ACME SICUREZZA
0.1 AZIENDALE
realized 01 - 05/2019
SICUREZZA
01. SICUREZZA AZIENDALE INDICE
PAG.
SERVIZIO
COD.
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Documento di valutazione dei rischi Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Niosh Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Ocra Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Mapo Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Snook Ciriello Piano di emergenza ed evacuazione Valutazione dello stress da lavoro correlato Valutazione del rischio chimico Valutazione del rischio rumore strumentale Valutazione del rischio vibrazioni strumentale Valutazione del rischio biologico Analisi e valutazione del rischio di sostanze aerodisperse Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze Certificato di prevenzione incendi e scia Valutazione del rischio incendio Valutazione dei rischi da videoterminale Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici Valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali Valutazione del rischio per lavoratrici madri e puerpere Valutazione del rischio da atmosfere esplosive
DVR
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MMC_N MMC_O MMC_M MMC_S PE STRESS VRC VRR VRV VRB AERO DUVRI CPI VRI VDT CEM ROA VRM ATEX
DVR Documento di valutazione dei rischi
NORMATIVA: D.Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. A art. 28-29 Decreto Interministeriale 30/11/2012: procedure standardizzate
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate. Il numero di addetti è riferito all’unità locale oggetto della valutazione. include: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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MMC_N Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Niosh
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 168 e Allegato XXXIII
Obbligatoria quando le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari. Per quanto riguarda il metodo Niosh, tale limite si può raggiungere quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si effettuano movimenti ripetitivi. Nello specifico si tratta di una valutazione ottenuta tramite le specifiche dettate dalla norma ISO 11228 - 1 che considera soprattutto i movimenti di sollevamento. Si analizzano: pesi, dislocazione verticale, qualità della presa, distanza di presa, frequenza, ottenendo uno score che viene confrontato con i limiti di esposizione della norma tecnica, ottenendo così una classificazione del rischio oggettiva. Il documento di valutazione specifica deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, o introduzione di nuove attrezzature per la movimentazione dei carichi, a seguito di infortuni o malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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MMC_O Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Ocra
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII
Obbligatoria quando le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare agli arti superiori (spalle, polsi, mani, gomito). Per quanto riguarda il metodo Ocra, tale limite si può raggiungere quando vi sono uno o più compiti ripetitivi degli arti superiori con durata totale di 1 ora o più nel turno lavorativo. Nello specifico si tratta di una valutazione ottenuta tramite le specifiche dettate dalla norma ISO 11228 - 3 che considera soprattutto i movimenti effettuati con gli arti superiori. Si analizzano: posture, gradi di forza, tipologia di prese, altezze di lavorazione, ottenendo uno score che viene confrontato con i limiti di esposizione della norma tecnica, ottenendo così una classificazione del rischio oggettiva. Il documento di valutazione specifica deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, o introduzione di nuove attrezzature per la movimentazione dei carichi, a seguito di infortuni o malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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MMC_M Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Mapo
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII
Obbligatoria quando le attività lavorative prevedono la movimentazione manuale di pazienti, pertanto, tale metodo ha applicazione quasi esclusiva in ambito sanitario. Nello specifico si tratta di una valutazione ottenuta tramite le specifiche dettate da un metodo elaborato dal gruppo di ricerca EPM che considera soprattutto: il carico assistenziale indotto dalla presenza di pazienti non autosufficienti, il tipo e grado di disabilità motoria dei pazienti, le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro e di degenza, le attrezzature in dotazione, la formazione del personale. Si ottiene uno score che viene confrontato con i limiti di esposizione della norma tecnica, ottenendo così una classificazione del rischio oggettiva. Il documento di valutazione specifica deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, o introduzione di nuove attrezzature per la movimentazione dei carichi, a seguito di infortuni o malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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MMC_S Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione dei carichi - Metodo Snook Ciriello
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII
Obbligatoria quando le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi comportano movimenti di traino o spinta di carichi, potendo causare così danni dorso-lombari. Per quanto riguarda il metodo Snook Ciriello, tale limite si può raggiungere quando è presente una attività di spinta o traino effettuata con due mani e con tutto il corpo. Nello specifico si tratta di una valutazione ottenuta tramite le specifiche dettate dalla norma ISO 11228 - 2. Si analizzano: distanze, gradi di forza, pendenze, ottenendo uno score che viene confrontato con i limiti di esposizione della norma tecnica, ottenendo così una classificazione del rischio oggettiva. Il documento di valutazione specifica deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, o introduzione di nuove attrezzature per la movimentazione dei carichi, a seguito di infortuni o malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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PE Piano di emergenza ed evacuazione
NORMATIVA: DM 10/03/1998
L’obbligatorietà di tale documento si ha in due circostanze: l’azienda occupa più di 10 dipendenti, oppure l’azienda svolge attività ritenute a maggior rischio di incendio (vedi DPR 151/11). Tale documento va ad organizzare, tramite una raccolta di procedure e metodi di intervento, le eventuali situazioni critiche che possono insorgere all’interno dell’ambiente di lavoro, come principi di incendio, emergenze sanitarie, terremoti, alluvioni, fughe di gas, tentativi di rapina, ecc. Verranno quindi identificate le squadre di intervento (Primo Soccorso ed Antincendio) con relativo coordinatore, nonchè realizzate le planimetrie di evacuazione e le procedure di gestione. Il piano deve essere realizzato prima dell’inizio dell’attività e tenuto aggiornato in relazione alle variazioni di personale o attività.
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STRESS Valutazione dello stress da lavoro correlato
NORMATIVA: D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 bis Circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro
Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Lo stress lavoro-correlato viene descritto quale condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro. La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio attività. Il documento di valutazione, come previsto dal Ministero del Lavoro, deve essere aggiornato ogni due anni in caso in cui si rilevino situazioni di rischio medio o alto.
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VRC Valutazione del rischio chimico
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH). Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)
Obbligatoria quando sono presenti agenti chimici all’interno del ciclo produttivo, per esempio vernici, prodotti edili, prodotti di pulizia, polveri, fumi e vapori. Devono essere valutati anche gli agenti chimici che si sviluppano durante le lavorazioni, anche per operazioni di manutenzione e pulizia. Tale valutazione viene eseguita applicando l’algoritmo MoVaRisCh, elaborato dalla Ausl di Modena. Questa metodologia permette di individuare i prodotti e le situazioni di utilizzo potenzialmente rischiose per il lavoratore, valutando le frasi di rischio (reperibili sulle schede di sicurezza dei prodotti) e le metodologie di lavorazione. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, ovvero introduzione o dismissione di prodotti chimici, oppure a seguito di infortuni o malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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VRR Valutazione del rischio rumore strumentale
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 190, comma 2
La normativa prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione preliminare per definire il rischio da rumore. Se tale valutazione supera i valori inferiori di azione (80 dB) va effettuata una valutazione specifica redatta dal tecnico competente. La valutazione del rischio rumore viene effettuata tramite campionamento strumentale delle emissioni rumorose delle varie attrezzature utilizzate o operazioni svolte durante l’attività lavorativa. Vengono inoltre prese in considerazione le tempistiche di utilizzo, calcolando così l’oggettiva esposizione e pericolosità del rischio. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato ogni 4 anni oppure ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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VRV Valutazione del rischio vibrazioni strumentale
NORMATIVA: D.Lgs 81/08, art. 202 (in particolare il commi 1 e 2)
La normativa prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione preliminare per definire il rischio da vibrazione, sia per il comparto mano - braccio che per il corspo intero (vibrazioni date da attrezzature manuali o mezzi d’opera). Se tale valutazione supera i valori inferiori di azione (2,5 m/s2 nel caso della vibrazione mano - braccio, o 0,5 m/s2 nel caso della vibrazione a corpo intero) va effettuata una valutazione specifica redatta dal tecnico competente. La valutazione del rischio vibrazione viene effettuata tramite campionamento strumentale delle varie attrezzature utilizzate o operazioni svolte durante l’attività lavorativa. Vengono inoltre prese in considerazione le tempistiche di utilizzo, calcolando così l’oggettiva esposizione e pericolosità del rischio. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato ogni 4 anni oppure ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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VRB Valutazione del rischio biologico
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 271
Obbligatoria quando possono essere presenti agenti biologici all’interno del ciclo produttivo, per esempio quando sono presenti attività riguardanti animali, attivitò sanitarie o di laboratorio ed analisi, attività con ristagno d’acqua, attività con presenza di molte persone, ecc. Tale valutazione si esegue considerando l’eventuale presenza di agenti patogeni e le metodologie di prevenzione e protezione applicate, arrivando a definire il livello di rischio e le eventuali azioni di monitoraggio e miglioramento. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, oppure a seguito di malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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AERO Analisi e valutazione del rischio di sostanze aerodisperse
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 225 comma 2.
Obbligatoria quando non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione. La valutazione prevede, ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate o con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale (rilevabili dalle schede di sicurezza e dalla normativa vigente) e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali. Il documento deve essere redatto a seguito dell’esito della valutazione del rischio chimico. I campionamenti devono essere ripetuti nel tempo con cadenze solitamente annuali o biennali, secondo il parere del medico competente e del datore di lavoro.
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DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 26 (in particolare commi 3- 3bis – 3ter) Allegato XI.
Il presente documento analizza i rischi che possono instaurarsi quando all’interno degli stessi ambienti di lavoro interagiscono due o più aziende, oppure quando un’azienda opera presso clienti. E’ obbligatorio, da parte del committente, in presenza di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, fornire un documento che informi l’appaltatore dei possibili rischi presenti all’interno delle aree di lavorazione e le eventuali interferenze con il proprio personale, nonchè le procedure di emergenza vigenti, prima dell’attivazione del contratto. Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali, nonché ai servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologi, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’allegato XI.
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CPI Certificato di prevenzione incendi e Scia
NORMATIVA: Art. 46 D.Lgs. 81/2008 p.to 4.4.1 dell’ All. IV al D.Lgs. 81/2008 D.Lgs 139/06 DPR 151/11
Nel caso in cui l’azienda svolga un’attività rientrante all’interno dell’elenco identificato dal DPR 151/2011, deve predisporre della documentazione da inviare presso il comando competente dei Vigili del Fuoco. Tale documentazione prevede la descrizione dell’attività in questione e la progettazione di adeguati sistemi di prevenzione e protezione (compartimentazioni, distanze di sicurezza, dotazione di estintori e anello manichette, ecc.) da parte di un tecnico competente. Questo documento va predisposto prima dell’inizio dell’attività stessa e aggiornato secondo quanto prescritto dal comando dei Vigli del Fuoco.
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VRI Valutazione del rischio incendio
NORMATIVA: Art. 46 D.Lgs. 81/2008
La valutazione preliminare del rischio incendio è contenuta nel documento di valutazione dei rischi. Se i soggetti della sicurezza ritengono di dover specificare ulteriormente tale rischio, viene redatta una valutazione a se stante. Questo documento prende in esame: le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze, le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, al fine di ridurre al minimo la possibilità di insorgenza di un incendio. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica o a seguito di incidenti.
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VDT Valutazione dei rischi da videoterminale
NORMATIVA: D.lgs 81/08 Art. 172.
L’obbligatorietà di una valutazione specifica per il rischio da videoterminale insorge quando all’interno dell’attività lavorativa siano presenti lavoratori che utilizzano dispositivi muniti di schermi per più di 20 ore settimanali. Viene quindi analizzata la postazione di lavoro in tutti i suoi aspetti, quali l’illuminazione, l’adeguatezza dei caratteri ergonomici, i software e gli hardware utilizzati, nonchè le posture assunte dall’operatore. Ne risultano delle indicazioni per migliorare il lavoro al videoterminale al fine di minimizzare i rischi che ne derivano, quali: affaticamento oculo-visivo, patologie osteoarticolari e legate allo stress - lavoro correlato. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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CEM Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 209 (in particolare comma 2)
La valutazione è obbligatoria quando all’interno dell’azienda vengono utilizzate attrezzature che possono generare un campo elettromagnetico, quali: Wi-Fi, attività di saldatura, utilizzo di attrezzature alimentate a corrente elettrica. Il percorso di analisi si suddivide in due fasi: una valutazione preliminare che analizza le tipologie di emissione dei campi e la possibile presenza di lavoratori a rischio. Se da questa emerge un possibile rischio significativo, si procederà con l’effettiva misurazione strumentale dei campi presenti all’interno degli ambienti di lavoro, al fine di calcolare se viene superato il limite di esposizione indicato dall’art. 208. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato ogni 4 anni oppure ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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ROA Valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 216.
L’obbligatorietà di una valutazione specifica si ha quando i lavoratori sono esposti a radiazioni non ionizzanti pericolose, quali: attività di saldatura, utilizzo di laser o plasma, esposizione a luce UV o infrarossa o illuminazione particolarmente intensa. Il documento analizza le caratteristiche della radiazione desumibili dai libretti di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate o da campionamento strumentale in loco. Si ottiene, mediando per il tempo di utilizzo, l’effettiva esposizione del lavoratore, che viene poi comparata con i limiti indicati dalla normativa al fine di ottenere il livello oggettivo di rischio.
Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato ogni 4 anni oppure ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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VRM Valutazione del rischio per lavoratrici madri e puerpere
NORMATIVA: D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12
Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Tale valutazione ha lo scopo di identificare le lavorazioni che possono essere pericolose per il nascituro e per la madre e nella successiva fase dell’allattamento. Si vanno quindi ad analizzare le sostanze chimiche, le posture assunte dalla lavoratrice, la presenza di vibrazioni o rumori pericolosi nonchè radiazioni ionizzanti. Si avrà quindi una precisa individuazione delle mansioni potenzialmente esposte a rischio che richiedono l’astensione dall’attività lavorativa. La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo.
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ATEX Valutazione del rischio da atmosfere esplosive
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 290 art. 294.
Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive, come per esempio l’utilizzo di vernici a solvente o altri prodotti infiammabili nebulizzati nell’atmosfera, la produzione di polveri di legno o altro materiale combustibile, polveri di alluminio, ecc. La valutazione viene eseguita tenendo conto della probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; delle fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche presenti. Nonché le caratteristiche dell’impianto, le sostanze utilizzate, i processi e le loro possibili interazioni e entità degli effetti prevedibili. Si ottiene quindi una classificazione delle aree ove è possibile la presenza di atmosfere esplosive. Si avrà quindi un’indicazione precisa sugli impianti compatibili con tali criteri e sulle misure di prevenzione e protezione applicabili. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di incidenti significativi.
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SICUREZZA
Acme - catololgo sicurezza - realized 01 - sicurezza aziendale 0.1 - 05/2019
AZIENDALE
FYIGL ACME Via Ca’ Brusà 16, 37030 Vago di Lavagno (VR) +39 0455116636 - info@acmesicurezza.com www.acmesicurezza.com
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