Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017
N. R.G. 1744/2015
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di L’AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai Magistrati: dott. ROBERTO FERRARI ............. PRESIDENTE REL.; dott. DARIA LOMBARDI .............GIUDICE; dott. MARIO CERVELLINO .............GIUDICE; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2015 vertente TRA
- BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. -
Riolo, Gennaro Arcucci e Giovanni di Bartolomeo; parte attrice E - CLAUDIO DI GENNARO parte convenuta OGGETTO: Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: 1) accertare e dichiarare che il dott. Di Gennaro, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Comitato Esecutivo di Banca Tercas, cariche ricoperte senza soluzione di continuità dal 25 aprile pagina
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in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio
Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017 1998 al 23 aprile 2010, è responsabile, in via solidale con tutti i soggetti meglio identificati nell’atto di citazione e in atti, della violazione dei doveri previsti dalla legge, dalla normativa di settore, dallo Statuto e dai Regolamenti Interni di Banca Tercas in relazione a ciascuna delle operazioni descritte in atti e per le ragioni ivi ampiamente dedotte; 2) accertare e dichiarare che il dott. Di Gennaro è responsabile dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti da Banca Tercas – Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A. in conseguenza delle condotte ed operazioni illecite tutte descritte in atti, danni allo stesso imputabili, in via solidale con tutti gli altri soggetti convenuti con l’atto di citazione, quali conseguenza immediate e dirette delle menzionate violazioni; 3) per l’effetto condannare il dott. Di Gennaro, in via solidale con tutti i soggetti convenuti con l’atto di citazione ed ivi identificati, al risarcimento in favore di Banca Popolare di Bari S.c.p.a. di tutti i danni subìti dall’attrice direttamente riconducibili alle condotte attive ed omissive del dott. Di Gennaro in relazione a ciascuna delle operazioni descritte, danni da determinarsi anche all’esito dell’espletanda consulenza tecnica d’ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in atti, ed oltre al danno all’immagine e alla reputazione commerciale subìti da Banca Tercas, da liquidarsi, se
4) in ogni caso, qualora codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere già sufficientemente provate ed accertate le gravi condotte illecite e responsabilità ascrivibili al dott. Di Gennaro, descritte in atti, emettere pronuncia di condanna generica nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 278 c.p.c. condannando contestualmente il dott. Di Gennaro, in via solidale con gli altri convenuti nell’atto di citazione, al pagamento in via provvisionale in favore di Banca Popolare di Bari S.c.p.a. di tutte le somme con riguardo alle quali codesto Ill.mo Tribunale riterrà già raggiunta la prova. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. In via istruttoria insistono per l’ accoglimento delle richieste formulate per l’ udienza di precisazione delle conclusioni. pagina
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del caso, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.;
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organi, per funzioni e per epoca di carica. La parte convenuta del presente giudizio, CLAUDIO DI GENNARO, non costituita, è stato vice presidente del consiglio di amministrazione dal 25/4/98 al 23/4/10. Tra il 28/3/04 e il 24/3/10 egli è stato comunque componente del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione. Parte attrice addebita ai convenuti una pluralità di condotte relative ad attività negoziali generatrici di erogazioni in grande misura non più recuperabili (sofferenze), evidenziando per alcune gravi profili di irregolarità nella concessione o nell’ estensione del fido e nella gestione negoziale e contabile del rapporto. Tali operazioni verranno di seguito partitamente esposte in sede di analisi secondo la numerazione contenuta nella comparsa conclusionale attrice. pagina
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titoli di responsabilità in base ai quali sono chiamati a rispondere i componenti dei vari
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Con l’ atto introduttivo è stata chiesta la condanna generica del DI GENNARO, con liquidazione di una provvisionale di € 20.000.000, allegati danni per € 192.721.777. In sede di conclusioni definitive è chiesta condanna del convenuto al risarcimento dei danni di cui si ritenga conseguita prova, oltre interessi e rivalutazione. _________________________________________
Va preliminarmente osservato in ordine alla domanda introduttiva, che le conclusioni quantificate in calce con riferimento alla sola condanna generica vadano integrate con il quantum complessivamente indicato alla p.88 (VI.CONCLUSIONI), che indica l’ ammontare preteso in € 192.721.777,59. Come emergerà dalle considerazioni che seguono, entro tale misura, tenuto conto degli oneri di allegazione e prova nelle azioni sociali di responsabilità, la causa può ritenersi matura per la decisione sulla base delle allegazioni e delle produzioni di parte attrice, anche in ordine al quantum debeatur. _________________________________________ Al riguardo è indispensabile allo scrutinio dei vari profili di responsabilità addebitati agli amministratori la premessa metodologica che segue. Affinchè gli amministratori possano essere chiamati a rispondere dell'attività gestoria è
individuazione e della quantificazione sia pur sintetica di un danno- l'azione di responsabilità, attesa la finalità risarcitoria che la caratterizza, perde la propria stessa ragion d'essere. (Nella specie invero anche ciò che è esposto in termini di gravi irregolarità e illeciti gestionali, come le operazioni di cui ai paragrafi I.xx e le operazioni su azioni proprie, è collegato con pregiudizi patrimoniali) Tra la condotta imputata agli amministratori e il pregiudizio arrecato alla società deve intercorrere un nesso eziologico. Dunque in sede di determinazione del thema decidendum e quindi di allegazione da parte di chi agisce, individuato e descritto il danno, occorre individuare, tra le possibili cause, la condotta dell’ amministratore; condotta attiva, in assenza del quale il danno non si sarebbe prodotto; o condotta pagina
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che dal loro comportamento illecito sia derivato un danno, giacché -in difetto dell’
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omissiva, laddove diritto positivo e regole logiche o d’esperienza comune o
professionale esigano dall’ amministratore il compimento di attività che avrebbero impedito il verificarsi del danno (trattasi ovviamente di schematizzazione semplificatoria, poichè in genere la condotta diligente si compone di atti da compiere e di atti da evitare).
La
precisazione che il danno non deve costituire il prodotto di circostanze estranee alla negligenza dell’ amministratore è superflua, se l’ indagine si compie su danno, condotta negligente e nesso eziologico. Per quanto attiene alla quantificazione del danno derivato dalla condotta negligente degli amministratori, sarebbe banale precisare che occorre misurare lo specifico pregiudizio arrecato da ogni singola operazione lesiva del patrimonio sociale, se non fosse che in passato fu più volte affermato un metodo di quantificazione sintetico basato su calcoli differenziali di poste contabili (il c.d. deficit fallimentare pari a passivo meno attivo). Ciò non esclude il soccorso in via surrogatoria del metodo sintetico a quello analitico, in applicazione del principio generale di liquidazione equitativa (art. 1226 cod.civ.) nei casi in cui la quantificazione analitica del danno sia impossibile al momento del processo e fosse molto difficilmente precostituibile o non esigibile dal danneggiato diligente (nella specie viene in rilievo l’ assenza di un dovere di controllo del socio).
equitative. La vicenda di posizioni debitorie inesigibili oltre una data misura attiene piuttosto alla valutazione del credito all’ attivo patrimoniale, che va attualizzata, pur in pendenza di poco ottimistici tentativi di realizzo, sulla base dei criteri prudenziali che presiedono alla stima delle poste di un bilancio di esercizio. Sotto tale profilo va puntualizzato che la quantificazione allo stato dell’ istruttoria che verrà effettuata costituirà una liquidazione definitiva ad istruttoria esaurita e che l’ eventuale difetto di analiticità del computo delle perdite su credito è l’ effetto della valutazione della posta creditoria, che, in quanto tale, non è prodotto di computo analitico. La premessa che precede va infine sviluppata nella dinamica processuale attraverso le pagina
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Nelle vicende in esame non ricorre propriamente l’ esigenza del ricorso a liquidazioni
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dimostrazione dell’ adempimento) ha una specificazione legale legata alle caratteristiche della prestazione (di durata, in cui la condotta –complessa e costituita da un rilevante numero di attività- ha rilievo primario rispetto al risultato), costituita dal diritto al rendimento del conto: il creditore legittimamente ignora ogni aspetto dell’ attività esecutiva e ha il diritto a pretendere che gli venga narrata. Ulteriore avvertenza che l’ analisi della casistica impone è quella di non equivocare sui termini di verifica dell’ esattezza dell’ adempimento dati dalla condotta e dal risultato (ci si riferisce alla ormai tramontata distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato): nella specie il rilievo primario dato alla condotta da rendicontare deriva dall’ indeterminatezza del risultato richiesto all’ amministratore, costituito dalla massimizzazione dei risultati economici pagina
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contrattuale generale del soggetto attivo del rapporto obbligatorio (quello di esigere la
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condotta e –come tale- non oggetto di oneri di parte. L’ individuazione del canone e la valutazione della conformità ad esso della condotta provata spetta al giudice, con l’ ausilio talora necessario di esperti in una materia in cui la diligenza rilevante non è quella del buon padre di famiglia, ma quella professionale (ragion per cui la giurisprudenza non conferisce rilievo autonomo alla imperizia). In sintesi dunque chi propone l’ azione di responsabilità è in buona sostanza onerato della allegazione e dimostrazione di null'altro che il pregiudizio (il rapporto negoziale e le parti dello stesso sono rappresentati dalle risultanze del Registro delle Imprese): compito agevole laddove vi siano perdite patrimoniali e conti economici negativi risultanti dal bilancio, più arduo ove si affermino sottrazioni di valori o lucro cessante pagina
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condotta; la diligenza (così come la prudenza e la perizia) è canone di valutazione della
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operazione SMIB (2005-2011)
La TERCAS ha posto in essere operazioni creditizie destinate ad intervenire, per interposta persona, sulla situazione debitoria di SAN MARINO INTERNATIONAL BANK S.p.A., nonostante il contrario orientamento della Banca d’ Italia, con ciò
Da tali conseguenze è derivato il maggior costo dell’ approvvigionamento di provvista, pari al 2,5% del tasso di interesse praticato da Banca d’ Italia a fronte dell’ 1% praticato dalla BCE, con maturazione di un maggior debito di almeno € 6,7milioni. L’ operazione ha evidentemente rilievo sotto il profilo dell’ efficienza causale delle irregolarità contestate al riguardo in concorso con le altre agli effetti dell’ adozione del provvedimento di commissariamento. Sotto altro profilo rileva ai fini dell’ individuazione del danno risarcibile in base ai criteri indicati, ossia non del danno derivato dall’ operazione in sè, ma di quello effetto del provvedimento incidente sul rating dell’ istituto. La censura in definitiva non attiene ad un pregiudizio direttamente derivato dai risultati pagina
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concorrendo a cagionare il commissariamento dell’ istituto.
economici dell’ operazione. I.2
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conti Cinzia Ciampani e Immobiliare Tolstoj (2005-2011)
Cinzia Ciampani, convivente e madre di uno dei figli del direttore generale Di Matteo, anche quale socio di controllo (al 99%) di Immobiliare Tolstoj S.R.L., ha disposto tra il 2005 e il 2011 numerose e cospicue movimentazioni irregolari sotto il profilo della documentazione degli atti di disposizione e in relazione alle prescrizioni della disciplina anti-riciclaggio. Anche in questo, come nel caso dell’ operazione SMIB, non viene dedotta una perdita o un danno diretta a carico dell’ istituto di credito, ma irregolarità che evidentemente hanno avuto influenza sugli interventi dell’ Autorità di vigilanza e sul rating da cui dipende il costo dell’ approvvigionamento interbancario, di seguito cumulativamente quantificato. I.3
fondo Diaphora(2009)
Nel corso del primo semestre dell’ anno Di Matteo ha acquistato quote del fondo in questione al costo di € 6.100.000, il cui valore al momento della redazione della perizia penale risultava pressoché integralmente azzerato. _________________________________________
svolgimento delle istruttorie delle pratiche di affidamento in ordine alle quali era suo compito, quale dirigente dell’ intera area credito dell’ istituto, fornire un parere decisivo ai fini della concessione del credito. Le decisioni dell’ organo amministrativo rappresentate nei verbali del consiglio di amministrazione non evidenziano alcuna analisi dei dati patrimoniali e finanziari del cliente richiedente, dati non emergenti dall’ istruttoria o non valutati, analisi che avrebbe dovuto costituire il fondamento del parere favorevole o contrario del direttore generale; in alcuni casi il riferimento ai parametri rilevanti è espressamente omesso in favore del dato dell’ essere il cliente conoscenza diretta del direttore generale. In nessun caso in cui si è poi constatato un rilevante eccesso di stima del valore di pagina
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In relazione alla concessione dei fidi, al convenuto è addebitata grave negligenza nello
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mediante un mascheramento ottenuto attraverso la novazione di fatto del rapporto con effetti dilatori o l’ incremento dell’ affido, a ripianamento degli incagli di imminente manifestazione o di eventi non obiettivamente trascurabili riguardanti esposizioni debitorie verso terzi. II.1
conti Francescantonio Di Stefano e Fincentro Uno S.R.L. (2005-
2011) Francescantonio Di Stefano, anche quale socio di controllo (al 99%) di Fincentro Uno S.R.L., è stato beneficiario tra il 2005 e il 2011 di numerosi affidamenti impiegati sino a maturare un debito privo di garanzie per oltre € 23512000, con perdita sul credito, al netto dell’ importo ritenuto recuperabile di € 1175600, di € 22.336.418. pagina
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consistono nel rischio di imminente cambio di status del rapporto creditizio, da prevenire
Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017
In particolare il 10/6/05 gli è stato concesso un fido di € 10.000.000 non assistito da alcun tipo di garanzie nè da programmi di investimento, in presenza di dati istruttori che evidenziavano un indebitamento del gruppo di € 43.500.000, di cui circa la metà assistito da garanzie ipotecarie e pignoratizie in favore di altri finanziatori. Il 14/9/05 il fido in favore del gruppo è stato elevato di ulteriori € 3.000.000. E’ dato atto che gli impieghi sono in buona parte diretti alla copertura di altre esposizioni, oltre che a far fronte a generiche esigenze di cassa non meglio specificate. Per le stesse ragioni il 2/12/08 il fido chirografario è stato incrementato di ulteriori € 4.000.000. Il 26/3/09, a fronte del mancato rientro dell’ esposizione, è stata concessa una dilazione del prestito. Ed anzi il 24/7/09 è stato concesso un incremento del fido di ulteriori € 5.000.000. Ulteriori dilazioni a fronte di mancati rientri ed in presenza di rilevanti sconfinamenti segnalati dalla Centrale Rischi sono stati concessi nel corso del 2010. Il fido viene incrementato di ulteriori € 5.000.000 il 8/2/11 e di ulteriori € 2.850.000 il 31/5/11. I dati indicati, in assenza di circostanze in senso contrario che compete al convenuto
Stefano si prospettassero di fatto, come poi effettivamente è stato, in gran parte a fondo perduto; veri atti di distrazione o dispersione del patrimonio sociale. II.2
Gruppo Di Mario (2005-aprile 2010)
Le società immobiliari facenti parte del gruppo sono state beneficiarie, attraverso l’ adozione di 166 delibere ordinarie e 22 adottate d’ urgenza dal Presidente, di numerosi affidamenti generatori di crediti rilevanti passati in sofferenza e quindi pressoché integralmente svalutati a seguito del fallimento di tutte le società del gruppo. In particolare il 1/7/05 alla Dima Costruzioni è stato concesso un fido di € 7.000.000 assistito da garanzia pignoratizia per l’ acquisto di un terreno, nonostante la presenza di dati allarmanti relativi alla stima del terreno, la presenza tra gli amministratori di persone pagina
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allegare e dimostrare, inducono a ritenere che le erogazioni in favore del gruppo Di
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€ 27.000.000 concesso il 16/4/07 per l’ acquisto di un complesso immobiliare in Roma, costituito da appartamenti di cui il 40% abusivamente occupati. II.3
Gruppo Casale(2005-2006)
Le società immobiliari facenti parte del gruppo sono state beneficiarie di numerosi affidamenti generatori di crediti rilevanti passati in sofferenza e quindi pressoché integralmente svalutati a seguito di infruttuosi tentativi di recupero. Tra le perdite generate dai rapporti con il gruppo Casale si segnala quella di oltre 10118000 € su mutuo in favore di Calzoni S.R.L. e quella di oltre 4328000 € su mutuo in favore di Via Larga S.R.L.. In particolare le due società di nuova costituzione sono beneficiarie di un pagina
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La Araba Fenice s.r.l., altra società del gruppo, è beneficiaria di un mutuo ipotecario di
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Gruppo Isoldi (2006-2007)
Le società facenti parte del gruppo sono state beneficiarie di numerosi affidamenti generatori di crediti rilevanti passati in sofferenza e quindi pressoché integralmente svalutati a seguito di infruttuosi tentativi di recupero. Spesso le concessioni di credito sono erogate a fronte di operazioni di portage di azioni della banca (vendita con patto di retrocessione che ha l’ effetto di mascherare l’ acquisto o la detenzione di azioni proprie
In particolare tra le società del gruppo figurano Evaristo s.r.l. e Isoldi Immobiliare S.p.A. (ora in concordato preventivo) beneficiarie di mutui ipotecari del 15/9/06 per complessivi € 5.840.000, in presenza di una esposizione debitoria complessiva della prima per € 9.624.000 e della seconda per € 41.745.000. Il 19/12/06 la Isoldi Immobiliare ottiene nuovo mutuo ipotecario per € 12.700.000 e la IRO S.pA un mutuo ipotecario per € 5.100.000. Il 30/1/07 IRO S.pA ottiene altro un mutuo ipotecario per € 10.000.000 e Evaristo un fido di € 3.500.000, nonchè un ulteriore mutuo ipotecario di € 5.000.000 di € 5.000.000. II.5
Gruppo Bizzi Dini (2005-2008)
Le società facenti parte del gruppo sono state beneficiarie di numerosi affidamenti pagina
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da parte dell’ alienante).
Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017 generatori di crediti rilevanti passati in sofferenza e quindi fortemente svalutati a seguito di infruttuosi tentativi di recupero. In particolare tra le società del gruppo la BI & DI Real Estate S.p.A. ha ottenuto il 23/12/05 un’ apertura di credito chirografaria di € 5.000.000 per una operazione immobiliare in Messico di cui era pertanto difficile controllare lo stato di avanzamento. Il 24/11/06 la società ha ottenuto un nuovo affidamento chirografario di € 10.000.000, nonostante dati allarmanti riguardanti l’ entità dell’ impiego della disponibilità e il rapporto con i movimenti attivi. La Open Real Estate s.r.l., altra società del gruppo, consegue d’ urgenza il 12/9/07 un’ apertura di credito chirografaria di € 2.200.000 di durata annuale, poi prorogata in difetto di rientro sullo scoperto. II.6
Gruppo De Gennaro (2009-2013)
Le società facenti parte del gruppo sono state beneficiarie di numerosi affidamenti generatori di crediti rilevanti passati in sofferenza e quindi fortemente svalutati a seguito di infruttuosi tentativi di recupero. In particolare le società del gruppo Eurologistica S.r.l., Eurouno Re S.r.l. e Pozzovivo S.r.l. hanno ottenuto il 29/6/09 affidamenti di € 8.000.000 con ipoteca su terreni non
La Interporto Regionale di Puglia S.p.A., altra società del gruppo, consegue il 16/10/09 un mutuo chirografario di € 2.000.000 garantito da fideiussione di altra partecipata già sovrindebitata. La stessa società ottiene il 14/5/10 un finanziamento bullet di € 5.000.000. II.7
Gruppo Sacrati (2009)
La società Parco delle Stelle di nuova costituzione è stata beneficiaria di mutuo non sufficientemente garantito sul quale si è generata una perdita di oltre 6656000 €. Il 26/3/09 la società ottenne un mutuo ipotecario 13.400.000, con garanzia su immobile stimato di un valore, al completamento dell’ opera, di € 800.000.000. II.8
Gruppo Agostini (2009-2010) pagina
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edificabili e in assenza di finalità d’ impiego.
Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017 La società Dream Island s.r.l. il 19/12/07 è stata beneficiaria di un affidamento garantito di ipoteca di 6° di € 6.000.000 per la realizzazione di un complesso immobiliare. La Immobiliare Diva s.r.l., altra società del gruppo, consegue d’ urgenza il 9/5/07 un fido di € 1.000.000, benché il gruppo vantasse una esposizione nei confronti di Tercas per € 21,9mln di 49mln complessivi risultanti dalla centrale rischi. La stessa società il 28/5/08 ottiene un ulteriore affidamento d’ urgenza del medesimo importo, in assenza di miglioramenti della situazione debitoria; il 19/6/09 ancora d’ urgenza consegue un’ apertura di credito di € 500.000 e altri fidi di pari importo il 10/8/09, il 18/12/09 e il 27/12/10. La A.B.C. Immobiliare S.p.A., altra società del gruppo, già titolare di rilevanti debiti in sofferenza, ottiene un fido chirografario di € 250.000 il 26/10/06, di € 100.000 il 18/6/07, di € 1.000.000 il 28/10/07. Detti rapporti sono soggetti a dilazione con ulteriori affidamenti con delibere del 30/1/09 e del 27/12/10. La Smeralda s.r.l., altra società del gruppo, il 26/10/07 ottiene un mutuo ipotecario di € 1.750.000 per l’ acquisto di un complesso immobiliare in Sardegna privo di nulla osta paesaggistico. Gruppo Righi (2007)
La società del gruppo SF Iniziative s.r.l. il 13/7/07 è stata beneficiaria di un affidamento chirografario di € 3.000.000 in assenza di finalità. La Levante s.r.l., altra società del gruppo, consegue il 9/11/07 un fido chirografario di € 3.000.000 in assenza di finalità. II.10
Gruppo Bitossi-Sammartino (2009)
La società del gruppo Genial Invest s.r.l. il 13/7/07 è stata beneficiaria di un mutuo ipotecario di € 1.800.000 per un intervento edilizio ancora non munito delle necessarie autorizzazioni, il cui valore è risultato come negli altri casi grandemente sovrastimato. II.11
Gruppo Samorì (2011)
La società MC Industry Grandi Investimenti è stata beneficiaria di finanziamento non pagina
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II.9
Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017 sufficientemente garantito (pegno su obbligazioni Tercas) sul quale si è generata una perdita di oltre 10859000 €. II.12
Eurinvest S.p.A.(2007-2008)
La società, di proprietà incerta, ottiene il 13/7/07 un mutuo di fatto chirografaria di € 5.000.000; il 26/11/07 e il 15/9/08 una dilazione su fidi scaduti e infine un nuovo affidamento di € 5.000.000, nonostante rilevanti dati allarmanti emergenti dall’ istruttoria. II.13
Mulazzani Italino S.p.A.(2007)
La società ottiene il 30/3/07 un mutuo ipotecario di € 16.000.000 per un intervento edilizio ancora non munito delle necessarie autorizzazioni, nonostante rilevanti dati allarmanti emergenti dall’ istruttoria. _________________________________________ III.
Vendita azioni proprie (2011- 2012)
Nel corso del 2006 sono state effettuate operazioni anomale su azioni proprie. Tali anomalie non sono analiticamente poste in relazione con precise perdite patrimoniali della banca, che invero paiono esser correlate a operazioni di vendita generatrici di contenzioso manifestatesi nel 2012.
16.469.940 relativo alla fattispecie in esame. _________________________________________ Il convenuto va pertanto condannato al pagamento a titolo di risarcimento dei danni del complessivo importo (dedotta la voce sub III) di € 176.251.837,59; danno risarcibile derivato
dalle
descritte
operazioni,
comprensivo
del
maggior
costo
dell’
approvvigionamento finanziario. Nei termini in cui la domanda è stata prospettata non sono rappresentati i presupposti per l’ individuazione di un vincolo di solidarietà. E’ stata infatti proposta domanda di condanna per un importo cumulativo costituente liquidazione di un danno derivante da operazioni compiute, deliberate d’ urgenza o dal consiglio di amministrazione in periodi pagina
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Dall’ importo come sopra quantificato da parte attrice va pertanto escluso quello di €
Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017 diversi, e da rapporti svoltisi lungo periodi di carica di diversi amministratori e sindaci. Manca in definitiva la precisa esposizione dei fatti nei quali ravvisare il concorso di determinati amministratori e sindaci in relazione ad ogni singola operazione produttiva di danno. Quanto alla nuova domanda di condanna al danno derivante dal pregiudizio alla reputazione, oltre alla inammissibilità quale domanda nuova non conseguente alle difese di parte convenuta, va rilevato che tale pregiudizio non è ipotizzabile per enti associativi e commerciali ove non legato a perdite economiche maturate o attese, debitamente stimate queste ultime in base ai criteri di valutazione di poste contabili per ciascuno degli esercizi a venire ritenuti necessari al ripristino della reputazione commerciale dell’ impresa. Le somme come sopra determinate vanno rivalutate alla stregua degli indici ISTAT (relativi al costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati) dalla data della domanda (23/12/13), alla quale debbono intendersi stimate e attualizzate le perdite su credito, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass.SU n° 1712 del 22/4/1994 - 17/2/1995). In considerazione dell’ entità dell’ importo attribuito, va altresì riconosciuto il danno
in difetto di altri parametri documentati e in conformità della domanda- commisurare al tasso dell’ interesse legale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo [val. >8mln; 4 fasi importo unitario con correttivi correlati all’ irrilevanza delle integrazioni di trattazione e istruttorie in caso di processo contumaciale; aum.medio dec.coll.; singolo procedimento cautelare].
P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ritenuta l’ inammissibilità delle restanti domande, così provvede: a) condanna CLAUDIO DI GENNARO al pagamento in favore di BANCA POPOLARE pagina
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derivato dalla mancata tempestiva disponibilità della somma liquidata, che stimasi equo -
Sentenza n. 607/2017 pubbl. il 10/10/2017 RG n. 1744/2015 Repert. n. 1585/2017 del 10/10/2017
DI BARI S.C.P.A. della complessiva somma di € 176.251.837,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 23/12/13 b) condanna CLAUDIO DI GENNARO al rimborso in favore di BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. delle spese di lite, che liquida in € 75.000,00 per onorario e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge Così collegialmente deliberato il 27 settembre 2017
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Il Presidente estensore dott. Roberto Ferrari