ARESINFORMA
Anno 13 nr. 04 APRILE/MAGGIO 2013
CON VOI, SEMPRE.
IN PRIMO PIANO SICUREZZA Il decreto per la qualifica dei formatori
PRIVACY Il DPS
ambiente Gas Fluorurati Registro E-PRTR
I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES ARESINFORMA 1
prima di tutto I
Vittorio Campione Presidente Studio Ares
n questo numero della nostra newsletter parliamo ancora di formazione, è stato pubblicato il decreto che definisce importanti novità sui formatori. Finalmente sono disponibili criteri chiari e ufficiali per definire chi può erogare i corsi obbligatori, un passo avanti per aumentare la qualità della formazione e renderla uno strumento efficace per la prevenzione. Troppo spesso si è confusa questa attività fondamentale con un semplice “business” e molte aziende l’hanno vissuta come un adempimento formale, una sorta di scocciatura. Le organizzazioni che hanno creduto in questo strumento hanno potuto invece constatare che i risultati sono notevoli, sia in termini di cambiamento nei comportamenti che di aumento dell’efficienza. I collaboratori adeguatamente formati lavorano meglio, tutelano la propria sicurezza e salute e producono di più. In queste pagine parliamo anche di etica, con l’aiuto di un auditore di sistemi di gestione; anche qui si è spesso confuso l’adempimento formale “Troppo spesso si della stesura di un codice etico con l’esigenza, reale e tangibile, di fare è confusa l’attività dell’etica un principio organizzativo fondamentale della fondante della propria attività. formazione con un Sono temi importanti, li vogliamo affrontare con voi, perché crediamo semplice business, e che siano fondamentali per la molte aziende l’hanno crescita di un’azienda. vissuta come un Buona lettura e buon lavoro!
adempimento formale, una sorta di scocciatura”.
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punto di vista CULTURA ORGANIZZATIVA ED ETICA
a cura di Silvio Genovese - Auditor SQS
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Silvio Genovese da oltre dieci anni opera come auditor di terza parte per l’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) nell’ambito delle certificazioni di norme volontarie di gestione per la qualità, ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e gestione del rischio. In questi anni ha visitato e verificato oltre 300 organizzazioni di diverse dimensioni, operanti in vari settori, dislocate tra Italia, Svizzera, Germania ed Austria.
i recente si sta assistendo ad una proliferazione di adozione di codici di condotta o etici da parte delle organizzazioni. In molti casi, tali decisioni, prese con superficialità, con motivazioni spesso indotte dall’esterno a cura di committenti, autorità, investitori, ecc.. Oppure nascono volontariamente con lo scopo primario di incrementare le opportunità commerciali. Nel caso del Decreto 231 sulla responsabilità amministrativa delle società, ad esempio, si impone alle organizzazioni che ne decidono l’adozione, l’implementazione di sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi, tra i quali un modello di organizzazione e gestione e di un codice etico, o di comportamento, con riferimento ai reati considerati. In termini generali i codici etici sono documenti ufficiali dell’ente che contengono l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei “portatori d’interesse”come: dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.. Tali codici mirano quindi a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Il codice etico e comportamentale costituisce quindi un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo e la sua adozione determina la dichiarazione di valori importanti che
richiedono una preparazione del tessuto culturale di fondo dell’organizzazione. È fondamentale pertanto che valori, codici e regole si traducano in specifici obiettivi e comportamenti aziendali, che si rif lettano in particolare nelle scelte strategiche e di business delle imprese che più immediatamente dimostrano gli obiettivi di profitto che l’azienda intende raggiungere. Molto spesso questo però non avviene, in particolar modo, nel comportamento degli imprenditori e dei manager che devono fare i conti con la pressione dei risultati, si assiste talvolta all’adozione di comportamenti opportunistici, ben lungi dall’essere rispondenti ai valori etici dichiarati. I principi etici e morali sono strettamente collegati con la cultura di ogni organizzazione, essi stanno alla base del pensare aziendale sia internamente che verso l’esterno. La natura dell’organizzazione non fa una grande differenza, possiamo ritrovare la buona applicazione di principi etici in aziende industriali, in ambienti particolarmente competitivi, e vedere invece disattesi tali principi in aziende del terzo settore, dove i valori morali dovrebbero avere il primo posto nella scala valoriale. Ricercando la parola etica nel dizionario (“Grande Dizionario Italiano” di Gabrielli Aldo, Hoepli, 2011), troviamo la seguente definizione: “Complesso dei principi di comportamento pubblico e privato che un individuo o un gruppo di individui scelgono e seguono: l’etica cristiana; l’etica giovanile; l’etica politica, l’etica professionale, l’etica deontologia”. “Studio della moralità degli atti umani,
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punto di vista /segue
dell’idea e del fondamento del dovere e della virtù”. Ne traggo che l’etica parte da una scelta di comportamento, pertanto da una volontà del singolo, tuttavia, come ben sappiamo, essendo l’inf luenza sociale pervasiva è altrettanto probabile che una cultura aziendale, in cui i principi etici sono formalmente promossi e soprattutto applicati partendo dai soggetti apicali, non sia terreno fertile per l’adozione di comportamenti opportunistici. Se in un’organizzazione con una diffusa filosofia morale vi fossero soggetti che dovessero volontariamente e ripetutamente incorrere in tali comportamenti, essi saranno rapidamente esclusi, e ciò genererebbe sentimenti di indignazione da parte degli altri membri. Viceversa, laddove vi siano seppur anche formalizzate regole morali o adozione di codici etico-comportamentali, non vi siano le condizioni culturali di base per far sì che tali comportamenti siano attuabili, si presenteranno casi in cui le regole saranno ripetutamente infrante per il beneficio dei singoli. Se tali comportamenti saranno tollerati o volutamente insabbiati dai membri dell’organizzazione, allora in tal caso non si potrà parlare di etica di impresa e qualsiasi procedura formale venisse realizzata sarebbe solo di facciata. L’attuazione di una “cultura aziendale etica” passa pertanto dall’esistenza di una forte motivazione da parte del management aziendale che dovrà essere il primo promotore sia dei valori dichiarati, ma soprattutto dei comportamenti effettivi. Non dovrà perdere occasione di diffondere il buon esempio, e promuovere i vantaggi ottenibili da modi di agire eticamente corretti e rispettosi, ripugnando e dimostrando intolleranza per chi non aderisca a tali principi. I valori e la loro applicazione dovranno gradualmente essere diffusi in tutte le aree aziendali, verso gli shareholder (azionisti, soci, dipendenti) e verso gli stakeholder, vale a dire tutte le parti portatrici di interesse (clienti, fornitori, mercato, istituzioni, collettività, ambiente esterno in genere), attraverso programmi che mirino ad un corretto orientamento dei membri che si traducono in corposi interventi formativi ed implementazione di idonei strumenti divulgativi e di
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comunicazione. I tempi per la realizzazione sono raramente brevi, in quanto si deve intervenire sugli atteggiamenti degli individui. Alcuni elementi culturali dovranno infatti essere modificati e altri dovranno essere mantenuti inalterati e questo non è attuabile attraverso la banale scrittura e diffusione di un documento. Le organizzazioni che riusciranno ad attivare strategie che bilancino profitto, risultati sociali e competitività, attraverso la concreta promozione ed attuazione di principi etici e morali, potranno migliorare concretamente la propria immagine verso shareholder e stakeholder che incrementeranno stima e fiducia verso l’organizzazione, con effetti benefici sulle performance aziendali di lungo periodo.
SICUREZZA Qualificazione dei Formatori alla Sicurezza: pubblicato il Decreto
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l 18 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale sui “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. Il Decreto precisa che i criteri non si applicano per la figura del formatoredocente per i corsi di formazione per RSPP/ASPP e Coordinatori per la progettazione e esecuzione dei lavori. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 18/03/2014; al momento continuano a trovare applicazione i criteri individuati dall’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011. Ricordiamo i criteri di qualificazione nelle loro linee generali: • pre-requisito per tutti: possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (non applicabile per chi opera già come formatore) • sei criteri generali, ciascuno dei quali garantisce la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali per un Formatore alla Sicurezza (Conoscenza - Esperienza - Capacità didattica): occorrerà soddisfare almeno un criterio completo. Per i Datori di lavoro è previsto un periodo transitorio della durata di 24 mesi (dalla data di applicazione dei criteri) nei quali essi potranno svolgere attività di docenza, esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori, qualora siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Trascorso tale periodo, dovranno dimostrare di possedere almeno uno dei requisiti di qualifica. Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualifica, si fa riferimento alle aree tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro sulle quali
occorre dimostrare la coerenza con la propria esperienza, area giuridico/ organizzativa, area rischi tecnici/ igienico-sanitari, area relazioni/ comunicazione. Il Decreto disciplina anche l’aggiornamento professionale del formatore/docente con una periodicità triennale. Il docente dovrà in alternativa frequentare corsi di aggiornamento per almeno 24 ore nell’area tematica di competenza oppure effettuare almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza.
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PRIVACY Il DPS è stato davvero abrogato?
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on il decreto Legge in materia di semplificazione sono stati modificati alcuni articoli del D.Lgs 196/03, in materia di protezione dei dati personali: in particolare risulta eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Rimangono tuttavia invariati gli altri adempimenti, tra i quali la notifica al Garante, la richiesta di autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili, il rilascio delle informative agli interessati e l’acquisizione del consenso, la designazione degli incaricati e la definizione dei compiti e dell’ambito del trattamento consentito. Resta obbligatoria l’effettuazione dell’analisi dei rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, l’utilizzazione di un sistema autenticazione informatica, con la relativa adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione. E’ inoltre necessario l’aggiornamento annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici e l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza con il ripristino
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della disponibilità dei dati e dei sistemi. Debbono essere previste procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti e procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. Deve infine essere garantita la formazione ed informazione degli incaricati/responsabili. Pur non chiamandolo più DPS, sussiste da parte del Titolare la necessità di redigere un documento (regolamento per la protezione dei dati) atto ad attestare di aver adempiuto coerentemente all’adozione delle misure di cui al D.Lgs 196/03, da esibire in caso di controlli, ispezioni e contestazioni; tale documento potrà essere redatto diversamente dal DPS. Inoltre, sulla base della normativa in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti (D.Lgs. 231/01), vista la presenza tra i reati presupposto degli illeciti informatici e del trattamento illecito di dati, le strutture soggette non possono ritenere superf lua la predisposizione di un modello documentale, che, in qualche modo, non richiami nella logica e nella struttura il DPS.
SICUREZZA Attrezzature di I
l Ministero del Lavoro ha emanato l’11 marzo una circolare per chiarire alcuni aspetti applicativi dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 relativo alla formazione dei lavoratori per l’utilizzo di attrezzature che richiedono una specifica abilitazione. La circolare puntualizza come deve essere attestata l’esperienza nell’utilizzo delle attrezzature nel settore agricolo e la necessità dell’abilitazione anche per i lavoratori che utilizzano le attrezzature in modo saltuario. Si definisce inoltre la possibilità di svolgere il modulo pratico di aggiornamento (tre ore) della formazione relativa all’utilizzo delle attrezzature oggetto dell’accordo anche in aula, con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità. L’accordo prevede che il lavoratore, che ha frequentato il corso di abilitazione dopo il 12 marzo 2013, riceva un aggiornamento finalizzato al rinnovo dell’abilitazione entro cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione. L’aggiornamento consiste in quattro ore di corso di cui almeno tre ore sono relative agli argomenti del modulo pratico pertinente per ciascuna attrezzatura L’accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2013, la formazione precedente alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo sarà riconosciuta secondo le seguenti modalità: - per i corsi della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati dell’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento teorica e pratica, l’aggiornamento sarà da effettuarsi entro cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione - per i corsi composti di modulo teorico, modulo pratico di durata inferiore a quella prevista dagli allegati dell’accordo e verifica finale di apprendimento teorica e pratica , l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 12 marzo 2015 (se la verifica non è stata effettuata a suo tempo, andrà eseguita al termine dell’aggiornamento) L’Accordo prevede che al fine del riconoscimento del corso effettuato prima del 12 marzo 2013, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica.
lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione: circolare ministeriale
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AMBIENTE NEWS Gas f luorurati - Posticipo iscrizione Registro
Registro E-PRTR - Dichiarazioni 2013
Lo scorso 12 aprile, il Ministero dell’Ambiente ha adottato un decreto con il quale è stato posticipato di 60 giorni il temine previsto per l’iscrizione al registro telematico delle persone e delle imprese certificate di cui al D.P.R. n. 43/2012 su taluni gas f luorurati ad effetto serra. Il termine inizialmente previsto per l’iscrizione era il 12 aprile, tuttavia date le numerose imprese coinvolte e le difficoltà operative riscontrate, il Ministero ha deciso di emanare suddetto decreto al fine di consentire a tutti gli operatori di completare l’iscrizione al registro stesso. Il nuovo termine è pertanto l’11 giugno 2013. Restano valide le istanze presentate prima del decreto, nonché le certificazioni provvisorie e definitive rilasciate fino alla data del nuovo decreto; i certificati provvisori scadono comunque dopo sei mesi dalla data del loro rilascio.
Il 30 aprile è scaduto ilil termine per la presentazione della dichiarazione annuale E-PRTR ai sensi del DPR 157/2011, tuttavia segnaliamo che, ad oggi, il portale per la presentazione della dichiarazione E-PRTR 2013 (www. eprtr.it) per l’invio dei dati relativi all’anno 2012, non è stato ancora attivato. Ricordiamo che ai fini dell’invio telematico, che rappresenta la sola modalità di trasmissione della dichiarazione, è necessaria la firma elettronica ed è quindi opportuno che le aziende verifichino la validità dello strumento di firma e delle relative certificazioni o che le aziende provvedano al rinnovo o alla richiesta di rilascio in tempo utile e compatibilmente con la scadenza del 30 aprile 2013. Come sempre, le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione potranno avvalersi della procedura accedendo all’area riservata del portale stesso. Le aziende che hanno dichiarato almeno una volta nel corso degli anni precedenti risulteranno già accreditate per l’accesso all’area riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, salvo diverse necessità); le aziende che dichiarano per la prima volta quest’anno dovranno invece necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica. Il riferimento per la compilazione della dichiarazione è l’Allegato II del DPR n.157/2011 che riporta le linee guida per la dichiarazione nella versione ufficiale. Per tutte le richieste di informazioni relative alla dichiarazione PRTR 2013 (dati 2012) rivolgersi a: ines.info@isprambiente.it.
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Tutti i nostri corsi si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4, Bergamo. I corsi di aggiornamento per RSPP per l’anno 2013 sono in fase di programmazione. Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD). ARESINFORMA 9
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Fra i primi in Italia a progettare e realizzare Sistemi di Gestione Integrata, Studio ARES contribuisce allo sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei sistemi qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di professionisti del settore. Un risultato garantito dalla certificazione della nostra società in accordo con la norma iso 9001.
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