilascio. P.Q.M . Letro ed applicato l'art. 479 C.P.P. assolve Merlak Gionmni per insufficiem.a di prove ed ordina la ~ua scarcerazione se non dete nuto per altrn causa. Ro ma. 12.12.1942 - An no XXI. Seguo no le firme del Presidente e dei Giudici.

S' ENTENZA K 924

Reg . Gen. n. 1372/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa deJlo Stato composto da: Presidel1/e: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M .V. S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procura tore Mili tare del Re lrnp. GiudicP Co11sofP Generale ivi. VS.N. : Rossi Umbeno. Giudici Consoli M. \IS.N.: Suppiej Giorgio. Ycdani Mario. Leonarcli Nicola. Rosa Uliana Riccardo. ha pronunciato la segueme: SENTENZA nel procedimemo penale a carico cli: Prose n Antonio. nato il 7.8.1893 a Trieste. impiegato privato. Dete nuto dal 15.7. J 942 IMPUTATO a) del delitt.0 di cui ali' art. 305 cpv. I" ed u. C.P. in relazione ag li arn. 302. 24 1. 258. 26 I. 262 C.P. per avere partecipato ad un· associazione c:ospi.rativa di ciLtadini ita liani di lingua slovena a,'. enre. t'.·a l'altro. l' intenzione e.li commette re attenwti contro J' imegriLà e l' uni tà de llo SLato. nonché sp1onagg10 politico e mili tare: . . . . b) del de lino di c ui ali' art. 258 p.p. C. P. in relazione al1· art. I I O stesso codice. per essersi. rn correità fra loro e con al tri. procurato a scopo di spionaggio mi litare. notizie cl i cui 1· amorità competente ha vietato la clivul!!azione: e ) del delillo di-cui alr a1 1. 262 p.p. e cp1·. IO e 2° C.P. in relazione agli arn. J 10 e 31Ostesso codice. per :ll'ere. con le stesse modalità ed in Lempo cli guerra. rilevate le noti zie cli cui alla precedente lettera b ). In Planina (Lubiana) ed aILre locali Là del Lerritorio cieli' ex Jugoslavia e della Venezia Giulia nel I 94 1 e precedentemente. Con 1· aggravamento della recidiva generica di cui ali' a11. 99 C.P. .. In esito al pubblico dibattimento. semiri il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato. che col suo d1knsore. ha per ultimo avuto la parola. osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito di isLruzione a rito fo1111ale. con sentenza della Commissione Ismmoria del 27 novembre

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u.s.. il prevenuto. unitamente a Frol Giuseppe. nei riguardi del quale. essendo latitante. in limine litis. si è ordinata la sospensione e.lei procedimento. fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in epigrafe. enunciati. r\ll'odie1110 c.l.ibattimento, per la confess.ione cletr imputaro e per le prove documentali e testimoniali. è smw accertato quanto segue: Il dianzi nominato Frol. espatriò nel 1927 e stabilitosi a Sussak. passava al servizio ciel Centro spionistico jugoslavo e nel 1938 si trasferiva a Planina dove. per coprire la sua mtività. apriva un bar. li rub1i cato Prescn di sentimemi separatisti ed antitaliani. già denunciaw a questo Tribunale ed assolto per insufficienza e.li prove (Vedi <<Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel I 931. pngg. 732. 733) espatriò clanclestina111ente nel gi ugno 193 1 e stabilitosi a Sussak. quivi pru·tecipò subirn ad una delle anzidette associazioni slovene antitaliane. divenendo amico e collaboratore del Frol. Nel 1939. info tti. egli raggi unse il Frol a Planina associandosi a cosLui anche ne lla gestione delraccennato e~ercizio. In Pl.m.in; il Prosen ebbe contatti con ulìkiali del servizio spionistico jugoslavo. dai quali ebbe 700 dinari onde fornire notizie sui movimenti delle nostre tru ppe nella zona di confine: notizie che. però. non è risultato egli abbia fornito. Al momento de lla nostra occupazione della Slovenia il Frol ed il Presen si resero irreperibili. ma quest' ultimo il 15 luglio e.a.. ve nne fermato. durame un rastre llame nto eseguito dalle nosLre truppe del Presidio di Lubiana. e trovato in possesso di falso documenLO di identificazione. Sin in istnmoria che al dibartimcnto. il Prosen ha ammesso qmmto sopra. affermando di aver ricevuto. sì. la somma cli cui sopra in due 1iprcse. da uffici ali j_ugoslavi. per compiere atti contrru·i ai nostri interessi nazionali. ma ha riperrnameme escluso di essersi procacciaro e di aver dato notizie di carattere militare e politico. che. conrnnque. abbiano avuto una qualsinsi importanza e da potersi catalogare fra quelle cli cui ai contcstari ait. 258. 262 C.P. Perramo. nei fatti commessi dal Prosen il Collegio ravvisa gli esLremi dei reati di cui ag li am. 305 cpv. l O ed 1.1. e 246 n. 1 C.P. ritenendo ai ,ensi di quest'ultimo ,micolo. doversi rnodilic.:are l' accusa di cni alle lettere b) e e) della ru brica. Reputa equo. in applicazione di detti articoli. di condannarlo in concreto a complessivi anni sette cli reclusione e lire settenùfa di multa. risultami dal cumulo di an ni quattro e mesi sei cli reclusione e lire settemila di multa 1che im porta l'interdizione dai pubblici uffici per I.i durata di mmi cinque. art. 29 C.P. ) per il reato di cui a11·art. 246 I cpv, C.P. e cli anni due e mesi sei per I" alLTo remo. Ne consegue il pagame nto delle spese processuali e di custodia prevemiva ( m'lt. -188. 274 C. P.P. ). O

P.Q.M. Letti ed applicati gli a rtt. 305 cpv. I" ed u.. 246 n. I. 73. 29 C.P.: '.!7-J.. -J.88 C.P.P. dichiara Prosen Antonio responsabile del reat.0 di cui alla lettera aJ de lla rubrica e del reato cli cui alran. 246 n. I C.P.. così modificata r accusa alle le1.1.erc b I e C) della rubrica e. cumulate le pene. lo condanna ad anni sette cli reclusione e a lire seuemila cli multa. con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. e al pagamento de lle spese processuali e di cuswdia preventi va. Roma, I 2. I 2. I 942 - Anno XX I. Seguono le firme ciel Presiclerne e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Prose.n. dcLenuto dal 15.7. 1942 viene scarcerato il 29. l.l 944 dalla Casa di Reclus ione di S. Gimignano (Siena) «a se.guito cli ordine cli scarcerazione emesso dal Comando Tedesco S.S. cli Firenze>>. Il-Tribunale Mi litare-Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 22.1 1.1955. per effeuo e.lei provvedimenti di demenza emessi con il D.P. 22.6.1 946 n. -J.. ridona a 5 an ni e interamente condonata la pena infl itta a Prosen Antonio dal Tri bunale Speciale per la Difes a dello Sta to con seme nza del 12.12.194'.!. NOTA: La Commissione Istruttoria. con sentenza emessa in data 27. l J. I942. rinviò al giudizio del Tribunale Speciale anche il lmiwntc l:rol Giuseppe. nmo il 4.1. 1899 ad f.lsane !Fiume). Dagli atti processuali del Tribunale Speciale non risulta se Frol Gi useppe venne Lrauo in arresto e giudicato dalla cornpeLente Autorit:i Giudiziaria.


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PRIMA PARTE: SENTEN7.F,. PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF~A DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1109/1 942

SENTENZA N. 925

rt Tribunale Speciale per la Difesa dello Staco co,rfposto da: Presideme: Grillini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Re/more: Presti Giovanni - Procurarore Milirnre del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Rossi Umbeno. Giudici Consoli M. V.S.N. : Suppiej Giorgio. Vedani Mario. Leonardi Nicola. Rosa Uliana Riccardo. ha pronunciato la segueme: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: DekJeva Gi useppe, nato 1' 8.2. 1899 a Baccia di Matteria (Fiume). avvocato. Detenuw dal 17.12.1941 IMPUTATO a) ciel delitto di cui ali' art. 305 C.P. in relazione agli am. 302, 241. 253. 257, 258. 261, 262. 266.· 28-k 285 stesso codice. per avere. in territorio ex jugoslavo. precedememente e fino al 1941. partecipato ad un·associazione cospirativa di cittadi ni di lingua slovena ave nlCper fine di commettere attentati contro l'integrità e l'unità dello Staw. sabotaggi di opere rnilita1i . spionaggio politico e militare. istigazione di militari a disobbedire alle leggi. devastazioni stragi cd insurrezioni contro i poteri dello Staw. Con l"aggravante di cui ai cpv. 2 e 3 dello stesso articolo di legge (quale capo di un'associazione mirance a commettere più dei delitti sopra indicati); b) del delitto di cui agli ant. 302 e J(:)3 C.P. in relazione agli anr. I I O. 8 I cpv. I e 2. 241, 253, 257. 258. 26 1. 262. 284. 285 stesso codice. per avere. in correità con al tri. nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, in te mpi di versi, ma in esecuzione di un medesimo disegno crimi noso, verbalmente o a mezzo della stampa. istigato i cittadini del la Venezia Giulia a commettere attentati contro la integrità e 1· unità dello Stato, sabotaggi di opere mili tari, diserzioni. spionaggio politico e militare. devastazioni. stragi ed ins'urrezioDi contro i peneri dello Stato; e) del delitto di cui agli artr. 110. 285 C.P. per avere sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo. in correità con altri. in esecuzione di un vasto piano criminoso concentrato allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. commessi fatti diretti a portare devastazioni e stragi nel territorio dello Stato organizzando o. comunque. facilitando, quale capo. attentati incendiari e dinamitardi. trasporti. da oltre confine, di armi e esplosivi destinaci a cali auentati nonché formazio ni tli gru ppi te rroristi . In esito al pubblico dibattimento. sentiti il P.fVI. nella sua requisitoria e l'imputato. che. col suo difensore. ha per ultimo avmo la parola. osserva.

IN FATTO ED LN DJRJTTO A seguito d. istruzione a rito formale. il preve nu to, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 26 novembre u.s .. fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra. in epigrare. enunciaci. All'odierno dibattimento per esplicite am missioni del!' impmato e per le prove documentali e testimoniali . è stato accertato quanto segue: Dekleva Giuseppe. cittadino italiano. di razza slava. era stato colpito da va ri provved.i mcnti di polizia per l' irriducibile sua attività slavofila ed antitaliana. quando. nel 1934 esp.itriò. trasferendosi a Lubiana. Nèl dicembre 1941 questo Tribunale giudicava. in Trieste. una vasta associazione cospirativa di slovcnj della Venezia Giu lia. co.l pevoJi cli istigazione ad at tentati contro l' integrità e 1· unità dello Stato. a sabotaggi. ad attività te rroristica e spionistica e colpevoli. al tresì. di atti vità terroristica e spionistica. Durante la relati va istru ttoria emerse che tra i fuoriusciti capeggiatori di tmta questa attività delittuosa v·era anche, in Lubiana. il Dekleva. Uno degli imputati. tale Scuka Antonio (condannato a morte da questo Tribunale. pena commutata in ergastolo per grazia sovrana). particolarmente accennò a concani che il Dekleva manteneva. in Lubiana. con vari esponenti di questa associazione cospirativa residenti nell'ex Jugoslavia e nel nostro terri torio. Dalle indagini svolte (subito dopo l'occupazione dclJa Slovenia da parte delle nostre valorose

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truppe i il competente ufficio dei CC.RR. accertò che il Dek!eva. giunto a Lubiana. si era messo subito a contatto con gli elementi più in vista del fuorusc itismo giuliano. e d'accordo con tale Cermeli Lavo (anche egli condannato a morte eia questo Tribunale) aveva ai utato i giovani sloveni che anda vano a Lubiana dalla Venezia Giulia per ricevere istruzioni e materiali necessario per svolgere. in Italia. l'accennata attività deliuuosa. Direttamente aveva svolto attività deleteria comro l'ltalia a mezzo di articoli su giornali, di opuscoli e di conferenze (v·è. repertaro il testo di una tale conferenza. ten uta il 25.8.1~35. in cui tra l' altTO. si esaltavano i condannati a morte per il vile attentato tenwistico contro la sede ciel quotidiano «li popolo di Trieste» in cui fu ucciso il giornalista fascista Guido Ne1i). Il Dekleva. anche a dibauirnento. ha ammesso varie circostanze che rappresentano sicura riprova dell 'attività che a lui attribuisce, e cioè di essere stato. dopo il suo arrivo a Lubiana. nominaw presidente della nota società «Tabor» che raccoglieva i fuoriusciti sloveni della Venezia Giulia e di avere rapporti (inerenti. naturalmente. al movimento in questione) con tutì.i queì fuoriusciti che risul tarono. nell'anzi accennato processo di Trieste. i principali e più temi bili capeggiatori della delitruosa alliviti1 che si svolgeva nella Venezia Gi ulia. Ha ,iconosciuto di essere l'autore della indicata conferenza incitante «alla lotta a coltello» contro rttalia. Ha negato. pertanto. di avere comunque partecipato anche come sempUce gregario. alla contestagli attività terroristica di cui alla lettera aJ della rubrica. È in rea lt.il. all' udienza di oggi, non sono emersi elementi di prova tali da potere contestare nei suoi riguardi un'affermazione di responsabi lità in ordine all'addebitawgli reato di cui alr an. 285 C.P.. sebbene la presunzione deri vante dalla sua specifica capacità e dai SL;Oi accesi sentimenti antitaliani induce a suscitare in proposito foni dubbi: pertanto. egli eia raie imputazione deve essere assolto per jnsufficienza di prove (art. 479 C.P.P.). Negli alLri fatti come dinanzi accertati. invece. il Collegio ravvisa wtti gl i estremi de.i reati ru bricati alla lettera a) e b) e di essi ri tiene doverlo dichiarare resp~nsabile. Commisurando la pena ali' entità dei farri e alla pericolosità de! Dekleva, reputa equo doverlo condan nare in concreto a complessivi anni dieci di reclusione, risultanti dal cumulo di an ni otto per il reato cli cui alla lettera a) e di anni quattro per quello continuato di cui alla lettera b). Ne conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.J, la libertà vigilata (rut. 230 n. I C.P.) e il-pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e di custodia preventiva (art. 274 C.P.P.). P.Q.M. Letti cd applicati gli artt. 305 p.p. e cpv. I e 2°. 302. 303 . 8 I. 11 O. 73. 29, 230 n. I C.P. 479. 274. 488 C.P.P. dichiara Dekleva Giuse ppe responsabile dei reati di cui alle lettere a) e b) della rubrica. assolvendolo per insufficienza di pro ve del reato di cui alla lettera c). e cumulate le pene. lo condanna a dodici anni di reclusione. con interdizione dai pubblici uffici e libertà vigilata. nonché al pagamemo delle spese processuali e di custodia prevèntiva. Roma 12. 12.1 942 - Anno XXI. Seguono le firme de! Presidente e dei Gi udici. NOTA: Vedi nelle «Decisionj emesse dal T.S.D.S. nel 1941» la semenza n. 282 ciel 14. 12.1 94 1 con la quale Scuka Antonio e Cermeli Lavo ven nero condannati alla pena cli morte commutata in ergastolo con R.D. ciel 18. 12. 194 I. O

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Dckleva, detenuto dal 17. 12. 1941 viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfranco Emi lia in data imprecisata del 1945 a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo 1'8.9. 1943. 11 Tri bunale M ilitare Territoriale di Roma emette. in data 12.5.196 1. la sc1ruente Ordinanza nei confronti di Dekleva Giuseppe: «Constatato che i reati per i quali Dekleva venne condannato sono da considerarsi reati politici e che pertanto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del D.P. 22.6. 1946 n. 4. la pena di 12 anni che gli è stata inflitta deve e~serc ridotw di un terzo e cioè a 8 anni. Ri levato. inoltre. che alla data del J2.5.1961 sono trascorsi dalla data in cui la sentenza diven ne irrevocab ile ( 12. I 2. 1942) piL1 di 18 an ni e che tale termine è più che sufficieme affinc hé possa appl icarsi al Dekleva il provvedimento di estinzione del la pena previstO da ll'art. 172 del C.P. poiché alla data del 12.5.1961 è trascorso un periodo di tempo doppio della pena che il condannalo dovrebbe in concreto espiare dichiara. su conforme richiesta inoltrata da1 1· Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali


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TRIBUl\1\ LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Mi li tari di guerra soppressi in data 24.4. 196 1. la pena inflitta a Dekleva Giuseppe ridotta ad annj 8 e dichiara. inoltre, estinta. per decorso del tempo. la pena che in concreto Dekleva dovrebbe espiare». Nel mese di maggio del I 980 la vedo va di Dek.leva Giuseppe. deceduto a Trieste il 27. I. J 969. e le due figlie inoltrano un· istanza alla Procura Generale Militare ciel Tribunale Supremo 1v1ilitare con la quale chiedono l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale Speciale per la Difesa det.lo Stato i I 12. 12. 1942 nei confronti di Dekleva Gi useppe. Tale richiesta viene inoltrata «al fi ne di rendere giustizia al proprio congiunto. che è stato a lungo perseguitato dal regime fascista a causa del suo fermo e conseguente impegno antifascista. cd ha subito percosse e tortu re che gli hanno procurato nel fis ico conseguenze irreparabi li». In data 16.6.1980 viene inviata agli interessati la seguente 1isposra:«Dekleva Giuseppe è staro condannato alla pena di 12 anni cli reclusione perché ritenmo colpevole di deli ui contro la personalità dello StalO per avere. in particolare. in epoca precedente al 1941 partecipaw ad un associazione cospirari va di ciuadini italiani di ljngua slove na ave nte il fine cli commeuere attentati contro l' integrità e l' unità dello Stato. sabotaggio dj opere militari. spionaggio politico e militare etc. 11 DekJcv,1. inoltre. ha istigato i cittadi ni della Venezia Giulia a commettere attentati contro 1· imegrità e l'unità dello Stato. sabotaggio di opere militari. diserzioni. spionaggio. devastazioni. stragi ed insurrezioni contro i poteri dello Stato. L'anività compiuta <lai Dekleva non era direua contro il regime fascista e la condanna fu emanata non per ..l'esigenza di tutelare e conoUdare il regime fascista". ma per proteggere l'integrità dello Stato. Per i suddetti motivi la sentenza in questione non può essere annullata daJJa Corre Suprema cli Cassazione ai sensi delle disposjzioni contenute nel D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 e iJ Dekleva no n può essere considerato un perseguitato politico. Un giudizio di revisione speciale previsto clal D.L.L. :i . 10.1944 n. 3 16 non può essere richiesto sia perc hé il Dekleva è deceduto il 27. IO. I 969 sia perché non sussistono i motivi per i quali la sudderta revisione è ammessa. Infatti 1·an. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale precisa che la revisione è ammessa: a) quando la decisione appare in contrasto con le risll ltanze processuali: b) quando Ja decisione appare altrimenti palesemente iniqua: c) quando sulla decisione ha1mo influito morivi di evidente carattere fascista. E nella sentenza in questio ne, emessa a segu ito cli una istrutto ria diligente e precisa. non si ra vvisa alcun morivo in base al quale può essere ammesso un giudizio di revisione speciale,>.

Reg. Gcn. n. 1322/1942

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PR IM,\ PARTE: SENTEl\ZE PRONLJ,,,-ZIAfE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 926

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Grirrini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relc11nre: Mi lano Gioacchino - Procurawre Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \!.S.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. \I.S.N.: Palmentola Aldo, Semadini Tommaso, Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo. ha pronuncjaro la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Joncs Adriano. nato il 30. 11. 1882 a Isola d'Istria (Pola). promosso, nel 1935. Generale di Brigata. Detenuto dal 13.6. 1942 IMPUTATO ai del delitto di cui all'art. 257 p.p. C.P. per essersi procurato a scopo di spionaggio politico e militare. notizie cli carattere segreto, dal gennaio 1935 al nuu·zo 1936:

bl ciel delino cli cui all'a11. 26 1p.p. e cpv. 2° ipotesi prima. peravere nello stesso periodo di tempo 1i velato al Console inglese a Torino notizie di c;mtttere segreto. agendo a scopo di spionaggio politico è militare: e ) del reato di cui all'art. I R.D.L. :i. J . 1942 n. 68 per avere ascoltato radiotrasmissioni da stazioni radio nemiche. In Torino fino al giugno 1942.

IN UDI ENZ1\ A PORTE CHIUSE Sentito iJ P.M. e l' imputato che col suo difensore ha avuto per ul timo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Risulta dagli atti che il Comando dei CC.RR. di To1i no aveva rivelato sin dai prinù del 1935 una più intensa attività del Console b1irannico cli quella ciui1. Leonard H. Leach. nel raccogliere e tras mettere alla sua Ambasciata cli Roma noLizie sulla nostra situazione politica. economica e militare. che verso la fi ne dello stesso anno il detto Console aveva avuto contatti con un ceno «colonnello John»: che clalla minma originale di un pro-me11101i a confidenziale tras messo il 24.1 2.1935 ciel detto Console alrambasciata fu possibile stabilire che il cosiddetto «colonnello John» altri non era che il Colonnello cli cavalle1ia in ausiliaria ciel nostro Esercito Adriano Jones abitante a Tbrino ( la cui famiglia patema era originariamente di nazionaliti1inglese}. Il quale era in rapponj personali con il Console stesso: che non pmendosi in quel tempo denunziare al Magistrato il John costui il 17.3.1 936 fu trallo. in arresto cd assc&111ato al confino di polizia. revocato nel I 938: che il 13 giugno e.a.. il .lones fu nuovamente arrestato e denunciato a questo Tribunale Speciale. Durante una perquisizione nell'abitazione dell'imputato furono sequestrati appunti. cli pugno dello stesso. di programmi e di trasmissioni delle stazioni anglosassoni che egli era solito ascoltare. Per i fatti sopra accennati .lones Adriano fu de nunciato aJ Procuratore Generale presso questo Tribunale Speciale. che con atto di accusa de l 14 novembre e.a. lo rin viò al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati allo stesso asc ritti . Nell'orale dibattimento l'imputato ha negato ogni sua responsabilit à. Egli infa tti. pur ammettendo cli aver avmo nel 1935 e 1936 rapporti con il Console Lcach. ha escluso di aver forn ito.allo stesso notizie di alcu n genere, e ricevuto denaro. Ha invece dichiarato cli aver ascoltato le stazioni raclio nemiche. ma allo scopo di tenersi aggiornato con quanto le radio straniere crasmettevano. essendo in attes,1 di impiego all'E.I.A.R. Le risultanze di battimentali per la dic hiarazio ne del teste escusso. Capitano dei CC.RR. Sarace Ettore. confermate dalle risultanze istrullorie, hanno però provato che fu I· impurato n dare al Console Leach le nocizie relative alla forn itura a credito al l'Italia di carbone delle miniere della Loire e del Pas de Calais (Francia) Jaue nel novembre 1935. notizie. che il Leach comunicò alla sua Ambasciata con le relazi(mi 24 e 3 1. 12. 1935 e 28. 1. 1936: che fu lo stesso imputato a dare le notizie (contenme nella relazione del Lcach in data 18.2. l 936 ) riguardanti: a) i progeni preparati clal nostro Stato Maggiore per la ca mpagna contro l' Etiopia: b) l'incercettazione. da pane italiana. del le comunicazioni del Forcign Office a11· Ambasciata inglese a Roma. Notizie queste ul time che l' imputato si procurò parlando con due nostri Ufficiali Generali. È risull'ato pure provato che il Jones diede al Console Leach la nol izi.i relativa al viaggio in paesi stranieri cli due dirigenti del nostro S.1.M.: notizia, che l' imputa to ebbe parlando con uno dei detti generali. Dalla perizia in atti. confermata clal perito in udienza. risulta che le notizie forn ire clal Jones sono: al di carattere segreto quelle relative all' intcrccltazione delle comunicazioni inglesi e ciel viaggio all'escero dei dirigenti del S.Uvl.: b) non divulgabil i le al tre. Ciò posro. il Collegio. ritenuto che deve dichiararsi esc.imo per am nistia il reato di cui alla lettera cl del capo di acc usa: ritenuto che nei fatti come pro vati si riscontrano gli elernenLi costitutivi dei delitti di cui agli am. 257 p.p. , 26 1 p.p. e cpv. 2° C.P. allo stesso ascriui. fi ssa la pena in quella delJ'ergastolo. con l' isolamento diurno per sei mesi. spese e conseguenze di legge. P.Q ..M.

Visti gli articoli sopra citati e 29. 72 C. P.: 488. 274 C.P.P.: I R .D. 17.1 0. 1942

11.

I 156.

DICHIARA estinto per amnistia il reato di cui alla leLtera c) del capo di accusa. a termine dell'art. I ciel R.D. 17. 10.1 94211. 1156.


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TRlBlJNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

DICHIARA

IL TRlBlJNALE

Jones Adriano responsabile dei reati di cui ag Li artt. 257 p.p.. 261 p.p. e cpv. 2° C.P.. allo stesso ascrini e lo condanna complessivamente alla pena dell'ergastolo, con l' isolamento diurno per sei mesi. alla interdizione perpetua dai pubblici uffki, alle spese del processo cd a quelle per il manten.imento duraqte la custodia. Roma. 14. I 2. J 942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Jones, detenuto dal 13.6. 1942 viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Stefano. insieme con altri de tenuti politici. 1'8.9 .1 943. In sede di giudizio cli revisione speciaJe ( D.L.L. 5. 1O. I. 944 n. 3 I 6) la Cone di Appello di Torino. con sentenza emessa il 18.2.1947. assolve .Jones Adriano dall" imputazione di spionaggio politico e militare perché il fatto non sussiste e dalla imputazione di rivelazione di notizie segrete per non aver commesso iI fatto.

Reg. Gcn. n. 1262/1942

SENTENZA N. 931

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto d(l: Presidente: Le Metre Giovanni - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/more: Lanari Pietro - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro. Leonardi Nicola. Bcnmmasch.i Carlo, D'A lessandro Italo. Riccio Gennaro. ~

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a c;u"ico di: Graziani Vincenzo. nato il 14.3.1877 ad Aiaccio (Corsica). confinato politico. Detenuto dal 9.6.1942 IMPUTATO a) del delitto di cui agli arn. 56, 236 2° cpv. C.P"' per avere, la sera del 7.6.1 942, in Arzana (Nuoro) compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi notizie cli cui. netr interesse della sicurezza dello Stato. la competente Autorità ha vietalo la div ulgazione. non riuscendo a procurarsi le notizie per circostanze indipendenti dal la sua volontà: b) del delitto di cui all'art. 265 cpv. n. I C.P.. per avere. nelle predette circostanze. parlando con più persone. tra le quali un Sotllll'ficiale. comunicato notizie false e tendenziose. tali da destare pubbl ico allarme o menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico, o coiriunque svolto un·attività contraria agli interessi nazionali: c) del delitto di cui alr art. 290 p.p. C.P.. per avere. sempre nelle citate circostanze. tra l'altro detto: «TutlO si mangia il Governo Fascista>}; cl) infi ne del delitto di cui all'art. 290 cpv. C.P., per avere ancora detto: «I Russi. hanno buoni Generali. mentre i nostri tradiscono e si vendono». IN PUBBLICA UDIENZA

Senti to il P.M. nelle sue conclusioni e l' imputato che per ultimo ebbe la parola. col suo dife nsore.

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Considerato che dalla leuura degli atti processuali nonché dalle risultanze clelrorale dibauimento. specie dalle affermazioni del giudicabile e dei testi, si è potu to statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO Con ace od' nccusa 19. 11. I 942 del P.M. di questo Tribunale Speciale. veni va rinviato a giudizio il rubricato sedicente Graziani Gi useppe per aver compiuti aui idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi notizie di cui. nell'interesse della sicurezza dello SLatO. la competente Autorità ha vietato la div ulgazione, non riuscendo nell'intento per circostanze indipcndemi dalla sua volontà. [noitre parlando con più persone. tra le quali dei mi litari. ebbe a comunicare notizie fa lse e tendenziose. tali da destare pubblico allnnne e menomare la resistenza della Nazione di lronte al nemico, o comunque ebbe a svolgere una activitfi contraria agli interessi Nazionali. Infine ebbe a vilipendere il Governo e le Forze Annate del lo Stato. Attraverso gli accertamenti della R. Questura di Nuoro e della istruttoria giudiziaria. confermati del tutto anche al dibaltimento. risultò che. la sera del 7.6.1 942. verso le ore 19. nelle vicinanze della chiesa di Arzana, il confinato Graziani Vincenzo si av vicinò al sergente in licenza Balloi Vincenzo e gli chiese: I) in quale località prestava servizio militare: 2) se avevano molte armi : 3) come era venuto il bombardamento di Cagliari: 4) se è vero che dobbiamo andare ad occupare la Corsica. Il Balloi. a tali domande. rispose evasivamente e. intanto. sopraggiunsero Fcrrari Francesco aiurnnte della M.Y.S.N. e Fcrreli Pietro caposquadra della M.Y.S .N. e ufficiale giudiziario della Pretura di Lanusei. i qualj si avvicinarono al Balloi per salutnrlo, essendo giunto al paese natale in lice11za. 11 Graziani riprese quindi. in presenza dei due. In conversazione. esprimendosi nei seguenti tennini: «Che Mussolini nveva fatto male a "fare·· la guerra contro l'lnghilLerra e peggio contro la Russia: che l'Italia non vincerà e - se vince - ciò che non è possibile. diventerà serva della Germanja e però morrà di fame con essa: che gli italiani volevano occupare la Corsica. ma se tenteranno una simile operazione. i corsi non li lasceranno entrare perché sono francesi e non vogliono stare con gli italiani affamati.»: «che gli inglesi occuperebbero subito la Sardegna e la Sicilia perché non ci sono forze>\ «che la li ra 11011 vale niente ed è inutile fare risparmi, né impiegare i denari in prestici nazionali o depositarli alla posta perché lutto si mangia il Governo Fascista»: <<Che avverrà la rivoluzione per fame e che i russi ha nno buoni Generali mentre i nostri tradiscono e si ve ndono». Il Graziani si protestò sempre innocente. adducendo di essere vittima di una congiura. Attraverso le indagini esperite preLiminarmeme e giudizialmente non è emerso alcunché cli sostah:r,iale al riguardo: sopranutto è rimasto accertato che non esistono ragioni di attrito tra il Graziani e i testi succitati. Balloi. Fen-a1i e Fen-eli. i quali hanno pienamente e concordamente co11fe11m1to l'accusa anche a dibattimento. Dalle informazio1ù in atti. forni te dalla Regia Questura di Nuoro (f. 6 1) risulta che non èstato pos;;ibile accertare esattamente la identità personale del Graziani. Risulta altresì che lo stesso è megalomane e professa meismo: che si spaccia per dottore in lettere e medicina. senza esibirne i relativi r.itoli di studio. che asserisce di aver conseguito all'estero: che ha rilevato disposizione ed atteggiamenti contrari al\'ordinamemo sociale: con particolare te ndenza alle ideologie anarchiche. Dalla suesposta narrativa scarurisce evidente la prova che il Graziani si è reso colpevole dei reati ascritti!!li come in rubrica. Pertanto accertata cd affermata la sua responsabilità penale: esarninme e vaglim~ tutte le risu ltanz.e dibattimentali nonc hé le richieste difensi ve: tenuti presenti i non buoni precedenti del giudicabile e la natura panicolare de.i reati. connessi in momenti difficili per la Nazione in guerra. il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: per il disposto degli arLL 56. 256 cpv. 2° C.P.: anni l: ai sensi dell 'art. 265 cpv. n. I C.P. : anni 15: in applicazione all'art. 290 p.p. C.P.: anni I: in hase all'art. 290 cpv. C.P.: anni I . Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P) complessivamente condanna il Graziani ad an ni dicioun di reclusione. Con la inte rdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di giudizio e di preve ntiva custodia. oltre ad ogni nitra conseguenza di legge. PQ.M.

Visti cd applicati gli artt. 56. 256 cpv. 2°. 265 cpv. 1°. 290 p.p. e cpv.; 23. 29,228.229 CP.: 274. 488 C.P.P.


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PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAJ. T.S .D. S.

TRJBl.!NALE SPI.:( IALF. PER LA DIH:SA DELLO STATO

DICHIARA Graziani Vinccuzo_colpevole dei reali ascrircig li ed operato il cumulo deJle pene complessivamente lo ~or~cl~nna ad anrn d1c1otto di reclusione. Con la interdi zione perpetua dai pubblici uffici. con la il berta vrgdata. col pagarnento de lle spese di gi udizio e: di prevemiva custodia. ollre ad oirni al tra conseguenza di legge. ~ Roma. 16. l 2.1942 - Anno XXI . Seguono le firme del Preside me e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE . Gr~ziani. detenuto dal 9.6. 1942 viene scarcermo dalla Casa Penale di Castelfranco Emi lia in data imprec_isata del 1944 a seguito dei noti avve nimenti verificatisi in Ttalia dopo 1·8.9. 1943. Il 1 nhunale mrlttare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 12.5.196 1 • su conforme richiesta u1ollrata dal competente Uffi cio del Pubblico Ministero dei Tribunali milita1i di guerra soppressi . qw'.n.co segue: «Constatato che I reati per i quali il Graziani ve nne condannato sono da considerarsi reati poltt1c1e che pertanto. in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P 22.6.1946 n. 4 la pena di 18 anni di reclusione infl itta al Graziani de ve essere ridotta di un terzo e cioè ad anni dodici: Rite m'. to che · non ostandovi alcu n impedimento - alla sudde tta pena. così ridotta. de ve essere apphc~to 11condo no di cui all'art. 5 ciel R. D. aprile 1944 n. 56 (anni 3). il condono di cui all'art. J ciel D.P. 1.} dicembre l 949 n. 930 (anni I ). il condono di cui al l'ari. 2 lettera e) del D.P. 19 dicembre J 953 ~: 922 (anni 3) e il condo!_10 di cui alran. 2 ciel D.P. 11 luglio 1959 n. 460 (anni I} e che. in applicaz10ne dei suddeu, benet1c1 la pe na di 18 an ni infl iua a Graziani dal T.S.D.S. con sentenza ciel 16.1 2.1942 _viene ridotta a 12 amJi e che alla pena. così ridotta. vie ne app licato un condono di 8 anni c he nduce. 1n complesso. la pena a 4 anni: . Rilev_aro. inoltre. che alla data odie rna ( 12.5. I 96 I ) sono trascorsi dalla data in cui la semenza dive nne irrevocabi le ( 16. 12.1942) piì.1 di 18 an ni e che cale termine è più che sufficiente affinché possa appl1cars1 al Graziani i.I provvedimemo di estinzione della pena previsto clalr an. 172 del codice penale perché alla cima odie rna è trascorso un periodo di tempo doppio della pena c he il Graziani dovr:ebbe 111 concreto espiare dichiara la pena infl itta a Graziani Vincenzo riclocra a dodici anni ed applrca alla sudde tta pena. così ridotta, uu condono complessivo di otto anni e dich iara. inoltre. estinta per decorso del tempo. la pena che Graziani Vincenzo dovrebbe. in concreto. espiare».

Reg. Gen. n. 1444/1942

SENTENZA N. 932

Il Tribunale Speciale per la Diresa dello StaLO co111posco da: Preside111e : Le Metre Giovanni - Luogotenente Generale de lla M.V.S.N. ~iudice Re/cuore: Lana,i Pietro - Procuratore Mi litare del Re Imp. Cirucbci Consoli M. VS.N. : Caputi Pieu·o. L.eonarcli Nicola. Bergamaschi Carlo. D'Alessandro Italo.

Riccio Gennaro. ha pronunciato la seguente:

· SENTENZA

nel proceclimenLo penale a carico cli : Pincbach Giuseppe. nato il 24.4. 1893 a Ratcce (Slovenia tedesca). commerciante. Detenuto dal 3.7.1 942

. al del delitto di cui all'art. 258 C.P.. per essersi. a scopo di spionaggio militare. procurato notizie d1cui Ja competente autoriLit ha vietmo la di vulgazione:

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b) ciel delitto di cui all" art. 262 p.p. I O e 2" cpv. C.P.. in relazione all'art. 3 I O stesso codice. per ave re. a scopo cli spionaggio, rive la to le notizie di cui sopra ad age nti d i potenza stra niera (.Jugoslavia). Nella zona cli Fusine L<1ghi. Tarvisio e Ratece (Udine). in epoca dal dicembre I940 al marzo 194 1. IN UDIENZA A PORTE CHIUSE A l SENSI DELL'ART. 423 C.P.P.

Sentito il P.M. nell.e sue conclusioni e l' impurnto che ebbe per ultimo la parola col suo difensore.

IL TRIBUNALE Conside rato che dalla lecrura degli atti proccssual i nonché dalle Iisulrnnze del r orale dibatti memo. specie dalle dichiarazioni del gi udicabi le e dei testi si è potuto assodare.

IN FATTO ED TN DIRI TTO Il 3.7.1942 venne fermato a Fusine Laghi (Tarvisio) il gi udicabile Pirnbach Giuseppe. suddito ex j ugoslavo ed in atto germa nico per ammissione. siccome sospetto di attività spionistica ai dan ni dell"Italia e a favore dell'ex Jugoslavia. Sottoposto ad interrogatorio da parre dei nostri organi di poli7.ia dello Pintbach ha ammesso che essendo. sin dal I 927. Sindaco del Cnmuné di Racece (Lubiana) aveva spesso occasione di tratte nersi con ufficiali dell'esercito ex jugoslavo, che si recavano per il cotmollo dei documemi militari in carico a quel Municipio e. nel dicembre 1940. da un Maggiore jugoslavo ebbe richiesta di informazio ni circa treni trasportanti truppe. materiali bellici. carbone e bcm.ina. che transitavano dalla Germania verso l'Italia. Poiché esso Pimbach si recava di sovente a Tarvisio, avendo in territorio italiano (Fusine Laghi ) beni immobili e bestiame. riferì al detto ufficiale di aver visto nella stazione di Tarvis io. prove nienti dalla Germania. d ue convogli ferroviari costitui ti ciasc uno da qui ndici vagoni di carbone. nonché dieci vagoni cisterna pieni di benzina. Sempre a di re del Pintbach. nell' occasione. riferì pure all° ufficiale j ugoslavo circa il passaggio per la Stazione di Tarvisio di treni trasportami truppe e materiale bellico, provenienti dalla Germania. notizia appresa. nel settembre-ottobre 1940. eia certo Zima Karol da Ratece. A seguico cli cali informazioni il Maggiore jugoslavo diede ul Pinthach l'incarico di precisare la quamità e la qua lità ciel materiale c he passava attraverso la stazione di Tarvisio. nonché l'entità delle truppe di copertura dislocate in quella zona. cd all ' uopo esso Pincbach si recò nel tarvisiano. riuscendo ad accertare che vi erano clislocmi un battaglione di alpini (in particolare una compagniu di alpini tra Tarvisio e Fusine Laghi) e un reparto M.VS.N. nonché postazioni varie di an iglieria di medio calibro, nell'occasione notò pure. nello scalo rerro viario di Tarvisio. un fo rte traffico di carri cisterna pieni di benzina e di vagoni carichi di curbone e di altro materiale. Tali notizie i.l Pintbach non pocé rivelare al nominato Maggiore j ugoslavo. non essendosi 4uesti più fatto vedere. e invece le comu nicò a certo Kovacic Ivan il quale. nel gennaio 194 1 s i presentò ad esso Pintbach in Ratece. qualifi candosi incarica[() del servizio informazioni militare j ugoslavo di Lubiana: al Kovac ic, nel successivo mese di febbraio, il Pimbach disse altresì che. a Fusine Laghi aveva pomto accertare la presenza cli una nuova batteria di piccolo calibro. No n fonù. malgrado esplicito incarico. ulceriori notizie perché. essendo stati chiusi i valichi di frontiera. non poté pii1 recarsi in territorio italiano. Queste le dichiarazioni rese dal gi udicabi le negli incerrogatori preliminari. nei quali ha soggiunto di non aver ricevuto alcun compenso, e che si decise a dare le notizie perché im poswgli dall · accennato ufficiale superiore jugoslavo il quale disse che ciò costituiva un atto della carica di Sindaco. eia cui non poteva esimersi. Nelr interrogatorio giudiziale il prevenuto non ha però. conferma to le citate circostanze. adducendo che, in periodo pre li minare, fece delle ammissioni per Li berarsi dalle pressioni deg li indaganti, giustificazione c he è s tata smemita in pie no dall'inte rrogante Maggiore CC.RR. Patruno AntOLlio. il 4uale. sentito a clibattimento. ha rite nulO che i I Pinrbach non fu souo posco a pressioni di sorta. Lo stesso Maggiore Patru no ha inoltre fatto presente che. malgrado le indagini esperite. non è stato possibile rintracciare la Zina Karol e il Kavacic Iva. citati dal prevenuto. né è stato possibile avere ulterio ri dati per la più completa identificazione dei predetti. Da rilevare poi che, nominato durante l'istrutto ria giudiziale un perito al fine di stabilire la narnra.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DEI.LO STATO

r esanezza e le conseguenze delle notizie di cui sopra. questi ha riferito che sono esatte quel le relative al passaggio. nel mese di dicembre 1940. di convogli di carbone. benzina e altro materiale per la stazione di Tarvisio e tali notizie. che debbono annoverarsi fra quelli di cui J" amorità ha vietato la divulgazione. HOn hanno compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato. né le operazioni mi litari. Non sono invece del tutto esaue le altre notizie di cui sopra. in quanto alpini e milizia furono dislocati nella zona del tarvisiano soltanto nel marzo 1941 e nella stessa zona. precisamente tra Tarvisio e Fusine Laghi. erano schierate banerie di piccolo calibro e non di medio calibro. Non è perurnto attendibile la postuma ritrattazione, fatte dal Pintbach. a scopo difen~ivo, in periodo giudiziale ed a dibattimento. Da rilevare poi che. per quanto si riferisce alla dislocazione degli alpini e della milizia. nonché allo schieramento delle artiglierie. detto Pintbach è iJ1corso. evidentememe. allorquando è stato interrogato, data la distanza di tempo. in errori che non infirmano la sostanza delle notizie stesse: rispeuo alle artiglierie ha indicato batterie cli medio calibro. invece di piccolo calibro. e, rispetto agli alpini e milizia. non è stato preciso circa la data (febbraio e gennaio 1941, invece di marzo I 94 I ). Trattasi però. chiaramente, ripetesi. di inesattezza affermate durante gli inte1Togacori. come è dimostrato anche dal fatto che secondo avanti esposto talvolta detto prevenuto ha parlato proprio di batterie di piccolo calibro. Poiché i falli sono stati commessi in periodo di imminente pericolo di guerra, che in effetti seguì con la Jugoslavia. nella aui vità criminosa svolta dal giudicabile bene si ravvisano tutti gli estremi giuridici dei reati rubricati. Pertanto acce.n ata cd affermata la responsabilità penale del giudicabile: esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonc hé le richies te difensive. specie la diminuente di cui agli aru. 31 I, 65 C.P. per le circostanze del1·al.ione; considerala la natura particolare dei reati: i I Collegio è d" avviso di irrogare le seguenti pene. accordando la diminuente cli cui agli artt. 311, 65 C.P. Per il disposto dell'art. 258 C.P.. anni dieci: ai sensi degli artr. 262 p.p. e 2° cpv.. e 31 OC.P. anni ventiquattro. Ed operato il cumulo deJle pef)e (art. 73 C.P.) complessivamente condannare il Pintbach Giuseppe (straniero e quindi devesi applicare nei di lui confronti il disposto dell'rut. 3 12 C.P.) ad anni trema di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la liberti, vigilata. col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia : con la espulsione dallo Stato dopo di aver espiato la pena, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 258. 262 p.p. e cpv. 2° in relazione agli arn. 3 I O, 23. 29, 73, 228. 229, 31 I. 65. 3 12 C.P.; 274, 488 C.P.P. . DICHIARA Pintbach Gi useppe colpevole dei reati ascrittigli accordandogli il beneficio deJJa diminuente di cui agl i aru . .1 11. 65 C.P.: ed operato il cumulo delle pene complessiva mente lo condanna ad an ni 30 di reclusione. Con la imerdizione perpenia dai pubb!jci uffici. con la libertà vigi lata. col pagamento del le spese di giudizio e cli preventiva custodia: con la espulsione dallo Stato dopo di aver espiato la pena. oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 16. 12. 1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTJZ[E DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Pintbach. detenuto dal 3.7. I942. ven ne scarcerato, in data imprecisata del 1945. a seguito dei noti avvenimenti verificat isi in Italia dopo 1'8.9.1943. TI Tribunale militare territoriale di Roma dichi,u-a. con Ordinanza del 12.5. 196 1 - su conforme ric hiesta inoltrala dal competente Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali militari di guerra soppressi - quanto segue: «Constatato che i reali per i quali Pintbach ven ne condannato sono da considerarsi real.i politici e che pertanto. in applicazione delle disposizioni contenute nelran. 9 del D.P. 22.6.1946 n. 4 la pena di 30 anni di reclusione inflitta a Pintbach deve essere ridotta di un terzo e cioè a venti anni: Ritenuto che - non ostandovi alc un impedimento - alla suddetta pena, così ridona. deve essere

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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONLiN7.IATE DAL T.S .D.S .

applicato il condono di cui alrarr. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 56 (anni 3). il condono di cui all'art. l ciel D.P. 23.12. J949 n. 930 (anni I). il condono di cui alr an. I leu. cJ del I 9.1 2. I 953 n. 922 (anni 3) e iI condono di cui ali" art. 2 del D.P. I 1.7. 1959 n. 460 (anni I ) e che. in applicazione dei suddcttj benefici. la pena cli 30 anni inflitta a Pintbach Giuseppe dal T.S.D.S. con sentenza del 16. J 2. 1942 vie ne ridotta ad anni 20 e che alla sudclerta pena. così ridotta. viene applicato un condono di 8 anni che 1iduce la pena a 12 anni: Constatato che il Pintbach ha già espiato una pena cli quasi tre anni e che quindi. allo s1.ato attuale. dovrebbe espiare una pena di circa 9 anni: Rilevato. infine. che alla data odierna ( 12.5.1961) sono trascorsi dal la data in cui la sentenza dive nne .irrevocabile (16 12.1942) più cli 18 anni e che tale rennine è pili che sufficiente affinché . possa appl icarsi al Pintbacb il provvedimento cli estinzione della pena previsto dall" an. 172 ciel codice penale perché alla data odierna è trascorso un periodo di tempo doppio clella pena che il Pimbach dov rebbe. in concreto. csprare dichiara la pena inflitta a Pintbach Giuseppe ridotta a 20 anni ecl applica alla sucltletta pena. così ridotta. un condono complessivo di 8 an ni e dichiara. inoltre. estima per decorso del tempo. la pena che Pintbach Giuseppe dovrebbe. in concreto. espiare».

Reg. Gen. n. 1866/1942

SENTENZA N. 989

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presideme: Le Metre Giovanni -Luogotenente Generale del la M.V.S.N. Giudice Re/more: Lanari Pietro - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Ceneraie M. VS.N. : Cisotti Carlo. Giudici Consoli M.V.S.N. : Palmentola Aldo. Palmeri Gaetano. Caputi Pietro. Pompili Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di : Giacomazzi Giuseppe. nato il 12.7. 1909 a Worms (Germania). barbiere: Detenuto dal 25. I . 1942 BerbotlO Domenico, nato il 21. 7. J 889 a Marsiglia (Francia): Detenuto dal 24. I .1942 Vacca Ettore, nato il I 9.10. 1894 a Sassari; Detenuto dal 30.J . I 942 Vacca Giuseppe. nato il 23.2. 1904 a Sassari, venditore ambulante: Detenuto dal 24. 1.1 942 Weliac hcw Demetrio. nato il 18.8.189 1 a Pietroburgo (Russia). Detenuto dal 2 1.3. 1942

lMPU'CATl Tuui: del delitto di cui all'art. 305 cpv. I O C.P. per essersi associati allo scopo cli commettere il delitto cli spionaggio politico e mi litare in tempo di guerra: il Giacomazzi. il Berbotto. il Vacca Ettore ed il Vacca Giuseppe. anche: del delillo di cui agli aru. 8 1. 11 O, 257 cpv. n. I C.P., per essersi. procuratO. in concorso f ra loro dal settembre 194 1 al gennaio 1942, in tempo di guerra. a scopo di spionaggio politico e mili Lare. notizie segrete riflettenti la sicurezza dello Stato: il Giacomazzi, il Vacca Enore ed il Vacca Giuseppe. ancora: del delitto di cui agli artl. 56. 8 I. I IO. 261 cpv. IO e 2° C.P. per avere tentato di ri velare con mezzi idonei in concorso tra loro. nelle stesse circostanze di tempo e cli luogo. a potenze straniere in guerra con l'Italia. notizie. che nel!' interesse della sicurezza dello Stato. dovevano rimanere segrete. agendo a scopo di spionaggio politico e militare e senza raggi ungere I·intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà; il Giaeomazzi. Vacca Ettore e Vacca Giuseppe e Berbotto. ancora:


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TRIBUNA LE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRJM.-\ PART E: SENTENZE PRONU'.'JZI.-\TE Dr\L T.S.D.S.

del delitto di cui agli artt. 81. 246 cpv. n. I C.P.. per avere in tempo di guerrn e nelle stesse circostanze di tempo e dj luogo. ricevuto danaro da potenze strani.ere in guerra con J'ltalia. al fine <li compiere atti contrari agli imeressi nazionali: il Weliachew. inolu-e: del delitto di cui ali· art. 489 in relazione alr art. 482 C.P. per uso sciente di falsi docu memi di identificazioni sulla propria identità personale. ln esito al dibattimento. svoltosi a pone chiuse. giusrn ordinam.a preliminare. semiti il P.M. nella sua requisi toria e gli i.mpmati. che. coi loro difensori. hanno per ul timi avuto la parola. osserva. IN FAITO ED IN DIRITTO

A segui to d·istruzione a rito sommario. con atto d'accusa del P.M. in data 28 novembre u.s .. i preve nmi. L~niLameme ai coimputati Carleuo Giacomo. Corsini Augusw, De Micheli Alberto. Nej Maria e Vercelli Marcelli. nei riguardi dei quali. essendo lati tanti.. si è ordinata in limine liLis la sospensione del procedimemo. rurono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe. enu nciati. All'odierno cliballiment0. specialmente per le am missioni dei maggiori responsabili Giacomazzi e Vacca Ettore. per le prove documentali e testimoniali e tenuto conto delle conclusioni del perito giudiziale militare è staro accertato quan to segue. Il Comando di Legione dei Carabinieri Reali di Genova. a seguito di intercettazione di lettere dirette in Svizzera. co~pilate su carta eguale, con identico inchiosu·o, e con la specificazione di mittenti rappresentati da nomi inesistenti. era venmo nella convinzione che tali lettere. contenemi, in scrinura occulta. notizie di carauere militare e politiche. provenivano <la agenti al servizio del nemico ed operami a Genova ed a Milano. Numerose furono le lettere imereettate e molte cli esse comenevano notizie segrete riflettenLi la dislocazione di nostre unità della marina da guerra: le indagini per scoprire gli aut0ri furono dapprima inutili. e soltamo in se11uito alla inserzione. in una lettera intercettata. proveniente dalla Svizzera. del nomùrntivo apoc rifo-Volpi Francesco. Trattoria Albergo Primavera. Via Vi i.torio Veneto 72. Sampierclarena - Genova. fu possibi le agli agenti del C.S. di seguire una pista che pon.ò alla identificazione degli attuali imputati. Dapprima ven ne identificato Vacca Giuseppe, nella cui casa cli abitazione vennero rin venuti buste e foglietti. eguali a quelli usati dal compilat0re delle lettere imercettate. nonché un pacchetto di sale comune. Fermato il Vacca. in seguito ad esame deg li oggetti rinvenutegli addosso. I· attenzione venne richiamar.i da una matita autoniatica. nel cui interno era cel..ito un pezzettino di carta con l' indirizzo «Scacchi Marcello. 123 rue de Lausanne. Ginevra» . Il Vacca. che dura nte la scopena degli oggetti aveva dato segno di ansia e preoccupazione. finì col confessa re che il compilatore di alcune lettere intercettate. dirette a Carboni Angela in Marsiglia. era stato lui. ma che egli si era prestato a scriverle. con comune inchiostro. dietro richiesta del fratel lo Ettore. Confessò inoltre che altro compilatore delle leLLere intercettate era Giacomazzi Francesco. Costui doveva essere quel tale Volpi della trattoria Primavera. e dil'aui. identifica ta ne la residenza in via Sardegna 9 1/1O, la notte ciel 24 gennaio la polizia irruppe in tale casa. ma non fece in rernpo ad arrestarlo perché era riuscito a scappare. Subito dopo però il Giacomazzi venne rintrncciato in altra casa nel vico della Croce Bianca n. 4. Venne tratto in arresto anche il ruhricaLO Berbotto Domenico. coinquili no ciel Giaco mazzi. e successivamente anche Vacca Ettore. nella cui casa si rinvennero foglietti identici a quelli contenuti nelle Jetcere intercct.tate. ed un pacchetto di sale da cucina con un fo2:lio di carta assorbente a ventc tracce degli indirizzi usati per la corrispondenza spionistica. - Con l'arresto dei nom inali Giacomazzi, Vacca Ettore e Giuseppe. e Berbouo. la polizia 1iuscì ad accertare. nonostante le iniziali negative degli imputati. che. il Giacornazzi. dopo ave r partecipato ad imprese delittuose in Francia, nel giugno 194 1 era enlrato clandestinamente in Italia, con 1· aiut0 di tale Antomarchi dapprima, di tale Renè dopo, con I· incarico specifico di ricercare complici per organizzare ed espletare il lavoro di spionaggio militare in danno dell ' Italia. L' Antomarchi gli aveva insegnato l'uso ed il rilievo della scrittu ra occu lta, lo aveva forn ito degli indirizzi ai quali avrebbe dovuto inviare le notizie. gli aveva dato una falsa carta cli identità e la somma cli L. I 0.000. con promessa di corrispondergli un assegno mensile di L. 8.000. Il Giacomazzi raggiunse prima Torino e poi Genova, ove ricercò e ritrovò il Berbotto. che lo fece ospite di lui, nella casa della signora Castagnino Maria, al

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Corso Sardegna 9 L/ 10. Scrisse anc he a Vacca Ettore. allora in Sardegna per invitarlo a raggiungerlo. e per mezzo d~l Berbotto. ottenne che la corrisponde nza. con fa lso nome cli Volpi Fra11cesco. gli ve nisse recapitata presso la trattoria «Primavera» di Sampierdarena. . . Raggiunto il Vacca Ettore. anche quest' ul ti mo si indusse a lavorare per conto delI Anro111arch1. è si iniziò così 1· activi1à informativa ai danni dell'ftalia. col proposiLO anche di fare stampare e divulgare manifesti propagandistici e sovversivi. Nel novernbre I94 1 giunse a Milano Vacca-Giuseppe. fratello di Ettore. con J'appareme scopo di comprare generi di abbigliamento e chincaglierie e per compiere raie lavoro aveva chiesta ed ottenuta la licenza di vendil.Ore ambulante. Durante la pcrmanenz.1 a Milano. al Giacomazzi venne l'atta. da persona non potuta ide ntifica re. altra rimessa di da naro in L. 8.000. mandate dall' Amo rnarchi . I tre si trasfe ri ro no. verso l..i metà cli dice mbre. in Genova: i I Giacomazzi prese alloggio presso la signora Cast:agnino. ove si trovava il Berbotto: Vncca Ettore si stabiliì in via Marine di Robilant n. 1/J 8. cd il frate llo Gi useppe in Piazza Paolo eia Novi n. 513 . Varie e molteplice fu la corrispondenza informativa spedita anche da Genova. quasi tutta intercettata dagli organi di polizia. finché quest' ultima ri.uscì a scovare i tre e ad arrestarli. Dopo l'arresto. essendo risul tato che la rete spionistica operante in Italia Lavorava per conto dello Ant0111archi. la polizia. nella speranza di indurre quest' ultimo a ve nire in Italia. invitò il Giacomazzi a continuare ..i scrivere lettere. con le quali faceva balenare la possibilità di ve nire in possesso temporaneo di un codice della R. Marina. che avrebbe dovuto essere fotografato. e dietro compenso cli L. 75.000. r_· Antomarchi accolse la proposta e scrisse a Giacomazzi dandogli istruzioni: gli riscrisse poi preannunziandogli 1·.uTivo in Genova di persona di assol uta fiducia. cli nome Mario. il quale avrebbe trattato r acquisto del codice. e. per farsi riconoscere. avrebbe esibito un biglielto di Stato da lire IO con serie 0321 e numero 839908. tornò nuovamente a scrivere. questa volm all'indirizzo del Vacca Giuseppe. fissando come luogo cli convegno la casa di costui. e come segno di riconoscimento il ~udderto biglietto cli Stato e 1·esibizione di un anello d' oro. Il 2 marzo al valico «Passo Paradiso» di Vemimigl ia ven nero fermati due individui. uno dei quali. che portava diverse false carte di identi fi cazione al nome di Carleuo Giacomo. e la somma di circa 85.000 lire. ven ne icle11ti ficato. dopo avrie tergive rsazioni. per l'emissario che avrebbe dovutO incontrarsi col Giacomazzi e col Vacca. Costui finì per confessa re di essere il cittadino di origine russa Weliachew Demetrio. naturalinato francese. e che scopo della venuta in Italia era quello <li incontrarsi coi due sudde tti individui per la faccenda del codice. Venticinque furono le lettere intercettate. tras rnesse e: ricevute da Giacomazzi e dai fratelli Vacca. e la maggior parte di queste trasmesse conten!!Ono notizie di carauere .informativo e militare. (ìliimputati anche oggi in udienza hanno cercato di attenuare od esch1dere le proprie responsabilità. Il Giaco rna:;:zi cd il Vacca Ettore hanno confermato i fatti sopra esposti add ucendo che rune le in formazioni da te era no fr utto di fantas ia. e ve ni vano date al solo scopo cli carpire danaro ali ' A ntonùrchi: Vacca Giuseppe e Berbotto Domenico si sono dichiarati ignari di ogni attività spionist.ica dagli altri: il \Veliachew ha ammesso cli essersi prestato per il tentativo di fotografare il codice della m;rina e per portare il. danaro al Giacomazzi. Gli altri imputati sono latitanti. Il perito ha conc luso che le notizie contenme nelle lettere intercettate. sono quasi tutte di carattere segreto, tali da compromettere la sicurezza dello Stato. e che molte cli tali notizie sono rispondem1 ad esartezza. Anc he il Co llegio ritiene che le no tizie cl i cui tra tta~ i avevano carattere segreto. Dislocazioni e riparazioni di navi. costruzioni di sommergibil i con specilìcazioni di camieri. movimenti di navi e cli tru ppe costitui vano un complesso cl i notizie che. in ternpo di guerra. portano insito il carattere della massima segretezza. È emerso in altri processi del genere presso questa giustizia ed il tesre Valemi Riccardo ha ;ggi in udienza confennato che alrepoca dei falli il servizio di spionaggio francese - pur avendo la Francia concluso con l'Italia. un trattalO <.li armistizio - lavorava in comune con quello inglese. al quale. pertanto. in definiti va, affl ui va no le notizie che gli attuali irnplllali traditori mandavano in Francia. J maggiori responsabil i sono Giaco111a7,zj e Vacca Etto re. Concorrenti minori sono: Vacca Gi useppe. il quale si prestò al la redazione delle lettere nella purte visibile. procurò Ja carta delle leu.ere per redigere la scrittura occulta; conservò l' indi ri zzo di uno dei destinatari nascosto nella matita au tomatica che egli portava. si recò ncllu trattoria Primavera per ritirare la corrispon<lenz.i diretta al (ìiacomazzi, partec ipò alla divisione del danaro mandato da11· Antomarchi. il recapito servì al Wcliachcw per l'incontro col fratello; il Berbotto. il quale derte la sua collaborazione per procurare

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TR IB!;/':ALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ricovero al Giacomazzi. lo condusse nella suddecta osceria Primavera per ivi farglj recapitare la corrisponde nza con l'a lso nome. pagò per suo como la pensione del Giacomazzi in casa Castagni no lo avvenì nella notte dell"arresto. per farlo scappare allorché intervenne la polizia: era stato indicaLO al Giacomazzi clall ' Antomarchi come colui che poteva aiumrlo nell" irn presa. Noo vi è dubbio che tmli i prevenu ti paneciparono all·associazione spionistica. Perrnmo nei fatti come dianzi emersi. il Collegio ravvisa gli estremi dei reati a ciascuno rubricati. ritenendo però il contestato remo di cui ali' art. 246 C.P. assorbito. per il disposto dello stesso articolo. dù quelli più gravi di spionaggio cli cui agli artt. 257. 261 C.P. ed in rnl senso deve intendersi modificata r accusa. Rite nu to di dover concedere la diminue nte di cui all'art. l 14 C.P. a Vacca Giuseppe e a Berbotto relativamente ai reati piLl gravi .i ciasc uno addebitati. non raggiungendo i partecipi ili tali reati cui presero parre il nu mero di cinq ue. avendo essi avuto per la consumazione di talj reati rapponi solta nto con Vacca Ettore e con Giacomazzi. Il Berbotto va gravato cli recidiva generica per i suoi precedenti penali. ln applicazione delran. I del R.D. 17 otrobre 1942 bisogna dichiarare di non doversi procedere nei riguardi del Weliachew in ordine ai reati minori a lui asc ritti alle lettere a) e bJ della rubrica essendo i reari stessi estimi per am nistia. Applicando le sanzioni previste dagli articoli di legge come dianzi precisati. ri tiene cli dovere condan nare in concreto: Vacca Ettore e Giacomazzi alla pena cli morte: Vacca Giuseppe e Berbono ciascuno ad anni tre nta cli reclusione; cumulo per ciascuno dei predeui dei massimi delle pene edittali dei reati dei quali sono da dichiararsi responsabilj come dianzi precisati: Weliachew ad anni cinque cli reclusione per il reato cli cui a.11· an. 305 C.P.: con le conseguenze per gli ultim i rre nominati dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). del pagamento in solido de lle spese processuali e per ciascuno delle spese di propri a custodia preventiva: per Vacca Gi useppe e BerbotlO della libenà vigi lata e per Weliachew dell'espulsione dallo Stato (art. 274. 488 C.P.P.. 230 n. I. 3 12 C.P.) le somme e cose in sequestro destinate alla consumazione dei reati van no confiscati (art. 240 C.P.).

I) Giacomazzi Gi useppe di Giovann i e di Savon ito Giuliana. nato il 12.7.1 909 a Worms (Germania). celibe. alfabem. incensw:ato. barbiere, residente a Genova. detenuto dal 25.1 . 1942 - XX: 2) Vacca Ellore di Giovanni e di Carboni Angela. naw il 19. 10.1 894 a Sassari. ivi domiciliato. coniugaLO. divorziato. con un figlio. atfabcta . censurato. detenuto dal 30. 1.1 942. Con sentenza irrevocabile pronunciata da questo Tribunale in cima I8 dicembre corr. per il delitto di cui all 'art. 305 cpv. 1° C.P.. del qelitto di cui agli artt. 8 I. I IO. 257 cpv. IO C.P.. del delitto di cui agli art(. 56.8 J. IJ 0.261cpv. J e2°C.P. del dc li ltocli cui agli :u-tt.8 1. 246cpv. 1°C.P. lo Cancel liere dell'i ntestato Tribunale con r inte rvento del Dr. Monaco Al f'reclo presente il Colonnello dei CC.RR. Fantini Comrn. Lauro. Capo dell' ufficio di Po.lizia Giudiziaria di questo Tribunale, mi sono recato. per assistere alla esecuzione nella eletta localiù . dove sono stati tradotti dalla forza pubblica. i condannati suddetti. Qui vi il sacerdote. in luogo appanaLO e senza la presenza di altre persone. ha dato 1·assiste nza religiosa ai condannati che 1· han no acceuata. Collocati poi i condannati di fronte al reparto in anni della M.Y.S .N. il Comanclance del reparto Capo Mani polo De Magrì Mario ha leuo ad aJu·a voce la sentenza di condanna. l due condannati sopra nomi naci sono stati qui ndi posti a sedere dinanzi al reparto stesso. e con I.i schiena ad esso rivolta. e subi LO clopo. con le moda!ità richieste dal regola mento, alle ore 7.20 del soprascrilto giorno è avvenuto l'esecuzione mediante fucilazione clei clue condannati su nominati . li medico ha proceduto alle consratazio11i del caso accertando 1· avven uta mona dei condannati. Si diì auo che r esecuzione non è stata pubblica in confornù tà del dispostO dell' art. 4 R.D. 12.12. L926 n. 2062 Letto. confermato e sotloscriuo.

P.Q.M. 0

Letti ed applicati gli an t. 305 cpv. I • 8 1. 110. 257 cpv. n. l. 56. 26 1 cpv. IO e 2": 73. 99. 240. 36. 312. 29. 230 11. I C.P.: 1 R.D. 17.I0. 1942n. 11 56: 274.488C.P.P. DICHIARA Gi-0comazzi Giuseppe. Berbotto Giacomo. Vacca Ettore e Vacca Giuseppe res ponsabil i dei reati ru bricati. ritenendo quello di corruziooe assorbilo clai reati di spionaggio. e Weliachew Demetrio responsabile del reato cli cui all' art. 305 cpv. 1° C. P. dichiarando di non doversi procedere nei suoi riguardi in ordine agli al tri reati asc rittigli per estinzione deg li stessi per amnistia, colla diminuen te di cui ali' arl. 114 C.P. per Vacca Giuseppe e per Berbono e co11· aggrava nte della recidiva per quest' ullimo. e. cti'mulate le pene. condanna Giacomazzi e Vacca Euore alla pena di morte. Vacca Giuseppe e Berbouo. ciascuno. ad anni trema di reclusione e Weliachew ad an ni cinque della stessa pena, con la conseguenza per questi ultimi tre dell" interdizione perpetua dai pubblici uffici, del pagamento in solido deUe spese processuali e personale delle spese cli custodia pr~ve nti va, de lla libertf1 vigilarn per Vacca Giuseppe e Ber botto e dell'espulsione dallo Stato per Weliachew. Ordina la confisca di quanto in sequescro e la pubblicazione cli questa sente nza anche su ltllli i quotidiani dello Stato. Ro ma. 18. 12. 1942 - mrno XXI. Seguono le firme del Presideme e dei Giudici . TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZfONE or SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L"anno mil lenovccentoquarantadue ed il giorno diciannove del mese di dicembre in Roma alle ore 7. 15 (ora solare) ed in località Forte Bra vetta. appositame nte designata dal XXVTI Corpo d'Armata Posta Mii. 71 - Nota in data di ieri n. 144 T.S. A seguito dell'ordine di detto Comandante col quale è stato scabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della Sentenza di conda nna alla pena di morte inflitta a:

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NOTlZrE DESUNTE DATFASCICOLI DI ESECUZIONE Berbotto, detenuto dal 24.1 . 1942 evade dalla Casa di Lavoro di Venezia nel mese di apri le del 1945. Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara. con Ordinanza del 12.5.1 961. quanto segue: «Constatato che il reato per il quale Berbotto venne condannato è da considerarsi reato politico e che pertanto. in applicat.:ione delle disposizioni contenute nell' art. 9 del D.P. 22.6. 1946 n. 4 la suddetta pena di 30 anni di reclusione deve essere ridotta di un terzo e cioè a 20 anni: Ri tenuto che - non ostandovi alcun impedimento - alla suddetta r ena. così ridotta. de ve essere applicato il condono di cui aJl" art. 5 ciel R.D. 5.4. 1944 n. 96 (anni 3). il condono di cui alra rt. I del D.P. 23.1 2. I 949 n. 930 (anni I). il condono di cui all 'art. 2 leLt. c) del D.P. 19. 12.1953 n. 922 (anni 3) e il condono di cui all' art. 2 del D.P. I I. 7. 1959 n. 460 (anni I) e constatato. quindi. cl1e in applicazione dei suddetti benefici la pena inflitta a Berbotto. con sement.:a ciel 18.1 2.1942. viene ridoua a 20 anni e che sulla suddetta pena. così ridotta. viene applicato un condono cli 8 ann i che riduce. in complesso. la pena a 12 anni ; Rilevato, inoltre. che Berbotto ha già espiato 3 anni e che. quindi. allo stato attuale. dovrebbe espiare 9 an ni. ma rilevato. inoltre. che alla da ta odierna ( 12.5. I96 1) sono trascorsi dalla da ta in cui la sentenza divenne irrevocabile ( I8. J2. l 942) piL1 di 18 an ni e che tale termine è piL1 che suffic iente affi nché possa applicarsi al Berbotto il provvedimento di estinzione della pena previstO dall'art. 172 del codice penale poiché alla data odierna è trascorso un pe1ioclo cli cempo doppio della pena che il Berbollo dovrebbe in concreto espiare dichiara ri ùoua la pena infl itta ·a Berbotto Domenico a 20 anni e applica alla pena. così ridotta. un condono complessivo cli 8 anni e dichiara. inoltre. estinta, per decorso del tempo la pena che Berbotto Domenico dovrebbe. in concreto espiare». Vacca Giuseppe. detenuto dal 24. 1. 1942, viene scarcerato in data imprecisata del 1945 a seguito dei noli avveni menti verificatisi in Italia dopo 1'8.9.1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Rorna dichiara, con Ordinanza del 12.5. 1961. per gli stessi motivi specificati nell" Ordinanza emessa. in pari data. nei confronti del coi mputato Berbouo Domenico ridotta la pena intlitta a Vacca Giuseppe a 20 anni ed applica alla suddetta pena. così ridotta, un condono di 8 anni e dic hiara, inoltre. estinta. per decorso del tempo la pena di 9 anni cbe Vacca Giuseppe dovrebbe. in concreto. espiare. Weliachew Demetrio: dal fascico lo di esecuzione no n risulta se il Weliachew, deten uto dal 2 1.3. 1942. ven ne scarcerato, per espiata pena i I 2 l.3.1 947 oppure in data anteriore a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in Itali a dopo 1· 8.9. 1943. Dagli atti non ris ulra neanche se il competente Tribunale Militare Ten·i toriale cli Roma ha emesso nei confro nti di Weliachew Demetrio una


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TR IBU)IALE S PEC:l;\ I.E PF.R LA DIFESA D ELLO STATO

PR IMA l'A RTl: : SENTEKZE PRO:--JU!\ZIATE DAL T.S.D.S .

Ordinanza con la quale la pena inflitta con sentenz..i del T.S.D.S. in data 18.12.1 942 veniva condonata o dichiara ta estir11a per decorso del te mpo. NOTA: Nei confronti dei souoele ncati imputati. tu tti latitanti. non risulta dai reg istri generali ciel 1942 <: 1943 se ve nnero tratti in arresto e giudicati dalla compete nre Au toritò Giudiziaria. Carletto Giacomo. naw iI 19.-1. I 89 J a Percvagno (Cuneo): Corsi ni Aug us to. nato il -1.-LI 9 12 a Lugano /Svizzera): De fvlicheli Alberto. nato il l. I. I 92 1 a Luga no <Svizzera): Ncy Ma ria. nata il 4. 1. I 906 a Schieren (Lusse mburgo): Vercelli Marcello. cittadino fra ncese. /ge neralità incomplete ).

alle spese ciel processo ed a quelle per il mantenimento durante Ja custodia prevemi va. Ordi na che Princic Francesco, a pena ultimata. sia sottoposto a liberLà vigilata. ASSOLVE Russo Cosimo per non aver commesso il fatto acldebilatogli e ordina che sia poSLO in li bertà se non deten uto per altra causa. Roma. 19.1 2.1942-annoXXI. Seguono le firme del Preside nte e dei Giudici. . Russo Cosimo. dc.tenuto dal I 0.7.1942. viene scarcerato il 19. 12.1 942. NOTIZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Princic. de tenuto dal 10.7.1942. viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Gimignano (Sie na). il J 9.1.1 944 «a se!!:ui to cli ordine cli scarce razione e messo dal Comando Tedesco S.S. cli Firenze»

Rcg. Gen. u. 1047/1 942

SENTENZA N. 994

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composw da: Presidente: Le Metre Giovanni - Luogotenente Generale de lla M.V.S.N. Giudice Relwore: M.ilazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lrnp. Giudice Console Generu/e /\Il. VS.N. : Cisotti Carlo. Giudir-i Consoli 1W. V.S.N.: Palme mola Aldo. Palrneri Alessandro. Caputi Pietro. Pompi Li Torello. ha pron unciato la seguente:

Il Tribuna le-Mi litare Territoriale di Ro ma dichiara. con Ordinanza del 26.l I. l 955. interame nte condonata la pena inflitta a Princic Francesco perc hé la posizione giuridica ciel condanna to riemra nell' ipotesi prevista clall' an . 2 lett. a) del D.P. 14.4. I 948 n. 5 I I .che concede il condono delle pe~e inflitte a cittadi ni jugos lavi. Infatti il Princic Francesco era domiclliato. al la data ciel l ~-10. I 940. 111 terri torio ced uw alla Jugoslavia a seguito del Trauato cli Pace e non risulta c he Pnnc1c Francesco abbia dichiarato cli optare per la cittadinanza italiana.

SENTENZA nel procedime mo penale a carico di: Pri ncic Francesco. nato il 15 .5. 19 I 8 a S. Martino-Quisca (Gorizia). bracciante ag ricoltore. clerenuw dal l0.7. 1942: Russo Cosimo. nato il 5. 1. 1899 a Brindisi. carnerierc. detenuto dal I O.ì. 1942. JMPUTKfl del delitto di fa voreggiamemo bellico di cui ali' an. 24 7 C.P. per avere partecipato. in tempo di guerra. ad una associa1,io11e cli sloveni, direlta dallo straniero ed ave rne. tra l'altro. Jo scopo immediato di favorire le operazioni militari del nemico o comunque cli nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano. diminuendone la efficienza bellica. In terri wrio di Gorizia ed alLro ve. precede nte meme e fi no all'epoca dei rispeuivi arresti. Con r·aggravame della recidiva generica per Princic Francesco. In é'Sito al pubblico diballime nto. sentiti il .Pubblico Ministero nella sua req uis itoria e gli imputati che. con i loro difensori. hanno avmo per ul timo I.a parola. osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti sopra specificati gli imputati cl i cui in rubrica furono ri nviati al gi udi zio di ques to Tribunale per rispondere del clelitto agli stessi addebitato. Nell'orale dibattimento Prineie Francesco ha pienumente conl'e rmato i fatti addebitatigli. per i quali il Collegio, ravvisando in essi gli clementi costitutivi del reato cli cui all'art. 24ì C.P. infligge la pena di 24 anni di reclusione. previa concessione de lla diminuente prevista clall'an. 3 11 del Codice penale. Quanto al Russo. Cosimo r orale di battimemo ha ..:scluso ogni sua pmtecipazio nc dello stesso nei fatti commessi dal Princic. Penanw Russo Cosimo deve essere assolw dal reato addebitatogli per non ..iver commesso il fatto e posto in libertù, se non de te nuto per al tra causa. P.Q.:vl .

Visti gli articoli sopra citati e 29 e 230 C.P.: 274. 479 e -~88 C.P.P. DICl-lf/\RA Pri ncic Francesco respons..ibile del reato addebitatogli e. con la di minue nte di cui all'an. 311 C.P., lo condanna alla pena cl i ve ntiquattro anni di reclusione. alla inte rdizione perpetua dai pubblici uffici .

SENTENZE EMESSE DALLA COMM ISSIONE ISTRUTTORI A 1) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 3.6.1942

Nei conrronti di: Menassero Lazzaro. nato il 3.9.19 18 a Trinità (Cuneo). alpino presso il 1° Rgt. 2n Compagnia cli Mondovì. Ristreuo nella Carnera di Punizione del proprio reparto dal 20. 1. 1942. IMPUTATO del reato di cui ali' an . 26 l 2° c pv. C.P. per avere in territorio ne mico. durame la prigionia dal I 0 febbraio al 12 2:iu\!no 1941. a scopo di spionaggio militare e in te mpo di guerra. rivelato al nemico notizie che nell-:in~e resse delle operazioni militari dovevano rima nere segrete. OMISSIS Ritenuto che al Manassero si attrj buisce iI l'ano cli avere. dopo essere stato catturato dal nemico suI fronte 2reco. nella notte dal primo al due febbraio I 94 1. rivelato al nemico nel corso di un imerrogatorio alquale era statO sottoposto, notizie di interesse militare. .. " . . . . Ritenmo che il fauo attribui to al Manassero costituisce reato mdttare, e c10 sia a1sensi del codice penale per l'esercito. ora abrogato (art. 72 e seguemi) sia per il vigente codice penale militare di gL1erra (art. 66 e seguenti)'1 . Ritenu to che il reato militare in questione è stato commesso in territ0rio costiwente zona d1operazioni. e tale è tuttora per 1·an. 15 cp\'. della Legge cli guerra. approvata con il R.D. 8.7 .1938 n. 14 1_5. e che. pertanto Ja competenza a conoscere di tale reato appartiene al Gi udice Militare. a norma de ll an . 9 ciel Bando ciel Duce 20.6. I 940 e clell' art. 5 del R.D.L. 9.12.1 94 1 n. 1386.

P.Q.M. Visti gli artt. 33 C. P.P. e 2 R.D. I 3.3. l92ì n. 313.


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TRlBCNALE SPECJALE PER LA DU--ES,\ DELLO STATO

l' l~l:vlA PARTL:: SENTEN:ll:: E:VIESSE l)ALLA COMMISS IONF ISTRUnOR IA

DICHIARA

del buio della notte. si allontanava dalln caserma con r evidente scl)pù di sonrnrsi ad eve~m1ali re~ponsabilità pcnali. Jntcrc~sma e fonemente sospetta appare. quindi. alla C~1~1111issinr'.e la chiam~ta d1 c?rrco del Riavez a carico del Colja e del Rapalino e comunque. non sufficiente a gtusuficarc il loro rin. . -· . . . . . . vio a giudizio. Pertanto ti tiene ui dover prosciog liere il Colja C il Rapai mo per 111sull 1c1enza ~ I prove dm1ea.ll IOIC~ comestali e di dovere conseguentemente dichiarare l'incompetenza_ ~i q~esto Tnb~nale ~ _giudicare 1 residui reati rubricati al Riavcz tranandosi di remi csclusivnmence m1lttan commessi da 1111 htare.

r incompetenza del TribL1nale Speciale a giL1dicare Manassero Lazzaro e crnsmeue gl i ani al Procunuorc del Re Imperatore del Tribunale MiHtare Territoriale di Guerra di Torino per l'ulteriore corso di giusLizia. 2) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 15.7.1942

Nei eonrronri di: Riavez Giovanni, nato il 21.12.1919 a Zolla (Gorizia). muratore. detenmo dal 28.3.1942: Colja Michele, naio il 13. 12.1 919 a Rifembergo (Gorizin), soldato nella 5a Compagnia cli Sanità a Trieste. detenuto dal 26.5.1942: Rapalino Giovanni. nato il 9.2.1883 a Diano d'Alba-Borgata Rapalino (Gorizia). fru1tivendolo. detenuto dal 12.5. 1942.

lMPUTATI il Riavcz: a) del reato di di~erzione (art. I 46 n. I C.P.M.G.) per essersi mentre era in servizio alle armi quale ,oldato di leva del 43' Rgt. fant. dislocato ad Alba (Cuneo). allontanato. sena1 au10riaazione dal proprio repnno. il 16 marzo 1942 venendo arrestato dai carabin ie1i in Cruscizza (Gorizia) il 28 marzo 1942; bJ del rea10 di alienazione di effeui militari (art. 165 C.P.M.P.. .n C.P.M.G.J per avere. in tempo di guerra. alienato pastrano. giubba e bustinn militare facent i pane del suo corredo di soldato e.lei 439r Rgt.Fant. fl Colja: del reato di cui ali' an. 78 n. I C.P.M .P. in relazi<>ne ali' ai1 icolo 77 ~tesso codice e agli articoli 305. 241. .285 C.P. e 47 C.P.M.G.. per avere in tempo di guerra partecipato ad un·associazionc cospirati vn di sloveni avente lo scopo di commettere nuentati contro J'integ1itI1 dello Stato. deva~t.izio11i e stragi in Alba (Cuneo) ed altrove precedentemente e fino ali' epoca dell' arres10. Il Colja. ancora. e il Rapalino: del reato di cui nll'art. 110 C.P. e 146 n. I C.P.M.G. in reluzione - nei confronti del Rapnlino - agli articoli 14 e 65 C.P.M.P.. per avere. antecedentemente al 16 marzo 19-4'.! in Alba (Cuneo) incitato il Riavez all:1 diserzione a lui addebirnta.

P.Q.M. Visti gli anicoli sopra citmi e gli an1. 378 C.P. e 2 R.O. 13.3.1927 n.313 e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA ·di non doversi procedere per insufficienza di prove llCi conrro111i di Colja.Michelc e Rapalino Giovanni in ordine ai reati loro addebitati e ordina la loro immediata scarceru1one. ~e n~n.detenu'.1 per aJua causa. Dichiara_inoltre. r incompetenza del Tribunale Speciale .a.giudicare dei deht'..• ad_deb1tati a Riavez Giovanni. ordinando l'invio degli ani al Procuratore Militare del Re lmpe1aw1e del Tribunale Militare di Trieste per l'ulteriore corso di giusLi7i,L

3) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 25.7.1942

Nei confronti di: Penitsch Vincenzo. nato il 18.1.1884 a Vierstcin (Germania). commerciante. detenuto dul 9.4. I 942: Seitz Giovanni. nato il 3.4.1877 a Vienna. detenuw dal 31.5.19-42. IMPUTATI li primo di procacciamento di notizie segrete (art. 257 p.p. e cp\'. n. I C.P.: 2 bando del Due~ 3.1 O. f 94 1) il secondo di rivelazione di notizie segrete (art. 161 p.p. e I O e 2° cpv. C.P.( per avere tl Scitz _ su richiesta del Penitsch - a fine di spionaggio politico 1:1ilim1_-e. f~r'.1 i~o ne.lra.pnle_~el (9~?· allo stesso Penitsch. due ampie relalioni riguardanti gli avverumentt polt11c1 mlittan venflcat1s1 m Ragusa dall'inizio delle ostilità al crollo della Jugoslavia e comenenti notizie che nell'interesse ùello Stato avrebbero dovuto ri manere segrere.

IN FATIO ED CN DlRITIO

OMISS1S

li 16 marzo Riavez Giovanni si allontanava arbit rariamente dal suo reparto e si recava presso la sua fam iglia in Crusciaa (Gorizia). Il 28 marzo arrestato e il 30 interrogato dal competente ComandtJ dei Carabinieri il Riavez ammise il fauo e affennò che ne!.suno lo aveva istigato a disertare; ma lw,ingato e stimolato dall'organo di polizia giudiziaria con una pro~peuiva diminuzione della sua responsabilità se fosse stato consigliato da qualcuno a disenare. il Riave;,; fece i nomi di Colja e Rapalino e indicò i particolari che. se pure non resistevano a un esame cri1ico. potevano 'prestarsi ali' equivoco e che diedero luogo alla incriminazione dei presunti istigatori per i reati rubricati. Ma la compiuta istruttoria non ha fornito nessuno elemento che possa dare anche un minimo sostegno all'accusa inoltrata dal Riave1, atri_ndiriz20 degli altri due coimputati che hanno respinto l'accusa anche nei confronti avuti con il Ria,·ez. Inoltre il Colja e in panicolarc il Rapalino. che risultano di buoni precedcnri anche militari. non avevnno nessl1n mmivo per istigare il Riavez alla diserLione. In realti1 appare dalle risultanze istrutlorie quale fu il motivo determinante dell'allontanamento diti Corpo del Riavcz. Jnfaui. questi. dedito a furtarelli di casenna, proprio il 16 mar70 1942 era stato sorpreso mentre cercav;1di asportare alcuni oggeni dalla valigi,1 del soldato Chri Giovanni. Doveva. pertanto. emrare in camera di punizione e mentre per questo motivo era intento a versare gli oggetti di casermaggio al ripostiglio della Compagnia. simulando di doversi recare al gabineno e profittando

[I Penitseh ha affermato che per la sua qualità di commerciante in generi c.ommestibi li per 1n1ppa. aveva ricevmo incarico. dalla Gestapo. di a~sumere informazioni in Croazia ~ulla org~111a~1one comunista di quel territorio e sulle altre organizzazioni contrarie ali' Asse. ed ~n esecuzt?nc <lt tale incarico aveva chiesto cd ollenuto dal Seitz le due relazioni di cui aveva già inviato a desunaz1onc la p1ima e ~i accineeva a trasmectere la seconda qu.rndo è srnto arrestato. . O A provare !:-incarico ricevuto egli ha esibito un cenilicato rilasciatogli in_d,'.ta _I aprile 1942 dal Capo del Servi7iOJi Poliziu tedesca d_i Zagabria. a_nome B~isner. ~~'. q,uale s,_.d~chrnrav,~: ;'n_ge.rmanico Vincenzo Penitsch si rei.:u a SeraJevo per servlZlo. Tum gli ul I1c1 e Autollla sono pt e:=at1 dt non ostacolare il suddetto nella esecuzione del suo incarico. di lasciarlo passare indisrurbato e. occorrendo. prestargli aiu10 e protezione». . . . , .·. Gli clementi n e.irico del Penitsch e del Seitz non sono u111voc1. po1che. sebbe1_1e _non sia provato che i suddetti abbiano agito ncll'intcn.:sse del st!rvizio informativo t~desc~. tuL~avia 11 ~o~u1:1cn10 di cui sopra e il tenore stesso della relazione che. appare _i~!)irata da senumentt naz1ona~l.oc1alisu. 1~_nd~ no verosimile che gli impuuiti non siano stau al serv11.10 dt potenza nemica. ~na ptu o mc~o d11 etta mente. della Ge:,tapo. ecJ ab biano inteso perciò agire a favore e non a1 da'.1111 _dcli ~ssc. La Commissione. pertanto. ritiene. provvedimento di opponuna giustizia dover prosc1oghere gli imputati per insufficienza di prove.


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PR IMA i'A RTE : SENTENZE EMESS F. DALLA COMM ISSIONE JSTRl.TTOR IA

P.Q.M.

opere una ridu zione di valore eeonon1ico del 40'1<-. hanno rite nuto che non ci sia nelle opere stesse materia di frode. li giudizio dei periti è. sostanzialmente. in aperto contrasto con i risultati della pro\ a specifica. oltre che con le constatazioni tecniche del Genio Ì\1il ita re precedenti la de nunzia. Però è da tenere presente che la peri zia giudiziaria non può. per se stessa. avere un \'alore assol uto cli giudizio. e ciò anche perché gli ac:cenarnenri ciel Collegio peritale non hanno av uto. per 11cccssiti1di cose. quella profondità che sarebbe stata indispensabile. essendosi l' indagine Li mitata ad un numero esiguo di saggi e di prelievi per non distruggere o danneggiare in modo grave le opere. E non si è potuto , oprammo. come si legge dalla relazione pcri1.ale. eme nere dai periti un giudizio neppure approssimativo circa la reale resistenza che le opere. cosl come sono state costru ite. sarebbero in grado di offri re. In tali condizioni la prova specifica non può. cen o. dirsi annullala dal giudizio peritale ( c neppure dai ris ultati dell 'eseguito collaudo ufficiale ) ma. indubb.iamente. è resa incena. e. pertanto. si impone il proscioglimento degli impmati per insufficienza cli prove.

Visti gli arrt. 378 C.PP. richiesrn del P.M.

è:

I R.D.L 9. 12. 1941 11. 1386 e 2 R.D. 13.3. 1927 n. 313 e la conforme DICHIARA

di non doversi procedere nei confronti di Peni tsch Vincenzo e di Seitz Giovanni in ordine ai re·ui loro addebitati per insufficienza di prove e ordina la loro scarcerazione. se non deten uti per al:ra causa.

-1-)

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TRIRl.N.-\LÈ SPECIALE PF.R lA lJ IFÈSA DELLO STATO

Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 16.9.1942

:'-lei confronti di :

P.Q.M.

Maslo Girolamo. nato il 26.2.1 908 a Sembje di Fontana del Come (Fiume). contadino. dctenmo dal J-I-.-J..J942.

Visti gli am. 42 1 C.P.P.: 2 R.D. 13.3.19~7 n. J U . D ICHIARA

IMPUTATO . , dei deljtci d i cui agi! arn. 258 p.p. e 262 2'' cpv. C.P. per essersi procacciato ed avere rivelato. a ~copo spionisuco. nouz1e cli cui 1· Au torilà compeceme ha vietato Ja divulgazione. fn zona di Villa del '.'-!evoso ed alt rove. negli anni 1933-1 934. OfV!ISSIS La_ r.ivelazi~_ne d\ notizie relative alla ultimazione dei lavori sul la strada che conduce dallo scalo ricenuce. eia una apposita perizia. non soggette nel l 9n- I 9..J4. nepp111e a un d1v1eto d1 divulgazione. Il fa tto. pertanto. non costituisce reaco. .

f er:~v1a1: o d1 V I Ila Nevosa a _ Torrenu?va sono seate

P.Q.\1. . Visti gli arn. 378 (PP e 2 R.D. I 3.3. J 927 n. 3 13 e la conforme richiesta del Pubblico Ministero dic hiara ~I non dovers! procedere nei confromi di .'vlaslo Girola mo in ordine ai deli tti acldebitati2li perche il fatto non costnuisc reato e ordina La sua scarcerazione. se non dete nuto per al tra causa. -

5) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 10.11.1942

='Jei confromi di: Verga Edoardo. nato 1'8.2. 1900 a Novi Ligure (Alessandria). inf!e2nere : Maddalena Gino. naro iI l-1-.-1-.1 906 a Bergamo. perito industriai~: Poggi Corrado. nato 1'8.11 . 1887 a Roma. inge2nere: Di Veroli ...\lberto. naco il 27. 12. 1885 a Rom;. ingegnere.

1.MPUTATI ciel reato di cui _agli ant. l l O. 252 e 3 IOC. P. per ave re. in tempo di guerra. nel J938. commesso. in concoi:so era loro. _trod: nelresecuzione di comraui. stipulati dal Ministero della Guerra. per Ja cos1rut.1one cli opere cli lort1t1caz1one sulla fromiera occidentale. OMISSIS

L' acC LL~a a carico dei quattro imputaci. quale è data dalle deposizioni cestimoniali e corroborata dai d~cumei'.~1 1_11 a'. u. non trova. tuttavia. conferma nelle risultanze della perizia collegiale dis posta. f P~1HL _inl.illJ. pieme~so che delle opere costruite nel 1938 soltanto tre non rispondono totalmente alle prescnzion1contr.Jtmal1. per deficienze varie anche di lavorazione. in modo da potersi appl icare a mli

di non doversi procedere ne i. c:onfrorni di Verga Edoardo. ìv1addalena Gino. Poggi Corrado e Di Veroli Alberto in ordine al reato loro addebitato per insufficienza di prove.

6) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 5.12.1942

Nei confronti di: Biziak Giovanni . nato il 17.1. 19 15 a Budagne cli Vipacco !Gorizia). mano1·ale. dete nu to dal 15.7.1942. IMPl.!TATO a) del dcli uo di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P.) per ave re panecipato. in tem po di guerra. ad un· associazione armata di ribelli ~loveni directa dallo scrnnicro ed avente. tra l'altro. lo sc0po immediato cli favo rire le operazioni miliuu·i del nemico e. comunque. di nuocere alle operazioi1i militari dello Stato Italiano. cli rni nuenclone l'efficienza bellica. ln territorio di Buclagno di Vipacco (Gori zia) ed altrove. precedentemente e fi no alrepoca del suo arresto: b) del reaLO cli rapina !an. 628 p.p. e I O e 2' cp\'. C.P. in relazio ne all' an . 110 C.P. l per es,ersi impossessaco. in correità con altri armati rimasti sconosciuti. per procurarsi un ingiuslO profitto. mediante minaccia alle persone. di circa Kg. 25 cli formaggio. di alcun i chili di farina e cli un irnprecisaro quamitativo di laue che sonrae va a tale Petruzzi Giuseppe. minacc:ianclolo cli morte in cas<• di d~nuncia. Nella casa colonica «l'vleazzi» sita sul Monre Nano, (Gorizia) il 19.6.1 9-1-2. OMI SSIS

Nella istruttoria glj elementi che avevano indotto alla denu nzia i quali la dimestichezza clell' imputato con individui imputaci di rapine. e la vita che J' imputato era abituato a condurre specialmente di none) non sono state confortate da sufficienti pro\'e idonee ad autorizzare il ri n\ io a giudizio ciel Biziak. Anzi il Petn.1zzi. che prima ave va dichiarato cli riconoscere nell" impucaw uno dei banditi. du rante il periodo istru norio ha affermato che egli ai carabinieri ebbe a parlare soltanto di somiglian7.e. in quanto non si trovava in condizioni cli poter precisare. Per qua nto precede la Commiss ione lstrunoria. sulle conformi conclusion i de l Pubblico Ministero. ritiene che 1· imputato deve essere prosciolto per insulTicienza cli prove. PQ.M.

Visto J'an. 378 C.P.P. e:! R.D. l 3.3. l 92ì n. _; I:, e la confo rme ric:hiesra ciel Pubblico Ministero.


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TR1BU1'AI.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DICHIARA c!1_i usa

. l" ist:ULlOria e di _non dove'.·si procedere nei confronti del nominato Biziak Giovanni. per insufficienza d1 prove e on.J111a la sua immediata scarcerazione. se non detenu to per altra causa.

PRJMA PARTF.: SENTEK'ZE EMESSF. DALLA COMMISS IO'\lE 1STRUTr0RIA

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8) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria L' 11.12.1942

Nei confronti di: Lapania Domenico. na to il 2. 8.1 910 a S. Lucia d' Isonzo (Gori zia/. manovale. de ten uto da!J'8.7. 1942.

7) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria 1'11.12.1942

Nei confronti di: Gasperic Stanislao. nato il 6.4. 1908 ad Aussa di Cana le (Gorizia) aorico lto re dete nu to dalJ' I 18.1942: . " . Berlot Cristiano. nato il 19.12.1898 ad ,\ussa di Canale (Gorizia). agricoltore. de tenuto dal 26.9. l 942. IMPUTATI Emrambi: "" del re.at? di cui ali ·an. 6.5.:::! per avere. in terrirorio di Canale d · 1sonzo. iI I 0.8. 1942. nella fla_,r,m_za .d~II. uccisione del m1J1te_!mestale Fiocco Dante e del commercia me Bmtaglia Fedele. iifiULato ~.1_P1es1aie il piopn? a,_uw al milite fo restale Grisi Gino che ne aveva fauo ad essi richiesta nelreser· c1z10 delle sue funz1on1: Gasperic. inoltre: per avere. in te mpo cli guerra. nel le sucldeue circostanze di a) ciel reato di cu i all' an. 247 0 cempo ~ di luoèeo. Lcnu_to compancc1pazione ed intese con una banda di ri bcilì sloveni diretta dallo sua~iero avcnce, tra I altr? ..Jo scopo immediaLO di nuocere alle operazioni militari dello Stato Italiano. d1111111uendole I effi cienza bel lica: ~) del de l~ tto di cui alra'.t. 57?_C.P... in relazio ne agli anT: 577 n. 3. 6 1 n. 4 e 10. e 110 C.P. per ave,e .. 111 conc~1so con .a lrn nmastt 1gnon._ con premeditazione, per moti vi abietti e con sevizie. cagionato la molle a colpi d1 moschetto. del mi li te fores tale Fjocco Dante e del commerciante di le"n;me Battaglia Fedele. "

CP.

CP.

OMISSIS . Dalla c~mpiuta istru ttoria non emergono clememi dai quali si possa dedu rre. con assoluta cert.ezche raccolte l le, prove · · . "siano. idonee per un rinvio de,~li " jmpu1·it, ·' · ·t' ti n pubbl,· c() d'b 1 a tr·,mento. . n mi;ntO. p0.1. a( nhuto .di Obbedienza. Che Si addebita a entrambi gli imputati va OSserval() che t,1le dehu.o deve essere dichiarato estinto per l'amnistia concessa con 1··trt J ciel R D 17 1Ol c, 4, ~ - n. 1156. ·· ' · · · · 2<1.

P.Q.M Vi st0 i· art. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3. 1927 n. 313 e la conforme richiesta del Pubblico Min iscero.

DICHIARA S . chi~isa. l'istrunori.a e cli non ~ov~rsi procedere. per insufficienza di prove. nei confronti di Gasperic ~anisl~o 111 oi_~ine a, re~tr di c~1~Il 247CP. e 575 C.P. e di non doversi procedere nei confronti di Gas~e11c Stanislao e Beclot Cnstrano 1.n ord1ne al reaw cli cui ali' art. 652 C.P. perché estinto pe1. I· _ am n1sr1a._concessa . . . · . · _ con ~-·' J .R ·D · 17· l <) . I9 4_? n,- I 156 e ordrna I• 1mmed1 ata scarcerazione di Gasperic Sran1sl<10 e Be, lot e, istiano. se non detenu11 per altra causa. ·

art.

IMPUTATO a) del reato di favoreggiamemo bellico (an. 247 C.P. J per avere. in Lempo di guerra. panecipaco ad un'associazione di ribelli sloveni direna dallo straniero e avente. tra l'a(Lro. lo scopo cli nuocere alle operazioni mi litari dello Stato Italiano. diminuendo ne l'efficienza bellica. In territorio di Pl..11·a e a!Lrove. precedentemente e fino all'epoca dell' ar1'esto: b) del reaco di concorso in omicidio prcmediraw e aggravato (am. 575. 577 n. 3 e 4 C. P.. in relazione agli an t. ll Oe 6 1 n. I. 4. 5 e I O C.P.) per avere concorso. con al tri banditi rimasti ignoti. alla uccisione. premeditata ed accorn pagnma da sevizie e crudeltà. del guardacaccia Bei·lot Francesco avvenuta il 6 e 7 luglio l 942 in tcrrito1io cli Plava a scopo di vendetta a causa dei sentimemi di italianità nuu·iri dalla villima. O!VIISSIS Nella notte tra il 6 e il 7 luglio I 942 veniva ucciso con due colpi di rivohella. da due sconoscimi che lo avevano avvicinato cd aLtiraw in un tranello con un pretesto. il guardacaccia Berlo! Francesco. L' ucciso aveva coadiuvato in ogni ci rcostanza il compeLente Comando dei Carabinieri di Pla1·a (Gorizia) fornendo informazionj e panecipando di persona. volontariamente a servizi notturni in zone irnpcn·ie e poco conosciute dai milit,u·ì. per aiutarli nella repressione delle bande arma re di ribelli sloveni, che direlle dallo straniero. svolgevano in quei hoschi una guerriglia a base cli uccisioni e di colpi di mano. con l'intenzione di dim inuire. creando foco lari di lotta armata ai nostri confini. l'efficienza bell ica dell a Nazione. Lo stesso Berlot aveva. ultimamente . il 18 giugno. guidato circa cento Carabinieri e alcuni agenti di Pubblica Sicurezza a Gobelisce di Solone di Isonzo (Mume Coracla ) per una battULa avente lo scopo di cam1rare una banda di circa 30 ribelli. di cui cinque. infatti. erano srmi arrestati. I suddetti precedenti fecero ri tenere che il Berlot fosse si.aro uc~iso dai ribelli per punirlo delJ' ai uLOdato ai Carabinieri. e per intimidire la popolazione ciel Paese allo scopo cli drsroglierla. con il terrore. dal fornire nmizie. informazioni e aiuti .ill 'J\utoricà cpnrro le bande. Come presunto comparcecipe al delitto fu arrescato Lapania Domenico. garzone del defunto Berlot Francesco. che nella sera del delitto si tro vava a falciare il fieno con il Berlot quando era staro avvicinato e condotto con loro dagli assassini. Si pensò dai denuncianti che soltant.0 mediante la segnalazione cli persona vicina al Berlot - come. infarti. era il Lapania - gli esecutori materiali del delitto non pratici della zona avrebbero pocuco rintracciare la vitti ma designata nel recondito pu1110 de l bosco nel quale si recarono a prelernrlo. Si aggiungeva. inoltre. che il Lapania aveva dovuto prende re preventivi accordi con i due esecutori clelJ'omicidio e guidarli sul fondo del Bcrlo1 onde fare conoscere ad essi in precedenza la localitil: e in fatti si affermava che il giorno prima dell'o micidio. e cioè la domenica 5 luglio. il Lapania si era asse ntato dalla proprietà del Berlot. senza ri uscire a spiegare in modo convincente come aveva trascorso la mattinata. Durante l' istru ttoria gli accennati indizi. apparentemente seri. uni voci e concorrenci sono rimasti molto scossi. È risultaLO. infatti. che il luogo in cui il Bcrlot l'alciava il fieno . pur essendo siwaw nel bosco. non può considerarsi ignoto e Ioni.ano da ogni siradu di comunicazione. li sopralluogo giudiziario ha constatato che il campo del Berlot - ove gli assassini andarono a cercarlo - è rasentato dalla mulattiera che anraversa tutta la zona che da Plal'a conduce fino a S. Quirino e a Gloduna. essendo perciò freq ucmata abitualment.c dagli abitanti del posto e da mtci coloro che si recano dall'una all'altra delle predette località. Essendosi acce reato che chiunque transiti nella 111ulaLLiera vede scnz·altro chi si crova nel fo ndu di Berlot. veniva meno la necessità di una guida panicolarrneme idonea per gli assassini. essendo sufficiente ed abbastanza faci le per essi orientarsi seguendo semplicemente il percorso della mulattiera.


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TR IBUNALÈ SPECIAI.F PER LA Dlll,SA DELLO STATO

OMISSIS /\ li ro dcmen10 di sospeuo contro il Lapania era la smrnezza che egli . a poche centinaia <.li me1ri dal luogo del delitto. non avrebbe u<.liro le grida di aiuco della viuima <grida che furono invece udite. mollo più lontano. dal ~oldmo Cano"a Giovanni che soswva lungo la ri va de!>lra cl ell ' l son;,o) e si.:1 smw incerw nel ri l"crire ~e udì uno o due co lpi di arm:1 da fuoco. Però anche su que\to punto il sopralluogo giudiziario ha offe110 elementi utili di tonvinl.Ìone. È stato. infaui. acce n aw che per la speci,ile co nformazione dei luoghi Le grida eme,se nel pumo ove il Berlot fu colpilo non pote\'ano udirsi nella lontana SJX'lnda dell"lson,w e pote\'ano non udir!>i nel più vici no fondo del Berlm. dow era il L apania quando il clelitlO venne cons umato. Ciò permcue desumere che in questa locali1i1 anche la percezione dei colpi d" arma da fuoco può essere aleatoria ed incena. Pertanto. a carico del Lapm1ia può soltanto rimanere qL1alchc dubbio desunto principalmcme da tnl unc sue incer1ea ,c di comegno nella sera del delitto e da qualche ambiguità delle sue dichiarazioni: dubbio. che. comunque. non au1orizza a ritenere sufftcicn1e111eme pro,,a1i i gr.:1\"i deliui che gli loi addebi tano.

P.Q.M, Visto 1·<1rt. 378 C.P.P. e :2 R.D. r:U. 1927

n. 3 13e Jac.:onfonnc richicsrn del Pubblic.:oMinistero. DICHJARA

chiusa 1·i~m1uoria e di non dover\i procedere. per insuflicien,a di pro,·e. nei confronti di Lapania Domenico in or dine ai reati addebi uu igli e ordina la sua scarccrnzionc, se non detenmo rcr almi cau sa.

PRIMA PARTE

SENTENZE EMESS E DAL GIUDICE ISTR UTTORE


PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GJUDJCE ISTRUlTORE

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SENTENZE DJ PR0SC10GLIMENT0 EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTIORE

1) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 14.1.1942 Nei confron ti di: Spina Tommaso, nato il 15.6. 1909 a Traversio (Udine), muratore, detenuto. IMPUTATO del cleliuo <li cui ulJ 'articolo 242, p.p. C.P. per avere, sebbene.cittadino italiano, prestato servizio nelle Forze Armate d i uno StaLO in gucrrn conrro lo Stato llaliano. Reato accertato il 2 dicembre 1941. IN FATTO E IN DIRITTO Il c iuad ino ita liano Spina Tom maso il 2 <liccmbre 1941 giungeva a Mentone provenieme dalla Francia, per rimpatrio. Fermato. d ichiarò di essere espmriato con regolare passaporto nel luglio de l 1930 per rag ioni cli lavoro. Ne l maggio del I 936, trovandosi a Casablanca, si arruolò ne lla Legione Straniera Francese rimanendovi in servizio fino al 12 maggio 1941. e cioè fino al te rmi ne della ferma. Aggiunse che quando scoppiò la guerra fra l'Italia e la Francia egli richiese ripe tutamente di essere congeduto. ma in utilmente. Denunziato a questo Tribunale in stato di arresto, l' istiuttoria compiuta non ha smentito le dichiaraz ioni da lui fatte ed anzi Ja Commissione [taliana di Armistizio con la Francia ha comunicato che Spina. come altri ne lle stesse conclizio,ù. è stato costrello, per obbligo impostogli da lle leggi francesi. a continuare la prestazione de l servizio presso le forze armate nemiche anche dopo che è in tervenuto lo stato di guerra tra la Francia e l'ftalia. Tali essendo le risul tanze istruttorie, non vi è dubbio che allo Spi na s i debba app licare il primo capoverso de ll'articolo 242 del C.P. che prevede la non punibilità del fatto da lui co mmesso.

P.Q.M. Visto l'art. 395 del Codice di proced ura penale in re lazione all'articolo 378 slesso codice DICHIARA d i non doversi procedere nei confronti di Spina Tom maso per il delitto di cui all ' art. 242 p.p. de l

C.P. a lui ascriuo trattandosi di persona non pu ni bile pe rché il fatto non costituisce remo e ordina che Spina s ia immediatamen te scarcerato. se non detenuto per a ltra causa.

2) Sentenza emessa dal Giudice Istrnttore Ccrsosimo Vincenzo il 16.1.1942 Nei confronti di: Moretto Pietro. nato il 29.5. 1909 a Cernuda (Treviso), indust,iale. li bero; Pillani Paolo, nato il 24. 12. 1888 a Ferrara. procuratore di una fabbrica di calzature, libero.

IMPUTATI de l de li tto di cui all' art. 25 I C. P. per non avere. in lernpo di gnerra. ade mpiu to agli obblighi derivan ti eia un co nt ratto d i fo rn iture per i bisogni de lle Forze Armate dello Stato . .In B iadene di Montebelluna (Treviso) il 20.6. I 940. OMISSIS Il delitto che ai prevenuti si addebita - inadempimento di contratto di forn it11 re d i guerra - an. 25 l C.P. contempla le due ipotesi di de liuo doloso e di delitto colposo.


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TRIBUNALE SPECIALE PER I.A rnF6St\ DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE F.MF.SSE DAL GIUD ICE ISTRUTTORE

Perché sia imputabile la pri ma ipotesi è necessario che vi sia stata da parte dell 'agente. la volontà cosciente e libera di non adempiere agli obblighi contrattuali. Perché sia imputabile la seconda ipotesi è necessario c he una volontaria condotta deJragente abbia cavsato il verificarsi dell'evento, sia pure per negligenza. imprudenza, oppure per inosservanza di leggi. regolamenci. ordini e discipline. Perché dunque l'inadempimento possa costituire reato. de ve essere illegittimo. illegittimità che. come la dottrina ci insegna, è da escludersi in tutti i casi in cui. a nonna del diritto privato o del cliritto amministrativo, non si infligge alcuna sanzione per r inesecuzione del contratto (caso rortuito, rorza maggiore). E dalla compiuta istruttoria risulta che l'inadempimento ciel contratto è derivato esclusivamente da cause di forza maggio re, e cioè da mancata disponibi lità di conciati souratti - lin dall'anno 1939da vade disposizioni legislative al libero commercio.

D[RlTTO

Considerato che per il periodo antecedente alla guerra tra la Francia e l'Italia il servizio prestato dall 'Orlando nelle forze armate francesi non è incrimi.nabile. essendo previsto come reaco dalla legge (,u-t. 242 C.P.) solo l'arruolamento nelle for1.:e armate di uno Stato «in guerra contro lo StaLO Italiano>>. Ritenuto che anche per il periodo successivo alla dichiarazione di g uerra, il servizio prestato dall'Orlando ne lle Forze Armate francesi non è passibile di repressione penale; essendosi egli trovato du ran te le ostilità in territorio nemico ed essendo stato costretto a restarvi rurnola1.o da obblighi impostogli dallo Stato francese, ve nendosi così a trovare nella ipotesi del la discriminante prevista dal primo capoverso dell 'art. 242 C.P. Ritenuto, quindi, che l'Orlando de ve essere prosciolto e rimesso in li bertà.

OMISSIS

P.Q.M.

Da quanto sopra esposto in fallo e in diritto si deve concludere che dalla istru tto1ia è chiaramente emerso che l'inadempimento del contratto di fornitura che si addebita non è derivato da cosciente e li bera volontà degli imputati. né da una loro volontaria condotta penalmeme censurabile sotto il profilo della negligenza.dell' imperizia, dell'inosservanza delle leggi o da qualsiasi altra ipotesi colposa: si rileva, invece, che l'inadempimento è derivai.O unicamente da causa di forza maggiore. e quindi gli imputati non sono punibi li perché il fauo loro addebitato non costitLJisce reato.

29]

Visto l'art. 395 C.P.P. e le conformi conclusioni ciel P.M. DICHIARA <li non doversi procedere nei confronti cli Orlando Guglielmo in ordine al reato addebbitatogli trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costitt;isce reato e ordina l' immediata scarc~razione di Orlando Guglielmo, se no n deten uto per altra causa.

P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. in relazione alr art. 378 stesso. codice. Su conforme ric hiesta del PM.

DICHIARA di non dovers i procedere nei confronti di Morello Pietro e Pillani Paolo in ordine al delitto loro addebbitato tratta ndosi <li persone 1ion punibili perché il fatto non costituisce reato.

4) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 9.2.1942

Nei confronti di: Ve ronesi Carlo Alberto, nato il 9.4.1914 a Ferrara, geometra, li bero. IMPUTATO

3) Sentenza eme!:isa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 5.2.1942

Nei confronti di: Orl...indo Guglielmo, nato il 27. 10. 1908 a S. Vito al Tagliamento (Udine). Detemno dal 15.1 1. 194 1.

a) di frode nell'esecuzione di un contrano cli fornitura concluso con lo S1ato per j bisogni delle Forze Armate (art. 252 C.P.); b) cli trasgressione all'art. 6 della Legge 8 luglio I94 1 n. 645:

IMPUTATO

OMISSIS

del reato previsto dall'art. 242 C.P. per avere prestato servizio nelle Forze Armate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano. Reato accertato i I 15. I I. 1941 .

Dalla sommmia istruttoria espletata non risultano. nella specie. gli estremi costitutivi del delitto di frode in forniture. Secondo la de nunzia esso dovrebbe concretarsi nel fatto che nelle opere di fondazione su palificate di calcestruzzo occorrenti per la costruzione di due a viorimesse presso r Aeroporto cli Treviso il Veronesi impiegò un quantitativo cli cemento di molco inferiore a quello stabilito nel capitola· to e precisarneme 694 quintali invece dei 975 stabiliti (281 quintali in meno per un valore di lire 7.868). Le s uddette opere, però, erano state assunte in appalto dall a Società Nazionale Officine cl i Savigliano e da questa cedma in subappalto alla Ditta Lucchini e Forti di Ferrara, presso la quale il geomel.r<1 Veronesi esercitava le mansioni di Capo cantiere a Treviso. Ne deriva qu indi che, se dei reati di cui agli articoli 251 e 252 C.P. soggeuo aui vo è colui che assume direttamente gli obblighi contrattuali, il Veronesi potrebbe essere ri tenuto responsabile di frode soltanto se avesse agito in veste di correo <lei titolari della ditta: circostanza questa sulla quale non è risultato il benché minimo incUzio.

FATTO Il 15 novembre 194 1 giunse a Ment.one. proveniente dalla Francia. il connazionale Orl ando Gugliel.1110 il quale, interrogato, cliclliarò che. trovandosi i n Francia dal 1923. si era arruo lato nella Legione straniera il 13 gennaio 1936, rimanendo in servizio lì no al 19 gennaio 194 1. giorno in cui e ra stato smobilirnto. Iniziatosi a carico dell'Orlando procedi mento penale in ordine al reato di cui in rubrica il Pubblico Ministero, con sua richiesta in data 2 febbraio 1942. ha concluso per il proscioglimento di Orlando Guglielmo. Accertat.o, infatti. che l'Orlando si arruolò il 13 gennaio 1936 nella Legione straniera. con1.inua ndo a prestare servizio fino al 19 gennaio 194 1, data in cui fu smobi litato. Ri tenuto, inoltre, c he per informazioni date da lla Commissione Italiana di Armistizio con la Francia, che se l'Orlando continuò a prestare servizio nella Legione straniera francese anche dopo r 11 giugno 1940, data della dichiarazione <li gue rra clclritalia alla Francia fu a farlo per l'obbligo imposto dalla legge francese a tutti gli arruolati nella Legione di conti nuare a prestare servizio per tutta la durata della mobilita,,ione generale. compreso il periodo di ostilità tra la Francia e 1· Ita lia.

01\IIISSIS Sotto qualunque asperco esaminato, pertanto. 1· addebiw di frode addebbicato al Veronesi si ri leva inconsistente. Il Veronesi. qui ndi. va prosciolco dall'addebito di frode perché il fatto non costituisce reato. Ritenu to inoltre che gli altri reati denunzia1i sono di competenza del Magistrato Ordinario al quale devono essere tras messi gli atti per l' ul teriore corso di giustizia.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEl, LO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMcSSE DAL GIUDICF. ISTRUTTORE

PQ.M.

ostilicà in territorio nernico cd essendo stato costreno a restarvi arruolato da obblighi impostigli dalla legge dello Stato francese, venendosi così a trovare nella ipotesi della discriminante di cui al primo capoverso dell'art. 242 C.P. Ritenuto, quindi, che il Peira deve essere prosciolto e rimesso in li bertà.

Visto ran. 395 C.P.P. in relazione al l'art. 378 stesso codice e la conforme richiesta inoltrata dal Pubblico Ministero il 30. I. I 942.

P.Q.M.

DJCHTARA di non doversi procedere nei confronti di Veronesi Carlo Alberto in ordine al reato di frode .neU'esecuzione del contratto di fornitura concluso con lo Stato per i bisogni del le Forze Armate perché il fatto non costituisce reato. Ordina trasmettere gli atti al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Treviso per rul tetiore corso di giustizia nei confronti del Veronesi per il reato di trasgressione all'art. 6 della Legge 8 luglio l 941 n. 645 e nei confronti dei sottoelencati coimputati incorsi nei reati di furto, truffa, ricettazione e trasgressione agli articoli 6 e 7 della Legge 8.7.1941 n. 645: Artuso Amalia, nata a Canizzano di Treviso, casalinga, libera; Felisati Filiberto., nato il 26.8.1888 a Berra (Ferrara), libero; Granello Armando. nato l' 1.1 1. I 9 I 6 a Canizzano di Treviso, libero: Marangon Giuseppe, nato J' 11.3. 1908 a Quinto (Treviso). libero: Pesce Augusto. nato il 19.9.1904 a Noale (Venezia), libero: Picchetti Luigi. nato il 15.4.1906 a Campodarsego (Padova), libero; Piovcsan Cincl io, nato il 4.8. 19 J 5 a Quinto (Treviso), libero: Strano EtUico, nato i l 10.9.187'7 a Bergamo, capo tecnico, libero; Zanini Luigi Arsenio, nato il 23.1 1.1907 a Piombino Dese (Padova), libero; Vecchjato Aurel io, nato il 19. [2. l 88 I a Zero Brnnco (Treviso). libero: Vecchiata Luigi, nato 1· 1I. l 0.191 O a Canizzano di Trevii.;o, libero; Vescoi Pietro. nato il 16. l .1 887 a Camponogara (Venezia), libero.

Visto l'art. 395 C.P.P. e le conformi conclusioni del P.M. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Peira Carlo in ordine al reato addebbicatogli previsto dall'art. 242 C.P., u·atcandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato. ORDINA la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

6) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 25.2.1942

Nei confronti cli : Stra mezzi Marcello. nato il 16.1. I907 a Cremona, detenuto. IMPUTATO

5) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore I>e Rienzi Umberto il J8.2.1942

Nei confronti di: Peira Carlo. nato il J 6.9.1897 a Vaies (Torino), detenu to dal 26.1 2.1942. IMPUTATO del reato di cui all 'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano. presLato servizio nelle Forze Armate di uno Stato in guerra contro lo Stato !tal iano. Reato accertato il 26 dicembre I 94 1.

del reato di cui all' art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino itali.ano. prestato servizio nelle Forze Armate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano. Reat.o accetiato il 2 gennaio 1942. Il Giudice Istruttore De Rienzi Umberto constatato che Stramezzi Marcello trovandosi in Francia si era anuolat0 nella Legione Straniera il l 9 settembre 1930 rimanendo in servizio fino al settembre del 1940, epoca in cui fu smobilitato dichiara. con analoga e identica motivazione con la quale ha prosciolte. con sentenza del 5 febbraio 1942, l'imputato Orlando Guglielmo, di non doversi procedere nei confronti cli Strnmezzi Marcello in ordine al reato addebbitatogli trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato e ordina l'immediata scarcerazione di Stramezzi Marcello. se non detenuto per altra causa.

FATTO Il 26.12.1 94 l giunse a Mentone. proveniente dalla Francia, il conna7ionale Peira Carlo, il quale, interrogato. dic hiarò che, trovandos.i in Francia sin da bambino, si era arruolato nella Legione Straniera il 22.2.1 940. rimanendo in servizio fino all'ottobre del l 940. epoca in cui fu smobilitato. lniziawsi a ca1ico del Pcira procedi mento penale in ordine al reato di cui in rubrica, il Pubblico Ministero, con sua richiesta in data 14.2.1 942 ha concluso per il proscioglimento del Peira Carlo. Ricenuto, infatti, acce rtato che il Peira si arruolò il 22 febbraio 1940 nella Legione Straniera. conLinuando a prestare servizio fino ali' ottobre dello stesso an no. epoca in cui fu smobilitato. Ritenuto, inoltre, che è stato accen.aw, per informaz ioni fornite dalla Commissione Italiana di armistizio con la Francia. che se il Peira continuò a prestare servizio nella Legione Straniera francese anche dopo I' 11 giugno 1940. data del la dichiarazione di guerra dell'llalia alla Francia, a ciò fu cosu-etto per l'obbligo fauo dalla legge francese a tutti gli am1olati nella legione di continuare aprestare servizio per tutta la durata della mobilitazione generale, compreso il periodo di ostilità fra la Francia e l'Italia.

DIRITTO Considerato che per il periodo precedeme alla guerra tra la Francia e l'ltalia il servizio prescato dal Peira nelle forze armate francesi non è incriminabi le, essendo previsto come reato dalla legge (art. 242 C.P.) solo l'arruolamento nel le Forze Armate di uno Scato «in guerra contro lo Stato Italiano». Ritenuto che anche per il periodo successivo alla dichiarazione di guerrn, il servizio prestato dal Peira nelle Forze Armare frances i non è passibile di repressione penale, essendosi egli crovato durante le

7) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 27.2.1942

Nei confronti di: Brinoni Bruno. nato il 18.6.1908 in Ancona. macellaio, detenuto dal 6.1 I. I 94 1. IMPUTATO di frode in fo rni ture in tempo di guerra (art. 252 C.P.) per avere, nei mesi di luglio e agosto 1941, in Ancona, commesso frode nell'esecuzione del contratto di fornitura di carne macellata alle Forze Annate del Presidio di detta città, consegnando carne di vacca o di toro per carne di vitellone o di bue effeuuando tale consegna per un ammontare di alcune decine cli LOnnel latc. OMISSIS

Dalla sommaria istruttoria espletata è risultato che g]j addebiti cont.estati al Brinoni sarebbero i seguenti: a) aver consegnato alle Forze Armate carne bovina di qualità vitellone in quantità di Kg. 4.257 ,550 maggiore di quella messa a sua disposizione; b) aver consegnato alle stesse Forze Armate carne cli bue in quantità di Kg. 576,050 maggiore di quella messa a sua d.isposizione; c.:) aver consegnato alle Forze Armate soltanto Kg. 1.739 di carne di vacca su Kg. 14.457 messi a sua disposizione dal Coproma (Consorzio Provinciale Macellai).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

In merito agli addebiti cli cui alle lettere a) e b) si rileva chiaramente c he non può farsi carico di frode in forni tura a chi , in onemperanza al contratto, procura alle Forze Armate i prescriui quantitativi cli carne anche se - in ipotesi - ta li quantitativi non siano stati assegnati dal Coproma. Occorre tener presente che il Brinoni è un rnacellaio c he avev~1numerose possibil it~ di approvvigionarsi di carne anche per venderne alla popolazione, e quindi, per forn ire alle Forze Armate. attingeva a fonti diverse dalle assegnazioni del Coproma. Ed infatti dagli ,1tti, e precisamente eia una lettera del 15 novem bre 1941 della Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Ancona. si rileva c he la stessa Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Ancona. assegnò al Brinoni in circa tre mesi, numerosi capi cli hestiame per le Forze Armate. Soltanto nell'addebito di cui aJJa lettera a) potrebbe concretarsi Ja frode. sempre che la omessa consegna di Kg. 12.7 18 (differenza tra i 14 .457 avu ti dal Coproma e i l.739 consegnati alle Forze Armate) potesse integrare gli estremi di cui agli articoli 25 I e 252 C.P. È risultato che il Brinoni ha regolarmente proceduto alla fornimra delle carni senza che nessun reclamo o nessuna lagnanza si sia mai avuta da parte degli Enti inte ressati circa la quali tà. Il Capitano del Commissariato De Leonardis Arturo, ha precisato, nella sua deposizione. «che i Corpi Militari non hanno mai inoltrato alcun reclamo» e c he «la carne forni La dal Brinoni proveniva dal macello pubblico di Anco na e quindi era soggetta al controllo sanitario, mediante controsegnar.ura della qualità da parte dei sanitari adde ui». Quindi neppure di questo addebito si può fare carico al Brinoni. Circa la quantità, dalla ve rifica degli elenchi esistenti i.n atti, si rileva che i quantitativi di carne assegnati al Bri noni e da questi distribuiti ai vari Corpi del Presidio di Ancona superano - e di gran lunga - la cifra speci ricala nella denu nzia del Coproma. Se si vuole riscontrare la frode nel fatto che la carne di vacca assegnata dal Coproma al Brinoni non è stata consegnata alle Forze Armate. ed in sua vece è stata consegnata carne di altri animali vaccini, è chiaro che neppure raie fatto può costituire oggetto di frode dal momento che nel contratto a trattativa privata stipu lato il 14.9. 194 1 n. 102 1 di repertorio tra la Sezione di Commissariam cli Anco na e il Brinoni, era previsto esplicitamente la somministrazione sia di carne di vitellone, che cli bue e di vacca. e dal momento che la carne rornita, portante i contrassegni delle Autorité Sani tarie. era acceuata dai Corpi che l' accreditavano al Brinoni in base alla qualità specificata. I n sostanza. pur notandosi una di ffe renza in ordine ai quantitativi circa i dati forni ti dal denu nciante Direttore della Coproma e q uelli risul tanti da lle spec ifi cazioni de ll a Sezione Provinciale cieli' Alimentazione. se si può ri tenere che il Brinoni abbia avu to assegnazione di carne superiore a quella che gli occo1Teva per le Forze Armate - circostanza questa facilmente spiegabile con il fatto c he egli forniva carne anche alla popolazione civile - non si può - neanche in tal caso ritenersi una ipotesi di inadempimenw o cli frode in fornitura, poiché mai e per nessun morivo il Brinoni è venuto meno agli obblighi deri vatigli dal contratto sia per la quantità che per la qualità delle carn i somminist.rai.e alle Forze Armate, e quindi non è punibile perché il fatto a lui adclebbitato non costituisce reato. P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. in relazione alrart. 378 stesso codice e la conforme ric hiesta inoltrata dal P.M. il 26 febbraio l 942.

PR IMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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IMPUTATO del reato di frode in fo rnitura in tempo di guerra (art. 252 C.P.). In Cosenza nei mesi di marzoaprile l 94 1. OMISSIS Dal rapporto in data 7 giugno 1941 diretto dalla Questura al Direttore della S.A.M.A. di Cosenza. nonché dal rapporto diretto dalla stessa Questura al la Direzione del Commissariam Militare di Napoli risultava che il Veltri (aggi udicatario del servizio di forn itura di carni fresche ai militari ciel Presidio di Cosenza con contratto stipulato il 20 marzo 1941) avrebbe sostituito due aiti mali vacci ni. assegnatigli nei rndun i ai fini della fornitura, con altri d ue vaccini di minor valore e di più scarsa resa, che poi av rebbe fatto macellare per le Forze Armate, fornendo così carni non rispondenti per qualità a quelle pattuite. Si precisava. infatti che il Veltri diede, nel marzo del I 94 1. a ceno Palmieri Paolo un bue di buona qualità in cambio cli un bue scadente più piccolo, magro e di cattiva qualità. ricevendo però in compenso lire 3.000 e che nel mese di apri.le ciel 194 l diede a certo Rosanova Michele un bue giovane in cambio cli un bue vecchio e s li·uua ro per il troppo lavoro, sebbene di maggiore peso. Si precisava inoltre che iJ bue dato in cambio al Palmieri pro ve ni va certamente dal raduno del 3 marzo 194 1 perché consegnato a tale radu no da certo Smeriglio Gaspare che poi lo riconobbe con sicurezza specialmente dal segno caratteristico del corno destro più basso del sinistro. OM ISSIS Dalla sommaria istruzione è risultato che effettivamente il Vel tri effettuò i due cambi cli bovini con i nominati Palmieri e Rosauova. s·e nonché il Veltri ha dichiarato che i buoi da lui dati dati in cambio non provenivano dai radu ni. ma e rano di sua proprietà. ed ha aggi unto di avere acquistato il bue dal corno destro più basso, cioè quello dato al Palmieri, da tal Gaudio Eugenio nel febbraio del I 94 1. E il Gaudio ha confermato tale circostanza. Nulla è risultato circa la prove nienza del bue dato in cambio al Rosanova. Resta ora da vedere quale im portanza possa avere il riconoscimento del bue fatto da Smeriglio Gaspare. in merito al quale riconoscime nto il Veltri ha però osservato che no n è da escludere che il bue dello Sme riglio somigliasse a quello proveniente dal Gaudio. Effettivamente non si può con sicura coscienza affermare. data la possihilità di un equi voco da parre di Palmieri, che i.I bue passato nelle mani ciel Palmieri stesso sia proprio quello proveniente dallo Smeriglio, e non giii quello proveniente dal Gaudio. E tanto meno si può osservare c he il bue passato al Rosanovu fosse cli provenienza dal radu no e non cli originaria proprietà del Veltri. Pertanto non si può affermare con certezza c he il Veltri, effettuando i cambi, abbia sostituiti i bovinj assegnatigli ai radu ni per la fornimra alle Forze Armate con bovi1ti di peggiore qua li tà. ed abbia pertanto forn ito carne scadente invece di carne buona dando aliwzd pro tdio. e commettendo così il reato di frode in rornitura, tan to piL1 se si tiene prese.me che nessuna lamentela è stata mai mossa dal Comando cli Presidio circa la qualità e la quanti tà della carne fornita dal Veltri alle forze Armate. Ciò premesso può essere accolta la richiesta ciel P.M.. di prosciogliere il Veltri per insufficienza di pro ve. P.Q.M.

DICHIARA Visto l'art. 395 C.P.P. di non do versi procedere nei confronti di Brinoni tlru no in ordine al reato a lui addebbitat.o perché il fatto non costituisce reato e ordina la immediata scarcerazione cli Brinoni Bruno, se non deten uto per altra causa.

8) Sentenza emessa dal Giudke Istruttore Ramacci Luberto il 2.3.1942

Nei confronti di: Veltri Giuseppe. nato il 26.12.1896 a Belmonte Calabro (Cosenza), commerciante. li bero.

DICH IARA di non doversi procedere nei conrronti di Veltri Giuseppe in ordi ne al rea to addebitatogli per insufficienza cli prove.

9) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Laudo il 3.3.1942

Nei confronti di: Sebastianutti Corrado, nato il 2.8. 19 14 a Tricesimo (Udine), elettricista. cletenuw dal 20. 10. J94 l.


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TR rBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PR IMA PARTI;:: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

IlvlPUTATO

il piroscafo che avrebbe trasportato le truppe. e che la notizia da lui data non era uscita dagli ambienti militari. avendola il carabiniere Calcagno riferita so ltanto al Vice Brigadiere Lesti e questi al Capitano Cen·i Gambarel!i. I precedenti del Vené sono risultati ottimi.

a) del reato di cui al l'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle Forze Annate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano. Reato accertato il 20 ottobre 194 I; b) del reato di cui alf art. 158, I cpv. e del T.U. Leggi di P.S. 18 giugno 193 J n. 773, per avere, il 29 luglio 1939, espatriato senza essere munito di passapono o di aJtro documento equi pollente. OMISSIS Imerrogato, dic hi ara va che. trovandosi i.n Francia, dove era espatriato clandestiname nte il 29 luglio 1939. si era arruolato nella Legione Straniera verso il settembre dello stesso an no. con ferma di 5 anni, e che era stato smobilitato soltanto nel!' ottobre-novembre 1940. Gli accertamenti compiuti hanno dimostrato la verità delle dic hiarazioni del Sebastian utti, e la Commissione Italiana di Armistizio con la Francia, riferendo sull 'esito degli accertamenti, ha fatto rilevare che il Sebastian utti è stato costretto. a nonna delle leggi fra ncesi, a prestare servizio nelle Forze Armate di quello Stato sino alla sua smobi litazione. In conseguenza il fatto commesso dal Sebastianutti non è puni bile per l'espresso disposto del primo capoverso dell'art. 242 C.P. Per ciò che concerne l'espatrio il realtivo reato è compreso nel R.D. di am nistia del 24.2. 1940 n. 56. P.Q.M .

Visti gli articoli 395 C.P.P. in relazione all 'an . 378 stesso codice e I R.D. 24.2. 1940 n. 56 e la conforme richiesta del P. M. in data 2.3. 1942. DlCHlARA di non doversi procedere nei confronti di Sebastianutti Corrado per il reato di cui all'art. 242 C.P. perché il fatto non costituisce reato e per il reato di cui all'art. I 58 I O cpv. T.U. Leggi di P.S. 18.6. I 93 l n. 773 per esti nzione del reato stesso a causa cli amnistia.

ORDINA

DIRITTO Da quanto sopra esposto risulta dubbio che il Vené, pur esistendo la materialità della comunicazione di una notizia che doveva essere tenuta segreta, abbia agito nella circostanza con il dolo previsto dal!· art. 68 C.P.M.G. lnfatti la conoscenza della notizia avuta per indiscrezioni che in quel periodo si vociferavano nell'ambiente militare e la conseguente comunicazione ad altro militare dello stesso ambiente, non pongono sufficiememente in essere J"elemento subienivo del dolo, ossia della volontà di c?mpiere il fatto con la consapevolezza di rivelare o comunicare una notizia segreta. E vero che l'obbligo della non rivelazione sussiste in confronto di chiunque si ti"ovi a conoscenza · di un segreto, ma, escluso che il fante Vené sia ven uto a conoscenza della notizia per ragioni di ufficio o per causa illecita, il solo elemento di avere egli comunicato a un cnrabiniere dello stesso reparto quanto già in rutto o in parte si vociferava tra soldati, induce a dubitare che egli. parlandone a quel carabiniere dello stesso ambiente. abbia pensalo di divulgare una notizia segreta. Ritenuto, quindi, che si han no fondali motivi per dubitare della colpevolezza del Ve né in ordine al delitto di rivelaz.ione di segreti mili tari senza il fine cli favorire il nemico ne deriva che il Vené deve essere prosciolto dal reaLO addebbitatogli per insufficienza di prove sul dolo. P.Q.M .

Visto 1·art. 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 stesso codice e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA cli non doversi procedere nei confronti di Vené Corrado in ordine al reato addebbi tatogli per insufficienza di prove sul dolo.

che Sebastianutti Corrado sia immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa. 11) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 6.3.1942 10) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 3.3.1942

Nei confronti cli:

Nei confronti di: Cirelli Francesco, nato il 28.9.1 9 17 a Brescia, cameriere, detenuto dèil 23.1.1 942.

Vené Corrado, nato il 9.9.1 920 a Milano. Soldato presso iJ Comando del VII Corpo c1· Armata. IMPUTATO del reato di cui all'art. 68 C.P.M.G. per avere, in tempo di guerra, comunicato notizie circa la partenza e la destinazione cli un reparto militare. che dovevano rimanere segrete. In Firenze nei primi giorni del mese di dicembre del l 94 1. FATTO In data 27 gennaio I942 il Comando del VII Corpo d'Armata den un ziava a questO Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato il fante Vené Corrado per avere questi, trova ndosi di servizio agli Uffici ciel Comando con iJ carabiniere Calcag no Alfredo, comunicato a ques t'ultimo che il reparto sarebbe partito. insiem~ con il battaglione al 4uale era addetto il carabiniere, per una certa località, per prendere parte ad una eventuale operazione di guerra. Tale notizia segreta fu forni ta sponta neamente dal fa nte Vené, il quale precisò anche iJ porto di partenza. Procedutosi con rito sommario, è risul tato che il Vené aveva comunicato la notizia della partenza del repano per quella determinata località non per fare una rivelazione, ma unicameme per 1ipetere quello che. già da tempo. si andava vociferando tra i suoi compagni in ordine alla partenza. È risultato, inoltre, che il Vené, pur avendo fatto cenno al porto di partenza non aveva specificato

IMPUTA.TO del rea10 di cui all'alt. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra conu·o lo Stato Italfa no. Reato accettato il 21 gennaio 1942. OGiudice Istrmtore De Rienzi Umberto constatato che Cirelli Francesco, trova ndosi da molti anni in Francia. si era arruolato nella Legione Straniera il 28 gennaio rimanendo in servizio fi no al 28 gennaio l 941, epoca in cui fu congedato per termine della fem1a dichiara, con analoga e identica mmivazione con la quale ha prosciolto, con sentenza del 5 febbraio 1942 J' imputmo Orlando Guglielmo e con sentenza del 25 febbraio 1942 Stramezzi Marcello, di no n doversi procedere nei COftfronti di Cirelli Francesco in ordine al reato addebbitatogli trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costi tuisce reato e ordina la scarcerazione cli Cirelli Francesco, se non detenuto per altra causa.

12) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 10.5.1942

Nei confronti di: Vaiani Paolo, nato il I 8.1 1. l 906 a Cremona, muratore, detenuto dal 10.3. I 942.


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TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PAIU G: SENTE'.'JZE EMESSE DA L GI UDICE ISTRUTTORE

IMPU1ì \TO

ordine al reato di espatrio clandestino per essere il suddetto reato esti nto per r amnistia concessa con il R.D. 15.2.1 937 n. 77. Per rati motivi ordina la scarcerazione di Calosso Francesco.

a) del reato di cui aJl' an. 242 C.P. per avere. sebbene cittadino italiano, presLato servizio nelle Forze Armale di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano; b) del reato di cui all"art. 158 I O cpv. T.U. Leggi di P.S. J8.6. l 93 1 n. 773, per avere il 22 luglio 1933 espatriato senza essere muni to di passaporto o di altro documento equipollente. Il Gi udice lstru uore De Ricnzi Umberto constatato che Vaiani Paolo. espatriato clandestinamente .in Francia il 22 luglio 1933, si era am 10lato nella Legione Straniera rimanendo in servizio fino al 2 l.10. I94 l. epoca in cui fu congedato, dichiara. con analoga e identica motivazione con la qua.l e lrn prosciolto con sentenze del 5 e del 25 febbraio l942 e del 6 marzo 1942 altri imputati incorsi nello stesso reato addebbitato al Vaiani Paolo, di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato previsto dall'art. 242 C.P. perché il fatto non costituisce reato. Con la stessa sentenza dichiara di non clovcrsi procedere nei confronti di Vaiani Paolo in ordine al reato di espatrio clandestino perché estinto per amnistia e ordina la scarcerazione del Vaiani, se npn detenuto per altra causa.

13) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Riem:i Umberto il 17.6.1942

Nei confronti di: GhibeJ!ini Amilcare, nato il 20. 10. 19 11 a Torino. impiegato. detenuLO dal 20.4.1 942. IMPUTATO del reato di cui all'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano. prestam servizio nelle Forze Annate di uno Stato in guerra con lo Stato ltaliano. Il Giudice lstJuttore De Rienzi Umberto constatato che Ghibellini Amilcare. espatriato clandestimunente in Francia per ragioni di lavoro nel I937, il 22 ottobre stesso anno si anuolò nella Legione Straniera prestando servi zio nelle colonie francesi e che in data 26 marzo 1942 fu congedato e trasferito a Bedeaux e quindi rimpatriato dichiara, con analoga e identica motivazione con la quale ha prosciolto. con sentenze del 5.2. I 942. 18.2.J 942. 25.2. I 942 e I0.5. 1942. a lui ciuadini italiani . emigrati in Francia e incorsi nel rcat.0 di cui all'art. 242 C.P. di non dovers i procedere nei confronti di Ghibellini Amilcare trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costi tl1isce reato e ordi na l'immediata scarcerazione del Ghibellini, se non detenuto per altra causa.

·14) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 19.6.1942

Nei confronti di : )

Calosso Francesco, nato il 3.10.1914 a Sommariva del Bosco (Cuneo), mura tore, detenuto dal 30.4.1942 IMPUTATO a) del reato previsto dall'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle Forze Armate di uno Stato in guerra comro lo Stato Italiano; b) del reato di cui all'art. 158. I" cpv., T.U . Leggi P.S. 18.6. 193 1 n. 773. per avere, nel marzo I 935, espatriato senza essere mu nito cli passaporto o di altro documento equipollente. Il Giudice Istru ttore constatato che Calosso Francesco, espiatriato clandes tinamente in Francia, per moti vi di lavoro, nel marzo del 1935 e che il 20 marzo si am,olò nella Legione Straniera, prestando servizio nelle colonie francesi vene ndo smobilitato e rimpatriato nell'aprile del 1942 dichiara, con analoga e iden tica motivazione con la quale ha prosciolto, con sentenze del 5.2. 1942. 18.2. I 942, 25.2. 1942, I 0.5. I942 e 17.6.1942 altri cittadini ital iani. emigrati in Frnncia e incorsi nel reato di cui all'art. 242 C.P. di non doversi procedere nei confronti di Calosso Francesco in ordine al suddetto reato che gli è stato addebbitato perché il rauo non costituisce reato, e di non doversi procedere in

15) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 20.6.1942

Nei confronti di: Charnier P1imo, nato il 20.8. 19 19 a Pcrosa Argeoti.na (Torino), meccanico, detenuto dal 20.4.1942. IMPUTATO · a) del reato di cui all'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle Forze Armate di uno Stato in gue1Ta contro .lo Staw Italiano; b) ciel reato di cui all" art. 158. 1° cpv.. T.U. Leggi P.S. 18.6. 1931 n. 773. per avere il 25.6.1939 espatriato senza essere mu nito di passaporto o di altro doc umento equipollente. Lo Charnier ha dichiarato, nel suo interrogatorio. di essere esparrimo in Francia allo scopo di cercarvi lavoro. il 25.6.1939 attraverso il settore montano di Sestriere, di essersi arruolaw nella Legione Straniera il 29 stesso mese. di avere prestato servizio nel le colonie francesi. di essere stato congedato 1'8.1. l 942 e internato nel campo di concentramento di Bedeause e di essere, in seguito. stato trasferito a Mi.lrsiglii.l e poi rimpatriato. li Giudice Istru ttore. con analoga e ide ntica motivazione con la quale ha prosciolto con sentenze del 5.2.1 942. 18.2. 1942. 25.2. l942. 10.5. l 942. I 7.6. l 942 e L9.6. I 942 al tri cittadini italiani. emigrati in Francia e inc;orsi nel reato di cui all"art. 242 C.P. dichiara di non dove rsi procedere nei confronti cli Charnier Primo in ordine al suddetto reato perché il fatto non co.stilllisce reato e cli non doversi proceclre in ordine al realO di espatrio clandestino per essere il suddetto reato estinto per l' amnistia concessa con il R.D. 15.2.1 937 n. 77. Per tali motivi ordina la scarcerazione di Charnier Primo. 16) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 24.6.1942

Nei confronti di: Dottor Francesco, nato il 30.4.19 ] 9 a Fregona (Treviso). contaci ino. detenuto dal 3 I.3. 1942 IMPUTATO a) ciel reato di cui all' an. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino itali ano, pres tato servizio nelle Forze Armaie cli uno SLato in guerra contro lo Stélto Italiano; b) del reato di cui al1· arl. 158, IO cpv.. T. U.Leggi P.S. 18.6. 1931 n. 773. per avere nel luglio I938. espiatriato senza essere muniLO di passaporto o di altro documento equipolle nte. Il Dottor sottoposto a interrogat0rio ha dichiarato che nel luglio ciel 1938 va rcò clandestinamente la fro miera a Bardonecchia e si recò in Francia a scopo di cercare lavoro, che dopo pochi gionli si arruolò nella Legione Straniera e prestò servizio nelle colonie francesi fino al 19. 12.1 94 l e poi venne congedato e rimpatrialo. Il Giudice Istruttore. con l'identica motivazione con la quale ha prosciolto, con sentenza del 14. 1.1942 1· impmato Spina Tommaso. ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Douor Francesco in ordine al reato di cui atr art. 242 C.P. perché il fatto non costi tuisce reato e in ordine al reat0 di espatrio clandestino perché estinto per r amnistia concessa con il R.D. I 5.2. 1937 n. 77 e ordina la scarcerazione di Dottor Francesco. 17) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Oe Rienzi Umberto il 26.6.1942

Nei conf'ronti di: Bonanni Albino. nato il 16.1. l 9 I 3 a Gre nchen (Svizzera). ciuadino italiano. manovale. detenuto dal 5.4.1942.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

PR IMA PARTE: SENTENZE EM ESSE D/\1, GllJDICE ISTRu rroRE

IMPUTATO

Tomatis ha risieduto a Mentone da epoca anteriore al I940. che durante la sua permanenza a Mento ne e in altre località della Francia. nel periodo prebellico. ha svolto propaganda antitaliana e sovversiva. denigrando fra r altro, la Patria e deprecandone l'eventuale entrata in guerra. che durante la presente guerra ha prestalo servizio volontario nell'esercito francese, che nel febbraio del I 942 è espatriato per la Francia li bera allo scopo cli esimersi dagli obblighi militari nello Stato Italiano. U Tomatis non è stato interrogato. essendo egli espatrialO da Menrone per la Francia libera nel febbraio del co1Tente anno, quando non erano ancora state esaurite le indagini a suo carico. A seguito della sommaria istruttoria si deve riconoscere che l'estremo ciel reato cli cui all'art. 242 C.P. a lui attribuito non sussiste perché il Tomatis si è venuto a trovare in quella precisa condizione prevista dal primo capoverso dell'art. 242 C.P. che lo esenta dalla pena. Basterà. infatti, rilevare: - che dai documenti in atti risulta che il Tomatis, arruolatosi voloncaria rnente nell 'Esercito francese, prestò servizio nel l 4° C.0.A., dislocato a Lione, dal 19 marzo al l 3 luglio l 940; - che la Commissione di Armistizio con la Francia ha. al riguardo, comunicato che il Tomatis ru obbligalo dalle leggi francesi a continuare la presta1,ione del servizio militare per tu tta la durala della mobilitazione generale, compreso il periodo di ost ilità tra l' Italia e la Francia. Infine, circa l' attività antinazionale e sovversiva, che il Tomatis avrebbe svolto in Francia nel periodo prebellico, nulla è risultato cli preciso auraverso le ul teriori indagini appositamente effettuate dall'Autorità di Polizia di J\,fentone su richiesta della Procura Generale cli questo Tribunale Speciale per la Difesa de llo Stato. Poiché per J'allro reato previsto dall' art. 158 p.p. T.U. Leggi di P.S. J8.6. 193 l n. 773 la cognizione spetta al Magistrato competente secondo le norme ordinaiie. venendo a manca re la connessione con il reato di competenza cli questo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

a) del reato di cui all' art. 242 C.P. per avere. sebbene cilladino italiano. prestato servizio nelle Forze Amiate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano; b) del reato di cui all'art. I 58, IO cpv., T. U. Leggi P.S. l 8.6.. I931 n. 773 per avere nel febbraio ciel l 939 espatriato senza essere munico cli passaporto o di altro documento equipollente. U Bonanni, inteffogato. ha dichiarato di essere espatriato in Svizzera. nel febbraio del 1939 trnsfe. rendosi subito dopo in Francia per cercare lavoro, di essersi arruolaco nella Legione Straniera il 23 stesso mese, di avere prestato servizio nelle colonie fra ncesi, di essere stato congedmo iI 3.4.1942 e, quindi. rientrato in Italia. Il Giudice lstruttore dichiara. con analoga e identica motivazione con la quale ha prosciolto con sentenze del 5.2. 1942. 18.2. I 942, 25.2. I 942, I 0.5. 1942, 17.6. l 942 e l 9.6. l 942 altri cittadini irnliani emigrati io Francia e incorsi nel reato previsto dall 'art. 242 C.P. di non doversi procedere nei confronti di. Bonanni Albino in ordine al suddetto reato che gli è stato addebbirato perché il fano non costituisce reato e di no n doversi procedere in ordine al reato di espatrio clandestino per essere il suddetto reato estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 24.2.1.940 n. 56 e ordina, quindj, la scarcerazione di Bonanni Albino, se non detenuto per al tra causa.

18) Sentenza emessa dal Giudke Istruttore De Rìenzi Umberto il 1.7.1942

Nei confronti di: Borsarelli Stefano, nato il 24.5.I9 16 a Braglia (Cuneo), soldato nella 3a Compagnia dell'89° Rgt. Fant. dislocato a Bracciano (Ro ma).

P.Q.M. Vi.sli gli articoli 378 e 395 del C.P.P. e le conformi conclusioni ciel P.M.

IMPUTATO del reato di cui all'art. 242 C.P. per ,tvere, sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle Forze Annate di. uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano. Il Borsarelli , interrogato. ha dichiarato cli essere stato condollo a Mentone all'età cli undici anni eia un suo zio, con il quale avrebbe poi esercitato il mestiere cli macellaio, cli essersi arruolato nell'Esercito francese. il 19 marzo 1940, cli avere prestato servizio militare a Lione nel corpo della sussistenza fino al primo luglio stesso anno e di essere, quindi, rientrato in Italia ove il 5 marzo 1942 sarebbe stato arruolato nell'Esercito Italiano. Il Giudice Istruttore dichiara. con analoga e identica motivazione con la quale ha prosciolto con sentenze emesse nel primo semestre del I 942 altri cittadini italiani emigrati in Francia e incorsi nel reato previsto dall'art. 242 C.P. di non doversi procedere nei confronti di Borsarelli Stefano in ordine al suddetto reato che gJi è stato acldebbitato perché il fatto non costituisce reato.

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Tomatis Stefano in ordine al reato cli cui ali ' art. 242 C.P. trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato e rimette gli atti al Pubblico Ministero presso la Giustizia cli Pace di Mcntone per l' ulteriore corso di giustizia di sua competenza.

20) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale 1'11 .7. l942

Nei confronti di: Testolin Silvano.'nato il 23.2.1915 a Calvene (Vicenza). operaio. detenuto dal 9.5.1942. IMPUTATO

19) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 7.7.1942

Nei confronti di: Tomatis Stefano. nato 1'8.9. 19 !O a Mondovì (Cuneo), macellaio. libero. IMPUTATO a) del reato di cui all 'art. 2423 C.P: per avere, sebbene cittadino italiano. prestato servizio nelle Forze Armate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano; b) del reato di cui ali · art. I58, p.p. T.U. Leggi cli P.S. I 8.6. I 93 1 n. 773 per avere, oel febbraio del l 942. espal1"iato per la Francia allo scopo di sottrarsi agli obblighi mi litari, senza essere munito di passaporto o di allso documento equi pollente. OMISSIS Dal verbale di denuncia del Comando Sez.i oni CC.RR. ciel XV Corpo cl ' Armata. risulta che il

a) del reato di cui all' art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino ital iano. prestato servizio nelle. Forze Armate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano; b)del reato di cui all'art. 158 J0 cpv. T.U. Leggi cli P.S. 18.6. 193 1 n. 773 per avere. nel settembre L937, espatriato senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente. li Testolin. interrogato. ha dichiarato di essere espatriato in Francia, allo scopo di cercarvi lavoro. nel settembre del 1937, attraverso le montagne del Piccolo S. Bernardo. di essersi arruolato nella Legione Straniera nell' ollobre del I 938, di aver prestato servizio nelle colonie francesi e di essere . . . stato il 7 n.:iaggio 1942 congedato a sua domanda e rimpatriato. li Giudice Istruttore dichiara con analoga e identica motivazione con la quale sono stati prosc10Ju con sentenze emesse nel primo semestre del 1942 altri cittadini italiani emigrati in Francia e incorsi nel reato previsto dall 'art. 242 C.P. cli non doversi procedere nei conl'ronti di Testolin Si lvano in ordine al suddetto reato che gli è stato addebbitato perché il fatto non costituisce reato. Di.chiara. inoltre. di non doversi procedere in ordine al reato di espatrio clandestino per essere il suddetto reato estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 24.2.1940 n. 56 e ordina. quindi. la scarcerazione di Testolin Silvano, se non detenuto per al tra causa.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA rnFESA [)ELLO STATO

21) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale 1'11.7.1942 Nei confronti di: Cristoforo Luigi, nato il 14.4. 1904 a Cervaro (Frosinone), rag ioniere, detenuto dal 26.5. 1942. IMPUTATO a) del reato di cui aJr an. 242 C.P. per avere, sebbene cit.tadino italia no, pres tato serviòo nelle Forze Armate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano; b) del reato di cui all'art. 158 I" cpv. T. U Leggi di P.S . 18.61931 n. 773, per esserei I 20.7.1938, espatriato senza essere munito di passaporto o di altro documento equi polle nte . li Cristofaro ha dichiaraw di essere es patriato c landestinamente in Francia il 20 lug lio 1938 per motivi di lavoro e lì1 giun to di essersi subito arruolato nella Legione Straniera, ri manendovi incorporato fino al 18 maggio 1942. Il Gi udice Istru ttore, con ana loga e identica moti vazione co n la quale sono stati prosciolti con sentenze emesse nel primo semestre del 1942 altri cittadini italiani e migrati in Francia e incorsi nel reato previsto dall'a rt. 242 C.P. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Crisrofaro Luigi in ordine alla suddetta imputazione perché il fatto non costituisce reato e dichiara, inoltre. di non doversi procedere in ordine al reato di espatrio c land estino perché estinto pe r l'amnis tia co ncessa con il R.D. 24.2. 1940 n. 56 e ordina, quindi, la scarcerazione d i Cristoforo Luigi, se non detenuto per altra causa.

22) Sentenza emessa dal G iudice Istruttore Spoleti Pasquale il 18.7.1942 Nei confronti cli: Covacevic h Giul io. nato il 12.1 .19 16 a Fiume. cameriere, detenuto dal 24.4. J 942. IMPUTATO a) del reato di c ui all'art. 242 C. P. per avere. sebbene cittadino italiano, prestato serv izio nelle • Forze Armate di uno Stato in gue1;-a con l'Italia: b) de l reato di c ui all'art. 158 I" cpv. T.U. Leggi di P.S. 18.6. 1931 n. 775. per avere. nel 1932. espatri aw senza essere munito di passaporto o cli altro documento equipollente . TI Covacevich. interrogato. ha dic hiarato che ne l muggio del 1932 es patriò per la Gran Bretagna im barcandosi a Sussa su di un piroscafo j ugoslavo: che nel 1934. trasfer itosi in Francia, si arruo lò ne lla Legione stran iera, pres tando servizio in A lgeria e nel Marocco e c he nell'aprile del 1942 venne congedato e rimpatri ato. Per motivi ana loghi a que lli già esposti in precede nti sentenze il Giudice Is truttore dichiara di non dovers i procedere nei confro mi d i Covacevich Giul io in ord ine al reato di cui alr an . 242 C.P. pe rché i l fatto non cos ti tuisce reato e d ichiara, inoHre, d i non dove rsi procedere in ordi ne a l reato cli es patrio clandestino perché estinto per l' amnistia concessa con il R.D. 5. l l.1932 n. 1403 e ordina, qui ndi, la scarcerazione d i Covacevich Gi ul.io. se non detenuto per altra causa.

PRIMA PARTE: SENTEKZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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Il Ballista, inte rrogato. ha dic hiarato d i essere espatriato in cerca di lavoro nell ' aprile del I 930 mediante passaporto procuratogli da persona sconosci uta medi ante compenso d i !ire 800, di essersi arruolato nella Le2:ione Straniera il 12 novembre I 93 l e di avere prestato serviz io nella suddella Legione fino al 14 :naggio J 942 e di essere stato su bito dopo ,impatriato. Per mori vi analoghi a quelli già es pnsti in precedenti sentenze .il Giudice Istrnttore dichiara di non do versi procede.re nei confronti d i Ballista Suvcrio in ordine al reato cli cui all'an. 242 C.P. perché il fallo non costituisce reato e d i non doversi procedere in ordine al reato di espatrio clandestino perché estinto per r am nistia concessa co n il R.D. 5 .11 .1932 n. 1403 e ord ina, quind i, la scarcerazio ne di Battista Saver.io, se non detenuto per altra causa.

24) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spolcti Pasquale il 21.7.1942 Nei confronti d i: Sardi no Giovan ni. nato il 13.8. 1912 a Varallo Pombia (Novara), elettricista, detenuto dal 22.6.1942. IMPUTATO a) de l rea to di cui all'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittad ino italiano, prestato servizio nelle Forze/\ rmate di uno Stmo in guerra contro lo .Stato Italiano : b) del reatodi cui all'art. 158, l " cpv., T.U. Leggi di P.S. 18.6. 193 1 n. 773, per avere, il 22.9. 1937 espatriato senza essere munito di passaporto o d i altro documento equipollente. Il Sardi no, interrogato, ha dichiarato di essere espatTiato c landestina mente in Francia il 22.9. 1937, attrnverso il valico di Modanc. in ce rca di lavoro, di essersi subito arruolato nella Legio ne Straniera, di avere pres tato servizio alle dipendenze de lla suddetta Legione fino al 15 maggio 1942 e di essere, quind.i. rimpatriato su sua domanda. Per motivi analoghi a quelli già esposti in precedemi sentenze il Giudice Istruttore dich iara di no n doversi procedere nei confronti di Sardino Giovanni in ordine al reato di cui all'a rt. 242 C.P. perché il fatto non costituisce reato. Per il reato di es patrio c landestino non può app lic,u-si l'amnistia concessa con il R.D. 24.2. 1940 n. 56 ostando i precedenti penali del l' imputato e, pertanto Ja cog ni zio ne ad emettere una sentenza in merito al suddetto reato spetta al Magistrato competente secondo le norme ordinarie.ve nendo a mancare la connessio ne con il reato di competenza di ques to Tribu nale Speciale. Per i suddetti motivi il Gi udice lsLruuore rimette gli atti, perT ul teriore co rso di giustizia in ord.ine al suddello reato al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Torino.

25) Sentenza emessa dal Giud ice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 24.7.1942 Nei co nfronti di: Giacomazzo Celio, na to il 13.4.1905 a Riese (Treviso), manovale, detenuto dal 9.6.1942.

23) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pas<1uale il 21.7.1942 Ne i confron ti di: Battista Saverio. nato il 12. 1. 1909 a Delianuova d i Palmi (Reggio Calabria). muratore. detenuto dal 15.5.J 942. IMPUTATO a) del reato di cui all'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italia no, prestalO servizio nelle Forze Armate di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano. b) delrea tocli cui all'art. 160 1° cpv. T.U. Leggi di PS. 6. 11.1 926 n. 1848, per avere nell'aprile del I930, espatriato senza essere muni LO di passaporto o di altro docume nto equi pol leme.

IMPUTATO del reato cli cui ali" art. 242 C.P. per avere, seb bene cittadino italiano, pres tato servi7.iO ne lle Forze Annate cli uno Stato in guerra comro lo Stato Italiano. Il Giacomazzo, interrogato, ha dic hi ara[() di essere es patriato clandestinarncnfc in Fra ncia, ove d siedevano i propri genit0ri, nell'agosto del 1937. allo scopo di cercarvi lavoro, cli essersi su bito arruolato nella Legione Straniera, di avere prestato servizio alle dipendenze della suddetta Legione fino al 4 gew1aio 1942, di essere stato, qu ind i, internato in un campo di concentramento e di essere, qu indi, rimpatriato a sua domanda. Per motivi analoghi a quelli già esposti in precedenti sen tenze il Gi udice Istruttore d ichiara di non doversi procedere nei confronti di G iacomazzo Celio in ordine al reato di cui all'a rt . 242 C.P. perché il fatto non costituisce reato e ordina la scu rcerazione di Giacomazzo Celio, se non detenuto per altra


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TRIBUNALE SPECIALE P.ER LA DlFESA DELLO STATO

causa. Non si è proceduto per il reato di espatrio clandestino, poiché per il medesimo fauo Giacomazzo è stato già giudicato (dal PreLOre di Bernonte) il 23 novembre 1937 con semenza divenuta irTevocabile.

26) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 24.7.1942

Nei confromi di : Marani Costanzo. nato il 5.6.19 12 a Ventimiglia, manovale. detenuto dal 30.5.1 942. IMPUTATO a) del reato di cui all'art. 242 C.P. per avere, sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle Forze Armate di uno Stato in gueirn contro lo Staro Italiano; O b) del reato di cui all'art. J 58, l cpv.. T.U. Leggi di P.S. 18.6. 1931 n. 773, per avere, il I 6.5.1939, espiatriato senza essere munico di passaporto o di altro documento equipollente. Marani, interrogato. ha dichiarato che egli era espatriaw clandestinameme in Francia il I6.5. 1939 attraverso i monti presso Grimaldi allo scopo di raggiungere dei parenti. Giunto in Francia si arruolò nella Legione Straniera rimanendovi in.corporaLo dal 17 maggio J 939 al 4 ge1maio 1942. Per motivi analoghi a quelli già esposti in precedenti sentenze il Gi udice Istruttore dichiara di non doversi procedere nei confronti di Marani Costanzo in ordine al reato di cui all'art. 242 C.P. perché il fatto no n costituisce reato. Per ciò che concerne il reato di espatrio clandesLi no il Marani non può beneficiare, per i suoi precedenti penali. dell'amnistia e, pe11anto, gli atti vanno u·asmessi - venendo a cessare la connessione co11 il procedimento di competenza di questo Tribunale Speciale - al Procuratore del Re lmperaLOre del Tribunale di San Remo per l'ulteriore corso di sua competenza.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDlCE ISTRUTTORE

IMPUTATO a) del reato dJ. cu·1 ·JJ ,1 '·ai·t . )42 -

Piccin Davide, nato il 14.6. 1912 a Vittorio Veneto (Treviso), autista, deten uto dal 4.5. 1942. IMPUTATO a) del reato di cui all'art. 242 C.P. per avere. sebbene cittadino italiano, prestato servizio nelle Forze Amiate di uno Staw in guerra cormo lo Stato llaliano. ·b) del reato di cui all'an. 158, 1° cpv., T.U. Leggi di P.S. J8.6.193 J n. 773, per avere. nel luglio 1938. espatriaro, senza essere munito di passaporto o di a1 Lro documento equi pollente. Il Piccin, interrogato, ha diçhiarato di essere espau'iato nel luglio del l 938, attraverso il settore del Piccolo S. Bernardo. in cerca di lavoro, di essersi mruolaLO nella Legione Straniera il 29 rnarLO 1939. di avere prestato servizio nella suddetta Legione fino al 4 gennaio 1942. di essere stato. quindi, imcrnalo in un campo di concentramento ed infine. rimpatriato a sua domanda. Per rnotivf analoghi a quelli già esposti in precedenti sentenze il Giudice Istruttore dichiarara di non doversi procedere nei confronti di Piccin Davide in ordine al reato di cui ali' art. 242 C.P. perché il fatto no n costituisce reato. e dichiara, inoltre, di non doversi procedere in ordine aJ reato di espatrio clandestino perché estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 24.2.1940 n. 56 e ordina. quindi, la scarcerazione di Piccin Davide, se non deten uto per altra causa.

c · p· per avere ' , sebbene , . .ciuadino italiano. prestato servizio nelle

Forze Armate di uno_ Sta,to in gucrr: ~o~tr~I~ Stt~ It~:1;ns°'18 6 193 1 n. 773. per essere, il 29 giugno b) del reato d1cui ali a1t. 158, l cp, ., . . . eogi. . · · · · . . . . e es atrhto senza essere munito di passaporto o d1altro doc umento cqu1pollente.. . ? 193tH!~tie;, i1;tcrrogat~, ha dichiarato che era espau·iato cfandest_inamente in Fr~nc1a _11 -~:6.1~(~ ~·.uolato nella Le!!ione Stramera nmanendov1 mco rpoiato 1110 a .) per mon· v1· d"11avo1.o e di· essei·si · · · · '" "' geru;:~1~::~; analoghi a quelli già esposti in precede~ti sentenze i_l Giudi~e Is~~~t~·;dic~i: : iir:~: doversi procedere nei confronti di Heritier Elia in ordme al reato d1cui all art. · · pere · non;:/It:l:i:: s~:~~-atrio clandestino non può applicm·si J,amnistia ~oncessa con il R.D. 24.2.194? 11. ad emeuere 56 ostandovi· J· precedenu· pena1·1 de11··1mpu tato· e, pertanto la coomz10nc "' . . . . una sentenza d , , in_ merito al suddetto reato spella al Magisa-ato con!petente se_condo le nor'.ne 01d111ane ve nen o <I m<1n · ·1 · ato di competenza d1 questo Tnbunale Speciale. . car~!-~~:~~:it~1~:o~~:1i Jil ~iudicc lstrullore rimette gli atti. per 1·u_l1eri_ore corso di giustizia in ordrne al suddetto remo. al Procuratore del Re Imperatore del Tnbuna.lc d1To1 1110.

29) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 21.8.1942

Nei confronti di: Mahorcic Giovanni, nato il 2.5. 19 1Oa Machinici di S. Vito di Vipacco (Trieste), contadino, detenuto. IMPUTATO

27) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 25.7.1942

Nei confronti di:

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del reato di com )artecipazione nel delitto di banda armata ai sen_si degli artt. 11 O, 306 P·P_· e_ u: C_P~· · . ·302, 241 • 28" 0 e v1tt.o ad ·una banda a, mar.a C p . elaz10ne a" 1'·I arn. '-' c ·p., pci· ave're fornito rifuo1 e · ·I ·foi · .·· m·a;:'~;r commett:re attcnlati alla imegrità dello Sta!o/~vastazioni, saccheggi e stragi. A Mac 1LJ11c1 di S. Vito di Vipacco in data precedente e fino al 27.:i.194_. IN FATIO E IN DIRITTO ., cl 1 1- 6 I 942 la R. Questura di Trieste de nunziava in stato di arresto Mahorci~ Gio~~i~n~a::rr::cr: ro~~i;o per tre volte vitto e alloggio ai componenti di una banda armai.a che s1

aooirava nella zona. d , d·a Ila' ·so 111maria fslrncee .· , 1 ·1 reato Procedutosi· a suo cauco per ' di comp·trtccipazione · ' . . a ban a arm,tta, . . . · fficienti toria espletata e specialmente dalle dichiarazioni degli stessi rapportanti i~o'.1 _~o_n~ em_e1s1 s~ t una indizi di reità idonei ad accert,ll'e una volontaria e libera assistenza a banda mmata. m<1 pnll os 0 assi;i::~:1ti~:~~~::/o~~~'\;~~1;,~~:isandosi sufficienti gli indizi a suo c,u·ico, il Mahorcic va prosciolto dalla asc rittagli imputa7,ione per insufficienza dr prove. P.Q.M. Visii. gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M . ~

28) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 26.7.1942

Nei confronti di: Heritier Elia, nato 1'8.7. 1914 a Rovre (Torino), muratore, detenuto dal 26.5.1942.

DICHIARA s·1 procedere nei confronti di Mahorcic Giovanni in ordine al. reato addebbitatogli per d d. 1· non · G"10vanm.· ·se uon detenuto per · · over · · prove e ord"rn.a 1··tmn1ediata .scm·cerazlone d1. Mahorc1c rnsuffic1enza di , altra causa.


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PR IMA PA RTE: SENTENZE èME?SE D/\L GIUDICE ISTRUTTORb

TRIBUNALE SPECIALE PF.R LA DIFESA DELLO STATO

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P.Q.M.

30) Senten1,a emessa dal Giudice Is truttore Ccrsosimo Vincenzo il 2 1.8.1942

Visti gli a11t. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.

Nei confronti di: Corbatti Andrea. nato il 26.3.1897 a Corgnalc (Trieste). agricoltore. detenuto. Gragner Carlo, nato il 4 .4 .1 9 15 a Corgnale {Trieste), fuochista ferrov iario. detenuto.

IMPUTATI di compartecipazione a un auo terroris1ico (an. 285 C.P.) per avere nella none del J 2.7. I 942 nei pressi dei locali del Dopolavoro di Corgnale lanciato alcune bombe a mano e sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro un gruppo di bersaglieri che prestavano servizio nella suddetta Località. Rimasero feriti cinque bersaglieri.

DICIIIARA di non doversi procedere nei confronti di Benco Maric1 Paola in ordine ,LI reato addebbitawle per insuflicienza di prnve e ordina la sua immediata scarcera1.ione. se non detenuta per altra causa.

32) Sentenza emessa dal Giudice lslruttore Cersosimo Vincenzo il 21.8.1942

Nei confromi di:

OMISSIS

Paoli Antonio. naio il 2.2.191 o a Clenico di S. Pietro del Carso (Trieste). contadino. detenuto.

Iniziate prontamente le indagi ni, caddero i sospeni su Corbatti Andrea. ritenuto di sentimenti comunisti e cli carauerc violen10. sia per i suoi precedenti sia perché venne trovata nella sua abitazione distrulta da un incendio una rivoltella che egli aveva negato di possedere. e su Gragner Carlo perché era abi1uato a dormire fuori della sua ahitazionc in un fienile. Dalla cffeuuata sommaria istru ttoria. ad ecce7.ione dei giustificati sospetti son i nei loro confronti . ness un altro elemento concreto e specifico è emerso a loro carico: è risultato che la rivoltella. di proprietà del Corbaui era inservihile perché inefficien1e e che Gragner dormiva nel fienile per il caldo. come è consuetudine di varie persone della località. Lo stesso verbalizzante ha dichiarato che - ad eccezìone di questi scarsi elemcnù- niente altro ha potuto accertare sul loro conto. Ritenuto. pertanto. che in base a questi elementi si ha moti vo di dubitare. del la responsabiJ i1à dei due imputmi c.: l1e va nno prosciolti perché non si rìsconLrano nei loro confronti sufficienti indizi di colpevolezza.

IMPUTATO

P.Q.M. Visti g.li am. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.

DICIIJARA

di appartenenza a banda armata (art. 306 C.P.) perché il 15.6.1942 in Cle~ico di~- ~ietr~ d~I Carso. avvicinato~i a una pal\uglia an11:11a composta da un gradm110 e due sold:111. tentò dt suapp.1rc ti Fucile a uno dei mili tari. OMISSIS

Il Paoli. inte rrogato. ammettendo il fatto. hu c.:onfessato di_11 0 11 ave r av~1lo nessuna imenzi~nc -~i impossessarsi del fucile. ma soltanto di fare uno ~cherzo per~he volcv,'. serv1rsen~ per anda~e ~ :1cci.1. Dalla compiuta istruttoria è stato accenato, 111 modo chiaro. che I atto co111p1uLo dal P~oh e stato un vero e proprio gesto inconsulto di persona maiala di mente: c~Joro c,he rlrnn no de11unc:ato han:10 precisalo che il Paoli - individuo di buona condott~ morale e pohuca _-: e ab1~uat~ ~ ~ommeLte~e ~ualche stranezza e che con il compiuto gesto non abbia avuto neanche I 1ntenz1on<: d1 11nposses~ari.1 del

rucile. Ritenuto. pertanto. che non sono emersi nei confronti del Paoli altri elementi cl.ii quali si ~osa dedurre che fosl:-C colpevole del reato addebbhatogli l'imputato in ques1ione deve e:.sere prosciolto con ampia rormu l..i di assoluzione. P.Q.M.

di non doversi procedere nei confronti di Corbatti Andrea e di Gragner Carlo in ordine aJ rea10 loro addcbbiiaio per insufficienza di prove e ordina la loro immediata scarcerazione. se 11011 detenuti per altra causa.

31) Sentem:a emess.i dal Gìudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 21.8.1942

Visi i gli articoli 395 e 378 C. P.P. .e: la conforme richiesta del P.M.

DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Paoli Antonio per m)n aver commesso il reato che gli è stato al.ldebbitato e ordina la sua imrnediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Nei confronti di: l3enco Maria Paola. nma il 23. 1.1902 a Rifembergo (Trieste), casa Iinga, dctenuLa.

IMPUTATA di favoreggiamento a bande :innate (art. 307 C.P.) perché denunziata, con rapporto del 20.7. J 942 dal Nucleo Mobile di Polizia di S. Daniele del Carso. J.N FATTO E IN DlRITTO

Dalla sommaria is1ruttoria espletata nessun elememo concreto e specifico è emerso che poi.sa avvalorare I· accusa: lo stesso denunziante ha dichiarato che i , ospetti nei confronti della Beneo erano stati determinati dal ratto che la st.cssa era indicata come amante di un bandito. Se tali sono le risultanz.e isLrutcOiie. non si ravvisano indi7.i sufficienù di reità a carico della Benco. la quale pernltro è di 011ima condona politica e madre di un figl io volontario nella R. Marina.

33) Sentenza emessa dal Giudice Is truttore Cer sosirno Vincenzo il 21.8.1942

Nei conrronti di: Ylervic Maniuo. nato il 30.3.1 923 a Ossegliuno (Gorizia). bracciante. dete nuto: Rm ,ar Emilio. nato il 2.-l. 1915 a S. Croce di Aidussina (Gorizia). fabbro, detenuto. TMPUT/\TI di partecipa7itme a bande armate (an. 306 C.P.). IN FATTO E IN DIR1TTO

La nouc trn il 6 e il 7 giugno J9-42 i carabinieri della Siazione di Samba~~o (~ori1ia) in s~rvizio di perl m,u·azione. furono aggrediti a colpi dj arma da fuoco da un gruppo di nbclh che catturo uno llt' 1


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PRIMA P,\ RTR: SENTHNZE EMESSE DAI. (illJ DICE ISTRUTIOR lo

TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

militari. rilasciandolo poco dopo. Questi dichiarò che uno dei componenti la banda - che sembra va essere il capo - gli richiese insistentemente notizie del carabiniere Cari ssimi, della stessa Stazione di $ambasso. fom1ulando al suo indirizzo gravi minacce. e che un altro dei componenti vestiva una diviMl sahariana color kaki. lniziale immediatamene le opportune indagini si poté accertare ché Mervic Martino aveva motivi di rancore verso il carabiniere Carissimi. contro il quale alcuni giorni prima aveva inohrmo quercia per lesioni. e che Rovmr Emilio. la no1te delraggressione era fuori della sua abitazione e indossava proprio una sahariana che venne sequestrata. La compiuta so111maria istruzione non ha offerto alcun altro elemento concreto e specifico a loro carico: lo ~tesso carabiniere Motm cauurato e lasciata. messo a confronto con i I Mervic e il Rovtar ha. in modo categorico. esclusa la loro presen1-a tra gli aggressori . Ritenuto. quindi, da quanto è stato esposto che non si ra vvisano sufficient i indizi di colpevolezza nei confronti dei due imputati essi devono essere prosciolti. P.Q.M .

Visti gli aitt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme ric hiesta del P.M. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Mervic Martino e Rovtar Emilio in ordine al reato loro addebbitato per insufficienza di prove e ordi11a la loro immediata scarcerazione. se non detenuti per ahra causa.

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Randich Ouo. nato il 18. I0. 1902 a Fiume, possidente. detenuto dal 9 .8. 1942; Majnik Francesco, nato il 3 1.3. 1890 a Montenero d'Iclriu (Fiume). contadino. <.k:tenuto dal 9.8.1 942: Vidmar Giovanni. nato il 23.8.1883 in Aidussina (Fiume). detenuto dal 9.8.19~2. IMPUTATI del reato di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P.) per avere favorito. in te1~po di guerra. bande amiate di ribelli sloveni. diretre dallo straniero. ed ave11ti. tra raltro. lo sc~pt'. d1 nuocere alle o_rer~zioni mi litari dello Stato ILaliano. diminuendone refficien.zn bellica. In temtono ù1 Montcnero d ldna precedentemente e fino ali· epoca del loro arresto. O MISSIS

Dalla sommaria istruttoria espletata non sono emersi .!>Ufficienti indizi di reità a carie~ dei s~~detti imputati. L'addebito che ad essi si muove viene fondato sulracccrtata p~e_senza dei band'.tJ. nel bosco di proprietà di Ranclith (che peraltro è risultato ùi ouima condotta p~hu ca). sulla _pro'.b'.ZJ~ne fatta dal Rnndich a Medved Albina di recarsi nel bosco e su alcune comraclchz10111 nelle chch1,1raz ron1 rese dauli imputati: elementi questi. che presentandosi manifestamente equivo~i. no~ pos~~no fare ritener;sufficientemente provata r accusa. Pen anto. non risultando altri elernenu a canco, gh un putati vanno prosciolti. non ravvisandosi sufficienti indizi di reità.

P.Q.M. Visti gli :u·n. 378 e 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DJCHlARA

34) Sentenza emessa daJ Giudice Istruttore Ccrsosimo Vincenzo il 2J.8.1 942

Nei confromi di:

di non doversi procedere nei conlh)nti di Randich Otto, Majnik r ra n~esco e_ Vidmar Gio~anni in ordine al remo loro addcbbitato per insufficienZl.l di prove e ordina la loro 1ffimcd1ata scarcerazione. se non detenuti per altra causa.

Mare Romano. nnto il I 0.2.19 11 a Planina-Aidussina (Gorizia), agricolLOre, detenuto. IMPUTATO

del reato di compartecipazione nel delitto di banda armnta ai sensi degli arll. 11O, 306 p.p. e u. cpv. C.P. in relazione agli artt. 302. 241 , 285 C.P. per avere fornito rifugio e vi1to ad una banda armata formata per commettere attentati alla imegrità dello Stato. devastazioni. saccheggi e stragi. In Slappc Zorz di Vi pacco nel fehbraio del 1942 - XX. OMI SSIS Dalla compiuta ~ommaria istnmoria no n sono emersi sufficienti indirizi di rei tà - specialmente in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Comando dei Cu·abinieri di Vipacco che denunziò il Mare poiché non risulta che questi abbia dato una volontaria e Ubern assistenza ai componenti di una banda armata. L'assislenza è stata daia percht imposta con la violenza. Pertanto Mare Romano deve essere assolto dal reato addchbitatogli per insufficienza di prove. P.Q.M. Visti gli art t. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Mare Romano in ordine al reato addebbitatogli e ordina la sua immediata scarcerazione. se non detenuto per altra causa.

35) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo V.inceuzo 1'8.9.1942 Nei confronti di:

36) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ccrsosimo Vincenzo il 12.9.1942

Nei confronti di: Kmet Gino. nato il 9.9.1923 a Fiume. tornitore meccanico, detenuto dal 9.7.1942. IMPUTATO del reato di favorcooiamemo bellico (art. 2-17 C.P.). per avere partecipato in tempo di gucrr.1. ad un·associazione di slo~;ni diretta dallo straniero ed avente. tra l'altro. lo scopo di nuocere alle operazioni milit.u·i dello Stato Italiano.diminuendone I.i efficienza bellica. ln terri torio di Fiume, precedentemente e fino al 9.7. I 942. OMISSIS La sommaria ismntoria espletata non ha offerto elementi concreti di reità nei confron~i del Km~t._A( denunziami è apparsa avvalorata r ipotcsi che il Kmet volesse favorire una per,;ona fugg1~u per u~ws1 ai ribelli. dal fatto che Krnet non dichiurò immediatamente la veri tà 1,ulla dest inazi~ne_degli oggetu ~la !u1 acquisiati. verità. però. che dichiarò subito dopo. Pertanto ~on si ~u~ ritener~ _vc~"Os1mil~ qu:u,to ha di~luaraco neJrinterr()•>atorio !!iudi1.ialc che cioè 11011 disse la ventà per il umore di 1m:orrere 111 conseguc111a per ;ortare in territ<;·io ann~sso oggetti ucquistati nel Regno. e che si prestò a tale acquisto_soltnnto per rendere un piccolo servizio a un suo compagno di lavoro che r av~va ric~~1~e1~sato con 50 lire. . n-· Non cs...endo risultato a suo carico altri elementi concreu e spcc1hc1 d1 accusa. cd essendo ti Kmc~":10vane immune da precedenti politici e penali. si ha motivo di_dubitare fortemente della sua responsab1htà.

P.Q.M. Visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.


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3 11

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STArO

PR IMA PARTE : SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

DICHIARA

mese cli aprile 1942, in Firenze e dintorni. fatto parte di un· associazione sovversiva tendente a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e a sovvertire violentemente gl i ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; b) del delitto di c:ui all' art. 272 p.p. C.P. per nvere nelle summenzionate circostanze, fa tto propaganda per la istaurazione violenta della dittatura rossa; c) infine del delitto di cui all"art. 265 C.P. per avere, sempre nelle suddette circostanze, svolto una attività tale da deprimere lo spirito pubblico e menomare la resis tenza della Nazione in guerra, e comunque contraria agli interessi nazionali.

. di non do versi procedere nei confronti di Kmet Gino in ordfoe al reato addebbitatogli per insufficienza d1 prove e ordina la sua immediata scarcerazione. se non de1enuto per al tra causa.

37) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio il 29.9.1942

Nei confronti di: . Zega C.u-Jo. nmo il 22.12.1 924 a S. Daniele del Carso. contadino. detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 10.7. 1942. IMPUTATO . del delitto di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P.) per avere partecipato ad un'associazione cli '.·i_be!lt sl_o_vem diretta d..illo S[ran iero ed avente. tra I" altro, lo scopo immediaIO di nuocere alle operaZIOU! m1 1!tan dello Stato Italiano rn guerra, diminuendone la efficienza bellica. In territorio di S. Da111ele ciel Carso ed altrove, precedentemente e fino all'epoca del suo arres to.

IN FATTO E IN DIRITTO

La sera ciel 14 marzo 1942 la città e la periferia di Firenze, vennero inondate di manifestini di contenuto antifascista e di evidente ispirazione comunista con i quali si incita va il popolo a sabotare la guerra. a boicottare i I lavoro etc. Gli organi di polizia disposero suhiLo le indagini e così si accertò che fin dal 1941 alcuni esaltati, allo scopo cli incrinare la compattezza della Nazione e favorire l'avvento del comunismo, aveva no costituito una associazione di carattere comunista attirandovi buon numero di acleremi a Firenze e dintorni. Gli ussociati organizzati in seuori e cellule tenevano frequenti riu nioni in luoghi priva ti, curavano il proselitismo e raccoglievano somme per propaganda e soccorso rosso.

OMISSIS OMISSIS Lo Zcga, sempre negmivo anche nel confronto eseguito dava nri ai Carabinieri con la Medved _ che l'aveva denunziato - ha dichiarato che la donna lo ha accusato dietro istigazione di un 'amica c_erta Furlan. presso c_ui era ospite. Lu_Furlan, che aveva avuto arrestato un fig lio per moti vi politici, rnen~va_che lo Zega, istru ttore prenu htare della G.LL., avesse provocato questo arresto e nutriva contro dt lui un forte nsentimento manifestaLosi molte volt.e in pubblico. Ques_ta circostanza - rimasta accertata - del rancore esistente fra la Furlan, amica della Medved, e lo Zega f..i sorgere dei dubbi sulla veridicitft ciel riconoscimento effettuato dalla Medved. . _l nOIITe '.11entre la Medved è donna di du bbia moralità, lo Zega risulta di buona c:onclotta morale. c1v1 le e poln1ca e tenuto in buona considerazione dalle Autori tà Politiche. · . Pertanto, in base alle ris ulLanze istrunoric Io Zega, in confo rmit11 deJJa richiesrn del Pubblico Mm1stero. va prosciolto con formula dubiwtiva e scarcerato, se non detenuto per al tra causa. · PQ.M.

Visto l'art. 378 _C.P.P. dic hiara di non doversi procedere nei confronti di Zeoa Carlo in ordine al reato addebbrtatogli per insufficienza di prove e ordi na la sua scarcerazione, se n~n detenuto per al tra causa.

Però a carico dei nove imputati sono risultati pochi elementi di responsabilità, per cui non si ritiene giustificato il loro rin vio a giudizio. Si 1raua di individui che sono, più che altro, vittime degli esponenti della associazione e, quindi, si può dubitare del loro dolo. Infatti non hanno duto una cosciente adesione al movimento comunista e no n han no svolto una attività apprezzabile. No n ris ulta che abbiano partecipato a riunioni, non hanno preso parte alla diffusione dei manifestini effettuala il 14 marzo 1942 e si sono mostrati pentiti di essersi trovati implicati nell' indicato movimento. Anche i loro precedenti politici non sono cattivi. Quindi essi possono essere prosciolti per insufficienza di prove dal r imputazione loro addebbitata, salvo a loro carico eventuali provvedimemi di polizi.a. P.Q.M. Visti gli arn. 395 e 381 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere per insulficienza di prove nei c:onfronti di Covoni Giuseppe. Candido Pasquale, Cini Cino, Del Vivo Ugo. Serandrei Bruno, Iacopoz,zi Bruno, Pettini Ezio. Mazzini Giuseppe, e Boddi Renato in ordine ai reatj loro addebbitati e ordina la loro scarcerazione, se non deten uti per altra causa.

39) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 15.10.1942 38) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacd Luberto il 14.10.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di: Novak Floriano. naco il 28.11.1921 a Idria (Gorizia), commesso di negozio, detenuto dal 1.8.1942.

Covoni Giuseppe, nato l' 11. 10. 1902 a Firenze, fabbro, detenuto da l 16.4. 1942; Cancl1clo Pasquale, nato il 23.4.1893 a Taranto. sano. detenu to dal 12.4. J942: .CiJli ~ino, nato il 22.10. 1902 a Firenze. impiegato, detenuto dul 13.4. 1942; ~el V1vo_ugo. nato il 3.6.1 9 J 9 a Sinalunga (Sien:1), commesso, detenuto dall' 11.4.1 942; Serandre1 Bruno, nato il 20.9.19 1Oa Firenze. ceramista, detenuto dalI' I l .4.1942. lacopoz~zi Bruno, ~aIO il 19. 11.1 922 a Impruneta (Firenze), contadino, detenuco dal J 9.4.1942; Pcttlll~ Ez~o, nato 11 2.5. 192 1 a Greve (Firenze). colono. detenuto dal 19.4.1 942; Mazzm1Giuseppe, nato il 19.8. J904 a Firenze, detenuto dal 20.3.1942: Boddi Renuto. nato il LO. ! I. 1904 a Firenze, cletenu to dal 26.3. J942. IMPUTATJ a) del delitto di c:ui all'art. 270 2° cpv. C.P. per avere in epoca anteriore e prossima alla fine del

IMPUTATO del reato di cui all' art. 306 1° cpv. C.P. (partecipuzi.one a banda armata di ribelli sloveni). Reato commesso in S. Yit0 cli Begunje (Lubiuna) precedentemente e fino al l O agosto l 942. O.MISSIS Dalla sommaria istru ttoria espletata è rimasta pienamente accertata la circostanza che eglj non ha partecipato ad azioni delittuose. Ritenuto quindi che il Novak si è tempestivamente e volontariamente ritirato dalla banda annata di ribelli sloveni egli va esente da pena ai sensi dell'art. 309 C.P. P.Q.M. Visti gli arti. 309 C.P. e 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GJVDJCE ISTRUTTORE

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DICHIARA

DICHIARA

di non doversi procedere nei confronti di Novak Floriano in ordine al reato addebbitacogli trnttandosi di persona non punibile e ordina la sua immediata scarcerazione. se non detenuto per altra causa.

di non doversi procedere nei confronti di Mahne Francesco in ordine al reato addebbitatogli trattandosi di persona non punibile e ordina la sua immediata scarcerazione. se non detenuto per altra causa.

40) Sentenza emessa dal Giudice Jstruttore Spoleti Pasquale il 16.10.1942 42) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosirno Vincenzo il 18.11.1942

Nei confronti di: Mersnich Giovanni. nato il J 6.4.1908 a Priamo (Trieste), muratore, detenuto dal 7.8.1942. IMPUTATO

Nei confronti di: Kirn Giuseppe, nato il 28.2. l898 a Primano (Fiume), bracciante, detenuto. IMPUTATO

del reato di cui all'art. 306 I O cpv. C.P. (partecipazione a banda armata di ribcllì sloveni). OMISSIS Dalla sommaria istruttoria compiuta non è risultato che egli abbia partecipato ad azioni delittuose, e che anzi è risultato. secondo informazioni della stessa Anna dei Carabinie1i, di essere scappato dai ribelli e di non essersi subito presentato alle Autorità Ital iane per il timore di essere giustiziato. Pertanto il Mersnich va esente da pena ai sensi dell'an. 309 C .P. perché si è tempestivamente e volontariamente ritirato dalla banda. P.Q.M. Su conforme richiesta del P.M. e visti gli artt. 309 C.P. e 395 C.P.P. in relazione all'art. 378 C.P.P. dichiara di non doversi procedere nei confronti cli Mersinich Giovanni in ordine al reato addebbitatogli trattandosi di persona non punibile e ordina la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

del reato di cui all'art 306 I cpv. C.P. (partecipazione a banda armata). Delitto commesso in territorio di Ceglie (Fiume) precedentemente e fino al 28.6.1942. O

1N FATTO E IN DIRITTO

Kirn Giuseppe. il giorno 6 giugno 1942 mentre si recava al lavoro, fu tèrmato dai componenti di una banda di ribelli capitanata dal noco Maslo Carlo e coslretto a seguire la banda. Dopo vari tentativi di fuga, ostacolati dalr assid ua vigilanza alla quale era sottoposto. il gi_orno 2_8 giugno ri uscì ad evadere; reri to rece ritorno alla sua abitazione e si costitu} immediatamente a1 carabinieri cli Villa del Nevoso. Dalla sommaria istru Lloria espletata e dalle informazioni fornite dai carabinieri non è risultato che cimante il suo periodo di permanenza nella banda armai.a abbia preso parte ad azioni delinuose.. . . , Riten uto che è rimasto accertato che Kirn Giuseppe Lempesrivamence e volontanamente s1 nt1ro dalla banda egli va eseme da pena. ai sensi dell'un. 309 del C.P. P.Q.M.

41) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 18.11.1942

Visti gli aru. 309 C.P., 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.

Nei confronti di:

DICHIARA

Mahne Francesco, nato il 24.5.1923 a Ostrovizza di Matteria (Fiume), carbonaio, detenuto dal 20.6.1942.

di non doversi procedere nei confronti di Kirn Gi useppe in ordine al reato addebbilatogli trattandosi di persona non punibile e ordina la sua immediata scarcerazione, se non de.tenmo per altra causa.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 306 1° cpv. C.P. (partecipazione a banda annata). Reato commesso nel territorio di Divaccia (Trieste) precedentememe e fino al 17 giugno 1942.

43) Sentenza emessa dal Giudice rstruUore Cersosimo Vincenzo il 30.11.1942

Nei confronti di: lN FATTO E IN DIRITTO

Mahne Francesco, la sera de] 28.5. 1942 si recò come al solito a fare carbone in un bo'sco in località Monforte di Divaccia e non fece più ritorno alla sua abitazione fino al giorno 20 giugno successivo. Al Comando Stazione dei Ciu·abinicri al quale si costituì - e che dal padre erano stati inforrrwti della sua scomparsa - riferì che era stato prelevato dai componenti di una banda di ribelli e cornetto a vivere con loro: e.che il giorno 17 giugno - eludendo la vigilanza aJla quale era sottoposto -riuscì a fuggire. Dalla sommaria istruttoria espletata e dalle informazioni fornite dai Carabinieri non è risultato che egli. durante la sua permanenza nella b,uida annata, ha preso parte ad azioni delittuose. Ritenuto che è rimasto accertato che Mahne Francesco si rit.irò tempestivamente e volontariamente dalla banda egli va esente da pena ai sensi dell 'art. 309 C.P.

P.Q.M. Visti gli artt. 309 C.P. e 395 e 378 C.P.P. e la conforme richies ta del P.M.

Hrovatin Francesco. nato il 29.9. 1897 a Vittuglia di Sambasso (Fiume), contadino. detenuto dal 10.10. 1942; Hrovatin Giovanni, nato il 27. 10.1 886 a Vittuglia di Sambasso (Fiume), contadino. detenuto dal IO. I0. 1942; Marincic Lodovico. nato il 19.8. l 893 a Vittuglia cli Sambasso (Fiume), falegname. detenuto dal J0.10.1942.

IMPUTATI del reato di cui all'art. 247 C.P. (compm·tecipazione as associazione annata di ribelli sloveni). Reato commesso in renilorio di Sambasso (Gorizia) precedentemente e fino all'epoca del loro mTesto. OMISSIS La sommaria istruttoria espletata non ha offerto indizi sufficienti di reilà a loro carico. È risultato in falli che essi si sono recati soltanto qualche giorno per moti vi di lavoro nei loro terreni: che il guar-


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TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA J)ELLO STATO

dacac:cia. che per ragioni di servizio percorre sempre la zona, nulla avev.i notato di anormale e. che lo stesso denunziante - che ha fatto un sopraluogo - ha dichiarato che l'ac:campamento era in Ioc:.ilitf1 tale che non poteva essere visto eia chi non ne fosse a precisa conoscen;:a. Elementi questi che fanno du bitare fortemente della responsabilità degli imputati che vanno qui ndi prosciolti con form ula du bitativa.

PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DA L G IUDICE ISTR UnORE

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un'associazione cli sloveni, diretta dallo stra niero ed ave nte, tra l'altro lo scopo immediato di favorire le operazioni mi litari del nemico o. comunque di nuocere all'operazione militare dello Stato Italiano.

diminuendone re.fficienza bellica. Jn tell'itorio di Gorizia e altrove. precedentemente e fi no alrepoca dei loro arresti. OMISSIS

P.Q.M. Visti gli artl. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA di non doversi procedere per insuffi cienza di prove nei confronti del reato addebbitato a Hrovatin Franc:csco, Hrovatin Giovanni e Marincic Lodovico e ordina la loro immediata scarcerazione. se non dete nuti per allra causa.

La compiuta istruttoria non ha offerco prove sufficienti di rei tà in merito ali' accusa di appartenenza ad associazione partigiana slovena attribuita a Princic Francesco, Princic Alda Maria e Princic Valeria. All'infuori degli indizi - molto generici cd e4uivoci - relativi alla consegna dei manifestini fatta durante il periodo notturno da Princic Francesco null'allro di concreto e specifico è emerso a carico deg li imputati. Lo stesso verbalizzante non ha potuto fornire altri clementi se non congerru re e .supposizioni che non possono costituire sufficienti e tranquillanti elementi di prova. Pertanto i tre imputati vanno prosciolti da ogni penale addebi to per insuffi cienza di prove. P.Q.M.

44) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 30.11.1942

Visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme ric:hicsta del P.M.

Nei confronti di:

DICHIARA

Humru· Francesco. nato il 4.1 O. I 897 a Sambasso (Fiume), contadi no, detenuto: Masten Giuseppe, nato il 5.3.1895 a Mcrna (Gorizia), conciatore di pelli, detenuto: Orel Casimiro, nato iI 22.8.1912 a Bigi ia di Ranzia no (Gori zia), fornac iaio. detenuto: Ursis Abele, nato il l .6. 1906 a Biglia di Ranziano (Gorizia), forn aciaio, detenuto.

di non dove rsi procedere nei confronti di Princic Francesco, Princic Alda Maria e Princic Vlaeria iJ1 ordine al reato loro addebbitato per insufficienza cli prove e ordina la loro immediaLa scarcerazione, se non detenu ti per altra c:ausa.

IMPUTATI del reato previsto dall'art. 304 C.P. (cospirazione politica mediante accordo) OMISSIS Dalla sommaria istru ttoria espletata null'altro è emerso se non una sempl ice manifestazione di volersi unire al le bande armate slovene, e daJJe indagini effettuate dagli stessi denunzia nti non sono risultati al tri elementi che possano confermare il reato che si addebbi. ta ai suddetti imputati. Ritenuto, pertanto, che - non ravvisandosi sufficienti indizi di reità a loro caric;o - essi va nno prosciolti dalla imputazio ne loro adclebbital.a. P Q.M. Visti gli an t. 395 e 378 C. P.P. e la conforme richiestu del P.M . DICHIARA di non doversi procedere nei conrronti cli Humar Francesco, Masten Gi useppe. OreJ Casimiro e Ursis Abele per i.I reato loro addebbitato per insufficienza di prove e ordina la loro immediata scarc:erazione, se non detenmi per altra causa.

45) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 5.12.1942

Nei confronti di: Princic Francesco. nato il 3.4. 19 19 a S. Martino Quisca (Gorizia), avi.ere cli Governo presso il R. Aeroporto 342 in P.M. 3300, detenuto dal 17.9.1942: Princic Alda Mmfa, nata il 14.8.1920 a S. Martino Quisca (Gori,j a), detenu ta: Princic Valeria, nata il 13.4. 1914 a S. Martino Quisca (Gorizia), detenu ta. IMPUTATI del reato di favoreggiamc1Jto bellico (art. 247 C.P.) per avere partcc:ipato, in tempo di guerra, ad

46) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci L uberto il 18.12.1942

Nei confronti di: Ciacci Bruno. nato i I 28.6.1 921 a Siena, detenuto dal 2.1 O. 1942 IMPUTATO del reato di c:ui all'arL. 242 C.P. per avere - sebbe cittadino italia no - prestato servizio militare nelle Forze Armate di Stato in guerra con lo Stato ltaliano. In Frnncia da l! · 11 giugno al settembre 1942. OMISSIS Risul ta dalle dichiiu·azioni rese dal Ciacci ali · Au tori Là di Polizia e confermate in istru ttoriu, che iI prede1.to. il giorno successivo all' inizio delle ostilità tra l' Italia e I.i Francia. ollernperando a un ordine emana to dalle Auto rit.11 Crancesi nei riguardi di tut ti gl i italiani, si presentò alla gendarmeria di Doumer. Ivi, egli avrebbe ricevuto r invito cli arruolarsi, con la minaccicL c:he, altrimemi, la sua famiglia sarebbe stata internata in un campo di concentrarnemo. li Ciacci in tale alternativa, dopo essersi c.:onsigliato con iI padre che dovette elargii il consenso per essere egli minorenne. fece domanda di arruolamcnt.o, il giorno 13 del mese cli giugno venne inquadrato nella Legione Straniera e avviato a Lione. Intervenuto 1· armisLizio ru rrasfe rito in al tre località della Francia e nel setternbre del 1940 ven ne smobilitato. Le risul tanze processuali non consentono di affermare che il Ciacc:i si sia arruolato nella Legione Straniera con libera detcrminazi.one. lnfaui. essendo noti i modi non certo umani esercitali dalla gendarmeria francese nei confronti dei cittadi ni italiani appaiono molto verosibi li le dichiarazioni rese da Ciacci Bruno e dai suoi congiunti che cioè egli fu indou.o ad arruolarsi a se1!llito delle minacce subite. nell 'unico imento di evitar~ rappresaglie alla propria famiglia, e non già~per favorisc uno Stato in guerra <:on la sua Patria, alla quale egli. malgrado la lunga permanenza al!' estero dove si era trasferito dal 1923 in an<:ora tenera età, era sempre rimasto fedele. In sostanza il Ciacc:i può essersi trovato nello stato cli necessità di salvare i suoi !'amiliari dal l'attuale grave pericolo di essere internati in campi di concemramento, per cui non sarebbe punibile.


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TRIB UNA LE SPECIALE PF.R LA DIFESA DELLO STATO

Pertanto può essere accolta la ric hiesta del P.M. di un proscioJgimentO per insufficienza di prove. P.Q.M.

PRl:\1A PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTO RE

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diminuendole la efficienza bellica. In territorio di Gorizia. precedentemente e fin o all'epoca del I.oro arresto. OMISSIS

Visti gli artt. 395 e 381 C.PP. DlCHIARA di non doversi procedere nei confronti di Ciacci Bruno in ordine al reato adclebbitato<>li per insufe ficienza di prove e ordina la sua scarcerazione. se non detenuto per altra causa.

47) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio il 22.12.1942 Nei confromi di: Domi Michele. nato il 25.9.1 907 a San Man ino Quisca (Gorizia), contadino, detenuto dal 20.8.1942. IMPUTATO del delitto di cui all'm-t. 307 C.P. per avere, in Quisca (Gorizia), nell'agosto del 1942 e precedentemente, dato vino a persone partecipanti a bande armate. OMISSIS Secondo le dichiarazio11i di certo Iachin Antonio, il Domi. in confidenze fatte. avrebbe egli stesso dc_tto che favoriva i ribelli. Il Domi negava di avere effettivamente fatto opera di favoreggia1~ento per 1 nbell1; ammeueva di averlo affermato parlando con lo lachin. ma solo allo scopo di sondare i sentimenti di quest'ult imo, di cui sospettava. La 1ichiesta ciel Pubblico Ministero cli prosciogliere il Domi per insufficienza cli prove può essere accolta. A carico dell"i mputato no n è risultato nessun altro elemento oltre le dic hiarazioni falle dallo Iachino circa le confidenze avute dal Dorni. Ma tali dic hiarazioni, pur costituendo una circostanza di notevole rilievo, non sono sufficienti per autorizzare un rinvio a giudizio de ll 'imputato, perché contrastata dalle verosi bili giustificazioni di quest'ultimo e non suDiagate da a!(Ji indizi concreti e obiettivi di colpevolezza. Pertanto il Domi, in base alle ris ultanze proc~essuali, va prosciolto con formula dubitativa e scarcerato, se non detenuto per altn.1 causa. P.Q.M. Visti gli artt. 378 e 395 dichiara di non doversi procedere nei confront i di Dorni MicheJe in ordine al reato addebbitatogli per insufficienza di prove e ordina la sua scarcerazione. se non deten uto per altra causa.

48) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 28.12.1942

Nei confronti cli: Bele Zerana (A lbina), nata il 20.5. 1925 a Gorizia. contadina, detenuta: Bele Mileva (Emma), nata il 20.2. 1924 a Gorizia, casalinga. detenuta: Jevscek Anto nio. nato il 18.1 .1913 a Gorizia, contadino, detenuto; Volk Genoveffa, nata il 1.5. J 924 a Gorizia, contadina, detenuta; Volk Ernesta, nata iJ 13.9.1920 a Gorizia, contadina. detenuta. IMPUTATI del delitto di favoreggiamento bellico (art. 247 C.P.) per avere partecipato, in tempo di ouerra. ad un· associazione cli ribelli sloveni diretta daJlo straniero ed avente. tra l'altro, lo scopo di f~vorire le operazioni militari del nemico e, comunque. di nuocere alle operazioni militari del.lo Stato Italiano,

La sommaria istruttoria espletata non ha offerto suffic iemi indizi di reità nei confronti di Bclc Albina e Bele Emilia. La presenza in casa di Belc Francesco nel momento in cui furono forniti i viveri ai ribelli, di Bele Albina ed Emilia -sue figliole conviventi con lui - verosimi lmente appare necessari.i, in quanto. data l'ora tarda (ore 24 circa) le figlie erano già a casa e si trattenevano con i loro genitori; mentre è apparsa - per dichfrm1zione dello stesso verbalizzante - puramente casuale. la presenza in deua casa dell'altro denunziato Jcvscek Amonio. il quale, come era solito fare. anche quella sera si era recato a trattenersi un po· a discorrere in casa di Bele Francesco. Né può ritenersi elemento sufficiente per la stessa accusa l'offerta di un fiasco di vino ai ribelli da parte delle sorelle Yolk, le quali, anche casualmente si trovavano in casa di Bele Francesco in quanro arniche delle (iglie: vino che era stato portato per essere offerto alla famiglia Bele e che fu poi invece consumato dai ribelli. Rite nuto che nessu n altro elemento di respo nsabili tà è risul tato a loro carico si ritiene, quindi. equo prosciogliere gli imputati non ravvisandosi sufficient.i indizi di reità. P.Q.M. Visti gli

artt.

378 e 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA ·

di non doversi procedere nei confronti di Bele Albina, Bele Emilia, Jevscek Anton io, Yolk Genoveffa e Volk Ernesta in ordine al reaw loro acldebbitato per insufficienza di prove e ordina la loro immediata scarcerazione, se non deten uti per altra causa. ORDINA restituirsi gli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti degli altri imputati denu nziati e cioè di: Bele Francesco. nato a Loca di Salsano (Gorizia) il I 0.3.1 896, contadino, detenuto dal 3. 1O. J942; Plesnigar Sofia, nata il 15.5.1900 a Raunizza di Garzaro (Gorizia), casalinga, detenuta dal 3.1 0.1 942; Vizin Paola, nata il 13.11.1890 a Go rizia, negoziante, detenuta da l 3.10. 1942. NOTA: J suddetti imputati vennero giudicati e condan nati dal Tribunale Speciale con semenza emessa il 10.3.1 943.


SECONDA PARTE: SENT ENZI! l' RONUNZ IATE [)Al. T.S.D.S.

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SECONDA PARTE A) SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S. B) SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

E UNA SENTENZA EMESSA DALLA COMrvllSSIONE ISTRUTTORIA Sentenze emesse dal T.S.D.S. nei confronti cli im putati rin viati al giudizio per essere incorsi nei rea ti previsti dai seguenti articol i: - Art. 265 (Disfortismo politico); - Art. 266 (Istigazione di m ili tari a disob bedire alle leggi); - Art. 278 (Offesa all'Onore e al Prestigio del Capo dello Stato); - Art. 282 (Ol'fesa all'Onore del Capo del Governo); - Art. 290 (Vilipendio del le Istituzioni Costituzional i e delle Forze Armate); - Art. 291 (Vil ipendio alla Nazione Ital iana); - Art. 292 (Vilipend io alla Band iera Nazionale o altro emblema dello Stato); - Art. 297 (Offesa all'Onore dei Capi d i Stati Esteri). Nota : Il T.S.D.S. non ha emesso sentenze cli condanna o cl i assoluzione nei confronti di donne incorse ne i sudde tti reati.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PROJ\it;NZIATE DAL T.S .D.S .

Reg. Gen. n. 719/1941

SENTENZA N. 9

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re. lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Um berto. Cisocti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Perillo Emilio. Bergamaschi Carlo. Palmentola Aldo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Peverari Nino. nato il 20. I0. 1924 a Finale neil 'Emilia< l'vhxlena). brncdante agiicolo. Detenuto dal 3. 1. J942 IMPUTATO del reato di cui ali' art. 282 C.P. per avere, !'8.8.194 1 in Massa Finalese (Modena) offeso l'onore del Capo del Governo. Duce del Fascismo. con le parole «sarebbe stato meglio fosse mono suo padre». pronunciate nel commentare la morte di Bruno Mussolini. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avu to per ultimo la parola. IN FATIO ED IN DIRITTO Peverari Nino fu de nunciato a questo Tribunale Speciale perché tro vandosi, in occasione di lavoro. in compagnia di al tri operai che commentavano la morte di Bruno Mussolini. disse: «sarebbe stato meglio fosse mono suo padre». Interrogato. prima dal Comando Federale della G.I.L. e poi dal Pretore cli Finale Em il ia. il Peverari ha ammesso di ave r pronunciato tale frase. giustificandosi dal dire che egJj intendeva manifestare il proprio ram marico per la morte di un giovane mentre il pad re era più vecchio. Nell'orale di bauimenw ha confermato la dichiarazione precedentemente resa. Il Collegio. ritiene che la giustificazione addotta clall'impucaw non può trovare credito. risul tando palese l'intenzione criminosa del!' imputato da contenuto non equivoco della frase pronunciata dallo stesso. Ciò posto. ritenut0 che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi del reato ascrittogli: che l'imputato deve beneficiare della diminuente cui al1· art. 98 del C.P. non ave ndo compi uri. al momento del commesso reato, gli anni cliciotco. che. i precedenti del Peverari. le risul tanze isrruttorie e quelle dibattimentali. han no provato che egli agì. avendo la capacità cli intendere e di volere. P.Q.M. Visti glt';rm. 3 Legge4.6. 193 1 n. 674: l R.D.L. 9.12.1 941 n. 1386: 282 98 C.P.: 488. 274 C.P.P. DICHIARA che l' imputato commise i fatti addebitatigli. avendo la capacitìi di intendere e di volere. Dichiara lo stesso Pevera,i Nino responsabile del!' ascri ttogli reato e, con la climiouente cli cui all 'art. 98 C.P. lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei <li reclusione. alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durame la custodia. Roma, I 6. 1. 1942 - Anno XX. Seguono le firme de l Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Peverari Nino vie ne ammesso al beneficio della li berazione condizionale con Decreto emesso dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia il 3.4.1943. Pertanto Peverari Nino


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TRrBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO s·1:,.;ro SECON DA PARTE: SENTE:-!ZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S .

viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 7.4. 1943 e sottoposto a libertà vigi lata fino al 3.7. 1943. Il Tribunale militare territoriale di Roma, rilevato che il reato di cui al l'art. 282 C P. è stato abrogato dal D.L.L. 14.9.1944 n. 288, dich iara con Ordinanza del 7.4. 196 1, «cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inlliua a Pevera1i Nino perché i fatti oggetto della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 16.1 .1942 non costiwiscono più reato.

Reg. Gen. n. 802/1941

SENTENZA N.10

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme : Griffini Mario - Console Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare Re. Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Rossi Umberto, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Perillo Emilio, Bergamaschi Carlo, Palmentola Aldo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedirnenLO penale a carico cli: Di Sil ves tri Francesco, nato il 26.8. I 87 I a Palermo. avvocato, detenuto dall ' 11. 11. 1941 . Il'v1PUTATO a) del reato di cui all' art. 265 C.P. per avere. in tem po di gue1i-a. comunicato notizie false e tendenziose sul le condizioni della Sicilia a seguitO di bombardamenti, sull'affondamento di un incrociatore e sulla situazione politica e bellica, in genere, alle a deprimere lo spiritO pubblico: b) del reato di cui all'art. 272 cpv. C.P. per avere. nei locali della Biblioteca Nazionale in Ro ma falla propaganda per deprimere il sentimento nazionale; c) del reato cli cui all'art. 282 C.P. per avere offeso l'onore del Capo del Governo Duce del . . .. Fascismo. con le parole <<filibustiere e cornuto>>; d) del reato cli cui atran . 29 1 C.P. per avere vilipeso pubblicamente la Nazione Italiana atlermando che se fossero venuti gli inglesi non si sarebbe stato male in Italia; e) ciel reato cli cui all'art. 297 C.P. per avere, nel territorio dello Stato, offeso l'onore del Capo dello Stato Tedesco. lo Roma, in epoca imprecisata, ameriore e prossima al 18.10. 1941. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. e l' imputato che con suo difensore ha per ul timo avuto la parola. IN FATrO ED IN DIRITTO

In data 18. J J . 194 1 la Regia Qucsturn di Roma esponeva che certi Pirruccio Paolo. Malavasi An tonio. De Carolis Mario e Cartagenova Agostino, tutti dipendenti d'ordine della R.B iblioteca Naziona.le Vittorio Emanuele IL avevano denunciato il Di Silvestri Francesco da essi conosc iuto come assiduo frequentatore della detta Biblioteca per aver svolta continua propaganda antinazionale. Alla P.S. e poi al Procuratore Generale di Questo Tribunale il Pirruccio ha dichiarato che, alla sua presenza. il Di Silvestri più vol te ebbe ad asserire che gli inglesi avrebbero occupato tutta la Libia. che i tedesc hi si sarebbero presi la Sicilia, ridotta ad una rovina a seguito dei bombarclamen u. che un nostro incrociatore era stato affondato. li Malavisi avre bbe sentito il Di Silvestri affermare critiche all'operaLO del Governo. li De Carol.is si è limitato ad affermare che alla sua presenza il Di Sil ves tri aveva detto soltan to che se fossero venu ti gli inglesi non si sarebbe sLaLO male in Italia; il Can agenova infine ha conferma-

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to che il Di Silvestri aveva asserito che mai l'Inghi lterra avrebbe potuto mai perdere la guerra perché era ricca. Ha riferi to inoltre un episodio secondo il quale il Di Silvestri aveva proposto cli togliere da[ suo posto un calendario del l'anno XVlll con !"effige del Duce esclamando che il Duce e Hitler erano dei filibust ieri e dei cornuti. In segui to alle accen nale dichiarazion.ì l'imputato fu rin viato a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati ascrlttigli. Nell'orale dibattimento il Di Silvestri, confermando gli interrogatori resi nel periodo istruttorio, ha negato lui.I.o quanto gli è stato attribuito da jnclividui che, a suo avviso, erano animati esclusivamente da ragioni di risentimeno personale. Ha affermai.O che egli si era limitato a scambiare con essi qualc he parola di convenienza senza mai parlare di guerra e cli politica, trattandosi di personale subalterno che egli rammentava di aver spesso rimproverato per il deficiente servizi.o e che aveva invitato il Cartagenova a cambiare il calendario perché era vecchio ed impolverato e contenenti indicazioni riguardanti gli anni precedenti. l l:csti Pirruccio, Malavasi, De Carolis e Cartagenova. pur avendo confermato le loro precedenli dichiarazioni hanno. in massi.ma pane, affermato di non aver sentito il Di Silvestri pronu nciare le frasi di che trattasi, ma di aver saputo ciò da altri. dei quali non harn10 potuto indicare le generali tà. Soltanto il Pirruccio, che fu rideatore della denu ncia. ha conferma to - con frasi incerte ed incomplete - le dichiarazioni delle quaU è sopra cenno. Di contro la Di.rellricc della Biblioteca ha dichiaraw che mai i loro dipendenti gli hanno reso noto che il Di Silvestri avesse tenuto quel contegno delitrnoso, che essi, alla su.i insaputa. denunciarono alla P.S .. Ha pure dichiarato. la loro cennata teste. che l'impmato, che da circa quaranta an ni frequentava la Biblioteca Nazionale di Ro ma, è sempre stato uno studioso molto esigente. Ciò gli avrà potuto procurare l'anti patia dc[ persona le di servizio, che più direttamente veniva a subire l'onere delle Iicerche del Di Silvestri. Il Collegio, da ll 'esame delle accennate risultanze ritiene che non possa escludersi che abbia fondamento la tesi prospettata dall'i mputato, secondo la quale la denuncia sia da attri buirsi a cattivo animo degli .iccusatori, e particolarmente del Pinuccio. Ma tale ipotesi. per quanto - come già detto sembra affiori con serietà di contorni dalle risultanze dibattimentali, non pui) essere accettata in pieno dal Tri buna le, il quale pertanto determina di assolvere il Di Silvestri con fo rm ula dubi tativa. L'impmalo pertanto. deve essere posto in libertà se non deten uto per altra causa.

P.Q.M. Visti gliaru.3 1egge4.6.193I n.674; I R.D.L.9.1 2.1941 n. l386:479C.P.P. ASSOLVE Di Silvestri Francesco dai rea ti allo stesso ascri tti per insufficienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenu to per altra causa. Roma, 16.1.1942 - Anno XX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TR IBUNALE SPECl,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 15

Reg. Gen. n. 652/1941

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SECONDA PARTE: SENTENZl"ò PRONUNZLATE DAL T.S. D.S.

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composLO da: Presidente: Griffini Mario - Luogoteneme Generale M.V.S.N. Giudice Relatore : Lanari Piero - Procuratore Militare del Re. Imp. Giudice Console Generale M. l<S.N.: Rossi Umberto. Gi11dici Consoli M. VS.N. : Palmentola Aldo. Alvisi Alessandro.D'Alessandro Italo. Caputi Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Sacconi Alberto. nato il 21.7 .1920 a MontaltO di Castro (Viterbo). fornaio. soldato nella 157a Sezione Panettieri. Detenuto dal 29.8. 1941

QuesLura effettuò diligenti indagini e 1·autore dei reati .specificati in rubrica venne identificato nel soldato Sacconi Alberto. · . Non v'è dubbio per~anto che il Sacconi si è reso responsabile dei reati di cui articoli 272 cpv. J 0 C.P.. ossia propaganda latta per distruggere o deprimere il sentimemo nazionale (in tal senso modificando il capo di imputazione rub1icato alla lettera a); 282 C.P. offese all'onore del Capo del Governo· ' 297 C.P. ot fese ali" onore del Capo di Stato estero. . Pertanto esaminate e vagliate tu tte le risultanze dibattimentali, nonché le richiesLe difensive: considerata_la natura particolare dei reati commessi in momenti diffici li per la Nazione in imerra; tenuti present'. gli Olllrn.1 _prececlemi p~litici e morali dell"implltaLO il Collegio è c1·avviso di irrogare le seguenti pe~c: p~r JI d1spos10 cieli mt. 272 cpv. I° C.P.. mesi 6; in applica,,-,ione del l'm·t. 282 C.P.: anni uno; a1sens, del I art. 297 C.P. : anni uno. Ed operato il cumulo del le pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare il Sacconi ad anni due e mesi sei di reclusione. con le spese cli giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza d1legge.

IMPUTATO a) del delitt.o di disfattismo politico (an. 265 C.P.): b) del reato di offese all'onore del Capo del Governo tarl. 282}: c) del reato cli offese al l'onore del Capo cli Stato Estero (mt. 297 C.P.): perché. nel pomeriggio del 24.7.194 I. in uno scompani mento di 3" classe di un u·eno fra le stazioni di Finale Ligure e Savona, in presenza di altri miiita ri e persone estranee alle Forze .-'\ rmate. di!fondeva nmizie fa lse e tendenziose. deptimenti dello sp.irito pubblico e del sentimento nazionale e offendeva !"onore ed il prestigio del Capo del Governo e del Capo dello Stato German ico. IN PUB BUCA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue cot1dusioni e l"imputaLO che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNA.LE Considerato che dalla lettura degli atti processuali. nonché dalle risultanze dell" orale dibattito, specie da talu ne ammissio1ti del giudicabile e dalle dichiarazioni esplicite. chi are e precise della teste Pescarmona lnes si è potuto statuire. JN FA'fTO ED IN DIRITTO Con atto di accusa il 4. 12. I94 1 del P.M di questo Tribunale Speciale. i I rnbricato Sacconi Al be110 veniva rin viato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.: 265 C.P. disfaHismo politico: 282 C.P. offese ali" onore ciel Capo del Governo: 297 offese alr onore del Capo di Stato Estero. perché nel pomeriggio del 24. 12. 1941. in uno scompan imento di 3a classe di un u·eno fra le stazioni di Finale Ligure e Savona. in presenza di alLri militari e persone estranee alle Forze ,1\rmate. diffondeva notizie false e tende11ziose. deprimenti dello spirito pubblico e del sentimento nazionale ed offendeva 1·onore ed il prestigio del Capo del Governo e del Capo dello Stato Germanico. Benché anche al dibattimento il guidicabile continuasse a negare le accuse ed ha protestarsi innocenre. di fronte alle confermate insistemi accuse della teste Pescarmona. che nei più minuti panicolari ebbe a precism·e le crimi nose fras i pronunziate dal SaccoJti. cosrni ha dovuto fare tal nne ammissioni che vengono a dimostrare la sua piena colpevolezza. Così risultò che nel pomeriggio del 24 luglio I 941. in uno scompartimenm cli 3a classe di un treno fra le stazioni di Finale Ligure e Savona viaggiava la signorina Pescannona lnes. insieme ad alcuni ntilitari. uno dei quali. contraddicendo i compagni. sosteneva che le tru ppe delr Asse avrebbero perduta la guerra perché prima o poi avrebbero dovuto cedere per fame . «Questi vostri potenti condottieri aggiungeva. riferendosi al Duce ed a Hitler. a noi deJl"Esercito fan no schifo, r Asse si illude di vincere ma la guerra finirà soltanto quando I"Italia e la Germania affamate. domanderanno l'armistizio e qucs10 non potrà tardare ad avvenire perché con la prossima entrata in guerra degli Stati Uni ti. potentissimi. invincibi li. dovremmo assistere a delle figure meschine rappresentate da questi vostri due potenti sciagurati,,. Lu teste Pescarmona protestò e quando giunse alla Sr.azione di Savona, dove doveva scendere denunciò il fatto alla Questura. fornendo tutti gli estremi necessari per rin tracciare il giudicabile. che si trattava di un soldato romano. di nome Alberto che si recava in licenza al proprio domicilio. La

P.Q.M. Visti ed applicati gli arti. 272 I O cpv.; 182. 297, 23, 73 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA , Sacc?ni Albe,:to colpev?le del delitto previsto e punito dall"art. 272 I cpv. C.P. in tal senso mocli1icando 11capo d ac~usa ci, cm alla tenera a). e degli altri dne reali ascrittigli: ed operato il cumulo deHe ~ene compless,v_amente lo condanna ad anni 2 e mesi sei di recl usione. Con le spese cli giudizio e di p1event1va custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 20. 1.1942 . Anno XX Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. O

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DIESECUZJONE Con successiva sentenza n. 2:! del 25.1. 1942. emessa in Camera di Consiglio. il T.S.D.S. _ «rilevando che la condanna inflitta non esclude il Sacconi dal servizio militare secondo quamo previsto dalla l_egge sul re_c_Iutamen_to e che il Succoni_ ha tuttora obblighi di servizio militare commuta la pena della 1eclus1one ?1dmana rnfhna al Sacconi 111 quella della reclusione militare per eguale durata». A seguno d1 istanza di grazia inoltrata dal Comando del Reclusorio militare di Gaeta viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Sacco1ti Alberto viene scarcermo dal Reclusorio militare di Gaeta il J 7.8. I 943. Detenuto dal 29.8. 1941 al J 7.8. 1943.

Reg. Gcn. n. 678/1941

SENTENZA N. 17

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello StalO composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relawre: Presti Gio\'anni - Procuratore Militare del Re. Jmp. Giudici Consoli Gene mli M. \!S.N.: Ciani Ferdinando. Coliu.a Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaer.ano. Rosa-Uliana Riccardo. Pompili Torcilo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimemo penale a carico di: Di Trapani Domenico. nato il 6.2.1889 a Palermo. carpentiere. Detenuto dal 3.9.1 94 1.


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SECONDA PARTE: SENTEl\"ZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

lMPUT~TO del delitto di cui all'art.. 265 cpv. n. l C.P. per avere in Palermo, fra il 1° ed il 2 novembre 194 l (in tempo di guerra) parlando con i mi litari. comunicato notizie false ed esagerate - circa le perdi te da noi subite sui fronti terrestri e per avere propalato voci circa la penuria di viveri e circa progetto di pace separata - ta li da deprimere lo spirito pubblico. In esito al pubblico dibattime nto, ascoltati il P.M. nella sua requisitoria e l' imputato che col suo difensore ha per ul ti mo avuto la parola. osserva. 1N FATTO ED lN DIRITTO

A segui to cli istruzione a rito sorn ma1io. il P.M. in data 23 novembre u.s. richiese la citazione a giudi zio del Di Trapani per risponde re dei fatti delittuosi, sopra, in epigrafe enunciati. All'odierna udienza, l' imputato, pur ammettendo fram mentaii ameme qualche circostanza iffilevante ai fini giuridici, ha rcspinto ogni addebito. ma per le precise. concordi e circostanziate dichiarazioni dei testi. Turone Cannelo, Carbone Salvatore e Scontrino Grazio, guardie di Finanza presso la V Brigata Stanzi.ile di Palermo, si è accertato quanto segue. Nell'estate 194 1. il rubricato Di Trapani svolgeva attività disfattistica f'ra gli operai del porto di Palermo. Le guardie predette. pertanto. una per volta avvicinarono il Di Trapani onde meglio accen are la delittuosa attività del medesimo. E questi, proseguendo nella sua opera nefasta. nei giorni l e 2 novembre u.s. comunicò anche acl esse false notizie, a suo dire. apprese da radio straniere. F ra l'altro affermò che le nosrre perdite sul fro nte Cire naico ammontavano a 450 mila uomini. contro 25 miJ..1 deg li inglesi; che in Germania già mangiava no pane cou una composizione di carta; che erano stati invitati i contad ini a non consegnare il grano a Mussolini per non morire di fame; che l'Italia si accingeva a concludere una pace separata per salvare la Corona; che S.M. il Re Imperatore si era opposto all'invio di uomini sul fronte Russo; che nelle province di Torino e Milano vi erano state dimostrazioni comro la guerra; che nello stretto di Messina era stato affondato l'incrociatore Da Giussano con 1.500 uomi ni. Tracco pertanto in arresto il 3. ·1J. J 94 1, egli veniva denu nziaw dal sucldelto Comando con verbale del 5 stesso mese. I fatti inna nzi esposti sono stati in og1ti particolare confermati dai suddelli Turone. Carbone e Scontrino anche nei confronti sostenuti con 1•imputato il quale. si è proclamato innocente e vittima di uo cqui.voco. Nei fatti come sopra emersi all'udienza, il Collegio ravvisa gli estre mi giuridici dell'art. 265 p.p. C.P.. esclusa l'aggra vante di cui al cpv. n. I dello stesso articolo perché il Di Trapani svolse la sua opera criminosa anche verso le suddette tre guardie di Finanza non perché fossero dei militari, ma seguendo quella che era ormai una sua consuetudine verso chi unq ue incon1n sse al porto, forse per dare sfogo alla sua mentalità di vecchio sovversivo. Mancava quindi in lui la volontà specifica di operare con i suoi discorsi sui militari, volontà necessaria per dar vita all'aggravante di cui tratwsi. PertantO in tal senso deve intendersi modificata l' accusa. Il Collegio non ri tiene soffermarsi su presunte tare mentali del Di Trapani. che, nelle more dei giudizi, in carcere ha dato qualche segno di irrequietezza. Né tali maniCestazioni cai·cernrie né q ualche precedente fa miliare prospettato dalla difesa sono di tale rilievo da meritare un provvedi mento medico-legale nei riguardi del Di Trapani e cornunque non tali da scemare grandemente la sua capacità di intendere e cli volere. Pertanto, commisurando la pena al fatto, il Collegio ritiene equo condannare il Di Trapani ad anni cinque di recl usione, con La conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, cd al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (artt. 265 p.p., 29 C.P.; 488, 274 C.P.P.). EQ.M. Letti ed app licati gli ai·tt. 265 p.p., 29 C.P. 274; 488 C.P.P. DICT-llARA Di Trapani Domenico responsabi le del delitto di cui ali' art. 265 p.p. C.P. così modi fala r accusa, e lo condanna ad an ni cinque di reclusione. con la conseguente imerdizione perpetua dai pubblici uffici. ed al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

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Roma. 23. 1.1942 - Anno XX. Seguo no le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCfCOLJ DI ESECUZlONE Una istanra di grazia ino Itram dalla madre del Di Trapani il 9.3. I 942 non viene accolta. In ottemperanza alle disposiziorti impartite dal Ministero clelrlmerno con circolari n. 46643 dcel 27.7.1 943 e n. 49216 del 14.8.1 943 viene proposta la liberazio ne per Grazia Sovrana e pertanto Di Trapani Dome nico vie ne scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emi lia i.I 28.8.1943. Detenuto dal 3.9. 194 1 al 28.8. 1943.

Reg. Gen. n. 673/1941

SENTENZA N. 23

ll Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale M.V.S.N. Giudice R.ela,ore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re. lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Colizza U !W. Giudice Console M. V.S.N. : Vedani Mario, Leon;rdi Nicola, Calia Michele, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale contro: Della Casa Gaetano, nato il 14.12.1905 a Bologna. Analista presso l'Associazione Nazionale bi.cticultori. caposquadra M.V.S.N. Detenuto dal 26.8. 1941. IMPUTATO del delitto di cui all'articolo 265 C.P.pcr avere. con la diffusione cli circolari apocrife sul congedamen to di orfani di guerra, provocato depressione dello spirito pubblico e noc umc nto agli interessi nazionali. In Bologna nel luglio 194 l. IN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e 1· im putato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore.

IL TRIB UNALE Riten uto che dalla lettura deg li atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle particolari parziali am missioni del gi udicabile e dalle chiare e precise dichiarazio ni clei testi, si è potuto statuire. l N FATTO ED IN DlRITTO Il I 0.8. 1941 il Comando de l.la 6a Armata chiedeva al Ministero della Guemt chiarimenti su due circolari ministeriali n. I 27 I 00/52 bis del 10.7. I 94 1 riguardanti il congedamento degli orfani di guerra cd allegate ad una domanda inoltratu dalla vedova SI.anziani Bernardina. per ottenere il congedamento del figlio fante Santi Enrico del 3° Regg imento Fanteria «Pistoia». Ma le due circolari venivano riconosciute apocrife dal Ministe ro c he perciò disponeva una inchiesta con la quale è stato accertato che le due circolari erano state fornite al soldato Santi, dal caporale Soriani Fleano che a sua volta le aveva ricevute dal vicecaposquadra Della Casa Gaetano. Oltre al Santi e al Boriani , anche il caporal maggiore Franchi Alfredo aveva av uto conoscenza cli tali circolari, tanto che quest' ultimo, irritato perché non veniva ancora inviato in congedo a tenore del


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

disposto di esse. inviava un anonimo al Comando della Divìsione Militare lame ntando il ritardo invio in congedo. Anche altri militari. orfuni di guerra. ebbero copia o conoscenza delle circolari in argomento. che fra essi. provocarono una certa eccitazione tanto che alcuni si rivolsero ai propri ufficiali per delucidazioni, e pur ave ndone avuto informazioni negative han no ugualmente inoltrato le loro domande. Specialmente nell'ambiente civile bolognese la diffusione delle circolari ha provocat0 molto scalpore ed al Comitato Provinciale degli orfani di gue1Ta si è avuta una lunga sequela di richieste di informazioni e documenti. Dalle dichiarazioni. ripetute a dibattimento. della teste Casalini Clarn - Capo ufficio del predetto Comitato - risultò che essa ebbe a rilasciare oltre 400 certificati per orfani di guerra da allegarsi a domande di congedo. tamo che preoccupata dal continuo incalzare delle richieste fatte dall'aprile al luglio 194 1. dopo che furono invano imerpellate sulla questione. le locali competenti autorità militari. fu rono richieste notizie agli organi centrali di Roma. Interrogato il Della Casa, ha conformato di aver fornite due circolari ai mi litari Boriani Leonis e Soriani Fleano, ma ha protestato la sua buona fede. affermando di aver ricevuto le circolari stesse dal tal Bolognesi Emilio'od Emidio per la cui più completa identificazione ha dato i seguenti particolari: conosciutissimo nei bar «Follia» e «Nettuno» di Bologna, come pure dal Signor Cavallari Um berto e da un comune ultimo amico Vespa Francesco. Pertanto su lla scorta di tali indicazioni è stato rimracciato 1· unico Bolognesi Emilio esistente; unico perché la sola persona che dal I' amtgrafe e dal decennale dello stato civ ile di Bologna risulta con tali generalità. unico perché le persone indicate dal Del1a Casa non conoscono altro Bolognesi Emilio. loro conoscente o conoscente del Della Casa. Però il Bolognesi. presentato al Della Cas;. non è stato da quest' ultimo riconosci uto come la persona che gli av rebbe forn ito le circolari. pur avendo dovuto egli convenire che effetti vamente il Bolognesi era da lui conosciuto. come era conosciuto dal pari delle altre persone da lui stesso indicate. Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che il Della Casa ha cercato di ri.versare su altra persona la creazione.del le circolari. forse nella speranza di intralciare le indagini o cli farle are nare: ma essendosi poi trovato di fronte la persona incautamente. indicata. non ha saputo trovare migliore partito che quello di affermare di ave r voluto ri ferirsi a persona diversa da quella effettivamente da lui precisata. L'origine delle circolari rimane ferma sul Della Casa: non v'è dubbio che egli abbia fornito le circolari e non abbia lontanamente dato alcuna prova cli averle ricevute da altri. Di conseguenza egli solo. od in concorso con ul trc persone rimaste sconosciute perché il giudicabile non volle farle individuare. si è reso responsabile di un fatto cri minoso sul quale si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggeui vi che carauerizzarono. la configurazione giuridica del reato previsto e puni to dall'an. 265 C.P..Ave ndo le circolari provocato depressione dello spiriw pubblico (signiricativo !"episodio del caporalmaggiore Franchi ) e nocumento agli interessi Nazionali. Accertata ed affermata la responsabilità penale del Della Casa, esaminate e vagliate le richieste difensive, ten uti presenti i buoni precedenti del giudicabile e considerata la natura particolare del reato commesso in momenti di ffici li per la Nazione in guena, il Collegio è d'avviso d' irrogare la pena di an nj 5 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici: con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

P.Q.M. Visti ed applicati gli arlt. 265. 23. 29. 228. 229 C.P.: 274. -188 C.P.P. DICHIARA Della Casa Gaetano colpevole del reato asc rittogli e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusìonc. con la imerdizione perpetua dai pub bl ici uffici, con la li benà vigi lata. col pagamenro delle spese di giudizio e di preventiva custodia ed ogni altra conseguenza di legge. Roma. 30. l .1 942 - Anno XX Seguono le fi nnc del Presidente e dei Giudici.

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In una istanza di grazia inoltrata il 14.2.1942 a Sua Maestà il Re imperatore Della Casa Gaetano dichiara quanto segue: «Lo scriveme iscritto al P.N.F. dal 16.10. 1920 ex volo ntario della guerra in Libia (1923-1927), volontario della guerra in A.O.I. e in Spagna, invalido di guerra. marcia su Roma, coniugato e con la madre di 80 anni a proprio carico supplica, con la presente, Vostra Maestà Imperiale a volersi benignare di concedergli la Grazia Sovrana. Non lasciate che questo g1ido di dolore che nasce dal cuore cli un uomo che per oltre venti anni servì con fedeltà ed onore la nostra Patria, che mai venne meno al dovere di servire la Vostra Persona, rimanga senza r eco della Vostra magnanimità e così possa egli, per bontà vostra ritornare nei ranghi della Nazio~e pronto a dimostrare con fatti più che con parole che il vostro gesto di bornà è stato acco;dato ad un uomo cbe saprà rendersi degno di tanta benevole clemenza,,. Istanza di grazia non accolta. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'fnterno con circolari n.46643 del 27.7. I 943 e n. 49216/441 del 14.8. l 943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e pertanto Della Casa Gaetano viene sc,u-cerato dalla Casa di Recl usione di S.Gimignano il 24.8. J 943. Detenuto dal 26.8.194 1 al 24.8.1943. TI Tribunale militare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 7.4.1961 . estinto per ramnistia concessa con J' art. I del D.L. 17 J l.l 945 n. 7 I9, il delitto cli cui ali" art. 265 C.P. adclebbitato a Della Casa Gaetano dichiarando, contemporaneamente, estimo il di ri tto all' Erario al recupero delle spese di giustizia relative al procedimento di cui alla semenza emessa dal T.S.D.S.il 30. J . 194 l (art. I D.C.P.S. 22.11.J 947 n. 163 I).

Reg. Gen. n. 698/1941

SENTENZA N. 30

U Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M. VS. N. Giudice Rela1ore: .Presti Giovanni - Procuratore Mi litare del Re. lmp. Giudice Console Generale i'vl. V.S.N. : Radogna Raffaello. Giudici Consoli M.\~S.N.: Palmeri Gaetano. Pompili Torello, Perillo Emilio, Pasqualucci Renato.

ha pronunciato la segueme: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Turco (già Turcovich) Giovanni , nalO il 18.7.1 913 a Monspinosa (Pola). soldaw. detenuto dal 6.12.1 941. IMPUTATO di tentato disfattismo (artl. 56, 265 C.P.J per avere inviato, 1·I I.6.1941, da Nuoro, una leuera alla propria moglie. contenente n0t.izie false tali da destare pubblico allrume e deprimere lo spirito pubblico. lettera non giunta a destinazione perché tolta dalla censura; con l'aggravarne della recidiva (a1t. 99 C.P.). In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di istruzione a rito diretto. il P.M. il 27.12. u.s. richiese che l' imputato fosse citato a giudizio per rispondere del delittuoso tentativo, sopra in epigrafe, enunciato. All"odierno dibattimento, per Je dichiarazioni del]· imputaw e per le emergenze documentali. è JÌstdtato quanto segue. In una lettera. spedica da Nuoro I' 11.6.194 J. il militare rubricato. appartenente alla 3" compagnia


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZJ,\TE DAL T.S.D.S .

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

P.M. 50 del 2 13 Batt. Mitraglieri Autocarrato di C. d' A.scriveva fra l'altro alla propr.ia moglie: «Ti comunico che abbiamo fotto il viaggio da Napoli in Sardegna. Da Napoli siamo pa1titi in cinque piroscafi ma siamo ,mivati in Sardegna soltanto tre, poiché due sono stati silurati e affondali. Fonuna che i primi due ci precedevano e avevano a bordo il carbone e noi ci siamo salvati cambiando subito direzione, al trimenti ci affondavano anche a noi. A bordo della nave erano imbarcati tutti istriani. fiumani e goriziani. Noi ci troviamo qui in un deserto, in terra maledetta, dove né Iddio né il diavolo ha del suo e ttmi ci chiamano prigionieri, cosicché in questa terra maledeua e ributtante stiamo molto male. Omissis. Cari saluti e baci a voi tutti in famig lia, tuo marito F.to Giovanni». La lettera fu tolta dalla censura e l'autore fu denunziato. li Turco. che da rapporti in atti risulta di ottimo condotta militare e che ha prestato servizio volonta ri o mili.tare nella guerra per la conq uista dell'Impero, anche in udienza non ha negato di aver scritta la lettera incriminata, ma ha escluso di aver avuto in animo con ciò di fare del disfattismo. Ha asserito di avere scritto le notizie contenute nella lettera per atteggiarsi ad eroe nei confronti della giovane, che aveva sposato da pochi mesi, alla quale era appunto indirizzata la lettera. Il Collegio ritiene verosimile quanto ha asserito l' imputato e. penanto. pur non potendo escludere che egli abbia scritta la lettera con coscienza e volontà, gli elementi emersi non sono tali da poter affermare con tranqui lla coscienza che egli abbia scritto le notiz.ie incriminate con l'intenzione di recare pubbl ico allarme e deprimere lo spirito pubblico. Perta nto reputa giusto assolvere il Turco dall'imputazione rubricata per insufficienza di prove in ordine al dolo (art. 479 C.P.P.) e di doverne in conseguenza, ordinare la scarcerazione se non detemrLo per altra causa. PQ.M. Letto ed applicato l'an. 479 C.P.P. assolve Turco Giovanni per insufficienza di prove in ordine al dolo del reato tentato in rubrica ascrittogli e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 3.2. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Rcg. Gen. n. 739/1941

SENTENZA N. 31

fl Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le MetTe Gaetano - Luogotenente Generale M. Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re. lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N : Palmeri Gaetano, Pompili Torello, Peri Ilo Emilio, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di : VilJiar Rodolfo, nato il J 0.4. I 9 I4 ad Otocco Grame (Trieste), contadino, soldato. Detenuto dal 16. 12.194 1. IMPUTATO di tentato disfattismo (arct. 56. 265 C.P.) per avere inviato, nella pri ma decade di agosto I941, dalla S,u·degna, ai familiari e ad un amico corrispondenza conteneme notizie false, esagerate e tendenziose, che possono destare pubblico allarme e dep rimere Io spirito pubblico, corrispondenz.a non giunta a destinazione perché LOila dalla censura. In esito al pub blico dibattimento, ascoltati il PM. nella sua requisitoria e l'imputato che, col suo difensore, ha per ul timo avuta la parola, osserva.

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IN FATTO ED IN D1Rl1TO A segui to di istruzione a rito sommario, il P.M.. in data 27 dicembre u.s., richiese la citazione,\ giudizio del rubricato Yilhar per ripondere del tentativo deli ttuoso enunciato sopra in epigrafe. All' odierno dibatcimemo. per la confessione dell 'i mputato e per le prove documentali è risultato quanto segue. Il Vilhar, mentre trovavasi richiamato alle armi nel 59° Reggi mento Fanteria in Sardegna. ne.i primi dell'agosto u.s. spediva una lettera alla madre Vi lhar Caterina, nonché due cartoline all' indirizzo rispettivamente dello zio Vilhar Lui gi e dell'amico Vi lhar Giovanni. tutti res identi in Otocco Grande Postnmia Grotte (Trieste). In detta corrispondenza, eia lui scritta in lingua slovena. sono contenute le. seguenti frasi : 1) Lettera diretta a Vilhar Caterina: «Quindi qu.i non riceviamo nulla per mangiare, neppure il pane, in questo paese. M i compero de.i biscotti. Che debbo fare? Per mangiare abbiamo un po' di arance e due panini. Io mangio tullo in una volta. questo è nulla per noi che siamo abituati a mangiare. Noi dobbiamo partire a causa del pericolo; sapete pure che presto ve rranno gli inglesi. Qui ci tro viamo proprio come in guerra. Sapete che è pericoloso. Noi ci troviamo dislocati per tu tta la Sardegna cd attendiamo con ansia l'orso·) Lo sapete perché. Dunque ora abbiamo delle dure marce. Ci alziamo alle due secondo l'ora solare, ma già siamo stanchi e deboli che appena ci reggiamo in piedi. No n posso dirvi come bestemmiano tutti gli slovet.li, da far tremare tuLtO». 2) Cartoli na diretta a Vilhar Luigi : ,<Ho fame tuui i giorni. ma dobbiamo tirare avanti. Aspeuiamo con ansia l'orso che venga giù per qualche cambiamento. Qui non abbiamo che pecorai. Non è gente questa la nostra. Loro credono che il mondo sia solo qui. Dormono le persone e gl i asini tu ui assieme. Forse ve1Temo a casa I· anno venturo. Se ci mandano ora non possiamo andare. Tu non sai quello che succede? Non si può attraversare il fango (mare. N.d.T)». 3) Cartolina direrta a Vilhar Giovanni: «Abbiamo farne e dobbiamo tirare avanti. Nulla si può comperare. Non so come si andrà avan ti. Aspetteremo l'orso che venga giù. Non v'è altro rimedio per noi qui . Qui non c'è nulla, spero che tllllO passerà, basta che mi trovi bene in salute. Qui riceviamo poca posta. perché le navi passano poche volte, perché temono. Anche quando ci manderanno a casa. non sarà possibile di andarvi». Detta corrispondenza non pervenne a destinazione perché fu tolta di circolazione clall'ufficio censura di Trieste. In conseguenza il Yilhar dal Comando del suo Reggimento, fu denunciato a quesro Tribunale. fl Vilha r anche in udienza ha tentato di giustificarsi adducendo che scrisse la citata corrispondenza in momenti in cui aveva bevuto più del solito. Il Collegio ritiene che. tale giustificazione non merita rilievo e nelle frasi surriferite, contenenti notizie false, esagerate e tendenziose, non pervenute a destinazione per circostanze indjpenclenti dalla volontà dello stesso pervenuto, ravvisa tu tti. gli estremi giuridici soggettivi ed obiectivi del reato di tentuto disfa uisrno politico ai sensi degli artt. 56, 265 C.P.. Penanto. commisurando la pena al fatto, reputa e4uo condannare il Vilhar ad anni tre di reclusione, da sostitui rsi con altrettanta reclusione militare (artL 56, 265 p.p. C.P., 28 C.P.E. 1869 e I R D.L. 9. 12. l 94 1 n. 1386) con la conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. no nché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (ant. 29. 488. 274 C.P.P).

P.Q.M. Letti ed applicati. gli arti . 56. 265. 29 C.P.: 488, 274 C.P.P: I R.D.L. 9. 12.1 94 1 n. 1386. DICHIARA Vilhar Rodolfo responsabile del reato remato in rubrica ascrittogli e lo condanna ad anni tre di reclusione, sostituita con altrettanta reclusione militare, con la conseguente interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, nonché al pagamento delle spese processuali c di custodia preventiva. Roma. 3.2.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguito di istanza di grazia inoltrata da Vilhar Rodolfo e al parere favorevole espresso dal Duce viene concesso con Decreto cli grazia del 18. l. l 943 il condono condizionale della residua pena da


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

SECONDA P,\RTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S . D.$.

espiare e. pertanto, Yi lhar Rodolfo viene scarcerato da l Recl usorio miliwre cli Gaeta !'8.2. 1943. Detenuto dal 16.12. 1941 all'8.2. !943. .. ~I Trib~nale mili'.are territoriale di Roma d_ichiara, con Ordinanza del J 8.4.196 1. estinto per l'ammsrrn concessa con il D .L. 17.11. I 945 n.7 19 11 reato adclebbitato a Vii bar Rodolfo dichiarando contemporanea mente, estinto il diritto dell' Erario al recupero delle spese di giustizia inerenti al pr;cedimento eh cui alla semenza emessa dal T.S.D.S. il 3.2. 1942.

sa gli estremi giuridici del reato contestato e. commisurando la pena all 'entità del fatto stesso e alla pericolosità del giudicando, reputa equo condannarlo a cinque anni e mesi uno di reclusione (artt. 265 p.p., 99 p.p. C.P.) con la conseguenza della interdizione dai pubblici uffici e della degradazione (ant. 29 C.P. , 24, 28 C.P.M.P.) nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (artl. 274. 488 C.PP.). PQ.M. Leui ed applicati gli ant. 265 p.p.. 99, 29 C.P.: 24. 28 C.P.M.P.: 274, 488 C.P.P. DICHIARA

Reg. Gen. n. 650/1941

SENTENZA N. 45

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.Y.S.N. G'.ud'.ce ~elarore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re. Imp. Gtud,ce Console Generale M. V.S.N.: Radogna Raffaello. GiudidConso/i M. V.S.N.: Palme ri Gaetano, Pompil i Torello. Pcrillo Emilio. Pasqualucci Renato ha pronunciato la seguente: · SENTENZA

Mazz:.irdi Giuseppe reponsabile dei reati di cui in rubiica e. con l'aggravante della recidiva generica, Jo condanna ad anni cinque e mesi uno di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della deg radazione nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia prevemiva. Roma 3.2.1942 - Anno XX. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Istanze di grazi:.i inolu·ate nel maggio del l 942 da Mazzari Giuseppe e dai genitoii non vengono accolte. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Min istero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/44 1del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e. pe1tanl0, viene

scarcerato dalla Casa di Reclusione di S.Gimignano il 24.8.1943. Detenuto dal 6.9.194 1 al 24.8.1943.

nel proced imento penale a carico di: Mazzardi Giusep~e, nato il 3.5.19 14 a Eause Vives (Ginevra-Svizzera), Dragone nelle truppe al Deposno del Rgt. «Nizza Cavalleria». Detenuto dal 6.9. 1941. IMPUTATO . di,~isfattismo polit_ic~ (art. 26_5 _C.P.) perché la sera del 29.7. 1941. in tempo di guerra, in Torino e ~iecisan~eme nel bar di_ '(ta Mazz1m 21, parlando con persone, comunicava una notizia falsa da destai e pubblico allarme e eme: «che gli inglesi avevano occupato la Corsica». OMISSIS . All'odierno dibattimento. per le ammissioni dell ' imputato e per le prove testimoniali è risul tato quanto segue. , La s~ra del 29.7._194 .1. il Mazzardi, i n serv izio presso il deposito de l Regoimcnto «Nizza Cavalle'.·1a», n~e_n tre SI trovava nel b~r di Vi~ Mazzj ni 2 I in Torino. bar che era soÌito frequentare, in pie~enu d_e l_~a1 ist? sosteneva eh: gli 111gles1 avevano occupato la Corsica e che nma Torino era piena eh .tale Inv1taro dal propnetano del bar. a smeri:ere simili discorsi · 1·1 •[V' '!azzardi' re p1·IC<IVa ., C() IJ. J •not!Zla. o · .· .· . . . . . - , pai O e llloiu, 1ose. fmo a quando lo stesso propnetano lo costrinse a uscire dal locale.

SENTENZA N. 50

Reg. Geu. n. 741/1941

Il Tribunale Speciale per la Di resa dello Stato composto da: Presidente: Le Merre Gaetano - Luogotenente Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re. Jmp. Giudici Consoli M. \I.S.N.: Calia M ichele, Alvisi Alessandro, Vedan i Mario. Rosa-Uliana Riccardo. Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedime mo penale a carico di: Fioretti Febo, naro il 12. I 0. 1905 ad Arro ne (Terni). meccanico. Detenuto dal 4. 11 . l 94 I.

OMISSIS

IMPUTATO

. Il_ Mazzardi, anche in dibattimento, ha ammesso il fatto e. a giustificazione. ha dichiarato che i prurn a comu!'.1~are la notizia incriminata che circolava per Torino, erano stati due alpini che parlavano con lu1. Cio ~ stato'. però. escluso d_ai testi escussi Riccio Giocondo, proprietario del bar e Zucchi 10 ~ Jberto; rn part1c_ol~re_1 suddetti testi hanno rife1ito che. in quella ùccasione. non si trovavono p1esen!1 ne~ locale alp1111 n~ <l·aJtra parte lo stesso Mazzardi ha saputo fornire alcun elemento idoneo a •,de~uticarh. Allo scopo di ~ollevare sospetti sulle dichiarazioni rese dal teste Riccio, il Mazzardi ha ce1cato d1 sostenere che eg!J era debitore del Riccio di una somma. ma ciò è iisultato falso. Mazzardi, nel ~euemb~e del 1940, per avere espresso apprezzamemi disfattisti cd allarmistici eia stato sottoposto a_1 vmcoh della ammo1ùzione per due annL Egli. inoltre, risulta alu·e volle condannato per reali comum e. pertanto. gli è stata contestata, in udie nza l' agoravante della recidiv·1 (ai·t 9· 9 , ~o ' ' . p.p. C.P.).

a) del reato di cui all'art. 265 C.P. per avere. in Terni. in tempo di guerra, nel settembre !94J . comunicato e diffuso notizie e voci false esagerate e tendenziose che possono destare pubblico allarme. deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione; b) del reato di cui al.l 'art. 282 C.P. per avere. nelle predette circostanze, offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo, affermando. fra l'altro, che il Duce è un buffone che ha sconvolto e ridotto l'Italia alla nùseria e un uomo di chiacchiere e non di fatti.

l\~ru:

. IJ

Nel fatto come è stato accertato - commesso dal Mazzardi in tempo di guerra - il Tribunale ravvi-

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'implttaw che per ultimo ebbe la parola col suo difensore

IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dibauimentali, specie


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TRIBUNAl.c SPECIALI.i PER I.A DIF!òSA DELLO ST,\TO

dalle parziali ammissioni dell'imputato e dalle chiare, precise ed esplicite accuse dei testi si è pmuro statuire

IN FArTO ED [N DIR ITTO Con atto d"accusa del 12.1.1942 di questo Tribunale Speciale veniva rinviato a giudizio. il rubricato Fioretti Febo d'anni 37 (meccani<:o nello M.ihil imento ausiliario di Terni. non iscritto al P.N.F. e già professante idee sovversive), per rispondere dei reati cli disfattismo politico e di olTcse al Capo del ~~mo. · Infatti emerse che nelle conver~azioni casuali il Fiorelli talvolta. parlando con vari compagni di lavoro. ebbe a commentare sfavorevolmente i nostri bol leuini di guerrn. espri111endo previsioni a nostro danno e valorizzando, invece. i comunicati nemici. in modo da lasciare intendere di averli ascoltati dalla rndio. lno(Lre ebbe ad esprimere contumelie comro il Duce: affermando che è un buffone che ha sconvolto e ridoHo l'Italia alla miseria. è un uomo di chiacchiere e non di folto. Il giudicabile che anche all'udienza aveva persiMilo alla negativa. ha dovu to fare talune parziali ammissioni, per cui di fro nte alle concordi specifi che accuse fatte dai testi Salvati , Quondam. Mndolini. Rossi e Broghetti . la prova risul1a csamieme. Costoro deposero che il Fiorelli parlando in varìe circostanze. con essi e con altri degli operai. du rame il lavoro, aveva detto che rltalia avrebbe perduta la guerra perché mancava di materie prime e che aveva fallo male a mettersi a lianco della Germania e contro la Russia. che in Italia si 1m1ore di fame. che gli inglesi avrebbero powto occupare la Sicilia con facilità non avendo noi le forze necessarie per opporsi. che i noSU'i bollettini non erano veritieri e che per ~apere la verità bisognava sentire radio Mosca e radio Londra. Riferendosi al Duce il Fiorelli aveva detto le frasi ineri minate. No n v'è dubbio pertanto che quanto è provato a carico elci Fioretti riveste gli e~tremi dei delilli di disfattismo p<>litico edi uffesa al Capo del Governo. ai sensi degli artL 265 e 282 C.P.. Pertanto accertàUt cd affe1ma1a la responsabilità pennie del Fioretti, esaminate e vagliale tutte le risultanze dibattimentali. nonché le richieste difensive. considerata la natura particolare dei reati commessi in 1110111enti difficili per la Nazione in guerra. il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: per il disposto dell'an. 265 C.P.: anni cinque: ai sensi dell'a11. 282 C.P.: anni due. Ed operato il cumulo delle pene (ari. 73 C.P.) complessivamente condannarlo ad anni sette di reclusione. Con la interdizione pcrpema dai r,ubblici uffi ci. con la libertà vigilato1. col paga mento delle spese di giudizio e di preventiva custodi,1. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.\.1.

Visti ed applicati gli aru. 265. 282. 23. 29. 73. 228. 229 C.P.; 274. 488 C.P.P. DICHLARA

Fioretti Fabio colpevole dei reati a:.crittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 7 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e.on la libenà vigilma, col pagamento delle spese di giudizio e di preventi va custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 6.2.1942 -Anno XX. Seguo no le firme del Presidente e dei Gi udici. NOTLZIE DESUNTE DAL rASCICOLO DI ESECUZIONE In ouempcranza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'ù1terno con circolari n.46643 del 27.7.1 973 e n. 492 16/44 1 del 14.8. 1943 viene proposta la Iibcrazione per Grazia Sovrana e. penanto. Fiorelli Febo viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 27.8. 1943. Detenuto dal 4.11 . 1941 al 27.8.1943. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre del Fioretti il I 5.4.1 942 non ven ne a<.:colta. Su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi il Tribunale mi litare ten-itoriale di Roma. rilevando che il reato di Offesa al Capo del Governo previsto dall' art. 282 C.P. è stato abrogato dal D.L.L. 14.9.1944 n. 288 c. quindi. non costituisce più rea10. dichiara. con Ordinanza del 18.4.196 I. cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna in niu.a per iI ~ud dettoreato a Fioretti Febo dal T.S.D.S. con sentenza del 6.2.1942.

SECONDA PARTE: SENTENZE PROJ'\UNZl,\TE ()A l T.S.D. S.

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u 18.12.1965 il Presidente della Co11e di Appello cli Perugia. al linc di esaminare una istanza inoltrata da Fiorelli Febo per procedere. secondo quanto previsto dal D. L.L. 5.10. 1944 n. 3 16, a un giudizio di revisione della scntenza emessa il 6.2.1942 dal T.S.l).S. con la quale il Fioretti è stato ritenuto colpevole del reato di disfanismo politico previsto dall'art. 265 C.P.. ha chiesto all'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppressi la trasmissione degli atti processuali. Gli atti non vem~ero trasmes~i perché il Procurawre militare Dr. r loro Roselli ha ritenuto che la scn_1enza in qu~stio~e poteva essere dichiarnta giuridicamente inesistente dalla Cone Suprema dt Cassazione per le d1spos1zioni contenute nell'an. I del D.L.L. 27.7.1944 n. 159. Penanto il suddeno Procuratore militare ha inoltrato. in data 14.1. I966. alla Procura Generale della Corte Suprema di Cassazio ne motivala ric hiesta di dichiarazione di giuridica inesistenza della . . sentenza pronunziata nei confronti di Fioretti rebo dal T.S.D.S. il 6.2.1942. Nella richiesta si rileva. anzi1uuo. che «secondo quamo viene affermato dal Manz1m nel suo traiuno cli dirillo penale e dal De Marsico nella nota a pagina 440 detr Archivi~ Penale del _1946 ~ dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale - udienza del 26. 1 1. 1945 e del :i.2. 1946 - R1 v1stn I enal~ 1946 pagina 330 e Giustizia Penale 1946-11 -36 1) in tema di disfattismo politico gli ~ppr~zzam~n_ll personali sullo sviluppo degli avvenimenti politici militari non rientrano nel co1~c:tto d1 voci e notLZ1e false esagerate e iendenziose che possano destare allarme». Quindi il Dr. Roselh nleva che la condan~ na inJlilla a Fioretti Febo dal T.S.D.S. ha tutte le caratteristiche di una condanna che doveva servire d1 ammonimento a coloro che non erano isctiui al Partito nazionale fascis ta e che professavano idee comra.rie al Fascismo e che penanto la sentcn1.a in questione poteva essere dichiarata g.iuridicrun~nte inesisteme per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 27.7. 1944 n. 159 perché emanata unica. mente per la esigenza di wtelare e consolidare il regime fasc ista. L'l richiesta inoltrata dal Procuratore militare Roselli viene accolta sia dalla Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione che dalla Seconda Sezione Penale della Corte Sup_rema di Cassazione che con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 6.7.1 966 «annulla perché g1und1cameme inesistente la sen1enza pronunziata dal T.S.D.S. il 6.2. 1942 nei confronti di Fioretti Febo». NOTA: Insieme con Fioretti Febo venne anche denunziato. quale coimputato Miselli Generoso. nato il 2. 12.1891 a Terni - Capo Fresatore presso la Fabbrica cl · Armi di Terni. Detenuto dall'l.1 1.194 1. IMPUTATO del delillo di cui agli articoli 11 Oe 265 C.P. per avere. in concorso con Fioreui Febo. in 1~mpo di gue,n , nel settembre ciel l 941, comunicato e diffuso notizie e voci ralse, csagcratc e tenden:r..1ose che possono destare pubblico allarme, deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione. n Giudice Istruttore (Ugo De Rienzi) ha emesso, in data I0. 1.1 942 - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - la seguente sentenza.

OMISSlS L'unico elemento di accusa contro il Miselli. recisamente negativo, era dato dalle dichiarazioni del teste Boru:hetti Ivo. il quale dinanzi al Tenente dei Carnbi nieri Dc Paulis. che aveva svolto le indagini per ordi;e della Direzione della Fabbrica d'Armi. aveva dello che i <.:oncctti_ disfauis~i espressi dal Fioretti erano condivisi principalmente dal Yliselli. Il Borghetti ha attenuato d1parecchio tale sua affermazione e. infaui . ha dichiarato di avere avuto «imrressione» che i discorsi del Fiorelli ~~ssero approvati dal Miselli. ed ha aggiumo di non avere sentito ciò che il Miselli rispondesse al F1oretu dmante tali discorsi. Né più sicuro è stato il Borghetti quantt) si è riferito ai colloqui che sabbe1:o av~:m'. ti fra (I Misel_li e ralLro operaio Mariani, in quanto, se è vero che al rigmirdo ha dello c.: he 11 _pn1110 n l'env11 a.li ~ltro ciò che aveva appreso dal Fioretti. ha aggiunto una frase. e cioè «per quanto m1 era_poss,_btle sen11re» eh~ dimostra palesamentc come il Borghetti non rosse affauo sicuro di questa uluma circostanza da lui dichiarala. A ciò v,1a"!!iunl.o il fatto che il Mariani ha escluso che il Miselli gli abbia fono dei discorsi sulla guerra, essencl~i fra loro parlato di caccia per la quale entrambi erano appassionati. Ritenu to che, in


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T. $. D.S .

tali co_ndizioni. la prova contro il Miselli Generoso è. come si rileva dubbia si ri tiene che sia opportuno e giusto proscioglierlo per insufficienza di prove.

. al di disfattismo poitico continuato (art. 81. 265 C.P.) per aver diffuso, in più occasioni. in esecuz10ne di u,_1 _medesimo disegno criminoso. noti.zie false. esagerate e tendenziose. che possono dep,imere lo_spmto pubblico, e svolto una attività tale eia recare nocumento agli interessi nazionali: b) d1 offesa all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.l'.) per aver pronunziato le seguenti frasi: «Il Duce è un delinquente. un porco. un pederasta. Si è vendmo ad H itler: è un servo di Hitler. Mi rincresce che sia morto Bruno perché tropp? giovane: non sarebbe stato meglfo il padre? È un fundor perché in poco tempo ha fuso l'Impero. É una vera vergogna ave re un simile Capo di Governo,,. c) di offesa ali' onore e al prestigio del Capo della Nazione alleata (Germania) ai sensi del!' art. 297 C.P. _per avere pronunciate le seguenti frasi: «Hitler. è un porco. Hitler è peggio del Duce perché invece clt and~tre con le donne, prova ne sia il fatto che non è nemmeno sposato. va con gli uomini. In sostanza e un pederasta». l n epoca dal giugno al settembre 1941, in Torino nella sede della società «Rum.ianca,,. . In esito al pubblico dibatti mento. uditi iJ P.M. nel la sua requisitoria e l"imputato che, col suo difensore, ha per ulr1mo avuto la parola. osserva

aveva detto «Il Duce è un delinquente. un porco, un pederasta. Si è venduto ad Hitler ed in conseguenza l'Italia sarà per sempre schiava del.le barbarie tedesche. Io castrerei i tedeschi perché sono invadenti e vorrebbero dominare tutto il mondo mentre invece scompari.ranno dalla circolazio ne perché l'asse deve essere sconfitto. Se vi ncesse la guerra cosa cbe escludo nel modo più assoluto. sarei disposto a mangiare gaui, cani. pidocchi, cimici e pulci. Un mio amico rie ntrato dal Belgio ha racco ntato che i tedeschi affamano la popolazione delle zone occupate e fucilano tu tti coloro che tentano di ribellarsi . Tale mio amico è stato maltrattato e picchiato dai tedeschi ed ha detto inoltre che i soldati italiani sono ri tenuti dai germanici soldati di cioccolato. Tutte le Nazioni che cominciano con la lettera <.<i» portano scalogna e sono destinate ad essere sopraffane. Prima l'Iraq. poi l'Jsan e poi l'lcalia. I soldati italiani dimostratisi eroi sono degli imbeci lli perché si fan no ammazzare per il volere di quel delinquente (alludendo al Duce). Mi rincresce che sia morto Bruno perché è troppo giovane. Non sarebbe stato meglio che fosse morto il padre? Voi alt1i siete degli illusi perché sperate nella vittorìu dell'ltalia e della Germania e iu una futura ricos1rnzionc europea basata sulla giustizia. Mussolini e Hitler hanno s ulla coscienza migliaia di morti per la guerra che hanno voluw e di cui subiranno le conseguenze, perché noi la guerra la perderemo certamente. Anc he se vincessimo, noi altri italiani saremo sempre schiavi dei tedeschi; Mussolini è un servo di Hitler. Il Duce invece di pensare alla guerra pensa alle donne. È una vera vergogna avere un simile Capo di Governo! Hitler è peggio del Duce perché invece di andare con le donne. prova ne sia il fatto che non è nemmeno sposato. va con gli uomini. In sostanza è un pederasta. Mussolini ed Hitler sono due porci. Il Duce è un " fundor'' perché in poco tempo ha fuso l'Impero. In quanto a noi squadristi vi è da notare che qualcuno non porca lo speciale distintivo all'occhiello per paura <li essere malvisto dalla popolazione perché. dopo I.i nosu-a sconfitta. saranno i primi ad essere messi al mu ro. Specie in Italia non tarderà a scoppiare una controrivoluzione perché la popolazione è stanca della guerra e del le privazioni che ne derivano. Mi hanno assicurato che di viveri ne avremo al massimo sino a Natale». Il Casalegoo anc he all"odierna udienza ha ammesso di avere avuto con i colleghi di ufficio discussioni di poli1ica e sull'attuale guen-a, ma, in sostanza, ha negaw cli essersi espresso in termini ingiuriosi verso Mussolini e Hitler e di aver diffuso notizie fa lse e tendenziose, nonché di aver fatto appre.zzamenti disfattisti sull 'esito dell"attuale conflitto. Ma i testi Gaidano Carlo. Lazzari Al ba, Tabasso Nina e Franco Ma.ria, tutti colleghi d'ufficio del Casalegno, anche al dibattimento sono stati precisi e univoci nel conferma.re che tutti i discorsi sopra riferi1i sono stati effetti vamente fatti dal Casalegno nell'epoca e nel luogo in epigrafe accennati . È vero che. come ha asserito l'imputato e come hanno ammesso anche i testi. non correvano rapponi cli cordialità fra il Casalegno e qualc uno dei testi stessi. come la Tabasso e la Franco; ma ciò, come è stato chiarito in udienza. era dovuto principalmente e appunto al fatto del comportamento del Casalegno coi suoi continui discorsi che aveva no suscitato riprovazione e sdegno fra quei buoni impiegati . Pertanto. nei fatti come sopra acce1tati. il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati rnbricati e commisurando la pena all'entità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato. reputa giusto condannarlo alla pena complessiva di anni dieci di reclusione, risultanti dal cumulo di anni sette per il delitto di cui agli artt. 81, 265 C.P. e di anni uno e mesi sei per ciascuno dei delitti previsti iispeu.ivamente dagli a.ltl. 282 e 297 C.P.. nonché al pagamento delle spese processuali e di cusmdia preventiva (a rtt. 274 - 488 C.P.). Ne conseguono J'i111erdizione pcqJell.la dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la libertà vigilata (,u-1. 230 n. I C.P.).

IN FATTO ED IN DIRITTO

P.Q.M.

P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del PM. DICHIARA Non doversi procedere contro Miselli Generoso per insufficienza di prove in ordine al reato addebitatogli e ordina la sua scarcerazione. se non detenum per altra causa.

Reg. Gen. n. 761/1941

SENTENZA N. 75

Il Tri bunale Speciale per la Di.fesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re. Jmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Cangemi Giovanni, Colizza lJ!!O. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele. Leonw·di Nicola. Suppiej Giorgio. ha pronunciato la seguente: ·

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Casalegno Marcello. nato. il 9. 1.191 J a Torino, impiegato privato. Detenuto dal 1. 10. 1941 IMPUTATO

A seguito di istruttoria a rito sommario. con atti d"accusa del P.M. in data 25 gennaio u.s., il preven~uo fu nnviato a giudizio per rispo ndere dei fatti del.ittuosi sopra. in epigrafe. enunciati. All'odierno d1ballJmento, per le dichiarazioni dell'imputato e per le concordi ed esaurienti prove testimoniali, si è potuto acce1tare quanto segue: li rubricato Casalegno, stenodattilografo presso la società «Rumianca» con sede in Torino . Corso Mon1:vecchio 39 - in epoca dal giugno al settembre 1941, in diverse occasioni, parlando coi colleghi di ufhc,o, s, era espresso in termini disfattistici e oltraggiosi per il Duce e per Hitler. Egli, fra l'altro

Letti ed applicati gli artt. 265,282, 297. 73, 29, 230 n. I C.P.; 274 - 488 C.P.P. DICH IARA Casalegno Marcello responsabile di tutti i reati in epigrafe ascrilligli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni dicci di reclusione, colla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata.


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P.Q.M .

Roma, 19.2. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Casalegno: In ottemperanza alle disposizioni im partite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7. 1943 e n. 492J 6/44 l del I4 .8.1 943 viene proposta la li berazione per Grazia Sovrana e pertanto Casalegno Marcello viene scarcerato dalla Casa di Reclusione d i S. Gimignano il 21 .8.1943. Detenuto da l 1.10.1941 al 2 1.8.1943. Il Trib unale Militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del!' 1 I. l. I 967, estinti per l'amnistia concessa con l'art. I del D.L. 17. J 1.1945 n. 7 19 i real i per i quali Casalegno Marcello ven ne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 19.2.1942 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.1 1. I 947 n. 1631).

Visti g l.i artico li 3 Legge 4 .6. l 93 I n. 674; I R.D.L. I 5. I 2.1936 n. 2136: I R.D.L. 9. 12. I 94 1 n. 1386; 479 C.P.P. ASSOLVE Maio lo Francesco dai reati ascrittigli per ins ufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà se non detc nut.o per altra causa. Roma. 21 .2.1 942 - Anno XX. Seguono le firme de l Presidente e dei Gi udici.

SENTENZA N. 88

Reg. Geu. n. 713/1941 Reg. Gen. n. 760/1941

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SECOKDA i'ARTE: SENTENZE PRONUK7.IATE DAL T.S .D.S .

TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,'ITO

SENTENZA N. 76

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Staio composto eia: Presidente : Griffini Mario - Luogotenen te Generale M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - P rocurawre Militare del Re. hnp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Leo nardi Nicola, S upp iej G iorgio, Cap uti Pietro, Palmentola Aldo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimemo penale a carico d i.: Maiolo Francesco. nato il 10. 12.1903 a Polia (Catanzaro), muratore, detenuto dal 12.1.0.1941. IMPUTATO de i reati di vilipendio <lei Governo del Re Imperatore e <lelle Forze Armar.e dello Stato (artl. 290 P.P. e cpv. C.P.) per avere il 3.10.194 1, in Roma e nel la Via Sanbucuccio d ' Alando, in presenza di più persone. a seguito cli disc ussione su rattj di natura privata avuta col sergente Pizzonia Vito, profferito le seguenti frasi: «avete trovato quesro Governo svergognato per dare eia ma ngiare alle vos tre fami g lie e tu ti sei venduto volontario sotto la schiavitù mili.tare per sostenere la vita, altrimenti morivate d i fame. Me ne infisc hio che sei un sottufficiale». IN PUBBLICA UDIENZA Semito i.I P.M. e l' imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola.

IN FATTO ED IN DIRffTO M.aiolo Francesco, per i fatti specificati in rubrica fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per ri spondere ciel reato ascrittogli. Nell'orale dibattimento l'imputato ha negato ogni sua responsa bilità. li teste Pizzonia Vito ha confermato l'accusa. Il Collegio, prese in esame le dichiaraz ioni sopra cennate e que lle rese dai tes ti Pres utti e Sorrenti. i guaii hanno escluso di avere sentito pronunciare all'imputato le frasi addebitategli, si è tsovato nelI' impossibili tà di pervenire ad una precisazione,-s ulla esistenza o meno dei fatti addebitati al Maiolo, il quale pertanto deve essere assolto per insuffici.enza di prove. Ritenuto che J' imputato deve. conseguentcrnente, essere posto in libertà se no n detenuto per altra causa.

Il Tribu nale Speciale per la Difesa dello Stato composto da : Presidenre: Griffi ni Mario - L uogoteneme Generale M.V.S .N Giudice Relatore: Lanari Piero - Prot:uratore Militare del Re. lmp. Giudici Consoli M. \~S.N. : Radogna Raffae llo, Bergamaschi Ca rl o. Caputi Pietro, D'Alessandro Italo, Vedani Mario. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA ne l procedimento penale a carico di: Cersini Settimio, nato il 28.10. l 900 ad Orvieto (Terni). ferrovi ere, deten ulO dal 17.1. 1942. IMPUTATO a)de l <lelittodi cui all'art. 265 p.p. C.P. per avere in Roma in giorn o imprecisatodell'.:1prile 1941. comu rli cato noti zie false, tendenziose e ta li eia deprimere lo spirito pubblico; b) de l dclittO di cui alJ'art. 282 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. offeso il prestigio de l Capo de l Governo. IN PUBBLICA UDIENZA

Senti to il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ulti mo ebbe la parola col suo difensore.

IL TRIBUNALE Ritemno che dall a lettura degli atti process uali nonché dalle ris ultanze dell' orale dibauimento specie dalle d ichiarazioni del giudica bi le e dei test i, si è potuto statuire.

IN FATTO ED IN DIRITTO Pasqualini Nicola, mi lite della 112• Legione M .V.S.N., cli Roma; portiere dello stabi le?~ Via Nina. 76 nel giug no 194 1 parlando con un capo squadra della M.V.S.N. della 9a Zona. ebbe a ntenre che il rubricato Cersini Settimio macc hinsita delle FF.SS .. nell'aprile dello stesso anno, parlando confidenz ialmente con lui, aveva fatti i <li.scorsi incriminati e rubricati cos ti tuti vi cli responsabilità penale in ordine ai reati di cui agli artt. 265 p.p. e 282 C.P.: ossia di disfattismo politico e cli offese al l'onor~ del Capo del Governo. Soggiungeva a ltresì che egli aveva denunciato il Cersini nel}o stesso mese d1 aprile al Gruppo rionale fascista Salario e che essendo stato su bito chiamato per co nfermare la denuncia, dopo che la pratica era stata ist ruita, nu lla era star.o l'ano. . . . . Di conse<>uenza i.I detto capo squad ra pre ndeva degl i appunti e ne dava comurncaz1onc ai suo r superiori: i q:ali, dopo aver sentito il Pasqualini e raccolti gli elementi necessari, passarono la denun-


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TRJBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

eia alla locale Questura. A sua volta la Questura procedeue agli accertamenti dei fatti criminosi. e mentre il Pasqualini insistette oélla sua versione, il giudicabile invece si mantenne negativo. Il Cersini si mantenne pure negativo dinanzi il Giudice lstrnttore di questo Tribunale Speciale cd al dibattimento. Atruclienza anzi precisò che si considerava vittima cli una vendetta. in quanto non trovandosi in buoni rapporti col portiere del fabbricaco pure da .lui abitato. doveva avergli organizzato la denuncia. Asseri va di essere stato chiamato nell · aprile al Gruppo Salario, ma dopo di essere stato sentito e dopo essere difeso dalle acc use, la pratica venne senz' altro liquidata. Nel successivo giugno venne chiamato in Questura e denunciato al Tribunale Speciale. L. imputato a provare la sua innocenza e che era vittima di llna vendetta, chiese la testimonianza di un Maresciallo di P.S. del suo rione che ven ne a dire come realmente in passato la moglie del Cersini era ricorsa al Commissariato di P.S. per fare intervenire. come infatti intervenne. deua Autorità contro la moafie ciel portiere Pasqualini perché non si comportavn bene con gli inquilini del palazzo. di un funz ion: ·io del Ministero delle Finanze, il coinquili no Cav. Stirpe. il quale nel parlnre assai favorevo lmente nei confronti ciel giudicnbile. mise in sinistra luce il poniere per il suo contegno verso il Cersini e sua moglie. dal Generale di Divisione a riposo Gr. Uff. Omnis. che pure ebbe pru·ole cli elogio per r imputato e piuttosto sfavorevoli per il Pasqunlini, delr Ispettore Federale del Fascio di Roma che. nell'esprimersi favo revolmente nei confronti del Cer-sini, al'fermò pure che si meravigliò quanto venne a conoscenza delle accuse mosse. perché lo conobbe e lo 1i Lenne sempre un buon italiano ed un buon fascista. Dinanzi alle citate lusinghiere testimoniali. ed ai precedenti ottimi del Cersini che risultava valoroso combattente della grande guerra, ottimo runzionado delle FF.SS. era stato encomiato in conseguenza dei servizi speciuli resi conducendo macchine per treni reali e ciel Duce (tanto che pubblicamente andava vantandosene). stanno però le accuse del Pasqualini e della di lui nipote. ragazzina di 14 anni. Entrnmbi testi d'accusa che. nel rife1i re le frasi incriminate. sempre dissero che le parole pronunciate clall' imputato devono considerarsi come espressioni di italianità anziché di antiparriottismo. e la stessa nipote del Pasqualini soggiunse alcresì che quest'ul ti mo. quru1do un · incaricato ciel gruppo Salario ebbe ad interrogarlo sui precedenti ciel Cersini (e cioè per accertare se si trattasse di un sovversivo e di uno che abi tualmente usasse frasi di disfattismo) rispose negativamente. Di fronte alle continue energiche proteste di innocenza fatte dal Cersini. il Collegio opina che dati i non troppi buoni rapporti fra i due. )"imputato non avrebbe dov uto pronu nciare le frasi incriminate. Però non v·è dubbio che un discorso egli ebbe a fare al portinaio Pasqualini alla presenza della nipote, forse dalle stesse attenuate interpretazioni delle parole dei detti due testi d'accusa. può sorgere il dubbio che le parole possono essere siate affermate in modo equi voco. Pertanto il Collegio è d'avviso di dove r dichiarare il Cersini assol to per insufficienza cli prove dai reati ascriltigli; ordinandosi che egli ve nga immediatamente scarcerato se non detenuto per al tra causa. P.Q.M. Visti ed app licati gli artL. 265 p.p. e 282 C.P.. 479 C.P.P. DICHIA RA Cers ini Settimio assolto per insufficienza di prove dai reati ascrilligli ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. RèJlna, 27.2. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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SECON OA PARTE: SENTENZE PROKUNZIATE DAL T.S .D.S.

SENTENZA N. 98

Reg. Gen. n. 872/1941

LI Tribunal.c Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relarore: Milazzo Gioacchino - Procurato re !Vii iitare del Re. lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Colizza Ugo. Bergamaschi Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano. Pompili Torello. Al visi Alessandro. ha pronunciato la segue nte:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Co grossi An nibale. nato il 3.9. l 920, a Caste lleone (Cremona). studente; Co grossi Francesco. nato iI 15 .6. 1922, a Castelleone (Cremona). meccanico: Carubelli Severino. nato il 20.2. I 923. a Castelleone (Cre mona). studente. TutLi detenmi dal 24.9.1941. IMPUTATI il primo ciel delitto cli cui all'art. 29 I C.P. per avere. in una nOLte imprecisata della prima metà di settembre 194 1. in Castelleone. pubblkamente vilipeso la Nazione italiana, defecando sulla statua <lei monume nw ai Caduti in guerra. Gli altri due di concorso nel delitto commesso da Co grossi Anni bale. ai sensi clelr art. 11OC.P. per avere istigato costui a compiere il delitto e per avervi partecipalo defecando nei pressi del monumento medesimo. Tutti alla contravvenzione di cui agli arn. 110. 726 C.P. per ave re nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e con le stesse modali tà. compiuto atti contrari alla pubblica dece nza. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.1 93 1 n. 674; I R.D. Legge 15.12. 1936 1.386: I IO. 291, 726. 74 C.P.: 488,274 C.P.P..

11.

2136; I R.D.L. 9.1 2. 194 1 n.

DICHIARA Gli imputati responsabili dei reati agli stessi ascritti e condan na: Cogrossi Annibale alla pena cli anni uno e mese sei di reclusione e giorni quindici cli arresto. Cogrossi Francesco e Carubelli Severino alla pena di anni uno di recl usione e giorni quindici di arresto. Condanna tmti gli imputati al pagamento in solido delle spese del processo. alle spese per il mantenime nto dura nte la custodia preventiva e ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 3.3. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presicleme e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Cogrossi Annibale: con Decret0 e messo il 12.9. 1942 dal Guardasigill i Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia viene ammesso al beneficio della liberazione condizionale. pertanto viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.9.1942. TI T.S.D.S. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel R.D. I 7. LO. 1942 n° 1156. dichiara. con Ordinanza del I 7.12.1942. estinti per aministia i reati per i quali Cogrossi Amtibale venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 3.3 .1942. Detenuto dal 24.9. 194 l al 25.9. I 941. Cogrossi Francesco: detenuto dal 24.9.1941 viene scarcerato. per espiata pena. dalle Carceri Giudizia1i e di Roma il 9. IO. I 942. Caru bell i Severi no: detenuto dal 24.9. 1941 viene scarcerato. per espiata pena. dal le Carceri Giudi ziarie di Roma il 9. l O. I 942. NOTA : Il Gi udice Istruttore ha dichiarato, con sentenza del 18. 1. I 942. di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confro nti dei coimputati: Cusi Eligio, nato il 30.5.1924. a


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T RIBUNALE S PECCALE PER LA DIFESA DELLO STATO SF:COKDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

Castel leo ne (Cremona). li bero; Manara Carlo, naw il 25. l I. I 923 a Castel leone (Cremona). libero, studente: Taino Vincenzo. nato 1'8. I 0. 1925 a Cas te lleo ne (Cremona), libero, Q,U'Zone . .. Il Giudice Istru ttore (R ienzi Um berto) ha ritenmo «che i minori C usi Eligi;, Manara Carlo e Taino V111cenzo non agirono per odi o contro la Patria e per altro biasimevole ponderato motivo, ma piuuosto per un m1pulso di giovanile inconsideratezza e di non medicata ri flessione. Inoltre i suddetti minori si limitarono a defecare non sul monumento, ma nei dintorn i de l monumento>>.

343 SENTENZA N. 126

Reg. Gcn. n. 671/1941 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Staro composto da:

Presiden te: Le Metre Gaetano - L uogoteneme Genera le M .V.S.N . Giudice Relatore: M ilazzo Gioacchino · Procuratore Mi litare del Re l mp. G iudici Consoli J'vf. V.S.N. : Radog na Raffaello, C isotti Carlo, Suppiej Giorg io. Rosa-Uliana Riccardo, Caputi Alessandro. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Rcg. Gen. n. 871/1941

SENTENZA N. 125

Il Tri bunale S peciale per la Di fesa dello Stato composto da: Presidente: le Metre Gaetano - Luogotenente Generale M.V.S.N. Giudice Relatore: M ilazzo Gioacchino - Procuratore l'v1ilitare del Re. frnp. . C~udici Consoli M. V.S.N: Radog na Raffae llo, Cisotti Carlo, Rosa-U liana Riccardo. Supp ici Gt0rg10, A lv1s1 Alessandro. · ha pronu nciato la seguente:

nel procedimento penale a carico di: Vatteroni Gino. nato r 11.12.1903 in Avenza (Massa Carrara), man ovale . camicia ne ra 89" Legione, detcnuLo dal 16.1.1942. IMPUTATO del deli tto di cui all' art. 282 C.P. perché il 6.8.1941, nello stabilimento «Runùanca» d i Avenza . avendo ricevuto la canolina preccllo di 1ic hiamo in servizio e mostrandosene dispiaciuto, rispondeva al caposq uadra Menconi Ere bo. che gli prospettava la possibi li tà di un premio, con evidente allusione al Duce: «digli che vada da lui, eapocchione. ma sta a Roma».

SENTENZA

OMISSIS

nel procedimemo penale a carico d i: De Rossi Giuseppe, n ato il 18.3. 1882 a Roma. manovale. Detenuto da ll'8. 12. 194 I. IMPUTATO dei de litti di cui agli an L 265. 282 C.P. per ave re 1'8 dicembre scorso, in Roma, in una vettura tram vi_aria della c ircolare nera. pro nunziato a voce alta parole deprimenti dello spiri to pubblico ed of tensivo del pres ti gio del Capo del Governo - D uce de l Fascismo. OM ISSIS P.Q. M .

P.Q.M.

Visù g li an t. 3 Legge 4 .6.1931 n. 674; I R.D.L. 15.12.1936 n. 2 136; I R.D.L. 9. L2. J941 n. 1386; 479C.P.P.. ASSOLVE Vali.erano Gino dal reato ascriuogli per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà se non detenuto per al tra causa. Roma , 17.3. 1942-AnnoXX Seguono le fime del Presidente e de i Giud i.ci.

Visti gli artt. 3 Legge 4 .6. 193 l n. 674; I R.D.L 15. 12.1936 n. 2 136: I R.DL 9. 12. J 94 l 11. 1386; 282, 654. 73 C.P.; 488 - 274 C.P.P.. DICHIARA . De Rossi Giu.seppe responsabile dei reati di cui agli arll. 282 e 6S4 C.P. e così modi ficando parzialme nLe la rubnca, lo co ndanna complessivamen te alla pena di an ni uno d i recl usione e mesi uno di arresto, alle spese elci processo ed al le spese pel mantenimemo durante la custodia. Ro ma. 17.3. l 942 - Anno XX. Seguono le firme del P residente e de i Giud ici. NOTlZfE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Una istanza di g razia inoll raLa da De Rossi Giuseppe il 29.3. 1942 viene accolta. Penanto con Decreto del 26.9. I 942 viene co ncesso il condono condi1.ionale de lla resid ua pena da espiare e De Ross i G iuse ppe viene scarcerato d a lle Carceri Giudiziarie d i Roma il 3. I O. l 942 . Detenuto dall'8. l2.l94 1 a l 3.10.1942.

SENTENZA N. 137

Reg. Gen. n. 789/1941 Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato co mposto da:

Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore M ii. del Re Imp. Giudici Consoli lv.1. V.S.N. : Ga ngemi Giovanni , Colizza Ugo. Pal me nl.ola Aldo, Calia M ichele , Perillo Em ilio. ha pron unciato la seguente: SENTENZA ne l procedimento penale a ca,ico di: M ano li Spiru. nato il 12.1 O. 19 17 a Cheren (Eritrea). autista. Caporal Magg iore ne l 140°, Rgt. Fanl. Detenuto dal 26.11.1941 . IMPUTATO a) del delitto cli cui ali' art. 265 cpv. 1° n. l C.P. per avere, in tem po di guc1n, dal novembre 1940 al giugno I 94 1, durante la sua prigionia in territorio nemico, comu nicando con al tri mi litari italiani


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TRIBUNA LE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

com~ l~i prigioni~ri. diffuso notizie fa lse, esagerate e tendenziose atte a deprimere Jo spisito dei prig10111en. ed agito 111 modo da recare nocu mento agli interessi nazionali: _b) del del_itto di cui all'art. 282 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, con volgari parole d1 scherno, offeso il prestigio del Capo del Governo: e) del delitto cli cui _a! l'art. 29 1 C.P. per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo. pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana.

Fra le espressioni volgari ed offensive per la persona del Duce pronunziate dal Manoli spesso ricorrevano quelle di «porco», «vigliacco», «farabutto»: al Duce. inoltre, egli faceva direttamente risali re la colpa di quanto era avvenuto sul fronte greco e delle precarie condizioni nelle quali.. anche per il cattivo trattamento cui erano soggetti ad opera dei militari greci, versavano i nostt·i prigionieri. Significativo assai ed indice chiaro del livore antitaliano e della malvagità del Manoli è !"episodio ri!!uardan te la camicia nera t-.fasotti Orazio. il quale ricoverato a!J' infermeria perché gravemente m~lmo di enterite. fu obbli gato dal Manoli. con minaccia altrime nti di percuoterlo con un basrone. a gridare per tre volte «abba;so Mussolini»: e poiché il Masotti. cosu-ettovi, cercava di pronunziare le parole a bassa voce. lo obbligò a dirle a voce alta' Circa J' Italia e gli italiani. poi. si compiaceva dire. fra l'altro. che gli italiani e non gli abissini erano barbari perché compivano saccheggi ed uccisioni. e mentre si credono superiori a tutti. sono invece degli schiavi, dei soggetti e dei vigliacchi. e che egli sentendosi di sangue greco, avrebbe combattuto volentieri contro gli italiani, che. inoltre, l'Italia non era un Nazione guerriera e non era capace di fare la guerra. non avendo un esercito in grado ùi competere con quello greco e con quello inglese. Nè la vigliaccheria del Manoli si arrestò davanti alle angherie che subivano ad opera del nemico. i nostri soldati ed alle sofferenze di costoro. che. anzi. quando questi sfiniti per il duro bestiale lavoro (al quale erano sottoposti dai greci) se ne lamentavano o quando tentavano di reagire ali' attività disfattista dello stesso Manoli, cosmi li den unciava ai sorveglianti greci che si precipitavano a percuoterli inumanamente. Non v'è dubbio pertanto che i suaccennati fatti e l' attività provata a carico del Manali costituiscono il triplice reato di disfa1tismo politico agg ravato, di offese al Duce e cli vilipendio alla Nazione Italiana ascrittogli come in rubrica. ai sensi degli am. 265 cpv. I n. 1: 282. 291 C.P.. Accertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile. esaminate e vagliate le risultanze dìbaltimentali nonché le richieste difensive: considerata la gravità dei fatti commessi in rnomemi particolari della Nazione in guerra; tenuto presente che trattasi di un meticcio, di un generato eia due esseri di razza diversa (padre di razza bianca e madre di razza nera) che nel passato si era componaco bene: il Collegio è d'avviso di i,,-ogare le seguenti pene: per il disposto dell'art. 265 cpv. I 11. I C.P. anni 15: in applicazione dell'art. 282 C.P. anni 3; ai sensi deira n. ?.91 anni 2. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannarlo ad an ni 20 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e 1· imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore . IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettetura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento speci~ dal!~ dic hi_ar~zi~ni _d,ei testi e dall'imputato. che all" uclienza ha dovuto fare pe1f ino delle parti~ colan gravi amm1ss1oni. SJ e potuto statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO Con ano di accusa 29. 1. 1942 il P.M. di questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio il rub1i cato Manali Spisu (nato_a ~ b~ren Eritrea e già residente inAsmara, autista, caporal maggi~re al 140° Fanteria) per nspondere d1 ch~fatttsmo politico ai sensi dell 'art. 265 cpv. I n. I C.P. perché in tempo di guerra. dal novembre 1940 al giugno 1941. durante la sua prigionia in territorio nemico. comunicando con alui militari i'.a.Uani, co1~1~ lui prigionieri, ebbe a diffondere notizie false, esagerate e tendenziose atte a dep,imere lo spmto dei png10n,en, e ad agire in modo da recare nocumento aglj interessi nazionali. Inoltre di offese al Capo del Governo e di vi lipendio al.la Nazione Italiana perché. nelle stesse circost_anze di_tempo e di luogo. ebbe a profferire parole volgari di scherno comro il Capo del Governo e d1 vtlJpencJ,o contro la Nazione Italiana. Se~ond? gli elementi raccolti in corso istruttorio ed a dibattimento risultò che il caporalmaggiore Mano li Epiru, appartenente al 140° Reggimento di Fanteria, il 14. I J.l 940 fu fatto prigioniero sul fronte greco. Dopo la vittoria sulla Grecia molti dei militari italiani, già prigionieri in Grecia. accusarono il_Manoli di aver compiuto opera disfattistica e antitaliana dura nte la prigionia e di aver pronunztate ripetutamente parole di offesa all" inclirizzo del Duce. . La seconda sottocommissione interrogatrice dei prigionieri predetti compì al riguardo un' ampia rndagme dalla quale emerse la ve rità de!!lì addeb.iti mossi al Manali ~I Mano li . sos'.anzialrnente negativo~ha ammesso soltanto di ave.r riferito ai compagni di prigionia dcli Italia che egh, conoscendo la lingua greca. leggeva sui giornali greci. Ha a!!giunto che tali notizie egli le dava per rispondere ad analoga richiesta dei compagni. che desidcravan;-conoscere come procedesse la guen·a. Le dichiarazioni Manoli che tenderebbero a smjnuire la gravità della sua opera criminosa c_o:mpmta, sono, però. d~stru tte dalle precise deposizioni dei testi, tutti mi li tari già come lui prigionieu m Grecia, dalle quali e pienamente provato ciò che gli si attribuisce. Quanto hanno detto concordemente i testi_ (~I fante Chirichigno, Nurra, Capurro, Anicantonio. la camicia nera Masotti, il sergente magg10re D1 Stefano ed il caporal maggiore Marconi), infatti, dimostra non soltanto che il Manoli diffonde_va spontaneamente e deliberatamente, a scopo disfattista, fra i nostri soldati le notizie più catastroliche, sulle vicende della guerra nei confronti dell'Italia (tanto da essere chiamato dai nostri «radi onera») ma si compiaceva offendere e mortificare i.I sentimento nazionale e di fiducia n~l le Forze Armate ita~iane, nei diJigenti nomi e soprattuuo del Duce, all' indirizzo del quale spesso usava espress10111ed epiteti nettamente offensivi. Così, per esempio, il Manoli diceva che il nostro esercito continuamente si ri ti rava e che fra breve il nemico avrebbe occupato Valona e tutta l'Albania; che la nostra floua era stata distrutta e precisava anche la locali tà del disastro e il nominativo del le navi affondate. le quali rappresentavano poi, il nucleo poderoso della nostra Marina eia guerra; che in Italia c'era la rivoluzione e a Roma le donne avevano assalito Palazzo Venezia; che quasi tutte le città d'Italia, fra cui Taranto, erano state distrutte dai bombar~amenti a~rei, che non ci si dovesse illudere sull'esito della guerra la quale sarebbe stata perduta dall Italia e v111ta dalla Grecia, perché questa era molto superiore.

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P.Q.M. Visti cd applicati gli artt. 265 cpv. n. I. 282. 29 L 23. 29. 73, 228. 229 C.P.: 274,488. C.P.P. DICHIARA Manoli Spiru colpevole dei reati ascrittigli, ed operatO il cumulo delle pene complessivamente lo condan na ad anni 20 cli reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilala col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Ro ma. 27.3. 1942 -Anno XX. Seguono le ftrme del Presidente e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE DetenutO dal 13 . 11 . 194 1 e trasfe ri to dalla Casa Penale di Civitavecchia alla Casa Penale di Sulmona il 30.5. 1943 viene scarcerato. in data imprecisma del L944. a seguito dei noti eventi verificatisi in Italia dopo 1"8.9. I 943. Il Tribunale mi litare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza ciel 18.4.196 1, estinti per 1· aministia concessa con il D.L.L. del 17. 11. I 945 n. 7 19, i reati previsti dagli articoli 265 e 291 C.P. e cessata l'esecuzione e gli elfeui penali della condatla infli tta per il reato dì cui all'art. 282 C.P. perché il fatto non costituisce piL1reato. Con la stessa Ordinanza viene, inoltre. dichiarar.o estinto il diritto dell 'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.1Ll947 n. I63 1).


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TRIBUNALE SPECIAi I' PE R LA DIFESA DELLO STATO

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SECOND1\ PARTE: SENTF.NZE PRONUl\7.IATE DA I T.S .D.S.

Rcg. Gcn. n. 791/1941

S_ENTENZAN. 140 Il Trib~1~ale S~eci.~I: P.er la Difesa dello SLato composLo da: P,_e.n'.le11t(J. G11111111 M,uw - Luogotenente Generale M. V.S.N C,ud~c~ Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp Gwd1c1 Consoli M VS N. Palmcn I Ald ... · Italo. Vedani Mario. . . . .. < to a o, Capuu P1eLro, Bergamaschi Carlo. D'Alessandro ha pronunciato la segueme: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Silvestri Giovanni. nato il 7 9 1884 G. d. . . . . . . a ,ra iscad Isonzo(GOnZJa),opemio.De1enutodaJ 19.10.19-H. IMPUTATO a) del deliuo di cui all'art 765 cpv . . IC p nicando con due militari. esalt;IO la p;/· <1 .' per a_verc, .rn. Grad'.sca c1· Isonzo il J 9. 10.1941 . com uria finale: enza e1 nostri nem1c1. d1ch1arandosi convinto della loro vino-

SENTE~ZA :'\. 158

Reg. Gen. n. 5 1/1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello St!HO composto eia: Presideme: Griffini Mario - Luogoteneme Generale M. V.S.K Giudìce Relatore: Lanari Piem . Procurat0re Militare del Re Imp. Giudici Consoli Genfrn/i M. V.S.N.: Rossi Umberto, Ci son.i Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N : Alvisi Alessandro. Vedani Mario. Rosa-UJiana Riccardo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZI\ nel procedimento penale a carico di: Fumasoni Gaetano. nato il 18.12. 1879 ad Albano Laziale (Roma). operaio. Delcnuto dal 12. 1.1942. IMPUTATO

OM ISSIS

a) disfauismo politico per avere svolta una attiv.ità tale da recare danno agli interessi na1.ionali. col dire che Mussolini ci fo morire di fame. che per tale motivo dovrebbe ,·incere la Russia, che 1uni gli italiani dovrebbero diventare rossi ... e simili (art . 265 p.p. C.P.J: b) offese al Capo del Governo per avere dichiarato. fra raltro, che se si fosse trovato ,·icino al Duce gli avrebbe caglima la resrn (ari. 282 C.P.). In Albano Laziale. antecedentcmeme al dicembre 1941.

P.Q.M.

IN PUBBLJC;\ UDIENZA

b) del deliuo di cui ·ili'· rt ?90 e P per avere nelle st · · ' ,1 . - . cpv. affermato che un soldato dcir e . . . . . . . esse circostan ze d,· te mpo e di luogo x ese1c1to aus1ro-unganco ne sapeva più di un Capitano dclffaercito Italiano.

Letti ed applicati gli am. 272 I o cpv.. 290 cpv.. 73 C.P.: 274. 488 C.P.P.

Semita il P.M. nelle sue conclusioni e r imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore.

DICJ-IIARA

IL TRIBUNALE

Si_lvestri_ Gi?vamù responsabile del delitto di cui alr art. 27" I o • . .. putaz,one d1 cui alla letter·i ·•) cleUa i·ub11.· . -· cpv. C.P. · cosi modificando l ,m' " ' ca - nonché del deli tto I l · · ca. e. cumul me le pene. lo condanna ad anni due dir ·I .· e a u,_ascnrto alla lettera b) della rubrie di custodia preventiva. ec us,one e la pagamento delle spe~e processuali Roma. 3 I .3.19-+2 _ Anno XX. Seguono le lirme del Presidente e <.lei Giudici.

Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle ri~ultanze delrorale dibanimemo. ~pecie dalle affermazioni del giudicabile e dei testi. si è potuto suuuire.

NOTTZIE DESUNTE DAL FASClCOLO DI ESECUZIONE A seguito di istanza di grazia inoltrata da Silvestri G. . . . iov,in111Vlcue concesso con Decreto di !!razia del 26. I l. 1942 il condono condiào nale <le,lla ·.d ua pena da espiare e pe1ta t · ~ ' resi d a Ila easa di reclusione di Saiuzzo il 5' 1., D ' ' • n o. vrene scarcerato [IT'b I ' . -· 1942 . . etenutodal 1910194 1al 517 1942 . . n una e militare territoriale ui Roma dichiara c . : · · -· ·. . ms11a concessa con il D l L 17 11 1945 11 719 . : on_ Ordmanza del 18.4.196 I. e,tmu per ram1 reatt per I quali Silvestri Giova 11 · 1' · · -· · · · • , . , 111 venne eone1annato e 1c'11arando. contcmporane.imentc esti t . d' .· (art. I D.C.P.S. 22.11 . l 947 Il. 163 I). . . n o r1 11 !Ilo<.1e11 Erario al recupero delle spese di giusti,:ia

IN FATTO ED IN DTRllTO In data 13.12.1941. il teste Simonetti Virgilio inviava a certa Fum:c.on.i Fernanda. figlia del rubricato Fumasoni Gaetano. una letccra di ri mproveri e di minacce per avere costei assecondato il di lei padre ad indurre la consorte del Sitnonetti (la teste d' Amici Maria) ad unirsi carnalmente col riglio del gi udicabile. certo Fuma~oni Fau$tO. Poiché la famiglia Fumasoni era ricors~ all'intervento del Commissariaw di P.S. di Albano Laziale. ne conseguì che dagli agenti furono fani i necessari accertamenti. Così dai rispettivi interrogatori ris ultò che realmeme il Gaetano Pumasoni era in intima rcalzione con la moglie del Simoneui. ma emersero alLresì responsabilità penali nei confronti del rumasoni Gaetano. E cioè che si era reso colpevole di di~fattismo politico e di offese al Capo del Governo. Anche all'udienza furono conrermati i falli incri minati. ve nenedo assodati che in varie circosta nze cli tempo e di luogo l'imputato ebbe a dire «Mussolinj ci fa morire di fa me. che per tale motivo dov rebbe vincere la Russia. che tutti gli italiani dovrebbero diventare rossi ... e simìli»: inolu·e. fra rahro, «che se si fosse trovato vicino al Duce gli avrebbe cagliala la testa». Megl io precisate rnlune circostanz.e, in relazio ne al la uttivicà criminosa del Fumaso ni rana per distruggere o deprimere iI senti memo nazionale. iI Collegio opina che nel la fauispecie del dis[auismo politico si vengono a concretare gli estremi della ipotesi giuridica del reato di cui alr art. 272 p.p. C.P. cpv. I anziché di cui all'art. 265. Di conseguenza il Fumasoni s i è reso responsabile dei reati di cui all'a rt. 272 cpv. I C.P.. in tal senso modificando il car o d·accusa rubricato alla lettera aJ. ed all'art. 282 C.P.. Esaminate e rngliate 1uue le risultanze dibattimentali e le richieste difensive. 1enmi presemi i buoni precedenti dell'impu tato ma considerata la namra particolare dei reati t'ù mmessi in momemi difficili per la Nazione in guerra: il Collegio ri tiene equo cli irrogare le seguenti pene: per il disposto dell'art. 272 cpv. I C.P. mesi sei di reclusione: ai sensi dell'art. 282 C.P. anni uno e mesi sei di reclu-


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TRJBUN_ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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SECO:--IDA PARTE: SENTENZE PRON UNZlATE 01\L T.S.D.S.

sione. Ed ~perato al cumulo delle pene lan . 73 C.P ,· . ' . . anni due d1 recl usione Con l" 1·b . , . ·1 .} comp!e.ssnameme condannare il Fumasoni ad · " t e1La vw1ata colpaoa t d 11 . . . · · custodia oltre ad ogni altra conseguenza di leg~e. "' men o e e spese d1giudizio e di preventiva P.Q.M. Visti ed applicati gli am. ?7"1 ?g ~ - - cpv. 1· - 2- 23. 29. 73. 228. 229 C.P.: 274. 488 C.P DlCHIARA . Fumasoni.Gaetano t:o!pevole dei reati cli cui aoli artt. 272 c v 1 . . . . .. . d accusa rubrn.:ato alla lettera a ) e ., 8., C P . ~ . . P · (m tal senso mod1flcanclo li capo ' - - · · ec1opeiato li cumulo delle p · dan na ad anni 2 (due) cli reclusione Co I· J'b , . . ene comp1ess1varnente lo con. . · · n d 1 erta v10Jlat·1 col paoa ne d 11 prcvenuva custodia. oltre ad ooni alt1·0 co11se · d<>. I ', '"" I nto e e spese d1giudizio e di "' " gue11za I eooe 00 I{orna. I 4.4.1942 _Anno XX. • Seguono le .fi.m1e del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DJ ESECUZIONE . Una istanza di grazia inoltrata dalla fi ,,J' r 8 I 4 . J 2. J 942 viene concesso iI condono"' Ja d.· -._7. J942 viene accolta e con Decrew di grazia del F con 1z1onale ciel h resicl u·i p d · umasono Gaetano. detenmo dal 12. 1. , 94 ? vien _ , . .. ' . ' ena a esprnre. Pertanto <StenaJ il 25 .1 2.1 942 li Tr'1b11 J ·1· - , ~ sc~1ce1.ito dalla Casa Penale di S. Gim i~nano · na e 1111 nare terr1tonale c1· R . d' .1 · .. . 18.4.196 1. cessata l'esecuzioneecrJieffetti peiaJ'd Il· di -~ma ic11aia.conOrdrnanzadel C.P. perché il deli tto in questione"'abro"al i ' _JI De L<1Lcon an na rnflma pen i reato di cui all 'art. 282 C . ' '=,OCOnL · · .J4.9J944n ì88ro ·· · ., on stessa Ordinanza viene dichiarato cst'nt . I' . . . .i n cosmu1sce pm reato. 719 iI reato di cui ali' an. 265 C p e· ,,1·e11e _1 lo _pedi . ,amm1s11a ~oncessa con iI D.L.L. J7. l I. 1945 n. . · · .1noue. 1c 1iaratoest t ·1d··· d · . delle spese eh giustizia (D.C.P.S. 22. 11.1947 n. 1631). . mo i u nto eU Escrcnoal recupero

reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilala, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia. oltTe ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 14.4.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con Decreto di grazia del 15.3.1943 viene concesso i I condono condizionale della residua pena eia espiare e. penanro. Dumano Ernesto viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 23.3.1 943. Detenuto dal 4..'l.1942 al 23.3.1 943.

SENTENZA N. 164

Reg. Gen. n. 17/1942

11 Tribunale Speciale pef' la Difesa dello StaLO composto eia: Presidente: Griffini Mario - Luogotencme Generale M.V.S.N Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale 1\11. VS.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. \~S.N.: Palmentola Aldo. Calia Michele. 13ergamaschi Carlo. PompiJj Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimcmo penale a carico di: Vitale Mario. nato il 7.1 O. I 904 a Frattamaggiore (Napoli), venditore ambulanre. Detenuto eia! 23. 12. l 941. IMPUTATO

Reg. Gen. n. 64/1942 SENTEN ZA N. 159

Il Tribu~ale Speciale per la Difesa dello Stato comJJosto da· Premle111e· G · ffi · M · · . . . . li 1111 ano . Luogotenente Generale M VS N G,ucl,c~ Rela1ore: L,111aii Piero - Procuratore Militare cÌei°R'e lm Gwd1c1 M · \I·S ·N ... Ross·1U m be1to, . e·1sotu. Carlo p. . . . Consoli Generali . G nulic, Consoli M. VS.N.: Alvisi Alessandro Vi · .· · . ha pronunciato la seguente: , . edan1Mai io. Rosa-Uhana Riccardo.

del delitto cli cui all 'art. 265 n. I C.P. per avere in tempo di guerra, comunicando con mi litari. dirfuso notizie fa lse, le quali potevano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza di fronte al nemico. con le parole che a T1iesre era successo una rivolta cittadina e le Autori tà per sed,u-Ja erano ricorse all'uso deJJe aimi uccidendo circa quaranta persone. Ciò il 23. 12.194 I. sulla ferrovia eia Terracina a Fossanova. Con 1· aggravante della recidiva ai sensi delJ'an. 99 1° cpv. 11 . 2 C.P.. IN PUBBLICA UDIENZA Semito il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. I N FATTO ED IN DIRITTO

SENTENZA

OMISSIS

Per i fimi specificati in rubrica Vitale Mario fu rinviato al giudizio cli questo Tribunale per rispondere del reato ascrinogli. Net1 ·orale dibattimento 1· imputato ha negato di avere pronunciato la frase addebitatagli. affermando di avere soltanto domandato al M,u-esciallo Pai·ascanclolo e al sergente Ranno se era vero cbe a Trieste, in seguito acl un procedimento penale ivi svolto. erano state fucilate alcune persone. La versione ciel Vitale è stata però smentita dalle dichiarazioni dei due sottufficiali sopra ricordati. i quali hanno confermato che l'imputato, nelle circostanze cli tempo e di luogo cli cui in rubrica. comunicò loro che a Triesle era successa una rivolta citt.aclina e che le autorità locali per sedai·Ja avevano ricorso ali 'uso delle armi, uccidendo circa quaranta persone. Nei fatti come provati il Collegio ritiene riscontrare gli elementi costitrnivi del reato cli cui al 1° cpv. delrai·t. 272 C.P. e pertanto, modificando la rubrica ritiene equo fissare la pena in mesi sei di reclusione, spese e conseguenze di legge.

P.Q.M.

P.Q.M.

nel procedimcnro penale a carico di: Du111an0Ernesco.naioil22 . IO . 19 11.a Ce f-J' . . a u (P.ilermo). studente 111 legge. Detenuto dal 4.3.J 942. IMPUTATO del delitto di cui all'a ·t ?f c . . . . . ' ' 1 · - ):l p.p. .P. per avere in tempo di 0o .. ·i 'I 1, , . al M1111stero delle p·manze, comunicato . . . I 94 I. m Roma essendo 1mp1e1wto . . · Ja tal · ueua. · d 1J -·. -· memo legislativo col quale sarebbe 'l' t . ·1 b ' sa not1z1a . e la i111n11nenza cli un provvedi~ <l o posto i Jocco sul 30% dei depositi bancari.

Visti ed applicati gli artt. 265. 23. 29. 228. 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA . 1 Dumano Ernes to Giuse . . ppe co pevole del reaw ascrittogli e lo conda nna alla pena di anni 5 di

Visti gli artt. 3 Legge 4.6. L931 n. 674; I R.D.L. 15. 12.1936 n. 2 136; I R.D.L. 9.12.1941 n. 1386: 272 1° cpv. C.P.: 274. 488 C.P.P..

DICHIARA Vitale Mario responsabile del reato cli cui all' art. 272 1° cpv.. cosi modificando rubrica. lo con-


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TRIBUNALE SPECIALÈ PF,R LA rnFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T.S .D.S.

da nna alla pena di mesi sei di reclusione. alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento du rame la custodia. Rorna. 22.4. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici.

Per accertare l'azione dan nosa che lo «scufo» esercita negli occhi è stata esperita regolare perizia, le cui conclusioni sono del seguente tenore: a) I.a polvere di legno vecchio e marcito in luogo asciutto (lo «scnfo» in dialetto calabrese) non contiene alcuna sostanza irritante o caustica, ma, al pari di qualsiasi corpo esLraneo, su unu mucosa particolarmente sensibile come la oculare, produce uno stato infiammawrio della medesima con talvolta complicazioni di ri lievo; b) la polvere in parola può essere usata come essiccante ed asso rbenle spargendola sulle parti riscaldate dei bambi ni. Dalla suesposta narrativa chiara emerge la responsabilità penale ciel Bartolo A11t.0nino, il quale (essendo riuscito, come affermava nella lettera incrimjnata, a soLtrarsi dal servizio militare durante la grande guerra procurandosi una fraudolenta infermità agli occhi ) compiendo atti idonei direLti in modo non equivoco tentò di istigare il proprio figlio Francesco soldato nel 208° Reggimento Fanteria: a violare il giuramemo dato come soldaLO. scrivendogli. tra l' altro. di prodursi una malattia agli occhi per\1enire riformato e specificandogli come avrebbe potuto conseguire Lale fi ne. Egli commise il reato di cui agli ari.I. 56. 266 C.P. con l'uggravante del tem po di guerra. Pertanto esaminate e vagliate nme le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive. tenuta presente la naturn particolare del reato. commesso in un momento difficile per la Nazione in guena, il Collegio è d'avviso di condan nare il Bartolo alla pena cli ann.i due di reclusione. con la libertà vigilata. con le spese di giudi,,io e di preventiva custodia. ollre ad ogni altra conseguenza di legge.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE . Vd_i tale M_a rio. d~tenu to dal 23 . 12 . 194 1, viene scarcera to, per espiata pena dalle Carcer i GJU 121an e d1Roma ti 23 .6.1 942. · ' . Il Tribunale m!l.itare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 7.4. J961. estimo . r ·_ stia concessa con 11D L L 17 11 I 94- 7 19 · pcl anmi . . . . ' . .: .. . · · · · · ) n. . . JI reato d1d1sfatus1110 politico previsto dall'art. 265 n. 1

C.P. dichiai.tndo, contemporaneamente. estrnto il diri tto dell'Erario al recupero delle sp··" e d. · · zia(D.C.P.S.22.ll.1947n. 1631). · "'s igrnsu-

--------Reg. Geo. n. 842/1941

SENTENZA N. 171

P.Q.M.

!l Tr!bunale Special~. p_er la Di fesa dello Stato composto da: f 1es1de11te: Gnffin1Mano - Luogotenente Generale M.VS.N Giudice Re/arare: Lanari Piero - Procurntore Mi li tare del Re I r Giudici c:onso/'. Generali M. VS.N. : Colizza Ugo, Gangemi o i;~;urn i. GtudioConsol, M. \<S.N.: Calia Michele, Vedani Mario, Fioretti Eugenio.

Visti cd applicati gli artt. 56. 266 p.p. e 2° cpv., 23, 228, 229 C.P. : 274,488 C.P.P.

ha pronunciaw la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bartolo Antonino, nato il 15. 1.1882 a Rosarno <Reggio Calabria). contadino. Detenuto dal 26.12.1941 . IMPUTATO · ·d del· delitto r . · ·di cui agli aru. 56,. 266 p.p. . .e 2°. CfJV..C.P.' per avere, in Rosarno · , 1·1 -71..J o.J94 J. compiuto attJ.· 1 onei ( uetu, IIl modo non eqm voco, ad 1sugare 11 proprio fio Jio France•co solcl·tto nel 708 Reo-· F .·. · l . ·1 · "' ~ ·· , - , . -~1111ento anteua. a v10 aie _1 grnramerno dato come 111.i.litare, sc1i vendogli. tra l'altro. di prodursi una mali7ttia a<,li occhi. per vcrure n tonnato e specificandogli come avrebbe potuto conseguire tal fine con la circosta1l' 1 aver commesso li fano in tempo di guerrn. La lettera veniva tolta di cor;o dalla cens;ira. ' ' z. e

-/r

DICHIARA Bartolo Antonino colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione. Con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di prevcnti.va custod ia. oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 1.5. I 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Una istanza di grazia inoltrata il 21.4. 1942 d,Ll la moglie di Bartolo Amonino viene accolta e con Decreto del 3. J2. [942 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Bartolo Antonino viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Catanzaro il 9.1 2. I 942. DetcnuLO dal 26. 12.194 1 al 9.1 2.1942.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l' imputato che per ultùno ebbe la parola col suo difensore.

Reg. Gen. 11. 780/1941

SENTENZAN.172

IL TRIBUNALE 1sid_e 1_·ato che dalla lettur_a degli Mli \Jrocessuali nonché dalle risulLanze dibattimentali, specie dalle d1ch1aiaz1orn del ,gmcl1cab tle e dei testi si è polllLO stabilire. :

0

'.

IN FATTO ED IN DIRITTO 11 2 1 T --~ dta - 2_- 194 l la Procura del Re Imperatore di Palmi ebbe a tn1s menerc per competenza a questo 11 _una e_S~ecia_le 1111 rappor~o della Sta7.ione CC.RR. di Rosarno con acclusa unu lettera, toll~ di coiso dall<1 censura, d.11etta dal rubncato Bartolo Antonino in data 72 1o 194 J , 1 f r p 208'' R · . . F . · ' - · · a 1g 10 · rancesco, soldaco nel . eggunent_o antena. ù1 detta lettera il prevenuto istigava il figl io a violare il 0oiuramento dat · doven dellad1sc1plinamilitareed . t I · r , .,.· - , ~. . oe i . . . ' a a uopo g I sugg1,;1 rva. f-ra I altro, di procurarsi una malattia agli occhi sogg-~mgen~o che g~ avrebbe ~rnndato un po' di «scufo» (così denominata nel gergo dialettale. seconde; emei:"_e dal cennaLO rappo110 dei CC.RR .. la polvere che s.i forma nelle tavole marci te in luooo asciutto) L prime - · ·, I1<1· ammesso · , dr· aver scrmo · tale lettera e. jn "' particola '· ··e . . imputa to , sin . dalle . . co ntes· t·az10n1 0 atonog rud·z·a1 nel] 1merroe' · d'b · · · · · l 1 1 e ed a . I atumento ha dichiarato dr non essere in grado di d'tr chi·iriment"1 sul contenuw della letter·r stess·1 av--··iidola · 1.a ·111 un mo mento 1·11 cui. era ~ stanco ' ed alticcio. ' . . • . • . . , . ' • . '. ' e: veiga a 0 see111Lo _d 1qualche b1cch1cre dr vrno bevwo, solo adclucc ndo che lo «scufo» viene messo dalle don;1e del paese nelle pani nscaldate dei bambin i.

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Srnto composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale clelJ;i M.V.S.N. Giudice Relatore : Lanari Pietro - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. VS.N.: Colizza Ugo. Gangern.i Giovanni. Giudici Consoli M. \~S.N. : Calia Michele. Yedani Mario, Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Rancati Cm.lo, nato il 4.2. 19 16 a Pavia, motorista navale nel CREM di Gaern. Detenuto dal 25. l 0.194 l. IMPUTATO a) di disfattismo politico (art. 265 C.P.) perché, in giorno imprecisato degli ulLimi del mese di sette111brc I941, nel caffè <<Vittoria» di Gaeta, parlando con più persone. si espresse nei seguenti termini: «Sono le solite montature. la Ger111ania ha perdu to, tanto è vero che Hitler ha chiesco un armistizio di 48 ore per seppellire i due milioni di soldati tedeschi morti sul campo di battaglia. Noi italiani siamo


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TRJR UNALE SPECIA LE PER LA DIFF.SA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SLiNTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.

schiavi del fascismo per le leggi sindacali». b) offese all'onore ecl al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P. ) per avere. nelJe suindicate circostanze di 1empo e di luogo. alludendo al Duce. proITerito le seguenti frasi: «Quel mono di fame. miserabile. farabutto. se lo avessi a portata di mano lo sparereb>.

anni tre cli reclusione. Con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di giudizio e di prevcntiv.i custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. La pena della reclusione ordinaria viene :.O!>lituita con la reclusione militare. Roma. I .5. l 942 - An no XX. Seguono le lirme del Presidente e dei Giudici.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. LL TRIBUNALE

Ritenuto che dalla lettura degli ani processuali nonché dalle risultanze dell'orale diba1timemo. specie dalle dichiarazioni rese dal giudicabile e dai testi. si è potuto staLUi re. IN FATIO ED U-1' DfRITIO L'ufficio dell'Ispettore Generale di P.S. presso la R. Prefettura di Roma aveva denu nciato il fuochista Rancati perché. la sera di uno degli ultimi giorni del settembre I 941. nel caffè «Vittoria» di Gaeta. alla lenura del Bollcnino cd alla presenza dei testi lannello Ciro e Costabile Mario. circa le vittorie conseg ui te dagl i eserciti alleati sul fro nte orientale. ebbe ad esprimersi nel seguente modo: ,,Sono le solice montature. la Germania ha perduto. ramo è vero che Hitler ha chiesto un armistizio di 48 ore per seppellire i due milioni di soldati tedeschi morti sui campi di bmtaglia». Quindi lo stesso Rancati soggiunse che noi italiani siamo schiavi del fascismo per le leggi sindacali e poi. alI ude ndo al Duce. disse: «Quel morto di fame. miserabile, farabuuo. se lo avessi a portata di mano lo sparerei». Avendo lo Iannello obiettato che il Duce ha fa110 rame cose per i lavoratori. il Rancmi, stizzito. lo investì c:on le parole: «Sci uno srronzo. voialtri siete ancora giovani e non capite queste cose». li giudicabile. sia ncJr Istruttoria preliminarç che in quella giudiziale. ha dichiarato di non ricordare di aver pronunziato le frasi addebitategli. pur ammettendo di conoscere il s un nominato lanncllo Ciro e Costabi le Maifo per essersi incontralO con loro varie volte. Solo nella giudiziale istruuoria cd in contrasto con quanto aveva affennato preliminarmente. lo stesso prevenuto ha parlato di qualche episodio. che non avrebbe potuto determinare dall"astio verso di lui da parte dello lannello e del Costabi le. in proposito. però va messo in evidenza che le fatte asserzioni. non di sostanziale rilievo. non hanno trovato conforto nelle indagini esperite. lnvece anche a dibattimento i te~Li di accu~a furono chiari. precisi e concordi nelle dettagliate affermaz.ioni cd il giudicabile sostanzialmente ha dovuto fare delle ammissioni. per cui non v·è dubbio che il Ranc.:ati ha pronunciaw le frasi incriminate. li Collegio convintosi della responsabilità penale dctrimputato opina che egli abbia pronunciato le ~uaccennate parole usando quell,1 lcggerezza cara11crizza1a dal tenore di vi1a privata frivo la e spendereccia (secondo le stesse testimonialì difensive) nonché dai rapporti infonnari vi dei vari suoi supeiioii. Infatti dagli stessi rapporti emerge che sovente. dopo essere stato giudicato buono e perfino onimo. passava alla qualilica di mediocre nonché di cara11.ere talvolta leggero: ta nto che con provvedimentO disciplimu·e del maggio 1940 è stato retrocesso dal grado di sottocapo. Inoltre il Tribunale ritiene che nei fatti ciminosi addebitati al Rancati \i vengano a canmerizzarc gli estremi giuridici dei reati previsti e puniti dagli artt. 272 cpv. 1° C.P. in tal senso modilicando il capo d·accusa rubricato ulla le11crn aJ e 282 C.P.. Accertata ed affermata la colpevole1.2a. esaminate e vagliate tutte le emergen7c dibattimentali nonché le richieste difensive: tenuta presc111e la na1ura particolare dei reati commessi in momenti di difficoltà per la Nazione in guerra: il Collegio è d".1vvis0 di i1Togare le segue111i penc: Per il disposto detran. 27'2 c·pv. 1° C.P.: anni uno. Ai sensi dclran.182 C.P.: anni due. Ed operato il cumolo delle rene (aru. 73 C.P.) complessivamente condannare il Rancati ad anni ire di reclusione. Con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. La pena della reclusione ordinaria viene sostituirn con la reclusione militare. 1rovundosi il RancaLi in servizio mili tare.

P.Q.M. Visti ed applicati gli ani. 272 .:pv. l ° C.P.: 282, 73. 228, 229 C.P.: 274.488 C.P.P.. DICHIARA Ranc.:ati Carlo colpevole dei remi di cui agli an t. 272 cpv. n. I - in tal senso modificando il capo d·accusa lettera a) - e 282 C.P.: ecl operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad

NOTIZIE DESU NTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Una istanza di grazia inoltrata dallo zio di Rancati Carlo il 17.8.1942 viene accolta e con Decreto del viene co~·icesso iI condono condizionale della residua pena da espiare; pertanto, Rancati Carlo viene scarcerato dal Recluso1i o militare di Gaeta il 24A.1 943. Detenuto dal 25. 10.1941 al 24.4.1943. J2.4.J 943

SENTl~NZA N. 191

Reg. Gcn. n. 76/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino · Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto. Colizza Ugo. Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V. S.N. : Bergamaschi Carlo. P()mpili Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Benedetti Paolo. nato il 4.3.1920, a Navelli (L. Aquila) insegnante; soldato nel 93° Rgt. Fant.. Detenuto dal 19. 12. 194 1. l.\1PUTAT0 a) del reato di cui agli artt. 81 , 265 p.p. C.P. per avere, in diversa riprese, nel Col_lcgio Nazi~nale di Chieti. negli ullimi mesi del 1940 e durante il primo semestre 1941. in tempo d1 g~erra. d1ffu~~ e comunicato voci e notizie. false, esagerate e tendenziose, aue a deswre allarme e depn mere lo spmto pubblico. . . . b) del reato di cui agli ar11. 81, 282 C.P. per avere. nelle stesse c.:ircostanzc d1 tempo e. d1 luogo. offeso l'onore ed il prestigio del C.ipo del Governo. asserendo che non sapeva bene regolarsi nelle sue cose. che non poteva conseguire I.i vittoria. ecc. ecc.. c) del reato di cui agli arll. 8 del R.D. I6.6.1940 n. 765: 340 del R.D. 8.7. 1938 n. 14 I 5: I del R.D.L. 18.4.194 1 n. 530 per avere, nelle stesse circostanze di rempo e di luogo. fatto uso di apparecchi rad io per ascoltare le notizie date dal mcmico. OMISSIS P.Q.M. 0

Vistig.liartt.3Legge4.6. l931 n.674: i 0 R.D.L.15.1 2.1936,n.2136: I R.D.L.9.12.1941 n. 1386: 272 cpv. 1° C.P.: 488. 274,479 C.P.P.. DfCHIARA Bencdeui Paolo responsabile del reato di cui all'art. 272 cpv. 1° C.P. e. così modi ~cand? la ru~rica di cui alle teucre a) e b) del capo ct·accusa: lo condan na alla pena di anni uno e mesi set d1 reclusione. alle spese del processo ed a quelle pel mantenimenw durante la custodia. Assolve l'imputato dal reato di cui alla leu. c) del capo di accusa per insufficienza di prove. Roma. 15.2. I 942 - Anno XX. Seguono le finnc del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Con Decreto emesso dal Ministro Guardasigilli il 20.9. 1942 viene concesso a Benedeui Paolo il


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TRIBUNALE SPECJALÈ PÈR LA DIFF.SA DE LLO STATO

SECONDA i'ARTE : SF.NTF.N7.F PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

beneficio delJa liberazione condizionale. Pertamo il Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Siena ordina, in data 1.10.1942, che Benedetti Paolo «sia immediatamente scarcerato e posto in libertà vigilata fino al 9.6.1943}>. A seguito di tale ordine Benedetti Paolo, detenuto dal 19.12. I94 I, viene scarccrnto dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 5. 10.1 942. A seguito di istanza di grazia inoll.rata da Benedetti Paolo il 25.6. 1942 viene concesso, con Decreto di Grazia del 4.2. I 943, il condono condizionale deila residua pena da espiare. Detenuto dal 19.12. 1941 aJ 5. 1O. 1942. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10:1944 n. 316) la Corte di Appello dell'Aquila assolve, con sentenza del 25.6.1954, Benedetti Paolo dai reati addebbitategli perché il fatto non costituisce reato.

sono Mussoli ni, il Re e tutti i Principi di casa Savoia. La colpa fu soltanto dei fascisti e dei due infami Capi Hitler e Mussolini, i grandi gerarchi che sono il Re e il Duce hanno messso sul berrello una stTiscia di più per farsi aumentare l'appannaggio». Nei confronti del francese Valeri, secondo la stessa denuncia, si asseriva che egli avrebbe deLLO «Noi francesi vogliamo che tutti i fascisti siano irnpiccati e macidati, in appresso ci vendicheremo e saranno dolori per l'Italia». Entrambi gli impmati anche all 'udienza negarono le ace.use; ma attraverso le testimonianze e le sresse ammissioni dovute fare dal Baictto, riuscirono provate le di lui responsabilitì1penali in ordine ai reati ascrittigli, escludendo però il reato di cui all'art. 291 C.P., dal quale, deve assieme al Valeri, essere assolto perché il farro non costi tuisce reato: mancando l'elemento integrativo del reato, in luogo pubblico. Nei riguardi dello stesso Valeri necessita dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove. dai ri manenti reati rubricatigli, in quanto a suo carico non si raccolsero clementi sufficienti di reità. Accerta ta cd affermata la colpevolezza del Baietto; esaminate e vagliate tulle le risulwnzc dibattimentali nonché le richieste difensive: tenuto presente la natura particolare dei reati commessi da giudicabile già condannato per reati politici, il Collegio è d'avviso d'irrogare le seguenti pene: per il disposto dell'ari. 278 C.P. anni quattro. Ai sensi dell'art. 282 C.P. ann i due. In applicazione dcU' art. 297 C.P. an ni due. Ed operato i.I cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complesivamente condannarlo ad anni otto di reclusione. Con la interdi.zionc dai pubblici uffici per la durata di anni 5, con la lihertà vigilata, col pagamento delle spese di gi.ud.izio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

Reg. Gen. n. 854/1941

SENTENZA N. 224

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Rellltore: Lanari Pietro - Procurawre Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M .V.S.N: Caputi Pietro. Suppiej Giorgio, Pompi li Torello.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carie.o di: Baieno Francesco, nato I' 11 . 10. 1895 a San Gillio (Torino), Jauo nicre, detenuto in espiazione di pena; Valcri Giuseppe, nato i12.12.1890 a Nizza, (Francia), negoziante, detenuto in espiazione di pena.

P.Q.M. Visti ed applicati gli artl. 278 p.p. e cpv. 1° e 2°, 282, 297, 29 I, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 479, 488 C.P.P..

DICHIARA Valeri e Baielto assolti perché il fallo non costitui.sce reato, in ordine all'imputazione di cui ali' art. 29 1 C.P.: e lo stesso Va Ieri assolto anche dagli altri reati ascrittigli, per insufffic.ienza di prove.

RITIENE

Dei delitti di cui agli ant. 278 p.p. e cpv. 1° e 2°, 282,297,291, C.P. per avere il 20.10. 1941, conversando fra loro nel Penitenziario di Civitavecchia lanciato inveuive contro il Fascismo e offese all' onore e al prestigio del Re Imperatore, del Duce, del Fuhrcr e dei Principi di Casa Sabauda.

Il Baietto colpevole degli al tri reali rubricatigli, ed operato il cumulo delle pene pomplessivamente lo condanna ad anni 8 di reclusione. Con la i.nterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 27.5. 1942 - Anno XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

IN PUBBLICA UDIENZA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

IMPUTATI

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati cheJJer ultinù ebbero Ja parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE Considerato che dalla leUura degli atti processuali nonc hé dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle affermazioni dei giudicabili stessi e dei testi, si è potuto statuire. IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di accusa I3.4.1942 del P.M. di questo Tri hunalc Speciale i rubricati Baieno Francesco e Va Ieri Giuseppe ( in espiazione di pena per condanne riportate da questo Tri bunale Speciale. il primo ad anni 8 di reclusione per reati poli Lici , il secondo ad anni 30 di reclusione per spion.iggio) venivano rinviati a Gi udiz.i o per rispondere di offese ali' onore del Re ImperaLore, <lei Due.e, del Fuhrer e dei Principi di Casa Sabauda. Dal la relativa denuncia emergeva che il capo guardia delle e.are.eri di Civitavecchia ed alcu ni agenti, neMa sera del 20.9. 194 1. origliando alla porta della cella in cui erano ris tretti i eleni due giudicabili, udirono che il Baietto, in una conversazione a sfondo politico, affermava essere il popolo i.taliano da venti anni schi.avo di un partito d'assassini e di affamatori, aggiu ngendo « tu, tulli i francesi e tutti gli inglesi ve la dovete prendere e.on i fascisti e con i grandi gerarchi che

Baietto Francesco e.on sentenza emessa dal T.S.D.S. il 26.6.194 1 (Vedi «Decisioni emesse dal T.S .D,S. nel 1941) ven ne ritenuto colpevole dei reati previsti dagli artl. 270 2° cpv., 272 I" parte e 265 C.P. e condannato alla pena complessiva di 8 anni di reclusione. Pertanto la Procura Generale del T.S .D.S. determi na, con provvedimento del 30.5. I 942, che Baieno Francesco deve espiare la pena cornplessiv.i di sedici anni di recl usione e deve essere scarcerato 1· 1.2. 1957. Però l'Ufficio grazie del Ministero di Grazia e Giustizia ordina, con raccomandata urgente del 3.9. 1943, la scarcerazione di Baietto Francesco. Perta nto, Baietto. deten uto dal! ' l .2.194 1, viene scarcerato dalla Casa di Recl usione di Castelfranco Emilia il 5.9.1943. Pena espiata: 2 anni. 7 mesi e 4 giorni.


356

TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. u. 191/1942

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SECONDA PART E: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 230

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice R elatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \I.S.N.: Gangemi Giovanni. Giudici Consoli M. \/.S.N.: Palmeri Gaetano, Vedani Mario, Pompi li Torello, Peri Ilo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ughetti Giacomo, nato il 23. 10.1877 a Giaveno (Torino), possidente. Detenuto dal 25. l. I942. IMPUTATO

Rcg. Gen. n. 360/ 1942

SENTENZA N. 260

Il Tri bunale Speciale per la Difesa del lo Stato composto da: Presidente: Griffin i Mario · Luogotenente Generale deHa M. V.S .N. Giudice Relatore: Presci Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici Consoli M.V.S.N.: Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Di Rocco Quirino, nato 1' 8.5. 19 18 a Pescorocchiano (Rieti), calzolaio. Detenuto dal 2.3. I 942. Di Fabio Armando, nato il I 6. I. I 92 1 a Pescorocchiano (Rieti), meccanico. Detenuto dal 2.3. l 942.

a) del reato di cui all'art. 87 C.P.M.G. per avere in Giaveno (Torino). nel caffè «Roma», la sera del 24.1.1942. denigrato pubblicamente la guerra, dicendo aUa presenza di vari clienti, che fra pochi gionù Tripoli sarebbe Staia conquistata dal nenùco, che la guerra non poteva durare più di un mese poiché noi avevamo già perduto nmo. e che il Giappone col tempo sarebbe stato sconfitto daJJe potenze anglosassoni; b) del reato di cui all'an . 266 p.p. e cpv. 1° e 2° C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, pubblicamente istigato il caporale Groppell i Angelo, del 6° Reggimento Aniglie1ia Alpina, a disobbedire alle leggi, violare il giuramento dato e i doveri della disciplina miliLare, dicendogli. fra [" altro, che esso Ughetti, nella guera 1915- 1918 aveva disertato dopo avere dato uno schiaffo ad un Tenente, e che il GroppeJJi avrebbe do vuto imitarlo.

di vi I ipendio alla Nazione Italiana (arl. 82 C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di guerra in relazione all' an. 14 C.P.M. di pace) per avere, nel pomeriggio del 2.3. I 942, in Guidonia (Roma) pubblicamente vi lipeso la Nazio1Je Italiana con le parole: «tucti gli ilaliani sono ladri e camorristi»; di disfattismo (art. 265 C.P.) per avere. il detto 2.3. 1942 e pertanto in tempo d i guerra, in Guidonia, parlando con più persone, comunicato notizie false. esagerate e tendenziose, tali da destare pubblico allanne e deprimere lo spiri to pubblico. Con l' aggravante, nei confronti del solo D i Rocco. della recidiva (art. 99 C.P.).

lN PUBBLICA UDfENZA

OMISSIS

Sentito il P.M. e J'i mputaro che col suo difensore ha avuto per ul ti mo la parola. IN FATTO ED JN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Ughett i Giacomo fu rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere degli aSCJi lli reati. Nell'orale dibattimento rimputato, confermando l' interrogatorio reso nel periodo istrntto1i o. ha negato ogni sua responsabilità intorno ai fatti come specificati nel capo di accusa, che però sono risultati provati per la concorde dichiarazione dai testi escussi, i quali hanno confermaLO che llgbetti, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, pronunciò le fras i di cui alle lettere a) e b) della rubrica. Ciò posto, ritenuto che nei fatti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei remi all'i mputato ascritti: che appare equo fissare la pena in an.ni uno di reclusione nùlitare per il reato di cui alla lettera a) del capo d'accusa; ed anni due di reclusione per il delitto di cui alla successiva leLLera b); che sostituendo la reclusione militare in reclusione per egual tempo, ed operando il cumulo delle anzidette pene, la pena da fissare in concreto risulta di anni tre di reclusione, che alla detta pena consegue il pagamento delle spese del processo e quelle per il mantenimemo durante la custodia.

P.Q.M. Visti gl i artt. 3 Legge 4.6. I 93 I n. 674; IO R.D.L. 15 . 12. 1936 n. 2136; I O R. D.L. 9. 12. 194 1 n. 1386; 87 C.P.M.G.; 65 C.P.M.G.: 266 p.p. e cpv. l; 73 C.P.; 488,274 C.P.P. . DICHIARA Ughetti Giacomo responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni tre di reclusione. aJJe spese del processo ed a quelle pel mantenimento durante la custodia. Roma, 1.6. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie I' 1.9. I 942 e con Decreto di Grazia del 18. I. 1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Ughetti Giacomo, detenuto dal 25. 1. I 942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 2 I. I. I 943.

IMPUTATI

P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 272 I O cpv., 99 C.P.; 479, 488, 274 C.P.P. DICHIARA Di Rocco Quirino responsabile del reato d.i cui all' art. 272 I cpv. C.P. così modificata e unifi cata l'accusa di cui alla lett. a) e b) deJJ 'e pigrafe e con la contestata aggravante della recidiva, lo condan na ad an ni 2 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Assolve Di Fabio Armando per insufficienza di prove dai reati ascrittigli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 12.6.1942 - Anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. Di Fabio, detenuto dal 2.3. 1942, viene scarcerato iI 12.6.1 942. O

NOTIZIE DES UNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Min istero dell' Interno con circolari n. 46643 del 27.7. I 943 e n. 4921644 1del 14.8. I943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e pertanto Di Rocco Quirino viene scarceralo dall,1Casa di Reclusione di S. Gimignano il 24.8.1 943. Detenuto dal 2.3. l 942 al 24.8. 1943.


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TRIBUNALE SPECIAi ,E PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 790/1941

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 265

Il Tribunale Speciale per la Difesa del lo Stat0 composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogote nente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/more: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Veda ni Mario, Bm·bera Gaspero, Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciato la seguenLe: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Sabati ni Na ldo, nato il 3.4. 191 1 a Papigno (Terni), operaio. Detenuto dall' 11 .5.1 942: Zannoni 11vo, na1.o il 20. IO. I 914 a "lèrni, operaio. Detenuto dal I 6.5.1942; Piacenti E lzo, nat0 il 15.9. I 9 12 ad Aubone (Francia), operaio. Detenuto da l 25.5. l 942. IMPUTATI Tutti: del reato di cui agli artt. 11O, 265 p.p. C.P. per avere, in tempo di guerra, in concorso rra loro, comun icato e diffuso voci e notizie false esagerate e Lenden,.iose tali da detes tare pubblico allarme, dep1imerc lo spirito pu bblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico. e svolLa un ' attivitì1 tale da recare nocumen to agli interessi naz ionali. In Ternj sino al 3 1.5 . 1941 per lo Zannon i e all' ottobre stesso anno per gli altri. Sabatirti Naldo: inoltre del reato di cui agll~arl. 282 C.P per avere in Terni, in giorno imprecisato del l 941 , parlando con Ceroni Fernando e Pieroni Aldo. offeso il prestigio de l Duce del Fascismo Capo del Governo co n le parole: «io darei in c ... a lui e tutti voia ltri». In esito al pubblico di battimemo senti to il P.M. nella sua requisitoria e g li imputati, che coi loro difensori hanno. per ultimi avu ta la parola osserva. INFAfTO ED IN DIRITTO A seguito di istru zione a rito som mario i prevenuti, unitame nte a Passiu-j Fulvio, ne i riguardi del quale si è sospeso il procedimento perché legittimamente assente. furono con atto d'accusa del P.M. in data 9 maggio u.s. rinviati a giudizio per rispo ndere dei fatti deli ttuosi in epigrafe de nunciati. A ll'odierno dibattimento per le dichiarazioni degl i im putati e per le prove testimonia.li è risultato quanto segue. 11 rubricato Sahatini, nel maggio 1941 e precedentemente, nella fabbrica d'armi del R. Esercito di Terni, dove lavora va in qualità di operaio era soli to diffondere fra i compagni di laboratorio voc i e notizie circa g li avvenimen ti politici e gue1Teschi, false, esagerate e co rnunq ue riferite con cale intenzione astiosa e maligna da esasperare il sentimento nazionale deg li a lt1i operai. Manifestava insolito buon urnore o gioiva addirittura ne l caso di qualche insuccesso o d ifficoltà delle nostre fo rze armate, memre rivelava il suo disappunto e si mostrava abbattu to quando s i aveva nocizia di operazioni a noi favorevoli. Specialmente nelle ore di. riposo p,u'lava co n al tri operai e subiLO dopo circolavano voci a noi contrarie; per esempio, di vittorie greche, russe e inglesi e di perdite nostre. li Sabatini godeva nel dire che la Marina italiana aveva subito perdite e che i nemici avevano abbattuto molti nostri aerei. Lo stesso SabaLini non ha av uto ri tegno di affermare e ripetere: «quando il nostro Esercito viene sconfitto prendo la sbornia». Egli manifestava il suo disprezzo per le idee patriottiche e fasciste dei compagni. ed un giorno. avendo Ceroni Fernando. alla presenza di Pieroni Aldo, osserva[() che esso Sabatini somigliava al Duce, uscì nella frase volga re ed offensiva «io vado in c ... a lui ed a tutti voialtri». Nei fatti commessi dal Sabatin i, accertati, i suoi imeressati dinieghi, da affermazioni di coim putati e dalle precise e concordi indicazioni di numerosi testi escussi. il Collegio ravvisa g li estremi g iuridic i dei reati a lui co ntes tati come in epigrafe e, comrnisuran do la pena alla entità dei fatti contestati come in epigrafe e, commisu rando la pena alla entità dei fatti stessi, riti ene eq uo condan narlo a complessivi anni 6 di recl usione, risultanti dal c umu lo di annj 5 per il reato cli cui all' art. 265 C.P. e di anni

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I per quello di cui all'art. 282 C.P. con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) nonché al pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e di custodia preventiva (an . 274 C .P.P.). Attività disfattistica analoga a que lla della quale il Sabmini viene dichiarato responsabile, sembrava fosse stata svolta nel la stessa fabbrica d 'armj di Terni dai rubricati operai Zannoni e Piacenti. Essi hanno sempre negaco di averla svolta e le prove nei loro riguardi, specialmente al l'orale dibattimento. sono state molto scarse, debol i im precise assai generiche e com unq ue inefficienti e non taJi da contestare una affermazio ne di loro responsabilità. Pertanto pare, al Collegio, provvedimemo di gi ustizia, doverli assolvere per insuffic ienza di prove dal reato ad essi in rubrica addebitato ed ordinare la loro scarcerazione se non dete nuti per altra causa (art. 479 C.P.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 265 p.p.. 282, 73, 29 C.P.; 274, 488, 479 C.P.P DICHIARA Sabatini Naldo resposabile dei reati in rubrica asc,ittigli e, cumulate le pene, lo condanna ad ann i 6 di reclusione e a l pagamento de lle spese processuali e di custodia preventiva. con la conseguente in terdizione perpetua dai pubblici uffici. Assolve Zannon i ll vo, Piacentini Elzo per ins ufficienza di prove dai reati ad essi rubricati ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 15.6.1 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi ud ici. Zannoni, deten uto da l l 6.5. I 942, e Piacentini, de ten uto dal 25.5 . 1942, vengono scarcerati il 15 .6. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In ottemperanza alle disposizioni impartite da l Mi nistero del l'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1 943 e n. 492 16/44 l de l 14.8. 1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e. pertanto, Sabatini Aldo viene scarcerato da lla Casa di Rec lusione di S. G imi!rnano il 24.8. 1943. Detenuto ~· · ~all' l l.5.1942a124.8. 1943. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, co n Ordinanza del I 2.5. 1961, estinto per l'amrusti a concessa con il D.L. 17.11. 1945 n. 719. il reato di cui all'art. 265 C.P. e cessata l'esecuzione e g li effetti penali della condanna relativa al reato di cui all'art. 282 C.P. (Offesa a l Capo del Governo) perché il suddetto reato è stato abrogato con i l D.L.L. 14.9 . I 944 n. 288. Con la suddetta Ordinanza il T ri bunale dichiara anche l'es ti nzione de l d iritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (D.C.P.S. 22. l l.1947 n. 163 1). NOTA: Vennero anche denunziati e souoposti a procedimento penale: Maurelli E ugeni o. nato il 25.1.19 15 a Terni, operaio nella Fabbrica di Armi de l R. Esercito di Terni, libero; Passari Ful vio, nat0 il 29.3. J. 911 a Fabriano (A ncona), latitante. Maurelli ven ne asso lto, per ins ufficienza di prove. dal Giudice Is tru ttore con sentenza emessa il 29.4. 1942. Dal Registro Generale non ri sul ta se nei co nfronti del Passari venne emessa una sentenza di condanna o di assoluzione.


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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S.

TRrBUNALE SPECIALE PER LA DIFES ,\ DELLO STATO

SENTENZA N. 301

Rcg. Gcn. n. 887/1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside me: Le Metre Gaetano - Luogotenente Genritttle della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. \I.S.N. : Caputi PieLro, Al visi Alessandro. Leonardi Nicola.D'Alessandro Italo, Cal.ia Michele. ha pronunciar.o la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Vaccaro Giuseppe. nato 1'8.5. 1914 a Casieltermini (Agrigento), soldato. Detenuto <lai I 9. I O. I 941; Cacciato Calogero, nato il 5.6.1913 a Recalmuto (Agrigento). soldato. Detenuto dal 22.J0.1 941; Morvi llo Giuseppe, nato il 14.2.I 914 a Caltanissetta, soldato. Detenuto dal 22.1.1942; Eoni Gaetano, nato il I0 .6. 1909 a Porto Empedocle (Agrigento), calzolaio. Detenuto dal 7.11.194 1; Collura Francesco, nato il 4. l.l 890 a Po1to Empedocle °(Agrigento). po1tuale. Detenuto dal 20.1.1942. IMPUTATI Tutti: del delitto <li cui agli artt. 11 Oe 265 C.P. per avere. in concorso tra loro in PorLO Empedocle fino al 30.9.1941. in tempo di guerra. diffuse fra le truppe ivi di stanza voci false e tendenziose tali da deprimere lo spirito pubblico ed agendo in modo da recare nocumento agli interessi nazionali. li Vaccaro. inoltre: del delitto di cui all'art. 266 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di ternpo e di luogo, istigato militari a non combattere e violare i doveri della disciplina militare; del delitto di cui all'art. 272 C.P. per avere. nelle suddette circostanze di tempo e di luogo fa tto propaganda fra i prop1i compagni d'arme per deprimere il sentimento nazionale; del delitto di cui all 'an . 282 C. P. per avere, il 7.8.194 1, nel co11ile della caserma commentato la mone di Bruno Mussoli ni e con evidente allusione al Duce, esclamato: «quesii sono i fatti sui quali bisogna brindare ma sarebbe stato megLio che ciò fosse capitato a quello con la testa lucida». IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto per ultimi Ja parola. IN FATTO ED IN DlRlTTO Per i fatti specificati in rubrica gli imputali sopra citati sono stati rinviali al giudizio di questo Tribunale per ris pondere dei reati agli stessi ascriLli. L'orale di battimento, per le parziali ammissioni degli stessi imputati e per le dichiarazioni dei lesti escussi, banno provato che iJ Vaccaro nelle circostanze di tempo e di luogo specifica te in rubrica agendo di accordo con pregiudicati e comunisti del posto: I ) diffuse fra le truppe voci fa lse, esagerate e tendenziose tali da deprimere lo spirito pubblico e da an-ecare nocurnemo agli interessi nazionali. negando pubblicamente fede ai nostri bollettini di guerra ed accordandola, invece, piena e<l illum.inaLa a quelli dei nemici; 2) fece reiteratamente. verso i commilitoni, l'apologia di fatti contrari alle leggi ed ai doveri della disciplina e dello stato militare, non soltanto magnifi cando i colpi di mano che si sarebbero potuti fare - mediante l'impossessamento delle armi dei Comandi - alla termoelettrica ed al ponte cli fen-o di S. Anna sul fi ume Alragor, ma anche dichiarando che se fossero discesi dei paracadutisti nemici, egli li avrebbe ai utati volentieii e avrebbe indicato loro i depositi e le opere militari più importanti, vantandosi di avere giì1 guadagnato alla sua causa molti militari; 3) non tralasciò occasione. per deprimere il sentimento nazionale. magni fi cando le qualità dei nemici. i loro uomini di Governo, la potenza dei loro mezzi, la peifezione della loro oiganizzazione ed abbassando fino al suo liveUo morale. gli uomini, i mezzi, la qualità dei nostri: commentando la mo1te di Bruno Mussolini. disse: «questi sono i falci sui quali bisogna brindare, ma sarebbe stato meglio che ciò fosse capitato a quello con la testa lucida». alludendo evidentemente al Capo del Governo. Quanto al Cacciato e Morvillo le accennate risul tan:r,,e hanno provate che quest' ult.imi si accompa-

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gnarono sempre col Vaccaro ascoltandone con compiacenza gli sproloqui, ripetendone gli argomenti e le intonazioni ramo da manifestare uguali semi menti antipatriottìci e dep1imenti dello spirito pubblico. Il Cacciato in particolare: I ) non esitò durante una incursione nemica a chiamare gli inglesi «i nostri» ed assistendo ad una proiezione cinematografica affermò che serviva soltanto a buttare polvere negli occhi degli ingenui, dando luogo a<l un vivace incidente con i militari presenti: 2) il giorno 8 agosto incitò il fante Tomaselli Francesco, che simulava la pazzia, a fare uso delle bombe a mano che erano nel suo zaino. Il Morvillo a sua volta: I) il 18 luglio. passando accanto alla caserma fece un gesto significativo come ad esprimere l'intenzione di farla saltare in aria, ed essendo alla sera suonata la si.rena dell'allarme di mostrandosene allegro esclamò «giungono i nostri fratelli». Altra volta domandò ai compagni perché il popolo non si muove per reagire ad uno staLO di cose che erano c01marie ai suoi imeressi; 2) il giorno 30 luglio, dopo il bollettino delle ore 20. cercò <li captare radio Mosca e non essendovi riuscito sputò conu·o l'apparecchio e afferrando alle spalle il compagno gli disse, «se noi vinciamo la guerra, tu puoi spararmj un colpo alla testa». Quanto al Boni è ris ultato provalo che _accentuando le idee manifestategli del Vaccaro in occasione di un funerale di militari tedeschi, deceduti in combattimento, affermò che l'accennato funerale fu fatto a scopo propagandistico e non per spontaneo sentimento. riferendos i a un nostro fatto d· anni, affermò che i nostri erano stati wtti massacrati. Per il Collura è rimasto provato che in piL1 occasioni facendo eco ai discorsi del Vaccaro, discutendo sulla possibilità della nosLra vittoria, affermò, alludendo agli italiani: «Si capisce che perderanno la guen·a; cosa vuoi che facciano questi schifosi morti di farne». Ciò posto, il Collegio ri tiene che nei fatti come provati si riscontrano per Vaccaro, Cacciato e Morvillo, rispettivamente, gli elementi costitutivi dei reati agli stessi ascritti. Per Boni gli elementi costitmivi dei delitti di cui agli arn. 272 C.P. e per Collura gli elementi costitutivi <lei reato di cui agli artt. 81, 272 C.P. essendo risultato provato che le azioni commesse eia quest' ultimo imputato furono ispirnte dallo stesso disegno criminoso del MorviIlo il T1ibunale ri tiene di dover concedere allo stesso l'auenuante di cui ali' art. J14 C.P. avuto riguardo alla parte da quest' ultimo presa nella consumazione del reato. Che, pe11anto, cam biando rubrica per Boni e Collura, passando all' applicazione delle pene, il Collegio ritiene equo fissare nella seguente misura: per il Vaccaro, anni 25 di reclusione, quale cumulo di anni 16 per il reato di cui ag11 arll. 11 O, 265 cpv. n. I C.P. e anni 3 per ciascuno dei tre real.i di cui agli artt. 266 1°. 2° e 3° comma, 272 ] cpv. e 282 C.P.; per il Cacciato an ni 16 di reclusione; per .i l Morvillo anni 10 di reclusione; per il Boni, anni 2 <li reclusione; per il Collura anni 6 di reclusione. Per tulli: spese e conseguenze di legge. 0

P.Q.M.

Visti gli ai1t. 3 Legge 4.6. I 931 n. 674; l R. D.L. 15.12.1 936 n. 2136; I R.D.L. 9.1 2.1941 n. 1386; 110, 265 cpv. 1°n. l,2661 °. 2° e3° conuua,272, l cpv.,8 1,282,230,29. 73, l l.4C. P.;488,274 C.P.P. 0

DICHIARA Vaccaro Giuseppe. Caccialo Calogero e Morvillo Giuseppe rispettivamente responsabili dei reati agli stessi ascritti e con l'attenuante di cui all'art. ll 4 C.P. per il solo Morvillo, condanna: Vaccaro Giuseppe complesivamente alla pena di anni 25 di reclusione; Cacciato Calogero ad anni 16, di reclusione e Morvillo Giuseppe ad anni 1Odella stessa pena. Dichiara Bon.i Gaetano responsabile del reato di cui all'art. 272 C.P., e Collura Francesco responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 272 del codice stesso e così, modificando rubrica, condanna il primo (B~ni Gaetano) alla pena di anni 2 di reclusione e il secondo (Collura Francesco) ad anni sei della stessa pena. Condanna tutli, meno il Boni, alla interdizione perpetua da.i pubblici uffici tutti al pagamento in solido delle spese del processo e deJJe spese di manteniment0 durante la custodia. Ordi na che Vaccaro, Cacciato e Morvillo a pena ultimata siano sottoposti a libertà vigi lata.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRON UNZlArt! DA L T.S.D.S .

Roma. 19.6. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Vaccaro, detenuto dal 19. 10. 1941 evade dal.la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia a seguito del bombardamento effettuato su Il a suddetta Casa Penale iI .I 7 .9. 1944. Cacciato, detenuto dal 22.10. 194 1 viene prelevaw dai tedeschi. dalla Casa di Reclus.ionc di Castelfranco Emilia il 2.6. 1944 e condotto in Germania «per motivi di lavoro» rientra in Italia il 9.1.1945. Morvi!lo, detenuto dal 22.1.1942 evade dalla Casa Penale di Fossano in ctaLa imprecisata dell' ultimo tri mestre del 1944. Collura, detenuto dal 20.1 .1 942 evade dalla Casa Penale di Fossano in data imprecisata del 1944. Bon.i, detenuto dal 7. 11. I 941 viene scarcerat0 dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 17.6. J 943 per concessione del beneficio della liberazione condi1.ionale. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 1O. 1944 n. 316) il Tribunale militare cli Palermo ha, con sentenza emessa il 5.5.1948, dichiarato che nei fatti addebitati a Vaccaro, CacciatO, Morvillo, Collura e Bon.i anziché gli estremi del contestato reato previsto dall'art. 272 C.P. si riscontrano, invece, gli elementi costitutivi del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.).11 Tribunale. però. ha dichiarato cli non doversi procedere nei confromi di Vaccaro, CacciaLO, fl.forvi llo e Boni in ordi ne al reato di denigrazione della guerra perché tale reato è da dichiararsi estinto per l'amnistia concessa con il D.L.L. 29.3. 1946 n. 132. Per i precedemi penali il suddetto beneficio dell'amnistia non può essere concesso a CoJJura che viene condannato alla pena di un anno di reclusione militare; pena interamente espiata. Il Tribunale ha dichiarato, inoltre, Vaccaro colpevole del remo di istigazione di militari a disobbedire alla legge (art. 266 p.p. 2° cpv. C.P.) e l'ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione militare: pena già espiata. Il Tribunale ha, infine, assolto il Vaccaro dal reato di cui all'art. 272 C..P. perché .il fatto non .sussiste e dal reato di cui all 'art. 282 C.P. perché il suddeuo reato, abrogato dal D.L.L. 14.9.1944 n. 288, non costituisce più reato. NOTA: La Conuuissione Istruttoria nel rinviare, con sentenza n. 28 del 25.5.1942, al giudizio del T.S.D.S. i suddetti imputati ha dichiarato di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti del coimputato: Amato Salvatore, nato il 3 1.1. 1891 a Comiso (Ragusa), detenuto dal 7.J 1.1941 al 25.5.1942.

SENTENZA N. 371

Rcg. Gen. n. 383/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Gri ffini Mario - l:uogotencnte Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Jmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. \~S.N. : Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Pasqualucci Renato, Calia Michele. ha pronu nciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Aquino Nicola, nato il 19.1 0.1908 a Scafati (Salerno), falegname; Arienzo Gaetano, nato il 24.10. 19 17 a Napoli, operaio; Settanni Filippo, nato il 21.1 1.1896 ad Ischia (Napoli), elettricista: Pucci Ciro, nato il 4 .2.19 14 a Napoli, elettricista; D'Angelo Giuseppe, nato il I 0.2. 191 O a Napoli, elettricista;

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De Sivo Salvatore. nato il 27.6.1906 a Napoli, elettricista; Romano Felice. nato il 9 . 1.1 876 a Palermo, capo reparto mon1aggio velivoli; Morbillo Ernesto, nato il 19.8.1895 a Napoli, elettricista: Caronte Vincenzo, nato il 1.5.191 Oa Napoli, elettricista; Petrosino Giuseppe, nato il 28.3. J 906 a Napoli, elettricista. Caronte e Petrosino, detenuti dal 23.3. 1942, Aq uino detenuto dal 30.3.1942 e tutli gli altri coimputati detenuti dal 2 1.3.1 942. IMPUTATI Tutti: del delitto cli cui all 'art. 265 C.P. per avere, in epoca anteriore e prossima al 20.3. 1942, nello stabilimento industrie meccaniche e aeronautiche di Napoli, diffuso notizie e voci false esagerare e tendenziose tali da deprimere lo Spirito pubblico e menomare la resis tenza della Nazione cli fronte al nemico, o comunque svolto una attività contraria agli interessi nazionali; De Sivo. Romano. Morbillo. Caronte, Petrosino, ancora: del dcl.itto di cui all'art. 282 C.P. per ave re nelle circostanze di cui al superiore capo d'accusa. con gesti. atti e parole ed altro offeso l'onore e il prestigio ciel Capo del Governo; Aquino, Arienzo, Settanni, Pucci, D'Angelo, De Sivo, Romano e Petrosi no inoltre: del delitto di cui all'art. 8 del Regio Decreto I 6.6.1940 n. 365 in relazione all' art. l del R.D.L. 5.1.J 942 n. 68, per avere, .in epoca anteriore e prossima al 20.3. 1942, in Napoli, ascoltato, in contrasto con r esplicito divieto, stazioni cli radio diffusione e d.i radiocomunicazioni nemiche; Settanni, Romano e Petrosino, infine: del reato previsto da n· art. 697 C.P. per ave re, in Napoli . sino alla data delle perquisizioni, avvenute rispettivamente il 2 L e 23 marzo i 942, tenu to anni e munizioni. senza averne fa tto denu ncia alla competente Autori tà. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati, che, coi loro difensori hanno per ul timi avuto la parola, osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito d'istru zione a rito sommario, i prevenuti furono, con atto d'accusa del P.M. in data 3 I maggio u.s., rinviati a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe enunciati. Ali ' odierno di battimento, per ammissionj di alcuni imputati e per le prove testi moniali e documentali, è emerso quanto segue. l ru bricati. operai nello stabilimento industriale meridionale aeronautico di Napoli, solevano riunirsi durame la sosta del lavoro o ritrovarsi durante il lavoro e, alcuni di essi. conm1.entare gli avvenimenti poli tici e bellici e la situazio ne economica del Paese in modo da deprimere il sentimento nazionale. Venuto ciò a conoscenza delle Autori tà, furono fatte indagini , perquisizioni. furono arrestati coloro sui quali erano stati raccolti elementi di responsabilità penale e denu nziati a questo Tribunale. Jn udienza per ciasc un imputatO è emerso quanto segue. Aquino Nicola, falegname nel repa1to fuso liere. Era solito dire: «che nella Rnssia l'operaio è trnttato mol10 bene e che per esso il regime migliore è quello comunista; che i.n Italia gli operai si debbono unire per fare la 1ivolul.ione sull'esempio di quella russa; che noi perderemo la guerra e che di conseguenza verrà la rivol uzione e l'operaio starà meglio: che la Russia è polente militarmente e finirà per trionfare; che gli operai si debbono chiamare fra loro ·'compagni·' e non "camerati"». Lo stesso Aquino consigliò l'operaio A,ienzo Gaetano a serni re le trasmissioni di Radio Londra e Radio Mosca, segnalandogli le lunghezze d'onda e l'ora rio per ascoltare tn,srnissioni che il O' Aquino per suo conto captava. Arienzo Gaetano, operaio del reparto maccb.iJ1e a legna; nella perq uisizione operata nel di lui domicilio sono stati sequestrati un apparecchio radio marca Philips. a 5 valvole, nonché una carti na geografica ciel mappamondo, dove la disposizione di bandierine rivela una speciale attenzione verso la Russia, in quanto non erano state spostate le bandierine lungo il territorio occupato dalle truppe alleate. L' Arienzo, cli solito, propagava le suesposte affermazioni dcli' Aq uino; gettava poi il discredito sul nostro bollettino di guerra, dicendo che segnala tutte «fesserie» e che la verità si sarebbe saputa la sera, con allusione alla Radio Londra; profetizzava pure la sconfi tta delle potenze dell'Asse e la Rivoluzione e chiamava gli altri operai con l'appellativo di «compagno», ironizzando quello cli «camerata». Pucci Ci.ro, operaio nel reparto elell1icisti. Nella perquisizione domiciliare è stato sequestrato un


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA P,\RTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

apparecchio radio, marca Phj)ips a 5 valvole. Si lamentava della s ituazione alimentare, ascoltava Rad io Londra e riportava le notizie che apprendeva da lle suddetta rad io. De Sivo Salvacore, operaio nel reparco elettricisti. Nella perquisizione domiciliare è stato sequestrato un apparecchio radio marca «superba» a 5 valvole. Al pari dc ll'A rienzo, denigrava il bollettino di guerra italiano e sosteneva che la verità si sarebbe saputa dalla Radio Londra. Inoltre era solito sputare contro il quadro del Duce sito nel reparto elettricisti, accompag nando l'atto con parole offensive quali: «Questo fetente, questo puzzolente, per colpa sua ci troviamo in brutte condizioni». Morbillo Ernesto, operaio nel reparto elettricisti. Si associava agl i altri sunnominati nei discorsi suddetti e manifestava i suoi sentimenti antifascisti. Ha pure u·asceso ad atti sconci (sputi ed altro) verso il quadro del Duce. accompagnando gli atti con parole volgari. quali: «questo fetente, questo puzzolente». Caronte Vincenzo, operaio nel reparto elettricisti. Scagliò il berreuo contro un quadro del Duce. lamentandosi di avere poco pane e attribuendone la colpa al Duce. Petrosi no Giuseppe. operaio nel reparto elettricisti. Circa un mese prima delI' an esto. sputò coutro un quadro del Duce, pronunciando la frase: «Guarda questo fetente stamattina non si è lavata la facci a». Nel domicilio del Petrosino sono stati rivenuti e sequestrati un apparecchio radio marca «Irradio» a 5 valvole. nonc hé una rivoltella a tamburo calibro 9. con cinque cartucce di cui non aveva faua la prescritta denu ncia all'autorità. Nei fatti accertati commessi dai primi cinque dianzi enumerati iI Tribunale ravvisa gli estremi giuridici del reato di cui all'art. 272 JO cpv. C.P. (anziché quelli comestari dell'an. 265 C.P.) ed in tal senso ri tie ne di dover modificare l'imputazione di etti alla lettera a) dell 'epigrafe e di tutti gli altri reati a ciascuno di essi ascritti in rubrica. Nei fatti accertati commessi dal Carome e Petros ino ravvisa gli estre mi del reato di cui all'art. 282 C.P. ad essi addebitato alla lettera b) di imputazione e per Petrosino anche di quelli della contravvenzione di cui alla lettera d) della rubrica. Nei riguardi di questi ultimi due non sono emerse prove serie o, comunque, sufficiemi in ordine agli altri reati a ciascuno di essi ascritti in accusa. Gli stessi testi Boemia Vittorio. Schiattarella Gaetano. Ferrante Gen naro cbe pure sono stati espliciti nei riguardi del Caronte e del Petrosino in ordine al reato di offese al Duce. non hanno saputo fornire al Collegio elementi concreti di prova in ordine agli altri reati ai medesimi ascritti ; pertanto da tali altri reati essi debbono essere assol ti per insufficienze di prove. Erano stati rinviati a giudizio anche i rubricati Romano, Settannie. D'Angelo ma. se si accetti I' accertata detenzione abusiva di una ri voltella a tamburo scarica, sequestrata al Romano e di una spada sequestrata al Settanni, della cui relativa rubricata contravvenzione il Romano e il Sellanni debbono essere dichiarati responsabili, non sono emersi al dibattimento. in ordine ai delitti ad essi asc1i tti , elementi di prova efficienti è comunque tali da contestare una affermazione di loro responsabilità. Pertanto debbono essere assolti per insufficienza di prove il D'Angelo da tu tte le imputazioni a lui addebitate in rubrica e il Romano e Settanni dai delitti ad essi ascritti. Commisurando le pene ai fatti e alla pericolosità di ciascuno, ritiene equo do ver condannare: ]'vforbi!Jo a complessivi anni tre di reclusione. risultanti dal cumulo di anni uno e mesi sei per ciascuno dei reati a lui addebitati (art. 272 IO cpv. 282 C.P.). De Sivo a complessivi anni tre e mesi dieci di reclusione e a lire cinquemila di multa, cumulati i tre anni come sopra per Morbillo e IO mesi di reclusione e cinquemila lire di multa per l'audizione di radio nemiche cli cui alla lettera e) d'accusa. Aquino, Arienzo e Pucci ciascuno a complessivi anni due e mesi dieci di reclusione e a lire 5.000 di multa, risultanti per ciascuno dal cumulo di anni due per il reato di cui all'an. 272 1° cpv. C.P., e il resto per l'audizione di radio nemica comç per De Sivo. Petrosino e Caronte ciascuno ad anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 282 C.P. e il Petrosi no anche a L. 500 di ammenda per la contravvenzione di cui all'an. 697 C.P. Romano a L. 500 di ammenda e Settanni a L. 200 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. Tuui in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva (att. 488, 274 C.RP.). Anni e radio in sequestro che servirono a]Ja consumazione dei reati van no confiscate (art. 240 C.P.). Bisogna ordinare la scarcerazione D'Angelo. Romano e Settanni se non detenuti per alrra causa

DICHIARA

P.Q.M. O

Letti ed applicati gli artt. 272 I cpv., 282,240,697, 73 C.P.; art. 8 R.D. I 6.6. 1940 n. 365 e art. R.D.L. 5.l.1942 n. 68; 274,488, 479 C.P.P.

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Aquino Nicola, Arienzo Gaetano. Pucci CiJO, De Sivo Salvaw re e Morbillo Ernesto responsabili di tutti i reati a ciascuno di essi in epigrafe ascritti. modificata però l'accusa di disfattismo dell'art. 265 C.P. di cui a lla lettera a) della rnbrica in quella di propaganda antinazionale di cui all'art. 272 1° cpv. C.P.; dichiara Romano Felice e Settanni Filippo responsabili solrnnto del reato di cui alla lellera d) della rubrica, Caronte Vincenzo soltamo del reato di cui alla lettera b) e Petrosino Giuseppe dello scesso reato di cui alla lettera b) e della contravvenzione di cui alla lettera d) della rubrica. assolvendo Romano. Settanni. Carome. Petrosino dagli altri reati ad essi addebitati per insufficienza di prove. Cumulate le pene, condanna Morbillo ad auni tre di reclusione, De Sivo ad anni tre e mesi dieci di reclusione e a lire cinquemi la di multa, Aquino, A1ienzo e Pucci ciascuno ad anni due e mesi dieci di reclusione e a lire 5.000 di multa. Peuosino ad anni due di reclusione e a L. 500 di ammenda. Caronte ad anni due cli reclusione. Romano a L. 500 di ammenda e Settanni a L 200 di ammenda, tu tti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preve nti va; ordina la confisca di qua nto i n sequestro servì alla consumazione del reato; asso lve D'Angelo Giuseppe per insufficienza di prove da tulli i reati in rubrica asc1ittigli ed ordina la sua scarcerazione e la scarcerazione di Romano e Set.tanni se non deten uti per altra causa. Roma, 6.7. l 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. D'Angelo, Romano e Seuanni , detenuti dal 21.3.1942, vengono scarcerati il 6.7. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAJ FASCICOU DI ESECUZIONE Il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 9.1 . 1943, cessata per l'am nistia concessa con R.D. 17.10. 1942 n. l 156, l'esecuzione della condanna di 10 mesi di reclusione e lire 5.000 di multa riportala da Aq ui no Nicola, Arienzo Gaetano, Pucci Ciro e De Sivo Salvatore per il reato previstO dalrart. 8 del R.D. 16.6. 1940 n. 365 in relazione ali" art. I del R.D. 5. I .1942 n. 68 e della condanna di lire 500 di am me nda riportata da Petrosino Giuseppe per la contravvenzione prevista dall'art. 697 C.P. e determina la residua pena in 2 anni di reclusione per Aqui no Nicola. Arierno Gaetano. Petrosi no Giuseppe e Pucci Ciro e in anni 3 per De Sivo Salvatore. De Sivo: in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolaii n. 46643 del 27.7. 1943 e n. 49216/44 l del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e penamo De Sivo Salvatore viene scarcerato dalla Casa di Reclnsione di S. Gimignano il 24.8. I 943. Detenuto dal 2 I .3. 1942 al 24.8.1943. Il Tribunale Militare Tenitoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5 . I 96 J, estinti per ramnistia prevista da ll 'art. I del D.L. 17. I 1.1945 n. 719, i delitti politici di cui agli aru. 272 C.P. e 8 R.D. 16.6.1940 n. 365 in relazione all'art. I del R.D. 15. 1.1942 n. 68 e cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta per il reato di cui all'art. 282 C.P. (Offesa al Capo del Governo) perché il s uddetto reato è stato abrogato con il D.L.L. 14.9.1944 n. 288. Con la stessa Ordinanza viene dichiarato estinto il diritto dell "Erario al recupero delle spese di gi ustizia per effetto delle disposizioni contenute nell'art. I del D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631. Morbillo: a segui to di due istanze di grazia inoltrate dal Morbillo e altre tre dalla moglie e dai figli vie ne concesso con Decreto di Grazia del 3.5 .1943 il condono condi zionale della residua pena <la espiare e, pertanto, Morbillo Ernesto viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pianosa il 24.5 .1943. Detenuto d.il 21.3. 1942 al 24.5. I 943. Aquino: a seguito di istanze di grazia inoltrate da Aquino Nicola viene concesso con Decreto di Grazia del 4.2. I943 il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Aquino Nicola viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano i I 24.2. I 943. Detenuto dal 30.3. I 942 al 24.2. 1943. A1icnzo: detenuto dal 2 I .3.1942 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 2 1.3.1944. Pucci: a seguito di istanza di grazia inoltrata dal Pucci il 28.8. [942 viene concesso con Decreto di Grazia del 4.3. J943 il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Pucci Ciro viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfanco Emilia il 10.3. 1943. Detenmo dal 21 .3.1942 al I0.3. I 943.


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SJ:;:CONDA PARTE: SENTENZE PRON"\JNZIATE DAL T.S.D.S .

Caronte: si associa a una istanza di grazia inolLrata dalla moglie il 7.7 ..1942 e con Decreto di Grazia del 4.3. 1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena eia espiare e, pertanto. Cm·onte Vincenzo viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Civitavecchia il 10.3. 1943. Detenuto dal 23.3. 1942 al 10.3.1943. Petrosino: a seguito di istanze di grazia inoltrate nei mesi cli agosto e settembre 1942 viene concesso con Decreto di Grazia del 15.2. J 943 il condono condizionale della residua pena da espiare e. pertanto. Petrosino Giuseppe viene scarcerato dalla Casa di Reclusi.one di S. Gimignano il 27.2. 1943. Detenuto dal 23.3.1942 al 27.2. 1943.

D'altro canto, sembra in contrasto col buon senso che il Moscatelli, fascista della prima ora, pronunziasse una frase oltraggiosa contro la forza armata della ri voluzione. Pertanto il Collegio ritiene equo provvedimento dovere assolvere l'imputato per insufficienza di prove in ordine all'elemento intenzionale, e doverne in conseguenza ordinare la scarcerazione se 11011 detenuto per altra causa.

Reg. Gen. n. 875/1941

P.Q.M. Letto ed applicato l'alt. 479 C.P.P. assolve Moscatelli Tornrnaso per insufficienza di prove in ordine al dolo dal reato ascrittogli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, I 0 .7 . 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

SENTENZA N. 379

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M. Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lrnp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Rossi Umberto, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Vedani Mario, Bergamaschi Caro. Rosa-Uliana Riccardo. lrn pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Moscatelli Tommaso, nato il 31.10.1897 a Longarone Belluno), impiegato privato, detenuto dal 15.6.1942.

IMPUTATO Del delitto <li cui all' art. 290 C.P. per avere in Milano il 29. 11.J 94 l, in un incidente con un ai utante del la Sa Legione contraerei, pronunciato parole di vilipendio contro la milizia volontaria. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisit0ria e l'imputato che col suo difensore ha per ultimo avuto la parola, osserva. lN FAITO ED IN DIRITTO

A seguito di istruzioni a rito sommario, il prevenuto fu, con atto d'accusa del P.M., in data IO giugno u.s.. rinviaw a giudizio per rispondere del fatto delittuoso in epigrafe enunciato. All'odierno dibattimento, per le dichiarazioni dell'imputato e per le prove escusse è risultato quanto segue. L'aiutante Soncini Giovanni, appartenente alla 5" Legione della M.V.S.N., il 29 novembre e.a .. viaggiando su un tram i.n Milano ed avendo visto che un Centurione mutilato di guerra, quantunque fosse sorretto da due milili non riusciva a reggersi in piedi, pregò un signore di cedergli il posto. A tale richiesta il nominato Moscatelli ch'era nello stesso Lram prese a borbottare osservando che i posti erano riservati alle donne; ed allora il Soncini, giustamente indignato, lo rimbeccò dichiarando che 1100 lo prendeva a schiaffi per non insudiciarsi le mani. Al che l'altro di rimando esclamò: «Voialtri le avete già abbastanza sporc he I.e mani». Denunziato per tale fatto e sottoposto a procedimento penale. il Moscatelli. anche oggi in udienza. pur ammettendo di avere pronunziate le parole sopra riferite, ha asserito di aver voluto con esse ritorcere al Soncioi l'offesa senza alcuna allusione al Corpo Militare cui lo stesso si onora appartenere. .Il teste Cemurione mutilato Acquati Carlo, che in istruttoria aveva riferitO che la frase profferita dal giudicabile era stata: «Tutti voi avete già sporche le mani» e opinando che non si poteva riferire solo al Soncini, al dibattimento ha modificato nel senso che il Moscatelli aveva detto: «Voi avete le rnani» ecc. e non «Tutti voi» talché il «Voi» pot.eva riferirsi al solo Soncini. Né gli alu·i testi sentiti in udienza hanno potuto togliere il carattere di equivocità al «Voi».

Reg. Gen. n. 778/1942

SENTENZA N. 397

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Staw composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Jmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Bergamaschi Carlo, Calia Michele, Vedani Maiio e Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Sermoneta Vittorio. nato il 21. 10. J 90 I a Rorna, commerciante. detenuto dal 13.5. l 942; Chiorri Bartolomeo, nato il 3. 1l.19ll a Fabriano (Ancona), impiegalo, detenuLo dal I 3.5.1942: Falaschi Osvaldo, naLO il 1.6.1903 a Camerino (Ancona), meccanico, detenuto dal 13.5. 1942. UvlPUTATT Tutti : del reato di cui all'art.. 265 p.p. C.P., per avere, in tempo cli guerra, comunicato voci e notizie fa lse, esagerate e tendenziose, che possono destare pubblico allarme, deprimere lo spirito pubblico e rnenomare la resistenza della Nazione di fronte al nenùco. e svolta attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali. Sermoneta e Falaschi, inoltre: del reato di cui agli artt. 20 e 340 legge di guerra, approvata con R.D. 8.7. 1938 n. 141 5 e 8 R.D. 16.6.1940 n. 765, modificata col R.D.L. 18.4. l 941 n. 530, convertito nella Legge 24. I0.1941 n. 1327 e I R.D.L. 5.1.1942 n. 68, per avere ascoltato, a mezzo di apparecchi radio. staz,ioni di radiodiffusione nemiche. Sermoneta, ancora: del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere, con parole triviali e mediante sputi sul ritratto, offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo. Chiorri, inolLre: del reato di cui all'art. 697 C.P., per avere detenuto una pistola e delle cartucce 0011 denunziate alla competente autorità. Con l'aggravante per Sermoneta, Cbioni e Falaschi, della recidi va per i prinù due ai sensi dell'art. 99 p.p. C.P., e per il terzo ai sensi del cpv. .I e 2° del.lo stesso articolo. Reati commessi in Camerino e Castelraimondo (Macerata) sino al maggio 1942. O

IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica gli od ierni giudicabil i furono rin viati al giudizio di questo Tribunale per rispondere, rispettivamente, dei reati agi.i stessi ascritti. L'orale dibatLimento per le parziali ammissiorù dei giudicabili e per I.e dichiarazioni dei cesti escussi


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DWESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

ha provato che. nelle circostanze di luogo e di tempo specificate in rubrica, il Sem10neta, di razza ebraica, ruccolse notizie cli radio Londra a mezzo cli un apparecchio installato nel.la sua abitazione e diffuse, allo scopo di deprimere lo spirito pubblico, le notizie-false e tendenziose ascoltate eia radio Londra;; che, piL1 volte, nell'allontanarsi dalla casa della nominata Cattadori Maria Mirella, ebbe a sputare sul ritratto del Duce, che si trovava appeso ad una parete della casa stessa. Le anzidette risultanze banno pure precisato che il Sermoneta spesso ebbe ad auspicare la vitto1ia dell'Inghilterra ed a parlare contro il Regime, pronunciando parole offensive all' indilizzo del Duce e dei maggiori esponenti del fascismo. Pure nei confronti del Chioni e ~el Falaschi l'orale dibattimento ha provato la responsabilità degli stessi in ordine dei fatti loro asc1itti. E rimasto infatti precisato che il Falaschi captò dalla radio Londra. mediante un apparecchio di sua proprietà, notizie false e tendenziose, idonee a deprimere lo spi1ito pubbJjco; che le notizie stesse quotidianamente trasmise al Chiorri, affinché le comunicasse ad altri internati. Il Chioni. a sua volta. non mancò di propalare le notizie delle quali veniva in possesso. L'uno e l'altro imputato non omisero poi, nel dare le accennate notizie. di auspicare la vittoria degli Inglesi. Il Chiorri ha confessato di essere stato in possesso di una rivoltella e alcune cartucce non denunciate alla auto1ità di P.S. li Collegio ritiene che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati di cui in epigrafe. Ciò posto, passando all'applicazione del le pene stima fissarle nei seguenti limiti: Sennoneta: anni ve nti di reclusione e L. 40.000 di multa, quale cumulo di anni dodici di reclusione per il reato di cui all'art. 265 p.p. C.P.. anni 3 di reclusione e L. 40.000 cli multa per il reato di cui al R.D. L. 5. I.1942 n. 68, ed anni 5 cli reclusione per il reato di cui all'art. 282 C.P.; Chiorri: anni sei di reclusione·e mesi tre di arresto, quale cumulo di anni sei di reclusione per il reato di cui all'art. 265 p.p. C.P. e mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 697 dello stesso codice: Falaschi: anni ouo di reclusione e L. 4.000 di multa quale cumulo di anni cinque di recl usione per il reato di cui all'art. 265 p.p. C.P. ed anni tre della stessa pena e L. 4.000 di multa per il concorrente reato di cui all'art. 697 C.P.. Tolti alle spese, alle conseguenze di legge e alla libertà vigilata.

24.8. I 943. La Corte di Cassazione (2a Sez. Pen.) li levato che il reato di cui a!r art. 282 C.P. è stato abrogato con !'art. I del D.L.L. 27.7. I944 n. 159. ann ulla, con sentenza del 17. I0.1953. la sentenza emessa dal T.S.D.S. l' 11 .7. I 942 «nella parte che condanna Sermoneta Vittorio ad anni 5 di reclusione per offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Falaschi: per le disposizioni impartite dal Ministero dell 'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 49216/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e. pertanto. Falaschi. detenuto dal 13.5.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 25.8.1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma. rilevatO che il reato di cui all 'art. 265 C.P., commesso durante il regime fascista «fu determinato dal fine di opporsi al fascismo e che. pertanto. è amnistiabile ai sensi dell'art. 1 D.L. 17. I I. I 945 n. 719». dichiara, con Ordinanza del 1O 6.1947. il suddetto reato estinto per amnistia. RiabiUtato con sentenza emessa dalla Cone di Appello di Roma il 30. 11.1973. Chiorri: per le disposizioni impartite dal Ministero dell ' Interno con circo lari n. 46643 del 27 .7. J 943 e n. 49216/441 ciel I4.8. I 943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pe1tanto, Chiorri. detenuto dal I 3.5.1942 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma i! 27.8. 1943. NOTA: IJ Pubblico Ministero rinviò. con lo stesso atto di accusa del 30.6.1942 . al giudizio del T.S.D.S. anche il coimputato: P izzuto Pietro, nato il 9. I. I891 a Ficarra (Messina), agricoltore, detenuto dal 13.5. J 942. Pizzuto venne ricoverato in manicomio per accertamenti sul la sua capacità di intendere e di volere e. per tale moti vo, non venne giudicato insieme con i coimputati Sermoneta, Chiorri e Falaschi. Pizzuti, pertanto, venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 699 del 9. I 0.1942 e condannato, con la diminuente del vizio parziale di mente aJla pena cli 4 anni di reclusione e lire 5.000 di multa.

P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 73. 74,229, 230. 29 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Gli imputati responsabili dei reati agl i stessi ascritti e condanna: Sermoneta Vittorio complessivamente alla pena di anni venti di reclusione. e L. 40.000 di multa. Chiorri Bartolomeo a sei an ni di reclusione e mesi tre di arresto. Falaschi Osvaldo ad anni otto di reclusione e L. 4.000 di multa. Condanna tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che gli imputati, a pena utimma, siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 11.7. 1942 - AnnoXX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAf FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 17.10. I 942 n. I 156 il T.S.D.S. · dichiara. con Ordinanza del 21.12. l 942: a) cessata. per amnistia, l'esecuzione della condanna di 3 anni di reclusione e lire 40.000 di multa riportata da Sermoneta Vittorio e di 3 anni di reclusione e lire 40.000 di multa riportata da Falaschi Osv,ùdo per il reato previsto dagli artt. 20, 340 R.D. 8.7. I 938 n. 45 e 8 R.D. 16.6.1940 n. 765 modificaLO coa il R.D.L. 18.4.194 1 n. 530 convertita nella Legge 24.10. I941 n. 1.327 e R.D.L. 5. I .1942 n. 68; b) cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna di 3 mesi di arresto riportata da Chiorri Bartolomeo per il reato di cui all'art. 687 C.P.; c) determina la residua pena in 17 anni di reclusione per il Sermoneta, in 6 anni per il Chiorri e in 5 anni per il Falaschi. Sermoneta: pLr le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1943 e n. 492 16/441 del 14.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Sermoneta, detenuto dal 13.5. 1942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il

SENTENZA N. 399

Reg. Gen. n. 238/1942

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Pietro - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto, Ciani Ferdinando, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Vedani Mario, Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Pareschi Stefano, nalO il 25.5. J882, dirigente di azienda industriale. Detenuto dal 29.12.194 l; Gardoncini Giovanni Battista, nato il 3.6. I883 a lnzini Valtrompia (Brescia), industriale proprietario di una officina. Detenuto dal 5.1.1 942. lMPUTATI Di concorso nel reato di cui agli artt. I 10, 265 p.p. C.P. per avere in concorso fra loro, mediante riproduzione e diffusione di fascicoli e libelli con apprezzamenti e notizie false, tendenziose cd allarmistiche ed il primo anche mediante conversazioni tenute in pubbl.ici ritrovi, svolta in tempo di guerra, opera atta a menomare la resistenza della Nazione, ed attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali. In Torino nella fine del 1941 e nei primi ciel l 942. IN PUBBLTCA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola con i loro difensori.


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TRlO UNA LF. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PAITTE: SENTENZE PRONUNZl,\TE OAL T.S.D.S .

IL TRIBUNALE

esaminate e vagliate tutte le e mergenze dibattimentali specie le richieste difensive; te nuti presenti i buoni precedenti del gi udicabile, Maggiore di complememo e combatte nte ferito nella grande guerra; però considerata la natura particolare de l grave reato commesso in momenti difficili per la Nazione in ouerra, il Collegio è d 'avviso di irrogare la pena di an ni 7 d i reclusione. Con la interdi zione perpetua dai pubblici uffic i, con la libertà vigilata, col pagame nto delle spese di giudtzio e di preventiva custodia, o ltre ad ogni al tra conseguenza di legge.

Ritenuto che dalla lettura degli atti process ual i nonché dalle risu ltanze dell'orale dibattimento. specie dalle dich iarazioni dei giudicabili e dei testi, si è potuto accertare. IN FATTO ED IN DrRITITO Su rapporto 26.2.1942 della R. Questura di l'orino, si iniziava azione penale contro 9 indiv idui tra i quali gli attuali imputati, in ordine al reato di disfattismo politico. Risulta dagli atti e dagli accertamen ti istrultori che Pareschi Stefano, Maggiore dj Complemento, alle dipendenze d i Gardoncini Giovanni Battista (ambedue d i convinzioni ed idee socialiste) da tempo andava svolgendo in Torino opera di propaganda cd attività disfattista. Attra verso uo l ibello sc ri tto a ciclostile ed intito lato «Aspetli dell'espansione economica tedesca per la conquista dell'Europa», libello rin venuto durante una perquisizione in casa Coni, fu dalla Questura scoperta la cate na delle perso ne che l'avevano av uto i n lettura, ma sopranutto ven ne accertato che Pareschi, che si faceva chiamare «il Colonnello» in u~ pubblico ritrovo si prodigava a parlare in senso pessimistico dell'andamento della guerra, ed a mamfestare apprezzame nti e convincimenti falsi, te ndenziosi ed allarmistici. Il Pareschi aveva rimaneggiato il libello sulla espans ione economica tedesca, aggiungendo frasi velenose contro l'alleata Germania e contro l' Italia, e, durante una perquisizione personale passatagli nel momento del fermo venne trovato in possesso d i vari fascicol i, oltre quello suddetto, tra i quali : l ) uno intitolato «Il fa lli mento del regime fascista e la sua guerra di mascheramento» contenente una reroce critica della politi ca del Regime; 2) altro intitolato «Nazismo e Comunismo»; 3) altro intitolato «Fata Morgana» di contenuto apertamen te comunista, an tifascista e antiborghese; 4) a ltro intitolato «Minimo com und enominatore» te nden te a dimostrare l'i nauacabilità del la Russia bolscevica, sostenuta da.i proletari di tutti j Paesi con le manie di conquista della Germania e della sua «moscanocchiera,> ossia l'Italia; 5) altro dal tito lo «Il teatro della guerra russo-tedesca, la trappola rossa» tendente a dimostrare che l' ava r~zata degli aUeati nel territorio russo è stata prevista e vo lma dai capi bolscevichi e rappresenta una gigantesca trappola che si chiuderà «quando l' ultimo dei 5 o 6 milioni di soldati vi sarà chiuso». Interrogato dal la Questura e dal Giudice lsuuttore, il Pareschi ha confessato quanto ha ripetmo anche a dibattimento: e cioè che tutti i libelli sono stati da lui elaborati per suo uso personale, ma non ha potuto negare di avere dato ad altri in leuura il fascicolo sulla espansione economica tedesca, ed al suo principale Gardoncini. Ha aggiunto anche che tmle le sue prod uzioni, rinvenutegli in tasca dalla Questura, dovevano considera rsi come ri assunti delle conversazioni tenute co l Gardoncini. Circa la propaganda ne l caftè David, ha ammesso di aver parlato con amic i e conoscenti degli avvenimenti de l giorno, ossia degli avvenimenti bellici e della situazione eco nornica. Il Gardoncini ha ammesso che il Pareschi lo te neva al co1Tente delle sue elaborazioru e gli faceva leggere le produzioni già specificate; escludendo però di essere stato l' ispiratore come in primo tempo ebbe a dichiarare, il Pareschi, che in seguito, cd anche a dibattimento, invece, ebbe a negare tale accusa a carico ciel Gardoncini. Costui infine ha am messo che assie me al Pareschi teneva frequen ti conversazion i su concetti ed idee socialiste, senza scopo d i propaganda. ed unicamente per fare della ideologia. Dalla sua esposizione narrativa emerge chim·a la prova che il Pareschi svolse al.1.ività antipatriott.ica tale da recare nocumento agli inte ressi nazionali, mediante riproduzione e d iffusione di fascicoli e libelli con apprezzamemi e notizie l'alse, tendenz iose ed allarmistiche e mediante altresì convcrsazion! ten ute in rilrovi pubblic~. Tale opera atta a meno mare la resiste nza della Nazione era svolta dal giudicabile, 111 momen ti gravi per la Patria in guerra. Nei conl'ronti del Gardoncini il Tribunale osserva che in un primo tempo era riten uto l'ispiratore de ll'attivi tà antinazio nale svolta dal Pareschi e perciò era stato denunciato e rinviato a giudizio per risponde re di concorso nel reato contestato allo stesso Pareschi. Però in periodo istruttorio ed a dibattime nto il Gardoncini negò energi camente l'accusa; pure negata a dibattimento dal Pm·eschi . Di conseguenza non essendosi raccolti elememi sufficienti di reità opina di assolverlo per insuffic ienza di prove; ordinando che gli venga im mediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Invece acce rtata ed affermata la responsabili tà penale del Parcschi ai sensi dello art. 265 p.p. C.P.;

P.Q.M. Visti ed app licati gli ant. 265 p.p., 23. 29. 228, 229 C.P.: 274. 479. 488 C.P.P. DlCHIARA Gardoncini Giovan ni Battista assolto per insufficienza di prove, ordi nando che egli venga immed iatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. RITIENE Pareschi Stefano colpevole del reato ascriuogli e lo condanna alla pena d i anni 7 di reclusione. Con la in terdizione perpetua ddai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custod ia, oltre ad ogni altra consegue nza di legge. Roma, 13.7 .1942 - An noXX. Seguono le firme del P residente e dei Giudici. Ga~·doncini, detenuto dal 5.1. I942, viene scarcerato il 13.7.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO or ESECUZIONE Per le disposizio ni impartite dal Ministero de ll ' Interno con circolm·i n. 46.643 del 27.7 .1943 e n. 49.2 J 6/44 J del 14.8. I 943 viene proposta la liberaz ione per Grazia Sovrana e, pertanto, Pa reschi Stefano viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di rossano il 20.8.1943. Detenuto dal 29. 12.1 941 al 20.8.1943. li Tri bunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.4.1961. estinto per l'a mnisti a concessa con l'art. I del D .L. 17.11. l 945 n. 7 I9. il reato di cui a ll'art. 265 C.P. e per le disposizioni contenute nell'an. l de l D .C.P.S . 22.1 1.1947 n. J.631 estinto il diritto dell'Erario al recu pero de lle spese di giustizia. NOTA: con lo stesso rapporto redatto, in data 26.2.1 942, dalla Questura di Tori no ven nero anche den unziali per «atti vità antinazionale»: Diena Dav id, nato il I 6. I 2. 1883 a Carmag no la (1brino), medico chirurgo. detenuto dal 2. 1.1942. Falcone Carlo, naw il 25.8.1887 a Genova, Dottore in legge, dete nuto da l 27 .1.1942. Fenou il Va ldo. nato il 27 .1 I. I 900 a Tor ino, impiegato, detenuto da l 27. 12. 1941. Pinzi Aroldo, nato il 25. 1. I 889 a Ferrara, Avvocato, de te nuto dal 3 .l.12. I 94 l. Nozzi Ercole, nato il 4.11.1884 a Vercel Li, Ingegnere. libero. D iena Giorgio, nato il 22.7.1920 a Torino, Slll· de nte 4° anno cli Ingegneria, libero. Ancona Achille, nato il 10.9. 1920 a Torino, Studente del l.iceo, li bero. J suddetti im putali vennero sotlOposti a procedimento penale per il reato di cui ag li artt. 11O. 265 cpv. C.P. per avere, in Torino al la fine del l 941 e a ll'inizio de l I. 942, in concorso ta loro, riprodouo e diffuso un fascico lo intitola to ,~Aspetti delr espa nsione e co nom ica tedesca per la conquis ta de ll'Europa» comenenti notizie false, tendenziose e tali da allarmare lo spirito pubblico. Con sentenza n. J 61 del 28.5 .1942 il Giudice Istruttore del T.S.D.S. ha assolto i suddetti im putati dalla imputazione loro addebitata «per insufficienza di prove».


372 Reg. Gen. n. 425/1942

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SF.CONDA PARTE: SEKTéNZE PROl\UWlATE DAL I.S.D.S.

lRIBUNALE SPECIALF PER LA DIFESA OELLO STATO

SENTENZA N. 401

Il Tribunale Speciale per la Difesa tlcllo Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Gi11dice Re/more: Lanari Piecro - Procuratore Militare del Re lmp. Gi11dici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto. Ciani Ferdinando. Cisoui Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Vedani Mario. Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

li Tribunale Speciale per la Difesa de llo Stato composto da: Presidente: Griffini Maiio - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/more: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Radogna Raffaello. Ciaiù Ferdinando. Giudici Consoli M. l~S.N. :Palmeri Gaetano. Begamaschi Carlo. Piorelli Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

SENTENZA Nelhl causa co1nro: Mosca Givanni. nato il 28.11.1906. a Palermo. commerciame. Detenuto dall · 11 A.1942.

SENTENZA N. 403

Reg. Gen. n.4 19/1942

Nella causa contro: Scannabissi Albino. naco a Budrio (Bologna) il 17.12.1881, muratore. Detenuto dal 21.3.1942.

IMPUTATO

IMPUTATO

l) del reato di cui ali" art. 265 C.P.. per avere in Milano. nell'aprile 19.i2, comunicato voci e notizie false e tendenziose. aue a destare pubblico allarme. a deprimere lo spirito pubblico e a menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico. e svolto attività tale da recare nocumento aglj interessi nazionali; 2) del reato di cui ali' a11. 453 n. 2 in relazione all' are. 458. 61 n. 2 C.P. per avere. allo scopo di eseguire il reato <li cui al n. 3). alterata la indicazione del valore di bi!!Heui di banca d:1 un dollaro. in modo da farli apparire da 500 e da 1.000 dollari ciascuoo: ~ 3) de l reato di cui a ll" arl. 640 C.P., per avere. promettendo la cessione di 10.000 do llari. ri:,contrati poi alterali nel loro valore, indotw in errore Caltagiano Benito. facendosi versare da co:;tui lire .iso.ooo. -

Di disfattismo politico (art. 265 C.P.) per avere, la sera de l 21.3. l 942. in un '!uaniere per! fcri~o di BolO!rna. cantato stornelli sulla pubblica Yia, accompagnato il canto col suono d1 un mandolino._ 1~to~ nati ; depiimere lo spirito pubblico ed a menomare la resi~tcnza dei cittadini a causa delle rcstnz10m

OM JSSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli m1l. 56, 640, 23 C.P.: 27-1-, 479,488 C.P.P. DICHIARA Mosca Giovanni assolto per insufficienza di prove dru reati di cui alle leuere 1) e 2) della rubrica. ritenendolo colpevole del reato pre-.iisto e puniLO dagli rutt. 56, 640 C.P., in tal senso modificando il capo di accusa rubricato al numero 3). E lo conda nna alla pena di 6 mesi e lire 500 di multa. tol pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia. oltre ad ogni alta conseguenza di legge. Roma. 13.7.1942 - Anno XX. Seguono le lim1e del Presidente e dei Giudici. NOTE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Mosca. detenuto dalr 11.4.1942. viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Roma r· 11. 10. 1942. In appli<.:azione dei provvedimenti di clemenza e messi con il R.D. l 7.10. 1942 n. l l56 il T.S.D.S. dichiara. con Ordimmt:a del 18.2. 1943, cessata. per amnistia. l'esecuzione della condanna di 6 mesi di reclusione e di lire 500 di multa riponata da Mosca Giovanni.

di carattere annonario. IN PUBBLICA UDll:~ZA

Sentito il P.M. e l"imputato che col suo difensore ha .ivuto per ultimo la parola. IN FATIO ED IN DlRITTO

Scannabissi Albino. per i fotti di cui in rubrica, fu rinviaco al giudizio di questo Tribunale per rispondere de l reato ascrittogli. . .. Nell'orale dibattimento. per la dichiarazione dei testi escussi. è rimasto provato che 1 1mputat~. nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate. cantò degli stornelli (I cui c~nten~to ·~ Tribunale ritiene idoneo a deprimere il sentimento nazionale. Ciò po\tO. il Collegi~. ravvisa nei fatu come provati gli e lementi costitlllivi del reato di cui al I O cpv. de ll'art. 272 C.P. a~mch~ quello con'.esrnto. Passando alla applicazione <leila pena il Tribunale ritiene dj doverla fissare an anni 2 d1reclusione. spese e conseguente di legge.

P.Q.M. Visti gli artt. l R.D.L. 9.12. l 941 n. 1.386: 272 p. cpv. C.P.: 488. 274 C.P.P. DICHIARA Scannabissi Albino responsabi le del reato di cui al l" cpv. dcll 'lut. 272 e. così modific~ntlo rubr~ca. Io condanna alla pena di anni 2 di reclusione alle spese del processo ed a quelle per 11 mame111mento durante la custodia. Roma. 15.7.1 942-AnnoXX. Seguono le tìrme del Presideme e dei Giudici. NOTCZIE DESUNTE DA I. FASCICOLO DI ESECUZIONE A seguilo di istanz.a di grazia inoltrata da Scannabissi Albino viene concesso, con Decreto ~i Grazia del 23.8.1943, il condono condizionale della residua pena da espiare e, perlanto ScanoablS!it, detenmo dal 2l.3.1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 30.8.1943.


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TR IBUNALE SPECLALF. PF.R LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 358/1942

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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

DICHIARA

SENTENZA N. 405

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/a/ore: Milazzo Gioacchino - Procurato re Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Radogna Raffaell.o,Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palme,i Gaetano. Fioretti Eugenio. Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Grosselle Basi lio, nato il 27.4.1899 a Cittadella (Padova), possidente. Detenuto dal 27.3. 1942. IMPUTATO

Grosselle Basilio responsabile degli ascrittiglj reati e, con la diminuente di cui all'art. 3 I_I C.P.,_lo condanna complessivamente alla pena di anni 12 di reclusione, alla interdizione perpetua da, pubbl1ct offici, alle spese del processo cd a quelle per il manteni mento durante la custodia. Ordina che l' imputato a pena ultimata sia sottoposto a li bertà vigilata. Roma, 15.7. I 942 -Anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per le disposizioni impartite dal Ministero dell' Interno con circolari n. 46.643 del 27.7. 1943 ~ n. 49.2 16 del J4.8. 1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Grossel! e Bas11lo viene scarcerato da llo Stabilimenro Penale di Fossano il 27 .8. 1943. Detenuto dal 27 .J.1942 al 27.8. 1943.

l J di disfattis mo politico (a11. 265 p.p. e IO cpv. n. l C.P.) per avere in Cittadella, il 12.3. I 942 con

comunicazioni direue anche a mi litari, svolto aui vità tale da recare nocumento.agli interessi naziona.li: 2) istigazione di mi litari a disobbedire alle leggi (art. 266 p.p. 2° e 3° cpv. n. 2 C.P.) per avere, nelle circostanze di c ui al precedente capo di imputazione, istigato pubbl icamente il soldato Zordanazzo Emilio alla disobbedienza ed alla insubordinazione. IN PUBBLICA UDIENZA

SENTENZA N. 424

Reg. Gen. n. 235/1942

Senti to il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. IN FA1TO ED IN DlRlTTO Il 12 marzo scorso, ve rso le ore 2 1, nella trattoria gestita da Lago Angelina in via Borgo Bassano 11.9 di Cittadella si trovavano ad un tavolo il Tenente Zurfo Lujgi e la fidanzata Sgarlarosso Celestina, e ad altro tavo lo il soldato Zordanauo Emilio. il mutilato Zordanauo Ernesto ed il mediatore Grosselle Basilio. Quest' ul timo che appariva altic~io discorrendo con il mutilalO Zordanazzo Ernesto, diceva: «io non sono patriota e no n faccio la g ue rra, questa la fan no gl'ignoranti. tu sei patriota ed bai la testa dura ... sci diventato imbecille per la Patria, io militare non ci vado, resso, pimtosto che cambiarmi con ce mori.rei, io sono più intelligente, io militare non ci vado, lascia andare i fess i». 11 Tenente Zurlo, che era in divisa, invitò subito il Grossc!Je a smetterla ed allo scopo di stabilire testimo nianze chiese dei documenti di riconoscimento al soldato Zordanazzo Emilio. Mentre quest' ultimo si acci ngeva a cavare di tasca il fog lio di licenza il Grosselle lo tirava indietro e gli diceva: «non dare retta. non dare documemi. egli è un lazzarone, un bacucco, un cretino, un ignorante». Ne conseguiva un diverbio con vie di fatto, sedate dai presenti. Denunziato il fatto, dall' ufficio, al Comando della Stazione Carabinieri Reali di Cittadella, il Grossclle fu denum,iato e, in seguito alla istruttoria sommaria. rinviato a giudizio di questo Tribunale. li Grosselle, confermando le dichiarazioni rese durante la istrurroria. ha dichiarato di non ricordare quamo era successo la sera del 21 essendosi trovato in istato di ubriachezza ed ha ricordato che da tempo non esistono buoni rapporti fra lui cd il Tenente Zurlo, Tale circqstanza, confermata dall' Ufficiale ora accennato, è ill'ilevant.c ai fini della precisazione de lla responsabi lità da parte deil' imputato. I fatti come denunziati dal lènento Zurlo. sono stati infatti conrermati dai testi soldato Zordanazzo Emilio e del mutilato Zordanazzo Ernesto. Ciò posto, il Collegio, ritie ne che nei fatti come provati si riscontrano gli estremi dei del itti al Grosselle ascritti. Passando all'applicazione della pena il Tribunale, tenLJto conto de lla recidiva come contestata e della dimin uente di cui all'art.31 1 C.P.. ritiene eqLJo fissarla in anni 12 di recluisione, quale cumulo di an ni JOe mesi 6 cli recl usione per il reato di cui al numero I) del capo d'accusa. ed anni I e mesi 6 della stessa pena per concorrente reato di cui al numero 2), spese e consegue nze di legge. Ritenuto che appare oppo11uno dispon·e che l'imputato a pena ultimata sia sottoposto a li ben:à vigilata. P.Q.M. Visti gli artt. I R.D.L. 9.1 2.1941 n. 1386; 265 p.p. e p. cpv., 266 p.p. 2° e 3° cpv. n. 2, 3 11, 73, 29, 229, 99 C.P. e 488, 274 C.P.P.

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Sl.atO composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.VS.N. Giudice Rela1ore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re l mp. Giudici Console Generale M. V.S.N. : Ciani Ferdinando, Cisou.i Carlo. Giudici Consoli M. ,~s.N.: Suppiej Giorgio, o·Alessandro Italo, Gangemi Giovanni. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: . . Koba l Giacomo, nato il 10,5.1910, a Studeno di Postumia (Trieste), possidente, Canuc,a Nera nella I52" Legione Camicie Nere d'assali.O. Detenuto dal 17.2.1 942. IMPUTATO Del delitto di cui agli artr. 56, 265 C.P. per avere scritto, il 18. 1. I 942, da FrancaviIla Fontana (Brindisi). una .lettera d"iretta alla propria famjglja,. contenente notizie fa lse. esagerate e tendenziose, . ... . tali da destare pubblico allarme e deprimere lo spmto pubblico. La lettera veni va wl ta di corso dalla censura. In esit.0 al pubblico dibatumen to, sent1t1 Il P.M. nella sua requisitoria e l' im putato che col suo difensore ha per ul timo avuto la parola, osserva. IN FATfO ED IN DIRITTO A seguito di istrnzione a rito diretto, con atto d'accusa del P.M., in data 255 u.s., il_ prevenuto fu rinviato ~'l gi udizio per rispondere del reato specificato in rubrica. All'odierno dibatLimen to per la confessione dell'imputato e per la prova documentale è stato accertato quanto se~ue: . cori fog lio in data 18.2.1 942 il Comando della I 52" L~gione Camicie Nere d1 assalt~ den~nw'.v~ la camicia nera Kobal Giacomo, identificato autore d1 una lettera senza firma. duetta in data 18. l. J942 da FrancaviIla Fontana (Brindisi) alla famiglia in Postumia. In detta lettera scntta tn Lmgua slovena e tolta di corso da lla censura il Kobal. fra l' altro, così si esprime: «Nessuno.può sopporta.rei, né soldati, né borghesi. J soldati ci guardano come se fossimo cani, mentre i borgh~sJ ci 111sult~!1~ con parole e fatti. Pedino i bambini ci guardano dietro quando passiamo per le v,e e c1 cluamano pidocchiosi", Jn Africa gli inglesi strappano loro una dopo l'altra le Region i, spingendoli contro il


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TRIBl.JNALF. SPECIALI: PER LA OIFf::SA DELLO STATO

SECONDA PARTE: S!iNTENZE PRONUl\7.IATE DAL T.S.O.S.

Mediterraneo. ossia li ricacciano verso l' Africa Settentrionale. Gli italiani (soldati) fuggono davanti come cavalleue e gli italiani (borghesi). invece. piangono sapendo che. tra breve. perderanno l'intera Africa.. La potenza ~ul mare non l'hanno più, perché le loro navi. quasi tulle, dormono nel fondo del mare. Mi dispiace assai per i soldati caduti o annegati nel mare. Non sarebbe stato meglio che ci gettassero noi. fascisti nell'acqu<\ piultOSLO che i soldati avessero perduta la vitu?>>. li Kobal. come si è accennato ha confermato anche in udienza di aver scritto detta tenera. senza addurre. a propria discolpa, alcuna giustificazione degna di rilievo. Nel fauo. come dinanzi acccrtmo, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del reato tentato rubricato e commisurando In pena alrentitù del fatto e alla qualità mil itare del soggetto repula equo condanriarlo ad anni 5 di reclusione. previa degradazione. colla conseguente interdizione dai pubblici uffici. nonché al pagamenlo delle spese processuali e di custodia preventiva (art. 56,265. 29 C.P.: 28 C.P.M. di pace; 274,488 C.P.P.)

In esito al pubblico dibauimemo. sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati. che. coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola. osserva.

P.Q.M. Leu i ed applicati gli arti. 56. 265. 29 C.P.: 28 C.P.M. di pace; 274, 488 C.P.P. dichiara Kobal Giacomo responsabile del reato nsc riuogli in rubrica e lo condanna ad anni 5 di reclusione, previa degradazione, e alla conseguente interdizione diti pubblici uflìci. nonché al pagamen10 delle spese processuali e di custodia prevenLiva. Roma. 17.7.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTI2TE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Koeal Giacomo, detenuto dal I 7.2.1942 riuscì a sottrarsi. con l'evasione. a un bombardamento aereo che distrusst: la Casa Penale di Castelfranco Emilia ove Kobal Giacomo si trovava detenuto. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.4. 196 1, estimo per !"amnistia concessa con 1'ai1. I del D.L. J7.l l.1945 n. 7 10, il reato per il quale venne riten uto colpevole e condannato il KobaJ dal T.S.D.S. con sentenza del 17.7. 1942 e con la stessa Ordinanza, dichiara estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.1 I .1947 n. 163 1).

Rcg. Gen. n. 376/1942

SENTENZA N. 425

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Oi"dici Consoli Generali M. V.S.N.: Ciani Ferdinando, Cisoni Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Ciani Ugo. Cisoui Cnrlo, D'Alessandro Italo.

Pompi li Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Di Serio Raffaele, nato I' 1.7.1875 a San Gervasio (Matera), rappresemame di commercio. detenuto dal 26.3.1942: Marinaro Rodolfo, nato il 15.8. I902 a Buenos Aires (Argentina). pittore . detenuto dal 27.3.1942. IMPUTATI Di disfattismo politico (art. 265 C.P.) perché in un giorno non ben precisato degli ullimi del 1941. in Roma. parlando con più persone, comunicavano notizie e voci false o tendenziose. tali da destare pubblico allarme e deprimere lo spirito pubblico.

IN FATrD ED lN DIRITTO

Aseouito d'istruzione a rito sommario. con atto d'accusa del P.M. in data 19.5. u.s .. i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere del fallo deliuuoso sopra. in epigrafe. enu~ciato: . , All'odierno dibattimento per le dichiara7ioni degli imputati e per le prove tesumon1al1 e emerso qunnro segue. 11 26.3.1942, le erbi vendo le Gentili Emma ved. tvlissiaw e _la li glia Missiat~ Mina denuniiarono al Commissariato di P.S. di Campo Marzio in Roma che D1 Sene, Raffaele. nell appartamento del quale occupano una stanza. nonché il coinquilino Marinaro R~oll'o. ~ o 5 1~esi ~~im~. nella comune cucina. nel commentare le comunicazioni della radio e gli attuali avvemmenu belhc1. s1 erano esp~e~si nei seguenti termini: «Se l' Italia perdesse la guerra sarebbe meglio che ~i andasse souo il ~om1'.11~ inglese che souo quello tedesco, perché l'inglese pensa per t'.1Ll1 e 11 tede~co. invece pensa_~er lu1. Noi .e'. moriamo di fame mentre gli inglesi mangiano sene volte ul giorno: la stol'.a rngl~sc val~ pm della ~ostia, i e;iudci non ci hanno mai fatto del male. anzi ci hanno fallo del bene e 1101 nou s1ru_no nconosceo~1». ~ Sia in istrunoria che al dibanimento. comestate tali frasi al Di Serio, questi ha escluso d1 avedc pronunciate, ed ha dichjarato che con le subinq:1Uine Gentili Emma e. Missiat~ Lina,.da tempo su_s5.1~ swno motivi di forte attrito per la mancata pulma della cucina e dei local1 d.1 uso c..;omune da ()Ili le delle stesse e per l'eccessivo consumo dell'energia elettrica, rnnto che aveva intimato_ nd_esse d1 andar via dalla stanza. Anche il Marinaro ha escluso di aver profferito parole del tenore su1nd1ca10. rappresentando che ta Gentili e la figlia sono state mosse da ragioni di rancore, giacché pure egli non LOiie· rava la mancata pulizia. . . . La Gentili e la Missiate, pur con differenziazioni nei particolari, hanno anche 1n ud1e!1za con_ter: mato. quanto. come dianzi. avevano denunziato. Peraltro. non ~ann? p~)l~lO neg~re che torti r~1.g10~1 di attrito. spe~so degenerate in accalorati allcrchi e talora a~c~e m_ ~1c dt fallo. esisteva~~ tra es~e e 1~ Di Serio. che in precedenza aveva ricorso anche alle Autor'.ta poltt1che: ma c~e nulla cr.i emer~? dat superiori acccriamemi a carico del Di Scrio. anche perche a favo1:c di_ cos~m. ~veva tc:~umon'.<110 1! Marinaro; che una vertenza civile di sfratto era contro di esse 111 via d1 d~f101z1? nc all epoca 1n cui vennero denunziati. Dall'insieme delle ri~ultanze dibanimentali. il Colleg-10 ha riportato il forte du'; bio che l'accusa delle due donne contro i prevenuti era stata generala da aspra animosità delle medesime, contro il Di Serio per i precedenti tra di essi intercorsi e contro il Marinaro perché_ que_sti nelle sopra ricordate vicende aveva parteggiato per Di Serio. Tale dubbio. pe'.·alt~·~, è ~lato n~ad1to d,'.llc deposizioni del testimoniale a discarico escussso in udienza. La prova. qu111d1 e apparsa difettosa. fortemente sospetta e. comunque. inefficiente. . . Né gli ante aera dei prevenuti e specialmente quelli del Marinaro . sono tah potere _fare sicure deduzioni sulla generica capacità di essi a commettere i l'uui che a~ essi sono _stati cont~stata:. ~eit~nLO: il Collegio ritiene provvedimento di giustizia dovere .,ssolvere I due rubnca11 per 111su~1C1enzn d, prove dall'impurnzione ad essi mossa e dovere. in conseguenza ordlnarc la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.(art. 479 C.P.P.).

da

P.Q.M. Letto ed applicato t'arL 479 C.P.P. assolve Di Serio Raffaele e Marinaro Rodolfo per ins~flicienza di prove dal reato ad essi ascriuo in rubrica cd ordina la loro scarcerazione se non detcnuu per alrra causa. Roma, 17.7. 1942-AnnoXX. Seguono le firme del Presidente e di Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA D8LLO STATO

Reg. Gen. n. 290/1942

SF.CON DA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .

SENTENZA N. 427

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello S tato c.:omposto da: Presidente: Le Metrc Gaetano - Luogotenente Generale della M . V.S.N. Giudice Rela1ore: Lanari Pietro - Procuratore Mijjtare del Re I rnp. G1t1(if.ce Console Generale M. V.S.N.: Gangemi Giovan ni. GiudiciConsoli M. V.S.N.:Palmentola Ald o. Caputi Pietro, Suppiej Giorgio, Pompili Tore llo. ha pronunciato la seg uen te: SENTENZA Nella causa contro: Anto la Giorgio, nato il 2 1. l 0. 19 l 5 a Genova, orc hestrale, solda to nel 93° Bat. Ftr. Detenuto dal 15.3. 1942. IMPUTATO l ) cl! o ffese al Re Imperato re (artt. 79 C.P.M. cli pace e 47 C.P.M. di guerra); 2) d1 offese al prestigio del Capo de l Governo (artt. 80 C.P.M. cli pace e 47 C. P. M. di ouerra)' 3) d! vilipcnd!o alle Forz~ Annate.dello Stato (artt. 8 1 C.P.l'vI. cli pace e 4 7 C. P.f'vf. di ;uemi):' ~) cl'. vd 1~cnd10 delta Naz ione Italiana (art. 82 CP.M. di pace e art. 47 C.P.M. di guerra); . :,) cli d1 slatt1smo politico (art. 265 C.P.). per avere, nei g iorni 15 e 25 febbraio 1942, indirizza to. nspctt,vamer~Le al padr~ e~l al fi:atello, due lettere nelle quali era no es presse offese al Re Im peratore ed al Capo de l Governo, v1llt.p encho a lle Forze Armate dello S tato ed al la Naz ione Itali ana e date notizie esagerate e tendenziose, depressive dello spiri to pub blico.

fN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelJe sue conclusioni e l'i mputalo che per ul timo ebbe la parola col suo difensore . IL TRIBUNALE Considernto c he dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dc li' oral e dibattimento specie dalle dichiarazioni de l giudicahi re si è potuw accertare. '

rN FAnO ED IN DIRITTO Con atto d'accusa 19.5. 1942 del P.M. d i questo Tribu nale S peciale il rubricato Antola (ì ioroio soldato.del 93° Regg. Fa nteria veni va rinviaw a giudi zio per rispondere di offese al Re Imperator: ed al presug,o del Capo de l Governo; vilipendi o alle Forze Armate dello Stato. ed alla Nazione lta liuna nonché cli disfattis mo politico perché nei giorni 15 e 25 febbraio 1942 ebbe ad indirizzare, rispettivamente. al pa~ re e~ al frate llo, due lettere nelle qun li erano scritte parole costitutive la configurazione gi uridica de, reati suaccennati, ai sensi degli artt. 79.80, 8 1, 82 C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di ouerra 0 ' nonché 265 C. P. _Dalla co mpiutu istrmtori a risu ltò quan to confermato a d ibalti mento. E c ioè: nei oiorni [5 e 25 febbraio u.s. , l'Anto la in servizio mil itare presso il 93° Regg. Fa nteria, indiri zzava, ; ispetlivamente al padre ed al fratello,due lettere nelle qua li manifestava sentimenti di avvers ione al Regime ed alle istituzioni,. e da,'.fl nottz1e esagerate, tendenziose, depressi ve del lo spirito pubb lico. Pit1 precisamente , nella pn:11a. diceva «Jl prog resso ci inocula punture di velleità, voglia mo strappare il portafog lio alla tasca d.1 r1 z10 ee'.· rneuerlo ne lla tasca di Caio. Parlo rnale: no i strappiamo il porlafoglio, si, rn a non si ~eve.cl ire 11 01. E_1 l Capo dello Stato che strappa il portafoglio, è il Re, è il Comandante. noi eseg uiamo I ord u~e,_no, amsch,amo la pelle, a quel lo vanno i meri ti e la g loria d i essere un lad ro». E nella seconda co~, s, .espnmeva «Siccome secondo certe circolari, c·è u.n a intesa tra Forze Armate e Partito degli scarafaggi pe r assumere informazioni sul conto di noi Lulli (qt1esto perché a guerra vittoriosa il rn a~iganel~o,/eITà s~m~re più rinforzato), l'.1 visita del reale carabiniere sarà dovu t; al fatlO d i cui sopra. . A"',,,1~1ngo c he e da quando facc io il soldato che ho av uw sempre da fare con la fedelissima Lra le tede~.r. Dico no. e~~," Genova è. fame. E~pure adesso si sta be n~. S i dovrà sd ruc~iolare se mpre più nella chi na della rniseu,1 e del d1 grnno . Bisogna pe nsarlo tranquillamen te e seraflcamente. L' Italia sarà

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popolata da 45 milioni d i po verelli di Assisi. E che dici di noi che non abbiamo legna per il mangiare? Eppure ci sarà ancora chi crede, che secondo la pubblicità di certi cartelli in mostra ne lle vetrine, tutta vada per il solda to». L' Anto la, interrogato, ha dic hiarato di avere avulo molte co ntnu·ictà nella vita e di essere perciò d i te mperamento nervoso e facilmen te incline alla depressione: le due lettere sarebbero state scritte in momenti d 'abbatimento d' animo. Risulla però, per informazi oni dei CC.RR. che egli ha condouo una vita randagia e biasimevole: che per il suo caratlere non convive col geni tore mormorando sempre conlro tu tti: i suoi superiori lo defin iscono pi uttoslO altezzoso, tendenzialmente aITogante, impulsivo, lunatico, poco socievole. Giì1 sergente di fanteria è stato retrocesso per azioni disdicevoli e contrade all'onore; con semenza del Tribunale Milita re Territoria le di G ue rra di Roma in data 22.4. J 94 1 è stato condannato a due anni di reclusione per furto in danno dell ' amministrazio ne rn ilitare. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che egli si è reso responsabile dei reati di cui in epigrafe; obiettiva mente in ispecie per le espress ioni sopra riprodotte e peraltro meglio ill ustrate da tuLLO il co ntesto delle due lellere citate: offese al Re Im peratore ed al Duce, alle istituzion i mi li tari; ali ' A.mm dei CC.RR., alla Nazione Italiana: di sfattismo politico. Su bicttivamen te perché le espressioni da lui usate. corrispondono perfettame nte ai sen ti me mi ed a l tempera mento de ll' Amola; altezzoso, scontento cli tutti, moralmente taraLO. e per usare le parole stesse del suo Comandante di Compagnia: «Di scarsa sensibilità morale». Pertanto accertata ed affermata la responsabili tà penale dell'Antola, esaminate e vagliate tutte le ri sultanze dibatt imentali nonché le richi este del la dim inuente di pena ai sensi degli artL 89. 65 C .P. per la semi infernùtà di meme; tenuto present.e la nmura particolare dei reat i commessi in momen ti difficili per la Nazione in guerra; co nsiderato che attrave rso i documenti prodotti da lla di fesa e dalle dichi arazioni rese dai testimoni è emerso che La luni parenti del giudicahi le. e specialmente i gen itori. sono degli anormali da l punto di vista fisio-psic hico per cui può anche r ispondere al vero che l'im putato sia un anormale fi sio-psichico. come del resto lo si desume dallo stesso suo carattere poco socievo le e troppo im puls ivo. il Collegio accorciando il beneficio della d imin uente di cui agli artt. 89, 65 C .P., è d ' avviso d'irrogare le seguenti pene : per il disposto dell'art. 79 C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di guerra an ni 3 e mesi 4 di recl us ione mili tare. In applicazione dell'art. 80 C.P.M. d i pace e 47 C .P.M. di guerra anni 2 di reclusione milita re. Ai sensi dell 'art 8 I C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di guerra. anni I e mesi 4 di reclusione rnilitare. In base a ll' art. 82 C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di guerra, anni l e mesi 4 di rec lusione mi lit.u-e. Per il disposto dell'art. 265 p.p. C.P., anni 3 e mesi 4 di reclusione ordi naria. E poiché è sernpre mi litare in quanto le pene suaccen nate non comportano la degradazionen la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ordinaria viene sostitui ta con la rec lusione mili tare; ed operato il cumul o delle pene ai sensi dell' art. 55 C.P.M. di pace, complessiva men te deve essere condannato ad anni 11 e mes i 4 d i reclusione militare. Col pagarnenlo delle spese di g iudizio e di preventiva custodia, o ltre ad ogni al tra conseguenzu di legge. Revoca la sospensione condizionale de lla pena cli anni 2 di reclusione militare d i cui alla citata semenza 22.4 .1941 del Tribun ale Militare di Roma, ed operato il cum ulo delle pene complessivamente lo co ndanna ad anni 13 e mesi 4 di reclusione mili tare.

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. 79, 80, 82, 55 C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di guerra; 265. 23, 29. 168, 228, 229 C.P; 274. 488 C.P.P.: 89. 65 C.P. ' DICHTARA Anto la Giorgio colpevole dei reati ascrittigl i e g li concede il beneficio della d iminuente cli pena cli cui agli arn. 89. 65 C.P. Ed operato il cumulo del le pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusio ne militare, col pagamento delle spese di giudizio e d i preventiva custodia. o ltre ad ogni altra conseguenza di legge. Revoca la sospensione de lla pena di ann i 2 di reclusione mi li Lare di cui alla sentenza 22.4.194 1 del Tribunale Mi litare di Roi11a. ed operato il cumu lo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 13 e mesi 4 d i recl usione militare. Roma, 20.7. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e de i Gi udic i.


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T RrBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S. D.S.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DJ ESECUZIONE

P.Q.M.

Per le disposizioni impartite dal Minis tero del l'Interno con circolari n. 46.643 del 27.7 . I 943 e n. 49.2 l ~/44 I del 14.8.1943 viene proposta la libe raz ione per Grazia Sovrana e. pertanto. Antola G10rg10. deten uto dal 15.3. I 942, viene scarcerato da l Reclusorio militare d i Gaeta il 15.9.1 943. I l Tribunale Mi litare Terri toriale d i Roma dichiara, con Ord inanza del 25.5. 1950. estin ti per L'amnistia concessa con il D.L. l 7.11.1945 n. 7 19. i reati per i qual i Antola Giorgio venne conda nnato dal T.S.D.S. con sen tenza del 20.7.1942.

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Visti gli rutt. J R.D.L. 9.1 2.1941 n. 1.386; 8R.D. 16.6.1940 in re laz ione all'art. 340 R.D. 8.7.1938 R.D. 5. L.1942 n. 68; 274. 479. 488 C .P.P.

n. l.415;-1

DICHIARA Sabatini Secondiano colpevole del reato specificato al num ero 3) del capo di accusa e lo coJJdanna alla pena di 2 anni reclusione e lire 4.000 d i multa, al le spese del processo~ a quelle del_ rnante~imcn: w durante Ja custodia. Assol ve per insufficienza di prove, Sabatini Secondiano dai reau spec1f1cau a1 numeri I ) e 2) del capo di accusa. Roma. 24 .7. 1942 - An no XX. Seguono le firme ciel Presidente Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Reg. Gcn. n. 524/1942

SENTENZA N. 434

Il Tribunale Speciale per la Difesa deJJo Stato composto da: Presidente: Le Metre Giuseppe - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Mi li tare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovan ni, RadognaRaffae le. Giudici Consoli M. \I. S.N.: Caputi Pietro, Suppiej Giorgio, Barbera Alessandro. ha pronunciato la seguente:

Il T.S . D.S. dich iara, con Ordinanza del 4 .1. 1943, cessata, per r amnistia concessa con il R. D. 17.1 0. 1942 o. 1156, r esecuzione della condanna .inJlilta a Sabati ni Sccondiano con sentenza de l 24.7.1942 e conferma la liberazione de l Sabatini ordinata da l Pubblico M inistero in data 20. I 0. 1942. Pertanto Sabatini Secondiano, detenuto dal 9.4. I 942, viene scarcerato dall a Casa di Reclusione di S. GimigJJa oo il 23. lO. I 942.

SENTENZA Nella ca usa contro: Sabatini Secondi ano, nato il 23.3. 1906 a Soriano nel Cimino (Viterbo). scalpellino. Dete nuto dal 9.4.1 942. IMPUTATO I ) del delitto di cui all'art. 265 C.P. per avere in epoca anteriore e prossima all'ottobre 1941. in

Roma, com unjcato notizie e voci false e tendenziose, tali da deprimere lo spirito pu bblico, o co mu nque svolto una attività tale da recare nocumento a•rli interessi naz ionali· . 2) de l delitto di cui all ' art. 282 C.P. per avere, 7ieue circostanze di t~mpo e di luogo di cui a l supenore capo d 'accusa, pronunciaro parole di offese all' indirizzo del Capo de l Governo; 3) del delitto d i cui ali' art. 8 de l R.D. l 6.6. 1940 in relazione all' arl. 340 della Legge di guerra approvata con R.D. 8.7. 1938 n. 415. modificato dal l'art. J del R.D. 1942 n. 68 per avere, si no al 9.4.1942, in Roma in violazione dell 'applicato divieto, fatto uso dell'apparecchio di radioaudizione per asco ltare stazioni di radiodiffusione e di radio comunicazione nemiche. OMISSIS Nell'orale d ibauimento l' imputato, confermando g li interrogatori, ha ammesso di avere ascoltato, ma solo casualmente, i comunicati di staz.ioni strru1iere, ma ha escluso di avere pronu nciato le frasi addebitategli, ?~d ucendo che. sia la Bertozzi che la Marinelli, hanno verso di lui ragioni di odio per precedenti attntJ. La Bertozzi e la t\farine lli, hanno confemiato le d ichiarazioni rese in Questura, ma il Collegio per i prut icolari esposti dalla Marinelli e dalla Bertozzi spesso contrastanti tra di loro. ha moti vo di dubitru·e della sincerità delle loro dichiarazione. · Il Collegio 1itiene, penanto. che la responsabilità dell ' imputato deve essere affermata uni camente per 1· aud izione delle radio straniere; audizioni che non possono essere state cas uali. considerata la frequenza con la quale le cennate audizioni sono state ascoltate. Pertanto I" imputato deve essere assolto, per insufricienza di prove, dal.le imputazioni di cui alle lettere a) e b). Per l'impu tazione di cui alla lettera e) il Tribunale ritiene che sia giusto infliggere a Sabatini Secondiano la pena d i due anni di reclusione e lire 4.000 di multa, spese e conseguenze di legge.

SENTENZA N. 436

Reg. Gen. n. 851/1941

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato co mposto da: Presidente: Le Mct.re Gaetano - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudic.e Relatore:Milazzo Gioacchino - Procuratore M ilitare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni. Radogna Raffaele. Giudici Consoli M. VS.N. : Caputi Pietro. Suppiej Giorgio. Barbera Gaspero. ha pronunciato la seguente : SENTENZA Nella causa contro: PetTicca Francesco, nato il 28.8. 19 1Oa Caporetto (Gorizia) soldatO, detenuto dal 16.6. I 942. IMPUTATO Del delitto di cui all'ar t. 265 1° cpv. n. I C.P.. perché. la sera del 3 l.8.1941, in Lec h di Pul fera (Udine). parlando in una osteria con più persone, tra le quali trovavas i un caporale. comunicava notizie false e tendem.iose, tali da des tare pubblico allarme, del seguente tenore: «L' Italia è costretta a c hi edere rin forzi da altri Stati, mentre la Russia e l'l nghilterTa verranno presto a grattarci le palle a te, ai soldati del tuo reggi rne nto ed ai soldati de l Corpo a cui faccio pane; noi non potremo vincere la guerra>>. OMISSIS Il Peuicca ha negato d i aver pronunciato le frasi che gli vegono addebitate e si è g iustific~wasserendo di essere vittima di individ ui gelosi per il matrimo nio dallo stesso contratto con la ftgha del Podestà del luogo. Le i11 daoir1i svolte in proposito hanno confermato che l'imputato. per il suddetto motivo. era oggeto di invidia da parte di alcuni. Tale circostanza e la mancata precisazione dei testi escussi hanno convinto il Collegio a dubitare sulla consistenza dell'accusa.


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TRIBUNALE S PECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAIE DAL T.S.D.S.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Visti gli artt. R.D.L. 9.12.194 1 - XX - n. 1386 e 479 C.P.P.

Considerato c he dalla lettura deg li atti processua li nonché dal le risultanze de ll'ora le dibattimento, specie dalle affermazioni degli imputati e dei testi, si è potuto accertare: ·

ASSOLVE Petricca Francesco da l reato addebitatogli per insufficienza di pro ve e ordina che sia pos to in libertà, se non detenuto per altra causa. Roma, 24. 7. I942 - Anno XX. Seguono le firme del Presideme e dei Giudici. Pertanto Petricca Francesco. detenuto dal I 6.6.1942. viene scarcerato il 24.7. J942.

Reg. Gen. n. 249/1942

383

SENTENZA N. 479

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Me tre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Proc uratore Mi li tare del Re l mp. Giudici Consoli M. \!.S.N.: Palrnentola Aldo. Caputi Pietro, Alvisi Alessandro. Po mpili Torello, Peri Ilo Emilio. ha pron unciato la seguente:

SENTENZA Nella causa co ncro: Pedussia Aldo. nato il 21. I 2.1 922 a Torin o, studente uni versi tario. Detenuto dal I 8.1.1942 Cip.i i ani Ftu'io, nato r I J.7. I 922 a Cortona (Areao), studente universitario. DetenuLC> dal 17.1. J 942 Z url ctti Lorenzo, nato il 29.5. 1922 a Torino, studente uni vers itario. Detenuto da l 17. l.1942 Dasso Marziano, naLO I· 1.2. 1922 a Torino, studente universi tari o. Detenuto dal J 9. I. .1942 Ballarino Domen ico, nato il 10.5.1 922 a Tori no, studente un iversitario. Detenuto dal 18. 1.1942 Tauber Ernesto, nato il 22.6.1923 a Merano (Bolzano, studente universitario. Detenut0 dal 27.1 .1 942 Z urleu i franco, nato iI .I O. I 1.1924 a Torino, orologiaio. Detenuto dal J9.1 .1942 Capra Walter, nato il 7.1. 1923 a Tori no, stucleme universitario. Detenuto dal 19. I . J 942 Brnsati di Settala Achille. nato il 16. 1. 1923 a Torino, studente. Detenuto dal J9.1. 1942 Ard ui no Gianfranco, nato .il 16.10. l 924 a Torino, studente. Deten uto dal 1.2. J942 Rosell i Auro. nato il 20.9.1921 a Pescara, studente universi tario. Dete nuto dal 26.1 . 1942 IMPUTATJ 'fun i: I) del deli tto di cui all'a rt. 305 cpv. I O ed u . C.P. per essersi associati allo scopo d i commettere i reati di disfattismo poli tico e offesa all 'onore del Capo del Governo; 2) del delitto cli cui agli artt. 11O, 265 p.p. C.P. per avere in concorso fra loro, in tempo di guerra, svolta molteplice e complessa attiv ità tale da recare nocumento agli inte ressi nazionali: ... 3)_ del de liuo di C'.li ag li artt. 11 282 C.P. per avere in concorso fra loro, medi ante stampigliatura, aft1ss1one e d1vu!gaz1one di manifes ti ni, offeso l'o nore ed il prestigio del Capo del Governo; 4) ciel deli tto di cui agli artt. 11 O. 297 C.P. per avere in concorso fra loro e con lo stesso sistema specificato sub. 3, offeso l'onore ed il prestigio del Capo de l Governo Tedesco; Pedussia Aldo e Ballarino Domenico, inoltre : del de li uo di cui all'art. 305 p.p. e cpv. C.P. per essere stati i capi dell ' associazio ne. Reati commessi in Torino ne l l 940 e nel 194 1.

o.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ullimi ebbero la parola coi loro difensori.

IN F/\TTO ED IN DIRITTO Con atto d'accusa 2.7.1942 il P.M. cli qu esto Tribunale Speciale rin viava a giudizio tutti i rubricati perrispondere dei rea ti di cui agli artl. 305 p.p. cpv. l 0 , 2° ed u.: 265 p.p., 282 e 297; perché in Torino nel J940 e nel J94 1 si e rano associati allo scopo cli commettere i reati d i disfattismo poli tico, di offesa al!' o nore del Capo del Go verno ital iano e tedesco. Infatti attraverso gli atti istruttori era risu ltato quamo venne confermato pu re all'uclienza. E cioè che la R. Quesrnra di Torino. con rapporto in data 2.3. 1942, denunziava gli indi vidui specificati in rubrica. perché in segui to alle indagini e confessioni de i singoli imputati, erano risultati a loro carico i seguenti fatti: Tra la fine del 1940 ed i primi del 194 1. perven nero a diverse pe rsone di Torino buste affrancate. contenenti fog lietti scritti a matita e con carta carbone, con artificioso carattere stampatello, di violento contenuto an tifascista ed antibellico, nei quali, oltre ad incitai-e i destinatari alla ribellione. chi aramente si all udeva con frasi offensive a l Duce ed al Capo dello Stato tedesco, quali esponenti cli una concezione cri mi nale diretta a soffocare la libertà. Le diverse lettere, i cui indiri zzi risultavano ricavati dalla guida telefonica, ven ne ro spontaneame nte consegnate dai destinatari ai rispettivi gruppi rionali. Nelle notti del 22 e del 27 .8. I 94 1. sul le spalle dei pomi del Po, sulle mura, sulle tabelle stradali e sul piano strada le di diverse vie di To rino, apparvero stampigliate a vernice grigio-rossastra la falce ed il marte llo, con gli scritti: «A morte Mussolini, a morte Hitler, W la Russia. W Stalin. W la democrazia. abbasso il Fascismo, W la libertà. W l'Inghi lterra li bera». Nella notte clal 20 al 21. 11.194 1 vennero scoperti per le vie di Torino centinaia d i foglietti d 'ogni ti po di carta, striscette gommate affisse sulle mura. cartoncini rettango lari, tu tti co n scritti analoghi a quell i sopra specificati, con altre fras i offensive per il Duce e per Hitler e contro la gue rra. La sera tra il 22 e il 23.12.1.941 in molte cassette postali degli androni cli Torino vennero rinvenute lettere senza indirizzo con scritte eccitanti al boicottagg io delle .iniz iative del regime. contro la guerra ed anche o ffens ive per il Duce ed Hitler. Da alcu ni ind izi venuti a conoscenza della polizia si poté stabi li re che tutte le suaccennate man ifestazio ni dovevano attribuirsi a giovani stu denti d i Torino. Perciò dopo ab ili e pazienti indagini e pedinamenti venne ro scoperti e arrestati alcuni individui rcsponsabil.i d i tanta deleteria allivi tà anti nazio nale. e dal le ampie co nfessioni de l coimputato Ciprian i, emerse che tutti i giud icabili si erano costituiti in associazione cospirativa per commettere i vari reati contestati e rubricati. Purtoppo si tratta di organizzazione antinazionale in tempo di guerra, avente propagini in altre città d 'Italia. Dalla confessione del Cipriani e dopo progressive ammiss ioni falle da gli allli coimputati giunse anche alla confessione degli altri maggiori responsabili, venendo precisar~ che si erano costituiti in due gruppi, ciascuno elc i qua li mirava a !'are anche <lei proselitismo tanto che si è verificato j[ caso che a lcuni giovani studenti si sono rifiutati d i prendere parte alle riunioni ed alle iniziative c1iminose. non appena ebbero a comprendere lo scopo e la grave ponata antinazionale. Risultavano partecipi alla associazio ne, capi dei due gruppi cospirativi il Padussia ed il Ballarino: dotati di un çerto ascende nte sug li altri giovan i. che con circospezione e con abilità hanno dircllo le varie manifestazioni. Non v'è duhbio che trattas i di una assoc iazione a ca rattere cospirativo al fine di commettere i reati specificati in rubrica. Tutte le manifestazio ni , poste in atto dai due gruppi di giova1u. sono state frutto di accordi e di direttive, dura nte le quali ciascuno ha portalo un contributo di ideazione o di attuazione pratica. Molteplici e nefasti gli scopi: da que llo di deprimere il sentimento nazionale, med iante espressioni, notizie e frasi diretti a gettare il germe della sfiducia a quello di offendere l' onore ed il pres tigio cie l Capo ciel Governo. ritenuto respo nsabile delle vice nde belliche; da que llo di sa botare la guerra, a que llo di offendere l'onore ed il prestigio del Capo dello Stato tedesco. alleato all'Italia. Le rispettive responsab ilità ve nne ro chi arament.e lumegg iate ne l modo seguente: Pedussia Aldo: sin dal!' ottobre elci l 940 in casa propria getta I.e basi della cospirazione; dapprima aura verso d iscussioni cli indole econom ica e fi losofica , indi degenerando in man ifestazioni an tifasci-


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ste, egli dirige le fila di un gruppo piuttosto numeroso e prende péU'te alle va rie manifestazioni. È reo confesso anche in ordine ai fatti sopra specificati. BaJJarino Domenico: a seguito di volontario allontanamento di raie Cena. nell'agosto 194 1 aderì al programma ed alle idee del Pedussia, insieme al quale, costituì un direttorio con lo scopo di fare del proselitismo; anche lui dirige le fila e l'attività di un gruppo e prende diretta parte alle manifest.azioni specificate in narrativa. Brusati di Senala AchiJJe: dopo l'agosto 194 1 si unisce al gruppo Pedussia. Prende parte all'azione del novembre 1941; si prestò a scrivere gli indirizzi sulle buste (che contenevano manifestazioni cospirative). dategli dal Ballarino. ed egli stesso le imbucò. Confessa di avere stampigliato le scritte contro il Duce. Nega di ave re conosciuto il Pedussia. Capra Walter: è il direu.o collaboratore del Pedussia al quale si unì dopo l'agosto del 1941. Anche egli scrive gli indirizzi sulle buste con le note che imbuca in diverse cassette postali : affigc striscette gommate. lascia cadere manifestini. Confessa tali episodi. Cipriani Furio: compila con Pedussia le leuerc antifasciste: compila da solo un manifesto diretto agli uffic1a li, particolannente violento che spedisce al Generale Gandolfo e che viene intercettato dalla cen~ura. Prende parte a tutte le azioni ed invia diverse lettere. Compra la scatola dei caratteri di gomma. E reo confesso. Dasso Marziano: appartiene al gruppo Pedussia ed è uno dei compilatori delle lettere inviate nel dicembre 1940 e gennaio I 94 1; prende parte alla stampigliatura sui muri delle espressioni antifasciste cd antibelliche; anche in occa~ione del Natale 1941 spedì diverse lettere indirinatc a nominati vi prelevati dall'elenco telefonico. E reo confesso. Roseli i Auro: nel novembre e dicembre 1941 si unisce al gruppo Pedussia egli, noto per tendenze filobolsceviche. conoscendo l'attività dei suoi compagni aderisce all'organizzazione cospirativa. Zurletti Lorenzo: fa parte del gruppo di Pedussia e sin dal 1940 in casa di costui prende parte al le riunioni: ammeue di avere accettato di partecipare al lavoro per la propaganda antifascista cd antitotaJitaria: compra la vernice per le stampigliature, ed un rullo di legno per scrivere frasi disfattiste; affigc manifes tini. scrive su buste della GTL indirizzi per il recapiro dei manifestini e delle lettere, che i.n parte fece impostare dal fratello Franco. Dalla suesposta nruTativa riesce evidente la prova che Pedussia e Ballarino appartenevano, assieme a tu tti gli altri giudicabili. alla organizzazione cospirativa, capeggiandola, e che si erano associati allo scopo di commeuerc i reati di disfattismo politico e di offesa all'onore ciel Capo del Governo italiano e tedesco. Entrambi poi assieme a Cipriani, Zurletti. Lorenzo. Dasso e Capra si resero colpevoU del reato di disfattismo politico: LUtti costoro (escluso il Capra) assieme al Brusati di Settola altresì di offese al Duce. e tutti infine (tranne Capra e Brusati) di offese ad Hitler. Pertanto accertata ed affe1mata Ja rsponsabilità penale dei detti giudicabili , esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, nonché le richieste difensive: considerata la natura particolare dei gravi reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra, tenu ti presenti nel complesso i buoni precedenti degli imputati. tu tti appartenenti a buone e patriottiche famiglie. fedeli al Regime; iI Collegio è d' avviso d'irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 305 C.P. come contestato ad ogni imputato: a Pedussia e Ballarino anni 4 ciascuno; Cipriani, Zurletti. Lorenzo, Dasso, Brusati, anni 3 ciascuno; Capra e Rosel li anni 2 e mesi I . Ai sensi degli ant. I IO. 265 p.p. C.P. a Pedussia e Ballarino anni 7 ciascuno; a Cipriani, Zurletti. Lorenzo, Dasso, Capra an ni 5 ciascuno. In applicazione degli artt. 11 O. 282 C.P. a Pedussia, Bailari no anni 2 ciascuno: a Cipriani, Zurletti, Lorenzo. Dasso. Brusati anni I ciascuno. In base agli arn. 110. 297 C.P. a Pedussia, Baila rin o, Cipriani. Zurletti. Lorenzo, Dasso anni I ciascu no. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C. P.) complessivamente condannare: Pedussia e Ballerino ad anni 14 ciascuno. Cipriani, Zurtetti Lorenzo. Dasso ad anni 10 ciascuno. Capra ad anni 7 e mesi I . Brusati di Settala ad anni 4, Roseflj ad anni 2 e mesi I. Tutti con la reclusione: Pedussia, Cipriani, Zurletti Lorenzo, Dasso, Ballarino, Capra con la interdizione dai pubblici uffici: Brusati con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. rutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamemo de lle spese dì preventiva custodia, oltre ad ogni al tra conseguenza di legge. Poiché il RoseJJi è militare. in servizio, per il disposto dell'art. 27 C.P.M. di pace la reclusione ordinaria gli viene sostituita con la reclusione milita re. Erano stati rinviati al giudizio pure i rubricati

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAfE DAL T.S .D.S.

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Tauber Ernesto. Zurletti Franco. ed Arduino Gianfranco, pen) a carico di costoro non emersero elemenli sufficienti di reità per cui il Tribunale opina di assolverli da tutti i reati per insufficienza di prove, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. È pure di avviso di assolvere per insufficienza di prove in quanto non furono raccolti clementi tali da affermare la rispettiva colpevolezza in ordine a taluni reati: Roselli dai reati di disfattismo ed assieme a Capra anche delle offese al Duce ed a Hitler; Busati dal disfattismo ed offese ad Hitler.

P.Q.M. Visti ed applicatigli artl. 305 p.p. e cpv. I 2° ed u.. 265 p.p.. 11 O. 282. I IO. 297: 23. 73. 228. 229 C.P.; 274, 479.488 C.PP.; 27 C.P.M . di Pace. 0

DICl-l[ARA

Assolti per insufficienza di prove: Zurletti Franco. Arduino Gianfranco, Tauber Ernesto da tutti i reati loro ascritti, ordinando che vengano immediatamente sc,u-cerati se non detenuti per altra causa; dai soli reati loro rubricati : Rosell i alle lettere b), e), d); Brusati di Sellala alle lettere b), d); e Capra alle lettere c), d). Ritiene tutti ad eccezione degli assolti Zurletti, Arduino, Taubcr, colpevoli dei reati ascritti; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Peclussia e Ballarino an ni I4 ciascuno; Cipriani. Zurletti Lorenzo, Dasso ad anni I Ociascuno; Capra ad anni 7 e mesi I ; Brusat1 di Settala ad anni 4: Rose lii ad anni 2 e mesi l. Tutti con la reclusione; Pedussia. Cipriani. Zurleui Lorenzo, Dasso, Ball.u-ino. Capra con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Brusati con la interdizione dai pubblici uffici per la cimata di 5 anni; tutti con la libertà vigilata: col pagamento in solido delle spese di giudizio. col pagamento delle spese di preve ntiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. In applicazione de.Jr art. 27 1 C. P.M. nei confronti del Rose lli sostituita la reclusione ordi naria con la mil itare. Roma, 27.7.1 942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Zurletti Franco deten uto dal 17 . I. 1942; Tau ber detenuto dal 27.1 .1942 ed Arduino detenuto dal!' 1.2. I942, vengono scarcerati il 27.7.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per le disposizioni imparti te dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7.1 943 e n. 49216/441 del 14.8. 1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto: Pedussia, detenuto dal 18.1. l 942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emi lia il 19.8. 1943. Ballarini. detenuro dal 18.1.1 942, viene sca rcerato dalla Casa Penale di S. Gimignano il 19.8. 1943. Zurletti Lorenzo, detenu to dal 17. l.J 942, viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Gimignano il 19.8.1 943. Dasso, detenuto dal 19.1. 1942. viene scarceralo dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Capra, detenuto dal 19.1 . 1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8.1943. Brusati , detenuto dal 19.1.1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Gimignano iI 19.8.1943. Rose lii. detenuto dal 26. l.l 942, viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 23.8. I 943. Cipriani , a seguito cli grazia inoltrata dal padre viene concesso, con decreto di grazia del 4.3. 1943. il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto, Cipriani, detenuto dal 17.1.1 942. viene scarcerato dalla Casa di Reclusio ne di Castelfranco Emilia il I0.3. 1943. Su istanza inoltrata dal Ballarino che chiede l'annullamento della sentenza pronunziata da T.S.D.S . in data 27.7.1942 la Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. Pen.) annulla, con sentenza del 7.7. 1948 per le disposizioni contenute nelrart. I del D.L. 27.7. 1944 n. 159 in relazione all'art. I del D.L. 13.9. I944 n. 198 e alJ'art. 3 del D.L. 14.9.1 944 n. 288, solamente la condanna inflitta al


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

SECONDA PARTE: SENT ENZE PRONU NZIAT E DA L T.S. D.S .

Bal larino e agli altri coimputati per il reato di offese al Capo del Governo. Con la stessa sentenza la Corte Suprema di Cassazione dichiara che per le condanne inflitte per gli altri reati dovrà essere chiesto alla competente Corte di Appello il giudizio di revisione speciale previsto dal D.L.L. 5. J0. 1944n. 316. La Corte di Appello di Torino (IV Sez. Pen.), giudicando in sede di revisione speciale secondo la nonna prevista dal D.L.L. 5. I 0.1944 n. 3 16 dichiara. con sentenza emessa il 20.3.195] , quanto segue: «I reati di cui si ritennero responsabili i ricorrenti trovano il moti vo determinante nell'intento di liberare la Pat1ia da ·un regime politico ri tenuto nefasto e di impedire il protrarsi di una guerra che funeste conseguenze ha determi naw nel nostro Paese. È evidente, quindi !"ispirazione di carattere fasc ista che ha orientato la decisione dei giudici speciali: sottraendo i cittadini colpevoli cli non acledre supinamente alle dottrine e alle iniziative ciel fascismo. ai giudici naturali. non si difendeva l' integrità de llo Stato. ma bensì e con ogni possibile: mezzo repressivo. la preminenza assoluta cd incontrollabile di un partito politico che si rurogava la potestà cli identificarsi con lo Stato. Le iniziative poste in essere dai giudicabili che si sono concretate nel compilru·e foglietti inneggianti alla libertà e agli Stati che di essa si facevano assertori e nel redigere scritte apparse sulle mura, sulle tabelle stradali e sul piano stradale di diverse vie recanti offesa a Mussolini. a Hitler ed eccitanti al boicottaggio delle dù:ettive del regime Fascista erano clùaramentc cd inequi vocabilmente ri volèe non contro la sicurezza dello Stato, ma bensì contro un parti to che identifica va l'interesse nazionale con l'interesse fascista. L'allività svolta dai 1ico1Tenti rientra. pertanto, nei limiti cli una ammissibile 1mmifcstazione cli valutazione politicil degli errori che gli esponenti del regime fascista stavano commenttendo a drumo del paese. Le suddette considerazioni portano a ritenere che nei fatti compiuti dai giudicabili esulino gli estremi dei remi loro addebitati e che, pertanto. tutti gli imputa ti giudicati dal Tri bunale Speciale per la Di fesa dello Stato con sentenza ciel 27.7. 1942 devono esere assolti dai reati loro asc ritti perché i fatti non costituiscono reato».

IN PATTO ED IN DLRJTTO

SENTENZA N. 497

Reg. Gen. n.15/1942

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11 Bellagamba Luigi soldaw nella 51 I a Compagnia mitraglieri, in data 1.9.1 94 .1, indirizzava al fratello Carlo in Germania, una lellera in cui diceva :«Ho notizie da casa che purtroppo stanno malissimo e se continua cli questo passo, succedcril qu.ilchc casino. Auguriamocelo. perché solo così chi ha voluto la guerra pagherà con la vita. Pare che i successi tedeschi siano terminati e che stia subentrando quella crisi, che denota lo sfacelo. Certo che ai russi app0ttatori cli civiltà bisogna levarci tanto di cappello. Certo che l'aver fermato i tedeschi vuol dire che il comunismo è un· ideologia che ha saputo far rl!dici buone e che oggi dà i suoi frulli. Auguri per una immancabile vi1toria. A noi soldati continuano a farci fare cinghia». Denunciato, fu ri nviato al gi udizio di quesw Tribu nale per rispondere del reato asc rillogli. Nell'orale dibattimento il Bellagamba ha dichiarato di aver voluto. mediante detta lettera, richiamare l' auenzione della censura del catti vo trattamento che, secondo lui, era fatto ai militari, per dare così modo alla competente autorità di provvedere. 11 Collegio rit iene che la giustificazione adcloua è irrilevante ai fi ni della imputabilità, e che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costi tuti vi del reato di cui in rubrica. Ri tiene altresì il Tribunale che, tenuto conto della particolare tenuità del pericolo. appare equo concedere la diminuente di cui all'ai1. 3 1I C.P. e fissare la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione. spese e conseguenze di legge. P.Q.M. Visti gli art. I R.D.L. 9.1 2. 1941 n. 1386; 265, 31 I, 29 C.P.; 488,274 C.P.P. DICHIARA Bellagamba Luigi respo nsabile dcll'ascrittogli reato e. con la diminuen te di cui all'art. 311, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. alle spese del processo. alle spese per il mantenimento durante la cusLOdia e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici . Ordina che l' irn putato a pena ultimata sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 5.8.1 942-Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: iv1ilazzo Gioacchino - Procuramre Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Cisotti Carlo. Suppiej Giorgio. Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Aldo. ha pronuncimo la seguente: SENTENZA nel proccdim.ento penale a carico di: Bellagamba Luigi, nato il 19.4. 19 19 a Cesena (Forlì), falcgn a,ne. soldato 103 ° Battaglione. Detenuto dal 5.5.1942 1MPUTATO Di disfattismo politico (ru1. 265 C.P.) perché I' 1.9. J 941 , da Vi lla Nevoso (Fiume) indirizzava una lettera al fratello Carlo in Germania, nella quale clava notiz.ie esagerate e tendenziose . deprimenti dello spirito pubblico nazionale. IN PUBBLICA UDIENZA Senti to il P.M. e l'imputato che col suo difensore ha avu to per ultimo la parola.

JJ T.S.D.S ., con Ord inanza ciel 22.1.1 943, dispone che la recl usione ordinaria in fl itta a Bellagamba Luigi sia sosti tuita con la reclusio ne militare. A seguito dei noti avvenimenti verificatisi in Itali a 1' 8.9. 1043 Bellagamba Luigi viene scarcerato dalla Casa di Recl usione di S. Gimignano (Siena) in da ta imprecisata del 1944. 11 Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara. con Ordinanza del 18.4. 1961. estinto per I'amnistia concessa con r art. I del D.L. I 7.11. l 945 n. 7 I9, iI reato addebi.t.ato a .Bellagamba Luigi dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell"Erario al recupero delle spese di giustizia. (art. I D.C.P.S. 22. 11.1947 n. 1631).


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TRIB UNALE SPECIALE PER Li, DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 601/1942

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZAN. 499

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Console Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzi Gioacchino - Proc uratore Militare de l Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio, Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio,D'Alessandro Aldo. ha pronunc iato la seguente:

Reg. Gen. n. 819/1942

389 SENTENZA N. 537

fl Tribunale Speciale per la Difesa dello StalO composlO da: Presidente: Griffin i Mario - Luogotene nte Generale della M.V.S.N. Giudice Relmore :Prcsti Giovanni - Procuratore Milit,u-e de l Re Imp. Giudic i Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Suppiej Giorgio, Leonardi Nicola, Rosa Uliana Riccardo, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA SENTENZA Nella causa contro: Pecar Miroslavo, nato il J7 .3. l 921 a Basovizza (Trieste), lattoniere. Detenuto da ll · 11.5. 1942

nel procedimento penale a carico di: Maldotti Ovidio, nato 1' 8.2.1903 a S Pietro in Cerro (Piacenza). Capitano mercantile di lungo corso, detenuto dal 2.6.1942.

IMPUTATO

IMPUTATO

a) di vilipendio alla Nazione italiana (art. 29 J C.P.): b) di offese aJ Capo de l Governo (a rt. 282 C.P.) per avere, il 10 maggio scorso. nella trattoria sita in Via Roma, 76 d i Corgnale (Trieste), pubblicamente vi li peso. con atti ed espresione di dileggio, la Nazione italiana ed il Capo del governo.

I R.D.L. 18.4.1 941 n. 530 e 265 C.P.) per avere, dal marzo al novembre 1941, quale Comandante

OMISSIS P.Q.M. Visti gli artl. I R.D.L. 9 .1 2.1941 n. 1386; 29,282, 73 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHlARA Pecar Miroslavo responsabile degli ascrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di anni 3 di reclusione, alle spese del processo cd a quelle per il mantenimento durante la custodia. Roma. 5 .8.1 942-Anno XX. Seguono le firme del Presideme e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Pecar Miroslavo, detenuto da l I' l 1.5. 1942, viene scarcerato da ll a Casa d i Reclusione di Castelfranco Emilia il 29.1.1944 a seguito di ordine di scarcerazione emesso dal «Comando Mi li tare Germanico di Verona>>. Il Tribunale Mi li tare Territoriale di Roma d ic hiara. con Ord inanza del 12.5. L96 I, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta per il reato d i Offesa al Capo de l Governo (an. 282 C.P.) perché il suddetto reato è stato abrogato con il D.L.L. 14.9. I 944 n. 288. Con la stessa Ordinanza viene d ich.iarato estinto il diritto dell' Erario al recupero delle spese di giustizia (art. l D.C.P.S . 22.l l.1947 n. 163J).

Di ascoltaz ione di radio nemiche e d i disfattismo politico (an. 8 R.D. 8.7. 1938 in relazione aJJ' art. della motocisterna «Berbera» ascoltato le radio nemiche e criticato. in presenza dell'equipaggio, i nostri boUettini di guerra, affermando che davano notizie false ed aggravate, che l' Asse non avrebbe mai potuto vincere la guerra ed esprimendo giudizi sfavorevoli su i nostri soldati combattenti. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.l'yl. nella sua requ isitoria e l'im putato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osser va:

IN FATTO ED IN DIRITTO ll 25 ottobre 194 1. in Ravenna. veniva sbarcato dalla motocisterna «Berbera». in seguito a rapporto disciplinare del Comandante Capitano di llrngo corso Ma \dotti Ovidio, il marittimo Bel mondo Antonio, che si present.ava al locale ufficio dei sindacati fascisti del l'industria (Sezione gente di mare) accusando il detto Comandante di avere fatto opera disfattista, ascoltando le radio nemiche. e in presenza de ll'equipaggio. di aver commemato sfavorevolmente i nosu·i bollettini di guerra, tacciandoli di falsi e di avere ripetutamente espresso il convincemento che l' Asse non avrebbe potuto vincere la gue1n e citando vari episodi che depo1Tebbero sfavorevolmente sui semi menti del Ma\dotti verso il regime. Esperita una inchiesta le accuse del Belmondo veniva no confermale da buona parte dei componenti de ll'equipaggio, me ntre al1.ri si limitavano ad afferma re d i non aver sentito il Maldotti esprimere semimenti d is rattisti; l'inc hiesta concludeva esprimendo il convincimento che il Maldotti fosse rimasto talvolta in ascolto, nella sua cabina delle trasmissioni della radio di Londrn e di Mosca ed avesse talvolta manifestato poco ponderatamente opiniorù sfavorevoli sull'andamento della guerra ed assunto atteggiamenti inopportuni e contrari alle idee patriottiche del personale di bordo. Denunciato a questo Tribunale a seguito di istruzione a rito sommario, con atto d' accusa del P.M. in data 24 luglio u.s., il prevenuto fu !inviato a giudizio per rispondere dei fatti deli ttuosi sopra, in epigrafe, denunciati. All' odierno dibattimento, come, peraltro, in istrulLoria, il Maldoui ha energicameme respinto gli addebiti mossigli. eccependo la sua condoua di Capii.ano ma,i ttimo in tempo di guerra. infom1ata a sacrificio ed italian ità, citando alcun i episodi dimostrativi del suo asserto. I numerosi testi, d'altro canto, tuLti appartenenti all'equipaggio della nave del Maldotti hanno in gran pa1te confermato le accuse. Però quasi tulli i testi, concordemente, hanno affermato in udi enza che tutto l'equipaggio serbava rancore. livore ed acredine contro il Maldotti per la sua intransigenza e per i suoi mod i duri e severi verso il personale nell'esercizio del suo comando. Sicché, dati i buoni precedenti de! Maldott i, che effetti va mente, come è risultato, segnalati servizi ha reso alla Nazione nell'esplicazione delle sue mansioni in guerra, molti dL1bbi sono sorti neu· ambito del Collegio circa l'efficienz.a del le prove, infic iate, così come si sono presemate, per ammissioni degli stessi testi. Pertanto ri ti ene conforme a giusti zia asso lvere il Maldotti per insufficienza di prove da lle ascrittegli imputazioni e d i doverne in conseguenza ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa (an . 479 C.P.P.).


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECOND.A PARTE : SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.

P.Q.M

il tenore del le lettere di cui trattasi è la dimostrazione più evidente che il Bertona. anc;he dopo la ricordata condanna, persiste nel sovvertivismo di cui è infetto. Nel fatto in esame, pertanto, ra vvisa gl i estremi giuridici ciel reato rubricato. con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 l O cpv. n. I, 2, 3, e 2° cpv. C.P. e ritiene giusto condannarlo ad anni 3 di rec;Ju&ione (compreso in della pena l'aumento di un anno per hl sopra precisata recidiva) e al pagamento clelle spese processuali e cli custodia preventiva (am. 274. 488 C.P P.). Ne consegue l' interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Operando il cumulo della condanna precedente, la pena complessiva risul ta in anni 8 cli reclusione.

ln applicazione dell'art. 479 C.PP.. ASSOLVE Maldotti Ovidio dalle imputazioni in rubrica per insuffic ienza di prove e ordina la sua scarcerazione se non dete nuto per al tra causa. Roma, 13.8.1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.

P.Q.M. Letti ed applicati gli art. 282, 99 cpv. l e 2°, 29 C.P.; 488, 274 C.P.P.. O

DICHIARA

Reg. Gen. n. 685/1942

SENTENZA N. 609

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da: Presidente: Griffoli Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \~S.N.: Rossi Um berto. Giudici Consoli M. \I.S.N. : Pompi li Torello. Di Pasquale Italo. Fioretti Eugenio, D'Alessandro Jtalo. ha pronunciatO la seguente: SENTENZA Nella causa conLTO: Bertona Luigi. nato il 22.4.1897 a Cressa (Novara). operaio di cantiere. Detenuto dal 2.8. 1938 IMPUTATO Dì offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.) per aver in data 4.9.1 941 indi1izzata alla moglie dal Recl usorio di Civitavecchia ove era detenuto, una lettera in cui erano usate frasi ecl espressioni offensive per l'onore ed Li prestigio del Capo del Governo. Con recidiva specifica (art. 99 C.P.). In esito al pubblico dibattimento. sentiti il P.M. nel la sua requisitoria e l' impmato che col suo dife nsore ha per ultimo avuto la parola, osserva.

Bertona Luigi responsabi le del reato ascrittogli in rubrica, con 1· aggravante della recidiva specifica e lo condanna ad anni tre di reclusione, con la conseguente interdizione dai pubblici uffici per la duratn di anni 5. nonché al pagamento de lle spese processuali e di custodia preventiva. Cumulata questa pena con quella riportata con sentenza 25.5. I939 da questo T1ibunalc. la pena complessiva è di an ni 8 di reclusione. Roma, 10.9. 1942 - An noXX. Seguono le fi rme ciel Preside me e dei Giudici. NOTIZLE DESUNTE DAL FASCJCOLO DI ESECUZIONE Il Procuratore del Re lmperatore del Tribunale cli Novara determina, con provvedimento emesso il 2 1. l O. J942. c he Be11ona Luigi condannato dal Tribunale cli Novara con sente nza del 20. 12. 1938 e dal T.S.D.S. anche con sente nza del 25.5. 1939 (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel I 939», pag. 163) debba espiare la pena complessiva di anni 8 . mesi 3 e giorni 3 di reclusione e che, pertanto, Be nona. dete nuto dal 2.8. l 938, termine rà di espiare la pena il 5. 11.1946. Su richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali milit,u'i di guerra soppressi il Tribunale Jvli lirare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 2.5.1961, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della sentenza emessa dal T.S.D.S. il I0.9. I 942 perché i raui oggetto della suddetta sentenza non costituiscono reato per e.ffetto delle disposizioni contenute nel D.L.L. 14.9.1944 n. 288.

IN FATTO EDlN DIRITTO A seguito di istruttoria a rito sommario, il prevenuto. con atto d'accusa del PM. in data 22 agos to u.s., fu rinviato a giudizio per rispondere del fatto delittuoso sopra, in epigrafe, enunciato. All'odierno dibattimento. per la confessione cieli· imputato e per la prova documentale, si è ac;ce11ato quanto segue. Quesw Tribunale Speciale con sentenza 25.5. 1939 conda nnava ad anni 5 cli reclusione il rubricato Bertona per i reati di cui agli artt. 270 cpv. 2°, 1 IO, 272 C.P.. La moglie del condannato inoltrava. q ui ndi istanza di g razia, che ven iva, però, respinta. Datane comunicazione all ' interessato questi scriveva alla moglie due lettere datate 28 agosto e 4 sette mbre 1941 nelle quali esortava la rnoglie di astenersi dal chiedere indulgenza a suo favore cd in quella specialmente del 4 seuembre così si esprimeva con allusione al Duce: «Final me nte avrai compreso bene con chi abbiamo a che fare; il padre del popolo, il protettore dei deboli, degli afll illi e degli ammalati Li ha mostrato il suo vero cuore, la sua vera faccia. ora io mi chiedo e ti dico se c;'è ancora qualche poveretto che crede si possa ouenere da quest' uomo qualche concessione.. .». Il Bertona. anche in udienza, ha asserilO di ave rle scritto in un periodo cli te mpo nel quale egli era sofferente ed aveva perciò chiesto il trasferimento in un altro luogo di pena; trasferimento che non gli veniva accordato. Esasperato per tale ragione e ritenendosi ingiustamente perseguitato. aveva vol uto sfogare. Tale pretesa giustificazione non ha alcuna rilevanza da parte cli questo Collegio, tanto più che

SENTENZA N. 675

Reg. Gen. n. 797/1942

I l Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Pres idente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \I.S.N.: Colizza Ugo. Giudici Co11soli M.1~S.N: Palmentola Aldo, Rosa Uliana Rlccardo, Riccio Ge nnaro. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella c;ausa contro: 1) Albano Newton, nato I' l. J 0.1 905 a Taranto, operaio. Detenuto dall' 11.4. I 942 2) Maringol.a Giuseppe, nato il 12.1 . 19 I4 a Taranto, operaio. Detenuto dal 31.8.1942 3) Pugno Vi ttorio Eman uele, nato il l3. I0.1 904 a Taranto, motorista. Detenuto dati' 11 .4. 1942


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TR IBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA Ji;ltLLO STATO

4) Massari Luigi, nato il 24.5.1921 a Taranto, studeme universitario. Detenuto dall' 11.4.1942 5) Massad Pietro, nato il 7.12. 1919 a Manduria (Taranto), studente. Detenuto dall' 11.4.1942 6) Greco Gennaro, nato il 2.4. 19 1O a Taranto, operaio. Detenuto dall' 11.4.1942 7) Canieri Giovanni, nato iI 2 1.9. 1891 a Taranto, esercen.te osteria. Detenuto dal 18.4.1942 8) Vi Cone Giovanni, nato 1'8.5.1909 a Taranto, operaio. DetenulO dal 20.4.1942 9) Doda Salvatore, nato il 25.4. 1904 a Manduria (Taranto), au tista. Detenuto dal l 9.4. 1942 I O) Leone Angelo, nato il 2 1.1 . 1885 a Taranto, commerciante. Detenuto dal I 7.4.1942 11) Maresca Luigi. natç iJ 24.J.1875 a Presicce(Lecce), rivenditore di giornali. Detenuto dal 14.4.1942 I 2) Motolese Domenico, nato il 26. 7. l 896 a Taranto. operaio. Detenuto dall' 11.4.1942 13) Pino Francesco. nato il 22.10.1 899 a Martina Franca (T.u·anto), operaio. Detenuto dal 11.4.1942 I 4) Pernisco Carmelo, nato il 4.4. I 908 a Rovigo, operaio. Detenuto dal 22.4. 1942 15) Palma Angelo, nato il 12.5.1891 a Martina Franca (Taranto), operaio. Detenuto dal 18.4. 1942 16) Sestino Gabriele. nato il 24.8.19 1Oa Taranto. elettricista. Detenuto dal I 9.4.1942 17) Rizzi Alberto, nato il 18.5. 1890 a Taranto, meccanico. Detenuto per altra causa 18) Sestino Enrico. nato il 5 .5.1877 a Taranto, operaio. Detenuto dal 18.4.1942

IMPUTATI a) del delitto di cui all'art. 265 C.P. per propalazione di notizie false, tendenziose, atte a deprimere lo spirito pubblico, e per avere svolta un'attività nociva per gli interessi nazionali. I primi sei anc he: b) del delitto di cui all' art. 305 C.P. per essersi associati al fine di commenere delitti contro la personali tà dello Stato (distruzione di opere militari, propaganda sovversiva. insurrezione armata); e) i primi sei inoltre e 1'8° (Doria) il 9° (Di Cone), I' 11." (Maresca), il 16° (Sestino), il 18° (Sestino Enerico), del delitto di cui all'art. I . R.D.L. 5. I . 1942 n. 68, per audizione di radiotrasmissioni di trasmissioni nemiche. In Taranto, denunziati il 5.5. 1942. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati che, coi rispettivi difensori hanno per ultimi avuta la parola, osserva. IN FATTO ED ll"l DIRITTO

In seguito ad istruzione sommaria, in data settembre u.s., i prevenuti furono rinviati a giudizio per Jispondere dei reati in epigrafe enunciati. All'orale dibattimento per le parziali ammissioni di alcu ni imputati e per le prove testimoniali e documentali, si è potuto desumere quanto segue. li rubricato Ma1ingola, già iscritto al P.N.F. e radiato per morosità. nell'agosto l 94 I. si era rivolto allo squadrista e Capo Settore del Fascio di Taranto, Graziano Saverio, pregandolo di fargli ottenere la tessera di cui aveva bisogno per meglio inquadrarsi fra i suoi compagni di lavoro. Poiché in precedenza il Tenente Renato Maggi, fiduciario del Fascio, gli aveva dato incarico di accertare, per mezzo cli informazioni di fiducia. se vi fossero fra gli operai del!' Arsenale qualcuno da tenere d'occhio per le idee e l'attività contraria al partito, il Grnziano colse l'occasione per dire al Maringola che se intendeva riguadagnarsi la tessera, doveva dimostrare di prendere interesse segnalando le persone contrarie al regime. Il Maringola se ne assunse l'incarico segnalando a più riprese nei mesi successivi il lavoro da lui svolto in tal senso, e i suoi contatti avuti specialmente coi rubricati Pugno e Albano, che indicò quali an tifascisti e clisfallisti, informandolo che per raggi ungere lo scopo aveva acquistata una radio. della quale, per desiderio dei preclelli, aveva ascoltato i comunicati di Londra. Comunicati che il Pugno e l'Albano avevano commentato in senso disfattistico, facendo pronostici catastrofici sull'esito della guerra, commenti che avevano fatto a casa del Maringola, e che avevano ripetuto più vol te assieme ai rubricati fratelli Massari, anche nell'osteria del rubricante Canfori, in presenza di altri . Poiché il Maggi frattanw era deceduto il Graziano. nel dicembre 194 I riferì circa l'esito dell'attività del Maringola al fiduciario Catapano Villorio, successore del Maggi, il quale approvò quanto il Graziano aveva fatto fare e lo incaricò di far continuare al Maringola la sua opera per potere arrivare a qualche risul tato più concreto. Successivamente il Maringola non ebbe più contatti con il Graziano, a causa di una infermità di questi. Però essendo incaricato dalr Al bano di costruire alcu ni ordigni (che potevano apparire per espio-

SECONDA i'ARTE: SENTENZÈ PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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sivi, che l'Albano asserisce di avere fatto costruire per aggiustare la condu tmra e i rubinetti dell 'acqua nella sua abitazione, e che una perizia tecnica ha stabi lito Lrauarsi di due astucci a forma cilindrica, ricavati da una barra di acciaio, di scarse dimcnsioui, e forniti di sostanze esplosive di scarsissima capacità di scoppio), ne riferì al suo capo rep.u·to Corona Francesco. il quale mise il MaringoJa a contatto coi CC.RR. di Taranto, e da quel momento ìl Maringola agì sotto la di rezione cieli' Arma. La quale esperì per suo conto indagini, e dopo ritenne di dovere denunciare i prevenuti e altri nove che furono prosc.iolti in isù·uttor.ia. In sostanza dalle pecul iari ed equivoc he circostanze che determinarono l' intervento delle Autorità. dalla istruttoria fmta dal Procurat0re Militare del Re Imperatore di Taranto. dalla condotta poco chiara del Maringola, e dalle risul tanze d'udienza, non si sono avuti elementi di serio 1ilievo che trattavasi in sostanza di un movimento pericoloso, come in un primo momento poteva apparire. ln sostanza si è accertato che Albano, Pugno e i fratelli Massari, in più circostanze diffusero in Taranto notizie esagerate e tendenziose che potevano destare pubblico allarme. ed essi stessi le ascoltavano sin dall'aprile u.s. in Taranto dalle radio trasmittenti delle Nazioni nemiche, che il rubricato giornalaio Maresca Luigi, parlando coi fratelli ed altri, fece discorsi tali da deprimere il semimemo nazionale. Circa il reato di cui alla leuera b), non sono emerse prove sufficienti e tali da affermare responsabilità a carico di coloro ai quali tale reato (art. 305 c.p.) è stato contestato. Nei fatti commessi da Albano. Pugno, Massari Luigi e Massari Pietro si ravvisano gli estremi dei reati di cui alla lettera a) e c), quelli commessi da Doria si ravvisano nella lettera c) e quelli commessi da Maresca nell'art. 272 1° cpv. C.P. così dovendosi modificare nei suoi confronti l'accusa della lettera a) della rubrica. Dagli altri reati ai sei predetti ascritti essi vanno assolti per insufficienza di prove. Commisurando la pena al fallo da ciascuno commesso il Collegio ritiene di dover condannare: Albano e Pugno ognuno rispettivamente ad an ni 8 di reclusione e 5.000 li.re di multa risultanti per ognuno dal cumulo di anni 5 di reclusione per il reato di cui alla lettera a), della rubrica, e anni 3 di reclusione e 5.000 di multa per il reato di cui alla lettera e); Massari PieLro e Masssari Luigi , ciascuno a complessivi anni 6 di reclusione e lire 5.000 di multa, cumulo per ciascuno di anni 5 di.reclusione per il reato di cui alla lettera a) e di anni l di reclusione e lire 5.000 di multa per il reato di cui alla lettera c) della rubrica. Con la conseguenza per Albano. Pugno e i due Massrui dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.). Doria ad an ni 2 di reclusione e una multa di lire 5.000 per il reato di cui alla lettera e). Massari ad anni I di reclusione per il reato di cui ali' art. 272 I O C.P.. Tutti e sei in solido al pagamento delle spese processuali e ciasuno al pagamento delle spese di propda custodia preventiva. Va ordinata la confisca di quanto in sequestro servl alla consumazione del reato (art. 240 C.P.). I rubricati Greco e J\fotolesi, non essendo emerso alcun elemento di prova circa i reati ad essi ascritti, vanno assol ti per non aver commesso il fatto. Il Maringola, per quanto sopra si è motivato, va assolto per insufficienza di prove in ordine al dolo. I rubricati, Carriera, Di Cone, Leone, Pirro, Pernisco, Palma, Rizzo, Sestino Gabriele e Sestino Emico, che si trovavano casualmente ad ascoltare discorsi dell'Albano e .del Pugno. e di Mass,u-i Luigi e Massari Pietro. e ad ascoltare le radiotrasmissioni nemiche in casa del Meringola. in osteria, e nel circolo «Stefano Altieri» di Taranto, non essendo emersi elementi sufficienti circa la loro consapevoleua e adesione all'attività e alle idee degli altri, vanno assolti per insufficienza di prove. Degli assolti bisogna ordimu·e la scarcerazione immediata se non detenuti per altra causa (art. 479 C.P.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 265, 272, 29. 73. 240 C.P. I R.D. 5. I. I 942 n. 68: 274,488,479 C.P.P. DICI-IIARA Albano Newton. Pugno Vittorio Emanuele, Mass.u·i Luigi. Massari Pietro, responsabili dei reati di cui alla lettera a) e c) della rubrica. Doria Salvatore del reato di cui alla lettera c) della rubrica, e Maresca Luigi responsabile del reato di cui all' art. 272 l O cpv. C.P. così modificat~ nei suoi riguardi l'accusa relativamente aJJa imputazione di cui alla lellera a), asso!vendo tutti i predetti per insufficienza di prove degli altri reati a loro ascritti, e cumulate le pene per i prirn.i quatU'o sopra nominati condanna Albano e Pugno ciascuno ad an ni 8 di reclusione e a I.ire 500 di multa, Massari Luigi e Massari Pietro ciascuno ad anni 6 di reclu-


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sione e a lire 5.000 di multa, Dori a ad anni 2 cli reclusione e a lire 5.000 di multa, Maresca ad anni I di reclusione; n1tti in solido al pagamento delle spese processuali e a quelle di propria custodia preventiva, con la seguente interdizione perpetua dai pubblici uffici per Albano, Pugno, Massari Luigi e Massari Pietro. Ordina la confisca di quanto in sequestro; assolve dai reati a ciascuno in rubrica ascritti Greco Gennaro e Motolesi Domenico, per non avere commesso il fallo , Maringola Gi useppe per insufficienza di prove in ordine al dolo e Carricri Giovanni, Palma Angelo, $etino Gabriele. Rizzo Alberto e Sestino Enrico per insufficienza di prove, ed ordina la loro scarcerazione se non detenu ti per altra causa. Roma, 7. IO. J 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. Greco, Moto lesi, Pirro, deten uti dalI' I 1.4. I942: Leone, detenuto dal 17.4. I 942: Palma. Sestino Enrico e Carrieri, detenuti dal 18.4.1942: Sestino Gabriele, detenuto dal 19.4. 1942; Di Cone, detenuLO dal 20.4. 1942; Pernisco, detenuto dal 22.4.1 942; e Maringola, detenuto dal 31 .8. 1942: vengo no scarcerati i I 7. I O. I942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato visti gli articoli 1 e seguenti del R.D. J?.10.1942 n. I 156 dichiara. con Ordinanza del 29. 12.1942: a) cessata, per amnistia, r esecuzione della condanna di 3 anni di reclusione e di L. 5.000 di multa riportata da Albano Newton e da Pugno Vittorio Emanuele, di 2 anni di reclusione e di L. 5.000 di mul ta riportata da Doria Salvatore, di I anno di recl usione é di L. 5.000 di multa riportata da Massari Luigi e da Massari Pietro per il reato previsto dall 'art. 1 del R.D.L. 5. J.J 941 n. 68, determinando la residua pena in 5 anni di reclusione per Albano Newton, Pugno Vittorio Emanuele, Massari Luigi e Massari Pietro, ferma restando per tutti la pena accessoria: b) conferma la liberazione di Doria Salvatore detenuto dal 19.4.1 942 e scarcerato dal le Carceri Giudiziarie di Roma il 22.10. 1942 a seguito di ordine di scarcerazione emesso. ai sensi dell'art.593 C.P.P., dal Vice Procuratore Generale Giuseppe MontalLO il 2 1. I0. 1942. In ottemperanza alla disposizioni emesse dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27.7. 1943 e n. 49216/441 del 14.8. t943 viene proposta la li berazione per Grazia Sovrana dei detenuti Albano Newton. Pugno Vittorio Emanuele, Massari Luigi e Massari Pietro. Pertanto Alberto Newton, Pugno Vittorio Emanuele, Massari Luigi e Massari Pietro. detenuLi dall' 11.4.1 942, vengono scarcerati dalle Case Penali ove erano detenuti il 3 1.8. 1943. Maresca Luigi, detenuto dal 14.4.1 942, viene ammesso al beneficio del la liberazione condizionale_ con Decreto emesso dal Guardasigilli (Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia) il 7.4. 1943 e viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 9.4. 1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, dichiara, con Ordinanza del 5 .5. I96 1. estinti per r amnistia concessa con l' art. l del D.L. 17. l l. l 945 n. 7 19 i delitti politici cli cui agli articoli 265,305 C.P. e del reato connesso di cui all 'art. R.D.L. 5. l .1942 n. 68 e cessata l'esecuzione penale della condan na e le pene accessorie nei confronti di Al bano Newton, Pugno Vittorio Emanuele, Massari Luigi, Massari Pietro, Doria Salvatore e Maresca Luigi. Con la stessa Ordinanza viene dichiarato estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia art. I D.C.P.S. 22. [ l.]947 Il. 1631). NOTA: Dalla Compagnia dei carabinieri dell 'Arsenale di Taranto vennero anc he denunziati: Albanese Cataldo, nato 1'8.8.1 907 a Taranto. autista, detenuto dal 21.4.1942; A11driani Michele, nato il L3.l l.1886 a Taranto.commerciante, libero; Fanigliulo Emilio, nato il 23.2.1890 a Taranto, operaio, detenuto dal 18.4.1942; La Nave Berardino, nato il 24.12. l873 a Taranto. pensionato. libero: Mazza Guido, nato il 21.3. 1899 a Taraùto, meccanico, detenuto dal LJ.4. 1942; Ni nno Domenico, nato il 15.6.1 906 a Salerno, operaio, detenuto dal 18.4.1942; Scarci Artu ro, nato il 28.2. 1903 a Taranto, operaio, detenuto dal 18.4.1942; Sperti Vincenzo,nato il 9.3.1 909 a Talsamo (Taranto), artificiere, detenrno dal l 8.4. 1942; Tocci Silvio. nato 1'8.7.1885 a Lizzano (Taranto). industriale. detenuto dal I8.4.1942. Tuui imputati del dcl.itto di cui all'art. I del R.D.L. 5.1 .1942 per audizioni di radiotras missioni di nazioni nemiche. li Giudice Istruttore (Spoleti Pasq uale) dichiara, con sentenza .del 5.9. 1942, su conformi richieste del Puoblico .Ministero, di non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati in ordine ai reati I.oro addebi.t.ati per insufficienza di prove e ordina la scarcerazione degli imputati tratti in aITesto, se non detenuti per altra causa.

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SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNA LE SPEC IALE PER LA DrFESA DELLO STATO

SENTENZAN. 699

Reg. Gen. n. 778/1942

nT1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato compost.O da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M . V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generali M. V.S.N.: Gangerni Giovann i. Giudici Consoli M. V.S.N.: Di Pasquale Italo. Caput.i Pietro, Suppiej Giorgio. Leonardi Nicola.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Pizzuto Pietro, naw il 9. 1. 189 I a ficarra (Messina), agricolture. Detenuto dal 13.5. 1942 IMPUTATO a) del reato di cui all'art. 265 p.p. C.P. per avere. in tempo di guerra. comunicato voci e notizie false. esagerate e tendenziose. che possono destare pubblico allarme, deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nem ico, e svolla auività tale eia recare nocumento agli interessi nazionali: b) elci reato di cui agli art. 20 e340Leggedi guerra. approvata con R.D. 8.7. 1938 n. 14 15 e 8 R.D. 16.6.1940 n. 765. modificata col R.D.L. I 8.4.1941 n. 530 convertito nella Legge 24.10.1941 11 . 1327, per avere ascoltalo a mezw di apparecchi radio. stazioni radio diffusioni nemiche. Reati commessi in Camerino e Castelraimondo (Macerata) sino al Maggio 1942.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.IVI. e l' imputalo che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specificati in rubrica Pizzuto Pietro fu rin viatO al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati ascrittigli. Nell'orale dibaui mento per le ammissioni dello stesso imputato è rirnas to provato che quest'ultimo nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in rubrica svolse intensa attività disfattista. Al ritorno da una breve licenza fruita nel Comune di or.iginc, Ficarra (Mess ina) fra gli internati di Camerino e Castelraimondo propalò notizie disfattiste che.disse di aver ascoltato ivi captando radio Londra. Riferì, Ira l'altro, che le cose andavano bene per i russi; che l' incrociatore <<C. delle Bande Nere» era stato affondato, da sommergibili nemici. nei pressi di :Milazzo; che i sommergi bili stessi erano entrali nel porto di Palermo facendovi strage di navi; che l'aviazione inglese aveva bombardato la Sicilia; che il popolo siciliano era pronto ad insorgere: che il Regime poteva considerarsi alla fine. Il Collegio, nei fatti come provati riscontra gli elementi costillltivi dei reati ascritti: che tenuto conto delle condizioni psichiche mi norate nelle quali il Pizzuto trovavasi nel momento in cui commise i fatti sopra specificati. appare rispondente a giustizia concedere la diminuente del vizio parziale cli mente e fissare complessivamente la pena in anni 4 di reclusione quale cumulo di anni tre e mesi sei di reclsuione per il primo reato e mesi sei della stessa pena e L. 5.000 di multa per i.I reato d1 cui alla lettera b) del capo d'accusa. spese e c:ompelenz.e di legge. P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 74, 29, 229 C.P. e 488, 274 C.P.P. DICHIARA Pizzuto Pietro responsabile dei reati ascrittigli e con la diminuente pel vizio parziale di menle lo condanna alla pena di anni quauro di reclusione. al la interdizione temporanea dai pubblici uffici, a lire cinquemila di mul ta, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che il Piz.wto a pena ultimata sia ricoverato in una casa di cura e di custodia per un anno. Roma, 9.10 1942 -Anno XX.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZJ,\TE DAL T.S .D.S.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTA: Pizz.uto, detenuto insieme con i coimputati Sermoneta Vittorio, Chiorri Bartolomeo e Falascho Osvaldi dal 13.5. 1942, non venne giudicato insieme con i suddetti coimputati con la sentenza n. 397 emessa da T.S.D.S. l' l 1.7.1942 perché era stato 1icoverato in manicomio per accertamenti sulla «sua capacità di intendere e di volere».

Il mattino del ] 8 marzo scorso, il capo deposito locomotrici di Roma Litto rio Bertotto Giovanni notava che sul fondo scuro di una piccola ai uola. dieu·o iJ fabbricato officina deposito, spiccava una scri tta pracicata con granolalo di marmo: «W il Duce» e su tale scritta era stata posta una croce; circa 20 minuti dopo lo stesso Bertotto notava ancora che la scri tta era stata Cancellata. Dalle indagini effettuate risultò che era stato il manovale Rosati Pietro a cancellare in quel frartempo la st:ritta, e che era stato egli stesso a comporla, e di averne, poi, effettuata la cancellazione, perché, accortosi che iJ Bertotto r aveva notata, aveva temuto di venire faci lmente scoperto. Risultò. inoltre, che egli, già punito per aver partecipato agli scioperi dei ferrovieri del 1920-22, non iscritto al PartilO Fascista Nazionale, era solito lagnarsi delle restrizioni alimentari conseguenti allo stato di guerra. Chiedeva frequentemente ai compagni di lavoro. «ve li mangerete gli spaghetti? Se li mangiano invece i tedeschi che fini.ranno col mangiarsi anche noi». Parecchie volte pubblicamente diceva che l'Italia andrà souo il dominio tedesco, ed un giorno pronunciava le parole; <,vedete che bel capo che abbiamo? Ci ha ridotto al punto di morir di farne 1>>. I fatti di cui sopra anche in udienza sono stati confermati dai testi Bertotto Giovanni, Arutri Silvio, Grimaldi Giuseppe e Mariucci Valentino. Nei fatti stessi il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici del reato di cui all'art. 282 per quanto concerne le offese al Capo del Governo in più modi manifestati; quanto al reato pare al Collegio che sia più aderente configurazione gimidica quella ipotizzata dall'art. 272 1° cpv. C.P. anziché quella contestata di disfattismo politico. ed in tal senso ritiene di dover modificare la relativa imputazione. Adeguando le pene al fatto, reputa equo condannarlo in concreto a complessivamente anni 3 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 2 per il reato di cui all'art. 282 C.P.: nonché cli anni J per il delitto di cui all'an. 272 C.P. l O cpv.; nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (arL 274,488 C.P.P.).

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato dichiara, con Ordinanza del 4.1.1943, cessata per J'am nistia concessa con il R.D. 17.10.1942 n. 1156, l'esecuzione della condanna di 6 mesi di reclusione e L. 5.000 di multa riportata da Pizzuto Pietro per il reato previsto dagli articoli 20 e 340 del R.D. 8.7. 1938 n. 1415 e 8 R.D. 16.6. I 940 n. 765 modificato con il R.D.L. l 8.4.1 941 n. 530 converlitO alla Legge 24.10. I 941 n. l 327 determinando la residua pena in 3 anni e 6 mesi di reclusione, forma restando la pena accessoria e la mis ura di sicurezza. In ottemperanza alla disposizioni emesse dal Ministero dell'Interno con circolari n. 46643 del 27. 7. [943 e n. 49216/44 l ciel J 4.8.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana è pettanto Pizzuto Pietro, detenuto dal 13.5.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano il 24.8.1943.

Reg. Gen. n. 1054/1942

SENTENZA N. 788

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Gri ffi ni Mari.o - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. VS.N.: Alvisi Alessandro, Yedani Mario, Fiorelli Eugenio, Peri Ilo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di.: Rosati Pietro, nato il 30.6.1.892 a Bassano Teverina (Viterbo), ferroviere. Detenuto dal 6.10.1942 IMPUTATO di disfattismo politico e di offesa al Capo del Governo (art. 265, 282 C.P.), per avere, nella prima metà del marzo scorso ed anche in epoca anteriore tratto occasione dal le resLrizioni alimentari conseguenti allo stato di guerra, per diffondere voci esagerate e tendenziose, deprimenti dello spirito pubblico, e pronunciato. con evidente allusione al Capo del Governo, le parole «vedete che bel Capo che abbiamo: ci ha ridoni al punto d.i morir di fame». Inoltre. probabilmente il 17 marzo scorso, sul fondo scuro di una piccola aiuola adiacente all'officina deposito delle Ferrovie di Roma, componeva la scritta con grano lato di marmo «W il Duce» e sulla scritta componeva una croce. In esitO al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l' imputalo, che col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola. osserva. IN FATTO ED IN DTRJ.TTO A seguito d'istruzione a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. in data 12 ottebre u.s.: il Rosati fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierno dibattimento, per qualche ammissione dell'imputato, e, soprattutto, per le prove testimoniali, è stato accertato quanto segue.

P.Q.M. Leui ed applicali gli artt. 282, 272, I O cpv., 73 C.P.: 274. 488 C.P.P. dichiara Rosati Pietro resposnabile del reato di cui all'art. 282 C.P. e del reato di cui all 'art. 272 1° cpv. C.P., così modificata l' imputazione di disfattismo politico, e, cumulate le pene, lo t:ondan na ad an ni 3 di reclsuione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 13.11.1942 - AnnoXXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Rosati, detenutO dal 6.10.1 942, venne tradotto alla Casa Penale cl.i S. Gimignano il I 3.2. 1943. In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 46643 del 27.7.1943 viene proposta la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Rosati Pietro viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Girnignano (Siena) il 19.8 1943. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5.1961, estinto per l' amnistia concessa con l' art. I del D.L.L. l 7.11.1945 n. 719 il reato di cui all'art. 265 C.P. e cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna infl itta per il reato cli cui al l'art. 282 C.P. perché tale delitto è stato abrogato con il D.L.L. 14.9. 1944 n. 288 e, quindi non costilllisce più reaw. Con la suddetta Ordinanza viene dichiarato anche estinto il diri t.lo dell'Erario al recupero delle spese di giustizia in ottemperanza a quanto stabilito dal D.C.P.S. del 22. 11.1947 n. 1631 .


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SECOKDA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAI. T.S .D.S.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO

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b) di disfattismo politico (art. 265 C .P.) per avere r I l .6.1942, inviato due lettere, rispettivamente al Prefetto cd al Federale cli Bari che contenevano fra si lesive dell'onore e del prestigio del Capo del Governo e notizie false e tendenziose dep rimenti dalla spirito pubblico od allarmanti per pretesi movimemi 1ivoluzionari a sfondo economico.

fatti gli accertamenti calligrafici, sospetti che lo Spada vecchia quale autore degli anon~Jni.. Pare anche che lo Spadavecchia per la morte del figlio, avvenuta di recente e per a:,rere la moglie ricoverata al manicomio abbia subito una forte scossa del suo sistema nervoso, per cui a causa di un tale rndebo!tmento potrebbe esseri indollo ad azioni impulsive, determinate_da stimoli ~sagerati. E ciò tanto più verosimile si presenta in quanto anche il contenuto dei due anomm1, appare ispirato ad una depressi o~ ne morale, ad una esagerazione d'apprezzamenti che soggettivamente possono essere pure sp1egat1 come manifestazioni di una coscienza intorbidita nella formulazio ne dei suoi giudizi. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che il giudicabile inviò le due lettere anonime al Prefetto ed al Federale che contenevano anche delle frasi di offesa al Capo del Governo. Duce cie l fasc is mo . Di conseguenza egli si è reso co lpevole del reato di c.:ui all'art. 282 C.P. All o Spadavecchia gli si era ru bricato anche il reatO di disfattismo polit_ico: però. poiché egli scriveva, ne, termini precisati, al Prefetto ed al Federale potrebbe anehe darsi che egli no,'. avesse 111 animo la volontà di commell.ere del clisfallis mo ai sensi dell' art. 265 C.P.. ed allora necessita dichiarare assol to Jo Spadavecchjia, da detto reato. per insufficienza di prove in or~ine al dolo ~pecifi co ..~ccertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile esaminate e vagliate tutte le nsultan7,e d1bart1mc.ntali nonché le richieste difensive, specie l'applicazione della diminuente di cui agli a rtl. 89. 65 C.P., 111 quanto lo Spadavecchia nel momemo in cui ha commesso il ~mto era, per i'.1fermità,. in tale swto di mente da scemare grandemente. senza cseluderla. la capacità d1 rntendere e d1 volere; 11Collegio concedendo il beneficio della chiesta diminuente, ciel viz.io parziale di mente, ritiene equo di condannarlo al la pena di mesi 8 cli reclusione. Con le spese di giudiz.io e cli preventi va custodia oltre ad ogni al tra conseguenza di legge.

IN PUBBLICA UDIENZA

P.Q.M.

Reg. Gen. n. 1115/1942

SENTENZA N. 883

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 25.11.1926 n. 2008, composto dagli Ili.mi Signori: Presidente: Griffi ni Mario - Luogmenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lamu·i Pietro - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. VS.N. : Palmeri Gaetano, CaptHi Pietro. Vedani Mario. Pompili ToreJJo. Perillo

Emilio. ba pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Spadavecchia Leonardo. nato il 26.7 .1 89 I. medico. Detenuto dal 4.7. 1942 IMPUTATO a) di offesa del Capo del Governo (art. 282 C.P.);

Senti to il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato per ultimo ebbe la parola col suo dife nsore.

Visti ed applicati gli artt. 282. 265, 23, 89. 65 C.P.; 274,479, 488 C.P.P.

IL TRIBUNALE

DICHIARA

Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze delr orale dibaltito, specie dalle dichiarazioni dei testi nonché del giudicabile, si è potuto assodare.

Spadavecchia assolto per insufficienza di prove in ordine tI I reat?,,di disfaLliS~O politico e lo ritie~ ne colpevole dell'altro reato ascrittogli. Ed accordandogli il benef1c10 della.d,.mrnucnte d1 Clii agli am. 89. 65 C.P.. lo condanna alla pena di mesi 8 cli reclusione. Con le spese cil gwd1ZI0 e d1preventiva custodia oltre ad ogni altra consegeunza di legge. Roma, 7.12. 1942 - Anno XXL Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.

lN rATTO ED IN DIRITTO Nel giugno u.s. da Trani perveni vano al Prefeuo ecl al Federale di Trani due esposti anonimi, nei quali, si criticavano le Autorità di Trani per le restrizion i di generi alimentari e si affermavano imminenti rivoluzio nari movimenti e si ledeva il prestigio del Capo del Governo. Il Comando della Compagnia dei Reali Carabinieri, interessmo per gli accen arnenti ai fini della identificazione dell'autore degli anonimi, rilevando che dovevano essere stati inviati prohabilrnente da professionsti e eia unica persona come dimostrava la calligrafia, estese le indagini agli avvocati ed ai medici, servendosi anche cli qualche sospetto (manifestatogli dal Segretario ciel Fascio [Prof. BassiJ, che uno degli anonimi apertamente ingiurava). A earico di pru·ecchie persone prese in esame non è emerso alcun elemento, ma quando sono pervenuti al detto Comando cli Compagnie due ricette redatte dal medico-chirurgo Leonardo Spada vecchia, è parsa evidente la identità cli grafie. Procedutosi ad un accertamento calligrafico a me22.o della R. Questura di Bari, il sospetto è stato pienamente confermato determinando la denuncia della Spadavecchia, quale autore dei due anonimi. Anche in sede istru ttoria questo Tribunale Speciale ha ritenu to preliminarmente opportuno procedere ad una propria peri zia calligrafi ca. allid,Ha al dirigente il servizio centrale indagini tecniche di Polizia presso la Scuola Supe,iore di Polizia in Ro ma, Vice Questore Cìri Comm. Emilio; concedendo un largo lasso cli tempo per un attento esame. Del pari il secondo giustizio peritale concludeva che i due anonimi erano stati scritti dalla stessa persona che aveva redaLlO le due ricette: ossia dal rubricato Dott. Leonardo Spadavecchia. Procedutosi a suo carico. egli si è difeso sostene ndo energicamente la propria innocenza. dichi;irandosi incapace per tem peramento e per educazione di ricorrere alla vile arma dell'anonimo, va ntando i suoi precedenti professionali e fasc isti nonché quelli dei numerosi congiunti, le cariche ricoperte, la fid ucia e la stima guadagnatasi in Trani come nel paese d'origine. la distinzione della propria famiglia e quella delJa moglie, i buoni rapporti stessi che lo legavano al Prof. Bassi del quale era il medico di famiglia. In verità non risulta che lo Spadavecchia possa aver av uto serie ragioni cti rancore verso il Bassi; tu ttavia quest'ultimo ha elevato, prima ancora che si fossero

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Spadavecchia, detenuto dal 4.7 .1942, viene scarcerato: per espiata pena, dal Carcere Giudi ziario di Roma il 4.3. J943.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STAfO

Reg. Gen. n. 1405/1942

SECONDA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

SENTENZA N. 976

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Ge11erali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni , Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmentola Aldo. Capuli Pietro, Vedani Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a ca1ico di.: Rota Antonio nato il 23. I. l909 a Bergamo, soldato nel 439° Bauaglione Costiero in Riccione (Forlì): Tammiso Pietro nato il 23.3.1909 ad Andria (Bari), soldato nel 439° Battaglrone Costiero in Riccione. Detenuto dal 31.8.1942 IMPUTATI Entrambi : di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M. di guerra), per avere il Tammiso. il giorno 20 ed il Rota il giorno 27 dello scorso agosto, tracciato sulla sabbia di Riccione frasi lesive del prestigio del Capo del Governo. Il solo Rota di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.), per avere nel periodo di tempo di cui al precedente capo d' imputazione e in quello precedente commentato gli eventi bellici in senso sfavorevole alle potenze deir Asse, dichiarando che la Russia è imbauibile, che ancora di più sono l'America e I" Inghilterra e deformando le notizie comunicate dai nostri bollettini di guen-a. In esito all' orale e pubblico dibattimento, senitit il P.M. e gli accusati, che coi loro difensori, hanno avuto per ul timi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO li mattino del 20 agosto scorso, fra Riccione e Misano Marina, a circa 120 metri dal capanno del Duce, fu notata la seguente scrina. tracciata sulla sabbia bagnata: «Abbasso iJ Duce, a morte il Duce

affamawre del popolo»; il mattino del successivo 27 agosto. a circa 400 metii, a sud del capanno del Duce, fu trovata altra iscrizione, sul.la sabbia bagnata, del seguente tenore: «Mussolini e gregari che Dio gli mandi un cancro». ~ ~ Esperite dai competenti organi di polizia opportune indagini, soprattutto fra i militari che, nelle date citate. avevano prestato servizio di vigilanza e difesa della costa, gli autori delJe due iscrizioni furono identificati nei fanci Rota Antonio e Tammiso Pietro. Gli stessi confessarono di aver serino, di comune accordo, la iscrizione rilevata il 20 agosto, mentre quella del successivo giorno 27 doveva at11ibuirsi a Rota, il quale ammise pure di aver tracciato, nel giugno precedente, allre iscrizioni analoghe. non rilevate perché probabi lmente cancellate dall'alta ma.rea: rilsullò inoltre, per dichiarazione del nominato Tarnmiso e di altri militari, che il Rota era solito lamemarsi del trattamento economico. del vettogliarnemo e dell'equipaggiamento e che commentava gli avvenimenti bellici in senso sfavorevole alle potenze deffAsse, dichiarando che la Russia è imbattibile e che molto di più lo•sono l'Inghilterra e l'America e deformando le notizie comunicate dai nostri bollettini. Da rilevare infine che, fra la corrispondenza del Rota. fu rinvenuto un biglietto con espressioni di denigrazione della presente guerra, e che lo stesso Rota ammise di aver frequentato comb1icole di sovversivi e di essere stato convertito ai loro principi. Nell'interrogatorio giudiziale ed all"udienza il Tammiso, pur confermando i suoi rapporti col Rota e l"opera di denjgrazione della guerra svolta da questi. ha negato di aver scritto la dicitura rilevata il 20 agosto, sostenendo d.i essersi indotto, durante le indagini preUminari,a dichiararsi autore. a seguito delle pressioni esercitate dagli inteITogatori . Il Rota invece ha confermato le dichiarazioni rese preliminarmente circa la propda responsabi li tà, solo cercando di escludere la pru1ecipazione del Tammiso in ordine aJla scritta notata il 20 agosto. Osserva il Collegio che la succ~ssiva ritrattazione del Trunmiso non può fru· disattendere la 01i ginaria. spontanea, circostanziata confessione, anche perché secondo quanto è emerso attraverso le disposizioni

401

rese dai testimoni, il Tarnmiso prestò servizio in quella località proprio la notte in cui fu tracciata la scritta contro il Duce e. quando il giorno successivo fu disposta una adunata frn gli appartenenti al reparto, se ne dimostrò oltremodo preoccupato e, richiesto da compagni che cosa. si fosse verificato, rispose, che la riunione era indetla a causa delle iscrizioni tracciate sulla sabbia, rivelando in ca! modo non solo che era al corrente di tali iscrizioni, ma che temeva di essre chiamato a risponderne. In relazione alle suddette risultanze. penanto il Collegio ritiene che sia il Rota che il Tammiso debbano rispondere ciel reato loro ascritto di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M. di Pace) con l'aggravante cli cui alrart. 47 C.P.M. di Guerra, esse11do stato commesso in località (spiaggia di Riccione) clichiru·ata in stato di gue1Ta, reato perfetto nei suoi estremi oggettivi e soggettivi. chiaro essendo il senso univoco delle parole di vi lipendio tracciate sulla sabbia, nonché il proposito delittuoso dei giudicabili. Inoltre il Rota, frequentatore come si è detto di elementi sovversivi, deve rispondere evidentemente, date le riferite emergenze, del reato di denigrazione della guerra (art. 187 C.P.M. di guerra). Quali pene, aderendo alle richieste del P.M.. il Tribunale stima infliggere al Rota anni 10 di reclusione militare per il reato di cui agli ru1t. 80 C.P.M. di pace e 47 C.P.M. di guerra e anni 2 della stessa pena per reato di cui all'an. 187 C.P.M. di guerra; al Tammiso, colpevole del citato reato di cui agli artt. 80 e 47, ann i 8 di reclusione militare. P.Q.M. Visti gli ,u-tt. 483,488 C.P.P.; 80 C.P.M.P.; 47, 87 C.P.M.G. DICHIARA l soldati Rota Antonio e Tammiso Pietro colpcvoli dei reati a ciascuno ascritti in rubrica e condanna il Rota ad anni J2 di reclusione militare e il Tammiso ad anni 8 della stessa pena. Condanna entrambi al pagamento delle spese processuali e a ogni altra conseguenza di legge. Roma, 17. J2. 1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAl FASCICOLI DI ESECUZlONE Tammiso: essendo in corso cli emanazione un provvedimento di concessione di Grazia Sovrana il f\.1inistro di Grazia e Giustizia dispone, con telegramma del 28.8.1943, la scarcerazione di Tammiso Pietro. Pcrtant.0 Tammiso Pietro, detenuto dal 3 1.8.1 942, viene scarcerato da l Reclusorio Mil itare Succursale di Gradisca il 1.9.1943. Rota: detenulO dal 31 .8.1942 viene scarcerato. in data imprecisata del 1944, dal Reclusor.io Militare Succursale di Montesarchio (Benevento) a seguito di noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo J"8.9.J943. l l Tribunale Militare TerriLOriale di Roma dichiara, con Ordinanza delr8.9.1943, cessata l"esecuzione della condanna inlliLta per il reato di Offesa al capo del Governo perché detto reato è stato abrogato con l'art. I del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 ed estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 5.4.1 944 n. 96 il reato di denigrazione della guerra.


A) SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER I REATI PREVISTI DAI SOTTOELENCATI ARTICOLI DEL CODICE PENALE Art. 265 (Disfattismo politico) Art. 278 (O(Tese all 'onore del Re Imperatore) Art. 282 (Offese all'ono re de l Capo del Governo)

A1t. 266 (Is ti gazione cl i militari a d isobbedi re alle leggi) Art. 272 (Propaganda antinazionale)

B) SENTENZA Dl ASSOLUZIONE EMESSA DALLA COMMISSLON"E ISTRUTIOR IA PER l REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 265, 282. 303 E 305 C.P.


SECONDA PARTE: SF. \ITiiN"LE EMESSE DAL GIUDICF. IS1'RUTTORE

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SENTENZE DI PROSCIOGLIM ENTO EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE I.) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luherto il 12.1.1942

Nei confronti di: Redi Michele. nato ìl 26. 1.1897 ,1 Corigliano Calabro (Cosenza). albergatore. detenuto dal 26.8.19-t I. IMPUTATO del reato di disfattismo politico (an. 265 p.p. C.P.) per avere in Corigliano Calabro il 25.8. 1941 e in un altro giorno imprecisato dello stesso mese. discorrendo con vari individui. diliuso notizie e voci false. esagerate. tendenziose e tali da poter deprimere lo spirito pubblico. OMISSIS Si imputava al Redi di aver affermato in pubblico che l'Asse avrebbe perduta la guerra. che gli inglesi avevano occupato i Dardanelli, che i russi avevano arrestato l'offensiva tedesca, che la !lotta italiana aveva perduto dal 40 ,1160 per cento dei suoi effcnivi, che a Taranto vi era un macello di navi, che i hombarclicri avevano causato danni e moni in Sici lia ed altrove. OMISSIS Su segnalazione della Direzione delle Carceri veniv,1 disposto. in data I5.10.1941. il ricovero del Redi nell'Ospedale dj S. Mariu del! Pietf1 per esere sottoposto a perizia psichiatrica. Il perito dottore Lo Cascio Gerlando ha depositato, in data 2 Gennaio 1942, la sua relazione con la quale ha concluso per la totale infermità dj mente del Redi. risalente ad epoca anteriore al commesso reato. Perciò il Pubblico Ministero. con richiesta in data 8 gennaio 1942. ha domandato che si dichiari di non doversi procedere contro il Redi in ordine al remo ascrittogli perché non imputabile per infermità di mente, dispondendosi però il suo ricovero in un m.inicomio giudiiiario per almeno due anni . Tale richiesta va accolta. OMlSSIS Dal lato psichico il Redi presenta disorientamento nel tempo e nello spazio e circa la propria persona attenzione molto debole ed esauribile, grossolane alterazioni della memoria. grave deficienza nel calcolo mentale, idee deliranti (di grandezza poliforme, illogiche. paradossali), esaltamento del tono affettivo, disordine del contegno con irrequietezza motoria. periodi di agitazione psicomotoria. Di fronte ad un complesso cosl imponente di sintomi. il perito ha potuto con cenezza assoluta dichiarare essere il Redi affeuo da «paralisi progressiva» di origine sifi litica con processo irritativo e distruttivo di cent ri nervosi. con conseguente demenza. e ha ponno inoltre riportare la l'erma convinzione che all'epoca in cui avven nero i fa tti deliuuosi imputati al Redi , questi si trovava già gravemente ammalato di mente e in tali condizioni da escludere completamente la sua capacità di intendere e di volere. Si impone qLùndi il proscioglimento dell'imputato in quanto non imputabile per totale infermità di mente (art. 88 C.P.). Ma poiché per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo superiore nel massimo a due anni, va ordinato il suo ricovero in un Manicomio Giudiziario per un periodo di tempo non inl"eriore a 2 anni (art. 222 C.P.).

P.Q.M. Visti gli artt. 395 C.P.P.; 88 e 222 p.p. C.P. DICHIARA di non doversi procedere contro Redi Michele in ordine al reato addebitatogli per non es~ere imputabile perché nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità,in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. Ordina il ricovero di Redi Michele in un Manicomio Giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a due anni.


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TRIBUNALE S PECIALE PER LA DIFESA UELLO STATO

SECONDA PARTE: $EN.l'ENZE EMESSE DA L GIUDICE IST RUTTORE

2) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 13.1.1942

3) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 30.1.1942

Nei confronti di:

Nei confronti cli:

Del Turco Rosselli Rose Ila, nata il 20.5./ I880 a Fucecchio (Firenz.e), casalinga. IMPUTATA a) del realo di cui all'art. 265 C.P. per avere dif[uso notizie false e tendenziose sulla situaz.ione politica bellka idonee a deprimere lo spiri to pubblico: b)del reato di cui all'an. 278 p.p. C.P. pera vere offeso l'onore ciel Re Imperatore con le parole «fl Duce e Sua Maestà il Re non sono buoni a nulla»; c) del reato di cui all' an. 278 p.p. C.P. in relazione ali' art. 8 cpv. della Legge 27 .5. l 929 n. 8 I O, per avere otfoso l'onore del Pontefice con le parole: «li S. Padre è un gran vi le ccl è lui che paga in oro per fare la guerra,>; cl) del reato di cui a1 1·art. 282 C.P. per avere offeso l" onore del Capo del Governo. Duce del Fascismo. con le parole: ,di Duce e Sua Maestà il Re non sono buoni a nulla». Reati commessi in Ro ma, in epoche diverse e imprecisate fi no al gennaio del l 941. OMISSIS Le indagini effettuate dalla R. Questura di Roma per identificare la persona che de nunciava, con una lelter anonima, la Del Turco Rosselli per aver pronunziato le fras i sopraspccificate portarono alla identificazione della persona che aveva inviata la leltcra anonima in Gorga Elena, istirutJice. rim patriata da Nizza ed alloggiata nella stessa abitazione della Del Turco Rosselli. La Gorga, interrogata dalle Aulorità di Pubblica Sicurezza. confermò il contenuto della letlera anonima ind icando come teste altra inyuilina della casa di Via Firenze 48, la Signora De Carlo Angela. La teste Dc Carlo ha aJJc rmato d.i avere sentito la Del Turco Rosselli mostrarsi lieta di qualche successo degli inglesi. auspicando nell' interesse dcll'ltalia. piurtosw la vittoria degli inglesi che quella dei Tedeschi. La teste Bcnericetti Carolina, presso cui la Del Turco Rossell i era alloggiata ha dic hiarato di aver semito quest'ultima che si proclamava vedova di un Generale inglese. la frase: «sarebbero meglio gli inglesi che i tedeschi» Cenecchi Remo, marilO della Benericetti , ha dichiarato che non gli risul tava nulla a carico del la Del Turco Rosselli. Nessuna altrn circostanza è emersa a carico della imputata. la quale. nei suoi interrogatori ha decisamente negato di avere pronunziato le frasi che le ve nivano attribuite aggiungendo che la denuncia a suo carico inoltrata dalla Gorga era ispirata esclusivamente da risentimento personale per aver negato qualc he favore. Da va rie disposizioni in atti e parziali ammissioni della stessa (ìorga. si rileva, in fani, che tra le due donne non correvano buoni rap porli, mentre dalle dichiarazioni del Commissario di Pubblica Sicurezza Fatigat.i si rileva anche che la stessa Gorga non era nuova al sistema delle denunzie anonime. Dalla espletata istrulloria sono emersi elementi che possono indurre a ritenere veriliera l'accusa in ordine all'adde bito ciel disfattismo messo alla Del Turco Rossell i ed clementi che possono indurre a du bitare su lfo consistenza dcll'acldebiLo. Conseguentemente, in online a tale accusa, si ritiene equo prosciogliere la Del Turco Rosselli per insufficienza di prove. Nulla. invece. è risultato che possa far ritenere come verameme pronunciate le frasi di offesa aJl"Onore e al prestigio del Sommo Pontefice. ciel Re Imperatore e ciel Duce e quindi, in ordi ne a tali addebiti, deve dichiararsi di non dovc rsj procedere perché il fatto non sussiste.

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Bonini Lodov ico Primo, nato il 28.7. 1913 a Romagnano Sesia (Novara), soldato nel 92° Reggimento fan teria «Superga» . Ristretto nella Camera di Punizione del 92° Rg t. FanL dal 25 novembre 1941. Ilv1PUTATO del reato di disfattis mo politico (art. 265 C.P.) per aver, in da ta 27.6. I 941 scritto ed inviato al Fante Preda Carlo una lettera contenente notizie tendenziose e depressive dello spirir.o pubblico. INFf\TTO ED IN DIRITTO Bonini Ludovico. fame ciel 92° Rgl. Fant. scrisse, in data 27 giugno 194 1, una lettera al suo amico e compaesano Preda Carlo, fante in Albania, nella quale definì «infelici» i compagni d'annj, comunicò alcuni episodi cli pura natura disfattista avven uti nel paese di nascita (Ghem.me-Novara) ed accennando alla gue1Ta, la definì «odio implacabile creato dagli altri. e sedato da 1101 111consc1 d1 questo sacrificio eh; conti nua eternamente...» poi quando tornerà il sole, la serenità dei nostri spiriti si consola. Tale lettera fu inviata dai competenti organi cli censura al Comando del 92° Rgt. Fant.. il quale, esegui ti gli accertamenti del caso denunciò, in data 25 novembre 1941, a. quesm .Tribunale il Bonini per il reato d.i cui all'art. 265 C.P. li Bonini, interrogato, ha spiegato le fra~1rncnm~nate dichiarando d1 aver chiamato ,,infelici» i compagni cl"arrni perché lontani dalle loro fa 1111glie, e d1avere voluto esprimere il concetto che la guerra, questa cosa terribile, che fa tJ·emare tutti i popoli. è stata voluta e resa inevitabile dai nostri nemici («l'odio creatO dagli altri»), ma gli italiani vinceranno la gueira ( «sedato da noi>,) e dopo ritornerà la pace e la serenità. In merito alle iscrizioni disfattiste apparse sui muri di Ghemme (Novara), ha dichiarato di aver vol uto comunicare il fatto al suo amico Preda che gli aveva chiesto notizie sul comune paese di origine, ove esso Boni ni era stato in licenza, e nel dare tait nouz1e non intendeva affatto approvare l'operalo dei suoi compaesani. ma biasimarlo. Le giustificazioni e le spiegazioni ri feri te sembrano plausibili e non appare improbabile che, dat_a la sua ]imitata cu ltura, e trascinato dalla grafomania, abbia, in buona fedt e senza avere compreso 11 signifi cato esatto delle parole scritte le frasi incri minate, che al vaglio cleUe sue a~tendi.bili spiegazioni acquislano un significato diverso e si dimostrano prive di ogni lend.enz10S1tà. s.e poi .51 t1cne co~to che il Bonini è cli buoni precedenti, iscritto al P.N.F. dal l937, proveniente dalle Orgarnzza1.10111 giovanili, ove ha lodevolmente svol.r.o gli incarichi a lui affidati; che nei suoi va1i richiami alle armi non gli sono state mai innilte punizioni; in occasione della festa del Reggimento ha letto ai compagni d'armi uno scritto in cui sono espressi alti senlimenti cli disciplina militare e che anche dopo la lettera inc,iminata ha scriuo al Segretario Politico cli Ghemme esaltando l'Italia e il Fascismo, si ha 1_11ot1vo di du bitare fortemente circa Ja volontà cli compiere del disfauismo. Pertan to non ravvisandosi suf1i cienti indizi di reità a suo carico il Benini va prosciolto per insufficienza ùi prove. P.Q.M. Visto 1· art. 395 C.P.P. .in relazione aJJ'a rL 378 stesso codice e la conforme richiesta ciel Pubblico Ministero.

P.Q.M.

DICH IARA

Visto l"art. 395 C.P.P. in relazione all 'art. 378 slesso codice. Su conformi conclusioni ciel Pubblico Ministero.

di non doversi procedere a carico di Bonini Lodovico in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ordina il suo immediato rilascio, se non detenuto per altra causa.

DICHJARJ\ non doversi procedere nei confronti di Del Turco Rossell i Rosclla i.n ordine al remo di disfattismo a lei attribuito per insufficienza cli prove e di non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine agli altri reati cli offese al Re. al Sommo Pontefice e al Duce a lei addebitali perchè il fatto non snssiste.


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4) Sentenza emessa dal Giudice L<;truttore Cersosimo Vincenzo 1'8.4.1942

S) Sentenza emessa da Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 26.5.1942

Nei confronci di:

Nei confronti di :

Franchini Arduino, nato il 24.6. 1898 a Monteriggioni (Siena), vigile notturno. deten uto dalr I I.I 1.194 l. IMPUTATO Del reato di cui all'art. 265 C.P. per avere, in Genova-Sesui il 9.1 1.194] comunicato notizie fa lse ed esagerate tali da deprimere lo spirito pubblico, mediante diffusione di manifestini che portavano stampigliate le seguenti frasi : «l'eccessivo razionamento conduce al tubercolosario . Boicottate il fu_mo». OMISSIS Chiesta ed ottenuta dal Ministero di Grazia e Giustizia l'autorizzazione a procedere a norma dell'art. 313 C.P.. dall'espletata istruttoria non sono emersi a carica di Franchini Arduino indizi sufficienti di Jeità. L'Autorità denunciante ha basato il convincimento della responsabilità del Franchini su u·e elementi: 1) U fatto di avere egli,qualc vigile notturno, ricevuto dalla Società strisce di carta in bianco. analoghe a quelle usate per i volanti ni · che poi stampigliava con il timbro della Società e che lasciava nelle abitazioni o negozi sottoposti alla sua vigilanza. a comprova dell'effettuato servizio. Gli altri guardia1ri notturni avrebbero ritirat0 analoghi bigliettini, però gif1 pronti e stampigliali. 2) ll ritrovamen to nella perquisizione eseguita nella sua abitazione di una boccetta d'inchiostro di colore analogo a quello dei manifestini incriminati. 3) La circostanza, che aveva richiamato l'attenzione di qualche collega della Società per discorsi sfavorevoli al Regi me e alla nostra guerra. Ma la compiuta istruttoria ha reso tali elementi o inconsistenti o sommamente equivoci. È risultato, infatti. che il Franchini ricevette dalla Società strisce di carta analoghe a quelle incriminate senza stampigliature e che il Direttore della Società ha dichiarato che le stTisce di carta in bianco venivano fom_i te a tutto iJ personale dipendente delle zone di Pegli, Voltri, Sestri e Cornigliano. E 1imasto accc1tato che l'inchiostro adoperat0 dai vigili nouumi per la stampig]jatura veniva forniw dalla Società ed era uguale per tutti i guardiani. Ed inoltre non è rimasta provata la circostanza che il Franchini abbia fatto discorsi contrari al Regime o di intonazione disfattista, pcrchè le stesse persone che ciò avevano affermato, in un p,imo momento, hanno modificato o chiarito asserendo di avere soltanto udiLO parlare il Franchlni dei progressi che all'epoca facev ano le truppe inglesi in Cirenaica. Essendo tali le 1isul tanze istruttorie si ha motivo di dubitare circa la responsabi lità del Franchini il quale, pertanto, va prosciolto dalla imputazione addebitatagli per insufficienza di prove. PQ.M. Visto l'art. 395 in relazione all'ari. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.

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SECON DA PARTE: SENTENZE E.YIESSE DAL GIUDICE ISTRlffTORE

T RIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STKJO

Magnani Giovanni , nato il 22.8. 1913 a Livorno-Fante dell'83° Rgt. Fanl. in Pistoia. Ilv1PUTATO del reato di cui all 'art. 272 C.P. per essere stato u·ovalo in possesso di un foglio datti lografato contenente frasi di propaganda antinazionale. Tn Pistoia .il 3 1.3.1942. IN FATTO ED IN DIRITTO Da,>li accertamenti eseguiti è risultato che il Magnani, essendosi recato a trovare nei locali del Municipio di Pescia suo cognato Nucci Gino, ivi impiegato, ricevette dal cognato stesso ineriminato manifestino che poi si pose in tasca tra le altre carte. II Magnani si trovò presente quando il Nucc1 batteva a macchina varie copie del suddetto manifes ti no estraendole da un fog lio avuto a sua volta da un'altro impiegato del Municipio di Pescia, e fu cosi che ebbe una delle copie ~el ~anifestino. Non è risultato, però, che il Magnani abbia propagandaw e diffuso copie del manifesuno m suo pos~esso. Ciò premesso è da dubitare che il Magnani abbia trattenuto il manifestino con lo scopo dt svol_g_ere propaganda o attività antinaziionale. Deplorevole indubbiamente è il fatto che egli, ~vuto il ma111l·e~ slino, l'abbia conservato. ma tale sua leggerezza non prova che egli abbia voluto servtrsene per scopi propagandistici. tanto più che egli viene definito di ottimi precedenti morali e politici.

r

PQ.M. Visto l'art. 395 C.P.P. Ja conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Magnani Giovanni in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove.

6) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 31.5.1942

Nei confronti di: Caffo Gaetano, nato il 20. J. L890 a Belpasso (Catania), Ai utante di battaglia in servizio al Dìstrello Militare di Catanzaro, Libero. IMPUTATO a) di disfattismo politico (art. 265 C.P.) per avere, in un giorno imprecisaw del gennaio 1941 : nelfa rivendita di generi di monopolio gestita da tal.e Spinoso Gaetano, in Catanzaro. ma111 festato op1111on1 ed espresso giudizi depressivi dello spirito pubblico. . . . . b) di audizionj radio straniere. per avere in epoca imprecisata, ma presso a poco v1crna a quella d1 cui al precedente capo d'irnputazioine. ascolrnto le tras missioni di radio strnniere e specialmente quella d1 Londra. (art. 8 R.D. 16.6.1940 n. 765 e R.D.L. 18.4. I941 n.530 è ,ut. 340 del R.D. 8.7.1938 N° 14 15).

D!CHLARA

OMISSIS

di non doversi procedere a carica di Franchini Arduino in ordine al reato a lui ascritto in rubrica per insufficienza di prove e ordina l'immediata scarcerazione del Franchini, se non detenuto per a.Itra causa.

La frase detta nel negozio dello Spinoso «Voi gioite al bombardamento che si fanno su Londra, ma anche le nos tre città vengono bombardate» senza altri elementi che valgono a dimostrare in colui che la pronunciò una volontà diretta a deprime.re lo spirito pubblico, non appare sutlìciente da sola a fare ritenere con certezza l'esistenza del dolo del reato di disfattismo. Il fallo che 11 Caffo alla vista dei filrns Luce andasse in escandescenze non basca a dimostrare il dolo del disfattismo perché si può spiegare con la riflessione che il Caffo. sia pure troppo presunwosarnente si sentiva un artista e non tolle;.ava che si rappresentassero produzioni che egli riteneva di scarso valore di fronte ai suoi lavori che invece venivano u·ascur.,ti . Le pessime referenze date daHa Questura riflettono sostanz~alrnente_le accuse per i_ f~tti per i ql'.ali Caffo è stato denunziato e sono basate evidemernentc sulle d1chiaraz1om rese dai cw1lt, che poi le hanno grandemente modificate e attenuate. Anche I' Aulo1ità Militare aveva date calli ve referenze sul


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TRJBl:JNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELU) ST1\TO

Callo ch1ssificandolo cattivo sottoufficiale: ma il ColonneJJo Fabian i Ferdinando, che aveva redatto le note cimmeristiche. inteso come testirnone, ha dichiarato cli ave re classificato cattivo il Caffo in conseguenza delle accuse che gli venivano attribuite per i falli per i qua li è stato denunziato. È risu ltato invece, che il Caffo ha ouimi precedenti militari e patriottici. Pertanto del disfattismo attribuito al Caffo non si hanno prove sufficienti, come non si hanno prove sufficienti per affermare che il Caffo ebbe ad ascoltare radio nemiche e neutrali . P.Q.M. Su conforme richiesta del P.M. e visto r art. 395 C.P.P. .

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL Glli DICf: ISTRUTTORE

8) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 5.8.1942

Nei confronti cli : Stipa Giuseppe, nato il 24. l 0. 191 7 ad Ascoli-Sergente nella 31 nSezione Autocarrette divisionale. IMPUTATO De reato previsto dall'art. 265 C.P. per avere. nel dicembre del 1941, in Ascoli Piceno, comunicato notizie false. tali eia destare pubblico allarme e deprimere lo spirito pubblico. OMISSlS

DfCHI.ARA di non doversi procedere nei con l"ronti di Caffo in ordine ai reati addebitatigli per insufficienza di prove.

7) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spolcti Pasquale il 18.7.1942

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Nei primi del mese di gennaio 1942. in Ascoli Piceno, Stipa Antonio di 75 anni. padre ? i Stipa Giuseppe comunicò ad alcune persone notizie relative ad alcune incmsioni effettuate da aerei nc1111c1 su alc une località dellla Sardegna e in particolare sull· Aeroporto di Sassari e sulla caserma ove prestava servizio militare suo figlio Giuseppe. . Tali notizie. secondo quanto viene dichiarato da Stipa Antonio, gli sarebbero srnte comunicate da! fi glio Giuseppe durame una sua breve licenza trascorsa ad Ascoli Piceno. OMISSIS

Nei confronti di: Camassa Giuseppe, nato il 22.3. J901 a Sava di Taranto, ceramista, detenuto dal 27.2.J 942. fMPUTATO Dei reati di disfattis mo politico (art. 265 C.P.) e di propaganda sovversiva (art. 272 C.P.) per avere, in giorni vari del febbraio 1942. in Siena, diffuso manifescini volanti. contenenti notizie fa lse e depri menti deJJo spirito pubblico e di propaganda sovversiva e an tinazionale. OMISSIS Le conclusioni della perizia calligrafica ordinata dalla Procura Generale cli questo Tribunale Speciale, affidata al Dott. Ugo Sorrentino della Scuola Superiore di Polizia, sono state pienamente favorevoli al Camassa. avendo ritenuto il perito che i manifestini sovversivi rinvenuti in varie località di Siena, non furono scritti dalla persona che tracciò la seri mira sul le ta rghe di cartone rinvenute nel.la perquisizione effettuata nella abitazione del Camassa; che la leu.era anonima indirizzata al Questore di Siena, Cornm . Segreti non ru scritta dall"imputaro Camassa; che la lettera ano ni ma scritta al Questore di Livorno 11011 fu scritta dalla persona a cui si riferisce la nota cli effetti di biancheria rinvenuta pure nella perquisizione effettuata nell' abitazione del Cumassa. Pur riconoscendo che il risultato negativo della peri zia calligrafica. affidata ad un tecnico della Scuola Superiore cli Polizia, attenua notevolmente il va lore probatorio degli al tri elementi indiziari convergenti sul Camassa, resta tuttavia l" ipotesi tutt'altro che azza.relata, che costui , pur non compilando di suo pugno i manifestini o non scrivendo le va rie lettere anonime inviate ai Questori, ne sia stato a og1ù modo l' ideatore o J'istigatore. Lo stesso rinvenimento in casa del Carnassa cli fogl i di carta simili a quelli dei manifestini, la cessazione della diffusione di questi ultimi appena avvenu to l'arresto del Camassa, i precedenti di costui descritto daJla Questura poco amante del lavoro e della fa miglia, cli pessima condotta morale, turbolento e avverso al Regime Fascista, costituiscono un complesso di indizi tulli convergenti sul Carnassa, ma l'ipotesi che il Carnassa possa essere stato, se non l' autore materiale, l' ideatore o l'istigatore di anonime e manifestini , per quanto verosimi le, non è confortata tuttavia da alcu n altro elernento probatorio. P.Q.M.

Visti gli arll. 381 e 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA Di non doversi prendere nei confronti di Camassa Giuseppe in ordine ai fatti addebitatigli per insufficienza di prove e ordina la sua scarcerazione. se non detenuto per al tra causa.

lJ Sergente Stipa Giuseppe, interrogato. ba escluso di aver comunicaro a familiari o ad altri, clur~nte la lìcer{za usufrui ta nel dicembre del 1941 ad Ascoli Piceno, le notizie f'alse riferite dal padre. Sopa Giuseppe risulta iscritto al P.N.F. ed è di ottimi precedenti in genere. Dalle informazioni ri: hiestc Stipa Antonio risulta di regolare condotta morale e poli,tica. senza precedenti _ps.1 ch1c1; p~ro ~a R. Questura di Ascoli Piceno ha segnalato che per la tarda eta e 1 d.1sp1acen fam1lian, s, tratta d1 un md1vicluo scosso psichicamente. pur non potendosi ritenere uno smemorato. Pertanto. tenuto coni.O che le dichiarazioni fatte dallo Stipa Antonio sono state poi dal lo stesso ritrattate co~ oiustificazioni verosimili. della personalità dello stesso e della negati va da parte del giudicabile. ele n;ento di ottimi precedenti. si ha ragione cli ri tenere che Stipa i-\ nt.0 nio abbia potuto fraintendere discorsi tenuti dal figlio Giuseppe, durante la licenza trascorsa ad Ascoli Piceno circa avvenimenti verificatisi in Sardegna. o comunque, abbia potuto interpretare notizie apprese eia altri. Pen anto, mancando del tutto la prova che l. imputato abbia commesso il fatto, è opportuno ed equo. in conformità della richiesta del P.M. in data 3 1.7. 1942, prosciogliere lo Stipa Giuseppe dall'imputazione a lui addebitata, per non aver commesso il fatto delittuoso addebitatogli.

P.Q.M. Visto Lirl. 395 C.P. e la conforme richiesta del P.M. diclùara di non doversi procedere nei confronti di Stipa Giuseppe in ordine al reato addebitatogli per non ave re commesso il fatto.

9) Sentenza emessa dal Giudice Istrutt.ore De Ricnzi Umberto 1'8.8.1942

Nei confronti di: I3eni ni ltalo. nato il 20.7.1886 a Roma. TivlPlJTATO del reato di cui all 'art. 282 C.P. per avere il 12.J 2.1 941, dura nte .la tras missione radiofonica del discorso ciel Duce, che annunziava la dichiarazione cli guerra dell"Jtali,\ agli Stati Uni ti, fischiato ripetutamente con le dita in bocca e, sbuffando, rivolgeva all'indirizzo del Duce la parola «buffone». Poiché da"li aui risulta che Bertini ltalo è deceduto 1'8.7.1942 il Giudice Istruttore visti gli artl. J 50 e 395 C.PJ>. dichiara di non doversi procedere nei confronti cli Bertini Italo per la sopravvenuta morte delr imputato.


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TRIBUN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

10) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Capo Verna Fernardo il 18.8.1942

Nei confronti di:

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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sa. E poiché nel caso, per quanto si è finora accennato, vi è appunto dubbio nel d_ol_o. si deve, in accoolimentO della richiesta del P.M.. pronunziare il proscioglimento d1 del Bono Lu1g1.

"'

Del Bono Luigi, nato il 4.5.1 913 a Monticelli Brusati (Brescia), Tenente Cappellano addetto al 4° Settore Costiero di Follonica, cletennto dal I 8.6.1942.

P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P. e le conformi conclusioni del P.M.

JMPUTATO

DIC!-UARA

Del reato di cui all 'art. 265 C.P. per avere in Follonica (Grosseto), in tempo di guen-a, I' l 1. e iI J 4 maggio I 942, diffuso voci e notizie false, esagerate e tendenziose tali da destare pubblico allarme, deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Naziooe di fronte al nemico, e svolto attività tale da recare danno agli interessi na1.ionali.

Di non doversi procedere nei confronti di De] Bono Luigi in orclin~ al reatO addebitalOgl i per insufficienza di prove e ordina l'immediata scarcerazione di Del Bono Lu1g1. se oon deten uto per altra causa.

OMISSIS 11) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 27.8.1942

Dalla sommaria istruttoria è emerso che i falli attribuiti a Del Bono nel rapporLO inviato dal Comando della Compagnia dei Carabinieri di Grosseto il 25.5.1942 sono, nella loro material ità, sost.anzialmente veri. Infatti numerosi testi presentì alla conferenza stampa tenu ta dal Del Bono l' 11 maggio agl'insegnanti delle scuole medie cd elementari di Follonica in un salone dell'asilo iJ1fantile di quella cittadina, hanno asserito che il detto sacerdote. trattando il tema «Incontro a Cristo>> avente per oggetto di dimostrare la necessità di seguire in tutte le manifestazioni della vita i precetti del Vangelo. espresso i seguenti concetti: I) Che il solo vero grande Maestro è Cristo mentre tutti coloro che pred icano cose nuove non sono che dei cialtroni. 2) Che il mondo politico è immorale; che tutti i sistemi politici sono falliti e che la politica non ha condotto cbe alla guerra la quale non darà al mondo l'ordine nnovo che se ne attende. Così pure testi presenti alla predica tenuta dal Del Bono il 14 maggio nella chies<1 di S. Leopoldo dello stesso Comune hanno dichiarato che il sacerdote Del Bono, prendendo lo spunto dalla mancata trasmissione delle stazioni radiofoniche italiane, del discorso tenmo dal Papa in occasione del suo giubileo episcopale, disse che non si può sopprimere la parola di un Capo e che la mancata radiotrasmissione traeva motivo dal timore cli far conoscere al popolo la verità e che ciò era indizio di coscienza poco tranquilla. Aggiunse che gli Imperatori che si sono posti contro il Papa, come il Barbarossa e Napoleone, sono tutti caduti, e concluse la predica con il grido di «Viva il Papa e muoiano tutti coloro che sono comrari al Papa». Per potersi però ravvisare nelle dette espressioni del Del Bono il delitto di disfattismo politico o qualunque altra forma di crimine. occorrerebbe accertare che esse furono per lo meno accompagnate dalla coscienza da parte del prevenuto della falsità, esagerazione e tendenziosità delle sue affermazioni e della loro idoneità a mrbare lo spirito pubblico. Per questo aspetto, essenzialme nte soggettivo, dei fatti attribuiti a Del Bono, non risulta sufficien temente provato. A prescindere dal fatto che l' imputalo pur ammettendo di avere pronunciato almeno talune delle frasi incri minate le ha riferite al solo campo purameme astratto della religione e della filosofia, è certo che anche i testimoni più precisi hanno avmo solo la «sensazione» e «l'impressione» che il Del Bono intendesse censurare la politica italiana, la situazione attuale, la real tà contingente della guerra in atto: ma nulla cli specifico hanno precisato che possa consentire di ritenere doloso il comportamento del Dal Bono. È vero che questo modo gene1:ico cli parlare potrebbe essere stato un sottile accorgimento per fare trapelare copertamente idee disfattiste senza esporsi a doverne rispondere: ma comunque si resta nella sfera della ipotesi, mentre nel campo penale occorrono elementi di certezza. Inoltre, d' altra parte, l'essersi il Del Bono volontariamente arruolato come Cappellano militare e l'avere egli recentemente chiesw di essere inviato sul fronte russo sono fatti che possono essere in contrasLO con 1·attribujtogli spirito disfattista, per cui non deve disconoscersi che nella foga del dire egli possa essersi lasciato trascinare ad espressioni non perfettamente rispondenti al suo pensiero. È vero che da lui come cittadino e come militare si poteva esigere una maggiore misura e un più rigoroso autocontrollo di concetti e di parola, ma quest0 apprezzamento esula dal campo della repressione penale nella quale deve essere ricercata e colpita, in questa materia, soltanto la intenzione dolo-

Nei confronti di: Dragic Marco, nato il 17.3. 1908 .i Go1ica di Zaravecchia (Zara), operaio, detenuto dal 18.2.1942 IMPUTATO a) del del ino di cui all"mi. 265, ultimo cpv. C.P. per avere, in Borgo Erizzo (Zara) il I 8.2.J 942 e precedentemente, diffuso notizie false ed esagerate idonee a destare pubbhco_allanne, a dcpnm~re lo spiri LO pubblico e a menomare la resistenza deJla Nazione in guerra, e svolto 111 seglllto ad 1ntelhgenza con il nemico, propaganda nociva agli interessi naziooali; b) del delitto di cui all 'art. 272 C.P. per avere, in Borgo Erizzo (Zar~)_il 18._2.1942 e precedenremente svolto propaganda comunista in collegamento con elementi «cet111c1» cxJugoslav1. OM1SSIS Dragic Marco veniva denunziato perché trovaLO in possesso di due fog li contenenti il testo in _li1~gua italiana cli alcune radiotrasmissioni di Londra. A seguito della compiut11 isu·_uzi?ne som,mana 11 P.M. ha chiesto il prosciogl imento del D ragic per insufficienza di prove. La n ~l11esrn puo essere accolta. L'imputai.O ha sempre sostenuto. dando però va,ie versioni, che egh trovò 1_fogli contenen!• le radiotrasmissioni londinesi tra le immondizie e ha dichiarato che adoperava I fogli o per raccogliere oli insetti quando si pettinava o per avvolgere i suoi documentj personali. . . . . , "' Ha sempre negato di avere comunque fatto opera cli propaganda sovvers1v~ e d~sfatt1sta pcrche ionora la lin,:,ua italiana. EffetLivamente non vi sono prove per 1itenere che egli abbia svolto propag';rnda disfatJsta o sovversiva. Non si può escludere. infatti, cbc il Drngic avesse trovato i fogli sequestratigl i tra le immondizie. In tale ipotesi, dato che egli ignorava la hn_gua italiana, poteva anche ignora re il comenuco dei fogli stessi, e quindi non sarebbe stato 111 cond1z10111 eh svolgere una p1opagand_a diretta, cosciente. Ma si può anche pensare che il Dragic avesse avuto i fogli da qualche pr?pag~nd1sta e che eoJi avesse I' inca1ico di trasmetterli ad altri. Anzi a tale presunzione indurrebbero I suoi precedenti pe~ali, che è risul tato un del inquente comune, di idee comuniste ed ant.italiano. Però si è sempre nel campo della presunzione e del sospetto. e non si è ancora di fronte a una prova sicura e cluara. P.Q.M. Visti gli

artt.

39:'i e 38 1 e la conforme richiesta del P.M.

DICHIARA Di non doversi procedere nei confronti di Dragic Marco ai reati addebitatigli per insufficienza cli prove e ordina la sua scarcerazione, se non detenmo per altra causa.


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TRfDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DF;:I.LO ST.t,TO

12) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 29.10.1942

Nei confronti di: Allenni Nicola. naLo il 4. l.l 890 a Genzano (Roma), giardiniere, li bero. IMPUTATO

ciel reato di cui all'art. 272 C.P. per avere raLLO propaganda sovversiva, dicendo che il Governo Fascista e quel lo Nazionalsocialista avrebbero avuLO un mese di vita e che runico giornale che dice la verità è l'Osservatore Romano. Dal 10 giugno 1940 al 25 novembre 1941 in Roma.

SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE

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zabili per risalire alla identificazione dell'autore, soggiungendo che. attraverso gli elementi disponibi li , copia fotograrica della scrittura a stampatello <<W la Russia» e alt re scritture di comparazione, in corsivo e a stampatello, vergate dal Franclni non si può giungere a un giudizio di cerLezza. rna a un giudizio di probabilità negativa. A ecu·ico del f rancini non risultano precedenti politici sfavorevoli e buone sono le note informative del suo Comandante di reparto. Dalla sommaria istruttoria co111piuta emergono daLi di fatto che lasciano sussistere apprezzabili dubbi di rei tà nei confronti del Francini. P.Q.M. Visti gli artt. 395 e 38 1 C.P.P. e la conror111e richiesta del P.M.

OMISSIS Procedutosi con rito sommario, è risultato che gli accusatori Marinelli Rodolfo e Cervellini .Seraf'ino non è improbabile che mentiscano perchè n~Lrono rancore verso !'Attenni per il fatto che rnenLrc essi sono sLmi licenziati dal lavoro l'Attenni è rimasLo a prestare la sua opera alle dipendenze della DiJ'ezione dell' Esposizione Mondiale. e ciò come da deposizio ni rese dal Dr. Spada EliberLO, Capo Ufficio impianti erbacei e floreali di detta Esposizione, Bcnassi Gino. al le dirette di pendenze del quale stava J'Aue nni e da Bossalo Bruno e Bossalo Carlo, quest'ultimo fiduciario del Gruppo Rionale Fascista «Appio Metronio LaLino». 'folti costoro hanno anche dichiarato che I' Attenni non ha mai espresso apprezzamenti ostiIi al Regime e qua kuno di essi ha anche affermato che, per lo stesso fatto, I' Attenni fu denunziato anche al Fascio di Albano, che si interessò della cosa in collaborazione con il Gruppo Appio-Latino, il quale· non trovò rondate le acc use e dispose l' archi viazione del.la pratica. Ritenu to quindi, che si hanno fondati moti vi per dubitare della colpevolezza dell' Attenni in ordine al fatto attribuitogli e che conseguentemente opportuno ed equo. in confonni tà della richiesta del P.M. in data 26. 10.1942 prosciorglicrlo per insufficienza cli prove. P.Q.M. Visti gli artl. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA Di non doversi procedere nei confronti di Attenni Nicola i.n ordine al reato addebitatogli per insuffic ienza di prove.

13) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore S1>oleti Pasc1uale il 9.11.1942 Nei confronti di : Francini Carlo, nato il 21. 1.1921 a Oggebbio (Novara), aviere presso il reparto servizi ciel R. Aeroporto di Viterbo. libero. fMPUTATO

ciel cleliuo di cui all'an. 271 p.p. C.P., per ave re, nelJe prime ore ciel mattino del 21 luglio 1942. su una parere esLerna della sala cinematografica del R.. Aeroporto di Viterbo, scritto con una matita a stampatello «W la Russia».

DICHIARA

Di non doversi procedere nei confronti dell 'aviere Francini Carlo in ordine al reato addebitatogli per insuffic ienzl1 di prove.

14) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Umberto il 5.12.1942

Nei confronti di: Spacapan Luigi, nato il 24.6. 1907 a Sambasso (Gorizia), contadino. detenuto dal 26.7. I 942. IMPUTATO

del rcalO di cui agli ant. 56. 266 2° cpv. (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), per avere. nel pomeriggio del 15.7. I 942 in Sambasso istigato l' artigliere Leban Giuseppe a disobbedire alla legge e a violare iI giuramento dato, non riusciendo netr intento per circostanze indipendenti dalla sua volonLà. OMISSIS Leban Leopolda raccontava ad un carabiniere del la stazione di $ambasso di aver saputo da ScarahoL Luigia che nel pomeriggio del 15.7.1942 Spacapan Luigi avrebbe istigato il fratello cli essa Leban, a nome Giuseppe, militare alle armi, a diserta re pronunciando la seguente frase «Ora che se.i trasrerito da Cormone per ignota destinazione, certamente 1.i manderanno al fronte: se fossi io al tuo posto non rien trerei più al Corpo. mi darci disertore e rni associerei ai ribelli». Il P.M. a seguito della compiuta istruzione ha chiesto il proscioglirnento del!' imputato per insufficienza di prove. Tale richiesta può essere accolt.a. Jnf'atti l'accusa è fondata solamente sulJe affermazioni di Lehan Leopolda. Je quali però non essendo state confermare dal fratello di lei Leban Gi useppe, ed essendo state smenti te dalla Scarabot Luigia, non appaiono sufficie nti a convincere della colpevolezza di Spacapan Luigi per quanto ques ti sia risul tato di sentimenti slavofili ed antitaliani. E ciò anche perché si può sospettare che Leban Leopolda risul tata persona di dubbia 111oralit1L, possa aver agito per vendetta, in quanto la mad re di Spacapan Luigi ebbe un giorno a raccoma ndare alla .Scarabot Luigia cli nou sedersi sulla sedia dove si era seduta essa Leban Leopolda sospellat.a afTeua da brutte malattie. Si ritiene, quindi di dover prosciogliere l' imputato con form ula dubitmiva. P.Q.M. Visti gli aru. 395 e 38 I e la conforme richiesta del P.M.

OMISSIS DICHIARA

Il Francini, anche durante l'espletata istruzione sommaria, si è dichiarato innocente del faLto altribiut0gli. insistendo e confermando le giustificazioni dichiarate in periodo preliminare agli ufficiali di polizia giudiziaria del Comando nucleo dei carabinieri del R. Aeroporto di Viterbo. Le conclusioni della perizia calligrafica ordinata dalla Procura Generale di questo Tribunale Speciale affidata al Dr. Ugo Sorrentino della Scuola Superiore di Polizia, sono state favorevoli al Francini, avendo ritenuto il perito che la scrittura sovversiva, perché breve e vergata a sLampate!lo. presenta pochi caratteri utiliz-

Di non doversi procedere nei confron ti di Spacapan Lu igi in ordine al reato addebital'Ogli per insufficienza di prove e ordina la sua imrnedial.a scarcerazione, se non detenuto per altra causa.


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TR IBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA DI ASSOLUZIONE EMESSA DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

1) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 23.3.1942 Nei confronti di: Procacci Girola mo. nalo il 4,7.1897 a Fucecchio (Firenze), Primo Capi tano d i Fanteria g ià in servizio permane nte. detenuto da I 12.9. l 94 I; Andreani Bruno, nato il 1.6. 19 11 a Livorno, detenuto dal !' 11..9. 1941; Geppini Olvino. nato il 9.3. I925 a Lari (Pisa), impiegalo, detenuto dal 14.9 .1 941 Zucchell i Giulio, nato il 4.9. 1909 a Calci (Pisa), delenuto dal 14.9.1941 IMPUTATI Tutti: a) del reato di cui agli artt. l IO, 265, p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro, in Livorno e altrove.

in tempo d i guerra, mediante diffusione d i manifestini. svolta attiv ità tale da recare danno ag li interessi nazionali; b) de l reato di cui agli artt. 110. 282 C.P. per avere. in concorso tra loro e nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. con lo stesso mezzo, offeso l'onore e il prestigio del Duce del fascismo Capo de l Governo; e) del reato di cui agli artt. 110. 303 C.P. per avere, in concorso fra loro trami te manifes tini dire tti a più persone istigati costoro a sabotare la gue rra e a sopprimere il Duce de l fascismo: d) de l reato di cui all'art.305 p.p. C.P. per essersi associati essendone i promotori, allo scopo di com me tte re i delitti specificat i nella letre ra e), form a ndo il programma int ito lato «Comunità Nazionale Reazionaria fra i combattenti e gli ex combatte nti». In Livorno e altrove, ne l luglio 194 1 · pri ma e dopo. OMISSIS L' istruttori a, mentre non ha forni to sufficienti e lementi d i prova a carico di Procacci Girolamo e Andreani Brun o, ha escl uso ogni responsabilità de llo Z ucchclli Giu)jo e ha precisaw che Geppini Olvino ha commesso nessun real.O. Infatti, mentre nei co nfronti dello Zucchelli che ha sempre negato ogni responsabilità non si sono trovali elementi di prova a proprio carico. nei confronti di Procacci e .A.ndreani se è vero che si è avuta la ritrattazione da p,trte de l Geppini è anche vero che gli imputa ti in questione amm isero dinanzi alla Pubblica Sicurezza una loro respo nsa bili tà in ordine ai fatti che il Geppini aveva ad essi attribuito . Le risultanze istruttorie. co mpresa la perizia calJigrafica, non hanno conformato la confessione della quale si è fatto cenno. Ma tale considerazione, se può essere moti vo per non rinviare a giudizio i due suddetti im putati. non sem bra sufficien te per disporre il proscioglimento con fo1mula pie na. Quanto al Ge ppini, per quanto egli sia stato J' aulore degli indi ri zzi sulle buste e sulle fascelle dei gi.orn ali, le risultanze istruttorie hanno escluso che egli avesse coscienza de llo scopo delittuoso al quale erano destinate. Pertanto il Geppini deve essere asso lto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M. Su conformi concl usioni del P.M. e visto 378 C.P.P. DlCHlARA chiusa l'istruttoria e di non doversi procedere contro Z ucc hclli Giulio per non aver commesso il fatto, contro Procacci Girolamo e Andreani Bnmo per ins ufficienza di prove e contro Geppi ni Olvino perché il fatto non costituisce reato e ordi na che g li imputati siano posti in libertà, se non deten uti per a ltra causa.

TERZA PARTE

SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUNI (OMICIDI, RAPINE, VIOLENZE CARNALI) COMMESSI IN TEMPO DI GUERRA (LEGGE 16.6.1940 N. 582) E SENTENZE EMESSE PER I DELITTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI I E 2 DELLA LEGGE 8.7.1941 N. 645 (DTSPOSIZTONl PENALI PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA PRODUZIONE, ALL'APPROVVIGIONAMENTO, AL COMMERCIO E CONSUMO DELLE MERCI, AI SERVIZI E AL.:rRE PRESTAZIONI)


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TERZA PARTE : SENTENZE PRONUNZIAlE DAL T.S.D.S. PER I DEUTl'l COMUN I

Reg. Gen. u. 744/1941

SENTENZAN.16

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffi ni M.u-io - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Jmp. Giudice Console Generale J'v/. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Al visi Alessandro. Palmentola Aldo, D'Alessandro Italo, Caputi Pietro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Catania Paolo, nato il 5.1.1924 a Misilmeri (Palermo), mugnaio, detenuto dall' 1.12. 1941.

IMPUTATO a) del delillo di cui all'art. 5 l 9 per avere costretto Presti anni Margherita a congiunzione carnale con l' aggravante di aver commesso il deli tto profittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerrn (art. 6 1 n. 5, in relazione al R.D. 16.6. J 940 n. 582): b) del delitto previsto dall'art. 527 C.I~ per aver cornmesso il fatto di cui alla lettera a), in luogo pubblico e cioé con J'aggravame di prevista dal R.D. I 6.6. 1940 N° 582. In Baucina (Palermo) il 29. I 2.1940.

OMISSIS All'udienza vennero meglio chiariti i fatti ; per cui attraverso le parziali ammissioni di Margherita Prestianni. le esplicite e chiare dichiarazioni della imputata e dei tesi.i, risultò che la Margherita Prestianni di 15 anni da tempo era in rapporti cordial.i con il Catania di 16 anni. Da tempo essa si era fatta notare, nei vari ambienti freq uentati (unche per mmivi di lavoro) dal giudicabile, per le continue particolari premure usate al giovane amico e per le sue insistenti visite che dovunq ue cercava di fargli. È risultato anche che nella sera del fatto fu essa a chiamarlo, mentre egli tranqui llamente se ne stava con La Porta Giuseppe, proponendogli cli andare insieme in cerca di lane che essa doveva comprare per conto della propria padrona (presso la quale prestava servizio quale domestica). Dopo cli avere girato inutilmente per circa venti minuti, entrambi finiriono per fermarsi in un luogo del tutto oscuro. È vero che fu il Catania a proporle di congi ungersi carnalmente e forse la Prestianni non gli dette subite la sua adesione come può dedu rsi dalle frasi riferi te dal teste La Porta. il quale. in un primo tempo, udì la ragazza dire «non mi toccare», rna dal complesso delle circostanze meglio precisate al di battirnenw è stato accertato che nessun grido la ragazza ha fatto durante il tempo passato tranquillarnente insieme con iI Catania. Inoltre nessuna contusione od ecchimosi, dalla quale si possa rilevare che venne usata qualche violenza, venne praticata alla ragazza. Nessuna lacerazione fu riscomrata negli abiti e neanche alle mutandine in modo che si potesse cleduJTe che la Prestianni abbia fatto qualche opposizione per non congiungersi carnalmente. Infine alcuni Lesti hanno confermato che spesso la Prestianni, anche di sera tardi cercava di incontrarsi e traleenersi con l'imputato riferendo che la «voce pubbl ica» andava dicendo, dopo il fatto, che la ragazza non era alle sue prirne e nemmeno seconde arrni e che agì di comune accordo con il Catania.Inoltre i.11\faresciallo dei carabinieri ha precisato che due mesi dopo il fatto la Prestianni andò a convivere con un pregiudicato di Baucina. Dalla esposta narrativa emerge, in modo chiaro, che il Catania non usò alcuna violenza nei confromi della Prestianni e che la congiunzione carnale avvenne per comune accordo. Pertanto il Collegio ritiene che Catania Paolo deve essere assolto dal reato previsto dalla prima parte delran. 519 C.P. perché il fallo non costituisce reato. Il Catania però, si è reso responsabile di atti osceni in luogo pubblico, ai sensi dell'art. 527 C.P. con J' aggravame prevista dall 'art. l lettera b) del R.D. 16.6. 1940 n. 582. Pertanto esaminate e vagliate le risul tanze dibau.imentali, considerata la minore eri! del Catania e i suoi ottimi precedenti, il Tribunale applicando l'aumento del doppio della pena per la suddetta aggravante e iJ beneficio di un terzo della pena per il disposto degli arti. 98 e 65 del C.P., per la minore età, lo condanna a mesi 4 di reclusione. Alla condanna segue anche il pagarnenLO delle spese del giudizio e di. prevemi va custodia e ogni altra conseguenza di legge.


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TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DA L T.S .D.S. PER I DELITTI COM UN I

P.Q.M.

OMISSIS

Visti ed applicati gli artt. 527 con l'aggravante di cui all' ru1. 61 n. 5 C .P. io relazione all' art. 1 let1era b) R.D. 16.6.1940 n. 582. 23, 98, 65 C.P. 274,479, 488 C.P.P.

Vistigliaru.3Iegge 4.6.1 93 1 n. 674: I R.D.L9.12. J94 1 n. J386: 8J , lJ0.629.337.339,699.61 n. 5, 31 I, 114,65, 230, 29, 78, 74, 6 I n. 5 CP.: I Legge 16.6. 1940 n. 582; 488, 274 C.P.P. .

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DICHIARA

DICHIARA Catania Paolo assolto perché il fatto non costitu isce reato in ordine al delitto di cui a lla lettera a) del capo di imputazione, mentre lo ritiene colpevole del delitto di cui alla lettera b) e concedendogli il beneficio della diminuente prevista dagli ant. 98, 65 C.P. per la m inore età. lo condanna a mesi 4 di recl usione. Con le spese di giud izio e d i preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenz.a di legge. Roma. 20. I . 1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL fASCICOLO DI ESECUZI.ONE Catania Paolo, detenuto dall · 1.1 2.194 1, vie ne scarcerato , pe r espiata pena, da lle Carceri Giudiziarie di Roma il 1.4 .1942.

Gli imputati rispettiva mente responsabili: il I O del reato d i cui agli aru. 8 1, 11O, 629 e 61 n. 5 C.P. in re lazione al l'art. I ) Legge 16.6.1940 n. 582, ritenuro in esso comprese le imputazioni di cui alle lettere a) e b) ciel capo di accusa. n 2° dei delitti di cui alle lettere c), d), e), della rubrica. Così modificando parzialmente la ru brica, col beneficio della dimi nuen te di cui all'art. 3 11 C.P. per il delitto di cui ag li artt. 81, 629. per entrambi gli im putati, e delle attenuan ti di cui al l'art. 114 de l Codice stesso per il solo Viarelli. condan na Leonelli Lodovico alla pena complessiva di anni trenta d i recl usione; Yiarclli Evelino alla pena complessiva di anni diciassette e mesi uno cli reclusione e mesi sci cli arresto. Condan na altresì gli imputati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese de l processo ed a quelle pel mantenimento durante la custodia. Ordina che gli imputati a pena ultimata siano sottoposti a libertà vigilata. Roma, 27. I. I 942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE

SENTENZA N. 27

Reg. Gcn. n. 832/1941 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia:

Presidenre: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Milaz.zo Gioacchino - Procuratore Mili tare de l Re Imp. Giudici Consoli Generali M. \I.S.N.: Radog na Raffaello, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. \/.S.N.: Suppiej Giorgio, Barbera Gaspero. Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a cari co di: Yiare lli Evelino, nato il I 0.8.1 921 a Poggio cli Otrico li (Terni), boscaiolo. Detenuto dal 6. 11.1941. Leonelli Lodovico, nato il 4.4. 192 1, a Poggio di Otricoli (Terni), geometra. Detenuto dal 9.1 1.1941. IMPUTATI a)del delitto d i cui agli artt. I 10629e6ln. 5 C .P. in re lazione l'art. I Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere, in concorso fra loro e profittando d i circostanze, in dipendenz.a dello stato di guerra ta li eia diminuire la difesa, costretto con minaccia a mano armata cli pistola, l' orefice Machiavel li Osc,u- a mettere a d isposizione il portafog.li, da l quale asportarono lire 500, e a tollerru·e che si impossessassero cli un orologio del valore d i circa lire 500. ln Roma nella sera de l 5. 11. 1941; b) di simile de litto in danno dell 'orefice SguiUa Alfredo per averlo costretto in c ircos tanze identiche e con minaccia a mano armata. a consegnare la somma di lire 4 .500. In Perugia ne lla sera de l 6. ll.1941: e) del deli tto di cui agli arttt. 110, 337,339 e 61 n. 5 in relazione a ll'art. I Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere usato minaccia a mano armata a pubblici ufficiali mentre compivano atti del loro ufficio, sem pre profittando delle circostanze di cui alla lettera a). In Pern gia il 6. 11.1941; d) della contravvenzione di cui all' art. 697 C.P. per omessa denunzia di ann i: e) delJa contravvenzione di cui all 'art. 699 C.P. per porto di pistola e ri vo ltella senza la prescritta licenza.

Il T.S.D.S dichiara, con Ordinanza de l 17. 12. 1942, cessata per r am nistia concessa con il R. D. 17.1 0. 1942 n. 11 56, l'esecuzione della condanna di 6 mesi cli ,11Testo ri portata da Yiarel li Evelino e Leonelli Lodo vico per le contravvenzioni previste dagl i artt. 687, 699 C.P. ferma restando la pena cli 30 anni cli recl usione per Viare lli Evelino, ferma restando, per entrambi, la pena accessoria. Viarelli Evelino viene trasferito alla Casa di Reclusione di A lessand ri a. Il 29.6. 1944 e Lionelli Lodovico evade dalla Casa Penale di Alessandria. Pertanto Leonelli , detenuto dal 9.1 1.1941, ha espiato, alla data dell'evasione 2 ann i, 7 mes i e 19 giorni di reclusione. Con Ordinanza emessa 1. I 2. I 946 il Tribunale mil itru·e di Ro ma, in applicazione dei benefici previsti dal D .P. 22.6. I 946 n.4, dichiara condonato, per Viarelli Evelino, un anno di reclusione in ordine alla co ndanna inflitta per il reato di mìnaccia a mano armata. Tn sede cli g iudizio di revisione speciale (D.L.L. 5 .10. I 944 n. 3 I6) la Corte di Appello di Perugia emette. in data 24.6.1947, nei confronti del latitante Leonelli Lodovico e di Viarelli Evelino, deten uto dal 6. 11.1 94 1, la seguente sente nza: I l «Concede a entrambi i condannati la dimin uente del valore lieve e le circostanze atten uanti gene reche iri ordine al reato continuato di es tors ione confermando la concessione dell'a ttenuante di cui all ' art. 114 C.P. per il Yiarelli». 2) «Dichi ara di non doversi procedere nei confromi del Lionelli e del Yiarclli in ordi ne al remo di resistenza a pubblici ufficia li - escluse le circostanze aggravanti - essendo il reato estinto per amn istia». 3) «Co nseguentemente cond anna Leonelli Lodovico alla pena di IO an ni e 8 mesi di reclusione e Viarelli Evelino alla pena di 7 anni e 4 mes i di recl usione: e mrambi con interdizione perpetua dai pubblici uffici)>. Pertanto la competenza per l'esecuzione della suddetta sentenza spetta alla Corte di Appe llo cli Peru gia.

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TRll.lUNALE SPECIALE PER LA OlFESA DELLO STA[{)

Reg. Gen. n. 795/1941

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE OAL T.S.D.S . PER f DELITTl CO~•IUN I

SENTENZA N. 28

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidenre: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/Cllore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Milirnre del Re lmp. Giudici Co11soli Generali 1vl. V.S.N.: Radog na Raffaello, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio, Barbera Gaspero, Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciaw la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carit:o di: Conserva Rizieri. nato il 20. 1. 1922 ad Apuania (Carrara), operaio, detenuto dal 3. J 1. 194 l. IJ\/fPUTATO del delitto di cui agli artt. 628 e 6 1 n. 5 C. P. in relazione all'art. I leuera a) Legge n. 582. per essersi, nella sera del 19. I 0.194 l in La Spezia, profinando di circostanze in dipendenza dello stato di guerra. tali da ostacohu-e la difesa, impossessato mediante violenza alla persona, di un borsellino contenente lire 150 al fipe di procurarsi un ingiusto profitto. sottraendolo a Valle Adriana che lo deteneva. OMISSIS

P.Q.M. Visti gli aru. 3 legge 4.6. 1931 n. 674; I R.D L. 9.1 2.1941 n. 1386; 624, 625 n. 4, 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I lettera b) Legge 16.6.1 940: 582. 229. 29 C.P. : 274 C.P.P. DICHIARA Conserva Rizieri responsabile ciel reato di cui agli artt. 624. 625. n. 4, 6 1 n. 5 in rela,.ione all'art. I lettera b) della Legge 16.6. 1940 n. 582 e, così modificando rubrica, lo condanna al la pena di a1mi 7 <l.i redusionc e lire l 0.000 di multa alle spese del processo, a quelle pel mamenimento durante la custodia preventiva e alla interdizione perperua dai pubblici uffici. Ordina che l'imputato a pena ultimata sia sottopost.u a libcnà vigilata. Roma, 27.1.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con sentenza emessa il I0.8.1942 il Tribunale di La Spezia ha ritenuto Conserva Rizieri colpevole del reato di furto, trurfa e atti osceni e l'ha conda nnato alla pena di anni 4. mesi 8 di reclusione e lire 4.800 cli multa. Il Conserva inoltre, ritenuto colpevole del reato di atti osceni, è stato condannato dal Tribunale di La Spezia, con sentenza del!' 11 .7.1 945, alla pena di 3 mesi e 15 giorni di reclusione. Con Ordinanza emessa il 23.5.1947 il Tribunale di La Spezia, ha dichiarato estinte per amnistia le pene inflitte con le sopracitate sentenze. 11 22.4. 1944 Conserva Rizieri ve nne prelevato dallo Stabilimento Penale di Pianosa dall' Autorità militare tedesca per essere deportato 111 Germania. l i Conserva, però, si sottrasse alla deportazione e nella prima decade del mese cli luglio del 1944 si arruolò in una formazione partigiana ove prestò servizio fino al 24.4.1945. li Tribunale Militare Territoriale di Roma «rilevando che la condi zione giuridica personale di Conserva Rizieri e le altre condizioni di legge non ostano l'applicazione del condono previsw dal D.P. 22.6. 1946 n. 4, dichiara, con 1·ordi nanza del 2.7. I 947, condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa della pena di 7 anni di reclusione e lire l 0.000 di multa inflitta a Conserva Rizieri dal T.S.D.S. con sentenza del 27.1.1942. Pertanto l'ufficio del P.M. dei Tribunali di guerra soppressi ordina. in data 4.7.1 947, l' immediata scarcerazione di Conserva Rizieri, se non detenuto per al tra causa.

Reg. Gcn. n. 798/1941

SI•:NTENZAN. 44

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lana1i Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Cali M.ichele. Vedani Mario. Leonardi J1,,1ichele. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Tagliabue Luigi, nato il 7.5.1 9 16 a Carugo (Como), contadino; Tagliabue Marco, nato il 20.2.1 922 a Carugo (Como). verniciatore; Branca Felice. nato il 7.8. 1923 a Maniago (Milano), meccanico. Tuni detenuti dall'8. I I. l 94 1. IMPUTATI Tutti: cli concorso in rapina aggravata, il primo ed il secondo di tentato omicidio e dj porto abusivo d'arma (artt. L10, 628, 56, 576 n. I in relazione a Jr art. 6 1 n. 2 e 5; 699 C.P. e art. I Legge 16.6. I 940 n. 582) perché nella notte dal 7 all' 8. 11 . 194 1 verso l'una dopo la mezzanoue. in Busto Arsizio, profirtando delle circostanze conseguenti allo stato di guerra per le prescrizioni sull'oscuramento. previo accordo, mentre il Branca Felice si fe rmava su.Ila via Milazzo a far da «palo» gli al tri due penetravano nella vil la dell' industriale Giani Luigi sita al n. 48 della detta via, e qui vi si impossessavano, togliendoli da un annadio della stanza eia pranzo e fo rmandone due fagott i. cli una pel.liccia da signora. biancheria, posateria, una macchina cinematografica da bambini, una fruttiera, un'abito da uomo, il tutto del valore cli olu·e lire 6.000. Sorpresi, mentre usciva no dallo stabile si avviavano al cancello del proprieta1io che rincasava, abbandonando la refurtiva e per sottrarsi al Giani che voleva fermarli, gli esplodevano contro, il M,u·co un colpo ed il Luigi due colpi di pistola, causandogli una lesione al mento ed altra al l'avambraccio sinistro guarite poi in 5 I giorni. fN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di accusa 7 gennaio 1942 il P.M. di questo Tibunale Speciale rinviava a giudizio i rubricati fra telli Tagliabue Ll1igi. Mart:o e Branca Fel.ice di Busto Arsizio perché si erano resi colpevoli tutti e tre di rapina aggravata; ed i primi due anche cli tentato omicidio aggravato e di porto abusivo di am1a. ln periodo istruttorio emerse quanto venne pure confermato all'udienza. E cioè nella notte dal 7 all '8 novembre scorso, l'industriale Giani Luigi e la moglie, verso l' una dopo mezzanotte, rientravano nella loro abitazione sita nella vil la segnata al n. 48 della via Milazzo, in Busto Arsizio. Si accorgevano subito che il cancello era aperto e che la saracinesca dell 'auw1i111essa cnl alzata a metà; il Gian i ha voluto accertarsi se c'era la bicicletta della moglie e non avendola tro vata, ha girato per la villa rintrat:ciandola appoggiata al muro della scaletta di servizio. Intanto la signora rimast.i sola vicino alla porta d'i ngresso. vedeva sbucare dalla pane dell 'autorimessa due uo mini con un involto ciascuno sotto il braccio e cacciava un grido; i due uomini, vistisi scoperti abbandonavano la refurtiva e tentavano di guadagnare il cancello. Accorreva subitO al grido della donna, il marito, ed insegui va i due ladri; il Tagliabue Marco, nell'ano di scavalcare il cancello gli esplodeva contro un colpo di pistola andaLO a vuoto, ma il Giani riusciva ad afferrare l' altro per la gamba. mentre cercava pure di scavalcare il cancello. Non rjuscendo, lo stesso Gian i, a tirare giù il ladro lo minacciava di spara rgli contro, ma contemporaneamente il delinqueme gli sparava altri due colpi di rivoltella causandogli una ferita al mento ed altra all'avambraccio sinistro. guari te in 5 J giorni. Di conseguenza il Gian i rerilO. allentava la presa ed il malvivente rap idamente si di leguava; nel.la precipitosa fuga la refurtiva ven ne abbandonata. così pure vari oggetti personali dei giudicabi li , rra t:ui anche una pistola carica a sette colpi. ma mancante dei due già esplosi e con una terza pallouola inceppata nella canna.


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TRIBUN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COM UNI

Nella via Milazzo erano di servizio a quell'ora le guardie BonaseraAngelo e Capraro Fino che cercarono di cattw·are il secondo delinquente che si era dato alla fugga; il Bonasera gli sparava contro due colpi di pistola ma inutilmente, perché il malvivente riusciva a guadagnare terreno e quindi a scompari.re nella vicina brughiera. Ritornate le due guardie in via Milazzo. vi notavano in vicinanza della villa Giani, il giovane (individuato poi per il Branca) che poco prima si trovava pure presente al fatto ed era stato invitato dalla guardia Capraro ad inseguire il ladro: ed invece era rimasto sul posto, fermo con la bicicletta appoggiata al muro. Alla richiesta del Bonasera che cosa facesse 1ispose che gli si era guastata la bicicletta ed i.I Bonasera in quel momento si accontentava della risposta e col compagno entrava nella villa Giani, dove rinveniva questi ferito e procedeva ai primi accertamenti e alle prime indagini dei carabinieri rea)j che hanno condotto il giorno dopo all'arresto dei tre attuali imputati. È ris ultato ìnfatti che il terzo individuo, fermo con la bicicletta in via Milazzo, era il Branca Felice. fidanzato della sorella dei due Tagliabue. Tuui e quattro con la fidanzata del Tagliabue Luigi, certa Carelli Elvira. la sera stessa del fatto si erano trovati insieme nell 'osteria di tale Maggi Caterina ove avevano cenato e giocato e quindi erano riusciti, a circa mezz'ora di distanza di tempo, prima il Branca con le due donne e poi i due Tagliabue. Evideatemcnte, dietro previo accordo, il Branca era andato ad accompagnare le due donne a casa, per usciri1e subito dopo ed in bicicletta per raggiungere i cognati in via Milazzo. Fermati i due Tagliabue, nonché il Branca e presentati alle guardie Bonasera e Caprano, questi riconoscevano perfeuamente il Tagliabue Luigi per l'individuo che avevano inseguito, ed il Branca Felice per l' individuo che avevano visto fermo in via Milazzo, durante e dopo l'inseguimento del cognato. I Tagliabue erano stati pure presentati ai coniugi Giani i quali pur non avendo fissato in mente le fis ionomie dei due ladri, d'altra parte fuggevolmente intraviste in un momento di naturale emozione, tuttavia haono riscontrato in loro le caratteristiche dei due sconosciuti. A prescindere da altri elementi sussidi,u-i ha rilievo notevole la circostanza che la signora Giani fin dal primo momento aveva dichiarato che uno dei due aveva pantaloni di color marrone piuttosto corti. li Bonasera ba deposto che uno dei due malviventi aveva il pantalone corto e gli si vedeva tutto lo stinco; ed il Giani dichiarò a dibatLimento che tenendo per la gamba l' iadividuo sentì che toccava nel nudo. Ebbene durante la perquisizione domici liare fatta in casa dei fratelli Tagliabue, tra il materasso e la rete del letto del Luigi fu rinvenuto un paio di calzoni color marrone. tagliata in fondo alle gambe. Tanto i Tagliabue che il Branca anche all'ud.ienza persisterono nel dichiararsi i1rnocenti. Ammettendo di essere stati quella sera all'ost.eri.a gestita dalla Maggi, ma di essere poi di là andati a casa a dormire ad eccezione del Branca che, essendoglisi guastata la bicicletta, si sarebbe trovato casualmente presente all' inseguimento dei ladri ed al sopralluogo delle guardie nella villa Giani. Però tali loro dichiara:r,ion.i non furono confortate da nessun elemento di prova, anzi le non poche contraddizioni fra le varie loro affermazioni, e talune conseguenti loro ammissioni dovute fare, pure a dibattimento, vennero a smentire le loro negative a conforto delle esplicite concordi accuse dei testi. Infatti a sostegno della tesi difensiva, coi poteri discrezionali era stata sentita all'udienza l'amante del Tagliabue, la Carelli Elvira, che dalle informazioni della Questura risul ta donna degenerata e pregiudicata, tanto che si dice pure che il Tagliab ue, già condannato per fu rto, si facc ia coadiuvare nelle imprese dalla stessa Carelli. Costei sostenne che dopo la cena tutti se ne andaroao a casa verso la mezzanotte e che poi il Luigi Tagliabue si mise a letto coo lei, rimanendovi fino alla mattina. Però dal complesso delle contraddizioni fra i vari coimputati, devesi arguire che nessuno di loro volle dire il vero. Così mentre il Branca affermò che lasciò la casa Tagliabue, quando i due fratelli già erano andati a letto, invece i Tagliabue sostennero che prima di andare a letto era già andato via il Branca e mentre gli stessi Tagliabue confermarollo cbe verso le ore 23,00 entrambi erano rimasti ali' osteria fino alle ore 21.30 circa per bere del vino e che il Branca nonché la di loro sorella con la Carelli alle ore 23,00 erano rincasati subito (tanto che gli stessi Tagliabue soli giunsero invece a casa. verso la mezzanotte), la Carelli dichiarò che pochi minuti dopo che era uscita dall'osteria i due Tagliabue la ehhero a raggiungere per cui la comitiva arrivò assieme a casa e dopo i convenevoli il Branca senz'altro se ne andò via a piedi per recarsi a Mani ago (circa 3 chi lometri da Busto Arsizio ). Secondo le dic hiarazioni dei testi, persone ben pratiche della zona di Busto Arsizio. il Branca lasciando l'abitazione dei Tagliabue per recarsi a Maniago non avrebbe dovuto deviare la strada e passare per via Milazzo. ma avrebbe dovuto percorrere altra strada migliore e di retta. Necessariamente dalle suesposte evidenti contraddizioni scaturisce la prova che i giudicabili per giu-

stificare la loro azione criminosa in periodo istruttorio ed in dibattimento non vollero dire il vero. In quanLO non vi è dubbio che i Tagliabue ed il Branca di comune accordo conce11arono di commettere il furto nella villa Giani, a tal scopo dando ognuno la propria atti vità delittuosa. In tale impresa il Branca aveva fatto da << palo» senonché l'improvviso ed inaspettato arrivo dei coniugi Giani, determinò la consumazione del rearo diverso da quello voluto e concertato in un primo tempo dai Tagliabue col Branca: per cui quest'ultimo, colpevole di concorso nel reato di rapina aggravato, deve essere beneficiato del la diminuente della pena in applicazione dell'art. l J 6, 65 C.P.. Dai fatti sopra esposti emerge l'evidente responsabi lità degli imputati per concorso nei reati loro risperttivamente ascritti di rapina aggravata per tulli, e per i p1imi due di tentato omicidio pure aggravato per la circostanza di cui al n. 5 dell'art. 6 I C.P. in relazione alla Legge J 6.6.1940 n. 582 come per la rapina. e per la circostanza di cui al n. 2 dello stesso art. 6 1 C.P.. Tnfatti il Tagliabue ed il Branca, pure avendo esplicato atti individuali distinti, hanno concordemente preparato cd attuato il piano di penetrare entro la villa Giani per asportare quanto avrebbero potuto; i Tagliabue già disposti a qualsiasi violenza e minaccia come ne danno prova le pistole che entrambi portavano addosso. Ed essi, non soltanto hanno esaurito gli ami di consumazione, ma sono anche riusciti ad impossessarsi della refurtiva, in quanto i due fagotti in cui essa era contenuta furono da loro abbandonali . soltanto fuori della casa del Giani, e quando questi sopraggiunto, scava per acciuffare i ladri; entrambi i fratell i hanao fatto uso della pistola contro il Giani anche se il Marco non è ri uscito a colpire quest' ul timo, cd evidente appare il fine omicida specialmente dalla ubicazione della ferita al mento riportata dall ' industriale ad opera del Tagliabue Luigi, che ha mirato alla testa per sopprimere il derubato ed assicurare così l'impunità, a sé cd agU altri correi. Dalle indagini esperite, infine è emerso che gli autori del fatto sono stati agevolati dall'oscuramento in dipendenza dello stato di guerra. essendo l'illuminazione pubblica notevolmente ridotta (da 5 ad una lampadina e soltanto azzurrata) e quella del posto ove sorge la villa Giani, del tutto soppressa. Poiché i due Tagliabue portavano, abusivamente, una pistola ne deriva che, giustamente, è stato loro addebbitato la contravvenzione del porto abusivo di arma. Pertanto acce1tata ed affermata la responsabilità penale di tutti i giudicabili, esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive, specie la richiesta del I.a diminuente della pena per il disposto degli artt. 3 11 , 65 C.P. in considerazione delle. particolari circostanze dell'azione; tenuta presente la natura dei reati commessi in momenti diffic ili per la nazione in guerrra, il Collegio concede ai tre imputati il beneficio della diminuente di pena (in ordine al solo delitto cli cui agli artt. 110. 628 C.P.) in applicazione degli artt. 311 , 65 C.P. ed in favore del Branca anche il beneficio della diminuente di cui agll artt. 114, l 16, 65 C.P. Pertanto il Collegio ritiene che sia giusto infliggere le segueati pene. Per il disposto del!' art. 628 C.P. con le citate aggravanti e diminuenti: anni 24 ciascuno di reclusione a TagliabL1e Luigi e Marco; anni IOe mesi 8 cli reclusione a Branca. Ai sensi degli ru1t. 11O, 56, 576 con la citata aggravante: a Tagliabue Luigi e Marco anni 24 di reclusione. In applicazione dell' ru-c. 699 C.P. con la citata aggravante: a Tagliabue Luigi e Marco an ni I di reclusione. Ed ope101to il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condan nare: Tagliabue Luigi e Marco all'ergastolo; Branca Felice ad anni l Oe mesi 8 di reclusione. Tutti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, il Branca anche con la libertà vigilata. Tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio e con il pagamento delle spese ~i preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. P.Q.M . Visti ed applicati gli artt. 1.IO, 628, 56,576 n. I in relazione all'art. 6 1 n. 2 e 5; 699 C.P. e I lettere a) b) Legge I6 .6.1 940 n. 582; 23, 29, 73, 11 4 , 116, 65, 228,229,311, 65 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Tagliabue Luigi, Tagliabue Marco e Branca Felice colpevoli dei reati ad ognuno asc1itti, concedendo il beneficio della diminuente della pena di cui agli artl. 3 I I. 65 C.P. in favore di rutti ed altresì di cui agli rutt. l 16, 65 C.P. in favore di Branca Felice, in ordine al solo delitto previsto e punito dal1' art. 628 C.P.. Ed operato il cumulo delle· pene complessivamente condan na: Tagliabue Luigi e Marco all'ergastolo; Branca ad anni IO e mesi 8 di reclusione. Tutti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il Branca anche con la libertà vigilata. Tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER L DELITTI COMUN I

Roma, 3 1. J .1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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O.M ISSIS

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Tagliabue Marco: il 17.7.1944 evade dalla Casa di Reclusione di Apuania. A seguito di ordine di carcerazione e messo dall'Ufficio del P.M. dei Tribu nali militari cli guerra soppressi il 29.11.1 945 . Tagliabue Marco viene tratto in arresto dai carabinieri d i Castellanza il 16. 1. 1946 e tradotto nelle carceri gi.udiz iarie di Legnano (Milano) e in seguito nel carcere di S. Vittore di Milano. Dal 26.6.1944 al 20 . l.1945 «ha soste nuto tre combattimenti, qua le partigiano, nell a B1igata d'Assalto Garibaldi "G. Menconi">>. Dal 2 1. I .1945 fino alla data del suo arresto ha «lavo rato, qual e ope raio, nel Campo Partigiano di Calambrone». Tagl iab ue Luigi: a seg uito di un <<amm utina mento avven uto nella Casa Penale di S. Stefano, venne trasferito nel gennaio del 1946 alla Casa di Reclusione di Procida. Branca Felice: il 27.5. 1944 viene scarcerato dal la Casa di Reclusione di Padova ed avvi ato «in Germania per lavoro». li 20.1 0.1 945 rien1rn in Italia ed «esercita il mestiere di meccanico presso la di tta Franco Tosi di Legnano». Ista nze d i grazia inoltrate dalla famiglia Tagliabu e nel 1942 non vengono accolte per i pessimi precedenti penali di quasi tutli i co mponen ti della numerosa famig lia. Branca Felice si associa a una ista nza di grazia della cognata i.l 18.3. 1942, ma l'istanza non viene accolta «per l'indole e gravità del reato e perché il Branca ha espiato solamente 15 mesi di recl usione». In sede di gi ud izio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano. con sentenza del 9.6.1947 passata in giudicato il 29.6.1947 assolve Tagliabue Luigi, Tagliabue Marco e Branca Felice dalle im putazioni !oro addebitate per insufficìenza di prove e ordina la scarcerazione dei detenuti Tagliabue Luig i e Marco, se non detenuti per alu·a causa. Per .il Branca non ve nne emesso l'ordine di scarcerazione perché non venne emesso nei suoi confronti al suo rientro in Italia, nessun ordine di carcerazione.

Dalla compi uta istruuoria eme rsero prove esaurienti a carico del Mariannantoni Ubaldo. Costui è pienamente confesso e a sua giusti ficazione ha detto di avere agito perché preso da un improvviso impeto di libidine. In cli battimento, in vece, ha cambiato completamente la sua deposizione asserendo che egli intendeva dare soltanto un bacio alla Giug lietta con la quale amoreggiava da qualche tempo. È palese, però, che le tm·dive dichiarazioni de l Mariannantoni non hanno alcun fondamento. Le precise circostanze concordemente depos te, infatti, da lla Giuglietta (che ha categoricame nte escluso, fra 1· altro di avere conosciuto, neppure di vista, pr.irna di essere aggredita, il Mari annantoni) dal Men na e dal C iano accorsi sul posto in seguito alle di lei grida di aiu to . nonché le lesioni riscontrate sulla di lei persona, dimostra no ad abbondanza la piena sussistenza del fatto delittuoso commesso dall' imputato. Però da lla suesposta narrativa si risco ntrano gli cstrcm.i della configu razione giur idica del reato previsto dal l' art. 52 1 C.P., ossia di atti di li bidine viole nti anzic hé di tentata viu.l cnza carnale: in tal senso rn odilìcando il capo d i accusa rubricato al la lettera b). Il Collegio ne ll' afferm are la colpevolezza del Marian nantoni in ordine ai reati previsti e puni ti dag li aru. 52 1 e 582 C.P., compresa la circos tam:a aggravante de ll'oscura mento per causa d ipe nde nte dallo stato di guen-a; dopo avere esaminalo e vagliato tu1te le risultanze processuali e le richieste prospettate dalla difesa: ten uti presenti i buoni precedenti de l giudicabile. appena diciottenne e riten uto, secondo le informazio ni in viate dal competente Comando dei carabi nieri «un mezzo scemo» ; considerato che il Mariannanton i ha agito perché preso da improvviso im peto cli libidine, per cui trovandosi in tale stato di mente da diminuire, senza escluderla, la capacità cli intendere e di volere. deve benefici are della dimi nue nte della pe na per viz io parziale d i mente. ai sensi degli artt . 89. 65 C.P. , è dell'avviso di infliggere le segue nti pene. Per il disposto clegl.i artt. 52 1 C.P. con l'aggravante di cui alrart. I della legge 16.6. 1940 n. 582 e la diminuente prevista dagli an t. 89 e 65 C.P. anni du e e mesi otto di recl usione . Per il reato di cui all'art. 582 C .P. con l'aggravante e la diminuente sopra specificate, quattro mesi di reclusione. Ed operato iJ cumulo delle pene (alt. 73 C.P.) infligge a Mariannantoni Ubaldo la pena complessiva di anni 3 di reclusione. P.Q.M. Visti g li ant. 521, 6 1 n. 5. 582 C.P. in re laz ione <.11l ' art. I lettera b) de lla legge 16.6.1 940 n. 582, 23, 73, 89, 65. 229 C.P.. 274 e 488 C. P.P..

SENTENZA N. 55

Reg. Gen. n. 711/1941

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale de lla M. Y.S .N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M.V.S.N.: Calia Michele, Al visi Alessandro, Veclani Mario, Rosa-Uliana Riccardo, Perillo Emilio. ha pronunciato la seguen te : SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Mariannantoni Ubaldo, nato il 20.9.1 922 a Cittaducale (Rieti), meccanico. Detenuto dal 22.3. 1941 . IMPUTATO a) de l reato d i cui agli arti.. 56, 519 p.p., 61 n. 5 C.P. e 1 lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582, per avere, in Gaeta sulla via Atratina la sera del 22.3. I 941 , te ntato, con vio lenza e minaccia, di congiungersi carnalmente con Giuglietta Pia profittando, per co rnmeuere, il fatto, dell'oscuramento d isposto a causa della guerra; b)delreatodi cui all' art. 582e6 1 n. 5 C.P. e l leuerab) Legge J6.6.1 940n. 582, peravere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo cagiona10 a Giuglietta Pia lesioni da lle quali de1ivò malattia ne l corpo per giorni 5, profittando, per commettere il fatto, dell' oscuramento disposto a causa della guerra.

DICHIARA Mariannantoni Ubaldo co lpevole dei reati di cui ag li artl. 582, 6 1 n. 5 e 521, 6 1 n. 5 in re lazione all'art. I lettere b) legge 16.6.1 940 n. 582, in ta l senso modificando il capo di accusa rubricaw al la lettera a), e gli concede il beneficio della diminuente di pena in applicazione degli artt. 98 e 65 C.P.. Ed operato il cu mulo delle pene lo condanna complessivamente all a pena cli tre anni cli rec lusione con la libert/1 vigilata, con il pagamento della spese giud izial i e d i preventiva custodi a, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma. 6.2. 1942 - Anno XX. Seguono le firme de l Presidente e dei Giudici. NOTJZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Ma ria nn anto ni Ubaldo, dete nuto dal 22.3 .1 94 1 ve nne trasferito 1'8.7. 1943 ne ll e Carce ri Giudiziari e di Grosseto. Dalle suddcttr.c Ca rce ri Ma ria nnan toni evase il 25 .9.1943. 11 T ribun ale Militare Territo riale di Roma, d ichi ara. con Ordinanza del 17.1 2. 1947 es tinto per amnistia il reato d i lesioni personali e condon ata, condizionalmeme. la res idua pena de lla condanna inflitta per il reato di atti d i li bidine vio lenti (R.D. 5.4. 1944 n. 96). Detenuto da 23.3. 1941 al 25.9.1943.


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TERZA PARTE: SENTF.NZE PRONUNZI.ATE; DAL T.S.D.S. PER I DELITII COMUNI

TRLBUNALE SPEC IALE PER f.A DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 642/41

SENTENZA N. 61

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composw da: Presidente: Le Mctre Gaetano - Luogotenente Generale della M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Radogna Raffaello, Rossi U mberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Rosa-U liana Riccardo, Pompili Torello, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico d i: Sorge Rocco, nato il 2.3. 19 15 a San Salvo (C hieti), impiegato privato. in atto caporale. Detenuto dal 2 1.8. 1942; Berardi Al berto, nato il 19. 1O. [91 5 a Roma, commerc iante. Detenuto dal 21.8. I 941: Frangini Giulio. naw il 14.10.1916 a Rignano su ll' Arno (Fire11ze), muratore, in. atto soldato. Detenuto dal 2 1.8. l 941; Cavalli Walter, nato i I 28.2.1922 a Bologna, muratore . Detenuto dal 22.8.1941; Martelli Amilcare, nato il 14.6.1923 a Malalbergo (Bologna), meccanjco. Detenuto da l 26.8. 194 l; Sammiceli Giovanni, nato il 6.4.1 923 a Catania, pane ui ere . Detenuto da l 24.8.1941; Burnelli Sergio, nalO il J O. l . l922 a Minerbo (Bologna), muratore. Detenuto dal 20.8. 194 l ; Piazzi Vittorio, nato il 24.3.1922 a Bologna, meccanico. Detenuto dal 24.8.194 1; Tridapa li Dino. nato il 7. 10. 19 12 a Sermide (Mantova), commissionie re d'albergo. Detenuto dal 27.8. I 941.

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e) di tentativo di simile reat0 in danno d i altra perso na sco nosci uta . In Bologna la sera del 16.8. 194 1. 4) Tridapali Dino, inoltre: dj concorso nei delitti spcci lkati alle tenere a) e) ed e). del capo 3° d'imputazione. 5) Piazzi Vittorio e Cavalli Walter. ino ltre: del reato di cui agli artt. 56. 110, 629 cpv., 6 1 n. 5 C.P.: I Legge 16.6.1 940 n. 582 per avere. in concorso tra loro, a scopo di pro fi tto e nelle stesse circostanze cli oscuramento sopra riferite, tentato cli costringere, mediante violenza e mi nacce, GaspareLLO Amonio a consegnare loro la somma di lire 50. In Bologna la sera ciel l 0 .8. l 941. 6) Burnelli Sergio. inoi.tre: ciel reato di cui agli artt. I I.O, 628 cpv. 1°, 6 1 n. 5 C.P.; Legge 16.6.1 940 n. 582peressersi. in concorso con altri, mediante violenza e minacce, a fine di trarne profiuo, impossessato della somm a di lire 350 in danno cli perso na ri masta sco nosciuta. co mmetttendo il fatto in circostanze d i minorata difesa in dipendenza del!' oscuramento per lo stato d i guerrn. In Bologna la sera del 16.8.194 1. 7) Sammiceli Giovanni, inoltre: a) del de li tto d i cui agli artr. 8 1, 498 C.P. per avere abusiva mente portato più volte in pubblico la divisa d i sottoufficiale della G.1.L.. In Bolog na, dal 16 al l 9.8. 194 l: b) della contravvenzione d i cui agli arlt. 81. 699 cpv. I C.P., per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo am:idette. pon ato fuori dal la propria abitazione.un pugnale, arma per cui non è ammessa licenza.

IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e gli imputati che con i loro difensori hanno avuto per ultimo la parola.

TMPUTKfl

IN EL\TIO ED IN DIRITTO

a) del delitto di cui agl i artt. 8 l ,347 C.P. per essersi in più imprese ed in esecuzione di un medes imo disegno criminoso qualificati abusivamente, Sorge, Berard i, Frangini, per i-nilitari di ronda, Cavalli, Manelli, Sammiceli, Burnelli, Piani e Tridapali. per agenti di Questura. In Bologna dal 16 al 20.8.1 941; b) del delitto di cui agli artt. l 10, 416 cpv. I° C.P. per essersi associati allo scopo di commeuere più de lirti co ntro il patrimonio; 2) Sorge Rocco, Berardi Alberto, e Frangini Giulio, inoltre: a) de l delitto di cui agli artl. 37, 274 C.P. Esercito l 869 in relazione all' mt. I Legge 28.1 1. I940 n. 1774 per essersi. in concorso con altri impossessati mediante violenza e minacce, a fine di profino, della somma di lire 150 in dan no di Ma1tinellj Raffaele, commettendo il fatto in circostanze cli minorata difesa per il Martinelli in dipendenza del!' oscuramento per lo statO d i guerra. In Bologna la sera del 16.8. 1941 ; b) del simile reato in danno di persona sconosciuta, mercé asportazione di somma imprecisata di un orologio e di una penna stilografica. In Bologna nelle stesse circostanze di te mpo e di luogo; c) di simile reato in danno di altra persona sconosci uta mercé asportazione della somma di li.re 350. In Bologna ne lle stesse circostanze di tempo e d i luogo; d) di simile reato in dan no di Manzini Paolo, mercé l'asportazione di lire 3.500. In Bologna la sera del 19.8. 194 1; 3) Sammiceli G iovanni, Cavali.i Walter. Martelli Amilcare, inoltre: a) del reato di cui agli artt. 11O, 628 cpv. I0 , 6 I n. 5 C.P. I Legge I 6.6.1940 n. 582, per essersi, in concorso tra loro e con i precedenti imputati. mercé violenza e minacce, im possessati, a fine d.i profi tto. della so mma di lire 150 in danno di Martinem Raffaele, commettendo il fatto in circostanze di minorata difesa per il Martinelli in dipendenza dell'oscuramen to per lo stato di guerra. l n Bologna la sera ciel 16.8. I 941; b) di simile reato in danno di persona sconosciuta, mercé asportazione di somma imprecisata, di un orologio da polso e di una penna stilografica. In Bologna nelle stesse ci rcostanze di tempo e di luogo; c) di simile reato in danno d i altra persona sconosciuta mercé asponazione d i lire 350 . 1.n Bologna nelle stesse circostanze di tempo e di luogo; d) di simile reato in danno di Manzini Paolo, mercé asportazione di lire 3.500. In Bologna la sera del 19.8. 1941 ;

Gli imputati sopra specificati, co n seme nza della Commissione Istru ttoria, furono rinviati a l gi ud iz io di questo Tribunale per rispondere dei reati specifica ti in rubrica. Nell'orale dibattimento, per le d ichiarazioni degli im putati e dei testi escussi. è ri masto provato: I) La sera del 10.8. 194 L verso le ore 22.30, in Bologna il nom inato Gasparetto Antonio, fu avvic inato da Piazzi Vittorio e, su bito dopo, da Cavalli Walter. Memre il primo si offrì di accompagnare il Gasparetto, il secondo acc usò q uest' ul tim o di aver dato al Piazzi lire 15 a compenso di atti di pederastia che avrebbe dovu to compiere in un albergo della città e lo invitò a sborsare altro denaro in suo favo re , minacciand olo c he se avesse rifiutatO lo avrebbe cond otto in Questura. Non avendo il Gas paretto aderito alla presenza del Cavalli il quale si era quali f'icaw agente delJ' U .N.P.A., il Piazzi confortò l'affermazione del com pagno, ass umendo che effetti vame nte aveva ricevuto lire 15 per il motivo anzidetto. Al!' ul teriore diniego del Gaspa retto il Cavalli e il Piazzi temendo di essere arrestati, si di leguarono. 2) Verso le ore 23. J 5 del l 6 .8 . 194 I in Bologna, lungo h.1 Via XX Selternbre. il nominato Martinelli Raffae le. ebbe intimato il fermo da parte dei nominati Sorge Rocco, Bcrardi Albe rto (che indossava la di visa mi litare), Sammiceli Giovanni, Ma rtell i Amilcare e Tridapali Dìno. Il Sammiceli, il quale disse che glj ind ividui in ab ito civile erano agen ti di P.S., chiese i documemi di riconoscimento e procedette alla perquisizione de l Martinelli . duran te la quale asportò con destrezza dal portafoglio di quest' ul timo lire 150. Di eletta somma Sorge. Berardi. Martell i e Tridapali ebbero, ciascuno. 25 lire. Al Sammicelli rimase ro così lire 50. 3) Verso le ore 23.30 del 1.9.8.194 1, sempre in Bologna, in locaLitf1 prossima alla «Montagnola», l' imputato Sammiceli Giovanni . che indossava arbi trariamente la divisa di sergente della G.l.L., avvicinatosi al commerciante in tess uti Manzi1ù Apollo. eh.e era prossimo a partire eia detta città, lo invitò ad offrirgli da bere. Dopo aver consumato della birra i due si avv iarono verso l' acce rrnata loca.lità, ove. ad un cen no del S ammiceli, fu rono fermati da i no minati Sorge Rocco, Berardi Alberto (che era no in d ivisa mi litare) e Cavalli Walter. Dopo che i primi due si qua lificarono milita1i in servizio di ronda e il quarto agente d i P.S., il Martelli, - presenti gli altri - chi ese a l Manzini i documenti di identificazione personale. Mentre quest' ultimo cercava nel proprio portafoglio una tessera di riconoscimenlO. notò che era stato deru bato con destrezza de lla somma di lire 3.500, contenuta ne l portafoglio

l ) Tu ui:


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONU NZIATE DAL T.S .D.S . PE R I DELITTI COMUNI

T RIBUNALE SPECIALE PER LJ\ DIFESA DELLO S'IXl'O

stesso. li MartincUi ha affermato che fu il Sam miceli ad e.ffettuare la sottrazione. Circostanza quest' ultima che è risultata con fe rmata dalla dichiaraz.ionc ciel Sorge, il quale ha dichiarato c he il Sammiceli gli diede in consegna un pacco di biglielli di banca. La somma anzidetta fu divisa tra tulli gli imputali in misura che non è stato possibile precisare. 4) La sera del 16.8.194 1. in Bologna, e sempre .in località «Montagnola». gli imputati di cui in ru brica, ad eccezione del Marchetti, del Burnelli e del Frangini, in concorso fra loro dichiarandosi agenti di P.S. e Sorge e Bcrardi militari di ronda, sottrassero con destrezza: a) un orologio ed una penna stilografica a persona rimasta ignota; b) la somma di lire 350, a persona pure non identificata. Dalle suaccennate risulta nze dibattimentali non è stato possibile precisare la responsabilità degli imputati Frangini Emi Iio e Burnelli Sergio in ordi ne agli ascritta gli reati. Invero, per quanto non siano mancati accenni atti a fa ritenere la loro partecipazione ai fatti sopra specificati, pure il Collegio ritiene che gli elementi raccolti non sono sufficienti per affermare la loro responsabilità penale. Essi pertanto devono essere assolti per insufficienza di prove. Quan to agi.i altri imputati. iJ Tri bunale ritiene che dai fatti come sono risultati provati si riscontrano gli elemenli costitutivi dei reati di cui agli artt. 87,347. 11 O, 416 cpv. I C.P. nei confronti di tutti gli altri imputati: 8 I, 625 n. 4 e 5 C. P. nei confronti di Sorge, Berardi. Ca valli. Martelli, Sammiceli e Tridapali ; 56,640 cpv. n. 2 nei confronti di Cavalli e Piazzi; 8 l, 498, 81,699 cpv. I O C.P. nei confronli di Sammiceli. Ritiene ancora il Collegio che deve cambiarsi parzialmente la rubrica nel senso sopra specificato, tenendo d'altra pane conto della esistenza cieli 'aggravante di cui alla Legge 16.6. I 940, n. 582, avendo per i reati di cui agli mtt. 625 n. 4 e 5 e 56. 640 cpv. 2° l'orale dibattimento provato che i fatti furono commessi in ore di oscuramento in dipendenza dello stato di g uerra. Ritiene ancora il Tri bunale che nei confronti di Sammiceli Giovanni deve affermarsi la responsabi lità dello stesso in ordine ai reati cli cui agli articoli 81,498 e 699 cpv. 1° C.P., avendo le risul tanze dibattimentali provato, per le stesse amrnissioni dell' imputato, che quest' ul timo, nelle circostanze di tempo specificate in rubrica, indossò arbitrariamente la uniforme di sergente della G.I.L. e portò anni senza licenza cieli' Autoritì1. Passando ali' applicazione delle pene il Collegio ritiene equo fissarle nella seguente misura: Sorge Rocco alla pena complessi va di anni ventuno di reclusio ne e lire sedicimi la di multa, quale cumulo di anni due di reclusione per il reato di cui agli art!. 81 . 347 C.P.. anni due di reclusione per il reato cli cui agli artt. 11O, 4 I 6 cpv. IO C.P. e anni diciassette di reclusione e lire sedici mi la di multa per il reato di cui agli artt. 8 I, 625 n. 4 e 5 6 I n. 5 C.P. e 2 legge l 6.6.1940, n. 582. Berardi Alberto alla pena di anni diciotto di reclusione e lire quindicimi la di multa, quale cumulo di anni due di reclusio ne per ciascuno dei due reati di cui agli urtt. 81. 347 C.P. e 11O. 416 cpv. JO stesso codice ed anni quattordici di reclusione e lire quindicimila di multa per il reato di cui agli arte. 8 1. 625 n. 4 e 5, 61 n. 5 C.P. e 2 Legge 16.6. 1940 n. 582. Martelli Amilcare. alla pena di anni sedici di recl usione, quale cumulo di anni due per ciascuno dei due reati di cui agli arLL. 81, 347 C.P. e I IO. 4 16 stesso codice, e anni dodici di reclusione e lire quindicimila di multa per il reato di cui agli artt. 8 1, 625 n. 4 e 5; 61 n. 5 C.P. e 2 legge 16.6.1 940. n. 582. Sammiceli Giovanni, anni venti di reclus ione, mesi otto di arresto e lire scclic.imila di mul ta, quale cumulo di anni due di reclusione per ciascuno dei due reati di cui agli arn. 8 J, 347 e I IO, 4 I6 cpv I C.P., anni sedici di reclusione e lire quattordicimila di multa per il reato di cui agli arte. 8 I, 625 n. 4 e 5, 61 n. 5 C.P. e 2 Legge 16.6. I 940, N. 582, mesi otto di an-est0 per il reato di cui agli artl. 8 1. 699 cpv. I° C.P. e lire duemila di mul ta per il reato di cui agli artl. 81,498 C.P.. Tridapali Gino, anni sedici di reclusione e li.re qui ndicimila di multa, quale cumulo di anni due di .reclusione per ciascuno dei due reati di cui agli a1tt. 8 I, 347 e 11O, 416 cpv. l" C.P., ed anni dodici e lire quindicimila di multa per il reato di cui agli artt. 8 1, 625 n. 4 e 5. 61 n. 5 C.P. e 2 Legge 16.6.1940. n. 582. Cavalli Walter, aJJa pena di anni ventitré di reclusione e lire sedicimila di multa, quale cumulo di anni due di recl.usione per ciascu no dei due reati di cui agli artt. 81, 347 e I IO, 4 I6 cpv. I° C.P.; anni dodici di reclusione e lire diecimila di multa per il reato di cui agli artt. 8 1. 625 n. 4 e 5: 61 n. 5 e 2 Legge 16.6. l940, n. 582 e anni sette di reclusione e lire seimila di multa per il reato di cui agli artt. 56, 640. cpv. n. 2 C.P.: 6 I 11. 5 e 2 Legge 16.6. I 940, n. 582. Piazzi Vi ttorio, alla pena di anni otto di reclusione e lire 8.000 di multa quale cumulo di anni uno e mesi sei di reclusione per ciascu no dei due reati di cui agli artt. 8 I, 347 e 11 O. 4 l 6 cpv. l " C.P. e anni

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cinque di reclusione e lire ollOmila di mul ta per il reato di cui agli artt. 56,640 cpv. n. 2, 6 1 n. 5 C.P. e 2 Legge 16.6.1940, n. 582. Rite nuto che alle pene come sopra stabilite consegue la interdizione perpetuta dai pubbl.ici uffici; il pagamento in solido del le spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia: che appare opportuno ordinare la li bertà vigilata nei confronti di llltli gli imputati; che .la semenza va pubblicata a termine degli artl. 36 e 498 C.P.; che le somme sequestrate debbono essere restituite a chi di diriltO. P.Q.1\1. Visti gli artt. 3 Legge 4.6. I93 1, n. 674; I R.D. Legge 15.12.1936, n. 2 136; I R.D.L. 9. l 2. I941, n. 1386; 1 IO, 81 ,347,416 cpv. I 625 ri 4 e 5, 6 1 n. 5: 699 cpv. I 498. 640 cpv. n. 2: 36. 229,230. 29. 73. 74 C.P. ; 479,488. 274 C.P.P.: 2 Legge 16.6. 1940. n. 582; 0

0

;

DJCH[ARA

O

0

Serge Rocco, Berardi Alberto, Martelli Amilcare, Sammiccli Giovanni e Tridapali Gino responsabili dei reati di cui agli artt. 81, 347, I IO, 4 I6 cpv. I; 8 I, 625 11. 4 e 5 aggravato ai sensi dell'art. 6 I n. 5 e 2 Legge I 6.6. I 940. 11. 582; il Sarnruiceli anche dei due reati di cui agli artt. 8 l , 494 e 81, 699 cpv. I C.P., e, così modificando parzialmente la rubrica. condanna: Sorge alla pena di anni ventinove di reclusione e lire sedicimila di multa; Berardi Alberto alla pena di anni diciotto di reclusione e lire quindicimila di multa; Samrn iceli alla pena cli anni venti di reclusione, me~i ouo di arresto e lire sedicimila di multa; Tridapali alla pena di an ni sedici di reclusione e lire quindicimila di mul ta. Dichiara Cavalli Walter responsabile dei reati di cui agli rutl. 81 , 347, I IO, 416 cpv. 1°; 81,625, n. 4 e 5 aggravato ai sensi dell'rut. 61 n. 5 e 2 Legge 16.6.1940 n. 582: 56. 640 cpv. n. 2 aggravato ai sensi cieli' art. 61 n. 5 e 2 Legge I6.6. 1940, n. 582 e, così modificando parzialmente la rubrica, lo condanna complessivamente alla pena di anni venti tré di reclusione e lire sedicimila di mul ta; Piazzi Vittorio responsabile dei reati di cui agli artt. 81 , 347; 11 O, 4 16 cpv. I 0 ; 56, 640 cpv. 2° C.P. aggravaw ai sensi dell'art. 6 1 n. 5 e 2 Legge J 6.6.194099 n. 582 c. così modificando parzialmente la ru brica I.o condanna alla pena di anni otto di reclusione e li.re ottomila di multa. Condanna altresì gli imputati sopra specificati alla jnterdizione perpetua dai pubblici uffici; al pagamento in solido delle spese del processo e alle spese per il manetnimento durante la cusLodia. Ordina che i condannati a pena ultimata siano sottoposti a libertà vigilata. Ordina altresì che la sentenza sia pubblicata nel «Resto del Carlino» cij Bologna. Assolve Frangini Emilio e Burnelti Sergio dai reati agli stessi ascritti per insufficienza dj prove e ordina che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ordina la restituzione a,clù di diritto delle somme sequestra te. Roma, l 0.2.1942 - Anno XX /\ ll'originale seguono le finne. NOTIZIE DESUNTE DAI FASC1COLI DI ESECUZIONE Per effetto e.lei provvedimen ti di clemenza concessi con il R.D. 17. I0. 1942 n. 11 56 il T.S.D.S. clichiru-a, con Ordinanza del 16.1 2.1942: a) cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna inflitta a Serge Rocco, Berardi Alberto, Cavalli Walter. Martelli Amilcare, Sammiccli Giovanni, Piazzi Vittorio, Tridapali Dino per i reati previsti dagli ani.. 8 1, 347 C.P. e 11 Ocpv. l C.P.; b) dichiara cessata. per amnistia. l'esecuzione della condanna riportala da Sammiceli Giovarini anche per i reati previsti dagli articoli 8 I, 699,498 C.P.. Pertanto la residua pena da espiare, per i sonoelencati detenuti, è la seguente: per Sorge Rocco 17 anni di reclusione e lire 16.000 di multa; per Rcrardi Alberto 14 anni cli recJusjonc e lire 15 .000 di multa: per Cavalli Walter 19 anni di reclusione e lire 16.000 di multa; per Martelli Amilcare l 2 anni di reclusione e lire 15.000 di multa; per Sammiceli Giovanni 16 an ni di reclusione e lire 14.000 di fflt-llta; per Piazzi Vittorio 5 anni di reclusio ne e lire 8.000 di multa; per Tridapali Dino I 2 anni cli reclusione e lire 15.000 di multa; Una istanza di revisione inoltrata eia Sammiccli Giovanni viene respinta dalla Corte d'Appello di Bologna in data 12.8. 1946. O


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Per effetto dei provvedimenti di clemenza previsli dal D.P. 22.6.1 946 n. 4 il Tribunale milita.re Teni coriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 22.2. I 947, condonati a Sammiceli Giovanni 3 anni di reclusione e lire 13.000 di multa determinando la residua pena in I 3 anni di reclusione e liJc J 1.000 di multa. Per effeuo <lei provvedimenti di clemenza concessi con il R.D. 5.4. I944 n. 96 e con il D.P. 22.6. I 946 n. 4 vengono condonati, complessivamente, a Cavalli Walter 4 ann i di reclusione e lire 4.000 di mul ta con Ordinanza emessa dal Tribunale Miliwe Territoriale di Roma il 28. I O. 1948. Con successive Ordinanze emesse il J5.4.1950 e il 22.4.1950 il Tribunale Militare Territoriale di Ro ma ha dichiarato, per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il D.P. 23. l 2. 1949 n. 930, condonato un al tro anno della pena di reclusio ne inflitta a Cavalli Walter e Sammiceli Giovanni e Ja restante pena pecuniaria .a Cavallo Walter. La sentenza emessa dal T.S.D.S. il I 0.2. 1942 venne sottoposta al gmdmo d1 rev1s10ne speciale previsto dal D.L.L. 5.10. 1944 n. 3 16 e la Corte di Appello di Bologna ha, con sentenza emessa il I 5.5. I 950, condannato Sorge Rocco, Berardi Alberto, Sammicel i Giovan ni alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e a lire 15.000 di multa, Cavalli Walter ad anni 8 e mesi 6 di reclusione e a lire 23.000 di multa e Piazz.i Yitcorio a 2 an ni di reclusione e I.ire 8.000 di multa e tutti in solido al pagamento delle spese processuali. La Cone d' Appello di Bologna ha dichiarato, inoltre, di non doversi procedere nei confronti di Martel li Amilcare e Tridapali Gino in ordine ai reati loro addebiLati perché estinti a causa della morte c~e~li imputali. La Corte. ha anche dichiarato di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati ai quali è stato addebitato il reato di usurpazioni di pubbliche funzioni e il reato di associazione a delinquere e nei confronti di Sammiceli Giovanni anche per i reati di cui agli articoli 408, 699, 81 C.P. p~rc(1é estimi per l' am nistia concessa con R.D. 17.10. 1942 n. I 156. Infine la Corte d'Appello ha d1cluarato, per effetto dei provvedimenti di clemenza concessi con il D.P. 23. 12. 1949 n. 930, condonate le pene pecuniarie intlitte a tutti gli imputati e ha ordinato, se non deten uti per altra causa. la liberazione cli Sorge Rocco, Cavalli Walter e Sammiceli Giovanni. . Con Ordinanza emessa in data 15.5.1 950 la Corte di Appello di Bologna ha dichiaraco, in applicazione dei provved1memi di cle111e11zaprevisti dal D.P. 23.12.1949 n. 930, condonata a Sorge Rocco la residua pena di un anno sei mesi e diciannove giorni di reclusione e ha ordinato la scarcerazione <li Sorge Rocco, se non detenuto per altra causa. Contrn la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 15.5. I 950 Berardi Alberto inoltra ricorso alla Corte Suprema di Cassazioue, ricorso che viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello <li Bologna con Ordinanza dell' 8.7.1950 per mancata presentazione dei motivi. La Corte Suprema di Cassazione dichiara, con Ordinanza del 15.J .195 l, inammissibile il ricorso inoltrato da Bcrardi Alberto contro l'Ordinanza emessa dalla Corte <li Appello di Bologna 1' 8.7. 1950. lnfine, per effetto dei provvedimenti di clemenza concessi con il D.P. 19.12.1953 n. 922, la Corte d' Appello di Bologna ha dichiarato, con Ordinan;,:a del 9.2.1954 condo11ata a Berardi Albe1to la residua pen~ì da espiare . . NOTA: La Commissione Istruttoria nel rinviare, con sentenza n. 47 del 10.12 . .1 941, gli imputati g1ud1cau dal T.S.D.S. con sentenza del I0.2. 1942 e dalla Corte di AppelJo <li Bologna con sentenza del 15.5.1 950, ha dichiarato di non doversi procedere per insufficienza di prove dal reato previsto dall'art. 378 C.P. [Favoreggiamento personale} il coimputaw Marchell.i Secondo, nato a f inale Emilia (Modena) il 12.7. I879. Tratture.

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T ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. PER I DELl'f'Tl COMUNI

TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 72

Reg. Gen. n. 812/41 li Tdbunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffin i Mario. Console Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni · Procuratore Militare del Re Imp.

Giudice Console Generale M. VS.N.: Gangemi Giovanni, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Leomu·di Nicola. Suppiej Giorgio. ha pronunciaw la seguent.e:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Ali monti Pietro. naw il 21.5. 1904 a Campotosto (L.Aquila), bracciante. Detenuto dal 26 12.1941. IMPUTATO a) del delitto di cui agli artt. 56, 6 1 n. 5 e 576 C.P. in relazione all'art. I lettera a) Legge l 6.4. 1940 per avere, in Roma, alle ore 2 1.45 del 16.1 I .194 J compiuto atti idonei, mediante una coltellata al ventre, diretti in modo non equivoco a produrre la morte di Persi Amedeo, àpprofittando dell 'oscuramento dipendente dallo stato cli guerra; b) del reato di cui agli artt. 17 e 42 Legge di P.D. per avere. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, senza.giustificato motivo, portato un coltello di genere vietato fuori dalla propria abitazione.

n. 582

OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 583 n. I, 6 1 n. 5 C.P. in relazione alrari . I lettera b) della Legge 16.6. 1940 n. 582; 29 C.P. ; 479, 274, 488 C.P.P. dichia ra Alimonti Pietro responsabile del delitto di lesione personale grave ai sensi degli artt. 583 n. I, 61 n. 5 C.P. in relazione all'ait. 1, lettera b) Legge J6.6. 1940 n. 582, così modificando l'imputazione <li cui alla lettera a) della rnbrica, e lo condanna ad anni otto di reclusione, con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva, assolve l'Ali monti per insufficienza di prove dalr imputazionc di cui alla Jeuera b) della rubrica. Roma, 19.2. 1942 -Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZfE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZ10NE Il Tribunale Mi Jitai·e Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 3.8.1945, condonati tre anni per effetto dei provvedimenti di clemenza contenuti nel R.D. 5.4. 1944 n. 96. A segui to di ista nza <l i grazia inoltrata da Alimonti Pietro viene concesso, con Decreto Luogotenenziale del 26. IO. 1945, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pe1tanto, l' Alimonti viene scarceraw dalla Casa Penale cli Volterra il 7.1 1.1945. Detenuto dal 26. 12.1941 al 7. Jl.1945.


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Reg. Gen. n. 382/41

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TERZA PARTE : SENTENZE PRONUNZIXl'E DAL T.S .D. S. PER I DELITTI COMUNI

TR IBUNAJ.F. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAJù

SENTENZA N. 95

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M . Y.S.N. G~udice Relatore: I.,mari Pietro - Procuratore Milirare del Re [mp. Gwd,ce Console Generale M. VS.N. : Colizza Ugo. Giudici _Consoli M. V.S.N.: Palrneri Gaetano, Al visi Alessandro, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA N. llS

Reg. Gen. n. 248/1942

Il Tr.ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare ciel Re lmp. (iiudici Consoli Generali M. \/.S.N.: Gangemi Giovanni. Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Barbera Gaspero, Leonardi Nicola, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SENTENZA

nel procedimento penale a carico cli: Fa Pietro, nato il 23 .7.1908 a Milis (Oristano), contadino, arrestato il 15.3. 1941, scarcerato il 20.5. I 94 I, arrestato cli nuovo il 26. I O. I 94 J.

nel procedimenLO penale a carico di: Valori Bruno. nato il 18.6.19 1O a Ponie a Egola (Pisa), fa legname. Detenuto dal 19.2. I 942; Marchesi Antonio, nmo i I 5.3. 1914 a Bologna, arredatore. Detenuto dal 20.2.1 942: Bovi Gina in Landi, nata il 2 I.6. 1900 a S; Giacomo delle Segnate (Mantova). casalinga. Detenuta dal 20.2.1942; Casaroli Fiorano, nato il 9. ll .1903 a Budrio (Bologna). propriet..irio di una fabbrica di mobi li. Detenuto dal 2 I .2.1942; Land.i Bonaventura, nato il 5.5.1 893 a Caltanissetta, impiegato FF.SS. Derenuto dal 20.2.1942; Lanzarini Giovanni, nato il 23.9. 1897 a S. Croce (Svizzera); commerciante di fi eno. Detenuto dal

IMPUTATO , a) del delitto di cui agli artt. 11 O, 8 I C.P.; 628 p.p. e cpv. 2° n. J e 2 e 61 n. 5 C.P. in relazione ali art. I le~tera a) Legge I 6.6. 1940 n. 582 per avere, con più azioni esecutive deJ medesimo discono cnmmoso, 111 corrcJtà con alLri tre indi vidui travisati cd armati di mosc heno, rimasti sconosciuti 11: ua notte del 13.3.1 94_1, in Solarussa (Oristano), profi1.tando delle circostante dell'oscuramento dipendent: dallo s'.ato d1 guerra, concorso a far sì che gli sconosciuti usassero violenza alle persone di Loi : u1g1e Loi_Cn useppe cl~e legarono alle mani e ai piedi, ponendoli così in istato di incapacità di agire, .ilhne eh p1ocurars1 un 111_gwsto profitto sottraendo dalla tasca della giacca di Loi Luigi la sornma di l11e 80 e dalla tasca eh Lo1 Gi useppe (sacerdote) la somma di lire I 3.000. ed asportando un libretto al portatore con un deposito di lire 500, due pistole, un paltò di orbace, un orologio, una scarpa di Lui Lu1g1, ed un pezzo di salsiccia; . b) del del~tto di cui agli artl. 110,582 p.p. 61 n. 2. 61 n. 5 in relazio ne all ' art. I lettera b) Le"!l:e 16.6.19~0 '.1. )82 per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo concorso a far sì che i d~tti sco11oscrnt1 produce~sero sulla persona del parroco Loi Giuseppe lesioni personali, guarite in giorni 15, commettendo il Fatto per eseguire la rapina di cui al precede nte capo d' imputazione. OMISSIS

., Di fronte_ag:i elementi di_ accusa l' i_ mputato anche in dibattimento si è mantenu to negati vo protest.'rndos1 ene1g1~arnemc e tns1stemente mnocente; cercando di giustificarsi dag li indizi che gravano su di lui · I_I Coll_eg10 pur non potendo trascurare talune contraddizioni emerse fra le dichiarzioni dei restimom. trntelh,Lo1e il Fa, tuttavia di fro nte alle insistenti ed energiche proteste di innocenza del giudicabile n_onche al co~nplesso delle risulu111zc dibattimentali, si sente perplesso per pronuci.are una sentenza al f ermat1va d1 responsa bilità penale. . ~ ,affaccian~losi l'ipoLes_i dubitativa ritene di dovere assolvere il Fa da tutti i reati addebitatigli, per 1nsulflc1cnza di prove ord111ando che venga immediatame nte scarcerato, se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Y_isLi e ap_plicati gli ani.. 11 O, 8 I, 628 p.p. e 2° cpv. 11. J e 2. 6 1 11 . 5 . 110,582 p.p. 6 1 TI. . lazione ali art. I lettera a) e b) Legge I 6.6.1 940 n. 582; 479 C.P.P. 1e

p ·111 _e _,e e...

?

DICHIARA . Fa PieLro assolto per insufficienza di prove dai reati aclclebitatigli, ordinando che egli venga imme~ diatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa. Roma, 2.3. 1942 - An no XX. Seguono le firm e del Presidente e dei Gi udici.

22.2.1942;

Vedrani Elisa. nata iI 15.5 .1916 a Castel Aliano (Bologna), donna di casa. Detenuta dal 19.2. 1942. Iìv1PUT1-XT1 Il Valori Bruno: del delitto di cui all' an. I Legge 8.7. I 94 J n. 645 per avere in Ponte a Ego la. anche posterionnent.e al 20.7 .1941, sottratto al consumo normale 37 rotoli cli cuoio, nonché tre sacchi cli pezzumi, allo scopo cli cagionare la defi cienza cd il conseguente aumento del prezzo sul mercato. l rimanenti imputati: del delitto di cui ali' art. 648 C.P., per essersi, in Bologna, nel gennaio e febb raio 1942. a fine di procurarsi illecito profitto, intromessi per fo re acquistare clandesti namente il cuoio sottratto clal Valori . In esito al pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero nella sia requisit0ria e gli imputati che con i rispettivi difensori hanno avuto per ultimo la parola, osserva.

IN FATTO E IN DIRITTO Nonostante J'eccezionale momento che la Patria attraversa e che ha scosso anche la sensibili tà dei refrattari e. specialmente, del proletariato, che sopporta con disciplina. in silenzio e fidL1cioso le restrizioni imposte dalle contingenze, qualche esoso approfittatore, allo scopo di arricchirsi, manovra nell'ombra a danno dell'economia nazionale, provocando turbamenti nel mercato e nella equa distribuzione dei generi di più largo consumo. Uno di tali criminali, il rubricato Yalo1i, ed altri. che. come improvvisati mediatori o con altre mansioni. si erano intromessi nel delittuoso traffico recentemente, in Bologna, sono pervenuti in potere della Giustizia per l'abilità e la solerzia degli organi di polizia. l quali. venuti a conoscenza che in quel capoluogo vi erano persone che tentavano di i.mrnettere, nel mercatù clandestino, a prezzi elevatissimi, ii levanti quan titativi di cuoio sottrailo al blocco. iniziarono nel febbraio u.s. indagini per la loro identi iìcazione. Così, a mezzo di un ageme di P.S., tal Gi uffardi Giuseppe, che seguendo le superiori istruzioni e fingendos i commerciante cLi cuoio di Carrara, era riuscico a prendere contatti con uno degli intermediari (il rubricato Lanzarini) fu possibile Rrresrare e poJTe a disposizione della giustizia tutti gli altri e cioè i rubricati Bovi, Landi, Casaroli, Marchesi e Vedrani e giungere fino ali' incettatore e detentore del cuoio Valori residente a Ponte a Ego la (Pisa). OMISSIS Il Valori, mosso dal desiderio di facili guadagni, aveva acquistato dal mercato locale, alcune decine di quimali di cuoio che aveva accantonato in due ripos tigli ai cui proprietari pagava il fitto . lnsens.ibi le alle disposizioni di blocco ed.i denunzia del cuoio emanate durante l'actuale guerra dalle


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TRlll Uf\iALF. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

nostre Autorità, egli aveva tenuto ben nascosto il cuoio in attesa che, per la sua rarefazione nel mercato e per la impossibilità dell'acquisto legale si presentasse l'occasione di ve ndita clandestina a prezzi rilevami. OMl"SSIS P.Q.M. O

Letti ed applicati gli artt. I, I cpv. della Legge 8.7. I 94 l n. 645. 3 li , 65 n. 2, 240. 29, 230 C.P., 274,488,479 C.P.P.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUNI

11 •

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SENTENZA N. 125

Reg. Gen. n. 800/41

IJ Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Ma rio - Console Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Linari Piero - Procuratore Militare del Re [mp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Ciani Ferdi nando. Giudici Consoli 1\tf. \I.S.N. : Radogna Raffaello. Cisotti Carlo, Rossi Umberto. Pompili Torello. ha pronuncialo Ja seguente:

SENTENZA

DICHIARA Valori Bruno responsabile del reato ascrittogli, però ai sensi del J cpv. dell'art. della Legge rubricata, col la minorante di cui all'art. 311 C.P.. dic hiara Marchesi Antonio, Casaroli Fiora~~. Landi Bonaventura e Lanzarini Giovanni responsabili del reato ad essi ascritto e condanna Valori ad anni venti di reclusione e Marchesi. Casaroli. Landi e Lanzarini ciascuno ad anni sei di reclusione e a lire seimila di multa, colla conseguenza per lLilli dell' interdizione perpetua daj pubblici uffici, nonché al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese cli prop1ia custodia preventiv~; ordina che il Val~ri sia sottoposto a liben à vigilata. ordina al Sottosegretariato per le Fabbncaz10111 eh guerra la confisca e la consegna della merce in sequestro. Assolve Bovi Gina e Vedrani Elisa del reato ad esse ascritto per insufficienza di prove in ordi ne al dolo ed ordina la loro scarcerazione se non detenute per altra causa. Roma. 14.3. 1942 . Anno XX. Seguono le l'inn e del Presidente e dei Gi udici. Vcdranj, deten uta dal J9.2.1 942. e Bovi, detenuta dal 20.2.1942 vengono scarcerate il 14.3. 1942. O

NOTIZfE DESUNTE DAI' FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effeno dei provvedimenti di clemenza contenuti nel R.D. del 17. JO. l 942 n. J [56 il T.S.D.S: dichiara. con Ordinanza del 17. 12. 1942, condizionalmente condonati 3 anni di reclusione e l'i ntera pena pecuniaiia di lire 6.000 infl illa a Marchesi Amonio, Casaroli Fiorano, Lancli Bonaventura e Lanzarini Gi~vanni. Valori Bruno e i sopraspecificati detenuti vennero scarcerati. in date_imprecisate, a segui lo dei noti eventi verificatisi in Italia dopo il 25 .7. 1943. Lanzarini Giovanni muore J• l J. 12.1 944. A seguito di istanze inoltrate da Valori Bruno e Landi Bonaventura tendenti ad ottenere secondo quanto previsto dal D.L.L. 5. 10.1944 n. 316. la revisione della sentenza emessa dal T.S.D.s'. il 14.3. 1942 la 3a Sezione Penale della Cone di Appello di Firenze ha emesso. in data 10.4.1946. la seguente sentenza: «Dichiara Valori Bru no colpevole del reato di sottrazione al normale consumo previsto dall'art. 3 della Legge 8.7.1 941 n. 645 e lo condanna alla pena di 4 anni di reclusione e 10.000 lire di multa. Dichiara Marchesi Antonio, Casaroli Fiorano e Landi Bona ventura colpevoli del reato di ricettazione loro addebitato e condanna Marchesi Antonio alla pena di l anno e l Omesi di reclusio ne e lire 4.000 di multa e Casaroli Fiorano e Landi Bonaventura alla pena di l anno di reclusione e 2.500 lire di multa ciascuno. Per effetto dei provvedimenti di clemenza concessi con il R.D. 17. IO. J942 n. J l 56 dichiara interamente condonate le pene inrntte a Marchesi, Casaroli e Lancli. Dichiara. inoltre. di non doversi procedere, per mone del reo, nei confromi di Lanzari.ni Giovanni». La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza emessa il 2.5. I 947, 1igetta il ricorso inoltrato da Landi Bonaventu ra e dichiara inammissibile il ricorso inoltrato da Valori Bruno. Per l'esecuzione della residua pena da espiare da parte di Valori Bruno, giudicato in contumacia, provvede Ja Corte di Appello di FiJenze.

nel procedimento penale a carico cli: Fornaci Umbro, nato il 23.9. 19 16 a S. Silvestro di Spoleto (Perugia), minatore. dete nuto dal 12. l l.l94 l. IMPUTATO di tentala violenza carnale continuata ai sensi degli artt.. 56, 81, 5 19 C.P.; I e 2 Legge 16.6. 1940 n. 582 perché. in epoca dal marzo all'ottobre 1941 in Spoleto e in strade pubbliche, profittando dell 'oscuramento disposto per la protezione antiaerea, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a congiungersi carnalmente con Speranza Anita, Fusi Elena, Stacchiola Gi ulia e Massa Gi ulia. non riuscendo neU' intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Con l'aggravante della recidiva (art. 99 2° comma n. l C.P.). OMISSIS Gli elementi di accusa a carico del giudicc1bile si fondavano sulle seguenti circostanze: li teste Mazzoli. po11iere dell 'Ospedale Psichiatrico aveva, vista la Fusi quando la sera dell'aggressione si era presentata in rìtarclo all'Ospedale, e pallida nonché spave ntata con le vesti sporche di terra aveva narrato l'accaduto: inoltre egli aveva sentito (mentre stava al Comando dei carabinieri. in attesa di essere inte1i-ogato come teste) la testimone Cagnoni dire «oggi facc io mettere in carcere la teste Speranza Anita. perché sapendo chi è stato ad aggredire la Fusi non lo vuol dire». L testi Rossetti Battista e Cagnoni Fernando passando per la strada che conduce all'Ospedale, più volte avevano notato un individuo fermo vicino alla quercia; ma mentre il Rossetto affermava che il buio deUa sera non gli aveva mai permesso cli vedere bene l'individuo, in modo da poterlo 1iconoscere, invece la Cagnoni aveva dichiaralo che le sembrava di riscontrare qualche rassomiglianza nel giudicabile. Infine secondo le affermazioni della Fusi il giudicabile rassomiglierebbe all' individuo che per ben due volte aveva tentato di usarle violenza ed avrebbe potuto incljviduarlo per Fornaci Umbro perché in quella sera dell'aggressione la teste Speranza le av rebbe confidato che essa stessa era stata in precedenza agg redita dal Fornaci da lei riconosciuto. in quanto avrebbe fatto uso clel)a lampadina elettrica. L. imputato nel protestare sempre la sua innocenza sostenne di essere vittima di un equi voco cli persona. perché rnai usò violenza ad alcu na donna e nemmeno alla Speranza, che ben conosceva personalmente. La stessa Speranz.a negò sempre di essere stata aggredita dal Fornaci, soste.nendo di essere stata solo fermata e salutata in modo amichevole da giudicabi le. Secondo lei. senza dubbio, è stata fraintesa dalla compagne. non avendo mai confidato di essere stata aggredita da chicchessia. Rispose solamente alla Fusi che se fosse stata aggredita avrebbe preso a schiaffi l'aggressore. Di fro nt.e alle continue negati ve del Fornaci il Collegio ritiene che la Fusi. chiamata al Comando dei carabinieri (dopo alcu ni mesi dell'accaduto) per riconoscere se il Fornaci. arrestato, poteva essere l·autore delle aggressionj, abhia potuto equivocare nel l'espresso suo generico giudizio; e quindi quella probabile. rassomiglianza riscontrata pure dalla teste Cagnoni. non debba costituire elemento sufficiente per affermare la responsabilità penale nei confronti del giudicabile. Di conseguen,.a si deve dichiarare l'assoluzione del Fornaci per insufficienza cli prove del reato addebi tatogli ordinando la sua immediata sem·cerazione. se non detenuto per altra oausa. P.Q.M. Visti gli articoli 56, 81. 519 C.P.; l e2Legge 16.6.1940 n. 582: 478C.P.P.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZ,\ PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T.S. D.S . PER I DELITTI COMu'N1

DICHIARA

Cazzaniga, detenu to dal !6.l l.1941 , viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Alessandria il 25 .10.1 942 a seguito di ordine di scarcerazione emesso dalJ' UfTi cio del Procuratore Generale del T.S.D.S. il 21.10.1 942. Ven:rarr i, detenuto dal 16.11.194 1, viene scarcerato dalla Casa di Lavoro all 'apetto di Castiadas (Cagli~·i) il 3 1. l 0.1942 a seguito cli ordi ne di scarcerazione emesso dall' Ufficio del Procuratore Generale del T.S.D.S. il 21.10.1942.

Fornaci Umbro assolto per insufficienza di prove dal reato addebitatogli e ordina che egli venga immediatamente scarcerato, se non detenuto per al tra causa. Roma. 20.3.1942 - Am10 XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Reg. Gcn. n. 847/41

SENTENZA N . 126

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato compost.o da: Presidef'l/e: G1iffini Mario - Console Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici: Console Generale lvi. V.S.N.: Ciani Ferdinando; Consoli M. V.S.N. : Radogna Raffaele, Cisutti Carlo, Rossi Umberto, Pompili Torello. ba pronunciato la scgueme:

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lrnp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano,Alvisi Alessandro, Vedani Mario, Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedi memo penale a carico di: Verg,rni Vincenzo. nalU il 21.1 2.1 922 a Vimercate (Milano), manovale. Detenuto dal J6. I I. l94!: Cazzanica Felice, nato il 30. 1.1924 a Vimercate (Milano), meccanico. Detenuto dal 16.11.1 941 . IMPUTATI del delitto di cui agli artt. 11O, 628, n. 1 e 2: 6 r n. 5 C.P. in relazione agli artt. l e 2 Legge I 6.6.1 940 n. 582, per essersi impossessati, in concorso tra loro e al fine di trarTe ingiusto profitto. mediante violenza alla persona, di un portarnonete contenente circa lire 154, sottraendolo a Biffi Abele nel vicolo Antonio Consalvo in Vimercate alle ore I 9.20 circa del [6.1 1.1 941 , profillandu deJJa circostanza dell'oscuramento disposto per la protezione antiaerea. OMISSIS

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Costa Giulio, nato il 22.12.19 16 a S. Olcese (Genova), commerciante. Detenuto dal 17.3.1 942; Grea Riccardo, nato il 18.3.1893 a Tonco (Asti), pollivendolo. Detenuto dal I 0.3.1942; Remagnino Giacomo, nato il 24.7. 19 16 a Genova-Nerv i, impiegato (consorzio del porto). Detenuto dal 16.3.1942; Noce Angelo, nato il 9.4.1891 a Genova, ottoniere. Detenuto da l 9.3. 1942; Roseli i Donar.o. nato il 31.10.1902 a Ruvo cli Puglia (Bari), manovale. Detenu to dal l 0.3.1942; Stellini Arturo ..nato il I 0.3.1902 a Padova, rnuratore. Detenuto dal l 0.3. I 942; Biasotti Angela, nata il 9.6. I 899 Sesto Goda no (La Spezia), don na di casa. Detenu ta dal!' 11.3. I 942; Castello Alberto. nato il 9.5. 1905 a Genova, infermiere. Detenuto dal 9.4. 1942. IMPUTATI

P.Q.M. Visti ed applicali gli arrl. 110. 628 n. I e 2 C.P.; 23, 98, 62 n. 6, 65 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Vergani Vincenzo e Cazzanica Felice colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 628 n. I e 2 C.P., in tal senso modificando il capo d'accusa rubricatogli . ed accorciando la dimi nuente di cui agli artl.62 11 • 6. 65 C.P. in favore di entrambi e di cui agli artt. 98, 65 C.P. per la minore el:il in favore del Cazzanicu, condanna: Cazzanica ad anni 3, mesi 4 e giorni 20 e lire 4.000 di multa; Vergani ad anni 2 e mesi 8 a lire 3.000 di multa. Entrambi alla reclusione, Vergani con la libettà vigilata, entrambi cui pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamemo delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 20.3.1 942 - An no XX. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici.

Tutti. rneno la Biasotti Angela: del delitto di cui agli artt. 11OC.P. ed I della Legge 8.7. I 941 n. 645, per avere, in provincia di Alessandria ed in Genova. nel marzo 1942. in correità tra loro, sottratto al consumo normale, allo scopo di cagionare l'aumento del prezzo sul mercato, merce (l'a ri na, grano, al tri cereali e formaggio) cli rilevante entità. Il Noce Angelo, ancora: del dclitlO di cui all'art. 624 C.P. per essersi, in Genova, il 9.3.1942 impossessato, per trarne profitto, di due sacchi di farina, di due sacchi di palate e di un sacco di fagioli , sottraendo il tulLO ai coimputati det.enrori della merce. La Biasotti Angela: del deli t.l.o cli ;ui al l' art. 378 C.P. per avere. in Genova. il 9.3. 1942 e successivamente aiu tato Castello Alberto a cui si attribuisce il deli tÌo di cui alla lettera a) ciel capo di imputazione, a sottnm;i alle ricerche dell' Autorità di Pubblica Sicurezza.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Il T.S.D.S.. con Ordinanza emessa il 17. 12.J 942, dichiara. in applicazione dei provvedimenti di clemenza emefisi con R.D. J 7. 10. I942 n. 1156, condizionaimente condonata la residua pena da espiare inflitta a Vergani Vincenzo e a Cazumica Felice dal T.S.D.S. con sentenza del 20.3.1942.

SENTENZA N . 143

Reg. Gen. n. 316/1942

OMISSIS P.Q.M. Il.

Letti ed applicati gli artt. 1, 1" cpv. Legge 8.7. 1941 n. 645: 110, 3 J J, 378, 379, 648, 29, 240, 230 l C.P. ; 479, 274, 488 C.P.P.


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'rRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DJCHIARA Castello Alberto, Grea Riccardo, Remagnino Giacomo, Costa Giulio e Biasotti Angela responsabili dei reati ad essi ascritti in rubrica, con la diminuente di cui all' art. 3 11 C.P. per i primi quattro; dichiara Roseli i Donato e Stellini Arturo responsabili del delitto di cui all'art. 648 C.P. e Noce Angelo del delitto di cui al l'art. 379 C.P. così modificata la rubrica, assolvendo per insufficienza d i prove il Noce dal delitto di furto a lui ascri tto e condanna Castello, Grea, Rcmagnino e Costa ciascuno ad anni venti d i reclusione. colle conseguenti interdiz ioni perpetue dai pubblici uffici e libertà vigilata. Rosei li e Stellini ciascuno ad anni uno di rec lusione e a lire mille di multa.Noce ad anni uno di reclusione e Biasotti a mesi sei d i reclusione; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese d i propria custodia preventiva; ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 9.4.1942-Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAT FASCICOLI DI ESECUZIONE Costa: escluso dai benefici concessi con il R.D. 17. 10.1942 n. 1156 ostandovi il titolo dei reati per i quali venne condannato. Un· istanza di Grazia inoltrata dal Costa il 14. 1O. l 942 non viene accolta. Grea: escluso dai benefici concessi con il R.D. l 7. IO. 1942 n. 1156 ostandovi il titolo dei reati per i quali venne condannato. Un'istanza di Grazia inoltrata dalla moglie il 18. 10.1942 non viene accolta. Castello, Remagnino: esclusi dai benefici concessi con il R.D. 17. IO. 1942 n. 11 56 ostandovi il titolo dei reati per i quali ve nnero condannati. Costa, detenuto dal l 7.3.1942, Remagnino, detenuto dal 16.3.1942, Grea, detenuto dal J0.3. 1942 e Castello detenuto dal 9.4. 1942 vennero scarcerati, in data imprecisata del 1944, a seguito dei noti eventi verificatisi in Italia dopo 1' 8.9. 1943. Il T.S.D.S. visti gli articoli I e seguenti del R.D. 17. 10.1942 n. 1!56 dichiara. con Ordinanza del 17.12. 1942, cessala. per amnistia, l'esecuzione della condanna inflitta a Noce Angelo e condonata condiz.ionalmente. per induJto. l' in tera multa e la residua pena dalla reclusione che RoselJi Donato e Stellini Arturo avrebbero dovuto ancora espiare e conferma la scarcerazione di Noce Rosel li e Stellini ordinata dal Pubblico Ministero, ai sens i dell'art. 593 C.P.P. il 20. l O. I 942. Noce, detenuto dal 9.3. I 942. viene scarcerato da l Carcere Gi udi ziario di Genova il 26.10.1942. Roselli, detenuto dal 10.3.1942. viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma il 22.10. J 942. Stelli11i , deten uto dal I 0.3. 1942, viene scarcerato dal carcere Giudiziari o d.i Roma il 22. 10.1942. Biasotti Angela, detenuta daU · l l .3. I942, viene scarcerata, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Genova l' 11.9.1942. In sede di giudizio d i revisione speciale (D.L.L. 5. 10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Genova ha, con sentenza del 12. I0 .1 945: dichiarato che «il reato ascritto agli imputati costituisce soltanto il reato previsto dall'art. 7 Legge 8.7. 1941 e ha dichiarato di non doversi procedere contro gli imputati per estinzione del reato a seguito dell 'amnistia concessa con il R.D. 5.4. 1944 n. 96». NOTA: Insieme con i suddetti imputa ti vennero a nche denunziati : Pertini Eugenio, nato il 19. 10.1894 a Stella (Savona). ragioniere, deten uto dal 12.3. 1942; M ilanese Mario, nato il 15.2.1902 a S. Giuliano (Alessandria), commesso d i negozio, detenuto dal J0.3.1 942; Burlando Giuseppe, nato i J 13.9. 1892 a Struppa (Genova), esercente, libero; Canepa Aurelia, nata il 20.9.1894 a Pegli (Genova), fiorista, detenuta dal 15.3. 1942. Nei confronti dei .suddetti coimputati il Giudice Istruttore Ramacci Luben o, su conforme richiesta de l Pubblico M inistero, ha, con sentenza del 4.4.1942, dichiarai.o di non doversi procedere nei loro confro nti perché non si sono ri scontrati eleme nti s ufficie nti per essere rinviati al g iudizio del Tribu na le Speciale. Pertanto vennero tu tti assolti per insufficienza di prove e Pertini E ugenio, Milanesi Mario e Canepa Aurelia vennero scarcerati il 4.4.1942.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DELIT rI COM UNI

SENTENZA N. 146

Reg. Gen. n. 283/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti G iova111ù - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Radogna Raffaello. ._ Giudici Co11soli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Al visi Alessandro, Vedani Mario, Pe1illo Enulio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Presi Davide, nato il 18.9.1913 a Bologna. autista. dete nuto dal 2 .3. 1942; . . Rossi Ruggero, nato il 12. 1.1892 a Minerbio (Bolog na), commerciante 111 pellami e calzature, detenuto dal 3.3. I942. ItvfPUTATl

li Presi Davide: del delitto di cui a!J' art. I della Legge 8.7.194 1 per avere sottratto al normale con~umo, senz.~ essere munito di licenza di vendita. 87 quintali di rigenerato di gom ma, da adibirsi a nsuolature di scarpe. commettendo il fatto per determinare l' aumento del prezzo di tale gene re sul mercatO. Il Rossi Ruo<rero: . di concorso" ~e l reato commesso dal Presi Davide, ai sensi dell'art. I IO C.P.. per ave1:e, con nle~ vanti somme, determinato e sovvenzionato l' attività del ittuosa de l Presi Davide, partecipando ag li utili. In Bologna dall'ottobre 1941 al febbraio 1942. OM1SS1S P.Q.M. Letti ed applicati gli ruticoli 3. l 0 cpv. Legge 8.7.1941 n. 645; J 10. 29. 230 n. l. 240 C.P.; 274. 488 C.P. DICHIARA Presi Davide e Rossi Ruggero responsabi li del del.itto di cui ag li articoli 3, 1° cpv._della leg_ge annonaria in rubrica e 11O C.P.; così modificata l'epigrafe e condanna Presi ad ann i_ ~od1c1_ d1 recl us10ne e Rossi ad anni dieci di reclusione e a lire trentacinquemila di mul ta. entrambi solido al pagamento delle spese process uali e ciascuno al pagamen to del le spese di_ propr}a_custod1a p_reve:ltwa; :on le conseguenze per entrambi, della interdizione perpetua dai pubblici ufhc1, e della hbert,1 v1g1 l<1 ta. ordina la confisca di q uanto in sequestro. Roma, 10.4.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Presi: li s. Procuratore Ge nerale della T.S.D.S. ordina. con decreto de l 29.9.1 942, la~conversione della pena pecuniaria di lire quarantamila in 800 giorni di rec lusion_e. Detenuto dal 2 ..). 1942 v1:ne scarcerato dalla Casa di Rec lusio ne di Parma il 5 .4. I 945 «per ord111e ciel Comando_ Ge rma111co_ e messo a disposizione del servizio del lavoro tedesco per essere impiegato in qualità _di lavora'.ore [talia». Una istanza di grazia inoltrata il 7.4. I943 non venne accolta. Per effetto dei prnvved11nent1 emessi con il R.D. 5.4. J 944 n. 96. it D.P. 22.6 . I946 n. 4 e con il D.P. 23. I 2.1949 n. 929 il Tnbunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza de l 3.4.1950. condizionai mente condonata a Presi Davide la residua pena da espiare. . . . Ros si: Decenuto da l 3.3.1942 viene scarcerato da ll a Casa Penale di Caste lfranco Emilia ti J 5.6. J944 a seguito di ordine dì scarcerazione emesso dalla Procur~ d~I- T.S.D.S._della R~p~,b~ hc~ Sociale, con sede a Parma. per concessione della grazia concessa dall Ufhc10 Grazie del M11uste1o dt Grazia e Giustizia.

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442 Reg. Gen. a. 334/1942

443

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUN I

TR I BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.I.O STATO

SENTENZA N. 149

l i Tribunale Spc.ciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Trìngali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Rela1ore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale iv!. V.S.N.: Cisotti Cm-Jo. Giudici Consoli M. \I.S.N.: Rosa-Uliana Rjccardo, Pompili ToreJ!o, Fioretti Eugenio. D'A lessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: B ulgheroni Rinaldo. nato l' 1.5 . I 893 a Milano, viaggiatore, Maresciallo dell'Aeronautica. Detenuto dal 14.3.1942; Coggiola Giovanni. nato li 24.8.1877 a Penango (Alessandria), ind ustriale. Detenuto dal 18.3.1 942; Cuzzi Enrico. nmo il 3.2.1913 a Torino, smdente. Detenuto dal 14.3.1942: Gallo Domenico, nato il 20.9.1 900 a Courgné (Aosta), commerciante. Detenmo dal 14.3. L942; Zen Vasco, nato I' 1.9. 1901 a Cologno Vento (Verona), cameriere. Detenuto dal 15.3.1942; Agiman Mosé, nato il 16.6. 1896 a Bengasi (Libia), commerciante. Detenuto dal 17.3.1 942: Sgamellotti Anio. nato il 4.5.19 14 a CasteJ!amare Adriatico (Taranto), viaggiatore di commercio. Detenuto dal 28.3.1 942 . IMPUTATI del delitro previsto dagli artt. 11OC.P. e 1 della Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere, in concorso tra loro, sottratto al consumo normale merce di ii levante entità allo scopo di cagionarne la deficienza sul mercato e di cagionarne altresì l'aumento del prezzo. In Biella (Vercell i) e a Milano. OMISSIS P.Q.M.

13.4. 1942. Bulgheroni. Maresciallo di 1a Classe de.li ' Aeronautica, ve nne riabi litato dalla Corte di Appello di Mila~10 il 18.4.1 963 e il Tribunale Supremo Militare. con sentenza emessa il 18.4. 1966. ha dichiarato che gli effetti della riabi litazione concessa dala Corte di Appello di Milano sono estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare deJla condanna riportata dal Bulgheroni con sentenza del T.S.D.S. del 13.4.1942. Cuzzi. detenu to dal 14.3. I 942, Gallo. detenu to dal 14.3.1942, Zen, dete nuto dal J 5 .3.1 942, Ami<>nan, detenuto dal 17.3.1 942 e Sgamellotti, detenuto dal 28.3.1942, ve nnero scarcerati dalle o . . . . . . Case di Reclusioni ove. erano ristretti in data imprecisata del J 944 o 1945 a seguito dt noti eventi venficatisi in Italia dopo 1'8.9. 1943. Per tutti il Tribunale Militare Territoriale. di Ro ma. con Ordinanze emesse nel periodo di tempo intercorrente dal J956 a1 1962. ha dichiarato estinto per l'amnistia concessa con il D. P. 19.1 2 .1953 n. 922, il reato previsto dalla Legge 8.7.1 94 1 n. 645, re.aro del quale. vennero ritenuti colpe.voli da l T.S.D.S con la sentenza emessa il 13.4. 1942.

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato compost.o da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M . V.S.N. Giudice Relarore: Lanari Piero - Procuratore Milit,ll'c del Re Imp. Giudice Console Generale M. \I.S.N. : Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. \~S.N.: Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello. Fioretti Eugenio, D' A lessanclro

Italo. ha pronu nciato la seguente:

Visti ed applicati gli arl.t. L10 C.P. e 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 : 23, 29,228,229 C.P.; 274,479.

SENTENZA

488 C.P.P.

DrCHIARA Coggiola Giovanni assolto per non aver commesso il fatto, ordinando che egli ve nga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

RITIENE gli altri tutti colpevoli del deli tto cli cui agli artt. l IO C.P. e 3 della Legge 8.7.1941 n. 645, in tal senso modificando il capo d'accusa, e li condanna alla pena di anni 10 di reclusio ne e lire 20.000 di multa, ciascu.no. Tutti con la interdizione perpetua dai pubblici ui'fici, con la lihertà vigilata, col pagamento 111 so!Jclo delle spese di giudizio, col pagamento clelle spese di prevenLiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 13.4.1942 - An no X X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Coggio\a Giovanni, detenuto dal 18.3.1942, viene scarcerato il 13.4.1942.

SENTENZA N. 150

Reg. Gcn. n. 335/1942

nel procedimento penale a carico di: . . Yasconi Giovanni, na to il 3.3. L9 l 2 a Vignale Monferrato (Alessandria). mace!Ja10. detenutO dal 15.3.1942:

Grioni Egidio, nato il 9 .5. 1905 a Pavia, agricoltore. detenuto dal 15.3. 1942: Vianelli Mario. nato il 5.3.1903 a Venezia, falegname, costituitosi I' J l .4. 1942. IMPUTATI del delitto di cui agli artt. 11OC.P. ed 1 Legge 8.7. 1941 n. 645 per avere, in concorso fra loro. sottrallo al consumo normale. merce cli rilevante entità al fine di cagionarne la deficienza e di cagionarne altresì l'aumento de.I prezzo sul mercato. ln Milano ed altrove fino al 15.3. 1942. OM ISSIS

P.Q.M. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Bu lgheroni: Con Decreto emesso dalla Procura generale del T.S.D.S. il 18.5.1943 la pena pecuniaria di lire vemimila viene convertita nell a pena della reclusione di 400 giorni. Detenuto dal 14.3. 1942 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Panna, in data imprecisata del 1944 o 1945. a seguito dei noti avvenimenti ve rificatisi in llalia dopo 1'8.9.1 943. . Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 4 .6.1 956. estinto per J'amnistta concessa con IL D.P. 19. J 2.1953 n. 922, il reato previsto dal'art. 3 della Legge 8.7. J94 1 n. 645. reato de.I quale venne ritenuto colpevole Bulgheroni Ri naldo con la sentenza e.messa dal T.S.D.S. il

Visti cd applicati gli artt. I cpv. I Legge 8.7. 194 1 n. 645; 23. 29,228,229,379, 3 1 I. 65 C.P.: 274. 488. 479 C.P.P.

DICHJARA colpevoli Grioni Egidio de.I reato di cui all'art. l cpv. l della Legge 8.7. 194 1 n._645. in tal senso modificando il capo c1·accusa, accordandogli la diminuente di cui agli artt. 311, fo C.P.; e Vascom Giovanni del delitto punito dall'art. 379 C.P., in tal senso modificando il capo d'imputazione.


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TERZA PART E: SENTENZF. PRON UNZIATE DAI. 1·.s.D.S. PER I DELITTI COMUNI

TRTBUNALJ:: SPECIALE l>ER LA DIFESA DELLO ST,\TO

Mentre assolve per insunìcienza di prove il Vianelli Mario. ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per alu·a causa. E condanna: Grioni ad anni 20. Vasconi ad anni 3, entrambi alla reclusione: Grioni con la interdizione perpetua dai pubblici uffici: Vasconi con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durat11 di anni 5: entra mbi con la libert~l vigilata. col pagamemo in solido delle spese di giudizio. col pagamento delle spese di prevenLi va custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 13.4.1942-Anuo XXI. Seguono le fi 1111c del pn:sidente e dei Giudici. Yianclli. detenuto dall 11.4. 1942. viene scarcerato il 13.4. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCJCOLI DI ESECUZIONE Grioni : detenuto dal 15.3. I942 viene scarccraw dalla Casa di Reclusione di S. Gimignano in data imprecisaia del 19-44 o 1945 a seguito dei noti eventi verificatisi in Italia dopo 1'8.9. I 943. TI Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordfoanza del 20.6. 1958. estinto per 1•amnistia concessa con il D.P. l 9.12.1 953 n. 922, il reato per il quale il Grion i Egidio venne coodmrnato dal T.S.D.S. con sentenza del 13.4. I 942. dichiarando cessala I' esecu7Jone della condanna e delle pene accessorie. Vasconi : il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 17. 12. 1942, ces~ata per l'amnistia concessa con il R.D. 17. 10.1 942 n. 1156. r esecuzione della condanna inflina a Yasconi Giovanni confermando la scarcera1.ione di Vasconi ordinaca. in data 20. 12.1942, dalla Procura del T.S.D.S. ai sensi dell'art. 593 C.P.P. Pc11anto Va~coni Giovanni, detenuto dal 15 .3. l 942. viene sc~1rcerato du lia Casa di Reclusione di Panna il 23. l 0. 1942. NOTA: Il 3.5.1942 veniva trauo in arresto Moneta Carlo, nato il 13.6.1893 a Milano. induSLriale. con l'accusa di concorso in soru-.tzione al normale consumo di 20 quintali di sapone che aveva manipolato per incarico avuto da Grioni Egidio. Con semenza emessa il 30.6.1942 i I Giudice Istruttore Ramacci Luberto ha dichiarato. su confrome richiesta del P.M., di non doversi procedere comro Moneta Carlo in ordine al reato addebitntogli per insuffi cienza di pro ve ordinando la sua scarcerazione. se non detenuto per altra causa.

OM ISS IS P.Q.M. Visti ed applicati gli aru. 1IOC.P. e 1 della Legge 8.7. 19-+ I n. 645: 23, 19. 228, 229. 3 li, 65 C.P.: 274. 488 C.P.P.: I R.D. L. 9. 12.194 I n. 1386 DICHIARA Coirgiola Anselmo. colpevole del reato ascrittogli e concedendogli il bencric!o del)a.diminuente di cui ;e.li artt. 311. 65 C.P. lo condanna alla pena di anni 20 di reclu,ione. Co_n l'.1 m_te_rdll.lone (perpc~ tua) dai pubblici uffici. con la Jibert11 vigilata, col pagamenw delle spese d1 g1ud1z10. oltre ad ogm .1ltra conseguenza di legge. Roma. 13.4.1942 - Anno XX. Seouono le firme del PreMdeme e dei Giudici. ::, NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Nei confronti Coo!!iola Anselmo. che si mantenne sempre latitante. il Tribu~al_e Milirnre TetTitorìale di Roma h;~con Ordinanza emessa il 1.6. I 960, dichiarato estinto per r a~nn1st1a conce~~a ·1 D f) 19 12 1953 n 9'>2 il reato previsto dalran . I della Legge 8.7.1 94 1 n. 64:>. reato del quale con 1 · · · · · · · . S · 3 4 194? C I venne ritenuto colpevole Coggiola Anselmo con la sentenza emessa dal T.S.D.. · ti l - · - · _ o~ a stessa Ordinanz.a venne disposta la revoca dell'Ordine di carcerazione emesso d.illa Procura g..:ne1,1le ~elT.S.D.S.

- --- - - --SENTENZA N. 161

Rcg. Gen. n. 323/1942

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanuova Anionino - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relarore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. . . N · Caput·1 Pietro. Palmentola Aldo. Leonardi Nicola. Rosa-Uhana Riccardo. . d" · e - 1,· M . v.s· lii ICI OTIJ 0 .• • . • • G

Fioretti Eugenio. ha pronu nciato la seguente: Reg. Gen. n. 334/1942

SENTENZA N. 151

li Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Cisou.i Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: D'A lessandro Italo. Rosa-Li liana Riccardo. Pompili Torello. Fion.:tù

Eugenio. ha pron unciato la segueme: SENTENZI\ nel procedimento penale a carico di: Coggiola Anselmo. naLo il 22.7. 1903 a Biella. industriale. lati ta nte. IMPUTATO del delitLO previsto dagli artt. 110 C.P. della Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere. in concorso con allri, sotLratto al normale consumo merci di rilevame entità allo scopo di cagionarne la deficienza sul mercato e di cagionarne r aumento di prezzo. l n Biella e Milano nel marzo del 1942.

SENTENZA nel procedimento r enale a carico di: . . . Sammai1 ino Romolo. nato il 30.1 2. 1893 a Mara no (Napoli). negoziante. Detelluto ual 28.2. I942. Palmesi Fabrizio. nato il 4.6. 1924 a Mandel.1 (Roma). fornaio. Detenuto dal 28.2.1942; Pistillo Domenico. nato il 20.6. 1925 ad Andria (Bari). panettiere. Detenuto dal 28.2.1942: Cellini Luioi. nato il 24.1 1. 1924 a Morolo (Frosinone). panettiere. Detenuto dal 28.2.1 942; Mi nella M~hcle, naw il t 8.10.1925 a Potenza, cascherino. Detenuto dal 28.2.1942; Grillo Mario. nato r S.9.1 924 a Roma, elettromeccanico. Detenuto dal 28.2. 1942; e . ?· Bianchini Lucia. nata i I 14. 11 .1902 a Mandela (Rom,~), pulnnce. ?etcnuta dal 28.2. '; ;;· Viola Filomena. nata il 24.10. 1894 a Falvaterra (Frosinone). casalinga. Detenuta dal _8 ___194_. Rocchini Vittorio. nato il 4.10.1896 a Castigtion del lago (Perugia). muratore. Detenuto dal . h, · D te to 2 1.2.1942; Villani Alfredo. nato il J o. 12. 1893 a Minwrno (Liuoria). senza mesuerc pere e cieco. e nu dal 28.2.1942: . . dal 30 3 194?· Roazzi Pietro, naw il 17.9. 1905 a Serro ne (Fros111one), negoziante. Detcnu~o • ·· · - · . . Passaro Anna Mari a. naia il 25. 1. 1882 a Caivano (Napoli). negoziante d1 pane e pasta e p1zz1cheria. Detenuta dal 1.3.1942: . ?· Fariello Cataldo. nato il 31. I. 1907 a Corato (Bari). pescivendolo. Detenuto dal 28.2. 194_,


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T RIBUNA LE SPECIALE PF.R LA DIFESA OELLO STATO

T ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA L T.S .D.S . PF.R I DELITTr COM UN I

Sanluca Emanuele. naro il 1.2. l 912 ad Andria (Bari). scopino. Detenuto dal 2.3.1 942; Fa neo Gi useppe, naro il 3.4. 19 I 4 ad Andria (B;1ri), impiegato della IOa Delegazione Muni<.:i pale. Detenuto dal 30.3.1942; Schiavulli Antonio, naro il 5.3.1902 a Cerignola (Foggia), mac;ellaio. Detenuto dal 4.3.1942; Florio Vincenzo, na to il IO. I O. l 902 a S. Giovanni La Pun ta (Catania), autista. DetenuLO dal 29. 1.1942: Mattioli Costanzo. nato il 2.5.1906 a Frascati (Roma), commerciante, esercente di una fabbrica di cara melle. Detenuto dal 20.1. 1942.

ne perpetua dai pubblici uffici. Bianchini anche all' interdizione dai pubblici uffici per la durata di an ni 5. Sammanino, Roazzi, Viola, Rocchini. Florio anche della libertà vigilata. Tutti al pagamc!, ro in solido delle spese di giudizio ed al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Ordina che Vil lani venga scarcerato avendo già espiata la pena se non cletenutO per altra causa, e la confisca della somma ricavata dalla vendita dei generi, sequestrata a Roazzi. Roma. 21.4. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Grillo e Villani, detenu ti dal 28.2. 194 1. vengono scarcerati il 2 1.4.1942.

IMPUTATI Sammartino Romolo: del reato di cui all' art. l Legge 8.7. 194 1,n. 645, per avere. allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato. sottrai.lo al consumo normale 344 qui ntali circa di farina assegnati dall' Au torità competente, per panifica7, ione all 'esercizio da lui !?estitu. nonché Kg. 4.536.420 di pasta, 283,250 di zucchero, 492,420 di riso e I 84,300 di sapone. ~ Tuu i gli altri, eccetto Florio Vincenzo e Mattiol i Costanzo: del reato di cui all" art.. 3 Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere sottratto farina al consumo normale. Florio Vincenzo, Mauioli Costa~zo e Grillo Mario: del rearo cli cui agli artt. ·110 C.P. e 3 Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere. in concorso fra loro e con Samrnartino Romolo sottratto zucchero al cons umo normale. • · Roazzi Pietro, ancora: del reato di cui all 'art. 3 cpv. I O Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere sottratto al consumo normale, nell'esercizio ciel suo commercio, Kg. 43 di pasta, 27 di riso, 12 di fagioli, 11 di sapone, 5,500 cli formaggio pecorino e 3 di farina. Palmesi Fabrizio, Pistillo Domenico, .Minella Michele, Ccllini Luigi_Grillo Mario. Bianchini Lucia. Viola Filomena. e Rocch ini Vittorio, ancora: del reato di cui agli ~~1rtt. 110, 6 1 n. J l, 81, 624, 625 n. 5 prima ipotesi e cpv. C.P., per essersi, in concorso fra loro, impossessati, al fi ne di trame profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crinùnoso, di alcuni quantitativi di farina sottraendola dal forno gestito dal Sammartino Romolo. commettendo il fatto con abuso di relazioni di presta7,ione d'opera. Con l'aggravante per il Roazzi della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. 2° C.P. in relazio ne al cpv. I n. 2 e 3 stesso articolo. Reati commessi in Roma sino al 28.2. 1942. O

OMJSSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli ,u·tt. I cpv. I°, 3, 3° cpv. I, 7, Legge 8.7.194 1 n. 645: J IO, 61 n. 11, 8 1,624 e 625 prima ipotesi. 99 cpv. 2 ìn relazione a] cpv. I n. 2 e 3 stesso articolo. 23, 29, 73, 98, 65, 228, 229. 240,3 11 , 65 C.P. : 274,479, 488 C.P.P. DICHIARA ASSOLTI Grillo Mario per non aver commesso il fatto, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenu to per altra causa, e Passaro Anna Maria per insufficienza di prove dal solo reato di cui all'art. 7 Legge 8.7. 1941 n. 645 . RITIEN'E TUTTI GLJ ALTRI colpevol i dei reati rispellivameme ascritti , tra nne Sammarti no responsabile del delitto di cui all 'art. l cpv. 1° della succitata Legge n. 645 e Mau.ioli colpevole del delitto previsto puni to da Jr art. 379 e Villani responsabile dell' art. 12 della detta Legge, in ml senso modificando i rispettivi capi di accus!; e Bianchini, Viola, Rocchini, Roazzi e Florio anche del reato di cui all'art. 7 Legge 8.7. 194 1 11. 64). concedendo il beneficio delle dimin uenti di cui agli ant. 3 l I. 65 C.P. in favo re di Palmesi, Pistil lo, Cellini. Minella. Samrnartino. e di cui agli ant. 98, 65 C.P., in favo re degli stessi (ad eccez.ione cli Sarnmanino) per la minore ct.à. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Sammartino ad anni 24; Roazzi ad anni IOe Li.re 5.000 di mulLa: Viola ad anni 9 e Lire 5.000 di multa; Rocchini ad anni 7 e Lire 2.000 cli multa; Palrnesi, Pistillo, Cellini, Mi nella ad anni l. mesi 6 e giorni 20 e Lire I.000 di multa, Maltioli mesi 6 e Lire 500 di multa, e Villani a mesi l di arresto e Lire 100 di ammenda. Tuttì alla reclusione; Roazzi. Sammartino, Viola, Rocchini anche con la interdizio-

NOTIZJE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 17.10.1942 n. I I 56 il TS.D.S., con Ordinanza del 9. 1.1 943: a) dichiara condizionalmente condo nata la pena della reclusione e della multa inflitta per il reato di furto aggravato a Palrnesi Fabrizio, Pistillo Domenico, Cellini Luigi. Mi nella Mil'hele e Bianchini Lucia; b) dichiara conclizionalrnente condonati a Viola Filomena 3 anni di reclusio ne e lire 3.000 di mul ta: e) dichiara condizionahnente condonati 3 anni di reclusione e lire 2.000 di multa a Rocchini Vittorio. Per effetto dei suddetti provvedimenti Bianchini Lucia, detenuta dal 28.2. I 942, viene scarcerata dalla Casa di Recl usione per Donne di. Perugia il 23.10 1942. Florio: a seguito di istanza di grazia inoltrata dai fratelli I' 11 . 10.1942 viene concesso, con Decreto di grazia dell'i 7. I943. il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale per minorati. fisici o psichici di Soriano nel Cimino il 25.7. I943. Det.enul.O dal 4.3 .1 942 al 25.7.1943. Minella: a seguito di istanza di grazia inoltrata da lla madre il 13.5 . 1942 viene concesso, con Decreto di grazi; del 4.3. 1943, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Minella vie~e scarcerato dal Centro Rieducazione Minorenni di «Silvio Paternostro» di Catanzaro il 17.7.1943. Detenuto dal 28.2. I 942 al 17.3.1943. Riabilitato con sentenza dalle Corte cli Appello di Roma il 4. I 0. 1954. Pistillo: a seguito cli istanza di grazia inoltraw dalla matrigna il 15.5 .1942 vien~ concesso, con Decreto di grazia del 4.3. 1943, il condono condizionale della residua pena da espiare e. pertanto. Pistillo viene scarceraro dal Ciu·cere Giudiziario di Catanzaro il 13 .3.1 943. Detenuto dal 28.2. 1942 al J 3.3. 1943 . Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 9.2.1960 Fanco: 11 Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Roma constataw che Franco Giuseppe è stato richiamato alle armi. che è stato rico11osciuto idoneo al servizio militare e che la pena da espiare non supera i IOanni. ordina, in data 23.7. 1942, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9.7._I 940 n. 924'. l' immedi~ta scarcerazione di Fanco Giuseppe dal Carcere Giudiziario eh Roma e dispone che 11 fanco sta accom pagnato dai carabinieri al Comando ciel Deposito del Re~g. Fanteria di__Cat~nia, reparto ?ve_ è stato assegnato. li 22.9. 1942 Fanco Gi useppe viene ricollocato 111 congedo e Iissa il suo dorr11cilt0 111 Roma: Via Circonval lazione Casilina n. 18. Un"istanza di grazia inviata da Fanco Grnseppe al Cap? del Governo viene accolta e con Decreto di grazia dell' I I.2.1 943 viene concesso il condono condizionale della residua pena eia espiare. Detenuto dal 3.3 .1 942 al 24.7. 1943. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte d. Appello di Roma il 2 1. 1O. I 950. Un' istanza di revisione s pern~le <D.L.L 5. 10. 1944 n. 3 16) viene respinta dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 14.3. 19:>2. . . Sanunaitino: detenuto dal 28.2.1942 evade dalla Casa Penale di SpolclO il 13.1 O. 1943 e negli anni successivi non rientra più in una Casa Penale perché nei suoi confronti non venne mai emesso un ordine cli carcerazione. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L. L. 5. 10.1944 n. 316) la 6a Sezione della Corte di Appello di Roma dichiarava, con sentenza ciel 21.6. 1946, Samrnartino Romolo colpevole del reato previsto daJl" a1t . 3 della Legge 8.7.194 1 n. 645 e l_o condannavn alla pena d_1anrn IO di reclusione e lire 30.000 di multa. La Corte Suprema dt Cassazione ri nviava, con sentenza del 3.1 1.1949, per un nuovo esame in ordine alla detennimizione della pena. gli atti alla Corte di Apyello cli Roma. La sa sezione della Corte di Appello cli Roma determinava, con sentem:a del 30.3. 19:i l, la pena in 3 anni di reclusione e lire 5.000 di multa dichiarando condonata, la sudd_etla/ena. ~ . Roazzi: detenuto dal 30.3.1 942 evade dalla Casa d1 Reclusione d1Spoleto il 1.J. l 0.194:i. Il tnolo del reato per il quale è stato condannato osta alla applicazione dei benefici di clemenza concessi con il


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TRIBUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

R.D. 17 .10. I 942 n. 1156. Il Trib unale Militare Territoria le di Roma dichiara, con Ordinanza del 18.9.1952 «cessata per l'amnistia concessa con l'art. l del D.P. 23.12.1 949 n. 929 la condanna a complessi vi 3 anni di recl usione e lire 1.000 di mu lta inflitta per i real i previsti dall'art. 3 p.p. e da11·art. 7 de lla legge 8.7.1941 n. 645 e condonati 5 anni di reclus ione e l' intera pena pecuniaria per la condann a inni na per il reato di cui all 'art. 3, l O cpv., della Legge 8.7.1941 n. 645». Non competono al Roazzi i condoni concessi con i decret i e messi in data anteriore al 23. 12.1949 perché il Roazzi, deten uLO dal 30.3.1942, evase dalla Casa di Reclusione cli Spoleto il 13 .10. 1943 e non si costi tuì successivamente. Nei confronti de l Roazzi. pertanto. dovrebbe essere emesso orci ine di carcerazione per espiare la res idua pena di 5 mesi e 17 giorni d i recl usione. L' ordine di carcerazione non viene e messo perché con Decreto Presidenziale d i grazia emesso il 30.7. I953 viene concesso il condono condiz ionale della residua pena da espiare. Riab ilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 17 .7.1967 . Viola: deten uta dal 28.2. I 942 viene scarce ra ta d a lla Casa di Rec lus ione per Donne d i Fossombrone il 7.4.1944 a seguito di ordine di scarceraz ione emesso dalla Procura Ge nerale de l T.S.D .S., con sede in Parma «in applicazione di quan to disposto dalla circolare mi nisteriale del 4.2.1 944». li Tribunale Militare Territoriale di Roma, dichiara. con Ordinanza de1'8.5. I 952, estinta pe r l'amnistia concessa con .il D.P. 23. 12.1 949 n. 929. la condann a di un anno di recl usione e lire l .000 di multa inflitta per il reato d i cui all 'art. 7 del.la Legge 8.7. 1941n. 645 e condonata, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 5.4.1 944 n. 96. la residua pena de lla recl usione e la mul ta di lire 1.000 inflitta per gli a ltri reati. Rocchi ni; viene am messo al be neficio de lla liberazione condi zionale con Decreto emesso dal Ministero di Grazia e G iustizia il 26. 1. 1944 e, pe rtanto, il Giudice d i Sorveglianza del Tribun ale Penale di Bari ordina, con decreto del 29. 1.1 944. che Rocchini Vittorio «liberato condizionalmente sia posto in stato di libertà vigilata fino aJI' 1.3. I 946, data in cui verrebbe a scadere la pena». Il Tribunale Militare Tenitoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 2 1.5. 1945, in ottemperanza a quanto previsto dai provvedi menti d.i clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96, cessata per intervenuta amnistia l'esecuzione della pena di un anno di recl usione e Ure 500 di multa infl itta per il reato di cui all'ai1. 7 della Legge 8.7.1941 n. 645 e condonata la residua pena detentiva e lire 500di multa comminata per il reato previsto dall'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645. Detenuto dal 21.2.1942 al 30. 1.1944. Palmesi: una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 12.7 .1942 non viene accolta. Dete nuto da l 28.2.1942 viene scarcerato, per espiata pena. dal Carcere Giudi ziario di Roma 1'8.7. l 943. Celli ni: il Giudice di Sorveglianza de l Tribunale di Roma constatato che Cellini Luigi è stato «chiamato alle armi, che è stato riconosciuto idoneo al servizio mi litare e che la pena da espiare non supera i dieci an ni ordina. in data 5.2. 1943. l'immediata scarce razione dal Carcere Giudiziario di Roma e dispone che il Cellini sia acco mpagnato dai Carabinieri al Comnndo del reparto a l 4uale è stato assegnato». Detenuto dal 28.2. I 942 a l 5.2 .1943. Farie llo: detenuto dal 28.2.1942 viene scarcerato. per espiata pena, dalle Carceri Gi udi ziarie di Roma il 28.8. 1942. Passaro A nna Maria: deten uta dal[' 1.3. 1942. viene scarcerata. per espiata pena, dalle Carceri Giudiziar ie p er Donue di Roma (Via S . Francesco di Sales n. 34) il I .9. 1942. Sanluca: detenuto dal 2.9. 1942 viene scarcer ata, per espiata pe na, da lle Carceri Giudiziarie di Roma il 2.9. 1942. Mattio li: deten uto dal 3.3.1942 viene scarcerato. per espiata pena. dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 3.9. 1942. Schiavul li: detenuto dal 4.3. I 942 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carce1i Giudiziarie di Roma il 4.9. 1942. NOTA: Venne anche denunz iato il latitante Sinise An to nio. nato il 10.5. 1912 ad Andria (Bari), mano vale. fJ Sinise venne tratto in arrest.0 il 6.4.1942 e, in da ta 7.4.1942, il Pubblico Ministero ha ord inato lo stralcio degli atti che ha trasmesso. per competenza, al Procuratore ciel Re Imperatore di Roma.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZI XrE DAL T.S.O .S. PER I DEUTfl COMUNI

SENTENZA N. 165

Reg. Gen. n. 835/41 li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - P roc uratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. VS.N. : Suppiej Giorgio, Bergamaschi Carlo, Periilo Emilio. ha pronuncialO la seguente:

SENT ENZA uel procedimento penale a carico di: Risi Ernesto, nato l ' 11.3 . I 922 a Cervaro (Frosinone), disoccupato. Detenuto dal 13. I . I 942: Viola Attilio, nato il 2 .5.1891 a Cassino, barbiere. Detenuto da l 16.1. 1942; Viola Roberto, nato il 10.1 2 .1 9 I 4 a Cassino. barbi ere. Detenuto dal l 6. I. l 942. IMPUTATI a) del delitto di cui ag li artt. 11 O. 56, 628 2° cpv. n. 1 e 6 l n. 5 C.P. in relazione a ll'art. l Legge 16.6. J 940 n. 582 per avere in Cassino, nella sera del 9.1 0.1940, in unione fra loro cd approfittando di circostanze. in d ipendenza dello stato di guerra, ta li da ostacolare la d iresa, usato minaccia con arma a Longo Armando a scopo di rapina senza riuscire nclr ime nto per c ircostanze indipendenti dal la loro vo lontà ; b) simile deli tto in persona d i Cervelli Anto ni o neUa sera del l 9 ottobre 1940; c) simile delitto in persona di Fraioli Nicola ne lla sera del 19.11.1940; d) ciel de litto di cui agl i artl. l 10 , 628 cpv. 2° n. l e 61 n . 5 C.P. in relazione all'art . I Legge J 6.6. I 940 n. 582 per essersi nella sera detr 11. 10.1940, sem pre in unione fra loro mediante minaccia con arma e con approfi ttando delle circostanze sopra specificate, impossessati di lire 40, togliendole a De Franceschi Armando che le deteneva:. e) del de litLO di cui agli artt. l l O, 624,625 n. 2, 5 e cpv. ultimo e 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I Legge 16.6. 1940 n. 582 per essersi ne lla notte sul 14 novembre. approfittando dell'osc uramento: introdotti mediante violenza sulle cose nei magazzini della «Provvida» in Cassino. sottraendo van generi per un valore complessivo di circa lire I 50 : f) sim ile delitto in danno di Consales Domenico, commesso nella notte del 27 no vembre al quale sottrassero ge neri e contanti per lire l .300; g) contravvenzione agli artt. 697 e 699 C.P. per porto ed omessa denunzia di armi vieta te . Il Risi Ernesto, anche: a) del de litto di cui agli artl. 624. 625 n. I e 6I n. 5 C.P., in re lazione alflu-t. I Legge 16.6.1940 n. 582 per essersi nella sera de l 2 1 settembre, profiu.ando dell'oscuramento. mediante violenza sulle cose introdotto ne l negoz io cli Parovano Amelia sottraendo generi e contanti per l'ammontare di lire l.300; b) simile delitto in danno di Marrocco Giuseppe cui sottrasse nella sera del 17 novembre lire 200 dopo essersi introdotto nel di lei negozio con mezzi fraudolenti e profittando dell'oscuramento; c) del delitto di cui agli rn.tt. 624, 625 cpv n . l e 2 C.P. per essers i in Cervaro nel pomeriggio de l 20 novembre introdouo nell'abitazione di Di Giorgio Raffaele, dopo averne forzato l'uscio. sottraendo un fucile del valore di circa lire 1.000; d) de l delitto di cui ag li artt. 624, 625 n. 6 e cpv. u .. 61 n. 5 in re lazione aff ai1. l Legge 16:6: 1940 n. 582 per essersi impossessato nella sera cieli' 8. I. 1942 nella stazio ne di Roma, del la va l1gia del caporalmaggiore Cedraia Antonio, contenente indumenti e c ibarie per l'ammontare di oltre mille lire. sottraendola con approfittarn ento del la circostanza dell'oscuramento: e) del delitto di cui ag li artt. 624. 625 n. I e cpv. u., 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'art. I Legge 16.6. 1940 n. 582 per essersi ne lla notte sul 14 . 1.1942 in Cassino, profittando dell'oscuramento, introdotto, mediante violenza sulle cose, nel negozio gesti to da Consales Domenico sottraendo ge neri e contanti per un valore di varie centi naia di lire: . f) del deli.tto di cui all' art. 640 C.P. per avere il 24. 11.1 941 in Cassino indotto in errore CorettJ


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TRfBUNALE SPECIALE PER LA DfffSA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTE:S.ZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.:'i . PER I DELITTI COMUN t

Augusto col presentargli una lettera di richiesta di prestito con firma apogrifa di tal De Rosa, procurandosi l'ingiusto profitto di lire J50 in danno allo stesso.

pe.ranza alle disposizioni contenute nel D.L.L 5. I O. l 944 n.316, viene dichiarato inammissibile dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma con sentenza del 22. l l. l 954. Il ricorso inoltraLO dal Risi contro la suddetta sentem:a viene dichiara to inamm issibile dalla Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza del 17. l l . 1955. Dopo l'applicazione dei suddetti provvedimenti di clernenza Risi Ernesto de ve espiare IO anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione. Risi Ernesto, però. deve espiare anc he le condan ne inflitte per i reati comuni dal Tri bunale cli Cassino con sentenza del 2.2.1 940, dal Tri.bunale militare di Firenze con sentenza del 3.3. 1944, dal Tribunale di Viterbo con sentenza del 19.9. 1944, dalla Pretura di Pisa con sentenza del 27. 10.1948, dalla Pretura di Livorno con sentenza ciel 2.5.1 952. dal Tribunale di Livorno con sentenza del 27.7. l 953, dalla Pretura di Pisa con Decreto Penale emesso il 24. I 1.1954 e dalla Pretura di Livorno con sentenza emessa il 12.1.1955. Pertanto Risi E.rnesLO, secondo quanto stabilito dalla Procura della Repubblica di Livorno con provved imento emesso il 12.6.1961. deve espiare la pena complessiva cli l 8 anni. l mese e 2 1 giorni di reclusione con deco rrenza dal 5.5.1953 e con scadenza il 26.6. l 971. nTribunale Mi litare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinania del 24. 11.1961, per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il D.P. Il .7. l 959 n. 460, estinti per amnistia i reati contravve nzionali di porto abusivo cli arma e di ornessa denunzia di armi con cessazione della esecuzione della condanna complessiva di 6 mesi di a1,-esto inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 24.4.1 942. Per i pessimi precedenti penali di Risi Ernesto, la gravità dei reati connessi e nella considerazione che il Risi ha o-ià goduto di un condono complessivo di 17 anni. 8 mesi e 20 giorru di recl usione l' Ufficio ciel Pubblic~ Ministero dei Tribunali militari di guerra soppressi esprime, in data 24.5. 1967, «parere decisamente contrario per l'accoglimento di una istanza di grazia inoltrata da Risi ErnesLo». Il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali . delle Grazie e del Casellario. comunica, in data 4. 1.1 968, alla Procurn Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare che. con Decreto Presidenziale del 2. l. 1968, viene concesso a Risi Ernesto il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Risi Ernesto viene scarcerato dalla Casa Penale di Alessandria il 5. 1. 1968.

OMJSSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110, 628 cpv. 2° n. J e 6 I n. 5, 8 l, J IO, 56, 628 cpv. 2° n. l e 6 l n. 5; 8 1, 110,624,625 in relazione all"art. l Legge 16.6.1940 582; 640,697, 699 C.P.: 23, 29, 73,228, 229, 3 I I, 65 C.P.; 274. 479. 488 C.P.P. DlCHlARA Viola Attilio e Roberto assolti per insufficienza di prove dei reati loro ascritti, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenu ti per altra causa. RlTlENE Risi Ernesto colpevole dei reati a lui ru bricati, considerando come unico reaLO di rapina continuata i primi cinque capi d'accusa e come unico reato di furto continuato con le contestate aggravanti per eotra rn bi talj reati. accorciandogli il beneficio della attenuante di cui agli artl. 3 11 e 65 C.P. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 30 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamenlO delle spese di giudi zio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 24.4.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Viola Attilio e Viola Roberto, detenuti dal 16. I. I942. vengono scarcerati il 24.4.1 942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Risi: per i precedenti penali no n può usufruire dei benefici di clemenza concessi con il R.D. 17. IO. 1942 n. I 156. Secondo quanto comunicato dalla Direzione della Casa di Reclusione cli Viterbo Risi Ernesto, dete nuto dal 13. l.l 942, «evade il 28. l 0.1 943 dalla squadra dei detenuti occupati al lavoro all' aperto per conto del Comando Militare Tedesco presso la Prefettura di Viterbo». La predetta Casa di Recl usione di Vi terbo ha comunkato, inoltre, che Risi Ernesto venne tratto in arresto dai carabinieri di Corchiano (Viterbo) 1'8.5. I 944 perché responsabile ciel reato cli furto aggravato e venne ristretto nuovamente nella Casa Penale di Viterbo. Il 3 l.5. l 944 fu trasferito per sfollamento alla Casa Penale cli Soriano nel Cimino (Viterbo) ed «evade, insieme con mtti gli altri detenuti, dalla suddetta Casa Penale il 5.6. l 944 a segui to dei bombardamenti aerei effettuati sul paese degli aerei delle forze armate alleate». Il 5.5.1 953 Risi Ernesto venne tratto in aresto e ristretto nelle Carceri Giudiziarie di Livorno. A segu ito del la segnalazione inviata dalla Questura di Li vorno l' Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali militari di guerra soppressi emise regolare ordì ne di carcerazione i.I 9.5.1953. li J3.6.1953 Risi viene trasferito nella Casa Pena le di S. Gimignano (Siena) e il I0.1 2.1 953 viene trasferito alla Casa Penale cli Alessandr.ia. li Trib unale Militare di Roma dichiara, con sentenza del 7.5. l 942, Risi Ernesto colpevole del reato di allontanamento illecito e lo condanna alla pena di 9 mesi di reclusione militare e con Ordinanza del 17.7. 1942 cumula la suddetta pena con quella infl itta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 24.4.1 942 stabilendo la pena complessiva in 30 anni di reclusione. Con Ordinanza ciel I0.4.1 954 il suddetto Tri bunalé mi lit.are di Renna. constatato che il D.P. 19.1 2. 195 3 11. 922 dichiara va condonaLO un terzo della pena per le condanne inflitte con ragg ravan te dello stato di guerra prevista dalla Legge 16.6. l 940 n. 582, dichiarava ricloua di un terzo, cioè di IO anni, la pena inflitta dal T.S.D.S . con sentenza del 24.4. I 942. Inoltre. rilevato che per le disposizioni conrenure nel sopracitato D.P. 19. 12. 1953 n. 922, viene condonata la metà dcl periodo della pena durante la quale il condannato «rimase in libertà» e constatato che Risi Ernesto trascorse «un periodo di libertà» dal 28.10. 1943 al l'8.5.1944 e dal 5.6.1 944 al 5.5. 1953 e cioè un periodo complessivo di 9 anni. 5 mesi e IO giorni, il suddetto Tribunale militare cli Roma dichiarava condona ti 4 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Infine il suddetto Tribunale, sempre con l'Ordinanza del I0.4.1954, dichiarava, secondo quanto previsto dal D.P. 19. I 2. 1953 11. 922, condonati altri 3 an ni di reclusione. Il ricorso di revisione speciale inoltra to da Risi Ernesto, in ottem-

SENTENZA N.170

Reg. Gen. n. 38/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato co111post0 eia: Presidente: Griffini Mario - Luogocenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Milii.are del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. \I.S.N. : Colizza Ugo, Gangemi Giovanni. Giudici Como/i M. \I.S.N.: Calia Michele, Vedani Mario, Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Villardita Salvatore, nato il 30.7. l 922 a Fiume, tornitore. Detenuto dal 29. 12. I 941 : Priori Bruno, nato il 30.8. I923 a Fiume, pasticciere. Detenuto dal 7.2. 1942. IMPUTATI del delitto cli cui agli art.l. I l Oe 628 n. J C.P. per essersi in Fiume, la notte del 29.1 2.194 1. insieme riuniti, mediante violenza personale su Petronio Gisella, impossessati per trarne ingiusto profitto, sottraendola alla stessa. una borsa contenente Lire 4 14. Con l'aggravante di cui all'art. 6 I n. 5 C.P. in relazione all'art. 1 Legge 16.6.1 940 11. 582, per aver commesso il fatto profittando delle condizion[ <li minorata difesa pubblica e privata derivanti dallo oscuramento disposto per misure belliche di prote7.ione antiaerea.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DU'ESA DELLO

s-r,uo

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TERZA PARTE: SENTF.NZF. PRONUNZIATE DAL T.S.O.S. PER I DELITTI COMUNl

OMISSIS

fMPUTATJ

P.Q.M.

del remo di cui all'art. l p.p. Legge 28.7. I939 n. 1097 per avere, dalla fine del 1941. con mezzi fraudolenti commerciato e sottratto mezzi di pagamentO all'estero in danno alreconornia nazionale.

Visti ed applicati gli artt. I IO, 628 con l'aggravante di cui all'art. 6 1 n. 5 C.P. in relazione alrart. I legge 16.6.1940 n. 582, 23. 29. 228. 229, 31 L 65 C.P.: 274. 488 C.P.P.

OM ISSIS P.Q.M.

DICHIARA Villardita Salvatore e Priori Bnmo colpevoli del reato loro ascritto e concedendo la diminuente di cui agli arll. 31 1, 65 C.P., condanna entrambi ad anni 30 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, I .5. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Villardita Salvatore. detenuto dal 29.1 2.194 1. evade dalla Casa Penale di Padova il 23.3.1944 e Priori Bruno, detenuto dal 7.2.1942. evade dalla Casa Penale di Parma in data imprecisata del primo semestre del 1944. Nei confronti di Yillardita e di Priori il Tribunale Mi btare Territo1iale di Roma, con Ordinanza del 5.5.1961. in applicazione dele disposizioni contenute nell'art. 2 lettera e) del D.P l 9. I2.1953 n. 922, riduce la pena di 30 anni a 20 anni e applica alla pena, così ridotta, un condono complessivo di 6 anni (3 anni per il condono previsto dall'ari. I D.P. 23.12. 1949 n. 930 e 3 anni per il condono previsto dalJ' art. 2 D.P. 19.1 2.1953 n. 922). Con Ordinanza emessa il 15.11. 1966 il Tribunale Militare Territoriale di Ro ma applica a YiJJardita e a Priori un ulte1fore condono di 6 mesi (art. 2 del D.P. 24.1.1963 n. 5) e controllato il periodo di pena che i due condannati hanno già espiato e rilevato che alla data del I 5. 1I . J 966 sono trascorsi più di 24 anni dal giorno in cui la sentenza emessa dal T.S.D.S. (1.5. 1942) diven ne irrevocabile ritiene che mie periodo di tempo è più che sufficiente perché si possa emettere il provvedimento di estinzione della pena previsto daJJ·arl. 172 C.P. In fatti il termine della presc1i zione deve operare sulla pena modificata per effetto degli indul ti poiché la rinuncia dello Stato ali esecuzione della pena per effetto del decorso del tempo si riferisce alla pena che in concreto sia eseguibile (V. Manzini, Trattato di Diritto penale,Yol. III pag. 534 e Massari.Rivisca Di ritto Penitenziario 1932 n. I).

Reg. Gen. n. 84/1942

SENTENZA N. 172

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S .N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mi.litare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \I.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. VS.N.: Suppiej Giorgio, Al visi Alessandro, o· Alessandro ltalo, Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: M ilos Innocente, nato il 28. 12. 1898 a lmosch (Spalato), spedizioniere doganale. Detenmo dal 1.1 2. 194 1; Cavaliero Elio, nato i I 17.7. 1899 a Corfù, dirigente di un negozio di pellicceria. Detenuto dal 6.2.1942.

Letti ed applicati gli aru. I p.p. e 2 Legge 28.7. 1939 n. 1097: 29. 312. 240 C.P.; 274,488 C.P.P. dichiara Milos Innocente e Cavaliero Elio responsabili ciel reato in epigrafe ad essi ascritto e condanna Milos ad an ni sette di reclusione e a lire trentacinquemila di multa e Cavaliera ad anni sei di reclt.1sione e a lire trentamila di mul ta, nonché al pagamento in so.lido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. colla conseguenza per entrambi della interdizioni perpetua dai pubblici uffici: e, ordina che a pena espiata, siano espulsi dallo Stato, ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 4.5.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTJZJE DESUNTE DAI FASCJCOU DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza comenuti nel R.D. 17.10.1942 n. 1156 il T.S.D.S. dichiara. con Ordinanza elci 17. 12.1 942. condizionalmente condonati sia a Milos Innocente che a Cavaliere> Elio 3 anni di reclusione e l'intera mul ta determinando la residua pena da espiare in 4 an ni per Milos e in 3 anni per Cavaliero. Pen.anto Milos Innocente, detenuto dal I.J 2. 1941. viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona iI 1.1 2. I 945. Istanze di grazia inoltrate dal Milos e dalla moglie nel novembre del 1942 non vengono accolte. Cuvaliero Elio, detenuto dal 6.2.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 6.2.1945. Ne.i confronti di Cavaliera Elio la mis ura di sicurezza della espulsione dallo Stato viene revocata dal Ministro di Grazia e Gi ustizia con decreto del 30. 12. 1950. NOTA: La Commissione Istrunoria rin viò, con sentenza n. 19 del 21.4.1942, al giudizio del T.S.D.S. anc he i latitanti : Kauders Gugbclmo, nato il I 6.6. I 902 ad Ohiningen (Germania); Sinai Maurizio, nato il 15.10.1905 a Costantinopoli (Turchia). Dai registri generali ciel T.S.D.S. non risulta che sia stata emessa una sentenza del T.S.D.S. nei confronti dei suddetti imputati.

SENTENZA N. 192

Reg. Ccn. n. 158/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotcncme Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. VS.N. : Rossi Umbetto. Colizza Ugo, Cisotti Cru'lo. Giudici Consoli M. VS.N. : Bergamaschi Carlo. Pompili Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Fiore Amonio, nato il 6.7. 1907 a Grumo Appula (Bari). Camicia Nera nella l29a Legione, detenuto dal 16.12.1 941; Di Lella An tonio, nato il 20. IO. I 900 a Rodi Garganico (Foggia), venditore am bulante. detenuto dal 15.12. 194 1.


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PER l DF.LITl'I COMUNI

IMPUTKfI Encrambi: del del i no di cui agli arn. I IO. 6 I n. 5 e 9 C.P.; 629 cpv. stesso codice in relaz ione al l'art. l Legge 16.6. I 940 n. 582, per avere, verso le ore 19.30 del 23. l 1. 194 1, in Pescara, a fine cli trarre ingiusto profi tto, mediante minaccia e profi ttando delle condizioni di smin ui ta dil'e sa djpendenti dallo stato di guerra, nonché abuso da parte del Fiore dei poteri derivantigli dalla sua qualità di camic ia nera acldetrn al servizio annonario. costretto Di Marco Americo a consegnare il portafoglio contene nte Lire 200 (d uecento) e un fiasco d 'olio. Il Fiore Antonio, ino ltre : di altro delitto cli cui agli arrt. 61 n. 5,629 cpv. l O C.P. in relazione all'ait. I Legge 16.6.1940 n. 582 per avere, verso le ore una del 30.4.1 941 a fine di trarne ingiusto profili.o, mediante minaccia e profittando delle condizioni cli sminuita difesa dipendenti dallo stato di guerra, costretto Remigio Pasquale a consegnare il proprio po1tafoglio contenente poco più cli lire cento e alcu ne can e personali. Il Fiore Anton io, infine: del de litto di cui all'an. 498 C.P. in re lazione all'art. I lettera b) del la Legge 16.6. 1940 n. 582 per essersi abusivamente attribuito, nelle circosta nze cli tempo e di luogo di cui al capo b) il grado di brigadiere di Pubblica Sicurezza. OMISSIS

P.Q.M. Visti g li artt.3Legge4.6. l 93 1 n. 674; l R.D.L.'15.12.1936 11.21 36: I R.D.L.9.12.194 1 n. 1386: 479 C.P.P. ASSOLVE Fiore Antonio e Di Lella A ntonio elci reati ag li sLessi ascritti per insufficienza cli prove e ordina che sia no in libertiì se non deteouti per altra ca usa. Roma, 15.5 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Preside nte e dei G iudici.

SENTENZA N.193

Rcg. Gcn. n. 379/1942

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TERZ,\ PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

TRIBUNALE SPF.C IAI.F. PER LA DIFESA DELLO STATO

Il Tribuna le Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presiden1e: Tringali Casanuova Antonino - Luogotene nte Generale della IVI. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore M ilitare de l Re l mp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Ross i Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N. : Suppiej Giorgio. Al visi Alessandro, Barbera Gaspero, Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Grattarola 1èresa. nata l' 11. I 2.1898 a Nizza Monferrato (Asti). possidenLe. Detenuta dal 2 I .3.1942: Massetti Severi no, nato il 14.5 .] 899 a Montalclo Scaramp i (As ti), panettiere. Detenuto dal 29.3. 1942.

b) di concorso ne l reato cli cui agli artt. 110,368 cpv. l ° C.P., per avere, in concorso fra loro. ed in occasione degli accertamenti per il reato sopra specificalo, calun niosamente inco lpata Casel la Pia. che sapevano innocente, del reato da loro stessi commesso. OMISSIS

P.Q.M . Letti ed appl icati gli anicoli 3, I O cpv. Legge 8. 7. I94 l n. 645; 36. 29, 229, 230 n. l , I l O C.P.; 74. 488. 479 C .P.P. DICHIARA O

Grattarola Teresa e l\fassetti Severino responsabili del de litto di cui all'art. 3 cpv. l della rubricata legge annon aria, così modificata )'imputazione di cui alla leLtera a) dell'epigrafe, e li assolve per insuffic ienza di prove dal clcl itLO di calunnia ad essi ascritto, e co ndanna Grattarola ad anni diec i d i reclusione e a lire ventimila cli mulrn e Massetti ad an ni se tte di reclusione e a lire quattordicimila d i multa, nonc hé in solido al pagamento delle spese process uali e c iascuno al pagame,\ to delle spese di propria custodia preventiva; colla conseguenza per en trambi della interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordina che siano sottoposti alla libertà vigilata. ordina che questa sentenza sia pubblicut.a a norma cli legge nel giornale «Il Lavoro» di Genova. Roma , 16.5. 1942 - Anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZlE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Grattarola: cletenuw dal 2 1.3.1942 viene scarcerata dalla Casa cli Rec lusione per Donne cli Perugia il 15.6.1944 a seguito dei no1i eventi bellici «per ordine emesso dal Primo Presidente della Cmie di Appello cli Perugia». Masse1ti: detenuto dal 29.3. l942 viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Alessa11d1i a iJ 4.3.1944 a seguito di ordine scarcerazione emesso il 3.3. J944 eia! Giudice cli Sorvegl ianza di Alessandria «perché il Massecti, richiamato alle armi, doveva essere avviato al Comando della 38" Legione CC.NN. di Asti». Con Ordi nanze emesse dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 23.7 .1 945 nei confronti cli Grattarola Teresa e il 29.4.1950 nei confronLi della Grattaro la e ciel Massetti Severino vengono concessi i condoni previsti del R.D. 5.4. l944 n. 96 e dal D.P. 23.12. 1949 n. 929. Con sucessiva Ordinanza clclr 11 .2.1954, emessa sempre dal Tribunale i'Vlili tare Territoriale cli Roma, l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie emesse nei confromi della Grattarola e del Massetti dal T.S.D.S. con sentenza del 16.5.1942 viene dichiarata cessala per l'a mnistia concessa con D.P. del 19.12.1953 n. 922.

SENTENZA N. 194

Rcg. Gen. n. 366/1942

Il Tri bunale Speciale per la Difesa dcllo Stato co mposto da: Presidente: Tringali Casanuova An tonino - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Procu ratore Mi litare ciel Re l mp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N : Suppiej Giorgio, Al visi Alessandro. Barbera Gaspero. Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente :

fMPUTATI

SENTENZA

a) cli concorso nel reato di cui ali' art. I I OC.P. I O della Legge 8.7.1941 n. 645, per avere. in concorso fra loro, qua li eserce nti in una panetteria in Genova, sottratt.0 al normale consumo q ui ntal i 20,29 di farina di grano, che hanno clandestinamente venduta a.i diversi di enti. a prezzi fortemente maggiorati, senza r itirare i prescritti tagliandi de lle tessere annonarie;

nel procedimento penale a carico di: Malafronte tvfatteo, naw il 29.1 1. I 896 a Gragnano (Napoli), paneLtiere, padrone, proprietario d i un panificio. Detenmo dal 24 3. 1942:


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Malafronte Alfonso, nato il 12.11.1924 a Gragnano (Napol.i), panettiere. Detenuto dal 24.3. 1942; fozzino Francesco. nato il 4. 1.1912 a Gragnano (Napoli), operaio panettiere. Detenulo dal 24.3. 1942; Attanasio Tommaso. nato il 23.8.1909 a Gragnano (Napoli). industriale. Delenuto dal 24.3.1942. TMPUTATI a) del delitto di cui ali' art. I della Legge 8.7. J941 n. 645; 110, 8 I C.P. per avere, in concorso fra loro sottratto al comsumo normale mere.i di rilevante entità al fine di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato; b) del delillO di cui agli artt. 440 p.p., I I O, 81 C.P. per avere adulterato sostanze destinate al!' alimentazione (pane) rende ndolo pericoloso sulla salute pubblica. In Gragnano (Napoli) fino al J8.3. 1942. lN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di istrnttoria e rito sommario i suddetti imputati con atto di accusa del P.M. in data 27.4 u.s. furono rinviati a gi udizio per rispondere dei fat ti delilluosi sop ra. in epigrafe, enunciati. All'odierno dibauimcnto come, peraltro, in istruttoria, i prevenuti hanno respinto gJj addebiti ad essi contestali, ma per le prove testimoniali e peritali e per le altre risultanze processuali si è accertato quanto segue. Nel mattino del 18 marzo u.s., la qualità del pane nerastro e disgustoso venduto dall'esercente di Gragnano Malarronte Matteo e da lui stesso confezionato con l'ausilio del figlio Alfonso e dell'impastatore fozzino Francesco, aveva suscitato malcontento e proteste da parte degli acq uirenti. Pertanto le locali Autorità disposero il sequestro del quantirncivo del pane ancora invenduto, in Kg. 84 sui cento confezionati. e ne prelevarono un campione per l'anaJjsi. Da ques ta risultò un concenuw di terriccio. sabbia e frustoli di sostanze vegetali diverse, così da giustificare il giudizio che la merce potesse essere destinata solo per l'alimentazione del bestiame. La perizia sanitaria confermò, poi, che essa si presentava pericolosa per la sa.Iute pubblica a causa dei gravi disturbi cu i poteva dar luogo. Era evidente che il Malafrome Matteo aveva sottratto allo scopo di trarne lucro un certo quantitativo di farina da quello assegnatogli per la panificazione. sosti1uendolo con uno sfarinato di ghiandole, truccioli di granoturco, canne da zucchero sfruttate ed altri elementi estranei, usaci per il mangime del bestiame essendosi nel contempo verificatosi che la farina fornita da altri panifici di Gragnano dello stesso mulino, che aveva servito la fa.rfoa al Malafronte, non presentav.i quegli inconvenienti. Non è stato possibile accertare se in precedenza il Malafron1.c Matteo abbia esplicata simile delittuosa attività. [I MaJafrome Matteo ha asserito di essersi il fatto accidentalmente verificato senza il concorso della sua volontà; tanto che egli, venuto a conoscenza, della infornata del pane era riuscila cattiva, si era affrettato a sollecitare la sospensione della ve ndùa rivolge ndosi perciò al Caposquadra della M.V.S.N. Guadagno Ciro. il quale si era subito recato sul posto e aveva provveduto alla sospensione della ve ndita. Ma è risultato, invece, anche per dichiarazione dello stesso Guadagno e deJJ'altro teste Vigile Urbano Imperatore Francesco, che il Malafronte Matte si era mosso dalla panetteria, qu.indo una certa quantità di pane era stata venduta e le proteste degli acq ui renti si erano diffuse. Evidentemente ciò aveva rite1mto di fare per evitare a se le prevedibilj conseguenze di un fatto ormai di dominio pubblico di cui già sapeva di essere responsabile. Pertanto nei fatti come dianzi accertati, il Collegio ravvisa gli est.remi giuridici dei reati di cui agli artt. 440 C.P. e 3, IO cpv. della rubricata legge an nonaria anziché del rubricato art. l della stesse Legge annonaria, perché nel caso concreto difetta l'elemento della rilevante entità di cui al detto art. J e in tal senso ritiene il dovere modificare i capi d'imputazione (esclusa per gli entrambi resti per quanto si è accertato la circostanza di cui all'art. 81 C. P.). Commisurando la pena alla entità del fallo, al pubblico turbamento suscitato in loco e alle particolari continge nze repu ta giusto condannare il Malafronte Matteo ad ann i I O di reclusione e a lire L0.000 di multa per il delitto di cui aU' art. 3 IO cpv. della rubricata Legge annonaria e ad anni 5 di reclusione per il delitto di cui all'art. 440 C.P., cumulati materialmente ai sensi dell'art. 75 C.P. ne conseguono il pagamento delle spese processuali e di custodfa preventiva (artt. 488 e 274 C.P.P.) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art.. 29 C.P.) la libertà vigilata (,trt. 230 n. l C.P.) e la pubblica-

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S. PER I DELITTI COMUNI

TRIBUNALE SPECIALE PER l,,A DIFESA DELLO STATO

zione della sentenza (alt. 11 della Legge annonaria ru bricata e art. 48 C.P. in relazione all'art. 36 C.P.) per la pubblicazione di cui al I O cpv. di detto art. 36 C.P. il Tribunale designa il giornale «II Mattino» ili~~i.

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Quando agli altri rubricati , l' Attanasio era stato incriminato perché fu ritenuto che lo sfarinato. d1 cui Malafronte Matteo si era servito per sostituire la farina di pre?crizione, sarebbe stato prodotto da Gra<rnano unicamente nel molino delrAttanasio. Però, mentre, come hanno assicurato anche I testi Guadagno e Imperat0re. al tri molirli in Gragnano producono sfarinati del genere, nesstrna prova _è emersa circa la provenienza dello sfari naLO adoperato dalla circostanza dal Malafronte. Pertanto il Colleoio ritiene di dover assolvere I' Auanasio per non aver commesso il fatto . Malafronte Alfonso e lozzir;o erano stati rinviati a giudizio per avere concorso nei reati commessi dal Malafrontc Matteo. Per quanto concerne il mi norenne Malafronte Alfonso, a prescindere da qualche incertezza sulla capacità di intendere e di volere, non sono emerse prove suffic1ent1 ill ordme alla sua consapevolezz_a delle malefatte del proprio padre Matteo, il Collegio, pertanto ritiene di do verlo assolvere per insufficienza di prove. Anche per insufficienza di prove si riliene di dover assolvere lo I?z~mo,_~he, del reato. aveva mansioni pura mente materiali, perché, di notte, impastata la farnia col lievao gia preparato in precedenza dal Malafronte Matteo, non sono emersi elementi sufficienti circa la sua colpevolezza relati vamente alla sottrazione della farina di prescrizione operata dal Malafronte Matteo e alla inunissione nella panificazione dello sfarinato in crimine. Pertanw de_ve essere ordinata la _scarcerazione di Attanasio Tommaso, di lozzino Francesco e di Malafronte Allonso, se non detenuti per altra causa. P.Q.M. Letti ed applicati gli articoli 3 cpv. 1° della Legge 8.7.194 1 n. 645. 29. 36. 73,230 n. I e440 C.P. 274,479,488 C.P.P. DICHIARA O

Malafronte Matteo responsabile. dei delitti di cui agli ant. 3 cpv. I della rubricata Legge anno_na~ ria e 440 del codice penale, così modificata l'accusa, e, cumulate le pene, lo condanna a l 5 anm d1 reclusione e a lire I0.000 di multa nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva: con le conseguenze della i.nterdizione perpetua dai pubblici uffici e della libertà vigilata, ordina . che questa senten:a sia pubblicata, a nonna di legge sul giornale «Il Mattino» di Nap~li. Assolve Attanasio Tommaso per non aver commesso il fatto e Malafronte Alfonso e lozzrno Francesco per insufficienza di prove in ordine ai reati loro addebitati e ne ordina la scarcerazione, se non detenuti per altra causa. Roma. 16.5. 1942 - Anno XX. Sc<,uono ie firme del Presidente e dei Giudici. AL~'lnasio Tommaso, Malafronte Alfonso e lozzino Francesco, detenuti dal 24.3.1 942, vengono scarcerali il 16.5.1942. ,

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE TI T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza emessa il 17.12.1 942, per effetto dei provvedimenti cli cl~menza emessi con il R.D. 17.10. J 942 n. 1156, condiz,ionalmente condonati 3 an ni di reclusione inflitti a Malafrontc Matteo. . Per effetto delle disposizioni contenute nel R.D. 5.4. 1944 n. 96 iI Tribunale Mi~itare Territ~riale eh Roma dichiara, con ordina1.1 za del 2.5.1945, condonati altri 3 anni di reclusione e hre 3.000 di_multa .. In sede di oiudi zio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10.1944 n. 316) la Corte d'Appello d1 Napoli condanna con :entenza del 26.3. 1946 Malafronte Matteo alla pena di I l anni di reclusione e lire 8.000 di mult,1 confermando i condoni concessi dal T.S.D.S. con Ordinanza del I7.12.1942 e dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del 2.5.1945. Il rie.orso inoltrato dal Malafronte viene respinto da lla Corte di Cassazione con sentenza de~ 23.6. 1947. Per la scarcerazione di Mala fronte Matteo, dete nuto dal 24.3. l 942, provvede la Corte dt Appello di Napoli .


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TERZ/1 PARTE: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S .D.S. PER I DELITTJ COMUKI

TR IBUNALE SPEClALE PER LA DTFC:.SA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 98/1942

SENTENZAN. 195

Il Tiibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogoteocote Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N.: PalmentolaAldo, Palmeri Gaetano, Leonardi Nicola, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a cru·ico di: Ciocci Giorgio, nato il 14. 12.19 14 a Roma, cassiere di banca. Detenuto dal 22.1 l.1941; Scaglietta Giuseppe, nato il I0.8.1 894 a Roma, impiegato privato. Detenuto dal 22.11.1941; Moreni G. Battista, nato il 17.6. 1900 a Castellare (Imperia), Maresciallo CC.RR.. Detenuto dal 29. 11.1941; De Simone Oronzo, nato il 9.6.1 913 a Lecce, industriale. Detenuto dal 22.1 1.1941; Lugari Francesco, nato il 16.6.1897 a Roma, impiegato del Vaticano. Detenuto dal 23.11. 1941 ; Marchelli Giorgio, nato il 23. 11. I 897 a Roma, impiegato notarile. Detenuto dal 22.11.1 941; De Rouvier Ferdinando. nato il 26.4. 1892 a Roma, possidente. Detenuto dal 21.11.194 1. IMPUTATI dei delilli di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P.; I Legge 28.7.1939 n. 1097 ed I R.D.L. 3.9.1 941 n. 882 per commercio fraudolento e continuato di uro e di valute estere in danno del l'economia nazionale e tale da deprimere il corso della valuta. Il Ciocci e lo Scaglietta. anche: del delillo di cui agli artt. I IO, 646, 61 n. 11 C.P.; per appropriazione indebi ta con abuso di relazioni d'ufficio, di Lire 39 l mila e cent. 95 i n danno della Banca Augusto Fabrizi. Reati commessi in Roma e in tenitorio svizzero fra il setLembre ed il novembre 1941. OM!SS'IS L'Ufficio speciale di P.S. presso la Prefettura di Roma aveva potuto accertare che degli individui si erano organizzati per svolgere clandesti.namente commercio d'oro e traffico di valuta estera. Perciò furono eseguite dai competenti uffici di osservazione abili indagini e così fll possibile accertare che taluni. speculatori facevano capo alla Banca Augusto Fabrizi per compiere la propria attivitfL criminosa. Secondo le concordi di.chiarazioni dei maggiori responsabili risultò che il rubricato Maresciallo dei reali carabinieri Moreni Giovanni Battista, addeuo al Ministero degli Affari Esteri in qualità di corriere di Gabinetto faceva, per tale suo specifico incarico, molti viaggi all'estero. Poiché era correntista, da cinque annj, della Banca Fabrizi ebbe modo cli contrru-re rapporti di amicizia con il Direttore Geiger Otto, suddito tedesco, con il coimputato contabile Scaglietta Giuseppe e con il rubricato cassiere Ciacci Giorgio. Pertanto, parlando amichevolmente di affari, nel settembre del 194 1, con lo Scaglietta e con il Ciocci l'argomento cadde sul blocco dell'oro e il Moreni promise di consegnare allo Scaglietta e al Ciocci delle monete e dei lingotti d'oro che avrebbe acquistato all'estero. OMISSIS Dalla perquisizione domici liare operata nell'abitazione del Moreni furono sequestrati due assegni: uno del Banco di Roma ciel valore di 4.000 franchi svizzeri e uno del Credito Italiano del valore di 499,85 franchi svizzeri che facevano parte della val uta estera cedutagli dallo Scaglietta e dal Ciocci per l' acquisto dell'oro in Svizzera. Vennero sequestrati, inoltre, altri assegni del valore complessivo di liJ-e 28.000 in favore della moglie del Morcni e altri in suo favore e, inoltre, hre 100.000 in buoni postali fruuiferi. In sostanza i giudicabili Ciocci e Scaglietta si erano particolarmente dedicati. per mezzo di loro fid uciari, ad incettare oro proveniente dall'estero, in prevalenza dalla Sviz,zera, pagandolo con denaro della Banca a prezzo di gran lunga superiore a quello ufficiale stabi lito dalla Banca d'Italia e riven-

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dendolo poi a prezzi alti in modo da realizzare un sicuro guadagno oscillante fra le 10 e le 25 lire per grammo. Uno dei fornitori più assidui era i.I Moreni che pot.é forn ire, tra il settembre e il novembre J 94 1, milleduecento monete d'oro per un peso complessivo di oltre 8 chilogrammi e al prezzo di 9597 mila lire al chilogrammo. Come controvalore del le prime partite fornite, come riferiscono il Ciocci e lo Scaglietta, il Moreni accettò valuta italiana, ma successivamente pretese valuta e~tera (dollari e franchi svizzeri) perché solo con la suddetta valuta avrebbe potute> fare acquisti dato che la nostra lira veniva rifiutata dai venditori elvetici. Pertanto il Ciocci e lo Scaglietta, al fine di assicurare la normale forn itura clell'oro,ccrcarono a mezzo dei loro «galoppini>>cli procurarsi anche una fornitura clandesti1rn di dollari e franchi svizzeri. Trovarono il forniture di rnle valuta nella persona di Lugari Francesco il quale effettuava l' illecito traffico in territorio del Vaticano, pensando in tal modo di esimersi dalle responsabilità penali. Il Lugari , quale impiegato presso il Vaticano. aveva la possibilità di incontrare e frequentare cittadini stranieri dai quali oueneva, con faci lità, ciò che gli occorreva. Infatti, in un solo bimestre. ebbe la possibilità di consegnare al Ciocci e allo Scaglietta circa 4.000 doJJru·i al cambio di 53 lire (contro quello ufficiale cli circa 20 lire) e 6.000 franc hi svizzeri al cambio di lire 14 di dieci lire superiore a quello ufficiale. Le suddette somme cli denaro ven nero consegnate dal Ciucci e dallo Scaglietta al Moreni per il pagamento dell 'oro ricevuto. i\ltro fornitore di oro era anche De Simone Oronzo il quale vendette, complessivamente. al Ciocci e al lo Scaglietta quauro lingotti di oro ciel peso di un chilogrammo per la somma di lire 95.000 per ciascun chilogram mo. Tali lingotti, provenienti dalla Svizzera. venivano procurati dal commerciante svizzero Holtz Enrico, già correntista della Banca fabrizi. quando risiedeva in Italia ecl era amico del De Simone. Trami te di tale operazione era il corriere Balboa-Lupez Giuseppe, il quale ri tirava i lingotti in Svizzera e li portava in [t.alia per consegnarl i al De Simone. Nei confronti di Balboa-Lopez, che agiva, com'è ovvio. d · intesa fra i due speculatori. questo Ufficio, nel]' attesa dell'esito di accertamenti ci.rea l'esistenza cli una possibile immunità diplomatica. disponeva lo stralcio degli atti relativi al Balboa per r ulteriore separato corso cli giustizia (Vedi <<Nota»). Nei confronti di Holt7. è stato. invece, ordi nato lo stralcio degli atti e il ri nvio dell'udienza a causa della sua latitanza (Vedi «Nota»). OMISSIS Ebbe a dare delittuosa collaborazione anche il coimputato Marche ui Giorgio, mollissime volte condannato per i reaci comuni: truffe, forti. falsi etc. tanto eia essere chiamato il re degli assegni circolari, già studente di legge ed irnpiegaco notarile. Ave ndo avuto occasione di freq uentare la Banca Fabrizi e di stringere rapporti di amicizia con il Ciocci e lo Scaglietta da costoro fu messo al corre nte della loro attività clanclestim1 e in m1 secondo momento fu incaricato di piazzare delle partite di oro sul mercato di Roma; infatti furono vendute, per mezzo del Marchetti. 200 rnonere di oro. OMISSIS Tutti i fatti esposti risultano esaurientemente provai.i per le ammissioni degli stessi imputati, a nulla potendo valere di fronre all'evidenza delle circostanze accertate. le proteste cli. buona fede inoltrate da alcu ni di essi, appoggiandole ad un' asserita.ignoranza della legge penale che, comunque non potrebbe scagionar!i. Pertanto i suddetti imputati si sono resi colpevoli. con la loro azio ne delittuosa, dei reati loro addebitali per commercio fraudolento e continuato cli oro e di val ute estere in danno dell 'economia nazionale. Il Lugru·i, però, deve essere assolto per non aver commesso il fauo dal rcalO di commercio dell'oro, poiché è stato provato che egli non ha partecipalo al commercio dell'oro,rna ha solo dato la sua cooperazione al traffico della val uta. Il De Rouvier. invece, deve essere assolto per insufficienza di prove dei reati addebitategli in quaiuo non sono emersi a suo carico elementi sufficienti di colpevolez,za; pertanto deve essere immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa. Il Ciucci e lo Scaglietta erano stati rinviati a giudizio anche per rispondere del reato di appropriazione indebita perché nelle losche operazioni facevano uso personale del denaro della Banca. Il Collegio. però. non puù non osservare che essendo avvenuta la immediata reintegrazione alla


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TER7.A PARTE: SF.NTENZE PRONUNZIATI! D.'\L T.S.D.S. f'ER I DP.Lrrn COMUNI

TR IBUNALE SPECIALE PF.R LA DJFF.SA DELLO STATO

Banca della somma usata. può nascere i I dubbio che invece i due agenti della Banca (en1rambi anche azionisti della Banca) agissero non già in proprio. ma nell' interesse della stessa Banca. Per tale motivo il Collegio ritiene che i suddeui imputati devono essere assolti del reato di appropriazione indebiw per insuflicienza di prove. Il Collegio, infine. non può non tenere presenw gli ottimi precedenti patriouici del Maresciallo dei reali carabinieri Morcni il quale. durante ltltto il suo periodo di servizio militare si è reso un benemerito deUa Patria come valoroso combattente decorato al valore militare e, inohre. anche per particolari servili di comrospionaggio compiuti anche in Francia. In tale Nazione venne accusato di tale sua at1ività segreta e dopo aver lungamente ~offerto il carcere preventivo finì per essere condannato a dieci anni di lavori forzati venendo liberato dopo la vittoria delle for,e armate dell'Asse. Pertanto accertata la responsabililà penale degli imputati. esaminate le loro richieste difensive. tenuti presenti i pessimi precedenti penali del Marchetti e gli ottimi precedenti. anche patriottici. di altri imputati e in panicolare quelli del Maresciallo dei carabinieri Morcni Giovanni Battista e consideraca la nnrura panicolare dei reati commessi in momenti gravi per le Nazioni in guerra, il Tribunale ritiene opportuno inlliggere le seguenti pene. Per il disposto degli aru. I IO. 81 C.P. e l della Legge 28.7.1 939 n. 1097 a Ciocci 4 anni e lire 20.000 di multa. a Scaglieua 4 anni e lire 10.000 di multa. a UJgari 3 anni e lire 10.000 di multa. a Marchetti 2 anni e lire 5.000 di multa, a Moreni e Dc Si monc I anno e lire 5.000 di mull,t ciascuno. Ai sensi degli artt. I [O. 81 C.P. e J R.D.L. 3.9. 1941 n. 882 a Ciacci 4 anni e lire 30.000 di multa. a $scaglietta. De Simone e Marchetti 3 anni e lire L0.000 di multa ciascuno e a Moreni 3 anni e lire 5.000 di multa. Ed operato il cumulo delle pene (art. TJ C.P.) condanna complessivamente: Ciocci ad anni 8 e lire 50.000 di multa: Scaglietta ad anni 7 e lire 20.000 di mullll; Moreni ad anni -4 e lire I0.000 di multa: De Simone ad anni 4 e lire 15.000 di multa: Lugari ad anni 3 e lire 10.000 di multa. Tuili con la reclusione, con la interdizione dai pubblici uffici per la du rata di cinque anni. con la libertà vigilata. con il pag,unento in solido delle spese processuali. con il pagamento delle ~pese di custodia preventiva. ollre ogni altra conseguenza di legge. Poich~ il Morcni e il De Si mone quando commisero il reato erano militari. come lo sono ancora. nei loro confronti si deve sostituire allu reclusione ordinaria. la reclusione militare. Jnoltre risultando che le monete, le verghe d·oro, nonché le somme di denaro tr:me dall'illecito commercio (il tutto in giudiziale ~cquestro) hanno attinenza con i commessi reali si deve ordinare la confisca. P.Q.M. Visti ed applicati gli mtt. 11O, 8 I cpv. C.P.: I Legge 28.7. I939 n. I 097 ed I R.D.L. 3.9.1941 n. 882; 23. 29. 73, 9.9. 228. 229, 240 C.P.; 274. 479. -488 C.P.P.; 27 C.P.M. DICll!ARA ass~lti per. insufficienza di prove: De Rouvier Ferdi mrndo dai reati ascrittigli, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per alu·a causa: Ciocci e Scaglietta dal solo deliuo di cui agli am. 11 O. 646, 61 n. 11 C.P.: e per non aver commesso il fano. Lugari, dal solo addebito di commercio dcll' oro ru bricatogli. RITIENE . tutti ad eccezione dell'assolto Dc Rouvier colpevoli degli altri reati ad ognuno ascritti, ed operato 1I cumulo delle pene complessi v~1mente condanna: Ciacci ad anni 8 e Lire 50.000 di mulrn; Scagliclta ad anni 7 e Lire 20.000 di multa: Moreni ad anni 4 e Lire I0.000 di muha; De Simone ad anni 4 e Lire 15.000 di multa; Marchetti ad an ni 5 e Lire 15.000 di mulla; Lugari ad anni 3 e Lire 10.000 di multa. Tutti con la reclusione. con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. con la libertà vigilata. col pagamento in solido delle spese di giudizio. col pagamento delle spese di prevemiva custodia. ol1re ad ogni altra conseguenza di legge. La pena della reclusione ordinaria è sostituita, nei confron1i del Moren i e del De Simone con la reclusione militare. Ordina la confisca delle monete e delle verghe di oro sequestrate, nonché delle somme di denaro tratte dalrillccico commercio e con esso aninenti.

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Roma. 19.5.1942-AnnoXX. Seguono le fiime del Presidente e dei Giudici. Dc~Rouvier. detcnuto dal 21.11 .1 941. viene scarcerato il 19.5.1942. NOTIZIE DESUNTE DAl FASCICOLI DI ESECUZIONE Il T.S.D.S. dichiara. con Ordinanza del 19.11.1942. per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 17.10.1942 n. 1156. condiz.ionalmeme condonati. per indulto. 3 anni di.redusion~ della pena complessivamente riponata da Ciocci_?iorgi~. Sc~gl ieua Giu:ep~e, M?re111 Giovan~, Battista e Dc Simone Oronzo e l'intera multa per C1occ1e Scaglietta nonche la 111tcrd1Z.1on~ ~emponi: nca dai pubblici uffici riportata da mtti. determinando la residua pena in 5 anni per Cio~c1. 1~ 4 ann'. per lo Scaglietta e in J anno ciascuno per Moreni e De Simone, ferma restando per tllttl la misura d1

sicurezza. . Dichiara. inoltre. condonata condizionalmente. per indulto. la residua pena deUa reclusione eh~ Luuari Francesco avrebbe dovuto ancora espiare confermando la liberazione del Lugari ordinata. a'. se:Si dell'art. 593 C.P.P.. dal la Procura Generale del T.S.D.S. in dalil 20. L0.1942. Pertanto Lugan Francesco. detenuto dal 23.11.194 l. viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo il 23.1 O. I 9~2. 11 Ministro di Giustizia (Pesenti) comunica. io data 3. I .19-1.4. che n Ciocci Giorgio e a Scaghella Giuseppe è stato concesso, per grazia. il condono condizionai~ della residua pena da espiare. _ . Pertanto Ciocci Giorgio. detenuto dal 22.11.1941, viene scarcerato dalla Casa Pen,llc d'. Ci\'itavecchia il 22.1. 194-1.. Seaglieua Giuseppe. detenuto dal 22.11.1941, evade dalla ca~a Penale di Spoleto il 9. 11.1943 e si «costituisce nelle Crm.:cri Giud!ziarie di R~1~a il 18. 12. 1.94~»:. Il 13: 1.1?~6 viene scarcerato in ottemperanza a quanto è stato comu111cato dal M1111~u·o della G1usuz1~ (P~se~t.1) '.n data 3.1.1944. Morcni Giovanni, detenuto dal 29.11.1941, viene scarcerato dalle Carcen Gmd1Z1ane di Roma il 29. i J.1942. MarchelLi Giorgio: per i precedenti penali ( l 8 condanne dal 27. l. 1?21 al 3 l .5.192~) non può usufruire dei benefici di clemen1.a concessi con il R.D. 17 .1 O. I 942 n. 1 l:>6. Con provv~d1mento e~cs~o dalla Procura Gencnile del T.S.D.S. il 9.4.1943 la pena pecuniaria di lire 15.000 vien~ co~verrnarn 1recento ,1iorni di reclusione. Pertanto Marchetti Giorgio. detenuto dal 22. l l .1941, term1nera d1espiare la pen: principale il 22.11.19-46 e la pena pecuniaria convertita in reclusione il 18.9.1947. . Marcheui Giornio evade dalla Casa Penale di Civitavecchia il 30. J.194-1.. Tratto nuovameme m arresto venne «inu~ dotto nel Carcere Giudiziario di Roma» il 22.11. 1946 e terminerà di c~piare la pena il 30.6. 1950. Il Marchetti, però. nel periodo di tem po intercorrente dal 3.2. L944 ~I .'~~!io 1944. ha «compiuto ani diretti a frustrare rattivicà bellica delle truppe tedes.che» c. p~r cale atuv1ta il competeme Comando Regionale Marchigiano gli ha concesso la qualifica d1 «pa.111g1ano c?mba_n~nte». . Per la concessione della suddetta qualifica al Marchetti può es~cre concessa I ammstrn clargna , 194-4 n• 96. Pertanto il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara. conI con 1·1 R• D• )- ..... Ordinanza del 30. J2. J947. estinti per amnistia i reati per i quali il Marcheui ~enne condan~ato da. T.S.D.S. con sentenza del 19.5.1942 e conferma la scarcerazione di Marchetti Gior~t~ ordmala, ru sensi dell'art. 593 C.P.P.. dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali militari di guerra soppres~1 11. I8. ~O.I ?-17. Una istan1.a di revisione speciale (D.L.L. 5. J0.1944 n. 316) inoltrata da Marchelll G1org10 viene . . . . . . respinta dalla Corte di Appclln di Roma con sentenza del 31.7.1947. Dc Simone Oronzo:. detenuto dal 22. J1. 1941 . viene scarcerato dalle Carceri G1ud1wme d1 Roma il 22.11.1942. SENTENZE DI RlABIL1TAZ10NE Lugari Francesco viene riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 23.2. 1950. d' R 1·1 Scaglietta Giuseppe viene riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello 1 orna ·1 29.12.1950. · De Simone Oronzo viene riabilitato con &emenza emessa dalla Corte di Appello d1 Roma 1 d 304 1949 l7.4. l9SO. Morcni G. Battista viene riabilitato dalla Conc di Appello di Genova con ~entenza cl . . . : li Tribunale Supremo Militare ha dichiarato. con sentenza del 19.7.1950 che gli effetti della nab1-


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TERZA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUN I

TRI.BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

litazione concessa dalla Corte di Appello di Genova siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale mili.tare della condanna. NOTA: Nei coofronti di Bal boa-Lopez Giuseppe nato il 12.1 2. 190 1 a Largo (Spagna), corriere, (citato a pag. 3 della sentenza emessa dal T.S.D.S. il [9.5.1942) il Pubblico Ministero ha ritenuto in fonda ta la den unzia e con provvedimento emesso il 21.2.1943 ha ordinalo. a norma dell'arl. 74 C.P.P.. l'archiviazione degli alli. Gli atti processuali realtivi al latitante Holtz Enrico, nato il 9.3.1898 a Gossan (Svizzera), commercia nte. (citato a pag. 3 della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 19.5. 1942) vennero trasmessi, dopo la soppressione del T.S.D.S. alla Procura del Tribunale Militare Territoriale di Roma. Il Giudice Istruttore del predetto Tribunale ha dichi1u·ato, con senten;,:a del 3. .1.2.1956. di non doversi procedere nei confronti di Holtz Enrico in ordi ne al reato addebitatogli perché il fatto non costituisce reato e ha ordinato la revoca dell'ordine di cattura. SECONDA NOTA: L'Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la Prefett ura di Roma denu nziò, insieme con gli imputati giudicati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del l 9.5.1942, anche i sottoelencati 33 coimputati : BellinaLO Ettore, nato 1'8. l 2.1899 a Venezia, Direttore Centrale S.l.C.E.A., decenuto dall · 11 .12. 194 1; Cauta Giuseppe, nato il 19.3.1 899 i.l Cisterna (Asti), agricol tore, detenuto dal 29.12. 1941: Caporilli SanLe. nato il 24.2. 1907 a Roma, orefice, detenuto dal 28. l l. l 94 l ; Coloridi Um berto, nato il 15. l. l 878 a Terranova (Chieti), commerciante. detenuto dal 26. l J.194 l; Da non Giuseppe. nato il l .6 . .1 913 a Smirne (Turchia), impiegato p1ivat0. detenuto dal 4. 12.194 1; Fiorentini Bruno, nato il 9.4.1918 a Roma, rappresentante cli commercio, detenuto dal!' 11.12.194 1; Frosi Goffredo.nmo il 7.4.1908 a Roma, orologiaio, detenuto dal 29. l t.1941; Ghirlanda Balilla, nato il 4.2.1906 a Roma, orefice, detenu to dal 19.1 1. 1941; Lazzerini Paolo,nato il 7.8. 1892 a Montepulciano (Siena), Direttore Centrale S.A.N.E., detenuLU dal 3. 12. 194 l; Mantcllini Ferruccio,nato il 25.7. 1893 a Roma. orefice, detenuto dal 28. 11. 1941 ; MissonI Giovan ni, nato il 15.3.1 907 a Roma, affitLacamere, detenuto dal 26.1 1.1 94 1: Mondon Jcanne, nata il 14.5 . 19 13 a Cazieres (Francia), casa! inga, detenuta dal 26. l l.1941; Mucchi Venceslao, nato iI 2 I. l l. 1906 a Roma, esercente depositi metalli , detenuto dal 28. l I . 1941; Panigada Emilia, nata il 3.8.1 883 a Arona (Novara), orefice, detenu ta dal 30.11. 194 1; Penso Romeo, naro il 24. 11. 1891 Vcnezia,commerciantc, detenuto dal 20. 12.1941; Petrangeii Mario. nato il 25.5.191 4 a Roma, commerciante, detenuto dal 23. 11. 194 1; Pontremoli Daniele, nato il 13. 12.1912 a Smirne (Turchia), commerciante in tappeti . detenuto dal l. l 2.1.941; Rossi Tito, nato il 19.7.1889 a Roma, orologiaio, detenu to dal 28.11.1 941 ; Sabatel li Clara. nata il 1. 7. l 897 a Mausura (Egiuo), casalinga, detenuta dal 24. I I . l 94 l; Schaeffer Matilde, nata il 16.6.1887 a Ravensburg (Germania). affittacamere. dete nuta dal 19. l l.l 941: Soui li Augusto, nato il l 0.8. l 890 a Siena, commercianle in preziosi, detenuto dal 19.11. 1941; Travaglini Ugo. naro il 24.3.1 903 a Roma. orefice. detenuto dal 28. 11.1 94 l ; Tronconi Luigi, nato il 23.2.1892 a Brà (Cuneo). cambiavalute. detenuto dal 14.12. 1941; Agamennone Luigi, nato il 18.7.1 90 l a Ro ma, commerciante in preziosi. Libero; /\ !granati Giacomo. naLO il l 7. 1.1885 a Smirne (Turchia). rappresentante, libero; Martello Edoardo, na t.o il l0.12. 191 l a Stromboli (Messina), tagliaLore di preziosi. libero: Robiolo Bosc Francesco, nato il 13.1. l 9 11 a Torino, rappresentante, libero; Sbordoni Natale, nato il 25.3 . l 902 a Roma. costru ttore edile, libero; Spagnol i Luigi, nato 1· l l.8. J 9 13 a Ro ma, commerciante, libero; Tedesc hini Lall i Mario, nato il 20.1 0. 19 15 a Roma, Tenente pilota , libero; Bevilacqua Aldo, nato il 12.4.1905 a Roma, latitante; Luppelli Carlo, latitante. U Giudice Istruttore Capo Verna Fernando ritenuto che ai suddetti 33 imputati si addebitano reati. devoluti alla cognizione del MagistraLO Ordinario, ma che, essendo connessi con quelli attribuiti a Ciocci Giorgio, Scagl ietta Giuseppe, Moreni G. Battista. De Simo ne Oronzo. Lugari Francesco. Marchetti Giorgio e Dc Rouvier Ferd inando, spetterebbero pure, a norma dell ' art. 8 de l R.D. 12.12. 1926 n. 2062, alla competenza del Tri bunale Speciale. Ritenuto, però, che dare le entità e le modalità dei fatti, si presenta l'opporrunità di rimettere il procedimento per i reati attribui ti ai suddetti 33 imputati al Magistrato competente secondo le norme ordinarie, usando della facoltà sancita dalr articolo 8 del citato decreto.

463 SENTENZA N. 196

Reo. Gen. n. 333/1942

"'

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali C.isanuova Antonino - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchi no - Procuratore Militare del Re lmp. . . Giudice Console Generale M. ES.N.: Radogna Raffaello. . .,. ·eonso . 1·1 ,., ,, A. ·v..s../\'... Pa!J , 11 entohAldo , , Palrneri Gaetano. D'Alessandro Italo, Leonard1 Nicola. C1uo1c1 ha pronunciato la seguente: SENTENZA . . , 'J· nel procedimento penale a carico di : Mantovani Narciso. nato il 3.6.1892 a Gussola (Cremona), commerciante. Detenut0 dal l 2 ..J . l 94-.. · . · na to 1·17 .3. J 924 ,,1 Gussoh ìv1antovam· G'10va11111, · , , (Cremona) , meccanico. . DeLenuto dal 12.3.1942, 'J , , 'J · commerc1ante. Detenuto dal L • • , , ,• ?· -.4.J)4_, B u:u.1·cesare,nato ·117919()4aM·ffianoCornense(Como) (Milano). salun11erc. Detenuto dal 2.4. 194_, ·. nato 1·1 ?29 1904 a Sereono COIO lll bO Ella, < - • • ' • 0 . < 2· • . • . , Pao· 1 · nato ]' 11 8 19 J I a Desio (fv1ilano), salu1rne1e. Detenuto dal 2.4.194 , . iibell· 0 G,iat ' , ' · · · · D d· l " 1 3 I 942· · Gatti Giuseppe, nato il 22.8.1910 a Treviglio (Bergamo), cornmerc1ant:. ct~nuto _a / ·. · Baio Camillo. nato il 25. l 0.1 896 a Giussano (Mi lano), salumiere. Dete~uto d,11 18.:i.J 942. Ferrari Mario, naLO il 29. 12. 19 l3 a Modena, torniwre. Delenuto dal I 8.:i. 1942; . , 'J· · p .. . ·1? 12 1884 a Giussano ('Milano), esercente di. ostena. Detenuto dal 18.5. 194-, Piazza rancesco, naw 1 -· · ' · . 6 4 1942· Pizzoni Pietro, nato il 3.5.1902 a Sampacho-Cordoba (Argentina), sah11rnere. Detenuto dal l . ·, ?· · · . earo, l na. to 1·1 ?? 10 •1908 a' Seveso (Milano), costruttore edile. Detenuto •dal ·16.4.194_. -- · . . l942· Perego Boffi Francesco, nato il 13.4.1883 a Giussano (M Iiano), falegname. _Deten uto cl.il 16. 4· , . Callaneo Paolo, nato il 28.6.1 881 a Verano Brianza (Milano). salumiere. Detenu!o dal 18.5. 1942, Baio Ettore, nato il J4.1 . 1890 a Giussano (Milano). salumiere. Detenuto dal 18.:>.194:; . Ballabio Pietro, nato il 14.5.1902 a Carugo-Arosio (Como), muratore. _Detenuto dal l:i.; . 1942, 'J · Brenna Pieu·o, nato il 16. 1. 1903 a Mariano Comense (Como), macellaio. Detenuto d_al -0~4. ~ 9~~· . . . G ·do l'Ilo 1·1 16 8 J ,, 15 a Carate Brianza (M1lano), rappresenr.ante. Detenuto dal 19.).194-, V1smara u1 .. , , · .. " ' . l 20 - 1942· Erba Mario, nato il 16.7. 1905 a Mariano Comense (Como). salumiere. Detenuto da .:i._ ,. · na to 1· 128 .".J . 1000 • ·lar1·ano E_rha E-nnco, Y ",, ,v' ' Comense (Como) ' falegname. . - . . Detenuto dal . 20.::,.- 1942, 942· Ceppi Giulio, nato il 4.6.1880 a Mariano Comense (Como), g1ardrn1ere. Detenuto dal 20~::,.J .. Aliprandi Ambrogio, nato il 10.8.1 906 a Verano Brianz~1 (l'vlilano! •.sahumcr: . Dete:uto dal I9.:i. l 942, Sonnschini Pietro nato il 2 1.12.1905 a Seregno (J\,filano), macella,o. Latt tank , Rivo'ita Si lvio, nat~ il 9.8. 1925 a Seregno (Mil~no). meccanico. Detenuto dal, l .4. 194~; Rivol ta Luigi, nato il 17.10.1889 a Seregno (Milano), falegname. Detenuto cl,tl 15.4. 1942. IMPUTATI J primi venti: _ . . del delitto di cui a<•li ant. l l O, 81 cpv. C.P. ed 1 del'la Legge 8.7. l 941 n. 64:i, per avere, m conco1so fra loro e con più a;i esecutivi di un medesimo disegno criminoso: sol.tratt~ al normale consumo un rilevante numero di animali suin~ allo scopo di cagionarne la .dcf1c1enz~ e I au'.ne~to,del p,~~zi sul mercato. In Verano Brianza, Giussano ed altri centri della provrncia dt Milano, frno ali l l .3. 194-. Gli al tri quattro: _ . _. del delitto di cui agli artt. 1I OC.P. cd l della Legge 8.7.1 941 n. 64::,'. pe'.· avere. _rn ~onco~so ti~ loro e con altri ven ti, sottraltO al normale COJ1SUl110 un rilevante numero dJ a~unalt S~111I .i_llo scop_o d'. ca<1ionarne la deficien;,:a e l'aumento del prezzo sul mercato. Reato commesso nelle circostanze dt cu, " . al precedente capo di irnpurazwne.

ORDINA

OMISSIS

che tulli gli atti relati vi ai suddetti 33 imputati siano tras messi, per competenza, al Procuratore del Re Impermore del Tribunale di Roma. Roma, 11.2. 1942 - An no XX.

P.Q.M. Visli gli arll. 1, 3, 11, 14Legge 8.7.1941 n. 645; 230. 29, 3 1l, 114, 98 C.P.;488, 274,479 C.P.P.


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TRIBUNALE SPECIALI' PER LA DIFF.SA DELLO STATO

DICHIARA Mamovani Narciso, Buzzi Cesare e Gatti Giuseppe, rispeuivamente responsabili del reato di cui agli arn. 110. 81 cpv. C.P.: I O cpv. della Legge 8.7.1941 n. 645 e. con la diminuente di cui all'art. 3 11 C.P.: co nda nn a cia~c uno alla pena d i anni venti di reclusione e alla interdizione perpelml dai pubhlic:i uffici. Colombo Elia. G iambelli Paolo. Brenna Pietro e Pizzoni Picu·o rispettivamente responsabili del reato di cui a l primo cpv. dell'art. 3 della Legge sopracitata e, così modificando mbrica, condanna: Colombo Elia. Giambelli Paolo e Brenna Pietro ciascuno alla pena di anni cinque di reclusione. lire cinquemila d i multa e alla interdizione perperua dai pubbl ici uflìc i, Pizzoni Pietro ad annj tre di recl usione, a lire c inquemila d i multa e alla in terdi zione perpetua dai pubblici uffici. Bnio Ettore. Cattaneo Paolo, Baio Carmelo, PiazLa Francesco. Aliprandi Ambrogio ed Erba Mario rispenivamente responsabili del reato di cui al primo comma dell'art. 3 della detta Leg,ge. e. così modificando rubrica. li condanna ciascuno alla pena di anni uno di reclusione e lire duemila di multa. Erba Enrico e Ceppi Gi ulio rispenivamente responsabi li del reato dj cui al primo comma dell'art. 3 della ci tata legge e. così modi licando rubrica. li condanna ciascuno alla pena di mesi sci di reclusione e lire mille di multa. Condanna tutù gli imputati nei confronti dei quali viene aftèrmata la responsabilità al pagamento in solido delle spese del processo ed alle spese pel mantenimento durante la custodia. ORDINA che Mantovani Narciso. Buzzi Cesare Umberto, Gatti Giuseppe e Visamara Guido siano. a pena ultimata. siano sottoposti a libertà vigilata; che la sentenza sia pubblkata per estratto nei giornali <<Corriere della Sera» I! «Popolo d'Trn lia». ASSOLVE Ri"olta Luigi. Perego Carlo. Ferrari Mario e Ballabio Pietro per insufficienza di prove: Rivolta Silvio e Mantovani Giovanni per non provata la capacità di intendere e di vo lere; Boffi t=rancesco per non aver commesso il fatto ascriltogl i. Ord ina che g li imputati assolti siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara incorsa la contumacia di Somaschini Pietro e lo assolve per insuffi cien1.a di prove daU'ascriuogli reato. Roma. 21.5.1942-Anno XX. Seguono le lirme del Presidente e dei Giudici. Mantovani G iova nni, detenuto dal L2.3.1942: Rivolta Silvio, detenuto da l 1.4.1 942: R ivo lta Luigi e Ballabio Pietro. detenuti dal 15.4.1942: Perego Carlo e Boffi Francesco, detenuti dal l6A. 1942: Ferrari Mario. detenuto dal I 8.5. 19-t2. vengono scarcerati il 21.5.1942. NOHZlE DESUNTE D/\1 FASCICOU DI ESECUZIONE Mamovani Narciso: detenuto dal 12.3.1 942 «evade dalla Casa di Reclusione di Alessandria il 2.4.1945». Il l-t.8. I 9-t9 viene trailo in arresto dai carabinieri di Carate di Brianza (Milano) ed «associato alle Carceri Giudiziarie cli Monza». Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 14.5. 1949, condizionalmentc condonati 3 ann i di reclusione per effeno delle disposizio ni contenute nel R.D. 5.4. 1944 n. 96 e I anno d i reclusione per i provvedi menti di clemenza e messi con il D.P. 22.6.1946 n. 4. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. I 9-1-4 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sentenza dcli' 1.2.1950, Mantovani Narciso colpevole del reato di cui al capoverso delJ' an. 3 della citata Legge 8.7.1941 n. 645 anziché del reato :iddebitawgli dal T.S.D.S. con sentenza ciel 2 I .5. 1942 e lo condan na alla pena di anni 3 di rec lusione e li1·c 10.000 di mlllla. pena intera mente condonata. Pen amo Mantovani Narc iso viene scru·cerato l' 1.2. I950. Buai: detenuto dal 2.4.1942 evade dalla Casa cli Reclusione cli Fossano I' l 1.9.1943. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara. con sementa del 20.5.1949 Buzzi Cei;are colpevole del reato previsto da l capoverso dcli' art. 3 della Legge 8.7. l94l n. 645. ru12iché dell'art. l della &lessa Legge, e lo condanna. tenu to co nt o dell a continuazione, alla pena di 5 anni di reclusione e lire 20.000 di multa. Pereffeuo dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 5.4.194-1 n. 96. dal D.P. ?1 .6. I9-t6 n. 4 e dal D.P. 23.12.1949 n. 929, per la pena pecuniaria. il Tribunale Militare Territoriale di Roma dfohiara. con Ordinanza del 3.1.1952. inte-

Ti.RZA i'ARTE: SENTF.NZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTt COMUN I

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~unente condonata la pena di 5 anni di reclusione e di lire 20.000 d i multa inflitta a Buzzi Cesare dal la Corte di Appello di Milano con sentenza del 20.5. l 9-t9. · . Gatti: detenuto dal 31.3.1942 evase dalla Casa ili Reclusione di Castelfranco Emilia a seguito del bombardamento aereo effettuato il 17.9. 1944; bombardamento c he dist russe. quasi totalmente. la suddetta Casa di Rec lus ione. ln sede di giudizio di rev isione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sen tenza dell' I .2.1950 Galli Giuseppe responsabi~e del ~catO previsto nella prima parte dell'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 e non del reato add.eb1tatogh dal T.S.D.S. con semenza del 21.5.1942. Il Gatti. però. non deve essere trano nuovamente in arresto perché il reato per il quale é ritenuto colpevole è d a dichiararsi esù nto per l'amn istia concessa con l'a rt. I del D.P. 23. I 2. I 9-t9 n. 929. Colombo: detenmo dal 2.4.1942 evade dalla Casa Penale di Fossano I' 11 .9.1943. Per effetto dei prowcdimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96 e con il ~.P. 22.6.1946 n. 4 il Tribunale Mil itare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 15. 12. 1948. interamente condonata la pena detentiva e pecuniaria inflitta a Colombo Elio dal T.S.D.S. co n sentenza del 2.1.5 ..1942. In se~e di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10.1944 n. 316) la Corte di Appello d1 Milano. pur nducendo con sentenza del 20.5.1949 la pena a 3 anni di reclusione e lire 500 di multa. ritiene Colombo Elia colpevole del reato addebitatogli dal T.S.D.S. con sentenz~ del 21.5.194~. n ri:orso inoltrato da Colombo Elia contro la semenza pronunzi,1ta dalla Co,te dt Appello cl, Milano vie ne resp1mo da lla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 18.4.195 I. . . Giambelli: detenuto dal 2.4.1942 evade dalle Carceri Giudiziarie di Mantova in data 1mprec1sata del 1944. ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara. con sentenz.a del!' 1.2.1950 estinto. per l'amnistia concessa con il D.P. 23. I2.1949 n. 929 il reato addebitato a G iambelli Paolo. Pizzoni: derenmo dal 16.4. I 942 viene scarceralo dalle carceri Giudizialie di Cremona. per espiata pena. il I 6.4. I9-t5. In sede di giudizio di revisione specia(e (D.L.L. 5._I 0 . 1944 n. 3 I~) la Corl~ Appello di Milano dichiara. con semenza del!' I .2. 1950. d,_ non ~overs1 ~rocede1: 11~1 confron11 cli Pizzoni Pietro perché a causa della sua morie il reato addebn atogh è da d1ch1ararst esunto per mor1e

d!

de l reo. Baio Carni Ilo: con Decreto emesso il 4.2. l 943 dal Ministro di Grazia e Giustizia viene concesso a Baio Camillo il beneficio dcÌla liberazione condizionale. Pertanto Baio Camillo, detenuto dal 18.5.1942. viene scarcerato dalle Carceli Giudiziarie di Roma I' 11 .2.1943. Inoltre. a seguito di isian1.a di orazia ino ltrata dalla moglie il 20.8. 1942. viene concesso con Decreto di g_ra1.in del 2.4.1943. il cond;no condizionale de lla residua pena da espiare. In sede di giudizio d i revisione speciale (D.L.L. 5. 10. 194-1 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara. con sentenza dell" 1.2.1950, di non doversi procedere nei confronti di Baio Camillo in ordine al reato addebitatogli perché estinto per l'amnisùa concessa con il D.P. 23.1 2.1949 n. 929. Baio Ettore: con Decreto di grazia del 4.2. 1943 viene concesso iI condono condizio nale della resi~ dua pena da espiare e, pertanto. Baio Ettore. detenuto dal 18.5.1942. viene scarcerato dalle Carcen Giudiziarie di Roma il 7.4. t 9-t3. ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Conc cli Appello di Milanc1 dichiara. con sentenza dell' 1.2.1950. di non clove~i procedere ne.i confront i di Baio Euore in ordine al reato addebitatogli perché estinto per l' ammsua concessa.con il D.P. 23. 12. 1949 n. 929. Piazza: per le gravi condizioni di salute della moglie di Piazza Francesco che. tra l'altro. non può essere neanche assistita dal fio li o che è staio richiamato alle anni il Procuratore Generale del T.S.D.S. (Francesco Ocssy) esprime ;,,rere sfavorevole perché sia concesso a Piazza Francesco il beneficio della sospensione condizionale della pel'la previsto d;1l l' arL 6 del la Le~ge.9.~. 1.9~0 n: 924. Pert,~n'.o Piazza Francesco, detenuto dal 18.5 .1 942. viene scarcerato dalle Carceri G1udmane dt Busto /\rslZIO il 30.10.1942. Tn sede di giudizio di revbione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 31~) la Corte_di ~ppello di ~lilano dichiara, con sentenza dcli I .2.1950. di non doversi procedere ne, confronu dJ Piazza Francesco in ordine al reato addebi taLOg li perché estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 23. 12.194911.929. Cactaneo: con Decreto emesso il l .-t. 1943 dal Ministro di Grazia e Giustizia viene concesso a Cattaneo Paolo il beneficio della libcra1ione condizionale c. pertanto. Cattaneo. detenuto dal 18.5.1942. viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.4.1943. Inoltre, a seguito di istanza


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di graz.ia inoltrata dalla moglie il 20.8. 1942 viene concesso, con Decreto di grazia del 2.4.1943 il condono condizionale della resid ua pena da espiare. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I O. I 944 n. 3J 6) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sentenza dell' 1.2. 1950, cli non doversi procedere nei confronti di Cattaneo Paolo in ordine al reato addebitatogli perché estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 23.12. I 949 n. 929. Vismara: detenuto dal 19.5.1942 evade dalla Casa Penale di Parma in data imprecisata del l 944. In sede cli giudizio di. revisione speciale (D.L.L. 5. 1O. I 944 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sentenza dcli' 1.2.1950, Vismara Guido colpevole del reato previsto nella prima parte dell ' art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 e non del rearo addebitarogli dal T.S.D.S. con sentenza ciel 21.5.1942. Il Vismara, però, non deve essere tratto nuovameme in arr.est0 perché il reato per il quale è stato ritenuto colpevole è da dichiararsi estinto per l' amnis tia concessa con l' art. 1 del D .P. 23.12.1949 Il. 929. .Brenna: con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 30. 11.1 943 gli viene concesso il condono condizionale della residua pena da espi,u-e e, pertanto, Brenna Pietro~ deten uto dal 20.4.1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di AJcssandria il 3.12.1943. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte cli Appello di Milano dichiara, con sentenza dell ' 1.2. 1950. che il reaw addebitato a Brenna Pietro è da diehiarnrsi estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 23. 12. I 949 n. 929. Baio: con Decreto emesso dal Ministro cli Grazia e Giustizia il 17 .3. I 943 viene concesso a Baio Ettore il beneficio della liberazione condizionale e, pertanto, Baio Ettore. detenuto dal l 8.5.1942. viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma i I 24.3. 1.943. Inoltre. a seguito di istanza cli grazia inoltrata dalla moglie il 10.7.1942 viene concesso, con Decreto cli grazia del 2.4.1943 il condono condizionale della residua pena eia espiare. La Cone di Appello di J'v1 ilano dichiara, in sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316), con sentenza dell' 1.2.1950, di non doversi procedere nei confronti di Baio Ettore in ordine del reato adclebitatogli perché estinto per l' amnistia concessa con il D.P. 23.12. 1949 n. 929. Aliprandi: a seguito di istanza di grazia inoltrata dalla madre il 25.5.1 942 viene concesso. con Decreto di grazia del 18. 1. 1943, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pert~nto, Aliprandi , detenuto dal 19.5. 1942, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Renna il 23. L.1943. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sentenza dell' 1.2.1 950. di non doversi procedere nei confornti di Aliprandi Ambrogio in ordine al reato addebitatogli perché estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 23.12. l 949 n. 929. Erba Mario: a seguito di istanza di grazia inolt.rata il 15.7.1942 viene concesso, con Decreto di grazia del 18. J. J943, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Erba Mario, detenmo dal 20.5.1942, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 23. l .1943. ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sentenza deff 1.2. 1950, cli non doversi procedere nei confronti di Erba Mario in ordine al reato addebitatogli perché estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 23.1 2.1.949 n. 929. Erba Enrico: detenuLO dal 20.5.1942 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Gi udiziarie • di Roma il 20. 11.1 942. Ceppi: deten uto dal 20.5.1942 viene scarcerato. per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 20.11 .1942. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano dichiara, con sentenza del I' 1.2.1 950 di non doversi procedere nei confronti di Erba Enrico in ordine al reato addebitatogli perché estinLo per r amnistia concessa con il D.P. 23.12.1949 n. 929 e di non dover.si proce.dere nei confronti di Ceppio Giulio in ordine al reato addebitatogli perché il reato è du dichiarars.i estinto per la morte del reo.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZl.'<f'E D,\L T.S . D.S . PER I DEl.lnl COMUNI

TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DrFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 197

Reg. Gcn. n. 845/41

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano. - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale lvi. \/.S.N.. Gangemi Giovamù. Giudici Consoli M. V.S.N. : Paln1entola Aldo, Calia l.'vlichele, Vedani Ma1io, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Cavalchi no Angelo, nato il 21.7. 1895 a Savigliano (Cuneo), esercente. Detenuto dal 27.10.1941; Corazza Candido, nato il IO. I. l 891 a Bres (Trento), commerciante. Detenuto dal 30.1 O. 194 1: Lazzaroni Vittorio. muo il 20.9.1890 a Milano, industriale. Detenuto dal 13.11.1941: Crespi Giuseppe. nato I' 11.4.1900 a Vigevano (Pavia), indusLriale. Detenuto dal 13. l l .1941: Wiemann Enrico, nato iI 1.5.1900 a M(inster (Germania). gioi.e]li ere. Detenuto dal 18.11.1941. IMPUTATI Tutti: a) del reato di cui agli artt. I IO, C.P. e p.p. della Legge 28.7.1939 n. I097 per avere in Merano, i I 24.10. 1941. in concorso fra loro, commerciato con rne7.zi fraudolenti in danno clell 'economia, mezzi di pagamento all 'estero e agito in rnoclo da deprimere il corso della valuta nazionale. mediante la compravendita di 3 12 monete d'oro da L. 20 ciascuno al prezzo complessivo di L. 202.91 O; b) del reato di cui agli artt. I 10 C.P. ed 1 e 2 p.p. del R.D. Legge 3.9.194 1 n. 882, per avere. sempre in concorso fra loro. violato, nelle circostanze suddette, il divieto di compravendita dcli' oro. OMISSIS

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. I e 2 legge 28.7.1939 n. 1097: I e 2 R.D.L. 3:9- 1941 n. 882; I _10. 73, 3 l 2, 240 C.P.; 274, 488 C.P.P. dichiara Cavalchino Angelo, Corazza Candido, Lazzaroni Vmono, Crespi Giuseppe e Wiemann Enrico responsabili dei reati in rubrica ad essi _a_scri tci e. cumulate le pene. condanna ciascuno ad anni tre di reclusione e lire diecimila di multa, tutti 111 solido al pagarnenLO delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria cusL oclia preventiva. colla conseguenza, per il Wiemann, dell"espulsione dallo Stato; ordina la confisca cli quanto in sequestro. Roma, 22.5.1 942- Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZJE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Crespi, detenuto dal 13. 11. 1941.. viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.7.1 942 per «sospensione esecuzione della pena ordinata dal Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi _dell'an. 6 clellH Legge 9.7.1 940 n. 924». Lazzaroni: a seguito di istanza cli grazia inoltrata dalla rnaclre I 8.6.1942_viene concesso. con Decreto di grazia del 9. l0. l942 iJ condono condizionale della restdua pena da espiare e. pertanto. Lazzaroni Vittorio, detenu to dfl 13. 11. 1941, viene scarcermo dalla Casa di Reclusione cli P~rma il 18. lO. 1942. Per effetto dei provvedimenll di clemenza emessi con ti R.D. 17.10. 1942 n. 11:>6 il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 20. 11.1942, condizionaimente condonate le pene inflitte a Crespi Giuseppe, Cavalchino Angelo, Corazza Candido e Wiemann Enrico e conferma la liberazione dei detenuti Cavalcl1iJ1o. Corazza e Wiemann ordinaw dalla Procura Generale del T.5.D.S. il 20.10. 1942. Pertanto: Corazza. detenuto dal 30. IO. I941, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Piacenza il 23.10.1942; Cavalchino. detenuto dal 27 .10. I941, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Alessandria il 23.10. .1 942; Wiemann, detenuto dal 18.1 1.194 1. viene scarcerai.O dalla Casa Penale di Rovereto il 20. J O. I 942. Corazza Candido viene riabi litato dalla Corte di Appello di Roma con sente nza ciel 18.3.1948. Cavalchino Angelo viene riabiI.italo cl alla Corte di Appello di Roma con sentenza del 7.5. 1949.


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TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA Oll'ESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 20/1940

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TERZA l'ARTF.: SENTENZE PRONUNZIATE DAL. T.S.D.S. PER I DELITrl COMU:,11

SENTENZA N. 207

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello StaLO composto da: Presidente: Le Merre Gaetano - LuogotenenLe Generale della M. V.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Procuratore Mi li tare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umbeno, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : PaJmentola Aldo. Palmcri Gaetano. Leonardi Nicola.

ha pronunciato la seguente:

predetto Obbisò Nicolò, già Lati1ante poi costituitosi. fu assollo netrudienza del 23 lllglio 1940. tutti per insufficienza di prove. . . li Collegio non ritiene. in coscienza. di potere affermare la resposnabilità del Passaname Paoltn~ ordine al reato ascrittogli. Il teste a difesa Tenenre Sciortino Rocloll"o, supe1iore del Pas~anante. ha nfe_rito sulle incapacità del medesimo a comrnertere il reato che gli è stato addebitato e h_a rnformato che Il Passanante. durante il suo richiamo alle armi, più volle ha chiesto di essere desunato 111 reparti combattenti in Africa Settent1ionale. Pertanto. il Tribunale ritiene provvedimento di giustizia dovere assolvere l'imputato per insufficienza di prove e tli ordinarne la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

m

SENTENZA

P.Q.M.

nel procedimento penale a carico di: Passaname Paolino. nato il IO. I 0.1908 a Campobello di Mazara (Trapani). detenuw dal 2.4. 1942.

Letto ed applicato 1·art. 479 C.P.P. assolve Pa~sanante Paolino per insufficienza di prove dal rcaw in rubrica ascriuogli e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma. 25.5.1942 - Anno XX. Senuono le firme del Presidente e dei Giudici. Pa:sanantc Paolino. deten uto dal 2.4 .1942. viene scarcerato dal le Carceri Giudiziarie di Roma il

[MPUTATO del deli uo di cui all 'art. 1 p.p. della Legge 28.7. 1939 n. 1097 in relazione agli artt. J 10. 81 cpv. I 0 e 2° e 56 C.P. per avere. in conocrso con altri, con mezzi fraudolenti, nell'agosto 1939 e successivamente in epoche diverse ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. in Cefalù, Palermo. Ro ma ed altrove. commerciato. tentato di commerciare, sottratto ed occultato. in danno dell'economia nazionale. mezzi di pagamento all 'estero (dollari).

25.5.1942.

0.MJSSIS Passananre Paol ino vetrnc rinviato.,insieme con altri . con sentenza emessa dalla Commissione lstruuoria del 1.5.1940. al giudizio del Tribunale per rispondere del rearo valutario specificalo in rub1ica. (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940» Nota alla Sent. n. 65 del T.S.D.S Pag. 542). Ali' udienza del 3 I .5.1940. non essendosi iI Passana.nte Paolino presentato perché latitante, nei suoi riguardi fu ordinata la sospensione del procedimemo. Il Passanante Paolino, però, richiamato alle armi. si presentava il 7.3.1 941 al 12° Centro Automobilistico al quale era stato assegnato. Ma in esecuzione del mandato di cauurn il 2.4. 1942 fu arrestato e tradollo in queste Carceri Giudiziarie a disposizione di questo Tribunale. Interrogato dal Giudice lsb·uttore il Passanantc respinse og1ù addebito. All'odierna udienza il Passanante ha continuato a dichiararsi innocente dichi arando che la denuncia e il conseguente arresto potTebbcro a1tribuirsi a un errore di persona o a un tranello tesogli da individui che per dissapori di fa miglia o per alui motivi avevano interesse di inseriJlo nella vicenda giudiziaria in cui era stato travolto. Tuttavia all'odierno dibattimento. pur non essendo emerse circostanze 1ali da dar credito alle asserzioni del Passanante. non sono risultaci nei suoi confronti prove serie cd cllìcienti o che possono. comunque. comprovare una affermazione della sua responsabilità. In sostanza. per dichiarazione, poi ri trauaca da Cicero Simone. tramcante di valute. già condannato da questo Tribunale nella ricorclat,1 udienza del 3 I .5.1940. si faceva carico a Passanante Paolino di avere acquistalo a cambio superiore all'urficiale dal Cicero neU'agosto del 1939 dollrui l.500 equivalenti a lire 28:000 e nell'ollobre dello stesso anno 1.000 dollari pari a li re 19.800. Tali dollari Passanante li avrebbe inviati ai suoi familiari in Tunisi dove sarebbero stati venduti a prezzo fortemente maggiorato in quella borsa nera. Le prime dichiarazioni del Cicero, poi ritrattate in istnittoria e in dibattimento. erano comprovare da tes1i di Lelegramma inviati dal Passanante, che allora si trovava in Campobello di Mazara. al Cicero. 11 Passanante Paolino. che Jisulta nullatenente. lavoratore e di buoni precedenti morali e patriottici. ha escluso nel modo più assoluto di avere conosciuto il Cicero. di essersi inconu·a10 con lui. di avergli spedito de telegrammi e di avere comunque acquistato da chicchessia dol lari o altra valuta Stra niera. Ha. inoltre. asserito che altre persone dello stesso suo nome e cognome esistono in campobello di Mazara. donde la possibilità di un equivoco. Alla incertezza ed alla inefficienza degli clementi di prova, tutti privi di serio comrollo a carico cli Passaoante Paolino occorre anche aggiungere che dei suoi fanùliari, già imputati nello stesso processo di analoga anività delittuosa concon-ente con quella dello stesso Paolino la sorella Paolina fu pro1:siolta in is1rut1oria. i I fratello Antonio fu assolto nella iicordara udienza del 31.5.1940 e il cognaio

SENTENZA N. 208

Reg. Gen. n. 342/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Trin1rnli Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Refaror;: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Ge11em/i /\Il. V.S.N.: Ciani Ferdinando, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : D' Alessanclro Italo. Perillo Emilio. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: . . . . . De Angelis Michele. nato il 1.3.1921 a Maddaloni (Napoli), smdente umvers11ano, facoltà ch1m1ca. detenuto dal 27.2. 1942; Douglas-Scotti da Fomb io Giu li o. nato il 22.2. 1894 a Piacenza. industriale, detenuto da l 26.2. 1942;

Roman icllo Raffaele, nato il 7. 7. 19 1O ad Aversa (Napoli). impiegato privato. detenuto dal 27.2.1942:

Ferrara Gennaro. nato il l 0. 12.19 12 a Napoli. aulista, <letenuto dal I7.4. 1942: Donadio Eduardo. nato il 15.2.1881 a Napoli. impiegato privato. detenuto dal 7.4.1942: Manrnta Giuseppe, nnto il 12.12.1 901 a Napoli, commerciante, detenuto dal 27.2. 1942; Pepe Nicola. nato il 25.5. 1883 a Pagani (Napoli). calzolaio. detenuto dal 29.4.1 942: Brancato Gaetano, nato il 13.1.1 90 1 a Napoli. detenuto dal 26.5.1942; Cafarelli Gennaro. nato il 16.4.1 900 a Napoli, detenuto dal 26.5.1942. IMPUTATI Tuui: del delitto di cui agli artt. l IOC.P. e l Legge 8.7. 194 1 n. 645, per avere, in provincia di Salerno e di Napoli nel febbraio 1942 e precedentemen1c. in co1Teità fra lor~, sottratto a.l com~umo normale allo scopo di cagionarne I" aumento del prezzo sul mercato, merce di rilevante enutà (cwoame).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA [)! FESA DELLO STATO

OM ISSIS

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T.S.D.S . PER I DELITTI COMUN I

SENTENZA N. 225

Reg. Gen. n. 260/1942

P.Q.M. li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Visti ed applicati gli artt. llO C.P.; 3 cpv. 1 della Legge 8.7. l941 n. 645; 23. 29. 228. 229 C.P.; 274. 479. 488 C.P.P. DICHIARA assolti Ferrari,Donadio per non aver commesso il fatLO; Pepe, Brancato per insufficienza di prove: ordi nando cbe venga no tuLti immediatamente scarcerati se non detenuti per al tra causa. RITIENE gli al tri colpevoli del reato di cui all'art. 3 cpv. I della Legge 8.7. 1941 n. 645, in tal senso modificando il capo d' accusa foro ascritto. condannando: Dougfas Scotti da Fombio Giulio e Romaniello Raffaele ad anni 15 e Lire 25.000 di multa ciascuno; De Angelis Mjchele ad anni l Oe Lire 20.000 di mulla; Maranta Giuseppe e Cafarcl!i Gennaro ad anni 5 e Lire 5.000 di multa. Tuni con la reclusione. con la i.nterdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudi zio. col pagamento del le spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Roma, 26.5. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presicleme e dei Giudici. Donaclio, detenuto dal 7.4. 1942; Ferrarti, detenuto dal 17.4.1942; Pepe, detenuto dal 29.4.1 942 vengono scarcerati il 26.5.1 942. Per Brancaro, già latitante, che si è cost.i tuito nel giorno dell' udienza viene revocato l'ordine di cattura. NOTIZJE DESUNTE DAI FASCICOLI DI. ESECUZIONE Maranta: a seguito di isianza di grazia inoltrata dalla moglie i l I 9. 12. I 942 viene concesso, con Decreto di grazia del 17 .6. I 943. il condo no condizionti le della res id ua pena da espitire. Pertanto Maranta Gi useppe. cletenu10 dal 27.2. 1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Pozzuoli il 24.6. 1942. De Angclis: ven ne «chiamato alle armi» e, penanto. il Giudice di Sorveglianza di Avellino concese al De Angelis. ai sensi della Legge 9.7. 1940 n. 924. il beneficio della liberazione condizionale. Quind i De Angelis Michele, detenuto dal 27.2.1 942. venne scarcerato dalla Casa Penale di Avel lino il 24.6.. 1943. Douglas-Sconi, detenuto dal 26.2.1 942; RomanieUo Raffaele, detenuto dal 27.2. 1942 e Cafarelli Gennaro. detenu10 d.i l 26.5.1942. evasero. a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo 1'8.9. l 943, dalle Case Penali ove erano de te nuti. In sede cl i giudizio di revis ione speciale (D.L.L. 5. l O. 1944 n. 3 16) r Sa Sezione de lla Con e di Appello di Napo Ii, ha con sentenza del 28.9. 1946, dichiarato Romaniello Raffaele. Douglas-Scou.i (ì iu lio, De Angelis Mic hele. Ma ranta Giuseppe e Cafarelli Ge nnaro colpevoli del reato previsto dall'art. 7 della legge 8.7. 194 1 11. 645 e ha dichiarato estinto detto reato per I" amnistia concessa con il D.P. 22.6. L946 n. 4.

Presideme: Griffin.i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. (Jiudice Relatore: Lanari Piero - Procurawre Mi litru·e del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli l'vf. VS.N. : Caputi Pietro. Suppiej Giorgio, Pompili Torello.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a cai"ico di: Lugnani Flora in Tamaro, nata il 3 l .8.1890 a Pirano (Pola), casalinga. Detenuta dal 6. 12. 1941; Fabbro Ol iviero, nato il 2.5.1911 a .Pirano (Pola), orefice. Detenuto dal 6.12.194 1; Ritossa Benone, na10 il 28.1.1 899 a Parenzo (Pola). orefice. Detenuto dal 9.12.194 1. IMPUTATI a) del delitto di cui all'art. l della Legge 28.7.1939 n. I097 e 11 OC.P.; b) ciel delitto di cui agli artt. 1. e 2 R.D.L. 3.9.1941 n. 882 e 11 OC.P.; per avere in concorso fra loro, commerciato con mezzi fraudolenti in danno dell 'economia nazionale 250 monete d"oro (napoleoni). Con l'aggravan te, per il secondo ed il terzo, di aver commesso il fatto nell'esercizio della loro professio ne di orefice. Reati commessi in Trieste. OM ISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. I legge 287.1 939 n. 1097 e 110 C.P.; I e2 R.D.L. 3".9.194 1 n. 882 e 110 C.P. con l'aggravante; 23, 29, 73, 228. 229, 240 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Lugnani Flora assol1a per insufficienza di prove dai reati ti lei ascritti, ordinando che venga immediarnmente scarcerata se non detenuta, per alLra causa. RITIENE f abbro e Ritossa colpevoli dei reati loro ru bricati ed operato il cumulo delle pene complessivame nte condan na. Ritossa ad anni 4 e Lire l 0.000 cli multa. Fahhro ad anni 3 e mesi 5 e L ire 6.000 di multa. Entrambi alla reclusione. con la libertà vigilata, con la interdizione dai pubblici uffic i per la durata di anni 5, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese cli preventi va custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli legge. Ordina la confisca delle monete e de lle al tre cose in gi udiziale sequestro. Roma, 275. 1942 - Anno XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Gi udici. Lugnani Flora, detenuta dal 6.1 2.1 941 . viene scarcerata il 27.5.1942. NOTIZ IE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE

Per effeno dei provvedimenti di cle menza e mcsi con il R.D. 17. I O. I 942 n. 11.56 il T.S .D.S . dichiara, con Ordinanza del 20. 11. 1942, condizionaime nte condonate le pene inflitte a Ritossa Benone e Fabbro Oliviero. Pertanto Ritossa, detenuto dal 9.1 2.1 94 1, viene scarcerato dall a Casa Penale di Padova il 9 .1. 2. 1.942; Fabbro, detenuto dal 6. 12.1941, viene scarcerato dalla Casa Penale di Padova a seguito di ordine di scarcerazione emesso, ai sensi dell'art. 593 C.P., dalla Procura Generale del T.S .D.S. il 20.10. 1942. Fabbro Oliviero vie ne 1iabilitaro dalla Corte di Appello di Roma con sentenza ciel 9. 11.1 948. Ritossa Benone vie ne riabi litato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 28.9.1949.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S . PER I DELITTI COMUNI

TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Geo. o. 427/1942

SENTENZA N. 226

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello StaLO composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore MiHtare del Re lrnp. Giudice Comole Generale M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Calia Michele. Caputi Pieu·o, D'Alessandro Italo, Pasqual ucci Renato. ha pronunciato la seguente:

473

mente condonata la pena inflitta a Capettini Felice e Leva Ubaldo per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1 944 n. 96 e con il D.P. 22.6.1946 n. 4. NOTA: Jnsiemc con Capettini Felice e Leva Ubaldo vennero denunziati dal Comando del Nucleo di polizia Lribu taria in vestigativa di Alessandria. coD rapporto de l 30.3.1942 altre 37/e_rso_ne. I~ Giudice Istruttore de l T.S.D.S. ha, però, ri scon trato nella attività delittuosa commessa dai .)7 md1v1du1 reati cli competenza del Giudice Ordinario e, pertanto, ha trasmesso, co n provvedimento del 3.5. 1942. g li atti alla Procura del Re Imperatore di Alessandria.

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Capettini Felice, nato il I 0.12. 1906 a ValJe Lomellina (Pavia), macellaio. Detenuto dal 11.5.1942; Leva Ubaldo. nato il 5.6.1906 in Albonese (Pavia), macellaio Detenuto dal 11.5.1942. JMPUTATI a) del reato di cui all'art. I Legge 8.7.194 1 n. 645. per avere in Sartirana Lomellina (Pavia) nel novembre-dicembre 1941, sottratto al consumo normale. allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento de l prezzo sul mercato, la carne ricavata dalla macellazione clandestina di 161 vitel li effetruata dal Capettini. e di 39 vitelli effem1ata dal Leva, nonché le pelli provenienti da tale macellazione. dai ~redetti pure clandestinamente vend ute per il peso complessivo d i Kg. 970 LI Capettini e di Kg. 23011 Leva; b) del reato di cui agli arte. J le 62 R.D. 20.12.1928 n. 3298 per avere macellato i vitelli di cui sopra senza souoporli alla prescritta visita sanitaria; c) del reato d i cui agli artt. 37 e 55 T.U. leggi finanza loca le e 149 e I 50 Regolamento R.D. 30.4.1936 n. l 138 per avere omesso il pagamento imposta di consumo realtiva alla macellazione di cui sopra: d) del reato di cui agli arn. 14 e 30 R.D. 99 1, 1940 n. 2 per avere omesso il pagamento dell' imposta sull'entrata realtiva alle vendite effettuate. Con l' aggravante, per il Leva. della recidiva ai sensi dell'articolo 99 p.p. C.P.

I l Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano. - Luogotenen te Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procurat.0re Militare del Re lmp. Giudice Console Generale !'vi. V.S.N.: Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pieu-o.Alvisi Alessandro, Rosa-Uliana Riccardo, Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bernasconi Federico. nato il I 7.1.1905 a Faloppio (Como), carrettiere. Detenuto da l 29.10.1941; Bemasconi Felice. nato I' l l.3.1909 a Faloppio (Como), venditore ambulante. Detenuto dal 30.10. I 94 L LuJati Carlo, nato il 24.5. 1887 a Ronago (Como), c,mettiere. Detenuto dal 28. l O. J94 I; Negretti Luigi , nato il 24. J O. I903 a Lau rate Caci vio (Como), esercente trattoria. Detenuto dal 26.10.194 1 IMPUTATI

OMISSIS

P.Q.M. Letti ed applicati g li am. 3, l O cpv. Legge 8.7.1941 n. 645; 29, 99 p.p. C.P.: 479,488,274 C.P.P. DICHIARA CapettLni FeUce e Leva Ubaldo responsabili del delitto di cui ali' art. 3, 1° cpv. della rubricata legge a1rnonaria così modificata l'imputazione di cui alla lenera a) dell'epigrafe. assolvendoli per insufficienza di prove degli altri reat i ad essi ascritti, e, coll' aggravante de lla recidiva per Leva, condanna Capettini ad anni quattro e mesi sei di reclusione e a lire c inquemila di multa e Leva ad anni tre e mesi sei di reclusione e a lire c inquemila di multa. al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese d i propria custodia preventi va, con la conseguenza per enu-ambi della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Roma, 28.5.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI D1 ESECUZIONE Capenini Felice, detenuto dall' 11.5.1942. veniva scarcerato dalla Casa Penale di Capodistria a seguito dei noti avvenimenti vcr.ificatisi in Italia dopo 1'8.9.1943. Leva Ubaldo, detenuto dal)' l l .5.1942, veni va scarcerato dalle Carceri Gi udiziarie di Tren to dopo· i noti avvenimenti verificatisi iu Italia dopo 1'8.9.1943. Il Tribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara. con Ord inanza del 30.5.1947, condiziona]-

SENTENZA N. 227

Reg. Gen. n. 892/1941

Tutti: del reatO di cui agli artt. l IO C.P. e I cpv. I" n. 2 Legge 28.7 .1939 n. 1097, per avere,_previa_ associa:zione fra loro, allo scopo di compiere più fatti delittuosi, ed in concorso con un ferroviere svizzero a nome «Pasquale» non meglio identi ficato. sottratto. con mezzi fraudolenti, in danno dell'economia nazionale mezzi di pagamento all'estero ed agiLO in modo da deprimere il corso della va luta naz,ona~ le, per il valore complessivo di Lire 790.732.50 Bernasconi Federico, di Lire 521.060,50 Lurat1. d 1 Li re 406.200,00 Negretti, d i Li.re 262.870 Bernasconi Felice. Reato commesso in Italia e all'estero fra il marzo e la fine d i ottobre I941 . OMISSIS

P.Q.M. Visti ec.l applicati g li ant. 110 C.P. e I cpv. n. 2 Legge 28.7.1939 n. 1097: 23, 29, 228. 229 C.P.: 274,488 C.P.P. DICHIARA Bernasc:oni Felice, Lurati Ca rl o. Bernasconi Federico, Negretti Luigi colpevoli dei reati loro asc1itti e condanna: Bernascon:i Federico ad an ni I O e Lire I0.000 di multa; Lu rati ad anni 8 e Lire 8.000 d i multa· Ne2:retti ad anni 7 e Lire 7.000 di multa; Bernasconi Felice ad anni 5 e Lire 5.000 di multa. Tu tti c:;n 1a\1terdizione perpetua dai pubblici uffici, con la lihertà vigilata. col pagamento in solido delle spese di giudi zio, col pagamento delle spese di preventiva custodia. oltre ad ogni alu·a conseguenza di legge . Roma, 29.5.1 942 - An no XX.


474

OMISSIS

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

P.Q.M.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 17.10.1942 n. 11 56 il T.S.D.S. dichiarò, con Ordinanza del 9. l. I 943. condjzionalmente condonati a t:iascuno imputmo 3 anni di reclusione e l"intera multa. Bernasconi Federit:o, detenuto dal 29. 10.1941, viene scarcerato, in data imprecisata del 1944, dalla Casa Penale di Alessandria a seguito dei noti eventi verificatisi in Italia dopo I' 8.9. 1943. Bernasconi Felice, detenuto dal 30. I0.1 94 L viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Padova il 30. L0.1943. Lurati, deten uto dal 28. I 0.1941, evade dalla Casa Penale cli Ancona nel novembre del 1943 a seguito di un bombardamento aereo che distrusse completamente la suddetta Casa Penale. Negretti, detenu to dal 26. I0. 194 1, viene st:art:erato «per grazia>>il 15.3. 1944 dalla Casa Penale di Parma a seguito di ordine di scarcerazione emesso dalla Procura Generale del T.S.D.S. dislocato a Panrni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96 il Tribunale !11.ilitare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 7.10.1950, condizionalmente t:ondonata la residua pena che avrebbero dovuto espiare Bernasconi Federico e Lurati Carlo. NOTA: Con la stessa sentenza n. 227 del 29.5.1942 il T.S.D.S. ha ordinato lo stralcio degli alli realtivi agli imputati latitanti e cioè agli atti relativi a: Bernast:oni Artemio, nato il 18.3. 1923 a Morbio (Svizzera), meccanico; M.artelli Elvezio. nat0 il 4.4.1916 a Caselli na (Firenze), procuratore di banca; Molo Sergio, nato il 21.7. 19 I5 a Chiasso (Svizzera). banchiere; Vasetti Giosuè, nato il 17. 1. 1897 a Varese, t:ommerciante di vini; Vittori Ezio, nato i I 7.6.1912 a Taverne (Svizzera), assistente edi le. Dopo la soppressione del T.S.D.S. gli atti relativi ai suddetti imputati sono stati tras messi, per competenza. alla Procura della Repubblica di Milano.

Reg. Gen. n. 489/1942

475

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DRLITTI COMUNI

TRIBUNALE SPECIA I.F. PER LA DIFESA DELLO STATO

Visti gli arre. I, 3. IL 14Legge 8.7.194 1 n. 645: 311, 29 C.P.; 488. 274 C.P.P. DICHIARA I) Vignali Amilcare responabilc del reato preveduto dal 1° cpv. delI. art. I della Legge 8.7. I 94 1 n.. 645 c co~n la diminuente di cui ali" an. 31 1 C.P. . lo condanna alla pena di anni venti di reclusione: 2), Pagliardi Edoardo rcsponsabi.le del reato di cui all'art. 3 I O cpv. della Legge sopr'.1citata e, così modificando rubrica, lo condanna all.i pena di ao ni dieci di reclusione e lire ventlmila d1 multa. Condanna altresì gli imputati alla interdizione perperua dai pubblici, al pagamento in soltdo delle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la cuswdia. Ordina che gli unputaoa pena ul timata, siano sottoposti a libertà vigilat.i e che la sentenza sia pubblicata per estratto nel g10111ale «Regime Fascista>>. Roma, 30.5. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCJCOLI DI ESECUZIONE Vicrnati: in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell·lmerno con ci rt:olari n. 4664tdel 27.7.1 943 e n. 49216/441 ciel 14.8.194 1 viene propmaa la liberazione per Grazia Sovrana e, pertanto, Vignati Amilcare viene scarcerato dalla Casa Penale di Panna il 30.8. i 943. Detenuto da~ 30.4.1 942 al 30.8.1943 . ln sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5. 10. 1944 n. 3 16) la Corte d1 Appello cli Brcst:ia ha dkhiarato, con sentenza del I 0.3.1953, VignaLi Arnikare colpevole del rc~1to previsto e punito dall'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 anziché dell· art. I deUa suddetta Legge e I·ha condannato alla pena di 4 anni di reclusione e lire 4.000 di multa, pena che viene d1ch1arata condonata per i provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96 e il D.P. 22.6.. 1946 n. 4. . Pagliardi: con dct:reLo di Gra;,:ia del 2.8. 1946 viene concesso i I condono condmonale della res1.dua pena da espiare e. pertanto, Pagliardi Edoardo viene scarceraw dalla Casa Pena le d1 Fossano il 20.8. 1946. Detenuto dal 30.4. 1942 al 20.8. 1946.

SENTENZA N. 228

li Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da: Preside111e: Triagali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale del.la M.V.S.N. Giudice Relatore: Mi lazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Jmp. Giudici Consoli ivi. V.S.N. : Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Fioretti Eugenio, D' Aless,mdro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Vignati Amilcare, nato I' 1.1 .1903 a Senna-Lodigiana (Milano), industriale di riso. Detenuto dal 30.4. 1942; Pagliardi Edom·do, nato il 18.6 1882 a Ticengo (Cremona), negoziante cli riso. Detenuto dal 30.4. J942. IMPUTATI Vignati: del reato di cui all 'art. 1 Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere, allo scopo di cagionarne la defit:ienza e l'aumento del prezzo sul mert:alo sottratto al consumo normale quintali 608,20 di riso, 176,20 di rotture di riso e 4 di pula di farinaccio. Pagliarcli: dello stesso reato di cui sopra. per avere concorso col Vignati alla sottrazione dal consumo normale di LOO quintali di riso (articolo 11 OC.P. e I Legge 8.7.194 1 n. 645). In Dovera e Soncino (Cremona) dall'ottobre 194 1 al 25.4.1942.

SENTENZA N. 231

Reg. Gen. n. 888/1941

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metrc Gaetano. - Luogotenente Generale della !'vi. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Co11sole Generale tvl. V.S.N.: Gangemi Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N.: Vedani Mario, Pompi li 'lbrello, Peri Ilo Emilio, Palme1i Gaetano. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedi mento penale a carit:o di: Sait Sykja, nato il 15 .3. 1908 a Scutari (Albania), proprietario, detenuto dal 20. 11.194 l. IìVIPUTATO a) del reato di cui all'art. I p.p. della Legge 28.7. l 939 n. I 097 per avere. acquistando clandestinamente nel Regno monete d'oro a prezzo superiore a quello ufficiale e tentando di esportarle all'estero in danno dell'economia nazionale. e agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale;


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TF.RZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELlTil COMUNI

b) del reato di cui aJJ'an. I e 2 del R.D. 3.9.1941 n. 882 per avere acquistato e tentato di esportare all'estero senza la prescritta auto1izzazione le monete d'oro di cui sopra. Reati commessi in Trieste e Brindisi fino al 20.11.1 941.

qualche passante potesse, al l'occorrenza, dargli braccio forte, ma poco dopo si trovò da solo con il Mandaglio che, essendo uscito per primo, ru da lui acci uffato mentre il Galati riusciva ad allontanarSL Il Mandaglio tentò. al principio di giocare di astuzia dicendo di essere il commesso del negozio incaricato di ~rna missione di fiduc ia; ma constatato che il Sabatini voleva ai.Testarlo, oppose resistenza e riuscì a fuggire. Fermato dai carabinieri il Mandaglio fu u·ovaco in possesso di ~ue degli orolo~i rubati, di grimaldelli, cacciavite e di taglia vetri. Su indicazione data dal Mandaglio fu an.che trauo 111 arrestO il Galati che venne trovato in possesso cli due orologi. Non fu possibile recuperare LI resto della . refurtiva della quale il Galati dichiarò di essersi disfallo durante la fuga. Rinviati al giudizio di questo Tribunale gli imputati, nell'orale dibattimentO. hanno confessato 1 fatti come sopra esposti nei quali il Collegio ravvisa gli clementi costitutivi di due distinti reati. e precisamente, dei delitti di furto aggravato di cui agli ant. 624. 625 n. 2 e 61 n. 5 in rela,.ione alla Legge 16.6.1 940 n. 582. 625 u. cpv. C.P. e 337 C.P. (resistenza a un pubblico ufficiale) in relazione alla lettera b) dell 'art. I della suddetta Legge 16.6. 1940 n. 582. Ciò poslO, ritenendo che la rubrica deve essere modificata nel modo che è stato specificato il . Collegio, passando ali' applicazione delle pene. ritiene equo fissarle nel modo seguente._ Per il minorenne Mandaglio che il Tribunale ritiene di avere agito con capacità d1 intendere e dr volere viene inflitta, con la diminuente della minore età, la pena di 14 anni e lire 2.000 di multa per il reato di furto. e 2 anni della stessa pena per il concorrente reato di resistenza a pubblico ufficiale e. operato il cumulo materiale delle pene, ha condannato Mandaglio Michele alla pena complessiv~ di J6 an ni di reclusione e 2 .000 lire di mulca. A Galati il Tribunale ha inflitto la pena complessiva dJ 12 anni di reclusione e di 2.000 lire cli mul ta: IO anni e 2.000 lire di multa per il concorso nel reato di furto e 2 anni per il concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.

OMISSIS

P.Q.M. Visto gli articol i 3 Legge 4.6. 1931 n. 674: R.D.L. 15. 12.1 936 n. 2136: I R.D.L. 9.12.1941 n. 1386: 479 C.P.P

ASSOLVE Sait Sykja dai reati ascrittigli per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 1.6. I942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.

Reg. Gen. n. 281/1942

SENTENZA N. 249

Il Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. ~'.ud'.ce Relatore: l'vlilazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Gcud1ce Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici _Consoli M. V.S.N.: Suppicj Giorgio. Alvisi Alessandro, Peri Ilo Emilio, Pasqua lucci Renato. ha pronunciato la seguente; SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Mandaglio Michele, nato iI 14.4. 1924 a Maropati (Reggio Calabria), operaio; Galati Rocco, nato il 13.1. 1923 a Maropati (Reggio Calabria), barbiere. Entrambi detenuti dal I4 .2. 1942. IMPUTATl del reato di.cui agli artt. 1 I O. 628. 1° cpv. e 61 n. 5 C.P. in relazione ali' art. I Legge J6.6.1 940 11. 582 per avere, tn concorso tra loro, immediatameme dopo la sonrazione di alcuni orologi del nec,ozio di orìficeria di Perali Cm·lo (nel quale si erano introdoui, previo scasso. approfittand~ dell'os~uramento 111 dtpendenza dello stato di guen-a) usato violenza contro Sabatini Eraldo, per assic urarsi il possesso delle cose sottrane e procurarsi I· impunità. lo Roma, ncJJa notte del 14.2.1942. OMISSIS Mandaglio Michele e Gal ali Rocco nella notte del 14.12. 1942 - anno XX - approfittando dell' oscuram~nto 1n_d1 pendenza dello stato di guerra. riuscirono a introdursi nel negozio di orologeria ed oreflcena gestito da Peroli Carlo, sito in Roma, Piazza Vittorio n. 7. e dopo aver rotto con un rrrirnaldello i ca.tenacci di chiusura della serranda si impossessarono di nove orologi da polso dci°valore complessivo d1 oltre lrre lTemila. Primo ad accorgersi dello scasso operar.o fu la guardia notturna $abatini Eraldo, il quale giunse sul posto, durante il suo giro di ispezione, quando gli imputati erano ancora nell'interno del necrozio di cui avevano riabbassato la saracinesca. Il Sabatini ritenne prudente attenderLi al varco nella s;eranza che

P.Q.M. Visti gli artt. I e 2 della Legge 16.6. I 940 n. 582, 624,625 n. 2. 6 1 n. 5, 337, 230. 73. 29, 98 C.P.: 274, 488 C.P.P.

DICHIARA Mandaglio Michele e Galati Rocco, modificando la rubrica, rispetti va mente responsabili del reato di cui agli artt. 624,625 n. 2, 61 n. 5 in relazione alla Legge 16.6 .1 940 n. 582, 625. u. cpv.. C.P. e del reato di cui al l'art. 337 C. P. in relazione alla lettera b) del r art. l della Legge 16.6. I 940 n. 582. Condanna Mandaglio Michele, coo la dimi nuente della mino re età, alla pena di quattordici anni di reclusione e lire duemila di multa per il reato di furto aggravato e alla pena di due an ni di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, operato il cumulo materiale delle pene,_Mandaglio Michele viene condannaLO alla pena complessiva di sedici anni di reclusione e lire duenula dr multa. Condanna Galati Rocco alla pena di dieci anni di reclusione e lire duem ila di multa per il reato di furto aggravaw e alla pena di due anni cli reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e. ?perac~ il cumulo materiale delle pene, Galati Rocco viene condannato alla pena complessiva d1 dod1c1 anrll di reclusione e lire duemila cli multa. Condanna. inoltre, Galati Rocco alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e Mandagli<> Michele alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ed entrambi gli imputati al pagamento in solido delle spese del processo e del ma nlenimento durante la cuswdia e alla libertà vigilata dopo l'espiazione della pena. Roma, 8.6 .1 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Nel giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10.1944 n. 316) la Sa Sezione della Corte di Appello di Roma dichiara, con sentenza del 20.1 1. J 946, <<infondata r istanza di revisione». Nella suddetta sentenza la Corte «osserva che. in ra pporto al fatLO commesso dai due condannati la decisione del Tri bunale Speciale non fu iniqua perché modificò la primitiva gravissima imputazione con palese loro vantaggio e contenne la pena nei limiti che. tenuto conto della circostanza aggravante preveduta nell'art. 61 n. 5 del C.P. in relazione all·art. l della Legge 16.6. 1940 n. 582. non pos-


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sono definirsi eccessivi. In fai.li, raddoppiata Ja pena base comminata rispettivamente dall'art. 625,u.p., e daJl'art. 337 C.P. il massimo edittale per il furto aggrav..ito era di venti anni di reclusione e lire 30.000 di multa e per il real.O di resistenza a pubblico ullic ialc di anni dieci di reclusione. L'istanza di revisione. che risulta infondata. deve essere rigettata». la Corte Suprema cli Cassazione dichiara, con sentenza del 3 l .5 .1948. inammissibile il ricorso inoltrato da Mandagli o Michele e Galati Rocco. Mandaglio: detenu to dal 14.2. 1942 al I· I 1.9 . 1943 «ven ne prelevato dalla Casa Penale d i Capodistria da un Comando tedesco e internato io un Campo di concentramento .in Germania nei pressi di Amburgo»; 1'8 agosto del l 945 rimpatriò in Italia. Poiché l'iscanza di revisione inoltrata dal Mandaglio venne rigettata dalla Corte di Appello di Roma e il successivo ricorso venne dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema cli Cassazione, l'Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi ordinò in data 30.3.1 949, l'arresto cli Mandagl io Michele. Pertant0 Mandaglio Michele, tratto in arresto a Roma 1'8.4.1949, venne trasferito al la Casa Penale di Firenze il 7.5. J 949. Per effetto dei provvedimenti cli clemenza emessi con i D.P. 22.6. I946 n. 4 e 23. 12.1949 n. 930 iI Trihunale Militare Tenitori aie cli Roma cJjchiara, con Ordinanza ciel 6.4.1950, condonata I 'jntera pena pecuniaria e 4 anni del la pena detentiva. Con Decreto emesso il 22.10.1952 dal Ministero di Grazia e Giustizia viene concesso a ManclagJjo Michele iI beneficio della liberazione condizionale e, pertanto. Mandagli o viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Firenze il 25.10. I952. Per gli ulteriori provvedimenti cli clemenza emessi con il D.P. 19.12.1953 n. 922 iJTribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 9.3.1 954, ridotta di un terzo la pena inflitta e condonata la residua pena che Mandaglio Michele avrebbe dovuto ancora espùu-e. Con successiva Ordinanza emessa .il 10.6.1954 il Tribunale Milita re Territoriale di Roma ordina. sempre nei confronti di Mandaglio Michele. la revoca del la misura di sicurezza. Galati: deten uto dal l4.2. l 942 viene scarcerato dalJa Casa di Lavoro all'Aperto cli Tramari.glio (Algbero) il 19.7.1 946 per concessione del beneficio della libertà provvisoria data al Galati dal Presidente della Corte di Appello cli Roma a seguito dell'inoltro cli istan7.a di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.1 0.1944 JJ. 316) inoltrata da Galati Rocco. A seguito ciel rigetto dell 'istanza di revisione e alla emissione dell 'ordine di carcerazione il Galati venne tratto in ,mesto 1'8.4. 1949 e trasferito alla casa cl.i Reclusione di Parma. Con decreto emesso dal Ministero della Difesa il 3.4.1 950 viene concesso a Galati Rocco il beneficio clclla liberazione condizionale e. pertanto. Galati Rocco a segui to cli ordine di scarcerazione emesso dal Giudice Mi litare di Sorveglianza, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Panna il 15.4. 1950. Con Ordinanze emesse dal Tribunale Militare Terri tor.ialc di Roma il 30.3. 1945, il 15.7. 1949 e il 3.4.1950 vengono concessi i condoni. previsti dal R.D. 5.4. 1944 n. 96 (2 anni), dal D.P. 22.6. J 946 n. 4 (I anno e l' intera pena pecuniaria) e dal D.P. 23. 12.1 949 n. 930 (1 anno). Riabi litato con sentenza emessa dalla Corte di AppeUo cli Roma il 9.3. 1959.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I IJELITTr COMU:,.J I

TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 250

Reg. Gen. n. 351/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lrnp. Giudice Console Generale 1\1[. V.S.N.: Rossi Umbe110. Giudici Consoli M. VS.N. : Suppiej Giorgio, Alvisi Alessandro. Perii lo Emilio. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Trovalusci Marcello. nato il 6.1 . 1923 a Roma, operaio. detenuto dal 14.3.1942. IMPUTATO del delittO di cui all'art. 628 cpv. e 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6.1 940 n. 582 per avere usato violenta alla guardia di P.S. Compasso Giacomo al fine di assicurarsi l' impunità immediatamente dopo la sourazione, operata approfittando de ll" oscuramento 1.11 dipendenza dello stato di guerra, di un quantitati vo di patate in danno di Gregorio Rcrno. In Roma nella notte del 14.3. 1942. OMISSIS Nell'orale dibattirnento. per le dichiarazioni rese dall' irnputato e dai testi escussi, è rirnastO provato che il Trovalusci, nelle circostanze di tern po e cli luogo precisate in rubrica, allo scopo cli trarne profitto si impossessò. senza il consenso del proprieta1io di Kg. 20 di patate. souraendole dal posto dove . si trovavano. previo taglio del sacco che le contenevano. È risultato pure provato che il Trovalusci. dopo i fatti sopra specificati . oppose resistenza a un a«ente cli Pubblica Sicurezza che voleva a1Tesrnrlo. 11Collegio ritiene che nei fatti che risultano prov:ti si riscontrano 2:li elementi costitutivi di due distinti reati e precisamente dei delitti previsti dagli anicoli 624,625 n.~2 e 337 C.P., anziché il reato di rapina impropria contestato all'imputato. Ciò posto e ritenuto che l'attenuante della speciale tenui.là del clan no può ri1.e!1er~i eq'.1ivale~te alle aggravanti della violenza sulla COSa e del tempo cli guerra C che per il reato d1 CUI art. 3:,7 C.P. deve, invece, rite nersi esistente l'aggravante di cui al l'art. 61 Il. 5 C.P. 1n relaz10_ne alla Legge 16.6.1940 n. 582 si infligge per il reato di furto aggravato ll.l pena di due anm di_reclusrnne e duemila lire cii multa c per il reato cli resistenza a pubblico ulTiciale la pena di un an no di recl~s,one e operaw il cumulo materiale delle pene viene inll ina a Trovalusci Marcello la pena complessiva d1 tre anrH d1 reclusio ne e duemi la lire di multa.

al)

P.Q.M. Visti gli artr. 1 della Legge 16.6.1940 n. 582; 624. 625 n. 2, 337, 61 n. 5. 73. 69 C.P.; 274,488 C.P.P. DlCHIARA Trovalusci Marcello responsabi le: a) del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 C.P. e, con l'attenuante della s peciale tenuità del danno che il Tribunale ritiene equi valente alle contestate aggravanti della violem:a sulla_cosa e cl~I tempod1 guerra. lo condanna - così 111odificanclo la rubrica - alla pena di due anni di rccl us1opne e lire duemila di multa; b) del reato di cui all 'art. 337 C.P. aggravato ai rermini dell'art. 61 n. 5 in relazione aHa Legge J 6.6. 1940 11 • 582 lo condanna alla pena di un an no di reclusione. Operando il cumulo matenale delle suddeue pene fissa, iu concreto, la pena in tre anni cli rec:J usione e lire duemila di multa. alle spese del processo e a quelle per il mantenimento dura me la custodia. Roma, 8.6. J942 - Anno XX.


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TRIBUN,\l, E SPEClALE PER L/\ DIFESA DELLO STATO

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DF,iLllTI COMUNI

Seguono le firme de l Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZJONE Trovaiusci Marcello, deten uto dal J4 .3.1942, viene scarcerato, per espiata pena. dal la Casa Penale di Viterho il 23.4.1945 anziché il 14.3.1945 perché, con provvedimento emesso da l Procuratore Generale del T.S.D.S. il 10.4."1943 la pena pecuniaria di li.re 2.000 venne convertita in 40 giorni d i reclusione.

sto e punito dall'art. 379 C.P. in tal senso moclificanclo il capo d ' accusa, ed accordando il beneficio della dim inuente d i cui ag li artt. 31 l , 65 C.P. a Tiberini Ascanio condanna: Tiberini Ascanio ad anni 20 e Tiberini Giovanni ad an ni 5. Emrarnhi con la reclusione, con la interdizione perperua dai pubblici uffic i. con la libertà vig ilata. col pagamento in solido delle spese di giud izio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Ordi_na la confisca della merce in giudiziale sequestro. Roma. I0.6.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Fu;ino Paolo, detenuto dal I 0.5.1942, viene scarcerato il I 0.6. I 942. NOTIZIE DESUNTE DAl FASCICOLI DI ESECUZIONE

Reg. Gen. n. 506/1942

SJrNTENZA N. 257

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Rela,ore: Lamu-i Piero - Procuracore Militare de l Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Bergamaschi Carlo. Fioretti Eugenio, Pasqualucci Renato. Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

Tiberini Ascanio: con Decreto di grazia del 6.1 2.1 943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Tiberini Ascanio vìene scarcerato dalla Casa Penale di Lecce il 10.1 2.1943. Detenuto dal 10.5.1942 al 10. 12.1943. Tiberini Giovanni: per effetto dei provvedimenti di c lemenza emessi con il R.D. 17. 10. 1942 n. I 156 il T.S.D.S. dichiaJ:a, con Ordinanza del 9. l.1943, estin to per am nistia il reato per il quale venne condannato Tiberini Ascanio e conferma l'ordine di scarcerazione emesso dalla Procura Generale de l T.S.D.S. il 20. 10.1942. Pertanto T iberini Giovanni, detenuto dal 10.5.1942 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Bari il 23.10.1 942.

SENTENZA oel procedimento penale a carico di: Tiberini Ascanio. nato il 5.5. 1890 in Orciano (Pesaro). ragioniere; Tiberini Gjovanni. nato il 27.1.1886 in Orciano (Pesaro), commerciante; Fw'ino Paolo, nato il 5.4.1900 a B:u-i, dottore commercialista. Tutti detenuti dal 10.5.1942. IMPUTATI TI primo: del reato di cui agli artt. I ed 8 del D.M. 20.3.1942 in re lazione all'art. I della Legge 8.7. !941 n. 645 per avere sottratto al normale consumo n. 1.065 casse d i barattoli di mannellata pari a quintali 494 e 75, per un valore di L. 550,832, depos itando tale quantitativo nei magazzini generali di Bari e simulando la vendita del prodotto ad una ditta albanese, nonostante diffida dell'Unione Fascista dei Commercianti di Bari intimata il I5.3. I 942. Jn Bari j[ 17 e 18 Marzo I 942 e successivamente; il secondo e il terzo: di concorso nel reato ascr itto al primo. ai sensi de ll'art. I IO C.P. per avere aiutato il Ti.berini Ascanio con partecipazione diretta contemporanea e posteriore, a sourarre al norma le consumo la marmellata predetta.

SEì\TENZA N. 258

Reg. Gen. n. 632/1942 11 T1ibunale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da: Presidente: Griffin i Mario - Luogoteneme Generale del la M. V.S.N. Giudice Rel(l[ore : Presti Giovanni - Procuratore Mil itare del Re lmp. Giudici Consoli Generali lVf_V.S.N.: Radogna Raffaele, Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio, Ved,mi Mario, .Burbera Giuseppe. ha pron unciato la seguente: SENTENZA

ne l procedimento penale a ca1ico di: Ledoni G iaco mo. nato il 6.1 2.1 920 a Pumenengo (Bergamo). came1iere. detenuco dal 20.5. 1942.

OMISSIS

IMPUTATO

P.Q.M.

di sottrazione di merci al normale consumo (art. 3 Legge 8.7.1941 n. 645) per avere sottratta al cons umo normale farina bianca di grano, c he contenuta in due valig ie, ve niva trovata in suo possesso dai Carabinieri Scotti Angelo e Crescini Antonio il 20.5 . 1942 allo scalo ferrov iario di Romano Lombardo (Berga mo), nell'atto in cui i l Ledoni si accingeva a trasportarla a Milano; di omicidio aggravato (art. 575. 576 n. I. 6 I n. 2. 5 e IO C.P.,) per avere il 20.5. I942 nella stazione CC.RR di Romano Lombardo, ove era stato condono dai mi li tari dell'arma suddetti, cagionato, per assic urars i l'impunità del del itto di cui !ti capo precedente, rnediame colpo di r ivoltella, la morte del Carabiniere Scotti Angelo, nel!' atto cd a ca usa dcli ' adempi mento de l servizio cli quest' ultimo, profit· taodo di speciali circostanze derivanti dallo stato di guerra. In esito al pubblico d ibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitori a e l'impu tato che, col suo d ifensore ha per ultimo avuco la parola. osserva.

Visti ed applicali gli a11t. I. 8 D.M. 20.3. 1942 in relazione all'art. l della Legge 8.7. 1941 n. 645: 23. 29, '228,229. 240, 311, 65 C.P.: 274,479,488 C.P.P. DICHlARA Furino Paolo aswlto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli ordinando che venga immediatamente scarcerato se non deten uto per altra causa. RITIENE Tiberi.ni Ascanio colpevole del reato rubricatogli e Tiberini Giovanni responsabi le de l reato pre.vi-


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TRIBUNALE SPECIAi .F. PF.R LA DI FESA DELLO STATO

TF.RZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S .

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PER I DELITT I COivlUN I

IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito di istru zione a rito sommario. il prevenuto. con atto d'accusa del P.M. del 3 corrente giugno, fu ri nviato a gi udizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe denunciati. Ali' odierno di battime nto, per la parziale conressione dell"imp utato, per le concordi prove tes ti moniali e per i referti peritali. si è accertato quanto segue. Il giorno 20.5. I 945 alle ore 13.30 i Carabinieri Scotti Angelo. Crescini Antonio della Stàzione di Roma;10 Lombardo, in servizio cli vigilanza a q uello scalo fe rroviario. proceda va no al fermo cd accompagnava no in caserma; un indi viduo, che. con due pesanti valigie conte nenti fari.na bianca cl i grano, si accingeva a prendere il treno per Milano; in seguito veniva identifica to per Ledoni Giacomo come sopra qualificato. Giu nti in caserma. il Cm·abiniere Scotti. che. durante il servizio esterno era staco sostituiw in q uello di piantone dal collega Massaggi Pietro, ritiniva da costui la chiave della porta d' ingresso e quindi si recava dal Comandante della Stazio ne per informarlo ciel fermo operato, anc he il Carabiniere Crescini entrava nell'alligua camera di riu nione per aggiornare il registro di scritturazione ed in conseguenza il Ledoni rimaneva solo con le due valigie, nell'atrio. Ri to rnaco. lo Scotti dopo ave r avvertito ·il Ledoni, apparantemente calmo e sereno. che il Comandante della Stazione sarebbe subito ven uto, si toglieva la bandoleria alla quale era agganciata la pisLola aur.omatica di ordinanza, carica a sette colpi, e l'appendeva allo spigolo superiore cli uno dei due batten ti dell ' uscio del ripostiglio che da sull'atrio recandosi alla vicina latrina. Il Vecloni. non vede ndosi in quei pochi istanti sorvegliato e profittando della momentanea assenza clei due mi lit.ari, si impossessava della pistola del carabiniere Scotti ecl appena questi usciva dalla latrina gli puntava l'arma contro intimandogli di aprire la porta della caserma e di rime tterlo in libertà. ave ndo poco prima visto che lo Scotti aveva seco la chiave. Il Carabiniere Scotti si rifiutava energicamente di otte mperare a tale intimazione e si accingeva a sJanciarsi sul Ledoni, ma non faceva a tempo perché l'altro fulmi neamente e a breve distanza gli sparava contro 6 colpi fere ndolo gravemente all'addome con uno di essi. Alle detonazioni accorreva il carabiniere Crescini meni.re il Lcdoni cercava di arra mpicarsi sul muro cli cinta per scavalcarlo. e gli spara va contro alcuni colpì con la propria pistola ma senza colpirlo; il Ledoni non riuscendo a scavalcare ilmuro, saltava attraverso una finestra nel locale della cucina e da questo passava nella camera di riunione sempre con l'arma in pugno: il Crcscini s i appiattava allora nei pressi della camera stessa, convinto che l'altro non poteva avere altra via di scampo. Ma il Ledoni. si introduceva nella canna fumaria del camino e raggi ungeva il tetto. Frattanto era sopragg.i unto il Comandante dc.Ila Stazione e gli allri Carabinieri. ed avendo visto che il Ledoni passava dal tetto nell 'abitazione di tal Vavassori Ugo. lo raggiungeva no e lo traevano final mente in. arresto. L'arma dello Scotti, con una cart uccia ines plosa, ve n.iva rinve nuta dal Carabiniere Crescini vicino al comignolo della canna furnaria ciel camino dal quale il Ledo ni era uscito. Trasportato all'Ospedale Militare di Bergamo il Carabiniere Scotti, padre cli 4 fig li, no nostante le immediate cure prodigate. decedeva alle ore 18.00 dello stesso giorno 20. La perizia cadaverica ha stabiliLO che causa unica de lla morte de llo Scorti fu la lesione causatagli in parte vitale dal colpo c1· arma da fuoco sparatogli dal Lecloni. li Ledon.i che aveva, in sede di polizia giudi ziaria fatta confessione pressoché completa, successivamente in istruttoria ed anche in udienza, si è affannato a da re molteplici, discordanLi cd insensate versioni del fatto. allo scopo evidente cli anenuare la sua responsabilità. Ma le sue artifiziose versioni hanno avuto piena smenti ta dalle concordi deposizioni dei testi Ghisoni e Crescini che hanno permesso la veri tiera r.icostruzione dei fani così come dianzi sono stati narrati. All' udienza per affermazione ciel teste Maresciallo dei CC.RR. Ghisoni Marcello è risul tato c he anche altre volle il Ledoni era stato sorpreso dai Carabinieri Scotti e Crescini in llagranti violazioni an nonarie simili a quella che nel giorno fatale aveva dato luogo al suo arrestO. rna che trattandosi di quanti tfl di generi ri tenute non rilevanti era stato semplicemente diffidato . Nei fatti come sopra accertati. il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei reati ru bricati. Ricorre infatti il reato cli sollrazione di. farina al normale consumo perché. come ebbe a confessare il Ledoni nella sua prima versio ne, la più attendibi le, egli trasportava la farina a Milano per ve nderla clandes tinamente a prezzi maggiorati. Ricorre I· omicidio aggravato come in epigrafe perché l'omicidio fu consumato dal Ledoni in persona

cli pubblico ufficiale (n. I Odell'art. 6J C.P.) per assicurarsi l'impunità di allYO de litto (n. 2 dell'art. 6 1 e n. I dell'art. 576 C.P. ) profiuando delle circostanze di cui all'art. 6 1 n. 5 C.P. deriva nte dallo stato di guerra (artt. l e 2 della Legge 16 6. 1940 n. 582). La pena da infliggere per il reato più grave, ai sensi dell'art. 576 11. l C.P., è quella di morte, la quale assorbe quella da inf'liggere per il reato minore di cui alla lettera a) della ru brica. pena cl1c perni~ tro. il Collegio determina in anni tre cli reclusione e lire diecimila cli multa. con le conseguenze di legge. Questa sentenza va pubblicata ai sens i delle disposizioni vigenti. Per quanto riguarda il I O cpv. dell ·art. 36 C.P. il Tribunale designa per la pubblicazione i quotidiani di Bergamo. P.Q.M. Letti ed applicati gli artr. 3 legge 8.7. 1941 n. 645; I, 2 Legge [6.6. 1940 n. 582; 575,576 n. I, 6 1 n. 2.5 .1 0. 17n. I 2 J. 38,36C.P.;4 R.D. 12.12. 1926 11. 2062. DICHIARi\ Lecloni Giacomo responsabile dei reati in rubrica ascrittigli e cumulate. le pene. lo condanna alla pena d.i morte mediante fucilaz ione, con cune le conseguenze di legge, ordina la pubblicazione di questa sentenza a norma di legge e sui quotidiani di Bergamo. Ro ma, l 1.6. I 942 - A,rno XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. TRrBUNALE S PECIALE PER L,1.\ DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoqurantadue XX ecl il giorno dodici del mese cli giugno in Ro ma, alle ore sei antimeridiane (ora legale) ed il Jocalitr1Fori.e. Bravctta, appositamente designata dal Comandante del XVII Corpo d'Armata (P.M. 7 I) con nota clall' l I corrente n. 31 rrs. A seguito dell'ordine del detto Comandame col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzion·e della sente nza cli condanna a lla pena cli morte inll itta a Lcdoni Giacomo Elia di Ro mano e di Rosa Francguelli, nato il 6. 12. l 920 a Pumenengo (Bergamo) do micilato a fontanella, cameriere, celi be, con sentenza irrevocabile pronu nciata eia queslo Tribunale in data 11 corrente per i reati di sottrazione di merci al normale consumo (an . 3 Legge 8.7. I 941 n. 645) ecl omicidio aggra vato (art. 575, 576 n. l. 6 1 n. 2, 5. IO C.P. e I e 2 Legge 16.6. 1940 n. 582). lo so1.wsc ritto Cancelliere Capo dell'intestato Tribunale, con l" inrervento del medico Dr. Monaco Alfredo presente il Colonnello dei CC.RR. Bova Eugenio addeClo all ' urricio di polizia giudiziaria cli questo Tribunale. mi sono recato per assistere all'esecuzione nella detta località dove è stato tradollo iI condan naLO Ledo ni. Quivi iI sacerdote ha dato l'assistenza religiosa al conclan nato stesso. Collocato poi il Lecloni di fronte al reparto in armi del Corpo degli agen ti di polizia, il Comandante ciel reparto S. Ten. Rizzo Dr. Giovanni, ha letto ad alta voce la sentenza cli condanna. Il Ledoni è stato quindi posto a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo, con le modalità richieste dal regolamento. alle ore legali 6.03, del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzio ne mediante fuci lazio ne. Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso. accertando la morte del condannato. Letto. confermato e sottoscri uo. P.C.C. Ro ma, li 13 giug no l 942 rL CANCELLIERE CAPO (F.to A. Ferrazzoli)


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TERZA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .O.S.

TRI BUNALE SPECIA LE PER LA D IFESA DELLO STATO

PER I DEUTTJ COMUN I

Reg. Gen. n. 243/1942

SENTENZA N. 261

Il Tribunale Spedalc per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, Pompili Torello, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Grifò Ignazio, nato 1'8.3.1894 a Naro (Agrigemo), mediatore. Detenuto dal 2 l.2.1942. IMPUTATO del delitto di cui all'art. 628 C.P. in relazione all'art. l Legge l 6 .6 . I 940 n. 582 per ave re, la sera del 20.2. 1940, in Naro (Agrigento), mediante violenza e profittando del lo stato di oscuramento disposto in di pendenza della guerra, sottratto a Porcello Calogero un portafoglio contenente lire 78, un pettine e documenti diversi , nonché un orologio del valore di lire Ll Ocirca ed una cinghia per pantaloni del valore di lire I O.

SENTENZA N. 263

Reg. Gen. n. 344/1942 li Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Ge11erali M. V.S.N.: Colizza Ugo, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Mjchcle, Pasqualucci Renato, Pe1illo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Spescha Sergio. nato il 12.9.J 924 a Roma, meccanico. Detenuto dal 22.3.1942; Ruggeii Carlo, nato il 4.3. 1926 a Roma, meccanico. Detenuto dal 23.3. 1942; Onofrio Romeo, nato il 12.3. 1925 a Roma. idraulico. Detenuto dal 23.3. l 942: Catino Cosimo, nato il I .3. l 925 ad Andria (Bari), meccanico. Detenuto dal 22.3. 1942; Matera Lorenzo, nato il 23.6. 1922 a Roma, idraulico. Detenuto dal 26.3.1942; 'lbccaceli Remo, nato il 31.3. J 925 a Roma, meccanico. Detenuto dal 25.3.1942 ; Speranza Elio, nato il 7.5.J 925 a Cave (Roma), meccanico. Detenuto dal 25.3.1942; lacoboni Umberto, nato il 27.8.1924 a Roma, studente. Detenuto dal 25.3.1942: lppoLi ti Elio, nato il 28.8. I 924 a Roma, meccanico. Detenuto dal 25.3 .1942.

OM ISSIS

P.Q.M. Letti cd applicati gli artt. 628 C.P. in relazione all 'art. J Legge I 6.6. 1940 n. 582, 29, 230 n. L 311 , 65 n. l C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Grifò Ignazio responsabile del reatp in rubrica ascrittogli, colla dimi nuente di cui all'art. 3 I I C.P. e lo condanna ad anni 24 di reclusione e a1 pagamento in solido delle spese processuali e di custodia preventi va. con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata. Roma. l 6.12.1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Sa Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo dichiara, con sentenza del 3.6. I 947, Grifò Ignazio colpevole del reato cli rapina addebitatogli e con la diminuente prevista dall 'art. 31 .1 C.P. e con le attenuanti generiche (attenuante concessa dal legislatore con l' art. 2 del D.L.L. 14.9. 1944 n. 288) inHiggc a Grifò Ignazio la pena di 16 annl di reclusione La la Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione dichiara, con la sentenza del 18.5.1949, inammissibile il ricorso inoltrato da Grifò Ignazio contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Ori fò Ignazio, detenuto dal 21.2. 1942. muore nella Casa Penale per Minorati fi sici e psichici di Turi (Bari) il 2 l. J. 195 l. La Corte di Appello di Palermo. dichiara, con Ordinanza emessa il 15.2.1951. estima, per morte del reo, la pena inlli1:ta a Grifò Ignazio con sentenza del 3.6. I 947.

IMPUTATI A) Tutti: di associazione per delinquere (a11. 416 e 6 J n. 5 C.P. in relazione all 'art. l Legge 16.6.1940 n. 582) pèr essersi associati in Roma, al fine di commettere più deli tti profittando delle speciali circostanze di oscuramento dipendenti dallo stmo di guerra. Da epoca imprecisata fino al loro a!l'esto. B) I primi quattro: . I) di rapina (art. 628 p.p. e 2° cpv. n. 1, 61 n. 5 C.P. in relazione all 'art. I Legge 16.6.1940 n. 582). per ave re, il giorno 22.3. I 942 aggredito, profittando dell'oscuramento dei luoghi nei pressi della stazione Termini, tale Ferrara Carmine, ed usandogli violenza alla persona con pugni e calci mli da produrgli lesioni dichiarate guaribi li in 6 giorni, somatto iJ portafogUo custodito nella Lasca interna della giacca e contenente L 37, una mati ta di 111e1.allo e due tessere annonarie: 2) di rapina (art. 628 p.p. e 2° epv. n. l, 6 1 n. 5 C.P. in relazione all 'arr. I Legge 16.6.1940 11. 582) per avere, sempre profittando dell' oscuramento. aggredito, il giorno 15.3. 1942, tale Licrui Arturo nei pressi del Planetario e mentre il Catino gli strappava di mano un biglietto da L. 5. gli altri tre lo tempestavano di pugni, cercando di immobilizzarlo e di .sottrargli il portafoglio, dal quale proposito dovevano però desistere per il sopraggiungere di alcuni passami. C) Il 5°, il 6°, 1'8°: di rapina (ari. 628 p.p. e 2° cpv. n. 1, 61 n. 5 C.P. in relazione all'a rt. I Legge 16.6. 1940 n. 582) per avere. in una sera imprecisata del febbraio I 942 nei pressi del !' albergo AnÌbrosiano, nelle condizioni di oscuramento dì cui ai capi precedenti, aggredito tal Cavallini Ermanno e dopo averlo gettato a terra malmenato e calpestato gli sottraevano il portaf'og lio, ricavandone un illecito profiuo di L. 50 per ciascuno. D) Il 1°. il 4° ed il 7°: di rapina (att. 628 p.p. e 2° cpv. n. l, 61, n. 5 C.P. in relazione all 'aJl. l Legge 16.6.1940 n. 582) per avere, sempre nelle circostanze di cui ai precedenti capi di imputazione, nei pressi di Piazza della Croce Rossa, aggredito persona rimasta sconosciuta percuotendola con pugni e calci e souraendole il portafoglio ricavandone L. 150, 50 per ciascuno. E) Il 4°. il 7° cd il 9°: di rapina (art. 628 p.p. e 2° cpv. n. I, 6 I 11. 5 C.P. in relazione al l'art. I Legge I6 .6. I 940 n. 582) per avere, pure in eguali circostanze di tempo e di condizioni di oscuramento, nei pressi del Cinema Planetario, aggredito altra persona, rimasta anch'essa sconosciuta ed averle sottratta, minacciandola di consegnarla alle guardie. il portafoglio contenente L. 20, alcuni francobolli e alcu ne tessere.


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TRJ.BUNALE S PEC IALE PER LA DIFESA OF.LLO STATO

OMISS IS

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TERZA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. PER I DELITTI COMUNI

Reg. Gen. n. 823/41

SENTENZA N. 264

P.Q.TV!.

Visti ed applicati gli arl.L. 4 16, 61 n. 5,628 p.p. e 2 cpv. n. I, 6 1 n. 5 C.P.; J Legge 16.6. 1940 n. 582; 23, 29, 73, 98, 65, 114, 228. 229,3 11 , 65 C.P.; 274. 479, 488 C. P.P DICHIARA Speranz.i Elio, Ippolili Elio assol ti per insufficienza di prove dai reali loro ascrilli. ordinando che ve ngano immediatamente scarcerati se nun detenuti per altra causa. RITIENE gli allri colpcvoJi del reato continualo di cui agli artt. 81. 628 p.p. e 2 cpv. n. l. 61 n. 5 C.P. nonché del reato previsio e punito dagli artt. 4 16. 6 1 n. 5 C. P. entrambi in relazione all·art. I Legge 16.6. 1940 n. 582 in tal senso modificando i capi d'accusa rubricati alle lettere b) e) d) e), concedendo a Lutti il beneficio della dimi nuente di pena cli cui agli arlt. 3 11, 65; e 98, 65 pure in favore di mni ad eccezione del Matera al quale viene invece concessa la diminuente prevista dagli artt. 11 4. 65 C.P. Ed operato i I cumulo delle pene complessivamenle condanna: Spcscha, Ruggeri, Onofrio, Catino ad an ni 22 ciascu no; Mal.era. Toccaceli, Iacoboni ad anni 18 ciascw10. Tutti çun la reclusione, Matera çon la libertà vigilata e con l' interdizione perpetua dai pubblici uffic i e gli altri con l' interdizione dai pubblici uffici per la durata di an ni 5. Tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio. col pagamento delle spese cli prevemi va custodia, oltre ad ogni al tra conseguenza cli legge. Ro ma, 13.6. 1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei G.iudici . Speranza cd lppoliti. clete1rnLi dal 25.3. 1942, vengono scarcerati il 13.6. 1942. NOTIZrE DESUNTE DAI FASCICOLI DJ ESECUZIONE Spescha, detenuto dal 22.3. l 942, Ruggeri e Onofrio, detenuti dal 23.3.1942, Toccarelli, detenuto dal 25.3.1942 e Matera, detenuto dal 26.3. 1942, vengono scarcerati in data imprecisata del 1944 a seguito dei nmi avve nimenti verificatisi in Italia dopo 1' 8.9. 1943. In sede cli giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I 0. 1944 n. 316) la Corte di Appello di Roma concede. con Ordinanza ciel 4.9. 1945. a Catino, detenuto dal 22.3. 1942, e a Iacoboni, detenuto dal 25 .3. J 942, il beneficio della libertà provvisoria. La 6n Sezione Penale del la Corte di Appello di Roma, giudicando sempre nel giudizio speciale di revisione previsto dal D.L.L. 5. 1O. L944 n. 3 I 6. dichiara. con sentenza ciel 21.3. 195 L. cli non dove rsi procedere, per concessione del perdono giudiziale, in ordine al real.o di violenza privata aggravata, così modifica to il capo cl i imputazione dei reati cli rapina aggravata, nei confro nti cli Spescha Giorgio, Ruggeri Carlo. Onofrio Romeo, Catino Cosimo, Toccaceli Remo e lacoboni Umbcttu. Assolve Spescha Giorgio, Ruggeri Carlo. Onofrio Romeo. Catino Cosimo. Toçcarelli Remo e lacoboni Umberto del reato di associazione a delinquere perché il fatto non sussiste. Nei çonfronti di Matera Lorenzo, decedmo il 3.7.1 948, la suddeua Corte cli Appello di Roma (3" Sez.. Penalc) dichiara, con sentenza del 23.12.1955, estinti per morte del reo, i reati addebitati al Matera.

li Tribunale Speçialc per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: GrilTini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Proçuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M . \IS.N.: Rossi Umberto, Colizza Ugo. Vedani Mario. Giudici Consoli M . \IS.N. : Barhera Gaspero, Rosa-Uliana Aldo.

ha pro nunciato la seguente: SENTENZA nel procedimenco penale a carico cli: Muha Krustem Tabaku, nato 1'8.7 .1 9 19 a Scutari (Al bania). commerciante, deLenuto dal I 8. I l.194 I .

IMPUTATO del rea tu cli cu i al1· art. I p.p. della Legge 28.7. 1939 o. !097, per avere con mezzi fraudolenti. commerciato, in clannu clcll'cconomi;i nazionale. mezzi di pagamento all'estero ed agito in modo eia de primere il corso della valuta nazionale. acq uistando. a scopo di specu lazio ne. 506 monte d'oro a prezzo superiore a quello uffic iale; ciel reato di cui agli artL. I e 2 del R.D.L. 3.9. 1941 n. 882 per avere violato il divieto di compravendita cli oro. acquistando le rnoneLe cli rni sopra. In Trieste ccl altrove sino al 18.1 1.1941 . OMISSIS P.Q.M.

Letti cd appliçati gli artl. I p.p. !Legge 28.7. 1939, n. 1097 le 2 R.D.L. 3.9. 194 1 n. 882. 73. 240 C.P. ; 274, 488 C PP DICHIARA Muha Krustern Tabaku responsabile dei reati in rubriça m;çrittigli e cumulate le pene. lo condanna ad anni 3 di reclusione e a lire 6.000 di rn ul ta nonché al pagamento delle spese proçessuali e di. custodia preve nti va e alle al tre conseguenze di legge. Ordina la confisca di quan to in sequestro. Roma, 15.6. I 942 - Anno XX. SegL1ono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DALPASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti cli clemenza concessi con il R.D. l 7.10.1 942 n. l l 56 il T.S.D.S. dic hiara, con Ordinanza ciel 29.1 2. 1942, conclizionalmente condonaca la residua pena da espiare c conferma la scarcerazione di Muha Krustem ordinata dal Procuratore Generale Giuseppe Montalto con provvedimento emesso il 20. l 0. 1942. Pertanto Muha Krustem. detenuto dal 18 I 1. 194 I. viene $Carcenito dalle Carceri Gi udiziarie Centrali cli Catanzaro jl 23. l 0.1942. Poiché i reati per i qual i ve nne condannato Mu ha Krustem da l T.S .D.S . con sentenza de l 15.6. I 942 sono stai.i ab roga,i con le Leggi emesse iI 264. 1946 n. 343 e I8. IO. I 949 n. 769 il Tribunale Mil itare TerrilC>ri ale cl i Ro ma dich iara su conforme riçhicsta inoltrata dall 'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi. con Ordinanza del 18.4. 196 1 cessata l'esecuzione e gli effetti penali della sudde ua condanna perché i folli non costituiscono più reato.


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SENTENZA N. 267

Reg. Gen. n. 550/l942 Reg. Gen. n. 596/1942

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TERZA PARTE : SENTENZE PRONUNZIArE DAL T.S.L>.S . PER I DF.UTII COMUNI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA OTFESi\ DEI.LO STATO

SENTENZA N. 266

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palrne1itola Aldo, Alvis i Alessandro, Leonardi Nicola. Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello. ha pronunciato la seguente:

Il Tribunale Speciale per la Difosa dello Stato composto da: Presidente: TringaLi Casanuova An tonino - Luogotenente Ge11erale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmentola Aldo, Al visi Alessandro, Leonardi Nicola, Rosa- Ul iana Riccardo, Pompili Torello. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Giacché Paolo, nato I' 11.4.1896 a la Spezia. commerciante. Detenuto da l 24.4. 1942.

nel procedimento penale a carico d i: ZolesiAugusto. nato il 13.1 2. 1888 a Follo (La Spezia), esercente forno di pane. Detenuto dal 5.5.1942. IMPUTATO

IMPUTATO del reato <li cui all'art. l della Legge 8.7.1941 11. 645 per ave re sottratto al norma le consumo, quintali IJ 0.88.484 di farina a lui assegnata per la panificazione. In La Spezia dall'ottobre del 1941 al 22.4. 1942. OMISSIS P.Q.M.

Visti gli artt. 3, 11. 14 Legge 8.7 .1 941 n. 645, 230 C.P. e 488, 274 C.P.P. DICHIARA Giacché Paolo responsabile del reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7. I 94 1 n. 645 così modificando parzialmente rubrica lo condanna alla pena di anni 10 di rec lusione, a lire ventimila di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. alle spese di processo ed a quel le per il mantenimento durante la custodia. Ordina ch_ç l'imputato a pena ultimata, sia sotcoposto a libertà vigilata e che la semenza sia pubblicata sul giornale «Il Telegrafo» di Livorno. Roma, 17.6. 1942-Anno XX. , Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Giacché: detenuto dal 24.4. 1942 evade dal la Casa Penate di Spoleto il 13.10.1943, insieme con alt1i 400 detenmi, «al fine di evitare la temuta deportazione in Germania». Con Decreto di Grazia emesso dal Presideme della Repubblica il 27.4.1949 viene concesso i l condono cond izionale de lla resid ua pena da espiare. Detenuto dal 24.4. 1942 al 13. 10.1943.

a)dclde li uodicuiall'an. I dellaLegge8.7.f94 1 n. 645peravereinLaSpezia,dal 1.10.1941 al 15.4.1942, nell 'esercizio del proprio commercio di panificazione sottratto al consumo normale quintali 102.20.256 di farina d i pane: b) del delitto dj cui all'art. 8 della Legge predetta per avere nelle stesse circostanz e di tempo e di luogo, fatta dichiarazioni mendaci nelle buste contenenti i tagliandi delle carte annonarie relativi: al pane, versando in meno, in rapporto a quelli dichiarati n. 13.716 taglia ndi, att:Jibuendo pertanto Kg. 1134, 835 di faiina in più di quelle spettantegli. OMlSSJS P.Q.M.

Visti gli artt. 3, t I, 14 Legge 8.7. 1941 n. 645; 229, 29 C .P.; 488,274 C.P.P. DICHIARA Zolesi Augusto responsab ile dei reati di cui agli artt. 3 e 8 della Legge 8.7. 1941 n. 645 e così mod ificando parz ialmente rubrica lo condanna complessivamente alla pena <li anni 8 di reclusione a lire cinquemi la di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a que lle per il mantenimento durante la custodia, ordina che J'.imputato a pena ultimata sia sottoposto a li bertà vigi lata e che la sentenza sia pubblicata ne l g iornale «1 1Telegrafo» di Livorno. Roma, 17.6.1 942 - AnnoXX. Seguono le firme del Presidente e de.i Giud ici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Zolesi Augusto, detenuto dal 5.5.1942 evade dalla Casa d i Rec lusione d i Spoleto il 13.J 0.1943. U Tribunale Mili tare Terri LOri ale di Roma dichiara, con Ordinanza del 27.4.1962, estin ti per l'amnistia concessa con il D.P. 19. 12.1953 n. 922, i reati per i qua li Zolesi Augusto venne condannato dal T.S.D.S. con semem:a del 17.6. I942.


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SENTENZA N . 299

R eg. Gen. n . 495/1942

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TERZA PA RTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DELITTI COMUNI

TRI BUKALE SPECIALI:: PlòR LA DlFESA DELLO STATO

Il Tribunale Speciale per la Difesa del lo Stato composto da:

Presidente: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Mi li tare del Re l mp. Giud,:ce Console Generale M. V.S.N. : Gangemi Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N. : PalmentolaAldo.AlvisiAJessandro. Leonardi Nicola, Fiorelli Eugenio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel prucedimcnlO penale a carico di : Bozzcda Romano, nato il 26.5.190 1 a Castelbelforte (Mantova), macellaio. Detenmo dal 12.4. I942; De Giuli Angelo, nato il 14.10.1898 a Castelbelforte (Mantova), macellaio. Detenuw dal I4.4.1 942 . IMPUTATI Il Bozzecla Romano: a) del reato di cui all ' art I Legge 8.7 .1 94 1 n. 645 per avere, allo scopo cli cagionarne la deficienza e l'au.mcnto del prezzo sul mercato, sottratto al consumo normale carne di bovini per più cli 19 mila Kg.; b) del reato di cui agli artt. 81 e 482 C.P. in relazione all'art. 476 cpv. stesso Codice, per ave re, con pjù azioni esecutive di un medesimo disegno ciiminoso. formato 39 false denuncic di macellazione d' urgenza, direlta alla Sezione della Zootecnica del Consorzio Provinciale Produttori Agricoltori di Manwva, compilandole al nome e sottosc:rive ndole con la l'irma del veterinario del Comune di Castelbelforte. nonché due fa lse ricevute di conferi meni.o di bcsLiame ai raduni con l'aggravante di cui al n. 2 dell· art. 61 C.P.: c) del reato di cui all 'art. 468 C.P. per avere contraffatto i sigilli del Comune cli Castelbelforte e del Consorzio per il servizio zooiatrice fra i Comuni di Figarello e Castelbelforte. con l'aggravante di cui all ' art. 6 .1 n. 2 C.P.; cl) del reato di cui agli artt. 81 e 640 p.p. C.P. per avere, con più .Jzioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. inducendo con artefici e raggiri in errore Piovani Amedeo cd allre numerose persone, procurato a sé l'ingiusto profitto di circa 30 mi la lire che da costoro si era fatto consegnare per soddisfare, nel loro nome ed interesse, all 'obbligo di conferimento di animali bovini al raduno. con raggravante di cui al!' arL 6 1 n. 2 C.P. Il De GiuliAngelo: cli concorso nei reati cli cui alle precedenti lettere a) b) d), per avere cooperato col Bo7.Zeda nella consumazio ne dei reati stessi mediante l'integrale compi lazione di 33 delle anzidette false dcnuncie di macellazione cli urgenza (arn. 11O, 6 1 n. 2, 8 J, 640 p.p.. 482 in relazione al!' art. 476 cpv. C.P. e l della legge 8.7. 1941 n. 645. Reati co111·111essi in Castelhel fone ed in altre località della provincia di Mantova, dal luglio 1941 al marzo 1942 .

OM ISS IS

P.Q.M. Visti ed applicati gli ant. 110 C.P.; I Legge 8.7. 194 1 n. 645; 81, 482 in relazio ne al 4 76 cpv. 8 L 640 p.p. con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.. 23, 29. 73. 89. 65, l 14. 65,228. 229. 31 1. 65 C.P: 274,488 C.P.P. DICHIARA Bozzeda e De Giuli colpevoli dei reati loro ascriLli assolvendo però per insufficienza cli prove il De Gi uli del solo reato di cui agli artl. 81, 640 p.p. C.P. cd accordando il benefi cio della climinueme di pena di cui agl i artt. 3 11 , 65 C.P. in favore cli entrambi in ordi ne al solo reato ruhricato alla lettera a) dei capi d'accusa: e cli cui agli artt. I 14. 89. 65 C.P. in favore del De Giuli in ordine a Lutti i reati . Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Bozzeda ad ,mn i 25 di reclusione e

L. 5.000 di multa, De Giuli ad anni 11 mesi 7 e giorni 20 di reclusione. Entnmbi con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la Libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese cli giudizio. col pagame nto delle spese di preverni va custodia, olLre ad ogni al tra conseguenza di legge. Roma, 18.6. 1942 - Anno XX. Seguono le l'i rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Per effetto dei provvedi menti di clemenza emessi con il R.D. 17. 10.1942 n. 1156 il. TS .D.S. dichiara, con Ordinanza del J 7.12. I 942: a) cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna a 8 mesi di reclusione e lire 2 .000 di multa inflitta a Bozzecla Romano per il reato cli cui agli artt. 81. 640 p.p. e 61 n. 2 C.P.: b) condizionalmente condonmi, per indul to, 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa della pena complessiva i11flitta a Bozzeda Roma no per i reati previsti dngli artt. 8 J, 4 82 in relazione agli artt. 476 cpv. e 6 1 n. 2 C.P. e 468 e 6 1 n. 2 C.P. determi nando, per il Bozzecla, la pena complessiva in 2 1 an ni e 4 mesi di reclusione, ferma restando la pena accessoria e la rnisura di sicurezza; e) condonati condizionalmente. per indulto. 2 anni e 9 mesi di reclusione della pena complessiva inni ua a De Giuli Angelo per il reato previsto dagli ant. li O, 8 l , 482 in relazione all'art. 476 cpv. e 6 I. n. 2 C.P. determinando. per il Dc Giuli . la residua pena in 8 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione, ferma restando la pena accessoria e la misura di sicurezza. /\ seguito dei noti avvenimemi ve1iCicatisi in Italia dopo I' 8.9. 1943 Bozzeda, detenuto dal I2.4.1942 viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma. in data i.mprecisata del 1944 e De Giuli. deLenu to dal 14 .4. 1942, viene scarcerato, in data imprecisata del J944, dalla Casa Penale cli Sulmona Aquila). Con Ordinanza emessa il 10.9 . 196 1 il Tribunale Mi litare Territoriale cli Roma accoglie la richiesta inoltrata dall' Ufficio ciel P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi con la quale vieuc ri c:hiestO che il reato di cui all'art. I della Legge 8,7. l 941 n. 645 per il quale ven ne inflitta a Bozzeda la pena di 20 anni di reclusione e a De Giuli la pena di 8 anni. JO mesi e 20 giorni di reclusione sia dichiarato estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 19. 12. 1953 n. 922. Pertanto, per effetto della concessione dei benefici di clemenza concessi con le suddette due Ordinanze e la detenzione già sofferta dal Bozzeda e dal De Giuli la posizione giuridica dei due condannati è da considerarsi defin ita.

Reg. Gen. n. 681/1942

SENTENZA N. 300

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Tringali Casa nuova Antonino - Luogotene nte Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procu ratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \I.S.N.: Gangemj Giovanni. Giudici Consoli 1\11. \I.S. N. : Palmentola Alclo, Al visi Alessandro, Leo nardi Nicola, Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di : Festa Vincenzo, n;ito il 31 .8.1 90 I a ResutLana Colli (Palermo), macellaio Detenuto dal 19.5.1942. IMPUTATO del delitto previsto dall' art. I. I cpv. Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere in epoca anterionnente e prossima al 5.5 .1 942, in Palermo e dintorni, al fine di cagionare la deficienza suI mercato, sottratto al O


TF.RZA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T .S.D .S .

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TRIBUNALE SPF.C IALÉ PER LA DIFESA DELLO STATO

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PER I DEUHI COMUNI

normale consumo un numero di capi di bovini non inferiore a 52, che macellava clandestinamente, vendendo la carne ricavata a prezzo superiore a quello stabilito dalle Autorità. Con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 C.P. OMISSIS P.Q.M. Visti cd applicati gli artl. l cpv. 1" Legge 8.7. 1941 n. 645; 23. 29, 99, 228, 229, 31 l, 65 C.P.; 274, 488C.P.P. DICHTARA Festa Vincenzo colpevole del reato ascrittogli e concedendogli il beneficio della diminuente di cui agli artl. 311, 65 C.P., lo condanna alla pena di anni 23 di reclusione. Con l'interdizione perpema da.i pubblici uffici con Ja libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, J 8.6.1942 - Anno XX. Seguono le fome del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Festa Vincenzo, detenuto dal 19.5.1942, rnuore il 12.4.1944. Il Tribunale M ilitare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 9.10. 1965, estinta la pena inflitta dal T.S.D.S. con sentenz.a del 18.6. J 942 per morte del reo (art. 171 C.P.).

OMISSIS Nell'orale dibattimento, per la confessione degli imputati Baitocci e Vittorie per le dichiarazioni rese dai testimoni è rimasto provato che verso le ore 22 del 15.3.1942 in Monte Gabbione (Terni) il colono Patalocco Luigi, che si era trattenuto, con alcuni amici, nell'osteria gestita eia Balozzini Pietro fin dalle ore 14, venne aggredito fuori dall'abitato dal Bartocci e dal Vittori.11 Vittori gli mise un sacco sulla testa e dopo che il Bartocci, che aveva affcrrat0 le gambe del Patalocco lo reee cadere a terra, sottrasse dalla tasca interna del panciollo di Patalocco il portafoglio che conteneva 403 lire. Compiuta la rapina il Bartocci e il Vittori si diedero alla fuga fa voriti dalla fittissima oscurità. Nell'orale dibattimento il Bartocci ha confermato, ancora una volta, l'accusa nei confronti del Barbanera dic hiarando che fu il BaJbanera a incitarlo e a convincerlo di compiere la rapina. li Barbanera ha, ancora una volt.a. decisamente respinto ogni sua responsabilità e il Collegio constatato che le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti e convincenti elementi cli prova per affermare la responsabilità penale del Barbanera ritiene, conforme a giustizia, assolverlo dal reato addebitatogli per ins ufficienza di prove. Il Vittori e il Bartocci, invece, sono da dichiararsi colpevoli del reato a loro addebitato e, per ciò che concerne il minorenne Bartocci iI Collegio ritiene che agì con la piena capacità di intendere e di volere. Il Tribunale, quindi, avuto riguardo alle modalità dell'azione, ri tiene che sia giusto concedere la circostanza diminuente prevista clall'ai1. 3 li C.P. e nei confromi del minorenne Bartocci concedere anche la specifica attenuante prevista dal!' art. 98 C.P. Pertanto viene inflitta a Vitttori Pompeo la pena di 24 anni cli reclusione e a Bartocci Piero la pena di 16 anni di reclusione. P.Q.M .

Visti gli ,ll'tt. I e 2 della Legge 16.6. 1940 n. 582; 230, 29, 311, 98 C.P.; 274. 479 e 488 C.P.P. DICI-UARA

SENTENZA N. 302

Reg. Gen. n. 338/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metrc Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: tvlilazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Al visi Alessandro, Leonardi Nicola, D'Alessandro Italo. Calia Michele. ha pronu nciato la segueme: SENTENZA nel procedimemo penale a carico di: Barbanera Geremia, nato il 21.8.1869 a Monte Gabbione (Temi), contadino. Detenuto dal 17.3. 1942: Vittori Pompeo. nato il 30.1 .1924 a Monte Gabbione (Temi), contadino. Detenuto dal 16.3. l942; Barlocci Piero, nato l' 11.9. 1925 a Monte Gabbione (Terni), contadino. DetcnutO dal 17 .3. 1942. IMPUTATI di concorso nel reato di rapina aggravata (arti. 110, 112 n. 2 e 4, 628, 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582) perché la sera del 15.3. 1942. in Monte Gabbione (Terni). nella osteria gestita da Balozzini Pietro, il contadino Barbanera Geremia persuadeva Bartocci Piero e ViLLori Pompeo a compiere una rapina ai danni di Patalocco Luigi. Appena il Patalocco uscì dall'osteria venne aggredito dal Bartocci e dal Vittori e mentre uno lo immobilizzava mettendogli un sacco sulla testa l'altro gli afferrava le gambe facendolo cadere in ginocchio e mettendogli una mano dell'interno del pancioitO gli sottraeva il portafogli che conteneva 403 lire. Con l' aggravante dell'oscuramento dipendente dallo stato di guen-a.

che Bart.occi Piero ba agito con la piena capacità di intendere e di volere e che, pertanto, sia il Bartocci che il Viuori Pompeo sono da ritenersi responsabili del reato loro addebitato. E con la climiuueme prevista dall'art. 3 11 C.P. per entrambi gl.i imputati e con la particolare attenuante prevista dall'art. 98 C.P. per il Bartocci condanna Vittori Pompeo alla pena di 24 anni di reclusione e Bartocci Piero alla pena di 16 anni di reclusione. Condanna , inoltre, Bartocci Piero alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni e Vittori Pompeo alla interdizione perpetua dai pubb lici uffici; entrambi al pagsmento in solido delle spese processuali e a quelle del mantenimento durante la custodia. Ordina, infine, che il ViLLOri, a pena ultimata. sia sottoposto alla libertà vigilata. ASSOLVE Barbanera Geremia dal reato addebitatogli per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà, se non detenuto per altra causa. Roma, 19.6. 1942-AnnoXX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Barbanera Geremia, detenuto dal 17.3. 1942, viene scarcerato il l 9.6. 1942. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I 0.1 944 n. 316) la Corte di Appello di Perugia ha. con sentenza del 9.7. 1946, dichiarato Viuori Pompeo e Bartocci Piero colpevoli del reato loro addebitato e ha condannato il Vittori alla pena di J6 anni cli reclusio ne e il Bartocci alla pena di I.O anni e 8 mesi di reclusione. La Corte Suprema di Cassazione ha, con sentenza del 20. 1.1948, rigettalo il ricorso inoltrato dal Vittoii è dal Bartocci . L'esecuzione della sentenza, pertanto, viene curata dalla Corte di Appello di Perngia. Vittori, detenuto dal I6.3.1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma e nell'otLObre de.I l 942 nello Stabilimento Penale di Procida viene trasferi lO nel 1946 nello Stabilimento di Riadattamento Sociale di Orvieto. Una istanza di grazi;,1 inoltrata dalla madre del Vittori il 22.8.1942 non viene accolta. Bartocci, detenuto dal 17.3. 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma e nell'ottobre 1942 nella Casa di Reclusione di Alessandria evade dalla suddetta Casa di Reclusione il 30.9.1 944 e, tratto in arresto il


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TRIBUNA LE SPEC IALE PER LA DLFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUKZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELrrn COMUNI

2.7. 1945 . vi.ene rinc hi uso nella Casa Penal e cJi Vo lte rra. Il 4.12. 1947 viene trasferi to ne llo Stabilimento Penale di Procida.

DICHIARA

Reg. Gen. n. 886/1941

SENTENZA N. 303

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto eia: Presidente: Le Me tre Gaetano - Luogotenente Generale della M. Y.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Jmp. Giudice Console Generale M. VS.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli lvi. VS.N. : Caputi Pietro. Suppiej Giorgio, Yeclani Mario, Gangemi Giovanni.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Savarola Carlo. nato il 19.2 .1 923 a Mi lano, larni nawre. Detenuto cJal 18. I 1. 1941: Ciani Pasquale, nato il 19.3. I 923 a Cornate d'Adda (Mi lano), sarto. Detenuto dal 29. Il . 194 1: Tagliabue Carlo, nato il 7.2. 1923 a Senago (Milano), meccanico. Detenuto dal 19.11.194 1. fMPUTATf li le e il 2°: del reato di cui agli arte. 56, 628 C.P. per avere, la sera del IO. ll.1941 in Milano, in concorso tra loro compiuto atti idonei. rnediant.c esplosione di un colpo di rivoltella verso Giovanozzi Manlio e intimazione a quest' ul timo di alzare le mani. diretti in modo non equivoco ad impossessarsi violentemente di denaro e oggetti che il Giovanozzi possedeva, senza che l'evento si sia verificato per circostanze indipendenti dalla loro volontà; del reato di cui agli arti.. 56. 575. 576 n. 2 C.P. in relazione all' art. 61 n. 5 C.P. per avere. mediante esplosione di un colpo di rivoltella nelle circostanze di cui sopra, compiuto atti idonei clirelli in modo equi voco a cagionare la morte del Giovanozzj, ma cagionandoli solo lesioni al braccio destro guari te entro il termi ne di giorn.i 87: con 1· aggravanre di cui all'art. I tenera a) Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere profittato cJell"oscuramentio dipendente dallo stato di guerra. [I 2° e il 3° : del reato previsto e punito dagli artt. 628, I IO, 6 1 n. 5 C:.P. in relaiione al l'art. I della Legge I6.6.1940 n. 582 per essersi. nella notte dal 7 alI' 8 nove mbre 1940 in Senago agendo in concorso tra loro per procurare a sé un ingiusto profino, mediante minaccia a mano armata impossessati di L. 350 di una penna stilografica Wattermann, in danno di Ro~seni Luigi, commettendo il fatto profittando cli circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica e p1i var.a cJifesa a causa dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra. Il 2° inoltre: del reato cli cui all'art. 697 C.P. per avere in Milano, in epoca imprecisata anteriore e prossima al l Odicembre J 94 1, detenuta una rivoltella senza averne fatto denunzia ali' autorità; del reato di cui all ' art. 699 u. cpv. C.P. per avere portato, nelle stesse circostanze cli cui sopra cli notte e senza licenza delI' auto1i tù. una rivoltella fuori della propria abitazione. OM ISSIS

P.Q.M. Visti gli artt. 3 legge 4.6.193 I n. 674 ; I R.D.L. 15.1 2. I 936 n. 2136; R.D L. 9. 12. 1941 n. 1386; 56, 628. 583 n·. I, 697, 699,628. 230, 29, 78, 61 n. 5 C.P. 488, 274 C.P.P. ; I Legge 16.6. J 940 n. 582.

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Giani Pasquale respon~abi le dei reati cli cui agli arn. 56, 628, C.P. 583 n. 1, 697, 699 del codice stesso, aggra vati ai te rmini dell 'ari. I de lla Legge 16.6.1 940 n. 582 e così. modificando parzialmente rubrica, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusio ne. Savornu-ola Cm-Jo responsabile del reato di cui agli ,utt. 110, 56. 628 C.P aggravato ai termini dell'art. I della Legge 16.6.1940. n. 582 ascrittogli con lettera a) della rubrica e lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione. Condanna altresì Giani e Savornu·ola alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese ciel processo ed alle spese per il mantenimento durante hl custodia. Ordina che Savonarola e Giani siano a pena ultimma. sottoposti a libertà vigilata. Assolve per insufficienza di prove Tagliabue Carlo del reaLo ascritLOgli con la leuera e) del capo cli imputazio ne e Savonarola Carlo da l dclill.o di cui alla lenera b) della rubrica e ordina che il pri mo (Tagliabue Carlo) sia posto in libertà se non detenu to per altra causa. Roma, 20.6.1 942 - Anno XX. Tagliabue. detenuto dal I 9.1 l . 1941 . viene scarcerato il 20.6.1942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Giani. detenuto dal 29. 11. I 94 l, evade dalle Carceri Giudiziarie di Poggioreale di Napoli nell'ottobre del 1943. Tratto in arresto il 5 .2.1944 il 13 dello stesso mese «passato a disposizione della Procura di Milano venne inviato in Gemiania quale lavoratore>). Rientrato dalla Germania il J/9/1945 venne tratto nuovamente in arresto dalla Questura di Mi lano e a segui to di Ordine di carcerazione emesso dalla Procura dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi e a ordine impartito dalla Direzione Generale degli lstitll ti cli Prevenzione e Pena il 4.1 l .J 945 venne trasferito alla Casa Penale di Porlo Longone. Savarola, detenuto dal 18.11 . 194 l evade dalla Casa Penale di Reclusione di Volterra il 2.7.1 944. ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. l O. l 944 n. 3 I6) la VII Sezione Penale della Corte di Appello di Milano nella sentenza emessa il [5.1.1 947. passata in giudicato il 25.6.1947. ritiene che l"aggn,vante prevista dall'art. l lenera a) della Legge 16.6. l 940 n. 382 non può essere applicata. L"esclusione cJella s udtleita aggravan te viene motivata dal la suclcleua Sezione della Corte di Appello di Milano con le seguemi argomemazioni: «dato il luogo solitario e considerata la poco visibilità che vi era per essere gif1 scesa la notte, e per esservi, a quanto pare, anche un po· di nebbia. è da ritenersi sussistente l'aggravante della menomata difesa prevista dall 'art. 6 1 n. 5 C.P., ma non può affano dirsi che tale aggravante derivasse dallo stato cli guerra, cioè dalle disposizioni circa l'oscurarnento in dipendenza della guerra. Per potere affermare ciò dovrebbe essere risultato che il luogo ove l"aggressione ru compiuta fosse stato, prima della guerra. sufficientemente illuminato nelle ore notturne sia da lampade del la pubblica illuminazione stradale sia dalle consuete luci di qualche casa vicina,>. Pertanto la YIT Se7,ione penale della Corte cli Appello cli M ilano lrn emesso la seguente sentenza: «In accoglierncnto dcllc1 ista nza di revisione della sentenza emessa il 20.6.1942 dal Tribunale Speciale per la Difesa dello St.ito nei riguardi degli imputati Giani Pasquale e Savarola Carlo dichiara Giani Pasquale colpevole del reato cli tentata rapina aggravata ai sensi degli artL. 56. 628 u. cpv. e 65 n. 5 C.P. nonché ciel reato cli lesioni gravi ai sens.i degli artt. 582, 583 n. 1, 583 I O cap. I a ipotesi. 576 e 6 1 n. 5 C.P. (esclusa così, per entrambi i reati, l'aggravante di cui all'art. I tiella Legge 16 .6. I940 n. 582) e lo condanna alla pena complessiva cli 9 anni. 4 mesi di reclusione e lire 6.000 cli multa dichiarando di Lale pena conclizionalmente condonati anni 4 di reclusione in relazione al reato di lesion i e in applicazione dei provveclimemi di clemenza emessi con gli artt. 5 e 6 ciel R.D. 5.4.1944 n. 96 e 8 e 12 del D.P. 22.6.1946 n. 4. Dichiara di non dovers.i procedere conLro lo stesso Giani in ordine agli altri reati addebitati (porto e detenzione di arma) ai sensi degli artt. 687 e 688 C.P. per essere i suddelli remi previsti estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 22.6. 1946 n. 4. Dichiara di non doversi procedere contro Savarola Carlo per l'ascrittogli reato cli tentata rapina (esclusa anche per lui !"aggravante della !Legge 16.6.1940 n. 582) per essere il suddeLlO reato esLinto per l'ami"listia concessa con l'art. 2 lettera a) del R.D. 5.4.1944 n. 96>). Pertanto, in ottemperan;r,a a quamo deciso dalla Corte cli Appello di Milano Giani Pasq uale ven ne scarcerato, per espiata pena, il 6.7. 1947 e l'ordine di carcerazione emesso nei confronti cJi Savarola Carlo, che evase dalla Casa di reclusione di Volterra il 2 .7. I944, ven ne revocato.


496 Reg. Gcn. n. 190/1942

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Pl:'.R l DELITII COMUN]

TRlf.lUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 304

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M . V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Jmp. Giudici Consoli Generali M. VS.N.: Rossi Umberto, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. \I.S.N.: Palment0la Aldo, Palmeri Gaetano, Pasqua lucci Renato. ha pronunciato la segue nte:

Pertanto Bushati. detenuto dal 20.1.1942, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Reggio Calabria iJ 25. 1. 1943. Zagaajori, detenuto dal 20.l . 1942, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri G iudiziarie Centrali di Catanzaro il 22.1.1 943. Cocia, detenuto dal 20. l. 1942, vie ne scarcerato, per espiata pe na, da l Carcere Gi udiziario d i Reggio Calabri a il 20.J .1 943. Nis hiqi. deten uto dal 20.1. 1942, viene scarcerato, per es-piata pena, dalle carceri Giudiziarie Centrali di Catanzaro il 22.1.1943

SENTENZA nel procedimento penale a ca rico di: Bushati Riza, nato il 12.5. 1914 a Scutari (Albania), commerciante; Zaganjori Shaban, nato il 18. J2. I 897 a Scutari (Al bania), commerciante; Cocia Quamil, naLo il 2.3.1918 a Scmari (Albania), commerciante; Nikslliqi Musa. naLO il 7.7.19 J 1 a ScuLari (Albania), negoziante. Tutti detenuti dal 20.1.1942. ·

IMPUTATI Tutti: a) de l reato di cui agli arti. 11OC.P. e l Legge 28.7 . l 939 n. !097, per avere, in concorso fra loro e con altii non identificati acquistando clandestinamente al l' interno monete d'oro a prezzo superiore a quello ufficiale e tentando di esportare all'estero, commerciato fraudolentemente mezzo d i pagamento all 'esLero io danno dell'economia nazionale, e agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale; b) del reato di cui ag li ant. 110 C.P. e l e 2 R.D.L. 3.9. 1941 n. 882 per avere, sempre in concorso co n le pe rsone di cui alla lettera precedente,acquistaLO nel Reg no le mo nete anzidette e ten tato di esportarle a11 •estero senza la prescritta autorizzazione; il Bushati Riza ino ltre: del reato d i co ntrabbando di cui ag li arll. I, 2, I O del R.D.L. 26. 11.1930 n. I 05 per avere deten uto tre apparecchi d 'accensione sprovvisti del prescritto bollo. In Milano, T1iestc, Brindisi e altrove fino al gennaio 1942. OMISSIS

P.Q.M. YisLi ed applicati gli artl. 110 C.P.; 1 Legge 28.7. 1939 n. 1097; J l O C.P.; I, 2, R.D. 3.9.1941 n. 882; 23, 29, 73,228. 229, 240 C.P.: 274. 488 C.P.P.

DICHIARA tutti col pevoli dei reati ad ognuno ascriLLi ed operato il cumulo delle pene co mplessivamente conda nna: Bushati ad anni 4, Lire 6. 100 di mul ta e Lirn 160 di soprartassa: Zaga nj ori, Cocia e N ikshiqi ad an ni 4 e Lire 6.000 di multa ciascuno. Tutti con la reclusione, con l'inte,rdizione dai pu bblici uffici per la durata di anni 5, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni alti·a conseguenza di legge. Ordina la co nfisca delle monete d'oro e degli accendisigari. in giudiziale sequestro. Roma, 22.6.1 942 - Anno XX. Seguono le finne del Presideme e de i Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZJONE Per effetto dei provvedimenti d i clemenza emessi co n il R.D. 17.10.1942 n. l 156 il T.S.D.S. dic!Jjara, con O rdi nanza del 29. 12 ..1942, condizionalmeme condom1ti per indulto la pena de lla multa e 3 anni di recl usione sulla pena 1iport.ata da ciascuno dei quattro condannati per i reati previsti dagli artt. 110 C.P. I dellaLegge28.7.1939 n. 1097 e I e2 del R.D.L. 3.9.1941 n. 882e, ino ltre,condonata per tutti la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

SENTENZA N. 320

Reg. Gen. n. 147/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - L uogoteneme Generale della M .V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni · Procu rat0re Militare de l Re Imp. Giudice Console Generale M. VS.N. : Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli lv!. V.S.N. : Palmento la Aldo, Suppiej Giorgio, Al visi Alessandro. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a c,u-ico di: Adreani Andrea, nato il 27.5 .1905 a Cortona (A rezzo), possidente, detenuto dal I 8.1.1942; Adreani Carl o, nato il 15.4. 1907 a Cortona (Arezzo), possidente, detenuto dal l 8. l . 1942: Ccccarelli Pasquale. nato r 11 .3. 1893 a Cortona (Arezzo), mediatore, dcLenuto dal 16.3.1942. TMPUTATI Il I 0 : del de lino di cui agli artt. 575/577 n. 3 C.P. l O della Legge 16.6. l 940 n. 582, per avere nel la notte de l 15.1.1 942 in Cortona, profittando dello oscuramento dipendente dallo stato di guerra, con p remeditazione, ucciso Serri Mario esplodendo contro d i lui a brevissima distanza un colpo d'arma da fuoco che le raggiungeva alla regione occipitale sinistra e J1e cagionava la morte immediata; · della contravvenzione cli cui all'art. 699 p. ed u. p. C.P. per avere asportato senza licenza un ·arma

corta da fuoco; della contravvenzione di cui all'art. 697 p.p. C.P. per avere omesso di denunciare l'arma suddelta. a 2°: di concorso nel reato di omicidio ascritto al primo, ai sensi dell 'art. 110 C .P. per averne aiutata cd agevolata l'attività delittuosa. a 3°: di concorso in tutti i reali ascritti al l O ai sensi dell'art. l 10 C .P. per avere partecipato all'azione delittuosa. OM1SSIS Al dibattimento, come anche i.n istruttoria, gli imputati hanno respinto gli addebiti loro contestati. Dall'esame delle 1isullanze testimoniali e documentali nonché peritali è risultato quanto segue. L a sera del 15 gennaio 1942, in Cortona (Arezzo), verso le ore 20, mentre la città si u·ovava osc,urata a causa della guen-a, veniva ucciso Serri Mario ne l momento in cui stava per ritirarsi a casa. La morte veniva provocata dall'esplosione di un colpo d'arma da fuoco, tirato a distanza non superiore ai 70 centimetri, che raggiungeva il Sen:i ne lla regione occipitale sinistra, precisamente a 12 millimetri dal margine del padiglione amicolare sinistro. 11 decesso seguì immediatamente alla esplosione, ed il cadavere cadde riverso lungo la via nei p1!essi del.la casa del Serri. ove, dopo pochi minuti, venne rin-


498

TRIBLNAIF. SPECIALE PF.R LA DIFESA DELLO STATO

venuw dalla figlia Serri Alba, che. di ri torno dal cinema. veniva accompagnar.a ùnl fidanzato Contcmori Domenico. Il cadavere venne suhiLO trasportato nelJ"abitazione dell"ucciso. Il gravissimo fauo destò enonnc impressione a Cortona e i.Carabinieri. subito accorsi. si diedero a ricercare affannosamente ('aurore. Fu possibile ricostrnire chi.! r·ucciso. in quella sera, si era reca ro, come era sua abitudine. in una fiaschetteria sita in Piazza Balcleui, gestita da Mconi Giuseppe. e nel suddetto locale aveva giocato a carte con conoscemi e amici. Si era. quindi, allontanato verso le ore 19.30. solo, per andar.;cne verso casa. percorrendo una lunga e rapidissima salita. mentre la serata era completamente buia e le strade ricoperte di neve. Quasi sul limitare della porra di ingresso il Serri venne raggiunto dall'esplosione, la qua lt: fu senti ta d,illa moglie Fabri;,i EJjsa e ùa nitri vicini i quali. però. non vi fecero caso perché pensarono aJlo sparo di 4ualchc petardo e alla rouura di qualche lampadina elettrica. l Carabinieri. in base ad alcuni vaghi accenni della moglie dell'ucciso. la quale. non sapendo dare spiegazione alraccaduto. riferiva di alcune piccole divergenze sorte tra il marito ed alc: uni individui, procedevano aJl"arTcsto di coswro e prec.;isamence dei frHte lli Tacconi Giuseppe e Um berto e dei fratelli Borgni Giuseppe e Pasquale. Poiché. però, la l'Oce pubblica designava . con insistenza, qu.ili autori del remo i fratelli Adrcani Dino e Carlo. gli stes,i Carabinieri arre~tavano anche questi ultimi. e procedevano a febbrili ed imense indagini per accenare le modalità e la causale de li" omicidio. Nul la di contreto risultò a carico dei fratell i Tacconi e Borgni, che, però. vennero trntlen uti in arresto. Seri indizi emersero, invece. contrn i f'r.itclJ i Adreani e, specialmente. nei confronti di Andrea, denominato Dino. al quale si allribuiva una astiosità verso l'ucci'>O per una vicenda che si riferiva alla controversia sona qualche anno prima tra Cariaggi Alfredo e Polvani Pier Leone circa il primo premio della lotteria di Tripoli. OMISSIS Data questa presunzione di aurito come causale delr omicidio, ristrulloria cercò, con ogni cura. di accertare 1·impiego del tempo e i movimenti dell' Adrcani· Dino nella giornata del 15 gennaio e specialmente nel le ore pomeridiane e in quelle del delitto. È qui ndi emerso che IH mattina del I5 gennaio avvenne un breve incontro trn i due l'ratelli Adrcani e il Serri in una pinza di Cortona. du rame il quale il Serri rivolse al Dino una frase scherLosa del cui contenuto. però. nessuno elemento specifico è 1isulLato. Nc,sun risemimento fu manifcstnto da Adreani Dino in raie occasione. I due frateUi rornirono dati precisi circa le rispcllive occupazioni duran te le ore pomeridiane. Tullo quello che asscrl nei suoi rig1iardi /\clreani Carlo fu risconLr:uo esano e rispondente alla verità. L"istnllloria raccoh,e. invece. qualche elemento dal quale si desumeva che. pochi minuri dopo l'omicidio il Dino si era recato nella casa patema. che dista dal luogo del delitto 25.'i metri e cht: è siwata su cli un percorso che !>i trova al versante opposto a quello della sua casa di abitazione. Tl Dino ha dichit1rato che egli la sera del 15 gennaio si era rit irato nella propria abi tazio ne, senza più uscirne. verso le ore 18.30 e che fino alla suddcua ora si ern tranenuto in ca!>a di suo padre. fl testimone: Benedetti Orlando. dome»tico nella casa di Aclreani Marcello. padre degli imputati. che in un primo tempo aveva affermato che il Dino si era recato in casa del padre verso le ore venti, ossia pochi minuti dopo l'uccisione del Serri. successivarneme dava nti al Magistrato inquirente. rilrauò lale versione e soltanto in seguito alle energiche esortazioni tlcl Magistra to confermò la prima deposizione. Confermarono, invece. r alibi invocato da Adrcani Dino. secondo il quale egli. ne li" ora del delitto si sarebbe trovato nella propria abitaLione. i testi Grilli Maria. domestica del Dinu. 8igaz1.i Margherita. domestica i11 c.:asa del padre di Dino c. indireua111..:111e. i testi Sparano Rosa e Giomelli Angelo. A seguito di nuo ve indagi ni l"Autori tà di Pubblica Sicurezza riferiva che Donati Pasquina di 16 anni. partita quale domest.ica per Ancona tre giomi dopo il delino. aveva riferito che nella sera del I5 gennaio aveva visto insieme rucciso Serri e Adrcani Dino.L'Autorità di P.S. riferiva. inoltre. che uin"ahrn ragaz1.;1, CanneHi Rosina, aveva notato. nella stessa sera. l,1 presenza di due individui che a passo affreuato di allonwnavano cl..i l luogo del <k:litlo. ed in uno di. tali individ ui I' Auwri.tà ui P.S. aveva ritenuto di poter individuare Ceccarelli PasquaJe. intimo amico di Adrenni Dino. Nell'altro individuo la Canneti aveva riconosciuto r Adreani Dino. Sia la Donaci che la Canneti confermarono al Magistrmo inquireme ciò che avevano rif&ito ali" Autorità di Pubblica Sicurezza.

TEIU.A PARTE: Sb'.TENZE PRON U;,,121,\TE DAL r>T;R I DELinl COMUNI

r.s.o.s.

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OMISSIS l d·ne 1 all'arma omicida lune le ricerche per rintracciarla riuscirono infruttuose: si accertò. n or t:he il proietti le pani da una comune nvoltel . d"1~a .. rb · 1a''.. rora1.1one. solamente. I rO 7 . .65. . .Le. prove r·tt:col• .· .. _ le. molto gr;ivi nei confronti di Adreani Dino, persuasero f·accusa a nn:,- tare a g1~1chz10 1sopr~~p~c1l1 cat i impul~li. Al pubblico diballimento, però. mentre n_o n Sono e~1~Cr~1 eJ~menll p~r poter alle11.llaJC ·he Adreani Carlo abbia partecipato al fauo. nei riguardi clegh alm 1mpu1at1 Je prove han_no drfcllato e ~i ,.0110 indebolite a tal punw da non apparire al Collegio tranquillami per una cosccn1.1osa affermazione di respon~abi lità. OMISS IS Nella fa~c Ì!>truttoria le testimonianLe rese dalla Donati.e da~la ~an_nclli. emrambi di _16 anni, s~m-brav·rno chhre e precise. r11 udienza. invece le loro dich1araz1on1 e in particolare quella resa _d,il la Don:lli non ~ono state molto convincenti racendo sorgere nel Co~legio dei. dubbi SL'.11~ cap,~~1-tà .'.',' · d . ., .,. volei·e delle due raoazze. La Donati. invitala dal Presidente a nco1wsce1e e 111d1t:,11 e frn tlllen e,e e u l o . . , . p "d I I det10 che i tre impmati il Dino Adreani. ba indicato prima Carlo Adrcam e. porche 11 r~s1 ente e ia . quello da lei indicato non era Dino, ha indicato succes!>iv:uneme il Ceccarelh; fm~ele la ste~sa 0~1et.:io ne ha fini to col dire che ness uno dei ire imputati era la persona che la sera del I:i.1. 19-+2 si tro,ava insiemecon il Servi. . . · d l S .· ··fc·L3 Canneti, deponendo \Ui movimenti da lei osservati nella ~e ra dell ucc1~1one e_ . en 1. 11 1c11dosi al momemo del suo ritorno a casa. poco dopo I· uccbione. ha d..:uo: «Al ntorno v1dJ due _person~ che fuggivano: uno di essi mi parve il Dino /\dreani, ma non porrei giurarlo. !"altro con la giubba di c.;uoio, non 1·110 riconosciuto». OM ISSIS Si può obiettivameme e con serenità concludere che la prova a ca:i~o di Dino Adreani. in_~rd'.nc alla o rave imputazione che gli è stata :1ddebitata. al dibauimemo ha drlCLLat9.. T~lc prova. ha d1!eL.'.<1~0 anch: per Ceccarelli. Alcune circosta nze che sembravnno fiu-e esclude re che Il Ceccarell1, nel.I 01_'.11'.1 cui avven ne il delitto. si trovasse nella benola di Pollini Concerta. dove era andato qualchc_orn p11m,1 per consuman·i la cena. soffermando\ isi tino a qualche ora dopo del fatto. non sono state pienamente confennme dal!.\ teste Pollini. . . . . . ,· .. · _ Circa l' inefficienza delle prove che lo riguardarono va_lgo'.1? per Ceccmclh le stsse ~on~ic1e~•1~ 10. ni fo tte per Adreani Dino. Circ:a rAdrenni Carlo, come già s1 e accc:nnato, null.i I.! emei.so al ~il>t~t1~ h po ·sa comunque f'lr sospe11are che e2li abbia minimamente concorso nel fatto d1 cui sr mento Pe11anto c e ~- il ·Tribunale ritiene · ' di dover assolvere - <lai reati spccr·r.rc~ll· ·tn r~.bn·ca, A~Ircani . Carlo • . ·. per rraua. non avere commcs~o il fatto, /\dreani Dino e Ceccarelli Pasquale, per 1nsuffic1cnza d1piove e 01d1nare la loro scarcerazione se non det.cnuli per al tra causa. P.Q.M. LCllo ed applicato t· arc. -+79 C.P.P. ASSOLVc Adreani Andrea. dello Dino. e Ceccarelli Pasquale per insu~cienza ~i prove e Adreani C:""lo per non avere comme~so il fallo (.),ti reati a chl!>Cuno ascri11i in rubnca e ordma la loro ,carcerazione, ~e non detenuti per ,litra causa. Roma, 24.6.1942 -Anno XX. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. . . . . . . . . rd·NOTA: Per effeuo delle disposizioni contenute negh ant. 246 e 269 C.P.P. 11 Pu_b_bhco Minisreio o 1 . · d· t· I?? 19 '2 la sc·irccrazione dei sottoelencati individui che vennero traHr rn arresto dal compen,1. 111 a a -·-· .. · · ' · ) Il· · deten d~1~ lente Comando dei Carabinieri: Tacconi Giuseppe, nato nel 1893 a Cortona (Arezzo . rn~ce aio, d· 1 15 1 194-, Tacconi Umberto, nato il 13.1 1. 19 12 a Cortona (Arezzo). mac..:lla10. detenut() a 942.· Borgi;i Pasquale. nato il 7.3. J 903 a Co11ona (Arezzo), macellaio. der:nuto ~al 17.1.1942. Borgni Giuseppe. nato il 31.12.1914 a Cortorw (/\rezzo). macellaio. detenuto dal I:i. I. 194_

~~I.;


500

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 325/1942

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S . D.S. PER 1 DELITTI COMUNI

SENTENZA N. 338

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale de!Ja M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmento la Aldo, Caputi Pietro, Barbera Gaspero. Bergamaschi Carlo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Modenesi Luigi, nato il 5.4.1907 a Ferrara, operaio. Detenuto dal 2 r .2.1942; 'Arnaboldi Aldo, nato il 14.10.J 906 a Lentate sul Sevese (Milano), operaio. Detenuto dal 22.2.1942; Bettarello Silvio, nato il 12.7.1 899 a Pincara (Rovigo), macchinista FF.SS .. Detenuto dal 22.2.1942; Locatelli Remo. nato il 1.5. 1905 a Milano, esercente. Detenuto dal 22.2.1942; Corazza Ettore nato il 26.3. 1898 a Novi Ligure (Alessandria), ferroviere. Detenuto dal 20.6.1942; Corazza Lidia in Arnaboldi, nata il 26.5.19 12 a Milano, casalinga. Latitante.

50 1

Corazza Ettore, detenuto dal 20.6. l942, evade dalla Casa Penale cli Parma in data imprecisata d~l l944. Modenesi, cletenmo dal 2 1.2.1942, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Parma il 20.12.1943. 942 I 1 · . . , a « auDagli atti processuali non risulta, se, dopo la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 2761 tante» Corazza Lidia venne tratta in arresw. Per Je disposizioni contenute nel Decreto Legge 28.2.1948 n. 112 e nella Legge I 8: l 0. 1949 n. 769 i fatti previsti dalla Legge 28.7.1939 n. J097 e dal R.D.L. 3.9. 1941 n. 882 (sottrazione d1 valuta e . . commercio cli monete d'oro) non costituiscono più reato. Pertan to, in ottemperanza a quanto stabilito dalle suddette disposizioni e dalla. g~ uns pruden za emessa dalla Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio della no n ultratt1v1tà della. legg~ speciale quando le alienazioni si riferiscono alle monete d'oro, _il Tri bun~I~ ~ il(ta'.·e Te,mtonale di Roma su conforme 1ichiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Tnbunah Militari dt Guena Sopp1e?s1. dichiara con Ordinanza del 18.7.1952, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna mtlitta a Arnab~ldi Aldo. Benarello Silvio. Corazza Ettore. Corazza Lidia e Locatel\i Remo dal T.S.D.S. con sentenza del 27.6.1942 perché i fatti non costituiscono più reato.

IMPUT,.\TI dei delitti di cui agli artt. I IOC.P., I O cpv. Legge 28.7.J 939 n. J097 ed I R.D. 3.9.194 1 n. 882 per avere, in concorso fra loro e con mezzi fraudolenti commerciato oro ed esportata valuta in dan no dell'economia nazionale cd in modo da deprimere il corso della valuta. l n Svizzera ed in Milano fino al 2 1.2. 1941. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. llOC.P.; cpv. 2 Legge 28.7. 1939 n. J097 ed I del R.D. Legge 3.9. 194 I n. 882; 23, 29, 73, 228, 229, 240, 11, 65 C.P. 274,488 C.P.P. DICHIARATA la contumacia della latitante, ritiene tutti i rubricati colpevoli dei reati ad ognuno ascritti, esclusa l'aggravante del n 2 del l'art. 1 Legge 28.7.1939 n. I097 nei e.on fronti di Modenesi e Locateli i, accorciando la di minuente di cui agli art. I 14, 65 C.P. al Modenesi. Ed operato il cumulo delle pene complessiva mente condanna: Bettarello Silvio, Corazza Ettore e Lidia, Arnaboldi Aldo e Locate lii Remo ad an ni 6 e Lire I 0.000 di multa ciascuno; Locateli i ad anni 4 e Lire 5. I00 di multa; Modenesi Luigi ad anni I e mesi 8 e Lire 3.000 cli multa. Tulti con la reclusione e con !'-interdizione da.i pubblici uffici per la durata di anni 5 escludendo il Modenesi, tutti colla libertà vigilata col pagamento in solido delle spese di giudizio col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina la confisca delle monete in giudiziale sequestro. Roma, 27 .6. I 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DT ESECUZIONE Per effetto dei provvedi menti di clemenza emessi con il R.D. 17.1 0.1942 n. I 156 il T.S.D.S. dic hiara. con Ordinanza del 9. 1. 1943, condizionalmen te condonaci 3 anni di reclusione e l' intera mul ta inflitta ad Arnaboldi Aldo, Bettarello Silvio, Locatelli Remo e Corazza Ettore. ArnaboJdi , deten uto dal 22.2. I 942, viene scarcerato dalla Casa Penale cli Padova il 9.3. 1944 a segui to della «grazia» concessa dalla Repubblica Sociale Italiana. Bettarello, detenuto dal 22.2.1942, evade dalla Casa Penale di Spoleto il 3.10.1943. Locateli.i, detenuto dal 22.2. 1942. viene scarcerato dalla Casa Penale di Favig nana (Trapa ni) il 22.2.1943.

SENTENZA N. 339

Reg. Gen. n. 801/1941

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composta da: Preside111e: Le Metre Gaernno - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovan ni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Cisotti Carlo. . .. . . Giudici Consoli M. V.S.N. : Al visi Alessandro, D' Alessandro Italo. Penllo Emilio, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA . . ., . ·. nel procedimento penale a carico di: Perelda Marco, nato il 17.3.1897 a Venezia, camenere alle dipendenze della Compag111,1 Italiana vagoni letto. Detenuto dal 9. 10. 1941: .. ., . Perelda Ettore, nato il 9.9. 1904 in Aviano (Udine), soldato nella Sa Compagnw Samta a Trieste. . . Detenuto dal 17.10. 1941; Pisceua Enrico, nato il 1.2. 1896 a Comignano (Novara), conduttore alle dipendenze della . Compagnia Italiana vagoni letto. Detenuto dal 9. 1O. I 94 1; Schiavi Amedeo, nato il 3.1 2. 190 J a Sasso (Bologna) . co nd uttore alle d ipende nze de lla Compagnia Italiana vagoni leuo. Detenuto dal 28.3. l ~42; . . . .· • .. Miotl.o Ferruccio, nato il 3.5. 1904 a Trieste, impiegato net S111dacat1 lavorato11 del comme1 c,o. Detenuto dal 28.3. l 942; . Ponte! Eligio, nato il 27.9. 1892 ad Aiello (Udine), aiuto cuoco alle dipendenze della Compagma Italiana vagoni letto. Deteuuto dal 14. 12. 1941: . . Anaiolini Venceslao, nato il 14. L2. I899 a Milano. cuoco viaggiante presso la Compag111a llahana vaooniletto. Detenuto dal 12. 12. 1941; . . 0 De Val Gioacchino, nato il 2. \2.1906 a Momereale Cellina (Udine). camenere nella Compagma Italiana vagoni letto. Detenuto dal 22. 12. 194 l : . Basilico Mario. nato il 21.8. 1900 a Desio (Milano), cuoco. Detenuto dal 28.6. l942, . Capitanio Giam battista, nato il 24.5. 190 1 a Brindisi, controllore principale presso la Compagma Italiana vagoni letto. Detenuto dal 15 .1 O. I94 1; . .. Mezz.ar Simone, nato il 10. 12. I 893 a Pi sino (Pola). aiuto cuoco alle dipendenze della Compagma Italiana vagoni letto. Detenuto dal 15.10.194 1; . . .. . Montina Marco, nato il 25.4. 1897 a Curzola (Spalato), dispensiere della Compagrna Italiana vagon.i letto. Detenuto dal 22. 12. I 94 1.


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TRrB\;NAl.E SPECIALE PER l.1\ DIFESA OLLLO STATO

TF.RZA PARTE: Sl:.NTF.N7.h PRO~t,i'<71ATt DAL T.S.0.S. PER I DELITII C0:-.1l.1\I

IMPUTATI

C.ipitanio. detenu to dal l 5.10.1941: Pere Ida Ettore. ùetenuto l 7.10. 194 l: Montina. detenuto dal 22.12.1941 e Miono. detenuto dal 28.3.1942 vengono ~carcerati il I .7. I9..i2.

Pcrclda ìV!arco. Perelda Ettore. Pisceua Earico. Schiavi Amedeo e Miotto Fen-uccio del reato e.li cui all'art. I IOC.P. e I. p.p. della Legge 28.7.1939 n. 1097. per avere. in concorso fra loro. in Italia e all'estero fino al 9. 10. 194 1 agito in modo da depri mere il corso della valuta nazionale. lnrau.i, per moti vi inerenti al traffico clandestino. investi vauo somme di denaro per r acq ui~to di monete d'oro. Le somme di denaro ammontavano per. i due Pcrelda. ad almeno 750 mila lire e 80 mila lire per Miorto e 48 mila lire per il Pisceua e lo Schiavi. Ponte! Eligio. Angiolini Venceslao. De Val Gioacchino e Basilico !viario: del reato cli cui agli ant. 56, 11OC.P. e I p.p. Legge 28.7. 1939 n. I097 per avere. in concorso fra loro sino al 9. 10. 194 1. in lwlia e all'estero incettando lire 300 mila in valuta italiana ed asponandola in Svizzera allo scopo di inveslirle nel l'acquisto e nel traffico clandestino in monete d'oro. compiuto ani dircni in modo non equivoco ad un'operazione Lale da deprimere il corso della valuia nazionale, senza peraltro ri uscire a r,011arla a termi ne per circos1anze indi pendenti della loro volontà. Capitanio Giovanni e Mezzar Sirn(lnc: del reato di cui agli .1rtt. 6 I n. l. 7 e I l. I IOe 624 C.P. per essersi in Tiieste dal 1Oali' 11 ouobre 1941 imposse~sati. in concol"io fra loro. per assicurare a se il prodouo dei reati valutali ~uindicati. sottraendoli dalla carrozza ristorante n. 2874 dove emno nascosti, di un paccheuo contenente 1.500 monete d'oro belghe e l'involto contenente 300 mila lire in valuta italian.1, depositatovi da Perelcfa M.u·co e di un involto conte nenie 300 mila lise in valuta italiana depositato da Ponte I Eligio. cagionando. così. un danno patrimoniale di rilevante entità e commettendo il fotto con abuso di relazioni <li ufficio e di prestazone d'opera. Mezzar Simone. ancora. e Montina Marco del reato di cui agli artt. l lO e 6..i8 C.P. per avere il IO. 10.194 I . nella canw:7a ristorante n. 2784 sul tratto fen-oviario Milano-Trieslc, senza avere pa11ecipmo alfe frodi valutarie di cui sopra. occultato, in concorso tra loro a lìne di procurare a sé e ad altri un profitto. in un nascondiglio ancora più segreto il pacchetto <li 1500 monete d'oro belghe e l'involto contenente 300 mila lire in valuta italiana. proveniente entrambe dagli anzideni reati valutari. Con l'aggravante. per tuiti i reati \uindicati. prevista dall'art. 61 n. 9 C.P. per avere commesso i falli con violaLionc dei dover ioeren1i ,il pubblico servizio delle e.mozze-letto ., ne quali gli imputati erano acldeui. Capitanio Giovanni, Mezzar S imone e Mentina M,1 rco ancora del reato di cui ,ill'art. 363 C.P. in relazione all'art. 362 stesso Codice, per avere. nelle sui11dicatc circostanze. omesso di demmciarc alla compc1cnte Autoriti1 i deliui valurnri di cui ~opra. dei quali c:-.si erano venuti a conoscenza nell'esercizio del pubblico servizio sopra menzionato. OMISSIS P.Q.M. Lenì cd applicari gli an. I e 1Leggc 28.7.1939 n. 1097: 304. 379. 110. 29. 240 C.P.:-179A88. 274 C.P.P. DlCH IARA Pcrelc.111 Marco. Pisceua Enrico e Schiavi Amedeo responsabili dd reato di cui all'art. I p.p. della rubricata Legge valutaria: Ponte! Eligio. Angiolini Venceslao. Dc Val Gioacchino e Basilico Mario responsabili del reato di cui all'rut. 3()4 C.P. in rel:11.ionc agli am. I e 2 della rubricata Legge ,alutaria e Mezzru· Simone responsabile del reato di cui alran. 379 C.P. an7.iché quello di cui all'art. 648 C.P. così precisala e modificata l'ac.:cusa nei rig1iarcli predclli. e condanna Perclda Marco. ad an1ù 6 di reclusione e a lire 6.000 di multa. Piscetta e Schiavi ciascuno ad anni 3 e a lire 3.000 di multa. Ponte!, Angiolini. De Val. Basilico e Meuar ciascuno ad am1i 1 di reclusione Luni in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva con la conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetu.i per Perelda Marco. e per la durata di anni 5 per Pisceua e Schiavi: ordina la confisca cli quanto in sequcs1rn: assolve Capitanio Giovan1ù e Mezzar per insufficienza cli prove dal concorso in furto ad essi ascrillo assolve i predeni Capitanio e Mezzar e Mancina Marco clell'impula7ione di omessa denuncia perché il facto non c.:ostiruisce reato e Montina per insufficienza di prove del reato di favoreggiamento reale, così modificata l'accusa di cui alran . 648 C.P. a lui ascrina in rubrica: assolve Perelda Ettore e Miotto Ferruccio per insufficienza cli prove dal reaco in epigrafe ad essi ascriuo: ordina la scarcerazione di Montina. Perelda Ettore. Miotto e Capitanio se non detenuti per altra causa. Roma. 1.7. 1942-AnnoXX. Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici.

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NOTIZIE DESUNTE DAl PASCJCOLl DI ESECUZIOJ\'E Per effetto dei provvedi menti di cle menza emessi dul R.D. 17.1 0.1942 n. 11 56 il Tribun.i le Speciale per la Difesa dello Stato dic hiara. con Ordinanza del 29.12. 1942: . . . . a) condonata condizionalmcnte, per indulto. 3 a_nni ~i reclu~io~1c e. 1'~1_Her~ multa nei confronti d1 Pere Ida Marco determinando la residua pena da espiare 111 3 anni d1 rcdus1one. . ., . . , b) condonata condi:r.ionalmcnte, per indul to. la residua pcnac!1e P1,ce_tta Enrico, ~ch1c1v1 Ame~c\l· Pontel El igio. Angiol ini Venceslao. Dc Val G~oa~chino e .Ba~11tco Mano av rebbe10 dov uto anco1a . . espiare la multa di lire 3.000 inniua a Piscella Enrico e Sch1a\'1 A~e~co: c.:J dichiara ces~ata. per amni,tia. r esccuLione della condanna 111~1t_1a_a Mezzar S11n~~c, • . d) conferma la scarcerazione di Piscetta. Schiavi. P~mel. Ang101ln1. De Val. Bas1hco e Mezz,,r ordinata dal V. Procurntore Gencnile Giuseppe Montalw 1120. 10. 1942. . .· . . .. 11 Pcrelda Marco. detenuto dal 9.10.1941, viene scarcerato dalla Cas;i d1 Rec!u!i10ne ? 1 9 I o. I944. Pisccua Enrico. detenuto dal 9. l 0.19..i 1. viene scarcerato d,tllc Carcen GtU~hz1.an~ ~1 ~ori~ ·1· -,5 Io 1942 Schiavi Amedeo. detenmo dal 18.3.1942, viene scarcerato dalle carccn G1ud1ziane d~ 1 -· · · · I 942. Mezzar Simone. detenuto dal I.,. " I() , I 941 . viene · ·ca ceni o dal le Carceri Pisa il 28 . 1O. ~ r . ' , ,. •. ... Gi udiziarie di Crc rnona il 15. l O. l 942. Basiliw Mario. detenuto dal 28.6. 1942. vrenc sc~11ceid'.~.ùa~.le Carceri Giudiziarie di Mantova il 23.1 O. l 942. Pontel Eligi~. d_er~nuto dal 1.i. 12.1941. vien~ sc~1ce1 a10 dalle Carceri Giudiziru·ic di Mantova il 23. 10.1942. Ang1oh111 Venceslao. detenut~ c.lal L.L.19..il · viene .,carcerato dalle Carceri Giudiziarie di Piacenza il 24. I0.19-12_- De Val G1oacch1no. detenuto dal 22. J 2. l 94 (. viene scarcerato dal le Carceri Giudiziarie di Cremona 1123.1 O. 1942.

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!

--------Rcg. Gen. n. 68/1942

SENTENZA N. 340

Il Tribunale Speciale per tu Dil'esa dello Stato composto da: /Jreside111e: GrifTini Mario Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relarore: Lanari Piero - Procurntorc Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Cisoui Carlo. . ~ .. . . .. t· · e0/UIJ . 1·I nA1. \ t.J.<· 1y.. , Atv·,s·, AJess·andro • D'Alessm1dro lialo. Pcnllo Emilio. Calla Michele. (IlllMCI ha pronunciaw la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: . . . Bufalino Alfonso. nato il 5.5.1923 a Napoli. operato co11c1apelh. Detenuto dal 12.2.1 942: Adamo Ciro. nato il 4.11.1923 a Napoli. panettiere. Detenuto dal 6.1.1942: Cioffi Genn.1ro. nato il 15.6.1924 a Napoli, calLolaio. Detenuto d~I 12.2.1942: ? .., e ?· Ippolito Antonio. nato il 16.9.1 927 a Na poli. apprendi~ta meccamco. Detenuto du l I ___ , I )4_, Liguori Giuseppe. nato il 7.6. 1926 a Napoli. calzolaio. Detenuto dal 4.1.1942: Ti;son Salvatore. nato il 24.5.192..i a Napoli. olivendolo. Detenuto dal 4.1 . 1942: TruoJio Gennaro, nato il 1.6.11.1926. a Napoli. capraio. Dctenuco clal 10.1.1942: Cioffi SalvaLOrc. nato i I 1.1.1900 a Napoli. calzolaio. Detenuto dal 26.3.1942: ? Moriconi An tonio. nato il 22.7. 1923 a Na poli. mcccanic(). Detenuto dal 11 .2. l 94-; Fiola Antonio. nato il J 6.1.1925 a Napoli. meccanic~. Dctenum dal l 1.2. l ~4_2: .,. Bufalino Cannela. nata 1'8.1.1902 a Napoli. donna d1 casa. Detenuta dal 1.,.:>.19-I_. Giordano Maria. nata il 20.7.19 17 a Napoli. Detenuta dal 7.5.1?~2: Profenn a Gebornina. nt1ta il 23.S. I 902 a Napoli. Detenuta dal :,,:,. 1942: Cclentano Florinda. nata il 12.9 1920 a Napoli. Detenuta dal 25.5. 1942: Esposito Carlo, naw il 10.7.1883 a Napoli. o~eraio. ~tenuto dal 9:5.1~4}: ., Cerraco Domenico. nato il 15.8.1903 a Napoh. operaio. Detenuto d<1I 1.,.:,. l 94 __


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. PER l DELITTI COMUN I

IMPUTATI

I primi sette: a) del delitto di cui agl i artt. 11 2. 628. cpv. IO e 2° n. J e 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I lettera a) Legge 16.6.1940 n. 582 per avere in concorso fra loro e con altri non identificati e non imputabili. nella sera del 4 . l. 1942 approfittando d i circosta11ze. in dipendenza dello stato dj guena, tali da oscacolare la difesa. immediatamente dopo la consumazione di un furto di varie casse di merci i11 danno del le FF.SS., usato violenza e minaccia, per assicurarsi l'impunità, contro cinque mi liti fenoviari, sparando con tro di loro vari colpi di pistola e ferendone uno; b) del de litto di cui agi artt.. 112, 582, 585 e 61 n. 5 C.P. in relaz ione all'art. l lett. b) Legge 16.6.1940 n. 582 per avere, nelle stesse circostanze di te mpo e di luogo, cagio11ato alla cami cia nera c.asteUa Angelo una lesione d'arma da fuoco dalla quale derivò malattia. giudicata guaribile nei venti g1orn1; c) del delitto di cui agli ant. l 12,81 epv., 624, 625 n. 2, 5 e 6 e cpv. u., 61 n. 5 in relazione al l'art. l lettera b) Legge l 6.6. 1940 n. 582 per avere, nelle sere del 25 e 29 novembre, 16, 24 e 29 dicembre l 941, 2, 21 e 28 gen naio, 2 e 11 febbraio 1942 in unione fra loro e con altri non identificati, sempre approfittando dell'oscuramento e l'ultima volta anc he d i un allarme aereo. con·atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante spio mbatu ra cli vagoni fenoviari. sottratto merci varie (riso. formaggio, salumi, uova, oggetti casalinghi, mercerie, sacchi vuoti, tess uti ed altre) di valore rilevante imprecisat0 in danno delle FF.SS. L' ottavo (Cioffi Salvatore): di concorso dei reali come sopra ascritti ai primi sette, con le aggravanti di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 112 C.P. per avere diretto l'attività deg li autori materiali e per avere nell' esercizio della sua vigi lanza, determjnato a commettere i reati due figliuoli di età minore (dei quali uno non imputabi le). Il nono ed il decimo (Moriconi e Fiola): del delitto di cui agli artt. I 13, 8 I cpv.. 624, 625 n. 2, 5 e 6 cpv. u. 61 n. 5 i1.1 relazione a ll'art. l lettera b) Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere concorso, con i primi sette, nei furti commessi nelle sere di 2 I e 28 gennaio. 2 ed 11 febbraio 1942, come dal precedente capo e). IL TRTBUNALE Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dal.le dichiarazioni degli imputati e dei testi, si è potuto accertare.

IN FATTO ED IN DIRITTO Allo scalo merci di Napoli si erano verificati troppo frequenti audac i furti ferroviari, ad opera di sconosciuti. Perciò nel gen naio 1942 il Comando della X Legione Milizia ferroviaria di Napoli diede disposizioni perché fosse intensificata la vigilanza in modo da poter indi vid uare cd arrestare oJ i autori. Così lo stesso Comando 1iuscì a stabili re che fra la fine di novembre e la fi1.1e di dicemb;e 1941, sem pre d i notte tempo media nte s piombatura dei vagoni in sosta sul ponte a tre lu ci di Via E . Gianturco erano già avvenuti ben cinque furti: il 25 novembre in fatti erano stati sottratti quamo colli contenenti rispettivamente olive, accessori per cicli, oggetti casalinghi e mercerie; il 29 dello stesso mese due sacchi d i 1iso; iI 16 dicembre cinque ceste di formaggio fresco; il 24 dice mbre due casse di calzature: il 29 dicembre Kg. 50 di pasta alimentare in pacchi. Nella sera del 2 gennruo alcuni militi in agguato stavano per acciuffare nove ladruncoli ne l momento in cui s i accingevano a spiombare un ca1To; ma proprio in que l momento il segnale d ' allarme per una incursione aerea nemica e la cadu ta di qua lche bomba a poca distanza mandarono a monte il piano di sorpresa. Ciò non impedì che ancora durante !"allarme quel carro venisse spiombato e ne venissero esportati 90 salami del peso complessivo di Kg. 139. D ue sere dopo, verso le ore 21, e cioè in pieno oscuramento, nove individui, come 11ella sera de l 2 superata la scarpata del la parte del mare raggiunsero la colonna dei cruTi dietro i quali trovavansi appostati cinque militi, e due di essi. dopo aver spiombato un carro, vi montarono sopra e presero a scaricare alcuni colli (contene nti calzature per un valore cli circa ventimila lire) con l'aiuto di quelli ri masti a terra. Fu allora che i militi sbucaci da l loro nasco ndigli o, intimando a tmti il fermo riuscirnno ad acc iuf-

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fare due dei delinquenti (identificati poi per Adamo Ciro e Liguori G iuseppe) mentre gli altri si davano alla fu ga rispondendo con colpi di pistola diretti a colpire gli inseguitori dai fuggitivi . Uno dei colpi esplosi dei fuggitivi ferì il milite Castella Ange lo con le conseguenze di cui alle perizie in atti; ma non fu possibile stabilire in seguito da chi fosse stato esploso pur essendo stati identifi cati, sulle indicazioni fornite <lai due arrestati, tutti coloro che avevano partecipato al conflitto, ad eccezione di uno. indicato col nomignolo d i «Piauaro». Fu infatti accertato che i 110111inati Bufalino Alfonso. Ciofti Gennaro. Ippolito Antonio. Tixson Salvatore e Truglio Gennaro avevano preso parte non solo all'azione delittuosa del la sera del 4 gennaio, ma anche a quella del 2 (ad eccezio11e per tale im presa dell 'Adamo) e a quelle precedenti del dicembre e novembre innanzi elencate. Fu anche accertato che fra i partecipanti a questa o a que lla azione vi erano stati due minori non anco ra quattordicenni e. come tali. non imputabili: Cioffi Enrico e Javarone Domenico. Fu accertato, infine. che i piani de lle varie imprese venivano concertati nella casa di ab itazione di Cioffi Salvatore padre dei du e minori. Gennaro non anco ra diciottenne ed Enrico. dove convivevano gli amic i di costoro, quasi tuu.i minorenni, e dove affluivano poi la sparti zione delle merc i ricavate dalle varie ruberie. Infatti una perquisizione operata in casa del Cioffi all ' indomani del l' ultimo fu110, e quando già egli erasi reso uccel di bosco. condusse alla scoperta e conseguente sequestro di alcuni dei salami rubati nella sera del 2 gennaio, nascosti fra i materassi del lello o sulla persona di Bufalino Cruwela, mo!! lie del Cioffi Salvatore e madre dei due minori innanzi nominati. E l' imputato Trugli 1iferì che il suddetto Cioffi Salvatore gli aveva dato duece nto li re. ed altrettante ne aveva dato all'Ippolito e all' alrro nominato «Piattaro» per i salami ch'egli poi si era incaricato di vendere. L'arrestato Liguori nell'ammettere cli aver partecipato anche al furto delle due casse di calzature avvenuto il 24 dicembre 1941 dichiarò di aver vendu to all'jndo rnani 25 paia di scarpe per Lire 1.500 alla nominata Giordano Maria. Dal canto suo il rni nore non imputabile Javarone Domenico nel I' accu sru·si compartecipe in vari dei furti denunziati. e fra questi ciel fu rto del le calzatu re, del riso (del 29 novemb re) e del formagg io (del 16 dice mbre), indicò nelle persone del Tixson, del Cioffi. del Bufalino, del l'Ippolito, del Truglio e de l Liguori gli altri partecipanti. Il nominato Truglio , poi, riferì di aver vend uto sci Kg. del riso rubato la sera de l 29 novembre al rubdcato Esposito Carmine fu Luigi. E sia costei che lo Esposito confennarono tali circostanze. l fatti di cui sopra furono denunziati da l Comando della X Legione MiJizia Feno viaria co n verbali dcli' 8 e 16 gennaio decorso. Con altro verbale del 13 febbraio successivo lo stesso Comando riferiva che. nonostante gli ,mesti eseguiti e le denunzie inoltrate le audacissime imprese ladresche eransi r ipetute ad opera di elementi della stessa banda tuttora latitanti. rinfo rzate da altre rec lute. Ne lla sera, infalli. dell' l.l fcbhra io furono sorpresi e arrestati Moriconi Antonio e Fiola Antonio mentre si allonta navano asportando alcuni colli che avevano essi scessi prelevati. previa spio mbatura da un vagone ferrov iario in sosta sul ponte a tre luci di cui è cenno innanzi. Due di tali colli contenevano tessuti ed un terzo pelli conciate. Gli arres tati non solo am misero i fatti , così come ora narrati, che non av rebbero potuto negare. ma dichiararono pure di aver agito di concerto con i già nominati Bufalino Alfo nso, Cioffi Gennaro, ed Ippolito Antonio. i quali si erano nascosli nella s iepe che fom cheggiava i binrui, mentre essi spiombavano i carri da loro indicati ed asportavano le merci, presta ndo così loro assistenza e braccio forte. Il Fiola. poi. si confessava autore d i alu·i due funi, uno di due ces te di uova commesso nella sera del 28 o·e1maio ed un altro di 5 col li di formaggio fresco com messo la sera del 2 febbraio, sempre nelle stesse ; ircostan:z.e di luogo e di azio ne. E dichiarava di aver avuto a compagni anche in ta li furti i ripetuti Bufalino, Cioffi ed Ippo lito. Costoro vennero atr i.ndomani mattina 12 febbraio trovali e tratti in a1Testo nel domicilio del nominato CerratO Domenico. il quale su rich iesta del Cioffi Salvatore (padre del minore Gennaro e co mpare di esso Cerralo) si era prestato a da r loro asilo (assieme pure il Cioffi Salvatore) sapendo ch'erano ricercati a seguito delle precedenti imprese alle qua li avevano già tan to attivamente partecipaco. Pertant0 si ha un 'altra di mostrazio ne con la q uale si ha la conferma che Cioffi Salvatore è stato I' organizzat0re e I' istj gatore di tal i imprese. Dalla suesposta nam1tiva emerge ad evide nza che i precisati primi I Ogi udicabili in unione fra loro e con altri non identificati approfittando dell'oscuramento, e l'ultima vo lta anche dì un all ar me aereo, con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso mediante spiombatura di vagon i ferroviari, ebbero ri petutamente a sottrarre merci varie (riso. formaggio, salumi, uova, oggetti casalinghi, merce-


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T RIBUNALE S PECl,\LE PER LA DlFESA DEI.LO STATO

rie, sacchi vuoti, tessuti e<l al tro) cli valore rilevante imprecisato in da nno delle FF.SS. Rendendosi così responsabili del reaw continuato di cui agli artt. 112, 81 cpv. 624. 625 n. 2. 5 e 6 e cpv. 1.1. 62 n. 5 in relazione all'art. I leuera b) Legge 16.6.1 940 n. 582. In tal senso modifica ndo il capo d'accusa rubricato alla lettera a); in quanto non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità a carico dei primi ottO imputati per affermare che furono veramente essi a sparare i vari colpi di pistola contro i militi (che l' inseguivano) producendo la lesione d'a rma da fuoco alla C.N. Castella. devono essere assolti per insufficienza di prove dal reato previsto dagli 1U"tt. 112,582,585 e 612 n. 5 C.P. Gli stessi suddetti primi 10 giudicabi li assieme a Bufalino Carmela e Giordano Maria si sono resi altJ·esl responsabi li di sottrazione continuata di merci al consumo normale ai sensi degli urtt. I 12, 81 C.P. e 3 Legge 8 luglio 1.94 L n. 645 in relazione all' art. l lett. b) Legge 16 giugno I 940, n. 582: e la detta Bufal ino Carmela e Giordano Maria pure alla contravvenz.ionc di incauto acquisto di cui all'art. 712 C.P. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità dei vari giudicabili: esaminate e vagliate ttHte le risul tanze dibattimentali nonché le rich.ieste difensive; considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra; accordando il beneficio della diminuente di pena ai sensi degli articoli 98, 65 C.P. per la minore età a Ciorri Gennaro, Ippolito, Liguori. Tixson, Truglio e Fiola, il Collegio è d'avviso d' irrogare le seguenti pene. Per il disposto degli art. 8 I cpv. 624, 625, 11. 2 5 e 6 e cpv. u. 6 I n. 5 in relazio ne alr art. I Jen. b) Legge 16 giugno 1940. n. 582 a Cioffi Salvatore an ni J 6. a Bufalino Alfonso, Adamo ami.i 12 ciasc uno: a Cioffi Gen naro, Ippolito, Liguuri, Tixson. Truglio anni 8 ciascuno; a Fiola anni 3; a Moriconi anni 2. • Ai sensi degli artt. 112, 81 C.P. e 3 Legge 8 luglio 1941. n. 645 in relazione all'art. J lell. b) Legge 16.6. J940. n. 582 a Cioffi Salvatore an ni 4 e Lire 2.000 di mul ta: a Bufalino Alfonso. Ada mo anni 3 e Lire 1..000 di rnu!La ciascuno; a Ciorn Gcnrmro, Ippolito, Liguori, Tixson, Bufalino Carmela, Truglio e Fiola an ni 2 e Lire 500 di multa ciascuno; Moriconi anni I e Lire 500 di multa: Giordano J\ilaria mesi 9 e Lire 500 di multa. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condan na: Cioffi Salvatore ad anni 20 e Lire 2.000 di mu lta; Bufalino Alfonso Adamo ad anni 15 e Lire 1.000 di multa: Cioffi Gennaro. Ippolito, Liguori . Tixson, Truglio ad an ni I O ciascuno e Lire 500 di multa: Fiola ad anni 5 e Lire 500 <li multa: Morieoni ad anni 3 e Lire 500 di multa: Bufalino Carmela anni 2 e Lire 500 di multa; Ce,rnto ad anni 2; Giordano Maria a mesi 9 e Lire 500 di multa. TuLti con Ja reclusione Cioffi Salvmore, Bufalino Alfo nso, Adamo anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffi ci e con la liberti, vigilata, assieme a Cerrato. Moriconi ; Cioffi Gennaro, Ippolito; Liguori, Tixson, Truglio. Fiola con la interdizione dai pubblici uffic i per la durata di anni 5. Tutti col pagamento in solido del le spese di giudizio. col pagamento delle spese di prevemi va custodia. oltre ad ogni altra consguenza di legge. Erano stati denunciati e rinviati a giudizio Profenna Gelsomino, Celentano Florin<la e Esposito Carlo. per rispondere di ricettazione e di sottrazione di me rci al consumo. Però il Tri bunale opina che possano avere agito in buona fede; come sempre ebbero a sostenere i giudicabi li. pertanto devono essere assolti per insufficienza di prove in ordine al dolo, da entrambi i reati. ordinando che venoano immecliatarneme scarcerati se non detenuti per al tra causa. e P.Q.M . Visti ed applicati gli artt. 112. 582, ·585 e 61 n. 5. 112. 81 cpv.. 624,625 n. 2, 5, 6 cpv. u. 6 1 n. 5 in refazione all'art. I lettera b) Legge 16 giugno 1940 n. 582: 7 l2. 378 p:p., 11 2. 8 1 C. P: 3 legge 8.7.1941 n. 645; 23. 29. 73, 98, 65. 228,229, C.P.; 274,479,488 C.P.P. DICH IAR A Assolti per insufficienza di prove: a) Profenna. Celentano. Es posiw, dai reati a loro asc1i tti, ordinando che venirnno immediatamente ~ scarcerati se non detenuti per altra causa. bJ Bufalino Alfonso, Adamo, Cioffi Getrnaro e Salvatore, Ippolito, Liguori, Tixson. TrugLio. dal reato <li cui agli anL I 12, 582, 585 e 61 n. 5 C.P. jn relazio ne all'art. I lettera b) Legge 16.6.1 940 n. 582. ritenendoli invece assieme a Fiola e Moriconi colpevoli del delitto continuato di cui agli artt.

TERZA PARTF.: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DEl.l'IT I COM Ul\1

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I 12. 8 I. 624. 625 n. 2. 5. 6 cap. ultimo 6 1 n. 5 C.P. in relazio ne ali' art. I lettera b) Legge 16.6.1940 n. 582, in tal senso modificando il capo di imputazione rubricaw alla lettera a). Li ritiene inoltre responsabili, assieme a Bufalino Carmela e Giordano Maria del reato previsto dagli artt. I J O, 81 C.P. 3 Legge 8 7.1941 n. 645. dichiara infine: Bufalini Carmela, Giordano colpevoli della contravve nzione di incauto acquisto (art. 7 12 C.P.) così rnodiJicato nei loro confronti il capo d'accusa di ricettazione e Cerrato del reato loro ascri ttogli; accordando la diminuente di cui agli artt. 98, 65 C.P. per la minore et11Cioffi Gennaro. Ippolit0. Liguori. Tixson. Truglio. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Cioffi Salvatore ad an ni 20 e Lire 2.000 di multa; Bufali no Alfonso ed Adamo a<l anni 15 e Lire 1.000 di mu lta; Cioffi Gennaro. Ippolito. Liguori, Tixson, Truglio ad anni 10 ciascuno e Li.re 500 di multa; Fiola ad anni 5 e Lire 500 cli mulla; Moriconi ad anni 3 e Lire 500 di mu lta: Bufalino Carmela anni 2 e Lire 500 di mu lta: Cerrato ad anni 2: Giordano Maria a mes i 9 e Lire 500 di mul ta. Tutti con la reclusione Cioffi Salvatore. Bufalino Alfonso. Adamo anche con la interdi zione perperua dai pubblici uffici e con la Libertà vigilata. assieme a Cerrato, Moriconi, Cioffi Genmu·o, Ippolito, Liguori. Tixson, Truglio. Fiola con la interdizione dai pubblici nffici per la durata di anni 5. Tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio. col paga mento delle spese di prevemiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma, 1.7. I 942 -Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Profenna Gelsomina. dete nu ta dal 5.5.J 942: Esposito Carlo. detenuto dal 9.5.1 942 e Cclcntano Florinda. detenu ta <lai 25.5. I 942 vengono scarcerati J'l .7. I 942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Cioffi Salvatore, detenuto dal 26.3. 1942. evade, per eventi bellici, dalla Casa Penale di Orvieto in data imprecisata del 1944. Il Tribunale Militare Terrìtoriale di Roma dichiara. con Ordi nanza del 23.1. I 967: a) estinto per l' amnistia concessa con il D.P. del 19.1 2.1 953 n. 922 il reato annonario previsto dalla Legge 8.7. 1941 n. 645. b) condonata la residua pena inllitta per il reato di furto aggravato (artt. 524. 625 o. 2. 5. 6 e 6 I n. 5 C.P. in relazione all'art. I lettera b) della Legge 16.6. 1940 n. 582ì per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi e.on il D.P. 19. 12. 1953 n. 922, con il D.P. 11.7.1959 n. 460 e con il D.P. 4.6. 1966 n. 332. Bufal ino Alfonso, detenuto dal 12.2.1 942, << Venne posto illegalmente in libertà dalla Casa Penale di Volterra il 2.7. 1944 a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazio ne di Volterra)>. In sede di giudizio cli revis ione specialc (D.L.L. 5. 10.1 944 n. 3 I 6) la Corte di Appello di Napoli (Sez. 8) djchiarò Bufalino Alfonso colpevole di furto continuato e aggravato ai sensi degli aru. 625 n. 2. 5 e 6,,61 n. 5 C.P. e art. I della Legge 16.6. 1950 n. 582 e, inoltre. del reato di sottrazione continuata al normale consumo ai sensi dell 'art. 3 della Legf!e 8.7. 1941 11. 645 e l'ha condannato alla pena complessiva di 6 an ni e l O mesi di reclusione e lir;S.500 cli multa e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dichiarò inoltre, per effetto dei provvedi menti cli clemenza di cui ai decreli 5.4. 1944 n. 96 e 22.6. l946 n. 4 condonati 3 anni e 7 mesi di reclusione e lire 3.500 di multa. li ricorso inoltrato dal Bufalino contro la suddetta sentenza ven ne rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del J7. 12. 1948. L'esecuzione della suddeta sentenza viene curata dalla Procura Generale del la Corte di Appello di Napoli. Adamo Ciro, detenuto dal 6. 1.1942. ven ne scarcerato illegalmente dalla Casa di Reclusione di Volterra il 2.7. 1944 «a causa degli eventi bellici svoltisi per la libera ione della città». 11 12.7. 1944 venne tratto nuovamente in arresto e tradotto nuovamente nella Casa di reclusione di Volterra. In sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5. 10. 1944 n. 316) la Corte di Appello cli Napoli ha. con sentenza del 26.3.1946. assolto Adamo Ciro «per non avere commesso il fallo» dal reato di sourazione al normale consumo e l'ha ricenu to soltanto colpevole del reato, più volt.e aggravato, di fu no commesso nella notte del 4. 1.1 942 e, con l'esclusione cieli· aggravante del la continuazione. l' ha condannato alla pena di 6 anni di reclusione e lire 4.000 di multa. L'esecuzione della suddetta sentenza viene curata dalla Procurn Generale della Corte di Appello di Napoli.


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TRI BUNALI! SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE DAL T.S.D.S. PER l DELITTI COM UNl

Ippolito Antorùo, detenuto dal l 2.2. I 942, evade dalla Casa Penale di Pesaro iJ 30.4. 1945. Tratto nuovamente in arresto il 29.3.1946 venne tradotto nella Casa di reclusione di Padova. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10. 1944 n. 316) la Corte di Appello di Napoli dichiara, con sentenza del 30.8.1949. lppolito Antonio colpevole dei reati di furto continuato aggravato e di sottrazione contin uata al normale consumo e lo condanna alla pena di 6 anni di reclusione e lire I 0.000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblic.i uffici. Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con i decreti 5.4.1944 n. 96 e 22.6. J946 n. 4 dichiara condonati 3 anni e 7 mesi di reclusione e lire 4.000 di multa; pena già espiata. Cioffi Gennaro, in sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. l O. I944 11. 3 I 6) la Corte di Appello di Napoli dichiara, con sentenza del 28.11.1946, Cioffi Gennaro, minore degli anni 18. colpevole dei reati di funo aggravato (artt. 625 11 . 2. 5 e 6 C.P. e 6 I 11. 5 C.P. e art. I della Legge 16.6. J940 11. 582) e sottrazione cominuata al normale consumo (art. 3 p.p. 8.7.1 941 n. 645) e lo condanna alla pena complessiva di 5 an ni e 2 mesi di recl usione e lfre 5.000 di mul ta. Dichiara. inoltre condonati 3 aniù di reclusione e lire 3.000 di multa ( D.P. 22.6. J946 n. 4). Cioffi Gennaro, deten uto dal l2.2. 1942, il 27.9. 1943 evade dall" Aeroporto di Vjterbo ove i detenuti della Casa di Reclusione di Viterbo stavano effettuando dei lavori. Il 16.5. I 946 viene «rian-estalO dalla Questura di Napoli». L'esecuzione della sentenza emessa il 28.11. I 946 viene curata dal la Procura Generale tiella Corte di Appello di Napoli. Liguori Gi useppe, detenuto dal 4.1 . 1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 27.5. 1944 e «viene precettato e avviato, per motivi di lavoro in Germania». In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. J0.1 946, Liguori Giuseppe viene ritenuto colpevole dei reati di furto continuato aggravato (a1tt. 625 n. 2, 5 e 6 C.P. e an. 6 1 n. 5 C.P. e I della Legge 16.6.1940 n. 582) e sottrazione continuata al normale consumo (art. 3 p.p. Legge 8.7.1941 n. 645) e viene condannato alla pena di 5 arn1i e 2 mesi di reclusione e lire 5.000 di multa. Tre anni di reclusione e lire 3.000 di multa vennero dichiarati condonati per i provvedimenti di clemenza emanati con il D.P. 22.6.1946 n. 4. L·esecuzione della suddetta sentenza viene curata dalla Procura Generale della Corte di Appello di Napoli. Tixson Salvatore, in sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10. 1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato, con semenza del 5.12. 1950 Tixson Salvatore colpevole dei reati di concorso in furto aggravato continuato (artt. 625 n. 2. 5 e 6 C.P. 61 n. 5 in relazione aU',u,. l lettera «B» della Legge I6.6. 1940 n. 582) e di sottrazione aggravata e continuata di generi al normale consumo (arr. 3 Legge 8.7. 1941 n. 645) e. con l'attenuante della mi nore età. l' ha conda mrnto alla pena complessiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione e lire 4.500 di mul ta. Inoltre la suddetta Corte visto il D.P. 23. 12. J 949 ha dichiarato condonata. nella misura di IOmesi di reclusione e lire 500 di multa. la pena infliua per il reato annonario e ha rinviato nella sede di esecuzione l'eventuale applicazione di altri condoni anche per ciò che concerne il reato di l'u110. Pertanto, per gli ulteriori provvedimenti relativi al periodo della detenzione sofferta e alla data di scarcerazione di Tixson - detenuto dal 4. I . 1942 provvede la Procura Generale della Corte di Appello di Napoli. Truglio Gennaro, detenuto dal I 0.1 . 1942, evade dalle Carceri Giudiziarie di Caltanissetta in data imprecisata del 1945 . Il Tribunale Militare Territoriale di Roma ha dichiarmo, con Ordina nza del 27. 10.1 966, cessata per l'amnistia concessa con il D .P.R. 19. 12. I 953 n. 922 l'esecuzione della condanna inflitta dal T.S .D.S. con sentenza del 1.7.1942, per il reato annonario di cui all'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 e dichiarati condonati 8 anni della pena inflilla per il reato continuato di furto aggravato e ciò per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con i D.P.R. del 19.12.1953 n. 922, dell' J l. 7.1959 n. 460, del 24.1.1963 n. 5 del 4.6. 1966 n. 332. Fiola Antonio, detenuto dall' 11.2.1942, evade dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 27.9. J 943 mentre si trovava «insieme COIJ altri 67 detenuti al lavoro ali ' aperto per conto del Comando tedesco». Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dkhiara, con Ordinanz.a del 3. I 0.1958, cessata per l'amnistia concessa con il D.P.R. 23.12.1949 n. 929, l'esecuzione della condanna inflitta dal T.S.D.S. con semenza del 1.7.1 942 per il reato annonario di cui alr art. 3 della Legge9.7.J94l n. 645 econdonara la residua pena inflitta per il reato di furto ai sensi degli artt. 8. 10 e 11 del D.P.R. del 22.6. 1946 n. 4. Moricon i Antonio, detenuto dall' 11.2. I 942, il 28.6. J944 ,<venne prelevato dalla Casa di Reclusione di Firenze, per ragioni di lavoro dal Comando tedesco». Il Tribunale Militare Territoriale di Napoli dichiara, con Ordinanza del 28.7.1 973, cessata per intervenuta amnistia (art. I del D.P.R. 19. 12.1953 n. 922) 1·esecuzione della condanna inflitta per concorso nel reato annonario di cui all 'art.

3 della Legge 8.7.1941 n. 645 in relazione all'an. I lettera «B>>della Legge 16.6. l 940 n. 582. Con la stessa Ordinanza viene dichiarata condonata (aru.. 8 e IOdel D.P.R. 22.6. 1946 n. 4) la pena infl iua per concorso nel reato di furto aggravato di cui agli an t. 624, 625 n. 2, 5 e 6 e 6 1 n. 5 C.P. in relazione alr an. I lettera «B» della Legge I 6.6.1 940 n. 582. Cen·ato D0me1ùco. per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi e.on iI R.D. 17.10.1942 n. I 156 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato dichiara cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna e della misura di sicurezza infli tta a Cerrato con sentenza del J. 7. J942 confe1111ando la «liberazione ordinata dal Vice Procuratore Generale Giuseppe Montalto il 20. l 0.1942». Pertanto Ce1rnto Domenico. deteJJUtO dal J 3.5.1942, viene scarcerato dalle Carceri Gi udiziarie di Avellino il 24.10. L942. Bufalino Carmela. l'esecuzione della condanna inflitta per il solo reato di cui all'art. 712 C.P. viene dichiarata, con Ordinanza emessa dal T.S.D.S. il 5.5.1943, cessata per I" applicazione dell'am nistia concessa con il R.D. 17.1 O. I 942 n. J 156. Una istanza di grazia inoltrata dalla Bufalino viene accolta e, pertanto, con decreto del 20.5.1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena inflitta per il reato di sottrazione conti nuata di merci al consumo normale. Pertanto Bufalino Carmela, detenuta dal 13.5. 1942, viene scarcerata dalle Carceri Giudiziarie per Donne di S. Maria Capua a Vetere il 27.5. 1943. detenuta dal 13.5 .1 942 al 27.5. 1943. Giordano Maria: deten uta dal 7.5.1942 viene scarcerata da.I Carcere mandamentale di Aversa il 19.1.J.943 per concessione del beneficio della liberazione condizionale concesso dal M inistro di Grazia e Giustizia con Decreto del 13. I. I 943.

SENTENZA N. 341

Rcg. Gen. n. 609/1942 li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Preside111e: Tringali Casa nuova Amonio - Luogotenente Generale della M . V.S.N. Giudice Relarore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. \~S.N.: Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palrne,i Gaetano, Alvisi Alessandro, Vedani Mario, Rosa-Uliana Riccardo. ha pronu nciatO la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Garozzo Alfio, nato il 14.3. I 902 a Catania, gelatiere. Detenuto dal 27.4. 1942; Garozzo An!!elo. nato l' l . IO. 1920 a Catania, venditore ambulante. Detenuto dal 27.4.1 942; Di Stefano Mario, nato il 6.5. 1906 a Catania. venditore ambulante. Detenuto dal 29.4. 1942; Di Stefano Carmela. mna il 28.2. I 882 a Catania, casalinga. Deteouta dal 27.4.1942. IMPUTATI del delitto di cui all'art. I Legge 8.7.1941 n. 645 per avere da epoca imprecisata della fine dell'anno scorso fino al loro arresto, commerciato in Catania rilevanti quantità di farina e di fave. sottratte al consumo normale. In una perquisizione infatti passata al domicilio di GarozzoAlfio. venivano sequestrati Kg. 266 di farina, Kg. 288 di fave, una bilancia a doppio piattello, un peso da Kg. 2 e due pesi da Kg. I. nonché nove sacchi vuoti. mentre altri 35 ne erano stati portati via nello stesso giorno. poco prima della perquisizione. OMISSIS P.Q.M.

Visti gli ,u-u. 3. 12, 14, della Legge 8.7.1 94 1 n. 645 : 29. 229 C.P.: 488. 274 C.P.P.


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T Rl8UNA LE SPF.CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

T ERZA PA l~TE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. PER I DELITT I co~,IUNI

DICHIARA

IMPUTATI

Garozzo Alfio. Garozzo Angelo, Di Stefano Mario responsabili del reato ùi cui alla p.p. del l'art. 3 della Legge 8.7. 1941 n. 64.5 e così modificando la rubrica condanna: Garozzo Alfio con r· aggrava nte della recidiva alla pena di anni 6 di reclusione e a lire I 0.000 di mul ta; Garozzo Angelo e DtStefano Mario ciascuno alla pena di anni 5 di reclusione e li re 8.000 di multa. ~ Condanna altresì i delli imputati all' interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dichiara Di Stefano Carmela responsabile della contravvenzione di cui al I cpv. deJJ' an. 12 della Legge sopra ci lata e, così modifica ndo rubrica, la condanna alla pena di 3 mesi di arresto e lire 5.000 ùi ammenda. Condanna tu tti al pagamento in solido delle spese del processo ed a quelle per il mamenimento durame la custodia. Ordina che Garozzo Alfio, Garozzo Angelo e Di Stefano Mario siano a pena ultimata. sou.oposti a libertà vigilata e che la sentenza sia pubblicata nel «Giornale di Sici lia». Renna. 2.7.1942-Anno XX. · Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

li Rambaldi, il Mosca. il Papa e il Rertani: a) di associazione a delinquere (art. 416 C.P.) per cscrsi associai.i, nel gennaio del 1942, a scopo di cornmeuere più delitti contro la proprietà ed occorrendo contro la persona, nei paesi di rispettiva origiue e residenza; b) concorso in tentata rapina e temato omicidio aggravati (artt. I lO, 56,628 1° e 2° cpv. 11. I , 57.5, 576 nn. I e 4. 61 n. 2 e n. 5 in rela<.io11e alla Legge I 6.6. I 940 n. 582) per essere penetrati sapendo che uno di essi era armato, nel le pri me ore (circa le tre) del 22. 1. I 942. profittando dell'oscuramento inere nte allo stato di guerra, nella cantina sottostante all'appartamento ciel Rag. Ziletti Umberto, in Brescia Via G. Bressoni n. I, al fine di asporrarc quanto vi era contenuto. ma sorpresi dal padrone di c<L~a che aveva loro intimato <<chi va là>> attraverso la porta chi usa, cercavano cli abbattere tale porta manov rando una scaleua di legno ed il Rambaldi sparava un colpo di pistola contro lo Zi letti, rimasto fortunatamente illeso perché si era spostato ve rso il lato opposto della porta. E poiché lo Ziletci aveva dato l',ùlarme i quattro rapinatori si davono alla fuga. Il Rambaldi ed il Mosca: a) cl i concorso in furto aggravato (ari.. 11O, 625 n. I , 6l n. 5 in relazione alla Legge 16.6. 1940 n. .582) per essere durante la notte dal J7 al 18. I . 1942, in Volongo. dopo divelta l'inferriata cli una finestra e rorzata la finestra stessn. penetrati ncll' abitazione del Colonnello Basaglia Giovanni di avere sotratto oggcu.i vari d'argento. d'oro e dimetallo, nonché di biancheria e ves tiario per un valore complessi vo di lire 35.000. · b) il Papa, il Bcrtani cd il Sacchi di concorso in ricettazione (arti l LO, 648 C.P.) per avere il Sacchi, con la mediazione del Bcrtani e del Papa, tulli a conoscenza della provenienza fu rtiva,, acquistato la sera ciel 20.1.1942, in l'Vlilano. per lire 3.1 00, buona parte degli oggetti di cui al precedeutc capo d' imputazione. Il Mosca ed il Papa: a) di concorso in furto aggravato (artt 110. 625 n. 6 c 61 11. 5 in relazione alla Legge 16.6. 1940 n. 582). per essere penetrati, nella notte del 9.2. 1942, profittando delJ'oscuramemo inerente allo scopo di guerra e dopo di ,wer scassinato una porta esterna ed una interna. nel buffet del Teatro Grande cli Brescia. asportandone la somma di lire 1.000 che era custodita in un cassetto. due caffcniere, due zuccheriere tipo gigante di alpaca argcn1a1.e, quatLro vassoi, cinque bottiglie di liquore, il tutto per un valore cli lire 5.000 circa; b) la Gaiaschi ed il Bertani, di concorso in ricettazione (aru. 11O, 648 C.P.) per avere la Gaiaschi. il giorno successivo, ricevuto ed occultato. tenendola a disposi1.ione del Benan i, la refurti va di cui al precedente capo d' imputazione. Il solo Zan'lbaldi ùi diserl ione in tempo di guerra (art. 146 C.P.M. di Guerra) perché, tro vandosi il 25. l . I 942 presso il Comando tappa di Fiume. in attesa di essere av viato ad al tra desti nazione. arbitrariamente se ne allontanava e solo il 29 dello stesso mese si faceva ricoverare all 'Ospedale Mi litare di Brescia. Con recidiva per il Rambaldi, il Mosca, il Papa, il Bertanie la Gaiaschi. In esito al pubblico dibattime nto, sentiti i.I P.M. nella sua requisitoria e gli imputati, che coi loro rispettivi difenso1i , han no per ultimi avuto la parola, osserva

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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Garozzo Alfio: con Ordinanza emessa il 6. I 0. 1944 il Tribunale Militare Territoriale di Palermo dichiara, per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. 1944 n. 96. condonati 3 anni cli reclusione e lire 3.000 cli multa. Pe1tanto Garozzo Alfio, detenuto dal 27.4. .1 942. viene scarcerato dalle Carce1i Giudiziarie di Palermo il 27.4. 1945 . Una istanza di grazia inoltrata dalla mo<>lie il 0 25.3. 1943 non viene accolta. Di Stefano Mario: con Ordi nanza emessa i I 18 . 1 I . 1944 il Tribunale mil itare Territoriale di Palermo dichiara. per effetto dei provvedimenti di clemenza emesi con il R.D. 5.4.1944 n. 96. condonati 3 anni cli reclusione e lire 3.000 di Multa. PertanLO Di Stefano, detenuto dal 29.4.1942. viene scarcerato dalle Carceri Gi udiziarie di Palermo il 20. 11. 1944. Una istanza di flrazia inoltra ta da l Di ~ Stefano il 15.8.1942 non venne accolta. Garozzo Angelo: detenuto dal 27.4. 1942, muore nella Casa Penale di Catania il 13. l 2. 1946. Una istanza cli gra,.ia inoltrata dalla madre il 25.3. 1943 non ven ne accolta. Di Stefano Carmela: detenuta dal 28.4. 1942, viene scarcerata. per espiata pena, dal Carct:.re Giudiziario Femminile di Roma il 28.7. 1942.

Reg. Gen. n. 307/1942

SENTENZA N. 349

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside111e: Gri!Tini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mi li tare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Cisotti Cm-Jo. Colizza Ugo. Ross i UmberLO. Giudici Consoli lvi. V.S.N.: Pompili Torello, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Rambaldi Corrado. nato il I 8.2. l 9 12 a Brescia. soldato del l52° Rgt. Fanl. Detenuto dal J 0.2.1942; Mosca Luigi, nato l' 1.7. 1893 a Brescia. meccanico. Detenuto dal 2 1.2.1942; Papa Luigi, nato il 14.7.19 I3 a Zeno Naviglio (Brescia), falegname. Detenuw dal 20.2.1 942; Berta ni Emanuele, nato il 25.1 1. 1898 a Mantova; meccanico. Detenuto clal 23.2.1942; Gaiaschi Antonia in Montanari, nata il 13.7.1902, casalinga. Detenuta dal 3.3. 1942: Sacchi Prando. nato il 10.6. 19 12 a Milano. fnmive ndolo. ~Detenmo dal 3.3 1942. ·

IN FATTO ED IN DIRITTO A seguii.O di istruzione a rito sommario, i prevenuti. con atto d'accusa del P.M. in data 2 giugno u.s .. furono rinviati a giudiz.io per rispondere dei fatti delittuosi. in e pigrafe, enunciati. All'odierna udienza. per le ammissioni degli imputati e per le prove testimoniali e documentali, è stato accertato quanto segue: il 22.1.1942, verso le ore 3, il rag. Ziletti Umberto. abirn me in Brescia, via Bressoni I. veni va svegliato eia rumori provenienti dalla cantina sottostante al suo appartamento, ed alzatosi ed arrnatosi di rivoltella si era avviato verso la cantina. Aperta la porta de ll ' appartamento che immetteva in un andito nel quale sbucava la detta cantina e dato il «chi va là». sentiva la presenza di alcu ni malviventi e. temendo per sé, sparava un colpo di rivoltella richiudendo subito la porta. Ma anche i malviventi sparavano un colpo di pistola conb·o cli lui attraverso la porta chiusa, che ve niva, infami. forata da una pallottola, all'altezza di poco più di un metro dal lato ove lo Ziletti aveva dato l'allarme; contro la porta stessa i malviventi si scagliavano per abbatterla percuotendola con una scaletta


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DrFESA DELLO STATO

Tf!.RZA PA RTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T.S.D.S. PER I DELITI'I COMUN]

trovata nella cantina, ri uscendo a sfondarla. ma accort:isi che imrncneva neU'appai.1ameoto, cambiavru10 direzione. infilando I' altrn porta vicina che dava nel co11ile e dileguandosi quindi nell'oscurità della notte. Il rag. Ziletti, sentendoli allontanare riapriva la porta cbe dà in cantina e sugli scalini di essa rinven.iva una bustina da militare recante il trofeo di fanteria con il n. 15. Denunciato il fatto ali' Autorità di P.S .. questa, in difetto di alLri clementi, approfondiva le indagin.i su tale bustina, constatando che il n. 15 doveva essere originariamente seguito da altra cifra evidentemente soppressa. e quindi procedeva ad uno spoglio di individui pregiudicati ed in atto allora sotto le armi, appa11enenti a Reggimenti contrassegnati con un numero compreso fra il 150 ed il 159. I sospetti in tal modo venivano a cadere sul soldato del 152° Rgt. F,mt. Ra mbakl.i Corrado. · Veniva altresì accertato che il Rrunbaldi era ricoverato all'ospedale militare per ferita alla mano, ed il 12 febbraio costui poteva essere interrogato. Con verbale n. 6 del 3 I gennaio scorso, intanto la Stazione C C.RR. di Ostiano riferiva che il giorno 18 gennaio il veterinario Agazzi ·Arturo aveva den unziato che durante la notte erano penetrati nell 'abitazione del suocero Basaglia Giovanni, in Volongo. senza ru ttavia aver potuto precisare l'entità del furto commesso perché i suoce1i si tTovavano assenti, né fornire alcun elemento concrew per l' identificazione degli autori del reato. li Maresciallo Scardina. Comandante la stazione suddeLta. recatosi sul posto constatava che i 1.adri. per penetrare nella casa del Basaglia,avevano di velto l'inferriata di una fi nestra, servendosi di un grosso palo di legno. ed avevano poi fo rzato il telaio della fi nestra stessa, fino a che questa aveva ceduto. Constatava pure che tutti i locali del!' abitazione del Basaglia erano stati visitati, e tutti i mobili rovistati. Rientrati a Volongo. i coni ugi Basaglia avevano precisato quanto era stato asportato dai ladri: oggetti d' oro, d'argento, di metallo, di biancheria, di vestiario, singolarmente descritti sul verbale stesso sopracitalO e per un ammontare complessivo di Li.re 35.000 circa. Anche ques ta volta le indagini erano ri uscite infruttuose; soltanto un certo Consadori Remigio aveva dichiarato che verso le 22 del 17 gennaio. insospettito dal continuo ed insistente latrare del cane. si era portato, mu nito di fanale, nel cortìle della sua abitazione, ed era quindi uscito fuori per ispezionare i dimomi, notando che sullo stradale che da Gambara (Brescia) porta a Volongo, vi erano due individui i qual i a passo lento erano diretti in quest'ultima località. U Consadori, però non aveva potuto riconoscerli a causa della notte fitta. Aveva aggi umo che verso le.2 aveva avvertito il ru more di una macchina che proveniva da Gambara ed era diretta a Volongo e qualche ora dopo la macchina era ri tornata in direzione opposta. Il verbale opinava che i ladri dovevano essere persone della Provincin di Brescia con la eventuale complicità di qualche persona di Volongo. Infine, la mattina del 9 febbraio scorso, l'esercente del buffet del Teatro Grande di Brescia.tal Mor Luigi, denunziava alla R. Questura di tale città che nella notte precedente. ignoti. mediante scasso della serratura della porta di sicurezza del teatro Grande suddetto e il forzamento cli altra porta che immetteva nel buffet, vi erano penetrati dentro, ed avevano asportato la somma di lire 1.000 in monete di piccolo taglio, contenuto nel cassetto del banco di vendi ta, due caffettiere, due zuccheriere, quattro vassoi d'alpacca argentata tipo pesante gigante e cinque bottiglie di liquori per un valore complessivo di lire 5.000. Anche questa volta nessu na traccia degli autori. Interrogato, pochi giorni dopo, il 12 febbraio, il Rarn baldi , egli in un primo tempo. si dichiarò innocente affermando che la bustina da militare 1invenma dal rag. Zilelli non gli appartenevu e che la ferita alla mano se l'era causata scavalcando un reticolato per allontanarsi dal recinto del Comando cli tappa di Fiume, ove trovasi in atresa di raggiungere il proprio Corpo. Mu invitato a dichiarare dove aveva passato la notte dal 2 1 al 22 gennaio, egli rispose che si era trovato a Milano in gita di piacere, mentre risul ta, dagli accertamenti·praticati, che a Milano e!l:li aveva pernottato solo il 20 gennaio in compagnia dei pregiudicati Lui oi Mosca e Lui ui Papa, ent;umbi di Brescia, nonché del pregiudicato Bertani~Emanuele r;;livo di Man;ova ed abiLnntc: M.ilano. Fermati anche costoro, ciascuno di essi diede una propria versione, in contras to l' una con l'altra. Dal.l'insieme di tu tte le versioni,, però, emerse: I) che tutti e quattro si erano trovati assieme il giorno 20 gennaio a Brescia nelr ostcria Primavera ed ivi avevano concertato di recarsi a Milano quella sera stessa con il treno in partenza da Brescia alle ore 17 circa. Porta vano con loro una valigetta nella quale erano contenu ti oggetti di oro e di argento in possesso del Papa e del Rambaldi, oggetti provenienti dal furto consumato a Volongo e di cui al capo B d' imputazione. Giunti a Milano, il Rambaldi ed il Mosca. con la mediazione del Bertani ed il Mosca, con la mediazione del Bertani e del Papa, vendevano tali oggetti per la somma di lire 3. 100 al

ntbricato Sacchi Prado nell'osteria di via Galeazzi Alessi n. 13 e 15. ove avevano preso momentaneamente alloggio tutti e quattro gli imputati; 2) che il giorno successivo, il Berta ni, fin dal mattino aveva condotto i compagnj, per ispezionare i luoghi indicando loro un negozio di calzolaio che alla sera avrebbero dovuto svaligiare. La sera. infarri, verso le ore 2 1 vi si erano recati, ma, po_iché avevano trovato sulla po1ta di uno stabile vicino una donna in atteggiamento d'attesa, avevano rinunziato all'impresa, e col treno delle ore 0,5 di quella notte erano ri tornati a Brescia dove erano giun ti oltre le ore 2 del mattino del 22 gennaio. 3) che a Brescia, appena giun ti, pare su proposta del Mosca, si erano recati in Via Bressoni, ove erano penetrati nella cantina del rag. Zi lctti e vi avevano commesso i delitti di cui al capo a). b) di imputazione. Dopo inutili tergiversazioni e dinieghi, per quest'ultima impresa, si è reso confesso solLanto il Rambaldi il quale tuttavia ha dichiarato in un primo tempo di avere avuto a compagni il Papa ed il Mosca, ed in un secondo tempo soltanto il Papa. Ma non vi può essere dubbio che rutti e quattro vi ab biano partecipato. Il Mosca dapprima avreb be voluro far credere che. pur essendo partito da Milano insieme con gli altri tre, siu-ebbe sceso a Rovato perché il calore della vettura gli dava fastidio; fattogli notare che a Rovato quel treno non si fermava (e non era vero) ha dichiarato di essere sceso a Chiari ed in tal senso, ha io carcere, cercato di mettersi d'accordo col Papa; ed al Magistrato infi ne non ha più saputo dire se fosse sceso a Rovato ovvero a Chiari. Peraltro questo alibi è in contrasto con tutte le risultanze e le stesse dichiarazioni degli alui imputati. Anche il Papa ed il Bertani hanno negato di avere p,u-tecipato all'aggressione dello Zitelli. Ma il primo di essi è specificamente accusato dal Ram baldi, ed iI secondo, subito dopo l'aggressione, si è rifugiato insieme con il Rambaldi, presso la nutrice della figlia naturale del Rambaldi stesso. rn realtà insieme a lutti e quattro andarono a Milano, insieme in quella città alienarono la refurtiva di Volongo cd organizzarono un furto in danno di un calzolaio, insieme ripartirono durante la notte da Milano e Brescia, insieme arrivarono in quest· ultima città ed insieme, appena vi giunsero, penetrarono nellu cantina del rag. Ziletti. Subito dopo, il Mosca cd il Papa, che avevano cas.i a Brescia, si rifugiru·ono nella loro abitazione, ed il Rarnbaldi cd il Bcrtuni. che non ne aveva no si rifugiarono presso la persona da cui sapevano cbe avrebbero potu to ricevere ospitalità; la nutrice, come s'è detto, della bambina del Rambaldi. ln quanto al furto a Volongo, in danno del Colonnello Basaglia, va notato che il Rambaldi, pur essendo nativo di Brescia, è residente a Volongo, e per di più egli è figlioccio del Colonnello Basagli a presso il quale ha lavorato da muratore, e ne conosce, quindi. abirudini e casa d'abitazione. È stato accertato che la sera in cui i quattro imputati si recarono eia Brescia a Mi lano (si noti due giorni dopo il furto di Volongo) il Rambaldi ed il Mosca erano in possesso, come s'è eletto, cli una valigetta contenente oggetti d'oro e di argento; la valigetta era in casa del Mosca, non avendo il Rambaldi casa propria a Brescia. e gli oggetti furono venduti dai quatlro a Mi lano e comprati dal ricetlatore che li ha descritti conformemente alla descrizione che ne ha fatLO la derubata signora Basaglia. lnoltre è emerso che il Mosca tentò di vendere a tale Guerreschi Adele una moneta d'oro; tra gli oggelti rubati a Volongo vi era infatti una sterlina d'oro. Jn casa del Mosca è stato rinvenuw un pantalone che. mosLrato alla signora Basagli a, è stato da costei riconosciuto già appartenente al mari to. L'affermazio ne, penantO, del Mosca di avere cioè comprato oggetti di cui. trattasi, da ignoti venditori, non meri ta rilievo. Fu accertaro inoltre, che il Mosca aveva già qualche tempo p1i rna che si fosse verificato il furto al Teatro Grande, propost0 al pregiudicato Paganico Giuseppe di cornmetterlo e che gli oggetti che erano stati sottratti al detto Teatro Grande. erano stati occultati dal Mosca a Milano presso la ru bricata Gaiaschi Antonia. Una perquisizione io casa della stessa dava esito negativo: ma fermata la Gaiaschi, dopo tergiversazioni confessava di aver ricevuto nella sua abitazione, dal Mosca, una valigetta contenente oggetti d'argento e che essa 1·aveva depositata presso ceno Dazzi Bruno in seguito alla perquisizione operata in casa, durante la quale gli agenti no n l'avevano rinven ma. Aggiungeva che il Mosca si era a lei presentato come inviato dal Bertani, quest'ultimo da lei ben conosciuto perché suo inquili no. La valigia, in seguito a diligenza della stessa Gaiaschi perven ne ali' Auto rità di polizia ed il contenuto fu res titu ito al Mor Luigi, esercente del buffet del TeatTO Grande. avendo costui riconosciuti per propri gli oggetti sequestrat.i. Il dibattimento non ha fatto che confermare quanto già, come sopra è stato esposto, era stato rilevato dagli organi di poiizia giudiziaria e dalle indagini istruttorie. Soltanto nei riguardi della Gaiaschi le prove circa il dolo nella contestatagli ricettazione non sono apparse al Collegio sufficiemi per poter affem1are la sua penaJe responsabilità. È vero che la Gaiaschi risul-


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TRfBUNALE SPECIALE f'ÉR LA UIFESA DELLO SlATO

TERZA f'ARTE: SENTENZE PRO NUNZIATE DAL T.S. D.S. PER J DEl..rl,f COMU:\11

ta già condannata per il reato della specie. ma è anche vero che fu la Gaiaschi a far pervenire alla polizia procedente la valigia che. a suo dire, a titolo cli temporaneo deposito e ignorandone iI contenuto. era stata in suo possesso. Pcttanto, la Gai aschi deve essere assolta per insufficienza di prove dall' isc,ittole reato e deve essere, in conseguenza, ordinata la sua .scarcerazione se non detenuta per altra causa (art. 479 C.P.P.). Per quanto concerne gli altri fatti accertati il Tribunale ritiene che: 1) i primi quattro rubricati hanno consu1muo l'aggressione in danno del rag. Ziletti. Essi si sono recati nella cantina di costui per commettervi un furto, ma non ignoravano che il Rarnbaldi, col quale gli altri tre erano stati insieme da oltre due giorni, di giorno e di noli.e ed aveva no tentai.O altre imprese ladresche, avesse con sé la pistola. Tutli e quattro han no fati.O violenza contro la porta dell'appartamento dello Ziletti . dietro alla quale era costui. per aggredirlo e se soltanto iJ Rambaldi era arniato ed ha fatto fuoco contro la persona agg redita. tutti e quattro debbono essere dichiarati responsabili , sia della centata rapina in cui è dcgenernto il tentativo di fu rto, sia del tentato omicidio che, dalla presenza e dalle manifestazioni di viole11za di tutti e quattro ha ricevuto impulso. incoraggiamento e cooperazione. La tentata rapina cd il tentato omicidio sono poi aggravati dalle circostanze di cui al n. 5 clell'an. 6 l C.P. in relazione alla Legge l 6.6. L940 u. 582, non essendovi du bbio che la circostanza del1·oscuramento abbia almeno facilitato (se non eleterrnì nato) l'aggressione elei quattro mal vi venti; 2) in rapporto al furto consumato a Volongo la prova ila raggiumo il Rambalelì eel il Mosca. Anche quesr.o fu rto è aggravato dalle circostanze di cui all 'art. 6 I n. 5 sopra rilevata: 3) il furto in danno del l'esercente del buffet del Teatro Grande di Brescia fu commesso dal Mosca e dal Papa e la refurti va fu ricettata eia! Bertani; 4) il Rambaldi commise r asc rittagli diserzione. Egli il giorno 25 gennaio si trovava al Comando di tappa cli Fiume. in attesa di essere avviato alla sua destinazione. Profiltando delle speciali circostanze, arbitrariamente se ne allontanava, e si recava nuova mente a Brescia ove, soltanto il giorno 29 si presentava a quell'Ospedale Militare per fars i curare la ferita alla mano nella notte del 22 gennaio; 5) il Sacchi. con la mediazione di Berta ni e di Papa, acquistò nelle circostanze di cui. al capo B lettera b) d'impu tazione, la refurtiva ivi precisata: 6) i primi quattro rubricati costituivano una ve ra e propria assoc.iazione a delinquere. Il Mosca ed il Papa eia Brescia, il Bertani da Milano, il Rambaldi eia Volongo (Cremona) trovavano modo di trovarsi insieme e di condurre vita comune nelle bettole malfamate cli Mi lano e cli Brescia. per intere giornate, senza alcuna ragione apparente che li avesse avvicinati e ciò non cli meno inseparabili di giorno e di notte. La gita a Milano ha avuto due ragioni precipue: vendere la refurtiva cli Volongo e consumare il furto in una calzoleria; il ritorno a Brescia, la consumazione di un furto in danno dello Zilcni. Né è fuor cli luogo ricordare che Rambaldi. Mosca e Papa sono recidivi specifici, fra essi il Mosca tiene un triste primato per numerosissime condanne riportate per reati contro la proprietà giudiziaria di Brescia talché egli è a dichiararsi delinquen te abituale ai sensi degli arte. I 02 e I03 C.P.. Nei fatti come dinanzi ritenuti, il Tribunale ravvisa gli estremi dei reali rubricati agl i imputati, esclusa, per quanto s·è motivato. la Gaiaschi. Peraltro in considerazione delle circostanze e delle modalità che accom pagnano i fatti ritiene di dover applicare la dimi nuente di cui all 'art. 31 1 C. P. a Bertani, Mosca e Papa in ordine ai reati ad essi ascritti. Commisura ndo le pene all'entità dei fatti e alla pericolosità degli imputati ritiene quindi condanna re: Rambaldi alla pena dell 'ergastolo, risul ta nte dal cumulo delle pene infl itte per i tenta tivi di cui al capo cl' impmazione A lettera b), ai sensi del1· art; 73 1° C.P., nella quale pena restano assorbite le pene infliggere per gli altri reati addebitati in rubrica al Rambaldi e che i! Collegio determina nel massimo delle pene edillal i dei corrispondenti articoli rubricati, compresi i massimi degli aumenti per la contestata recidiva; ne consegue l' interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la pubblicazione della sentenza ai sensi di Legge e a, norma del!· art. l cpv. cieli' art. 36 C.P., in un giornale, che i I T ribunale designa nel «Popolo di Brescia». Papa, Bertani e Mosca. ciascuno a complessivi anni 30. detivanti dal cumulo di an ni 22 per ciascuno dei tentativi di cui al capo A lettera b) d' impurnzione calcolata la diminuente di cui ali' art. 3 I l C.P. e del massimo delle pene restrittive edittali degli altri reati ad essi asc1i tti. compresi per Papa e Mosca nelle singole pene il massimo dell'au mento per la recidiva contestata (art. 78 C.P.). nonché i predetti in relazione alle pene per i furti e le ricettazioni, ciascuno a complessive lire 30.000 di mul ta; anche per Papa: Bertani e Mosca conseguono l' interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata (an. 29,230 n. I C.P.). Sacchi ad anni l di reclusione e a lire 2.000 di mul ta per il reato a lui contestato.

I condannali hanno l'obbligo solidale del pagamemo delle spese processuali e ciascuno quello del pagamen,o delle spese di custodia preventiva.

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P.Q.M . Letti ed applicati gli aru.. 415, l 10, 56, 628 I cpv. e 2" cpv. n. I, 575, 576 n. I e 4, 6 J n. 2 e 5. 625 11. 1 e 6, 648, I02. I03, 73 e segg., 65 n. I, 29, 230 n. 1, 99, 3 1J C.P., I e 2 Legge 16.6.1940 n. 582, 146 C.P. M. Guerra. 28 C.P. Pace. 479, 488, 274 C.P.P.: O

DICHIARA Rambal.di Corrado, Mosca Luigi, Papa Luigi, Berta11i Emanuele e Sacchi Prnndo responsabili dei reati a ciascuno in rnbrica a~critti, colla diminuente di cui all 'art. 311 C.P. per Mosca, Papa e Bertani e coll'aggravante della recidiva specifica per Rambaldi, Mosca e Papa e, cumulate le pene, condanna Ra mbaldi all'ergastolo previa degrada7,ione, Papa, Mosca e Bertani ad anni 30 e lire 30.000 di multa ciascuno. e Sacchi ad anni I di reclusione e a lire 2.000 di mul ta; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciasc uno al pagamemo delle spese di custodia preventiva, colla conseguenza per Rambaldi, Papa, 1\ilosca e Bertani dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e per questi ultimi tre della libertà vigilata; dichiara Mosca delinquente abituale; asso.lve Gaiaschi An tonia per ù1sufficienza cl i prove dal reato ascrittole ed ordina la sua scarcerazione se non detenuta per altra causa. Ordina che questa sentenza sia pubblicata ai sensi di Legge sul giornale «Il Popolo di Brescia>,. Roma, 3.7. 1942 - Anno XX. All 'origi nale seguono le firme del Presidente, dei Giudici e del Relatore. Gaiaschi Antonia, detenu ta dal 3.3. 1942, viene scarcerata il 3.7. I 942 NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Ra mbalcli: secondo quanto comunicato da1la Direzione della Casa di Reclusione di Volterra il 15.6. l945 il Rambaldi, detenuto dal 10.2. 1942, «fu posto il 2.7. 1944 illegalmente in liberti1 a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazione di Volterra». il 15.7. 1946 r Ufficio del P.M. dei Tribunali Mi litari di Guerra Soppressi emetteva un ordine di carcerazione nei confronti del Ram baldi. L'ordine cli carcerazione venne notifi cato dai carabinieri del Comando Stazione Principale di Brescia il 2. 1. 0. 1946 al Ram balùi cbe si trovava ris tretto nelle Carceri Giudiziarie cli Brescia perché, quale imputato di fu rto aggravato. venne trallo in arresto a seguilo di mandato di cattura emesso dalla cornpeteme Autorità Giudiziaria i I 16.5. J 946. li Rambaldi, ricoverato nell ' Ospedale di Brescia, perc hé affetto da T.B .C .. verso le ore 3 del 25 .6.1 947 eludendo la vigìlanza degli agemi di P.S. addetti alla sua custodia. evade va dal suddetto Ospedale. L' I i .12. 1947 il Rarnbalcli rientrava. spontaneamente, nel carcere Gi udiziario di Brescia. Il Rambalcli, «colpito da paralisi cardiaca» moriva nel Carcere Giudiziario cli Brescia il 14.1 2.1947. li Tri bunale Mi.litare Tel1'itoriale di Ro ma dichiru·a. con Ordinanza de! 3 12.8. I 959, estinta. per morte del reo. la pena dell'ergastolo inflitta a Ra mbalcli Co1rndo dal T.S.D.S. con sentenza del 3.7.1 942 Mosca: detenuto dal 2J .2. I 942 «è stato posto abusivamente in libertà dai nazi-fascisti il 26.7. 1944 mentre si tro vava ristretto nella .Casa di Reclusione di Firenze» TI Mosca. inoltre. ritenuto colpevole del reato aggravato. ven ne condannato dal Tribunale di Brescia. con sentenza dell'8.3.1943. alla pena di 4 anni di reclusione e lire 2 000 di multa. Il 4.1 1. 1945 venne tratto in arresto c. ritenuto colpevole del real.o di furto, venne condannato dal Tri bunale di Brescia con sente nza del I. 2.6. l 946, alla pena di un anno di reclusio ne e li re 2.000 cli mu lta. Con sentenza ciel 9.2.1 948 la Corte di Appello cli Brescia rigetta l'istanza inoltra ta da Mosca Luigi tendente ad ottenere. in un nuovo giudizio. la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dal T.S.D.S. 3.7. I 942. li 12.1 . 1953 Mosca Luigi muo re nel Sanacorio Gi udiziario di Pianosa. Pertanto il Tribu nale Militare Territoriale di Ro ma dichiara, con Ordinanza del 31.8. 1959 estima. per morte del reo, la pena di 30 anni inflitta al Mosca dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 3.7. 1942. Papa: de tenuto da l 20.2. 1942 approfitta della confus ione creatasi nel Carcere Giudiziario di Campobasso a seguito di un bombardamento effettuato da aerei americani e il 12. 10. 1943 evade dal suddetto carcere. Il 23.4.195 J l'U fficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi emette, nei confronti di Papa Luigi. ordine di carcerazione per l'espiazione della residua pcn..i di 28 anni , 4 mesi e


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8 giorni. Tl 14.5. I 95 1 Papa Luigi venne tratto in arresto dai carabinieri di Pietrastornina (Avellino) e tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Avellino. Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il D.P. 19. 12.1953 n. 922 il Tri bunale M ilitare Terri toriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 25 .3.1 954 ridotta di un terzo la pena di anni 30 in Il irta dal T.S .D.S. con sentenz.a del 3.7.1942 e sulla ridotta pena applica il condono dell'intera pena pecuniaria e il condono di 3 anni della pena del la reclusione. Pertanto Papa Luigi dovrà espiare la pena di 15 anni, 4 mesi e 8 giorni di reclusione. Papa Luigi, inoltre, rilenuto colpevole del reato di ftnto aggravato, venne condannato dal Trib unale di Brescia, con sentenza dell'8.7.1955, alla pena di anni 5 di reclusione e lire 3.000 di multa convertita in un giorno di recl usione. Pertanto il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brescia determina, con pro;veclimento emesso il 6.3.1964, che il Papa Luigi deve espiare la pena complessiva cli 20 anni, 4 mesi e 8 giorni di reclusione quale pena principale e un giorno cli reclusione per conversione della multa. 11 Papa, quindi, dovrà essere scarcerato dalla casa di recl usione di Alessandria, se non detenuto per al tra causa. il 23.9. 1971. A seguito di istanza inoltrata dal Papa venne concesso, con Decreto Presidenziale del IÒ.3. 1969, il condon; condizionale della residua pena da espi.u-e e, pertanto, Papa Luigi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Alessandria il 27.3. 1969. Bcrtani: detenuto dal 23.2.1942 evade, in un giorno imprecisato del mese di luglio o agosto ciel 1944. dalle Carceri Gi udiziarie di Apuania Massa.L'ordi ne di carcerazione emesso il 9.3.1946 clall 'Ufficio del P.M. dei Tiibunali Militari di Guerra Soppressi non è stato mai eseguito per i numerosi verbali di «vane ricerche»inviati dai competenti Comandi dei Carabinieri . Il T1i bunale Militare Teniwiiale di Roma dichiara, con Ordinanza del 7.5.1 957, per effeuo delle disposizioni contenute nel D.P. 19.12.1 953 n. 922. ridotta di un terzo la pena e sulla pena così ridotta viene concesso il condono della intera pena pecuniaria ed 8 anni della pena detentiva (3 anni per l'art 5 del R.D. 5.4. 1944 n. 96. I anno per l'art. 8 D.P. 22.6. 194611.4, J an no e l'intera pena pecuniaria per rart 1 del D.P. 23.12.1949 11. 930, 3 anni per l'art. 2 lettera e) del D.P. 19.1 2 1953 n. 922 determinando la pena da espiare in 12 anni di recl usione). Il Tribunale Mi lirare Territoriale di Roma con successi va Ordinanza emessa il 29.3.1966. concede l'ulteriore condono di 6 mesi previsto dal D.P. 24. l .1963 n. 5 che riduce la pena da espiare a 11 anni e 6 mesi. Il Tribunale pe1tanto, rileva che avendo il Bertani già espiato 2 anni e 6 mesi, egli dovrebbe in concreto espiare 9 anni di reclusione. Il Tribunale, inoltre. constatato che alla data del 29.3. 1966. sono trascorsi dalla data in cui la sentenza divenne irrevocabile (3.7.1942) più cli 20 anni e che tale termine è più che sufficiente per poter applicare al Bertani il provvedimento di estinzione del la pena previsto dall'art. 172 C.P. poiché è alla data del 29.3.1966 è trascorso un periodo di tempo doppio della pena che il Bercani dovrebbe in concreto, espiare dichiara estinta. per decorso ciel tempo. la pena di 9 ann i che Bertani Emanuele dov rebbe in concreto espiare. Sacchi: il T.S.D.S. visLO il R.D. 17.1 0.1942 n. 1156 dichiara, con Ordinanza del 4.1.1 943 condonata condizionalrnente, per indulto, la residua pena detentiva e l' intera multa inJliua a Sacchi Prando confermando la sua liberazione ordinata dal P.M. il 20.10.1 942. Pertanto Sacchi Prando, cletenul:O il 3.3. 1942 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Pisa il 28.10. 1942.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE OAL T.S.D.S . PER I DELITII COMUNI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 350

Reg. Geu. n. 385/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Tringali Casanuova Antonio - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/arare: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Leonardi Nicola. Bergamaschi Carlo. Fioretti Eugenio. Calia Michele. Pe1illo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Rondinini Rodolfo, nato il 28.11.1907 a Brisighelle (Rave1rna). latitantc; Del Bò Franco, nato il 18. I 2.1 9 1Oa Milano, commerciante, detenuto dal 25.3.1942; CaseJJi Riccardo, nato il 21.8. J894 a Modena, fa legname, detenuto dal 26.3.1942; Daolio Annibale, nato il 5. J 0. 1898 a Luzzara (Milano). commerciante. detenuto dal 26.3. 1942; Gualtieri Francesco, nato il 3 1.1 . 1904 a Maglie (Lecce), impiegato, deten uto dal 25.3. l 942; Malerba Enrico, nato il 23.3.1893 a Milano, industriale, dete nuto dal 9.4. 1942; Tambun-i no Domenico, nato il 7. l 2.1877 ad Ausonia (Frosinone), rappresentante di commercio, detenuto dal 25.3. 1942; Fe1i-e1io Enùlo. nato il 27.9.1909 a Bianzano (Bergamo), autista, detenuta dal 26.3. 1942; Mapelli Angelo, nato il 3.5. 1907 a Barzanò (Como), autista, detenuto dal 26.3.1942. IMPUTATI Rondinini e Del Bò: del reato di.cui agl i artt. 110 C.P. e I Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere in concorso fra loro e con gli altri allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento de.I prezzo sul mercato, sottratto e tentato di sottrarre al consumo normale olio, combustibili per forni e caldaie di rilevante entità (più di 500 q.). Malerba: del reato di cui agli arn. I IO e l Legge 8.7.1941 n. 645 per avere in concorso con Rondinin i e Del Bò allo sc.:opo di cagionarne la deficienza e l'aumen to del prezzo sul mercato, somatto al consumo normale olio, combustibile per forni e caldaie di rilevante entità (più di 300 q.). Tamburrino. Daolio, Gualtieri: del reato di cui agli artt. 56, 110 C.P. e I Legge 8.7. 1941 n. 645 per avere in concorso fra loro e con Rondinini e Del Bò, allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato, sottratto al c.:onsumo normale olio, combustibile per forni e caldaie cli rilevante entità (200 q.). Caselli : del reato di cui agli arcl. l IOe 3 Legge 8.7. l 94 1 n. 645 per avere in concorso con Rondini e Del Bò sottratto al consumo normale 4 q. cli olio combustibile per fo rni e caldaie. Ferrerio. Mappelli e Del Bò inoltre: a) .del reato di cui agli artt. 11O, 6 1 n. 11 e 624 C.P., per essersi in concorso fra loro impossessati per trarne profitto in dannno della ditta Ugo Ciresa, di catrame liquido per l 7 q. il Del Bò e il Ferrerio per IO q. il Mapelli,con abuso di relazioni di prestazio1ù di opera es.istenti fra il Fe1Te1io e i I Mapelli e la ditta su indicata; e con l'aggravante inoltre della continuazione (art. 8 1 C.P.) e a cm-ico del Del Bò e del Fen erio: b) del reato di cui ali' m·t. Il OC.P. e 3 Legge del 7.7. I 94 1 n. 645 per avere in concorso fra loro sottratto al consumo normale la merce di cui alla precedente lettera a). Con l'aggravante della recidiva, per il Tamburino ai sensi della p.p. del I· art. 99 C.P. e per Da olio ai sensi del c.:ap. 1 n. 2 dello stesso articolo. Reati commessi in Milano e altrove dal febbraio al 26 marzo 1942. lN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. e gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola.


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TR IBUNALE SPl.lCJALE PER LA DlFESA DELl.0 STATO

TERZA PARTB: SENT6NZE PRONUNZIAT E DAL T.S .D.S. PER l DELrlTI COMlfKl

IN FATTO ED IN DIRJTTO

Roma. 4.7. 1942 - An no XX . Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici : Caselli Riccardo e Mapelli Angelo, detenuti dal 26.3. 1.942, vengono scarcerati il 4.7. 1942.

Per i fotti specifica ti in rubrica gli imputati sopra indicati furono ri nviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reali agli stessi rispettivamente ascritti. NeJJ 'orale dibattimento per le am missioni degli stessi imputati e per le diclùarazioni rese dai testimoni escussi è risultato provato che il Rondinini acquistò dalla società S.A.R.L.A. di Venezia (Marghera) 2124.60 q. di nafta ( 664.35 nel 1941 e 148, 25 dal gennaio all'8 marzo 1942) al prezzo di lire 65-75 al q.: che parte di dello combustibile il Rondi ni vendene direttamente, e cl ' accorcio col Del Bò al prezzo di lire 750-850 al quintale; che altra parte tentò di vendere a lire 1.300 il q. a mezzo di Tamburrino, Daolio, Gualtieri: che la vendita della quale è ora cenno. non fu effettuata per l' intervcntO della Polizia che pose fine al delittuoso commercio. Le anzidette risul tanze hanno poi provato che il Malerba acquistò parte cli eletto combustibile allo scopo di sopperire alle necessità della sua industria. Quanto al Ferrcrio è risultato provato che d'accordo col Del Bò sottrasse in due volte: J 7 q. di catrame liquido in danno della socielà Ugo Ciresa, per conto del quale lo stesso Ferrerio ne eseguiva il traspo rlo a mezzo di autobotte. Nei. confronti di Caselli e Mappelli r orale dibattito ha fornito sufficienti elementi di prova a carico degli stessi in ordine ai fatti agli stessi addebitati. Ciò posto, il Collegio, ha ritenuto che per il Rondini deve ritenersi incorsa la denu ncia. che a carico dello stesso. nei fatti come provato si riscontrano gli clementi cost ituti vi dei reati di cui al J ° C.P.R. dell'art. 3 della Legge stessa, l 1O, 61 n. 11,624, 8 I C.P. che nei confromi di Daolio. Gual tieri e Tamburrino si riscontrano gli elementi del delitto di cui alla p.p. dell'art. 3 della Legge 645 sopra citato, che nei confronti di Ferrerio si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati agli stessi ascritti e di Malerba della contravvenzione cli cui all'ari. 12 della Legge sopra citata. Passando all 'applicazione della pena ritiene fissarne: nell'ergastolo per il Rondini ni ; nella reclusione per an ni 12 e lire I0.000 di multa per il Del Bò, quale cumulo cli anni IO di reclusione e lire 8.000 di multa per il reato di cui ali' ait. 3, I cpv. Legge 8. 7. 194 J n. 645 e anni 2 e lire 2.000 di multa per il concorrente reato di cui agli artt. I JO, 61 n. 11 e624C.P.: nella reclusione di anni 4e lire I0.000 di multa per Daolio, Gualtieri e Tamburrino; nella reclusione e lire l .000 di mul ta per Ferrerio. quale cumulo cli anni I di reclusione e liTe 500 di mul ta per il reato di cui aJr an. I I O, 6 I n. l I e 624 C.P. e anni I e lire 500 di mu lta per il reato di cui all'l c. dell'art. 3 della Legge 98.7.J 94:1 11. 645; e in mesi 3 di arresto e lire I0.000 di ammenda per il Malerba. Per tutti spese e conseguenze di Legge.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

,~

O

P.Q.M. Visti gli artl; I, 3, 11, 14, Legge 8.7. 194 1 n. 645,230.29. 73, 74, 110, 61 n. 11, 624, 81, 99 C.P.; 479,488. 274 C.P.P DICHIARA Incorsa la contumacia di Rondinini Rodolfo e ritene ndolo responsabile del reato d.i cui all'art. della Legge 8.7. 1941 n. 645, l O cpv. eosl modificando parzialmeme in rubrica Jo condanna alla pena dell'ergastolo e ali.interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dichiara Del Bò ·Franco colpevole dei reati di cui all'art. 3 1° cpv. della Legge sopra accennata 11 O, 61 n. 11 624, 8 1 e, così modificando parzialmente in rubrica lo condanna complessivamente alla pena cli anni 12 di reclusikonc e lire I0.000 di mul ta e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dichiara Daolio Francesco, Gualtieri Francesco e Tamburrino Domenico rispettivamente responsabili del reato di cui al p.p. dell 'art. 3 della Legge sopra cennata .in relazio ne all'art. 56 C.P. e così mod ificando parzialmente in rnbrica li condanna ciascuno alla pena cli an ni 4 di reclusione e lire I0.000 di mul ta, e al l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Dichiara Ferrnri Em.il io responsabile degli ascrittigli reati e lo condan na complessivamente alla pena di anni 2 di reclusione e lire 1.000 di mul ta. Dichiara Malerba Enrico responsabile del reato di cui all' art. 12 della Legge soprn citata e così modificando rubrica lo condanna alla pena di mesi 3 di arresto e all'ammenda cli lire 10.000. Condanna tu tti gli imputati per i qual i viene affermata la responsabilitt1alle spese del processo e a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina che il Rondinini e il Del Bò a pena ul timata siano soltosposti a libcr1}1 vigilala e che la sentenza sia pubblicata nel «Popolo d' Italia». Assolve per insufficienza di prove dai reati agli stessi ascritti Caselli Riccardo e Mapelli Angelo e ordina che siano posti in libertà.

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I/

Rondi nini: tratto in arres to il 22.7.1942 venne giudicato dal T.S.D.S con sentenza 11. 927 del 14. 12. l 942 (v. copia allegata). Con la suddetta sentenza il T.S.D.S. dichiara nullla e pri va di effetto giuiidico la sentenza pronunciata nei confronti. del Rondinini il 4.7.1942 e lo condanna alla pena cli 20 anni di reclusione. A seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8.9.1943 Rondinini viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Castelfranco Emilia (Modena) il 13.7.1944. Del Bò: Con dec reto emesso il 6.9 1943 dal Giud ice di Sorveglianza presso il Tribunale cli Capodistria Del Bò. detenuto dal 25.3. 1942 viene scarcerato il 7.9. 1943 dalla Casa di Recl usione di Capodistria per concessione della liberazione condizionale per richiamo alle armi secondo qua nto previsto dall'art. 7 della Legge 9.7. I 940 n. 924. Daolio: detenuto dal 26.3. 1942 viene scarcerato in data imp recisato del 1944 dalla Casa di Recl usione di Castelfranco Emilia a seguito dei noti avvenimenti verificatosi dopo 1'8.9. 1943. Gual tieri: detenuto dal 25.3.1942 viene scarcerato dalle Carce1i Giudiziarie di Gorizia il 4. 1. 1944 «per concessione del la Grazia da parte del Supremo Commissario». Tamburrino: deten uto dal 25 .3.1 942 e tradotto «per sfollamento» nel le Carceri Giudiziarie cli Brescia il 2. I l.1942. muore in data cd in località non accertata nel J944 o nel I 945. Ferrerio: il T.S.D.S. dichiara. con ordinanza del 4.1.1943. cesata per 1· amnistia concessa con il R.D. 17. 10. 1942 n. 1156. l'esecuzione della condanna di I anno di reclusione e di lire 500 di multa determinando la residua pena da espiare in I anno di reclusione. Pertanto Ferrerio detenuto dal 26.3. 19042 viene scarcerato per espiata pena dalla Carceri Gi udiziarie cli Pisa il 26.3.1 943. Malerba: detenuto dal 9.4. I 942 vie.ne scarcerato. per espiala, pena dalle Carceri Giudizi<1ric cli Roma il 9.7. l 942. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L. 5. IO. I 944 n. 3 16) la Corte di Appello di Milano (7a Scz. Penale) dichiara con sentenza del 24.2. 1947 di non doversi procedere nei confronti di Del Bò di Ferrerio e cl i Mapell i in ordine al reato di furto loro asc ritto e nei confronti di Malerba in ordine al reato cli cui all'an. 12 riel D.L. 8.7.1941 n. 645 perché i reati sono da dichiararsi estinti con l'amnistia concessa con l'art. l del D.P. 22.6.1946 n. 4. Assolve Del Bò, TambuITino, Daolio, Guaiti.cri. Ferrerio, Mapelli e Caselli dalla irnputazionc cli cui all'art. .1 del D.L. 8.7. 1941 n. 645 perché il fatto da loro commesso non costituisce reato. NOTA DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE ROSELU [,LORO: Sembra opportuno cbe la sentenza n. 927 emessa dal T.S.D.S il 14.J 2. 1942 nei confronti del latitante Rondini Rodolfo, 1n1r.to il arresto il 22 ..1.1. 1942. sia pubblicata dopo la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 4.7. J 942.


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SENTENZA N. 927

Reg. Gen. n.385/1942

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TERZA PARTE: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S. D.S. PER I DELITTI COMUNI

TRJBUN/\LE SPE'.CIALE PER LA DIFESA DÉLLO STATO

li T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmentola Aldo, Semadini Tommaso, Leonardi Nicola, Rosa-Ul iana Riccardo. ha pron unciato la seguente:

SENTENZA ne l procedimento penale a carico di: Rondinini Rodolfo, nato il 28. I 1. 1907 a Brisighella (Ravenna), detenuto dal 22.11.1 942. IM PUTATO del reato di cui agli artt. 110 C.P. e I Legge 8.7.1941 n. 645, per avere in concorso fra loro e con al tri , allo scopo di ca;ionare la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercaLO,soltratto e tentato d i SOltraJTe al consumo nc:·male, olio combustibile per forni e caldaie dj rilevante entità (pjù di 500 q.). Reati commessi in MilaDO e altrove da l febbraio al 26.3. 1942. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 229. 29 C .P.: 488. 274 C.P.P. DICHIARA Nulla e priva di effetto la sentenza contumaciale pro nunciata nei ~onfro nti di Rondinini Rodolfo da questo Tribunale Speciale in data 4.7.1942. Dichiara lo stesso imputato responsabile del reato di cui a l 1° cpv. dell"art I della Legge 8.7.1 945 n. 645 e con la d iminuente di cui a ll' a11. 31 l C.P. lo condan na alla pena di anni 20 d i recl usione alla interdizione perpetua ai pubblici uffici alle spese processuali ed a quelle per il man tenimento durante la custodia, ordina che l' imputato a pena ul timata si.a sottoposto a libertà vig ilata. Roma, 14.12.1942 - AnnoXXI. Seouono le fame del Presidente e dei Giudici. NOTA: Con sentenza del 24.2.1947 emessa dalla 7 3 Sez. Penale della Corte di Appello di Milano, in sede di giudizio di revisione speciale (D.L. 5.1 O. 1944 n. 316) Rondinini Rodolfo viene asso lto dal reato di cui al l'art. I del D.L. 8.7.1941 n. 645 perché il fatto non costi tuisce reato.

Reg. Gen. n. 9/1942

SENTENZA N. 375

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale de lla M. V.S.N. Giudice Relarore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Mili tare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Cisotti Crufo, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N: Vedani Mario, Leonardi Nicola, CaUa Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procediJ11ento penale a carico d i: Arena Giuseppe. oato il 26.10.1 916 a Monte Sant"Angelo (Foggia), solda to . Detenuto dal 3 l.J.1942; Malandri ni Davide, nato il 2.4. 1890 a Maruggio (Tara nto), pescatore. Detenuto da l I 7. 12.1941 . IMPUTATI Ambedue: 1) del deUtto d.i cui agli a1tt. I JO. 81 cpv. l e 2; 629 p.p. e cpv. C.P. in relazione agli artt. 628 u. cpv. u. ipotesi C.P. I lettera della Legge 16.6.1940 n. 582 e 61 n. 5 C.P. per avere in correità tra loro in tempi diversi, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, profittando di circostanze dipendenti del lo stato d i guerra e minaccia ndo grave danno, costretto tale Fato Angelo (e per lui tale Rosetti Gaetano) e Doria Cosimo a versare I.i.re 22,60 ciascuno e tentato di estorcere con analoga modalità a ta le Quaranta Enrichetta la somlila d i lire 10,20 procurandosi e tentando di procurarsi ingiusto profitto con l'alLrui danno; 2) del reato di cui agli arLL 3 J O, 347 C.P. per avere, nelle anzidette circostanze cli tempo e di luogo, in correità lTa loro. fatto apparire il Malandrini quale agente di P.S. nell'esercizio delle sue funzioni. fn Sava (Taranto) il 16. 12.1 941. L"Arena ino ltre: 3) del del iuo d i cui all'art. 146 n. I C .P.M. di Guerra perché trovandos i in servizio alle armi, si allontanava arbi Lrari ameme dal proprio reparto iI gio rno 15. J.J 942, venendo arrestato j 11 Carovigne (Brindisi), il 15 gennaio dello stesso anno; 4) de l delitto cli cui all'an. 23, 234 di Pace in re lazione all 'art.47 C .P.M. d.i Guerra per avere in Brindisi, Taranto, Carovigno e altrove dal 24 al 31 gennaio 1942 con artefici e raggiri inducendo in en·ore le reclute Greco Nunziano e Mosaico Cannelo, procurato a sé ingi usw p rofitto, con daru10 de i predetti , facendosi somm inistrare alloggio, vitto e denaro; 5) de l delitto di cui all 'art. 221 C.P.M. di Pace in relazione all' an. 47 C.P.M. di Guerra per avere nelle c ircostanze cli tempo e di luogo d i cui alla precedente lettera d) portalo abusiva mente in pubblico i segni distintivi del grado di Sergente: 6) del delitto di cui ali' art. 496 C.P. per avere, in Carovigno, i I 3 1.1.1 942 faue mendaci dichiar az ioni sulla propria identità al Maresciallo dei Carabinieri Reali. Con l' aggravante della recidiva generica cli cui all'art. 99 C.P. IN PUBBLICA UDIENZA Sentiro il P.M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto per ultim i Ja parola. lN FATTO ED IN DIRITTO Per i fatti specifi cati in rubrica Arena Gi useppe e Malandri ni Davide fu rono rinviati al gi udiz io di quesro Tribunale per rispondere dei reati ag li stessi ascrini. Nell'orale di battimento per la confessione degli imputati e per la dichi arazione dei testi escussi è rimasto provato che a Sava verso le ore 22,45 de l 16. 12. I941, durante l' allarme per incursione aerea nemica, il soldato Arena Giuseppe in compagnia del civile Malandrini Davide, fermò Rossetti Gaetano e Doria Cosimo e dopo cli avere qualificato per agente di Pubblica Sicmezza il Malandrini con cosmi dichiarò ai due fermati. la contravvenzione alle norme sull'oscuramento perché fumavano in pubblica via, riscuotendo, sia dal Rossetti che dal Doria, la somma di 22 lire e 40 centesimi.


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TRIBUNALE S PECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

TERZA PA RT E: SENTENZE PRONUNZIATE DAI. T.S. D.S. PF.R I OEU TTI COMUNf

Successivamente i s uddetti imputati bussarono alla porta dell'ab itazione di tale Quaranta Enrichetta, per dichiarare costei in contravvenzione alle norme su!J 'oscuramento. perché daJJ" esterno si notava una luce sotto la porta.L'Arena e il Malandrini non pmerono compiere al tre azioni del genere per l"intervento dei carabinieri che, scoperto il trucco, riuscirono ad arrestare l'Arena al Comando del 139° Rgt. Fanteria.L'orale dibattimento ha anche provato che mentre era in corso il procedimento penale 1·Arenasi rese disertore e durante la sua assenza arbitraria. che iniziata iI 15.1.1 942 terminò il 3 1.1.1942, commise i reali di uso indebito di distintivi militari. per essersi arbitrar.iamente fregiato dei gradi di sergente e del reato di truffa perché il 24.2. l 942, essendosi incontrato in un'osteria di Brindisi con le reclute Mussico Carmelo e Greco Nunzio dichiarando agli stessi che sarebbero stati sotto la sua tutela, finì per pers uaderli di avere ottenuto dal Distreu.o di Taranto (dove si era recato con le due reclute) un permesso cli sette giorni e così mangia ndo e bevendo gratis. nonché carpcndo anche del denaro, ri mase ospite a Carovigno per otto giorni dalla famiglia del Greco e un giorno dalla fa miglia del Mussico. È risultato anche provato che il 3 I. I. 1942, mttto in arresto dai carabinieri fornì agli stessi fa lse dichiarazioni suJla propria identità; Nei ratti cmne sopra provati il Collegio riscontra per l'Arena gli clementi coslitui vi dei seguenti reati: a) del reato ùi cui agli arn. I I O, 8 l l" cpv.. 640 cpv. 2° C.P. in relazione all'ari. I leLLera b) della Legge 16.6.1940 n. 582 e 6 J n. 5 C. P. per il quale fissa la pena di 12 an ni cli reclusione e 7.000 lire di mul ta; b) del reato di diserzione previsto dall· art. 146 n. I C.P.l'v1.G. per il quale fissa la pena di 6 anni di reclusione militare; e) del reato di truffa previsto dall'art. 234 C.P.M.P. con l'aggravante di cui all'art. 47 C.P.M.G. per il quale fissa la pena in 2 anni di recl usio ne militare; cl) del reato di uso indebito di distintivi militari previsto da11· art. 221 C.P.M.P. con l'aggravante di cui al l'art. 47 C.P.M.G. per il quale fissa la pena in 6 mesi di reclusione mi litare; e) di false dichiarazioni sulla propria identità previsto dall'art. 496 C.P. per il quale fissa la pena in 6 mesi di reclusione. Per il Malandrini il Collegio riscontra nei fatti da lui commessi il reato di cui agli artt. 110, 8 1 cpv. l° cpv. C.P. in relazione all'art. I lettera b) della Legge 16.6. 1940 n. 582 e 61 n. 5 C. P. per il quale fissa la pena in 6 anni di reclusione. Per l'Arena operando la commutazione della recl usione mi litare in reclusione ordinaria tratta ndosi di mil irare che cessa di app,U'tenere alle forze armate dello Stato per effetto della interdizione perpetua dai pubblici uffici che consegue «ope legis» alla pena di 12 anni di recl usione in1l itra per il reato di cui alla lettera a), la pena da infliggere, in concreto, am monta a 21 anni di reclusione e li re 7.000 di multa. L' Arena e il J'vlalandrini devono essere anc he condannati al pagamcntO in solido delle spese processuali e del loro mamenimento du rante la custodia.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

P.Q.M.

Visti gU articoli sopra citat i e 29, 73 e 230 C.P.; 274 e 488 C.P.P. DICHIARA Arena Giuseppe responsabile dei reati di cui agli artt. l l O, 8 1 cpv. I 0 ; 640 cpv. 2° C.P.; in relaziO· ne all'an. J lettera b) della Legge l6.6. 1940 n. 582 e 61 11 . 5 C.P.; 146 n. I C.P.M.G.; 22 1 e 234 C.P.M.P. in relazione all'art. 47 C.P.M.G.; 496 C.P. così modificando parzialmente la rubrica con l'aggravante della recidiva lo condan na complessivamente alla pena di 2 1 anni cli reclusione. a lire 7.000 cli multa e all'.interdizionc perpetua dai pubblici uffici. Malandrini Davide responsabile del reato di cui agli artt. I JO. 81 cpv. N. l 640 cpv. 2 C.P. in relazione all'art. I lettera b) della Legge 16.6.1940,n. 582 e 6 1 n. 5 C.P. e così mod.ificando la rubrica lo condanna alla pena di 6 anni di reclusione e lire 7.000 di mul La e alla interdizione perpetua dai pubblici. uffici. Condanna entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina inoltre che l'Arena a pena ultimata sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 8.7.1942 • Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .

Arena: il T.S.D.S. dichiara con ordinanza del 21 .1 2. I 942 estinta per l'amnistia concessa con 17. I O. 1942 n. l 156, l'esecuzione della pena complessiva di 3 anni cli reclusione inllilta per i reati di truffa e uso inde bito di distintivi militari previsti dal C.P.M.e per il realo di false dich iarazioni previsto dall'art. 496 C.P. determinando una pena complessiva da espiare in 18 anni di reclusione e lire 7.000 cli multa. Il Tribunale Mi litare Territoriale di Roma, dichiara, con Ordinanza del 22.6.1946 inn applicazione dei pro vvedimenti di clemenza contenuti nel D.L. 29.3.1946 n. 132 ridotta ad anni 5 la pena inCJiua per iI reato di diserzione e condonata condizionalmente la pena così ridotta. Con successiva Ordi nanza emessa il 2. l 1.1946 il Tribunale Militare Tel1'itoriale di Roma dichiara per effetto dei provvedimenti di clemenza contenuti nel D.P. 22.6.1946 n. 4 condi zionaimente condonato ad un arn10 di reclusione e lire J.000 di multa. In sede di giuditio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Lecce dichiara Arena Giuseppe colpevole di truffa continuata aggra vata e con l'aumento cli pena per la recidiva specifica lo condanna alla pena di 4 anni di reclusione e lire 7.000 di mul ta. Perta nto Arena Giuseppe. detenuto dal 3 1. I. I942 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Lecce il 9. l. l 948. Malandrini: li Tribunale Militare 1èrritoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 29.3. 1946 per effetto dei provvedimenti di clemenza comenuti nel R.D. 5.4. 1944 n. 96 condizionaimente condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 cli multa. Pertanto Malandrini Davide detenuto dal 17.12.1941 viene scarcerato dalle Carceri Cìiudiziarie di Palermo il 3 1.8. 1946.

r R.D.

Reg. Gen. n. 297/1942

SENTENZA N. 377

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procurntorc Militare del Re l rnp. Giudici Consoli /vi. V.S.N. : Barbera Gas pero. Fioretti Eugenio. D'Alessandro Italo. Perillo Emilio. Palmeri Gaetano. ha pronunciato la seguente: SENTENZ,'\ Nella causa contro: O restano Carlo, naw il 26.7.1 9 1Oa Catania, calzolaio. detenuto dal 27.2.J 942; Caruso An tonino, nato il 18.8. 1910 ad Acireale (Catania), calzolaio, detenuto dal 27.2.1942: StancaneIl i Angelo, nato il 4.8. 19 I 6 a Racalm uto (Catania), bracciante, dete nuto dal 27.2. 1942. IMPUTATI I) di associazione per delinquere (art. 4 16, 6 1 n. 5 in relazione al la Legge 16.6.1940 n. 582) per essersi nella seconda decade di febbraio in Catania associati fra loro ed organizzati al fine di commettere, av valendosi dell 'oscurame nto conseguente allo stato di guerra e simulando la qualità di pubblici ufficiali, reati contro la proprietà cd occorrendo contro le persone. 2) di due distinti reati di rapina aggravata (art:628 p.p. e 1° cpv. e 2° cpv. n. I; 6 I n. 5 in relazione all'art; I Legge l 6.6. I 940 n. 582) per avere la sera del 21.2. I 942, poco dopo le ore 20,00 in Catania, simulando le qualità di agen ti di P.S. profittando dell'oscuramento conseguente allo stato di guerra, sottratto prima a tal Pergolini Erman no. con minaccia a rnano armata. la somma di lire 620 che il Pergolini Leneva nel portafoglio e poco dopo a tal Carozzo Carmelo. la somma di lire 750 che questi custodiva nel portafogli, rnimicciando\o con la rivoltella appena questi si è accorto della avvenuta sottrazione.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DElrr rt COMUNl

TR IBUNAlE S PECIALE PER lA DIFESA DF.lL.0 STATO

3) di tre distinti reati di furto aggravato (art. 625 o. 3 e n. 5; 61 n. 5 in relazione al1'a1t . I Legge 16.6.1940) per avere, nella sera del 23, 25 e 26 febbraio 1942, in Catan.ia, simulando le qualità di pubblici uffic iali e profittando dell'oscuramento conseguente allo stato di guerra, sonratto successivamente a Nicolosi Giovan Battista, Battano Salvatore e Virgillilo Giovanni, rispettivamente le somme di lire 50, 200 e 87, che quelli detenevano custodite nei loro portafogli. IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusion.i e gli imputati che per ultinù ebbero la parola coi loro difensori. IL TRfBUNALE Considerato che dallla lettura degli atti processuali nonché dalle 1isultanze dell'orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni degli imputati e dei testi. si è potuto accertare. IN FATTO ED IN DIRITTO La sera del 2 I febbraio scorso. tale Pergolini Ermanno, giunto alla stazione Aquicella (Catania) alle ore 20, IO si avviava a casa. portando in mano una borsa contenente arance, LO uova e 400 gr. di carne refrigerata. Pervenuto all' incrocio di via Curia con via Orfanotrofio fu fermato dai tre rubricati giudicabili. che qualificatisi per agenti d.i P.S. addetti al servizio annonario, vollero esaminare il conten uto della borsa e gli dichiararono che egli era in contravvenzione perché portava generi di contrabbando e passibile di una pena di tre an ni di reclusione. Frattanto si avvicinavano due persone del vicinato. ma uno dei tre imputati con la ri voltella in pugno ingiunse loro di allontanarsi, ciò ch'essi subito fecero. l pretesi agenti invitarono all ora il Pergolini a seguirli e fermatisi nuovamente in via Campisano furono richiesti al Pergolini i documenti di identità. 11 malcapitato tirò fuori il portafogli che uno dei u·e gli wlse di mano e dopo averne esaminato il contenuto lob.a messo in tasca; poiché il Pergolini ne ha reclamaco la reslituzione gli fu risposto che il portafogli gli sarebbe stato restituito in Questura. E si avviarono, infatti verso di questa in via Casa Santa, si fermarono ancora una volta, si consultarono se avessero potuto indulgere verso il contravventore e fi nalmente gli restimirono il portafogli, dopo di avere però tirato fuori e di essersi tratten uta Ja somma di Lire 620 che vi era contenuta. · Durante tutto l'episodio, uno dei tre (il Caruso) ha assunto il ruolo di «Marescial lo», atteggiandosi a superiore degli altri due, e minacciando con la rivoltella in pugno il Pergolini nel restituirgli il portafogli vuoto. A distanza di qualche quarto d'ora un altro episodio dello stesso genere si vetificava in via Catania. Tal Garozzo Carmelo fu fe11nat0 dai detti tre falsi agenti che esaminarono il contenuto della valigia e del fagotto che portava, e constatando che vi erano contenuti due pani e due chil.i di farina. lo minacciarono cli contravvenzione e di arresto; poiché da qualche uscio delle case vicine si affacciarono persone, furono fatte rientrare da uno dei tre armato. Condotto, quindi, il Garoz7.0, col solito pretesto di portarlo in Questura, in luogo più solitario gli fu rìchiesta l'esibizione dei documenti cli identità ed il portafogli che uno dei tre, con la cooperazione degli altri due, ha preso.controllato alt.i luce di una lampada tascabile. e frnttanto trattenuto. Dopo avere poi percorso insieme un centinaio di metri, cd affermato di voler desistere dall 'elevare la contravvenzione, i tre restituivano il portafogl.i ed invitavano il Garozzo ad andare via: questi prima si distaccava dalla compag11ia, ma poi preso da un dubbio controllava il portafogli e non vi trovava più le 750 lire che erano contenute. Ritornava quindi presso i tre richiedendo la restituzione del denaro, ma veniva accolto da una canna di una pistola automatica e dal prerentorio ordine di allontanamento, da parte dell'Oristano. In identiche circostanze e con analoghe modalità la sera del 2Tgennaio un tale Nicolosi Giovan Battista, ve1ùva fermato in via Di Lorenzo e dal suo po11ufogli gli veniva sottratto un biglietto da lire 50; la sera del giorno successsivo tal Battano Salvatore veniva fcrmuto in via Grotte Bianche e dal suo portafogli veniva sottratto la somma di lire 200, infine la sera del 26 detto lai Virgillito Giovanni veniva fermato in via Damiani e dal suo portafogli tolta la somma di lire 87. Solo in questi ultimi tre episodi i tre pretesi agenti non hanno avuto bisogno d'imporsi con la rivoltella perché è stato sufficiente il farsi credere agen.ti di P.S. per indurre le persone a consegnare i loro portafogli. Man mano che pervenivano tutte queste denunce alla R. Questura di Catania, da questa ne erano esuminute le modalità, e veni va studiato un particolare servizio per l' identificazione e

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l'arresto dei responsabi li. La sera ciel 27, elementi della squadra investigativa. si irradiavano per diverse vie verso il centro della cittì1. in modo da mantenere fra loro un possibile contatto. Ogni agente portava un involto e si atteggiava a passeggero in aJTivo, frettoloso di rincasare. Verso le ore 21, in via Gismondo, la guardia scelta Cerchiara Giuseppe che teneva in mano una valigetta, oltrepassava tre persone che affreuavano subito il passo per rnggiungerla. Ma il Carchiara era seguito dalle guardie De Mari.i Giuseppe e Morsicato Vincenzo e dal Maresciallo Pellegrino Salvutore. i quali contemporaneamente raggi ungevano i tre sconosciuti. li afferravano ed immobilizzavano. Due di essi avevano le arm.i in pugno e abbondanti cartucce in tasca. I tre fermati sono stati identificati per Orestano Carlo. Caruso Antonio e StancaneHi Angelo. lmerrngati l'Orestano e lo Stancanelli si sono sostanzialmente confessati autori dei fatti di cui sopra. Anche a d.i batt.imento attraverso le confessioni e gravi ammissioni. nonché le chiare. precise ed esplicite dichiarazioni dei testi, nel complesso i fatt.i furo no confermati: ed è emerso poi che l'Orestano ed il Caruso, pregiudicati, si erano conosciuti al reclusorio militare di Gaern ed ivi avevano contratto fi n d'allora amicizia; lo Stancanelli, incensurato, aveva conosci.utu l' Orestano durante il servizio militare e aveva con lui stabilito ottime relazioni tanto che dura nte una licenza usufruita da entrambi, l'Orestano che è di Catania cd ivi domiciliato, è andato a Racalmuto, e questi a sua volta, congedatosi a breve distanza di tempo, è andato a trovare ed è stato ospite clell'Orestano a Catarùa. Ma poiché l'Orestano non aveva spaz.io sufficiente, lo Stancanelli. a Catania, è stato ospite dal comune amico Caruso. È emerso ancora che i tre insieme avevano gozzovigliato in casa del Caruso, specialmente I.i domenica. Tutti poi, i derubati sono concordi nel dichiarare di essere stati fermati, rispettivamente dai tre imputati e lo stesso hanno dichiarato quelle altre persone che erano accorse (M iraglia Maria e Pappalardo Mw'ia) quando è stato derubato il Garozzo. Però l' ideatore era stato 1· Orestano e dopo che costui si era messo d'accordo col Caruso suo degno compagno. entrambi persuasero Stancanelli, a dare la criminosa sua cooperazione. Dalla suesposta narrativa emerge chiara l'associazione fra i ere imputati al fine cli commettere reati contro la proprietà ed cvenlualmeme contro la persona, come ne fanno prova le armi sequestrate nella persona. con relat.ivi caricawri e pallottole di riserva cd in eventuale esecuzione degli ordini a lai uopo già ripartiti dall'Orestano e degli accordi presi fra i tre giudicabi li. Tutti e tre erano legati da forti vincoli tanto che lo Stancanelli era stato successivamente ospite dell'Orestano e del Caruso, entrambi questi ultimi pericolosi pregiudicati. Jnsieme avevano consumato parte del provento delle pri me rapine per gozzovigliare assieme, comprando anche con lire 150 due polli. Ma quel che più conta è che i singoli fatti ubbidiscono nella esecuzione ad unicità di modalità che denotano una precedente organizzazione (l'Oresrnno e lo Stancanell i simulavano la qualità di agenti di P.S. cd il Caruso di Maresciallo) e non soltanto la nuda partecipazione ad un fatto singolo sia pure preordinato. E se i fatti non fossero stati troncati dalr intervento della polizia i tre imputati avrebbero continuato a commettere dei nuovi, come erano in procinto di fare, secondo la loro stessa dichiarazione, la sern del 27 gennaio quando sono stati arrestati . Ritenuto inoltre che gli impmati per gli episodi rcaltivi ai deru bati Pcrgolini e Garozzo si sono resi responsabili del delitto di rapina aggra vata ai sensi degli artt. 110,628, 6 1 n. 5 in relazione atr art. l Legge 16.6.1940 n. 582, essendosi il fatto estrinsecato con minaccia a mano armata e profittando delle circostanze delroscu ramento in dipendenza dello stato di guerra. Ne ha rilievo in proposito la specificaz ione degli imputati che hanno personalmente fatto uso delle rivoltelle, (delle quali una apparteneva al Caruso al'altrn allo Stancanelli) in quanto tutti e tre sapevano di disporre di due armi che all'occorrenza (come du accordi a tal uopo presi già fra loro) avrebbero dovuto essere usate per la minacccia, come furo no usate, e anche per più gravi decisioni se le circostanze lo avessero richiesto. Negli altri tre episodi, invece, non sembra che violenza e minaccia vi siano state. 11 Nicolosi, il Bazzano ed il Virgillito, nella preoccupazione dell'improvviso fermo da parte dei pretesi agenti, si sono affrettati ad estrarre il loro portafogli , dei quali piL1o meno palesemente gli imputati in lutti e tre i casi hanno sottratto il denw·o che vi era contenuto. Di conseguenza si sono resi colpevoli anche di furto aggravato dul porto d'armi. dal numero delle persone in esse concorso e dall'oscuramento in dipendenza dello stato di guerra. Il Tribunale dalle emergenze dibattimentali si è convinto che nella fattispecie dei fatti delittuosi compiuti si debba considerare come unico reato di rapina continuata al capo di imputaz.ione di cui alla lettera b) della rubrica e come unico reato di furto


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S.

TRIBLJNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

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PER I DELl'l'l'l COMUN I

continualo con le contestate aggravanti il capo di accusa di cui alla tenera e), in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. commisero, sia pure in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di Legge. Accertata ed affermata la rispettiva responsabilità penale in ordine ai reati di cui agli aitt. 4 I 6, 6 I n: 5. 81,628 p.p. e 1° e 2° cpv. n. I, 61 n. 5, 81, 624, 625 n. 3, 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'art. I Legge 16.6.1940 n. 582: esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive. specie l'applicazione delle diminuenti di pena ai sensi degli artt. 114, 65 C.P. in favore di Stancanelli, perché l' opera eia lui prestala nella preparazione dei reati ebbe minima importanza, ed ai sensi degli artt. 89, 65 C.P., ossia la semi infermità di mente. in favore del Caruso, perché come risulta dalle dichiarazioni del direttore e del sanitario ciel carcere di Roma il Caruso sarebbe stato ripcrutamcnte colpito da epilessia. per cui tale malattia. riscontratasi già nei familiari del Carnso. potrebbe far ri tenere che quando egli commise i fatti si trovasse in tale stalO di rnente da scemare grandemente, senza escludere la capacità di intendere e di volere: il Collegio accordando a Stancanelli e Carnso le delle dimi nuenti in ordine al solo reato di rapina aggravata continuata, è d'avviso di irrogare le seguenti pene. Per il disposto degli artt. 81. 628 p.p. 1° e 2° cpv. n. I, 61 n. 5 C.P., in relazione all'art. I Legge I6.6. I940 n. 582: Aci OresLano la pena di morte, a Caruso anni 30, a Stancanelli anni 24. In applicazione degli artt. 81,625 n. 3 e 5. 6 1 n. 5 C.P.in relazione all'art. l Legge 16.6.1940 n. 582: Ad Orestano anni 16, a Caruso e a Stancanelli anni lO e lire 10.000 di mul ta ciascuno. Ai sensi degli artl. 41 6, 6 I n. 5 in relazione all' art. l Legge 16.6. I940 n. 582 : Ad Ores tano anni 8. a Caruso e Stancanelli anni 5 ciascuno. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condannare: Orestano alla pena di morte; Caruso e Stancanelli ad anni 30 d.i reclusione. Caruso e Stancanelli anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagame nto in solido del.le spese di giudizio. col pagamento delle spese di preventiva custodia. oltre ad ogni conseguenza di Legge. Ordina che estratto della semenza eseguita, con la me11zione dell 'avvenuta esecuzione sia affisso in tutti. i Comuni del Regno. P.Q..M.

Visti cd applicati gli artt. 4 l 6. 6 I n. 5 8 l, 628 p. p. e l O e 2° cpv. n. I, 6 I n. 5, 8 I, 624, 625 n. 3 e n. 5 C.P. in relazione all'art. I Legge 16.6.1940 n. 582; 23, 29, 73, 228,229, 89, 65, 11 4, 65 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 4 R.D. 12.12. 1926 n. 2062. DTCHlARA Orestano, Caruso e Slancanelli colpevoli dei reati continuati di rapina aggravata e cli furti aggra• vati e del reato di associazione a delinquere di cui agli artt. 416, 61 n. 5, 8 I, 628 p.p. e I e 2° cpv. 11. I, 6 I n. 5, 8 I. 624, 625 n. 3 e 5, 6 1 n. 5 C.P in relazione all'a rt. I Legge 16.6.1940 n. 582, in tal senso modificando i capi d' accusa rubricati alle lettere b) e c), nonc hé <.1ccordando il beneficio della diminuente prevista dagli artt. 114 e 65 C.P. in favore dello Stancanelli e 89 e 65 C.p. in favore di Caruso in ordine al reato cli rapina aggravata continuata. Ed operato il cumulo delle pene, complessivamente condanna: Ores tano alla pena di morte; Caruso e Stancanelli ad anni 30 di reclusione. Caruso e St.ancanelli anche con la interdi zione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamemo delle spese di giudizio, con le spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Ordina che un estratto della sentenza esegui ta, con la menzione della avvenuta esecuzione, sia affissa in tutti i Comuni del Regno. Catania, 9.7.1942 - An no XX. Seguono le firme elci Presidente e dei Gi udici. O

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoquara ntadue XX addì dieci del mese cli luglio alle ore 5,30 an timeridiane (ora lega.le) in Catania ed in località Coda cli Volpe appositamente designata dal Comandante della

Zona militare di Catania con nota n. 46 in data di ieri. A seguito dell'ordine impartito dal detto Comandante col quale è stato stabi li to questo giorno cd ora per la esecuzione dellu pena di morte inflitta ad Orestano Carlo di Giovanni e di Andronico Giuseppina, nato il 26.7. 19 1O a Catania, ivi domiciliato, ccli.be, calzolaio. con semenza irrevocabile pronunciata da questo Tribunale in data di ieri per il reato contin uai.O di rapina aggravata, cli furto aggravato e di associazione a delinquere, commmcssi t:on l'aggravante del tempo di guerra (Legge 16.6. 1940 n. 582). To soLU.oscriLtO, Fell'anoli Augusto, Cancel liere Capo dell ' intestato Tribunale, con l'intervento del Sani Lario Dr. Pettinati Giuseppe di Catania. presente iI Colonnello dei CC.RR. Fantini Lancio addeLlO all'ufficio cli polizia giudiziaria presso questo Tribunale, mi sono recato per assistere all'eset:uZ-ione nella detta località dove è stato traclouo dalla forza pubblica il condannato Orestano Carlo. Qui vi il Sacerdote ha dato ,·assistenza religiosa al condannato. Collocato poi l'Oresrano cli fronte aJ repano in armi il Comandante ciel reparto Capitano Cutrera Cav. Renato ciel Corpo deglj Age nti cli Polizia, ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. L'Orestano è stato quindi posto a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e su biro dopo con le modalità richieste alle ore legali 5,35 (ora legale) del soprascritto giorno è avvenu ta l'esecuzione mediante fucilazione dell'Orestano. Il medico ha proceduto alle constatazioni del caso, accertando la morte dell'Oresta no. Si da atto che l'esecuzione non è stata pubblica. Letto. confermato e sottoscritto. All'originale seguono le fi rme. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE In sede di giudizio di «revisione speciale» (D.L. 5.1 0. 1944 n. 3 16) la Cone di Appello di Catania, con sen1e1ua del 13.6.1 946, accoglie l'istanZ-a di revisione proposLa da Caruso Antonino e Stancanelli Angelo ed annullata la semenza emessa dal T.S.D.S. il 9.7. I942 nei confronli del defunto Orestano Carlo e dei concorrenti Caruso Antonino e Stancanelli Angelo dichiara che i fatti a essi auribuiti costituiscono l' unico reato cominuato cli cui agli arti. 81 e 629 cpv. C_.P. ( reato di estorsione) esclusa l'aggravame del tempo cli guerra e con la di minuente del valore lieve per i tre imputati e della semi nfermità cli mente per il Caruso e della circostanza attenuame prevista dall'art. 114 C.P. per Stancanelli, condanna Caruso Antonino, recidivo specifico reitera to, alla pena cli anni 12 cli reclusione e lire 12.000 di mul ta e Stancanelli Angelo alla pena di anni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici e assolve i. suddetti due impmati dal reato di associazione a elinquere per insufficienza di prove. Visto l'art. 219 C.P. sottopone Caruso Antonino alla rnisurn di sicurezza del ricovero in una Casa cli Custodia per un lempo non inferiore a 3 an ni e visto l'art. 229 C.P. Stancanclli Angelo all,i misura di sicurezza della libcrlà vigilata. Li condanna, inoltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia preventiva. Dichiara infine, di noll'doversi procedere contro Oresi.ano Carlo per essere estinti i reati per mone dell'imputalo. L'esecuzione della suddetta sente nza viene curata dalla Procura Generale della Corte cli Appello di Catania.


528 Reg. Gen. n. 782/1942

529

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA I. T.S.D.S, PER 1 DELITTI COMUNJ

TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 378

J I Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Preside11te: Griffini Mario - L uogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovan ni . P rocuratore Militare del Re I mp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Vedani Ma1io, Bergamaschi Carlo. Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella caus a conu·o: Borsi Adelmo, nato il 24.2.1924 a Roma, telefonista. Detenuto dal 28.4. 1942; Carbone Mario, nato il 15.2.1925, commesso di drogheria. Detenuto dal 27.4.1942. lMPUTATl di concorso nel deli tto di cui agli artt. 11O, 628 cpv. l O e n. I cpv. 2° della Legge I 6.6.1940 o. 582 per avere in concorso fra loro, essendo riu ni ti. immediatamente dopo di avere commesso un furto con scasso in dan no di Ciampi Bonaventura, dal quale ricavarono lire 342,20 in danaro, un anello d'oro e diversi dolciumi, usato violenza alla guardia giurata Ceccarnea Giovanni per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per procurarsi l' impunità, commettendo il fatto il 27.4. 1942 in Roma approfittando dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra.

SENTENZA N. 398

Rcg. Gen. n. 228/1942

li Tri bunale Speciale per la Difesa del lo Stato composto da: Presidewe: Gri ffini Mario. Luogotenente Generale della M.V.S.N, Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino · Procuratore Militare del Relmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Vedani Mario, Leonardi N icola, Bergamaschi Carlo, Cal.ia Michele. ha pron unciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Zylja lsuf, nato il 16.8.1 900 a Scutari (Albania), commerciante. Detenuto dal 3.2.1942. Risilia Ismail, nalO il 3.5. 1896 a Valona (Albania). possidente. Detenuto dal 5.2.1942. Rooj i Selim, nato il 25.3.1884 a Scutari (Albania), commerciante. Detenuto dal 3.2. 1942. IMPUTATI

OMISSIS

l) del reato di cui all'art. 1 Legge 28.7.1939 n. 1097 per avere, acquistando clandestinamente nel Regno monete d'oro a prezzo superiore a quello ufficiale e tentando di esportarle ali· estero, commerciato, con mezzi fraudolenti, mezzi d i pagamento all'estero e agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale; 2) del reaLo di cui agli am. I e 2 R.D.L. 3.9.1941 n. 882 per avere acquistato nel Regno e tentato di esportare all'estero senza la prescritta autorizzazione I.e monete d'oro d i cui sopra, A Milano cd allrove, fra il gennaio ed i primi di febbraio I 942,

P.Q.M.

OMISSIS

Letti ed applicati gli art. 624, 11 O, 6 I n. 5, 29, 98 C.P,; I, 2 Legge 16,6. I 940 n. 582; 274, 488 C.P.P. Dichiara Borsi Adelmo e Carbone Mario responsabi li del reato di cui agli artt. J10,624.6111. 5 in rela1.ione alla Legge 16.6.1940 n. 582, così modificata l'accusa, con la diminuente dell'età per il Carbone, e condanna Borsi ad ann i 5 di reclusione e a lire 5.000 di multa, con la conseguente interdiz ione perpetua ai pubblici ufficì, e Carbone ad anni 3 di reclusione e a lire 3.000 di multa, entrambi in solido al pagamento de lle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; ordina la res tituzione della refurtiva in sequestro al legittimo proprietario. Roma, 10.7. 1942 -Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udic i.

P.Q.M.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Visti gli articoli sopra citati e gli arll. 7 cpv. 3 Legge 25. 11. l 926 n. 2008; 2 R.D. 13.3.1 927 n. 313; I R.D.L. 15.J2.1 936 n. 2136: l R.D.L. 9.1 2. 1941 n.1386, 240 C.P.; 488,274 C.P.P. D ichiara gli imputati responsabi li dei reat i agli stessi ascrirti e li condanna ciascuno alla pena di anni 4 di recl usione, a lire 5 .000 di multa, alla interdizione temporanea dai pu bblici uffic i, al pagamento in solido de lle spese del processo e delle spese per i I mantenimento durante la custodia. Ordina la confisca degli oggetti posti in giudiziale sequestro. Roma, 11.7. 1942 · Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE

Borsi, detenuto dal 28.4. I 942, vie ne scarcerato dalle Carceri Giudiz iari e di Palermo il 16.5. 1944, a seguito di ordine d i scarcerazione emesso il 12.5.1 944 dalla Procura de l Tribunale d i Palermo. Con Ordinanza emessa il 16.12.1944 il T1ibunale Militare Territoriale d i Roma ha concesso (sia pure erroneamente perché il reato cli rap ina è escluso de l condono concesso con il RD.5.4. 1944 n. 96) 3 anni di condono della pena detenùva e 3.000 lire cli multa. Riab ilitato con sentenza emessa da lla Corte d i Appello d i. Roma il 9.2.1950. Carbone, deten uto dal 27.4.19423, viene scarcerato, Ji>er espiata pena, dalle Carceri Giudi ziarie di Callanissctta il 27.4.1945.

Per i provvedimenti di clemenza emanali con il R.D. 17.10.1942 n. 1156 il T.S.D.S. dichiara. con Ordinanza del 16.12.1942.«condonati condizionalmente, per indul to, 3 anni di reclusione e l'intera multa sulla pena riportata da ciascuno dei tre condannati e condo nata, inoltre, la pena accessori a determinando la residua pena per ognuno deg li stessi condannali in I anno di reclusione». Broji, detenuto dal 3.2.1942, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziari o d i Potenza il 3.2.1943, Risil ia, dete111.1l0 da l 5.2. I 942, vie ne scarcerato. per espiata pena, dal C~rcere G iud iziario di Potenza il 5.2. 1943 Zylja, detenu to da l 3 .2.1942, viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere G iudiziario di Potenza il 3.2. 1943. Poiché i del illi di cui alle Leggi 28.7. 1939 n. 1097 e 3.9. 1941 n, 882 sono stati abrogali dalle Leggi 26.4.1946 n. 343 e 18. I0. 1949 n. 769 il Tribunale Militare Territoriale di Roma, su conforme richiesta inoltrata dall'Ufficio del P.M. dei Trib unali Militari di Guerra Soppr essi, dichiara con Ordinanza del l 8.4. l 96 1, cessata l'esecuzione e g li effetti penali della condanna infl illa ai suddetti tre imputati perché i fatti non costi tuiscono p iù reato.


530

TRIBUNALE SPEC IALE PF.R 1- A D[FESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 361/1942

T ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATI.' DAL T.S. D.S . Pl'R I DELITTI COMUNI

SENTENZA N. 426

Il Tribunale Speciale per Ja Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M .V:S.N. Giudice Re/a/ore : Presti Giovanni - Procurar.ore Militare del Re fmp. Giudici Co11sofi Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Ciani Ferdi nando, Cisol.li Carlo. Giudici Consoli ,'vi. \I.S.N.: Suppiej Giorgio, D'Alessandro Italo.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Tosti Aldo, nato il 6.1 J.1 9 11 a Perugia. cassiere ùi banca,detenuto dal 25.6. 1942. IMPUTATO a) del delitto di cui agli art.t. 519 n. 3 e 6 1 n. 5 C.P. in relazione ali' art. I Legge 16.6.1 940 n. 582. per essersi la sera del 7.3. 1942, in Perngia, congiunto carnalmente con la diciannovenne PonteseJli Gabrìella che non era in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichjca e fis ica. approfittando di circostanze in dipendenza delJo stato di guerra, tali da ostacolare la di.fesa pubblica e privata; b) del delitto di cui agli ,u-tt. 527 e 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'art. I Legge 16.6.1940 n. 582 per avere con appro ri ttamento delle circostanze di cui sopra, compiuti atti osceni in luogo pubblico. In esito al di hal.limcnto che, come da Ordinanza prel.iminare, ha avu to luogo a porte chiuse. sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l' imputato che, con il suo difensore. ha avu to per ultimo la parola. IN FATTO ED fN DIRITTO

In seguito ad istruttoria a rito diretto Tosti i\ldo. con atto di accusa del P.Ivl. in data 2 1.6 .1 942, fu rinviato a giudizio per rispondere dei falli delittuosi specificati in rubrica. All'udienza di oggi, per le ammissioni dcli' imputaLO, per le prove testimoniali e tenuto conto delle conclusioni del perito è emerso quanto segue: 11 16.3.1942 Ja diciannovenne Pontesilli Gabriella sporse querela contro il rubricato Tosti Aldo narra ndo cli essere stai.a da lui violentata e deflorata la sera del 7 marzo 1942 in una strada periferica di Perugia. strada dove egli l' aveva condotta con inganno e dove era riuscilo a possederla approfillando dell'oscuramente e delle sue condizioni di manifes ta inferiorità. Asseri va che il Tosti. dopo ave rla circuita con assidua corte l'aveva in quella sera, invitata a seguirlo in un calT6, conducendola, invece. in un luogo appanato e solitario, dove, improvvisamente, l'aveva auraua a sé tenendola streua sospingendola contro il n1uro. E, rnentre ella. sma rrita e sorpreBa, restavu priva cli ogni potere difensivo. aveva abusato di lei congiungendosi carnalmente mentre era ancora addossata al muro. Nella dichiarazione resa dal Pretore di Perugia r 1.4. 1942 la PontesiJli, a conferma della querela, affermò di aver perduLO completamente i sensi e cli non aver compreso più nieme fin dal momento in cui il Tosti aveva cominciato a sollevarle la gonna. Da.vanti al Magistrato inqu irente di questo Tribunale Speciale. al quale il processo era stato jnviato per competenza in base all'cu-t. l della Legge 16.6.1940 n. 582, la Pontesilli spiegò, con le seguenti frasi il suo effetti vo srnro psichico, frasi che ha confermato in udienza: «In quel momento sentii un senso di smarrimento e di vergogna e quanto più vedevo chiaro nelle intenzioni di lui , tanto meno riuscivo a trovare in mc le energie necessarie per poterlo respingere,,. «lntanr.u eglì mi premeva sempre di più contro il mu ro e, una volta liberata la mano con la quale prima mi teneva la testa, prese a sollevarmi le gonnelle mentre io avvertivo altro che un forte ronzio nelle orecchie e un senso di soffocarnento e di vergogna».<<Non persi completamente i sensi perché diversamente sarei caduta, ma persi ogni controllo di me stessa mentre sentivo che il cuore mi scoppiava per l'emozione e la paura». La giovane e suoi familiari cercarono nei giorni successivi di evitare ogni scandalo chiedendo una riparazione onorevole, ma il Tosti si rifimò e si rivolse anche all'A utorità di PS. per invocare protezione dicendo i mi nacciato e ricattato ed affermando di no n aver mai conoscimo la Pontesilli.In

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seguito, e anche all'odierno dibattimento, il. Tosti ha ammesso cli avere la sera del 7 marzo 1942 avvicinata la Pontesilli , di essere stata con lei e di averla posseduta, asserendo di essere stato incoraggiato da lei ed Ila attribuito alla fanc iulla atteggiamenti impudichi e stimolanti. Sarebbe stata lei a condurlo verso il vicolo ciel Bucalaio, do ve abitualmente si dan no convegno coppie di amanti, lei che, con stretta di mano e abbracci, l'avrebbe eccitato: quando egli supponeva di do versi li mitare solo a farsi mas turbare, ella gli si sarebbe offerta dicendo: « Non così» e piegando un pù le ginocchia, si sarebbe disposta ad un più comodo congresso carnale. La ragazza. non abitu.ita al coito. come il perito ha constatato. afferma di essere stata deflorata eia Tosti, ciò che costui ammette come un cvenro che si possa essere verificato. Alle offerte cli compenso di danaro fattele dopo dal Tosti. ella reagì con un ceffone che l'imputato ammette di aver ricevuto. Tre giorni dopo la suhita violenza carnale la giovane Pomesi lli si abbandonò a un allo di disperazione cracannando il contenuto di un'i ntera bottiglia d'inchiostro venendo ricoverata. per pochi giorni, in ospedale. Dall'insieme delle risultanze processuali e dagli accertamenti medico-legali emerge. in modo chiaro, che la Pontesil Ii fu deflorata dal Tosti nelle circostanze di tempo e cli luogo specificate nell' acto di acc usa. Il dubbio. invece, sorge sulla presunta violenza che la giovane avrebbe subito. se si consideri che, come è risul tato dalle informative in atti e dalle dcposi7.ioni rese clai testimoni che han no deposto a fa vo re del Tosti, che la Ponresilli aveva vissuto, per alc uni mesi a Perugia in un ambiente tarato insieme con la propria cognata e alle sorelle di costei, donne di costumi castigati. Inoltre la Pontcsi ll i, nella sera buia del 7.3.1942, si accompagnò con il Tosti appena da lei conosciuto, ma tu ttavia a lei noto , come in udienza ha dichiarato, per un giovane poco serio. Infine se al momento della congiunzione carnale la giovane avesse perduto erfetti vamente le forze ella. come ha affermato il perito medico legale, non sarebbe potuta rimane re in piedi du rante la congiunzione e se no n avesse voll\lo consentire all'atLO copu lativo ne avrebbe avu to tulle le possibilità. Fra le allre numerose considerazioni che porterebbero a dubitare che la violenw ci sia stata c'è anche l'osservazione che il perito ha affermato che nella sfera geni tale e in altre parti ciel corpo della Pontesilli non? riscontrano traccie di lesioni in atto o loro postumi dalle quali si possa arguire che Ja giovane abbrn subito violenza. Pur no n escludendo che per la sua costituzione subisterica ecl ipersensibile, la Pontesi lii nel rnomemo dell'unione carnale si sia potuto trovare in stato cli menomazione psichicn. bisognerebbe ritenere che il Tosti cli tali condi1.ioni della Pontesilli fosse stato a conoscenza e che ne abbia approfittato. Di ciò il procedimento non ha offerto elementi seri cli prova o, comunque, tali eia giustifi care un·affermazione di responsabilità. Pertanto il Tribuna le ritiene che sia conforme a giustizia assolvere il Tosti per insufficienza di prove dalla imputazione di cui alla lettera a) della rubrica. . L'imputatO ha am messo di avere compiuto atti osceni in luogo pubblico. Tale ratto concreta gli estrenù del reato di cui ali' art. 527 C.P. e di tale reato iI Tosti deve essere dichiarato colpevole. Inoltre al Collegio 1ion sembra che nella fattispecie ricorra l'aggravante cl i cui alran. 6 1 n. 5 C.P. in relazi~ne all' art. I della Legge J 6.6 .1 940 n. 582. Infatti il bene che l'art.. 527 C.P. vuole tutelare è la pubbltca moraliLà e cioè il pudore e ora non si comprende come l'aggravante clipendeDte dallo stato di guerra possa costitui re una circostanza idonea ad ostacolare la pubblica o privata difesa della moralità e del pudore del pubblico. Pertanto il Colclgio ritiene che sia giusto per il reato di arti osceni compiuto dal Tosti escludere cleua aggravante e condannare il Tosti alla pena di I.re anni di reclusione. con la cons_e guente interdizione dai pubbl.ici uffic i per cinque an ni nonché al pagumento delle spese processuali e di custodia preventiva (artt. 527 C.P. e 274 e 488 C.P.P.) P.Q .M .

Letti e applicaci gli artt. 527 e 29 C.P. e 479, 274 e 488 C.P.P DICHIARA Tosti Aldo responsabile del deliLLo di cui all' art. 527 C.P. esclusa l' aggravante di cui alla lettera b) del capo di imputazio ne e lo conda nna alla pena cli 3 an ni di reclusione con la conseguente interdizione dai pubblici uffici per cinque ann i. nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventi va. Assolve Tosti Aldo. per insufficienza di prove, dal reato cli violenza carnale di cui alla lettera a) del capo di imputazione.


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TRfBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma. 18.7.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE

NOTIZTE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE li T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza del 21. 12 . 1942, cessata per l'amnistia concessa con il R.D. 17.1 0. 1942 n. LI 56, r esec uzione della condanna inflitta a Tosti Aldo dal T.S.D.S. co n sentenza del 18.7. 1942 e conferma la scarccrnzione del Tosti ordinata dalla Procura Ge nerale il 2 1. 1O. 1942. Pertanto Tosti Aldo. detenuto dal 25.6. l 942, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Terni il 23. IO. 1942.

Reg. Gen. n. 633/1942

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TERZA PARTE: SENTF.'.'J7..E PRONUNZl,\TE DAL T.S . D.S. PER I DELITTI COMUN I

Runco. detenuto dal 2 1.4.1942, evade il 27.9.1943 dalle Carceri Giudiziarie di Capodistria ,<a seguito di l.iberazione eia parte delle bande pm1igiane che distrussero i registri di matricola e i documenti giuridici». Il Tribunale Militru·e Territo1iale di Roma. dichiara, con Ordinanza de l 13.6.1962, estinta per decorso del tempo (ru1. 172 C.P.) la residua pena che avrebbe dovuto espiare Runco Ernesto. Sol vini, a segui to di istanza di grazia inol trata dal Solvini il 20.9. l 942 viene concesso, con decreto di Grazia del 25.2.1943, iI condono condizionale della res idua pena da espiare e, pertantO. Sol vini Giuseppe, detenuto dal 23.6.1942. viene sca rcerato dallla Casa di Reclusione di Capodistria il 6.3. 1943. NOTA: Dal numero 633 del Registro Generale de l 1942 del T.S.D.S. risu lta che il Giudice Istruttore ha trasmesso, con Ordinanza de l 12 .6 .1942, al Procu ratore de l Re di Pola, per competenza, la denunzia relativa ad altri 80 imputati incorsi in reati annonari.

SENTENZA N. 430

li T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M .V.S.N. Giudice Relatore: Presti G iovanni - Procuratore Militare de l Re Irnp. Giudici Consoli Generali M. VS.N.: Cisotti Carlo, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Rosa UJiana Riccardo, Pompi li Torello. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Runco Ernesto. naco il 25.8.1888 a Pisinu (Pulii), commerciante. DeLe nuto da l 21.4.1942. Solvini G iuseppe, nato il 9.10. 1910 a Pis inu (Pula), impiegato. Deten uto dal 23.6.1942. Bertossa Francesco, nato il 2.12.1914 a Pisino (Pola), magazziniere. Detenuto dal 23.6. l 942. IMPUTATI

Il I 0 : del delitto di cui al l'art. l Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere fra il 25 settembre e il 19 novembre 194 l sottratto al normale consumo Kg. I 6.326. 700 di formaggio al fine di cagionare la deficienza sul mercato e l'aumento de l prezzo. · · Gli al tri due: d i concorso nel delitto ascritto al Runco art. 11 OC.P.;Legge 8.7.1941 n. 645. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicali g li artt. 3, I O cpv. Legge 8.7.1941 n. 645, 110, 29, 230 n. I C.P.; 274, 488, 479 C.P.P.; dichiara Runco Ernesto responsabile del de litto di cui all'art. 3 J O cpv. della rubricata Legge an nonaria e Solvini Gi useppe di concorso in dello reato. così per entrambi modificaw l'accusa, e condan na Runco ad anni IOdi reclusione e a lire I0.000 di multa e Sol vini. ad anni 3 di reclusione e a lire 5.000 d.i multa. al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, con la conseguenza dell' interdizione dai pubblici uffici , perpetua per Runco e per la durata di anni 5 per Solvini: ordina che Runco sia sottoposto alla libertà vigilata. Asso lve Bertozza Francesco dalla imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 21.7.1942 - Anno XX .. Seguono le fim1e del Presidente e dei Giudici. Bertozza, detenuto dal 23.6. 1942 , viene scarcerato il 2 1.7. 1942.

SENTENZA N. 432

Reg. Gen. o. 548/1942

Il Tribunale Speciale per la D ifesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonio - LuogotenenLe Generale del la M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palrncntola Aldo, Palme,i Gaetano. Fiorcuj Eugenio, D' Alesandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nel la causa contro: Losacco Michele, nato il 23.10. 1905 a Palagiano (Taranto), panettiere. Deten uto dal 13.4.1942 Pezzulla Angelo. nato il 9.5.1 889 a Taranto, panettiere. Detenuto dal 21.4.1942 Rizzi Al berto, nato il 18.3.1890 a Taranto, meccanico. Detenuto dal 13.4. [942 Cicala Ignazio, nato il 4.5. l 90 I, a Taranto, commerciante. Delcnuto da l 23.4.1942 IMPUTATI Del del itto di cui agli arll. I LO C.P. e I Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere, in concorso tra loro. sotlrallo al normale consumo oltre 270 q di fru'ina, in gran parte panificata facendo ne commercio a prezzo superiore al cal miere. Reato commesso in Taranto. OMfSSlS P.Q.M. Visti ed applicati gli a rll. I I OC.P.; 3 cpv. I e 12 Legge 8.7.1941 n. 645; 23, 29. 228. 229 C.P.; 274. 488 C.P.P.. O Dichiara colpevoli: Losacco. Pezzolla. Rizzi de.I reato di cui agli artt. 11O C.P., 3 cpv. I Legge 8.7. 1941 n. 645; Cicala Ignazio della contravvenzione prevista dal r art. I2 del la stesssa citata Legge, in tal senso modificando il capo d'accusa a tu tti rubricato. E condanna Losacco e Rin.i ad anni 13 e lire 20.000 di mu lta c iascuno; Pezzolla ad anni 6 e lire 10.000 di multa: Cicala a lire 500 di ammenda. TuLti. con eccezione del Cicala, con la reclusione, la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la libertà vigi lata. Tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventi va custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Ordina che il Cicala venga scarcerato se non detenuto per altra causa.


534

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST.ATO

TERZA PAKfE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S . D.S.

535

PER I DELITTI COMUN I

Roma, 23.7. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Cicala. detenuto dal 23.4. 1942, viene scarcerato il 23.7. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DJ ESECUZIONE Losacco: deten uto dal 13.4. 1942 il 15. 10.1942 ve nne tradolto alla Casa Penale di Faviònana (Trapani)..n 6.5.1942, a seguito di un bombardamento aereo su Favignana. alcune bombe col;r~no anche la Casa Penale provocando la morte di alc uni detenuti tra i quali anche Losacco Michele. Il Tribunale Militare Te1Titoriale di Ro ma dichiara, con Ordinanza del 6.6.196 1, estinta per morte del reo (art. 171 C.P.) la pena inflitta a Losacco Michele dal T.S.D.S. con sentenza del 23.7.1942. Rizzi: detenuto dal 23.4. l 942 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie d.i Palermo il 28. 12. 1943 a s_eguito di ordine e.li scarcerazione emesso dal Ten. Col. William R. Jordan, Ufficiale ciel Comando Militare Al leato addetto al la Giustizia. li Tribunale M ilita re Territori ale di Roma dic hiara con Ordinanza del 5.5.196 1, estinto per r amnistia concessa con Decreto del l 9.12.1953 n. 922, .il re,;to di sottrazione di merce al normale consumo addebitato a Rizzi Alberto. . ,Pezzo Ila: de~enuto dal 2 1.4. 1942 evade dalla Casa Penale di Ancona in data imprecisata del L944. Il l nbunate Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 5.5.196 1, cessata l'esecuzione della conda nna inlfata clal T.S.D.S. con sentenza del 23.7. 1942 per l'amnistia concessa con il Decreto 19. 12.1953 n. 922. . Cicala: con Ordinanza emessa il 27. 10. 1966 il Tribunale Mii.il.are Territoriale di Roma dichiara ~sunto per l'amnistia concessa con il R.D. 5.4.1944 n. 96 il reato per il quale ven ne condannato a lire :,()0 d1ammenda Cicala Ignazio dal T.S.D.S. con sentenza ciel 23.7. 1942. NOTA: La squadra annonaria cleJla Questura di Taranto den unziò. «a piede li bero>>. con lo stesso rnppo,rto del 27.4. l 942 anche: Di Bello Anna, nata nel 1884 a Taranto, casalinga; Guan'ino Elisa, nata nel _I 889 ~ Taranto: casa linga: Lamacchia Fortunata, nata il 3.4.1 903 a Mezzano (Cosenza), esercente 111 n:encl1ta d1 v1n1; _Nacc1 Francesco. nato il 23.2. 1908 a Taranto, capo fornaio; Scarcinella Maria. nata il 20.2.1920 a laranto, impiegata. Per i suddetli denunziati la Procura Generale del T.S.D.S. non ravvisò l' ipOLesi cli alcun reato e, pertanto, no n vennero sottOpostì a procedimento penale.

dal dicembre 1941 ai primj del maggio 1942, in Modena, soltrntto al normale consumo circa l 62 q. dj farina e q. 12,05 di polenta, facenti parte dei quantitativi prelevati per la panificazione e vendita. quali forna i; 2) il rerrari, inoltre: del delitto previsto dall'art. 9 Legge succitata, per avere, nelle circostanze di ternpo e dì luogo cli cui al superiore capo d'accusa. venduto pane a prezzo superiore a quello stabili to. Con l'aggravante. nei confronti ciel nominato Ferari, della recidiva. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli arti. 110 C.P. e 3 cpv. 1° Legge 8.7. 194 1 n. 645, 23, 29. 73, 99,228,229 C.P.; 274,488 C.P.P.. DICHIARA Ferrari Luigi, Lucchi Vittorio, Paltrinieri Pietro colpevoli del reato cli cui agl i an r. l l OC.P. e 3 cpv. Legge 8.7 . 194 l n. 645. in tal senso modificando il capo d'accusa rubricato al numero J); ed il Ferrari anche del reato punito dall'art. 9 della stessa ciwta Legge. Ed opcrat0 il cumulo delle pene complessivamente condanna: Fcrrari ad anni 12 e lire 15 .000 cli multa; Lucchi e Palu·inicri anni 3 e lire 5.000 di mul ta ciascu no. TutLi con la reclusione; Ferrali con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, Luechi e Pallrinieri con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 ann i. Tulli con la libertà vigilala. col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva cus1odia, oltre acl ogni al1ra conseguenza di. Legge. Roma, 23.7. 1942 - An no XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. JO

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Ferrari: detenuto dal 2.5 .1 942 evade dal la Casa Penale di Alessandria in daLa imprecisata del l 944. li Tribunale Mili tare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del I 0.7. 1956, cessata l'esecuzione cieli a sentenza emessa dal T.S .D.S. il 23.7.1 942 per r amnistia concessa dal D.P. 19. 12. 1953 n.

Reg. Gen. n. 693/1942

SENTENZA N. 433

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Tringali CasanuovaAmonino - Luogotenente Gene,'ale della 1\11.V.S. N. Giudice Re/cuore: Lanari Piero - Procuratore Mi iilare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Rossi Umberto.

Giudici Consoli M. V.S.N. : PalmentolaAldo, Palmeri Gaetano, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZI\ Nella causa contro: Ferrari Luigi. nato il 2 1.3. 1904 a Raverino (Modena), fornaio. Detenuto dal 2.5. 1942 Lucchi Vittorio, nato il I 5.8.1909 a Modena, macellaio. Detenuto clall"8.5. 1942 Pallrinieri Pietro, nato il 30.5.1 903 a Bologna. fornaio. Detenuti dal.1'8.5. 1942 IMPUTATI l) di concorso nel cieli lo previsto dagli artt. 11 O C.P. I Legge 8.7. 1941 n. 645 per avere in epoca

922.

Lucchi: detenuto clal 8.5.1942 evade dalle Carceri Giudiziarie di Cremona in data imprecisata del 1944. ll Tribunale Mi litare Territoriale cli Roma dichia ra. con Ordinanza del 27.10. 1966. estimo per l'am nistia concessa con il D.P. 19.12. 1953 n. 922 il reato annonario pc il quale venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza ciel 23.7. 1942. Paltrinieri: a seguito di istanza cli grazia inoltrala dalla figlia l' 11. 1.J 943 viene concesso con Decreto di Grazia del 6.9. 1943 il condono condizionale del la residua pena da espiare e. pertanto, Paltrinieri Pielro, detenuto dal l'8.5.!942. viene scarcerato dalle Carce1i Giudiziarie cli Modena il 13.9.1943. NOTA: Con lo stesso rapporto del 30.5. 1942 la Questura di Modena de nunziò anche «a piede libero» i souoelencati imputati dei quali si trascrivono le generalità incomplete perché tali risultano dal Registro Generale n. 414 ciel 1942 del T.S.D.S.: Ghidon i Angela, Malpighi Alberto, Malpighi Gem iniano, Manfrcdin i Gioacchino. Nicolosi Williani. Vecchi Elvira, Volpi Luigi e Zagni Emilia. La denunzia relativa ai suddetti imputati venne trasmessa dalla Procura Generale ciel T.S.D.S. per competenza, alla Procura del Re di Jv.lodena in data 9.1 1. I 942.


536

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

537

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.

PER I DELITTI COMUNI

Reg. Gcn. n. 844/1942

SENTENZA N. 482

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore; Lana1i Piero - Procuratore Militare del Re Jmp. Giudici Consoli Generali M. VS.N. : Cisotti Carlo, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmeri Gaetano. Barbera Gaspero, PompiLi TorelJo. ha pronunciato la seguente : SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Negri Mario, nato il 28.6.1890 a Napoli, mediatore. Deten uto dal 27.5. 1942 Vuerich Silvestro, nato il 23.9. I91 7 ad Asa n (Romania), rapp resentante d i commercio, soldato. Detenuto dal 27.5. 1942 Dragomir Dimitri, nato il l5.3.J 902 a Carpenù (Romania), aiuto regista. «Scalera film>>. Detenu LO dal 28.5. I 942 Paladino Guido, nato il 20.7.1900, a Catanzaro, proprietario. Detenuto dal 27.5.1 942 Khosrovi Abdollah, nato I' 1.3.1905 a Teheran, ex diplomatico. Detenuto dal J 3.7.1942 IMPUTATI

C.P. e 593 C.P.P. dichiara, con ordinanza ciel 3 1.3. 1943, condonati condizionalmeme, per indulto. anni 3 cli reclusione e l'intera multa di lire 12.000. Pertanto Negri Mario. detenuto dal 27.5. 1942, viene scarcerato. per espiata pena. dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 27.5. 1944. Dragomir D imi tri e Vuerich Silvestro: i I T.S.D.S. visti gli artt. J e seguenti del R.D. 17. l 0. 1942 n. 11 56 e gli artt. 15 I. 174 e 210 C.P. e 593 C.P.P. dichiara cessata per am nistia, l'esecuzione del la condan na a 3 mesi d i reclusione inflitta a Vuerich Silvestro per il reato previsto dall'art. 221 C.P.M.P. e condonata condizionaimente, per ind ulto l'intera multa e la residua pena che il Vuerich avrebbe dovuto ancora espiare per i reati previsti dall'art. l della Legge 28.7. 1939 n. 1907 e dal!' art. 2 del R.D.L. 3 .9 . J 941 n. 882 e conferma la scarcerazione di Vue ric h ordinata. in data 22. l 0. 1942. dal Vice Procuratore Generale Giuseppe Montalto. Pertanto Vuerich Si lvestro. detenuto dal 27.5. 1942, viene scarcerato dal le Carceri Giudiziarie di Pisa il 23. 10. 1942. Con la suddetta Ordinanza il T.S.D.S. dichiara condiz ionalmente condonati 3 a111ù di reclusi.one e l'intera multa sul la pena complessiva di 4 anni di reclusione e lire 8.000 di multa infli tta a Dragomir Dimitri. Pertan to Drago mir D.imitri. detenuto dal 28.5. I 942. viene scarcerato dalla Casa d i Rec lusione cli Favignana il 28.5.1943. Paladino : per i precedenti penali non può usufruire dei benefici di clemenza concessi con il R.D. 17.10. 1942 n. 1156. Co n Decreto di Grazia del I 6. 1O. l 943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertan to Paladino Guido. detenuto dal 27.7. 1942, viene scarcerato da lle Carceri Gi ud iziarie di Ro111a il 20.10.1943.

Tutti: ciel delitto di cui all' art. l Legge 28.7. 1939 n. 1097 per traffico valutario, con mez.zi fraudolenti. in danno dell'economia nazionale e in modo da deprimere il corso della va luta.. · 1 primi quattro inoltre: del delitto di cui all'art. 2 R.D.L. 3.9.1 294 1 n. 882 per concorso in compra-vendita di monete d'oro. Il Vuerich anche: del delitto di c ui all' art. 22 J C.P.M. di Pace per porto abusivo di distinti vi mi litari. In Roma denunziati il 18.6.1 942. OMISSIS

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. I R.D.L. 28.7. 1939 n. 1097; 2" R.D.L. 3.9.194 1 n. 882; 221 C.P.M. di Pace: 23. 29. 73. 228. 229,240,312 C.P.; 274,479,488 C.P.P.; 27 C.P.M.P..

DICHIARA Khosrov i assolto per insufficienza di prove dai reati rubricatigli; ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritiene gli altri colpevoli <lei reati ad ognuno ascritti: ed operato il cum ul o delle pene complessiva mente condanna: Negri ad anni 5 e lire 12.000 di multa; Dragomir ad anni 4 e lire 8.000 di mu lta; Vuerich ad an ni 3 e mesi 3 di reclusione militare e Lise 6.000 d i multa: Palad ino ad anni 2 e li re 3.000 di multa. Tutti con la reclusione: Dragomi.r e Negri con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti coi~ la Libertà. vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di pre.vent1va custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Ordina la confisca di quanto trovasi in giud 1z1ale sequestro e che Dragomir espiata la pena venga espulso dallo Stato. In applicazione dell'art. 27 C.P.M.P. la reclusione ordinruia nei confronti del Vuerich viene sosti tui1a con la reclusione militare. Roma, 1.8. I 942 -Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Khosrovi, detenuto dal 13.7.1 942, viene scarcerato il l .8. I 942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Negri: 11 T.S.D.S. visti gli artt. I e seguenti del R.D. 17.10.1942 n. 1156 e g li artt. 151, 174 e 2 10

SENTENZA N. 483

Reg. Gen. n. 847/1942 Il Tribuna le Speciale per la Dil'esa dello Stato co111pos ro da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. VS. N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Proc uratore l'vl ili tare ciel Re Irnp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Barbera Gaspero, Pompili Torello. ha pron unciato la seguente: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Griffon Renato, nato il 19.3.1904 a Roma. commerciante. Detenuto dal 9 .5.1 942 Quatrucci Enea. nato il I 0.4.1 894 a Aree (Frosinone),co111merciante . Detenuto dal l l .5. 1942 Caroni Nicola, nato iI 14.11.1889 a Bellegra (Roma), 111ediat0re . Detenmo dal I 3.5.1942 Agamennone Luigi. nato il 18.7.190 1 a Roma. impiegato privato. Deten uto dal 14.5. 1942 IMPUTATI

I p1imi due: del delitto cli cui ali ' arl. I Legge 28.7. I 939 n. 1907 per avere. co n mezzi fraudolenti , commerciato mezzi di pagamento all'estero (dollari) in danno dell'economia nazio nale e in modo da deprimere il corso del la valuta: del de litto di c;1i agli artt. I IO e 482 in relazione all'art. 477 C.P. per avere in concorso fra loro, contraffatto un certificato di battesimo e crcsirna a l nome di ce1io Nebenzho l (ebreo res idente a Parigi). Tuni : del delitto di cui all'art. 2 R.D.L. 3.9. 194 1 e I IO C.P. per concorso in. compra-vendita di gr. 73 di plati no per un valore di ci rca 15 mila lire. Reati commessi in Roma in epoca anteriore e prossima al 9.5.1942. OM1SSIS


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TRIBlfNALE SPECIALE PER

i.,\

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIArE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUNI

DIFESA DELLO ST,\TO

539

IMPUTATI

P.Q.M. . Visti ed applicati gl.i artt. I R.DL. 28 7.1 939 n. 1097; I 10. 482,477. 2 R.D. L. 3.9. l 94 1 e 11 OC.P.; 23, 29, 73, 3 I I, 65, 240 C.P.: 274,479. 488 C.P.P. DICHIARA Griffon e Quatrucci assolti per non aver commesso il fatto. in ordine al solo reato cli cui a!J'an . 482 in relazione al 477 C.P.. Li ritiene però colpevoli dei reati ad ognuno ascri tti: conceclenclo il beneficio della diminuente prevista dagJj artl. 3 11 , 65 C.P. a Caroni e Agamennone; ed operaw il cumulo clellc pene coniplessivarnenlc condanna Griffon e Quattrucci ad anni 4 e lire 6.000 cli multa ciasc uno; Carone e Agamennone ad anni l e mesi 4 e lire 3.000 di multa. ciascuno. Tutti con la reclusione: Griffon e Quatrucci con Ja libertà vigilata: tu tti col pagamento delle spese di preventiva custodia. oltre ad ogni altra conseguenza cli Legge. Ordina la confisca di quanto trovasi in giudiziale sequestro. Roma. I .8. l942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAf FASCICOLI DI ESECUZIONE

li primo (Pi llani Paolo):

.

a) del delitto di cui ali' ari. l Legge 8.7.1941 n.

645 per avere sottratto al normale consumo merci

(cuoiame) d.i rilevan te entità al fine cli cagionarne la deficienza e 1·aumento del prezzo sul mercato: h) del delitto di cui ali' art. 8 l cpv., 251 C.P. per inadempienza continuata in tem po di guerra degli obblighi clerivanl.igli da quattro contratti cli forn itura cli calzature conclusi con lo Stato per il bisogno delle Forze Armate. Gli altri cinque: c) di concorso nel delitto come sopra ascri tto al Pillani sott.o la lettera a) (art. l 10 C.P. I Legge 8.7.1941 Il. 645). OMISSIS P.Q.M. Yistiedapplicatigli artt. llOC.P.: ] cpv. 1,3 Legge8.7.1 94 111. 645;8 1 cpv.;251C.P.: 23.29, 73,228,229,31 1.65 C.P.; 274, 479, 488 C.P.P. 0

DICHIARA Il T.S.D.S. visti gli am. l e seguenti del R.D. l 7. lO. 1942 11. J 156 e gli artt. 151 , 174 e 210 C.P. e 593 C.P.P. dichiara, con Ordinanza del 9.1.1943: a) condonati condizionalrnente. per indu lto, 3 anni di reclusione e l' intera multa sulla pena complessiva intlitt~ a Gri!fon Renato e Quattrucci Enea per i due reati loro addebitaci, determinando per ciascuno di essi la residua pena in I anno di reclusione: bJ condonata condizionalmente, per indu lto, l'intera mu lta e la residua pena detenti va che Caroni Nicola e Agamennone Lu igi avrebbero dovuto espiare, confermando h1 scarcerazione dei medesimi ordinata. ai sensi dell'art. 593 C.P.P. da l Vice Procuratore Generale Giuseppe Mont.alto il 21. IO. 1942. Pertanto Griffon Renato, deten uto dal 9.5. l942, viene scarcerato dalla Casa cli Reclusione di Favignan il 9.5. 1943 e QuaLtrucci Enea, detenuto dall ' 11 .5.1942. viene scilrcerato dalle Carceri Giudiziarie di Romél I' I I .5. 1943. Caron i Nicola, detenuto dal 13.5.1 942 e Airnmennone Lui f.!i. detenuto dal 14.5. 1942. vengono scarcerati dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 22.10.1942. ~·

la contumacia del latitante Fraschi ni Carlo, ed assolve per insuffic ienza di prove. Cagalli: ordi nando che venga immediatamcnte scarcerato se non detenuto per altra causa. RJTIENE Pillani e Colombo colpevoli dei reati ad ognuno ascritti. concedendo il beneficio della diminuente . di cui agli art.L. 3 11 , 65 C.P., in ordine al solo reato rubl'icaw alla lettera a). Fraschini , Casiraghi e Brigni responsabili del rea to previs to e puni to dall' art. 3 p.p. Legge 8.7. I 94 I n. 645; in tal senso modificando il capo d'accusa. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna PiJlani ad anni 30; Colombo ad anni 20; Fraschini, Casiraghi. Brigni ad anni 5 e lire J0.000 di multa ciascuno. Tutti con la reclusione. con la interdizione dai pubblici uffic i. con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese cli preventiva custodia. oltre ad ogni al tra conseguenza di Legge. Ro ma. 4.8. 1942 - Anno XX. Seguono le fi nne del Presidente e dei Giudici. Cagalli. dete nuto dal!' I .6.1 942, viene scarcerato il 4.8. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAl FASCICOLI Dl ESECUZIONE

Rcg. Gen. n. 423 e 523/1942

SENTENZA N. 495

[l Tribunale

Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presiden1e: Tringali Casanuova Antonino - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare ciel Re lmp. Giudici Consoli Generali lv1. \I.S.N.: Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Barbera Gasparo. Rosa-Uliana, Riccardo e Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Pillani Paolo. nato il 24. 12.1888 a Ferra ra. industriale. Detenuto dal 23.1.1 942 Colombo Angelo, nato I' 11.4. 1892 a Carugo (Corno). calzolaio. Detenuto dal 23. J .1942 Cagali i Benedetto, nato il 3 1.5.1 899 a Lusia (Rovigo), rappresentame. Detenuto dal 1.6.1 942 . Fraschini Carlo. nato il 12.3.1 908 a Chignolo Po, venditore ambulante, latitante. Casiraghi Luigi. nato il 12.7. I 888 a Moresso (Como). commerciame. Detenuto dal 2.7. 1942 Brigni Gualtiero, nato il 7.2. I887 a Ferrara. rappresentante. Detenuto dal 19.6. 1942

Il latitante Fraschi ni Carlo condannato alla pena di 5 anni di reclusione e lire 10.000 di multa muore nell'Ospedale Sanatoriale di Garbagnate Milanese (Milano) il 27. l l. J 944. A segui to dei noti avve ni menti verificatisi in Italia dopo 1'8.9.1 943. Pillani Paolo e Colombo Angelo, detenuti dal 23. J. I 942. Casiraghi Luigi. cletcnutO dal 2. 7. l 942 e Brini Gualtiero. detenuto dal 19.6.1 942. vengono scarcerati dalle Case Penali ove erano ristretti in daLa imprecisata del I 944. Il Trihunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinan-za ciel 9. J 2.1 946: a) estinta. per l'amnistia concessa con il D.P.R . del I9.12.1953 n. 922, la pena inflitta per il remo annonario a Pillani Paolo, Colombo Angelo e Fraschini Carlo: b) cessata, per decorso ciel tempo (art. l 72 C.P.) la pena di 8 anni di reclusione inflitta a Pillani Paolo per il reato di cui all' art. 251 C.P. (Inadempimento di coni.ratti di forn it~re i~1 temp_o ~i guen-a_>; TI Tribunale Militare Territoriale di Roma d1ch.iara. con Orchnanza del 22.) . I 9:,0 per il Cas1ragh1e con ordinanza del 7.7. I951 per .il Brini. cessata, per l'amnistia concessa con il D.P. 23. l 2.1949 n. 929 1·esecuzione della condanna loro inflilla dal T.S.D.S. con sentenza del 4.8. 1942. NOTA:Insieme con i suddetti irnpurati vennero anche denunziati perché incorsi nei reati an nonariprevisti dalla Legge 8.7. I 941 n. 645: Agnoletto Angelo, na to il I 3.5. 1911 a Strà (Venezia). libero: Agnoletto An tonio, nato il 28.2.1898 a Padova, libero; Brugnolo Giulio, nato il 18.2. l 908 a Nov~n ta (Padova), detenuto per altra causa; Boaretto Ferd inando. nato il 23.8. l 902 a Bovolenta (Padova),hbero: Boaria Pietro. nato i I 27.6. 1903 a Manto (Vicenza). libero; Banzaio Benedetto, nato il 22.3. 1895 a Conselve (Padova). li bero: Bortolani Nazzareno, na to il 6. l 0.1 9 14 a Padova, libero; Bisello Allilio,


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TRIB UNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DELlTTJ COMUNI

naw i I 18.5.1889 a Vigodarzere (Padova), libero; Chiareuo Leone, nato il 2. 1l .1 889 a Maserà (Novara), libero: Comin Camilla, nato il 29.5.1892 a Strò (Venezia), arrestato; Favarin Antonio nato il 13.9 . l 893 a Mestrino (Pado va). aiTesiato: Giorato Amedeo, naw il 7.9.1904 a Cadoneghe (Pa<lova), libero; Moretto Angelo, nato il 12.10.1 884 a Vescovana (Padova), arrestato: Mel.li Giulio. nato il 17.7. 1881 a Ferrara, libero; Pillani Giuseppe. nato il 5.6. 1908, a Ferrara, libero; Pieretto Carlo. nato il 25.2. I 889 a Campodarsego (Padova). libero; Paggetta Egidio, nato l' l l.l O. 19 I I a Padova, libero; Ru~za Pio, nato iI 24. I 0.1904 a Padova. libero: Ram pazzo Cesare, nato il 12.12. 1887 ad AJbignano (Milano), arrestato; Sandon Aquilino, nato il 29.5. 190 1 a Veggiano (Padova). lihero: Sisti Ernesto, nato il 27.2.1886 a Venezia, libero: Torresan Vincenzo (non si conosce la data e la località di nascita), ltbero: V1ttadello Pietro, nato il 15.9.1 902 a Padova, libero; Zago Ugo, nato il J 6.8.1887 a Pado va, aJTestato; Zanin Alino. nato il 3.6.1908 ad Albignasego (Padova}, libero. Atti trasmessi alla Procura del Redi Milano il 9 .7. 1942. Vennero trasmessi alla Procura del Re di Milano, in data 9.7.1942, anche le denunzie inoltrate nei confronti di: Berruzzi Davide. nato il 30.6.1909 a Melegnano (Milano), libero; Anzaghi Aldo, nato il 9.2.1909 a Milano, libero. Il 10.7.1942 la Procura Generale del T.S.D.S. ha trasmesso alla Procura del Re di Monza le denunzie inoltrate, sempre pe i reati an nonari previsti dalla Legge 8. 7. I 941 n. 645 . nei confronti di : Cimignaghi Federico. nato il 12.7. 1893 a Monza, detenuto; Nicosia Damiano, nato il 28.10.1902 a Palermo, detenuto: Midili Francesco. nato il 20.7. 19 1Oa Spadafora (Messina}, detenuto. Sempre alla suddetta Procura del Re di Monza sono state inoltrate, in data I 0.7. J942. le den unzie relative ai seguenti imputati, dei quali , però non si conoscono le complete generalità: Rovelli, Angelo. La Cava Giovanni, Terranegra Vita, Genova Giuseppe e Facciano Andrea.

P.Q.M.

Reg. Gen. u. 877/1942

SENTENZA N. 496

11Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

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Visti ed applicai.i gl i artt. 110 C.P.; 1° cpv. I, 9 Legge 8.7.1941 n. 645; 23, 29, 73,240,228,229. 114. 3 11. 65 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHlARA Boldi Francesca e Giuseppe colpevoli dei reali loro ascritti, accordando ad entrambi .il beneficio della diminuente, di cui agli artt. 3 11 , 65 C.P. ed a Bolcli Giuseppe anche l'attenuame di cui agli anl. 114, 65 C.P. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Boldi Francesca ad anni 21 e lire I 0.000 di multa: Soldi Giuseppe ad anni 13 e mesi 4. Entramhi con la reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia. oln-e ad ogni altra conseguenza di Legge. Ordina la confisca di quanto trovasi in giudiziale sequestro. Roma. 4.8.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOT[ZIE DESUNTE DAT FASCICOLI DI ESECUZIONE Boldi Francesca: li Tribunale Militare Territoriale cli Roma visti gli wtl. I e 3 ciel R.D. 5.4. 1944 n. 96 dichiara, con Ordinanza del 28.3.1945. cessata. per intervenuta amnistia, l'esecuzione de]la pena detentiva di un anno cli reclusione e della pena pecuniaria di lire 10 .000 infliua per il reato cli cui a!rarl. 9 della Legge 8.7.194 1 n. 645. Con la stessa Ordinanza il predetto Tribunale Militare Territoriale. di Roma dichiai·a condonati 3 anni della pena inflitta per il reato di cui aJ l'ait. J della Legge 8.7.1941 n. 645. Con Decreto di Grazia del 6.3.1946 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pe1tanto Bo Idi Francesca, detenuta dal 17.5.1942, viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne cli Perugia I' 11 .3.1946. Bolcli Giuseppe: con Decreto di Grazia del 3.4.1947 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto. Boldi Giuseppe, detenuto dal 27.5. 1942 e prelevato, nel novembre del 1943. dalla Casa Penale di CapodisLria da un Comando militare tedesco per essere deportato in un campo di lavoro della Germania non deve. al suo rientro in Italia, essere tratto nuovamente in arresto per conti nuare a espiare la pena che gli è stata inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 4.8. 1942.

Preside111e: Tringali Casanuova Anronio - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/more: Lanari Piero - Procuratore Mi litare del Re Jmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. VS.N. : Barbera Gasparo, Rosa Uliana. Riccardo, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: BokLi Francesca, nata il 4.4.1899 a Goito (Mantova), insegnante elementare. Detenuta dal 17 .5. 1942 Boldi Giuseppe, nato il I 0.11 . 1894 a Goito (Mantova}, ragioniere. Detenuto dal 27.5.1942 IMPUTATI Ambedue: del reat0 di cui agli arti. 1JO C.P. e J O del la Legge 8.7. 194 1 n. 645, per avere in concorso fra loro sottratto al normale consumo, metri 2 I .495 di tess uti vai·i, 516 capi di biancheria, Kg. 49.780 di filati cucirini. Kg. 250 di filati da negozio. 4.696 capi di mercerie, generi ali mentari vari, occultando il tutto per cagionarne la deficienza e l'aumento del prnzzo; La prima inoltre: del reato di cui aU'art. 9 della Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere posto in vendi ta tali merci a prezzo fortemente maggiorato. In Goìto dal novembre 1941 al giugno 1942. OMJSSlS

SENTENZA N. 498

Reg. Gcn. n. 597/1942 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Preside,ue: Gri ffin i Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare ciel Re Imp. Giudice Console Generale M. VS.N. : Cisotti Carlo Giudici Consoli M. VS.N.: Suppiej Giorgio, Bergamasclù Carlo, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Aldo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Zecchielli Cipriano, nato il 22.9. 1896 a Pisa, bracciante. Detenuto dal 9.5.1942 IMPUTATO a) di rapina aggravata lartt. 628 6 1 n. 5 C.P.. art. I Legge 16.6. 1940 n. 582) per avere il 30.4.1942, verso le ore 22. nel Viale Regina Margherita in Pisa. profittando dell'oscuramento conseguente allo


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TR IRUNALE SPECIA LE PER LA Dll' ESA DELLO S"IATO

TERZA PARTE: SENTF.NZE PRONUNZIATE DAJ. T.S.D.S. PER I DEUTT I COMUNI

stato di guerra, agg redito tal Leoncini Alceste e dopo averlo percosso con un colpo di un grosso randello alla nuca, gli sottraeva dalla tasca interna della giacca il portafoglio contenente lire 367; b) di lesioni personali aggravate (art. 582. 585,576, 6 I n. 2 en 5 C.P.. I a Legge J6.6.1940 n. 582) per avere nelle circostanze di cui al precedeme capo d'imputazione causato al Leoncini una lesione alla regione:. occipitale inferiore destra, guarita il 13 giorni.

Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere, in concorso tra loro, e per commettere la rapina di cui al precedente capo d' imputazione, nelle stesse circostanze di te mpo e di luogo, prodotto a Bogge Francesco lesioni personali volontarie che hanno portato malauia per giorni venti.

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro dife nsori.

Olv1ISS!S P.Q.M. Visti gli artt. 1 R.D.L 9.12. 194 I n. 1386, 628, 6 1 n. 5,582, 585, 576, 61 n. 2 e 5, 3 ll, 73. 29, 230 C.P.: ( a Legge 16.6.1940 n. 582. DICHIARA Zecchiclli Cipriano responsabile degli ascrittigli reati e con la diminuen te di cui all' art. 3 l l C.P. per il deliu:o di cui alla lett. a). lo condan na complessivamente alla pena di an ni 25 di reclusione, alla interdizione perpetua da i pubblici uffici; alle spese del processo ed a quelle per il mante nimento durante la custodia. Ordina che l"irnputato a pena ultimata sia souoposto a li bertà vigilata. ~ Roma. 5.8. J 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presicleme e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenli di clemenza concessi con il D.P. 19.1 2.1 953 n. 922 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 25.3.1 954. ridoua di un terzo la pena inflitta a Zecchicll i Cipriano ,1pplicando alla pena ri do tta un ulteriore condono di tre anni. Pertanto Zecchiell i Cipriano. dete nuto da 9.5 . J 942. viene scarcerato, per esp iata pena. dall a Casa di Reclusione di Ancona iI 9. 1.1956.

Reg. Gen. n. 791/1942

IN PUB BUCA UDIENZA

SENTENZA N. 501

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente (ìenerale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re 1mp. Giudice Console Generale M.VSN.: Colizza Utw Giudici Consoli M. V.S.N. : Suppiej Giorgio. Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio. D'Alessandro Italo. ha pronunciar.o la seguenle: -·

SENTENZA nel procedimemo penale a carico di: Beccaria Giovanni, nato il 29.7.1923 a Mondovì Breo (Cuneo). Jauonicre. Detenuto dal 30.5. 1942 Boccignone f iorenLino, nato il 23.4.1923 a Montemagno (Asti), tonùtore meccanico. Decemuo dal 30.5.1942 lsoardi Giulio. nato il 4.5.1 922 a Sauz.e (Turino), operaio. Detenuro dal 26.5. 1942 I.MPUTATI

a) di concorso nel delitto cli cui agli artt. I 10, 628 p.p. cpv. 2" n. I; 6 1 n. 5 C.P. in relazione al l'art. I del R.D. 16.6. l 940 n. 582, per essersi impossessati. essendo insieme riuniti, nella notte del 25.5. 1942 in prossimità del Comune di Rivoli (Torino), a scopo di ingiusto profitto e mediani.e violen~a suJJa persona: di una biciclena del valore di lire 600 in danno di Bogge Francesco, profittando del I oscuramento dipendente dallo stato di guerra. b) di concorso nel clelittO di cui agli artt~ l I O. 582 p.p .. 6 1 n. 2 e 5 C.P. in relazione ali' art. I della

lL TRIBUNALE

Considerato che dalla leuura degli atti processuali nonc hé dalle risul tan,:e dell'orale dibattirnento specie dalle confessioni di giudicabi li e dalla dichian.1zic.me dei testi. si è potuto statuire,

IN FATTO ED lN DIRITTO Nella notte sul 26.3.1 942, Bogge Francesco. mentre attraversava in bicicletta lo str..1dale di Torino. in prossimità del Comune di Rivoli. venne fermato da tre giovani. che gli intimarono di scendere, lo percossero e lo ferirono con un corpo contu ndente, e poscia lo gettarono in un fosso laterale della strada, depredandolo della sua bic icletta ciel valore di lire sc:.icento e si allonta naro no rapidamente. Sopraggiunse tale Marini Luigi che sentì i lamenti del malcapitatO Bogge, cercò di aiuwrlo. e saputo quanto era accaduto, si diede ad inseguire i fuggiasc hi. Potette così raggiungere due (uno dei quali dovette però abbandonare la propria bicicletta) ma non riuscì ad acciuffarli . Informati i carabinieri. attraverso le indagi ni circa la peninenza della bicicletta. ru possibile identificare uno dei. rapinatori nella persona dell' imputato Beccaria Giovanni. Successivamente sulle confessioni clel Beccaria, ven nero identificati gli altri nelle persone dei rubricati Boccignonc Fiorenti no e Isoardi Giulio. Appena arrestati i tre imputati hanno pienameme confessa to di essere gli autori della rapina. Cioè 1· 1soarcli affermò che Boccignone e Beccaria gli proposero cli organizzare un colpo contro qualche operaio che usciva dal lavoro della l'a bbrica Lime di Cascine Vica, in qua nto erano al corrente che quel giorno, veniva distri buito l' acconto seuimanale della paga. Così 11:iunli tutti e tre in dctt.J località, verso le ore 24 circa sono andati verso Ri voli . dove necessariarnent/ do veva transi care qualcu no. Infatti poco dopo. scorsero un uomo in bici.cleu.a che si dirigeva a Rivoli; e poiché essi camminavano di frome e 1·1soarcli, trovandosi dal lato destro della strada, avrebbe dovuto proprio lui (secondo gli accordi presLabiliti). dare il primo urto al ciclisw per farlo cadere, in vece l' Isoardi tentennò ed allora Boccignone gli diede una fo1ie spinta al fianco di modo che anelò a sbattere conLro il ciclista che provocò un momentaneo s bandamento. Nello stesso tempo il Boccignone assestò un pugno sulla nuca dcll' indi vi duo gettandolo pesantemente a terra . .Il Beccaria a sua volta consegnando all' lsoardi la propria bicicletta. si unì al Boccignonc per tempestare di calci e pugni l' aggredito, il quale era stai.O messo in condizion i di non poter reagi re. Siccome stava per avvicinarsi gente J' lscarcli corse ad avvertire i compagni. i quali geuarono il malcapitato nel vicino fosso e lo raggiunsero per da rgli gli ul timi pugni e calci. Poi tutti e tre fuggirono: l'Isoardi con la bicicletta del Beccaria e costui portando via la bici.cleua clell'aggrcdito. Lo stesso Isoardi quando fu interrogato dal Magistrato ordinario confessò la suaccennata sua versione, ripetuta anche all'udienza, precisando altresì che il l'alto avvenne poco prima dell'abitato di Rivoli.: e che la strada in tempi normali è illuminata, mentre auualmence è completamente bu ia per l'oscuramento dipcndeme dallo scato di gue1i-a. Arrestati in segui to anche il Boccignone ed il Becc.Jria. dinanzi al l\.fagislrato ordinario affermarono quanto dissero pure a dibattimento e cioè che si erano accorciati tu tt i e tre di fermare qualcu no per prendergli il portafoglio o qualche altra cosa, per cui incontrata la p,u·te lesa teste Bogge. decisero cli fa re il colpo. Al lora lo aggredi rono e lo buttarono a terra lo percossero. con le mani c con i piedi (mentre l'Isoardi negò sempre cli avere:. menaco le mani). Dopo averlo buuato nel fosso fuggirono; I' lsoardi con la bicicletta del Beccaria e costui con quella dell'aggredito. Il giorno seguente vendette la bicicletta compendio della rapina per lire 300. divise in parti uguali col solo Boccignone, in quanto l'lso.Jrdi non era presente perché era stato giù'arrestato. Ciò premesso la competenza di ques10 Tribunale Speciale. è determinata dal fatto che la rapina è staia commessa in località che. prima della guerra, era naw ralmente illu minata e gli aggressori han no


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TRIBUNALE SPl'.'CIALF. PER LA DIFESA DELLO STATO

pertanto profittato dell'oscuramento occasiona le, che poneva la vittima in condizioni di minorata difesa. Il Bogge è guarito in venti giorni dalle lesioni riportate: il reato principale è quello di concorso in rapina, poiché concorrono la violenza sulla persona e l'impossessamento della cosa mobile altrui a scopo di profitto; perciò si sono resi responsabi li di rapina ai sensi degli artt. Ll O, 628 p.p. cpv. 2° n. J, 6 1 n. 5 e 110, 582 p.p. 61 n. 2 e 5 C.P. (perché in concorso fra loro i tre i.rnputati per commettere la rapina, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ebbero a prodt11Te all'aggredito lesioni personali volontarie. cl~e hanno portato malattia per 20 giorni): con l'aggravante di cu i airart. I della Legge 16.6. 1942 Il . .:,82.

·

Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale dei giudicabili, esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, e tutte le richieste difensive, specie la richiesta della diminuente prevista dagli artt. 31 1. 65 C.P. per la tenuità del danno, considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti diffic ili per la Nazione in gueITa, tenuti presenti i precedenti degli imputati incensurati, il Collegio, accorda ndo il beneficio della diminuente. cli cui agli artt. 311. 65 C.P. in favore cli tutti in ordine al solo reato rubricato alla lettera a) e di cui agli artt. 114, 65 C.P. in favore dell'Isoardi per la minima importanza avuta nella esecuzione del reato, è d'avviso di irrogare le seguenti pene. Per il disposto degli artt. I I O, 628 p.p. cpv. 2° n. I. 61 n. 5 C.P. in relazione del l'art. r della Legge 1940 n. 582: a Beccaria e Boccignone anni 24 ciascuno, a Isoarcli anni 20. Ai sensi degli am. l !O, 582 p.p. 6 1 n. 2 e 5 C.P. con l'aggravante della detta Legge: a Beccaria, Boccignone e Isoardi anni uno ciascuno. Ed operaro il cumu lo del le pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna: Beccaria e Boccignonc ad anni 25 ciascuno, Isoardi ad anni 2 1. Tutti con la recl usione. con la libertà vi!!:ilata, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento in solido delle spese di giudizio~ col pagamento delle spese cli preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artL. I IO. 628 p.p. cpv. 2 n. 1, 6 J n. 5, I IO, 582 p.p. 6 I n. 2 e 5 C.P. in relazione all' art. 1 del R.D. 16.6.1940 n. 582. 23. 29. 73. 228. 229. 11 4, J 11 , 65 C.P. e 274 e 488 C.P.P. DICHIARA Tutti colpevoli dei reati ascritti concedendo loro il beneficio della diminuente cli cui agli artt. 3 l I. 65 C.P., in ordine al solo reato rubricato alla lettera a); ed in favore di lsoardi anche il beneficio della diminuzione ai sensi degli arit. 114. 65 C.P. Ed operaia il cumulo delle pene complessivamente condanna: Beccaria e Boccignone ad anni 25 ciascuno; Isoardi ad an ni 2 1. Tutti con la recl usione, con la

libertà vigi lata, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, col pagamento in solido delle spese cli giudizio. col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni allra conseguenza di Legge. Roma, 7.8. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCJCOLO DI ESECUZIONE Tn sede di giudizio di revisione speciale (R.D.L. 5. 10. 1944 n. 316) la Corte di Appello di To1ino (IV Scz. Pen.) ha con sentenza del I0 . 12. 1946 dichiarato di non doversi procedere a carico di Beccaria Giovanni. fsoardi Giulio e Boccignone Fiorentino in ordine al delitto di lesioni, esclusa l'aggravante cli cui all 'art. 61 n. 5 C.P. per estinzione ciel reato per arn n.istia. Per ciò che concerne il reato di rapina. esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 C.P. in relazione all' art. J della Legge l 0.6. 1940 n. 582, e concesse le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 62 bis C.P. e all'Isoardi anche l'attenuante prevista dall'art. 114 C. P. condanna Beccaria Giovanni e Boccignone Fiorentino alla pena di 3 anni di reclusione e lir 5.000 di multa per ciascuno e Isoardi Giulio a.Ila pena di 2 anni e 6 mesi di recl usione e lire 4.000 di multa e Lutti e tre in solido al pagamento delle spese di questo giudizio. · Dichiara già espiate le pene detentive inflitte e condonate le pene pecuniarie per J'an. 6 del R.D. 17.10.1942 n. 1156 e ordi na, quindi, la scarcerazione degli imputati. se non detenuti per altra causa. Pertanto Beccaria Giovanni e Bocciglìone Giovanni, detenuti dal 30.5.1942, e lsoardi Giulio, deten uto dal 26.5. 1942. vengono scarcerati dalle Carceri Giuctiziarie di Torino il J 0.12.1 946.

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T ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COM UNI

Reg. Gen. n. 519/1942

SENTENZA N. 538

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presidente: Griffmi Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare ciel Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Caputi Pietro, Suppiej Giorgio, Leonardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Pasgual ucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Belluccio Auterio, nato il 2. 1.1 894 a Meta di Sorrento (Napoli), pastaio. Detenuto dal 24.4. 1942 Perna Raffaele, nato il 22. 1. 1906, nato a Torre Annunziata (Napoli), pastaio. Detenuto dal 18. 7. l 942 lMPUTATl Di rapina aggravara (an . 628 C.P, in relazione all'art. I Legge 16.6.1 940 n. 582) per essere penetrati, nella notte da IO all' l J aprile 1942 in Torre Annunziata. profittando dell 'oscuramento conseguente allo stato cli guerra, nel molino Genti le di quella città ed avere asportato due sacchi di segale. Sorpresi dai guardiani Montuori Francesco e Accardo Michele, abbandonavano uno dei sacchi e sparavano dei colpi d'arma da fuoco per intimidire i guardiani che desistevano infatù dall'inseguimento. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli artl. 648 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Belluccio Auterio e Perna Raffaele responsabili del reato di cui a11· arr. 648 C.P., così modificata l'accusa, e condanna Belluccio ad anni 2 cli reclusione e a lire 5.000 cli multa e Perna ad anni I e lire 2.000 di multa, entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagarnemo dele spese di preventiva custodia. Roma, 13.8.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il T.S.D.S., dichiara con Ordinanza ciel 29.12.1942 condonata condizionalmente per indulto (R.D. 17. 10. 1942 n. 1156) l'intera pena della multa e la residua pena detentiva che Belluccio Auterio e Perna Raffaele avrebbero dovuto ancora espiare confermando la liberazione ordi nata dal V. Procuratore Generale in data 21.1 O. 1942. Pertanto Belluccio, deLenuto dal 24.4. 1942, viene. scarcerato dal C.u·cere Giudiziario di Roma il 22. J 0. 1942 e Perna, detenuto dal 18.7. 1942, viene scarcerato da Carcere Giudiziario cli Roma il 22.1 0. 1942.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 589/1942

TERZA PA RTE: SENTENZE PRO:J UNZIATE DAL T.S.D.S . PER t Dl.'LIHI COMUNL

SENTENZA N. 543

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Mctrc Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. ES.N.: Gangemi Giovanni. Colizza Ugo. Di Pasquale Italo. Giudici Consoli M. VS.N.: Barbera Gas pero. Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Perkmann Luigi, nato a Manello (Bolzano) il 28.7. I 907, impiegato privato. Detenuto dal 9.5.1942 Dal Prà Tul lio, nato il 30.3.1901 a Malè (Trento), impiegato privato. Detenuto dal 12.5.1 942 Gal leui Mario, nato il 19.6.19 18 a Insbruk (Germania). sarto. Detenuto dal 12.5. 1942 lanasell i Guido, Dato il 19.4.1 902 a Civezzano (Trento), meccanico. Detenuto dal 7.5 .1942 Paoli Guido, nato il 22.4.1908 a Nanno di Tassullo (Trento), impiegato privato. Detenuto dal 6.5.1942 IMPUTATI a) del delitto di cui al!' an. I Legge 28.7. I 939 n. 1097, per avere, in Merano, fino al 6.5. 1942, commerciato con mezzi fraudolenti. mezzi cli pagamento all'estero (moneta d' oro) in dan no dell'econornia nazionale, e per avere, trafficando dette monete a prezzo superiore a quello ufficia le. agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale; b) ciel reato di cui agli artt. I e 2 R.D.L. 3.9.194 1 n. 882, per avere, nelle circostanze di cui sopra, effettuàLO la compravendita delle anzidette monete d'oro. I l Perkmann ancora: del reato di cui agli artt. 8J, 9I n. 1.1 e 624 C.P., per essersi, con pii1 azioni esecutive cli un medesimo disegno criminoso, impossessato al fine di trarne profitto, sino al 6.5. 1942, cli oggetti di cancelleria sottrae ndoli, con abuso di relazioni di prestazione d'opera dal negozio della di tta I.F. .-'\ 1\10 NN cli Merano dove egli era impiegato come commesso. Lo laneselli, inoltre: del reato di cui all'an. 697 p.p. C.P. per avere detenuto una pistola automatica e quattro cartucce senza averne fatto denunzia alla competente Autori tà. Reato accertato in Trento il 7.5. 1942. Con l'aggravante. per il Paoli, della recidiva ai sensi clell'arr. 99 C.P.. IN PUBBLICA UDIENZA Senti to i.I. P.M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avmo per ul timi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO Per i fo tti specific ati in rubrica gli irn pmati fu rono r'inviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati agli stessi ascritti. Nell'orale dibattimento essi hanno confessato di avere commesso gli atti relativi ai delitti cli cui alla Legge 28.7. I939 n. l 097 al R.D.L. 3.9. l 94 1 n. 882, 'loro addebit; t.i. Per la confessione degli imputa ti, z;u'ermata dalle risultanze istruttoiie e dibattimentali, è rimasto così provato che il Perkmann vendette. una prima volta. e cioè una deci na di giorni precedentemente al suo arresto, mezzo chilo di monete d'oro al Paoli, ad un prezzo assai superiore a quello uffic iale (che è di lire 2 1,33 l al grammo), e precisamente a lire 98 al grammo; che Paoli a sua volta rive ndette le dette monete a Ianeselli. e costui a Dal Prà, con l'aumento via via del relativo prezzo sino a lire 109 al grammo: che successivamente, il 6 maggio. il Perkmann ve ndette al Paoli, e coswi al Galletti. al tre monete d'oro a prezzo che veni va sempre più maggiorato. Mentre infatti il Perkmann cedette le monete a lire 98 iI grammo: il Paoli le ri vendette a lire I IOed il Galletti a lire I 20. Quanto agli oggetti sottrani da Perkmann in danno della diLta presso la quale egli aveva le mansioni cli commesso, l'orale dibaLLi mento ha confermato l'esistenza dei fatti come precisati i.n ru brica. Lo Ianeselli ha pure confessato la detenzione del la pistola e delle cartucce non denu nziate. Ciò posto il Collegio ritiene che nei faui come provati si 1iscon1rano gli estremi dei reati agli imputati ascritti come alla rub,ica e passando all'applicazione delle pene stima equo fissarle nei seguenti limiti:

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I) Perkmann: anni 5 di reclusione a lire 7.000 cli multa quale cumulo cli anni 3 e lire 5.000 di mul ta per il reaLo di cui agli artt. I e 2 ciel R.D.L. 3.9. 194 1 n. 882, e an ni l cli reclusione e lire 1.000 di multa per ciascuno dei due reati concorrenti: 2) Dal Prà, Galleni e Paoli : ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione e lire 4.000 di multa. quale cumulo di anni 3 di reclusione e lire 3.000 di multa per il reato di cui agli aru. I e 2 R.D.L. 3.9. 1941 n. 882 ed anni I della stessa pena a lire 1.000 di multa per iI concorrente reato; 3) laneselli: anni 4 di reclusione, mesi 1 di arresto c lire 4.000 cli multa. quale cumulo di anni 3 cli reclusioae e lire 3.000 di multa per il reato di cui agl i artt. l e 2 R.D. 3.9.1 94 1 n. 882 mesi l di arresto per il reato di cui all'art. 697 p.p. C.P. ed anni I di reclusione e lire l.000, di mul ta per il remo di cui all'art. l della Legge 28.7. I 939 n. 1907. Tutti spese e conseguenze di Legge. P.Q.M. Visti gli artt. sopra citali e 3 12, 29. 240 e 73 C.P.; 448, 274 C.P.P. DICHIARA Gli imputati rispeuivamente responsabili dei reati agli stessi ascritti e condanna Perkmann Luigi alla pena di anni 5 di recl usione e lire 7.000 di multa; Dal Pri1 Tullio, Galleui Mario, Paoli C uiclo ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione e lire 4.000 di multa: Ianeselli Guido alla pena cli an ni 4 di reclusione, mesi l cli arresto e lise 4.000 di multa. Condan na tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per iI ma ntenimento durante la custodia e alla interdi zione temporanea dai pubblici uffici. Ordina che il Perkmann. a pena ul timata. sia espulso dallo Stmo, la confisca cieli' arma sequestrata e la restituzione a chi di di ritto degli oggetti posLi in giudiziale sequestro. Roma, I 9.8. I 942. Seguono le lìrme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il T.S.D.S. dichiara, con Ordinanza cie l 4. l. 1943 per le disposizion i contenute nel R.D.L. 17. 10.L942n. 1156: a) cessata per amnistia l'esecuzione della condanna inflitta a Perkmann Luigi per il reato di cui agli artt. 8 I. 6 I n. I I, 624 C. P. ( J an no di reclusione e lire 1.000 di mul ta); b) cessata, per amnistia, 1·esecuzione della condanna a I mese cli arresto inflitta a Ianeselli Guido per la contravvenzione di cui all'art. 697 p.p. C.P.; e) condonati condizionalmente. per indul to, a ciascuno dei condannati Perkrnann Luigi, Dal Prà Tullio, Gal letti Mario, fa neselli Guido e Paoli Guido l' intera mu lta e anni 3 di reclusione e la interdizione dai pubbJjci uffici sulla pena complessiva inflitta ai suddetti condannati per i reati previsti clalJ'an. I dellaLegge 28.7.1 939 n. 1097 e dagli ar11. I e 2 R.D.L. 3.9. 1941 n. 882determinando la residua pena da espiare in I anno di reclusione per i singoli condannali. l'e rnia restando per il Perkmann la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato a pena espiala. Perkmann Opla per la cittadinanza tedesca, e pertanto, per ordine emesso da Ministero di Grazia e Gi ustizia, il 14.4. 1943 viene Lradotto, tramite i carabinieri, dalla Casa cli Reclusione di Fossano al le Carcer.i Giudiziarie di Bolzano per essere messo a disposizione cieli' Alto Commissario per r Alto Adige il quale ne curerà la traduzione al Brennero e la consegna alle Aulorità Germaniche. Dal Prà, detenuto dal 12.5. I942, viene scarcerato, per espima pena. dalle Carceri Giudiziarie di Trento il 12.5. 1943. Galleu.i, detenuto dal I 2.5. 1942, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Verona il 1.2.5.1943. Ja neselli, detenuLo dal 7.5. 1942, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa cli Reclusione cli Padova il 7.5. I943. Paoli, dete nuto dal 6.5.1942, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Alessandria il 6.5. 1943. In sede cli Giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. I944 n. 3 16) la Corte cli Appello di Trento. con sentenza ciel 5.4. 1948. a seguito di istanza inoltrata eia Gal letLi Mario e Paoli Guido. riduceva la


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PAKTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DEUTTJ COMUNI

pena di 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa assolvendo gli imputati perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all ',ll't. I della Legge 28.7.1 939 n. 1907 confermando nel resto 1· impugnata sentenza. ConLro la suddetta sentenza inoltrava ricorso alla Suprema Corte di Cassazione Paoli Guido. La Suprema Cone di Cassazione, con sentenza del 9.11. 1950 «considerato che il D.L. 28.2.1948 n. l 12 ha csplicitatamente abrogato la norma dell'art 2 del D.D.L. 26.4. 1946 n. 348 che ha sostituito il precedente D.L. 3.9. 194 1 n. 882 per quanto riguarda il divieto di commercio delle monete d' oro e d'argento e dispone che per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso si applica l'art. 2.c. 2°del C.P.P. ha dichiarato che il reato di cui agli a.rtt. l e2del R.D.L. 3.9. 1941 n. 882, per il quale venne condannato dal T.S.D.S. Paoli Guido non costituisce reato e. penante>, ha ann ullato senza rinvio la sentenza emessa dalla C01te di Appello di Trento il 5.4.1948. A seguito del ricorso per revisione inoltrato da Perkmann Luigi, Dal Prà Tummio. Ianeselli Guido e Galletti Mru'io la Cone di Appello di Trento ha, con sentenza del 14. l.1952. assolto i suddetti imputati dai reati previsti dai capi d' imputazione a) e b) per i quali vennero condannati dal T.S.D.S. con sentenza del 13.8.1942 perché il fauo non costituisce reato. Con la sentenza la Corte di Appello di Trento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di I,meselli Guido in ordine al reato di cui all'art. 697 C.P. perché il reato è da dichiararsi estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 5.4.1944 n. 96.

licenza di convalescenza a Lodi, e Antonieui Andrea aggredirono Gironi Tommaso in una via delJ'abitato di della citlà. precisamente sulla scalinai.a che conduce in via Solferino a Calcere, località oscurata per lo stato di guerra. li Fabene mise una mano sulla bocca del Gironi buttandolo a terra e colpendolo con diversi pugni sulla faccia. mentre, nello stesso tempo, J' Antonietti fi·ugò n~lle tasche dello stesso Gironi, asponando il ponafogli che conteneva lire 120, l'abbonamento ferroviario, una fotografia e la tessera annonaria del pane, nonché un borsellino contenente lire 16 o I 7. l due quindi si diedero alla fuga, seguiti dal Gironi che rialzatosi da terra, gridava «al ladro, al ladro»; poco dopo, però, ali' angolo della via Cova, furono fermati da due militari dell'Arma, coadiuvati da due soldati, e ai detti Carabinieri il Gironi raccontò l'accaduto. Souoposti a perquisizione il Fabene non fu trovato in possesso di alcun corpo cli reato, mentre non fu operata perquisizione nei confronti dell' Antonietti giacché, fatti pochi passi in direzione della caserma CC.RR .. profittando dell'oscurità, si diede alla fuga . Prima di fuggire, rivolto al Gironi ebbe a dire «non far baccano che i soldi te li dò io». Intanto, la mattina seguente, il portafogli del Gironi fu trovato vuoto nella via Magenta. evidentemente abbandonato dall' Antonietti, il quale, il successivo giorno il I 8 giugno, ven ne tratto in arresto a Milano dai C.C. RR. di Lodi. inviati colà per le ricerche. Il Fabene e l' Antonietti, anche oggi in udienza si sono limitati ad ammettere che, a seguilo di una discussione sorta, il Fabene colpiva per il primo Gironi e che ne seguì uno scambio di percosse. con l'intervento dell' Antonietti per cLividerl i; quest' ultimo ha tentato sostenere poi, di essere stato perquisito ali' atto del fermo. 1àlj dichiarazioni mendaci sono state però nettamente e recisamente smentite anche a dibattimento dalle deposizioni testimoniali del nominato Gironi , del Mru·esciallo CC. RR. Zenardo Abele. dall'imputato Carena Luigi e dal Carabiniere Rividi Sante. li Fabene risul ta in precedenza conclamiato per furti. Nei fatti sopra accertati, il Col legio ravvisa gli estremi giuridici del reato rubricato. Ritiene. peraltro, di dover concedere la diminuente di cui all'art. 31 l C.P. e reputa giusto doverli condannare, in concreto. ciascuno ad an ni 30 di reclusione (art. 628 p.p. ccl u.c. n. I C.P. in relazione a11· an. l Legge I 6.6. J 940 n. 582, 21 1. 65 . J C.P.) compresa l'aumento per la ru bricata recidiva per iI Fabene con le conseguenze per entrambi dell'interdizione perpewa dai pubblici uffici e della libertà vigilata (artt. 29, 230 n. 1 C.P.) e per Fabene previa degradazione (art. 28 C.P.M. di Pace); entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese cli propria custodia preventiva (art. 274,488 P.P.)

SENTENZA N. 544

Reg. Gen. n. 792/1942

fl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mi litare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. \~S.N. : Palmieli Gaetano, Alvisi Alessru1dro, Perillo Emilio e Pasqualucci. Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Fabene Virginio. nato il 9.8. 1917 a Lod i (Mila no). soldato nel 3° Rgt. di Corpo d' Armata. Detenuto dal 31.5.1942 Antonietti Andrea, nato il 12.3.1923 a Lodi (Milano), tappezziere. Detenuto dal 18.6. 1942 IMPUTATI Del delitto previsto e punito dal.l'art. 628 p.p. e u. cpv. 61 n. 5 C.P. Ln relazione alJ'rut. I della Legge 16.6.1940 n. 582, per essersi, in Lodi , nella notte del 31.5.1 942, in concorso trn loro e per procurru·si un ingiusto profitto, impossessati mediante violenza sulla persona di Gironi Tommaso, di un portafogli e di un borsellino. contenenti rispettivamente lire 120 e lire 17. nonché documenti vari sortraendoli al Gironi stesso che li deteneva, con l'aggravante di aver commesso iI fauo profittando cle\l·oscuramento dipendente dallo stato di guerra. Con raggravante. nei confronti del Fabenc, della recidiva (a.tt. 99 C.P.). In esitO al pubblico dibattimento, sentili il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati che. con i loro difensori hanno avuto. pe ultimi parola osserva. FATIOED IN DJRTTTO A segujto d' istruzione a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. data J 5 luglio u.s. i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere del fatto delittuoso sopra, in epigrafe. enunciato. All'odiemo dibattimentO, per le parziali ammissioni degl i imputati e per le prove testimoniali, precise e concordi, si è accertato quantO segue. La none del 31.5. I 942, verso le ore 23.30 il soldato Fabene Virgilio, in

P.Q.M. Letti cd applicati gli arn. 528 p.p. ed u. cpv. n. I 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. 1 della Legge 16.6. 1940 n. 582; 99 I O cpv. n. I e 2; 2 ed u. cpv. 31J, 29 230 n. l C.P.; 28 C.P.M. di Pace; 488, 274 C.P.P.. DICHIARA Fabene Virgilio e Antonietti Andrea responsabili del deljtto in epigrafe ad essi ascritto, con la diminuente di cui all'art. 31 1C.P., con l'aggravante della recidiva specifica. anche per Antonelli. e li condanna ciascuno ad anni 30 di reclusione, previa degradazione per il Fabene, con le conseguenze per entrambi dell'interdizione perpetua tlai pubblici uffici e della li bertà vigilata, nonché in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Roma, 20.8. 1942 - Anno XX. Seguono Je firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DJ ESECUZIONE ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. I 944 n. 3 I 6) la Corte di Appello di "t,.,fil ano ha, con sentenza emessa il 10.3. I947, assolti Antonietti Andrea e Fabene Virgilio. dal reato di rapina loro addcbbitata per insufficienza di prove. Pertanto Fabene Virgilio, deten uto da.I 3 1.5. J 942, e Antonietti Andrea, detenuto dal 18.6. I 942, vengono scarcerati dalle Carceri Gi udiziarie di Milano il 10.3.1 947.


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SENTENZA N. 573

Reg. Gen. n. 41/1942

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TÈRZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUNI

TRIBUN,\LE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STAlù

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/a,ore: Presti Giovanni - Procuratore Mi li tare ciel Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Raclogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N.: Veclani Mario, Fioretti Eugenio, Palrnentola Aldo. Palmieri Gaetano. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

p..irte, sia pure marginale. nel fatto. ma non si può. per le risultanze diba1.timemali. con tranqui lla coscienza. emettere una dichiarazione di responsabilità nei suoi riguardi. Pertanto il Collegio ritiene giusto doverla assolvere per insufficienza di prove e ordinare la sua scarcerazione e non detenuta per al tra causa. P.Q.M. Letto ed applicato l' art. 479 C.P.P. assolve Marsigli Ida per insufficienza cli prove daJJa rnbricata impmazione ed ordina la sua scarcerazione se non detenuta per altra causa. Rom.i, 27.8.1942 - Anno XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.

nel procedimento penale a carico di: Marsigli in Migliavacca Jda, nata il 28.3.1904 a Milano, impiegata. detenuta dal 3 1.12.1941 .

di concorso nel delitto di cui agli artt. 628 cpv. I O e 61 n. 5 C.P. in relazione al l' art. 1 Legge 16.6. 1940 n. 582. ascritto a Migliavacca Carlo la sera del 30.12.1941, in Milano, per avergli prestato assistenza ed aiuto mentre il Migliavacca, approfittando di circostanze in dipendenza dello stato di guerra. tali da ostacolare la difesa, usava violenza e minaccia contro Bellotti Vittorio. Danelutti Enrico. Calcatelli Corrado e Provera Umberto. al fine di procurarsi l'impunità immediatamente dopo aver sottratto dalla cantina di Azzini Agui naldo un bottiglione di vino e cl.i quella cli Ferroni Amedeo una bottiglia cli salsa di pomodoro.In esito al pubblico di battimento, uditi il P.M. nella sua requisitoria e 1· imputata che con il proprio dife nsore. ha avuto per ultimo la parola osserva. IN FAnO ED IN DIRITTO A seguito d'istrnzione somma1ia, la prevenuta, unitamente al proprio marito Migliavacca Carlo. nei riguardi del quale si è provveduto alla separazione del giudizio ai sensi dell'art. 414 C.P.P. essendo il Migliavacca ricoverato in un manicomio giudiziario ed attualmente incapace di intendere e di volere, fu rinviata a giudizio, con atto di accusa del P.M. in data 28 lugl io u.s .. per rispondere deJl'ascrinole concorso in rapina aggravata. All'odierno dibattimen to. come anche in istruttori.i. la Marsigli ha respinto ogni addebito e le ris ultanze dibattimentali non hanno offe110 al Collegio elementi da indurre ad affermare la responsabilità dell' impmata in ordine alla grave imputazione contestatale. Infatti il Miglia vacca, verso la mezzanotte del 30. I 2. L941, era stato sorpreso, in via Silv..i. 39 in Milano, subiLO dopo aver consumata una rapin..i, da Lai Provera Umberto. che l'aveva tradotto in un vicino stabilimento della Isotta Fraschini. Mentre il Migliavacca si tro vava nei locali della Isotta Fraschini, una don na che indossava una pelliccia marrone, chiese di essere introdotta. clichiaranclo che il marito era stato tratto in arresto per avere litigato con alcu ni sconosciuti. Però, messa a confronto con il Migliavucca, dichiarò cli non conoscerlo. Dalle dichiarazioni rese da Castelli Edgardo è risultatC> che nello stesso momento in cui il Migliavacca tentava di salvarsi con la fuga un.i donna che indossava una pelliccia marrone si era nascosta in un gabinetto del suddetto stabi le cli Via Si Iva, 29. Tratta in arresto la nomi nata Marsigli lda, moglie cli lVIigliavacea, fu riconosciuta per queJJa don na che la sera precedente. dopo aver chiesto di vedere l'imputato tratto in arresto aveva clichfarato di non conoscerlo. La Marsigli. anche in udienza. ha negato di essere stata nello stabile di Via Silva, 29 nella sera del 30. 12. 194 l ammettendo solamente di essersi allontanata da casa in ora tarda per ricercare il marito. il quale era uscito per acquistare le sigarette, e non era rientrato, e di avere in via Monterosa, nei pressi dello stabi limento Isotta Franc hini, chiesto ad un individuo in divisa (forse da carabiniere) cosa era successo in quanto in quei pressi vi era affluenza cli persone. La Marsigli, però, ha negam di non aver riconosciuto il marito nella sopra ricordata circostanza. Il 1.este Azzini Aguinaldo, pur riconoscendo nell'imputata la donna in pelliccia che nello stabilimento Isotta Fnmchini non aveva riconosci.mo in Migliavacc..i il il proprio maiito, non ha saputo fornire elementi precisi in ordine a una qualsiasi pmtecipazione o concorso della Marsiglia nella rapina attribuita al Miglia vacca. In udienza pertanto. gli scarsi elementi che hanno determinato il rin vio a giudizio della M..isigli sono apparsi imprecisi ed equi voci. Non si può del Lullo escludere che la Marsigli abbia avuta qualche

Reg. Geu. u. 1028/1942

SENTENZA N. 574

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice R~latore: Presti Giovanni - Procuratore Mi litare del Re lrnp. Giudice Console Generale lvi. V.S.N. : Radogna Raffaello. Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umberto. Di Pasquale Italo. Palmentola Aldo. Palmieri Gaetano.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Fiorenza Viuorio, nat0 il 20.9.1 923 a Callanissctta, ..igente postale. Detenuto dal 7.7.1942 IMPUTATO Di malversazione continuata ed aggravata (art. 8 I. 3 I 5 C.P. in relazione ali' art. 9 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584) per essersi approprialo repetutamente e giornal mente, a partire dal giugno I942. nell'ufficio pacchi Roma Ferrovia. al quale era addetto. abusando della sua qualità di agente postale. di numerosi pacchi postali, o di parte del loro contenuto. pacchi cUretti anche a militari fino a quando il 7 luglio scorso veniva sorpreso mcnu·e nrnnornetteva il pacco distinto col n. 828, spedi to da Roma 14 e diretto al Caporal Maggiore Sarnati Enzo ciel 4" Gruppo Mitraglieri. OMISSIS

P.Q.M. Letti cd applicati gli artt. 3 15. 81. 29, C.P. : 9R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; 488,274 C.P.P.; dichiara Fiorenza Vittorio res ponsabile del reato in rubrica ascrittog!i e lo condanna ad an ni 9 e mesi I di reclusione e a li re 3. 100 di mul ta, colla conseguenza clell'interclizione perpetua dai pubblici uffici, nonché .il p..ig..imcnto delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma. 28.8.1 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTJZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Dopo la condanna inflittagli eia! T.S.D.S. con sentenza ciel 28.8. 1942 Fiorenza Vittorio, detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Roma dal 7.7. 1942. viene tradotLO alla Casa Penale di Noto (Sirac usa). Per le disposizioni contenute nel R.D. 5.4. 1944 n. 96 il Tribunale Militare Territoriale di Palermo dichiara, con Ordinanza ciel 7.8. I 944, condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa. A seguito di


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DEL.IITI COMUNI

istanza di grazia inoltrata dal Fiorenza viene concesso con Decreto Luogotenenenziale del 2.8.1 945 il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Fiorenza Vittorio, detenuto dal 7.7.1942, viene scarctiato dalla Casa Penale di Noto (Siracusa) 1'8.8. 1945. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. IO. I 944 n. I 36) la Corte di Appello di Roma dic hiara. con sentenza dell' 11. I 0.1946, Fiorenza Vittorio colpevole del reato di malversazione continuata e con l'esclusione dell'aggravante di cui al l'art. 9 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584 lo condamia alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e lire 3. 100 di multa, pena che dichiara condonata per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. 1944 n. 96.

u·aeva volontariamente alla esecuzione di un mandato di cattura per il reato di diserzione, e facendo uso di carta di identità falsificata, indotto in errore Molinelli Cesarina facendosi dare a noleooio una 0 bicicletta del valore cli lire 300, che non ha più restiLUita; "' g) del delitto simile a quello rubricato sub. t) in danno di Tanci Rosa, commesso in febbraio 0 marzo 1942; h) del delitto di cui agli art. 81, 482 in relazione all'art. 476, 61 C.P. per avere. in diverse riprese, nel 1942, col medesimo intento cim.inoso e per commettere i delitti di truffa specificati sub t) e g) fo rmato rn paite carte false d' identità sostituendo le fotografie o le generalità nelle stesse comenule; i) del delitto di cui agli artt. 575, 577 n. 3, 61 n. 5 e 6 C.P. in relazione all'art. J0 della Legge 16.6. I 940 n. 582, per avere con premeditazione nella sera del 26.3. 1942, in Milano, mediante esplosione di un colpo di pistola, mentre si trovava in stato di latitanza e profittando delJo stato di oscuramento a causa della guerra. cagionato la morte di Vignati Foscolo; 1) della contravvenzione di cui agli artt. 81. 699 p. ed u.p. C.P. per avere. in tu tte le circostanze sopra rubricate, asportato senza licenza una pistola; m) della contravvenzione di cui all 'art. 697 C.P. per avere omesso di denunziare la pistola. Con l'aggravante della recidiva specificacav. 99 n. I, 2 e 3 C.P.

SENTENZA N. 576

Rcg. Gen. n. 324-345/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lamu·i Piero- Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Gangemi Giovamù. Giudici Consoli M. V.S,N.: PalmentolaAlclo. Sllppiej Giorgio. Alvisi AJessandro, Vedani Mruio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Colombo Vittorio, nato il 22.6. I92 l a Lentate sul Sevese (Milano), sarto. Detenuw IMPUTATO

a) del delitto di cui agli artt. 629 cpv., 6 1 n. 5 e 6 C.P. in relazione ali ' art. IO della Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere nella sera del 28.2. I 942, in Milano mentre si sottraeva volonta1iamente alla esecuzione di un mandato di cattura per il reato cli diserzione, per il quale era stat.0 condannato a 9 anni cli recl usione militare, profittando delle condizioni di oscuramento della città a causa della guerra, mediante minaccia con arma corta da fuoco. costretto l'ingegnere Ci bella lgno a consegnargli a scopo di illecito profitto lire 1.100: b) del delitto cli cui agli artt. 56, 629 cpv. 6 1 n. 5 e 6 C.P., in rela7.ione all·art. I della Legge l 6.6.1 940 n. 582, per avere nella sera del 2.3.1942, in Milano, con le modalità e nelle condizioni specificate sub. a), tentato di costringere a scopo di profitto Brusa Angelo a consegnargli del de naro senza raggiungere l'intento per circostanze non dipendenti dalla sua volontà; c) del delitto di cui all'art. 628 u.p. n. I e n. 5 e 6 C.P. in claz ione all 'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere la sera del 12.3.1942, in Milano, con le modali Là e nelle condizioni specificate sub a), al fine di ingiusto profitto, tolto mediante violenza e minacce a Taselli Danilo un orologio d'oro: d) del delitto di cui agli artt. 56,575,576 n. 1, 61 n. 2, 5, 6 C.P. in relazione all 'art. 1° della Legge 16.6.1940 n. 582 per avere, nelle stesse condizioni e circostanze specificate sub. a), immediatamente dopo la rapina consumata in danno di Taselli Danilo, tentato di uccidere Scabbia Oronte, esplodendo contro di lui un colpo di pistola, che lo ferì leggermente alla gamba destra, senza raggiungere l' intento per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, ed allo scopo di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e di procurarsi l'impunità: e) del delitto di cui agli artt. 56, 629 C.P.. 61 n. 5 e 6 C.P. in relazione all'art. 1° della Legge 16.6.1940 n. 582. per avere nelle stesse circostanze specificate sub. a}, nei primi mesi del 1942 in MIiano, tentato di costringere Minutoli Pietro a consegnargli del denaro, senza raggiungere l'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà; t) del delitto di cui agli attt. 640. 61 n. 6 C.P.. per avere il 27.2.1942, in Caselle Santi mentre si sot-

1N PUBBLICA UDJENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l' imputato che per ultimo ebbe la parola con il suo difensore. IL TRIBUNA.LE Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali e dalle risultanze dibattimentali e, in particolare. dalle dichiarnzio1ù dell'imputato e dalle deposizioni rese dai testimoni. si è potuLC> accertare. IN FATTO ED IN DJRITTO

Vignati Foscolo, caporale Maggiore del 236° Bat. T.M. aggregato al 26° Autocentro, in licenza di convalescenza a Milano, verso le ore 2 .1 cil·ca del 26.3.1 942 slava per entrare nella sala delJa bottiglie1ia artigiana sita in Milano in via Patrari n. 6. Memre però, spostava le tendine poste per l'oscuramento e si.accingeva ad emrare nel.la sala cadde a Lerra perché il rub1icato Colombo Vittorio gu sparò, da ,brev1s~1ma distanza, un coJpo d'arma da fuoco. Colombo, però, non venne subito individuato perche era nuscno a scappare, ma coloro che avevano assistito al deliuo avevano visto la mano di un individuo che impugnava una grossa piswla contro l'occipite della vittima. L'ucciso era un pregiudiicato per associazione a delinquere, tentato omicidio, appropriazione indebita e diserzione. ~ Anche Colombo però era stato più volte condannato da vari Tribunali compreso il Tribunale dei Minorenni per furco e ricettazione e nel 1941 era stato anche condannato, in contumacia. per diserzione. Dopo i mense e pazientt indagini l' autore dell'omicidio fu identificato nel Colombo Vittorio che interrogato, cercò subito cli attenuare la gravità del fatto. Dagli accertamenti fatti dalla Pubbliu; Sicurezza e dai risLJltati istruuori, confermati pienamente in dibattimento. risultò che la sera del 26 febbraio il Colombo si era recato con una donna nel riswrante Cortese di via Lupetta. Una delle due donne che accompagnava il Vignat.i e precisamente Arisi Agata fece notare al Vignati che il Colombo lo guru·clava «in modo U'l1ce» e a tale osservazione il Vignati rispose :«quello lì ha bisogno di quattro schiaffi da me». Durante il pasw Colombo si assentò per circa mezz.'ora lasciando sola la sua amica. Quando rientrò e vide che il Vignati stava per saldare il conto il Colombo seguì il gruppo del Vignati e delle due donne. Durame il percorso il Colombo mandò via la ragazza con la quale aveva cenato, da lui specificata sollanw come Lina, e continuò a pedinare il Vignati fino a via Pattari. Quando il Vignati uscì eia una tabaccheria Colombo lo avvicinò a gli disse «vieni ti debbo parlare solo un momento, vieni». Il Vignati, invece, lo respinse bruscamente dicendogli: «va via. va via. cosa vuoi da me» Allora il Colombo e il Vignati si accapigliarono e sembra che il Colombo venne colpito d.uramente. Sta di fatto che, mentre le due donne erano giù entrate nella trattoria Artigiana e il Vignati s1 accingeva, a sua volta. a entrare Colombo J·o colpì all'occipite con un'ru·rna da fuoco. L'arreslO del Colombo si verificò in circostan?.e piuttosto drammatiche perché gli agenti. dopo cli avergli chiesto i documenti cl' identità, già da lui falsificati , pur continuando a sorvergliarlo, attesero che lut terminasse


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T RIBU NALE SPECIALE PER I.A D IFESA DELLO STATO

' r ERZA PARTE: SENT ENZE PRONUNZI.ATE DA L T.S.D .S. PER I DEUTT I COMUNI

di consumare il pasto, sembra che egli avesse preso una rivoltella, ma venne subito disarmato e immobi lizzato. Gli agenti hanno anche affermato che Colombo dichiarò, in Questura che aveva l'intenzione di sparare contro di loro per sfuggire all'arresto. Poiché frattanto in Milaao erano stati compiuti vari gravi delitti di ra pina ed estorsione, e ciò in data anteriore all'omicidio, e poiché lutle le vitime avevano specificato i connotati detraggressore, che coincidevano con quelli del Colombo. la polizia volle accertare. mediante confronti e ricognizioni. se effettivameme l'autore di tali deliLti fosse stato l' omicida. Le circostanze che i vari reati erano stati consumati da un individuo, giovane, con l'andatura un po' curva, che indossava un impermeabile chiaro, con un cappe.Ilo calato sugli occhi e mediante l'uso di una grossa pistola proferi va la solita frase minacciosa «siamo in quattro» per fare credere che non era solo, convinsero la Pubblica Sicurezza a ritenere che l' autore. dei vari reati di ra pina ed estorsione fosse il Colombo. La sera del 28 rebhraio ringegnere Cibel.la Igino si vide puntata, in via Tamburini, una rivoltella e l'aggressore gli impose di dargli il contenutO del portafogli. Il Cibella diede quanto aveva (lire I. I00) e segnalò subito il l'alto in Questura specificando i connotati dell ' aggressore. Dopo l'arresto del Colombo il Cibella ha creduto di riconoscerlo con quasi certezza. La sera del 2 marzo l'operaio Brusa Angelo fu vittima, men tre rincasava, da un tentativo di estorsione di uno sconosciuto che, prima, qualiJ'i candosi come agente di Pubblica Sicureza, gli chiese i documenti puntandogli una grossa pistola , gli intimò di dargli del denaro. 11 Brusa aderì e si mise a gridare e ciò indusse l'aggressore ad allontanarsi portando seco i suoi documenti. T connotati esteriori specificati dal Brusa corrispondono a quelli del Colombo e lo stesso Brusa ha confermato che statura e ponarncnt0 del Colombo sono quelli dell'aggressore. La sera del 12 marzo Tasselli Dani lo venne avvicinato, mentre rincasava, dal solito aggressore che. quali ficandosi agente di pubblica Sicurezza, gli chiese i docurne1ili. Il Tasselli consegnò la carta d' idcnLilà e raggressore disse che non era sufficiente e lo in vitò a recarsi presso un preteso Comm issariato di Pubblica Sicurezza di via Monviso, ove non esistoao Commissariati del genere. li Tasselli lo invitò, invece, ad accompagnarlo a casa ove avrebbe dato maggiori prove della sua identi tà, e lo sconosciuto aderì. Giunti a casa. ove non si trovava ness uno, lo sconosciuto ebbe la possibilità di osservare una divisa miJi tare appartenente al cognato del Tasselli . Ciò dovette preoccuparlo perché invitò il Tasselli ad uscire subito dall 'abitazione per anelare in Questura. Lungo le scale e il Tasselli chiese ull 'aggressore la tessera di riconoscimento e costui esibì una tessera ferroviaria con fotografia di persona anziana. Il Tasselli comprese subiw di non trovarsi di fronte a un agente e sull' interno della tessera ebbe modo di Leggere le parole "Sesw S. Giovanni'°>}. Contestò allo sconosciuto che egli non era un agente di Pubblica Sicurezza, ma cosLui estratta una rivoltella con la quale aveva già prima inti morito il Tasselli, riuscì a strappargli o a farsi dare un orologio d'oro del valore di lire 600 e stava anche per strappargli un anello d'oro che portava all'anulare della mano destra quando intervenne da fuori la sorella del Tardelli. che in quel momento si ritirnva con il marito Scabbia Oreste. Lo sconosciuto diede allora uno strappone alla don na e si allontanò rapidamente; incontrò, a breve distanza dall'atrio lo Scabbia che tentò inutilmente d.i fermarlo e contro di lui esplose un colpo di pistola che lo ferì lievemente alla gamba destra. Il Tasselli e la sorella hanno riconosciuto. con qualche esitaz,ione, nell'aggressore il Colombo, riconoscimento non potuto fare dallo Scabbia che vide cli sfuggita il Colombo. L'elemento decisivo del riconoscimento si è avuto, qu ndo dopo l' an esto venne trovata addosso al Colombo la tessera ferroviaria con I' i.ndicazione internà «Sesto S. Giovanni». Altra identica aggressione è statu compiuta nello stesso periodo di tempo a danno di Minutoli Pietro, che però ebbe l'accortezza di mettersi ag ridare ed evitò di essere vittima di aggressione da parte di Colombo. L'auiviLà criminosa di Colombo non si è limitata ai violcn1i faui sopra esposti. Egli usava ru bare carte di .identità e fa lsificarle, mediante uria scolorina, con identifi cazioni mendaci o con sovrapposizione della propria fotografia. Con tale sistema egli riuscì a carpire la buona fede di Molinelli Cesarina e di Tanzi Rosa. dalle quali si fece consegnare, con la somma del noleggio, del le biciclette mai restituiLe. Procedutosi a sommaria istrn zione il Colombo, come anc he in dibattimento, non ha negato di avere ucciso il Vignati. 1-la voluto giustificarsi dichiara ndo che egli, già persegui tato e maltrattato dal Yignati. la sera del 26 marzo fu costretto a reagire alla violenza di quest'ultimo. nel senso che egli fece partire il colpo omicida mentre si trovava nel ma rciapiede opposto all'osteria Artigiana ed ~ra già caduto a terra e ferito

per alcuni calci dati dal Vignati. Ha ammesso le truffe del le biciclette. l' asportazione e l'omessa denunzia dell' arma, ma ha negato, invece, di essere stato l' autore del le varie rapine e delle varie est0rsioni consumate e tentate. nonostante che a suo carico specie attraverso le concordi dichiarazioni dei testi siano state raccolte prove evidenti. Dalla suesposta na1rntiva emerge chiaramente che tutti i reati, tranne le truffe. sono stmi consumati di notte, durante l'oscuramento esistente a Milano a causa della guerra. il che ha aggravato la proterva audacia del colpevole, ha posto le vittime in condizioni di minorata difesa. Da ciò la compe1enza di questo speciale organo di giustizia. La versione dell'omicidio data dal Colombo non regge alla 'più elementare critica. Basterà considerare che egli pedinò il Vig nati. lo av vicinò men1 re costui badava ai falli propri, fece panire il colpo omicida a brevissima distanza indirizzandolo con precisione all'occipite me ntre il Yignati stava emrando nella tratto ria Artigiana per convince rsi che egli non potrà giovarsi di ness una circosr.anza attenuante. Egli. iaol.Lre. premeditò il delitto perché è chiuro. a parte il suo vecchio rancore contro il compagno di galera ed.i imprese ladresche. che egli la sera del 26 marzo quando si ullontanò dall'osteria Cortese in via Lupetta, dopo gli sguardi truci lanciati al suo avversario, rima nendo fuori circa mezz· ora, andò ad armarsi; L' avere poi lasciato in fretta la trattoria appena vide uscire il Vignati e averlo pedinato a lungo il percorso fino all'osteria Artigiana. dopo di avere fatto allontanare la sua amica Lina, dimostra la volontà preordinata di giungere ad atti violenti sfociati poi nel!' omicidio. Nessun dubbio può form ularsi circa la responsabilità del Colombo in ordine agJi altri delitti che egli nega. A parte qualche tenue riserva delle vittime, foci Imenee spiegabile per la concitazione e I' agitazione dei momenti in cui si verificano le aggressioni e date le condizioni di oscurità sta cli fatto che tlltte le parti offese sono concordi nel descrivere l'aggressore cli aspetto giovanile, cli andatura alquanto curva, piuttosto al to vestito con un'i mpermeabile chiaro. Requisiti cuui che si riscontrano perfettamente al Colombo indicato come il temibile delinquente che, come dic hiarano i ve rbalizzanti, aveva sparso il te1Tore nell'arnhieme lahorioso cli Milano specie quando si Lenga presente che per farsi credere un agente di pubblica Sicurezza esibì ad una delle viltime una tessera falsa, riconosciuta come tale anche in udienza, sequestrata al l' imputato ed allegata agli atti processuali . In ordine alle defin izioni giur.idichc dei vari reali, chiara mente specificati in narrativa, va 1ilevalo che la sostanziale differenza fra estorsione e rapina si r.iscootra soltanto nelle modalit11 di impossessamento della cosa mobile altrni, poiché mentre nella estorsione il soggetto passivo è costretto a da re sotto l'influsso della violenza e della minaccia i propri beni mobili, nella rapina è lo stesso soggetto attivo che s' impossessa. con gli stessi mezzi, degli stessi beni. J;esplosione della rivoltella contro lo Scabbia non può che qualificarsi tentato omicidio, sia per la modalità dell'esplosione. tendente a liberarsi di clù poteva essere in grado di raggiungerlo. sia per l' idoneità del mezzo usato e fortunatamente fallito. Va rilevato. infine, che il Colombo, condannato in contumacia dal Tribunale l'vlilitare per diserzione e fu1to, va considerato, in ordine ai delitti contestatigli, nella speciale condizione subiettiva di cui all·art. 6 l n. 6 C.P.. È evidente che il giudicabile si è reso colpevole dei sopraspecificati delitti oltre ai remi di contravvenzione per avere nelle già precisate circostanze asportalo senza licenza una pistola ed omesso cli denunciare la pistola. Con l'aggravante della recidiva specilìca reiterata ai sensi dell'art. 99 n. 1, 2 e 3 C.P. perché già altre volte condannato per reati comuni. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale del Colombo: esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimencali e in particolare le richieste difensive: considerata la natura particolare dei gravi reali commessi in momenti difficili per la Na7ione in guerra e tenuLi presenti i pessimi precedenti del l'imputmo, il Collegio è d'avviso di inlliggcre le seguenti pene. Per iI disposto dell' art. 629 cpv.. 61 11. 5 e 6 C.P. in relazione ali" an . I della Legge I 6.6. I940 n. 582: pena cli morte. In applicazione dell'art. 628 u.p. n. I. 6 1 n. 5 e 6 C.P. in relazione al la Legge citata Legge speciale: pena di morte. Ai sensi deU'iu·t. 575. 576 n. 3; 6 1 n. 5 e 6 C.P. in relazione alla citata Legge speciale: pena di morte. In base agli an t. 56,629 cpv. I, 6 1 n. 5 e 6 C.P. in relazione alla citata Legge speciale:anni 30. Per il disposto degli artt. 56, 629 cpv. I, 6 1 n. 5 e 6 C.P. in rcla,:ione a.I la citata Legge speciale: anni 30. In applicazione degli artt. 56. 575. 576 n. I. 61 n. 5 e 6 C.P. in .relazione alla citata Legge speciale,: anni 30. Ai sensi degli artt. 640, 6 1 n. 6 C.P. : 3 anni e lire 10.000 di mul ta. In base agli ant. 8 l, 699 C.P.: 9 mesi di arresto. Per il disposto degli arrt. 640, 6 1 C.P.: 3 anni e lire 10.000 di multa. In base all'an. 687 C.P.: 5 mesi cli arresto.

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Ed operato il cumulo delle pene condannare, complessivamente, Colombo Viuorio alla pena di morte. In applicazione dell' a1t. 4 del R.D. I. 12.1 926 n. 2026 si deve ordinare che un estrauo della eseguita sentenza, con la menzione dell'avvenuta esecuzione. venga affisso in tutti i Comuni del Regno. ~ P.Q.M. Visti ed applicati gli artl. 629 cpv.6 1 n. 5 e 6, 56. 629 cpv. 61 n. 5 e 6, 628 u.p. n. l, 5, 6, 56,575, 576 n. I, 6 I n. 2, 5, 6,575,576 n. 3, 61 n. 5 e 6 C.P.; tutti in relazione all'art. I della Legge 16.6.1940 n. 582; 640, 61 n. 6, 8 I , 482, 476, 6 l n. 6, 81, 699 p. e u.p., 697, 99 p.p.; 4 R.D. 12. 12.1926 n. 2026. dichiara Colombo Vino1io colpevole dei reati ascrittigli cd operato il cnmulo delle pene complcssivameme lo condanna alla pena di morte. Ordjna che un estratto della sentenza eseguita, con la menzione dell' avvenuta esecuzione, sia affisso in tutti i Comuni del Regno. ~ Roma, 30.8. I942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA Dl MORTE L'anno mi llenovecentoquarantadue XX ed il giorno primo del mese di settembre in Roma. alle ore 6.30 antimeridi ane (ora legale) ed in località Forte Bravella, appositamente desiirnato dal Comandante del XVII Corpo d'Armata (P.M. 71) come eia nota 31 agosto 1942/XX n. 66/TS. A seguilo dell'ordine di detto Comandante col quale è stato stabilito quesw giorno ed orn per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di morte inflitta a Colombo Vittorio cli Pietro e di Bianchi Santina. nato a Lentate sul Seveso (Milano) il 22/6/1921, sarto, celibe. con sentenza irrevocabile pronunciata da questo Tribunale tn data 3 I agosto u.s. per i remi di estorsione, rapina, tentato omicidio, omicidio aggravato (art. 629 cpv.·61 11. 5, 6, 56, 629 cpv., 6 1 n. 5 e 6; 628 u.p. n. I 5 c 6; 56, 575 11. I ; 5 e 6; 56,575 n. l; 61 n. 2, 5 e 6; 575,576 n. 3, 6 1 11. 5 e 6 C.P.). Io sottoscritto Cancelliere Capo dell' intestato Tribunale, con l'intervento ciel medico Dr. Monaco Alfredo presente il Colonnello dei CC.RR. fa11Li11i Lando, addetto all'Uffcicio di Polizia Gi udiziaria di questo Tribunale, mi sono recato per assistere ali' esecuzione nella eletta localirI1dove è stato lradotto il condannato Colombo. Qui vi il Sacerdote ha dato l'assistenza religiosa al condan .. ",o stesso. Collocato poi il Colombo di fro nte al repano degli Agenti di Polizia (Div. Speciale di Roma) il Comandante del Reparto Capitano Balmas Fausto ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Il Colombo è stato qui.ndi posto a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso e subito dopo, con le modalità richieste dal regolamento. alle ore legali 6.32' del soprascritto giorno è avvenuta l'esecuzione mediante fuc ilazione. Il medko ha proceduto alle constatazioni del caso, accertando la morte del condannato. Letto, confermato e sottoscritto all'originale seguono le firme. Roma, 2.9. 1942 - An no XX. Il Cancelliere Capo. (A. Ferrazzoli)

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TERZA PART E: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S. PER I Dl!Lf'ITI COMUNI

TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 577

Reg. Gen. n. 651/1942

fl Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Genera le della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni- Procurato re Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Suppiej Giorgio,Alvisi Alessandro, Fioretti Eugenio. Giudici Consoli M. V.S.N. :D'Alessandro Italo, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Tricoli Oreste. nato il 5. 11. 1877 a Crotone (Catanzaro), industriale. DctenutO dal I0.5. 1942 Benincasa in Tricolì Teresina, nata il 14.1.1883 a S. Giovanni in Fiore (Cosenza), casalinga. Detenuta dal 10.5.1 942 Borghini Gustavo, nato il I 0.4.1892 a Livorno, facch ino. Detenuto dal I 0.5. 1942 Borghini Otello, nato I' I 1.9.1 902 a Livorno, facchino. Detenuto dal I0.5.1 942 Botteghi Mario, nato il 13.1 I .1913 a Livorno. latti vendo lo. Detenuto dal I 0.5.J942 Botteghi Silvano, nato il 14.2.1906 a Livorno. latti vendo lo. Detenuto dal I 0.5. 1942 Cancelli Manlio, nato il 7.7.1892 a Livorno, industriale. Detenuto dal I0.5. 1942 Ercole Pietro, nato il 14. 12. 1886 a Orbetello (Grosseto), panettiere. Detenuto dal I0.5. 1942 Filippelli in Battini Emma, nata il 6.10. 1909 a Livorno, negoziante. Detenuta dal I0.5. 1942 Fiori in Cancelli Amelia. nata il 12.6.1893 a Livorno, casalinga. Detenuta dal 10.5.1 942 Frassinetti Silvio, nato il l 0.4. 188 1 a Genova, forna io. Detenuto dal I0.5. l 942 Gambassi Se1nno, nato il 2.3. I 905 a Livorno, facchi no. Detenuto dal 10.5.1942 Ghiomelli Mario, nato 1'8.4.1 907 a Livorno. Detenuto dal 10.5.1942 Giusti Arturo. nato iI 2.6. 1906 a Livorno, fornaio. Detenuto dal 28.4.1942 Gragnani 1vo, nato I' 8.3. 1906 a Livorno, autista. Detenuto dal I 0.5. 1942 Gragnani Manlio, natO il 31 .8.1 896 a Livorno, manovale. Detenuto dal 10.5. L942 Lazzcrin i Salvatore, nato il 17.10. 1890, panettiere. Detenuto dal I 0.5. 1942 Livori l vo, nato iI 6. 1.1 906 a Livorno, forna io. Detenuto dal I 0.5.1942 Madiai Virgilio, nato il 28. 11.1906, facc hi no. Detenuto dal 10.5. 1942 Palmerini in Ercole Rosa, nata il 14.3.1 889 a Granaglione, casalinga. Detenuta dal 2.5. 1942 Tricoli Renato, nato il 27.3. 1906 a Livorno, industriale. Detenuto dal I0.5. 1942 Trico li Vincenzo, nato I' I . I0.1 904 a Livorno, ind ustriale. Detenmo dal I 0.5.1 942 TivlPUTATI Del reato di cui agl i artl. I IO C.P. e I Legge 8.7. 194 1 n. 645. per avere Tricoli Oreste, Trico li Renato, Tricol i Vincenzo, Bcni ncasa Teresa, Boueghi l'v1ario e Botteghi Si lvano, allo scopo cli caoionare la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato, soLtrano - in concorso tra loro - al normale ;onsumo rilevante quantità di burro. E tutti i sucldelli imputati. con l'esclusione cli Botteghi Mario e Botteghi Silvano, sottratto anche grande quantità di farina di grano miscelata. Con l'aggravante del la recidiva ai sensi della prima parte dell 'art. 99 C.P. per Gambassi Serrano e Gragnani Ivo; In Livorno sino agli ultimi giorni di aprile del 1942. OMISSIS P.Q.M. Letti cd applicati gli a1tl. I IOC.P.;3, 1°qw. Legge8.7.1941 n. 645; 81, 99, 29, 230n. I C.P.; 274,488,479C.P.P.. Assolve Ercole Pietro per non aver commesso il fatto e Botteghi Mario, Garnbassi Serrano. Tricoli Vincenzo e Gragnani Manlio per insufficienza di prove dal reato ad essi ascritto in epigrafe c~I ordina loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Dich iara tulli gli allri rubricati responsabili del delitto di cui agli arrt. 3 cpv. 1° della ru bricata Legge an nonaria con la ci rcostanza della continuazione ai sensi dell 'art. 81 C.P. per tutti eccet.to Palmcrini, Ghiomclli, Filippelli e Giusti, coll' aggravante della recidiva per Giusti, Gragnani Ivo,


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TRIBO:S.ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TF.R7./\ P,\RTE: SF.NTF.NZF. PRONUNZIATE OAL T.S .D.S.

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PER I DELJTTJ COMUNI

Nadiai e Bottegh.i Silvano, così modificata l'accusa, e condairna Tricoli Oreste ad an ni 20 di reclusione e a lire 80.000 di multa, Frassine tti Sil vio ad an ni 1.5 di reclusione e a lire 60.000 di multa, Benincasa Tere~ina ad anni 14 di reclusione e a lire 60.000, FioriA111elia. Cancelli Manlio e Lazzerini SalvaLOre ciascu no ad anni dodici di recl usione e a lire ottomi la di muh.a, Bou.eghi Si lvano, T1icoli Renato, Giusti Arturo . Filippeljj Emma, Gbiomclli Mani.io, Borghini Gustavo, Borgh ini Otello e Gragnani Jvo, ciascuno ad anni 5 di reclusione e a lire 6.000 di multa. e Palmerini Rosa ad an ni 3 di reclusione e a lire 5.000 di multa, tutti in solido al pagamento delle spese processsuali e ciascu no al pagamento del le spese di propria custodia preventiva, per le conseguenze del!' interdizione da pubblici uffici per anni 5 per il Palmcrini e perpetua per tutti gli alLri condannali. nonc hé alla soctoposizione alla libertà vigilata per Tricoli Oreste. Benincasa, Frassinetti, Fiori. Cancel li e Lazzerini. Roma, 2.9. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Botteghi Mario. Ercole Piero. Gamba Ii Se1i-ano, Gragnani Manlio e Trico li Vincenzo. detenu ti dal 10.5.1942, vengono scarcerali il 2.9.1 942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Tricoli Oreste, detenuto dal I 0.5. 1942, viene scarcerato in data imprecisata del secondo semestre del 1944 dalla Casa Penale di Soriano nel Cimino (Viterbo) a seguito dei noti eventi verificatisi in Italia dopo 1'8.9. I 943. Frassinetti e Lazzerini, detenuti eia! 10.5.1 942. il 2.7. 1944 <<vennero posti illegalmente in libertà a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazione di Volterra (Pisa)» (Comunicazione in viata dalla Direzione della Casa di Reclusione di Volterra con foglio 3286 del 15.6.1945). Benincasa. Fiori e Filippelli, detenu te dal I0.5. 1942, vengono scarcerar.e dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 15.6.1 944 a seguito cli ordine emesso dal Presidente della Corte di Appello di Perugia il quale «udita la relazione ciel DiJettore ciel Carcere Giudiziario di Perugia che aveva rauo ri levare l' impossibilità di custodire i detenu ti per la deficienza dagli agenti carcerari ridotti a dieci per la insubordinazione dei detenuti a causa dei continui bombardamenti aerei e la mancanza dei ricoveri, aveva autorizzato la scarcerazione di tutti i detenuti che non erano stati condannati all'ergastolo o a pene superiori. a 20 anni di recl usione. Cancelli, detenuto dal 10.5..1942, viene scarcerato in data imprecisata del 1945 dalla Casa Penale di Padova a segui to dei noti avve1ùmenti verificatisi in Italia dopo 1'8.9. 1943. Livori, detenuto dal 10.5.1942. muore nella Casa Penale di Favignana (Trapani) il 6.5. 1943. Madia i, detenuto dal 10.1942. muore nella Casa Penale di Sulmona il 9.12. I 943. Botteghi Silva no, detenuto dal I0.5.1942, viene scarcerato in data imprecisata del primo semestre del 1945 dalla Casa Penale di Spoleto a seguito dei noli avvenimenti verificatisi in Italia dopo r8.9. t943. Tri.col.i Renat0, dete nu to dal I0.5. I 942, inoltra doma nda per essere richiamato alle anni. La do manda viene accolta e Tricoli Renato, con cartolina precetto inviata dal Distretto Militare cli Pisu viene assegnato al 7° Rgt. Au tieri in Firenze. Pertanto Tricoli Renato. secondo quanto stabilito dal!' art. 7 della Legge 9.7. 1940 n. 924, viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona il 3.6. .I 943. Giusti, detenuto dal 28.4. 1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze in data imprecisata del primo semesu-e del 1945 a seguito dei noci evemi bellici verificatisi in Italia dopo 1'8.9. 1943. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 16.9. I 942; istanza non accolta. Ghiornelli, detenuto dal 10.5 .1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo in data imprecisata del 1944 a segui to dei noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo 1' 8.9.1 943. Gragnani. detenuto dal l 0.5. 1942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo in dma imprecisaLa del 1944 a seguito dei noci avvenimenti verificatisi in Italia dopo 1' 8.9.1 943. Palmerini Rosa, detenuta dal 2.5. 1942, il JO. l 943 viene tradotta. per sCollamento, alla Casa di Reclusione per Donne di Venezia ove viene scarcerata, per espiata pena, il 2.5.1 945. Borghini Gustavo, detenuto dal 10.5. 1942, muore nelle Carceri Giudiziarie di Roma il 23.6.1 943. Borghini Otello. detenuto dal 10.5. 1942. muore nella Casa Penale di Ancona il l 3.12.1 943. In sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L 5. 10. 1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Firenze (3a Sez. Penale) dichiara, con sentenza del 7.5 .1947, Trico li OresLe. Trico li Re nato, Benincasa Teresa, Botteghi Si.I vano, Cancelli Mani.io, Fiori Amel ia, Frassinettti Sil vio, Lazzerini Salvatore, Giusti

Arturo, Filippelli Ernrna, Palmerini Rosa, Gragnani lvo. Ghionelli Mario colpevoli di concorso nel reato di sottrazione al consnmo normale di merce razionata ai sensi degli artt. 110 C.P. e 3° cpv. della Legge 8.7. I 94 1 11. 645 e con il beneficio dell'allenuante di cui ali' art. 114 C.P. nei confronti di Trico li Renato condanna: Tricoli Oreste alla pena di 6 an ni e 4 mesi di reclusione e lire 80.000 di multa. Benincasa Teresa alla pena cli 4 anni 6 mesi di recl usione e lire 60.000 di multa. Giusti Anuro alla pena cli 4 anni, JO mesi cli reclusione e lire 60.000 di multa. Frassinetti Si lvio alla pena di 4 anni , 6 mesi di reclusione e lire 60.000 cli multa. Cancelli Manlio alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e lire 40.000 cli 111ulta Lazzerini Salvatore alla pena di 3 anni. 10 mesi di reclusione e lire 40.000 di multa. Gragnani Ivo alla pena di 3 anni, IO mesi di reclusione e lire 6.000 di multa. Ghionelli Mario alla pena di 3 anni, I Omesi di reclusione e lire 6.000 cli multa. Botteghi Silvano alla pena di 3 anni, 6 mesi di reclusione e lire 6.000 di multa. Fiori Amelia alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione e lire 25.000 di multa. Palmerini Rosa alla pena di 3 anni di reclusione e lire 5.000 di multa. Tricoli Renato alla pena di 2 an ni. 3 mesi di reclusione e lire 4.000 di multa. Filippelli Emma alla pena di 3 anni. 3 mesi di reclusione. e lire 6.000 di muli.a. Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con l'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e con l'art. 8 del D.P. 22.6.1 946 n.4 dichiara: a) condonata l'imera pena della reclusione e lire 4.000 di multa inflitta a Botteghi. Silvano. Fiori. Amelia, Filippelli Emma, Gragnani Ivo, Ghiomelli Mario, Laz.zerini Salvatore, Pal merini Rosa e Tricoli Renato: b) condonati 4 anni di reclusione e 4.000 li re di mu!La dell a pena inClitta a Tricol i Oreste, Benincasa Teresa. Gi usti Arturo, Frassinerti Silvio. Cancelli Manlio. Con provvedimento emesso il 29.9.1955 la Corte di Appello di Firenze dichiara esti nto, per l' amnistia concessa con r ari. I lettera b) del Decreto 19.1 2. 1953 n. 922. il reato per il quale venne condaJJnato Botteghi Silvano. Con successiva sentenza emessa in Camera di Consiglio il 9. 12. 1966 la Corte di Appello di Firenze dichiara estinta per morte dei condannati la pena infl itta a Livori Ivo. Madiai Virgilio, Borghini Gustavo e Borghi ni Otello. NOTA: lnsicme con gli imputati giudica ti dal T.S.D.S. con la sentenza n. 577 ciel 2.9. l 942 vennero anche denunziati «a piede libero»: Batti1ù Otello, nato r 11.1 1. 1908 a Livorno, fornaio: Filippelli Lino, naLO il 13.3.1920 a Livorno. fornaio: Giusti Santuzza. nata il 14.8.19 10 a Livorno. fornaia: Lemmi Emilia, naLa il 12.3. I 877 a Livorno, .lattaia ; Pirarn Edoardo, nato il 10.7. l 891 a Livorno, commercian te; Pecchinoui Luigi, nato il 7.4.1 893 a Livo rno, com mercia nte; Rombo Delia, nata 1'8.8. l9 14 a Livorno. impastatrice. Serafini Velia, nata l' 1.6.1 908 a Montiano (Grosseto). fornaia. Per tutti i suddetti nominativi il Procuratore Generale, Francesco Dessy, non riscontrò nella denu nzia inoltrata nei loro confronti gli estremi di alcun reaLo. NOTA: Cancelli Manlio ven ne sottoposto a procedimento penale. insieme con altri imputati, dalla Procura del Tribunale di Livorno per il reato di sottrazione al normale consumo cli carbone coke, ai sensi dell'art. 3 della Legge 8.7. 194 1 n. 645. Proced imento tras messo alla Procura Generale del T.S.D.S. Il Gi udice Istru ttore Capo Fernardo Verna ordina. con sentenza del 9.7. 1942, la separazione del procedimento iniziato nei confronti di Canee.lii Ma nli o e di al tri coimputati della Procura Generale del T.S.D.S. e trasmette gli atti ciel secondo procedimento iniziato nei confronti di Cancelli Manlio alla Procura del Tribunale di Livorno.


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SENTENZA N . 579

Reg. Gen. n. 1113/1942

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TERZ A PARTE: SENTENZll PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELIHI COMUNI

TRlllUNALE SPECIALE PER I.A DI FÉSA DELLO STATO

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero- Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Genernli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio. Al visi Alessandro. Fioretti Eugenio. Giudici Consoli M. V. .14.N.: D'Alessandro Italo, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Paroni Alfredo, nato il 4.5. 1902 a Calcinai.O (Brescia). carrettiere. detenuto dal 6.2. 1942. IMPUTATO a) del deli tto di cui alrart. 628 cpv. C.P. per avere in Montichiari (Brescia) la sera del 6.2.1942, immediatamente dopo la sottrazione di Kg. 50 di malto e kg. 50 di lievilo da un noto furgoncino. appartenente come la merce suddetta, a Rossi Domenico, adoperata, per assicurare a se l'impunità, violenza al Rossi medesimo percuotendo in varie parti del corpo con conseguenza di lesioni guarite nel termine di giorni 14 senza postumi, con l'aggravante di cui all'art. 61 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6.1940 n. 582 per avere profittando delle circostanze dell'osc uramento dipend~nte dallo stato di gue1Ta con l'aggravante di cui all\u-L. 6 1 n. 6 C.P. per avere commesso iI reato durante la latitanza essendo colpito da mandato di cattura per un precedente reato; b) del reato di cui all 'art. 582 p.p. C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo cagionato a Rossi Domenico lesioni guari te nel termine di giorni 14, coll'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 C.P. in relazione all' art. 6 1 n. 6 C.P. (come sopra specificato).

zione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giustizia e di preventiva custodfa oltre a ogni altra conseguenza di Legge. P.Q.M. Visti e applicati gli artt. 628 cpv., 582 p.p. C.P. con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 C.P. i11 relazione all'art. l della Legge 16.6.1940 n. 582, 23, 29. 73, 99. 228. 229, 31 1. 65 C.P.: 274, 488 C.P.P. DICHlARA Paronj Alfredo colpevole dei reati ascri lligli con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 C.P. concendogli il beneficio della diminuente prevista dagli artt. 3 ll , 65 C.P. ed operato il cumulo delle pene lo condanna alla pena complessiva di 25 anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giustizia e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 3.9. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 n. 136) la Corte di Appello di Brescia. con senten,.a emessa il 6.8.1946, ha riformato nella pena, la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 3.9.1942 condannando Paroni Alfredo alla pena complessiva di 6 atmi di reclusione e J 0.500 lire di multa. Pertanto Paroni Alfredo, detenuto dal 6.2.1 942, ven ne scarcerato, per espiata pena, il 6.2.1948.

OMISSIS · Il Paroni asserì, a sua giustificazione, confermando la versione data al Giudice fsLru ttore e in dibattimento, di avere trovato per strada i pacchi dei quaJj si era impossessato al momemo in cui venne fermato dal Rossi.Tale versione si è dimostrata in contrasto con la condotta del giudicabile, in quanto, presentatosi il Rossi, cd affermandone la proprietà, egli , se effettivamente avesse rinven uto i pacchi avrebbe dovuto restitui rgli o quanlo meno pretendere la dimoslrazione che appartenevano al Rossi e non già limitarsi ad affermare che i pacchi erano propri e riconere alla violenza conlTO il Rossi. Inoltre quest'ultimo negò in modo categorico di aver potuto lasciare cadere lungo la strada i pacchi per non averli bene assicurali sul motofurgoncino. I pacchi erano incassati bene e potevano essere tOl ti solamente con le mani. E, infine, contestato al Paroni che i pacchi a lui rivenuti erano soltanto una parte cli quelli sotu·aui, egli finì col dire che si doveva guardare bene nelle vicimmze e si sarebbe trovalo il ri manente dei pacchi, rifiutandosi di dare qualsiasi altra indicazione, lasciando con ciò supporTe che egli, o aveva avuto un complice, o aveva nascosto nelle vicinanze una parte dei pacchi rinvenuti. Pertanto la sottrazione di LUUj i pacchi deve attri buirsi al Paroni che se ne è appropriaLO durante il tem po in cui il Rossi.si è intrattenuto in casa dell'amico Este Enrico, lasciandoli 1110111enranearnente incustoditi.'E poiché lo stesso Paroni, immediatamente dopo il furto, ha adoperato violenza contro il Rossi procurandogU lesion.i che sono guarite in l4 giorni. egli si è reso colpevole dei reati rubricatigli ai sensi degli artl. 628 I O cpv. e 582 p.p. con l'aggravante prevista dall 'art. 6 1 n. 5 C.P. in relazione al l' art. I della Legge l 6.6.1940 u. 582. E poiché il Paroni risulta già condannato per lesioni e f orli gli viene contestato in udienza la recidiva prevista dall'art. 99 C.P.

OMlSSIS Il Collegio Jitiene giusto infliggere le seguenti pene: per il disposto dell'an . 628 cpv. C.P. in relazione alla citata Legge speciale del 16.6 .1 940 n. 582: ventiquattro anni e tre mesi di reclusione e per iI reato previsto dall'art. 582 p.p. C.P in relazione alla suddetta Legge speciale: no ve mesi. Ed operato il cumulo delle pene condamuu·e il Paroni alla pena çomplessiva di 25 anni di reclusione, con la interdì-

SENTENZA N. 596

Reg. Gen. n. 878/1942

li Tribunale Spec.iale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffin i Mario -Luogoteneme Generale della M.V.S.N. Giudice Rela1ore : Milazzo Gioacchino- Procurawre Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto, Colizza Ugo, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. VS.N.: Alvisi Alessandro, Palmeti Gaetano.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa contro: Paglayen Giacomo, nato il 4. 11.1887 a Zara, negoziante. Detenuto dal 9.6.1942 TMPUTATO del reato di cui ali ' art. I della Legge 8.7 .194 l n. 645 per avere occultato, non inserendola nel!' inventario e tenendola nascosta, una ri levante quantità di tessuti, foderam i, biancheria, filati cucirini ccc., parte dei quali ha venduto senza punteggio, sottraendo tali merci al normale consumo, allo scopo di cagionare la deficicn:rn e l' aumento del prezzo. Reato accertato in Zara nel maggio 1942. OMISSIS P.Q.M.

Visti gli artt. 3. 11 . 14 Legge 8.7.1 941 n. 645; 29, 230 C.P.; 488,274 C.P.P DICHlARA Paglayen Giacomo responsabile del reato di cui al I cpv. dell' a1t. 3 della Legge 8.7 . 194 l n. 645 O


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DrFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZli\T E DAL T.S.C>.S. PER I DELJTTI COMUNI

e, così modificando parzialmente rubrica, lo condan na alla pena di anni 15 di reclusione, li re 50.000 di multa, alle spese di processo. alle spese di manteniment.o du rante la custodia e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ordina che la sentenza sia pubblicata per estratto nel giornale della Dalmazia. Roma, 4.9. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente eclei Gi udici.

DICHIARA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

II l 7.2. J 944 Poglayen Giacomo ve nne sca,!cerato dalla Casa cli Reclusione cli Viterbo a seguito di «ordine del Comando Militare Tedesco». Detenuto dal 9.6.1942 al 17.2. 1944. Con Ordinanza emessa j J 9.3.1954 il T1ibunale Militare Territoriale di Ro ma concede a Poglayen Giacomo il benefi cio dell 'amnistia di cui al D.P. 19.12.1953 n. 922 (an. I , lettera b) e, pertanto, dichiara ce·ssata l'esecuzione della pena infliua dal T.S.D.S. con sentenza del 4.9.1942.

Rcg. Gen. n. 854/1942

SENTENZA N. 597

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Tomacci M.a,i a Raffaella responsabile dei reat i di cui agli artt. 8 l C.P.. 3 p.p. Legge 8.7. 1941 n. 645. 81 c.p. e 9 della Legge 8.7.1941 n. 645 e 8 I, 624. 625 n. 7 C.P. e, così modificando rubrica la condanna complessivamente alla pena di anni sei di reclusione. a lire quindicimila di multa, alle spese del .rroce:so, alle spese per il ma ntenimento du rante la custodia e alla interdizione te rnpor~nea dai .pubblici l'.fflc1: Dichiara che non è provata la reità del l'vlaiorano Iv1ichele e lo assolve per msuffic1enza di prove dai reati ascrit.li!! li. Ordina che il Maiorru10 sia posto in (ibe1tà se non detenuto per altra causa. Ro;;rn, 4.9.1942 -Anno XX. Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. M;iorano Michele - deLenuto dal L7.6.J 942 - viene scarcerato il 4.9.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Nei confront i di Tornacci Maria Raffaella il T.S.D.S. dichiara. con Ordinanza del 4.1 . l 943. condizionalmeme condonati 2 anni di reclusione e lire 2.000 di multa per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 17. I O. 1942 n. I 156. Pertanto la Tomacci, de tenu ta dal 17.6.1 942 av rebbe dovuta essere scarcerata dal Carcere Giudiziario di Teramo ove era stata tras fcriLa dalla Ca.sa di Rec lusione di Perugia il 9.7. L943. il 17.6.1946. Però una Speciale Commissione addetta alla revisione della posizione dei dete nuti (Commissione istituita dal Ministero dell'Interno con disposizioni emanate 1· 1.1.2.1944) ordinò la liberazione di Tomacci Maria RaìTaella che venne scarcerata il 7.3.1 944. Detenuta dal 17.6. 1942 al 7.3. 1944.

U Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Ma1io - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/arare: Milazzo Gioacchino - Procuratore Milirnre del Re lrnp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Rossi Um berto, Cisotti Carlo, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. \I.S.N.: Palmieri Gaetano, Al visi Alessandro. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Maiorano Michele. nato il 20.5.J895 a Napoli. impiegato. DeLenuto dal [7.6.1942 Tomacci Maria Raffaella, in Maiorano, nata il 1.3.1892 nata a Gravina d.i Puglia (Bari). possidente. Detenuta dal 17.6.1942 rMPUTATI Il primo: a) del reato cli cui agli artt. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 e 6 111. 8 C.P. per avere antecedentemente al J2.6.1942, in Gra vina di Puglia, sottratto al normale consumo di verse quanti tà di generi annonari, commettendo il fauo mediante inde bito uso di tessere annonarie intestate a deceduti ed a richiamati, delle quali aveva la consegna quale addetto all'ufficio dello stato civile ed incaricato della formazione e conservazione delle tessere medesime; b) del reato di cui agli ,U'tt. 3 della Legge 8.7.1 941 n. 645 e 5 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 per avere, successivamente al 12.6.1 942. commesso lo stesso fatto sopracitato con abuso della sua qualità di adde.tto all'ufficio annonario di Gravina di Puglia. La seconda: a) di concorso nei reati a.scritti al Maiorano l\1ichele, ai sensi dell'rui. l l OC.P., per avere posi.O in uso le tessere annonru·ie, sottratte insieme al l'vlaiorano, suo marito, dall'ufficio annonario di Gravina di Puglia: b) del reato di cui agli artt. 81 C.P. 9 p.p. della Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere vendu to in Gravina di Puglia, nelle stesse circo.stanze di tempo contingentati e tesserati a prezzi fortemente maggiorati. OMISSIS P.Q.M. Visci gli artico.li sopra citati 14 Legge 8.7.194 1 n. 645; 29, 73 C. P. ; 488,274,479 C.P.P.

SENTENZA N. 605

Reg. Gen. n. 1018/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudice Console Generale M. \~S.N. : Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N : Palrneri Gaetano, Alvisi Alessandro, Bergamaschi Carlo, Rosa-Ul.iana Riccardo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Buccolieri Salvatore, nato il 23.2. 1925 a Manduria (Taranto), contadino. Detenuto dal 26.6. L942 IMPUTATO a) del delino p. e p. nell'art. 2 della Legge 8.7. 1941 n. 645 per avere in Manduria iI 26:6. 1942. distruggendo, mediante incendio, un am masso di covoni di grano e di avena postJ nell' aia d1 De . . Amicis Giuseppe. cagionato grave nocumento all'economia nazionale; b) del delitto p. e p. nell'art. 423 p.p. C.P. per avere in ]'vlanduria il 26.6. 1942, cagionato un incendio sull' aia di De Amicis Giuseppe; e) ciel delitto p.p. nell'art. 8 1, 368 C.P.. per avere in Manduria. con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nei giorni 27 e 28 gi ugno 1942, con denunzia .:1 1 Comandan te )a Tenenza dei Carabinieri Reali del luogo, incolpato Di Noi Pietro dettO Vergara e Duggcnto Gregorio che sapeva innocenti, dei reati di incendio, di distruzione di prodotij agricoli, ed il Di Noi anche del deli tto cli minaccia.


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TRIBUNALE SPF.CIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S. PER I DELITTI COM UNI

OMISSIS

a) cessata per amnistia l'esecuzione di due anni di reclusione inflitta per il reato di cui all'an. 423 C.P: b) condonati condizionalmente per indulto tre anni di recl usione inflitti per il reato continuato d1 c·ui all'art. 368 C.P.: c) determina la residua pena in anni quindici di reclusione, ferma restando la interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e la misura di sicurezza della libertà vigilata. ln data 6.3. 1945 il Direttore della Casa di Reclusione di Noto (S iracusa) comunica «che, in data odierna, è qui deceduto Buccolieri Salvatore detenuto dal 26.6. I 942». Pertanto il Tribu11alc Militare Territoriéile di Roma dichiara, con Ordinanza del 9. 11.1963. estinta. per morte del reo, la pena inflitta a Buccolieri Salvatore dal T.S.D.S. con sentenza dell'8.9. I 942.

Al 'od ierno dibattime nco. per le dichiarazioni rese dall'imputato e per le deposizioni rese dai testimoni è stato accertato quanto segue. Nel pome1iggio del 26.6.1942 - XX, in contrada Macello del Comune di Manduria e precisamente nell'aia di De Amicis Giuseppe, in prossimità della strada Manduria. si sviluppava un incendio di notevole entità, in seguito al quale andavano quasi completamente distrntti 961 quimali di grano. 269 qui nrali di avena e un quintale di orw appartenenti a 161 agricoltori . qui ntali che erano stati ammassati in covoni per la trebbiatura. A segui to di immedfate indagini effettuate dai carabinieri rimase accertato, per dichiarazione resa dal giovane Brunetti Michele, che poco prima del l' incendio era stato visto nell'aia di De Amicis Giuseppe. in atteggiamento sospetto. il giovane Buccolieri Giuseppe. Nell'inre1Togatorio reso ai carabinieri il Buccolieri dich iarò di aver visto sul posto dell' incendio Di Noi Pietro. detto Vergara, il quale, vistosi scoperto, lo av rebbe minacciato con la frase: «Vattene via e non dire niente a nessuno che mi hai visto in mezzo ai covoni, se no guai a te» e nel pronunziare la suddetta frase avrebbe anche mostrato un coltello con una lunga puma. 1n un secondo interrogatorio il Boccolieri accusò, come mandante del delitto dell'incendio - del quale confessò di essere stato l'autore - Duggento Gregorio il quale gli avrebbe dato una sigaretta accesa per provocare il fuoco ed egli avrebbe eseguito l'incarico.

OMISSIS ln un successivo interrogatorio il Buccolieri escluse di essere stato istigato da altri e confessò di avere provocato l' incendio su istigazione del proprio padre Buccolieri Giuseppe. Buccolieri Giuseppe venne arrestato, ma il giorno successivo all'arresto Buccolieri Giuseppe si suicidava, mediante impiccagione. nella camera di sicurezza e il Giudice Istruttore dic h.iarava, con sentenza del 30.7. 1942, di non doversi procedere nei confronti di Buccolieri Giuseppe «per mmte del reo». 011ISS1S

SENTENZA N. 606

Reg. Gen. n. 1200/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della IVI .Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Alvisi Alessandro, Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciato la seguente:

Jl Collegio, pertanto, ritiene che a provocare l' incendio fu il minore Buccolieri Salvatore indottovi dal proprio padre. Nei fatti commessi il Tribunale ravvisa tutti gli estremi giuridici dei reati conte-

SENTENZA

stati ritenendo. però. che nel caso in esame ricorre l'ipotesi prevista dal capoverso dell'ai1. 2 della Legge annonaria 8.7.1941 n. 645. li Collegio ritiene. inoltre. ritiene conforme a giustizia concedere a Buccolieri Salvatore oltre all'attenuante della minore età prevista daJJ'art. 98 C.P. anche l'attenuante prevista dall'ultimo capoverso del!' art. 114 C.P. Pertanto commisurando la sanzione alla gravità del fatto il Collegio ritiene giusto infliggere a Buccolieri Salvatore la pena complessiva di venti anni di reclusione, risultan te dal cumulo di 15 anni per il reato di cui al capoverso dell"art. 2 della Legge annonaria, di 2 anni per il reaLo di incendio di cui all'art. 423 p.p. C.P. e cli 3 anni per il reato conLinuato di calunnia di cui agli articoli 368 e 81 C.P.

Nella causa contro: Mestici Domenico, nato 1· 11.7 .1 922 a Roma, impiegato di urn ista postale in servizio presso l'Ufficio postale di Roma-Ferrovia, detenu to dal 30.7. I942.

P.Q.M. Letti e applicati gli artt. 2 cpv. Legge 8.7. I 941 n. 645; 423 p.p. 8 l. 368, 98, 11 4 u.p., 73, 225 C.P.; 274 e 488 C.P.P. DICHIARA Buccolieri Sal vatore responsabile del reato di cui al capoverso dell'art. 2 della rubricata Legge anr1onaria, così modi ficata l' imputazione di cui alla lettera a), e degli al tri reati addebitatigli e con le auenuanti di cui agli arti. 98 e 114 u. cpv. C.P. e cumulate le pene lo condanna ad anni veoti di reclusione con la conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva ordinando, inoltre, che sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 8.9.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 17. l 0. 1942 n. 1156 il T.S.D.S. dichiara con OrdiJ1anza del l9.12. 1942:

I11PUT;\TO del deliLtO previsto dagli ant. 81 e 315 C.P. in relazione alrart. 9 del R.D.L. I l.6.1942 n. 584 per essersi appropriato in Ro ma nella sua qualità di diurnista postale in servizio presso l'Ufficio Poste di Ro ma-Ferrovia. con pi~1 azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, da epoca imprecisata fino al 29.7. 1942 di oggetti vari contenuti in corrispondenza e appartenenti ai relati vi destinatari. OMISSIS ll 29 (uolio 1942 il M,u-esciaJlo Scorsino Gi useppe del reparto milizia postelegrafonica di Ro ma sorprende,~ J" impiegaLO diurnis ta postale Mestici Domenico, addetto all'Ufficio Poste-FeJTovia. mentre, lacerava da un lato la busta di una lettera, asportandovi dal foro praticato un oggetto che poi occultava rapidamen te in una tasca dei suoi pantaloni. Il Mestici. che da tempo era sottoposto a sorveglianza per sospetto di infedeltà ai suoi doveri, fu trovato in possesso di una sigaretta estera, di un braccialietto in filagrana di metallo e di quattro francobolli e che la lettera da lui manomessa era diretta alla Sig.ra Biccotti Giuditta e spedita dal soldato del Genio Biccotti Giuseppe - Posta Mi litare 11.

OMISSIS In udienza il Mestici ha ammesso di aver manomesso soltanto la lettera spedita da l geniere Biccotti. l n dibattimento non sono emersi elementi in base ai quali si potesse ritenere che il Mestici avesse manomesso altra corrispondenza dire tta a militari o proveniente da militari. Né i testi Mestorino Domenico, Scorsino Giuseppe e Sinibergbi Fernando hanno potuto seriamente dimostrare che il Mestici avesse manomesso al tra corrispondenza.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Oll'E'.:,A DELLO STATO

T ERZA PARTF,: SENTENZE PRONUKZlATE Dt\ l. T.S.D.S. PER J DELITTI COMUKI

Pertanto il Collegio ritiene c he il Mestici debba essere dichiarato responsabi.l e del reato di cui all'art. 315 C.P. in relazione all'art. 9 del R.D. l I .6 .1 942 n. 584, ma senza la circostanza della continuazione (art. 8 J C.P.). ll Collegio ritiene. inoltre. che il fatto s ia cli lieve entità e che sia appLicabile l· attenuante pre vista dall 'art. 31 l C.P.

lMPUTATI

P.Q.M. Letti e appl icati gl i articoli 3 I 5 C.P. in re laz ione all' art. 9 de l R.D.L. 11.6.1942 n. 584. 3 1l , 29 C. P ; 274 e 488 C.P.P.

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Troiano e Caliendo del de li tto cli cui agli arti. 110. 3 14, 8 I C.P. e 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per avere, in concorso fra loro, con atti esecutivi di un medesimo d isegno criminoso, d istratto a proprio profitto fino al 17.6.1942. un numero i mprecisato di tessere annonarie dall'Uffic io Comunale di Teano, con abuso della lo ro qualità di impiegali del suddetto Ufficio. Mauro, M an fel lotw e D'Amelio del deli tto di c ui agli aru 110 C.P e 2 2° c pv. del R .D.L [1.6. 1942 n. 584 per avere, in concorso tra loro. acquistato le tessere annonari e di cui sopra al lo scopo di fame commercio. In Teano e a Napoli.

DICHJARA Mcstici Domenico responsabile del reato ascrirtogli in rubrica, esclusa la eircostanza della continu azione e con la dimi nuente di cui all'art. 3 11 C.P. lo condan na a sei ann i di reclusio ne e lire duemila cli m ulta con la conseguente inLe rdizionc perpetua dai pubblici uffic i. nonc hé al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma. 8.9. 1942 - An no XX. Seguono le firme ciel Preside nte e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il Direttore della Casa di Reclus ione d i Volterra com unica, in data I 0.7. l 945. c he Mes tici Domenico. detenuto dal 29.7. 1942. «il 2.7. 1944 fu posto illegalme nte in li bertà a causa deg li eventi bellici svoltisi per la li berazione di Vo lterra». 11 Tribunale M ilitare Terriiori ale d i Roma dichiara, con Ord inanza de l 26.9. 1945. co ndinzionalmen te co ndonati tre anni d.i reclusione e 1· intera pena pecuniaria per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.4.1944 n. 96. In sede di giudizio d i rev isio ne speciale (D.L.L. 5. I 0.1 944 n. 3 I 6) la Cone d i Appello di Roma riduce. con sente nza de ll ' l l . 1. 1946. la pena ad anni 2 d i re lcusione e lire 800 di multa co nfe rmando la concessione de l condono concesso da l Tribunale Mi litare Terri toriale di Roma. Pertanto lvles ti ci Dornenico non deve essere tratto in arresi.o perc hé la pena inflitta dalla Corte d 'Appello di Ro ma è stata già dichi arata condonata da l Tribunale Militare Ten-i toriale di Roma.

Reg. Gcn. n. 946/1942

SENTENZA N. 607

Il Tri bunale Speciale per la Difesa dello S tato composto da: Presidente: Griffin i .Mario - Luogotene nte Ge ne ra le della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore M ilitare de l Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S. N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Pompili Torello, Peri llo Emilio, Pasqualucci Renmo, Calia Michele. ha pron unciato la seguente:

OMISSIS Con atto di accusa del 4.8.1 942 il Pubblico Minis tero rinviava al giudizio di questo Tribunale Speciale gli impiegati Troiano Enrico e Caliendo Lui gi perché, in concorso tra loro, con atti esecutivi di un medesi mo disegno crimi noso, avrebbero dis trailo a proprio profitto e fi no al I 7.6.1942 un numero imprecisato di tessere annonarie dal Co mune di Teano, co n abuso della loro qualità di im piegati del suddetto Co mune . Con lo stesso arto d i acc usa ven nero rinviat i a giudiz io anche Mauro Ellore, Manfellotto Vi ncenzo e D' Amelio Fra ncesco perché, in concorso tra loro, avrebbero acqui stato le lessere annonari e allo scopo di farne commercio. OMISSIS Anche in dibattimento sono stare confermate le accuse raccolte nella fase istruttoria nei confronti di Tro iano, Caliendo e Ma uro, i qual i hanno confessato d i aver commesso i del ini loro addebitati. Pertanto accertata e affermata la responsabilità penale dei suddetti imputati ed esaminme le risultanze dibattimentali e le richieste ino ltrate dalla difesa e tenu ta presenta la particolare natura dei reati commessi in momenti diffici li p er la Nazione in guerra, il Collegio ritiene co nforme a giustizia di inlliggere le seguenti pene. A Troiano e Caglie ndo IO anni e lire L0.000 di m ul ta ciascuno e a Mauro 5 anni e lire 5.000 di mu lta. con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigi lata, co n il pagamento in solido delle spese di giud izio o ltre a ogni altra conseguenza di Legge. Nei confronti di Ma nfellotto Vince nzo e D' Amel io F rancesco non è stato raccolto ness uno elemento specifico d i accusa per confermare c he abbiano partec ipato all'acq ui sto delle tessere annonarie per farne commercio . Pertanto il Tri bunale ritiene giusto assolverli per insufficienza di prove e ordinare la loro immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa. P.Q.M. Visti e app licati gli artt. 110,624, 625 n. 7 u. cpv. e 6 1 n. 11 C.P.: 2 e 8 R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 23, 29, 228 C .P.; 274. 479. 488 C.P.P. DlCJ-I IARA assolti per ins ufficie nza di prove Manfellotto Vincenzo e D ' Amelio Francesco dal reato loro addebitato. ordinando che vengano immediatamente scarcerali se non dc.:tenu!i per altra causa.

RITIENE SENTENZA Nel la causa contro: Tro iano Enrico, na to il 3 L.3.1915 a S. Maria Capua Vetere (Napoli), impiegato comunale, dete nuto da l 2.7. J 942; Caliendo Luigi. nato il 28.4.19 12 a Teano (Napoli). imp iegato co munale, detenuto dal 16.7. I 942; Mauro Ettore, nato il 16.2.1909 a Napoli operaio, detenuto dal 18.6.1942; Manfellotto Vincenzo, nato I' 11.7.1900 a Napoli. meccanico, detenu to dal 18.6.1942; D' Amelia Francesco, nato il 1.7. 1906 a Napol i, openi io, detenu to dal 18.6. 1942.

Mauro Ettore colpevole del reato previsto da l]'an. 2 cpv. del R.D.L; 11.6.1942 n. 584 e Troiano En rico e Caliendo Luigi colpevo li del reato di cui ag li artt. 624, 625 n. 7 u. cpv. e 61 n. J I C.P. e 8 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 - così mod ificato il capo di accusa loro addebitato - e condan na Tro iano e Calie ndo ad anni 10 e lire 10.000 di m ulta c iascuno, e M auro ad an ni 5 e lire 5.000 di multa. Tutti con la reclusione, con la in terd izione perpetua dai pubblici uffici, con la libe1tà vigilata, con il pagamento in solido delle spese d i giudizio, con il pagame nto delle spese di preve nti va custodia olLre ad ogni altra conseguenza d i Legge. Roma. 9.9. 1942 - An no XX.


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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. PER l DELITTI COM UNI

Seguono le firme del P residente e dei Giudici. Manfellotto Vincenzo e D ' Amelio Vi ncenzo, detenuti dal 18.6.1942, vengono scarcerati il 9 .9 . I942 . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Troiano: il Direttore della Casa Penale di Yo lLerra comunica, in data 15.6. 1945, che Troiano E nrico «fu posto illegalmente in libertà a causa deg li evenLi bellici svoltosi per la li berazjone di Vo ltena il 2.7.1944». A seguito di ordine di carcerazione emesso dalrU fficio del P.M. dei Tribunali Militari cli Guerra Soppressi i l 6.2.1946 Troiano Enrico venne tratto in arresto il J 7.2. 1946 e rinchiuso nel Carcere Giudiziario di S. Maria Capua Yete re. Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. 1944 n. 96 il Tri bunale Militare Tenito,iale di Roma dichiara, con Ordin anza del 1.4.1946, condizionalmente condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa. n 15.6.1946 Troiano Enrico venne scarcerato dal Carcere Giudiziario d i S. Maria Capua Ve tere per concessione del beneficio della liberazione condizionale ordinata dal Gi ud ice d i Sorveglianza del Tribunale d i S. Maria Capua Vetere ai sensi dell'mt. 7 del la Legge 9.7.1 940 n. 924. Poiché ne ll'a1t. 2 del D.P. 8.5.1947 n. 460 viene prevista la concessione dell'amnistia per i reati per i quali venne disposta la sospensione dell'esecuzione della pena il Tribunale Militare Territoriale di Roma d ichiara, con Ordinanza del 21.10. 1947. cessata, per interven uta am nistia, l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie inflitte .i Troiano Enrico dal T.S.D.S. con sentenza del 9.9.1942. Caliendo: il 4.6.1944 venne sc.u·cerato, per i notì eventi bellici, dal Carcere Giudizi.ufo di Roma. Per effetto dei provvedimenti di clerncnza emessi con il R.D. 5.4.1 944 n. 96, con il D.P. 22.6.1946 n. 4, con il D.P. 23. 12.1949 n. 930 e con il D.P. 19. 12. 1953 n. 922 il Tribunale Mili tareTenitoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 6.6.1956, condonata l'intera pena pecuniaria e otto anni di rec lusione. Con successiva Ordinanza emessa il 22.9.1 959 i l Tribunale Mi litare Territoriale di Roma d ichiara condonata la residua pena di un mese e 12 giorni di reclusione per effetto di quanto stabilito nel penultimo comma dell'art.'2 del D.P. 1 I .7.1959 n. 460. Mauro: a seguito dei noti eventi bellici venne sc;arcerato. in data imprecisata del settembre 1943 dal Carcere Giudiziario di Napoli. Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il D.P. del 23.1 2. I 949 n. 929 il Tribunale Mili tare Territoria le di Roma dichiara, con Ordinanza del 6.6. 1956. condonata la residua pena da espiare.

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IMPUTATI Ambedue: del delitto di cui ali' ait. 110 C.P. IO della Legge 8. 7. l 941 n. 645 per avere in concorso fra loro sottratto al normale consumo, med iante vendita c landestina, omessa compilazione di inventaiio, omessa tenuta del libro di carico e scarico, ingenti quantitativi di tessuti e cli coperte. l i primo inoltre: del delitto di cui a ll'art. 9 de lla Legge predetta per avere venduto a prezzo maggiorato. Accertato in Milano il 30.5.1942. OMISSIS Dalla suesposta narrativa si rileva, in modo chiaro e indubbio, che entrambi i giudicabili hanno violato la Legge sul blocco dei tessuti sottraendo al normale consumo una certa quantità di merci, inferiore però a que lla contestata. Nella fattispecie della loro aui vità criminosa il Tribunale ravv isa la configurazione giuridica cli reato previsto nel capoverso dell 'articolo 3 della Legge 8.7.194 1 n. 645. Fontana, poi, si è anche reso colpevole de.I reato previsto e punitO dall'articolo 9 della stessa Legge m quanto ebbe a vendere merce e a prezzo maggioratO. Pertanto accertata e affermata la responsabilità dei due giud icabili. esaminate e vag liate tutte le 1isultanze dibattimentali nonché le richieste difens ive e tenuta presente la natura parti colare dei reati commessi in momenti diffici li per la Nazione in guerra il Collegio ritiene conforme a gi ustizia infliggere le seguenti pene. Per il disposto degli artt. 110 C.P. e 3 cpv. della Legge 8.7.1941 n. 645 a Fontana 12 anni e lire 30.000 di multa e a Boschetti 8 anni e lire 15.000 di multa e a Fontana, inoltre, ai sensi del l'aiticolo 9 della citata Legge 3 anni e lire 20.000 di mu lta. Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) condan~ nare complessivamente Fontana alla pena di J 5 anni di reclusione e lire 50.000 cli multa e Bos_chett1 alla pena di 8 anni di rec lusione e lire l 5.000 di multa. Entrambi con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la li bertà vigi lata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio. con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre a ogni altra conseguenza d i Legge.

U

P.Q.M. Visti e appl icati gli artico li J IO C.P. e 3 cpv. Legge 8.7.1 94 1 n. 645; 23, 29. 73,228.229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA

Reg. Gen. o. 743/1942

SENTENZA N. 608

Il Tribunale Speciale per la Difesa de llo Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Coliaa Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: PompiJj Torello, Peri Ilo Emilio, Pasqualucci Renato. Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Fontana Fernando, nato il 23.5. 1909 a Milano, prop,ietario del l'industri a tessile «Va l d'Adige». Detenuto dal 15.5.1942 Boschetti G iordano Bruno, nato il 6.8.1909 a Verona, rappresentante di commercio. Detenuto dal 23.5. 1942

Fontana Fernando e Boschetti Giordano colpevoli de l reato cli cui all'art. 11Oe 3 cpv. Legge 8.7. 1941 n. 645 - modificando in tal senso il capo di accusa - e Fontana, inoltre de l reato punito dall'art. 9 della stessa Legge. Ed operato il cumulo de lle pene condanna, complessivamente, Fontana ad anni 15 e lire 50.000 di multa e Boschetti ad anni 8 e lire 15.000 di mu lta. Entrambi con la reclusione, con la interdizione perpetua dui pubblici uffic i, con la libe1tà vigilata. con il pagamento delle spese di giudizio, con H pagamento del le spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza d1 Legge. Roma. 9.9.1942 - Anno XX. Seguono.le firme de l Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Fontana: si associa a una istanza di grazia inoltrata da lla moglie il 20.1 2 .1 942. Con Decreto cli grazia de l I0 .2 . 1944 viene concesso iI condono condizionale della res.idua pena da espiare e, pertanto. Fontana Fernando viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Parma il 13 .2. I944. Detenuto dal 15.5. 1942al 13.2.1944. Boschetti: si associa a una istanza di grazia inoltrata da lla moglie il 23. 11.1942. Con Decreto cli grazia de l 28.3.1944 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Boschetti viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Padova il 2.4.1 944. Detenuto dal 23.5.1942 al 2.4. 1944.


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T RI BUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 921/1942

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TERZA Pf\RTE: SFNTENZF. PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER l DELITTI COM UN I

SENTENZA N. 610

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presiden1e: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Miljtare del Re Jmp. Giudice Console Generale lv/. V.S.N.: Rossi Um berto. Giudici Consoli 1Yl. V.S.N.: Di Pasquale Italo. Pompi li Torello, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa comro: Rarnj Adelmo, nmo 1'8.6.1906 a Grizzana (Bologna); ZannellaAlberto, nato il 2.10.1904 a Fondi (Littoria). Entrambi vigi li urbani nel Comune di Bologna. Entrambi detenuti dal 2.7.J.942

SENTENZA N. 614

Reg. Gen. n. 1319/1942

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Tringali Casanuova An tonio - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Re/cuore: Lanari Piero - Procuratore Militare ciel Re 1mp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Alvisi Alessandro. Leonardi Nicola. Rosa-Uliana Riccardo. Pasqualucci Renato, Ca.lia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Costanzi Giuliano, nato il 15.2. 19 13 a Mi litello (Catania). autista. Detenum dal 27 .7. J942. IMPUTATO

Dal facto che è risul tato accertato e provato in diball.imento Li Collegio ravvisa gli estremi del reato di cui all' art. 3 della Legge 8.7.1 941 n. 645 aggravato per quanto dispone l'art. 5 in relazione all'art. 4 del R.D.L. 11.6.1 942 n. 584, anziché quelli del contestato reato di concussione; e in tal senso ritiene di dovere modificare il çapo di impurnzione.

a) del delitto di cui agli artt. 575, 576 n. 2. in relazione agli artl. 6 1 n. 2 e 5 C.P.. l O della Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere in ugro di Lemini (Siracusa). il 27 .7 . 19.42. per assic urare a sé il profitto di kg. 220 di rarina sottratta al normale consumo, mentre guidava una macchina automobile a grande v~locità, nell'attraversare un post.o di blocco stradale. volontariamente inves tito il milite Lombardo Francesco, che gli aveva fatto cenno di fermare, cagionandone la morte irnrnediaca. Con l'aggravante di avere profi ttato delle circostanze di luogo. di tempo e di persona che, a causa della guerra, limitavano le condizioni di difesa del milite Lornbardo: b) del del iuo di cui all'mt. 3 p.p. della Legge 8.7. !941 n. 645 per avere in Calcagirone (Catania), in data anteriore e prossima al 27.7.1942. soctrallo al consumo normale kg. 220 di farina di grano: c) delta contrav venzione all'art. 12 p.p. della Legge 8.7. 194 1 11. 645 per avere in Caltagirone. nelle stesse circostanze specificate sul b) violato le nonne legislative e regolamentari circa l'acquisto. il commercio e il trasporto della farimi suddetta.

OMISSIS

OMISSIS

P.Q.M.

Dal contenuto dell'atto cli accusa si rileva che il Comando della Stazione dei CC.RR. di Lentini. con processo verbale del 1. 8.1942, rife ri va che verso le ore 5.30 del 17.7. I942, le Camice Nere Sferrazza Umberto e Lombardo Francesco. collegate al posto di blocco sullo stradale elle dal bivio Caltagirone-Scordia porrn verso Catania, con lo scopo di fermare i veicoli di ogni genere percorrenti la strada, e di controllare se vi trasportassero grano o cereali soggetti alla disciplina degli approvvigionamcmi. avevano visto una automobile che era sbucata dalla curva del suddetto bivio, situato ad oltre 80 metri dal posto di blocco. e che a tulla velocità prosegui va verso Catania. I due militi, mediante segnaluzioni luminose fatte con una lampadina elettrica tascabile, ed agirnndo le braccia, recero immediatamente segno all' autista di fermare. L'autista. però, non rallemò neppure la corsa. e soltanto quando si trovò con l'automobile a circa 15 metri dal posto di blocco e vide che uno dei mili ti. Lombardo Francesco. si era spostato sulla sinistra. evidentemente per impedirgli di continuare la sua corsa, sterzò verso lo stesso pumo ove si era portato il milite e lo investì. Lil camicia nera venne sollevata e trasportata per alcuni metri dalla macchina; venne immediatame nte soccorsa dal compagno srerrazza Umberto, rna già si trovava in condizioni pietosissime. L'automobile si fermò a circa venti metri dal luogo dell' investimento. Il povero Lombardo venne, dopo qualche tempo. collocato su un'altra macch.i11a di passaggio e trasportato all'Ospedale cli Catania, ove però giunse cadavere; aveva riportato lesioni multiple al viso. alla fronte, al cuoio capelluto. alle mani e alle gambe. Venne accertato che la causa della morte fu una commozione cerebrale e viscerale traumatica dovurn all'investimento.

IMPUTATI di concorso jn concussione aggravata (art. 110, 317 C.P. in relazione all 'art. 4 del R.D.L. I I .6.1942 n. 584) per avere. abusando della loro qualìtà di vigi li urbani in servi zio annonario, il

12.6.1942 nella stazione ferrov iaria di Bologna, indotto il nominato Fucci Enrico a cedere loro indebitamente 250 uova. con il precesw che il Fucci fosse in contravvenzione al le disposizion i annonarie. OMISSIS

Letti e applicati gli articoli 3 11 della Legge 8.7.1941 n. 645 io relazione agli ,u"ticoli 4 e 5 della Legge I I.6.1942 n. 584: l IO. 29. 229,230 n. 7, 36 C.P.: 274. 484,488 C.P.P. DICHIARA Rami Adelmo e Zannella Alberto responsabili ciel reato di cui all 'art. 3 de lla Legge 8.7.1941. n. 645 con l'aggravante cli cui agli articoli 4 e 5 della Legge l I.6. 1942 n. 584 - così modificata l'accusa - e condannu Rami ad anni dieci di reclusione e a lire diecimila di multa e Zannella ad anni cinque cli reclusione e a lire seimila cli mul ta, entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propr.ia custodia preventiva, con la conseguenza dcli 'interdizione perpetua daj pubblici uffici e che siano sottoposti alla libertà vigilata. ORDINA La pubblicazione per estratto cli questa sentenza c designa «Il Resto ciel Carlino» di Bologna. Roma, I0.9. 1942 - Anno XX. Seguono le t irme del Presicleme e dei Giudic.i. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Rami Adelmo e Zanne Ila Alberto, detenmi dal 2.7.1942 e tradotti, dopo la condanna, il Rami nella Casa di Recl usione di Fossano e lo Zannella nel Carcere Giuditiario di Lanciano (Chieti), vennero scm·cerati, a seguilo dei noti avvenimemi bel lici, nel 1944. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I0. 1944 n. 136) la Corte di Appello di Bologna dichiara. con sentenza del 17.7.1947. di non doversi procedere nei confronti di Rami Adelmo e Zannella Alberto perché - modificando !"imputazione nella contravvenzione prevista dall' art. I2 della Legge 8.7 .J 941 n. 645 - la contravvenzione è estinta per r amnistia concessa con il R.D. 5.4. I 944 n. 96.

OMISSIS Sulla macchina vennero trovati Kg. 220 di farina di grano sistemati in sacchi posti sui sedili interni. Attraverso ul1eriori indagini venne anche accertato che l'autista Costanzi che voleva traspona rc a Catania la farina. che era compendio di frode alle disposizioni an nonarie, nell' attraversare un precedente posto di blocco situato nei pressi di Serravalle. non aveva ubbidito alle ingiunzioni di fermo


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TRIBUNALE SPEC IAi.E PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: St:,NTENZE PRONUNZJATE DAL T.S .D.S. PER I DELIHI COMlJ,\J I

intimategli dai mili tari mediante segnalazioni luminose, e, sfidando i pericoli che dal suo comportamento pmevano de1ivare. aveva proseguito a grande velocità ii uscendo ad evitare il controllo e, data l'ora buia. ad evitare anche l'identificazione della macchina che guidava.

scarcerato, se non detenuto per altra causa. Quanto sopra viene comunicato alla Casa Penale di Favignana (Trapani) ove il Costanzi era detenuto. In data imprecisata che non è stata accertata Costanzi Giuliano evade o è stato scarcerato dalla Casa Penale ove era deten uto a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo 1'8.9. 1943. Pertanto i I Tribunale Militare Territoriale di Ro ma dichiara, con Ordinanza del 3.4.1 967, estinti per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 19.12.1953 n. 922 i reati an nonari ed estima, per il decorso del tempo. la pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione infl itta per il reato di omicidio colposo.

OMISSIS Anche in dibattimento il Costanzi ha ammesso di aver commesso i reati annonari che gli sono stati contestati. Per ciò che concerne l'omicidio volontario aggravato ha sostenuto sempre la tesi difensiva che egli, per evitare r investi memo dei militi che si trovavano al centro della strada, avreb be sterzato a sinistra. ma nello stesso momento il milite Lombardo si sarebbe sposrnto sulla stessa di rettrice di marcia e. pertanto. l'investimento fu inevitabile. Il Collegio, aru-averso le dichiarazioni dell'imputato e dei testi ritiene che non si siano raccolti elementi suffi cienti per stabilire la colpevolezza de.I Costanzi in ordine al reato rub1icatogli di omicidio volontrui o aggravato, ravvisandosi invece nella fattispecie l' ipotesi giuridica cli omicidio colposo aggravato previsto dagli articoli 589 e 61 n. 3 C.P. per avere agito nonostante la previsione cieli' evento. Il Costanzi si è reso anche colpevole degli altri reati previsti e puniti dagli articoli 3 p.p. e 12 della Legge 8.7.1941 n. 645. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale del giudicabile, esami nate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste della difesa e tenuti presenti anche i buoni precedenti del Costanzi il Tribunale, considerata la natura dei reati commessi in momenti diffici li per la Nazione in gue1ra, iitiene giusLo infliggere le seguenti pene. Per le disposizioni comenute negli articoli 589, 6 1 n. 3 C.P. sei an ni e OLLO mesi di reclusione. Ai sensi dell'articolo 3 p.p. della Legge 8.7 .1941 n. 645 sci anni e Lire 20.000 ùi multa. Jn applicazione del!' articolo 12 della Legge 8.7.1941 n. 645 tre muli di arresto e lire 30.000 di ammenda. Ed operato il cumulo delle pene (artt. 74 e 75 C.P.) condannare Costanzi Giuliano alla pena complessiva di l 2 anni e 8 mesi di reclusione e lire 20.000 di multa e a 3 anni di arresto e lire 30.000 di anunenda. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giustizia e di preventiva custodia, ollre ad ogni alu·a conseguenza cli Legge. Poiché la fru'ina e l'automobile in giudiziale sequestro hanno attinenza con i reati commessi. si deve ordinare il loro sequestro. P.Q.M. Visti e applicati gli ant. 589. 6 1 n. 3 C.P.: 3 p.p. e l2 della Legge 5.7. 1941 n. 645: 23. 29. 73, 228. 229, 240 C.P.; 274,488 C.J!>.P. DlCH!ARA CosLanzi Giuli.ano colpevole del reato di cui agli aitt. 589, 61 n. 3 C.P. in tal senso modificando il capo di accusa rubricato alla lettera a), nonché degJj altri reati addebitatigli alle lettere b) e c). Ed operato il cumulo delle pene Io condanna alla pena complessiva di 12 anni e 8 mesi di reclusione e lire 20.000 cli multa e ad anni 3 di ruTesto e.lire 30.000 di ammenda. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libenà vigilata. con il pagamento delle spese di giustizia e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Ordina la confisca della farina e della macchina in giudizia.l e sequestro. Ro ma. 14.9. 1942 - Anno XX. Seguono le fi 1111e del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASClCOLO DI ESECUZIONE Il T.S.D.S. visto il R.D. 17.10.1942 n. 1156 dichiara, con Ordinanza del 4. 1.1943, condonati condizionalmente, per indulto, tre anni di reclusione sulla pena di sei anni e otto mesi di reclusione inflitta a Costanzi Giuliano per il reato previsto dagli articoli 589 e 61 n. 3 C.P. determinando la residua pena complessiva in anni nove e mesi otto di reclusione e tre anni di arresto e lire 20.000 di multa e lire 30.000 di ammenda, ferma restando la pena accessoria e la misura cl i sicurezza. Con provvedimento emesso dalla Procura Generale del T.S. D.S. il 22.4. 1943 la pena pecuniaria della multa di lire ventimila viene convcrùta in 400 giorni di reclusione e quella clelr ammenda di lire 30.000 in 600 giorni di arrcsLO. Pertanto il Costa11zi, detenuto dal 27.7.1942, termi nerà di espiare la pena p1incipale della reclusione il 27.3. 1952 e quella della multa convertita il 1.5. 1953. quella dell'arresto il 1.5.1 956 e quella dell'ammenda convertita il 22. 12.1957 e nel suddetto giorno dovrà essere

SENTENZA N. 615

Rcg. Gen. n. 925/1942

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procurato re Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmentola Aldo, Ve.ciani Michele, Bergamaschi Carlo. Pompili Torello. Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente: [I

SENTENZA Nella causa contro: Formisano Antonio, nato il 3.2. l 923 a Napoli, detenuto dal 15.6.1 942. IMPUTATO del delitto di cui agli ai1t. 56,624,625 n. 2, 6 1 n. 2 e 5 C.P. in relazione aglj rut. I lettera b) Legge 16.6.1 940 n. 582 e 8 R.D. J1.6.1942 n. 584, per avere, in Napoli. tentato di as portru·e, al fi ne di trarne profitto, 200 tagliandi di carte. an nonarie ed alcuni sacchi di farina, dalla panetteria cli Sarno Ciro. ove nella notte tra il 14 e iI 15 giugno 1942. approfi ttando clell 'oscuramento clerivando dallo stato di guerra, si era introdotto auraverso una finestra mediante scalata. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli rutt. 56,624,625 n. 2, 61 n. 2 e 5, 29 C.P.; l lettera b) Legge 16 .6. 1940 n. 582 e 8 R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584; 488. 274 C.P.P.

DICHIARA Formisano Antonio responsabile del reato tentato come in ru brica ascrittogli e lo condanna ad anni quattro di reclusione e a lire tremila di multa, con la conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. nonché al pagamento delle spese processuali e cli custodia preventiva. Roma, 16.9. 1942 - Anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Formisano evade dalla Casa Penale di Viterbo il 30. 10. 1943. Detenuto dal 15 .6 . 1942 al 30.J 0. 1943.

li Tribunale Militare Te1Titoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 15.5. 1954, condonata la .rimane.me pena che il Formisano avrebbe dovuto espiare per l' indulto concesso con la lettera e) dell'art. 2 del D.P. 19.12.1953 n. 922.


574 Reg. Geu. n.1165/1942

575

TERZA PARTE: SENTENZE PRONU!':ZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUNI

TRIBUNALE SPECIA LE PF.R LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 616

TI Tribun:llc Speciale per la Difesa ciel lo Staco composto da: Presidenre: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. Y.S.N. Giudice Relarore: Presti Giovanni - Procurawre Militare de·1Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmentola Aldo, Vedani Mario, Bergamaschi Carlo. Porn pili Torello.

Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA N. 617

Reg. Gen. u. 1095/1942

Il T1ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidell/e: Griffoli Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mili tare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmcntola Aldo. Vedani Mario, Bergamaschi Carlo, Pompili Torello, Fioretti Eugenio. ha pronuociato la seguente:

SENTENZA

SENTENZA

Nella causa contro: Vannacci Renato, nato il 13.5. 1922 a Pistoia, impiegato presso l'Ufficio prov. di Alimentazione: I'oncli Alfredo, nato iI 7. I. 1920 a Pist0ia, tra filiere. Entrambi detenuti dal 28.7. J 942

Nella causa comro: Greco Beniamino, nato il 7.8. I878 ad Angri (Salerno). usciere di conciliazione. DctcnuLo dal 23.6. 1942

Ilv1PUTATI

IMPUTATO

a) del reato cli cui agli artl. 11O, 624, 625 n. 7, 6 I n. 2 ed I I C.P. in relazione agli artt. 4 ed 8 del R.D.L I I .6.1942 n. 584. per essersi il Yannacci, abusando della sua qualità cli impiegato presso la Sezione provinciale cieli' Alimentazione di Pistoia. impossessai.O - per istigazione del Fondi - di una carta annonaria per il prelevamento ciel pane, sottraendola ali' ufficio arc hi vi.o della Sezione, al fine cli commellere - in concorso col Fondi - il reato di cui alla lettera seguente; h) del reaw di cui agli artt. 56, I IO. I I8 C.P.; R.D.L. 8.7. I 941 n. 645 in relazio ne all'art. 5 R.D.L. 11.6. I942 n. 584. per avere il Fondi con I 2 tagliandi distaccati dalla carta an nonaria ti.i cui alla lettera precedente, consegnatagli dal Vannacci, tentato cli prelevare e sonrarre quindi al 1101111alc consumo, al trettante razioni di pane. Entrambi i reati commessi in Pistoia il 28.7. 1942.

a) del reato cli cui agli artt. 624. 625 n. 7, 6 l n. 2 e II C.P.. per essersi - nel marzo 1942 con abuso di relazio ni d'ufficio - impossessato di otto carte annonarie in bianco. sottraendole all'Ufficio «Annona» del Comune di Angri. al fine di commettere il reato di cui alla lettera c); b) del reato di cui agli artt. 476, 482, 6 1 n. 2 C.P.; art. I ed u. cpv. R.D.L. 11.6.1942 11. 584: per avere, in Angri nel marzo 1942. falsifica to otr.o carte annonarie per il prelevamento del pane. intestandole al proprio nome o a quello dei fam iliari. e per avere. dal IO aprile al 22 giugno stesso anno. fatto uso di dette carte false, al fine di commettere il reato di cui alla lettera c); c) del reato di cui all'art. 3 p.p. Legge 8.7. I 941 n. 645 , 8 I C.P.. per avere, in Angri dal primo aprile al 22 giugno 1942. sOtlTatto al normale consumo le razioni cli pane prelevate con le otto cm·te annonarie false di cui al precedente capo di imputazjone.

OMISSIS P.Q.M.

OMISSIS P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. I I O, 624, 625 n. 7, 6 I n. 2. I I in relazione agli artt. 4, 8 R.D.L. I 1.6. I942 n. 584; 56, 11 O, 118 C.P.; 3 R.D.L. 8.7. l 941 n. 645 in relazione all'art. 5 R.D.L. I J.6. 1942 n. 584: 3 1I, 62 n. 4. 29, 73 C.P.; 488. 274 C.P.P. ·

Letti ed applicati gli an t. 624, 625 n. 7, 6 1 n. 2 e 11, 476, 482. 62 n. 2 C.P.; l O ed u. cpv. R.D.L. 11.6. 1942 n. 584: 3 p.p. Legge 8.7.1941 n. 645: 81 . 29. 79 n. I. 73 C.P.: 274. 488 C.P.P.

DICHIARA.

DICHIARA

Vannacci Renato.e Fondi Alfredo responsabi li dei reati in epigrafe ad essi ascritti, con lediminuen ti di cui agli aru. 3 11 , 62 n. 4 C.P.; e. cumulate le pene, li condanna ciascuno ad anni sei di recll1sione e a lire seimi la di multa, con la conseguenza dell'interdizione perpellla dai. pubblici uffici, nonché in solido al pagamento del le spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Roma, 16.9. 1942-Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Greco Beniamino responsabile dei reati in rubrica asc rittigli e, cumulate le pene, lo condanna ad anni sette di reclusione e a lire ottomila di mul ta, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anoi dieci, nonché al pagarnenw delle spese processuali e cli custodia preventiva. Roma. [6.9. 1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLI DI ESECUZIONE Vannacci: il 2.2.1944 viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze a segnito di ordine emesso dall'Ufficio Grazie del Ministero di Grazia e Giustizia. Detenuto dal 28.7.1942 al 2.2. 1944. Fondi : detenuto dal 28. 7. I 942 i I 30.5 . I 944 «in segu ito a bombardamento aereo del Carcere Giudiziario di Orvieto ebbe la possibil ità di lasciare, sen;a autorizzazione, il carcere e ritornare nella sua casa». Con decreto Presidenziale di grazia emesso il 4.11.J 967 viene concesso il condono condizionale della resid ua pena da espiare.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con provvedimento emesso dalla Procura GeneraJe ciel T.S.D.S. la pena pecuniaria cli lire 8.000 viene convertita in que lla della rec lusione per la duratu cl i centoventi giorni. Pertanto Greco Beniamino, detenuto dal 23.6. 1942. dovrà essere scarcerato. se non detenuto per altra causa. il 2 1.L0.1946. 11 T.S.D.S. visti gli articoli I e seguenti del R.D . .17. 1O. I 942 n. l 156 dichiara, con Ordinanza del 29.J 2. I942, condizionai mente condonata, per indulLo, la pena cli 3 anni cli reclusione e la multa di lire 2.000 determinando la residua pena in 4 anni di reclusione e lire 6.000 di multa. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 5.8. 1966, estinto per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 23. 1.2.1 949 n. 929, il reato annonario di cui alla lettera c) della rubrica e cessata I· esecuzione della condanna e delle relative pene accessorie. Diclliarn. inoltre, conclomua la pena int1itta per il reato di fals ità materiale di cui al capo b) della rubrica.


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TRl13 UNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n.1067/1942

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DELITTI COMUNI

SENTENZA N. 618

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello StatO composto da: Presidente: Tringali Casanuova Antonio - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore :Militare del Relmp. Giudici Consoli M. VS.N.: Al visi Alessandro, Leomu-di Nicola. Rosa-ULiana Riccardo. Pasqualucci

Renato, Calia Michele. ha pronunciato la seguenLe: SENTENZA Nella causa contro: Midtu·i Crurnelo. nato il I. l O. l 898 ad Augusta (Siracusa), bracciante, detenuto. Detenuto dal 5.7.1942 Micluri Filippo, nato il 12.4.1924 ad Augusta (Siracusa), bracciante, detenuto. Detenuto dal 5.7.1942 Midtui Salvatore, nato il l3. l.l927 ad Augusta (Siracusa), contadino. detenuto. Detenuto dal 5.7.1 942 BenvenuLo Francesco. nato il 21.4.1890 a Sortina (Siracusa), contadino, detenuto. Detenuto dal l} .7.1942 Platania Giovanni. nato il 7.2.1868 ad Augusta (Siracusa). erbivendolo, detenuto. Detenuto dal 13.7.1942 Platani a Vito, nato il 23.3. 1894 ad AugusLa (Siracusa), agrumaio, detenuto. Detenuto dal 13.7.1942 IMPUTATI

I primi quattro: di concorso nel reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5 ed 11, 624, 625 n. 5 ed u.p. C.P., per essersi impossessati, in concorso fra loro, nella notte dal 2 al 3 luglio 1942, in Agro di Carlentini (Siracusa), essendo insieme ri uniti e con abuso di relazioni di prestazione cli opera della parte del 4°, al fine di trarne profitto. di due sacchi di spighe di grano. di proprietà di Vecchio Giuseppe, approfiLtando del tempo di notte, tale da osLacolarc la pr.ivata difesa. Il primo inoltre: a) del remo di cui agli ant. 575,576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2. 5, IO C.P., 1° della Legge 16.6.1940 n. 582. per avere. nella notte dal 2 al 3.7.1942. in Agro di Carlentini. cagionato la morte di Gibilisco Filadelfo, funzionario del servizio accelleramento ammassi cli grano. mediante esplosione di due colpi di fuc ile, commettendo il fatto per assicurarsi l'impunità per il delitto di furto di spighe e conseguentememe infrazione alle leggi annonarie, e profittando delle speciali condizioni di isolamento e cli indifesa personale in cui il Gibilisco. al buio, in apen a campagna, si trovava per l'adempimento di un dovere imposLO dalle esigenze del tempo di gue1Ta, e cioè per una necessaria ed urgente azione di sorpresa contro alcuni evasori della Legge sull'approvvigionamento della Nazione io guerra: b) di simile delitto in persona di Occhialini Primo, con la aggravante altresì di cui all'art. 577 n. 4, in relazione anche all' art. 61 n. 4 C.P., per avere sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, e con le stesse aggravanti. cagionato la morte dello Occhialini, mediante esplosione di un colpo di fucile, e con successivi colpi di pietra durante una colluttazione agendo con crudeltà verso la persona della vittima; c) della contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, detenuto un fucile a retroc,u-ica con relative mu nizioni. senza averne fatto denunzia all'Autorità: d) della contravvenzione di cui all'art. 699 C.P. per avere, sempre nelle stesse circostanze, asportato il suddetto fucile senza permesso del I' Au to1ità. fl secondo ed il terzo: di concorso nei reati di cui alle lettere a) e b) conunessi da Miduri Carmelo, loro genitore, ai sensi dell'art. 110 C.P., per avere aiutato ed agevolato l'opera omicida dello stesso. facilitandone il bersaglio contro le due virtime Gibilisco ed Occchialini. dopo di avere strappato dalle loro mani gli appunti di identificazione e di contestazione del furto . fl qui mo ed il sesto: del reato di cui agli arll. 11O, 378 C.P., per avere dopo che fu commesso il duplice omicidio, aiutato Miduri Salvatore a sfuggire alle indagini delle Autorità, affermando falsamente che costui aveva inte1Tottamente, dal 2 al 4 luglio, lavorato alle loro dipendenze. Con l'aggravante, per il Miduri Carmelo. della recidiva specil'ica. ai sensi dell 'art. 99 n. I C.P. OMISSIS Nella notte dal 2 al 3 luglio 1942 l'Ispettore degli ammassi cereal i Occhialini Primo e l'ammassa-

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rore Gibilisco Fi ladelfo, residenti in Carlentini. vennero a conoscenza che una grossa partita di orzo di quella notte, non sarebbe stata sottoposta al controllo previsto dalla Legge annonaria sugli ammassi dei cereali. I due fun zionari presero immediatamente a nolo una automobile guidata da Magiameli SalvatOr~ e, senza portare nessuna arma, si diressero verso la contrada «Iuvino» siruma sullo stradale Carlentini-Sortino. Giunti in contrada Ghisa Gelsi si verificò un improvviso guasw al motore dell'automobile che andò a fin.ire fuori strada. Dopo inutili sforzi per ripararla, e dopo di avere in tu Imente richiesto r aiuto di alcuni contadini che si Lrovavano in quella contrada. l'autista Mangiameli, d'accordo con i due funzionari. decise di recarsi a Carlentini per ch iedere soccorso e. penano, lasciò !" Occhialin i e il Gibilisco in aperta campagna per la custodia dell'automobile e in attesa del suo ritorno. Verso le ore 2,30 del mallino del 3 luglio il Mangiameli ritornò insieme con il fratello Concetto e con un carrettiere con un carretto rimorchiato eia un somaro, ma non trovò sul posto i due funz iona1i . Trovò l'automobile dove l'aveva I.asciata e in prossimità della macchina Lrovò due sacchi colmi di spighe di grano. Le ricerche effeLtuatc nella notte per rintracciare i due funzionari dettero esito negmivo. Al vicino posto di blocco mi litare non era stato notato il loro passaggio e neanche i contadini che lavoravano in quella contrada non seppero dare noLizie. Costoro, però, riferirono un particolare interessante e che cioè avevano sentito un vociare conciLato e la esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Il Mangiameli, dopo avere messo in efficienza la macchina, si recò immediatamente a Carlentini ove av vertì i Carabinieri che, con la stessa macchina, si recarono immediatamente sul posto. Dopo affannose ricerche. a non breve distanza dal posto ove era stata I.asciata l'automobile, uno spettacolo raccapricciame s.i presentò al loro sguardo. In posizione normale alla strada. distante quattro metri dalla stessa, giaceva su di un campo il cadavere di Occhialini Primo. con segni di lesioni multiple al viso, al capo, e tracce di colluttazione. La testa poggiava vicino a un grosso sasso. A circa 170 metri dal cadavere dell'Occhialini. all'altezza di un ponte. ed a pochi metri dall'argine dello stradale, giaceva il cadavere di Gibalisco Filafelfo con segni di gravissime ferite al. capo e al torace. OMlSSIS Le febbri li, metodi.che, ed accurate indagini ciel personale della Polizia per Ja scoperta degli autori del duplice efferato delitto si ind irizzarono ad accertare la pro venienza dei due sacchi di spighe cli grano trovaci dal Mangiameli, al suo ritorno, nei pressi delrauLOmobile. I due sacchi di spighe cli grano dovevano essere il prodotto di un furto. Si riuscì, infmti. a scopri.re che da un fondo nella contrada Jannuzzo, cusrodi to da Benvenuto Francesco, e di proprieLà di Vecchio Giuseppe erano state asportate da alcuni gruppi di covoni di spighe di grano undici uni Là, e gli steli erano stati raglimi per facilitare il trasporto delle spighe. li custode Benve nuto in un primo mome nto negò che fosse stato commesso un furto, ma poi dichiarò che durante la notte del delitto si erano presentati nel fondo due individui. uno dei quali era armato d.i fucile, che gli aveva no chiesto cli asportareJe spighe. Messo alle strette precisò che uno cli costoro era il giovine quindicenne Micluri Salvatore di Augusta che egli già conosceva per averlo tenuto al lavoro cli scerb.iturn del grano. Vennero subi to fe rmati Midu ri Salvmore, il fratello Micluri Fil ippo e il loro genitore Micluri Carmelo, pregiudicato per gravi delitti patrimoniali. li Miduri Salvatore da principio negò di conoscere il Benvenuto. ma poi, credendo di poter scindere la sua respo nsabilità in ordine al furto da quella del duplic:c omicidio, ammise di essersi recato. in quella notte. con altra persona incomrata per combinazione nella contrada .lannuzzo per chiedere le spighe cli grano al Benvenuto. Dopo ,tlcune contraddizioni. confessò al carabiniere Romeo che il compagno nella impresa ladresca era il fratello Filippo: poi ha aggiunto che lungo il percorso eia Augusta al luogo del furto aveva asportato eia una casa colonica un fucile a due canne calibro 12. e che con tale arma si era recato al fondo da lui conosciuto. L'abbaiare dei cani aveva svegliato il custode Benvenuto Francesco. il quale gli aveva consentito di asportare i covoni, raccomandandogli però di non abusare. Riempiti due sacchi di spighe, previo taglio degli sLeli, aveva cari.cato i sacchi su di una bicicletta senza pnematici e già si avviava con il fratello lungo la strnda per ritornare ad Augusta quando ve1rnero fermati da due individ ui. che, non avuta alcuna giustificazione circa il possesso delle spighe, la avevano sequestrate ed avevano invitati i due fratelli a declinare le generalità. Soggiunse ancora, il Miduri


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TRIBUNA I.E SPEC IALE PER LA DCFESA DELLO STATO

TERZr\ PA RTI.i: SENTENZE PRONUNZl,\T6 DAL T.S.D.S . PER I D8Lr1TI COMUNI

Salvatore che, mentre uno dei due individui incontrati stava scri vendo, al lume di una lampadina tascabile pro iettata dall'altro, le sue generalità. egli, con una improvvisa determinazione aveva spianato i l fucile contro il più anziano ed aveva fatto pani re due colpi che avevano fatto srtramazzare al suolo la vittima. L' altro si era subito dato alla fuga, ed allora egli, ricaricata l'arma, aveva sparato contro ~ostui un al tro colpo, che però non aveva conseguito l'effetto, perché il fuggitivo continuava nella corsa. Fu allora che il fratello F ilippo, raggiu nto facilmente il fuggiasco. lo aveva lìnito a colpi di pietra. Anche tal e versione. confermata in pieno da !Vficluri Filippo. nonostante una certa verosi miglianza, presentava lacune e contraddizioni. li fallo che le dichiarazioni dei due giovani M iduri, circa la provenienza e il nascondiglio dell ' area, si erano subito rivelate inventate. diede ai verbalizzanti l'impressione che qualche cosa di sostanziale i due nascondessero. probabilmente per salvare qualche complice. E fu allora che. dopo nuove energiche contestazioni si fece luce completa, perché men tre al carabiniere Romeo, Micluri Salvatore confessò che a diri gere il colpo ladresco era stato i l padre, M icluri Carmelo, identica confessione venne resa da Miduri Filippo ai carabinieri Valen te Leopoldo e Zerbo Pietro. I due giovani precisarono concordemente che il padre, in possesso di un fucile a due canne calibro 12, aveva, prima dell'impresa ladresca, di viso l'arma in due pezzi, e l' aveva nascosta in una g iacca cli colore chiaro. Sul posto ciel furto la scena della richiesta delle spighe d i grano al Benvenuto si era veri fica ta sec ondo la pri ma versione. mentre il padre si era nascosto ed non era stato notato da Benvenuto. Invece quando i due giovani. sulla strada del ritorn o vennero formati e costretti a lasciare le spighe, il padre continuò a rim anere nascosto, ma ritenne d i intervenire quando uno dei funzionari stava annotando le generalità. IVl iduri Carmelo ordinò ai due figli di allontanarsi e compì la strage uccidendo prima il Gi.bilisco, ferendo poi )'Occhialini alle gambe mentre fuggiva e uccidendolo, dopo una viva collurtazione. a col.pi di pie tra. È emerso anche un panicolare molto i mportante: i due giovani precisarono che i l padre, dopo l'uccisione ciel Gib ilisco, ricaricata l'arma, sparò due colpi contro 1·occhialini, ma che una delle due cartucce no n esplose. E tale cartuccia è stata trovata per terra. inesplosa, schiacciata in parte dalla ruota di un ca1TO passat0 sullo stradale dopo la strage. IVl iduri Carmelo negò ogni partecipazione al delitto. l fi gli, però, conrermarono tutti i particolari anche al Pretore di Lentini e in un confronto con il genitore confermarono la loro accusa aggiungendo che il padre, durante il viaggio di ritorno. aveva Loro raccomanclat0 di salvarlo nel caso che venissero scoperti. Tu tta la na1ntiva che precede è stata minuziosamente e d iligentemente verbalizzata dai denunzianti e gl i ani il 26 luglio scorso, a seguito di sentenza emessa dal Giudice lstru uore ciel Tribunale di Siracusa, sono stati trasmess i, per competenza, al T ribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

repertato, sporco cli sangue, fuoriusc ito eia una delle cartucce esplose. Se Mi duri Cimnelo è sta to J• mi'tore materi ale ciel duplice o micid io, non per questo viene meno I.i corresponsabi litì1 dei fig li . Costoro sapevano che a breve disLanza, nascosto dal buio della notce, slava in agguato il padre, armato d i tllcile; ne conoscevano i l caraucre vio lento e criminale, sapevano che i due funzionari avrebbero proceduto a e.irico cli lLllti i ladri per il furto delle spi ghe. Quando IVl iduri Carmelo grida loro cl i scostarsi, essi ubbidirono perché così facendo, avrehhero offerto al genitore il bersaglio per uccidere le due vittime. Assistono i mpassibili al primo o micidio, seguono le mosse feline del padre nella consumazione del secondo omicidio e no n compiono nessuna azione per impedire o attenuare la strage. Tu ti.o ciò è concorso nel duplice o micid io se è vero che ad i ntcgrare la fi gura g iuridica del concorso basi.a la consapevolezza delle intenzioni del diretro autore del reato, oppure un 4ualsiasi aiu w diretto ad agevolarn e e faci litarn e l'esecuzione. Le modalità della uccisione clell'Occhialini rivelano la proter va ferocia cli un criminale. L'Occhialin i, sfuggito alla morte dopo un colpo (]i fucile che lo Ceri sce alle gambe e dopo che un al tro colpo non esplode per circostanze fortuite, procura di sai varsi con la fuga, e si distanzia 170 metri dal luogo ove era caduto il compagno. Il M iduri lo insegue, lo raggiunge, lotta con lui e lo rini sce a colpi cli pietra; tu tto ciò costituisce la prova di una auten tica crudellà prevista da espressa disposizione di Legge.

Oìv1ISSIS Che l'amore diretto del duplice omicidio si.a stato l'v1iduri Carmelo si deduce dalle seguenti considerazioni: a) non è possibile che il fucile sia statO usalO dai fig li. perché se è vero, come difatti lo è, che i due funzionari fermarono soltanto i due giovani e ne stavano per annotare le generalità. è d;,i ri tenere che eleni funzionari non avrebbero commesso la leggerezza di lasciare armaLO uno di essi, mentre procedevano a suo carico. di notte, ccl essendo disarmati ; b) una qualsia.si mossa dei giovani IVl iduri, diretta al'uso dell 'arma. sarebbe stata sven tata, impedila o ostacolata dai due funzionari, tanto più che M iduri Sal vaLOre, quindicenne, appare di risico tale da non richiedere eccessivi sforzi per dominarlo. Se ne deduce che l'arma venne usata da un uomo in agguato neJI · ombra e tale da saperla manovrare. come è avvenuto. con precisione; e) i l mancato rinvenimento del fucile o micida è una prova della avvedutezza di colui che l ' ha usato; messi sulla via della confessione, i due giovani non avrebbero esitato a rivelare il nascond iglio dell'arma; M iduri Car melo invece, negativo sui fatti, deve aver nascos to il fucile in località nota a lui solo: cl) le modalità di csecu7,ionc del secondo omicidio rivelano una coscienza incallita nel delitto, ed un carattere capace dei più feroci gesti crimi nali e ci ò non si conci lierebbe con l'età e con i precedenti incensurati dei due giovani. Non bisogna dimenticare che Miduri Salvatore parla, in tmle le confessioni. di un fuci le calibro 12, ed effettivamente suJ luogo del delitto è stato rintracc i.alo un cartoncino di tale calibro, debitamente

OMI SS IS

In ordine alla capacità di intendere e di volere del quindicenne M iduri Salvatore, basterà che egli in tutta la vicenda delittuosa e durante la lahorios.i istru ttoria e anche all' ud ienza, ha dal.o una manifesta prova di essere sempre presente a sé stesso. Tu tti i suoi abi li di versivi p er sviare le indagini, occultare la responsabilità del genitore, mascherare i fatti, rivelano la fo rmazione cli un carattere e la maturità di una coscienza. Per ciò che concerne l' ulti ma trovala di Miduri Salvatore e IVl iduri Fili ppo che in dibattimento hanno smentito le ampie confessioni rese, due c ircostanze rnettono in evidenza il loro mendacio dell'ultima ora. La prima ri fl ette il fatto che essi arrivano anche a negare quello che i l Benvenuto afferma in maniera categorica e precisa. e ci oè che in quella notte, con l' imposto consenso del Benvenuto medesimo, i Miduri poterono prelevare, indisturbati. i covoni di g rano. La seconda rineue i residui delle percosse e le lesioni che essi hanno mostrato d inanzi al requirente, come prodotte dalle legnate dei Carabinieri e degli al tri Agenti di polizi a per indurli ad assumersi la responsabilità dei delitti , mentre dalle peri7,i e fatte immediatamente eseguire sui loro corpi è risultato chiar amellle che le tracce di lesioni e le cica trici mostrate rifl ettono traumi di dai.a regress a e comunque molto lontana dai fatti i n esame. Per quanto ri guarda Miduri Carmelo, ostinatamente ed il logicamente negati vo sui fatti, bas terà tener presente, o ltre alle considerazioni già fo tte, che lo ind icano come l' autore del duplice omicidio, che l'alibi da lui pondera to in carcere è stato smentito, in pieno, dagli stessi testi da lui indicati. Non v i è dubbio, qu i ndi, che Miduri Carmelo nella notLc da l 2 al 3 lug l io 1942. i n agro d i Carlen tini, uccise G ibi lisco f'il adelfo mediante 1·esplosione d i due colpi cli fuc ile commeuendo i l folto per assicurarsi l' impunità del furto di due sacchi di spighe di grano con conseguen te infrazi one alle leggi annonari e. e profittando delle speciali condizioni di isolamento e cli mancata d ifesa personale in cui il Gibilisco, al buio, in aperta campagn..i si trovava per l'adempimen to d i un dovere imposto dalle esigenze ciel tempo di guerra, e cioè per una necessaria ed urgente azione cli sorpresa contro alcuni evasori della Legge sul l'approvvigionamen to della Nazione in guerra. Simile delitto commise anche nei confron ti di Occhialini Primo. nelle stesse circostanze d i lern po e di luogo e con le stesse a?gravant.i cagionandogli I.i morte mediante esplosione cli un colpo cli fuci le e con successivi colpi d i pietra dura nte una colluttazione, agendo con crudeltà verso la persona della villim<1. M icl uri C armelo fu ai utato e agevolato i n tal e sua opera omicida dai coi mputati fi gli IVliduri Sal vatore e Fi li ppo. T ulli e tre, poi, si sono resi res ponsabili anche di concorso nel reato cli furto aggravato essendosi impossessati, nella notte dal 2 al 3 lug lio J 942, i n agro di Carlen tini . d i due sacchi d i spighe di grano di proprietà cli Vecchio G iuseppe. IVI inuti Carmelo anche del le con travvenzioni previste dal l 'art. 697 C.P. perché deteneva un fuc ile a retrocarica con re lative munizioni. senza averne fati.a denuncia alla competente A utorità e della contra vvenzione di cui all'art. 699 C.P. perché asponava i l suddetto f ucile, senza il permesso della competente Au torità.


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TRfBUNAI.E SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SE)l' J'E1'ZE PRONUNZIAJ'E DAI. T.S .D.S . PER I DELITTI COMUN I

Erano stati rinviati a giudizio: a) il rubricato Benvenuto Francesco per rispondere. insieme con i Lre Miduri di concorso nell' accennato furto irn:2ravato. Però le circostanze inerenti e conseguenti al delitto ven nero meglio precisate in cli battim;;;to per cui il Collegio si è formato il convincimento che l' opera criminosa del Benvenuto, si sia limitata ad aiutare, con il suo contegno tenuto in un primo tempo con le Autorità che indagava no. i Miduri ad eludere le investigazioni. Pertanto il BenvenutO si deve ritenere colpevole del reato di favoregg iamemo personale previsto dall 'art. 378 C.P. - in tal senso modificato il capo di imputazione -: b) Platania Giovanni e Platania Vito per rispondere ciel reato di favoreggi amento personale ncl1· interesse di Miduri Salvatore. È risul tato, però. che affe rmando i Platania che Miduri Salvarore aveva lavorato il giorno 2 luglio fino alle ore 17 nella loro fauoria, non escludeva no la possibilità che lo stesso l'vl idu ri avesse potu to concorrere nei reati commessi nella none dal 2 al 3 luglio. Pertanto entrambi i Platania devo no essere assolti con formula piena e cioè per non aver commesso il fatto e, quindi, essi devo no essere immediatamente scarcerati. se non detenuli per al tra causa. Accertata ed affermata la responsabi li rà penale cli Miduri Carmelo, Salvacore e Filippo in ordine ai reati rjspcttivamenLe ru bricati (unificando però i capi"di accusa di cui al.le lettere a) e b) dovendosi ri tenere colpevoli di concorso in omicidio continuato e aggravaw ai sensi degli articoli 81,575,576 n. I e 6 1 numeri 2. 5 e l O, 577 n. 4 e 6 1 n. 4 C.P. in relazione at r art. I della Legge I 6.6. I 940 n. 582. in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, furono commesse più violazioni della stessa disposizione di Legge. · Accertata, inoltre. la responsabilità di Benvenuto Francesco in ordine al reato di favoreggiamento personale ed esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richies te inoltrate dalla difesa e in particolare la dim inuente di cui agli arte. 98 e 65 C.P. in favore di Miduri Salvatore per la minore età e la dimi nuente di cui agli artt. 114 ·e 65 C.P. in favore di Miduri Filippo. per la minima irnporwnza avuta nella preparazione dei delitti e tenuta preseme la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra. il Collegio è d' avviso di infliggere le seguenti pene. Per il disposto degli atticoli 8 1,575,576 n. l e 6 1 nn. 2, 5, IO, 577, n. 4 e 61 n. 4 in relazione con la sudderta Legge speciale Miduri Carmelo alla pena di morte. tvlidu ri Salvatore e Fili ppo alla pena di 30 anni di recl usione ciascu no. Ai sensi degli artt. 11O, 6 1 n. 5 ed 11, 624. 625 n. 5 ed u.p. C.P. Micluri Sal vatore e Filippo ad anni 6 e lire 10.000 di multa ciasc uno. Trr applicazione dell'a rt. 378 C. P. a Benve nuto Francesco 2 anni di reclusione. In Base all'art. 697 C.P. a Misuri Carmelo 6 mesi di arresto. Ed operato il cumulo delle pene (arte. 73, 74 e 78 C.P.) condannare: Miduri Carmelo alla pena di morte. ordinando che un esLraLLO della sentenza eseguita con la menzione della avven uta esecuzione venga affissa in tutti i Comuni del Regno. l'vlidu1i Sal vatore e Filippo alla pena di 30 anni di recl usione ciascuno. Benvenuto Francesco a 2 anni di reclusio ne. Midnri Filippo con la inLerdizione perpetua dai pubblici uffici ed insieme al Benvenuto Francesco anche con la libertà vigilata, Miduri SalvaLOre con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; tutti e Lre con il pagamento in solido delle spese giudiziali e con il pagamento delle spese di preventiva custodia. oltre a ogni al tra conseguenza di Legge,

rato il cumulo delle pene complessiva rneme condan na: Mi duri Carmelo alla pena di morte, ordinando che un estratto della sentenza eseguita con la menzione della avven uta esecuzione venga affisso in tutti i Comuni del Regno. Miduri Filippo e Salvatore ad an ni 30 di reclusione ciascuno. Ben-vemHo ad anni 2 di reclusione. Miduri Filippo con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ed assieme al Benve nuto anche con la libertà vigilata, Miduri Salvatore con la interdizione dai pubblici uffici per l.:1 durata di an ni cinque; tu tti e tre col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagarnemo delle spese di preventiva cuswdia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 16.9.1942 -Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudjci. Platania Giovauni e Platania Vito - detenuti dal 13.7. 1942 - vengono scarcerati il 16.9. 1942.

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. I IO. 61 n. 5 ed 11,624,625 n. 5 ed u.p.. 81. 575. 576 rr. I e 61 n. 2. 5, 10, 577 n. 4 e 61 n. 4 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582; 697, 699, 99, 23, 29, 73, 98, 65, 114, 65, 228, 229 C.P.: 274, 479. 488 C.P.P.; 4 R.D. 12.12. J 926 n. 2026. DICHIARA Platania Giovanni, Platania Vito assolti per non avere commesso il fatto, ordi nando che vengano immediatamente escarcerati se non delenuti per altra causa. E modi lìcando i rispettivi capi d'accusa, ritiene Benvenuto responsabile del reato di cui all'art. 378 C.P.; e Miduri Carmelo, Filippo. Salvatore colpevoli di concorso in omicidio continuato ed aggravalo. ai sensi degli artt. 8 L 575. 576 n. I e 61 n. 2. 5, IO. 577 n. 4 e 61 n. 4 C.P. in relazione all' art. J della Legge 16.6 . I 940 11. 582, oltre agli altri reati ad ognuno ascri tti. Concedendo il beneficio della diminuente di cui agli artt. 98, 65 C.P. in favore di Mi nduri Salvatore per la minore età, e di cui agli aru. 114, 65 C.P. in favore di Miduri Filippo. Ed ope-

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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO VERBALE DI ESECUZIONE Dl SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE L'anno millenovecentoquarantadue XX ed il giorno 17 del mese di settembre in Siracusa, alle ore 6,30' antimeridiane (ora legale) cd in località «Scala Greca» appositamente designata dal Comando della Zona Militare di Catania come da nota 16 scLternbre 11. 77 R.P. A seguiLO dell'ordine del detto Comandante col quale è stato stabilito questo giorno ed ora per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di morte innitta a Miduri Carmelo fu Francesco e fu Battiato Grazia nato ad Augusta il I O ottobre 1898, coniugaLO, ariano. con sentenza irrevocabi le pronunciata da questo Tribunale in data di ieri 16 settembre per il reato di concorso in omicidio continuato ed aggravato ai sensi dell'art. l della Legge 16.6.1 940 n. 582. Io sottoscritto Cancell iere Capo del l' intestato Tribunale con l'intervenr.o del medico Dr. Rosario Cernti, presente il Colonnello dei CC.RR. Fantini Lancio. addetto all' unìcio di polizia giudiziaria di questo Tribunale, mi sono recato per assistere all'esecuzione nella della località dove è stato tradotto il condannato Miduri Carmelo. Quivi il Sacerdote ha dato r assistenza religiosa al condamiato stesso. Collocato poi il Midu ri di fronte al reparto ciel Corpo degli Agenti di Polizia. il Comandante del reparto stesso Capitano Concrera Cav. Renato ha letLO ad al ta voce la sentenza di condannu. ll Miduri è stato quindi posto a sedere dinanzi al reparto con la schiena rivolta al reparto stesso, e subito dopo, con le modalità richieste dal regolamento, alle ore legali 6,3 I ' del soprascritto giorno, è avvenuta resecuzione mediante fucilazione. li medico ha proceduto alle constatazioni del caso. accertando la morte del condannato. Letto, confermato e sortoscritLO. All'originale seguono le fi rme. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCJCOLJ DI ESECUZIONE ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I 0.1944 n. 316) la Corte di Appello di Catania con sentenza del 9.5. I 946 - divenuta esecutiva il 14.5. I 946 - annulla la sentenza emessa dal Tribunale Speciale per la ·Difes a dello Stato il 16.9. I942 , limitatamente a Miduri Salvatore e Miduri Filippo e provvede come segue. Assolve i fratelli Miduri daU-imputazione di concorso in omicidio conti nuato in persona cli Occhialini P1imo e di Gi bilisco Filadelfo. per non aver preso pane al fatto, Dichiara gli sLessi colpevoli del deli tto di fu rto loro addebitato e, con la diminuente della minore età per Micluri Salvatore, condanna Miduri Filippo alla pena di 6 anni di reclusione e lire I 0.000 di mul ta e Miduri Salvatore a 4 anni di reclusione e lire 6.500 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali. Li assoggetta, inollJ"e, entrambi alla misura di sicurezza della libertà vigi lata. Visto l'arl. 5 del D.L.L. 5.4. 1944 n. 96 dichiara condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 cli multa delle pene come sopra inflitta nei riguardi dj entrambi i condannati. Pertanto Micluri Salvatore e Miduri Filippo, detenuti dal 5.7.I 942. ven 2ono scarcerati, per espiata pena, il 9.5. 1946. La Corte di Appello di Catania motiva l'assol uzione 7tei fratelli Miduri con le seguenti argomemazioni. «Accertato che l'autore materiale del duplice omicidio fu Miduri Carmelo occorreva che il Tri bunale Speciale indagasse se anche i figli di costui avessero, con le loro azioni. conlribuito al


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

misfatto paterno, perché in tali elementi si concreta il concorso e senza di essi non si può configurare alcuna ipotesi di responsabilità penale. Orbene, l'argomento addo uo a questo proposito da lla sentenza secondo cui i figli av rebbero facilitato la consumazione dcli' omicidio ubbidendo all'invito del padre di allontanarsi, in modo da offrire al genitore il bersaglio per uccidere le due vittime, non appare per nul la convincente in quanto l'assassino non esternò la sua volontà di giungere al gravissimo fatto di sangue, le parole da lui pronunziate, di carattere equivoco, potevano essere variamente interp retare, ed il bersagli.o non era neppure ostacolato dalla presenza dei due giovani sul posto. Sembra i n realrà che, dato il rapido svolgersi dei fatti e data la improvvisa determinazione dell'assassino. debba escludersi ciel nato che Miduri Filippo e Midu,i Salvatore abbiano vol uto e potuto portare alcun contributo nella consumazione del duplice omicidio, siccome del resto deve anche dedursi dalla circostanza che essi dichiararono cli essere rimasti sbalorditi della risoluta azione del padre. No n si può pen.anto configurare a carico dei due imputati una ipotesi di concorso volontario. Gli omicidi furono commessi dal solo 1v1iduri Cannelo con mezzi propri per feroce impulso di delinquenza e di ribellione. senza aiuto di nessuno c. pertanto. non vi è motivo cli attirare anche sui figli la responsabilità penale per fatti da costare non voluti. Poiché però i tre Miduri partiro no dal loro paese per andare a rubare del grano. onde la loro attività era legata da un generico intento criminoso, e poiché. dopo commesso il furto. lungo la via del ritorno e men tre veniva trasportata la refurtiva. si verificù il duplice omicidio, voluto da uno solo dei concorrenti e non dagli altri due, occorre esaminare se per esso la responsabilità di questi ultimi non possa discendere dalla disposizione prevista dal!' art. I 16 del codice penale. (Reato diverso da q uello voluto da taluno dei concorrenti). Anche sotto questo profilo gi uridico. ritiene la Corte che si debba escludere la responsabilità di Filippo e Salvatore Miduri, in quanto il dup lice omicidio non dipese per nulla dalla loro azio ne e in quanto non sussisteva alc un rapporto di causalità fra il reato contro la proprietà e i reali contro la persona. Infatti i due omicidi furono commessi in occasione dell 'altro reato. ma non a causa di esso. Per q uanto sia stato l'illegittimo possesso delle spighe cli grano a dare causa al grave fauo di sangue, tuttavia la illegittimità derivava dalla violàzione delle leggi annonarie e non dal furto; non aveva alcu na importanza~causale la circostanza che [ possessori cli. grano fossero legittimi proprietari oppure ladri, agli effett i della contestazione fatta dai due agenti degli ammassi. onde il furl.O rimaneva fuori questione. E questo fatto vale a fare interrompere iI rapport.0 di causalità. . . No n dipendono quindi i. due omicidi da ll'azione di Miduri Filippo e Salvatore espletata lnrntatarnentc al ro rto, non può trovare applicazione neppure la disposizione de ll ' articolo I 16 C.P. Pertanto i due irnputati vanno prosciolti dalla imputazione di concorso in omicidio volontario. per non aver preso parte al fatto». Benvenuto: Il T.S.D.S. visto il R.D. 17. 10.1942 n. 11 56 dichiara. con Ordinanza del 9. 1. 1943, cessata, per amni stia. l'esecuzione della condanna di anni due di reclusione inflit ta a Benvenuto Francesco e della misura di sicurezza e conforma la scarcerazione di Benvenuto Francesco ordinata dal V. Procuratore Generale Giuseppe Monta!l:o in data 2 1.10.1943 ai sensi all'ari. 593 C.P.P. Pertanto Benvenu to Francesco, detenuto dal 13.7. l 942, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Siracusa il 25. 10.1942.

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TERZA PARl'E: SENTEKZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S . PER I DELITll COMUN I

Reg. Gen. n. 848/1942

SENTENZA N. (i27

Il Ti'ibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Rela/ore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re l111p. Giudici Consoli Genemli M. \I.S.N.: Ciani Ferdinando, Cisotti Cmfo. Giudici Consoli M. VS.N. : Palmeri Gaetano. Capuli Pietro, Vedani ]Vlcu·io. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Di Vincenzo Ciro, nato il 24.3.1 893 a Guardiagrele (Chieti), fornaio . Detenuto dall'8.6. I 942: Magrini Fernando, naw il 15. 12.1896 a Roma, esercente trattoria. Detenuto dall' 8.6.1942; Fabiani !Y1ario, nato il 18.3.1924 a Roma, impiegato. Detenuto dall' S.5. 1942. IMPUTATI Di Vincenzo: a) del reato di cui agli an t. I Legge 8.7. 1941 n. 645. per avere, sottratto al nonnale consumo oltre 180 quintali di farina allo scopo di cagionare la deficienza e l'aumento cli prezzo sul mercato. In Roma. dal!' ottobre 1941 al gennaio I 942: b) del reato di cui agli artt. 32 1 in relazione all' artt. 3 I 9, 6 I n. 2, 8 1, J lO C.P. per avere indouo. mediante compenso. preventivamen1.c promesso e poi corrisposto nella misura cli L. l.700. Fabiani Mario, impiegato addetto al servizio razionamen to del Governatorato di Roma. a violare i doveri del suo ufficio compilando e vistando per accettazione due false distin te di versamen to dei buoni di prelevamento del pane. al fine di occu ltare il reato di cui alla lettera a): c) del reat0 di cui agli artt. 476. 11 O, 6 1 n. 2. 81 C.P. per avere indotto l'impiegato Fabiani Mario a scrivere, nell 'esercizio delle sue fun zioni, su due distinte cli versamento dei buoni cli prelevame nto del pane, false dichiarazioni di acceltazione, allo scopo cli occultare il reato cli cu i alla lettera a). In Roma. il 3 marzo e il 7 aprile 1942. li Magrini: di concorso nei reati di cui alle soprascritte lette re b) e c) per avere posto Di Vincenzo Ciro in relazione con Fabiani Mario al fine di rendere possibi le quanto è innanzi specificalo sotto le citate lettere b) e e). In Roma nelle stesse circostanze di Lempo e di luogo. Il Fabiani: a) del reato di cui agli artt. 319, 61 n. 2, 81 C.P., per avere nella sua qua li tà di impiegato addetto al l' ufficio razionamento del Governatorato di Roma, dal febbraio all'aprile 1942, accettato da Di Vincenzo Ciro promesse cli compensi per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio e per avere. dopo il compimento degli aui stessi specificati nella lettera seguente, ricev uto compensi ammo ntati complessivamente a lire 1.700; b) del reato di cui agli am. 476. 6 1 n. 2. 81 C.P. per avere in Roma il 3 marzo e il 7 aprile 1942 nell'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualità di impiegato addetto all'ufficio razionamento del Governatorato di Roma, vistato per acceuazione con firme apocrife due false distinte cli versamento dei buoni cli prelevamento del pane, da lui stesso compilate per conto cli Di Vincenzo Ciro, allo scopo di occul tare il reato a costui ascritto sotto la lettera a) della relativa rubrica. OMISSIS P.Q.M. Visli ed applicati gli artt. 3 cpv. Legge 8.7.1941 n. 645: I I O, 81.319, 6 1 n. 2, I IO, 81, 476, 6 1 n. 2, 379, 23. 29. 73. 99. 228. 229. 360 C.P: 274,488 C.P.P. RESPfNGENDO la domanda del la cli fesa Fabiaui di rinvio del processo.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DELITTI COMUNI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFF~qA DELLO ST,\TO

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DICHIARA Di Vincenzo colpevole del reato di cui a ll'art. 3 cpv. del la Legge 8.7.1941 n. 645 e Magrini de l reato punito da ll' art. 379 C.P., con l'aggra\Tante della recidiva ai sensi dell'art. 99 C.P. per entrambi (in ta l senso modificando i rispettiv i capi di imputazione); ritenendo altresì Di Vincenzo assieme al Fabiani responsabile degli altri reati ad ognuno ascritti. Ed operato il cumu lo delle pene complessivamente condanna: Di Vincenzo ad anni 23 e L. 30.000 d i multa; Fabiani ad anni IO e L. 5.000 di multa; Magrini ad anni 3. Tutti con la reclusione: Di Vincenzo e Fabiani con la interdizione perpetua dai pubblici uffici: Magrini con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5: tutti con la libertà vigilata; col pagamento in solido de lle spese di giudizio, col pagamento de lle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma. 23.9.1942 -Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCTCOU DI ESECUZIONE

Il T.S.D.S. visti g li articoli I e seguenti del R.D. 17.10. 1942 n. 1156 dichiara, con Ordinanza del 29. 12 .1942. co ndonati condizionai mente, per indulto, 3 anni di reclusione a Di Vincenzo Ciro e Fabiano Ma rio sulla pena inflitta per i reali di corruzione e di fa lsità in atti e condonata inoltre la multa di lire I 0.000 inflitta a Di Vincenzo per il delitto di corruzione e lire 5.000 di multa inflitta a Fabiani per lo stesso delitto, determinando la residua pena complessiva in 20 anni di reclusione e Lire 20.000 di mu lta per Di Vincenzo e in 7 ann i di recl usione per il Fabiani ferma restando le pene accessorie e la misura di sicw·ezza. Per effetto dei provvedimenti di c lemenza emessi con il R.D. 5.4. l 944 n. 96 il Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Palermo dich iara, con Ordinanza de l 7 .8.1944, nei confronti del Di Vincenzo Ciro co ndonati altri 3 anni di recl usione e lire 3.000 di mu lta. Analogo provvedimento di condono di 3 anni di reclus ione e di lire 3.000 di multa viene emesso nei confronti di Fabiani Mario da l Tribunale M ilitare Territoriale di Roma con Ordinanza del 13.5. 1945. l i T.S.D.S. visti i provvedimenti d i c lemenza emessi con i I R.D. 17. L0. 1942 n. 1 l 56 dichiara, con Ordinanza de l 5 .2. 1943, condizionaimente condonata la residua pena che Magrin Fernando avrebbe dovuto ancora espiare e conferma la scarcerazione de l Magrini ordinata da l Procuratore Generale del T.S.D.S .. ai sensi dell 'art. 593 C.P.P., il 18.1.1943 . Pertanto .Magrini Fernando, detenuto dall '8.6.1942, viene scarcerato dalle Carceri Giudiz.i arie di Arezzo il [9.1.1943. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I0. 1944 n. 316) la Corte di Appe llo di Roma dichiara. con sentenza de l 13.7.1945. Di Vincenzo Ciro colpevole de i reati addebitatigl i ed esclusa la continuazione per i reati di cui agli artt. 319 e 476 C.P. lo condanna al la pena complessiva di 9 anni e 3 mesi di reclusione e lire 15.000 di multa. Dichiara, ino ltre, Fabiani Mari o colpevole dei reati addebitatigli e con l'esc lusione della continuazione per i reati di cui ag li artt.319 e 476 C.P. lo condanna alla pena di 5 anni e 5 mesi di rec lusione e lire 3 .500 di mu lta. Inoltre visti g li artico li 3 del R.D. 5.4.1944 n. 96 e 151 C.P. d ichiara di non dovers i procedere nei confronti di Magri ni Fernando in ordine al reaLo di favoreggiamenco per essere il rearo estinto per amnistia. Pe rtanto per i provvedimenti re laLivi all'esecuzione della sentenza e alla defin itiva scarcerazione d i Di Vincenzo Ciro (detenuto dal l' 8.6. I942) e di Fabiani Mario (deten uto clall'8.5. l 942 al 10. 10.1 943 - data in cui evadeva dalle Carceri Giudiziarie d i Viterbo - e deten uto nuovamente dal B.6. 1945) provvede la Procura Generale della Corte di Appe llo di Roma. NOTA: Con rapporto della Questura di Roma dell' 8.6. I942 furono anche a1Testati in pari data e den unz iati alla Procura Generale de l T.S.D.S.: Guerri ni Gi useppe, nato il 3.3. 1898 a Viterbo, oste: Romagno li Adalgisa, nata il I 2. l.1 888 a Civitacastellana (Viterbo); Di Nicola Ar mando, nato il 24.3. 1896 a l\1agliano Sabino (Rieti), fornaio; Casali lginio. nato il 15.2. 19 11 a Roma. Il Giudice Istruttore. co n sentenza emessa il 3.9. J 942, ordina la separazione del procedimento relat ivo ai suddetti imputati da quello relativo a Di Vincenzo Ciro, Magrini Fernando e Fabian i Mario e Ordina che gli atti relativi a Guerrini Giuseppe, Ro magnoli Adalgisa. Di Nicola Armando e Casali lginio, siano trasmessi, per competenza, al Procuratore del Re Imperatore de l Tribunale di Roma.

Reg. Gen. n. 922/1942

SENTENZA N. 628

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/aro re: Milazzo Gioacchino - Procuratore M iLi tare de l Re Imp. Giudici Consoli Generali M. \~S.N. : Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli /VI. V.S.N.: Di Pasquale Italo. Caputi Pieu·o, Pet,illo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Carlucc io Giorgio, nato il 10.4. 1924 a Ortello (Lecce), detenuto dal 23.6.1 942. IMPUTATO a) del reato di malversazione (art. 315 C.P. in relazione agli mtt. 9 e 11 del R.D.L. I 1.6.1942 n. 584) per avere, essendo autorizzato a coadiuvare la sos tituta procaccia pbstale di Ortello, manomesso due pacchi postali. dirett i a Melcarne Giacomo, soldato presso il 71 ° Rgt. Fant.. in Saci le (Udine). e Guida Michele, marinaio del R. Dragamino n. 17, appropriandosi di pane biscottato e forma(tgio con0 tenuti nei suddetti pacchi : b) del reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7.?194 1 n. 645 per avere sottratto al normale consumo 850 grammi cli pane biscottato e il pezzo cli formaggio d i cui al precedente capo di imputazione. OMISSIS

.. n Collegio considerato che ne l Carluccio - reo confesso - manca la qualità di pubblico ufficiale 0 d1 mcancato d 1pubblico servizio e che i pacc hi gli furono affidati a titolo di deposito necessario, dtien.e ~he nel reato commesso da ll' imputato, nelle circostanze di tempo e cli luogo specificato in rubrica. s1 nscontrano gli elementi costinitivi del reato di cui all'art. 646 JO cpv. C.P. Pertanto, modificando in tal senso la rubrica, fissa la pena in tre mesi d i reclusione e lire 50 di multa. spese e conseguenze di Legge. P.Q.M. Visti gli artico li citati e gli ruticoli 274 e 488 C.P.P. DICHIARA Carluccio Giorgio responsabi le del reato di cui ali' art. 646 I O cpv. C.P. così mod ificata la rub1ica e lo condanna alla pe~a d i tre mesi d i reclusione e lire 50 di mul ta. Poiché Carluccio Giorgio, detenuto dal 23.6.1942, ha già espiato la pe na c he gli è stata inflitta, ordina la sua scarcerazione. se non detenuto per altra causa. Roma, 24.9.J 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Co n Ordinanza emessa dal TSD. D.S. il 15.4. J 943 viene dichiarata estinta per l'amnistia concessa con il R.D. 17.10.1942 n . I 156 l'esecuzio ne della condanna inflitta a Carluccio Giorgio. Carluccio Giorgio viene riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 20.8.1959.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAT'O

Reg. Gen. n. 265/1942

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE ()AL T.S.D.S. PER I DF.I.ITTI cow; N I

SENTENZA N. 629

Il Tri bunale Speciale per 1a Difesa del lo Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaeta no - Luogotenente Generale de lla M. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Mili tare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gange mi Giovanni, Ciani Ferdinando. Ci11dici Consoli M. ES.N.: Dì Pasquale Italo, Caputi Pietro, Peri\lo Emil io. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Galimberti Emilio, nato il 2 .1 0. 190 1 a Milano, dctenuLo dal 17.2.1942; Vitali Ad alberto. nato il 2.5.1913 a Mi lano, detenuto dal 17.2. 1942; Radaelli Oreste, nato 5.1.1903 a Milano, detenuto dal 14.2. 1942. IMPUTATI Tutti: a) del deli tto di cui agli artl. 110, 56,628 IO e 2° cpv. n. 1, 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I Legge 16.6.1940 n. 582 perché, previo accordo tra di loro, verso le ore 20.30 de l 13.2 .1 942. il Galimberti e il Vitali si introdussero, medi ante rottura della saracinesca, nel negozio di Ugentì Rosa sito a Milano, Via Aselli 24, e sottraevano alcuni colli cli stoffa da caricare su un moto furgoncino targato M.I. n. 2 1193, che attendeva fuori, di proprietà de l Radaelli, e dallo stesso all' uopo forn ito, non ri uscendo per l"in tervento del portiere del vic ino stabile, Cesari Antonjo nei cui confronti usarono vio lenza, al fi ne di assicu rarsi il possesso di quanto dovevano portar via. Co n l'aggravante cli aver approfi uato de ll'oscuramento dispos to per la protezione antiaerea. Il Galimberti e il Vitali, inoltre: b) del delitto di cui agli arn. l I O, 56, 61 n. 2 e 5, 575, 576 n. 1 C.P. in re lazione all' art. 1 Legge 16.6.1940 n. 582 per avere ne lle circostanze di tem po e cl.i luogo di cui sopra e profittando dell'oscuramento, esploso contro il su nnom inato Cesari Antonio e certo Cittera Dome nico sei colpi di rivoltella, due dei quali cagionarono al detto Cesari solo lesioni guariLe in giorni sei. Il Radaelli, inoltre: c) del del itto di cui all'art. 367 C.P. per avere. con denunz ia ino ltrata ai CC.RR . di Niguarda (Milano) il ma ttino del 14.2. 1942 affe rm alo fa lsamente che g li era sta to sottratto, la sera de l 13.2.1942; il moto furgoncino di sua propri età, targato M.T. 11. 21 193. Co n 1· aggravante della recidi va nei confroti di tu tti e tre gli imputali perché g ià 1i perntamente condannati (art. 99 1°cpv. n . 1 e 2 e u. cpv. C.P.). OMISSIS Nei fatti, come risultano provati ne ll'odierno dibattime mo, il Collegio riscontra gli e lementi cos ti tutivi dei segue nti reati: 1) di ten talO l'urto, aggravato ai term ini dell ' art. 625 (nurne1i 2, 3 e 5) C.P. per avere i col pevoli usato violenza. sul.la cosa (rottu ra della sa raci nesca) per aver ponato in dosso armi e per avere commesso il fatto con tre persone; 2) di lesioni personali aggravate ai term ini de ll'arL. 585 C.P. per aver comesso il fatto con anni; 3) di tentato omicidio come è stato contestato; 4) di simulazione di reato ai termi ni cieli' art. 366 C.P. Il Collegio ritiene, ino ltre, che i reati di cui ai numeri l, 2 e 3 devono ritenersi aggrava.ti a i sensi dell' ar t. l della Legge 16 .6. 1940 n. 582, ricorrendo nella specie la c ircostanza aggrava nte prevista nell" a.rt. 6 1 n. 5 (oscura me mo per lo stato di guerra). Pertanto tutti e tre g li imputati devono essere ritenuti colpevoli di tentato furto e di lesioni personali anziché dì tentata rapina come contestata con la leLtera a) del capo di accusa. Il Galimberti e il Vitali devono poi rispondere ciel rea to di tentato omicidio e il Radaelli di si mulazione di reato. Ritenuto che nei confronti di tutti gli imputati ricorre l' aggravante della recidiva specifica il Collegio, passando all'applicazione delle pene. stima di doverle fissare nei seguen ti limiti: I) Galimberti e Vitali - te nuto anche conto della recidi va co ntestata - trenta anni d i reclusione

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quale cu mulo di venticinque anni per il reato di cui all a lettera b) ciel capo cli accusa, cli quindici anni per il reato dì cui agli arti. 624 e 625 n. 2, 3 e 5 u. cpv. 61 n. 5 C.P. e I della Legge 16.6.1 940 n. 582 e di tre anni per il reato di cui agli artt. 582 e 585 C.P. 2) Ra.clae ll i. tenuto conto della recidiva che gl i è stata contestata, alla pena di anni ventuno di reclusione qua le cumulo di an ni tre per il reuto di cui alla lette ra c) del capo di accusa, di anni quindic i per il reato di c ui agli artt. 11 O, 56. 624. 625 n. 2, 3 . 5 e u. cpv., 6 1 n. 5 C.P. e I del la Legge 16.6.1940 n. 582. Tutti alle spese e conseguenze di Legge. P.Q.M . Visti g li articoli sopra citati e 73, 29, 229 C.P. : 274 e 488 C.P.P. DICHIARA Galimberti Emilio e Vita li Adalberto responsabili ciel reaLo di cui al la lettera b) del capo di accusa, del reato di cui agl i artico li I J O, 56, 624, 625 n. 2, 3 e 5 e u. cpv. 6 1 n. 5 C. P. e l Legge 16.6. 1940 n. 582 e così modifica ndo parzialmen te la ru brica li co ndanna. con l'aggravante del la recidiva come contes tata. a lla pena cli trenta an ni di recl usione c iasc uno. DJCI-UARA Rad aelli Oreste responsabile del reato dì cui alla lettera e) ciel capo di accusa, ciel reato di cui agli articoli 11O, 56. 624, 625 11. 2, 3, 5 e u. cpv. 6 l n. 5 C.P. e l Legge I 6.6. l 940 n. 582 e, così modificando parzialmente la ru brica, lo condanna, con !"aggravante della recid iva, alla pena com plessiva di ventuno anni di reclusione. Condanna, inoltre, tu tti g li imputati alla .inte rdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durnnte la custodi.a. Ordina che gli imputati a pena ul timata siano sottoposti a li bertà vigilata. Roma. 24.9.1942 -Anno XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei G iud ici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Galimberti il 17.3.1943 viene trasfe rito, per motivi di sal ute, da lla Casa di Rec lusione d i Firenze all a Casa per Minorati di Sa luzzo ove morì ne l 1944 o ne l 1945. Vita li a seguito di un bombardamento aereo effettuato ne lla primavera del 1944 su Parma evade da lla Casa Pena le della suddeua c illiLe in segui to si arruola ne lle fo rmazio ni pa rt igiane. Secondo le d ich iarazio ni rese da Croci Ern ilio. Capi tano dei partigiani, ViLaii, verso la fine del 1944, ve nne ucciso durante un combauimento svoltosi tra i partigiani e le brigate nere. A seguito di una isLanza d i revisione speciale (D.L. L. 5. 10. 1944 n. 316) ino ltrata da l Radaelli la Corte di Appello cli J'vl i Iano (V Il Sezione Penale) dic hiara. con seme nza de l 23.6. 1947, i l «non luogo a procedimento penale nei confronti di Ga li mberti Emi lio e Vita li Alessandro perché i reati loro addebitati.sono eia dichiararsi esimi per morte del reo». Dichiara Raclaelli Oreste colpevo le cli concorso nel reato dì remato furto pluriaggravato e del rcat.0 di falsa den uncia dì cui all'art. 367 C.P. e, con !"agg ravante del la recid iva specifica reiterala, lo condanaa alla pena dì sei an ni dì reclusione e lire quattromi laci nquecento d i mul ta, fe rma restando la misura di sicurezza della Ubertà vigilata. La Corte Suprema di Cassazione (I a Sezione Penale) rigett,L. con sentenza de l 19.4.1 950. il ricorso inoltrato da Raclaell i Oreste. Pertanto R<1daclli Oreste, deten uto dal 14.2. 1942. viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Padov.i il 14 .2. 1948.


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DELITTI COMUNI

TRfBUNALE SPEC IAi.E PF.R LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 631

Reg. Gen. n. 766/1942

n Trib una le Speciale per la Difesa del lo Stato composro da: Presidente: Tringali Casan uo va Antonio - Luogotenente Generale della I'vl.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re l mp. Giudice Console Generale M VS.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. VS.N.: Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Bergamaschi Cru-to, Fioretti Euge1ùo. ha pron unciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Porcaro Vincenzo. nmo il 2.5. 190 l a Sambuca di Sicilia (Agrigento). esportatore. Detenuto da l 18.5 .1 942: Adamo Vincenzo, nato il 15.1.1905 a Maniglia (Tori no), cocchiere. Dete,rnto dal 22.5.1 942: Abbruzzo Salvatore, nato il 14.7. 1891 a Sambuca di Sicilia (Ag1igento), ag1icoltore. Detenuto dal 22.5.1 942; Castrooovo Gaspare, nato il 14. 12. 1918 a Sambuca di S icilia (Agrigento), mugnaio. Detenuto dal 18.5. 1942: Craparo Gi useppe, nato il IO. I0. 1908 a Sciacca (Agrigento), ind ustriale. Detenuto da l 30.5.1942: Di Franza Calogero. nato il 3.9.19 I 6 a Bales trate (Palermo). geniere guastatore ne l!' 11 ° Rgt. Genio. Detenuto dal 18.5.1 942; Dell'Aqui la Eman uele. nato i I I6 .5. 1920 a Fasano (Brindisi). aviere autiere presso i I Comando del l'Aeroporto di Castelvetrano. Detenuto dal 30.7. 1942; D' Aulis io Riccardo , na to il 2 .5 .1 9 19 a Andr ia (Ba ri), aviere a utiere presso il Comando dell 'Aeroporto di CastelveLrano. Deten uto dal 30.7. 1942; Ferraresi G iuseppe, nato il 20.6. 191 Oa Bologna. Maresciallo R. Aviazione presso il 54° Stormo Aeroporto 51 1 P.M. 3500. Detenuto dal 18.7 .1942: Gagliano Giovanni. nato il 19.9. 1879 a Sambuca cli Sicilia (Agrigent.0), agricoltore. Detenuto dal 22.5. 1942; La Puma Michele. nato il 27.7.1904 a Sambuca di Sicilia (Agrigento), carretti ere. Detenuto dal 17.5.1942; La Puma G irolamo. nato il 12.J.1922 a Sambuca di Sici lia (Agrigento). carrettiere. Detenuto dal 22.5.1942; Mannone Paolo, nato il 14. 1. 1907 a Castelvetrano (Trapani), marmista. Detenuto dal 22.5.1 942: Marsina Salvatore, nato il I 8. 12. I902 a Sambuca di S iciJia (Agrigento). mugnaio. Detenuto dal 22.5.1942: Moceri Giovann i. nato il 4.4. 1896 a Cam pobello di Mazzara (Trapani), se nsale. Detenuto dal 18.5.1942; Mulè Pietro, nato il 20.3. 191 5 a Sambuca di Sicilia (Agrigento), caffettiere. Detenuto dal 17.5.1942; Palumbo Mario, nato il 24.8.1918 a Palazzo S. Gervaso (Matera), av iene scelto au tiere presso il Comando cieli' Aeropono di Castelvetrano. Detenuto dal 30.7.1942; Romano Ignazio. nato 1'8.8. 1889 a Sambuca di Sicilia (Agrigento), mugnaio. Detenuto dal I 8.5. 1942; Venezia Vincenzo, nato il 2 .1.1898 a Sciacca (Agrigento), fornaio . Detenuto dal 25.5. 1942; Maggio Salvawre, nato il 10.4. 1899 a Sambuca di SiciJia, mediatore. Detenuto dal 25.5.1 942.

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IMPUTATI

Capraro, Adamo, Venezia e Di Pranza del : a) reaw di associazione a de linquere (art. 4 I6 C.P.) per essersi associati nell'aprile del I942, allo scopo d i trarre i llecito lucro dalle speciali condizioni a li mentali del te mpo di guerra. commettendo molti delitti in vari Comuni delle Province di Trapani e Girgenti;. d) del itto di cui all'art. I della Legge 8.7. 1941 n. 645 per avere. nelle circostanze di tempo di cui al precedente capo di imputaz ione. sottratto al cons umo normale ingente quantità di farina e di grano, allo scopo di cagiomm1e l'aumento del prezzo sul mercato. Porcaro. Di Franza. La Puma Michele. Moceri e Mulè del:

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a) reato di associazione a de linq uere (a rt.416 C.P.) per essersi associati nell'aprile ciel 1942, allo scopo di trarre illecito profitto dalle s peciali condizioni alimentari del tempo di guerra. commettendo molti delitti in vari Com uni delle Province di Trapm1j, Girgenti e Palermo; b) delitto d i cui ali' art. I della Legge 8.7. l 941 n. 645 per avere, nelle circostanze di tempo di cui al precedente capo di i rnputazione. sottratto al normale consu mo. rilevante quanti tà di farina e di grano. allo scopo d i cagionarn e l'aumento de l prezzo sul mercato. A bbruzzo, Castro novo, Dcli' Aqu ila, D'A usilio, Ferraresi, Gagliano, La Puma Girolamo, Ma nnone, Marsina, Palumbo, Romano e Maggio del del itto di cui all'art. 3 de lla Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere nei mesi di arrile e maggio I 942, in local ità varie delle Province d i cui ai precedenti capi di imputazione. sollrallo al consumo nonnale. quantità varie di farina e grano. Con l'aggravante di cui al primo capoverso de llo stesso articolo 3 per il Romano e il Castronovo. La recid iva specifica (art. 99 C.P.) viene contestata agli imputali M ulè e Romano. La recidiva generica (art. 99 C.P.) viene con testata agli imputati Adamo, Castronovo, Craparo, Di Franza, La Puma Michele, Moceri e Venezia. OMISSIS P.Q.M. Letti e appl icati gli artt. 3 della Legge 8.7.194 1 n. 645: 81. 110, 29,230 n. l C.P.; 28, C.P.M.P.: 479. 274. 488 C.P.P. ASSOLVE Gagliano Giovanni perché non punib ile poiché il fatto non cosliluisce reato per mancanza di dolo. La Puma Girolamo, Romano Ignazio. Man none Paolo, Abbruzzo Salvatore e Ferraresi Giuseppe per insufficienza di prove dal reato ad essi addebitato e ordina la scarcerazione clei sei suddetti imputati, se non detenuti per a ltra causa. DICHIARA Tutti gli alt1i imputati responsabili del reat0 di cui a ll'art. 3 della Legge 8.7. 1941 n. 645 in relazione all'art. I 10 C.P. con la circostanza della co ntinuatio ne per tutti - con l'esclusione del solo Maggio - così modificata l'accusa anche per coloro ai quali era stato addebitato il reato di cui all'art. I della stessa Legge, assolvendo questi ul li mi per insufficienza di prove dal reato di cui agll'arl. 416 C.P. CONDANNA con l'aggravante della rec idiva precisata in epigrafe Porcaro Vincenzo e Craparo Giuseppe alla pena di 12 ann i di rec lus ione e lire vemimi la di mul ta. Di Franza Calogero a IOann i di rec lus ione e a lire diecimila di mu lta, La Puma Miche le, Mulè Pieu-o e Venezia Vincenzo a 8 anni di reclusione e lire diecimila di mu lta, Moce1i Gio vann i, Ca~Lronovo Gaspare e Adamo Vincenzo a 6 anni di recl usione e lire ottomila di multa, D' Aulisio Riccardo, Dell'Aquila Emanuele e Palumbo Mario a 5 an ni di reclusione e lire settenùJa di mul ta. Per tutti i predetti all'i nterdizione perpet1ia dai pubblici uffic i, per Porcaro e Craparo alla libertà vigilata. previa degradazione. Per D · Aluisio, Dell'Aquila. Pal u rnbo e Di Pranza. Marsina Salvatore 4 an ni di reclusione e a c inquem ila lire di mu lta con l' interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Maggio Salvatore 2 anni di reclusione e a duemila lire di multa. Tutti, in solido, ,il pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva. Roma. 26.9. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Romano, detenuto dal l 8.5.1942, Gagliani, La Puma Girolamo, Mannone e Abbruzzo, detenuti dal 22.5.1942 e Ferraresi, detenuto dal 18.7.1942, vengono scarcerati il 26.9. I 942. NOTIZ IE DESUNTE DAf FASCICOLI DI ESECUZIONE La Puma Michele, Mulè Pietro, detenuti da l 17.5.1942 e Venezia Vincenzo. detenuto dal 25.5.1942. muoiono nella Casa di Reclusione di Favigna na a seguito di una incursione aerea effettuata .il 5.5. 1943. La Procura di Messina, constatato che a seguito delle gravissime e conti nue incu rsioni aeree esiste la possibi lità c he possa essere colp itO anche il Carcere Gi udiz iario di Mi lazzo, ordin a, in data 30.7. 1943, la provvisoria scarcerazione degli 8 1 detenuti ristrelli nel suddeuo Carcere. Pertanto Marsina Salvawre (deten uto dal 22.5.1 942) e Maggio Salvatore (deten uto dal 25.5.1 942) vengo no scarcerati dal Carcere Gi udiziario d i Mi lazzo il 3 1.7.1 943.


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Il Guardasigilli Jvlinistro Segxetmfo dl Stato per la Grazia e Gi ustizia visti gli alli per la liberazione condizionale relativi a Castronovo Gaspare. detenuto nelle Carceri Gi udiziarie di Palermo, ordina, con Decreto del 12. J 0.1944, che Castronovo Gaspare sia ammesso alla li bera,.ione condizionale. Pertanto il Giudice di Sorveglia11za del Tribunale di Palermo ordina l' immediata scarcerazione di Castrono vo Gi useppe che. detenuto dal 18.5.1942. viene scarcerato dalle Carce1i Giudiziarie di Palermo il 21. JO. l 944. Per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1 944 n. 96 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dic hiara, con Ordinanza del 27.1 2.1 944. condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 della pena pecuniaria infliua a D' Aulisio Riccardo. Pertanto D' Aulisio Riccardo, detenuto daJ 30.7. 1942, viene scm·cerat0 dalla Casa di Lavoro di Castadias (Cagliari) il 29.12.1944. Palumbo Mario. detenu to dal 30.7 . 1942, viene scarcerato dalla Casa Pena le di Procida il 23. 1. 1945 perché 3 anni di reclusione e la pena pecuniaria di lire 3.000 devono essere dichiarati condonati per l'indu lto concesso con il R.D. 5.4.1944 n. 96; condono concesso dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del 23. 1. 1945; Poiché a Dell'Aquila Emanuele, detenuto dal 30.7. J942, può essere concesso il condono di 3 airni di reclusione e di lire 3.000 della pena pecuniaria previsto dal R. D. 5.4.1 944 n. 96 l'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi ordina la scarcerazione di Dell'Aq uil a Eman uele che viene scarcerato dalla Casa di Lavoro di Castadias (Cagliari) il 29.1. 1945. L'indulto viene concesso dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del 29.3. 1946. Con Ordinanza del 15.1.1945 il Tri bunale Militare Territoriale di Roma ha dichiarato nei confronti di Craparo Giuseppe condonati, ai sensi dell 'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96, 3 anni della pena detentiva e lire 3.000 della pena pecuniaria. Analogo provvedimento viene ernesso nei confronti di Di Franza Calogero dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del!' 11.5. 1946. Con Ordinanza del 15. 1.1945 il Trihunale Mi litare TerriLoriale di Roma ha dichiaraw per Adumo Vincenzo condonati 3 anni della pena detentiva e lire 3.000 della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96. Sempre per D' Adamo Vincenzo 1· Ufficio del P.M . dei Tribunali Mili tari di Guerra Soppressi converte, con Decre.Lo del 25.3.1 945, la residua pena pecuniaria di lire 5.000 in quella della reclusione per la durala di cento giorni. 1122.5. 1945 Adamo Vincenzo viene scarcerato, per espiata pena. dalle Carceri Gi udiziarie di Palermo. La Corte cli Appello di Palermo (4a Sezione) concede a Di Franza Calogero e a Capraro Giuseppe - su conforme 1ichies1.a del Pubblico Ministero - con Ordinanza del 6.6. 1945 il beneficio çlella libertà provvisoria in attesa del giudizio di revisione speciule (,U't. 5 del D.L.L. 5. I0.1944 n. 316). Pertanto Di Franza Calogero, detenuto dal 18.5.1942. e Capraro Gi useppe, detenuto dal 30.5.1942. vengono scarcerati dalle Carceri Giudiziarie di Palermo il 7.6.1945. 1n sede di giudizio di revisione specilùe (D.L.L.5.10.194411. 316) la Corte di Appello dj Palermo dichiara, con semenza del 13.8.1947. che il fatto adde bitato agli imputati costituisce. anziché il reato cli cui all'an. 3 della Legge 7.7.1 941 n. 64 1. quello previsto dall'art. 7 della stessaLeggee perquesro altro reato la Corte di ;\ppcllo di Palermo dichiara cl.i non doversi procedere nei confronti di La Puma Michele, Mulè Pietro e Venezia Vincenzo perché estinto per morte degli imputati e di non do versi procede re nei confronti di Porcaro Vi ncenzo, Craparo Giuseppe, Di Franza Calogero, Moceri Giovanni. Castronovo Gaspare. Adamo Vi ncenzo. D' Aulisio Riccardo, Dell 'Aquila Emanuele, Palurnbo Mario, Marsina Salvatore e Maggio Salvatore, essendo il reato da addebitarsi ai suddetti imputati estinto per amnistia. NOTA: Con rapporto della Questura di Palermo. in data 3.1 .5. 1942, vennero anche denunziali alla Procura Generale del Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato: Armato Calogero. nato il 9. I. I 879 a Sambuca (Agrigento), contadino; Galletti Gaetano, nato il 14.3. 1908 a Ribera (Agrigento), esercente pastificio; Noto Luciano, nato iI 1.4. 1889 a Castelverrano (Trapani), barbiere. Nei confronti dei suddetti imputati - latitanti - il Triunale Speciale per la Difesa dello Stato ha dichiarato. con sentenza del 26.9.1942. la sospensione del procedimento «sino a quando non perverranno in potere della giustizia». Con lo stesso rapporto la Questura di Palermo ha anche denunziato: Giancontieri Domenica, nata il 3. I0. 1921 a Campobello (Trapani), casalinga, libera. La Rosa Vita, nata a Carnpobello (Trapani) di 32 anni, casalinga. libera. Manzo Rosa. nata il 29.4. l880 a Carnpobello (Trapani). casalinga. libera. Valenci Rosa, nata a Carnpobello (Trapani) di 34 anni , casali nga, libera. Nei loro confronti, però, la Procura Generale del Tribunale Speciak per la Difesa dello Stato non ha iniziato azione penale.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONU NZIA:fE DAL 1'.S .D .S. PF.R I DELITfl COMUN I

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFE'SA DELLO ST,\TO

Reg. Gen. n. 947/ 1942

SENTENZA N. 632

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Mi lazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. VS.N. : Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. VS.N.: Di Pasquale Italo. Leonardi Nicola. Pompili Torello, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Carbone Agostino, nato il 25.2.1923 a Palermo, impiegato comunale. Detenuto dal 25.6.1942 Carbone Giuseppa, nata il 5.5. l 898 a Camitine (Agrigento). casalinga. Detenuta dal 16.6.1942 IMPUTATI Entrambi: a) di concorso nel delitto cli falsità in carte annonarie ai sensi degli artt. 110 C.P.: 1 del R.D.L.

11.6.1942 n. 584, per avere, il primo, fornite fa lse tessere annonarie al fine di porle in circolazione, e la seconda, messo in circolazione i suddetti documenti contraffatti; b) di concorso nel reato di sottrazione di merci al normale consumo ai sensi degli artt. l 10 C.P.: 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 per avere sottratto generi alim netari al normale consumo. La Carbone Giuseppa, inoltre: e) del reato p. e p. nell'art. 7 della Legge 8.7.1 941 n. 645 per avere fatto commercio di pane, di cui era venuta in possesso. violando le norme per il razionamento; d) del reato p. e p. nell'art. 9 della Legge suindicata per avere posto in vendita del pane a prezzo superiore a quello stabilito dall'Autorità. Il Carbone Agostino, inoltre: e) del delitto p. e p. negli articoli 624, 61 n. 11 C.P.; 4 e 7 della Legge 11.6.1942 n. 584 per essersi impossessato, per trarne profitto, di n. 64 carte annonarie per la distribuzione delle merci commettendo il fatto con abuso della sua qualità d'i mpiegato presso l' ufficio cune annonarie di Palermo. Accertati ili Palermo il 19.6.1942. OMISSIS P.Q.M.

Visti gli articoli citati nei capi di imputazione e gli articoli 29 C.P. 274. 479,488 C.P.P. ASSOLVE Carbone Agostino dal reato di cui alla lettera e) per insufficienza di prove. DICHIARA Cmbone Agostino e Carbone Giuseppa rispettivamente responsabili dei reati di cui alle lettere a), b), e) ed) dei reati agli stessi addebitati e condanna Carbone .Agostino alla pena di sette anni di reclusione e lire diecimila di mu lta e Carbone Giuseppa alla pena di sei anni di reclusione e lire diecimila di multa. Condanna entrambi gli imputai.i al pagamento in soli.lo delle spese del processo, delle spese per il mantenimento durante la custodia e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Roma, 28.9.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presideme e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DJ ESECUZIONE Con Ordinanza emessa il 28.3. 1945, nei confronti di Carbone Agostino, e il 23.7.1945, nei confronti di Carbone Giuseppa, viene concesso dal Tribunale militare di Roma il condono di 3 anni di reclusione e di. lire 3.000 di multa (indul to concesso con R.D. 5.4. 1944 n. 96).


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TRJBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZI.' PRONUNZlATE DAL T.S. D.S . PER I DEUHI COMUNl

In sede di g iudizio di revis ione speciale (R .D.L. 5.10. I944 n. 316) la Corte di Appello di Palermo (Sez. 4) concede a Carbone Agostino, con Ordinanza del 23.7.1945, i.I beneficio de lla libertà provvisoria. Pertanto Carbone Agostino, detenuLO daJ 25.6. 1942, viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Palermo il 24.7.1945. Con Ordinanza dell' 11.12.1945 il benefi cio della libenà provvisoria viene concesso anche a Carbone Giuseppe. Carbone Giuseppa, detenuta da l 19 .6. I 942, venne scarcerata - per motivi inerenti allo stato di guerra - dalla Casa di Reclusione per Donne d i Perugia i l l5 .6. l944 a seguito di ordine emesso dal Presidente della Corte di Appello di Perugia. Tratta nuovamente in ,mesto a Palermo il 28. l 0.1945 ed ammessa al beneficio della Ubertà provvisoria ven ne scarcerata dal Carcere G iudiziario di Termini Imerese il I 3.12. l 945. La Cori.e d i Appello di Palermo (Sez. 4), con sentenza del 1.3.1947 - divenuta esecu tiva il 29.3.1947 - dichiara di non doversi procedere nei confronti di Carbone Giuseppa in ordine ai reati d i illecito co mmercio e prezzo magg iorato perché es tinti per amnistia. Per gli altri reati determi.na la pena per Carbone Giuseppe io 4 annj d i reclusio ne e lire 6.000 di mul ta. Conferma per Carbone Agost ino la condanna inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 28.9.1942 e l'assoluzione per insufficien,.a di prove dal reato di furto e oltre ai co ndoni co ncessi a Carbone Agostino e Carbone Giuseppa dal Trib unale Militare Territor iale d i Roma co n Ord inanza de l 28.3.1945 e 23.7. 1945 concede a entrambi un ul teriore condono di un anno di reclusione e lire I .000 di multa (indulto concesso con D.L.L. del 22.6. 1946 n. 4). Carbone Agos tino vie ne riabilitato con sentenza emessa dalla Corte d i Appel lo di Palermo il 17.2. 1975.

accusa e nell'esercizio della sua indusu·ia, sottrasse al norma le consumo circa settanta qu intali di cuoiame e pelli grezze. Il Collegio r itie ne che nei fatti come provati si riscontrano gli elementi costitutivi de l reato di cui al primo capoverso del!" art. 3 della Legge 8.7. I 94 1 n. 645, e che pertanto occorre in ta l senso modificare la rubrica nei co nfronti del Ghers i, al qua le il Tribunale ritiene conforme a giusti zia infliggere la pena di dieci an ni di reclusione, lire cinq uantamila di multa. spese e conseguenze di Legge. Per ciò che concerne il Nepote l'orale dibattimento non ha fornito sufficienti e lementi di prova a carico di quest'ultimo. Se infatti è vero - come le risultanze dibattimentali hanno confermato - che il Nepote quando fu interrogato per la prima volta dall'U fficiale di Poliz.ia Tributaria, ebbe ad affe1mare - contro verità - che non era in possesso di registii e che non abitava nei locali della conceria. è pur vero che ta]j solo elementi non posso no costiruire una sufficiente prova per affermare che il Nepote abbia agito di concerto con il G hersi nella consumazione de l reato da qucsl ·ultimo commesso. A tale concl usione il Collegio è pervenuLO, considerato anche che i I Nepote non prese mai parte alle contrattazioni relative alla vend ita de lla merce: contrattazioni che venivano sempre far.te d irettamente dal Ghers i. P.Q.M. Visti gli aitt. 3. 11, 14 del la Legge 8.7. J 94 l n. 645; 230, 29 C. P.; 488, 274 C.P.P. SCIOGLIENDO la riserva fatta dal Tribunale sulla richiesta della d ifesa delri rn plllato Ghersi - la quale ha chiesto in limite litis l'ammissio ne di una perizia contabile, e in subordinato la escussione d i altri tre testi a di fesa per deporre sulle ded uzioni proposte dal la stessa difesa - ritiene non utile né necessario ai fin i della causa l'accoglimento della istanza sop ra specificata. ASSOLVE Nepote Giovanni Ballista dal reato addebitawgli per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà, se non detenuLO per alu·a causa.

SENTENZA N. 633

Reg. Gen. n. 452/1942

Il Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente : Le Met.re Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Trnp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Di Pasquale Italo, Leonardi Nicola, Pompi li Torello, Pasqual ucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Ghersi Felice, nato il 2 1.1 866 a Casalpusterlengo (Milano), industriale. Detenuto da l 20.4. 1942 Nepote Giovanni Battista, nato il 30.8.1 888 a Ci1ié (Torino), impiegato piivato. Detenuto dal 20.4. I 942 IMPUTATI Ghersi Felice del delitto d i cui alran. I Legge 8.7. I 941 n. 645 per avere, in Cirié, fra il novembre 1939 e il febbraio 1942 sottratto al normale consumo rilevanti quantitativi di cuoiame e pelli grezze al fine di cagionarne la defi cienza sul mercato e l'aumento del prezzo. Nepote Giovanni Battista di concorso nel delitto come sopra addebitato al Ghersi (art. 11 O C.P. e I Legge 8.7.1941 n. 645). OMISSIS Nel l'orale dibatti mento gli imp utati, confermando le d1thiarazioni rese in periodo istruttorio, ha nno negato ogni loro responsabilità. Le risultanze dibattimentali, per le dichiarazioni dei testi escussi, hanno però provato che il Ghersi, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate nel capo di

DICHIARA Ghersi Felice responsabile del reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645, 1° cpv. e, così modificando parzialmente la rubrica lo condan na alla pena di dieci ann i d i reclusione, a lire c inquantam ila di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese de l processo e a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordi na che l' impu tato, a pena ultimata, sia sottoposto a libertà vigilata e che la sentenza sia pubblicata per estratto sul giornale il «Popolo d'Italia». Ro ma, 28.9.1 942-Anno XX. Seguono le firme de l Presidente e dei Giudici. Nepote, detenuto dal 20.4. I 942, viene scarcerato il 28.9.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Ghersi si associa a una istanza di grazia inltrata dalla moglie il 3. IO. I 942. Con Decreto di grazia del 22.3. 1943 viene concesso il condono co ndi zio nale del la residua pena da espiare e. pertanto, Ghe rsi Felice, detenuto dal 20.4. I 942. viene scarcerato da l le Carceri Giud iz iari e di Roma i l 26.3. 1943. NOTA: Ghersi Felice e Nepoie Giovanni Battista vennero den unziati alla Procura Generale del Tribu nale Speciale per la Difesa dello Stato dal Nucleo di Polizia Tiibutaria Investigativa di Torino con rapporto del 30.3.1942 perché incorsi nel dc li no di cui ali' art. I della Legge 8.7 . J 941 n. 645 di competenza del T.S.D.S Però con denunzia del l 0 .3. I 942 inol trata dallo stesso Nucleo di Polizia Tributaria ùwestigativa di Torino vennero denu nziati , insieme con Ghersi Felice e Nepote Giovanni Battista, p erché incorsi tuttl in reati d.i competenza del la Magistratura Ordinaria: Sari Giuseppe, nato il 4.3.1895 a Toiino; Bietto Nicola, nato il 24.5.J 898 a Tori no; Colognese Giuseppe. nato r l I .4.1894 a Fiesso (Rovigo); Fontana Francesco. nato il 9.2. I 888 a Chivasso (Torino); Gurlino Alberto, nato il 24.2. l 898 a Ri voli (Torino); Liberale Lino, nato il 4.12.1906 a Fiesso (Rovigo); Rabino Arna ldo, nato il 14.7.188 l a


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO S'JATO

TERZA PARTE: SENTcNZE PRONUNZLATE DAL T.S.D.S. PER l DEI.IHI COMUNI

Montalto (Pavia); Veri no Guido, nato il 22.7.1907 a Volvera (Tori no); Viecca Giuseppe, nato il 2.9.1 906 a Fossano (Cuneo); Vinato Luigi, nmo il 1.4. 1892 a Mondovì (Cuneo). Pertanto per effetto della connessione esistente nella persona del Ghersi fra il procedimento di cui alla denunzia inoltrata il 30.3. 1942 e quella rela1iva agli altri imputati denunziati in data 10.3.1 942 la competenza a giudicare in merito a tutte le imputazioni addebitate agli altri imputati spetterebbe, per la disposizione prevista dall'art. 8 del R.D. l 2. 12. J 926 n. 2002 al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Considerato, però, che tale connessione è scindibile e che ragioni di convenienza consigliano di fare giudicare alla Magistratura Ordinaria i reati di sua competenza addebitati ai dieci imputati sopra specificati iI Giudice Istruttore (G. Verna), avvalendosi della facol tà conr.:essa dal capoverso dell' art. 8 dei R.D. I2. 12. 1926 n. 2002. ordina. con provvedimento emesso l' 8.6.1 942. la separazione del procedimento contro Ghersi Felice e Nepote Giovanni Battista da quello concernente i fatti attribuiti agli altJi dieci imputati. Pertanto il Giudice Istruttore dispone lo stralcio degli atti relativi a Ghersi e al Nepote e il loro invio al Pubblico Ministero presso il T.S.D.S. per l' ul teriore corso di giustizia e rimette tutti gli altri atti al Procuratore del Re Imperatore di Torino per quanto di sua competenza in ordine agli alt1i imputati.

attraverso il valico cli Clivio. mezzi di pagamento all'estero (marchi 50.000) in danno dell'economia nazionale, senza conseguire l' intento per circostanze indipendenti dalla loro volontà.

Reg. Gen. n. 739/1942

SENTENZA N. 634

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. Y.S .N . Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangenù Giovanni, Rossi Umberlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Suppiej Giorgio, Leonardi Nicola, Pompili Torello.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Vittori Giacomo, nato il 3.2.1909 a Bisuccbio (Varese), commerciame. Detenuto dal 25.5. I 942 GooLi Eugenio, nmo il 15.1.0.1 886 a Milano, viaggiatore di commercio. Detenuto dal 27.5.1942 Marrè Rodolfo. nato iI 23.1 I .19 I 3 a Rorna, conduttore vago ni lerto. Detenuto dal 6.6. l 942 Tavelli Caterina. nata il 1.1 I.I 920 a Chiuro (Sondrio). impiegata. Detenu ta dal 7 .6. I 942 Tavelli Pla, nata il 27. I O. ·1924 a Saltrio (Varese), operaia. Detenuta dal 9.6. l 942 IMPUTArJ T primi tre: a) del reato cli cui all 'art. I p.p, Legge 28.7. 1939 n. l 097 in relazione all 'art. I l OC.P. per avere. in concorso tra loro, in Ilalia ed <1 ll'estero. dall' agosto 194 1 all'aprile L942, con mezzi fraudolenti occul1ato e sol.tratto, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pugamento all'estero il ricavato in marchi realizzato della vendita in Germania di tessuti di seta clandestinamente esportatevi dall'I talia, per un controva.lore complessivamente non inferiore a L. 502.664.30; b) ciel reato cli cui agli artt. 1 ed il R.D.L. 14. 11.1 926 n. 1923 in relazione al Decreto 15.7.1940 del Ministero delle Finanze e al.l'articolo l IO C.P. per avere, in concorso tra loro nelle predette circostanze di tempo e di luogo, esportato dall'Italia in Germania, i tessuti di seta di cui al predetto capo d' imputazione, ed altri rimasti invendu ti a Vienna, senza essere munili del prescritto permesso della competenteAutorità. Inoltre: c) ciel reato di cui agli ant. 56 C.P. e I Legge 28.7. I 939 n. 1097 per avere compiuto aui .idonei diretti in modo non equivoco ad esportare, con meui fraudolenti, dal Regno in Svizzera, il 25.5.1942,

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OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli arlt. 110 C.P. e 1 p.p. Legge 28.7. I939 n. L097: I. e I l R.D.L. 14.11.1926 n. 1923 in relazione al D. 15.7. J940 Ministero Finanze; 56 C.P. e l Legge 28.7. J 939 n. 1097; 23, 29, 73, 228,229, 240 C.P.: 274,488 C.P.P. DICHIARI\ Tutti colpevoli de.i reati ad ognuno ascritti ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Vi1tori ad anni 5 e L. 20.000 di multa; Gnoli e Marrè ad an ni 4 e L. 20.000 di mulla ciascuno: Tavelli Caterina ad anni 2 e L. 3.000 di mulLa; Tavelli Pia ad anni l e L. 2.000 cli multa. Tutti con la reclusione; tutti tranne Tavelli Caterina e Pia. anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; tutti ad ecr.:ezione della Tave!Ji Pia, pure con la libertà vigilata; tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Ordina la confisca della ~omma cli 50.000 marchi che trovasi in giudiziale sequestro. oltre alla borsetta. Roma, 29.9. l 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DA I FASCICOLI DI ESECUZIONE

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato visti gli articoli I e seguenti del R.D. 17.10. 1942 n. 1156 e gli articoli 15 l, l 74 e 2 I OC.P. e J'an. 593 C.P.P. DICHIAR..A. CON ORDINANZA DEL l 6. l 2.1942 a) condonata, condi zionalmente, per indulto, la residua pena che Tavelli Caterina e Tavelli Pia av rebbero dov uto ancora espiare e 1'.inLera mul ta alla medesima inrlitta e nei confronti del la Tavelli Caterina dichiara, inoltre. cessata, per indulto, la misura di sicurezza: b) condonati, condizionalrnente, a Vittori Giacomo 3 an ni di reclusione e la multa cli lire l 7.000 e la pena accesso ria inflitta per i rcatj previs1i dagli artt. 110 C.P. e l p.p. Legge 28.7.1939 n. l 097 e 56 C.P. deterrni.nanclo la residua pena per il Viuori in 2 anni cli reclusione e lire 3.000 cli mul ta ferma restando a carìco del Vittori la misura di sicurezza della libertà vigilata; e) condonati, condizionai mente. per indulto, 3 an ni di reclusione e lire 15.000 cli multa sulla pena riportata da Gnoli Eugenio e Marrè Rodolfo per il reato previsto dagli arte. 11 OC.P. e I della Legge 28. 7. I 939 n. 1097, nonché la pena accessoria dell · interdizione perpetua dai pubblici uffici. detenninando la residua pena per lo Gnoli e il Marrè in un anno di reclusione e lire 5.000 cli multa ciascu no, ferma restando per entrambi la misu ra di sicurezza della libertà vigilata; cl) conferma la liberazione della Tavell i Caterina e della Tavelli Pia già ordinala dal Pubblico Ministero il 23. ll.1942. Pertanto Gnoli Eugenio, dete nuto dal 27.5.1942. viene scarcerato <.lalle Carceri Giudiziarie di Cremo na i I 27 .5.1 943. Marrè Rodo!fu si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27 .10.1942 e con Decreto di Grazia del 24.5.1943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Marrè Rodolfo, detenuto dal 6.6.1942, viene scarceraro dalle Carceri Giudizia rie di Roma il 27.5.1943. Viuo1i Giacomo, dete nuto dal 25.5.1942, avrebbe dov uto essere scarcerato il 25 .5. l 944, ma per ordine emesso dalla Speciale Commissione istituita dal Ministero dell'Interno I' J l .2.1944. viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Como il 5.3.1944. In sede di oiudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 n. 3 I 6) la Corte di Appello di Milano (Sez. J ), con s:ntenza del 23.11 .1956 passata in giudicato il 9.2. 1957 asso!ve Marrè Rodo!Co, Yittori Giacomo. Gnoli Eugenio dal reato di commercio di valuta estera con mezzi fraudolenti. Viuori Giacomo, TaveJJi Pia e Tavclli Caterina dal tentativo dello stesso reato loro addebitato perché il fatto


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAI. T.S.D.S.

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PER I DEL ITTI COMU:-J I

non costituisce reato. Dichiara cli non dovers i procedere contro M,mè Rodolfo. Vittori G iacomo e Gnoli Eugenio in ord ine al reato di esportazione non autorizzata d i tessuti per estinzione del reato per amnistia. NOTA: Con lo stesso atto di accusa in data 3 1.8. 1942 il Pubblico Ministero rinviò al giudizio del T.S.D.S. anche: Cinquini Ettore, nato il 25 .5.1 894 a Seravezza (Lucca), latitan te, d irettore de l «Palace Hotel» di Vienna. cittadino italiano. Da l Registro Generale non ris ul ta se C inquini venne tratto in arresto e g iudicato dal Tri buna le Speciale per la Difesa dello Stato.

a) de l reato cli cui agli artt. 3 I 4. 61 n. 2. 118 C.P. in relazione ali' art. 4 R.D.L. 1l.6. l 942 n. 584, per essersi appropriati, in concorso con Evangelista Riccardo, impiegato comunale addetto al serv1z10 razionamento del Comune cli Barletta, di alcu ni tagliandi d i carte annonarie per il prelevamento del pane, di cu i L' Evangelista aveva il possesso per ragione de l suo ufficio. al fine di commettere il reato di cui alla lettera seguente; b) del reato di cui agli artt. 3 Legge 8.7. 1941 n. 645: 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584; l I 8. 81 C.P. per avere sottratto al normale consumo quant ità imprecisa ta cli pane servendosi dei tagliandi di carte annonarie. cli cui alla letrera precedente. In Barletta giorni imprecisati tra il 12 ed il 25.6.1 942. OMISSIS P.Q.M. Visti gli arlL sopra citati e 29. 73 C.P.: 488. 274,479 C.P.P.

Reg. Gen. n. 981/1942

SENTENZA N:635

Il Tribuna le Speciale per la Difesa del lo Stato composto da: Presidente: Le fl.fotre Gaetano - LL1ogotenentc Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo G ioacchino - Procuratore Militare ciel Re 1mp. Giudif'i Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni. PalrnentolaA ldo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Di Pasquale Italo. Vedani Mario. Pasqual ucci Renato. ha pron unciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Evengelista Riccardo. nato il 1.7.1923 a Minervino Murge (Bari), impiegato comunale. Detenuto dal 27.6.1942 Francone Luigi, nato i l 25.1. 19 12 a Barleua (Bari), meccanico. Detenuto dal 27.6.1942 Can none G iova nn i. nato il 3.10.1925 a Barletta (Ba ri), impiegato. Detenuto dal 10.9.1942 Galante Mario, nato il 1.9.1896 a Barletta (Bar"i). commerciante. Detenuto da l 4.9.1 942 Rio ndino Antonio, nato il 3.9. 1924 a Barletta (Bari), impiegato comunale. Detenu10 <.lai 4 .9.1942 Surdi F rancesco, nato il 29. 12.1 911 a Barletta (Bari), impiegato comuna le. Detenuto dal 4.9.1942 UvIPUTATI L'Evangelista: a)del reato di cui ag li artt. 314.61 n. 2. 81 , 56C.P. in relazioneal l'art.4R.D.L. J 1.6.1942 n. 584, per essersi appropriato - co n più azioni esecutive dello stesso disegno crimi noso - di circa 70 carte annonarie e cli alcu ni tag liandi per il prelevamento del pane, di cui aveva il possesso quale magazziniere all'ufficio raz ionamento del Comune di Barle1la, e per avere tentato di appropriars i d i altre 40 carte analoghe - al fine d i commettere il reato di cui alla lettera seguente. In Barletta dal 10 al 27 giugno 1942; b) del reaLo di cui .igli artt. 3 Legge 8.7.194 1 n. 645: 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584: 81, I IOC.P.: per avere dato modo agli altri im putati cli sottrarre al norma le consumo quantità imprec isata d i farina consegnando loro le carte annonari e ed i tagl iandi da lui sottratti nel le circostanze specificate nella precedente imputazione. Il Francone : a) del reato di cui agli artt. 314, 6 l n. 2, 81, 1I 8 C.P. in relazione a ll'art. 4 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; per avere indotto Eva ngelista Riccardo ad appropriarsi cli carte annonarie di cui egli aveva il possesso quale magazziniere dell'ufficio razionamento de l Com une di Barl etta; e per averne ricevute da costui circa 70. corrispondendogli il compenso di L. 700; b) del reato di cui ag li arttt. 3 Legge 8.7. l 941 n. 645, 5 R.D.L. 11 6. 1942 n. 584; 118, 8 l C.P.: per avere sottratto al normale consumo quanti tà imprecisata di fatina, se rvendosi delle carte annonarie cli cui alla lettera precedente. Entrambi i reati in Barletta dal 10 al 27 giugno 1942. Il Cannone, il Galante, .i l Riondino, ed il Surdi:

ASSOLVE Francone Luigi dai reati ascrittigli per ins uffi cienza cli prove, Cannone Giova nni e R iondino Antonio per avere agito senza capacidl d' intendere e di volere ed ordina che siano posti in libertà se non deten uti per altra causa. DICHIAR;-\ Galante Mario e Surdi Francesco rispettivamente responsabi li dei reati di cui agli artt. 648 C.P. in relazio ne all'art. 4 R.D.L. 11.6. I942 n. 584 e 3 Legge 8.7.194 1 n. 645; 5 R.D.L. 11.6. l 942 n. 584; l!8, 8 1 C.P. e. così modificando parz ial mente rubrica, con la d iminuente d i cui all' art. 31 1 del codice stesso per quest' ultimo reato, li condanna c iasc uno alla pena di anni tre e mesi sci di reclusione, a lire 5.000 d i mu lta e alla interdizione tempornnea dai pubblici uffici. DICH1ARA Evangelista Ricca rdo responsabile de i reati ascrittigli e lo condanna complessivamente alla pena di anni undici di reclusione e lire diecimi la di multa e alla inLe rdizione perpetua dai pubblici uffi ci. Condan na Evangelista, Galan te e Surdi alle spese del processo ed a quelle per il mantenimen lo durante la custodia. Roma, 30.9.1942 - Anno XX. Seguono le firn1e de l Presidente e de.i Gi ud ici. Francone - detenuto dal 27.6.1 942 - Rionclino - detenuto dal 4 .9 .1 942 - e Cannone - detenuto dal 10.9.1942 - vengono scarcerati il 30.9.1942. NOTIZ IE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Evangelista: con Decreto L uogotenenziale.: <.lei 5.7.1945 viene concesso il condono co nd izio nale de lla residua pena eia espiare. Pe.nanto Evangelista Riccardo. detenuto dal 27.6. 1942. viene scarcerato dalle Ca rceri Giudiziarie di Palermo il 15.7.1945. Surdi: detenuto dal 4 .9. 1942 viene scarcerato dal Carcere Giudiziario d i S iena il 1.3.1944. per motivi ineremi allo stato di guerra, a seguito di ordine emesso da l Ministero di Grazia e Giustizia. Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara. con Ordinanza ciel 27.10.1966, estinto per l'amnisti a concessa con i I D.P.R. de.I I9.12.1953 n. 922, il reato annonario e condonata, per l' indulto concesso con il R.D. 5.4.1944 n. 96, la pena inflitta per il reato di ricettazione. Galante: detenuto dal 4.9. 1942 viene scarcerato dal Carcere G iud iziario di R ieti il 3.3. 1944, per motivi inerenti allo stato di guerra, a seguito di ordine emesso eia! Ministero di Grazia e Giustizia. Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 27. I0. 1966, estinto per l'amnistia concessa con il D.P.R. del I 9. L2.1953 n. 922 il reato an nonario e condo nata per l'indulto concesso con il R.D. 5.4.1944 n. 96, la pena infliLta per il reato di 1icettazione.


598 Reg. Gen. n. 1102/1942

599

TERZA PARTE: SENTÉNZE PRONUNZIATE l)A L T.S.D.S. PER .1 DELITTI COMUNI

TR I BUKALE SPECIAL E PFR LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 636

nTribunale Speciale per la Difesa dello Staro composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/more: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemj Giovanni, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : Bergamaschi Carlo, Al visi Alessandro, D'Alessand ro Italo.

ha promrnciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Gasperoni Domenico, nato il 7.4.1 878 a Baschi (Tern i). contadino. Detenuto dal 17.7. 1942

residua pena complessiva in 24 anni di reclusione. ferme restando la misura <li sicurezza e la pena accessoria. Con successiva Ordinanza emessa il 23.12.1946 i I suddetto Tribunale MiIilare Ten-itoriale cli Roma dichiarava condizionalmenle condonato un altro anno di recl usione per rindu lto concesso con il D.P. 22.6. I 946 n. 4 determinando Ja residua pena da espiare il 23 anni di reclusione. rn sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I O. 1944 n. 3 16) la Corte di Appello di Perugia dichiara, con sentenza ciel 28.3. 1947, Gasperoni Domenico colpevole soltantO del reato di incendio ai sensi dell'art. 423 C.P. e lo condanna alla pena di 5 anni di reclusione di cui dichiara condonati 4 anni per gli indulti concessi con l'art. 5 del R.D. 5.41944 n. 96 e con il D P. 22.6. I 946 n. 4. Assolve Gasperoni Domenico dall'imputazione di cui all'art. 2 Legge 8.7. !941 n. 645 perché il fatto non costituisce reato e dichiara di non doversi procedere in ordine al dcl illo di cui agli artt. 56 e 642 C.P. perché estinto per l'amnis tia concessa con l' art. I del D.P. 22.6 . 1946 n. 4 . Perta nto Gasperoni Domenico, dete nuto dal 17.7.1942 al 4 .6.1944 e dal 6 .7 .1944 al 28.3 . I947 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Spolçt.o il 29.3. 1947.

IMPUTATO .. a)_ del delitto di c.:ui all'art. 2 Legge 8.7. I 94 1 n. 645, per ave re in agro di Lugnano in Te verina (fern1), la sera del 12.7. 1942, distruggendo circa 150 q. di grano. fatto venir meno in misura rilevante merci di c.:omune e largo consumo; b) del delillo, di cui all'art. 423 C.P. per avere, nelle predette circostanze di tem po e di luogo. app1cc'.111do luoco a~J un am1?1asso di grano da trebbiare, in un podere di Salusti Giovanni. cagionando un mc:nd10 che ?1strussc 11 ~et_co grano e trebbiatrice appartenente a Pizzichini Everardo, c..igionando cos, al Salustl un dan no d1circa lire 30 mila ed al Pizzic.:hini un dan no <li lire 35.000· c) del de litto di cui agli artt. 56. 640 C.P. per avere nelle predette circostanze, incendi,;to il orano suddetto per conseguire l'indebito luc.:ro delJ'indenniuo da parte clell'istituto assicuratore senz: rag' -· giungere l'inrento per circos tanze indipendenti dalla sua volontà.

d

OMISSIS P.Q.M. _ Visti ed applicati gli articoli 2 cpv. Legge 8.7.194 1 n. 645: 423. 56, 640. 23, 29, 73, 228, 229. 31 1, C.P. e 274, 488 C.PP. .

6.)

DICHIARA Gas peroni Domenico colpevole dei reati a lui ascritti, concedendogli il beneficio dc.I la diminueme ~i cui agli artt. 3 1.1 , 65_ C.P. Ed operato il cumulo delle pene complcs~ivamente lo condanna ad an ni .,O ci, rec.:lus10ne con la mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, cd al paga rncnto delle spese di giudi zio e cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. -· Roma, 1. 1O. 1942 - An no XX. Seguono le fi rllle del Presidente e dei Gi udici. V

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato vista la richiesta ciel P. M. e visto il R.D. 17. 10. 1942 n. l 156 dichiara, con Ordinanza del 9. 1. 1943: a) cessata, per amnistia, l'esecuzione della condanna di due anni di reclusione e di lire 5.000 di multa riportata da Gaspcroni Domenico per il reato di te ntata truffa: b) con<lonati._condi~ionalmen_te, per iJ1dulto, tre anni di recl usione della pena cli an ni sette riportata per li reato d1 111cend10 deternunando la residua pena complessiva cli anni vemisette di reclusione, fe rma _res tando la misura di sicurezza e la pena accesso ria. l n seguito al bombardamento dello S tabil unento Pena le di Civitavecchia Gasperoni ve nne tradotto nelle Carceri Gi udiziarie di Roma. Dalle suddette Carceri evade il 4.6. 1944 a segui to dei noti eventi bellici. li 6.7.1 944 viene trauo nuovame nte in arresto e tradouo nuovamente nelle Carceri Gi udiziarie di Roma. Il Tribunale Militare Territoriale di Ro ma vis ta la richiesta ciel P.M . dei Tribunali Mi litari di Guerra Soppressi e l'art. 5 del R.D. 5.4.1 944 n. 96 dichiara, con Ordinanza del 20.3. 1946. condizionalmente condonati 3 armi di reclusione della pena inllitta per il reato di incendio determinando lii

SENTENZA N. 637

Reg. Gen. n. 1081/1942

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Proc.:uratore Militare del Re l mp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando. Giudici Consoli lvt. V.S.N.: AlvisiAlessandro, Bergamaschi Carlo, D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Grossi Angelo, nato il 28.9. 1890 a Frascati (Roma), operaio, detenu to dal l 8.8. 1942. IMPUTATO a) del delitto cli cui agli an t. 628 cpv. C.P. ed I Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere, immediatamente dopo la sottrazione di un quantitativo di patate in danno di Ferranti Remo, usato allo stesso violenza al fin e di procurarsi l'impu nità; b) del delitto di cui agli ant. 582 C.P. ed l Legge 16.6. 1940 n. 582 per avere cagionato al Ferranti lesioni personali da cui derivò malattia per giorni dieci. Con l'approfittamento, per entrambi i reati, di circostanze, in dipendenza dello stato di guerra tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Nella notte dall' 11 al I2 .6.1942 in Roma. OMISSIS P.Q. M. Visti ed applicati gli art1. 628 cpv., 23, 29, 228. 229, 99 C.P. e 274,479. 4 88 C.P.P. DJCHIAR/'1 Grossi Angelo assolto dal reaw puni to dall'art. 582 C.P. per mancanza di querela di parte e lo ritiene colpevole del reato di cui all'art. 628 cpv. C.P. escludendo l'aggravante di cui all'art. I Legge 16.6. I940 n. 582. ma con l'aggravante della recidiva ai sensi delr art. 99 C.P., e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione e L. 10.000 cli ll}Ult.a Con la interdizione perpetua dai pubblici u!Tici. con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltJe ogni altra conseguenza di Legge.


600

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Roma, I. I O. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCJCOLO DI ESECUZIONE Nel bombardamento aereo del 6.5.1943 che colpì la Casa di Reclusione di Favignana (Trapani) muore anche Grossi Angelo. Il Tribunale Militare Ten-itoriale di Roma ùichi,u·a. con Ordinanza del 5.5. 1961, estinta la pena per morte del reo (art. 171 C.P.).

Reg. Gen. n. 1042/1942

60 1

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAI. T.S. D.S. PER I DELITTI COML/NJ

SENTENZA N. 671

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmeri Gaetano, Suppiej Giorgio. Alvisi Alessandro, Rosa-Uliana

Riccardo, Pe,illo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Fianrn1enghi Anuro, nato il 27. J 0.1 907 a Mi lano, salumiere. Detenuto dal 7 .7. l942 Ravizza Mario, nato il 13.7.1 908 a Milazzano (Milano), salumiere. Detenuto dal 7 .7.1942 Co' Gerardo, nato il 1.11. l 902 a Quinzarello (Brescia), macellaio. Detenuto dal 20.8. 1942 TMPUTATI

Roma. 2. 1O. l 942 - Anno XX. Seuuono le firme del Presidente e dei Giudici. Co~ Gerardo - detenuto dal 20.8.1 942 - viene scarcerato il 2. 1O. 1942. NOTIZIE DESUNTE DA I FASCICOLI DI ESECUZIONE Fiarnmenghi: per l'indulto concesso con il R.D. 5.4. 1944 n. 96 il Tribunale MiEtare Territoriale cli Palermo dichiara. con Ordinanza del 2 1.1 1.1944, condonati 3 anni di recluswne e !Jrc 3.000 dt mu lta. La Procura del Tribunale Mili Lare Territoriale di Palermo concede, in data 28. l 0. 1945, il benefici~ della libertà provvisoria e, penanto, Fiammenghi viene scarcerato, in pari data. dalle Carceri Giudiziarie di Palermo. La Cone di Appello di Milano (Sez. Vll). vistp l'art. 14 del D.L.L. 5.10.1 944 u. 3 16 dichiara con senten,,a del l 0.5 .1 946 inam missi bile l' istanza di rev isione inoltrata da l Fiammemrhi. n Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del I3. 1.J 954, condonata la ;esidua pena da espiare (art. I del D.P. 23. 12 .1 949 n. 930). . . Ravizza: detenuto dal 7.7. 1942 evade dalla Casa di Recl usione di Spoleto 11 13. 10.1943. Il 16.10. 1946. b·a[10 nuovamente in arresto dai carabinieri di Genova. venne 1istretto nelle Carceii Giudiziruie di MarnssiGenova e successivamente trasfeiito alla Casa Penale di Panna il 27. I l.1946. L'S.12. 1946 la Questura di Genova che, per disguidi postali, non aveva ricevuto alcuna comunicazione daB'Ufficio che doveva provvedere alresecuzione della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 2. IO. 1942. «ordinava la scru·ceraz1one del Ra vizza non potendosi prolungru·e il suo stato cli fermo». L'Ufficio del P.M. dei Tiibunali Militm"i di Gucm, Soppressi emetteva, in daLa 1.3.1947, regolare ordine di cru-cerazione del Rav1u.a. .. . . _. Detto ordine veniva revocato con telegramma del 12.6.1 947 perché il Tnbunale !Vlihtru·e Terntonale d1 Roma constatato «che il Ravizza ha espiato dal 7.7.1 942 al 13.10.1943 un anno, tre rnesi e sei giorni di reclusione e che dopo la liberazione ottenuta ad opera dei partigiani è entrato nelle lìle dei patrioti e_ ha compiuto atti diretti a frustrare l' auività bellica delle truppe Ledesche, prima nelJa zona di Terni e pot m quella di Yenezia-Lambrate e che, pertanto il reato di concorso in sottrazione al normale consumo è da considerarsi estinto per l'amnistia concessa con il R.D. 5.4.1 944 n. 96 e che la residua pena da espiare per la condanna inflitta per il concorso nel reato cli peculato aggravato è da dichiarasi condizionalmente condonai.a per l'indulto concesso con il suddetto R.D. 5.4.1944 n. 96», dichiara, con Ordinanza del 12.6.1947, cessata, per intervenuta amnistia, l'esecuzione della pena inllitta per il reato di concorso nel sopracitato reato annonario e condizio1mlmente condonata la residua pena inflitta per il concorso nel reato di peculato aggravato.

a) concorso in peculato aggravato (artt. 110, 3 14 C.P., art. 4 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584); b) concorso in sottrazione al normale consumo (a1t. 110 C.P. 3 Legge 8.7. I941 n. 645 e art. 5 R.D.L. I 1.6.1 942 n. 584), per avere, previo accordo fra tutti e tre, il Rovizza Mario ed i l Co' Gerardo, addetti alla distri buzione della carne nel pubblico macello di Viale Molise 62 in Milano, il mattino del 6.7.1 942. sotu·atto un pezzo di c,u-i1e sui na del peso di kg. 37,300 e per averla ceduta al macellaio Fiammenghi Arturo che tentava d'aspo1tarla fuori dal macello insieme a quella che gli era stata regolannente cLisui buita. OMISSIS P.Q.M. LetLi ed applicati gli artt. l IO, I 18. 31 4 , 99, 73 C.P.; 4, 5 R.D.L. I 1.6.l 942 n. 584; 3 Legge 8.7.1941 n. 645; 479. 274,488 C.P.P. DlCHIARA Fiamminghi Arniro e Ravizza Mario responsabilj dei reati in epigrafe ad essi ascritti colla diminuente di cui all 'art. 3 1J C.P. e per il Fiammenghi, coll'aggravante della recidiva, e, cumulate le pene. condanna alla reclusione Fiarn menghi ad anni sette e Ra vizza ad anni sei e mesi otto e ciascuno a ci1Jquernila lire di multa, colla conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventi va.

SENTENZA N. 673

Reg. Gen. n. 1180/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N . Giudice Re/arare: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Co11soli Generali M. V.S.N. : Gangerni Giovanni. Cisotti Cru'lo. Palmentola Aldo. Giudici Consoli M .V.S.N.: Pompili Torello. D' Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Mai ora no Vincenzo, nato il 4.7. l 9 l 7 a Galatina (Lecce). soldato del J 40° Rgt. Fant. in Lecce. Detenuco dal 7 .8. 1942

ASSOLVE

IMPUTATO

Co' Gerardo per non aver commesso il fatto in ordine agli ascrittigli reatj e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

a) del delitto p. e p. nell' an . 1 del R.D.L. 11 .6.1 942 n. 584 per .i vere, al fine di porle in circolazione formato fa lse tessere annonarie;


602

b) del deli tto p. e p. nell'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 in relazione all'art. 5 del R.D.L. impiegato addet-

J 1.6. 1942 n. 584 per avere sottratto generi alimentari al Dormale consumo, essendo to all'ufficio an nonario di Lecce. Accertato in Lecce il 6.8. I942.

OM1SSIS

P.Q.M. Visti ed applicati gli art. J R.D.L. I 1.6.1 942 n. 584; 3 Legge 8.7. 1941 n. 645 in relazione all'art. 5 della Legge I I .6.1942 n. 584; 23, 29, 73. 228. 229. 31 l, 65 C.P; 274,488 C.P.P. DICHJARA Maiorano Vi11cenzo colpevole dei reali ascrittigli, concedendogli il beneficio della diminuente di cui agli arn. 3 1I, 65 C.P. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 5. mesi 4 di reclusione e L. 6.600 di multa. Con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di an ni 5; con la libertà vigilata col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 6. 10. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZJONE In data 26.4. J 943 la Direzione Generale Leva Sottuffic iali e Truppa del Ministero della Guerra inoltrava richiesta alla Procura Generale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato affinché fosse disposta la sospensione della esecuzione della condanna e l'invio del Maiorano al 140° Rgt. Fant. per la prosecuzione del servizio militare. li provvedimento della sospensione della esecuzione della condanna doveva essere applicato perché per le disposizioni comenute nelf' art. 64 del codice penale di pace quanto alla condanna inflitta per rea1i comuni ai militari in servizio temporaneo alle armi non sia da applicarsi anche la deg radazione l'esecu2.ione della pena inflitta deve essere sospesa e il militare deve essere inviato al proprio reparto per continuare a prestare servizio militare. IJ Procuratore Generale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato Francesco Dessy comunicava. in da1a 15.5. 1943, al competeme Ufficio del Ministero della Gue1rn quanto segue: <<L' invocata disposizione non può ri ferirsi alle conda nne prouuneiate dal T.S.D.S. perché tale Organo giudizim·io applica tu ttora le norme relative al Lern po di guerra contenute nel Codice penale dell'Esercito del 1869 secondo quanto sta bilito dal quarto comma dell'art. 7 del.la Legge 25.11.1 926 n. 2008, la cui validità è poi confermata dalla Legge 4.6. 193 I n. 674, dal R.D.L. 15. 12. 1936 n. 2 136 e infine, posteriormente all'entrata in vigore dei nuovi codici penali militari, dal R.D.L. 9.12. 1941 n. 1386. Inoltre per l'articolo 8 della Legge 9.7.1940 speciali norme sottraggono alla comune regolamentazione la sospensione o il differi merno della esecuzione delle pene inflitte dal T.S.D.S. attribuendone la competenza aJ Ministero cli Grazia e Giustizia. Per le suddette considerazioni e tenuto anche presente che le SLesse norme di attuazione dei nuovi codici pena li militari lasciano espressamente immutata la cornpetenza del T.S.D.S. (art. 44 del R.D. 9.9. I 94 1 n. 1033) si ritiene che, salvo a procedere - come si è sempre praticaLO - alla conversione della reclusione comune in quella militare questo T.S.D.S. non possa disporre la sospensione della condanna infliLta a Maiorano Vince nzo». Il T.S.D.S., pertanto, commuta, con Ordinanza del 28.5. l 943, la pena della reclusione inflitta a Maiorano Vincenzo in quella della recl usione milita re per uguale durata. A seguito I.aie Ordinanza Maiorano, deten ulO nelle Carceri Gi udiziarie cli Terni, viene trasferito nello Stabilimento militare di Gaeta. Maiorano Vincenzo, detenuLo dal 7.8. J 942, avrebbe dovuto essere scarcerato il 7.1 2. J947. Dal carteggio del T.S.D.S., pm risul tando che Maiorano Vincenzo era ancora detenuto il 9.7.1943, non risulta la data precisa in cui venne scarcerato. Per i provvedimenti di clemenza còntenu ti nel D.P. 23.1 2. I 949 n. 929 il Tribunale Mi litare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 25.5.1965, condonata, sotto le comminatorie di Legge, la pena detentiva ancora da espiare. l'intera pena pecuniaria e la cessazione della misura cli sicurezza.

603

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUKZIATE IJAL T.S .D.S . PER l OELJTTl COMUNI

TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIJ'ESA 013LLO STATO

SENTENZA N. 674

Reg. Gen. n. 1248/ 1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stat.0 composto da: · Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore MiliLare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni, Cisoui Carlo, PalmentolaAldo. Giudici Consoli M. VS.N. : Pompili Torello. D'Alessandro Tlalo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Bosco Giovanni , nato il 23.7.1 896 a Monreale (Palermo), commerciante in generi alimenta ri. Detenuto dal 3 I .7 .1942 Oddo Romualdo, nato il 19.12.1902 a Palermo. impiegato. DetenutO dal 3 1.7.1 942 Ch.iarenza Giuseppe, nato il 16.4. J 915 ad Agrigemo, impiegato. Detenuto dal 31 .7. J 942 IMPUTATI a) cli concorso nel delitto di cui agli ant. 3 della Legge 8.7. 194 1 n. 645, 4 e 5 della Legge 11.6.1942 11 . 584, per avere, abusando della loro quali t1i, il primo: d'inc,u·icato dell'Ufficio Centrale Formaggi per la racco lta e distribuzione del formagg io; il secondo e il terzo: di controllori dell'Ufficio controllo formaggi, sottratto al consumo normale quin tali I 3,87 di formaggto, kg. 29.300 di pasta, kg. 13 di farina, kg. 9 di lenticchie ed altro. Il terzo inoltre: b) del delitto cli cui all 'art. 34 1 p. ed u.p. C.P., per avere, con minaccia, offeso il prestigio di Castiglia Giuseppe, agente delrimposta di consumo. In l'viontemaggiore (Palermo), il 3 1.7.1942. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli aru. 56 C.P. e 3 Legge 8.7.194 J n. 645 e 4, 5 Legge 11.6.1942 n. 584; 341 p. ed u.p. C.P.; 23, 29, 228. 229 C.P.; 274,479. 488 C.P.P. DICHIARA Chiarenza Gi useppe assolto per insuflicienza di prove dal reato di olLraggio, ritenendolo invee: assieme a Bosco ed Oddo colpevole del reaLo di cui agli artt. 56 C.P.. 3 Legge 8.7.1 94 1 IL 645 e 4, :, Legge 11.6.1 942 n. 584. in tal senso modificando i I capo cl' accusa, c c.ondanna_ ognui_10 ali.a pena d,' anni 5 di reclusione e L. 6.000 di multa. Con la inLerdizione perpetua dai pubblici uff1c1, con la li berta vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 6. 10.1942 - An no XX. Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZJONE Bosco: la Procura cli Messina in Casu·oreale constatato che la siwazione delle Carceri di Milazzo e di Barcellona si è andata sempre più aggravando sia claJ punto di vista sanitario che da quello_alimentare e che, inolu·e, è prevedibile, da un momento all'altro. il crollo degli edifici ad opera delle grav1ss1mee continue incmsioni aeree su dette località ordina, con provvedimemo emesso il 30.7. 1943, la scarcerazione provvisoria di alcuni detenuti ristretti nelle suddette Carceri di Milazzo e Bm·cellona. Pertanto Bosco Giovanni. de1enulo dal 31 .7.1942. viene scarcerato dalle Clu-ceri Giudiziade cLi Milazzo il 31.7.1943. Chiar:enza, detenuto dal 31.7.1942, evade dal Carcere Giudiziario di Barcellona il 22.9.1943 . Tratto nuovamente in arresto il 17. 12.1945 viene trasferito nella Casa di Reclusione di Avellino. Il Tribunale militare tcrrit.0iale di Roma cliclliara con Ordinanza del 16.11 . 1945 - per l'applicazione del condono previsto dall'art. 5 del R.D. 5.4. J 944 n. 96 - condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 della


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TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA Dli'ESA DELLO STATO

TERZA PA RTE: SENTENZE PRONUNZl,\TE DAL T.S.O.S. PER l DELITTI COMUNI

pena pecuniaria. Pertamo Chiarenza Gi useppe viene scarcerato. per espiata pena. dalla Casa di Reclusione di Avellino il 26. 12 ..1 945. Oddo: deten.uto dal 31 .7. I 942 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Milazzo il 3 1.7. t943 a segui to del provvedimento emesso il 30.7. 1943 dalla Procura cli Messina in Castroreale. In sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5. I 0.1 944 n. 316) la Corte di Appello di Palermo (5a Sez. Penale) dichiara, con sente nza del I 7.2. J949, di non doversi procedere nei confronti di Chiarenza Giuseppe, Bosco Giovanni e Oddo Romualdo in ordine alla imputazione di tentata sottrazione al consumo normale di kg. 29,300 di pasta, kg. l 3 di farina, kg. 9 di lenticchie, kg. 5 di formaggio, di 69 uova e 3 pani e un liLro di olio essendo il reato estinto per am nistia. Assolve gli stessi imputati da ll' imputazione di tentata sottrazione di kg. 13,087 di fo rmaggio per insufficienza cli prove.

Donne di Trani, sia applicato, in via provvisoria. il condono di 3 anni di reclusione. Pertanto Pizzi Maria, detenuia dal 26.7. I 942. viene scarcerata. per e.spiata pena. dalla suddetta Casa Penale di Trani il 26.7.1 945. Con Decreto cli Grazia del 7.6.1943 viene concesso a Balzarotti Ersilio e a Parenti Luioia il condono condizionale. della residua pena da espiare. Pertanto Balzarotti, dece.nuto dal 26.7.1942. viene scarcerato dalle Carceri Gi udiziarie di Roma il 13.6. 1943 e Parent i Luigia, detenuta dal 6.J0.1 942. viene scarcerata dalle Carced Giudiziarie di Firenze il 13.6.1 943.

SENTENZA N. 676

Reg. Gen. n. 1040/1942

Rcg. Gen. n. 1186/1942

SENTENZA N. 672

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Griffini Mario · Luogotenente Generale del la M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero: Procuratore Militare del Re Tmp. Giudici Co11so/ì Generali M. VS.N. : Gangemi Giovanni, Cisotti Cm-Io. Palme.rnolaAJdo. Giudici Consoli M. VS.N.: Pimpili Torello e D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Pizzi Maria. nata il 23.3. l 903 a Lazzate (Milano), bidella ciel Comune. De.tenu ta dal 26.7. l 942 Balzarotli Ersilio, nat0 iI 15.I l.1 906 a Lazzate (MiIano), gestore cooperativa agri. Detenuto dal 26.7. 1942 Paremi Luisa, nata il 29.1.1914 a Lazzate (Milano), casalinga. Detenuta claJ 6. J 0. 1942 IMPUTATI La Pizzi e la Parenti di concorso nel delitto p.e. p. negli artt. J IO, 11 8. 624. 625 ;1° 7,61 11° I J C.P ÌJ1 relazione. ali'art. 8 del R.D.L. ll .6. I942 n° 584 per esse.re.si impossessate, pcrtrarne profitto. con più azioni di un medesimo disegno criminoso, nel mese cli luglio del 1942 d.i 11° 98 cane annonaii e, sottratte dalla Pizz.i all'Ufficio Comunale di Lentate sul Save.so (Milano). con ab uso delle sue mansioni di bidella di quel Comune; Balzarotti ciel reato p. e p. dell'art. 648 C.P in relazione all' ait. 8 R.D.L del ll..6. J942 n° 584, per ave.re, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, ricevuto n° 98 carte annonm·ie prove. nicnti dal fu rto commesso dalla Pizzi. Reati commessi in Lentate sul Saveso (tvlilano) il 29.7.J 942. OMISSIS Visti e applicati gli articoli 624, 625 n° 7, 6 1 11 ° J J e 648 C.P.: 274. 488 C.P. DICHJARA Pizzi Maria colpevole del reato a~cri nole. escluclenclo l'aggravante di cui all'an. 8 1 C.P. e. Balzaroni insieme alla Parenti (nei confronti della quale vie.ne in tal senso modifìcaro il capo d'accusa) responsabili ciel reato punilo dagli an. 648 C.P. e. 8 R.D.L. 11 .6. I942 n° 584. E condanna: Pizzi a 6 anni di reclusione e lire 6.000 di multa: Balzarotti e Pm·enti ad anni I di reclusione e lire. 3.000 di multa. La Pizzi anche. con 1·interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e con la libertà vigilata: tutti con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese cli preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge. Roma. 6.1 O. I 942 - Anno XX. Seguono le finne del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZfONE Il Procuratore del Tribunale Militare Terriwriate di Bari visto l'art. 9 del R.D. 5.4. 1944 n° 96 Ordina. con provvedimento emesso il 1.5.1 944, che a Pizzi Maria. detenuta nella Casa Penale per

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presìde111e: Griffini Mario - Luogotenente Genera.le del la M. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchi no - Procuratore Militare del Re J.mp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo, PalmentolaAldo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Leonardi Nicola. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa comro: Rusconi Giulia. nata il 23.11.l 89 I a Milano, casalinga. Detenuta dal 22.6. 1942 Colombo Ricca rdo. nato il 5.8. 1902 a Legnano (Mi lano). commerciante. Detenuto dal 2.8. l 942 Delfitto Ernesto. nato il 30.7.1 894 ad A.rena (Pavia). falegname.. Detenuto dal 22.6. 1942 Dossena Marco. nato il 14.5. 1901 a Milano, rappresentante di commercio. Detenuto dal 22.6.1 942 SchaeferGuglielrno, nato il 15.11.1897 a Koenisbak (Beclen -Ge1mnia). commerciru1te. Detenuto dal 2.8.1942 IMPUTATI I) la Rusconi e il Colombo: a) de.I reato di cui all'art. 3 Legge 8.7.194 1 n. 645 in relazione all"art. I I OC.P. per avere, in concorso tra loro. sottratto merci varie al consumo normale: 2) la Rusconi. inoltre, nonché il Delfillo, il Dossena e lo Schael'er: b) ciel reato cli cui all 'art. I p.p. Legge 28.7. I 939 n. 1097 i ii relazione agli artt. 56 e I 10 C.P. per avere. in concorso tra loro. temato di commerciare, con mezzi fraudolenti. in danno dell'economia nazionale. mezzi di pagamento all'estero (oro in verghe e rottami) e per avere mediante tale tentarn compravendita a prezzi superiore a quello ufficiale, tentato allresì di agire in modo da clepnmere 11 corso della valuta nazionale: c) del reato di cui agli arlt. I e 2 Legge 3.9.1941 n. 882 in relazio ne agli artt. 56 e 110 C.P. per avere. nelle suddette circostanze. tentato. in concorso tra loro. di violare il divieto di compravencl1ta dell'oro. Con raggravante per il Colombo e. lo Schaefer della recidiva, ai sensi della p.p. delra,1. 99 C.P., quanto al primo, e del capo I n. 2 dell 'articolo quanto all'altro. In Milano, nel giugno 1942. O

OMISS IS

P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati 240. 73 C.P. e 479. 488. 274 C.P.P. DICHIARA Tutti gli imputati, meno lo Schae.fer, responsabili dei reati agli stessi ascritti e condanna Rusconi Gi ulia ad anni cinque di reclusione, Colombo Riccardo e Dossena Marco. ciascuno. ad anni quattro della stessa pena e Delfitto Eme.sto ad anni due di reclusione. Condanna gli stessi imputati a lire ottomila di multa per ci.ascuno. al pagamento i.n solido delle spese del processo ed alle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina la confisca degli oggetti sequestrati alla Rusconi . Assolve Schaefe.r


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T RJH UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.

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PER I DELITTI COMUNI

Guglielmo dai reati allo stesso asc1itti per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libe1tà se non detenuto per altra causa, nonché la restituzione allo stesso Schaefer dell'oro posto in giudiziale sequestro. Roma, 8. JO. l 942 - Anno XX. Seguono le firme del Preside nte e dei Giudici. Schaefer - detenuto dal 2.8. I 942 - viene scarcerato 1'8.10.1 942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato visti gli articoli I e seguenti del R.D. 17.10.1942 n. J J 56 dichiara. con Ordinanza del 29.12.1942: a) condonata conclizionalmente, per indu lto, la pena di 2 anni cli reclusione e di L. 8.000 di multa inflitta a DelfìLto Ernesto per i due reati adclebirarigli e conferma la liberazione dello stesso Delfino ordinata dal Vice Procuratore Generale Gi useppe Monralro il 22. 10.1 942 ai sensi dell'art. 593 C.PI~; pertanto Delitto Ernesw. detenuto dal 22.6. 1942, viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma il 23.10.1 942; b) dichiara condonata condizionalmente. per indulto . 3 a1rni di reclusione e la multa di L. 6.500 sulla pena complessiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione riportata da Rusco ni Giulia per i reati previsti dagli artt. l p.p. della Legge 28.7.1 939 11. 1097. 56, I I O C.P.; I e 2 della Legge 3.9.1941 n. 882, 56, 110 C.P. e determina la residua pena per la Rusconi in an ni 2 cli reclusione e L. 1.500 di multa; c) dichiara condonati, condizionaJmente, per indulto. 3 anni di reclusione e la multa di L. 8.000 sulla pena complessiva di 4 anni di reclusione riportai.a da Dossena per i reati a lui ascritti detenninando la residua pena per il Dossena in un anno di ret:lusione. Pertanto Rusconi Giulia, detenuta dal 22.6. 1942, viene scarcerata dalle Carceri Giudiziarie di Milano il 22.6.1944, Dossena Mario. detenuto dal 22 .6.1 942. viene scarcerato dal Ca rcere Giudiziario di Roma il 22.6. l 943 e Colombo Riccardo, detenuto dal 2.8. 1942, viene scarcerato dal Carcere Giudiziario cl i Milano il 2.8. I 944. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L. L. 5.1 O. 1944 n. 3 l 6) la Corte di Appel lo di Milano (VII Sez. Pcn.) con sentenza del 5.5. 1948 riduce le pene inflitte dal T.S.D.S. e. penanto, Rusconi viene condannata a 3 an ni e 6 mesi di reclusione, e lire 6.500 di multa. Delfitto a I anno e 4 mesi di reclusione e L. 5.000 di multa, Colombo e Dossena a 2 anni di reclusione e L. 4.000 cli mul ta. La Corte Suprema di Cassazione (3J Sez. Penale), con sentenza del 9. J1.1950, annullò senza rinvio, nei confronti di entrambi i rico1Tenti Rusconi Gi ulia e Colombo Riccardo. la sentenza emessa dalla Cone di Appello di Milano il 5.5. 1948 in ordine al reato di cui all'rut. 3 della Legge 8.7.1 94 1 n. 645 perché estinto per amnistia, elirnjnando in conseg11enza le pene di anni uno e sei mesi di reclusione e L. 4.000 di multa per la Rusconi e anni due e L. 4.000 di multa per il Colombo e 1igettò, nel reato, il ricorso della Rusconi. NOTA: il Giudice Istruttore (L. Ramacci) constatalo che nei confronti di Colombo Riccardo la Procura cli Milano ha iniziato e ha trasmesso alla Procura del T.S.D.S. un altro procedimento per concorso con Conti Giuseppe (nato in Provincia di Messina il I . 12.1902, Maresciallo dei Carabinier) e con Morelli Angelo (generalità incomplete). entrambi decen uti dal 26.6.1942 nei reati di concussione, omessa denu nzia di reato e distrnzione di atto pubblico. Ri levato che, pur sussistendo la connessione tra i reati di competenza del T.S.D.S. e i reati di compecenza del Magiscrato Ordj nario tale connessione non è inscindibile e ragioni di convenienza consigliano di lasciare al Magistrato Ordinario la cognizione del reato di sua competenza. Visto l'art. 8 del R.D. 12.12.1926 n. 2062 e le conferme richieste del P.M. Ordina. con Ordinanza del 12.9. 1942, la separazione dei procedimenti e che gli alli del procedi memo riguardante i reati addebitati a Colombo Riccardo in concorso con Conti Gi useppe e Morelli Angelo siano trasmessi, per competenza. al Procuratore del Re Imperatore di Milano.

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudice Console Generale J'v!. VS.N. : Gangcmi Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N.: Di Pasquale Italo, Caputi Pieu-o, Suppiej Giorgio, Leonardi Nicola. ha pronunciaro la seguenre:

SENTENZA Nella causa contro: Guerrera Riccardo, nato il 20.1.1893 a Napoli, impiegato comunale, capo ufficio. Detenuto dal 11 .8. 1942 Notarostefano Giuseppe, nato iI 4. 1. 1923 a Napoli, studente. Detenuto dal .13.8. 1942 Guerra Aliberto, nato iJ 3.3.19 12 a Napoli, muratore. Detenuto dal l l .8.1942 Perito Caterina. nata il 10.4.1914 a Napoli, casalinga. Detenuta dal 13.8.1942 Petito Filomena, nata il 30.8. J 918 a Napoli. operaia. Detenuta dal 14.8.1942 Risraldi Antonia, nata il 16.3.1907 a Napoli , casali nga. Detenuta dal 13.8.1942 IMPUTATI Guerra Riccardo e Notarostefano Giuseppe: a) del delitto di cui agli ant. 8 l cpv., 3 L4 C.P. e 4 R.D.L. J l.6.1942 n. 584 per a vere in Napoli, dal1'apr.ile al J O agosto 1942, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso e con abuso della loro qualità di impiegati addetti all'ufficio tesseramento del Comune di Napoli distratto e vend uto numerose tessere annonarie per il prelevamento del pane e dei generi da n,jnestra; b) del deli.tto di cui agli a;t t. 81 cpv., 11 OC.P. e 3 Legge 8.7. 194 J n. 645 per concorso in SOltrazio11e continuata cli merci al normale consnmo. Il primo (Guerrera Riccardo), anche: c) del delitto di cui all'art. 498 cpv. I ° C.P. per essersi arrogata la qualità cli Seni ore della M.V.S.N. Il terzo (Guerra Aliberto): a) del delitto di cui agli artt. I I O, 117, 8 I cpv., 314 C.P. e 4 R.D.L. L1.6.1942 n. 584 per eone.orso con i due precedenti imputati nel delitto di cui al primo capo di imputazione; b) del delitto di cui all'art. 2 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 ed 8 I cpv. C.P. per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso acquistato, allo scopo cli farne commercio tessere annonarie dai suddeni; c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 3 Legge 8.7. l 941 n. 645 per sottrazione continuata cli merce al normale consumo. Le altre tre: Perito Caterina, Peti tu Filo mena e Ristalcli Antonia: a) del delitto cl i cui agli artt. 81 cpv. C. P. e 2 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 per aver, con più alli esecutivi. di un medesimo disegno criminoso. acquistato tessere annonarie dal Guerra Alibertu allo scopo cli rame conun·ercio; b) del de lino cli cui agli arti. 81 cpv. C.P. e 3 Legge 8.7 . I 94 1 n. 645 per sottrazione conti nuata cli merce al normale consu mo; c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 9 Legge 8.7.1 94 1 n. 645 per vendita continuata di generi razionati a prezzi maggiorati. Reati commessi in Napoli dall 'aprile all'agosto 1942. OMISSIS P.Q.M.

Visti gli articoli sopra citati e 229, 230. 29, 73 C.P. 488. 274 C.P.P. DICHlARA

Reg. Gen. n. 1246/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: G1iffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N.

SENTENZA N. 698

Guerrcra Riccardo, Notarostefano Gi useppe e Guerra Alibetto 1ispetti vamente responsabili ai reati agi stessi ascritti e condanna: Guerrera, ad anni venti di reclusione e lire quindicimila cli multa; Notarostefano, ad anni dodici di reclusione e lire diecimila di multa; Guerra ad anni otto di reclusione e lire ottomila di multa, Condanna inoltre Guen era, Notru·ostefano e Guerra alla interdizione perpenia dai pubblici uffici. Dichiara Petito Caterina. Pctiw Filomena e Ristaldi Antonia rispettivamente responsabili dei reati di cui agli arti. 2 R.D.L. LJ.6.1942 n. 584; 7 Legge 8.7.1941 n. 645, con l'aggravante di cui all'art. 81 cpv. C.P. limitatamente a Petito Filomena e Ristateli Antonia, e. così modificando parzialmente rubrica, condanna:


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T RIBUNALE SPECIALI'.: PER LA D IFESA DELLO STATO

T ERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DA L T .S.D.S. PER l DEUTTJ COMUNI

Petito Caterina a mesi .sei di reclusione e lire cinquecento di mulkra; PetilO Filomena e Ristaldi Antonia. ciascuna a mesi nove di reclusione e lire cinquecento di multa. Condanna tuni gJJ imputati al pagamento in solido delle spese del processo ed alle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina che GueiTera Riccardo. Notarostefano Giuseppe e Gue1ra Alibeno a pena ultimata siano sottoposti a libenà vigilata. Roma. 9. IO. 1942 -Anno XX . Seguono le firme del Presidence e dei Giudici.

qualità, rispettivamente di Camicia nera scelta l'Ottone di milite dell'U .N.P.A., il Terrano e di Guardia notturna lo Zurolo e approfittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra tali da ostacol.u-e la privata e pubbJJca difesa, usato violenza e minaccia a Pasquillo Oreste e Cirillo Gennaro, somaendo loro 26 chilogrammi di grano per procurarsi un ingiusto profitto. Ottone Domenico anche di tentativo di rapina aggravata come sopra in danno di Cirillo Vi ncenzo in data imprecisata dell'aprile 1942 (al1t. 56, 61 n. 9,628 e 61 n. 5 C.P. iJ1 relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582).

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI or ESECUZJONE Notarostefa no: detenuto dal 13.8.1942 evade i I 5.6. I 944 dal Carcere di Soriano del Ci mino (Viterbo). Guerrera: detenmo dall" 11 .8. I942 evade dal Carcere Giudiziario di Lecce il 25. 1.1945. Guem1: detenuto dal!' 11.8. 1942 evade il 12. 10. 1943 dalla Casa Pena le di Campobasso a seguito di un bombardamento aereo effenuat.o su Campobasso. Ristaldi: detenuta dal 13.8.1 942 viene scarcerata. per espinw pena. dalle Carceri Giudiziare di Firenze il 13.5. 1943. Peti to Fi lomena. detenuta dal 14.8.1942 viene sc,u-cerata. per espiata pena. dalle Carceri Giudiziarie di Napoli il 14.5. 1943. Petito Caterina: detenuta dal 13.8.1 942 vie ne scarcerata, per espiata pena. dalle Cnrceri Gi udiziarie di S. Maria Capua Vetere (Caserta) iI 13.2. 1943. TI Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 5.5.1961. estinto per l'amnisiia concessa con il D.P. 19. 12. 1953 n. 922 il remo an nonario addebitato a Riwildi Antonia. Petito rilomena e Petito Caterina. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 n. 316) la Corte di Appello di Napoli (Sez. Sa) dic hiara. con sentenza del 18.3.1947. Guercrra Ricc,u-do. Guerra Alberto e Notarosrefano Gi useppe colpevoli di concorso nei reati di peculato e sonrazione al normale consumo e condanna il GueJTera alla pena complessiva di 8 anni e 6 mesi di reclusione e L. 10.000 di multa, il Guem1 alla pena di 6 anni. 6 mesi e 15 giorni di redusione e L. 6.000 di multa e il Notarosrefano alla pena di 8 anni e L. 8.000 di muha. Per tutti interdizione dai pubblici uffici eliminando la libertà vigilata. Dichiara estinto per amnistia il reato di usurpazione di grado addebitato al Guerrcra e dichiara, inoltre. condonati per tutti i suddetti tre imputati 4 an ni di reclusione e lire 4.000 di mul ta. L'Ufficio esecuzione della Corte di Appello di Napoli provvede ad emeuere i relativi provvedimemi per fare espiare a Notarostefano. Guerra e Guerrern la residua pena tenuto conto della pena già espiata e della pena condonata.

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OMlSSIS

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto dn: Presideme: Griffini Ma1i o - L11ogo1encnte Generale della lVl.Y.S.N. Giudice Refa1ore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Gangemi Giova.1111.i Giudici Consoli M. V.S.N.: Di Pasquale Italo. Alvìsi Alessandro. Bergamaschi Carlo. D'Alessandro Italo. ha pronuncimo la segucn1e:

All'odierno dibattimento, per le dichiarazioni degli imputati e per le prove testimoniali, è stato accertato quanto segue. Nella notte del 24.5. 1942, in Torre Annunziata, men tre tale Pasquillo Oreste e Cirillo Gennaro rincasavano portando alcuni pacchi contenenti grano, venivano fermati dai rubricati Ottobe e Tenano e costretti a lasciare quei pacchi con minaccia di immediata denuncia (che i due mostravano di volere porre in attuazione accompag nandol i verso la caserma dei CC.RR.) e con minaccia inoltre di gravi darmi neJla persona, tamo più impressionante in quanto l'Ouonc era in divisa di militare della M.V.S.N. armato di pugnale e pistola, e l'altro in divisa di militare dell' U.N.P.A. Qualche mese precedente lo stesso Ottone, accompagnato da altro individuo in divisa da mari naio (non identificato) aveva intimato il formo, dì notte tempo, a un cai,-etto sul quale tali CiiilloAntonio e Vincenzo, attraversavano l'abitato di Torre Annunziata e. dopo aver perquisito entrambi. contnu'iato per non aver trovato nulla di cui potesse impossessarsi aveva schiaffeggi mo Cirillo Vincenzo, zio di Cirillo Antonio. Fra i più accaniti accusatori di Ottone e Terrano relativamente ai fatti del 24 maggio vi fu il rubricato gum·diano notturno Zuroli Giuseppe, il quale sostene va di essersi trovato per caso presence alle violenze usate nei confronti di Pasqui llo e Cirillo Gennaro e di avere cercato, ma invano, di persuadere l'Ottone e il Terrano a lasciarli andare senza far loro alcun male. Senonché tanto l'Ottone che il Te1nno accusavano dal cnnto loro lo Zurolo come colui che per primo aveva fen11ato i due contrabbandieri e sostenevano che era stato proprio lui a chiedere le generalità di costoro, segnando quelle del Pasquillo sopra un pezzo di cmta ed iJwit,mdo il Terrano a segnare quelle del Cirillo sopra un iùu·o foglietto. Sostenevano anche che nella spa1tizione del grano sotu·auo a quei malcapitati. lo Zurolo aveva fatto la parte del leone trattenendo per sé due dei quattro pacchi e precisamente que1li più grandi. Pertanto anche lo Zurolo (che nel frattempo era stato arrestato per aver commesso un altro reato cli rapina) fu incrimi nato. Ma l'orale di battimento, anc he per le dichiarazioni rese dai danneggiati Pasquillo e Cirillo Gennaro, non ha offerto prove sufficienti o. comunque, tali da giustificare un'affermazione di responsabìHtà dello Zurolo in ordine alla panecipazione al fatto delinuoso a lui attribuito in rubrica. Pertanto egli deve essere assolto per insufficienza di prove. Nei fatti accertati commessi dagJJ nltri due imputati, invece, il Collegio ravvisa gli esu·emi dei remi a ciascuno di essi addebitati. Ri tiene, però, di dover concedere ai medesimi la diminuente di Clù all·art. 3 li C.P. e al Terra no anche quella di cui all'art. I.J 4 dello stesso codice. Commisurando la pena al fatto il Collegio 1itiene giusto condannare, in concreto, Ottone a complessivi anni 30 di reclu_sione (risultru1ti dal cumulo dì 24 anni per il reato di cui alla prima patte della rubrica in applicazione degli articoli 648, 61 n. 5 e 9 C.P. e 1 della Legge 16.6.1940 n. 582 e 3 l I C.P. e di 16 muù per il tentativo a lui solo attribu.ito in rnbrica in applicazione dei ci1ati ruticoli e dell'art. 56 C.P.) e Tcrrano al 7 anni di recl usione in applicazione degli articoli di cui alla prima pane della rub1ica e degli a1ticoli 311 e 114 C.P. Ne consegue, per entrnmbi. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libenà vigilata nonché il pagamento in solido delle spese processuali e per ciascuno il pagamento delle spese di custodia preventiva (aitt. 29, 230 n. J C.P. e 274. 488 C.P.P.).

SENTENZA

P.Q.M.

Reg. Gen. n. 843/1942

SENTENZA N. 700

Nella causn comro: Ouone Domenico. na10 i15.3. 1899 ad A17..ano (Napoli), camierere e Camicia Neni Scelta nella 138a Legione: Tenano LeUo. nato il 13.8.1898 a Torre Annunziata (Napoli). tipografo: Zurolo Giuseppe. naio il 27.5. 1920 a Castellam mare (li Stabia (Napoli), Guardia nouurna. Tutti e tre detenuti dal 26.5.1942. IMPUTATI del delitto di cui agli mtt. 110. 6 1 n. 9. 628 e 6 l n. 5 C.P. in rel.izione all'art. I della Legge 16.6. I940 n. 582 per avere nella none del 24.5.1942 in Torre Annunziata, con abuso dei poteri inerenti alla loro

11.

Letti e applicati gli artt. 11 O, 61 n. 5 e 9. 628, 56; 29. 230 n. l. 73, 3 I l. ll 4 C.P. I Legge 16.6. J940 582; 479,274,488 C.PP. DICHIARA

Ott:one Domenico e Terrano Lelio responsabili dei reati a ciascuno di essi addebitati in epigrafe e con la diminuente di cui all'art. 3.11 C.P. e per il Terrano anche di quella di cui all'rut. l14 c;.P. e, cumulate le pene per l'Ottone. condanna questi a 30 anni di reclusione e Te1Tano a 17 anni della stessa pena. Entrambi iJ1 soJJdo al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento deJJc spese di propria custodia preventiva. con le conseguenzo per e11U'ambì dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici e della libertà vigilata.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S .D.S. PER I DF.L!ITJ COMlJl\11

ASSOLVE

sottrntto dal.l ' ufficio tesseramento del Comune stesso, !'re cane i ndividuali per l'abbigliarnento ed i tagliandi di tre cnrte annonarie per pane relativi a tutto il mese di aprile 1942, che consegnò a Picciallo Domenica perché li utilizzasse, in più azioni esecutive d' un medesimo disegno criminoso il 3 7. 1942 e precedentemente. Entrambi: del reato di cui atran. 3 della Legge 8.7.1 941 n. 645 per avere, utilizzando i tagliandi di cui sopra, in correità fra loro, sourau.o al normale consumo kg. 17. IO cli farina in Gravina di Puglia il 3.7.1942. Con l'aggravante della recidiva, ai sensi clell'arl. 99 p. I " C.P. nei confronti della Picciallo.

Zuirolo Giuseppe per insufficienza di prove dal remo ascrittogli e ordina la sua scarcerazione. se no n detenuto per al tra causa. Roma, I 2.1 0.1942 - 1\ 1111 0 XX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici. NOTIZJE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. J0.1944 n. 3 I 6) la Co1te cli Appello di Napoli (Scz. 8a) modi(ìca, con sentenza del 28. 11.1 946, la rubrica di rapina in quella cli concussione (art. 3 17 C.P.) e condanna l'Ottone ad anni 5 e 4 mesi di reclusione e L. 4.000 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici e lo assolve, per insufficienza di prove dal reato dì tentata rapina. Condanna il Terrano per lo stesso reato di concussione (a11. 317 C.P.) con J'auenuante ciel danno di speciale tenuità e della minima partecipazione al fatto ad aiuti 4 di reclusione e L. 3.500 di multa con interdizione perperna dai pubblici uffici. Ottone, il 2.7. 1944 venne «posto illegalmente in libe1tà dalla Casa di Reclusione di Volte1Ta a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazione della città». Il 9.7.1944 venne riarrestato e tradotto nella Casa Penale di Volterra. Il 23.4.1945 venne trasferi to alla Casa Penale di Pianosa. li I .7.1 947 venne sc,U'cerato dalla Casa Penale di Pianosa a seguilo di ordì.ne di sc,U'cerazione emesso dal competente Giudice cli Sorvegli anza per concessione del beneficio della liberazione condizionale concesso con Decreto Ministeriale del 20.6. I 947. Il 28.1 1. l 942, a seguilo delle disposizioni emanate dal Comando Repaiti Permanenti della M.V.S.N. di Roma, «ha avutO luogo nel conile della Caserma Mussolini, nella maniera prescritta dal Regolamento sul Servizio Terriwrialc, la degradazione della Camicia Nera Scelta Ottone Dome1uco a seguito della condanna inllittagli dal T.S.D.S. con semenza ciel 12. IO. 1942»: Tenano, evade il 4.6. I944 dal Carcere Giudiziario di Roma. A seguito di ordine di carcerazione emesso il 7.8. I 946 dalrUfficio del P. M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi viene LJatto in arresto il 17.9 . 1946 e tradotto nel Carcere Giudiziario di Roma e in seguito trasferi to nel Carcere Mandamentale di Lauro (Avellino). Il Guai·clasigilli Ministro Segretruio di Stato per la Grazia e Giustizia visti gli atti per la liberazione condizionale di Terra.no Lelio, detenuto nelle Carceri mandamentali di Laurn condannato dalla Co11e <li Appello cli Napoli con sentenza del 28.11.1946 alla pena di 4 anni di reclusione perché colpevole del remo di concussione (mt. 317 C.P.) e constatato che 'ferrano ha espiato più della metà della pena che gli è stata inllitta, pena che terminerà di scontare iJ 7.9.1948, decreta, con provvedimento emesso ti 24.7.1 948. che Tem1no Lelio sia ammesso alla liberaz.ione condizionale. Pertanto Tc1rnno viene scru-cerato il 27.7. I948.

Reg. Gen. n. 998/1942

SENTENZA N. 701

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente : Griffini Mario - Luogotenente Ge nerale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Gangerni Giovanni Giudici Consoli M. V.S.N. : Vcdani Mai-io. Pompili Torello, Perillo Enti li o. Pasqualucci Renato.

61 l

OMISSIS P.Q.M.

Visti ed applicati glì a1tt. 8 I cpv., 624, 61 n. 11. 625 n. 7 cd u. cpv. C.P.; 8 R.D.L. I l.6.1 942 n. 584: 3 Legge 8. 7.1941 n. 645: 23. 228, 229, C.P.: 274. 479, 488 C.P.P. DICHIARA Santoro Francesco assolto per insuffic ienza di prove dai reati ascrittigli, ordinando che venga immediatamente scarceraLO se non detenmo per altra causa. Ritiene Ja Picciallo colpevole del rea to a lei rubricato e la condanna ad anni 2 di reclusione e L. 1.500 di mul ta. Con la libertà vigi lata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 13.10.1 942-Anno XX. Seguono le firme ciel P1:esidentc e dei Giudici. Santoro - detenuto dal 4.7. 1942 - viene scarcerato il 13. JO. I 942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Picc iallo Domenica, detenuta dal 4.7 . I 942, viene scarcerata. per espiata pena. dal Carcere Giudiziario di Bari il 4. 7. I 944. La Picciallo Domenica muore a Gravina in Puglia (Bari) il 7.7. 1945.

Reg. Gen. n. 1197/1942

SENTENZA N. 702

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presiden te: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanaii Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale lvi. V.S.N. : Gangerni Giovanni Giudici Consoli M.V.S.N.: Vedani Mario, Pompili Torello, Peri Ilo Emilio, Pasqua lucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa comro: Bardini Alberto, nato iI l 7.6.1918 a Piacenza, studente. Detenmo dal 9.2.1 942 Grisanti Rinaldo, naLO il 25. I 0.1 9 1J a Sustinente (Mantova). impiegato. Detenuto dal I' I 1.2.1.942

na pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Santoro Francesco, nato LI 14. 1.1896 a Gravina di Puglia (Bru·i), messo comunale. Detenuto dal 4.7.1942 Picciallo Domenica, nata il 3.8. 189 1a Gravina di Puglia (Bari), donna di casa. Derenrna dal 4.7.1942 IMPUTATI Il Santoro: del delitto di cui agli artt. 8 I cpv., 624. 614 n. I. 1, 625 n. 7 ed u.p. C.P. ed 8 R.D.L. J 1.6.1942 n. 584 per ave re, in Gravina di Puglia, con abuso della sua qualitù cli messo del Comune,

IMPUTATI 11 Bardini: ciel delitto cli cui agli a rLL 624, 6 1 n. 2 e 11 C.P. per avere sottratto al cotonificio cli CasLiglio1u di Baveno un cavo cli rame rivestito di piornbo che doveva servire per esegui re la rapina di cui appresso. commet.tendo il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'Opera. In Baveno (Novara), il 4.2.1942. Entrambi: I) del delitto di cui agli artl. l I O, 56,628 p.p. e cpv. 2° n. l C.P.. per avere. la sera del 6.2. 1942, sul direttissimo Domodossola-Milano, nel trai.lo Baveno-Stresa BoJTomeo, compiendo in concorso fra di loro, ani idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delill.O di rapina per procura rsi un


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TR IBUNALE SPECIA i.E PER LA DIFESA DELLO STATO

ingiusto profitto, mediante violenza alla persona di Martell i Giovanni, che il Grisanti colpiva al capo con un cavo di metallo e il Bardini con un proiettile cli ri voltella, d' impossessarsi dei valori che esso Martell i deteneva, senza che l'evento ~i verificasse; 2) del delitto p. e p. degli arll. 11 0, 56, 61 n. 2,575,576 n. I C.P. per avere in conc:orso l"ra loro al fi ne di commettere il delitto di cui al capo precedente, e indi, resosi inattuabile tale reato, per assicurarsi l' impunità, con mezzi idonei direll i in modo non equi voco a commellere un de litto di omicidio il Grisanti colpendolo con un cavo di metallo, il Bardi ni con un proiettile di rivoltella, tentato di cagionare la morte di ·Martelli Giovanni senza che l'evento si verificasse, perché del fatto derivavano a costui lesioni personali guarite in giorni 73 con conseguente indebolimento permanente dell'organo sessuale; 3) del deliuo di cui agli artt. 699 p.p .. 61 n. 2 C.P. per avere. tanto il B,1rdini come il Grisanti portato fuori della propria abitazione, allo scopo di commettere il delitto cli cui al capo I" , il 6.2.1942, una rivoltella per ciasc uno, senza licenza dcli' AuLOri1à. Il Bardini in proprio: a) del delitto di cui all'art. 697 C.P. per avere omesso cli denunziare la detenzione delle rivoltelle di cui ai capi precedenti , al la competente Autori1à; h) di furto aggravato aitt. 624,625 n. 2, 6 1 n. 5 C.P., per essersi inoltre, nella none sul 1°.11.1941 , impossessato, a fine di lucro e in danno del Cotoni licio Ca~tiglioni della somma di lire 8.926,85 nonché di uni.I macchina da scrivere. cli una rivoltella di un calibro di precisione. che sot1raeva clall'ufticio del eletto Cotonilicio dove si introduceva attraverso la fi nestra dopo aver scavalcato il muro di cinta, rotto il vetro della fi nestra stessa, e mediante effrazione dei cassetti del tavolo dove la somma era custodita; c) del delitto di cui agli a1tl. 624, 6 1 n. 5 C.P., I R.D. 16.6. 1940 n. 582 per aver sottratto i.I Fradella Bonaventura. una bicicletta Bi,1nchi del valore di lire 400 che trovavasi appoggiata contro un piIastro del cancello in casa Galassi, approfittando dell'oscuramento. In Sustinente (Mantova) il 28.5.1942. Il Grisanti in proprio: del dcli110 di ricettazione (an. 648 C.P.), per avere ricevuto in Milano, in giorno imprecisato, successivo e prossimo al I 0 .11. I 94 1, al fine di procurarsi un profitto, pa1te del denaro proveniente dal furto in da nno della Dilla Cotonificio Castigliani di cui al capo b); con l'aggravante, per i reati cli cui ai 1111. I e 2, prevista dall'articolo della Legge 16.6.1 942 n. 582 in relazione all'articolo 61 n. 5 C.P. O

OMJSSJS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 624. 61 n. 2 e 11, I I O, 56, 628 p.p. e cpv. 2° n. I; 11O, 582,583. 699 p.p., 6 I n. 2, 697, 624, 625 n. 2, 6 1 n. 5, 624. 61 n. 5 C.P. e I R.O. 16.6. I 940 n. 582; 648, 23, 29, 65, 73.

228,229. C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Bardini e Grisanti colpevol i del reato di lesioni personali aggravate, in tal senso modificando il capo d'accusa rubricato al n. 2, oltre a tutti gli al1ri reati acl ognuno asc rit.ti. Ed operato il cumu lo delle pene complessivarnente condanna entrambi ad anni 30 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in sol ido delle spese di giudizio, col pagamenl.o delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni al tra conseguenza di Legge. Roma, 13.10. 1942 -Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLJ DI ESECUZIONE Grisanti: detenuto da l1· I I. 2. 1942 ven ne scarcerato dalla Casa di Reclusione di Volte rra 1'8. 11 . 1944 per arruolamento volontario nella Flak. Ria rrestato il 23.2.1 946 e tradotto nel la Casa cli Reclusione di Vol terra il 1.3.1946 ven ne trasferito alla Casa Penale di Porto Azzurro il 5. IO. 1946. Bardini: detenuto dal 9.2.1 942 ven ne «posto illegalmente in libertà per eventi bellici» dalla Casa Penale di Volterra il 2.7. 1944. Riarrestato il 19.9.1 946 e tradotto alla Casa Penale di Volterra il 15.3.1947 ven ne trasferito alla Casa Penale di Padova. La Corte cli Appello di Mi lano (Sez. VII) ha, con sentenza del 1.3. I 948, dichiarato «in vi rili degli articoli 39 C.P. e 4 del D.L.L. 5. 10.1 944 n. 316>, la propria incompetenza per terriwrio a decidere sulla istanza cli revisione speciale inoltrata dal Grisami e dal Barclini ordinando la trasmissione degli atti, per competenza, alla Cmte di Appello di Torino.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DEUITI COMUNI

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La Corte di Appello di Torino (Se,,. V) ha, con sentenza del 2 1.6.1948, rigettato l' istanza di revisione inoltrata dal Grisanti e dal Barclini contro la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 13.10.1942. La Corte Suprema cli Cassazione ha accolto i ricorsi inoltrati dal Grisanti e dal Barclini e ha, con sentenza del 17.7. 1950, annullato la sentenza emessa il 2 1.6.1948 dalla Corte cli Appello di Torino per mancanza cli motivazione sulJa circostanza aggravante della mi norata difesa cli cui ali' art. 6 I n. 5 C.P. in relazione all'an. I della Legge 16.6.1 940 n. 582 rin viando il giudizio per un nuovo esame limitatamente su detto punto alla Corte cli Appello di MiIano. La Corte di Appello di Milano (Sez. V) ha, con Ordinanza ciel I6.11.1950. ordinato la rinnovazione parziale del dibattimento. Con sentenza del 25.1.1 951 la ConediAppello di Milano (Sez. V) ha rigenato l' istanza di revisione inoltrata dal Grisanti e dal Bardini condannandoli in soljdo alle spese del procedimento. In accoglimento dei ricorsi inoltrat·i dal Grisanti e dal Bardini la Co1te Suprema cli Cassazione ha. con sentenza clell'8.2.I952. annullato la sentenza emessa dalla Corte di Appello cli Milano il 25.I.1951 per violazione di Legge ed eliminando l'aggravante dello stato di gue1Ta ha ri nviato il giudizio ad altra Sezione della stessa Corte cliAppello di. Milm10 . . per la fissazione delle pene in ordine ad entrambi i reati di tentata rapina e di lesioni volontru·ie ~orav1ssune m concorso della comune aggravante prevista clall' art. 6 I n. 5 del codice penale. La Corte cli Appello di Milano (Scz. VII) ha, con sentenza del I 0.1 1. l 952, determinato per ciascuno dei due i mputati la pena complessiva cli 14 anni e 8 mesi cli reclusione e L. 10.000 di multa per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi. La stessa Corte cli Appello di Milano (Sez. VU) rileva, con Ordinanza del 10.7. 1953. quanto segue: «Rite nu to che con provvedimento emesso, in sede di esecuzione, dal Tribu nale Militare Territoriale di Roma il 28.7. 1947 fu dichiru·ata cessata per l'amnistia cli cui all'art. 2 leuera a) del R.D. 5.4. I 944 n. 96 t'csecuzione delle pene infl ine al Bardini per tutti i reati di fu rto aggravato e per le cont.ravvenzion i ferma restando la pena di 30 anni di reclusione per la condanna relativa alla tentata rapina aggravata e alle gravi lesioni; Che con altro provvedimento dello stesso Tribunale Militare cli Roma emesso iI 4.2. 1949 nei confronti del Grisanti veniva dichiarata cessata l'esecuzione della condanna allo si.esso inflitta per i reati di pon.o cli arma e ricettazione in virtù dell'amnistia di cui all'art. 2 ciel R.D. 5.4. l944 n. 96: Ritenuto che la Corte di Appello di Milano ha, con sentenza del I O. I I .1952 inflitto ,;I Grisanti Rinaldo e al Bardi ni Alberto per i reati di tentata rapina aggravata (artt. 628 cpv. n. 1, 61 n. 5 C.P.) la pena cli 6 anni e 8 mesi di reclusione e L. l0.000 cli multa e per le lesioni gravi (artt. 583 n. 1 e 2: 61 n. 2 e 5 C.P.), 8 anni di reclusione c in totale 14 anni e 8 mesi di reclusio ne e L. 10.000 cli multa per ciascuno imputato; Ritenuto che sulle suddette pene sono applicabili, nonostante i precedenti penali del Barclini e del Grisanti e il titolo dei reati, i seguenti condoni: a) 3 anni di reclusione e l' intera multa per gli articoli 2 e 4 del R.D. 17 .1O. l942 n. 1156: b) 3 anni di reclusione per gli articoli 8 e 11 del D.P. 22.6. I 946 n. 4: e) 1 An no di reclusione per gli articoli I e 2 del D. P. 23.1 2.1949 11. 93: Ri tenuto, pertanto, che per la residua condanna di 14 anni e 8 mesi di reclusione e L. 10.000 di multa va applicato il totale condono cli 7 anni di reclusione e del!' intera multa di L. I 0.000; Ritenuto che dalla posizione giuridica del Grisanti risulta che, arrestato il 9.2. I 942, venne scarcerato 1'8. I 1.1944 e riarrestato il 23.2.1946 è stato dalla suddetta data continuamente ristretto nelle Case Penali di Alessandria e di Porto Azzurro; Che per il Bardini, arrestato 1· 11.2.1942, risulta dalla posizione giuridica che fu scarcerato il 2.7. 1944 dalla Casa Penale di Volterra e riarrestato il 19.9. 1946 è stato sempre detenuto da quest' ultima data prima nella Casa Penale di Volterra e poi in quella di Padova: Che tenuto conto del carcere preventivo che per il Grisanti è di 9 anni. 8 mesi e 209 giorni e per il Bardini. è di 8 anni , 9 mesi e 16 giorni ; Che la resid ua pena, dopo l'applicazione dei condo1ù concessi nel I 942, 1946 e 1949 era di 7 anni e 8 mesi di reclusione è qui ndi già espiata con il suddetto carcere preventivo e. pertanto, applicando i suddetti benefici deve essere ratificata la scarcerazione provvisoria del Grisanti e del Bardini ordinata dal Procuratore Generale di Milano con provvedimento emesso il 14.2.1 953>>. Per i suddetti motivi. quindi, la Corte di Ap pello di Milano ordi.na, con Ordi na nza emessa il 10.7. I 953 la definitiva liberazione cli Grisanti Rinaldo e Bardini Alberto già disposta, in via provvisoria, dal Procuratore Generale cli Milano con provvedimento del 14.2. 1953.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 976/1942

1.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S. P6R r DELIITJ COMUNI

SENTENZA N. 703

l i Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presiden1e: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M .V.S.N. Giudice Re/cuore: Lanari Piero - Procuratore Militare de l Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N. .· Gangemi Giovanni Giudici Consoli M. \I.S.N.: Vedani Mario. Pompi li Torcilo, Perillo Emilio. Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Ne lla causa contro: Biglioni Giuseppe, nato il 20. 12.1 904 a Roma, ingegnere arch itetto. Detenuto dal 16.6 .1942 IMPUTATO a) ciel de li tto d i cui al l'art. I R.D.L. 11.6.1942 n. 584, 81 cpv. C.P. per avere in Roma dai primi cli maggio al 15.6.1942 in più azioni esec uti ve di un medesi mo disegno criminoso formato dei buoni per prelevamento di pane co mpletamente falsi; b) del reato di cui a ll 'art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645: 8 1 cpv. C.P. per aver souratto al norma le consumo kg. 35,700 di pane pre levandolo con i buoni fa lsi cli cui al prececleme capo di imputazione. l n Roma dal magg io al 15.6.1942. OMISSIS P.Q.M. Vis ti ed applicati gli articoli J R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 3 Legge 8.7. 194 1 n. 645; 23, 73,228,229, 31 I. 65 C.P.; 274,488 C.P.P. DTCHIARA Biglioni Giuseppe colpevole de i reati ascrittigl i, escl udendo l'aggravante di cui all'art. 81 cpv. C.P. cd accordando il beneficio della diminuente ai sensi degli arti. 3 1 I, 65 C.P. Ed operato il cumul o de lle peoe complessivamente lo condann a ad anni 2 e mesi 4 di reclusio ne e L. 3.300 di mul ta. Con la li bertà vigilata. col pagamento del le spese di giudi.z io e di preventiva custodia, ol!re ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 13. 10.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTJZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Bigl io ni G iuseppe si associa a una is tanza d i grazia inoltrata dalla madre il 28. I O. I 942. Con Decreto di Grazia de l 12.4.1943 viene concesso il condono condizionale della resid ua pena da espiare e. pertanto, Biglioni Giuseppe, detenuto dal 16.6.1 942, viene scarcerato da l Carcere Giudiziario di Roma il 20.4.1 943. NOTA: la Questura di Roma denunziava. con rappono n. 22850 del 47.1942, a]Ja Procurn Generale del T.S.D.S. anche i seguenti imputati: Camerucci Santa. nata il 15.9. 1903 a Staffolo (Ancona). com merciante. detenma dal 17.6. 1942. Camerucci Erina, nata il 14.3.1 905 a Staffolo (Ancona), cameriera, detenuta da l 26.6. I942. Ceni Gug lie lmo, nato il 6.2.1915 a Cascina (Pisa). geometra, detenuto dal 17.6.1942. Marinelli 1V1ariano. nato il 2 1.5.1 899 a Subiaco (Roma), autista. detenuto dal 26.6. 1942. Pieroui Ottorino, nato il 30.6. I 9 l 3 a Mo lazzana (Lucca), sergente maggiore cieli' Aeronatica, detenuLO dal 26.6. I 942. Usiello Giuseppina, nata il 21. 11.1 9 r3 a Pompei (Napoli), casalinga, detenuta dal 26.6. l 942. Il Giudice lsU11ttore (Demetrio Forlenza) ritenu to che motivi di convenienza consigliano la separazione del procedimento nei confronti di Biglioni Giuseppe da quello nei confronti dei sopraspecificati imputati anche perché il reato nel quale sono incorsi i suddetti imputati è di specifica compe te nza del Magistrat0 Ordinario ordina, con provvedimento emesso il 7.9.1942, la separazione dei procedimenti e la crasmissione degl i atti relativi ai sun nominati imputati al Procuratore del Re Imperatore di Roma.

Reg. Gcn. n. 1173/1942

SENTENZA N. 715

Il Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato co mposw da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale de lla M.V.S .N . Giudice Relotore: Presti Giovanni - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudice Console Generale lvi. V.S.N.: Gangemi Giovanni. Cisoui Carlo. Ciudici Consoli M. V.S. N.: Di Pasq uale Ita lÒ, Rosa-Uliana Riccardo, Ca Iia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Ne lla causa contro: Lupo Gaetano. nato il 23.6. I 9 I 2 a Nicosia (Enna). impiegato nel l'U fficio annonario di Nicosia. Detenuto dal 24.6. 1942 Colaleo i'vlaria, nata il l 0 .7 .1916 a Nicosia (Enna), don na di casa. Detenuta dal 25.6. 1942 IMPUTATI Il Lupo: a) di peculato cominual:o aggravato (arti. 3 14. 6 1 n. 2. 81 C.P.) in relazione all'art. 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 ); per essersi appropriato, abusando de lla qua lità di impiegato delJ 'Ufficio annonari o di Nicosia di oltre quaranta tessere an nonarie per generi a lirne nta ri e per oggetti di abbig liamemo; in bianco ed intestate. di cui egli aveva il possesso per ragioni del suo ufficio a llo scopo cli commenere il reato di cui alla lettera c. In Nicos·ia dal dice mbre 1941 al 24.6. 1942: b) di falsoaggravatocontinuato(a1tl. 476. 479, 81, 61 n. 2 C.P.; art. I p.p. cd u.. e4R.D.L. 11 .6.1942 n. 584) per avere contraffarro ne ll'esercizio delle sue funzioni di impiegaw addetto alla compilazione di ciute annonari e numerose carte annona1ie intestandole a persone assemi dal Co mune, nonché altri documenti an nonari e per aver fatto uso di dette carle. In Nicosia dal d icembre 194 1 al 24.6. 1942: c) ciel reato d i cui all'art. 3 Legge 8.7.194 1 n. 645 in relazione all' art. 5 R.D.L. I 1..6.1942 n. 584 : 8 l C.P.; per avere sottratto generi razionati al normale consumo facendo uso delle carLC annonarie di cui alle lettere precedenti nelle stesse circostanze d i tempo e di luogo. Tutti i reati con l'aggrava nte della recidiva (an. 99 n. l e 2 e cpv. 2°). La Colaleo: a), b), c) di concorso nei reati ascritti a Lupo Gae tano (articoli c itati I 10. I 18 C.P. esc luso la recidiva); per avere indotto Lupo Gaeta no. impiegato dell'ufficio razionamento de l Comune di Nicosia. a commettere i reati di cui al la lettera a) e b) delle imputazioni ascritteg li: per avere lei stessa personalmente sottratto - d'accordo co n il Lupo - alcune carte annonarie. affidatile per la co nsegna; per avere fa lsi ficate sempre d 'accorcio con il Lnpo. documenti annonari; e per avere sottratto generi al norma le consumo facendo uso delle tessere annonarie arb itra1iarnc nt.e trattenute o fa lsificate nelle stesse c ircostanze d i tempo e di luogo. OMISSIS

P.Q.M . Letti ed app licati gli artt. 1 I O, 118, 6 1 n. 2, 8 I, 29. 230 n. I, 314. 479, 73, 99 n. 1 e 2 e 2° cpv., 62 n. 4 C.P.: I. 4. 5 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; 3 Legge 8.7.1941 n. 645: 274,488 C.P.P. DICHIARA Lupo Gaetano e Cola leo Maria responsabi li de i reati ad essi ascritti in epigrafe, esclusa, però. l'aggravante di cui all'art. 4 del R.D.L. 11./6.1 942 n. 584 dall' imputazione di falso di cui alla lettera b) della rubrica. con la diminuente di cui all 'art. 62 n. 4 C.P.. e. pe r il Lupo. coll'aggravant e tie lla rubricata recid iva, e., cumulate le pene, condanna Lupo ad anni tredic i e mesi tre d i reclusione e a lire quindic imila di mu lta e Colaleo ad anni dieci di reclusione e a lire diecimila di mu lta, con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici e de lla li henà vigi lata, nonché in solido a l pagamemo delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propri a custodia preventiva. Roma, 14.10.1 942 - AnnoXX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECÙZIONE Lupo: detenuto daJ 24.6. I942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma iI 30. I. 1943 viene trasferito alla Casa Penale di Procida e in seguito alla Casa di Lavoro all'Aperto di Castiadas (Cagli mi). Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza deU' 8.6. 1945. condonati 3 anni di reclusione e L. 3.000 di multa ai sensi dell'art. 5 del R.D. 5.4.1944 a. 96. Colaleo: il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 3.8. l 945, condo- . nati 3 aru1i di reclusione e L. 3.000 di multa ai sensi dell'art. 5 del R.D. 5.4.1944 n. 96. Una istanza cli grazia viene accolta e, pertanto, con DccrctO Luogotenenziale di Grazia del 1.2.1946 viene concesso iJ condono condizionale della residua pena da espiare. Quindi Colaleo Maria, detenuta dal 25.6.1942, viene scarcerata dal.la Casa Penale per Donne di Trani il 25.2. I946. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5 . 10. I944 n. 316) la Corte di AppeJlo di CaltanisseLta ha, con sentenza del 22.7.1946, annullata la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 14. L0.1942 dichiarando che: a) il fallo amibuito agli imputati alla lettera a) della rubrica costituisce il delitto di peculato con l'esclusione della aggràvante prevista dall'art. 4 del R.D. I l.6. 1942 n. 584; b) che i fatti attribuiti alla lettera h) della rubrica costituiscono il delitto di falso in certificazione; c) che il faLLO di cui alla lettera c) della rubrica costituisce il reato di cui alla Legge 8.7.1941 n. 645 con l'esclusione della aggravante di cui all'art. 5 del R.D. 11.6.1942 n. 584. Pertanto la suddetta Corte dichiara di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al reato di falso perché estinto per amnistia e li ha condannati per gli altri due reati a 5 anni di reclusione e L. 5.800 di multa e della suddetta pena ha dichiarato condonati 4 anni e L. 4 .000 di multa. Pertanto Lupo Gaetano, detenuto dal 24.6. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Lavoro all'Aperto di Castiadas (Cagliari) il 23.7. I946. NOTA : Il Regio Commissariato di Nicosia denunziava, con rapporto n. 613 del 12.7.1942. anche i seguenti imputati: Lupo Eugenio. nato il 7 .10.1 864 a Cerami-Nicosia, libero: Intili Maria, nata a Capizzi (Messina), il 13.7. 1.881, libera; La Via Giuseppina, nata a il 27.9. 1885 a Nicosia, libera. Il Giudice Istruttore (Domenico Forlenza) rilevate> che «la cognizione dei reati attribuiti ai suddetti imputati è devoluta al Giudice Ordinario». Ritenuto che «trattandosi di reati connessi con quelli commessi da Lupo Gaetano e Colaleo Maria la competenza a giudicare tutti gl i imputati speuerebbe al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del R.D. I2.12.1926 n. 2002,,. Considerata, però, che «trattasi di connessione del tutto scindibile e che ricorrono motivi di convenzione perché, a norma del capoverso del citato art. 8 sia effettuata la separazione dei procedimenti. Ordina, con provvedimento del 17.9. 1942, la separazione del procedimento contro Lupo Eugenio, lmilli Maria e La Via Giuseppina dal procedimento contro Lupo Gaetano e Coluleo Maria e rimette gli atti del ptimo procedimento al Procuratore del Re Imperatore di Roma.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. PER I DELJTTJ COMUNI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE.LL() STATO

Reg, Gen. n. 933/1942

SENTENZA N. 716

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenle: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/a/ore: Milazzo Gioacchino - Procurawre Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umbeno. Giudici Consoli M. V.S.N.: Di Pasquale Italo, Bergamaschi Carlo, Fioretti Eugenio, Riccio Gennaro. ha pron unciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: Calderone Alessandro, nato il 20.11.1884 a Palermo, operaio. Detenuto dal 20.6.1942 IMPUTATO a) del deliuo di cui all'arL. 8 cieli.a Legge 8.7.1941 n. 645 per essersi procurato, mediante esibizione di tagliandi di false tessere an nonarie, vari quantitativi di pane non spettantegli. In Palermo fino a!J' 11.6. 1942;

b) del delitto di cui all'arl. I cpv. 3 R.D.L. l 1.6. J 942 n. 584 per avere posto in circolazione, allo scopo di procurarsi contingentamenti di pane non spettantigli, falsi tagliandi di tessere annomu-ie. In Palermo dal 12 giugno in poi. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 29 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHIARA Calderone Alessandro responsabi le del reato continuato di cui agli ant. 1 cpv. 3° R.D.L. 11.6.1942 n. 584 ed 81 cpv. C.P. e così modificando rubrica lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione. lire cinquemilacento di multa alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Roma, 14. l 0.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Calderone, det~nuto dal 20.6.1942, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Pianosa (Livorno) il 20.6.1947. JI Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza ciel 21 . l l.l 963, estinti per l'amnistia concessa con il D.P. 19.12.1953 n. 922, i reati per i quali Calderone Alessandro venne condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa de Uo Stato con sentenza del 15. JO. J942.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 731

Reg. Gen. n. 1232/1942

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TERZA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .O.S. PER l DELITTI COMUN I

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare ciel Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umbe1to, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. \~S.N.: Di Pasquale Italo. Leonardi Nicola, Perillo Emil io. ha pronu nciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Privitera Fra ncesco, nato il 3.4.1920 a S. Pietro Clarenza (Catania). impiegato comunale. Detenu to dal 25.7. I 942 IMPUTATO a) del reato p. e p. negli artt. 8 l. 624, 625 n. 7 in relazione agli artl. 4 e 8 del R.D.L. l l.6. I 942 n. 584 per essersi impossessato, per trame profitto con più azioni esecuti ve di un medesimo disegno criminoso, di n. 131 cane annonarie appartenenti al Comu ne di Camporotondo con abuso della sua qualità d' impiegato presso l' ufficio an nonario di quel Comune: b) del reato p. e p. negli artt. 476. 8 1 C. P. in relazione agli artt. 4 e 7 del R.D.L. 11.6.1 942 n. 584 per avere, con abuso della sua quali tà d'impiegato presso l'ufficio annonario, di Camporotondo alterato tessere per il prelievo di generi alimentari; c) del reato p. e p. nell' art. 3 della Legge 8.7.1 94 1 n. 645 in relazione all'art, 5 del R.D.L. 11.6. l 942 n. 584 per avere nelle circostanze. di cui sopra. sottratto al normale consumo generi alimentari . In Camporotondo Etneo (Catania) da epoca imprecisata fino al 25.7.1942.

secondo qua nto previsto dal R.D. 5.4.1944 n. 96- tre anni di reclusione e l'intera pena della rnulra. Dichiara, inoltre, di non doversi procedere nei confronti di Privitera Francesco in ordine al remo previsto dall'art. 7 della Legge 8.7. I94 l n. 645 perché estimo per r amnistia concessa con il R.D. 5.4.1944 n. 96. Penanto P1i vitera Francesco. detenuto dal 25.7. 1942. viene scarcerato daJla Casa Penale cli Nmo (Siracusa) il 6.7.1945. NOTA : Con rapporto n. 69 del 29.7 . 1942 la Compag nia dei carabi nieri di Camporotondo (Catan ia) denunziava alla Procura Generale del T.S.D.S. anche: Consoli Ange la, nata a Camporotondo (Catania) il 26.6.1 920; Pappalardo Concetta, nata a San Pietro Clarenza (Catania) il 18.3. l 899: Poma Anna. nata a San Pietro Clarenza (Catania) di 58 anni: Privitera Anna, nata a San Pietro Clarenza (CaLanja) il 15. 12.19 1O; Rapi sarda Maria, nata a Catania, di 58 anni: Tutte detenute dal 29.7.1942; Pri vitcra Alfi.o, na to a San Pietro Clarenza (Catania) il 9. 11 . 1889. libero. Il Giudice lst.ruttore (L. Ramacci) ritenu to che nei fmti attribui ti a Pri vi tera Francesco si ravvisa la competenza del T.S.D.S. in relazione all'aggravante della pena stabilita per la sua qualjtà di impiegato addetto all'Ufficio annonario. mentre i fatti attribuiti agli al tri imputati sono di competenza del Magis1n1to Ordinario; Ritenu to. inoltre, che trattandosi di reati connessi la competenza per tutti i reati sarebbe del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stmo: Ritenuto, però, che ragioni cli convenienza consigliano la scparaz.ione degli atti riguarclallli i remi di competenza del Magistrato Ordinario, ordina. con provvedimento emesso il 30.9. I 942, la separazione dei procedimellli e la tras missione degli atti relativi a Consoli Angela, Pappalardo Concetta, Poma Anna. Privitera Anna. Rapisarda Maria e Pri vi tera Alfio al Procuratore del Re Jmpermore presso il Tribunale di Catania. Tutti i suddetti iinputati ven nero giudicati dal Tribunale di Catania (Sez. VI) con sentenza emessa iI 16. 12. 1942.

OMISSIS

P.Q.M.

Rcg. Gen.

11.

1196/1942

SENTENZA N. 732

Visti gli articoli sopra citati e 73, 29 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICH1ARA Privitera Francesco responsabile dei reati di cui alle lettere a) e b) del capo di accusa e del reato di cui all' art. 7 della Legge 8.7. 194 1 11. 645 e, così modificando parzialmente la rubrica, lo condanna complessivamente alla pena di anni dieci di reclusione. lire diecimila di mLtlla, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Roma. 17.10. 1942-Anno XX. Seguono le firm e del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO D1 ESECUZIONE l1 S. Procuratore Generale Gi useppe Calzeui ordina, con provvedimento del 7.6. 1943, la conversione della pena pecuniaria di lire diecimila in quella della reclusione di duecento giorni perché è stata accc1tata la mancanza del pagamento della suddetta mul ta e la insolvibilità del condannato. Pertanto Privitera Francesco. detenuto dal 25.7.1942. dovrà essere scarcerato anziché il I 0.2. I 953 il 25.7.1953. In applicazione dei provvedimenti di demenza emessi con il R.D. 5.4.1 944 n. 96 il Tribunale Militare Territoriale di guerra di Palermo dichiara, con Ordinanza del 7.8. I 944, condonati 3 anni cli reclusione e lire 3.000 di multa e il Tribunale .lv1ilitare Terriwriale. di Roma dichiara, con Ordinanza del 2 1.5.1945. cessata, per intervenuta amnistia, l'esecuzione della pena di un anno di reclusione e lire 2.000 di mul ta inflitta per il reato previsto dall'art. 7 della Legge 8.7. J 941 n. 645. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 n. 316) la Corte di Appello di Catania (2a Sez. Pen.) dichiara, con sentenza ciel 5.7. 1945 - divenuta esecutiva il I 0.7.1 945 - Privi tera Francesco colpevole dei due reati di cui alla lettera a) eh) della rnbrica e, con l'esclusione della continuazione. lo condanna alla,oena di 5 an ni di reclusione e a 3.000 lire di multa. Della suddetta pena dichiara condonati -

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Mili Lare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisoui Carlo. Giudici Consoli M. \/.S.N.: Di Pasquale Italo, Leonardi Nicola, Perillo Emilio. ha pronunciato la seguen te: SENTENZA Nella causa contro: Monterlini Giovanni, nato il 27.2. 1898 a Seriate (Rcrgamo). vcndirore ambulante. Detenuto dal 2.7.1942 lMPUTATO a) del delitto p. e p. nell 'art. I del R.D L. I l.6. 1942 n. 584 per avere detenuto al fine di porle in circolazione false tessere annonarie; b) del delitto p. e p. nell 'art. 7 della Legge 8.7. l 94 l n. 645 per avere fatto commercio di filari, dei quali era ve nuto in possesso vi.olando le norme per il contingentamento: c) del delittO p. e p. negli aitt. 9, 10, 11 della Legge 8.7.1 94 1 11. 645 per aver posto in vendita e vendu· to detti filati a prezzo superiore a quello stabilito clall' Autmità. Accertati in Milano il 13.7. 1942. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 73, 29 C.P. : 488. 274 C.P.P.


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TERZA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COMUN I

TRJBUNALE SPECIALE PER LA D1FF$A DELLO S'rATO

DICHIARA

DICHIARA

Motterlini G iovanni responsab ile dei reati di cui alle lettere b) e c) del capo di accusa e del delitto d i cui all'art. 648 C.P. e 8 R.D.L. I 1.6.1942 n. 584 e . così modificando parzia lmente la rubrica, lo condanna complessivamente alla pena di anni sei di reclusione, lire diecim ila di multa, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, alle spese del processo cd a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ordina la coL1fisca degli oggetti posti in giudiziale sequestro. Roma, 17.10.1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e de i Giudici.

Martine lli Carlo responsabile del reato di malversazione continuata aggravata ai sensi degli artt. 81,313 C.P. 9del R.D.L. I 1.6.1942 n. 584 e così modificate le imputazioni di cui alle lettere a). b) e d) del capo di accusa lo condanna complessivamente alla pena di anni dicc i d i rec lusione, lire cinque.mila di multa, alla interd izione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quel le per il mantenimento durante fa custodia. Assolve lo stesso imputato dal reato di cui alla lettera e) del capo di accusa per intervenuta amnistia. Ro ma.17. 10.1942-AnnoXX. Seguono le firme de l Presidente e dei Giudici.

NOT1ZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Mottcrlini, detenuto dal 2.7. I 942 muore il 12.4.1943 nella Casa per minorati fisici c psichici di Paliano (Frosinone). Il Tribu nale Mil itare Terri toriale di Roma dichiara, con Ordina nza de l 22.6. I 96 I , estinta, per morte del reo. la pena innilla a Motterlini G iovanni da l T.S.D.S. con sentenza del I7. l0.1942.

SENTENZA N. 733

Reg. Gen. n. 1438/1942

nTribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogoteneme Generale della M . V.S.N. Giudice Relatore: Mi lazzo Gioaccl1ino - ProcuraLOre Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.; Rossi Umberto, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Di Pasquale TI.alo, Leonardi Nicola, PerilloEm.ilio. ha pron unciato la seguente: SENTENZA

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Martinelli, detenuto dal 24.6. 1942, evade cl a lla Casa Penale di Roma il 4.6.1 944. Il I6.7.195 l viene 1iarrestato dai carabinieri d i O lg iate Comasco (Como) e tradotto alle Carceri Giudiz iarie di Roma il 26.7. 195 I. Il Tribunale Mili tare Territoriale cli Roma dichiara. con Ordinanza ciel 9. I O. 1951, condonati 5 anni e l' intera pena pecu niaria per l'art. 5 del R.D. 5.4.J 944 n. 96. un anno d i recl usione per l'art. 8 2° comma del D.P. 22.6.1946 n. 4 e un anno di reclus ione per l'art. l 3° comma del D.P. 23. I 2. 1949 n. 930. Pertanio Martinelli Carlo term inerà di espiare la pena inflitta da l T.S.D .S. con sentenza de l I 7.10.1944 il 6.8.1954. In sede cli gi udiz io cli revisione speciale (D.L.L. 5. l 0.1944 n. 316) la Corte di Appel lo di Milano concede a Martinelli Carlo, con O rdinanza de l 25. 10.195 T. il beneficio de lla libertà provvisoria. Pertanto Martinelli viene scarcerato dallo Stabi limento Penale di Fossano il 30.10.1951. La Cotte di Appello d i Milano (Sa Sez. Pen.) dichiara. con sentenza del 3.J 2. 195 I. Martinelli Carlo. in sostituzione della sentenza emessa dal soppresso Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, colpevole di un unico reato di malversazione - così mocliJicata la rubtica relativamente alle imputazioni cli cui al numero I (leuera a e b) e al n. 2 - e. in concorso con le attenua nti generiche e l'attenuante di cui ali 'ait . 62 n. 4 del codice pe nale lo condanna a 4 anni, 2 mesi di reclusione e li.re 2.000 di multa. Diclliara condizionalmente condonali 3 anni della pena detentiva e l'intera multa ai sensi de ll'art. 5 del R .D. 5.4. I 944 n. 96. Condanna, infine, il Martinelli alle spese ciel giudizio d i revisione. Sentenza ciel 3. 12.1951 passata in gi udicato il 7. 12. I95 I.

Nella causa contro: Mmtinelli Carlo, nato il 29.8.1892 a Mirabello Comasco (Como), fattorino postale. Detenuto dal 24.6.1942 IMPUTATO a) del de litto di cui agli artt. 8 1, 3 15 C.P. per essersi in epoca da l 1939 a l gi ugno 1942, in Como, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, appropriato di geneti e oggetti contenuti in pacchi postali diretti a pri vati e a lui affidati nella sua q uali tà di agente a lle d ipendenze del la Direzione Provinciale Poste e Telegrafi di Como; b) del del.icto cli cui all'art. 315 C.P. in relazione all'art. 9 R.D.L. I 1.6.1 942 n. 584 per essersi, il 23 o 24 giugno I 942 in Como, appropriato di una scatola di carne e di una tavoletta di cioccolata, contenute in pacco diretto al geniere C lerici Felice - 10° Battaglione Genio Artieri - Posta Militare 31; c) infi ne del delitto di c ui all'art. 468 C .P. per avere alterato. a penna, la da ta 20.6.1942 in 22.6.1942 nel bollo d'ufficio apposto sulla distinta per spedizione pacchi da Como a Mozzate; cl) del delitto di cui agl i am. 6 1 n. 11 , 625 n. 2 e u. cpv. C .P. in relazione agli a rtt. 8 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per essersi, tra il 12 ed il 15.6.1 942, in Como, impossessato di carte annonarie per pane, gcne1i da mi nestra, zucchero e grassi, in numero complessivo di undici. asportando le da pacchi diretti ai Comuni di Brescia e di Lurate Caccivio, previa rottura degli involucri dei pacchi stessi. Con abuso di relazione cl' Uffic io, essendo di pendente della Direzione Provincia le Poste e Telegrafi di Como qua le fattorino postale. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 29 C.P.; 488. 274 C.P.P.

SENTENZA N. 734

Rcg. Gen. n. 794/1942

Il Tribuna le Speciale per la Difesa de llo Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Genera le del la M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giova nni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. \IS.N. : Leonardi Nicola, Bergamaschi Carlo, Rosa-U liana Riccardo, R iccio Gen naro, Pasqualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Albini Guglielmina. nata il 12.8.1892 a Chiasso (Svizzera), viaggiatrice d i commercio. Detenuta dall'8.4. I 942 Contarino Francesco, nato il J8.5. I 9 I 8 a Reggio Calabria, agente di P.S.. Dete nuto dal 26.4.1942 Gargano Luigi, nato il 3. 1. 1908 a Sala Consolina (Salerno). agente di P.S .. Detenuto dal 26.4.1942 Gilardelli Felice. nato il 31. 1. 1904 a Valdramera (Como). commerciante. Detenuto dal 28.4.1942


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TRIBUNALE S PECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZ,t, PARTE: SEKTENZE PRONUNZIATE OAL T.S.O.S.

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PER I DELITTI COMUNI

f.MPUTATI del reato di cui all'art. I Legge 28.7. I 939 n. 1097 in relazione agli artl. 110, 56 C.P., per avere. in concorso tra loro, sol:tratto e tentato di soctrarre, con mezzi fraudolenti, in danno dell 'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero (valuta straniera) eseguendo e tentato di eseguire pagamemi in Italia per conto estero, impiegandovi, anziché trasferimenti cli. divisa, valuta italiana clanclescinamente reimportala nel Regno dalla Svizzera per complessive L. 68.900 (L. 50.000, L. I0.000. L. 8.900) e per avere, pure in concorso tra loro, agito in modo da deprimere il corso della valuta nazionale reimportando in Italia dalla Svizzera complessivamente non meno di L. I 85.000 in biglietti di grosso taglio, cambiandoli nel Regno in biglietti da L. 10, ed esportando poi clandestinamente questi ultimi in Svizzcr;i fino alla concorrenza di L. 170.000. In Italia e all'estero dal gennaio all 'aprile 1942. OMISSIS P.Q.M. Letti ed applicati gli an t. I. 2 Legge 28.7.1939 n. 1097; l l O, 56, 29. 240. 8 I C.P.: 274. 488 C. PP. DICHJARA tu tti gli imputati responsabi li del reato in ru brica scritto. con la circostanza della continuazione, così. precisata 1·acc usa, e. condanna Albini Guglielmina e Gargano Luigi ciascuno ad anni sette di reclusio ne e a lire settemi la di multa: Contarino Francesco ad anni nove di reclusione e a lire novemila di multa e Gilarclell i Felice ad an ni tre cli reclusio ne e a lire tremila di multa, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, con la conseguenza dcli' interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque per Gilardelli e perpetua per gli altri ; Ordina .la confisca cli quanto in sequestro. Roma, 19.10.1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato dichiara. con Ordinanza del 4. I .1943 - in applicazione dei provvedimenti di e lemenza emessi con il R.D. 17. l 0.1942 n. 1156 - condonati condizionaimente per indulto 3 an ni di reclusione e l'intera pena pecuniaria ai condannati Albini GugUclmina. Contarino Francesco e Gargano Lu igi determinando la residua pena da espiare in 6 anni per Contarino. e in 4 an ni per Albini e Gargano ferma restando per tulli e tre la interdi zione perpetua dai pubblici uffici. Con la stessa Ordinanza dichiara condonata per inclul w la residua pena cl1e Gilardelli Felice avrebbe dovuto ancora espiare nonché la multa di lire 3.000 a lui in.fl.itta confermando la sua scarcerazione già ordinata - ai sensi dell'art. 593 C.P.P. - dal V. Procuratore Generale Giuseppe Montalto in data 21. I0.1942. Pertanto Gilardelli Felice, deten uto dal 28.4. 1942, vie ne scarcerato dal Carcere Giudiziarie di Roma i I 30.1 2. I 942. · Con Decreto di Grazia emesso dalla Repubblica Sociale Italiana venne concesso ad Albini Guglielmina il condono condizionale della resid ua pena da espiare e, pertanto, !'Albini _deten uta clalJ'8.4. I 942, ven ne scarcerata il 30.3.1 944 dalla Ca.sa cli Reclusione per Donne di Perugia. Poiché il Decret0 di Grazia emesso dallo «pseudo governo fasci sta-repubblicano è da ritenersi privo di efficacia giuridica aj sensi del D.L.L. 5.10.1944 11 . 249» il Tribunale Mi li tare Territoriale di Roma, allo scopo cli definire la posizione giuridica della condannata Albini. ha. con Ordinanza del 26.8.1949, dichiarata condonata la resid ua pena eia espiare per effetto dei pro vvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. 1944 n. 96. Gargano, detenuto dal 26.4.l 942, evade dalla C,1sa di Reclusione di Pa liano (Frosinone) 1'11.10.1943. Contarino, detenuto dal 26.4. 1. 942, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Avellino il 26.4.1 948. 1l Tribunale Militare Ten·itoriale di Roma rilevato che la Legge 28.7. 1939 n. 1097 è stata abrogata dalla Legge 18. lO. 1949 n. 769 e che. pertanto, si tratta di un caso di «abolitio criminis» con effetto

retroattivo, nonostante il carattere eccezionale della Legge abrogata, dichiara, con Ordinanza del J 8.9. I 952. la cessazione della esecuzione dì tutti g]j effetti penali della condanna inflitta dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza del I 9.10. I 942 a Contarino Francesco, Gargano Luigi, Albini Guglielmina e Gilardelli Felice.

SENTENZA N. 736

Reg. Gen. n. 1380/1942 li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presideme: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relwore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale /'vi. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M. V.S.N.: Di Pasquale Italo, Al visi Alessandro, Fioretti Eugenio, D'Alessandro Italo. ba pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Sebastiani Francesco, nato il 29.3. 1924 a Zagarolo (Roma), commesso postale. Detenuto dal 1.9.1942 Capri Oreste. naco il 25.8. 1923 a Zagarolo (Roma), commesso postale. Detenuto dal 3.9.1 942 Garzino Carlo, nato il 5. l. 1922 a Cremona, commesso postale. Dete.nuto dal 4.9.1942 Pacific i Angelo, nato il 1.1.1923 a ~agarolo (Roma). commesso postale. Detenuto dal 3.9.1942 IMPUTATI di mal versazione aggravata a danno dì privati (artt. 315 C.P. in relazione agli artt. 9 e ll del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584) per avere, nelle loro qualità cli impiegati postali, manomesso, distraendone il comenuto o parte di esso, pacchi o corrispondenza anche inviata a militari o da essi spedita. OM ISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 315 C.P. in relazione agli artt. 9 e Il R.D.L. ll.6.1942 n. 584; 23, 29, 228,229, 311, 65 C.P.; 274,479,488 C.P.P. DICHlt-\RA Pacifici Angelo assolto per insuffici.enz.a di prove ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per al Lra causa. Ritiene tu tti gli altri colpevoli del reato I.oro ascticto, concedendo il beneficio della diminuente di cui agli artt. 3 I I, 65 C.P. E li condanna ad anni 6 di reclusione e L. 2.000 cli multa. ciascuno. Tutti con la interdizione perpetua dai pubhlici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 19.1 0.1 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pacifici - detenuto dal 3.9. I 942 - viene scarcerato il 19.J O. 1942. NOTIZrE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

In sede dì giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I 0. 1944 n. 3 I 6) la Corte di Appello di Roma (Sez.. 5a) rigetta, con Sentenza del 15.11.1946, l'istanza di revisione inoltrata da Sebastiani, Carpi,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAfO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T.S.D.S. PER I DELITtl COMUNI

Garzi Ilo e Pacifici. La Cortè Suprema di Cassazione (Sez. 3a) dichiara, con sentenza del 16.12. I 947. inammissibili i ricorsi inoltrati dai suddetti imputati. Sebastiani, deten uto da l l.9. !942, il 14.7.1 944 <<venne abusivameme scarcerato dai partigiani dal Carcere Giudiziario di Firenze». Il 2 1.7. I 945 venne riarrestato dai carabinieri di Porta Portese di Roma e tradotto nella Casa di Recl usione di Viterbo. TI T1ibunale Militare Tenitori aie di Roma dichiara, con Ordinanza del 13. I2. I945 - in applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal R.D. 5.4. I 944 n. 96 - condonata l'intera pena pecuniaria e 3 anni della pena della reclusion e. Lo stesso Tribunale dic hjara, con successiva Ordinanza emessa il I 6.9. I 946, condonato un altro anno di recl usione per il condono concesso con il D .P. 22.6. I 946 n. 4. Viene scarcerato, per espiata pena, dal Cu·cere Giudiziario di Viterbo il 15.9 .1946. Garzi Ilo, detenuto dal 4 .9.1942, evade dalla Casa Penale di Viterbo il 5.6. 1944. Riarrestalo il 23.8. 1947 viene tradotto al Carcere Giudiziario cli Roma e successivamente alla Casa Penale di Sulmona. TI Tribunale M ilitare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del l 3.1.1948 - in applicazione dei provvedimenti cli clemenza previsti da l R.D. 5.4.1944 n. 96 - condonata l'intera pena pecunilu-ia e 3 anni della pena detentiva. Con Decreto di Grazia dell' 11 .3. 1948 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Garzìllo viene scarcerato dalla Casa Penale cl i Sulmona il 25.3.1948. Cap ri , dete nuto dal 3.9. I 942, evade il 13.9.1943 dallo Stabilimento Carcerario di Colleferro. Riarrestato il 9. l.1948 dai carabinieri di Zagarolo viene tradotto nelle Carceri di Palestrina e in seguito alla Casa Penale dì Civitavecchia. Il Tribunale Militare Territoriale d i Roma dichiara, con Ordinanza de l 5. I 0.1949 - in app licazione dei provvedimenti di clemenza previsti dal D .P. 22.6.1946 n. 4 - condonata l'intera pena pecuniaria e 3 anni del la pena della reclusione. Pertanto Capri viene scarcerato, per espiata pena, da lla Casa di Reclusione d i Civitavecchia il 30. I 2. 1949.

OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli a1tt. 3 Legge 8.7.1941 n. 645 in relaz ione all'art. 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584. ed I R:D.L. Il .6. 1942 n. 584; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Carrari Ivan colpevole dei reati ascri ttigli ed operato il cu mulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 12 e L. 10.000 di m ulta. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento de lle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 19.10.1942 - AnnoXX. Seguono le firme del Presidente e dei G iudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO D1 ESECUZIONE Carrari Ivan, detenuto dal 20.7.1942, evade dalla Casa Penale di P,m1ia a seguito de i noti eventi bellici veri ricatisi dopo l '8.9.1943. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I 0. l 944 n. 316) la Cone di Appello d i Venezia ha dichiarato, con sentenza del 2 .1 0.1 948, Carrari Ivan colpevole del delitto di cui all 'art. 5 del R.D.L. ll.6.1 942 n. 584 in relazione all'art. 3 del la Legge 8.7 .1941 n. 645 nonché del reato di cui all 'art. 477 C.P. con l'aggravante dell 'art. 7 del R.D.L. l 1.6. I 942 n. 548 e lo ha condannato alla pena complessiva di cinque anni di rec lusione e lire 5.000 di multa. La suddetta pena viene dichiarata completamente condonata per i condoni concessi con il R.D. 5.4. I 944 n. 96, con il D.P. 22.6. 1946 n. 4 e con il D.P. 9.2. 1948 n. 32.

SENTENZA N. 738

Reg. Gen. n. 1065/1942 Reg. Gen. n. 1161/1942

SENTENZA N. 737

Il Tribunale Speciale per la Di resa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale cleUa M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare de l Re Imp. Giudice Console Generale M. VS.N. : Rossi Umbeno. Giudici Consoli M. VS.N.: Di Pasquale Italo, Alvisi Alessandro, Fioretti Eugenio.D'Alessandro Italo. ha pron unciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Carrrui Ivan, nato il 19.5. I 909 a Bagnolo di Po (Rovigo), impiegato comunale. Detenuto dal 20.7. I 942 IMPUTATO dei reati di cui ag li arlt. 3 Legge 8.7.1941 n. 645 in relazione all'art. 5 R.D.L. 11.6 .1 942 n. 584 e di cui al l'rut. 1 R.D.L. 11.6.1 942 n. 584 per avere, i n periodo di tempo imprecisato - ma durato fino al 20.7. 1942 - nel la sua qualità d'impiegato dell'ufficio annonario del Com une di Bagnolo di Po, sottratto generi alimentari e di abbigli amento al nonnaJe consumo, formato al fine di porle in circolazione fal~e tessere annonarie o arbiu·ariamente trattenute cedole di prenotazione e buo ni di prelevamento di cni veniva trovato in illecito possesso.

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Il Tribu nale Speçiale per la Difesa dello Stato compos to da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. \I.S.N.: Palmeri Gaetano, Leonardi Michele, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello, Fioretti Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa com ro: Ciri llo Francesco, nato il 6.1.190 I a To1itto (Bari), messo comunale. Detenuto dati' J 1.7 .1942 Gentile Ma ria in Cirillo, nata il 1.9. 1906 a Brindisi, donna di casa. Detenuta dal 19.9. 1942 Th1PUT.L\Tl Il Cirillo: del delitto di cui ag li artt. 81 cpv., 624, 6 I n. 11, 625 n. 7 ed u.p. C.P.; R.D.L. l 1.6. 1942 n. 584 per avere, in Toritto, con abuso della quali tà di messo comunale, sotu·atto dall'ufficio annonario del Comune di Toritto (Bari) 24 tessere annonarie già numerate e munite del sigillo dell'ufficio, ma non ancora intestate ed altre 60 completamente in bianco, ma fornite del bollo, in tempi diversi e precisamente il 6 e 7 .7 .1942, le pri me, ed i I 9 luglio stesso anno, le seconde, in pi ù azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. E ntrambi : del reato d i cui all'art. J R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 per avere, al fine ili porla in circolazione, come effettivamente poi fecero, fonnata in tutto falsa la tessera annonaria supplementare n.


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TRJBUNALE SPECIA l, E PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PA RTE: SF.NTENZE PRONUNZl,\TE DAL T.S . D.S. PER l DELITTI COMUNI

801, sottrmta da~ Cirillo al'ulficio annonario di Toritto utilizzando i tagliandi dal I O al 14 luglio per prelevare la comspondente quanutà di pane. In Toritto il 6.7.1942. Entrambi: del reato di cui aff an. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645, 81 cpv. C.P. per avere in più azioni esecuu ve d1 un medesimo disegno c1i minoso. il 6 e 7.7. 1942 in Toritto, sottratto kg. J.400 di pane al normale consumo mediante utilizzazione di tagliandi della cruta an nonaria 11. 801 del Comune di Toritto.

Ilv1PUTATT

OI\IUSSIS P.Q..M.

Visti gli articoli sopra citati e 488, 479, 274 C.P.P. DICHIARA Cirillo Fr~ncesco responsabile del reato di cui agli artt. 624, 6 1 n. I I, 625 n. 7 u. p. C.P.; R.D.L. l l.6.1942 n. )84 e con la diminuente di cui all'art. 3 I I C.P., le attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 del

Codice stesso e il beneficio preveduto dall'art. 89 C.P. lo condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e lire cinquecento cli multa. Assolve Cirillo Francesco dagli altri reati allo stesso ascritti per insufficienza di prove. Assolve Gentile Maria dai remi alla stessa ascrilli per insufficienza di prove e ordina che sia posta in libertà se non detenuta per altra causa. Condauna Ciri JJo Francesco al pagamento delle spese del processo ed a quelle per il mamenimento durante la custodia. Roma, 20. IO.J942 - Anno XX. · Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Gentile - detenuta dal J9.9.1 942 - vìene scarcerata il 20. 10.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Cirillo Francesco, detenuw dalr l l. 7. 1942 muore, per paralisi cerebrale alle ore quauordici del 6.2. I 943 nella Casa Penale di Paliano (Frosinone). Il Tribunale Militare Terri toriale di Roma dichiara, con Ordìnanza del 13.6.1961, estinta per morte del reo (an. 1.7 1 C.P.) la pena di un anno, nove mesì di reclusione e lire 500 di multa inflitta a Cirillo Francesco dal T1ibunale Speciale per la Dìfesa dello Staro con sentenza del 20. 10.1942.

Reg. Gcn. n. 1292/1942

SENTENZA N . 739

II Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le l'v1etre Gaetano - Luogoteneme Generale cl ella M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Milirnre del Re Imp. , . Giudici Consoli M. \Ui.N. : Palmieri Gaetano, Lconardi Nicola, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili roreflo, F1orett1Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Serboli Giovanni, nato il 10.7. 1898 ad Arezzo, commesso di farmacia. Detenmo dal 18.8.1942 Alessand rini Salvatore, nato il 23 .8. 190 I a fabri ano (Ancona), funzionario Unione Commercianti. DetenuLO dal 18.8. I 942 Spinelli Otto1i110, nato il 15.7.1897 a Cecina (Grosselo), lunzionmio Uftìcio Annomuio. Detenuto dal J8.8.J 942 Morgantini Emilio, nato il 20.8.1 904 a Buon Convento (Siena). Detenuto dal 20.8. J 942

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del delitto di cui agli ant. I I O. l 18, 81 cpv. ed u.p. C.P. e 3 della Legge 8.7.1 941 n. 645: 4. 5 e 11 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per avere. in concorso fra loro sottratto al normale consumo kg. 47 di caffè. con abuso da parte di Alessandrini, della qualità di segretario dell' Unione Fascista dei Commercianti di Grosseto e da pane dello Spinelli della qualità di funzionario dell'ufficio Provinciale di distribuzione del caffè di Grosseto in più azioni esecutive di un medesimo disegno crinùnoso dal 27.6.194 1 al 15.8. 1942. Il secondo ed il terzo, inoltse: del del.ilLO di cui agli aitt. 11O, 8 I cpv. e u.p.; 476 C. P. e 4 R.D.L. l 1.6 1942 n. 584 per avere in concorso fra loro falsificato n. 20 buoni per prelevamento di caffè con l'aggrava nLe di cui all 'art. 61 n. 2 C.P. per avere commesso il fallo per eseguire la sottrazione cli cui al precedenle capo, in Grosseto in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso dal 27.6. 194 1 al 13.8. 1942. n primo ed il quarto, ancora: di concorso nel reato di falso commesso dal!' A lessanclri ni e dallo Spinelli (artt. l l O, 118 cpv.: 8 I cpv. u.p.: 476 C.P. e R.D.L. 11.6.1942 n. 584) in Grosseto dal 27.6.1 94 1 al 13.8.1942. Con raggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 p.p. nei confronti di Alessandrini e Spinelli. OMISS IS

P.Q.M. Visti gli artt. sopra cilaLi e 29. 73 C:.P.: 488, 274 C.P.P. DICHIARA Alessandrini Salvatore responsabile dei reati asctittigli e lo condanna complessivamente alla pena di anni otto di reclusione, lire seimi la di mulca e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Dichiara gli altri imputati responsa bili del reato cli cui all'art. 12 della Legge 8.7.194 1 n. 645 e. così modificando la rubrica quanto al reato previsto di cui alJ'an . 3 della Legge ora citala, condanna Morganti ni Emilio a lire diecimila di ammenda; Serboli Giovanni e Spinelli Ottori no ciascuno a lire duemila di ammenda. Condanna tutli al pagamento in solido delle spese del processo e alle spese per il mantenimento durante la cuslodia. Ordina che Serboli, Spienelli e Morgantini siano posti in liberti;, se non deten uti per altra causa. Assolve gli imputati ora detti dal reato di cui all'art. 476 C.P. per insufficienza cli prove. Roma, 20. I0.1 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Spinelli - detenuto dal I 8.8. I 942 - Serboli - detenuto dal 18.8.1 942 - e Morgantini - detenuto eia! 20.8. 1942 - vengono scarcerati il 20. I 0.1942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Alessandrini: con Decreto di Grazia del I 0.2.1 944 viene concesso iI condono condizionale della residua pena da espiare e della mul ta di lire 6.000. Pertamo Alessandrini Salvatore. detenuto dal I 8.8. I 942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano (Cuneo) il 25.2. l 944.


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TRfBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 920/1942

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATÈ DAL T.S.D.S. PF.R I DELITTI COMlJNT

SENTENZA N. 740

11 Tribunale Speciale per la Difesa del.lo Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Urnbet1o, Colizza Ugo. PalmentolaAldo, Giudici Consoli M. V.S.N.: Bergamaschi Cmfo. Calia Mich~le. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa comro: Orlandini Mario, nato il l 7.7. 1923 a Pian di Scò (Arezzo), manovale. Detenuto dal 29.6. L942 Taruffi Luciano. nato il 26.7. 1925 a Trento, calzolaio. Detenuco dal 14.9. 1942 Magnavacchi Ferdinando. nato il 23.5.1927 a Firenze. fattorino di fa1111acia. Detenuto dal 31 .8. 1942 Colzi Lamberti, nato il 14.9.1925 a Campi Bisenzio (Firenze), meccanico. Detenuto dal 14.9. 1942 Vieri Fernando, nato il 3. 12.1924 in lnghilterra, ranaiolo. Detenuto dal 31.8.1942 Mugelli Riccardo, nato il 21. 10.1899 a Firenze, commesso posta.le. Detenuto dal 3 1.8. 1942 IMPUTATI

r primi cinque: 5 C.P. in relazione all 'art. I lettera a) Legge 16 6.1940 n. 582 per avere allo scopo di conseguire un illecito profitto, tentato di indurre, mediante minaccia, Mugelli Riccardo a consegnare loro ciel denaro, approfittando dell'oscuramento dipendente dallo staco di guerra. In Firenze ore 23,00 circa del 29.6.1 942; b) del reato di cui agli artt. 624. 625 n. 4 e 5, 6 I n. 5 C.P. in relazione all'alt. l lettera b) Legge 16.6.1940 n. 582, 11OC.P. per essersi, in concorso tra loro, impossessati con destrezza. allo scopo di trarne profitto, del portafoglio cli Mugelli Riccardo, strappa ndolo di mano a costui. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alla precedente i111putazio1ie. li Magnavacchi. inoltre, e Mugelli Riccardo: del reato cli atti osceni aggravaro (art. 527. 61 n. 5 in relazione al!' art. I lettera b) Legge 16.6. I 940 n. 582. per essersi iI Mugelli fatto masturbare dal Magnavacchi nel la pubblica via; nelle stesse circostanze di l.empo e di luogo. a) del reato di tentata estorsione aggravata arn. 56. 629 cpv.. 61 n.

OMISSIS

P.Q.M. Letti ed applicati gli art!. 56. 629 cpv.. 6 1 n. 5, 624, 625 n. 4 e 5 e u. cpv.. 73. 29. 989, 225 . 3 1. 1 C.P.; lettera a) e b) Legge 16.6.1940 n. 582: I R.D.L. 17. 10. l 942 n. l 156: 274, 488, 479 C.P.P. DICHIARA Vieri Fernando responsabile dei reati ascri ttigli e Taruffi Luciano, Magnavacchi Ferdi nando, Orlandini Mario e Colzi Lamberto del reato di cui alla lettera a) dell'epigrafe, assolvendo questi ul timi quattro per insufficienza di prove dal reato di cui alla lettera b) e colla minorante dell'art. 31 1 C.P. per tutti e dell' art. 98 C.P. per Vieri, Taruffi, l'vlagnavaccbi e Colzi. condanna alla reclusione Orlandini ad anni 16, Vieri ad anni 14, Taruffi, Magnavacchi e CoJzi ciascuno ad anni 11. Vieri anche a lire tremila di multa, tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascu no al pagamento delle spese di propria custodia preventiva, tutti alla Libertà vigilata e all'interdizione dai pubblici uffici perpetua per Orlanclini e per anni tre per gli altri; d ich iara di non doversi procedere nei confronti di Magnavacchi e. Mugelli in ordine al reato di atti osceni ad essi ascritto, esclusa la rubricata aggravante. essendo il reato estinto per amnistia; ordina la scarcerazione di Mugelli se non detenuto per altra causa. Roma. 21. l 0.1 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Mugelli - detenuto dal 31.8.1942 - viene scarcerato il 21. 'J0. 1942.

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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Orlandini. detenuto dal 29.6.1 942 veniva trasferito alla Casa Penale di Alessandr.ia il 24.1 1943. Secondo quanto comunicato dal la Casa di Reclusione di Alessandria il 9. 10.1944 l' Orlandini «non rientrò più nel Penitenziario di Alessandria dal lavoro che effettuava fuori dalla Casa di Reclusione, .insieme con altri detenuti, a seguito di ordini emessi dalle competenti Autorità militari tedesche». L'Orlandini «è stato qualificato Partigiano combattente per avere operato dal JO. I 0.1944 al 7.6. J 945, con le funzioni cli panigiano nelle seguenti fomrnz.ion i del Corpo Volontari della Libertà»: a) dal 30.10. 1944 al 30.7.1944 nella 5a Divisione Alllonoma del Monferrato; b) dal l.8. 19~4 al 1.12. J944 nella 2a Divisione Lanza; c) dal 2.2.1945 al 15.3. I945 nella 15• Divisione Alessandna; d) dal 17.3.1945 al 7.6. 1945 nel Comando della I 73 Brigata. Il Tribunale Militare TerriLOriale di Roma, rilevato che non sussiswno impedimenti per l'applicazione dei benefici previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 96 e dal D.P. 22.6.1946 n. 4 dic hiara, con Ordinanza del 3.12.1947, condizionalmente condonati 4 anni della pena della reclusione inflitta ad Orlandini dal T.S.D.S. con sentenza del 2 1.10.1942. Con Decreto di Grazia del 29.1.1948 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Poiché J'Orlandini non venne riarrestato nel 1946 cd «era io li bertà dal 9.10 ..1944 e aveva stabilito la sua residenza a Fireru.e in via dello Sprone n. 6» il Comando della Stazione dei Carabinieri di S. Spiri LO di Firenze e bbe l' incarico di comunicare all'Orlandini che con il suddetto Decreto di Grazia gl i era stato concesso il condono della resid ua pena da espiare: comunicazione effettuata dal suddetto Comando dei carabinieri il 27.2. 1948. Vieri: detenuto dal 3 1.8. 1942 il L. I . L943 veniva trasferito alla Casa di Reclusione d1 Volterra. Secondo quanto comunicato dalla suddetta Casa Penale il 2.7.1944 il Vieri «venne posto illeg.alment: in \ibe11à a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazione cli Volterra». Riarrestato a Firenze il 5.1 1.1 945 venne tradott.o nuovamente nel la Casa Penale di Voitena il 1.2.1946. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 6.9. l 946, condizionalmen(e condonati - ai sensi delJ' art. 8 del D.P. 22.6. l 946 n. 4 - tre anni di reclusione e lire 3.000 di multa. Con Decreto di Grazia del 2 1.12.1946 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espi,U'e e, pertanto, Vieri viene scarceralo dalla Casa Penale di Volterra l' l l.l. 194.7. . . In sede di oiudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10.1944 n. 3 16) la Corte d1 Appello d1 Firenze (3 sez. Pen.) dichiara. con sentenza del 14.3. 1952, Vieri Fernando colpevole dei reati addebitatigli e con la concessione delle attenuanti già concesse e con quella cli cui all'art. 62 n. 4 C.P. limitatamente alla tentata estorsione lo condanm1 alla pena complessiva di 6 anni e 7 mesi di reclusione e lire 3.000 di multa. Conferma nel resto J' impugnata sentenza. La Corte Suprema di Cassazione rigetta, con sentenza del 18.12.1953. il ricorso inoltrato dal Vieri. Magnavacchi: detenuto dal 31.8.1942 venne scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Caltanissetta r 11 .8. 1943 a seguito di «un ordine emesso da un Comando delle Forze Annate Alleate». R1ai1'estato LI 21.8.1946, quale imputalO cli un furto aggravato commesso a Firenze, ven ne rinc~uso. nelle. C~rcen Giudizimie di Firenze. L'ordine di anesto emesso dall'Ufficio del P.M. dei .Tnbunali M1htan d1 Guerra Soppressi il 30.4. J 947 per continuare l'espiazione della pena inJ'litta dal T.S.D.S. con sentenw del 21 .1 O. J942 venne notificato al Magnavacchi nelle Carceri Giudiziarie di Firenze il 5.5. I947. Il 2.10.1947 veniva tradotto nella Casa Penale di Civitavecchia per espiare la pena di venti mesi di reclusione inflittagli dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 19.8. 1947 d1e riformava la sent~nza emessa dal Tribunale di Firenze il 2.4.1947 che aveva ritenuto il Magnavacch1colpevole del reato cli fu1to aggravato e l'aveva condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Pena espiata dal 2 1.8.1946 al 21 .4.1948. U 23.4.1 95 I .il Magnavacchi veniva o·asferito alle Cmceri Giudiziarie di Firenze. 1n sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1 944 n. 316) la Corte di Appello di Firenze rigetta, con sentenza cieli ' J I. 11.1948. il ricorso e la Corte Suprema di Cassazione dichiara, con sentenza del 15.4. J950. inammissibile il ricorso inoltrato dal Magnavacchi. Il 12.4. I95 l il Presidente della 3a Sezione Penale della Corte di Appello di Firenze accoglieva l' istanza di revisione speciale inoltrata dal Ma<111avacchi e con sentenza del 25.5. 1951 - passata in giudicato il 29.5.1951 - dichiarava Magnavacchi Ferdinando colpevole del reato addebitatogli e con 1e attenuan ti già concesse dal T.S.D.S. lo condanna alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione. Di tale condanna dichiara condonati 3 anni ai sensi dell'art. I del D.P. 23.12. 1949 n. 930 e, pertanto, Magnavacchi Ferdinando veniva scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Firenze il 25.5. 1951 .


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TRTl3UNA I.E SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

TERZA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZlATE DAL T. $ .D.S. l'ER I DELfI'Tl COMUNI

Tarl]ffi: detenuto dal 14 .9. 1942 il 13.1.1943 viene tradotto nel la Casa di Recl usione cli Viterbo ove «era obbligato a lavorare alle dipendenze delle forze annate tedesche». Il 21.12. 1943 riusciva a sottrarsi al suddetto lavoro e, pertanto, evadeva dalla Casa di Recl usione di Viterbo. «Si arruolava in una f'orm.nione di partigiani partecipando alla guerra di li berazione rino al 15. 12. 1945,,. Il 14.1. 1946 veni va riarrestato e tradotto nuovamente nella Casa di Reclusione di Viterbo. li Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.2.1947 - in applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96 e con il D.P. 22.6.1946 n. 4 - condizionalmente condonati 4 anni di reclusio ne. Con Decreto di Grazia del 29.9. l 94 7 veni va concesso iI condono condizionale della.,residua pena da espiare, ma Taruffi veniva ancora ristretto nella Casa di Reclusione di Viterbo per espiare la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e lire 444 di multa infl iuaglj dal Tribunale di Firenze con sentenza del 27.4. 1943 perché ri tenuto colpevole del reato di furto aggravato. Riabi litato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 16.5. 1975. Colzi: detenuto dal 14.9. I 942 viene ricoverato nella Sezione dell'Istituto di Osservazione del Centro di Rieducazione dei Minorenni di S. Cataldo (Caltanissetta) r 11.8.1943. Il 6.3.1945 viene dimesso dal suddetto Istituto in esecuzione del provvedimento emesso dalla Presidenza del Tr.ibunale dei Minorenni di Caltanissetta. Con Decreto di Grazia del 21.12. 1946 viene concesso il condono condizionale del la residua pena da espiare.

5.000 di multa. Con la imerdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà viilata, col pagarnento

delle spese di giudizio e di preventiva custodia. oltre ad ogn.i all ra conseguenza di Legge. Roma, 22.1 O. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DA.L FASCICOLO 01 ESECUZIONE La cerimonia relativa alla degradazione dct ;1,ilitare Pirona Aule venne effettuata alle ore 8,30 del 16.11 . 1942 nella- Caserma «La Marmora» del 2° Rgt. Bersaglieri con la presenza di una Compagnia composta da un plotone di 21 uomin i del 2° Rgt. Bersaglieri e di due plotoni di 2.1 uomini ci.ascuno del 2° Rgt. Granatieri. Dopo la cerimonia Pirona Aule ven ne tradotto al Carcere Grnd1ziano d1 Roma e il 19.1.1 943 alla Casa Penale di Teramo. A seguito di istanza di grazia inoltrata dalla madre ciel Pirona il 6. l 2.·1942 ven ne concesso. con Decreto di Grazia del 22.7. I943, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Pirona Aule, detenuto dal 22.7.1942, venne scarcerato dalla Casa Penale di Teramo il 23.7. 1943.

SENTENZA N. 742

Reg. Gen. n. 1430/1942

Reg. Gen. n. 1124/1942

SENTENZA N. 741

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Le Melre Gaetano - Luogoteneme Generale della M.V.S. N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare ciel Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Palmentola Aldo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Di Pasquale Italo, Peri Ilo Emilio, Riccio Gennaro.

ha pronunciato la seguente:

· SENTENZA

Nella causa contro: Pirona Aule, nato il 12.4.1917 a Palmanova (Udine), so ldato aggregarn al.la Compagnia Distrettuale cli Pola. Detenuto dal 22.7. 1942 IMPUTATO ciel delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7. 81. 6 1 n. 11 C.P. in relaz.ione agli artl. 8 e 4 R.D.L. 11.6. I942 n. 584 per avere, in epoca dall'aprile al 22 luglio 1942. mentre era addeuo alla Sezione

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Mii ilare del Re Imp. Giudice Console Generale M. \~S.N.: Palmentola Aldo. Giudici Consoli M. VS.N.: Palmcri Gaetano, Di Pasquale Italo, PeriIlo Emilio, Riccio Geimaro.

ha pronunciato la seguence: SENTENZÀ Nella causa contro: Beuf Carlo, nato il 20.5.1923 a Catania. impiegato comunale. Detenuto dal 3.7.1942 IMPUTATO del delitto previsto dall'art. 314 C.P. in relazione all'an. 4 R.D.L. I I .6. 19~2 .n. 5~4 per essersi quale impiegato dell'ufficio razionamento del Comune di Cesena, addetto alla cl1stnbuz10nedellc. tessere annonarie, appropriato delle 1.essere per pane, generi da minestra e grassi, valide per ti penodo luglio e ottobre 1942, destinate al la fam iglia di Giorgini Ettore, composta di tre persone. In Cesena (Forlì), il 16.6. I 942. OMISSIS

Provinciale dell'Alimentazione in Pola. sottratto, con pit1 azioni esecuti ve di un medesimo disegno criminoso. un numero non ben precisato di tessere annonarie per pane e generi da minestra. comunque non inferiore ad otto.

P.Q.M. Visti ed applicmi gli artt. 314 C.P. in relazione all'art. 4 R.D.L. 11 .6.1 942 n. 584. 23, 29, 228, 229

OMISSIS

C.P., 274, 488 C.P.P.

P.Q.M.

DICHIARA

Visti cd applicati gli arrt. 624, 625 n. 7, 81 , 6 I n. 11 C.P. in relazio ne all'an. 8 R.D.L. 11.6.1 942 n. 584; 23, 29, 228, 229 C.P.: 274,488 C.P.P.

Beuf Carlo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione e L. 4.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uflìci, con la libertà vi.g ilata. col pagamento

DICHl,6-RA Pirona colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna alla pena cli anni 6, mesi 2 cli reclusione e L.

delle spese di giudizio e di preventiva custodia. olu·e ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma. 22. J.O. l 942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER l DELITTI COMUNI

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Beuf Carlo, detenuto dal 3.7. 1942. viene scarcerato dalla Casa Penale di Paliano (Frosinone) in data imprecisata del 1944 a seguito dei noti avvenimenti verificatisi dopo 1'8.9.1943. Beuf Carlo non ve nne riarrestato e in data J 8. 10. 1963 iJ Tribunale Militare Terri toriale di Roma dichiara. con Ordinanza emessa i n Camera di Consiglio, estinto, per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 19. 12.1953 n. 922. il reato per il quale Beuf Carlo ven ne condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, con sentenza del 22. 10.1942, alla pena di 6 anni di reclusione e lire 400 di multa.

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DlCHJARA assolti per insufficienza di prove Righetto e 1\.faretto dal reato loro ascritto alla lettera c) ed il Riohetto anche dal reato di cui alla lettera b); ritenendoli però assieme al Destro ed al Gonuero colpevoli degli al tri reati ad ognuno ascritti. E condanna: Righetto e Maretto ad anni 6_e L. 4.000 di multa: Destro acl anni 3 e L. 5.000 di multa; Gomiero ad anni I e mesi 6 e L. 2.000 d1 multa. Tutti_ con l_a reclusione; R ighetto e Maretto con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e Destro con la mte1:d1zione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con la libertà vigilata; col pagam~nto Ln solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogn, al tra conseguenza di Legge. Roma, 22. l O. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE

Reg. Gen. n. 928/1942

SENTENZA N. 743

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composlO da:

Presideme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relarore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: PalmentolaAldo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmeri Gaetano, Di Pasquale Jtalo, Pe1illo Emilio, Riccio Gennaro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Righetto Italo, nato I' 11.8. 1919 a Vigonz.a (Padova), impiegato. Detenuto dal 25.8. 1942 Mareuo Manlio, nato il 24.10. 1920 a Padova, idraulico. Detenuto dal 25.6.1942 Destro Livio, nato il 9.3. 1913 a Basilea (Svizzera), panetLiere. Detenuto dal 25.6.1942 Comiero Giuseppe, nato il 16.8.1902 a Mestrino (Padova), pizzicagnolo. Detenuto dal 25.6.1942

Riohetto: detenuto dal 25 .8. 1942 venne scarcerato - per richiamo alle armi - dalla Casa di Reclu;one di Firenze il 7.8.1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 26. 11 . 1955, estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 8.5 . 1947 n. 460, il reato per il quale Righetto Italo venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 22.10.1 942. ~ Maretto: detenuto dal 25 .6.1942 evade dalla Casa di Recl usione di Paliano (Frosino ne) l' 11. 10. 1943. Righetto non venne riarrestato e il T1ibunale MiUtare Te,,-iori ale di Ronrn dichiara. con Ordinanza del 27. l O. I 960. interamente condonata la pena da espiare e l'intera pena pecurnana per I condoni concessi con il R.D. 5.4.1 944 n. 96, con il D.P. 22.6.1 946 n. 4 e con il D.P. 23. 12.1949 n. 930 .. Destro: con Decreto di Grazia del 9.8.1943 viene concesso il condono condizionale della resrd ua pena da espiare e, pertanto, Destro, detenuto dal 25.6.1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 17.8. 1943. Gonùero: detenuto dal 25.6. 1942 viene scarcerato, per espiala pena, dalle Caree1i Giudiziarie di. Roma il 25.12. 1943. Il Tribunale Mi ti rare Territo riale d i Roma dichiara, con Ordinanza dell' l l.5.1946, esti nto per r amnistia concessa con il R.D. 5.4. I 944 n. 96, il reato per il quale Gomiero Giuseppe venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 22. 10. 1942.

IMPUTATf a) il Righetto e il Maretto cli concorso in furto aggra vato ai sensi degUmtt. 11O, 624,625 n. 7, 61 n. 11 in relazione agli aitt. 8 e 4 R.D.L. 11 .6.1942 n. 584 per avere, essendo il Righetto impiegato presso l'uffi cio annonario della sezione staccata del Municipio di Padova in Ponte Brenta, di concerto tra loro. in giorno non bene precisato tra il 15 e iJ 23.6.1942, sottratto 15 carte annonarie, e cioè 7 per il pane e generi da mLnestrn e 8 per lo zucchero, grassi e sapone. tutte valide per il periodo luglio-ottobre 1942; b) il Righetto inoltre, nonché il Destro di concorso nel reato previsto dagli artt. 11OC.P. e 1 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere, in giorno non bene precisato tra il 15 e il 23.6.1942, in Ponte di Brenda (Padova), di concerto fra loro. formato in parte 7 false tessere annonarie per pane e generi da minestra, al fine di porle in circolazione; c) il Righetto ed il Maretto ancora del delitto di cui agli artt. I IO. 56 C.P. 3 Legge 8.7.1941 n. 645, per avere, sempre nelle succitate circostanze di tempo e di luogo, di concerto tra loro compiuto atli idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre al normale consumo 14 chil i di pasta e riso e kg. 30,500 di pane, non riuscendo nell'intento per circostanze indipendenti dalla loro volontà; d) il Gomiero infine del delitto di cui all'art. 2 R. D.L 11.6.1942 n. 584, per avere, nelle suddette circostanze, allo scopo di fru·ne commercio acq uistato dal Righetto 8 tessere annomu-ie per zucchero, grassi e sapone. OM ISSIS P.Q.M . Visti ed applicati gli artt. Il O, 624, 625 n. 7, 61 n. 11 in relazione ali' art. 8 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; l2R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 23, 29, 228,229 C.P.; 274,479, 488 C.P.P.

SENTENZA N. 746

Reg. Gen. n. 1243/1942

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relcuore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Mi litare del Re Imp. Ciudic Console Generale M. VS.N. .· Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Pompili Torello. D'Alessandro Italo, Pasqualucci Renaco, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA Nella causa contro: . Coppola Nicola. nato il 15.3. 1907 a Qualiano (Napoli), contadino. Detenuto d,ù 17.7.1 942 Ciccarelli Domenico, nato il 9.4. 1902 a Qualiano (Napoli), contadino. Detenuto dal 17.7. 1942 Di Na rdo Gabriele, nato il 20.12. 1878 a Qualiano (Napoli), contadino. Detenuto dal 18.7.1942 IMPUTATI a) del delitto di cui agli artt. 110, I 18 cpv. 1°. 81 cpv. e 61 n. 2 C.P. e 5 Legge 8.7.194 1 n_. 645 per avere, in concorso fra loro e con più alti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, fatto false atte-


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TERZA P,\RTE: Sl:KTENZE f'RONUNZIATE DA I_ T.s.n.s.

TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

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PER T DELITTI COM UN I

stazioni in va rie_s~hede di trebbiatura che il Coppola. quale gestore di trebbiatrice requisita era tenuto a compilare; e c10e al fine d1 sottrarre grano al norrnalc consumo; , b) del delitto di cui aglì arti. I IO, 118 cpv. 1°, 81 cpv. C.P. e 3 Legge 8.7. 1941 n. 645 c 5 R.D.L. -11.6.1942 11 . 584 per avere, in concorso fra loro, con pitl atti esecuti vi di un medesimo disegno criminoso e con abuso da parte del Coppola della suddetta qualità, sottratto al normale consumC:complessiva mente quintali 13,70 di grano.

.Russo Gaetano, nato il 27.6.1906 a S. Nicola la Strada (Caserta). Detenuto dalI' 11.7.1942 Russo Crescenzo, nato il 4.3.1905 a Nocelletto di Cari noia (Napoli), contadino. Detenuto dalf 11 .7.1942 Russo Antimo, nato l' 11.2. I 878 a Nocelletto di Ca1i nola (Napoli). contadino. Detenuto dall' 11 .7.1942 Nicolò Vito, nato I' 11.3.1 9 14 a Noce.llettodi Cari.noia (Napoli), contadino. Detenuto dal!' 11.7. 1942 Ciriello Antonio, nato l' 1.3.1875 a Nocelleuo di Cari noia (Napoli), agricoltore. Detenuto dall · 11.7.1942 Ilv!PUTATI

OMISSIS P.Q.M Visti gli ;irticoli sopra citati e 73. 29 C.P.; 488, 274 C.P.P.

a) del delitto di cui agli art. l l O. 8 I cpv. C.P. e 5 Legge 8.7.1 941 n. 645 per essere concorsi nella formazjone di bollette di trebbiatura contenemi indicazioni mendaci sui quantitativi di grano tJebbiato, e ciò al fine cli sourarsi agli obblighi deri vanti dal l'ammasso; b) del delitto di cui agli arlt. l l O, l 18 cpv. I 8 1 cpv. C.P.; 3 Legge 8.7.1941 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per concorso in SOLtrazione continuata di grano al normale consumo, aggravala per la qualità personale del Russo Gaetano di addetto ai servizi jstitu iti per approvvigionamento. Reati commessi in Carinoia (Napoli) nei mesi di giugno e luglio 1942. 0

:

DICHIARA Coppola Nicola responsabi le degli ;iscrittigli reati e lo condanna complessivamente alla pena di a1~n1 _cinque dr recluswne, lire scii~lila di mul ta e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Dichiara N~rdo Gabnele responsabile del reato di cui all'art. 13 Legge 8.7. 1941 n. 645 e. così modifican~o rn_bnca._ lo condanna alla pena di mesi sei di arres to e con l'ammenda di lire cinquemila. Nei confronti dt C1ccarelli Domenico. relativamente alla imputazione di sottrarre al normale consumo modificata li~ rubrica in favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 C.P., dichiara il reato stess~ estimo per effeHo de!J' art. I del R.D. J 7. I O. 1942 n. 11 56. Assolve Ciccarelli Domenico e Di Nardo Gab1ie!e cl( concors~ nel reato di fa lse attestazioni agli stessi ascritti, per insufficienza di prove e ordina che 11C1ccarellr sia posto in libertà se non deten uto per altra causa. Condanna Coppola Nicola e Di Nardo Gabriele alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento durante la custodia. Ro ma. 23. l O. 1942 - Anno XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Ciccarelli - detenuto dal 17.7. I 942 - viene scarcerato il 23. 10. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE . Coppola:_ i_n app licazione dei provvedi menti di clemenza previsti dal R.D. 5.4.1944 n. 96 .il Tnbunal~ M1 htare Territoriale di Roma dic hiara. con Ordinanza dell ' S.6.1945, condizionalmente c~ndonat1 3 anni di reclusione è lire 3.000 di mu lta. Pertanto Coppola Nicola. detenuto dal J7.7. 1942, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabili mento Penale di Pianosa (Livorno) il l 7.7 ..l945. In sede cli _giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 3 16) la Corte di Appello cli Napoli (Sa Sez. ~en.) d1c h1ara, con sentenza del 6.7. 1946 - per mancata presentazione dei motivi - inammissibile il r~corso moltraro dal Coppola. Di Nardo: detenuto dal 18.7.1942 viene sc,u-cerato, per espiata pena, dal Carcere Mandamentale dt Giuliano (Napoli), il 18. 1.1943.

OMISSJS P.Q.M. Yisli gli articoli sopra citati e 29, 73 C.P.; 488, 274 C.P.P DICHIARA Russo Gaetano responsabile dei reati ascritLigli e lo condanna complessivamente alla pena di an ni quattro e mesi sette di reclusione, lire seimila cli mul ta e. alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Dichiara Russo Crescenzo e Russo Antimo responsabili dei reati agli stessi ascritti e, con la diminuente di cui all'art. 311 C.P. e l'attenuante di cui all'art. I J 4 del Codice stesso, li condanna ciascuno alla pena di anni due e mesi otto di recl usione e lire duemilacinquecento di multa. Dichiara Ciriello Antonio responsabile de.l reato di cui aU'art. l2 della Legge 8.7. 1941 n. 645 c. così modificando la rub1ica della imputazione di cui alla leuera b).lo condanna a lire duemila di ammenda . Assolve lo stesso Ciriello dalla imputazione di cui alla lettera a) del capo di accusa per non ave r commesso il fatto ascrittogli . Condanna Russo Gaetano, Russo Crescenzo, Russo Antimo e Ciriello Antonio al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per mantenimento durante la custodia. Assolve Nicolò Vito dai reati asc riu.igli per insufficienza di prove. Ordina che Nicolò Vito e Ciriello Antonio siano posti in libertà se non deten uti per altra causa. Ordina al.tresì che sia restitui to al Ciriello il grano posto in giudiziale sequestro. Roma, 23 ..1O. 1942 - An no XX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Ciriello e Nicolò- cletenutj dall' I l.7. I 942 - vengono scarcerati il 23.10. I942. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE

Reg. Gen. n. 1390/1942

SENTENZA N. 747

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice ~elatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare ciel Re rrn p. G1ud1ce Console Generale M. V.S.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. \I.S.N.: Pompili Torello, D'Alessandro Italo, Pasqualucci Renato, Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro:

Russo Gaetano: detenuto dall' 11.7.1942 viene scarcerato in data imprecisata del 1944 dalla Casa di Reclusione cli Paliano (Frosinone) a seguito dei noti avve nimenti verificatisi dopo 1'8.9. l 943 . Il Tribunale Mi litare 'lerritoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 9. 1O. I 965, estimo per l'amnistia concessa con il D.P. 19. 12. 1953 n. 922 il reato per il quale Russo Gaetano ven ne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 23. 10.1942. Russo Crescenzo: con Decreto di Grazia del 6.9.1943 vie.ne concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e. pertanto, Russo Crescenzo, detenuto dall' 11.7.1942. viene scarcerato dal Carcere Mandamemale di Carinola (Napoli) il 11.9. 1943. li Tribunale Militare Territoriale di Roma diclùara, con Ordinanza del 23. 1.1 95 1, estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 23. 12. I 949 11. 929. il reato per iJ quale Russo Crescenzo venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 23.1 0.1 942. Russo Antimo: con provvedimento emesso il 13.7.1943 il Mi nistero di Grazia e Giustizia disponeva - ai sensi dell'art. 6 della Legge 9.7. l 940 n. 924 - la sospensione della pena inflitta a Russo Antimo dal T.S.D.S. con sentenza del 23. I0.1 942. Perta nto Russo Antimo, detenu to dall' I I.7. I942, veni va scarcerato dal Carcere Manclarnenlalc di Cari no la (Napoli) il 16.8. 194 1. Il Tribu n;i le Mil itare


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TRIHUNA LE SPECIALE PER LA OlFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAl'E DAL T.S.D.S. PER J DELITTI COMUNI

Territoriale di Roma dic hiara, con Ordinanza del 9.10.1 965, estinto per !"amnistia concessa con il D.P. 19. 12.1953 n . 922, il reat0 per il quale Russo An timo venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 23.10. 1942. Ciriello A ntonio: il Tribu nale .tviilitaJe Territor iale di Roma dichiara, con O rd inanza del 27. I O. I966, estinto per l' amnistia concessa con il R.D. 5.4.1944 n. 96, il reato d i cui all'art. 12 della Legge 8.7.1941 n. 645 per il quale ven ne ritenuto colpevole e condannato a lire 2.000 di ammenda Ciriello Antonio.

suddetta Casa Penale venne scarcerato in data imprecisata del 1945 a seguito de i noti avvenimenti veri ficatisi dopo 1'8.9. 1943. In sede cli giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano ha dichiarato, con sentenza del 28.6.1948, di non doversi procedere nei confronti di lppolili Egidio «essendo il reato addebitatogli eslinto per amnistia». NOTA: TI reato per il quale Ippoliti Egidio è stato riten uto colpevole e condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 24. 10. I 942 è stato abrogato dalla Legge 18.10. 1949 n. 769.

SENTENZA N. 750

Reg. Gen. n. 977/1942 Reg. Gen. n. 1150/1942

SENTENZA N. 749

Il T1ibu nale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Le Metre Gaetano · Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Rela/ore: Presti Giovanni - Procuratore Mi li tare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Colizza Ugo. Palmentola Aldo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Peti Ilo Emilio, Riccio Gennaro.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello StalO composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero · Procuratore Mrntare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto. Cian i Ferdinando. Giudici Consoli M. VS.N.: Vedani Mario. Fioretti Eugenio. Calia Michele. ha pronu ncialo la seguente:

ha pronunciato la seguente: SENTENZA SENTENZA Nella causa contro: lppoliti Egidio, nato il 27.5. I 889 a Prepotto (Udine), Capo gestore principale FF.SS. IMPUTATO del reaLO di cui agli aru. 8 l C.P. e I p.p. e cpv. 2° in relazione ai nn. 2 e 3 cpv. I O Legge 28.7. 1939 n. 1097, per avere, previa associazione. con altri due lati tanti, allo scopo di commeuerc pi ù delitti valutari, souratto con mezzi fraudolenti, in danno de ll 'economia nazionale, con più azioni esec utive cli un medesimo disegno criminoso, compiute in giorni diversi dal maggio e giugno 1942, mezzi di pagamento al J' estero il cui controvalore co mplessivo ammonta a lire 47 I mi la, dando così, luogo ad un fatto di notevole rilevanza a causa dell'uffic io, rivesti to dall'Ippo liti, di Capo gestore principale delle ferrovie deJlo Stato Italiano in servizio alla stazione internazionale di Chiasso (Svizzera). OlVHSSIS P.Q.M . O

Letti ed applicati gli am. I p.p. e cpv. I , n. 2 e 3, e 2° Legge 28.7.1939 n. I097; 81, 62 n. 6, 29, 230 n. l , 240 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 2, 6R.D.L. 17.10.1942 n. 1156. DICHIARA Ippoliti Egidio responsabi le del reato aggravaw e contin uato in rubri ca ascrittogli, colla d iminuente di cui aJl'art. 62 n. 6 C .P. e lo condanna ad an ni IO e mesi J di reclusione e a lire diecimila di mu lta, con le conseguenti interdizione perpetu a dai pubblic i uffici e li bertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, ordina la confisca delle som me in sequestro; d ichiara condizionalmente condonati anni tre di reclusione e l' intera multa. Roma. 24.10.1942 -Anno XX. Seguono le firme de l Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Ippoliti, detenu to dal 3.6. 1943. venne tradotto alla Casa Penale di Capodistria il 5.2. 1943. Dalla

Nella causa contro: Pasqualoni Armando, nato il 18.8.1898 a Roma, tipografo. Detenutò da l I 7.6.1942 Bennati Rino, naLO il 1.3. 1896 a Montepulciano (Siena), commerciante. Detenuto dal 17.6. 1942 Cle men ti Roberto, nato il 9. 11 . 1904 a Roma. rosticciere. Deten uto dal 17.6. 1942 Fontani. Carlo, nato il 6. 1.1 904 a Roma, tipografo. Detenuto dal 17.6. 1942 Ferroni Umberto, nato I' 8.8. 1900 a Roma, facchino. Detenuto dal 18.6. 1942 Salini Raff~ele, nato il 29. 10. 1895 a Roma, ti pografo. Detenuto da l I8.6. I942 Salerno Luigi, nato l' l l.3 . I 92 1 a Siracusa, tipografo. Deten uto dal J8.6. I942 Barzotti Maria. nata il 16.6.1924 a Roma, Iibraia. Detenuta dal I O. I0.1 942 Ceolclo Alfredo, nato il 9.5.1902 a Padova, pas ticciere. Detenuto dal IO. I 0. 1942 Fioretti Francesco, nato il 20.8. 1924 a Roma, tipografo compositore. Deten uLOdal 12.10.1942 Lacoste Giovanni, nato I' 11.11. l 907 a Roma, tipografo. Detenuto dal 12.1.0. 1942 Mattia Luisa in Bissatti ni, nata il 15.1.1912 a Roma, Lipografa. Detenuta dal 10. I 0. 1942 Subissi Fernando, nato I' 11.9. J912 a Roma, tipografo. Detenuto clal 13.10.1942 D ' Onofrio Eralda, nata il 7. 12. I 927 a Roma, libraia. Detenuta dal 10.10.1942 Bezzi Filippo, nato r 1.1 0. 1920 a Spoleto, tipografo. Deten uto dal 31. l 0.1942 IMPUTATI Barzotti, Clementi, D'Onofrio, Ferroni, Fioretti. Lacoste, Mauia, Salerno. Salini, Subissi, Bezzi: del delitto cli cui agli artt. 11O. 8 1 cpv. 476. 61 n. 2 C.P. per avere contraffatto numerosi buoni di prelevamento di generi ali mentari e fornito ai tipografi Pasqualo ni, Salini e Bezzi, pezzi d i miu-gini di carte annonarie genuine per farsi stampare buoni falsi al fine di co mmettere il remo d i sottrazioni d i merci al normale cons umo, in Roma, in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Barzotti fino agli ultimi di maggio 1942, Bezzi pure fino a l 30.5. J 942, Fioretti fino al 2 stesso mese cd anno, Salerno fino all'apri le 1942, Clementi, D'Onofrio, Ferroni. Lacoste, Mattia e Subissi in epoca imprecisata, ma presumibilmente anteriore a li' entrata in vigore del R.D. 11.6.1942 n. 584: Pasqualoni e Fontani: del del itto di cui agli an l. 81 cpv. 110 C .P. e I O R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584, per avere il Pasqualoni contraffatto buoni di prelevamento di generi razionati ed il Fontana fornito ritagli di tessere vere per farli contraffare in Roma, in più azioni esecutive cli un medesimo disegno criminosos fino al I 7.6.1942;


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T RIBUNA LE SPECJALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTl:iNZE PRONUNZIATE DAL T.S . D.S . PF.R I DELITT I COMUNI

Tutti: de l delitto di cui all'art. 3 della Legge 8.7. J94 l n. 645. per avere sottratto al normale co n~urno pa ne. o lio e zuccher o in Roma nelle date rispettivame nte indicate ne l soprascritto capo di 1mputaz10ne; Ben nati : de l delitto di cui agli artt. 81 cp v. C.P. e J O ed u. cpv. R. D. l 21.6.1942 n. 584. per avere. senza essere concorso nella falsificazi one, posto in c ircolazione e detenuto per metterli in circolazione, buoni contraffatti, per prelcvamenteo di generi raz ionati in Ro ma. in pit1 az ioni esec uti ve d i un medesimo disegno crimi noso fino al 21 giugno 1942; Fomani, inoltre: del de litto tl i cui all' art. 9 R.D.L. 8.7. 1941 n. 645, per avere. vendmo a Ceolclo kg . 3 di zucc hero a L. 30 j( kg. prezzo di rn olto superiore a qu ello stabil ito da ll'Au torità di Roma verso i primi di giugno 1942; Ceoldo: del remo d i cui aJJ'art. 12 R.D.L. 8.7.1941 n. 645, per avere acquistato da Fontani b. 3 cli zucchero a L. 30 il kg . in Ro ma verso i primi d i g iugno 1942.

Ceoldo: detenuto da l J O. I0.1 942 viene scarcerato dal Ctrccre (ìiud iziario di Roma il 24.3.1943 a se<rui to della concessione della liberazione condiz io nale dec retata dal Giudice d i Sorveglia nza il ]6°3.1943 . Con Decreto cli grazia del 15.4. 1943 vie ne concesso il condono della pena di J .000 lire di mu lta e di 500 lire di am menda infli tta dal T.S.D.S. con se nte nza del 26.J 0.1 942. Clementi: detenuto dal 17.6. 1942 viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere G iudiziario di Roma il J7. 12. I 942. Ferroni: deten uto dal 18.6. l 942 vie ne scarceraio, per es piata pena, dal Ca rcere Gi udi ziario di Roma il 20. 12. J942. Sali ni: dete nuto dal 18.6. 1942 viene scarcerato. per espiala pena, dal Carcere Giudiziario d i Roma il 21.12. 1942. Salerno : deten uto dal 18.6. 1942 vie ne scarcerato, per espiala pe na, dal Carcere G iudiziari o d i Roma il 20 .1 2.1942 . IL T rib una le rv1ili tare Te rrito rial e d i Ro ma d ich iara, con Ord inanza de l I9. ll . L963, es ti nto per r amnistia concessa con il R.D. 5.4.1944 n. 96 il reato per il qua le Salerno Luigi ven ne condannato dal T.S.D .S. con senten:a1de l 26.1 0.1942. Lacostc: tletenu10 dal l 2. I O. I 942 viene scarcerato, per espiata pena, da l Carcere Giud iziario cli Roma il 12.4. 1.943. Mattia Luisa: deteouta da l IO. I 0.1942 viene scarcerala. per espiata pena, dalle Carceri Gi udiziade per Donne cli Roma il 10.4. 1943. Subissi Fernanda: dcten ula dal 13.1 0 . 1942 viene scarcerarn. pe r es piata pena, dalle Carce ri Giudizi mie per Donne di Roma il 13.4.1943. Bezzi: co n Decreto e messo dal Guardasigilli - Ministro di G razia e Gius tizia il 15.4. 1943 Bezzi «è ammesso a l beneficio della liberazione condizionale» e con Decreto di Grazia del 29.4.1943 vie ne concesso il co ndono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Bezzi Filippo, detenuto dal 3 1. 10.1942 viene scarcerato daller Carceri. Giudiziarie di Roma il 22.4. J 943.

OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 477, 482 C.P.; 81 cpv., lJ OC.P. e J ed u. cpv. R.D.L. 11.6. 1942 n. 584: 3. 9, 12 cp v. Legge 8.7 . 194 I n. 645: 23 . 29. 73, 97, 228. 229 C.P.; 274. 4709. 488 C .P.P.: I R.D.L. 17.10. 1942 Il . 11 56. DICHI ARA la D'Onofrio asso lta perché non imputabi le, Fioretti, Barzotti. assoll i per insuffic ienza cli prove, ord inando che ve ngano immediatamente scarcerati se non detenuti per a ltra causa. Ri tiene tutti irli altri colpevoli de i reati ad ognuno ascri tti, modifi cando però il capo d' accusa co n g li artt. 477. 482 C.P. in ordine al reato g ià rubricaw con l'ar t. 476 C.P. dichiarando estin to il remo per inte rven uta am nisti a, ed opera to il cum ulo delle pene co mplessjvamente condanna: Pasq ualoni ad anni 9 e L. 10.000 d i multa: Foo ta ni ad anni 7 e L. 8.000 cli mul ta: Bennati ad anni 4 e L. 6.000 di mul ta: Ceoldo a mes i 6, L. 1.000 di multa e L. 500 d 'ammenda: C lementi. Ferroni, Salini, Salerno, Bezzi, Lacostc. Mattia, Subissi mesi 6 e L. 200 di mu lta ciascu no. Tu ui con la reclusio ne. Pasqualoni, Fontani anche con la interdiz ione perpetua dai pubblici uffici, Benn ati pure con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; Pasq ualon i, Fontani, Bctmati co n la libertà vigilata. Tuui i condannat i col pagamento 1n soltdo de lle spese di giudi z io, col pagame nt o delle spese di preve ntiva custodia, oltre ad ogni altra consegue nza di Legge. Roma, 26.10. 1942 -Anno XX. Seguon o le firme de l Presidente e de i Giudici. Barzotti e D'Ono frio - deten ute dal IO. I0.1942 - e Fioretti - detenuto dal 12. 1O. J 942 - ve ngono scarcerati iI 26. IO. l 942. NOT IZIE DESUNT E DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE Pasq ualoni: de te nuto dal 17.6. 1942 evade dalla Casa Penale di Roma il 4.6.1 944 «in occasione d:lr ingres_so in Ro ma delle tru ppe alleate e fu riarrestato il 16. 12. 1944». I n sede di giud izio di revisio ne speciale (D.L.L. 5.1 0.1944 n. 3 16) la Corte d i Appello di Roma ha, con sen tenza ciel 17.5. 1946, ricl~lta I.a pena inflitta a Pasqua Ioni Armando a 2 anni. 8 mes i di recl usione e foe 6.000 di !nulla e poiche la suddetta pena era stai.a già espiata Pasqua loni Armando viene scarce rato dall a Casa Pena le cli Roma il 17.5. 1946. Fomani: delenuto dal 17.6. I 942. venne scarcerato dalla Casa Penale di Roma il 28.10. I943 «per concessione di Grazia, a seguito di ord ine del M inistero cli Graz ia e Gi usti zia - D ira ione Generale Affari Penali Ufficio IV Grazie dato con lettera n. 23 125 de l 28. 10.1943». Ri.abilitato con sentenza emessa dalla Corte di A ppello di Roma il 24.1. 1950. Bennati: deten ulo dal 17 .6. 1942 si assoc ia a una istan za di grazia inoltrata dalla moglie e a seguilo della co~1cessione della grazia viene scarce rato dalla Casa Penale d i Ro ma il 13.9. 1943. A seguito di istanza rno ltrata dal Bennati i l Tribunale Militm·e 1èJTitoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 6.8.1954 estinti. per l' amnistia co ncessa co n i l D.P. 19.1 2. 1953 11. 922, i reati per i quali Bennati Rin o venne condan nato dal T.S.D.S. con semenza del 26.10. 1942.

SENTENZA N. 766

Reg. Gen. n. 823/1 942

JJ Tribu nale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Tringali Casanuo va Ant0nio - Luogotenente Generale de lla M. V.S.N. Giud ice Relatore: Milazzo Gioacchino - Proc uratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M.V.S.N. : Cian.i Ferdinando. Giudici Consoli 1W. V.S.N.: Palme ri Gaetano, Suppiej Giorgio, Alvisi Alessan dro. Rosa- Ul iana Riccardo. ba pronunciato la seguente : SENTENZA Nella causa contro: Girace Nicola. nato il 19 .9 . 1899 a G ragnano (Na poli), a mminist ratore unic o del pas tifi cio l. M.P.A. cli Gragnano, latita nte; Gentile G iuseppe, na to il 29.9. 1884 a Gragnano (Napoli ), d ircuore tecnico del pastificio I.M.P.A. di Grag nano, latitante; Medici Salvatore, nato il 15.9.1903 a Napoli, panettiere . Detenuto dal 4.5. 1942 Abbagna le Michele, nato il 27 .5.19 1.3 a G ragnano (Napoli), mediatore, detenul.O per al lra causa: Sorrentino Malteo, nato il I 9.8.19 12 a Leuere (Napoli), co mmercianre. Detenuto da l 6.5. 1942 Fontanelle Giuseppe, nato il 16.3.l 904 a Casola (Napoli), commercian te. Detenuto dal 4 .5.1942 Izzo Salvatore. nato il 6.6.1 9 12 a Toffei\nnunziata (Napoli), commissionario di pa~ta. Detenuto dal 6.5.1942 Carotenuto Vincenzo, nato il 20.5. 19 13 a ToffeA1munz:ia1a (Napoli, rappresentante. Detenuto dal 27. IO.l942 Ge ntile Giovan ni, nato il 16.2 .19 13 a Gragna no (Napoli), industriale, latiLante.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1'.S. D.S. PER I Dl::LITJ'I COMUNI

IMPUTATI

Roma, 27. 10. 1942 - Anno XX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. Jzzo - detenuto dal 6.5.1942 - e Carotenuto - deten uto dal 27.1 O. I942 - ve ngono scarcerati il 27.1 0.1942.

a) il 1°, 2° e 3°: di associazione per del inquere (arll. 110,416 C.P. per essersi associati neJragosto 1941 , allo scopo di trarre illecito lucro dalle speciali condizioni alimentari del tem po di guerra commettendo più delitti; b) di concorso in, uno atto fa lso (art. 489 C.P.) per avere fatto uso sciente, dall'agosto all'ottobre l 941 di buoni «una tantum» falsificati e d' una tessera intestata ad Irace An na inesistente, e ciò allo scopo di prelevare indebitamente dai rnolini. ingenti quantità di farina; c) del reato di cui all" art. I Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere souratto nelle circostanze di cui sopra, merci di rilevante entità al consumo normale allo scopo di cagionarne l' aumento di preuo sul me rcato. Il 4°, il 5°, i.I 6°. il 7° e !'8°: del reato di cui all'art. 3 p.p. e cpv. e 10 Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere, pure nelle circostanze di tempo di cui sopra, sottratto merci al consumo normale, nell"esercizio del commercio. Gentile Giovanni: a) di associazione per de li nquere (arll. 110. 416 C.P.) per essersi associato nell'agosto 1941 con Gentile Gi useppe, Girace Nicola e Medici Salvatore. allo scopo di trarne illecito lucro delle speciali condizioni alimentari del tempo di guerra, commettendo più delitti: b) di concorso di uso di atti falso (a11. 489 C.P.) per avere fatto uso sciente, dall'agosto all'ottobre 194 l di buoni «una tantum» fa lsificati e di una tessera intestata ad Irace An na inesistente, e ciò allo scopo di prelevare indebitamente dai molini, ingenti quantità di fari na; e) ciel reato di cui all'art. l Legge 8.7.1941 11. 645, per avere, pure nelle circostanze di tempo di cui sopra, sottratto merci di rilevan te entità al consumo normale allo scopo di cagionarne l'aumento di prezzo sul mercato.

OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 229, 73, 29 C.P. e 488. 274 C.P.P. DICHIA RA incorsa la contu macia di Girace Nico.la, Gentile Giuseppe e Gentile Giovanni. Assolve per insufficienza di prove: Medici Salvatore dal reato di cui agli artt. J JO, 4 16 C.P.; Carotenuto Vincenzo dal reato di cui all' art. 3 p.p. e l O cpv. della Legge 8.7.1941 n. 645. Assolve Izzo Salvawre per non aver commesso il fatto ascrittogli. Ordina che Caro tcnu to e Izzo siano posti in libertà se non deten uti per altra causa. Dichiara Girace Nicola, Gentile Giuseppe e Gentile Giovanni res ponsabili dei reati agli stessi ascritti e, con la diminuentedi cui all 'art. 31 1 C.P. per il delitto di cui all 'art. 1 della Legge 8.7 . 1941 n. 645. condanna ciascuno, complessivamente, alla pena di anni ventisei di reclusione. Dichiara Medici Salvatore responsabi le dei reati di cui agli ,Lrticoli 489 C.P. in relazio ne agli artt. 476,482 del codice stesso, 3 cpv. l O Legge 8.7.1941 n. 645 e così modificando parzialmente ruib1ica quanto alla imputazione di. cui all'art. I della Legge ora citata lo condanna complessivamente alla pena di anni dieci di reclusione e lire diecimila dj mul ta. Dichiara Abbagnale Michele. Sorrentino Matteo e Fontanelle Giuseppe responsabili del reato di cui all'art. 3 p.p. della Legge 8.7 . 1941 n. 645 c. così modi ficando parzialmente rubrica, condanna Fontanelle Gi useppe ad anni sei di reclusione e Li re seimi la di mul ta; Sorrentino Matteo e Abbagnale Michele ciascu no ad anni tre di reclusione e lire tremila di multa. Condanna altresì : Girace Nicola. Gentile Giuseppe, Medici Salvatore. Gentile Giovann i e Fontanelle Giuseppe alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Abbagnale Michele e Sorrentino Matteo aJJa interdizione temporanea dai pubblici uffic i; lutti gli imputati. meno gli assolli, al pagamento in solido delle spese del processo ed alle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina che Girace N.icola, Gentile Giuseppe. Medici Salvatore e Gentile Giovanni siano, a pena ul timata, sottoposti a libertà vigilata.

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NOTIZTE DESUNTE DAI FASCJCOLT Dl ESECUZIONE I latitanti Girace Nicola e Genti le Giuseppe ven nero tratti in arresto nel 1943 e giudicati dal T.S.D.S. con sentenza del 3.9.1943 che ann ullò la sentenza emessa il 27. 10. 1942 (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1943» ). Il latitante Gentile Giovanni venne LraLlo in arresto dalla Questura cli Roma il 17.8. 1943 (Vedi «Decisioni emesse dal T.S. D.S. nel 1943» ). Medici : detenuto dal 4.5. 1942 evade dal Carcere Giudizia rio di Roma iI 4.6. 1944. 11 Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanze emesse il 20.5. 1946 e il l 6.9. 1946, condizionalmente condonati 4 anni di reclusione e l' intera pena pecuniaria poiché nessuno impedimento impedisce l'applicazione dei condoni previsti dal R.D. 5.4.1 944 n. 96 e dal D.P. 22.6.1946 n. 4. Con Decreto di Grazia del 22.1 0. 1946 viene concesso il condono condizionale de lla residua pena da espiare. Font.i nelle: deten uto dal 4.5 . 1942 evade da Ila Casa Penale di Roma i I 13.6.1944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dic hiara, con Ordinanza del 27. 10. 1966, estinto per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 19 . 12.1 953 n. 922. il reato e la condanna inJ'li tta dal T.S.D.S. con sente nza del 27.120. I 942. Abbagnale: detenuto dal 19.2.1 942 «fu n1esso in libercà in seguito ai fatti bellici svoltisi nello Stabilimento Penale di Volterra il 2.7. 1944». Riarrestato dalla Polizia il 13.7. I 944 ve nne «ristretto nelle Carceri Giudiziarie di Siena». Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 18.1. I 945. condizionalmente condonata la residua pena detemi va e pecuniaria in applicazione del condono concesso con iI R.D. 5.4. 1944 n. 96. Pertanto Ab bagnale viene scarcerato dalle Carceri Giud.iziarie di Siena. Sorrentino: poiché Sorrentino venne richiamato alle armi per prestare servizio militare, quale soldato, nel 70° RgL Artiglieria il T.S.D.S. <<visti gli articoli 28 e 493 del Codice Penale dell'Esercito commuta, con Ordinanza del 28.5. I 943, la pena del la recl usione ordinaria inflitta dal T.S.D.S. con sentenza ciel 27. IO 1942 in quella ciella reclusione mi Iilare per uguale du rata». Pertanto Sorrentino Matteo, detenuto dal 6.5. 1942, viene tradotto dalle Carceri Giudiziarie di Siena allo Stabi limento Militare di Pena cli Gaeta nel febbraio de.I 1943. li Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13. 1. I 945, condizionaimente condonata la residua pena da espiare in applicazione del condono concesso con il R.D. 5.4. 1944 n. 96. Pertanto Sorrentino Matteo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Gaeta. NOTA: vennero anche den un ziati alla Procura Generale del T.S.D.S.: Anastasio Paolo, nato a Gragnano (Napoli) il 24.1 1. 19 1O, rappresentante, libero: Gentile Luigi, nato a Gragnano (Napoli) il l 0.3. I 878, libero; Malarronte Giuseppe. nato a Gragnano (Napol i) il 22.3.1887. libero; Prisco Salvatore, nato a Torre Ann unziata (Napoli) il 19.3.1 89 1, libero. Il Tribunale Speciale per l,1 Difesa dello Stato tras mette, con Ordinanza del 27. 10.1942, gli atti relativi ai suddetti imputati al Procuratore ciel Re Imperatore cli Napoli.


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TERZA PARTE: SEKT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S . PER I DELITTI CO~'IUN I

TR IBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 767

Rcg. Gcn. n. 966/1942 Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da:

Presideme: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale del la M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmeri Gaetano, Vedani Mario. Pompili Torello, Riccio Gennaro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Ceccarelli Severino, natO il 18. I O. I 904 a Roma, tipografo. Detenuto dal 2.7.1 942 Francucci Marcello, nato il 24.7. 1900 a Roma, infermiere. Detenuto dal 25 .6.1942 Mercanti Vittorio, nato il 12.12. 1906 a Roma, tipografo. Detenuto dal 2.7. l 942 Rinaldi Armando, nato il 24.9.1903 a Roma, tipografo. Detenuto dal 1.7.1942 Francucci Mario. nato il 13.9. 1903 a Roma, autista. Detenuto dal 25.6.1 942 lMPUTATf I pii mi quattro: _ . .. . del delitto di cui agli artt. 61 n; 11 C.P. e I R.D. 11.6.1942 n: 584. per avere, al trnc eh porli rn Cll'colazione rormato in r:mo falsi numerosi buoni di prelevamento di generi razionati con abuso di relazione di prestazione d'opera da parte di Ccccarell i e Mercanti in Roma alcu ni giorni dopo il 10 giugno e fino al 18 o [9 detto mese. Il 5°:

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nei segl1enti limiti: I) Mercanti Vittorio alla pena di an ni dieci di reclusione e lire 10.000 di multa; 2) Ceccarelli Severino ad anni nove di reclusione e lire I 0.000 di multa; 3} Francucci Marcello ad anni otto di reclusione e lire 11.000 di multa quale cumulo di anni uno cli reclusione e lire 500 cli mulla per il reato di cui all' art. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 e anni tre e mesi sei della stessa pena e lire 5.250 di multa per ciascuno degli altri due reati; 4) Ri nalcli Armando ad anni sei di reclusione e lire 5.100 di multa; 5) Francucci Mario ad anni tre e mesi due di reclusione e lire 5.100 di mul ta; per mtti spese e conseguenze di Legge. P.Q.M .

Visti gli articoli sopra citati e 230, 29. 73 C.P.; 488, 274 C.P.P. DICHJARA gli imputai.i responsabil i dei reati agli stessi ascritti e condanna Mercanti Vittorio, alla pena cli anni dieci di reclusione e lire 10.000 di multa; Ceccarelli Severino, ad anni nove di reclusione e lire 10.000 di multa; Francucci Marcello, ad anni otto di reclusione e li re 11.000 cli multa: Rinaldi Armando. ad anni sei di reclusione e lire 5.000 di multa; Francucci Mario, ad an ni tre e mesi due di retlusione e lire 500 di multa. Condanna altresì: Ceccarelli. Mercanti e Rinaldi alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Frnncucci 'tvlarcello e Francucci Mario alla interdizione temporanea dai. pubblici uffici. Tul.li al pagamento in solido delle spese del processo e delle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina la restituzione della somma in sequestro. Roma. 30.10. I 942-Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

del delitto di cui all' ultima parte del R.D.L. J 1.(i.1942 n. 584 per avere detenULo e messo in circolazione buoni per prelevamento di pane contraffatto in Ròma il 23.6. 1942. Francucci Marcello. inoltre: a) del delitto di cui all'art. I u. cpv. R.D.L. 11.6.1 942 n. 584, per avere detenuto e messo in circolazione tessere false e precisamente una carta annonaria per generi da minestra intestata a.I figlio Giuseppe ed un'altra per generi. vari intestata a Natalini Enea, sconosciuto ali' Anagrafe ed all'Ufficio tesseramento di Roma. ln Roma il 24.6.1942; b) del reato di cui. ali" art. 3 della Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere sottratto al nonnale consumo generi razionati in Roma fino al 24.6.1942. JN FATTO ED IN D1R1Tf0 Il 23 giugno u.s. alcuni agenti della squadra annomu·ia. menrre stavano eseguendo una verifica nel negozio di Ansuini Cesare si accorsero che Francucci Mario cercava di acquistare del pane versando dei buoni di prelevamento già staccali dalle carte annonarie; fermatolo e interrogatolo s1 accertava che i suddetti buoni <>li erano stati dmi dal fratello Marcello. Dalle .i nda!li ni. ri;ultò che su commissione di quest' ul timo certi Mercanti e Ceccarelli. tipografi del Poligraficl~clello Stato - che a loro volta erano stati incaricati da Rinaldi An~ando ~ ave~ano stampato, alcuni giorni dopo il lO giugno e entro il 18 o 19 stesso mese. numerosi buoni per '.' ?releva~ mento di generi alimentari razionati. Dalle perquisizioni effettuate nelle ab1taz1orn deglI ind1ZJat1 furono seqt1estrati i buoni fa lsi. e nella casa di fra ncucci Marcello una carta annonaria per generi. vari intestata a Natal ini Enea, sconosciuto, una carta per generi da minestra e pane 111testata al figlio Giuseppe, duplicata, cinq ue carte per l' abbigliamento intestate ad estranei della famig lia Francucci cd anche 19.000 lire. Con rappon.o in data 4 luglio u.s. la Quesnira cli Roma denunciava I suddcu:11mpuLati per rispondere dei reati specifica ti in rubrica. . . .. .. . . ln se2ui to ai risultati dell' istruttoria che confermò i fatti come rn bncat1, gli 1mputat1 furono nnvrnti al uiuclizio di questo Tribunale per rispondere dei reati di cui in epigrafe. Nell 'orale dibattimento, per la confessione deg li imputati confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi. i fatti sono rimasti provati come sopra esposti. Tn essi il Collegio ravvisa gli elementi costitutivi dei delitti cli cui in rnbrica e passando all'applic.izione della pena il Tribunale slima equo fissarle

Il Ministro di Grazia e Giustizia concede, con Decreto del I 7.11. I 943, a tutti i sopraspeci[icati imputati condan nati dal T.S . D.S. con sentenza del 30.1 O. t 942 la grazia condizionata della residua pena da espiare. Pertanto Francucci Marcello e Francucci Mario, detenuti dal 25.6. 1942, Rinaldi Armando, detenuto dal J .7. 1942 e Ceccarelli Severino e Mercanti Vittorio detenuti dal 2.7.1942. vengono scarcerati dallo Stabilimento Penale cli Roma il 23. 11.1943. ·In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944n.3 16) la Cone di AppeUo di Roma dichiara, con sentenza del 2 1. 1.1950. che «i fatti di fa lsi ficazione attribuiti a Ceccarelli Severino e Mercanti Vittorio commessi prima del 13.6.1942 costituiscono ipotesi di fa lsità materiale del privato in autoria azione amministrati va e conseguentemente dichiara di non doversi procedere nei confronti dei due suddetti imputati perché il reato è estinto per l'amnisti.a concessa con gli articoli I e 4 del D.P. 22.6.1946 n. 4. Dichiara, inoltre, che i fatti attribui ti a Francucci Marcello, Francucci Mario. e Rinaldi Armando, prima e dopo il [3.6. I 942 e a Mercanti Vittorio e a Ceccarelli Severino dopo il I 3.6.1942, furono determinati dal fine di ridare al popolo italiano la libertà soppressa e conculcata dal regime fasc ista, e, conseguentemente dichiara cli non doversi procedere a carico dei suddetti imputati perché i reati sono estinttper l'amnistia concessa con gli articoli I e 3 del R.D. 5.4. 1944 n. 96». La Corte Suprema di Cassazione rigetta, con sentenza del 17.7.1 950, il ricorso inoJtrato dal Pubblico Ministero.


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TRIBUNALE SPECIALÈ PÈR LA DrFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 982/1942

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TÈRZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER J DELIHI COMUNI

SENTENZA N. 768

UTribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidellle: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ci.ani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : Captai Pietro, Suppiej Giorgio, Vedani Mario, Fioretti Eugenio. ' ha pronunciaLO la seguente:

Reg. Geo. n. 1298/1942

SENTENZA N. 770

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composlO da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presri Giovanni -Procuratore Mi litare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Ciani Ferdinando, Cisotti Carlo, Coliz.i.a Ugo. Giudici Consoli M V.S.N.: Pompi I.i Torello, Calia Nlichele. ba pronunciato la seguente:

SENTENZA

SENTENZA

NeJJa causa contro: Bertino Sai vatore, nato il 2. I. 1920 a Noto (Siracusa). contadino, soldato. Detenuto dal 28.6.1 942

Nella causa contro: Cagnotto Edera, nata il 17.9. 1920 a Milano, impiegata Ufficio Annonario. Detenuta dal 28.7. 1942 Gatti Matilde in Cagnoao, nata il 14.3.1889 a Caysandù (Uruguay), cas,ùiuga. Detenuta dal 28.7.1 942

IMPUTATO del delitto di cui all'art. 625 n. I e 2° e cpv. u. C.P. in relazione all 'art. 8 1 cpv. 1° e 2° stesso codice e agli artt. 8, J l R.D.L. I J.6.1 942 n. 584, per essersi impossessato, per trnrne profitto, in più riprese e con più azioni esecutive di un medesimo disegno c1iminoso, di L. J 5 di proprietà di Fabian Maria. nonché di carte annonarie appartenenti a Vatovaz Francesca, Fabian Maria, Rudez Eugenio e Obesnel Giovanni. sottraendole a costoro dalle rispettive abitazio11i, e dal locale ove si era all' uopo introdotto valendosi di mezzi fraudolenti. In Senosecchia (Trieste) fino al 16.6. J 942. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 29 C.P. 488, 274 C.P.P.

IMPUTATE Entrambe: a) di concorso nel deliuo previsto neli' rut. 3 della Legge 8.7.1941 n. 645, l IO, I 18 cpv. 1° C.P. in relazione ali'rnt. 5 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per aver sottratto al consumo normale generi alimentm·i con abuso della qualità d"i mpicgata dell'ufficio carte an nonarie di Milano, da parte di Cagnotto Edera; b) di concorso nel delitto previsto negli artt. I I O, 11 8 cpv. I O , 625 n. 7. 6 I n. 11 C.P. iu relazione all'rn·t. 8 del R.O.L. 11 .6.1942 n. 584 per essersi impossessate. al fine di trarne profitto. di numerose carte annona.rie che furono sottratte dall' ufficio del Comune di Milano, dalla Cagnotto Edera. con abuso della sua qualità d'impiegata dell'ufficio stesso; c) di concorso nel deliuo p. e p. nell'art. l del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, per avere formato fa lse tessere annonarie, al fine di porle in ciJcolazione. Accertati in Milano il 28.7. I 942.

DICHIARA

OMISSIS

Bertino Salvatore responsabile dell'ascrittogli reato e lo condanna alla pena di anni sei e mesi uno di reclusione, lire 4.500 di multa, alla interdi zione perpetua dai pubblici uffici, alle spese del processo ed a quelle per il mantenimento dura nte la custodia. Roma, 31 .10. L942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

P.Q.M.

NOTIZIBDESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Bertino: detenuto dal 28.6. I 942. «venne posto illegalmente in libertà il 2.7 .1944 dalla Casa di Reclusione di Voltena (Pisa) a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazione di Volterra». A seguito di ord ine di arrest0 emesso dall'Ufficio del P.M . dei Tribunali Mi litari di Guerra Soppressi il 19.9. 1946 Bertino Salvatore venne tratto in arresto il 3.1 O. 1946 e tradotto nel Carcere Mandamentale di Noto (Siracusa) e successivamente nella Casa di Reclusione di Yollerra. Per effetto del condono di 4 anoi di reclusione concesso dal Tribunale MiJitarc Territoriale di Roma per i provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. 1944 n. 96 e con il D.P. 22.6. 1946 n. 4 Benino Salvatore venne scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Volterra il 29. J0. 1946. La residua pena pecuniaria venne dichiarata condonata, ai sensi del D.P. 23 .12.1949 n. 930, dal Tribuna.le Militare Territoriale di Roma con Ordinanza del 3. 12.1 963. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte d.i Appello di Catania il 30.5. 1970. NOTA: li Giudice Tstrullore del T.S.D.S. rileva che a BertinÒSalvatore viene addebitato anche il reato di diserzione e in concorso con Vecchi Giuseppe anche il reato di alienazione di effetti miliuu·i; reati di competenza del MagistratO militare. Il Giudice Istrnttore constatato che il relativo incarto processuale relativo ai suddetti reati è stato chiesto «in visione» aJ competentè Tribunale miljcarc di Tiieste e che «non si ravvisa nessuna inscindibile connessione tra i reati di competenza del T.S.D.S. e quel! i di competenza del Magistrato Militare di Trieste trasmette con Ordinanza del 9.9. I942 aJJa Procura del Tribunale Militare di Trieste gli atti relativi al reato di dise17.ione e al concorso nel reato di alienazione di effetti militari addebitati a Bectino Salvatore e a Vecchi Giuseppe.

Letti edapplicatigliartt. 3 Legge8.7.1941 o. 645; 1, 4,5,8 R.D.L. 11.6.1942 o. 584; 625 n. 7, 61 n. 11, 1I0, 118 cpv. 1°, 29, 73, 230 n. I C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Cagnotto Edera e Gatti Mati lde responsabili dei reati in epigrafe ad esse asc ritti e, cumulale le p~ne, condruma ciascuna ad anni tredici di reclusione e a lire quindicimila cli multa nonché al pagamento delle spese, in solido, quelle processuali e personali e quelle di custodia preventiva, con le conseguenti interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata. Roma, 3. 11.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASC[COLI Dl ESECUZIONE Cagnotto Edera: detenuta dal 28.7. I 942 venne scarcerata dalla Casa di Reclusione per Donne di Perngia il 15.6.1945 su autorizzazione concessa dal Presidente della Corte di Appello di Perugia «per l'impossibilità da prute del Direttore del Carcere di custodire i detenuti per la deficienza degli agenti cru·cera1i ridotti a dieci, per la insubordinazione dei detenuti a causa dei continui bombardamenti aerei e la mancanza di ricoveri». [J Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 23.7. J945, condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa per l'indulto concesso con il R.D. 5.4.1944 n. 96. Con Decreto di Grazia del 4.5. I95 1 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Gatti Matilde: deten uta dal 28.7. I 942, venne scarcerata «per conti ngenze belliche», come la Cagnouo Edera, dalla Casa di Reclusione per Donne di Perugia il 15.6. 1945. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 14.2.1 945, condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa per l' indulto concesso con il R.D. 5.4.1944 11 . 96. Con Decreto di Grazia del 4.5 .1951 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare.


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DJl'l!SA DELLO STATO

TERZA PARTE: SÈNTENZE PRONUNZIATE OAL T.S.D.S. PER l DELITTI COMU:-.11

SENTENZA N. 771/bis

Reg. Gen. n. 919/1942

11Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Tmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Ciani Ferdinando. Cisotti Carlo, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. VS.N.: Pompi li Torello, Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Severi Emilio, nato i I 16 .4. 1905 a Paggiavara (Modena). Direttore della cantina sociale di . Copertino. detenuto dal 24.6.1 942; D" Agostino Cesare, naw il 3. I . 1911 a Lecce, commerciante, detenuto dal 24.7. 1942. fMPUTATI del reato di cui agli artt. I IO, 8 l e 322 cap. in rela1.ione al 3 l 9 p.p. C.P., per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive, cli un medesimo disegno criminoso. offerto al Dr. Marcello Indra_cco l_o Direttore per l'Ente della Distillazione di Lecce. incaricato di effettuare un controllo al centro cli sm1stament0 di Novoli, e al Rag. Luigi Grassi, segrernrio della Sezione Provinciale Leccese della Viticultura, la somma di lire diecimila ciasc uno, non accettata, per indu rli a compiere atti contrari ai propri doveri. Reato commesso in Lecce nell'apri le-maggio 1942. OMISSIS P.Q.M. Visti gli artt. 15 1 C.P : 42 1,53 1, 594 C.P.P. DICHIARA non doversi procedere a carico di Severi e D'Agos[ino per il reato di tentata corrnzione continuata, rubricata ad entrambi. per estinzione del reaLo stesso essendo interven uta l' amnistia; ordinando che il O' Agostino venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, 3. I 1.1942 - Anno XXI. Seouono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTA: Severi non venne scan.:erato perché nei suoi confronti era in corso di istruttoria altro procedimento penale per il quale venne giudicato e condannato insieme con altri 9 imputati dal T.S.D.S. con sentenza n. 820 del 20. J 1.. 1.942.

Reg. Gcn. n. 1407/1942

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SENTENZA N. 772

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N. : Leonardi Nicola, Riccio Gennaro, Pasqualucci Renato, Calia ivlichele. ha pronuncimo la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Coppola Filomena, nata il 16.1 2.1915 a New York. casalinga. Detenuta dal 4.9. 1942 Coppola Angelo, nato il 3.9.1 914 a New York, operaio. Detenmo dal 4 .9 . .1 942 IMPUTAfJ Coppola Filomena: a) del delitto di cui agli arlt. 81 cpv., 3 14 C.P. e 4 R.D.L. 11.6. 1942 n: 584, per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso distratto per trarne profitto carte annonarie di cui. quali impiegati del Comune di Castelnuovo di Napoli, addetti all'uflìcio tesseramento avevano il possesso: b) del cleliLlO di cui ag.Ii artt. 8 1 cpv. C.P. e I O R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 per avere fa lsamente intestate le carte a persone immaginarie. Coppola Angelo: di concorso nej reati come sopra ascritti alla prima imputata (artt. 8 l cpv., I I O. I 17. 314 C.P. ed I 0 R,D.L. 11.6. 1942 11. 584). Entrarn bi: del delitto di cui agli anL. 3 Legge 8.7. 194 1 n. 645, per sottrazione di merci al normale consumo, aggravata per la prima imputata a norma clell'arl. 5 R.D.L. 11 .6.1 942 n. 584 per avere commesso il delitto con abuso della sua ({Ualità. Reati commessi in Casalnuovo (Napoli), nei mesi di luglio. agosto e settembre 1942. OMlSSlS

P.Q.M.

Visti ed applicati gli arti. 81 cpv., 314 C.P. e 4 R.D.L. ll.6. 1942 n. .584; 8 1 c:pv. C.P. ed I p.p. R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 8 1 cpv., I l O, Il 7, 3 14 C.P. ed I R.D. 11.6. I 942 n. 584; 3 Legge 8.7.1941 n. 645 aggravata dall'an. 5 R.D,L. 11.6. 1942 n. 584; 23, 29, 73,228,229, 31 I, 65 C.P.; 274. 4 79, 488 C.P.P. DICHIARA assolto per insuffic ienza di prove Coppola Angelo dai reati ascrittigli. ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenmo per altra causa. Ritiene Coppola Filomena colpevole dei reali rubricati , concedendo il beneficio della diminuente cli cui agli artt. 3 J J, 65 C.P.: ed operato il cumulo delle pene complessivamente la condanna ad anni 8 e mesi ouo di reclusione e L. 10.000 cli multa. Con la interdizione dai pub blici uffici per la durata di an ni 5. con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 5.1 1. 1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Coppola Antonio - deten uto dal 4.9.1942 - viene scarcerato il 5.1 1.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Coppola Filomena: con Decreto di Grazia del 3 1.5.1946 viene concesso il condono condizionale della resid ua pena deten tiva da espiare «ferma restando la mul ta». Pertanto Coppola Filomena. deteDUta dal 4.9. I 942, viene scarcerata dalla Casa Penale per Donne cl i Trani il 9.6. J 946. Il Tribunale


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I DELITTf COM UNI

TRJBUNALe SPeCIALE PER LA DIFESA DELL01TATO

• Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanze emesse 1'8.6.1945. il 5.1 1.1946 e il 3.12. I 963, condonata condizionalmente l' intera pena pecuniaria. . NOTA: li Pubblico Ministero pronunziò l'atto di accusa anche nei confronti di Rettuga Giuseppe, nato a Napoli il 18. 11.1916, impiegato comunale. Però l'ordfoe di cattura emesso nei confronti del Reuuga «restava senza effetto» come risulta dal proèesso verbale di vane ricerche redatto dal compeLente Comando cli Stazione dei Carabinieri. Per tali motivi il Rettuga non venne giudicato insieme con i coimputati Coppola Angelo e Coppola FiJomena. Rettuga Giuseppe, tratto in arres to il 4. 11.1 942. venne giudicato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con sentenza n. 854 del 3.12.1942.

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b) del delitto di cui aH'ait . 3 Legge 8.7. 194 1 n. 645, per avere sottratto merci al normale consumo. Reati commessi in Arzergrande fino ai primi di luglio 1942, de nu nziati il 22.7.1942. OMISSIS P.Q.M . Visti ed applicati gl i artt. 8 I cpv., 31 4 C. P. e 4 R.D.L. L1.6. 1942 n. 584, I JO C.P.; 3 Legge 8.7.1941 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6. J942 n. 584; 8 1 cpv., 3 17 C.P.; 4 R.D.L. 11.6. I 942 n. 584; 81 cpv. C.P.;, 2R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 3 Legge 6.7. J 94 1 n 645; 648, 23, 29, 73, 98, 65,228, 229 C.P.; 274, 479, 488 C.P.P.; 2, 6R.D. 17.10.1942 n. I 156. DICHIARA

Reg. Gen. n.1099/1942

SENTENZA N. 773

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto dà: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore.: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Leonardi Nicola. Riccio Gennaro. Pasqualucci Renato. Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa contro: Camtro Antonio, nato il 28.7.19 1Oad Arzergrande (Padova), impiegato comunale. Detenuto dal 20.7. 1942 Fioòn Comindo. nato il 31. 1. 1925 ad Arzergrande (Padova), impiegato comunale. Detenuto dal 20.7.1942 Bonello Maria Elisa. nata il 3.11 . J 920 ad Arzergrande (Padova), casalinga. Detenuta dal 20.7.1942 Bonello Fidelma, nata il 14.4.1917 ad Arzergrande (Padova), casalinga. Detenuta dal 20.7. 1942 Maggiolo Amelia, nata il 29.4. I 906 a Piove di Sacco (Padova), esercente. Detenuta dal 20.7. 1942 Bo nello Elvira. nata il 3 1.5.1882 ad Arzergrande (Padova), esercente. Detenuta dal 7. I O. 1942 Maggetto Pasquale, nato il 2.6.1 90 I a Piove di Sacco (Padova), operaio. Detenuto dal 7. 10. 1942 Mcneghin Pietro, nato il l 9.6. I 889 ad Arzergrande (Padova). commerciante. Detenuto dal 7.10. 1942 Reggio Primo, nato il 2.1.1 907 ad Arzergrande (Pado va), bracciante. Detenuto dal 7. I0.1 942 Z.:mni in Florindo Zaira, nata il 4. 10. 1916 ad Arzergrai1de (Padova), ca~alinga. Detenuta dal 7. l 0.1 942 Ilv1PUTATI l primi due (Carraro e Fiorin): a) del delitto di cui agli ait. 81 cpv., 3 14 C.P. e 4 R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584, per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso e con abuso della qualità di addetti ad uffici istituiti per l'approvv igionamento, dìs tribuzione delle merci, distratto varie tessere an nonarie dall'ufficio Comunale di Arzergrande presso il quale erano impiegati: b) del delitto di cu i agli ai'tt. I I OC.P. e 3 Legge 8.7. I94 1 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6. I 942, per concorso in sottrazione di merci al normale consumo. li primo (Carraro), anche: del delitto di cui agli artt. 8 I cpv., 317 C.P. e 4 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 per avere con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso e con abuso della qualità di cui al precedente capo di imputazione, preteso compensi non dovuti per la consegna e rinno vazione delle tessere di macinazione del grano. Gli altri: a) del delitto di cui agli aitt. 8 1 cpv. C.P. e 2 R.D. Legge l l.6.1942 n. 584 per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso acquistato, allo scopo di farne commercio, tessere annonarie dai suddetti;

Maggetto, Meneghin, Reggio e Zanni assolti per insufficienza di prove ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per al tra causa. Ritiene gli altri colpevoli dei reati ad ognuno ascritti (tranne nei confronti di. dette Bo nel lo Fidelma e Maria Elisa ritenute responsabili del reato punito dall'art. 648 C.P. in tal senso modificando i capi di acc usa loro rubricati), accordando il beneficio della diminuete di cui agli artt . 98, 65 C.P. al Fiorin Comincio per la minore età. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Carraro ad anni 14 e L. I 0.000 di multa; Fiorin Comincio ad anni 6, mesi 8 e L. 5.000 di multa: Bonello Elvira ad an ni tre e L. 4 .000 di multa; Maggiolo Amelia ad anni 2 e L. 3.000 di multa: Bonello Maria Elisa, Bonello Fidelma anni 2 e L. 2.000 di multa ciascuna. lùLli con la reclusione; Carr,u-o con la interdi zione perpetua dai pubblici uffici; Carrai·o, Bonello Maria Elisa, Fidelma, Elvira e Maggiolo con la libertà vigi lata, LUtti col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva cusrodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. ID applicazione degli artt. 2 e 6 R.D. 17. I 0. 1942 n. l 156 dichiara interamente e cond.izionalmente condonata la pena di anni 2 di recl usione con L. 2.000 di multa inflitta a Bonello Fidelma e Maria Elisa, ordinando che vengano immediatamente scarcerate se non detenute per altra causa. Roma, 5.11.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Preside nte e dei Giudici. Bonello Maria Elisa e Bonello Fidelma - detenute dal 20. 7. l 942 - Maggetto, Meneghin, Reggio e Zanni - detenuti dal 7.1O.1942 - vengono scarcerati il 5. 11.1942. NOTlZJE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Cainro: secondo quanto viene comunicato dalla Casa di Reclusione di Alessandria con foglio n. 6377 del 25.7.1953 «la Procura presso il Tribunale Speciale di Parma ordinava, con telegrarflma n. 840 del 23.6. 1944, la scarcerazio ne di Carraro Antonio per concessione della grazia condizionale». Pere.auto Carraro A nonio. detenuto dal 20. 7. I 942, veniva scarcerato dalla Casa di Reclusione di Alessandria il 26.6. 1944. Fiorin: secondo quanto viene comunicato dalla Casa di Reclusione cli Volterra con foglio n. 3447 del 18.6.1945 «Fiorin 'venne posto illegalmente in libertà il 2.7. 1944 a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazione di Volterra. Il 9.7.1944 Volte1Ta ru liberata e l' 11.7. 1944 Fiorin fu riarrestato e tradotto nuovamente nel la Casa di Reclusio11e di Yolten a». li Tribunale Militare Territoria le di Roma, in applicazione dell'ind ulto concesso con il R.D. 5.4.1944 n. 96. dichiara, con Ordi nanza del 20.1 2.1945, condonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di multa. Pertanto Fiorin Comindo, detenuto dal 20.7. I 942, viene scarcerato, «per fine pena» dalla Casa Penale di Volterra il 29.3.1946. A seguito di uo ordine emesso dalJ'Ufficio Grazie del Ministero di Grazia e Gi ustizia il 6.11.1942 viene disposta la scai·cerazione di Bonello Elvira e Maggiolo Amelia poicbé nei loro confronti era in corso di preparaziooe un decreto di Grazia. Pertanto Bonello Elvira, detenuta dal 7. 10. 1942, viene scarcerata dalle Carceri Giudiziarie di Firenze il 13.12.1943 e Maggiolo Amelia. detenu ta dal 20.7.1942, viene scarcerata dal le Carceri Giudiziai·ie di Padova il 12. J2. 1943. NOTA: Con rapporto n. 207 del 22.7.1942 il competente Comando di Stazione dei Carabinieri di Piove di Sacco (Padova) denunziava alla Procura del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato i sottoelencati imputati dei quali non risultano indicate nel Registro Generale le complete generalità:


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TRIBUNALE SPECfALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZ1ATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COM UNI

CappellalO Ant0n io, fornaio, libero; Cavalletto Gisella, casalinga, libera; Longo Vittorio, impiegato comunale, li bero; Scacco Blandi.na, casalinga, libera; TollÌolo Milena, casalinga. libera. Su conforme .richiesta del Pubblico Ministero il Giudice Istruttore ha trasmesso. in data 5.9.1 942. gli atti relativi ai suddetti imputati alla Procura del Re Imperatore di P adova.

Condanna tutti gli imputati sopra ind icati al pagamento in solido delle spese processuali ed alle spese per il manten imento du rante la custodia; Loscocco. Nuovo e Loman to ali~ in_t~rc.lizione perpetua dai pubblici u ffici: Anaclcrio a lla interdi z ione temporanea dai pubblic i utfic1. Orduia c he Loscocco e Nuovo siano, a pena ultimata, sottoposti a libe1tì1 vigilata. Assolve Casalino Angela dal reato c he le è stato ascri tto per insufficienza di prove e ordina che sia posta in libertà se non detenuta per altra causa. Roma, 6. 11.1 942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Ca;alino Angela - dete nuta dal 27.6. 1942 - viene scarcerata il 6. 11.1942. NOTIZIE DESUNT E DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

Rcg. Gen. n. 891/1942

SENTENZA N. 775

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato compostO da: Preside111e: G.riffini Ma.rio - Luogotenente Generale deUa M .V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Milita.re del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S. N. : Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio, Leonard i Nicola, Bergam asc hi Carlo, Pasq ualucci Renato. ha pronunciato la seguente: SENT ENZA Nella causa contro: Loscocco Basilio, nato il 9.9.1898 a Corfù (Grecia), com rnesso comunale. Dete nu to dal 27.6. L942 Anaclerio Michele. nato il 6.3. 1913 a Bari. panettiere. DetenutO dal 25.6. 1942 Casalino Angela, nata il l.5. l 897 a Corato (Bari ), casalinga. Detenuta dal 27 .6.J 942 Loman to F ilippo, nato il 14.7. J889 a Corato (Bari), commerciante. Detenuto dal 27.6. 1942 Nuovo Antonio, nato il 6. LI 917 a Corato (Bari), manovale. Detenuto dal 25.6.1942 IMPUTATl Loscocco: de l deli tt.o di cui agli artt. 624, 625 n. 7, 61 n. 11, 81 cpv. C.P. e 4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per aver sottratto all'ufficio tesseramento del Comu ne d i Corato, presso cui pres tava l'opera sua quale inserviente addetto a codesto reparto, con abuso di tale qualità, o ltre 7 .200 tagl iand i di carte annonarie per prelevamento cli pane e numerosi altri per pre levamento di zucchero in Corato i I 24.6 .1 942 e precedentemente in pit1 azioni esecutive di un medesimo disegno c riminoso. Lomanto e Nuovo: di concorso nel delitto d.i furto attribuito al Loscocco per avere istigato costui a commetterlo in Corato il 24.6 .1 942 e precedentemente artt. 110, 81 cpv., 624, 625 n. 7, 61 n. li e 4 R.D. J1.6. l 942. Anaclerio, Casalino, Lomanto e Nuovo: del delitto di cui all"art. 2 R.D.L. ll.6.1942 n. 584, 110, 8 1 cpv. C.P. per avere allo scopo d i farne commercio, acquistato da Loscocco tagli andi di c,ute annonarie in Bari e Corato i I 24.6. 1942 e precedentemente in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. OMISSIS

P.Q.M. Visti gli arti coli sopra citati e 29, 229, 230, 73 C.P.; 488, 278, 479 C.P.P. DICHIARA gli imputat i, meno la Casalino Angela, responsa bil i dei reati ag li stessi ascritti e co ndanna Loscocco Basi lio e Nuovo Antonio, ciascuno, alla pena di anni tredici di reclusione e lire quindicimila di multa; Lomanto Fili ppo ad anni otto di reclusione e lire d iecimila di multa; Anaclerio Michele ad anni quattro di reclusione e lire cinquemila di multa.

Nuovo: detenuto da l 25.6. 1942 «fu posto illegal mente in libe rtà il 2 .7.1 944 da ll a Casa di Reclusione di Vo lterra a causa degli eventi bellici svo ltisi per la liberazio ne di Volterra» . Tratto nuovamen te in arres to il 12. 10 .1944 venne tradotto da Tra ni alla Casa di Reclus i.une d i Avel lino il 29 .6.1945 . Per le disposizio ni co nte nute nell' art. 5 de l R.D. 5.4.1944 n. 96 il Tribuna le Militare Territoriale di Ro ma dic hi ara, con Ordinanza de l 3.8. 1945. condizionalmente co ndonati Lre anni di reclusio ne e lire tremila di multa. Co n successiva Ord inanza e messa il 23. 12. 1946 il Tribun ale Militare Territo riale di Roma dichiara, per l'applic:a;:ione de i provved imenti di c lemenza emessi co n il R.D. 22.6.1946 n. 4 . condonato un altro anno di reclusione e lire mi lle di multa . Con Decreto di Grazia del 7.1 2.1 949 viene co ncesso il condono c:oncliziona le della resid ua pena da espiare e pertanto Nuovo Antonio viene scarcerato dalla Casa di Lavoro di Traniariglio Alghero (Sassari) il 16.1 2 .1949. Loscocco: pe r le d isposizioni contenute ne ll" arl. 5 de l R.D. 5.4.1944 11. 96 il Tribuna le Militare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza de l 14.2. 1945 , cond izionalmente co ndonati 3 ann i di reclusione c lire 3.000 di multa. Con successiva Ordinanza emessa il 13.3. l 94 7 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichi ara. per l'applicaz ione dei provved imenti di cleme nza emessi con il R.D. 22.6. 1946 11. 4. co ndonato un altro anno di reclusione e lire mi lle di mul ta. Con Decreto cli Grazia ciel 20. 11.1 947 viene co ncesso il condono condizio nale della residua pena da espiare e pertanto Loscocco Basi Lio, det.c nu1.o da l 27.6.1942, viene sca rcerato dalla Casa di Reclusiooe di Procida il 9. 12.1947. Lomanto: deten uLo dal 27.6.1942 il 29. 1. 1943 ven ne trasferito alla Casa di Reclusio ne di P rocida e il 1.9. 1944 venne tradotto, per motivi di salute, al Carcere Giudiziario di Napoli. Per le disposiz ioni contenute ne ll' art. 5 de l R.D. 5.4. 1944 n. 96 il Tribunale MiJjtare TerriLo riale di Roma dich iara. con Ordinanza szl 2 1.5.1945, condonai.i 3 ann i di reclusione e li.re 3 .000 d i rnulta. La Corte cli Appello d i Bari ri getta l' isLanza di revisione inoltrata dal Lomanto ma concede, in applicazione de i provvedi menti di clemenza emessi con il D.P. del 22.6.1946 n. 4, il condono di un altro anno di reclusio ne e d i altre mi lle lire di multa. Pen anlO Lornanto Fili ppo. dete nulO da l 27.6.1 942, viene scarce rato a seguiro di. ordine emesso dal la Procu ra Generale della Corte di Appello di Bari il 5.7.1946 dalla Casa Penale per M inorali fis ici e psichici di Turi il 6.7.1946. In applicazione del condono condizionale concesso co n l' art. I del D.P. 23. 12 . 1949 n. 930 il Tribu na le tvli litare Terri toriale d i Ro rn a dich iara, con Ordinanza del 19.11.1963, condonata la residua pena pecu niaria di lire 6.000. Anac lerio: dete nu to dal 25.6. 1942 viene scarcerato dalla Colonia Penale de l1· Asinara il 20.6. 1944 a seguito di ordine cli scarcerazione emesso da l P rocuratore del Tribunale militare de lla Sardegna il 17.6.1944 perché deve essere concesso all'Anaclerio il condono previslO dal R.D. 5.4.1944 n. 96. Infatti il T ribu nale Milita re Territo ri a le di Guerra di Cagliari co n sede in Oristano dichiara, con Ordinanza del! · 8.10. 1945. condonata ad Anaclerio Miche le la residua pena da espiare. NOTA: fl Pubblico Ml nistero. con atto di accusa del 17. IO. I 942, rinviò a giudizio anche il coimpu tato: Buonsante Michele. nato a Bari il 29.4.190 I , sal umiere, detenuto dal 27.10. 1942. Buonsante. però, venne giudicato dal T.S.D.S. co n sentenza n. 852 del 2 .12. 1942. Venne anche denunziata la moglie di Loscocco Basilio e cioè: Balafa Crissoul.1. nata ad Atalanti (G recia) il 24.6.1906. casalinga. libera. La Balafa venne im putata del reato cli favoregg iamen to personale ai sensi degli artt. 378 e 384 C.P.. per avere, al fine di salvare da grave danno ne lla libertà il proprio marito Loscocco Bas ilio. dato alle fiamme alcuni tagliandi per prelevamento di zucchero dallo stesso sottratti all'Ufficio di tesse ramemo di Corato. In Coralo il 2 5 giugno 1942. Il Giudice Istruttore (Dr. Ramacci Luberto) osserva in fatto e diritto. con sentenza del 24.10. 1-942, quanto segue. li P.M. ne lla richiesta in data 14 ottobre I 942 si è così espresso:


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

«Con rapporto della R. Questura di Bari del 30 giugno l942 XX la suddetta imputata veniva denunziata alla giustizia per rispondere del reato in rub1ica, mentre il mruito Loscocco Basilio ed altri coimpmati venivano denunziati per furto di tagliandi carte an nonarie. Dalle indagini fatte da.Ila Pubblica Sicurezza e dalla istruzione compiuui dal.l'Ufficio è risultato che la Balafa, mentre gli agentj di Pubblica Sicurezza stavano eseguendo una perquisizione domiciliare, allo scopo di eludere le investigazioni degli stessi, gettò nel fuoco alcuni tagliandi di carte annonarie per zucchero evidentemente sottratti alt' Ufficio tesseramento dal Loscocco che era ivi addetto quale inserviente. Pertanto avendo la Balafa agito perché costretta dalla necessità di salvare il proprio mru·ito da un grave danno nella libenà e nell'onore, non è punibile a nonna dell'articolo 384 C.P.; nei suoi confronti, quindi, va dichiarato il non luogo a procedere». La motivazione del Pubblico Ministero può essere condivisa e la sua richiesta va accolta. P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confromi di Balafa Crissoula in ordine al remo ad essa addebitato perché trauasi di persona non punibile. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

Roma, 6. 11. I942 - Anno XXJ. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTlZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Mauri, detenuto dal 23.8. I 942. viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Monza iI 26.4.1 944 perché il Ministro di Grazia e Gi us tizia della Repubblica Sociale Haliana gli concede, con Decreto del 4.3.1 944, la sospensione dell'espiazione della pena ai sensi dell'art. 29 del D.L. 22.11. I 943 n. 791. Per l'applicazione dei provvedimenti cli clemenza emessi con gli articoli 5 e 6 del R.D. 5.4.1 944 n. 96 e con l'art. 12 del D.P. 22.6.1 946 n. 4 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichia ra. con Ordinanza del 23.12 ..1948, condonata la residua pena eia espiare inflitta a Mauri Luigi dal T.S.D.S. con sentenza del 6.11.1 942. La misura di sicurezza del ricovero del Mauri, per un an no, in una Casa di cura e di custodia ordinata dal T.S.D.S. con sentenza del 6.11.1942 viene revocata dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia con Decreto emesso il 14.3.1 949. li Tribunale Mi litare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del !' 11.2.1954, cessata per l'amnistia concessa con l'art. I , lettera b), del D.P. 19. 12. I 953 n. 922, la condanna inflitta a Mauri Luigi dal T.S .D.S. con sentenza del 6.11.1942.

SENTENZA N. 777

Reg. Gen. n.1253/1942 Reg. Gen. n.1282/1942

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TERZA PARTE: SENTENZF. PRONUNZIATE DAL T.S .D.S. PER I DELITTI COMUNI

SENTENZA N. 776

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Ma1io - Luogoteneme Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: S uppiej Giorgio, Leonardi Nicola, Bergamaschi Carlo, Pasqualucci Renato. ha pronunciaro la seguente:

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N Giudice Relatore: Presi i Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Genero/i M. V.S.N.: Rossi Umberto, Cisotti Carlo. Giudici Consoli M. VS.N.: Rosa-Uliana Riccardo, Palmeri Gaetano, Di Pasquale Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

OMISSIS

nel procedimento penale a carico di: Fancello Romolo, nato I' 11 .7. 19 16 alt' Asmara, tipografo. Detenuto dal 28.7.1942 Garoglio Claudio, nato I' 11.6.l9 14 a Torino. meccanico. Detenuto dal 28.7.1942 Bolzan Angela, nata il 18.1 O. 1921 a Ti son (Belluno), esercente panetteria. Detenuta dal 28.7.1942 Bolzan Tra;,quilla, nata il 18.1 0.1 923 a Tison (Belluno), esercente panetteiia. Detenuta dal 5.8.1942 Barcellini Marino, nato il 12.7.1915 a Piombino (Livorno), meccanico. Detenuto dal 5.8.1942 Ostorero Giovanni, nato il 24.6. 1907 a Giaveno (Torino), esercente panetteria. Detenuto dal 29.7.1942 Buoncristiani Marino, nato il 23.8.1909 a Orontano (Pisa), esercente trattoria. Detenuto dal 31.7.1942 Mengarelli Davide, nato il 16.2. I 908 a Capannori (Lucl.'a), esercente trattoria. Detenuto dal 3 I :7, I942 Gobetto Maria, nata 1'8.5.1 9 1Oa Torino, esercente trattoria. Detenuta dal 24.9. 1942

P.Q.M.

IMPUTATI

SENTENZA Nella causa contro: Mauri Luigi, nato il 14.4. 1890 a Civate (Como), panettiere. Detenuto dal 23.8.1 942 IMPUTATO del delitto di cui all'art. 3 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per avere sottratto al normale consumo q.li I 34, 90,472 di rarina in Valmadrera (Como) da gennaio a tu tto giugno 1942 .

Visti gli articoli sopra citati e 29, 89. 219 C.P.: 488,274 C.P.P. DlCH!ARA Mauri Luigi responsabile dell'ascrittogli reato e, con la diminuente del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 del C.P., lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, aJle spese del processo ed alle spese per il mantenimento durante la custodia. Ordina che l' imputato a pena ultimata sia assegnato ad una casa di cura e di custodia per un anno.

I primi cinque: del delitto cli cui agli artt. I IO, 81 cpv. C.P. ed I R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per contraffazione continuata di tagliandi e cedole di prenotazione per il pane. Gli altri quattro: del delitto di cui all'art. 81 cpv. C.P. e I u. cpv. R.D.L. 11 .6.1942 n. 584, per aver messo in circolazione i documenti contraffatti. Tutti :


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA rARTE: SEI\TF.NZE PROt-:t:N'"L.lATE Oi\l . T.S.O.S. PER I DF.LITl'I C0,\11UN I

del deliu? di c~i agli am. 11 O. 118 cpv. C. P. e 3 Legge 8. 7.104-1 n. 645 per concorso in son razione cootJmmtn d1mere, al normale consumo, con r aggravan1e di aver commesso iI farro nell'esercizio del commercio. Bolzan Angela. Bolzan Tranquilla. Os1orero Giovanni. Fancello Romolo. Garoglio Claudio. ancbe: del delitto di cui agli ant. I I O, 8 1 cpv. C. P. e 9 Legge 8.7. 1941 n. 645 per concorso in vendita continuata di pane a prez:t.i maggiormi . In Torino dal febbraio al 28 lug lio 1942. . _In esim al pubblico diba1timcnto. sentili il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati. che, coi rispetuv, difensori. banno per ultimi arnia la parola. osserva.

e in quelli commessi dalla Gobbcuo quelli delr an. 12 cpv. I 0 , della stessa Legge anziché quelli ad e ntrambi rubricato di c ui ali" art. 3 della stessa Legge .innonaria. ritenendo di dovere a~solvere entrambi per insufficienza di prove dal reato cli cui all'art. J u. cpv. R. D.L. I 1.6. I 942 n. 584. Commisurando la pena al fauo di ciascuno e al turbamemo arrecato dalla disciplina del consumo. specie in questo momento di raccoglimento nazionale, reputa giuMo dover condannare: Fancello e Garoglio ciascuno a complessivi anni sei di reclusione e lire quindici mila di mulw, risultami per ciascuno del cumulo d.i an ni sei di reclusione e ui lire 7.500 di multa per ognuno dei due reati continuati dei quali sono da dichiararsi responsabili, come dinanzi è stato rile11u10: Bolzan Angela a complessivi anni 7 di reclusione e a L. 12.000 di multa. risultanti dal cumulo di an ni tre e mesi sei di reclusione e di L. 6.000 ui multa per ciascuno dei due reati continuali dei quali è da dichiararsi responsabile. come dinanzi è stato ritenuw: Ostorcro a complessivi anni sei e mesi uno di reclu~io ne e lire 11.000 di multa, risu llan1i dal cumulo di anni ire e giorni quindici di reclusione e di liJ-c cinquemila e cinquecento di multa per ciascuno dei due reati contiJmati dei quali è da dichiararsi responsabile come dinanzi è stato ritenuto; Barcellini a complessivi armi cinque di reclusione e lire 8.000 di multa. risultanti dal cumulo di anni due e mesi sei di reclusione e di lire 4.000 di multa per ciascuno dei due reati continuati a lui ascriui. pene diminuite ai sensi dell'art. I 14 C.P.; Mengarelli ad anni uno di reclusione e lire 1.000 di muha e Gobeno a lire 1.000 di ammenda per runico reato di cui come dina11t:i è stai.o ritenu to, sono da dichi.irarsi rispcuivameme responsabi Ii. Ne consegue per f-'ancello e Garoglio l'imerdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata (a11t. 29. 230 11. I C.P.). E per Bolzan Angela e Osterero l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni dieci (artt. 29, 79 n. I C.P.). /\ llltti i condannati incombe !"obbligo solid,tle del pagamento delle spese processuali e quello personale del pagamen to delle spese di propria cus1.odia pre. ventiva (arll. 488. 274 C.P.P.}. Era stata rinviata a giudizio anche Bolzan Tranquilla perché. avendo ges1i10 sino al 20 giugno u.s. l'esercizio della sorella Angela, era stato ri~nuto che fosse stara consapevole delle malefa11c di costei e companedpe delle ricordate azioni deliuuose, dato che la stessa sorella Angeln cù il Garoglio nelle prime dichiarazioni ne aveva no fatto cenno. ma i predcui concordamente han no. successivamente e anche in udienza. ritrattato. fornendo verosimili spiegazioni dell'equivoco in cui erano caduti. Pertanto la Bolzan Tranquilla va assolta dagli addebiti mossigli per insufficienza cli prove. Con la stessa formu la terminativa va assolto Buo11cristiani Marino, il quale era stato rin viato a giudizio perché a dire di Garoglio e Fancello, i quali anche in udienza hanno posto in dubbio il loro primitivo asserto. avrebbe acquistato qualche centianaio dei tagliandi falsi predeui. U Buoncristiani ha negato spiegando aue ndibilrne nte che i suoi acc usatori avrebbero potuto essere tratti in equivoco perché non lontano du lia u·attoria ,<<Delle indie>, di cui egli è proprietario. altro esercizio con lo stesso nome ma a lui estraneo. esiste in Torino. Conseguentemente deve cs~ere ordinata la scarcerazione di Bolzan Tranquilla. Buoncristiano e Gobeuo se non de1enuti per altra causa.

TN FATTO ED IN DIRlTIO A ~eguito d'istruzione a rito )>Ommario. con auo d·accusa del P.'.\1. in data 17 settembre u.s .. i preve n_uH furon~ rin':'iati a giudizio per rispo ndere dei faui deli11 uosi sopra. in epigrafe, e nunciati. Ali Odierno chbat~1me11t? per la_ confessione pressoché completa di quasi llHli gli imputati e per Je prove documentali e 1es11111onrnh è stato accertato quanto segue. . n 28 l~gli~ d~cor o: a segui10 di perquisi,:io11i disposta dalla R. Questura di Torino, venne sequei;trato nell abttaz1one d1 Bolzan Angela. esercente una pa11e1Leria alla via S. Agostino cli quella ciuà, uno stampo metallico recante la dicitura «cedole di pre notazione ciel pane e della farina cli Qranoturco luglio 1942 Torino» più alcuni caraueri e lastrine tipografici. un pacco contenenti ritaeli~di bordini carta annonaria: ..J I tagliandi falsi da 250 grammi di pane con le date del 20-28-30 lu!!li~ Torino: 546 tagliandi falsi per grn mmi 150 cli pane con la data 23-25-26-28-29-30 luolio 1942 Torino. ed un biglieuo_ a fi rma «~lari no~> di_recto a un ta l ,,Romolo» il cui contenu10 rilev:,va 111 partecipazione di entramm CtHLoro aJ falsi dt cui sopra. R~molo Fancello. tipografo. con raccorcio di Claudio Garoglio meccanico. forniva da 1empo e propnarnente dal febbra io precedente fals i tagliandi di pane all'esercizio della Bolzan. al fine di c?prire le _vendite ille~itc che essa effettuava a scopo di lucro per un quanl'itativo di dicci, qu indici kg. g,ornahen. salvo a d1v1dcre fra loro il sovra prezzo riscosso. Per maggiore sicurezza, essi avevano c~duto opportuno trasportare il materiale tipografico nell'abitazione di essa 13011,an quando. dal 20 giugno, era SL'.henrra1a a.Ila sorella Tranquilla c he però non è: stato sufficientemente provato che sapesse ue, rapr,o ru de l, uuos, della sorella Angela con Garnglio e Fanccll(>. L_a fab,ifit:azionc dei tagliandi veniva operata sulla te~lata e sulle cane marginali delle te!;scrc ~enurne che la Bolzan aveva cura di ritagli.ire da quelle dei propri dicmi. In Lai modo veniv.ino falsi~1cate anche le cedole di prenotazio ne per ottenere maggiore asseg11azione di pane. che ven iva anc:he lll parte ceduta al Garoglio eù al rancello. li ma te riale tipografico era stato forni to da Barcellini Mar~no (fìrmi!~ari~ della leuera innanzi accennala. il quale appunto nella lenera in parola solleciul\·a dal fancellù I mv,o del suo «fabbrisogno giornaliero» di pane) minacciato in caso comrario di ritirarli «quelo che era suo ecl arrangiarsi da se». I tagliandi falsi venivano venduti anche ad altri: i ripetuti Garo<> li ù e Fancello ne vendeuero un migliaio._ assieme ad una tremina di cedole di prenotazione al panei~ere Ostorero Giovanni. cinquecento ali esercente Mengarelli Davide, proprietario della trattoria <<La Fucina» ed alcuni a Gobeuo Maria. Il prezzo praticato per tali vendite era di centesimi 50 per ogni tagliando ecl esso veniva diviso fra il_Fancello e il Garnglio. memre la Bolzan divideva con i due fal sari il sopra prezzo ricavato dalla vendita clandestina del pane prodono in piti. I fatti innanzi 1u11i riassunti sono staci provati in via generica dai sequesrri ese1witi del materiale tipografico e dei tagl iandi e buoni di prelevamento fa ls ificati, ed in via specifi(a dalle esaurienti dichiarazioni rese dagli stessi imputati. Dat~ le risultanze dibat_timenlali. il Collegio nei fan i commessi dal B0ln1n Angela. Fancello, Garoglio, e Ostorero ravvJsa gl i estremi giuridlci dei reati cominuati di cui agli ant. 1 R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584 e 3 cpv. IO Legge 6.7.194 1 n. 645 - come a ciascuno di essi rubricati - ritenendo ussorbito in quest'ultimo reato di so11razionc ui generi al normale consumo quello ad essi ascritto di cui all'art. 9 della stessa Legge annonaria: nei falli commessi dal Barcellini ravvisa "li cs1remi dei reati a _lui a~criui in rubrica, però rii iene che l'opera dà lui prcstat.L. concorrendo nei rc:ti predetti. sia SI.ila d1m1111 ma importanza, sicché nei suoi ri guardi ritiene di dover di111 inuire la pena ai sensi dell · art. 11 4 C.P.; nei falli commessi dal Mengarelli ravvisa gli estremi dell'art. 7 della Legge 8.7.1941 n. 645

P.Q.M. Letti ed applicati gli ant. I IO. 81 C.P.: I p.p. ed u. cpv. R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 3, 7. 9 Legge 8.7.194 1 n. 645; 29. 230 n. I. 73 C.P.: 274,488,479 C.P.P.

DICHIARA Fanccllo Romolo. Garoglio Claudio, Bolzan Angela e Ostorero Giovanni responsabili dei reati continuatidicui ag li aru. I R.D. L. l l.6.1942 n.584e3cpv. I Leggc8.7.J941 n.645ritenendoassorb1to in quest' ultimo reato quello di cui all'art. 9 della stessa Legge; clic hi.an.i Barcellino Marino responsabi le dei rea ti in rubri ca ascrittigli coo la diminuente di cui all'art. 114 C.P.: dichiara Mengarelli Davide responsabile del reato di cui aJl·.an. 7 della Legge 8.7.1941 n. 645 e Gobetto Maria ciel reato di cui all 'art. 12 cpv. I della stessa Legge, co~ì modificata nei loro riguardi la rubricata imputazione di cui all'art. 3 della stessa Legge e assolvendoli per insulTieienza di prove dal reato di cui all'art. I u. cpv. R.D.L. 11.6.1942 n. 584 e. cumulate le pene per i primi cinque. condanna Fancello e Garoglio ciascuno ad anni dodici di reclusione e lire quindicimila di multa con le conseguenti interdizioni perpetua dai pubblici uffici e Libertà vigilata, Bolwn Angela ad anni sene di reclusione e undicimila lire di multa, quest' ultimi due con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di O


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TR ll!UNALF. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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TF.,RZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S. PER I DELITrt COMllN I

an ni dieci, Barceilini ad anni cinque di reclusione e a lire ottomila di multa, Mengarelli ad anni uno di reclusione e a lire mille di multa, Gobetto a lire mille di ammenda; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di prop,ia custodia preventiva; assolve Bolzan Tranquilla e Buoncristia1ù Marino per insufficienza di prove dai reati ad essi ascritti ed ordina la sc,u·cerazione di essi e della Gobetto se non detenuti per altra causa. Roma, 7.11.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Buoncristiani - detenuto dal; 31.7. 1942 - Bolzan Tranquilla - detenuta dal 5.8. 1942 - e Gobetto detenuta dal 24.9. l 942 - vengono scarcerati il 7.11.1942.

SENTENZA N. 779

Reg. Gen. n. 1301/1942

Il Tiibunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lrnp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Vedani Ma1io, Rosa-Liliana Riccru·do, Pornpil i Torello, D' Alessandro Italo. ba pronunciato la seguente:

SENTENZA

NOTIZIE DESUNTE DA1 FASCICOLI DI ESECUZIONE Fancello: in applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 11. 96 e il D.P. 22.6 .1 946 n. 4 il Tribunale Milìtare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del l 2.2. 1947. condizionalmente condonati 4 anni di reclusione e lire 4.000 di mul ta. Nel giudizio speciale di revisione (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Torino concede a Fancello Romolo il beneficio della libertà provvisoria. Pertanto Fancello Romolo, detenuto dal 2 8.7 . I 942, viene scarcerato dallo Stabilimento Penai.e di Portolongone il 28.2 .1949. Garoglio: detenuto dal 28.7. J 942 il 18.7.1 944 viene «prelevato. per motivi di lavoro, dal Carcere Giudiziario di Firenze dal Comando rnilitare tedesco dislocato a Firenze». Bolzan Angela: con Decreto di grazia del 29. I 1. 1943 viene concesso il condono condizio nale della residua pena da espime e, pertanto, la Bolzan, detenuta dal 28.7 .1942, viene scarcerata dalla Casa cli Reclusione per Donne cli Perugia il 6.1.1944. Ostorero: detenuto dal 29.7. 1942 il 2.7. 1944 venne «poslO illegalmente in libertà dalla Casa di Recl usione di Volterra a causa degli eventi bellici svoltisi per la Uberazione della cillà». li 9 .7.1944 venne riarrestato e Lradotto nuovamente nella Casa di Recl usione di Volterra. Il Tri bunale Militare Ten-ito1iale di Roma diclùara. con Ordinanza del 29.10.1945, condonata, ai sensi del R.D. 5.4. I 944 n. 96, la residua pena da espiare e, pertanto, Ostorero viene scarcerato dalla Casa Penale di Volterra il 2. I O. I945 a seguito di ordine di scarcerazione emesso, ai sensi dell 'art. 593 C.P.P. il 28.9.1945 daJI' Ufficio del P.M. dei Tri bunali Milita1i di Guerra Soppressi. Barcellini : deten uto dal 5 .8. 1942 evade dalla Casa Penale di Civita vecchia il 15. 11. I943 . Il Tribunale Militare Territo1iale di Roma dichiara, con Ordinanza del 3.2.1947, condonata, ai sensi del R.D. 5.4. I944 n. 96 e del D.P. 22.6.1946 n. 4, la residua pena da espiare. Mengarelli: detenuto dal 31 .7.1942 viene scarceraco dal Carcere Giudiziario di Roma il 17.4.1 943 perché ammesso al beneficio della liberazione condizionale con Decreto emesso dal Guardasigill i Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia il J 3.4.1943. Il Tri bunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordi11anza del 13.5. I947, estima per l'amnistia concessa con il R.D. 5.4. I944 n. 96 l'esecuzione della pena inflilla a Mengarelli Davide. Nel giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1 944 n. 316) la Corte di Appello di Torino (Sa Sez. penale) dichiara, con sentenza del 1.4.1 949, Fancello Romolo, Bolzan Angela e Ostorero Giovanni colpevoli di concorso nei delitti di cui agli artt. I del R.D. L. 11.6.1942 n. 584 e 3 cpv. della Legge 8.7.1 941 n. 645 e li condanna, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena cli 4 anni di reclusione e lire 7 .000 di multa. Dichiara la pena della reclusione interarneme condonata per i provvedi menti di clemenza emessi con il R. D. 5.4. l 944 n. 96 e il D.P. 22.6.1946 n. 4. Della pena pecuniaria condona lire 4.000. Dichiara di non doversi procedere nei confronti di Garoglio Claudio, Barcellini Marino, Mengru·elli Davide e Gobetto Maria in ordine ai reati loro addebitati perché estinti per amnistia.

nel procedimento penale a cru·ico di: Arlandi Carlo, nato il I .2.1921 a Catania, disegnatore meccaruco. Detenuto dal 13.8.1 942 Arlandi Giorgio. nato il 2.4.1927 a Torino, elettricista. Detenuto dal 24.10.1942 0

IMPUTATI a) del delitto di cui all'art. l R.D.L. 11.6. 1942 n. 584. il primo per aver contraffatto circa venti buoni di prelevamento di pane cd il secondo per averli messi in circolazione, sapendo che e.rano contraffalli, in Toiino dal IOal 12.8. J 942 in più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi noso; b) del delitto di cui all' art. 3 R. D.L. 8.7. I 941 n. 645 per avere, in correità tra loro sottratto due o tre kg. di pane al normale consumo in Torino il IO e l' 11.8. l 942 in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv. C.P.). IN PUBBLICA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ul timi ebbero la parola, coi loro difensori.

IL TRIBUNALE Considerato che da)la Jet.tura degli atti processuali nonché dalle risultanze cieli' orale dibattimeHto, specie dalle dichiarnzi01ù dei giudicabili e dei testi. si è potuto accertare. TN FATTO ED JN DIRITTO

Il rubricato Arlandi Carlo d"atrni 20 circa, il 12.8. 1942 formò in tutto fals i alcuni buoni di prelevamento di pane e li dene al fratello. coimputato, Giorgio, perché, pur conoscendo che erano falsi. li mettesse in circola,.ione. Questi si recò da certa Costabile Concetca, coinquilina, ed adducendo che sua madre era asse.me la pregava di recarsi dal fornaio per prelevru·e il corrispondente quamicativo di pane. La Costabile andò ed esibiti i buoni a cena Pessina Anna costei si accorse che trattavasi di buoni falsi e lo rece rilevare alla Costabile che rimanendo sorpresa, dimostrò subito la sua buona fede (tanto che venne prosciolta in istru ttoria). La stessa Pessina consegnò uno dei buoni falsi al Maresciallo dei CC.RR. della Stazione di Monviso che, esperite le indagini, accertò pure che in precedenza erano stati versati nel negozio, ove la Pessina è commessa, altri sei buoni falsi, pure contraffatti dal\' Arnaldi Carlo. Dalle indagini svolte dai CC.RR. dalla compiuta istruttoria emerse quanto i giudicabili, confessi, affermarono, circa i fatti criminosi loro contestati. Solamente il Carlo Arlandi si giustificò dicendo che dovendo partire da Torino, la madre, diretca a Catatùa per rimanere assente qualche tempo (circostanza rispondente a verità) si era portata via la tessera del pane, ed allora, essendo rimasLi soli in casa i due fratellini, ad opera del Carlo furono creati i buoni falsi per procurarsi il pane necessario a ... vivere. Dalla suesposta na rrativa emerge che le accuse vennero provate per cui non v'è dubbio che l'Amaldi Carlo si è reso responsabile dei reati ascrittigli come in rubrica; mentre nei confron ti del!' Arnaldi Giorgio il Collegio opina eh 'egli non ancora quindicenne, abb.ia agito senza avere la capacità di intendere e cli volere per cui debbasi dichiarare il suo proscioglimento perché non imputabile; ordinando che egli venga immediatamente scarcer~to se non detenuto per altra causa.


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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Pertanto accertata ed affermata la responsabilità penale dell'Arnaldi Carlo; esaminate e vagliate tmte ri~ultanze dibattimentali nonché le richieste difensive, specie l'applicazione della climin~ente d1 cui agli artl. 3 11, 65 .c.P., per le circostanze dell'azione; il Collegio considerata la natura partico.lare d;_I reato commesso ll1 momenti diffici li per la Nazione in guerra; tenuti presenti i buoni precedenti cieli unputmo, concedendo chiesta diminuenLe di pena, ritiene equo d'irrogare le seguenti pene. Per 11d1spost0 d1 cur all an . I R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584: anni due e L. 3.300 di multa. Ai sensi dell'art. 3 p.p. R.D.L. 8.7.1941 n. 645 : mesi quattro e lire 700 di multa. Ed operato il cumulo delle pene (an. 73 C.P.) complessivamente condan nare I' Arnaldi Carlo ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e L. 4.000 di multa. Con la Ubertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni allra conseguenza cli Legge.

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P.Q.M.

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PcR I DELITII COMU:'IJ

659 SENTENZA N. 781

Reg. Geo. n. 1034/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luog9teneme Generale della M .V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Caputi Pietro. Vedani l\ilario. Rosa-Uliana Ricc11rclo, Pompilì Torello.

D'Alessandro Italo. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Visti ed applicati gli articoli R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; 3 R.D.L. 8.7.1941 n, 645; 23, 29, 73, 228, 229, 311, 65 C.P.; 274,479, 488 C.P.P.

nel procedimento penale a ca1ico di: Suma A.L1gelo. nato 1'8.6.1 9 1Oa Fnmcavilla Fontana (Brindisi). commerciante. Detenuto dal 6.7. 1942 Miccoli Antonio. nato iI 3 1.1.1914 a Villa CastelI i (Brindisi), contadino. Detenuto dal 24.9. l 942

DICI-IlARA

IMPUTATI

Arlandi Giorgio assolto perché non imputabile, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenu to per altra causa. Ritiene A.rlandi Carlo colpevole dei reati ascrini " li concedendocrJi jl beneficio della diminuente di cui agli artt. 311, 65 C.P. ed operaw ìl cumulo del!; ;ene comples~vameme Io condanna ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e L. 4.000 di multa. Con la Ubertà vi<>ilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. ~ Roma,9.11.1942 - AnnoXXI. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. Arlandi Giorgio - detenuto dal 24. l O. l 942 - viene scarcerato il 9.1 1.1942.

Entrambi: a)del delitto di cui all 'art. 3 dellaLcggc8.7. 1941 n. 645, 110, 81 cpv. C.P. pcravere, in co!Teità tra loro sottratto al normale consumo kg. 1.720 di patate, con abuso da patte del Suma della qualità di incaricaLO del servizio cli distribuzione delle patate ai consumatori, punibi le nei confronti cli entrambi a norma dell'art. 5 R.D. l J .7.1942 n. 584 in Leporano (Taranto) in più azioni esecuti ve di un medesjmo disegno c1iminoso, iJ 4 ed il 6.7. 1942; b) del delitto di cui agli artt. JJO. 477 C.P. ed art. 4 R.D.L. I l.6.1942 n. 584 per ave re. in correit~ tra loro, al fine di rendere possibile il trasporto delle patate acquista te dal Miccoli, il 6 luglio alterata la data del fog lio di mercato 30 I modificando in 6 il 4 della data stessa, in Leporano il 6.7.1942. Il Suma inoltre: del reato di cui all'art. 9 R.D.L. 8.7. 1941 n. 645 per avere venduto al Miccoli le patate di cui sopra a L. 280 anziché a L. 136 l'issato dall'Autorità, in Leporano il 4 cd il 6.7.1942 in più azioni escc.:utive di un medesimo disegno criminoso con l'aggravante della recidi va ai sensi dell'art. 99 p.p. C.P. per Suma, ed il Miccoli: della contravvenzione di cui all'art. 12 R.D.L. 8.7. 194 1 n. 645 per avere acquistato le patate a prezzo superiore a quello fissato dall'Autorità nelle stesse circostanze di un tempo e luogo cui sopra (art. 8 1 cpv. C.P.).

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Con Decreto di Grazia del 2.8. l 943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Arlandi Carlo, detenmo dal 13.8. I 942, viene scarcerato dalla Casa Penale di Paliano-Colleferro il 18.8.1943. NOTA: Insieme con i suddetti imputati furono anche denunziate dal Comando Stazione dei Carabinieri di Monviso (Tori.no) con rap porto n. 33 del 15.8.1942 : Costabile Concetta nata il 3 1.4. 1887 a Salerno, casalinga, libera; Croce Maria, nata il 28.2.1893 a Catania, casalinl>,; libera· 0 ' • Pessina An na. nata il 6.7. I 922 a Moncalvo (Asti). commessa cli negozio, libera. . _A seguito aella compima istruzi?ne il Pubblico Minislero ha chiesto al Gi udice Istru norc il prosc1oglrn.1ento, per tnsuffic1enz.i d1 prove, delle s uddette Lre imputate. Il Giudice Istrullore (L. Ramacc1) ha, con sentenza del 16. I O. l 942, ri levato quanto segue: «Per ciò che concerne Croce Maria - che ha negato qualsiasi addebito - non si può affermare con certezza che essa abbia istigato il figlio Arlandi Sergio a coni.raffare i buoni sia perché costui ha affern~ato dav_anti al Magistrato di avere accusato .la madre in un momento cli smarrimento nella speranza d1 gmst1f1care se stesso e sia perché è risultalo che la Croce era asse nte eia Torino. Quindi è du bbia la sua partecipazione al delitto. Per ciò che concerne la Costabile è possibile la sua buona fede, tanto è vero che nel momento in cui apprese daJla Pessina che i buoni erano rais i rimase molto sorpresa. P~r ciò che concerne la Pessina non si è potuto accertare se i sei buoni cli prelevamento cli pane rinvenuti nel negoz10 della Bianco e contraffatti da Arlandi Carlo siano stati ricevuti senza tessera dalla stessa Pessina (che avrebbe comunque agitO in buona fede) e dalla Bianco Clotilde. P.Q.M. Sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero e visto l'art. 395 C.P.P. DICHIARA di non do versi procedere nei confromi di Costabile Concetta. Croce Maria e Pessina Anna i.n ordine ai reati loro addebitati per insufficienza di prove».

lN PUBBLICA UDIENZA

Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola, coi loro difensori. IL TRIBUNALE Considerato che dalla lettura degl.i atti processuali nonché delle risultanze dell'orale dibattimento. Specie dalle affe rmazioni dei giudicabili e dei testi. si è potuto statuire. IN F.A.TTO ED JN DIRITTO Con atto di accusa del 14. 10.1 942 il P.M. cli questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio i rubricati Suma Angelo e Micc.:oli AnLonio per avere. in correitft tra loro·. souratto al normale cons umo kg. 1.720 di patate. con abuso da pane ciel Suma della qualità di incaricato del servizio di distribuzione delle patate ai consumatori nonché per avere, secondo l'accusa, in correità fra loro, al fine cli rendere possibile il trasporto delle patate acquistate dal Miccoli, il 6 luglio, alterata la data ciel foglio di mercato n. 301, modificando in 6 il 4 della data stessa, in Leporano il 6 luglio 1942.11St11na inoltre per avere venduto al Miccoli le palate di cui sopra a L. 280 iI q.le anziché e L. 136 l'issato dal]' Autorità: con l'aggravante della recidiva ai sensi dell' art. 99 C.P.. perché già condannato per reati comuni: ed il Miccoli anche per avere acquistato le patate a prezzo superiore. Secondo 1·au.o d'accusa risultava che con rapporto dei CC.RR. di S. Giorgio Ionico del 9.7.1942 i due imputali venivano denunciati per rispondere dei reati loro ascritti. nei capi d'imputazione ru bricati essendo risul tato che il 4 ed il 6.7.1942 Suma Angelo, abusa ndo della sua qualità di incaricato del-


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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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TERZA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S.

PER l DELrtTI COMUNI

ramrnasso e distribuzione delle patate, vendette a Miccoli Antonio una prima volta kg. 900 ed una seconda volta kg. 820 di patate a L. 280 il q.le anziché L. 136, quanto disposto dall'Autorità. Perché il Miccoli potesse eseguire il trasporto delle patate da Leporano a Villa Castelli, luogo di sua residenza, gli imputati indussero in e1:rore la guardia D"Amico Cosimo di Leporano e si fecero rilasciare dal.la stessa il foglio di mercato n. 301 che, utilizzato per il trasporto eseguito il 4, per poter esere ri utilizzato per il trasporto da effettuarsi il 6, fu falsi ficato nella data trasformandosi il 4 in 6. Però all'udienza vennero meglio chiariti i fatti, attraverso le stesse dichiarazioni degli imputati e dei testi. Infatti, mentre le prove di reità vennero raccolte a carico del Miccoli in ordine a rutti i reati contestmi, invece a carico del Suma non si raccolsero clementi sufficienti per affermare che egli pure concorse nel fatto, alterando la data del foglio di mercato. Pertamo si viene ad affacciare l' ipotesi dubitativa, specialmente in seguito alle dichiarazioni alle proposte fatte dal coimputato Miccoli, che· si vorrebbe addossare tutta la responsabilità. Per cui il Collegio ritiene di dovere assolvere il Suma da tale imputazione, per insufficieuza di prove. Così accertata ed affermate le responsabiliLà penali di entrambi i giudicabi li; esaminate e vagliate tu tte le risultanze. dibattimentali nonché le richieste difensive; renuta presente la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Nazione in guerra. il Tribunale è d'avviso d'irrogare le seguenti pene. Per il disposro del l'art. 3 Legge 8.7. 1941 n. 645 con l'aggravante dell' art. 5 Legge 11.6.1942 n; 584: a Suma a111ù 6 e mesi 6 e L. 5.000 di multa, a Miccoli anni 4 e L. 6.000 di multa. Ai sensi degli artt. 11 O. 477 e 4 Legge I l.6. l942 n. 584: a Miccoli an ni 2. In applicazione dell'an. 9 Legge 8.7. 1941 n. 645: a Suma an ni 3 e mesi 6 e L. 3.000 di multa. In base all'art. 12 stessa Legge: a Miccoli mesi 6 di arresto e L. 1.000 di ammenda. Ed operato il cumulo delle pene complessivameme condanna: Suma ad anni I Odi reclusione e L. 8.000 di multa; Miccoli ad anni 6 di reclusione, 6 mesi di arresto, L. 6.000 di multa e L. 1.000 di ammenda. Suma con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Miccoli con l'interdizione dai pubblici uffici per la du rata di anni 5; entrambi con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio. col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 3 Legge 8.7. I 94J n. 645; 11 O, 477 C.P. e 4 R.D.L. I J 6. 1942 n. 584; 9, 12 Legge 8.7. 1941 n. 645; 99 p.p., 23, 29, 73,228,229 C.P.; 274,479,488 C.P.P.

DICHIARA Suma assolto per insufficienza di prove dal reato rubricatogli dalla lertera b) del capo d'accusa, rilenendolo colpevole col Miccoli degli altri reati asclittigli, ed operato il cumulo delle pene condanna iI Suma ad anni I Odi reclusione e L. 8.000 di multa; Miccoli ad anni 6 di reclusione, 6 mesi di arresto, L. 6.000 di multa e L. 1.000 di ammenda. Suma con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Miccoli con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; entrambi con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamemo delle spese di preventi va custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 9. l l.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

25.7.1946 venne rian estato dai Carabinieri del Comando Stazione di Villa Castelli (Bru·i) e tradotto nella Casa Penale di Brindisi e successivamente nel Carcere Giudiziario di Campobasso. 11 Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara. con Ordinanza del 3.5. 1947 - in applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4.1944 n. 96 e con il D.P. 22.6. 1946 n. 4 - estinta per anmistia l'esecuzione della condan na inflitta per il reato previsro dalla Legge 8.7. 1941 n. 645 e condizionai-

mente condonate le pene inflitte per gli altri reati. Pertanto Miccoli Antonio viene scarcerato dal Cru·cere Giudiziario di Campobasso il 20.1 1. I946 a seguilo di ordine di scarcerazione emesso, ai sensi dell 'art. 593 C.P.P.. dall 'Ufficio del P.M. dei Tribu nali Militari di Guerra Soppress i il 16. Ll. 1946.

SENTENZA N. 782

Reg. Gen. n. 1206/1942

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Caputi Pietro, Vedani Mario, Rosa-Uliana Riccardo, Pompili Torello,

D'Alessandro Italo. ba pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Bosco Enrico, nato il 30. t .1 898 ad Agliano (Asti). meccanico, detenuto dal 23 .8.1942. IMPUTATO del delitto di cui agli artt. 628 P·P·- 6 1 n. 5 C.P. e I R.D.L. 16.6. I940 n. 582 per essersi impossessati di una borsa contenente L. 160, tre paia di pantofole, un paio di guami, due fazzo leui e la tessera del pane e generi da minestra togliendola a Mortarelli Ottavia dopo averle usato violenza, in Torino, durante l'oscuramento la notte dal lOali' I1.7.1942 alle ore 0,45. IN PUBBUCA UDIENZA Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputaW che per ultimo ebbe la parola. col suo difensore.

IL TRIBUNALE Ritenuto che dalla lettu ra degli atti processuali nonché delle risultanze dell'orale dibattimento. specie dalle dichiarazioni dell' imput_!!to e dei testi, si è potuto assodare.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

IN F/\TTO ED IN D fRITfO

Suma: il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 28.3.1 945. contlizionalmente condonati. 3 anni della pena detentiva e lire 3.000 della pena pecuniaria in appli~azione dei provvedimenti di clemenza emessi con l'art. 5 del R.D. 5.4. 1944 n. 96. Con Decreto Lùogotenenziale di Grazia del 1.6.1945 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Smna Angelo, detenuto dal 6.7. 1942, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Volten·a 1'8.6.1945. 11Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinam~a del [8.1 2. J956, es cinti per I' amnistia concessa con il D.P. del 19.12. 1.953 n. 922, i reati per i quali Suma Angelo venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza ciel 9.11 .1942. Miccoli: detenuto dal 24.9.1942 «venne posto illegalmente in libertà il 2.7.1944 dal la Casa di Reclusione di Volterra a seguito degli eventi bellici svoltisi per la liberazigne di Volterra». Il

Nell a notte dal l O al! ' ll .7. 1942 in Torino al l'alrezza del portone dello stabile n. 46 cli via Monginevro, Mortarotti Ottavia fu avvicinara da un giovane dell'età dai 35 ai 38 anni. che la donna ritiene di aver potu to vedere in viso, perché in quel momento ebbe a transitare per via Monginevro, provenieme da piazza Sabatino e diretto verso il deposito, un tram la cui luce aveva illuminato sufficientemente il di lui volto. Questi, dopo averle chiesto che via era quella in cui si trovavano, l'aggredì e cercò di impossessarsi della borsa che la Mortaretti portava tenendola strella sotto al braccio sinistro, non essendo riuscita a strappargliela le contorse il braccio sinistro cagionandole delle lesioni allo stesso e contemporaneamente dette ancora uno strappo alla borsa. In conseguenza cli esso la borsa si separò dal manico che rimase in mano al Monarotti, la quale a causa della controspinta subita a cagione dello strrappo


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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER I OELllTJ COMUNI

TRIBI.JNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

della borsa. cadde a te1Ta battendo la testa sul selciato e 1iportando conrusioni. Prima che ciò avvenisse e precisamente verso le 23.30 Baiardi Giovanni. marito della Mortarotti aveva notato un uomo seduto sul gradino del negozio di Tagliapietra che è sito a lato del portone n. 46 di via Monoinevro verso piazza Sabotino. La Mortarotti denunziò il fatto al Commissariato di P.S. di S. Paolo eh~ nono' stante diligenti .indagini, non ri uscì a scoprire l'auwre. . _Dopo più di mese e ~recisamente il 2 1 agosto la Mortarolti. in compagnia del marito si recò i11 piazza Sabotino, v1c1110 a via Mongmevro, ed al l'angolo di corso Peschiera si incontrò con un oiovane dai _35 ai 38 anni nel quale ritenne di riconoscere iI suo aggressore. Lo indicò al marito, dicendogli: «vedi li _ladro» e lo stesso marito avrebbe riconosci uto in lui la persona che la sera del fatto era sedma sul di Boloona Marohcrita che 1-1' iVl gradrno . ciel ., negozio di Tagliapietra. Siccome esso era in compaonia o o o · , J ortarott1 gia conosceva, le riuscì facile sapere che si chiamava Boscù Enrico ed era fiu]io della e Bologna. Inrormò della cosa la P.S. di S. Paolo che trasse in arresto il Bosco. lmerro"ato costui neo-ò di aver . c_ he gli. si_attribu iva e negò altresì di aver dato segno di "' emozione qua "' ndo fu commesso 1a raprna incontrato e guardato fisso rn viso dalla Mortarotti. Non seppe indicare dove, secondo lui. invece eoli avrebbe dovuto trovarsi al momento dell' aggressione. Anche in corso istrmt0rio cd a clibauimento"\1 gmd1cabile negò le accuse protestandosi innocente, memre i coniugi Mortaroui-Baiardi mantennero le loro versioni. Pe1:ò la dif'~sa fece.sentire alcuni testi, persone che in quella sera ebbero a freq uentare la casa e Ja fam1g lta del g1ud1ca~J!~ ed altre avendolo alle proprie dipendenze (stabilimento Lancia) potevano dimostrare che trattasi d1un qui pro quo. fnfaui la teste Manolino Giovanna affermò che in quella sera ed a qu~l!'o!·a 1ro~anclosi a casa Bosco, perché stata preparandosi con la sorella dell'imputato agli esami dt 111len~erw pr~sso l'ospedale Mauriziano ebbe modo di vedere il Bosco Enrico. il quale. quando venne I aggress10ne si trovava rn vece a leu.o, tanto che fin iw di studiare, nell' anelarsene via ebbe a salutarlo. Altri testi deposero in tal senso, dando le migliori inrormazioni. Il Collegi.o di :ronte alle due versioni ed alle dichiarazioni comrastanti. pur tenendo presente che il ~osc~) è un na_~il11at~, perché già condannato piL1 volte per fu no. opina che su di lui colpevolezza si sia alfaccwta l'lp01es1 dubllativa. per cui è d'avviso di doverlo assolvere per insufficienza di prove.

un

P.Q.M. Visti ed applicati l'art. 479 C.P.P.

663 SENTENZA N. 785

Reg. Gen. n.1100/1942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale del la M.VS.N. Giudice Relawre: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Suppiej Giorgio, Bergamaschi Carlo. D'Alessandro

Italo, Riccio Gennaro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedi memo penale a carico cli: Visconti Serafino, nato il 10. 1.1907 a Bagheri.i (Palermo), giornaliero di campagna, detenuto dal 26.2. 194 1. IMPUTATO a) del delitto d.i cui agli artt. 56, 82 cpv., 576 in relazione all'art. 577 n. 3 C.P. aggravato ai sensi dell'art. l p.p. Legge 16.6, I940 n. 582, in relazione all'art. 61 n. 5 detto codice, per avere, approfittato della oscurità detenuj nata dal lo stato di gue1Ta, la sera del 23.2. I 94 I , nel corso Eutera cli Bagheria, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti allo scopo di cagionare la morte di Aiello Agosti.no, esplodendo concro cli lui due colpi d'arma da fuoco, dei quali uno produsse a quest' ultimo una lesione alla gamba desu·a, guarita in giorni 25, mentre l'altro produsse a BuLtilta Carmelo una lesione alla gamba sinistra, guarita in giorni 60: b) della contravvenzione. di cui all'art. 699 C.P., per avere portato fuori della sua abitazione una rivoltella, pur essendo sforni to della licenza di P.S.; c) della contravvenzione cli cui ali' art. 697 C.P.; per avere detenu to la detta ri voltella, senza ave rne fatto denunzia all'A utorità cli P.S. con l'aggra vante della recidiva ai sensi dell 'art. 99 n. 2 C.P. Accertate in Bagheria. il 23.2. I 941. ln esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e J'impuiato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola, osserva. IN FA1TO ED IN DIRITTO

DICHIARA . Bo~co Enrico assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli. ordinando che egl i venga 1mrnecliatarnente scarceralo se non detenu to per altra causa. Roma, 9. I 1. 1942 - An no XXI. Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.

A seguito d' istruzione a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. i da1a 9.9.1942, il preve nmo fu rinviato a giudizio per rispondere dei reati sopra. in epigrafe, enunciati . All'odierno dibanimento, come, peraltro. in istruttoria, l'imputaLO ha respinto energicamente ogni addebito né i tes1i hanno potuto determinare nel Collegio la convinzione della responsabilità del Visconti . La sera del 23.2.194 I, verso le 20,30 in Bagheria, il comadino Aiello Agos1ino si trovava dinanzi al Circolo dei Combattenti nel corso Butera, completamente oscurato a causa della guerra. allorché si avvertirono a breve intervallo l' una dall'altra, due detonazioni. provenienti dalla strada. Dopo il primo momento di sbigottimento, si accertò che si era trattato di due colpi di rivolLella che avevano ferito l' Aiello e ta)e Buttitta Carmelo che gli stava accanto. L' Ajello riportò ferita alla gamba destra, guarita in giorni 25, mentre il Bul.lilla ri portò altre ferite alla gamba sinistra, guarita in giorni 60. Il Buttitta non seppe dare chiarimenti circa l'auto re delle esplosioni e dichiarò che egli non aveva avuto alcun incidente con chicchessia; non così I' Aiello il quale accusò subilo il contadino Visconti Serafino, che nel maggio dell'anno precedente era stato licenziato dal Comune datore di lavoro, Cirincione Francesco, per non avere eseguito la concimazione di alcuni alberi di limone secondo le prescrizioni del proprietario. e che per tale licenziamento, avven uto a seguito della relazione fatta dall'Aiello al Cirincione, aveva manifestato rancore con oscure minacce contro l'Aiello medesimo. Soggiunse costui che in un secondo momento egli ed il Visconti si erano rappaciati apparentemente, ma che la sera precedente a quel.la del delitto, essendosi incontrati in Bagheria, il Visconti aveva ripreso il discorso circa i I suo licenziamento e lo aveva ingiuriato e minacciato. li Visconti, pure non negando il litigio avuto con I' Aiello molti mesi prima, ha dichiarato: a) che ogni ragione di dissidio con l' Aiello era completamente cessata, tanto che con lo stesso aveva avuto vari rapporti; b) che la sera del 23 febbraio, verso le ore I9.30, si era recato al Cinema Nazionale,


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFFSA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZtATE DAL T.S. D.S. l'ER l DELITTI COMUNI

dove aveva avuto occasione di inconlrarsi con Canzonieri Salvatore, e che si era trattenu1.o nel locale fino all'ora della consumazione del delitto. L' Aiello ha avuto in udienza delle tituban,.:c e qualche incertezza in ordine al riconoscimento del Visconti, che sarebbe avvenuto nell'attimo della fiammata dell'arma, ciò che per ovvie ragioni, appare assai dubbio al Col legio. Pertanto, ritiene di giustizia di dovere assolvere il Visconti per insufficienza di prove dai reati ascrittigli e di doverne in conseguenza ordinare la scarcerazione.

P.Q.M. Letti ed applicati l'art. 479 C.P.P. ASSOLVE Visconti Serafino dai reati rubricati per insufficienza di prove ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 12.11.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Reg. Gen. n. 1293/1942

SENTENZA N. 786

Il TribunaJe Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griflìni Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N . Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procurmorc Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N. : Palmeri Gaetano, Suppiej Giorgio. Bergamaschi Carlo, D'Alessandro Italo, Riccio Gennaro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a ea1ico cli: Reda Francesco. nato il 23. 1l .1924 a Cosenza, autista. Detenuto dal 7.8.1942 Greco Mario, nato il 16.2. 1923 a Cosenza, meccanico. Detenuto dal 8.8. 1942 IMPUTATI del reato di cui agli arti. 81 , IIO, 315 C.P.: 9 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584per essersi appropriati in concorso fra loro, quali incaricati della custodia e spedizione di pacchi posLali nello scalo ferroviario di Cosenza, in diverse riprese, dal gennaio all'agosto del 1942, del contenuto di molti di tali pacchi, di valore imprecisato, alcuni dei quali direLl.i a militari. In esito al pubblico dibattimento. sentiti il P.M. oella sua reqLdsitoria e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva. IN FATIOED IN DIRITTO A seguito di istruzioni a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. in data 16 ottobre u.s., i prevenuti furono rinvi mi a giudizio per rispondere dei delitti sopra, in epigrafe, enu nei ali. Al l'odierno di balli mento, per la confessione degli imputati e per le prove testimoniali e documentali è stato accerl.ato quanto segue. Nell'agosto I 942, 1' ispettorato Generale delle Poste e Telegrafi espletava una inchiesta nella sede di Cosenza perché da vario tempo presso quel la sede si verificava la sottrazione e la manomissione di pacchi postali. Veniva accertato che vari pacchi risultavano smarrili, altri manomessi. e per molti altri pervenivano ai destinata1i pacchi fittizi, ossia pacchi confezionati espressamente in sostituzione di quelli veri, ma non contenenti gli oggetti di originaria spedizione.

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La particolarità di una identica calligrafia negli indirizzi di alcuui pacchi fittizi, pern~se agli investi<>atori di accertare che autore di tali indirizzi era il rubricato Reda Francesco; a segu_tto d1 pedrna~ m:ntO di costui venne accertato che, durante le ore di intervallo fra l'arrivo dei pacchi al lo scalo di Cosenza e quello dello smistamento degli stessi per altre linee ferroviarie, il Reda asp:irtava i pacchi ripetuti e. in combutta con il rubricato Greco Mario li portava_ nella casa. d1 tale S1c11J_ano Rosa, ov.e veuivano manomessi e sostituiti. Il ricavato veniva ripart!lo tra 11 Reda ed tl Greco ed olferto 111 vendtta, a prezzi irrisori. al la Siciliano, al figlio di lei Perrone Antonio cd anche a.l venditore am?ulante Di Fino Savino. L'ultima sottrazione e manomissione venne constatata, tn seguilo a sorpresa, l 8.8. 1942. Tra i pacchi sottratti ne risultarono parecchi destinati a mili1.ari anche dopo il R.D.L. 11 .6.1 942 n. 584. ln ordine alla maniera come venivano sottratii, è risultato che i pacchi giungevano giornalmente allo scalo di Cosenza nelle ore mattutine: qui vi venivano scaiicati e dati. in consegna ad appositi procaccia, i quali avevano l'obbligo di inoltrare all' ufficio centrale dcUa città quelli clestii~ati in quella sede. e di c?n~ servare in apposiLa cabina gli alni, che dovevano essere moltratJ con 1 rrem succe~s1v.1 per I l~1oglu d1 de-stinazione ]unilo le alu·e linee ferroviarie che da Cosenza si diramano. Le sottraz1oru si venhcavano dui·ante le ore di ;osta ,ilio scalo, sui pacchi che dovevano essere inoltrati sulle altre linee. L'incarico della consegna e della cust0dia era affidato ac.l una ditta appaltatrice alle cui dipendenze si trovavano quali impiegati sia il Reda che il Greco. Costoro approfiuando ciel tempo in cui i pacchi venivano da essi custoditi, ne asportavano un certo numero generalmente quauro, che portavano nella casa della Siciliano Rosa, ove sottraevano il contenuto, e sostitutivano quelli veri con altri fittizi. e quinru riponavano lo stesso numero cli pacchi nelle cabine. in maniera che la q~an.t_ità di quelli_ che dovevano essere inoltrati con i treni successivi risultavano numencamente esatt1. L mgegnoso sistema ha portato a stabilire che in breve periodo ben 79 pacchi sono stati sottratti, manomessi o sostituiti. Di essi diretti a militari anche nel mese di luglio u.s. otto pacchi. Penanco il Redae il Greco - assieme agli acquirenti predetti prosciolti nel le more del giudizio per amnislia . veni vano aJ1'estati e inc1iminati. Anche in udienza, i prevenuti hanno confessato, ed il teste Hiver Alessandro Ispettore Generale delle Poste e dei Telegrafi, ha rife1ito sulla sussistenza ~ei fatti e sul turbamento prodotto nel servizio. Però è risultato che il concorso del Greco nella amvir.à delittuosa del Reda fu li mitata fino al maggio u.s. avendo il Greco successivamente partecipato a un campeggio della G.I.L. Nei fatti come dianzi accertati il Collegio ravvisa gli estremi giu1idici dei reati rubricati esclusa, peraltro, l'agoravante di cui all'art. 9 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584 sol tan to per il Greco. Commisuranti; le pene alla gravità del fauo e alla pericolosità degli impmati, il Collegio ritiene di dover condannare in concreto entrambi gli imputati ciascuno ad anni dieci cli reclusione e a lire diecimila di mu lta. la pena del Rcda già diminuita di un terzo per la sua minore età ai sensi dell'art. 98 C.P. Ne c0nsegue per entrambi la libertà vigi lata (artt. 225, 230 n. I C.P.) e l"interdizione dai pubblici uffici, perpetua per il Greco (artt. 29, 315 cpv., in relazione al cpv. dell'art. 314 C.P.) e tempora:1ea, che il Tribunale fissa per la durala di anni 5, per il Reda (art. 98 C.P.). Entrambi rn solido hanno l obbligo del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (artt. 488. 274 C.P.P.). Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 17.10.1942 n. 1156 tre anni della reclusione e l'intera multa inflitta al Greco vanno condonati alle condizioni dell'art. 6 dello stesso R.D. P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 110, 8 1,315.29, 98. 225 . 229 C.P.; 9 R.D.L. 11.6.1942 n. 584; 2 R.D. 17.10. 1942 n. 1156; 274,488 C.P.P. DICHIARA Reda Francesco e Greco Mario responsabili del reato continuato rubricato, escluso per il Greco l'aggravante di cui all'art. 9 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, con la diminuente di cui all 'art. 98 C.P. per il Reda, e li condanna ciascuno ad anni dieci di reclusione e a lire diecimila di multa, con la conseguente interdizione dai pubblici uffici. perperua per il Greco e per anni cinque per il Reda, nonché in solido al pagamento delle spese processuali e ciascu no al pagamento delle spese di propria custodia ~revemiva; ordina che siano souoposti alla libertà vigi lata; dichiara condizionalmente condonali anm tre della reclusione e l'intera mul ta inllitta al Greco.


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Roma, 12. l 1.1 942-Anno XXI. Seguono le firme ·del Presidente e dei Gi udici. NOTIZIE DESUNTE DAl FASCICOLI DI ESECUZIONE . Reda: detenrno dal 7.8.1942 il 22. I 2. 1943 evade dalla Casa Penale di Viterbo. 1ì-atto nuovamente 1.n a~-res~o 11 I 3.5 .1945 viene tradotto nelle Carceri G iudi ziarie di Cosenza. Il Tribunale Mil itare Tern tonale dr Ro ma dichiara , co n Ordinanza de l 20.3. 1946, condjzionalmcnte condona ti 3 anni di ~eclus1one e lire 3.000 di m ulta in applicazione de i provvedime nti di c leme nza emessi con il R.D. ?.-4. _19~4 n. 96. Con successiva O rdi nanz a e messa il I 8.1. 1947 il predetto T ribun ale M ili ta re l_ernton? le d 1 ~oma di chi ara condonata un altro anno di reclusione e lire 1.000 di multa in applicazione dei benetic.1 concessi con il D. P. 22.6. 1946 n. 4. Il 29. 12. 1949 Reda Francesco termina cli espiare la pe na inflitta dal T.S.D.S . con sentenza de l 12. I I. J 942, ma non viene scarcerato perché deve espiare le co ndanne i nfl ittc"li da l Pretore cl i Cosen_za con sentcnz~ _cle l IOe 24 lug lio J 945 perché ritenuto col pevole de l reato di truffa; terminerà cli espiare le pene mt!Jtte dal Pretore di Cosenza il 29.10.195 1. Il reato per il qua le Reda Francesco ~enne _con~annalO dal T.S.D.S~ con se nten z.i del 12. I l.1 942 viene dichiarato estin to per l'am nistia concess~ con 11 D.P. 29. I 2. I 9:i3 n. 922 dal Tnbunale Militare Terri toriale di Roma con Ordinanza e messa il 9. IO. J965. Greco: deten uto dall '8.8. I942 evade da lla Casa Penale cli Paliano-Colleferro il 23. 10. I 943 a ~egu1to cli un coll_eui~'o an11~utiname n,co_ dei detenuti. Ca1turato dai tedesc hi fu tradotto in un campo di conc~nuarne nto 111 Germ~nta e ri entro 1n Italia nel nove mbre del 1945. 11 20.3. 1950 G reco Mario si «cosutu1 scc al Carcere Gmd iziario di Cosenza dichiarando di essere stato condannato dal T.S .D.S. c_~ n sen tenza del_ I2.1 1. 1942>>. La Corte cli Appello di Catanzaro rigetta, con Ordinanza del 5.6. I 950. I istanza d1 rcv1s1one speciale della sentenza e messa dal T.S.D.S.; istanza inollrnta per le disposizio ni contenute nel D.L.L. 5.J 0.1944 n. 316. 11 Tribunak M i~itare Territori ale di Roma dic hi ara, con Ordinanza ciel 2.8 .1 950, co ndon ato un anno d1 reclusione lll applicazione de i provved imenti di clemenza emessi con il D.P. 23. 12.1949 n. 930. _con Decreto di Grazia del I 6:6. _I951 viene concesso il condono condizionale della residua pena da es~rnre \ pertan to , Greco ~ano vie ne sca1:cerato da lle Ca rceri Giudi,,iari e cl i Cosenza i 1 26.6. 195 I. Riab1 lJtato con se ntenza emessa dalla Corte cli Appel lo dt Roma il 21. 7. l 966. NOTA: Insie me con i suddetti imputati vennero sottoposti a procedimento pe na le perché incorsi nel reato.eh Clll ag i~ artt. _8 1. I_lO. 648 C.P. per avere dal gennaio all' agosto J 942, in Cosenza, acquistato ed oc~_ultato, a Ime d1 pro htto: il c?rHe.nuto cli pacchi postali oggetti di malversazioni compiute da Reda F1 ,rncesco e Greco M an o: S iciliano Rosa, na ta a R io de J aneiro r 1.9.1889. dete nu ta 1942: Perrn nc Ant?n io, nato a Torano Castello (Cosenza) il 20.2. J 923, deten uto dal 7.8.1942: D1 Prn? :-rnno, nato a Ruttg liano (Bari) il 3.4.1894. venditore ambul ante, detenuto daJ 25.9.1942. Il 1.S.D.S. su richiesta inol trata dal Pubblico M inis tero. dichiara. coo sentenza n. 782/bi s del 9 . l I_. 1942 , di, n_o n dovers i procedere nei confronti di Sic ii iano Rosa, Perrone Anto n i.o e Di Pi no Savrno perche 11_rearo loro addebitato è eia dic hiararsi estinto per l'am nistia concessa con i l R.D. 17.J 0.1942 n. l I ::>6 e ordma la scarcerazione de i suddetti imputati.

d,'.11'~.8.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.l).S. PER T DELr n 1 COMUN I

TRIBUNALE SPECJALE PEK LA DfFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 790

Reg. Gen. n. 1578/1942

U Tribunale Speciale per la Difesa de llo S tato composto da: Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S. N. Giudice Relatore: Presti Giovann i - Procuratore Militare de l Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Gangemi Giova nni . Cisotti Carlo, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciar.o la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a cari co di: Sputore Umberto, nato il 13. J I .1 914 a Roma, agen te diunùsta postale. Dete n.uto dal 2.8. 1942 IMP UTATO a) de l delitto d i cui ag li artt 8 1, 3 15 C.P.; 9 del R.D.L. I 1.6. 1942 n. 584 per essersi appropriato. quale agente diurnista addetto all 'ufficio postale arrivi e distribuzione della Stazio ne Fe1Toviaria di Roma Termini, in diverse riprese del contenuto dei campioni postali. corrispondenze consistenti in denaro, sigarette e carte annonarie dirette in parte a mi lit.a ri e da questi spediti, dei quali aveva il possesso per ragioni de l suo ufficio; b) del reato d i cui agli arti. X I, 616, 619 C.P.; 9 de l R.D.L. I 1.6. 1942 n. 584, per avere. nel la stessa qualità ed in d iverse, riprese, sottratto e distrutto numerosa corri spondenza d irei.la anche a mil.irnri e da costoro spedi ta: c) del reato di cui ag li artt. 81 C.P.; 3 del la Legge 8.7.1941 n. 645, per aver sOllraHo al normale consumo generi annonari vari, in quantità imprecisata, mediante l'uso delle carte annonarie sottratte dalle corrispondenze. Accusati in Roma il 4 .9.1942. In esi to al pubblico di battimento, senti ti il P.M. nella sua requisitoria e l' imputato. che, col suo difensore. ha per ultimo uvu to la parola. osserva. IN rATTO ED IN DIRITTO A seguito d ' istruzione a rito sommario. con atto di accusa de l P.M. in data 26 ottobre u. s. il prevenuto fo rinviato a g iudizio per rispondere dei folti de littuosi sopra, in epigrafe, e nunciati. All'odierno dibattimento, per la confessione dell'imputato e per le prove testimoniali. è risultato quanto segue. Da più te mpo ragente diurnisLa Sputore Umberto, addetto in Roma all'Ufficio Postale arri vi e destinazioni de lla Stazione cli Termin i, dava adi to a sos petti circa la sua correttezza. Sottoposto ne ll" agosto u.s. a sorveglia nza, veniva sorpreso mentre aspo rta va dal l"ufficio numerosa corrispondenza. In seguito a contestazione, cd in seguito a perqui sizione dom iciliare lo stesso Sputore confessò c he altre due volte aveva mano messo campioni e corrispondenza poslali. appropriandosi de l contenuto. consistente in danaro, sigarette e carte annonarie. Nella con·ispondenza seq uestratagli durante la perquisizione. vennero rin venute num erose lettere dirette a mili tari e prove nienti dag li stessi, ed è da ri tenere, 11 0 11 avendo lo Sputore sapu to dare a tale riguardo precise spiegazioni, che anche le precede nti manomissioni e sottrazi oni rigu ardavano in gran pane corrispondenze e. campioni di provenienza e destinazione mi litare. Lo stesso Sputorc ha co nfessato anche in udienza che le lette re veni vano eia lui stesso d istru tte, in minutiss imi pezzi, dopo presa visione de l conten uto. Le carte annonari e venivano da lui adibi te per p re lievo d i generi commes tibi li. L' attività delittuosa dello S putorc si concreta sul la trip lice imputazione specificata in epigrafe. La malversazione continuata e merge dalla materialità delle sottraz ioni confessate e dal la sua qualità di incaricato ciel pubblico servizio de lle poste ; la manomissione e distribuzione di co rri spondenza ris ulta dal le stesse dichi arazioni dell' imputa to, che rid uceva in minutissimi pezzi le lettere aperte, dalle quali aveva av ulO cura di asportare gli eventuali valori ed oggeui: ambed ue i reati sono aggravati per la di sposizione con ten uta ne ll'a rt. 9 del R.D.L. 11.6.1942 11 . 584. in qu an to c he è c hiaro c he lo Sputore, addosso al quale vennero seq uestra te le lettere anche per militari, ol tre ad avere co mpiuto tutto quanto era possibile per appropriarsi ciel co ntenu to cli tali lettere, le volte precedenti aveva in pieno consumato il reato senza preoccuparsi della origine e della destinazione delle coITispondenzc.


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TRIBLJNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL 'f.S.D.S . PER I Dl.iLrnl COMLJNI

Sussistono inoltre la sourazione continuata di generi annonari al normale consumo. io quanto che con le 9. schede. souratte . dalle corrispondenze, lo Sputore ebbe a procurarsi illeo o ittirnamente ooeneri tesserati e contmgentat1. Pertanto, i fatti predetti rivestono gli estremi 0oiuridici dei reati rubricati e lo Sputore è da dichiararsi di essi responsabili. . Com~nisurando la pena al fatto reputa equo doverlo condannare in concreto a complessivi anni 12 di reclus1ooe e L 5.000 di multa, risultanti dal cumulo di an ni 9 e mesi 3 di reclusione e di L. 3.500 di multa per il_reato cominuato di cui alla lettera a) della rubrica, di anni I e mesi 9 di recl usione e per quello d, cui alla !ettera .b) ed, I anno di reclusione e L. 1.500 di multa per quello di cui alla lettera c). Ne cooseguon~.J mtcrd1Z1one perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.), la libertà vigi lata (art. 230 n. I C.P.), nonche 11 pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (artt. 274, 488 C.P.P.J. P.Q.M. Letti ed applicati gli artl. 81, 3 I 5, 616, 6 J9, 73, 29, 230 n. I C.P.: 9 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; 3 Legge 8.7.1941 n. 645; 274. 488 C.P.P. DICHIARA Sp_more Umberto responsabile dei reati rubricati e, cumulate le pene, lo condanna ad anrti 12 di reclusione e a~· 5.000 di multa con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà v1g1 lata, nonche al pagamento ciel ie spese processuali e di custodia preventiva. Roma, 14.11.1942 . Anno XXI. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE fl Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 14.1. 1946, condizionaimente condonmi 3. anni cli recl usione e lire 3.000 dì multa in applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con Il R.D. 5.4.1944 n. 96. Con successiva Ordina11Za emessa il J 8.1 1. 1946 il Tribunale Mi li tare Territoriale ~i Roma dichiara condonato, secondo quanto previsto dal D.P. 22.6.l 946 n. 4. un anno di reclus10ne e hre 1.000 di multa. . In sede cli giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. J0.1944 n. 316) la Corte di Appello di Roma dich!ara, con sentenza del 1. J2. l 947 Sputore Umberto colpevole dei reati addebitatigli e con la concessione delle attenuanti generiche lo condanna alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e Jire 3.000 di multa. P~iché 4 aunj erano stati condonati Sputore Umberto. detenuto dal 2 .9.1 942, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 4. J 2. I 947 .

Reg. Gen. n. 1457/1942

SENTENZA N. 791

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: G1iffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procmatore Militare del Re Irnp. Giudici ~onsoh Generali M. V.S.N. : Gangemi Giovanni, Cisotti Carlo. Colizza Ugo. Gwd,c, Consoli M. V.S.N. : Bergamaschi Carlo, Rosa-Uliana Riccardo.

ha pronu nciato la segueme: SENTENZA nel procedimento penale a carico cli: Rao Rosa, nata il 26.5. J908 a Termini Jmerese (Palermo), impiegai.a. Detenuta dal 29.8. J942 Germanà Vittoria, nata il 13.5. 1884 a Tortorici (Messina), esercente. Detenu ta dal 29.8. J942

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Petta Adriana. nata il. 10.5.1920 a Termini Imeresc (Palermo), impiegata. Detenuta dal 29.8.1 942 Spern Vincenzo. nato il 3.12.1903 in Vallo della Lucania (Salerno), ispettore comunale. Detenuto dal 29.8.1942 Ferrara Giuseppe, nato J' 11.9. l 911 a Termini Imerese (Palermo), esercente di forno elettrico, latitante. IMPUTATI

Rao Rosa e Petra Adriana: a) del reato di cui agli artt. 81,110,31 4 C.P.; 4 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per essersi appropriate. in concorso fra loro, in diverse ,i prese, fino all 'agosto l 942 di numerosi buoni di prelevamento di farina e pasta, e di tessere di pane e cli generi di versi, appartenenti all 'ufficio alimentazione del Comune di Terntini Jrnerese, dei quali erano in possesso quali addetti agli uffici annonari del suddetto Comune; b) del reato di cui agli artt. 81, 11 OC.P. : 3 della Legge 8.7.1941 n. 645: 5 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per avere sottratto al normale consumo, nella suddetta qualità e con abuso della qualità medesima nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, i generi derivan ti dei buoni e delle tessere suddette. Germanà Vitt01ia e Ferrara Giuseppe: a) del reato di cui agli ai1t. 8 1,648 C.P.; 8 del R.D.L. I 1.6.1 942 n. 584, per avere in diverse riprese e fino ali' agosto 1942, acquistato a scopo d.i profil10 i buoni e le tessere sottratte da Rao Rosa e Petta Adriana; b) del reato di cui gli artt. 81 C.P.; 3 della Legge 8.7.1941 n. 645 per avere sottratto al normale consumo, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, i generi derivanti da!Je Lessere e dai buoni ricettati ; c) del reato di cui agli artt. 81 C.P.; 9 della Legge 8.7.194 1 n. 645, per avere venduto. in diverse riprese e fino all'agosw 1942 , pane e farina a prezzo fortemente maggiorato. La Germanà Vittoria, inoltre: del reato di cui agli artt. 81 C.P.; 12 della Legge 8.7. I 94 I n. 645, per avere, contrariamente alle norme regolamentari~ tagliato in anticipo da varie tessere i tagliandi di pane e pasta senza consegnare i generi relativi agli interessati. Spera Vincenzo: del reato di cui agli artt. 323 C.P.; 4 del R.D.L. I I .6. 1942 n. 584 per avere. verso la metà di agosto 1942, in Termini Imerese, abusando dei suoi poteri di Ispettore comunale della produzione agraria nel mulino di Scarson.e Domenico, allo scopo di procurare un vantaggio a Rao Rosa, autotizzava costei alla macinazione illegittima di 40 kg. di fru mcnLo. ln esito al pub bli.co dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati presenti, che. coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola. osserva. lN FAITO ED IN DIRITTO A seguito di istruzione a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. in data 29 ottobre u.s., i rubricati furono ri nviati a giudizio per rispondere dei fatti deliuuosi, sopra, in epigrafe, enunciati. All'odierno dibattimento (constatata l'assem:a dell ' imputato Ferrarra Giuseppe, tuttora latitante, e ritenuto opportu no nei suoi riguardi di dover ordinare lo stralcio degli alti e la iimessione di essi al Magistrato ordinruio competente, ve nendo a cessare, col giudizio degli al tri imputati, la connessione per persona che determinava la competenza di questo Tribunale anc he per il Ferrara) per le dicltiarazioni degli imputati presenti e per le prove testimoniali e documentali è stato accertato guanto segue. Dai CC.RR. di Terntini Tmerese, a seguito di vociferazioni circa I" andamento cieli' ufficio comunale di alimen1.azione di quella sede, era stato accertato che Rao Rosa, impiegata presso quell'ufficio riceveva neu· abitazione piccoli quantitativi di grano che poi portava a sfarinru·e. A mezzo del carabiniere Antonini, che all'uopo aveva preso alloggio nello stesso stabile della Rao, si scoprì che la Rao teneva rapporti con la rubricata Germanà Vittoria, con la guale scambiava da naro e buoni di prelevamento di generi an nonari. Allo stesso carabiniere la Rao consegnò due buoni di farina, 111a successivamente i dne buoni furo no restituiti a costei, a sua richiesta, previo pagamento di L. 115.20. Altro buono per gene1i di minestra per il mese di luglio, la Rao consegnò al i' Antonini. Poiché si nutrivano sospetti anche sulr altra impiegata Petta Ad riana, il Comando dei Cru·abinieri provocò una ispezione amministrativa e, contemporaneamente, operò una perquisizione in casa della Rao, durame la quale ven nero riven ute, oltre ai vari quantitativi di farina, pasta e zucchero, tre carte individuali per pane e generi da minestra, 19 tessere per generi diversi, due tessere per prelevamento


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TERZA PARTI; : SENTENZF. PROKUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DELITTI COM UN I

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO !>'T,\TO

di zucchero. grassi e sapone e carte individuali per prelevamento di tessuti. Tuui tali documenti intcsrati a persone varie. Vennero inoltre rinvenute. insieme a due concessioni speciali per ammalati. 2.740 tagliandi giornalieri per il prelevamento del pane. 300 per generi da minestra, 233 per 7,ucchero. 377 per olio. 63 per sapone, 154 pumi <li carta per abbigliamento. La perquisizione in casa della Pena diede esito negativo. L'ispezione amministrativa mise in evidenza il disordine che presso quel Comune esisteva per quel che rifleue l" annona. cosa che in udienza ha ribadito il teste Porcelli. La Rao ha ammesso, anc he in udie nza. che da tre mesi. in concorso con Petta Adriana, sou.raev.i taglìandi di carte annon,u-ie rilasciali a militari in licenw e che rendeva ciò che socu-aeva all'esercente Gcrmanà Vittoria. previo pagamento per ogni kg. di farina o di pasrn. in buoni della somma di L. 5,30. Ha ammesso anche che ebbe a cedere all'esercente Femira Giuseppe 56 tagliandi, per kg. -I di farina ciascuno, e che in corrispondem:a prelevava 300 gr. cl i pane tulle le volte che ne c1veva bisogno. Circa la farina di grano rin ve nuta in casa sua (kg. 58.500 in lutto). ha spiegato che wle genere aveva ricavato dalla sfarinarura di grano. dietro aucorizzaz.ione di Spera Vincenzo. Ispe11orc adde110 alla sorveglianza del molino di t..1le Scarsone. La Peua ha amnu'!sso che i buoni e i tagliundi. che lei aveva riposto in un casseuo dell'ullicio annonario. vennero prelevati dalla Rao. che la compensò conL. 50. Nell'esercizio della Gennanà furono trovati kg. 98 di pasta in più di quelli a,·uti in assegmuione. kg. 80 di farina miscelata. oltre a kg. IOdi grano e 19 di pane in forme da kg. 1.500. La Germanà Ila am messo che la Rao. di cui conosceva le mansioni. la forni va di tagli.indi. in corrispetti vo dei quali somministrav:1 del danaro. Si è accertato che vendeva pane senza i prescritti buoni a L. 22 al kg.; che staccò in anticipo i tagliar1di di 15 tessere intestate a clienti vari senza conispondere gene1i annonari. In ordine allo Spera Vincenzo. nonostante le sue negative. si è accertato che presenLandosi nell 'ufficio annonario per 1ichiedere una tessera. essendo presente la Rao. rilasci1'.1 arbitrariamente a coslei un buono per sfm'intu-e kg. 40 cli grano presso iI mulino di Scorsone (vedi "Nota") nel quale esercitava funzioni ispeuive. Dal complesso delle 1isultanze dibattimentali. si può con 1r,mquilla coscienza ,Jffermare che la Pe1w deve essere dichiaraw responsabi le soltanto dello ascriuole concorso in peculato. essendo estranea al reato annonario di cui alla lellera b) ciella sua personale rub1ica. Peraltro, la sua panecipazionc al fatto ru minima e il danno cagionato di speciale tenuità, sicché il Collegio ritiene di dovere applicare nei suoi riguardi le diminuenti di cui agli ant. 114. 62 n. 4 C.P. Nei fatti. invece, commessi dagli alui giudicanti. il Collegio ravvisa gli estremi giuridici di tutti i reati a ciascuno di essi ascritti in rub rica. Commisurando le pene al l'ateo di ciascuno e al pregiudizio recato alla discipl ina dei consumi. 1amo necessaria nel tempo che la Nazione attraversa. reputa equo dover condannare in concreto: Rao a complessivi anni 10 e mesi I <li reclusione e L. 10.000 di multa. cumulo di anni 6 e giorni 15 di reclu~ione e L. 4.000 di mul ta per il reato a lei addebitato allu lettera a) della sua rn brica, e anni 4 e giorni 15 cli reclu~ione e L. 6.000 di mulca per il reato di cui alla lellera b) della stessa rubrica: ne consegue la libenit vigilata (art. 230 n. I C.P.): Germanà a complessivi anni 8 di reclusione. L. 8.000 di multa e L. l .000 di ammenda, risultami dal cumulo di anni l cli reclusione e I .. 2.000 di multa per iI remo cli cui alla lettera a) della sua rubrica. di anni 5 cli reclusione e L. 2.000 di mulw per il reato di cui alla lettera b), di anni 2 <li reclusione e L. 4.000 di multa per il reato di cui alla lettera e) e di L. 1.000 di ammenda per la comravvenzione a lei sola rubricata. Per la Germanà e anche per la Rao consegue l'imerdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.); Petta ad anni 2 e mesi 9 di reclusione e L. 2.000 <.li mu lta per l'unico reato cli cui è da dic hianu·si responsabile (lettera a) della sua rubrica ( 114. 62 n. 4 C.P.), con conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 (art. 314 cpv. C.P.): Spera ad I anno di reclusione per runico reato a lui rubricato. Tutti i condannaci hanno l'obbligo solidale del pagamento delle speNc processuali e ciascuno ha quello personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (488,274 C.P.P.).

P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 8 1. 11O. 3 14. 648, 323, I 14, 62 n. 4. 29. 230 n. I. 73 C.P.: 4. 5. 8 RD. Legge 11.6.1942 n. 58-1: 3. 9. 12 Legge 8.7.1941 n. 645: 479. 274,488 C.P.P. DICHIARA Rao Rosa, Germana Vittoria e Spera Vincenzo responsabi li òel reato ad essi rubricati e Pett.i

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Adriana soltanto cieli' ascritto le peculato aggravaw. co.n la dimin_uent~ di cui.agli artl. 11-t 62 ~- -I C.P: er la Pena e cumulate le pene condanna Rao ad an111 10 e mesi I d1 reclusione e L. I0.000 d1 mulra, bermanà ~iu~ria ad an ni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa e a L 1.000 <li amme~da. ~o~ I~ conse-. uenze dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per queste ulume due e delln hb~rtà v1.g1_lma pe~ Rao: Pelta ad anni 2 e mesi 9 di reclusione e a L. 2.000 di multa con la ~onse~uente mterd1.c.1one dai a bblici uffici per la durala di anni 5; Spera ad anni I di reclusione: tu1 ti m sohdo_al pagamento d~lle ~~ese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di prop_ria cust~<lia preven_r1 va: Ordina lo sualcio degli atti relativi a focrrara Giul>cppe e la rimessione di essi al Mag1mato Orclmano Competente. Roma. 14.11.1942 - Anno X.Xl. Seo-uono le firme del Presidenlc e <lei Giudici. . . NOTA: Nei confronti cli Scorsone Domenico. nato il 5. i.1898 a Trahia (Palermo} denun wno dalla Compagnia dei Carabinieri di Termini Imerese (Palermo) ~on rapporto n. 39/199 del 7_.9. 1_~4! la Procura del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stam non nscomrò nel rapporto elementi i,ul I1c1enti ed idonei per sottoporre Scorsone Domenico a procedimento penale.

f.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCLCOLI DI ESECUZLONE Rao Rosa: detenuta dal 29.8.1942 venne scarcerata dal Carcere Giudiziario di Termini lmerese (Palermo) il 30.7. 1943 a seguito di ordine e.messo eia un Comando Militare All~mo. ·. . . . . . GermanÌI Vittoria: detenuta dal 29.8.1942 venne scarcerata dal Carcere G1ud1Z1ano d1 M1sttetta M · ) ·1 ~o 7 J943 a seouiLO di ordine eme5SO dal <(Governo Militare Alleato». fl 12.3.19-15 venne (1 essma 1 ., . . e d . . (P no) Con tratta in arresto dal Commissariato di Pubblica Sicurc:ua i Tcrm1111 1mercse . aI eri. . . . . Ordinanza e messa il 2 1.5. 1945 il Tribunale Militare Terri1oriale cli Roma applicava «1 benef1c1 p1cv1. · d I R D 5 4 1944 11 96 e. pertanto. Germanà Vit1oria avrebbe dovuta essere scarcerata il ~11 a · ··· · · · · T'O - 1945• 1.4.1947». La Gemianà. invece. venne scarcerarn dal Carcere Giudiziario di Tenn1111 !merese 1 - .::i. per concessione del benclicio della Jibenà provvisoria con~es~o dulia P~oc~rra_~cnc~le _d~Jl;i ~o~e. d1 /\ppelJo di Palermo a seguito cli istanza inoltrata. da Ge1111a~u V1rtona 1~er_1l g1udJ2.10, eh 1ev1s1onc;pcc1c1le previsto dal D.L.L. 5.10.1944 n. 3 l6. L.1Corte d1 Appell~ d_1 Pale~·mo ?1ch1~a. co'.1 :.~n.cen:a dd 1_-:6. 1947 di non doversi procedere nei confronti di Gemi.111à Vinona 111 ordrne a1 rcau menzionali_ n~, capi _di imputazione b), c) ed) perché estinti per amnistia e la dichiara colpevole solamente del .•~eato .'.h ncettaz1one Oenera a) e la condanna alla pena di 6 mesi di recl usione e 1.000 lire di multa: pena g,ia c_sp1~t~. . . . Pena Adriana: deten uta dal 29.8.1942 venne scarcerata dal Carcere G1ucl1z1ano d1 Roma il 23.9.1943 per Grazia concessa dall'Ufficio VI del Ministero di Grazia e Giusti;,ia. . . Spera Vincenzo: deten uto dal 29.8.1 942, venne sca rcerato. per espiata pena. dal Ca1ce1c GiudiziariocliRoma iJ 29.8.1943. . . . . .. nTribunale Militare Territoriale cli Roma. in applicazione de, provve<l1men11 d1 clemenza e rnes~1 con il D.P. 22.6.1946 n. 4 e il D.P. 19.12.1953 n. 922. dichiara, con Ordinanz~ emessa 11 12. I_0.1960. 10 1 estinti per am nistia i reati addebitati a Gern,_an1t_Vinoria e Spera ~inc~~z~ ed 11 .~eat~ a'.rnona1: : ~d~: bitato a Rao Rosa e condonata 1· intera pena in rima a Petla Ad nan,1 pe1 11conco1so.ncl 1eato d1 pecul,1 to e 5 anni della pena inflitta per il concorso nel reato tl_i pecula~o a Rao Rosa ed _111ter~me~Lc condonate le pene pecuniarie inflitte a Rao Rosa e a Pena Adnana per 11 concorso nel reato d1 pc1:ulato.


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gcn. n. 1297/1942

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TERZI\ PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DEUTTf COMUNI

SENTENZA N. 818

fl Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da: Presiden1e: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della l'v1.V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mi litare del Re Jmp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio, Vedani Mario, Bergamaschi Càrlo, Calia Michele. Rossi Umberto. · ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Galano Carlo, nato il 4.11.1887 a Salerno, esercente. Detenuto dal 5. J0.1942 IMPUTATO del delitto di cui all'art. I Legge 8.7. 1904 l 11. 645, per avere in Salerno, nei mesi di maggio. giug'.10. Juglto 1942. sottratto al normale consumo quintali 208.92 di pane, al fine di cagionarne Ja défic1enza e l'aumento di prezzo di mercato. . ln esito al pubblico dibattimento, sentiti iJ P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ba per ultimo avuto Ja parola, osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO A seguito d'istruzio ne a rito sommario, l'imputato, con atto d'accusa del P.M. in data 27 ottobre u.s_., fu 1inviato a giudizio per rispondere del fatto delittuoso sopra, in.epigrafe. enunciato. All'odierna udienza, per la dichiarazione dell' imputato e per le prove testimonaili e documentali è stato accertato quanto segue. TJ 7 agosto u.s. funziona,i dell'Ufficio provinciale dell'alimentazione di Salerno. nel procedere al contegg10 dei buoni del pane relativi al mese di maggio 1942 versati dal rubricato Galano, esercente una panetteria in quella città, constatarono che il loro numero era inferiore a quel lo che Jo stesso Galano aveva i nclicato nella distinta di versamento. Infatti i buon.i per razioni normali da gr. J 50 erano 32.589 e non 70.040, quanti ne risultavano dalla distinta, e quelli per razioni supplementari di gr. 250 erano 7.810 contro gli I l.000 den unciati in distinta. Ne 1isultava che il Galano era ri uscito con quel raggiro a prelevare per q uel solo mese q.li 63,94 di pane in più di quelli che gli occorrevano per la normale d1stnbuz1one m prenotati. Da analoghe verifiche praticate per il mese di giugno e luglio risultaro no altre rilevanti differenze fra_ il numer_o reale dei. buoni versali e quello denu nciato, così da determinare r indebito prelievo di q.l, 63,90 d1 pane per il giugno e di q.li 8. 108 per il luglio. fn totale, quindi il Galano ottenne q.l i 208.92,85 di pane che non gli spettavano nei tre mesi cui si Umitò il conrrollo, ed in consenuenza immise quei rilevanti quantitativi di una così preziosa merce in un mercato alterato ed illecto sottrae ndolo al normale consumo. Negli interrogatori resi. ed anche in quello di oggi in udienza, egli attribu isce le enormi differenze im~:~n~i accennate a disordini amministrativi determinali dal fallo che la gestione della panetteria di cui e tLtolare sarebbe stara ten uta non da lui ma dai suoi vecchi genitori inesperti o che si sarebbero verificati dei furti di_buoni di prelevament0. Ma codeste circostanze si sarebbero dovute ripercuotere m suo danno esclusivo se egli avesse proceduto ad una fede le elencazione dei buoni effettivamente e_sistenti al momento del versamento nelle distinte che compilava. Ed invece l'inganno escogitato nleva la dolosa preord inazione del fine ch'egli si riprometteva (e che riuscì a raggiungere) di ouencre giornalmente numerose razioni di più per le sue speculazioni clandestine fino a ragoiunoere Ja ragO guardevole cifra su precisata di q.li 208.92. , .e ~ D'altro canto la ripetizione dello stesso inganno per più mesi consecutivi rivela un sistema. tanto che indubb_iamente simili magagne sarebbero venute a !~ce con opponune ve1if'iche anche per i mesi antecedenti , facendo ancora più salire la cifra dei quin tali di pane sottratti, se i buoni relativi non fossero sLati già distrutti, come ha riferito il teste Buonavolontà. Costui, che è proprio il funzionario che procedette ai controlli di cui sopra è ce11110, ha depos to anche che il Galano completava l'inganno

introducendo oei pacchi che esibiva, accanto ai tagliandi veri e propri, pezzettini di carta. ritagliati dal margine delle tessere su llo stesso model lo e destinati solo a far volume. Pertanto ogni discolpa del Galano sulla base di una inesistente buona fede non è attendibile. Nel fatto come dianzi accertato, i.I Tribunale ravvisa gli estremi del l'art. 3, 1° cpv. della rubricata Legge annonaria anziché quelli del contestato art. 1 perché non sono emerse prove che il Galano abbia con la sua azione delittuosa voluto cagionare la deficienza e l'aumento di prezzo sul mercato del pane souratto al normale consumo, ed in tal senso ritiene debbasi modificare l'accusa. Commisurando la pena al fatto e al turbamento prodotto alla disciplina del consumo, specialmente in questo particolare delicato momento della nostra Nazione, reputa equo dover condannare il Galano ad anni 8 di reclusione e a L. 20.000 di multa. con interdizione perpetua dai pubblici uffici (art 29 C.P.), nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (274, 488 C.P.P.). P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 3, 1° cpv. Legge 8.7 .1941 n. 645; 29 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICH IARA Galano Carlo responsabile del reato di cui all'art. 3, l O epv. della rubiicata Legge annonaria, così modificata l'accusa, e lo condanna ad anni 8 di reclusione e a L. 20.000 di multa. con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al pagamento delle spese di processo e di custodia _preventiva. Roma, 20. I I. 1942 - Anno XXI. Seguono le lìrme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Df ESECUZIONE Galasso, detenuto dal 5.10.1 942, evade dagli Stabilimenti Carcerari di Avellino il 14.9.1943. Muore a Salerno il 30.10.1943. 11 Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 13.6.1 961, estinta la pena inflitta dal T.S.D.S con sentenza del 20. 11 . 1942, per mone del reo.

Reg. Gcn. n. 1516/1942

SENTENZA N. 819

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procurat0 re M ilitare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Rossi Umbe1to. Suppiej Giorgio. Vedani Mario. Bergamaschi Carlo, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procedimento penale ,1 carico di: Bergamini Bru no, nato il 5 .9 .1 9 16 a Felonica Po (Mantova), impiegato. Detenuto dal 16.6.1942 Barabani Pierino. nato il 23.4.1910 a Ferrara. impiegaLO. Detenuto dal 12.6. 1942 IMPUTATI Il p1i mo: a) del deliuo di cui agli artt. 81 cpv., 317 C.P. e 4 R.D.L. l l .6.1942 n. 584 per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso. abusato della sua qualità di impiegato presso il Comune di Ferrara, addetto au·ufficio annonruio, per indurre Gambeiini Adelmo. Al.berti Giovanni , Paleoni


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TR03UNALE SPECIALE PER LA DTFESA DELLO STATO

TERZA PAKTE: SENTENZE PRONUNZIA r E Di\L ,T.S.D.S. PER I DELrlT I COMUN I

Corrado e Rossi Martino a promettere o dare delle somme di denaro. facendo loro credere che avrebbe annulhno inesistenti verbali di contravvenzione: b) del delitto di cui agli m·tt. 8 l cpv., 476, 6 111. 2 C.P.; per avere, al fine di commettere il delitto di cui al precedente capo d · imputazione formato falsi verbali di contravvenzione. Il secondo: . di concorso nei delitti come sopra asc ritti al Bergamin i (artt. l 10, 8 I.. 3 17, 476 e 61 n. 2 C.P.: 4 R.D.L. I 1.6. 1942 n. 584). In Ferrara il [2.6.1942 ed anteriormente. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requis itoria e gli imputati, che. coi rispettivi difensori. han no per ul timi la parola, osserva.

3 di reclusione e a L. 3.000 cli multa, con la seguente interdi zione perpetua dai pubblici uffici (an. 317 i11 relazio:ie al cpv. dell 'ru't. 3 14 C.P.), nonché iu solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento de lle spese di propria custodia preventi va (artt. 488, 274 C.P.P.). In applicazione dell'art. 2 del R.D. 17. I0.1 942 n. l 156. bisogna condomu-e anni 3 e l'intera multa della pena inflitta al Bergamini e le intera pena restrittiva e multa, inflitte al Barabmù, alle condiziotù cli cui all'art. 6 di detto R.D. Conseguentemente ordinare la scm·cerazione de.I Barabmù se non detenuto per altra causa.

IN FA no ED rN D1R1TT0 A seguito d' istruzione a rito sommario. Uergam ini Bruno e Barabani Pierini. con atto di accusa del P.M. in data 28 OLlObre u.s. furo no rinviat i a gi udizio per rispondere; dei falli de.liuuosi sopra, in c.:pigrafe, enunciati. All'odierno dibauimcnlO, per le dichiarazioni degli irn putali e per le prove LCStimoniali, è stato accertalo quanto segue. Gamberi ni Adelmo nel giugno u.s. s'era recato 1.1 ll ' ufficio annonario del Cornune di Ferrara dietro invito ricevu to in precedenza e aveva app reso dall'impiegato Bergamini, addeuo a quell'ufficio, che esisteva a suo emico un verbale di cont ravven;:ione per la somma di L. 7 .846,35 per mancato con l'e rimento di grano all'ammasso. Coslui mostrando un pezzo di carta, che faceva intendere essere il verbale in parola. gli aveva mani festato che sarebbe stato arrestalo. anche se avesse avuto modo cli dimostrare la sua innocenza, ed avrebbe subito perciò gravi perdite, rna che egli aveva modo di meLter Lutto a tacere mediante compenso di L. 2.000. Questo sembrò esageraLO ed allora il Bergamini ridusse le proprie pretese sino a L. 500; senonché esso Gamberini essendo sprovvisto cli tale somma. aveva promesso di portargliela a ll 'indomani nel luogo indicato e cioè alla tralloria Modena: ma poi gli era sorto il du bbio che il Bergarnini aveva escogitato un trucco per spillargl i quattrini ed aveva preferito denunziare ogni cosa ai carabinieri di Pere tto. Costoro cons igliarono al Gamberini di recars i ali' appuntamento prendendo norn in precedenza dei contrassegni ciel biglier(o cli banca che avrebbe consegnato e c he poi essi avrebbero provved uto a sequestrare. Ed infatti ve rso le ore 14 del 12 gi ugno la consegna del denaro fu effettuata, ma per il pronto intervento dei militi in agguato il biglietto eia L. 500 fu ricuperato e resti n1ito al de nunziante. Pri111a che ciò avvenisse il Bergamini aveva telefonato, ad uno sconosciuto. che poi fu riscontrmo, nel rubricato Barabaiù, il quale era intervenuto con al tra cana che poteva ritenersi il verbale di cui sopra. ed aveva anche finto di convincersi delle buone ragioni che il malcapitato Garnberini adduceva a propria discolpa. L' istruttoria. che a!l'arresto e alla denu ncia dei due è seguita. e l'udienza di oggi hanno accertato che simi le giuoco il Bergamini aveva praticato con al tri, fra cui i nominati Alberti Giovanni. Paleoni Corrado, Rossi Martino. i quali erano stari con lo stesso sistema indotti a ve rsare somme variabili rra le 200 e le 750 lire. Ma, anche per testimonianza di costoro. non è risultato che a queste altre azioni de lilluose abbia partecipato il Bm·abarù o che di esse fosse a conoscenza. In sostanza, s ia pure in misura molto limitata, il Barabani concorse con Bergamini in una sola de lle azio ni delilluose di questi, pertanto, nei suoi riguardi bisogna escludere la circostanza della continuazione (ari. 8 1 C.P.) q uanto al reato di cui all.,1 lettera a) della rubrica, e, in considerazio ne della minima partecipazione al fatto, sembra giusto applicare nei suoi riguardi la di mi nue nte di cui all'art. J 14 C.P. Per entrambi, poi. bisogna escludere l'aggravante di cui all' art. 4 del R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584 perché. come in udie nza si è precisato, l'azione de li ttuosa ebbe termi ne I' 11 giugno u.s., il giorno prima, cioè, dell'ent.rata in vigore del R.D.L. l l.6. 1942 n. 584. Quanto al reato di cui alla lc.:tte ra b) della rubrica, le prove in udienza han no ùif'ellat.0. Infatti il teste Gamberini e gli altri testi dan neggiati hanno riferito che non un verbale di contrav venzione falsificato il Bergamini ebbe a mostrare, ma un pezzo di carta. che egli diceva essere il verbale, ma del quale in realtà, nessuno po1é osserva re qualsiasi requisito. Pertanto da questo reato i prevenuti vanno assolti per insufficienza di prove. In sostanza nel fallo accertalo il Col legio ravvisa gli e.stre mi del reato di cui all' art. 3 l 7 C.P., con la circostanza, per il solo Bergamini, della continuazione. Co mmisurando la pena al l'a lto e alla pericolosità degli imputali repma equo dover condannare iI Bergamini ad anni 8 di reclusione e a L. 6.000 di multa e il Barabani. applicato l'art. I I4 C.P., ad anni

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P.Q.M. Letti ed applicati gli artt. 110,3 17, 11 4, 8 1, 29 C.P.;479, 274, 485 C.P.P.: 2 R.D. 17.J 0.1942 n. 1156. DICHIARA Bergamini Bruno e Barabaoi Pierino responsabili del reato cli cui alla lettera a) della rub.1.ica esclusa J'aggravante del rubricato R.D.L e per il Barabani esclusa la continuazione e. con la diminuenre di cui all'art. 11 4 C.P., assolvendoli per insufficienza di prove del reato di cui alla lettera b) della rubrica. e con<,lanna Bergam.ini ad anni 8 di reclusione e a L. 6.000 ùi multa e Bru·abani ad anni 3 di reclusione e a L. 3.000 di multa, con la seguente interdizione perpet.ua dai pubblici u!l-ìci. nonché in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propr.ia custodia preventiva; dichima condizionalmente condonati per indulto an ni tre di reclusione e l'intera multa inniua al Be1gamini e la recl usione e la multa infl itta al Barabani del quale ordina .la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 20.1 1. 1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Baraba ni - cletenuLo dal [2.6.1942 - viene scarcerato il 20. 11. I 942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Bergamini, detenuto dal l 6.6.1942. v.icne scarcerato dalle Carceri Giudiziatie di Arezzo il 19.4.1 944 a seguito dei noti avvenime nti verificatisi dopo 1'8.9.1943 . li Tribunale Mili tare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12.5. J96 1, condonata la pena pecuniaria e la residua pena cletemiva in applicazione dei provvedimenti di clemenza ernessi con il D.P. del 19. 12. 1953 n. 922.

Reg. Gen. n. 919/1942

SENTENZA N. 820

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto eia: Presideme : Tringali Casanuova Anronio - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re l rnp. Giudice Console Generale M. VS.N.: Cisotti Carlo Giudici Cm isoli M. V.S.N. : Leonm-cli Nicola, Rosa-Uliana Ricc,u-clo, D' Alessmidro italo, Semaclini Tommaso. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA nel procediJllento penale a carico di: Severi Emi lio, nato il 6.4.1905 a Paggiovara (Modena), dottore in agraria. Direttore de lla Cantina Sociale. Detenuto dal 24.6. 1942 Ricci Alfiero, nal.O il 6.10.19 16 a S. Arcangelo di Ro mag na (Forlì ), age nte imposte consumo. Detenuto dal 25.7.1942 Daniele Vi ncenzo. nato il 23 .2. 1902 a Mola di Bari, impiegato. Detenuto dal 20.6.1 942 Airoldi Pietro, nato il 18.2. 1872 a Lecce, commerciante in vi ni. Detenuto dal 6. 10.1942


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T ERZA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S. PER I DELIHI COMUNI

T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Mrutina Angelo, nato il 20. I.1878 a Copertino (Lecce), possidente ag1i colo. Detenrno dal 4. 10.1942 Martinelli Giuseppe. nato il 12.2. I909 a Fiorano al Sergio (Bergamo), commerciante di vini. Detenuto dal 6.10.1942 Ruggieri Gi useppe, nato iJ 3.3. l 90 I a Bisceglie (Bari), commerciante di vi ni. Detenuro dal 4.10.1942 Ruggie1i Antonio, nato il 14. I1.1 893 a Bisceglie (Bari), commerciante di vini. Detenuto dal 5.10.1942 Legari Salvatore, nato il 2.2. I 899 a S. Pietro Vernotico (Brindisi), capo operaio presso lo Stabilimento vinicolo Ruggieri. Detenuto dal 4. lO. I942 Spaf,rnolo Luigi, nato il 3.11 .1898 a Canniano (Lecce), agente imposte di consumo. Detenmo dal 4. IO. I942 IMPUTATI I primi tre: del reato di cui agli artt. 1I OC.P. e 1 Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere, allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato, sottratto. in concorso fra loro. al consumo normale. viJ10. per quintali 8.641 Severi e Ricci e per qui ntali 292.55 Daniele: Airoldi e Manina: del reato di cui agli arn. I IO C.P. e I Legge 8.7.1941 n. 645 per avere, allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo del mercato, sottratto, in concorso fra loro, al consumo non11ale quintali 466.50 di vino; Martinelli Giuseppe: del reat0 di cui au·arl. I Legge 8.7. 1941 n. 645 per avere, allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato, sottratto al consumo normale quintali 745.95 di vino; Ruggieri Giuseppe, Ruggieri Antonio e Legari: del reaLO di cui agli artl. 110 C.P. e I Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere, allo scopo d.i cagionarne la deficienza e l' aumento del prezzo sul mercato, sotu'atto al consumo normale, in concorso fra loro. quintali l.l 15.45 di vino; Spagnolo: del reato di cui agli artl. 11OC.P. e I Legge 8.7.1941 n. 645 per avere allo scopo di cagionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato. SOllTaltO al consumo non11ale, in concorso coi predetti Airoldi, Mru·tina, Martinelli, Ruggieri Giuseppe, Ruggieri Antonio e Legari nonché con Severi Emilio quinlalj 4.744.12 di vino. OMISSIS

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110 C.P.; 3 p.p.. 12.Legge8.7.1 941 n. 645; 228. 229C.P.: 274. 488 C.P.P.

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informazioni date dal Direllore delle Carceri Giudiziarie di Roma concede, con Decreto del 27.8. L943, il beneficio della liberazione condizionale a Severi Emilio. Pertanto Severi, detenuto dal 24.6. 1942, viene scarcerato dalle Carcer.i Giudiziarie di Roma il 3 1.8.1943. Il Tribu nale Mi lita.re TcrriLOriale di Roma dichiara, con Ordinanza del 12. 1.1972, estinto per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 23.1 2.1949 n. 929, il reato per il quale Severi Emilio ven ne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 20.11.1 942. Severi Emi lio viene riabilitalo con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma ( Ia Sez. Pen.) il 18.5 .1972. Con Decreto di Grazia dell' 8.7. I 943 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare a Ricci Alfie ro. Pertan to Ricci Alfiero, deten uto dal 25.7. 1942. vie ne scarcerato dal Carcere Gi udiziario di Ro ma il 10.7. 1943. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza dell'S.4.1953, estinto per l'amnistia concessa con il D.P.R. del 23.12.1949 n. 929, il reaLO per il quale Ricci Alfiero venne condannato dal T.S.D.S. con sentenza del 20. J L.1942. Spagnolo Luigi, detenuto dal 4.10.1 942, viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 4.10.1 943.

Reg. Gen. n.1663/1942

SENTENZA N. 824

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Co11soli Generali M. V.S. N.: Gangemi Giovanni, Bergamaschi Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Fioretti Euge11io, Pe1illo Emilio, Vedani Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Valdiseri Dori de, nata il 5.4. l 9 l 9 a Granaglione (Bologna), casalinga, ricoverata nell'Ospedale Policlinico; Tamarr.i Caterina, nata il 13.6. 1882 a Granaglione (Bologna), casalinga. Detenuta dall'8. Il . I 942

D1CH1ARA

IMPUTATE

Severi. Ricci. Spagnolo colpevoli del reato previsto e punito dagli arll. 110 C.P. e 3 p.p. Legge 8.7.1 941 n. 645 e tutti gli altri responsabili del reato di cui agli artt. 12 stessa Legge - in tal senso modificando il capo di accusa - e condanna: Severi ad rurni 2 e L. I0.000 di multa; Spagnolo e Ricci ad anni I e L. 5.000 di multa ciascuno; Airo!di, Ruggieri Gi useppe ed An tonio a L. 20.000 d'ammenda ciascuno; Martina, Legari L. 10.000 d' amme nda ciascuno; Martinelli L. 5.000 d'ammenda: Daniele L. 1.000 d'ammenda. Severi, Spagnolo e Ricci con la reclusione, Severi con la libertà vigilata; Lutti col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preve ntiva custodia, olu·e ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 20.1. 1.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Daniele - deten uto dal 20.6. 1942 - Legari. Martiùa e Ruggieri Giuseppe - detenuti dal 4.1 0.1942 Ruggieri Antonio - detenuto dal 5. I0. 1942 - Airoldi e Martinelli - detenuti dal 6. 10. 1942 - vengono scarcerati il 20.11.1 942.

La prima: a) del deliuo di cui agli artt. I l O. 314, 6 I n. 2 e 11. 8 1 cpv. C.P. per essersi in più azioni esecuti ve del medesimo disegno criminoso, con ab uso della qualità di addetta all' ufficio tesseran)ento del Governatorato di Roma, appropriate di alcune carte an nonarie relative a persone trasferitesi altrove, decedute o richiamate alle anni , e'due buoni supplementari per generi da minestra, tra gli ultimi di settembre ed i primi di ottobre I 942 in Roma: b) del delitto di cui all'art. l I O, 367, 6 I n. 2 C.P. per avere, in concorso con la seconda, con denunzia all'ufficio di P.S. «S. Ippolito» di Roma, affermato falsamente che erano state ru bate le carte annonru·ie della sua famiglia, facendo ciò allo scopo di ottenere poi i duplicati delle carte stesse, come in effetti è avvenuto in Roma il 3 1.8.1 942: e) del delitto di cui agli artt. 3 del R.D.L. 8.7.1 94 1 n. 645; 5 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; 110, 6 1 n. 11 , 81 ,cpv. C.P., per avere, con ab uso de lla qualità cl i addetta all ' uffi cio tesseramento del Governatorato di Roma, sottratto al normale consumo generi razio nati, facendo uso delle carte e buoni di cui alla lettera a) in Roma fin o al 7.1 0.1942 in più azioni esecuti ve di un medesimo disegno crùninoso. La Tamani:

NOTIZIE DESUNTE DA I FASCICOLI D1 ESECUZIONE 11 Guardasigilli Ministro e Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia visti i prescritti pareri e le


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA UELLO STAfO

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Tf:RZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER l DELITTI COMUNI

a) del reato di cui agli artt. 11 O, 367, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso con la pri ma, allo scopo di onenere dei duplicati dj carte annornu-ie. denunziate falsamente di avere subito il furto di que lle rilasciale a lei ed ai suoi familiari dell' ufficio tesseramento del Governatorato di Roma, per il quadrimestre luglio-agosto 1942. in Ro ma il 31.8.1942: b) del reato di cui agli artt. 110. 61 n. Jl , 81 cpv. C.P., 3 R.D.L. 8.7.1941 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584. per avere, in concorso con Ja prima, sottratto al normale consumo generi razio nati. in Roma. fi no al 7. I O. I942 in più azioni esecutive di un medesi mo disegno crin.ù ooso. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gl i aru . 3 14, 61 n. 2 e 11 , 81 cpv. C.P.. 3 R.D.L. 8.7. 194 1 n. 645 : 5 R.D.L. 11.6.1 942 n. 584: 2l. 29, 73. 228. 229, 89. 3 I 1, 65 C.P: 274. 479,488 C.P.P.

Reg. Gcn. n. 1542/1942

SENTENZA N. 825

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale del la M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procurat0re Mili tare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovanni. Bergamaschi Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. : FioreLti Eugenio, Petillo Emilio, Vedani Mario. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nel procedimento penale a carico di: IVLiniotti Gi useppe, nato il 5.1 2. l 898 a Pianezzà (Torino). meccanico. Detenuto dal 12.8. l 942

DICHIARA

IMPUTATO

assolte per insufficienza di prove Valdiseri Doride dal solo reato di cui alla lettera b) dei capi di accusa: e Tamarri Caterina dei reati a lei asc ril.li: ordinando che la Tamarri venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa.

a) del delitto di cui agli rutl. 624. 625 n. l e 2 ed u.p. C.P. ed 8 R.D.L. I I .6. l942 n. 584. per avere sottratto a Magnetti Buscat Cristina un Kg. di riso. uno di farina di. grano. un etto di burro del valore di Iire l O. nonché le tessere dei grassi e dello zucchero rilasciate al.la Magnetti dal Comune di Lam:o coi n. 2736 e 2806, introducendosi nella abitazione della Magnctti mediante violenza sulla porra d' ingresso (rouura della serratura) della stalla annessa ali' abitazione stessa in Lanzo Torinese la no1te dal 19 al 20 lug lio 1942. b) del delitto di cui all'art. 3 della Legge 8.7.194 1. n. 645 per avere detnll lO due razioni quindicinali cli burro e di olio al normale consumo servendosi de lle tessere di cui al precedente capo di accusa in ToriJ10 nell · agosto l 942.

RITIENE la Valdiseri colpevole degli altri reati a lei rubricati. concedendole il benefi cio delle dimi nuenti di cui ag li artr. 89. 311, 65 C.P. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente la condanna ad anni J, mesi I e giorni 10 di reclusione e L. 500 di multa. Con la libertà vigilata. col pagamento delle spese di gi udizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma. 21 . J 1.1941 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. Tamarri - detenuta dall' 8. J 1. 1942 - viene scarcerata il 2 1.1 1. J 942.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Valdiseri: si associa a una istanza di grazia inoltrata dal marito il 12.12. 1942. A seguito del parere favorevole espresso il 23.8. 1943 dal S. Procuratore Generale Militare Meranghini viene concesso il condo no condi zionale de ll a residua pena da espiare. Pertanto Valdiseri Doride. detenuta dalJ'8. l l. 1942, viene scarcerata dal Carcere Giudizi.ufo per Donne di Roma il 9.9. I 943.

OMISSIS P.Q.lv1. Visti ed applicati gli artt. 624. 625 n. l e 2 ed u.p. C.P. cd 8 R..D.L. 11.6. 1942 n. 584: 3 Legge 8.7. 1941 n . 645, 23, 73. 228,229,311, 65 C.P.; 274,488 C.P.P. DICHIARA Miniotti colpevole deì reati asc:ri ttigli, concedendog li la dirninue me di cui ag li arn. 3 l J. 65 C.P.: ed operato il c umulo delle pene complessivameme lo condanna ad anni 4 e mesi 4 cli reclusione e lire 3.000 di multa. Con lu interdizione dai pubblici ufffic i per la durata di 5 anni, con la Ubertì1 vigilata, col pagamento delle s pese di giudizio e di prevemiva custodia. oltre acl ogni altra conseguenza di Legge. Roma. 21. 11.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Miniotti. cletenmo dal 12.8. 1942, evade dalla Casa cli Reclusione di Civi1.avecchia il 9.6. 1944 . Il Tribunale Militare Te1ritoiiale cli Roma, in applicazione dei provvedi men ti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. I 944 n. 96, dichiara. con Ordinanza del 19.2.1960, condizionaimente condonata la residua pena da espiare. NOTA: Insieme con il Miniotti venne anche den un ziai.O Ravouo Lorenzo, nato il 7.7.1926 a Torino, garzo ne. libero. Il Giudice lstru tto rc, con Ordi nanza e messa r l 1. 11.1 942. o rdi na che la denunzia reattiva a Ravotto Lore nzo s ia Lrasmessa. per competenza. alla Procura del Re Impcratore di Torino.


680 Reg. Gen. n.1590/1942

SENTENZAN. 826

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procmatore Militare del Re Imp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Gangemi Giovarmi.. Bergamaschi Carlo. Giudici Consoli !vi.V.S.N.: Fioretti Eugenio, Perillo Emilio, Vedani Mario.

ha pronunciato la seguente:

Reg. Gen. n. 1199/1942

Nel procedimento penale a carico di: Alfieri Amleto, nato il 27.1.1896 a Napoli, impiegmo all' uftìcio Tesseramento del Governatore di Roma. Detenuto dal 6.1 1. 1942

SENTENZA Nel procedimento penale a carico di: Cicconi Vilo, nato il 10.6.1888 a Conza (Avellino), boaro, detenuto dal 7.7. 1942. [MPUTATO

IMPUTATO

a) del delitlo di cui agli ant. 314, 6 J n. 2 C.P. in relazione all'art. 4 R.D. 11.6.1942 o. 584 per essersi appropriato di alcuni buoni cLi carattere annonario per generi da minestra di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio, essendo egli impiegato presso il Governatore di Roma ripartizione tesseramento annonario, commettendo il fatto con abuso di potere di tale qualità in Roma il 27.6.1942.

SENTENZA N. 827 bis

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stalo composto da: Presidente: G1iffini Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Rosa-Uliana Riccardo, D'Alessandro Italo, Peri Ilo Emilio, Calia Michele. ha pronuncialO la seguente:

SENTENZA

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S. PF..R I DELl'lì"l COMlfNI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO

a) del delitto di cui agli ant. 423, 48 I n. 2 C.P. per avere cagionalo, in Bacu Albis (Cagliati) la sera del 7.7.1942. un incendio di circa 500 q di avena e di circa 240 q di orzo, dei quali poterono essere recuperati, in complesso solo circa 100 q, in danno dell' Azienda Carbonsarda presso cui}era boaro. b) del delitto di cui all'art. 2 Legge 8.7.1941 n. 645 per avere, distruggendo i cercali cli cui sopra, fatto venire meno, in misura rilevante, prodotti agricoli di largo consumo.

b) del deHtto di cui all'an. 3 parte Ja del R.D.L. 8.7.1941 n. 645 in correlazione coll 'an. 5 R.D.L. 11 .6.1942 n. 584, per avere sottratto al normale consumo generi da minestra con abuso della qualità di impiegato addetto all'ufficio tesseramento del Governatore di Roma. In Roma il 27.6. 1942.

OMISSIS

OMISSIS

ln applicazione dell"an. 479 C.P.P. assolve Cicconi Vito per insufficienza di prove dai reati in rubrica ascrittigH e ordina la sua scarcerazione se non <letcnulO per alu·a causa. Roma, 23. I 1. I942 - Anno X.Xl. Seguono le fitme del Presidente e dei Giudici.

P.Q.M. Visti ed applicati gli arll. 314, 6 I n. 2 C.P.: 4 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584: 56 C.P.; 3 p.p. R.D.L. 8.7. I94 1 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6. I942 n. 584.

P.Q.M.

DICHIARA Alfieri Amleto colpevole dei reati ascrittigli, concedendogli il beneficio delle diminuenti di cui agH artt. 56, 311, 65 C.P.. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 4, mesi 5 e giorni IO e a lire 500 di multa. Con la interdizione dai pubblici uffic i per la durata di 5 anni: con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva cust0dia oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 21. J I. I942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Alfieri. detenuto dal 6.11.1942. evade dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 13.6. 1944. Il Tribunale Militare Territotiale di Roma, in applicazione dei provvedimenti di clemenza ~messi con il R.D. 5.4.1944 n. 96, dichiara, con Ordinanza del 3.2.1960, condizionalmenre condonata la residua pena da espiare.

SENTENZA N. 829

Reg. Gen. n. 1346/1942

Il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato composto da: Presidente: Le Merre Gaetano - Luogoienente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Mi litare ciel Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N. : Ciani Ferdinando, Palmentola Aldo, Bergamaschi Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N. :Caputi Pietro, D'Alessandro Italo. ba pronunciato la seguente:

SENTENZA Nel procedimento penale a carico di: Lioj Alessandro, nato il 7 .2. I923 a Melfi (Potenza). Detcnut.o dal I. 9.1942 Tomoli Ilo Giovanni. nato il 7.J l.1922 a Roma. Detenuto dal 30.8.1942 Possenti Umberto, nato il 28.7.1923 a Poggio Mirteto (Rieti). Detenuto dal 1.9.1942 SiJvest.ri Giuseppe, nato il 16.7.1923 a Carpi (Modena). Detenuto dal 29.8. I942 Sannella Mario, nato il 9.2. 1925 a Roma. Detenuto dal 1.9.1942 Masotti Felice, nato il 27.12. 1924 a Camalice (Rieti). Detenuto dal 1.9.1942 Boni RenatO, naw il 2 1.6.1 925 a Roma, meccanico. Detenuto dal 1.9.1942 Maria Nasonte Carlo, nato il 10.9.1924 a Ro ma. torniwre meccanico. Detenuto dal 1.9. l 942 P1foreschi Augusto, nato il 15. 12. 1925 a Civitacastellana (Viterbo), studente. Detenuto dal 1.9.1942


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.O.S. PER I DEJ.rn ·1 COMUN I

IMPUTATI Del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 11O, 628 cpv. 2° n. I, 61 n. 5 e art. J lettera a) R.D. I 6.6.1 940 11 . 582 per essersi. usando violenza alle persone. impossessati. Lioj , Sannc lla, Tomo lillo, Masotti, Boni. Maria Naso nte. Pri orcschi: a) la sera del 27 .8. l 942, sul Ponte de l Muro Torto al Pincio ve rso le ore 2 1 di nove sìgarelle 60 ccnt. che tolsero ad una persona anziana rimasta sconosciuta; ' b) la stessa sera del 27.8. 1942 alJe ore 22.30 nei pressi del monumento a Cairoli a l Pincìo della somma cl i lire 150 che tolsero a Gard inj Luì rri Lioj, Tomol illo, Masotti, Possenti eSilv;s-L ri: la sera de l 29.8 . I 942, verso la mezzanotte, nei pressi ciel mon ume nto a Cairo li al Pincio della sorn ma di lire 230 e di un portafogli contenente documeoti vaii. fra cui la carta incUvid uale per l'abhighamcnto, che to lsero a Mauri Ermeni. Esclusa la continuazione nei riguardi di Possenti e Silvestri. OMISSIS P.Q.M. Letti ecl app licuti gli arLL. 81, 110, 628,cpv 2° n I, 61 n 5, J14, 31 1,98, 225. 230 n I C.P;; 28 C.P.M .P.; 274. 4~82_479 C.PP. dichiara Lioj Alesanclro, Tomolillo Giovanni, Silvestri Giuseppe, Sannella Mario, Ma~otu :ehc; e BollJ Rer:ato responsabili dei reati io rubrica a c iascuno ascritti, con le diminuenLi per Lu rtJ dell art. .1 I J C.P. per Sannel!a, Nasotli e Born deJl 'an. 98 C.P. e per Silvestri dell'art. 114 C.P. e condanna Lioj ad anni 26 cli reclusione, Tomoli Ilo aù anni 24 e mesi I d i reclusione con degradazione. Sannella. Masou.i e Boni ciascuno ad anni 16 e rnesi I d i reclusione e Sil vestri ad an ni 16 dtreclus ione LL'. lti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese cli propria custo'. dia preventiva; con le conseguenze per tutti della li bertà vigilata e de ll ' interd izione dai pubblici uffic i perpetua per LiC>j, TomoliUo e Sil vestri e per la durata di anni 5 per gli altri. . Asso!ve Possenti Umberto, Maria Nasaonte Carlo e Prioreschi Augusto per insufficienza di prove de, reati lll rubrica a ciascuno ascritti ed ordina la loro scarcerazione se no n detenuti per altra causa. Roma, 25 . 11. 1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudic i. Maria Nasaonte Carlo. Possenti Umberto e Prioreschi Augusto, detenuti dall' 1.9.1942, vengono scarcerati il 25.1 1.1 942.

ziaro Bernasconi An tonio, nato il 3.6. 1923 a Albany (Stati Uniti) detenuto dal 9.8. 1942. Nei confronti di Bernasconi Antonio il Giudice Istruttore (Dott. Ra macci Luberto) ha emesso, in data 18.9.1 942 la seguente sentenza: «La sera del 27 agosto 1942. verso le ore 20.30 il giovane Gardini Luigi, passando per il Viale Trinità de i Monti. presso il mon ume nto ai frate lli Cairoli. in un punto particolarmente buio. fu avvicinato da un gruppo di giovinastri che lo aggredirono. gli tolsero dalla tasca posteriore dei pantaloni il portafoglio contenente 150 lire e dopo averlo vuotato glielo restituirono. Informati dell 'accaduto i Carab in.ieri effelluarono indagini in seguito a lle quali fu tratto in ai-resto Bernasconi Antonio perché fu trovato a dormire sui sedili del Pincio senza denari in tasca e senza documeoti d' ide ntità. Successivamente, verso la m.ezzanotte tra il 29 e il 30 agosto, nella stessa località dove fu rapinato il Gardini. pure eia un gruppo di giovinastri. fu aggredilO certo Mauri Emani. e clembato del portafogli contenente 230 li re e documenti. Ma alle grida di Mauri accorsero agenti di ES. e così furono fermati alcuni dei giovinastri. che intanto sì erano dati alla fuga (Possenti. Silvestri Giuseppe e Masotti Felice). Po i dal l'Amorità cli P.S . furono identificati anc he gli a ltri complici (To mo lillo Giovanni, Prioresthi Augusto, Sannella Mario, Boni Renato, Maria Nasonte Carlo e Lioj Alessandro). Tali giovinastri coofessarono essere stati loro a commettere anche la rapina in danno del Gardini . Peitanto deve ritene rsi che Bemasconi sia estraneo a tale rapina e che non vi abbia preso parre. Del resto, come osserva il P.M.. proprio la c ircostanza che egli fu trovato senza denaro in tasca sta a d imostrare fa sua innocenza. Se infatti egli avesse panecipaw alla rapina a danno ciel Gai·dini avrebbe avuto addosso il denaro sottratto a costui poco prima, senza di re che non si sarebbe fermato al Pincio, cioè nei pressi del luogo del delitto. Perciò Bcrnasconi Aniunio va prosciolto con formula piena come ha richiesto il P.M. I PQ.M. Visti gli artt. 381 e 395 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere contro Bernasconi Antonio. in ordine a l reaLO addehhitatogli . per non avere commesso il fatto. e ordina la sua scarcerazione. se non detenuto per altra causa. Roma, 18.9.1942 - AnnoXX. Seguono le firme del Canee!fiere e del Giudice Istrn ltore.

NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

In sede di giudizio cli rev isione speciale (D.L.L. 8. l 0.1944n.316) la Corte di Appello cli Ro rna (6a Sez. Penale) dichiara. con sente nza e messa 1· l J. l 0. 1946, Lioj Alessand ro, Tomolilllo Giovanni e Silvestri Gi useppe colpevoli di rapina agg ravata continuala per i primi due, ai sensi degli ant. 628 cpv. 2° n. I, 6 1 n. 5 C.P., an. I lettera a) del R.D. 16.6.1940 n. 582 con le atte nuanti "en:riche e de ll'attenuante de lla particolare tenuità del danno e per il Silvestri anche dell'atten uan te 1;revista dal!" art. I I 4_C.P. e. pertanrto condanna Lioj Alessandro, Tomolillo Giovan ni e Silvestri Giuseppe alla pena di annt 15 cli reclusione e lire 5.000 d1multa ciascuno. Dichiara Boni Renato e Sannella Mario non punibili per mancanza di capacità di intendere e d i volere e cli non doversi procede re nei confronti di Masotti Felice per estinzione del reato a secruiLo della morte clelr im putato. Dichiara non estendibile l'istanza cli revisione nei confro nti deg li a:So!ti Piorescllì Augusto, Possenti Umberto e Maria Nasonte Carlo e ordina la scarcerazione dt Sanne lla Mari o, se non detenu to per alt ra causa. La Corte Suprema di Cassazione rigetta. con sentenza de l 21.6.1948. il ricorso inoltrato eia Tomollino Giova nni e Silvestri Gi useppe. ~ Lioj. detemno eia! 1.9. 1942, To111olillo. dete nuto dal 30.8.1942, Si lvestri detenuto dal 29.8. J942 e ~o ni. detenmo dall' 1.9. 1942, scarcerati. in epoca im precisata. a seguito de i noti avvenimenti verificat'.s i 1·3_9: l 943. vengono giudicati. in contumacia, dal la Cotte di Appello d i Roma. La competenza per I esecuzione della suddetta sentenza emessa dalla Corte di Appello cli Rorna I' J l. l O. J 946 spetta alla Procura Generale de lla suddetta Corte e penanto tlllti i fasc icoli cli esecuzione relativi agli imputati condannau da lla sud cletUa Corte vengono trasmessi, in data 3.1 1.1948 alla Procura Generale della · Corte di Appello cli Roma. NOTA : Per la rapina avvenuta la sera del 28.8.1942 a dan no di Gardini Luigi venne anche de nu n-

SENTENZA N. 830

Reg. Gen. n.1017/1942

OTribunale Speciale per la Difesa dello Stato composr.o da: Pre:;idente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore lVlilitare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N. : Ciani Ferdinando, Colizza Ugo, Pahnentola Aldo. Giudici Consoli ;'vf. V.S.N.: Caputi Pietro e Rosa-Uliana Riccardo. ha pronunciato la seguente:

SENTENZ;\ nel procedimento penale a carico di: Castaldo Luigi, nato il 12.8. 1903 a Napoli, fornaio, detenuto daJ 29.6.1942; Capasso Alfredo, nato il 25.7. 1925 a Napoli, tipograro, detenuto dall' 11.7.1942; Chirichella Mario, nato il 7.9.19 14 a Napoli, barbiere, deten uto dal 23.6. 1942; D i Matteo Giuseppe. nato l' 1.4.1914 a Napoli. im ballatore cli carta da macero. detenuto dal!' 1.7.1942; Ferrari Gennaro, nato il 6.°i.1907 a Paduli (BenvenutO), muratore, detenuto dal 29.6.1942; Giusto Giuseppe. nato i I 13. 1.1905 a Napoli, panettiere. dctcnulo cl ali" 1.7.1942; Pepe Vincenzo, nato il 22.3.1896 a S. Giovanni a Teduccio (Napoli). imballatore di carta eia macero, detenuto dal!' 1.5.1942;


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TRIBUNALE SPECl,\t.F. PER LA DfFESA DELLO STATO

TEKZA PARTE: St:.NTE1'7F PRO:-IUNZt,\TE DAL T.S.D.S.

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PF,R I DéLl'ITT COMUNI

Setalo Ciro. omo il 28.2.1903 a Napoli. fornaio. detenuto dal 23.8.1942. Strino Ciro, nato a iI 2.2.1 904 èl Napoli. panettiere, detenuto dal 25.6.1942: !ramontano Francesco, nato l' 1.7. 1909 s Frattamaggiore (Napoli), panelliere, detenuto dati 1.7.1942: Capasso Michele. naw 1· 1.1.19()6 a Napoli, tipografo, detenuto dal 13.7.1942: Castaldo Massimo. nato I' 11.2. 191Oa Napoli. venditore ambulante, detenuto dal 13.7. 1942: Palomba Miche_le. nato il 16.8.1899 a Resina (Napoli), imbianchino, detenuto da 13.7.1942; Parascandolo Vmccnzo. nato il 18.8.1916 a Napoli. spazzino. dctenut0 dal 7.7.1942. fMPUTATI Castaldo Luigi. Ferrari Gennaro e Castald(> Massimo: del reato di cui agli artL prima parte secondo cpv. del R.D.L. 11.6.1942 n° 584. 81. 112 n° 2 e .i C.P. per avere. in Napoli, dal 12.6.1942 conirnffano oltre 56.000 tagliandi di cane annonarie per il prelevamelllo_del pane e per a~ere posto in circolazio~e detti tagliandi contraffatti. agendo in concorso con altre cinque persone. d1 cu, uno Capasso Alfredo minorenne, da essi stessi costretto n partecipar~ alla consumazione del reato. Di Matteo Giuseppe. Pepe Vincenzo, Capasso Alfredo. Capasso Michele: . di concorso nel m~desimo reato. escluso le aggravanti di cui alt' art. 112, per avere i primi due fornno la carta necessaria alla predetta contrafuione. Capa.,so Alfredo e Capasso Michele provveduto alla stampatura dei falsi tagliandi. Chìrichell a Mario. Sernio Ci ro. Strino Ciro, Tramontano Francesco. Palo mba Mic hele. Parascaudolo_ Vincenzo. Vitale Carmine e GiusLo Giuseppe del reato di cui all 'art. 1, u. cpv. R.D.L. I _I .6.1942 n. .)8~ per a~ere. senza essere concorso nella contraffazione. ricevuto tagliandi contraffatti dJ cane a~nonane p~r 11 prelevam.::nto del pane al fine di porli in circolazione o altrimenti cooperato nel_ porre lll c1~·colaz1one detti tagliandi. Con l'aggravante della recidiva (art. 99 C.P.) per Castaldo L~li!P, Ferran Gennaro. Castaldo Mass imo. Pepe Vincenzo, Seta lo Ciro, Strino Ciro. G iusto Gmseppe, Palomba Michele. Parascandolo Vincenzo e Vitale Carmine. fN PUBBLICA UDTENZA

Sentilo il P.M. e gli imputati che coi loro difensori hanno avuto per ultimi la parola. [N FATro ED 1N DIRITrO

. .Risul~a dagli atti che alcuni esercenù di Napoli vendevano pane al prezzo variante c.J alle sc(liei alle dic1ott? hre al Kg. e fari~a _al prezzo di lire venticinque al Kg. Nel corso delle relati ve indagini si ~ccerto_c~e Castaldo L111g1 e Ferrari Gennaro allontanatisi dalle rispettive famiglie residenti a Seconchglmno. avevano preso alloggio fi n dall'8 giugno e.a. oell'albergo dei Fiori di Napoli. conducendo vita d1spend10sa non confacente al Loro stato. Interpellato l'aJber<>atoreLauzettaAlbeno costui . "' ' n·r,er1 cI1e 1·1?? -- o 2"., giugno il Ferrari !"aveva pregato di custodirgli un involto che. a suo dire conteneva tagliandi di cane annonarie, e che il giorno 25 scorso mese il Ferrari e il Castaldo. rie111rando in albergo, avendo estratto dalle tasche dei pantaloni un mucchio di biglietti di Stato. nascondevano nell'albergo i suddetù biglietti. . Il L~uz~tti ag~iungeva che spesso si recava in albergo a trovare il Ferrari e il Castaldo, un fratello ~1 quest ul11mo d1 nome Massimo. ln data 29 giugno Ferrari Gennaro e Castaldo Luigi furono ,HTestall. L'amante di Castaldo Luigi, a nome Capasso Maria. ri velò che costui e il Ferrari : vevano in albergo freque_nri contatti . ~lr~e che con il nominat0 C3Sta ldo Massimo. anche con Giusto Giuseppe. cognato d1 Castaldo Luigi, e che per due volle consecutive, di sera, aveva avuto modo di constatare che_ Ca~tald~ Luigi e Fe'.1'ari Gennaro comavano numerosi biglietù da mille. Estese le indagini sulle 1ncltcaz1on1_ lorn,te dagli stessi arrestati. fu possibile accertare tutta la complessa attività criminosa svolta dagli àtt~alj giu~icab~ e dagli alui denunziati. nei con fronti dei quali è stata però disposta la S1!paraz10ne de, proced,menu e la trasmissione dei relativi atti al Maois1rato Ordinario. non rientrando i fatti loro attribuiti nelle previsioni del R.D.L. Il .6.1942 n. 584 em;am in vigore il 12 stesso mese. Per i fatti sopra sp~cilicati gli imputati di cui sopra furono denunziati alla Procura Generale presso questo Tn bunale Speciale. Durante l'Istruttoria che condusse al rinvio a giudizio dei rubricati,~ risul-

iato che Castaldo Luigi e Ferrari Gennaro alloggiarono al' Albergo dei Fiori di Napoli dall'S al 29 giugno e.a.; che dal 2 al 12 giugno cooperarono con Castaldo Masimo per procurare la carta e i caratteri necessari alla contraffazione di tagliandi per iI prelevamento del pane e per fonm1re. con la collaborazione del tipografo Amato Luigi, la relativa stampiglia: che il 12 giugno ru tenrnta una prima stampatura di tagliandi in carta bianca fatta appositamente colorare, che. risultando evidente la comraffazione dei tagliandi così ottenuti, il Ferrari e i fratelli Castaldo Luigi e Massimo. acquistarono da Pepe Vincenzo e da Di Mauco Giuseppe. garzoJJe di un deposito di carta da macero, 5 o 6 chili di rigati di caite annonarie autentiche al prezzo di lire 300 al Kg.: che. con detti ritagli fecero stampare dai tipografi Capasso Alfredo e Michele tra il 12 e il 27 giugno oltre 56.000 tagliandi corrispondendo loro lire 130 per ogni striscia di circa 24 tagliandi; che la mediazione di Palomba Michele, ,1.I quale furono date in compenso lire 500, vendettero, a metà giugno drca 32.000 tagliandi al fornaio Strino Ciro al prezzo di lire 26.000: che altri 14.000 tagliandi vendettero. con la partecipaazione di Giusto Giuseppe. al prezzo di lire 12.000 al panettiere Tramontano Francesco. in presen2.a di Sernio Ciro: che circa 6.000 tagliandi rifiutati dal Tramontano, consegnarono a Chirichel la Mario con l'incarico di venderli a non meno di lire 750 al migliaio; che il Chirichella riuscì a venderle, con la collaborazione di Setalo Ciro. i 6.000 tagliandi a Vitale Carmine: che il ChiricheJla aveva nella prima quindicina di giugno venduto altri tagliandi contraffaui. ricevuti da Parascandolo Vincenzo. e che entrambi in data 20 giugno si erano recati presso J"escrcizio di lermani Arturo. offrendo in vendita una busta di tagliandi, che però furono rifutal i dall'eserce11Lc. Nell'orale dibattimento tutti gli imputati, con l'esclusione del solo Di Malico hanno confessato i fatti come sopra precisati. smentendo così la ritrullazione degli stessi fatta durante r istruttoria. con la quale avevano negato gli addebiti. che pure avevano ammesso nei loro illlerrogatori al la Polizia Giudiziaria. La responsabilità degli imputati come sopra precisata, è risu ltata d'all.ra parte conremiata dalle risultanze dibauimentali. le quali sono state conformi alle ammissioni degli imputati di cui sopra. Quanto al Di Maneo Giuseppe l'orale dibattimento ha provata che lo stesso fu estraneo al delitto commesso da Pepe Vincenzo e f'u solo dopo la consuma,iooe del rC,lto che accettò da quest'ultimo metà delle lire 500. che aveva ricevuto come prezzo del delitto. Ciò posto il Collegio. mentre ritiene che il Di Matteo deve rispondere soltanto di ricettazione. rnvvisa nei fatti come provati gli elementi costitutivi dei delitti addebitati agli altri imputati. Prima di passare all'applicazione delle pene il Tribunale ha esaminato la personalità di Capasso Alfredo. minore di anni diciotto (maggiore dei sedici) e di Strino Ciro per il quale la difesa aveva chiesto il beneficio del vizio parziale di mente. Nei conl'ronti di Capa~so Alfredo l'orale dibattimento ha provato che agl con capacità di intendere e di volere. Quanto allo Strino le risultanze dibattimentali hanao provato che Jo stesso imputato. quando commise i fatti, si u·ovava in condizioni psichiche tali da diminuire gradatamente la sua capacità di diriuo penale. Per ciò che concerne le pene il Collegio sii ma equo lìssarle nei ~eguenti limiti: Casta ldo Luigi e Fcrrari Gennaro. ciascuno ad anni 15 di reclusione e lire 15.000 di multa: Tramontano Francesco ad :.tnni IO di recl usione e lire I0.000 di multa: Capasso Michele ad an ni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa: Castaldo Massimino e Pepe Vincenzo ad anni 6 e lire 6.000 di multa: Capasso Alfredo. con la diminuente della minore età, ad anni 5 di recltt~ione e lire 5.000 di multa: Chi1ichella Mario, Giusto Giuseppe. Setalo Ciro. Palomba Michele e Parascandolo Vincenzo. ciascuno ad a1mi 4 di reclusione e lire 4.000 di multa: Strino Ciro, con il beneficio della seminfcnnità mentale ad anni 2 di reclusione e lire 2.000 di multa: Di Maueo Giuseppe tld anni 3 di reclusione e lire 3.000 di multa che devono dichiararsi condonati. non ostando i precedenti penali e il titolo del remo, per i provvedimenti di clemenza emessi con iI R.D. 17.1 O. L942 n. 1156. Pcrtutti, spese e conseguenze cli Legge. P.Q.M. Visti gli ,irticoli sopra citati e gli artt. 230. 29. 89, 98 C.P.: 488 e 27.i C.P.P. Ritenuto che Capassso Alfredo ba agito con capacitti di iJ1tendere e di volere. DlCIIJARA Tutti gli imputati. meno Di Matteo Giuseppe, res pon~abili del reato agli stessi rispeui vamente addebitato e condanna:


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TERZA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAI. T.S.O.S . PER I DELITTI COMlJNI

T RlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

Tramontano Francesco ad anni lO di reclusio ne e li re I 0.000 di mul ta; Ca passo Miche le ad anni 8 di redusione e lire 8.000 di multa; Castaldo Massimo ad anni 6 di recl usione e lire 6.000 di mu lta; Pepe Vi ncenzo ad an ni 6 di reclusione e lire 6.000 di multa; Capasso Alfredo ad anni 5 cli rec h1sione e lire 5 .000 dì mul ta: Ch iriche lla Mario. Giusto G iuse ppe, Se talo C iro. Palom ba Michele e Parascandolo Vlncenzo. ciascu no ad anni 4 di reclusione e lire 455.000 d i mu lta; Strino Ciro. con il beneficio della seminfermi tà d i rn entc ad ann i 2 di reclusione e lire 2.000 di multa; Dichiara Di Matteo Giuseppe responsabi le de l rea to di ricettazione e lo condanna alla pena di 3 an ni di reclusione e li re 3.000 di multa. . Condanna, inoltre tutti: meno Capasso Alfredo, Chirichella Mario, Di Matteo Giuseppe. Giusto Gi useppe, Sctalo Ciro, Stnno Ci ro, Palomba Michele, Parascanclolo Vincenzo, alla irne rdizione perpeLLLa dai_ pu bblici uffici. Capasso Alfredo, Chisichella M,u·io, Di !Vlatteo Giuseppe, Giusto G iuseppe. S:'..al o Ciro_. Palomba M1cl~ele e Parascandolo Vincenzo alla imerdizione temporanea dai pubblici u tf1c 1. Tutti al paga mento 111 so lido de lle ~pese del processo. Ordina c he Castaldo Luigi. Ferrari Gennaro e Tramontano Francese siano, a pena ulLimata sottoposti a libertà vig ilata. Dichiara condonata la pena infl itta a Di Matteo Giuseppe seco ndo quanw previsto dal R.D. 17. I O. 1942 n. 1156 e ordina che sia posto in libertà. se non deten uto per al Lra causa. Roma, 26. I 1.1 942 - Anno XXI. Seguono le f'inne del Presidente e dei Giudici. NOTCZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Ferrari, detenuto dal 29.6. l 942 evade da lla Casa Perf::lle di Roma il 4.6. J 944. II 4. 11. 1945 viene riarrestato a Napoli. La Corte cli Appello di Napoli . in sede d i giudi zio cli revisione speciale (D.L.L. 5.1 O. l 944 n. 3 16) ri duce, con sentenza del 6.7. l 946 la pena infli tta a Fcrrari e lo condanna a 12 anni cli reclusione e li re 12.000 di multa, di cui condonati 4 an ni di reclusione e lire 4 .000 di mu lta. Con Ordinanza del 16.2. 1950 la Corte di Appello di Napoli dichi ara co ndonai.a la residua pena di 10 mesi e 15 giorn i di reclusione e la pena pecuniaria di lire 12.000 e ordina la scarcerazione del Ferrar'i. Castaldo Llligi, detenu to da l 29.6. 1942 evade in data imprecisata de.I 1945 dalla Casa Penale d i Sulmona. Il Tribunale Mi li tare Territoriale d i Roma dichiara, con Ordinanza del 9. 10. J 065, estinto per l ·amnistia concessa co n il D.P. L9.1 2. I 953 n. 922, il reato annonario per il quale fu condannato Castaldo Luigi dichiara ndo cessata l'esecuzione de lla condanna e delle pene accessorie. Tramontano, detenuto dall' 1.7.1942 il 30.3.1943 viene tradotto nel la Casa Penale d i S. Maria a ~ apua V~tere. In sede di gi udizi.o di revisione speciale (D.L.L. 5. 10. 1944 n. 3 16) la Corte di Appello d1 Nupolt ha, con sentenza del 23.1 .1.947, condannato Tramontano Francesco alla pena di 5 anni di recl usione e lire 4.000 di multa dich iarando condonati, per i provvedimenti di clemenza e messi con i I R.D. 5.4.1944 n. 96 e il D .P. 22.6.1 946 n. 4 ann i 4 di recl usio ne e la multa d i lire 4.000. La Corte Suprema di Cassazione (3a Sez. Pe n) ha, con sentenza del 27.4.1 948. annullato, senza rin vio, Ja sentenza emessa dalla Corte di Appe llo di Napo li il 23.1..l 947 . Capasso Michele. detenu to dal 13.7. 194 2 evade dalla Casa Penale d i Ro ma il 4.6. 1944. li Tribunale M ilitare Territoriale cli Roma d ichiara, con Ordinanza del 24.5. 1966, es tinto per l'amnistia cuncess;i con il D.P. 19.l 2.1953 n. 922, il reato annonurio per i l quale fu co ndannato Capasso Michele d ichiarando cessata l'esecuzione della condanna e de lle spese accessorie. Pepe. de tenu to dal!' l .5 .1942 il 30.3. 1943 vie ne Lradotto a lla Casa Penale di S . Ma ria Capua Yetere. Nel mese di agosto del 1943 evade dal.la suddetta Casa Penale e muore a Taranto il 9.9.1 943. Castaldo, de ten uto da l 13.7. l 942 vie ne trado u o alla Casa Penale di Pal.iano (Fros inone) il 15.3. 1943. Evade dalla suddetta Casa Penale in data imprecisata de l 1944. Il Tribu nale Militare Territoriale di Roma dichiara, con Ordinanza de l 9.10.1965, estin to per l'amnistia concessa con il D.P. 19. 12. 1953 n. 922, il re,1to an nonario per il quale venne condannato e cessata l'esecuzio ne della condanna e delle spese accessorie. Capasso Alfredo, dete nuto dall' 11 .7.1942 il 21. 12. I 942 viene tradotLO alle Carceri Giudiziarie di Caltanissetta. Dalle suddette Carceri viene scarce rato. per espiata pena. I' 11.7 . .1 947. La Corte di Appello di Napo li rigetta, con sentenza del 10.3. 1956 una istanza di revisione inoltrata da Capasso Alfredo dichiarando estinto il reato unnonario per l'amnistia concessa con l'art. t lettera b) del D .P. 19.12. 1953 Il. 922. Gius to, dete1mto dal!' 1.7.1 942 viene trasferito alla Casa Penale di Rom a il 12 .3.1.943 da dove

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evade il 4 .6 . 1944. In sede di giudizio cli revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte d i Appello di Napoli ha dich iaraw. con sentenza del 28.5. 195 1, Giusw Giuseppe colpevole ciel rcaw annonario addebitawg li e con l' aggravan te della recidi va generica, l'ha condan11ato alla pena cli 2 anni e 2 mesi di reclusione e lire 500 di multa. Muore a Napoli il 6.1.1956. Cbirichella . detenuto da l 23 .6. 1.942 viene tradollo alle Carceri Giud iz iarie d i Lago negro il 4.3. 1943. Dalle suddette Carceri evade in data imprecisata del 1944. Il rcaw annonario per il quale venne condan nat.O Chirichella Mario vie ne dichiarato estinto per 1· amnis tia concessa co n il D.P. 19.1 2.1953 n. 922 dal Tribunale Militare Territoriale d i Roma con Ordinanza del 9.1 O. I 965 . Parascandolo, detenuto da l 7 .7.1 942 viene tradotto alla Casa Penale di Orvieto il 5.3.1943. Con Decreto Ministeriale del 29. 11.1943 viene concesso il co ndono della residua pena eia espiare e pertanto Parascandolo viene sc.u:cerato dalla Casa Penale di Orvieto il 17.1. 1944. Il reato per il qua le venne condann ato Parascando lo Vincenzo viene dichiarato estinto per l' amn istia co ncessa co n il D.P. 19.12. J 953 n. 922 dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con Ordinanza emessa il 9. 10. 1965 Palomba, detenmo da l 13. 7. I 942 viene tradotto nel luglio del 1943 alla Casa Penale d i Alghero (Sassari ). A segui to di ordine di scarcerazione emesso dall' Ufficio ciel P.M. dei Tribu nali Mi li tari d i Guerra Soppressi Palomba Michele viene scarcratO dalla Casa Penale cli Alghero il 4.3.1945 per concessione del co ndono prev islO dal R.D. 5.4. 1944 n. 96. SeLalo, detenuto dal 23.8.1942 viene tradotto alla Casa Penale di Volterra il 9.3. 1943. Dalla suddetta Casa Penale Seta lo evade il 2.7. I944 ma viene riarrestato il J 4.1 O. l 944 e rinchi uso ne lle Carceri Gi ud iziarie di Napoli. I l Tribunale M il ita re Territoriale d i Roma, d ich iara co n O rd ina nza de ll'8.6. I945, i n applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D.5.4.1944 n. 96, condonata la residua pena detemi va da espiare e la mu lta di lire 3.000. Pe11anl'O Setalo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Napoli il 13.6. 1945. Strino, detenuto dal 25 .6.1942 viene trado tto a lla Casa Penale di Firenze il 2.4. 194 3 e il ;2. 1. 12. I 94 3 vie ne trasferito alla Casa Penale «Sezio ne Mi norati» di Parma. Dalla sud detta Casa Penale viene scarcerato, per concessione di «grazia condizionale» il 15.3 .1944 . li reato per il quale venne condannato Strino Ciro viene dichiarato estinto per l'amnisti a concessa con il D.P. 19.12.1953 n. 922 dal Tribunale Militare Territoriale cli Napoli con Ordinanza emessa il 9 .10. 1965.

SENTENZA N. 832

Reg. Gen. o. 1640/1942

l i Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/more: Lanari Piero - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudici Consoli Generali lvi. V.S.N. : Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando. Palmento la Aldo. Giudici Consoli f\t1. VS.N.: Caputi Pietro e Vedani Mario. ba pronu nciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Cozzi Silvio, nato il 19.9. 19 I 8 a F irenze. tornitore mecccanico, detenuto dal 30. 12.1941; Sandroni L uc iano. nato il 30.5.1922 a Firenze, rappresentan te di tess uti. detenuto da l 30.12. [941; Fabbrini Edgardo. nato il 12.2.1922 a Abbadia S. Salvatore (Siena), detenuto dal 15.1 2. 1941: Novelli Ermete, nato il 14.1.1924 a Pescina (L'Aquila), detenuto dalJ' 1.1.1942 IMPUTATI

Del delitto di cui agli an t. 628 p.p. e cpv. 2° n. I, 56. 110 c.P.: I Legge 16.6.1940 n. 582, per avere. in più persone riu nite. allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, tentato di impossessarsi di denaro in danno di Venturi Giusppe. colpendolo con pugni e producendogli contusioni al naso ed al primo dito della ma no destrn, approfittando dell'oscurame nto notturno effettuato per lo stato di guerra.


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senza riuscire nell'intento. per circostanze indipendenti dalla loro volontà. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 628 p.p. cpv. 2° n. l. 56, 110 C.P. e I Legge 16.6.1940 n. 582. 23. 29. 65, J 14,228, 229 C.P.; 274,488 C.P.P.

DICHIARA Tuili colpevoli del reato loro ascritto ed accordando le diminuenti di cui agli artt. 98. 65 C.P.. al Novelli per la minore. età e di cui agli artl. 114, 65 C.P.. al Cozzi e Sandroni. condanna: Fabbrini ad anni 25, Cozzi, Sandroni e Novelli ad anni 18 ciascuno. Tutti con la reclus ione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la libertà vigilata, tranne per il Novelli condann;to con la intc:dizione dai pubblici uffici per la durata di mmi 5; tutti col pagamento in solido de lle spese di gwd1Z10, col pagamento delle spese d i preventiva custodia. oltre ad o<>ni a lLTa consecruenza di Leooe 0 00 .,, • Roma, 27.11.1942 - Anno XXI. Seguono le Jì1111e del Presidente e dei Giudici. NOTIZJE DESUNTE DALF/\SCICOLO DI ESECUZIONE

In sede di gi udizio di rev isione speciale (D.L.L. 5. IO. I 944 n. 3 I 6) la Corte d i Appello di Firenze (2a Sez. Pen.) ha, con sentenza del 24.2. I 949, dichiarato Fabb1ini Edgardo, Cozzi Silvio, Sandroni Luciano _e N_ove!li Ermete colpevoli del reato di cui a l capo d ' imputazione. esclusa l'aggravante contestata d1 cui alhirt. l Legge 16.6. l 940 n. 382, e condanna il Fabbrini alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclus ione e lire 3.000 di multa, il Cozzi. il Novelli e il Sandroni alla pena di anni 2 di reclusione e lire 2.000 di multa ciascuno, eliminando per tulli l'interdizione dai pubblici uffici. La suddetta Corte di Appello con Ordinanza emessa il 2 .5.1949 ha dichiarato condonato ai sensi degli articoli 8 e Il de l D.P. 22.6.1946 n. 4, le pene inflitte ai suddetti imputati con sent~nza del 24.2.1949. Poiché sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Firenze anche i fascicoli di esecuzione relativi_ agli imputati in questione non possono essere pubblicate le notizie realtive al periodo esatto di detenzione e se i suddetti imputati evasero o ven nero scarcerati nel J944 o I945 a seoui to dei noti 0 avven imenti verificatisi dopo 1'8.9.1 943. NOTA: Insieme con i suddetti im putati vennero anche denu nziati: Bellacbini Maria, nata il 27.9. I 896 a Montaione (Firenze), libera; Berti Galileo, nato il 18.9.1 893 a F irenze, detenuto dal J 7.6.1942; Baratti GiuHo, nato i I 12.9. l 883 a Firenze, libero; Ciucchi Mario. nat0 il 14.5.1912 a Vecchio Mugello (Firenze), arrestato il 31 12.1941 e scarcerato l'll .3.1942; Corsani Vale1ia, nata il 18.4 . I 92 I a Firenze, anes tata il 24.1.1942 e scarcerata il 7.2. 1942· ' Fanfani Ermando, nato il 6.6. J 880 a Firenze, libero; Pranceschi Bruno. nato l' 1.5. I 9 IO a lmpruneta (Fi.renze), detenuto dal.27.12.1942; Paladini Carlo, nato il 2 1. l 1. 1904 a Fi.rcnze, detenuto dal 27.12.1941; Rastelli Carlo, nato il 2.2.19 14 a Firenze, detenuto dal 27.12.194 1. Il Giudice Istruttore (Demetrio Forlenza) rilevato che ai suddetti imputati non venvono contestati i reati addebitati a Cozzi Silvio, Fabbrini Edgardo, Novelli Ermete e $androni L ucian~ ma altri reali comuni di competenza del Giudice Ordinario. Considerato che si tratta di connessione del tutto scindibile e che 1iconono motivi di convenienza ordina a norma del cpv. dell ' art. 8 del R.D. 12. 12.1926 n. 2062, che sia effettuata la separazione dei procedimenti. Ordina la separazione dei procedimenti contro Cozzi Silvio, Fabbrini Edoardo. Novelli Ermete e Sandroni Luciano io ordine al reato d i tentata rapina aggravata dal procedi1~emo. comro Bellachini Maria, Berti Galileo, BaratLi Giulio, Ciucchi Mario, Corsani Valeria, Fanfani Ermando. Franceschi Bruno, Paladini .Carlo e Rastell i Libero in ordine a tutti gli altri reati loro addebi tati e rinvi a •oli atti del secon do procedimento al Procuratore del Re Imperatore di Firenze, per competenza. Roma. 6.1 J. 1942 - An no XXI. Seguono le firme del Giudice Istruttore e del Cancelliere.

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TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DALT.S.D.S.

TRIRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO s·rATO

PER 1 DELITT I CO:vtUN I

SENTENZA N. 833

Reg. Gen. n. 1534/194'2

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re!Cllore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M.VS.N.: Gangemi Giovanni, Ciani Ferdinando, PalrncntolaAldo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro e Yedani Ma1io. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: . Piccioini Luigi, nato il 29.5.1918 a Yolpedo (Alessandria). Detenuto dal 18.8. I 942 Vercesi Pietro, nato il 20.4.1922 a Strade Ila (Pavia). DetenutO dal l 0.8. 1942 Bagnaschi Ferdinando, nato il 30.9. I914 a Tortona (Alessandria). Detenuto dal I0.8.1942 IMPUTATI

OYercesi: di conuzione continuata. delitto previsto dagli a11L 81, 3 19, 320 C.P. e 4 Legge 11.6.1942 n. 584 per avere, quale impiegato dell' Unione Agricoltori di Alessandria, in tempi diversi dal luglio ed agosto 1942 in Alessandria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, iicevuto per consegnare contrariameme ai suoi doveri di Ufficio, dei buoni di prelevamento di fi lo di ferro in numero imprecisato, a persona che non ne aveva dilitto, le somme di li.re 30 per ogni buono e di lire 300 in una sola volta. U Bagnascl1i ed il Piccinini: del remo previsto dagli artl. 81, I JO, 321 C.P. per avere in Alessandria. nelle predette circostanze di tempo, dato a Varcesi Pietro, impiegato dell'Un ione Agricoltori, somme di denaro per ottenere la consegna di buoni di prelevamento di filo di ferro a loro non speLtanti. Il Ye rcesi: di peculato continuato aggravato; delitto previsto dagli artl. 81 , 314 C .P. 4 R.D.L. 11 .6.1942 n. 584 per essersi in Alesandria in tempi diversi dal luglio ed agosto 1942, con più azioni esecuti ve del medesimo disegno criminoso, quale impiegato dell' Unione Agricoltori di Alessandria, appropriato di un numero imprecisato di buoni intestati di prelevamento di fi lo di ferro, per trarne profitto, dei quali buoni aveva il possesso per ragioni del suo ser vizio. Il Bagnasch.i ed il Piccinini: del delitto previsto dagl i rutt. 81, I 18, 314 C.P. 4 Legge I 1.6. 1942 n. 584. per avere nelle predette circostanze di rernpo e di luogo concorso con Vercesi Pierro nel reato di cui sopra. Il Vercesi: di sotttrazione continuata di merce al consumo: delitto previsto dagli arll. 81 C .P., 3 Legge 8.7.1941 n. 645 e 5 R.D.L. I 1.6. J 942 n. 584, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, sottratto al consumo normale un quantitativo imprecisato di fi lo di ferro, commettendo il fatto con abuso della qu alità di addetto all'Ufficio istituiLo presso l'Unione Agricoltori di Alessandria per la distribuzione di detLO materiale. TI Bagnaschi ed il Piccin.ini: del delitto previsto dagli mt1. 8 I C.P., 3 Legge 8.7.1941 n. 645, I 18 C.P.. 5 Legge 11.6.1942 n. 584 per avere neUe circostanze predette concorso con Vercesi Pietro nel reato di cui sopra. li Yercesi: cli uso abusivo di sigilli; delitto previsto dagli artt. 81, 471 C.P. 4 R.D.L. l 1.6. 1942 n. 584 per essersi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo con abuso della qualità di addetto all'Ufficio dell'Unione Agricoltori per la distribuzione del filo di fe1rn, procurato il vero sigillo del Consiglio Provinciale delle Corporaz.ioni di Alessand ria destinato a comprovare l'autemicità degli atti provenienti dagli uffic i Corporativi Provinciali, facendone uso: Il Piccinini: del reato previsto dall'art. 7 Legge 8.7. I 941 n. 645 per avere in Tortona nel luglio ed agosto 1942 fatto commercio di Kg. 128 d i fi lo di ferro dei quali era venuto in possesso violando le norme per il contingentamento e la distribuzione di detto materiale; del deli tto previsto dall'ru't. 9 della Legge 8.7.1941 n. 645. per avere in A lessand1ia il 4.8. 1942 compiuti alti idonei diretli in modo equi voco a procurarsi rartribuzione di Kg. 25 di filo di ferro media nte fa lse dichiarazioni, ottenendo il buono di prelevamento relativo, ma non compiendo l'azione per c ircostanze indipendenti dalla loro volontà. Con recidiva per Piccinini ed il Bagnaschi (art. 99 C .P.) OMISSIS P.Q.M. Vìsti ed applicati gli artt. 81,319.320, 8 1, J IO. 312, 81 ,3 14, 8 1, I 18; 314, 81,471 C .P. e 4, 5


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: S F.NTENZE PRONU:siZIATE DAL T.S.D.S. PER I DF.LITrl COMUNI

Legge I 1.7.1942 n. 584; 81 C .P.; 3 R.D.L. 8.7. I 94 I n. 645; .56, llO C.P.; 8 Legge 8.7. I 941 n. 645; 23, 29, 73, 99, 228, 229. 31l. 65 C.P.; 274. 488 C.P.P.

ORDINA

DICHIARA Tutti colpevoli dei reati ad ognuno ascritti, concedendo la dimi nuente di cui agli artt. 3 I I, 65 C.P.: ed operato il cum ulo delle pene complessivamente condanna: Piccin ini ad an ni I Oe lire 15.000 di mul ta: Bagnaschi ad anni 9 e lire I 2.000 di mul(a; Verccsi ad anni 8 e lire 2.00 di mul ta. Tutti con la reclus.ione; Piccinini e Bagnasch i con la interdizione dai puhblici uffici per 5 ann i: tmti con la li bertà vigilata. col pagamento in solido delle spese di giudizio. col pagamemo delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni allra conseguenza di Legge. ORDINA Su conformi 1ichieste ciel P.M. la separazione del procedimento comro Arlandi Battista, Arlandi Mario e Bottazzi Oreste dal procedimento nei confronti di bagnaschi Ferdinando. Piccinini Luigi e Vercesi Pietro e rimette gli atti del primo procedimento al Procuratore del Re lrnperatore di Alessandria, r,er competenza. Roma. 27. I I. 1942- Anno XXI. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici. NOTIZJE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE ln sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. 10.1944 n" 316) la Corte cli Appello di Torino (5° Sez. Pcn.) dichiara, con semenza del 26.2. I 948 Piccinini colpevole dei deliui di cui agli anicoli 7.8 e 9 della Legge annonaria 8.7.1 941 n° 645, con esclusione del delitto previsto dall'alt. 3 e lo condanna ad un anno e sci mesi di recl usione e lire l 5.000 di multa e alle spese del giudizio. Dichiara di non doversi procedere nei confronti di Nagnaschi Ferdinando in ordine ai reati di cui agli articoli 7 e 8 della suddetta Legge annonaria. escluso aoche per lui il reato di cui all'an. 3, perché i suddetLi reati sono da dichiararsi estinti per J'amnstia concessa con il R.D. 5.4. I 944 n° 96. Assolve Vcrcesi Pielro dall'irnputazione di peculato e il Bagnaschi e il Piccinini dall' imputazione di concorso nel sudcletLO reato perché il ratto non sussiste e il Vercesi dalla imputazione di concorso nei reati annonari per non aver commesso il fatto e lo stesso Verccsi e il Bagnaschi e il Piccinini dal reato di corruzion·e perché il fatto non cosLituisce reato. Piccinini: detenuto dal 18.8. 1942 evade dalla Casa Penale cli Parma in data irnprecisata del 1944. Tratto nuovamente in arresto il 2 I.8. 1946 viene scarcerato iI 28.2. 1948. Bagnaschi: dctenmo dal I0.8.1942 evade dalla Casa Penale cli Apuania nel mese di agosto del 1944. Il 17.3. J 946 il Comandante della Stazione dei Carabinieri c]j Tortona gli notifica nel Carcere Gi udiziario di Toronto, ove il Bagnaschi si u·ovava detenuto per altra causa. l'ordine di cru·cerazione emesso nei suoi confromi dall 'U[/ìcio del Pubblico Ministero dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il 7.3.1946. li I4.5. 1946 viene scarcerato dal suddetto Carcere a seguito di ordine di scarcerazione emesso. per concessione del beneficio della libertà provvisoria, daUa Corte di Appello di Torino. Varcesi: detenuto dal 10.8.1942 il 27.5.1944 viene scarcerat0 dalla Casa cli Reclusione di Padova a seguito di un ordine emesso da un Comando delle Forze di Armare Tedesche per essere deportato in Germania per motivi di lavoro. Dal giorno del suo rientro in Patria dal Campo di annientamento di Auschwitz non è stato tratto nuovamente in arresto e la Corte di Appello di Torino l' ha giudicato a piede libero nel giudizio di revisione svoltosi a Torino nel febbraio del I 948. NOTA: insieme con i sudclelli imputati, vennero.anche denunciati: A.rlandi Battista, nato il 15.4. 1878 a Tortona (Alessandria), I ibero: Arfandi Mario. nato il 7.8.1 878 a Tortona (Alessandria), libero; Bottazzi Oreste, nato il 24.7. 1906 a Montegioco (Alessandria), li bero. Nei confronti dei suddetti imputati il Gi udice Istruttore (Demetrio Forlenza) emette, in data 19.10. 1942, la seguente sentenza: «Ritenuto che i fatti comestati ai suddetti imputati è devoluta al Gi udice Ordinai-io, ma che trattandosi cli reati connessi la competenza per tutti speli.crebbe al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a norma dell'a rt. 8 del R.D. 12.12.1926 n. 2062. Considerato però, he si tratta di connessione sci11dibi le e che ricorrono molivi di convenienza perché a norma del cpv. dell 'art. 8 citato sia effettuata la separazione dei procedimenti. Visto l'a.ct. 8 del R.D. 12.12. 1926 n. 2062, il RD. 15.12. 1936 n. 2 136 e il R.D.L. 9.1 2. 1941 n. J386.

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., · eone . lus101u · · del p•,1 ciel procedimento conLro Arlandi su con,on111 .,v · 1"-, se{J'iJ·a;,ione ' · . . ..Battista. · L · · Alrlandi v ...., · T(

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Bottazzi Oreste dal procedimento nei confronti di Bagnaschi Ferdmando. P1ccrnm 1 uigt e

C(Cc;Sl

ano ee· nme . 'tte b, 11. atri· ·il Pietro , Pi·cJcuratore del Re Jmperatore lli Alessandria, per competenza.

SENTENZA N. 835

Rcg. Gen. n. 1284/1942 I] Tribunale Speciale

per la Difesa dello StatO composto da: , Pre.videnre: Griffìni Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relarore: Milazzo Gioacchino - Procuratore IVl1l1tare__clcl_Re ~mp. Giudici Consoli Generali M. VS. N.: Gangenu Gtovanni, Rossi ~ mbet,c?. , · d.IC /· e011.1() . 1·/ ,r•,1·. .v.s Gaetano.D'Alessandro Italo, Caha J'vlichelc. .. . .i'i ,. ·. Palmeri < G/U ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: . . . ~ d 19 8 1942 · · nato il ?9 (Napoli). unp1egaco. Det1;:nuLo a . . Fonn1sanoA.ntomo. - ·3· 1897 'a S· Gior<,io ., 'a Cremano . · . 7 8 l 942 · o·,1uscppe. . . nato 1·1 -'~o~..). 1914 'a N·1rJoli ambu lante. Detenuto e1i·<11I 9• 8• 194? D ·Auna ' · venditore . .< . Cuomo Sa lvato1..e, nato ·1L ?6 - • IO• 1890 ,a Na poli , venditore ambulante. Detenuto e a IJ:vlPUTATI Ilprimo: IICPe4RDLll6194?n. a) del delitto di cui agli aru. 8 l cpv., 624, 625 n. 7 cpv. ~1.. 61 n. . . . . . . . -~bt;so .rcla;io-

di

584 per avere più volte. con alti esecutivi di un medesm10 disegno _cnm rnoso e con ' . , . . bb. -,. -· 1mprec1s, · ,· ato di cedole J)Orta pum1. pe1. d .1g taun nume10 ci' ' t·t·· · · tl ·arto per trarne profitto, ICJO, SO le . · d. N or prcSSO Clii en 1mp1eoato ne li dall'aJchi mento vio ciel Consiglio Provinciale delle Corporaz10111 J ap 1, 0 ·, ' quale usciere: . . . .. . C P . cl I R D L I I 6.1942 n. 584 per avere contraffatto un b) del delitto eh cui agli an t. 81 cp~. . .· ~ . . · . _- . · . . numero imprecisato di delle cedole al lme d1 n mettcrle in C1Lcolaz1011e, . · lJ'·· . - R D L 11 6 1942 c) del delitto di cui agli arn. 81 cpv. e 475 C.P. con l'aggravante d1 cui a <11 t. I · · · · · o. 584 per avere al terate altre cedole . li secondo ed il terzo:

per essere concorso nel falso del delitto cli cui agli artt. 110. 476 CP. e 4 R.D L. 11.6.1942 n. 584 di cui alla precedente lettera e): . d. f· .. co · dt· cui· a Il ' atl. . 2 R . D. L. 11.6· J 94?- 11 · ·584 111del delitto . , per . avere acqmsta1 . . 0 allo . .· scopo J <11 ne mcrcio documenti rilasciati dal!' Autorità per la dis!nbuz101Jc e prelievo di meic1. Tutti: . - - R D L I I 6 !942 11 584. per SOLLrazione di del delitto di cui agli artt. 3 Legge 8.7_. 1941: n. _64) e :i rn~is·~n~ cli ·1~ldetto ~ sen;izio istituito per la merce al normale consumo agg ravala pe1 la quahta ciel Fo ·, . , . . .· distribuzione delle merci. In Napoli nel lugl.io 1942 ed 111 data anteriore 11npieltSata. OMISSIS P.Q.M. Visti gli articoli sopra citati e 230, 29. 73 C.P.: 488, 274,479 C.P.P DICHV\RA

· dei· reati· er1 cu·I a 11 a Je tte1·a a) , b), c) .del capo cli. accusa. e del.reato Fonnisano Antonio responsabile .. ,, _

p e', così . 81 , 4-17 , 432 c .. ., modificando parzialmente rubrica. lo condanna comp1essi\ a d1. cu,· ag,1· a1tt.


692

TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

mente aUa pena di anni 10 di reclusione e L; J 0.000 di multa. DICHrARA D' Auria Giuseppe responsabile dei reati di'cui alla tenera a) e b) del capo di accusa che iiguarda lo stesso imputato e lo condanna complessivamente alla pena di anni 4 cli reclusione e L. 4.000 di multa. Assolve Formisano e D'Auria dal reato di cui all'art. 3 della Legge 8.7. 194 1 n. 645. 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, per insul icienza di prove. Assolve Cuomo Salvatore dai reati asc,ittigli per insufficienza di prove e ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Condanna: Formisano Antonio alla interdiiione perpetua dai pubblici uffici: O' Auria Giuseppe alla interdizione temporanea dai pubblici uffici; Formisano e D' Auria al pagamento in solido del le spese di processo e delle spese per il mantenimemo durante la custodia.

ORDINA che Formisano, a pena ultimata, sia sottoposto a li bertà vigilata. Roma, 28.11.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. Cuomo - detenuto dal 9.8. 1942 - viene scarcerato il 28.11.1942.

Formi.sano: con Ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Bari il 19.5.1944 vengono dichiarati condonati 3 anni di recl usione e lire 3.000 di mul ta per i provvedimenti di clemenza emessi con il RD. 5.4. 1944 n. 96. In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 n. 316) la Corte di Appello di Napoli (Sez. 8) dichiara. con sentenza del 12.3.1946 <<di non doversi procedere contro Formisnno Antonio in ordine all' imputazione di falso ai sensi degli artt. 477 e 482 C.P. perché dello reato è estinto per r amnistia concessa con il R.D. 17.10.1942 n. 1156. Riduce la pena inflitta per il reato di cui l'art. l del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Conferma la pena di 2 anni di reclusione inflitta per il reato di furto, pena già dichiarata condonata con declaratoria emessa dal Tribunale !Vli litare di Bari il 19.5.1944». Pertanto Fornisano Antonio detenuto dal. 9.8. 1942 p1ima nella Casa Penale di Turi e poi nell.a Casa Penale per minorati fisici e psichici di Pozzuoli viene scarcerato il 12.3.1946. D'Auria: detenuto dal 7.8. 1942 evade dalla Casa di Reclusione di Paliano (Frosinone) l' I 1.10.1943. D'Auria non viene rian-estato e il Tribunale Militare Territoriale di Roma, dichiara con Ordinanza del 27. l O. I 966, estinto per l'amnistia concessa con il D.P.R. I 9. 12. I 953 n. 922. il reato annonario di cui all'm1. 2 del R.D.L. 11.6. I942 n. 584 e condonata, per il condono concesso con il R.D. 5.4. 1944 n. 96 la pena inflitta per i I reato di cui agli m·tt. 11 O. 476 C.P. e 4 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584.

SENTENZA N. 837

li Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato composto da: Presideme: Le Metre Gaetirno - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Pi.ero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Cisolli Carlo, Palmentola Aldo. Giudici Consoli M. V.S.N. : D'Alessandro Italo. Riccio Gennaro, Ca Lia Michele.

ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a caiico di:

Fadda Rinaldo. nato il l 4.9. 191 Oa Oristano (Cagliaii), impiegato consorzio latte1ia. Detenuto dal 15.8.1942 Cremaschi LLùgi, nato il J7. l2. !902aLodi (Mi!m10), impiegato consorzio !attena. Detenuto dal 2.11 .1 942 Peruzzo Fiw1cesco, nato il 12.2.1906 Pozzoleone (Vicenza), conunerc1ai1te. Detenuto dal 14.8.1942 .. Rigon Alessandro, nato il 3. 12.1914 Brendola (Vicenza), attualmente soldato presso LI Deposito del 57° Reggimento Fanteria. Detenuto dal 19.8.1942 IMPUTATI · y d 1 Tutti: a) di concorso nel delitto p. e p. nell'art. I della Legge 8.7.1 941 n. 645. per ~vere li~. '.cenza a settembre 194 1 al maggio 1942 sottratto al consumo normale una nlevante ent1ta cl, buuo ,ilio scopo di caoionarne la deficienza e l'aumento del prezzo sul mercato; . . F;dda Rinaldo e Cremaschi Luigi inollre: b) del delillo p. e p. negli artt. 1IO, 81,476,482 C.P. per av~re nelle suddette cJrcostanze d1tempo e di luogo fonnalO false bollette di scarico intestate al Consorzio delle Latterie ''.1~entt~c. . e) del delitto p. ep. negli artt. I LO. 319 C.P. per avere nelle circostanze smnd1cate, 11cevuto dena10 ed altre utilità per fare arti contnll"i ai doveri di ufficio. .. . . . Pen.1zzo Francesco e Rigon Alessandro inolb·e: di concorso nel delitto p. e p. negli artt. 11O. 8 489 C.P. pe, avere nelle suesposte circostanze fatto uso di false bollette ili scarico intestate al Consomo Latt.ene Vìcenune. · Pemzzo Francesco inoltre: del delitto p. e p. negli artl. 81. 32 l, 319 C.P. per avere nelle CIT~ostanze medesime, dato somma di denaro ed alerà utilità agli impiegati Fadda e Cremaschi per a~ere Iatto atu contmi ai loro doveri di ufficio: del reato p. e p. negli cUtt. 9 della Legge 8.7.194_1 n. 64:,, 81 ~:~· per avere nelle circostanze suddette posto in vendita del bLnTO a prezzo supenore stab1hto dalle Auto11t,1.

L

NOTIZ[E DESUNTE DAr FASCICOLI DI ESECUZIONE

Reg. Gen. n. 1153/1942

693

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S . D.S. PER 1 DELITTI COMUNI

OMISSIS

P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 3 cpv. 9 Legge 8.7.194 1 n. 645; 11O, 81. 476,482, I 10. 81. 319, 110. 8 l, 489,32 1,319, 23, 29. 73,228. 229. 114, 65 C.P.; 274,479,488 C.P.P. l R.D. 17.10. 1942 n, 1156. DICHlARA Prosciolti tutti dai reati di cui agli artt. 476. 482, 489, 319. 32 l C.P. perché estinti i rea~i per imervenuta amnistia, il Rio-on anche del]' altro reato rubricatogli,.per insufficcnza d1 prove ord111ando_che venga immediatarnen:e scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritiene tutù_ gli al t.r_1 colpev?II del reat~ prevista e puni to dall'art. 3 cpv. Legge 8.7. 1941 n. 645, in tal senso mod1f1cand~_1l_capo d acc usa ed il Peruzzo anche del reato di cui all'art. 9 stessa Legge. Ed accordando Il benehcw della diminuente prevista dag li mtt. l 14. 65 C.P. in favore del Cremaschi ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Peruzzo ad anni 9 e lire 25.000 di multa: Fadda ad anni 8 e lire 15.000 di multa; Cremasch·i ad anni 2 e lire 3.000 di mul ta. . . . .. . . Tutti con la reclusione: Fadda e Peruu:o pure con la interdizione perpetua dai pubbhci ufJ-ici, tutti con la libertà vigilata. col pagamento in solido delle spese di giudizio. tutti col pagamento delle spese di preventi va custodia, oltre ad ogni altra conseguenza cli Legge. Roma, 30.1 1. 1942 - Anno XXL Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Rigon, detenuto dal I 9.8. I 942 viene scarcerato il 30.11. 1942. NOTIZJE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE . t o dal , .15_ .8. 194?- 1·14 .6. J l'44 " «durante un violento bombardamento . .aereo che . , causò Fadda, detenu la semi distruzione della Casa per minorati fisici e psicbici di Paliano (Frosmone)'.} s,_ allontano _dalla suddetta Casa Penale. A seguito di ordine di arreto emesso dall'Ufficio del P.M. dei Tnbunale M11itan di Guerra Soppressi il 17.9.1946 Fadda Rinaldo veniva tratto in_anesto n.2.!_947 ç tra,clotto nell~ Carceri Giudiziari di Treviso. Il Tri bunale Militare Terntonale d1 Roma d1cluarn, con un Ordrnan2<1


694

T l.ìRZ1\ PARTE: SEN1liNZF. PRONUNZIATI~ DAL T.S .D .S. PER I 01:.LITTI COMUK I

TRIB UNAI. E .S PEC IALE l'ER l.1\ Dl l'ES1\ OELLO STATO

del 22.3. 1947 condizionalmcnre condonati 3 anni di reclusione per effetto dei rrovvedi1nenti di clemenza emanati con il R.D. 5A.1944 n. 96 e il D.P. 22.6.1946 n. 4. Poiché venne auribuita al Fadda la qualifica di «Partigiano» per avere partecipato «con la brigata "U. Bouacin" ai vari combarrimen1i per cacciare le Lruppe Lcdcsche dal suolo della patria>>. [J Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara con Ordinanza del 20.5.1947 cessata per l"amnistia concessa con art. 2 leltera a) del R.D. 5.4. 1944 n. 96 l'esecuzione della condan na inflina a Fadda Rinaldo dal 'J'.S.D.S. con senLenza del :m. 11. I 94:; nonché la pena accessoria delr inlerdizi()ne dai pubblici uffici e la misura di sicurezza della libertà vigilata. Penanto Fadda Rinaldo viene scarcermo daJJe Carceri Giudiziarie di Treviso il 30.4. 1.947 a seguito cli ordine di scarcerazione eme~.,o ai sensi dell"arr. 593 C.P.P. dalf' Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi il 27.4.1947. Là Corte di Appello di Roma (I O Sez. Pen.) dichiara con semenza del I O. IO1968 Fadda Rinaldo riabil i1mo dalla condanna infl itLa dal Tribunale S peciale per la Difesa dello Stato con sentenza del 30. I I. I 942. Il Tribunale Supremo Militare dichiara. con seaten1-a del 10.3.1969 che gli effeui della riabilitazione concessa dalla Corte cli Appello di Roma in data 13.7. 1942 e 10. JOI968. sono estesi alle pene accessorie mi litari e da ogni altro effetto penale militare delle condanne riportate dal Fadda con ~entenza del Tribunale Militare 'lè rritoriale di Roma del I0.12. 1936 e del Tribunale Speciale della Difesa dello Stato del 30. 11 . 1942. lnfatti il Sergente Fadda Rinaldo ritenuto colpevole dei reati continuati di furto e appropriazione indebita ven ne condannato dal Tribunale M il ilare Territoriale di Roma con sentenza del l O. l 2.1936 al la pena di 2 anni e 6 mesi cli reclusione mii il.Ire. Peruzzo: detenuto dal 14.8.1942 viene dimesso dalla Casa Penale di Padova il 27.5.1944 per concessione di grazia condizionale secondo quanto viene comunicato dalla Direzione della suddena Cnsa Penale con Ordine telegrafico del J?roc uratore Generale del Tihunale Speciale per la Difes;i dello Stato. Zambelli. in dma 27.5.1944. Il Tribunale Militare 1erritoriale di Roma dichiara, con Ordinanze emesse il 22.5.1951 e 5.11.1955. in applicazione dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. l944 n. 96 e il D.P. 23. 12. 1949 e il D.P. 19. 12. 1953 n. 922 estimi per amnisti.a alcuni reati e condonate interamente le pene inflitte per gli altri reati. Cremaschi : si associa ad un'istanza di gra1.ia inoltrata dalla mogli il 4.2.1943, istanza respinta. Delcnuto dal 2.1 1.1942 viene scarcerato «per liberazione condizionale» il 13. 12. 1943.

Reg. Gen. n. 1302/1942

SENTENZA N. 838

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Su110 compol>lo da: Presideme: Le Mctre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/cuore: Lanari Piero - Procuratore Militnre del Re lmp. Giudice Console Ge11er(l/e M. V.S.N.: Cisotti Carlo. Palmentola Aldo. Ci11did Consoli M. VS. N.: Calia Michele.D'Alessandro Italo. Riccio Gennaro. ha pronunciato la scgueme:

SENTENZA nel procedfrnemo penale a carico cli: Yincenzi Giovanni, nalo il 4. 12. 1890, a Roma. Detenuto dal 28.7. 1942 Capretti Otel lo, nato il 5.5. 19 1I. a Roma. Detenuto dal 28.7.1942 Rossi in Masi Ines. nata il 10.5.1919 a Roma. Detcnura dal 28.7.19-H Diani Raoul. nato il 9.6.191.3 a Roma. Detenuto dal 28.7. 1942 Dottorini Sergio.naw il 30. 12. 1.908 a Roma. Detenuto dal 28.7. 1942

695

IMPUTATI Tutti: . . . . Leone 8 7 1941 n 645 110. 112 n. 1 c.P.. per avere, in concors~ : ·. . he il o e la terza acquistarono indebitamente a1 a) del reato d1Clii ngh ant. 3 p.p. ' tra loro. so1u·arto al normale consumo I:, qd.. ~1i p,1tate c ·o 'e d"i 40 e 50 in rela,ione all' an. 5 R.D.L . corso del 1° me iante corru11 ,, ~ rnercaLi generaI1 co1 con ' . . . .. ,o o 11oe p per avere fallo · . 584 ·1 1° 20 e 3° inolti-..: del rea1o d, cui agli ari!. 7 stessa 1~e,,,,e. 942 11 .6.1 . n. . . L o venuti in possesso violando le norme sul nmonamento. . commerc10 dt pa~atc. 'c~u e1 ,1~ . , ooe e 11 OC p r avere venduto le palate a preao supenore. b) del reato d, CUI agii arti. } stessa Le<ee _ . · · ~ 110 e p per aver promesso denaro 1120 e 30 del reaLO di cui agli a111. 32 1 Lll relazione a1. .tfl..319 : . ,. ·: r were 1':1sseonazionc . · - . o e 50 impic"aLi presso i mcrcau generali d1 Roma. pe , · • = e genen rea1.1ona_11 a14 . . e delle patate di cui $Opra. . . 1· . 319 1l O C p per a vere ncceLtato la promessa in denaro e di 1140 e 5 0 del re·1to dt c:u1 ao L a1tl. e . . . 11 l . ·1 . . • · ' c1· I 2° e 3" l'assegnazione delle pawte <li cui sopra. ne a 010 qu, ~ .. . ·1 J8 7 194'> genen aJ1mentan allo scopo • are a . lità di impiegati dei mercati generaJi dt Roma. Accertali m Ronrn, - . . -·

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OMlSSIS P.Q.M.

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~ 79 488CP· 1 RD J7 I0. 1942n. l 156. Visti gli arti. 7 Legge 8.7.1941 n. 645: 23 .P.: - 7 - 4 · · .. · · · DICHIARA . . . 'h, ·t' lO · 1 reato per intervenuta amnistia: Prosciolti: Rossi. Capreui dal reaco d1 corruzione bP~'. c et~sas1~rict~gli· Ros\i Ines per insufficienza . . . -omm~sso il fatto da emram , , rea , D0uon111 per non avere e "' · . d.. .· - e Rossi vcnoano immediatamente . · · · 1 · · l .. c·1t1· or 111·111c1oc11c 11 001101 111 1 .. "' cli prove dagli alLn reali ~1 e1 , u ''. L .'. ·_ • o·.' .1 insufficienza di prove dal remo di corruzitrne. scarcerati se non detenuti per altr<1 c.,usa. 1c1n per

RITIENE

. . . . . . . . revisto dall'an. 7 Legge 8.7. 1941 n. 645; in ~al Vmcenzi. Capretti. D1a111 colpevoli <lei reavto p . C pretti Dhni a mesi 6 di reclusione e hre 'fi d · · d'accusa e condanna 111cenz1. a · ' ct· senso.mo di ican o' capi ' , . . . . . l'd d Ile spese cli uiudizio. col pagamento delle ~pc~e L 500 d1 multa ciascuno. Col p<1g,1men10 111 so I o_ e · epreventiva custodia ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma 30.11 .1942 -Anno XXI. Seu:uo,no le l'i nne del Presidente e dei Giudici. . ·130 l I 19~" D;uorini e Rossi. detenuti dal 28.7 . I 942. "engono scarcerau i • • -NOT1ZI E DESUNTE !)AL FASCICOLO DL ESRCVZJONE . . d scarcerati. per . . i Raoul e Vincen11. G1ovan111. etemm· d·a1..,g - .7 . 194.,_, vcnoono e- • .., Capreuu Otello. Dian . . . . . ·1 J8 1 1941 Con Ordinanza emessa 111 data 3,_, 19~9 espiata pena. dal Carcere G1ud1_zrnrw d1 Ro1_1'a .' 'l:111.LO per l'amnistia concc/\sa con il R.D. 11 il. Tribunale Mi litare Tcrn ton ale di Rom.t clic 11' a cDs. • oul Con Ortlinanza emessa in darn - . , ·1 quale venne condannato iani a · . . . · :>.4.1944 n. 96. ' 1 reato per, . . d' R !'eh a 1"1 estimo per J'ummsua concessa con il . · ,1 10 ·1966i'1 TribunaleMilitarcTemtona1c 1 0111ac 1 1 ' . ·_ , - · · . d· V ncenz 10 1ovann1. D.P. 19.12.1953 n. 922. i I reato per LI quale venne con ,rnn?to 1 · NOTA: Insieme ai sudderti imputati vennero denunz1au: . Cipriani Jolc. nata il -U.19 1. c.) a Roma, libera; Dc Bianchi Ada. nata il 29.4.1906 a Roma, libera, VinccnziE1~a.nataill5.4.l 9_14 aRoma,lib~ra: _ , 1 . atiattribuitiallesuddetteimputate Il Giudice lsl rnllore (Den~e1 no FoJ:lenta_) «Cons1~;r~·~,~~~~:ivi di conve nienza perché. secondo ò s~e ·e ,ffenuata la separazione dei pro· sono di compcten2.a del Magistrato ord rnai e eh~~~ quanto previsto dall'ait. 8 del R.D. 12.12; 1~2~ n. l~.' ~:I )~~>~~cli1~1ento relativo a Cipriani Jole. De cedimenti ordina. con sentenza del 5. IO. I ()4__che g I d 1 1. p ·ocuntorc del Re Imperacorc di Bianchi Ada e Vinccnzi Elsa siano trasmessi. per competenza. a1 1 '

t. ·. .

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Roma.

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697

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TERZA PARTE: SEl\'TE..'17.E PRONUNZIATE DAL T.s.o.s. l'ER I l)ELITT"l COI\IUNI

TRrBUNALE SPEClAU, PER LA Dlft.'>A DELLO STATO

SENTENZA N. 848

Reg.Gen.n. 11271942

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato is . . . . .· , 2008, composto dagli lii.mi Signori: • tltull O ai sensi del! an . 7 della Legge 25.1 1.1 926 n. Presidem · . Luogotenente Generale de , . e.· Gn·m1111· M ano Gwdrce Relatore·· MIiazzo o·o 11<1 M.V.S.N. 1 ace h'1110 - Procurato M'I . Gmdice Console Generale M V.S ., . c· . F . re ' ,tare del Re Irnp. Giu · .· . · · .lv.. iani erchnando. dlll Consolt M. V.S.N.: Al visi Alessandro p · · Torello. Pasqualucci Renato. Calia Michele. ha pronunciato la seguente: . omp1h

SENTENZA nel procedimento penale a cruico di: Cassam Vincenzo. nato il 7 2 J 9?3 a V II Tomabenc Giacomo. nato il ~ 19?0 v'·1alr~sa (Enna), zolfataio. Dcten_ulO dal 23.6. 1942 -· · - a 1 ruosa (Enna) muratore Id D . . so mo. etenuto dal 2.8.1 942 Basone Giuseppe. nato il 16.5.1921 a Villaro~a BongiornoAntonio naL<) il 2?? 1920 V' II (Enna). manovale. Detenuto dal 16.9.1 942 Spagnolo Lucio. na~o il 4.2. 19.20 a Vii~ is aros,t (E1~na). w lfataio. Detenuto dal 28.6.1942 Di Paola Giuseppe, nato il 6.2.19 l8 a Vil~~t ~~nna), _i.olfat~10. _Detenuto dal 28.6. 1942 Notarrigo Calouero. nato il ? l 8 1921 • v·1 o. a (Enna). zoUataio. Detenuto dal 30.6. 1942 p S "' ' - · · a I larosa (Enna) zolfaL · D ane alvmorc,nato l5.5.1904a Vilhro · . ' '· . aio. etcnutodctl4.7.1942 Giacira Pietro, nato il 6.1 O. I 916 a Vil,lar s,l (Enna:. zolf~Lai?. Detenuto daJ 27.6. 1942 Anzaldi Vincenzo nato il 13 I O 1900 ~~1~ (Enn,1). zolfata10. Detenuto dal 30.6.1942 Lodico Carmelo. ~mo il 25 I~ 1.906 Va·1' m·osa (Enna). zolfataio. Detenuto dal 27.6.1942 vanghenSaJvatore, . · -· a I larosa (Enna) zolf· · 0 nato i129 . I . 1899 ·a VII· : . . ata10. erenutodal27.6.J942 i ,uosa (Enna). Detenuto dal 27.6. 1942

8

IMPUTATI Cassaro. Tornabenc. Basane Di Pa I· G'· . . a) del reato di cui aoJ'1 ·1r·tt 28 Io o a, rnc1ra. B0ng1orno, Spagnolo: o ' · Legge 16.6.1940 n. 582 per essers· . cpv. n . I C:p. _con I' aggrnvante anche di cui alrart J lc tl a) c. astro Sebasuano . mediante · mu1accia11mpossessau d1 u a r · · · a rn· . . n, _va igia contenente grano sottraendola a fra cli Ioro e d lll · p1u ·, persone riunite 'nonch, ' ano a, fimata dusata 111 danno dello s·tesso, agendo 111 . concorso stato di guerra C tale da ostacolare la privat: rrf~sl:~e~,d~~lo Slat_o ~j O~Curamento dipendente dallo b) del remo di cui ao Ji artt ? ·' · a itmo d i V,Jlurosa lu sera del 23 5 1942 0 · 11· ·· · · • 6- 8 p.p. e cpv. 1 C P con r ag!!Tavame d' I 6 6 I 940 -g O ., . . n. .:, 2 per essersi impossessati di una ·v·J', ·. "'. '. cui a art. I lettera a) Legge tr <1endola nel medesimo ambito dall'az' . a •JJ,1 contenente gwno e due. sacchi di iuta sot. . , wnc ascritta come aJh let1e . d · m ,an1e minaccia a mano armata usat·1 ·,n d" d ' ra prece ente a Leonardi Giovanni «nnno elio stesso ·10 d · i ed ' . ' u persone riunite. nonché profiuando dello stato d' .. . , .,e,_1 o m conc.:orso fra cli loro c.:d in P tale da ostacolare la privata difesa. Nelrab·1 d. oscmamento dipendente dallo staio di ""uerra e "' Cassaro, Tornabcne Basane Bo . ' i atoS i i larosa la sera del 23.5.1 942. d I • • . ng1orno e paonolo· 0 c ) e reato di cui all'art. 628 p.p. e cp .. ICP · sOLlraeudola ad uno sconosciuto med·a v~ n. . . . _per essersi unpossessati della somma ùi lire 100 Agendo in concorso fm loro cd in più :r~1 e m~ na~crn a mano armata usata in danno dello stc~so Cassaro, NoLarrioo Pane A11zald. L d~ne nu1111c. ln Tenere di Villurosa la sera del 23 'i 19,4? . . • ':' • ' • ' · ·• · -· 1, o 1co e Vangheri· d) cl~I reato d1 cui all'art. 628 p.p. e cpv. n. I C P >er . .·. . . le una p1ccola valigetta. un pr,io di calze b ·. .,_I _es~ers, unpossessat1 d1 una vaJioia contenen· un asciuoamano "' uatt ro saccbeu1· d1· tela sottraendola a Di• una BI .OLttioJia G' e di vmo• un paio e1·i scru·pme. e q dann d Il asi mvanna mediante n · . · "' ' o e a stessa ed agendo in concorso f·a d' I . 'd. • ., mmccia a mano anna ta usata in 1 1 01 0 e in prn persone. In Tenere Vi llarosa, la sera del 22.6.1942. .6

V;

e) del r~ ~o di cui agli arlt. 628 p.p. e cpv. n. I C p . ... . . . ncte della farma nonché della somma c1· 1· g-o ·. .. pe1. esse1s1 nnpossessau di una valigia conte' 1oire :, souraendola nel m d · · di azione ascrina conle a11a lettera preccdeme a Tomareh. G . e esimo ambito dello stesso ed agendo in concorso fr~ d. ~eurno~1~cdi~n1c ni.i naccia a mru10 armala usata in danno 22.6.1942. . ' i oro e JO più persone riunite. In Villarosa la sera del

f) ciel reaLo di cui ali' art. 628 p.p. e cpv. n. l C.P. per essersi impossessati di una valigia contenente della farina e del grano nonché della somma di lire 650. sottraendola a Maugeri Mariw10, mediwte minaccia a mano armata usata in danno dello stesso ed agendo in concorso fr:.i di loro cd in più perso-

ne riunite. In Villarosa la sera del 22.6.1942. li solo Tornabene: g) di disertionc immediata in tem po di guerra (art. 149 C.P.M.P. 146 e I 50 C.P.M.G.) perché la sera del 31 luglio evadeva dal Carcere Militare di Sussa ove era in !.tato di detenzione per essere in O anesadi giudizio ed era fermat\) in Firenze alle prime ore del I agosto da una panuglia dei CC.RR. OMlSSfS P.Q.M. Visti gli articoli sopraciLati e 230. 29, 73C.P.:488, 27~ C.P.P.: R.D. 17.10.1942 n. I 156. DlCHlARA a parziale modifica della rubrica: Cassaro Vincenzo responsabile ùci reali di cui au·an 628 C.P. in relazione all'arl. l della Legge L6.6. I940 n. 582 p.p. e cpv. l ° C.P. c. con la diminuente di cui alr arr. 311 C.P. per il primo reato. lo condanna alla pena di anni 28 di recJu.-.ione e I.ire 8.000 di multa. Di tale pena dichiara condonali anni 3 e l' intera pena pecuniaria a termini del R.D. 17. 10. 1942 o. 1156. Tornabcne Giacomo responsabile del reato di cui all'art. 628 C.P. in relazione all' art. I della Legge 16.6.1942 n. 582, del reato di diser1.ione allo stesso ascritto e, con la diminuente di cui all'art. 3 11 C.P. per il primo reato. lo condanna alla pena di anni 29 di reclusione. Basone Giuseppe. del reato di cui all'art. 628 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6.1940 n. 582 e, coo la diminueme di cui all'art. 3 11 C.P.. lo condaona alla pena di anni 24 di redusionc. Pane Salvatore, An1.aldi Vincenzo e Lodico Carmelo responsabili del reato di cui all'art. 628 p.p. e cpv. l O C.P. e li condanna. ciascuno. alla pena di anni 13 di reclusione e lire I 0.000 di multa. Di detta pena dichiara condonati 3 anni e l'intera multa a tcnnini del R.D. 17.10.1942 n. 1156. Notarrigo Calogero responsabile del reato di cui all'art. 628 p.p. e cpv. I° C.P. e lo condanna alla pena di 6 anni di reclusione e lire 8.000 di multa. Di dcua pena dichiara condonati 3 anni e l'intera multa a termini del R.D. 17. l O. 1942 n. l 156. Vangberi Salvatore responsabile del reato di cui all·an. 628 p.p.. cpv. 1° C.P. e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione e lire 3.000 di multa. Condanna altrcsì: Cassaro. Tornabene. Basone. Notarrigo, Pane. Annidi e Lodico alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Vangheri alla in1erdizione temporanea dai pubblici uffici. Condanna ancora ruui gli imputati sopra cennaLi al pagamento in solido delle !>pese del processo cd alle spesl: per il mantenimento duriu1tc la cusmdia. Ordina che Casaro, Tornabcne. Basonc, Pane, Anzaldi e Lodico a pena ultimala siano souoposti a libertà vigilata. Assolve Bongiorno AnLonino. Spagnolo Lucio. Giacira Pietro e Di Paola Giuseppe dai remi agli stes~i ascritti per insuflicienz:.i di prove e ordina che siano posti in libertà se non detenuti per alLra causa. Roma. I. 12. 1942 - Anno XXJ. Seguono le 1im1e del Prc~idenLe e dei Giudici. Bongiorno e Spagnolo. detenuti dal 28.6.1 942. e Di Paola e Giacira. detcnuci dal 30.6.1942. vengono scarcerati il 10. I 2. 1942. NOTIZlE D13SUNTE DJ\I FASCICOLI DI ESECUZIONE ln sede di giudi7..ÌO di revisione speciale (D.L.L. 5.1 O. I 94-l- n. 316) la Corte di Appello di Caltanissena annulla, con sentenza emessa I' 11.8. 1947, la sentenza emessa da Tribunale Speciale della Difesa dello Stato I' 1.12.1942 e «Dichiara Cassaro Vincenzo, Tomabcne Giacomo e Basone Giuseppe colpevoli di unica rapina aggravata continuata. ai sensi degli arn. I 10. 628 2° cpv. C.P. esclusa l'aggravante del tempo di guerra. Pane Salvat0re. Anzaldi Vincenzo. Lodico Carmelo .Notarrigo Calogero e Vangheri Salvatore colpevoli del delitto di rapina loro addebitato, con J"auenuante del valore lieve per tutti gli impULati in ordine a tutte le rapine loro addebitate e con l'attenuante della resti tuzione del LOIlo per Cassaro. Tornabcne e Basone. e dichiarando equivalenti le circostan-


699

TERZ,\ PARTE: SF.NTtKZF. l'RO:-IUNZIA1'L l),\L T.S.D.S.

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l'bR I DELITl'I COMU:-11

TR IBUNALE SPECIAi. E PER L.J\ DI FESA DF,I LO STAT()

ze attenuami con le aggravanti del numero delle per!>one e delle armi. conda nna Cassaro Vi11ccnLo. Tornabene Giacomo e Basone ad .inni 8 di reclusione e lire 8.000 di multa ciascuno. Pane Salvatore. Anzaldi Vincenzo. Lodico Carmelo. Nocarrigo Calogero ad anni 6 di reclusione e lire 6.000 di mulca ciascuno e Vangheri Salvatore a 3 an ni di reclusione e lire 3.000 di multn. Visto il R.D. 17. 10. 1942 11. 1156 dichiara condonali 3 anni di reclusione e l' inLcrn pena pecuniaria nei confronti di tutti gli imputati. Visto il D.L. 29.3.1947 n. 132 dichiara di non doversi procedere comro Tornabene Giacomo per il delillo di diserzione addebitatogli perché estinto per amnisria. Ordina la scarcerazione cli Cassano Vincenzo. Pane Salvatore. Anzaldi Vincenzo e Loclico Carmelo. se non detenuti per altra causa>>. A seguito di ricorso inoltrato da Tornabene Giacomo la Corte Suprema di Cassazione ( Ja Scz. Pen.) dichiara. con sentenza eme:,sa il 10.11.1 949 quanto segue: «Il motivo del ricorso i':. rundato. ma non precisamente per le ragioni indicate. e nel senso prospettato dal ricorrerne. È da premettere che. nella sentenza impugnata la questione di diritto non è né proposta né discu~sa. come non lo era i.tata in quella del soppresso Tribunale Speciale; ma. dalla na1Tativa di entrambe le senLenze. ris ult.a in fatto, che le parti lese. mentre andava no alla stazione di Villarosa. furono fermati da alcuni giovinastri che. qualil1catisi per agenti della forza pubblica. imposero loro di seguirli in caserma; ma ... fatti pochi passi. fecero loro posare in terra le valigie. e ~apuco che contenevano pane e frumenlù, tra ttennero iI tu tto. congedando i malc.ipitat i». Quanro precede non basca evidemementc a fare conoscere in base a quali clememi la Corte ha ritenmo la sussi,1enza del dclino di rapina. In primo luogo la Corte non si è proposta e non ha risolto il quesi10. se i ral~i ::igemi si impossessarono con violen;,a e minaccia costringendo i delentori u consegnare la refuniva St6su; che. nel primo caso. si tratLcrebbe di rapina. nel secondo. di estorsiunc. In secondo luogo la Corte non si è propos1a e non ha risolto il quesito. se gli imputati si Limitarono ad affermare e simulare In qualità di agenti del la forza pubblica. e di tale simulazione si avva lsero per ingunnare le vittime (nel qual caso si iratterebbe di truffa aggravata, art. 640 11 . 2 C.P.). o ~e inti midirono le vittime stesse. dichiarando la loro qualilìca. apertamente. in modo perenwrio. e in ogni caso. in modo tale da indurre in c.;se un ragionevole e serio timore di gravi danni, e di costringerla a rinunziare a qualsiasi possibilitt1 di difesa del proprio diritto (nel quale secondo caso si iratterehbc del clelillO di estorsione o di quello di rapina). L" indagine è sempre molto delicata e diventa disagevole. quando si siano adoperati insieme mezzi frnudnlc nti e meni violenti; in tale ipotesi. deve tenersi conto, ai fini della esatta conlìgurnzione giu ridic.i del fatto. del mezzo prevalente. mediante il quale si è veri l'icato J •evento del rea10. nonché ciella ragione che determinò i soggeui passivi a spossessarsi della cosa. asponata in loro danno. Pertanto la sentenza va annullata e la causa va rinviata aò alu·a Corte. per nuovo esame secondo le çonsiderazioni sopra esposte I.! per ques1i moti vi la Corte Suprema di Cassazione annulla l,i semenza emessa dal la Corte di Appello di Caltanissetta il 23.6.1 9-47 e rinvia la causa per nuovo esame. e nei lim.iti delle considerazioni esposte. alla Corte di Appello di Cmania. Lu Corte di Appe llo di Ca111 ni a (2" Sez. Pen ) g iudicando in sede di rin vio della Corte cli Cassazione dichiara. con sentenza emessa iI 12.5. 1950 «che iI fotto artribui10 a Torna bene Giacomo e per estensione a Cassaro Vincenzo e a Basone Giuseppe come rapina continuaca a danno di Castro e Leonardi secondo quanto deciso dalla Corte di Appello di Caltnnisseu.a con sentenzn ciel 23.6.1947 costituiscono. invece. il delitto di tru lla continuata e doppiamente aggravata ai ~cnsi degli arte. 8 1. 640 2° cpv. e 11 2 n. I C.P. e conseguentemente fissa In pena per il solo Tornatore Gincomo in 4 anni e 6 mesi di reclusione e lire 5.000 di multa. E visti gl i art t. 5 del R.D. 17.1 O. I 944 n. 1156 e 8 D.P. 22.6. 1946 n. 4 dichiara condonma internme111c la pena inl'Jitta a Tornabene Giacomo. Mantiene ferme le pene inflillc a Cassaro Vincenzo e Basone Giuseppe dalla Cone di Appello di Caltanissetta con senten;,a del 23.6.1947. Pertanto la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 23.6.1947 nei confromi di tutli gli alLri impmati è da considerarsi definitiva perché la Corte di Appello di Catania. attenendosi a quanto dispo~to dalla Corte Suprema di Cassazione. ha giudicato con sentenza del 12.5. I950. solamente gli imputari Tornabene Giacomo. Cassaro Vi1,cenLo e Basone Giuseppe. Cassaro. detenuto dal 23.6.1 942. viene scarcerato iI 23.6.1947; Tornabene, detenuLO dal 2.8. 1942. viene scarcerato il 2.7.194-4 dalla Casa di Reclusione di Volterra (Pisa) «a causa degli eventi bellici svoltisi per la liberazione di Voilcrra». Tra110 nuovamcnle in arresto venne tradotto il 5. 11.1949 nelle

· a· d'.,iarie di Mantov,1 e successivamente nella Casa Penale di Padova. Viene scarcerato il Carcen m '"' d' e· · ·1 J? ~ t 950·: Basone !2.5. L959 a ~cguitu della sentenza emessa dalla Corte di Af~pello 1 .atama 1 -·:_: '·. : ('•? v· i erie ,c·--cerato il 16 9 1947 a seguito della 1,entenza emessa dati.i Colte d1 detenuta daI 16.9· I .,.. _ ~ '" ' ·· ~ Appello di Cahan.is~eua il 23.6.1947. il ?3.6. I947 a se!rnito della sentenza emessa dalla· I Pane. detenuto da1 ?7 - .6 . 194?- v1·e, 11e ,scarcerato ' ~ .• • . . .. Corre cli Appello di Caltanissetta il 23.6. 1947: Anzaldi_. ~etcm~to dal _27 .6.19;2 viene .sc,11ce1<1LO 1 ., 1947 a ~couito della sentenza emc~~a dallu Corte di Caltnmsseua 11 23.6.19-47. Lod1~0. detenut~ 36 27.6.1 942 :iene scarceralo i I 23.6.1 9-47 a . eguito della sen_tenz.a en~~~~a dalla .Co~: d1 Ap~ello ~'.: ·1 ?~ · tt,l 1 aItamsse __).6. I "('47 · N•',, t~i·i·i,~o " "' · detenuto dal 4.7.1942 viene sca1ce1 . ato, pe1 esp1,H,1 pena. dal ·.. ecasa Penale di Parma il 4. 7. 19-45. Yangheri. detenuto dal 27.6.1942 viene ~carcerato. per e~p1ata pena. dalla Casa Penale di Ci>. ita\'ecchia il 27 .6. 19-45.

aai

SENTENZA N. 849

Rcg. Gen. n. 1247/1942

11 Tribunale Speciale per la Difesa dello Srnto. istituito ai scn~i delrart. 7 della Legge 25.11.1926 n. 2008. composto dagli 111.mi Signori: . Presidenre: GrilTini Mario - Luogotenente Gcnernle della M.V.S.N. Gùulice Re/ornre: Presti Giovanni - Procuratore Militare _del ~e lmp. Giudici Consoli Generali M. \~S.N.: Ciani Ferdinnndo, C1~om Carlo. .. Giudici Consoli M. \!.S.N.: Vedani Mario,D"Alcssandro ltalo.Penllo E11111Lo. ha pronunciato la ~egueme:

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: . . . d Coroncll::i Gaetano. nato il 31.5.1903 ad Alhano\'a (Napoli) il 31.5. I 903. proprietario az1cn a agricola. Detenute dal 12. 1O. 1942 IMPUTATO ·t c1· · acr1· '\l'tl • ::,-6 e • I' • e 3 R•D • J~- J I •6 • 194'- n• :584 per avcrtcntaL o di so1trarre al nora) de I l .Ie l I 10 I C.: Lll e ::, 1, • • · J~ q 184 di ora no e per avere son rallo q. 18 e -46 d1 avena rmo al 4.7. 1941. 0 ma e com,um . "' ' cl · d' orano a prcuo b) del delitto di cui ali' art. 9 Legge 8.7.1941 n. 645 per n,·ere vcn uto van q. 1 :•supe1iure" quello smbiliw dall'Autoritì1(lire 600 al q.) fino al 4.7.1942. OMISSIS P.Q.M. Leui ed applicati gli aru. 3. 9 Legge 8.7.1941 n. 645. 56. 73 C.P.: 27-4. -488 C.P.P. DICH.11\RA · · ·. . ,Leuoe87 Coronclla Gaetano respons,1bile del reato tentato d .I cui· ag l'1 ?1·1t56CP.e3 ~.,. ·. · 194 ln.' 645. così modificando r accusa alla lettera a) della rubrica. ~onche d_cl reato d1 ~ut alla ':nei~~) dell,i rubrica c. cumulate le pene. lo condanna ad anni -4 di reclusione e a hre 6.000 d1 multa e ,11 pac,1111cmo delle spese processuali e di custodia preventiva. Roma. 2.1 2.1942 - Anno XXl. Se"uono le firme del Presidente e dei Giudici.

"

NOTl7.11:: DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE

Corone Ila Gaetano, detenuto dal 12.1 O. 1942. viene scarcerato. per espiata pena. il 12.10.1946. In


700

TERZA PARTE: SENTHNZE PRONUNZI ATI; DAL T.S.D.S .

TR IHUNALE SPECIA i.E PER I.i\ DIFESA DELLO STATO

PER I DELn-rr COMUNI

sede dj giudizio ùi revisione speciale (D.L.L. 5.10. 1944 n. 3 16) la Cone cli Appello di Napoli, con semenza del 16.5.1950. assolve Coronella Gaetano dei reati addebitatigli perché il fauo non costill1isce reato. NOTA: Insieme con Coronel la Gaetano ven ne ro anche denunziali perché imputali di aver tentato. in Albanova (Napoli) il 4.7.1942. di sottrarre al nonnale consumo mia quantità non rilevante di grano: Castaldo Alberico. nato il 6.10. I 913 ad A lbanova (Napoli), detenuto; Coppola Enrico, nato il 19.6.1 89 I ,ld Albanova (Napoli). dcLenmo: Del Veccltio Antonio. nato il l 4. 12.l 896 ad Albanova {Napoli). detenuto: Caterino Vincenzo. nato I' 1.7.1898 ad Albanova {Napoli). detenuto; Gagliardi Ernesto. nato il 5.10.1884 ad AJbanova (NapoU). detenuto; lovine Enrico, nato 1'8.3. I 905 ad Albanova (Napoli). detenuto: Moli naro Gi useppe. nato il 16. J l. 1875 a Ferti lla (Sassari). detenmo: Pecchia Biagio, nato il 22.8.1906 ad Albanova (Napoli). detenuto. Insieme con i suddeni 11nputati vennero anche denunziati «.i piede libero»: Caterino Luigi, nato il 13.10.1 88 1 ad Albanova (Napoli): Clarel li Ferdi nando. nolo il 27.7. 1914 a Frignano (Ca.sena): Laurano Giovanni. nato il 30.4. I 911 a Marano (Napoli): Morra Arcangelo, nato il 5.11.1875 a Marano (Napoli): Morra Castrese. nato il I 0.5.1904 a Marano (Napoli); Morra Frnncesco, nato 1· 1. 12.1897 t1 Mara no (Napoli); Morra Giacomo,nato iI 30.4. 19 11 a Marnno (Napoli): Passaro Biagio. nato il 26.10.1912 a Marano (Napoli): Scicconc Castrcse. nato il 6.5.1897 a Marano (Napoli). Il Giudice lstrnuore (Demetrio Forlenza) «Ritenuto che la cognizione del folto contestato ai suddcni imputnti appaniene al Giudice Ordinario. mentre la cognizione dei reati contestati a Coroni.:lla Gaetano è di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato: ritenuto che tranandosi di reati connessi la competenza per tutt.i spellerebbe al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a norma delJ' art. 8 R. D. 12.12. 1926 n. 2062. Considerato però che si tratta di connessione del tutto scindibile e che rico1Tono motivi di convenienza perché, a norma del capoverso del citato ru1. 8, sia effctlllata la i;cparaziùne dei procedimenti, ordina. in cima 14.11.1942, la separazione del procedimento nei confronti di Coronella Gaetano da quello nei confronti dei sopraspecificati imputati che rimette. per competenza. al Procuratore del Re Imperatore di S. Maria Capua Vetere.

Rcg. Gen. n. 1623/1942

701

SENTENZA N. 850

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 25.1 1.1 926 n. 2008. composto dagli Ill.mi Signori: Preside111e: Griffi ni Mario - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Ciani Ferdinando. Ci soni Carlo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Vedani Mario,D' Alessandro ltalo.Perillo Emilio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Mecoui Vittorio, nato il 7 .8.19 l 9 a Grottaferrata (Roma), vignaiolù, detenuto in Ro ma ùall '8.9. I 942. IMPUTATO del de lieto di cui agli ar11. 3 14. 6 1 n. 2. 8 1 cpv. C.P.: 4 R.D.L. l I .6.1942 n. 584 per essersi appropriato di cmle supplementari per pane o farina di granoturco. valevoli per senembrc. intestate rispettivamente a Fazi Edoardo, Pompi Li Amonio e Mcrani Agostino.nonché la cana an nonaria per grassi ed altro contrassegnma col numero 2603. delle quali era venuto in possesso quale incaricato della distri-

. delle •tesse in Grottaferrata. in più azioni esecuti ve di un medesimo disegno criminoso. dal buz1one ., · I O giugno _ai pri_mi ~i se~t.embre 1942: 2 e 11 C.P. er avere alterata le carta annonaria p~r grassi por· del del mo dt ctn agh arti. ~77, 61 ~- ... . " . ipla ,do le gene ralità della per~ona a cui la stessa era . 1·1 1l 2603 del Comune eh Groua,eo<1La. c,mce t . · · G a.ferrata r I 6 1942· tante · stata assegnata a sostiwendov, le propne, in ron ' "·,1· 64.5 - R D L 11 6 1942 n. 584 per .. · · 81 , CP 3dellaLcgge8.7.I\,.. n. e:, · · · · · del delitto d1 cui agh aru. cp · · :· · . . G ·ottafcrrata dal 10.6. 1942 agli ultimi di seuembre. avere sotu·atto al normale consumo gencn raz1onat1. 1n ' ' OMISSIS P.Q.M. . 1·an 479 CPP assolve Mecoai Vittorio dai reati ascrinigli per insufficenza di · · · · . 1 • • -a Letto ed app1,caLO . ·d· ie ··li clolo· ed ordina la sua scarccrazionc se non detenuto per a ua caus, . prove in 01 11 , Roma. 2.12.1942 - Anno XXI. . . . Seguono le finne del Presidente e dei G1ud1c1.

- - ---- - -SENTENZA N. 851 Reg. Gen. n. 1261/1942 . . .

.

. d ll'arc. 7 della Leone ?5 11.1926 n. <><: -- ·

· s ·I 1~ 0 ·resa dello S1at0. 1s111mto ai sensi e U Tnbunale pccia e per " 11'

?008 composto dagli Ili.mi Signori: . 1 - p' ·'d t···GriffiniMario-LuogotcnenteGeneraledellaM.Y.S.N. resi en e. . ,A:i· d I R Jmp . d. ·e Relatore: Presti Giovanm - Procuratore ivu itare_ e . e . G111 te . . ·. · ~ ·d· . d C1sort1 Carlo. Giudici Consoli Genera/z M. V.S.N.. ~nm i_l-"ei man . d. · e 1· ,A v.s ,, . Vedani Mano D Alessandro llalo.Pe1 ilio EmtJ10. ' Glii ICI 01/SO l lvi. · ·" • • ha pronunciato la seguente: SENTENZA

°· · . . . ·

nel procedimento penale a carico di: · · D dal 15 8 1942 . ·119 8 1921 a Massafra (Taranto), eletu-ic1sta. c1enuto •.· . . . Lecce Francesco, nuto 1 · · · .. ·af ·· (T' . IO) esercente negozio di gcnen al1ment.iri . San toro Maria. nata nel 1890 a Mass, J ,1 ,u an . Detenutoa dal 16.10.1942 JMPUTATJ Lecce: . . . ~ C p e 4 R D L. 11.6. 1942 n. 584, per essersi appropriato. c~n · , ·. cl Con ine di Massafra cli 41 carte ,rnnonane del deliuo d1 cui ali arL -' 14 . 6 l n. 2 · · abuso della qualità di disuibutore delle cane annon,u ,e _eI t l imestate a pers~ne :arie_ che poi vendeuc) a Sa3mdo:011:i:;a,:e 8.7.1941 e 5 R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per del delino dt Clll acrh artt. 11 O, 56 C.f:.. n. i.; gg . ,,, . S· toro di sonrarre creneri razionali a.l normale consumo. avere tentato, 111 concorso con an · e Samoro: . . . . 11' R D L. 11 .6. l 942 11. 584 per avere acquistadel delitto di cui all'art. 648 C.P. ln 1elaz1one <1 art. 8. · · . . . ··t·. 41 nnonarie che sapeva essere dt prove111cnza i 11ec1 a. to da Lecce Francesco. n. cane a_ L. 6~5 per avere tentatO. versando le 1 • • r rult 11 o ::>6 e p della eooe 8.7. 1941 11 . · · · . d' ,,.,. . , . d' sottrarre oeneri razionati al norma e del delillo e,I cm ag 1 · cedole di prenotazione delle 41 cru1e .innonane ' cu, sopia, i . ' "' consumo. In Massafra il 16.6.1942. OMISSIS P.Q.M. . - 8 R D L 11 6 1942 n. 584; 56. 110,648. . . . . . Letti ed applicati gli anl. 3 Legge 8.7. 1941 n. 6)45. 4, :i, 61 n. 2, 73. 29. 311 C.P.: 274,488 C.P.P.


702

TERZA PARTE: ShNTF.NZIJ PROl'\uNZh\TE DAL T.S.D.S. PI.JR I DF.l.r l"!'I COM UNI

TR I BU1'ALF SPECIAI.F. l'ER LA DIFESA DF.Ll, 0 STATO

703

DLCHlARA

DICHJARA Lecce Francesco e Santoro Mari-I respon ··1b'I' d . , . . nuente di cui all' an. 311 C p e ' 1'. ~ I s, ' i e1renu a ciascu no rn rubrica ascrini, con la di nù·6 · . · · cumu ah.: e pene condanna· L c d 6.0~0 di multa e Santoro ad anni 3 di 1"1.!Clusio11c e lire 3.00) r" cc e a ann: ~I recl~sione_ e a lire del! intercl 1zione perpetua dni pubblici uffic· no ·I , . . . \.~ i mul ta. con la rnnsegue111.a per ,I Lecce 1. . ne ie u1 ~o i o al pagamento delle spc~e processuali e ciascuno al pa2amento delle ,1,· propr1··1 cuscod , , 1a prevenuva. Roma. 3.12.1 9~2 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DL ESECUZIONE

. ~ecce. deten ult> dal I 5.7. I 942 vie ne scarccrmo dalle Carceii G' d' ·..· . , segmto dc( noti a~venimenri verificatisi in Italia dopo 1'8.9. 1943. ru ,zia1ie cli Caserta il 6.9. I 944 a . '.er efteno dt:1 provvedimenti di clemenza emanati con 1·1 , . . d ? D.I .R. ~-6. _1966 n. 332 11 Tnbumile Militare Terriwriale di Roma dichiarn con 1·d· . , ' '· O rn,rn za e1 7 I O 1966 est111Lo · · · .. annonario e conc.lonma 1· imera peria' .111 1,11.tt·.i per. 1.11cato d' - · · , . per a111 n1sna il reato , I peculato San1oro. de1enuta dal 15 7 I 9~? ,, .. . · 23.5. l 9-1-1 a seguilo di ordi r~e- d1· '-c·1 ·'ceene _~_i:arcerat<1 dalla Casa Penale per Donne di Trani il • • • ~ " , 1 r.1z1one eme~so dalh Proc . d I T ·b .. lerntonulc di Guerra di Bari Per , f ,· . . .. ' ur,I e n unale M1l11:1rc 19 l? 1953 n 9n .I T "b I. . _cf eno dei pi ovvcd i menu d1 clemenza emessi con il D p R del

16.3.

cs~in~l p~r ai~ni:iia'. i r:at~;,~i ~~~;:~a:~-;;~~~~:::~~a ~i :~m~ dic_hi~a. con ~~ilinanza del i966 Difesa del lo S1.a10 con sentenza del 2.1 2. 1942. e e cond,umata dal 1 nbunale Speciale per la

Buonsante Michele colpevole dei reati ascrittigli cd operaLO il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 5 di reclusione e lire 8.000 di multa. Con la libertà vigilata. con la interdizione dai pubblici ufici per durata di anni 5. col pagamento delle spese di giudiLio e di preventiva custodia. oltre ad ogni altra cQnseguen1.a cli Legge. Roma. 3. l'.!.1942 -Anno XXI. Seguono le firme del Presideme e dei Giudici. NOTIZI E DESUNTE DAL r,i\SCICOLO DI ESECUZIONE

Buon~a11tc, detenuto dal 27.10.1942 evade dalla Casa Penale di Tarquinia (Viterbo) il 16.11.19-13. l i Tribunale Milirnre Terri wrialc di Roma, dichiara con Ordinanza del l 2.2.1 947, per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.-1.19~4 n. 96 e con il D.P. 22.6. 1946 n. 4 «cessala per intervenuta amnistia l"esecu1ione della condanna inflina per il reato di cui all"arl. 3 del R.D.L. ~.7.194 1 11. 645 e condonata la residua pena de tentiva e la pena pecuniaria di lire -1.000 di multa inllitta per il reato di cui all'art. 2 del R.D. 2.6.1942 n. 584».

NOTA: Il coimputato Losocco l3u~ite venne giudicato dal Tribunale Speciale per la dife,a dello

Stato con sentenza n. 775 del 6. Il. J 9~'.!.

-------- SENTENZA N. 853

Reg. Gcn. n. 1452/1942

n Tiibuna le Speciale per la Di resa dello Stato. istirnito ai sensi dell'art. 7 della Legge 25.11.1926 n. SENTENZA N. 852

Reg. Gcn. n. 891/1942

Tribunale Speciale -- .ce I li o'stato. .,su1uno . . a,. sensi dell'art. 7 della Le<n>e ?5 11 J("'(: '>Il008 , . per l·i·. o·re .' sa , composLO clc1gh lii.mi Signori: ee -· · . ~- > n. p::1•.ti~/~111e: Griffini Ma~o ~ Luogotenente Generale c.lella M.V.S.N. G1.Hd1.Cl' Re/(lfore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lm G1.11d'.c~ Co11sole Genero/e M. \~S.N.: Ciani rerdinanclo. p. • . . , pronunciato G111d1c1 Consoli M. V.S.N.: AJvisi ,. . ha la ~cgueme: . Alcssan dro. 8 ergamasch1 Carlo. horetn Eugenio, Calia Michele.

2008, composto dagli lii.mi Signori: Presid1m1e: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/a/()rl!: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudice Console Genero!P M . \~S.N. : Ciani Ferdinando. Giudici Como/i M. V.S.N.: Alvisi Alessandro. Bergamaschi Carlo. r ioretti Eugenio. C,tlia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Yisc.;ione Luigi. nato il I 9.6.1 923 u Napoli.operaio. Detenuto dal 21.8.1 942 IMPUTATO

SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Buonxa nte M ichele ' 1n1o . Detem1to dal 27. l o. l 942 ' 1·1294 · · l90 l a Bari.. salumiere. ù\!IPUTATO del d~liuo di cui au·an. 2 R.D. 11.6.1942 n. 584. 110. 8 1 c " . ..• . . . . commerc10, acquisuno dà l.oscocco t·tg:l'a d . c.1· . . _ . P · C. P. pc, ave,ç allo scopo eh larnc dememe11tc in più azioni esecuti ve di\11/;1;cc;es11·1cnaiotde_ ~nnonanc i:1l:3an e CoratO il 24.6.1942 e prcced Id · - . tsegno cnm,noho· e clmod1 cu1aJl'art. 3 R.D.L.8. 7 _1941 n 645 .. , . . · _ . sumo in Bari nel maggio 1942. · · pe, '1' ere solli atto q. 3.:>0 d1 pane nom,ale conOMISSIS

'

P.Q.M.

C.P.: 27;. 488

Visti ed applicati crli aru 6~5: 23, 29,228.229

J

R D 1 11 6 1941 - 4 1 81 "é:r.P.· · - n. :>& . JO. cpv. C.P. 3 cpv. Legge 8.7.19-11 n.

del delitto di cui agli ant. 62-1. 625 n. --le c,;pv. u.. 61 11. 2 C.P. ed 8 R.D.L. I 1.6.19--!2 per avere in Napoli iI 20.8. 1942 sOLtratw con deslrt::zza dalla tasca <.li Orlando Raffaele 17 carte annonarie per prelevamento di pane al line di commettere altro reato; del delitto di cui agli artt. 62-1. 625 n. I e cpv. u. 61 n. 2 C.P. cd 8 R.D.L. I 1.6.19~2 n. 584. per essersi il 5.8.1 942 introdollo nellu casa di ahi tazione ciel cognato Bmtiglieri Giovanni sonraendo le carte annonarie di pertine111<.1 di costui e dei componenti la famig lia. OMISSIS P.Q.M.

Visti ed applicati gli artl. 81. 62~. 625 n. I e 4 cpv. u.. 61 n. 2 C.P. ed 8 R.D.L. 11.6.1942. 584. 23. 228. 229,3 11. 65 C.P.: 274. -188 C.P.P. OICIIIARJ\ Viscione Luigi colpevole di reato continuato di cui agli artl. 8 I. 62-1. 625 n. I e 4 cpv. cd u.. 61 n.


704

TRIBUNALE SPECIALE PER CA DIFESA DELLO STATO

705

TERZA PART E: SENTÈNZE PRONUNZIAfE DAL T.S.D.S. PER I DEUTTI COMUNT

2 C.P. ed 8 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, in tal senso modificando i capi d ' accusa, concedendogli la diminuente prevista dag li aru. 311, 65 C.P.; e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione e lire 4.000 di multa. Con la imerdizione dai pubblici uffic i per la durata di 5 anni, con la libertà vig ilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia o ltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 3.12.1942 - Anno XXI. Seguono le finne del Presidente e dei G iudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Viscione, detenu to dal 21.8. 1942 viene scarcerato. in data imprecisata del 1944, a segui to dei noti avvenimenti verificatisi in ItaJi a dopo 1'8.9.1943. Il Tribunale Mili Lare Territoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 30.10. 1959, interameme condonata l' intera pena detentiva e pecu ni aria per i provvedimenti di clemenza e messi con i D.P. del 22.6.1946 11. 4 e 23. 12.1949 n. 930.

Reg. Gen. n. 1407/1942

SENTENZA N. 854

fJ Tribunale Specia le per la Difesa dello Stato, istiniiLo ai sensi del!' arL 7 della Legge 25. l l. I 926 n. 2008, composto dagli Ili.mi Signo1i : Presidenre: Ori ffini Mari o - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp.i Co Giudice Console Generale M. V.S.N. : Ciani Ferdinando. Giudici Consoli M. V.S.N.: Al visi Alessandro, Bergamaschi Carlo. Fioretti Eugenio, Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA ne l procedimento penale a carico di: Rettuga Giuseppe, nato il 18. J 1.19 L6 a Napoli, impiegato co munale. Detenuto dal 4. 11. I. 942 IMPUTATO a) del deliuo d i cui agli artt. 81 cpv., 314 C.P. e 4 R.D.L. lJ .6.1942 n. 584, per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso distratto per trame profitto varie carte an nonarie di cui, quale impiegato de l Comune di Casalnuovo di Napoli, addetto all'ufficio tesseramento aveva il possesso; b) del delitto di cui agli arll. 81 cpv. C.P. e I p.p . R.D.L. 11.6 .1 942 n. 584 per ,1vere falsamente intestato le dette carte a persone immagi narie; e) de l delitto di cui a ll' art. 3 Legge 8.7. J941 n. 645 per sottrazione di merci al normale consumo. aggrnvata a norma dell'art. 5 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, per avere commesso il delitto nella sua qualità di impiegar.o del Comune di Casalnuovo (Napoli). Reati commessi in Casalnuovo nei mesi d i luglio e agosto 1942. OMJSSIS

P.Q.M. Visti ed app licatigli artt. 8 l cpv., 314C.P. e4 R.D.L. 11.6.1942 n. 584: 3 Legge8.7.! 94 1 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6. I 942 n. 584: 23. 29, 73, 228, 229, 31 1, 65 C .P.; 274, 479,482 C.P.P. DICHIARA Rettuga asso lto per insufficienza di prove del reato rubricatog li alla lettera b); lo ritiene colpevole degli altri reati a~crittigli accordandog li il beneficio della diminuente di cui agli artt. 3 J! , 65 C.P.. Ed operato il cumul o delle pene complessivamente lo condanna ad annj 6, mes i 8 e lire 4.600 di mul ta. Con l'interdizio ne dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, con la libertà vigilata, col pagamemo del le spese di gi udizio e di prevenùva custodia, o ltre ad ogni altra conseguenw di Legge. Roma, 3.12. 1942 - Anno XX I.

Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. e . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Rettuoa: con Ordinanza emessa il 30. I 2. 1944 il Tribun ale Militare Territoriale di Guerra d i Roma dichiara, in applicazione delr indulto concesso con il R.D. 5.4. I 944 n. 96. condona~i 3 anni di reclusione e li re 3.000 di multa. Pe11anto Rettuga Giuseppe, detenuto dal 4.11.1942, dovra essere scarceralo, pe r espiata pena. il 4. 7 . I 946. In sede di giudizio di revisione speciale previsto dal D.L.L. 5. l 0.1944 n. 3 16 la Corte cli Appello di Napoli (7" Sez. Pen.) concede al Rettllga. co n O rdinanza dell'S. l I. l 945. il beneficio della libertà provvisoria e, con sentenza emessa il 19.2 .1 948, d 1ch1a ra Retttuga Giuseppe colpevole dei reati di peculato e sottrazione di merce a_l normale cons umo c_on ti beneficio della lieve entità del fatto. esclusa la circostanza della contrnuaz10ne. e con la concessione de lle attenuanti !!eneriche determina la pena in 4 an ni e 6 mes i cli rec lusione e lire 3.200 di multa dichiara condorn;ta la residua pena per l' indulto concèsso con il R.D. 5.4. 1944 n. 96. Con sentenza emessa il 4.3.1949 la Corte·suprema di Cassazione ri geua iI 1icorso inoltrato da Reuuga Giu~eppe. NOTA: Rettuga Giuseppe ven ne denunziato insieme con Coppola Ange lo e Coppola Ftlomen_a che vennero oiu<licate dal Tribunale Speciale de lla Difesa dello Stato con sentenza n. 772 emessa il 5.11.1942. n Rcttuga non venne gi udicato con la suddeua semen za perché si rese itTeperib ile.

Reg. Gen. n. 1526/1942

SENTENZA N. 879

Il Tribuna le Speciale per la D ifesa dello Stato. istituito ai sens.i del!' art. 7 della Legge 25. 11.1926 n. 2008. co mposto dagli Ul. mi Signori: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/arare: Masala Gavi.no - Vice Procuratore Militare <lei Re .l mp. Giudici Consoli Generali M. VS.N.: Gangemi Giovan ni . Ciani Ferdinando, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Al visi Alessandro. Scmadini Tommaso. ha pronun ciato la seguente: SENTENZA nel procedimemo penale a ca1ico di: Buzzone Giacomo, nato il 3.11.1922 a Niscemi (Caltanisetta). Detenuto dal 7.7. 1942 Forai Giovanni, nato il 28. I0. 1914 a Vittoria (Ragusa). Detenuto dal 7.7. 1942 Militello Giuseppe, nato a 12. l. L926 a Niscemi (Cal tanissetta). Detenuto da l 7.7.1942 IMPUTAT I del delitto di sciopero p. e p. previsto negli art. 11 O. 502 cpv. , 5 lOC.P, dalla Legge 16.6.1942 n. 584 per avere, in contrada Ursitto di Nisccrni con abuso de lla qualità di lavoratori addetti al servlllo della _u·bbiaturn gestita dal Consorzio Agrario Provinciale di Caltanisseua in esecuzione del decret?. Pretett1z10 del 27.5.1942. prestato il lavoro da turbarne la contin ui tà e la regolarità al solo scopo d 1111porre un aumento di sahu-io, coli' aggrava me pe r Forai Giovanni. della sua qualità di promotore (an. 511 C.P.): del delitto di sabotaggio p. e p. negli arL. 11 O, 508 cpv., 51 O C.P. 4 della Legge 16.6: J. 942 n. 584 per avere, nelle suddette circostanze di tem po e di luogo, danneggiato il macchina,io d1 una treb_bia necessaria al lavoro con 1· aggravante pe r Forai Giovanni, delle sue qualità d i promor.ore (art:, 1 I C.P.).In esito al l'orale dibauimenLo, sentito il P.M . ne lle sue conclusioni e g li accusati che. coi loro difensori, ebbero per ultimi la parola. lN FATTO ED IN DIRITTO Il 6.7.1942. in contrada Ursitto d i Niscemi (Caltanissetta). duranLe la trebbiacura del grano in un


706

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PAKJ'E: SENTENZE PRONUKZIATl.é DAL T.S .D.S . PER I DEUHI COMUKl

appezzamento di terreno di proprietà della signora Carmela Iacono Rizz;a, si do vette sospendere il lavoro. giacché delle pietre contenute nei covonj. erano passate attraverso il bmtitore della trebbia. sforzando un pochi no la grig lia. Esperite sollecite indagini, a seguito de nunzia, dai CC.RR . di Niscerni e dalla R. Questura di Caltanissetta. si poté acce1tare. in particolare attraverso le dichiarazioni del meccanico Tortorici Guido, dell' imboccatore Garrana Gaetano e di altri, che responsabili erano l' imboccatore Forai Giovanni e gli operai Giacomo e Militello Giuseppe, adcleLti al trasporto dei covoni: i predetti lamemavanu che la reu·ibuzione sindacale era insufficiente ed avevano provocato l'arresto della trebbiatura al fine ti.i imporre .ii dirigenti una retribuzione maggiore. Interrogati -dai cennati organi di polizia. il Buzzone e il Militello confessarono la propria responsabilità. ammettendo di aver messo delle pietre nei covoni da essi trasportati dietro istigazione di Forai Giovanni: quest" ul timo. interrogato. negò iovece tale spiegazione limitandosi ad ammettere che coi corn pagni si era spesso lamemat0 del salario inadeg uato. Dette dichimazioni il Forai ha confermato du rante l' interrogatorio giudiziale e all' udienza. memrc il Buzzone e il Militello hanno riu·aumo le precednti deposizioni. asserendo cJj non aver messo le pietre nei covoni e di non essere stati cleterminmi dal Forai. che solo parlava di paga insufficiente. Da rilevare perè> che il Buzzone e il tvlilitello, anche in istruttoria e al dib..ittirnento. non hanno potuto negare che le pietre di cui u·auasi si trovavano proprio nei covoni da essi traspo11..iti e che tali covoni furnno immessi nella trebbia. quando imboccatore era i I Forai: circostnnza non esclusa da quest'ultimo. Osserva i.I Collegio che la postuma negativa del Buzzone e del Militello non merita rilevanza. di fronte alle esplicite am mjssioni rese preliminarmente. ammissioni confortate dalle dichiarazioni di numerosi testi. Sorge piuttosto dubbio. secondo quanw ha osservato anche il P.M .. in mancanza di altri elementi certi oltre alle dichiarazioni del Bunone e del Militello, che promotore della irregolare prestazione del lavoro e degli atti di sabotaggio sia stato il Forai: le risultanze ciel processo. cioé hanno messo in evidenza la partecipazione dei tre ai fatti. ma non hanno dato la cenezza che al Forai se ne debba attribuire 1•iniziativa. Il Collegio pertanto ritiene cli affermare la responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro ascritti in rubrica. esclusa nei confronti del Foraì la qualità di promotore perché non provata. ma. in ordine a tutti e tre:. con l'aggravarne di cui al l'art. 4 R.D. 11.6. 1942 11. 584, trattandosi di individui addetti ad un servizio istituito dalla Au toritfL(Prefetto di Caltanissetta) per la trebbiatura nei Comu ni di Gela. Butera. Niscemi e Mazzarino. nonché con l'aggravante di cui ali" art. 5 I OC.P., essendo stati i fatti commessi in tempo di guerra. Conseguentemente. val utate tu u.e le predette aggravanti e concesso a tuttL iJ beneficio di cui ali" art. 31l C.P., tenu to conto in particolare che i danni prodotti a!Ja trebbia furono di lievissima entità. il Collegio stima infliggere: . A Forai anni 2 e mesi 3 di reclusione e lire I 0.000 di mul ta per il delitto di sabotaggio e lire J .000 di multa per il delitto di sciopero. A Buzzone anni I e mesi 6 di recl usione e lire 7.000 di mulla per il delitto di sabotaogio .i lire 1.000 di multa per il delitto di sciopero. "'/\ Militello. valutata altresì nei di lui confronti la diminuente dell'età degli anni 18, anni I di recl usione e lire 4.400 di multa per il delitto di sabotaggio e lire 600 cli molla per il delitto di sciopero.

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

P.Q.M. Visti gli artt. 483, 488 C.P.P.: 98. 3 11 , 310, 502 cpv.; 510,508 cpv. C.P.; 4 Legge 1I .6. 1942 n. 584

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Buzzone: detenuto dal 7.7.1-942 viene ammesso al beneficio della liberazione condizionale con Decreto emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia iI 12. 10 .1943. Il Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Rom.i ordina che Buaone Giacomo sia posi.O in libertà vigilata «per tutto il tempo della pena da espiare. e cioè fino al 7. l .1944». Pertanto Buzzone Giacomo viene scarcerato dalle Carceri Gi udiziarie di Roma il 13 .10. 1943. Il Buzzone, però «dopo che fu dimesso dalle Carceri Giudizim·ie di Roma per aver ottenuta la liberazione condi zionale. si rese irreperibile». Il 26.1 2 . 1943 venne <<rintracciato e tradollo nelle Carceri Giudiziarie di Roma» e il beneficio della liberaz.ione condizionale venne revocato. Forai: detenuto dal 7.7 .l 942 viene scarcerato. per espiata pena. dalla Casa Penale di Sulmonu il 7.1 0. 1944.

Militello: detenuto dal 7.7.1942 viene scarcerai.o, per espiata pena dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 7 .7 .1943.

SENTENZA N. 880

Reg. Gen. n.1580/1942

TI T1ibunale Speciale per la Di resa dello Stato. istituito ai sensi clelr an. 7 della Legge 25.1 1.1 926 n. 2008, composto dagli lii.mi Signori:

Preside111e: Griffin i Mario · Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Masala Gavino - Procuratore Mi litare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. \(S.N. : Gangemi Giovanni , Ciani Ferdinando, Colizza Ugo. Giudici Consoli M. V.S.N. : Alvisi Alessandro.Semadini Tommaso. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimemo penale a carico di: Feola Forturnno. nato a R. Paelina (Avel lino) il 28.5. I 896. commerciante: Spicciolato Ernesto, nato il 22.5.1 878 a Castel cli Sangro (L" Aquila). commerciante in ferramenta. Entrambi detenuti dal 30.8.1942 IMPUTATI di concorso nel reato p. e p. nell'un. 3 ciel R.D.L. 11.6. 1942 n. 584, 110 C.P. per avere sottrato al normale consumo n. 7187 pelli e caprine, di cui erano detentori, omenendo di consegnarle ai sensi del Decreto Min. 14.3. 1942, ed essendo dal fallo derivato grave nocumento per l'economia nazionale di guerra. Accertato in Castel di Sangro il 6.9. l 942. In esito all 'odierno, pubblico dibattimento. Sllntiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli accusati che. coi loro difensori. hanno av uto per ullimi la parola.

DICHIARA Buzzone Giaco mo, Forni Giova1rni. MiUtello Giuseppe colpevoli dei reati a ciascuno ascritLi in rubrica. esclusa per il Forai l'aggravante della qualità di promotore e. in concorso della diminuente di cui alrart. 3 11 C.P. nei confronti del Buzzone, ciel Forai e del Mili tello. nonché della diminuente cli cui all'art. 98 C.P.M. nei confronti del Militello. condanna il Buzzone ad anni I e mesi 6 di reclusione e lire 8.000 cli multa,,Forai ad anni 2 e mesi 3 di reclusione e lire 11.000 di mulrn. f\,1ilitcllo ad anni Idi reclusione e lire 5.000 di multa. Condanna infine tlltti e tre in solido al pagamemo delle spese processuali . nonché al pagamento delle spese per il mantenime nto durame la custodia e ad ogni al tra conseguenza di Legge. Roma. 4. 12. 1942 . Anno XXT. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

IN FATTO ED IN DJRITfO

Attraverso le risultanze del verbale dei CC.RR. di Castel di Sangro in data 6 settembre scorso. le dichiarazioni degli accusati e le deposizioni dei testi escussi. Maresciallo CC.RR. D'Erma Daniele e commerciante in pellami Cepara no Salvatore, è emerso quanto esgue: nel corso cli indagini svolte i citati CC.RR. sequestrarono. in locali appanenenti al giudicabile Feola Fonunaro, 7 187 pe!U, Della massima pa11e di pecora. capra e agnello. A contestazione il Feola ammise cli aver acquistalo tali pelli. nel pe1iodo ottobre 1941, febbraio 1942, da macellai de.Ile provincie cieli ' Aq uila. Campobasso e Chieti e che. nell 'alto del blocco delle pelli ovine e capri.ne (marzo 1942), si era limi talo a denu nciarne cinquecento. in qua nto la consegna all'ammasso dj ttma la partita gli avrebbe procurato notevole danno. avendo pagato la merce a prezzi superiori a quelli stabiliti dal decreto sul blocco in data 14.3.1942.


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TRJBUNALE SPECIA LE PER LA DH'ESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DEU TTJ COMUN I

U Feola confessò pure che. per !"acquisto delle pelli aveva 1icevuto parecchio dernu·o da di verse persone, e soprauutto da Spicciolato Ernesto, in epigrafe qualificato, che glj aveva dato in complesso la somma di 21 0.000 al tasso del 12%. Essendo però risultato ai CC.RR.411dagati che lo Spicciolaw si recava in casa del Feola, interessandosi particolarmente della custodia delle pelli citate, detto Spicciola10, in base a tale elemento. fu ritenuto un vero e prop1io socio del Feola. Osserva il Collegio che la cennala cii~ costanza, se pme di rilievo, non s'appalesa da sola sufficiente per l'affermativa della responsabilità dello Spicciolato in ordine all'addebito di concorso nel reato ascritto al Feola,specie se si considera che, come lo stesso Spicciolato ha affermato ed ha trovato riscontro negli accertamemi esperiti, il Feola, man mano che riceveva il denaro. rilasciava cambiali (in tu tto dodici, per l'ammontare complessivo di lire 2 10.000). Si può pertanto, fondatamente. dubitare che lo Spicciolato si sia limitato a dare del denaro a prestito col corrispeuivo interesse, uon potendosi escludere che le gite dello Spicciolato in casa Feola avessero lo scopo di accertare l'esistenza della merce a garanzia del demu-o dato, lungi dall'avere divisato e messo in auo, d'accordo col Feola. la criminosa sottrazione delle pelli all'ammasso. Conseguentemente. aderendo alla ric hiesta del P.M .. il Collegio ravvisa equo assolvere lo Spicciolato per insufficienza di prove. La colpevolezza del Feola, invece, balza chiara dalla sua confessione e dalle altre risultanze. Egli omise di denunziare e sourasse al normale consumo un rilevante quantitativo di pelli ovine e caprine, tale da arrecare grave nocumento alreconomia di guerra; la di lui criminosa auività. dalla quale si riprometteva lauti guadagni. si è prou·atta sino all'atto della perquisizione (senembrc 1942) e cade quindi, evidememente, sotto le sanzioni previste dal ru bricato art. 3 R.D.L. 11.6.1942 n. 584, del quale reat0 si riscontrano tutti gli estremi giuridici. Tenuto conto, poi , della personalità del Feola e delle modalità di esecuzione del fatto, il Collegio stima pena equa da infliggere allo stesso quella di anni 5 di reclusione, lire 3.000 cli multa e conseguenziali.

8.7. 1941 n. 645) e il reato previsto dagli rut icoLi 32, 35 e 37 del Testo U1ùco sulla Finanza locale; reati commessi insieme con Spicciolato Ernesto. Il Giudice Istruttore (Demetrio Forlenza) «Ritenuto che Ja commissione ciel deliuo di sotu·azione al normale consumo di 7187 pelli ovine e caprine contestato a Feola Formnato e a Spicciolato Ernesto è attribuito alla competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato rientrando nella ipotesi prevista dall · art. 3 della Legge ll .6.1942 n. 584. Ritenuto che la commissione degli allri reati contestali allo Spicciolato, Poillucci e alla Milano è invece di competenza del Giudice Ordina1io. Ritenuto che trattandosi di reati connessi la competenza per tutti spetterebbe al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a norma dell'art. 8 del R.D. I 2.12. I 926 n. 2062.

Considerato però. che trattasi di connessione scindibile e che ii corrono motivi di convenienza perché. secondo quanw previsto dal citato aiticolo 8 sia effettuata la separazione dei procedimemi ordina, con provvedimento emesso il 17 . l O. l 942, la separazione del procedimento contro Spicciolato Ernesto dal procedimento contro Poillucci Antonio e Milano Maria in.ordine ai reati loro attribuili e rimett.e, per competenza, gli atti rclaLivi al procedimento contro Poillucci Antonio e Milano Maria al Procurawre del Re Imperatore di Sulmona».

SENTENZA N. 882

Reg. Gen, n, 1111/1942

P.Q.M. Visti gli aru. 479. 483. 488 C.P.P.: 29 C.P.: 3 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 ASSOLVE Spicciolato Ernesto al reato asc1iuogli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non de1enuto per altra causa. DICHIARA Feola Ferdinando colpevole del reato ascri ttogli in rubrica e lo condan na ad anni 5 di reclusione. lire 3.000 cli multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e per il manteni memo dura nte la custodia. nonché ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma, 4.12. I942 - Anno XXI. Seguono le firrne del Presidente e dei Giudici. Spicciolato. detenuto dal 30.8.1942 viene scarcerato il 4.12. 1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZJONE Feola, detenuto dal 30.8. 1942 «viene posto abusivamente in libertà dal Carcere Giudiziario di Firenze per opera dei partigiani il 24.7. l944». Il 7 .9.1944 viene an-esrato e trado1to nuovamente nel C.:1rçere Giudizi,ufo cli Firenze. TI Tribunale Militare Territoriale di Roma. dichiara. con Ordinanza del 21.5. l 945, condonata la residua pena detentiva e J"intera multa per l' indulw concesso con l'ast. 5 del R.D. 5.4. 1944 n. 96. Pertanto Feola Fortunato viene scarceraro dal carcere Giudiziario di Firenze il 15.4.1945 a seguito di ordine di scarcerazione emesso il 14.4. I 945 dall'Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi. NOTA: insieme con Feola Fonunar.o e Spiccio lato Ernesto il competente Comando clei Carabinieri cli Caijel di Sangro (L'Aquila) denunziò, con rapporto n. 80 del 6.9. 1942, anche i sottoelencati imputati: Poillucci Antonio, nato il 17.J. 1903 a Castel cli Sangro (L'Aquila), li bero; Milano Maria, nata il 18.11 . .1892 a Castel di Sangro (L'Aquila). libera: A Poillucci viene contestato il seato di favoregg iamenLo previsto dall 'art. 379 C.P. Alla Milano vengono comestali i reati di sottrazione al normale consumo di generi alimentari (art. 3 della Legge

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. istimito ai sensi dell · art. 7 della Legge 25.11.1926 n. 2008, composto dagli Ili.mi Signori: Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relato re: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Palmeri Gaetano, Caputi Pietro, Vedani Mario, Pompili Torello. Perillo Emilio. ha pronunciato la seguenLe:

SENTENZA nel procedimento penale a c1trico di: Yiscariello Giovann i. naw il 30.8.1908 acl Airola 'Benevento), conLadino, detenuto dal 19.8.1 942: Ruggero Pasquale, nato il I 9.5. I905 ad Airola (Benevento), contadino, detenuto dal 10.7.1942. IMPUTATI del reato di cui all'art. 650 C.P., per non avere, nella notte dal 9 al I Oluglio 1942 in Airola. osservato l'ordine di fermarsi dato loro dai componenti la squadra annonari di Airola, formata nella quasi totalità di Carabinieri e Grnu·die, in divisa; del reato di cui ali' art. 3 Legge 8.7 .1941 n. 645, per avere sottratto sul normale consumo quintali l 0,60 di orzo Kg. 8 di fagioli e Kg. 2,200 di formaggio; del tentativo di omicidio aggravato (rut. 56. 11 O, 576 n. I , 6 1 n. 2. 5 e I O in relazione ali· art. I Legge 16.6.1 940 n. 582, per avere nelle circostanze di cui al capo di imputazione. a fine di uccidere. per assicurarsi l'impunità di altri reati, profitta ndo di circostanze dipendenti dallo sLato di guerra. in concorso con altra persona rimasta, esploso tre colpi cli pistola. anelati a vuoto. contro i componenti la squadra annonario di cui al suddetto capo. OMISSIS P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 650, 110,575,576 n. 1, 6 1 n. 2 e IO C.P. in relazione all' art. 1 Legge 15.6.1 940 n. 582; 3 Legge 8.7. J941 n. 645: 479 C.P.P.; 1 R.D.L. 17 .10. 1942 n. 1156.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAfO

TERZA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER t DELITTI COMUNI

DICHIARA

NOTIZIE DESUNTE DA L rASCICOLO Dl ESECUZIONE

Ruggero assolto per insufficienza di prove da tuui i reati ascrittigli ed il Vescarello pure, tran ne per il reato di cui all" a11. 650 C.P. venendo prosciolto perché estinto il rea to per intervenu ta am nistia. Ed ordina che entrambi vengano immediatamente escarcerati se non cletenmi per al tra causa. Roma, 7.1 2.1942 - Anno XXI Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Albore Carlo. detenuto dal 14.7.1942 avrebbe dovuto essere scarcerato, per espiata pena. dalla Caa di Recl usione di Volterra (Pisa) il 14.7. 1947. Dal fascicolo di esecuzione non risulta se Albore Carlo ven ne scarcerato il 14.7. l.947 oppure in data anteriore a seguito dei noti avvenimenti verificatisi in ]Lalia dopo 1'8 .9. I 943 . Dagli atti non ri sulta neanche se il competente Tri bunale Mil itare Territoriale di Roma ha e messo nei confronti di Albore Carlo un ·ordinanza con la quale la pena inflitta co1.1sentenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato il I0.12. 1942 veniva condonata o dichiarata estinta per amnistia. NOTA : Ins ie me con Albore Carlo. Salinaro Salvatore e Masciandaro Gabriele vennero anc he denunziati. quali imputati dei reati di sottrazione di merci al normale consumo e di maggiorazione dei prezzi (artt. 3 e 9 della Legge 8.7.1 94 1 n. 645): Basile Giovanni. nato il 20.8.1 906 a Taranto. pescivendolo, detenuto: Co lucci Anto nietta. nata il 3.3.1906 a Martina Franca (Taranto}, esercente alimentare, det.en ma: Nardelli Salvasore. naw il 20.4. 1904 a Fragagnano (Taranto). mediatore, deten uro: Torio Enrico. nato il 2 1. 1.1906 a Taranto, venditore ambula nte, deten uto: Torio Pasquale, nato r 8.4. 1894 a Taranto. ve nditore ambulante. detenuto: Valentini Gi useppe. nato I' 1.6. 1904 a TaranlO. esercente alimentare, detenu to. 11 Gi udice Istrutto re considerato che ricorrono motivi di convenienza perché secondo quanto previsto dal capoverso dell' art. 8 del R.D. I 2. l 2. 1926 n. 2062 s ia effeuuata la separazione dei procedimenci ordina, con provvedirnemo e messo il 15. 10.1942. su conforme ric hiesta del P.M.. la separazione degli atti relativi agli imputati Basile Giovanni. Co lucci Antonietta. Torio Enrico, Torio Pasquale e Valentini Giuseppe e la tras missione dei.suddetti atti al Procuratore del Re Imperatore di Taranr.o pe competenza. 2° NOTA: Il Tribunale di Taranto, su conforme richiesta del P.M .. ha tras messo al T.S.D.S., per l 'esame di una eventua le connessione con il procedimento relativo ad Arbo re. Salinaro e Masciandaro. gli atti processuali rea lati vi a: Vinci Vincenzo. nato il 2.1.1914 a Taranto. informatore. deten uto dal 7.7. 1942: Lamarina Piet ro, nal.O il 20.3. 1896 a Villa Castelli (Brindisi}. g uardia nottu rna. detenul.O dalr8.7. 1942.

Reg. Gcn. n. 1312/1942

SENTENZAN. 887

Il Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato. istituito ai sensi dell 'art. 7 della Legge 25.11.1926 n. 2008. composto dagli IIJ. mi Signori: -Presidente: Griffin i Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino - Procuratore Militare del Re [mp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Rossi Umberto. Giudici Consoli M.\I.S.N.: Palmeri Gaetano. Rosa-Uliana Riccardo. D'Alessand ro Italo. Riccio Gennaro. ha pronunciato la segueme: SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Albore Carlo. nato il 23.3.1909 in Nicastro (Caranzaro). fornaio. Detenuto dal 14.7. 1942 Salinaro SalvalOre, nato i l 27.1 0. 189 1 a Fragagnano (Taranto}. incisore. Detenu to dal 17.7.1 942 Mascianda ro Gabriele, nato iI 15.3. 1884 a Taranto. ragioniere. Detenu to dal 17.7.1942 IlvfPUTATl li primo: del delitto cli cui ali" art. 3 R.D.L. I 1.6. 1942 n. 584 per avere dal I gennaio al 30 giugno 1942 souratto al normale consumo q. 364 di farina: ciel rearo di cui all'arL 9 Legge 8.7. 1941 n. 645 per avere. nel periodo cli tempo suddetto venduto parte ciella farina sottratta e il pane confezio nato con I· altra pas ta. a prezzi maggiorati. Il 2" ed il 3°: di concorso nel reato di cui ali' art. 3 Legge 8.7. I941 n. 645: di concorso nel reato di cui all'art. 9 Legge 8.7.1 941 n. 645, per avere dal I marzo a metà circa di aprile concorso nei rea ti ascritti all 'A lbore. O

O

OMISSIS P.Q.M . Visti gli anicoli sopra citaci e 29 C.P.: 488. 274 C.P.P. DICHIARA Al bore Carlo responsabile del reato di cui alrart. 3 della Legge 8.7. 1941 n. 645 e, così modificando rubr'..ca lo condan na alla pena di anni 5 di reclusione elire .I 0.000 di nrnlta. ali" interdizione dai pubblici uffici , alle spese del processo ed a q uelle per il manteni men to durante la custodia. Assolve Salinaro Sal vatore e Masciandaro Gabriele dai reati agli stessi ascritti per insufficienza di prove e ordina che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma. I 0.1 2.1 942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Gi udici. Mascianda ro e Salinaro. detenuti dal 17.7.1942, vengono scarcerati il 10.1 2.1 942.

IMPUTATI

Il Vinci ciel remo di cui all'art. 624. 6 1 n. 2, 8 1 1° cpv. C:.P., per avere in più volte con diverse azioni esecuri ve del medesimo disegno criminoso e fino al 7.7. I 942 sou.ratro dal forno di Albore Carlo un quantitativo imprecisato cl i pane abusando delle relazioni di prestatore d'opera. Il Lamarina del reato di cui ag li arn. 8 L l cpv. e 648 p.p. C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ricevuto il detto pane sapendo la provenienza delim1osa. Entrambi del de limo di cui agli artt. 3 p.p. Legge 8.7.194 1 n. 645. 81. I IOC.P. per avere in concorso tra loro sottratto il sudde uo pane al normale consumo. Fatti accertati. in Taranto il 7.7.1 942. li T.S.D.S. rilevaLO che la connessione fra i reati addebitati al Vinci e al Lamarina e i reati addebitati ad Albore. Salinaro e Masciandaro non sembra inscindibile e moti vi di convenienza consigliano. ai sensi del l'art. 8 IO cpv. del R.D. 12.1 2.1926 n. I062, di non sottrarre al Giudice competente secondo le norme ordinarie il procedimento nei confronti dei suddclli Vinci e Lamarina. rras111ette, su conforme richiesta del P.M. atti processuali relativi al Vinci e Lamarina Pietro al Tribunale di Taranto con sentenza del 10. 12.l942 (Reg.Gen. n. 13 12/ 1942). O


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TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Reg. Gen. n. 1548/1942

TERZA PARTE: SF.NTENZE PRONUNZI AT E DAL T.S.D.S. PER l DELITl'l COMUNI

SENTENZA N. 920

Il Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato. istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 25. J 1.1926 n. 2008, composto dagli 11 1.mi Signori: Presidente: Griffini Mario - Luogotenente Generale deJJa M. V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali M. V.S.N.: Rossi Umberto, PalmentolaAldo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio, Riccio Genn'aro, Calia Michele. ha pronuncialo la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Menichelli Fausto. nato 1'8.3. 1923. impiegato. Detenuto dal 10.9. !942 Torrini Guido, nato a Ro ma r J. I. J9 14, impiegato. Detenuto dal I 0.9.1942 IMPUTATI Del reato di cui agli artt. 624, 625 11. 7, 6 I n.. l l e I I O C.P.; 4 e 8 del R. D. I l.6. I 942 n. 584 pe essersi. al fine di trarne profitto, impossessati di circa 2.000 tagliandi di carte annonarie per il prelevamento dell'olio, che i I Menichelli. previo accordo con il TomiceJJi, sottrasse dall' Ufficio tesseramento del Governatorato di Roma il 3.9.1942. Oìv1ISS1S La R. Questura di Roma, con rapporto del I 7 settembre 1942 denunciò ali' Autorità Giudiziaria !rii alluali giudicabili insieme con: Forti ni Clorinda, nata il 18.7. 191 I a Roma: Fusco Enzo. nato~il 5.4. I919 a Roma: Raggi Giulio, nato il 4.5. !912 a Ro ma: Ricci Riccardo. nat~ il 3.4.1.893 ~ Norcia (Perugia). Nel corso delle indagini svolte per scoprire gli amori di alcune sottrazioni di taglia ndi di carte annonarie, verificatesi nell'Ufficio razionamento del Governatorato di Roma, era risultato che Raggi Giulio e Fusco Enzo ex impiegato del Governawrato avevano acquis tato da tal Torrini Guido, in s~;vizio allo stesso GovernatoraLo, alcuni pacchi di tagliandi di carte annonarie, che essi poi avevano rive ndu to agli esercenti Ricci Riccardo e Fortini Clorinda. Il Tonfoi. interrogato, ammetteva di aver venduto. al prezzo complessivo di lire l .000 sedici pacchetti di tagliandi per il prelevamento dell'olio al Raggi e quattro pacchetri al Fusco per lire 150 e asseriva di aver ricevuto delli pacchetti di tagliandi dal!' impiegato del Governatorato Menichelli Fausto al quale avrebbe corrisposto Li re 500. IJ Menichelli. a sua volta inten ogato, ammetteva di avere sottratto il 5 settembre e.a. dall'Ufficio razionamento un involto contenente circa 20 pacchelli di bollini e di averli. dopo gli accordi presi con il Tonini, asportato dall 'Ufficio e poi consegnato al lo stesso Torrini, perché in conformi tà degli accordi presi vendesse ad esercenti. aggiungendo di avere ricevuto da costui lire 500, come sua parte del ricavato della vendita. Nei confronti degli imputati Fortini Clorinda. Fusco Enza. Raggi Giulio e Ricci Riccardo detenuti dal 14.9. 1942 il Giudice Istruttore disponeva. con Ordinanza ciel 4.11.1942. la separazione dei procedi111enti e la trasmissione dei realati vi alti al eompeteme Magistrato ordinaiio e precisamente al Procurato re del Re Imperatore di Roma. La compiuw istruttoria ha confermato !12 suesposte risultanze confcr111ate pure in udianza. II Menichelli ha particolarmente dichiarato che la mattina del 2 settembre vide. presso un cestino di ri fiuti, nel l'Ufficio tesseramemo un involto; lo raccolse e dopo aver constatato che comeneva pac· cheui di tagliandi invece di consegnarlo ai s uoi superiori, lo pose sotto il suo banco di lavoro. Uscrndo dall'Ufficio, verso mezzogiorno, incontrò l' antico Torrini Guido e gli chiese se poteva vendere i tagliandi che aveva trovati: ricevuto risposta affermativa prese con costui appuntamento per il giorno successivo. Dopo tali colloqu i egli asportò il pacco dall'Ufficio e lo consegnò, il giorno 3 settembre. al Torrini, pregandolo cli ricavare dalla vendi ta dei bollini il maggiore prezzo possibile. La sera dello stesso giorno il Torrini gli consegnò lire 500 dicendo cbe aveva ricavato dalla vendita lire I.000. Il Menichelli ha precisato che i bollini da lui sottratti corrispondevano a circa 120 litri di olio. Il Torrini

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sottratti corrispondevano a circa 120 litri di olio. Il Tonini ha ammesso di essersi accorciato con il Menicbelli, il giorno 2 scuembre. per la vendita dei bollini, trovati dal medesimo avvolti in un giornale nel suo Ufficio di razionamento tra e altre carte: di ave r ricevuto il 3 settembre i bol lini dal Menichelli e di averli venduti lo stesso giorno al prezzo di lire 1.000 a Raggi Giulio i n presenza di Fusco Enzo e di avere dato poi metà della somma ricavato al Menichelli. Il Torrini ha negato di essersi preventivamente accordato con il Menichelli per la sottrazione dei tagliandi e di averne venduti quattro pacchetti al Fusco ricevendone 150 lire. Riguardo a queste ultime circostanze egli ha am messo soltanto di avere consegnato alcuni pacchetti di tagliandi al Fusco, che però li avrebbe imrnediatamence passati aJ Raggi. e di avere ricev uto da Fusco 1.50 lire in restituzione di un prestito. Non è necessario soffermarsi su tali particolari perché non modificano_la posizione giuri dica del Torrini. che però. nel corso delle indagini di polizia giudizia ria. ammise cli aver venduto direuamente al Fusco quattro pacchetti di tagliandi al prezzo di lire 150. li Torrini, come si è detto. ha negato cli essersi accordato con il Menichelli. in ordine alla sotu-azione dei tagliandi dell'Ufficio razionamento. al fine eviden te di attenuare la propria responsabilità, spostandola verso l'ipotesi della ricettazione. Senonché alcune considerazioni consentono di affermare che egli debba rispo ndere della rubricata imputazione di concorso in fmto aggravato. Infatti risulta dalla dichiarazione del Menichelli che costui si decise ad asportare il pacco di tagliandi dall'Ufficio razionamento solo dopo essersi accordato con il ToiTini circa la ve ndita degli stessi. Lo stesso Torrini am mette di essersi accordato con il Menichelli per la vendita dei tagliandi il giorno 2 settembre e di averli poi ricevuti il giorno successivo. PerLanto sarebbe davvero ingenuo da parte del Ton·ini di voler sostenere che egli avesse promesso di vendere i bolUni ancora esistenti presso l'Ufficio razionamento senza prospettarsi la necessità di asportarli e senza aderire all'altrui proposito di sottrarli. Si è addebitato al Menichelli. e per conseguenza anche al Torrini. il reato di funo aggravato e non quello di peculato per le affermazioni del Menichelli non contraddette da sicuri clementi di prova e confortate anche dalle dichi arazioni del teste Caprara Renato impiegaw presso l'Ufficio razionamento che ritiene no n inverosim ile essersi il Men ichelli appro priato di bollini rinvenuLi nell'Ufficio e non a lui affidati per ragioni del suo servizio. Non vi è dubhio, pertanto, che i giudicabili si sono resi colpevoli del reato e che nei ratti ~opra esposti si riscontnrno gli estremi del reato in rubrica ai sensi degli artt. 624,625 n. 7, 61 n. 2 e I I OC.P. e artt. 4 e 8 del R.D. 11.6.1 942 n. 584. Pertanto accertata ed affermata la responsabilità dei giudicabili. esami nate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali, considerata la nalma particolare del reato commesso in mo menti difficili per la Nazione io guerra e tenuti presenti i precedenti degli imputati il Collegio ritiene equo di condannare il Menichelli ad anni 13 e lire 15.000 di multa e Torrini ad anni 12 e li.re 12.000 cli mul ta. Entrambi con la recl usione. con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. con la libertà vigilata e con il pagamento in solido delle spese di giudizio e con il pagamento di preventiva custodia. oltre ad ogni al r.ra conseguenza di Legge. · P.Q.M. Visti ed applicati gli artt. 110. 624 n. 7. 61 n. 2 C.P.: 4 e 8 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584; 23, 29,228, 229 C.P.; 274. 488 C.P.P. DICHIARA Menichelli Fausto e Torrini Guido colpevoli del reato loro addebitato e condan na Menichelli ad anni l 3 e li.re 15.000 di multa e Torrini ad anni I2 e lire 12.000 di rn ulla. Entrambi con la reclusione, con l' interdizione dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giustizia e con il pagamento delle spese di custodia preventiva. oltre ad ogni al tra conseguenza cli Legge. Roma, l I .12.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE Menichelli, detenuto dal 10.9.J 942 evade dalla Casa Penale cli Paliano (Frosinone) il 13.9.1 943. Menichelli, che non venne tratto nuovamente in arresi.O. partecipò alla guerra di liberazione, quale


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volontario presso il 412° RgL Italiano Pionieri meritandosi, per il lodevole servizio prestato, la croce a l merito d i guerra. Pertanto la sua istanza di grazia inoltrata con il parere favorevole deg li Organi competenti è stata accolta e con Decreto di Grazia emesso i I 20.8.1 949 viene concesso i I condono condizionale della residua pena da espiare. Torrini. detenuto dal 10.9.1942 viene sca rcerato dalla Casa Penale di Sulmona 1'8. 10 .1 943 per ordi ne del «Comando Tedesco e depona1.o in Germa ni a fece rito rn o in Patria il 2.8.1 945». Con Decreto di Graz!a emesso il 14.6.1949 vie ne concesso il condono condizionale della residua pena detenti va da espiare. La res idua pena pecun ia ria di lire 8.000 viene dichiarata condonata per l'art. J del D.P. 23.12. 1949 n. 930 dal Tribunale Mi li tare Territoriale di Roma con Ordinanza de l 15.4.1 952.

Giudi ziario di Teramo. I l Tribunale Milirnre Terrri toria le di Roma d ichiara. co n Ordinanza de l l 7.5. I957, estinto per l'amnistia concessa con il D.P. 19. I2.1953 n. 922. il reato anno nario per il quale venne condannata da T.S.D.S.co n sen tenza cieli' l 1.1 2.1942.Guerri Guerrino. detenuto dal 23. J O. 1942, vie ne scarcerato, per espi ata pena, da ll a Casa Pe nale di F irenze il 23 . 10. 1945. 11 Tribunale M ilitare TerriLC>riale di Roma dic hiara, con Ordinanza del 27. 10. 1966, cslinto per l'amnistia consessa con il D.P. 19. 12. 1953 n. 922. il reato annonario per i I qua le venne conda nnalo dal T.S. D.S. con sentenza cieli' 11..1 2. 1942.

SENTENZA N. 922

Reg. Gen. n. 1550/1942 Reg. Gcn. n. 1163-1132/1942

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TERZ,\ PARTE : SENTENZE PRO:'JUNZ!ATE DJ\L T.S.D.S. PER I DELITTl COMlJf';I

TR IRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZA N. 921

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito ai sensi de Iran. 7 de lla Legge 25. 11. J 926 n. 2008, compos to dagli Ili.mi S ignori: Presidente: Gri ffini Mario - Luogote nente Generale della M.Y.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - ProcuraLOre Militare del Re lmp. Giudici Consoli Generali Af. V.S.N.: Rossi U mberto, PalmentolaAldo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Suppiej Giorgio. Calia Michele. Riccio Gen naro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a c,u·ico di: Guerri Gerrino. nato il 28.J 2.1897 a Livorno, meccanico. Detenuto dal 23.10.1942 Taddei Caterina. nata il 27.3.1889 a Rio Elba (Livorno), donna di casa. Dete nuta dal 25.7.1942 Zupo Irma, nata I' 1.9.1888 a L ivorno. donna di casa. Detenuta dal 19.9. 1942 Casabona Ida, nata il 20.3. I897 a Livorno. operaia. Detenuta dal 19.9 .1942 IMPUTATI Del reato di cui all'art. I R.D.L. 1I .6. 1942 n. 584, pe avere detenuto tagliand i contraffatti di tessere anno narie per il prelevamento del pane a l fine cli porli in circolazione. OMISSIS

I] Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito ai sensi del I· art. 7 della Legge 25. J I . 1926 n.

2008, composto dag li !Jl.mi Signori: Presidente: Griffini Mari o - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lana ri Piero - Procurawre Militare de l Re l mp. Giudici Consoli Generali M. \~S.N.: Rossi Umberto, PaltncntolaAldo. Giudici Consoli 1\11. V.S.N. : Suppiéèi Giorgio, Ri ccio Gennaro. Calia Michele. ha pronu nciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Capotosti Lea ndro. nato 1· 1.3.1924 a Roma. studente. Deten uto dal 13.9. 1942 Nicol ucci Raffaele, nato il 24.9. 1923 a Rorna. studente. Detenuto dal 13.9.1942 Conticelli Adri ano. nato il 20.9.1922 a Roma. Detenuto dal 13.9. l 942 Patrizi Ennio. nato l' 11.7. J924 a Montereale (L" Aq uila). Deten uto dal 24.1 1. 1942 IMPUTATI Di furto aggravato (a rtt. 624. 625 n. 2 e 5 e 6 1 C.P. in relazione a li l'art. l letLera b) Legge 16.6.1940 n. 582 e all" art. 8 R.D.L. l 1.6.1942 n. 584) per essersi impossesati. in concorso tra loro, al fine di trarne profitto di un quantitativo imprecisato di tagliandi per il preleva mento dei generi ùa min.e stra e di zucchero, che sourassero in Roma nel la notte da l 12 a l 13 settembre 1942 ciel negm:io di generi a li men tari cli Vannozzi Silvio. ove si erano a tal fin e. introdotti con lo scasso di una boLOla approfittando dcli ' osc uramento dipendente dallo stato di guerra.

P.Q.M. Visti ed applicati g li artt. I R.D.L. 11 .6.1 942 n. 584, 23, 29, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P. DICHIARA QUANTO SEGUE

••Zupo e Casa bona assolte per ins ufficienza di prove ordinan do che vengano i mmediatamente escarcerate se non detenute per altra causa. E ritenendo gli altri colpevoli de l reato loro ascrillo. li condanna ad anni 3 di reclusione e lire 5.000 di mul ta. Con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni_; con la libertà vigi lata, col pagamento in solido della spese di giudizio: col pagamen· to delle spese d 1 preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. Roma. 11. l 2. 1942 - An no XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Casabona e Zupo, detenute da l I 9.9. I942. vengono scarcerate l' J I. 12. I 942. NOTIZIE DES UNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Taddei Caterina, dete ou ta dal 25 . 7. I 942, vi e ne scarcerata, per espia ta pena. d al Carcere

OMlSSIS A seguito di indag i.ni ven ne identificato come uno degli autori del funo Capotosti Leandro: ques ti sottoposto ad interrogatorio s i rese confesso, rive lando che alla perpetrazione del furto avevano partecipato anche Contice lli Adr iano. Nicolucci Raffaele e Patrizi Enn io: i due ultimi, dopo d i essersi accordati, face ndo da «pali». Gli imputati CapotOSLi , Conticelli e Nicol ucci hanno dichiarato. s ia al Giudice Istruttore che in ud ienza. che la sera del 12 seuembre, a lle ore 22,30, presi accord i tra loro e il Patrizi si in trodusse ro ne ll'esercizio di Vannoai, con le moda lità sopra specificate. asportando un quantitativo imprecisato di bollini per il prelevamento di generi da minestra. l medesimi hanno anc he dic hi arato di avere ri venduto i bollini sottratti ad alcu ni esercenti e precisamente a Cesari Maria(mua ad Accu moli. Rie ti r L. l. I 905 a Ci a lo tti Teresa {nata a Pesaro il 17.1 2. L893) e a Ross i Amato (nato iJ 9. 10. 1922 a Castiglione D' Arcevia, Ancona). Nei confronti dei suddetti imputali è sta ta disposta la separazione dei procedimenti e la trasmissione dei re lativi atti al competente Magistrato ordi nario e precisamente a l Procuratore ciel Re Imperatore cli Roma. 11 Patrizi non fu interrogai.O in sede istrutlloria perché resos i latitante; però a suo carico gli alLri


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TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DELLO STATO

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TERZA PARTE: SENTÉNZE PRONUNZIATE DA I. T.$ .D.S . PER I DELITTI COMUNI

imputali furono espliciti nell'accusarlo sia alla Questura che al Gi udice Istruttore. E poiché oooi si è costituito. trovandosi in carcere con gli alLTi imputali, si è potuto mettere d' accordo per attten:~ re la sua responsabilità. Infatti il Capotosti. il Conticelli e il Nicolucci tentarono all'udienza di far credere che il Patrizi pur ammettendo. però. che e.gli aveva procurata la pinza (che servì a rompere i l lucchetto che osta~olava l'ingresso al negozio e che aveva accompagnaw i coimputati sul luogo dove fu commess? 11 furto) affermarono che non era rimasto a fare da «palo» ma era fuggito subito. Ammisero anche, concordando con la deposizione resa dal Patrizi, che il giorno dopo del commesso reato e avere venduto i bollini rubati, andarono tu tti a fare una «spagheuata». Però il Patrizi. secondo quanto ha dichiarato in dibattimento, si sarebbe limitato a prendere parte alla «spaghettata» senza la quarra quota della somma introi tata per la ve ndita dei bol luJ.i ottenendo dai compagni sola1~1e?te una somma in p1:estito. Dalla suesposta narrativa appare evidente che llltti e quattro gli imputatt si sono res, colpevoli del reato loro addebitato: però l'opera criminosa svolta nella esecuzione del reato risul tò di minima importanza nei confronci del Nicolucci e del Palrizi, per cui il Tribunale ritiene di applicare nei loro confronti il beneficio della dimin uente prevista dagli artl. 65, 114 C.P. . Pertan to accettata ed affermata la responsabilità penale di llllti gli imputa ti ed esaminate tutte le nsul tanze processuali e le ric hieste inoltTatc dalla difesa e considerata la natura particolare del reato comme~so in momenti diffici li per la Nazione in guerra il Collegio è dell'avviso di infliggere le seguenti pene: Capotosti e Conticelli 12 anni e lire 12.000 cli mtLILa. a Nicolucci IO anni e lire 10.000 cli multa e a Patrizi 8 anni e lire 5.500 di multa. Tutti con la reclusione, con l' interdizione perpetua dai pubblici uffic i, con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio. con il pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di Legge.

Appello di Roma pronu nziava il 23.7. 1947 la seguente semenza. «Fondato e degno di accogl imento è il motivo con cui gli imputati han no successivamente dedotto che in base alle risultanze processuali i I Tribu nale Speciale non poteva procedere al raddoppiamento de ll a pena ai sensi della Legge J6.5.1940 n. 282 non ricorrendo le condizioni per r applicazione di tale Legge. Condizione infatti per il raddoppiamento della pena sancite dalla citata Legge è che lo stato di Guerra sia la causa determinante della circostanza aggravante prevista dall'art. 6 1 11 . 5 C.P.. Ora è vero che lo stato di guerra imponeva l'oscuramento della città, ma non per l'oscuramento la pul:Jblica e privata difesa poteva essere e fu nella sp~cie ostacolata. L'ostacolo della difesa privata e pubblica ojà era stàto dato e veniva dal fono che il furto fu commesso ve rso le ore I l di sera. un· ora in cui la e vigilanza sia da parte del privar.o, sia ad parte della pubblica Autorità non potevano essere e non era più attiv:.i e efficace. L'aggravante. qui ndi, della minorata difesa già sussisteva e ricorreva indipendentenienLe dallo stato cli guerra, e pertanco, il Tribunale Speciale decise in contrasto con le risultanze processuali quando ritenne l'aggravante in questione dipendente dallo stato di guerra e applicò la Legge speciale ai fini del raddoppiamento della pena. Pertanto. escluso il raddoppiamento della pena previsro dalla Legge del 16.5. 1940 n. 282, e concedendo agli imputati la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 C.P. e agli imputati Nicolucci e Patrizi le attenuanti già loro concesse dal Tribunale Speciale si stima equo fissare la pena per il Capotosti e il Conticelli in anni 4 di reclusione e lire 4.00 di multa ciascuno. per il Nicolucci in anni 3 e mesi 4 di reclusione e lire 3.600 di multa e per il Patrizi in anni 2, mesi l e dicci giorni di reclusione e lire 2.400 di multa. Tutte le pene vengono dichiarate condonate per effetto e in applicazione dell'art. 5 del R.D. 5.4. I944 n. 96 e cieli' art. 8 e seguenti del D.P. del 22.6. I946 n. 4.

P.Q.M. Visti ed applicati gli ant. 624. 625 n. 2 e 5, 61 n. 5 in relazio ne all 'art. I lettera b) Legge 16.6. 1940 8 R.D.L. I 1.6. I 942 n. 584; 23, 29, Il 4, 65. 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.

n. 582 e all'art.

DICHIARA Tutti colpevoli del reato loro ascritto e concedendo la diminuente di cui agli artt. I 14, 65 C.P. al Patrizi e Nico lucci condanna: Capotasti e Conticelli ad anni I 2 e lire 12.000 di multa ciascuno; Nicolucci ad anni 10 e lire 10.000 di multa: Patrizi ad anni 8 e lire 5.000 di multa. Tutti con la reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici , con la libertà vigilata, con il pagamento in solido delle spese di giudizio, con il pagamento delle spese di preventi va custodia, oltre ad ogni al tra con~ seguenza di Legge. Roma, IJ.1 2. 1942 - An noXXl. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIO NE

..

Capotosti. detenuto dal I 3.9.1942 viene scarcerato cl alla Casa Penale di Volterra a seguito della concessione ciel beneficio della libenà provvisoria concesso dalla Corte di Appello di Roma con Ordinanza del 24.10.1945. Conticelli, deten uto dal 13.9.1942 viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo a seouiw della concessione del beneficio della libertà provvisoria concesso dalla Corte cli Appello di Roma con Ordinanza del 24. 10.1 945. Nicolucci, deten uto dal 13.9. 1942 viene «prelevato dalla Casa di Recl usione di Firenze dal Comando Tedesco per ragioni di lavoro il 18.7.1944». ·u 12.8.1945 viene tradotto nel Carcere Gi udi ziario di Roma. 11 25.JO. 1945 viene scarcerato a seguito della concessione del beneficio della libertà provvisoria concesso dalla Corte di Appello di Roma con Ordinanza del 24. O. I 945. Patrizi, detenmo al 24. 11.1942 vie ne «prelevato dal Comando Tedesco di Firenze iI 28.6.1944 dalla Casa Penale di S. Teresa di Firenze». Nel mese di giugno del 1945 venjva ricoverato e «piantona to» dal competente Commissariato di P.S. nell'Ospedale S. Spirito di Roma. Con Ordinama emessa dalla Corte di Appello di Roma il 24. 10. 1945 veniva ammesso al beneficio della libertà provvisoria. In sede di Giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5. I0.1944 n. 316) la 6a Sezione della Corte J

SENTENZA N. 928

Reg. Gen. n. 1329/1942

TI Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito ai sensi dell 'art. 7 della Legge 25.1 1. 1926 n. 2008. composto dagli lii.mi Signori : Presidente: Ciriffini Mario - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Re/(l{ore: Masaia Gavi no - Vice Procuratore Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. l<S.N. : Gangemi Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Leonardi Nicola, Perillo Emilio, Calia Michele. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: · Magnani Vittorio, nato l '8.5. 1899 a Sermide (Mantova), fa legname. Detenuto dal 26.8.1942 Maccari Dina in Magnani. nata il 7.8. J.907 a Modena. casalinga. Detenuta dal 26.8. 1942 IMPUTATI 11Magnani: cli furto aggravato ai sensi dell 'arL 625 n. 2, n. 7 e u. cpv. in relazione all'art. 6 1 n. 5 C.P. ed all'art. 8 R.D.L. 11.6. J942 n. 584 per avere. nella notte dall ' I al 2 agosto I942 in Castelfranco EnJ.ilia, profittando dell;oscuramento derivante dallo stato di guerra, tagliato la rete metallica del recÌllto ciel palazzo in cui ha sede l'Eme Comunale di Assistenza. sotto i sostegni della rinestra di una latrina a piauten·e no, ed essere quindi penetrato nell 'imerno degli uffici della Sezione dell'Alimentazione dai quali asportava una macchina da scrivere Olivetti del valore di circa lire 4.000. 187 carte annonm-ie di. pane e generi da mi nestra, 589 supplementi scaduti e non utilizzabili. 200 carte di abbigliamento tipi Be C, un migliaio di fog li di versamento da parte degli esercenti. cli nessun valore, un numero imprecisato d! buoni prelevamento pane. lo schedario completo dei supplementi concessi agli ammalati, tre timbn rotondi dc.li 'ufficio due datari, tre timbri lineari, una borsa cli tela carte.


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TRJBU'IJ\l.E S PECIALE PER LA OIFèSA DELLO STATO

TERZA PARTE: SEl\"TF.NLl PRO!\' U:s!LIATE DAL I.S.D.S. PER I D1':Ll1"l'I COMUN I

. La_~ac~~i: di concorso nel delitto di cui al capo precedente ai sensi dell"art. 110 C.P. e delle d1sp~s1Z10111 di Legge ~op~·acitaLe. per aver nelle circostanze di cui al superiore capo d"imputazione. prnv10 concerto, ass1swo 11 Mag11ani. anche con la suc1 presenza nella consu mazione del reato e nel trafugamento della refurtiva.

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Veronesi Felice. nato il 10.7.1904 a Scandolara Rovara (Cremona). contadino. detenuto dal!" 1.10. I 9-l2: Veronesi Virgi li o. nato a Pom ponesco (Mantova) il 30 . l O. 1908 , contadino. detenu to dal)" 1.10. J 942.

OIVrfSSIS

IMPUTATI

P.Q.M. Visti gli am. 29. 229 C.P.; -l82. -l88 C.P.P.: 61 n. 5, 624. 625 n. 2 e 7 e u. cpv. C.P.: art. 8 R.D.L. 11.6.1 942 n. 584: art. I Legge 16.6.1940 n. 582: nonché 1·art. 379 C. P. DICHIARA Magnani Vittorio colpevole del reato di furto ascriuogli, con raggravante :1hresì della recidiva e l_o conda~na ,1cl anni tredici di 1;eclusionc e lire novemi la cli multa. Maccari Dina colpevole del reato di lavoreggr::imento reale. aggravato ai sensi della Legge J 6.6.1940 n. 582. così modificata la rubrica e lo condan_na ad an~i I di reclusione e lire l .000 di multa. Condanna emrarnbi al pagamento deÌle :.pese per_rl_m~~t~mme~to durame la custodia. Condanna inoltre il Magnani all'interdizione perpenra dm pubblici uff1c1e ordina che lo stesso, dopQespiata la pena. venga sottoposto a libenà vigilata. Roma, 15. 12. I 942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE . Magnani. deten uto dal 6.8. I 942 muore. per T.B.C. Polmonare. nello Stabi limento Penale di Pr~nosa 1'8.10.1945. Il Tribunale Militare 1èrritoriale di Roma dichiara. con Ordinanza del 5.8.1966, C!>linta per morte del reo, la pena inflitta a Magnani Vittorio dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stalù con se11Lenza cl_el ! s_. 1~.1942. Macc_ari . de tenuta dal 26.8. 1942 viene SClll'cerala. per e.spiara pena. dalle Carceri Gmdrziane d1 Modena il 26.8.1943.

Il pri mo: a) del delitco di ,ourazione al consumo normale di merci di rilevante entità (art. 3 R.D.L.

11.6. 1942 11 . 584) per avere. durame la produzio ne grannria 1942, soHratto al normale consumo in Scandolara Rovara q. 233 circ<1 cli granone, q. 6,25 di fru mento, I q. di farina di granone e 212 maiali di cui 6 macellati per proprio conto. con grave nocumento per 1·economia nazionale di guerra: b) di violazione di sigilli ( art. 349 C.P.) per a,·ere subito dopo il marzo 1942. arbitrariamente spiombato il proprio mulino in Scandolara Rovara. invece di chiederne cd ouenerc la relativa au torizzazione, dalle Auto1ità competenti: c) di abusiva macinazione di cercali (an. 12 p.p. e 2° cpv. Legge 8.7.1941 n. 645) per avere. nelle circostanze di cui ai precedemi capi c1·impuia1ione. arbitrariameme macinato nel proprio mulino quantità rilevanti di granone. Tutti gli ,ilu·i: di sotu·azione di merci al consumo normale (a11. J Legge 8.7. 1941 n. 645) per avere, nella suddetta annata l!ranaria. in Scandolara Rovara o territorio limitrofo sottrailo iispettivameute le quantità di granone sicilicate alle pagine 5 e 6 rnppono 7.10.1942 n. 856 della R. Quesnlfa di Cremona. OMISSIS

P.Q.M. Visti gli artt. 29 C.P.; 479,483, 488 C.P.P.; 3 e 2 Legge 8.7.1 941 n. 645: l R.D. 17. 10. 1942 n. 1156: 349 C.P.

ASSOLVE Veronesi Virgilio dal reato ascri uogli per non aver preso parte al l'a tto ed ordinn che venga scarcerato se non dete nul'O per altra causa.

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DICHIARA Reg. Geu. n. 1598/1942

SENTENZA N. 929

11Tribunale Speciale_ per la Difesa del lo Staro. isti tuito .ii sensi dell 'arL. 7 della Legge 25. J 1.1926 n. 2008. composto dagh lii.mi Signori: Presidente: Griffini Mario:- Luogoteneme Generale della M. V.S.N, a,'.ud~ce Relawre: Masala Gavi no - Vice Procuratore Militare del Re lrnp. (,-1,.ud1ce Console Generale M. V.S.N.: Gr111gemi Giovanni. Giudici Consoli M. V.S.N. : Caputi Pietro. Leonardi Nicola, Peri Ilo Emilio. Calia Michele. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Lupi Giuseppe. nato il 30.3.1895 a Vescovmo (Cremona}. industriale. detenuto dal 25.9.1942: Concari Antonio. nato il 27.2. 1905 a Torricella del Piuo (Cremona). contadino dete nuto dal 1.1 0. 1942: Fazzi in Corti Arnrn nziata. nata il 12.6. 1887 a Scandolara Rovara (Cremona). casalin!?a, detenuta dal-t.12.1942; Ghidetti Gi useppe, nato dall ' l.L0.1 942:

r 11.2.1905 Scandolara

Rovara (Cremona). aoricoltore, detenuto 0

Pezzoli Ernesto, nato il 22.2.1904 a Scandolare rovara (Cremane). contadino. detenuto daJI' 1. 1O. I942:

Non luogo a procedere. nei confronti di Lupi Giuseppe. in ordine al reato di cui alla lertera b) dell'accusa, perché estimo per amnistia.

DICHIARA Lo stesso Lupi colpevole del reato previs10 dal l' ari. .1 Legge 8.7.1 941 n. 645. così modi licarn la rubrica rispcuo al Jcato di cui al capo a). affermandone la responsabi lità per la sottrazione di circa 60 q. di granoturco. 6.25 q. di frumento e I q. di farina di granoturco. m,~olvendolo perché il fauo non sussiste in ordine alla macel lazione di 6 maiali e per insufficienza di prove in on.line alla sonrazione degli altri quantitativi indicati capo a) .sunnominato. Dichiara pure il Lupi colpevole della contravvenzione aserittagli nel capo e) e lo condanna ad anni -l di reclusione. I0.000 lire di multa e lire 1.000 di ammenda. Dichiara Concari. Pazzi. Ghidetti, Pezzoli e Veronesi Felice colpevoli del reato ad essi ascritto in rubrica e condanna Concari, Fazzi. Ghideui , Pezzoli ad an ni I di reclusione e lire 500 di multa eiscuno. nonché Veronesi ad anni 2 di reclusione e lire J.000 di mu lta. Condanna i predelli. infine. al pagamemo delle spese processuali e delle spese per il mantenimento durame l,1cuswdia. ed inoltre il Lupi ali' imcrdizione temporanea dai pubblici unici. Roma, 15. 12.1942 - Anno XXl. Sei;uono le firme del Presidente e dei Giudici. Ve;oncsi Virgilio, detenuto dall' I. IO. 1942. viene scarcerato il 15.12.1942. NOTTZlE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Lupi, deten uto dal 25.9.1942 vie;1e scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di


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TERZA PARTE: SENT l:iNZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . PER l DELJTJ'I COMUNI

TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

~remona il 2~.9. l 946; Conca,i, detenuto dall ' 1. 1O.1942 viene scarcerato. per espiata pena. dalla Casa d1 Lavoro ali Aperto di Tramariglio (Alghero) il 1.101943; Verones.i. detenuto dall' 1.10.1942 viene scarcerato. per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Cremona il 1.1 0.1944: Fazzi. de tenuta dl 4. I 2. 1942 viene scarcerata. per espiata pena, dalle Carceri Gi udiziarie per Donne di Roma i1 4. 1_2. 1943; Pezzoli, detenu to dall' 1. 10.1943 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Casa di Lavoro all Ape rto d1 Tramariglio (Alghero) il l. 10. 1943: Ghidetti. con Decreto emesso dal Ministro di Grazia e Gi ustizia il 9.7. 1943 gli viene concesso il beneficio della liberazione condizionale. Pertanto Ghidetti. dete nuto dall' I. IO. I 942, viene scarcerato dalla casa di Reclusione di Civi tavecchia i1 21.7.1943. '

Reg. Gen. n. 1428/1942

SENTENZA N. 930

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito a.i sensi dell'art. 7 della Legge 25.11.1926 11 • 2008, composto dagli Ili. mi Signori: Presidenre: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M.V.S.N. Giudice Relatore: Lanari Piero - Procuratore Militare del Re Imp. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro. Leonardi Ni,cola, Bergamaschi Carlo, D'Alessandro Italo e Riccio Gennaro. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Min?zzi Gio~anni, nat0 a Sorgà (Verona) il 15.1 O. [909. industriale, Sergente nel 4° Rgt. An. Corpo d Armata rn Bolzano. Detenuto dal 23. 10. 1942 IMPUTATO .

del delitto di cui all 'art. 3R.D.L. 2.6.1942 n. 584.peravere, in epoca dal [5. 10.1 941 al 13.8.1942.

m Sorgà. Frazione Bonfcrrato (Verona). quale esercente di una pileria di riso, sottratto al normale

c,onsumo ~I· 235A9 di ri~one, q. 51.55 di riso lavorato e q. 18,46 di rottura di risa. Con grave danno per I econonua nazionale d1 guerra. OM ISSIS

72 1

quale giustificazione. che le rese ottenute dalla lavorazione ~iel rison~ ~rano inferiori a quelJe annota~ te sul registro e che dovevano essersi verificate sottraztom d1 riso e d1 nsone da pane d1 persone che si erano introdotte nello stabili mento mediante una falsa chiave. Il Minozzi dichiarò anche di non aver fatto lavorare nel giugno - luglio 1942 del riso ne aggiunoendo di aver consegnato. in detto periodo. ad agricoltori dai sette ai dieci q. di riso, facen ti parre di ~isone affidati per la lavorazione ad esso Minozzi prima di essere richiamato alle armi. Nell' interrogarorio giudiziale Minozzi ha confermato le ipotesi di rese inferiori e di fu rti. non fo rnendo. però alcun elemento probatorio. In ordi ne poi alla lavorazione del risone. avve1~uto nel g1ugn.o • luglio e.a.. lo stesso Minozzi modificando le precedenti dic hiarnzoni, ha ammc~so d1 avere fatto nlavon~re del riso un pò ammufito. nella quanti tà complessi va d1 circa 17 q., al fmc d1 poterlo dare ad aoricoltori che ne avevano diritto e che non lo avevano ricevuto, a seguito del suo ric hiamo alle anni. 0 Aspecifica contestazione ha dichiru·ato di non aver annotato nell'apposito regi_stro I.i citata la vom~ zione, né la cessione del riso, essendosene dimenticato né ha saputo indicru·e nomi degli agncolwn._a1 quali consegnò il riso. Le suddette giustificazioni sono da considerarsi inattendibili. Com~ hanfen_ro iJ Maggiore Froncillo. in sede istruttoria e confermato in dibatti mento le rese non sono mm mtenon a quelle previste dall'Ente ammassatore e, d'altra parte, se qualche volta la res~ f?sse ~1sultata re1tlmente inferiore il Minozzi aveva la possibilità di reclamare all"apposna Comnuss1one 111 Verona mentre non inoltrò nessu n reclamo. Inoltre non è emerso nessun elemento scrio relativamente alle ipotesi dei furti .

Da aggiungere che, dal 15 aprile in poi, epoca del richiamo alle armi del Minozzi, lo stabilimento rimase chiuso e la chiave era conservata dalla moglie del Minozzi: dal registro risultò che, nel suddetto periodo, Iisultano eseguite pochissime operazioni e alcune sono state effettuate propri? mentre i! Minozzi usufruiva di una licenza. Non esiste, alcun dubbio che i suddetti prodotti trovan mancanti all'atto della menzionata verifica sono stati dal Minozzi sottratti al normale consumo e vendu ti abusivamente. Una significativa riprova di ciò è costituita dalle provate cessioni di riso effettmne dal Minozzi nei mesi di giugno e luglio del 1942, durante il periodo in cui era in licenza, e non annotali nelJ'apposito registro. .. . . . . , Pertanto il Minozzi si è reso colpevole del reato previsto nella conf1gurazt0ne g1und1ca dell art. 3 del R.D.L. 11.6.1 942 n. 584. Accertata ed affermata la responsabi lità penale del Minozzi e vagliate le risul tanze dibattimentali e le richieste difensive e tenuti presenti i buoni precedenti dell' imputato e considerata, inoltre. la naw ra particolare del grave rea to commesso in momenti difficil i per la Nazione in guerra il Collegio è dell'avviso cli infliggere la pena di dieci anni di recl usione e lire 8.000 di multa con l' interdizione perpetua dai pubblici uffici. con 'la libe1tà vigilata. con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di Legge. P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 3 del R.D.L. 2.6.1942 n. 584; 23, 29, 228, 229 C.P.: 274. 488 C.P.P. DICHIARA

__G_li ekmenti di specifica accusa già raccolti attraverso gli accertamenti compimi dal competente Uflicw di Milano e la compiuta istruttoria, ven nero confermati anche in udienza. Infatti risulta che il 13.8. 1942 i! Comandante del Circolo servizio risi di Milano, coadiuvato da altri militari. cseouì una verifica nello stabilimento industriale risiero del giudicabile Minozzi Giovanni. sito in Bofern~o. frazione del Comune di Sorga (Verona). R iscontrate. pertanto, le operazioni realative al peri odo I 5. 10. 194 1- 4. 7.J 942, annotate nell'apposito registro di carico e scarico dell'Ente nazio nale risi nonché le rimanenze di prodotti effettivamente esistenti nello stabilimento. risultarono i seguenti a1;manclu: a) nsone q. 235.491; b) risoq. 5 1,55; e) rotttu"e q. 18,46. No n fu possibile interrogare subito il Micozzi perché, richiamato alle anni, pres tava servizio. quale Sergente, dall'aprile I942 nel 4° Rgt. Art di Corpo d' Armata in Bolzano. Venne interroQato ~orand1Gi useppe, impiegar.o addetto allo stabilimento. il quale dichiarò che il Minozzi, nel me;e di giugno e.a. me ntre si trovava ili licenza a Bonferra to, aveva venduto a varie persone 5 o 6 q. di riso. lavoraw dallo stesso Morandi. Verificato il registro si accertò che non erano annotate nel detto mese di giugno, né nel mese di luglio lavorazioni di risone, né vendite di riso. Successivamente e cioè il 21 agosto il Maggiore Froncillo interrogò il Minozzi che am mise le accertate deficienze prospettando.

Minozzi Giovanni colpevole del reato addebitatogli e lo condanna alla pena di dieci anni di reclusione e lire 8.000 di multa con r interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, con il pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza cli Legge. Roma, 16. I2.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZlONE Alle ore 8 del 2. 1. 1943 venne effettuata in Roma nel cortile della Caserma «La Marmora» del 2° Rgt. Bersaglieri, con la pesenza di una Compagnia composta da un Capitano ~el 2° Rgt. Bersaglieri: di un Plotone di 21 uomini del 2° Rgt. Bersaglieri e da un Plotone di 21 uom1n1del 2" Rgt. Granat1en la cerimonia reattiva alla degradazione del Sergente Minozzi Giovanni . li 29.3.1943 Mi nozzi Giovanni. detenuto dal 23. 10. 1942 nelle Carceri Giudiziarie di Roma. venne trasferito alla Casa Penale di Volterra. li Tribunale Militare Territoriale di Ro ma dichiara con Ordinanza del 24. I 1.1 945 per l' indulto concesso ·con il R.D. 5.4. 1944 n. 96. cqndonati 3 anni di reclusione e lire 3.000 di mul ta.


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TERZA PARTE: SENTEN7.ll PRONUNZIATE DAL T.S.D.S . TRIBUNAl,E SPECIAi. E PER LA DI FESA DELLO STATO

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PER I DELITTI COMUNI

A seguito di ista nza di grazia inoltrata da Minozzi Giovanni viene concesso. con Decreto LuogOLcnenziale del 12.4. I 946. il condono condizionale della residua pena da esp.iare. e penanto, Minoz.7.i Giovanni viene scarcerato dalla Cas11 'Penale di Vol1erra il 21.4. 1946.

DICHIARA . f . .·b · a Di Schiena Michele costituisce. a parziale modifica della rubrica. il reato . Che i~ ano ,i_t~ ~r~1~~c 'a tal; addeb iLO dichiara non luogo ,1 procedere perché estinto per a111111stia. d1 coi ruzione. e 1 . . , d er altra causa ordinando che il Di Schiena venga ril m,ciato 111 hherta se non etenuto p ..

DICHLARA INOLTRE . .· R' . ·ti) col )cvole dei reati ascrittigli in epigrafe. limitando la resp<,nsabili1à alle comizio-. Turs1 rcc.11 < I p· . ·n L do Lezzi Anuro Lo Russo Mic:hele. e assolvendolo per ni in danno d1 Tortora Mauro. istl o e~n_ar : da - o ct·1M~nzo Anoelo lo condanna ad anni 12 di dine alla costrizione 111 1111 Q ' " , insuffi_c1enza ,<. iep~oO,Oe010n do; mult·1 e -ali' interùitione perpetua dai pubblici uffici. ord inando che. a peno reclus ione. a 1r - . ' ' . . venga sottopo~to . ulumata. · a libertà vieilata. . r lo cumhnna ·id anni 4 di reclus1onc. none11é D" Nan ni Pasquale colpevole del reato ascnnog 1 e • ., ' ., . ._ i . . d·. bbl .. · ITci Contl·inna en1n:unb1 al pagamento delle spc~c p1oce~ all'interd1z1one temporanea ,11 pu ic;i u 1 · ' . suali e delle spese per il mantenimento durante la custodia. Roma. 17. 12.1 942 - Anno XXl. Seguono le firme del Presidcme e dei Giudici. . .-, , ., Di Schiena. dctentllO dal 12.7.1942, viene scarcerato 1\ 17. I -.194-,

·

Reg. Gcn. n. 1651/1942

SENTENZAN. 969

11 Tribunale Speciale per la Di resa dello Stato. istituito ai sensi deJJ ·an. 7 della Legge 25. 11. J 926 n. 2008, composto dag li 111.ilù Signori: Preside,ue: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale della M. V.S.N. Giudice Re/arare: Masala Gavino. Vice Procurawre Militare del Re Imp. Giudice Console Generale M. V.S.N.: Gangenù Giovannj Colizza Ugo. Palmemola Aldo. Giudici Consoli M. V.S.N.: Caputi Pietro, Vedaiù Mario. Ila pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: Tursi Riccardo. nato il 26.3.1898 ad Andria il 26.3.1898 (Bari). commercian1c in prodotti del suolo. Detenuto dal 10.7. l 942 Di Nanni Pasquale nmo il 25.11.1896 ad Andria (Bari), fabbro. Detenuto dal I2.7.1942 Di Schiena Michele. nato il .12.10.1 898 a Andria (Bari), impiegato comunale. Detenuto dal 12.7.1942 IMPUTATJ

Il primo: a) del delitto di cui agli artt. 81. 317 C.P., 4 del R.D.L. I l.6. I 942 n. 584. per avere. abusando della !>Ua qualità di pubblico ufficiale, componeme del.la Commissione annonaria in A11d1i a. acldeuo all"assegnazione di farina e delle relative funzioni costreuo con minaccia i panificatori Tortora Mauro. Pistillo Leonardo. Lezzi Anuro. Manzo Angelo, ed il carhonafo Lo Russo Michele. a dargli iu diverse riprese, dal marzo al luglio 194g_rispettivamente la sonuna ùi lire 27.000. 48.500. 16.000. 6.000 e l .000: b) del delitto di cui alr an. 3 cpv. I Legge 8.7. I 941 n. 645. per avere nell"esercitio del suo commercio sottrn110 al normale consumo q. 8.84 di zucchero, Kg. 47 di pasta, Kg. 31 di f<1 rina, Kg. 49 di legumi. 20 pezzi di sapone e 2 provoloni. generi rinvenuti nascosti il 15.7.1942 iu locale di sua proprietà diverso da quello adibito a magazzino per r esercizio del suo commercio. Il secondo: di concorso nel deliuo di concussione commesso dal Tursi in danno di Tortora Mauro. ai sensi degli am. I I O. 317 C.P. per avere, inciu"icaro dal Tursi, comunicato a Tori.Ora Mauro che per ottenere la riapertura del forno ed es imersi da eventuale denuncia. doveva consegnargli lire 12.000 effeuivamemc poi consegnate al Tursi a suo mezzo. In Andria in giorno imprecisabile dal marzo ad aprile 19~2. Il terzo: di concorso nel delitw di concussione commesso dal Tursi in danno di Manzi Angelo. ai sensi degli ant. I 10,317 C.P., per avere, iJ1caricato dal Tursi, comunicato al Manzi che doveva. per esimersi da ogni denuncia, versare lire 6.000. effettivamente poi date. ln Andria il giorno imprecisaw del maggio o giugno 1942. OMISSIS

r .,·

NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE

· · · ., .,· , ·1 R D 5 4 L944 n. 96 il Tribunale Tursi per effetto dei provved1me nt1 di clemenza ern1.:ss1 con I • • . • d , . . . di . . · · ..· ·. ·G di Roma. dichiara, con Ordinanza del 24.1.194). con onau tte anni tvhlitare Ten1tonale dr uerra ... l94"i viene concesso 11 condod . r ' 000 cl'i multa Con Decreto I uo 0 otencnrn1 1e e178 - .6· · . recJus1onee Jre.1. . ,. .. T:. Ri ·c·trdo detenuwì.lal J0.7. 1942. vie ne scarcerato il no della residua pena d,'. es~1~re ~' pe'.L~H1to _U1s1_ e o' LÌ.. 5 10 19.W n. 316) la Corte di Appello di J3 7 L945 l "de di g1ud1z10 d1 revisione speciale ( · . · · · .. .. . . . n se . . ., d'I l6 ~ 19S' ristan1,a di revis ione inoltrata da Tu1 s1 Bari ('"Sezione) rigetta. con sentenz,1 e .:,. · :,, Riccardo. · dalle Carceri Giudi1iarie di Di Nanni , detenu10 dal 12.7.1942 viene scarceraw. per espiata pena. Trani il 12.7.1943.

n Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. istituito ai. sensi. de Il' art · 7 della Legge 25.1 1.1926 n. 2008. composto dagli lii.mi Signori: , Presidente: Le Metre Gaetano - Luogotenente Generale. ~ella M.V.S.N. . M'ila·,·, - Procuratore Militare del Re lmp. . 1· I' I , ,.,,,0 Gio'1cchino ' G1ul 1ce , e wore. Giudice Console Generale M. V.S.':'.: ('~lizza Ugo: . R .. -UI' na Riccardo e Fiorelli . .t · · e . 1· M v.s ,,, · Vedan 1 Mano • Semad1m Tommaso. osa 1a < G/lit. I CI (J/ISO I , . • ', • Eugenio. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale a carico di: . ,. . . ") Capillo-Pasquale. nato il 29. 10.1893 a Napoli. comme1c1an'.e. , Auterio Antonio. nato il 5. l O. I 912. commerciante. Detenuu dal :,.9.194-

P.Q.M. Visti gli artt. 479.483, 488C.P.P. : 29. 230. 81. 317. 318 C.P.;4 R.0.L. 11.6.1942 n. 584; 3 cpv. I" Legge 8.7. 1941 n. 645; I e 2 R.D. 17.10.1942 n. 11 56

SENTENZA N. 993

Reg. Gen. n. 1472/1942

lMPUTATf Enu·ambi:


724

1'1.:RZA PARTE: SENTENZE PRONUNZI ATE l)AL T.s.o.s. PER I 01:LITTI COMUNI

TRI BUNALE SPECI ALL! PER LA DlfiES1\ DELLO STATO

725

SEN'.fENZAN.1022 a) del cleliuo cli cui agli arn. 81 cpv. 252. 268 C.P.. per avere. fra il novembre I 94 1 e 1·ngosto 1942. commesso frode nell'esecuzione di comratti di fomiiura ai danni di uno Stato alleato (Germania) col far figurare fomiti generi in quantità molto maggiore di quella effettivamente consegnala; b) del deli tto di cui ag li ant. 81 cpv.. 6 1 n. 2 e 485 C. P.. pcr ,\vere. al linedi eseguire il reato di cui al precedente capo d'imputazione. formato falsi buoni consegna: e) del deli no di cui agli aru. 81 cpv. e 648 C.P. per avere. nel periodo di tem po di cui ~opra ricevuto ad acquistaco da nlc uni mi litari tedeschi al ri ne profitto generi ed oggellì di provenienza furtiva. Il primo (Capillo Pasquale) anche: a)del delinodi cui agli ani. 1 Legge 28.7.1939 n. 1097 ed il R.D.L. 3.9.1941 n. 882 pei'avere. ton mezzi fraudolenti ed in danno dell'economia 11uzionale venduto oggetti di oro a militari tedeschi: b) del delitto di cui agli arti. 7 e 9 Legge 8.7.J 941 n. 645. per avere fatto commercio di zucchero ott.:nmo in violazione delle nonne di razionamento. vendendolo a preui maggiorati. OM ISSIS

Visti i sopracita1i articoli e gli ani. 29. 74. 230 C.P.; 274. 488 C.P.P. DICHIARA

CapiUo Pasquale rcspons,1bile del rea to di frode in forni ture. di ricettazione allo stesso ascri tto, uel reato di cui all"art. l 1 della Legge 8. 7. l 94 I n. 6-l-5. D.L. 8.9.1941 n. 882 e. cosl modiricando par1ialmen1c rubrica. lo condanna comples~ivamente alla pena di anni 13 e mesi I di reclusione. lire 32.000 di mu lta. mc~i rre di arresto e lire 1.000 di ammenda. Di dett:t pena dichiara condonat i 3 anni e lire 1.100 di mulla a termini del R.D. 17.10.1942 n. 1156. Quanto all"imputazione di cui alla Legge 28.7.1939 n. I 097. riiiene ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 3 della legge ora citata di competen,.a del Ministro per gli Scambi e Valute. Dichiara Autiero Antonio responsabile dei reali cli cui agli ant. 81. 252. 268. 648 C.P. allo ,1c~so ascritti c. con la diminuente di cui all'art. 311 C.P. e ranenuante preveduta dall'art. 114 del C()dite ~tesso. lo condanna comples~ivamellle alla pena di an ni 5 di reclusione e lire 25.000 di multa della quale pena dichiara condonati mesi sei di reclusione e lire 4.000 di multa a 1ermini del R.D. sopra cita10. Per entrambi spese e conseguenze di Legge. Dichiara estinto per amnis1ia il reato di cui agli artt. 8 1. 6 1 n. 2. 485 C. P. ascriuo a Campi Ilo ecl Auticro. Roma.19. 12.1 942-AnnoXXI. Seguono le lìrme del Preside nte e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Capii lo. detenuto dal 3.9.1942 venne sc.ircerato dalla Casa di Reclusione cli Avellino il 20. 11 . 1943 «per conees ione del beneficio della libertf1 provvisoria concessa d;Llla Procura del Tribunale di Avellino a seguito del parere favorevole espresso dal Comando Militare alleato». Il Tribun:ile Militare Territoriale di Roma guerra dichiara. con Ortfinanzfl dcll"8.6. I 945. per effetto dei provvedimenti di clemenza emessi Clll1 il R.D. 5.4. 1944 n. 96. cessata per amnistia l'esecuzione della pena di 3 mesi di arresto e lire 1.000 di ammenda inflitta per il reato di cui alrart. 12 della Legge 8.7.1941 n. 645 e condonati 3 un ni sulla residua pena detentiva e lire 3.000 sulla pena pecuniaria. Con successiva Ordinanza emcsa dal suddeuo Tribunale Militare Territoriale <li Roma il I 6.5.1947 ven ne condizionalmenle condonati ai sensi del le dispo~i1.ioni contenute nel O. P. 22.6.1946. I an no di reclusione e lire l .000 di multa sulla residtw pena detentiva e pecuninria. La residua pena deten ti va veniva dichiaralu condi,.ionalmente condonata con Decreto Presidenziale di Gra,ia emesso il 22.6. 1947. Autiero. detenuto dal 3.9. 1942, ve nne scm·cerato <<dai par1igiani>> i I I 0.6. 1944 dal la Casa Ji Reclusione di S. Gimignano (Siena). Per effeuo dei provvedimenti di clemenza emessi con il R.D. 5.4. 1944 n. 96, D.P. 22.6.1946 n. 4 il Tribunale Militare Territoriale cli Roma dichiara, con Ordinanza del 25. 11. 1947. condonata 111 residua pena e lire 4.000 della pen11 pecuniariti. Con s uccessiva Ordinanza emessa il 13.1 0.1953 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiarava. ai sen~i delr art. I c. 2" del D.P. '.B. I2. I949 n. 930 condonata la residua pena pecuniaria.

Reg. Gen. n.1075/1942

11 Tribunale Speciale per la D.ifesa _dello Stato. istilllito ai ~ensi dell'an. 7 della Legge 25.1 1.1926 n. Z008 compo~to dagli Ili.mi S1gnon: P~·esidt!me: Le Meire Gaetano - Luogotenente Gcn~rale della M.V.S.N. a· dil'e Relatore: Presti Giovanni - Procuratore Militare del Re lmp. ,,u .· . . \Il V.S N . C'' · Fcrc..linnndo. Gi11d1ce Co11snle Cenewle 1 • • • •· tam .. · E ·1· Riccio Gennaro. . · eO/ISO1·I 1,A v.s N. Semadini Tommaso Pomp1b Torello. Penllo m1 10 e . .11/G/C/ VI. • • •• G 1 IH\ pronunciaLO la seguente: SENTENZA . . · A ,,. mo di Pubblica Sicurezza. nel proccdimenlo penale a carico di: Grippo Raffaci.::. nato il 24. 10. I907 a Potenza. Vice Comr111ssano g.,1u Detenuto dal 2.7.1942 . J? .. C· " .. .· Commi s~ario AlH?.iunto di Pubbl ica Sicurezza. -~ Turno Mano. n.ito il 28.3.1 9 - <1 ,,., 1iai 1. Detenuto dal 29.6.1942 . d 13() ,1. 1947 · ·12 • 19' I a Palermo. mcccamco. Detenuto a • .o. Selv·11!010 Ugo nato 1 ..... ' D cl J 10 li 1942 ·1 ?3 11 1915 ,1 Palermo vendi1ore ambulante. etenulO a · · 1 · Valentrno G1ovanm. naw 1 -· · · - ' ' · ? 94 '. . .1.,0 9 19., 1 a Palermo. ebanista. Detenuto dal I .7. I G1gho Sal_vatore. ~alo I - :1·' 7-189,t. ·1 Palermo macellaio. Detenuto per una condanna emessa D' Accard1 AnLon1110, nato 1 ,1 . · 0 ' ' • dal Tribunale di Palermo con sentenza dcli' 8· LO. t 942 . uJ D t dal 29 6 1942 . . ·1311019l9aPalermo.vend1toreamb ante. etenuo' . . .• Gambino Bartolomeo. n.110 1 . . . IMPUTATl 0 · -.

.-

Tuni: . d' . . li . tl 4 16 c1,v 10 e 6 1 n. 9 C.P. rie, avere partecipmo ad un· associa:tJone c<~stituit~ allo del reato 1 cui ag ai · • . • . di · viol:uione di doven inerenu alla scopo di conunettere più ùclitLi. commettendo il fatto con a?uso potTcn e 1· a !le a carico del . . · 1- · · . rt dal Gnppo e dal umo. con aggrav 1 · ' pubblica funzione di funzaonan d1 po 1Z1a ncope a ' · p In ·16 7 1942 Grippo. di essere il capo dell'associazione stessa (art. 4 J6cpv. 20 C.P.). Reato acceJtato in a i.;m10 I . . . ·1,o l 19~2 in unione con Valentino Giovanni. inoltre: . p . . . . 629 . v e 628 n. I C. P.. per avere. lll a1ermo. i - . . . del reatod1cu1agh ,lrll. cp · . , . .·, Di Benedello Carolina a dare ingiustumente ad altro non identificato, cos1retto. 111cdiante m1nacc1a. essi lire 250 nonché del pane ed alcuni chili di frumento. . p . . Ila r· e d"i aprile 1942. abusando Raffaele Grippo. inoltre: . . · . l IO 3 17 e p per avere 111 ,1 1e1mo ,1 , 111 ' del reato d1 cui aglL anl. . · . . : · . ·. . . 11 Pmano Francesco Paolo dcUa c1ualità di funzionario d1 polizia nvesu to. co~uetto. in concorso co d. 1· .,9 000 ' . · . d sso Grippo h somma I ire ., · · (latitante) e Marino Salvatore a dare indebnamente a e. ' . P . l · 110 nel ,naooio 1942 abusando della loro Turno Mario e Grippo Raffaele. ancora: · · g1· , rtt llO. 317 C.P.. pera vere. LO a ea 1 , ee · . del reato d1 cui a I a ·. . . . . . d 1 G.· 0 C()l>tretto in concorso tra loro e con qualità di funzionari di polizia _n vcst1ta da~ 1 u~nho·~ ~ ff·11~~ .~ dare ind;bitamenlc ad essi Turno e Allegra Ferdinando Paolo (lalltn nte) e. Di Mie i:: e a ,ie ' . . . Grippo la somma di lire 11.000. . . S · Ugo Valentino G1ovan111, ancora. Turno Mari~, Gnpp? Raffae1e, e1vagg10 D L 11 .6. 1942 n. 584. per avere. in Pa lermo il del reato d1 cui agl i art. I IO e 317 C.P. e 4 · · ·F . do Paolo 'latitante) i fratelli Guaina 1 ' 'e Valentino, · 22.6. 1942. costrcllo. ·Hl concorso. f ra loro . e con Allegra . . ert.man Selva o io la somma d1. Rodolfo e Vincenzo a dure indebitamente ad essi Turno, ~ nppo. • , I T~~no e Grippo di funzionari di lire 10.000. commettendo il fatto con abuso delle qualità nte:llta ~:?approvigiooamcmo e allla distripolizia incaricati di vigilare all'osservanla delle norme re auve a

R

buzionc delle merci. . . . . . Garnhino Bartolomeo e Giglio Salvatore: Turno Mario. Selvaggio Ugo, Valenuno Giovanni. a'.1cop~al, ' ·1?36 1942 abusando della qualità . 1· I I O ~ 17 C P per avere in ,1 ermo i - • • • del reato di cm ag I am. e., · · · . . . f. Pirrone Vincenzo a dnre di funzionario di polizia rivestita dal Turno. costretto 1_11 c01:co 1so ra 1oro, indebitamente ad essi la somma di lire 1.000 e un bracciale d oro.


726

TR lllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Grippo Raffaele. Turno Mario. Gi!!lio Salvatore e Selva,>oio LJoo ancora· del reato di cui agli artt. 11 0. 56 e 3J7 C.P. e4 R.D. Leg;; 11ll942, per.avere, in Palermo. ne!!li ul timi di giugno 1942 tentato. in concorso fra loro di coscringere Mmfoo Francesco Paolo a dare indebitamente ad essi del denaro, commettendo il fatto con abuso della qualità. 1ivestita dal Grippo e dal Turno. di funzionari di polizia incaricati di vigi lare sul!' osservanza delle norme relativa ali' approvvigionamento ed alla distri buzione delle merci. Grippo Raffaele, ancora: al del reato di cui all'art. 490 C.P. in relazione agli arn. 476 cp~. 6 1 n. 9stesso Codice, per avere. in Palermo nel febbraio 1942. occultato un verbale di dennnzia, compilato da agenti della R.Questura di detta cillit. riguardante il reato di estorsione subito da Di Benedetto Carolina il 20 !!ennaio stesso anno.cornmcttenclo il fatto con abuso dei poteri inerenri alla carica cli funzionario di P.S. da lui rivestita: b) ciel reato di cui agli artt. 31.9 p.p. C.P. e 4 R.D.L. 11.6. I 942 n. 584, per avere, in Palermo verso la metà di giugno 1942. ricevuto da D' Accardi Antonino. dopo intesa con Putano Francesco Paolo (latitante), la somma di lire 1.000 per fare un atto contrario ai doveri dell' Ufficio ricoperto da esso Grippo, di funzionario di polizia incaricato di vigilare ali ' osservanza delle norme relative alI' approvvigionamento e alla distribuzione delle merci. D' Accardi Antonino. ancora: del r eato di cui agli artc. 110,321 in relazione all'art. 319 p.p. C.P. e4R.D.L. 11.6.1942 n. 584.per avere, rn concorso con Putano Francesco Paolo (Imitante). dato. nelle circostanze di cui al precedente capo d'imputazione, a Grippo Raffaele la somma di lire 1.000 per fargli compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio. rivestiw dal Grippo, di funzionario di polizia incaricato di vigilare all'osservanza delle norme relati ve all'approvvigionamento ed alla distribuzione delle merci. Grippo Raffaele e D' Accardi Antonino ancora: del reato cli cui agli anL 110, 317 C.P. e 4 R.D.L. I l.6. 1942 n. 584 per avere. iq Palermo neo li ultimi gi.orni cli giugno 1942. inclotco, in concorso fra loro Cinquernani Angelina a consegnare. indebitamente ad esso Grippo la somma cli lire 5.000 e ciò mediante abuso della quali tà, rivestita dal Grippo. di funzionario di polizia incaricato di vigilare all'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento ed alla distribuzione delle merci. OtvllSSIS P.Q.M. Leni ed applicati gli an t. I LO. 3 17. 490,476 cpv.. 61 11 . 9. 99. 73. 260, 29,229.230 n. R.D. L. 11.6.1 942 n. 584: I, 2. 6. R.D. 17.10.1942 n. 1156; 479,274,488 C.P.P.

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TERZA PARTE: SEl'HENZE PRONUNZIATE OAL T.S.D.S. PF.R J DEUTl'I COMUNI

J

CP; 4

DICHIARA QUANTO SEGUE Assolve tutti gli imputati per insulTicienza di prove dal reato di cui al 11. I dellu rn brica; assolve per insufficienza di prove Giglio Salvatore anche dagli altri reati a lui ascri tti: assolve Va lentino Giovanni anche ciel reato cli cui al 11. 2 della rnbrica; assolve Gri ppi, Turno e Selvaggio anche del re;ito tentalo di cui al n. 7 della rubrica: dichiara non doversi procedere nei riguardi di Grippo in ordine al reato di cui al n. 8 lettera b) della rnbrica: non doversi procedere contro D' Accardi in ordine al reato di cui al n. 9 della rubrica, tol ta da detti reati l'aggravante di cui al n. 4 ciel R.D.L. 11.6. 1942 n. 584: essendo così modificata l'accusa, estinti i reati per am nistia: dichiara Grippo, Turno. Selvaggio. Valentrno, GaLT1b1110 e D' Accardi responsabili dei restanti reati a ciascuno ascritti, coll'aggravante delIla recidiva per Gambino e con la diminuente di cui 114 C.P. per D'Accardi e. cumulate le pene, condanna: Grippo ad anni 30 cl i reclusione e lire 20.000 cli multa: Selvaggio ad anni 15 cli reclusione e lire 10.000 di multa: Gambino ad anni 5 di reclusione ed a I.ire 4.000 dt~rnlta; D' Ac~ardi ad anni 5 e · 4 mesi cli reclusione ed a lire 5.000 di multa dichiara: condizionaimente condonali anni 3 della reclusione inllitta a Girppo, Turno, Sei vaggio, Valentino e Gambino, nonc hé lire L0.000 della multa inflitta a Grippo, lire 8.000 di quella intlitta a Turno. lire 4.000 di quella inflitta a Se lvaggio, lire 3.000 dì quel la inflitta a Valentino, e l'i ntera multa di Gambino. Consegue per tutti. l' interdizione perpetua dai pubblici uffici, il pagamento in solido delle spese processuali e per ciascuno il pagamento delle spese di propria custodia preventiva, ordina che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata: ordina la confisca di quamo in sequestro: ordina la scarcera-

ziooe di Giglio, se non detenuto per altra causa. Roma. 29.12.1942 - Anno XXI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. . . Giglio, detenuto dall' 1.7. 1942, viene scarcerato 1129.12.1942. NÒTA: Vedi anche sentenza emessa dal Giudice Istruttore Capo Verna Fernando ti 12.11.1942. NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE

data

Grippo, deten uto dal 2.7. 1942 evade dalla Casa di Recl usi_?ne di Spo'.eto i.I 13.1 O. l ~43._ In l 5. l. 1957 la Questura di Roma comurncava al compecente Ufficio d~I.P.M. dei. Tubunalt M1ht~n d'. GueJTa Soppressi che Grippo Raffaele «era tuttora da_nccrcare percl~e 1rrepcn_bI1e~, .. A se.g~~Jt~ cl.1 tale comunicazione il predetto Ufficio del P.M. emetteva, rn data 29. 1.19::>7 1egola1e 01drne cli caice1aztoue. Dal fascicolo di esecuzione non risulta. però, se Grippo Raffaele venne tratto '.rnovame1~te lll arresto e se nei suoi confronti vennero emesse Ord ina nze di condono, Decreti d1 Grazia opp_u rc un'Ordi nanza. che dopo l'applicazione dei vari concioni, dichiarava la restdua pena da espiare estrn ta per decorso del Lempo. . . . . Turno. detenuto dal 29.6.1942 evade dalla Casa Penale d1 Viterbo la sera del 5_.6. 19~4 a «segui to di un bombardamento aereo sul Comune di Viterbo». Il Tri bunale Militare Ten·itonal<~ d1Roma «constatato che la competente Commissione del Lazio ha attribuito a Turno Mario la qua!.1f'.ca d1 part1grano combattente «dichiara. con Ordinanza ciel 10.6.1947, per 1·applicazione del beneficio dt_cl~menza previsto dall'art. 2 del R.D. 5.4. 1944 n. 96. cessata, per intervenuta amn istia la condanna rnfhtta per due distinti reati di concussione previsti dall ·art. 3 17 C.P. La residua pena da espiare vtene dichiarata condizionalmente condonata con DecreLO Presidenziale di Grazia emesso il 25.6. 1949. . . . Selva<>oio, cJetenutO dal 30.6. 1942 evade dal Manicomio Giudiziario di Mon~~l~1po Fiorenuno ti 17 .6. I 94~Ì°«a causa dei noti eventi verificatisi in Italia dopo l '8.9. l 943,>. Il I nbunale .Mi)Jtare Territoriale di Roma d ichiara. con Ord inanza ciel 27.6.196 1. su conforme nchtesLa inoltrata dall' Ufficio del P.M. dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi, quanto scgue:«Constatato che Selvaggio u go, detenuto dal 30.6.1942, riacquistò la libertì1 per ev.euti bel~ici il_17 .6.1944 dopo aver espiato anni I . mesi 2 e giorni 17 di reclusione. Ritenuto che la p0S1Z10J1e gwndica p~rsonale del con~ dannato e le alLre condizioni di Legge non ostano all'appl_icazione d~l condono cond1zwn:le d1 an111 della pena detentiva e dell'intera pena pecuniaria per le d1sposJZLOnJ contenutc_nel. D.P. 2~.-~2·/ :49n: 930. Rilevai.O che alla data odierna sono trascorsi dalla data lrl cu, la sente11 u divenne m e,ocab~le (19.12.1942) gli anni necessari affi nché possa applicarsi a Selvaggio, Ugo il provvedi~1ento di est1112ione della pena previsto dal!· arr. 172 C.P. p~iché aUa data odierna e trasc~rso. un pcn~d.o te1~1~~ doppio della pena cli 7 anni e I 3 giorni che Selvaggio U~o dovre.bb~. 111 ~onc1eto .csprn1e. _dichiai_a condonati 3 anni della pena cletenti va e r intera pena pecmuan a e dichiara, rnoltre. estinta pet clecmso del tempo, la residua pena di 7 anni e I 3 giorni che il condannato dovreb~e ancor~ espia~e». ~ Valentino deten uto da I 30.6. J 942 evade cl alla Casa Penale di C1 v1tavecclua ~ ~ I.,. I I: I94.l. Il Tribunale Mii'itare Territori~le di Roma dichiara, con Ordinanza del 15.7.1975 per efletto d_e1provve~ dimenti di clemenza emessi con il D.P.R. 19. 12.1953 n. 922, conclizionahnente condonali 5 anm ~1 · cl 1' G · eme" sso I'! I. I. 1977 viene concesso _,razia . .. 11 reclusione e l' intera pena della multa. Con Decreto condono condizionale della residua pena da espiare. . . Gambino. a seguito di istanza di grazia inoltrata dalla moglie r I e il I 3.2. I943 viene concesso. con Decreto di Gr;zia del 6.9.1943, il condono condizionale della residua pena da. es_pia~e. Pci:tanto Gambino Bartolomeo, detenuto dal 29.6. 1942, viene scarcerato dal Carcere G.iudiztano cli Frosrnone

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il 13.9. 1943. ·· · d I T 'b J ci' D''Accardi , detenuto fino all'8. l .1943 per espiare una condanna inf11tLagl1 a una e I es1Jiare la pena di •5 anni e 4 mesi cli reclusione , · . · . PaIermo con sentenza de11 '8, . 10 . J 94?- co11·11·nc,,v 1·'a ad inflitta dal T.S.D .S. con sentenza del 29. 12. J942 il 9.1.1943. Dal fascicolo di esecuzione non ns ulta se O' Accarcli Ant0ni no viene scarcerato, per espiata pena. il 9.5.1 948 oppure venne scarcerato rn data anteriore a seguilo dei noti avvenimenti verificatisi in Italia dopo 1' 8_.9.1 943, dalla _Casa Penale d_1 Civitavecchia ove ven ne tradotto, per sfollamcnLO, 1· 1.3. 1943. Dal fascicolo cli esecuzwne non n sult<1 se nei suoi confronti sono state emesse Ordinanze di condono o di estinzione della pena per decorso del tempo. NOTA: nei confronti dei due latitanti Allegra Ferdinando, nato il 3.1 1.1909 a Palermo. commer-


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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

ciantç. e Putano Francesco Paolo · nato il 6·7· 1905 a p a1.ermo sono siate emesse dalla co A . ., . . . . , 1 t 0 di~~r l~a 1ud_IZLana Ordinaria le seg~cnti semenze: 11 Giudice lstrullOre del Tribuna~e d/~~e;,~~~ . . tata: con ~cntenza del 7.6.1950. d1 non doversi procedere nei confronti di Alle a Ferd· mando in ordine ai due de~i~ di conc~rso _in ~oncussione perché il fauo non costilllisce reato.gr Con la stessa semcnzn il G1udtce Jstruttore dichiara di non dove1·s·1 . . d . · · · · • prnce e1e nei contronu di Putano F· . p 1 · . concussi~:nec~f~rib~~~l~nd~1;~~~ al re~10 di cdorruzione perché estimo per amnistia. Per il reato di 30 . . rmo a con annato Putano Francesco Paolo con sent d I .4. 19:,2, alla pena d1 anm 4 di reclusione e lire I0.000 di muha. , , enza e

TERZA PARTE: SENTEN7.F. PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. PER I DE:LITTl COMUN I

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SENTENZE DI ASSOLUZIONE EMESSE DAL! .J\ COMM ISSIONE ISTRUTIORIA

L) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 23.3.1942

Nei confronti di: Cimmino Luciano. nato il 17.1. 1904 a Torre uel Greco (Napoli). detenuto dall' 11.11.19-H: Bottarelli Dino, nato il 12.3. I 893 a LL1cign..ino (Arezzo). detenuLO ual l0.1 2. J 941: Bonfantini Rinaluo. nato il 2 1.11.1 891 a Vigentino (Milano). detenuto dal 18. 12.194 1: Negri Giuseppe. nato il 7.12.1 893 a Opera (Milano). latitame. IMPUTATI del delitto di cui agli ant. 110,628 n. I, 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582, per essersi impossessali di biancheria del valore di lire 70.000 in danno della S.A. ,<Fi lofil» L1sundo violenza e minaccia alle ore 5.00 del 30.10.1941 e di altri reati: funi aggravati co_mmessi a Milano nel novembre 1941 e contravvenzione di cui alrart. 707 C.P. di originaria competenza del Magistrato Ordinario. OMISSIS

U 12 novembre 1941 in una perqL1isizione effettuata nel domicilio di Cimino Luciano venivano rinvenute e seqL1estrate. fra l'altro. tre paia di scarpe. due da donna e una da uomo. che venivano riconosci me provenienti dal furto effelluaco nella none dal 7 all'8 nobembre in danno della S.A.«L'Arca», e poiché alla R. Questura di Milano era risultato che il Cimino si era mantenuto in quei giorni in frequenti contatti con il rubricato Bottarelli Dino. associato a su.i volta con i rubricati Bonfantini Rinaldo e Negri Giuseppe. venivano perquisiti i domicili in cui risiedevano. In casa del Bonfantini venivano trovate altre paia ui scarpe. due di colore marrone e una cli colore nero. riconosciute pure provenienti dai furti consumati in danno della S.A. «L'Arca)>. e n. 16 cagli di camice riconosciute pro\'enienti dal funo consumato ncllla noue dal 16 al 17 in danno della S.A. «A. Cremonesi». Nel domicilio del Negri veniva pure rinvcnuLo un paio di scarpe di colore marrone. riconosciuto pure proveniente dai funi in danno della Società anonima ,<L. Arca». Mentre il Negri rimaneva latitante, il Cimmino. il Bottarelli e il Bonfantini venivano arrestati in momenti diversi e. presentato il Cimino alla guardia notturna Martini. questi riteneva di ravvisare in IL1 i uno degli autori della rapina e precisamente colui che gli aveva tappato la bocca. mentre altri due lo avevano minacciaw con la rivoJLella. dando modo agli altri di allontanarsi con il carro contenente una parte della refu11iva. Però interrogato dal Giuc.Iice Isrruuore. il Marcini così precisava la sua de posizione:«Deno individuo (Cimmino) pOLeva avere una certa somiglianza con il mio aggressore perché rosso i.n faccia ed alto e robusto. In sostanza non posso dire che l' individuo mosrraromi sia SlillO il mio aggressore. Un riconoscimento preciso non potrei farlo perché. date le condizioni di visibilità nel quale si è ~volto il fatto e da to quello che mi è riuscito di vedere. non ho distinto con precisioue il mio aggressore». Per effetLO di tale dichiarazione. il principale elemento di accusa che stava a carico del Cimmino. e per conseguenza degli altri imputati. per cio che concerne la rubricata rapina. è venuto a mancare. a prescindere dal valore che può avere di essere srnto il Cimino a forzmo riposo. secondo la dichiarazione resa dalla teste Sommensi Teresa. con una gamba slogata. fino a quattro o cinque giorni prima uel suo arresto. circostanza che condurrebbe a concludere che. la mauina del 30 orrobrc. il Cimino si sarebbe trovat0 nella impossibi lità f1sica di commettere la rapina che gli si .mribujsce. Comunque. impossibilitaLO o no a commcuere la rapina. venuto meno il riconoscimento del Marrini. il Cimmino non è raggiunto da alcun alu-o elemento di prova concreto. e si deve. pertamo concludere che insufficienti sono gli indi7.i di reità a suo carico e a carico degli altri imputali. in rapporto a tale delino. E poiché questo Tribunale Speciale è competente soltanto per la rapina. gli aui devono essere trasmessi pe rulteriorc corso di giustizia al Magistrato Ordinario competente per gli altri reati addebita· ti o da addebitare agli stessi o da altri imputati.


730

TRIBUNALE SPECIAL[; PER

I.A DLFE~A DELLO STATO T F.RZA PARTL:: SENTENZE EM[, SSE DAL LA C0MM 1SS10NF. ISTJ{UTTOR IA

731

PER I DEL!rl I COMU1'1

P.Q.M.

3) Sentenza emesssa dalla Commissione Istruttoria il 12.5.1942

Visti 0 1i am de l R D L 9 P 1941 I ~fìf 4'>0 RD m-11~0 19'>7 n 31.3 . 1.' , -; n. :'' ), - e segg. C.P. Esercito 1869 in relazione all 'art., · · , - . e .i con,ormc nch1esta del P.M. ~

Nei confronti di: Horvath Amedeo. nato il 17.8.1916 a Roma. detcnuw dal 7.2.1942. fornaio: Pfras Pietrn. natO il 5.7. 1886 a Gnnosfat ica (Cagliari), cktenuto dal 7.2.1942. bruc.:c.:iame: Pontecorvo Cesira. naia il J0.5. 1889 a Roma. dctenuta dul 7.2. I 9-+2. casalinga.

DICHI ARA

,•è

che_ no_n luogo a procedimento nei confronii di CimminoLuci:mo Botrnrèlli Dino Bo f · · GLUseppe in ordine ·il . r . ' ' . n an11111 eN O .I re•~n .: • • : iearo t I rapina a loro addebital'o, per insufficienza di indi z· r . · , ~)1e 1'.1d~ che s,1?nlo ~rasm~ss1 gh atti al .\tlagimato Ordinario competente per r ulteriori! corso ~i:s1;,:1. : 111 01 rne ag I a tn rea11. "" Lia

~t

TMPUTATl 1lorvath: del rèatO di cui agli aru. 6'.U. 625 o. 2. 61 n. 5 cp,·.. in relazione alran. I della Legge 16.6. 1940 n. 582. per essersi impossessato. ,il fi ne di trarne profitto. di diversi generi alimentari. nonché di oggeni prezio. i e della somma di Lire 6.000 che sonra;,se. introducendosi. nella notte <lai 5 al 6 febbraio 1942. mediante scasso e profittando delr oscuramento dipc11den1c dallo stato di guerra. nel negotio di Monterna Nicola cli Fiumicino. Piras e Pontecorvo ciel reato di cui al l'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profiuo, e conoscendone la illegittima pro\'enienza. ricevuto e occultato, nella loro abitazione. por1.ione della suddetta refurtiva.

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

2) Sentenza emessa daUa Commissione Istruttoria il 10.4.1942 Nei conrronti di:

0\lllSSlS

Presen7..aG iovanni,naroil 15219 17 .,. · dal 19.1.1942 . . a ,onno. soldato nel Deposito del 18" Rg t. r:ant.. detenuto

Del reato previsto e punilo d· oli 6?8 61 .. . . M a.,,. ant. - p.p.. n. :> C.P. t: I c. a) della Le11oe 16.6. 19-10 11 5°) Per èSscrs1. m I erano h sera del 16 l 1942 ct· . -e . . o-. imposse$sato. per proc~r~rsi un . o· . , . r, me _i.111tc violenza .dia persona cli Pasquctto Maria. un paio c11· occh·· 1· ~n.,1_uM? pio lito, di una borsetla contenente la somma di lire 1.500. 1a I e un mazzo d1 ch1av1 sm1r·ic11dola · Il· p . Il· • per co111melterc il fatto dcll'oscu .. " . ·d. • , , t a asquare .i che la deteneva. approfittando. ' · 1amt.:nto I guerra. che ostacolava la privata difesa.

Dalla compiuta istrutt.o ria è emerso che il teste Rondi nara Romolo. se1fo;ennc. che ìn precedenza aveva affermato che il funo addebitato a Horrn1h Amedeo fu consumato in seguito a ,·iolenza e minaccia a mano armaw nei suoi confronti che stava nel negozio ove venne asportata la merce. è risulta!O un teste bugiardo e mezzo deficiente. Al conu·,iri<> l'imputalo Horvath. non rìrenuto un violenro e capace di reati di sangue. perquisito pit1 volle. anche precedcnteme111e al tà110 in esame. non è stato mai lrovmo in possesso di armi . Pertanto. ritenuto che dalle risultanze iwuttorie non si rilevano elementi sufficienti per potere addebitate ad l-lorva1h il reato di rapina. questo Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere gli ,ttti al colllpetente Magistrato Ordinario.

OMISSIS

P.Q.M.

IMPUTATO

Dalt' istrunoria è rimasto precbaw:

Visto l'an. 2 del R.D. I 3 marzo 1927 11. 3 13

rapi~~~hc la Pasquello non è . tata in grado di ricono~cerc o meno nelt'impmato rindividuo che la

DICHIARA

:>

la propria incompetenz.i e ordi m1 la u·a.~missione degli atti al Procura tore del Re lmp..:ratore del Tribunale di Roma.

che il Pre~enza è individuo di dubbia moralità: 1 ~) :~e ~;~pma ven ne effortuata da persona vesticn in abi to borghese senza hen etto e cappotto· J e ic 1 1es~_nza non possedeva né cappello né cappouo. ' · A favore dell imputato è. d'altra pane. risultato: a) che egli, la sera della rapina, e precisameme verso le ?O oo f l , ,·. · · ·· · dali Menna e Braccia al Cinema Gil: - · li asci,tto. 111 al)J[O miJ 1tare, dai solb) che gli abiti civili. con i qunli l'imputato,, , M · verso le ore 9 30 del de110 o . 1.. . ' . . .,,mnsc ~ erano. furono dallo stesso impurmo smessi · . e•o no 16. e lusc1at1 111 deposito alla nonl.Ù1ata FochcsatoAnna· . , Da11 e~ame delle nsuhanze istruttorie I· e ·- · · · a~· d. . ,. · . · a omm1ss1one non nscomra prove ufficienti per il rinvio 1,1u iz10 delI imputato. ma solwnto ele111enti.per disporne il proscigli111emo con fonmila dubitativa.

Seguo110 le firme del Presidente e dei Gi udici

4) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria J'S.6.1942 Nei confronti di: A.campa Amonio, nato il 24.3.1882 a S.Giorgìo a Cremano (Napoli), libero: A.campa Vincenzo, nato r 11.1.1913 a Napoli. commerciante. dc1enuw dal 18.3.1942 : A.campa Giuseppe. nato il 13. 1.19 I I a Napoli. commerciante. dc1enrno dal 18.3. 1942: Matteucci Adolfo. na!O il 31.3.1880 a S. Miniato (Pisa), proprieiario e Dirigence di pollami. detenuto dal 23.J. 1942.

P.Q.M. _ S ulle conformi conc lusioni dcf P.M. e visti gli art e. 2 del R.D. 13.3 1927 3 ,. l:>.12.1936 n.1136: l R.D.L. 9.12.1941 .. 1386c 378 C.P.P. . n. - L), I R.D.L.

IMPUT/\TI DICHJAR/\

del deli no di cui all' an. I Legge 8.7. 194 1 11 . 645 i 11 relazione alt' art. J IOC.P. per avere. in concorso tra loro. fino al marzo 19-12 in Ponte Egola (Pisa) e a Nupoli. sonrauo al normale consumo alla scopo cli provocare l'aumento del prezzo sul mercato. rilevante e111it;1di cuoi bovini.

Non luogo a procedere nei confro u · d' p · G' ·· · insiffic·e . ·d . . . I I t rc~cnza iovann1 tn ordine al reato adde bitato.,l i per 1 nz,, 1piove e ordina la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa. " Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

OMISSIS Ritenuto che per l'esistcn,.u dell' ipotesi tlelittuos,1 prevista dall 'art. I della Legge 8.7. 194 1 n. 645 è necessario che. fra r altro. vi sia una sottrazione di merce di rilevante emità: cbe nella sua ~pecie non sussit.e e pertanto viene a mancare la competenza di questo Tribunale a giudicare a conoscere dei faui

..


732

TR ll!UNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO

TF.RZA PARTE: SUNTEN7.E HMESSE DALLA COMMJSSIO\/F. lSTRU'ITORlA

733

PER l DELITTI COMUN I

addehitati agli irnpurnti. Ritenuto d'altra arte h r · · clementi coSLitulivi del reato di c.Lli a11··11·tp,3 d. cll e ~eg i Laccennatt fatu può ritenersi che esistano gli • . . e a Cllala egc,c 8 7 I 941 "1 c · · · quanto prescritto dall'art. 14 della stessa Le<"'e . . ,"' ·. · • ui cogn1z10ne. ~ccondo · ce- . appartiene a Mag1stra10 Ordinario.

P.Q.M. Visto l'art. 33 del C.P.P. la conforme richiesta del P.M. DICHIARA l'incompetenza del Tribunale Speciale pe I· n·n · d u impmati Acampa Antonio Aca y· r a t es~ e o Stato a conoscere dei fatti addebilaù ll111i , mpa mccnzo. Acampa Giuseppe e Matreucci Ad Jti d' I ~ ne degli atti al Pr0cm·atore del Re Imperatore del Tribunall: Penale cli Napoli per J'~lt~r~o~er ,'.on1asoadtr1··::.missi.~ ~ ,,.1ust1z1,1. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

Sl Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 24.6.1942

Nei confronti di: Cavallero Carlo (de110 Dame) n tO r& 5 19-,7 " n· V . . · a · · - - a valenza (Alessandria). irnpiega10· azzocc t. ,~tono. nato 11 6.8.1922 a Collegno (Torino), commesso· · G1 use . ·1 • 8 9 Andorno .. .· · ppe..nato 1 :i . • I 24 a Susso (Novara), mecc,uiico: · Uss1. Yit:ot 10. nato I 1.5.1924 a Carrara (Massa Carrara). mect:anico· Mol~nan Car.10_. nato. r 1.1.1925 n Castclnoveuo (Pavia). fanorino. ' Tutti detenuti. in esp,uzione di pena. per alu·o reato. M .

IMPUTATJ

del remo di cui ao-li .irtt 110 575 e 61 11 ,, • C P. . 16 61940 11 58" ."" · · · • - e::, · · in relazione all'art. I feti.era a) dell a Le,,cre · · · - r ei avere verso le ore 24 del 15 5 1941 · T · · ' cc dell'oscuramemo dipendente dallo stato di "U~~~ • '.n orino. Hl c.oncorso tra loro e profiuando • med,an~e ~olpo d, corpo contundente al capo. cagionato la morte del Dott Bolloco Ott' . e . · ,1v10. comrneuendo il fa110 per conse<>ui ·e ·1 fi d' rap111a consumata n danno dello stesso Dott. Bollocco. e , i pro mo I una IN FATro ED IN DIR1ITO

. Nelle prim~ ore del mauino del 16.5.194 1 veniva Lrovato in una strada di To11.· (C . o . 11iavememe fento ·tlla testa f . . . no orso pol(o) - 1 ' · · con uonuscaa d1 materia cerebrale il nominato Bolloc· o · I co to e trasportato all'Ospedale M·irti·n· .· d d . o ttav10 c 1e. rac' t , 1 ece eue tre o-1orni dopo senza ·iv d na dichiarazione. Dalle effettuate indao·n· . . 1 • ·J .er.potuto ren ere nessusprudcnza e collaboratore di vari oi~1~~1'. r:;,~: i_e i olo~co. giovane d1~t11uo. laureato in giurise1a ~el I 5.::i. 1941 era uscilo da casa verso le ore 23.00 portando con sé solo un bors;llino co· . , · n monete spicciole e una busta com d · sonal, Cche non furono più trovari) e che I d d' . . . ' . .enentc ocumen11 pcrabitaziime at1n.1versando il Co1·so Opo t . verso e uel i notte s1 dingeva d1 ntomo verso la propria · · r o. m1 merso ne buio a causa delJ'os, · aggredito e colpilo varie volte al ca ' ·. - e Lll amento. quando venne nelle condizioni piewse in cui venn~l:op: ~~corpo.contu,ndeme (forse un m~rtello) restando al suolo S ., d .. . . . . .. une.oie raccolto da un ageme di pas.sacruio. • u11e cau~.., ell ,1gg1ess1one , famiJ ,ari pensarono·111 .· .0 " . che. essendo eoli ferve~te fr . · . 1 . un pumo momemo a possibili ra•~ioni politiporti con il Pr;f.re Avenati.a~~:~~r~g~:;1:::um~o e squadristi! e~ essend~ anche in fr;qucnti rapnei lot:ali della Direi·1one p1·,·111a d1· . b' "'1· aie< ~a Stampa» con ti quale s, era appunto trattenuto d' · · , , su IJ'e a<>gresswne pe1· · d · , "' • . . ' un Comitato Dalmata. Ma J' i ores· d ~ien cic ~ccor 'cu·ca la costi ruzionc di mite di lui e della vita d ..P . , e1movente poht1eo fu poi esclusa rn considerazione del carnttere zione. E di conseguenz: i~~::~:tr:~~,;:ea~~z~duceva. ess~nd.o piunos10 uno studi?so che un uomo cJ'ache la vile aggressione fosse stapta ef'f'etpl - on~ del bor~ell,no e della busra con I documenti. si pensò r ~~ ·· ' ' uata pc, compiere una rapma. .. · . . n quello Stesso mese. fra r ouo e il diciouo maoo· ,. · · d' · · lesioni dai cinque imputati i quali asserivano di averl:1~~t~earp1e~~h~v:~~a:~ev,aadn? sudbno ~1olcn.1:e,e , , , , pc erasu a1 qua 1.

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. ''

oltre alle percose. wglievano anche oggetti di scar~o valore e i documenti. Tali faui furono denunzimi dall· Autorità di Pubblica Sicurezza di Torino, che non omi~c di ricollegarli all'uccisione del Bolloco. Anzi fu proprio in occasione delle indagini relative a tale uccisione che essi ve nnero scoperti. Vennero anche trovati e seque~Lraù al Cavallero. alJ'Ussi. :111' Andorno e al Maaocchi indumenti e fa7..zoletti macchiali di sangue e si acccrlò anche che la zona nella quale costoro e il Moli nari operavano era vicina a quella nella quale era stato raccoho il Bolloco. Tali elementi. però, non furono ri1enuti suftìciemi a giustificare un formale addebito contro di loro per il truce delitto, anche perché essi apparvero molto sinceri nel confess,u·si autori di quelle violc111.e rilevando pure particolari a proprìo carico che sarebbero rimasti ignorati. me11tre negarono energicamente ogni partecipai.ione all'uccisione del Bolloco. Penamo. con verbale dd 3 giugno. essi vcnnel'o denunciali quali autori delle confessate violenze (per le quali furono poi tu1ti condannati da quesro Tribunale Speciale con sentenza del 18 ~etltcmbre I94 1 quali colpevoli di lesioni. essendosi escluso il più grave addebito di rapina loro contestato). La stessa Autorità di Pubblica Sicurezza comunicava. in data 13 onobrc, che ogni ulteriore indagine per identificazione degli uccisori del Bolloco era rimasrn infruttuosa. Suggeriva , tuuavia. per la conrerma o l'esclusione dei so~pcni nei confronti ùei cinque imputati, di sonoporre a perizia le tracce di sangue esistenti sugli indumenti sequestrati al fine di stabilire se appanen esscro allo stesso gmppo di sangue del Bolloco. Gli imputnti ha nno auribuito le tracce cli sangue trovate sui loro indumenti alle varie aggressioni delle quali hanno già reso como. essendo stati condannati da questo Tribunale. o· al tra parte la periziLJ tecnica effcuuata non ha fornito elementi di sicuro convincimento che valgono a _confennare o a escludere il gravissimo addebito. I periti. premesso che circa la metà della popolazione dell'Italia settentrionale. per quanto si riferisce alla percentuale di distribuzione elci vari gruppi sanguigni. appartiene al gruppo <<A », al quale apprutiene come è rimasto accertaro. l'ucciso Boll<>co e premesso pure che le attuali conoscenze in materia non consentouo mai di pervenire. artra,·erso la ricerca della proprietà gruppo. specifiche del sangue acl una vera e propri n diagnosi individuale. hanno accertato che le macchie riscomrate sui pantaloni di Ussi Vittorio. su quelli di Andorno Giuseppe e sull 'impermeabile di Cavallero Carlo sono tutte di gruppo «A» mentre quelle riscontrate sul faaoletto di Mazzocchi Vittorio sono dì gruppo «B». Quindi. se può escludersi con certezza che queste ultime proveni~sero dal sangue del1· L1cciso. non può affermiu-si per le altre che vi è un'identùà di gmppo con il sangue delJa vittima: ma nessuno potrì1 stabilire se esse provengono dal Bolloco o da altro individuo dello stesso gruppo sanguigno. Nel corso del la laboriosa istruttoria sono affiorati alLri elementi di sospeuo. l i teste Dr. Benargo Antonio. largo congiunto dell'ucciso. ha riferito di aver visto la sera del 15 maggio gli imputati in questione fermi all'angolo di Corso Vittorio Emanuele (poco distante dal Corso Openo). ciò che gli imputati prima negarono e poi ammisero. pur aggiungendo di essersi wbito separati per rien1-rare nllc rispettive abitazioni. 11 ieste Contrauo Mario. compugno di scuola di Ussi Vittorio. ha dichiarato che commentando i delitti di Via Opono con alcuni conoscemi che non nomina. sentì dire che r omicidio del!' avvoeaco Bolloco era in relazione nll 'attivitù dei suoi amici. Gli imputati. però. hanno concordemente insis1i10 nei loro precedent i dinjeghi. l nuovi indizi raccolti non sembrano alla Commissione che siano tali da assumere l'importanza di prove consistenti. pur fornendo qualche nuovo elcmemo ai sospetti. Perramo la Commissione. non riscomrando dalla compiuta istrultoria elemen1i che possono giust ificare il ri nv io degli implltiati al gi udizio ciel Tribunale Speciale. riliene che sia conforme a giustizia doverli prosciogliere con fonnula dubitativa. P.Q.M. Vìst.i gli am. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3. 1927 n. 313 e la conforme richicsia del P.M. DICHIARA Di non doversi procedere nei confronti di Cavallero Carlo. Mazzocchi Vitrorio. Andorno Giuseppe, Ussi Viuorio e Moli nari Carlo in ordine al reato loro addebitato. per insufficienza di prove. e revoca il mandato di cattura emesso nei loro confronti il 14.12. 1941. Seguono le firme del Presidenre e dei Giudici


734

T ERZA PARTE: SENT ENZE EMESSE DALLA COMMISS IONE ISTRtJHORIA PER r DF.Lr rn COMUN I

TRIBUNA LE SPEC IALE PER LA JJll'ES,\ DEI.LO STATO

735

del delitto di cu i agli artl. 434 p.p. e li O C.P. per avere. la sera ciel 16. 1._I 94 l in Termini ~~se in unione tra Joro:·per cagionare il crollo della casa di abirnzione dei predetti fratelli Pus~ten'. 1111 1 ;1 • t~ e fallo esplode.re un ordigno vicino la porta del magazzino sott.ostanre alla stessa_ abil~zrone, co ~~~el clelitco di cui agli artl. 610. 1JO C.P. per avere, in un giorno della seconda qumd1c1na dèl mese cl.I gennai·0 1940, co~,1 n1J·naccia , ' , in unione tra loro ' costretto la testimone Bruno Mana ad allon. . .· b· , · ' l f ,· . tanarsi daTennini Jmerese; i) della contravvenzione aJJ'art. 699 C.P. per avere portato fuon dalla piop1ia a 1t,mone I uct1e . . . .. . . senza licenza della competeme Autorità. La dettagliata e motivata requisiloria ciel P.M . eh~ chiede J'as~oluz1?n:. per 1n~uff1c1~n,za d_1 r.rrn;e. di Nobili Gerlando e Lanzarotta Fi lippo viene cond1V1Sa dalla Co1~1m1ss10ne lsuuttona_ che asso ~, ~· er insufficienza di prove, i sucldcui imputali dai reati loro addeh1tatt ord1na_nd~, la 1010 11nn_1ed1_atd ~carcerazione, se non dete nuti per al tra causa. Con la stessa sentenza la Co~rnnis_s1one_ Jsu utto1 1a 01d_1~ oa che gli arti relativi a Nobi le Emanuele e Bataglia Glllseppe siano trasmessi, pe1 competenza .i Procurat0re ciel Re Imperatore del Tribunale di Tenrnm lmercse.

6) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 14.8.1942

Nei confronti di: Nobile Gerlando. nato il 10.9.1 906 a Comiliti (Agrigento), venditore ambulante, de.tenmo dal 3.9.1941; Lanza rotta Filippo, nato il 2. 1. I 884 a Termini Imerese (Palermo). comrnerciante. clelenuto dal 3.1 1.1941; Nobile Emanuele, nato il 3.1. 1900 a Comitini (AgrigenroJ, bracciante, detenuto da l 23.1. I 94 1; Battaglia Giuseppe, nato il 24.11 . I 886 a Termi ni lmerese (Palermo), orefice. cletenulo da l l 2. I I.I 94 I. IMPUTATI Nobile Gerlando: aJ del delitto cli cui agli artt. 575, 577 n. 3, 61 11. 5 C.P. in relazione all 'art. I lettera a) della Legge I 6.6.1 940 n. 582. per avere, la sera del 3 novembre 1941, in Termini Jmerese. con premeditazione ed approfittando delle condizioni di minorata cli fesa determinare dal lo stato cli guerra, cioè dall'oscurnmenro della città, cagionato. mediante un colpo d'arma da fuoco. caricato a mitraglia. la morte di Bauaglia Antonino, industriale, nato in America il 30.5. J906. resicleme a Termini Imerese; b) ciel reato di cui all'art. 699 p.p. e u. cpv. C.P. per avere, nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo del reato di cui alla lettera a), portato fuori dalla propria abitazione e dalle appanenze di essa. di notte, in luogo abitato una arma da fuoco senza la prescritta licenza della Autorità; e) del reato di cui all 'art. 697 p.p. C.P. per avere omesso di denunziarie all'A utori tà un·arma da fuoco. che egli deteneva, e per la quale è richiesta la licenza. Accerta to in Termi ni Imerese il 3 novembre I 941. Lanzarotta Fi Iippo: cli concorso nel reato di cui alla lettera a) commesso da Nobi le Gerlando (aru. 11 O, 575. 577 n. 3. 6 1 n. S C.P. in relazione aIJ ·art. I Jeuera a) della Legge l 6.6. l 940 n. 582). Nobile Emanuele e Battaglia Giuseppe: a) del delitto di cui agli artt. 56. 575. 576 n. l in relazione all'alt. 6 1 n. 2 I IOC.P. per ave re. la sera del 2.10.1940. in comrada S. Cosimo, Agro di Termi ni .l merese, in unione tra loro. compiuto atti idonei diretti. in modo equivoco. a cagionare mediante due colpi di fuci le. esplosi da Nobile Emanuele. la morte cli Parati .Francesca di Domenico. senza che l'evemo si sia verificmo per ciJcostanze indipendenti dalla loro volontà. con la circostanza che commisero il delitto per eseguire quello di cui alla lettera h}: b) del delitw di cui agli aru. 56, 628 cpv. 110 C.P. per aver, nelle stesse circostanze, in unione tra loro, per procurarsi un ingiusto profiLLO. compiuto mediante violenza, alla persona ciel predetto Parati. atti idonei diretti, in modo non equivoco, acl impossess,u-si dei mobili esistenti nella casa di villeggiaru ra. s.ita nel la stessa contrada S. Cosimo cl i proprietà dei fratelli Francesco e Antonio Pusateri. sen?.a che l'evemo si sia verificato per motivi indipendenti dalla loro volontà: e} del delitto cli cui agli am. 11O, 635 p.p. C.P. per avere nelle stese circostanze, in unione tra loro. deteriorato una sella e rotto una damigiana piena di vino in danno dei medesimi fratelli Pusateri: d) ciel delitto di cui agli artt. 81. 56, 629. 11 Ocpv. C.P. per avere iI 6.1 2.940 cd altre voiLe successivameme. con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in unione tra loro. per procurarsi un ingiusto profitto. con gravissime minacce, alle persone degli stessi fratelli Pusateri, mediante lertere anonime. compiuw atti idonei direui in modo non equi voco a costringere i medesirni fratelli Pusateri a mettere a disposizioni di essi la somma di lire 250.000. senza che l'evento si sia verificalo per circostanze indipendenti dallo loro volontà; e) del cleliLto di cui agli arti. l IO. 595 p.p. 2° C.P. per avere la sera ciel 28 ouobre 1940, in lènni ni Jmerese. in unione tra loro, offeso la reputazione dei fratelli Pusateri, imbrattando cli mmeric fecali il portone d'.ingresso alla loro abitazione: O del clelillo e.li cui all' ari.. 635 n. 5 I IO C.P. per avere, in unione tra loro, la notte ciel 28 ottobre 1940, in Contrada S. Cosimo di Termini lmerese, reso parte inservibile una piantata di pergole ed al beri fruttiferi in danno degli stessi fratelli Pusate1i:

Seguono le fi rme del Presidente e dei Gi udici

7) Sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 16.9.1942 Nei confronti cli: Giaramita Giuseppe, nato il 6.3. J909 a Santaninfa (Trapani), mezzadro. detenuto dal l9.J. I942: Giaramita Cosi mo. nato il 17 .9. J 911 a Santaninfa (Trapani). sole.Imo presso tl 480 Nucleo Amiparacadusti. deten uto dal LS.5.1 942; . .. Giaramita Gi useppe di Antonio. nato il 24. 1.1 909 a Castelvetrano (Trapani), carbonaio. detenuto dal 29.1942. IMPUTATI del delitto di cui agli artt. l IO. 575. 577 n. 3. 61 n. S C.P.: I p.p .. Legge 16:6.1 940 n. 5,82 pe1: av:re osct11c1rncnct· Pa ·ì·i to dipendente dallo stato di guerra, cagionato, med iante vari colpi dì n vo1te 11a. 1a rno ne 1 · 1 s Vincenzo.

·10 c astevetrano, I ttancloclell a11·eo1.e 21,30del 164 · · 194 1' con premeditazione · · edapprof1 . OMISSIS

La Commissione Istruttoria. me ntre fa proprie le pers picaci osservazioni del.Pro~~1rntm:c Generale, Je quali dimostrano J'infondaLezza dell' accusa, non può aderir~ aHa_ncl1Jesta_~1ywsc'.og~iere gli imputati dal reato loro addebitato per insufficienza dì prove: Perche c1 sia po_s:1.b1 h~a di pi~scw~ oJimelltO con formula cJubiLatiVa è necessario che «prove» VJ siano. m..t che esse app,Hon_O tWpp_ deboli per ri nviare J'impulaLo al dibauimento. Ora. nelle specie, non può davvero dirsi che glt episo~1. · 1 · omflcanu. ... · raccolti· ne I ve1·ha Je LI d' denunzia. ·, e pe1· altro vuot1· e rns · non sempre confermai.i durante . . , I 1-. struttori·i c~ndolla con molto scrupolo dal Magistraw, possano comunque assurgere a chgni~_a di · · d.I stessi , · ·· non posst. · ·)no ncrn meno essere «prova».' Ritiene anzi la Comm1·ss1·one che gli· ep1so . · ·. ·.. .delinin . .· ··· , 1· 1nsu · · ff.1c,·enza 1 , d1 prove indizi. Ora se. come no n sembra possa tIub1. ta1s1 . · net ra1Jport1. 1:.trmto11. · · · · · · · non su · ,.,..1c1·en t'1. c·H)e' clebolt nch.iede l'esistenza cli· ·tnd1·z1· o prove cluet.te . · J)Cr mandare un imputato al diba ttimento. nel caso in esame non può che adottarsi una formula piena. P.Q.M. Visto l' art. 378 C.P.P. dichiara chiusa 1· istrmtoria e di non doversi_ procedere n ei _c?n~'.:omi cli Girarnita Giuseppe di Salvatore, GiramiLa Giuseppe di Anwrnno e G1ran11t~ Cos1m~ 1'.1 01d111~ c1_11,eato · 'd·10 aggrava to lo1·o ,addebitato d1. ornic1 , per non ave r commesso · tl fatto e ordina la 10 10 11nmed1aL.1 scaicerazione, se non detenuti per altia causa. Seguono le firme ciel Presiden te e dei Gi udici

l..


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TRIBUN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA D8LL0 STATO

8) Sentenza emessa dalla Comm issione Is truttor ia il 29.12.1942

Nei confronti di: Mulinelli Guglielmo. nato il 15.4. 1911 a Verona. commerciante. detenuto dal 14.9.1942: Conterno Giusep pe. nato i I 24.5. 1902 a S . Bon ifac io (Vero na). esercente. detenuto dal 12. 10. 1942:

Zorzi Felice. nato il 22.8. 1910 in S. Ambrogio di Valpolicella (Verona). salumiere. detenuto dal 12. 10.1942.

IMPUTATI al del deliuo di cui all'an . I. IO cpv. del R.D.L. 11.6.1942 n. 584 per avere contraffatto un numero rilevante di tagliandi per razioni supplememari di pane: b) del deliuo di cui all'art 3 cpv. della Legge 8.7 . 1941 n. 645 per avere. nell'esercizio del loro commercio. souratto al normale consumo circa 50 q. di pane. In Verona nel luglio e agosto del 1942. OM ISSIS

Dalla compiuta ist:nntoria emergono circostanze che lasciano dubicare che lo Zorzi e il Comerno abbiano concorso a commettere i reati loro addebitati e. pertanto, non si può. con serena coscienLa. perveniJe a una pronuncia di accusa e sembra che sia giusto e conforme a giustizia pronunziare nei loro rigua rdi una dichiarazione di prosc igl imento con for mula dubitativa. Nei confronci de l Muhinelli. si ritiene che esistono nei suoi confronti sufficienti motivi che dimostrano la sua rcsponsabi lità in ordine ai reati che gli sono addebitati e. pcmnto. si ritiene giusto rinviarlo al giudizio del competence T1ibunale Speciale per la Difesa del lo Stato.

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER «REAT l C OMUNT» (OMICIDI, RAPINE, VIOLENZE CARNALI ECC.) COMMESSI PROFITTA NDO DELL.OSCURAMENTO DET ERMINATO DALLO STATO DI GUERRA (LEGGE DEL 16.6. 1940 N. 582)

P.Q.M. Visti gli artl. citmi e l'articolo 2 del R.D. 13.3.1927n.313 e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA Chiusa l'istruttoria e ordina il rinvio di Mutinelli GugUehno al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati addebitatigli e dichiara di non doversi procedere. per ins11ffieien1.a di prove, nei confronti di Conterno Giuseppe e Zorzi Felice e ordina la loro immedjma scarcerazione. se non detenuti per altra causa. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici NOTA: Mutinclli Guglielmo venne giudicato dal Tribunale Speciale con sentenza gennaio 1943.

11°

30 ciel 23

NE LLE SUDDETTE SENTENZE IL GIUDICE lSTRUTTORE PROSCTOGLIE GLI IMPUTATT DAI REATI LORO ADDEBITATI OPPURE TRAS METTE GU ATTI ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA


TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUD ICE ISTRUTTORE PFiR I DELITTI COMUNJ

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1/a) Sentenza emessa cl] Giudice Istruttore Ccrsosimo Vincenzo il 10.3.1942

Nei confronti di: Casagrande Marianelli, nato il 2 .3.1909 ad Assisi, muratore. detenuLo. IMPUTATO del delitto di tentato omicidio (art. 56. 6J n. 5, 575 C.P. in relazione all'an. I leuera a) della Legge 16.6. 1940 n. 582) per avere, in Roma, la sera del 27.9.194 1. profittando dell'oscuramemo determinato dallo stato di gueJTa. inferto a Quoianj Fernando una coltellata all"emitorace sinisu·o (regione cardiaca), idonea e diretta a cagionare la morte che non si verificò per ragioni indipendenti dalla sua volontà. OMISSIS

L'espletata isLruuoria ha escluso gli estremi obietti vi e subbiettivi del reato di mancato omicidio. La ferita infe11a al Quoiani. proliuando della circostanza dcli·oscuramento bellico, non può dare luogo ali' imputazione di lesione personale aggravata. Infatti dalla perizia medico-legale risulta acce,tato che la ferita riportata dal Quoiani. tenuto conto della sede anatomica colpita. della piccolezza dell'arma usata e di alui rilievi obiettivi. non potesse essere idonea a cagionare la mone. D'altra pane il movente del fatto clelim1oso (una certa discussione avvenuta va1i mesi p1ima perché il Quoia11i si era rifiutato di clm·e una sigru·ena a Casagrande). è così Lenue eia non appari re compalibile con volontà dj uccidere. esu·emo essenziale del reato di mancato omicidio; ed anche il comegno 1.e nu10 dal Casagrandc.il quale 11011 si dette alla fuga e continuò a trattenersi con i suoi amici, dimosu-a che egli non 1i tenne di aver commesso nulla di veramente grave. Se tali du nque sono le risultanze della compiu1a isLrutto1ia. si deve ri tenere che il Casagrande abbia voluto soltanto ferire il Quoiani e che perciò egli deve essere chiamato a rispondere 11011 del reato di mancato omicidio, ma del reato meno grave di lesione personale, sia pure aggravata: e ciò a prescindere clall" esame se nella fattispecie la circostanza dell'oscuramento abbia operato ai sensi di Legge favorendo la consumazione del reato. Ritenuto, pertanto. che degradandosi l' imputazione, viene a cessare la competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stam, essendo devoluta al MagistrnLo Ordinario la competenza di lesione personale anche se aggravata dal tempo di guerra. Ritenuto che il rea10 è stato commesso nella circoscrizione giudizi,u-ia di Roma. Sulle conformi conclusione ciel P.M. e visto l'altt. 33 del C.P.P. DICHIARA l'incompetnza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. in ordine al reato di. lesioni personali aggravate dal tempo di gue1ra addebitata a Casagrande Mariane lii Ma1io, così modificata r imputazione. ORDINA la trasmissione degli atti al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale cli Roma per l'ulteriore corso di giustizia.

1/b) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto 1'11.3.1942

Nei confronti di: Sulli Giorgio. nato il 15.6.191 1a Palermo, autista. IMPUTATO

del reato di violenza carnale nei confronti di Cattafi Antonina. con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 C.P. in relazione aJ J"art. J della Legge J6.6. L940 n. 582. Reato commesso in Palermo il 20. 11.1941.

IN FATI() ED TN DIRITTO Con querela inolu·ata il 20.11.1 941CatttafiAntonina riferiva al Commissariato di P.S. di Castel Iamare di Palermo che essa per circa un anno aveva convissuto maritalmente con Ingrassia Giovanni, iI quale poi era dovuto recarsi a lavorare in Germania: che l'Ingrassia prima di pmtire l'aveva raccomandata al suo

....


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TERZA PARTÈ: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTIORE PER 1 Dl;iLrrTI COMUNI

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

fraterno amico Sulli Giorgio e questi quindi si recava spesso in casa di lei a farle visita; che durante una di tali visite circa due mesi addielro. verso le ore 2 J, suonò 1·a11a1me aereo e già si stava iniziando il bombardamento nemico. quando il Sulli approfittando di tale circostanza e dal fauo che lei era sola. con la forza la huttò sul letto e la possedette dopo violenta colluttazione e in seguito. con minacce e con violenza. la cosuinse a subire altri amplesi anche contro natura. e successivamente il Sulli la costrinse a seguirlo. vendendo anche gli abiti deJrlngrassia al quale comunicò anche con lettera di avere abusato di lei. Ma in data 20 dicembre 1941 la Catcafi fece remiss.ione della querela, remissione accettata dal Sulli. In sede istruttoria la Cattafi ha dichiarato di avere sporta la querela contro il SuIli perché ind(lltavi dall' Ingrassia che. nel frattempo. era rientrato dalla Ge1111ania e voleva vendicarsi contro 1·amico che r aveva tradito. La Cattafi ha anche aggiunto di avere nella querela esagerati i fatti. Infatti cedette volontariamente alle proposte amorose del Sulli verso il quale si sentiva legata oltre che da sentimenti di riconoscenza per gli aillli in denaro avuti. anche da un sentimemo di affeuo. Lo stesso lngrassia ba dichiarato. che avendo appreso da.i suoi fam iliari che il Sulli. durante la sua assenza. se 1·era incesa con la Cattafi. ha al suo ritorno consigliato la Cattafi a rifarsi dclronore perduto. E la Catt.afi si è 1ifatta sporgendo querela e wwis.mdo i fatti. Ciò posto. a prescindere dalla inverosimiglianza dei fatti così come esposti neJJa querela. molto tardi va. è chiaro che i fotti stessi si sono svolti in ben altro modo. e cioé nel modo che è conclamato da LI· evidente consenso della Canafi agli amplessi amorosi avuti con il Sulli. Pertanto va accolta la 1ichiesta del Pubblico Ministero di completo prosciglimemo clelr imputato. P.Q.M. Visto l' art. 395 C.P.P. dic hiara di non doversi procedere conu·o Sulli Giorgio in ordine al reaLO addebitatogli perché il fatto non sussiste.

2) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 21.3.1942

Nei confronti di: Riotto Francesco. nato il 5.6.1922 a Palmi (Reggio Calabria), bracciante, detenuLO dal 28. t. 1942: Pugl iese Saverio. nato il 4. 1.1923 a Palmi (Reggio Calabria). contadino. detenuto dal 22.12. 194 1: Punturiero Giuseppe. nato il 29.7. 1942 a Palmi (Reggio Calabria). contadino. detenuw dal 2 1.12.1 941. IMPUTATI del reato di rapina (ant. I 10.628p.p. e 2"cpv. C.P.) per essersi. in Palmi, la sera del 15. 12.1 941. in concorso tra loro. a scopo d i procurarsi un ingiusto profitto. impossessato. usando violenza. nella persona di Carbone Giuseppe. del portafogli di sua proprietà e di lire 307 contenute nel portafohgli. Con raggravame di cui all'art. 6 I n. 5 C. P. in relazione all'art. 1 della Legge I6.6. I 940 n. 582 per avere commesso il fatto approfittlmdo dell· oscuramentO deteminato per lo stato di guerra. OMISSJS L·lstruttoria espletata ha accertatO che nel l'arco commesso a danno del Carbone non si riscontrano gli estremi del reato di rapina. I resti escussi hanno confermato. in pieno. la versione degli imputati e cioè che la sottrazione del portafogli al Carbone fu ideata e compiuta soltanto per indurlo a resti wire una penna sli· Jografica scomparsa dalla tasca del Riotto alcuni giomi prima e che lo stesso Riotto riteneva essergli stata sottratta dal Carbone con il quale aveva insieme lavorato ìn campagna. E lo stesso Carbone ha dichiarato che il Riotto. quando gli sottrasse il por1.al'ogli, ebbe a dichiarargli che glielo avrebbe restituito soltanto quando fosse riemrnto in possesso della penna stilografica: circostanza questa emersa anche dalle indagini praticate dai carabin.ieri. come si rileva dalla deposizione del Maresciallo Santangelo. È rimasto inoltre acce1tato che il Riott.o possedeva una penna stilografica che poi non si era più u·o,·ata in tasca. Ritenuto quindi da quanto esposto che l'asportazione del portafogli al Ou-bone e le violenze che tale atto accompagnarono, non furono compiute allo scopo di procurare al Riou.o un ingiusto profitto. estremo necessario per la sussistenza del delitto di rapi na, ma ad altro fine, il che potrà costi tuire titolo diverso di real.O. di competenza, comunque. del Magistrato Ordinario. RiLenuto che il reato è srnto consu-

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mato ne!Ja circoscrizione giudiziaria di Palmi. Su conforme r.ichiesta del P.M. e visto J' an. 33 C.P.P. DICHIARA Che il fatto amibuito agli imputati Riotto Francesco. Punturiero Giuseppe e Pugliese Saverio non costituisce il reato di rapi na ad essi contestato e ordina la tras missione degli atti al Procuratore del re Imperatore di Palmi per quanto di sua competenza.

3) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 7.4.1942

Nei confronti di: Salzillo Francesco. nato I' 1.8. I 883 a Marcianise (Napoli). insegnante. IMPUTATO del reato di cui a11 ·art. 2 della Legge 8.7.1 94 1 n. 645 pera vere arrccat0 un grave danno all'Economia Nazionale e fatto venir meno notevole quantità cli merci di comune consumo, distruggendo. mediante incenruo. 60 q. di fieno.omettendo di falciarne altri 60. lasciando marcire in campagna 40 legature di canapa, omettendo di raccogliere il prodotto di canapa colti vaca su 13 moggia di ten-eno. Reato commesso in agro di Spru·anise (Caserta) anteriormente al L5. I 2. 1940 e fino au·ottobre J94 1. OMISSIS Il P.M. ha ripoJtato, dall'esame degli atti, il convincimento che il Sanzillo non abbia agito dolosamente e quindi, 1iferendosi alla Legge 8.67.194 1 n. 645, ha chiesto il suo proscioglimentO perché il fatto Don costituisce reato. Tale richiesta de ve essere accolta. Infatti perché si risponda del delitto di cui all'art. 2 alla Legge 8.7 . 194 I n. 645 non basta cbc si distruggano materie prime o prodotti. qualunque ne sia lo scopo. ma è necessario che compiendosi volontariamente la distruzione. si abbia il fine. specifico di nuocere all'economia nazionale o di far venir meno merci cli comune o largo consumo. L·evento. che oltre che essere preveduto. deve essere proprio volmo dal colpevole come conseguenza della propria azione. Nella specie non è risultato affatto che il Sanzi llo abbia voluto coscientemente recare danno all'economia nazionale distruggendo o facendo andare a male i suoi prodolli agricoli. Egli si è dimostrato negligente e inesperto nella gestione della propria azienda agricola in guanw non ha saputo mettersi in condizioni di realizzare e sfru tLare i raccolti e ha invece o per mancanza di te mpo o per difetta di oculatezza avuto delle perdite per non aver raccoltO o immagazzinato tempestivamente i prodotti che ha fatto andare a male e poi ha in parte bruciato per sgombrare il terreno. Ciò però non significa che egli abbia agito dolosamente. Del resLO gli stessi carabinieii cl1e hanno denunziato il Salzillo hanno pru'lato di incorregibi le u·ascuratezza. cioè cli un'azione colposa. Ma la colpa in questa materia non è penalmente perseguibile.

P.Q.M. Visti gli articoli 395 e 260 C.P.P. dichiara di non doversi procedere contro Salzillo Francesco perché il fatto non costituisce reat.o e ordina la revoca del mandato di cattura emesso contro di lui dal Giudice Istruttore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 2 marzo 1942 4) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 23.4.1942

Nei confronti di: Abruzzo Antonio, nato il 7.6. l 914 a Siracusa, marinaio nel C.R.E.M. di Taranto. detenuw. IMPUTATO del reato di rapi na (an. 628 p.p. 61 IL 5 in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582) per


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TRIBUI\ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

essersi, al fine di procacci,u-si ingiusto profitto cd in concorso di circostan7.a aggravante deri vante dallo stato di guerra, esercitando violenza a Mozzi Giovanni, impossessato in dan no di cost.ui della somma di lire 60, di due tessere personali e di un temperino. In Taramo la sera del 31 ottobre 1941. Il Giudice Istruttore. dopo avere esaminato le varie discorda nti deposizioni rese dall'Abruzzo e dal Mozzi e rilevando che la sera del 31.10.1941 sia Abruz.w Antonio che Mozzi Giovanni erano brilli e in condizioni di non potere essere precisi nella percezione e nel ricordo cli quanto era avvenuto, ritiene che sussistano molti dubbi sulla responsabilità dell'imputato. Per le suddette considerazioni il Giudice lstrllltore dichiara cli non doversi procedere nei confronti di Abruzzo Antonio in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ordina l' immediata scarcerazione cli Abruzzo Amonio, se non detenuto per altra causa.

5) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 26.4.1942

TERZA PARTE: SENT ENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUrfORE PER 1 DEJ.rn1 COMUNI

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7) Sentenza emessa dal Giudice Jstruttore Ramacci .Luberto il 9.5.1942

Nei confronti di: çroce Antonio. nato il L7.8.1 9 13 ad Agosta (Roma). IMPUTATO del reato di violenza carnale (art. 519 e 61 n. 5 C.P. in relazione aIl" art. l della Legge 16.6. 1940 n: 582) commessa in persona di Massimi TuJlia approfitcando di circostanze di~endenti dallostato d1 guerra, tali eia ostacolare la privata difesa. Reato commesso in Agosta (Roma) in data 1mprec1sata del maggio 1941 denunciato il 27.2.1942. . . . . . ~ . . , . ,, Poiché dal certificato ri lasciato dal Comune dt Osthrnca (Fiume) 11 l 8.J. l942 11sulta che Crnce Antonio è deceduto il 16.3.1942 il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere nei confronti di Croce Antonio per essere il reato addebitawgli estinto per morte del reo.

Nei confromi di: Caldarnzzi Eliseo, nato il 18.8. 1924 a Sezze (Latina), ma no vale, deten uto. IlvIPUTATO dei reati pervisti dagli artt. 8 l , 519 p.p. e cpv. n. I e 527 p.p. C. P. per avere ripetutamente costretto con vio.lenza Maurizi Dante, mi nore degli anni 18, a congiungersi carnalmente con lui in Sezze. in un luogo pubblico. in un giorno dell 'inverno 1940 e il 3 l. l 2. 194 1 approfitrando. la seconda volta. dell'oscuramento dipendente dallo statO di guerra. Il Giudice Istruttore rileva che dalla compiuta istruttoria non sono emerse prove che dimostrano che il Caldarozzi abbia comunque abusato sessualmente del Maurizi. Inoltre la perizia esclude qualsiasi traccia di violenza carnale recente o passata sul Maurizi. Penanto il Giudice Istruttore. su conforme richiesta ciel P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Calclarozzi Eliseo in ordine ai reati addebitatogli per non avere commesso il fatto e ordina la sua scarcerazione.se non detenmo per al tra causa e revoca il provvedimento con il quale venne disposto r internamemo del Calderozzi in un riformatorio giudiziario.

6) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci L uberto il 6.5.1942

8) Sentenza emesssa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 7.5.1942

Nei confronti cli: Gaio Anselmo. naw r 8.2.1902 a Cittanova (Reggio Calabria), affarista. libero: Astolfi Giovanna. nata il 12.12. 1907 a Casoratc Primo (Pavia), Qlsal inga. libera; Martino Vincenzo. nato il 24.8. 1909 a Monacilioni (Campobasso), ex-agente di P.S., libero. IMPUTATI del reato di traffico valutario previsto dall' art. l. 2° cpv., della Legge 28.7. 1939 n. 1097. Reato commesso in Milano e Genova nel 1941. «Nonostante che dalla compiuta Istruttoria siano emersi elementi sufficienti per potere affermare oenericamente che le font.i di lucro alle quali gli imputati attingevano, mettevano capo a illeciti traffi~i, manca tuttavia sicuro materiale idoneo a dare vita a una specifica e circostanziata accusa». . Per questi motivi il Giud ice Istruttore dichiara, su conforme richi:sta inoltrata ~al P.M .. di non doversi procedere contro Gaio Anselmo. Astolfi Giovam1a e Martino Vrncenzo 111 ordllle al. reato loro addebitato per insufficienza di prove.

Nei conl'ronti di: Gelfusa Luigi. na to il 16.11. 1878 a Pontecorvo (Frosinone), ortolano, deten uw; Terlizzi Salvarorc, nato il 2 1.4.1893 ad Andria (Bari), frut.tivendolo, detenuto. IMPUTATI del delitto di rapina previsto dagli ant. 628 p.p. e 6 l n. 5 C.P. in relazione alr art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582 per essersi. nella notte del 17.2. 1942, approfittando di circostanze, in dipendenza dello stato di guerra, tali da ostacolare la difesa, impossessati, con violenza, della somma cli lire l 900 sottraendola a Zarelli Angelo che la deteneva. In segui w alla compi~ta istruttoria il P.M. ha chiesto il proscioglimento degli imputati per insufficienza di prove. Infarti non è impossibile pensare, come dubita il P.M.. che la rapina non vi sia stata e che lo Zarelli. che non ha neanche riconosciuto gli aggressori. abbia snmrrito il portafogli, per distrazione. dato che era completamente ubriaco. . La rapina sarebbe fru tto di immaginazione ed è anche strano che lo Zarelli non present.a tracce dt lesioni alla testa mentre ha detto che sarebbe stato colpito appun to sulla Lesta. Pertanto il Giudice Istruttore riti.ene che non sussistano sufficienti indizi <.li colpevolezza nei confronti di Gelfusa Luigi e Terlizzi Salvatore e dichiara la loro assoluzione pc:.r insufficienza di prove e ordina la loro scarcerazione. se non detenuti per altra causa.

9) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ra macci Luberto il 13.5.1942

Nei confronti di: Latanza Carmine, nato il 1.8.4.1 887 a Taranto.. commerciante. detenuto dal 28.3. 1942; Latanza Egidio. nato il 23.4. 1883 a Taranto, magazziniere. dete nuto dal 28.4. 1942; CaputO Michele, nato iJ l.5.4. 1908 a Taranto. commerciante. detenu to dal 28.3.1942: · Gentile Tommaso, nato il 5.2.1906 a Taranto, contabile, dete nuto dal 28.4. 1942: Ruggieri Giuseppe, nato il 26.6. 1906 a Taranto. piazzista, detenuto dal 28.4. 1942. Ilv1PUTATI l primi tre: dei delitti previsti dagli artt. I e 9 della Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere, in Ta~anw. nel marzo J 942 e precedcntememe, sottratto al normale consumo, allo scopo cli causare la dehc1enza e l'aumento del prezzo sul mercato, salsa di pomodoro in ~cawla di rilevante entità e venduLO salsa a prezzo alterato. Gli altri due: dei delitti di cui a11li artl. 110 C.P. e l e 9 della Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere concorso nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, nei reati attribuiti ai primi tre. Dalla compiuta istrnltoria si rileva che la merce sottratta al normale consumo non era di quella rilevante entità prevista previsto dall'art. J della citata Legge 8.7.1941 n. 645 e, quindi.. ai suddetti imputati deve essere addebitato il reato previsto dall 'art. 3 della suddetta Legge.


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TF,RZA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GfUDICE 1STRU1TORF. PF.R I OELfTTl COMUN I

TR IBUNALE SPECIALE PER LA l)ll'ESA DELLO STATO

Pert~nlO poiché. secondo quanto è previsto dalr an. 3 della Legge in questione. il Magistrato Ordinano è competente a giudicare la smtrazione di merce di non rilevante-entità il Giudice Istruttore dichiara. su conforme richiesta del P.M.• !"incompetenza del Tribunale Speciale a e~iudicare eofi impu1ati . La.n~a Canrnne. Lauanza Egidio. Capmo Michele. Gemile Tommaso e Ruggieri Giuseppe e t.raSmeue gli atu. per l"ulteriore corso di giustizia. al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Taranto.

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Jl) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Capo Verna Fernando il 7.6.1942

Nei confronti di: Crespi Luigi, nato il 10.8.1894 a Voghera (Pavia). operaio tipografo. libero. fMPUTATO

10) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 26.5.1942

Nei confronti di: Quaroni Angelo. nato 1'8.10.1908 ad Asola (Mantova). detenuto dal 2.3.1942. IMPUTATO Del reato di rapina (urtt. 628. 99. 6 1 n. 5 C. P. in relazione ali' art. I della Legge 16.6.1940 n. 582) per avere. nella Via Spanaco di Milano. verso le ore 21 A5 del 22.1.194 l. profinnndo deir oscuramento conseguente allo Stato di guerrn. mediante violenza alla persona. asportato a Carnici Maria. unn borsetta cumenente 11 lire, la c,trta cli identità, la tessera fascista e quella del dopolavoro.

OMISSIS

..

L"esiLo delle indagini per rintracciare il rapinatore risultano negative fino al 2.3.1 942. giorno in cui la Carniel. tro vandosi al Commissariato di P.S. di Porta Vittoria per la vid imazione di un certificato di povertà. vide tra il pubblico la persona della quale era stata rapinala. Interessò subito la P.S. e la :.uddena persona venne tratta in arresto ed identificata per Quaroni Angelo. Ncll" imerrogatorio reso il 4.3. 1942. la Camiel ha dichiarato che il 22 gennaio l 941. verso le ore 18.30 venne avvicinata da uno sconosciuto che si dichiarò disposto ad accompagnarla·a casa qualificandosi per Penzetti Mario abitante a Milano. U Penzelli le offrì un caffe, la cena e anche un altro caffè e durame la conversazione cbe si era svolta tra loro. nella quale si erano folle delle confidenze. il Penzeui aveva detto di essere celibe, di essere occupala presso le officine Caproni e di essere disposLOa sposarla. Però mentre transitavano per via Spartaco lo sconosciuto. quu li ficatosi per Penzeui Mario. passò il suo braccio dietro le spalle di lei. come per abbracciarla e afferrata invece la borseua le diede uno spimone facendola cadere a terra e dandosi poi alla fuga. Il Quaroni. però.dichiarnva di no n avere conosciuto la Carniel che potrebbe avere equivocato scambiandolo per un ahro. Sul conto del Quaroni è risul tuto che lavorava. come aveva affermato la persona qualificatasi pe il Penzeni. presso l'officina Caproni dalla quale era stato denunziato il 20.2. 19-12 per fono per avere sottratw alcuni chilogrammi di acciaio. La Carnici venne qualificata dalla P.S. come persona tli condoua morale ClJUivoca. di curattere leggero e procli ve ai fac ili amori. In ba~_e alle risultanz~ istrunorie il P.M. ha ritenuto che non esistano sufficienti prove di responsabilità a c'.inco d~I Quarom: App~e ~trano_. infatti. che il preteso rapinacore abbia aspettato tanto tempo prima d1 compiere la rap111a e s1 sia dec1~0 a compierla dopo un idillio di circa tre ore. La dubbiu moralitù della Carnici. la prolungata peregrinazione dei due per luoghi pubblici. i reiterali inviti del Quaroni e le compia.cemi accettazioni della Carniel rendono molto dubbia la sussistenza della rapina. E.ffeuwamence la perplessità del P.M. è giustificata perché le modalità del fatto esposte dalla Cam1el sono poco verosimi li e poco attendi bili. Pertanto non si può con tranquillità e sicura coscienza affermare la responsabi lità del Quaroni in ordine alla addebitata n111ina aggravata. P.Q.:vt. Visti gli aru. 395 e 38 1 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHJARA Di non doversi procedere nei confronti di Quaroni Angelo in ordine ai remo di rapina addebitatogli per insufficienza cli prove e ordina la scarcerazione del Quaroni. se non detenuto per altra causa.

a) del reato di violenza carna le (artt. 5 19. 6 I n. 5 in relazione al!" art. I lettera a) del la Legge L6.6. l 940 n. 582) per avere. in Milano. la sera del 6.5.194 I. verso le ore 21,30 costretto con la violenza, Molina Alessandra a congiungersi carnalmente con lui. profittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra: b) del reato di atLi osceni (art. 527 C.P.) per avere, in Mi lano, lit sera del 6.5. I 94 1 compiuw. in luogo pubblico. ani o~ceni. congiungendosi carnalmente con Molinn Alessandra. OMISSIS Pur essendo accertaw. per reciproca dichiarazione della denunziante e del Crespi. che tra di loro vi fu realmente una congiunzione carnale. esiste un dubbio fondato sull'estremo della violenza. Il Crespi afferma di aver posseduto la Molina Alessandra non solo con il suo pieno consenso. ma in seguiLO alla erotica provocazione di lei, per due volte. in aperta campagna, in pomeriggi estivi du rante passeggiate solitarie sollecitate dalla stessa Molina. È vero che la Molina. a sua volta. ha contestato tutto ciò. anche in confronto con il Crespi. affermando invece di essere stata posseduta. una sola e unica volta. a tarda sera del 6 maggio. dal Crespi. mediante impiego da parte di costui di violenza fisica dalla quale venne sopraffatta. ma in verità i particolari che costei ha riferito si presentano così strani e inverosimili da togliere ogni credibilità al suo raccomo. La Molina affemia infaui che il Crespi abusò di lei netrincrocio fra via Friuli e via Ferrini. sospingendola improvvisamente contro un muro e approfittando, per alzarle la gonna. del buio e della solitudine del le strade in queJrora, in cui le grida di lei non vennero raccolte; che il medesimo riuscì quindi a vincere con la sua energia fisica i tentativi di lei di svincolarsi. e ad avere ragione della sua resistenza per lo stato di agitazione in cui essa venne a trovarsi: dichiara infine che il fatto conclusiovo del coito, perfettamente consumato, tanto da renderla gravida. sarebbe avvenuto durante un momentaneo smarrimento e svenimento di lei. nel corso del quale il Crespi poté fare di essa quello che volle «tenendola in piedi contro il muro». Evidentemente male si concilia questo preteso svenimento. che avrebbe LOlto alla donna ogni forza e capacità di reagire. con un coito svoltosi in piedi nella pubblica via: in quanto questa innaturale posizione di accoppiamento non può poriare alrunione dei sessi che mediante la cooperazione volenterosa della femmina che offra il suo corpo in atteggiamento che sia idoneo alla congiunzione sessuale nonostante la positura eretta. Da ciò si dovrebbe dedurre che il Crespi, se possedette e deflorò la Molina in quella circostanza e in quella posizione, dovette averne il concorso volontario. operante ed attivo. A tali considerazioni ineremi alla ricostrulione del fatto come viene presentato dalla denunciante. vanno aggiunti altri motivi di poca verosimiglianza. Infaui: a) è poco credibile che un così grave atlO di brutalitP1 venisse repentinamente commcs~o eia un quasi cinquantenne. coniugato e padre di figli , sulla pubblica strada. e cioè nelle condizioni sicure per potersi compromettere. contro una compagna di lavoro nei cui favori invece a\·rebbe avuto Luna la possibilità cli insinuarsi cautamente attraveu,o la dimistichezza dei quotidiani rapporti di lavoro: b) è poco credibile che una vergine che si vede posseduta a viva forza e deflorata di nolle. nel buio di una strada. tornando a casa sua non si confidi subito con nessuno. neppure con la sorella. della oltraggiosa sopraffazione della quale è stata vitttima. li silenzio serbato perciò dalla Molina fino a ben Lre mesi dopo. lascia pensare che la sua avventura sia consistita piuttosto in un fallo non confessabile che in una violenza ingiustamente subita; c) è poco naturale che per reagire comro un così infame stupro, come quello in cui la Molioa dice di essere stata vittima. essa abbia aueso ben sci mesi: la denuncia è infatti del 15 novembre. mentre la pretesa violenza carnale rimonterebbe al 6 maggio. Ciò può ingenerare l'ovvio sospetto che tale tardiva denuncia comenga una versione postuma dell 'accaduto. nel quale siano stati drammatizzati e


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TERZA PARTE: SlòNTENZE EMESSE DJ\L (iJUDICE ISTRUTTORE PER I DELITTI COMUN I

TRIBUNA LE SPECJALE PER LA DfFESA DELLO STATO

alterati i caratteri e le circostanze dei fatti. in relazione alle rifiu tate ri parazioni per la gravidanza in corso. Premesso le suesposte considerazioni si deve concludere che nel contras to fra le versioni che hanno dato dei loro rapporti carnali il Crespi e la Molina, non si hanno elementi per stabilire se e qua le delle due co1Tisponda alla realtà dei farti. e in particolare per accertare se i rapporti sessuali siano staii determinaci da violenza compiuta dal Crespi sulla Molina, per cui , mancando prove sufficienti di tale estremo essenziale della violenza carnale. il Crespi deve essere prosciolto dalla relativa imputazione. di competenza di quesw Tribunale Speciale. Ritenmo che in vece essendo egli confesso per quanto riguarda la consumazione ripetuta del coito con la Molina in luogo pubblico ed esposto al pubblico, deve rispondere dell" imputa,-io ne di atti osceni di competenza del Magistrato Ordinario al quale, perta nto devono essere Iimessi gli aui per il relativo procedimento.

J3) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando 1'11.6.1942

Nei confronti di: Arnalfirnno Giuseppe. nato il 2. 10. 1903 a Napoli . calzolaio detenuto per altra causa; Iovine Sal vatore. nato l' 11.1 1.1906 a Ponticelli (Napoli), ca1Tettiere. latitante. IMPUTATI del reato di cui agli artt. I JO C.P. e I Legge 8.7. I941 n. 645 per avere, in provincia di Salerno e Napoli nel febbraio del 1942 e precedentemente. in coneità tr.i loro e con altri. sottrauo_al normale consumo allo scopo cli cagionare r aument.0 del prezzo sul mercato. merce cli rilevante enuta (cuoiame). OìvllSS IS

P.Q.M. Sulle con.formi conclusioni del P.M. e visto l' art. 378 C.P.P. DICHIARA Di non doversi procedere contro Crespi Luigi in ordine aJJ' imputazione di violenza carnale addebitatagli e rimette gli atti al Procuratore del Re lrnperawre di Milano in ordine all'imputazione di aui osceni.

12) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 9.6.1942 Nei confronti di : Giampaolo Nicola. nato l' 1.7. I 9 I O a Monte lepi ano (Ch ieti}.cuoco, detenuto nelle Carceri Gi udiziarie cl i Roma dal 19.4.J 942. IMPUTATO del reato cli tentata estorsione (art. 56, 629 C.P. e I Legge l 6.6. 1940 n. 582) a danno d.i Tirabassi Giuseppe commesso. in Roma. la sera del 19.4.1942. OMISSIS In base ai ris ultati dell'l strull.oria il P.M . chiedeva, in data 3.6. 1942, il proscioglimento di Giampaolo Nicola per insufficienza di prove e la sua scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Le richieste del P.M. devono essere accolLe. Si osserva, infatti. che il tentacivo di estorsione viene sostenuto so!Lanto dal presumo offeso Tirabassi. con modalità che inducono ad essere perplessi circa l'attendibilità della sua versione. Infatti appare strano che il Giampaolo, dopo di aver commesso il preteso tentativo di estorsione. si sia presentato spontaneamente agli uffici della Questura quasi per costi tuirsi. mentre avrebbe avuto tu tto il tempo e I· opporwnità di svignarsela. P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. in realzione all"art. 378 stesso codice. DJCI-TIARA Di non doversi procedere nei confronti di Giampaolo Michele in ordine al reato di tentata estorsione addebitatogli per insufficienza di prove e ordina la sua scarcera,.ione, se non detenuto per altra causa.

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L' Arma dei Carabinieri di Noccra Inferiore, per notizie ricevute da fonte conficlenzi..ile. ha ritenuto che i rubricati Amalfitano Giuseppe e Iovine Salvatore avevano prestato la loro opera di mediatori nelle illecite compravendite di due partite di Kg. 1388.500 e di Kg. 1520 di suola. _sottraua al normale consumo, avve nute rispettivamente in data 24.2. 1942 e in altra data imprecisata 111 Napoli fra Romaniello Raffaele, venditore, e Caffarelli Gennaro e Maranta Giuseppe. già giudicati e condannati da questo Tribunale con sentenza del 26.5.1 942. Considerato che I'aclde?,ito di_c~ncor;o con mediatori a carico di Amalfitano e di Jovine si basa esclusivamente su fonti conf1de1mah dell Arma. . Ritenuto che sia Romaniello che il CaiTarelli e il Maranta hanno escluso, sia in istru ttoria che rn dibatirnenLO. di avere avuto intermediari. Che la latitanza di lovane e la capacità a delinquere in tah reati da parte cielr Amalfita no, che si tro va a disposizione dell'Autorità Gi_udiziaria Ordi~,ll'ia per un illeciLO commercio, sono indizi che possono fare ritenere comp1acent1 nei loro confronti I no111111au Romaniello. Caffarelli e Maranta, che conseguentemente la coesistenza di indizi pro e contro rende opportuna un'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove. P.Q.M. Visti gli artt. 260 e 395 C.P.P. e la c:onfonne richiesrn del P.M. DICHIARA Di non doversi procedere nei confronti di Amalfitano Giuseppe e [ovine Salvatore i1~ ordine al reato loro acldehirnto per insuficien7.a di prove. ORDINA La revoca dell' ordine di callura emesso il 25.4. 1942 clal S. Procuratore Generale di questo Tribunale Speciale a carico di Io vine Salvat.0re per r imputazione di cui in epigrafe.

14) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Laberto il 13.6.1942

Nei confronti di: Villa Gi useppe. nato l' I L J .1 895 a Pozzuolo Martesa na (Milano), manovale. delenuto dal 2 1.3. 1942. lN FATTO ED IN DIRITTO Il vioile Grotti Gino la mattina del 2 1.3.1942 alle ore 4,00, in l'vli lano. avvertì in via Rosolino Pilo il rmno~ di una saracinesca che si alzava. fofatti poco dopo vide che dalla nrnccl_leria di Gualtic1i Giuseppe sita al n. 6 di deua via. uscivano due individui con un sac~o pien? di me:ce, '.n~nt'.·e al_tn quauro individui erano all 'interno della macelleria con altri due sacclu pure p1ern. Gli 1nchv1dt11 usc.1t1 dalla macelleria, accortisi della presenza del Grotti subito lo agg redirono per disarmarlo ~~Ila nvo_ltella che esso aveva già impugnata. Ma nella colluttazione egli riusc! a _sparare alcum colpi 111 ana, u ~ seguito ai quali accorsero sul posLO il carabiniere Beretta Pietro e I v1g1h Rapctt1 P1eu·o e Gucmn1


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Pi~tr~.

TRIBUNAI.F. SPECl,\I E PER LA DIFE.~A DEI.I.O STATO

11 ~ e~~-e

TERZA rARrE: SENTENZE É.YIESSE DAL GHJDICE ISTRUTTO RE PF,R I DEl.11ì·t COM UN I

i_ sei ma_lviv:nti si _era~o ccclissati dopo aver esplosi dei colpi di rivollella contro il

~row. ~masw 111eso. nrugrnnt1os1 ne, portoni vicini. e 1ascinndo sui pos10 i sacchi pieni ,rovau no· ne mp111 dr carne.

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~u-~o.no su~_i~o ri~erche non fu trovato nessuno. 11 Grotti aveva visto che alcuni dei mah iv_em_, ~1 erano_ 11tug,au _n~r portom n. 3 e 6, mcnu·e gli aItri si erano al lomanati. Nel portone n. 3 furono u_o~au. rnfa~tr.de_lle b1c1clene che probabi lmente appartene\'ano ai J:1dri. ma nel portone n. 6 non fu 110 ~l~lla. In.vece nel portone n. 2 fu trovato. in cantina. un ceno Villa Giuseppe. che disse cli essersi I.i uc?v~rato per trascorrervr la_notte. Il Gratti, ritenendo che il Villa fosse ~taro rinvenuto nel portone n: 6 in tal ~cnso f~c~ la denunzra e per tale motivo furono elevati serii sospeui a carico di Villa stesso. Senonché il carabmrer~ Beretca, che ru colui il quale ebbe a trovare il Vil la nella cantina <.lei PO~tonc n. 2. ha precis;ito tale c1rcostanta e il Grotti ha dovuto riconoscere che p.u·lando del IJOrt 6 s1 era confuso o r J · une n. . '.. . . · ra a ~o~ Clrcosrnnza C~le il Villa ~ia Stato trovato nella canlina dello stabile n. 2 vr,1 R~s?l rno Pi lo non e suff1c1ente a larlo ri tenere uno <.l ei pan ecipanti alla rapina. essendo poss_i 1 e che eeh. come ha affemrnto da pane sua. usasse da qualche tempo pas~are fa notte in detta c·in' una, essendo senza fissa dimora.

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OMISS IS 11Gi udice Ism more del Tribunale di Vercelli ha tras messo con sentenza del 13.6. I9-42 per competenza. gli aui processuali relati vi a Ghemer Amedeo e correi alla Proc ura Generale del Tri bunale Speciale per la Difesa dello Stato. Il P.M. ha cltlesto. con convincenti motivazioni. di non doversi procedere nei confromi di Bassino Giu~cppe. Gherner Amedeo e Russi Cornelio in ordine all'addebico di tentata soura.zione di merci al nonnale consumo perché non punibili per inesistenza dell'oggetto. e in ordine alle altre imputazioni <.li traflico valutario e compra-vendita di oro perché il fano non sussiste. Con il suddetto prosciglimento la competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per giudicare gli altri reati addebitati al Bassi no e alla Prendibene viene a ce~sare e. penanto. il carteggio Jelativo agli ulteriori remi de ve essere tras messo al competeme Magistrato Ordinario. li Giudice lstruuore Ramacci Luberro accoglie la richiesta del P.M. e. pertanto, dopo aver dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Ba~sino Giuseppe. Gherner Amedeo e Russi Cornelio in ordine alle altre imputazioni di traffico valutario e compra-vendita di oro e ordinata la scarcerazione cli Gherner Amedeo. se non detenuto per aJcra causa. trasmelle gli atti al Procuratore del Re Imperatore di Vercelli per l'ul teriore corso di giustizia nei confront i di Bassino Giuseppe e tli Prendibenc Chiara.

P.Q.t-.1. Su conforme richiesta del P.M . e vistio gli artt. 38 1 e 395 C.P.P.

DICHIARA fi . Di '.ior~ doversi pro~edere nei confronu di Villa Giuseppe in ordine al reato addebitatogli per insur~ 1c1enz.1 dr prove e ordrna la sua scarcerazione. ~e non detenuto per altra causa.

16) Sentenza emessa dal G iud ice lstruUor e Ramacci Luber to il 24.7.1942

Nei confront i di: Annovazi.i Carlo. nato il 24. 1.1911 a Milano. fabbro. deceduto: Valentini Francesco, nato il 16.2. 1908 a Ch.icri (Torino). vigile notturno. detenuto dal 27.6. 1942. IMPUTATI

15) Sentenza emessa dal Giudice Istruttor e Ramacci L ubcrto )' J J.7. 1942

Nei confronti di: Bassi no Giuseppe. nato il 28.9.1895 a Torino. detenuto: r·b , Pr~ndi.bene Chiara, nata il 6.4. 1904 a Isola del Cantone (Genova). !>Carcerata 1'8.6. r94? provvisona: - per r en,1 Ghe~er Am~deo. nato il 29.8.1894 ad Altopiano e residente a Torino. detcnuw: Russi Cornei10 . naw il 2 1.2. 1893 a Torino. Ji.bero. fMPUTATI . d Bassin~ del reato di Lruffa (art. 640 C. P. ) per essersi. in Torino. nell'ouobrc o novembre del J 94 1 111 en-ore Gherner Amedeo c · · e cr·oè convrncendolo · ad acquistare una <rross·1 ar-· . ucendo . . on raggrn. llta di cacuo m bacche giacente ,_1 Genova. al prezzo di lire 45 al Kg. e a procurarsi la soi~ma ~i~irc l 00.000 da servire per tale acq1m,to, procurato un ineiusco pmliuo. ai danni del Gheme ·1 . 1 · procurò la somma di lire 100 000 e la co 1 o ò l B ~ .· ,. r. i qua e s1 · r se<>n n a~s rno sc117.a avere ne Il cacao. né la restituzione della somma: 111

Pren~ibene di concorso nel reato di 1ru1Ta commesso dal Bassino in danno di Gherne A1111•d Bassino. Gherner e Russi: r .: co. 11 Ji am 56 110 C P a) del delitto di cui a l Le 8 7 194 64 · , e. · . ·. . . · ·egge . . · I n. 5 per avere. rn concorso tra loro e co'.1 alLre persone. compruto atti <.l1rett1 rn modo non equi voco a ~ottrarre al normale consumo nclreserc,zi_o <.l ei comrnercw una partita di cacao in Genova. Tori.no e Vercelli. in epoca anteriore e p ·ossi maall 8.12. 1941. t c 11

b}d_el delitto di cui all'ar~. 110 C.P. e_I Legge 28.7. 1939 n. 1097 per avere. in concorso u-a loro e

~Ili ~ ~ersone. con _n~ezz1 fraudolenu. commerciato in danno dell 'economia nazionale estera in oro, m l orrno e Verccllt, rn epoca anteriore e prossima aJJ'8 dicembre f 94 r · ·. JIOCP . · ., r e 2RD . .L. 39 . . .194 I n. 882 per avere. in concorso tra Jorn , c) del dclittodicuiagliartt , e con ~lt~e persone. n~II esercJZJo del commercio. compimo aui di alienazione di oro in Torino e Vercelli, in epoca anreno re e prossima ali '8.12. J 94 1. ~

Annovazzi: a) del reato di cui agli a11t. 56. 628 p.p. e cpv.. 61 n. 5 C.P. e I lettera a) della Legge 16.6. I 9-40 n. 582 per avere compiuw meui idonei, insieme con altri rimasti sconosciuti. per commettere un furto in danni di Carclli Pietro. senza conseguire l'intento per circostanze indipendemi dalla sua volontà. usando subito violenza e minacia contro il vigile notturno Valentini Francesco. che rimaneva ferito: b) del reato di cui agli artt. 11 O, 6 1 nr. 2 e 5 C.P.. 2 Legge 16.6.1940 n. 582 per avere cnncorso. insieme con alai rimasti sconosciuti a prodmrc a Valentini Francesco lesioni personali volontmie guaribili in ouo giorni. Valentini del reato di cui all' art. 575 C.P. per avere. mediante colpo di rivoltella. causato la rnone di Annovazzi Carlo. che aveva .~orpreso mentre stava per consumare un l'un o a danno di C irelli Pietro. e stava per darsi alla fuga e mentre alLro correo rimasto sconosciuto gli usava violenza e minaccia. ln Milano nella notte ciel 27./6. 1942. Con l' aggravan te per i reati addebita ti all' An novazzi.di averli commessi profittan<.lo dell'oscuramento dipendente dallo ~tato di guerra. OMISSIS A seguito dell"istrnzione sommaria compiuta in ordine ai reati rubricati il P.M. ha chic~to dichiararsi estinti per morte i reati addebilati ali" Annovazzi e cli non doversi procedere nei confronti del Valentini perché non punibile pe aver agito in stato di legittima difesa. La richiesta del P.M . va accolta. È fuori discussione che nei confronti dell"Annovazzi i reati sono estinti a causa della sua mone (art. 150 C. P.) mentre nei confronti dei suoi correi non può. allo stato. iniziarsi r·azione penale essendo essi runora sconosciuti. Quanto a Valentini è risultato chiaramente che egli sorprese i malviventi ment re iniziava no l'esecuzione di un furto con scasso a danno di Carelli Pietro, e avevano già staccato dal cancello della s ua abitazione il lucchetto dopo averlo rotto. Pertanto, come vi glie nonurno. aveva il <.lovere di intervenire per evitare che il funo si consuma~se. e interven ne. Da pane sua non fu presa alcuna iniziativa di violenza c:ontro i malviventi. Fu invece, uno di costoro che lo aggredì. gli puntò la rivoltella contro il petto e lo ferì al viso ponendolo in tal rnodo nella necessità di reagire per difendersi. La violenza dell 'aggressore oltre che essere attuale. era evidentemente ingiusta perché in alcun modo giustificabile. Né si può mcuere in du bbio la necessità del la reazione da purte del Valeotini. Per quanto riguarda il fatlO di cui si traua è indiscusso che qual-


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TR IBUJ\'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

sùtsi individuo, trovandosi nel.le condizioni del Valentini, cioè sotto l'incubo di una rivoltella puntacagh addosso. st sarebbe trovato nella necessità di reagire per difendersi. . Q uindi, ~1 prescindere dalla ammissibilità della legittima difesa putativa (an. 59. 3° cpv. C.P.), sta d1fatto che il Valentini sparò i suoi colpi di rivoltel la perché effettivamente costretto dalla necessiLà di ~ife ndersi da un pericolo attuale e ingiusto. Né vale obbiellare che l'aggressore ciel vigile non fu I Annovazzi contro 11 quale solta nto la legit1.im.i difesa sarebbe stara am missibile. ma un altro malvivente rimasto sconosciuto contro il quale non si potrebbe parlare di legittima difesa. Infatti am messo lo Slato cl i necessità per cui il Valentini do ve va reagire e poteva reagire sparand o colp i di n voltella.non s1 può. ri mproverargl i neanche a Li tolo di colpa di avere involontariamente ucciso I' Annovazzi anziché il suo di retto aggressore. La sua condotta non fu volont:1~a e qui ndi incolpevole. O ra se dife ndendosi clall'i !!noto suo aggressore, involontariamente uccise 1•Annovazzi, non per questo si può dire che egli non ,(bbia agito lll stato cli legitti ma difesa. Anzi è ap punto perché agì legittimamente per dife ndersi dall'ign-oto aggre_sso'.·e che non gli si può fare carico dell'omicidio involomario in persona dell'Annovazzi:,tl trirne nti g!t s, potrebbe addebitare wlc omicidio a titolo cli colpa. Del resto la le"ittima difesa de l Yalentini può riferirsi anche all'Annovazzi. Tra l'aggressione dello sconosciuto. ;ome si esprime il P.J\IL. e ,la_ tuga clell' Annovazzi, che di tale aggressione si giovava, esiste un rapporto cli connessione 1nscrnd1b1le che giuri?icamentc pone entrambe sullo stesso piano di responsabilità penali quali conco1Tent1 ll1 tentativo d1 rapina impropria. In altri termini la circostanza che un colpo di ri voltella abbia fatalmente raggiunto l'Annovazzi non può farsi risalire a colpa cli colui che in quel momento do veva pensare a clif'~ndersi contro l'aggressione dell'uno. la quale av vantaggiava la posizione cieli' altro. P.Q.M.

Sulla conforme richiesta del P.M. e visti gli .u-tt. 52. I50 C.P.; 381 e 395 C.P.P. DICHIARA Di non doversi procedere contro Annovazzi Carlo per essere i fatti ad esso addebitati estimi per morte e contro Valentini Francesco perché non pun ibile per avere agito per leginima di fesa. ORDINA L' irnmediaca scarcerazione cli Va!encini Francesco, se non detenuto per alLra causa.

17) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Capo Verna Fernando il 29.7.1942

Nei confronLi di: Gagliarclone Giulio. nato 1' 8.8 . .1 884 a Penango (AsLi), contadino. detenuto dal 2 J .1.1 942: Berruti .\Ilaria, nata il 20.1 1. I 889 ad Alfia no Natta (Alessandria), contadi na, detenuta dal 20. I. I 942.

fMPUTATT a) del reato di cui all'art. I Legge 8.7. 194 1 n. 645 e an. 11O, 81 I O cpv. C.P. per avere. in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottratto al normai.e consumo un numero dj bovini, indeterminato. ma di rilevante entità. c.igionandone la deficienza sul mercato; b) del deliuo di cui all'art. 2 cpv. Legge 8.7. 1941 n. 645 e 110. 81 1° cpv. C.P. per avere. in concorso tra loro e con più azioni esecutive cli un medesimo disegno criminoso. distrnLlO un numero incletenninaw di pelli bovine; c) di altri reati comuni commessi in Casa! Monferrato dal 20.9. 1939 ali' t . 12.1 941. OMISS IS 11 P.M. ha ritenuto. con rich.icsta del 2 1.7. 1942, che non sussiste nei fatti per cui si proceder esrrc-

TERZA PARTE: SENTENZE E:VIESSE DAI- GIUDICE JSTRUTl'ORE PER J DELIT fl COMUNI

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mo della «rilevante entità» che determina la competenza del Tribunale Speciale e restituzione degli att.i, per competenza. al Procuratore del Re Imperatore di Casale Monferrnt?- La richiesta_del P.M. _è da accogliersi. Infau.i è necessario deliberare in questa sede in che cosa precisamente consiste quantJtativamente quel «numero imprecisato» cli bovini e di pelli che costituisce l'oggeLLo dei reati addebitati agU imputati alle leuere a) e b) della rubrica. agli effetti di valutare se sussis:e o men? l'e_lem~nto della rilevante entità «della merce sottratta al consumo o distrutta, elemento che e uno dei dati d1l atto essenziali per la sussistenza di t.ali ipotesi dcliuuose, e di conseguenza. per la determinazione della competenza di questo Tribunale Speciale. A tale proposito va rilevato quanto segue: . 1) l'istrunoria non è riuscita ad individuare con esattezza quan ti bovini furo no sottrattl dagli imputati al normale consumo median te la macellazione e ve ndila clandcsLi na ;ed altreuanto si può dire per quanto concerne la distruzione delle pelli . Pertanto questo dato di facto sul quale do vrebbe radicarsi La configurazione giuridicll dei fatti e. di conseguenza. la eccezionale competenza per materia. appare incerw e non suscettibile di ulteriore precisazione; 2) ma anche volendo ritenere come quantitativo sottratto quello cli circa I 60 capi di bestiame secondo il computo al quale è pervenuto il Procuratore del Re Imperatore di Casal MonfeITato nella sua richiesta del 5.7. l 942, non sembra che questo possa legittimare la formu lazione giuridica dei fatti come è stato ri tenuto dal Gi ud ice Istrutto re di Casal Monfe rrato, e quindi, la compeLenza de.I Tribunale Speciale. Iufatti nella norma cli Legge in oggettO, la «rilevante entità» (art.. I) e la «misura rilevante» (art. 2) vanno intese non come valore aritmetico assoluto. ma come rapporto di incidenza sull'economia nazionale che ne venga compromessa nella sua organizzazione della produzione. dell'approvvigionamento, del consumo e del commercio. Cioé si richiede come estremo essenziale delle due ipotesi delittuose che esse producano un turbamentO. sia pure non grave, sul mercato e un danno apprezzabile all'economia di tutta la Nazione. Ciò si desume sia dalla relazione del Guardasigilli al R.D.L. 27 .12. 1940 n. 1715. che per primo ebbe a precisare legislativamente l'estremo della «rilcvance entità», sia dalla formulazione tecnica delle due ipotesi deliLluose in oggetto, sia dalle pene eccezionalmente gravi e dalla competenza marziale che per esse sono state fissale. Perciò non basta avere ricostruito, sia pure indu ttivamente il numero complessivo di capi di bovini sottra tti all' approvvigionamento normale del Paese, ma uccoi:e anche riferire tale numero al lasso di tempo durante il quale tale sottrazione si sarebbe perpetrata. E evidente che la mattazione clandestina di 160 capi bovini in un sol giorno può ben avere una capacità di grave danno all'economia nazionale, la quale può invece mancare quando tali capi siano stati macellati nel periodo di v'.11·! mesi: essendo assai minore in tal caso il contraccolpo sulla economia zootecnica, e sulle sue poss1b1!J.tà d1 rifornimento e di riproduzione. Pertanto, la cifra cli 160 capi di bovini - indicata deduttivamente da qualche testimone e fatta propria dal Procuratore del Re Jmperawre e dal Giudice Istrullore cli Casale - si riferisce al notevole periodo di Uff triennio (1939- 194 1). Dalla formulazione di questo con il fattore cronologico, l'elemento quantità perde gran parte del suo valore di cifra assoluLa. Infatti 160 capi di bovini, clanclestinarneme macellati durante tale notevole periodo, con il sistema 1a l a 3 settimane. come risulterebbe io atti, vanno posti in relazione con il consumo nazionale di carne per tutto tale tempo, e con la produzione e con le importazioni di bestiame che du rante il detto triennio sono venute via via a incrementare il patrimonio zootecnico. Posto su questo piano progressivo la detta cifra non ~~st.ituisce_cenamente una enLità tale da mettere a repentaglio l'economia nazionale, da causare squ,ltbn e deficienze sul mercato, e da giustificare perciò la gravità della pena e la specialità della giurisdizione. Tali considerazioni assumono inolu·e ta ni.Omaggiore rilievo in quanto non può omettersi cli rilevare che neppure tutti i 160 bovini tenuti presenti nel computo possono costituire oggetto den · im.putazione come ipotizzata in epigrafe, perché tale bestiame sarebbe stato macellato 1n gran parte pn rna del luglio 194·1 (dal settembre J939 in poi), mentre la nuova e la più grave forrn ulaz.ione legislati'«t del reato di sottrazione al consumo, quale quella comestata agli imputati e che comporta la competenza di questo Tribunale Speciale. data soltamo dall' 8 luglio 194 J e dovrebbe quindi essere applicata solo ai fatti successivi. Le stesse considerazioni di cui sopra valgono per l'imputazione di cui alla lettera b) (distribuzio ne di pelli bovine) sia perché è anche più ardua e incerta la determinazione numerica delle pelli distrutte,


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TRIBUNALE SPECIAl.6 PER LA DIFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EME.SSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER I DELITTI COMUNI

e vi è anzi motivo a ritenere in base ai risultati dell'istnmoria che la loro quantità sia assai esigua. sia perché anche la consumazione di tale reato si sarebbe diluita durante il predetto triennio. attenuando così i suoi eventuali riflessi sull 'economia nazionale. Ciò premesso non si ritiene necessario passare alla disamina degli altri elementi materiali e intenzionali costitllti vi dei reati addebitati agli imputati. essendo sufficiente quanto finora si è detto circa la mancanza del requisito della «rilevante entità,> per escludere che nei fatti attribuiti ai denunciati si riscontrino reati di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. e per ritenere che ad essi vadano invece obiettare le ipotesi meno gravi della citata Legge 8.7.194 1 n. 645. ipotesi di competenza del Magistrato Ordinario.

OMISSIS

1;'.Q.M.

Visro l'art. 33 C.P.P. e in accoglimento delle conformi ,ichieste del P.M. DICHIARA la incompetenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a conoscere dei fatti di cui in rubrica addebitati a Gagliardone Gilio e Berrmi Maria. ORDlNA la restituzione deglj atti. per compeLenza, al Procuratore del Re Jmperatore di Casale Monferrato.

18) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 20.8.1942

Nei confronti di: Giorni Vittorio. nato 1'8 .2. 1898 a S. Gimignano (Siena), i mpiegato daziario, detenuto dal 27.3.1942. INlPUTATO a) di furto aggravato (an. 625 11. 4 C.P.) per avere il l 2 novembre 194 l. nel negozio di Giannini Edoardo in via Carducci di Portoferraio (Livorno) tratto con destrezza. dal cassetto nel quale il Giannini custodi va gli incassi giornalieri, la somma di lire 300; b) di omicidio e di rapina aggravata (arl. 576 n. I , 628 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6.1940 n. 582) per avere il 15. 12. 'I 94 1. profittando di circostanze inerenti allo stato di g11erra. nel negozio del suddetto Giannini. colpito ques t'ultimo violentemente con un pesante vaso di vetro al capo, fracassandogli il cranio, e determinandone 1a morte avvenuta a qualche ora di distanza. Si impossessava. quindi. della chiave del tiretto che era assicurata all'occhiello del panciotto del Giannini e servendosi di essa ap,iva il tiretto, ne asportava la somma di circa lire tremila e si dileguava favorito dall' oscLu·amento: e) di tentato furto aggravato (artt. 56, 625 n. 4 C.P.) per avere, in data imprecisata del gennaio 1942. nel negozio di ali mentari di Gianni ni Pietro, in Portoferrnio. tentato di impossessarsi di una forma di burro di kg. I. nell 'istante in cui il commesso serviva altro cliente, e riponendola immediatamente al suo posro. avendo incrociato il suo sguardo con quello del commesso; d) di furto aggravat(l (a11. 625 n. 4 C.P.) per essersi in un esercizio di Portofe,rnrio, in un giorno imprecisato del gennario 1942, irnpossessato di un paio di guanti di pelle in danno di Giannini Carlo, asportandolo dal cappotto di quest' ultimo. momentaneamente attaccato accanto al suo: e) cli fono aggravato (art. 625 n. 4 e 6 1 n. 9 C.P.) per essersi impossessato, con violazione di doveri inerenti al pubblico servizio di cootrollore del dazio cons umo, nella macelleria di Montanti Agosti no d.i un portafogli contenente circa lire 1.200, sotto gli occhi della moglie del macellaio, ed asportandolo da un panciotto attaccato a un chiodo nell'interno della stessa macelleria; t) di tentato funo aggravato (artt. 56, 625 n. I C.P.) per essersi, in Portoferraio, in un giorno imprecisato dell'ottobre 1941, iou·odotro in luogo destinato atrabitazione di Giovanni Diversi compiendovi arti diretti in modo non equivoco alla consumazione di un funo.

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Le indagini per la identificazione e l'arresto dell'autore dell'efferato delitto. immediatamente hùziate con s~lerzia e diligenza. da parte delfa Autorità di Pubblica Sicurezza. detter~, 111 un pn,mo tempo, esito negativo. Senonché il 31 marzo 1942 il Comnùssario di -~-~- di_ Portoferra,,o denu nzi~ rn d'1 arresto Giorni Vittorio quale responsabile del furto d1 un po,ufogh contenente la somm<1 d1 staw · f·urto_perpet r'.ato 1_1ella , . circa J.000 lire. nonc hé docume nti vari di proprietà di Montanti· Agostmo. macelleria gestita dal Montanti. Nel corso delle indagini veniv_a no ac~crtat1 parecctu al tn e;1~od1_che dimostravano la spiccata tendenza del Giomi al furto: in data 1rnprec1sata del gennaio 1_94- 11 G_1om1 avrebbe tentato di sottrarre con destrezza dall'esercizio di Giannini Vietro una forma di_burro: rn, un alu·o !!iorno dello stesso mese in una trattoria avrebbe asportato un paio d1 guantJ da un_cappotto col~ locat; nelJ"attaccapanni vicino al suo: nell'ottobre del 1941 si sarebbe in_trodotto nel! abitazione d~ Diversi Giovanni e. profittando della momentanea assenza del padrone di casa. av rebbe frugato nei cassetti con l'cvidenre intenzione di asportarne il contenum. . . . . . Ma ciò che maggiormente destò i sospetti nei confronti del Giorni fu un ep1sod10 nfento da Pucc1 Antonietta circa il ;,ivo turbamento mostrato dal Gianni ni una sera alla vista del_Gi_ omi_nel suo neg~-zio. · . e s1· neo ·. lJecro· questo con il furto di 300 lire .avvenuto tl quale ~ · episodio .· . nel negozw . . ,di G1annrn1 .· , d. PS · dc1l suo comportamento fece capire che aveva nut1ito fondati sospetll sul G1om1. Auto,'.ta. 1 . . ri tenne che il Giorni fosse andato una seconda volta nel negozio di Gian ni~i per npetere il furto. ma che. vistosi scoperto, abbia colpito mortalmenre il Giannini consumando rn seguito il furto: e pertanto lo denunziò a questo Tribunale Speciale con rapporto del 4 maggio 1942. .. . . . ... Se quesLe sono le risultanze delle indagini praucate. se log'.ca appare 1 1pot~s1 fo11nula_te cu~~ il modo come sarebbe staLO commesso il delitto e il movente che I avrebbe dctennmato (t1mo1~ cieli autore di essere irrimediabi lmente compromesso dato il suo riconoscimento da ?art~ della v1tt'.ma). tuttavia da questi fatti e da queste ipotesi non se ne può trarre la cert~zza eh~ effemvam,ente sia stato il Giorni a compiere il delitto, in guanto nessun'altra prova specifica e emersa a suo canco, e qu111d1 non ravvisandosi sufficien ti gli indizi a carico del Giorni. si ri tiene equo dichiarare non luogo a procedere nei suoi confronti in ordine ai capi di imputazione di cui alle lettere a) e b) della rubnca. . . Ritenuto inoltre che gli altri delitti a lui addebi tati sono di competenza del Magistrato Ordrnano al quale van no rimessi gli atti.

L

P.Q.M.

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dell' 11.8. I 942. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Giomi Vittorio pe~ insuffici~nza di prove in ? rdi ne ai delitti di furto aggravato. di omicidio e di rapina aggravata a _ltu addebitati come alle lette,e a) e b} della rubrica. DICHTARA l'incompetenza del Tribunale Speciale in ordine agli altri reati di cui alle lettere e).d).e) ed f) pure addebitati a Giomi Vittorio. ORDINA rinviarsi gli atti al Procuratore del Re Imperawre presso il T1ibuoalc di Livorno per l'ulteriore corso di giustizia.


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TRIBUNALE SPECIALE PER L,\ DrFESA DELLO S'C'\TO

19) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacd Lubcrto il 30.8.1942

Nei confronti di:

TERZA P/\RTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTIORE PER t DELITTI COMUNI

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20) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio il 4.9.1942

Nei confronti di:

Buglione Giuseppe, nato il 4J.J92 1 ad Arzano (Napoli), soldato nel 10° Rgr. Genio in Capua. libero; Russo Pasquale, naw 1· 11 .6. I 922 ad Arza no (Napoli), aviere nel 1° RgL in Roma, li bero. IMPUTATI a) del reato di cui agli anr. 11O, 5 19 3" cpv. C.P. per avere Buglione Giuseppe. con l'assistenza di Russo Pasquale, la sera del 19.4.1940, in Arzano. costretto con violenza a congiunzione carnale Spiezo An nunziata non in grado di resistergli a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica: b) del reato di cui agli arn. 11 O, 527 C.P. per avere, nelle stesse circostanze. commessi atti osceni in luogo pubblico. Buglione Giuseppe. inoltre: c) del reato di cui agli artl.519 3° cpv. e 61 n. 5 C.P. in relazione ail'M. I de lla Legge 16.6.1 940 n. 582, per avere, in Arzano, in data imprecisata dei mesi di giugno o luglio del pl940. costretto a congiunzione carnale la nominata Spiezo Annunziata, approfittando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra, mli da ostacolare la pubblica diCesa; d) del reato di cui all'ari. 527 C.P. e I della Legge 16.6.1940 n. 582, per avere, nelle stesse circoscanze di tempo e di luogo, commessi atti osceni in luogo pubblico.

Bianco r,.,Jaria. nata il 22. 7. J 916 a Molini cli Troia (Imperia). dete nuta dal l .8. l 942; Fe1Ti Ferruccio. nato il 9. 12. 1894 a Roma. tipografo, dcienuto dal 18.7.1 942: Ferri Marcella. nata il J2.11 .19 1Oa Roma. impiegaca. detenuta dal l 8.7 .1942; Nenni Gisella, nata iI J0.2. l 9 18 a Colonna (Roma). operaia. dete nuta dal 1.8. l 942; Serbolon2hi Carlo. nato il l . 12. 1895 a Roma. incisore, dcLe nuto dal 18.7.1 942. IMPUTATI di concorso nel reato di falso in documenti annona ri e contraffazione di pubblici sigilli (artt. 11O. 482 C.P. in relazione alla Legge 8.7. 1941 n. 645). OMISSIS li Gi udice Istruttore_ su conforme ric hiesta del Pubbl ico Ministero - e visw l'art.. 378 C.P.P.

DICHII-\RA a) cli non dove,~~i procedere nei confronti di Bianco Maria e Ne1~ni GiseHa per non aver.commesso.il :~no: b) di non doversi procedere nei confronti di Ferri fe rrucc10. Fern Marcella e Se1bolongh1 Culo tratt; ndosi di persone non punibili perché il fatto no n costituisce reato.

OMTSSIS ORDINA Espletati alcuni atti istruttori, tra cui una perizia sulla Spiezo Annunziata. che è risul tata affetta da idiozia. il Giudice Istruttore del Tribunale di Napoli dispose, con sente nza del 28.5. 1942, la trasmissione degli atti a questo Tcibunale Speciale per competenza. risultando che la seconda violenza carnale sarebbe stata consumata dal Buglione sulla pubblica piazza, profittando dell'oscuramento dipendente dallo stato di guen a (mT. I Legge I6.6.1940 n. 582) e naturalmente il T1ibunale Speciale sarebbe competente. per motivi di connessione a conoscere anche della violenza carna le commessa la sera del 19.4. 1940. Ma il Pubblico Ministero. a seguito di ul teriori indagini istruttorie effettuate, ha chiesto il proscioglimento de Il' imputato Buglione Giuseppe per insufficienza di prove dai reati relativi al secondo episodio di violenza carnale e. pertanto, venendo meno la competenza di queslO Tribunale Speciale. ha chiesto la rimessione degli atti al Magistrato Ordinario. Tale richiesta può essere accolla. Va rilevato, infatli. che la Spiezo Annunziata non è stata precisa circa l'epoca del secondo episodio di violenza carnale effettuato con il Buglione perché nella dichiarazione resa al Giudice Istruttore il 13.12. I 94 1 prima parlò di una violen;w carnale, escludendo implicitamente la sussistenza di una seconda violenza carnale. ma in segui to, dicendo di ricordare meglio, parlò dell'episodio relativo alla seconda violenza carnale. Pertanto per l'incertezza de lla denun ziata c he. in un primo momento parlò di una sola violenza carnale e che mentre per il primo episodio ha fornito dettagliati e convincenti particolari. memre per il secondo espiclodio non ha fornito particolari precisi e che la Spiezo - come risulta dalla perizia in arti - ha «facoltà mentali minorate» si ritiene di dover proscìogliere il Buglione dalla imputazione relativa alla violenza curnale e agli atti osceni commessi in un luogo pubblico, in Arza no, nel mese di gi ugno o luglio del 1940. Con tale assoluzione viene a cessare la competenza del Tribunale Speciale e. pertan to, gli atti relativi alle allrc i mp utazioni de vono essere trasmessi al compe ten te Magistrato Ordinario. P.Q.M. Visto l'art. 395 C.P.P. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti cli Buglione Giuseppe, per insufficienza di prove, in ordine alle imputazioni di cui ai capi c) e d) e ordina la rimessione deg li atti al Procuratore del Re Imperatore di Napoli per l'ulteriore corso di gi usti zia relativo alle altre imputazioni.

la scarcerazione di Bianco Maria. Ferri Ferruccio, Ferri Marcella, Nen ni Gisella e Serbolonghi Carlo, se non detenuti per altra causa.

21) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlem:a Demetrio il 5.9.1942

Nei confronti di: Santomo Antonio, nato il 28.7.1 9 12 a Maglia no Romano (Roma), soldato nella IV Compagnia del 348° Btg. cli DiCesa Costiera dislocato a Reggio Calabria. libero. J}VfPUTATO del reato di violenza carnale continuata (ai,t. 81. 5 19 l O cpv.. 6 J n._s C.P.) in .relazio,~e ali 'art..~-dell,~ Le!!cre 16.6.1940 n. 582 per avere avuto, nei primi mesi del 1941 , van congressi cm-nah con Za~caidrni ca;tilia. minore degli anni 14. falli avvenuti di noue in Campagnano lRorna), 111 luoghi esposti ,ù pubblico e approfi ttando della circostanza de li' oscuramento dipendente dallo stato di guerra. OMISS IS A carico del Santomo- che si è sempre mantenuto negativo - non esistono ele menti di accus~ oltre ~L'.el~ li contenuti nelle varie dichiarazioni rese dalla Zaccardini Castilla: ma tah d1chwraz1on1 11011 sono sta~c concordi né precise. Jn un primo tempo la Castilia parlò di violenza, poi, mvece, d1u1~ suo co_ns~11so,- n~olae essa non ha mai specificato se vi sia stata una effettiva congiunzione carnale~ semplici .atll. di. libiduie. La perizia medico-legale ordinata d' ufficio ha acccrtaro che non v1e statandeflo'.a,z1one .e_che la Zaccardini presen1.a integro il suo stato vaginale. In base a quesLe nsult,'.o;,:e proc~ssuali e giu~tJ f'.c~to il dubbio sulla esistenza materiale del fatto e il Santomo deve essere prosciolto conJormula dubi tat1v<1 ..· . Gli atti, però, vanno restituiti alla Procura del Tribunale di R.oma per gh ulteno,~ 1n~omben~1I e~atJ VI ad altre ipotesi delittuose configurabili a carico del Santo mo e d1 competenza del l\lagisLJ aro Oiclin.irio.

P.Q.M. Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesLa ciel P.M.


756

TRIBUNALE SPl:CIALE PER LA DIFESA DEUO STAT() I ERZA PARIE: SENTENZE EYIESSE DAL Gt\.;DJCF. PER I l)ELlTTI COMUNI

DICHIARA . di .n~n doversi proc.c~ere nei. confronti di Santomo Antonio in ordine al reato di violenza carnale .idde~)ll~itogl_i ~er.1~suifJ ~1en2.a d1prove e resti tuisce gli aui alla Procura del Tribunale di Roma per le ulrenon dec1s1om tn ordrne ad altre eventuali ipotesi delinuosc configurabili a carico del Santomo.

22) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto iJ 12.9.1 942

Nei confronti di: Stel la Pieri no. naw il _18.3. 1910 ,1Triera (lmperia/. contadino att ualrneme soldato presso il Comand<) Truppe al Deposno delr89° Rgt. Fam. in Genova. LMPUTATO , del reat~ di ~ui all'an. 2 d~lla Legge 8.7.1941 n. 645 per avere. menrre si 1rovava in licenza di con~~lcscenza 111 S,rnremo - regione P1gnaton - il 29.6.1942 appiccato il fuoco a due quintali di or·ino d1strnggendolo. ' " • · O!VlISSJS Le modalità del fotto (l'imputato. fra l'altro. non ha saputo e non ha voluto dare spicoazioni ,ul mouvo del suo operato) e 1·acccrtma circostanza che Stel la, quando commise il fotto, era ir~~icenz·; di conv:iJesce.nz~ p~rché ncono~ciuto af(ctto da stato depressivo si,r1to111atico e psicosi dissociativa. 1~n~~no d~bbia I es1s1en1:~ del dolo per Il delino che gli è staio addebitato. Si può. infatli. dubitnrc che I unputato volesse cagionare danno all'economia nazionale facendo venire meno merci di oener·ilc consumo. e • Stella. pen anto. vn prosciolto da ogni penale addebitato con f'ormula dubitativa in ordine al dolo.

OMISSIS Durante la sommaria iwuzione va1i individui furono sospettali e mostrati alla vedova e alla figlia del Tosi per il riconoscimemo. ma senza alcun risultato positivo. I sospeni si concenm1rono specialmente su Lazzareni Pasquale e Vecchietti Cesare. ma la vedova e la figlia del Tosi non hanno riconosciuto in nessuno di essi qualcuno dei tre individui da loro visti alla stazione di Ri vanazzano la sera del 15 marzo 1942. OMISSIS In conclusione si r ossono prosciogliere i due imputati con formule dubitativa secondo quan10 viene richiesto dal Pubblico Ministero.

DICHIARA . di no_n doversi procedere nei confronti di Stella Pierino in ordine al reato ndclebitato!.!li per insuffi. c1enza d1 prove. ~ ·

757

moglie del Capo Stazione To:;i Enore. dal suo alloggio sopra gli uffici. senù abbassare le sbarre del passaggio a Livello. Imo Voghera. Tale manovra. che non era più necessaria essendo già passato l'ultimo treno, la sorprese e perciò affacciandosi aUa finestra chiamò suo marito che però non rispose. Lo chiamò di nuovo, e allora vide accendersi la lampdadina elettrica che illumina l'esterno pur avendo I' intenunore nell'interno della biglieneria. e poco dopo\ ide il 111.uito sulla !)oglia dell'ufficio. che si comprimeva l'occipite con la mano sinistra e grondava sangue. Lei si precipitò per le scale e chiese affannosamente al 111arit0. se lo avessero picchiato, se fosse caduto. se gli fossero c:1dute le sbarre in testa. Ma ad ogni do m:mda il Tosi rispondeva sempre <<Si». Con l'aiuto dei familiari . e del S. Teneme Medico Criscito Renaio. fidanzato della figlia. il ferito fu portato al piano ~uperiore dove gli furono fatte le prime cure. Poi la Luzzi riclil>Cese per chiamare qualcuno, e passando attraverso i locali della stazione vide che il casseuo della biglietteria dove si cuscodivano i denari era aperto, ma non vi erano i soldi. Intuì allora che si trallava cli un deliuo. Intervenuto il medico legale donor Riaccardi Carlo. questi consigliò il traspono del ferito ali 'Ospedale di Voghera: ma nell'Ospcchùe il Tosi. :,enza aver ripreso la conoscenza. mori \'ero le ore I del 16 marzo. Nelle prime ore del multino di detto giorno il Capo movimemo della ferrovia eleurica Voghera-Varzi si recò nella Stazione di Rivanazzo per le vetifiche e constatò I.i mancanza di lire654.25. Poi nel soprnlluogo effettuato clall' Autotità Giudiziaria si constatò che il pavimento, la pedana e il fianco dello scrittoio della biglieneria erano largamente cospar~i di macchie di sangue. li sangue ern pure sui biglietti sparsi sullo scrittoio dove fu anche trovai() il betrcllo del Tosi cou sangue misto a capelli nella fodera. Per terra presso lo scrittoio si trovò pure intriso di sangue un fazz()ietto. che la signora Luzzi disse che non appar1eneva ,11 marito. Subito vennero iniL.iate indagini con sc,upolosa diligenza e con il massimo impegno.

P.Q.YI.

Visto l'art. 395 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M .

1s·1RUTIORF.

P.Q.M.

Vìsti gli artt. 395 e 381 C.P.P. DICHIARA

23 ) Sentenza emessa dal Giudice Istrnttore Ramacci Luberlo il 29.9.1942

di non doversi procedere nei confronti di Luzarctti Pasquale e Vecchietti Cesare in ordine ai r<!ati loro addebitati per insuflìcienza di prove e ordina la loro scarcerazione. se 1100 detenuti per altra causa.

Nei confronri di: Lauar~ui.Pasquale. nato il 18.4.1897 a Valverde ( Pavia). conduce me di bestie. detenuw: Vecchietti Cesare Antonio. nnco il 6.4.1887 a Voghern (Pavia). conducente di bestie. detenuto.

24) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto 1'8.10.1942

Nei confronti di:

IMPUTATI

a) <.li concorso nel delitto di cui agli artt. 110 575 576 n ·1 61 n 2 e 5 e p I I Il· L l 6 6 1940 11 ,., . . . . - . • .. . . . . . . te ,1 egge • .· . · 582.' pci .i~ere. l_.i sera del 15 nwrzo 1942. 111 Rjvanazzano (Pavia). causato la morte di Tosi Eno1e. mediante , 1olen11 colpi con1undemj alla testa commettendo il fatto pe · ·1 -.- .· dell d. · , r rap111are 1 ,osi a somma. 1 11r~ 621. e ~rofmando dell'oscuramento a causa della guerra: b) del d.e iltto dr cui agir arrt. I 10. 628 p.p. e cpv. n. I C.P. per ave re, essendo insieme riu niti so11n:tto a Tosi Ettore. dopo di avergli inferto colpi contundenti alla Lesta. la somma di lire 621. ·

OMISSIS

!5

La.sera del marzo 1942. alle ore 20.42. dalla swzione di Ri vu nazzano (Pavia) parti J'ul1imo treno della giornata. direuo u Voghera. guidato dal capotreno Carusi Ettore. Passati pochi minuti. Luui Santina,

Cece Virginio. nato il 7.1.1917 ad Artena (Roma). libero: Fiorelli ni Giuseppe. nato il I 7. I l.1913 ad Artena (Roma). libero: Vendetta Fi lippo. nato il 10.5. 19 13 ad Artena (Roma). libero. IMPUTATI li primo del reato di violenza carnale aggravata (artt. 5 19 e 61 n. 5 C.P. in relazione all'an. Legge 16.6.1940 n. 582) commesso iI J 2 ottobre 1941. in Artena, ai danni di Di Re Adele. Gli ahn due: di concorso nel dclino addebitato a Cece VirgiJ1io. IN FATTO ED IN DfRITTO

L' 8 aprile 1942 Chiuncarc ll i Antoni na, maritata Di Re. presentava al Procuratore del Re


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T ERZA PARTE: SENTENZE El'vlESSE DAL GIUDICE ISTR UTTORE PER 1 DELfffl COMuNI

TRIRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Imperatore presso il Tribunale di Velletri querela nell'interesse della figlia minore Di Re Adele. conrro i rub ricati individui. sostenendo che. nella sera del 12 ottobre precedente (ossia circa sei mesi innanzi). costoro. ave ndo incomrato la suddetta minore in una via di Artena. approfi uando clelroscurità. l'avevano aggredita, imbavagliata e trascinata in un androne, dove il Cece l'aveva posseduta con violenza. mentre gli altri due erano rimasti a fare da pali fuori del pottone. La Chiuncarelli aggiungeva di essere solo qualche giorno prima ve nuta a conoscenza del grave l'atto. essendosi la riglia indona a riferirgliene quando non aveva più potuto nascondere il suo stato cli gravidanza. mentre nella sera del fatto le aveva vagamente accemiato all'incontro con i tre giovani. limitandosi a dire che le avevano <<messo paura» senza aggiungere altro. Il competente Corn..indo dei Carabinieri di Artena, ai quali la Di Re Adele confermava i fatti che la madre aveva esposti in querela. con rapporto del 12 ap1i le facevano delle riserve sulla sincerità dell'acc usa riferendo che i Lre querelati non erano ritenuti capaci di commette re le azioni loro att1ibuite e riferendo pure che correvano del le dicerie sulla condotta del la ragazza. la quale avrebbe civettato con il cognato Gemile Carlo. Dal canto loro i querelali, negli interrogatori resi a chiarimento, respingevano recisamente 1· accusa. pur senza indicare un qualsiasi motivo che potesse avere indouo la Di Re a lanciarla. Esclusa ogni ragione di ripicca e di calcolo non si spiega come mai la giovane non si limitò ad incolpare il Cece cli averla violentata, ma indicò anche gl i altri due ed illustrò la scena con tanta dovizia di particolari senza rnai spostarsi di una linea nelle varie dichiarazioni in atti. D'altra parte non si spiega nemmeno perché mai ella subi to dopo il fatto non solo tacque alla sorella Celeste e alla madre l'accaduto, ma, per dare ragione del suo evidente turbamento disse loro che i tre giovanotti le avevano messo paura con un gesto banale. cercando così di minimizzare anche la parte relativa alla subita aggressione se pure non voleva per pl1dore confessare di essersi dovuta prestare ad un amplesso carnale. Va poi tenuto presente che i tre querelati ammeuono di essere stati insieme per recarsi in casa di certa LaLini Maria con la quale il Cece amoreggiava. ma ciò nella sera del 16 novembre e non in quella del 12 ottobre, indicata in querela. per essersi appunto il Cece in quella sera recato con gli altri due (che dovevano fungere da testimoni come si usa in Artena) a chiedere ufficia lmente la mano della Latini. Ed è anche significativo che qualche testimone a carico (De C;istris Maria, f. 29) riferisce di avere uppreso proprio il 17 novembre dalla mudre della querela mc i fatti d.i cni alla querela come accaduti la sera precedente: ciò che farebbe crollare tucta l'accusa, essendo rimasto genericamente accertato che la gestazione della Di Re iniziò in ottobre e non in novembre. tanto che essa ha partorito a termine in data l l luglio J 942. Di fro nte a così contrasLanti elementi non sembra che si posa dare molla importanza alla deposizione cli Bovc Armando. cognato del la querelante. il quale, secondo quanto afferma. avrebbe saputo, a sua volta. dalla Adele nella sera del 12 ottobre del gesto non precisato fatto dai tre giovanoui. ed avrebbe dopo qualche giorno pretese delle spiegazioni al Cece. nornnclo che costui, pur negando. «cambiava colore>,. Né hanno convincerne consistenza probatoria le deposizioni cli D' Onofrio Pia. Calantoni Giulia e di Re Elsa (quesLa ulti ma sorella della querelante) seconclo le qua li l' imputato Fiorellini in una lettera scritta alla riclanzata avrebbe accennato al procedimento in corso, assicurane.lo che egli era innocente e che autori del fatto erano gli ultri. Di tale lettera che il Fiorellini nega di avere mai scritto. non esiswno tracce. E comunq ue l'accenno vagamente fallo agli «altri» non servirebbe certo a prova re in modo tranquillame I.i reità del Cece e del Vendetta. Tali essendo le ris ultanze processuali non sembra che possa con serena coscienza sostenersi la responsabi li tà degli imputati in ordine al delitto loro addebitato e, pertanto, essi devono essere prosciolti con formu la dubitativa. P.Q.M. VislO 1·art. 395 C.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA

cli non doversi procedere nei confronti di Cece Virgin io. Fiorellini Giuseppe e Vendetta Fili ppo in ordine al delitto di violenza carnale che a loro si addebita per insufficienza di prove.

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25) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio il J4.10.1942

Nei confronti di: Guarna Francesco, nato l' l J .3 .1905 a Catanzaro. venditore ambulante, der.enuto: Guarna Orlando. nalO il 9.6.19 1l a Cosenza, venditore ambulante, detenuto; Gervasi Francesco, nato il 18.6.1 900 a Cosenza. autista, libero IMPUTATl I primi due di concorso nel dcliLlO di rapina aggravata (m"tt. 11O, 628 p.p. e cpv. n. I. 6 1 n. 5 e Legge 16.6.1940 n. 582J per essersi; durante la notte dal 26 al 27 febbraio 1942, in Cosen~a. al. fine eh procurarsi un ingiusto profino. introdoui nell"abir.azione cli Cadavero D0memca.. d1 ~nn1 2 1, impossessandosi. mediante minaccia alla Caclavero medesima, di due coperte, tre paia d1 lenzuola. due vestiti da uomo, un paio di scarpe, un paio di soprascarpe, una sveglia. un tappeto, due cuscini di lana. e della somma di lire 420. profittando deUe circostanze che la Caclavero era sola quattro asciuoamani e . in casa per avere il mariLo sotto le armi e dell'oscuramento in dipendenza dello stalO di guerra. Il terzo del delitto di favoreoofamento personale (art. 378 C.P.) per avere, dopo che, era staw conce . . . sumato il delitto di rapina suddcuo, ai utato i due fratelli Guarna ad eludere le rnvesugaz1on1 dell' Autori Là di P.S. con indurre la persona offesa dal reato Cada vero Domenica a ritrattare r accusa. Reati commessi. in Cosenza. nella nOLte dal 26 al 27 febbraio 1942 e il 3 marzo 1942. OMISSIS

Espletata l'istruttoria il Pubblico Ministero ha chiesto, in data 8 otwbre 1. 942. il proscioglimento degli imputati per insufficienza cli prove. La richiesta deve essere accolta., L'accusa contro I Guarna s1 fonda sul riconoscimento della parte lesa, riconoscimento di cui essa s1 e sempre d1chum1t.a sicura e ciò costilllisce indubbiamente un elemento specifico cli notevole ri lievo a carico degli imputati. Tuttavia r indaoine istruttoria ha accertato circostunze che sminuiscono l'efficacia probatoria anribuira in un primo 7empo alle dichiarazioni della donna. È stato accertato, per le concordi testimonianze del fratello, degli altri parenti e dei vicini di casa della Cadavero, accorsi nella noue ~Ile sue gnda, che nell'i mmediatezza del fallo e fino al mani no. quando verso le ore nove si reco in Questura, la Cadavero ebbe a dire a tutti che non aveva potuto riconoscere i suoi aggressori. La Cadavere> ha giustificato questa sua reticenza coo il moLi vo che, temendo una reazione violenta del fratello comro i Guarna volle evi care che esso si compromettesse. È ri; ul tatO inoltre che la Cadavero. mentre si recava in Questura a denunziare il fatto, incontrò i due frateHi Guarna e - come ella stessa ebbe a riferire alla cognata Barone Anna • questo incontro le fece ribollire iI sangue. Particolare cli significato equivoco perché la visrn dei due_può ave re ricordato alla donna vecchi rancori spingendola poi alla denunzia, ovvero può averla convmta che 4uelh erano effettivamente i suoi aggressori della noLte confermandola nel suo riconoscimento - come essa ha spiegato. Alla stretwa di queste risul tanze e in mancanza cli altre prove obiellive e di qualsiasi altro indizio. non sarebb/ suffic ientemente giustificaw un rinvio a giudizio degli imputati Guarna Francesco e Orlando; essi vanno prosciolLi -~on formula dubitati va e scarcerati, se non dercnuti per altra causa. Anche nei confronti dell'altro imputato Gervasi Francesco va dichiarato di non doversi procedere per insufficienza di prove, sul dolo, rimanendo dubbio se egli abbia agitO per aiutare i due denunziati allo scopo di eludere le investiga,.ioni clelleAuwrità, ovvero se abbia agito come piacere. volendo tentare una loro conciliazione con-la donna, sicuro, com'era. del la innocenza dei suoi amici. P.Q.M.

Vist0 l'a rL 378 C.P.P. OTCl-llARA di non doversi procedere nei confromi di Guarna Francesco e Gu_arna Orlando e di Gervasi Francesco in ordine ai reati rispettivamente addebitati per insufficienza di prove e ordma la loro scarcerazione, se non detenuti per altra causa.


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TRIBUNALE SPECIAi.E PER LA D IPESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EMESSF. DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER l DEU1'Tl COMUN I

26) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlcnza Demetrio il 16.10.1942

OtvllSSIS

Nei confromi di: Petronzio Edgardo, nato il 29.5. 1909 a S Giusc y, ·. · · · detenuto dal 20.8.1 942. · · ppe esuviano (Napoli), 1mp1egato comunale, IMPUTATO del delitto di cui agl i artt. 624, 625 n. 2 e 7 e u. cpv.. 6 1 n I J e p peravere,nellanmtedel 19.6. 1942,servendosicli . ·, ,: . . . . .. . ed8 ~ .D.L IL6..J942n.584. tratto dall'Archivio MuniciJYtle di S Gil1seppe" _c h1d\ I ta217s0e e con <1buso d1 r~l-az10111 d1 ufficio, sot' • 1 ves uviano tessere anno11ane. OlVIISSJS Espletata ha chiesto il,prosc100 . " "imento del Pet1onz1 . .0 per 11011 aver commesso il , ... . . fatto. Della l'istruttoria . . ·• •ero ·il P.M. to. A base d~~;,t1c.~la~:oo•a_t~ is~utto'.·ia non e emer:a alcuna prova diretla o indiretta contro l'irnputaaccus<1 mossagli rimangono esclusivamente 1· d' · · d· 1 · · • Comunale rn· t·i li cl'is 'o · · · · · isco,s, ,.I u1 tenuti con il Se<rretario · , '1 • . c 1s1. sia 111 se medesimi sh in rehzi Il · 'f · · "' olianza e rispondenza d·1l Pet ·e -. , . .' .' , one a e g1ust1 1caz1om date con verisirniSegretario Comunale ~otte •h;;~; ,~on ~o~.11~u1scono c1rcostanz~ di serio sospetto a suo carico. Né iI sione che il Pet ·o . , , . u o p1~c1~t1re ~er quali ragwn1 obieuivc ebbe a ricevere l'impres, " 1 nzio e non un alti o qu:ilsias, degli impiegati del Comune potesse essere il cui evole elev~t~lt~~;,az:t~,i vorc dell' imputato j suoi buoni precedenti (da semplice operaio :<>li si 10 1 nata ali~ sue c~ndizioni vi ;~ i:.1~i1i:i::i~~a~:n;•l; ,ale~~.'~ s~i_a couciott_,'. è sta~a sempre pro;r~io. f . a sue,,.ua t queste I isultanze manca del tutto la prova che il Petronzio abb' iena e scap·e,·a.to s··<> no11 d1ealco rrt1 messo ,". atto contestat:ogli: egl i, quindi, va prosciolw con formula P • " , , • v enu o per a tra causa.

:::~;id/,~ra

76 1

~

P.Q.M. Visto l'urt. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIARA non doversi procedere nei confro t · d' p t. , . E . . aver commesso il fatto e ordina la sui~ ~ca:·ce~~~~~r: s·:~~~d~~::,~:;~~';e~',/;~:t~:is~~bitatogli per non

Il Grizi nel primo interrogat0rio reso ai carabinieri. aveva dic hiarato di aver richiesto al Sardella la restituzione delle carte annonarie; il Sardella si era impegnato di portargliele l'indomani e a seguito di questa assicurazione egli aveva dato la cana cli macinazione. canee I lancio cl allo stato cli famiglia r annotazione relati va alle carre an nonarie. Non aveva, però, fatta alcuna registrazione nel registro di scarico. Trascorso quel giorno si era dimenticato della pratica e non aveva perciò sollecitam al Sardella la consegna delle cane. Le stesse giustificaz ioni il Grizi esponeva davanti al Magistrato alle contestazioni dei reati di sotn·azione al normale consumo aggravato e di falso in atto pubblico aggravato attribuitigli . O Sardella, sia ai Carabinieri che al Magistrnto inquirente dichiarava. invece. cli avere trattenuto le carte annonarie con la compiacenza ciel Grizi. che. senza pretendere né ricevere alcun compenso. aveva aderito alla sua preghiera di lasciargliene fino al prelevamento di alcuni generi. Ma successivamente. messo a confronto con il Grizi . il Sardella non insisteva nella sua deposizione ed ammetteva di essere stato invitato dal Grizi a restituire subito le cmte e cli avere promesso di portargliele senza indugio. In base a queste risultanze il Pubblico Ministero ha chiesto. in data 13 ottobre 1942. il proscioglimento ciel Grizi per insufficienza di prove. Tale richiesta deve essere accolta perché a carico del Grizi non risultano sufficienti prove per il ri nvio a giudizio. Le prime dichiarazioo.i del Sardella e l'aver fatto figurare sullo stato di famiglia restituite le carte. mentre non erano ancora state restituite, costituiscono elementi di rilievo contro il Grizi. Ma esse non raggi ungono la consistenza necessaria per il rinvio a giudizio perché: a) le successive clichi,u·azioni dello stesso Sardella hanno. alla fine. confermato quanto il Grizi ha sostenuto a sua difesa: b) non può escludersi la buona fede del Grizi. Egli. per quanto in possesso di piena capacità di intendere e di volere, come risulta dagli atti, può essere stato indotto dalla sua giovanissima età a dare fiducia alla promessa del Sardella cli restituire al più presto le carte annonarie e convinto di ciò può aver pensato di poter cancellare subito le annotazioni annonarie sul foglio cli famiglia. Rimane. quindi. molto incerto se il Gri:z.i abbia agito con la coscienza e la volontà di consentire al Sardella di fare subito uso delle carte annonarie e se nella cancellazione eseguita sulla situazione di famiglia abbia voluto. con consapevolezzu. effettuare un falso. Tn conseguenza egli va assolto dai reati addebitatigli per insufficienza di prove in ordine all'elemento psicologico e scarcerato se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Visto l'art. 378 C.P.P.

27) Sentenza emessa dal Giud ice Jstrnttore Forlcnza Demetrio il 19.10.1942

Nei confronti cli: Grizi i I 26 a e, · · · , •• Lu igi, nato _ . · I o• 1927 < ,.,ste 1piano (Ancona). 1mp1ega1.o provvisorio dell'Ufficio An non,u 10 del Comune d1Castelpiano, detenuto dal 21.9.1942. IMPUTATO a) di sottrazione al normale consumo a<>oravata (art 3 Leooe 8 7 1941 64 - · . ·. R.D.L. 11.6 1942 n 584) . , , . . , "'"' · "'"' · · n. :i 1111elaz1one all'a rt. 5 pe1 d\e1e, abusan(_lo della sua qualità di impiecr·ltO clell ' Uf·1·· ,· A , · ·· . · r .· . ., . . "'' · 1c10 nnon,ino de I eornune d1Castelpia 10 mento ciel pane e di alt .': ' o~,e~so e ' ' ''." aie a Sardella Costanti no le carte annonarie per il prelevaolia quale mezzadro arL11tooeane1 '. a ,m~ntan, cui egh non aveva diritto, né per sé, né per la propria l'ami,,, - pp1ovv.1g1onamento· è pe ·, . 1· •J . . ' b nati al normale consumo in C·1stelpiano cl· I 7. 1-' 1· ' alv2e41g I cosi e ato modo d1sottrarre generi razio. . , , , . a ug 10 a agost0 1942: b) cli falso8d 111 atto pubblico ao-grwato (' t 476 C p . . 645eall'art IRDL '"' ' . ar . ) . , 1nrelaz1oneall'art. 4dellaLegge8.7. l941 n. • · e . .. I J .6.1942 n 584) per were nell'e ,·, ·. J li f · · · qualità cli irnpicoato addetto al l' Uff ·. . . ' ' _serciz,o t.e e unt10111111erenti alla sua foolio cli famigli~ di Sardella e t ltCIO tesseramento del Comune d1 Castelpiano, cancel lato dal 0 ' , os an 1110 1 numen d'ordine delle carte ad e t ·b · f così fa lsamente figurare come resti tu ile al lo stesso Ufficio. In Caste;pian~ i I ;~;-~:~.u1te, acendole

DICHIARA di non dove rsi nei confronti di Grizi Luigi in ordine ai reati addebitatigli per insufficienza cli prove e ne ordina la scarcerazione, se non detenu to per altra causa. Resti tuisce gli atti al Pubblico Ministero per il più da praticasi nei confronti di Sardella Costa ntino. Il 22 ottobre 1942 il Pubblico Ministero trasmette gl i atti relativi a Sardella Costantino al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale cli Ancona.

28) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Ricnzi Umberto il 23.10.1942

Nei confronti di: Argiolas Giustino il 2.2.1 890 a Sesru (Cagl.iari). ortolano, detenuto dal 25 .7. 1942. IMPUTATO a) del reato di cui all'm·t. 3 p.p. e 2° cpv. della Legge 8 luglio 1941 n. 645. per aver. quale productore diretto. nell'agro di Cagliari, occul tato quantità imprecisata di pomodori per sottrarli al normale consumo:


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TEKZA PARTF.: SENTENZE loMESSE DAL GI UDICE ISTRUTTORE PER I OEl.rrfl COMUNI

TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA DF.LLO STATO

b) del reato di c ui all'art. 2 della Legge 8 luglio 194 1 n. 645, per avere, nell'agro di Ca!!liari. lasciato marcire, quanti tà imprecisata di pomodori e non avere raccolto 50 quintali di cipolle, co~1e da C(?nstatazione eseguita il 25 luglio 1942 dalla competente squadra annonarie. OMISSIS

Il Giudice Istruu.ore ritenuto che s i ha nno fo ndali mocivi per dubitare della colpevolezza detr Argiolas e che è consegucntememe opportuno ed equo, in conformità della richiesta in data 20. 10.1 942 del Pubblico Ministero. proscioglierlo per insufficienza di prove dal reato di cui all'art. 2 della Legge 8.7.1 941 n. 645. memre per il reato di sottrazione di generi al normale consumo di cui al!' art. 3 del la Legge s uddetta, pure addebitato all' Argiolas, Ja competenza è del Magistrato Ordinario. essendo ven ula meno la connessio ne al primo reato per la quale era stato devoluto alla competenza del Tribunale Speciale. P.Q.M. Visti gli arti. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHIA RA di non doversi procedere nei confronti di Argiolas Giust ino in ordine al reato di cui alla leLlera a) della rub rica per insu ffi cienza di prove e ordi na la trasmissione degli atti al Procurato re del Re Imperatore del Tribunale cli Cagliari per di retw compeLcnza in ordine al delitLO di cui alla lettera b) della stessa rubrica.

29) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 30.10.1942

Nei confronti di: Reggiani Alberto, nato il 22. 1.1 882 a Nonantola (Modena), geometra, dete nuto dal 24.7. 1942: Lirici Giova nni, nato il 14.7.1 909 a Quauro Castella (Reggio Emilia), impiegato. detenuLo dal 24 7. l 942: Mani Giovanni. nato il 2 1. l .19 l 6 a Novi di Modena, impiegmo, detenuto dal 24. 7. I942: NegrelLi Zeno, nato il 25.5. 1925 a /\,foglia di Manwva. stlldenle, detenuto dal 24.7. 1942: Sacchetti Aniceto. nato il 26.4. I 903 a San Biagio (Mantova), bracciame, dctenmo dal 24.7. J942: Calanca Bruno. nato il 19.2. 19 13 a Concordia (Mode na), meccanico, detenu to dal 24.7.1 942: Barbieri Gi useppe. nato il 19.3.1897 a Bondeno di Fe1wrn, detenuto dal 24.7. 1942: Ferrari Mcuccio. nato il 22.4.19 IO a Novi di Modena, soldato nel 35° Rg t. Fan!.. li bero. IMPUTATI a) ciel reato di cui agli arti.. 3 R.D.L 11.6. 1942 n. 384 e 110 C.P. per avere. in concorso tra foro. omesso di denunciare e di conferire agli mnmassi quintali I .277.69 di frumento. souracndoli al normale consumo: b) del remo di cui agli artt. 81, 61 n. 2 C.P.. 5 Legge 8.7. 1941 n. 645, per avere. in concorso tra loro. al fine cl.i commettere il reato di cui al capo precedente. compilato inesauameme le bollette cli trebbimura relative alla produzione del grano nei terreni dell'azie nda agricola di Carpi. occultando in esse. con dichiarazioni mendaci. notevoli quantità di grano trebbiato. OMISSIS Il Pubblico Ministero ha chiesto. in data 26.1 0.1942. il proscioglimento degli imputati perché i fau i ad essi addebitati non costillliscono remi. Così si è espresso il Pubblico Ministero: <<Dall'esame deg li atti si rileva che alla dat.J della den un zia effeuua1.a dai Carabinjeri di Carpi il 27 marzo e.a. non era stata uiltimata la trebbiatura del grano prodotto dall'Azienda A.R.A. avendo gli stessi carabinie1i rilevate nel loro sopralluogo che una macchina trebbiatrice era ancora in lavorazione. Anche da lla relazio ne redatta dal Prof.re Oraghetti risul ta che all'atto dell' ispezione da lui esegui-

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m per incarico ricevuto dal PrefeLLo di Modena. esistevaoo nella tenuta A.R .A. circa 1.400 quintali di !!fano ancora da trebbiare. Occorre nornre che 1·art. 4 del D.M. 5 maggio 1942 (G.U. 9.5.1942 n. 111) fa obbligo ai conclu 1tori cli azienda agricola di inoh.rare la den uncia dei cereali nel termine di dieci giorni ''dalla ullimazione della 1Tcbbiatura e sgranatura". Poiché tale termine non era ancora maturato per l'Azienda A.R.A. è evidencc che l'omessa denunzia di alcuni quan ticativi di_~rano ~la pane d( essa non possa assumere alcun valore dimostrativo della colpevolezza clegh 11npuLat1 111 ordine a1 reali loro addebitati cli sottrazione di grano al normale consumo e di infedele de nuncia. E neanche gli altri elc· menti raccolti suffragano in alcun modo detta imputazione. Gli imputati hanno negato ogni acldebiw e il Reggi,rni, in panicolare. ha affermato che egli non intendeva sottrarre all'ammasso il grano ricavabile dal.le mondiglie. n1a che si ripromeu.eva di denunciarlo non appena vcni \'a ultimma la relativa opera di vagliawra. 1contadini che sono stati interrogati hanno, nella maggior parte. confermalo tale dic hiarazione. asserendo che. compiuta la vagliatura delle mondiglie lorv affidate. avrebbero posto a disposizione cieli' Azienda il quantitativo di gra no ricavato, per la prescritta denuncia all'an11m1sso. S0la111ence alcuni dei co11Ladini hanno dichiarato cli che essi nutri va no la speranza di po1cr tra ttenere il grano ricavato dalle mondiglie. ma hanno però negato di avere ricevuto analoga aurorit.2azione da parte dei dirigenti del!' Azienda. ~ Lo st·esso ispettore Piovesan Michele. che insieme all'altro ispc1.tore Bolzani Guido. constatò le se!!nalate irregolarità di regis trazione e di denunzia del grano trcbbia10 nel!' Azienda A.R.A. ha di;hiaraLO in dibattimento che. .ippena venne comcstaro .il fatto al personale dell' Aziend,l. gli fu risposto che la compilazione del bolleuario di trebbiatura sarebbe stata completala dopo la vagliawra e la politura del grano dalle mondiglie. Le informazioni copiosamc nLe assunte sul la condotta politica. sui sentimenti di i1alianità. sulle henemerenze agricole e sulla probità professionale del Reggiani . definito, da testi di indubbia autorevolezza, come un bonifi catore benemerito dell'agricoltura e dell"economia nazionale. confcrnwno la convinzione che esulasse dal Reg2iani e da coloro che. ne attuarono le clireltive. l'intenzione di SOL· trarre. mediante mendaci dichiar;;ioni. pane del grano prodoLLo clalr Azicnda A.R.A. ali' obbligo del conferimento ardi ammassi». Tale richic;la elci Pubbl ico MinisLero merirn di essere accolta tanw più c he lo stesso Prof.re Draghetli. incaricato dal Preferto di compiere l'inchiesta. espri me va nella sua relazione il convincirne~o che r omessa denuncia del !!rano non avesse cara1tere doloso potendosi presumere che il Reggiani Al berto si fosse riservalo di integrare la denunzia (faua in un primo tempo solo relaLi vmnen: te al grano puro, c he aveva interesse di versare subito alr ammasso per onere ne iI premio spename a1 produttori solleciti) dopo compiuta la epura:,:ionc dal grano non puro dalle mondiglie e dalle materie di scarto. Pertamo si può riLenere che i fatti denunciati non contengono gli estremi cl.i alcun de li tto per difetto di dolo.

P.Q.M. Vis ti gli

artl.

395 e 38 1 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M

DICHIARA di non doversi procedere nei confromi di Reggiani Alberto.. Lirici Giovanni , Ma rri Giovanni. Negrelli Zeno, Sacchelli Aniceto. Calanca Bruno, Barbieri Giuseppe e Ferrnri Mcuccio. in ordine ai reati loro addebitati perché i fa1 1i non costillliscono rearo e ordina f'i 111111ediata scarcerazione dei medesimi. .. e non detenuti per altra causa.

30) Sentenza emessa d al G iudice Istruttore Capo Verna Fernando il 4.11.1942

Nei confro111.i cli: Impcllizzeri Sebastiano. naw il 9.4.1888 11Palermo. esercente salumeria. IMPUTATO del reato di cui all'art. 252 in relazione alrart. 110 C.P. pe r avere. in concorso con altri. in Catania.


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TRIHUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DÈLLO STATO

TERZA PARTÉ: SENTENZE EMESSE DAL Ci llfDICF. ISTRUTTORE PER I DELl'ITI COMUNI

rino aJ 3 mar~o 1942: in tempo di guem1, commesso frodi nella esecuzione di contrauo di fornitura di nso. pasta. oho e altn genen all'Ospedale civico «Vittorio Emanuele» della predella città.

nì del I942 e rino al loro arresto. con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usurpato le funzioni di agenti di Pubblica Sicurezza.

OMISSIS

OMISSIS

L" isrnmoria penale ha accertato il fatto deirassegnazione del detto quantitati vo all'Ospedale. come pure Jl fatto deJravven uLO ritiro dal medesimo da parte dell"Impellizzeri. e della mancata consegna all"Ence; però le circostanze emerse sono tali da escludere che taie omissione sia stata detenninata dalr imenzione di frodare l'Ente sottraendogli i 50 kg. di pasta. Infatti è risultato che l'ordinativa di ~onseg!1a dei 50 kg. di pasta fu emesso sulla ditta Leonardi solo per errore perché si equivoci> nella .scrnrurazione tra la pasta glutinata (di cui n mpellizzeri effettivamente forniva l' Ospedale} e la pasta alimentare comune. Ed è pure risultato che 1·1111pellizzeri, inrerpretando appumo come un eJTore tale ordinativo. chies~ ed ott~nn_e l"autori zzazione di vendere al pubblico la relativa partita cli pasta: e in proposito è decisiva la d1chiaraz>one del Direttore dell"Ufficio Annonario Comunale, Chiaia Giovanni. dalla quale è nsult~to che tale autorizzazione fu concessa precisamente da lui, cioè dal fun zionario competente a n lasciarla. Poiché è anche risul tato. dalla testimonian7.a ciel predetto Direttore che i 50 kg. di pasta furono effeu,vameme venduti dall"Impell izzeri seconùo le norme previste da l razionamento. avendone e!!li dato regolare discarico a mezzo dei corrispondenti tagliandi, deve riconoscersi che al medesimo - cl1e nel corso delristrutt~ria venne scarcerato per insufficienza di indizi - ness uno addebito si può muovere. avendo egl> agi.lo 111 perfetta buona fede . . Ciò premesso è evidente che esulano nel fatto da lui commesso tanto 1·ipot:esi rubricata di inadempimento in pubbliche forniture , quanto !"ipotesi cli sottrazione al normale consumo che evemualmcnte .a lui sarebbe potuto obiettare. L'lmpellizzeri va pertanto prosciolto dall'imputazio ne addebitatigli per difetto dell'elemento intenzionale.

· · · e1·I cui . · ,alle lettei·"~· a) . b) e d) della rubrica .sono comprese nei limiti del!' amnistia Le 1mpuLaz10111 . .· . . J o 194? n 11 56 clun me il corso del l' 1stnmona; penanLo non ostando,, 1 pie·11 ' D 17 concessa con 1 '-· . · · - ·· ' . . .. ,. . de iti dei quattro imputati, questi devono essere prosc1olt1 dalle .suddette 1mputaz1on1. . ce ;er ciò che concerne l'imputazione di cui alla lettera c) addebitata al. Selvaggio 111 concorso con 11 'to c1·1 estorsione di lire ?50 · · ' a• ll 'addebi VaIentmo, e c,oe , . - e di alcune . ,cibane . .commessa . ... .a Palermo. .LI. 20. : 194? a danno di Di Benedetto Carolina. 1·istruttona ha torni to elementi ta it da do ve1s1 ne, 0 gennaJJiti ' · · . l nratti· 1· a1·b· del-Selvaogio, escludere la sua partecipazione al fatto 1 J d~ I u,· add o tto · 'a su·a e~ · 1 1s ·120 194? s c·o\'avaa confro I discolpa, di non aver potuto rnaterialmeme commettere ~I n:ato pere. e 1 _ g_ennmo - ,-•. 1 • , Tivoli nella Scuola Allievi del Corpo cli Polizia dell Alnca Ttaliana. e n~u ltatO conf~1rnato dal Comando Generale del dello Corpo. il quale ha potuto accertare che crfemvamentc ti _o genmno 1942 il Selvaggio era presente, quale allievo guardia. nella predetta Scuola.. . . Pertanto eia ritenersi dovuto a un errore da parte della Di Benedetto li suo ncon~sc1mento _d~l Selvaggio quale partecipe della estorsione consumata_in suo dam;o. Il Selva!g'~· q~undLdev~ ess~ie pJOsciollo da tale accusa per non aver concorso nel fatto . Po1che. la .P'.·o~ur'.l G~n~, al: d:l Ti >~una le Speciale ha, a segui to della denunzia inoltrala dalla R. Questura d1 ~aL,tnta. _1111z1c1ta az1o~e ~enal,e ne~ confronti degli imputati in questione per altn reati. rcsla sempre esegu1b1k l 01d111e d1c'.lllLUa .e messo.nei confronti del l.ititancc Allegra Ferdinando e deve continuare lo stato d1detenzione degli altn 1mputat1.

P.Q.M.

DICHJARA

s!

VisLo l"art. 395 C.P. e la conforme richiesta del Pubblico Ministero. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Impell izzeri Sebastiano in ordine al reato addebitameli perché il fatto non costituisce reato. ~

31) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Capo Verna Fernando il 12.11.1942

è

P.Q.M . Visti gli artt. 151 c. P.. 39 1. 395 e segucnri del C.P.P. e 1· an. I del R.D . 17.10. 1942 n. 1156 e le conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

1) di non doversi procedere contro Grippo Raffaele e Allegra Ferdinando ir~ ordine al r~ato di ~or. " . ,addcbi' tato rnz1one ad essi , · e co11 tro Selvanoio "'"' Uoo "' c Valentmo .Giovanni. 111 ordine . . al . reato. . . ad. .entram. . bi addebitato di usurpazione di pubbliche funzioni. per essere 1 sud~em reati esttnt1 pc, am1~1~t1a~ .. 2) di non do versi procedere contro Selvaggio Ugo per il reato d1 estorsione per non avei conco1so nel fatto . . h · · · · NOTA: Per !!li altri reati per i quali la Procura G<:neralc del Tribunale Speciale . a 1111~1aw az10 ne penale nei confi~nti dei suddetti imputati vedi la Sentenza n. I022 emessa dal Tnbunale Speciale per la Difesa dello Stato il 29 dicembre J942.

Nei conrronti di: Grippo Raffaele. nato il 24.10. I 907 a Potenza, Vice Commissario di P.S . della Ques tura di Palermo. detenuto dal 2.7.1 942: Allegra Ferdinando, nato il 3.11.1909 a Palermo. negoziante, latitante: Selvaggio Ugo. naw il 2.4.1 92 1 a Palermo, meccanico, detenuto dal 30.6.1942: Valentino Giovanni, nato il 23. I J. 19 J5 a Palermo. meccanico, detenuto dal 30.6. 1942. IMPUTATI a) il Grippo del reato di cui aJran.319 p.p. C.P. per avere in Palermo, nel 1mu-.w del J 942, ricevuto da Allegra Ferdimmclo la somma cli lire 2.000 per omenere un ateo del suo ufficio di funzionario di polizia: . b)i\ llcgra ciel reato di cui agli arti. 3 19 p.p. e 321 C.P. per avere. nelle circostanze e per Io scopo .smnd1cat1, dato al Grippo la somma cl.i lire duemila: e) Selvaggio del reaw di cui agli artt. 629 cpv. e 628 n. 1 per avere, in Palermo, il 20 gennaio J 942. in unione con Valentino Giovanni, cosLretto, mediante minaccia, Di Benedetto Caroli n; a dare ineiustamente ad entrambi lire 250 nonché del pane ed alcuni chili di frum ento: ~ d) SeJvaggio e Valentino del reato di cui agli arte. 81 e 347 C.P. per avere. in Palermo, in vari !!ior-

32) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 14.11.1942

Nei confronti di: Tallone Francesco. nato il 24.2. J 902 a Borgomaro (Imperia). induscria le. libero. llv'IPUTATO 0 · · · · ·· (are. · 355- C· P) aJ di inadcmp1rnento d1· contralto d1· pubt1 1·1ca t·01111nua · IJerché· impe . "' natosi, .· .con. · 1 · bb. · 1941 (1· ·> · , ,·e ·ili a Mili zia Nazionale Forestale (Coorte d1 lmp. e 1 1 a) r.utto f'l 1 1 11 contratto de I 3 e I a10 . . ., , · . . , 11. combustibile vegetale ricavabile c1a1 taglio di alcuni bos.c hi cedui. presumi~11mente nena quanuta c1 1 6 250 quintali entro l' an no 1941 e precisamente 400 qurnta h per ttne febb1. aio. _600 q_umta.lt per fme · · ·· apnle, · 800 qmnta · 1·> pe1· r·,ne m,"'" aooi·o ·. J ·400 qu,ntah per marzo, 800 quintah· per fme .. . fine . -!!tll!!nO ..~ e la · , nmanente · d'i Juolio non dav·:i• nessuna csecuz10ne agh 1mpeg111 .p1edeltl , 111 modo quantJta pe1. la, t··ne 1 "" • , · . ,- • . . che fino al 19 a!!osto 1941 non aveva consegnato ancora alcuna quanttta d1 combust1?1le. . . per. avere nelle . -· · · deb,.t·i (art ?84 e. p. - Esercito del 1869) . .. . .. cu-costanze ,. d1 .cui b ) d1 appropnaz1one 111 . , , . al capo precedeme di imputazione. ve nduto ed asportato. per procurarsi un mg1usto proflllo. pane


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TRIB UNALE SPEC IALE PER I.A DIFES.A DELLO SW1TO

TERZA PARTE: SF.NTENZE EMESSE DAL GIUDICt: lSTRUTl'ORE PER l DF.Lll T l COMUN I

della legna proveniente dal taglio dei suddetti boschi, e della quale il 14 agosto 1941 veniva sorpreso un carico nel vagone ferrov iario n. 41 J026 alla stazione di 1mpcria Oneglia. un altro carico a Colle S. Bartrolorneo nella notte ira il 15 e il I 6 agosto. ed al tri 60 quintali. provenienti dal 3° lotto Bosco Grande del Comune di Rezzo. trasponaii nei giorni 20 e 2 1 agosto al Capannone della fabbrica di conserve di tal Dominici Isidoro.

IMPUTATO

OM ISSIS Per quamo riguarda l' inadempienza al contratto di fornitura è ris ultato che il Tallone fino au ·epoca deJJa denu ncia (Settembre 1942) non aveva ancora consegnato alcun quamitativo di carbone. Poi però ha incominciai-o ad eseguire il contratto e alla fine de! mese di maggio <lei 1942 aveva conse!!naro 2.'.223 quintali di carbone. Quindi ha continuato la produzione del carbone intensamente. Però prima di esaurire la fornitura dovrà passare ancora del tempo. Senonché è da ritenersi che la mancata esecuzione del contralto non si possa atllibuire a dolo o colpa ciel Tallone. Sta di fatto che ciscostanze speciali del momento per cui. tra l'altro era molto difficile trovare la mano d 'opera, avevano dete rminato all'epoca del contratto del Tallone una tale situazione per fa quale molti produtron ciJ carbone erano in arretrato con le prestazioni che avrebbero dovuto fare (confronta testimonian:z.a resa dal Del Guerra. Console del Comando Generale della Milizia Forestale). Il Tallone, infaui. aveva ottenuto un numero cli esonerai i del tulio insufficienti per la carbonizzazione di una così ingente quantità cli legna, mentre il reclutamento della mano d'opera libera presentava difficoltà insormontabili. È risultaLO. inoltre, che un rincrudimento della stagione invernale nei mesi di febbraio e marzo 194 I ebbe a ritardare J' in itio dei lavori nei boschi, i quali lavori poi per circa 60 giorni si do ve1tero sospendere a causa de lle esercitazioni militari in quella zona. Del resto il Comando Generale della Milizia Forestale non doveltc riscontrare una inadempienza dolosa da parte del Tallone se oli fece intravedere la possibilità di proroghe nelr esecuzione del contratto. proroghe poi di fatto ac(ordare. tanto è vero che il contratto cli forniture si sta eseguendo. Pertanto la richiesta di assoluzione inolcrata dal Pubblico Ministero può essere accolta. . Per qu~nro riguarda gli al tri reati addebita ti al Tallone è evidente che venuta meno la competenza d1 questo fn bunale Speciale. Ja quale in tanco sussisteva in quanto si procedeva per il reato cli inadempienza a contratto di fomimre, la competenza spetta al Magistrato co111pctence secondo Je norme ordinarie. E poiché il Tallone va considerato fra le persone previste dall' articolo 545 n. I del C.P. Esercito · del 1869 (essendosi i falli verificaiisi i.n tempo di gueml prima dell'entrala in vigore del 1 ~ igen~ e codice p~nale militare), egli va assoggeltato alla giurisizione militare per J'approp;iazionc rndcbJta d1 cui ali art. 284 del sudclello codice penale - Esercito - ed anche, a causa del la connessione, per il reato di impiego indebito cli esonerato. PQ.M.

a) del reato previstodall'an.. 3 della Legge 8.7. 1941 n. 645 in correlazione con 1·art. 5del R.D.L. n; 584 per avere in Carditello (Napoli) dal 27 marzo al 27 giugno l 942 sottratto al normale consumo 9.98 cnolitri di benzina agricola; _ . b) del reato previsto dall'art. 314 C.P. in correlazione con l'arl.) del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584 pet èssersi, nella sua quali1à cli Ispettore del Consorzio di bonifica «Lu1g1Razza» appropnato di L79 . ettolitri di benz.ina che consumò per viaggi eseguiti per fini suoi personah; . c) cli tentata estors ione a danno de l gesLOr~ del Consorz.io_ agrario dt Casa~wve (Ca:erta) Casapulla Giovanni (artt. 56 e 629 C.P.) per avere il J 2.6.1942: m Casagiove. minacciato costui che I~ avrebbe denunziato al Ma.resciallo dei Carabinieri se non gli avesse consegnaw_su~llo un tusw di benzina eia 200 litri in soscitu;,;ione di altro consegnatogli prima ~ieno di acqua anztcbe (!i benzma: . d) della contravvenzione di cui all' art. 12 R.D.L. 8.7. 194 1 n. 64) per avere trasportato o !atto 11 aspo1tare, da Calvi a Carditello 92 covoni cli grano pai'i a q. J.40 senza la prescritta aucon~zaz1one .1l 27.6. J942: . e) di sottrazione al normale consumo di 500 quintali di grano a, sensi deJI art. 3 del R.D. L. 11 gmgno 1942 n. 584 in Carditello l'ino al 27.6. 1942. J 1.6. I942

OMISSIS Dalla compiuta istnlttori.a è risu.ltmo che Vestini.-Campagnano non ha commesso i reati di cui alle lettere a), b), e) ed e) della rubrica. Infatti non è emerso cbe la benzina consumata srn stata us_ata ~e, 0 ~on scopi dive rsi da quelli per cui era stata assegn~ta. né elle ~est1m-Campagnan_o abbia es_eeu'.co l' automobile in dotaz:ione alla Sezione Consorziale cli Carditello, elci viaggi pe, scopi suoi peison,1h. L1Sanclo benzina appartenente alla suddetta Sezione Consorziale. . . . . . Se poi egli ha minacciato il gest0re del Co}1sorz.io di _Casagiove d1?enu'.iziar~o ~I Marescial!~ dei Carabinieri è risultato che ha fatto ciò perche era convinto che costrn glt avesse consegna~o .icqua invece cli benzina. Non ha sottratto. né agevolato altri a sottrarre grano all'am masso perche usando come misura il tomolo ed allri buendolo allo stesso il peso di kg. 44, anziché un peso supenore come avrebbe dovuto fare ha a!!it.O in conformità di una consuetudine, come hanno au torevolmente asse nto il Grande Ufficiale Leon~. Capo dell'Ispettorato Agrario di Napoli e l'Avvocato Lrngu1 t1, Pres1clence del «Consor;::io Luigi Razza». Pertanto Vestini: Campagnano va prosciolto per non av_c r commesso i r~_ati di cui alle :et'.ere ,~). b)~ e) ed e) e va ordinata r scarceraz.ione dello stesso e t! disseq~estrn cleH,autom ~~i le del_l'.1 Se~1011~ Consorziale di Carditel lo. Per ciò che concerne la contravvenzione d1 cui ,11la lette, ad) gh am '.anno rinviati ali' Autorità Giudiziaria Ordinaria che è cornpecente a giudicare la suddetta contravvenzione. P.Q.M. Visti gli artt, 395. 622 C.P.P.: 33 C.P. e il R,D.L. 9.12. 1941 n. 1386. DICHIARA

Visti gli artt. 395 C.P.P., 545 n. I C.P. - Esercito - 1869, 33 C.P. e il R.D.L. 9.12.1 94 1 n. 1386. DJCl·UARA

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di non doversi procedere nei confronti di Vestini-Campagnano in ordine alle imputazioni di cui alle lettere a), b), e} ed e} per non aver commesso il fatto.

d_i non doversi procedere nei confronti di Tallone Francesco in ordine al rearo a lui addebitato di inadempienza a contrntto d'. fornitura perché il fatto non costilllisce reato e. ri tenuta l' incompetenza di queslO Tnbunale Speciale, 111 ordine ai reati di appropriazione indebita ed' impiego indebito di esoneraw dal serv_i~io mi~itare, pure addebitati al Tallone ordina la trasmissione degli atti al competente Tribunale M1htare d1 La Spezia.

·· o·.,useppe, se· non detenu to per altra causa la scarcerazione cli· Vcs um-Campagnano . . e il . disseque. stro dell'automobile della Sezione Consorziale di Carditello e ordina il ri nvio degli am al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per quant' altro di sua compeLenza.

33) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 16. ll .1942

34) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ccrsosimo Vincenzo il 23.11.1942

Nei confronti di:

Nei confronti cli:

Vestini Campagnano Giuseppe, nato I' 11.12.1889 a Recale (Napoli), posside nte, impiegato. detenuto dal 10.7.1 942.

ORDlNA

Vandelli Elena, nata il 25.9. 1902 a Bondeno (Novara), detenuta dal 12.8.1942: Grechi Norma, nata I' 11.5. 191 I a Boara (Ferrara), libera:


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Toniazzolo Marcello, nato il 25. J. l 912 a Venezia. libero; Zuccate lii Mario. nato il 15.6. 1908 a Baura (Ferrara}, detenuto dal 28.8. l 942: Zanella Umberto. nato il 7.7. 191 2 a Formignana (Ferrara). detenuto dal 27.8.1942. ThfPUTATJ Vandelli e Grechi del reato di cui ag li a rtt. 110. 81. 648 C. P. e 8 della Legge 11 .6.1942 n. 584 per avere. in Ferrara. da epoca imprecisata, fino all'agosto 1942. ricevuto cedole di prenotazione per il prelievo di generi al imentari provenienti da tessere annonarie sottratte dal l' Ufficio annonario del Comune: Vandelli. Grechi e Toniazzolo di concorso nel de littO di cui all'art. 3 della Legge 8.7. I 941 n. 845 per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo. sottratto merci al normale consumo. con raggravante per iI Toniazzolo, di aver commesso il fatto nell'esercizio del suo commercio: Zuccatelli e Zanella di concorso nel delitto previsto dagli aru. I I.O, 3l4. 8 1 C.P. e 4 della Legge l l .6. l 942 n. 584. per essersi. nelle circosrnnze di cui sopra. appropriati di tessere an nonarie appancnemi atr Ufficio annonario di Ferrara e cli c ui aveva no il possesso perché prest!vano servizio da impiegati nel suddetto Ufficio. OMISSIS Dalla sommaria istruttoria espletata, corredata da una relazione di inchiesta eseguita dal!' Ispettore Storchj de Jr Ufficio Annonario de I Comune di Ferrara. non sono risultate prove sufficienti di reità nei confronti di Zuccatelli Mario. mentre non è emerso alcu no elemento di responsabilità nei riguardi cli Zane Ila Umberto. A carico di Zanella sussiste soltanto la chiamata cli correo della Vandelli la quale vorre bbe dare credito all'in verosimile e pisodio della busta contenente le tessere annonarie cadute dalla tasca dello ZanelJa. Ma tale fon te cli prova non può considerarsi attendibile se si tiene conto delle varie contraddizioni in cui la stessa Vanclelli è caduta nel riferire t..ile episodio. riferito da principio con sicurezza di panicolari. modificaw poi nel senso di non aver visco cadere la busta dalJa tasca dello Zanella. nrn di aver presunto che ciò fosse avvenmo in quanto in quel mome nro e in quel trauo di strada erano passati soltanto I.o Zanella e un altro individuo: presunzione questa che non può costituire neanche un principio di prova. Non si può. inoltre. prescindere dalle ottime informazio ni forni te sul conto dello Zanella dal suo Capo Ufficio . Dr. Pujatti, e dal fatto che la rigorosa inchiesta arn ministrn tiva ha accertato regolare il carico e scarico delle tessere collettive a lui °"affidate. e quindi manca persino la prova gen:i·ica del reato a lui attribuito. Nei confronti dell' imputato Zuccatelli Mario si osserva che l'inchiesta amrni nistrativa avrebbe accenaw una differenza notevole tra il c<1rico di tesse re individuali a lni affidate e quelle distribuite. ma lo stesso fu nzionario che ha proceduto alr inchiesta non attribuisce alcun valore a tale fallo. essendo risultato c he lo scambio di tessere tra i consegnatari era abituale e tollerato. Tale circostanza. rnessa in relazio ne con la persistente accusa della Vande!Ji. fa sorgere il dubbio che lo Zuccatcll i. prol"ittanclo del disordine nei controlli del tesseramento abbia potuto distrarre qualc he tessera individuale a favore della propri.a moglie: e pertanto si ritiene equo prosciogliere lo Zuccatelli con formula dubitativa. La competenza dei reati addebitati agli altri imputati spelta al Magistrato Ordinario al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHJARA di non doversi procedere nei confronti di Zanella Umberto in ordine ai reati addebitatigli per non aver commesso il ratto e nei conrronti di Zuccatelli Mario in ordine ai reati a lui ascritti per insufficie1Jza di prove e ordina r immediata scarcerazione di Zanella Umberto e Zuccatelli Mario, se non detenuti per altra causa. Per l" ulte riore corso cli giustizia nei confronti di Vandelli Elena. Grechi Norma e Toniazzolo Marcello ordi na la trasmissione degli atti al Procuratore del Re Imperatore del Tri bunale di Ferrara.

TF.RZA PARTE: SENTENZE EM ESSE DA I. UIUUJCE JSTR UrJ'ORE PER l DEl.llTt COMUNl

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35) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Capo Verna Fernando il 25.11.1942

Nei confronti di: Crepaldi Ettore. nato il 4. I . 1887 a Milano, ingegnere; Fiorentini Alberto. nato il 1. 12.1901 a Torino. ingegnere: Bazzoli Renato. nato il 6. J.1891 a Sant' Agata Bolognese (Bologna), impiegaco. IMPUTATI del reato di cui acrli artl. 11 Oe 485 C.P. per avere. in Nlilano, dal marzo 1941 al ma rzo I942. al fi ne cli procurarsi un vanrag~ io. fonnato e fallo uso. in conc01:so 101? di fa'. sc a~testazi~ni ,~Ilo scopo.~li ~j~~ strare alla competente Autori tà che le assegnaz1on1 ufftcwil d1 ca1burdnte alla A_z1e nda T1,rn1 ia11_a Municipale della predetta città e rano state da ques ta regolarmente n urate. çon I aggravante per L1 Fiorentini, di cui all'alt. 112 n. 3 C.P.. per avere deternùnato il dipendeote Bazzol1a commettere 11 reato.

fra

OMISSIS La predetta imputazione è compresa nei limiti dell'a mnis tia concessa co_n R.D._17. I0. _1942 n: 1156 durante il corso dell" istruuoria. Pertanto. non osLandovi i precedenti penali degli 1mpucat1. quesu devono essere prosciolti dalla suddetta imputazione. P.Q.M. Visti gli artt. J 5 1 C.P.. 59 1 e seguenti del C.P.P. e 1 seguenti del R.D. 17. IO. l 942 n. 1l 56 e le conformi-conclusioni del P.M. DICHIARA cli non doversi procedere nei confrollli di Crcpaldi Ettore, FiorentirLi Albert? c Bazzoli Rc~rnto in ordine al reato di falso in ~criuura prìvala di cui in rubrica per essere il reato estrnto per ammst1a.

36) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 27.ll .1942

Nei confrollli cli: Tedesco Vi nce nzo. na to il 3.4. 1893 a Giffoni Vallepiana (Sale rno). industriale. detenuto dal 19.9.1942. Ilv!PUTATO del remo di cui alr art. J della Legge 8.7. 194 I n. 675 per avere sottratto al normale consumo 390 quintali di concentrato di pomodoro allo scopo di proclun·e la de lìcienza e l'aumento del prezzo sul mercato. OMISSIS La richiesta del Pubblico Ministero cli assolvere il Tedesco per insuffic ienza cli prove pu~ es~ere accolta anche perché - come ha precisato la Polizia TribuLaria - il Tedesco potrebbe av~re elfem_vamente vendu lo i 390 quin tali cli concentrato di pomodoro. come risulta dal reg istro eh cmico e scanco. e poi. vistosi scoperto. ha cercato di coprire 1•ammanco. . . . Si potrebbe anche pensare che i I Tedesco abbia vendu to la merce, ma po1. vista la mala parata. non abbia effettuata la consegna. P.Q.M. Visti gli artt. 395 e 38 1 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. DICHlARA di non doversi procedere nei confronti di Tedesco Vincenzo in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ordina la sua scarcerazione. se non dete nuto per al tra causa.


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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

TERZA PARTE: SENTENZE EM8SSE DAL GIU DICE tSTRL." fTORE PER I DF.L ITTl COMUl\' I

37) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 30.11.1942

Nei confromi di: Cirino Alfredo. nato il 12. 12. 1900 a Salerno. macellaio. detenuto dal 9.9. l942: Ciriàno Angelo. nato il 28.9. 1894 a Salerno, macellaio, detenuto dal 9 .9.1942: Cirino Raffaele. nato il 27. 1O. I 892 a Salerno, macellaio, detenuto dal 9 .9. l 942: Rossi Michele. nat0 il 14.4. 1905 a Baronissi (Salerno). macellaio, delenuto dal 9.9. 1942: Stanzione A Ìfonso. nato il I 5. 1O. 19 14 a Salerno. macellaio. detenuto dal 14.9. 1942: Spadaforo Renato. nato il 6.2.1899 a Salerno, industriale. libero. IMPUTATI a) del reato cli cui all 'art. l del R.D. J 1.6. 1942 n. 584, 110 C.P. per avere i primi cinque de1enu to e messo in circolazione un numero ri levante di cedole e di buoni di prelevamento carne falsi: e il ·csto per avere format0 nella sua lipograria, parte dei falsi buoni di prelevamento di carne: b) i primi cinque. inoltre. di concorso nel delitto cli cui all'art. 3 ciel R.D.L. 11.6.1 942 n. 584. l IO C.P.. per avere sottratto al normale consumo. mediante presentazione al Coproma. dei docume nti falsi suindicati. rilevante quantità di carne. Accertati in Salerno iI 9 settembre I 942. OMISSIS Dalla sommaria istruzione compiuta non sono risul tate sufficienti prove di reità nei confro nti di Cirino Raffaele. L' unico elemento di accusa ne.i suoi confronti è fornito dalla circostanza rife.rila nel ve rbale di denunzia: che cioè iI suddetto impmato sostituisce il fra le Ilo Alfredo nella beccheria durante le assenze di costu i, e quindi la presunzione «che non possa essere estraneo a qnanto in detta beccheria si praticava». Né le ulte riori indagi ni effettuate dal. Commissario di Pubblic Sicurezza !\fondo Gabriele hanno portato nuovi elementi-a carico del suddetto im putalo. Però dalla istruttoria emergono ml uni dati di fatto che lasciano sussistere dei dubbi di reità nei confronti di Cirino Raffaele. PQ.M.

Visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la co11forme richiesta del P.M. DICHIARA

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IMPUTATI del rear.o di cui agli arn. 3 Legge 8.7.1 941 n. 645 e 5 R.D. L. l 1.6. 1942 11. 584. I J OC.P. per avere. in concorso con Pavone Cosimo, fiduciario del Centro Ammasso di Manduria e con Accettura Paolo e Lann usLa Arcangelo e Lannusta Mic hele. sonratto al normale consumo q uinta li 20.84 di olio, distraendoli arbi trariamente dall'ammasso. In Manciuria il 6 luglio 1942. Dalla effettuata sommaria istruuoria nessuna prova - anche minima - è eme rsa nei confro nti cli Profumo, il quale. inoltre, era assemc dalla sede quando avvenne la sottrazione in oggelto e quindi s i deve escludere qualsiasi sua responsabilità nelle de nunciate irregolarità. L'Ingegnere Profumo, infalli, per la sua qualità cli Direuore Generale de lla Società, no n poteva logicamente esercitare una diretta assidua vigilanza sulla atti vità dei vari stabilimen ti della stessa Società disloc.at.i in varie pan i dclrltalia. Gli impiegati di pendenti avevano, indubbiamente. !"obbligo di eseguire scrupolosamente gli ordini del Direttore Generale, ma poLCvano pure arbitrariamente assumere iniziative o compiere atti a sua insaputa. Così il Profu mo. in base a una sua logica presunzione e certo della corretlezza dei suoi impiegati, ritenne escludere. quando fu imerrogato. che operazioni commerciali potessero essere con1piute a sua insaputa. · Né. in difetto di qualsiasi al tro elemento basta tale generica dichiarazione per affermarsi una penale responsabi lità del Profumo: occorre invece provare che l'attività criminosa dei dipendenti della Società «Prima Spremitu ra Olio» fosse impmabilc ad ordi ni o direttive da lui impartiti. che egli avesse aderito alla loro attività oppure che egli - pur ave ndone il dovere quale Dirigente della Società avere omesso di i mpedirne l'attuazione. Ma di ciò nessuno eleme nto esiste negli atti processuali. mentre risulta no invece in modo indubbio che il fatto si svolse per arbitraria iniziativa degli impiegati e atr insaputa cleff lng. Profumo che va prosciolto da ogni addebito coo la piL1ampia formula. P.Q.M. Visti gli artt. 395 e 378 C.P.P. e la conforme richiesta ciel P.M. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Profumo Alberto in ordine al reato addebitatogli per non aver commesso il fatto e restituisce gli atti al PM. per ('ulteriore corso di gius1.izia nei confronti degli altri imputali . NOTA: Gli atti relativi agli altri imputali vengono trasmessi il 28 gennaio l 943 al Procuratore del Re Impermore del Tribunale di Taranto.

di non doversi procedere nei confrollli di Cirino Raffale in ordine ai reati addebiiatigli per insuffi cienza di prove e ordina che sia immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa. RlME1TE gli atti al Pubblico Mi nistero di questo Tribunale Speciale per l'ulte riore corso di giustizia nei confronti cli Cirino Alfredo . Cirino Angelo. Rossi Michele, Stanziane Alfonso e Spadaforo Re nato. • NOTA: Il P.M. trasmette, in data. 25 gennaio 1943, gli atti relativi ai suindicati imp utati al Procuratore ciel Re Imperatore del Tribunale di Palermo.

38) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 9,12.1942

Nei confronti cli: Profumo Alberto, nato il 15.8. l 892 a Genova, Direttore Ge nerale della società «Pri ma Spremiture Triestina», li bero: Pavone Cosimo. nat0 il 9 .1.1 902 a Taran to. li bero: Accettura Paolo. nato r 11.6. 1903 a Bari. li bero: Lannusta Arcangelo. nato il 4.10.1894 a Veglie (Lecce). li bero: Lann usta fVlic hele. nato il 5. 10 . l 912 a Favara (Agrige mo). libero.

39) Sentenza emessa dal Giudke Istruttore Ramacci Luberto il 23-12.1942

Nei confronti di: Seseri h lam, na to il 1.2. I 9 I 8 a Kru ia (Albania), studente univers ita rio albanese. dete nuLo dal 16.9.1942: Travasoni Loris, na10 il 20.6.1 925 ad Argenta (Ferrara), murmo re. detenuto dal 12.9. 1942; Handi Rexha. naw il 10. 10. 19 I 8 a Durazzo (Albania). studente u11 iversi tario albanese. detenuto dal 23 .1 0.1942: Bolelli Cesare, nato il 13.4. 1Y 13 a Bologna. Sergente Maggiore. in sala di punizione del 35° Rgt. Fam. IMPUTATI Travasoni del reato cli cui agli artt. 624,625 cpv. C.P. in relazione al n. 2 di quesl' ul timo anicolo e al 11. 11 dell'art. 6 1 stesso codice. per essersi. in Bologna il 22 marzo 1942, impossessato, al fine di trarne profitto. di lire 5.000 sottraendo le, in danno del proprietario Bolognesi Dome nico. da una cassetta di sicurezza. esistente nelJ'abitaz.ione cli costui, mediante l'apertu ra di eletta cassetta con chiave falsa. Seseri, Han cli e Bolell i del reato di cui agli artt. 11 O, 482 in relazione all'art. 477 C.P., pe r avere. in


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

concorso Lra loro. contrnffatro certificati a firma del Comandante del 35° Rgt. FanL attestanti, contrariamente al vero. che essi Seneri e Bandi erano in servizio alle armi quali allievi ufficiali universitari. cenificati che. presentati poi all'Università di Bologna. contribui rono a loro a fare ouenere ai predetti il beneficio della iscrizione. quali richiamati alle anni. al primo anno di applicazione di ingegneria: con raggravante della cominuazione (art. 8 1 C.P.) per Sescri e Bolelli. In Bologna dal gennaio al giugno 1942. Seseri e Bolelli. inoltre. del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 220 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G. per avere. in concorso tra loro, formato fals i biglietti di permessi militarj. Reato accertato a Bologna iI 17.9. 1942 Severi ancora ciel reato di cui all'art. 687 C.P. per avere detenuto una rivoltella e delle canucce senza averne fatta denuncia ali ' Autorità. Reato accertato a Bologna il 17.9.1942. OMISSIS Per ciò che concerne il reato di funo addebitato a Travasooj ed ammesso dallo stesso irnpmato. deve dichiararsi di non doversi procedere essendo la pane lesa. Bolognesi Domenico. padre naturale del Travasoni come risulta. fra l'alLro. da esplicita dichiarazione fatta dal Bolognesi davanti al Magistrato. Il Travasoni, quindi. non è punibile secondo quanto previsto dagli articoli 649 n. 2 e 540 C.P. I reati di falso addebitati a Seseti. Hamdi e Bolelli e il reatO di detenzione abusiva della rivoltella e delle cartucce. addebitalo al Seseri. sono compresi fra i reati ai quali si applica il beneficio dell'am nistia concessa con R.D. 17.1 0.1 942 n. 1156 e. pertanto, non ostandovi i precedenti degli imputat i. i reati in questione devono essere dichiarati eslinti per amn istia. P.Q.M. Su conforme richiesta del P.M. visti gli artt. 151. Q49 n. 2. 540 e 240 C.P.. 395. 381. 59 J e seguenti e 622 C.P.P., I e 4 R.D. 17.10.1942 n. 1156. DICHIARA a) di non doversi procedere nei confronti di Travasini Loris. per il reato cli fono aggravato a lui addebitaco trattandosi di persona non punibile per aver commesso il fallo in danno del padre naturale: b) nei confronti di Scscri Islam per il reato di detenzione abusiva di rivoltella e di cartucce e nei confronti dello stesso Scseri e di Hamcli Rex.ha e di Bolelli Cesare per i reati di falso per esLinzione dei suddetti reati per amnistia. Ordina 1· immedima sc,u·cerazione di Hamdi Rexha. se non deLe nuto per altra causa, e la confiscu della rivoltella e delle cartucce in sequestro. Non si ordina la scarcerazione di Travasoni e di Sese.ri perché nei loro confromi si procede per altri reati di competenza ciel Tribunale Speciale.

SENTENZE CON LE QUALI lL TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO TRASMETTE ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA O MILITARE PROCEDIMENTI RELATIVI A REATI DI SUA ORIGINARIA COMPETENZA

(Art. 2 del R.D. 15.12.1 936 n. 213)


l,'1DIC1

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RIMESSIONEDIAITI PROCESS UALI ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nel 1942 il T.S.D.S., avvalendosi della faco ltà concessagli dall'art. 2 ciel R.D. 15. 12. 1936 n. 2 J 3 ha tras messo 584 proceclimemi relaci vi a reati di sua originaria competenza al Giudice secondo le norme ordinarie. TI T.S.D.S. ha ritenuto che per l'entità e la modalità dl fa tto actribui to agli imputmi si ravvisava la convenienza di rirnenere gli aui alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria o Militare. Per ciasc un procedimento viene indicata la data di trasmissione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria allo scopo di consentire a coloro che desiderano conoscere. per vari moti vi. I·esito del procedimento a quale Autorità Giudiziaria devono inoltrare lu loro richiesta. I) Gi ubi lei Augusta. nata il 29.8.1 907 a Filotrano (Ancona). ostessa. libera; Gi ubi lei Pietro. na to il 4.4. 1869 a Filotrano (Ancona), possideme, libero.

IMPUTATI Del reato di cui all'art. 247 C.P. per avere offeso il Duce del Fascismo. Capo del Governo in un giorno imprecisato del mese di ottobre del 194 1. Atti tras messi al Procuratore de l Re cli Ancona i I 1.2.1. 1942 per l' ulteriore corso di giustizia. con sentenza n. l (Reg. Gen. 878/4 1). 2) Piconc Vincenzo. nato il 2 1. 1.1879 a Bivo na (Agrigento). libero.

IMPUTATO Del reato cli cui alJ'an . 29 l per avere vilipeso la Nazioneltaliana il 18.7. 194 1 in Bivo na. Atti cra:;messi al Proc LJ ratore del Re Imperatore di Sciacca (Agrigento) per l' ul terio re corso di gius tizia il 12. J.1942 con sentenza n. 2 (Rcg. Gen. 907 /41 ). 3) Bigini Pierro. nato il 29.6. l 885 a Sane· Angelo in Vado (Pes,u·o ). detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Urbino. 11\tlPUTATO Del reato previsto dall'an. 272 1° cpv. C.P.. per avere fatto propaganda sovversiva in Sane> Angelo in Vado il 7.1 2. 1941 . Atti trasmessi al Procuratore del Re lmperatore di Urhino per l' uh.e1iore corso di giustizia con sentenza n. 3 del 12. 1.1942 (Reg. Gen. 9 11/42). 4) Gandola Enrico. nato il 22. 1. 19 14 a BcJlaggio (Como). Caporale del I O Rgr. Genio aggregato aJ Reparto Au tonomo Genio in Milano.

TMPUTATO del reato di cui all' art. 272 l e 2° cpv. C.P. in relazione alran. 264 n. 2 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G. (apologia di propaganda antinazionale) commesso in Milano il 15. 10. 1941 . Alti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi li tare di Milano per l'ulte riore corso di giustizia con sentenza n. 4 del 12. I .1942 (Reg. Gen. n. 6/42). 0

5) Bellina Luciano. nato il 3.2. 1923 a Fiume. operaio. detenuto. per altra causa in espiazione di pena,

nelle Carceri di Vicenza. IMPUTATO del reato di cui alr art. 265 p.p. C.P. perché nei giorni immcdiatameme precedenti al 29. I0 .1 94 Lnelle Carceri Giudiziarie di Vicenza, parlando con altri detenuti, diffondeva voci fa lse sull'andamento delle operazioni di guerra in corso contro la Russia. Reato commesso in Vicenza nei giorni precedenti al 29. 10. 194 1. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore ciel Tri bunale di Vicenza per r ulleriore corso di giustizia con sentenza n. 5 del 15. I. l 942 (Reg. Gen. 8 18/4 1).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DfFESA DELLO STATO

6) Agostini Giuseppe di 53 anni, detenuto. per altra causa, nel le Carce1i Giudiziarie di Brescia

IMPUTATO dei reati di Offesa all' onore del Capo del Governo (a rl. 282 C.P.) cli V ilipendio delle Forze Armate (art. 290 C.P.) e di Vi li pendio della Nazione ltaliana (a rt. 29 1 C.P.): reati co mmessi a Brescia in un giorno imprccisatO del mese d i d icembre de l 1941. Atti trasmessi al Procurawre del Re Imperatore del Tribunale d i Brescia con sentenza n. 6 del 15.1 . 1942 (Reg. Ge n. 894/41). 7) Lombardi Guglielmo d i 32 an ni . detenllto. per altra causa, nelle Ca rceri Giudiziarie di Brescia. IMPUTATO dei reati di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C .P.) e di Offesa a ll'o nore de l Capo del Governo (art. 282 C.P.): reati commessi a Brescia in un giorno imprecisato del mese di dicembre del 1941 . Atti tras messi al Proc uratore de l Re Imperatore de l Tribunale di Brescia con sentenza n. 7 de l 15. 1..1 942 (Reg. Gen. 895/41). 8) Virg ilio Maria Vita, nata il 14. 1.1903 a Canneto (Bari), negoziante, detenu ta da l 6.9.1941 IMPUTATA a) di inade mpimento d i concratti d i forn itu re mili tari (artt. 162 C.P.M. cl i guerra). perc hé in Bari il 31.7. 194 1 non ademp iendo ag li obblighi che le deri vavano eia contratti d i forniture di I 0.000 mutande di te la e d i 7.000 camicie cli flane lla, faceva mancare in parte le cose destinate ai bisogni delle Forze Armate de llo Stato, consegnando dopo più mesi dalla scadenza dei contratti e dopo diffide soltanto numero 7309 mutande e 3360 camicie: b) d i appropriazione indebita aggravata (artl. 646, 6 1 n. 11 C.P.), perc hé in Adelfia in epoca imprecisata anteriore però al l'epoca in cui al precedente capo d'imputaz.ione. si appropriava de lla tela baseno e fl ane lla ricev ute dal Commissariato Milita re. proc ura ndosi così ingiusto profitto. in danno dell'Ammin istrazione Mi Utare, di lire 165.147.50 (ammontare dei ritagl i consegnati e sequestrati). commettendo il fano con abuso cli relazioni di prestazioni d' opera. cJ cli tentata corru,.ione (artt. 56, 321 in re lazione al 319, I O c .. 320 2° e 3° cpv. C.P.), perché, in Bari il 25.8. I 94 1 tentava d i corrompere il Sergente Stea Salvatore, addetto al magazzino V.E. con le funzioni di guardia- magazzino dei padig lioni manufatti. perché ri cevesse quantità inferiore d i mutande e rilasciasse ri cevuta a saldo dietro compcoso di denaro. cercando di convincerl o di rilasc iare inoltre ricevuta a saldo delle camicie non riuscendo ne ll' intento per circostanze indipendenti da sua vo lontà. Atti trasmessi aJ Procuratore del Re Imperatore di Bari con sen tenza n. 2 de l 20.1. 1942 (Reg. Gen. n. 22 del 1942). 9) Piccolo Anton io. nato il 18.2. 19 14 a Barletta. comme rciante, detenuto dal 28.12.1 942: Piccolo Luisa. 31 anni. nata a Barletta, casalinga. libera. IMPUTATI Del reato d i frode nella fornitura d i pane a reparti del R. Esercito (art. 163 C.P.M.G.); reato commesso a Barlcna il 27. J 2. I941. Atti tras messi al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale Militare di Bari con sentenza n. 12 de l 20. 1. I942 (Reg. Gen. n. 25/1942).

IO) Ricc ia rdi Lui gi. nato il 22.9.1896 a Castelnuovo Val Cecina (Pisa). fau ori no nella Società Boracifera cli «La rdare llo». detenu to da l 13. 12. 1941

IMPUTATO Del delitto d i cui all'art. 87 p.p. C.P.M. d i guerra perché in Cascelnuovo Val'di Cecina. territorio d ichiarato zona di guerra, il 1° ottobre 1941 a fine di denigrare la guerra. pu bblicamente profferiva parole cli disprezzo co ntro la Milizia contraerea, dicendo che «i legionari della Milizia con traerea sono dei mangia a uffa e dei bighelloni. stanno sui poggi a non fm· nulla ed è colpa lo ro che il pane

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scarseggia alla popolazione civi le: che hanno de lle mitragliatrici inservibili per cui mangiano pane a tradimento». Atti trasmessi a I Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare di La Spezia con sentenza n. 13 de l 20 1.1942 (Reg. Gcn n. 18 del 1942). 1J) Santoiemma Giovanni. nato il 2.8. 1903 a Gioia del Colle (Bari), commerc iante. libero. IMPUTATO del reato di Inadempi mento di contratto di rorni1.ure militari (art. 162 C.P.M .G. a un reparto del R. Esercit0. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare cli Bari con sentenza n. 14 del 20. 1. 1942 (Reg. Gen. n. 23/ 1942). 12) Mori Wa lter. nato il 20. 1.1909 a San. G incsio (Macerata), S. Tenente ne l 3 1e Rgt. Carristi in Siena IMPUTATO del reato previsto dall'art. 87 cpv. C.P.M.G. perché il 21.ll.1941. in una corrispondenza da lui spedita da S iena, usava espressioni di denigrazione conlrO la guerra. Atti u·asmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tri bunale Militare di Roma con sentenza n. 19 del 25. 1.1942 (Rcg. Gcn. n. 55 del 1942). l3) Lanati Franco, nato il 3.2. 1926 a Voghera (Pavia), meccanico di Mi lano. Detenuto dal 28.11. I 94 1 nelle Carceri per Minorenni di Milano.

IMPUTATO dei reati cli offesa aJ Capo del Governo (an. 282 C.P.) e offesa ,ù Capo di uno Stato Estero, Germania (att. 297 C.P) perché nel novembre del 1941 sulle pareli interne cli due lau'ine del Proiettificio« \lisa» di Voghera . incideva con un punternolo frasi offensive al Prestigio del Duce e del Capo dello Stato Gem1a11 ico. Atti trasmessi aJ Procuratore del Re lrnperatore del Tribunale dei Minorenni di Mi lano co n sentenza n. 20 del 25.1.1942 (Reg. Gen. n. 16/1942). 14) Lu pelli Sabino, nato I' 1.9. 1886 a Ba1i , commerciante. libero

[MPUTATO del reato di frode in fornittu·e militati (art. I 63 C.PM.G.) commesso ne11· ottobre del I 941. Atti tras messi al Procuratore ciel Re Imperatore de l Tribunale Milimre cli Bari con semenza n. 21 del 25. 1. I 942 (Reg. Gen. n. 24 del l 942). 15) Pantaleo Raffael lo, nato il 16.9. J 894 a Lecce, industria le

IMPUTATO de l reato previsto dall'art. 162 C.P.M.G . per non avere adempi uto. per colpa. gli obblighi derivatigli da un contratto di forniture di scarpe concluso nel maggio ciel 1940 con il Ministero della Guerra. e che av rebbe dovuto avere esecuzione ne l periodo 15 rnag11io- I 5 settembre I 940. Atti trasmessi al Proctu-atore ciel Re Imperatore del Tri b~nale Mi li tare di Napo li con senrenz,a n. 23 del 25. J. l 942 (Reg. Gen. o. 40 de l 1942). 16) Grasselli An ton io, nato il 17 .4.1903 a S. Daniele Ripa Po (C remo na), caporale nella Prima. Compagnia ciel l 08 Rgt. Fant., detenuto nelle Ciu-ceri Militari cli La Spezia IìVlPUTATO de l reato di clenigrnziooe della gueira prevista de ll 'art. 87 C.P.M .G. Atti trasmess i a.I Procuratore del Re Jmperatore del Tri bunale Militare di La Spezia con sentenza n. 24 ciel 25. 1. 1942 (Reg. Gen. n. 19 del l 942).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA UELLO STATO

17) lanieri Carmine. nato 30.8.189 1 a S.Giuliano di Puglia (Bari). industri ale IMPUTATO del reato di frode continuata in fornitu re militari previsLO dag li art. 163 C.P.M.G. e 81 C.P.. Atti tras messi a l Procuratore ciel Re Imperatore del Tribunale Militare di Bari con se ntenza n. 25.1. I 942 (Reg. Gen. n. 21 del 1942).

18) Dancli S tefano. nato il 12.4 .1 888 a Lodi (Mila no). ragio ni ere, detenuto dal 17.6 . .1941 e in libertà provvisoria dal 7. l 0 . l 941 IMPUTATO del delitto continuato di frode in forn itu re, a termini clell',u-r. 252 C.P. perché , dopo avere. con scritturn impegnativa in data 2.7. 1940 assunto l'obbligo verso la D irezione di Commissarialo Mil itare cli Bologna, di fornire alla direzione stessa q. 6.000 di f'ormaggio che doveva rispondere ai requ isiti specificati nella lettera cli invito cli detta d irezione n. 1862/ A del 27 .2. I940 ed essere cioè formaggio de l vero tipo di grana reggiano o parmigiano, di quali tà scelta mercantiI.e, cli prod uzione aprile giugno 1938. col contenuto, secondo l'ana lisi chimica, grasso 32%, sul secco. e in ogni caso non meno ciel 30% ma con abbuono cli prezzo al di sotto del 32%, con sostanza azotata non meno del 50% sul secco: ceneri non oltre 1'8% sul secco: in forme «zero» o «uno». senza fessurazion i. cli peso medio d i Kg. 25. con sovraprezzo d i 50 al q. per il formaggio forn ito del marchio di tipic ità del Consorzio grana tipico. forn iva in data 22 giugno, 1.8 luglio e 16 lugl io, I Oagosto, in p ,u-ziale esecuzione de ll' obbligo suddetto, delle parti te di q. 3.500 e di q. 1.250 di formaggio co me pienameme risponde111e alle condizioni contrattuali, e come tale collaudato. mentre poi. veniva accenaw, a mezzo di verifiche di controllo e cli perizie presso i magazzin i viveri militari ove il formaggio era stato in vimo, che il formaggio stesso non ri spondeva affatto ai requisiti contrattuali, 1isultanclo per esso i seguenti dati approssimativi: q. 202,802 sprovvisti di marchio, frodando così il relativo sovraprezzo di liJe 50 al q. e qui nd i complessivamente lire 10.140, 10: q. L.020,745. col marchio fa lsif icato, frodando così il relativo sovraprezw di lire 50 al q. e qu indi complessivamente lire 51.037.25: q. 369.085 con march.i o falsificato e di tipo vernengo, frodando così I.ire 190 per q. (li re 50 sovraprezzo marchio e lire 140 minor valore vernengo) e qu ind i complessivameme lire 70.126, 15; q. 121.6 1Osprovvisti di marcllio e di tipo vernengo, frodando così lire 190 con marchio falsifi cato e di produzione 1939 Crociando così lire 255 per q. (lire 50 sovraprezzo marchio e lire 205 minor valore del «testa 1939») e qu ind i complessivamente lire 5.689.05: ed in totale lire 162.098.45. lno lu·e risultava un quanti tativo di forme 467 per Q. 137,24 difettoso di «ago» per sapore sgradevole non disu-ibui bile alla truppa e co n impresso il conu·assegno usuate delle forme cli scarto, cd alt1i 498,647 aventi gLi stessi difetti, e po1tanti come i precedenti ad un deprezzamento calcolabile in l ire 500 al q._ con un danno di c irca li re 226.8 19,95 e quindi un danno compl essivo totale di circa lire 1.426: 818.40 per l' amministrazione mili tare, ol tre quello imprecisato dipendente dai m aggiori difettosi quantitativi giì1 passati al consumo di dette veri fiche c non potuto controllare. Atti tras messi a l Procuratore de l Re I mperatore del Tribunale M ilitru·e di Milano con semenza n. 26 del 27.1.J 942 (Reg. Gen. n. 446 del 1941). 19) Laustach Emma, nata iJ 13.10.1888 ,1 Napoli , prosti tuta, libera.

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de l Re fmperato re del Tribunale cli Cuneo con sentenza n. 33 del 6.2. [ 942 (Reg. Gcn. n. 191 de l 1941 ). 2 1) Cellini Guido, nato iL14.6. J 894 a Fircnzc. operaio nelle ferrovie, li bero; Palmeri Albano, nato il 26. J 1.1 908 a Firenze. ope rai o nelle limo vie, libero. UvfPUTATI cli co ncorso nel reato di disfattismo politico (art. l 10. 265 C. P.). Atti trasmessi al Procuratore ciel Re I mperato re del Tri bun a le ù i Firenze co n se ntenza n. 34 de l 6.2.1942 (Rgt.Gen n.50 del 1942). 22) Bonaldo En nio (generalità incomplete). Primo motorista a bordo del rimorchiatore sequcs tra tO «Mario» lMPUTATO de l reuto di sabotaggio di «cose militari» previsto da ll'art. L58 C.P.M.G. Atti trasmessi con se nte nza n. 35 cie l 6.2 .1 942 (Reg. Gen. n. 79 del 1942), al Procuratore de l Re Imperatore de l Tribunale l'vlilitare d i Trieste. 23) Proprietari cle ll'[ndustria Chimic a di Cesu no d i Roma. IMPUTATI del reato cli frode in forniture mili tari previsto dall'art. 163 C.P.M.G .. Atti trasmessi al Procuratore de l Re Imperato re del Trib unale M ili1are di Roma co n semenza n. 36 del 6.2.1 942 (Reg. Gen. n. 608 del 1942). 24) Gastaudo Giacomo. nmo il 18. J l . 191 O a Vi llanova Solaro (Cuneo), soldato nel 44° Rgt. Fant. «Forlì» dis locato a Saluzzo. l MPUTATO de i reati d i Offesu al Capo de l Governo e di Vilipendio alla Bandiera Nazionale (artt. 83 C.P.lvlP.. 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore ciel Re Imperatore del Tribuna le Mi litare di Torino con sentenza emessa il 6.2.1942 (Reg. Gen. 11. 90 del 1942). 25) Buratto Giovanni, nato il 27.10.1 893 a Nogara (Verona). negoziuntc. libero. IMPUTATO del reatO d i frode in forniture in tempo cli guerra (art. 252 C.P.). Att i tras mess i a l Procuratore del Re Impera tore de l Tribunale d i Verona con sentenza n. 37 de l 6 .2. 1942 (Rcg.Gen. n. 752 del l 941 ). 26) Longo Antonio. nato il 2.3.1903 a Fragagnano (Taranto), commerciante in vino, li bero.

IMPUTATA

IMP UTATO

del reato di Vilipendio alla Forza Ann ata della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (art. 290 cpv. C.P.). Atti a-asmessi al Procurato re del Re Imperatore ciel Tribunale di S.Maria Capua Vetere con sentenza n. 29 del 27. 1.1942 .

ciel reato cli frode in forniture milita ri previslO del l'art. J 63 C.P.M.G .. Atti tras messi al Proc urato re de l Re fm penuore de l Tribunale di Ve runa con sentenza n. 37 de l 6.2.1 942 (Reg. Gen. n. 752 del l 941).

20) Fo ntana Emidio, nato il 18.4.19 1Oa Savona, marittimo, libero; Samele Michele, nato il 4.1. J903 a Canosa di Puglia (Bari), meccanico . libero. IMPUTATI di concorso nel reato di Offesa al Capo del Governo (art. 282 e I 10 C.P.). Atti trasmessi a l Procuratore

26) Longo Anton io. nato il 2.3.1 903 a Fragagnano (Taranto), commerciante in vino. libero. lMP UTATO del reato cli frode i.n fornitu re militari previsto dal l'art. l63 C.P.M.G.. Atti tras messi al Proc uratore del Re Imperatore ciel Tribunale cii Bari con senteza n. 4 1 del 7.2. 1942 (Reg. Gcn. n. 81 del 1942).


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TRIOUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DEI.LO STATO

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27) Mondino Giovanni, nato il 17 . l 2. l 9 l O a Savigliano (C uneo), Caporale Maggiore nel Quartiere Generale de lla Divisio ne Mobilitata. L ivorno.

b) del delitto di cui agli artt. 635 p.p. e 3° cpv. e 112 11 . I. C.P. per avere. nel le stesse circostanze di tempo e di luogo: dis tru tto l'emblema de l suddetto Fascio Littorio. Alti trasmessi al Proc uratore del Re Imperatore del Tribunale di La Spezia co n se nte nza de l 29.1. 1942 (Reg. Gen. n. 39 del 1942).

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IMP UTATO del rearodi offese al Capo del Governo (artt. 80 C.P.M.P. 47 C.PM.G.) commesso. in Roma, la sern del 17.1.1942. Atti trasmessi al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale Mi litare d i Roma con sentenza n. 42 de l 7.2.1942(Reg.Ge n. 82del 1942).

33) Bramb illa Mario. na to il 4.5 . 19 12 a Trucazzano (Milano). soldato nella 33 Compagnia d i Sussistenza in Milano. IMPUTATO

28) Si lvestri Umberto. nato il 26.9. I 9 I O a Cam piglia Ma rittima (Livorno). de tenuto. per al tra causa. ne lle Carceri G iudiziarie di Tvrea. IMPUTATO ciel reato di cui all' art. 282 C.P. perché, nei prim i giorni del mese di ge nnaio lei l942 pron unciava, nelle Carce1i Giud iziarie d i Ivrea, paro le o ffensive per il prestig io del Capo del Governo. Atti trasmessi al Procuratore del Re imperatore del Tribunale di Tv rca (Torino) con sentenza n. 43 de l 7.2. l 942 (Reg. Gen. n. 146/1942). 29) Cirio G iovan ni. nato il 6 .8 .1892 a Cessole (Asti), deten uto . pe r altra causa. ne l le Carce ri Gi udiziarie di Savona. IMPUTATO dei reali previsti dalran . 282 C. P. (Offesa all 'onore del capo del Governo) e dall'art. 297 C.P. (Offese allo'onorc di un Capo di uno Stato Estero). Atti tras messi al Procuratore de l Re Im peratore del Tri bunale di Savona co n sentenza de l 27.1.1 942 (Reg. Gen. n. 53 del 1942). 30) Beli aneli Felice r 1.7.1 9 J I a Usella (Firenze), industriale . Zipoli Au re lio. nato il 15.3.1 884 a Calenzano (FiJenze) Viaggiatore di Commercio . .LMPUTATI di inademp imento colposo di co ntratto di forn iture mil itare (ilrt. 251 cpv. C.P. in rel azio ne agli artt. 162 2° cpv. e 232 o. 3 C.P.M.G.) perc hé in Firenze, non adempiendo agli obblighi assumi con un contratto di forn iwre conc luso col M inistero della Guerrn ne l luglio 1940, facevano mancare. per col pa, 60.000 farsetti a maglia destinati ai bisogni del le Forze Armate dello Stato. che dovevano fornire. in virtù di detto contratto. entro il mese cli novembre de llo stesso anno. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore de l Tribu nale d i Bo logna con sentenza del 27. l . 1942 (Reg. Ge n. n.31 del 1942). 3 1) Mostura Primo, nato il 12.5.1 914 a Buso Sarzano (Rovigo). artigliere nel 2° Rgc. Arti glieria.

dei reati d i offese al Capo de l Governo (art. 80 C.P.M.P., 47 C.P.M.G.) e di Vilipendio delle Fo rze Armate de llo Stato (art. 8 1 C.P.M.P.. 47 CP.M.G.). Reati commessi a Melzo (Milano) I' ll.12. l94 I . Atti trasmessi a.I Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribu nale Mi litare di 1V1ilano con sentenza del 29.1.1942 (Reg. Ge n. n. 12 del 1942). 34) Niero Lui gi, nato il 31.7. 191 I a Roncà (Verona). soldato nel 129° Rgt. Fant.: Maso A ntonio. nalO iI 20. I 0. 19 12 a Marcellise (Verano). possidente. IMPUTATO Niero dei reati di offese al Capo de l Governo (m,. 80 C.P.M.P.. 47 CP.M.G.) e del reato di vilipendio della Naz ione Italiana (a rt . 82 C.P.M.P., 47 CPMG.) Maso dei reati previsti dag li an t. 282 e 291 C.P. (Offese al Capo del Governo e Vilipendio de lla Naz ione Italiana) per avere, entram bi . nel pomeriggio del 14. 12.1 94 1 nell'Osteria di Roncolato Teresa in frazione di Bremo ne di Roncà (Verona). pubblicamente offeso il prestigio del Capo del Gove rn o e vi.lipcso la Nazione Italiana. Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore di Vero na con semenza del 29.1. 1942 (Reg. Gen. n.27 del 1942). 35) Guerra Paolo, nato il 27 . I. l 9 l 5 a Monte ro to ndo (Ro ma), mitragliere ne l l 07° Battugl io ne Mitraglieri Autocarrato dis locato a Viareggio . Ris tretto ne lla Camera di punizione del reparto dal 2.l. [942. IMPUTATO de l reato di rive lazione d i segreti mili tari senza il fine di favorire il nemico (art. 68 I O c. C.P.M.G.). Alli tra.smessi a l Procuratore Mili tare del Re Imperatore de l Tribunale Militare di La Spezia con sentenza del 29. 1. 1942 (Reg. Gen. n. 47 del l942). 36) Canal Alfredo, nato nel 1920 (in località non precisata), alpino nella 2a Com pag ni a del Btg. «Monte Cervino». Ristretto nella Camera d i Punizione de l Presidio Mi li tare di Aos ta da l 13.12. 1941 . IMPUTATO

IMPUTATO dei reati di cui agli mtt. 80, 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G. perché il 6.11. 1941 pronunzìava, in Rovigo, fras i di offesa al Capo del Governo e di Vilipendio a una Forza Am1 ata dello Stato Atti trasmessi al Procuratore de l Re lmperat0re del Tribu nale Mi litare di Bologna con sentenza del 27.1. 1942 (Reg. Gen. n. 863 del 194 1). 32) Moncaldo Giobana. nato il 25.10.19 1.6 a Ceranesi (Genova), contadino; Otto nello Filippo. nato iI 17.8. 1915 a Masone (Genova), giornaliere : Parodi Guido. nato r 11.3. 1920 a Cernnesi (Genova). metallurgico; Parodi Pierino, nato il 26.7. 1909 a Ceranesi (Genova). trapanista: Rossi Luigi. nato l' l. l I. I91 O a Ceranesi (Genova). contadino. IMPUTATI a) del reato di cui agli arte. 292 p.p., 112 n. I C.P. per avere in Campomorone (Genova) nel la notte dal 5 a l 6 gennaio 1942. in concorso tra loro. vil ipeso l'emblema del Fascio Littorio abbattendo un Fascio Lillorio in cemento posto al Fimbocco de lla nuova strada per P iani di Prnglia;

de l rento di offesa al prestigio del Capo del Gove rno (a rt . 80 C.P. M.P. e 47 C.P.M.G.}. Atti trasmessi al Proc urat0re Mili tare del Re Im peratore del Tri bunale Militare di Torino con sentenza del 29.1.1942 (Reg. Gen. n. 59 de l 1942). 37) D' Ambrosio Nicola, nato il 7.9.1886 a Solofra (Avellino). industriale; D' Am brosio Soccorso, nato il 4.10.1894 a Solofra (Avellino). industriale. IMPUTATI di inade mpienza di contrutti di forniture in tempo di guerra (arte. 25 1 C.P. L62 C.P.M.G. ) per avere. non adempiendo all'o bbligo che loro deri vava da un contratto di fornitu re stipu lato dal M inistero della Guerra in data 14. J l .1940. fatto manca re D' Arnbrosio N icola 400.000 paia di fasce di all uda e D' ambrosio Soccorso 200.000 fasce di alluda desti nate ai bisogni delle Forze Armate. Alti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mili tare di Napoli con sentenza del 29.1.l 942 (Reg. Gen. n. 66 del 1942).


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T RIBUNALE SPECIALI.' PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

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38) Fantini Giovanni. nmo 1'8.7.1905 a Roma. soldato nel 229" Btg. Territoriale Mobile in P.M. 100.

tità di cuoio e di. pcl.Jamc non idonei alla fabbricazione di elette calzaLure, materiale che, in pane. e cioè in misura cli Kg. 240, vendeva, a mezzo di tale Del Vivo Nello il giorno l 7.4.1 941. ai fratell i Dc Luca Dario e Rocco per un prezzo assai elevam, non inferiore alle lire 9.000. sottraendo in tale guisa la merce medesima a.I libero normale consumo: c) ciel reato previsto e punito dagli artt. 3 e 13 del R.D.L. 12. l 0.1939 n. 1662 ed l del R.D. 12. 11 . 1940 n. 188, perché, senza l'autorizzazione dell'autorità competente vendeva ai fratelli De Luca Rocco e Dario il quantitativo di cuoio indicato nel precedente capo d' imputazione. Il secondo: a) cli concorso (art. I I OC.P.) con il Di Natale Alberto nel reato previsto e punito dagli artt. l ciel R. D.L 3.9. 1939 n. 1337. I e 5 del R.D.L. 27. 12.1 940 n. 17 15. 3 clellaLegge 8.8. 194 1 n. 645, perché, nella sua vesLc di rapprcsentente, cooperava con il Di Nawle nella vendita ai fratelli De Luca di Kg. 240 cli cuoio a prezzo notevolmente superiore a quello fissato per quella merce. concorrendo. perciò, a sollrarre la medesima al libero e normale consumo: b) di concorso (arl. J lO C.P.) con il Natale Alberto del reato previsLO e puniLO dagli artt. I e 3 del R.D.L. I 2. IO. I 939 n. 1662 ed l del R.D.L 12.2.1940 n. 188, perché nella sua qualità di rapp rcsentanLe cooperava con il Di Natale nel vendere ai fratelli De Luca il quantitativo di cuoio suddetto senza la prescriua aut.0rizzazione della competente autorità. Il terzo e quarto: a) di concorso (art. 11 0 C.P.) nel reato previsto e punito dagli artt. I del R.D.L. 3.9.1939 n. 1337: I e 4 ciel 27. 12. I940 n. l 715, 3 della Legge 8.8. I 94 1 n. 645, perché il 17.4. 1941, in Ro ma, agendo cli conce1to fra loro, acquistavano eia Di Natale Al beno. rappresentaw dal Del Vivo Nello, offrendole ad una certa cerchia ristretta di acquirenti per un prezzo cli gran lunga superiore a quello fissato per quella merce. souraendola. pertan to. al libero e normale consumo: b) di concorso (an. 110 C. P.) nel reaLo previsto e puni to dagli artl. I e 13 del R.D.L. l 2. IO. I939 n. 1662 e I ciel R.D.L. I 2.2. 1940 n. 188, perché, tf accordo fra di loro. poncv,1110 in ve ndita 240 Kg. di cuoio senza la prescritta autorizzazione della competente Autorità. Alli tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale Militare cli Roma con sentenza del 17.2.1942 (Rcg. Gcn. n .183 del l 942).

IMPUTATO del remo di vilipendio delle Istituzioni Costituziomili (art. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P M.C.). Atti trasmessi al Procuratore Milit.are del Re Imperatore del Tri bunale Militare di Roma con sentenza del 29. 1.1942 (Reg. Gen. 73 del l 942). 39) Benedetti Alfredo. nato il 24.J 1.1901 a Torre de Bussi (Bergamo), Carabiniere Ausiliario richiamato in servizio nel la Compagnia Comando della Legione Territoriale dei Carabinieri di Padova. Ristretto in camera di punizione della sucldeta Legione dal 12. 12. 1941. JMPUlìHO ciel reato di denigrazione della guerra (art. CP.M.G.). Atti trasmessi con sentenza del 29.1. I942 (Reg. Gcn. n. 78 del 1942) al Procuratore Militare ciel Re Imperatore del Tribunale Militare di Trieste. 40) Bianco Alberto, nato r I 1.4. J894 a GaJJipoli (Lecce), industriale. deten uto dal 5.12.194 1. llvIPUTATO del remo cl i inadempimento cli comrmli di forniture miliari (art. 162 C.P.M.G.). Atti tras messi .il Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi li tare di Bologna con sentenza del 29.1.1 942 (Reg. Gen. 33 del 1942). 41) Fiorotto Giovanni Bauista, nato 1· 8.6. 19 14 a Portogruaro (Venezia). Soldato nel Deposito del 26° Rgl. Fant. IMPUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. C.P.M.G.) perché l' 11. I 2. l 941 inveiva contro la guerra con le parole: «ho un fratello in gue.rra in Russia il quale viene trattato molto male e che muore cli fa me e soffre il freddo per mancanza di inclumemi : la guerra fa soffrire tutti e specialmente mio fratello al quale non gli danno aiuto, e purtroppo. ci sono I.ani.i farab utti che non pensano a nessuno». Aui trasmessi al Procuratore Mil itare del Re Imperatore del Tribunale Militare di TriesLe con sentenza del 13.2. 1942 (Reg. Gen. 86 del 1942). 42) Di Natale Alberto, naro il 3.7. 1888 a Napoli amminjstratore e Direttore della ditta «Fortior». Console della M.V.S.N .: Del Vivo Nello, nmo i I I0.2.1898 a S. Romano (Pisa), rapprcse ntente di cuoio; De Luca Dario. nato il 12.10. I 914 a Roma, avie re scelto nel R. Aeroporto cli Centocelle sud: Dc Luca Rocco. nato il 21.1 O. l 9 I2 a S. Paolina (Avellino). soldato nel Distrello Militare di Roma. IMPUTATI

n primo: a) del reato di inadempienza di fornitu re militari (art. 162 cpv. 2° C.P.M.G.), perché avendo stipulato in Roma, con l'Amministrazione Militare un contratto, reso esecutivo il 28.8. 1940, in base al quale si obbligava a fabbricare 20.000 p.iia di scarpe militari ecl a consegnare 3.000 il 28.9. 1940 e 17.000 il 29.1 1. 1940. Lermini essenziali che, per proroghe concesse dall ·amn.l.i,ùs trazione, ven nero portali al 16.J 1. 1940 ed .16.2.194 1, non curava di fornirsi in tempo utile. come avrebbe dovwo e potur.o. del materiale quantirati varnente e qualitativamente necessario per tale fabbricazione e. per di più, distraeva le maestranze ed impegnava macchinari, già di per sé appen..i sufficienti per dar corso ai lavori commessi, nella fabb ricuzione di calzature non militari nello stesso turno cli tempo in cui lo sLabilimento avrcbbe, ·dovuto. invece. lavora.re soltanto per la fornitura militare. non ade mpiendo. in conseguenza di tale condotta colposa, gli obblighi contrattuali con l'Amministrazione committente: b) del reato previsto e punito dagli artt. l del R.D.L. 3.9. 1939 n. 1337, J e 5 delm R.D.L. 27. 12. I 940 n. 1715 . 3 Legge 8.8. 194 1 n. 645, perché. nella prop1ia fabb rica in Roma, nella quale si sarebbe dovuto lavorare soltanto calzature militari, fu trovuto in possesso senza giustificazione, di nolcvoJe quan-

43) Mosca Carlo, naLO I' 1.3.1920 a Trento, Caporale nel 3 17° Rgt. Fam. «Acqui». IMPUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.) perdié il 16. 11.J 94 l, viaggiando in ferrov ia eia Merano per Egna (Bolzano), dove era diretto per una breve licenza, intavolava una conversazione con alcun.i civili al logeni, duran te la quale ha espresso giudizi e pronunciale fras i denigratorie nei riguardi del R. Esercito e in particolare degli Ufficiali. Atti trasmessi al Procuratore di Mi litare del Re Imperatore del Tri bunale di Veron.i con sentenza de.I l 7.2. 1942 (Reg. Gen. n. 156 del I 942). 44) Monaco Alberto. nato il 7.8. 1909 a Savigliano (Cuneo). industriale. detenuto: Paglia Antonio, naLO il 17. 12.1909 a Sonnino (Littoria), sarto, libero. IMPUTATI di concorso in frode continuata in forniture militari (an. 8 1 cpv. J IOC.P. Ord. 163 in relazione al 162 C.P.M.G.) per avere, tra il lO luglio e il 23 agosto 194 1, in l'orino, con ai.ioni esecutive di un solo disegno crimi noso, cornrnesso frode nelle quantità di pamaloni cli panno e pantaloni di tela di due distinte forniture fatte ali· Arnm. ne MiI.re e destinate alle Forze Arrnme cleJlo Stato. consegnando con un artfi cio ( e cioé con una piegatu ra eseguita in modo da trarre in inganno l'A.M. sul nurne.ro dei capi consegnati) quantità di pantaloni inferiore a quella pattuita e dichiarata, con danno accertato cli lire I9.077(diciannovemilasctta ntascu:e) per r A.M. Con l'aggravante della reci.diva generica per Monaco (art. 55 cpv. 2 C.P.). Atti tras rnessi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore ciel Tribunale di Torino con sentenza del l7.2.1942(Reg. Gcnn. L68del 1942).


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

45) Procedimento penale contro ignoti. IMPUTATI dei reati cli offesa al Re Imperatore (art. 278 C.P.) e al Capo ciel Governo (art. 282 C.P.) commessi. con frasi scritte nelle Carceri Giudiziarie cli Belluno in un giorno precisato, ma presumibilmente anteriore al 17.9.1941. Atti trasmessi. per l'ulte riore corso cli giustizia. al Procuratore del Re Imperatore del Tri bunale di Belluno con sentenza del 17.2.1942 (Reg. Gen. n. 184 del 1942). 46) Caputo Gaetano, nato il 30.6. I 899 a Lavello (Potenza), fornaio . IMPUTATO di frode in forniture mi litari (art. 2 Bando del Duce del 24.4.194 I ) perché, quale gerente cli un molino in Alberobello (Foggia) fornì aJ panificatore Camerino Gino, ciel Presidio Militare di Brindisi, farina non regolamentare e incommestibi le. Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bari con sentenzu ciel 17.2.1942 (Reg. Gen. n. I 54 del 1942) 47J Profeti Natale. nato il 23.1 2.1892 a Montecatini Val cli Cecina (Pisa). fattorino tranviario. detenuto dal 29.1. 1942. fl\lfPUTATO del rea to di cui all'art. 290 cpv. C.P. per ave re il 30. 1.J 942. in Firenze. al passaggio cli un Btg. cli Paracadutisti che, camando, percorreva la via Campo d' An-igo. pronunziato comro i paracadutisti la seguente offesa :«Codesto non è un Esercito, ma un branco cli delinque mi». Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Firenze con sentenza del 17.2. 1942 (Reg. Ge n. n. 177 del ,1942). 48) Palesa Edmondo, nato I' 1.5.1900 a Padova. venditore ambulante; Zanotto Vittorio. nato I' 11. I O. l 90 I ad Abignasego (Padova). pol.livendolo. Entrambi detenuti per altra causa. nelle Carceri Giudizi.ari.e di Padova. IMPUTATI

INfllCI

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Giudiziarie di Campobasso, mentre inneggiava .il bolscevismo, pronunziato frasi oltraggiose all'indiri zzo di S.M. il Re lmperatore e al Capo del Governo, Duce del Fascismo. Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Campobasso con sentenza del 23.2.1942(Reg. Gen. n. 196del 1942). 51} Cavaliero Giuseppe, nato il 9. I .1 899 a Guarone (Cuneo), panelliere, deten uto dal I0. 12. 194 1. IMPUTATO di frode in forniture mi litari (art. 163 C.P.M.G.) perché il 10.12.1941 in Alba. m:anclo un peso eia mezzo Kg. minorato di 15 gr. frodava circa due Kg. cli pane su 78 Kg. c he doveva forn ire al 4° Autoreparto Autocarrato. Alti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore ciel Tribunale Militare di To1ino con sentenza di 23.2.1 942 (Reg. Gen. 195 del 1942). 52) Fambri Lino, detenuto per altra causa nelle Carceri Giudi ziarie cli Rovereto (nel la sentenza non vengo no indicate la data e il luogo cli nascita). IMPUTATO dei reati di cui agli arlt. 278 e 282 C.P. perché il J 6.1. 1942, nelle Carceri Giudiziarie di Rovereto, olTendeva, con parole trivial i, il pestigio del Re Imperatore, della Regina e del Capo de llo Governo. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Rovereto con sentenza del 23.2. 1942 (Reg. Gen. n. 189 del 1942). 53) Baiatta Giovanni, nato il 19.11.19 19 a Trapani, venditore ambulante, detenuto dal 7.2. 1942. IMPUTATO ciel reato cli cui ali ' art. 290 cpv. C.P. per avere, in Trapani, la sera del 5.2.1 942. in un pubblico esercizio, pronunzia to fras i offensive all'indirizzo della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Alli tras messi, con sente nza del 23.2. 1942, al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Trapani (Reg. Gen. n. 202 del 1942). 54) Martini Giova nni. nato I' 1.4.1920 a Conselice (Ravenna), soldato nel 6° Rgt. Bersaglieri. detenuto; Penso Dino, nato iI I' I. I. 191 I a Cervi a (Ravenna). soldato nel 6° Rgl. Bersaglieri, dctcntu10. IMPUTATI

del reato di cui a11·art. 272 cpv. C.P. per avere. nelle Carceri Giudiziarie cli Padova. fatto propaganda per distruggere o deprimere il senti.mento nazionale. Acti trasmessi al Procuratore ciel Re Imperatore ciel Tribunale di Padova con sentenza del 17.2. 1942 (Reg. Gen. n. 169 del 1942). 49) Baldell i Mario. nato il 25.3.I 893 a Foggia; Savoia Domenico, nato il 17.4.1 892 a Forlimpopoli (Forlì); Reali Francesco, nato 1·I .I. 1892 a Bracciano (Roma); Angiolella Alfrcqo. nato il 18.1 2. 1896 a Roma. IMPUTATI

dei reati cli denigrazione de lla guerra (art. 87 C.P.M.G.), di vi li pendio alle Istituzioni Cost ituzionali e alle Forze Armate (arl. 8 I C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), cli alti vità sedi ziosa (art. 182 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.) e di istigazione a commettere reat i e a disobbedire alle Leggi (an L 2 12,2 13 C.P.M.P. e 47 C.P.M .0.). Atti tras messi al Procurato re Militare del Re Imperatore ciel Tri bunale Militare cli Bologna con sentenza del 23.2. 1942 (Reg. Gen. n. I 86 del 1942). 55) Destito Armando (genera li tà incomplete). libero. IMPUTATO

Balde li i e Savoia di frode in forniture militari (art. 252 C.P.) e Reali e Angiolella di concorso nel reato cli frode in forni.ture militari (artt. I 10. 112 e 252 C.P.). Reato commesso a da nno dell"Am m.ne Mil.re. in zona cli guen a. nell'estate del I 940. Acti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Trihunale Mi litare di Roma con sentenza del 13.2.1942 (Reg. Gen. 126 del 1942).

del reato di cui all'art. 290 C.P. per ave re, in Bari vi lipeso. pubblicamente. le Forze Armate dello Stato, pronun7,iando alr inclirizzo cli lnsalata Vito, Loiacomo Emanuele. Conforti Vincenzo, militi in divisa della M. V.S.N.. le parole: «Non devo dar conto a voi del la Milizia che siete tanti farab utti>>. Atti tras messi al Procuratore ciel Re Imperatore ciel Tribunale cli Bari con semenza del 23.2. I 942 (Reg. Gen n. I 66 ciel I942).

50) Golietto Antonio. nato il 9.3. 1904 a Lucera (Foggia). deten uto, per altra causa. nelle Carceri Giudiziarie di Campobasso.

56) Manieri Pierino, naLO il 16. I . I 882 a Trequanda (Siena), muratore, dece nuto dal 2.2. 1942.

IMPUTATO dei reati previsti dagli artt. 272. 278 e 282 C.P per avere la sera del 5.2.1942. nelle Carceri

IMPUTATO del reato cli cui all'art. 290 cpv. C.P. per avere. in Trequanda, il 2.2.1942 vilipeso nell'esercizio pubbl ico di Faenzi Francesco le Forze Armate dello Stato con la frase «Vado in culo alle Forze Armate».


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

JNl)JCL

Atti trasmessi al Procurmore del Re Imperatore del Tri bunale di Siena con sentenza del 24.2. l 942 (Reg. Gen. n. 192 del 1942) 57 ) Quare nghi Adolfo. nato il 27.9. 1908 ad Ameno S. Barto lomeo (Bergamo). deten uto dal 27.1. 1942.

IMPUTATO dei reati di cui agli artt. 265 e 29 1 C.P., perché nel dicembre del 1941. nella Cooperativa di Consumo di Usmate (.Milano). pronu nciava in presenza di pili persone le seguenti frasi :«Cosa fa quest'Italia, nell 'Africa non si capisce niente. Perde a Tobruch. perde da per tmto. Cosa fa con questi soldati che perdono anche materiale. A Malta da due anni vi bombarda e non conclude nulla». Atti tra.smessi al Procuratore del Re ImperaLOre del Tribunale di Monza con sentenza del 24.2.1942 (Reg. Gen. n. 175 ciel 1942) 58) Spoldi Andrea, nato il 2 .1 .1920 a Bagnolo Cremasco (Cremona), soldato del 78° Rgt. Fanr .. dete-

nuto in camera di punizione.

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Rancati Andrea. nato il 21 .5.1 90 I a Ri volta cl' Adda (Cremona). milite nella 5a Legione della Milizia Contraerea in Milano. libero; Maro ne Giovanni. nato iI 5 .6.189 l a Casso Cunovo (Pavia). commerciante. libero. lJ\1PUTATI del reato di frode in fornimre militari (att. 163 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore del Tribunale Militare di Milano con sentenza ciel 27.2.1942 (Rcg. Gen. n. 21 1 del I 942). 63) Piscimta Paolo, nato il 4. 11.1915 a Lconforte (Enna), au tiere nel 152" Gruppo A.utobus de l Presidio di Canicattì . Atti tras messi al Procuratore Militare ciel Re Iinperatore del Tribunale Militare cli Guerra della 6a Annata con sentenza del 27.2.1942 (Reg. Gen. 218 del 1942).

64) Cosi mi Giuseppe. nato il 20.9.1909 a Subiaco (Roma). caporale nel 345" Btg. Terri tori ale Costiero. detenuLo.

IMPUTATO

IMPUTATO

dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e cli denigrazione della guen-a (art. 87 C.P.M.G.}; reati commessi nella Caserma della sesta Compagnia Distrettuale cli Bologna nei mesi cli gennaio e febbraio del 1942. Atti trasmessi al Pr9curatore Milit,u·e del Re lrnperatore ciel T1ibunale Militare cli Bologna con sentenza del 24.2.1 942 (Reg. Gen. n. 187 del 1942).

dei reat.i di allo ntanamento illecito (art. 147 C.P.M.P., 47 C.P.MG.l e denigrazione della guerra ( art. 87 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore M.ilitare del Re Imperatore del Tribunale Milit..ire di Roma con sentenza del 27.2.1942 (Reg. Gen. n. 207 del 1942).

59) Perissinotro Gi useppe, nato il 23.7. l9 17 a Noventa (Padova). soldaw nel deposito del 23° Rgt.

Fant. «Como» in Gorizia.

65) Introcaro Maria Antonia. nata il 27. I 2. I893 a Montegiordano (Cosenza), contadina, libera.

llvIPUTATI\ IMPUTATO

dei reati di disfa ttismo politico (art. 265 C.P.) e denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.}: reati commessi nel magazzino ausiliario S.A.lnnoventi cli Milano nei primi giorni ciel novembre 1941. Atti Lrasmessi al Procuratore Mi liLare del Re Imperatore del Tribunale !VliliLare di Milano con sentenza del 24.2. J942 (Reg. Gen. n. l 67 del 1942). 60) Venclittell i Aldo, nato il. 9.7.1 9 12 a Roma, soldato del 140° Rgt. Fanr. «Bari».

IMPUTATO del reato di cui all' art. 78 in relazione all'an. 75 n. 4 e 77 C.P.M.G. (Comunicazione cli notizie di interesse militare e false, mediante corrispondenza). Atti trasmessi al Procuratore M.ilitare ciel Re Imperatore del Tribunale Militare cli Guerra della 7a Armata in Posta Militare n. I07 con sentenza del 27.2.1 942 (Reg. Gen. n. 2 del l 942). 6 1) Nevo la Francesco. nato il 28.3. J9 l 5 a Napoli, soldato nel reparto vigilanza P.C. Campo di Baèu

Abis (Cagliarcli). IMPUTATO

Legione della Milizia Contraerea in Milano, libero;

66) Menicucci Augusto,nato il 22.5. 1892 a Cascina ( Pisa). contadi no, libero.

IMPUTATO del reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.). Alli trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Pisa con sentenza del 6.3. 1942 (Reg. Gcn. n. 217 del 1942). 67) Forrnisano Gi useppe, na to il 17. 1. 1905 a Siracusa, spazzino. detenuto dal I0 .2. 1942.

IMPUTATO del reato previsto dall'art. 158 C.P.M.G. (Distruzione o sabotaggio di opere o al tre cose militari). Atli trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 6 .3 .1 942 (Reg. Gen. n. 220 ciel 1942). 68) Chiossi Giuseppe, nato i I 2 1.4. l 896 a Modena, Camicia Nera.

cli denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G., 47 n. 4 CP.M.P.) per avere il l 2.1 1.1941 in Bacu Abis (Cagltari), pubblicamente, nella mensa operai dell' A.CA.I., durante la radioLras missione radiofon ica del bollettino del Quartiere Generale delle FF.AA. nel quale si dava notizia del bombardamento da parte di aerei effettuato dal nemico sulla cittlt di Napoli, proferito le parole «Peccato che Napoli non sia stata distrutta dal bombardamento inglese». Con l'agg ravante deJJa recidiva (arL. 99 C.P. 7. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare della Sardegna in Cagliari con sentenza del 27.2. 1942 (Reg. Gen. 21 O del 1942). 62) Vetralla Primo, nato il 10.2.1901 a Castglione del Lago (Perugia). Vice Caposquudra nella

del reato di disfattismo politic;o (art. 265 C.P.) commesso in Montegiordano il 28.9. 1941 . Ani trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Castro vi llari (Cosenza) con senLenza del 3 3.1942 (Reg. Gen. 11. 222 del 1942).

sa

IMPUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procura tore Mi li tare del Re Imperatore del Tribunale ]\{ilitare di Torino con sentenza del 6.3. 1942 (Rcg. Gen n. 2 12 del 1942). 69) Lumia Ar1tonio. nato il 3.5. l 894 a Palermo, Tenente di complemento nel 11 8° Btg. di R 1ntcria Costiero.

IMPUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.J.


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TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDIC I

Atti trasmessi al Procuratore Militare di Tribunale Militare di Guerra della 6a Armata con semenza del 6.3. I 942 (Reg. Gen. 11. 227 del 1942).

IMPUTATO

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del reato di vilipendio della Nazione Italiana (att. 82 C.P.M .P. 47 C.P.M.G.) commesso in Asti il 26.2.1942. Alti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra della 4~ Armata in P.M. n. I con sentenza del 14.3. 1.942 (Reg. Gen. n. 267 del 1942).

70) Salza Giuseppe. nato il 19.4.1905 a Bellinzago (Novara). camicia nera. fMPUTATO ciel remo di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.) Alli trasmessi al Procurato re Militare del Tri bunale Militare cli Torino con semenza del 6.3. 1942 (Rcg. Gen n.213del 1942). 71) Società Anonima Elettro Ferroviarie Tallero. IMPUTATA di frode in forniture militari (an. J 63 C.P.M.G.). Atti ù·as messi al Procuratore Militare del Re lmperacore del Tribunale Militare di Milano c:on semenza del 6.3. 1942 (Reg. Geo. 204/J 94).

77) Pace Maria, na ta il 20. 1.1 903 a Teramo, Casalinga. libera. IMPUTATA del reato di offesa ali· onore del Capo ciel Governo (arl. 282 C.P.J per avere iI I0.1. 1942 pronunciato. in Spinazzola (Bari) frasi offensive all'indtri zzo del Capo del Governo. Atri tras messi al Procuratore del Re lmperatore del Tribu nale di Trani (Bari) con sente nza del J4.3. J942 (Reg. Gen. n. 244 del 1942). 78) Do Wnej James, sudd ito inglese prigioniero di guerra. in stato di atTesto nella Camera di Sicurezza del Campo Prigionieri di Guerra n. 52 in P.M. 3.100 dal 14.2. 1942. IMPUTATO

72) Bianca Nicolò. naro il 26.7. L898 a Mili Superiore (Messina). possidente. IMPUTATO di frode in forn iture militari (an . 163 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare cli Palermo con sentenza del 6.3.1 942 (Reg.Gen 225 del 1942). 73) Ivancich Fedele. (generalità incomplete). soldato nella 12a Compagnia, Terzo Btg. del 34 1° Rgt. Fant. dislocato a Irnpe1ia.

del reato di cui agli arLL. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G. per avere scritto nel nove mbre del 194 1, in una cat'tOlina diretta a~Lonfra, frasi offensive nei confronti del Capo del Governo Italiano. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale Mi li tare di La Spezia con sentenza del 14.3. I 942 (Re.g. Gen. n. 242 del 1942). 79) Boselli Virginio e Boselli Gaetano (generalità imcomplete). militari nel la sa Legione Milizia Artiglieria Contrae rei. IMPUTATI

IMPUTATO dei reati previsti dagli artt. 77 e 78 C.P.M.G. (Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico ime.resse e comunicazione di notizie mediante corrispondenza). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Torino con sentenza del 6.3. 1942 CReg. Gen. n. 2 I 6 del 1942). 74) Cali Carmelo. nato il 16.7. 1896 a Catania, soldato del Distretto Mi litare. di catania. detenuto. IMPUTATO

di concorso nel reato di insubordi nazione (art. I 89 C.PM .P. 47 CP.M.G.) e Boselli Virginio anche del reato di denigrazione della guerra (art. C.P.M.G.). Alti tras rnes;i al Procuratc~·e ciel Re Imperat0re del Tribunale Militare di Milano con sentenza del 14.3. 1942 (Reg. Gen. n. 236 del 1942). 80) Coppa Giovanni. nato il 3. IO. I 9 14 a Val le Lomellina (Pavia), soldato nel 29° Rgt. Fanl.. ristretto in camera cli punizione. lMPUTATO

dei reati di offese al Capo de.I Governo (art. 80 C.P.M.G.), di offese al Capo di uno Stato estero (art. 297 C.P. ) e di disfattismo politico (art. 265 C.P.). Atti trasmessi al ProcuraLOre Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi li tare di Palermo con sentenza del I0.3.1942 ( Reg. Gen. n. 206 del 1942). 75) Terranova Raffaele. Sottotenente Medico presso il Deposito dell'84° Rgl. Fant. in Firenze. generalità incomplete: Furia Viuorio. soldato nella Compagnia Servizi i del 2° Rgt. Paracadutisti in Firenze. generali.tà incomplete: Frizzone. Gi useppe. parac:adutisra nel 2° Rgt. in Firenze, generalità incomplete. IMPUTATI Terranova e Frizzone del reato di vilipendio al le Forze Arma te (artt. 8 l C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e Furia del reato di insubordinazione con minaccia (artt. J89 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bologna con sentenza del \ l 0.3. 1942 (Reg. Gen. n. 224 del 1942). 76) Cefalù Vincenzo. nato il 21. 1. 1921 a Baltimora (Stari Uniti), soldaw nel IOI Btg. Mitraglieri AutocarraLO di C.A. O

O

del reato di denigrazione della guerra previsto dal I cpv. dell'art. 87 C.P.M.G. Atti trasmessi al Procuratore ìV1i litare del Re Imperntore del Tribunale Militare di Guerra della 6a Annata in P.M. 3.500 con sentenza del I6.3. 1942 (Reg. Gen. n. 259 del 1942). 8 1) Trazzi Salvatore, nato'il 20. 12. 1921 a Borore (Oristano), contadino. libero. IMPUTATO clel reaLO di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale di Oristano con sentenza del 17.3.1942(Reg. Gen. n. 24 1 del 1942). 82) Coppola Giuseppe. nato il 2.J.1 899 a Trapani, commerciante, libero. IMPUTATO del reato di frode ù1 forniture mi litari (art. 163 C.P.M.G.). Atti u·asmessi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore ciel Tribunale Mi lit.are di Palermo con sentenza del 16.3.1 942 (Reg. Gen. n. 268 del 1942).


790

INDICI

T RIBUNA LE SPECIALE PER LA D IFESA DF-1.LO STATO

83) Sguazzardo Gaetano . nato iJ 7.8. 1904 a CaJidavicle ( Verona), soldato nella 6a Compagnia cli

90) Piuk Gaetano. n<-11CJ i I 3 1.7. 1909 a I dria (Gorizia), detenuto dal 15.3. 1942.

~

Sani tà di Bologna. detenuto. IMPUTATO

791

IMPUTATO

dei reati di vilipendio della Nazione ltalian<-1 (altt. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di ubbriachezza (art. 688 C.P.). Atti trasmessi al Procura tore M i litare del Re I mperatore del Tribuna le M ilitare cl i Bologna con sentenza del 17 .3. I 942 (reg. Gen. n. 253 del l 942).

ci el reato d i vi li pendio della Nazione Italiana (art. 29 1 C.P. ). Reato commesso iol 14.3. I 942 i n Montenero d ' Idri a. Atti trasmessi al Procuratore clel Re Imperatore del Tribunale cl i Gori zia con sentenza del 3 1.3. l 942 (Reg. Gen. n. 3 18 elci 1942).

84) Minciullo Giuseppe. nato il 12.3. 1893 a Naso (Messina). proprietari o, libero.

91) Napoli B iagio, nato il 3.1 0.1903 ad A lcamo (T rapani), bracciante.

IMPUTATO

IMPUTATO

del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Impermore del Tribunale cli Patti (Messina) con sentenza del 17.3.1 942 (Reg. Gen. n. 266 del 1942).

ciel reato di distruzione cl i cose mi litari (art. 158 C.P.M.G.). A tti trasmess i al Procuratore M ilitare del Re Imperatore di Palermo con sentenza del 3 1.3. I 942 (Reg. Gen. n. 29 l del 1942).

85) De l'vlarti n Canoa A ldo (generalità inco mplete). soldaIO del I O Rgt. Fant.. detenu to. in espi azi one d1pena. nel Carcere Militare d i Trieste.

92) Morettini L uigi, nato il 26.7. 1902 ad A ssisi (Peru gia), autisra, detenuto dal 2 1.1.1 942.

IMPUTATO del reato di denigrazione della guerra previs to dal I O cpv. dell'art. 87 C.P.M .G. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re I mperatore del Tribunale M i li tare d i Trieste con sentenza del 17.3. 1942 (Rcg. gen. n. 256 del l 942.

86) Ferri Virgilio. nmo i l 16.2.1 892 a Pesaro. Pi ttore. cletenmo dal 9 2. I 942.

IMPUTATO clel reato previsto dal 3° cpv. dell'art. 162 C.P.MG.(lnadcrnpim cmo di contratti di forni tu re militari). Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale M ilitare di Roma co n sentenza del 9.4. l 942 (Reg. Gen. n. 3 1Odel 1942).

93) Monterosa G iorg io, nato il 2.1. 1917 a Palermo, sol daLo nel D istretto M i litare di Bologna, ristretto in Camera di punizione dal 1.3.1 942.

fMPUTATO

IMPUTATO

dei reati di disfattismo politico (art. 265 del C.P.) e offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procura tore ci el Re Imperatore ciel Tribunale di Pesaro con sentenza del 2 I .3.1942 (Reg. Gen. n. 274 del 1942).

del reato di V ilipendio della Nazione llalìana (artt. 82 C.P.M.P. 47 C.P.M .G.). A tti trasmessi al Procurato re Mi li tare del Re I mperatore del 1ì-ibunale M ili tare di Bologna con sentenza del 9.4.1 942 (Reg. Geo. n. 304 del 1942).

87) Stanzionc Raffaele. nmo il 2.1.1914 a Napo li, detenuto dal 27.2.1 942: Stanzione G iuseppe, nato i I 12.3.1887 a Napoli. libero.

94) Fratarcangeli Giovanni. nato i l 17.2. 1868 a Ripi (Frosinone), libero.

IMPUTATI dei reati di frode con tinuata in forn iture mil itari (artt. 163 C.P.M.G. 8 I C.P.) di pesi con falsa improota (an . 472 C.P.J e cli detenzione di misure e pesi i llegali (an. 692 C.P.P.). Ani tras messi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore ciel Tribunale J'vlllitare cl i. Napoli con sentenza ciel 21.3 .1 942 (Reg. Oen. n. 27 1 del I 942).

88) Zamboni L uigi e M anzini A ugusto (generalità incomplete), vigi li urbani .

Imputato del rea to d i o lTesa al Capo dello Stato (art. 282 C .P.). Atti trasmessi al Procura tore del Re Imperatore del T ri bunale cl i Frosinone co n sentenza del 9.4. 1942 (Reg. Gen n. 336 del 1942)

95) f\rri ghi Benvenuto. nato I' l .9.1 899 a La Spezia, Capo Gruppo dell'Olficina Siluri della Direzione A rmi Subacquee di S. Barto lomeo. Calistri U mberto, nato i l 26. 1. I 890 a Monsummano (Pistoia), magazziniere cli materie prime presso la Direzione A rm i Subacquee cl i S. B artol omeo. Ronchetto And rea , nato i I I 0.6.1895 a Sestri Ponente (Genova) , meccanico. T utti detenuti dal

[2.3.1 942.

IMPUTATI

IMPUTA.TI

del reato previsto dall ' art. 290 C. P. per avere nella sera del 26.10 J 939 in M i Iano, pubblicamente vi i ipeso le forze <1rmate dallo Stato. Atti trasmessi al Procuracore del Re I mperatore del Tribunale cli M ilano con sentenza ciel 24.3.1 942 (Reg. Gen. n. 188 del I 942).

dei reati di frode in forn iture militari ( art. l 63 C.P.M .G .) e cli furto a danno clell' Am ministrazione M ilitare della R. Marina (arll.. 624. 625 e n. 5 e 7 C.P.· in relazione all' art. 61 n. 2 C.P.). A tti trasmessi al Procuratore M ilitare cie l Re Imperatore del Tribunale Mi litare di L a Spezia co n senten za del 9.4. I 942 (Reg. Gen. n. 319 del 1942).

89) Gine lli Gio vanni Battista, naLO i l 12.2.191 2 a Cas tiglione d 'Adda (M il ano), so ldato nel

96) Casillo f7ra nccsco, nato il 2.5. I 907 a S. Giuseppe Vesuviana (Napoli), geren te del molino Casi Ilo

Reggimento di A rtig lieria d i Corpo d'Armata in Cremona.

in San Severo (Foggia).

IlvIPUTATO

IMPUTATO

del reato dì denigrazionc della guem1(arl. 87 C.P.lv1.G.) comrnesso il 23. l. I 942 in S.Bassano (Cremona). A tti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale J'v1ilìtare di M ilano con senten7.a del 25 .3.1942 (Reg. Gen. n. 303 del 1942).

del reato cli frode in forn iture mi litari ( art. 163 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare ciel Re I 111pcraw re ciel T ribunale Mi litare di Ba1i con sentenza del 9.4.1 942 (Reg. Gcn. 30 I del l 942).


792

TR IRUNALE SPECIALE PF.R 1..A DIFESA DELLO STATO

INDIC I

97) Ignoti Militari del 4° Rgt. Alpini «Aosta». IlvIPUTATI del reato dà offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P.. 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Torino con sentenza del 9.4.1942 (Reg. Gen. n. 327 del 1942. 98) Aldcruccio Pietro, nato il 23.3.1 9 14 a Solarino (Siracusa), contadino. detenuto dati· 1.2. 1942

IMPUTATO del reato di dan neggiamemo di opere mi Utari (art. l 58 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale Militare di Palermo con sentenza del 13.4.1942 (Reg. Gen. 359 del 1942). 99) Cesarani Emilia, nata il 19.5. 1906 a Recanati (Macerata), libera. IMPUTATA del reata di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Al.li trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Ancona con sentenza del 13.4.1942 (Reg. Gen. n. 288 del 1942). 100) Francario Gi useppe, naw il 1.9.1899 a S. Giuliano di Puglia (Campobasso). dete nuto dal 26.3.l 942 nelle Carceri di Catania. IMPUTATO del re.:1to di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti u·asmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Catania con sentenza del J3.4. l 942 (Reg. Gen. n. 346 del 1942). IOI) St_irling Doug!as Arnold, nato il l0.2. 1897 in Inghilterra, Generale Brigadiere inglese. prigioruero d1 guerTa nel Campo Prigionieri di Guerra n. 12 in Posta Militare 3.200.

IMPUTATA dei reati previsti dagli artr. 81 l O cpv. 282 e 291 C.P. per avere in contin uazione. in Casacalenda (Campobasso), il 10.2.1942 e in precedenza offeso l'onore e il prestigio del Capo del governo e viilipeso pubblicamente la Nazione Italiana. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Larino (Campobasso) con sentenza cieli' 1.5.1942 (Reg. Gen. n. 349 del 1942). I04) Donati Angelo. nato il 25.1 2.1 922 a Borgopace (Pesuro): Del Monte Gi useppe. nato il 17.9. l 92 l a Terracina (Latina). Emrarnbi Carabinieri Ausiliari presso la Legione dei Carabinieri di Firenze. IMPUTATI del reato di rivelazione di notizie segrete non a scopo di spionaggio (art. 91 C.P.M.P., 47 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procurat0re Militare ciel Re Imperatore del Tribunale Mi li tare di Bologna con sentenza del!' 1.5. 1942 (Reg. Gen. n. 396 del l 942). 105} Marvalda Giobatta e Scarlata Mariano. Maggiore del R. Esercito (generali tI1 incomplete). IMPUTATI del rearo di frode in tem po di guerra (mt. 163 C.P.M.G.) Atti trasmessi al Procuratore Mi litare ciel Re Imperatore del Tri bunale Militare di Torino con sentenza dcli' l .5. T942 (Reg. Gen. n. 378 del l 942). 106) Agosti ni Giuseppe di 53 anni, nato a Brena (Brescia). minatore. (generalità incomplete). Gli atti trasmessi dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Brescia con sente112.a n. 6 del 15. 1. 1942 (vedi pag. 2) ve ngono res tituiti alla Procura Generale del T.S .D.S . 1'8.4. 1942 perché l' Agostini aveva commesso. sempre nelle Carceri Giudizi,u·ie di Brescia, in un giorno imprecisato del dicembre l 941 , anche il reato di disfattismo politico previsto dall'art. 265 C.P.. Anche per tale reato il T.S.D.S. tras rneue, con sente nza dell ' l.5 .1 942. gli atti al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Brescia ( Reg. Gen. n. 894 de: l 94 1). 107) Procedimento Penale contro: Ignoti. IMPUTATI

IMPfflATO del reato previsto dall'art. 8 1 cpv. C.P.M.P. in relazione agli arti. 12. e 47 C.P.M.G. (vilipendio alle Forze Armate cieli~ Stato) per avere, il 10 gennaio del 1942 in un Campo di concemramcnto dei prigiomen d, guerra, scntto su cartoline postali in franchigia per p1igionieri di guerra che cgJi sapeva essere soggeue a censura, le seguenti frasi offensive: manifestamente rivolte alleA urorità Militari dello Stato 1taliano, in potere del quale egli si trovava come prigioniero di gue1Ta :«Questo è tlltto quanto ci hanno permesso ora, porci che sono», «Questo è tutto quanto ci hanno permesso di scrivere i bastardi». Atti trasmessi al Procuratore Generale Militare del Re imperatore del Tribunale Supremo Mi lita re per l' ulteriore corso di giustizia con sentenza del 28.4.1 942 (Reg. Gen. n. 406 del J942). 1Q2) Scagli.:tnli Gino. nato il 28.2.1 920 a Portomaggiore (Ferrara), soldato nel 259° Rgt. Fam. in P.M. 3100. detenuto dal 13.1 .1942 nel Carcere Militare di Torino.

del reato previsto dall'art. l 58 C.P.IVI.G. (Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari). Atti tras messi al Procuratore Militare del Re lmperatore del Tribunale Militare di Napoli con sentenza dell' 1.5.1 942 (Reg. Gen. n. 398 del 1942). l08) Piraglia Bartolomeo. nato il 24.2.1 922 a Druogno (Novura), boscaiolo. detenuto dal 27.3.1942. IMPUTATO dei reati di offese al Re I111pcrat0re e al Capo del Governo (artt. 278 e 283 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Torino con sentenza del!' Il .5 . 1942 <Reg. Gen. n. 354 del 1942). I09) Procedimento penale contro: Ignoti . IMPUTATI

IMPUTATO del reato cli vilipendio alla Forze Armate (art. 81 cpv. C.P.M.P., 47 C.P.M.G.) commesso in Al ba (Cuneo) il 5. I I. 1941. Atti trasmessi aJ Procuratore Milita re del Re Imperatore del Tribunale Militare di Torino con sentenza del 1.5.1 942 (Reg. Gcn. 328 del 1942). I 03) Calligas Elena. nata il I 6. IO. 1906 a Cairo d'Egitto, cittadi.na egiziana, internata nel Campo di Concentramento di Catania, detenuta dal lÙ.2.1942 nelle C,u-ceri Giudiziarie cli Campobasso.

793

del reato previsto dall'art. 158 C.P.M.G. (Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose rnilitaii). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Napoli con semenza dell ' l l.5. l 942 (Reg. Gen n. 426 del I942). 11O) Procedimento penale contro: Ignoti. IMPUTATI del reato previsto dall 'art. l 58 C.P.M.G. (Distruzione o sabotaggio di opere o al tre cose militari).


794

TRIR UNAJ.E SPECIALE PER LA D IFF.SA DF,LLO STATO

INDICI

Atti trasmessi al Procuratore Mili tare ciel Re Imperatore del Tribunale Militare cli Guerra della 7n Armata cot1 semenza del l' 11.5. 1942 (Reg. Gen. 11. 442 ùel J942).

IMPUTATI

111 l Procedimento Penale contro: Tgnoti.

IMPUTATI del reato previsto dall'art. 158 C.P.M.G. (Distruzione o sabotaggio cli opere o alLre cose miliuu-i). Atti trasmessi al Procuratore del Re lmperaLO re del Tribunale Militare di Napoli con sente nza cieli' I I .5. I942 (reg. Gen. n. 393 del J 942). · 112) Procedimento Penale contro: Ignoti.

IMPUTATI del reato previsto dall'art. 158 C.P.M.G. (Distnizione o sabmaggio di opere o altre cose militari). Ani trasmessi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore del Tribunale della 73 Armata. Sezione del 13° Corpo cl· Armata con sentenza cieli" I 1.5. I 942 (Rcg. Gen. 11. 43 I del I942). 113) Proècùimento Penale comro: Ignoti.

IMPUTATI del reato previsw dall'art. 158 C.P.M.G. (Distruzione e sabotaggio di opere o altre cose militari). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale Militare di Guerra della 7., Armata, Sezione del I 3° Corpo d'Annata. con sentenza dcli" l 1.5. 1942 (Reg. Gen. n. 340 del 1942).

l I 4) Orioli Enea, na to il 6.8.190 I a Macerata. autista. cletenuw dal 3.4. J942. IMPUTATO del reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 cpv. C.P.). Atti trasmessi al Procuratore ciel Re Imperatore del Tribunale di Macerata con sente nza ciel 24.5. 1942 (Reg. Gen n. 505 del l 942). 11 5) Palermo Leonardo. nato il 1.5. 189 1 a Ribera (Agrigento), carrettiere.

I.MPUTATO

795

dei reati di offesa ali" onore ciel Re Imperatore (art. 278 C.P.). di olle~a al!" onore ciel Capo del Governo (an. 282 C.P.) e oltraggio a pubblici Ufficiali (art. 34 1 C. P.). Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare cli Na poli con sentenza del 24.5.1 942 (Reg. Gen. n. 402 del 1942). 119) Pozzato Riccardo, Turnila Atti lio, Cerbera Armando e Rossi Emilio (per tuui generalità incomplete ).

IMPUTATI del reato di offese al Capo ciel Governo (arr. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tri bunale di Rovigo con sentenza del 24.5. 1942 (Rcg. Gen n. 469 del 1942). 120) Bifolco Vincenzo. nata i I 20.5. 19 I Oa Napoli. piazzista, detenuto dal 14.4.1942.

IMPUTATO del reato di offese al l'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Rovigo con sentenza del 24.5.1942 (Reg. Gcn. n. 499 del 1942). 121 ) Di Silvestre Pasquo Ma,io. nato 1· 1.4. 1893 a Loreto Apru tino (Pescara). Capo Furiere cli Prima Classe nel Deposito C.R.E.M . di Taranw.

IMPUTATO ciel reato di offese al prestigio del Capo del Governo (artt, 80 C. PM.P., 47 C.P.M .G.). Reato commesso in Taranto il 7. 11.1941. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale JVIilitare cli Taranto con semenza del 26.5.1942 {Reg. Gen. n. 3 I 2 ciel I942). 122) Ramena Carme lo (generaliLà incomplete). detenuto. per altra causa nel Carcere di Noto (Siracusa).

LMPUTATO

del reato previsto dal r art. 158 C. PM.G. (Distruzione o sabotaggio di opere o al tre cose militari). Atti trasmessi al Procuratore l'vl.ilitare del Re frnperal<)re dc.I Tribunale Militare cli Palermo con senten7.a ùcl 24.5.1942 (Reg. Gen. n. 507 del 1942).

dei reati di disfattismo politico (are. 265 C.P.7. di offese al Capo del Governo (arr. 282 C.P.) e cli offese alla memoria di un prossimo congiunto del Re ù11pcrawre (an. 278 2° cpv. C.P.). Atti trasmessi al Procurato re ciel Re Imperatore del Tribunale di Siracusa con sente nza del 26.5.1942 (Reg. Gcn. n. 350 del 1942).

I I 6) Cardclla Pietro. nato il 25.4 l 914 a Campobel lo di Mazara (Trapani). detenmo dal 26.4. 1942.

123) o· Angelo Stefano. naw il I' 1. 1. 1886 a Sessa Cilento (Salerno).

IMPUTATO

IMPUTATO

del reato previsto dall" art. 158 C.P.lVI.G. (Distruzione o sabotaggio cli opere o altre cose militari). Atti trasmessi al Procuratore Mi litare ciel Re Imperatore del Tribunale MiIitare cli Palermo con sentenza del 24.5. 1942 (Reg. Gen. n. 508 del 1942).

del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) commesso in Sessa Cilento il 26. 12. 1941. Atti tras messi al Procurawre ciel Re Imperatore del Tribunale di Salerno con sentenza ciel 26.5.1942 (Reg. Gcn. n. 352 del 1942).

l l 7) Rossi Dante. nato il 3. 10. 1905 a Torrida (Siena). commerciante. detenuto dal!' 11 .4. 1942.

I 24) Buzzi Fermo. nato il 3.7.1916 a Cinisello Balsamo (Milano).

IMPUTATO

IMPUTATO

del re.ito <li vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C. P.). Au i trasmessi al Procuratore del Re lmperalOre del Tribunale di Parma con sentenza del 24.5.1942 (Reg. Gen. n. 405 del l 942). ·

del reato di vilipcn<l.io alla M. V.S.N. (an. 290 cpv. C.P.) commesso in territorio di Monza il 27.3. 1941. Atti trasmessi al Procuratore del Re i mperatore del Tribunale cli Monza con sentenza del 26.5. I 942 (Reg. Gen. n. 368 del 1942).

I I 8) Esposito Vincenzo, nato il 6. 10. 1884 a Napoli. esercente cli trattoria: Esposito Alfonso. nato il 7. 11 .1921 a Napol.i. soldato nel !0° Amocemro.

125) Gigliano Aldo (generali t11 incomplete), operaio mil.itari zzato presso la Direzione di Artiglieria del I° Corpo d'Annata.


796

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO del reato di propaganda antinazionale (art. 272 C.P. e 264 n. 3 C.P.M.P.) commesso in Torino il 24.3. 194 1.

Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Torino con sentenza del 26.5. I 942 (Reg. Gen. n. 375 del l 942). 126) Malusà Matteo (generalità incomplete). detenuto per altra causa nelle Carceri di Palermo.

IMPUTATO del reato di offese al Re Imperawre (art. 278 p.p. C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re lmperawre del Tribunale di Palermo con sentenza del 26.5. l 942 (Reg. Gen. n. 382 del 1942). 127) Rizzolo Giovanni. nato I' 11.3.1912 a Codevilla (Pavia), soldato nel 38° Rgt. Fant. «Ravenna» ~ Ristreuo nella Camera di punizione del 38° Rgt. Fant.

fMPUTATO di quattro distinti reati di disobbedienza ( 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). di due reati di insubordinazione con minaccia (art. I 89 C.P.M.P.. 47 C.P.M.G.) e del reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 8 1 C.P.M.P.. 47 C.P.M.G.) commessi il 29.3.1 942 in Cuneo. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra della 4a Armata con sentenza del 26.5.1942 (Reg. Gen. n. 4 J Odel 1942). 128) Kodric Vladimiro, naw il 3 1. J 0.1 914 a Rifemlergo (Gorizia): Cerlenizza Stanislao. nato il 22.1.1918 a Zlaor (Ceco_slovacchia). entrambi militari.

IMPUTATI del reato di propaganda sovversiva (art. 272 C.P. e 264 n. 2 C.P.M.P). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Milano con sentenza del 26.5. 1942 (Reg. Gen. n. 434 del 1942).

INDICI

797

Calà Lesine Salvatore, nato iI 16.12.1907 a Tortorici (Messina). IMPUTATJ del reato di offesa al Capo del Governo {art. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Patti (Messina) con sentenza del 26.5.1 942 (Reg. Gcn. n. 479 del 1942). 133) Procedimento penale nei confronti di : Ignoti.

IMPUTATI di danneggiamento di opere militari in tempo di guerra (art. 158 C.P.M.G.) per avere in ora imprecisata del 15.4.1 942. in località Guerra Mezzana di Melfi (Potenza). danneggiato una linea telefonica adibita al servizio militare. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 26.5 .1942 (Reg. Gen. 528 del J942). 134) Fontana Angelo, nato a Gela (Caltanissetta) di 67 anni.

IMPUTATO del reaw di distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con semenza del 26.5. 1942. (Reg. Gen. n. 535 ciel 1942). 135) Procedimento penale nei confronti di: Ignoti.

IMPUTATI cli danneggiamento di opere militari in tempo di guerra (art. 158 C.P.M.G.) commesso in te1Titorio di Alì Marina (Messina) il I 0.4.1942. Atti tras messi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore del Tribunale di Guerra della 6a Armata con sentenza del 26.5.1942 (Reg. Gen. n. 566 del 1942). l 36) Licata All'io. nato il 5.10.1 886 a Erice (Trapani ). mendicante, detenuto dal 6.5.1942.

129) Meyer Carlo (generalità incomplete).

IMPUTATO

IMPUTATO

del reato di vilipendio della Nazione Italiana {art. 29 1 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Milano con sentenza del 26.5. 1942 (Reg. Gen. n. 436 del 1942).

del reato di cui all"art. 158 C.P.M.G. (Distruzione o sabotaggio di opere o al tre cose militari ). Atti trasmessi al Procurat0re Milita.re del Re Imperatore del Tribunale Militare di Gue1i-a della 6:i Armata con sentenza del 2.6.1942 (Reg. Gen. n. 6 I 7 del I 942).

130) Di Gesù Salvatore, nato il l 0.12. I9 1Oad Alla mura (Bari). meccanico.

I 37) Rossi Pietro, nato il 16 . 1. I 9 13 a Torricella del Pizzo (Cremona). soldato del I 07° Btg. Mitraglieri. Ristretto nella camera di punizione del I 07° Btg. Mitrnglieri.

IMPUTATO del reato di frode in fornitu re miliwi (a11. 163 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bari con sentenza del 26.5. 1942 (Reg. Gen. n. 557 del 1942). 13 1) Formisani Ogo. nato 1'8.5. 1897 a l'Aquila. pittore. ristretto nella Colonia Agricola di Capraia.

IMPUTATO dei reati di propaganda sovversiva (art. 272 p.p. C.P.) e di vilipendio della Nazione italiano (art. 291 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Livorno con sentenza del 26.5. 1942 (Reg. Gen . n 478 del 1942) 132) Bruschetti Giuseppe. nato il 17.6. I 903 a Messina; Assicurato Vincenzo. nato il 23.3.1896 a Mistretta (Messina);

IMPUTATO a) di disfattismo politico (art. 265 C.P.) per avere scritto. in giorno imprecisato del febb raio I 942. nel1· intento della garritta per semi nella. situata nel piazzale adiacente agli alloggiamenti del I 07° Btg. Mitr. Aut0caii-ato. dislocato alla Colonia alla Colonia Firenze (Calambrone). alcune frasi deprimenti dello spirito pubblico. b) di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 17 C.P.M .G.) perché fra le frasi di cui al precedente capo d"imputazione. una di esse è lesiva del prestigio del Capo del Governo. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra di La Spezia con sentenza del 2.6.1942. (Reg. Gen. n. 38 1 del 1942). 138) Cavaleri Giovanni. nat0 il I 6. IO. I 927 a Licata {Agrigento), agricoltore. detenuto dal 19.4.1942.

IMPUTATO del reato di danneggiamento (ru1 . 158 C.P.M.G. ) per avere. verso le ore 21 de.I 18.4.1942. faJciando.


798

'l'Rll3 UNA I.I' SPEC IAi.i i

nm

I.A 1)11'1:SA 1)1:J.LO STATO

IN DICI

in territorio d i Li cata. erba tla un prato. tag liato i l cavo telefon ieo dell a linea tedèsca 1\llanfi-Comiso.

Aui tras1ne~si al ['roeuratore M ii ilare del Re Im perato re del Tribunale M ilitare di Palermo con sentenza del 2.6. 1942 (Reg. (ìen. n. :BI del 1942).

799

144) Morrone Giuseppe, nato i I 24.3. I 92 1 a Carlantino ( Foggia), arti gliere nel 47° Rgt. A rtigli eria «Bari». IMPUTATO

I 39) Del Bianco E lio, nato il 24. r . 1922 a Monfa lco ne (Triest e). allievo cannoniere nel Deposito C.R.E.M. di Po la. IMPUTATO del reato di vi lipe11dio ,1lla NaLione Italiana ( arti. 82 C.P.M.P.. 47 CP.M.G .J. A tti tras messi al Procuratore Mi lit.ire del Re l111peratore uel Trihun,lle M ilitare d i Trieste co n sentenza del 2.6. 1942 ( Reg. Cìen. 554 del 1942).

dei reati cli vi li pendio alle Forze Armare dello Stato ( ant. 8 I C.P.M P. e 47 CP.M .G .) e di duplice remo di rifiuto cli obbedienza ( art. l 73 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) . .Atti trasmessi al Proc uratore M ilitare ciel Re I mperatore del Trib unale Mi lita re dì G uerra della 7" A rmata co n sentenza del 2.6. 1942 · Reg. Cen. n. 4 70 ciel I 942). r 45) Si gnore Francesco, nato i l 4.2.1902 a S. Maria Capu a Vetere (Caserta). Capitano di co mple111en-

ro del 418° B tg. Costiero.

140) Nitti Francesco. naco i l 27.9.1 889 a tvlassafra (Taranto), contadino, detenuto dal 6 ..'i. 1942.

JMPUTATO

IMPUTATO dei reati di offesa al Capo del Governo ( art. 282 C.P.J e di olks,1al Capo d i uno Stato Estero (uri. 297 C.P.) A!li tras messi al Procura tore del Re Imperai.ore del Tribunale Mi litare d i Ta ranto co11 sentenza cld 2.6. 1942 (Reg. Gen. 11 . 58 I del 1942). 14 1) Floridi a Sa l v ato re, nato i l 14 . 11.1 903 dall' I .5. 1942.

a

Mod ica (R ag usa). ca nto niere strada le, de tenuto

del reato d i denigrazione ciel In guerra (arl. 87 C.P.M.G.). A tti 1.ras111essi al Procuratore tvlilitare del Re I mpera tore del Trib unale Militare cli G uerra del la 6'• A rmata co n sentenza del 2.6. 1942 (Reg. Gen. n. 4 15 del I 942). 146) Procedimen to Penal e contro: Ignoti. IMPUTATI

del reato cl i danneggiame111.o co lposo di opere mi li tari ( art. 158 cpv. C P.M .G.). A lli tra smessi al Proc uratore Mil itare del Re Imperatore del T ribunale Mi litare di G uera della (i,1 Armata con sentenza del 2.6. I 942 ( Reg. Gcn. 11. 565 del 1942).

ciel reato di danneggiamento (an. 1.58 C.P.rvl.G.) per avere, verso le ore 8 del 28.4.1942, con lo scopo d i inter rompe re le comun i caz i o ni. iagl i ato i l cavo te l efonico della linea tedesca Com, no Castevetrano, in locali tà Madrascava del Comune di Agrigen to. Att i tras messi al Procuratore Mil itare ciel Re Imperatore del T ribunale l'vli lì tare cli Palermo con sen ten za del 2.6.1942. (Reg. Gen. 11 . 592 del 1942) .

142) G iacomc tti Ern esto. nato il .'i.J.19 IO a Verona. soldato nel Deposito dell '8° Rgt. Artiglieria in Verona. detenuto nel Carce re M il i tare cli Vero na dal 18.4. 1942.

147) La Gambi na Francesco , nato i l 10.2. 1894 a Siculiana (Agrigento), contadino; Siracusa Calogero. nato i l 6.12. 1895 a Sicul iana (Agrigento), co ntadino.

IMPUTATO

D.F.

IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Covcrno (art. 80 C.P.M .P.. 4 7 CP.M .G.J. /\ Ili trasmessi ,ti Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribuna le Mi li tare di Verona con sentenza del 2.6.1 942 (Reg. Gen. n. 456 del I 942J. 143) Roic Vincenzo, nato il 22. 1. 19 12 Fanteri a «Como»;

a

I MPUTATI

del rea to di danneggiamemo previsto dall' art. 158 C.P.M.G .. Alti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re I mperatore del Tribunale Jvlì li tare cl i Palermo con semeza cie l 2.6. 1942. (Reg. Gen. n. 553 del 1942).

Montcspino (Gori z ia), sold ato nel deposi w del 23" Rgt. 148) M usmeci G iuseppe. nal.O il 7.2.1 91 Oad Ac ireale (Catania), li bero.

Russian I ,acli slao, nato il 17. 10.1910 a San M,1rti110 Q uisca (Gorizi a), soldato nel Deposito del 23° Rgt. Fanteria «Como»; Simic Mari o. nato i I .'i.5. I 9 12 a Ranziano (Goriz ia ), soldato nel Depos i to ciel 2.1° Rgt. Fan teri a <<Co111n»; Zavaclial Mi lano, nmo i l 2.6.1911 a Gorizia. soldato nel Deposito del 23" Rg1. ra nteria «Como»; Basti an Giuliano, nato i l r 0. 11. I 918 a Gorizi a, Caporale nel Deposito del 23° Rgt. hmteri a «Como»; Pavlic Vladi sl ao. 111110 i l 20.12. I 91 O a Gorizi a, Caporale nel Deposito del 23° Rgt. Fan1eri<1 «Como»; Tu tti in c..1mera d i puni,-:ione dal 2.5. 1942. IMPUTATI dei rea ti di istigazione ..1 com mellcre reati ( art. 98 C.P.M.P.. 47 CP.M.G.), 0111csso rapporto ui superiori (art. 100 C.P.M.P., 47 C.P.M .G .) di fatti direll i a indurre il Govern o Italiano all a sospensione del le ostì l ìtil (art; 86 C.P.lv1.G.), di denig raz ione della guerra ( art. 87 C.P.M.G . ) di o messa co nsegna di mani fesi i dilfusi dal nemico ( ari. 88 C.P.M .G . ), di accordo tra m ilitari per com mettere re..1Li contro la di fesa m il ita re (ar t. 89 C.P.M.G.J e dì omesso rap pono ai superi ori dell' accordo preso dai militari per co 1111ne11erc reati contro la di fesa militare (an. 90 C.P.M.G. ). A tti trasm essi al Procur,1tore Mi I i lare del Re I rnpcra tore del Tribuna le IVI il il are d i Trieste co n sentenza del 2.6.1942 (Rcg. Gen. n. 598 del 1942).

IMPUTATO ciel reato d i inadempimento cli con tratti di forn iture di guerra (an 162 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore ciel Re I mperatore del Tribu nale Militare di Palermo con sentenza del 2 .6. 1942 n(Reg. Gen. 11 . 532 del 1942) 149) A utore Michele (generali tà incomplete), Cnpi tano ciel R .Eserci to, Comandante del reparto del Quartiere Generale del 12° Corpo d'Annata in P.M . 3.500. I MPUTATO del reato d i sabotaggio cli opere 111ilitari (art. 158 C.P.M.G.). Aui trasmessi al ProcuraLore Militare ciel Re ! 111peratore del Tribuna le M .i litare di Guerra della 6a Armata con sente nza del 2.6.1942 (Reg. Gen. n. 620 del 1942) 150) Mostacc;hi Firmino, nato il 21.3. 1923 a N us (Aosta); C hape11L1Emilio, nato il 3.6. r 923 a N us (Aosta); Mauris Renato, nato il 26.9. l 925 a N us (Aosta): Grange Fel iciano, nato il 14.5.1915 a N us (Aosta).


800

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATI del reato di propaganda antinazionale (a1t. 272 I cpv. C.P.) commesso a Nus (Aosta) r I l. l . 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Aos ta con sente nza del 2.6. l 942 (Reg. Gen. n. 5 17 del l 942). O

15 l ) Baldi Gaspare. nato il 28.2. I 929 a Menfi (Agrigento). scolaro. libero.

IMPUTATO del reato di distruz ione di «cose militari» (art. 158 C.P.M.G.). A11i tras messi al Procuracore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mili.tare di Guerra della 6a Armat.i con sente nza del 2.6. 1942 (Reg. Gen. n. 62 l del 1942). 152 ) Radaelli Mario. nato il 23.4 . 19 12 a Giussano (lv!ilano ), soldato nel Deposito delr8° Rgt. Fant. in Milano.

fMPUTATO dei reati di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 CP.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Mil,rno con sentenza del 2.6. 1942 (Rcg. Gen. 11. 332 del 1942). I 53) Procedimento Penale contro: Ignoti. IMPUTATI ciel reato cli danneggiamento di opere militari (ru't. 158 C.P.M.G.). Atli trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperar.ore del Trib uDa[e Militare cli Guerra della 6" Armata con sentenza del I 0.6. 1942 (Reg. Gen. n. 625 del I942). 154) Procedimento Penale contro: Ignoti.

JMPUTATT del reato di. dan neggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Tmpcrntore del Tribunale Militru·e della 6a Armata con sentenza del I 0.6. 1942 (Reg. Gcn. n. 623 del 1942). 155) Procedime nto Penale contro: Ignoti.

lMPUTATI

INDICI

801

158) Spanò Costantino. nato il 29.5.1912 a Calino (Grecia). de1e nuto dal 3 1. 1. 1942.

JMPUTATO del reato di cui all'art. 242 C.P. (Cittadino che porta le armi contro lo Stato Italiano} in relazione all 'art. 77 C.P.M.P. (alto tradimento). Atti trasmessi al Procuratore Generale Mii itare del Re Imperatore del Tribunale Supremo Militare per l' ul te1iore corso di giustizia con sentenza del 10.6. 1942 (Reg. Gen. n. 504 del 1942). 159) Giardi na Tommaso. nato il 13.1 J. 1897 a Temini Jmerese ( Palermo J. appaltatore. dete nuto. per altra causa nella Casa penale di Noto.

IMPUTATO del reat0 di disfattismo politico (art. 265 C.P.) commesso il 16.5.1 942 nella Casa Penale di Noto. Atti trasmessi al Procuratore del Re I mperatore del Tribunale di Siracusa con sentenza del 17.6. 1942 (Reg. Gen. n. 67 1 del 1942). · l 60) De Dominicis Carmelo. nato i I 26.5.19 17 a Bagnara (Benevento). nrnrinaio nel Comando Mrufoa di Durazzo (Albania): Rigattieri Romualdo. nato l' I I. I0 .1 9 I 8 a Reggio Em ila. marinaio nel Comando Marina di Durazzo (Albania): Tebaldi Luigi. nato il 24.2.19 17 a Verona. soldato nel 3° Rgt. Fant. IMPUTATI De Dominicis dei reati di diserzione all'estero in tempo di guerra (artt. 161. 169. 176 n. l. 177 del C.P. Militare Mariuimo del 1869) e di disobbedienza (art. 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Rigattieri dei reati diserzione alrestero in te mpo di guerra (artt. 161. 169. 1. 76 o. I. 177 del C.P. Militare Marittimo del 1869). di furto semplice (art. 624 C.P.) e furto aggravato (artt. 624. 625 n. 2 C.P.). Tebaldi del reato di diserzione all'estero (artt. 139. 145. 152. 153 del C.P. Militare per l'Esercito del 1869). Atti u·asmessi al Procuratore Generale Mi litare del Re Imperatorc del Tribunale Supremo Militare per l' ul teriore corso di giusti zia con sentenza del 17.6. 1942 (Reg. Gen. n. 476 del 1942). 16 1) Allosio Spiri to, nato il 6.7. 1902 a Susa (Torino). soldato del 92° Rgt. Fant. residente a Grenoble (Francia).

IMPUTATO

ciel reto di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G. ). Alli trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Napoli con sentenza del I 0.6. 1942 ( Reg. Gen. 626 del 1942).

dei reati previsti dall'art. 242 C.P. (Cittadino che porta le armi contro lo Stato Italiano) e dalJ'art. 77 C.P.M.P. (Allo tradimento). Atti trasmessi al Procuratore Generale Militare del Re Imperatore del Tribunale Supremo Mi li tare con sentenza ciel J7.6. 1942 (Reg. Gen. n. 306 del 1942) per l' ulteriore corso di giustizia.

156) Annaro Luigi. nato il 31 .3.1 894 a Niscemi (Caltanisseua). camo niere stradale. libero.

162) Zichitclla Giovanni. nato il 2.8. 1907 a Marsala, panettiere. de tenuto.

L\1PUTATO

IMPUTATO

del reaw di da nneggiamento di «cose militari» (art . 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procurawrc Milit,u-e del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di .Palermo con sente nza del J0.6. 1942. (Reg. gen. n. 545 del 1942).

del reato di frode in forniture militari. (art. 163 C..P.M.G.) commesso a Marsala il 19. 1. 1942. Atti u·asmessi al Procuratore Militare del Re Imperutore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 17.6. 1942 (Reg. Gen. n. 689 del J 942).

157) Procedimento penale contro: Ignoti.

163) Spina Filippo. nato il 23.4 . 190 I a Gela (Caltanissetta). contadino. deten uto dal 24.5.1 942.

lMPUTATl

IMPUTATO

del reato di danneggiarnemo di opere militari (art. 158 C.P. M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re lmperat0re del Tribunale Militare della 6a Armata con sentenza del I0 .6. 1942 (Reg. Gen. n. 6 l 8 del l 942).

del reato di distruzione di «cose militari» (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Milit,ll'e di Palermo con sentenza del 17.6.1942 (Reg. Gen. n. 688 del 1942).


802

INDJC I

TRIA UNALÉ SPECIALE PER LA OIFF.SA DELLO STATO

164) Carosi Marco. muo il 5.4. 1898 a Rieti. Capitano di complemento Co mandante del 22° Autoreparto Pesante; Dessy Antioco. nai.o il 3 1. 3. 19 12 a Settimo S. Pietro (Cagliari), Sergente Maggiore nel 23 ° Autoreparto: Dettori Giovanni Maria, nato il 19.4. 1915 a Sedini (Sassari). soldato nel 23° AuLOrepano. IMPUTATI di concorso nel reato di dis truzione colposa di opere militari lart. 158 u. cpv. C.P.) commesso il l O. 12. 1941 in Meres (Sassari). Atti tras messi al ProcuraLOre Generale Militare del Re Imperatore del Tribunale Supremo Militare per l' ul teriore corso di giustizia con sentenza del l 7.6. 1942 (Reg. Gen. n. 652 del l 942). I65) Spadone Rocco, nato il 20.8. 19 l O a Spinazzola (Bari), soldato in forza al Distretto Militare di Torino. residen te in Francia. attualmente legionario nel 6° Rgt. E.T.R .. I O Btg. Ja Compagnia, Campo d"Idrn Pau. IMPUTATO dei reati di cui all'art. 242 C.P. (Cittadino che porta le armi c:ontro lo Stato Italiano) e 77 C P.M.P. (Alto tradimento). Atti trasmessi a.I Procuratore Cìenerale Mi li tare del Re Imperatore del Tri bunale Supremo Militare con sentenza del 17.6. I 942 (Reg. Gen. 305 del 1942) per l'ulte riore corso di giustizia. I 66) Mamuzello Giorgio. nato a Cali no (Egeo-Grec ia) il 22.9.1 920. marillimo. detenuto dal 25.10.1 941. Calico Michele, nato il 15.3. 1920 a Calino (Egeo-Grecia), marittimo, detenuto dal 25. I 0.1 94 l. IMPUTATI dei reati previsti dall' art. 242 C.P. e 77 C.P.M.P. per avere prestato servizio mi litare nell 'Esercito Greco in guerra contro lo Stato Italiano. Reato accen ato in Calino nell'ouobre ciel l 94 I. Atti tras messi al Procuratore Generale Mil itare del Re Imperatore del Tri bunale Supremo Militare per l'ulteriore corso di giustizia con sente nza del 17.6. 1942 (Reg. Gen. n. 3 11 del 1942). 167) Sutera Antonio. nato 1'8.1.1928 a Favara (Agrigento); Slllera Francesco. nato r 1.4.1 930 a Favara (Agrigento}. IMPUTATI del remo di danneggiame nto di <<cose militari» (art. l 58 C.P.M..G .), commesso presso Siculiana (Agrigento) nel maggio del 1942. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Pale rmo con sentenza del 17.6. I 942 (Reg.Gen. n. 71 Odel 1942) 168) Otto disti mi Procedimenti Penali a carico di: Ignoti. ù\11PUTAT1 del reato di danneggiamento di opere mili.tari (art. I58 C.P.M.G.). Procedimenti 1.rasrnessi. per l'ulteriore corso di giustizia. con otto sentenze emesse tutte il 17 .6.1 942 al ProcuraLOre Mi litare ciel Re lmperawre del Tribunale Mi litare cli Palermo. (Registri Generali numeri: 670. [942: 676. I942: 677, 1942: 679, l 942; 73 l, 1942: 732, L942; 733. 1942 e 734, L942). 169) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. I58 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale Militare di Guerra dell a Sardegna in Oristano con sentenza del 17 .6. l 942 (Reg. Gen. n. 668 del 1942).

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170) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. l MPUTATI di sabotaggio di cose mili.tari (a1t. I58 C.P.MG.) e furto a dunno cieli' Arn ministazione Militare (art. 230 C.P.M.P., 47 C.P.M.0 .J commessi in Luras (Sassari) nel mese di marzo del 1942. Atti tras messi al Procuratore Militare del Re lmperatore del Tribunale Militare di Guerra della 7l Armata (P.M. 50) con sentenza del 17.6.1942 (Reg. Cìen. 11 . 437 del 1942). 17 1) Procedimento Penale a carico cli: lgnoti. IM-PUTATI ciel reato di danneggiamento di opere mi litare (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore. del Tribunale Mi litare di Guerra della fr, Armata con sentenza del 17.6. I 942 (Reg. Gen n. 678 del 1942). 172) Cari lii Carlo. nato r 1. 7.1 924 a Palazzolo Acreide (Siracusa). detenuto dal 21.5. 1942. IMPUTATO ciel reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M .G.). Alti trasmessi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore del T1ibunale Militare di Pa.lcrmo con sentenza del 18.6.1942 (Reg. Gen. n. 709 ciel 1942). 173) Samangelo Francesco. nato il 25.4. 1932 a Sciacca (Agrigento), pastore, (minore degli ano i 14). l MPUTATO del reato di danncggiamemo di «cose militari» (ari. I 58 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore fVli li tare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Palermo con sentenza del l 8.6. 1942 (Reg. Gen. n. 699 del J942). J 74) Scaffidi Antonio. nato il 6.1 0.1934 a Nicosia (Enna). pastore: Gian grasso And rea, nato a Nicosia (Enna). di an ni 1O.

IMPUTA1·1 del reato previsLO dall' art. 158 C.P.M.G. per avere rotto nel tratto della linea mi litare da Mistrella verso Nicosia. 25 isolatori mod. i- 1920. Atti u·asmessi al Procuratore Milita re del Re Imperat0re del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del I 8.6.1942 (Rcg. Gen. n. 683 del 1942). 175) Piazza Alberto, nato r I . J 1..1932 a Sciacca (Agrigento), pastore. IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (an. 1.58 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procura tore Militare ciel Re l mperatore ciel Tribunale Mi1itare di Palermo con sente nza del 18.6. 1942 (Reg. Gcn. n. 675 del 1942). 176) Quauro distjnri Procedimenti Penali a carico di: Ignoti. IMPUTATI ciel reato di danneggiamento di opere mi.litari (art. 158 C. P.M.G.). Procedimenti trasmessi, per ulteriore corso di giustizia, con quauro sentenze emesse llltlc il 18.6.1942. al Procuratore Milita.re ciel Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Pulermo. (Registri Generali n. 690, I 942: 69 t. 1942; 727, J 942 e 729, ]942). 177) Tre distinti Procedimenti Penali a caiico di: Ignoti.


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T RIB UKALE SPECIALE PER LA DIFESA DEI.),() STATO

IMPUTATI de l reato di danneggiamento di opere mj Ji tari (art. l 58 C.P.M.G .). Aui trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di dì.terra della 63 Armata con u·e distinte sentenze emesse tutte il 18.6. l 942 (Registri Generali n. 724, 1942; 726, 1942 e 730. 1942). 178) Gherbabaz ErnesLO. nalO i I 6. 12. I 920 a Rozzo (Vercelli). granatiere nel 2" Rgt. Granatieri di Sardegna iJ1 Parma. IM PUTATO del reato di denigrazione della guerra (an. 87 I O cpv. C.P.M.G). Atti trasmess.i al Procuratore Mili tare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Milano con sentenza del 23.6.1942 (Reg, Gen. n. 503 del 1942). J 79)

Mastropasqua Edmondo. nato I'8. 1O. I 906 a Molfetta (Bari), commerciante.

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185) Tripardi Vi ncenzo, nato il 9 .1 0.1899 a Casoria (Napoli), detenuto dal 20.5.1942: Sarzano Mattia (generalità incomplete). res idente a Napoli in Via Abate Menighini n. 3. latitante. IMPUTATI di concorso in frode in forniLUre militare (art. 11O C.P., J 63 C.P.M.G.). Ani trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribu nale Mili tare di Napoli con semenza del 23.6 . J942 (Reg. Gen. n. 682 del 1942). 186) Giuliani Guerrini. nato il 29.3. 19 1O a Papigno (Terni ). caporale ne l 202° Btg. Costiera. IMPUTATO de l reato di denigrnzionc del la guerra (art. 87 C.P.M.G .). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribuna le Militare di Roma con sentenza del 23 6. 1942 (Reg. Gen. n. 422 del 1942). 187) Pelloni Costantino. nato il 17.2.1877 a Vico (Frosinone). vaccaro. detenuto dal 25 .5. 1942.

IMPUTATO IMPUTATO de l reatO di frode nell'esecuzione di contratti i11 fornitu re in Le mpo di guerra(an. 252 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore <lei Tribuna le di Trani con sentenza del 23.6. 1942 (Reg. Gen. n. 503 del 1942). 180) Russo Carmelo. nato il 12.3.1892 a Misterbianco (Catania), detenutO dal 17.5. 1942. IMPUTATO del reatO <li danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi a l ProcuraLOre Militare del Re Imperatore del Trib unale Militare di Palermo con sentenza del 23.6.1942 (Reg. Gen. n. 721 del 1942). J 81) Fenaro Damiano, nato il 14. IO.I 908 a Montallegro (Agrigento).

IMPUTATO del reato <li danneggiamen to di opere mi lirnri (an. 158 C.P.M.G. ). Atti u·asmessi al Procuratore Mi li tare. de l Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 23.6.1942 (Reg. Gen. n. 720 de l 1942). J 82)

Arnaw F rancesco. nato il 21.5.19 I 7 a Licata (AgrigenlO ), operaio. 11\ilPUTATO

del reato di danneggia mento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). AtLi tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri buna le M ilitare di Palermo con sentenza del 23 .6 .1 942 (Reg. Ge n. 674 del 1942). 183) Gennaro Vincenzo, nato il 29.5. 1906 a Sciacca (Agrigento). operaio.

del reato di offese al Capo del Governo (art. 182 C.P.) Atti trasmessi al Procuratore del Re Jrnperawre del Tribunale di Frosinone con sentenza ciel 23.6. I942 (Reg. Gen.n.7 12 del 1942). 188) Quattro distinti procedimenti penali a carico di: Ignoti . IMPUTATI del reato di danneggiamento d i opere militati (a11. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi. per l'u lteriore corso di g iustizia. con quattro senttenze emesse tutte il 23.6.1942, al Procuratore Mil itare de l Re Imperatore <le! Tribunale Militare di Palermo. (Registri Generali numeri 725, 1942: 728, 1942: 735, 1942; 73_6, 1942) 189) Lovec Lui gi. nato il 29.2. 19 12 a Beccavizza (Gorizia), Tenenre G.N. per la D.M.C. (R.S.). detenuto nel Comando Difesa M.M. d i Venezia. IMPUTATO dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) di denigrazione delle Forze Armate dello Stato e <li vilipend io alla Nazione Italiana (art. 8 1 e 82 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G .). Reati commessi in Teolo (Padova) il 19.12.1941 e precedentemente. Atti trasmessi al Procuratore Mi li tare del Re Im peratore <lei Tribu nale l\1ilitare di Guerra di La Spezia con senterw.a ciel 24.6. 1942 (Reg. Gen. n. 492 de l 1942). I90) Auri Lia Pasquale. nato il 15.1 2. 1915 a Napoli, soldato ne l 10° RgL Fant.

I1v1PUTATO

LMPUTATO

del reato di dairneggia mento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re l.rnperatore del Tribunale Mili tare di Palermo con sentenza del 23.6.1 942 (Reg. Gen. n. 664 del 1942).

del reato di deni grazione della guerra (arl. 87 C.P.M.G.J. Atti trasmessi al Procuratore Militare de l Re Tmperntore <lei Trib unale M ili tare di•Bari con semenza del 24.6.1 942 (Reg. Gen. n. 482 del 1942).

184) Bini Guido, nato il 3.9.1880 a Prato (Firenze).

191) Scussat Giuseppe. nato il 5.2. J 898 a Venezia. fa legname.

JMPUTATO

IMPUTATO

del reato di c ui all 'art. 162 C.P.M.G . (inadempimento a contratto di fornitu re militari). Atti tras messi al Procurawre Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bologna con sentenza del 23.6. 1942 (Reg. Gen. n. 486 del 1942).

del reato di offese al Capo del Governo (arl. 282 C.P. ) commesso il 18.4.1942 a Venezia. Arti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Venezia con semenza del 24.6. J942 (Reg. Ge n. n. 539 del 1942).


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TRIRUNA LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

192) Costanli no Antonio, nato il 28.3.1 898 a Messi na, esercente.

199) Gomicelli Stanis lao, nato il 29.9.1 9 18 a Duttogl iano (Trieste), soldato ne lla Compagnia Servizi del 90° Rgr. Fam.

IIV!PUTATO del reato di vilipendio al le Forze Ann ate (art. 290 cpv. C.P.) commesso il 4.4. 1942 a Reggio Calabria. Al.li trns messi al Procurarore de l Re I mperatore del Tribu nale di Reggio Calabria con sentenza del 24.6.1942 (Reg. Gen. 768 del 1942). 193) Pavan Arturo di anni 36 (generalità incom plete); Pavan Ivo. nato il 31 .5.1 907 a Crocelta (Rovigo); Av.i nzi Giovanni, na10 il 24.7.1 9 11 a Casrelguglielmo (Rov igo).

IMPUTATO de i reati cli denigrazione de lla guerra (arl. 87 C.P.M.G.) e si mulato aggravamen to d'infermità (artt. 159 C.P.M.P. e 115 C.P.M.G.). Alli trasmessi a l Proc uratore Militare del Re Tmpern torc del Tribuna le Mili tare di Guerra ciel 15° Corpo d 'Armata, in S . Remo, con se nte nza del 24.6. J942 (Reg. Gen. n. 584 de l 1942). 200) Quattro distinti procedimenti penali a carico di: Ignoti.

IMPUTATI

IMPUTATI

del reato cli disfattismo policico (art. 265 C.P.) commesso il 14 .5.1942 in Londinar.i (Rovigo). Alti trasmessi al Procuratore ciel Re Imperatore del Ttib unale di Rovigo con sentenza del 24.6. 1942. (Reg. Gen. n. 78 I del I 942). I 94) Como Nicolò, nato il 15 .8 1892 ad Aidone (Enna). contadi no. IMPUTATO del reato di danneggiamento cli opere mi litari (art. 158 C.P.M.G.) commesso in Aidone l' 11.5.1942 Atti tras messi al Procc1ratore Mi litare del Re I mperatore de l Tribunale ìvlilitare cli Palermo con se ntenza del 24.6. 1942. (Reg. Gen. 11. 780 clel l 942).

del reato di danneggiame nto di opere militari (are: 158 C.P.M.G.). Atti tras messi. per l'o lteriore corso di giustizia. con quauro sentenze emesse tulle il 24.6.1 942. al Procuratore Militare del Re fmperatore ciel Tribunale Mi li tare d i Palermo. (Registr.i Generali n. 541, 1942; 542. 1942; 543, 1942 e 544. 1942.). 20 1) S igismondi Enrico, nato 1· 1.8.1900 ad Arge nta (Ferrara). Camicia Nera ne lla 12 ° Legione Milizia Contraerea. IMPUTATO dei reati di istigazione d i militari a d isob bedire alle leggi tarc. 2 13 C.P. M.P. e 4 7 C.P.M.G.) e cli offesa al Capo del Governo (rul. 80 C.P.M.P, 47 C.P.M.G.J. , Atti trasmessi a l Procuratore Militare de l Re Imperatore del Tribunale Militare di Bologna con sentenza del 24.6.1 942 (Reg. Gen. n. 587 cie l 1942).

195) Pa hor ,-\ sdui.no, nato il 21 .3. 1904 a Trieste. pasticciere. deten uto. IM PUTATO del reato d i disfattismo poli tico (arl. 265 C.P.) commesso in Trieste il 13.5. 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tr.ibunale di Trieste con semenza del 24.6.1942 (Reg. Gen. n. 627 de l 1942). I96) Bertone Sebastiano. na to I'! 11.19 11 a Chi vasso (Torino)'. camicia nera ne l 12° Btg. Cami cie nere da montagna. IMPUTATO del reato di vilipendio alle Forze Annate dello Stato (artt. 81 C .P.M.P., 47 C.P.M(ì) Atti tras messi al Procuratore Mi litare ciel Re Imperatore del Tribun ale Mili tare di Gue1rn della 7,, Armata in P.M. n. 107 con sentenza de l 24.6.1 942 (Reg. Gen. n. 388 de l 1942). I97) Vittorio Anto nio, nato il 17.5.1913 a Sulmona (L'Aqui la), soldato ne llo Stabi limenLO Penale Militare di Gaeta perché detenut.0 per altra causa. IMPUTATO

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dei reati di vi lipendio alle Forze Armate (artt. 8 1 C.P.M.P. e47 C.P.M.G. ). rifiuto cli obbedienza (art. 173 C.P.M.P. 47 C.P.M.G.) e di insubordinazione con insulti e minacce verso superiori ufficiali e sottufficiali (a n. 189 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procurawre Militare ciel Re Imperatore del Tribunale Militare di Roma con sentenza del 24.6 1942 (Reg. Gen. n. 530 del 1942). 198) Melis Santino, nato il 7.6.1915 a Uras (Cagliari), soldato de l 6° Rgt. Fant., detenuto. IMPUTATO dei rea ti di danneggiamento a opere mili tari (art. J58 C.P.M.G.) viol.ita consegna tartL. 122 C.P.M.f>. e 47 C.P.M.G.) e fu rto aggravato (arll. 624 e 625 n. 2 e 7 C.P.). Atti trasmessi al Procurar.ore MiliLare ciel Re Imperatore del Tribunale MiliLare del la Sardegna in Oristano con senten1..a del 24 .6. 1942 (Reg. Gen. 11. 685 del 1942).

202) Due distinti Procedimenti Pcnalf a carico d i: Ignoti. IMPUTATI del reat0 d i dannegg iamento di opere militari (art. J58 C .P.1,1 .G.). C on d ue sentenza i; mese il 2 .7. 1942 g li att i di u n procedime nto penale (Reg. Gen. n. 810 del 1942) ve ngo no tras mess i al Proc;uratore Mili tare del Re Impe ratore del Tribunale Militare di Napoli mentre gli atti de l seco ndo procedimento (Reg. Gen. n . 81 2 del 1942) ve ngono trasmess i al Proc urato re Milita re de l Re ]rnperatore del Tribunale Militare cli Palermo. 203) Bianchi Felice, nato il 22.1 2.1 920 ad Ari ggio (Varese), soldato nella I64a Corn pagnia cannoni in P.M. 350; Cartabia Ange lo, nato il 7.2. 19 19 ad Ari ggio (Varese), av iere in servizio a Roma; Borroni Luig i. nat.o 1'8.4.1 920 ad Ariggio (Varese)Juochista sce lto in se rvizio ne lla R. Nave «Ercole». l!vIPUTATI dei reati d i deni grazio ne della guerra (..in. 87 C.P.M.G.), di lesioni personali (art. 223 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) cd ins ubord inazione co n violenza (art. 186 C.P.M.P e 47 C .P.M.G.). Atti trasmessi al Procu ratore Milita re del Re Imperatore del Tribunale Militare di Milano con sen tenza del 2.7.1942 (Rcg. Ge o. n. 790 de l 1942). 204) Puceli Francesco, nato I' I. 11 . 1909 a Vi Ila de l Nevoso (Fi ume), rnurawre. detenuto dal 3.6. 1942. IMPUTATO ciel reato d i vili pendio al le Forze Armate (art. 290 cp v. C.P.). Atti trasmessi al Proc uracore cle l Re lmperawre del Tribuna le di Fi ume con sentenza del 2.7.1 942 (Reg. Gen. n. 806 ciel 1942).


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TRrBLJNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

205) Lo Primo G iovanni, nato il 21.10. 1889 a Pale rmo, detenuto, pe r altra causa. n elle Carceri GiudLti,u·ie di Reggio Calabri a. IMPUTATO de l reato cli offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti tras messi al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 2.7. 1942 (Reg. Gen. n. 805 del 1942). 206) Cassi Mari o. (ge neralità incomplete). carrista nel 434° B tg. Complementi Carri «M». IMPUTATO del reato di offesa al Capo ciel Governo (arll. 80 C.P.M.P.. 47 C.P.M.G .). Atti trasmessi al Procuratore Militare de l Re Imperatore ciel Tribunale Militare di Roma con sentenza de I 2.7.1942 (Reg. Gen. n. 599 del 1942). 207) Mannarini Carlo. nato il 17.2.1895 a Mantova:Capitano dj compleme nto nel 50° Rgt. Fant. fMPUTATO dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.), offese all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e offese a11· onore cie l Capo cieli o Stato Estero (art. 297 C.P.). Atti tras messi a l Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Roma con sentenza de l 4 .7. I 942 (Reg. Gen. n. 698 ciel 1942). 208) Prina Edoardo . naco 1' 8 .8 .1 922 a C uggiano (M i la no) , soldato autista nel 3° Ceniro Auto mobilistico di Milano. I.MPUTATO del reato di vilipendio a lle Forze Armate dello Stato (artt. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmess i al Proc uratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale Militare di Milano con sentenza del 4.7. 1942 (Reg. Ge n. n. 769 del 1942).

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Kaus Antonio. nato a Val Trenta (Gorizia) (generalità incom plete). estraneo alle Forze Armate. IMPUTATI Kasca Antonio del reato cli divulgazione di notizie false (,u·t. 77 C.P.M.G.). Kaus Antonio di istigazione ai militari di disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore Mil itare del Re Imperatore del Trib unale Militare della 6a Annata in P.M. 3.500 con sente nza del 4 .7.1942 (Reg. Gen. n. 666 del 1942). 213) Gerbino Antonio. nato il 4.7.1925 a Calatafi mi (Trapani), pastore, detenuto dal 6.6. I 942. IMPUTATO del reato di distruzione di opere militari (art. 158 C.P.M G.). Atti trasmess i al Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 4.7. I 942. 214) Gusso Nemori no . nato il 9. 1. I 912 a Caorle (Venezia). pescatore. deten uto dall' I 1.6.1942. IMPUTATO del reato di d isfattismo politico (art. 265 C.P.). Atti tras messi al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale di Venezia con sentenza del 4 .7 .1 942 (Reg. Gen. n. 8 16·del 1942) . 2 15) Santiceh.ia Pietro. nato 1'8.8.1906 a Pignè (B uenos Aires), g ranatiere nel Deposito de l I° Rgt. Granatieri. IMPUTATO dei reati cli disfattismo poli tico (art. 265 C .P.) e offese al Capo de l Governo (an . 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Proc uratore Mili tare de l Re Imperatore del Tribuna le Militare di Roma con sentenza de l 4.7. I 942 (Reg. Gen. n. 472 del 1942). 2 16) Sensini Amico, nato il 17.6.1 887 a SeUano (Spoleto).

209) Gavezzotti Erminio. nato il 3. 1I .1 9 I 5 a SettaJa (Milano), soldato ne l 48° Rgt. A1t. Fant. «Taro». IMPUTATO del reato di vilipendio delle Forze Armare dello Stato (artt. 81 C. P.M.P. e 47 C.P.M.G .). Atti tras messi a l Procuratore Mi li tare del Re Imperatore del Tri bunale Militare di Milano con sentenza del 4.7. 1942 (Reg. Gen. n. 600 del 1942). 2 1O) Tre ntini L uigi. nato il 3 1.3.1909 a Lomaso (Trieste). IMPUTATO dei reat i di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e cli offese all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Rovereto con sentenza del 4.7. I 942 (Reg. Gen. n. 516 del 1942). 21 IJ Di Domenicanton io Giorgio, nato il 9.7.1914 a Rocca di Cave (Ro ma), soldato dell'8° Rgt. Genio Reparto Trasponi in Roma.Tratto in arresto il 14.5.1942. IMPUTATO dei reati di tentata truffa (artt. 56 e 640 C.P.), den igrazione del la guerra (art. 87 C.P.M.G.) e diserzione (art. 146 C.P.M.G.7. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale Militare di Ro ma con sentenza ciel 4.7. 1942 (Reg. Gen. n. 777 del 1942). 212) KàscaAnto nio. nato il 3.8.1920 a Va l Trenta (Gorizia), soldato ne l 76° Rgt. Fant.:

IMPUTATO ciel reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Spoleto con semenza del 4.7. 1942 (Reg. Gen. n. 498 ciel 1942). 2 17) Kenda Rodolfo, nato il 29.9.191 8 a Fiume. soldato nel 2° Centro Automobil istico. IMPUTATO de l reato cli de nigrazione della guerra (art. 87 ç.~.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore M ilita re del Re Imperatore de l Tribunale J\1jJitare di Roma con sentenw del 4 .7. 1942 (Reg. Gen. n. 493 del 1942). 218) Fabris-Favaro Silvio, nat0 il 9.3. 1916 a Milano, ingegnere aeronau tico Aspirante Ufficiale nel Deposito del 46° Rgt. Art. Mot. «Trento». IMPUTATO dei reati cli ubbriac hezza fuori servizio (art. I36 C.P.M.G.) di manifestazioni e gri da sediziose (art. 183 C.P.M.P. e 47 CP.M.G.) e offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore M ilita re del Re Imperatore del Tribu nale Militare di Verona con sentenza ciel 4 .7. l 942 (Reg. Gen. n. 555 de l 1942). 2 19) Benol io Si Ivio, nato i I 25 .2 . 19 l O ad Abbiategresso (Milano), soldato ne lla l 95° Leg.io nc CC.NN. d'assalto, detenuto.


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TRIBUNA LE SPF.CI/\LB PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

IMPUTATO

IMPUTATI

del reato di vi lipendio alla Nazione Italiana (an. 82 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Mi lirnre d i Guerra della 5a Arnn1ta in P.M. 50 con sentenza del 4.7.1942 ( Reg. Gen. n. 828 del 1942).

T utti del reato di ubbriachezza fuori ser vizio (ar t. 136 C.P.M.G.}. Brevi anche del reato di vilipendio alle Forze A rmate (art!. 81 C.P.M.P.e 47 C.P.M.G.). Atti tramess i alla Procura Genera le Militare ciel Tribunale Supremo M ilitare per l' ulteriore corso d i giusti zi a con sentenza ciel 4.7.1 942 (Reg. Gen. n. 8 18 ciel 1942).

220) Granata Pietro, nato i I 18.4.191 1 a M i Iano, Caporale nel 77° Rgt. Fanl. IMPUTATO del reato d i denigrazione della guerra (art 87 I O cpv. C.P.M.G.). Att i trasmessi al Procuratore M il i tare del Re Jmperatore del Tri bunale M il i tare di Guerra della 7,, A rmata con sentenza ciel 4.7.1942 (Reg.Gen. n. 593 del 1942). 221) Bertoz Severino, nato i l 12.2. 1911 a Cervignano (Udine). soldato deposito del I 51 ° Rgt. Fant. in S. Giorgio di Nogaro (Udine). IMPUTATO del reato di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Tries te con sentenza del 4.7 .1 942(Reg.Gen .n. 6 16del 1942). 222) Lanza Maria Grazia, nata il 25.7. 1905 ad Alv ito (Frosinone), detenuta dal 19.6. 1942. IMPUTATA di vi lipendio comin uato della Nazione Italiana per avere affermato, in varie occasieni, che «i fascisti sono tulli sfruttatori, mang ioni e ca lco latori». (an. 29 l e 81 C.P.). Att i trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma con sentenza del 4.7. 1942 (Reg. Gen. n. 239 del 1942). 223) Mora Francesco, nato il I 0.2.19. l 4 a Porto Ferrero d i S.Paolo del Brasi le, geniere nel 14° Btg. Genia aggregato al 207° B tg. Cos tiero (Lilloria). IMPUTATO dei reati di denigrazione della guerra (art. 87 C.P .M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procurato re M ilitare cie l Re Imperatore del Tri.bunale M ilitare di Roma co n sentenza del 4.7. I 942. (Reg. Gen. n. 649 del 1942). 224) Russo Michele, nato il I 0.9. 1920 a Mi lano, caporale; Colombo Ambrog io, nato il 25.8.1920 a Milano, caporale; Serafini Francesco, nato i l 18. 12. 189 1 a Santadi (Cagliari); Melis Giovanni, nato i l 20.6. I 885 a Santadi (Cagliari); Fadda f.ra nccsco, nato il J2.7.1867 a Santadi (C.:1gliari). JJ'vl PUTA'rl Russo di d istruz i011e d i cose mili tari (art. 158 C.P.M.G. e 47 n. 3 C.P.M.P.). Russo e Colombo di concorso in appropriazione. indebita cont inuata (art. 235 C.P.M.P., 47 CP.M.G . e 81 C.P.). Serafini, l'v1clis e Fadda del reato di ricettazione (ari. 648 C.P.) A tti trasmessi al Procurato re M il itare del Re Imperatore de l Tribunale M ili tare d i Sard egna in Oristano con sentenza del 4.7. 1942 (Reg. Gen. n. 802 del I 942). 225) Brev i A nton io, nato i I 2 .2 . 192 I a Ca mezzano (Bresciaì, aviere aiuto motorista p resso r Aeroporto n. 363 P.M . 3300; Bolsoni A ldo, nato il 9.6. 192 1 a Mi lano, aviere nel R. Aeroporto 363; Moroni Giovanni, nato il 23.8. 19 19 a Castallanza (Varese), aviere nel R. Aeroporto 363.

226) Facc,llli Domenico, nato il 23.4. 1899 ad Alfonsina (Ravenna), falegname, detenuto. IMPUTATO cli propaganda sovvers i va (arl. 272 C.P.) per avere i l 1.1. 1942, nella Pia7.Za d i Ostia Lido, accomiatandosi dal suo conoscente Montesi Nazzareno, pronuncialo ad alra voci;, in modo eia essere udito dalle persone presen ti . le paro le:« Ricanteremo l' Internazionale». A tti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del T ribunale di Roma con scni-cnza del 4.7. 1942 (Reg. Gen n. 643 ciel 1942). 227) Procedimento Penale nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI del reato di distruzione di opere mi litari ( art. 158 C.P.M.G .). Ani trasmessi al Procuratore M ili tare cie l Re Imperatore del Tribunale M ilitare d i Pa lermo con sentenza ciel 4.7.1 942 (Reg. Gen. n. 834 del 1942). 228) Yertassich Giuseppe, c lasse 1902, (generalità inco rnplete), soldato ciel 309° Btg. Costiero. IMPUTATO ciel reato di denigrazione del la guerra (art. 87 C.P.M .G.) co mmesso in un giorno imprecisato dell'apri le 1942 in Torre di Parenza (Pola). Att i trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del T ribunale Mi li tare di Tries te con sentenza ciel I 0.7 . 1942 (Rcg. Gen. n. 7 I 8 del l942). 229) Lovalvo Michele, nato il 18.3. 1899 a Partinico (Palermo), vend i tore ambulante. I MPUTATO del reato di offesa al Capo dello Stato (art. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore ciel Re Tmperat0re del Tribunale cl i Palermo con sentenza del 10.7. 1942 (Reg. Gen. n. 749 del 1942). 230) Romano Giuseppe, nato i I 12.1 2. I 900 a Cisternino (Ilrindis i), bracciante. IMPUT..<-\.TO ciel reato cl i vi lipendio alle Forze Ann ate (nrl. 290 cpv. C.P.) commesso il 1.6. 1942 a Trieste. Atti trasmessi al Procurawre del Re I mperatore del M ilitare cli Trieste co n sentenza del J0.7, 1942 (Reg. Gen. n. 751 ciel 1942). 23 J ) Nobile Sai vawre, nato i I 20 3. 1924 a (ìela (Caltanissetta), conwd ino. IMPUTATO del reato cl i danneggiamento d i opere militari (<1rt. 158 C.P.M.G.) co mmesso nel territorio cli Gela nel maggio del 1942. Atti trasmessi al Procuratore M ili tare del Re Imperatore del Tribunale Militare cl i Palermo con sentenza del I 0 .7. I 942 (Reg. Gen. n. 76 l del I 942). 232) Del la Cagno letta Cesare, nato I' 8.1.1916 a Sondrio, soldato.


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TRIBUNALF. SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO

INl) JC!

IMPUTATO

Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale Militare della Sardegna in Oristano con sentenza del 10.7. 1942 (Reg. Gen. n. 850 del 1942).

del reato di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G .). A tt i tras messi. per l' ulteriore corso di giustizia, aJJa Procura Generale del Tribunale S upremo Militare con sentenza del I O. 7. 1942 (Reg. Gen. 11. 80 I del l 942). 233) Sergi Ennio. nato il 27.6. 191 I a Firenze. Capo Mani polo ne lla 2a Legione Milizia Artiglieria Marittima: Prea Luigi. nato il 24.4.1903 a Calice (La Spezia). ai uta nte nella 2a Legio ne Milizia Artiglier ia Mariuima; Mattavelli Mario. nato il 17.9. 1866 a Bernareggio (Milano), commerciante in legna.

239) Palnùeri Nicola. natO il 2 .1 . 19 12 a Porto Said (Egi tto), soldato nel Deposito ciel 139" Rgt. FanL. in Bari. IMPUTATO ciel reato di de nigrazione della guerra (mt. 87 C P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore Militare de l Re IJ11peratore del TLihunale Militare di Bari con sentenza del L0.7. I942 (Reg. Gen. n. 1942). 240) Musian.i Luigi. nato ili I 0 .6 . J 893 a Pocenia (Udine). bracciante. detenuto dal 16.6. L942.

IM PUTATI Sergi del reato di peculato militare (artt. 215 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Prea del reato di insubordinazione con ingi uria e minacc ia (arct. 189. 190 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G). Sergi e iv Jattave lli d i concorso in frode in forn iture militari (artt. J 63 C.P.M.P e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mi l_irare de l Re Imperatore del Tribunale Mili tare di La Spezia con sentenza del IO.7. I 942 (Reg. Gen. n. 809 del 1942). 234 ) Rizzoni Rocco, nato il 2.8. l 9 I 5 a Ruffano (Lecce), soldato ne l L29° Rgt. Costiero: Melis Angelo. nato il 23.7.1909 a Guspini (Cagliari),soldato nel 129° Rgt. Costiero.

IMPUTATO de l reato d i disfattismo politico (art. 265 C.P.), reato commesso nel giugno 1942 e precede nte mente in Pocenia (Udine). Atti tras messi al Procu ratore de l Re Imperatore del Tribunale di Ud ine con sentenza del I0.7. 1942 (Reg. Gen. n. 87 l del 1942). 24 1) Jurkov icl1 Voislav, nato il 2.7.1 922 ad Abbazia (Fiume), soldato nel 9 1° Rgt. Fant. IMPUTATO

fMPUTATI de l reato di danneggiame nto di opere militari (art. 158 C.P.M.G.J. Atti trasmessi al Procurato re Mili tare de l Re Imperatore de l Tribunale Milirn re di Sardegna in Oristano coo sentennza del I 0.7. 1942 (Reg. Gen. n. 830 del L942). 235) Faraci Carme lo, nato il l5 .2. I 894 a Gela (Caltanissetta). IMPUTATO del reato di danneggiamento di cose militari (an . 158 C.P.M.G.7. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore. de l Tri bunale Militare d.i Palermo con sentenza del I 0.7. 1942 (Reg. Gen. n. 832 de l 1942).

dei reati di disfattismo poli tico (art. 265 C.P.7 . propaganda antinazionale (art. 272 C.P.), vilipendio alle Forze Armate dello Stato (artt. 8 l C.P.M.P e 47 C.P.M.G.) e vilipendio alla Nazione Italiana (art 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Reati commessi a Torino nel giugno del 1942. Atti trasmessi al Procuratore Miiitare del Re Imperatore del Tribunale Mil.itare di Torino con sentenza del 15.7.1942 (Reg. Gen. n. 903 de l 1942). 242) Gi udice Francesco. nato il 14.4 . I 89 I a Gela (Calta nissetta). ineccanico, milita riumo nella R. Marina. IMPUTATO de l reato d i dannegg iamento di opere mi litari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare de l Re Imperatore del Tribun ale Militare di Guerra de lla 6,-. Armata con sentenza del 15.7. I 942 (Reg. Gen. n. 672 de l 1942).

236) Quattro distinti procedimenti a carico di: Ignoti. IlvJPUTATJ de l reato di danneggia mento di opere nùlitmi (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi per l' ulteriore corso d i giustizia, con quattro sentenze emesse tutte il I0.7. I 942. a l Proc uratore Mi li tare del Re Imperatore del Tribunale Mili rare di Palermo. (Registro Generale n. 833, 1942; 835, I 942; 839, 1942; 897, 1942.).

243) Lo Cacciato Leo nardo, nato il 2. I . 19 1J a Palermo. marinaio, detenuto dal 13.6.1942: Lo Bosco Marco. nato il 14.7. 1886 ad Altavi lla (Palermo), detenuto dal 12 .6. f942: Vaccaro Benedetto, nato il 13.2.1879 a Palermo. dete nuto da l 14.6.1942. IMPUTATI

237) Guardi no Gaspare. nato il 2.7.1928 a Sciacca (Agri gento); Guardino Calogero. nato il 2 1.4. 1930 a Sciacca (Agrigento); Catanzaro Michele, nato il 29.4. 1929 a Sciacca (Agrigenco). Tutti minori dc21i anni 14.

-

.

IMPUTATI del reato di. danneggiamento di fili telefonici (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mil.itare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del I 0.7.1942 (Reg. Gen. n. 836 del 1942). 238) Vargiu Giammaria, nato il 15.5. I 9 L9 a Usini (Sassari), Guardia di Finanza presso la Brigata di Carloforte (Cagliari). IMPUTATO del reato di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (artt. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.}.

del reato di danneggia me nto d i opere militari (art. 158 C.P.M.G .). Atti trasmessi al Procurmore Mili tare ciel Re Imperatore del T ribunale Mili tare di Palermo con sente nza del 15.7. 1942. 244) Bertol etti Guerrino, nato il 17.5.1911. a Calsco (Novara). alpino. IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore Mili tare del Re frnperatore del Tribunale Militare di Verona con sente nza del 15.7.1942. (Reg. Gen. n. 904 de l 1942). 245) March ini Fernando, nato i l 19.5 . .1 909 a Morc iano d'i Romagna (Forlì) , soldato ne .Ila 4a Compagnia del 6° Centro Automobi Iistico.


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TRIBUNALE SPEClALE Pt::R I.A DIFESA 1)1.:LL() STATO

INDICI

Il'v1PUTATO

Bongini Mruio, nato {generalità incomplete). entrambi soldati nel 117° Rgt. Artglie1ia della Divisione «Rovigo».

del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.0 .J. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bo(oona con sen0 te nza del 15.7. J 942 (Reg. Gen. 905 del 1942).

Th'IPUTATI

246) Bertol_!n i Giuseppe. nato iI 25.8. 192 1 a Castelletto Ticino {Novara), Aviere nel R.Aeroporto 452 u1 P.M. 3.4::>0: F.rnchini Giovanni, nato il 4.5. 19 19 a Va rallo Pombia (Novara). soldato: Gobbato Mario. nato il 2l. 1.1919 a Verona, aviere nel R. Aeroporto <li Orvieto: Mmella Igino. nato il 6.6. 1923 a Castelletto Ticino (Novara;. operaio. IMPUTATI del reato cli denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M .G.). Ani trasmessi al Procuratore Militare del Re ImperalOrc del Tribunale Militare di Mi lano con semenza del 15.7. l 942 (Reg. Gen. n. 747 del 1942). 247) Di li berti Vincenzo, nato il 15.8. l 896 a Ra rnacca (Cacania). contadino. detenuto dal 12.6. l 942.

del reato di vilipendio delle Forze Armate (artt. 8 1 C.P.M.P., 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi. per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale Mi li tare del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 15.7.1942 (Reg. Gen. n. 673 del 1942) 253) Poddighé Attilio, nato il 28.7. 1920 a Guspini (Cagliari). l" Capo Cannoniere nel C.R.E.M. di Cagliaii: Sanna Lorenzo. nato il 3.9.1920 a Fluminimaggiore (Cagliati): Cannoniere nel Distaccament.0 R.M. S. Bartolomeo Vi.rdis Giovanni. nato 1'8.8.1 9 19 a Guspini (Cagliari), soldato nel 7° RgL Fant.; Pittau Rinaldo, nato il 24. 10. 19 16 a Guspini (Cagliari ). Caporal Maggiore nel 13° Rgt Genio Atzori Alfredo. nato il 29.9.1 915 a Ouspini (Cagliari), operaio; Pilloni Giulio. nato r 11.8.1 923 a Ouspini (Cagliari): bracciante; Sanna Giuseppe, nato il 30. 11. 1923 a Guspini (Cagliari), manovale; Dessì Francesco. nato il 4.8. 1921 a Guspini (Cagliari). manovale. Lct:ca Francesco. nato il 20.5.1 920 a Lunamatrona (Cagliari), Cannoniere nel C.R.E.M. di Cag]jari IMPUTATI

IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Al.l i tras~nessi al Procurat0re Milita re del Re Impermore del Tribunale M.ilitare di Palermo con sentenza del l:i.7.1 942 (Reg. Gen. n. 864 del 1942). ~48)_ Gosctto Luigi. nato il 5.10. 1921 a Neuchatcl (Svizzera). guardia alla Frontiera nel 150° Rgt. Costiero. PM. 3450. IMPUTATO <lei reato di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.rvl.G. ) ,Atti trasmessi al. Procuratore l\·1i litarc del Re Imperatore del Tcibunale Militare cli Taranto con sentenLa del 15.7.1942 (Reg. Cìen. n. 758 del 1942). 2~9)_Sapienza Giuseppe. nato il 24.2.1 900 a Misterbianco (Catania), contadino:' Liccrnrclello Antonino. nato a Mist.erbianco, di 17 anni. contadino. IMPUTATI del reato cl i danneggiamento delle opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti. trasm:ssi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 15.1 .1 942 (Reg. Oen. n. 898 del 1942). 250) Roma no Pietro, nato il 18.8. 1874 a Ponza (Latina), pescat0re, detenu to dal 20 6. 1942. IMPUTATO del reato cli dan neggiamento di opere mi li tari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re ImperaLore del Tri bunale. Militare della Sarcle!rna in Onstano con sentenza del 15.7. 1942. (Reg. Gen. n. 873 del 1942). ~ 25 I) Ineoni Giuseppe. nato il 16.6. 1929 a Villamassargia (Cagliari); Tocco Giovanni. nato il J 9.L l 929 a Villamassargia (Cagliari;. Entrambi minori degli anni 14. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribnnale Militare della Sardeona in Onstano con sentenza del I 5.7. L942 (Reg. Gen. n. 869 del 1942). "' 252) Gallo-Stampino Adamo, (generalitf1 incomplete);

Pocldighé, Lecca, Sanna Lorenzo, Virdis, e Pittau ciel reato di vili pendio alle Forze Armate dello Stato (an . 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.0 .J:

Atzori, Pi lloni, Sanna Giuseppe e Dcssì del reato di vilipendio alle Forze Armate dello Stato previsto dall'art. 290. 2° c. C.P.. Atti tras messi al Procuratore Milita re. del Re Imperatore del Tribunale Militare di Sardegna in Oristano con sentem:a del 15.7. 1942. (Reg. Gen. n. 879 del 1942}. 254) .Danese Luigi. nato I' 8. 10.1890 a Genova, negoziante; Assale Pietro, nato il 17.4. 1886 a Torino, i mpiegaro. IMPUTATI del reato di frode in forn iture militari {artt. 11Oe 252 C.P.), commesso a Torino il 26.2. 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Torino con sentenza del 15.7.1942 (Reg. Gen. n. 715 del 1942). 255) Ceppelli Nello, nato il 14.5. 1920 a Quattro Castella (Reggio Emilia), soldato nel 20° Rgr. Art. Celere. IMPUTATO dei reati di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P. M.P. e 47 C.P.M.G.) di insubordinazione con violenza (art. 186 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) di diserzione (art. 146 C.P.M.G.) e di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 34 1 C.P.). Reati commessi a Modena nel giugno del 1942. Atti trasmessi, per l'ulteriore corso di' giustizia, alla Procura Generale Militare del Tribunale Supremo Mi li tare. 256) Giordani Miro. nato il 24.2. 1871 a Varese, orefice. It\llPUTATO dei reati di offese al Re Imperatore e al Capo del Governo (aru. 278 e 282 C.P.). Reati commessi a Torino l' l I.6. 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Torino con sentenza del 15.7. 1942 (Reg. Gen. n. 868 del 1942) 257) Lanza Giuseppe. nato il 23.4. 190 I a Mazara (Trapani), contadino; Randazzo SalvaLOre, nato il 28.3.1865 a Mazara (Trapani). contadino; Malavasi Duilio, nato il 28.9.1917 a Roncoferrato (Mantova), soldato nel 26° Gruppo Cannoni da 149/35.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA OIFESA DELLO STATO

IMPUTATI

INDICI

817

264) Santalue ia Gerlando. nato il 2. I l . 1933 (minore degli anni 14) a Siettliana (Agrigento).

Lanza tlel reato di danneggiamento tli opere militari (art. l58 C.P.M.G.) e del remo di furto (,ut. 624C.P.). Lanza e Randazza del remo di ricettazione (art. 648 C.P.). Malavasi de l reato di fu rto a danno del l'Amminis trazione M.ili tare (artt. 230 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Reati commessi in Mazara (Trapani ) nella primavera del l 942. Aui trasmessi a l Procurmore Militare de l Re Imperatore de l Tribunale Mili tare di Guerra de lla 6a Annata in P. M. 3500con sentenza del 15.7.J 942 (Reg. Gen. n. 840del 1942).

del reato d i danneggiamento d i opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmess i al Procuratore Militare de l Re Imperatore del Tribun ale Mili Lare d i Palermo con sentenza de l 24.7.1942 (Reg. Gen. n. 953 del 1943).

258) B ianco Arn on io. (gene ral ità incomp le te), Camicia Nera scelta della 21 a Legione /\1il.izia Artiglieria Contraerei

IMPUTATO

IMPUTATO dei reati di vilipendio delJe Forze Armate (art. 81 C.P.M.P. e 47 CP.M.G.) e denigrazione della guem1 (art. 87 C.P.M.G.) e di sabotaggio di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi a lla Procw-a Generale Mi litare de l Tribunale Supremo Militare per l' ulteriore corso di giusti zia con sentenza del 24.7. 1942 (Rcg. Gen. 11. 645 del 1942). 259) Cunigo Guglielmo, nato il I 6. l O. 19 14 a Budapest, sergente de l!' 8 l Rg1. Fant. IMPUTATO del reato di den igrazio ne della guerra (art. 87 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore "Militare del Re Imperatore del Trib unale Militare di Bologna con sentenza de l 24.7. l 942 (Reg. Gen. 938 del 1942). 260) Marcon Sigfrido (gene ralità incomplete, soldato ne l 5° Rgt. Fant. in Lampedusa. IMPUTATO dei reati di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (,ui. 8 1 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.J e di vilipe nd io alla Nazione I taliana (an. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare de l Re lmperat0re de l Tribunale Militare cli Gue rra della 6a Annata in P.M. 3500 con sentenza ciel 24.7.1942 (Reg. Gen. u. 956 del I 942).

IMPUTATO

265) Blasi Carmelo (gcneraliLà incomplete).

de i reati previsti dagli artt. 266 p.p. e 310 C.P.). per avere. in tempo di guerra, istigato i mi li tari av iolare i doveri della disci plina. Atti trasmess i al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Brindisi con sentenza del 24.7. 1942 (Reg. Ge n. n. 882 de l 1942). 266) Ferrara Ettore (generalità incomplete). soldato nella 5:i Compagnia Sussistenza. IM PUTATO dei reati di o ffesa a l Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.J e di vilipendio alla M ilizia Volontaria Sicurezza Nazionale (arl. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.). Atti trasmessi al Proc uratore Mi litare de l Re Imperato re de l Tribuna le Mi litare di Guerra della 7a Armata in P.M. 107 con sentenza del 24.7.1942 (Reg. Ge n. n. 914 de l J 942). 267) Skrap Milko (generalità incomplete). soldato nell' 87° Rgt. Fant. «Friuli». IMPUTATO dei reati di divulgazione e comunjcazione d i noti zie false tras messe anche con corrispondenza (arti. 77 e 78 C .P.M.G.). Atti u·asmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mili tare di La Spezia con sentenza del 24.7 .1 942 (Reg. Gen. n. 876 de l 1942). 268) De M asi Vincenzo di Giuseppe (genera.li tà incomplete). estraneo alle Forze Armate.

261) Cherchi Leonardo, nato in A lghero (Sassari), (generalità inco mplete), Agente di custodia addetto alle Carceri Giudiziarie di Cagliari.

IMPUTATO

IMPUTATO

del reato di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290 C.P.). Atti trasmess i al Procurarore del Re Imperatore del Tribunale di Locri (Reggio Calabria) con semenza del 24.7. l 942 (Reg. Gen. n. 657 ciel l 942).

de l reato di disfatt ismo politico (a.tt. 265 C.P.). Atti tras messi al Procuratore Militai·e del Re Imperatore del Tribunale Mi li tare di Cagliari con sentenza del 24.7.1942 (Reg. Gen. 11. 875 del .1 942).

269) Mercuri Giselda, d i 76 an ni, nata a Perugia, casali nga. fMPUTATA

262) P 1i vi Lelli Gregorio. nato il 16.9.1921 a Pola. al lievo silu rista nel C.R.E.M. di Pola. rMPlJTATO del reato di vilipendiodelleForLeArmate (rut. 8 1 C.P. M.P. e47 C.P.M.P.)cdcireati cli disfattismopolitico(art.. 265

C.P.) di istigazione di militrui a disobbedire alle leggi (rut. 266 C.P.) e di propaganda anti nazionale (art. 272 C.P.J. Atti trasmessi al Proc uratore Militare del Re Imperatore de l Tribunal e Militare di Trieste con sentenza del 24.7 .!942(Reg. Gen. n. 859del 1942). 263) l nvernizzi Edoardo, nato il 20. 7. J 893 a Casali no (Novara). IMPUTATO de l reato di frode in forn iture rnilitari (a.t'l. 163 C.P.M.G. ). Atti trasmessi al Procurat0re Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Napoli con sentenza del 24.7.1 942 (Reg. Gcn. n. 893 del 1942).

del reato di vilipendio al le Forze Armate dello Stato (art. 290 C.P.). Attj tras messi al Procuratore de l Re Imperatore de l Tribuna le di Cuneo con sentenza del 24.7. I942 (Reg. Gen. n. 656 de l 1942). 270) Fabro Ermanno, nato il 21.8. 19 13 a Maiano (Udine), soldato nel 122° Rgt. Fant. «Macerata». IMPUTATO dei reati di offese al Re Imperatore (art. 79 C. P.M.P. e 47 C.P.M.G .), di vilipendio alle Forze Armate dello Staro (art. 8 l C.P.M.P. e 47 C. P.M.G .), di insubordinazione co\1 minaccia (art. 189 C.P.M.P e 47 C.P.M .G.) e di ubriachezza fuori servizio (art. 136 C.P.M.G. ). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale M ili tare di Bologna con sentenza del 24.7.1 942 (Reg. Gen. 662 del l 942). 271 ) Petulli1 Salvatore. nato il 23.8.1912 a Molochio (Reggio Calabria);


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TRIBUNA I.F. SPECIALE PER LA DIFESA OELLO STAfO

INDICI

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Ferrara Pielro, nato il 9.5.1913 a S idern o Marina (Reggio Calabria). Entramb i Soldati nel 420째 Btg. Costiero a Ribera (Agrige mo).

IMPUTATO

IMPUTATI

de l reato cli offese all'onore de l Re Imperatore (art. 278 C.P.). Atti.trasmessi al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale cli Firenze c;on sente nza del 25.7 . l 942 (Rcg. Gen. n. 907 cie l 1942).

de l reato di danneggiamento di opere mi li tari (art. l58 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mili tare del Re l 111perntore de l Tribunale M ilitare d i Palermo con se ntenza del 24.7.1 942 (Reg. Gen. n. 927 del 1942).

279) Cimino Paola. nata iI 14.4. 1890 a Ferl a (Sirncusa); Gubernale Giuseppi1rn, nata 1'8.9 .1 894 ad Avola (Siracusa).

272) Bernardinj Bernardo. nato il 12.5.190 I a Niscemi (Ca ltanissetta). IMPUTATO de l reato di danneggiamento di opere mil itari (art. 158 C.P.M.G. ). Atti trasmessi al Procurat0re Militare del Re I mperatore de l Tribuna le Mi li tare d i Palermo con sentenza del 24. 7. l 942 (Reg. Gen. n. 886 del I 942).

IMPUTAT E de l reato cli danneggiamento cli opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore M ilitare de l Re Imperatore del Tribunale IVli li tare d i Palermo con sentenza de l 25.7. 1942 (Reg. Gen. n. 930 del 1942). 280) Ceccarini Albino, nuto il 9 2.1926 a Trieste.; Marchetti Italo, nato il 23.5. 1925 a Codroipo (Udine).

273) Donati Ferdinando. nato I' I .3.1 9 17 a Bo.logna. soldato nel 39째 Rgr. Fam. IMPUTATO del reato di vilipendio alle Istituzioni Costi tuz ionuli e alle Forze Armare dello Stato (art.8 l C.P.M.P. e 47 C.P.M.G); Atti trasmessi al Procuratore Mili tare dc.I Re Imperatore del Tribunale Militare cli Napoli con sentenza ciel 24.7 .1 942 (Reg . Gen. n. I027 del 1942).

IMPUTATI del reat.0 di offese al i' onore de l Capo del Gove rno (arL. 282 C.P.). Atti trasmessi a l Procu ratore cie l Re I mperatore del Tribunale dei Minoren ni di Trieste con sentenza del 25.7 . 1942 (Reg. Gen. n. 937 del 1942). 28 1) Nove disti nti procedimenti nei co nfronti di: Ignoti. IM PUTATI

274) Maganzini Epifania, nata 1'1 .7. l 9 l 2 a Giustino d i Pinzolo (Ti"en to). IMPUTATA di is tiguzione ai milica1i di disobbedire al le Leggi in te mpo di guerra (art. 266 e 3 IO C.P.). Atti trasmessi al Procu ratore del Re Imperatore del Tribunale di Tren to con sente nza del 25.7. [942) (Reg. Gen. n. 719de.l 1942).

del rea to d i danneggiamento di opere miLi wri (art. l.'i8 C.P.M.G .). Atti trasmessi con nove sen tenze e messe tutte il 25.7. 1942 al Proc uratore Militare del Re Impe ratore del Tribunale M ilita re d i Palermo. (Registro Generale n. 973, 1942; 994, 1942; 999. .1942; 1000. 1942; 100 1, 1942; 1002, 1942: 1003, 1942; 1004, 1942; 1011, 1942). 282) Proccdi111ento Penale ne i confront i d i: Ignoti.

27 5) Tri bbia Mauro, nato i I I O.3. I 9 I 8 a Bergamo. solclato, in espiazione di pena, nel Carcere Giud iziario di Salerno. IMPUTATO de.i reati di o lTcsa al Capo del Governo (,u-t. 80 C.P.M.P. e 4 7 C.P.M.G.) e disfatt ismo politico (art. 265 C.P.). Atli trasmessi a l Procuratore Mi li tare del Re Impera tore. ciel Tribuna le Militare di Guerra de lla 7, Armata con se nte nza del 25.7.1 942 (Reg. Gen. n. 8 15 del J 942).

IMPUTATI del reato cli danneggia111en to di opere militari (art. I 58 C.P.M .G.). Atti tras messi al P rocuratore Mi litare de l Re I mperatore del Tribunale Mi li tare di Napoli con se ntenza del 25.7. 1942 (Reg. Gen. n. 940 del 1942). 283) Proccdi111en to Penale a carico cli: Ignoti. IMPUTATI

276) Malavasi F rancesco, nato il 20. 1.1909 Bazzano (Bologna). soldato nel 443째 Btg. Cos tiere. IMPUTATO I

ciel reato cli d isfattismo politico (ru-r. 265 C.P.) e di den igrazione de lla guerra (art. 87 C.P.M.G.). Atti trasmessi, per l'ulteriore corso cli giusti zia, alla Procura Generale Militare del Tribu nale Supremo Militare con semenza del 25.7. I 942 (Reg. Gen. 863 de l 1942). 277) Gregorio Amalfa, nata il I0 .3.1 895 a S. Teresa di Ri va (Messina), casalinga. IMPUTATA de l reato di vilipendio clelle Forze Ann ate dello Stato (an. 290 C. P.). Atti trasmessi al Proc uraLore del Re Imperatore del Tri bunale di Palermo con sentenza cie l 25.7.1 942 (Rcg. Gen. n. 88 I del l 942). 278) Cherchi Francesco , nato I' 11.6. 192 1 a Genova.

del reato di danne!rn:iarne nt o d i opere militari (art. 158 C.P.M.G. ). Atti trasmessi al P;ocun1lore Mi litare del Re I mperatore ciel Tribuna le Mili tare della Sardegna in Oristano con sentenza ciel 25.7. 1942 (Reg. Gen. n. 974 del 1942). 284) Cangiani Giovan ni. nato

r 1.3.1912 a Siria (T1:ieste), soldato nel 75째 Rgt. Fant. 11vIPUTATO

dei reati di vilipendio alle Forze Armale dello Staro (art. 8 1 C.P M. P. e 47 C.P. M.G .) e d i vil ipend io alla Nazione Itali ana (art. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procu ratore Militare de l Re Imperatore del Tribu nale Militare d i P alermo con sentenza de l 25. 7. l 942 (Reg. Gen. n. 963 de l 1942). 285) Betti Aclante, nato il 2.1 1.1 9 11 a Urbino. soldato aggregato alla 3a Compagnia del 396" Btg. Costiero a Carloforte (Cagliari).


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

INDICI

IMPUTATO

Atti trasmessi al Procuratore M i li Lare del Re f mperatore del Tribunale Mii i tare di Palermo con sen tenza del 3.8. 1942 (Reg. Gen. n. 929 del 1942).

del reato di denigrazione del la guerra (art. 87 C.P.M.G.). Atr i trns rnessi al Procuratore M i litare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare della Sardegna in Oristano con sentenza del 25.7 .1 942 (Reg. Gen. n. 969 del 1942). 286) Piacentino Giov,anni, nato il 26.2.1 914 a Trapani, autista. fMPUTATO del reato di danneggiamento cli opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra della 6a A rmata in P.M. 3500 con sentenza ciel 25.7.1942 (Reg. Gen. n. 984 del 1942). 287) Burrazzese Raffaele, nato a V ittoria (Siracu sa) d i 53 anni, contadino. Cassi ba G iuseppe, nato a Villoria (Siracusa) d i 18 anni; conradino. IMPUTATf ciel reato cli dannegiamento d i opere militari (art. J58 C.P.M.G.). Atr i trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale M il itare di Guerra della 6a Armata in P.M. 3500 con sentenza del 25.7.1942 (Reg. Gen. n. 985 del 1942). 288) Casati Giovanni. nato il 4.3 1922 a S. Giul iano Mi lanese (Milano), soldato nel 66° Rgt. Pane. Toletti Natale. nato il 18.12. 1'922 a S.Giuliano M ilanese (Milano), aviere nel 1° Rgt. Avieri dislocato a Torino. TMPUTATJ del reato di vilipendio delle Forze Annate dello Stato (art. 8 1 C.PJv1.P. e47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore ciel Tribunale Mi litare di M ilano con sentenza del 25.7. I 942 (Reg. Gcn. n. 996 del 1942). 289) Novak Francesco, nal.O il 17.7.192 1 a Grise (Gorizia), so ldato nel I O Rgt. Cavalleria «Nizza». IMPUTATO del reato d i divulgazione di notizie fa lse (art. 77 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mi li tare del .Re Imperatore ciel Tribunale Militare cli Trieste con senten za del25.7. 1942(Reg.Gen.n. J009del 1942). 290) Pardini Tonino, nato i l 2.4. 1904 a Carrara Apuania (Massa Carrara) , carabiniere nella Stazione dei C.1rabinieri di Nuoro. IMPUTATO

293) Grado Giuseppe, nato il 4.4. 1897 a Montallegro (Agrigento) ; Grado I nnocenzo, nato il 10.9.1902 a Montallegro (Agrigento): Grado Pi~tro. naro 1'8.3.19 16 a Montu llcgro (Agrigento). IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M .G.). Atti trasmessi al Procuratore Mi i i tare del Re Imperatore del Tribunale Mi I i tare di Pulermo con sentenza del 3.8.1 942 (Reg. Gen. 1032 del 1942). 294) L ucia Santo, naco i l 23.5. 1909 ad A ragana (Agrigento). IMPUTATO del reato d i danneggiamento di opere militari (art. I 58 C .P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra del la 6" Annata in P.M . 3500 con sentenza del 3.8.1 942 (Reg.Gen. n. 986 del 1942). 295) Santelli Francesco, nato il 27.5. 19 19 a Crenovizza (Trieste). caporale nel 1° Rgt. Artig lieri a Celere. IMPUTATO del reato di de1ùgrazione della guerra (art. 87 C.P.M.0.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale M ilitare d i Trieste con sentenza ciel 3.8.1 942 (Reg. Gen. n. 954 del 1942). 296) Gril lo Antonio, nato il 5.4.1 932 a Salemi n :rapa ni), minore degli anni 14. IMPUTATO del reato dio danneggiamento di opere mil itari (art. 158 C.P.M.G.). Alti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare d i Guerra della 6a Armata, in P.M. 3500, con sentenza del 3.8.1 942 (Reg. Gen. n. 995 del J942). 297) Giussani Pierino, nato il I O. I . 1908 a Vimodrone (Mi lano), manovale. IMPUTATO ciel reato d i offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.). A tti trasmessi ul Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Parma con sentenza del 3.8. 1942 (Reg. Gen. n. 924 del I 942).

del reato di vi li pendio delle Forze A rmate dello Stato (artt. 8 1 CP.M.P. e 47 C.P.M.G.) . Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del T ribunale Militare della Sardegna in Oristano il 25.7.1 942 (Reg. Gen. n. !012 del 1942).

298) Magoni Gaetano (generalità incomplete). soldato nel 11 2° Btg. Squadristi «Tevere» in Aprilia.

29 1) Tomasich Raffaele. nato iT3.6. 1885 ad A lber cli Tomaclio (Trieste). commerciante.

dei reati di vi lipendio delle Forze Armate dello Stato (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) di disobbedienza (ar t. 173 C .PM.P. e 47 C .P.M.G.) e insubordinazione con ing iuria (art. 189 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi, per l'ulteriore corso di giustizia, al la Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 3.8.1 942 (Reg. Gen. n. I 030 del 1942).

IMPUTATO ciel reato di istigazione ai mil itari di disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Trieste con sentenza del 3.8.1 942 (Reg. Gen. n. I 006 del I 942). 292) Restifo Angelo, nato il 14.11 . 1897 a Motta (Catania), agricoltore. fMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.).

IMPUTATO

299) Carpensano Salvatore, nato il 13 .3.1 872 a Nizza di Sicilia (Messina). IMPUTATO ciel reato di vilipendio del le Forze Annate dello Stato (art. 290 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del T ribunale d i Messina con sentenza ciel 3.8. 1942 (Reg. Gen. n. 1007 del 1942).


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'l'R IBUNAI.F, SPF,CIALE PER LA D IFESA DEI.I.O STATO

INDICI

300) Faccani Giovanni, nato il 24.6. 19 I4 a Fusignano (Ravenna), soldato nella Compagnia Deposito dell ' 11° Rgt. Fant. «Casale».

Mulas anche dei reati di ingiurie (artl. 226 C.P.M.P. e 47 C.P.l'v1.G.J c di lesioni (arlt. 223 C.P.M.P. 47 C.P.M G.). Chessa anche del remo di vilipendio alla Bandiera Nazionale o altro emblema dello Stato (artt. 83 C.P.M.P. e 47 C.P.M G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperntore del Tribunale Militare della Sardegna in Oristano con sentenza dc.I 13.8. J 942 (Reg, Geo. n. l 093 del 1942).

IMPUTATO dei reali ùi .lpologia sovversiva (art. 272 u. c. C.P. ) e di denigrazione della guerra (artr. 87 C.P.M .G.) per ave re il 6.7.1942, in località «Marchesa» di Fusignano ove si trovava in licenza cli convalescenza. pronun,)aw in presen za ùei meccanici Cellini Enrico e Venieri Carlo le parole :«ho in tasca le sLellctte con la falce e il manello cd andrei vole ntieri in Russia per combattere contro le Camicie Nere». Arti trasrnessi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore del Tribunale MiliLare di Bologna con sentenza del 3.8.1 942 (Reg. Gen. n. 997 del 1942). 30 I) Dc Santis Alessandro, nato il 27.6. 19 I Oa Cerignola (Foggia), soldato ocl J Rgt. Bersaglieri. O

IMPUTATO

307) Crisafulli Giovanni Battista, nato il 25.8. 1920 a Valgnarnera (Enna): Crisafu lli Tommaso. nato il 25.2.1925 a Valgnarnera (Enna). IMPUTAl'l del reato cli danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mili tare del Re Imperatore del Jribunalc Mili tare di Palermo con sentenza del 13.8.1942 (Reg. Gen. n. I 093 del 1942).

dei reati di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M .G.J e di incendio colposo (an. 449 C.P.). Ani tras messi al Procuratore Militare del Re Im peratore del Tribunale Militare di Guerra de lla 7a Armma con sentenza del 3.8.1 942. (Reg. Gen. n. I 031 del l 942).

308) Gabrielli Edoardo. nato il 19.1.1 885 a Paliano (rrosinone). racchino.

302) Mlinar Matteo, nato il 3 I .8. 1917 a Idria (Gorizia), soldato alla Scuola di tiro di Artiglieria di Ne ttunia. detenuto dal 6.7. L942.

dei reati cli offesa al Capo del Governo (are. 282 C.P.) e di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 29 1 C.P.). Atti' trasmessi al Procuratore del Re Tmperawre del Tribunale di Rom.i con sentenza del I3.8. 1942 (Reg. Gen n. 796 del 1942).

IMPUTATO del reato ùi propaganda cd apologia sovversiva (artt. 272 C.P. e 264 C. P.M.P). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare cli Ro ma con sentenza del 13.8. J 942 (Reg. Gen. n. 972 ciel 1942). 303) Mistretta Anton io, nmo il 5.1 0.1 907 a Menfi (Agrigent0J. IMPUTATO del reato cli danneggiame nto cli opere militari (art. L58 C.P.M.G.J. Alti trasmessi al Procura tore Mi li tare del Re Imperatore ciel Tribunale Militare cli Palermo con sentenza del 13.8.I942(Reg. Gen.1069del 1942).

IMPUTATO

309) Cucco Carlo, nato il 25 . I0. 1905 a Buscate (Milano), contadino, internato nella Colonia Agricola di Isi li (Nuoro). IMPUTATO del re.lto di offesa all'onore del Re Imperatore (art. 278 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Cagliari con sentenza del 13.8.1 942 (Reg. Gen. n. 1043 del 1942). 310) Me ncghelli Saturnino. nato il 23.12.19 12 a Rocchetta (Vicenza), Sergente Maggiore ex prigioniero di guerra.

304) Ariano E11ore (genera li Là incomplete). soldato nel reparto distrettuale di Foggia. L'vlPUTATO ltvlPUTATO del reato cli offese al Capo ciel Governo (arrt. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bari con sentenza del 13 8.1942 (Reg. Gen. n. I I 38 del I 942). 305) Demontis Benedetto, naLO il 15.6. 19 13 a Cagl iari.

del reato cli denigrazione della guerra (art, 87 C.P.. G.). Atti trasmessi al Procuratore Tv1ili tare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Milano con sentenza del 13.8. I942 (Reg. Gen . n. J 022 del 1942). 3 1l J Bel!in Remo, nal.O il 22.5. 192 I a Griceo (Trento).

IMPUTATO

fMPUTATO

del reato di cui alrart. 63 C.P. M.G. (Persona sorpresa in prossimità di posti mili tari o che segue le operazioni mi li Lari). Atti tras messi al Procuratore Mi tirare del Re Imperatore del Tribunale Militare della Sardegna in Oristano con sentenza del 13.8.1 942 (Reg. Gen. n. I064 del 1942).

dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti tras rnessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Cagliari con sentenza del 13.8. I 942 (Reg. Gen. n. 1085 del 1942).

306) Mul.ls Luigi, nato il 2.6.1898 a Usini (Sassari), Camicia Nera nella 377° Coorte Terr. 1a Cencmi a, Sassari. Chessa Gav ino, nato il 28.1 0. 1895 a Us ini (Sassari). Camicia Nera nello 377° Coorte Terr. J" Centuria Sassari. IMPUTATI dei reati di ubriachezza fuori servizio (art. I 36 C.P.M.G.).

3 I 2) Spatola Salvatore, nato il 4.4.1 889 a Comiso (Ragusa), contadino. IMPUTATO del reato cl.i danneggiamento di opere mili Lari (art. l 58 C.P.M .G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 13.8.1942 (Reg. Gen. I 086 ciel 1942) 3 I3) Larneri Luigia di 30 anni (generalità incomplete), detenuta dal 5.7. 1942.


824

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJ:FESA DELLO STATO

IMPUTATA dei reati di offesa al Capo del Governo (an. 282 C.P.) e di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (a rt. 290 C.P.). Atti tras messi al Proctu·arore del Re Imperatore del Tribunale di Milano con sentenza del J 3.8. J942 (Reg. Gen. n. 989 del 1942). 3 14) De MolinerPiet ro. nato il 25 .6 .1 918 a Niedergosq ue u (Svizzera), Caporale nella 634" Compagnia Mitrnglieri. IMPUTATO dei reati di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (artt. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.) di ubriac hezza fuori servizio (arl. !36 C.P.M.G.), e d i min acc ia a inferiori (art. 196 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Att i trasmessi a l Procurato re M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Militare de lla Sardegna in Oristano con se ntenza del I3.8. I 942 (Reg. Gen. n. 1045 de l 1942). 3 15) Puddu Antioco. nato il l 6.1 1.189 I e Jglesias (Cagli ari), Capo squadra minatore. IMPUTATO

INDICJ

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320) Onda Vincenzo. naLO il 2. 1O. I9 IJ a Barumini (Cagliari) , soldato. IMPUTATO dei reati di offesa al Capo de l Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G) e vilipendio delle For1-e Armate dello Stato (art. 282 C.P.). An i trasmessi al Procuratore Militare ciel Re Imperato re de l Tribunale J'v1i litru·e di Napo li con sen tenza del 13.8. 1942 (Reg. Ge n. n. I052 de l 1942). 32 J) Bertucchi Vittorio (generalità incomplete), soldato nel 2 I O Rgt. Art. d.i Campagna in Piacenza. IMPUTATO dei reati d i vilipendio del.le Forze Amiate dello Stato (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di insu boec(inazione con violenza (art. 186 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Ani trasmessi al Procuratore Militru·e del Re Imperato re de l Tribunale Mi litare di Milano con sentenza de l I3.8.1942 (Reg. Gen. n. 988 del 1942). 322) Due Procedimenti Penali a carico di: Ig noti. lMPUTATI

dei reati di propaganda sovversiva (art. 272 C.P.). offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.), vilipendjo alle Forze Armate (art. 290 C.P.) e vilipendio al Fascio Liuorio (,u-t. 292 C .P.) Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Cagliari con sentenza del J 3.8. 1942 (Reg. Gen. n. 6 15 del J 942).

del reato di danneggiamento di opere mili rari (art. I 58 C.P.M G.). Atti trasmessi . con due distinte se ntenze emesse il 13.8. I 942. a l Procuratore Militare de l Re Im peratore del Tribunale Militare di Roma (Reg. Gen. n. 1077 del 1942 e I 078 del 1942).

3 16) Sartori Guglielmo, nato il J2.6. 1889 a Bibbiano (Reggio Emilia).

323) Dodici Procedimenti Penali a ca rico d i: Ignoti.

IMPUTATO

IMPUTATI

del reato di istigazione d i militari a disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 13.8.1942 (Reg. Gen. n. 1087 del 1942).

de l reato di danneggiamento d i opere militari(an. 158 C.P.M.G.). Atri trasmessi. con dodici distinte sentenze emesse il 13.8.1942. al Procu ratore Militare de l Re Imperatore del Tribunale Militare di PaJermo. (Registri Generali muneri: I026. 1942: I057. I942: 1074. 1942; I083. 1942; 1089, 1942: 1097. 1942; 1098. 1942: I 108, 1942; 1131. 1942: I 133. 1942; 1134. 1942: 1135. 1942).

3 17) Mazzeni A ndrea, nato I" 1.8. J 908 a Sesana (Tries te), Camicia Nera ris tretto in Camera di Punizione della 23 Legione M ili tare Artiglieria Contrarci.

324) Bonvissuto Giuseppe (generalità incomplete). esu·aneo alle Forze Armate.

IMPUTATO

IMPUTATO

de l rearo di vi lipendio alla Nazione Italiana (arn. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Milita re di Trieste con sentenza del 13.8.1 942 (Reg. Gen. n. 1090 del 1942).

del reato d i danneggiamento di opere militari (a rt. 158 C.P.M.G.) Atti tras messi al Procuratore Militare de l Re Imperatore de l Tribuna le Militare di Palermo con sentenza del 19.8. 1942 (Reg. Gen. n. 113 J del 1942).

318) Ruoso Carl o, nato il l 0.7. I 914 a Mantova, soldato 77a Rgt. Fant.

325) Pancrazio Gino (generalità inco rnp lece). estraneo alle Forze Armate.

IMPUTArO dei reati di denigrazione del la guerra (art. 87 C.P.M .G.) di forzata consegna (art. 140 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). di resis tenza e violenza a semi nella (a.rtt. 14 1, 142 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), di insubordinazione con ing iuria e vi o.lenza (art. 186. I 97. 189 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di ubriachezza fuo ri servizio (an. I 36 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperarore del Tr ibunale Militare di Guerra della 7,, Armata con sentenza de l 13.8.1942 (Reg. Gen. n. 1070 del I942).

IMPUTATO dei reati d i propaganda sovversiva (art. 272 C.P.) e di offesa all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P. ). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribu nale di Lucera (Foggia) con seote nza ciel 24.8. 1942 (Reg. gen. n. 11 21 del 1942). 326) Prelc Lodovico (generalità incomplete), soldato nel 3° Rgt. Fa nt.

3 J 9) Gullotta Giuseppe, nato I' I. 7. 1889 a S. Giuliano (Trapani), Magg iore nel 378° B tg. Costiero. IMPUTATO dej reati di deni grazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.) di pecu lato 1nilitare (art. 215 C.P.M.P. e 4 7 C.P.M.G.) e di falso (art. 220 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Guerra della 6a An·nata con sentenza del 13.8. I 942 (Reg. Gen. n. 9 I 7 del 1942).

IMPUTATO del reato di divulgazione di norizie diverse da quelle ufficiali (art. 76 C.P.MG.). Aui trasmessi al Procurato re Mi litare de l Re Imperatore del Tribuna le Militare di Palermo con sentenza del 24.8. 1942 (Reg. Gen. n. I 123 de l 1942). 327) Mig liarini Mario (genera lità incomplte). soldato nel 207° Gruppo Art.


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INDICI

TR IBUKALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO ST,\TO

ThfPUTATO del reaLo di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.}. ALti trasmessi, per l' ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supre rno Mii itare con sentenza del 24.8. l 942 (Reg. Gen. 1148 ciel 1942. La Procura Generale tras rneue !!li atti. in data 13. 10. 1942, alla Procura del Tribunale Mil irnre di Guerra della 7a Armata). 328) Colafracesco Vincenzo, nato il J 2. t.1889 a Roccadace (Frosinone). calzolaio. detenuto. Il'vlPUTATO ciel reato di propaganda sovversiva (art. 272 C.P.).Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperawrc del Tribunale cli Frosinone con semenza del 24.8. 1942 (Rcg. Gen. n. J J 56 del [942) 329) Bortolotti Carlo. nato il 16.3.1913 a Fiume: Vatw Aldo, nato il 9.10.19 IO a Trieste; Visintin Giuseppe, nato iI 25.3. l 904 a Monfalco ne (Gorizia): Zacchigna Domenico. nato il 16.4. 1909 a Ciltanova cl ' Istria (Trieste); Zorzin Ottone. naro il 6. 1. 1907 a Ro nc:hi dei Legionari (Gorizia). Tutti Camicie nere nella 1a Legione Milmart.. liberi. IMPUTKfl ciel remo cli denigrazione della gnerra (art. 87 C.P.M.G.). Atti Lrasmessi. per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale ciel Tribunale Supremo Militare con sentenza ciel 24.8. 1942. Carteggio inviato al Tribunale Militare cli Trieste il 3.3. 1943. (Reg. Gen. n. I 046 ciel 1942). 330) Laurencich Antonio, (gencralitìi incomplete), soldato nel 207° Btg. Fant. in Catantaro. IlvIPUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.). ALLi trasmessi. per l' ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo Mili.tare con sentenza del 24.8. 1942 (Reg. Gen. n. 11OI del 1942). Carteggio invia to al Tribunale Militare di Trieste il 16.3. J 943.

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334) Pielc Federico. (generalità incomplc1.e), soldato net 3c Rgt. Fant. in Messina. Th1PUTAT0 ciel reato di disfatlis mo politico (art. 265 C.P.J e ciel reato di de nigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore ciel Tribunale Militare cli Palermo con semenza <lei 24.8.1942 (Reg. Gen. n. l 123 del 1942) 335) Due Procedimenti penali nei confronti di: Ignoti. IMPUTATJ del reato di dan neggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.J. Atti trasmessi al Procuratore di Palermo, con due distinte semenze emesse il 24.8. 1942 per l'ulteriore corso di giustizia. (Reg. Gen. n. 1159 del 1942 e 1209 ciel 1942). 336) Agrifoglio Mario, nato iI 21.8. I 904 a Genova, deten uto per altra causa. IMPUTATO del reato di offese ali ' onore ciel Capo ciel Governo (art. 282 C.P.) commesso a Genova I' 8.7.1 942. Atti tras messi al Procuratore ciel Re Imperatore del Tribunale cli Genova con sentenza del 24.8. 1942 (Rcg. Gen. n. I I 67 del 1942). 337) Lupi Giuseppe, nato il 19.3.191 Oa Fontenay (Francia). cantoniere stradale: Venezia Salvatore, nmo 1'8.1 1. 1915 a Sciacca (Agrigento). manovale: Termini Giuseppe. naLo il 28.8.1904 a Sciacca (Agrigento), manovale. IMPUTATI ciel reato di danneggiamento di opere mili tari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Milit.u-e del Re Imperatore del Tribunale Militare cli Palermo con sentenza ciel 24.8. l 942 (Reg. Gen. n. 1168 del 1942). 338) Petrnlia Mario. nato il 2. l I .1 903 a Enna, soldato nel 140° Rgt. Costiero C. P.M .C . IMPUTATO

33 L) Gianoli Ezio (generali tà incomplete), Anigliere nel 49° Rgt. Art. D.F. IMPUTATO ciel reawdi vilipendio della Nazione Italiana (art. 82 C.P.M.P. e47 C.P.M.G.). Alli trasmessi. per I' ul.teriore corso di giustizia, al la Procura Generale ciel Tribunale Supremo Militare con sentenza ciel 24.8. 1942 (Reg. Gen. n. J l03 del 1942). 332) Coppola Paolo (generalità incomplete). estraneo alle Forze AnnaLc. IMPUTATO ciel remo cli danneggiamen to di opere mili tari (art. 158 C.P.M.G.). Alti Lrasmessi al Procuratore Mili Lare del Re Imperatore del Tribunale Milita re cli Palermo con sentenza del 24.8. J942 (Rcg. Gen. n. I 094 del 1942). 333) Carnilletti Um berto (generali tà incomplete), soldato nel 227° Rgt. Fant. IMPUTATO del reato di vi lipendio del le Forze Armate dello Stato (art. 8 1 cpv. C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.). Atti trasmessi. per l' ul teriore corso di giustizia. alla Procura Generale ciel Tri bunale Supremo M ilitare con sentenza del 24.8. J 942 (Reg. Gen. n. 1110 ciel 1942). che invia il carte2:!!io al Tribunale Militare di Trieste il 3.3. 1943. ~-

del reato di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore ciel Tribunale Militare cli Guerra della 6:i Armata. in P.M.3500. con scntenta ciel 24.8. l 942 (Reg. Gen. n. Il 76 del 1942). 339) Fe1Tari Pietro. 11ato il 25 .3. I888 a Besana Brianza (Milano), detenmo clall'8.7. I 942. IMPUTATO del reato cli vilipendio delle Forze Annate (art. 290 cpv. C.P.). Alli Lrasmessi al Procuratore ciel Re Imperatore del Tribunale di Monza con sentenza del 24.8. I942 (Reg. Gen. 1181 del 1942). 340) Tre Procedime nti Penali a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento cli opere mi litari (art. 158 C.P.M .G.J. Atti trasmessi per l'ulteriore corso di giustizia con tre distinte sentenze emesse il 27.8.1942. al Procuratore Militare ciel Re Imperatore ciel Tribunale Milita re cl i Palermo (Reg. Gen. n. 1208 del I 942 e n. 121 Odel I 942 e n. 1209 ciel I942). 341) Procedimento Penale a carico di: lgnoLi .


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0"')0

TRfBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

JNDICI

IMPUTATI

IMPUTATO

del rea to di danneggiamento di opere mili tari (art. I58 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Jmperacore del Tribunale Militare del la Sardegna. in Ori stano, con sentenza del 27.8. 1942 (Reg. Gen. n. J 212 del 1942).

del reato di danneggiamemo dj opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti tsas messi al Procurat0re Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Mi li tare di Palermo con sentenza del 3.9 .1942 (Reg. Gen. n. 1223 del 1942).

342) Procedimento Penale a carico di Leone Amonino, nato il 10.9. I 930 a Palazzolo (Siracusa) e di alu·i individui lgnoti.

349) Baniato Giuseppe. nato

r l J.3. J. 929 a Mascoli (Catania), minorenne. IMPUTATO

IMPUTATI del rearo d i danneggiamento di un cavo telefonico milita re tedesco /art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi a l Procuratore Mi li tare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con semenza de l 27.8.1942 (Rcg. Gen. n. 1207 del 1942).

del reaLO di danneggiamento di opere mil itari (art. 158 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore Militare del Re ImperaLOre del Tribunale Militare di Palermo con semenza del 3.9. 1942 (Reg. gen. n 1221 del l 942). 350) Necci Gi ulia, nata il 16.6.1912 a Vallepietra (Roma).

343) Barbarotta Vincenzo. nato il 16.1.1921 a Parti nico (Palermo). soldato nel 77° Rin. Fant. Caruso Filippo. classe 1909 (Generalità incomplete), soldato ne l 208° Rgt. Fant.. ~ IMPUTATI dei reati di offese al Capo del Governo (art. I 58 C.P.M.G.). Atti trasmess i al Procuratore Militare del Re fmper..nore del Tribunale Militare d i Guerra della 7a Armata in P.M. 107 con sentenza del 27.8.1942 (Reg. Gen. n. 1157 del 1942). 344) Franco Ri naldo. nato il 22.9. 1914 a Romano d·lsonzo (Gorizia), soldato nel 25° Rgt. Fant. IMPUTATO dei reali di offesa al Capo del Governo (attt. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). vilipendio alle Forze Armate dello StatO (artt. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e vilipendio della Naz ione Jtaliana (arn. 82 C.P.M.P.e 47 C.P.M.G). Atti trasmessi al Proc uratore Militare de l Re Imperatore de l Tribunale Milit,u·e di Trieste con sentenza del 27.8.1 942 (Reg. Gen. n. l 037 del 1942). 345 l Datti Maria. nata iI 9. 12.1882 a Carignano (Roma). casalinga. IMPUTATA dei reati di disfanismo politico (art. 265 C.P.}, offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vil ipendio alle istituzioni costituzionali (an. 290 C.P.J. Atti trasmess i al Proc uratore del Re Imperatore del T1ibuna le di Roma con sentenza <lei 27.8.1942 (Reg. Gen. n. 1185 del 1942}.

IMPUTATA del reato di offese al Capo del Governo (att. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore M ilita.re de l Re Imperatore del Tribunale Tvlilitare di Roma con sentenza del 3.9 .1942 (Reg. Gen. n. 1225 del 1942). 351) Lombardi Pietro. nato il 24.5.1 897 a Piacenza. Capo Calzolaio ne l Presidio MUitare di Cremona. IMPUTATO del reato di frode in forniture militari (art. 163 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare de l Re Imperatore de l T1ibunale lvlilitare di Mi lano con sentenza de l 3.9. 1942 (Reg. Gen. 11. 1192 del 1942}. 352) Morgami Angelo, nato il 28.5.1 9 18 a Framura (La Spezia). soldato nel 4° Blg. Art. Alpina «Va l Tanaro». IMPUTATO dei reati d i offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P. M. G.). di offese all'onore del Capo di uno Stato Estero (art. 297 C.P.), di den igrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.J e di minaccia e ing iur ia in assenza di superiore ufficiale (artt. 19 1 C.P.M.P. 47 C.P.M.G.). Atti trasmess i. per l'ul teriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militcu-e con sentenza del 3.9. 1942 (Reg. Gen. n. J l 88 del 1942). 353) Procedimento Penale a carico di : Jgnoti.

346) Lampis SalvaLOre, naro il 2 1.3. 1877 a Monreleone (Sassari). usciere al Governatore di Roma. IMPUTATO dei reati di offesa al Re Imperatore (an. 278 C.P.), di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P). di o ffesa a l Capo della Nazione di uno Stato Estero (an . 297 C.P.) e di vilipendio della Nazione Italiano (art. 29 I C.P.). Alti trasmessi al Procuratore del Re lmperawre del Tribunale d i Roma non sente nza de l 27.8. J942 (Reg. Gen. n. 1005 de l 1942). 347) Testa Dario, nato il 31.5.1 878 a Vellego (Savona), contadino. IMPUTATO

IMPUTATI del reatO di danneggiamemo di opere mi li tare (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi, per l'u lteriore corso di gi ust izia, a l Procurato re Militare de l Re lmperarore de l Tribunale Mili tare di Guerra della 6a Armata in P.M. 3500 con sentenza del 3.9. 1942 (Reg. Gen. n. 1291 de l 1942). 354) Quanro distinti procedimenti penali a ca rico d i: Ignoti. IMPUTATI

de l reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C .P.). Alli trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Imperia con sentenza del 27.8.1942 (Reg. Gen. n. 12 l 7 de l 1942).

del reato di dannegg iamento di opere militare (art. 158 C.P.M.G. ). A tt i trasmess i pe r 1·u1 teriore corso di gi ustiz ia, c on quattro senten ze emesse il 3 .9.1942, al Procnratore Mili tare del Re Imperat.0 re del Tribunale Mi i ilare di Palermo. (Registri Generali n. 1252. 1942: 1278. 1942: 1280. 1942: 1295. 1942).

348) Indelicaw Accursio. nato a Sciacca (Agrigen to) nel 1870.

355) Del Prete Nicola. nato il 5. l 2. 1886 a Mes iano (Lecce). facch ino al Governacorato di Roma.


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TRIBUN,\LE SPECIALI: PER LA DIFESA 01:LLO STATO

INDICI

IMPUTATO

IMPUTATO

del reaw di vilipendio della Nazione llaliana {art. 291 C.P.). Ani trasmessi al Procuratore del Re Jmperalore del Tribunale di Roma con sentcnzn del 3.9. 1942 (Reg. Gen. n. 1276 ciel 1942).

del remo di dannegoiamento della linea telefonica militare can. 158 C.P.M.G.J. Atti trasmessi al p;·~curatorc Miliwre del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Palermo con sentenza ciel 4.9.1 942 ( Reg. Gcn. 1290 del L942).

356) Prota Ubaldo. nmo Ll 1.11.1904 a Capitello (Salerno). inclumiaJe.

363) Alfonsi Angelo. nato il 13.2.1896 a Sossano (Vicenz.a). bracciante.

IMPUTATO

IMPUTATO

del remo di vilipencl io della Nazione Italiana {art. 29 1 C.P.). Atti trasmessi aJ Procurat0re del Re Imperatore del Trihunale di Roma <.:on sentenza del 3.9.1942 <Reg. Gen. n. 1275 del 19-m.

dei reati dì offesa ali · onore del Re Imperatorc e del Capo del Governo (artl. 278 e 282 C.P.). Alli irasmessi al Procuratore del Re lmperawrc del Tribunale di Parma con sentenza del 4.9.1942 ([leg. Gen. n. 1274del 19-12).

357) Pcrona Alfredo. nato il 5. 12.19 19 a Cossilln S. Giovanni (Vercelli), geniere nella :.75° Sezione.

364) Fisicaro Git1scppe, naw il 31.6. 1904 a Licata (Agrigento). contadino.

IMPUTATO

IMPUTATO

del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Ani trasmessi al Procuratore Mi li tare del Re Impennore del Tribunale Militare di Palermo con semenza del 3.9.1 942. (Reg. Gcn. n. 1279 del 1942).

del reato di danncg.,iamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Aui trasmessi al p;~curatore Militare del Re lmperawre del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 4.9.1942 (Rcg. Gen. 11 . 1245 del 1942).

358) Eleni Bruno. nato il 21.5. 1912 a Tivoli. detenuto. per altra causa. nella Casa Penale di Fossano.

365) Proccdimenw Penale a carico dl: Ignoti.

JMPUTATO

IMPUTATI

dei reati di cui agli an icoli 265 c 282 C.P. per ave re in un e~posLo diretto da Fossano il 28.6. I 942 al Procurmore Generale presso la Corte di Appello di Torino comu11icato notizie false. tendenziose e tali da dcMare pubblico allarme e deprimere lo spi rii<) pubblico ed usato espressioni lesive del prestigio e deJr onorc del Capo del Governo. Alti trasmessi al Procurarore del Re Imperatore del Tribunale di Cuneo con sentenz.1 ciel 3.9. 1942 (Reg. Gcn. n. 12 18 del 1942).

del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.C.). . Ani trasmes~i al Procuratore :Vlilitarc dcl Re Imperatore d~I Tribunale Milit,ue della Sardegna. 111 Ori~t:1110. il -1.9.19-12 (Reg. Gen. n. 1308 del 19-l2).

359) Pmzu Cesello (generalità incomplete). cs1raneo alle Forze Armate.

del reato di dannc11:oiamenlo di opere militari (ru1. 158 C.P.M.G.). Alti trasmessi al p;~curatore Militare del Re Imperatore del T1ibunale Militare di Palermo con semenza del 4.9. 1942 (Rcg. Gen. 11 . 1307 del 1942).

IMPUTATO del re,Ho di tenLalivo di frode in fornitura 111i li1,1rc (arll. 46 C.P.M.P. 163 C.P.M.G.) per ,i vere. nella cowu1.ione dì alcune fortificazioni per conto del lo Srato. compiuto atti idonei (usando nella confezione del calcestrnzzo ciOloli ex ira misura) diretti a mmare con inganno le condizioni del comrauo a proprio prolìuo. Jn Terri1orìo di Quanu (Sardegna) rra il giugno e luglio 1942. Atti trasmessi al Procuratore Mi litare ciel Rc Imperatore del Tribunale Militare della Sardegna in Oristano <.:on sentenza del 3.9. 1942 (Reg. Gen. n. I 2J8 del 1942}. 360) procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI dc.I reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.l. Aui trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 3.9.1942. (Rcg. Gen. n. 1294del 1942). 361) Fadda Francesco. nato il 28.8.1905 a Bortigali (Nuoro): Giordann Antonio. nato r 11.9. 192 1 a Cosenza. Emrambi soldati nel 407° Btg. Costiero. JMPUTATl

del remo di vilipendio delle forze Armate dello Sr:uo (ant. 8 1 cpv. C.P.M.P. e 47 C.P.M.G). Atti trasmessi al Procurawrc Mi litare del Re lmperawrc del Trìbunale Militare del la Sardegna in Oristano con sentenza del 4.9. 19-12 (Reg. Gcn. n. 131 1 del 1942). 362) Onorato Angelo, naro il 9.6.1926 a Pollina (Palermo).

366) Procedi111enLo Penale a carico di: Ignoti. lMPUT1\TI

367) Farris Sai v:uore. nato il 30.7. 19 17 ,1 Ti~si (Sassari). Caporal Maggiore nel 40° Rgt. Art.: Farris Michele. naio il 15.2.1888 a Badesi (S.1\sari). pensionmo. IMPUTATI di offese al Capo del Governo (artl. 80 C.P.M.P. e 4 7 C.P.M .G_ per Farris Salvat0re e art. 282, C.P. per Fnrris Michelel. c. inolu-e. dei reati di ingiurie ,1ggravate (art. :>94 C.P.) e percos~e (art. 58 1 C.P.!·. Alti u·asmessi. per r ulteriore corso di giusti1ia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo M1htarc con~enrenzadel 4.9.1942(Rcg.Gen.1266dcl 1942). J68) Ricconti Pietro (generalità incomplete). Capo S4uadra della M.V.S.N . nel 7° Btg. Squadristi di Miluno: Ccrmenati Ernesto. <:lasse 1898. (generalità incomplete). Capo Squadra M.V.S.N. del 7° Btg. Squadristi di Milnno. IMPUTATI del reato di offc~c a S.M. il Re Imperatore (art. 79 C.P.M.P. e .+7 C.P.M.G.) di ubbriachczza (art. 688 C.P.) e del reato di inf!iuria (art. 226 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) per avere. in Ancona. la sera del 18.8.1942 in una vertu1; trn nw iaria pronunciut0 fras i offensive all'indirizzo di S.M. il R? lmperat~r~. per ubriachezza manifesta e per avere colpilo c.:on vari scl1.iaffi il Sergente cannomere Gianv1t1 A LlliiO del Comando <lella Marina di Ancona. . . .. Ani trasmessi. per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale <lei Tnbunale Supremo Militare con semem;a del 17.9.1942 (Rcg. Gen. n. 1349 del I 9-12).


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\ DELLO STATO

369) Belsito Francesco. nato l' 11.9. 1915 a Palazzo S. Gervasio (Potenza), macchinista; Cisrincione Salvatore. nato il 4. 10. 1925 a Castelvetrano (Trapani), fuoclùsta. IMPUTATI del reato di danneggiamento colposo cli opere militari (art. 158 C. P.M.G.) per avere. il giorno 31.7. l 942. il Bel siLO, quale macchinista, e il Ci.rrincione, quale fuochista del treno n. 22, verso le ore 17,45 nel tratto di linea Siculiana-Montallegro (Agrigento) e precisamente nei pressi della casa colonica Picone. per imprudenza ed inosservanza di norme regolamentari. causato un incendio che determinava il danneggiamento di una linea telefonica militare. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del T1ibunalc Militare di Guerra del la 6a Armata con sentenza del I 7.9.1942 (Reg. Gen. n. l 348 del l 942). 370) Colonna Giuseppe (generalità incomplete), Capo Calzolaio nel R. Aeroporto «E. Pcnsuti». IMPUTATO di frode in fornitu re militari (an . 163 C.P.M.G.) perché, invece di riparare nella sua qualità di Capo Calzolaio ciel R. Aeroporto «E. Pcnsu ti» tutte le scarpe militari a mezzo fondo o a fondo intero in conformità agli impegni di forn itura. vi poneva soltanto le mezze suole. appropriandosi del cuoio rispanniaro. Atti trasmessi al Procuratore del Re I mperatore del Tribunale di Milano con sente nza del 17.9. 1942 (Reg. Gen n. 1392 del 1942). 37 I) Cemigol Antonio, nato il 18. I 0.1 9 14 a Zolla (Gorizia). soldato nella J a Compagnia del 46° Rgt. Fant. «Reggio». Cergol Gi.usto. nato il 18.10.J 914 a Becca (Pola). soldato nella Compagnia Mortai da 8 l del 46 RRgt. Fam. «Raggio». IMPUTATI Cernigol dei reati di disobbedienza (art. 173 C.P.M.P. 47 C.P.M.G.). cli ubriachezza fuori servizio (an. 136 C.P.M.G.). cli bestemmia (an. 724 C.P.). di vilipendio alla Nazione Italiana (a11. 82 C.P.M.P. 47 C.P.M.(J.). di vilipendio alla bandiera nazionale (art. 83 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). di insubordinazione con minaccia verso superiore ufficiale e supe1iore non ufficiale (art. 189 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Cergo l dei reati di disobbedienza (art. l 73 C.P.l'vl.P. e 47 C.P.M.G.). di insubordinazione con minaccia verso superiore non ufficiale (an. l 89 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e bestemmia (art. 724 C.P.). Atti crasmessi al Procurato re Militare del Re Im peratore ciel Tribunale Militare cli Guerra della 5" Armata in P.M. 50con sentenza del 17.9.1942 (Reg. Gen. n. 1342 del del 1942). 372) Orsini Nunzio (generalità incomplete). Sottocapo EleuTicista nel Comando Base Sommergibili della Maddalena. IMPUTATO

INDICI

833

Atti 1ras111essi, per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 24.9. 1942 (Reg. Gen. 965 del 1942). 374) Bertolini Fiorino, nato I' 1.8. 1905 a Ragoli (Tre nto), vice Capo Squadra della M.V.S.N. IMPUTATO dei reati cJi vil ipendio alle Forze Armate (art. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di disfattismo politico (ari. 265 C.P.). Atti tras messi, per l'ulteriore corso J i gi ustizia, alla Procura Generale Militare del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 2.1 O. 1942 (Reg. Gen. n. 1241 cJel 1941 ). 375) Leonardi Ca1melo, nato 1'8.7. 1892 a Riposto (Catania), mendicante, detenuto dal 28.6.1942. IMPUTATO del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere il 28.6. 1942, in Riposto, offeso l'onore del Capo del Governo. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperato rc del Tribunale di Catania con sentenza del 2.10. 1942. 376) Caruso Antinino, nato il 7.9. 1887 a Cascel di ludica (Catania), agdcoltore, detenuto dal 28 2.1 942. IMPUTATO del reato cli danneggiamento di opere militari (arl. C.P.M.G.). Aui trasmessi al Procuratore Mil itare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Palermo con sentenza del 2.10. 1942 (Reg. Gen. n. 1395 del 1942). 377) Marocco Mic hele, nato i I 6. 11.1 918 a Calta nissetta, av iere addetlo all' Ufficio Sorveglianza Tecnica Armamento Aeronatica presso lo Stabilimento di Colleferro (Roma). Cenciarelli Auilio, nato il 2.8. 1908 a Gavignano (Roma) operaio de llo Stabilimento B.P.D. (Fabbrica Pentrite-Sezione Flemmatizzione), Ma1tuso Rachele, nato il 18.9.1919 a Casale sul Sile (Treviso), operaio dello Stabilimento B.P.D. Fahb1ica Munizioni e Metalli Repaito «Caricamento pallottole calibro 13/2». lMPUTATl del reato di danneggia mento di opere militari (ari. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribu1wlc Mililare di Roma con sentenza del 2. 1O. 1942 ( Reg. Ge n. n. 1406 del 1942). 378) Barbieri El iseo, nato il 5.2. 19 16 a Modena, geniere nel Magazzino Material i del genio del Comando Superiore Ff.AA. <<Slovenia Dalmazia». IMPUTATO

dei reati di disobbedienza (arl. 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) di insubordinazione con mi nacce e ingiurie (art. 189 e 1.90 C.P.M.P. e 47 C.P.M.Q.) e di vili pendio alle Forze Armare (art. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.J. Atti trasmessi . per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con semenza del 17.9. 1942 (Reg. Gen. n. l 320 del 1942).

ciel reato di olfose al Capo del Governo (art. 80 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.). Alli tras messi, per l' ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale Militare del Tribunale Supremo Mii ilare con senlcnza del 2. 10.1 942 (Reg. Gen. n. 144 1 del 1942).

373) Selmin Bruno. nato 1'8.4. 1921 a Vo (Padova/. soldato nel 48° Rgt. Art. Detenuto dal 28.8.1 942.

IMPUTA'T'O

L'v1PUTATO

dei reati di offesa al Capo Jel <ìoverno (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e cli vilipendio della Nazione Italiana (artl. 82 C.P.M P. e 47 C.P.M.G.). Atti tras messi, per l'ulteriore corso di gi ustizia, alla Procura Generale Mi litare del Tribunale Supremo Mi Iitare con sentenza ciel 2. 1O. 1942 (Reg. Gen. n. 1445 del 1942)

del reato di di vulgazione di nol.izie false sulr orcline pubblico (an. 77 C.P.M.G.J per avere la sera del 15 .6. I 942 in Baiano (Avell ino) percorrendo le strade di quel Paese, con una fascia rossa della U.N.P.A. e una fascia verde al braccio. gridava a voce alta. per essere sentilo da lulli, che bisognava spegnere ogni luce, asserendo. falsame nte. che si era in stato di preallarme per un incursione in corso di 200 apparecc hi ne mici su Bologna.

379) Collarich Sianislao. nato il 2.5.1 9 12 a Trieste, soldato nel 91 ° Rgt. Fant.

380) Rubi nic Andrea, na to il 4.8. 19 19 a Maschierra (Fi ume), soldato nella 7° Compagn ia di Sussistenza in Firenze.


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INDICI

TRIBUNALE SPECl,\ Ll2 PER LA DIFESA DELLO STATO

IM-PUTATO dei reati di offesa al Capo del Governo (a rti. 80 C.P.M .P. e 47 C.PM.G.) e cli vi lipendio della Nazione Italiana (art. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi, per l'ulterio re corso cli giustizia, alla Procura Generale Mi li tare del Tribunale Supremo Mi li tare con sentenza del 2.1 O. 1942 (Reg. Gen. n. 143 1 del 1942). 38 l) Torricelli Raimondo, na10 il 12.1 2.1878 a Favara (Agrigento), bracciante. IMPUTATO ciel reato di dan neggiamento di opere militari (art.. 158 C.P.M.G). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Palermo con sentenza del 2. 10.1942. (Reg. Gen. n. 1421 del 1942). 382) Paoletich Natale, nato il 15.5.1 914 ad Antignana (Pola}, soldato nel 74° Rgl. ranl.: Runco Mario, nato il 22.3.19 16 ad Antignana (Pola), contadino; Runco Eugenio, na to iI 20.1 1. 1919 ad Antignana (Pola), contadino; Runco Emilio, nato iI 29. l .1916 ad Antignana (Pola), contadino. IMPUTATI del reato di propaganda cd ,1pologia antinazionale (art. 272 C.P. in relazione all'art. 264 n. 2 C.P.M.P.). Alti trasmessi al Procuratore Mi li Lare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Trieste con sentenza del 2.10.1 942 (Reg. Gen. n. 1435 del 1942). 383) Pikec Maria, nata il 25.5. 1897 a S. Croce di Aidussina (Gorizia), domestica. detenuta. IMPUTATA

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IMPUTATO del reato di danneggiarnemo cli opere milirnri (art. 158 C.P.M.G.). Atti tras messi al Procuratore Militare del Re "Imperatore del Tribunale Militare della Sardegna in Oristano con semenza del 2.10.1942 (Reg. Gen. n. 1432 del 1942). 388) Ferrante Francesco. di anni 37, nato a Misccmi (Caltanissetta). arrestato il 16.8.1942. IMPUTATO dd resLO cli danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Alti trasmessi al Procurawre Militare del Re lmperatore del Tribunale Militare di Guerra della 6a Armata con sentenza del 2. 10. I 942 (Reg. Gen. n. 1414 del 1942). 389) Mazzara Giuseppe. nato il 26.3.1 915 a Erice (Trapani). commerciante; Augugliaro Vi Lo. nato il 13. l. 1904 a Eri ce, operaio: Ficara Rosario. nmo il 17 .7 .19 I 3 a Trapani. operaio; Galia Mariano, nato il 23.11.1905 a Erice (Trapani). operaio; Pennelli Raffaele. nato il 9.9. J 9 12 a Campofelice di Titalia (Palermo). autista. IMPUTAT"I del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G. ). Atti trasmessi al Procuratore M.ili tare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 2. I 0.1942 (Reg. Gen. n. 1420 del 1942). 390) Undici distinti Procedimenti PenuJi a carico di: Ignoti.

IMPUTATI

dei reati di vilipendio alle Forze Armate (arl. 290 C.P.) e vilipendio alla Nazione (art. 291 C.P.). Alti trasmessi al Procuratore del Re I111peratore del Tribunale di Trieste (Reg. Gen. n. 1396 del 1942) con sentenza del 2. l 0. 1942.

del reato di dan neggiamento cli opere miliLari (an . I 58 C.P.M.G.). Atti trasmessi con undici sentenze emesse Lune il 2. 10.1942 al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Mili tare di_Palermo. (Registri Generali 11. 1434. 1942; 1436, 1942: 1437. 1942: 1469. 1942; 1351. 1942: 1352. 1942: 1353. 1942; 1354. 1942: 1355.1942; 1358, 1942: 1358. 1942: 1360. 1942)

384} Dozzo Angelo, nal.O il I0.1. 1911 a Genova, angliere nel 7° Raggruppa mento Artiglieria di Savona.

39 1) Quattro dislimi Procedirnenti a carico di: Ignoti.

1MPUTATO del reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti tras messi, per l'ulteriore corso cli giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo rv1ililare con sentenza del 2.1 O. 1942 (Reg. Gen. n. 1423 ciel 1942). 385) Crescione Luigi, naLo il 6. 12. I 897 (generalità incomplete). IMPUTATO del reato di danneggiamento di una linea telegrafica e di una esplosione di un mina a Francofonte (Siracusa), art. 158 C.P.M.G. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mili1arc di Palermo con sentenza del 2. I0. 1942 (Reg. Gen. n. 1403 del 1942). 386) Cosul Giuseppe, nato il 20. 12. 1897 a Laurana (Fiume); Tomasich Rodolfo. nato il 24. 11 . 1907 ad Abbazia (Fiume), cx proprietario del Ristora nte «Al Lauro,>. IMPUTATI Entrambi del reato di disfattismo poli tico (art. 265 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore elci Tribunale cli Fiume con sen1enz.a del 2. 10. 1942 (Reg. Gcn. n. 14 17 del 1942). 387) Deiana Francesco, nato il 23.2. 1923 ad Arzana (Nuoro), pas1ore.

IMPUTATI del reato di danneggia mento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procurawre Mi litare del Re Im peratore del Tribunale Militare della Sardegna in Oristano. (Registri Generali n. 1357. 1942: 1359. 1942: 1394. 1942; 1424, 1942). .392) Procedimemo Penale a carico di: Ignoti. TMPUTATJ del rcar.o di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.J commesso dall' aprile all'agosto del 1942 in terriwrio di Civitavecchia. Aui tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mili tare di Roma. con sentenza delI' 8.1 O. 1942. (Reg. Gcn 1503 ciel 1942). 393) Tre distinti Procedimenti a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. J 58 C. P.1\11.G.) di c.ui uno commesso in terri torio di Santa Margheri ta di Belice (Agrigemo) nella notte dal 30 al 31 agos to I942. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con tre sentenze emesse tutte J'8. 1O. 1942. (Reg. Generali n. 14 13. 1942; 1523. 1942: e 1524, 1942). 394) Procedimento Penale a carico di : Ignoti.


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

LNOlCI

IMPUTATI

La Loriol dei reati di offesa all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vi lipendio della Nazione Italiana (art. 291 C.P.). Atti trasmessi al Proc uratore del Re Imperatore del Tribu nale di Roma con semenza de l1·8.10.1942 (Reg. Gen. n. 1496 del l942).

de l reato di danneggiamento di opere mi.lii.ari (art. 158 C.P.M.G.) commesso il 30.8. 1942 in teni1orio di S. Lucia (Cagliari). Atti u·asmessi a l Procuratore Militare de l Re Imperatore del Tribunale Militare de lla Sardegna in Oristano con sentenza dell'8.10.J 942 (Reg. Gen. n. 1505 del 1942}. 395) lez Gi useppe . naLO il 15.8.1 9 13 a Zolla (Gorizia). Camicia Nera. 62° Btg. IMPUTATO de l re ato di de nigrazione de lla guerra (art. 87 C.P.M.G ) per avere il 3.6 .1 942 . nella sede de l Dopolavoro di Zolla. in previs io ne di un a pun izio ne discip linare, pro nunciato in presenza de lla Camicia Nera Fmlan Giuseppe le parole ;«Succeda quel che succede non m·impona nulla ... doman i dovrei partire per raggiungere il 62° Btg., ma questa volta, piuttosto che partire vado con i cetnici» ed al la richiesta del Furlan che cosa gli ma ncasse al Btg. per esprimersi in tal modo, rispondeva ancora che in qualità di cuciniere era stato fino allora bene, men tre tolto da quel posto, la razione non gl i sarebbe più bastata. Atti trasmessi al Procuratore M ilita re del Re Imperatore del Tribunale .Mi lit.are d i Trieste con sen tenza dell'8. l 0. 1942 (Reg. Gen. n. 84 1 del 1942). 396 J Di Salvo Giovan ni. nato il 6.1.1899 a Palermo. meccanico .. detenuto dal 14.8.1942. IMPUTATO

401) Si1i gu Alberto, nato il 20.7. 1928 a Liegi (Belgio): Carta Egidio. nato il 16. l 0.1 930 a Villaputzu (Cagliari). IMPUTATI del reato d i da nneggiamento di opere militari ·art. 158 C.P.M.G.J. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale Militare della Sardegna in Oristano con sentenza de lI' 8. 10.1942 (Reg. Gen. n. 151 Odel 1942). 402) Modesti Pietro. naco il 26.3.1912 a Isola dc.I Giglio (Grosse10). Maggiore nell'87° Rgt. Fant. IMPUTATO del reato di vili pend io alle lstiruzioni Costituzionali e alle Forze Armate dello Stato (art. 8 l C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi, per l'ulte riore corso di giustizia. alla Procura Ge nerale de l Tri bunale Supremo Militare con sente nza dell'8. l0. I942 (Reg. Gen. n.B 1501 del 1942) 403) Caracappa Rosolino, nato il 6.11. 1895 a Sciacca (Agrige nto), agricoltore. detenuto dal 9.9.194,2. IMPUTATO

de i reati di offesa al Re Imperatore (art. 278 C.P.), offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P. ) e di disfattismo politico (art. 262 C.P.). commessi i n Palermo il 14.8. 1942. Att i t rasmess i al Procuratore del Re Imperatore del Tribuna le di Palermo con senten za de ll'8.JO. 1942 (Reg. Gen. n. 1257 del 1942).

del reato di danneggiame nto di opere mi litari (an. 158 C.P.M.G.). Atti trasmess i al Procuratore Mi litare del Re Imperatore de l Tri bunale Mi litare di Palermo con sentenza dell' 8.10. J942(Reg. Gen. n. 1522 del 1942).

397) Miceli Calogero. nat0 1· 1.3 .1 909 a Ribera (Agrigeoto), agricoltore, detenuto da l 17.8. I 942.

404) Di Fabio Al berto, nato il 7 .6. J 92 1 a Mesier le Metz (Germania). Art. ne l 35° Rgt. Art.

IMPUTATO

IMPUTATO

de l reato di danneggiamento d i opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commesso il 16.8.1942. Atti trasmess i al Procuratore Milita.re del Re Imperatore de l Tribuna le Militare di Palermo con senten:r.a de ll" 8.10.1942 (Reg. Gen. 1265 del 1942).

de i reati di diserzione (art. 146 n. 2 C.P.M .G.) e di propaganda ed apolog ia sovversiva (an. 272 C.P.) Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale Militare di La Spezia con sentenza del\' 8. 10.1942 (Reg. Gen. n. 1317del 1942).

398} Castagna Liborio. nato il 2.9. 1921 a Ribera (Agrigento). soldato nel 7° RgL Art. in P.M.50.

405) Maggio Salvatore, nato 1'8.9. I933 a Calatafi mi (Trapani); Mazzara Salvatore. nato ]' 1.8 J 930 a Cala1afim i (Trapani): Sciortino Nicolò. nato il 6. 12. 1930 a Calatafimi (Trapani ). Tutti minori deg li anni 14 .

IMPUTATO de l reato cli danneggiamento di opera militari (art. l58 C.P.M .G.) commesso in territorio d i Ribera il 14.9.1 942. Atti trasmess i al Procuratore Militare del Re Imperatore de l Tribunale Militare di Palermo con sentenza dell' 8. 10.1942 (Reg. Gen. n. 1494 del 1942}. 399} Borea G iuseppe, nato il 4.7. 19 1Oa Piacenza. sacerdote, libero. IMPUTATO

ItvIPUTATI ciel reato di danneggiamento di opere militari (arL. 158 C.P.M.G.) commessi il 9 .8.1942 in Calatafimi. Atti tras messi a l Procuratore M ilitare del Re Impera1.0re del Tribnnale Militare di Palermo con sentenza dell'8. I0. 1942 (Reg. Gen. n. 13 18 del 1942). O

ciel reato di disfa ttis mo politico (an. 265 C.P.) commesso il 26.3. 1942 in territorio d i Gropparello (Piacenza}. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Piacenza con sentenza dell '8. l 0. 1942 (Reg. Gen. n. 1051 del 1942 ). 400) Lo ngo Romeo, nato il 17.5.1 887 a Roma. possidente; Lo1iol Bena. nata il 5.5.1 882 a S. Denis (Pari gi). casalinga. Emrambi detenuti dal 15.8. 1942. IMPUTATI Longo del reato di offese all'onore del Capo de l Govern o (art. 282 C.P.).

406) Puglisi Mariano, nato il 29.8. 1920 a Calascibetta (Enna). soldato nel l Rgi. Art. di Corpo d'Annata. del rcalO d i offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti tras messi, per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale Mi litare del Tribu nale Supremo Militare con sentenza de ll'8. I0.1942 (Reg. Gcn. n. 131 Odel l 942). 407) Decleva G iuseppe. nato il 17.2 .1 923 a S. PietTO del Carso (Trieste}. agricoltore. detenmo da l 16.8.1942 fMPUTATO del reato di vil ipendi o delle Forze Ann ate (art. 290 cpv. C.P. ), commesso il 16.8.1942.


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIH:SA DELLO STATO

Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del T ri bunale di T rieste con sentenza dell'8. 10. 1942 (Reg. Gen. n. 1300 del J 942 J. 408) CoralJo Natale. nato il 23.9. I 889 a I spica (Ragusa). derenuto dal 20.9. 1942. IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (an. 158 C.P.M.G.). Att i trasmess i a l Procurator e Militare del Re Imperatore de l Trib unale M i l itare d i Palermo <lcll '8.10.1 942 (Reg. Gen. n. 1525 del 1942). 409) Francavi glia Pietro, nato i l 16. I .19 J 3 a Motta 13.8.1 942.

S. A nastasia (Catania). agr icolmre. detenuto dal

IMPUTATO del reato cli danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M .G.) commesso il J 3.8. I 942 presso Motta S. A nastasia. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re lmperacore del Tribunale M ilitare di Palermo con sentenza deJJ'8. I O. I 942 (Reg. Gen. n. 125 I del I 942). 4 1O) Monastero Filippo. nato il 14.3.1 928 a Sambuca (Agrigento). IMPUTATO del reato cli danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M .G.) commesso il 28.8. 1942 in Sciacca (Agrigento). Atti trasmess i al Procuratore Militare del Re I mperatore del T ribunale Militare di Palermo con senten za clcll'8. IO. J 942 m.eg. Gen. n. 1495 del I 942). 4 11 J Mi otto Si I vi o. nato il I 9 .6. I 922 a S. Pietro di Barboza (Tr evi so), soldato nel 5° Rgt. Alpini <,Belluno,,. IMPUTATO del reato di offesa al Cupo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.tvI.G.J commesso il 24.8.J 942 su l'autocorriera in partenw da Valdobbiadene (Treviso). Atti trasmessi. per 1·u1teriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo MiJitare con sentenza del 13.1 O. 1942 (Reg. Gen. n. 1336 del 1942). 412) Bavolenti Calista, nata a Cerv ia (RavannaJ di anni 46 (Generali tà incomplete). IMPUTATA del reato d i offese al Capo del Govern o (art. 282 C.P.). Atri trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tr ibunale di Ancona co n sentenza del 13.10. 1942 (Reg. Gen. 1L 1249 del 1942). 4 I 3) Merlin Mario. nato i I 20.4. 1918 a Stanghella (Padova). soldato nel 28° Rgt. Fanc. «Pavia». IMPUTATO dei reati di vilipendio delle Forze Armate (art. 81 C.P.1'v1.P. e 47 C.P.M .G .) e di den igraione della guerra (art. 87 C.P.l'vl.Cì.). Atti trasmessi. per ulteriore corso cli giustizia, alla Procura Generale del T r ibunale Supremo Militare con sentenza del 13.1 O. f. 942 (Reg. Gen. J528 del 1942).

r

4 14) Pesce L orenzo. nato 1'8.3.1887 a Savig none ( Genova). cletenuco. per altra causa. nelle Carceri Giudiziarie di Genova. IMPUTATO dei reati d i offesa al Capo del Goveno (art. 282 C.P.). di vilipendio alla Nazione I tali ana ( art. 29 1 C.P.)

INDICI

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e di v ilipendio alle I stituzio ni Costi tuz ional i (ar t. 290 C .P.) co mmessi l' 1.9 . 1942 nelle Ca rcer i G iud iziarie di Genova. Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale d i Genova con senten;,;a del 13.1 0. 1942. (R eg. Gen. n. 1377 del I942). 415) Gargano Veronica, nata i I I O. I O. 1874 a Gru mento Nova (Potenza), contad ina. IMPUTATA del reato di ofresa al Capo del Governo (art. 282 C.P. ). Alli trasmessi al Proc uratore cie l Re I mperatore del Tribunale cl i Potenza co n sentenw del 13. 10.1 942 (Reg. Gen. n. 1552 del 1942). 416) Bellini A lessandro, nato il 31.5. I 889 a Venezia, medico; Galassa Severina, nata il 5.4.1 900 a Portoferraio (Li vo rno), professo ressa. I MPUTATI dei reati cli denigrazione ciel la guerra (ari. 87 C .P.M.G .) e di vi li pendio al le Forze A nnate dello Stato (nrt. 290 C.P.). Reati commess i i l 19.9. I 942. Atti tr.-1s111essi, per l'ulteriore corso di giusti zia, al la Procura Generale ciel T ribuna le Supremo M i li tare con sen tenza del 13. I O. I942. (Reg. Gen. n. 1530 del 1942). 4 17) Salterin i Francesco (generaliti1 inco mplete), soldato, classe 1922. IMPUTATO ciel reato d i offesa al Capo cie l Governo (art . 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.). Reato com messo i l 4.9.1942 nel la camerata del proprio reparto. A l ti trasmessi, per l' ulteri ore corso cl i giustizia, alla Procura Generale del T ribunale Supremo M ilitare con sentenza ciel 13. I O. 1942 (Reg. Gen. n. 1502 ciel 1942). 4 18) Burotti A ngelo, nato i l 17.9.1 920 a Udine. Souocapo nella R.Nave. ospedaliera «A rn o»; Burnlli Umberto, naLo I' I. 10.1 913 a Udine, alpino in l'o rza al B tg. «Bassano» dell'8° Rgt. A lpini. IMPUTATI dei reat i di offes a a S.tv1. il Re Imperatore (artt. 79 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e al Capo del Govern o (artt. 80 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.). Reati com messi i l 15 .9 .1 942 nell'Osteria «/\I Nuovo Macello>) cl i Udine. A ui crasn1essi, per rul cer iore corso di g iustizia, all a Procura Generale del Tribunale Supremo M ilitare con sentenza ciel I 3. I 0.1 942 (Reg. Gen. n. 1507 cie l 1942) 4 I 9) Procedimento Penale a ca rico cl i: Ignoti. IM PUTATI del reato cl i danneggiamento di o pere m il itari commessi in terri tor i o di Barano d'Ischia (a rt . 158 C.P.M.G) Att i trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore ciel Tribunale M.ilitare cl i Napoli con sentenza del 13.1 O. I 942 (Reg. Gen. n. 1558 ciel I 942). 420) Cherbaucich Spiridione. nato il 12.4. I 920 a Pinguente (Pola), sold ato; Tempest.i Osvaldo, nato i I 18.8. 19 13 a Pome Ego la (Pisa), soldato; Scudellar i (J iovanni, nato il 24. 12. I 91 1 a Mi lano, soldato; Carestia A ntonio, nato il 5.3. 19 17 a Caramanico (Pescara), Capora l Maggiore; Petrecich G iuscppe, nato il 2 1. I . 19 15 a Tobrova (Pola), Caporale; Rossi Luigi, nato i I 2 .2.1 912 a Mi Iano, soldato; . Ribera Traiano, nato il 3 1.11. I 9 I 5 a Mi lano, soldato; Scergat Oscar, naco nel 19 12 a San Dorlingo Valle (Tr ieste), soldato.


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TRIBUNALE SPECIAl.F PER L<\ DIMlSA DELLO STATO

Tutti militari nel 34° Rgt. Fant. «Livorno».

INDICI

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IMPUTATO

lMPUTATI dei remi di disfactismo politico (are. 265 C.P.), offesa al Cupo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). vilipendio alla Nazione Italiana (art. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di denigraioue dellu guerra (art. 87 C.P.M.G.). Reati commessi nel 34° Fam. in data anteriore al 9.9.1942. Atti 1rnsmessi. per l'ulteriore corso di gius1izia. alla Procura Generate del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 16. I0. 1942 (Reg. Gen. n. 1539 del 1942). 421) Scaler Jvan. nato 1·8.12.1896 a Gressoncy (Aosta). Martinelli Giovanni e altri 37 imputati dei quali occorre procedere all'esalto accertamento dei dati anagrafici e della loro responsabili1à. IMPUTATI del reato di frode in fornimre militari (art. 163 C.P.M.G.7. Atti 1rasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bari con sentenza del 16.10.1942 (Reg. Gen. 1539 del 19-m. 422) Merli Giacomo. nato il 1.12. 1R83 a Sampierdarena <Genova). dete nuto. per altra causa. nelle Carce1i di Stigliano (Matera).

del reato di denigrazione della guerra (an. 87 C.P.M.G.) commes~o il 10.9.1942 $ull'autocomem in servizio di linea sul tratto S. Pietro-Portoferraio (Livorno). Atti trasmessi. per l'ulteriore corso di giusrizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con semenza del 16.10.1942 ( Reg. Gen. n. 1560 del 1942). 427) Cossello Giovanni. nato il 25. 1.1899 a Visinada (Pola). operaio, detenuto del 26.8.1942.

IMPUTATO del reato di disfaLLismo politico (art. 265 C.P.) commesso il 26.8.19-1-2 e precedentemente nel Bar «Granatieri» in Fiume. Alti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del 'Tribunale di Fiume con sentenza del 16. l 0.1942 (Reg. Gen. n. 1463 del 1942). 428) Morgana Salvatore. nato il 7.6. 1907 a Palma di Montcchiaro (Agrigento): Morgana Calogero. nato il 21.8.1904 a Palma di Montechiaro (Agrigento): Morgana Giuseppe, naLO il 27.9.1 926 a Palma di Montcchiaro (Agrigento): Zarbo Gi useppe. nato il 24.6. 1924 a Palma di Moncechiaro (Agri gen1.0J. Tutti contadini e traui in arre.sto il 25.9.1942.

IMPUTATO

IMPUTATI

del reaw di disfaLLis mo politico (art. 265 C.P.) commesso il 28.6. 1942 a Gorgoglione (Matera). Atti trasmessi al Procuratore del Re lmperntore ciel Tribunale di Matera C()n sentenza del 16.1 0. 1942 (Reg. Gcn. n. 15-1-7 ùel 1942).

del reato di danneggiamento di opere militari (an. 158 C.P.M.G.) commesso il I 6 e il 24 agosto 1942 in località Barone di Palma Montechiaro (Agrigento). Alli 1rasmessi al Procuratore Militare del Re hnperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 16.10.19-1-2 (Reg. Gen. n. 1468 del 1942).

423) Schisizzi Giovanni. nato il 19.3.1902 a Coseano (Udine). Appuntato dei Carabinieri presso là Compagnia del 5° Btg. Mobile.

429) A Ibino Antonio (generali1à incomplete); Dorbisi Baldassare (generalità incomplete).

IMPUTATO IMPUTATI del reato di vilipe ndio alle Forze Armate ùcllo Srato (art. 81 C.P.M.P. 47 C.P.M.G.J commesso il 31.8.1942 nell' interno della stazione ferrov ia.ria di Mestre. Atti eras messi. per r ulte1iore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Mi litare con semenza del 16.10.1942 ( Reg. Gen. n. 1562 del 1942). -1-2-1-) Carlini Leone. nato il 25.9. 1888 a Vedello (Milano). Teneme <li complemento adùcllo ali' Ufficio Censura della Pos1.a Aerea.

del reato di dan neggiamento di opera mi litari (art. 158 C.P.M .G.) commesso il 28.8. 1942 in lociilit1\ Monte Pizzi. trano Siculiana. Montallegro (Agtigento). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare cli Palenno con sentenza del 16. IO. I 942 (Rcg. Gen. n.1546 del I 942). 430) Li21.,io Ignazio (generalità incomplete), macchi nista rP.SS.: Gambino Angelo (generalittl incomplete). fuochista FF.SS.

lMPUTATO

IMPUTATI dei reati di diffusione di notizie riservate (art. 73 C.P.M.G. ) e denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.) commessi nell'esercizio pubbJico sito in Via Persicetana cli Borgo Panigale (Bologna) il 16.8.1942. Atti Lrasmessi. per r ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con ~cntenza del 16.1 O. I 942 (Reg. Gen. n. 1481 dd 1942).

del remo di danneggiamento di opere militari (:irt. 158 C.P.M.G.), commesso il 17.8.1942 verso le ore dod ici nella località Garebici e precisamente nei pre!>si ciel casello ferroviario I05. trano SiculianaMontallcgro (Agrigento). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re lmperat0re del Tribunale Militare di Palem10 con sentenza del 16.10.1942 (Reg. Gen. 11 . 156 I del 1942).

425) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. 43 1) Scrigna Sergio. nato il 1.5.1922 a Pola. soldato nel 5° RgL Art. IMPUTATI

IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158. C.P.M.G.) commesso nella none dal 17 al 18 settembre 1942. sul tratto di linea Salemi-Ponte Beddusa (Trapani). Atti tras messi al Procuratore Mi lit.ire del Re Imperatore del T~ibunale Milita re di Palenno con sentenza del 16. IO. I 942 ( Reg. Gen. n. 1570 del 1942). -1-261 Dini Ezio. nato il 22.9.191 Oa Campo Elba (Livorno). esercente.

dei reati di vilipendio alle Forze Armate dello Srato {artt. 8 l C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.), commessi nelJa Caserma del Reparto Autonomo del 5° Rgt. Art. di Corpo d'Armata. in Pola ìl 4.9.1942. Atti trasmessi. per r ulteriore corso cli gius1izia. allo Procura Generale del Tribunale Supremo MiJitare con semenza del 16. J 0. 1942 (Reg. Gen. n. 1557 del 1942).


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843

T RlflUKALE SPECIALE PER I.,\ Dlf'ESA DELLO STATO

IN DIC I

432) Demontis Eugenio, naLO il 27. 11.1919 a Gonnosfanaclica (Cagliar.i). soldato nel 152" Ospedale Militare da Campo in P.M. 48.

Atti tùs messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Alba con sentenza del 27. I0. 1942 (Reg gen n. l 556 del 1942).

IMPUTATO

439) Milano Mario, nato il 27.5.1921 a Bari. soldaw nel re parto mobi litaLO Nucleo Tradotte di Mestre (Venezia).

dei reati di disobbedienza (artt. 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G .), insubordinazione con violenza verso superiore graduato (am. 186 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), denigrazione della guerra (an. 87 C.P.M.G.) e ubriachezza fuori sevizio (artt.. 136 C.P.M.G. e 47 n. 3 e 4 C.P.M .P.). Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale Militare della Sardeg na in Oristano con sentenza ciel 16.10.1942 (Reg. Gen. n. I 509 del J 942). 433) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI ciel reato cli danneggiamento di opere mi Litari (a t1. 158 C.P.M.G.) commesso nella notte dal 24 al 25 settembre 1942 lungo linea telefonica militare Acate-Vittoria (Ragusa). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 27. 10. 1942 (Reg. Gen. n. 1586 del 1942). 434) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamemo di opere militari (art.. 158 C.P.M.G.) commesso nel mese di settembre 1942 lungo la linea telefonica.tedesca Pachino (Siracusa), Ispica (Ragusa). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tri bunale Militare di Palermo con semenza del 27. I0.1942 (Reg. Gen. n. 1585 del 1942). 435) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commesso in Sciacca, contrada <<Bordea» (Agrigento) nella nou.e dal 20 al 2 1 settembre J 942. Atti Lrasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 27. IO. J 942. (Reg. Gen. 11. J 624 del 1942). 436) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IJ.vlPUTATI

IMPUTATO dei remi di denigrazione della guera (art. 87 C.P.M.G.). dannegiamen to di edifici mili tari (arl. 168 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G. ), disobbedienza (art. 173 C. P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e cli diserzione (art. 146 C.P.M.G.). Reati commessi nella Caserma Vittorio Emanuele Ili di Mestre dal 6 al I Osettembre 1942. Atti trasmessi per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Mi litare con semenza ciel 27. I O. I942 (Reg. Gen. n. 1485 del I942). 440) ALLanasio Alfonso, naLO il 12.9.1 897 a Nocera (Salerno), ferroviere: Rocco Giovenale. nato il 13.4. 1895 a Benevemo. ferroviere, Entrambi detenuti dal l6.9. 1942. IMPUTATI de l reato di vilipendio de lle Forze Armate de llo Stato (art. 290 cpv. C.P). Reato commesso io Banipaglia (Salerno) il 12.9.1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re lrnperaLOre del Tribunale di Sa lerno con sentenza del 27.10.1942 (Reg. Gen. n. 1477 del 1942). 441) Marzucco Nicolò. nato il 23.4.1 895 a S. Basilio (Grecia), cittadino italiano: Bianucci Danilo, nato il 28. J 1.192 1 a Livorno, Sergente infermiere; Duca Matteo, nato il 4.4.1919 a Vellebich (Russia), Sottocapo elettricista: Medeot Giuseppe. nato il 29.8.1921 a Campo Longo Altor (Udine). fuochista: Miniussi Mario, nato il l8.5. l 92J a Monfalcone (Gorizia). elettricista: Prosperi Renzo. nato il 23.5.1920 a Pavorano (Parma), fuochista; Pasi Giuseppe, nato il 20.1 2.1916 a Trieste. Sottocapo Meccanico: Rossoni Carlo. nato il 12.4.1921 a Bolchiere (Bergamo). fuochista : Ricci Ro meo, nato il 15.6.1 921 a Fi.renzc, Sottocapo Elettricista: Serena Ugo. nato il 20.8. l 92 I a Chi,iri lBrescia), fuochista: Tutta Giorgio, nato il 15.6. 192 1 a Trieste, torpediniere. Tutti imbarcat i sul R. Cacciatorpediniere «Lubiana». IMPUTATl

del reato di danneggiamento di opere militiu-i (art. 158 C.P.M.G.) commesso a Villaperuccio (Cagliari). Atti trasmessi al ProcuraLOre Mi litare ciel Re Imperatore del Tribunale Militare della Sardegna in Oristano con sentenza del 27. J0. 1942 (Reg. Gen. n. 1634 del 1942).

del reato di vilipendio delle Forze Annate dello Stato (art. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di altri reati comuni. tra i 4uali la rissa (art. 588 C.P.). ALLi trasmessi, per 1·u 11.eriore corso di giustiz,ia, a ll a Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 27.1 0. 1942 (Reg. Gen. n. 485 del 1942).

437) Melchiorri Dino, nato il 28.5 . 1914 a Crespellano (Bologna), Caporale nella Ja Batteria 1° Gruppo Cannoni 75/27 del J 34" Rgt. Art. Motorizzato.

442) Cherbavaz Ernesto. nato il 6. l 2. l 920 a Rozzo (Pola), soldato nel 2" Rgt. Gra natieri;

lliIPUTATO

IMPUTATO

dei reati di denigrazione della guena (art. 87 C.P.M.G.), offesa al Re (art. 79 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e al Capo di Stato Estero (art. 287 C.P.): reati commessi in varie sedi e per ulti mo a Trinità (Cuneo) dal luglio ai primi di settembre deJ 1942. Atti trasmessi, per l' ulteriore corso di gi\.1sti2ia, alla ProclU'a Generale del Tribunale Supremo Mi.litare con sentenza del 27 . I O. 1942 (Reg. Gen. n. 1554 del 1942).

del reato di propaga nda antinazionale (art. 272 C.P.J. Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del T,ibunale Militare di Milano con sentenza del 27. J O. I 942 (Reg. (]en. n. 495 del 1942).

438) Abellonio Gerolamo, nato il 13. 12. 1908 ad Alba (Cuneo), negoziante, detenuto dal 25.9.1942. IMPUTATO del reato di istigazione ai militari di disobbedire alle Leggi (art. 266 C.P.) cominesso in Alba dal 24 al 25 settembre 1942.

443) Salvi Antonietta. nata il I 4.4. l 897 a Valignos (Brasile), domiciliata a Roma. Via Borgo Pio n. 19 J. IMPUTATA del reato cli disfattismo politico (art. 265 C.P.); reato commesso a Roma precedentemente al settembre del 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma con sentenza del 27. 10.1942 (Reg. Gen. n: 1486 del 1942).


844

INDlCf

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

444) Marchesi Lorenzo, naw il 2 I .6. l922 a Trescore Balneare (Bergamo), caporale nel 2 1° Rgt. Art. Motorizzato in Piacenza: Mismetti Luigi. nato il I 0.8.1922 ad Al bino (Bergamo}. soldato nel 2 I O Rgt. Art. Motorizzmo in Piacenza: Mercandelli Mario. nato il 2 .2.192 1 a Palazzolo sull'Olio (Treviglio). soldato nella Scuola An. in Piacenza. IMPUTATI dei reati di offesa al Capo del Governo (an. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), e al Capo di Stato Estero (art. 297 C.P.) e di insubordinazione con insulti verso superiori Uffic iali (art. 189 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Reati commessi in Bergamo il 6.7.1942. Atti trasmessi. per l'ulteriore corso di giusti zia, alla Procura Ge nerale del Tribuna le Supremo Militare con sentenza del 27.10.1942 (Reg. Gen. n. 1563 del 1942). 445) Ruggero Giova nni, Mani ni Giuseppe, Raso Vi ncenzo (generalità incomple1e).

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450) Gambazza Pietro. naro a NoLO (Siracusa), mi nore deg li anni 14.

IMPUTATO ciel reato di danneggiamento di un cavo telefon ico (art. 158 C.P.M.G.J commesso il 25.9.1942 a Noto. Atti trasmessi al Procu ratore Militare del Re Imperato re del Tribunale Milita re d i Palermo con sentenza de l 14 . 11. 1942 (Reg. Gcn. n. 1635 del 1942). 45 I) Dubrovich G iuseppe. nato I' 1.5.1903 a Ruccavazzo di ,\.fattug lie (Fiu me), muratore. IMPUTATO del rea10 di vi lipendio delle Forze Armate (art. 290 C.P.) commesso il 3. lO. 1942 sull'autocorriera in partenza da Fi ume con se ntenza del 14. 11. 1942 (Reg. Gen. n. I 607 del J 942). 452) Aita Sebastiano, nato il 27 . 11 . 19 15 ad Aci rea le (Catania), impiegato esattoriale. detenuto clalr I 1.9.1942.

IMPUTATI

rtv1PUTATO

del reato di danneggiamento di opere 1ni litari (art. 158 C.P.M.G.) commesso dal 26 al 27 lug lio del 1942 nel tratto fen-oviario SicuLiana-Montallegro (Agrigento). Atti trasmess i al Procuratore Milita re del Re Imperatore del Tribunale Militare cli Palermo con sentenza del 27.10.1942 (Reg. Gen. n. 1376 del t 942).

ciel reato d i istigazione ai militiu-i di clisobbedise alle Leggi (art. 266 C.P.) reato commesso in Acireale il 25.5.1 942. Atti trasmessi al Procuratore del Re I mpera tore de l Tribunale di Catania con se ntenza del 14. 11.1942 (Reg. Gen. n. 16 12clel 1942).

446) Alquati Ferdinando (generalità incomple!e), commerciante in bovini.

453) Procedimento Penale co ntro d i: Ignoti.

IMPUTATO

IMPUTATI

del remo di frode in forniture in te mpo di guerra (art. 162 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribuna le Mi litare di Milano con sentenza del 27.10.1 942 (Reg. C~n. n. 1447 del 1942).

del reato di danneggiamento di opere mi litari (art. 158 C .P.M.G.} co mmesso il 28.9. 1942 in contrada «Sperduta» di Siracusa. Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Milit..i re di Palermo con sentenza de l 14 .11.1942 (Reg. Gen. n. l 666 de l 1942).

447) Gri lli Lnigi, nato il 2 1.2.1909 a Faenza (Raven na), soldato nel) Sa Compagnia Sussistenza in Trieste.

454) Zancheua Ivo. na10 il 6.8. 19 I 5 a Giacciano (Rovigo), soldato nel 5° Rgt. Fant. «Aosta».

IMPUTATO

IMPUTATO

de l reato di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.PM.G.) commesso in Trieste la sera del 17.9. 1942. Atti trasmessi alla Procura Generale de l Tribu nale Supremo Militare con sentenza del 27. I O. J942 (Reg. Gen. n. 1533 del 1942).

dei reati di comunicaz ione mediante co,i-ispondenza (art. 78 C.P.M.G.) di notizie di particolare inte resse mi li tare (arl. 75 C.P.M.G.} e cli notizie false sull' ordine pubblico (art. 77 C .P.M.G.); remi commessi il I 0 .5.1 942 in Pante lleria (Trapan i). Atti trasmessi al Proc uratore Mi litare del Re Im peratore del Tribunale Militare d i Guerra della 6~ Ann ata in Messina co n sentenza de l 14.1 I . 1942 (Reg. Ge n. n. 1375 del 1942}.

448) Aqui la Luigi, nato il 16.10.1905 a Palermo. detenuto, per altra causa nelle Carceri Giudiziarie di Acireal e.

455) Schernbari (,iuse ppe, nato il 4 .1 0. 1926 a Tripo li, operaio mil itarizzato detenuto dal 9.1 O. 1942.

IMPUTATO

IMPUTATO

dei reati di offesa al Capo de l Governo (art. 282 C.P.), di vilipendio alle Istituzioni Costituz ionali (art. 290 C .P.) e cli vi lipendio alla Nazio ne Ital iana (art. 29 1 C.P.); reati commessi il 29.4. l 942 nelle Carceri Giudiziarie di Acireale (Catania). Atti trasmessi al Proc uratore del Re Tmperatore del Tribu nale di Catania con sentenza del 5. 11.1 942 (Reg. Gen. n. 1637 del 1942).

del reato di dan neggiamento di opere militaii (art. 158 C.P.M.G.): reato commesso nell'Aeroporto di Comiso (Ragusa) il 9. 10. 1942. Atti trasmessi al Procuratore Militare de l Re Imperatore de l Tribunale Mi i.i tare di Palermo con sentenza ciel 14.1 1. 1942 (Reg. Gen. n. 1688 de l 1942). 456) Procedimento Penale a carico di : Ignoti.

449) Grandi Natale, nato i.I 25. 12. 1889 a Alonte (Vicenzo), contadino.

IMPUTKfO de l reato d i tentata istigazio ne ai mi litari di disobbedire alle leggi (art. 56 e 266 C.P.); reat0 commesso in Alo nte (Vicenza) verso la metà di agosto del 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore de l Tribunale cli Vicenza con sentenza de l 14.1 1. 1942 (Reg. Gen. n. 1332 del 1942).

IMPUTATI de l reato di danneggiame nto di ope re militari (an. 158 C.P.M.G.) co mmesso ne i pressi del campo sportivo di Vi llacidro (CagLiari), la notte de l 4. 10. 1942. Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re [mperatore del Trib unale Mi litare de lla Sardegna in Oristano con sentenza del l 4.11. 1942 (Reg. Gen. n. I64 I de l 1942).


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IND ICI

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TR IBUNALE SPECIALF. PF.R I.A l)JFESA DELLO STArCJ

457) Dinell i Erman no, nato il 24. I l. 19 12a Trieste, fuochista nella Base Navale di Pola. IMPUTATO del reato cli comunicazione, mediante corrispondenza, di false notizie mi litari (art. 77 C.P.M.G.J; reato commesso, in Pola, il I 0.8.1942. Atti tras messi, per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale Mi litare del Tri bunale Suprerno Mi litare con sentenza del 14. 11.1 942 ( Reg. Gen. 11. 1703 del 1942). 458) Cernecca Stefano, nato il 2. I 0. 1921 a Pinguente (Pola), soldato nella 54° Compagnia di Sanità del Coma ndo Divisione Fanteria «Cremona». IMPUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.), reato commesso nei primi di agosto del 1942 mentre prestava servizio presso la 54" Sezione, Reparto Someggiato in P.M. 64. Atti tras messi, per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo l'vlililarc con sentenza del 14. I I. I 942 (Reg. Gen. n. 1630 del 1942). 459) Laner Severino, nato il 2.4. 19 17 a Pergine (Trento), soldato nel l,1 144a Compagnia del Btg. Alpino a Trento. IMPUTATO dei reati di vi li pendio alle Forze Armate del lo Staio (art. 8 1 C.P. M.P. e 47 C.P.M.G.), cli disobbedien za (an . 173 C.P. M.P. e 47 C.P.M.G.) cli insubordinazione con minaccia e ingiuria in presenza e in assenza del superiore (aru. 182, 191 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di ubriac hez,.a fuori servizio (an. 136 C.P. M.G.). Reati commessi la sera del 6. 1O. I 942 in Bussola no (Torino). Atti tras messi, per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Suprerno Mili tare con sentenza del 14.1I. I 942 (Reg. Gen. n. 17 15 del 1942). 460) Taormina Fili ppo, nato il 6.1 . 1906 a Tortorici (Messina), autista. IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere mi liLari (art. 158 C.P.M.G.) commesso su lla linea Lelefonica mi litare Randazzo-Tortorici nella notte dal 27 al 28 aprile 1942. Alti trasmessi al Procuratore Mi Iitare del Re Imperatore del Tribunale Mi li tare di Palermo con sentenza del 14. 11.1 942 (Reg. Gen. n. 773 del 1942). 46 1) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento cli opere militari (art. 158 C. P.M.G.) commesso dal 9 al 1O settembre 1942 sul tratLO Baulada-Sta2.ione ferroviaria di Mi Iis (Oristano). Atti trasmessi al Procurai.Ore Mi litare ciel Re hnperatore del Tribunale Militare della Sardegna in Oristano con sentenza del 14. I I. I942(Reg. Gen. n. I483 del 1942). 462) Procedimento Penale a carico cli: Ignoti.

IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commesso il 24.8.1942 sulla linea telefonica ciel Deposito Mu1lizioni cli Vadue (Cosenza). Atti trasmessi al Procuratore Mii.itare del Re Imperatore del Tribunale Mililare di Napoli con sentenza del 14. l 11942 (Reg. Gen. n. 1709 del 1942). 464) Miele Gerardo, nato il 9. 12.191 Oa Pescopagano (Potenza), soldato nel 354" Btg. Costiero Bis in Vernole (Lecce). IMPUTATO dei reati di offesa al Capo del Cìoverno (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze Armate dello Stato (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). insubordinazione con minaccia verso superiori ufficiali (artt. 189. 190 n. 3 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). minaccia con arma nei confronti di persone estranee alle Forze Armate (mt. 612 C.P.) e infine del reato cli abbandono di posto (an. 125 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Reati commessi il 27.10.1942 in Specchia (Lecce). Atti tras messi. per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale ciel Tribunale Supremo Militare con sentenza del 14.11 . 1942 (Reg. Gen. n. 1709 del 1942). 465) Bertaiola Severi no, nato il 25.9.19 12 a Verona. soldato nel Deposito dell' 8° Rgt. Art. della Divisione «Pasubio». IMPUTATO del reato di offese al Capo del Governo (an. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi, per l'ulteriore corso di gi ustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare, con sentenza del 14. I I. 1942 (Reg. Gen. n. I7 31 del 1942). 466) Chiodi GaeLano, nato il 25 .7.1922 a Ro ma, soldmo nel Deposito ciel 35° Rgt.. ArL «Friuli» dislocato a Livorno. Tht1PUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.). Atti trasmessi, per l'ulteriore _corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 14.1 1.1 942 (Reg. Gen. n. 1655 del 1942). 467) Tadini Rinaldo. nato il 23.7.19 11 ad Arona (Novara), Sergente presso 1· Aeroporto 11. 505 in P.M 3500. IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G .). Atti trasrnessi, per l' ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo :tv1ilitare di con semenza del 14. 11.1942 (Reg. Gen. n. 1655 del 1942). 467) Tadini Rinaldo. nato il 23 .7.1 9 I I ad Arona (Novara), Sergente presso l'Aeroporto n. 505 in P.M. 3500. IMPUTATO

IMPUTATI del reaco di danneggiamento cli opere mi litari (art. 158 C.P.l\·1.G.) commesso il 30.9. 1942 in territorio cli Petralia Sottana (Palermo). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 14.1 1.1942 (Reg. Gen. n. 1706 del 1942). 463) Procedime nto.Penale a carico di: Ignoti.

del reato di danneggiamenLo cli opere militm'i (art. 158 C.P.M.G.). Atli trasmessi al Procurato re Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 14.11.J 942 (Reg. Gen. n. 1662 del 1942). 468) Giogianni Salva tore, naLo il 18.6.1 909 a S. Lucia del Mele (Messina) , soldato nel 16° Raggru ppamento An .


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INOIC(

TRIBUNA I.E SPF.C IALE PER LA Oll'ESA DELLO STATO

IMPUTATO

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475) Procedimento Penale a carico d i: Ignoti.

del reato d i vilipendio al le Forze Armate del lo Stato (arL. 8 1 C.P.M.P. e 47 C .P.M.G.) com messo la sera del 14.8. 1942 in V il lanova di Osluni (Brindisi). Au i trasmessi, per l' ulteri ore corso di giustizia, alla Procura Generale del T ribunale Supremo M ilitare · con sentenza del 14. I 1.1 942 (Reg. Gen. n. 1467 del 1942). 469) Zattoni Edgardo, nato i I 6.4. 19 14 a Berre (Ferrara), soldato nell' 11 ° Rgt. Pani. dislocato a Forlì. fMPUTATO

!MPUTATl del reato di danneggiamen to di opere milita1i (art. I 58 C.P.M.G.) commesso nella noue dal 14 al I 5 ottobre I 942 nel tratto della linea te lefonica Camporale (Pal ermo), Poggioreale di Sicili.:i (Trapani). Atti tras messi al Procuratore Militare del Re I mperatorc del Tribunale Militare d i Palermo con sentenza del 30. I 1.1942 (Reg. Gen. n. 1764del 1942). 476) Procedimento Penale a carico d i: Ignoti.

del. reat?. d i ? [fese al Capo del Governo (:Hl . 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.) co mmesso J' 11.9.1942 nel ca! fé «G1ard1net10» di Cesenatico (Forlì). · Att i trasmessi, per l ' ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 14. I I . 1942 (Reg. Gen. 1605 del J 942). 470) Procedimento Penale a carico di ignoti.

IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) co mmesso il 14.10. 1942 a G ibellina (Trapani). Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza con sen tenza del 30. 11.1942 (Reg. gen. n. 1762 del 1942). 477) G iuffridi Giuditta. di anni 29 nata a Busseto (Parma), detenuta per altra causa.

IMPUTAT I

s.

del reato dì divulgazione d i noti z ie fal se sull'ordine pubblico (art. 77 C.P.M .G.) commesso in Remo 111 data anteriore al 14.7. I 942. Au i tras messi, per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Mili wrc con sentenza del 14.11.1 942 (Reg. Gen. n. I 484 del 1942). 471) Margotti Carlo, nato il 14. 11.1899 a Lugo (Ravenna), editore.

IMPUTATA del reato di offese all'onore del Capo elci Governo (art. 282 C.P.). A tti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Imperia con sen tenza ciel 30. 11. 1942 (Reg. Gen.n. 1721 del 1942). 478) Rovasio T ullio, nato il 2.8. 19 I 5 a Sassari Maggiore nel 40° Rg1. Art.

IMPUTATO

IMPUTATO

del _reato di di.sfattismo politico (art. 265 C.P.) commesso a Roma in d.:ita anteriore al settembre J 942 . A 1t1 trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma con sen tenza del J4 J J J 94? · · (Reg. Gen. 11. 1488 del I 942).

del reato di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) reato commessi a Sassari il

472) Rocchi Remo, nato i l 6.3. 1897 a S. Jlario d'Enza (Rcg"io Emilia) cantoniere stradale detenuto dal 14.9. 1942. "' ' ' IMPUTATO

19. 10. 1942. Aui trasmessi, per l'ulteriore corso di g iustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo M i litare con sentenza del 30.1 1.1 942 (Reg. Gen. n. 1767 del 1942). 479) Sorzieri N iceforo, nato il 28.3.1892 a Nonantola (Modena), detenuto per altra causa, in espiazione cli pena, nella Casa di Reclusione di Apuania. IM PUTATO

dei reati cl i disfauismo politico (art. 265 C.P.) e offese al Capo del Governo (art. 282 c. P.) e al Capo di Stato Estero (_art. 297 C.P.); reali commess i il 13.9.1 942 a Gargazzone (Bolzano). Atti Lrasmessr al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale d i Bolzano con sentenza ciel J 4.11. 1942 (Reg. Gen. n. 1698 del 1942).

dei reati cli o ffese al Re Imperatore (ari. 278 C.P.) e al Capo del Governo (art. 282 C.P.) commessi nella Casa di Rec lusione di A puania la nolle del 18. 1O. 1942. Al.li trasmcs~ i al Procuratore del Re I mperatore del T1ibunale di Apuan ia co n sentenza del }. I 2 . 1942

473) Procedimemi Penale a carico di: Ignoti.

(Reg. Gen. n. 1834 del 1942). IM PUTAT I

del reaw di danneggiamento d i opere mi litar i (art. I 58 C. P. M .G .) co mmesso il J 7. JO. J 942 sull' aroinc "' dello stradale Rarn acca-Catania in contrada «lannarclla». A tti trasmessi al Procura tore M ili tare del Re Imperatore del Tri bunale M i liwre di Palermo con senten za del 30. 11.1 942 (Reg. Gen. 176 1 del 1942). 474) Nappo .sa~vatore, naio il 25. I 2. 1905 a Poggiomarino (Napo li). bracciante. Detenu to per altra causa, 111 espr az1one d1pena, nella Casa di Reclusione di Viterbo. IMPUTATO deirea t( vilipendio della Nazione Italiana (art. 291 C.P.) d i propag,lflda sovversiva (art. 272 p.p. C.P.) e d1altn reati comuni co mmessi 1'8.10.1 942 nella Casa di Reclusione di Viterbo. A tti tra~messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunal e di V iterbo con :-.enlenza del 30.1 J .1942 (Reg. Gen. n. 1660 del I 942).

480) A rgento Sal vatore, nato ad Agri gento, di 16 anni, con tadino. IMPUTATO ciel reato di danneggiamen to di opere militari (ari. I 58 C.P.M.G.) commesso il 24. 10. I 942 in contrada S. Leone (Agrigento). Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re lmpcnllòre del T ribunale M ilitare d i Palermo co n sentenza del 3.12 I 942 (Reg. Gen. n. 1765 del 1942). 48 I) Manentì Marcello lgeneralità incom plete), soldato nell'8° Rgt. GAF; Piazza Romeo (generali t11 incom plete), soldato nel 12° Btg. Paracadutisti; M agri N ino (generali tà incomplete), marinaio nel Reparto R.M. Torre Lupo Sbarre Superiori (Reggio Calabria), Stazione vedetta; Cavenaghi Carlo (generalità inco mplete), estraneo alle Forze A rmate; Motta A l fonso (generalità incomplete), estraneo alle Forze A rmate; Ri vo lta Carlo (generali tà incomplete), estraneo alle Forze Armare;


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Sal;1 Mario. classe 1907. (generali Ll1 incomplete). estraneo ,lile Forze Armate: Villa Giuseppe. classe I914. (generalità incomplete), estraneo alle FF.AA. IMPUTATI Tutti de l reato di vilipendio delle ForzeA.rmate (art. 81 C.P.M.P., 47 C.P.M.G. per i miliuiri e art. 290 per gli estranei alle forze armate): reato commesso il 2.8.9. 1942 in Cologno Monzese (Milano). Aui trasmessi. per r ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 3.12. 1942 (Reg. Ge n n. 1593 del 1942).

851

11\DICI

TRIBUNALE SPECIAi.E PER L'\ OIFFSA DELLO STATO

IMPUTATO del reato di vilipendio delle Forze Armate (an. 290 C.P.:vt .P. e-47 C.P.

MG · · ·o il 18 IO 194,, · .) commess · · -

. , te in Rescaldina (Milano). .. . M' de l Re (mpcratore de l Tribun ale Militare d 1 11ano con ~en · 11· · · al f)i·oc;LtJ"'« toi·e Militare , Atll tras messi • ,a del 3. J2. I 9-i2 \Reg. Gen. n. 1778 del 1942). ..iSS) !Vlonaco Michele. nato il 18. I 0.1912 a Vico Garganico (Foggia). detenuto in espiazione di pena. ne lla Casa d i Reclusione di Alessandria.

482) Bordon Ferdi nando. nato il 2. 10.1917 a Prepotto (Udine). Sergente 11el1'87° Rgt. Fant. <<Friuli».

IMPUTf\TO

IMPUTATO

.dei reati di offe~e al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di danneggi?memo (artl. 635 e 62S n. 7 C.P.l: re·lli commessi il 18.1 O. 1942 nella Casa di Reclusione di Alessandn~. . . Aiti trasmessi a l Procurato re del Re im pe rato re de l Tribu nale cli Alcssandp a co n senLenz.1 de l

de l reato di divul gazione di noti zie false (m1. 77 C.P.M.G.). Atti Lras messi, per l' ulteriore corso d i giust iz.ia, alla Procura Generale de l Tri bunale Supre mo Militare con sentenza del 3. 12.1942 (Reg. Gcn. o. 1472 del I942).

3. 12.1942 (Reg. gen. n. 1729 del I 942).

489> Marasà Paolo. di 45 anni. (generali tà incomplete) residente a Palermo. -i83) Sciannambulo Vìto. nato a Conversano <Bari) (generalità imcomplcte). soldato nel 14° Rgt. An. JMPUTATO IMPUTATO dei reati di vilipendio delle Forte Armate (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.GJ e di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.); reati commessi il 6.8.1942 sul tratto ferroviario Bari-Conversano. Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re lmperat0re del Tribunale Mili tare di Bari con seme nta del 3. 12.1 942 (Reg. Gcn. n. J583 del 1942). 484) Buscemi Cannelo. nato il 12.5. 1926 in Aragona (Agrigento): Caramazza Rosario. nato il 15.4.1927 in Aragona (Agrigento); Terrasi Stefano, nato 1'8.2. 1926 .in Aragona (Agrige.nto). Tutti e tre venditori arnbulami. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M .G.) commesso il 12. 10.1942 sull a linea te lefoni ca in contrada «T iberio» ~u lla stradale Arngona-S. Elisabetta (Agrige nto). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Palermo con sentenza del 3. 12.1942 (Reg. Gen. n. 1879 del 1942). 485) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTAT I del reato di danneggiamemo di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commesso in dato anteriore al 3.10.1942 sulla linea telefonica che collegava il Comando del 5° Gruppo Cannoni da 149/85 in P.M . 35, co n il caste llo di Venari a (Torino). /\tti trasmess i al Procura tore M ilitare del Re Jmpcracore de l Tribunale Mi li tare di Palermo con sentenza del 3. J2.1942 (Rcg. Gen. n. 1775 del 1942). ..i86) Cosmai Giuseppe. nato il 4.2. 1909 a Hambug (Germania). soldato nel 303" Btg. Co~tiero. IMPUTATO dei reati di offese a S.M. il Re Imperatore (art. 79 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di vilipendio delle For1.e Armale (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.): reati commessi dal 24.7. 1942 al 15.8.1942. Atti trasmessi, per l' ulteriore corso di giusti zia, alla Procura Generale de l Tribunale Supre mo MiliLarc con sentenza de l 3. 12. 1942 (Reg. Oen. n. 1766 del l 942). 487) Dc Servi Francesco. classe 1922 (generali1à incomplete), soldato nella Compagnia Comando del 12° Btg. Paracadutisti.

dei reati di offesa al Capo de l Governo (an. 282 C.P.) e ~i oltrag~io a Pubblico Uffìcia'.e Cart. 34~ C{~ Atti trasmes.~i al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale d1 Palermo con se ntenza del 3.1-.19,.i_ ( Reg. Gen. n. 1689 del I 942). 490~ Mmiazic i\ ntonio, natò 1· 11.6. 1910 ;1 Cave Auremiane (Trieste). caporale 11e ll' 87° Rgt. Fant. «1-'riuli». ltvlPl:TATO

• T . de l reato di divulgazioni di notizie false sull 'ordine pubblica (art. 77 C.P..tvLG.J. i\tti trasmessi. per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Genera le del Tribuna le Supremo Mi iLaic con semenza del 3. 12.1942 ( Reg. Gen. n. 1..i71 del l 942). 49 1l R igg:io Carmelo di Pellaro (Reggio Calabria). generalità ù1complete). IMP UTATO del reato di vilipendio delle Forte Annate (an. 290 C.P.) commes~o 1'8.10.1942 in Pellaro (Reggio Cal~hria). . IP . lo ·e del Re Imperatore del Tri bunale di Reggio Calahriii con sentenza de l i\1L1 trasmessi a rocu1a . 1 • 3.12. 1942 (Reg. Gen. n. 1642 del 1942). 492) PatlÌJli Artemio. nato il 20.4.1909 a S.Secondo ( Parma), Camicia Nera nell' 80° Btg. della 55c Legione CC.NN. di assalto in P.M. 64. ltvlPUT/\TO

·· · e p M G d'ff · onc di particolari notizie d' intcresdci reati di diffusione di nouz1e nservate (a rt. 73 . . . .) 1 usi . . . . . . ·i· . (· 7, e PM G ) e di comunicazione delle suddette nouz1c mediante corn spondenz,1 (art . se m1 1tare ,111 . J • • • • 78 C .P.M .Cì.). · 1 MT t · d'1 Guerra cle ll'I 7" Arti trasmessi iii Procuratore Militare de l Re Im peratore de l T~1bu na e? 1 1 aie ' '-Oconmnenzadel3.12.19-1'2(Reg.Gen.n. 128:idel 194_). · PVI nnata m .. . J A · · · nato ·Il I .. 8 1905. a I.,ago " 1·1 ('['ren10). vice 493) Bertolin1· F10nm. · Capo Squadra della M.V.S.N.

IMPUL'A'fO dei reati di vilipendio delle Forte Armate (art. 81 (art. 265 C.P.).

e .P·M . p· e 47 e · P·M ·G · l e di disfauismo politico


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TRIB UNALE SPF.CIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

INDICI

Atti trasmessi, per l'ulteriore cor;o dj giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentuezadel 3. 12.1942 (Reg. Gen. n. 1241 del 1942).

Atti tras messi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare cli La Spezia con sentenza del 3. 12. I942 (Reg. Gen. n. 1768 del I942).

-194) Luneua Sebastiano, (generalità inconiplete). di Caltanisseua.

500) Amato Antonio, nato 1'8.6.19 13 a Calciano (Matera), soldato nell' 8° Rgt. Genio.

IMPUTATO

IMPUTATO

dei remi di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vilipendio delle Istituzioni Costiruzionali

del reato cli offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G .). Reato commesso il

(art. 290 C.P.).

26.6.1942 in Aliano Lucano (Matera). ... . . . , .., Alli trasmessi per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del I nbu nale Sup1emo M!111,11 e con sentenza del 3. 12.1 942 (Reg. Gen. I684 del 1942).

Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 3. 12. 1942 (Reg. Gen. n. J 772 del 1942). -195) Sbernè Gi usto, nmo il 17 .8. 19 1I a Trieste: Negro Odorico. nato il 6. 10. 191 I a Resia (Udine). Entrambi soldati nel 6° Rgt. Autieri.

50 I) Corbi Alessandro e Di Lauro Feliceua (generai ità incomplete). IMPUTATI

IMPUTATI dei remi di associazioni sovversive (ait. 270 C.P.) e di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C.P.); reati di competenza dei Tribunal i Militari per la disposizione contenuta nell'art. 264 n. 2 del C.P.M.P. Atti tras messi al Procuratore lvlilitare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Bologna con sentenza del 3.12. 1942 (Reg. Gen. n. 1780 del 1942). 496) Ross ini Alfredo. nato il 27.2.1 902 ad Anco na, soldato nella Pri ma Compagnia de l I Rgt. Costiero. O

IMPUTATO dei remi di offesa al Capo ciel Governo (artl. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.J di vilipendio de lle Forze Armate (art. 8 I C.P.M.P.e 47 C.P.M.G.) e di insubordinazione con ingiuria verso superiori non ufficiali (ant. 189 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.): reati commessi, in Ancona. la sera clell'8. I0.1942. Atti trasmessi. per l' u Iteri ore corso di giusti zia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Mi Iitare con sentenza del 3.1 2. 1942 (Rcg. Gen. n. 16 J 8 del I 942). 497) Cirriro Carmelo. nato il l 3.9. J894 a Serradifalco (Caltanissetta), bracciante. dete nuto. IMPUTATO dei reati di vilipendio alle istituzion i costituzionali (art. 290 cpv. C.P.) e di ubriachezza (an. 688 C.P.): reati commessi la sera del 20.9. 1942 in Serradifalco. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 3.1 2. 1942 (Reg. Ge n. n. 1584 del 1942). 498) De Luca Gi useppe. nato il 18. 1. 1922 a Carovigno (Taranto), soldato nel 68° Repa1to Distrettuale di Milano. IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Governo (artt. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) reato commesso il 20.8.1942 in Milano. Atti trasmessi per I' ultcriore corso di ginscizia, alla Procura Gene mie del Tribunale Supremo Militare con sentenza ciel 3. 12.1942 (Reg. Gen. 11. 1697 del 1942). 499) Ma rti no Francesco, di Reggio Calabria (generalità incomplete), soldaw. dete nu to per altra causa. in espiazione di pena nelle Carceri Giud iziarie di La Spezia. lMPUTATO del reato di propagand..i ed apologia sovversiva (are. 272 C.P.) reato cli competenza del Tribunale Militare per la disposizione contenuta nell'art. 264 n. 2 C.P.M.P.

dei reati di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vi lipendio alla Nazione Italiana (art. 29 1 C.P.). Reati commessi in Rioli (Velletri) il 9.8.1942. . . .· , , . ? ,., Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tnbunale di Vellet11con se ntenz,1 del 3.1-. 194 (Reg. Gen. n. 1636 ciel 1942). 502) Rizzuti Carmine, di 27 anni nato a Napoli, 111ilite nella M.V.S.N. IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Gove rno (art. 80 C.P.M .P. e 47 C.~.M.G.) commesso a Napoli prece. . MT . dentemente al J 8.6. I942. Atti tras messi, per l'ulter.iore corso cli giustizia alla Procura Generale del Tribunale Sup1e rno I itaie con sentenza del 3.12.1 942 (Reg. Gen. n. 1757 ciel 1942). 503) Procedimento penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI ciel reato cli danneggiamento di opere mil itari (art. I 58 C.P.M.G.) co111messo la seni del I0.1 O. I942 in tocalitù Abit..I di Poo-gioreale (Trapani). .. . . Atti trasmessi al Pr;curatore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare d1 Palermo con sentenza del Jo. 12.1942 (Reg. Ge n. n. 1604 del 1942). 504) Peteani Francesco, nato il 2.6. 1922 a Merno (Gorizia), marinaio Btg. S. Marco. IMPUTATO del reato di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C.P.) cli compctenz,.1 del : r~.b~i~t; ~ i\i~:~ per la disposizione contenuta nell'art. 264 n. 2 del .C.P.M.P.. Reato commesso la sei,L e 9 · · nello scalo ferroviario cli Rubbia S. Michele (Gonzta). .. . ..· . . . Atti tras messi al Procuratore Militare del Re I111peratore del Tribunale Militare di r11este con sentenz.i del t0. 12.J942(Reg. Gen.n. 160411. 1604del 1942). 505) Procedimento penalo a carico di: Ignoti. IMPUTATI , ·· ('.11·t. 158 c . PM · del reato di danneggiamento dt· opere 1111·1·11<111 · ·G) · commesso . . . nella nolle tra il 9 e il 10 . ,. . . ottobre t 942 alla linea telefonica tra Quartu S. Elena e S. Arrullom (Cagltan).. Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del cTr~bunalc Mil itare della Sa1degn.1 111 Oristano con sentenza ciel I0. 12.1942 (Reg. Gen. n. 1793 ciel I ,>4_). 506) Passarelli Salvatore di 56 anni (generalità incomplete) di Torre del Greco; Orione Alfonso cli 38 anni (generalità incomplete), eh Napol 1.


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INDICI

855

'rR IRUNA LE srECJALF. PER LA DIFESA l)EJ.LO STA:ro

512) Visone Libero. classe 1923. (generali1à incomplete), marinaio nel Deposito C.R.E.M . di La

IMPUTATI

Spezia. del remo di cui alrnn. 282 C.P. (Offese al Capo d l G all'indirizzo del Capo del Governo il j() 10 I942 . e...- ovemoJ.per avre pronunziato parole offen~i vc A · .. . . · · · · 111 , orre del Greco. m ll ,ismess, al Procurmore del Re Imperato ed l T 'b IReg. Gen. n. 1707 del I 942). ' r e n unale di Napoli con semenza del I 0.12.19-1:! 507) Bucci Cristina. n~,ta 1• 8.8. 1900 a Sassofeltrio Marche ('1 . · ' " acerata). casalrnga. lMPUTATA dei di olTcse al Capo del Governo (.ML~JS?- C.p. )ed,. dLStat11smo . . . si a reuti Rimini il 3.9. 1942. politico(an. 265 C.P.lcommesal Prucurmo re del Re Imperatore de I T··ubt1naled1Rmun1 . . . . . con sente11Laclel 10.1 2. 1942 Alli tras messi l-165del (Reg.Gen.n. 1942} :081 Lcpr.oui Renato. di 56 anni. (generalità incomplete) Maresciallo Capo· S1oravant1 M'.1rcello. di 25 anni. (generalità incomplete) ~aponie.' . tap~1ne Lmg1. n~~o il 23:8.1916 a GaJawne (Lecce). soldato: , . Lottt L'.onello. eh .i2 ann, (gencralit11 inc:omplete), caporale· P?mpe1 Domenico. classe 19 18 (generalità incomplete) Ìd . Vuale Pasqual,e, d'i -J6 anni. (generalilà incomplete}. Caporale · so ato. Maggiore.

IMPUTATO dei reati di offesa al Capo del Governo (ari. 80 C.P.M.P. e -17 C.P.M.G.) di viJipcndio alle Forze Armate dello Suito (art. 81 cpv. C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di vilipendio alla Nazione haliana (an. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M G). Alti trasmessi per l'ulteriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supreme :Vlilitare con sentenza del 10.12. 1942 <Reg. Gen. n. 1903 del 1942). 513) Leone Paolo. nato il 25.5.1 911 a Noto (Siracusa), agJicoltore.

IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commesso il 16.10.1942 alla linea telefonica Noto-Palazzolo. Aui u·asmessi al Procuratore Militare del Re lmperatore del Tribunale Militare di Palermo con semenza del IO. 11.1942 (Reg. Gen. n. 1907 del I9-l2). 514) Cawlano Rosario. nato il 2.2. 1899 a Gela (Caltanissetta), contadino.

IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (an. 158 C.P.M.G.) commesso il 21 .10. 1942 in località

LMPUTATI

t.c/~

Lepro1~i dei reati di offesa al Re Imperatore e al Principe Ereditario (·111 e~' ~d1pen_d10 alle .isituiioni costituzionali (an. 8 1 C.P.M.P. e C P:rvr C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) Lc;ptotu. F1oravanu. Stnpane e Pom id · I • . . . .). pe e reato dr offe~a al Capo del Governo (an. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.):

47

denominata Golena del Comune di Gela. Atti trasmessi al Procurawre Militare del Re Imperatore del Tribunale Mili1t1re di Palermo con semenza del I0.12. 1942; (Reg. Gen. n. IR11 del 19-l2). 515) Indelicato Salvatore. nato il 2.9. 1925 a Sciacca (Agrigemo), bracciante. detenuLo dal 1.9.1942.

Fiornvanti. Lutti e Yit·1' le del I·eato ct·I del1l[!nJZIOl1e · . , della ouerr'I ( 87 C . ' ;: ' are. .P.M.G. ): reau commessi a Ro~a m data. ameriore al mese di luglio dcl 1942. trasmessi. per l\1lterìore corso di oius1izia. alla P · ' .. , .. . .· con sentenza del IO. I 2. l 942 (Re" Ge" 12<>7 d t9oc LII n Gene, .i le del flibunale Supremo Milicarc è · n. n. <1 el I 42). ALLI

509) ~oli l!~lo. nmo il 20. 1.1899 a Parma. barbiere: Manzi Jann11rn. nata il 22.9.1 90 1 a S. Mauro Si lento (Napoli). casalinga. IlVlPUTATI del .re:uo di o(Tesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.J. al Procuratore . (Arn Reg.trasmessi Gen. n. 183 l <.l ei 1942).del Re lmpe ratore de I Tnbunale dr. Panna con sen1cnza del I 0. 12.194'.'! 5 IO) Rijavec Antonio. nato il 7.6. 191 0 a Monte S Yit ·. ·. Settore Militare Mariuimo di Sebenico. . o {Gonz1,1), Secondo Capo presso il Comando IMPUTATO dei reati cli ùi~fanismo politico (·)rl ?65 C P) d' I . . .. Atti trasmessi. per l'ulteriore co,'.~o·d-1' o·u ·1··.. ,vili, ~p·az1onc ù1 no11z1c false (art. 77 C. P.M.G.}. - 1 s iz.ta a a rocura Ge 11e · 1 d 1·1 · ·b con semenza del IO J "/ 194., (Reo G ~ ·? ru e e n unale Supremo Militare · -· e· en. n. 180- del 1942). 5 1I) Proce<.limemo Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militar' Can _1poreale Gibelli,;a (Trapanii nella notte tra '.,''114ct. 1·51 815C.P.M.G.J commesso alla linea telefonica 1 • eI onobrc 1947 A · . ttt tr:is mes~, .il Pro(;11rmore Militare del Re I . · -· Annata con sentenza del I O I? 1942 (.R G mperat.ore del Tribunale Militare di Guerra della 6" · -· eg. en. n. l 730 del 1942).

IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (arL. 158 C.P.M.G.) commesso il 30. 10.1942 al cavo Lelefonico sullo madalc nazionale l 15 tra Sciacca e Ribera. Atti u·asrnessi al Procurawre Mi lirnre del Re lrnperatore del Tri bunale Militare di Palermo con semenza <lei IO. l 2. i 94 2 (Reg. Gen. n. 1977 del 1942). 5 16) De Rosa Raffaele. nato il 13. 11. J91 3 a Villaricca (Napoli). detenuto per altra causa nelle Carceri Giudiziarie di Frosinone. IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Go,erno (art. 282 C.P.) commesso il 31.10.1942 nelle Carceri Giudiiiarie di Frosinone Acti trasrne~$i al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Frosi norn:: con sen tenza e.lei 10.12. 1942 (Reg. Gcn. n. 1848 del 1942). 517) Gherbaz Biagio. nato il l 3.8. l 91 2 a Pola. geniere 11ella 7.1 Compagnia ami-incendi della 208° Divisione Costiera. I.MPUTKfO del reato di offesa al Capo del Governo (an. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) commesso il 9.11 .1942 in Terrasini (Palermo). Atti trasmes~i. per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo tvlilitare con semenza del l O. l 2. I 942 (Reg. Gen. n. I 928 del l 942). 518) Mangiaudi Candido, nato il 24.2. 1926 a Torino.


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TR IBUNALE SPECIALE PER LA OJFESA DELLO STATO

IMPUTATO delreda'.oRdi doffesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) commesso precedentemente al 7. 10.1942 nella C asa 1 1e ucazrone dei Minorenni in Torino. A tti tras messi al Procurato re de l Re del Tri b un ale dei Minoren ni di Tori no con sentenza de l IO. 12. l 942 (Reg . gen. n. 1712 de l J942).

!'.'<DICI

857

525) Carozzi Amedeo. nato il 17 .8. l 903 a Livorno. detenuto dal 4. l 1. 1942 . IMPUTATO del reato di vilipendio alla Bandiera Ita liana (art. 292 C.P.): reato commesso a Livorno il 4. l 1. 1942. Atti trasmessi al Procuratore ciel Re Imperatore de l Tribunale di Li vorno con sentenza del I0. 12.1942 (Reg. Gen. n. 1829 ciel 1942).

519) Robiati Libero, nato iI 28.12. J 917 a Milano. soldato nel 3° Btg . di Sanità. 526) Procedimento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATO IMPUTATI dei reati d i insu b~rd_inazione con insulti e violenza nei confronti d i ufficiali (arn. I 86, J89 C.P.M.P. e 47 ~ .P.M.G.) e d1 vJ! 1pend10 alle Forze An nate (artt. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.); reati commessi in Pavia la sera del 29. 10.1942. · Atti u·asmcssi, per l' ulteriore corso di giusti zia. alla Procura Generale de l Tribun ale Supremo Militare con semenza del !0. 12.1942(Reg.Gen. 18 10del 1942).

de l reato di danneggiamento di opere mi litad (art. 158 C.P.M.G.) commesso il 2. IO. I 942 in Tortorici (MessLna). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Milimre di Palermo con sentenza del 10.12.1 942 (Reg. Gen. 1728 del 1942).

520) Trotta Attilio, nato il 5.3.1885 a Roma, sq uadratore d i tufo, detenuto daJ 2:5. 1O. l 942.

527) Procedimento Penale a carico di: Ignoti.

JMPUTATO

1.MPUTATI

de l reato di offesa all 'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.); reato commesso a Roma Ja se'r~ del 24.10.1942. , ' "

del reato di danneggiamento di opere mi litari (art. 158 C.P.M.G.) commesso il 16. 10. 1942 alla linea te lefonica Suergiu-Carbonia (Cagliari). Atti tras messi al Procuratore Mihtare del Re Imperatore de l Tribunale Militare della Sardegna in Oristano con sentenza de l I0. 12. I942 (Reg. Ge n. 11. 1832 de l 1942).

Atti tr~~messi al Procuratore del Re Imperatore del Trib unale di Roma con sentenza del J 0.12.1942 (Reg. C1en. n. I 820 del J942): 52 1) Proced imento penale a carico di: Ignoti. UvfPUTATl del r~_ato di dan neggiamento di opere militari (an. 158 C.P.M.G.) commesso alla linea telefonica tede_sca Siracusa-Grotta Santa il 28.9. 1942. Atti trasmessi al Procuratore Mi li tare del Re Imperatore del Trib unale Militare d i Palenno con semenza de l I O.l 2. I 942 (Reg. Gcn. n. 1722 del 1942). 522) Procedimento Penale a carico di : Ig noti. IMPUTATJ del reaw di dan neggiamento di opere m ilitari (art. 158 C.P. M.G.) commesso alla linea telefo ni ca Larden a-A ntennammare (Messina) precedente mente a l 3.9.1942. Arti trasmessi al Procuratore Mi lit,u·e del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del I0.12. 1942 (Reg. Gen. n. 1723 del 1942). 523) S pezzaba lli G iovanni, nato i l 10.9 . 191 5 a Cottolengo (Brescia). a rtigl iere ne l 3 ° Raggru ppame nto Art. Contraerei. lMPUTATO . de l _reato di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.). Att1 trasmessi, per l' ulteri ore corso di giustizia, alla Procura G~nerale de l Tri bu nale Supremo Militare con sentenza del !0.1 2.1942 (Reg. Gen. n. 1836 del I 942). 524) Giglietti Secondo, nato il 2.3.1921 a Montecchio (Tern i). soldato ne l Deposito del 207" Rgt. Fam. «Taro»; Renda Rocco. nato il 13.9.1913 a Cardinale (Catanzaro), soldato nella 58~ Sezione d i Sanità. IMPUTATI

del r eato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.) commesso in Cardi nale il 4. J 1.1 942. Atu u·asmess1, per l' ulteriore corso di giustizia, aUa Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del IO. I 2. I942 (Reg. Gen. n. I 849 del 1942).

528) Watson Thomas. naw il 23.5.19 18 a Sunderland (l nghil1e1n). autista catturato il 30.6.1942 in Egitto. prigioniero di guen-a nel Campo di Concentramento n. 87 in P.M. 3400. IMPUTAfO 0

del reato di vilipendio alla Nazio ne Italiana (artt. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G . in relazione al Capo Y del C.P.M.G.) commesso la sera del 29.8.1942 al Campo di Concentramento n. 87. Atti trasmessi. per l' ulteriore corso di giustizia. alla Procu ra Generale del Tribunale Supremo Militare con sente nza ciel 10.12. 1942 (Reg. Gen. n. 1514 de l l 942). 529) Zanella Adriano. nato i I 3.10. 1897 a Kufsteni (A ustria), venditore ambulante. IMPUTATO del reato di offesa al Capo del Gove rno (art. 282 C.P.). Reato commesso a Milano in epoca imprecisata. Atti trasmess i al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale d i Milano con sente nza de l I0.12.1942 (Reg. Ge n. n. 1830 de l 1942). 530) Lami Luigi. nato il 2 1.4. 1922 a Livorno. marinaio cannonie re. IMPUTATO del reato di comunicazione di notizie false med iante corrispondenza (art. 78 C.P.M.G.): reato commesso il 10.9. I942 a La Spezia . Atti trasmessi al Procuratore Militare de l Re Imperatore del Tri bunale Militare di La Spezia con sentenza de l I O. 12. I 942 (Reg. Gen. n. 17 13:,clel 1942). 531) Carl ucci Guglielmo. nato il 6.4 . I9 I 8 a Napoli. S . Te nen te di complemento nel 5" Rgt. Costiero. IMPUTATO dei reati di offesa al Capo de l Governo (art. 80 C.P.M.P. e 4 7 C.P.M.G.) e di denigrazione della gue1rn (art. 87 C.P.M .G.); reati commessi la sera de l 7. I0. 1942 in Cogoleto (Genova). Atti trasmessi. per l'ulteriore corso di giustizia. alla Procu ra Generale de l Tribu nale Supremo Militare con sentenza de l IO. 12.1942 (Reg. Gen. n. 1773 del 1942).


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TRIBUNA LE SPECIALE PÉR LA DIFF.SA DELLO STATO

INDICI

532) Fraghi Antonio, nato il 4.4.1 903 a Ozieri (Sassari ). confinato politico. detenuto nelle Carceri dei Lanusei (Nuoro).

linea telefonica tedesca sill.lata in contrada Sarculla ciel territorio di Noto (Re!!. Gen. n. 160 I del 1942) il I. l 1. 1942 alla linea tele Conica di Lentini (Rég. Gen. n. l 842 del 1942). il ~5. 11 . 1942 alla linea telefonica tra il Comando della 2 1>3 Divisione Costiera e il Comando dell' Aeroporto 503 in Carania. (Reg. Gen. n. 1870 del 1942) e il 9. 11.1 942 al cavo telefonico tedesco del la Li nea Now OliviaCatania. (Reg. Gen. n. l 942 del 1942). Atti trasmessi. con sci dis1.inte sentenze emesse tu tte il 16.12.1942. al Procurawre Mil irare ciel T1ibunale Militare di Palermo.

IMPUTATO del reato previsto e punito dagli artt. 265 e 8 1 C.P. per avere comi nuamente in Lanusei svolto mtività contraria agli interessi Nazionali e tale da recare danno. sia sparlando dell'attuale Regime e sia facendo propaganda disfattista per l'attuale guerra che si combatte. Reato commesso a Lanusei nel giugno 1942 ed in precedenza. Atti trasmessi al Procurat0re del Re Imperatore del Tribunale di Lanusei (Nuoro) con sentenza del [6. 12. 1942 (Reg. Gen. n. 1909 del I 942). 533) Occhipinti Carmelo. nato il 28.3. 1887 a Modica (Ragusa), possidente. IMPUTATO del reato di danneggiamento di opere militari (art. I58 C.P.M.Cì.). Reato commesso in Modica alla linea telefonica il 18. 11.1942. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con sentenza del 16. 12. 1942 (Reg. Gcn. n. 2006 del 1942). 534) Bottani Achi Ile. nato il I8. 12. I893 a Marcellina (Roma), detenuto dall' I I. I J 1942. IM PUTATO ciel reato <li vilipendio della Nazione Italiana (art. 29 1 C.P.) commesso in Marce Ilina 1· l l. I I. l 942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Jmperatore del Tribunale di Roma con sentenza del 16.12. J 942 (Reg. Gen. 1930 del 1942). 535) Procedi mento Penale a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (ar t. 158 C.P.M.G.) commesso in Forio d' Isch ia (Napoli) il 23. I 0. 1942. Acti trasmessi al Procu ratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Napoli con sentenw del 16. 12.l942(Reg. Gen. n. 2029 del 1942). 536) Procedimento Penale a carico di: Ignoti.

IMPUTATI

539) Dieci distimi Procedimenti Penali a carico di: Ignoti. IMPUTATI del reato di dan neggiamento di opere militari (an. 158 C.P.M.Ci.) commessi il 29.9. 1942 alla Linea telefonica tedesca sita nella contrada ,,Tabasi» del Comune cli Sciacca (Rcg. Gen. n. 1602 ciel l 942). il 7.10.1942 alla linea telefonica posta nella contrada Bordi di Licata il 7. 10. 1942 (Reg. Gen. n. 1895 del 1942), nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1942 alla linea telefonica di Lenti ni (Reg. Gen. n. 1844 del 1942). il 25.10.1942 alla linea telefonica situata nella località Stallone di Pachino (Siracusa) (Reg. Gen. n. 1838 ciel 1942). il 28.10. 1942 alla linea telefonica Noto-Testa deff Acqua (Reg. Gen. n. 1818 del 1942). il 28. l 0.1942 in Poggioreale (Trapani) nella contrada Santonincllo (Reg. Gen. n. I869 ciel l 942). il 1.1 1. l 942), il 3.11.1942 al cavo telefonico della linea Licata-Gela (Reg. Gcn. n. 1966 del I942). Il 15.11.1942 il reato di danneggiamento venne commesso in Marina di Palma (Reg. Gen. n. 2027 del I 942) e iI IO. li. 1942 nel te rriWrio di Ba lata di Baieia (Trapani) . (Rcg. Gen. n. 2025 nclel I 942). Atti trasmessi, con dicci distime sentenze, e messe tlltte il 16.12. I 942. al Procuratore Milita re del Tri bunale Militare di Palermo. 540) Trarnomana Giuseppe. nato i.I 24.7. J 920 a Brai la (Romania). soldato nel Deposito del 3" Rgt. Art. MolOri zzato «Bologna,,. 111PUTATO dei reati di offesa al Capo del Governo (artt. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.J, di vilipendio delle Forze Armate (artt. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). di vilipendio della Nazione Italiana (artl. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). e di denigrazione della guerra (arr. 87 C.P.M.G.). Reati commessi il 2.11. I 942 in Bologna. Atti crasmessi. per l'u lte riore corso della giuscizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sentenza del 16. 12. 1942 (Reg. Gen. n. 1917 del 1942). 54 1J ìvlandolini Luigi. nato il 28. I0.19 l 3 a L. Aquila. soldarn nel Btg. Alpini di Val Pescara lM PUTATO

del rcuto di da nnegg iume nto di opere mili tari (art. 15 8 C.P.M.G.) co mmesso nella no tte del 28. I 0.1942 alla linea telefonica di Oristano. A11.i tras messi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Mili tare di Guerra della Sa Armata in P.M. 50 con sentenza del 16.1 2. I 942 (Reg. Gen. n. l 8 l 7 del J942).

dei reati di disobbedienza (artt. I 73 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). insubordinazione con violenza verso superiore ufficiale (artl. 186 C.P.M.P. e 47 C. P.M.G.) e di vi lipendio alle Forze Armate (arn. 8 1 C.P.M .P. e 47 C.P.M .G.). Reati commessi in Aq uila il 3 1. 10.1 942. Atti trasmessi, per l· ul teriore corso di giustizia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con semenza del 16. 12. l 942 (Reg. Gen. n. I 85 I del 1942).

537) Procedimento Penale a carico di: Ignori.

542) Pisano Crocifisso. nato il.7.12.J 902 a Gela (Caltanissetta). meccanico.

!MPUTATI del reato cli dan neggiamento di opere militari (art. 158 C.P.IVLG.) commesso dal 9 al IOottobre 1942 in località di Santa Lucia. l:3onorva (Sassari). tt Att i trasmessi al Procuratore Mili tare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare della Sardegna in Oristano con sentenza del 16. 12. I942 (Reg. Gen. n. 1833 del 1942). 538) Sei distinti procedi menti penali a carico di: Ignoti.

IMPUTATO ciel rear.o di danneggiamento dj opere 111.i li tari (an. 158 C.P.M.G.) commesso il 19.l 1.1942 alla linea telefonica del R. Aeroporto <li Comiso (Agrigento). Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale 'Milirare di Guerra del la 6° Armata con sentenza del 16. 12.1 942 (Reg. Gen. n. 1973 del I 942). 543) Brati na Carlo. nato nel 19 19 (generalità incomplete) a S. Tommaso di Gorizia. soldato nel 113" Btg. Mitraglieri.

IMPUTATI

IMPUTATO

del reato di danneggiamento di opere militari (,;rt. 158 C.P.M.G.) commessi il 13.2. l 942 alla linea telefonica posia sullo stradale Noto-Tesra dell'Acqua (Reg. Gen. n. 1871 del 1942), il 30. I 0. 1942 alla

del reato cli dan neggiamento di opere militari (art. J 58 C.P.M.G.) commesso il 5. 1 l. l 942 al cavo telefonico nei pressi cli Casa Sillitti (Ton·e cli Gaffa).


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T RlllUNALE SPECIALE PER LA l)IFL'SA DEI .I .O STATO

Att i trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del T ri bunale M ilitare d i Guerra della 6a Armala in Posta Mi litare 3500 con sentenza del 16.1 2. 1942 (Reg. Gen. n. 1975 del 1942). 544) Papctti Giulio, nato i l 12. I 1. 1883 a Vero li (Fros inone), costrutto re ed ile, detenuto dall '8. I I . 1942. IMPUTATO del remo di disfattismo politico (art. 265 p.p. C.P.) commesso in Veroli 1'8. 11.1942. Ali i trasmessi al Procuratore del Re Imperator e del Tri bun..ile di Fros inone con sentenza del 16.12.1 942(Reg. Gen.n.1847del 1942). 545) Cardi I lo A nton io, nato il 6. 12.19 I 4 a Roccheta S. Anto nio (Foggia), geniere nel 2° Rgt. M inatori in Verona. IMPUTATO dei reati di vi li pendio alle Forze Armate (arti. 8 I C .P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di insubordina2.ione con ing iurie verso superiore ufficiale (ant. 189 C .P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Reati commessi in Verona il 22. 10.1 942. Atti trasmessi per l'ulteriore corso di giusti zi a, alla Procura Generale del T ri bunale Supremo M ilitare con sentenza del 16. 12. 1942 (Reg. Gen. n. 1988 del 1942). 546) Ciutfini Egilbcno, nato il 5.6. 1909 ad Ascov iz (Austria). soldato nel 393° Bw. Costiero a Palau (Sassari). ~ IMPUTAfO dei real i di vilipendio alla Na2.io11e Italiana (artt. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) cli insubordinazione con ingiurie verso superiore uffic iale (arti. 189 C.P.M.P. e 47 C .P.M.G) e di ubriache2.za fuori servizio (arl. 136 C.~.M.G.). Reati commessi il 21.5.1942 in Campovaiano (Teramo). Alli trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Guerra della 5a A rmma in P.M . 50 con sentenza del 16. I 2. 1942 (Rcg. Gen. n. 1912 del 1942). 547) Paciucco Salvatore, nato il 6.1. 1909 a Napoli, estraneo alle Forze Ar111a1e. TMPUTATO dei reati d i offese all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vilipendio dell..i Nazione Italiana (art. 29 I C.P.). Reati com111essi a N apoli il 14. 11.1942. A ui trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del T ribunale d i Napoli con sentenza del 16.12. I 942 (Reg. Gen. 2005 del 1942). 548) Sanfi lippo Rocco, di 18 anni, nato a Campobello di Licata (Agrigento), detenuto dall'8. I I. I 942. IMPUTATO del reato di danneggiamen to di opere mi litari (art. 158 C.P.M.G.) commesso nel mese cli ottobre 1942 alla linea telefonica L icaw-Catena. A tti trasmessi al Procuratore J'vli li tare del Re Imperai.ore del Tribunale Mi litare·di Palermo con sentenciel 16.12.1 942 (Reg. Gen. 11. I 974 ciel 1942).

La

549) Stangalini Ermanno, nato il 2.9. 1922 a V igevano (Pavia), bersagliere presso i l 2° Rgt. M inatori del Genio in Verona.

INDICI

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550) Cernezzi Paolina, nata il 23.2. 190 I a Mi lano, casalinga. IMPUTATA del reato di offesa all'onore del Capo del Governo (ari. 282 C.P.), reato co111 111csso a Roma in data imprecisata del novembre 1942. Ani trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma con sentenza del 16.1 2.1942 (Reg. Gen n.2019 del 1942). 551) Inzeri llo Gaspare, nato il 13.7.1907 a Castelvetr.1110 (Trapani), contadino. IMPUTATO del rea to di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commesso in Castelvetrano, contrada CanalotlO, i l 17. 11 .1942. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Guerra della 6:1 A rmata in P.M . 3500 con sentenza del 16. 12.1942 (Reg. Gen. n. 2019 del 1942). 552) Tocchio. M,1rio, c lasse 19 I 8 (generali i-li incomplete); Giunta Enrico. classe 1914 (generalità incomplte); Ciarlo Modesto, classe 19 I 3, nato a Valleggia (Savona); Tortona Renato, classe 19 11 (generalità inco111plcte); Fossola Giuseppe, cl asse 19 1O, nato a Rebbio (Como). IMPUTATI del rea10 d i offese all'onore del Capo del Governo ( arl. 282 C.P.) . Reati commessi a M i llesimo (Savona) 1'8.11.1942. Alti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del T ribunale M ilitare di Torino con sentenza del 16.1 2. 1942 ( Reg. Gen. n. 1933 del 1942). 553) M iche lo ni Wal ter, nalo i l 30.7.192 0 a V igo nz a ( Padova), Sergente Maggio re ne l 131 ° Autoreparto M isto della Divisione Cornzz.al.a Centauro. IMPUTATO clei reati di violenza carnale (art. 5 19 C.P.), atti osceni (art. 527 C .P.) e lesioni colpose (art. 590 C.P.). Reati commessi la sera del 14.6.1942 in Casarsa (Pordenone). An i tras messi al Procu r<1tore del Re lmperatore del Tribunale di Pordenone con sentenza del 16. 12. 1942. (Reg. Gen. n. 2013 ciel 1942). 554) Quattro distinti procedimenti penali a carico di; Ignoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commessi i l 15.10. 1942 nel la località Saculla del Comune di Noto (Siracu sa), (Reg. Gen. n. I 046 del 1942). i l 25.1 0. 1942 in contrada Stallone ciel Comune di Pachino (Siracusa), (Rcg. Gen. n. 2044 del 1942), I" 11. 11.1942 in frazione di Cas tello d i Bai d a (Reg. Gen. 11 . 2045 del I 942) e I' 11. 11 . 1942 in contrada Ol i va -Catania (Reg. Gen.n. 2047 del 1942). Atti trasmessi , con quattro d istinte sen tenze, al Procura tore Mil itare del Re Imperatore del T ribunale M ilitare di Guerra della 6a A rmata in P.M. 3500. 555) Sette d istinii Procedimenti Penali a carico di: Ignoti.

IMPUTATO

IMPUTATI

del real.o di denigrazio ne della guerra (art. 87 C.P.M.G.). Reato commesso in Verona i l 13.1 I . I 942 . A tti trasmessi, per l'ulleriorc corso di giustizia, al la Procura Generale del Tribunale Supremo M il i wre con sentenza del I 6. 12. I 942 (Reg. Gcn. n. 20 I 9 del 1942).

del reato cli danneggia111enl0 di opere mi litari (art.158 C.P.M.G.) commessi nella prima quindicina del mese di se ttembre del 1942 al la line..i telefonica militare tra Caltagirone e S. Pietro (Reg. Gen. n. 1980 del 1942). nella noi.le dal 26 al 27 se1te111brc 1942 alla l inea telefonica Canicattini- Solarino (Rcg.


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TR18U.' IALE SPECIALI:. l'l:R I.A OIFESA Ul!l.l.O STATO

INl)ICl

Gen. n. 1603 del 1942). nella ·nollc tra r I e i I 2 nove mbre 1942 in Cassibile CRt!g. Gen. 2033 del 1942). il 15 novembre 1942 in Siracusa (Reg. Gen. n. 2032 <.lei 1942). il 17 novembre 1942 in territorio di S. Vi10 lo Capo (Reg. Ucn. n. 20:m del 1942). il 22 novembre 1942 in Camporeale (Palermo) (Reg. Gcn. n. 2028 del 1942), ncll11 none dal 22 al 23 novembre 1942 nella eon!radu «Souorialuzzo,, del Comando di Rol'.capalumba (Palermo}. (Reg. Gen. n. 2048 del 1942). Atti 1rasmcssi con i.etle disti nte sl!ntenze e messe tulle i I 17. 12.1942 al Procurntorc Mi Iitare del Re Imperatore del Tribunale Mi liture di Palermo.

Aui trasmessi. per l'ulteriore corso di gi ustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supemo Militare con sentenza del 17 .12. I 942 ( Reg. Gen. n. l 988 del 1942).

556) Rol'.chi Angd o, nmo il 26.5.1 909 a Piansann (Viterbo ). 1,oltlaio nel 4-0 Rg1. Cavalleria. rirnverato

nel l'Ospedale Mililarc cli Roma. IMPUTATO

56 1) Risino Vincenzo, cli anni 14 (generalitt, incomplete).

rMPUTATO del reato di dannt:ggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commesso il 5.6.1942 a Noto (Siracusa). .. . . Alti tras messi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Militare d1 Gue rra della 6.1 Armata con sentenza del 17. 12.1942 (Reg. Gen. n. 2038 elci 1942). 562) Fraoceschi Eugenio. nato il 14.12.1893 a Firenze. Capitano ~1edico di complcmenLO.

del rea IO di rapina aggravata (an. 62X I cpv. C .P.) in relaziom: ali ' art. I della Legge 16.6. 1942 n. O

IMPUTATO

582.

Reato commesso. in Roma. il 25.7. 1942. Atti tra~messi al Procuratore Militare del Re lmpera1<>re del Tribunale Militare di Roma con sentenza del 17.12. 1942 (Reg. Gen. n. 11 -t? del 1942).

del reato cli vi li pendio delle Forze Armate (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). _ .. Alti trasmessi. per l'ulteriore c.:orso di giw,tizia. alla Procura Generale del Tnbunale Supremo M1lnare con sentenza del 17.12.1942 (Reg. Gen. n. ::!057 del 1942).

557 >Lissnnd rello Biagio. nato i I IX. I0. 1873 a Ragusa, agrirn l1orc: Mirabe ll a Dome nico. nato il 29. I 1. 1906 a Sc ie Ii (Ragusa). contadino. e ntra mb i detenu ti dal 19. 11.1942.

563) Procedime nto Penale a carico di: Ignoti.

IMPUTATI del reato cli ùanneggia111l!nto cl i or,cre mi litari (ari. 158 C.P.M.G.). Fallo avve nuto nel territorio della frazione <li Sampicri ($cicli) il 9. 11 . 1942. Alti trasmes!>i al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra della 6.i Armata con sentenza del 17.12. 1942 (Reg. Gen. 11. 2020 del 1942).

IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere milirnri (an. I 58 C.P.M.G.) commesso in Follonica (Grosseto) nel novemb re del 1942. Atti U'asmeS-'> i al Procuratore Militare del Re Imperatore del T1ibunaJc Militare di Roma con sentenza del 21 .12.1942 (Reg. Gen. n. 2095 del 1942). 564) Tre distinti procedime111i a carico di: Ignoti.

IMPUTATI

558) Garol'a no Yii1l'.c nzo. nato il 12. 1. 1909 a Frasso Telesino ( Beneve nto). soldato nell.i 28° Bai.

Costiera in Castel Yollurno; Capasso Rocco. nato il 4.8.1913 a Cardi to (Napoli}, soldato nella 28° Bat. Costiera in Castel Volt urno; Forlangieri Macldale m1. nato il 12.5. 19 12 a Calvi Risorta (Ca1>el..l), bracciante. IMPUTATI del re:Ho di danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M .G.) comme:.so dal 25 sellcmbre al 9 ottobre 19-1-2 in Castel Volturno (Caserta). Atti t1·asn1essi .il Prot: uratore Militare del Re Imperatore del Tril}Llna le Militare di Napoli c.:on sentenza del 17. 12.1942 (Reg. Gen. n. 1929 del 1942). 559) Missich Guerino. nato il 4.8.191-1- a Trieste, soldato nel 16° Rgt. Fanl.

IMPUTATO dei reati cli vilipendio alla Nazione Italiana (artl. 82 C. P.M.P. e 47 C.P.M.G.), denigrazione delln guerra (a11. 87 C.P.M .G.), propaganda sovversiva (art. 272 C.P.). im,ubordina7ione con violenza (arti. 186 C.P.M.P. e 47 C. P.M .G. ). 1cntata lesione (aru. 223. -16 C.P.M.P. e 47 C. P.M.G.) e di ubbriachezza fu ori servizio (an. 136 C.P.M .G.). Real i t:0111 111essi il 16.1 1.1 942 in Nieastro (Cllanza ro ). Aui 1rn~111essi, per I' ultc ri(ire corso di giuslizia, alla Procura Generale del Tribunale Supre1110 Mi Iitare con sentenza del 17. 12. 1942 (Reg. Gen. 1997 del 1942). 560) Barnohi Giovanni. nato il 22.8.1922 a Rozzo ( fiiestc), soldato nel Rgt. Lancieri «Novam» in Livorno.

IMP UTATO dei reati di vi lipendio alle F01-,.c Annate e alla NaLionc Italiana (arti. 81 e 82 C.P.M.P. e-1-7 C.P.M.G.) commessi a Rozzo il 21.11.11942.

del reato di d,rnne!!!!iameuto di opere militari (art. 158 C.P.M.G.) commessi a PalaLLolo Acreide (Siracusa) il 14. l 0~1942 (Reg. Gen. n. 2041 del.1942 e il 2. 12.1942 ( Reg. Gcn. n. 2042 del l 9.i2). a Now (Siracusa) il ; 28. !0. 1942 (Reg. Ge n. n. 2043 del I942). _. /\ui trasmessi. con ere distinte sente nze emesse tutte il 21. 12.1 942. al Procuratore Mi li tare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra 6.i Armata in PM 3500. 565) Due distinti Procedimenti a carico di: Ignoti.

IMPUTATI del reato cli danneggiamento di opere militari (art. 158 C.P.M.G.> commessi a Nmo (Siracusa) r 11. 1J. 1942 (Reg. Gen. n. 2074 del 1942) e commessi a Noto (Siracusa) r 11.11.19-1-2 e nel trat10 S. Spirito-Castellammare ùel Golfo (Trapani) il 25. 11. 1942 (Reg. Ge n. 11 . I085 del l 942). . _ Alti trasmessi. con due di~li ute sente nze emesse tutte il 2 1.1 2. 1942. al Procu ratore Mtlnare del Re Imperatore del Tribunale Militare di Palermo con senten7.a del 2 1. 12. 1942. 566) Procedimento Penale a carico cli: lgnoti.

IMPUTATI del reato di danneggiamenco di opere militari (art. I 58 C.P.M.G.) commesso in territorio di Ncpi (Viterbo) il 2.12. 1942. /\tt i trasmessi al Procuratnre Mi litare del Re Imperatore del Tribu nale Mi litare di Guerra della 5:1 Armata con ~c memza del 21. 12.1942 (Reg. Gen. 11. 2084 del 1942). 567) Di Pasquale Angelo. di 20 anni. (generalità int:omplete). aviere aggregato al Deposito del 75°

Rgt. Fant. in Siracusa.


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TR IBUNALE SPECIALE Pl:R LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO del reato di danneggiamento d i opere militari (art. 158 C.P.M .G.) corn rnesso a Ragusa i l 30. 11. 1942. Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare di Guerra della 6a A rmata in P.M. 3500 con scnlcnza del 21.12.1 942 (Reg. Gen. n. 1090 del 1942). 568) L isfera L uigi, nato il 16.3.1 879 a NolO (Siracusa). IMPUTATO del reato d i d isfattismo politico (art. 265 C.P.) commesso a Noto il 15.11.1942. Atti trasmessi al Procurawre del Re lrnperatore del Tribunale cli Siracusa con sentenza ciel 21 . 12.1 942 (Reg. Gen. n. 2000 del 1942) 569) Colletti Giuseppe, nato i l 18.7.1926 a Ribera (Agrigento), co111aclino. IMPUTATO ciel reato di danneggiamemo d i opere rnililari (an. 158 C.P.M.G.) commesso a Castellana (Agrigento) il 23 .1 1.1942. Alt i trasmessi al Procuratore Militare ciel Re lmperalore del Tribunale M ilitare di Guerra della 6n Ann ata con sentenza ciel 29. 12. 1942 (Reg. Gen. n. 2086 del 1942). 570) Procedimento penale a cari co di: lgnmi. IMPUTATI del reato di danneggiamento di opere militari (art. I 58 C.P.M.G.) commesso sulla stradale nazionale Noto-Palazzolo Acreide (Siracusa) l' 1. 12. I 942. Alti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del T ribunale M ilitare di Guerra della 6" Armata con sentenza del 29.12. 1942 (Reg. Gen. n. 2099 del I 942). 571) Quattro distinti Procedimenti a carico cli: Ignoti. IMPUTATI del reato d i danneggiamento di opere mi litari (art. 158 C .P.M.G.) commessi in territorio cli Gela (Calwnissetta) il 16. 11.1 942 (Reg. Gen. n. 2110 del 1942), sul lo s1radale nazionale Palazzolo Acreide (S irac usa) nella none dall' 11 al 12 ottobre 1942 (Reg. Gen. n. 206 1 del 1942), i n terri torio di Mezzacampa (Messina) i I 23. 11.1 942 (Reg. Gen. 2063 del 1942) e sullo stradale Calatafimi-Napola (Trapan i) i I 28. 11.1 942 ( Reg. Gen. n. 2138 del 1942). Alti trasmessi, con quattro distinte sentenze, emesse tutte il 29.12.1 942 al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Mil itare cli Palermo. 572) Procediemento penale a carico cli : fgnoti. IMPUTATI del reato di danneggiamento d i opere mili tari (art. 158 C.P.M.G.) commesso «sul tratto d i linea» Vita Salemi (Trapani) il 29. 11. I 942. Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del T ri bunale M ilitare di Guerra della 6a Armata con sen tenza del 29. 12. 1942 (Reg. Gen. n.2100 del 1942). 573) Prete Fnmcesco, Lavateli i Mario, Lenzi Attilio, Cianfala A lfredo. Per tutti generalità incomplete. IMPUTATI cli concorso nel reato d i frode in fornitu re in tempo di guerra (,11'11. 11O, 25 1, 252 C.P.). Alti t.ra;;mcssi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma con sentenza del 29.1 2.1942 (Reg. Gen. n. 1984 del 1942).

INDICI

865

574) Mapel li Cesare, nato il 29.6.1915 a Mi lano. IMPUTATO del reato di cui all'art. 290 C.P. per aver e pubblicmente vilipeso le Forze Armate dello Stato i n Dal mine (Bergamo) il 23.1 1.1 942. Atti trasmessi al Procur~itore del Re Imperarore ciel Tribunale di Bergamo con sentenza ciel 29. 12.1942 (Reg. Gen. n. 2987 ciel 1942). 575) Cordola Giuseppe. classe I 920, (generalità incomplete). soldato nel 5° Rgt. Art. IMPUTATO dei reati di offesa al Re Jmperator~ (art. 79 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.) di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di denigraione della guerra (art. 87 C.P.M.G.). Reati commessi in Macchie (Torino) il 25.11. 1942. Atti trasmessi per l'ulteriore corso cli giustizia. alla Procura Generale del Tribunale Supremo M ilitare con sentenza del 29. 12. 1942 (Reg. Gen. n. 2121 del 1942). 576) Ghezzi Orlando, nato il 2.2. I 886 a Empoli (Firenze). decoratore. detenuto clall'8. l I. l942. IMPUTATO del reato previsto dal R.D.L. 8.7.1938 n. L4 15, dal R.D. 16.6.1940 n. 765 e dal R.D. 5.1.1942 n. 68 per avere fatto uso del proprio apparecchio radio per ascoltare le trasmissioni di radio nemiche e. inoltre, del reato di disfauismo politico previsto dall'art. 265 C.P. Reati commessi a Chiavari (Genova) il 9.ll.l942. Atti trasmessi al Procuratore del Re I mperatore del Tribunale di Genova con sentenza del 29. 12.1942 (Reg. Gen. n. 1986 del J 942). 577) Dessole Francesco di Sorso (Sassari) (generalità incomplete), proprietari o. IMPUTATO del reato di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290 cpv. C .P.) commesso a Sorso il 19.10. 1942. Atti trasmess i al Procuratore deJ Re Imperatore del Tribunale di Sassari con sentenza del 29. 12. I 942 (Reg. Gen. n. 1891 del 1942). 578) Guerra Michele. nato il 29. 11.1920 a Craveggia (Novara). soldato nel 4° Rgt. Alpini . fMPUTATO del reato di propaganda sovversiva prcvisl.O dall',ut. 272 C.P. in relazione all' art. 264 n. 2 C.P.M.P. Reato commesso in Craveggia i l 3 1. 10.1942. Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale M ilitare di Torino con sentenza ciel 29.12.1942 (Reg. Gen. n. 1814 del I 942) 579) Bottini Leopoldo, class 19 12 (generalità incomplete), Caporale nell'8° Rg1. Autieri in Terni. IMPUTATO dei reati cli denigrazione della guerra ( art. 87 C.P.M.G ) e di diffamazione (art. 227 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.J. Atti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tri bunale Mili tare di Roma con sentenza del 29.12. 1942 (Reg. Gen. n. 1850 del 1942). 580) Balistricri Giuseppe. nato i l 2 1. J .1920 a Bagheria (Palermo), soldato nel 13° 81g. Art.: O Cantarini A ntonio, nato il 10.4.192 1 a B usseto (Parma), aviere oel I Btg. Avieri.


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TRWUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO

IMPUTATI di concorso nel reato di rapina aggravata (art. I I O e 628 n. 5 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 1365) commesso a Roma nella notte tra I' 11 e IL 12.9.1942. A tti trasmessi al Procuratore ciel Re Imperatore del TribUtiale cli Rorna con sentenza ciel 29. 12.1 942 (Reg. Gen. n. J 617 del 1942). 58 J) B ianchi A ri alclo, nato i I 7 .3. 192 J a Palestro (Pavia). aviere nel 18° Stormo.

IND IC I

867

ELENCO DELLE SENTENZE CON LE QUALI IL GIUDICE ISTRUTTORE. SU CONf-ORME R!CHIESTADELP.M .EVJSTOL'ART. I DELR.D. 15. 12.1 936N.2 1.16EL'ART. I DELRD.L. 9. 12. 194 1 N. 1]86 RIMETTEALLACOMPETENTEAUTORITÀ GIUDIZIARIA(ORDJNARTAO M I LITARE) GLI ATTI PROCESSUALI RELATIVI A IMPUTATI DENUNZI ATI PER ESSERE INCORS1 NEI REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO E IN ALTRI REATI DI COMPETENZA DELLA AUTORITÀ GIUD1ZlARIA ORDINARIA O MILITARE.

IMPUTATO del rea to cli denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M.G.) commesso in Mortara (Pavia) il 14. 1.1.1942. Atti trasmessi, per l'ulteri ore corso d i giustizia, alla Procura Generale del T ribunale Supremo Mi litare con sen tenza del 29. I 2.1942 (Reg. Gcn. n. 2106 ciel 1942). 582) Palazzo Matteo, nato il 9.9.1 9 17 a Guard ialpina (Campobasso), soldato nçl 4° Rgt. Carri sta.

1) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 5.1.1942 Nei confronti di:

IMPUTATO

Facci G iovanni , nato J' 1.7. I 90:l a Cerasi (Reggio Calabria), detenuto dal I 6. 12. 194 I nelle Carceri Giudiziarie di Reggio Calabria; Crea Domenico. nato nel 1861 a Rosai i (Reggio Calabria), libero.

del reato di dcngrazione della guerra (art. 87 C.P.M .G.) commesso a Roma i l 15. 11. 1942. Acli trasmessi. per J"ulteriorc corso cli giusti zia, alla Procura Generale del Tribunale Supremo Militare con sen tenza del 29.1 2.1942 (Reg. Gen. n. 2058 del 1942).

IMPUTATI

583) Piantoni Carlo, nato i l 2 1.4.1 92 I a San. Severino (Macerata), S. Tenente nel 18° Gru ppo A rt.

del reato cli vi li pendio al Governo ciel Re (art. 290 C.P.J e d i altri reati di compe1en za del Magistrato Ordinario. A lti trasmessi al Procura tore ciel Re Imperatore presso il T ribunale di Reggio Calabria.

IMPUTATO del reato di denigrazione della guerra (art. 87 C.P.M .G.). A tti trasmessi, per J' ulteriore corso cli giusti zia; a Ila Procura Generale ciel Tribunale Supremo Mi Ii tare con sentenza del 29.12. J 942 (Reg. Gen. n. 2056 del 1942). 584) Jaria RenaLO, nato i I 7. I. 1909 a Gerace (Catanzaro), caporale nella ( .i Compagnia di San ifa.

2) Sentenza emessa da Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 5.1 .l 942 Nei confronti di: Venez iani Pieri no, geniere ne l Raggruppamento Genio. PM. 5.

IMPUTATO

J

O

[hg. Co llegamenti , IOOa Compagnia Te legrafisti de l 9°

IMPUTATO

del reato di vi lipendio della Nazione Ita liana (art. 82 C.P.tvLP. e 47 C.P.M.G.) commesso il 7. I 2.1942

a) del reato di disobbedienza (art. 17:l C.P.M .P.) e del reato di insubordinazione con ing iurie (art. 282

a Torino.

C.P).

Atti trasrnessi al Procuratore Mi litare del Re Jrn peratore ciel Tribunale Mili tare di Torino con sentenza del 29.1 2.1942 (Reg. Gcn. n. 2 120 del 1942).

b) dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e di Offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore Mi litare del Re Imperatore del T ribunale M iliLare Territori ale di Verona.

NOTA: Dalle sudderte 584 sentenze ernesse dal T.S.D.S. si rileva che nel secondo sernes1rc del I 942 sono stati sottoposti a procedimenti penale per il reato cli clanncggiamen to di opere mi li tari (a rt. 158 C.P.M.G.) commesso in Sicilia, 197 imputati. Il suddetto reato è Stato commesso, ma con un nurnero mollo inferiore di imputati. anche in Campania e in Sardegna. Ma il maggiore numero di imputati, dei quali molti erano ignoti. che ha commesso i l reato in Sici lia può fa r pensare che esisteva un accordo tra la cosidella «mafia siciliana» con le fo rze arrmlte alleate per agevolare i I progeuaw sbarco d i repa rti alleati in Sicilia.

3) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lancio il 7.1.1942 Nei confronti d i: Giva ni G iuseppe, nato il 26. 8. 1908 a Pesca ntina (Verona) , Sergente nel 3° B tg. Ant icarro A utocarralo. IMPUTATO a) del del irto d i cui all'art. 265 C.P. (disfattismo politi co) commesso in Palermo in epoche di verse e imprecisate, anteriormente al 22.9.1 941: b) del delitto cli cui ali' art. 282 C.P. (offese al C<1po del Governo); e) del deli tto cli cui al l' ari.. 173 C.P.M .P. (cl isohbedicnza) commesso a Pisa i l 25. 11.1941; d) ciel Jclitlo d i cui all'art. 189 C.P.IVI.P. (insubordinazione) commesso nelle circostarm: di tempo e di luogo clell'imputazione relati va al reato d i d isobbedienza. Atti trasmessi al Procuratore M i li tare del Re I rnperatore del Tribuna le Mi li tare Terri toriale di Firenze.

4) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 7.1.1942 Nei conrronLi di: Cossu Quirico, nato il 14.9. I 906 a Sorso (Sassari ). scalpellino, libero.


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SENTENZE EMESSE l)A L GIUDICE ISTRUn'ORE

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATO del reato dj Offesa aironore e al prestigio del Re Imperatore (art. 278 C.P.) e d i altri reati di competenza de l Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procurarore del Re Imperatore del Tribunale di Sassari.

9) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Luigi il 13.1.1942 Nei confronti di: Gìorgione Michele, nato il 21.4.1 886 ad Ariano Irpino (Avellino), commerciante, libero. IMPUTATO

5) Sentenza emessa clal Giudice Istruttore Di Rienzi Umberto il 10.1.1942

Nei confronti d i: Tedesc hi Giuseppe. nato I' 11.8.1907 a Tresilico d i Oppido Mamertina (Reggio Calabria). libero. Commissario Prefeuizio. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 282 C .P.. per avere offeso l"o nore de l Duce del Fascismo. Capo del Govemo: b) de l delitto d i cui ali' an. 297 C.P. per avere offeso l'onore del Capo d i uno Stato Estero: c) del delitlO d i cui ag li ant. 323 e 8 1 C.P. per avere abusato di poteri inere nti alle sue funzioni di Commissario Prefettizio. procurando ad altri un vantaggio. d) del delitto di cui a ll' art. 498 1° cpv. e 81 C.P. pe r essers i attribuita l'onorificenza di Commendatore: e) de lla contravvenzione prevista da ll'art. 12 della Legge 8.7.194 1 n. 645 per avere fatto uso delle tessere di generi razionati intestate al fig lio. Reati commessi in Tresilico di Oppiclo Mamerlina nel secondo semestre de l 1941. Atti trasmess i al Procurawre de l Re Imperatore del Tribunale di Palmi .

6) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Luigi il 10.1.1942 Nei confronti di :

de i reati d i offesa all'onore e al prestigio del Re Imperatore (art. 278 C.P.) e del reato di ingiuria (art. 594 C.P.). Ani trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Ariano Irpino.

1O) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Paolo il J7.1.1942 Nei confronti d i: S ulligoi Giorgio. nato il 5.2. 19 14 a Trieste, soldato del Deposito4° Rgt. Àl1. di Corpo d'Armata, detenuto. IMPUTATO dei reati cli offese al Re Imperatore e al Duce del Fascismo. Capo del Governo e dei reati di violenza privata continuata con arma e di porto di pugnale. Atti tras messi al Proc uratore Mi litare del Re Imperatore del Tribunale Militare Te11'itoriale di Trieste.

11) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 20.1.1942 Nei confronti di: De Rocco Gennaro, nato il 13 .8.1 898 a Napo li. cameriere. detenuto: !annone Alfredo. Vice Brigadiere d i Pubblica Sicurezza in servizio presso il Commissarialo di P.S. di Napoli, li bero.

Vannini Wa lter. nato il 2.6. 1911 ad Arezzo. soldato nel I O Rgt. Genio in Torino. detenuto. IMPUTATO a} del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.). b) del reato di istigazione a delinquere previsto dall'art. 414 C.P. e del reato di d iserzione irnmediarn (art. 149n. 3C.P.M.P.e47.146.149. l50C.P.M.G.); Atti trasmessi al Procuratore Mi litare ciel Re Imperatore del Tribunale Milita.re Teniwriale di Torino. 7) Sentenza emessa dal Giud ice Istruttore Spoleti Paolo l'll.J .1942

Nei confronti di: Piazza Michele, nato il 19.9.1924 ad Agrigento. deten uto.

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IMPUTATI De Rocco del reato di oltraggio previsto dal!' art. 34 1 C.P. lan no ne del reato di lesioni grav i previsto dag li arte. 582 e 583 C.P. e del reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 cpv. C.P.J. Atti trasmess i al Procu ratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale di Napo li.

12) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 21.1.1942 Ne i confromi cli: Bernardino Olindo, nato il 13.3. 1902 a Pescorocc hiano (Rieti), soldato ne l 365° Btg. Costiero dis locato a S. Benedetto del Tronto. detenuto.

lMPUTATO

IMPUTATO

dei reati di vi lipendio alle lstituzioni Costituzionali (art. 290 C.P.) e lesioni e oltragg io (aru. 341 u.p. e 582 C.P.}. Alti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Palermo.

dei reati di vilipendio alle Istituzioni Costituzionali (art. 290 C.P.J e insubord inazione con ingiu rie e minacce (art. 189 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Reati commessi in S. Benedenodel Tronto il 27.1 1.194 [. Aui trasmess i al Procuratore Mili tare de l Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di G uerra di Ro ma.

8) Sentenza emessa dal G iudice Istruttore Spoleti Paolo il 12.1.1942 13) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Luigi il 24.1.1942 Ne i co nfromi d i: Nei confronti di: Veglia Giuseppe. nato il 2.2.1 889 a M uggia (T1ieste), scalpellino. Impe ratore Agostino. nato il 9.1.1913 a Second igliano (Napoli ).autista nel 54° Rgt. Fant., detenuro. IMPUTATO IMPUTATO de i reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e lesioni (art. 586 C.P.). Atti tras messi al Procuratore del Re Im peratore del Tribun ale di Trieste.

a) del reato di disobbedienza (art. 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.):


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DCFESA DELLO STATO

SENTENZE EMESSE DAL GJUDJCE ISTRUTTORE

b) ciel reato di ins ubordi nazione con ingi uria ve rso superiore assente (art. l 9 l C.P.M .P. e 47 C.P.M.Cì.): c) ciel reato cli offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Reati commessi la sera del 3 J .10. J 94 1 nella Caserma ciel 54° Rgt. Fanl. Atti w1smessi al Procurmore Mi litare del Re l mJ)erato re del Tri bunale J'v1j]itare Territoriale di Guerra della 43 Armata in PJ\·1. l.

IMPUTATI Comparin del reato di Offese all"onore del Re.: Imperatore (art. 278 C.P.) e del reato cli offese all'onore del Duce del Fascismo. Capo del Governo (m·t. 282 C.P.). V.i ldo del reato di calunnia (art. 368 C.P.) nei confron ti di Comparin. Reati commessi a Vil labartolomea (Verona) il 25.12. 1941. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale cli Verona.

14) Sentenza emessa dal G iudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 27.1.1942

17) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 28.1.1942

Nei confromi cli:

Nei confronti cli:

Fochetti Marino. nmo il 6.5. 192 1 a R0themburg (Germania). operaio. detenuto: Fochetti Giuseppe. na to il 27.5. 1879 a Spilamberto (Modena), paratore, libero: Rohde Anna, nata il 24.6. 1888 a Lobej in (Germania), massaia. li bera: Fochetti Matilde. nata il 3.4.1925 a Rhotemburg (Germania). massaia, detenuta.

Bacciu Giovanni Maria. nato il 6. I. 1907 a Buddusò (Sassari). pastore. detenutO dal 25. 12. 1941 : Bacciu Pietro Paolo, nato il 7.8. 1908 a Buclclusò (Sassari). pastore, latita nte.

IMPUTATI Fochetti Marino: n) dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Uffic iale (aru. 336. 337 c 341 C.P.J: b) del reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 29 1 C.P.): c) offesa all'onore cli S.M. il Re lmperawre (ari. 278 C.P.): d) dei reati di ubbriachezza (art. 688 C.P.) e bestemmia (art. 724 C.P.). Reati commessi in Silamberto (Mode na) la sera del 4.1 .1942. Fochecti Giuseppe. Fochetti Matilde e Rohcle Anna: a) dj 111jiu1ccia e oltraggio a Pubblico Uffi cale (arlt. 336 e 34 1 C.P.); bl ciel reato di bes1e mmìa (art. 724 C.P.). Fochetti Giuseppe anche del reato di violenza a Pubblico Ufficiale: Rohcle a nche dei reat i di vil ipe ndio alla Nazio ne Italiana (art. 291 C.P.) e offesa a S.M. il Re Tmpcratorc. Reati commessi in Spi lamberLo (Modena) la sera del 4. 1.1942. Atti trasmessi al Procura tore.Militare del Re Imperatore ciel Tiibunale di Modena. 15) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 28.1.1942

Nei confronti cli: Piccolo Antonia. di 44 anni cli Barletta, casalinga. Iibera: Buono Giuseppe. nato I' 8.8.1 903 a Barletta: manovale, detenuto: lodice Raffaele. nato 1'8.8. 1922 a Barletta. muratore. li bero: Nasca Rug.giero. nato il 3.6. I 922 a Barletta, muratore, li bero; Paladino Umberto, nato il 27.1. 1923 a Barletta, muratore. libero: Pedico Pasqua. cli 36 anni di Barletta. casali nga. libera. livlPUTATI

Piccolo del reato di Offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P.). Gli altri cinque imputati dei real.i di calunnia (art. 368 C.P.). ingi uria aggravata (an. 594 C.P.J e lesioni persorrnli (art. 582 C.P.). Reati commessi a Barletta iI 15 dicembre I 942. Atti trasmessi al Procuratore Mili tare ciel Re Imperatore ciel Tribunale di Trani. 16) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 28.1.1942

Nei confro11ti cli: Comp,u"in Luigi. nato il 18. 1.1 875 a Vigo di Legnano (Veruna). mugrniio: Valdo Luigi. nat0 il 2J.6. I 87 J a Villabartolomea (Vetona).

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IMPUTATI dei reati cli istigazione ai mi litari a disobbedi re alle Leggi (art. 266 C.P.) e cli favoreggiarnerno personale (art. 378 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Im permore del T1ibunale di Sassari. 18) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 29.1.1942

Nei confronti di: Cincirrè Rocco, nato I' 1. 1. 19 l 3 acl Aq uino (Fros ino ne), milite nella l J 9a Legione M. V.S .N. in Frosinone; Bonacq uisto Gerardo. nato il l 7.3. L903 a Castrocielo (Frosinone), carabin iere nel R. Aeroporto di Divulie in Spoleto. IMPUTATI Cincirrè del reato di ins ubordi nazio ne con vie cli fatto e ingiurie previsto dall" art. I 22 C.P. per l'Esercito del 1869: Bonacquisto del reato di Vilipendio alle Forze Armate dello Stato (.irt. 290 C.P.). Reati commessi a Castrocielo (Frosino ne) il 14 .8.1.94 1. Alli tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare Te1Titoriale di Guerra di Roma. 19)° Sentenza emessa dal G iudice Istruttore De Rienzi Ugo il 31.1.1942

Nei confronti cli: Dal Moli n ,:-..ngclo. rrnto il 9.7. 1893 a S. Michele Extra (Verona). pastore, de tenuto dal 17. 1. 1942. IM PUTATO

dei reati di offesa al Re Im peratore e al Duce del f,'ascismo, Capo del Governo (arlt. 278 e 282 C.P.) e del reato cli ubbriachezza (arL 688 C.P.). Reati commessi il 17. 1.1 942 in S. Michele Extra (Verona). Aui trasmessi al Procura tore del Re Imperatore del Tribunale di Verona. 20) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 2.2.1942

Nei confron ti di: Maltese Santo, nato a Cascelvetra no (Trapani). di 33 anni. muratore, dete nuto nella Casa Penale di Turi (Bari). l.MPUTATO

dei reati di pro paganda sovversiva e antinazionale (art.. 272 C.P.J, di olTesc aU" onore del Duce del Fascismo. Capo del Governo (art. 282 C.P.) dì resistenza e violenza a pubblico ufficiale (an. 336 e


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SENlliNZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUHORE

TRIRUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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21) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 2.2.1942

a) del delitto di cui all'art. 290 cpv. C.P. per vi lipendio alle Forze Armate dello Stato; b) del del itto di cui al l' art. 34 1 p.p. e u. cpv. C.P. per avere offeso il prestigio del carabiniere Parisi Giuseppe. Renti commessi a Gioia Tauro (Reggio Calabria) il 26.1 . 1942. Alti trasmessi al Procuratore del Re i mperatore del Tribunale di Palmi.

Nei confronti cli:

27) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 9.2.1942

Marzano Giorgio. nato il 5.5. I 909 a K iew (Ucraina), cittadino italiano. soldato nel 7° Rgt. Fant.. in camera di punizione dal 19.1. 1942.

Nei confronti di:

337 C.P.). Reati commessi nella Casa Penale di Turi i l 13.1.1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Bari.

lMPUTATO dei rea ti di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P.), cli disobbedienza (art. 173 C.P.M P. e 47 C.P.M .G.) e propaganda sovversiva e antinazionale (art: 272 C .P.). A tti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare Territoriale di Guerra di Milano.

22) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Ricnzi Ugo il 3.2.1942 Nei confronti di: Vecchio Alfonso, nato il 17.6.1894 a Franca villa di Sici lia (Messina), libero. IMPUTATO

Ferro Pasquale. nato i I 28.2. 1917 a Motta Montccorvino (Foggia); Tedesco Giuseppe, nato i l 26.3. l 920 a Guardavalle (Catanzaro); E lefante Gregorio, nato i I 13.9. 192 J a Manduria (Lecce); L ol li Giuseppe, nato il 13.6. 1914 a Corigliano d'Otranto (Lecce). Tutti e quattro soldati nel I O Btg. del 140° Rgt. Fant. PM. 72.

li Giudice Istruttore ritenuto che ai suddetti soldati, oltre al reato di violenza carnale aggravata (art. 519 p.p. 61 n. 5 C.P. in relazione all' art. l della Legge 16.61940 n. 582) di competenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, si attribuiscono altri reati comuni di competenza del Magistrato Ordinario trasmette gli atti al Procuratore del Re I mperatore del Tri bunale di Lecce.

28) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 12.2.1942 Nei confronti di:

dei reati di o ffesa all'onore del Duce del Fascismo, Capo ciel Governo (art. 282 C.P.), di percosse (art. 58 I C.P.). di ingiuri e (art. 594 C.P.) e cli minacce (art. 6 I 2 C.P.). Reati commessi in Catalabiano (Catania) il 30. 11.1941 . Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore di Catania.

Mosè Francesco, naLo il 20.7. 19 I 5 a Villabassa di Scnosecchia (Trieste). soldato nel Rgl. Costiero dislocato a Gonnesa, detenuto.

23) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lancio il 5.2.1942

dei reati cli ubbriachczza fuori servizio (art. 136 C.P.M.G.), disobbedienza (art. 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G .), vi l ipendio dell a Nazione Italiana (art. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di Offesa ciel Re Imperatore (are. 79 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e cli Offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C .P.M.G.) Arti trasmessi al Procuratore M ilitare del Re Imperatore del Tribunale Mi litare Territoriale di Guerra per la Sardegna in Oristano.

Nei confronti di: Ulivelli Gastone, nato il 15.2. 1895 a Firenze, libero; Tozzi Bruno, naw i l 7.3. 1909 a Signa (Firenze), libero; Cambi Ezio, nato i l 2.2. I 9 I I a Firenze, libero; Fallani Camillo, nato 1· 1.9. 19 13 a Pieve (Lucca), libero. IMPUTATI del reato cli clisfauismo poliLico (art. 265 C.P.) e cli altri reati comuni , non speci fi cati,cli competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Firenze.

IMPUTATO

28) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 12.2.1942 Nei con fronti cli: Falzone Carmela, non meglio indicata. di Campobello Mazara (Trapani), libera; Tummarello Francesco, non meglio indicato, cli Campobello Mazara (Trapani). li bero.

24) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi il 6.2.1942 Nei confron ti di: Sciacca Giovanni, nato il 10. 1.187 1 a Castelvetrano (Trapani), detenuto. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso il pres ti gio del D uce del Fascismo, Capo del Governo, in Castelvetrano, il 6.1. 1942; b) dei reati di minaccia (ar t. 6 12 u.p. C .P.) e furto (ar t. 624 C.P.) com mess i, in Castelvetrano, 1'8.1.1942. A lti trasmessi al Procuratore del Re I mperatore del Tribunale di Trapani.

25) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 9.2.1942 Nei confronti di : Z agari Francesco, nato il 4.11.1 903 a Sinopoli (Reggio Calabria), negoziante, detenuto. IMPUTATO

1MPUTATI dei reati di offesa al Capo del Govern o (art. 282 C.P.) e cli Vilipendio al Governo del Re (art. 290 p.p. C.P.) e di altri reati comuni di competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmess i al Procuratore del Re Imperatore del Tri bunale di Trapani.

29) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 13.2.1942 Nei confronti di: Gismondi Renato, nato a Roma nel l 91 O, soldato nel 129° Rgt. rant. detenuto. I MPUTATO dei reali di vilipendio delle Isti tuzioni Costituzionali (ait. 8 1 C.P.M.P.). di manifestazioni e grida sediziose (art. 183 C.P.M.P.), di disobbedienza (art. I 73 C.P.M .P.) e di insubordi nazione con violen za (artt. 186, 187 C.P.M.P.). Reati commessi a Trapani il.I 1. 1941. Att i trasmessi al Procurator.e M il itare del Re Imperatore del Tri bunale Militare Territoriale di


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S6NTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTfORE

TRIBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DEI.LO STATO

Palermo. 30) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 21.2.1942

Nei confronti di: Lungaroui Pasquale, nato a Torgiano (Perugia). di 29 anni, libero; Cosmi Osvaldo, oato a Perugia, di 6 1 anni, libero; Trecci Ernest0, nato a Cortona (Arezzo), di 53 anni, li breo. IMPUTATI Tutti dei reati di rcntata frode in fo rni ture militari (art. I 10. 56. 252 C.P.) continuata frode in commercio (a1t. Il O, 81, 5125 C.P.) e inoltre del reato di aver posto in commercio paste ali mentari non conispondenti alle prescrizioni di Legge e di non aver otten1perat0 alle Ordinanze emesse dal Prefetto di Perugia il 16. 1O. 1939. li Cosmi e il Trecci anche del reato di cui agli artt. J I Oe 444 C.P. per avere confezionmo paste alimentari nocive alla salute. Atti trasmessi al Procuratore ciel Re Imperatorc del Tribunale cli Perugia. 31) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ugo De Rienzi il 22.2.1942

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Faliva i noli re del remo di cui agli arll. 624. 625 n. 4 C.P. per essersi impossess<1to, per trarne un profitto. di un portafogli contenente lire 247 e di documenti vari, che souraeva, con destrezza al proprietario e detentore, Scali Gino;in Torino i I I3.1 1.1941. Atti trasmessi al Procurntore ciel Re Imperatore del Tribunale cli Torino. 33) Sentenza emessa dal Giudke Istruttore Fantini Lando il 6.3.1942

Nei confronti cli: Brugnoli Armando, naro il 22.6. 1894 a renestrello (Torino). nichellatore, deten uto dal 17.2.1942. IMPUTATO a) ciel reato pervisto dall'ari.. 282 C.P. per avere pronunziato frasi offensive per l'onore del Duce ciel fascis mo. Capo del Governo; b) della contravvenzione prevista dall'art. 688 p.p. C.P. per essere stato colto in luogo aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza; Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale cli Torino. 34) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cerosimo Vincenzo il 15.3.1942

Nei confronti cli:

Nei confronti di: Giglia Rosa. nata il 9.4.1898 ad Agrigento, casali nga, libera; Manetta Concetta, nata il 9.2.1919 ad Agrigento, casalinga. libera; Manetta Maria. nata il I0.4.1 925 ad /\grigcnto. casalinga, libera; Manetta Giovanna, nata il 24.3.1 9 13 ad Agrigento. casalinga. libera. IMPUTATE

Gua ldi Alberto, naco il 25.3. 1899 a Novi (Moden,1). lMPUTATO dei reati Offese al Duce del Fascismo, Capo del Governo e di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 282 e 341 C.P.). Reati commessi a La Spezia la sera ciel 21.2. 1942. A.lii tras messi al Procuratore ciel Re Imperatore del Tribunale di La Spezia.

Tutte ciel reato di minaccia aggravata (art.. 612 e l 12 n. I C.P.). Giglia Rosa anche del reato di offesa al l'onore e al prescigio del Duce del Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P.) e del delitto di ingiurie previsto da11 ·art. 594 p.p. e u. cpv. C.P. Manetta Giovanna anche del reato cli tentate lesioni personali (art. 56, 582 C.P.). Reati commessi in Agrigentoil 12.9.194L Al.ti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale cli Agrigento.

35) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 2.4.1942

32) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luigi il 27.2.1942

a) del dclitLO di cui all'art. 282 C.P., per avere offeso l'onore ciel Duce ciel Fascis mo, Capo del Governo; b) del delitto di cui a11 ·art. 34 1 C.P. per avere oltraggiato agenti di P.S.; e) del delitto di cui all 'art. 337 C.P. per avere usato violenza ad agenti di P.S.; In Palermo I' 1.2.1 942. At.ti trasmessi al Procuratore del Re Jrn peratore del Tribunale di Palermo.

Nei confronti di: Faliva Marce ll o, nato il 29.8.19 18 a Poiano Maggiore (Vicenza), meccan ico. de tenu to da l J8.1 2. l94 L Deg!i Innocenti Renzo, Dato il l 0.3. 19 14 a Prato (Firenze), straccivendolo. detenuto dal 18. 12.1941 . Manuele Pietro, nato il 9. I. J9Ò6 a Gabiano Monferrato (Massa Carrara), esercente, detenuto dal [9. 12. 1941. IMPUTATI Faliva del reato di rapina (art. 628 e 6 1 n. 5 in relazione all'art. I della Legge 16.6. I 940 n. 582) per essersi impossessato, per procurarsi un ingiusto profitto, median te violenza e minaccia alla persona di Rarncllo Mario profittando dell'oscuramento dipendente dallo stato di guerra. di uno spi llo di valore di lire 4.000, di un paio di occhiali del valore di lire 400 e cli un cappello del valore di lire I00, sottraendoli al Ramello Mario che li deteneva; in Torino alJe ore 22 ciel 24 novembre 1941. Degli Innocenti e Manuele del delitto di cui agli aru.. 110,648 C.P. per avere, in concorso tra loro, al lìne cli procurarsi un profitto. comprato e venclmo lo spillo proveniente dalla rapina effettuata dal Faliva. Faliva. Degli Innocenti e Manuele della contravvenzione di cui agli artt. 11OC.P. e 1 e 2 del R.D.L. 3.9.1941 n. 882 per avere. in concorso tra' loro, alienmo e vend uto metalli e pietre preziose; in Torino, in epoca imprecisata e prossima al 19.9.1941.

Nei confronti di: Rossi Gino, nato il 2 I. l . l 889 a Papoaa (Rovigo). internato ad Ustica. IMPUTATO

36) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Di Rienzi Ugo 1'8.4.1942

Nei confronti di: Boffa Michele, nato il 25. 1O 19 16 a Senarcll ia (Avellino). detenuto. IMPUTATO a) del reato di cui al l'art. 242 C.P. per nvere prestato servizio nelle Forze Armate francesi (I .egione Straniera) dall' agosto del 1939 al giugno del 1941; b) del reato di ma nc.rnza alla chiamata previsto dall' art. 15 1 C.P.M .P.: Atti tras messi al Procuratore Militare ciel Re Imperatore del Tribunale Mil itare Territoriale di Guerra di Torino. 37) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luherto il 25.4.1942


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SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRunoRE

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\ OELLO STATO

Nei confronti di: Rtnnazza Gi useppe, nato il 28.10. 1908 ad Alba (Cuneo), confinato politico a Tremiti. IMPUTATO a) del delitto di cui all'art. 290 p.p. C.P. per avere il 16. 12. I 94 1, in Tremiti, vilipeso il Governo del Re Imperatore pronunziato in pubblico la frase «me ne frego ciel Governo fta liano»: b) del reato previsto dagli arti. 186, 189 cpv. Legge di P.S. I 8.6. I931 n. 773 per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. infrante le disposizioni della carta di permanenza a Tremiti. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Foggia. 38) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 30.4.1942

Nei confronti di : Bernori Ettore, nato il 2.6. 1884 a Bordolano (Cremona), pulitore di vetri, detenuto. lMPUT!-\TO del reato previsto dalran. 282 C.P. per avere pronunziato fras i offensive per l'onore del Duce del Fascismo, Capo ciel Governo e cli altri reati comuni di compete nza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Milano. 39) Sentei1za emessa dal Giudice Istruttore Capo Verna Ferdinando il 5.5.1942

Vicidomini Antonio, asportando li dalla casa di abitazi.one del medesimo. Giordano Carmine, inoltre del reato di porto abusivo di rivoltella (artt. 697 e 699 C.P.). Il Giudice Istruttore rileva che i reati addebi tati ai sopraspecificati imputati vennero commessi con il favore delle tenebre all' una di notte. in località che anche in tempo di pace è immersa in que11·ora nella più profonda oscurità. È anche risultato che in tempo cli pace le strade vicine alla casa ove abita Mascolo Alfonso sono sempre assolutamente deserte all'u na di notte perché la località è abitata da contadini e artigiani che rientrano nelle loro abitazioni molto presto per riprendere la loro attività lavorativa alle quartro del mattino. Perta nto è eia ritenersi che neanche la diminuzione del traffico notturno detenninata dalle misure di protezione antiaerea abbia potuto, data la località in cui i reati furono commessi, agevolare le azio11i delittuose compiute dagli imputati . Quindi è evidente che I" oscmità e la solitudine notturna della yuale i colpevol i hanno app rofittato non si presentano come circostanze eccezionali dovute allo stato di guerra, ma come fattori naturali della contrada rurale e nelle paiticolari condizioni ciel cortile interno nel quale i delini furono commessi . Rite nuto quindi, che nel caso in esame, non sussiste la particolare circostanza aggravante prevista dalla Legge 16.6.1940 n. 582 il Tribunale Speciale per la Di fesa dello Stato non è competente a gi udicare i suddetti tre imp utali. Il Giudice Istru ttore, quindi, su conforme richiesta inoltrata dal P.M.. dichiara. con sentenza del 30.4. 1942, l'incopetenza del T.S.D.S. e trasmette gli atti. per l"ulteriore corso di giustizia, al Procuratore del Re Imperatore di Napoli. 40) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 9.5.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di:

Giordano Carmine, nato i I 5.5. I9 12 a Lettere (Napo!i), vagabondo, detenuto dal 24.3.1942. Giordano Mario, nato il 22.8. 1915 a Lettere (Napoli), contadino, detenuto dal 24.3.1942. Manzo Salvatore, nato il 16.3.1907 a Lettere (Napoli) - minatore. Detenuto dal 24.3. 1942.

Raseni Giuseppe. nato il 17.2.19 10 a Corgnale (Trieste). bracciante, detenuto.

IMPUTATI lì.1lti: I ) del remo cli cui agli artt. 628 ! 0 e2° cpv. C.P; in relazioneall'a1t. I IOC.P. per essersi in S . Amonio

Abate la notte del 24.3.1 942, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, impossessati di generi alimentari vari per un valore di circa 400 lire. in danno di Mascolo Alfonso, esplodendo immediatamente dopo la rapina colpi di ri voli.ella ed compiendo, inoltre, violenze contro Mascolo Alfonso e la sua moglie, Varone Anna, per procurarsi l' impunità del furto commesso; 2) del reato di cui agli artt. 11O, 56, 575, 585 C.P. per avere, nelle predette circostanze, compiuto atti idonei a causare la morte di Mascolo Alfonso, producendogli con due colpi di ri volteUa una ferita alla regione sopraclavicolare sinistra, ma senza che l' uccisione si sia ve,i ficata, per circostanze indipendenti della loro volontà; 3) del reato di cui agli artt. 11O, 582 C.P. per ave re nelle predette circostanze, e sempre in concorso tra loro, procurato a Yarone Anna, mediante morsi, feri te multiple ali' avambraccio destro. Con l'aggravante per tutti i predetti reati, de lla circostanza di cui all' art. 6J n. 5 C.P. in relazio ne a Il 'art. 1 della Legge 16.6.1940 n. 582 per avere commesso i suddetti reati approfittando cieli' oscuramento disposto per lo stato di guerra; 4) del reato di cui agli artt. J JO, 624,625 n. 5 C.P. per essersi in S. Antonio Abate nel febbraio 1942, in conco rso tra loro. impossessali, per trarne profitto, di dieci ga ll ine appartenenti a Sansone Francesco; 5) ciel reato di cui agli arti. 110, 624,625 n. I, 2 e 3 C.P. per essersi in concorso tra loro, in S. Antonio Abate, la notte dal 2 al 3 gennaio I 942 impossessati per trarne profitto di sette galline, di un materasso di lana, di una stadera, di un fucile e di farina di granoturco per il complessivo valore cli lire 700, appartenenti ad Afe ltra Benedetto asportandoli, mediante scalata del muro di cinta, dalla casa di abita:t.ione del medesimo; 6) del rea to di cui ag li artt. 11O, 624,625 n. 1,2 e 3 C.P. per essersi, in concorso tra loro, in S. Antonio Abate nella notte del J4.11.1941, im possessati per trarne profitto di due vasi con 8 Kg. di sugna, cli tovaglie, tessuti. scarpe, posate e di una coperta per il valore complessivo di lire 450, appartenenti a

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lM.PUTATO dei reati di disfattismo politico (an. 265 C.P.). vi.lipendio alle istituzioni costituzionali e alle fo!'zc armate (290 C.P.) vilipendio alla Nazione Italiana (art. 29 1 C.P.), e di offesa all'onore e al prestigio del Re Imperatore e del Capo del Governo (arn. 278 e 282 C.P.) nonché di altri reati comuni di compete11Za del Magistrato Ordinario. Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Trieste. 41) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 12.5.1942

Nei confronti di: Secchi Paolino, nato il 31 .5. 1907 a Usini (Sassari). detenuto dal 18.4. 1942. Th1PUTAT0 dei reati di vilipendio alle Forze Armate (M.V.S.N.) previsto dall'art. 290 cpv. C.P. e di offesa alr onore di un milite della M.Y.S.N. (art. 341 C.P.). Reati commessi in Usini (Sassari) il 18.4. 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Sassari. 42) Sentenw emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Paolo il J2.5. 1942

Nei confronti di: Rotella Gaetano, nato il 17 .8.1 906 a Barcellona (Messina), detenuto. IMPUTATO del reato di vilipendio al Governo del Re [mperatore (art. 290 C.P.) e di altri reati comuni di competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore ciel Tribunale di Messina.

43) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 12.5.1942


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TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO

SENTENZE EMESSE DAL GIU DICE ISTRUTTORE

Nei confronti di:

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IMPUTATI

Savorelli Luigi, nato il 12 .4.1 880 a Bagnacavallo (Ravenna), detenuto. IMPUTATO a) ciel reato d i offese al Duce del Fascismo. Capo de l Governo (art. 282 C.P.); b) de l reato d i cui all'art. 34 1 IO cpv. C.P. per offese all'onore e a l prestigio cli un Magistrato a causa del le sue funzioni. Reati commessi in Imperia il 12 e il 16 aprile 1942. Alli I ras messi al Procuratore del Re Imperatore del Trib unale di Imperia. 44) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 15.5.1942

Nei confronti cli : Esposito Luigi, nato il 26.7.1893 a Napoli, detenuto dal 27.3. 1942 ; Nappi ni Luigi, naw il 12.1 2.1896 a Napoli, li bero.

Tutti: del reato cli audizio ni di radio nemica previsto dall'art. 8 de l R.D. I 6.6.1940 n. 765: Landi, inoltre del reato d i offese ali' onore del Capo del Governo (an. 282 C.P. ). Atri trasmessi al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale cli Arezzo. 48) Sentenza emessa dal Giuclice Istruttore Ramacci Luberto il 24.5.1942

Nei confronti.di: Magna ni Luigi , nato il 22.6.19 I 6 a Crenovizza (Trieste). bracciante agricolo. detenuto da l 2.1 1. J941 : Turchi Giovanni , nato il 2 9.8.1908 a Crenovizza (Tries te ). bracciante agricolo, dctenmo da l 17. I I. 194 1: Klainsek Teresa, nata il 15 .9 .1885 a Crenovizza (Trieste), casalinga, detenuta dal 25. 11 . 194 I: Magnani A ndrea, nato il I O. I O. I 916 a C re novizza (Trieste), bracciante agricolo. detenulo dal 7. 1.1 942.

JMPUTATI

IMPUTATI

de l reato cli offese all'onore del Capo de l Governo (art. 282 C.P.) e di altri reati comuni cli competenza de l Magistrato Ordinario. Atti trasmessi a l Procuratore de l Re Im peratore del Tribunale di Napoli.

Il Magnani e il Turchi del reato di cui agli arte. 423 p.p.. 8 1 cpv. e 110 C.P. per avere il 27 e il 28 ottobre 1941 in S. Michele di Senosecch.ia (Trieste) con pitl azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso di azione e cl i volontà, causar.o l' incend io de lle case di abitazione di De Belli Antonio, Turk Francesco, Cappellari Anna, Srebotniak Francesco e dei fieni li di Podboi Antonio e Tomini Giuseppe, cagionando rispettivamen te agli stessi un dan no di lire 60.000. 15.000. 20.000.

45) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 19.5.'1942

Nei confronti di: · Pastore Carlo, nato il 17. l 0.1 887 a Borgomanero (Novara), confinato politico a Tre miti, detenuto dal 3.1. I 942.

IMPUTATO a) del reato di cui all'art. 282 C.P. per offese ..tll'onore e al prestigio ciel Duce tle l Fuscismo, Capo de l Governo; b) del delitto cli cui ul J'art. 341 p.p. C.P. per avere offeso l'onore cie l Direttore della Colonia dei confinami ; c) cie l reato di cui all'art. 337 C.P. per avere opposto violenza agli agenti: d) <lei reato di cui agli arte 186 e 189 cpv. vigente Legge P.S. per essere contravvenu to al le prescrizioni del confino non mante nendo buona condoLla;· In Tremili il 3.1.1942. Atti trasmessi a l Procuratore del Re Impcrntore del Tribunale cli Foggia. 46) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 19.5.1942

Nei confronti di: Trombetti Gaetano, na to il 7.3.1887 a Monteveglio (Bologna), libero.

10.000, 5.000 e 4.000. TI Turc hi ancora del reato previsto dagli artt. 423 p.p. e 81 C.P. per avere. ne lla sera de l 2.1 1. I 94 I , con azioni esecutive ciel medesimo disegno criminoso. causato l' ince ndio alle case cli abitazione di Giorgi Giovanni e Tomini Francesco, causando loro un danno cli 25.000 lire c iasc uno. Klainsek de l reato di cui ali' art. 423 p.p. C.P., per avere, il 25. 1J. I 941 in S. Michele d i Senosecchia. causato 1• incendio al!' abitazione di proprietà di Grudcn Andrea. al quale causò un da nno di Jire 50.000. Magnan i Andrea del reato di cui all' art.. 423 p.p. C.P. per avere il 7. 1. 1942, in S Michele <li Scnosecchia, incendiata la propria casa di abitazione e 30 q. di fi eno pure cli sua proprieià. Tutti del reato di cui all',u·t. 2 Legge 8.7. 194 1 n. 645 per avere, ne lle sncldene circostanze. d istrutto mediante incendio e in danno delle persone rispellivamente indicate nei capi d'imputazione precedenti. prodotti agricoli, fie no da foraggio, causando un grave danno ali' economia nazionale e facendo venir meno, in misura rilevante, merci di comune e largo consumo. In S. Michele di Senosecchia il 27. e 28 ouobre 194 1: il 2 e 25 novembre 1941 eil 7. ge1t11aio 1942. Il reato cli cui al l'art. 2 del la Legge 8.7 194 1 n. 645 è di competenza del Tribunale Speciale per la DiJesa ciel lo Stato mentsc tut.li g li altri reati sono di competenza dell'Autorità Ordinaria. Il Giudice lstruttore visto l'art. I de l R.D. 15. 12 . I936 n. 2136 e l' art. I ciel R.D.L. 9.12. 1941 n. I 386 e le conformi conc lusioni del P.M. tras rneu.e tutti gli atti al Procurat0re de l Re imperatore de l Tribunale cli Trieste.

49) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo iJ 29.5.1942

JMPUTATO de i reati d i offesa a l Capo ciel Governo (art. 282 C.P.) e di o ltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re I mperatore ciel Tribunale di Bologna. 47) Sentenza emessa daJ Giud.ice Istruttore Fantini Lancio il 22.5.1942

Nei confronti di: Grezzi Arturo, nato il 24.9.1873 a Pergìne Valclarno (A rezzo), possiden te. li bero; Ballocci Luigi, nato il 27.12. 1892 a Città di Castello (Perugia), messo esartoriale, libero: Landi Lunclo, nato il 2.9. 1923 a Pergine Yaldarno (Arezzo), stude nte, libero.

Nei confronti cli: Costa Giovanna, natu il 16.9. l 873 a Messina: Corclaro Giovan ni, nato il 3.8. I 876 a Palazzolo Acreide (Siracusa). IMPUTATI Costa del de litto d i cui all'..irt. 278 C.P. per offese all 'onore ciel Re Imperatore e del delitto <li cui all'art. 282 C.P. per offese all'onore ciel Duce del Fascismo, Capo de l Governo. Cordaro ciel delitto di c ui all'art. 368 C.P. per calunnia a danno di Costa. In Genova il 27.3. 1942 . Alti trasmessi al Procurawre del Re lmperawre del Tribunale di Genova.


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SENTENZE EME.SSI:' DAL GIUDICE ISTRUTTORE

TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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50) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spolcti Paolo il 29.5.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di:

Boccanera Mario. (generalità incomplete), Caporal Maggiore nel 216° Btg. Motorizzato in P.M. 3500: Mogavero Mattia, nato il 3.1.192 1 a Salerno. soldato nel 2 16° Btg. Motorizzato.

Cassio ~1ario. naw il 22.7.1922 a Roma, Caporal Maggiore nel Deposito del 42° Rgt. Fanl., libero: Franchì Ciro, nato 11 20. 1.1 9 15 a Stranta (Rovigo). Caporal Maggiore nel Deposito del 90" Rgl. Fam .. libero; Madon~a Italo, nato r l I .1 2. 1920 a Sapri (Salerno), Caporal Maggiore nel Deposito del 42° Rgt. Fant.. libero. IMPUTATI Tutti: di concorso nei reati di offese all'Onore del Capo del Governo. Duce del Fascismo (art. 11O. 282 C.P.), di vi lipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 110. 290 C.P.) e di vi lipendio alla Nazione Italiana (art. J IO, 29 J C.P.). Il Madonna anche dei reati di rifi uto di obbedienza (rut. I 73 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). insubordi nazione con insulti verso superiori sottufficiali c ufficiali (art. J 89 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Verona.

IMPUTATI Boccanera del reato <li disobbedienza (art. 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.); Mogavero dei reati di disobbedienza (aii.. 173 C.P.M.P. e 47 C.P.M .G.). di offesa al Capo del Governo (art. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). di vilipendio della M.V.S.N. (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e del reato di cui ali" art. I59 C.P.M.G. per avere rimosso una Lraversa di legno a protezione di una linea ferroviaria. Reati commessi la mattina del 6.2.1 942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare di Guerra della 6a Armata. 55) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 12.6.1942

Nei confronti di: Godei.i Luigi. nato il 7. 1. 1909 a Bitti (Nuoro), terrazziere, detenuto dal 24.5. 1942. ammonit{i per reati comuni.

51) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 30.5.1942

Nei confronti di: Cargo Giovanni, nato il 25.2. 1898 a Tolmino (Gorizia). pittore. confinato a Tremiti. detenuro dal 18. 1.1 942. IMPUTATO del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e di altri reati comuni di competenza del Magistrato Ordinario. Alti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tri bunale di Foggia. 52) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Paolo il 3.6.1942

Il'vlPUTATO del reato di vilipendio delle For;ce Armate (an . 290 cpv. C.P.) della contravvnzione di cui all'art. 174 Legge P.S. per aver violato le norme relative all'ammonizione. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Nuoro. 56) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 16.6.1942

Nei confronti di: P,ùm.ic1i Bernardino, nato il 16.6.190 I a Palombara Sabina (Roma), capraio, detenuto: Bernasconi Sertimio. nato iI 23.1.1893 a Palombara Sabina (Roma). lattaio. Libero; Raffaeli Egidio. nato il 20. l . 1885 a Palombara Sabina (Roma), esercente, libero. fMPUTATJ

Nei confronti di: Gavasso Mru·gheiita, nata 1· 11.2. J 915 a Valdagno (Vicenza), operaia. libera. IMPUTATA del reato p'.·evisro dal primo cpv. dell'art. 272 C.P. per avere svolto propaga nda per deprimere il senlimento nazionale e del reato previsto dagli artt. 245 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G., per avere, quale operaia appartenente a «uno Stabilimento statale di produzione per la guerra» offeso l'onore e il decoro del funziomu'io addeuo alla sorveglianza disciplinare dello Stabilimento. Atti tras messi al Procuratore del Re lmperawrc del Tribunale Militare di Guerra di Vero na. 53) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 7.6.1942

Palmieri dei reati di disfattismo polit.ico (ru·t. 265 C.P.), vilipend io alla Nazione Italiana (art. 29 1 C.P.), minaccia grave (art. 61 2 C.P.), lesioni (ru·t. 582 C.P.) e ubbriachezza (art. 688 C,P.). Bernasconi del reato di lesioni (art. 582 C.P.). Raffaeli di sommi nistrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubbriachezza (art. 582 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma. 57) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 16.6.1942

Nei confronti di : Marino Paolo. nato il 7.3.19 15 a Chiusa Sclafani (Palermo). soldato nel 6° Rgt. Fant., detenuto nella carnera di punizione del 6° Rgt. Fant.

Nei confronti di: Borgese Vi ncenzo. nato I' I I 8. 1899 a Polistena (Reggio Calabria). soldato nel 364° Rgt. Fant. Mobile. libero; Oliva Michele. nato il 12.1 0. 1920 a Polistena (Reggio Calabria). massaro. libero.

IMPUTATI

IMPUTATO dei reati di furto (art. 230 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di danneggiamento di opere militari (ru't. 158 C.P.M.G.). Reati commessi il 12.5. 1942 in Zafferanan Etnea (Catania). Alli trasmessi al Procuratore del Re fmperatore del Tribunale Militare di Guerra della 6a Armata.

d~l re~to di. vili pendio.delle Istituzioni Costituzionali e del le Forze Amiate dello Stato (art. 290 C.P.) e d1 altn reati comu1u cli competenza del Magistrato Ordinario commessi in Polistena i I J 6.6.1940. Atti u·asmessi al Procuratore del Re lmperatore del Tribunale di Palmi (Reggio Calabria).

Nei confromi di :

54) Sentenza del Giudice Istruttore Spoleti Pasquale 1'8.6.1942

Lini Adelina, nata il 22. 12.1895 a Porto Mantovano (Mantova). mendicante. detenuta dal 25.5.1 942.

58) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 25.6.1942


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883

TRI BUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZE EMESSE DAI. c;1u DJCE ISTRUTTORE

IMPUTATA

del rcaw di vilipendio alle isti tuzioni Costltuz.ionali (art. 290 cpv. C.P.) e di usurpazio ne di titoli (art. 498 C.P.J. Atti trasmessi al PrornraLore ciel Re Imperatore del Tribunale di Catania.

a) del reato di vi li pendio della Nazione Italiana (an. 291 C.P.); bì de lla contravvenzione per ubbriachezza prevista dalla p.p.· 1° e 2° cpv. dell'art. 688 C.P.. Reati commessi il 25.5.1942 a Verona. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Verona. 59) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 5.7.1942

64) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 7.7.1942

Nei confronti di : Piazza Alfonso il 3. 12. 1903 a Mussomeli (Caltanissetta). soldato nel 143° Rgt. Costiero. detenuto.

Nei confronti di:

1.MPUTATO 13uttignoni Giorgio, nato il I 4.8. J883 a Trieste. tappezziere, detenuw. IMPUTATO

dei reati di violenza carnale aggravata (art. 5 19 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6.1942 n. 582) di insubordinazione con mi nacce verso superiore urriciale (art. 189 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di

dei reati di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di oltraggio a pubblici ufficiali (art. 341 C.P.) Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Trieste.

ub briachezza fuori servizio (art. I 36 C.P.M P.e 47 C.P.1v1.G.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Mii.ilare di Guerra della 7a Armata in PM. 107.

60) Sentenza emessa dal Giudice lstruttore Ccrsosimo Vincenzo il 6.7.1942

65) Sentenza emessa dal Giudice fstruttore De Rienti Um berto il 17.7.1942

Nei confronti di : Nei confronti di: An tonelli Marcella, nata il 3.9.1924 a Roma. libera· Coppi Vera, nata il 28.9. 1922 a Roma, impiegata. li,bera.

Presti Salvatore, nato il 17.5. 1921 a Tripoli. detenuto.

· IMPUTATE

IMPUTATO

~ei reati di vilipendio alle F9rze Armate (art. 290 cpv. C.P.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. .,41 C.P.). Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tdbunale di Roma.

del rea lo di propaganda eù apologia anti nazionale art. 272 C. P.) e dei delitti di truffa e di tentata truffa di competenza del Magistrato Militare. Aui tras messi al Proc uratore del Re Imperatore del Tribunale Militare Terri toriale di Roma il 17.7.1942.

61) Sentenza emessa dal Giudke Istruttore Cersosimo Vincenzo il 6.7.1942

66) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 24.7.1942

Nei confronti di: Gatti Vincenzo, nato iI 28.5.1912 a Castellammare (Napoli), bracciante, detenuto. lMPUTATO dei remi di offesa a S.M. il Re Jmperatore e al Capo del Governo (artt. 278 e 282 C.P.) e di resistenza e oltragg10 a pubblico ufficiale (artt. 337 e 341 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale cli Napo]j_ 62) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 6.7.1942

Nei confronti di: Gino Pietro, nato il 29.7. .1900 a Montaldo Roero (Cuneo), agricoltore, libero: Gmo Antonio, nato il 3.3.1 902 a Montaldo Roero (Cuneo), agricoltore, liber;; Bartorello Gi useppe, nato il 12.4. 1898 a Montaldo Roero (Cuneo). libero. IMPUTATI

Gino Pietro e Gino Antonio del real() di propaganda ed apologia sovversiva (art. 272 C.P.) e Bartorello del realo d t calunnia (art. 368 C.P. ). Aui Lrasmessi al Procuralore del Re Jrn peratore del T1ibunale di Alba (Cuneo). 63) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 6.7.1942

Nei confronti cli: Scuto Federico, nato il 5.11 . 1890 a Catania, possidente, libero. IMPUTATO

Nei confronti di: FreLLa Mario. nat.0 1'8.6. 1903 a Suzz.ara (Mantova). Caporale nel 42° Btg. Territoriale Bis dislocato a Postumia, libero; Migliari Sellimo, nato il 27.5. 1903 a Carbonara (Mantova). soldato nel 42° Btg. Territoriale Bis dislocalo a P.oslllmia, libero. IMPUTATI di concorso nel reato di violata consegna (;irl. l I OC.P. e 124 C.P.M.G .) perché quali mi litari addetti al servizio della linea ferro viari" nei pressi di S. Daniele del Carso violarono la consegna loro affidala perrnetendo ad alcuni malintenziona ti di rubare. il 4.6.1942. una mitragliatrice con relative mu niz.io;1i. Ritcnulo che i confessi auLori ciel furto sono giudicati dal Tribunale Speciale il Gj udice lstru rtore trasmette gl.i ani processuali relati vi a Fretta Mario e Migliari SeLLimo al Proc uratore del Re lmperatore del Tribunale Mi litare di Guerra di Trieste. 67) Sentenza emessa dal Giudice lstruttore Spoleti Pasquale il 25.7.1942

Nei confronti di: Santoni Or.lando. nato nel 1893 a Genzano (Roma). contadino. detenuto dal 29.6.1 942. UvlPUTATO del reato di Offese al Duce del Fascismo. Capo del Governo (art. 282 C.P.) e del reato di furto (art. 624 C.P.) di competenza del MagiSLrato Ordinario. Atti trasmessi al Procurato re del Re Imperatore del Tribunale di Velletri . 68) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 5.8.1942


884

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJFESA DELI.O STATO

Nei confronti di: Cucciniello Ciro, nato il 31 .1.1899 ad Avellino, confinato a Ventotene. detenuto dal 17.7.1942. IMPUTATO dei reati di vilipendio alle Istituzioni Costituzionali (ari. 290 C.P. ), di resistenza a pubblici ufficiali (art. 337 C.P.) di oltraggio al pubblico ufficiale (art. 34J C.P.) e di contravvenzione al confino (art. 189 1° cpv. T.U. Leggi P.S.). Reati commessi in Ventotene il 17.7.1942. Al.ti trasmessi al Procuratore del Re Imperntore del Tribunale di Littoria.

SENTENZE EMESSE DAL G!UDJCE ISTRUTTORE

furto militare (art. 230 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). ManioLLi Francesco e Morate lii Mario di favoreggiamento personale (art. 378 C.P. )_. . Zampieri Giovanni, Maniotti Francesco e Bastianj Mario di propaganda ed apologia sovvers1va._ . . Maniotti Francesco di offese al Capo del Governo e al Capo dello Stato (am. 282 e 297 C.P.) e dt v11ipendio alla Nazione Italiana (art. 291 CP.). . . .. . . ,. , 00 Mano-1rer Maria Ermi nia di contravvenzione e diffida dt soggiorno (,ut. 157 Leooe P.S.). Alli ~-;smessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale Militare di Verona. 73) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 22.8.1942

69) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 6.8 .1942

Nei confronti di:

Nei confronti di:

Zitelli Francesco. nato il 19.6.1896 a Recale (Caserta), manovale nelle ferrovie. IMPUTATO

Leva Vito. nato il 23. 10.189 I a Fornelli (Campobasso), confinato, detenuto. IMPUTATO dei reati di offesa a S M. il Re Imperatore (art. 278 C.P.) e al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e dei reati di furto aggravato e ollraggjo a un pubblico ufficale (art. 341 C.P.) di competenza del Magistrato Ordinario. Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Foggia. 70) Sentenza emessa da] Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 14.8.1942

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dei reati di vi lipendio alle Istiwzioni Costituzionali (art. 29? ~-P· C.P.) e di oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 C.P.). Reati commessi in Marcianise (Napoli) 11 27.7. 1942. Atti tras messi al Procuratore del Re Imperatorc del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. 74) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 22.8.1942

Nei confronti di: Trinca Nestore. nato il 16.4. 1888 a Grouaferrnta (Roma), ag ricoltore, dete nuto.

Nei confronti di:

IMPUTATO

Dal Mas Masio. nato il 2 1. I 1.1 9 I 9 a Godega S. Urba no (Treviso), soldato neJ 79° Rgt. Fant. in Verona. IMPUTATO dei reati di denigrazione del la guerra (art. 87 C.P.M.G.) e di disobbedienza (art. I 73 C.P.M.P.e 47 C.P.M.G.).ALti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del T1ibunale Militare di Verona. 71) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi il 14.8.1942

del reato di vi lipendio alle istituzioni costituzio~ali (art. 290 C.P.) e di altri reati di competenza del Magistrato Ordinario commessi in Grottaferrata 1'8.7. 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma. 75) Sentenza emessa dal G iudice_Istruttore Cersosimo Vincenzo il 23.8.1942

Nei confronti di: Capra Pietro, nato il 6.6.1 896 a Brescia, deten mo nella Colonia Agricola del!' Asinara.

Nei confronti di:

IMPUTATO

Guadag noii Francesco. nato il 4. I l. I886 a Rieti, muratore, detenuto. IMPUTATO dei reaci di vilipendio alle Forze Armate (art. 290 cpv. C.P.) e di oltraggio al pubblico ufficiale (art. 341 p.p. C.P.) e di ubb,iachezza (art. 688 C.P.) di competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Gorizia. 72) Sentenza emessa dal Giudice Jstruttore De Rienzi Umberto il 18.8.1942

del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e del reato di manifestazioni sediziose (an. 654 C.P.) di competenza del Magistrato Ordinario. . . . Atti tras messi al Pro<..:uratore del Re lmperat0re del Tnbunale dt Sassan . 76) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 25.8.1942

Nei confronti di: Bigelli Luigi, nato il 16.3.1 904 a Roma, facchino detenuto.

Nei confronti di :

IMPUTATO

Zampieri Giovanni, nato I' I I. 11. I 905 ad Avesa (Verona), soldato nella 4a Compagnia di Sanità; Maniolli Francesco. nato il 22.9.1896 a Etting-Innsbruk (Germania). mi natore: Bastiani Mario. nato 1'8.1 2.1893 a Borgo Valsugana (Trento), meccanico; Moratelli Mario, nato il 17.4. I 900 a Trento; l\tlanggcr Maria Erminia, nata il 15.6.1905 a S. Leonardo in Passiria (Bolzano), senza fissa dimora, latitante. llvlPUTATI Zampieri Giovanni. Maniotti Francesco, Bastiani Mario, Mangger Maria di concorso nel reato di

dei reati di vi lipendio alla Nazione Italiana (art. 29 1 CP.) e dei r~ati di violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 336 e 34 1 C.P.) di competenza del Magistrato Ordman o. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma. 77) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 27.8.1942

Nei confronti di: Pavanello Bruno. naco il 13.7.1 917 a Venezia, marinaio nel Deposito C.R.E.M. di Venezia. IMPUTATO


886

SENTb1'7,F. EMESSI, DAL GIUDICE ISTRlITTORF

TRIBU)JALlò SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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dei reati di offesa all'onore del Capo di Stato Estero (an. :.97 C.P.) di ubbriachena fuori servizio (art. 136 C.P.M.G.) e di in&ubordinazionc con insulti. minacce e vie di fauo verso superiore non ufficiale (art. l 89 C.P.M.. P. e 47 C. P.M.G. J. Alli trasmessi al Proc uratore del Re Imperatore del Tribunale Miliwre Terri toriale di Guerra di Napoli.

dei reati di offese al Capo del Governo e disfattismo politico (aru. 282 e 165 C.P.l e di altri reali comuni di competenza del Magiwato Ordinariu. Alti trasmessi al Procura tore del Re Imperatore del Tribunale di Benevcnw.

78) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Oe Rienzi Urnherto il 31.8.1 942

Nei confronti di :

83) Sentem:o emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 30.9.1942

Greca Francesco. nato il 22. 1O. l 912 a Enna_ Agente di P.S. in servizio presso il Commissariato di P.S.

Nei confronti di:

Roma-Appio. libero.

Miracapillo Sabina, nata 1" 8. 1. I 908 in 1\ ndria (Ba1i), casalinga. IMPUTATA dei reati di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e del remo di ingiuria (an. 594 C.P.1 di competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi ul Procuratore clel Re Im peratore del Tribunale di Tra ni. 79) Sentenza del Giudice Istrutton: Spoleti Lundo il 3.9.1942

Nei confronti di : Serpi Luigi. nato il 18.9.191.i a S. Nicolò d' Arcidiano (Cagliari). ceramista_ detenuto. IMPUTATO del remo di vil ipendio delle Istituzioni Costi tuzionale (art. 290 cpv. C.P.) e di altri reati di competenza del .\llagisLrnlO Ordinaiio. Atti trasmei.si al Procura1ore del Re Im peratore ùel Tribunale di Cagliari.

80) Sentenza emessa dal Giudice istruttore Forlenza Demetrio il J-'.9.1942

IMPUTATO del reato di offesa al Duce (art. :.82 C.P.) e dei reati di minaccia e ingiuria di compeLenza del Maoistrato Ordinario. Atti u·asmcssi al Procuratore del Re lmperatorè del Tribunale di Roma. 8.J) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 5.10.1942

Nei confronti di: Senoni Alfredo. naro i I 5.1 1.1906 a Milano. meccanico. detenu to: /\ madori Aneclo. na10 il 14.3.1891 ad Aiace io (Corsica). meccanico. detenuto: Amadori /\n;ilcare. nato il 12.5. J 900 a Lamamocogno (Modena). bracciante. detenu to. IMPUTATI del reato di funo di due tessere annonarie, di competenz:i del Tribunale Speciale. e di alLri funi cominuati a!!"nwati. di co111 pete nza del Magistrato Ordinario. Atri tra; ~1essi al Procuratore del Rt: Imperatore del Tribunale di Modena. 85) Senteow emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Lando 1'8.10.1942

Nei confronti di: Saghcdd u M,1ria. 11ara il 23. 11 . I 924 a Oniferi (Nuoro). don1cstica. fMPUTATA del reato di offesa al Car o del Governo /an. 282 C.P. ) e di al1ri remi comuni di compete nza del Magistrato Ordinario. Ani u11sme~~i al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale dei :vlinori di Roma il 14.9. 1942.

Nei confronti di : De Berardini~ Laura. nata il I 4.9.1895 a CasLelmazz.ano ( Potenza). casalinga: Lombardi Maria Tere~a. nara il 29.5.1913 a Cas1elmazzano (Potenza). casalmga. IMPUTATI:: la prima del reato di offese al Capo del Governo (an. 18:. C.P.) e la seconda del remo di ingiurie (art.

81 ) Sentenza emessa dul Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 22.9.1942

594 C.P.) di compeLenza del Magislrato Ordi mui o. Ani trasrncssi al Procu rnwre del Re Imperatore del Tribunale di Potenza.

Nei confronti di:

86) Sentenw emessa dal Giudice Istruttore Spol.eti Lando il l7. I O. 1942

Ollipish Mario. naro il 23.12.1894 a Trieste. r aneuiere. de tenuto.

Nei confro nti di:

l MPUTATO

Burchelli Vittorio. nato il 17. l 0.1909 a Bagni S. Giuliano (Pisa). soldato. IMPUTATO

dei reati di offese al Duce del Fasci~mo. Capo del Governo e vilipendio aUa Nazione Italiana (ant. 282 e 29 1 C.P.) e anche dei reati di olrraggio a Pubblico Ufficiale e ubbriachezza (arti. 34 1 e 688 C.P.) di compe tenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di TriesLe.

competen1a del Magiwmo Mìl.itare. . _. . _ Ani trasmessi al Procuratore del Re lmpcrawre del Tribunale M.ihtare d1 Guerra d1 Veron3.

82) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 29.9.1 942

87) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ranrncci Luberto il '17.10.1942

Nei eonrromi di:

del reato di propag,u,da ed apologia sovversiva e antinazio nale (arl. 272 C.P.) e di altri reati mi li tari di

Nei confromi di:

Colena Gi useppe. nato il 5.1 .1 897 a Paupis.i (Benevento). comadi no, derenmo. rMPUTATO

Pi1tnatclli Ciro. nato il 31. 1.1 909 a Portici (Napoli). detenuw; B;ttini Otello. nato il 2.6.19 13 a Roma. commerciante, libero.


888

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

IMPUTATI

1J Pignatelli_del reat_o d i cui agli artt. 624, 625 o. 2, 61 n. 5 C.P. in relazione agli arte. J e 2 Legge 9.6. I940 n. )82. e ali: arl. 8 del R.D.L. 12 1.6.1942 n. 584 (reato di competenza del Tribunale Speciale) per essers1. al f111e d1 trarne profitto, impossessato, in Roma ne!Ja notte dal 20 al 21 oiuono 1942 di quattro tessere annonarie, intestate a Bel passo Ma rianna e alla d i lei figlia De Angelis Mar~nna, as~ortando tali Lcssere dal magazw10 della Belpasso. nel quale ri.maneva nascosto prima di sera e da l quale po1 .usc1~a attraverso un finestrino, profittando dell'oscuramemo derivante dallo stato di " ucrra e d i tùtr.1 reati ann?nari, commessi insieme con Bottini Otello. di competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma.

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE 1STRU1T0RE

889

91) Sentenza emessa dal Giuruce Istruttore Capo Francesco Verna il 3.11.1942

Nei confronti di: Contarini Giovanni, (generalità incomplete). agente di Custodia de l Carcere Giudiziario di Palermo. IMPUTATO ciel reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) di competenza del T ribunale Speciale. e ciel remo di calunnia (art. 368 C.P.) a dan no di Muratore Pietro, di competenza ciel Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Jmperatore del Tri bunale di Palermo.

88) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 23.J0.1942

92) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Lando il 4.11.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di :

Rose i Sergio. nato il l 8.10.1925 a Roma. cemeruista. detenmo dal 27.9.J 942: Rosselli Romeo, nato il J 6.3. [887 a Sarnano (Macerata), detenuto da l 28.9. 1942: Samorini Giuseppina. nata il J 4.10. 1890 a Ro ma, detenuta dal 28.9.1942: Rocchi Ludovica. nata il 13.2. 1885 a Roma, casalinga, li bera. Bertini Francesca, nata il 17.2.1887 a Zagarolo (Roma), casali nga, li bera

Genoni Mario. nato il 3.4.I916 a Sacconago (Varese), Caporale nel 36° Rgt. Art. «Forlì» in P.M. 38. libero: Sassi Angelo, nato il 24.8.1922 a Borsano (Vm·ese). soldato nel Deposito del 30° Rgt. Art.. libero: Zorzan Lino, nato il 23.3.1911 a Polesella (Rovigo). libero: Crespi Pietro. nato il 4.2. 1916 a Sacconago (Varese). libero.

lMPUTATI

IMPUTATJ

Ross i e Rosselli d i sottrazione di tessere an nonarie (artt. 11O. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 C.P. in relazione a~l'art. 1, lettera,b) ~egg.e 16 ..6.l940 n. 582 e all',~n . 8 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584). rcuti di competen~a del T11 bunale Speciale, e d1 aver commesso. rnsieme con le imputate Samorini . Rocchi e Benini altn reali di competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale d i Roma.

Tutti del reato di vilipendio delle Forze Armate dello Stato (artt. I IO C.P. e 8 l cpv. C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.) e Ge noni Mario. inoltre, del reato di insubordinazione con ing iurie ve rso superiore ufficiale (art. l 89 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Il reato di vi.l ipendio d i competenza ciel Tribunale Speciale e il reato cli ins ubordinazione con ingiurie di competenza de l Magistrato Mili tare. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore ciel Tribunale Militare di Milano.

89) Sentenza emessa dal Giudice Jstruttore De Rienzi Umberto il 28.J0.1942

93) Sentenza emessa dal Giud ice Istruttore Rama cci Luberto il 6.ll.J 942

Nei confronli di:

Nei confronti di:

Marsotto Ugo, nato il 27.9. J 896 a Casale di Scodosia (Padova), deten uto del 12.9 .1942: Giorio Giovan ni. nato il 13.3 .1923 a Monselice (Padova), impiegato avventizio del Comune di Casale di Scodosia, libero.

Pinna AnLonino, nato I' 11. 11.1922 a Fluminimaggiore (Cagliari). manovale.

IMPUTATI Gio1:io de l reato d i cui agli artt. 624 e 625 n. 7 e 6 J n. 2 C.P. e 8 R.D.L. 2.6.1942 n. 584 per sotu·azione d1tre cart~ annonari,e aU'Ufficio di Casale di Scodosia presso il qua le era impiegato: reaw d i competenza del 1 nbunale Speciale. Marsotto dei reati previsti dagli artt. 3 e 12 della Legge 8.7. 1941 n. 645 ; reati d i competenza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi a l Procuratore del Re Tmperatorc del Tribunale di Padova. 90) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 29.10.1942

IMPUTATO de l reato di furto aggravato di tessera an nonaria (aru. 624. 625 n. I e 2 C.P. in re lazione all'an.. 8 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584) reato cli competenza del Tribunale Speciale e ciel de litto di furto aggravalo d i coperte e di al tri oggetti personali, appartenenti a tale Carboni Enzo (artt. 624,625 D. I e 2 C.P.) di competenza del Magistraro O rdinario. AHi trasmessi al Procuratore de l Re I mperatore ciel Tribunale cli Cagliari. 94) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 6.11.1942

Nei confronti di: Tutino Giuseppe. nato il 17 .3. I 923 a Giugliano (Napoli). fatlodno tranviario. IMPUTATO

Nei confronti di : Mezzalana Bruno, nato il 9.8.1912 ad Ancona, impiegato, detenuto; De Rocchi Francesco, nato il 19.2.19 16 a Roma. commesso, detenuto; Benedetti Filippo, na(o il 22.5. l899 a Roma, can-ettiere, li bero. IMPUTATI 11 M~zzalan.a e il De Rocc hi del reat0 d i furto di tessere annonarie. cli competenza del Tribunale Speciale. e 11 reato di furto cli biciclette di competenza del Magistrato Ordinario e il Benedetti del reato d i ricettazione di compete nza del Magistrato Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore de l Tribunale di Roma.

del reatO di vilipendio delle Forze Annate (art. 290 C.P.) di competenza del Tribunale Speciale e ~ei reati di res istenza a Pubblico Ufficiale e lesioni (art. 557. 582 C.P.) di competenza del Magistrato Orclrnano. Atti trasmessi al P rocuratore del Re Imperatore del Tribunale di Napoli.

95) Sentenza emessa dal Giuruce Istruttore Ramacci Luherto il 7.11.1942 Nei confronti d i: Laudani Salvatore. nato il 2 1. 3. 1920 a Castel d i Iudica (Catania), SoldaLO; Laudani Tito Livio. nato i121.1. 1905 a Belpasso (Catania), agricoltore; Rao Orazio, nato il 30.3.1906 a Belpasso (Catania), commerciante:


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TRIBUNALE SPECIALE PÉR LA DIFESA DELLO STATO

Lombardo Benedeu.o. nato 1· 8.6.19 I 5 a Lentini (Siracusa), aviere scelto. Tum e quattro detenuti. ThtlPUTATI Tutti cli tentata sottrazione di grano al normale consumo (an. 10 56 C p e Leooe 11 6 194? 58 . ' ) re t d. d . · · · eo · · - n. 4 a, t. -' ,' a O • 1 competenza el Tribunale Spec~ale, iI Lombardo, inoltre, di falso, cl.i due furti. di violazione del Bando del _Duce 27. Ll.194 1 ed, rifiuto di obbedienza, il Rao e i due Laudani di concorso in alc un, reati addeb.Ltau al Lombardo. reari di competenza del Tribunale Milit,u-e. Au r trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale !Vlilitarc di Guerra di Palermo. 96) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio iJ 10.11.1942

Nei confronti di: CardareHi Pietro. nato il 3 1.3. 1902 a Trevi Umbra (Perugia), l'orna.io, libero; Scarponi Germana. nata il 22.5. 1903 a Penna Tevcrina (Terni), casalinga, li bera. IMPUTATI del reato . d11 Cardarelli I T :b .. s · di offese . ulJ' onore . del Capo del Governo (art· ?82 - e·p·J. ,·e·ito , c1·, competenza e . 11 una 1e yec,ale, e la Scarp?n, del reato di calunnia (art. 368 C.P.) in dan no del Cardarelli. delitto d1competenza del Magistrato Ordinario. Alti trnsmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Roma. 97) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio il 18.11..1942

Nei confronti cli: Cas1ellani Maria. nata il 24.11 . 190 L a Livorno. venditrice ambulante. derenuLa; Romoh Alfredo. nato LI 5.9.1912 a Li vo rno, facc hino. detenuto; Perullo Teresa. nata il 19.8.1908 a Livorno. casalinga, dete nuta. IMPUTATI ~) del deli tto di cui agli artl. I I O. 624. 625 C.P. in relazione agli artt. 8 e J I R.D.L. 11.6. J 942 n. 584 ieato d, competenza del Tnbunale Speciale. per avere sottratto nove cane anno narie: . bJ _cl~l_cl~IJtto d} ~ Ul agli attt. 110._624. 625 n. I. 2. 5 eu .p. C.P.. reato di competenza del Magistrato Oit!111_auo. ~e_, ,nere sottrntto un hlone dr pane, alcu ni formaggini e un pantalone di lana gril!ia. Atti uasrness1 al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Livorno. ~ ~ 98) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacd Luberto il 18.11.1.942

Nei confron1i di: Nuvoli G_iovanna: nata il 14. 10.189 1 ad Alghero (Sassari). dete nuta dal 24.6.1942: V'. na1 Anita. nata 114. 12. 1927 ad Alghero (Sassari), libera· G~a'.rnoni ~ i~vai'. ni. nato il 21.6.1 909 a S. Francesco d' Alientu (Sassari), libero; S_i;;ua M_anctt,1. nata Il 15.8.1876 a Tempro Pausania (Sassari), li hera: Carrusc1Angelo. nmo il 15 .9. I 900 a La Maddalena (Cuneo). li bero: Chessa Agos tin;i. nata nel!' agosto del 1891 ad Alghero (Sassari). libera. IMPUTATI dci_remi an nonari di compeL_enza del Tribunale Speciale per Ja Difesa dello Stato e di al tri reati an nonar I d1 competenza del Magistrato Ordinario. Alli trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Tempio Pausania (Sassari). 99) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 18.11..1942

Nei confronti di :

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTiORE

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Torresi Lama, nata il 23.5. 191 1 a Fermo (Ascoli Piceno). detenuta: Belletti Caterina, nata il 14. 11 .1899 a Fermo (Ascoli Piceno). libera: Tm~atti Giowmni. nato il 25.1 .1902 a Fenm (Ascoli Piceno), Guardia Municipale del Comune di Fenuo. detenmo. Maiinelli Antonio, nato il l J.6. 1910 aFe,mo (Ascoli Piceno), Guardia Municipale del Comune di Fenno. deLenuto IMPUTATI Trasatti Giovanni e Marinelli Antonio del reato cli sottrazione al normale consumo di carne bovi.na con l'aggravante cli aver commesso il fatto con abuso della loro qualiti, di guardie municip;ili. incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme relative alla distribuzione delle merci (art. 5 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584). reato di competenza del Tribunale Speciale. e Torresi Laurn e Belletti CaLerina del reato previsLo dall'un. 3 della Legge 8.7.1 941 n. 645. di competenza del MagistraLO Ordinario. Atti trasmessi al Procuratore del Re lmperawre del Tribunale di Fermo (Ascoli Piceno). 100) Sentenza emessa dal Giudice istruttore Forlenza Demetrio il 6.11 .1942

Nei confronti di: Riva Ettore. nato il 13.2. 1912 ad Altavilla (Alessandria). detenu to: Sell'a Giovanni. nam il 26.8. 1894 ad Alfiano Natla (Alessandria). dete nuto; Miglietta Carlo. nato il 29.5. I 891 a Frassinello Monferrato (Alessandria); Luparia Gi useppe. nato il 3.7.l 90 l a Cereseto Monfern.no (Alessandria): Gaia GuetTino. nato il 5.2. l 908 a Frassinello Monferrato (Alessandria); Casrngnone Smeraldo, nato i123. 1O. I 911 a Ozzano Monfe,i-ato (Alessandria): Decarolis Cesare, nat.0 il 14. l . l 898 a Frassinello Monfcmno (Alessandria); Mantelli Domenico. nmo il 31.7.1 907 a Strevi (Alessandria}: Zonobio Giuseppe, nato il 17.5 . 1878 a Strevi (Alessandria): Mangiarott.i Andrea. nato il 14.9. 1893 a Strevi (Alessandria): Toselli Domenico. naLo il 4.5.1908 a Strevi (A lessandria); Toselli Sebastiano. nato il 19.1.2.1 905 a Strevi (Alessandria): Parodi Tommaso. natO il 16.3.19 11 a Strevi (Alessandria): Roglia Guido. nato I' 8.3. 1893 a Slrevi ( t\ lessandria); MangiarOLLi Giovmmi, nato il 20.5.1884 a Strevi (Alessandria). IMPUTATI Riva Ettore: a) del delitto di cui agli artt. 3 I cpv. Legge 8.7. 194 I n. 645 . 6 I n. 9 e 8 1 I" cpv. C.P. per sourazione al normale consumo di vini non pregiati; b) del delitto di cui agl i artl. 5 L.c.gge 8.7. I 94 1 n. 645: 61 n. 2 e 9. 81 cpv. C.P. per ave re Lraseriu.o in alcuni registri della Sezione Provinciale cli Agricoltura indicazioni mendaci al fine di sottrarre gli altri imputaci (escluso il Serra) agli obblighi derivami dalla precettazione del vino: <.:) del delitto di cui agli artt. 319 e 81 cpv. C.P. per avere ricevuto per sé denaro per commettere atti contrari ai propri doveri di ufficio. Se1Ta Giovanni: O a) del cleliu.o di cui agli artt. 3 J O cpv. Legge 8.7.194 1 n. 645, art. 5 1 IO cpv. 6 l n. 9, 8 l I cpv. e L10 C.P. per essere con<.:orso nel de.l itto di cui alla lettera a) addebitato a Riva Ettore: O b) del dcli rrn cli cui agli artt. 5 Legge 8.7 .. I941 n. 645. I O cpv. 61 n. 2 e 9 e 81 l cp\·. e 1l O C.P. per avere concorso nel delitto di cui alla lettera b) addebitato a Riva Enore. Tuui gli alLri imputati cli concorso nei dclilli di cui alle lettere a). bJ e c) addebitati a Ri va Ettore. Tutti gli alti realti vi ai suddetti imputati . con esclusione di quelli relati vi a Serra Giovanni, vengono trasmessi al Procun:Jtore del Re lmpern tore del Tribunale di Casale Monferrato. Gli atti relativi a Serra Giovanni vengono trasmessi il 28.1 .1943 al Procurato re del Re Imperatore del Tribunale di Alessandria. O

101) Sentenza cmesessa dal Giudice Istru ttore Forlenza Demetrio il 10.11.1942

Nei confronti di:


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TR IBUNALE SPF:CIALE PER I.A DIFESA DEI.I.O STAro

Santini A ntonio, nato 1'8.3.19 12 a Roma, inserviente comunale, detenuto; Alfano Giovannina, nata i l 20. 11 .1920 a Pellezzano (Salerno), casalinga, libera; Barrella Francesca, nata il 20.3. I 907 a Baronissi (Salerno), esercente. libera: Buonocore Iolanda, nata i l 17.7.1912 a Ischia (Napoli), casalinga, libera; Dell'Anno Giovanni, nato I' 11. I 2. 19 I 3 a Baronissi (Salerno), barbiere, libero; Giordano Alfonso, nato il 23.9.1907 a Baronissi (Salerno), carbonaio, libero; Pellegrino V incenzo, nato I' 1. 1.1 908 a Baronissi (Sa lerno), esercente. detenuto; Rago Grazia. nata i l 9.7. 191 5 a Pellezzano (Salerno), casalinga, libera; Rotondo Gerardo. nato il 29.8.1925 a Bengasi, operaio, libero; Sessa Mari anna, nata il 27. 1.1895 a Pellezzano (Salerno), conr.adina. detenuta. IMPUTATI Sanrini: del delilto di cui agli artl. 81 cpv. 624,625 n. 7 e u. cpv. 6 1 n. 2, 8 R.D.L. 11 .6. 1942 n. 584, per avere con più atti esecutivi d i un medesimo disegno criminoso, fra il 9 e i l 13 giugno 1942, con abuso della fiducia derivante da relazioni di prestazione di opera, sollral!o dalru rnco Comunale di Baronissi. presso i l quale prestava servizio quale usciere, 146 carte annonarie per pane e generi da minestra e 71 per zucchero e grassi. Gli al tr i: ciel delitto di cui all'art. 2 R.D.L. J 1.6 .1 942 n. 584 per avere acquistaLO le suddeue carte allo scopo d i farne commercio. T utti: del delitto di cui agli arti. 11 O C.P. e 3 Legge 8.7.194 1 n. 645 per concorso in sourazione di generi al normale consumo. Il G iudice I struttore constatato che i ra tti contes tati a Santin i A nton io sono di competenza del T ribunale Speciale mentre la cognizione dei reat i addebitati agli .iltri imputati è cli competenza del Magistrato Ordinario ordina la separazio ne dei procedimenti e rrasmeue gl i atti relativi a Alfano G iovanni na, Barrella F rancesca , Buonocore Iolanda. Dell 'A nno G iovanni. Gior dano Alfonso, Pellegri no Vi ncenzo, Rago Grazia, Rotondo Ger(lrdo e Sessa Marianna al Procuratore de l Re Imperatore del Tribunale d i Salerno. Trasmelle g li atti relativi a Santini Anton io, per l'ulteriore corso di giustizia, all'Ufficio del P.M. del Tribunale Speciale. NOTA: S;intini Antonio venne g iudicato dal Tribumile Speciale con sentenza emessa il 4. 1.1943 .

102) Sentenza emessadal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio il 10.11.1942 Nei conrronti di: Ferrero Consolato, nato il 3.2. 1894 a Salle L;ignhe (Cuneo), detenuto; Con ti Marco, nato il 25.4. 1904 a Viale (As ti), detenuto; Marchini Francesco. nato il 24.9. 1906 a L omel lina (Pavia), salumiere, detenuto; Costa Emilio, nato il 7.5.1884 a Ciri é (Torino). detenuto; Bodo Anton io, nato i l 2.1. 1902 a Mal vicino (Alessandria), detenuto: Bordignri Carlo, nnto il 19.2.19 13 a Torino, meccanico, latitante; Pecchio M ichele. nato il 3.3. 1885 a Mnncalieri (Torino), panettiere, libero; Barbero Margherita, nata i l 17.11 . 1875 a Moncalieri (Torino), libera; Brunello Giuseppe, nato il 29.4.1 893 a Cas tiglione d'Asti (As ti ). libero; Ronzoni Leone, nato i l 28.6.1 902 a Genova, esercente, libero; Penna Pietro. nato il 13.4. 1907 a Seuimo d'Asti (Asti), detenuto; Sacchi lèresio, nato I' 1.6.1 906 a Mandrogne (Alessand1ia), commerciante, libero; Giordana Maria, nata il 13.8.1909 a Condove (Torino), esercente. libera; Tessa A lessandro, nato il 19.7. 1913 a Giaveno (Torino), vendi tore ambulante. libero: Tri podi Domenico. nato i l 2.11. I 90 I a Paola (Cosenza), rag ioniere, libero; De Ambrog io Santino, nato il 27 .8. J 907 a Tori no, libero; Pecchio Pietro, nato i l 6.9.1912 a Moncalieri (Torino), detenuto; Deivietti-Goggia Giovanni, nato il 12.3. 191 3 a Torino, detenuto; Duretlo Anton io, naw I' l.3. I 9 I 6 a Savona, detenuto;

SENTEN7.F. EMESSE DAL GIU DICE ISTRUTTORE

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Iacob Eugenio, nato I' 1.9. 1901 a Chiomonre (Torino), commerciante, detenuto: Novaria Paolo, nato il 18.10.1893 a Torino, detenuto. IMPUTATI

l primi sedici d i sottrazione al normale consumo di generi raz ionati e non razi~nati, ma in rarefazione sul mercato. fatto dal quale non è derivato un danno per l'economia nazionale 1n guerra, reato d1com petenza del Magistrato Ordinario. Pecchio Pietro dei reati previsti dall 'art. 3 del R.D.L. 11.6.1942 n. 584, 81 cpv. C.P. e dall'art. 9 del R.D.L. 8.7. 1941 n. 645. . . Deivcl.li, Goggia, Novaria e Duretto, di concorso nei reati addebitali a Pecchi0 Pietro e lo lacob ~lei reati previsti dal l'ari.. 3 R.D.L. 8.71941 n. 645 e dagli arlt. 56 C.P. è 9 R.D.L. 8.7.1941 n. 645, dehtt1 cli competenza del Tribunale Speciale. . . . . . . . . . I l Giudice Istruttore ordina la separazione dei procedimenti e trasmette gli atti relat1v1 a1 pr1m1scd1c1 imputati al Procuratore del Re Imperatore del T ribunale di Torino e gli alti relativ i agli altri cinque imputati all'Ufficio del P.M. del Tribunale Speciale. . . NOTA: Pecchio Pietro, Dei vetti-Goggia Giovanni, Novaria Paolo, Duretto Anton io e lacob Eugenio vennero giudicati e condannati dal Tribunale Speciale con sentenza emessa I' 8. 1.1943.

103) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Oorlenza Demetrio il 17.11 .1942 Nei confronti di : Bacolla Oreste, nato il 14.6.1 893 a Robella cl' As ti (Asti), negoziante di vini all'ingrosso. detenuto: Fraechia Pietro, nato i I I 0.5. 1903 ad Altavi lla Monferrato (A lcssandria), mediatore. detenuto: Palla vicino Santo Mario, nato il 24.4.1922 a Mandrogne (Alessandria), detenuto; Piovera Eroti clc, nato il 2.11.1 887 a Cereseto (Parma), mediatore d i vino, detenuto; Rissoglio Carlo, nato I' 1. 10. 1909 a V iarigi (Asti), contadino, detenmo; Serra Giovann i, nato i l 26.8.1 894 ad Alfia no Natia (Alessandria), detenuto. IMPUTATI

TI Seirn, Pallavicino e fracchia di associazione a delinquere (art. 4 16 C.P. e 4 R.D.L. 11.6. 1942 n. 584) e di sottrazione al normale consumo d i 150 ellolitri d i vino (art. 110 C.P. 3 Legge 8.7. 1941 n. 645 e 5 R.D.L. 11.6 .1 942 n. 584). . .. li Fracchia, inoltre, di sottrazio ne al normale consumo di altri 78 ellolitri di vino, di vend1_ta e olferta di vino a prezzi maggiorati a quelli stnbiliti dal I' J\utorità (art. 9 Legge 8.'..194 1 n. 645) e d1 torma2tone di falso ordine di prelievo (artl. 476 e 482 C.P.) e, infine, Fracchia, R1ssogho e Bacolla d1 vendita di vino a prezzi maggiorati. Turti reati cli competenza del T ribunale Speciale. Camiti Mario. nato 1· 8. I . 19 15 ad Acqui (Alessand ria), libero; Piccione A lci;, nata il 7.2. I 923 ad Alessa ndria. libera: Polotto Carlo Roberto, nato il 14.4. 1895 a Montaldo Bormida (Alessandria), detenuto; Polott.o Carlo, nato i l 28. 11 . 1900 a Montaldo Bormida (Alessandria), libero; Vaccari Aldo, nato i l 14.8. 1925 acl Alessandria, libero. . . Tutti imputati dei reat i di vendita di vino a prezzi maggiorati, cli competenza.del Magistrato Ordmano: I l Giudice Istruttore o rcli M1 la separazione dei procedimenti e 1rasmette gli atti del proced1mcnl~ cli compcte.nza del Magistrato Ordinario al Procmatore del Re Imperatore d~I Tn bunale cli Alessandna._ Gli atti relativi a Serra Giovanni, Fracchia Pietro, Palla vicino Samo Mano. Rissogho Carlo, Bacoll<1 Oreste e Piovera Erotide vengono trasmessi all'Ufficio del P.M . del Tribunale Speciale. . . . NOTA: in data 25.1.1 943 l' Ufficio del P.M . ciel T ri bunale Speciale trasmette g li atLJ relauv1 a1suddetti imputati al Procuratore del Re I 111peratore del T ri bunale d i A lessandria.

104) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Oc Rienzi Umberto il 21.11.1942 Nei confronti di: Abate Vincenzo, nato i I J 3.8. 1907 a Marsala (Trapani), bracciante, detenuto;


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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Castagna Antonino, nato r 11.2. 1907 a Ribera (Agrigenw). latitante; Caswgna Onofrio. nato il 28.1 .1897 a Ribera (Agrigemo), latitante; Galletta Gaetano. nato i.I 4 .3. l 908 a Ribera (Agrigemo), libero; Giannini Bruno. nato il 17.2.1 920 a S. Miniato (Pisa), soldato. libero: Grasso Andrea, naw il 16.9. 19 16 ad Ad rano (Carania), soldato. libero; Pascima Calogero. nato il 3 1. 10.1 912 a Ribera (Ag1igcnto), latitante: Tramuta Vincenzo. nato il 17 .2. 1915 a Ri bera (Agrigento). Sergente, libero: Triarsi Emanuele. na to il 30.3.1913 a Ribera (Agrigento). latitante: Triarsi Gioacchino. nato 1· l J .2. 192 1 a Ribera (Agrigento), soldato. libero. UvIPUTJ.\TJ ·ruui:

a) di_ sottra~ione al normale consumo di merci di rilevame entità (art. I della Legge 8.7. 194 1 n. 645): b) d1associazione a delinquere (art. 41 6 C.P.J e di trasporto abusivo di cose su autoveicoli militari a scopo di lucro (an. I del Bando del D uce del 27 . 11. J 94 J): rearo di competenza del Tri bunale Milita.re. Il solo Tramuta di istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore Militare del Re Imperatore del Tribunale cli Guerra di Palermo. 105) Sentenza emessa dal Giudice lstruttore Ramacci Luberto il 23.11.1942

Nei conrronti di: Accctulli Michele residente a Foggia: Via Capitano Alfonso Nigri. libero: Dc Cara Angelo, nato r I . l. J 899 a S. Marco in Lamis (Foggia), detenuto: De Litteris Ciro. nato il 30. 1. 1906 a S. Severo (Foggia), latirnme; Mucciaro nc Ciro residente a Foggia: Via Marchese De Rosa n. 62. libero; La Donna Giovanni, nato 1· 1.1.J 913 a S. Severo (Foggia). detenu to: Pistillo Matteo. nato il 24.4. l 896 a S. Severo (Foggia), detenuto; V! llani An tonino. nato iI 16.8.1896 a S. Marco in Lamis (Foggia). latit.ante: VJ! lan1 Leonardo, nato nel l 905 a S. Marco in Lamis (Foggia), latirame. IMPUTATI Villani An;onino. Vill.~ni ~eonardo, Mucciature Ciro, e Accetulli Michele di reati annonari cli cornpc1.enza del fn bunale Speciale e De Cava Angelo, De Litteris Ciro. La Donna Giovann i e Pisti llo Matteo di altri reat! cli sottrazione di grano e di al tra merce aJ normale consumo di competenza del Magistrato Ordinano. Il Giud_ice lst.ru ttore ordina la separazione dei procedimenti e tras mette gli atti relativi agli imputat.i di sottrazione del grano e altra merce al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Fo<roia. Il 23.3. 1943 l' Ufficio del Pub bJico Ministero del Tribunale Speciale 1.ras mette il cart;:oio rehtivo agli imputati Vi llani Antonino. Villani Leonardo. Mucciawre Ciro e Acccrulli Michele a!Procur:tore del Re Imperatore del Tribunale di Foggia. 106) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 24 .11.1942

Nei confronti di: Terrinono Emilia. nata J' 8.9.1 920 a Fiuggi (Frosinone), domestica. detenuta. IMPUTATA

SENTENZE EMESSE DAI. GJUJ)JCE ISTRUTTORE

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Nei confronti di : Messina Ernesto, nato il 22.10.1880 a Catania. libero: SpiLa Ieri Giuseppe. nato iI 4.6.1 909 a Catania, libero; Grasso Agostino. nmo il 17.8. 1884 a Catania. conduttore. libero. IMPUTATI Il Messina ciel reato di vilipendio alle Forze Armate (art. 8 1 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.), reato di competenza del Tribunale Speciale, e del reato cli oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 34 1 C.P.) e di rifiuto di generalità (art. 65 1 C.P.), reati di compcLcnza del Magistrato Ordinario. Lo SpiLaleci e il Grasso del reato di rifiuto cli generalit1L(art. 65 1 C.P.). Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale di Catania. 108) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 2.12.1942

Nei confromi di: Cirnarelli Mru·io. na to 1· 1.5. 1906 a Ro ma, detenuto; Colaiacomo Giocondo. nato I" I.8 1886 a Segni (Roma). detenu to: Pulvano Ildebrando, nato il 12.8.1 898 a Ro ma. libero: Fabbriconi Carlo. nato il 9 .9.1 903 a Roma. detenuto: Montesanli Armando. nato il 24.7. 1906 a Roma. detenuto: Verona Giovanni, nato il 30.4. I908 a Roma, dctenut.o; Tamburin i Giorgio,. nato il 17.8. 1909 a Ro ma. libero; Pul vano Demcu·io, nato il l 9. 12.1 904 a Roma. libero: Manzi Aldo. nato il 27.4. l908 a Ro ma. libero. IMPUTATI Cimare Ili Mario e Colaiaco mo Giocondo del real.O di cui agli artt. 624. 625 n. 7. 6 I n. 2 e 2 C. P. in relazione agli artt. 4 e 8 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584. di competenza ciel Tribunale Speciale e inoltre insieme co-n gli impurnti Pulvano Ildebrando, Fabbriconi Carlo, Monresanti Armando. Verona Giovanni, Tamburini Giorgio. Pulva no Demetrio e Manzi Aldo. di reali comu ni cli competenza del Magistrato Ordi nario. Atti trasmessi al Procurmore del Re lmpcra1ore del Tribunale di Roma. 109) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Laudo il 10.12.1942

Nei confronli di: lppaviz Antonio, nato i I 22. I2. 1912 a Gorizia. sarto. detenuto. IMPUTATO del reato di vilipendio alla Nazione lrnliana (art. 29 1 C.P.). delit.LO di competenza ciel Tribunale Speciale. e dei reati di minaccia (art. 6 12 C.P.) e di bescemn1ia (art. 724 C.P.). delitti di compet.enza del Magistrato Ordinario. Reat.i comrnessii in Salona d' Isonzo (Gorizia) l' l. l l . 1942. Atti trasmessi al Procuratore del Re Jmperamre del Tribunale di Gorizia. 110) Sentenza emessa dal Giudice Is truttore Cersosimo Vincenzo 1'11.12.1942

ciel reato di furto aggravato di due tessere an nonarie, reato cli competenza del Tri bunale Speciale. e di fu rto aggravato eh lire 950 a danno di Boero Dea, reato di competenza del Magistra10 Ordinario. Reati commessi in Roma il 4.9.1 942. ~ Arri trasmessi al ProcuralOre ciel Re Imperatore del Tribunale di Roma.

Nei confronti cli:

107) Sentenza emessa dal Giudice Is truttore De Rie1izi Umberto il 27.11.1942

cli furto di un.J carta annonaria di abbigLiamento intestata a Giacometti Gi useppe. reato di competenza

Amicucci Armando, nato il 7.4. I 9 I 3 a Rocca Pia (L'Aquila), manovale ferroviario. detenuto. IMPUTATO


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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

del Tribunale Speciale, e di furto aggravato di vari oggetti contenuti in una borsa affidatagli per portarla in treno. reato di competenza del Magistrato Ordinario. l n Roma (Scalo ferroviario Termini } il 12.11. 1942. Atti trasmessi al Procurat0re del Re Imperatore del Tribunale cli Roma.

111) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo 1'11.12.1942 Nei confronti di:

SF.NTENZE E~1ESSE DAI. GIUDICE ISTRUTTORF.

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IMPUTATI ciel reato di cui agli artt. I IO, 624,625 n. I e 5 C.P. in relazione all'art. 8 della Legge 11 .6.1942 n. 584 (sourazione di sei cane annonarie), reato cli competenza del Tribunale Speciale e del delitto di cui agli artt. I IO, 624,625 n. I e 5 C.P. (SOllrazione di lire 90) reato di compelenza del Magistrato Ordinario. A tl i trasmessi al Procurai ore del Re Imperatore del Tribunale di Fiume.

115) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Oe Rienzi Umberto il 23.12.1942

B ini Silvia. nata il 2 1.1 0.1903 a Fucecchio (Firenze). generica cinematografica. detenuta. IMPUTATA d i furto con destrezza delle can e annonarie intesrate a Germ ani Eugenio. reat0 di competenza del Tribunale Speciale. e del reato di furto con destrezza di valori e carte. reato di corn petenza del Magistrato Ordinario. Atti rrasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale d i Roma.

112) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spolet.i Lando il 12.12.1942

Nei confronti cli: Bono mo Antonio, naro il 28.4.1 898 in Ad ri a (Rovigo), libero. IMPUTATO ciel rea to d i disfattismo rolit ico (arl. 265 C.P.) di competenza del T ri bunale Speciale, e del reato di violazione dell'art. 8 del R.D.L. 16.6. 1940 n. 765, 340 Legge d i Guerra approvato con R.D. 8.7.1938 O n. 1415, I R.D. 18.4.1941 n. 530, reato cli compClcnza ciel Magistrato Ord inario. Atti trasmessi al Procuratore del Re Impera tore del Tiibunale d i Venezia.

Nei confronti cli:

116) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 23.12.1942

FinclLi Pasquale. nato i l 2.7. 190 I a Napol i. detenmo; Finelli Vincenzo. nato il 2.1.1914 a Napoli. detenuto: Battiniello Pasquu lina. nata il 10.3. 19 I Oa Napoli, detenuta; Schioppa Muria. nata il 4.8. 1906 a New York. Libera.

Nei confronti di :

Th1PUTATI Tutti d i fu rto più volte aggravato di oggetti vari. denaro e carte an nonari e in danno di Nacurdo Vincenzo (art. 625 n. I. 2 e 5 u. cpv. C.P. e urt. 8 R.D.L. 11.6.1 942 n. 584} e i primi due anche del reato di fu rto più volte aggravato di carte annonarie in danno del Municipio di Piscinola (art. 625 n° 2 e C.P art. 8 del R.D.L. 11 .6. 1942 I l3 11 ° 584). reali di competenza del T ribunale Speciale. e d i altri furti a danno di Della Corte Nicola. reati di competenza del Magistrato Ordina1io. Alti trasmessi al Procuratore del Re I mperatore del T ribunale di N apoli.

113) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosi.mo Vincenzo il 15..12.1942 Nei confronti cli: Rina lei i Rocco. nato il 2.6.1 9 I9 a Potenza: Beni Vinicio. nato 1'8.11.1918 a Molfetta (Brui). IMPUTATl a) d i concorso in malversazione continuata (artt. 8 1. 1.lO. 315 C.P.); b l di concorso in soppressione continuata di corrispondenza (art. 81. I I O. 619 C.P.): cJ di concorso in malversazione di un·assicurata di lire 50 direna a militare (arn. 11O. 3 l 5 C.P. e 9 R.D.L. 11.6. I 942 n. 584). Il remo di cui alla lettera c) è d i competenza del Tribunale Speciale mentre i reati d i cui alle lettere a) e b) sono cli competenza del Magistrato ordinar io. Atti trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale d i Bologna. 114) Sentenza emessa daJ Giudice Istruttore Forlenza Demetrio iJ 18.12.1942

Nei confronti d i: Giordano Bruno, n ato il 21.9. 1914 a Fiume. manovale. detenuto dal 7.7. I 942: A ntolich Guglielmo. nato il 17.6. 1909 a Orocac (Croazia). detenuto dall'8.7. I 942: Banachowicz Andrea. nato il 10. J J.I 902 a Fiume, pescutore. detenuto dal 7.7.1942.

Seu Libero, nato I' I .4.19 I 2 a Guspini (Cagliari), artigliere nel 17° Gruppo Art. IMPUTATO del reato cli rapina (art. 628 I"' cpv. C.P. in relazione agli arlt. 8 e 11 del R.D.L. 11.6. 1942 n. 584) reato di competenza del Tribunale Speciale, e del reato di violazione di domici lio (art. 614 C.P. e 232 n. 2 del C.P.M.G.) d i competenza del Tribunale Mi litare di Guerra. Alt i trasmessi al Procuratore del Re Imperatore del Tribunale M ilitare Territoriale cli Guerra della Sardegna, in Cagliari.

117) Sentenza emessa dal Giudice istruttore De Rienzi Umberto il 23.12.1942 Nei confronti cli: Damigelli Roclolfo, nato i I 14. I O. I 896 a Rom.i, facchino, detenuto; Capati A ri stide, nato I' 11.7.1 883 a Roma, facc hino, detenuto: Cecchini Elvira. nata il 25.1 2.1907 a l'v'larino (Pesaro). erbivendola, detenuta; D i N icola A nnibale, nato il 17.8.1 882 a Noraresco (Teramo), autista. cllenuLO: Casali Ottavio, naLO il 5.1.1882 a Ripi (1-'rosinonc), d isoccupato, detenu to; Serchia V incenza, nata il 5.7.1 89 1 a Celano (Aqui la), detenuta; Ferrini G iovanna. nata il 25.7.1895 a Goriano Sicoli (Aqui la). detenutu: Marcani A rgia, nata i l 27.8.1 920 a Celano (Aqui la), detenuta: Marcani Michele, nato I '8.5. I 925 a Celano ( Aquila). cletenuto. IMPUTATI I pri mi tre cli rapina aggravata di legumi a danno di Serchia V incenza. Ferrini Giovanna, e Marcani Argia commessa approfittando clell'oscuramento dipendellle dal lo stato cli gue,i-a, reato di competenza del T ribunale Speciale. e tutti di sottrazione di legumi al normale consumo, reato d i competenza <lei Magistrato Ord inario. A LI.i trasmess i al Procuratore del Re I mperatore del T ri bunale di Roma. 118) Sentenza emessa dal Gi udice Istruttore Spoleti Pasquale il 23.12.1942

Nei confromi di : Landi Vincenzo, nato i l 9. 10. 1908 a L ivorno, impiegato privato, libero.


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TR lllU:s/ALE SPECIAi.E PER LA DlFES,\ DELLO STATO

IMPUTATO d i d isfattismo politi co (art. 265 C.P.). offese al Re Imperatore ( ar t. 278 C.P.). di offese all'onore ciel Capo del Governo (art. 282 C.P.) reati di competenza del T ribunale Speciale. e d i ascoltazio ne di comunicazioni lrasmesse da radio di sLazioni nemiche. di violazione di domicilio, di minacce e lesioni. reati di competenza del Magistrato Ordinario. A tti trasmessi al Procuratore ciel Re Imper awre ciel Tribunale d i Roma.

119) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 28.12.1942

SENTENZE EME~SE DAL GIUDICE ISTRUHOl~ E

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Capo d i Stato Estero (art. 297 C.P.) reati cli competenza del Tribunale Speciale e dei reati di diser zione (art 146 C .P.M.0.J e di alienazione di effetti mil itari (art. 165 C.P.ìvlP. e 47 C.P.M.G.) real i di competenza ciel Tribunale Mi litare Territoria le cli Guerra di Napol i. A lli trasmessi al Procuratore del Re lmperatore del T ribunale M ilitare Territoriale di Guerra cli Napoli.

SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO EMESSE DAL GI UDICE I STRUTTORE <<PER MANCATA CONCESSIONF. DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE»

Nei confronti d i: A lbano Alfredo. nato il 18.5. 1928 a Roma. ristretto nella Casa d i rieducazione di A ncona. IMPUTATO di furto a!!!rravato d i bollini cli pane a danno cli Lopa Vittorio e della moglie. remo di competenza del Tribunale-Speci.J!c. e del reato di furto uggravato cli vaFÌ oggeui a danno di Lopa Vittorio. reato di competenza del Magistrato Ord inario. A tti trasmessi al Procurnwrc del Re Imperatore del Tribunale cli Rom.J.

1) Sentenza emessa dal Giudice lstrutton\ Cersosirno Vincenzo il 10.1. 1942 Nei confronti di : Dall'Omo Mario,

nato i l .ì.J . 1904 a Loiano (Bologna). detenuto. IMPUTATO

120) Sentenza emessa dal Giud ice (struttore De Rienzi Umberto il 28.12.1942 del rea to cli cui all'art. 290 cpv. C.P. per avere. in Bologna. la sera del 21.11.194 1, vilipeso la M il izia V.S.N , l'o rza armata dello Stato.

Nei confronti di: Bo nato Viu.ori o. nato i I 20.9. 191 Oad Asia1w (Vicenza). meccanico, detenuto. n Giudice Istruttore. ritenuto che nelle frn;i iniziali di una lettera minatoria si possono ri scontrare gli estremi del reato cli disfattismo polilico (art. 265 C.P.J. reato di competenza del Tribunale Speciale. e il reato cli ten tata es torsione (art. 56 e 629 C.P.) cli competenza ciel Magistrato Ordi nario. trasmette gli ani al Procuratore del Re Imperatore del T ribunale di Vicenza.

121) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 28.12.1942 nei confronti cli:

OM ISSI S Dal l"Omo M ario. la sera del 2 1. 11. 1941 in una trattoria di Bologna. commentava con alcuni amici nna con travvenz ione in flittagli da un milite ferrov iario. pron unciando a un dato momento la frase: «quei 111erclon i della Mi lizia». Un Caposquadra della M.V.S.N. c he si trovava nel locale, procedette al rermo ciel Dall'Omo il quale, interrogato, ha ammesso cli avere pronunziato la suddeua frase, dichiarando. a sua discolpa. di averl a detta in un momento in cui era eccitato e al1.iccio per il vino bevuto.

ll GarofaJo del reato di offese al Capo del Governo (;ut_282 C.P.) reato di competenza del Tribunale Speciale, e il Lombardo del reato di calunnia (ait. 368 C.P.) a danno di Garofalo. reato di competenza ciel M agistrato Ordimuio. A tti trasmessi gli al Procuratore del Re Imperatore del Trihunale di Roma.

Per tale l'atto venne denunziato, con ra pporto della Ques tura cli Bologna del 5. 12 . 1941 . a questo Tribunale Speciale. Chies ta l ' autorizzazione a procedere, a norma dell'art. 3 13 C.P., il M inistro cli Grazia e Giustizia non concedeva ta le autori zzazione con determ inazione del 7.1. 1942. R itenuto, quindi , che deve d ichiararsi improcedibile l"azione penale e ordinare la scarcerazione dell' imputato dichiara. su conforme richiesta del P.M. in data 9.1. I 942, di non doversi procedere nei confronti di Dall'O mo Mari o in ordine al rea to .1ddebi tatogli per mancanza d i autorizzazione e ordina la scarcerazione d i Dall ' Omo, se non detenuto per al tra causa.

122) Sentenz a emessa dal Giudice fst ruttore De Rienzi Umberto il 29.12.1.942

2) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 14.1.1942

Nei confronti di :

Nei conrron1i di:

Garo l'a lo Enri co. naro il 3. I l. L88 I a Roma, impiegato. l ibero: L ombardo Paolo. nato i l 27.1 2. 1907 a Roma. lihero. l MPUTATI

Galia Giuseppe, nato il 16.8. I 912 a Trapani, Camicia Nera nella 173" Legione. libero. IMPUTATO di comraffazione di documenti annonari (art. I I O cpv. R.D.L. l l .6. L942 n: 584) commesso a Modica (Ragusa) dal maggio al novembre 1942. reato cli competenza ciel Tribunale Speciale. e cli sottrazione di merci al normale consumo (are. 3 Legge 9.7. 194 1 n. 645) corn rnesso in luogo d ichiarato in stato cli guerra. reato di competenza ciel Tribunale Mi litare di Guerrn (art. 232 n. 2 C.P.M.G . l A lli trasmessi al Procuratore M ilitare del Re imperatore del Tribunale M ilitare di Guerra della 6a Armata in P.M. 3500.

123) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Rarnacd Luberto il 29.12.1942 Nei confronti di: Oranges Tarquinio. nato I· l I .2. 19 18 a Tarsia (Cosenza). soldato nel l OI O Regi. Fant. di Marcia. IIVIPUTATO di offese al Capo ciel Governo (artt. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) e di offese all"onore cli un Capo di un

Rappi Si lvio. nato il 27.2.1 9 17 a Basilea (Svizzera) iscriuo nel Distretto rvf ilitare di Corno e Caporale nel 119° Rgt. Fam .. detenuto. IMPUTA'l 'O cli disfattismo politico (art. 265 C.P.) per avere cornun icato, in una lettera d iretta alla madre i l 6 ottobre 194 1, in Svizzera, notizie esagerate e tendenziose atte a deprimere lo spirito pubblico, per le con dizioni ali mentari del Regno. Del iu.o per i l quale non si può procedere senza l' autori zzazione del Ministro di Orazia e G iusti zia ( art. 3 13 C.P. e 15 C.P.P.; autori zzazi one non concessa con provvedimen to emesso i I 3 1.1 2. 194 1. Per(anto l'azione penale non può essere proseguita per negata autorizzazione. a procedere. P.Q.M. Vi sta la conf'ormc richiesta del P.M . del 10. 1.1 942 e l'arr. 395 C.l'.P. DICHIARA


900

SENTENZE EMESSE DAL GlUDJCE ISTRUTTORE

TRIBUKALÉ SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

di non doversi procedere nei conrronti di Rappi Silvio in ordine al reato ascrittogli perché r azione penale non può essere esercitata per mancanza di aut01izzazione e ordina la sua scarcerazione. se non detenuto per altra causa. 3) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 15.1.1942

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scarcerazione cli lnvolini Gabriella. se non detenuta per altra causa. 5) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 19.1.1942

Nei confronti di: Odorico Giovanni. nato il 13.7. 1916 a S. Vito al Tagliamento (Pordenone). Caporale nel 3° Rgr.. Art. Alpina. libero.

Nei con rronli di: Fioritto Guido. nato il 4. 12. 1903 a Morsa.no al Tagliamento (Porde none). bracciante. detenuto; Gligo1i Anna. nata a Sinigliasca (Romania). analfabeta. libera. lMPUTATI Fioritto dei deli tti di cui agli art. 278 e 282 C.P. per avere. nella notte dal 13 al 14 settembre 1941. nello stabile di via Candia n. 77 gridato ad alta voce. in modo da essere sentito dagli alu·i inquilin.i dello stabile. che sarebbe stato capace di anunazzare il Re e il Duce. Gligori di ollraggioa P.U . (ait. 341 C.P.P. per avere. nel pomeriggio del 13.9. 1941, nello stabile di via Candia n. 77 all' indirizzo del Segret,u·io del Dopolavoro Rionale che la minacciava di deferirla al Partico per indisciplina. risposto che se ne fregava accompagnando le pai·ole con uno sconcio gesto del braccio e della mano. OMISSIS Ritenuto c he in rapporto alle parole pronunziate dal Fiori no non è stata concessa l'autorizzazione u procedere. come da nota del Ministro di Grazia e Giustizia del 31 .1 2.1 941 n. 156, e pertanto deve essere dichiarato non luogo a procedere per mancata autorizzazione. Per ciò cl1e concerne il reato di ollraggio addebitat0 alla Gligori si osserva che la persona offesa non aveva la qualifica di Pubblico Ufficiale e pertanto il ges10 compiuto dalla Gligori non integra gli estremi del reaw di oltraggio a Pubblico Ufficiale. ma gli estremi del reato di ingiuria previsto dall'art. 594 C.P. Tale reato. però è perseguib.ile qualora la personu offesa inoltra regolare querela; querela c he non è stata inoltrata dalla Gligori. P.Q.M.

Visti gli arlt. 378 C.P.P. e l del R.D. 9.1 2.1941 o. 1386 in relazio ne ali' an. 7 della Legge 25. 11.1 926 n. 2008. Su conforme richiesta inoltrata dal P.M. il 12. I. 1942. DICHIARA di non doveri procedere nei confronti di Fioritto Guido in ordine ai deliui di cui agli am. 278 e 282 C.P. a lui ascritti come in rubrica. per mancanza di autorizzazione a procedere e contro Gligori An na per il del itro di ingiuria. così modif icato il capo d'i mputazione. per mancato inoltro deUa quercia. Ordina inoltre. c he Fio1iuo Guido sia immediatamente scarcerato. se non detenuto per altra causa.

IMPUTATO di offese al_Capo del Governo per avere, in un pubblico esercizio di S. Vito al Tagliamento. colpendo e imbrattando l'effige del Duce in esso raffigu rala accanto a que llo del Re Jmperatore e del Pontefi ce (art. 282 C.P.). Poiché il Minisu·o di Grazia e Giustizia con provvedimento emesso il 24. 12.194 1 ha negato J'amorizzazione a procedere l'azione penale non può essere prosegui ta.

P.Q.M. Su conforme richiesta del P.M. DICHIARA di non doversi procedere nei confronti di Odorico Giovanni in o rdine al reato ascrittogli perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di aut01i2zazione. 6) Sentenza emessa clal Giudice Istruttore Fantini Lando iJ 24.1.1942

Nei confromi di: Pic.cinclli Secondo. nato il 27.5.1913 a Treviso Bresciano (Brescia): libero: Togni Pietro. nato il 13.2.1 9 14 a Treviso Bresciano (Brescia). li bero. IMPUTATI del delitto di cui ali' aru. 290 C.P. per avere il 6. 10.1 94 1. nei pressi del ponte Chiese. in Brescia. investito la camicia nera sceha Viviani Faustino con le seguenti parole :«lazzaroni, imboscati. morti di fame. portano il cappello al pino e non sono degni di portare la penna. chi ha vinto la guerrn in Grec.ia siamo stati noi alpini: la Milizia è semp re stata di dietro: traditori del la Nazione: adesso che abbia mo vinto la guerra ci hanno mandali a casa a patire la fame>>. Poiché il Minis1.ro di Grazia e Giustizia con provvedimento emesso il 14. 11.194 I ha negata 1· au torizzazione a procedere l'azione penale non può essere proseguita. P.Q.M

Su conforme richiesi.a del P.M. DICHJARA

4) Sentenza emessa dal Giud ice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 17.1.1942

di non doversi procedere nei confronti di Piccinelli Secondo e l'ogni Pietro in ordine al reato loro · addebitaco perché 1· azione penale non può essere prosegui a per man~anza di autorizzazione.

Nei confronti di: ilwolini Gabriella. nata il 23.3.1 895 a Firenze. detenuta. IMPUTATA del de litto di c ui all'art. 290 cpv. C.P. per vilipendio alle Forze Armate dello Scato. RcatO commesso a Roma il 13 .11.1 941. Constatato c he il Minis tro di Grazia e Giustizi a non ha concesso. co n nota n. 9.244/148 de11· 11. l . l 942. 1·autorizzazione a procedere. DICHIARA su conforme richiesta del P.M. di non doversi procedere a carico di lnvolini Gabriella in ord ine al reato di vilipendio alle Forze Armate dello Stato per mancata autori zzazione a procedere e ordina la

7) Senten1,a emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Ugo il 24.1.1942 Nei confronti di: Cocchiglia Gi useppina. nata il 31.12. 19 12 a Smirne (Grecia), suddita italiana. libera. IMPUTATI\ a) del reaw di disfattismo politico (an. 265 C.P.);

b )' del reato di cui ali ' art. 282 C.P. per avere. in giorno imprecisato ciel mese di ottobre del 194 l. nel proprio appartamento sico a Roma in Via Gas pare Finale n. 4. detto. fra 1·a1tro. «che !!li- it.aliani debbono cedere per fa me. che le terre da noi occupate non si sottometteranno mai. che se ; nche vi ncessi-


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SENTENZE EMESSE DAL Ci lt;DICF. IST RUìfORE

TRJBUN,\LF. SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO

mo la guerra rimarremmo alle dipendenze dei cedeschi. che il Duce è un incapace che ci ha condotti ali ·agonia,., . Poiché i I Ministro di Grazia e Giuscizia con provvedimento emesso il 16.1. 1942 non ha concesso r aurnrizzazione a procedere I·azione penale non può essere esercitarn.

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Nei confronti di: Vazio Eugenja, nata il 21 . 10.1 870 ad Ancona. libera: Gioia Annida. naca il 30. L0. 1903 a Roma. libera.

P.Q.M.

IMPUTATE

DICHIARA

dei reati di offese al Duce del Fascismo. Capo del Governo (art. 282 C.P ) e di offese alronorc del Capo di uno Stato Estero (art. 297 C.P.). Reati commessi a Roma il 12.7.1.941. Poiché il Ministro di Grazia e Giustizia ha negato. con lettera ministeriale del 28. J. I 942. 1·autorizzazione a procedere r azione penale non può essere iniziata.

Su conforme richiesta del P.fvl.

di non doversi procedere nei confromi di Cocchiglia Giuseppina in ordine ai reati addebitati perché 1·azione penale non può essere proseguirn per mancanza di autori zzazione. 8) Sentenza emessa dal Giuclice Istruttore De Rienzi Ugo il 24.1.1942

P.Q.M. Su conforme richiesta del P.M. e visti gli artt. 15 e 38 1 del C.P.P.

Nei confronti cli:

DICHIARA

Dodaro Francesco. nato il 2.8.1 898 a Rogliano Calabro (Cosenza). geometra. libero. IMPuTATO del delitto di cui ali' art. 265 C.P. per avere. in Ro ma. la sera del 20.7. I 940. conversando con Mural Atgea e con Ercoli Fernanda. affermato «che le nom1e sull' oscuramenw sono stu pide. che non è vero che il nemico usa metodi di guerrn incivili e che tali affermazioni sono una rnontatllra del.la propaganda. perché quello che si attribuisce agli aviatori inglesi lo fanno anche i nostri». Poiché il Ministro di Grazia e Giustizia ha negarn. con nota 11. 143/5/ 106 del 16.l.l942. l'autorizzazione a procedere l'azione penale non può essere proseguita.

di non doversi procedere nei confronti di Vazio Eugenia e Gioia Annida in ordine ai reati di offesa al Duce. Capo del Governo e al Capo di uno Stato Estero per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere. 11) Sentenza emessa dal Giudice fstrutore De Rienzi Umberto il 21.2.1942

Nei confronci di: Gamboni Guglielmo. nato il 27.9. 1897 a Roma. maniscalco. detenu to dal 28.1 2. 1941. IMPUTATO

P.Q.M. Su conforme richiesta del P.M. e visti gli artt. 15 e 381 del C. P.P.

del reato cli cui all'art. 290 C.P. per avere. in Ro ma, il 26.1 2.1.94 1 vilipeso le Forze Armate dello Stato. Poiché il Ministro cli Grazia e Giustizia ha negato, con lettera n. 139/4/397 del 12.2.1942. I' autorizzazione a procedere 1· azione penale non può essere esercitata.

DICHIARA P.Q.M. di non doversi procedere nei confron ti di Dodaro Francesco in ordine al reato cli disfattismo polit ico addebitatogli per mancanza cli autorizzazione a procedere.

Su conforme richiesta del P.M. e visti gli artt. 15 e 38 1 C. P.P. DICHIARA

9) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luherto il 30.1.1942

Nei confronti di: Orengo Armando. nato il 16. 12.1 889 a Bogliasco (Genova). medico chirurgo. Maggiore medico di complemento. detenuto dal J 9. 10.1941. IMPUTATO del reato di cui agli arte. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G. per avere il 19.1 0. 194 1 offeso il prescigio del Duce del Fascismo e Capo del Governo. tracciando con gesso sui muri cli Bogliasco (Genova) la scritta :<<A morte Mussolini». Poiché il Ministro di Gra7.ia e Giustizia ha negato. con leuera ministeriale del 20.1. 1942. r autorizzazione a procedere l'azione penale non può essere proseguita. P.Q.M.

Su conforme richiesta del P.M. DICHIARA

di non doversi procedere nei confronti di Gambon i Guglielmo in ordine al reato di vilipendio de lle Forze Annate del lo Stato per mancata concessione delr autorizzazionc a procedere e ordina r i111111ediata scarcerazione di Gamboni Guglielmo. se non de te nuto per altra causa. 12) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 13.3.1942

Nei confronti di: Conti Alfredo. nato 1'8.5. 1893 a Pisa. libero. IMPUTATO del reato di vilipendio delle Forze Armate (an. 290 cpv. C.P. ) commesso a Pisa il 3. 11.1941. Poiché il rv1inistro cli Grazia e Gi ustizia con provvedi111cnco emesso il 7.3. 1942 con. lettera n. J 39i5/7 I I non ha concesso r autori zzazione a procedere il Giudice Istru ttore. visti gli ant. 15 e 38 1 del C P.P. e la conforrne richiesta del P.M., dichiara di non dove rsi procedere nei C(;·n rronLi di Comi Alfredo in ordine al reato addebitacogli per mancai.a concessione del!' autorizzazione a procedere.

di non do versi procedere nei confronti di Orengo Armando in ordine al reato di offese al Duce del rascisrno. Capo del Governo addebitatogli per mancata concessione di aul.Ori zzazione a procedere e ordina la scarcerazione di Orengo Armando, se non detenu to per al tra causa.

13) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienti Umberto il 21.3. 1942

10) Sentenza emessa clal Giudice lstruUorc De Rienzi Ugo il 3.2.1942

Falasca Nicola. nato il 16.6.1 893 a Larino (Campobasso). Sergente Maggiore Fant.

Nei confronti di:


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TR I BUNALE SPECfALE PER L A DIFESA DELLO STATO

SF.KTENZE EMESSE DA I. GIUDICE ISTR UlTORF.

IMPUTATO

dei reati di offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M .P.). di de nigrazione della guerra (an. 87 C. P.M .G .) e di offe.se all'onore del capo di uno Stato Estero (art. 297 C.P.). Reati commessi in Mantova, nella prima quindicina del mese cli gennaio del 1942. Poiché il Ministro di Grazia e Gi ustizia ha negato, con nota n. l 36/34/113 1 del 3.4.1942. 1•amori zzazione a procedere il Giudice lstrultore. su conforme richiesta del P.M. e visto l' art. 15, 3" cpv. C. P.P. dichiara di 11 011 doversi procedere nei confronti di Brusini Paolo in ordine ai delitti addebitatigli perché razione penale non può essere proseguita per mancanza di autorizzazione.

dei reati previsti dagli artt. 282 e 297 C.P. per avere il mattino del 20.7.1 94 1. nel dormitorio dei Sottufficiali della Caserma «Fanti» in Chieti rivolto l'epiteto di «buffoni» al Duce del Fascismo. Capo del Governo e ad Hitler. Poiché il Ministro dr~Grazia e Giustizia con provvedimenLO emesso il 12.3. 1942 con lettera n. ! 36/ 163/9 144 non ha concesso l' autorizzazione a procedere il Giudice lstrullore, visti gli am. 15 e 381 C.P. e la confo rme richiesra del P.M. dic hiara di non doversi procedere nei confronti di Falasca Nicola in ordine ai reati addebitatigli per mancata concessione delramorizzazione a procedere.

17) Sentenza emessa dal Giudil:e Istruttore Ra macci Luberto il 19.4.1942

14) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 2.4.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di :

Massafra Stefano. naw il 2 1.2.1 884 a Maruggio (Tararuo), Podestà di Maruggio: De Marco Nicola, nmo il 14.7. 1877 a Maruggio (TaranLo), avvocaw. Entrambi liberi.

Pasq uali Renato. nmo il 10.7. 1898 a Roma, bidello, detenuto dal 2.2. 1942.

lMPUTATl

IMPUTATO a} del reato di cui alr an. 688 C.P. per essere stato colLO sulla pubblica su-ada in statO di manifesta ubriachezza: b) del remo di cui all'art. 34 l C.P. per avere offeso l'onore e il prestigio degli agenti di P.S. del Commissariato di Porta Pia chiamandoli:«Vigliacchi e carne venduta>,; e) del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere. nelle ciJ:cosrnnzc medesime. offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo. In Roma il 2.2. 1942 alle ore 23. Constatato che il Ministro di Grazia e Gi ustizia no n ha concesso con nota n. l 36/ 15/712 de l 26.3. 1942 l'autorizzazione a procedere per il reato di cui all"art. 282 C.P. il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere nei confronti di Pasquali Renato in ordine al reato di cui all'art. 282 C.P. per mancata concessione dell' autorizzazione a procedere e Lrasmette. per l' ulteriore corso di giusLizia. alla competente Procura del Tribunale di Roma gli atti relativi ai reati di cui agli ru·tt. 341 e 688 C.P. 15) Sentenza emessa dal Giud ice Istruttore Fantini Lando il 9.4.1942

Nei confronti di: Nicolai Minerva. nata i I 23.3.191 1 a Roma. libera: Angeloni Tda. nata il 6.7.1 895 a Roma. libera: Fontana A.mrnnziata. nata il 6.7.1875 a Roma, libera: Baldeni Uda. nata il 24.5. 1914 a Roma. libera. IMPUTATE

del delitto di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) commesso a Maruggio (Taranto) il 24.10. 194 1. Il Gi udice Istruttore constarato che il l\.1inistro di Grazia e Giustizia ha. con decisione emessa r 11.4. I942, negato r auwri zzazione a procedere. dichiara su conforme richiesta del P.M. e visto l'art. 15 del C.P.P. di non doversi procedere nei confronti di Massafra Stefano e De M,u-co Nicola in ordine al reato toro addebitato per mancata autorizzazione. 18) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 27.4.1942 Nei confronti di: Vagnarelli Fernando, nato il 15. 11.19 12 a Roma. impiegato avvemizio presso il Ministero della Guerra. detenuto. IMPUTATO del reato di offese al prestigio di S.M. il Re 1mpermore (ru1. 278 C.P.} 11 Giudice Istruttore constatato che il MinisLero di Grazia e Giustizia ha. con provvedimemo emesso il 22.4.1 942, negata la richiesta au torizzazione a procedere dichiara. su conforme richiesta del P.M. e visti gli aru.. 15. 395 e 38 1 CP.P.. di non doversi procedere a carico di Vagnarelli Fernando in ordine al reato addebitatogli per mancanza di amorizzazione a procedere e ordi1ia la scarcerazione di Vagnarelli Fernando. se non detenmo per altra causa. 19) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Lubcrto il 27.4.1942

Nei confronti di: Catelli Anna Maria, nata il 19.1.1 908 a Ortona a Mare (Chieti). libera.

del delitto di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) perché erano solite nelle scale della loro abiLazione. lamentarsi della scarsità dei generi razionati e pronunziare all' indirizzo del Duce parole olti-aggiose come. ad esempio <<quel figlio di puttana, quel cornuto». Reato commesso. in Roma. nel secondo semestre del 1941. Poiché il Ministero di Grazia e Giustizia. con determinazione del 3.4. 1942. ha negata l'auto rizzazione a procedere ric hiesta il 14.3. 1942, il Giudice lstruLtore dichiara. su conforme richiesta del P.M., di non doversi procedere nei confronti di Nièolai Minerva, Angeloni Ida. Fontana Annunziata e Baldetti Ilda in ordine al reaw loro addebi tato perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di auwrizzazione.

del reato di offesa al Capo del Governo (ru'l. 282 C.P.J commesso a Roma r8. l. J 942. li Giudice lstrultore constato che il Ministero di Grazia e Giustizia ha, con provvedimento emesso il 22.4. I 942. negata la richiesta autoriuazione a procedere dichiara. di non dove rsi procedere nei confronti di Catelli Anna Maria in ordine al reato di offesa al Capo del Governo per ma ncata concessione dell'autorizzazione a procedere.

16) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 9.4.1942

20) Seutenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 30.4.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di:

Brusini Paolo. nato il 21. 1. l 9 l l a Goito (Manto va). soldato nella Sezione Staccata d' Artiglie1ia in Manwva.

Pozzoni Giuseppe, nato .il 30.8. I 912 a Ronco Briantino (Milano), Caporale Maggiore nel 115° Rgt. Costiero.

lMPUTAfO

Il'vfPUTATO

IMPUTATA


906

SF.NTF.Ni'.F. EM ES!)E DAL (ì llJDICI: JSTRu·norrn

TRIBLJKALE SPECIALE PF.R I.A DIFESA DEI.LO STATO

dei reati cli denigraz,ione della guerra (art. 87 C.P.M.G.) e cli offese al Duce del fascismo, Capo del Governo (an. 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.) Reati commessi a Pizzo (Catanzaro) il 19. J. .1942 e in epoca precedente. Il Gi udice Ist.ruttore constatato che il Ministro di Grazia e Giustiz ia non ha concesso. con lettera n. 136/44/1348 del 22.4.1 942. I· autori zzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei confronti cl i Pozzoni Giuseppe in ordine ai reati addebi tatigli per mancata concessione dell 'autorizzazione a procedere.

21) Sentenza emessa dal Giudice lstrutlore De Rienzi Umberto il 30.4.1942

907

del reato cli cui all'art. 265 C.P. per avere, in Roma in data anteriore al mese di novembre del 1941. diffuso notizie false idonee a deprimere lo spirito pubblico. li Giudice Istruttore co nstatato che il Ministro cli Grazia e Gius1izi a non ha concesso con lettera n. I 674/143/32 del 6.5. 1942 la rich iesta autorizzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei co nfront i di Spinanola Pasquale in ordine al reato addebitatogli per mancata concessio ne dell' autorizzazionc a procedere.

25) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Rarnacci Luberto il 21.5.1942

Nei confron ti di : Lazzi Mario. nato il 26.12. 19 17 a S. Marcel lo Pis toiese (Pistoia ). bersagliere nel 6° Rgt. Bersagliri.

Nei confronti di: Maialetti Cesidio, nato il 16 6. 1905

IMPUTATO

a Oricola (L'Aquila), contad ino, detenuto da Il' I I. I. I 942. IIVJPUTATO

dei reati di offesa al D uce del fascismo. Capo del Governo ( art. 80 C.P. .M.P. e 47 C.P.M.G.) e di vili pendio alle Forze Armate dello Stato (rut . 8 I C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.). Re~ti co mmessi in Casalecchio cli Reno (Bologna) il 2.1.1942. Il Giudice l stru1.tore constatalO che il Ministro d i Grazia e Giusti.zia non ha concesso con lettera n. 136/43/1338 del 26.4.1942 la richiesta autorizzazione a procedere, dichiara di non doversi procedere nei confromi di L azzi Mario in ordine ai remi che gli sono stati addebital i per mancata concessi one dell" autorizzazionc a procedere.

ciel reato cli offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.) co m messo in Orico la (L'Aquila) I' 11. I. I 942. Il Gi udice lstrulL.ore constatato che i l M inistro cli Grazia e G iustizia non ha concesso, con lettera del 10.5. 1942. l,1rich iesta autorizzazione a procedere dichiara d i non doversi procedere nei confront i d i M.aialelti Cesidio in ordine al reato addebitatogli per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere, e ordina la scarcerazione del Maialctt.i.

22) Sentenza emessa daJ Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 2.5.1 942

26) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramaci Luberto il 21.5. 1942

Nei confromi di :

Nei con l'ron ti di:

Preziosi Giorgio. nato i l I 6.1 O. I 920 a Spello (Perugia). Art igliere nel 24° Rgt. Art. in P.M. 82.

Garciel Giovanni, nato i l 2 1.1 . I 898 a Solomino d i Cesana Torinese (Torino). contadino, detenuto.

fMPUTATO

IMPu·rxro

del reato di disfattismo (art. 265 C.P.) commesso in Brindisi il 9.9. I 94 l. U Giudice Istru ttore constatato che i l Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso con le.nera n. 136 l / 143/26 del 25.4.1 942 la richiesta autorizzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei co nfronti di Preziosi Giorgio in ordine al reato cl i disfattismo politico che gli è stato aclclebitalo per mancata concess ione deJl' autorizzazione .i procedere.

del reato di vilipend io alle Forze Armate del lo Swto (art. 290 cpv. C.P.). commesso il 3.3.1 942 in Orbassano (Torino). Il G iudice lsLruLLore constatato che i l l'vfinistro di Gra,.ia e G iustizia non ha co ncesso. con lettera del 15.5.1 942 l'autorizzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei confronti d i Garciel G iovanni in ordine al reato addebi tatogli e ord ina la sua scarcerazione.

23) Sentenza emessa dal Gi udice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 16.5.1942

27) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 22.5.1942 Nei conl'ron ti di:

Nei confronti di : Bercolucci Luigi. nato il 4.4. I 914 a Spino d'Assalto.

o· Ad da (Cremona).

mi lite nella I 7• legione CC.NN.

Raffoni V incenzo. naLO il 9.11.1 91 4 a Faenza (Ravenna). soldato d i Sanità nell'Ospedale M ilitare di Padova.

JMPUTATO

ThtIPUTATO dei r ea ti previsti dagl i artt. 81 C.P.M.P. e 87 C.P.M.G. per avere il 15 .2 . 1942 inviato al so ldato Comolli Pietro una cano li na nella quale diceva :«Io sono disperato contro questa gentag lia eia galera: nemmeno questa volta ci danno la licenza; se io trovassi quel porco lazzarone che ha inventato la naia lo strozzerei . Sono stanco di questa vitaccia; speriamo che rin isca la guerra almeno avranno termine Lui.li i patimenti,, . Il Giudice Istruttore constatato che i l M inistro di Grazia e GiusLi zia no n ha concesso con nota n. 143/3 l/J 639 ciel 6.5.1 942 1·aurorizzaz.ione a procedere d ichiara di non doversi procedere nei confronti d i Bcrt olotti Luigi in ordine ai reati addebi tati g li per mancata concessio ne dell'autorizzazione a procedere.

24) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 18.5.1942 Nei co nfronri di: Spinazzola Pasquale, nato il 27.4. 19 13 a Marsiglia residente a Roma. barbiere.

IMPUTATO

elci reati d i offese al Capo del Governo (art. 80 C.P.M .P.) e di vilipendio alle Forze Armate dello Stato (arl. 290 cpv. C.P.}. Reati commess i a Granarolo (Ravenna) il 14. I 2.1941 . [I G iudice Istruttore constatato che il Ministro d i Grazia e G iustiziu 11 0 11 ha concesso co n lettera n. 136/54/ 17 36 del 15.5. 1942 l'autorizzazione a procedere dichiara d i non doversi procedere nei confronti di Raffon i Vincenzo per mancata concess ione dell'autorizzazione a procedere.

28) Sentenza eme.ssa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 26.5.1942 Nei confronti cli: A ntonini Ernesto, nato i l 9.6.1885 a Rieti, pen sionato del Governatorato di Roma, libero. l MPUT,\TO del reato di cui all'art. 290 cpv. C.P. per avere, in Roma, il 3 1. 1. 1942 vilipeso la M.V.S .N. li G iudice Istruttore constatalo che i l Ministro d i Graziu e Giustiz ia non ha concesso con letlera n. 139/20/1773 del I 5.5.1942 l'auw ri zzazione a proceder e dichiara di non doversi procedere nei confron ti di Anton ini Ernesto per rnancata concessione dell'autorizzazione a procedere.


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SENTENZE F.YIF.SSE DAL GllJDICE ISTRUTTO RE

TR!BUNALÉ SPECIAL.E PER LA DIFESA DELLO STATO

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29) Sentenza messa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 27.5.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di:

TuzzalO G iuseppe. nato il 19.4. 1916 a Mira (Venezia). soldato nel I8° Gruppo Art. Mobile PM. 19.

IMPUTATO

Lovalo Lina. nata 1'8.6. I 895 a Mi lano. impiegata. libera.

IMPUTATA a) del reato di cui alr an. 282 C.P. per avere offeso l'ono re e il presLi gio del Capo del Governo; b) del reato di cui all'an. 265 C.P. per avere diffuso. in tempo di guerra, notizie false e tendenziose atte a deprimere lo spirito pubblico. Jn Ro ma il IO. I l.l94 I. 11 Giudice Is.tru ttore constatato che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso con lettera n. 136/57/ 1869 l'autorizzazione a procedere dichiara cli non dovers i procedere ne i confronti di Lovato Lina per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere.

30) Sentenza emessessa dal Giudice Istruttore de Rienzi Umberto il 30.5.1942

del reato previsto dall'art. 265 C.P. per avere il 6.4.1942 in Po n oslavo di Caltag irone (Catania) diffuso notizie fa lse ed esagerate idonee a destare pubblico allarme. li Giudice Istruttore constatato che il Ministro d i Grazia e Giustizia non ha concesso con lettera n. 143/48/2 104 del 30.5.1942 J'auw1i zzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei confronti d i Tuzzato G iuseppe per mancala concessione del l'autorizzazione a procedere.

34) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spolcti Pasquale il 13.6.1942 Nei confronti di: Merlin G iuseppe. nato il 18.5.1914 a Belluno, alpino nel BLg. «Va l Cismon>>. 11\tlPUTATO

Nei confronti di: Cazzaroli Giovannangelo iI 23 3. l 9 IO. soldato ne l Quartiere Generale del Comando Superiore delle Forze Armate de l1· Africa Settentriona le.

IMPUTATO de l reato di cui all'an. 265 C.P. per avere diffuso. in tempo di guerra, notizie false idonee a deprimere lo spi1ito pubblico. Il Giudice Istrutto re constatato che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso con leLtcra n. 143/42/ 1932 del 23.5.1942 l'autorizzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei confromi cli Cazzaroli Giovannangelo per mancata concessione detrauco1izzazio11c a procedere.

31) Sentenza emessa dal Giudice istruttore Fantini Laudo il 5.6.1942 Ne i confronti di: Lippo Raffaele, nato il 15.12. 1906 a Cerignola (Foggia), punta rolo, dete nuto dal 24.3. l 942. IMPUTATO dei reati d i offesa a l Capo del Gove rno (a rt. 282 C.P.) e d i denigrazione de ll a guerra (art. 87 C.P.l.VLG.). Reati commessi a Roma dall'ollobre 194 1 al marzo 1942. Il Gi udice Istruttore co nstatato che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso con determinazione ciel 30.5.1 942 l'autorizzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei confronti di Lippo Raffaele per mancala concessione clell'aulori uazio ne a procedere.

32) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 7.6.1942 Nei confronti d i: De Marchi Dario, nato il 26.3.1 897 a Torino. impiegato, libero.

IlvlPUTATO de i reati d i offesa al Capo de l Governo (art.282 C.P.) e d i offesa al Capo dello Stato Germanico (an. 297 C.P.) Real i commessi a To rino il 4.1 1. J94 J. Il Giudice Istrmlore constatato che il Ministro d i Grazia e Giustizia non ha concesso con lettera n. 136/62/2030 del 3 I .5. 1942 l'auto rizzazione a procedere dic hi ara di non do versi procedere nei confronti di De rvla rchi Dario per mancata concessione dell ' au torizzazione a procedere.

33) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 7.6.1942

de l reato di denigrazione della guerra (a rt. 87 C.P.M.G.).

11 Giudice lsmmore constatato che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso con lettera n. 2 162/143/49 de l 15.5 .1942 l'autorizzazione a procedere dichiara di non do vers i procedere nei confro mi di Merlin Giuseppe per mancata concessione dell'aumrizzazione a procedere. 35) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 15.6.1942 Nei confronti di: Nuvolara Giovanni, nato il 21. J 1.1919 a Tarso (Treviso). An. nel 43° Rgt. Art. Costiera in P.M. 3500.

IMPUTATO dei reati di offese a S.M. il Re 1mperatore e al Capo del Governo (artL. 79 e 80 C.P.M.P. ). li Giudice Istrutto re constatato che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso con lettera n. 136/67/2194 del 15.5.1942 l'autorizzazione a procedere dichi ara di non doversi procedere nei confronti di Nuvo lara G iova nni pe r mancala concessione del l'autorizzazione a procedere.

36) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore de Rienzi Umberto il 16.6.1942 Nei confronti di: Pagliaro Maiio. nato il 27.3.19 18 a Roma. Bersagliere nel 2° Rgt. Bersaglieri.

fMPUTATO del rear.o previsto dal l'art. 265 C.P. per avere diffuso. in Roma. il 5.4.1942 notizie Calse ed esagerale idonee a desta re pubblico allarme. Tl Giudice Istrnnore consiatmo che il M inistro di Grazi a e G iustizia non ha concesso con lettera n. 2192/ 143/54 del 6.6.1 942 J'autorizz.azione a procedere d ichi ara di non doversi procedere nei confronti d i Pagliaro Ma rio per mancata concessione de ll'auLOrizzazione a procedere.

37) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 16.6.1942 Nei confronti di: Di Battista Bruno. nato il 15.5. 1922 a Pescara. ge11iere nel IO Rgl. Minatori : Campione Aida. nata il 7.7.1891 a Pescara. casalinga.

IMPUTATI il Di Battista ciel reato di offese al Capo de l Governo (art. 80 C.P.M.P.) e la Campione del reato di offesa al Capo de l Governo (art. 282 C.P.).


9 10

TRl ll l: NAI.E SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZE EMESSE D.AL GIUDICE ISTRUTTORE

Il Giudice Istrmtore constatato che il Ministro di Grazia e Giustizia no n ha concesso con lette ra del I' 11.6.1942 l'auwrizzazione a procedere dichiara di non do versi procedere nei confronti di Battista Bru no e Campione Aida per mancata concessione de Il' autorizzazione a procedere. 38) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 16.6.1942

Nei confromi di: Spano Antonio, nato i I I ì. 10.1903 a Galawne (Lecce). Caporal P.M. 3450.

rvr aggiore nel

9lJ

il Capitano Frcscurn sarà contento. A Belluno ho fatto sballare due o ti-e Prefetti. due o tre Questori. lo ai Generali e ai Ministri ci piscio in c...>>. Il Giudice lslrul.lorc é:onstatato che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso con lettera n. 143/57/2292 del 19.6. I942 l'autorizzazione a procedere dic hiara di non doversi procedere nei confront i di Frescura Cornelio per mancata concessione dell'autori zzazione a procedere. 42) Sentenza emessa dal Giudice Istrnttore Spoleti Pasquale il 6.7.1942

112° Rgt. Costiero in

IMPUTATO del reato di offese a S.M. il Re Imperatore (a rt. 80 C.Pl'vl.P. e 47 C.P.M.G.). Il Giudice Istru ttore constatato che il !vlinistro cli Grazia e Giustizia non ha concesso con lettera del 15.5. 1942 J'amorizzatione a procedere dichiara di non do ve rsi procedere nei con fronti cli Spano Antonio per mancata concessione dell' t\utorizzazione a procedere. (art. 15 - terzo cpv-C.P.P.) 39) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Lubert.o il 19.6.1942

Nei conrrorni di: Monesi Antonino. nato I' 1.6. 1919 a Ostiglia (Manto va), soldal.O nel 12° Rgt. Art. di Corpo d. Armata. IMPUTATO del reato prcvi.sLO dall'art. 77 C.P.M.G. (difffusione di notizie allarmistiche).

n Giudice Istruuore constatato che il Ministro di Orazia e Giustizia non ha concesso con leiLcra n. ì577 / 143/68 del 30.6. I942 J' autori zzazione a procedere dichiara di non doversi procedere nei confronti di !\fonesi Antonino per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere. 43) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 9.7.1942

Nei confronti di: Zanone Angelo. nato 1"8. 10. 1898 a Biella (Ve rcell i). detenuto dal I ì.4. 1942, Capitano di fante ria. IMPUTATO

Nei confromi cli: Tura Giovanni, nalO il 6.3. l 9 I 2 a Sapri (Salerno). soldato nella I I 6a Compagnia Lavori Minatori del C.S.l.R. libero. HvU)UlATO

dei reati cli disfattismo pol itico (art. 265 C.P.), offese al Capo del Governo (an. 80 C.P.M .P. e 47 C.P.M.G.J e offese al Capo di uno Staro Estero (art. 297 C.P.). Reati commessi a Roma fra il 25 febbraio e r I 1.4. l 942. Il Giudice Istruttore constatato che il Ministro di Grazia e Gi ustizia non ha concesso con lettera ciel 15.5 .1 942 l'autorizzazione a procedere diclliara di non doversi procedere nei confronti di Zanone Ange lo per mancata concessione dell'aurorìzzazione a procedere. E ordi na la scarcerazione di Zanone Angelo.

del real.O cli offesa al Capo ciel Governo (ari.. 80 C.P.M P. 47 C.P.M.G,) Poiché il Ministro di Grazia e Giusi izia con determinazione del 30.6 . I 942 ha dichiarato di non concedere la richiesta aut0ri zzazione a procedere il Giudice Isrnmorc dichiara di non doversi procedere nei confronti di Tura Giovanni per mancata concessione delr auto rizzazione a procedere.

40) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lancio il 21.6.1942

Nei confronti di:

Nei confronti cli:

Colombi Luigi, nato il 28.12.1919 a Bolgaro (Bergamo); Bullcrini Gi lberto, nato il 27.4. 192 1 a Rove llo Po1TO (Corno). soldato nellu 153" Sezione Paneuieri Forni Careggiari della 4a Armata.

Mastrella Dionisio. naro il 2 l .4. 190 l a Rocca Priora (Roma), spazzino, detenuto dal l 9.4.1942.

44) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacd Luberto il 10.7.1942

IMPUTATO

ù'vlPUTATI

del reato cli offese al Duce ciel Fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P.) reaw commesso a Roma la sera del 19.4 .1942. Il Giudice Istruttore constatato che il Ministro di Grazia e Gi ustizia non ha concesso con decisione emessa il 2.6. 1942 r au torizzazione a procedere dic hiara di non doversi procedere nei coni'ronti di Mastre Ila Dionisio per mancai.a concessione del1• autorizzazione a procedere e ordina la scarcerali o ne di Mastrella Dionisio.

del reato cli vilipendio alle Forze Armale (art. 8 1 C.P.M.P. e 4ì C.P. M.G.) commesso il 21 .4.1942 presso Chieri (Torino). . li Giudice Istruttore constatato che i.I Ministro cli Grazia e Gi ustitia non ha concesso con provvedimento emesso il 3.7. 1942 l'autorizzazione a procedere dichiara dÌnon doversi procedere nei confronti di Colombi Luigi c Ballerini Gi lberto per mancata concessione clell'amorìzzazione a procedere.

41J Sentenza emessa dal Giuclke Istrnttore Cersosimo Vincenzo il 26.6.1942

45} Sentenza emessa dal Giudice istruttore Di Rienzi Umberto il J0.7.1942

Nei confronLi di :

Nei confronti di: Frescura Cornelio. nato il 6.1 1.1889 a Pieve di Cadore (Belluno), Capitano di complemento richiamato in servizio presso il XV Settore di stanza Brunico, libero. IMPUTATO del reato di disfatti smo politico previsto daJJ' art. 265 C.P. commesso il 3.4. 1942 in S. Lorenzo cli Sebato (Bolzano) per avere ri vollo al i.i mpiegato comunale Zanella Remo, tra l'altro. le seguemi parole:«Io non sono fascista e Mussolini lo sa. Io non ci tengo a esserlo. Presto verrà la rivoluzione e

Ghirardello M,1rte, nato il 12.8.1912 a Ferr,u-a: autiere nel 248° Autoreparto Pesante: Bordin Servio, nato il 23.1.1921 a S. Bellino (Rovigo); soldato nel 6° Btg. Allievi Uni versitari. IMPUTATI del reato cli viIipendio alle Forze Annate (art. 81 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G.J commesso il_ 1_4.2. I 942 viaooiando sul tronco ferroviario Bologna-Ferrara. Poiché il Ministro cli Grazia e G1usuz1a non ha co1~"esso. con determ inazione del 30.6 .1 942 . la richiesta autorizzazione a procedere il Giudice Istruttore dichiara di non doversi a procedere nei confronti di Ghirardello Marte e Bordi n Servio in


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TRlBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO

.SENTENZI:: EMESSE DAL GI UDICF. ISTRU'ITORI::

ordine al reaw loro acldebitat0 per mancata concessione del1·autorizzazione a procedere. 46) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 6.8.1942 Nei confronti di: Boccacci AJdo. nato il 2.5. 1899 a Noceto (Pruma). negoziante di tessuti. dete nuto. IMPUTATO dei re.iti di clisfanisrno politico (an. 265 C.P.) e di offese al Duce del fascismo, Capo del Governo (art. 282 C.P.). Poiché il Ministro di Grazia e Gi ustizia non ha concesso. come da lettera n. 143/77/2850 del 3 l .7.1942 la richiesta autorizzazione .i procedere il Giudice Ist:nmore dichiru·a di non doversi procedere nei confronti di Boccacci Aldo in ordine ai reati addebi tatigli per mancata concessione dell 'autorizzazione a procedere (an. 15 3° cpv. C.P.) e ordina la scarcerazione di Boccacci A Ido. se non detenuto per altTa causa. 47) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Lubcrto 1'11.8.1942

Nei confronti di:

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IMPUTATI a) del reato di cui ali ' art. I del R. D.L. 5. I. I942 n. 68 in relazione all' arr. 8 del R.O. I 6.6. I 940 n. 765 per avere.nel maggio 1942, e precisamente a Tolmino ascoltato stazioni di radiodiffusione nemiche e in particolare le radiotras missioni in lingua italiana di radio Lon<'lra: b) del re;ito di cui all'art. 265 C.P. per avere nel le suddette circostanze di tempo e di luogo, diffuso le notizie false e tendenziose che sentivano nelle tras missioni di radio nemiche e in particolare di radio Londra. Poiché il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso, con nota n. 143/92/4 17 1 del 5. 11.1 942, la richiesta autorizzazione a procedere per il reato di cui alla lettera b) della rubrica (diffusione di notizie fa lse e tendenziose) il Giudice Istru ttore dic hiara di non doversi procedere nei confronti di tutti i suddetti imputali in ordine al reato di diffusione di notizie fa lse e tendenziose per mancala concessione dell'autorizzazione a procedere e ordina la resti tuzione degli .itti al Magistrato Ordinario per l'ulteriore corso di giustizia in ordine al reato di cui ali' ari'. I del R.D. L. 5.1 . 1942 n. 68 in relazione all'art. 8 del R.D. 16.6.1940 n. 765. 50) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio il 17.12.1942

Nei confronti cli:

Priori Gioacchi no. nato il 22.3 .1 9 15 a Roma. autiere presso il 3° Centro AulOmobilistico di Roma.

o· Amico Paolo. nato il 3.4.1 924 a Montereale (Aquila). giornalaio.

IMPUTATO

IMPUTATO

del reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.). Poiché il Minimo di grazia e Giustizia non ha concesso. con deliberazione del 5.8.1942, la richiesta auwrizzazione a procedere il Giudice lsLrutrore dichiara di non doversi procedere nei confi·onti di Priori Gioacchino in ordine al reato addebitawgli per mancata concessione clell'auLorizzazione a procedere (art.1 53" cpv. C.P.).

del reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere la sera ciel 27. 10. 1942, alla Stazione Termini, pronunziato frasi offensive all' indirizzo del Duce. Poiché il Minisu·o di Grazi.i e Giustizia ha dichiarato, con deliberazione del 12.12. 1942. di non concedere la richiesta cli autorizzazione il Giudice lstrnttore dichiara di non doversi procedere nei confronti di O' Amico Paolo in ordine al reato addebitatogli.

48) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 29.8.1942

51) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 24.12.1942

Nei confronti di:

Nei confronti di:

Mastrocola Umberto. nato il 7.2.1893 a Morrone nel Sannio (Campobasso). pirotecnico, detenuto.

Celli Antonio. nato il 2.5. 1925 a Comacchio (Ferrara), studente, detenuto: Cinti Nazzareno, nato il 3. 11 . 1924 a Comacchio (Ferrara), orologiaio, detenuto.

IMPUTATO del reato cli offesa al prestigio ciel Capo del Governo, Duce del Fascismo (art. 282 C.P.). Poiché il Ministro cli Grazia e Giustizia non ha concesso. come da comunicazione inviata con l'o!!lio n. l 36/93/3 169 del 22.8. 1942 la richiesta autori zzazione a procedere iI Giudice Js tru uore clichiar: di non doversi procedere nei confronti di Mastrocola Umberto in ordine al reato addebitatogli per mancata concessione deJrautorizzazione a procedere (art. 15 3° cpv. C.P.J e ordina la scarcerazione immediata di Mastrocola Umberto, se non derenulO per altra causa. 49) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto iJ 21.11.1942

Nei confronti di: Hvala Venceslao, nato il 24.9.1900 a Tolmino (Gorizia), detenuto; Manfreda Antonio, nato l· 1.1 . 1923 a Tolmino (Gorizia), detemno; Jermol Massimiliano. nato il 2.7. 1923 a Tolmino (Gorizia). detenut0: Luznik Stefano, nato il 31 .8. 1903 a Tolmino (Gorizia), detenu to: Luznik Andrea. nato il 30.9. 1893 a Tolmino (Gorizia), detenuto: Conec Rodolfo. nato il 6.4. l 9 1O a Tolmino (Gorizia), detenuto: Zuodar Antemio, nato il 25.6.1922 a Tolmino (Gorilia, detenuto; Ru tar Gi useppe, nato il 19.2. 1897 a Tolmino (Gorizia), de tenuLO; Rutar Francesco. nato il 9.3.1 922 a Tolmino (Gorizia), detenuto: Podreka Ignazio, nato il 25.7. 1897 a Tolmino (Gorizia), detenuto.

IMPUTATI dei reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.). offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.) e offese al Capo di uno Stato Estero {art. 297 C.P.). Reali commessi 1'8.8. 1942 in Comacchio (ferrarn). Poiché il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso, con comunicazione inviata il 2 1. 12.1 942 la richiesta autorizzazio ne a procedere il Gi udice Istruttore dichiru·a di non doversi procedere nei confronti di Celli Antonio e Cinti Nazzareno in ordine ai reati loro addebitati per mancata concessione del l'autori zzazione a procedere (art. 15 3° cpv. C.P.). 52) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 29.12.1942

Nei conrronti cli: Piazzai Enrico, nato il 12.6. 1884 a Figullo (Terni), libero; a) del reato di cui agli artt. 282, 81 C.P. per avere in Palombarn Sabina (Roma) il 25 e il 27 aprile 1942

offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo, parlando con alcu ni operai dipendenti: b) del reato di cui agli artt. 290, 81 C.P. per avere, nel le stesse circostanze cli tempo e di luogo cli cui alla lettera precedente, vilipeso il Governo del Re Imperatore. Poiché il Ministro di Grazia e Giustizia non ha concesso, con comunicalil)ne inviata il 18.12.1942, la 1ichiesta autorizwzione a procedere, il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere nei confronti di Piazzai E1u-ico in ordine ai reati addebitatigli per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere. 53) Senten:ta emessa dal G iudice Istruttore Ramacci Luberto il 30.12.1942


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SENTENZE F.MF.SSE DAL GIUDICE 1STR UTr()RI::

TRIBUNALE SPEC!ALÈ PF.R LA DIFESA DELLO STATO

Nei confronti cli:

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IMPUTATI

Stcpancich Fortunaw, (Pola), Artioliere nel ·)- 8° R<>t . . nato il 29.9.192 1 a Pinoueme "' ,,. - . p·a111. « Leona . _ "no» Reparto Dcposno. Milano. ~ ' IMPUTATO del reato di offese al Capo cli uno Stato Estero (art. 297 C.P.J commesso in Valmorasa. frazione del Comune cli P1nguentc (Pola) il 27.9.1942, r~oiché iI Mit1i?ro di Grazia e Giustizia non ha concesso, con comunicazione invima il l 6. 12. J942. Ja 1:1_cJ11esta auton z~az1one a procedere,_ il Giudice Istru nore dichiara di non do versi procedere nei conhonti d1Stepanc1ch Fortunato 111 ordrne ai reati addebitatigli per mancata concessione cten·autorizzazwne a procedere. 54} Sentenza emessa dal Giudke Istruttore Ramacci Luberto il 31.12.1942

Nei confronti di: Reggiani Dora. nata il 21 . I I. I 898 a Castelfranco Emilia (Modena), detenuta. IM PUTATA del _reato cli disfattismo politico (an . 265 C.P.J per avere. in Roma, il IO. l J.1 942 comunicato e diffuso notme raJse, esagerate .e tendenziose idonee a destare pubblico allarme, a depri mere Jo spirito pubblico e .a menomare la resistenza della Nazione di frame al nemico. e svolta attività ta le da reca re danno agh interesse nazio nali . · ~oiché iI Ministro d_i Grazia e Giustizia non ha concesso, con comu1licazione inviata i J30.12. 1942. la nchi~sta auronzz_az1one _a procedere, il Giudice Istruttore dichiara cli non doversi procedere nei confronti dJ Reggi:1_111 Dora 111 ordi ne ai reati addebitatigli per mancata concessione dell'autorizzazione a procedere e ordrna la sua immediata scarcerazione se non cletenutu per allra causa.

del delitto di tentata rapina agg ra vata cli cui agli ,1rtl. 56. JJO, 628 C.P. in relazione all'art. 6 1 n. 5 e all'art. I della Legge 16.6.1940 n. 582 per avere. nella notte dal 24 al 15 seuembre 1941. profittando dell 'oscurn menLO disposto per la procezione antiaerea, in concorso tra loro. compiuto atti idonei dire tti al fine non equivoco cli impossessarsi della borsa del l'auori no espressi e telegrammi Panzieri Libero. al quale usarono violenza. tappandogli tra l' altro la bocca e colpendolo con un calcio al fiancò sinistro. allo scopo di conseguire l'intento ct1e no n si verifi cò perché il Panzieri gridò aiuto e i due si dileguaro no. fn Roma in Via del Mare il 25.9.194 l. Non essendo stato possibi le identificare gli autori della tentall.l rapina il Comnùssariato di Pubblica Sicurezza di «Testaccio» cli Roma ha trasmesso la denunzi.a alla R. Procura del Re Imperatore del Tribunale di Ro ma che. a sua volt.i. l'ha trasmessa. per competenza. alla Procura Generale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Il Giudice Istruttore ritenuto che le diligenti indagini alti vamernc espletate per l' identificazione e 1· arresto degli auLOri del delitto hanno dato esito negativo dic hiara di non doversi procedere per essere rimas ti ignoti coloro che ha11no commesso il reatO. 3) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 14.1.1942

Nei confronti cli: Ignoti. IMPUTATI

1) Sentenza emessa dal Giud ice Istruttore Fantini Lancio l' lLl .1942

a) ciel delitto di cui all'art. 271 C.P. per avere affisso sui muri di varie abitazioni privare e sulla porca d' ingresso della sede del Fascio di Carloforte (Cagliari) fog li di can a con scrilli e disegni raffigurami un teschio sotto r Asse. la f alce e il Manello che spezzano 1· Asse Roma-Berl ino. nonché iscrizioni di «Abbasso» e di «Evviva»: bl del delitto cli cui all 'art. 282 C.P. per avere nel le circostanze di tempo e di luogo suddetto offeso il prestigio ciel Duce del Fascismo. Capo del Governo, scrivendo sui muri di alcune abitazio ni priva te: «Abbasso il Duce». In Carlofone (Cagliari) nei giorni 9 e 15 ottobre 1941. No n essendo stato possibik identificare gli ..iutori di tali scrini e disegni il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Carloforte denunziò i fatti al Procuratore del Re Imperatore cli Cagliari che trasmise. per competenza. gli atti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Staw. li Gi udice Jstrunore ritenuro che le diligenti indagini auivamenre espletate per l'identificaz ione e 1· arresw degli au tori dei delitti hanno dato esito neg,1tivo dichiara cli non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. .

Nei confronti di : due Ignoti.

4) Sentenza emessa dal Giudice lstruttorc Fantini Lando il 24.1.1942

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE _NEI CONFRONTI DI IMPUTATI <<IGNOTI»

IMPUTATI

~

Nei confronti di: due Ignoti. IMPUTATI

ciel ~elitto cli tentata rapina aggravata di cui agli artt. 56, 11O, 628 C.P. in relazione all'art. 6 1 n. 5 C. P. e ali art. I _della Legge 16..6. 1940 n. 582, per avere tentato. verso le ore 23.30 del 27.6.1 941 , approrittando ciel i oscuramento cl1pendente dallo stato cl i guerra, di so1.trarre il portaf'ogJi a Natalini Bruno mediante v10Jenza sul la persona. senza riuscire nel loro intento per la resistenza ~pposta daJ J'aooredi~ Lo. In Momecatinj Terme, nei pressi de li' Albergo Astoria. "'"' ~.on essend? stato possibile identi ficare gli aL~ori della tentata rapina il Commissariato di Pubblica ~icurezzu di Monte:atini ha trasmesso la denun7,ia il 3.7. I 94 1 alla Prewra di Monsummano che il .J_1.1 O. l 941 la in oltro. per competenza. al Procuratore del Re Imperatore di Pistoia che, a sua volta. I ha trasmessa 117. I I..I 94 1 alla Procura Generale del T.S.D.S.. · Il Giuclicdstrnnore ritenuw che le diligenti indagin i atti va mente espletate per J' iclentificazione e J'arrest_o _cl~gli aut~))] del delitto hanno dato es_itO negati vo dichiara di non doversi procedere per essere 11mast11gnot1col010 che hanno commesso 11reato. 2) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 13.1.1942

Nei confronti di: due Ignoti.

ciel delitto cli rapi m1di cui agE artt. 628 n. l. 6 I n. 5 C.P. in relazione ali' art. l della Legge 16 6. I940 n. 582 per avere procuraLO a sé l' ingiusto profitto di lire IO e spiccioli. mediante violenza commessa in persona di Gippas Emi lio. impossessandosi della detta somma a suo danno, nella none dal 23 al 24 agosto 1941 . sulla strada cli Polleno cli ,'\osta, priva di illumi nazione per J'atlllale stato di guerra. li Giudice Istruttore ritenu Lo che le diligenti indagini attivamente espletate per I· identi ficaz ione e l' arresto degli autori ciel delitto hanno dato esito negmivo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che han no commesso il reato. 5) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ccrsosimo Vincenzo il 26.1.1942

Nei confronti : un ignoto. JMP UTATO del reato di rapina (artt. 628. 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 11 . 582) per essersi la sera ciel 23. l 0. 194 1 verso le ore 21 . in Roma nel Viale Castro PreLOrio. profittando dell' o-


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TRIBl"NALE SPECIAi E PER L-\ DIFESA DELLO ST,\TO

SF,'TENZE ~li;SSI: DAL GIUDICE LSTRUTTORE

scurament0 disposto per la protezione antittcrca. impo~sessato. al tìnc di trarne profiuo e mediante \'iolen4i\ alla per\ona. della ~omma di lire 46.-10 ~orrraendola a Banoloni Enrico. 11 Giudice lstruuore ri1enuto che le diligenti indagini attivameme esple1ate per ridentilìca.tione e rarresto dell" autore del delitto hanno dato esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere rimasi i ignoti coloro che hanno commesso il reato.

11 Giudice Ism1uorc ri1enuto che le diligenti indagini attivarne me espletate per ridentificazione e r arre~to dei!li auto(i elci delitto hanno dato esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato.

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6) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 27.1.1942

1O) Sentenza emessa dal G iudiee Istruttore Cersosimo Vincenzo il 6.2.1942

Nei confronti di un: ignoto. IMPUTATO

Nei confronti tli: Ignoti. IMPUTATI di ol'fc~a ali·onorc e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere scritto il 23.11 .194 l sulla porta di uno dei gabinetti di dece1ua del mercato del bestiame di Predappio (Forlì). parole del seguenh: tenore: <<M ussolini rorco. delinque111e». «Mu~solini porco. assassino. rovina <li tutti i popoli>>. 11 Giudice Istruttore. su conforme ric hiesta inoltrata dal P.M. il 23. 1. I 942. ritenuto che le diligenti indagini attivamemc espletate per l"identifica1ione e l'arreMo degli autori del delitto hanno dato csilo negativo dichiarJ di non doversi procedere per essere rimasti igno1i coloro che hanno commesso il reau). 7) Sentenza emessa dal G iudice Istruttore Fantini Lando il 28.1.1 942 Nei confromi di: due Ignoti. IMPUTATI

ciel reato cli rapina (ant. I I O. 628. 61 n. 5 C.P. in relazione all ·are. l della Legge 16.6. 1940 n. 582) per es~en,i. verso le ore :W del 23.10.1941. in Livorno nei pressi della Piazza Vitiorio Emanuele. oscurata per la prorezionc amiaerea. impossessati. al fine di trarne proliuo e mediame violenza alla persona. di una bicicletta in danno di Avvant.iggio Eolo. Il Giudice lstru1torc. su conforme richiesta inoltrata clal P.M. il 25.1.1942, ri tenuto che le di ligcn1i indagini auivamente espletate per r identificazione e r arresto degli autori del deliuo hanno dato ~sito negativo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. 8) Sentenza emessa dal Giudice ls\ruttore De Ricnzi Umberto il 3.2.1942

a) del delitto cli cui all'art. 5 l9. p.p.. 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I elci R.D. I 6.6. I 940 n. 582 per avere. in Napoli. nei giardini del Maschio Angioino la sera del 24.8.1941. profi~tando dell:oscurn: mento dctem1ina10 dallo ~tato di guerra. co~treuo. con violenza. Viscione Carolina a congmngcr..,1 carnalmente con lui: b) del delitto di cui all"art. 527 C.P. per avere. nelle stes~e circostanze di lempo compiuti arti osceni in luogo pubblico.

IN FATIO ED IN OIRITIO

Viscione Caterina la notte ira il 24 e il 25 agosto 1941 denunciò al Commissariato di P.S. del Rione <.li S. Ferdinando di Napoli che poco prima ern staw violenrata nei giardinetti del Maschio Angioino Ja un S. Tenenre dei Bersa!!lie1i che aveva conosciu10 da qu,llche giorno e che ~i era prescnl.ltO con il nome di Pascaiù Pietro. ~inda 2i1ù immcdiatamemze dispos1e per l"arresto del predetto utnciale hanno dato esi10 ne2ativo. Né al (~mando del Rgt. Berasaglieri dil>locato a Napoli né in alu·i rcpani militari di Nnpoli è~ mai esistito un S. Tenente con il nome di Pascani Pi_c1ro e la stess~ Vìscione non ha sapulo riconoscere il suo violentatore tra tutti i subalterni dei bersaglieri che sono s1a11 a lei presentati. Ulteriori inda!!ini dili2entemcnte praticate non hanno portato all"identificazi.one dell"autore dei reati e. quindi. si d~vc dichiarare di non doversi procedere per essere rimasto ignoto chi ha commes~o i reati. Visto r art. 378 u. cpv. e la conforme richiesta del P.M . DICH IARA di non doversi procedere per essere rimaMO ignoto colui che ha commesso i reati. 11 ) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Riem:i Ugo il 9.2.1942

Nei confronti di: Ignoti.

Nei confronti di: un ignoto.

IMPUTATI IMPUTATO

a) del delitto cli rapina (art. J 10. 628 2° cpv.. 6 I n. 5 C.P. in relazione all'a11. I del R.D.L. 16.6. I 940 n.

ciel reato di rapina (.irtt. 628, 6 1 n. 5 C. P. i11 relazione al I' an. I della Legge 16.6. 1940 n. 582) per essersi. verso le ore 21 del 19 ottobre 1941 in Roma. Piazza Cinquccemo. prolìtrnnclo dell'oscuramento dispos10 per la protezione amiaerea. impossessato. al lìne di trarne illeci10 profiuo e mediante violenza. di un cappello di marca «Barbisio» in danno di Baroni Enrico. dopo di avere tentato di asportare il di lui portafoglio. che custodiva nella tasca interm1 della giacca. li Giudice Istruttore ritenuto che le di ligemi indagini attivamente espletate per l" idemificazione e rarresto dctramori del delitto hanno daco esito negmivo dichiara di non doversi procedere per essere rima~ti ignoti coloro che hanno commesso il remo.

582) rer essersi, in concorso era loro. per procurarsi un ingiusto profitto. impossessati in Premosello

9) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 4.2.1942

Nei confronti di: Ignoti. lMPUTATI

del reato di rapina (art. 628 2° cpv. 61 n. 5 C.P. in relazione ~11l 'ru1. I J ella Legge 16.6.1940 n. 582) per essersi la sera del 25. I 2. l 94 1 in Firenze. Piazza Donate Ilo. profittando del1· oscuramento disposto per la protezione ami.aerea impossessati. al fine di trame ingiusto protino e mediante minaccia con arma della somma di lire 490.000 souraendola a Filippini Flavio.

(Novara) r8. I0.1941 di lire l 18 che souracvano. mediante violenza. a Bertinotli Pietro approfittando detroscuramemo dovuto allo staio di guerra e di altre circostanze (tempo di notte e luogo deserto). tali da ostacolare la privata e.li fesa: t,) del delitto di sequestro e.li persona (art. 110. 605. 6 1 n. 5 C.P. in relazione all 'art. I della Legge J6.6.1940 n. 582) per avere. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo enunciate n<;I pri_m~ capo d1 impu1azione. immobilizzato con una fune, avvolta attorno alla vira e alle gambe. Bemnotu Pietro privandolo cosi della propria libertà personale. li Giudice Jstruuore ritenu to che le clii.i genti indagini aui vamcnte espletate per J"identificazion~ e J' arresto det!li aulO ri del cleliuo hanno dato esito negativo dichiara, su conforme richic~ta del P.M..cli 110 11 doversi procedere per esserc rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. 12) Sentenza emessa dal Giudice I struttore Cersosimo Vincenzo il U.2.1942

Nei confronti cli: Ignoti. I.MPUTATI

a) del reato di cui affan. 278 C.P. per avere offeso ronore e il prestigio di S.M. il Re Imperatore seri-


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1Rllll,;NALF SPt::CI,\l, F PER LA DIFESA Dcli.O STA10

vendo. ~i di un muro in prossimità dello Stahilimento «Ci.:mentificio di Monsavaoo» in frazione S. Francesco del Comune di Pelago (firenze) il 2 1.9. 194 1 la frase:«Rc merdo~o»: bi del reato di cui all'alt. 2l'ì2 C.P. per averi:: nelle stes~c circostanze di tempo e di luogo offeso l'onore e il prestigio del Capo del Governo. Duce del Fascismo. scrivendo la frase :«Duce bischero. Duce al la fame ci conduce>>. TI Giudice Isrruuore ritenuto che le diligenti indagini :.miv,uncnte espletate per l'idcmificazione e l'arresto degli auion dei delitti hanno d:uo esito negativo dichiara di non dovel);i procedere per e~serc rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato.

SENTENZE ~MESSE D/\1 GllJDICh

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1STRU1TORE

b) di Lenwto omicidio ai sensi degli artt. 110. 56, 576 n. I. 6 ! n. 2 e 5 C._P. in rela~_ione_::dr.a'.:t.. I dt:11~ Legge 16.6.1940 n. 5&2 per avere nelle citate circo~tanze d1 _Le~po e .d1 luogCl. esplos? V,\JL ~~lpi d1 arma da fuoco contro il detto Frallini. cagionandogli solo lc,10111 guarue nel tcrmme d1 g1orm _3 per

circosrnnzc indipenc.lenti dal111 loro volontà. .. . .. . . . .. Il Gi udice Istruttore riten uto che le diligenti indagini attivamente cspli.:late per 1. 1dentti1cnrone e I "'.rC$to degli autori del delilto hanno dato csiw negalivo dichiara di non doversr procedere per e~se1e rimasti ignoti coloro che hanno conrn1esso il reato. 17) Sentenza emes.-;a dal Giudice lstruttore fantini Lando il 27.3.1942

13) Sentenza emessa dal Giudice l.lòtruttore Fantini Lando il 21.2.1 942 Nei confronti dj: Ignoti.

Nei confronti di: lgn01i.

JMPUTATl IMPUTATI

del reato di rapina (,m. 628 C.P. in relazione ,tlr ,111. I della Legge 16.6.1940 n. 582) per es~crsi. alle ore 22.50 del 26. 11. 194 1 in Milano. profittando dell"oscuramenLo dipendente dal lo srn.LO di guerra. impe>~\cssari di una borsetta conteneme Lire 1.500. sottraendola violcmemente a Marzanasco Rina che la detene, a. al fine di trarne profitto. 11Giudice lsmmorc ritenuto che le di I igcnti indagini utti vaine nLe espletale pcr 1· ide ntif'icazione e I· arresto degli autori del delitto hanno duto esito negativo Jichiara Ji non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato.

del reato di rapina (artt. 628 2· cp,·. 11 OC:.P. i_~ re_lazionc alr art. I l~t~era al Le~!~.~ 6.(~. I.9~0 _n. ,58:? I per essersi. in concorso u·a loro. essendo 111 p1u d1 tre per~o ne. app1ol lllanclo .d, c11co~l,rnzc cl1 teJl1po (notte). tali da ostacolare Ja pubblica e privata difesa e dell' oscuramento thpender~tc dallo stato c.l'. oucrra. impossessati di una hicicleua. del valore di lire 300, somaendola con la violenza a Polloh Battista. che la deLeneva. In Vctbania lntrn (Novnra) r 11.11.19-11. .. . .. . .. 11 Giudice lstrullorc ritenuto che le di I ig:cnti indagini atti vamcllle espletate per 1. 1denu I 1cazwne e l a1.re~to degli autori del cleliuo ha11110 dato esito negatirn dichiara di non dover,, procedere per esse1e rimasti ignoti coloro che hanno commCl>SO il reato.

14) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore l)e Rienzi Umberto il 2.3.1942

18) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 30.3.1942

:-lei confronti di: un Ignoto.

Nei confrllnti di: lgnoti. IMPUTATO

lMPUTATl

del reato di temata rapina 1am. 56. 628 C.P. e I della Legge 16.6.19-l-O 11. 582> commesso. in Lanzo Torinese CTorinoJ verso le ore 19.30 del 2-1.12.194 1 ai danni di Gandolfo Enril:hclta. propricraria di un negotio di chincaglieria sim in Via Umberto I di Lanzo Torinese. Il Giudice Istruuore ritenuto che le diligenti indagini alLivameme 6plctate per r idcntilicazione e r arresta dclrauton del c.Jcliuo hanno dato e,ito negaiivl> dichiara di non dovcr,i procedere per es,cre rimast i ig1101 i coloro che li::t11no corrnnesso il reato.

· - 11· , ·t 1°1 e ·p· J)Cr avere offeso l'onore del Capo del Go,crno. con • · d.. I cui a ,u . -o. . imbranando . d I d e Id e I1uo materie fecali una sua effigie, dipin ta in nero sul muro di una abitai.ione. In Sc1gl1 ano (Cosenza) a

15) Sentenza emessa dal Giudit:e Istruttore Dc Rienzi Umberl<I il 7.3.19~2

19) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 30.3. L942

Nei coni'ronti di: Ignoti

Nei confronti di: lgnoli.

r

18 al 20 novembre 19-11. . . . . li Giudice Jsmmorc ritenuto che le diligenti indagini attivamente espletate per 1dent1ficaz1one e I arresto dc"li autori del delitlO Jrnrn Cl dato esito negativo dichiara di non dovcr, 1 procedere per C!>,ere rimasti i; noli colom che hanno commc~so il reato.

l~IPliTATI

1MPUTATI

del reato di Le nLalu rapina /art. 56. 11O, 61 n. 5. 628 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6.1940 n. 582) comme~so. in localicà «Pal,SO Parenzi» di Spolcro verso le ore 22A5 dclr Il. I 1. l 9-11. Il Giudice lstruuore ritenuto che le diligenti indagini a1ti\'amentc espletate per ridentilicaziont! e r arresto uegli autori del delitto hanno dalO esito negativo dichianr di non dove rs i procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato.

ciel dclillO di cui agli artt. 56. 253 C.l~. per avere compiuto atti idonei direlli in modo non equi~oc.:o a ' terrata · · · I tratto Ro,,·100-Chioooi:1 deponendo sul binano distrnggerc la strada e ·I convog1·I fer~ovian ne . e . . e:: ·. • , un ordigno esplosivo. senzn raggiungere r uner110 per c rrcosianze 111d1penclen11 clalla loro volom,1. ln ,>i orno anteriore e pros.si mo al 20.8. 194 1. .. .• . . . 0 .. d · · · . . , te e~pletat ~ per I 1den11I 1c.u:1one e 1 ai · • 11 Giudice Istruuorc ritenuto che le d1hgenu m ag-1111 alll\ amen • " . . . resto degli amori del d..:lillO hanno dato esito negativo dichiara cli non dovcrsr procedere per es\e1e r.i rnasli ig noti coloro c:hc hanno commesso il n:aw.

16) Sentenza emessa dal Giudice fslrultore Ccrsosimo Vincenzo il 12.3.1942

Nei confronti di: lgnmi.

20) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Oc llienzi Umberto il 6.4.1942

IMPUTATI

Nei confronti cli: Ignoti.

a) di rupina in unione di più persone c con armi. profittando di drcosta111e che ostacolano la privata difesa (Oscuramento), derivante dallo ~iato di guerra (artt. I IO. 628 I e 2° cpv. 61 n. 5 C.P. in rchvionc all'art. I della l.cgge 16.6.1940 11. 582) per avere. in Barengo (Novara), verso le ore 24 della notte dal 28 al 29 lugl io 194 1. al fine di procacciarsi l' impunirù perché sorpres i nel cortile di Fr:ntini Giuseppe ove frauclelemcmeme erano penetrati a scopo di l'uno. sparato contro la di lui persona alcuni colpi Ji anm1 da fuoco: O

L\1lPUTATI ~··t . 4"9 fuoco . d.I cui· ,a1 1· ,u a) de I eIeI.mo - e .p. per ,avere (l'ilo <. •

a •19 biche cli grano. che andarono complcLa· mente distrutte con un danno di lire 2ll.000 per I propnetan: . . . b) del delitto previ<;to clalran.]. cpv. della Legge 8.7.194 ~ n. 645 per av~rc dtstrullO mediante 111cenclio, prodolli agricoli (grano in biche). causando dan no ali economia nazionale.


920

SE:-lTENZF. F.YIESSE DAL GIUDICE fSTRUTTORI'.

TRIBUNALE SPECLALE PER LA DIFESA DELLO STATO

In Monteleone di Puglia (Foggia) il 6.8.1941.

24) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 3.5.1942

Il Giudice Istruttore ritenuto che le diligenti indagini attivamente espletate per l' identi fi cazione e l'arresto degli autori del delitto hanno dato esito negativo dichiara di non dove rsi procedere per essere rimasti ignori coloro che hanno commesso il reato. 21) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De U ienzi Umberto il 9.4.1942

Nei confronti di: ignoti. IMPUTATI dei reati di tentata rapina (artt. I IO. 56, 628 C.P.} e cli lesioni personali (art. 582 e 61 zione all'art. I del R.D.L. del 16.6. 194 J n. 582). ln Roma 1'8. I . 1942.

921

11 .

5 C.P., in rela-

IN FATTO ED IN DJRITTO Verso le ore 22,30 dell'8. I. I 942 in vicolo Silvestri in Roma d ue sconosciuti aggredivano Astuti Francesco per sottrargli il portafogli, percuotendolo e producendogli ematoma alla regione perietale destra. ferita lacera del padiglione dell'orecchio destro e contusione escoriata del gomi to destro con conseguente incapacità di lavoro per 6 giornì. J due sconosciuti. però. non raggiunsero Jo scopo per l'energica reazione dell'aggredi to. Il Gi udice Istru ttore ritenuto che le diligenti indagini attivamente espletate per f'jdenti fica7,ione e 1·arresto dcglj amori del deli tto hanno dato esjto negativo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che han no commesso il reato. 22) Sentenza emessa dal Giudke Istruttore De Rienzi Umberto il 15.4.1942

Nei confronti di: Ignoti. lMPUTATI del reato di rapina (am. I LO. 628, 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I ciel R.D.L. 16.6. 1941 n. 582) commesso in dan no di Momcrosso Salvatore il 19. 11 . 194 1 in Partanna Mondello (Palermo).

Nei confronti di un: Ignoto. IMPUTATO del reato cli rapina aggrav.ita (art. 628, 61 n. 5 C.P. in relazione all' art. l della Legge 16.6. 1940 n. 582) perché la sera dell' J.J 2.1 941. in Milano in Via Pacini . profittando dell'o_~curamento disp~sto per la protezione antiaerea e mediante violenza alla persona. si impossessava. al trne d1trarne dlec1to profitto cli una borsetta contenente lire 750. documenti e chiavi varie. sottraendola a Navarnm Assu nta. TI Giudice Istruttore ritenuto che le di ligenti indagini auivamente espletate per l'identificazione e l'arresLO degli autori del delitto hanno dato esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. 25) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lando il 4.5.1942

Nei confro nti di: Ignoti. , IMPUTATT

del reato di rapina aggravata (art. 628 n. 5 C.P. in relazione ali· art. I della_ Legg_e 16.6. I 940_ n. 582) per essersi la sera del 27.1 2. 1941. in Milano e precisamente in Via Buschi. protJttan~o de! I oscui:ame nto disposto per la protezio ne antiaerea e mediante viole nza personale su _Cum rnectt Amelta. impossessati per trarne il lecito profitto cli un:i borsetta di pelle nera contenente hre 300 e una penna stilografica in oro del valore di lire 350. no nché <.li documenti personali. sottraendo la suddetta borseta alla Cuminetti. li Giudice Istruttore rite muo che le di ligenti indagini attiva mente espletate per r identificazione e I' ,u·resto de2 li autori del delitto ha nno dato esito negativo dichiara cli non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. 26) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lancio il 4 .5.1942

Nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI

1N FATTO ED IN DIRITTO Verso le ore 20,00 del 19. l J. J 941 in Via Sconlia di Partanna Monclello (Palermo) clue sconosciuti. in seguito ad appostamento dietro un muretto fiancheggia nte Ja detta via. aggredivano tal Monterossi Saivai.ore e. puntandogli contro un fucile. lo obbligavano a mettersi a faccia a terra, clepreclandolo poi di quanto possedeva e cioè di lire 70. un assegno de lla Banca Nazionale del Lavoro di lire 30. un orologio di nichel del valore di circa lire J l O, un occhiale a stanghetta di celluloide e un ma7.zo di chiavi l due rapinato1i riuscivano poi a dileguarsi nel l'oscurità. · Ritenuto che le di ligenci indagini effettuate per l'ide nt ificazione e l'arresto degli autori del delitto han no dato esito negativo il Gi udice lstnmorc dic hiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. 23) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 1.5.1942

del reato di rapina aggravata (art. 628. l I O. 6 I n. 5 C.P. in relazione all'art. I della Lcg~e L6_,6. l 940n. 582) per essers i. nelle pri me ore del mattino 3.1 . 1942. in Milan? e precisamente lll Via Panfilo Castaldi. profittando de ll"oscura memo disposto pr la protezione antiaerea e mediante violenza personale su Gioetto Cesare. impossessali per trarne profitto di un portafogli contenente lire 380 sottraendolo allo stesso Gioet10. 11 Giudice lsLruttore ritenu to che le diligenti indag ini attivamente espletate per I· identificazione e I·arresto de\!li amori del delitto hanno dato csilO negativo dichiara cli non doversi procedere per essere rimasti i7•noti coloro che hanno commesso il reato.

"'

27) Sentenza emessa dal Giudice [struttore de Rienzi Umberto il 6.5.1942 Nei confronti di: un Ignoto.

IMPUTATO

Nei confronti di: un Ignoto.

IMPUTATO del reato di rapina (art. 628 1° cpv. 61 n. 5 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582) per essersi la sera del 24 ottobre. in Mi lano nella Via Faruffini, profiuando del!' oscuramento disposto per la protezione antiaerea e mediante violenza personale, impossesato, a fine cli illecito profitto, di una bicicletta marca <<l'aura» del valore di circa 400 lire a danno del proprietario Carpegna Giovanni. Il Giudice Istruttore ritenuto che le di ligenti indagini atliva rnellte espletate per l' identificazione e l'arresto deg li autoii del delitto hanno dato esito negati vo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso iJ reato.

del reato di rapina aggravata (art. 628, 11O. 6 1 n. 5 C.P. in relazio ne ali' an. l della Legge 16_.6. 1940 n. 582) per essers i. verso le ore 7 del I 6. 12.1.941 in J\,lilano in Via delle Forze Armate presso I Ospedale Militare impossessato di una bicicletta cli proprietà cli Battistella Concetta. .. . .. . . It Giudice Istruttore ritenuto che le diligenti indagini .iLLi varnente espletate per I 1denntic,17.1one e I arresto de JJ' autore del delitto hanno dato esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. 28) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Lancio il 6.5.1942

Nei confronti <li: un Ignoto.


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923

TRIRVNALE SPECIALE PER LA rnFESA DELLO STATO

SENTl:Ni' I· F.MF.SSli DAL G IUO ICI· ISTRUTI O Rh

MPUTATO

IMPUTATO

Jel reato di esl.Orsione aggravata (an. 629 C.P. in relazione aJJ' art. 1. deJJa Legge 16.6.1 940 11. 582) r erché la seru del l 7. 12. l 94 l. ve rso le ore 20.30 in Pescara. nel Corso Vittorio Emanuele. profillando dcli' oscununemo dispo,10 per la proiezione a111iacrca e mediante minaccia. al lìne di procurarsi un ingiusto proliuo. comingcva Colantonio Carlo a consegnargli tulio il denaro rossedu10 e cioé del1' importo di lire IO e J'llli si dava precipitosamente alla fug:i . Il Giudice ls1nmore ri1c11 u10 che le diligemi indagini auivamente espletate per l' identificazione e l' arresto degli aurori del deliuo hanno da10 esito negati\'o did1iara di non do\'ersi procedere pi:r essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il remo.

a) del reato di tentata rn rina (art. 56, 6 1 n. 5. 628 C.P. in relazione all' art. I de lla Legge I~.6.1940 n. 58'.!) per avere tentato. nelle prime ore del malli no del 16.1.19~'.!. nella .Via Erec~l~ Strada d.r. P'.·~1'.bo:.no cBrc~cia). prolittando dell'oscuramento ubposlo per la protc:1one ~nuae.rea. d1 1mpo!>sess,1rs1 ,11 hn~ di trarne ingiusto proflllu. di una va lig<.:lla cnntenenle valnn per circa lire I 00.000, percu~~cndo _J..i titolare clel l'U ffo.:io Postale signorina Negri Lidia che punava la sudclella valigella non 11uscendo <1d impossc.ssar~i della v.iligeua per la resistenza oppos1a da Negri Lidia: b) uel reato tli cui all'art. 582 C.P. in rclaLione all'art. I della Legge .16:6:1940 n. 582 p~r ~vere, volontariamcnie e scn;.:a il fine di ut:citlere, procu ralo alla sucldeua Negri L1drn. nelle sum men1.1onate circostanze tli tem po e di luogo, lesioni per~o1rnli guarite .in ocio_gion~i. ;. ..· . Ritcnulo che nnnosrnnte le attive indagini cffe11ua1e per nntracc1are I aggres~ore non \;.stato p~ssibile rintracciarlo il Giudic.:c IMruttorc uichiara di non doveri.i procedere. per e~serc rimasto ignoto I autore dei reati commessi nei confron1i cli Negri Lidia.

29) Sentenza emessa dal Giudice Istru ttore De Rienzi Umber to il 6.5.1942

Nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI del reato di rapina (art. 628. 61 n. 5 C.P. in relazione all'an. l della Legge 16.6.1940 n. 582) per a\'erc. in Messina. ver:,o le on:! 21.35. in Via Comicioni aggrediti Lupo Pietro e Cucciuffo Pii!tro e dopo averli buuati a tetT:l ~i impossessavano de lla complessiva somma di lire 452. Il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere pl!r essere rimasti ignoti gli autori del reato nonostante le dilige111i indagini effeuuate. 30 ) Sentenza emessa da.I Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 13.5.1942

\fci confronti tli: Ignoti. l MPUTATJ del reato di te ntata rapina (srt. 110. 56. 6 l n. 5. 628 C.P. in relazione .tll'an. I de lla Legge 16.6.1940 582) per avere alle ore 0.30 del 9.6.194 l. nella Via Guantai di • apoli aggredita e colpila con pugni all'addome. al fine di ,ourarla la horsetta. Concetta Turco. La borse1ta non venne sonraua perché il l'r.1tcllo di Concetta Turco. interv<.:n uro per dife ndere la sorella. colpl con alcuni colpi di b..istone i due ,cqnosciu1 i costringendo I i a fuggire. Il Giudice Istruuore dichiara di non doversi procedere per cs~ere rirml\li ignoti gli autori della tentala rapina. 11.

31) Sentenza emessa dal Giudici! rstrnttorc Cersosimo Vincenzo il 15.5.1942 Nei confron1i di: un Ignoto. IMPUTATO uel reato di 1entata rapina <art. 56. 61 n. 5. 6'.!8 C.P. in relazione all'art. I dell.1 Legge 16.6.19-lO n. 582) per avere. la sera dcl i' 11 . 1.19-l-2. in Milano. profinando dell'oscura111cnto disposLO per la protezione antiaerea e 111ediame minaccia. 1cntato di forsi consegnare del dcn..iro da Min utolo Pie1ro. Verso le ore 23.30 in Piazza Volla. in Mi lano. il Minuto lo ve1111e avvicinat(l da un g.iovanc dell'apparente e tà <li 20-25 anni. ves1ito con un soprabito chiaro che gli chiese una ,igarena e in seguiro. qualilicando,i per una guardia di Finanza. gli chiese i documenti t1·identità. Non soddisfallo invitò il Minutolo u segui rlo in Caserma. ma strada facendo richiese una cauzione in uenaro. mo~trandogli anche una rivoltella. Il Minurolo. a<.:cortasi di avere a che fare con un mah ivente. cominciò a gridare e lo sconosciuto. approfittando del l'oscurità. si dileguò ponando con sé i docume mi (fiue11titf1 del Mi nut0lo. JJ Giudice lMruttore dichi,u·a di non doversi procedere per essere rimasto ignoto l'autore della te ntata rapina.

33) SentenLa emessa clul Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 17.5.1942

Nei confronti di: lgnmi. IMPUTATI del realO di tentata e:,iorsione (art. I l O. 56. 6 1 n. 5. 629 C._P. in. rclazi.o n~- all'art. I <lei~~ Le~gc 16.6. 1940 11 • 582) pe r avere verso lt: ure 20, 15 ciel .2.5. I 2. 1C)4 1 111 M1 !uno. 1n Via C'ostanw Cl<mo, 1~ 1niato Gianforle Mario invitandolo u consegnare il denaro tli cui ern 1n posses~o. Cons~gna n<Hl ef lettuala perché il Gianforte riuscì a ,ourarsi all'aggressione con una pr~cipi1~s~ e v~loc_e.fuga_.. , _ . Il Gi udice btruuore. dichiara di non doversi procedere per e~serc nmas u 1gnot1 gh ,tuto11 del 1eato commesso nei confn>tlli di Gianl'nne Mario. 34) Sentenza emessa dal Giudice lstrn1tore Ramacci 1.uherto il J9.5. 1942

Nei confron1i di: Ignoti. IMPUTATI

del real o di cui ali' art. 628 2° cpv. 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'ari. I della Legge I 6.6.1 940 n. 582_- per essersi in Trapmii in concorso di più persone riunite mediante violeni,.' i.111ro~sessat1 !1e1: ~1;a.rne ..p1o~ 1110 in danno e senza il consenso di lngrassia Giuseppe. della ~omma d1 lire I.,._uopo ,1vcr,,l1 ~uapp,tt<~ dalle mani il portafogli: la sera del 17.10.1941 prolìnando dell'oscuramento dipendente dallti s1ato th guerra. · ·· · 1· t ·· d , 1commcs Il Giudice lslrullorc dit: hiara di non dover., i procedere per essere n111.1su 1gnot1 g I au 0 11 e ·-

~o reaio.. 35) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luhcrto il 19.5.1942

Nei coni'mnli di: Ignoti. IMPUTATI <.lei realO di cui all'ari. 628 p.p. e 6 1 n. 5 C.P. in relazione all' ari. I della Legge .16.6.1 9~0 n. 583 per.' essersi mediame violen1.a profillando dell' o,curamento ti ipendente dallo stato d1 g~1ei:ra rrnpossessall in danno di Ccrralo Ida di una bor~clla di pelle conlenenle lire 50. un mazzo d1 chravr e alcu111 docu menti personali. I 11 Mi Iano la sera del 17. I'.!. 194 1. . .. . . _. . l I Giudice l~lruttore Jichìara cli non doversi procede re per esse re rimasti 1gno11 gli auto, J del comme~hO

reato.

32) Sentenza emessa cl.il Giudice Istruttore Fantini Lando il 16.5.1942

36) Sentenza emessa dal Giudice lstrultore Ramacci Luberto il 19.5.1942

Nei confro111i di: [gnoto.

Nei confronti cli: lgnmi.


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TRIIlUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZE EM ESSI: DAL GIUDICE ISTRUHORE

IMPUTATI

IMPUTATO

del reato di cui agli anr. J IO. 628 cpv. 6 l n. 5 C.P. in relazio ne aJran. I della Legge 16.6. I 940 n. 582. per avere la sera d~I 6. I l. J941. in Mi lano. in più persone riunite profittando clell'oscura me mo dipendente dal lo stato d1guerra. as portato dal magazzino della Ditta Mandez. attraverso un foro praticaco nella saracinesca. va rie swffe per un valore dichiara to di oltre lire I 00.000. usando poi violenza e minaccia. mediante alcuni colpi di rivoltella. contro l'inserviemc Sestini Orfeo. 11 Giudice Istruttore ri tenuto che le diligenti indagini attivamente espletate per 1· idemificazione e l ·arr~sro degli autori del delitto han no dato esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere nmasti 1gnou coloro che hanno commesso il reato.

dei reati di offese all'onore e al prestigio ciel Capo del Governo (arl. 282 C.P.) di vilipendio alle Istituzionj Costiwzionali e alle Forze Armale dello Stato (art. 290 C.P.) e di olu·aggio e minacce a un Pubblico Ufficiale (an. 34 1 C.P.).

37) Sentenza emessa dal Giuclicc Istruttore Raruacci Luberto il 22.5.1942

Nei confronti di: un Ignoto. IMPUTATO ~el reato di tenta ta rapina (art. 56. 61 n. 5. 628 C.P. in relazione all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. )82) pe.ravere. v_erso le ore 5:30 del_I 9.1. 1942. in Milano. profiu.ando dell'oscuramento disposto per la protez10ne antiaerea e media me violenza. tentato di impossessarsi del denaro possedut'O da Bianc hi Mana An na. dileguandosi solo alla vista di una luce proiettata probabilmente da un ciclista. Il Giudice Istruttore ri tenu to che le diligenti indagini auivamente espletate r er 1·identificazione e 1•arr~s to d~ll' auto re del delitto hanno dato esito negati vo dichiara di non cl ove rsi procedere per essere nmast1 1gnou coloro che hanno commesso il reato.

IN FATTO ED IN DLRITTO li Pretore di Guardiagrele (Chieti} inviava il 16.5.1 942 al Procuratore del Re Imperatore di Chieti una lcnera ricev uta a 111; 22 0 posta. a lui inviaia. proveniente da Pennapiedimonte (Chieti) firmata eia «Amedeo Di Santo,, contenente frasi offensive all' indirizzo del Duce. del Governo. delle Forze Armate Ita liane. nonché minacce al suo indirizzo.L'Arma dei RR.CC. di Guardiagrele interessata dalla Questura di Chieti. fatti gli opponuni accertamenti in ordine al_l' iden tificazi:rne dell'autore clell_a Jettera citata. ha comunicato che dalle accurate indag ini effettuate 111 Pennap1ed1mon te e nella g1unsdizione cli quella Stazio ne. non risulta abitare Amedeo Di Santo. e che pertanto sussiste il dubbio che la lettera anonima sia stata compilata in un altro paese ed imputata a Pennap1ed1monte. allo scopo di deviare la sua identifi cazione. Riten uto che nonostante le attive indagini espletate non è staro possibile pervenire all' identificaz ione dell'aut0re della lettera nella qua le sc:no contenute le espressioni di vilipendio costirucmi i clelit.ti di cui in rubrica. e quindi si deve dichiurare di non doversi procedere per essere rimasto ignoto 1· autore. P.Q.M. Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M.

38) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ra macci L uberto il 22-5.1942

Nei confronti di: Ignoti.

DICHLARA

di non doversi procedere per essere ri masto ignoto r aurore del fatto. IMPUTATI

del reaLO di rapina aggravata (art. I IO. 6 Ln. 5. 628 C.P. in relazione all'art. I della Legge ]6.6. 1940 n. 582) perché. verso le ore 23 del 20. 1.1942. introdottisi. profittando del!' oscuramento-disposto per la protezione anuaerea. nell'abitazione di Mariani Emilio con an nesso negozio di pellene ria. il tutto sito al pnmo piano dello stabile di via F. Cavallotti n. 2 in Milano. si impossessavano. mediante violenza. di oggetti di vestiario e pelleneria e di quaurn ombrelli da donna per un valore complessivo di circa liJe 4.000. Il Giudice Istrmwre ritenuto che le diligemi indagini attivamenre espletate per I' idenrificazione e r .trr~sto ~egli a~ltori del delitto hanno dato esilO negativo dichiara di non doversi procedere per essere n masu 1gnut1coloro che ha nno commesso il reato.

4 ll Sentenza emessa dal Giudice lstruttore De Rienzi Umberto il 17.7.1942

Nei confronti di : Ignoti. llv'IPUTATJ

39) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Fantini Laudo il 19.6. 1942

dei delitti previsti dagli alti. 282 e 272 C.P. per avere il 17.4.1 942 serino con il carb~ne. a c_ara~tere stampatello. sul muro esistente sul lato sinistro della strada Cognola-Marugnano (l rento) !rasi del se2:ue me tenore:«Morte al Duce-Italiani ribellatevi». .. . . JI Giudice Jsfruttore Ji tenuto che le diligenti indagini attivameme espletace per l' ident1f1caz1one e 1 arresto deirli autori del delitto hanno da to esico negati vo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro c he ha1rno commesso il reato.

Nei confronti di : Ignori .

42) Sentenza emessa dal Giudice Istru ttore Spoleti Pasquale il 28.7.1942

IMPUTATI

Nei confromidi : lgnoci.

dei reati di rapina agg ra vata (artt. 628. 61 11. 5 C.P. in relazione all'art. I della Le!rge 16.6. 1940 n. 582) e di lesioni personali aggravate (aitt. 582. 585 C.P. in relazione agli arn. 576 n. l~e 6 1 n. 2 C.P. e all'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582). per avere. la sera del 9. JO. l 941 in JV! ilano: aggredito tale Brazzoh Ag~st1no. profitta.do dell · oscuramento consegue me allo stato di guerra e dopo ave rlo colpito con arma rmprec1sata alla testa. causandogli ematoma alla regione occipitale e commo1.ione cerebrale dichiarate guaribili in dieci giorn i. gli soLtraevano !"orologio. 11 Giudice Istru ttore ritenuto che le di ligenti indagini attivamente espletate per r identificazione e r arresto ~egli autori del delitto hanno dato esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere nmastJ 1gnou coloro che hanno commesso il reato.

del reato di. rapina agg ravata di c ui agli aru. 628. 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'art. l della Legge 16.6. 1940 n. 582. per avere. verso le ore 24 del 14.2.1942. in Ro ma. aggredno I I n~rn11nato B0nan111 Antonio. mentre 1.ransirava per Via Cicerone. e con minacce alJa vita. portava via 11 suo portafoglio contenente lire 130. . Il Giudice Istru ttore riten uto che le diligenti indagini atti vamente espletate per l'identificazione e l arresto degli au tori del delitto hanno dato esito negalivo dichiara di non doversi procedere per essere limasti i:e,,noti coloro che ha nno commesso il reato.

40) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 9.7.1942

43) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 31.7.1942

Nei confromi di: Ignoto.

Nei confronti di: Ignoti.

IMPUTATI

,.


S!.,l\'TENZE l:MESSF. DAL GlU)ICL ISTRlfITORE

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TRIBLl:S.Al.E SPECIAi.i: PER I.,'\ DIFESA DEI.I.O STAfO

IMPUT,-\Tl IMPUTATI del deliuo p per ;i vere d anneggia10 · una hnea · .: .. di cui. alr an · -"53 . · I O cp,· . · e .. 1clefonica aùibila al servizio l 017.e Armate. In Volano d1 Codigoro (Ferrara) il 19 ..5 · 1942 0 ·111 un giorno · · · delle anteriore. ' 1mmed1arnmcnte li Giuc.licdstrutt?rc riren ~lO c:hc le diligenti indagini aui va mente espletale per l'identificazione e I' arr~51~ ~~gli a~1con ~cl delmo hanno daio esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere nmu~tt 1gnou colo10 che hanno commesso il remo. 44) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 4.8. IIJ42 Nei confromi di: lgnmo.

del delino di cui agli a111. 265. 272 C.P. Cdi!.fauismo e propaganda sovversirn) per avere la sera del 30.3.1942 disegnato ~ul piano stradale della Via Appia Nuova (Vellc1ri) e precisameme al Km. 21 della località «Due Santi» un emblema sovietico e a c<1ra1teri stampatello mai uscolo. in un senso lrn· sversale alla strada. le seguenti frasi <<W il comunismo. abhasso i tede:-.c hi. abbiamo fa me». L'Anna dei Carabinieri provvide a fare cancellare ogni cosa per evitare che i viandanti ne fo,sero venuti a conoscenza. Il Giuc.lice Is1ruunrc ritenuto c;hc le dilige111i indagini a11ivamente espletate per l' ide111i(icazione e l'arre~to degli autori del delillo hanno dato esito neg.itivo dichiara di non dove rsi procedere per csst:re rima$ti ignoti coloro che hanno commesso il reato. ~7 ) Sentenza emessa dal Giudice istruttore Spoletì Pasquale il 7.8.1942

IMPUTATO dei rc~ ti di offese al Duce del l'ascismo. Capo del Governo (art. 282 C. P.) cli oi'fes , I s . Pontefice Ian. 297 C. P. le di olTe,c al Procuratore del Re Imperatore di Torino. . e .i onimo 11' FAITO ED IN DJRJTTO li. 2 1 aprile 1942. ne lle Carceri Giudiziarie e.li Torino ebbe luogo la solt:nne funzione rel igiosa della P,isqua ~ei dete11uu: ~Ila quale pr:':enz1arono S. Eminenza il Cardinale Fossati Areivescovo di Torino

e mo!lè ahre Auwnta: era le quali il Procuratore del Re Imperatore pre!-,o quel Tribunale. Il mattino ~el ~1~~no .24 s~ccc.s~1vo perveniv?no al_suddcl~O Magistralo due biglieui postali anonimi. contenemi 1::_spiess,on1 ol~: tggios_e p~r dcsunaiano. per 11 Cardi nale Fossmi. per il Capo del Governo e er il So111r~10 Po~tellce. P~1che tali cspressioni oltrnggiose u·aevnno. evidentemente. ori!!ine dalla fun~i one doversene rice rcare .. 1· autore t·ra ·I d ctenuu· presenll· al carcere - in tale data e eh , de1~u1orno - .1._~embro . ne erano uscm prunn del 2-1-. e Pertai~to i _sospetti cadevano sul pregiudicato Cocn Bruno che era srnto dime~so il oiorno n in l'b, f pro\' visona contrnriamente al parere espresso dal Procurmo re del Re. Inoltre il Coen è i~;ael°1~ "'.r ''. r~n<l~va vero~11nile l'ipotesi. che olcre al rancore verso il Magiscrato m: avesse nutrito anche cm~u:: ~ Eminent~ ~,elmo: rnfine era sembrar~ di ri~comrare eleme111i di analogia fra la grafia delle anonime _~~e~I~' ~cl sudd~~~o _Coen. Proccdmos1. a una pc':JuisiLionc domiciliare furono iim·enuti e seque,tra· u .:? Jo=-h mano~c:1111 1e due lettere del Coen. scclu come scritwre di comparazione con gli anonimi· f ti MJ-icl~lta ~ina pe'.·it.ia calli_gralica al Di To_1111_11asi Nicola elle in data 5 lugl io prc~e nÙIVa la relati va 1~Iai. 1.o~e con la q_uale ~scludc\'il che gli anon1m1fossero stati sc,iu i dall'imputato. Con~ic.laaro eh~ ,1 carico del Coen non sono emersi. oltre i vaghi suddeni indiz.i. seii dementi eh. po~~ono · · ·,mon1m1 · · e ntenuto. · . . . farlo ritenere amore dei ·suuddetti cbe nonos1·mte le attive e diJ'oe t't: 1_'11. non è f)OSSibile i11cl ividuare l'aulQre dei clelilti il Giudice lsLru t\ore dic~1iara. c~~l't:r~ r~~t;_ic 1i ieSca del P.M .. c..h non clover~1 procedere per essere rimasto ignQto colui che ha commesso i

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~5) Sentenz a emessa dal Giudi<'c Istruttore S poleti Pasquale il 4.8.1942

Nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI del delitto di propaganda ed apologia ~ovvcr,iva e antina.donale tan. 272 C.P.l per avere ~criuo. nelle prime ore del 23.2.1942. frasi sovversi ve impresse a ve rnice sui muri dì alcuni fabhricanti di Roma dblocati nelle strade di Gu ido Cavalcanti. Ippolito Pindemonte. Lorenzo Valle. fe lice Cavalloni. Alc:,,~andro Poe rio e Carlo Pisacane. Il compctt::llle Comando dei Carabinieri provvide a fare cancellare le sc:riue so, versi ve per e\ iwre una maggiore divulgazione. Il Giudice lstrnttore ri1enuto che le diligenti indagini anivameme espletate per l' identificazione e l'arresto degli autori tlel delitto hanno dato esilo negati vo dichiara cli 11011 c.loversi procedere per cssere rimasli ignoti coloro che hanno commesso il reato. ~ ) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 7.8.1942

Nei confronti di: Ignoti. ltvlPUTArt del reato di rapina !1ggravata e.li cui agli arn. 628. 61 n. 5 C.P. in relazione ali' ;irt. I della Leggt: 16.6.1940 n. 582 per avere. la sera cieli' 11.3.1942. nell'nbitaw di Alina (Frosinone), profittando delI'(1scuramemo co11seguent0 allo stato di guerra. aggredito Bcrcolucci Sergio strappandogli da dos~o. mediance violenza e minacce. il soprabito e sottrauo dalla rnsca della giubba un paio di guanti. Il Giudice lstrunore ritenuto che le diligenti indagini activameme espletate J)èr l'identificazione e I' arr~to degli autori del delitto hanno dato esito negariv<> dichiara di non doversi procedere per essere ri masti ignoti coloro che banno commesso il rt:aro. 49) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzì Umberto il 12.8.1942

Nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI

Nei confro nti di: Ignoti. IMPUTATI del deliuo di cui all'an 78-:i C P per ~vere. ·in epoca antenorc · all'alba del 26.3.1942. scritto sul muro dd l<1 ca~<1 puv,1'.a cli Piazza del L1Lro110 angolo Via Ghibcrti cli Pomassieve (r irenzc) frnsi cli c'iratter> · earabrn1cn · · · provvide ·a far'·cancellare ' sovversivo f .. .e. olfensive ~'1li'indirizzo del Duce. L' Arma <lc1 le1:: rasi 1n questione per evnare una maggiore di"uloazione li G' d.1 · ~.: . . iu :e.lstnlll?re ritenuto che le diligenti indagini attivamente espletate per J'identitìca,ione e rar~~S t'.,_d~eh a~ton del delitto han no da to esito negativo dichiara di non dùversì procedere per e~serc 1uuast11gnou colo1o che hanno commesso il reato. ,

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del reato di rapina (anc. 61 n. 5. 11 O. 628 3c cpv. C.P. in relazione ali' art. I della 1.egge 16.6. l 940 n. 582! perché il 16.3.19-+2. vcr\O le ore 21. in Roma e precisamente in Viale Castrense due individui armati di rivoltella avvicinavano Palmieri Nazzare no e minaccianùolo di monc. lo avevano cos1re110 ad alzare le 111.1ni. ri uscendo così ad asport.trgli dalla tasca posteriore elci panrnloni il portafogli contenente la somma cli lire -l.000 in biglielli di banca. li Giudice lsmutore rirenuto che le diligenti ine.la gioi auh·amcnte espktate per r identificazione e I' arresi o degli autori del deliuo han no dato e~ìto negativo dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che hanno commesso il reato. 50) Sentenza emessa dal Giudice Istrullorc De Ricnzi Umberto il 12.8.1942

46) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spolcti Pasquale il 4.8.1942

Nei confronti di: Ignoti.

Nei confronti dì: Ignoti.


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TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STArO

SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRU1TORE

llvIPUTATr

23.8. 1942 in Aosta, e precisamente sul muro della casa n. 48 sita in Via Croce, lordata con sterco bovino una fotografia del Duce. II Giudice lstrnttore, constatato che, nonostante le effettuate indagini. non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara cli non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli aut.ori del reato.

del delino di cui all'art. 282 C.P. per ave re il 25.3. 1942. in una lettera anonima inviata eia Pontecorvo aJla Pretura di Frosinone. scritte frasi offensive per il prestigio e l'onore del Duce del Fascismo. Capo del Governo. II Giudice Istruttore ritenmo che le diligenti indagini attivamente espletate per J • identificazione e 1· arresto ~~gli amori del de liLr.o hanno dato esiro negativo dichiara di non dove rsi procedere per essere nmasu 1gnot1 coloro che banno commesso il reato.

55) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luhcrto il 21.10.1942 Nei confronti di: Ignoti.

IMPUTATI

51) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore OeRienzi Umberto il 22.8.1942

Nei confronti di: Ignoti.

IMPUTATI del del illo di cui agli artl. I 10. 628, secondo cpv. 6 1 n. 5 C.P. in relazione all'art. l della Leirirc 1.6.6.1 940 n. 582. per essesrsi verso le ore 2 I del 7.3.1942, in Pescara. Via Salaria. approfittando d;l1•• oscuramento dipendente dal lo staro di guerra. in concorso tra loro e per procura rsi un ingiusto profltto, 1~possessati. mediante violent.a alla persona di Ridolfio Giovanni. di un portafogli contenente lire -L:>00 e documenti va ri. sottraendolo al Rodolfi stesso che lo deteneva nella tasca imerna della gLacca. Il Gi udice Istruttore ritenuto che le diligenti indagini attivamente espletate per l'identificazione e l'arresto degli autod del delitto hanno dato esito negativo dichiara di non doversi procedere per essere nmasu 1gnot1coloro che hanno commesso il reato. 52) Sentenza emessa dal Giudice Isll·uttore Forlenza Demetrio 1'1.9.1942

Nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI del reato di rapina aggravata (art. 628 p.p. e 2° cpv.. 6l n. 5 C.P. in relazione all'a n. J della Legge 16.6. I 940 n. 582) per essersi. la sera del 5. l. l 942. ve rso le ore 23.00 in Brescia. profiuando dell'7-iscurarne nro dipendeme dallo stato di guerra. impossessati. al fine di trarne profitto e mediante mi nacci di lire 15. in danno di Ruzzinenti Giovanni. Il Gi udice Istruttore. constatato che. nonoscanre le effetmate indagini. non è stato possibile scoprire gli auton del reato. dichiara cli non dovers i procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato. 53) Sentenza emessa dal Giudice rstruttore Cersosimo Vincenzo il 19.10.1942

Nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI a) ciel del itto di cui agli arn. 56. 423. 425 11. 4 C.P. per avere. nelli.1 notte dal 24 al 25 lu!!l io J 942. nel maga7,zino dell'ammasso grano di Massalombarda (Ravenna) in Via Tiglio n. 38. cot;tenente circa undicimila quintali di grano. compiuto atti idonei diretti in modo non equi~oco a cagionare l'incendio ~ di deno quantitativo di cereale. appanene nte al Consorsio Agrario cli Ravenna: b) del delitto di cui ag li artt. 56 C.P., 2 Legge 8.7. 194 1 n. per avere. nelle summenzionate circostanze. tentato di far venire me no in misura rilevame prodotti ag1icoli di largo consumo. II _Gi udi~e Istrllltore,_CO~ISl.ltato che, nonostante le effettuate indagini. non-è stmo possibile scoprire gli auton del reato. dichiara d1non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

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54) Sentenza emessa daJ Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 21.10.1942

!'-lei confromi cli: Ignoti. IMPUTATI ciel remo di offesa al prestigio del Capo del Governo e Duce del Fascismo (art. 282 C.P.) per avere il

del reato di rapina aggravata (art. 628 p.p. e 2° cpv. 11 O, 6 l n. 5 C.P. in relazione alla Legge 16.6.1940 n. 582) per essersi la sera del 19.7.1942. verso le ore 23.00, in Milano, profittando dell'oscuramento dipende nte dallo stato di guerra, impossessati, al fine di trarne profitto e mediame violenza, di lire 420, in danno di Minerva Macario. li Giudice Istruttore, constatato che, nonostante le effettuate indagini, non è stato possibile scoprire gli autori ciel reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli amori del reato. 56) Sentne:,:a emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Luberto il 27.10.1942

Nei confronti di: Ignoti.

IMPUTATI del reato di cui agli artt. li O, 628 C.P. in reJazione agli artt. 8 e 11 ciel R.D.L. 11.6. I 942 n. 584 per essersi impossessati, mediante violenza, alla persona e al fine di trnrne profitto, della somma di lire 40, di un paio cli scarpe e della tessera del pane e della pasta in danno di Servini Antonio. In Roma (Via Grouaperfetta) aHe ore (l.30 del 18.7. 1942. Il Giudice Istruttore. constatato che, nonostante le effettuate indagini, non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gl i autori ciel remo. 57) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 29.10.1942 Nei confronti di: Ignoti.

IMPUTATJ a) del delitto di cui alr art.B 423 C.P. per avere, il 30 luglio 1942. nelle località «Ghirvove» e «Gurni», dell'agro di Sarule (Cagliari). causato due incend.i che danneggiavano frutteti, mandorleti e oliveti per un complessivo valore di lire 21.860, e inoltre distruggevano 9 q. di grano, in danno di diversi proprieta1i; b) del delitto di cui all'art. 2 della Legge 8.7. I 941 n. 645, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, con il provocare i predelli incendi, clisu·utto alberi da frutta ed ulivi, nonché 9 q. di grano in covotù, facendo così ve nir meno in misura notevole prodotti agricoli di largo consumo. U Giudice Istruttore. constatato che, nonostante le effettuate indagini, non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori ciel reato. 58) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 4.11.1942

Nei confronti di: Ignoti .

IMPUTATI a) del delitto di cui all'art. 2 Legge 8.7.1942 n. 645, per avere cagionato mediante l'incendio seguente la distruzione cli 70 q. di pasta. 5 q. di farina di grano, 3 L9 q. di grano. 5 l q. di segale, 2 q. di semolato e 86 q. di farina di granturco, recando un grave danno atreconomia nazionale; b) del delilto di incendio doloso (art. 423 C.P.) per avere, nella notte del 23.4.1942 in Salaparma (Trapani) causato volontariamente l' incendio del mulino e pastificio cli proprietà della Società Di Lorenzo e Cangelosi. li Giudice Istruttore, constatato che, nonostante le effettuate indagini, non è statO possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.


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TRlll UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

SENTENZE El\-!ESSE DAL GIUDICE ISTRUTfORE

59) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Forlenza Demetrio iJ 12.ti'.1942

Nei confronti di: Ignoti.

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li Giudice lstnntore, constatato che. nonostante le e1folluatc indagini. non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara cli non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori ciel reato. 64) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale 1'11.12.1942

Uv1PlJTATI

Nei confronti cli: Ignoti .

dei reati di tentata rapina (artt. 56. 628, 6 1 n. 5 C.P. in relazio ne all 'art. I della Legge 16.6. 1940 n. 582) e di lesioni aggravate (art. 582 C.P. e art. I Legge 16.6.1940 n. 582) per avere la sera del 25.1. 1942, in :tvfaia Alta (Bolzano), profittando dell'oscuramento conseguente allo stato cli guerra. aggrediro il soldato Margari Salvatore. uno di essi perquisendolo nelle tasche del pastrano, mentre un altro. estratto un'arma da taglio. gli vibrava alcuni colpi alla faccia, che la vittima proteggeva con la ma no destra, nelle cui dita riportava lesioni guaribil i in dieci giorni ed effeltivamente poi guarite in giorni 25. Il Giudice lstrullore, constatato che, nonostame le effettuate indagini. non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

del delitto di cui agli arLL. 628 p.p.. 61 n . 5. 81 cpv. C.P. in relazione ali 'arl. I della Legge 16.6.1 940 n. 582 per essersi. cou violenza alla persona, irnpossessmi di due pistole, delle chiavi cli servizio e di un pacchetto di sigareue che tolsero ai vigili notturni Brusarnolino Aristide e Borsoi Gaetano. in Mi lano la notte dal 29 al 30 maggio J 942. li Giudice Istruttore, constatato che, nonostante le effetruate indagi ni, non è stato possibile scoprire gli autori del reato. dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

60) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Oc Rienzi Umberto il 18.11.1942

65) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Spoleti Pasquale il 14.12.1942

Nei confronti di: Ignoti .

Nei confronti di : Ignoro.

IMPUTATI

UvIPUTAII

IMPUTATO

del deli tto di cui. agli artt. l l O, 624,625 C.P. in relazione all'art. 8 del R.D.L. 11.6. I 942 n. 584 perché. nel pomeriggio del 14.8.1942, in Livorno, inrrodottisi mediante forzamento della serratura che assicurava la porta d. ingresso, nell'abitazio ne di Braccini Oberclan. sottraevano da un cassettone che pure aprivano mediante scasso. una catena d'o ro con un medaglione del valore cli lire 1200. nonché sei carte annonarie. · Il Giudice Istruttore, constatato che. nonostante le effettuate indagini, non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

del reato cli cui agli aitt. 576, 61 n. 5 e 56 C.P. per avere tentato di cagionare la morte a Lauccllotti Antonjo esplodendogli contro un colpo d'arma da fuoco, con il quale gli forava la giacca senza raggiungere la persona per cause indipendenti dalla sua volontà. ln Oppiclo Lucano (Potenza) nella notte tra il 27 e il 28 settembre 1942. li Gi udice lstruttore, constatato che, nonostante le effettuate indagini, non è stato possibile scoprire gli autori del reato. dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

61) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Dc Rienzi Umberto il 21.11.1942

66) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 16.1 2.1942 Nei confronti di: Ignoti .

Nei confronti di: Ignoti.

IMPUTATI

Ll\.-1PUTATI del delitto cli cui agli an t. 56, 253 C.P. per nvere la sera del 2.6. 1942 tentato di introdursi clandestjnarnente nel Deposito tvlilitare sostanze tossiche del Lago cli Vico. li Giudice Istruttore, constatato che, nonostante le effetluatc indagini, non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato. 62) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore De Rienzi Umberto il 27.11.1942

Nei confronti di: Ignoti. IMPUTATI dei reati cli cui agli artt. 265, 272 C.P. per avere, in epoca anteriore e prossima al 2 1. 10. 1942. scritto all'i nterno del posto di vedetta esistente al Colle del Lisio (Torino} le seguenti frasi :«Viva Lenin, abbasso il Duce, l'ltalia rovina i suoi fig li». Il Giudice Istruttore, constatato che, nonostante le effettuate indagini, non è stmo possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

di tentata rapina (artl. 56, 6 l n. 5, 628 C.P. e J R.D.L. 16 6. 1940 n. 582) commessa in Bologna la sera del I6.7.1940 a danno di Esan;hi Norina. La sera ciel 16.7. l 942, verso le ore 22,20, Esarchi Nori na. cuoca in una mensa di sottufficiali. di ritorno dal lavoro passava. insieme alla soreJla Pia. per via Paradiso, quando improvvisamente, si sentì aJTeri-are da dietro al collo e ad una gamba per cui cadde a terra ins.ieme con il suo aggressore. Questi le strappò di mano la borsetta contenente 50 lire. ma essa riuscì sempre a riprendergliela. Intanto alle. grida di lei e della sorella. delle persone si affacciarono alla finestra e lo sconosciuto fuggì via. Il Gi udice Istruttore, constatato che. nonostante le effettuate indagini. non è staw possibile scoprire gl.i aut.ori cJel reato. dichiara cli non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli auto ri del reato. 67) Senten1.a emessa dal Giudice Istruttore Ramacci Luberto il 29.I2.1942

Nei confronti di: Ignoti.

V

63) Sentenza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo 1'11.12.1942

Nei confronti di: fgnoti. IMPUTATI del delitto di cui all'art. 158 C.P.M.G. per avere l' I l.3.1942 da nneggiato, la linea telefonica mi li tare Radclusa-Piazza Amerina, asportando circa venti metri di filo.

IMPUTATI di ri mozione ed asportazione di circa 80 me tri cli filo telefonico militare (art. 158 C.P.M .Cì.). In Codigoro (Ferrara) I'8. 1O. 1942. Il Giudice Istruttore, constatato che, nonostame le effettuate indagini, non è stato possibi le scoprire gli autori dcl reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasLi ignoti gli autori del reato. 68) Sentneza emessa dal Giudice Istruttore Cersosimo Vincenzo il 29.12.1942

Nei con l'ronti cli: Ignoti.


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TRIBUNALE SPECIALE PI2R LA DIFESA DELLO STATO

PROVVEDIMENTI Ol ARCHJVIAZIONF. EMESS I DAL P.M .

IMPUTATI

Tutti dete nuti dal 13.12.1941 aU'l.3.1942. (Reg. Geo . n. 61 del 1942) (Archi vio n. 8068). 5) L'8.2. 1942 archivia gli atti relativ i a una denunzia per il reato di offesa al Capo de l Governo (art. 282 C.P.) inolLrata nei confronti di: Trobbiani G iovanna, nata il J 0.2. !913 a Comunanza (Ascoli Piceno), libera. 6) Il 12.3.1 942 archivia gli atti relativi a una denunzia inoltrata per il reuto d i offesa al Capo de l Gove rno (art. 282 C.P.) inoltrata nei confronti di Galizzi Ettore. nato il 7.7 .1886 a Monsanpietro Morico (Ascoli Piceno), autista, libero. (Reg. Gen. n. l 63 del 1942) (Archivio n. 8155). 7) Il 18.2 . J942 arch i via gli ani relati vi a una denunzia per il reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C.P.) inoltrma nei confronti d i: Pianti G iovanni, nato il 24.5. I 907 a Mandas (Cagl iari). operaio. (Reg. Gen . n. 179 del 1942) (Archivio n. 8083}. 8) IL 13.3. 1942 archivia gli atti relativi a una denunzia per i reati di disfatt ismo politico (alt. 265 C.P.) e offesa all'onore del Capo de l Governo (arl. 282 C.P.) ino ltrata nei confronti di: Mariani Endca, nata il 15.7.1886 a Roma. li ber.i (Rcg. Gen. n. 23 I del l 942) (Archivio n. 8097). 9) 11 24.3. 1942 arclùvia gli atti relativ i a una denunzia per il reato di offesa all'onore del Capo del Governo (ar·t. 282 C.P.) inoltrata nei confronti di: Gregorio Amalia, nata il 12.l J.1.906 a Mon te Arge ntario (Grosseto). (Reg. Gen. n. 252 del l 942) (Arc hivio n. 8 I 83). IO) .II 17.3. I 942 archi via gli atti relativi a una denunzia per il reato d i rivelazio ne di notizie d i cui è stata vietata la d ivulgazione (art. 262 C.P.) inoltrata nei confronti di: Montrasio Euge ni o, nato il 24. 12. 1906 a Leg nano(Milano), operaio. (Rcg. Gen. n.287 del 1942) (Archivio n.8 196). 11) Il 20.5.1942 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di offesa all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) inolti-ata nei confronti di: Amato Antonio, nato il 21.10.1 9 18 a Soccavo (Napoli). (Reg. Gen. o.315 del 1942) (A rc hiv io n.8334). 12) Il 16.4.1942 m·ch_ivia gli atti relativi a una denunzia per il reato cli disfattismo politico (art. 265 C.P.) inoltrata nei confronti di: Di Diego Giuseppe. nato il l 4.3. I 890 a La nciano (C hieti). barbiere. (Reg. Gen. n.373 del 1942) (Archi vio n.8277). 13) 11 26.4. 1942 arclti via gli atti relativi a una denunzia per il reato di rive lazione d i notizie di cui è stata vietata la divulgazione (art. 26 l C.P.) inoltrata nei confronti d i: Lebardini A ngelo, nato il 17. 11 . 1876 a Genova, libero. (Reg. Gcn. n.397 del I942) (AJ·chi vio 11. 8282). 14) II 14.5. 1942 archivia g li atti relativi a una denunzia per il reato di partecipazione a una banda di partigiani (ai-i. 306 C .P.) inoltrata nei confronti d i: Mahorcic Mari a, nata il l 5.5 . 19 15 a S. V;ito di Vi pacco (Gorizia). (Reg. Gen. n. l 674 del l 942) (Archi vio n. I0730). 15) Il 23.4. J 942 archi via g li atti relativi a una den unzia per il reato di spionaggio (art. 257 C.P.) inoltrata nei confronti di: Marsone Ermenegildo, nato il 15.9.1876 a Cordedona (Treviso), rappresentante d i commercio. (Reg. Ge n. n.408 del 1942) (A rchivio n. 8287). 16) Il l 0.5.1942 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di offesa al Ca po de l Governo (art. 282 C.P.) inoltrata ne i confronti d i: Muccioli Dora, nata il 4.3.1902 a Roma, casalinga. (Reg. Gen. n. 400 del 1942) (A rch ivio n. 8283) 17) Il 24.5.1942 archivia gli atti relati vi a una den uncia per il reato di propaganda sovvers iva (art. 272 C.P.) inoltrata nei confronti di: F atucci Alcide, nato il 14. 11 .19 J8 a Bergamo. (Reg. Gen. n. 586 del 1942) (A rchi vio n. 8362). 18) II 9.6. l 942 archi via gli atti relati vi a una denuncia per il reato di offesa ali' onore del capo del Governo (art. 282 C.P.) inoltrata nei confronti di: CanLore Carlo, nato 1'8.6. 1883 ad Andria (Bari). ·(Reg. Gen. n. 602 de l J942) (A rchivio n. 8404). 19) li 3.7. 1942 archivia gli atti realativi a una denuncia per il reato di vilipendio della Nazione Italiana (art. 29 1 C.P.) inoltrata ne i confronti di: Lisciarelli Enrica, nata il 23.3.1889 ad Amelia (Temi). (Reg. Gen. n,. 296 del 1942) (Archivio n. 8412).

del reato d i cui all'art. 80 C.P.M.P. per avere offeso l'o nore e il prestigio del Capo de l Governo scri vendo in una caserma di Terni il g iorno 26.8. 1942 le seguenti frasi: «Chi non ha sentimento di odio verso il Duce. è amico dei ladri. nemko dcli' Ita lia, traditore verso il prossimo; bisogna r icordare che l'Italia ha av uto sempre la guida di Casa Savoia e non del poJlaio Mussolinia no. Italiani odiate il Duce è lui che ha voluto mettere il baratro nel mondo; que l vigliacco figlio di un fabbro corn uto è lui che obbliga anche le innocenti creature ad aliment,U'si con 150 gr. d i pane al g iorno. Morte al Duce!». 11 G iud ice Istruttore, constatato che. nonostante le effettuate indagini. non è stato possibile scoprire gli autori del reato, dichiara di non doversi procedere per essere rimasti ignoLi gli autori del reato.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN ARCJ-IIYJOASEGUITO DI ORDINE EMESSO DAL PUBBLICO M IN ISTERO Nel l'arc. 74 del C.P.. P. viene precisato che «Quando il P.M. ritiene che non si debba procedere, per la man ifesta infondaLezza del rapporto, del referto. della denuncia, della quercia o dell' istanza. e non ha già fatto richiesta per l'isLruzione formale o per il decreLo di citazione a gi udizio, ordina la trasm issione degli atti in archivio». La suddetta disposizione è stata mod ificata dal(' art. 6 del D.L.L. 14.9. 1944 n. 288 il quale dispone c he «li P.M. , q ualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione pe nale. ri chiede il Giudice lstrutt.ore di pronunc iare decreto di arcv hi viazio ne . Il Giudice Istruttore, se non ritiene di accogliere la rìchiesta dispone c:on Ordinanza (art. 148 C.P.P.) 1· istrmtoiia formale». Per le disposizioni contenute nel suddeLtO art. 74 C.P.P. il P.M. del T.S .D.S. ha ordinato. nel 1942. la ti-asmissione degli arti in archivio per i sOttoindicati procedimenti: 1) Il 4 .2. 1942 archi via gli atti relativi a una denunzia inoltrata nei confronti di Morandi Rino, nato il 9.2.1914 a Bagnacavallo (Raven na) imputato del reato d i disfattismo politico (art. 265 C.P.) per avere ascoltato radio Londra. (Rcg. Gen. n. 29 del l 942) (Archi vio n. 7995). 2) Il 5.2.1942 archivia gli att i relativi a una de nunzia per il reato di sabotagg io di opere miltari (art. 253 C.P.) inoltrala dalla Questura di Roma nei confronti di: Carosell i Rosa, nata il 15.1 0. 1922 a Cassino, operaia; Dall'Omo Lidia, nata il 28.8.1 923 ad Anagni (Frosinone), operaia; Maretti Marina, nata il 5 .5.1923 ad Anagni (Frosinone), operaia: Pavan Pia, nata il 5.3.1922 a S. F ior (Treviso). operaia: Zandri lli Mari a, n ata il I3.9.1920 a Pontecorvo (Frosinone), operaia. Tutte detenute dal 3 l.1.2. 1941 al 5.2.1942 (Reg. Gen. n. 77 del I942)(Archivio n. 80 14). 3) Il 7.2.1942 ar.·chivia gli atti relativi a una denunzia per i reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e propaganda sovversiva (art. 272 C .P.) inolLrata dalla Questura di Forlì nei confronti di: Carn eron i Ge rma no, nato I' 1.1 1. l 921 a Vi Ila nova (For lì), studente uni ve rs i tar io arrest ato il 28.11. 1941; Colletto Mario, nato l' ] I . J I. I 9 I2 a Forlì. insegnante, arrestato il 14. I2 . l 94 I ; Lami Francesco, nato il 6.8.1910 a Forlì, commerciante , arrestato il 14. 12. I 94 1; Saporetti El vio, nato il 2 1.3.1920 a Forlì, studente universitario, arrestato I' 11.1 2.194 1; Turnidei F loriano, nato I' 11.9.1920 a Forlì, studente universitario, libero; Valpiani Edgardo, nato il 3.9. 19 I6 a Forlì, Prof.re d i filosofia, libero. (Reg. Gen. n. 87 del I 942) (Archi vio,. 8016). 4) 11 I .3. I 942 archivia gli atti relati vi a un a denunzia inoltrata da l Comando della Tene nza dei Carabinie ri di Colleferro (Ro ma) per il reato di sabotagg io cli opere militari (an. 253 C.P.) ne i confronti di : Fiacchi Umbe1t o, nato il 24.10. 1922 a Valmontone (Roma), operaio; Martini Igino, nato il 22. 10.1923 a Anagni (Frosinone), operaio: !ovini Amedeo, nato il 5.3.1 922 ad Isoletta (Frosinone), operaio.


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TRIRUNALF. SPECIAi.E PER LA Dll'ESA Df:LLO STATO

PROVVRl)f:Vf6NTl DI ARCHIVIAZIONE EMESSI DAL P.M.

20) Il 3.7. 1942 archi via gli aui relativi a una denuncia per il reato di vilipendio alle Forze Annate (an. 290 C.P.) inoltrata nei confronti di: Lavagna Francesco, nato iI 15 .5. 1879 a Camerino (l\facerata), avvocato; Mammonati Carlo. nato il 27.8.1886 a Camerino (Macerata). (Reg. Gen. n. 372 ciel 1942) (Archivio n .8418). 2 l) 115.7.1 942 archivia gli atti relativi a una denu ncia per i reati di disfattismo politìco (art. 265 C.P) e offesa all'onore del Capo del Governo (art.B 282 C.P.} inoltrata nei confronti di: Vergnano Emilio, nato il 13.8.1882 a Torino, ingegnere. (Reg. Gen. n. 480 del 1942) (Archjvio n. 8428). 22) Il 23.6. l 942 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) ino.ltrata nei confronti cli: Gadclucci Quinta, nata il 9.9.1903 a Pisa, sarta. (Reg. Gen. n. 808 del 1942) (Archivio n. 8478). 23) Il 7.7. 1942 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) inoltrnta nei confronti cli: Piperno Angelo. nato il 5.3. l 895 a Roma. commerciante. (Reg. Gen. n. 909 del 1942) (Archivio n. 8480). 24) Il 19.7.1942 archivia gli atti relativi a una denu ncia per il reato di offesa al Capo del Governo (art. 282 C.P.) inoltrata nei confronti di: Simeone Battista. nato il 27.4. l 9 l 8 a Bugerru (Cagliari). (Reg. Gen. n.939 del l 942) (Archi vio n. 8569). 25) li 21.7. I 942 archi via gli alti relativi a una denuncia per il reato di ri velazione di notizie di cui è staca vietata la divulgazione (art. 262 C.P.) inoltrata nei confronti di: Giudali Giuseppe. nato il 16. 10.1 922 a Olgate Olona (Varese) (Rcg. Gen. n. 902 del 1942) (Archivio n. 8565). 26) Il 26.7.1 942 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato cli furto di 200 carte annonarie inoltrai.a nei confronti di: Romano Francesco. nato il I 5.8.1 904 a Aprigliano (Cosenza). impiegato Comunale. (Reg. Gen. n . 9 15 del 1942) (Archivio n. 8662). 27) li 6.8. l 942 archivia gli atti relati vi a una denuncia per i reati di disfattismo politico (art. 265 C.P.) e offesa all'onore del Capo ciel Governo (art. 282 C.P.J inoltrata nei confronti di: Boccacci Aldo. nato il 25.5. I 889 a Noceto (Panna). detenuto dall' 1.6. 1942 (Reg. Gen. n. 750 ciel 1942) (Archivio n. 8589). 28) Il 17.8. 1942 archi via gli atti relati vi a una denuncia per i reati di offesa alr onore del Re Imperat.ore (art. 278 C.P.) e al!' onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) inoltrata nei confronti di: Novi Tullio. nato il 20.7.1 873 a Codigoro (Ferrara), clecenmo clall' 1.5 . I 942.(Reg. Gen. n. 684 ciel 1942) (Archivio n. 8707). 29) L' I 1.8. 1942 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato cli disfauismo politico (art. 265 C.P.) inoltrata nei confronti cli: Priori Gioacchi no, nato il 22.3. 19 15 a Roma.(Reg. Gen. n. 962 del 1942) (Archivio n. 8764) 30) li 29.8.1942 archivia gli alti relativi a una denu ncia per il reato di offesa all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) i_nolrrata nei confronti di: Fabio Giuseppe, nato il 5.4. 1902 a Morronc del Sann_io (Campobasso); Mastrocola Umberto, nato il 7.2. J893 a Morronc del Sannio (Campobasso). (Reg. Gcn. n. I082 del 1942) (Archivio n. 9107). 3 1) TI 25.8.1 942 archivia gli atti relati vi a una donu ncia per il reàto di disfattismo politico (art. 265 C.P.) inoltrata nei confronti cli : Greco Frank Holte, nato il 26. 1.190 I a Roma. detenuto dal 12.8.1942.(Reg. Geo . n. l 227 del 1942) (Archi vio n. 8825). 32) Il 2.10.1 942 archivia gli atti relativi a una denu ncia per il reato cli favoreggia mento bell ico (art. 2347 C.P.) a note bande di partigiani operanti nella Venezia Giulia inoltrata nei confronti cli : Malik Giovanni , nato il 17.5.1923 a·s. Vito di Vipacco (Gorizia); Feriangic Giovanni.nato i I 23.6. l 923 a Vipacco (Gorizia); Mohorcic Boris, nato il 22.8.1924 a Vipacco (Gorizia); Viclric Francesco, nato il 21.1 1. l 9 12 a Vipacco (Gorizia):

Vidric Miroslavo, naLo il 2 1.11 . 1923 a Vipa-cco (Gorizia). (Reg. Gen. 11. 1233 del 1942) (Archivio n. 8827). 33) Il 26.1 0.1 942 archivia gli aui relativi a una den uncia per il reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) inoltrata nei confronti di: Tizwni Basilio, naro I' l..1.1918 a Voghera (Pavia). (Reg. Cien. n. 1259 del J942)(Arcbivio 11. 8882) . 34) Il 10. 1l .J 942 archi via gli atti relati vi a una denuncia per il reato di disfattismo politico (rut. 265 C.P.) inoltrata nei confronti di: Ifcrz Camilla, ciata il 5.12.1 883 a Vienna. (Reg . Gen. n. 1619 del 1942) (Archi vio n. 9029). 35) li 2 I . I l .1942 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di vilipendio delle Forze Armate dello Stato (art. 290 C.P.) inoltrata nei confronti di: Ricci Clotilde. nata il 31.5 .1905 a Monterado (Ancona). casalinga. (Reg. Gen. n. I 184 del 1942) (Archivio n.9045). 36) Il 28.10.1942 archivia gli atti relativi a una denuncia per il reato di disfattismo politico (an. 265 C.P.J inoltrata nei confronti di : Miglionico Francesco, nato il 6.9. I 890 a Vico del Gargano (Foggia) (Reg. Gen. n. 1687 del I 942) (Archivio n. 9 142). 37) Il 4.11.1942 archivia gli atti relacivi a una denunzia per il reato di offesa del Capo del Governo (art. 282 C.P.) inoltraca nei confronti di: Mercuri Raniero. nato I' 11.3. I 904 a Roma. (Reg. Gen. n. I 527 del 1942} (Archivio n. 9019). 38) Il 23. 11 . l 942 archivia gli atti relmi vi a una de nuncia per il reato di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 C.P.) inoltrata nei confronti di: . Giovannini Caterina, naLa il 13.9. 1899 a Clavesana (Cuneo) (Reg. Gen. n. 1543 del 1942) (Arch ivio n. 9056). 39) Il 23. 11.1942 arc hi via gli aui relativi a una denunzia per il reato di vilipendio delle Forze Armate (art 290 C.P.) inoltrata nei confronti di: Ermini Giuseppe, nato r 1.3.1905 a Roma. elettricista. (Reg. Gen. n. I 7 lO del 1942) (Archivio n. 9072). 40) Il 23.l l.1942 archivi.a gli atti relativi a una denunzia per il reato di disfattismo politico (art. 265 C.P.) inoltrata nei confronti di: Ful vi Orlando, nato l'! .11. 1892 a Roma, impiegato pri vato. (Reg. Gen. n. 17 I l del I 942) (Archi vio Il . 9073). 4 I) Il 23.1.l. I 942 archivia gli atti relativi a una den unzia per i I reato di disfattismo politico (are. 265 C.P.) inoltrata nei confronti di : Astolfi Luigi, nato il 16.2. 1892 a Montero tondo (Roma); Martinelli Francesco, nato il 25.3.1903 a Fiamignano (Rieti); Zozzmi Pindaro, nato il 22.3.1896 a Roma, operaio. (Reg. Gen. n. l 749 del 1942) (Archivio n. 9074). 42) li 27. l l . 1942 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di spionaggio (art. 257 C.P.) inoltrata nei confronti di: Rondon i Guido, nato il I 0. 12.1923 a Velletri , manova le. (Rcg. Gen. n. 1972 del 1942) (Archivio n. 9079). 43) Il 28. 11 . 1942 archivia gli alti relati vi a una denunzia per il reato di sottrazione al normale consumo di ingenLe quantitativo di materiale ferroso nei confronti di: Pescatori Giulio, nato J' 1.9. 1906 a Portoferraio (Livorno), Vice Direttore dello Stabilimento «Ilva»; Aguzzi Eugenio. nato il 20.3.1 900 a Cantaiice (Rieti). Capo Squadra nello Stabili.mento «llva»: Antonucci Luigi, nato il 25.9.1 904 a Barletta (Bari). Capo IV1anovra nello Stabilimento <<llva»: Broscb Gio rgio, nato il 16.8. 1901 a Trieste, Capo Reparto nello Stabi lim ento «Ilva>,: Dc Nipoti Leone, nato J' l l. I I . 1896 a Trieste, Capo Movimento nel.lo Stabilimento <<llva»: Mafuer Antonio. nato il 10.12.19050 a Villa del Nevoso (Fiume), Capo Manovra nello Stabilimento «!Iva»: Licar Daniele, nato J' l . l. l 903 a Dal Meha (Ucline),Operaio nello Stabilimento «Ilva»: Marchetti Antonio. nato il 3.7. 1898 a Fiume, Capo Manovra nello Sta bi li mento «!Iva»: Russo Giuseppe, nato r 11.3. 190 1 a Bagaladi (Reggio Calabria). Operaio gruista nello Stabilimento «Ilva»: Sanzin Carnillo, naco il 2.7. I 9 l 3 a Trieste, Operaio gruista nello Stabilimento «llva»:


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TR IIJ UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Sergnari Giovanni, nato il 14.5.1 902 a Trieste, Operaio nello Stabilimento «-llva»; Suban Ernesto, nato il 9.3. 1892 a Goriano (Gorizia), Capo Manovra nello Stabilimento <d iva»; Turco Al bino, nato il 7.9. 1902 a Capodistria (Pola), Operaio gruista nello Si_<}bilimento «Il va»; Vonk Giacomo. nato il 4.5.1902 a Castelnuovo d' Istria (Fiume), Operaio gruista nello Stabilimento «Il va»; Zerovec Mario, nato il 26.3. 1905 a Ossero (Gorizia), Capo gruista nello Stabilimento «Ilva». Tutti detenuti dal 7.11.1942. (Reg. Gen. 11. 19 14 del 1942) (Archi vio n. 9879). 44) Il 14. 12.1942 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 29 J C.P.) inoltrata nei confronti di: Pusineri Ercole, nato il 22.7.18$8 a Pavia. (Reg. Gen. n. 1479 del 1942) (Archivio n. 9129). 45) li I8.1 2. I942 archivia gli atti relativi a una denunzia per il reato di divulgazione di notizie false (art. 77 C.P.M .G.) nei confronti di: Romano Michele, nato il 16.3.1 9 1I a Palermo, S. Tenente del Distretto Militare di Brescia. (Reg. Gen. n. 12 104 del 1942) (Archivio n. 9 12 1). 46) Il 19.12. 1942 archivia gli atti relativi a una denu nzia per il reato cli spionaggio (art. 257 C.P.) inoltrata nei confronti di: Ricci Giulio, nato il 18.9. I 9 I 3 a Popoli (Pemmi), laurearo in legge. (Reg. Gen. n. 2118 del J 942) (Archivio n. 9181 ).


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