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Documento Unico di Re golarità Contributiva (DURC) dell’impresa;

Gestione, tutela e recupero dei crediti, per conto terzi; riscossione di crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (attività di servicing); attività di concessione di finanziamenti, finalizzata a una più efficiente attività di gestione e recupero dei crediti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza; gestione degli attivi bancari o attività, cartolarizzati. Su questi “terreni” si muoverà l’Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti (I.G.R.C. S.p.A), costituito attraverso il Decreto Delegato numero 100 del 2022. Ricordato che “la durata della Società è fissata dal giorno della sua costituzione al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea”, vediamo le altre “caratteristiche”. La Società può esercitare, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente, ulteriori attività connesse e/o strumentali alle attività finanziarie effettivamente esercitate nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza. Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la Società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri. In tale ambito, la Società può assumere interessenze e partecipazioni, volte ad agevolare la gestione aziendale e acquistare e vendere strumenti finanziari, al medesimo fine. Resta esclusa dalle attività esercitabili la raccolta del risparmio presso il pubblico e ogni altra attività vietata dalla legge e/o sottoposta da quest’ultima a riserva di attività. E’, in ogni caso, possibile per l’I.G.R.C. emettere obbligazioni nei limiti consentiti dalla Legge sulle Società e dalle vigenti disposizioni di vigilanza.

La durata della società è stata fissata a fine 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione Gestione e recupero crediti In arrivo un Istituto specifico

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La Repubblica di San Marino lo ha “costituito” attraverso il Decreto Delegato nr. 100

Il capitale sociale iniziale è di 100 mila euro

Il capitale sociale, è fissato inizialmente in euro 100.000, suddiviso in un numero di 100 azioni ordinarie nominative da euro 1.000 cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli. Il conferimento del capitale è effettuato in denaro. Le azioni sono inizialmente detenute dall’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino in via totalitaria e, pertanto, la Società si è costituita come unipersonale. A seguito della costituzione della Società, è consentita la partecipazione al capitale sociale da parte di banche sammarinesi, società nazionali o estere che svolgono attività di servicing in maniera professionale e/o da altri investitori istituzionali che intendano aderire al progetto di gestione accentrata degli attivi cartolarizzati costituiti da crediti dubbi, comprensivi delle originarie garanzie e dei beni conseguiti in esito alle attività di recupero o riscossione nel frattempo avviate. La partecipazione al capitale sociale da parte dei soggetti di cui sopra avviene mediante aumento di capitale sociale dedicato e solo previo parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

Azionisti, obblighi e impegni

Gli azionisti si impegnano al rispetto degli obblighi riferibili per effetto delle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza. Gli azionisti si obbligano altresì a fornire agli organi aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria con riguardo a propri soggetti connessi, organi sociali, azionisti di riferimento, per la ricostruzione della catena partecipativa, al fine di consentire alla Società il pieno rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza ad essa applicabili.

Validità deliberazioni assembleari

L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di Soci che rappresentino almeno il 66% del capitale sociale. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno il 51% del capitale sociale. Le deliberazioni si prendono a maggioranza del capitale presente. Ai fini del computo, la maggioranza assoluta è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione. Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da Soci che rappresentino almeno il 25% del capitale sociale. Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell’ordine del giorno è impugnabile, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell’intero capitale sociale. Il Decreto è scaricabile integralmente dal sito del Consiglio Grande e Generale.

Alessandro Carli

Focus

Contabilità affidata a una Società

Il controllo contabile sulla Società è affidato dall’Assemblea dei soci a una Società di Revisione iscritta nell’apposito Registro. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e revoca dell’incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza e le responsabilità della Società di Revisione si applicano le disposizioni di legge. La Società di Revisione incaricata del controllo contabile documenta l’attività svolta nell’apposito libro previsto dalla legge.

Economia

Compagnia Sammarinese di Assicurazioni Gli strumenti finanziari da restituire

La Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.a. – C.S.A. in l.c.a. informa tutti gli assicurati che verrà loro inviata, entro sessanta giorni dall’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, comunicazione ai sensi dell’Art. 90 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005 e ss.mm. (LISF), attestante le somme riconosciute a loro credito, nonché gli strumenti finanziari da restituire. Con l’occasione, si precisa che: - in favore dei titolari di polizze T.C.M. (temporanee caso morte “San Marino Vita” e “San Marino Vita Mutuo Protetto”) la Compagnia continuerà a garantire la copertura assicurativa fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di l.c.a. sul Bollettino Ufficiale, ovvero fino al 26 agosto p.v. e provvederà a restituire ai contraenti la parte di premio pagato e non goduto, dopo tale data; - per le polizze rivalutabili rientranti nel RAMO I (“San Marino Flex” e “San Marino Pensione”) sarà garantita la continuità della copertura assicurativa anche oltre il 26 agosto p.v. mediante operazione di sistema; - per le polizze di RAMO III afferenti ai contratti dedicati (“San Marino Private Insurance”, analogamente alle T.C.M., sarà garantita la copertura assicurativa fino al 26 agosto p.v., procedendo alla restituzione ai contraenti delle somme liquide e dei titoli eventualmente non liquidabili relativi ai singoli fondi dedicati.

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