STATUTO DEI "TENNIS CLUB AMARANTO" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA r ts-:
:
Aft. 1- Denorninaziote e sede 1. E'costituita in Livomo Borgo SanJacopo no 1.77 /A una associazione sportìva ai sensi degli artt. 36 ss. Codice civile, denominata TENNIS CLUB AMARANTO Associazione Spotiva Dilettantistica.
e
Aîa.z - Scopo 1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante lavttz dell'associ.azione non potranno essere distribuiti, anche in modo inditetto, avanzi di gestione nonché fondi, risewe o capitale. Essa si fonda sul rispetto del pdncipio di democtazia tntemLa, adopetandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena pattecipazíone e corresponsabiJità dei soci. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive
degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare rifedmento alle disposizioni del CONI nonché agfi Statuti ed ai Regolamenti delle Federaziori spottive nazionah o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilta mediante delibera del Consiglio Direttivo. 2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogtt forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la cono scefiz^ e la prattca dello sport.
Essa cuterà I'otgatizzazione
di attività
spottiva didattica per I'awio, l'aggiornamento ed il
perfezionamento del tennis. L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra descritti, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operaztont contrattuali necessatie ed utili allarcalizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente ed indirettamente, attinenti ai medesimi. 3. L'associazione è altresì carattetfzzata dalla democtaticità della organtzzaztone, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazíoti fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontade dei propd aderenti.
Art.3 - Durata l. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria de soci. ILrt- 4 - Domanda di ammissione Sono soci tutti coloto che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che opetativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 2. Possono far parte dell'associaztone, in qualità di soci, solo ie persone fisiche maggiorenni che ne
l.
faccrano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta motale, civile e sportiva.
Tutti coloro i quali intendono far patte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 4. La vahdttà della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da patte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei 3.
soci.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minotenni, le stesse dovtanno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'assoctazione e risponde vetso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 6.La qwota associativa non può essere ftasf.ertta a tenL