Tutto_Misure n. 1 - 2020

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COMMENTI ALLE NORME

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Rubrica a cura di Nicola Dell’Arena

17025 Presentazione dei risultati Seconda parte: contenuto del documento finale COMMENTS ON STANDARDS: UNI CEI EN ISO/IEC 17025 A great success has been attributed to this interesting series of comments by Nicola Dell’Arena to the UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Standard. RIASSUNTO Prosegue con successo l’ampia e interessante serie di commenti di Nicola Dell’Arena alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. In questo numero continuiamo a parlare della presentazione dei risultati.

CONTENUTO DEL DOCUMENTO FINALE

Al paragrafo 7.8.1.2 la norma prescrive due requisiti. Il primo sul contenuto del documento in uscita verso il cliente e precisamente “I risultati devono essere forniti in modo accurato, chiaro, univoco e oggettivo, generalmente me diante un rapporto (per esempio un rapporto di prova o un certificato di taratura o un rapporto di campionamento) e devono comprendere tutte le informazioni che sono state concordate con il cliente necessarie per l’interpretazione dei risultati e tutte le informazioni richieste dal metodo utilizzato”. Questo requisito non richiede particolari precisazioni o spiegazioni; il contenuto è chiarissimo e la sua applicazione è immediata. Il termine accurato va qui inteso nel suo significato letterale e non tecnico: non indica accuratezza. Il termine univoco sta a indicare che bisogna riportare l’unico risultato senza che si possa avere una ambiguità di lettura e d’interpretazione. Il termine oggettivo sta a indicare che bisogna riportare il risultato senza ulteriori manipolazioni che possano indurre il lettore in errore. La norma prescrive anche che il documento finale sia prodotto nella forma di:

– rapporto di prova; – certificato di taratura; – rapporto di campionamento. La terminologia adottata è immediatamente comprensibile in italiano. Tuttavia, la nota 1 introduce un elemento di confusione: “Al fine del presente documento i rapporti di prova e i certificati di taratura sono talvolta denominati, rispettivamente certificati di prova e rapporti di taratura”. Non bisogna dimenticare che la norma è internazionale e ha validità in tutto il mondo. In alcuni paesi è invalso l’uso di adottare la terminologia richiamata dalla nota e pertanto rimangono validi i termini in uso. Però rimane il rammarico che nel momento di unificazione internazionale non si abbia avuto il coraggio di eliminare questa ambiguità. Con la nota 2 la norma precisa che “I rapporti possono essere emessi in forma cartacea o elettronica purché siano soddisfatti i requisiti del presente documento”. La nota non preclude la possibilità di stilare il documento in formato elettronico, ma ricorda che devono essere rispettati i requisiti della medesima. Per parte mia sottolineo il rispetto dei requisiti di riservatezza, che devono essere garantiti anche dal formato elettronico.

POSIZIONE DI ACCREDIA SUL PARAGRAFO 7.8.1.2

Per tutti i laboratori di prova, di taratura e di campionamento Accredia riporta la solita frase “si applica il requisito di norma”. Ritengo che la frase sia del tutto appropriata, perché il requisito è semplice e chiaro. RAPPORTO CON IL CLIENTE

Al paragrafo 7.8.1.3 la norma tratta il rapporto con il cliente prescrivendo due semplici requisiti. Il primo “Quando concordato con il cliente, i risultati possono essere presentati in modo semplificato”. Il secondo “Ogni informazione elencata dal punto 7.8.2 al punto 7.8.7. che non sia presentata al cliente dev’essere prontamente disponibile”. Per quanto riguarda il primo requisito non vi è nulla da eccepire e da commentare: si applica con estrema semplicità. Mi si consenta di sottolineare che, generalmente, il cliente non avanza specifiche richieste. In ogni caso, se dovesse farlo, sarebbe sufficiente applicare la norma. Anche sul secondo requisito non c’è nulla da eccepire. Bisogna conservare le informazioni, cosa che, con i sistemi computerizzati, non crea problemi, e fornirle al cliente qualora le dovesse richiedere. La norma nulla dice sui tempi di conservazione di tali informazioni, ma andrebbero stabiliti, analogamente a quanto fatto per le altre registrazioni. Sembrerebbe opportuno fissare un tempo di almeno 10 anni. Rispetto alla versione del 2005 è stata apportata una sola variazione proprio in questo paragrafo 7.8.1.3. È stato Former: Responsabile Qualità - ENEA Casaccia - RETIRED ndellarena@hotmail.it

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