Statuto Apicon

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STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO, FUNZIONI Art. 1 (Costituzione e Denominazione) 1. E’ costituito, un Consorzio stabile volontario di imprese ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 34, 1° comma lett. c, dell’art. 36 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, avente la denominazione "APICON CONSORZIO STABILE" abbreviabile, ove consentito, in "APICON". Art. 2 (Durata) 1. La durata del Consorzio è stabilita in anni 5 (decorrenti dalla data di costituzione) e sarà automaticamente rinnovabile di un periodo di uguale durata in mancanza di espressa disdetta da parte dei consorziati entro 3 mesi dalla sua naturale scadenza. Esso comunque durerà per tutto il tempo necessario per la realizzazione degli scopi consortili, precisandosi che in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per tutti e ciascuno fino alla completa esecuzione e liquidazione del lavori assunti, nonché fino alla definizione di ogni rapporto con il Committente e anche fra gli stessi consorziati. Art. 3 (Sede) 1. Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Reggio Emilia, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. 2. In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto il Consiglio Direttivo potrà istituire altri uffici e/o sedi operative dove lo ritenga opportuno. Art. 4 (Oggetto e funzioni) 1. Il Consorzio ha per oggetto: a. La partecipazione in esclusiva ed in forma congiunta in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di tutti o di parte dei consorziati, come di seguito specificato a tutte le gare indette per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di opere pubbliche e private, nonché la presentazione di proposte di intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o private o di pubblica utilità. b. L’esecuzione delle opere pubbliche e private e di pubblica #p#


utilità di cui alla lettera a) che precede. 2. Per il raggiungimento delle scopo consortile il Consorzio potrà pertanto porre in essere ogni attività connessa e/o preordinata all’oggetto innanzi indicato. 3. Sempre per raggiungere gli scopi sopra indicati il Consorzio potrà avvalersi di qualunque normativa di favore portata dalla legislazione nazionale e comunitaria, nonché partecipare ad iniziative ed Enti che svolgono attività similari. 4. L’esistenza di una “comune struttura di impresa” di cui all’art. 36 del D.lgs 163/06 non esclude che il Consorzio, operando in nome proprio, ma per conto di tutti o parte dei consorziati, abbia facoltà di far eseguire i lavori direttamente dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale dei consorziati nei confronti del soggetto appaltante, ove richiesta, l’attività del Consorzio si limiterà al coordinamento dei lavori delle imprese consorziate ed alla loro rappresentanza dei confronti della stazione appaltante, mentre alla sfera economica delle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti degli appalti aggiudicati. TITOLO II CONSORZIATI, LORO AMMISSIONI ED OBBLIGHI Art. 5 (Consorziati) 1. Possono far parte del consorzio imprese individuali, imprese artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro a condizione che: siano in possesso di regolare attestazione SOA o equipollente; dispongano degli ulteriori requisiti di gradimento eventualmente stabiliti dall’Assemblea consortile su proposta del Consiglio direttivo. Art. 6 (Formalità di ammissione al Consorzio) 1. Il numero dei consorziati e’ illimitato, ma non inferiore a tre. 2. Successivamente alla costituzione del Consorzio, le imprese che intendono essere ammesse come consorziate devono farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. L’istanza deve contenere l’accettazione senza riserve o condizioni delle norme del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno, nonché delle delibere già adottate dagli Organi del #p#


Consorzio e deve essere corredata di ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’aspirante. Tra i requisiti oggetto di valutazione vi sono lo stato di solvenza e l’attinenza del settore di attività dell’aspirante a quello del consorzio e/o alle sue finalità. 3. La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo che la sottoporrà per l’approvazione all’Assemblea dei consorziati. L’ammissione e’ deliberata con il voto favorevole dei consorziati che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) delle quote consortili. L’Assemblea provvederà anche a fissare le condizioni dell’ammissione. I nuovi consorziati sono tenuti a versare all’atto della comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione la quota consortile determinata secondo i criteri fissati dall’Assemblea o nello specifico regolamento che potrà essere adottato dal Consorzio. Il nuovo consorziato parteciperà al fondo consortile con la quota come sopra fissata e verserà i contributi stabiliti dall’Assemblea. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stata versata la quota di cui sopra o adempiuti gli obblighi fissati nella delibera di ammissione, la delibera stessa diventa inefficace. Art. 7 (Obblighi dei consorziati) 1. I consorziati si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Consorziati, nonché del tempestivo versamento delle quote al fondo consortile e dei contributi determinati dagli Organi del Consorzio. Le imprese consorziate, al fine del conseguimento dell’oggetto consortile, si obbligano a dare la propria assistenza in favore del Consorzio anche attraverso la prestazione pro–quota e senza vincoli di solidarietà, di apporti finanziari e di garanzie, controgaranzie, fidejussioni e cauzioni, per fronteggiare e risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti, previo adeguato preavviso e idonea e documentata motivazione da parte del Consiglio Direttivo. Ai soli fini interni si conviene che, qualora le imprese fossero chiamate e perseguite in responsabilità da terzi per motivi inerenti l’attività svolte dal Consorzio o comunque derivanti dal presente atto, gli oneri eventualmente sopravvenienti verranno assunti e sopportati da tutte le imprese e da ciascuna di esse in proporzione alla quota di partecipazione stabilita. Nelle ipotesi di cui ai precedenti capoversi, #p#


ciascuna impresa si impegna a rifondere, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al fondo consortile, le somme corrisposte da altra o da altre delle imprese in dipendenza dell’attivazione di garanzie nei confronti di questa/e da parte di terzi. A tal fine, il regolamento finanziario avverrà entro 15 giorni dalla data della richiesta inoltrata dall’impresa o dalle imprese interessate corredata dalla documentazione, per il tramite del Consiglio Direttivo che provvederà inoltre alle verifica della fondatezza delle richieste. In caso di ritardo, l’impresa inadempiente sarà tenuta al pagamento degli interessi pari al tasso legale. Ove entro il 30° giorno successivo alla data di inoltro della richiesta sopra prevista l’impresa o le imprese obbligate non abbiano provveduto al pagamento, l’impresa o le imprese escusse eserciteranno a norma dell’art. 1954 del c.c. il diritto di regresso nei confronti delle imprese inadempienti nella misura percentuale pari alla quota di partecipazione. 2. Quando il consorzio assegna l’esecuzione di determinate opere e/o lavori ad uno o più consorziati, fermo restando che in tale ipotesi il rapporto obbligatorio si instaura esclusivamente fra il committente e i consorziati stessi, ciascuno di questi resta indipendente e conserva la propria autonomia nell’esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed attività di propria competenza e responsabilità e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni di carattere tecnico, economico, finanziario, fiscale, civile e penale. TITOLO III RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 8 (Perdita della qualifica di consorziato) 1. La qualifica di consorziato si perde nelle ipotesi di recesso, decadenza ed esclusione previste dal presente statuto. 2. La perdita della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati ed alla ripartizione del fondo consortile, né implica liberazione dall’obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, della decadenza o dell’esclusione e comunque maturati fino al momento in cui recesso, decadenza o esclusione assumono efficacia. Art. 9 (Recesso) 1. I consorziati possono recedere dal Consorzio, solo previa #p#


presentazione di idonee garanzie tali da garantire il rispetto delle obbligazioni assunte da Consorzio sino al momento dell’efficacia del recesso. 2. L’Assemblea delibera in merito alla adeguatezza delle garanzie prestate con le maggioranze previste al successivo art. 20, con esclusione dal computo delle maggioranze del consorziato del cui recesso si tratta. 3. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo del Consorzio presso la sede legale. Art. 10 (Decadenza) 1. Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consorziato che: a. abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b. abbia cessato l’attività produttiva; c. sia stato dichiarato fallito od ammesso ad una delle altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. 2. La decadenza ha efficacia dal momento in cui la relativa delibera è comunicata al soggetto interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 11 (Esclusione) 1. Possono essere esclusi dal Consorzio i consorziati che abbiano posto in essere, anche per una sola volta, le azioni descritte alle successive lettere a, b, c. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole dei consorziati che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) delle quote consortili, non computandosi a tal fine il consorziato della cui esclusione si tratta, e resa immediatamente esecutiva, salva ogni altra azione legale e di richiesta di risarcimento danni di qualsiasi natura di competenza del Consorzio contro i consorziati interessati. Le azioni sopra richiamate riguardano i consorziati che: a. abbiano in qualsiasi modo posto in essere infrazioni alla legge e/o al presente statuto, od ad altri atti con conseguente contravvenzione delle direttive consortili, comunque comportanti nocumento al Consorzio o all’interesse generale dei consorziati; b. si siano in qualsiasi modo sottratti agli obblighi ed agli impegni di carattere produttivo e finanziario derivanti dal presente statuto o dall’ordinamento vigente; c. siano morosi, da più di 6 (sei) mesi rispetto alle scadenze #p#


fissate per il pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio. Art. 12 (Provvedimenti conseguenti alla esclusione e risoluzione) 1. In tutte le ipotesi di cui ai precedenti art. 9, 10, 11 l’Assemblea dei consorziati, salvo ogni diritto ed azione nei confronti dell’uscente, può con il il voto favorevole dei consorziati che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) delle quote consortili, con esclusione del voto dell’uscente: a. chiamare a partecipare al Consorzio, previo assenso del Committente o del Concedente eventualmente interessati, altra impresa che subentri all’uscente e che si obblighi ad accettare il presente statuto, le eventuali modifiche ed ogni atto regolamentante il Consorzio, ed ogni rapporto comunque in essere, assumendo l’intera quota di partecipazione dell’impresa uscente ovvero parte di tale quota, proseguendo in tutto o in parte l’attività dell’impresa uscente; b. ripartire fra i rimanenti consorziati tutte o parte delle attività e della quota di partecipazione al Consorzio della impresa uscente a norma dell’art. 2609 c.c. 2. Nel caso di recesso, decadenza ed esclusione del consorziato di cui ai precedenti articoli, la quota originale e i contributi da questo versati si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri. Art. 13 (Trasferimento dell’azienda consorziata) 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 2610 del cod. civ., in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda consorziata, l’acquirente subentra nel contratto di Consorzio previa delibera dell’Assemblea, da assumersi entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento. Art. 14 (Norme procedurali) 1. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 10 e 11 devono essere comunicati al consorziato interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni su cui i provvedimenti stessi sono fondati, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione. Art. 15 (Impugnazioni) 1. Le deliberazioni di cui al precedente art. 14 possono essere impugnate innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 36. 2. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, né l’esecuzione #p#


delle menzionate deliberazioni potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva del Collegio Arbitrale. TITOLO IV ORGANI CONSORTILI Art. 16 (Organi permanenti) 1. Sono organi del Consorzio: a. l’Assemblea dei Consorziati (di seguito chiamata più brevemente Assemblea); b. il Consiglio Direttivo (di seguito chiamato più brevemente Consiglio); c. il Collegio Sindacale se nominato; d. il Presidente del Consiglio (di seguito chiamato più brevemente Presidente). Art. 17 (Assemblea dei Consorziati) 1. L’ Assemblea è costituita da tutti i consorziati, singoli o associati, in regola con il versamento delle quote iniziali di partecipazione e dei contributi consortili. Di norma è convocata presso la sede legale, ma può esserlo anche al di fuori, purche’ nell’ambito del territorio regionale. Art. 18 (Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea) 1. Hanno il diritto di intervenire in Assemblea tutti i soggetti consorziati che almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno fissato per la riunione: a. risultano iscritti nel Libro dei consorziati; b. possano documentare di essere in regola con i versamenti dei contributi fissati dagli Organi Consortili. 2. Ogni consorziato persona giuridica puo’ farsi rappresentare in assemblea esclusivamente da un componente del proprio Organo Amministrativo. Le società di persone consorziate possono farsi rappresentare esclusivamente da uno dei propri soci amministratori. 3. Ogni consorziato, in regola con le prescrizioni di cui al comma 1, può farsi rappresentare da altro soggetto consorziato. Ogni consorziato non potrà ricevere piu’ di tre deleghe. 4. Gli amministratori del Consorzio non possono ricevere deleghe. Art. 19 (Funzionamento e convocazione delle Assemblee) 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente designa il segretario. #p#


2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio, ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo quanto previsto all’art. 35 2° co.; è altresì convocata su motivata richiesta scritta del Collegio sindacale, se nominato, ovvero di un terzo dei consorziati. 3. Le richieste di convocazione di cui al comma 2 debbono contenere gli argomenti da discutere; l’Assemblea deve svolgersi entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Le convocazioni dell’Assemblea debbono farsi con comunicazione scritta ai singoli consorziati con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatta pervenire ai consorziati al domicilio dichiarato dai medesimi. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno da sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di adunanza sia per la prima che per la eventuale seconda convocazione. Dal giorno di invio dell’avviso di convocazione al giorno di effettuazione dell’Assemblea debbono intercorrere non meno di 8 (otto) giorni. Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere trasmesso al numero di telefax o all’indirizzo di posta elettronica comunicati dal consorziato. 5. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea e’ regolarmente costituita quando tutti i consorziati sono presenti e intervenga la maggioranza dei membri effettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale (se nominato) e nessuno eccepisca un difetto di informazione in relazione alle questioni su cui deliberare. 6. Gli amministratori debbono astenersi da tutte le deliberazioni riguardanti il loro operato. 7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i consorziati, anche se assenti o dissenzienti. 8. Lo svolgimento delle sedute assembleari e le deliberazioni assunte debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, redatto e sottoscritto dal segretario. 9. L’intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di audio/telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o #p#


visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Art. 20 (Costituzione dell’Assemblea, maggioranze e poteri della stessa) 1. L’Assemblea, salvo quanto previsto dal presente statuto per singole decisioni, è regolarmente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei consorziati che rappresentano almeno i 2/3 delle quote consortili e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei consorziati che rappresentano almeno il 51 (cinquantuno) per cento delle quote consortili. 2. Ad ogni consorziato spettano tanti voti su cento complessivi, quanti sono i punti percentuali corrispondenti alla sua quota di partecipazione al fondo consortile, come riportati al libro consorziati. 3. L’Assemblea delibera su: a. modifiche statutarie; b. liquidazione anticipata del Consorzio; c. nomina e poteri dei liquidatori a norma di legge; d. proroga della durata del Consorzio; e. ammissione, recesso, esclusione di un consorziato; f. approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio entro i termini di legge; g. elezione dei membri del Consiglio e del Collegio sindacale e designazione del Presidente del Collegio stesso nonché attribuzione di eventuali compensi; h. ogni questione attinente alla gestione del Consorzio, non devoluta alla legge o dal presente statuto alla competenza di altro organo consortile; i. altre materie previste per legge; j. approva il regolamento interno. k. Acquisto e vendita di beni immobili strumentali Art. 21 (Composizione del Consiglio Direttivo) 1. Il consorzio e’ amministrato da un Consiglio Direttivo formato da un numero variabile di membri che va da 3 a 9, a seconda di quanto viene deliberato dall’Assemblea al momento della sua nomina, e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre tre esercizi. I suoi membri sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 2. Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea #p#


all’atto delle nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente e uno o due Vice-Presidenti. Art. 22 (Sostituzione dei Consiglieri) 1. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri, provvedono alla loro sostituzione. 2. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione dei membri mancanti. 3. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio e deve essere convocata l’assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio. In tale ipotesi in Consiglio decaduto resta in carica per l’ordinaria amministrazione del Consorzio. Art. 23 (Poteri del Consiglio) 1. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria. Spettano, tra l’altro, al Consiglio le decisioni in ordine ai seguenti argomenti: a. fissazione degli indirizzi e della struttura organizzativa del Consorzio; b. partecipazione alle varie gare; c. gestione del contenzioso con i clienti / fornitori; d. predisposizione del conto consuntivo di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e. approvazione del bilancio di previsione, se predisposto; f. elezione del Presidente (e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti) qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea all’atto della nomina; g. deliberazione sulla decadenza dei consorziati o sulla sospensione cautelare; h. deliberazione circa la convocazione dell’Assemblea; i. cura della esecuzione delle delibere assembleari e compimento di tutti gli atti eventualmente delegati dalla Assemblea; j. determinazione dei contributi e delle tariffe dovuti al Consorzio da consorziati; k. acquisto e vendita dei beni immobili non strumentali nonché effettuazione di operazioni con qualsiasi istituto, ente, amministrazione od ufficio, sia pubblico che privato; l. richiesta di affidamenti, finanziamenti, mutui ad istituti di credito; m. adozione di tutti i provvedimenti, anche sanzionatori, #p#


previsti dal presente statuto; n. compimento di tutte le operazioni e degli atti ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi consortili. Art. 24 (Poteri di delega) 1. Il Consiglio può conferire ad uno o più dei propri componenti, tanto congiuntamente che separatamente e con le limitazioni che riterrà opportune, determinati incarichi o l’esecuzione di speciali deliberazioni. Art. 25 (Norme di funzionamento del Consiglio) 1. Il Consiglio è validamente costituito con l’accettazione dei componenti eletti. 2. Il Consiglio viene riunito almeno due volte l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente (o il Vice presidente) lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta una richiesta motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato 3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci. 4. La convocazione deve farsi mediante lettera, raccomandata o recapitata a mano o via telefax o a mezzo posta elettronica inviata a ciascun consigliere almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la seduta (3 giorni in caso di urgenza); il relativo avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. 5. Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito senza il rispetto delle formalità indicate nel presente articolo, quando siano presenti tutti i suoi componenti e almeno un componente del collegio sindacale. 6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 19, comma 9, del presente statuto. Art. 26 (Validità delle deliberazioni del Consiglio) 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. 2. Ogni consigliere presente ha diritto ad un voto e non può rappresentare per delega alcun altro consigliere né farsi rappresentare da altro delegato. #p#


Art. 27 (Verbali del Consiglio) 1. Le deliberazioni del Consiglio sono registrate in apposito libro verbali; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario che ne certificano congiuntamente gli eventuali estratti. Il verbale di ogni seduta è approvato dal Consiglio alla prima riunione utile successiva. 2. Il Consiglio provvede alla nomina di un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei consiglieri e che, in tal caso, non ha diritto al voto. Art. 28 (Presidente) 1. Il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consorzio ed ha la rappresentanza legale del Consorzio stesso con potere di firma. 2. Il Presidente: a. nell’ambito delle proprie competenze, prende le iniziative opportune per il corrente funzionamento dell’attività consortile; b. sta in giudizio e procede a tutti gli atti giudiziali, stragiudiziali e formali che possono essere richiesti nell’interesse del Consorzio o in esecuzione delle deleghe attribuite al Consorzio stesso ai sensi del quadro normativo vigente; c. convoca l’Assemblea, previa delibera del Consiglio, e la presiede; d. convoca e presiede il Consiglio direttivo; e.esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio Direttivo. Art. 29 (Direttore Generale) 1. Il Consiglio direttivo può nominare, anche fra i suoi membri, un Direttore generale, stabilendone poteri, funzioni, durata in carica e l’eventuale compenso. Art. 30 (Comitati Tecnici – Direttori Tecnici di commessa) 1. Il consiglio Direttivo può nominare uno o più comitati tecnici affidandogli la gestione degli aspetti tecnici ed operativi connessi con l’attività costituente l’oggetto del Consorzio in relazione a uno o più interventi, definendone all’atto della nomina la composizione, durata e poteri, le norme di funzionamento e l’eventuale compenso. 2. Il Consiglio direttivo può altresì nominare uno o più Direttori Tecnici di commessa, stabilendone le funzioni, le prestazioni e l’eventuale compenso. #p#


Art. 31 (Collegio sindacale) 1. Il Collegio, se nominato, si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio stesso, e due supplenti, nominati dall’Assemblea come segue. 2. Il Collegio esercita le funzioni e le attribuzioni previste dal Codice Civile e dalle norme vigenti; controlla la regolare tenuta della contabilità del Consorzio; vigilia sull’osservanza dello statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell’esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili. 3. Il Collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili senza limiti di mandato. 4. Il sindaco che, per qualsiasi ragione, decade del suo incarico, viene sostituito dal sindaco supplente in ordine di maggiore età. 5. All’attività del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice Civile. TITOLO V FONDO CONSORTILE, ESERCIZIO E CONTO CONSUNTIVO Art. 32 (Costituzione del fondo consortile) 1. Il fondo consortile è costituito, oltre che dall’insieme delle quote sottoscritte dalle imprese consorziate: a. dai contributi posti a carico di ciascun consorziato, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; b. dai contributi di Enti pubblici e privati, concessi a tale specifico fine; c. dai beni mobili e immobili e dai proventi comunque acquisiti dal Consorzio. 2. Le quote di partecipazione al fondo consortile ed i diritti a queste inerenti non sono trasferibili ne’ possono essere sottoposte a usufrutto, cedute in pegno o costituite in garanzia, salvo deliberazione favorevole dell’Assemblea. 3. Nessun trasferimento di quote potrà inoltre avere effetto se non previa accettazione, se richiesta, dei Committenti o Concedenti. 4. La cessione della quota, ove autorizzata, non libera il cedente per le responsabilità relative per le attività svolte attraverso il consorzio stabile. 5. In caso di operazioni straordinarie del consorziato #p#


(quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc) che comportino il trasferimento a qualsiasi titolo della partecipazione al Consorzio ad altro soggetto, l’Assemblea dei Consorziati puo’ deliberare di escludere il consorziato, fermo restando l’obbligo del consorziato di mantenere le garanzie per le obbligazioni assunte dal consorzio sino a quel momento. Art. 33 (Accesso al fondo consortile) 1. Per la durata del Consorzio i consorziati ed i loro creditori non possono far valere i diritti sul fondo consortile, né chiedere la liquidazione della loro quota né di quella del consorziato debitore. Art. 34 (Esercizio consortile) 1. L’esercizio consortile va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Art. 35 (Norme per la formazione del conto consuntivo) 1. Il conto consuntivo di esercizio comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei proventi e delle spese di gestione del Consorzio. 2. Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; il conto consuntivo può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nei casi previsti dalla legge. 3. Il conto consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e comunicato al Collegio sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per approvarlo. Esso, altresì, deve restare depositato in copia – unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio sindacale – presso la sede del Consorzio durante i 15 (quindici) giorni antecedenti la predetta riunione assembleare. TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE Art. 36 (Risoluzione delle controversie) 1. Qualunque controversia che dovesse insorgere fra i consorziati o tra i consorziati e il Consorzio, in ordine all’interpretazione o esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 membri, con sede in Reggio Emilia, che giudicherà in via rituale e secondo diritto. #p#


2. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un arbitro nominato da ciascuno dei consorziati tra i quali è sorta la controversia e da un Presidente nominato dalle parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Reggio Emilia, su istanza della parte più diligente. 3. Qualora le parti in causa siano più di due, le parti portatrici del pari interesse in causa dovranno nominare un unico arbitro, affinché il Collegio Arbitrale sia costituito da soli 3 membri, compreso il Presidente. 4. Il collegio arbitrale dovrà emettere la sua decisione entro 60 giorni dalla data ufficiale di insediamento. Art. 37 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi un quanto applicabili.

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