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METROLOGIA LEGALE
IL TEMA
Claudio Capozza
L’impatto della MID in Italia La Metrologia legale: figlia di un Dio minore
THE IMPACT OF MID IN ITALY. WHAT HAS BEEN REALLY CHANGED? This article was originated by an article written by the Director of this journal, Alessandro Ferrero about the state of legal metrology in our country. Due to my 43-years professional experience in this field, I feel obliged to add further elements to a framework which, even if already well outlined in that article, needs to be clarified in some parts, also considering the EU Directive in the field. RIASSUNTO Questo articolo nasce dalla lettura di quanto scritto dal Direttore di questa Rivista, Alessandro Ferrero, sul tema dello stato della Metrologia legale nel nostro Paese. Per via della mia professionale esperienza, durata 43 anni nel settore, sento l’obbligo di aggiungere ulteriori elementi a un quadro che, se già ben tratteggiato in quell’articolo, merita di approfondirne alcuni ulteriori aspetti: anche a livello della Direttiva comunitaria di settore. CENNI STORICI: I MOTIVI E L’ESIGENZA DI FARE IL PUNTO
Con l’entrata in vigore del T.U. 23/8/1890 n. 7088 viene approvato il R.D. che detta i principi generali della Metrologia legale del nostro Paese, sancisce, all’art. 11 che “Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per scrittura, dovrà farsi con pesi e misure legali”. Il successivo art. 12 così recita: “I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica, nell’una e nell’altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato”. Il combinato disposto dai 2 articoli radica nel nostro ordinamento il principio di legalità in tema di pesi e misure. Ovverosia ogni transazione commerciale nella quale la quantità della merce da scambiarsi contro il prezzo è elemento rilevante in quanto al corrispettivo da pagare, allora essa dev’essere obbligatoriamente apprezzata con strumenti di misura legali. Il legislatore del tempo previde anche come allegati al suddetto R.D. 7088/1890, – l’allegato a) concernente le unità di misura
da utilizzare per caratterizzare le quantità delle merci – e l’allegato b) concernente le varie categorie di strumenti di misura ammessi: dal metro da falegname sino al misuratore del gas. Subito dopo fu pubblicato quale Regolamento d’esecuzione, il R.D. 226 del 12.6.1902, detto pure “Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici”, con il quale dettava le disposizioni per la costruzione delle varie categorie degli strumenti di cui alla Tabella b) allegata al T.U., il procedimento di verificazione degli stessi e gli errori massimi tollerati in sede di verificazione. È di rilevante apprezzamento la lungimiranza del legislatore del tempo, il quale con occhio attento a ciò che di lì a poco, avrebbe comportato lo sviluppo della società industriale, previde, all’art. 6 che con le modalità di cui al successivo art. 7 potevano essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta: questo è il procedimento che è stato seguito dai vari Costruttori affinché potessero essere messi in uso di commercio strumenti al tempo impensabili quali le bilance elettroniche o i distributori di carburante elettronici.
LE CONSEGUENZE DI UNA DIMENTICANZA
Era l’epoca in cui già era iniziato l’uso dell’energia elettrica: la prima centrale fu costruita nel 1883 a Milano, vicino al Teatro alla Scala allo scopo di alimentare il suddetto. Da un primario uso per l’illuminazione, poi, con l’avvento di tutte le altre applicazioni domestiche e industriali, l’energia elettrica ebbe lo sviluppo che conosciamo. Iniziò pertanto lo sviluppo delle centrali prima a carbone, poi idroelettriche e la costruzione delle reti elettriche per l’elettrificazione del Paese che in qualche decina di anni portò tale forma di energia praticamente dappertutto. Nacquero così le compagnie elettriche, alcune delle quali erano in grado di produrre, distribuire e vendere l’energia elettrica. Di conseguenza nacque ovviamente anche il problema di come misurare l’energia prodotta, quella distribuita e quella venduta per gli impieghi industriali e domestici. Lascio al lettore la babele che si creò a carico delle tariffe di vendita, e, soprattutto ai diversi strumenti utilizzati per la misurazione dell’energia venduta: ricordo che tali strumenti non erano contemplati, né nella tabella A) in quanto a unità di misura con la quale esprimere le quantità misurate, né trovavano cittadinanza nella tabella B) che, ricordo, comprendeva strumenti di misura fino ai misuratori dei gas. I fabbricanti degli strumenti di misura – i contatori elettrici – azionando le procedure già previste dalla legge, avrebbero dovuto presentare domanda di
Ex Responsabile del Servizio Ispettivo Verifiche metriche e Vigilanza della CCIAA di Milano claudio.capozza@gmail.com
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