METROLOGIA LEGALE E FORENSE
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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)
Autovelox: nuova sentenza sulle tarature... ...un’occasione persa!
LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D.lgs. 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti Metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! Oggi prendo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 1608/2021), riguardante un ricorso avverso sanzione elevata per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, fondato su aspetti concernenti tarature e verifiche funzionali dello strumento. Premetto immediatamente che il ricorrente ha ottenuto sentenza favorevole, ma le argomentazioni addotte dalla Corte non convincono sul piano tecnico, in quanto lasciano aperto un pericoloso spazio in cui si potrebbero inserire interpretazioni diverse da quelle che una corretta applicazione della tecnica (e dei suoi principi) richiederebbe. I fatti di causa risalgono al 20141, quindi in periodo antecedente la nota pronuncia della Corte Costituzionale (n. 113/2015), e riguardano un accertamento di eccesso di velocità rilevato da uno strumento la cui regolarità sarebbe stata dimostrata in giudizio dall’Amministrazione, secondo la tesi difensiva di quest’ultima, mediante la produzione della “dichiarazione di
emanata dal Tribunale cui è stata rinviata la causa), da una prima superficiale lettura della sentenza si potrebbero trarre conclusioni positive poiché, parrebbero finalmente avere trovato affermazione, anche in giurisprudenza, i principi di metrologia! A ben vedere, invece, il contenuto della sentenza, sebbene favorevole al presunto trasgressore, non accorda tale valore alla sostanza tecnica della questione, poiché fondato su questione di carattere processuale senza alcun approfondimento sul lato tecnico. La pronuncia fa riferimento alla regolamentazione vigente all’epoca dei fatti per i controlli sugli autovelox (verifiche funzionali e “verifiche di taratura”), dettata dal Ministero a mezzo circolari. Tale disciplina prevedeva che le verifiche fossero condotte, alternativamente, da un organi smo accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17025:2005 oppure dal costruttore in possesso di un sistema qualità certificato ISO 9001:2000. Dato che, nel caso di specie, la Corte, anziché accertare il contenuto delle disposizioni ministeriali relative ai controlli sugli autovelox richiamate dalla Pubblica Amministrazione a propria difesa, al fine di vagliarne l’applicabilità, si è limitata ad affermare l’errore processuale in cui è incorso il giudice precedente per non avere fornito motivazione circa l’assoggettabilità dello strumento a controlli periodici, ancora una volta si è persa l’occasione per fare chiarezza sul punto. Infatti appare evidente che, qualora nella sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione fossero state indicate le argomentazioni (di natura prevalentemente tecnica), di cui la Corte ha riscontrato
verifica e taratura” proveniente dal costruttore dell’apparecchio. In relazione a tali allegazioni documentali della Pubblica Amministrazione coinvolta, il ricorrente ne ha contestato l’utilizzabilità in sede processuale, in quanto trattasi di attestazioni redatte dal costruttore, prive degli elementi idonei e sufficienti a comprendere come siano state condotte le operazioni di verifica e di taratura sullo strumento, evidenziando altresì la mancanza in capo al costruttore dei requisiti necessari per la conduzione di tarature per le quali è richiesto apposito accreditamento da parte degli enti a ciò autorizzati. La Corte di Cassazione si è quindi focalizzata sulla documentazione emessa dal costruttore, al fine di verificarne l’idoneità “a soddisfare il requisito reso necessario dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015”. Dato che il procedimento si è concluso favorevolmente per il ricorrente (fermo Avvocato – Foro di Milano restando che l’ultima parola sarà quel- Professore a contratto al Politecnico di Milano la della successiva sentenza, che verrà veronica.scotti@gmail.com T_M
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