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L'avvocato Se scende in campo l’arbitro
L’AVVOCATO
Se scende in campo l’arbitro
Il Tribunale di Monza, con sentenza dello scorso 1 febbraio, ha affermato che è improponibile l’impugnazione giudiziale della deliberazione ritenuta invalida quando il regolamento condominiale di natura contrattuale prevede che le cause tra il condominio e i condòmini debbano essere devolute ad arbitri. Il Tribunale di Monza si è così pronunciato a dopo l’impugnazione di una serie di delibere adottate dall’assemblea nel giro di pochi mesi e relative alla medesima problematica di infiltrazioni provenienti dal tetto dell’edificio. Il condominio aveva eccepito l’improponibilità delle impugnazioni proposte, rilevando la presenza, nel regolamento condominiale (che ha natura contrattuale) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale applicabile alle liti insorte tra i condomini, comprese quelle di impugnazione delle relative delibere assembleari. Il Tribunale di Monza ha ritenuto che una clausola di questo tipo non sia da considerarsi contraria alla legge, in quanto il suo effetto non è impedire ai condomini di impugnare le delibere invalide, che è un diritto irrinunciabile, bensì quello di derogare alla competenza del giudice ordinario. Una clausola del genere non può neanche essere considerata vessatoria, poiché un giudizio tra condomini e condominio ha come parti solo consumatori, sicché le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari sono proposte tra soggetti appartenenti alla medesima categoria non professionale, cioè entrambi consumatori. Meglio precisando la portata della clausola regolamentare, il Tribunale di Monza ha ritenuto che essa sia applicabile, oltre che alle liti tra condomini e condominio (con particolare riferimento all’impugnazione delle delibere assembleari), anche alle dispute tra gli stessi condomini.
Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu