Acquisto e vendita di autovetture a deducibilità limitata dal 1.01.2013 La riforma del mercato del lavoro ha fissato, con efficacia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18.07.2012, le nuove percentuali entro cui è consentito il recupero dei costi relativi ai mezzi di trasporto. A seguito di tali modifiche, è ridotta dal 40% al 27,50% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali. È inoltre ridotta dal 90% al 70% la quota deducibile di costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori
Utilizzo dei mezzi
Costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc. Deduzione Detraz. IVA costi
Deduzione costi
Detraz. IVA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80% con limiti1
100%5
80%
100%
5
80% con limiti di canone proporzionali ai limiti1
100%5
80%
100%
5
Noleggio
80% con limiti2
100%5
80%
100%
5
Acquisto
27,50%6 con limiti1
40%3
27,50%6
40%
3
Leasing
27,50%6 con limiti di canone proporzionali ai limiti1
40%
3
27,50%
6
40%
3
27,50%6 con limiti2
40%
3
27,50%
6
40%
3
Acquisto Leasing Noleggio
Esclusivamente come bene strumentale o oggetto dell’attività o adibiti a uso pubblico
Acquisto
Agenti e rappresentanti di commercio
Leasing
Inerenti all’attività dell’impresa, arte o professione
Noleggio Acquisto Leasing Noleggio Nota
6
40%
3-4
70%6
40%
3-4
6
40%
3-4
6
70%
40%
3-4
6
40%
3-4
70%
6
40%
3-4
70%
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
70% 70%
1
Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di acquisto o di leasing Autovetture di agenti Autovetture e € 18.075,99 (o rappresentanti di € 25.822,84 Motocicli € 4.131,66 Ciclomotori € 2.065,83 autocaravan* commercio) * Nel caso di professionisti la deducibilità è ammessa per un solo veicolo, se svolta in forma individuale; per un veicolo per ciascun socio o associato, nel caso di attività professionale svolta in forma associata. 2
Nota Autovetture e autocaravan
Note
Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di noleggio € 2.065,83
Motocicli
€ 2.065,83
Ciclomotori
€ 413,17
3. Per le operazioni eseguite dal 27.06.2007. 4. Devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo: l’IVA, in tal caso, è integralmente detraibile. In caso di corrispettivo inferiore al valore normale [determinato a norma dell’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir], l’IVA è applicata sul valore normale. 5. Esclusi motocicli di cilindrata superiore a 350 cc. 6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
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Esempio n. 1
Acquisto di autovettura con IVA detraibile al 40% 1.07.2013
PD7 P B II 4 P C II 4bis P C II 4bis
Diversi a Fornitori Autovetture IVA c/acquisti IVA indetraibile Fattura n. 67 della Società “Alfa S.r.l.” di € 25.000,00, oltre IVA 21%
30.250,00 25.000,00 2.100,00 3.150,00
1.07.2013
PD7
P C IV 1
Fornitori Saldo fatt. n. 67 “Alfa S.r.l.”
a
Banca c/c ordinario
30.250,00
1.07.2013
P B II 4
P C II 4-bis
Esempio n. 2
Autovetture a Giroconto per IVA indetraibile al 60%
IVA indetraibile
3.150,00
Ammortamento annuale deducibile al 27,50% 31.12.2013
P B II 4 E B 10 b
a
Fondo ammortamento autovetture
Ammortamento autovetture Ammortamento autovetture non deducibile fiscalmente Ammortamento ordinario (12,50%) calcolato su € 28.150,00
E B 10 b
Nota bene
Diversi
3.518,75 621,36 2.897,39
Occorre tenere conto del limite massimo di deducibilità del costo pari a € 18.075,99.
Esempio n. 3
Vendita di autovettura con IVA detratta al 40% 5.01.2014
Diversi Clienti Fondo ammortamento autovetture Minusvalenze ordinarie da alienazione Minusvalenze ordinarie da alienazione non deducibili fiscalmente
P C II 1 P B II 4 E B 14 E B 14 P B II 4 P D 12
Nota bene
a
Diversi
a Autovetture a IVA c/vendite Vendita autovettura usata per € 23.000,00 (oltre all’IVA dovuta)
24.932,00 3.518,75 288,08
1.343,17 28.150,00 1.932,00
30.082,00
• L’IVA è calcolata sul 40% del prezzo di vendita: infatti, per le cessioni di beni il cui acquisto ha subito una limitazione alla detrazione di carattere oggettivo, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo pattuito di vendita per la percentuale detraibile. • Si dovrà apportare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento per l’importo della minusvalenza non deducibile fiscalmente.
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Prospetto
Determinazione plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione del cespite
Corrispettivo conseguito dalla vendita
Determinazione plusvalenza o minusvalenza da alienazione
Costo storico di acquisto del bene
€
28.150,00
-
Totale ammortamenti effettuati, anche se totalmente o parzialmente indeducibili, relativi al bene ceduto
€
3.518,75
=
Costo non ammortizzato • Plusvalenza, se valore positivo 1 • Minusvalenza, se valore negativo
€
23.000,00
-
€
24.631,25
=
€
- 1.631,25
x
1
Quota plusvalenza o minusvalenza rilevante fiscalmente
Ammortamenti fiscalmente dedotti, nel corso degli anni, relativi al bene ceduto
€
621,36
:
Totale ammortamenti effettuati, anche se totalmente o parzialmente indeducibili, relativi al bene ceduto
€
3.518,75
x
100
=
17,66
Percentuale fiscalmente rilevante Quota di plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante
1
Nota
€
%
=
- 288,08
• L’importo della plusvalenza o della minusvalenza assume rilievo fiscale ai fini Ires e Irpef nella misura percentuale in cui il costo del bene ha formato oggetto di deduzione fiscale. Pertanto, la minor quota di ammortamento deducibile dal 2013 comporterà la riduzione della plusvalenza o minusvalenza realizzata a seguito della cessione del veicolo. • Ai fini Irap, dal 2008, l’importo ha rilevanza integrale per i soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali), mentre non è rilevante per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone). • Rientrano nella base imponibile Irap, in ogni caso, le quote residue delle plusvalenze classificate nella voce A5) conseguite fino al 31.12.2007, la cui tassazione è stata rinviata in applicazione degli artt. 86 e 88 del Tuir.
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