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L'avvocato Il telefono non ha un ciclo lunare
L’AVVOCATO
Il telefono non ha un ciclo lunare
Con un’ordinanza pubblicata il 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso da una società di telecomunicazioni e servizi di telefonia avverso la sentenza del Consiglio di Stato 987/2020. La sentenza aveva respinto l’impugnazione avanzata dall’azienda di fronte al Tar del Lazio della delibera con cui le era stato imposto dall’Agcom di ritornare alla fatturazione su base mensile (o suoi multipli) per i servizi di telefonia fissa, nonché l’applicazione di una sanzione per mancata ottemperanza alla prima delibera. La Cassazione, confermando quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, di fatto confermando l’illegittimità delle clausole che prevedono periodicità diverse da quella mensile. La vicenda in esame, decisa dalla recente sentenza della Cassazione, riguarda l’abitudine adottata dagli operatori di telefonia, sia mobile sia fissa, di modificare la periodicità nell’invio delle bollette, passando dalla tradizionale fatturazione mensile a quella a quattro settimane. Fatturando quindi ogni 28 giorni anziché ogni mese, le bollette in un anno non sono più 12, ma diventando 13, con un aumento non indifferente per gli utenti. La società di telefonia aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, formulando censura di eccesso di potere giurisdizionale sotto tre distinti profili. Ma la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutte le censure di eccesso di potere. Nello specifico, la Corte ha osservato come il potere inibitorio esercitato dall’Autorità fosse in realtà già sussistente in epoca anteriore alle impugnate delibere, trovando fonte nell’articolo 2, comma 20, lett. d), Legge n. 481/1995 che, a fronte di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, attribuisce alle autorità di regolazione il potere di imporre il pagamento dell’indennizzo, ritenendo quindi che il giudice amministrativo si è attenuto al compito interpretativo che gli è proprio. Quanto al dedotto eccesso di potere nei confronti del giudice ordinario, la Suprema Corte ha osservato come l’esercizio da parte dell’Autorità dei propri poteri regolatori opera su un piano diverso e parallelo rispetto alla tutela civilistica, cui si aggiunge, senza escluderle. Infine, con riguardo all’eccesso di potere, la Suprema Corte ha rilevato che nell’impugnata sentenza il giudice amministrativo d’appello ha ravvisato la piena legittimità dell’intervento nella specie dell’Agcom, operato nell’esplicazione dei propri poteri in materia. In definitiva, risultano illegittime le bollette telefoniche emesse con cadenza di ventotto giorni, anziché ogni mese. Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu