TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI CADAVERI TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
Art. 1 - Oggetto e finalità Il
presente
Art. 1 - Oggetto e finalità
regolamento
disciplina
la
cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento , conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui
al
DPR
mortuaria),
del
285/90 DPR
(ordinamento 254/03
in
di
polizia
materia
di
smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98, del DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari). Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.
Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 29, modificata con Legge Regionale 12 novembre 2013,
n.
66
(Affidamento,
conservazione
e
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10
(Approvazione
settembre del
1990,
regolamento
n. di
285
polizia
mortuaria), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), la Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 esplicativa del D.P.R.
285/90,
e
la
successiva
Circolare
Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, anch’essa interpretativa del D.P.R. 285/90. L’attuale Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto a una corretta e adeguata informazione per quanto concerne le diverse
pratiche
funerarie
previste
dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione a) Cremazione di salme 1. La cremazione di ciascun cadavere – ai
Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione A) Cremazione di salma 1. La cremazione di ciascun cadavere – ai sensi
deve essere
della Legge n. 130/2001 – deve essere autorizzata
autorizzata dall’ufficiale di Stato Civile sulla
dall’ufficiale di Stato Civile del Comune dove è
base della volontà espressa dal defunto
avvenuto il decesso, sulla base della volontà
attraverso una delle seguenti modalità:
espressa dal defunto attraverso una delle seguenti
sensi della L. 130/01 –
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione
autografa
del
defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della
disposizione
testamentaria
stessa;
norme: a) disposizione testamentaria autografa, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione scritta di pugno dal defunto, contraria alla cremazione e rilasciata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b)
iscrizione,
certificata
dal
rappresentante
legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui
i
familiari
presentino
una
dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data
successiva
a
quella
dell’iscrizione all’associazione
presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la manifestata
del defunto contraria alla cremazione, fatta in data
successiva
a
quella
della
iscrizione
all’associazione di appartenenza. L’iscrizione alla associazione di cui alla lettera b), vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. 2. In mancanza di disposizione testamentaria, la di
cremare
il
defunto
deve
essere
manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone
2. In mancanza di disposizione testamentaria,
è
familiari presentino una dichiarazione autografa
volontà
L’iscrizione alla associazione di cui alla
volontà
cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i
dai
legali
rappresentanti. 3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta
interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. 3. Per coloro i quali al momento della morte siano iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta
e
datata
dal
rappresentante
legale
dell’associazione cremazionista che dichiara la regolarità dell’iscrizione fino al momento del decesso e la volontà del socio di essere cremato. Qualora sia stato manifestato anche il pensiero di come destinare le ceneri, il legale
che abbia tra i propri fini statutari quello
rappresentante della medesima associazione,
della cremazione dei cadaveri dei propri
nello stesso atto, specifica il desiderio espresso
associati, è sufficiente la presentazione di
dal socio.
una dichiarazione in carta libera scritta e
4. Deve essere resa dichiarazione del medico
datata, sottoscritta dall’associato di proprio
curante o dal sanitario che redige il certificato di
pugno o, se questi non sia in grado di
morte che il defunto non era portatore di protesi
scrivere, confermata da due testimoni, dalla
elettro alimentata o che la stessa è stata rimossa.
quale chiaramente risulti, la volontà di
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la
essere cremato. La dichiarazione deve
volontà di procedere alla cremazione all’Ufficiale di
essere
Stato Civile del Comune di decesso o di residenza
convalidata
dal
presidente la
del defunto. In quest’ultimo caso l’Ufficiale di Stato
certificazione della regolarità dell’iscrizione,
Civile del Comune di residenza del defunto informa
fino al momento del decesso.
tempestivamente l’Ufficiale di Stato Civile del
dell’associazione,
così
come
Comune di decesso della dichiarazione degli aventi 4. Deve essere resa dichiarazione del medico
titolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla
curante o dal sanitario che redige il
cremazione.
certificato di morte che il defunto non era
La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata
portatore di protesi elettro alimentata (pace-
all’Ufficiale di Stato Civile che si accerta della
maker) o che la stessa è stata rimossa.
identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso tramite servizio postale,
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà
di
procedere
alla
cremazione
telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
6. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere
decesso o di residenza del defunto. In
non può essere concessa se la richiesta non sia
quest’ultimo caso l’Ufficiale di Stato Civile
corredata dal certificato di necroscopia, redatto ai
del Comune di residenza del defunto
sensi della Legge n. 130/2001, articolo 3, comma
informa tempestivamente l’Ufficiale di Stato
1, lett. a), dal quale risulti escluso il sospetto di
Civile
della
morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta,
dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del
segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di
rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.
necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta
del
Comune
di
decesso
dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione La dichiarazione resa, su carta libera, è
che il cadavere può essere cremato.
consegnata all’Ufficiale di Stato Civile che si
7. In presenza di volontà testamentaria del defunto,
accerta della identità dei dichiaranti nei modi di
l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il
legge o fatta pervenire allo stesso per via
volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni
postale, telefax o per via telematica nelle forme
del defunto.
consentite dalla legge.
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna
6. L’autorizzazione alla cremazione di un
cineraria di materiale resistente e tale da poter
cadavere non può essere concessa se la
essere chiusa con saldatura anche a freddo o per
richiesta non sia corredata dal certificato di
mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante
necroscopia, redatto ai sensi della L. 130/01
all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di
art. 3 comma 1. lett a), dal quale risulti
morte del defunto. Le urne da inumare devono
escluso il sospetto di morte dovuta a reato,
essere di materiale biodegradabile.
In
9. Per le ossa contenute in ossario comune, è il
caso
all’Autorità
di
morte
sospetta,
Giudiziaria,
il
segnalata
certificato
di
necroscopia viene integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
Sindaco a disporre per la cremazione. B) Cremazione di resti mortali ossei I resti mortali ossei rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di dieci anni o di estumulazioni dopo un periodo di venticinque
7. In presenza di volontà testamentaria del defunto, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto.
anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta e a titolo oneroso degli aventi causa, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile. C) Cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi 1) Ai
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita
urna
cineraria
di
materiale
resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
fini
del
presente
Regolamento
Comunale si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati dell’incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei
cadaveri.
Si
può
procedere
alla
loro
cremazione decorso il periodo di ordinaria inumazione, di ordinaria tumulazione o per estumulazione straordinaria (fatta prima della scadenza della concessione), secondo quanto indicato con Circolare del Ministero della Sanità
9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
n. 10 del 31 luglio 1998 e prescritto dal D.P.R. 254/2003. 2) La cremazione e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione
B) Cremazione di resti mortali ossei
dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal
I resti mortali ossei rinvenuti in occasione di
parente più prossimo, individuato secondo gli
esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od
articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel
estumulazioni, dopo un periodo di 25 anni, possono
caso di concorso di più parenti dello stesso
essere avviati alla cremazione a richiesta a titolo
grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
oneroso degli aventi titolo, previa autorizzazione
Gli esiti dei fenomeni
dell’Ufficiale di Stato Civile.
conservativi derivanti da esumazione ordinaria
C) Cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi Si
definiscono
esiti
di
fenomeni
cadaverici
trasformativi conservativi i risultati dell’incompleta
cadaverici trasformativi
possono: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere; b) essere avviati a cremazione nel rispetto di quanto indicato alla lettera C), comma 2, del
scheletrizzazione per effetto di mummificazione,
presente articolo;
saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso
c) essere tumulati.
il periodo di ordinaria inumazione, di ordinaria
Gli esiti dei fenomeni
tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio
conservativi derivanti da estumulazione ordinaria o
1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003, o per
straordinaria possono:
estumulazione straordinaria (effettuata prima della
d) permanere nello stesso tumulo;
scadenza della concessione).
e) essere trasferiti in altro tumulo anche se posto in
cadaverici trasformativi
altro cimitero; La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici
f) essere avviati a cremazione nel rispetto di
trasformativi conservativi e la destinazione delle
quanto indicato alla lettera C), comma 2, del
relative ceneri è ammessa previa acquisizione
presente articolo.
dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più
Sull’esterno del contenitore degli esiti di fenomeni
prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76
cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere
e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più
riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
parenti nello stesso grado, dalla maggioranza
In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel
assoluta di questi.
cimitero, il Sindaco, sentita l’Autorità sanitaria territorialmente competente, individuata ai sensi
Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
della legge istitutiva del Servizio Sanitario
conservativi derivanti da esumazione ordinaria
Nazionale, può disporre la cremazione degli esiti dei
possono:
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito di esumazioni o estumulazioni ordinarie,
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
b) essere avviati a cremazione;
g) delle circostanze rilevate;
c) essere tumulati.
h) del periodo di effettuazione della cremazione; i) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri,
Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta
conservativi
degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito
derivanti
da
estumulazione
temporaneo le ceneri sono disperse nel cinerario
ordinaria e/o straordinaria possono:
comune.
a) permanere nello stesso tumulo; b) essere trasferiti in altro tumulo anche posto in altro cimitero;
del
trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria può essere
c) essere avviati a cremazione. 1. Sull’esterno
La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici
contenitore
altresì disposta dal Sindaco in caso di accertato degli
esiti
di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto. 2. In caso di comprovata insufficienza di sepolture
disinteresse da parte dei familiari. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria o nei casi di cui al precedente comma, non è necessaria la documentazione
comprovante
sospetto di morte dovuta a reato.
l’esclusione
del
l’A.S.L.
L’Ufficiale di Stato Civile, l’Autorità sanitaria
territorialmente competente, può disporre la
territorialmente competente, individuata ai sensi
cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici
della legge istitutiva del Servizio Sanitario
trasformativi
di
Nazionale, il gestore del cimitero, sono tenuti a
esumazioni o estumulazioni ordinarie, dopo aver
denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco
preventivamente informato la cittadinanza con
chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali
pubbliche affissioni:
possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di
a. delle circostanze rilevate;
cadavere previsto dall’articolo 410 del codice penale
nel
cimitero,
b. del
il
Sindaco,
conservativi
periodo
di
sentita
a
seguito
effettuazione
della
cremazione; c. del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria può essere altresì disposta dal Sindaco in caso di accertato disinteresse da parte dei familiari. 3. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al precedente comma, non è necessaria la documentazione comprovante l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. 4. L’Ufficiale di Stato Civile, l’A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall’articolo 411 del codice penale.
o di distruzione o dispersione non autorizzata delle ceneri.
PARTE SECONDA
PARTE SECONDA
Art. 3 - Modalità di conservazione delle ceneri
Art. 3 - Modalità di conservazione delle ceneri
L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
L'urna sigillata contenente le ceneri, in forma indivisa, può essere:
a) Tumulata: 1. La
tumulazione
entro
l’area
cimiteriale può avvenire, in loculo cinerario o loculo ossario o in sepolture anche in presenza di un feretro.
a) Tumulata: 1. La tumulazione entro l’area cimiteriale può avvenire, in loculo cinerario o loculo ossario o in sepolture anche in presenza di un feretro previa acquisizione
del
parere
positivo
del
concessionario o del proprietario.
2. La durata della tumulazione in
2. La durata della tumulazione in loculo cinerario o in
loculo cinerario o in loculo ossario
loculo ossario per più urne è di cinquanta anni
per più urne è di 50 anni rinnovabile
rinnovabili
alla scadenza.
consentita
3. La durata della tumulazione in sepoltura in concessione è per il periodo concessorio residuo.
alla
scadenza.
se
La
nullaosta
procedura scritto
è del
concessionario o proprietario del loculo. 3. La durata della tumulazione in sepoltura in concessione è per il periodo concessorio residuo. b) Inumata:
b) Inumata:
1. L’inumazione è consentita solo entro area
1. L’inumazione è consentita solo entro area cimiteriale
appositamente
dall’Amministrazione
individuata
Comunale
ed
è
destinata ad una lenta incorporazione delle ceneri nel terreno.
cimiteriale
individuata
dall’Amministrazione
Comunale ed è destinata a una lenta incorporazione delle ceneri nel terreno. 2. La durata dell’inumazione, ai fini di lenta dispersione, è prevista in cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci
2. La durata dell’inumazione , ai fini di lenta
anni;
dispersione, è prevista in 5 anni, rinnovabile
3. Le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie,
per frazioni annuali fino alla durata massima
devono avere dimensioni massime di m. 0,50 sia di
di 10 anni;
lunghezza sia di larghezza. È d’obbligo uno strato
3. Le
fosse
per
l’inumazione
delle
urne
cinerarie devono avere dimensioni massime di m. 0,50 sia di lunghezza che di larghezza. E’ d’obbligo uno strato minimo di terreno di almeno m. 0,50 tra l’urna ed il piano di campagna del campo.
minimo di terreno di almeno m. 0,50 tra l’urna e il piano di campagna del campo. 4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere
contraddistinta
dall’Amministrazione
da
un
Comunale
cippo recante
fornito una
targhetta in materiale lapideo con indicazione di un identificativo
alfa-numerico
progressivo
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie
(obbligatorio) ed eventuale indicazione del nome,
deve essere contraddistinta da un cippo
cognome, della data di nascita e di morte del
fornito
dall’Amministrazione
Comunale
defunto
(facoltativo),
a
cura
e
spese
del
recante una targhetta in materiale lapideo
concessionario.
con indicazione di un identificativo alfa-
5. L’urna cineraria destinata alla inumazione deve
numerico
ed
essere di materiale facilmente biodegradabile quale
eventuale indicazione del nome, cognome,
cellulosa, cotone, etc., in modo da assicurare la
della data di nascita e di morte del defunto
lenta incorporazione delle ceneri entro il periodo di
(facoltativo),
inumazione.
progressivo
a
cura
(obbligatorio)
e
spese
del
6. Previo pagamento della relativa tariffa, il
concessionario. 5. L’urna cineraria destinata alla inumazione deve
essere
di
materiale
facilmente
biodegradabile quale cellulosa, cotone, etc., in
modo
da
assicurare
la
lenta
incorporazione delle ceneri entro il periodo di inumazione. 6. Il servizio di inumazione delle urne cinerarie
Comune dispone il servizio d’inumazione delle urne cinerarie per un limite minimo di cinque anni. Sul luogo d’inumazione dell’urna cineraria è consentita la posa in opera di lapidi e cippi forniti dai congiunti. I necessari lavori di messa a dimora dei manufatti lapidei sono eseguiti dal Comune a seguito di pagamento, da parte del richiedente, degli oneri previsti.
, la fornitura e posa in opera del cippo è effettuato dal Comune, previo pagamento
C) Custodita o affidata
della relativa tariffa.
1) L’urna può essere conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3,
c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990;
del D.P.R. n. 285/1990; 2)
L’urna può essere consegnata al soggetto
affidatario di cui all'articolo 4. L’affidatario delle d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 4.
ceneri è tenuto a comunicare al Comune il luogo di conservazione delle urne che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - nella abitazione dell’affidatario in luogo chiuso (tipo teca, armadio o nicchia), inaccessibili a bambini, o persone non capaci di intendere o volere,
animali
domestici
e
in
ogni
caso
garantito da ogni possibile profanazione; - luogo salubre e che non comprometta lo stato di
conservazione
dell’urna
e
del
proprio
contenuto. Art. 4 - Affidamento delle ceneri
Art. 4 - Affidamento delle ceneri Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna è un familiare (articolo 3,
Nel rispetto della volontà del defunto,
comma 1, lettera e), Legge 130/2001) liberamente
soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque
scelto dal defunto o chi può manifestarne la
persona, ente o associazione scelta liberamente dal
volontà, ai sensi della Legge regionale n.
defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai
29/2004, articolo 2, comma 1.
Competente a concedere ai richiedenti aventi
sensi della legge R.T. n. 29/04 art. 2 comma 1.
titolo La consegna dell'urna cineraria è effettuata
l’autorizzazione
conservazione
delle
all’affidamento
ceneri
dei
defunti,
e è
previa sottoscrizione di un documento nel quale il
l’Ufficiale di Stato Civile a ciò adibito del
soggetto affidatario dichiara la destinazione finale
Comune ove è avvenuto il decesso o di
dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato
residenza, che è tenuto a darne comunicazione
in copia al soggetto affidatario, conservato presso
al Comune di residenza del defunto, al Comune
l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è
del luogo di conservazione delle ceneri, nonché
avvenuto il decesso, costituisce documento di
al Responsabile dell’Impianto di cremazione.
accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
L’Ufficiale
Il
trasporto
delle
ceneri
deve
essere
espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure
precauzionali
igieniche
previste
per
il
trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria , ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R.T. n. 29/2004. Resta
valida
di
Stato
l’autorizzazione
Civile
che
all’affidamento
redige
comunica
gli
estremi del defunto e dell’affidatario unico ivi compreso l’indirizzo di deposito al Servizio Cimiteriale
per
l’annotazione
in
opportuno
registro. La consegna dell'urna cineraria all’affidatario, o suo delegato, è fatta dal gestore dell’impianto
la
possibilità
di
rinuncia
all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R.T. n.29/04 art. 2, 4).
crematorio previa sottoscrizione di un verbale di consegna in triplice copia nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle
ceneri;
tale
documento,
consegnato
al
soggetto affidatario, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Servizio Comunale che ha rilasciato
l’autorizzazione
all’affidamento,
costituisce anche documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
In caso di rinuncia all'affidamento e qualora
Le
ceneri
dovranno di
essere
contenute
materiale
resistente
in
non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono
un’apposita
urna
conservate in appositi spazi cimiteriali di cui
infrangibile,
perfettamente
all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente
all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
morte del defunto (art. 3, lettera e) Legge
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
130/2001).
sigillata,
e
recante
Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente Nel caso di rinuncia all’affidamento il
autorizzato
e
non
è
soggetto
alle
misure
soggetto rinunciante può richiedere la tumulazione o
precauzionali igieniche previste per il trasporto delle
l’inumazione
salme,
dell’urna
negli
appositi
manufatti posti all’interno del cimitero.
spazi
e
salvo
diversa
indicazione
dell'Autorità
sanitaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge
regionale
n.
29/2004
e
successive
modificazioni. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare preventivamente all’Ufficiale di Stato Civile il
trasferimento
dell’urna,
in
conseguenza
di
eventuale variazione della propria abitazione o domicilio
nell’ambito
del
Comune,
per
gli
aggiornamenti del caso. Quando l’affidatario delle ceneri voglia trasferire l’urna in altro Comune, deve preventivamente: a. comunicare il trasferimento al Comune di precedente affido; b. comunicare il trasferimento al Comune di nuova
destinazione
per
le
successive
autorizzazioni. In mancanza di tale procedura, l’urna
dovrà
essere
affidata
all’Autorità
Comunale per la sua conservazione all’interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell’affidatario. L’affidatario dovrà consentire l’effettuazione di sopralluoghi nel luogo in cui è conservata l’urna cineraria, da parte di personale individuato dall’Amministrazione Polizia
Locale
e
Comunale o
(Ufficiali
personale
di
dell’Ufficio
Cimiteriale) al fine di verificare nel tempo la sistemazione della stessa e la sua sigillatura. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni
impartite
nell'autorizzazione
e
sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi
dell'art.
l'Amministrazione
411
del
codice
Comunale,
penale,
previa
diffida
formale all'affidatario contenente un termine per la
regolarizzazione,
si
riserva
di
revocare
l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La
rinuncia
all'affidamento
deve
risultare
da
dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge regionale n. 29/2004, articolo 2, comma 4). In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia
stata fatta la dispersione, le ceneri sono conservate in giusti spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990,
n.
285
(Approvazione
del
regolamento di polizia mortuaria). Nel caso di rinuncia all’affidamento il soggetto rinunciante
può
richiedere
la
tumulazione
o
l’inumazione dell’urna negli spazi e manufatti posti all’interno del cimitero. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 80, commi 3 e 6 del DPR 285/1990 (art. 2 comma 7 L.R.T. N. 66/2013). Art. 5 - Dispersione delle ceneri
Art. 5 - Dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge n. 130/2001.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 130/2001. 1. La dispersione delle ceneri nel territorio di
1. La dispersione delle ceneri nel territorio di
competenza
competenza
autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile,
del
Comune
di
Pisa,
previa
del
Comune
di
Pisa,
previa
autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile,
è consentita nei seguenti luoghi:
è consentita nei seguenti luoghi:
a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
Cimitero Suburbano e denominata “Giardino delle
b) in area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero
Suburbano
e
denominata
“
Giardino delle ceneri “ ; c)
b) in area a ciò destinata posta all'interno del
in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
d) in aree naturali appositamente individuate, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi. e) in aree private.
Rimembranze”; c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; d) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa; e) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva; f) nei fiumi; g) in aree naturali individuate, nell’ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione; h) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso del
2. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri
proprietario e non può dare luogo ad attività di
abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei
lucro.
proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è
di lucro.
consentita nei tratti liberi da bagnanti, natanti e manufatti.
3. La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come
Codice della Strada).
definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
volontà della dispersione delle proprie ceneri
codice della strada).
senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse in cinerario comune. 5. La dispersione è eseguita seguendo l’ordine prioritario
sotto
riportato,
dalle
seguenti
persone: a) dal coniuge o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; b) dall’esecutore testamentario; c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto; e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune (Custodi cimiteriali e necrofori). 6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro sessanta giorni dalla consegna dell’urna cineraria. 7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, purché tale volontà sia stata espressa dal defunto o in mancanza al momento del decesso dagli aventi titolo.
8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. Art. 6 – Procedure
Art. 6 – Procedure
1) procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri:
1)
Procedura
per
la
concessione
dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri: È necessaria la presentazione di una domanda da parte del soggetto individuato ai sensi della Legge
È necessaria la presentazione di una istanza da
regionale n. 29/2004.
parte del soggetto individuato ai sensi della
Nella richiesta devono essere indicati:
L.R.T. n. 29/04.
a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), della
Nella istanza devono essere indicati :
Legge 130/2001) e i dati anagrafici del defunto;
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia
eventuali controlli da parte della competente
delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli
Autorità Comunale o Sanitaria;
eventuali controlli da parte dell’Amministrazione
c) l’esatto luogo di conservazione e la persona cui è
Comunale;
consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna; e) la conoscenza della possibilità di trasferimento
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili
dell’urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto
sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle
affidatario non intenda più conservarla;
altre norme del codice penale in materia e sulle
f) che non sussistono impedimenti alla consegna
garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
derivanti
da
vincoli
determinati
dall’Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; g) l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale e) la conoscenza della possibilità di trasferimento
della variazione della residenza;
dell’urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto
h) la conoscenza dell’obbligo, qualora l’urna
affidatario non intenda più conservarla;
affidata sia trasferita in altro Comune, in conseguenza della variazione di residenza o domicilio dell’affidatario, questo deve essere
f) che non sussistono impedimenti alla consegna
comunicato
derivanti
precedente affido, e al Comune di nuova
da
vincoli
determinati
giudiziaria o di pubblica sicurezza;
dall’Autorità
preventivamente
al
Comune
di
destinazione per le successive autorizzazioni. 2)
Procedura
per
la
concessione
dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. g) l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della residenza.
È necessaria la presentazione di una domanda da parte del soggetto individuato ai sensi della Legge regionale n. 29/2004. Nella richiesta devono essere indicati:
2) procedura per la concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi
dell’articolo
2,
comma
1,
della
Legge
regionale n. 29/2004; b) dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri. E’ necessaria la presentazione di una istanza da
La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 5
parte del soggetto individuato ai sensi della
del presente Regolamento se trattasi di luogo
L.R.T. n. 29/04.
nell’ambito del territorio del comune di Pisa, oppure ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale n. 29/2004 se trattasi di luogo nell’ambito del territorio di altro comune della regione Toscana;
Nella istanza devono essere indicati :
c) dichiarazione nella quale deve essere indicato se a) I
dati
anagrafici
e
la
residenza
del
richiedente ai sensi dell’art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 ;
l’urna cineraria vuota sarà conservata presso la residenza dell’affidatario, oppure consegnata al cimitero di provenienza che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; d) l’autorizzazione del soggetto titolare del luogo
b) dichiarazione del luogo ove disperdere le
ove saranno disperse le ceneri; e) dichiarazione che non sussistono impedimenti
ceneri:
alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. •
ai sensi dell’art. 5 del presente
f) nei casi di richiesta di dispersione delle ceneri
Regolamento se trattasi di luogo
all’esterno delle aree cimiteriali diverse da quelle
nell’ambito del territorio del Comune
private, l’Amministrazione Comunale definirà i giorni
di Pisa
e
i
luoghi
ove
procedere
alla
dispersione,
ordinando, se ritenuto utile, la presenza di •
ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 se trattasi di luogo nell’ambito del territorio di altro Comune
di
pertinenza
della
Regione Toscana.
c) dichiarazione
nella
quale
deve
essere
indicato se l’urna cineraria vuota viene conservata
presso
la
residenza
personale incaricato della verifica. Nel caso di dispersione in aree private la persona autorizzata dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale il giorno e l’ora della dispersione dandone possibilità di accertamento.
dell’affidatario,
oppure
consegnata
al
cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
d) l’Autorizzazione dell’Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
e) che
non
sussistono
impedimenti
alla
consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità
giudiziaria
o
di
pubblica
sicurezza.
f)
Nei casi di richiesta di dispersione delle ceneri
all’esterno
diverse
delle
dalle
aree
aree
cimiteriali
private,
l’
Amministrazione Comunale definirà i giorni ed i luoghi ove procedere alla dispersione che avverrà alla presenza di personale incaricato della verifica. Nel caso di dispersione in aree private la persona
autorizzata
dovrà
comunicare
all’Amministrazione Comunale il giorno e l’ora della dispersione dandone possibilità di verifica. Art. 7 – Sale del commiato Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, lettera i), della Legge n. 130/2001, il Comune metterà a disposizione delle sale attigue al crematorio per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. Art. 7 – Deposito provvisorio di urne cinerarie
Art. 8 – Deposito provvisorio di urne cinerarie
E’ consentito il deposito provvisorio dell’urna cineraria per il periodo massimo di 12 mesi presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto,
senza
che
le
procedure
per
la
conservazione, l’affidamento o la dispersione
È consentito il deposito provvisorio dell’urna cineraria per il periodo massimo di dodici mesi presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto,
senza
che
le
procedure
per
la
conservazione, l’affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d’ufficio al
siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d’ufficio al Cinerario Comune.
cinerario
comune,
dandone
familiari,
conoscenti
o
preavviso
associazione
a di
appartenenza del defunto. In tale caso, sarà cura dell’Ufficiale di Stato Civile
In tale caso, sarà cura dell’Ufficiale di Stato
provvedere alla redazione di corretto verbale.
Civile provvedere alla redazione di apposito verbale. Art. 8 – Registri cimiteriali
Art. 9– Registri cimiteriali
E’ istituito apposito Registro nel quale l’Ufficiale di Stato Civile annota:
È istituito apposito Registro nel quale l’Ufficiale di Stato Civile annota: a) in caso di affidamento personale, le generalità dell’affidatario, la sua residenza, il luogo di
a) in caso di affidamento personale, le generalità
dell’affidatario,
la
sua
conservazione dell’urna e le generalità del defunto medesimo.
residenza, il luogo di conservazione
b) il luogo di dispersione delle ceneri.
dell’urna
I dati contenuti in tale registro sono comunicati alla
nonché
le
generalità
del
defunto medesimo.
Regione Toscana per le competenze ad essa
b) il luogo di dispersione delle ceneri. I dati contenuti in
spettanti.
tale registro vengono
comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti. Art. 9 - Senso comunitario della morte Affinché
non
sia
perduto
Art. 10 - Senso comunitario della morte il
senso
comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT n. 29/4, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, ai sensi dell’art. 7 della legge RT n. 29/04,che riporta i dati anagrafici del defunto. Sono
Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto
affidatario,
secondo
quanto
disposto
all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge regionale n. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale n. 29/2004, che riporta i dati anagrafici del defunto. È consentito omettere nome e cognome, indicando le sole iniziali
consentite
commemorazione
anche
dispersione delle ceneri.
forme al
rituali
momento
di della
dell’uno e dell’altro. Sono permesse forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
Art. 10 – Sanzioni
Art. 11 – Sanzioni
La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all’art. 2 della Legge n.130/01 che modifica l’art. 411 del codice penale, sono punite con la reclusione da due mesi ad un
La
violazione
delle
disposizioni
contenute
al
precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all’articolo 2 della Legge n.130/2001, che modifica l’articolo 411 del codice penale, sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00.
anno e con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00. PARTE TERZA
PARTE TERZA
Art. 11 – Informazione ai cittadini
Art. 12 – Informazione ai cittadini
Il Comune di Pisa, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici ,
ceneri
alla ed
cremazione,
alle
modalità
all’affidamento di
e forme di pubblicità adeguate, promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate
Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate
Il Comune di Pisa, tramite gli organi di informazione
delle
conservazione
e
dispersione delle stesse.
alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e ai modi di conservazione e dispersione delle stesse. Per questo particolare caso, il Comune può avvalersi delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
PARTE QUARTA
PARTE QUARTA
Art. 12 – Valori tariffari
Art. 13 – Valori tariffari
Le tariffe per le attività, servizi e prestazioni previste
Le tariffe per le attività, servizi e prestazioni previste
ne presente Regolamento saranno determinate e
nel presente Regolamento saranno determinate e
aggiornate annualmente con Deliberazione della
aggiornate annualmente con Deliberazione della
Giunta Comunale.
Giunta Comunale seguendo le indicazioni date con
decreto
interministeriale,
ai
sensi
dell’articolo 5 della Legge n. 130/2001. Art. 14 – Abrogazione È
abrogato
il
Regolamento
adottato
dal
Consiglio Comunale con delibera N. 22 del 12 maggio 2005, concernente Regolamento per la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione
delle
ceneri
cremazione dei defunti.
derivanti
dalla