0.6 Pratiche Tecniche

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ACME SICUREZZA

0.6 TECNICHE

realized 01 - 05/2019

PRATICHE


06. PRATICHE TECNICHE INDICE

PAG.

SERVIZIO

COD.

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Perizia giurata per ISI INAIL Requisiti acustici passivi degli edifici OT 24/ OT 20 attività propedeutica per l’ottenimento Relazioni per manifestazioni e pubblico spettacolo Domanda per l’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi (videosorveglianza) presso ispettorato del lavoro Autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare (GPS) presso ispettorato del lavoro

ISI INAIL

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ACUS OT2420 PUBB NVR GPS


ISI INAIL Perizia giurata per ISI INAIL INAIL propone ogni anno l’assegnazione di contributi a fondo perso finalizzati a incentivare interventi migliorativi della sicurezza in azienda. Il bando INAIL ISI prevede di incentivare: • Investimenti per ridurre rischio chimico, biologico, da vibrazioni, da caduta o da uso di macchine agricole, da movimentazione di carichi • Investimenti in sicurezza di aziende che lavorano legno, ceramiche o simili • Eliminazione della presenza di amianto • Adozione di un sistema certificato di qualità sicurezza e responsabilità sociale. Riguarda l’elaborazione di perizia giurata per bando ISI Inail su format imposto da Inail. • Il cliente provvederà a fornire la documentazione necessaria per la predisposizione della pratica che, non a titolo esaustivo, riguarda: • Documento di Valutazione dei Rischi • Listini attrezzattura da acquistare (ove previsto) • Elenco dei macchinari da sostituire (ove previsto) L’incarico all’elaborazione della perizia comprende: • il sopralluogo presso sede del cliente per la predisposizione della pratica • marche da bollo necessarie per l’elaborazione della perizia (n.1 ogni 4 pagine da € 16) • giuramento della perizia presso Tribunale di Verona • consegna di una copia cartacea e invio tramite mail della scansione digitale a colori del documento

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ACUS Requisiti acustici passivi degli edifici

NORMATIVA: DPCM 5-12-1997

Il D.P.C.M. 5-12-1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia. Il decreto riguarda tutti gli edifici per cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998 (non rileva la data dell’ultimazione dei lavori) e le ristrutturazioni parziali di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa). Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a: • Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari • Isolamento dai rumori esterni • Isolamento dai rumori di calpestio • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo • Tempo di riverbero (per aule e palestre delle scuole) Le prestazioni devono risultare verificate in opera, ad edificio ultimato attraverso la consulenza di un Collaudatore acustico Il professionista effettuerà correttamente le misurazioni per la verifica in opera dei cinque requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari, il collaudo è valido soltanto per le parti sottoposte a verifica, che il tecnico deve indicare in modo preciso nel certificato di collaudo e di cui si assume la responsabilità.

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OT2420 OT 24/ OT 20 attività propedeutica per l’ottenimento NORMATIVA: DPCM 5-12-1997

Il D.P.C.M. 5-12-1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia. Il decreto riguarda tutti gli edifici per cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998 (non rileva la data dell’ultimazione dei lavori) e le ristrutturazioni parziali di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa). Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a: • Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari • Isolamento dai rumori esterni • Isolamento dai rumori di calpestio • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo • Tempo di riverbero (per aule e palestre delle scuole) Le prestazioni devono risultare verificate in opera, ad edificio ultimato attraverso la consulenza di un Collaudatore acustico Il professionista effettuerà correttamente le misurazioni per la verifica in opera dei cinque requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari, il collaudo è valido soltanto per le parti sottoposte a verifica, che il tecnico deve indicare in modo preciso nel certificato di collaudo e di cui si assume la responsabilità.

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PUBB Relazioni per manifestazioni e pubblico spettacolo NORMATIVA: Testo unico delle legge di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo quali concerti, sagre, feste rionali è necessario richiedere il rilascio dell’agibilità al Suap del Comune ove si svolge la manifestazione, è richiesto: • essere in possesso dell’autorizzazione; • essere in possesso dell’agibilità per locali di pubblico spettacolo; • essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per locali con capienza superiore a 100 persone; • essere in possesso della documentazione di impatto acustico, contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall’attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall’Arpav; • aver presentato al Suap la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio dell’attività di somministrazione; • aver ottenuto l’attestazione di registrazione sanitaria o aver presentato la Scia sanitaria per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sono tre le tipologie di manifestazione di tipo temporaneo: • Manifestazione sportiva o di pubblico spettacolo in locali o aree attrezzate • Manifestazione all’aperto senza sedie per il pubblico • Manifestazione con capienza pari o inferiore a 200 persone Gli allegati che, obbligatoriamente sono da presentare unitamente all’istanza online sono: • nulla osta della Siae (quando previsto); • dimostrazione della disponibilità dei locali ed aree pubbliche; • certificato di agibilità Enpals (artisti, musicisti); • programma delle manifestazioni; • fotocopia del documento di identità del richiedente A cui fa seguito la produzione di specifica documentazione legata alla tipologia di manifestazione. 6


NVR Domanda per l’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi (videosorveglianza) presso Ispettorato del lavoro)

NORMATIVA: Legge n. 300 20 maggio 1970 Art.4

L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le istanze che possono essere presentate fanno riferimento a: • autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi • autorizzazione all’installazione di impianti localizzazione satellitare • autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo 7


GPS Autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare (GPS) presso Ispettorato del lavoro NORMATIVA: Legge n. 300 20 maggio 1970 Art.4

L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le istanze che possono essere presentate fanno riferimento a: • autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi • autorizzazione all’installazione di impianti localizzazione satellitare • autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo

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PRATICHE

Acme - catololgo sicurezza - realized 01 - pratiche tecniche 0.6 - 05/2019

TECNICHE

FYIGL ACME Via Ca’ Brusà 16, 37030 Vago di Lavagno (VR) +39 0455116636 - info@acmesicurezza.com www.acmesicurezza.com

0.6


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