Ordinanza

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COMUNE DI PISA Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol e la dispersione al suolo del vetro in determinate zone della Cittaà di Pisa IL SINDACO CONSIDERATO CHE: -- il consumo di bevande alcoliche da parte della popolazione giovanile eà in significativo aumento e sta interessando anche un numero sempre maggiore di adolescenti e minorenni; -- tale consumo spesso avviene con nuove modalitaà capaci di procurare gravi conseguenze sia sulla salute e sul comportamento sociale dei giovani consumatori, sia nell’ambito della sicurezza pubblica; – le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attivitaà commerciali del settore alimentare e misto, le quali vendono, tra gli altri generi alimentari, bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilitaà di approvvigionamento da parte dei consumatori giovanili senza che l'Amministrazione Comunale e le altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine piuà in generale, possano disporre di efficaci strumenti di intervento; CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: – come risulta dalle numerose relazioni delle Forze dell’ordine, nella cittaà di Pisa le predette attivitaà effettuano, per lo piuà nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto delle bevande alcoliche le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie, le piazze ed i lungarni contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti al patrimonio artistico e monumentale, incidenti e risse con lesioni alle persone; – tali modalitaà di consumo generano altresìà il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati e che cioà costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma anche fonte di degrado urbano; – il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali attivitaà eà documentato da numerosi esposti e proteste inoltrati dai cittadini, comitati ed Istituzioni – tra cui in particolare il Consiglio di Partecipazione Territoriale n.6 - che hanno rappresentato a questo Comune e alle altre Autoritaà preposte fenomeni e situazioni di grave degrado, pericolo e danneggiamento a cose e monumenti; – i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata ed inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da un numero elevato di esercizi attivi nelle zone piuà frequentate da studenti, giovani (compresi minorenni) e turisti in genere; – tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumitaà pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertaà , degli spazi pubblici che dovrebbero essere invece usufruibili da tutti; - l’Amministrazione Comunale di Pisa ha assunto – per quanto di competenza e per il tramite della Societaà della Salute – l’impegno di attivare iniziative di natura sociale con il coinvolgimento del mondo del volontariato volte a sensibilizzare i giovani circa i rischi derivanti dal consumo di alcolici; PRESO ATTO -- dei contenuti emersi dalle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuti in data 1.9.2016 e 8.9.2016 ove eà stato sottolineato che - al fine di prevenire e contrastare i rischi per l’incolumitaà pubblica e di danneggiamento del patrimonio artistico e monumentale connessi all’abuso del consumo di alcolici ed alla dispersione al suolo di contenitori di vetro - si rende necessario e urgente l’emanazione di provvedimenti straordinari volti al contenimento dei fenomeni sopra richiamati ;


-- nel medesimo contesto eà stato sottolineato che - al fine di prevenire e contrastare i rischi per l’incolumitaà pubblica e di danneggiamento del patrimonio artistico e monumentale connessi all’abuso del consumo di alcolici ed alla dispersione al suolo di contenitori di vetro che eà destinato ad aumentare in modo preoccupante con la ripresa delle lezioni ed altre attivitaà accademiche (previste per molti corsi a metaà del mese di settembre 2016) stante l’aumento del numero delle presenze giovanili nelle zone centrali della Cittaà - si rende necessario e urgente: 1. limitare in determinati orari ed in specifiche zone del centro storico la vendita, per asporto, di alcolici in qualsiasi contenitore noncheé di altre bevande in contenitori di vetro; 2. non consentire la refrigerazione delle bevande alcoliche negli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, laboratori artigianali alimentari in tutto l’orario di apertura onde evitare situazioni di somministrazione impropria da parte di chi non eà autorizzato a tale attivitaà ; PRESO ATTO altresìà che sulla base delle comunicazioni della Prefettura, i servizi di controllo serali settimanali coordinati dalla Polizia di Stato nel Centro Storico della cittaà relativi al periodo 1° luglio – 10 settembre 2016 (con interruzione in agosto) hanno rilevato i seguenti dati: -- n. 2 verbali ad attivitaà commerciali per somministrazione di alcolici non consentita; -- n. 6 sequestri di borsoni contenenti bevande alcoliche; -- n. 12 sanzioni per aver urinato in pubblico. PRESO ATTO altresìà della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno prot. N. 1348 del 22 agosto 2016 con la quale: -- si evidenzia come il Centro Storico sia “inondato di residui e detriti vari”, e che tale stato di degrado in alcune zone “eà sovente incrementato da colli di bottiglia infilati nei fori delle zanelle pavimentali in pietra”; -- si richiamano le Amministrazioni pubbliche all’assolvimento “degli obblighi di tutela e conservazione, individuati chiaramente nel Codice dei beni Culturali e del Paesaggio nelle azioni di prevenzione idonee a limitare le situazioni di rischio del patrimonio culturale (…) ed al mantenimento della sua integritaà , dell’efficienza funzionale e dell’identitaà del bene e delle sue parti” PRESO ATTO altresìà che la situazione segnalata dalla Soprintendenza trova conferma presso i servizi di pulizia della cittaà che stimano la raccolta di bottiglie di vetro al suolo, ovvero al di fuori di cestini e contenitori per la raccolta differenziata, in 1.500 in ciascun giorno intercorrente tra lunedìà e giovedìà, e in 3.000 nei week end (venerdìà e sabato); RITENUTO che: -- la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che – al momento - l'ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 54 comma 4 d.lvo n.267/2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito,con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, sia l'unico strumento giuridico idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme specifiche in cui si manifesta nella cittaà di Pisa; – l’emanazione di tale provvedimento sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare – con il minor sacrificio possibile degli altri interessi coinvolti comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, cittadini e fruitori della cittaà che si trovino a transitare nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano, soprattutto alla ripresa delle attivitaà accademiche e nelle aree ove insistono un elevato numero di esercizi commerciali del settore alimentare e misto che comportano conseguentemente una maggiore diffusione di consumo di bevande alcoliche; PRESO ATTO che la maggior parte degli esercizi commerciali che destinano ai generi alcolici una parte significativa della loro superficie di vendita, sono collocati per lo piuà nelle aree del centro storico pisano e nelle aree limitrofe alla stazione, come meglio individuate piuà avanti; VISTI


–il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n.125; –gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni; – gli artt. 1 e 2, lett. b) ed e) del D.M. 5 agosto 2008; – la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati"; RITENUTO - per i motivi esposti in premessa - che ricorrano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, che consentono all'Amministrazione procedente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento; DATO ATTO INFINE che eà stata data preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; ORDINA per i motivi indicati in premessa, a decorrere da venerdìà 9 settembre 2016 e fino al giorno 4 dicembre 2016 compreso, nelle aree interne delimitate dai seguenti perimetri del territorio comunale di Pisa: Zona Nord (piazza Mazzini ,via S. Bibbiana, via Giusti, via Palestro, via Cavour, via Calafati, via San Francesco, via Santa Cecilia, Piazza Martiri della Libertaà , piazza Santa Caterina, via S. Caterina, via Carlo Fedeli, via Cardinale Maffi, piazza Arcivescovado, Piazza del Duomo, via Roma, lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo,) Zona Sud (lungarno Fibonacci, lungarno Galilei, Ponte di Mezzo, lungarno Gambacorti, lungarno Sonnino Via Porta a Mare Via Cesare Battisti, via Mascagni, Piazza della Stazione, via Corridoni, via Fratti, Piazza Guerrazzi, Piazza don Minzoni). 1) Il divieto di vendita per asporto dalle ore 22.00 fino alle 6.00 – di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi contenitore; - di ogni altra bevanda in contenitori di vetro. Il divieto di cui al punto 1. riguarda tutti gli esercizi e le attivitaà di vendita di bevande, a qualsiasi titolo esercitate (commercio in sede fissa e vendita attraverso distributori automatici, commercio su area pubblica, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, strutture ricettive, discoteche ed in genere i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del TULPS) ubicati nelle zone sopra indicate; 2) Il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività (ivi comprese le aree esterne pertinenziali) allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza. Il divieto di cui al punto 2. riguarda tutti gli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, laboratori artigianali alimentari, mentre non riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. DISPONE CHE -- la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze dell’Ordine, che procederanno, in caso di inosservanza, ai sensi dell’art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall’ordinamento vigente; -- la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico per tutta la durata di validitaà della medesima. -- la presente ordinanza sia comunicata a: - allo Sportello Unico per le Attivitaà Produttive - alla Questura di Pisa - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza - al Comando Provinciale del Corpo Forestale;


RENDE NOTO CHE avverso il presente provvedimento puoĂ essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. Pisa,

Il Sindaco Marco Filippeschi


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