2016 11 23 regolamento di conciliazione federconsumatori anaci

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REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Il servizio di conciliazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili vertent su diritti disponibili riguardant la materia condominiale, tra uno o più consumatori e un amministratore tramite l’assistenza di due conciliatori nominat dalle associazioni firmatarie il presente regolamento. Il presente regolamento si applica ai sensi dell’art. 2 l. 4/2013 e dell’art. 27 ter d.lgs. 206/2005, salvo quanto previsto da altre leggispeciali. ART. 2) LA SEGRETERIA La Segreteria, che viene concordemente identficata con la segreteria della FEDERCONSUMATORI PISA, amministra il servizio di conciliazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria tene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notzia alle part: -in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; -qualora sia decorso un mese dal deposito dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle part. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notzia alle part ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla conciliazione. ART. 3) IL CONCILIATORE Il conciliatore non decide la controversia, machiarisce alle part la funzione e le modalità di svolgimento della conciliazione e le aiuta a cercare la composizione della controversia stessa tramite la ricerca di un accordo soddisfacente Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatbilità previste da specifiche norme di legge. La figura del conciliatore è esercitata congiuntamente da due esponent delle associazioni firmatarie il presente regolamento ovvero ANACI Pisa e Federconsumatori Pisa e scelt dalle associazioni medesime. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tpologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in conciliazione, tenendo conto dell’oggetto e delle part della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. ART. 4) AVVIO DEL PROCEDIMENTO Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, utlizzando gli apposit moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet sia dell’ANACI Pisa che della Federconsumatori Pisa con contestuale pagamento delle spese di avvio della procedura Nella domanda devono essere indicat: -le generalità ed i recapit delle part -l’oggetto della controversia -le ragioni della pretesa; -il valore della controversia, sulla base dei criteri indicat nel codice di procedura civile; Qualora il valore della lite risult indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le part sulla stma, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle part. In ogni caso, se all’esito del procedimento di conciliazione il valore risult diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata.


Qualora la domanda si present incompleta rispetto agli element sopraindicat oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio , la segreteria tene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutlmente i quali non si darà corso alla procedura. Il conciliatore fissa la data del primo incontro tra le part entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le part o motvate esigenze organizzatve. La sede dell’incontro di conciliazione è presso la sede dello sportello assistenza e consulenza in materia condominiale sito in Pisa, Via Fratelli Antoni La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre part la domanda di conciliazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le part, 7 gg prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relatvi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. ART. 5) PROCEDURA DI CONCILIAZIONE E PRIMO INCONTRO Il primo incontro con il conciliatore si svolge con l’obiettivo di chiarire alle part la funzione e le modalità di svolgimento della conciliazione; il conciliatore invita le part ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di conciliazione, verificandone insieme anche l’opportunità. Nel caso in cui le part decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo. Se al termine del primo incontro le part decidono di procedere con la conciliazione, devono corrispondere le spese di conciliazione così come stabilite nell’allegato al presente regolamento e queste sono dovute in solido da ciascuna parte. Il conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le part sia congiuntamente che separatamente. Il conciliatore, d’intesa con le part, può fissare eventuali incontri successivi al primo ART. 6) ESITO DELL’INCONTRO DI CONCILIAZIONE Il verbale di fallita conciliazione o il verbale di accordo sono document sottoscritti dal conciliatore e dalle part. Quando tutte le part o una sola di esse lo richiedono, il conciliatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle part per iscritto, tramite la Segreteria. Le part fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Il verbale di accordo sarà consegnato alle part dopo il versamento all’Organismo dell’intero importo delle spese di conciliazione ART. 7) RISERVATEZZA Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il conciliatore e coloro che siano eventualmente present sono tenut alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Pariment, il conciliatore, le part e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle part e dagli addetti della Segreteria, present all’incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione


Le part non possono chiamare il conciliatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testmoniare in un ipotetco giudizio che si dovesse instaurare tra le part avent ad oggetto la medesima controversia o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venut a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione ANACI

FEDERCONSUMATORI


TABELLA INDENNITA’ DEL SERVIZIO SPESE DI CONCILIAZIONE L’indennità di mediazione comprende le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle part le spese di avvio e le spese vive sostenute per la gestone della procedura. Le spese di avvio, stabilite nella somma di euro 20,00 per le lit di valore fino a € 250.000e di euro 40,00 per le lit di valore superiore a € 250.000, sono dovute alla presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante ed a cura di ciascuna parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento Qualora il procedimento si concluda al primo incontro per mancata adesione della parte invitata alla conciliazione ovvero per mancata comparizione della parte invitata e la procedura non prosegua, al conciliatore è riconosciuto un compenso pari ad € 20 per ciascuna delle part a ttolo di rimborso spese forfettariamente predefinito, ad integrazione delle spese di avvio. Spese di mediazione dovute solo nel caso di avvio della mediazione con tutte le part present Valore della lite

Spesa di mediazione per ciascuna parte (nel caso di avvio della mediazione)

Fino a € 1.000,00

€ 40,00

da € 1.001,00 a € 5.000,00

€ 80,00

da € 5.001,00 a € 10.000,00

€100,00

da € 10.001,00 a € 25.000,00

€ 130,00

da € 25.001,00 a € 50.000,00

€ 150,00

da € 50.001,00 a € 250.000,00

€200,00

da € 250.001,00 a € 500.000,00

€ 250,00


Domanda di conciliazione Parte istante Il/La sottoscritto/a

__________________________________

___________________________Prov.

__________

il

________________

nato/a Cod.

a Fiscale

_______________________________________ residente in _________________________ Via ___________________________________ n. _______ Prov. _________ Cap ______________ email/PEC

_________________________________________Tel.

________________________

Cell. ________________________ Fax _______________________ chiede di avviare un tentativo di conciliazione nei confronti di se persona fisica: nome____________________________cognome________________________________________ nato/a

a

________________

Prov.

__________

il

_______________

Cod.

Fiscale

___________________________________ residente in ____________________________Via ______________________________________ n. ______ Prov. __________ Cap _____________ e mail/PEC_______________________________________________________________________ Tel________________________Cell.________________________Fax_____________________ se persona giuridica: Denominazione _______ _____________________P. IVA / Codice fiscale con sede in _________________________ via _____________________________ n. ____ Città______ prov.______

CAP_____Tel.___________________

Cell.

__________________________

fax___________________________e-mail:____________________ segnalare se è Pec sì no OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ________________________________________________________________________________ RAGIONI DELLA PRETESA ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________

_


VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA €:______________________________ Con la proposizione e la sottoscrizione della presente domanda la parte istante dichiara di conoscere ed accettare la “tabella indennità del servizio spese di conciliazione” di seguito riportata Valore della lite

Spesa di mediazione per ciascuna parte (nel caso di avvio della mediazione)

Fino a € 1.000,00

€ 40,00

da € 1.001,00 a € 5.000,00

€ 80,00

da € 5.001,00 a € 10.000,00

€100,00

da € 10.001,00 a € 25.000,00

€ 130,00

da € 25.001,00 a € 50.000,00

€ 150,00

da € 50.001,00 a € 250.000,00

€200,00

da € 250.001,00 a € 500.000,00

€ 250,00

Pisa,………………………………… Firma parte istante

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 1) copia documento d’identità in corso di validità; 2) prova del versamento delle spese di avvio della mediazione (se domanda inviata on line) 3) 4) 5)


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