IL FISCO
Anna Baldassari
SUPER B ONUS 110% SU INTERVENTI EDILIZI PARTE 2: DETR AZIONE E ADEMPIMENTI
Tile Italia, con la preziosa collaborazione della dr.ssa Anna Baldassari, dedica due ampi articoli alla vasta normativa relativa agli ormai celeberrimi SuperBonus in edilizia. La complessità e
l'importanza della materia, i cui dettagli sono per lungo tempo stati in evoluzione, hanno portato la redazione alla decisione di suddividere, su questo e sullo scorso numero, le informazioni ad oggi disponibili e comprovate.
Qui la prima parte dell'articolo, precedentemente pubblicato su Tile Italia 4/20 https://issuu.com/tiledizioni/docs/ tile_italia_4_2020/26
Per completezza di argomento si riporta lil link alla tabella apparsa su Tile Italia 2/2020 riguardante gli interventi “trainati” di riqualificazione energetica con le relative percentuali di detrazione e massimali di spesa. Le percentuali, in particolare, sono variate nel corso degli anni. https://issuu.com/tiledizioni/docs/tile_italia_2_2020/36
Le agevolazioni del cosiddetto “Super bonus 110%” sono state prorogate dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021 (art. 1, co.66, legge 30.12.2020, n.178) - Tab. 1 In particolare, si prevede che la detrazione si applichi alle spese per interventi agevolati sostenute nel periodo compreso fra il 1.7.2020 e il 30.6.2022 (anziché 31.12.2021). La detrazione resta in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, mentre viene ridotta a quattro rate annuali per quelle sostenute dal 1.1.2022 al 30.6.2022. Per gli interventi sostenuti dagli IACP la proroga è fissata al 31.12.2022; ma, qualora alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%
TILE ITALIA 1/2021
dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. E’ necessario, tuttavia, evidenziare che l’efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale Progetto (art., co.74, L. n. 178/2020). Ne consegue che, in assenza di tale approvazione, restano in vigore gli originari termini. ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE Vi sono situazioni in cui la detrazione, pur in presenza dei presupposti richiesti, non
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è fruibile. È il caso delle persone fisiche che non hanno imposta da versare ovvero sono incapienti. In particolare: • possesso esclusivo di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (redditi di capitale, redditi da locazione in regime di “cedolare secca”); • imposta lorda assorbita interamente da altre detrazioni; • redditi bassi per i quali non è dovuta imposta (no tax area); • redditi soggetti a regime speciali con imposta sostituiva (regime forfettario o regime di vantaggio). In tutti questi casi tuttavia l'accesso ad altre forme di agevolazione non è preclusa, potendo il contribuente scegliere,