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IL FISCO
Anna Baldassari
SUPER BONUS 110% SU INTERVENTI EDILIZI
PARTE 2: DETRAZIONE E ADEMPIMENTI
Tile Italia, con la preziosa collaborazione della dr.ssa Anna Baldassari, dedica due ampi articoli alla vasta normativa relativa agli ormai celeberrimi SuperBonus in edilizia. La complessità e l'importanza della materia, i cui dettagli sono per lungo tempo stati in evoluzione, hanno portato la redazione alla decisione di suddividere, su questo e sullo scorso numero, le informazioni ad oggi disponibili e comprovate. Qui la prima parte dell'articolo, precedentemente pubblicato su Tile Italia 4/20
https://issuu.com/tiledizioni/docs/ tile_italia_4_2020/26
Per completezza di argomento si riporta lil link alla tabella apparsa su Tile Italia 2/2020 riguardante gli interventi “trainati” di riqualificazione energetica con le relative percentuali di detrazione e massimali di spesa. Le percentuali, in particolare, sono variate nel corso degli anni.
https://issuu.com/tiledizioni/docs/tile_italia_2_2020/36
Le agevolazioni del cosiddetto “Super bonus 110%” sono state prorogate dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021 (art. 1, co.66, legge 30.12.2020, n.178) - Tab. 1
In particolare, si prevede che la detrazione si applichi alle spese per interventi agevolati sostenute nel periodo compreso fra il 1.7.2020 e il 30.6.2022 (anziché 31.12.2021).
La detrazione resta in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, mentre viene ridotta a quattro rate annuali per quelle sostenute dal 1.1.2022 al 30.6.2022. Per gli interventi sostenuti dagli IACP la proroga è fissata al 31.12.2022; ma, qualora alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. E’ necessario, tuttavia, evidenziare che l’efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale Progetto (art., co.74, L. n. 178/2020). Ne consegue che, in assenza di tale approvazione, restano in vigore gli originari termini.
ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE
Vi sono situazioni in cui la detrazione, pur in presenza dei presupposti richiesti, non è fruibile. È il caso delle persone fisiche che non hanno imposta da versare ovvero sono incapienti. In particolare: • possesso esclusivo di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (redditi di capitale, redditi da locazione in regime di “cedolare secca”); • imposta lorda assorbita interamente da altre detrazioni; • redditi bassi per i quali non è dovuta imposta (no tax area); • redditi soggetti a regime speciali con imposta sostituiva (regime forfettario o regime di vantaggio). In tutti questi casi tuttavia l'accesso ad altre forme di agevolazione non è preclusa, potendo il contribuente scegliere,
MISURA
MODALITA’
SPESE
ALTRE SPESE
CONDOMINI
ALTRI IMMOBILI
RIMBORSI O CONTRIBUTI
CUMULABILITA’
DETRAZIONE TAB. 1 - CARATTERISTICHE DELLE DETRAZIONE
110% dei costi sostenuti per ogni singolo intervento agevolato nei limiti delle spese normativamente ammesse
5 quote annuali di uguale importo
Interventi “trainanti”: sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021 (30.6.2022 per gli IACP) indipendentemente dalla data di effettuazione dei lavori Interventi “trainati”: sostenute entro la data di inizio e fine lavori dell’intervento “trainante” eseguito congiuntamente
Fra le spese agevolate si ricomprendono:
acquisto di materiali, progettazione, perizie, sopralluoghi e altre spese professionali;
visti di conformità, APE, asseverazioni;
installazione rimozione ponteggi, smaltimento materiali e simili;
imposta di bollo, tasse, Tosap, diritti e oneri amministrativi connessi
La ripartizione delle spese avviene in base alle tabelle millesimali
La detrazione spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa
Eventuali rimborsi o contributi per le spese sostenute devono essere detratti dall’ammontare della detrazione
Qualora vengano eseguiti interventi che danno diritto ad altre agevolazioni (ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico diverso dagli interventi “trainati” o non agevolabili, “Sismabonus” e “Bonus facciate”) il Superbonus è cumulabile con le altre agevolazioni; qualora lo stesso intervento benefici in astratto di varie forme di agevolazione, il contribuente può avvalersi di una sola di esse rispettandone i requisiti
Dall’Irpef lorda nell’ammontare che trova capienza nell’imposta stessa. L’eventuale eccedenza della quota non può essere riportata negli anni successivi né richiesta a rimborso;
si calcola sull’importo della fattura al lordo dell’Iva;
in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione, salvo espresso patto contrario, viene trasferita all’acquirente;
in caso di successione la detrazione si trasferisce agli eredi che hanno la detenzione materiale e diretta del bene
in alternativa alla detrazione del 110%, due differenti soluzioni. Soluzioni alternative che, si precisa, sono facoltative e con-
sentite a chiunque, indipendentemente dalla convenienza
fiscale (Tab. 2).
TAB. 2 - SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO
Il fornitore, in luogo del pagamento, può concedere un contributo (sotto forma di sconto) in misura discrezionale non superiore all’importo dovuto. In questo modo, il contribuente corrisponde un minor prezzo (addirittura nullo nel caso di sconto pari all’importo della fattura) e il fornitore recupera lo sconto concesso sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti.
Es.: spesa totale € 30.000 (iva compresa) - detrazione spettante 110% = € 33.000
Sconto pieno in fattura Il contribuente non paga nulla e il fornitore prende in carico l’intera detrazione, pari ad € 33.000
Sconto parziale in fattura
sconto 33% - € 10.000
Il contribuente paga al fornitore € 20.000, e beneficia di una detrazione pari a € 22.000
Il fornitore, a fronte dello sconto, prende in carico la detrazione pari ad € 11.000
CESSIONE DEL CREDITO: Il contribuente può cedere il credito di imposta pari alla detrazione spettante o al proprio fornitore o ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
In ogni caso (Tab. 3): • nel caso di fatturazione a stato di avanzamento lavori, l’opzione per sconto o cessione, può essere esercitata al massimo due volte per ogni intervento e il primo stato di avanzamento lavori deve essere pari almeno al 30% dell’importo complessivo; • il contribuente può esercitare l’opzione per le rate residue, anche qualora abbia già usufruito della detrazione di una o più rate; • qualora le spese siano sostenute da più soggetti, ognuno di essi può esercitare la propria opzione (detrazione, sconto o cessione) indipendentemente da quella degli altri; • il credito di imposta viene fruito con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione (5 anni) ed utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24; • la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata nei periodi successivi né chiesta a rimborso. ✕
Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?
No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma.
È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento
TAB. 3 - ADEMPIMENTI
PAGAMENTO FATTURE*
Opzione detrazione: solo mediante bonifico bancario “parlante” recante:
• causale del versamento
• codice fiscale beneficiario • numero partita IVA del fornitore • numero e data fattura *N.B.:
possono essere utilizzati i moduli previsti per detrazione Ecobonus o ristrutturazioni edilizie (circ. Ag. Ent. 24/2020)
PAGAMENTO FATTURE
• indicazione della norma di agevolazione*
Opzione sconto o cessione: con mezzi tracciabili ma senza formalità particolari
OPZIONE SCONTO O CESSIONE:
Il D.M. 8.8.2020 ha disposto che l’opzione sconto/cessione si applichi a tutti gli interventi di seguito indicati a prescindere che diano o meno diritto al S.B. in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021: • recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari e manu-tenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici); • efficienza energetica; • adozione di misure antisismiche;
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. “Bonus facciate”); • installazione di impianti fotovoltaici; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Rilasciano il visto:
VISTO DI CONFORMITA’ (solo per SB)
ASSEVERAZIONE (solo per S.B.) (D.M. 6.8.2020)
COMUNICAZIONE TELEMATICA (D.M. 8.8.2020)
Per attestare che gli interventi consentono il diritto al SB e verificare la presenza delle asseverazioni e attestazioni rilasciate dai vari pro-fessionisti
Per attestare il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
Necessaria per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione scelta. L’omessa comunicazione rende inefficace l’esercizio dell’opzione • dottori commercialisti
• ragionieri • periti commerciali • consulenti del lavoro
• responsabili dei CAF
Da trasmettere anche all’ENEA
Trasmissione telematica: entro il 16/3 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese e previa ricezione della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione all’ENEA
energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).
Presentiamo qui alcune delle FAQ più interessanti prese dal sito del Ministero delle Entrate, aggiornate al 30/9/20