Statuto dell’Associazione Svizzera Sud Sudan art. 1 Nome e sede L’Associazione Svizzera Sud Sudan è costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede ℅ presidente. art. 2 Responsabilità Per gli obblighi finanziari assunti dall’associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato direttivo è esclusa. art. 3 Durata dell'associazione L`Associazione ha una durata illimitata. art. 4 Statuto dell'associazione L'associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'associazione. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione come art.67 CCS oppure su richiesta dei membri del comitato direttivo durante un'assemblea straordinaria. art. 5 Scopo Il sostegno e la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo nel Sud Sudan ma non solo (anche altri paesi in via di sviluppo) mediante l’appoggio ad iniziative, progetti negli ambiti agricolo, sanitario, scolastico, formativo, economico e culturale in conformità con la Carta dei principi e degli obiettivi di cui si è dotata la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Per realizzare queste finalità l’associazione attuerà tutte le opportune iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, legislativo volte alla raccolta di fondi, tra e quali a titolo esemplificativo: organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari, inchieste, campagne di informazioni; realizzare e pubblicare libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche e altri materiali editoriali, audiovisivi, informatici, realizzare o concorrere alla gestione di siti Internet volti a diffondere informazioni; organizzare spettacoli, concerti, manifestazioni ed eventi in genere, sempre nell’ambito delle proprie finalità istituzionali; promuovere e attuare forme di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni nazionali ed esterne, associazioni e organizzazioni che perseguono finalità analoghe alla proprie. art. 6 Natura dell'associazione e simbolo L’associazione é apartitica, aconfessionale e non ammette nessun tipo di discussione e discriminazione etiche, di lingua, di religione. Simbolo dell'associazione e' un ape come simbolo di energia positiva che dà lavoro comune a chi è nel bisogno. Può diventare membro dell'associazione qualsiasi persona, senza distinzione di sesso, religione e nazionalità. art. 7 I soci
Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e altre associazioni Svizzere o straniere, in numero illimitato. Nell'ambito dell'associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, sostenitori. I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. La qualifica di socio onorario è conferita a quelle persone eminenti, insigni per pubblico riconoscimento e per servizi resi all'associazione, cui la direzione credi conveniente tributare tale omaggio. I soci onorari possono essere eletti a cariche sociali. Ogni persona fisica e giuridica che condivide gli scopi dell’associazione e versa la tassa sociale annua può diventare socio. Le richieste di ammissione vanno inoltrate al comitato direttivo. Il versamento della tassa sociale annua (20,00 CHF) conferisce automaticamente la qualità di socio. I soci si impegnano a: - rispettare lo statuto, ed eventuali regolamenti dell’associazione - promuovere lo scopo dell’associazione - pagare la tassa sociale. art. 8 Presidente onorario Il presidente onorario viene nominato dal comitato direttivo su proposta del presidente, la nomina viene ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci. Il presidente onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. Partecipa alle sedute del comitato direttivo e alle assemblee dei soci, propone iniziative la vita associativa. Il presidente onorario deve accettare gli articoli dello statuto e del regolamento interno. art. 9 Uscita di un socio L’appartenenza all’associazione cessa: - nel caso di persone fisiche mediante dimissioni, esclusione, decesso o mancato pagamento della quota sociale. - nel caso di persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento. I soci che intendono rassegnare le dimissioni dall’associazione devono darne comunicazione scritta al comitato direttivo. art. 10 Esclusione di un socio Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento in caso di gravi motivi, in particolare se intenzionalmente o per grave negligenza viola la statuto od eventuali regolamenti e direttive, oppure si rende colpevole di un comportamento indegno. L’assemblea generale dei soci delibera in merito all’esclusione. art. 11 Comitato direttivo e organizzazione dell'associazione Il comitato direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto da minimo di tre
(3) membri. Il comitato direttivo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il comitato direttivo e composto dal presidente, dal tesoriere, dal segretario/a e da eventuali membri designati dall'assemblea generale dei soci. Il comitato direttivo: - dirige e amministra l’associazione - si riunisce su invito del presidente oppure su domanda dei membri - formula proposte all’assemblea generale dei soci - in casi urgenti può prendere decisioni di normale competenza dell’assemblea generale dei soci, riservata la ratifica. L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione ed è convocata del comitato direttivo. art. 12 Il/la segretario/a e il tesoriere Il/la segretario/a redige i verbali dell'assemblea e delle riunioni della direzione e ne cura la tenuta. Si occupa d'intesa con il presidente, della formulazione dell'ordine del giorno per le riunioni del comitato direttivo. Prepara la documentazione da presentare all'assemblea. Il tesoriere coadiuva la direzione nelle attività necessarie all'amministrazione dell'associazione; esegue le decisioni della direzione per la parte amministrativa ed economica; predispone i resoconti annuali con la direzione. Le attività di segretariato e di cassiere possono essere svolte anche da persone esterne al comitato, il quale può pure assumere dipendenti o conferire mandati a collaboratori specialisti, sempre che le risorse finanziarie siano sufficienti. art. 13 Rimborsi spese Ai membri del comitato direttivo spetta il rimborso delle spese. I membri del comitato direttivo, beneficiano del rimborso delle spese vive da loro sostenute. art. 14 Organi Gli organi dell’associazione sono: - l’assemblea generale dei soci - il comitato direttivo - l’ufficio di revisione. art. 15 Diritto di voto - Tutti soci hanno uguale diritto di voto nell'assemblea generale. - Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. art. 16 Compiti dell'assemblea generale All’assemblea spettano i seguenti compiti: - in sede ordinaria: deliberare sul rendiconto annuale e sulle relazioni del comitato direttivo; deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione del comitato direttivo nonché sull'elargizione di contributi straordinari da parte dei soci - nominare comitato direttivo; approvare un regolamento interno dell'associazione su proposta del comitato direttivo -in sede straordinaria: deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, deliberare sul scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori.
La data dell'assemblea generale dei soci, unitamente all'ordine del giorno, viene comunicata per iscritto o via posta elettronica se il socio ha fornito un indirizzo e-mail è conosciuto, con un preavviso di almeno 15 giorni. L'assemblea generale dei soci può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea generale dei soci può evadere unicamente trattande che figurano all'ordine del giorno. L'iscrizione di nuove trattande può avvenire solo con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità per le votazioni la proposta è considerata respinta. Per la revisione parziale o totale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3. Un'assemblea straordinaria dei soci è convocata quando in comitato direttivo lo ritiene necessario o qualora 1/4 dei soci lo richieda. L'assemblea generale dei soci ha luogo annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. art. 17 Responsabilità L’associazione è validamente vincolata verso i terzi dalla firma del presidente o in caso di suo impedimento e di un altro membro del comitato direttivo. art. 18 Ufficio di revisione L’assemblea generale dei soci nomina l’ufficio di revisione su proposta del comitato direttivo. L'ufficio di revisione sorveglia la gestione contabile dell’associazione secondo i principi contabili riconosciuti e redige un rapporto per l’assemblea generale dei soci. La durata del mandato è di un anno. La rielezione è ammessa. Il mandato può essere affidato ad un ufficio di revisione specializzato professionale, di nomina assembleare. art. 19 Esercizio L’esercizio contabile coincide con l’anno civile. art. 20 Bollettino informativo Si i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione. art. 21 Patrimonio sociale Il patrimonio dell'associazione é costituito: - dalle quote sociali e da eventuali contributi dei soci, che potranno essere richiesti con delibera dell'assemblea, su proposta dal comitato direttivo in relazione alle necessità dell'associazione - da contributi di enti pubblici e privati e di persone fisiche o giuridiche, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di soci e di terzi - da proventi derivanti da spettacoli, manifestazioni e altre attività promosse dall'associazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali - dalle rendite del proprio patrimonio
- da eventuali sussidi o sovvenzioni pubbliche - da altri proventi dell’attività dell’associazione, ad esempio derivanti da azioni speciali - da donazioni e lasciti, rispettivamente collette - da altri contributi. art. 22 Scioglimento Lo scioglimento dell’associazione è deciso da un’assemblea generale straordinaria. All’ordine del giorno deve figurare quest’unica trattanda. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea generale straordinaria stabilisce la destinazione del patrimonio sociale, che dovrà essere destinato allo scopo sociale dell'associazione. I beni avuti in comodato dall'associazione saranno restituiti ai proprietari. art. 23 Disposizioni finali Per quanto non è espressamente previsto dai presenti statuti fanno stato gli art. 60 ss. Codice civile svizzero. Il presidente: Il segretario: Entrato in vigore il 1 dicembre 2017 con l'approvazione dei soci fondatori riuniti per l'assemblea costitutiva ad Arbedo.