REGOLAMENTO INTERNO 1 / 20
INDICE TITOLO I PREMESSE Art. 1. (GENERALITA’) Art 2. (FINALITA’) Art. 3. (AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA’ DEL CONSORZIO) Art. 4. (QUOTE DI PARTECIPAZIONE) TITOLO II NORME GENERALI COMPORTAMENTALI Art. 5. (AMMISSIBILITA’ AL CONSORZIO) Art. 6. (DIVIETO DI APPARTENENZA AD ALTRI CONSORZI). Art. 7. (SEGRETEZZA). Art. 8. (SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE). Art. 9. (QUOTE DI SERVIZIO) Art. 10) (GENERALITA’) TITOLO III ORGANI CONSORTILI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO Art. 11. (PERSONALE - COLLABORAZIONI ESTERNE) Art. 12. (COMITATO TECNICO composizione e compiti) Art. 13. (COMITATO TECNICO funzionamento) Art. 14. (FUNZIONE AMMINISTRATIVA) Art. 15. (FUNZIONI DELLA STRUTTURA PER SETTORI DI INTERVENTO) TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CONSORZIO Art. 16. (FUNZIONI – AREA MARKETING E RICERCHE DI MERCATO) Art. 16. BIS (FUNZIONI – AREA SVILUPPO LAVORI PRIVATI) Art. 16. TER. (FUNZIONI – AREA IMMOBILIARE) TITOLO V RAPPORTI ECONOMICI Art. 17. (FUNZIONI E SERVIZI - RAPPORTO CONTRATTUALE ) Art. 18. (INADEMPIENZE NEI PAGAMENTI – SOSPENSIONE DEI SERVIZI) Art. 19. (COSTI DEI SERVIZI) Art. 20. (PAGAMENTI DELLE QUOTE DI SERVIZIO - SCADENZE) TITOLO VI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO ALLE GARE Di APPALTO Art. Art. Art. Art. Art. Art.
21. (GENERALITA’) 21 BIS. (OBBLIGHI DEI CONSORZIATI) 22. (COORDINAMENTO) 23. (DIVIETO DI PARTECIPAZIONE) 24. (PARTECIPAZIONE A GARE SU RICHIESTA DI IMPRESE CONSORZIATE) 25. (RESPONSABILITA’ DELL’OFFERTA)
TITOLO VII ASSEGNAZIONE DEI LAVORI (procedure per la stipula dei contratti e per la gestione delle commesse)
Art. 26. (LAVORI ASSUNTI PER CONTO DI IMPRESE CONSORZIATE) Art. 27. (LAVORI ASSUNTI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO:ESECUZIONE INDIRETTA) Art. 28. (ESECUZIONE DIRETTA)
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Art. 29. (ATTREZZATURE) Art. 30. (SPESE) A) LAVORI ASSUNTI ED ESEGUITI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL CONSORZIO Art. 31. (GENERALITA’) Art. 32. (STUDIO DELLA COMMESSA) Art. 33. (ASSEGNAZIONE) Art. 34. (CAUSE DI REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE) Art. 35. (RESPONSABILITA’ IN CASO DI REVOCA) Art. 36. (PAGAMENTI ALL’IMPRESA ASSEGNATARIA) Art. 37. (COLLAUDO) B)
LAVORI ASSUNTI DAL CONSORZIO ED ASSEGNATI AD UNA IMPRESA CONSORZIATA
Art. 38. (SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA) Art. 39. (PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO IN A.T.I.)
TITOLO VIII CONDUZIONE DEI LAVORI Art. 40. (0BBLIGHI ED ONERI DELL’ASSEGNATARIA) Art. 41. (CONDUZIONE DEL CANTIERE) Art. 42. (SORVEGLIANZA E CONTROLLI DEL CONSORZIO) Art. 43. (AFFIANCAMENTO DEL SOCIO ASSEGNATARIO) Art. 44. (CAUTELE PER CATTIVE ESECUZIONI) Art. 45. (PROVVEDIMENTI PER IRREGOLARITA’ RISCONTRATE) TITOLO IX RAPPORTI ECONOMICI Art. 46. (PAGAMENTI E REGOLARITA’ DEL RAPPORTO) Art. 47. (INADEMPIENZE - PROCEDURE - GARANZIE) TITOLO X NORME DI RINVIO Art. 48. (MODIFICHE REGOLAMENTARI) Art. 49. (CONTROVERSIE ESTERNE) Art. 50. (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
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TITOLO I PREMESSE Premesso
che è stato costituito ai sensi dell’art. 2.602 e seguenti del Codice Civile, dell’ articolo 34, 1° comma lett. C, dell’art 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il CONSORZIO STABILE denominato “ APICON “ ” Il Consorzio ha attività esterna, ed è costituito in forma di Società consortile ai sensi degli artt. 2615-ter, 2472 e segg. del codice civile;
che i soci che fanno parte del Consorzio intendono regolamentare, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto sociale, come in effetti regolamentano, alcuni criteri gestionali che costituiscono patti ed obblighi vincolanti sia tra loro che tra loro ed il Consorzio medesimo,
ciò premesso
viene convenuto quanto segue:
La premessa fa parte integrante del presente atto;
Art. 1.(GENERALITA’) Il presente Regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci, ha lo scopo di fissare criteri e regole condivise per l’applicazione dello Statuto consortile in generale e, in particolare, per la ripartizione di lavori e commesse. Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto, dal presente Regolamento che disciplina i rapporti tra il Consorzio e le Imprese Consorziate, formando parte integrante del contratto consortile. Tutti i soci consorziati sono vincolati al rispetto delle regole in esso contenute.
Art 2. (FINALITA’) Le finalità del consorzio e l’oggetto sociale sono quelli individuati dall’art. 4 dello statuto. Ai sensi dell’art. 2 dello statuto, si attesta che per effetto della partecipazione al Consorzio, le Imprese Consorziate ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs 163/ 2006, “con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei LL.PP. per un periodo non inferiore a 5 anni ”. Ciascuna Impresa Consorziata, conserva la propria autonomia e responsabilità tecnica ed amministrativa nella gestione delle proprie scelte imprenditoriali. Il Consorzio e le Imprese Consorziate, allo scopo di evitare di incorrere nei divieti previsti all’art. 36 comma 5 del D. Lgs 163/ 2006, dovranno opportunamente e reciprocamente coordinare le proprie attività inerenti la partecipazione a gare per l’affidamento di lavori pubblici con i rispettivi uffici preposti a tali mansioni. Al riguardo verrà creata una banca dati contenente i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari riferiti ad ogni impresa consorziata. Gli uffici consortili provvederanno ad inviare alle imprese socie, annualmente, una scheda che dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere restituita entro 10 giorni dal ricevimento.
Art. 3 (AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA’ DEL CONSORZIO) Il Consorzio opera nell’ambito territoriale previsto dallo Statuto.
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In modo specifico quando esso assume in proprio lavori sia pubblici che privati o effettua operazioni immobiliari, commerciali, nonché prestazioni di servizio, la sua operatività è estesa all’intero territorio nazionale ed estero. Quando il Consorzio opera prestando i servizi di assistenza ai consorziati previsti dall’art. 16 del presente Regolamento, l’ambito territoriale di operatività sarà quello italiano.
Art. 4 (QUOTE DI PARTECIPAZIONE) Le quote di partecipazione dei singoli soci al Consorzio sono quelle corrispondenti alla sottoscrizione e al versamento delle medesime così come risulta dall’atto costitutivo e dal libro soci.
TITOLO II NORME GENERALI COMPORTAMENTALI Art. 5 (AMMISSIBILITA’ AL CONSORZIO) Le domande di ammissione al Consorzio dovranno essere inoltrate all’organo Amministrativo come previsto dall’art. 6 dello Statuto sociale. Inoltre esse ai sensi dell’art.5 dello statuto sociale, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione : A. B. C. D.
Fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; Copia del bilancio degli ultimi due esercizi; Fotocopia dell’Attestato di qualificazione SOA. Fotocopia dell’attestato di certificazione qualità se posseduto.
Condizione preliminare e obbligatoria per avanzare domanda di ammissione è quella di essere azienda associata all’ API di Reggio Emilia.
Art. 6 (DIVIETO DI APPARTENENZA AD ALTRI CONSORZI). Salvo specifica autorizzazione in deroga deliberata dal consiglio direttivo le Imprese consorziate non possono aderire e/o associarsi ad altro Consorzio in qualsiasi modo costituito avente le medesime finalità. Il mancato rispetto di tale norma costituisce causa di esclusione del socio da attivarsi ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.
Art. 7 (SEGRETEZZA). I componenti il consiglio direttivo , i Soci, il Direttore/Segretario ,i dipendenti del Consorzio, i membri del Comitato Tecnico ( se nominato ) e i collaboratori, sono tenuti al segreto d’ufficio relativamente alle informazioni riservate avute nell’ambito del Consorzio.
Art. 8.(SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO). Le spese per la gestione della Società attinenti al suo funzionamento sono totalmente sopportate dai Consorziati attraverso il versamento di contributi come di seguito specificato. I contributi dei Consorziati si dividono in specifici, straordinari e ordinari. I contributi specifici sono quelli attinenti strettamente la gestione delle commesse di lavoro attivate, essi sono quantificati con riferimento all’ammontare dei lavori ottenuti dai soci per le prestazioni di cui all’ art. 16 lettera a), 16 bis), 16 ter) e alle assegnazioni di cui all’art. 32 del presente Regolamento. I contributi specifici sono sempre dovuti dai soci e corrisposti al Consorzio sotto forma di quote di servizio in seguito all’assegnazione delle commesse ivi comprese quelle acquisite direttamente dalle Imprese Consorziate per il tramite dell’assistenza del Consorzio. I contributi straordinari, se richiesti, sono deliberati dal Consiglio direttivo. Il budget dei contributi straordinari, eventualmente richiesti, deve essere predisposto entro il mese di novembre dell’anno precedente dal Consiglio direttivo, il quale lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il budget potrà contenere solo ed esclusivamente le spese per la gestione ordinaria del Consorzio (oneri amministrativi, spese di locazione e spese della struttura organizzativa). Entro il mese di dicembre dell’anno in corso, qualora si verifichino scostamenti rilevanti rispetto al budget, verrà appositamente
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convocata a cura degli Amministratori apposita Assemblea dei soci. Tale Assemblea provvederà a determinare i contributi straordinari aggiuntivi. I contributi ordinari, da utilizzare per le finalità di cui al punto precedente, consistono in “quota annuale di funzionamento” del consorzio che l’ Assemblea dei soci delibera di anno in anno. In assenza di deliberazione, resta in vigore la quota determinata per l’anno precedente.
Art. 9. (QUOTE DI SERVIZIO) I contributi specifici, sotto forma di quote di servizio, sono corrisposti dalle Imprese Consorziate al Consorzio per i lavori ricevuti in assegnazione, o acquisiti direttamente da queste tramite il Consorzio in seguito a ricerche, analisi e indagini di mercato. Le quote di servizio relative alle funzioni – Area marketing e ricerche di mercato previste all’art. 16 del presente Regolamento, sono riconosciute e obbligatoriamente corrisposte dalle Imprese consorziate, sempre e comunque a seguito della richiesta al Consorzio di attivazione del servizio, successivamente alla positiva conclusione dell’indagine e analisi di mercato, il Consorzio provvede, senza obbligo di ulteriori adempimenti e comunicazioni nei confronti dell’Impresa consorziata, ad attivare in modo automatico l’applicazione dell’addebito dei costi di servizio così come quantificato e normato all'art. 19 e 20 del presente Regolamento.
TITOLO III ORGANI CONSORTILI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO Art. 10.(GENERALITA’) Il Consiglio direttivo del Consorzio, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto si avvale: del Direttore/segretario, del Comitato Tecnico, (se costituito) degli uffici consortili e delle eventuali prestazioni di persone di provata capacità, preferibilmente dipendenti del Consorzio. L’amministrazione, le condizioni relative all’assunzione e all’esecuzione dei lavori assunti direttamente dal Consorzio, l’assegnazione dei lavori alle Imprese Consorziate sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale, sentito il parere non vincolante del Comitato Tecnico, ( se costituito ) li ripartisce secondo le possibilità tecnico - finanziarie delle stesse e, comunque, seguendo – sempre che sia possibile – un criterio di rotazione nei confronti di dette Imprese.
Art. 11. (PERSONALE - COLLABORAZIONI ESTERNE) Il personale dipendente del Consorzio è assunto in servizio, o licenziato, con deliberazione del Consiglio direttivo, il Consorzio potrà inoltre avvalersi, ove ritenuto opportuno, della collaborazione di società di servizi (preferibilmente appartenenti al “sistema” Collegio Edili di Api )
Art. 12.(COMITATO TECNICO composizione e compiti) Per la gestione tecnico - operativa delle attività nei settori di intervento di cui all’art. 15, dirette alla acquisizione delle commesse ed all’esecuzione dei contratti di appalto e fornitura potrà essere istituito un Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico é composto dai Direttori Tecnici del Consorzio (nel caso in cui il Presidente del consiglio direttivo. ricopra anche la carica di D. Tecnico non entrerà a far parte del comitato tecnico), dal Direttore/segretario del Consorzio, con la funzione di coordinatore e da n. 4 membri proposti dalle Imprese socie più strutturate tecnicamente. I membri del Comitato sono tutti nominati dal Consiglio direttivo. Con la medesima procedura il Consiglio direttivo potrà in ogni momento provvedere allo scioglimento del Comitato. Alle riunioni del Comitato Tecnico assiste, un segretario verbalizzante nominato dal Presidente del consiglio direttivo. Il Comitato Tecnico assolve al proprio ruolo sulla scorta delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha il compito di: a) esprimere il proprio motivato parere sulla opportunità o meno dell'assunzione di lavori e sul sistema di esecuzione; b) impostare le strategie di carattere generale per l’area marketing e le ricerche di mercato; c) assumere la direzione tecnica dei lavori eseguiti direttamente dal consorzio;
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d) esercitare la sorveglianza, perché i lavori assegnati alle imprese consorziate siano eseguiti nei modi e nei termini fissati. Il Comitato Tecnico dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:
ATTIVITA’ TECNICO-COMMERCIALE Avviare i contatti con Enti Pubblici e privati allo scopo di ottenere eventuali lavori e forniture oggetto dell’attività del Consorzio (comprese anche le commesse da assumere e fare eseguire direttamente dalle Imprese Consorziate; Selezionare tra le Imprese consorziate quelle più idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 alla esecuzione parziale o complessiva dei lavori. In caso di necessità potrà fare ricorso anche a Società non consorziate secondo modalità accettate all’unanimità dal consiglio direttivo con apposito verbale di riunione. Fornire alle Imprese candidate all’esecuzione dei lavori e forniture, tutte le informazioni di carattere tecnico e commerciale, di propria conoscenza, necessarie per la definizione delle offerte contribuendo alla loro valutazione ed elaborazione; Compilare le offerte sulla base dei prezzi indicati dalle Imprese candidate alla esecuzione dei lavori, delle forniture parziali e delle eventuali ulteriori componenti di costo della fornitura complessiva; Sviluppare trattative con i Clienti Pubblici o privati fino alla acquisizione (o alla perdita) delle commesse; Curare il coordinamento delle attività delle Imprese Consorziate partecipanti alla acquisizione e/o all’esecuzione delle singole commesse provvedendo alla definizione alla raccolta ed alla comunicazione di tutte le informazioni che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Particolare cura sarà dedicata alla definizione delle soluzioni tecniche ed al rispetto delle date di consegna previste.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Provvedere a tutte le attività necessarie per il perfezionamento dei contratti di acquisizione lavori; Svolgere tutte le attività amministrative derivanti dalla esecuzione dei contratti sottoscritti fino alla completa fatturazione ed incasso del prezzo stabilito; Curare i rapporti con le Società consorziate per quanto si riferisce alla definizione del prezzo delle loro prestazioni e forniture, le date di consegna e le eventuali penali per ritardate consegne, le condizioni di pagamento ecc. in relazione alle condizioni previste dalla commessa ed alle eventuali delibere degli Organi del Consorzio; Provvedere su disposizione degli Amministratori al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni del Consorzio verso le Società consorziate o verso terzi, in relazione allo svolgimento della propria attività; Provvedere su disposizione degli Amministratori agli incassi dovuti dai Clienti in seguito alla esecuzione dei contratti sottoscritti, dai consorziati quali quote di servizio o contributi alle spese di gestione del Consorzio, da terzi per ogni altra motivazione legata allo svolgimento dell’attività del Consorzio; Corrispondere su disposizione degli Amministratori particolari compensi a titolo di commissione, ad enti o persone, consorziati o non, che contribuiscano in modo rilevante e diretto all’acquisizione di commesse in favore del Consorzio stesso.
Art. 13. (COMITATO TECNICO funzionamento) Le decisioni del Comitato Tecnico potranno essere validamente assunte soltanto con la presenza di almeno 3 (TRE) membri, con il voto favorevole di tutti i membri presenti.
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Qualora il quorum non si formi o l’unanimità dei presenti non venga raggiunta, della questione dovrà essere investito il Consiglio direttivo. Alla convocazione del Comitato Tecnico, anche su richiesta di uno dei membri, provvederà il coordinatore con preavviso di almeno 24 ore per iscritto e/o telefax con indicazione delle materie da trattare, del luogo e dell’ora della riunione. Di ciascuna riunione verrà redatto un verbale da parte del segretario verbalizzante che sarà trascritto in apposito registro tenuto a disposizione del Consiglio direttivo. Alle riunioni del Comitato Tecnico potranno partecipare, se invitati e senza diritto di voto, direttori tecnici e responsabili amministrativi delle Imprese Consorziate.
Art. 13. BIS Mancata nomina del comitato tecnico Qualora non venga nominato il comitato tecnico, tutte le funzioni ad esso attribuite dall’art. 12 del presente regolamento, restano in carico al consiglio direttivo del consorzio.
Art. 14. (FUNZIONE AMMINISTRATIVA) La funzione amministrativa del Consorzio, sotto la piena responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo., ha il compito di: a) curare gli adempimenti contabili, fiscali, contributivi ecc. del Consorzio; b) espletare presso gli Enti e le Stazioni appaltanti le pratiche amministrative dei lavori assunti dal consorzio; c) curare il servizio di cassa del Consorzio;
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CONSORZIO Art. 15.(FUNZIONI DELLA STRUTTURA PER SETTORI DI INTERVENTO) Fatta salva ogni diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i settori di intervento del consorzio sono strutturati in tre aree, coordinate dal Presidente del C.d.A.: 1) Area Marketing - Ricerche di mercato ll.pp. e privati; 2) Area acquisizione diretta Commesse LL.PP. e Privati; 3) Area Immobiliare.
Art. 16. (FUNZIONI – AREA MARKETING E RICERCHE DI MERCATO) Le Imprese Consorziate possono rivolgersi al Consorzio per richiedere: a) funzioni di assistenza per l’acquisizione di lavori mediante specifiche ricerche di mercato, di assistenza tecnica e contrattuale relativamente alla partecipazione dei soci a gare per l’affidamento di lavori sia pubblici che privati; b) concorso nella direzione tecnica per i lavori di cui al precedente punto a); Le prestazioni di servizio di cui al punto a) del presente articolo, sono svolte di norma dal Consorzio in favore del consorziato a titolo esclusivo. Tuttavia, nei casi in cui si verificassero più manifestazioni di interesse per la medesima ricerca di mercato, si applicheranno i criteri di cui all’art. 28 e 29 ed eventualmente dell’art. 37 del presente Regolamento.
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Art. 16 BIS. (FUNZIONI – AREA ACQUISIZIONE LL.PP. E PRIVATI) Il Consorzio attraverso l’area preposta, si adopera nella ricerca di acquisire in nome proprio e per conto dei soci, commesse di lavori pubblici e privati di qualsiasi natura, purché di interesse dei Consorziati, assegnandone l’esecuzione medesima ad una o più Imprese Consorziate. La ricerca avviene su iniziativa diretta della struttura o tramite segnalazione specifica del singolo Consorziato. Per l’assegnazione dei lavori procederà nei modi previsti agli artt. 28 - 29 – 30 – 31 - 32 del presente Regolamento.
Art. 16 TER. (FUNZIONI – AREA IMMOBILIARE) Il Consorzio attraverso la propria area di pertinenza, la quale si avvarrà anche eventualmente di collaboratori esterni e/o di procacciatori, agenzie ecc., si adopera nella ricerca per acquisire in nome proprio e/o di segnalare ai soci eventuali opportunità di natura immobiliare e commerciale (acquisto di terreni edificabili, acquisto di immobili da ristrutturare). La ricerca di tali opportunità, siano esse di carattere pubblico o privato, avviene su iniziativa diretta della struttura o tramite segnalazione specifica del singolo Consorziato. La positiva conclusione della trattativa di interesse del/i Consorziato/i costituisce l’equivalente titolo di assegnazione del lavoro con conseguente addebito delle quote di servizio ai sensi dell’art. 20 del regolamento consortile.
TITOLO V RAPPORTI ECONOMICI Art. 17 (FUNZIONI E SERVIZI - RAPPORTO CONTRATTUALE )
I Consorziati possono usufruire dei servizi relativamente alle funzioni di cui agli artt. 16) – 16 bis) – 16 ter), solo ed esclusivamente dopo avere sottoscritto da parte del proprio Legale Rappresentante, la relativa lettera di incarico al Consorzio. La lettera di incarico riporterà oltre all’oggetto della “funzione”, il mandato di assistenza tecnica e contrattuale, l’ammontare delle relative competenze economiche spettanti al Consorzio per l’espletamento del servizio unitamente alle modalità ed all’impegno di pagamento.
Art. 18 (INADEMPIENZE NEI PAGAMENTI – SOSPENSIONE DEI SERVIZI) Le Imprese Consorziate non in regola con il pagamento delle quote di servizio non hanno diritto ad usufruire dei servizi medesimi. Se, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza concordata, l’Impresa non avrà provveduto a regolarizzare quanto dovuto, il Consiglio direttivo potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni ai sensi dello Statuto sociale.
Art. 19 (COSTI DEI SERVIZI) Le competenze spettanti al Consorzio per i servizi da questo resi ai Soci Consorziati sono definite quote di servizio e sono determinate secondo quanto stabilito nell’apposito allegato “A” al presente regolamento. Il Consiglio direttivo con propria apposita deliberazione potrà modificare il contenuto di detto allegato.
Art. 20 (PAGAMENTI DELLE QUOTE DI SERVIZIO - SCADENZE) La fatturazione delle singole competenze relative alle quote di servizio avverrà di norma nei seguenti modi:
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FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 16 (AREA MARKETING E RICERCHE DI MERCATO) – fatturazione dopo 120 giorni dalla aggiudicazione e addebito con R.B. fine mese con scadenza di pagamento di un 1/3 dell’importo a 120 gg.; 1/3 a 150 gg.; 1/3 a 180 gg.; FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 16 BIS (Acquisizione lavori pubblici o privati) – Come definito agli artt. 36 e 40 del presente regolamento FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 16 TER (AREA IMMOBILIARE) - fatturazione del 30% alla firma del preliminare con R.B. fine mese scadenza di pagamento 30 gg.; 30% al rogito con R.B. fine mese scadenza di pagamento 30 gg.; il restante 40% a 180 gg. dal rogito.;
TITOLO VI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO ALLE GARE DI APPALTO Art. 21 (GENERALITA’) I requisiti del Consorzio e qualsiasi altro titolo consortile sono a disposizione delle imprese consorziate secondo i propri requisiti e le limitazioni del presente Regolamento. Il Consorzio, nell’ambito delle proprie funzioni statutarie, acquisisce i lavori e ne assegna la realizzazione alle Imprese consorziate. Su segnalazione delle Imprese consorziate, oppure in proprio, partecipa alle gare d’appalto indette dalle Amministrazioni Appaltanti.
Art. 21 bis (OBLIGHI DEI CONSORZIATI) I Consorziati si obbligano a partecipare in esclusiva reciproca ed in forma congiunta, attraverso il presente Consorzio e relativo contratto, salvo diversa determinazione assunta dal Consiglio Direttivo, a tutte le gare indette per l’affidamento degli appalti o delle concessioni, indetti secondo la normativa nazionale e dell’Unione Europea di importo a base d’asta non inferiore a €uro 3.000.000 (tremilioni ) da eseguirsi nel territorio della Repubblica Italiana. Art. 22. (COORDINAMENTO) Le Imprese consorziate, attraverso gli uffici preposti, devono coordinare con il Consorzio l’attività inerente la partecipazione a gare di appalto per l’assegnazione di LL.PP. Esse, in linea di principio non devono svolgere alcuna attività in contrasto od in concorrenza con quella del Consorzio e viceversa. – In ragione del fatto che ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs 163/2006 il Consorzio consegue la qualificazione mutuando categorie e classifiche dalle singole imprese socie, ogni impresa socia ha la facoltà di richiedere al Consorzio di rinunciare a partecipare alle gare nelle quali sia richiesta la qualificazione in categorie e classifiche, possedute dalla stessa impresa socia .
Art. 23. (DIVIETO DI PARTECIPAZIONE) In sede di gara di appalto per un lavoro pubblico é fatto divieto ai soci indicati dal Consorzio quali potenziali assegnatari della esecuzione dei lavori, di partecipare alla medesima gara di appalto. Ove il Consorzio deliberi di concorrere per l’affidamento di un appalto o di una concessione di carattere pubblico, superiore a €uro 3.000.000 (tremilioni) i Consorziati non potranno concorrere per l’acquisizione del medesimo appalto o della medesima concessione, al di fuori del Consorzio ed in concorrenza con esso.
Art. 24. (PARTECIPAZIONE A GARE SU RICHIESTA DI IMPRESE CONSORZIATE) Le Imprese consorziate possono richiedere al Consorzio di partecipare ad una gara d’appalto per conto delle stesse, mediante richiesta scritta di attivazione della testata consortile così che il Consorzio in caso di assegnazione affidi alle imprese richiedenti l’esecuzione dei lavori. La richiesta di attivazione della testata consortile comporta l’automatico addebito dei costi previsti all’art. 30 del regolamento.
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Qualora più Imprese consorziate avanzino separate richieste al Consorzio per la partecipazione per conto delle stesse alla medesima gara, per individuare per conto di quale tra le imprese richiedenti concorrere, è verificato preliminarmente ai sensi dell’art. 12 del Regolamento il possesso in capo alle stesse dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità: a) l’idoneità tecnica ed economica ( classifiche e categorie SOA apportate al consorzio ai fini della qualificazione SOA di quest’ultimo , ) b) il valore dell'attrezzatura e l’entità delle maestranze alle dirette dipendenze, in relazione a quelle necessarie a compiere il lavoro oggetto di gara; c) l’entità dei lavori da affidare non superiore a numero 2,5 (duevirgolacinque) volte il volume d’affari annuo relativo all’esercizio precedente; d) il possesso del sistema di qualità aziendale per lavori o quote di lavori oltre gli 1,2 milioni di Euro Nel caso di richiesta congiunta da parte di due o più Imprese Consorziate la verifica dei requisiti di cui sopra verrà effettuata sulla somma dei requisiti delle Imprese richiedenti. L’individuazione dell’impresa Consorziata ovvero delle imprese consorziate (nel caso di richiesta congiunta) per conto delle quali concorrere alla gara d’appalto tra le imprese richiedenti ed in possesso dei requisiti di cui innanzi, avviene sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: a) la perizia e la scrupolosità con le quali i lavori avuti in assegnazione dal consorzio sono stati portati a termine; b) la durata del periodo di eventuale inattività ovvero di mancato affidamento di lavori assunti direttamente dal Consorzio ovvero direttamente da ciascuna Impresa Consorziata con l’assistenza del Consorzio; c) la prossimità territoriale della sede dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (ciò solo nel caso tale luogo si trovi ubicato nella regione Emilia Romagna); d) l’ordine cronologico della richiesta. Qualora l’applicazione di tali criteri non consentisse di operare la scelta tra più imprese in quanto meritevoli allo stesso grado, si potrà procedere mediante sorteggio, ove non fosse possibile ricercare una soluzione di suddivisione dei lavori tra le imprese richiedenti. La verifica dei requisiti e l’applicazione dei criteri di cui innanzi saranno effettuati con equità ed imparzialità al fine di perseguire l’obiettivo di una equa distribuzione dei lavori e di mantenere il più perfetto accordo tra le Imprese Consorziate. Lo svolgimento di tali attività, ivi compresa la facoltà di decisione, potrà essere oggetto di delega da parte del Consiglio direttivo a favore anche del Comitato tecnico( Qualora costituito ) In caso di assunzione di una commessa da parte del Consorzio, il Consiglio direttivo può deliberare se eseguire direttamente o indirettamente i lavori assunti in appalto. Eventualmente, potrà ricorrere anche ad Imprese terze, stipulando preventivamente gli opportuni ed idonei accordi e contratti. Di norma l’affidamento dei lavori ad Imprese terze potrà avvenire soltanto dopo aver accertato l’indisponibilità delle imprese consorziate alla esecuzione delle opere oggetto
Art. 25. (RESPONSABILITA’ DELL’OFFERTA) E’ compito e responsabilità dell’ Impresa Consorziata in nome della quale il Consorzio formalizza l’offerta, studiare gli elaborati di gara, la normativa generale e specifica, le condizioni esecutive, le condizioni economico/finanziarie, e trasmettere in forma scritta l’offerta economica al Consorzio stesso. La comunicazione dell’offerta è già impegnativa e responsabilizza a tutti gli effetti l’ Impresa Consorziata che l’ha trasmessa anche per eventuali danni derivanti da offerta sbagliata od economicamente in perdita. Tutto ciò indipendentemente dalla successiva delibera di rito di assegnazione ed eventuale procura alla firma degli atti contabili che accompagnano l’esecuzione dei lavori. L’Impresa Consorziata è obbligata ad effettuare gli adempimenti di rito previsti dal bando di gara.
TITOLO VII ASSEGNAZIONE DEI LAVORI 11 / 20
(procedure per la stipula dei contratti e per la gestione delle commesse) Art. 26. (LAVORI ASSUNTI PER CONTO DI IMPRESE CONSORZIATE) In caso di aggiudicazione di gare cui il Consorzio ha partecipato per conto di imprese consorziate individuate ai sensi del precedente articolo 24 del presente Regolamento, il Consorzio assegna l’esecuzione dei lavori alla stessa impresa o alle stesse imprese per conto delle quali ha partecipato alla gara. Art. 27 (LAVORI ASSUNTI DIRETTAMENTE: ESECUZIONE INDIRETTA) In caso di assunzione di una commessa direttamente da parte del Consorzio e pertanto non per conto di una o più imprese consorziate, il Consiglio direttivo può deliberare se eseguire direttamente o indirettamente i lavori assunti in appalto. Eventualmente, potrà ricorrere anche ad Imprese terze, stipulando preventivamente gli opportuni ed idonei accordi e contratti. Di norma l’affidamento dei lavori ad Imprese terze avverrà previa verifica della disponibilità da parte delle Imprese Consorziate in merito al loro diretto interesse e possibilità di esecuzione delle opere. Qualora più Imprese consorziate siano interessate, per individuare a quale o quali imprese affidare l’esecuzione dei lavori sono applicate le modalità e le procedure disciplinate dal precedente articolo 24 del presente Regolamento. Allorquando un lavoro per la sua natura od entità e/o per il manifestato interesse di più Imprese Consorziate alla esecuzione delle opere, non possa essere assegnato ad una sola Impresa consorziata, ove le condizioni dello stesso lavoro lo consentano ed in mancanza di accordo fra le Imprese consorziate, tale lavoro potrà essere assegnato a più Imprese Consorziate, ripartendolo in lotti fra le medesime. Le assegnazioni dei lotti si attuano applicando le modalità e le procedure disciplinate dal precedente articolo 24 del presente Regolamento.
Art. 28. (ESECUZIONE DIRETTA) Nei lavori eseguiti direttamente il Consorzio deve impiegare con assoluta preferenza i lavoratori dipendenti delle Imprese Consorziate.
Art. 29. (ATTREZZATURE) Nei casi di esecuzione diretta dei lavori, il Consorzio può richiedere alle Imprese consorziate apporti di attrezzature, sempre che esse ne dispongano, nel rispetto di un corretto criterio di valutazione dei costi di mercato e preferendo la soluzione più vantaggiosa. Le richieste sono oggetto di trattative e di accordi particolari che devono essere regolarmente deliberati dai rispettivi organi competenti.
Art. 30. (SPESE) Nei casi in cui il Consorzio, concorrendo a gare d’appalto su richiesta di uno o più Imprese Consorziate, non si aggiudicasse il lavoro, da queste dovranno essere rimborsate tutte le spese (opportunamente documentate) inerenti e conseguenti, oltre ad una quota a forfait di €uro 100,00 per diritti di segreteria. Dal momento in cui viene attivata dall’ Impresa consorziata la richiesta di partecipazione del Consorzio ad una gara d’appalto, il rimborso delle spese è dovuto anche nei casi in cui, per qualsiasi motivo non dipendente dal Consorzio, l’offerta non venga presentata.
A) LAVORI ASSUNTI DAL CONSORZIO ED ASSEGNATI AD UNA IMPRESA CONSORZIATA
Art. 31. (GENERALITA’) L’esecuzione assegnata alle imprese consorziate preventivamente individuate ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27, avviene alle medesime condizioni contrattuali ai quali sono stati acquisiti. Sono fatte salve le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi, la eventuale prestazione di autonome garanzie previste dal Regolamento e dallo Statuto Consortile, da specifiche determinazioni del
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Consiglio direttivo, oltre l’osservanza delle prescrizioni e degli impegni previsti nel presente Regolamento. L’assegnazione del lavoro comporta automaticamente a carico dell’ Impresa consorziata assegnataria dei lavori, l’obbligo di corrispondere al Consorzio la quota di servizio specifica ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento e calcolata nei modi stabiliti al relativo allegato (A).
Art. 32. (STUDIO DELLA COMMESSA) Prima di acquisire in via definitiva i lavori, è compito e responsabilità del Consorzio unitamente all’ Impresa consorziata assegnataria dei lavori, verificare e stabilire le condizioni economiche generali dei contratti relativi ai lavori oggetto di acquisizione. Per ciascun contratto, sono fissati i contributi di servizio specifici da versare, i tempi ed i modi per effettuare la ripartizione dei ricavi, le eventuali garanzie da richiedere. In relazione alla lunga durata della commessa ed alle incertezze che si possono manifestare nella sua esecuzione, il consiglio direttivo procederà volta per volta a stabilire una quota di fondo rischio da rapportare al corrispettivo globale che non verrà ripartito fra le imprese consorziate esecutrici fino al completamento del periodo di rischio a carico del Consorzio.
Art. 33. (ASSEGNAZIONE) A seguito dell’aggiudicazione della gara al Consorzio, il consiglio direttivo formalizza con apposita delibera l’assegnazione dei lavori alla/e Impresa/e consorziate, previa accettazione espressa da parte dell’ impresa Consorziata delle condizioni e dei termini fissati per la stessa. L’assegnazione ha per oggetto le opere e le prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dal Consorzio ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza. L’Assegnatario, all’atto dell’assegnazione, dovrà assumere l’obbligo di eseguire i lavori direttamente, fatte salve eventuali opere subappaltabili entro i termini di Legge consentiti. L’impresa consorziata esecutrice all’atto dell’assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l’esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Commitenza ed anche nei confronti di terzi a norma di legge manlevandone espressamente il Consorzio. In particolare pertanto: 1. l’impresa consorziata si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante al Consorzio, purchè non imputabili ad inerzia di quest’ultimo, assumendo in ogni caso nei confronti del Consorzio, nonché della Stazione Appaltante, la totale responsabilità di dare l’opera ultimata tempestivamente e a regola d’arte. Il Consorzio è a sua volta impegnato a curare, nell’ambito delle Leggi e norme vigenti a tutelare gli interessi dell’impresa consorziata in caso di contenzioso. 2. L’impresa consorziata per l’esecuzione delle opere assegnate, sarà pienamente autonoma, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto di appalto assunto dal Consorzio, salvo il diritto di controllo del medesimo. L’impresa consorziata eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad esso assegnate a perfetta regola d’arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici. 3. L’impresa consorziata assegnataria assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad essa assegnate dal Consorzio, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal Consorzio stesso, sia nei confronti del Committente che dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667, 1669 c.c. obbligandosi a manlevare il Consorzio qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del Committente e/o di terzi. 4. L’Assegnatario espressamente si obbliga in particolare ad accettare, sempre comunque previa fase in contraddittorio con l’Ente, l’eventuale assunzione di atti e fatti che il Committente/Concedente
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compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo nulla mai chiedere al Consorzio che questi a sua volta non abbia ricevuto in precedenza dal Committente/Concedente stesso. 5. Le Imprese assegnatarie non possono cedere i lavori ad altre imprese consorziate, se non previa approvazione del Consorzio e nei soli casi in cui ciò sia ammesso, e quanto precede comunque mediante revoca dell’assegnazione stessa con conseguente obbligo del risarcimento dei danni che il Consorzio abbia subito a seguito della riassegnazione.
Art. 34. (CAUSE DI REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE) Oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti articoli del Regolamento, la revoca dell’assegnazione del lavoro nei confronti del Consorziato, può essere disposta nei seguenti casi: a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti d’appalto, da qualsiasi disciplina regolante i rapporti con la Committenza e facente carico al Consorzio per lavori assegnati all’impresa consorziata; b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Consorzio, per lavori assegnati all’impresa Consorziata, nei confronti dei coassuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali del Consorzio (ad es. all’interno di ATI o consorzi), ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente od indirettamente facenti carico del Consorziato, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l’esecuzione dei lavori assegnati; c) assoggettamento a procedure concorsuali o qualsivoglia insolvenza dell’ impresa Consorziata che rischi di arrecare danno al Consorzio; d) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione dell’ impresa Consorziata dal Consorzio previsto dalla Legge e/o dallo Statuto; e) consensualmente tra Consorzio e Impresa consorziata; f) inosservanza delle prescrizioni di cui al Titolo VIII sulla conduzione dei lavori.
Art. 35. (RESPONSABILITA’ IN CASO DI REVOCA) Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sull’andamento e sull’esecuzione delle opere assunte e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, compresa la revoca dell’assegnazione, qualora si riscontrassero deficienze nell’andamento e nell’esecuzione dei lavori tali da poter arrecare danno al Consorzio. L’impresa consorziata è in ogni caso tenuta a manlevare il Consorzio da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze.
Art. 36. (PAGAMENTI ALL’IMPRESA ASSEGNATARIA) Il Consorzio versa il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e delle eventuali varianti e/o aggiunte alla Impresa assegnataria man mano e solo dopo che detto corrispettivo sia stato effettivamente riscosso dal Consorzio, secondo le condizioni del contratto stesso, del Regolamento Interno del Consorzio e dietro presentazione di regolare fattura. I pagamenti sono effettuati trattenendo le somme percentuali a garanzia determinate in base al contratto d’appalto ed al presente regolamento (decimi, cauzioni e spese), sempre che non siano applicabili nei confronti della Impresa assegnataria le norme riportate al punto 2 del secondo comma dell'art. 40 del presente Regolamento. Gli importi degli stati di avanzamento e delle rate di saldo sono corrisposti dal Consorzio alla Impresa assegnataria al netto degli oneri spettanti al Consorzio per la quota di servizio specifica ad esso spettante, e calcolata nei modi stabiliti al successivo allegato (A), oltre ad eventuali oneri di progettazione di massima ed esecutiva. In caso di mancato pagamento da parte della committente nulla sarà dovuto dal Consorzio alla Assegnataria la quale dovrà comunque riconoscere in parte la quota di servizio nella quantità economica che sarà decisa dal Consiglio direttivo Sarà compito del consorzio promuovere ogni azione, anche legale, nei confronti del committente, per il riconoscimento delle somme dovute.
Art. 37. ( COLLAUDO) Avvenuto il collaudo del lavoro, si procede al conguaglio tra le somme anticipate e quelle trattenute dal Consorzio, per la completa definizione dei rapporti di dare ed avere tra l’Impresa assegnataria ed il Consorzio stesso.
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B) LAVORI ASSUNTI DAL CONSORZIO ED ASSEGNATI A PIÙ IMPRESE CONSORZIATE Art. 38. (SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA) In caso di assegnazione di una commessa congiuntamente a più consorziati, indipendentemente dalla ripartizione delle opere, viene stabilita la responsabilità solidale delle stesse sul corretto e completo adempimento dell’intera opera. Tale assegnazione congiunta si configura pertanto come una sorta di raggruppamento interno, nell’ambito del quale la qualifica di capogruppo sarà assunta dalla Impresa dotata dei maggiori requisiti. A detta Impresa spetterà il compito dell’organizzazione tecnica e gestionale della commessa, ivi comprese le fasi di studio della commessa medesima come previsto all’art. 32 del Regolamento.
Art. 39. ( PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO IN A.T.I.) Il Consorzio , previa delibera del consiglio direttivo, potrà associarsi ad altre imprese, private e pubbliche, in qualsiasi forma temporanea o permanente, allo scopo di assumere lavori, acquisire concessioni e gestire attività connesse anche in campo immobiliare. A tale scopo il Consorzio potrà richiedere la collaborazione finanziaria delle Imprese consorziate che, interessate a tali iniziative, saranno preferite nell’assegnazione dei lavori acquisiti. Il Consorzio , previa delibera del consiglio direttivo, potrà anche costituire e/o partecipare a società, le cui attività possano contribuire al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale.
TITOLO VIII CONDUZIONE DEI LAVORI Art. 40. (0BBLIGHI ED ONERI DELL’ASSEGNATARIA) L’Assegnatario ha l’obbligo di prendere visione del Contratto relativo al lavoro di suo interesse, comunicando eventuali osservazioni prima della data della sua sottoscrizione. L’Assegnatario si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di chiunque da essa coinvolto, come ad esempio fornitori e subappaltatori di lavori ad essa assegnati, la piena e completa osservanza ed il rispetto: a) di tutte le vigenti disposizioni di Legge od Amministrative comunque attinenti alla regolare esecuzione delle opere; b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche, così come contenute nel richiamato contratto; c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od organo amministrativo; d) di tutte le Leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa sui LL.PP., urbanistica, tributaria, fiscale, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi, facendo salvo il Consorzio da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tali obblighi; e) delle disposizioni antimafia, ed in genere di tutta la normativa vigente nel corso dell’appalto, con particolare riferimento ai subappalti, cottimi e guardiane, assumendone ogni responsabilità; f) delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ed in genere di tutta la normativa vigente nel corso dell’appalto; g) delle disposizioni e delle procedure introdotte dal Sistema di Qualità, con particolare riguardo al Piano di sicurezza. L’Assegnatario in particolare provvederà:
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1. a propria cura e spese ad assicurare l’attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare da responsabilità per propri dipendenti o terzi durante l’esecuzione dei lavori assegnati, escludendo la rivalsa sul Consorzio; 2. provvederà a rilasciare al Consorzio idonee garanzie, bancarie - assicurative, di terzi, personali, almeno equivalenti a quelle che il Consorzio è tenuto a rilasciare alla Committenza ed a terzi. Il consiglio direttivo potrà richiedere anche garanzie maggiormente cautelative rispetto a quanto richiesto dalla Committenza, qualora particolari condizioni non garantiscano sufficientemente il Consorzio. Il Consiglio con propria deliberazione, dettaglierà condizioni, modi e tempi di rilascio, da parte dell’assegnatario, delle garanzie di cui al presente punto; 3. si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo, se non previo ottenimento da parte della Stazione Appaltante della prescritta autorizzazione, garantendo il rispetto e/o l’accertamento della sussistenza delle condizioni tutte, secondo la normativa vigente nel corso dell’appalto. L’assegnatario curerà la predisposizione della documentazione richiesta ai sensi di Legge, ciò al fine di poter richiedere ed ottenere dall’Ente Committente la prescritta autorizzazione; 4. provvederà alla denuncia agli Enti previdenziali (compresa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, del lavoro assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte dei subappaltatori, nonché la trasmissione della documentazione relativa ai Committenti prima dell’inizio dei lavori; esso curerà inoltre la periodica trasmissione alla Committenza e al Consorzio, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché di quanto previsto dalla normativa vigente durante il corso dell’appalto; ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente articolo ad esclusivo carico dell’Assegnatario e dei suoi rappresentanti, con piena liberazione del Consorzio, che potrà dar corso alla revoca dell’assegnazione dei lavori; 5. con l’accettazione del lavoro, autorizza comunque automaticamente il Consorzio ad addebitare all’assegnatario tutti i costi , motivati e inderogabili, diversi dai contributi consortili previsti al successivo punto “6” , sostenuti per il buon esito del lavoro . Tali costi , debitamente documentati anche sotto il profilo fiscale, dovranno essere rimborsati al Consorzio dietro semplice richiesta di questi, ovvero trattenuti dal Consorzio stesso non appena in possesso di somme di spettanza dell’assegnatario a qualsiasi titolo; 6. si impegna a versare al Consorzio i contributi consortili previsti dalla delibera di assegnazione senza eccezione alcuna; 7. si obbliga a comunicare agli organi consortili, sia la semplice difficoltà a fare fronte agli impegni assunti che l’andamento migliorativo o peggiorativo della propria struttura e/o capacità finanziaria.
Art. 41. (CONDUZIONE DEL CANTIERE) Fatto salvo il caso di esecuzione diretta da parte del Consorzio, la conduzione dei lavori è delegata all’associato assegnatario e, per esso alle persone, da questo designate, dotate di idonei requisiti. A tali soggetti il Consorzio potrà conferire i poteri di rappresentanza se necessari con apposita procura e tassativo obbligo di rendiconto. Detta procura sarà conferita a titolo gratuito e riconosciuta come tale dal procuratore designato. La procura stessa non configura, per il procuratore, né un rapporto di lavoro con il Consorzio, né conferimento di incarico professionale, restando ad esclusivo carico dell’associato assegnatario ogni compenso spettante al procuratore stesso per l’intera attività prestata. Restano ferme le responsabilità del socio assegnatario per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate. Responsabile della conduzione del cantiere deve essere un dipendente/incaricato dall’Impresa assegnataria che assumerà la funzione di Responsabile di commessa, il quale dovrà garantire la realizzazione dell’opera / servizio nel pieno e corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di legge vigenti, sollevando il consorzio da ogni responsabilità.
Art. 42. (SORVEGLIANZA E CONTROLLI DEL CONSORZIO) Ogni Impresa, pur mantenendo la più ampia autonomia tecnico - amministrativa una volta effettuata l’assegnazione dei lavori da parte del Consorzio, dovrà accettarne la sorveglianza ed i controlli da parte degli uffici consortili, comprese le “verifiche in cantiere”. Tali controlli, saranno propedeutici alla verifica del corretto adempimento degli impegni assunti dall’Impresa con l’assegnazione dei lavori. I rapporti formali con le Stazioni Appaltanti saranno tenuti dal Consorzio anche attraverso Procuratori Speciali.
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Art. 43. (AFFIANCAMENTO DEL SOCIO ASSEGNATARIO) Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, da parte degli organi preposti dal Consorzio venissero riscontrate insufficienti capacità economiche e gestionali del Socio tali da valutarne rischiosa l’esecuzione da parte dello stesso, il Consiglio potrà decidere l’affiancamento di un’altra Impresa Socia. In quel caso, il Comitato Tecnico ( se costituito ) stesso valuterà l’opportunità dell’integrazione indicando il soggetto idoneo al consiglio direttivo, il quale con idonea deliberazione, definirà responsabilità e quote di entrambi gli assegnatari che dovranno nominare un responsabile di quello che può essere definito raggruppamento interno.
Art. 44. (CAUTELE PER CATTIVE ESECUZIONI) Ove si verificasse che la stazione appaltante, e per essa la direzione lavori, contestasse la cattiva esecuzione dei lavori nel corso dell’opera, ovvero risultassero gravi negligenze della Impresa Consorziata, riscontrate anche a seguito delle verifiche ispettive del Consorzio, quest’ultimo, in quanto titolare dell’appalto, potrà trattenere in parte o totalmente, gli importi corrispondenti ai vizi evidenziati ed agli eventuali danni sugli stati di avanzamento o le somme trattenute per garanzia (decimi e cauzione definitiva), fino a quando il consorziato non avrà ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto d’appalto. Il Consiglio direttivo potrà prendere inoltre ulteriori provvedimenti cautelativi o sanzionatori a carico del consorziato a norma dello Statuto e del presente Regolamento. Inoltre qualora il Consorziato, una volta avuto in assegnazione un lavoro, dimostrasse incapacità economica, organizzativa ed esecutiva, ritenuta non sanabile dal Consorzio con l’intervento di cui all’art. 43, potrà in ogni momento, essere revocato e sostituito con altri Consorziati senza poter pretendere nessun compenso, fatta eccezione per il corrispettivo inerente la parte di lavori eseguiti accettati ed approvati dal committente. In caso di revoca e qualora ne ricorrano gli estremi, potrà essere acquisita la cauzione definitiva, salvi provvedimenti ulteriori quali ad esempio la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti che il Consiglio direttivo di APICON intenderà assumere. La definizione di eventuali rapporti economici di dare e avere fra Consorzio e Impresa Consorziata è demandata al Consiglio di Amministrazione.
Art. 45. (PROVVEDIMENTI PER IRREGOLARITA’ RISCONTRATE) Ogni eventuale irregolarità che venisse riscontrata, in sede di controllo, da parte degli organi tecnici ed amministrativi del Consorzio, deve essere oggetto di apposito verbale da trasmettersi da parte del Comitato Tecnico al Consiglio direttivo del Consorzio. Il Consiglio stabilisce il periodo di tempo entro il quale l’Impresa consorziata deve provvedere ad eliminare la riscontrata irregolarità. Trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, il Consiglio direttivo del Consorzio adotta nei confronti di tale Impresa i provvedimenti di sua competenza, a norma dello Statuto consortile e del presente Regolamento. Nel caso che la irregolarità riscontrata riguardi la esecuzione dei lavori assegnati ad una o più Imprese, il Consiglio direttivo del Consorzio può deliberare di avocare immediatamente al Consorzio stesso la diretta esecuzione del lavoro, infliggendo, quale estremo provvedimento, la esclusione dal Consorzio alla Impresa inadempiente, ed agendo, se del caso, contro la stessa per i danni eventualmente subiti.
TITOLO IX RAPPORTI ECONOMICI Art. 46. (PAGAMENTI E REGOLARITA’ DEL RAPPORTO) I crediti dell’assegnatario per i lavori eseguiti si concretizzeranno e diventeranno esigibili nei confronti del Consorzio solo ad avvenuta fatturazione da parte di quest’ultimo nei confronti del Committente ad avvenuto incasso delle corrispondenti somme.
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Il Consorzio verserà all’assegnatario dei lavori gli importi percepiti dall’Ente Appaltante per i medesimi lavori al netto dei relativi contributi consortili, delle passività del Consorziato verso il Consorzio a qualunque titolo determinate e come quantificate dagli Uffici Amministrativi del Consorzio, delle percentuali di trattenute a garanzia determinate secondo l’andamento dei lavori, salvo il caso di irregolarità o inadempienza del Consorziato contestate o in corso di contestazione. Gli importi di cui sopra verranno corrisposti al Consorziato entro 5 giorni dall’avvenuto incasso previo accertamento del regolare adempimento da parte del medesimo Consorziato degli obblighi previdenziali ed erariali assunti nei confronti dei propri dipendenti. Nel caso tali obbligazioni non fossero adempiute, APICON potrà intervenire e provvedere di conseguenza con propria piena discrezionalità, anche con fondi trattenuti sugli eventuali crediti che il consorziato possa vantare nei confronti di APICON I Consorziati autorizzano esplicitamente APICON a trattenere, per le causali anzidette le somme deliberate dal Consiglio Direttivo del Consorzio, ( comprovate da idonea documentazione fornita dagli enti previdenziali ed erariali di cui sopra ), rimossa sin d’ora qualsiasi eccezione, da qualunque credito vantato dal Consorziato verso APICON per qualsivoglia titolo. Avvenuto il collaudo dei lavori si procederà al conguaglio tra le somme anticipate e quelle trattenute dal Consorzio, per la completa esatta definizione dei rapporti finanziari tra l’Impresa assegnataria ed il Consorzio stesso.
Art. 47. (INADEMPIENZE - PROCEDURE - GARANZIE) A. Ogni eventuale inadempienza o irregolarità anche non contemplata negli articoli precedenti che venisse riscontrata in sede di controllo o che venisse constatata dalla Stazione Appaltante, dagli organi tecnici ed amministrativi del Consorzio, sarà oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio direttivo del Consorzio, il quale potrà adottare ogni azione cautelativa a tutela del Consorzio stesso. B. Il Consiglio potrà stabilire il periodo di tempo entro il quale il Consorziato dovrà provvedere a sanare le inadempienze od irregolarità riscontrate dando mandato al Presidente di mettere in mora il Consorziato. C. Trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, il Consiglio direttivo del Consorzio, potrà revocare senz’altro avviso l’assegnazione avocandosi la diretta gestione dei lavori o riassegnandoli ad altro associato. Analoga determinazione sarà assunta, senza necessità di preavviso, in caso di assoggettamento del socio Consorziato a procedura concorsuale ed in ogni altro caso in cui l’inadempienza non sia ritenuta sanabile. D. L’eventuale riassegnazione di cui al punto precedente dovrà avvenire possibilmente alle stesse condizioni e patti contrattuali. Ogni eventuale onere o danno derivante dalla riassegnazione sarà posto a carico del Consorziato inadempiente. Il consorzio potrà altresì procedere alla esecuzione d’ufficio, sia direttamente, sia affidando i lavori ad altri soci. Nei casi previsti al punto C) del presente articolo il consiglio direttivo del Consorzio sarà incaricato di redigere una relazione dei rapporti fra consorzio e consorziato. Tale relazione dovrà: Determinare la consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della direzione lavori, verificando la contabilità ed apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie; Quantificare gli oneri per il ripristino delle opere non conformemente eseguite; Valutare e quantificare gli eventuali oneri per la riapertura del cantiere; Quantificare gli eventuali oneri per il completamento dei lavori; Valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per i collaudi delle opere realizzate; Determinare, in generale, ogni pendenza economica del socio revocato. E. La delibera contenente la situazione tecnico-amministrativa-finanziaria con quantificazione dei costi, spese, danni per quanto prevedibilmente il Consorzio potrà essere chiamato a rispondere, dovrà essere comunicata in copia autentica dal Presidente del Consiglio direttivo alla Impresa Consorziata revocata, la quale dovrà provvedere ai versamenti in essa eventualmente richiesti entro dieci giorni dalla ricezione, ovvero, nello stesso termine, concordare con il Consorzio nuovi termini e modalità di pagamento.
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F. Il mancato pagamento nei termini stabiliti costituirà motivo di esclusione del Consorziato ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. G. La revoca dei lavori non darà luogo ad alcun compenso per il Consorziato ed eventuali suoi crediti per lavori, svincoli, cauzioni, revisioni prezzi, ecc., se liquidati dai Committenti al consorzio saranno temporaneamente congelati in attesa di definizione delle partite debitorie/creditorie e, una volta effettuata detta definizione, saranno da questi acquisiti, parzialmente o totalmente, fino a compensazione degli oneri conseguenti alla revoca, e fatti salvi ulteriori provvedimenti che il Consiglio del consorzio riterrà di dover assumere. Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico del socio revocato. Eventuali crediti non saranno esigibili prima dell’approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente e l’esaurimento dei ricorsi di terzi su quanto risultasse a credito dopo il diritto del Consorzio di compensare gli eventuali crediti del Consorziato con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con le Imprese. H. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, il Consorziato potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse, al Collegio arbitrale costituito ai sensi dell’art. 36 dello Statuto consortile.
TITOLO X NORME DI RINVIO Art. 48. (MODIFICHE REGOLAMENTARI) Qualsiasi eventuale modifica al presente Regolamento può essere apportata con le modalità previste dallo Statuto consortile.
Art. 49. (CONTROVERSIE ESTERNE) I Consorziati assegnatari sono obbligati a rimborsare al Consorzio le spese di consulenza, legali e di giudizio da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili ed amministrative promosse o subite in dipendenza dell’attività di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione purchè imputabili a comprovate inadempienze contrattuali degli assegnatari.
Art. 50. (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il Consorzio e le Imprese consorziate, in dipendenza dell'applicazione anche delle disposizioni del presente Regolamento, i soci del ……………. accettano il giudizio di una commissione di tre saggi nominata dal Collegio Imprenditori Edili dell’ Api di Reggio Emilia
N° 1 ALLEGATO: A) Letto, approvato e sottoscritto per accettazione a Reggio Emilia li,
ALLEGATO A MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI SERVIZIO SPETTANTI AL CONSORZIO
Le quote di servizio spettanti al Consorzio per le attività da questo svolte a favore dei Soci Consorziati e dovute da questi ultimi sono determinate nella misura percentuale del 1,8% (unovirgolaottantapercento) degli importi indicati di seguito:
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per le attività inerenti le funzioni di assistenza per l’acquisizione di lavori mediante specifiche ricerche di mercato, di assistenza tecnica e contrattuale relativamente alla partecipazione dei soci a gare per l’affidamento di lavori sia pubblici che privati, l’importo complessivo netto della gara, salvo eventuali conguagli calcolati sulla base del conto finale dei lavori; – per le attività inerenti le funzioni di acquisizione in nome proprio e per conto dei Soci Consorziati, di commesse di lavori pubblici e privati di qualsiasi natura, l’ importo complessivo dei lavori; – per le attività inerenti le funzioni attinenti l’area immobiliare, l’ importo dei corrispettivi che si prevede possano essere realizzati con l’iniziativa.
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Il Consiglio di Amministrazione potrà, in casi specifici, con propria apposita deliberazione, ridurre la percentuale di cui al precedente periodo sino ad un minimo dello 0,5% ovvero incrementarla sino ad un massimo del 2,5% considerando: – –
l’entità dell’importo complessivo della gara, dei lavori o dei corrispettivi realizzabili; le particolari condizioni di mercato nelle quali si acquisiscono i lavori o si realizzano le iniziative.
– Qualora una singola attività svolta dal Consorzio sia resa congiuntamente a favore di più Soci Consorziati, la quota di servizio determinata come innanzi sarà ripartita tra gli stessi Soci Consorziati in proporzione alla misura in cui ciascuno partecipa ai lavori o all’iniziativa.
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