ARESINFORMA
Anno 13 nr. 06 sett/ott 2013
CON VOI, SEMPRE.
IN PRIMO PIANO SICUREZZA Attrezzature pericolose
ambiente Autorizzazione Unica Ambientale Sistri
SPECIALE DECRETO DEL FARE I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES ARESINFORMA 1
prima di tutto E
d eccoci di nuovo a parlare di leggi e decreti. La pubblicazione del cosiddetto decreto del Fare, con le sue semplificazioni in materia di sicurezza del lavoro, alcune delle quali ancora tutte da interpretare, da costruire, costituisce una novità significativa. I nuovi adempimenti trovano ampio spazio in questo numero del nostro notiziario: molte attività vengono semplificate, numerosi obblighi sono ridotti o eliminati, almeno per le aziende a basso rischio. E’ un bene, a nostro parere, perché si potrà privilegiare la sostanza, si potrà dare priorità alle azioni, tralasciando la forma e la burocrazia. Ora speriamo solo che a questa ennesima modifica non faccia seguito la consueta pioggia di
“Troppo spesso i tentativi di semplificazione naufragano nel mare della carta bollata”
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a cura di Vittorio Campione Presidente Studio Ares
decreti attuativi, circolari, pareri: troppo spesso abbiamo visto i tentativi di semplificazione naufragare nel mare della carta bollata. Se tutti i soggetti interessati, aziende, enti, organi di controllo potranno disporre di strumenti più semplici e comprensibili a guadagnare sarà tutto il sistema. La crisi economica non accenna a mollare la presa e le aziende rischiano di trascurare la cura della salute e sicurezza per inseguire un falso risparmio. Se potranno invece concentrarsi sulla sicurezza “reale” perdendo meno tempo e risorse in quella “di carta” potremo dire che la battaglia della semplificazione è stata vinta.
seminario 231 Grande successo per i seminari gratuiti organizzati da Studio ARES sul D.Lgs. 231 e la responsabilitĂ societaria; piĂš di 70 persone hanno preso parte agli incontri che si sono tenuti a Bergamo e a Lecco nel mese di settembre. Molto interesse hanno suscitato le relazioni degli esperti intervenuti e le presentazioni dei casi aziendali. Ugitech Italia e Novatex le due imprese che hanno raccontato la loro esperienza nella costruzione e gestione di un modello organizzativo, delineandone i vantaggi.
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SICUREZZA Invio dei dati sanitari da parte del Medico Competente
I
l Decreto 6.8.2013, entrato in vigore l’11 settembre 2013, prevede la modifica del DM 9 luglio 2012, sull’invio dei dati sanitari da parte del MC , ai sensi dell’Art. 40 del D.Lgs. 81/2008. Il decreto stabilisce che entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria. Inoltre ha disposto che verranno emanati successivi decreti, che potranno apportate modifiche ai contenuti degli Allegati 3-A e 3-B. Le informazioni, per i prossimi anni sono rimandate entro il 31 Marzo 2014 e anni successivi.
In caso di infortunio risponde tutto il consiglio di amministrazione
I
n assenza di una specifica delibera che affidi ad un singolo consigliere la posizione di garanzia, la responsabilità in materia di sicurezza lavoro è di tutto il consiglio di amministrazione. E’ quanto indicato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 21628 della Quarta sezione penale. Secondo l’orientamento consolidato, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. E difatti il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita a un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione.
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SICUREZZA Formazione di attrezzature pericolose: semplificato l'accreditamento regionale per le imprese utilizzatrici
L
a Regione Lombardia ha semplificato gli adempimenti legati all’accreditamento regionale per formazione dei propri lavoratori sulle attrezzare pericolose. Le disposizioni riguardano le imprese che utilizzano le attrezzare individuate nell’ Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 per le quali è prevista una specifica abilitazione dell’operatore ed in particolare piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi, gru mobili, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo. Il provvedimento riguarda solo le imprese o unità locali in Lombardia che formano propri lavoratori e prevede la compilazione di una autocertificazione che deve essere presentata telematicamente. La procedura regionale semplifica notevolmente gli adempimenti in capo alle imprese rispetto a quella standard definita nell’Accordo Stato-Regioni. Nello specifico la Determinazione di Regione Lombardia stabilisce che le aziende utilizzatrici: - si profilano nel sistema regionale di accreditamento con una autocertificazione; - si registrano nel sistema informativo regionale e compilano entro la data di avvio delle attività formative l’autocertificazione (generata dal sistema informativo); - possono erogare, limitatamente ai propri lavoratori, corsi di formazione e aggiornamento per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro esclusivamente presso le unità locali ubicate in Regione Lombardia e registrate in Camera di Commercio; - rilasciano direttamente ai propri lavoratori l’attestato di abilitazione. In ogni caso, i lavoratori devono ricevere una formazione speciale conforme ai contenuti dell’Accordo del 22 febbraio 2012, che contiene l’elenco completo delle altre attrezzature interessate dall’obbligo di formazione. Le aziende utilizzatrici seguono questa procedura per ogni intervento formativo anche di aggiornamento.
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AMBIENTE NEWS Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Regione Lombardia Prime linee di indirizzo La Regione Lombardia ha fornito alcune prime indicazioni sull’attuazione del regolamento concernente l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); il documento è rivolto agli enti competenti e ai soggetti che devono presentare le richieste di autorizzazione. Il documento è composto da una circolare esplicativa del testo del Regolamento AUA. un primo allegato riportante lo schema e la descrizione dei f lussi procedimentali per il rilascio dell’AUA e un secondo allegato riportante il «Modello generale AUA» nelle more dell’adozione di un modello ministeriale. Tra gli indirizzi operativi proposti, che sono sostanzialmente in linea con le recenti linee guida predisposte da Confindustria, la Regione lascia al gestore la facoltà di decidere se procedere ad un semplice rinnovo del titolo in scadenza ovvero di richiedere l’AUA, nel caso in cui il primo titolo in scadenza sia una comunicazione o un’autorizzazione generale anche in presenza di altre autorizzazioni. Il modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale dovrà poi essere adottato con decreto Ministeriale. Fino all’adozione del decreto, resta valida la modulistica relative ai sette titoli abilitativi prevista dalle vigenti normative di settore, reperibile sui siti internet delle Province.
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In attesa di disporre del modello unico nazionale, al fine di garantire un’uniforme attuazione del Regolamento sul proprio territorio, Regione Lombardia ha reso disponibile un “Modello generale di istanza” che, fino a nuove disposizioni, potrà essere utilizzato per la richiesta dell’AUA. Al Modello generale dovranno essere allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative settoriali ed individuate dalle competenti autorità.
SISTRI operativo dal 1° ottobre 2013 E’ partita il 1° ottobre 2013 l’operatività del Sistri per gestori e nuovi produttori di rifiuti pericolosi. Lo prevede il Decreto legge 101/2013 che limita in linea generale l’obbligatorietà del sistema ai soli rifiuti pericolosi, riscrivendo la mappa dei soggetti obbligati e il calendario dei relativi adempimenti. In base al calendario fissato dal nuovo decretolegge, il 1° ottobre 2013 viene confermato come termine di operatività del nuovo sistema di controllo per i soli soggetti citati, mentre per i produttori “iniziali” di rifiuti (sempre) pericolosi il termine iniziale è fissato nel 3 marzo 2014, con possibile ulteriore proroga. In base ai dati resi noti dal Ministero dell’Ambiente, il sistema interesserà così alla sua partenza 17 mila utenti che trattano i rifiuti a maggior rischio, invece dei 70mila previsti.
SPECIALE
DECRETO DEL FARE Novità per le aziende in materia di salute e sicurezza sul lavoro La Legge 98 del 2013 di conversione del “Decreto del Fare” modifica numerosi aspetti del Testo unico. In sintesi le principali modifiche riguardano: - Nuova disciplina per i volontari; - Appalti - Le aziende committenti non devono redigere il DUVRI per i lavori o servizi la cui durata non superi i 5 uomini-giorno. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori; ad esempio un lavoratore che lavora per 4 giorni equivale a 4 uomini-giorno. 2 lavoratori che lavorano per 3 giorni equivalgono a 6 uominigiorno. Questa novità si aggiunge agli altri casi di esenzione ma non riguarda lavori che comportano rischi derivanti da rischio di incendio di livello elevato, lavori in ambienti confinati, lavori in presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive o dei rischi elencati nell’All. XI del Testo unico; - RSPP - I datori di lavoro devono nominare “prioritariamente” un RSPP interno. Restano ferme le regole stabilite dal Testo unico sui requisiti dei RSPP e sui criteri di scelta di un RSPP esterno (nei casi ammessi); - Verifiche - Le novità introdotte dalla Legge di conversione modificano ulteriormente la disciplina delle verifiche periodiche sulle attrezzature contenute nell’All. VII del Testo unico. Il nuovo testo prevede due regimi distinti; prima verifica: il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, come in passato, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura (non più dalla richiesta). Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il datore di lavoro sceglie un soggetto pubblico o privato abilitato. Le verifiche successive sono effettuate dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati. - Cantieri - Sono esclusi dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (e rientrano nell’art. 26) “i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”. Le modifiche sopra descritte sono in vigore dal 21 agosto 2013. La Legge 98 prevede inoltre provvedimenti e decreti che verranno approvati successivamente e che riguarderanno: - Possibilità di ‘’dimostrare’’ la valutazione dei rischi nei ‘’settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali’’ (ancora da individuare); - Nuova figura del ‘’soggetto incaricato’’, che sostituirà il DUVRI nei ‘’settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali’’ (ancora
da individuare); - Qualificazione delle imprese - Sarà un DPR a decidere settori e criteri per la qualificazione; - Formazione per RSPP, ASPP, RLS, lavoratori, preposti e dirigenti - Saranno stabiliti i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi; inoltre, per i lavoratori che effettuano meno di 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, vi saranno regole semplificate per la documentazione della formazione e della informazione nel libretto formativo del cittadino; - Modelli semplificati per PSC e POS ed estensione del campi di applicazione alle manifestazioni fieristiche ed agli spettacoli. La Legge n. 98/2013 ha inoltre confermato l’aumento del 9.6% delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dal Testo unico. Tale incremento si applica alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1 luglio 2013.
Il riconoscimento di crediti formativi La legge 98 del 9 agosto 2013 ha convertito in legge il cosiddetto Decreto del Fare. Al fine di evitare inutili sovrapposizioni e ripetizioni di contenuti in materia di formazione alla sicurezza, la legge 98/2013 regola i casi di sovrapposizione di ulteriori percorsi formativi previsti dal Testo con i percorsi di formazione e addestramento specifici per RSPP e ASPP, stabilendo il riconoscimento di crediti formativi per la durata e per i contenuti corrispondenti. Allo stesso modo regola i casi di sovrapposizione di contenuti fra percorsi formativi destinati a lavoratori - dirigenti - preposti e RLS, con previsione di crediti formativi per durata e contenuti corrispondenti. Tale previsione non è immediatamente applicabile in quanto le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli attraverso i quali è documentata l’avvenuta formazione sono demandate ai lavori della Conferenza Stato-Regioni, sentita la Commissione Consultiva Permanente. L’inevitabile sovrapposizione di parte dei contenuti dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro e la conseguente necessità di riconoscimento di crediti formativi al fine di ottimizzare l’efficacia didattica e conciliare con i tempi di lavoro, sono, fin dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, problematiche quotidiane per gli addetti ai lavori che necessitavano di una soluzione improntata a criteri di logicità e ragionevolezza. Sarebbe pertanto utile dare veloce attuazione alle previsioni di riconoscimento di crediti formativi per i percorsi formativi delle varie figure del sistema di prevenzione.
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SPECIALE
DECRETO DEL FARE Le modifiche in materia ambientale In materia ambientale la legge 98/2013 interviene su norme che regolano la gestione delle acque sotterranee, gli impianti geotermici, la gestione delle terre e rocce da scavo e i materiali di riporto, gli impianti e le attività in deroga (emissioni in atmosfera), la qualifica di sottoprodotti delle sostanze prodotte dalla lavorazione degli agrumi. Acque sotterranee emunte Viene riscritto l’art. 243 del Codice ambientale prevedendo che nei siti contaminati, per impedire o arrestare l’inquinamento, devono essere adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione e in caso di emungimento e trattamento delle acque, deve essere valutata la possibilità dell’utilizzo delle stesse nei cicli produttivi presenti nel sito. L’immissione in fognatura o in corpi idrici superficiali delle acque emunte può avvenire esclusivamente previo trattamento in impianti depurativi dedicati o in impianti di trattamento di acque ref lue industriali presenti in loco e che risultino idonei. Tali acque sono assimilate alle acque ref lue industriali. Terre e rocce da scavo e materiali di riporto Rispetto a quanto già previsto nel decreto legge oggi convertito, viene specificato che i materiali da scavo sono da considerarsi sottoprodotti se il produttore dimostra: •che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; •che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; •che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; •che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. •Il produttore attesta il rispetto dei requisiti mediante dichiarazione all’ARPA nella quale siano precisati i quantitativi destinati all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo (non superiori a 1 anno dalla produzione). •Il produttore dovrà poi dare conferma all’ARPA, che i materiali da scavo sono stati utilizzati secondo quanto comunicato in precedenza. Emissioni impianti e attività in deroga Viene modificato l’allegato IV alla Parte V del Codice ambientale con l’introduzione di nuovi impianti/attività in deroga.
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SAVE THE DATE Il decreto del Fare Studio Ares S.r.l. Vi invita al corso che si terrà a Bergamo Mercoledì 30 ottobre 2013 9.00 - 13.00
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Tutti i nostri corsi si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4, Bergamo. I corsi di aggiornamento per RSPP per l’anno 2013 sono in fase di programmazione. Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD).
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Fra i primi in Italia a progettare e realizzare Sistemi di Gestione Integrata, Studio ARES contribuisce allo sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei sistemi qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di professionisti del settore. Un risultato garantito dalla certificazione della nostra società in accordo con la norma iso 9001.
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