STRUMENTI NORMATIVI GENERALI PER LA LOTTA AL DEGRADO URBANO E A TUTELA DELLA SICUREZZA IN CITTA’
Riferimento Art. 650 codice penale
Art. 677 codice penale
Art. 30 Codice della Strada
Testo Unico Enti Locali (D.Lvo 267/2000)
D.M. 5 agosto 2008
Testo Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione (1), il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a trecentonove euro. 1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie. 3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario. (…) 8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Art. 54 - Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. N.B. La Corte Costituzionale (Sentenza 7 aprile 2011, n. 115) limita il potere intervento del Sindaco a provvedimenti contingibili ed urgenti. Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Pag. 1 di 3
Art. 2. Interventi del sindaco Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
Regolamento Edilizio Unificato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pisa n. 43 del 27/9/2012
N.B. La Corte Costituzionale (Sentenza 7 aprile 2011, n. 115) limita il potere intervento del Sindaco a provvedimenti contingibili ed urgenti. Art. 31, comma 9 Tutti gli edifici devono essere tenuti in piena efficienza, ivi comprese le parti impiantistiche, in modo da garantire la pubblica e privata incolumità. Con propria ordinanza contingibile ed urgente (…) ordina il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati. Art. 56 – Obblighi di manutenzione 1. Ogni edificio deve essere mantenuto in tutte le sue parti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro degli edifici di cui al presente Capo; 2. Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte, siano esse di pertinenza degli edifici esistenti o meno; 3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere l’adeguamento degli edifici e degli spazi esterni ogni qualvolta le loro condizioni appaiano palesemente in contrasto con quanto previsto dai precedenti commi. In caso di inerzia della proprietà, scaduti i termini assegnati nell’ordinanza, l’Amministrazione Comunale, nei casi di particolare interesse pubblico e fatte salve le sanzioni amministrative, esegue d’ufficio i lavori a spese della proprietà.
A questi strumenti normativi generali, vanno aggiunte norme specifiche quali ad esempio: • il D.lvo 152/2006 (Norme in materia ambientale) • la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 (Norme per il governo del territorio) • il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) per quanto riguarda le concessioni marittime sul litorale pisano.
Pag. 2 di 3
Particolare attenzione merita uno strumento a disposizione dell’Amministrazione Comunale, ovvero: ESECUZIONE IN DANNO DELLE ORDINANZE L’esecuzione in danno (ovvero a spese del privato inadempiente) è una caratteristica dell’azione amministrativa autoritativa, che prescinde da eventuali e concorrenti illeciti amministrativi o penali che sanzionano il mancamento adempimento di quanto imposto dalla PA. L’esecuzione in danno si articola nelle seguenti fasi: 1) inottemperanza dell’ordinanza da parte del destinatario 2) diffida ad adempiere 3) successiva esecuzione d’ufficio 4) recupero delle spese sostenute dalla PA. La competenza in merito alla pretesa al recupero delle spese sostenute per l’esecuzione in danno (sia per quanto riguarda l’an sia per il quantum) è devoluta al giudice amministrativo. Il recupero delle somme in questione può essere soggetto a riscossione coattiva secondo le norme vigenti in materia di entrate del Comune. In generale può dirsi che la PA può (e non deve) procedere all’esecuzione in danno; nel caso specifico del D.lvo 152/2006 – norme in materia ambientale - (art.192) tuttavia la Cassazione ritiene che il Sindaco sia obbligato ad eseguire l’ordinanza a danno degli inadempienti, ravvisando in caso di inerzia il reato di omissione di atti di ufficio ex art.328 c.p.
Pag. 3 di 3