Sentenza Tar

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\ N. 00308/2016 REG.PROV.CAU. N. 00757/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2016, proposto da: Associazione del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, Associazione Confesercenti Toscana Nord, rappresentate e difese dagli avv.ti Vanessa Manzetti e Peter Lewis Geti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Sanfilippo in Firenze, Via G. Vico 6;

contro Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, Via XXIV Maggio 3;

nei confronti di Pisamo S.p.A.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,


della delibera della Giunta comunale n. 74 del 3.05.2016, recante "Modifica e integrazione deliberazioni G.C. n. 163 del 24.11.2015 e G.C. n. 52 del 7.04.2016", pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pisa in data 9.05.2016, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e in particolar modo la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 7.04.2016. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato: - che le associazioni ricorrenti allegano, a sostegno della domanda cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile del quale risentirebbero gli operatori commerciali insediati nell’area interessata dagli effetti del provvedimento impugnato; - che tuttavia, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate sul punto dall’amministrazione resistente, l’esistenza del periculum in mora non è sostenuta da alcun principio di prova in ordine all’effettività e alla consistenza del danno paventato (il presunto calo di fatturato e le disdette di prenotazioni non sono dimostrate in capo ad alcuno degli operatori asseritamente lesi dal provvedimento impugnato);


- che per tali assorbenti ragioni la domanda cautelare non può trovare accoglimento, anche a prescindere dai pur problematici profili attinenti alla legittimazione attiva delle ricorrenti; - che le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e condanna le associazioni ricorrenti alla rifusione delle spese di fase, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente Bernardo Massari, Consigliere Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/06/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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