Acquisto e vendita di autovetture a deducibilità limitata dal 1.01.2013 La riforma del mercato del lavoro ha fissato, con efficacia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18.07.2012, le nuove percentuali entro cui è consentito il recupero dei costi relativi ai mezzi di trasporto. A seguito di tali modifiche, è ridotta dal 40% al 27,50% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali. È inoltre ridotta dal 90% al 70% la quota deducibile di costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori
Utilizzo dei mezzi
Costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc. Deduzione Detraz. IVA costi
Deduzione costi
Detraz. IVA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80% con limiti1
100%5
80%
100%
5
80% con limiti di canone proporzionali ai limiti1
100%5
80%
100%
5
Noleggio
80% con limiti2
100%5
80%
100%
5
Acquisto
27,50%6 con limiti1
40%3
27,50%6
40%
3
Leasing
27,50%6 con limiti di canone proporzionali ai limiti1
40%
3
27,50%
6
40%
3
27,50%6 con limiti2
40%
3
27,50%
6
40%
3
Acquisto Leasing Noleggio
Esclusivamente come bene strumentale o oggetto dell’attività o adibiti a uso pubblico
Acquisto
Agenti e rappresentanti di commercio
Leasing
Inerenti all’attività dell’impresa, arte o professione
Noleggio Acquisto Leasing Noleggio Nota
6
40%
3-4
70%6
40%
3-4
6
40%
3-4
6
70%
40%
3-4
6
40%
3-4
70%
6
40%
3-4
70%
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
70% 70%
1
Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di acquisto o di leasing Autovetture di agenti Autovetture e € 18.075,99 (o rappresentanti di € 25.822,84 Motocicli € 4.131,66 Ciclomotori € 2.065,83 autocaravan* commercio) * Nel caso di professionisti la deducibilità è ammessa per un solo veicolo, se svolta in forma individuale; per un veicolo per ciascun socio o associato, nel caso di attività professionale svolta in forma associata. 2
Nota Autovetture e autocaravan
Note
Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di noleggio € 2.065,83
Motocicli
€ 2.065,83
Ciclomotori
€ 413,17
3. Per le operazioni eseguite dal 27.06.2007. 4. Devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo: l’IVA, in tal caso, è integralmente detraibile. In caso di corrispettivo inferiore al valore normale [determinato a norma dell’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir], l’IVA è applicata sul valore normale. 5. Esclusi motocicli di cilindrata superiore a 350 cc. 6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
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