Le piccole guide di TAI Solutions
1 Piccola guida alla
Valutazione ambientale
Piccola guida alla
Valutazione ambientale
Prefazione La Valutazione Ambientale è disciplina di grande attualità, che trova attuazione con 3 principali tipologie di procedura: la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la
Contenuti
Valutazione d’Incidenza (VINCA o V.I.).
V.I.A. ...........................................4
Tutte le procedure di Valutazione vengono effettuate dagli Enti di volta in
V.A.S............................................9
volta competenti, sulla base di appositi studi e relazioni a corredo del pro-
Valutazione d’incidenza…………...16
getto, prodotti dal Committente. La Valutazione Ambientale viene richiesta, sulla base della normativa nazionale e regionale, per determinate tipologie di piani e progetti e / o per la realizzazione degli stessi su aree soggette a vincoli ambientali.
Focus • V.I.A. • V.A.S. • Valutazione d’incidenza
1 Valutazione di impatto ambientale La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità decisionale finalizzato a individuare, descrivere e valuta-
Focus
re gli impatti ambientali prodotti dall'attuazione di un determinato progetto. La La VIA deve tenere in considerazione gli impatti generati da un
procedura di VIA è normata come strumento di supporto decisionale tecnico-
progetto su tutti i comparti ambi-
amministrativo. Nella procedura di VIA la valutazione sulla compatibilità ambien-
entali (aria, acqua, suolo, biodi-
tale di un determinato progetto è svolta dalla pubblica amministrazione, che si
versità, salute, …).
basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla consulen-
Si tratta di un lavoro molto com-
za data da altre strutture della pubblica amministrazione, sia sulla partecipazione
plesso che richiede competenze
della gente e dei gruppi sociali.
specifiche e che si basa su metodi ed esperienze che spesso sono
In questo contesto con "impatto ambientale" si intende un effetto causato da un
divulgati tramite apposite pubbli-
evento, un'azione o un comportamento sullo stato di qualità delle componenti
cazioni dagli Enti competenti in
ambientali (non necessariamente componenti naturali).
materia, come il Ministero dell’Ambiente, l’Agenzia europea dell'am-
Gli impatti ambientali - da non confondere con inquinamenti o degradi o pressioni
biente (EAA) e l’Agenzia di protezi-
ambientali - mostrano quali modifiche di stato ambientale possono produrre le
one ambientale degli Stati Uniti
azioni e le pressioni antropiche. Nella VIA si cerca quindi di stimare quali sono gli
(EPA).
impatti, cioè le modifiche, positive o negative, degli stati ambientali di fatto, in-
Ne sono un esempio le “Linee
dotti dall'attuazione di un determinato progetto. Un obiettivo importante delle
guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna” pubblicate dal Ministero dell’Ambiente,
che
si
possono
consultare dalla nostra raccolta di pubblicazioni on-line http://www.taisolutions.it/docs/
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procedure di VIA è quello di favorire la partecipazione della gente nei processi decisionali sull'approvazione dei progetti.
Procedura La procedura di VIA è un insieme di: • dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente; • dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti; • previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali; • procedure tecnico-amministrative; • istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica); • sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto. Nella VIA sono valutati e computati impatti ambientali diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro: • essere umano, fauna e flora; • suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio; • beni materiali e patrimonio culturale. È evidente che, dovendo confrontare in termini monetari benefici e danni apportati da un progetto a questi fattori, un aspetto molto delicato è l'attribuzione di un valore economico ad essi. Per fare un esempio semplificato, nella VIA di una attività molto inquinante andrà dato un valore all'aumento dei posti di lavoro così come al probabile aumento di malattie nei residenti, ed i due valori andranno confrontati.
Storia La VIA nasce alla fine degli anni sessanta del XX secolo negli Stati Uniti d'America con il nome di environmen-
tal impact assessment (E.I.A. - in alcuni casi al posto di Assessment si può trovare Analysis o Statement). L'EIA introduce le prime forme di controllo sulle attività interagenti con l'ambiente (sia in modo diretto che indiretto), mediante strumenti e procedure finalizzate a prevedere e valutare le conseguenze di determinati interventi. Il tutto per evitare, ridurre e mitigare gli impatti. Il passo avanti viene fatto nel 1969 dagli USA con l'approvazione del National Environmental Policy Act (N.E.P.A.). Questo Atto dispone l'introduzione della VIA, il rafforzamento dell'Environmental Protection Agency (con un ruolo amministrativo di controllo) e dispone l'istituzione del Council on Environmental Quality (con un ruolo consultivoper la presidenza). Nel 1978 viene approvato il Regulations for implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A., un regolamento attuativo del N.E.P.A. che dispone l'obbligo della procedura di VIA per tutti i progetti pubblici o comunque che accedono a finanziamento pubblico. Lo studio di impatto ambientale è predisposto direttamente dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale ed è prevista l'emanazione di due atti distinti: uno relativo alla valutazione di impatto ambientale e uno relativo all'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera. Nel 1973, il Canada emana l'Environmental Assessment Review Process, una norma specifica riguardante le valutazioni di impatto ambientale, sulla falsariga dei provvedimenti statunitensi. Nel 1977 vengono apportate delle modifiche all'impianto legislativo ma, nella sostanza, rimane pressoché invariato: la VIA si applica a progetti pubblici o a progetti accedenti a finanziamento pubblico.
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Nel 1976 in Francia viene emanata la legge n. 76-629 (del 10 luglio 1976) "relative à la protection de la natu-
re". Tale legge ha la caratteristica di introdurre tre diversi livelli di valutazione: etudes d'environment, notices d'impact e etudes d'impact. Si pongono le basi per l'introduzione della VIA anche in ambito europeo. E infatti nel 1985, la Comunità Europea emana la Direttiva 337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati". L'Olanda, nel 1986, è la prima nazione ad applicare la nuova Direttiva europea, approvando una norma ampliata con particolare riferimento alla valutazioni da effettuare sui piani. L'elemento centrale della norma olandese è costituito dal raffronto delle alternative e valutazione dei relativi impatti, al fine di determinare la migliore soluzione, in termini ambientali, da realizzare.
Normativa Italiana Le norme che disciplinano la procedura VIA in Italia comprendono: • direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 • d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m. • d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m. • l. 22 febbraio 1994, n. 146 • direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 • direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1996 • l. 15 marzo 1997, n. 59 • d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 • d.P.R. 2 settembre 1999, n. 348 • direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente) • d.P.C.M. 7 marzo 2007 • d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006 •
d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
La normativa italiana sulla VIA è particolarmente complessa ed articolata anche a scala regionale. La complessità della normativa è legata anche alla predisposizione di frequenti modifiche al Codice dell'ambiente, che prevedono spesso revisioni di parti significative dell'articolato sulla VIA. Questa complessità normativa è d'ostacolo all'efficacia ed all'efficienza delle procedure di VIA in Italia. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni normative italiane: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening); b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping); c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni; e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; f) la decisione; g) l'informazione sulla decisione; h) il monitoraggio ambientale. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.
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Procedura di verifica (screening) La procedura di verifica preliminare o screening è una procedura tecnico - amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull'ambiente, lo svolgimento successivo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
Procedura di delimitazione del campo d'indagine (scoping) La procedura di delimitazione del campo d'indagine o scoping è una procedura tecnico - amministrativa volta a valutare la proposta dei contenuti del successivo Studio di Impatto Ambientale (in sigla S.I.A.) al fine di indirizzare il proponente di un'opera alla completa e sufficiente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto.
Procedura di valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni Il S.I.A. è lo strumento centrale della VIA che fornisce gli elementi tecnici sugli impatti ambientali dell’opera pertinenti a valutare la sua compatibilità con il contesto ambientale. Secondo quanto previsto dalla normativa il S.I.A. si articola in tre “quadri”: Quadro di Riferimento Programmatico, Quadro di Riferimento Progettuale, Quadro di Riferimento Ambientale. Il S.I.A. dovrebbe contenere tra l'altro un quadro delle condizioni del contesto (ad esempio: relazione naturalistica), un confronto degli impatti ambientali prodotti da varie alternative progettuali, la descrizione delle misure previste per mitigare e per monitorare gli impatti ambientali. I contenuti del S.I.A. in genere comprendono indicatori ambientali, carte tematiche, mappe con inserimento del progetto e delle opere ausiliarie, schizzi, foto e restituzioni grafiche del sito ante e post l’intervento stesso. Il S.I.A. normalmente si avvale di diverse tecniche per organizzare le informazioni e gerarchizzare l’esposizione, facendo uso di metodiche di rappresentazione come liste, matrici, diagrammi ecc. Per la redazione dei punti più specialistici del S.I.A. e per valutarne i contenuti vengono normalmente consultati esperti. Le consultazioni del pubblico integrano il giudizio degli esperti per valutare in modo partecipato la compatibilità del progetto in esame. L’autorità competente per la VIA, per garantire la partecipazione dei cittadini può anche richiedere che sia fatta un’inchiesta pubblica, soprattutto per progetti di una certa complessità.
Decisione e informazione sulla decisione Le decisioni di VIA si basano soprattutto sui contenuti del S.I.A. e delle osservazioni pervenute. Qualora il S.I.A. risulti inadeguato si richiedono integrazioni. Entro i termini predefiniti dalla normativa l’autorità competente si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto presentato. L'eventuale pronuncia favorevole contiene tra l'altro le prescrizioni necessarie per la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente. Le decisioni sulla compatibilità ambientale e le informazioni relative al progetto devono essere diffuse e pubblicate, a cura del proponente, su quotidiani, bollettini e su organi ufficiali delle amministrazioni.
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Monitoraggio Ambientale Obiettivi del monitoraggio ambientale sono valutare l’accuratezza delle stime preliminari e assicurarsi che non si verifichino impatti imprevisti. In sostanza il monitoraggio serve per tenere sotto controllo la situazione durante le varie fasi di vita degli interventi sottoposti a VIA dopo la loro approvazione. Possono essere previste misure di monitoraggio finalizzate alla verifica dei parametri di progetto e degli impatti nel tempo e nello spazio, delle azioni realizzate.
Bibliografia • AA.VV., La valutazione di impatto ambientale, Gangemi Editore, Roma 1989. • Cagnoli P., "VAS - Valutazione Ambientale Strategica. Fondamenti teorici e tecniche operative" [1], Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2010. • Daclon C.M., La VIA in Italia e In Europa, Maggioli, Rimini 1996. • Gisotti G., Bruschi G., Valutare l'ambiente, Guida agli studi di impatto ambientale, Nuova Italia Scientifica, Roma 1990. • Bettini V. et al., Ecologia dell'impatto ambientale, UTET, Milano 2000. • A. Milone, C. Bilanzone, La valutazione di impatto ambientale. Disciplina attuale e prospettive, Piacenza, 2003. • Malcevschi S., Belvisi M., Chitotti O., Garbelli P., "Impatto ambientale e valutazione strategica. VAS e VIA per il governo del territorio e dell'ambiente", Il Sole 24ore, Milano, 2008.
Note [1] http:/ / www. darioflaccovio. it/ libro. php/ vas-valutazione-ambientale-strategica-df0046_C662 [2] http:/ / search. dmoz. org/ cgi-bin/ search?search=Valutazione+ di+ impatto+ ambientale& all=yes& cs=UTF-8& cat=World%2FItaliano [3] http:/ / www. dmoz. org/ public/ suggest?cat= [4] http:/ / www. stradeeautostrade. it/ online/ articolo. php?id=1362001
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2 Valutazione Ambientale Strategica La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare l'obiettivo
Focus La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Olimpico Torino 2006 è stata la prima applicazione italiana della Direttiva
principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi,
europea: ha preso in considerazione un
prima della loro approvazione (ex
insieme di interventi localizzati parte in
ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post).
Torino e parte nelle Valli Susa e Chisone,
Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di
rivolti al potenziamento e alla riqualificazione dell'offerta sportiva, ricreativa e ricet-
valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nel-
tiva, nonché al miglioramento dell'accessi-
la fase strategica. Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento del-
bilità e della mobilità.
l'informazione della gente sia la promozione della partecipazione pubblica nei
Più recentemente, anche il Programma EXPO
processi di pianificazione-programmazione.
2015 del Comune di Milano è stato assoggettato a VAS: la sintesi non tecnica del rapporto ambientale può essere consultato dalla nostra raccolta di pubblicazioni on-line http://www.taisolutions.it/docs/
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Storia Le procedure di VAS sono un'evoluzione di quelle relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La Direttiva europea 85/337/CEE (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge solo a determinate categorie di progetti. Questo approccio per progetti ha dei limiti perché interviene solo quando decisioni potenzialmente dannose per l’ambiente rischiano di essere già state prese a livello strategico, di piano o di programma. Il concetto di valutazione strategica è nato nell'ambito della pianificazione e degli studi regionali per cercare di risolvere i limiti dell'approccio per progetti. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione
d’Impatto di area vasta, che può considerarsi il progenitore della metodologia di valutazione strategica. La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/CE) ha imposto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l’ambiente. La Direttiva VAS è collegata direttamente alle Direttive VIA e Habitat, oltre a diverse altre direttive (acque, nitrati, rifiuti, rumore, qualità dell'aria) che fissano requisiti per l'istituzione e la valutazione di piani/programmi. Il processo di ratifica della Direttiva VAS è avvenuto con tempi differenti: molte nazioni che hanno una tradizione consolidata nell’ambito delle procedure di approvazione ambientale, come la Danimarca, l'Olanda, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato la Direttiva VAS in tempi assai brevi; tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva entro il 2009. In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152, ed è entrata in vigore solo il 31 luglio 2007. Come spesso succede nel sistema legislativo italiano, anche la normativa sulla VAS è stata ripetutamente revisionata ed aggiustata, con numerosi altri decreti nazionali o con leggi regionali. Tutte queste variazioni normative, che certamente continueranno a susseguirsi anche nel prossimo futuro, rendono complesso il corretto recepimento della Direttiva VAS con modalità omogenee tra le varie Regioni italiane. Attualmente la VAS si applica in Italia a molti tipi di piani-programmi. Viene effettuata una VAS per tutti i piani e i programmi dei seguenti settori (ex. artt. 6 e 7 del D.lgs n. 152/2006): acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a Via; piani o programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Per i piani-programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni della verifica di assoggettabilità (screening) ed i criteri riportati nel box successivo.
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L'autorità competente valuta nella procedura di screening, se i piani e i programmi, diversi da quelli precedenti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della VAS: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica; d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali. La Commissione Europea prevede di verificare periodicamente lo stato di ratifica e l'efficacia della Direttiva VAS. Il primo rapporto di verifica (COM/2009/469) indica che la Commissione ha avviato studi per verificare la conformità del recepimento ed ha condotto diversi procedimenti d'infrazione per recepimento non corretto. La maggior parte degli Stati membri ha indicato che la VAS ha contribuito a migliorare l'organizzazione delle procedure di pianificazione. Alcuni Stati membri hanno evidenziato la necessità di ulteriori orientamenti, in particolare in merito al legame tra VAS e VIA. In futuro la Commissione potrebbe considerare alcune modifiche per ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (es. su cambiamenti climatici, biodiversità, rischi) e per rafforzare le sinergie con altri atti della normativa ambientale. La Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri (Convenzione ESPOO), ha creato altri presupposti per la diffusione della VAS. La Convenzione ESPOO, adottata nel 1991 nell'ambito della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, è stata integrata nel 2003 da un protocollo VAS che, oltre ai piani ed ai programmi, si applica a vari strumenti politici e della legislazione attualmente non compresi nella procedura di VAS.
Relazioni con la Valutazione di Impatto Ambientale In linea generale il processo di VAS precede, ma non necessariamente determina, una procedura di VIA. Le due tipologie di valutazione agiscono in due fasi diverse su due oggetti diversi, con finalità diverse complementari; mentre la VAS è una procedura che agisce per valutare gli effetti ambientali prodotti da piani o programmi (i determinanti, le pressioni e le risposte ambientali soprattutto), la VIA è una procedura che agisce per valutare gli impatti ambientali (cioè le variazioni di stato delle componenti ambientali) causati da progetti od opere.
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Ciò significa che le valutazioni sugli effetti ambientali devono poter fluire in tutti i passaggi della pianificazioneprogettazione. Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che consiste nell’integrazione dell’interesse ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche. Il principio guida della VIA è invece quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del danno ambientale. Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga talvolta definita come processo, mentre la VIA è definita come procedura, con soggetti, fasi e casistiche di esiti definibili molto più rigidamente. Le procedure di VIA in Italia sono a tutti gli effetti strumenti di tipo comando-controllo; con approccio analogo in Italia si sono istituite anche le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale e di Valutazione d'incidenza ambientale. Le procedure basate sull’approccio del comando-controllo sono fondamentali ed insostituibili, ma nei casi decisionali più complessi hanno molte limitazioni. Il processo di VAS in Italia, a differenza di altri Stati europei, è spesso interpretata come fosse una procedura comando-controllo e non tanto come uno strumento di supporto decisionale strategico: in pratica la VAS è spesso erroneamente considerata come fosse una “grande VIA”. Questa interpretazione, causata anche dalla confusione delle norme italiane, non coglie le differenti possibilità offerte della Direttiva europea sulla VAS, complica le burocrazie e rischia d'inficiare le finalità di supporto decisionale proprie della procedura. La sentenza del Consiglio di Stato italiano del 12 gennaio 2011 n. 133, intervenendo sulla VAS di un piano urbanistico, ha di fatto rigettato il carattere comando-controllo delle procedure di VAS italiane, stabilendo che esse non devono costituire momento di controllo sull'attività di pianificazione e che le autorità procedente e competente devono collaborare tra loro per formulare piani o programmi attenti ai valori della sostenibilità e della compatibilità ambientale. In una corretta procedura di VAS l’autorità competente in materia ambientale dovrebbe essere molto vicina (o addirittura all’interno) all’ente che procede alla formazione/approvazione del piano/ programma; in questo modo le due autorità possono collaborare meglio tra loro, fin dalle fasi iniziali di formazione dello strumento in valutazione. In questo caso ideale è molto rilevante il ruolo del monitoraggio degli effetti ambientali operato da un ente terzo (es. un’agenzia ambientale) rispetto alle autorità competente/procedente: il monitoraggio ambientale di un ente terzo è garanzia di veridicità degli effetti ambientali del piano/programma, periodicamente misurati nella loro realtà e rendicontati alla popolazione. Le procedure comando-controllo come la VIA possono essere strumentalmente molto utili a valle della VAS: un'opera rilevante prevista da un piano, prima di essere autorizzata definitivamente, può richiedere approfondimenti di valutazione. In questo caso la valutazione di compatibilità ambientale del progetto dev'essere svolta da un'amministrazione pubblica, indipendente rispetto al proponente, e deve produrre una decisione d'autorizzazione, un "comando" appunto, eventualmente comprensivo di prescrizioni, che poi dev'essere rispettato dal proponente e "controllato" dall'amministrazione pubblica.
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Scopo, fasi e contenuti della VAS La Direttiva sulla VAS si applica alla valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi, non delle politiche, benché alcune delle politiche espresse nei piani vengano valutate e la procedura di VAS possa essere volontariamente applicata anche ad altri strumenti di governo territoriale contenenti politiche (ad es. linee guida). Un altro scopo fondamentale della VAS è promuovere la partecipazione sociale in materia di ambiente durante i processi di piano/programma, così da migliorare la qualità decisionale complessiva. Il processo di VAS previsto nella normativa si basa sulle seguenti fasi: • Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS, • Scoping, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione, • Valutazione dei probabili effetti ambientali significativi, espressi anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, • Monitoraggio degli effetti ambientali del piano o del programma, • Informazione e consultazione del pubblico e dei vari attori del processo decisionale, anche sulla base di tutte le valutazioni ambientali effettuate. Strumenti fondamentali delle VAS sono i rapporti ambientali (preliminari all'approvazione degli strumenti di piano-programma, di monitoraggio in-itinere e di verifica ex post). I contenuti fondamentali dei rapporti ambientali elencati dalla normativa sono generici. Per rendere più sistematica la redazione di un rapporto ambientale i contenuti possono essere raggruppati nelle parti seguenti (Cagnoli, 2010). • Valutazione degli ambiti di riferimento. Questa prima parte del rapporto valuta le condizioni ambientali di riferimento per il piano-programma e, per il suo carattere di riferimento preliminare, dovrebbe essere scritto per primo. È addirittura possibile, anzi è auspicabile, redigere questa parte prima dell'elaborazione del pianoprogramma in valutazione. Una domanda fondamentale a cui dare risposta è: "Quali sono le questioni ambientali rilevanti, i fattori di forza, di debolezza, le opportunità, i rischi presenti nel territorio in valutazione?". Esempi di attività da effettuare per redigere questa parte potrebbero essere la revisione della documentazione rilevante esistente (piani precedenti, valutazioni ex ante, studi specifici sullo stato dell’ambiente, relazioni sull'ambientale, ecc.). Sono utili anche le interviste sulle condizioni ambientali con le autorità di gestione, i responsabili di progetti, le autorità ambientali, le Agenzie ambientali, gli esperti, gli esponenti di enti locali, ecc. (da definire in modo selettivo in modo da individuare gli attori significativi da intervistare in ogni contesto).
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•Valutazione di coerenza ambientale degli obiettivi di sviluppo. Questa parte mira a definire la coerenza tra gli obiettivi del piano-programma in valutazione e quelli definiti dalle politiche ambientali predefinite. I valutatori possono scrivere questo capitolo per secondo e possono affrontarlo anche se dispongono solo di elaborati di pianificazione-programmazione preliminari. Questo esame serve soprattutto per affrontare preventivamente e per gestire eventuali contrasti tra gli attori interessati al piano, prima che questi sfocino in conflitti sociali in materia di ambiente. Domande fondamentali a cui dare risposta sono: "Gli obiettivi del piano-programma in valutazione prendono in considerazione le questioni ambientali rilevanti? La strategia di sviluppo prevede obiettivi con situazioni reciproche di antagonismo o di sinergia? Gli obiettivi di sviluppo in valutazione in che misura sono coerenti con gli obiettivi ambientali prestabiliti? Quali sono i soggetti consultati nella procedura di VAS e in che modo si è tenuto conto nel piano dei risultati delle consultazioni?". Esempi di attività da effettuare nella redazione di questo capitolo sono: l'acquisizione di informazioni sui contenuti di piano, fin dalle fasi iniziali della sua formazione; contribuire alla definizione degli obiettivi di piano; l'individuazione di sotto-gruppi di attori da coinvolgere in virtù delle loro implicazioni ambientali significative; interviste con autorità e soggetti interessati al piano in grado di offrire prospettive aggiuntive o complementari. • Valutazione degli effetti ambientali indotti dal piano-programma. Questa valutazione è la più difficile, da completare dopo le altre, quando sono state bene individuate le azioni di piano, con le loro eventuali alternative. Essa mira a valutare gli effetti ambientali delle alternative di piano, stimati facendo ricorso ad analisi di scenario e ad indicatori ambientali. La Direttiva Europea parla di effetti ambientali in riferimento ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio. In molti Paesi europei l’ambito di attenzione è stato ulteriormente esteso includendo fattori economico-sociali della sostenibilità. La Direttiva Europea sulla VAS comunque non parla mai di "impatti" ambientali (intesi secondo lo schema DPSIR), come avviene invece nella Direttiva sulla VIA, ma solo di "effetti" ambientali. Tali effetti ambientali possono essere: i fattori determinanti (drivers), cioè le attività socio-economiche previste e significative per l'ambiente (come ad esempio il numero di abitanti presenti in un bacino, oppure l’estensione fisica di un insediamento); i fattori di pressione, cioè le azioni previste in grado di causare modifiche di stato delle componenti ambientali (come i prelievi di risorse naturali, di acqua o di ghiaia, le emissioni di inquinanti o i reflui scaricati in un fiume). In una VAS, considerato il livello generale delle scelte da valutare, difficilmente è possibile stimare le variazioni dello stato di qualità ambientale; cioè nella VAS spesso non è possibile prevedere gli "impatti" ambientali indotti (che invece sono l’obiettivo conoscitivo precipuo e fondamentale nelle procedure di VIA). Ciononostante la normativa italiana in materia di VAS parla spesso di "impatti", invece che di "effetti" ambientali, travisando quindi l'originaria impostazione della Direttiva Europea ed ingenerando confusione tra gli operatori del settore. Per valutare gli effetti ambientali è necessario studiare gli indicatori ambientali, selezionare gli interventi più rilevanti dal punto di vista ambientale, interagire con vari esperti e parti sociali per valutare ipotesi alternative, applicare modelli per prevedere gli effetti ambientali indotti.
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• Monitoraggio e controllo degli effetti ambientali indotti dal piano-programma. Questa parte è molto importante, ma nella pratica è spesso trascurata. Domanda fondamentale a cui dare risposta è: "Qual è il programma di monitoraggio degli effetti ambientali indotti?" È meglio parlare di "programma" e non di "piano" di monitoraggio, essendo un tipico elaborato programmatico, che elenca "cosa" monitorare, "quando", da parte di "chi", con "quali" risorse. Esempi d'attività da effettuare per la redazione di questo capitolo sono: definizione e revisione, nell’ambito del sistema complessivo di monitoraggio, degli indicatori di interesse; consultazioni con tecnici, amministrazioni, esponenti di associazioni, soggetti preposti alla gestione del sistema di monitoraggio ambientale per verificare la qualità degli indicatori; analisi del ciclo d'attuazione degli interventi per verificare il ruolo giocato dai vari soggetti. • Sintesi del rapporto ambientale scritta in linguaggio non tecnico. Questa parte del rapporto è richiesta espressamente dalla normativa e va sempre redatta; essa è essenziale per favorire la partecipazione della gente comune nel processo decisionale. Essendo una sintesi dei capitoli precedenti questa parte dev'essere scritta per ultima, ma può essere conveniente premetterla agli altri capitoli del rapporto. In pratica nella sintesi non tecnica sono riportate le domande più importanti circa gli effetti ambientali del piano/programa in valutazione, le questioni ambientali a cui comunque bisogna dare risposta. È utile verificare la facilità di trasmissione di questa parte; perciò il file relativo alla sintesi non tecnica non dovrebbe essere troppo pesante.
Bibliografia • Paolo Cagnoli, VAS - Valutazione Ambientale Strategica. Fondamenti teorici e tecniche operative [1], Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2010. • Antonino Cimellaro; Alfredo Scialò, Valutazione Ambientale Strategica, Roma, D.E.I.-Tipografia del genio civile, 2011. • Sergio Malcevschi; Maria Belvisi; Olga Chitotti; Piero Garbelli, Impatto ambientale e valutazione strategica.
VAS e VIA per il governo del territorio e dell'ambiente, Milano, Il Sole 24ore, 2008.
Note [1] http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm [2] http://www.sicet.it/pages/normativa/direttive_CE/dir_337-85.htm [3]
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/
Valutazine_Ambientale_Strategica_VAS_.html&menu=/menu/menu_attivita/ Valutazione_Ambientale_Strategica__VAS_. html [4] http://www.interreg-enplan.org/guida/index.htm
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3 Valutazione di Incidenza Ambientale La Valutazione di Incidenza Ambientale (in acronimo VINCA o VI) ha lo scoFocus
po di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conser-
La valutazione d’incidenza viene richiesta per piani e progetti ricadenti
vazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
in aree ad elevata criticità naturalis-
Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/
tica, facenti parte della rete europea
CEE "Habitat" con lo scopo di
Natura 2000: tra questi siti ricadono
salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e
le zone umide, che ospitano molte specie di flora e di fauna, fra le quali
progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie
rivestono particolare importanza gli
per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio am-
uccelli migratori.
bientale.
In questi casi, la corretta valutazione
In Italia la valutazione di incidenza ambientale è introdotta dall' art. 5 D.P.R. n.
del progetto deve tenere in consid-
357/97 [1].
erazione gli impatti delle attività con particolare riferimento ai periodi di passa.
I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, sono obbligati a predisporre uno studio (di incidenza) per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. I proponenti di interventi (progetti) non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Le modalità di presentazione degli studi e la valutazione di incidenza dei piani e degli interventi sono stabilite dalle autorità competenti (Regioni e le province autonome, o enti delegati).
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Sito di interesse comunitario Il sito di interesse comunitario o Sito di Importanza Comunitaria (SIC), in inglese Site of Community
Importance, è un concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE)[1] Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nota anche come Direttiva "Habitat"[2], recepita in Italia a partire dal 1997. In ambito ambientalistico il termine è usato per definire un'area: • che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite nell'allegato 1 o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite nell'allegato 2 della Direttiva Habitat; • che può contribuire alla coerenza della rete di Natura 2000; • e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco di siti (i cosiddetti SIC, proposte di Siti di Importanza Comunitaria) nei quali si trovano habitat naturali e specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella Direttiva 79/409/CEE o Direttiva Uccelli) e vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stati stessi, la Commissione redige un elenco di Siti d'Interesse Comunitario (SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione di SIC l'area deve essere dichiarata dallo stato membro zona speciale di conservazione (ZCS). L'obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone di protezione speciale (ZPS) destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000. In Italia la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata a cura delle regioni e delle province avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale.
Zona speciale di conservazione Una zona speciale di conservazione o ZSC, ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione Europea, è un sito di importanza comunitaria in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione Europea. Un SIC viene adottato come Zona Speciale di Conservazione dal Ministero dell'Ambiente degli stati membri entro 6 anni dalla formulazione dell’elenco dei siti. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza ambientale. .
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Zona di protezione speciale Le zone di protezione speciale o ZPS, sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione Europea (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli[1] e assieme alle Zone Speciali di Conservazione costituiscono la Rete Natura 2000. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale.
Note [1] http:/ / www. normattiva. it/ uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:decreto. del. presidente. della. repubblica:1997-0908;357 [1] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31992L0043:IT:PDF) (PDF). EUR Lex. URL consultato in data 10 ottobre 2011. [2] Direttiva "Habitat" (http:/ / www. minambiente. it/ home_it/ menu. html?menuItem=/ menu/ menu_attivita/ RN2000_Direttiva_Habitat. html& menu=/ menu/ menu_attivita/ argomenti. html|/ menu/ menu_attivita/ biodiversita_fa. html|/ menu/ menu_attivita/ Rete_Natura_2000. html|/ menu/ menu_attivita/ RN2000_Direttiva_Habitat. html& lang=it) [1] Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (http:/ / www. unisi. it/ did/ dip-direcon/ Dir. 1992-43_Habitats. pdf)
Collegamenti esterni La Valutazione di Incidenza Ambientale: su http:/ / www. valutazioneambientale. net direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) (http:/ / www. minambiente. it/ index.php?id_sezione=1483) - Ministero dell'Ambiente italiano
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Fonti e autori delle voci Valutazione di impatto ambientale Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52967985 Autori:: Biopresto, Capt.Camoppo, Cisco79, Cloj, Dommac, Etrusko25, Franz Liszt, Gac, Giorgiabertani, Gmrichi, Guidomac, Gvittucci, Henrykus, Jalo, Luisa, M7, MaEr, Marcok, Paolo Steffan, Scriban, Senpai, Shivanarayana, Sifalda, Taueres, Tommaso Ferrara, Xadhoox, Zappuddu, 64 Modifiche anonime
Valutazione ambientale strategica Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50529126 Autori:: Alocin, Bertanigiorgia, Cisco79, Eliasoriordan, Eumolpo, Giorgiabertani, Guidomac, Iiiioo, MBenca, Marosini, Mircko, Miste60, Mpiz, Nemo bis, Nicola sperandio, Redwisdom, Tommaso Ferrara, 53 Modifiche anonime
Valutazione di incidenza ambientale Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51048265 Autori:: Andrisano Antonio, Ignlig, Ingcelsi, Sanremofilo
Sito di interesse comunitario Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51865448 Autori:: Ary29, Civa61, CivvĂŹ, Dega180, Discanto, Dommac, Esculapio, Frfabi, Gac, Horcrux92, Ing.russo, Katanka, Luke18389, LukeWiller, MM, Mafuta, Mario1952, Mattiuaz, Mircko, Moroboshi, My.name.carlo, Pap3rinik, Patafisik, Petitverdot, Pierluigi Tomassetti, Pugliak, Sabilai, Sentruper, Wento, Zygo84, 16 Modifiche anonime
Zona speciale di conservazione Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52131880 Autori:: Ary29, Esculapio, Katanka, Mircko, Petitverdot, Sabilai, Triquetra, 6 Modifiche anonime
Zona di protezione speciale Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50920643 Autori:: Ary29, Civa61, Esculapio, Katanka, Mircko, Petitverdot, Sabilai, 11 Modifiche anonime Licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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