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Visura Camerale dell’im presa;
“Vista la necessità di tutelare il diritto al percepimento degli assegni familiari dei capi famiglia residenti, titolari di permesso di soggiorno ordinario, titolari di permesso per convivenza, titolari di permesso per motivi imprenditoriali, titolari di permesso per ragioni umanitarie sul territorio della Repubblica di San Marino, che prestano regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica” ma anche “l’urgenza di garantire il diritto al percepimento degli assegni familiari per i soggetti sopra indicati che, in seguito all’istituzione nella Repubblica Italiana del cosiddetto ‘assegno unico universale’ a far data dall’1 marzo 2022 (Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n.230) vedrebbero compromesso tale diritto ed al contempo di impedire la possibilità di percepire indebitamente un doppio assegno famigliare per alcune categorie di soggetti”, la Repubblica di San Marino è intervenuta andando a modificare – attraverso il Decreto–Legge 102 del 2022, alcune disposizioni legislative. Più precisamente, il primo comma dell’articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 è diventato: “I capi famiglia residenti, titolari di permesso di soggiorno ordinario, titolari di permesso per convivenza, titolari di permesso per motivi imprenditoriali, titolari di permesso per ragioni umanitarie sul territorio della Repubblica di San Marino che, muniti del regolare libretto o nulla osta di lavoro rilasciato ai sensi della legge 17 febbraio 1961 n.7, che prestino la propria opera retribuita alla dipendenza di terzi nel territorio della Repubblica o che prestino regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica, hanno diritto, per le persone a carico, agli assegni familiari previsti dalla legge”. Sempre il DL 102 stabilisce che “il quarto comma dell’articolo 2 del Decreto n.15/1976 è abrogato”. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 del Decreto n.15/1976 inoltre sono stati aggiunti i seguenti commi: “Per i lavoratori che prestino regolare attività lavorativa subordinata nella Repubblica di San Marino anche se non in possesso dei requisiti di residenza o permesso di soggiorno, permane il diritto agli assegni fami-
Dal 1° agosto verranno revocati a chi non possiede i requisiti di residenza e di soggiorno Assegni familiari, si cambia Approvate importanti novità
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Il Decreto - Legge numero 102 del 2022 interviene sul “sostegno” ai lavoratori
liari esclusivamente per il coniuge e per i figli maggiori di 21 anni, fermi restando i requisiti di vivenza a carico. Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori territorio della Repubblica salvo alcuni casi specifici”.
Norme di coordinamento e abrogazioni
Per i capi famiglia, di cui al primo comma dell’articolo 2 del Decreto n.15/1976 e successive modifiche, che prestino regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica o attività artigianale o agricola, in forma individuale, fuori dal territorio della Repubblica, si applicano tutte le disposizioni di cui al Decreto n. 15/1976 e successive modifiche per la richiesta, l’autorizzazione e la revoca degli assegni familiari. Per non perdere il diritto agli eventuali arretrati spettanti dal 1° marzo 2022, per gli stessi è previsto il termine di sei mesi, dalla fine del mese di pubblicazione del Decreto–Legge 102/2022, per presentare la domanda di assegni familiari presso l’Ufficio Assegni Familiari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Dal 1° agosto 2022 sono revocate tutte le autorizzazioni al pagamento degli assegni familiari, attive a quella data, in favore dei lavoratori che non abbiano i requisiti di residenza e di soggiorno indicati nel primo comma dell’articolo 2 del Decreto n. 15/1976. In conformità a quanto stabilito all’articolo 2 del Decreto n.15/1976, così come modificato dal DL 102, sono esclusi dalla revoca le autorizzazioni relative agli assegni familiari per i figli maggiori di 21 anni a carico e per il coniuge a carico.
Alessandro Carli
Radio 24 News - “24 Mattino”
Tridico (INPS): “Salario minimo legale o serve una legge di rappresentanza”
Radio 24 Il Sole 24 Ore www.radio24.ilsole24ore.com
“Il salario minimo andrebbe introdotto per legge. Se si interviene con la contrattazione serve una legge sulla rappresentanza”. Lo sostiene il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico in una intervista a 24 Mattino su Radio 24 spiegando che l’introduzione della soglia con la contrattazione va fatta facendo anche una legge sulla rappresentanza altrimenti rischia di essere inapplicabile. “L’obiettivo è alzare i salari, ha detto, ci si arrivi con la contrattazione o ci si arrivi con una soglia minima legale è indifferente, l’importante che l’obiettivo sia rispettato. Guardando all’Unione europea vedo che laddove il salario minimo legalmente è stato introdotto non ha causato un aumento della disoccupazione né uno spiazzamento della contrattazione collettiva- Se si lavora sulla contrattazione bisogna essere chiari. Bisogna fare una legge sulla rappresentanza, perché altrimenti diventa quasi inapplicabile l’intervento. Devi fare la legge sulla rappresentanza e poi l’imposizione erga omnes. Se si riesce a fare questo va benissimo ma se non si riesce a fare i salari vengono trainati verso il basso dalla contrattazione pirata” conclude Tridico a Radio 24. “Non ci sono effetti distorsivi da parte del Reddito di cittadinanza e della Naspi verso il rifiuto del lavoro”. Lo dice Tridico. “In un Paese avanzato la contrattazione deve operare sopra certe soglie. Il 23% dei lavoratori (compresi coloro che lavorano in part time, ndr) prende meno del reddito di cittadinanza (780 euro compresa la parte di sostegno sull’affitto, ndr) eppure lavora. Abbiamo il 20% dei percettori del reddito di cittadinanza che ha continuato a lavorare in questi tre anni. Non c’è un effetto scoraggiamento”.
