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L'avvocato Le regole del risparmio

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Con il decreto del 6 ottobre, il ministro della Transizione Ecologica ha disposto limitazioni per il riscaldamento da attuare nel corso del prossimo inverno. Nel corso del periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale vengono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di un’ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. Tale riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Le riduzioni non si applicano: • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili • agli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi: • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi + 2 di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 20222023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 sono ridotti di 1 grado. Il decreto è entrato in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, avvenuta il 6 ottobre, e della sua adozione è data notizia tramite pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale. Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu

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