0.9 Ambiente

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ACME SICUREZZA

realized 01 - 05/2019

0.9 AMBIENTE


09. AMBIENTE INDICE

PAG.

SERVIZIO

COD.

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Autorizzazione Unica Ambientale Autorizzazione agli scarichi Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga Valutazione dell’impatto acustico Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura Comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti MUD SISTRI Campionamento gas Radon Programma di controllo e manutenzione amianto Analisi di laboratorio

AUA

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AS EMIS EMIA IA FAN RIF MUD SISTRI RADON MCA AL


AUA Autorizzazione Unica Ambientale

NORMATIVA: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Con il termine “AUA” si intende l’“Autorizzazione Unica Ambientale”, una specifica forma di autorizzazione per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La disciplina sull’AUA si applica alle piccole–medie imprese, oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ossia: • autorizzazione agli scarichi • comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, gli impianti e le attività in deroga • nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura • comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero di rifiuti La domanda deve essere presentata dal richiedente al SUAP alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito, nonché in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in questione e comunque prima di iniziare l’attività. 3


AS Autorizzazione agli scarichi

NORMATIVA: D.Lgs. 152/99

Lo scarico di qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali è soggetto ad autorizzazione: se l’insediamento scarica nella pubblica fognatura l’autorizzazione è rilasciata dall’Ente gestore, mentre se scarica al suolo o in acque superficiali l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia. Gli scarichi si distinguono in: • domestici; • produttivi assimilabili al domestico; • industriali. L’autorizzazione ha validità di quattro anni dalla data di rilascio; il rinnovo della stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza.

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EMIS Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

NORMATIVA: D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

Ogni attività o stabilimento produttivo che produce emissioni inquinanti in atmosfera deve dotarsi di specifica autorizzazione con la sola esclusione dei seguenti casi previsti dalla legge: • impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante • impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera • impianti di incenerimento, coincenerimento ed altri impianti di trattamento termico dei rifiuti che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera • stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Per tutte le altre attività, il gestore di stabilimento o di impianto con emissioni inquinanti in atmosfera deve presentare domanda di autorizzazione in caso di costruzione di un nuovo stabilimento o di trasferimento di impianto in altra località, oppure per realizzare modifiche.

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EMIA Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga

NORMATIVA: D.Lgs 152/06 – D. Lgs 183/2017

Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico. Ogni attività o stabilimento produttivo che produce emissioni inquinanti in atmosfera deve dotarsi di specifica autorizzazione con la sola esclusione dei seguenti casi previsti dalla legge: • impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati in Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 o eventuali deroghe variabili a seconda della regione di appartenenza • impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera • impianti di incenerimento, co-incenerimento ed altri impianti di trattamento termico dei rifiuti che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera • stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro. L’autorizzazione in procedura ordinaria, ha una durata di 15 anni.

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IA Valutazione dell’impatto acustico

NORMATIVA: Art. 8 comma 2 e comma 4 della LQ n. 447/95

Con la valutazione di impatto acustico, è possibile determinare se l’azienda rispetta i limiti di immissione sonora dell’area prescelta e delle zone ad essa adiacenti. Tali limiti sono indicati dalla classe acustica di appartenenza. La relazione prevede: • la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico. • la valutazione dell’esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere, per la valutazione previsionale del clima acustico. La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi. Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un’opera già esistente la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste. 7


FAN Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

NORMATIVA: D. Lgs. n.99 27 gennaio 1992

L’autorizzazione consiste nell’emettere un provvedimento a favore di società private e pubbliche per la messa in riserva dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione (rifiuti speciali non pericolosi), trattamento/condizionamento e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura. Si rivolge alle imprese che effettuano o intendono effettuare attività di gestione rifiuti, che siano: • iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. • iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ove previsto; • proprietarie dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto o ne abbiano la piena disponibilità Dal 13 giugno 2013 le piccole e medie imprese e le imprese con impianti/stabilimenti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentano domanda d’autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura solo all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.

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RIF Comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti

NORMATIVA: D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

Si considerano operazioni di recupero tutte le “lavorazioni”, ad eccezione di quelle rientranti nell’attività di smaltimento dei rifiuti, finalizzate al reinserimento nei cicli produttivi dei materiali di cui si è deciso di disfarsi. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Provincia per ottenere l’approvazione del progetto, l’autorizzazione alla realizzazione delle opere e l’autorizzazione all’esercizio attraverso la procedura ordinaria. Tale procedura si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende realizzare e gestire l’impianto che effettua le operazioni smaltimento e/o recupero di rifiuti, nonché il proprietario dell’area su cui e insiste il progetto, qualora non coincida con il gestore. Il richiedente dovrà documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso: autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e certificazione della CCIAA con dicitura antimafia con data non superiore a 6 mesi dalla data dell’istanza.

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MUD Mud

NORMATIVA: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è lo strumento con il quale si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento.

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SISTRI Sistri

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania. Hanno obbligo di aderire al nuovo sistema: • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti; • I Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania; • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; • I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; • Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; • I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi; • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

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RADON Campionamento gas Radon

NORMATIVA: D.Lgs. 230/95 e s.m.i. capo III-bis

Il Servizio di valutazione della concentrazione di gas Radon consente la valutazione del rischio di esposizione a radionuclidi naturali e di esposizione interna a radioisotopi alfa emettitori mediante campionamento ambientale passivo o attivo. Il servizio è rivolto a datori di lavoro/esercenti di pratiche con rischi di inalazione di radioisotopi alfa emettitori e a privati cittadini. É possibile effettuare il campionamento a campione o stabilmente.

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MCA Programma di controllo e manutenzione amianto

NORMATIVA: D.M. 06.09.1994

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve: • designare una figura responsabile che controlli e coordini tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali di amianto • tenere una documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. sulle installazioni soggette a interventi frequenti (caldaia, tubazioni) devo essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato • garantire il rispetto di misure di sicurezza durante le attività di pulizia, manutenzione e ogni attività che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. dovrà essere predisposta una procedura e di tutti gli interventi di manutenzione dovrà essere tenuta una documentazione verificabile • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare. • se nell’ edificio è presente materiale friabile: deve far ispezionare l’edificio una volta l’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigere un rapporto con documentazione fotografica. copia del rapporto va trasmessa all’ asl e l’ asl può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’ interno dell’edificio. 13


AL Analisi di laboratorio

NORMATIVA: D.Lgs. 230/95 e s.m.i. capo III-bis

Il Servizio di valutazione della concentrazione di gas Radon consente la valutazione del rischio di esposizione a radionuclidi naturali e di esposizione interna a radioisotopi alfa emettitori mediante campionamento ambientale passivo o attivo. Il servizio è rivolto a datori di lavoro/esercenti di pratiche con rischi di inalazione di radioisotopi alfa emettitori e a privati cittadini. É possibile effettuare il campionamento a campione o stabilmente.

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Acme - catololgo sicurezza - realized 01 - Ambiente 0.9 - 05/2019

AMBIENTE

FYIGL ACME Via Ca’ Brusà 16, 37030 Vago di Lavagno (VR) +39 0455116636 - info@acmesicurezza.com www.acmesicurezza.com

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