Regolamento cremazione

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TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI CADAVERI TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

Art. 1 - Oggetto e finalità Il

presente

Art. 1 - Oggetto e finalità

regolamento

disciplina

la

cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento , conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui

al

DPR

mortuaria),

del

285/90 DPR

(ordinamento 254/03

in

di

polizia

materia

di

smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98, del DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari). Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 29, modificata con Legge Regionale 12 novembre 2013,

n.

66

(Affidamento,

conservazione

e

dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10

(Approvazione

settembre del

1990,

regolamento

n. di

285

polizia

mortuaria), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), la Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 esplicativa del D.P.R.

285/90,

e

la

successiva

Circolare

Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, anch’essa interpretativa del D.P.R. 285/90. L’attuale Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto a una corretta e adeguata informazione per quanto concerne le diverse

pratiche

funerarie

previste

dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione a) Cremazione di salme 1. La cremazione di ciascun cadavere – ai

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione A) Cremazione di salma 1. La cremazione di ciascun cadavere – ai sensi


deve essere

della Legge n. 130/2001 – deve essere autorizzata

autorizzata dall’ufficiale di Stato Civile sulla

dall’ufficiale di Stato Civile del Comune dove è

base della volontà espressa dal defunto

avvenuto il decesso, sulla base della volontà

attraverso una delle seguenti modalità:

espressa dal defunto attraverso una delle seguenti

sensi della L. 130/01 –

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una

dichiarazione

autografa

del

defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della

disposizione

testamentaria

stessa;

norme: a) disposizione testamentaria autografa, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione scritta di pugno dal defunto, contraria alla cremazione e rilasciata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b)

iscrizione,

certificata

dal

rappresentante

legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui

i

familiari

presentino

una

dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data

successiva

a

quella

dell’iscrizione all’associazione

presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la manifestata

del defunto contraria alla cremazione, fatta in data

successiva

a

quella

della

iscrizione

all’associazione di appartenenza. L’iscrizione alla associazione di cui alla lettera b), vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. 2. In mancanza di disposizione testamentaria, la di

cremare

il

defunto

deve

essere

manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone

2. In mancanza di disposizione testamentaria,

è

familiari presentino una dichiarazione autografa

volontà

L’iscrizione alla associazione di cui alla

volontà

cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i

dai

legali

rappresentanti. 3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta

interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. 3. Per coloro i quali al momento della morte siano iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta

e

datata

dal

rappresentante

legale

dell’associazione cremazionista che dichiara la regolarità dell’iscrizione fino al momento del decesso e la volontà del socio di essere cremato. Qualora sia stato manifestato anche il pensiero di come destinare le ceneri, il legale


che abbia tra i propri fini statutari quello

rappresentante della medesima associazione,

della cremazione dei cadaveri dei propri

nello stesso atto, specifica il desiderio espresso

associati, è sufficiente la presentazione di

dal socio.

una dichiarazione in carta libera scritta e

4. Deve essere resa dichiarazione del medico

datata, sottoscritta dall’associato di proprio

curante o dal sanitario che redige il certificato di

pugno o, se questi non sia in grado di

morte che il defunto non era portatore di protesi

scrivere, confermata da due testimoni, dalla

elettro alimentata o che la stessa è stata rimossa.

quale chiaramente risulti, la volontà di

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la

essere cremato. La dichiarazione deve

volontà di procedere alla cremazione all’Ufficiale di

essere

Stato Civile del Comune di decesso o di residenza

convalidata

dal

presidente la

del defunto. In quest’ultimo caso l’Ufficiale di Stato

certificazione della regolarità dell’iscrizione,

Civile del Comune di residenza del defunto informa

fino al momento del decesso.

tempestivamente l’Ufficiale di Stato Civile del

dell’associazione,

così

come

Comune di decesso della dichiarazione degli aventi 4. Deve essere resa dichiarazione del medico

titolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla

curante o dal sanitario che redige il

cremazione.

certificato di morte che il defunto non era

La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata

portatore di protesi elettro alimentata (pace-

all’Ufficiale di Stato Civile che si accerta della

maker) o che la stessa è stata rimossa.

identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso tramite servizio postale,

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà

di

procedere

alla

cremazione

telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di

6. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere

decesso o di residenza del defunto. In

non può essere concessa se la richiesta non sia

quest’ultimo caso l’Ufficiale di Stato Civile

corredata dal certificato di necroscopia, redatto ai

del Comune di residenza del defunto

sensi della Legge n. 130/2001, articolo 3, comma

informa tempestivamente l’Ufficiale di Stato

1, lett. a), dal quale risulti escluso il sospetto di

Civile

della

morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta,

dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del

segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di

rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta

del

Comune

di

decesso

dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione La dichiarazione resa, su carta libera, è

che il cadavere può essere cremato.

consegnata all’Ufficiale di Stato Civile che si

7. In presenza di volontà testamentaria del defunto,

accerta della identità dei dichiaranti nei modi di

l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il

legge o fatta pervenire allo stesso per via

volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni

postale, telefax o per via telematica nelle forme

del defunto.

consentite dalla legge.

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna

6. L’autorizzazione alla cremazione di un

cineraria di materiale resistente e tale da poter

cadavere non può essere concessa se la

essere chiusa con saldatura anche a freddo o per

richiesta non sia corredata dal certificato di

mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante


necroscopia, redatto ai sensi della L. 130/01

all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di

art. 3 comma 1. lett a), dal quale risulti

morte del defunto. Le urne da inumare devono

escluso il sospetto di morte dovuta a reato,

essere di materiale biodegradabile.

In

9. Per le ossa contenute in ossario comune, è il

caso

all’Autorità

di

morte

sospetta,

Giudiziaria,

il

segnalata

certificato

di

necroscopia viene integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Sindaco a disporre per la cremazione. B) Cremazione di resti mortali ossei I resti mortali ossei rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di dieci anni o di estumulazioni dopo un periodo di venticinque

7. In presenza di volontà testamentaria del defunto, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto.

anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta e a titolo oneroso degli aventi causa, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile. C) Cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi 1) Ai

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita

urna

cineraria

di

materiale

resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

fini

del

presente

Regolamento

Comunale si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati dell’incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei

cadaveri.

Si

può

procedere

alla

loro

cremazione decorso il periodo di ordinaria inumazione, di ordinaria tumulazione o per estumulazione straordinaria (fatta prima della scadenza della concessione), secondo quanto indicato con Circolare del Ministero della Sanità

9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

n. 10 del 31 luglio 1998 e prescritto dal D.P.R. 254/2003. 2) La cremazione e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione

B) Cremazione di resti mortali ossei

dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal

I resti mortali ossei rinvenuti in occasione di

parente più prossimo, individuato secondo gli

esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od

articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel

estumulazioni, dopo un periodo di 25 anni, possono

caso di concorso di più parenti dello stesso

essere avviati alla cremazione a richiesta a titolo

grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

oneroso degli aventi titolo, previa autorizzazione

Gli esiti dei fenomeni

dell’Ufficiale di Stato Civile.

conservativi derivanti da esumazione ordinaria

C) Cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi Si

definiscono

esiti

di

fenomeni

cadaverici

trasformativi conservativi i risultati dell’incompleta

cadaverici trasformativi

possono: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere; b) essere avviati a cremazione nel rispetto di quanto indicato alla lettera C), comma 2, del


scheletrizzazione per effetto di mummificazione,

presente articolo;

saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso

c) essere tumulati.

il periodo di ordinaria inumazione, di ordinaria

Gli esiti dei fenomeni

tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio

conservativi derivanti da estumulazione ordinaria o

1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003, o per

straordinaria possono:

estumulazione straordinaria (effettuata prima della

d) permanere nello stesso tumulo;

scadenza della concessione).

e) essere trasferiti in altro tumulo anche se posto in

cadaverici trasformativi

altro cimitero; La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici

f) essere avviati a cremazione nel rispetto di

trasformativi conservativi e la destinazione delle

quanto indicato alla lettera C), comma 2, del

relative ceneri è ammessa previa acquisizione

presente articolo.

dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più

Sull’esterno del contenitore degli esiti di fenomeni

prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76

cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere

e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più

riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

parenti nello stesso grado, dalla maggioranza

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel

assoluta di questi.

cimitero, il Sindaco, sentita l’Autorità sanitaria territorialmente competente, individuata ai sensi

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi

della legge istitutiva del Servizio Sanitario

conservativi derivanti da esumazione ordinaria

Nazionale, può disporre la cremazione degli esiti dei

possono:

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito di esumazioni o estumulazioni ordinarie,

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

b) essere avviati a cremazione;

g) delle circostanze rilevate;

c) essere tumulati.

h) del periodo di effettuazione della cremazione; i) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri,

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi

anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta

conservativi

degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito

derivanti

da

estumulazione

temporaneo le ceneri sono disperse nel cinerario

ordinaria e/o straordinaria possono:

comune.

a) permanere nello stesso tumulo; b) essere trasferiti in altro tumulo anche posto in altro cimitero;

del

trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria può essere

c) essere avviati a cremazione. 1. Sull’esterno

La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici

contenitore

altresì disposta dal Sindaco in caso di accertato degli

esiti

di

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto. 2. In caso di comprovata insufficienza di sepolture

disinteresse da parte dei familiari. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria o nei casi di cui al precedente comma, non è necessaria la documentazione

comprovante

sospetto di morte dovuta a reato.

l’esclusione

del


l’A.S.L.

L’Ufficiale di Stato Civile, l’Autorità sanitaria

territorialmente competente, può disporre la

territorialmente competente, individuata ai sensi

cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici

della legge istitutiva del Servizio Sanitario

trasformativi

di

Nazionale, il gestore del cimitero, sono tenuti a

esumazioni o estumulazioni ordinarie, dopo aver

denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco

preventivamente informato la cittadinanza con

chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali

pubbliche affissioni:

possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di

a. delle circostanze rilevate;

cadavere previsto dall’articolo 410 del codice penale

nel

cimitero,

b. del

il

Sindaco,

conservativi

periodo

di

sentita

a

seguito

effettuazione

della

cremazione; c. del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria può essere altresì disposta dal Sindaco in caso di accertato disinteresse da parte dei familiari. 3. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al precedente comma, non è necessaria la documentazione comprovante l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. 4. L’Ufficiale di Stato Civile, l’A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall’articolo 411 del codice penale.

o di distruzione o dispersione non autorizzata delle ceneri.


PARTE SECONDA

PARTE SECONDA

Art. 3 - Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 3 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

L'urna sigillata contenente le ceneri, in forma indivisa, può essere:

a) Tumulata: 1. La

tumulazione

entro

l’area

cimiteriale può avvenire, in loculo cinerario o loculo ossario o in sepolture anche in presenza di un feretro.

a) Tumulata: 1. La tumulazione entro l’area cimiteriale può avvenire, in loculo cinerario o loculo ossario o in sepolture anche in presenza di un feretro previa acquisizione

del

parere

positivo

del

concessionario o del proprietario.

2. La durata della tumulazione in

2. La durata della tumulazione in loculo cinerario o in

loculo cinerario o in loculo ossario

loculo ossario per più urne è di cinquanta anni

per più urne è di 50 anni rinnovabile

rinnovabili

alla scadenza.

consentita

3. La durata della tumulazione in sepoltura in concessione è per il periodo concessorio residuo.

alla

scadenza.

se

La

nullaosta

procedura scritto

è del

concessionario o proprietario del loculo. 3. La durata della tumulazione in sepoltura in concessione è per il periodo concessorio residuo. b) Inumata:

b) Inumata:

1. L’inumazione è consentita solo entro area

1. L’inumazione è consentita solo entro area cimiteriale

appositamente

dall’Amministrazione

individuata

Comunale

ed

è

destinata ad una lenta incorporazione delle ceneri nel terreno.

cimiteriale

individuata

dall’Amministrazione

Comunale ed è destinata a una lenta incorporazione delle ceneri nel terreno. 2. La durata dell’inumazione, ai fini di lenta dispersione, è prevista in cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci

2. La durata dell’inumazione , ai fini di lenta

anni;

dispersione, è prevista in 5 anni, rinnovabile

3. Le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie,

per frazioni annuali fino alla durata massima

devono avere dimensioni massime di m. 0,50 sia di

di 10 anni;

lunghezza sia di larghezza. È d’obbligo uno strato

3. Le

fosse

per

l’inumazione

delle

urne

cinerarie devono avere dimensioni massime di m. 0,50 sia di lunghezza che di larghezza. E’ d’obbligo uno strato minimo di terreno di almeno m. 0,50 tra l’urna ed il piano di campagna del campo.

minimo di terreno di almeno m. 0,50 tra l’urna e il piano di campagna del campo. 4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere

contraddistinta

dall’Amministrazione

da

un

Comunale

cippo recante

fornito una

targhetta in materiale lapideo con indicazione di un identificativo

alfa-numerico

progressivo

4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie

(obbligatorio) ed eventuale indicazione del nome,

deve essere contraddistinta da un cippo

cognome, della data di nascita e di morte del


fornito

dall’Amministrazione

Comunale

defunto

(facoltativo),

a

cura

e

spese

del

recante una targhetta in materiale lapideo

concessionario.

con indicazione di un identificativo alfa-

5. L’urna cineraria destinata alla inumazione deve

numerico

ed

essere di materiale facilmente biodegradabile quale

eventuale indicazione del nome, cognome,

cellulosa, cotone, etc., in modo da assicurare la

della data di nascita e di morte del defunto

lenta incorporazione delle ceneri entro il periodo di

(facoltativo),

inumazione.

progressivo

a

cura

(obbligatorio)

e

spese

del

6. Previo pagamento della relativa tariffa, il

concessionario. 5. L’urna cineraria destinata alla inumazione deve

essere

di

materiale

facilmente

biodegradabile quale cellulosa, cotone, etc., in

modo

da

assicurare

la

lenta

incorporazione delle ceneri entro il periodo di inumazione. 6. Il servizio di inumazione delle urne cinerarie

Comune dispone il servizio d’inumazione delle urne cinerarie per un limite minimo di cinque anni. Sul luogo d’inumazione dell’urna cineraria è consentita la posa in opera di lapidi e cippi forniti dai congiunti. I necessari lavori di messa a dimora dei manufatti lapidei sono eseguiti dal Comune a seguito di pagamento, da parte del richiedente, degli oneri previsti.

, la fornitura e posa in opera del cippo è effettuato dal Comune, previo pagamento

C) Custodita o affidata

della relativa tariffa.

1) L’urna può essere conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3,

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990;

del D.P.R. n. 285/1990; 2)

L’urna può essere consegnata al soggetto

affidatario di cui all'articolo 4. L’affidatario delle d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 4.

ceneri è tenuto a comunicare al Comune il luogo di conservazione delle urne che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - nella abitazione dell’affidatario in luogo chiuso (tipo teca, armadio o nicchia), inaccessibili a bambini, o persone non capaci di intendere o volere,

animali

domestici

e

in

ogni

caso

garantito da ogni possibile profanazione; - luogo salubre e che non comprometta lo stato di

conservazione

dell’urna

e

del

proprio

contenuto. Art. 4 - Affidamento delle ceneri

Art. 4 - Affidamento delle ceneri Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna è un familiare (articolo 3,

Nel rispetto della volontà del defunto,

comma 1, lettera e), Legge 130/2001) liberamente

soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque

scelto dal defunto o chi può manifestarne la

persona, ente o associazione scelta liberamente dal

volontà, ai sensi della Legge regionale n.

defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai

29/2004, articolo 2, comma 1.


Competente a concedere ai richiedenti aventi

sensi della legge R.T. n. 29/04 art. 2 comma 1.

titolo La consegna dell'urna cineraria è effettuata

l’autorizzazione

conservazione

delle

all’affidamento

ceneri

dei

defunti,

e è

previa sottoscrizione di un documento nel quale il

l’Ufficiale di Stato Civile a ciò adibito del

soggetto affidatario dichiara la destinazione finale

Comune ove è avvenuto il decesso o di

dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato

residenza, che è tenuto a darne comunicazione

in copia al soggetto affidatario, conservato presso

al Comune di residenza del defunto, al Comune

l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è

del luogo di conservazione delle ceneri, nonché

avvenuto il decesso, costituisce documento di

al Responsabile dell’Impianto di cremazione.

accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L’Ufficiale

Il

trasporto

delle

ceneri

deve

essere

espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure

precauzionali

igieniche

previste

per

il

trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria , ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R.T. n. 29/2004. Resta

valida

di

Stato

l’autorizzazione

Civile

che

all’affidamento

redige

comunica

gli

estremi del defunto e dell’affidatario unico ivi compreso l’indirizzo di deposito al Servizio Cimiteriale

per

l’annotazione

in

opportuno

registro. La consegna dell'urna cineraria all’affidatario, o suo delegato, è fatta dal gestore dell’impianto

la

possibilità

di

rinuncia

all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R.T. n.29/04 art. 2, 4).

crematorio previa sottoscrizione di un verbale di consegna in triplice copia nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle

ceneri;

tale

documento,

consegnato

al

soggetto affidatario, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Servizio Comunale che ha rilasciato

l’autorizzazione

all’affidamento,

costituisce anche documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora

Le

ceneri

dovranno di

essere

contenute

materiale

resistente

in

non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono

un’apposita

urna

conservate in appositi spazi cimiteriali di cui

infrangibile,

perfettamente

all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente

all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

morte del defunto (art. 3, lettera e) Legge

(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

130/2001).

sigillata,

e

recante

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente Nel caso di rinuncia all’affidamento il

autorizzato

e

non

è

soggetto

alle

misure

soggetto rinunciante può richiedere la tumulazione o

precauzionali igieniche previste per il trasporto delle

l’inumazione

salme,

dell’urna

negli

appositi

manufatti posti all’interno del cimitero.

spazi

e

salvo

diversa

indicazione

dell'Autorità

sanitaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge

regionale

n.

29/2004

e

successive

modificazioni. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare preventivamente all’Ufficiale di Stato Civile il


trasferimento

dell’urna,

in

conseguenza

di

eventuale variazione della propria abitazione o domicilio

nell’ambito

del

Comune,

per

gli

aggiornamenti del caso. Quando l’affidatario delle ceneri voglia trasferire l’urna in altro Comune, deve preventivamente: a. comunicare il trasferimento al Comune di precedente affido; b. comunicare il trasferimento al Comune di nuova

destinazione

per

le

successive

autorizzazioni. In mancanza di tale procedura, l’urna

dovrà

essere

affidata

all’Autorità

Comunale per la sua conservazione all’interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell’affidatario. L’affidatario dovrà consentire l’effettuazione di sopralluoghi nel luogo in cui è conservata l’urna cineraria, da parte di personale individuato dall’Amministrazione Polizia

Locale

e

Comunale o

(Ufficiali

personale

di

dell’Ufficio

Cimiteriale) al fine di verificare nel tempo la sistemazione della stessa e la sua sigillatura. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni

impartite

nell'autorizzazione

e

sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi

dell'art.

l'Amministrazione

411

del

codice

Comunale,

penale,

previa

diffida

formale all'affidatario contenente un termine per la

regolarizzazione,

si

riserva

di

revocare

l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La

rinuncia

all'affidamento

deve

risultare

da

dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge regionale n. 29/2004, articolo 2, comma 4). In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia


stata fatta la dispersione, le ceneri sono conservate in giusti spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1990,

n.

285

(Approvazione

del

regolamento di polizia mortuaria). Nel caso di rinuncia all’affidamento il soggetto rinunciante

può

richiedere

la

tumulazione

o

l’inumazione dell’urna negli spazi e manufatti posti all’interno del cimitero. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 80, commi 3 e 6 del DPR 285/1990 (art. 2 comma 7 L.R.T. N. 66/2013). Art. 5 - Dispersione delle ceneri

Art. 5 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge n. 130/2001.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 130/2001. 1. La dispersione delle ceneri nel territorio di

1. La dispersione delle ceneri nel territorio di

competenza

competenza

autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile,

del

Comune

di

Pisa,

previa

del

Comune

di

Pisa,

previa

autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile,

è consentita nei seguenti luoghi:

è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;

Cimitero Suburbano e denominata “Giardino delle

b) in area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero

Suburbano

e

denominata

Giardino delle ceneri “ ; c)

b) in area a ciò destinata posta all'interno del

in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

d) in aree naturali appositamente individuate, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi. e) in aree private.

Rimembranze”; c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; d) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa; e) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva; f) nei fiumi; g) in aree naturali individuate, nell’ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione; h) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso del

2. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri

proprietario e non può dare luogo ad attività di

abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei

lucro.

proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è

di lucro.

consentita nei tratti liberi da bagnanti, natanti e manufatti.


3. La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come

Codice della Strada).

definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

volontà della dispersione delle proprie ceneri

codice della strada).

senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse in cinerario comune. 5. La dispersione è eseguita seguendo l’ordine prioritario

sotto

riportato,

dalle

seguenti

persone: a) dal coniuge o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; b) dall’esecutore testamentario; c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto; e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune (Custodi cimiteriali e necrofori). 6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro sessanta giorni dalla consegna dell’urna cineraria. 7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, purché tale volontà sia stata espressa dal defunto o in mancanza al momento del decesso dagli aventi titolo.


8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. Art. 6 – Procedure

Art. 6 – Procedure

1) procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri:

1)

Procedura

per

la

concessione

dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri: È necessaria la presentazione di una domanda da parte del soggetto individuato ai sensi della Legge

È necessaria la presentazione di una istanza da

regionale n. 29/2004.

parte del soggetto individuato ai sensi della

Nella richiesta devono essere indicati:

L.R.T. n. 29/04.

a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), della

Nella istanza devono essere indicati :

Legge 130/2001) e i dati anagrafici del defunto;

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia

eventuali controlli da parte della competente

delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli

Autorità Comunale o Sanitaria;

eventuali controlli da parte dell’Amministrazione

c) l’esatto luogo di conservazione e la persona cui è

Comunale;

consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna; e) la conoscenza della possibilità di trasferimento

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili

dell’urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto

sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle

affidatario non intenda più conservarla;

altre norme del codice penale in materia e sulle

f) che non sussistono impedimenti alla consegna

garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;

derivanti

da

vincoli

determinati

dall’Autorità

Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; g) l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale e) la conoscenza della possibilità di trasferimento

della variazione della residenza;

dell’urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto

h) la conoscenza dell’obbligo, qualora l’urna

affidatario non intenda più conservarla;

affidata sia trasferita in altro Comune, in conseguenza della variazione di residenza o domicilio dell’affidatario, questo deve essere

f) che non sussistono impedimenti alla consegna

comunicato

derivanti

precedente affido, e al Comune di nuova

da

vincoli

determinati

giudiziaria o di pubblica sicurezza;

dall’Autorità

preventivamente

al

Comune

di

destinazione per le successive autorizzazioni. 2)

Procedura

per

la

concessione


dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. g) l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

È necessaria la presentazione di una domanda da parte del soggetto individuato ai sensi della Legge regionale n. 29/2004. Nella richiesta devono essere indicati:

2) procedura per la concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi

dell’articolo

2,

comma

1,

della

Legge

regionale n. 29/2004; b) dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri. E’ necessaria la presentazione di una istanza da

La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 5

parte del soggetto individuato ai sensi della

del presente Regolamento se trattasi di luogo

L.R.T. n. 29/04.

nell’ambito del territorio del comune di Pisa, oppure ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale n. 29/2004 se trattasi di luogo nell’ambito del territorio di altro comune della regione Toscana;

Nella istanza devono essere indicati :

c) dichiarazione nella quale deve essere indicato se a) I

dati

anagrafici

e

la

residenza

del

richiedente ai sensi dell’art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 ;

l’urna cineraria vuota sarà conservata presso la residenza dell’affidatario, oppure consegnata al cimitero di provenienza che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; d) l’autorizzazione del soggetto titolare del luogo

b) dichiarazione del luogo ove disperdere le

ove saranno disperse le ceneri; e) dichiarazione che non sussistono impedimenti

ceneri:

alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. •

ai sensi dell’art. 5 del presente

f) nei casi di richiesta di dispersione delle ceneri

Regolamento se trattasi di luogo

all’esterno delle aree cimiteriali diverse da quelle

nell’ambito del territorio del Comune

private, l’Amministrazione Comunale definirà i giorni

di Pisa

e

i

luoghi

ove

procedere

alla

dispersione,

ordinando, se ritenuto utile, la presenza di •

ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 se trattasi di luogo nell’ambito del territorio di altro Comune

di

pertinenza

della

Regione Toscana.

c) dichiarazione

nella

quale

deve

essere

indicato se l’urna cineraria vuota viene conservata

presso

la

residenza

personale incaricato della verifica. Nel caso di dispersione in aree private la persona autorizzata dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale il giorno e l’ora della dispersione dandone possibilità di accertamento.


dell’affidatario,

oppure

consegnata

al

cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

d) l’Autorizzazione dell’Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

e) che

non

sussistono

impedimenti

alla

consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità

giudiziaria

o

di

pubblica

sicurezza.

f)

Nei casi di richiesta di dispersione delle ceneri

all’esterno

diverse

delle

dalle

aree

aree

cimiteriali

private,

l’

Amministrazione Comunale definirà i giorni ed i luoghi ove procedere alla dispersione che avverrà alla presenza di personale incaricato della verifica. Nel caso di dispersione in aree private la persona

autorizzata

dovrà

comunicare

all’Amministrazione Comunale il giorno e l’ora della dispersione dandone possibilità di verifica. Art. 7 – Sale del commiato Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, lettera i), della Legge n. 130/2001, il Comune metterà a disposizione delle sale attigue al crematorio per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. Art. 7 – Deposito provvisorio di urne cinerarie

Art. 8 – Deposito provvisorio di urne cinerarie

E’ consentito il deposito provvisorio dell’urna cineraria per il periodo massimo di 12 mesi presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto,

senza

che

le

procedure

per

la

conservazione, l’affidamento o la dispersione

È consentito il deposito provvisorio dell’urna cineraria per il periodo massimo di dodici mesi presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto,

senza

che

le

procedure

per

la

conservazione, l’affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d’ufficio al


siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d’ufficio al Cinerario Comune.

cinerario

comune,

dandone

familiari,

conoscenti

o

preavviso

associazione

a di

appartenenza del defunto. In tale caso, sarà cura dell’Ufficiale di Stato Civile

In tale caso, sarà cura dell’Ufficiale di Stato

provvedere alla redazione di corretto verbale.

Civile provvedere alla redazione di apposito verbale. Art. 8 – Registri cimiteriali

Art. 9– Registri cimiteriali

E’ istituito apposito Registro nel quale l’Ufficiale di Stato Civile annota:

È istituito apposito Registro nel quale l’Ufficiale di Stato Civile annota: a) in caso di affidamento personale, le generalità dell’affidatario, la sua residenza, il luogo di

a) in caso di affidamento personale, le generalità

dell’affidatario,

la

sua

conservazione dell’urna e le generalità del defunto medesimo.

residenza, il luogo di conservazione

b) il luogo di dispersione delle ceneri.

dell’urna

I dati contenuti in tale registro sono comunicati alla

nonché

le

generalità

del

defunto medesimo.

Regione Toscana per le competenze ad essa

b) il luogo di dispersione delle ceneri. I dati contenuti in

spettanti.

tale registro vengono

comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti. Art. 9 - Senso comunitario della morte Affinché

non

sia

perduto

Art. 10 - Senso comunitario della morte il

senso

comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT n. 29/4, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, ai sensi dell’art. 7 della legge RT n. 29/04,che riporta i dati anagrafici del defunto. Sono

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto

affidatario,

secondo

quanto

disposto

all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge regionale n. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale n. 29/2004, che riporta i dati anagrafici del defunto. È consentito omettere nome e cognome, indicando le sole iniziali

consentite

commemorazione

anche

dispersione delle ceneri.

forme al

rituali

momento

di della

dell’uno e dell’altro. Sono permesse forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.


Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all’art. 2 della Legge n.130/01 che modifica l’art. 411 del codice penale, sono punite con la reclusione da due mesi ad un

La

violazione

delle

disposizioni

contenute

al

precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all’articolo 2 della Legge n.130/2001, che modifica l’articolo 411 del codice penale, sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00.

anno e con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00. PARTE TERZA

PARTE TERZA

Art. 11 – Informazione ai cittadini

Art. 12 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Pisa, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici ,

ceneri

alla ed

cremazione,

alle

modalità

all’affidamento di

e forme di pubblicità adeguate, promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate

Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate

Il Comune di Pisa, tramite gli organi di informazione

delle

conservazione

e

dispersione delle stesse.

alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e ai modi di conservazione e dispersione delle stesse. Per questo particolare caso, il Comune può avvalersi delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

PARTE QUARTA

PARTE QUARTA

Art. 12 – Valori tariffari

Art. 13 – Valori tariffari

Le tariffe per le attività, servizi e prestazioni previste

Le tariffe per le attività, servizi e prestazioni previste

ne presente Regolamento saranno determinate e

nel presente Regolamento saranno determinate e

aggiornate annualmente con Deliberazione della

aggiornate annualmente con Deliberazione della

Giunta Comunale.

Giunta Comunale seguendo le indicazioni date con

decreto

interministeriale,

ai

sensi

dell’articolo 5 della Legge n. 130/2001. Art. 14 – Abrogazione È

abrogato

il

Regolamento

adottato

dal

Consiglio Comunale con delibera N. 22 del 12 maggio 2005, concernente Regolamento per la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione

delle

ceneri

cremazione dei defunti.

derivanti

dalla



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