s
METROLOGIA FORENSE
GLI ALTRI TEMI
Alessandro Ferrero1, Chiara Graffer2
Il magnete è innocente Una sentenza di assoluzione del Tribunale di Verona
MAGNETS ARE INNOCENT – A RELEASE SENTENCE BY VERONA’S COURT This journal has already published a paper that doubted the capability of external magnetic fields to alter the energy measurement of the digital energy meters installed in Italy, despite the high number of people prosecuted for having tampered the energy meters with a magnet. This paper reports on a recent sentence with which Verona’s court released the defendant on the basis of technical considerations. RIASSUNTO Questa rivista ha già pubblicato un articolo in cui la capacità di un magnete di alterare le misure eseguite da un moderno contatore digitale veniva posta in forte dubbio, nonostante l’elevato numero di denunce per furto aggravato di energia con magnete. Questo articolo relaziona su una recente sentenza del Tribunale di Verona che ha assolto, sulla base di considerazioni tecniche, un imputato per furto aggravato di energia, perché “il fatto non sussiste”.
PREMESSA
Questa rivista si è già occupata, in passato, dei tentativi di manomissione dei contatori di energia elettrica e di conseguente furto di energia per mezzo di potenti magneti appoggiati sulla faccia superiore dell’involucro del contatore [1]. In quella sede si erano espressi forti dubbi, basati su considerazioni teoriche, sui possibili effetti di un campo magnetico stazionario su trasduttori elettromagnetici di tensione e corrente e si era giunti alla conclusione, peraltro suffragata dalle prescrizioni della vigente norma di legge [2], che l’effetto di tale campo, su un contatore progettato secondo lo stato dell’arte e la buona pratica, fosse del tutto trascurabile. Tuttavia, l’elevato numero di casi di persone denunciate e sottoposte a procedimento penale per furto aggravato di energia, a seguito del rinvenimento di magnete posto sul contatore in occasione di verifiche tecniche sugli stessi contatori condotte dai distributori di energia elettrica, aveva fatto fortemente dubitare o dell’analisi teorica condotta, o della buona progettazione del contatore. È poi capitato, agli autori di questo arti-
colo, di occuparsi, in qualità di difensore e di consulente tecnico di parte, di un caso emblematico di denuncia per presunto furto aggravato di energia con conseguente processo penale che, fortunatamente – non solo per l’imputato, ma anche per spazzare i dubbi sulla correttezza delle considerazioni teoriche svolte – si è concluso con l’assoluzione dell’imputato perché “il fatto non sussiste” (NdA: è la formula assolutoria più ampiamente liberatoria, che indica come non risulti provato alcuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa, dunque né l’elemento oggettivo né l’elemento soggettivo) e, per traslato, con l’”assoluzione” del magnete dall’accusa di alterare le misure. I FATTI
locale stazione, a effettuare la verifica di un contatore di energia elettrica installato presso un ristorante. Rinvengono un magnete posto sul contatore e, a seguito di verifica effettuata con contatore a confronto, verbalizzano una fraudolenta riduzione “del 62% circa di energia attiva” e “dell’84% circa di energia reattiva”. Magnete e contatore vengono posti sotto sequestro giudiziario e il titolare del ristorante indagato “in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.2 C.P.”. In parole povere, per furto aggravato. L’indagato ammette di aver posto il magnete sul contatore, ma con motivazione ben diversa. Ha installato nel locale un nuovo aspiratore che occasionalmente, quando si avvia, probabilmente, riteniamo noi, per un abbassamento di tensione causato dalla corrente di spunto, va in protezione, con conseguente propagazione del fumo nel locale. Né l’installatore dell’aspiratore, né il distributore sono in grado di risolvere il problema. In occasione di uno di questi eventi, un avventore occasionale suggerisce di apporre il magnete sul contatore per risolvere il problema e vende il magnete all’indagato. A conclusione delle indagini, l’indagato viene rinviato a giudizio con l’imputazione del reato di cui ai sopra citati artt. 624 e 625 n.2 C.P. Nel frattempo il distributore informa il fornitore di energia elettrica delle risultanze della verifica effettuata, ponendo arbitrariamente a un anno prima della verifica l’inizio dell’asserito irregolare prelievo, che viene quantificato in circa 17000 Euro e che l’imputato corrisponde al fornitore per non avere pendenze.
Siamo sulla sponda veneta del lago di Garda. In una sera d’estate di qualche anno fa – restiamo volutamente nel vago per proteggere la privacy di chi è stato coinvolto in questa vicenda – i tec- 1 Politecnico di Milano nici del distributore che alimenta le alessandro.ferrero@polimi.it utenze elettriche della zona si recano, 2 Avvocato - Foro di Trento accompagnati dai Carabinieri della chiara.graffer@gmail.com T_M
N.
2/19 ƒ 97