Decreto 17 marzo 2020 - Cura Italia

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IL DECRETO “CURA ITALIA” LE MISURE DI INTERESSE PER LE IMPRESE Sintesi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 Confartigianato Imprese Verona • tel. 0459211555 • info@confartigianato.verona.it • Whatsapp 329 1877665

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INTRODUZIONE


INTRODUZIONE E AVVERTENZE Segue una sintesi del Decreto 17 marzo 2020 (“Cura Italia”), nella quale vengono riassunti i punti di maggiore e più diretto interesse per le imprese e i loro dipendenti, i lavoratori autonomi, i professionisti, le persone. Va precisato che, nonostante il Decreto sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mancano ancora tutte le linee guida e le istruzioni operative riguardanti le novità introdotte. Sarà nostra cura aggiornare gli Associati a tale riguardo. Segnaliamo che esistono vari soggetti privati che in queste ore stanno proponendo iniziative strampalate su vari argomenti: da formule per non pagare – secondo loro – gli affitti "consentite dalla legge" ad altre soluzioni alle quali chiediamo di non aderire senza prima aver consultato l’Associazione. Ciò a tutela delle imprese, anche sul piano legale. ATTENZIONE: COGLIAMO L'OCCASIONE PER SEGNALARE CHE LO SPISAL STA OPERANDO CONTROLLI SULLE REALTA' AZIENDALI APERTE PER VERIFICARE IL RISPETTO DELLE MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. IN CASO DI CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA, FARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO DI TUTTE LE NORME!


SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Interessa: • Lavoratori dipendenti • Imprenditori artigiani • Tutti gli individui

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MASCHERINE FILTRANTI I lavoratori, dipendenti e artigiani, che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, possono utilizzare come DPI le mascherine chirurgiche in commercio. Tutti gli individui possono utilizzare, sotto la propria responsabilità, delle mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme.


SOSTEGNO AL LAVORO


SOSTEGNO AL LAVORO

LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ESTESA ALL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.

CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga per la durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (causale: “emergenza COVID-19”). IMPRESE ARTIGIANE VERSANTI BILATERALITÀ

Interessa: • Datori di lavoro • Lavoratori

FSBA Fondo di Solidarietà Bilaterale per Artigianato garantisce l’erogazione dell’assegno ordinario alle imprese artigiane (escluse imprese dell’edilizia) con le stesse modalità previste dal decreto Cura Italia per il trattamento ordinario di integrazione salariale.

ARTIGIANI EDILI possono ricorrere alla CIGO Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria secondo le modalità previste dal decreto Cura Italia.

Le domande vanno presentate entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione attività lavorativa.


SOSTEGNO AL LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE Interessa: • Datori di lavoro che stanno attuando la cassa integrazione straordinaria. • Lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA VIENE ESTESA ALLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UN TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 già beneficiano della cassa integrazione straordinaria possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria per un periodo non superiore a nove settimane; la concessione della cassa integrazione ordinaria sospende e sostituisce la cassa integrazione ordinaria e può riguardare gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.


SOSTEGNO AL LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE Interessa: • Datori di lavoro • Regioni • Sindacati Lavoratori • Associazioni Categoria

LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA È ESTESO ANCHE AI LAVORATORI DIPENDENTI PRESSO DATORI DI LAVORO ISCRITTI AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) I datori di lavoro iscritti al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria per un periodo non superiore a nove settimane; la concessione della cassa integrazione ordinaria sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso e può riguardare gli stessi lavoratori beneficiari dell’assegno a totale copertura dell’orario di lavoro.


SOSTEGNO AL LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE Interessa: • Datori di lavoro che stanno attuando trattamenti di assegni di solidarietà. • Lavoratori con assegni di solidarietà in corso.

I DATORI DI LAVORO PER I QUALI NON SI APPLICANO LE TUTELE PREVISTE IN MATERIA DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI ORARIO, possono riconoscere, previo accordo concluso in via telematica con le organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, e comunque non superiore a nove settimane.


SOSTEGNO AL LAVORO

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I LAVORATORI AUTONOMI Interessa: • Genitori lavoratori dipendenti • Genitori lavoratori autonomi

GENITORI DI FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A 12 ANNI In conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad un congedo, a partire dal 5 marzo, con indennità pari al 50% della retribuzione, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dal 5 marzo 2020, sono convertiti nel congedo di cui al presente articolo (non computati né indennizzati come congedo parentale). I GENITORI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA hanno diritto allo stesso congedo dei lavoratori dipendenti, con indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo base di calcolo utilizzata per l’indennità di maternità.


SOSTEGNO AL LAVORO

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I LAVORATORI AUTONOMI Interessa: • Genitori lavoratori dipendenti • Genitori lavoratori autonomi

I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI INPS hanno diritto allo stesso congedo, con indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo. Il congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione di attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. GENITORI DI FIGLI CON DISABILITÀ Il limite di età dei figli (età non superiore ai 12 anni) non si applica per i figli con disabilità accertata ai sensi della legge 104/1992.


SOSTEGNO AL LAVORO

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E I LAVORATORI AUTONOMI Interessa: • Genitori lavoratori dipendenti • Genitori lavoratori autonomi

GENITORI DI FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA 12 E 16 ANNI I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole senza indennità né contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. BONUS BABY SITTER In alternativa all’indennità di congedo, i lavoratori genitori di figli di età non superiore a 12 anni, possono scegliere di ricevere un bonus per il servizio di baby sitting nel limite massimo complessivo di € 600, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo e per un periodo complessivo di 15 giorni. MODALITÀ OPERATIVE - Le modalità per accedere al congedo o al bonus baby sitter saranno stabilite dell’INPS,


SOSTEGNO AL LAVORO

PERMESSI LEGGE 104

PERMESSI LEGGE 104/92

I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92 sono complessivamente 18 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi in quanto i giorni di permesso non "scadono" a fine mese.

Interessa: • Datori di lavoro settore privato • Lavoratori dipendenti settore privato

ASSENZA PER QUARANTENA Interessa: • Datori di lavoro settore privato • Lavoratori dipendenti settore privato

ASSENZA DEI LAVORATORI IN QUARANTENA I lavoratori del settore privato assenti dal lavoro poiché in quarantena sono da considerare in malattia ai fini del trattamento economico. Per i periodi di assenza in quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia, con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato. In caso di assenza per malattia accertata da COVID-19 il certificato è redatto dal medico curante con le consuete modalità.


SOSTEGNO AL LAVORO

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA) Interessa: • Artigiani lavoratori autonomi

INDENNIZZO MENSILE AGLI ARTIGIANI Ai lavoratori autonomi e alle partite IVA viene riconosciuto una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo. L’indennizzo non concorre alla formazione del reddito e quindi non è tassabile ai fini IRPEF (e addizionali). L’indennità mensile è erogata dall’INPS su domanda degli interessati, fino ad esaurimento del fondo complessivo.


SOSTEGNO AL LAVORO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRONATI E INPS Interessa: • Patronato INAPA • Artigiani • Dipendenti • TUTTE LE PERSONE

PATRONATI: MANDATI IN VIA TELEMATICA Il patronato INAPA, Ente Provinciale di Patronato della Confartigianato Imprese Verona, nel periodo di emergenza sanitaria, potrà: ■ acquisire il mandato di patrocinio in via telematica; ■ prevedere una riorganizzazione del servizio con riduzione dell’orario di apertura al pubblico, assicurando l’apertura della sede solo nei casi in cui non sia possibile operare a distanza. SOSPENSIONE FINO AL 1° GIUGNO 2020 DELLE ATTIVITÀ DEI COMITATI CENTRALI E PERIFERICI INPS I presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi e a loro è affidata la concessione delle integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà.


SOSTEGNO AL LAVORO

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA Interessa: • Datori di lavoro

SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI Interessa: • Lavoratori dipendenti • Datori di lavoro

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI E ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Al fine di agevolare la continuità dei processi produttivi delle imprese, in situazione di emergenza sanitaria, viene costituito un fondo per la concessione di contributi alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. Il contributo viene gestito da Invitalia Spa. LICENZIAMENTI SOSPESI Dal 17 marzo 2020 è sospeso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti. Nello stesso periodo sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. I datori di lavoro, per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, non possono licenziare per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti.


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

■ la garanzia del Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale è concessa a titolo gratuito;

Interessa: • Micro Piccole Medie Imprese

Per 9 mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2020) si applicano le seguenti misure:

■ l’importo massimo garantito per ciascuna impresa è elevato a 5 mln euro; ■ per interventi a garanzia diretta, la copertura è pari all’80% di ciascuna operazione di finanziamento con importo massimo garantito pari a 1,5Mln euro per ciascuna impresa; per interventi di riassicurazione la copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi, a condizione che le garanzie del Confidi non superi l’80% e per un importo massimo garantito di 1,5Mln euro per ciascuna impresa;


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

CONTINUA DA PRECEDENTE

■ sono ammesse a garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito purché con credito aggiuntivo almeno del 10% del debito residuo del finanziamento; ■ Amministrazioni e soggetti titolari di sezioni speciali del Fondo possono assicurare il loro apporto per innalzare della percentuale massima garantita fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e fino al massimo del 90% in riassicurazione: ■ estensione della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, per cause legate all’emergenza Covid-19; ■ per le operazioni finanziarie fino a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento dell’impresa è determinata esclusivamente in base al modulo economico-finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria. Sono in ogni caso escluse imprese con esposizioni come sofferenze o inadempimento probabile, o qualificate come imprese in difficoltà in base a Reg. (UE) 651/2014; ■ riduzione casi in cui è dovuta commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie; ■ possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni nel settore immobiliare turistico-alberghiero di importo superiore 500.000 euro e con durata minima di 10 anni; ■ elevazione del 50% della tranche junionr coperta dal Fondo per finanziamenti dedicati ad imprese colpite da conseguenze Covid-19;


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

CONTINUA DA PRECEDENTE

■ proroga di tre mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; ■ sono ammessi alla garanzia del fondo (copertura 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione) nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiori a 3.000 euro erogati da banche e altri soggetti abilitati, concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da autocertificazione; in questo caso l’intervento del Fondo è gratuito e concesso senza valutazione.


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI Interessa: • Risparmiatori che hanno subìto pregiudizio ingiusto da parte di banche

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE Interessa: • Società

FIR FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI Può essere corrisposto un anticipo massimo del 40% dell’indennizzo deliberato ai risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e procedure analoghe INCENTIVO ALLA CESSIONE DEI CREDITI DETERIORATI (NPL) MEDIANTE CONVERSIONE DELLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA) IN CREDITI DI IMPOSTA La società che cede a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti deteriorati, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Interessa: • Piccole Medie Imprese

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE IN RELAZIONE A ESPOSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO Le micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall’epidemia Covid-19, possono avvalersi , dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e di altri soggetti abilitati alla concessione di credito - delle seguenti misure di sostegno: ■ per aperture di credito a revoca e per prestiti a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori a quella di pubblicazione del Decreto Cura Italia, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020; ■ proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali, alle medesime condizioni; ■ per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate è sospeso fino al 30 settembre 2020; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi del capitale.


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

CONTINUA DA PRECEDENTE

Le misure sono applicabili alle sole esposizioni debitorie non classificate come deteriorate alla data di pubblicazione del Decreto Legge Cura Italia. La comunicazione per accedere alle misure di sostegno è accompagnata da autocertificazione in cui l’impresa attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività come conseguenza della diffusione dell’epidemia Covid-19 L’ente finanziatore può richiedere che le misure di sostegno siano ammesse alla garanzia del Fondo PMI fino al 33%


MISURE FISCALI


MISURE FISCALI

PROROGA AL 20 MARZO 2020 DEI TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

Tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza al 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.

Interessa: • Tutti i contribuenti


MISURE FISCALI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA Interessa: • Imprese e altri soggetti contribuenti

PASTICCERIE, GELATERIE, TRASPORTO MERCI, TRASPORTO PASSEGGERI, NOLEGGIO VEICOLI E ALTRI SOGGETTI: sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria Viene estesa ad altri soggetti, tra cui pasticcerie e gelaterie, trasporto merci e trasporto passeggeri, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, già prevista per le imprese turistico ricettive. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.


MISURE FISCALI

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI Interessa: • Persone • Imprese

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI ED I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI Tutti i contribuenti: sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alla addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020. Questi adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Imprese e professionisti con ricavi/compensi (*) inferiori a 2 mln di euro nel 2019: sono sospesi e rinviati al 31 maggio 2020 i seguenti versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo tra 8 marzo e 31 marzo 2020: ■ ritenute d’acconto operate in qualità di sostituti d’imposta; ■ ritenute d’acconto relative all’addizionale comunale e regionale operate in qualità di sostituti d’imposta; ■ relativi all’imposta sul valore aggiunto IVA; ■ contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria. (*) Attenzione: il parametro per individuare i soggetti beneficiari è l’ammontare dei ricavi/compensi 2019 (non il Volume d’Affari 2019).


CREDITO SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

CONTINUA DA PRECEDENTE

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: ■ in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure ■ mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 Soggetti con ricavi/compensi inferiori a 400.000 euro nel 2019: i ricavi da lavoro autonomo e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (entrata in vigore del Decreto Legge) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E’ confermato che gli adempimenti dichiarativi riconducibili alla precompilata (trasmissione delle CU in primis), sono rinviati al 31 marzo 2020.


MISURE FISCALI

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI Interessa: • Lavoratori dipendenti • Datori di lavoro

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE NEL MESE DI MARZO HANNO LAVORATO PRESSO LA SEDE DI LAVORO Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.


MISURE FISCALI

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

È previsto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare, agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno sostenuto spese di sanificazione degli ambienti di lavoro riconducibili al COVID-19 è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Limite complessivo massimo 50 Mln euro per il 2020.

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Interessa: • Imprese

Introdotto a favore delle imprese un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/ 1. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020


MISURE FISCALI

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 Interessa: • Persone • Imprese

EROGAZIONI LIBERALI PER IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA Per le erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali: ■

prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro .

Per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa: ■

gli importi delle erogazioni sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte.

Le erogazioni liberali per godere dei benefici devono essere effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, e devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


MISURE FISCALI

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Agenzia Dogane, Equitalia, Enti Territoriali, …)

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI”

Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SONO SOSPESI I TERMINI DEI VERSAMENTI, SCADENTI NEL PERIODO DALL’8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020, DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE.

Interessa: • Persone • Imprese

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sospensione anche di “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”, in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo, fino al 31 maggio 2020. Non è previsto rimborso di quanto già versato.


MOBILITÀ CIRCOLAZIONE


MOBILITA’ CIRCOLAZIONE

SINO AL GIORNO 31/10/2020 È AMMESSA LA PROSECUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI VEICOLI: ■ già immessi in circolazione di prova

COLLAUDO, ACCERTAMENTO E REVISIONE VEICOLI Interessa: • Cittadini e imprese

AUTOSERVIZI NON DI LINEA - CONTRUBUTI Interessa: • Imprese con autoservizi non di linea

■ in attesa di aggiornamento della carta di circolazione per modifiche; ■ con revisione scaduta PROTEZIONE ED ISOLAMENTO POSTO GUIDA CONDUCENTI TPL NON DI LINEA (NCC TAXI) È riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto dalle imprese che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea per dotare i veicoli di pareti per isolare il posto di guida. Il fondo sarà gestito dal MIT, con una dotazione per l’anno 2020 di 2 milioni di euro. I contributi andranno ad esaurimento. Il MIT stabilirà le regole di accesso.


MOBILITA’ CIRCOLAZIONE

RICHIESTE AUTORIZZAZIONI VALIDITA’ CERTIFICATI Interessa: • Imprese o “imprese nascenti”

PROROGA TERMINI PROCEDURALI, AUTORIZZAZIONI, TEMPO RISPOSTE AD ISTANZE. A valere solo per il territorio nazionale sono prorogati al 31/08/2020 i documenti di riconoscimento in scadenza dal 17/03/2020. Si tratta dei documenti intesi come ogni documento munito di fotografia del titolare rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana che consenta l'identificazione personale del titolare o con la finalità' prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. Il Ministero dei trasporti sul proprio sito ha informato che tale proroga è riferita anche alla patente di guida ed alla patente nautica. Si dovrà attendere chiarimenti anche per gli altri documenti equipollenti ma che sono abilitazioni come il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi; questo per il fatto che il rinnovo presuppone anche la verifica di requisiti morali, psichici, fisici e di perizia e non solamente dell’identità. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 15/04/2020, conservano la loro validità fino al 15/06/2020. Sono sospesi i termini di esecuzione degli sfratti sia ad uso abitativo sia NON ABITATIVO.


ALTRE MISURE


ALTRE MISURE

SCADENZA DOCUMENTI PERSONALI Interessa: • Persone fisiche

SCADENZA PER EFFETTUARE LE ASSEMBLEE AI SENSI DEL CC E STATUTARIE Interessa: • Società (ed associazioni)

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI IDENTITÀ A valere solo per il territorio nazionale sono prorogati al 31/08/2020 i documenti di riconoscimento in scadenza dal 17/03/2020. Si tratta dei documenti intesi come ogni documento munito di fotografia del titolare rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana che consenta l'identificazione personale del titolare o con la finalità' prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. Il Ministero dei trasporti sul proprio sito ha informato che tale proroga è riferita anche alla patente di guida ed alla patente nautica. Si dovrà attendere chiarimenti anche per gli altri documenti equipollenti ma che sono abilitazioni come il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi; questo per il fatto che al rinnovo sono oggetto anche della verifica di requisiti morali, psichici, fisici e di perizia e non solamente della identità. APPROVAZIONE BILANCI SOCIETÀ Portato a 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio sociale, il tempo di convocazione dell’assemblea ordinaria per bilanci. Ammessa, in alcune tipologie di società, la partecipazione ed il voto a distanza.


PROROGA ALCUNI ADEMPIMENTI AMBIENTALI

ALTRE MISURE

Sono prorogati al 30/06/2020: ■ presentazione MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale);

SCADENZA PRESENTAZIONE ADEMPIMENTI AMBIENTALI Interessa: • Imprese tenute alla presentazione

ESTENSIONE TEMPI DI COMPORTO ASSICURATIVO E DI LIQUIDAZIONE SINISTRI Interessa: • Imprese e privati

■ comunicazione annuale per pile ed accumulatori immessi nel mercato e dati relativi alla raccolta e riciclaggio dei medesimi; ■ comunicazione annuale RAEE trattati dagli impianti di trattamento dei RAEE; ■ versamento annuale Albo nazionale gestori ambientali. ESTENSIONE TEMPI DI COMPORTO ASSICURATIVO E DI LIQUIDAZIONE SINISTRI Fino al 31/07/2020 è prorogato di ulteriori 15 giorni, quindi con un totale di 30, il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo RCA fino all’effetto della nuova polizza. Fino al 31/07/2020 è prorogato di ulteriori 60 giorni, quindi per un totale di 90 nel caso di modulo di denuncia sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro e 120 negli altri, il termine per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione ma solo, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone.


PER INFORMAZIONI • tel. 045 9211555 • info@confartigianato.verona.it • Whatsapp 329 1877665

www.confartigianato.verona.it


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