Jobs Act - Come funzionano i licenziamenti dopo l'entrata in vigore delle tutele crescenti

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Come funzionano i licenziamenti dopo l’entrata vigore del D.Lgs.23/2015 sulle Tutele Crescenti? Convegno per la Formazione dei Clienti di Studio - 23/04/2015 Malpensa Fiere - Busto Arsizio

Relatore: Sandra Paserio – Consulente del Lavoro


Quale normativa applicare in caso di licenziamento?

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Il D.Lgs.n.23 del 04/03/2015 (GU n.54 del 06/03/2015) è entrato in vigore il 07/03/2015

Start

Azienda fino a 15 dip (*): APPLICO la norma ex L.604/66 Azienda oltre 15 dip (*): APPLICO la norma ex L.300/70

Per i lavoratori operai, impiegati, quadri a tempo indeterminato

Dipendenti in forza al 06/03/2015 Azienda fino a 15 dip (*) che raggiunga il requisito occupazionale dell’art.18 L.300/70 (*) dopo il 07/03/2015: APPLICO il D.Lgs.23/2015

Azienda fino a 15 dip (*): APPLICO il D.Lgs.23/2015 Azienda oltre 15 dip (*): APPLICO il D.Lgs.23/2015

Dipendenti assunti dal 07/03/2015 o contratti a tempo determinato o apprendistato qualificati dopo il 07/03/2015

(*) Per le aziende non agricole con più unità produttive, la tutela reale si applica in caso di superamento dei 15 dip. nel comune e comunque i 60 dipendenti su tutto il territorio nazionale


Per il computo dei 15 dipendenti, chi contiamo Comma 8 e 9 dell’art.18 L.300/70

Contratto di reinserimento

Licenziamento: chi conta e chi no per l'applicazione della tutela reale Categoria/Tipologia di lavoratore (in ordine alfabetico)

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SĂŒ

A domicilio (prestazioni continuative)

NO

X

Dirigenti

X X

Distaccati dipendenti da altra impresa

X

Distaccati (propri dipendenti) presso altra impresa

X

Esterni (informatori medici, piazzisti, propagandisti)

X

A tempo determinato

X

Impresa familiare

A tempo determinato (per sostituzione di dipendente assente)

X

Intermittenti

A tempo indeterminato

X

Soci di cooperativa

X

A tempo parziale (in proporzione all’orario)

X

Somministrati a tempo indeterminato

X

X X

Apprendisti

X

Somministrati a tempo determinato

X

Assenti e sostituiti

X

Stagisti

X

Assenti ma non sostituiti

X

Telelavoratori

Associati in partecipazione

X

Collaboratori coordinati e continuativi

X

Collaboratori a progetto

X

Contratto di inserimento

X

Contratto di lavoro ripartito

X

Tirocinanti

Fonte: tabella tratta da Guida al Lavoro 09/11/2012

X X


Tutele crescenti:

Reintegra Differenze retributive – aliunde perceptum + versamento contributi + Risarcimento danni minimo 5 mens. FACOLTA’ DEL LAVORATORE ENTRO 30 GG. DI CHIEDERE 15 MENSILITA’ IN SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA

LIC. NULLO, DISCRIMINATORIO O IN FORMA ORALE

Come impatta il D.Lgs.23/2015 sui licenziamenti illegittimi o nulli? Reintegra LIC. INIDONEITA’ FISICA O PSICHICA

Solo risarcimento 2 mensilità all’anno per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità

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Differenze retributive– aliunde perceptum - aliunde percipiendum + versamento contributi + Risarcimento danni minimo 5 mens. FACOLTA’ DEL LAVORATORE ENTRO 30 GG. DI CHIEDERE 15 MENSILITA’ IN SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA

LIC. GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

L’attivazione preventiva in DTL ai sensi dell’art.7 L.604/66 è superata per i lavoratori rientranti nel D.Lgs 23/2015

Continua…


Continuazione…

Esempio: mancata indicazione della motivazione o mancata attivazione della procedura art.7 L.300/70 1 Mens.per ogni anno di anzianità con minimo di 2 e max 12 mensilità

VIZI FORMALI E PROCEDURALI (*)

Tutele crescenti: Come impatta il D.Lgs.23/2015 sui licenziamenti illegittimi o nulli? Insussistenza del fatto materiale dimostrato in giudizio

Per i licenziamenti collettivi (art.4-24 L.223/91) 5 licenziamenti nei 120 giorni DISCIPLINARE

In caso di inosservanza della forma scritta

Violazione dei criteri di scelta o vizi della procedura

Reintegra + risarcimento di 5 mensilità – aliunde perceptum

Risarcimento di 2 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità

(*) se non esistono presupposti di nullità o illegittimità di licenziamento

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Solo per aziende con requisiti occupazioni articolo 18 L.300/70 = Reintegra Differenze retributive– aliunde perceptum - aliunde percipiendum + versamento contributi + Risarcimento danno minimo 12 mens. FACOLTA’ DEL LAVORATORE ENTRO 30 GG. DI CHIEDERE 15 MENSILITA’ IN SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA

Se il fatto susisste

Solo risarcimento 2 mensilità all’anno per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità


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Tutele crescenti:

Ma entro quanto tempo il lavoratore a tempo indeterminato può impugnare il licenziamento? Il lavoratore a tempo indeterminato può impugnare il licenziamento entro 60 gg.dal momento in cui riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro. A questo punto il datore di lavoro può:

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1 revocare il licenziamento entro 15 giorni dal momento in cui gli perviene la comunicazione dell’impugnativa di licenziamento. In questo caso il rapporto continua senza soluzione di continuità con diritto alle differenze retributive ma senza l’applicazione delle sanzioni previsti dal D.Lgs.23/2015.

Ignorare l’impugnativa di licenziamento e attendere che entro 180 giorni venga depositato il ricorso davanti al giudice o venga richiesta la conciliazione o l’arbitrato.

In caso di sentenza di reintegra, entro quanto tempo il lavoratore deve riprendere servizio?

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Tentare un’offerta di conciliazione che comunque deve avvenire entro il termine di impugnazione stragiudiziale di licenziamento

Il lavoratore che non abbia optato per l’indennità risarcitoria sostitutiva, deve riprendere servizio entro 30 gg. dall’invito del datore di lavoro; in mancanza il rapporto si intende risolto.


Come funziona l’offerta di conciliazione? Entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento è possibile offrire un importo che non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali pari a 1 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 18 mensilità mediante consegna di un assegno circolare in sede protetta (sede di conciliazione). L’accettazione dell’assegno estingue il rapporto di lavoro e comporta la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche se già proposta. Le eventuali altri somme concesse a titolo di transazione tombale saranno soggette a tassazione fiscale.

Sanzione 100/500 €

Entro 65 giorni NUOVA comunicazione obbligatoria telematica per comunicare se si è optato o meno per l’offerta di conciliazione

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Ma per le piccole aziende sono previste delle riduzioni? Per piccole aziende si intendono quelle che hanno meno di 16 dipendenti nell’unità produttiva o più unità produttive nello stesso comune e comunque non hanno più di 60 dipendenti su tutto il territorio nazionale

Le sanzioni e l’offerta di conciliazione, previste dal

In caso di licenziamento

D.Lgs.23/2013, sono dimezzate e comunque non

disciplinare non è

possono superare le 6 mensilità

prevista la reintegra nel

posto di lavoro


AZIENDA CON SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI DALL’ART.18 L.300

TIPO LICENZIAMENTO

DIPENDENTI IN FORZA AL 06/03/2015

PICCOLA AZIENDA

PICCOLA AZIENDA CHE SUPERARE I 9 LIMITI DIMENSIONALI DOPO IL 07/03/2015

NUOVI ASSUNTI DAL 07/03/2015

DIPENDENTI IN FORZAAL 06/03/2015

NUOVI ASSUNTI DAL 07/03/2015

DIPENDENTI IN FORZAAL 06/03/2015

NUOVI ASSUNTI DAL 07/03/2015

DISCRIMINATORIO NULLO O ORALE

REINTEGRA (**) + RISARCIMENTO 5 MENS.

REINTEGRA (**)+ RISARCIMENTO 5 MENSILITA’

REINTEGRA (**) + RISARCIMENTO 5 MENSILITA’

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO 5 MENSILITA’

REINTEGRA(**)+ RISARCIMENTO 5 MENSILITA’

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO 5 MENSILITA’

DISCIPLINARE (GMS O GIUSTA CAUSA) – MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE

REINTEGRA (**) + RISARCIMENTO 12 MENSILITA’

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO 12 MENSILITA’

RISARCIMENTO 2,5-6 MENS.(*) CON SCELTA DEL DL PER REINTEGRA

RISARCIMENTO 1 MENS.X ANNO ANZ. (2-6 MENS.)

REINTEGRA(**) + 12 MENSILITA’

REINTEGRA(**) + 12 MENSILITA’

DISCIPLINARE (GMS O GIUSTA CAUSA) – FATTO ESISTENTE

RISARCIMENTO 12-24 MENSILITA’

RISARCIMENTO 2 MENS.X ANNO ANZ. (4-24 MENS.)

RISARCIMENTO 2,5-6 MENS.(*) CON SCELTA DEL DL PER REINTEGRA

RISARCIMENTO 1 MENS.X ANNO ANZ. (2-6 MENS.)

2 MENS.X ANNO ANZ.(4-24 MENS)

2 MENS.X ANNO ANZ.(4-24 MENS.)

GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (GMO)

IN CASO DI MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO: REINTEGRA (**) + 12 MENSILITA’; DIVERSAMENTE: RISARCIMENTO 12-24 MENS.

2 MENS.X ANNO ANZ.(4-24 MENS)

RISARCIMENTO 2,5-6 MENS.(*) CON SCELTA DEL DL PER REINTEGRA

RISARCIMENTO 1 MENS.X ANNO ANZ. (2-6 MENS.)

2 MENS.X ANNO ANZ.(4-24 MENS)

2 MENS.X ANNO ANZ.(4-24 MENS.)

(*) Ai sensi dell’art.8 L.604/66 in caso di mancata riassunzione del lavoratore entro 3 giorni il DL deve pagare un risarcimento da 2,5 a 6 mensilità elevabile a 10 mensilità in caso di anzianità superiore a 10 anni e a 14 mensilità in caso di anzianità superiore a 20 anni (**) Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, il pagamento dei 15 mensilità


AZIENDA CON SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI DALL’ART.18 L.300

TIPO LICENZIAMENTO

DIPENDENTI IN FORZA AL 06/03/2015

NUOVI ASSUNTI DAL 07/03/2015

PICCOLA AZIENDA

PICCOLA AZIENDA CHE 10 SUPERARE I LIMITI DIMENSIONALI DOPO IL 07/03/2015

DIPENDENTI IN FORZAAL 06/03/2015

NUOVI ASSUNTI DAL 07/03/2015

DIPENDENTI IN FORZAAL 06/03/2015

NUOVI ASSUNTI DAL 07/03/2015

RISARCIMENTO 2,5-6 MENS.(*) CON SCELTA DEL DL PER REINTEGRA (Cass.14949/2000 per difetto motivazione che prevede diff.retrib.)

RISARCIME NTO 0,5 MENS.X ANNO ANZ. (1-6 MENS.)

RISARCIMENTO 1 MENS.X ANNO ANZ. (2-12 MENS.)

RISARCIMENTO 1 MENS.X ANNO ANZ. (2-12 MENS)

LICENZIAMENTO CON DIFETTO DI MOTIVAZIONE O VIZI PROCEDURALI

RISARCIMENTO 6-12 MENSILITA’

RISARCIMENTO 1 MENS.X ANNO ANZ.(2-12 MENS.)

LICENZIAMENTO COLLETTIVO SENZA L’OSSERVANZA DELLA FORMA SCRITTA

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO ALMENO 5 MENS.

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO ALMENO 5 MENS.

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO ALMENO 5 MENS.

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO ALMENO 5 MENS.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA

RISARCIMENTO 1224 MENSILITA’

2 MENS.X ANNO ANZ.(4-24 MENS.)

2 MENS.X ANNO ANZ.- (4-24 MENS.)

2 MENS.X ANNO ANZ.- (4-24 MENS.)

LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA

REINTEGRA(**) + RISARCIMENTO MAX 12 MENS.

2 MENS.X ANNO ANZ.(4-24 MENS.)

2 MENS.X ANNO ANZ.- (4-24 MENS.)

2 MENS.X ANNO ANZ.- (4-24 MENS.)

(*) Ai sensi dell’art.8 L.604/66 in caso di mancata riassunzione del lavoratore entro 3 giorni il DL deve pagare un risarcimento da 2,5 a 6 mensilità elevabile a 10 mensilità in caso di anzianità superiore a 10 anni e a 14 mensilità in caso di anzianità superiore a 20 anni (**) Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, il pagamento dei 15 mensilità

N B

Per il calcolo del risarcimento del danno occorre prendere come base di riferimento: la «Retribuzione utile per il calcolo del TFR» per i nuovi assunti da 07/03/2015; per i «vecchi» dipendenti in forza rientranti nell’art.18 L.300/70 la base di riferimento è la «Retribuzione globale di fatto» Per il computo degli anni di anzianità di servizio: in caso di appalto occorre prendere in considerazione l’inizio dell’attività appaltata (art.2 D.Lgs.23/2015); per le frazioni di anno occorre computare i mesi considerando mese intero quello uguale o superiore a 15 giorni.


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