Questa pubblicazione è realizzata con il contributo di QC&I e SoCert
Giugno Numero
2009 4
Le conseguenze delle scelte alimentari
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La tutela giuridica della qualitĂ
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Quali materiali a contatto con gli alimenti?
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Detergenti: le leggi europee
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Stati Generali per il biologico
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Le scelte alimentari e le loro conseguenze Alberto Bergamaschi
A UN’AZIONE CORRISPONDE UNA REAZIONE E’ la frase che regola, anche inconsapevolmente, tutta la vita di una persona. L’acquisto e il consumo di una determinata categoria di
responsabile comunicazione & marketing QC&I International Services marketing@qci.it
prodotti, provoca una reazione a catena in tutta la società con potenza imprevedibile e deflagrante e mai cosa è più vera rispetto alle conseguenze collegate alle scelte alimentari. La composizione di un alimento, la
PROBLEMATICHE AMBIENTALI E TURISTICHE
presenza di inquinanti, la metodologia di coltivazione
L’enorme quantitativo di prodotti chimici estranei
e di trasformazione, la sua provenienza, allarga le con-
all’ambiente, utilizzati per le produzioni agroalimenta-
seguenze del suo acquisto a tutto quanto è nelle vici-
ri, ne hanno alterato l’equilibrio, creando un livello di
nanze in una sorta di virtuale onda d’urto. Ma esami-
inquinamento tale da interferire in modo sensibile con
niamo il concetto passo per passo.
la sfera del benessere dell’individuo. Il benessere che, in pratica, non è altro che quello stato di entropia più
PROBLEMATICHE SOCIALI E SANITARIE
bassa a cui tende qualsiasi essere vivente.
L’essere sovrappeso (e in molti casi addirittura obeso) di
L’ambiente ne risulta alterato e, come conseguenza, ne
una grande parte della popolazione adulta, ha portato
risente in modo decisivo l’industria che ad esso è la più
a un incremento delle malattie del “benessere” (diabe-
collegata: il turismo.
te, malattie cardiocircolatorie, certi tumori e altro), con una incidenza di costi sanitari molto elevata. Secondo il Mattino del 15 aprile 2009, per il 74% dei medici di base il 30% degli italiani è chiaramente in sovrappeso e il 10% obeso. Per ovviare alla problematica i medici consigliano una attività fisica costante e quotidiana e una sana alimentazione. E’ importante sottolineare che è stata indicata una sana alimentazione e non una scarsa alimentazione: è la qualità e non la quantità il fattore primario da prendere in considerazione. Ma non dobbiamo solo considerare la composizione
L’industria del turismo è, infatti, strettamente dipenden-
dei prodotti alimentari, è importante curarsi degli ulte-
te dal contorno ambientale che accompagna il turista
riori problemi, ancor più gravi, che un alimento con dei
durante la sua permanenza nei luoghi di “villeggiatura”.
contenuti
di
sostanze
indesiderate
può
dare.
Un ambiente a bassa entropia garantisce un turismo
Conservanti, coloranti, fitofarmaci, prodotti OGM,
sviluppato e quindi delle entrate di un certo rilievo e
composti chimici vari, contribuiscono a far reagire il
può essere trainante per un mercato ancor nuovo, ma
nostro corpo in modo imprevedibile alle situazioni
in rapidissima ascesa, come quello dei centri benessere.
quotidiane.
Teniamo conto che altri stati vicini a noi, con potenzia-
Non possiedo la necessaria competenza per esprimere
lità ricettiva oggettivamente inferiore, come l’Austria,
affermazioni definitive, ma l’aumento delle allergie,
ne stanno facendo un loro cavallo di battaglia.
delle intolleranze, delle malattie sempre più difficilmente controllabili, a dispetto delle conoscenze enor-
E L’ACQUISTO DI PRODOTTI BIOLOGICI?
memente più sviluppate rispetto a solo pochi decenni
Come si può intuire dai paragrafi precedenti, l’acquisto
or sono, mi fa sospettare che un numero enorme di
di un prodotto biologico ha delle conseguenze prati-
sostanze indesiderate stia facendo sentire i propri,
che e politiche molto importanti per tutto il comparto
squilibranti, effetti.
agroalimentare, sociale, ambientale e turistico. Questo
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Editoriale sicuramente a livello mondiale, ma se si volesse avere un atteggiamento lievemente più egoistico o addirittura protezionistico, si potrebbe aggiungere che non sarebbe male che la coltivazione, la vendita e il consumo dei prodotti biologici, in pratica l’intera filiera, si sviluppasse in Italia. La salvaguardia dell’ambiente dovrebbe essere soprattutto questione nostra, visto che in questo paese ci abitiamo, ci viviamo e ne otteniamo indirettamente dei benefici economici. Altrettanto importante è la salvaguardia della salute e
Diritto & alimentazione La tutela della qualità in Europa e oltreoceano
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la limitazione delle spese sanitarie non strettamente indispensabili. Un medico recentemente mi ha detto che, secondo la sua opinione, i costi sanitari causati da eccessi alimentari non dovrebbero essere passate dalla mutua, essendo direttamente conseguenti una incapacità di gestione personale. Questo concetto, ovviamente, è volutamente provocatorio, però non completa-
Dalla parte del consumatore Quali materiali a contatto con gli alimenti?
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mente assurdo. La diffusione del biologico è importante, sia per la sua filosofia di rispetto dell’ambiente e ricerca di prodotti molto più vicini all’uomo, sia per le caratteristiche peculiari del prodotto. Per molti anni il biologico è stato un
Cosmetica biologica I prodotti detergenti e le leggi europee
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comparto di nicchia, una realtà molto piccola, anche se in continua espansione, che era visto come la richiesta un po’ eccentrica di una ristretta cerchia di consumatori. Ora il biologico sta diventando l’obiettivo da cercare di avvicinare di tutto l’agroalimentare della Unione Europea, la filosofia a cui tendere per la protezione del livello qualitativo europeo. Ogni altra strada porta a
Normativa I quesiti dei lettori, le risposte dell’esperto
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una difficile competizione di prezzi con i produttori di altri paesi, in cui la manodopera ha un costo inferiore e le regole alle quali occorre sottostare sono “meno restrittive”. E’ evidente che non è possibile mettere delle barriere protezionistiche ufficiali all’ingresso dei prodotti agroalimentari dai paesi extraeuropei. Non è pensabile né conveniente, altrimenti molto probabilmente sarebbe impossibile una esportazione in senso opposto di
Agricoltura biologica Gli Stati generali per il biologico
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Revoca di sostanze attive
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prodotti ad elevata tecnologia. Non è possibile, ripetiamo, mettere delle protezioni ufficiali, ma ritengo sia lecito, ed anche auspicabile, che siano fatte crescere in modo rilevante le modalità di informazione per rendere consapevoli i consumatori europei del rispetto delle proprie aspettative di qualità.
La Scienza della qualità - Anno II, 2009 - numero 4 Bimestrale informativo della società QC&I International Services
Quando, infatti, il consumatore, mi piacerebbe dire il cittadino, sarà consapevole delle conseguenze che un suo qualsiasi gesto provoca nella collettività, è possibile che verranno privilegiati gli acquisti che hanno come reazione l’aumento del benessere di tutti.
Direttore editoriale Alberto Bergamaschi Direttore responsabile Guglielmo Frezza Coordinamento Comitato scientifico Carmelo Bonarrigo Alcune delle fotografie di questo numero sono state scattate nei laboratori dell’azienda Bio Leaves
giugno 2009
Oltreoceano la qualità è poco difesa dalla legge Prof. Avv. Paolo Borghi
I
produttori europei di alimenti a indicazione geogra-
Ordinario di diritto alimentare Università di Ferrara SDA Studio di Diritto Alimentare dirittoalimentare@studioborghi.eu
fica sono abituati bene. Da molto tempo ormai pos-
sono fare affidamento su una normativa che tutela il
loro diritto a usare il nome geografico del prodotto,
riservandolo in esclusiva a chi ha i requisiti per produrlo: primo fra tutti, il rispetto del disciplinare con tutto ciò che comporta (collocazione dell’azienda in un certo
godono qui, grazie ai nostri regolamenti.
luogo, utilizzo di determinate materie prime, caratteri-
Accordi del genere ne esistono diversi, alcuni bilaterali
stiche qualitative controllate, ecc.).
o trilaterali, altri multilaterali, e magari stipulati molto
Proprio questa “riserva in esclusiva” è ciò che permette
prima di quanto si immagini: sin dall’‘800, infatti, all’in-
alle indicazioni geografiche di avere un valore sul mer-
terno di trattati e di convenzioni che avevano ad
cato, perché limita l’uso commerciale del nome, lo con-
oggetto la cosiddetta “proprietà intellettuale”, o la
sente solo a quei produttori che possiedono i requisiti,
“proprietà industriale” (diritti di autore, brevetti, mar-
e soprattutto lo sottrae alla concorrenza di chi non pro-
chi, tutela dei disegni industriali, ecc.), si è cercato di
duce nella zona geografica richiamata (una concorren-
regolare a livello internazionale l’uso delle indicazioni
za che sarebbe, per ciò stesso, sleale). Prima furono le
geografiche.
leggi nazionali a farlo, per singoli prodotti; poi (dal 1992 in poi) le norme comunitarie, attraverso regola-
L’ACCORDO TRIPS DEL 1994
menti, atti che hanno la caratteristica di applicarsi direttamente in tutti gli Stati della Comunità, allo stes-
L’ultimo di questi atti, in ordine di tempo, è l’Accordo
so modo in cui si applicano le leggi interne.
TRIPS (Accordo sugli aspetti della proprietà intellettua-
ALLA “CONQUISTA DELL’AMERICA”
E’ il più ampio (per numero di Stati firmatari) che mai
le relativi al commercio), firmato a Marrakech nel 1994. sia stato siglato in materia; in più, Ma cosa accade quando un produttore europeo, forte dell’affermazione commerciale del proprio prodotto a casa
propria,
dell’America”?
vorrebbe
tentare
(ma
stesso
lo
la
“conquista
potrebbe
dirsi
dell’Australia, dell’Asia, ecc.)
a esso dichiara apertamente di voler recepire e riconfermare tutti i precedenti accordi di cui si è detto; b fa parte del Trattato istitutivo della Organizzazione Mondiale del Commercio, o WTO (sicché tutti gli
Accade che quelle garanzie legali di esclusiva, quella
Stati che aderiscono al WTO ne divengono automati-
sorta di ombrello legale contro la concorrenza ingan-
camente parte: ad oggi sono 153);
nevole, viene spesso a mancare, perché là, in quei con-
c le eventuali violazioni sono represse attraverso il
tinenti, la disciplina europea ovviamente non si appli-
sistema di sanzioni proprio del WTO (lo Stato che
ca, non ha alcun valore (nessuna legislazione ha vigore
viola questo accordo è sottoposto a un giudizio dallo
al di fuori del territorio dello Stato, o della Comunità di
stesso WTO, e subirà – se è riconosciuto inadempien-
Stati, che la ha creata).
te – contromisure economiche, il che dovrebbe nor-
L’unico modo, allora, per tentar di ottenere che anche
malmente
quei Paesi proteggano le nostre DOP o le nostre IGP,
dell’Organizzazione a rispettare l’Accordo).
indurre
i
Paesi
membri
impedendo ai loro produttori (o a quelli di altri Stati) di usarle ingannevolmente, e di appropriarsi ingiustifica-
Tutto bene, dunque? Per nulla. Perché, da un lato,
tamente della notorietà che hanno sul mercato, è quel-
l’Accordo TRIPS impegna ogni Stato membro del WTO
lo di negoziare con quei Paesi, di stipulare con loro
a dotarsi di norme capaci di proteggere le indicazioni
accordi internazionali che li obblighino ad assicurare
geografiche
tutelate
dagli
altri
Paesi
parti
entro i loro confini ai prodotti della Comunità europea
dell’Accordo; dall’altro – ed è lì il problema – gli Stati
una protezione simile a quella che tali alimenti già
membri del WTO sono tenuti a fornire alle indicazioni
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Diritto & Alimentazione geografiche estere una simile protezione solo contro le “misleading indications”: solo, cioè, contro quelle indicazioni nazionali che siano evidentemente e concretamente ingannevoli. In altre parole, secondo l’Accordo TRIPS un Paese firmatario ha il dovere di impedire che
quell’azienda sin dal 1971 ebbe la brillante idea di regi-
sul proprio mercato circolino prodotti nazionali con
strare come marchio in quello Stato. Come è possibile
nomi geografici fasulli, solo se non si possa in alcun
tutto ciò? E soprattutto: come si concilia questo fatto
modo evitare che il consumatore sia tratto in errore.
con l’obbligo internazionale previsto dall’Accordo
Un livello di tutela davvero minimo (non a caso, si è
TRIPS di proteggere i nomi geografici dei prodotti tute-
soliti chiamare questo tipo di protezione “minimum
lati negli altri Stati membri del WTO?
standard”).
Non dovrebbe anche il Canada adottare norme che vietino l’uso di un marchio così fuorviante, riferito a una
LE CONSEGUENZE PRATICHE DELL’ACCORDO
provenienza italiana che non c’è? L’escamotage è più semplice di quanto si pensi: siccome una violazione del-
La conseguenza pratica è presto detta: immaginiamo
l’obbligo internazionale si ha soltanto quando il nome,
un produttore extraeuropeo che voglia, nel proprio
il marchio, ecc., sono concretamente ingannevoli, è
Paese, far concorrenza scorretta a un prodotto euro-
bastato affiancare al marchio “Parma Ham” la specifi-
peo a indicazione geografica protetta (ad esempio,
cazione “Made in Canada”. Con una tale dicitura chia-
mettendo sul mercato un formaggio il cui nome imita
ramente riportata sull’etichetta, nessuno – secondo i
un nome celebre di un formaggio italiano o francese,
Tribunali canadesi – potrà dirsi tratto in inganno; il con-
senza che ovviamente vi sia alcuna somiglianza reale
sumatore è avvertito che sta per mangiare un prodot-
fra i prodotti, e soprattutto senza che il prodotto
to chiamato, sì, Parma Ham, ma che non ha nulla a che
extraeuropeo abbia alcun legame con le zone geogra-
vedere con il prosciutto di Parma, quello italiano. E se
fiche italiane o francesi richiamate dal nome).
il consumatore è avvertito, il marchio Parma Ham non
Ebbene, quel produttore d’oltreoceano troverà spesso,
è concretamente ingannevole, secondo questo modo
nel suo stesso Paese, una legislazione “morbida”, che
di ragionare, tipico dell’Accordo TRIPS.
raramente gli vieterà di fare ciò che si è prefissato; o
Al punto che per il vero prosciutto di Parma, al fine di
che – se anche in linea di principio lo vieta – raramen-
conquistare il mercato canadese, si è dovuto registrare
te lo sanzionerà in modo serio.
un marchio privo (incredibile, ma vero!) di riferimenti
Se ne sono resi conto ben presto quei produttori che
alla città emiliana.
operano in Paesi nei quali si è adottato (almeno nei
Certo, l’Europa non ha alcun titolo per pretendere che
confronti del prodotto estero) il minimo standard di
il Canada, o altri Paesi, si regolino diversamente, poi-
tutela richiesto dall’Accordo TRIPS. Paesi nei quali la
ché norme come quelle canadesi rispettano il minimum
legge stabilisce che un prodotto possa tranquillamente
standard imposto dall’Accordo TRIPS; per il resto, ogni
circolare sul mercato, anche se ha un nome o marchio
Stato è sovrano e decide autonomamente quali leggi
geografico ingannevole, purché esso sia dotato di
adottare: se l’UE, forte di una grande tradizione agri-
“accorgimenti” capaci di farlo apparire solo astratta-
cola e alimentare di qualità, ha voluto creare un siste-
mente mendace; accorgimenti che permettano al pro-
ma di protezione ampio e articolato, è certamente libe-
duttore di sostenere che il consumatore, in concreto,
ra di farlo; ma non può obbligare gli altri Paesi del
non può essere tratto completamente in inganno.
WTO a creare sistemi analoghi.
Un esempio reale? In Canada, il “Parma Ham” non è –
D’altra parte, quando fu negoziato l’Accordo TRIPS
come vorrebbe la traduzione letterale – il prosciutto di
nessuno dei negoziatori – a parte l’Europa, così ricca,
Parma, nato nella zona d’origine prevista dal discipli-
soprattutto nell’area mediterranea, di prodotti alimen-
nare comunitario. Laggiù, Parma Ham è il marchio di
tari tradizionali e di qualità legata all’origine geografi-
un prodotto a base di carne, pur sempre destinato a
ca – aveva interesse a introdurre norme internazionali
essere affettato (un salume, o qualcosa del genere, in
più stringenti, che obbligassero l’intero mondo globa-
effetti), che una singola impresa canadese – l’odierna
lizzato a proteggere le indicazioni geografiche altrui.
Maple Leaf Foods Inc. – produce nello stesso Canada (o
Nessuno aveva quell’interesse (per differenze culturali
altrove, ma non a Parma, non in Italia); un nome che
che fanno del territorio europeo un caso unico al
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Oltreoceano la qualità è poco difesa dalla legge mondo di diversità agricola e alimentare), e nessuno
Tuttavia, l’Europa aveva dimenticato (o finto di dimen-
aveva, nella propria tradizione giuridica, una legisla-
ticare) che l’Accordo TRIPS impone anche il principio del
zione così complessa e articolata come quella dell’UE.
trattamento nazionale: se l’Accordo internazionale pre-
Basti pensare agli USA, il cui ordinamento affida la
vede lo standard minimo obbligatorio di tutela che già
regolazione di questi problemi alle sole norme sui mar-
conosciamo, qualunque Paese voglia stabilire una prote-
chi; e dove è vietata, sì, la registrazione di un marchio
zione maggiore e più rigida è libero di farlo, ma deve
geografico che inganni sull’origine del prodotto, ma
garantire parità di trattamento alle proprie e alle altrui
solo su vini e alcoolici (e solo nei casi in cui il primo uso
indicazioni geografiche, sicché la legislazione europea,
del marchio ingannevole è avvenuto dopo il 1° gennaio
proprio a causa di quegli ostacoli alla registrazione di
1995, entrata in vigore dell’Accordo TRIPS).
indicazioni di Paesi terzi, stava violando il TRIPS.
Per quanto concerne ogni altro prodotto, diverso dai
Quegli stessi Paesi che meno tutelano, nel loro territo-
vini, la registrazione come marchio di un nome geo-
rio, le indicazioni geografiche hanno chiamato l’UE a
grafico ingannevole è vietata dall’ordinamento USA,
rispondere davanti al WTO per tale violazione. L’esito
ma non è sanzionata dallo Stato, né è dichiarata inva-
della controversia – è noto – non è stato particolar-
lida: la legislazione statunitense si limita a prevedere
mente favorevole alla Comunità europea, e la pronun-
una civil liability, una responsabilità civile in caso di
cia non va esente da critiche. In ogni caso, l’attuale
“falsa designazione di origine” che possa qualificarsi
disciplina delle DOP e delle IGP è frutto proprio di que-
concorrenza sleale e che produca un danno (si vedano
sto “giudizio” negativo, poiché una buona parte delle
al riguardo le sezioni 1052 e 1125 dello U.S. Code).
novità introdotte dal regolamento CE n. 510/2006,
Non è un caso che l’art. 22 dell’Accordo TRIPS – proprio
rispetto al precedente regolamento n. 2081/92, è costi-
quella norma che abbiamo visto essere così “elastica”
tuita da modifiche finalizzate a conformare la discipli-
per nomi geografici dei prodotti alimentari – assicuri
na comunitaria agli obblighi dell’Accordo TRIPS.
invece una tutela piena e comunque assai più ampia
Benissimo – verrebbe da commentare – le esigenze del
(sullo stampo della disciplina nordamericana) proprio
commercio internazionale (e tutte le disposizioni degli
ai vini e agli alcolici, il cui nome, tutte le volte che con-
Accordi del WTO) esigono parità di trattamento fra
tiene riferimenti geografici non veritieri, dovrebbe
prodotto estero e nazionale: la regola assicura molti
essere rigorosamente vietato dagli Stati membri del
vantaggi, anche all’Europa. Nulla da eccepire, sul
WTO, senza possibilità di consentire o tollerare “accor-
punto. Ma esigono anche altre cose: esigono, ad esem-
gimenti” ed escamotages per salvarli). E ciò non perché
pio, che anche i Paesi extraeuropei garantiscano altret-
l’Accordo TRIPS voglia conformarsi ad ogni costo ad un
tanta parità di trattamento, e – se si andasse a guardare
modello statunitense di normativa, quanto piuttosto –
nel concreto – si scoprirebbe che non sempre essi lo
plausibilmente – perché al momento di negoziare quel-
fanno. Esigono che quei Paesi diano ai prodotti europei
l’accordo i vini erano già un tema di grandissimo inte-
una protezione effettiva, e non solo teorica. Esigono,
resse a livello mondiale, e vi erano molti più Paesi (non
soprattutto, che l’UE faccia valere nelle sedi opportune –
soltanto l’Europa) interessati a produrli, e a garantirsi
proprio davanti a quel WTO a cui altri Stati non esitano
reciprocamente una tutela rigorosa.
a ricorrere – le violazioni che più la danneggiano. Una capacità, questa di reclamare il rispetto degli
COSA FA L’UNIONE EUROPEA?
accordi internazionali in materia, nella quale l’Europa ad ogni occasione dimostra di non brillare, e che è pro-
In un primo tempo, l’Unione europea aveva reagito a
babilmente il frutto – il più amaro, per i produttori ali-
questa situazione mantenendo inalterata – per i pro-
mentari europei di qualità – di una generale mancanza
dotti non vinicoli – la propria legislazione del 1992, che
di spessore internazionale dell’Europa, debole e fram-
opponeva qualche ostacolo in più alla registrazione
mentata all’interno, e priva di una capacità di imporsi
comunitaria di indicazioni geografiche di Paesi terzi.
sul mercato mondiale.
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Quali materiali a contatto con gli alimenti? Stefano Castignani,
G
li standard di garanzia dei materiali e oggetti
PEGASO management s.castignani@pegasomanagement.com www.pegasomanagement.com
destinati ad entrare a contatto con gli alimenti
(MOCA) accompagnano questa tipologia di
prodotti ormai da quattro decenni. L’europa ha prov-
veduto, con numerosi disposti, alla regolamentazione di tali prodotti, mediante normativa sia tecnica che gestionale, sia verticale che trasversale.
re a contatto con gli alimenti, comprese le combinazio-
Uno degli ultimi passi fondamentali è rappresentato
ni tra più materiali/oggetti, nonché quelli provenienti
dal Regolamento CE n° 2023/06, relativo al perfeziona-
da processi di riciclo: materiali e oggetti attivi e intelli-
mento di buone pratiche di fabbricazione (good manu-
genti, adesivi, ceramiche, gomme naturali, vetro, turac-
factoring practices = GMP) dei materiali e oggetti desti-
cioli, metalli e leghe, carta e cartone, cellulosa rigene-
nati a venire a contatto con i prodotti alimentari
rata, materie plastiche, siliconi, legno, prodotti tessili,
(Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n.
cere, resine a scambio ionico, inchiostri da stampa, ver-
384 del 29/12/06).
nici e rivestimenti, etc.
Il nuovo provvedimento si è reso necessario al fine di garantire uniformità fra i settori industriali che hanno elaborato norme di fabbricazione (GMP) e quelli che invece ne sono ancora sprovvisti. Le buone pratiche di fabbricazione accompagnano ormai da anni le industrie e le imprese operanti nel settore del “food”: regolamenti che richiedono l’adozione di sistemi di gestione dei processi aziendali tesi ad assicurare la qualità tramite specifiche modalità di analisi del rischio e controllo dei punti critici. Relativamente ai materiali e oggetti destinati ad entrare a contatto con i prodotti alimentari, il sistema di garanzia deve prevedere, in particolar modo che i
IL SISTEMA DI GARANZIA
materiali e gli oggetti fabbricati: Gli operatori del settore (produttori, trasformatori, dis- non costituiscano rischio per la salute umana; - non modifichino la composizione del prodotto alimentare o ne provochino un deterioramento delle caratteristiche organolettiche - rispettino gli standard qualitativi adeguati all’uso cui sono destinati - rispettino le norme applicabili a prodotti che sono destinati a contenere
tributori) devono garantire che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto di: - Sistemi di Assicurazione della Qualità, ovvero le modalità organizzative, procedurali e documentali finalizzate a garantire che i materiali e gli oggetti rispondino agli standard qualitativi atti a renderli conformi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi necessari per l’uso cui sono destinati; - Sistemi di Controllo della Qualità, ovvero l’applicazione sistematica delle misure stabilite nell’ambito
IL CAMPO DI APPLICAZIONE
del sistema di assicurazione della qualità al fine di
Le nuove disposizione si applicano a tutte le fasi di pro-
garantire che i materiali di partenza e i materiali e gli
duzione, trasformazione e distribuzione (ad esclusione
oggetti intermedi e finiti siano conformi alle specifi-
della produzione delle sostanze di partenza), dei
che elaborate nel sistema di assicurazione della qua-
seguenti gruppi di materiali ed oggetti destinati a veni-
lità;
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Quali materiali a contatto con gli alimenti? Il Sistema di Gestione deve contemplare anche le
UN APPROCCIO DI QUALIFICAZIONE
norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione GMP (riportate in allegato al Regolamento) e relative
Analizzando quindi le richieste del Reg. CE 2023/06 si
alla fase d’applicazione degli inchiostri da stampa sul
può notare come il requisito cogente richiede la strut-
lato del materiale e/o oggetto non destinato a venire a
turazione di un Sistema efficace di organizzazione e razionalizzazione dei processi Aziendali, filosofia di
diretto contatto con il prodotto alimentare.
approccio che risulta propria delle norme internazioL’Allegato al Regolamento, che affronta la tematica
nali volontarie relative ai sistemi di gestione.
specifica dei processi che prevedono l’applicazione di
Quello che potrebbe rappresentare quindi un aggravio
inchiostri da stampa sul lato di un materiale o di un
della gestione delle Aziende operanti in questo com-
oggetto non a contatto con il prodotto alimentare,
parto, già sollecitate dalla forte competizione del mercato “globalizzato” di riferimento, può invece trasfor-
prevede specifiche prescrizioni:
marsi in un’opportunità di costruzione di un vantaggio 1. gli inchiostri devono essere formulati e/o applicati in
competitivo, sfruttando appieno il suo potenziale e la
modo che le sostanze presenti sulla superficie stam-
cultura della qualità e del miglioramento continuo e
pata non siano trasferite al lato a contatto con il
trasformandoli in fattori vincenti. Un passaggio pro-
prodotto alimentare;
attivo dell’approccio all’evoluzione normativa di setto-
2. i materiali e gli oggetti stampati in stato finito o semifinito vanno movimentati e immagazzinati in
re: dal subire un obbligo a gestirne le opportunità conseguenti.
modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare; 3. le superfici stampate non devono trovarsi direttamente a contatto con il prodotto alimentare. L’introduzione di GMP rappresenta quindi un requisito cogente, a cui devono attenersi tutte le organizzazioni che operano nell’ambito dell’imballaggio o packaging alimentare, ovvero producono, trasformano e/o distribuiscono materiali e oggetti destinati a venire a conLe dimensioni d’impresa non devono “spaventare”: il
tatto con gli alimenti. Il Sistema di Assicurazione e Controllo Qualità deve
corretto dimensionamento organizzativo non può pre-
essere strutturato anche mediante l’elaborazione e la
scindere dalla comprensione della connotazione azien-
conservazione di adeguata documentazione (in forma-
dale di snellezza e flessibilità, riconoscendola come
to cartaceo od elettronico) concernente:
ulteriore leva competitiva da preservare e valorizzare.
1. le specifiche, la formulazione e il processo di fabbri-
kaging e dell’imballaggio alimentare prevede, oltre
Lo scenario normativo applicabile alle imprese del paccazione, pertinenti a dimostrare la conformità e la
all’adozione del Sistema di Assicurazione e Controllo
sicurezza
Qualità del Reg. CE 2023/06, l’adozione di un Sistema di
di
materiali
ed
oggetti
finiti;
le registrazioni delle varie operazioni di fab-
analisi del rischio e controllo del punto critico (HACCP),
bricazione svolte, pertinenti per la conformità e la
ovvero un sistema volto a garantire l’assoluta igienicità
2.
sicurezza di materiali e oggetti finiti, e relativa ai
degli alimenti in tutte le fasi della lavorazione, conser-
risultati del sistema di controllo della qualità.
vazione, sino alla vendita agli utenti finali (volto quin-
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Dalla parte del consumatore
di alla tutela della salute del consumatore). Affiancato a questo è il sistema di Rintracciabilità di prodotto, disposto sulla base delle richieste del
Nuovo decreto sulle conserve alimentari
Regolamento CE 1935/04 (art. 17). Tale sistema deve essere implementato per facilitare, in tutte le fasi, il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità di riferimento, mediante procedure operative e gestionali che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti. Tale rintracciabilità deve inoltre essere garantita sul mercato comunitario mediante l’etichettatura o documenta-
DECRETO 3 febbraio 2009 Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari per l’anno 2009. (GU n. 67 del 21-3-2009 )
zione o informazioni pertinenti di prodotto.
IL MINISTRO
Ad integrarsi con lo scenario normativo cogente vi
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
sono, nella logica di qualificazione aziendale, norme volontarie che, come prima accennato, pongono ad obiettivo il miglioramento continuo dei processi azien-
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in
dali in termini di efficacia e efficienza, in un ottica for-
particolare l’art. 13, comma 8, ai sensi del quale il
temente rivolta all’incremento della soddisfazione
Ministro dello sviluppo economico può stabilire le
degli utenti.
modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimen-
Tali sistemi non possono prescindere dall’integrazione,
tari sottoposti a particolari controlli previsti dalle
per le aziende del comparto “food”, con i sistemi
norme comunitarie;
richiesti come obbligatori (HACCP, Rintracciabilità, Reg. CE 2023/06 per i MOCA, ecc.).
Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di
Un sistema “integrato” di Qualità & Sicurezza
lotto di produzione uniforme per i prodotti trasforma-
Alimentare permette quindi di razionalizzare la docu-
ti a base di ortofrutticoli confezionati nell’anno 2009;
mentazione e le registrazioni dati: per ottenere indicazioni su come operare e quali accorgimenti adottare il
Decreta:
personale deve consultare un solo Sistema di Gestione conforme alle diverse esigenze, rendendo più chiaro ed immediato
il
quadro
complessivo
del
processo.
L’integrazione facilita anche la gestione unificata dei fornitori in base alla loro qualificazione sotto tutti gli aspetti. Un tale progetto di revisione del Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare certamente può offrire ad un’azienda operante nel settore della produzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti garanzie di sicurezza interna circa la reale applicazione delle buone prassi di fabbricazione, ma anche vantaggi competitivi in un mercato concorrenziale e complesso e ampie assicurazioni circa il rispetto dei requisiti di Sicurezza Alimentare presso i clienti e gli utenti finali.
1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell’anno 2009, previsto dall’art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, è costituito dalla lettera «R» seguita dal numero relativo al giorno dell’anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero. 2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dalla indicazione di un’altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l’indicazione del numero relativo al giorno. Roma, 3 febbraio 2009 Il Ministro : Scajola
giugno 2009
10
I prodotti detergenti nella legislazione europea Elisa Maccagni
I
prodotti detergenti, nella Comunità Europea, sono
Chimico - Esperta di prodotti cosmetici emaccagni@alice.it
disciplinati dal Regolamento 648/2004 e successivi
aggiornamenti.
Il Regolamento per sua natura è direttamente applica-
bile in tutti gli Stati membri, senza necessitare di recepimento da parte degli Stati stessi. In Italia, alla data di applicazione del Regolamento, erano in vigore una serie di normative, più o meno “antiche”, alcune delle
-
Limitazioni utilizzo fosforo e NTA, art. 5.
quali obbligavano i produttori di detergenti a sottosta-
Il decreto fornisce limiti quantitativi ben precisi per
re a norme ancora più stringenti di quelle previste da
l’utilizzo di queste due categorie di sostanze.
Regolamento europeo. Ne è nata, ovviamente, una confusione da parte dei produttori, su quali normative
-
si dovessero applicare.
Documentazione richiesta per l’autorizzazione sanitaria, art. 8.
Questa strana situazione è stata chiarita con l’emana-
Tali disposizioni ricalcano quelle già in vigore in pre-
zione del D. Lgs. 6 febbraio 2009 n° 21, il quale all’arti-
cedenza.
colo 1, comma 1 recita “Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al
-
Etichetta, art. 11.
regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo
“I prodotti detergenti, in confezione singola o ven-
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le dis-
duti sfusi, possono essere immessi sul mercato solo
posizioni nazionali in vigore precedentemente alla
se il loro imballaggio reca le indicazioni previste dal
data di entrata in vigore del medesimo regolamento
regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua italiana e a
(CE) n. 648/2004”.
caratteri leggibili, visibili ed indelebili.” Sono di
I punti salienti del decreto possono essere così riassun-
fatto abrogate tutte le normative precedenti ine-
ti: -
renti l’etichettatura e non contemplate dal Notifica prodotti, art. 3.
Regolamento europeo, come ad esempio l’indica-
“Ai preparati detergenti si applicano le disposizioni
zione degli acidi grassi nei saponi da bucato solidi, o
di cui all’articolo 15 ed allegato XI del decreto legis-
l’indicazione del tenore dei fosfati…
lativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifica-
L’art. 4, comma 3, prevede, inoltre, che sull’etichet-
zioni, indipendentemente dalla loro classificazione
ta dei prodotti detergenti sia riportato anche “Il
di pericolo ai sensi del decreto legislativo medesimo.
numero di telefono del fabbricante o dell’importa-
Le notifiche da inviare all’Istituto superiore di sani-
tore”.
tà devono essere integrate con le informazioni di cui all’allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n.
Il legislatore, oltre a voler togliere tutte le incertezze
648/2004. ... Entro sei mesi dalla data di entrata in
dovute alle incongruenze legislazione nazionale –
vigore del regolamento dovranno inviare le notifi-
Regolamento europeo, ha voluto ribadire la necessità
che anche coloro che avevano già inviato le notifi-
di registrare i prodotti alla banca dati dell’Istituto
che …. per i preparati detergenti classificati perico-
Superiore di Sanità, siano essi classificati come perico-
losi ai sensi del decreto legislativo medesimo.”
losi che non.
Ovvero i detergenti devono essere notificati all’ISS
Questo, oltre a garantire una banca dati nazionale,
come i preparati chimici, ma non dovranno più esse-
permette che il personale medico “.. gratuitamente e
re notificati anche al Ministero della Salute. Per i
senza ritardi, può avere accesso alle schede tecniche sui
detergenti già presenti sul mercato si richiede una
preparati detergenti disponibili presso alla Banca dati
nuova notifica, da effettuare entro 6 mesi dalla data
dell’Istituto superiore di sanità …” e, quindi, in caso di
di entrata in vigore del decreto.
incidente intervenire prontamente e in maniera mirata.
11
giugno 2009
I quesiti dei lettori, le risposte dell’esperto Carmelo Bonarrigo,
1° QUESITO
responsabile documentazione QC&I International Services c.bonarrigo@qci.it
Richiedo un chiarimento relativo all’indicazione degli ingredienti per un prodotto (BUDINO AI FRUTTI DI BOSCO con FILTRATO DI RISO) che contiene tra gli ingredienti il filtrato di riso. I componenti del filtrato di riso sono: (acqua, riso 11%, olio di semi di girasole, sale). Poiché la percentuale di filtrato di riso nella nostra ricetta è il 73%, è necessario che noi riportiamo
- L’articolo 8, comma 3 del D.Lgs 109/92 recita: “la
anche la percentuale del riso contenuto nel filtrato?
quantità indicata (nota: quid), espressa in percentuale,
Se sì la percentuale dell’11% trovata nella confezione
corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli
del filtrato è da riportare tale e quale o dovremmo cal-
ingredienti al momento della loro utilizzazione nella
colare noi la % reale del riso contenuto nella nostra
preparazione del prodotto”.
ricetta? - L’articolo 8, comma 3 del D.Lgs 109/92 recita: “l’indi1° RISPOSTA
cazione di cui al comma 1 (nota: indicazione della
- L’articolo 5, comma 8 del D.Lgs 109/92 recita: “nel caso
quantità di un ingrediente) deve essere apposta nella
del miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di
denominazione di vendita del prodotto alimentare o in
frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso
prossimità di essa, oppure nell’elenco degli ingredienti
rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in
accanto all’ingrediente o alla categoria di ingredienti
altro ordine, purché la loro elencazione sia accompa-
in questione”.
gnata da una dicitura del tipo <in proporzione variabile>”.
In conseguenza di quanto sopra: quando nella deno-
- L’articolo 5, comma 11 del DLgs 109/92 recita: “un
deve essere indicata la percentuale di tale ingrediente.
ingrediente composto può figurare nell’elenco degli
Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente dell’in-
minazione di vendita figura un ingrediente composto
ingredienti con la propria denominazione di vendita prevista da norme specifiche o consacrata dall’uso in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti”.
Regolamento sui cosmetici
- L’articolo 5, comma 12, lettera a) del DLgs 109/92 recita: “la enumerazione di cui al comma 11 non è obbli-
Il 24 marzo scorso il Parlamento Europeo ha approvato
gatoria se l’ingrediente composto rappresenta meno
il testo del Regolamento che disciplinerà i prodotti
del 25% del prodotto finito”.
cosmetici. Il Regolamento, di cui si attende la pubblicazione nel mese di giugno, andrà ad abrogare la
- L’articolo 8, comma 1, lettera a) del DLgs 109/92 reci-
Direttiva 76/768/CEE e tutti i suoi emendamenti ed
ta: “l’indicazione della quantità di un ingrediente o di
aggiornamenti. L’applicazione del Regolamento è pre-
una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione
vista 42 mesi dopo la data di pubblicazione.
o nella preparazione di un prodotto alimentare, è
Lo scopo della nuova legislazione è quello di unifor-
obbligatoria qualora l’ingrediente o la categoria di
mare le legislazioni dei Paesi membri (un Regolamento,
ingredienti in questione figuri nella denominazione di
al contrario di una Direttiva, è direttamente applicabi-
vendita o sia generalmente associato dal consumatore
le negli Stati membri e non necessita, quindi, di recepi-
alla denominazione di vendita”.
mento da parte degli Stati stessi) e semplificare ed integrare le normative attuali. Dopo la pubblicazione dedicheremo un ampio spazio al Regolamento ed alla novità introdotte.
giugno 2009
12
I quesiti dei lettori, le risposte dell’esperto grediente composto, di esso va indicata altresì la per-
riportiamo anche la percentuale del riso contenuto nel
centuale.
filtrato? Risposta: SI
Esempio del Budino ai frutti di bosco con filtrato di riso: filtrato di riso 73% - riso 11%
Domanda: Se sì la percentuale dell’11% trovata nella
In tal caso la percentuale di riso può essere calcolata
confezione del filtrato è da riportare tale e quale o
con riferimento all’ingrediente composto.
dovremmo calcolare noi la % reale del riso contenuto
Si ritiene altresì utile chiarire che la messa in evidenza
nella nostra ricetta?
di un ingrediente composto nella denominazione di
Risposta: SI se riporti il 73% del filtrato di riso nella
vendita di un prodotto finito non comporta necessaria-
denominazione di vendita e, pertanto, gli ingredienti
mente l’obbligo della sua designazione con lo stesso
di quest’ultimo diventano ingredienti del “Budino” da
nome nell’elenco degli ingredienti.
menzionare in ordine ponderale decrescente; NO se nell’elenco degli ingredienti del budino, dopo la men-
Esempio del Budino ai frutti di bosco con filtrato
zione del “filtrato di riso” indichi tutti gli ingredienti
di riso:
del filtrato di riso (acqua, riso 11%, olio di semi di gira-
il “filtrato di riso” può figurare nell’elenco degli ingre-
sole, sale) e con la menzione 73%.
dienti del “Budino ai frutti di bosco con filtrato di riso”, sia con il suo nome – filtrato di riso – sia mediante l’elencazione dei singoli ingredienti che lo compongono. Giova tuttavia ricordare che l’ingrediente composto, quando risulta utilizzato in quantità superiore al 25%, deve essere menzionato sempre mediante l’elencazione dei suoi componenti. Esempio del Budino ai frutti di bosco con filtrato di riso: nell’elenco degli ingredienti del budino, dopo la menzione del “filtrato di riso” bisogna indicare tutti gli ingredienti del filtrato di riso (acqua, *riso 11%, *olio
2° QUESITO
di semi di girasole sp. a fr., sale) e con la menzione
Quando troviamo nell’etichetta di un seitan la seguen-
73%, a meno che detta percentuale non figuri nella
te ingredientistica:
denominazione di vendita accanto alla dicitura
seitan (glutine di grano, grano tenero, salsa di soia
“Budino ai frutti di bosco con filtrato di riso”.
(soia, acqua, sale marino, mirin (riso, acqua), orzo),ver-
Esempio: Budino ai frutti di bosco con filtrato di
ro, alloro, alga kombu, sale).
dure in prop. variabile (cipolla, sedano, carota) zenzeriso al 73%:
Che specifica ad esempio che nel seitan tra gli ingre-
In questo caso nell’elenco degli ingredienti del
dienti c’è il mirin composto a sua volta da due ingre-
“Budino” può essere omessa l’indicazione “filtrato di
dienti, vorrei sapere se risulta corretto indicare come
riso” e gli ingredienti di quest’ultimo diventano ingre-
sopra tutti gli ingredienti, raggruppando con parente-
dienti del “Budino” da menzionare in ordine pondera-
si tonde tutte le varie specifiche riguardanti tutte le
le decrescente.
materie prime di cui sono composte, cioè: - salsa di soia (soia, acqua, sale marino, mirin
Domanda: considerato che la percentuale di filtrato di riso nella nostra ricetta è il 73% è necessario che noi
(riso,acqua), orzo), - verdure in prop. variabile (cipolla, sedano, carota,)
13
giugno 2009
Normativa
2° RISPOSTA
oppure il calcolo della % degli ingredienti deve essere
Un ingrediente composto può figurare nell’elenco
fatto a prodotto sgocciolato?
degli ingredienti con la propria denominazione (<salsa
Inoltre se denomino il prodotto come detto sopra FUN-
di soia> o <mirin>), prevista da norme specifiche o con-
GHI SOTT’OLIO AL ROSMARINO
sacrata dall’uso in funzione del peso globale, purché
anche la % dell’olio, o per i prodotti sott’olio in gene-
devo indicare
sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei
re non è necessario? Esiste per i prodotto sott’olio e
propri componenti. Pertanto il tuo esempio è corretto.
sott’aceto una normativa specifica ?
La enumerazione dei componenti di un ingrediente
3° RISPOSTA
composto non è obbligatoria:
L’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è
- se l’ingrediente composto rappresenta meno del
costituito dalla loro enumerazione in ordine ponderale
25% del prodotto finito; - se l’ingrediente composto è un prodotto per il quale l’elenco degli ingredienti non è prescritto; - quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente
decrescente riferito al momento della loro utilizzazione, ad eccezione degli ingredienti liquidi o con alto contenuto di umidità, la cui verifica deve necessariamente essere effettuata sul prodotto finito, ai fini della determinazione del QUID.
tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al teno-
Nel caso in esame gli ingredienti caratterizzanti sono:
re iniziale.
- funghi; - olio;
Se la denominazione di vendita identifica un prodotto
- rosmarino.
composto, senza porre in evidenza alcun ingrediente, non è richiesta alcuna indicazione percentuale di ingre-
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una
dienti. Quando nella denominazione di vendita figura
categoria di ingredienti, utilizzati nella fabbricazione
un ingrediente composto, deve essere indicata la per-
di un prodotto alimentare, si riferisce al momento della
centuale di tale ingrediente. La menzione di una farci-
sua utilizzazione.
tura, condimento e/o ripieno, senza ulteriori specifica-
Il riferimento al peso “sgocciolato” si riferisce solo
zioni, non comporta l’obbligo del QUID.
all’indicazione della quantità netta di un prodotto preconfezionato. I prodotti immersi in un liquido di gover-
3° QUESITO
no devono riportare anche la quantità di prodotto sgocciolato (quantità totale e quantità netta).
Avrei un quesito inerente all’etichettatura dei “pro-
I liquidi di governo che danno luogo a tale doppia indi-
dotti sott’olio”.
cazione sono elencati all’art. 9, comma 7, del D.Lgs.
Preparo un prodotto con denominazione di vendita ad
109/92. Non sono considerati liquidi di governo, ai fini
es. FUNGHI SOTT’OLIO AL ROSMARINO dove ho
dell’etichettatura, gli oli, le acquaviti, i liquori il cui
usato come ingredienti, pesati a crudo, per ottenere 1
impiego non dà luogo alla doppia indicazione della
kg. di prodotto finito: 500 gr. olio oliva, 400 gr. Funghi,
quantità.
100 gr, rosmarino, 20 gr sale.
Le modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs. 109/92, tut-
Per calcolare la % degli ingredienti caratterizzanti,
tavia, consentono di poter indicare anche in questi casi
devo sommare il peso a crudo di tutti e 4 gli ingredien-
la doppia quantità in luogo dell’indicazione del QUID;
ti che ho impiegato e che qui sopra ho elencato? In
pertanto nel caso in esame potrai indicare il peso nomi-
questo caso ho tot. kg. 1,020 di prodotti “crudi” e quin-
nale ed il peso sgocciolato, oppure il peso nominale più
di mi sembra corretto indicare funghi 39%, rosmarino
la percentuale del contenuto solido.
9% e olio oliva 49%;
La normativa di riferimento è sempre il D.Lgs. 109/92.
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14
“L’agricoltura convenzionale? Un sistema insostenibile” Guglielmo Frezza
P
iccola premessa indispensabile, e guai ad
Giornalista ufficiostampa@qci.it
accusare i modelli matematici di catastrofismo:
l'agricoltura convenzionale è insostenibile. O
meglio, al momento sta ancora in piedi perché è
sostenuta da enormi quantità di denaro pubblico (nel 2002 i sussidi ai produttori valevano 93,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti, 103 in Europa, 60 in Giappone e 37 nei paesi emergenti) e da un approccio eco-
Mi pare logico.
nomicistico che tende a nascondere i guai correlati, dal
“Certo, fino a quando non si guarda l'altra faccia della
dispendio energetico al degrado ambientale fino
medaglia. Già oggi abbiamo nei paesi occidentali 400
all'erosione genetica del mondo vegetale e di quello
milioni di obesi, un dato in continua crescita che carica
animale.
i bilanci di costi medici e sociali enormi. Sono gli stessi
Ma presto il settore agricolo si troverà a dover fare i
paesi in cui le statistiche dicono che i consumatori but-
conti con un ostacolo che nemmeno le montagne di
tano via dal 10 al 50 per cento del cibo acquistato, un
dollari basteranno a superare. La drastica riduzione
carico di “spazzatura alimentare” che da solo darebbe
delle risorse d'acqua del pianeta è già oggi un proble-
da mangiare a 150 milioni di persone.
ma assillante per molti paesi in via di sviluppo, e minac-
In Africa e in Sud America, invece, la mancanza di strut-
cia di trasformarsi in condizione endemica a ogni lati-
ture tecnologicamente avanzate porta a perdite quan-
tudine a fronte di una crescita globale della domanda
titative che arrivano fino alla metà del raccolto e che se
– trainata dai media e dal sistema industriale occiden-
venissero eliminate consentirebbero di sfamare altri
tale – che si stima pari all'1,5 per cento annuo da qui al
170 milioni di persone”.
2030. Insomma, se davvero le prossime guerre non si combatteranno più per il petrolio ma per l'acqua, come sarà possibile utilizzarne la bellezza di 15mila litri per ottenere un chilo di carne? Ecco perché l'abbandono dei sistemi produttivi troppo assetati, a cominciare dalla filiera industriale della carne e del latte bovino, si imporrà come una ineluttabile necessità. Sarebbe il caso che i governi iniziassero a prepararsi per tempo rivedendo le loro politiche agricole, ma nell'attesa tanto vale aiutare i consumatori a prendere coscienza dei paradossi che il sistema porta con sé, finendo per svuotare metodicamente le loro tasche ogni volta che fanno la spesa. Quindi la domanda è: perché produrre di più, se “Secondo la Fao – spiega Fabio Maria Santucci del-
poi non sappiamo conservare o gettiamo via?
l'università di Perugia, chiamato a intervenire alla
“Appunto. Il consumatore attuale nella grande mag-
prima giornata degli Stati generali del Biologico orga-
gioranza dei casi va al supermercato e riempie il carrel-
nizzata in provincia di Padova – nel 2030 avremo una
lo di maxi-confezioni cercando di risparmiare sul mezzo
popolazione mondiale di 8 miliardi e 300 milioni di per-
euro, senza accorgersi che buona parte la butterà via.
sone, con quasi mezzo miliardo di popolazione sot-
Poi, siccome mangia troppo, spende per dimagrire,
tonutrita. Partendo da questo assunto, ci viene spiega-
spende per cure chirurgiche, magari finisce in ospedale
to che dobbiamo produrre di più...”
e pesa sulle tasse di tutti”.
15
giugno 2009
Agricoltura biologica E il consumatore intelligente? “Un consumatore educato ed intelligente si rende conto che il nostro stile di vita non necessita di tante calorie. Cerca di avere una alimentazione sana, basata sui vegetali, sulla frutta, sui cereali, consuma poca carne, latte e derivati. Alla fine è più sano, più felice, spende meno o comunque spende quanto prima ma ne
Falsa partenza
guadagna in salute. Non a caso il prodotto biologico è in fortissima crescita nell'alimentazione infantile, proprio perché le madri si rendono conto che ai figli devono garantire prodotti sani e possibilmente nelle giuste quantità. Anche col biologico, non dimentichiamolo, si rischia di ingrassare”. L'agricoltura biologica italiana si interroga sul suo futuro. Cos'ha da esprimere, nello scenario futuro che le proiezioni statistiche delineano? “Volendo rispondere in maniera sintetica potremmo dire che il biologico per il Sistema Italia nel suo complesso è economicamente vantaggioso, socialmente giusto e ambientalmente assai migliore. Necessita di aziende assai più complesse e diversificate al loro interno di quanto non accada nel settore convenzionale, e già questo finisce per ridare agli agricoltori quella dignità che oggi hanno quasi smarrito, trasformandosi in semplici recipienti di sussidi economici. Per non dire del grande valore aggiunto che si potrebbe avere da un connubio intelligente tra biologico e produzioni locali di qualità”. Il problema semmai è quello di riuscire a comunicarlo, questo valore aggiunto. Anche all'interno del settore biologico. “La comunicazione di massa innanzitutto si fa attraverso gli strumenti tradizionali (tv, giornali, pubblicità) e su questo abbiamo tutto da imparare dalle strategie dell'industria alimentare convenzionale. Poi sta al singolo operatore – usando il logo, l'etichetta, la retroetichetta, un depliant esplicativo – raccontare la storia di un prodotto affinché il consumatore possa conoscere le peculiarità di quel che sta comprando. Pensiamo a una torta fatta con frumento delle colline marchigiane, marmellata che viene da un frutteto biologico di Cesena e magari zucchero di canna del commercio equo e solidale. E pensiamo di contro a un prodotto analogo con il marchio della grande distribuzione e con la sola dicitura “prodotto biologico”, senza alcuna indicazione di provenienza. Quando li troveremo entrambi sullo scaffale, il consumatore potrà scegliere a ragion veduta. E non solo in base al prezzo”.
A conti fatti, era legittimo aspettarsi di più dalla prima giornata degli “Stati generali per il biologico”. Vuoi per l’inconsueto caldo, vuoi per l’assenza del ministro Zaia impegnato tra G8 agricolo e discussione in parlamento sulle quote latte, vuoi per la lunga teoria di saluti ufficiali che il protocollo contempla, fatto sta che alla fine di biologico si è parlato poco. E, soprattutto, hanno avuto poco spazio per parlarne i diretti protagonisti, confinati in una tavola rotonda dai tempi contingentati che è andata in scena quando la platea si era già abbondantemente sguarnita. Ci sarà occasione per rifarsi nelle prossime due tappe. Nel frattempo, quale utile suggestione per riflettere sulle prospettive del settore e più in generale dell’agricoltura italiana è venuta dagli esperti convocati a Piazzola sul Brenta. Si prendano ad esempio gli interrogativi proposti a operatori e autorità da Alessandro Corsi dell’università di Torino. Se la convinzione personale è stata storicamente importante nella prima fase di sviluppo del biologico, oggi il fattore preponderante nella scelta è legato ad aspetti prettamente economici. Dal biologico la gran parte dei produttori attende un vantaggio nel rapporto tra costi e ricavi, eppure la principale criticità segnalata dagli agricoltori piemontesi in una indagine del 2006 è proprio la mancanza di sbocchi adeguati e prezzi soddisfacenti. Detto in altre parole, si produce biologico ma molto spesso si vende sul mercato convenzionale, mentre filiera corta e mercati degli agricoltori rimangono ancora poco sfruttati come canali alternativi di distribuzione. Quanto agli enti locali e agli operatori pubblici, una analisi delle sovvenzioni mostra come esse siano implicitamente orientate più a effetti ambientali che non a obiettivi di mercato, ma come alla fine i contributi vengano pur sempre commisurati alle differenze di costo col convenzionale. Uno scollamento tra obiettivi dichiarati e criteri di utilizzo del denaro su cui varrà la pena riflettere con più calma.
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Sostanze attive: le ultime revoche Carmelo Bonarrigo,
REVOCATA LA SOSTANZA ATTIVA ROTENONE
responsabile documentazione QC&I International Services c.bonarrigo@qci.it
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 246 del 20/10/2008, è stato pubblicato il DM 8 ottobre 2008 relativo alla non iscrizione delle sostanze attive Rotenone, Estratto di equiseto e Chinina cloridrata nell’allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE in materia di immissio-
tati nella suddetta tabella (allegato B del DM 8 ottobre
ne in commercio di prodotti fitosanitari, e revoca dei
2008), dovranno adeguare le etichette con le limitazio-
prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive,
ni agli impieghi su melo, pero, pesco, ciliegio, vite e
così come richiesto dalla decisione della Commissione
patata per gli usi essenziali.
2008/317/CE del 10 aprile 2008.
I prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rote-
In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari a
none, riportati nella suddetta tabella (allegato B del
base delle sostanze attive a base di estratto di equiseto
DM 8 ottobre 2008), devono rispettare le condizioni
e chinina cloridrata.
dei Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal Reg.
Della suddetta decisione riveste particolare importanza
(CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati [Reg.
la revoca della sostanza attiva rotenone poiché è una
(CE) n. 178/2006; Reg. (CE) n. 149/2008; Reg. (CE) n.
sostanza ammessa in agricoltura biologica ai sensi del-
839/2008].
l’allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 [ex allegato II/B
La vendita e l’utilizzo delle giacenze dei prodotti fito-
del Reg. (CEE) n. 2092/91], alla voce “Sostanze di origi-
sanitari a base della sostanza attiva rotenone, riportati
ne vegetale e animale”.
nella suddetta tabella (allegato B del DM 8 ottobre
Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei pro-
2008), contenenti nelle etichette colture diverse dagli
dotti fitosanitari a base di sostanza attiva rotenone,
usi essenziali, opportunamente adeguate al rispetto
riportate nella tabella che segue, sono revocate a par-
delle nuove condizioni di LMR previsti dal Reg. (CE) n.
tire dal 10 ottobre 2008, mentre la vendita e l’utilizzo
396/2005 e successivi regolamenti collegati, è consenti-
delle scorte è consentito fino al 10 ottobre 2009. (vedi
ta fino al 10 ottobre 2009.
tabella a pagina 18)
La vendita e l’utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, riportati nella suddetta tabella (alle-
Le imprese titolari dei suddetti prodotti fitosanitari
gato B del DM 8 ottobre 2008), che risulteranno in
devono provvedere a modificare le etichette, mante-
commercio al 30 aprile 2011, con le etichette adeguate
nendo i soli impieghi previsti nella colla V della sud-
agli usi autorizzati, è consentita fino al 30 aprile 2012.
detta tabella (allegato A del DM 8 ottobre 2008). Alcuni prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva
REVOCATA LA SOSTANZA ATTIVA
rotenone possono essere utilizzati per specifici impie-
BEAUVERIA BRONGNIARTII
ghi (usi essenziali) per i quali attualmente non sono disponibili valide alternative. Pertanto le autorizzazioni
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a
Europea
base della sostanza attiva rotenone sono mantenute in
2008/768/CE del 30 settembre 2008 relativa alla non
n°
263
del
02/10/2008,
la
Decisione
vigore fino al 30 aprile 2011 limitatamente agli impie-
iscrizione della sostanza attiva Beauveria brongniartii
ghi su melo, pero, pesco, ciliegio, vite e patata. (vedi
nell’allegato I della Direttiva 91/414/CEE, in materia di
tabella a pagina 18)
immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta
Le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti
sostanza attiva.
fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone, ripor-
La suddetta decisione riveste particolare importanza
17
giugno 2009
Agricoltura biologica
poiché è una sostanza ammessa in agricoltura biologi-
La suddetta decisione riveste particolare importanza
ca ai sensi dell’allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 [ex
poiché tra le sostanze attive elencate nell’allegato
allegato II/B del Reg. (CEE) n. 2092/91], alla voce
della Decisione 2008/941/CE si evinco le seguenti
“Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i
sostanze:
parassiti e le malattie”. Gli Stati membri dovranno - Azadiractin
provvedere affinché:
- Zolfo calcico 1. le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
- Quassia
detta sostanza attiva siano revocate entro il 30 che sono ammesse in agricoltura biologica ai sensi del-
marzo 2009; 2. non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
l’allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 [ex allegato II/B del Reg. (CEE) n. 2092/91], sotto le seguenti voci:
attiva a partire dal 02/10/2008; 3. il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragra-
1. Sostanze di origine vegetale o animale Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero
fo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più
del neem);
breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.
Quassia estratta da Quassia amara 6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura bio-
REVOCATA DELLE SOSTANZE ATTIVE
logica
AZADIRACTIN, ZOLFO CALCICO E QUASSIA
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio).
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n°
335
del
13/12/2008,
la
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché:
Decisione
2008/941/CE dell’8 dicembre 2008 relativa alla non iscri-
1. le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari con-
zione di alcune sostanze attive, elencate nell’allegato
tenenti le suddette sostanze attive siano ritirate
della suddetta Decisione, nell’allegato I della Direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di
entro il 31 dicembre 2010; 2. il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri,
prodotti fitosanitari, e revoca dei prodotti fitosanitari
a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva
contenenti dette sostanze attive.
91/414/CEE, scade il 31 dicembre 2011.
giugno 2009
Sostanze attive: le ultime revoche
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