r:\''J ()'~E FL'\'
\=" Z l. \:RJE
fl'. \1,[ \ ::'\ E
Associazione fra intermediari lìnanzìari non bancan
->
Spettabile Ministero dell 'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Via XX Settembre, 97 00187 - Roma Spettabile Banca d'Italia Dipartimento Vigilanza bancaria e Fin<:tllz:aria Sevizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio Via Nazionale, 91 00184 - Roma Spettabile IVASS Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi Via del Quirinale, 21 00187 - Roma Spettabile Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi Piazza Borghese, 3 00186 - Roma
Oggetto: reti distributive e tutela dei consumatori.
Il D.lgs 141/2010 e s.m.i., all'art. 17 "incompatibilità", commi 4-bis e 4-quater 1, ha reso compatibile l'attività di agenzia in attività finanziaria con l'attività di agenzia di assicurazione .. . e l 4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l 'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di ta/i attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificalo per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.
1\
Via (i iovanJlI Se\'erano, 14 • 00 161 Roma' Te!. 06/4423850 I • hlX 06>44290284 \\'V, \ulntonfin.it - e-mail: info(ounlonfin.it
l'attività di mediazione creditizia con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria ... Il Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 22, comma 9-bis, ha introdotto all'art. 12 del citato D.lgs 141/2010, il comma l-ter 2, stabilendo che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazioni ... Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che tra le finalità perseguite con la riforma del Titolo VI-bis del T.U.B, e con il D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni", e dalle relative disposizioni di attuazione, vi sono quelle di riservare per legge le attività di intermediazione del credito e di intermediazione assicurativa a soggetti che, dopo aver superato positivamente i precorsi formativi e di aggiornamento previsti, risultassero iscritti negli elenchi tenuti rispettivamente dall'O.A.M e dall'IVASS e ciò a tutela dei consumatori. Infatti, a parere di questa Unione, uno dei principali presidi di tutela del consumatore è rappresentata dalla possibilità di verificare la vigente iscrizione dell 'intermediario del credito e delle assicurazioni nei rispettivi elenchi o registri, circostanza che peraltro assicura al consumatore medesimo di interloquire con un soggetto abilitato e dotato di idoneo livello di qualificazione professionale in grado di fornire la necessaria e prevista assistenza. Si tenga altresì presente che l'iscrizione al Registro tenuto dall'IVASS attiene esclusivamente lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, così come l'iscrizione negli elenchi O.A.M. attiene esclusivamente l'intermediazione creditizia. Si rammenta, infine, che, ai sensi del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento di attuazione ISV AP n. 5/2006, gli agenti assicurativi iscritti nella Sez. A del RUI possono essere anche persone giuridiche, che per lo svolgimento della loro attività assicurativa si avvalgono ovviamente di persona fisiche che devono essere intermediari assicurativi iscritti nella Sez. E del ripetuto Registro. Riassunto sinteticamente il quadro normativo e regolamentare di riferimento, si hanno ben presente il contenuto del richiamato art. 22, comma 9-bis, del D.l. 179/2012 e gli obblighi a carico delle banche e degli intermediari finanziari che hanno conferito mandato di promozIone e di collocamento di contratti di finanziamento ad Agenti assicurativi.
\.
f\
2 9-bis. AI fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma l-bis e' inserito il seguente: ((«l-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotlO qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscrilli nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lellera a), del decreto legislativo 7sellembre 2005, n. 209, su mandato dirello di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo l° settembre 1993, Il. 385. 1/ soggello mandante Cl/ra l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° sellembre 1993, Il. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'allività prevista dal presente comma,anche se conseguenti a responsabilità' accertata iII sede penale».))
2
Rimane tuttavia l'esigenza del consumatore di conoscere se il soggetto che promuove e conclude contratti di finanziamento per conto di un Agente assicurativo sia "abilitato" ovvero che sia dotato dei requisiti di professionalità richiesti per gli intermediari del credito. Né, sempre ad avviso della scrivente, può essere invocata l'eventuale iscrizione nella Sez. E del R.U.I., che, come sopra ricordato, attiene esclusivamente l'intermediazione assicurativa. Ferma ovviamente restando la soluzione che le Istituzioni in indirizzo riterranno idonee al superamento della problematica posta e a esclusivo titolo di collaborazione, questa Unione rappresenta l'ipotesi che i soggetti incaricati dall'agente assicurativo di promuovere e collocare contratti di finanziamento siano sottoposti allo stesso iter formativo e qualificativo dei collaboratori degli intermediari del credito e registrati in una apposita sezione degli elenchi tenuti dall'O.A.M. Ciò consentirebbe al consumatore di poter disporre delle medesime tutele che la disciplina vigente assicura per l'attività di intermedi azione creditizia e sia per l'attività di intermediazione assicurativa. A disposizione per ogni eventuale ulteriore contributo fosse ritenuto utile, si ringrazia per l'attenzione e si inviano distinti saluti. Roma 24 febbraio 2014 Il Se ' retario Oenerale (Dott. arche si) ~
3