Notiziario Febbraio 2015

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ANCE

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BRESCIA

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE FEBBRAIO 2015

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ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA FEBBRAIO 2015

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281

CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104

SOMMARIO La ripresa del mercato c’è ma per consoli-

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delle aree e “nuovo” reverse charge

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Fisco e comparto edile/2: dallo split payment alla proroga degli ecoincentivi

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Materiali da scavo e riporti: incontro del Collegio con associati e i tecnici

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Arte e terra a Brescia: mostra dei buoni prodotti reinterpretati dall’ arte

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dareGRAY il trend serve un’iniezione di fiducia PANTONE COOL 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 e comparto edile/1: rivalutazione Fisco

Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

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Tributi Indici

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Lavori pubblici

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Urbanistica Varie

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Ance informa

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CQOP-SOA

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NEL TERZO TRIMESTRE DEL 2014 IL MATTONE HA RIPRESO FIATO CON UN RIALZO DEL 3,7% SU BASE ANNUA

LA RIPRESA DEL MERCATO C’È, MA PER CONSOLIDARE IL TREND SERVE UN’INIEZIONE DI FIDUCIA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Il mercato immobiliare riprende a crescere. Per ora sono timidi segnali, ma la tendenza - dopo anni col segno meno - lascia sperare in un 2015 durante il quale la parabola discendente dovrebbe arrestarsi, consentendo una stabilizzazione dei prezzi e una movimentazione più accentuata delle compravendite. Il mattone riprende fiato e punta a performance migliori rispetto agli “anni orribili” che hanno riportato il comparto il comparto edile indietro di tre lustri. Certamente le nubi non se ne andranno via del tutto, ma il barometro del mercato segna una variabilità dalla quale ripartire. Gli indicatori resi noti dall’Istat basati sull’andamento degli ultimi mesi del 2014 indicano inequivocabilmente un rinnovato interesse verso l’investimento immobiliare. Nel terzo trimestre del 2014 il mercato ha ripreso a crescere, segnando per le compravendite un rialzo del 3,7% su base annua,

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Alcuni indicatori primari segnano un ritorno di interesse nell’investimento immobiliare

rileva l’Istat, che nello stesso periodo ha registrato un’impennata del 13,9% per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con ipoteca. Questo andamento fa ben sperare per il 2015. Ovviamente alcune precisazioni devono essere fatte. Nel novero dei mutui sarebbero da conteggiare le ricontrattazioni e i trasferimenti su banca dei medesimi, quindi una buona fetta, ma è comunque la prima volta

dopo 5 anni che l’Istat segnala un trend positivo, e non è poco. Un altro indicatore può essere di conforto. Tutto iniziò dalla bolla speculativa Usa dove il connubio fra titoli “spazzatura” e la sovraesposizione di mutui proprio sulla casa diedero vita all’attuale crisi. Ebbene, i costruttori americani hanno iniziato a lavorare su 1 milione di case nel 2014, il risultato migliore dal 2007, ma è anche

Per consolidare i dati timidamente positivi del momento è necessario restituire al Paese il “sentiment” di una Nazione che cresce, di un sistema imprenditoriale disposto ad investire, di una burocrazia che è servizio dinamico a fianco dei cittadini.

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L’EFFETTO USA CHE SCATENÒ LA CRISI ORA RIPORTA DATI DI UNA FORTE ACCELERAZIONE

la prima volta che viene toccata quota 1 milione di unità dal 2005 (ricordiamo che il dato intermedio, ovvero quello del 2009 era all’incirca della metà). A spingere il mercato immobiliare sono la ripresa del mercato del lavoro, i mutui ai minimi e l’aumento della fiducia. E sono questi i tre temi sui quali l’Italia deve lavorare per fare in modo che il comparto edile torni a svolgere la primaria funzione di Il punto fondamentale resta il sentiment negativo degli italiani traino dell’intero sistema economisulle prospettive del Paese co. Per ora viene soddisfatta solo una condizione, ovvero il basso “efficienza” che premino, a tutti i del mercato, superiori alla media costo dei mutui, ma è sul lavoro e livelli, la serietà. nazionale nel Centro (+5,2%), nel sulla fiducia che ancora c’è tanta Ma torniamo ai dati. La con- Nord-Est (+4,5%) e nelle Isole strada da fare. ferma positiva dell’Istat era già (+3,9%). Il “bazooka” messo a punto emersa nelle stime dell’Agenzia Per ora i segnali di incremenda Mario Draghi che ha imposto delle Entrate (diffuse a novem- to maggiore sono i centri a più alla Bce l’acquisto massiccio di bre, +3,6% nelle compravendite). elevata densistà abitativa, ma si Bot dovrebbe adempiere a questa Anche se la stessa Istat tiene spera che questa tendenza contagi funzione: acquisire il debito degli a precisare che si tratta di dati l’intero territorio. Stati mette in condizione di inve- differenti, a causa delle diverse Infine, sul fronte dei prezzi stire di più e (forse) di ripensare modalità di conteggio (sebbene delle abitazioni, nell’anno appena il sistema fiscale che, in Italia, la fonte originaria, le transazioni iniziato, “dovrebbero consolidarsi prende di mira e “colpevolizza” i di compravendita di fronte ad un i timidi segnali di miglioramento piccoli e medi proprienotaio, sia la stessa). registrati sul finire del 2014, semtari edili. To r n a n d o pre che il Paese riesca finalmente La tendenza, Ma è per il rilanagli ultimi numeri ad uscire dalla spirale di recessione dopo anni col segno dell’Istat per il ter- e deflazione da cui fatica a divincio della fiducia che si deve e si può fare meno, fa sperare in zo trimestre, dopo la colarsi”. di più. Per consolida- un 2015 durante il battuta d’arresto regiE’ quanto scrive, in una nota re i dati timidamente quale la parabola strata tra aprile e giu- Luca Dondi, direttore generale del positivi del momento, gno 2014, il mercato centro studi di Nomisma. Affindiscendente infatti, è necessario ri- dovrebbe arrestarsi. recupera portando in chè il trend diventi stabile è però dare al Paese il “sentipositivo i primi nove necessario “che il Paese riesca ment” di una Nazione mesi (+0,4% su base finalmente ad uscire dalla spirale che cresce, di un sistema imprendi- annua con 425.975 convenzioni). di recessione e deflazione da cui toriale disposto ad investire, di una Nel periodo luglio-settem- fatica a divincolarsi”. burocrazia che è servizio dinamico bre segnali di miglioramento si In sostanza gli indicatori a fianco dei cittadini. osservano sia per le case (+3,7%), positivi ci sono, ma prima che la Su questi punti non bastano sia per il comparto economico, ricaduta sia effettiva serve il conle riforme, ci vuole un impegno dagli uffici ai negozi (+4,8%). solidamento del mercato che passa collettivo e una classe politica La ripresa e’ diffusa su tutto attraverso la fiducia nel futuro. che sappia trasmettere una nuova il territorio, con valori nel resiidea di “pulizia”, “trasparenza” ed denziale che coprono il 93,4% Claudio Venturelli 72


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LE IMPRESE DEVONO CONFRONTARSI CON LE NUOVE REGOLE CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ

FISCO E COMPARTO EDILE/1: RIVALUTAZIONE DELLE AREE E “NUOVO” REVERSE CHARGE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Cosa c’è di nuovo sul fronte fiscale? Domanda che richiede una risposta articolata, alla luce - ovviamente - della legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” approvata lo scorso dicembre. Molta la carne al fuoco, così come molti sono i cavilli attraverso i quali destreggiarsi. Fra questi va compreso sicuramente il complesso meccanismo del “reverse charge” dell’Iva che, dal 1° gennaio 2015, è stato esteso ad altri settori diversi dai subappalti edili . Da qui la necessità di procedere ad una sintesi dei principali provvedimenti per poterli comprendere e “metabolizzare”.

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Non c’è dubbio: le riforme in atto non sempre vanno in direzione della semplificazione

Legge di Stabilità 2015. Partiamo dalla riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, che ammette la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli, posseduti da privati non esercenti attività commerciale, alla data del 1° gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito. Di contro è stato definito il raddoppio della predetta imposta sostitutiva, che passa dal 4% all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di pari im73

porto, da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017. Va inserita nel novero delle misure anti-evasione invece l’estensione del “reverse charge” a casi ulteriori rispetto ai subappalti edili. Parliamo, nello specifico, dell’inversione contabile, già utilizzata nel subappalto edile, che viene estesa anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese sia in appalto che in subappalto. La Legge di Stabilità è intervenuta anche sulla Tasi, stabilendo il mantenimento, anche per il 2015, della disciplina relativa alle aliquote vigente nel 2014.


AI COMUNI IL POTERE DI CHIEDERE AI PROPRIETARI DI PROVVEDERE A PRESENTARE AGGIORNAMENTI CATASTALI

I Comuni potranno applicare la Tasi con l’aliquota massima del 2,5 per mille, con la possibilità di prevedere l’ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per mille, a condizione che vengano finanziate detrazioni d’imposta per l’abitazione principale. Da segnalare inoltre novità in materia di rendita catastale dei fabbricati ad uso produttivo. Dalla rendita in questione risultano esclusi i macchinari posti all’interno dei fabbricati. Per la determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono seguire le istruzioni contenute nella Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 emanata dall’ex Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate). Si prevede, inoltre, che gli uffici fiscali non debbano tener conto delle segnalazioni pervenute dai Comuni che risultino difformi alle indicazioni contenute nella predetta Circolare n. 6/2012. In particolare, la norma conferisce ai Comuni la facoltà di chiedere all’Agenzia delle entrate il riclassamento delle microzone del proprio territorio nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta in modo significativo dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. La legge conferisce, inoltre, ai Comuni il potere di notificare ai proprietari di singoli immobili l’obbligo di provvedere alla presentazione degli aggiornamenti catastali, nel caso si sia verificata la sussistenza di variazioni edilizie e di ristrutturazioni che comportano una modifica del classamento.

Capitolo Imu: come noto è stata decisa la proroga dei termini per il versamento dell’Imu dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015, per i terreni agricoli montani per cui non si applica più l’esenzione, anche parziale, prevista dalla precedente disciplina ICI, a seguito delle modifiche apportate dal decreto ministeriale del 28 aprile 2014. Il versamento viene effettuato sulla base dell’aliquota standard IMU del 7,6 per mille,

salvo che i Comuni non abbiano approvato, per tali terreni agricoli, specifiche aliquote. Una nuova norma della Legge di Stabilità definisce la disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2015 e fino al periodo di imposta 2019, credito - riconosciuto rispetto alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 con due aliquote differenziate: 25% per le spese in macchinari e attrezzature di laboratorio e per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica o a una nuova varietà vegetale; 50% per le spese di personale (è ammesso solo personale altamente qualificato, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) e per le spese relative a contratti di ricerca stipulati con le università,

TASI: ALIQUOTE “BLOCCATE” La Legge di Stabilità è intervenuta anche sulla Tasi, stabilendo il mantenimento, anche per il 2015, della disciplina relativa alle aliquote vigente nel 2014. I Comuni potranno applicare la Tasi con l’aliquota massima del 2,5 per mille, con la possibilità di prevedere l’ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per mille, a condizione che vengano finanziate detrazioni d’imposta per l’abitazione principale.

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L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI SI APPLICA IN RAGIONE DEL 7,6 PER MILLE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DEGLI ENTI LOCALI

e/o gli enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative. La misura annuale massima del credito è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e il credito è riconosciuto a condizione che siano state sostenute spese pari ad almeno 30.000 euro. Continuando a scorrere le norme della Legge di Stabilità emerge l’eliminazione, dal periodo d’imposta 2015, dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato. Nello specifico, è ammessa in deduzione la differenza tra costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e ammontare delle deduzioni spettanti. Di conseguenza è stata abrogata la riduzione delle aliquote IRAP in vigore nel periodo d’imposta 2014. Sempre tra le novità si segnala l’introduzione di un nuovo regime di tassazione forfettaria per imprenditori individuali e professionisti di dimensioni minime. Questi i requisiti per accedervi: aver conseguito nell’anno precedente un ammontare di ricavi o di compensi entro determinate soglie, precisate distintamente, a seconda del tipo di attività svolta, indicata con apposito codice ATECO; la soglia massima di ricavi o compensi oscilla tra i 15.000 e i 40.000 euro; i soggetti interessati devono avere sostenuto un ammontare di prestazioni di lavoro non superiore al limite complessivo annuo di 5.000 euro lordi; concorrono al computo di tale limite le somme corrisposte a titolo di lavoro accessorio, a titolo

di reddito di lavoro dipendente o assimilato, le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro ed i compensi erogati all’imprenditore ed ai suoi familiari; i soggetti non devono possedere uno stock di beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro. Al fine del computo, si considerano i beni acquisiti in locazione, anche finanziaria, in noleggio e comodato; i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività di impresa o della professione, concorrono nella misura del 50%; i redditi conseguiti dall’attività di impresa o professione devono essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati; tale verifica non è effettuata se il rapporto di lavoro è cessato o la somma complessiva di tali proventi non supera i 20.000 euro. Tutto qui? Non proprio: tale regime prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta della contabilità; dall’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione annuale Iva; dall’applicazione di ritenute; dagli studi di settore e dai parametri; da una serie di ulteriori adempimenti (come spesometro e comunicazioni black-list). Di contro, dal 1° gennaio 2015, sono abrogati i seguenti regimi fiscali agevolati: il regime delle nuove iniziative imprenditoriali; il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ed il precedente regime dei minimi. ro.ramp. 75

COMPENSAZIONI E POSSIBILI AUMENTI DELL’IVA La Legge di Stabilità prevede la possibilità di compensare, nel 2015, le somme iscritte a ruolo, e risultanti dalle cartelle di pagamento, con i crediti commerciali, vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Il tutto però, resta subordinato ad un decreto da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015. Viene introdotta anche una clausola di salvaguardia, i cui effetti potrebbero manifestarsi, in modo molto incisivo, a decorrere dal 1° gennaio 2016. In particolare, viene previsto l’aumento dell’Iva ridotta del 10% di due punti percentuali e di un ulteriore punto percentuale (vale a dire fino al 13%), a decorrere dal 1° gennaio 2017 e l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 22% di due punti percentuali. Tali incrementi delle aliquote IVA non scatteranno, qualora si adottino provvedimenti normativi in grado di assicurare gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.


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IL NUOVO REGIME NEI RAPPORTI TRA P.A. E IMPRESE È DESTINATO A CREARE SERI PROBLEMI

FISCO E COMPARTO EDILE/2: DALLO SPLIT PAYMENT ALLA PROROGA DEGLI ECOINCENTIVI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Separazione contabile, estensione del reverse charge a fattispecie diverse dai subappalti edili, proroga degli ecoincentivi e molto altro ancora. E’ davvero complesso muoversi tra le maglie della Legge di stabilità del 2015. Nel solco del contrasto all’evasione fiscale, come detto, vi è stata l’introduzione della separazione contabile (o split payment) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La norma, come denuncia l’ANCE, creerà rilevanti problemi gestionali negli adempimenti amministrativi, nonché accentuerà il problema dei crediti IVA, già rilevanti per le imprese del settore.

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La Legge di Stabilità 2015 ha previsto la proroga di un anno di tutti gli ecoincentivi

Split payment. Il nuovo regime fiscale dell’Iva, che rappresenta un serio problema per le imprese edili, è in vigore dal 1° gennaio 2015 e si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti; Camere di commercio; istituti universitari; Aziende sanitarie locali; enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico; enti pubblici di assistenza e beneficenza e quel76

li di previdenza. Questa tipologia di versamento Iva è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, anche se è stabilito che tale misura sia applicabile in relazione alle operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Un comunicato rilasciato lo scorso 9 gennaio dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito come lo split payment si applichi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche


SECONDO ANCE LO SPLIT PAYMENT RISCHIA DI AGGRAVARE L’EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLE IMPRESE

Amministrazioni le cui fatture sono state emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Le fatture emesse fino al 31 dicembre 2014 (sia ad esigibilità immediata che differita), ancorché non ancora saldate dall’ente pubblico committente dopo tale data, non sono assoggettate al nuovo regime. Infine, sul fronte della gestione contabile delle operazioni soggette allo split payment, l’impresa emetterà fattura per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015 indicando che tale imposta non verrà incassata ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n.633/1972. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente o dal prestatore e andrà stornata contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico. Secondo Ance, però, c’è un problema di fondo: lo split payment rischia di aggravare ulteriormente l’equilibrio finanziario delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici. Porre a carico delle Pubbliche amministrazioni il versamento dell’Iva relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse produce effetti deleteri sulle imprese, mettendo a rischio la sopravvivenza degli operatori del comparto dei lavori pubblici. La norma in questione imporrà un costo ancora più alto alle imprese di costruzioni, che già oggi, molto spesso, realizzano

Il meccanismo dello split payment creerà ulteriori problemi di liquidità alle imprese

prodotti sui quali si applica un’aliquota Iva ridotta. In tali casi, l’impresa assume, anche dopo la compensazione tra Iva pagata sugli acquisti ed Iva incassata dalle vendite, una posizione di credito nei confronti dell’Erario, che impone lunghe attese per ottenerne il rimborso. Va a questo proposito ricordato che, rispetto alle tempistiche dei rimborsi Iva, l’Italia è già incorsa in una procedura d’infrazione europea, ancora in atto. Secondo una stima Ance su dati della Relazione Tecnica di accompagnamento al disegno di

legge di stabilità 2015, l’ulteriore perdita di liquidità in questione risulterà pari a circa 1,3 miliardi di euro in un anno. Inoltre parliamo di una misura con scarsi effetti di gettito sul settore delle costruzioni, già interessato da strumenti in grado di misurare la compliance fiscale delle imprese. Sempre muovendoci attraverso le novità normative. definite dal Governo, con la Legge di Stabilità 2015, ecco una breve panoramica sugli aspetti di maggiore interesse per le imprese che operano nel settore delle costruzioni.

IL VERSAMENTO DIRETTO DELL’IVA Lo split payment prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dal 2015 in poi, l’Iva dovrà essere versata direttamente da queste all’Erario, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.

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SI VA VERSO UN’ULTERIORE PERDITA DI LIQUIDITÀ DEL COMPARTO CHE SUPERERÀ IL MILIARDO DI EURO

BONUS ANTISISMICA: 65% FINO A 96MILA EURO DI SPESA Fra le proroghe delle agevolazioni fiscali c’è da segnalare il “Bonus antisismica”, ovvero la detrazione Irpef/Ires, pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Per il bresciano le zone interessate sono il Comune di Brescia e 52 comuni della provincia. La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica è fruibile con le modalità già previste per la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.

A cominciare dalla proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio). Inoltre, l’applicabilità di tale detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, viene esteso, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi agevolabili: l’acquisto e la posa in opera di schermature solari (limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro); l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, la Legge di Stabilità 2015 prevede l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi. Altro aspetto è la detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e l’acquisto di mobili, con proroga per il 2015 per: detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, relative a interventi di recupero edilizio 78

e ad ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, eliminazione delle barriere architettoniche); acquisto di abitazioni all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla vendita o all’assegnazione dell’immobile. Nello specifico, dal 1° gennaio 2015 verrà esteso a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell’abitazione. In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfettariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, invece, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%. Anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 ed agevolabili con il “50%” viene previsto l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate. C’è poi la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, fino ad un importo massimo di 10.000 euro (art.1, comma 47, lett.b, n.3).


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

L’INIZIATIVA HA CONSENTITO IL CONFRONTO FRA IMPRESE E ARPA, L’AGENZIA PREPOSTA AL CONTROLLO

MATERIALI DA SCAVO E RIPORTI: INCONTRO AL COLLEGIO CON ASSOCIATI E TECNICI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

L’utilizzazione dei materiali da scavo e dei riporti è disciplinata dal Codice dell’ambiente, il Decreto Legislativo n.152 del 2006, per gli aspetti generali, e - principalmente - da due norme di legge, che disciplinano gli aspetti tecnicoamministrativi. L’incontro organizzato dal Collegio Costruttori - Ance Brescia con gli imprenditori associati si è focalizzato soprattutto su questi ultimi provvedimenti, ovvero sul Decreto Legislativo n.161 del 2012, che disciplina le “grandi opere” soggette a VIA o ad AIA e sulla Legge n.98 del 2013 che, invece, detta le regole per la maggior parte dei cantieri edili.

“Materiali da scavo e riporti: aspetti tecnici e procedure per una loro corretta gestione”. Questo il titolo della conferenza organizzata il 4 febbraio in Via foscolo, presso la sede dell’Associazione. L’argomento proposto ha

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Un momento dell’incontro che ha visto una numerosa partecipazione di imprenditori e tecnici

richiamato numerosi imprenditori e tecnici che in azienda seguono le problematiche ambientali. L’incontro ha consentito di fare il punto sulla normativa ambientale in generale e sulla gestione dei materiali da scavo in particolare. L’occasione, però, è stata particolarmente interessante in quanto ha reso possibile un confronto con l’ARPA, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Dipartimento di Brescia, ovvero con uno degli Enti preposti al controllo della corretta gestione degli scavi. 79

I relatori hanno iniziato il loro intervento ricordando che l’utilizzazione dei materiali da scavo e dei riporti è oggi disciplinata dal Codice dell’ambiente, per gli aspetti generali, e - principalmente - da due norme di legge, che disciplinano gli aspetti tecnico-amministrativi che gli operatori devono adottare. Questi ultimi provvedimenti sono il D.Lgs. n.161 del 2012, per quanto attiene agli scavi superiori ai 6.000 metri cubi effettuati per la realizzazione di opere soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o ad AIA (Autorizzazione


TRA I TEMI TRATTATI ANCHE L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ESPERIRE LE PRATICHE

Integrata Ambientale) e la Legge n.98 del 2013, per quanto attiene ai “piccoli” scavi soggetti a VIA o ad AIA (fino a 6.000 metri cubi) o per le opere diverse da quelle assoggettate a dette procedure, a prescindere dai quantitativi scavati. Attraverso gli interventi dei relatori e le risposte alle numerose domande che sono state fatte dai presenti, si è cercato di illustrare quali sono gli adempimenti amministrativi legati alla richiesta per il riutilizzo dei materiali da scavo e quali sono le procedure legate ai controlli amministrativi e tecnici che vengono effettuati dall’ARPA al ricevimento delle istanze. L’esperienza “sul campo” di ARPA, in particolare, ha consentito di acquisire preziosi suggerimenti sui comportamenti corretti che devono essere adottati dagli operatori in fase di analisi e campionamento dei materiali prelevati in cantiere. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche all’utilizzo dei nuovi strumenti telematici a disposizione dell’utenza. La posta elettronica certificata ha delle peculiarità che devono essere conosciute al fine di utilizzarla correttamente ed evitare di incorrere in verifiche o richieste di chiarimento da parte degli Ente di controllo. Durante la conferenza è stato anche segnalato che l’ARPA ha recentemente aggiornato sia la circolare esplicativa delle procedure che la modulistica da utilizzare per l’inoltro delle pratiche e che, alla luce di questa revisione, anche la modulistica predisposta dall’Ance Lombardia è stata aggiornata secondo le indicazioni fornite dal dipartimento di Brescia.

L’esperienza “sul campo” di ARPA ha consentito di acquisire preziosi suggerimenti sui comportamenti corretti da adottare in fase di analisi e campionamento dei materiali prelevati in cantiere.

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

CAPOLAVORI DEI GRANDI MAESTRI DAL SEICENTO A WARHOL A PALAZZO MARTINENGO DAL 1° MAGGIO

ARTE E TERRA A BRESCIA: MOSTRA DEI BUONI PRODOTTI REINTERPRETATI DALL’ARTE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

E’ stato inaugurato lo scorso 24 gennaio “Il cibo nell’arte. Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol”, percorso espositivo che - fino al 14 giugno - vedrà esposti a Palazzo Martinengo, a Brescia, cento opere di maestri dell’arte antica quali Campi, Baschenis, Ceruti, Figino, Recco, Ruoppolo e Stanchi unitamente ad autori moderni e contemporanei quali Magritte, De Chirico, Manzoni, Fontana, Lichtenstein, fino a Andy Warhol. Prodotti della terra che acquistano dignità artistica per una mostra che guarda con convinzione all’appuntamento con Expo, che aprirà i battenti l’1 maggio 2015. E’ stato inaugurato lo scorso 24 gennaio “Il cibo nell’arte. Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol”, percorso espositivo che - fino al 14 giugno - vedrà esposti a Palazzo Martinengo, a Brescia, cento opere di maestri dell’arte antica quali Campi, Baschenis, Ceruti, Figi-

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Vincenzo Campi “Mangiatori di ricotta” (anno 1580 c.a.)

no, Recco, Ruoppolo e Stanchi l’iniziativa gode del patrocinio, unitamente ad autori moderni e oltre che da parte di Provincia di contemporanei quali Magritte, Brescia e Regione Lombardia, di De Chirico, Manzoni, Expo 2015. La mostra Fontana, Lichtenstein, di Palazzo Martinengo L’iniziativa fino a Andy Warhol. è curata da Davide gode del patrocinio Risulta chiaro come Dotti (con l’aiuto di un una simile scelta temacomitato scientifico) di Provincia, tica offra un’occasione Regione ed Expo ed è strutturata come preziosa di approfonuna sorta di viaggio dimento del tema cenattraverso differenti trale dell’esposizione universale di correnti pittoriche, dal Barocco Milano, ovvero “Nutrire il Pianeta, al Rococò, dal Romanticismo Energia per la Vita”. Non a caso dell’Ottocento fino alle avanguar81


LA MOSTRA È STRUTTURATA COME UN VIAGGIO ATTRAVERSO DIFFERENTI STILI DAL BAROCCO AL NOVECENTO

die del Novecento. Il tutto per poter gustare (è proprio il caso di dirlo) e capire come gi artisti raffiguravano il cibo, scoprendo come questo soggetto fosse apprezzato e riscoprendo alimenti che oggi non ci sono più. Ma l’approccio sarà anche scientifico, grazie alla sinergia con alcuni dipartimenti di Scienze Alimentari delle Università italiane, incaricati di proporre un’analisi delle tavole imbandite e delle dispense ritratte nelle tele in mostra. Il percorso de “Il cibo nell’arte” è articolato in dieci sezioni tematiche: L’allegoria dei cinque sensi; Mercati dispense e cucine; La frutta; La verdura; Pesci e crostacei; Selvaggina da pelo e da penna; Carne salumi e formaggi; Dolci vino e liquori; Tavole imbandite; Il cibo nell’arte del XX secolo. A conclusione del percorso è posta l’installazione la Piramide alimentare, realizzata appositamente dall’artista Paola Nizzoli. Provando a fare una visita virtuale all’interno della mostra, tra le tele più significative possiamo annoverare i “Mangiatori di ricotta” di Vincenzo Campi, il “Piatto di pesche” di Ambrogio Figino (considerata la prima natura morta della Storia dell’Arte italiana, antecedente la “Canestra” di Caravaggio), alcune opere di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, il “Tavolo con angurie” di Emilio Longoni e l’”Ultima Cena” di Andy Warhol, acrilico su tela che reinterpreta in chiave pop il celeberrimo “Cenacolo” di Leonardo da Vinci. Ma c’è altro oltre la mostra: l’associazione Culturale Amici di Palazzo Martinengo ha studiato una serie di laboratori didattici che metteranno gli studenti a contatto

Una delle celebri lattine Campbell’s Soup di Andy Warhol (1928-1987)

sia con l’aspetto realizzativo delle opere sia con quanto ritratto, ovvero i cibi. E’stato infine istituito un concorso a premi che prevede la realizzazione in classe da parte degli studenti di un lavoro artistico, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al 82

mondo dell’arte. Infine, il catalogo, che accompagna approfonditi saggi storico-critici con un dello chef Massimo Bottura. Per maggiori informazioni su orari e giorni di apertura: www.mostraciboarte.it.


CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: rag. TIZIANO PAVONI Vicepresidenti: sig. ERNESTO BRUNI ZANI dott. ARTURO DOTTI geom. MARIO PAROLINI Cassiere: sig. GIORGIO ARCHETTI Cassiere supplente geom. STEFANO VEZZOLA Consiglieri: geom. PAOLO BETTONI geom. PRIMO IDER geom. GIULIANO CAMPANA geom. RENATO PE ing. ANGELO DELDOSSI ing. FABIO RIZZINELLI geom. ALESSANDRO FACCHETTI geom. ANGELO ZILIANI rag. FAUSTO GASPARINI REVISORI DEI CONTI Presidente dott. GIAMPAOLO PREMOLI Effettivi: rag. MARIA MORASCHI geom. ALBERTO SILVIOLI GIUNTA Coordinatore

rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI rag. ABELE ALMICI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA sig. RAFFAELE COLLICELLI geom. MARCO CORNALI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI sig. RUDY GATTA

sig. CORRADO GATTI sig. PAOLO GIACOMELLI geom. SERGIO GIRELLI sig. FULVIO GOFFI geom. LORENZO GUERINI arch. AMEDEO MASCOTTO geom. ALFREDO MORANDA geom. IVAN ONESTI geom. ABBONDIO PELLEGRINI ing. ALBERTO POLA geom. NUNZIO PONZONI geom. MARIO RODA geom. GIANFRANCO RONCHI geom. ALESSIO ROSSINI geom. GUIDO ROSSINI geom. ARMANDO SINA geom. CLAUDIO TONELLI sig. GIANNINO ZANARDELLI

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA Presidente: geom. STEFANO ASSINI Componenti:

geom. PAOLO BETTONI dott. ARTURO DOTTI

sig. CESARE FACCHETTI rag. FAUSTO GASPARINI

GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: sig.ra EMILIA ARDESI Vicepresidenti

arch.GIACOMO GAIDONI

ing. ALBERTO MAZZOLA

Consiglieri:

arch. SEVERINO ARICI geom. ALBERTO DI LERNIA sig. LUCA PAVONI

sig. SANTO PRANDELLI arch. ALESSANDRA SILVIOLI geom. ANDREA STEFANINI

COMITATO DI GESTIONE FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI SOCI Presidente: geom. ALBERTO SILVIOLI Componenti:

geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA dott. ARTURO DOTTI

rag. FAUSTO GASPARINI geom. PRIMO IDER


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

LAVORO - Contributo Cassa Edile (Cape) - quota imponibile ai fini Irpef - Gennaio 2015 - Dirigenti di aziende industriali 30 dicembre 2014 - rinnovo Contratto Collettivo nazionale - prime indicazioni - Ministero del Lavoro - Cassa integrazione straordinaria - rimborso delle quote maturate di tfr - imprese in procedura concorsuale interpello n. 33/2014

TRIBUTI pag. 88

pag. 88

- “Split payment” - principali contenuti del decreto attuativo

pag. 110

- Estensione del “Reverse charge” primi orientamenti Ance

pag. 111

- Società di comodo - riepilogo della disciplina

pag. 113

- Rent to buy - schema di contratto tipo predisposto dal notariato pag. 114 pag. 90

- Ministero del Lavoro - L.N. 190/2014 legge di stabilità - Cassa integrazione straordinaria per cessazione - proroghe a 24 mesi gestione e completamento istanze nell’anno 2015 - circolare n. 1/2015 pag. 91

- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

pag. 115

- Riforma del catasto - pubblicato il decreto per la costituzione e il funzionamento delle commissioni censuarie

pag. 116

- Ministero del Lavoro - trasferimento di azienda deroghe alla disciplina del Codice civile ex art. 2112 - interpello n. 32/2014 pag. 92

INDICI

- Inps - congualgio 2014 - circolare n. 194/2014 pag. 92

- Tfr - legge 297/82

- Inps - tutela della maternità - benefici alternativi al congedo parentale ex art. 4 co. 24 lett. b L.N. 92/2012 - messaggio n. 28/2015 pag. 94

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pag. 117

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

- Inail - autoliquidazione premi anno 2014/2015 adempimenti delle imprese pag. 94

pag. 117

LAVORI PUBBLICI

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. n. 81/08 utilizzo delle attrezzature - 12 marzo 2015 scadenza del termine per ottenere l’abilitazione pag. 97 - Sicurezza sui luoghi di lavoro - art. 9 L.N. 257/1992 imprese che svolgono attività di smaltimento e/o di bonifica dell’amianto - comunicazione annuale pag. 98 - Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di dicembre 2014

pag. 117

pag. 98

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- Per irregolarità nella documentazione secondo l’Anac l’impresa può scegliere tra pagare la sanzione e rimanere in gara o non pagare e venire esclusa

pag. 118

- Anticipazione del 10% per tutto il 2015

pag. 120

- I contratti pubblici devono essere stipulati su supporto digitale

pag. 120


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

- Semplificato il regolamento per vigilanza e ispezioni negli appalti pubblici da parte dell’Autorità anticorruzione

pag. 120

- L’avvalimento deve riferirsi a risorse reali e non formali - Con il nuovo soccorso istruttorio l’omissione della dichiarazione relativa ai “reati gravi” può non comportare l’esclusione - Dichiarazione circa la composizione azionaria dell’offerente: disciplina delle intestazioni fiduciarie

- Norme su legno e alluminio: eurocodici anche in italiano

pag. 130

pag. 121

- Il contratto di appalto è nullo per lavori senza permesso, ma è possibile un’azione di indebito arricchimento

pag. 130

pag. 121

VARIE

pag. 121

- Il giudizio sulla dichiarazione su imposte e tasse compete all’Agenzia delle Entrate e non alla P.A. pag. 122 - Il subappaltatore può chiedere la documentazione relativa al contratto di appalto pag. 122 - Le giustificazioni non possono modificare sostanzialmente la struttura dell’offerta

pag. 122

- Le richieste inserite nello schema di dichiarazione ma non previste nel bando non sono vincolanti pag. 122 - La produzione di una dichiarazione in fotocopia non comporta l’esclusione dalla gara pag. 122 - Manodopera inferiore ai minimi salariali: la norma non riguarda la formulazione dell’offerta (e perciò il bando) ma la successiva verifica

pag. 123

URBANISTICA

- Modeste difformità al titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione o di recupero edilizio eseguiti su edifici costruiti prima e dopo il 1° settembre 1967 pag. 124

85

- Nuovo bando per l’installazione di filtri antiparticolato

pag. 131

- Immobili locati al Comune valgono le regole ordinarie

pag. 131

ANCE INFORMA

pag. 132


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

DI BRESCIA E PROVINCIA

Carta dei servizi

Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 86


Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 87

Collegio Costruttori Edili

Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.


LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

CONTRIBUTO CASSA EDILE (CAPE) - QUOTA IMPONIBILE AI FINI IRPEF GENNAIO 2015 La Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili, con nota del 13 gennaio 2012, alla luce delle novità introdotte dal D.M. 27 ottobre 2009, ha precisato che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, nella retribuzione imponibile ai fini delle ritenute fiscali va inclusa, oltre che la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, anche la parte del contributo relativo alle prestazioni sanitarie. Rimane confermato che la parte a carico del lavoratore del contributo alla CAPE è da considerarsi esente da ritenute Irpef. Dalle risultanze contabili determinate dalla CAPE discende che le quote imponibili del contributo alla CAPE a decorrere dal periodo di paga gennaio 2015 sono: - operai 0,86%; - impiegati iscritti 0,40% per i dipendenti impiegati (ossia l’intera contribuzione C.A.P.E. a carico impresa). Le richiamate quote sostituiscono quindi quelle a valere per l’anno 2014 che dovranno però essere utilizzate in sede di conguaglio 2014.

DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 30 DICEMBRE 2014 RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PRIME INDICAZIONI Si informa che lo scorso 30 dicembre 2014 è stato rinnovato il Contratto Collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi che é entrato in vigore, salve le particolari date specificate nei singoli articoli, lo scorso 1° gennaio 2015. a tal proposito si rammenta che l’Accordo di rinnovo ha validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Il testo dell’Accordo di rinnovo è disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota unitamente alla nota riepilogativa elaborata dall’Ance. Per opportuna informativa, si riepilogano di seguito le disposizioni di immediato interesse per le imprese facendo riserva di tornare sull’argomento qualora vi fossero ulteriori chiarimenti interpretativi.

Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia - TMCG Il livello del trattamento minimo complessivo di garanzia annuo (TMCG) da assumere a riferimento dal 2015, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio PANTONE 2812015, è di 66.000 euro. Lo stesso CMYK livello100 di TMCG è riconosciu- 72 - 0 - 32 to a tutti i dirigenti 1° gennaio 2015, RGBche, 0 - 40 al - 104 abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda pari o inferiore a dodici mesi. Il secondo livello del TMCG viene definitivamente superato. A ragione del superamento del secondo livello (già fissato in 80.000 euro), le parti hanno concordato, a favore dei dirigenti con una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda, al 1° gennaio 2015, superiore all’anno, una peculiare disciplina del livello del TMCG applicabile dal 2015. La logica sottesa a questa particolare disciplina, è così riassumibile: - al sesto anno i dirigenti avrebbero maturato il secondo livello di TMCG; - il secondo livello è stato, invece, superato dall’accordo di rinnovo; - i dirigenti tra il primo e il sesto anno di anzianità vedono, pertanto, disattesa l’aspettativa di maturare il secondo livello; - si è, allora, concordato di “cristallizzare” l’aspettativa maturanda, riconoscendo un livello del TMCG che verrà determinato, sulla base dei mesi di servizio maturati al 1° gennaio del 2015, secondo il seguente calcolo: - la differenza tra il primo e il secondo livello di TMCG era pari a 17.000 euro (80.000 – 63.000 = 17.000); - i 17.000 euro di differenza sarebbero stati maturati dopo 72 mesi di servizio (6 anni); - al dirigente con anzianità superiore ai dodici mesi viene riconosciuto, ai fini della determinazione del suo livello di TMCG, un settantaduesimo di 17.000 euro per ciascun mese di anzianità maturata nella qualifica e nell’azienda, al 1° gennaio del 2015, settantaduesimo che è stato convenzionalmente arrotondato a 236 euro (per i dirigenti con anzianità fino a 12 mesi il riconoscimento del nuovo livello minimo del TMCG, pari a 66.000 euro, assorbe quanto otterrebbero se si applicasse anche a costoro il meccanismo dei “settantaduesimi” maturati); - tale importo mensile si aggiunge alla base di calcolo di 63.000 euro, ossia al primo livello di TMCG che trovava applicazione fino al 31 dicembre del 2014; - ne deriva che, ad esempio, un dirigente con 32 mesi di anzianità nella qualifica e nell’azienda, vedrà fissato il suo TMCG nella misura pari a 70.552 euro (236 X 32 = 70.552). A tal proposito si rimanda agli altri esempi sono inseriti nel testo dell’accordo. Nell’accordo di rinnovo viene espressamente previsto che il calcolo delle anzianità,

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anche ai fini di cui sopra, viene effettuato secondo il criterio di cui all’art. 26, comma 2, del ccnl, cosicché, ad esempio, si maturerà il tredicesimo mese di anzianità al sedicesimo giorno successivo ai dodici mesi di anzianità. PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60

Scatti di -anzianità RGB 135 135 - 135 Viene prorogata la precedente disciplina transitoria fino al 2018. Si richiama l’attenzione sul fatto che gli importi riconosciuti a titolo di scatti di anzianità possono essere assorbiti da eventuali aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente a far data dal 2009. Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati - Management by Objective - ( MBO) La nuova disciplina dell’MBO prevede che, qualora il trattamento economico annuo lordo del dirigente sia pari al TMCG, come sopra definito, le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile: ne consegue che tale disposizione non si applica se il trattamento economico annuo lordo del dirigente sia superiore al TMCG di riferimento. Trasferte e missioni La nuova disciplina dell’istituto prevede, anzitutto, la salvezza di eventuali intese aziendali o individuali. In difetto di intese aziendali o individuali, la disciplina rimane quella previgente, con la precisazione che l’indennità sarà riconosciuta per ogni periodo di almeno 12 ore di trasferta nell’arco di 24 ore dalla partenza del dirigente. Viene altresì meno il tetto delle due settimane: pertanto le aziende, in caso di trasferte prolungate, potranno stabilire specifiche intese con il dirigente. Disciplina della risoluzione del rapporto E’ stato modificato l’art. 22 del contratto previgente, portando a 67 anni, sia per gli uomini che per le donne, l’età al maturare della quale il dirigente non è più assistito dalle specifiche tutele contrattuali. Inoltre, sono stati ridefiniti gli importi, di natura omnicomprensiva, dovuti in caso di licenziamento ingiustificato, nel modo seguente: a) fino a due anni di anzianità aziendale due mensilità pari al corrispettivo del preavviso; b) oltre a due e fino a sei anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso; c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso; d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso; e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del


LAVORO

preavviso. Viene, infine, precisato che la disciplina dei licenziamenti individuali non è applicabile a quelli collettivi, che rimangono disciplinati in base alla legge. Preavviso Sono state ridefinite le durate del periodo di preavviso di licenziamento nel modo seguente: a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale; b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale; c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale; d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale. GSR/FASI A far data dal 1° gennaio del 2015 viene definitivamente meno la previgente disciplina del GSR/FASI per quanto attiene al sostegno al reddito dei dirigenti licenziati. Nel contempo, è previsto il mantenimento del versamento, a carico delle imprese, di Euro 100 per ciascun dirigente in servizio, anche al fine di finanziare le prestazioni dovute ai dirigenti che, licenziati entro il 31 dicembre 2014, presenteranno la domanda di sostegno al reddito entro il 31 gennaio 2015, ancorché in decorrenza del preavviso. Dal 2016 il contributo aziendale è elevato a Euro 200. Se le parti riterranno necessario reperire ulteriori risorse potrà essere chiesto un contributo al dirigente in servizio di ammontare non superiore al 50% del contributo dovuto dal datore di lavoro. Le nuove prestazioni erogate dal GSR/ FASI, per un periodo non superiore a 12 mesi, a favore di dirigenti licenziati che non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica, saranno le seguenti: - copertura sanitaria Fasi e integrativa Fasi; - copertura assicurativa per morte o invalidità permanente (tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente), per una somma non superiore, in prima applicazione, a 100.000 euro; - iniziative di politiche attive, nonché di orientamento, formazione e placement anche in coerenza con le modifiche legislative che dovessero intervenire in materia, da sostenere in una logica di premialità “a risultato”. FASI Gli andamenti non positivi degli ultimi bilanci hanno indotto le parti contraenti sia a conferire al Consiglio di Amministrazione del Fondo una maggiore responsabilità gestionale (con l’obiettivo di perseguire l’equilibrio finanziario del Fondo) sia a rive-

derne la governance, introducendo l’organo assembleare, costituito pariteticamente dai rappresentanti delle parti. Sono quindi stabiliti direttamente dal contratto collettivo, ma solo per l’anno 2015, gli aumenti di quote contributive a far data dal 1° gennaio 2015, come da tabella seguente: CONTRIBUTO

Importi annuali

Art. G (forza aziendale)

1.269,00

Art. H (pensionati)

1.152,00

Art. F (aziende per dirigenti in servizio iscritti)

1.874,00

Art. H (a carico dirigenti in servizio)

962,00

Art. F + Art. H (per iscritti in via convenzionale)

2.836,00

Art. H (pens. ante 88)

1.047,00

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2015, il Fondo non rimborserà l’IVA sulle prestazioni sanitarie cui si applica. Vengono poi introdotte una serie di modifiche della disciplina previgente, volte a demandare direttamente agli organi amministrativi del Fondo, sempre con l’obiettivo di garantirne l’equilibrio economico – finanziario, le decisioni in ordine alla determinazione delle aliquote contributive dal 2016. E così, viene demandato agli organi amministrativi del Fondo, che adotteranno le necessarie delibere, con efficacia dal 1° gennaio 2016: a) la determinazione delle quote annuali di contribuzione a carico delle imprese ex lett. F) e G) del regolamento, in misura tale che l’ammontare dei contributi derivante da queste due voci si mantenga in una misura compresa fra il 55% e il 57% del totale delle entrate contributive dell’anno di riferimento ai fine del budget; b) la determinazione annuale del contributo previsto dall’art. H del regolamento; c) ai fini delle maggiorazioni previste sul contributo di cui all’art. H del regolamento (per i soli dirigenti pensionati), saranno considerati i soli periodi di iscrizione al FASI; d) l’adozione di interventi sull’art. L del regolamento, per rimodulare le penalizzazioni di ritardata iscrizione, al fine di incentivare l’iscrizione al Fondo; e) la modifica del parametro di calcolo del contributo una tantum in relazione alle

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confluenze collettive previste dall’art. 2bbis comma 2 dello Statuto, per le richieste che verranno formalizzate dopo la data di entrata in vigore dell’accordo di rinnovo, con l’obiettivo di prevedere un equilibrio fra entrate e uscite calcolato su un arco temporale fra 8 e 10 anni. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà applicare tale criterio alle eventuali domande di confluenza che perverranno nell’anno 2015; f) l’applicazione dal 2016 di una maggiorazione non inferiore al 10% al contributo previsto dall’art. G del regolamento per quelle imprese che contribuiscono al versamento del solo art. G del regolamento stesso senza oggi corrispondere alcuna maggiorazione. Il Consiglio di amministrazione del Fondo valuterà la modulazione della maggiorazione di cui sopra e di quella già applicata per le adesioni post 2005 a garanzia del corretto equilibrio gestionale (entrate/uscite). Il Consiglio di amministrazione valuterà altresì l’eventuale inibizione della facoltà di accogliere nuove richieste di accesso da parte di imprese che ad oggi non si sono ancora avvalse di tale facoltà. g) relativamente alla contribuzione per il nucleo familiare: - la determinazione annuale di un contributo aggiuntivo, a carico del dirigente, per ogni familiare, esclusi gli ascendenti, eccedenti il terzo componente; - la possibilità di iscrivere, a carico del dirigente, il convivente more uxorio, rispettando una serie di criteri; h) la previsione della possibilità di iscrizione, in qualità e con i livelli contributivi dei dirigenti iscritti in via convenzionale, di chi abbia perso la qualifica di dirigente, a condizione che abbia maturato un’anzianità di iscrizione al Fondo di almeno 2 anni; i) la formulazione alle parti, entro il 30 novembre 2015 - avvalendosi di esperti in campo economico, attuariale/assicurativo, giuridico e di sanita’ integrativa – di proposte: - di revisione graduale del criterio di gestione basato sull’assetto a ripartizione del Fondo, tali da garantire anche nel medio - lungo periodo gli obiettivi di equilibrio finanziario di solidarietà sostenibile richiamati in premessa; - di introduzione di elementi di diversificazione della contribuzione in relazione alla possibilità di offrire pacchetti differenziati di prestazioni; - di ampliamento delle attività nel campo dell’assistenza sanitaria e delle iniziative ad essa collegate tenendo conto delle attività attualmente svolte da Assidai e nel rispetto delle finalità statutarie del Fondo.


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MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO DELLE QUOTE MATURATE DI TFR IMPRESE IN PROCEDURA CONCORSUALE INTERPELLO N. 33/2014 Si informa che il Ministero del lavoro, con interpello n. 33 del 17 dicembre 2014, che si riproduce in calce, ha fornito alcune precisazioni circa il rimborso delle quote di TFR per le imprese in Cassa Integrazione guadagni Straordinaria - CIGS - sottoposte a procedure concorsuali. Premesso che in caso di cassa integrazione straordinaria il TFR matura in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, il dicastero ha indicato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro potrà richiedere all’Inps il rimborso delle quote di TFR afferenti il periodo di Cigs. L’Inps aveva già chiarito, negli anni passati, che tale rimborso afferisce solo i periodi integrati immediatamente precedenti al licenziamento essendo invece precluso qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione del lavoro. Inoltre, il datore di lavoro decade dal diritto al rimborso qualora ponga il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione Cigs e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata, rimanendo fermo il diritto al rimborso delle quote maturate durante il periodo di concessione qualora i lavoratori siano posti in mobilità fuori da detti limiti. Premesso ciò, il Ministero del lavoro ha precisato che, per i periodi di Cigs riconosciuti ai sensi dell’ex art. 3 della L. n. 223/1991 (procedurali concorsuali), il diritto al rimborso delle quote di Tfr matura secondo quanto stabilito dalla L. n. 464/1972, art. 2, comma 2, ovvero: “per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Alla base di ciò sta, infatti, il principio secondo il quale la concessione dell’integrazione presuppone la continuità del rapporto di lavoro. Inoltre, è chiarito che, in ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, anche con riferimen-

to a imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, non potendo ascrivere le quote di Tfr alla Cigs. A fronte di ulteriori quesiti in merito, il Ministero ha precisato che le quote di Tfr maturano solo laddove prosegua il rapporto di lavoro e, pertanto, in caso di fallimento, se il curatore ritiene che non sia possibile, nemmeno in parte, proseguire l’attività di impresa, le relative quote di Tfr non matureranno. Diversamente, laddove anche in caso di fallimento il rapporto di lavoro prosegua realmente e non fittiziamente, nel corso della Cigs le quote di Tfr continueranno a maturare. Ministero del Lavoro Roma, 17 dicembre 2014 Interpello n. 33 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - società sottoposte alle procedure concorsuali - rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n. 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art 5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa. L’interpellante pone, inoltre, la problematica afferente alla maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. e dell’Inps e il nulla osta dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. Ai fini della soluzione dei quesiti sollevati, appare opportuno muovere dalla lettura dell’art. 2120 c.c. secondo il quale: - in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i prestatori hanno diritto al trattamento di fine rapporto, ossia a quella quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso dello svolgimento del rapporto stesso (comma

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1); - in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per integrazione salariale, deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (comma 3). Dalle disposizioni in argomento si evince che, in caso di Cassa Integrazione sia ordinaria che straordinaria, le quote del trattamento di fine rapporto maturano in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, comprensiva dunque anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria. In proposito l’art. 2, comma 2, L. n. 464/1972 stabilisce che “per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro può richiedere all’Inps il rimborso delle quote di TFR che riguardano il periodo di CIGS precedente alla cessazione stessa (cfr. Inps mess. n. 23953/2009). Successive note interpretative dell’Istituto hanno chiarito che la possibilità di rimborso delle quote di TFR è invece preclusa qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro quale, ad esempio, la rioccupazione presso la medesima azienda (fatta eccezione per l’astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente precedenti il licenziamento (Inps mess. n. 14963/2010). Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 223/1991, il datore di lavoro decade dal diritto al rimborso delle suddette quote nell’ipotesi in cui ponga il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS, ex art. 2, comma 1 della medesima Legge e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata ex art. 1, comma 2, della L. n. 223. Ciò premesso, in risposta alla primo quesito sollevato, si richiama quanto chiarito dall’Inps con circ. n. 141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del


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trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della L. n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata L. n. 464, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro. Qualora le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati all’art. 5, comma 6, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex art. 3 della medesima Legge, tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste, ovvero quelle di cui agli artt. 1 e 2, della L. n. 223/1991 (Inps circ. n. 103/1995). La disposizione di cui all’art. 5 citato riveste, infatti, natura “sanzionatoria” e deroga alla regola generale sancita dall’art. 2, comma 2, L. n. 464/1972, perseguendo la propria finalità solo laddove sia applicata ai casi di crisi con prosecuzione dell’attività aziendale e pertanto non potrà essere applicata al di là dei casi espressamente previsti; di conseguenza l’effetto decadenziale non potrà esplicarsi con riferimento ai casi di trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991. Si ritiene tuttavia che la proroga per il secondo anno della crisi aziendale per cessazione di attività debba essere ricompresa nei casi indicati dall’art. 5, comma 6, in quanto la fonte normativa per l’approvazione dei programmi di crisi per cessazione di attività si rinviene nell’art. 1 della medesima L. n. 223/1991, mentre l’art. 1 della L. n. 291/2004 si limita a disciplinare la proroga per il secondo anno di una fattispecie prevista dalla L. n. 223/1991; la crisi per cessazione di attività costituisce, infatti, una fattispecie della causale di intervento per crisi aziendale. In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, appare opportuno invece ricordare che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS (cfr. Inps mess. n. 14963/2010). Per quanto concerne la terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto. Diversamente, nel caso di richiesta del

trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della CIGS si ritiene pertanto che continuino a maturare le quote di TFR in applicazione dei principi sopra enucleati con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

MINISTERO DEL LAVORO L. N. 190/2014 LEGGE DI STABILITÀ CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER CESSAZIONE - PROROGHE A 24 MESI - GESTIONE E COMPLETAMENTO ISTANZE NELL’ANNO 2015 CIRCOLARE N. 1/2015 Il Ministero del Lavoro con circolare n. 1 del 22 gennaio 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha confermato che, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, co. 110, della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità), il finanziamento di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe a ventiquattro mesi della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. Tali risorse, ha chiarito il Dicastero, consentiranno esclusivamente il completamento, nel corso dell’anno 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014 e, pertanto, verranno utilizzate per le istanze di CIGS per cessazione dell’attività relative alle proroghe iniziate entro il 31 dicembre 2014. L’esame istruttorio delle richieste di proroga, affidato agli organi del Ministero del Lavoro, seguirà un ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste, ossia nei limiti dei suddetti 60 milioni di euro. La nota ministeriale conclude avvisando che eventuali istanze riferite a programmi di proroghe per cessazione di attività, decorrenti dal 1° gennaio 2015, non verranno prese in esame.

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Ministero del Lavoro Roma, 22 gennaio 2015 Circolare n. 1 Oggetto: completamento, nell’anno 2015 delle proroghe a 24 mesi dei programmi dì crisi per cessazione di attività - articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014. L’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha disposto che, al fine di consentire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014, il finanziamento di cui all’articolo l, comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 249, del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 291 del3 dicembre 2004 e successive modificazioni, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. Ritenuto, pertanto, di dover assicurare tutela ai lavoratori di cui alle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, con un piano di gestione degli esuberi articolato in 24 mesi, al sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004 sopra citato, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014 - acquisito il parere positivo dell’Ufficio legislativo (nota prot. n. 29/293 del 21/1/20 15) - si forniscono i seguenti chiarimenti. Nel rispetto dell’articolo 1, comma 110, della legge n. 190/2014, relativamente alle istanze aziendali di proroga sopra individuate, nell’esigenza di dover gestire le contingentate risorse finanziare, nonché per consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi, si precisa che la scrivente procederà all’istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe- che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014- del trattamento di CIGS per cessazione di attività, ai sensi dell’articolo l del decreto-legge n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004. Posto quanto sopra, si riferisce, altresì che la seri v ente procederà nell’esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, per complessivi 60 milioni di euro. In attuazione dell’articolo 1, comma 110 sopra citato, le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe- decorrenti dal 1° gennaio 2015 -di crisi aziendale per cessazione di attività non potranno essere prese in esame.


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MINISTERO DEL LAVORO TRASFERIMENTO DI AZIENDA DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE EX ART. 2112 INTERPELLO N. 32/2014 Si informa che con interpello n. 32 del 17 dicembre 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha fornito una interpretazione estensiva per le ipotesi in cui sia possibile derogare all’art. 2112 del Codice civile per il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda Si segnala infatti che il Dicastero ha ritenuto che, a determinate condizioni, le disposizioni dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, relative alle ipotesi di derogabilità dell’art. 2112 del Codice civile, possano trovare applicazione anche in altre fattispecie, del tutto analoghe a quelle descritte nei commi 4-bis e 5 del predetto art. 47. Secondo la ricostruzione ministeriale, infatti, la disciplina derogatoria dell’art. 2112 del Codice civile (che, si ricorda, è volto al mantenimento in capo al lavoratore del rapporto di lavoro e dei diritti connessi), potrebbe applicarsi anche alle imprese destinatarie, per lunghi periodi, di trattamenti di integrazione salariale in deroga o dichiarate insolventi con provvedimenti adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dalla Sezione Fallimentare di un Tribunale, ma alle quali non siano applicabili le norme in materia di procedure concorsuali in quanto imprese non commerciali. A tale proposito il Ministero del Lavoro rimarca che le condizioni alle quali sarebbe possibile estendere, in via analogica, la disciplina di cui ai commi 4-bis e 5 dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, consistono, da un lato, nel mantenimento almeno parziale dell’occupazione e, dall’altro, nell’intervento di un’autorità amministrativa o di un Tribunale. Si ricorda, peraltro, che la Direttiva europea 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE, del Consiglio, prevede la possibilità di derogare alla norma che garantisce la tutela dei lavoratori in occasione del trasferimento d’azienda nell’ipotesi di una procedura svoltasi “sotto il controllo” della pubblica autorità, circostanza che ha indotto il legislatore italiano, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 giugno 2009 a modificare il comma 5 della citata Legge n. 428/1990.

INPS - CONGUAGLIO 2014 CIRCOLARE N.194/2014 Si informa che l’Inps con circolare n. 194 del 30 dicembre 2014, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2015. In via preliminare, la circolare in parola sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2014” (scaduta lo scorso 16 gennaio 2015), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2015” (scadenza 16 febbraio 2015), attenendosi alle modalità indicate nella medesima circolare. Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2015” (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015. Tutto ciò premesso, l’Inps ha fornito i chiarimenti per le fattispecie di seguito elencate. Elementi variabili della retribuzione l’Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. L’Istituto rammenta altresì che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese

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di gennaio 2015, salvo il caso di imponibile negativo, in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile Per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo il massimale, pari per l’anno 2014 a € 100.123,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438. Aliquota aggiuntiva dell’1% L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter della L. n. 438/1992) che, per l’anno 2014, è risultato pari a euro 46.031,00 annui, corrispondenti a euro 3.836,00 mensili. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva Al punto 4), l’Istituto con la circolare in commento, nel fare rinvio alle istruzioni già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010 (Cfr. Not. n. 1/2011), ha ribadito che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio Inps n. 101 del 13 giugno 2001). Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato. Fringe benefits L’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), nel testo modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.


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Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti Ai fini della quantificazione forfettaria del benefit consistente nella concessione in uso promiscuo ai dipendenti delle autovetture aziendali, il citato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 4, lettera a), dispone che per tale calcolo si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del Fringe benefit), rilevabile dalle apposite tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia. Prestiti ai dipendenti l’Inps ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (attualmente pari allo 0,05%) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria L’Inps rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria ed alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. L’Istituto precisa inoltre che la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, versano mensilmente al Fondo di Tesoreria, affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, delle Legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale. Di conseguenza, le aziende in argomento, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo venticinque punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%. Detto contributo, una volta restituito ai datori di lavoro, riassume la sua natura originaria di TFR e, quindi, concorre ad implementare

la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Alla stessa conclusione deve pervenirsi qualora la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetto sul contributo di cui alla Legge n. 297/1982, determini, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi. E’ il caso, ad esempio, dei benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed appartenenti a determinate aree (circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 e messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013) L’Inps sottolinea inoltre che, con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, le somme in questione vanno versate al Fondo di Tesoreria (utilizzando, in occasione delle operazioni di conguaglio dell’anno 2014, il già previsto codice “CF03”). A regime, in tutte le situazioni analoghe, le sistemazioni dovranno essere eseguite in occasione delle operazioni di conguaglio riferite all’anno interessato. Per quanto concerne i lavoratori che hanno destinato (con opzione esplicita, ovvero tacitamente) il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare, l’Istituto rimarca che le differenze di cui trattasi devono essere devolute al Fondo di destinazione. Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (cfr. Not. n. 4/2007), per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti. In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio della attività. Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che, per l’anno 2014, è pari al 1,92%, calcolato sino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituitesi durante l’anno 2014 che, al 31 dicembre di tale anno, hanno raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di “febbraio 2015” (31 marzo 2015). Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno,

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ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo. Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva dell’11%, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che grava sul lavoratore. Entro il mese di “dicembre 2014”, salvo conguaglio da eseguirsi entro “febbraio 2015”, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. In proposito, l’Inps segnala che il coefficiente valido per il mese di novembre 2014 è 1,375000. Operazioni societarie Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi inclusi le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits. Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall’art. 9-bis del DecretoLegge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166. Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 11) della circolare in esame. Infine si segnala che alla circolare in commento sono allegate le tabelle delle aliquote contributive relative all’edilizia per l’anno 2014. L’Inps fa riserva di diramare, con separato messaggio, le tabelle contenenti le aliquote contributive in vigore nell’anno 2015.


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INPS - TUTELA DELLA MATERNITÀ - BENEFICI ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE EX ART. 4 CO. 24 LETT. B L. N. 92/2012 MESSAGGIO N. 28/2015 Si informa che l’Inps, con messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha precisato che alla domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero di un contributo per fronteggiare gli oneri dei servizi pubblici o privati per l’infanzia in alternativa al congedo parentale (cfr. Not. n. 5/2013), da parte delle madri lavoratrici (dipendenti del settore pubblico o privato ovvero iscritte alla gestione separata), deve essere allegata una dichiarazione ISEE valida per l’anno 2015. La dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono state esposte nella circolare n. 171 del 18 dicembre 2014. Si rammenta che la domanda di ammissione al beneficio per l’anno in corso può essere presentata fino al 31 dicembre 2015. Inps Roma, 2 gennaio 2015

mensili, per un massimo di sei mesi, alle madri lavoratrici, dipendenti da amministrazioni pubbliche o da datori di lavoro privati ovvero iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995. La vigente normativa (art.4, comma 25, lettera b), legge n.92/2012 e art.3, comma 3, del decreto interministeriale 28 ottobre 2014) in materia prevede che l’ammissione al beneficio possa essere condizionata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) essendo il beneficio in parola riconosciuto nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Atteso che, come espressamente previsto in circolare n. 169/2014 citata - punto 4presentazione della domanda di accesso al beneficio – nella domanda la madre deve dichiarare di avere presentato una dichiarazione ISEE valida, ai fini della presentazione della domanda e dell’ammissione al beneficio, per l’anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare n. 171 del 18 dicembre sopra citata, paragrafo 7, allegato al presente messaggio (All.1) La domanda di ammissione al beneficio per l’anno 2015 potrà essere presentata dalla madre richiedente il beneficio in possesso di dichiarazione ISEE valida, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015.

Messaggio n. 28 Oggetto: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92). Come noto, con circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 sono state illustrate le principali innovazioni apportate alla normativa relativa all’ISEE per effetto dell’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159. Inoltre, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014 sono state fornite le istruzioni operative relative all’attuazione del decreto 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014 con il quale sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 28 giugno 2012. Il decreto da ultimo citato, in particolare, prevede la possibilità di riconoscere un contributo, fino ad un massimo di € 600,00

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2014/2015 ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE Come chiarito dall’Inail con nota del 17 dicembre 2014, entro il 16 febbraio 2015 devono essere effettuate le operazioni connesse all’autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all’anno 2014 (regolazione del premio) ed all’anno 2015 (anticipo rata premio). In particolare le imprese dovranno: - entro il 16 febbraio provvedere al pagamento del premio (quale risultato della somma degli importi dovuti a titolo di regolazione e di rata del premio); - entro il 2 marzo 2015 (essendo il giorno 28 febbraio sabato) inviare, esclusivamente in via telematica, le dichiarazioni delle retribuzioni. Pertanto le imprese entro il 16 febbraio 2015 dovranno: - calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (anticipo rata premio 2015) e il con-

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guaglio per l’anno precedente (regolazione del premio 2014); - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; - se si presume di erogare nell’anno 2015 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2014, inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni previste per l’anno 2015 per il calcolo della rata premio anticipata; - pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24”. Entro il 2 marzo invece le imprese dovranno presentare la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente in via telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “ALPI online”. Dichiarazione Retribuzioni Anno 2014 1) Presentazione della dichiarazione anno 2014 La presentazione della dichiarazione entro il 16 febbraio 2015, avviene esclusivamente in via telematica. A tal proposito si rammenta che, a partire dall’anno 2012, il modulo cartaceo (mod. 1031) deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, da presentare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata. Per la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell’Inail all’indirizzo www.inail.it accedendo all’area “Servizi On Line” da dove le imprese in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi: - ALPI online; - Invio Telematico Dichiarazione Salari; - Riduzione Presunto; - Visualizza Basi di Calcolo; - Richiesta Basi di Calcolo. L’invio della dichiarazione anno 2014 può essere fatto utilizzando il servizio “Invio dichiarazione salari” oppure tramite il servizio ALPI online che permette la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni calcolando il premio dovuto. 2) Modalità di redazione della dichiarazione La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2014, come detto, dovrà essere effettuata


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esclusivamente in modalità telematica. Tale modalità non presenta novità di particolare rilievo rispetto ai modelli cartacei (mod. 1031) degli anni scorsi. Si ricorda che nel riquadro “RETRIBUZIONI COMPLESSIVE” non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti per i quali il datore di lavoro fruisce dell’esenzione totale del premio e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in partecipazione di aziende non artigiane. A seguito degli incentivi introdotti dalla legge 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni da indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031). Le riduzioni previste dalla legge 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonché alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione. In coerenza con questa impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge 407/90, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione. Si rinvia alla “Guida all’Autoliquidazione 2015″ predisposta dall’Inail per l’elencazione dei codici. 3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l’anno 2014 è fissato nell’importo annuo di euro 29.682,90 sino al 30 giugno 2014 e nell’importo annuo di euro 30.018,30 dal 1° luglio 2014. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell’anno 2014 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per l’anno 2014 è così fissata: R e t r i b u - 1° gennaio 1° luglio zione con- - 30 giugno 31 dicemvenziona- 2014 bre 2014 le giornaliera euro 53,28

euro 53,88

mensile

euro 1.331,93

euro 1.346,98

annuale

euro 15.983,10

euro 16.163,70

5) Parasubordinati Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l’obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori. Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

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minimale

massimale

1° gennaio 30 giugno 2014

1° luglio 31 dicembre 2014

annuo

euro 15.983,10

euro 16.163,70

mensile

euro 1.331,93

euro 1.346,98

annuo

euro 29.682,90

euro 30.018,30

mensile

euro 2.473,58

euro 2.501,53

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale La determinazione dell’imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale – qualora stipulato, nell’ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Not. n.1/2011) – comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l’applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue: a) Calcolo della retribuzione tabellare Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%). b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario Calcolata la retribuzione tabellare oraria, si procede al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l’anno 2014, in euro 7,14 al fine di individuare quello di maggior importo. c) Retribuzione da denunciare Determinato l’importo orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività….; non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig…) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.


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7) Riduzione contributiva dell’11,50% Adempimenti delle imprese L’Inail ha confermato che anche per l’anno 2014 trova applicazione la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995. Dunque la riduzione in parola riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all’anno 2014 (regolazione 2014) e non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2015. Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che: - non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza; - sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc; - applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro; - non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008). Sul modello di dichiarazione delle retribuzioni, l’ammontare delle retribuzioni che possono beneficiare della riduzione dell’11,50% deve essere riportato nella apposita sezione “Retribuzioni soggette a sconto” (campo 17) indicando il codice “1″ nella casella corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore edile. Ciò premesso l’Inail, con nota del 17 dicembre 2014, ha confermato che i datori di lavoro dovranno presentare un apposito modello predisposto dall’Istituto con il quale l’impresa autocertifica l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006. L’autocertificazione va inviata in posta elettronica alla Sede Inail competente, entro il 16 febbraio 2015 (Inail sede di Brescia: brescia@postacert.inail. it; sede di Breno: breno@postacert.inail.it; sede di Palazzolo sull’Oglio: palazzolo@ postacert.inail.it). Tale modello è disponibile sul sito dell’Inail seguendo il percorso: Assicurazione – Modulistica – Download modelli – Autoliquidazione. Inoltre è pubblicato anche sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota informativa. Inoltre, si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui la riduzione dell’11,50%, al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24.10.2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti

amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: - è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL ma deve trasmettere all’Inail la sopra richiamata dichiarazione; - non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2014; - è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2014. 8) Riduzione per imprese artigiane L’art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008, ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. - Regolazione 2014 La riduzione si applica alla regolazione 2014 nella misura del 7,99%. Sono ammesse alla riduzione le imprese: - in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore; - che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2012-2013; - che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2013, inviata entro il 16 maggio 2014. Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Inail, la sussistenza dei requisiti per la

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fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2014 Agevolazioni” con il codice 127. - Regolazione 2015 L’applicazione della riduzione alla regolazione 2015, da eseguirsi nella prossima autoliquidazione 2015/2016 da effettuarsi nel 2016, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2014 da presentare entro il 2 marzo 2015. 9) Riduzione Legge n. 147/2013 L’art. 1, comma 128, della Legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La riduzione si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. In applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), l’Inail, con nota del 17 dicembre 2014, ha reso noto che la misura della riduzione in parola da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è pari al 15,38%. La riduzione, ove applicabile, opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni cui l’impresa già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. Nel nuovo modulo “Basi di calcolo premi”(che l’Istituto ha inviato alle imprese a partire dallo scorso mese di dicembre - in ogni caso, è reperibile sul sito internet dell’Inail nell’area “Servizi On Line” accedendo con le proprie credenziali) è inserito un campo denominato “Riduzione Legge 147/2013″. Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione alla regolazione 2014 il campo è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale (14,17%). Se non sussistono i requisiti il


LAVORO

campo non è valorizzato, e dunque l’impresa non può applicare la riduzione. Analoga precisazione è contenuta nella sezione rata 2015. I requisiti per accedere a tale riduzione possono essere così sintetizzati: - per la polizza dipendenti, in caso di attività/ lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l’oscillazione 20 MAT. La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT; - per la polizza artigiani, in caso di attività/ lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il modulo OT20. La riduzione non spetta se per la classe di rischio l’indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell’indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio con il modulo OT20. Autoliquidazione Premi 2014 - 2015 Entro la sopra richiamata data del 16 febbraio 2015 le imprese dovranno provvedere all’operazione di auto conguaglio dei premi relativamente al saldo per l’anno 2014 ed all’anticipo per l’anno 2015. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni. Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell’anticipo 2015 sono quelle effettivamente denunciate per l’anno 2014 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati, in via telematica, entro il 16 febbraio 2015 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio riduzione delle retribuzioni 2015 per effetto di dimissioni, licenziamenti, trasferimento di ramo di azienda ecc.). a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2014 che di acconto 2015. Modalità per la richiesta di rateazione Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate successive alla prima, ognuna pari

al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2015. Le somme relative alle scadenze successive a quella del 16 febbraio 2015 dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che l’Inail provvederà a comunicare. A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008 l’Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà di rateizzare il premio stabilendo che la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è valida anche per gli anni successivi. Inoltre a decorrere dall’autoliquidazione 2009/2010 l’Inail ha introdotto la possibilità di revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo 91), eliminando così l’obbligo di inviare all’Inail una ulteriore e specifica comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento. Pertanto l’impresa che: - intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata dall’obbligo di barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni; - in una precedente autoliquidazione non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2014/2015, deve barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni; - intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Per quanto riguarda le modalità operative l’Istituto ha precisato che il codice di “agevolazione” 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente “ribaltato” sull’autoliquidazione dell’anno in corso. b) Modalità di compilazione del mod. F24 Il versamento dove essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail: - nel campo codice Sede: 13200 per la sede Inail di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail di Breno; - nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il relativo codice controllo. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni); - nel campo numero di riferimento: il numero

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902015; – nel campo causale: la lettera P; - nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l’importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2014 e rata anticipo 2015. Di seguito si riporta il collegamento al sito internet www.ancebrescia.it nel quale è disponibile il modello di autocertificazione da inviare all’Inail per beneficiare dello sconto edili dell’11,50%:

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. N. 81/08 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE - 12 MARZO 2015 - SCADENZA DEL TERMINE PER OTTENERE L’ABILITAZIONE Si informa che il 12 marzo 2015 scadrà il termine entro cui i lavoratori incaricati, alla data del 12 marzo 2013, dell’uso delle attrezzature individuate nell’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, devono effettuare i corsi di formazione ai fini del conseguimento della specifica abilitazione. Sul sito del Collegio in calce alla presente nota viene allegata la tabella riepilogativa delle durate dei moduli formativi relativi agli attrezzi specifici del settore edile predisposta dall’Ance nonché l’Accordo SatoRegioni del 22 dicembre 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. La stessa scadenza del 12 marzo prossimo vale anche per l’effettuazione dell’aggiornamento, ed eventualmente anche della verifica finale di apprendimento, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, nei casi descritti in dettaglio nel paragrafo dedicato della presente nota. Le attrezzature di lavoro che richiedono l’abilitazione sono: - Piattaforme di lavoro mobili elevabili; - gru a torre; - gru mobile; - gru per autocarro; - carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: - carrelli semoventi a braccio telescopico; - carrelli industriali semoventi; - carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;


LAVORO

- trattori agricoli o forestali; - macchine movimento terra: - escavatori idraulici; - escavatori a fune; - pale caricatrici frontali; - terne; - autoribaltabile a cingoli; - pompa per calcestruzzo. Strutturazione del percorso formativo Il percorso formativo è strutturato in moduli teorici (di carattere giuridico-normativo e tecnico) e moduli pratici con contenuti, durata, verifiche intermedie e finali diversi a seconda dei tipi di attrezzatura (vedi anche le tabelle allegate). Il modulo giuridiconormativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili ed è riconosciuto, in tali casi, come credito formativo. La metodologia didattica prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, dimostrazioni e prove pratiche. Sono ammessi percorsi formativi in modalità e-Learning, alle condizioni riportate nell’Allegato II dell’accordo, esclusivamente per la parte di formazione generale concernente i moduli giuridiconormativo e tecnico. Al termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecniche professionali. Gli attestati di abilitazione sono rilasciati in conseguenza del superamento della prova intermedia di verifica, svolta al termine dei moduli teorici, e della prova pratica di verifica finale, nel rispetto del requisito di frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale. Il mancato superamento della prova intermedia di verifica comporta la ripetizione dei due moduli teorici, mentre il mancato superamento della prova pratica di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico. Aggiornamento L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il modulo di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 sono relative agli argomenti dei moduli pratici. Riconoscimento della formazione pregressa Sono riconosciuti i corsi già effettuati alla data del 12 marzo 2013 che, per ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento,

di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro il 12 marzo 2015; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro il 12 marzo 2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale dell’apprendimento. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai suddetti corsi pregressi hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente: - dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a); - dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b); - dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c). Soggetti formatori Tra i soggetti formatori, vi sono gli enti bilaterali come definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., gli organismi paritetici come definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008, le scuole edili costituite nell’ambito dei suddetti organismi paritetici, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/ utilizzatrici delle attrezzature in questione, accreditate secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ecc. Le docenze devono essere svolte, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 9 L. N. 257/1992 IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E/O DI BONIFICA DELL’AMIANTO COMUNICAZIONE ANNUALE Si informa che le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto devono inviare annualmente, alla Regione e alle ASL di competenza, una relazione sull’attività svolta.

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Si ricorda a tal proposito chel’art. 9 della Legge 257/92 richiede alle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto di inviare annualmente, alla Regione e alle ASL di competenza, una relazione sull’attività svolta. La relazione deve indicare: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente. Le relazioni devono essere inviate entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’anno solare di riferimento. Il modello unificato dello schema di redazione è contenuto nella Circolare del Ministero dell’Industria n. 124976 del 17/2/1993 che si riporta sul sito del Collegio in calce alla presente. Per le ASL occorre fare riferimento all’ambito di competenza in cui si sono svolte le attività dell’impresa.

LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di dicembre 2014 è risultato pari a 107. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di dicembre 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di dicembre 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,015000


IMPIEGATI

in vigore dal 1° GENNAIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2014

di contingenza 1-11-1991

1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,60 6,13 5,51 4,71

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,33 10,74 9,95 8,92

in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,24

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 99

TOTALE

7,83 7,23


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

78,77

28,48

11,75

41,24

41,24

16,33

3,69

OPERAIO SPECIALIZZATO

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

OPERAIO QUALIFICATO

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

OPERAIO COMUNE

61,93

22,39

9,23

32,42

32,42

12,84

2,90

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,48

15,00

6,18

21,72

8,60

1,94

2° semestre

44,93

16,25

6,70

23,53

9,32

2,11

3° semestre

48,39

17,50

7,22

25,34

10,03

2,27

4° semestre

51,85

18,75

7,73

27,15

10,75

2,43

5° semestre

55,30

20,00

8,25

28,96

11,47

2,59

6° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

7° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

8° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

61,93

22,39

9,23

32,42

12,84

2,90

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

100


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

75,06

24,77

8,03

37,53

37,53

15,06

2,90

OPERAIO SPECIALIZZATO

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

OPERAIO QUALIFICATO

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

OPERAIO COMUNE

59,01

19,47

6,31

29,50

29,50

11,84

2,28

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,52

13,04

4,23

19,76

7,93

1,52

2° semestre

42,81

14,13

4,58

21,41

8,59

1,65

3° semestre

46,11

15,22

4,93

23,05

9,25

1,78

4° semestre

49,40

16,30

5,29

24,70

9,91

1,91

5° semestre

52,69

17,39

5,64

26,35

10,57

2,03

6° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

7° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

8° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

59,01

19,47

6,31

29,50

11,84

2,28

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

102


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

103


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

104


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

105


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015) - TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il TMCG calcolato con riferimento alla situazione in essere al 1° gennaio 2015 rimane immutato per l'intera vigenza del ccnl. - Il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

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0,07 0,13 1,63 0,24 29,52 5,90 3,54

0,07 0,14 1,71 0,25 31,01 6,20 3,72 40,93

TOTALE

36,28

0,12 1,53 0,22 27,48 5,50 3,30

0,06

1,27

0,07 7,47

3,95 1,41

1,07 0,36

9,95

5,51 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

38,96

1,37

1,45

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

4,26 1,53

1,07 0,36

0,08 8,04

E) E1) F)

4,49 1,61

1,07 0,36

10,74

6,13 3,00 1,55 0,06

0,08 8,45

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

B) B1) C)

11,33

6,60 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2015 quale risulta a seguito: - della conclusione, al 31 dicembre 2014, del periodo di sperimentazione per l'erogazione del Premio Cantiere; - del rinnovo del ccnl, sottoscritto in data 1° luglio 2014 che ha previsto: - la riduzione del contributo per il finanziamento della CAPE al 2,5%; - la riduzione del contributo APE - ora FNAPE - fissato al 4,30%; - l'introduzione del contributo contrattuale al Fondo PREVEDI.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

32,80

0,11 1,38 0,20 24,85 4,97 2,98

0,06

1,14

0,06 6,74

3,54 1,27

1,07 0,36

8,92

4,71 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune


TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

“SPLIT PAYMENT” PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO ATTUATIVO (Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23/1/2015)

Rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”) e modalità operative per il versamento dell’IVA a carico delle Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni o servizi. Questi i principali contenuti del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale vengono stabilite le modalità operative del nuovo sistema dello “split payment” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972[1]), ossia del meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2015, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. In via generale, il DM attuativo è prevalentemente incentrato sui termini e le modalità di versamento dell’IVA facente capo alle PP.AA. destinatarie del bene o del servizio, contemplando in realtà solo marginalmente gli effetti del nuovo sistema sulle imprese, in termini di aumento del loro credito IVA. Sul punto, infatti, il provvedimento si limita a stabilire la priorità nel rimborso del credito IVA derivante dall’applicazione del sistema di “scissione dei pagamenti”, senza fissare un termine entro il quale garantirne comunque l’erogazione a favore delle imprese, né, tantomeno, prevederne strumenti di recupero immediato. In merito, l’ANCE ha già evidenziato come tale previsione non sia assolutamente sufficiente per risolvere i gravi effetti che il meccanismo genera sugli operatori economici, chiamati, ancora una volta, a sopperire alle carenze dei controlli pubblici, vedendosi colpiti da norme che, seppur condivisibili nel loro intento di contrasto all’evasione, rischiano di compromettere definitivamente la sopravvivenza delle imprese regolari[2]. Per questo, l’ANCE continua a reiterare le proprie azioni presso tutte le competenti sedi per rappresentare, con ogni strumento possibile, l’estrema gravosità del meccanismo e le sue ripercussioni sull’equilibrio economico-finanziario delle imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici. Permane, inoltre, il confronto con l’Amministrazione finanziaria per la soluzione delle criticità operative che lo “split payment” sta già sollevando. In ogni caso, di seguito si sintetizzano i principali contenuti del Decreto attuativo

Amministrazioni e dagli Enti già destinatari del meccanismo della cd. “IVA ad esigibilità differita” (previsto dall’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’IVA è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo[3]), ossia da:PANTONE 281 - Stato, organi CMYK dello100 Stato dotati - 72 -ancorché 0 - 32 di personalità giuridica, RGB 0 - 40 - 104 - enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, - istituti universitari, - aziende sanitarie locali, - enti ospedalieri, - enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, - enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Tali soggetti sono interessati dalla nuova modalità di versamento dell’IVA, sia che agiscano nell’ambito dell’attività istituzionale (quindi, senza soggettività passiva IVA), sia che acquistino beni o servizi nell’esercizio di un’eventuale attività commerciale (pertanto, come soggetti passivi IVA, al pari delle imprese)[4]. Il richiamo al meccanismo dell’“IVA ad esigibilità differita”, per il quale l’elenco dei soggetti pubblici coinvolti è stato più volte ritenuto come tassativo dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene valga a circoscrivere anche l’operatività dello “split payment”, che, pertanto, deve ritenersi applicabile alle sole cessioni di beni, o prestazioni di servizi, rese a favore di una delle Pubbliche Amministrazioni sopraelencate.

■ Amministrazioni Pubbliche coinvolte Come precisato anche nella Relazione illustrativa, il nuovo sistema di “scissione dei pagamenti” va applicato dalle Pubbliche

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In base a tale indirizzo, sono, di contro, esclusi dal nuovo meccanismo le operazioni effettuate nei confronti degli altri soggetti non espressamente contemplati dalla norma (quali, ad esempio, ANAS, ENI, ENEL, società prevalente partecipazione PANTONE COOL a GRAY 9 pubblica, CMYK 0 - etc.). 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

■ Fatturazione delle operazioni assoggettate al meccanismo L’art.2 del decreto conferma che le imprese fornitrici devono: 1. emettere regolare fattura nei confronti delle PP.AA. destinatarie dei beni o dei servizi, in base alle ordinarie regole stabilite dall’art.21 del D.P.R. 633/1972 e, quindi, con indicazione dell’IVA, apponendo però sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, 2. registrare la medesima fattura, ai sensi degli artt.23 e 24 del D.P.R. 633/1972, ma senza computare l’IVA indicata nella stessa nella liquidazione periodica dell’imposta (essendo questa versata direttamente dalle PP.AA acquirenti/committenti). ■ Rimborso del credito IVA In attuazione di quanto previsto dalla legge di Stabilità (art.1, co.630, legge 190/2014), l’art.8 del provvedimento in esame prevede, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni assoggettate a “split payment”, l’esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA[5]. In particolare, tale priorità si applica: - a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015


TRIBUTI

(ossia, a decorrere dal credito IVA maturato nel trimestre gennaio-marzo 2015, da chiedere a rimborso con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015), - limitatamente all’ammontare complessivo dell’IVA applicata sulle operazioni soggette al meccanismo della “scissione dei pagamenti”[6]. Si ricorda, comunque, che, in alternativa al rimborso, è ammessa la compensazione del credito IVA con altre imposte e contributi dovuti dalla medesima impresa, in base alle modalità schematizzate nel documento tecnico allegato. ■ Decorrenza del nuovo meccanismo Circa l’efficacia del nuovo sistema di versamento dell’IVA, l’art.9 conferma quanto già anticipato dal MEF nel Comunicato Stampa del 9 gennaio scorso[7], relativamente all’operatività dello stesso per le sole fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015. Viene così ufficializzata, come richiesto dall’ANCE, l’esclusione del meccanismo per le fatture emesse sino al 31 dicembre 2014, ancorché non ancora pagate dalle PP.AA. committenti. Per il resto, il DM stabilisce le modalità operative che le Pubbliche Amministrazioni, coinvolte nel nuovo sistema, devono seguire per il versamento dell’IVA, in merito alle quali si rinvia al testo del provvedimento. Note: [1] Introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). [2] Cfr. Comunicato Stampa del MEF del 9 gennaio 2015. [3] L’art.3, co.3, del decreto in commento stabilisce che, nella vigenza del sistema della “scissione dei pagamenti”, il regime dell’“IVA ad esigibilità differita” (di cui all’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972) non è più applicabile, in considerazione dell’alternatività dei due meccanismi di versamento dell’imposta. [4] L’unico caso in cui lo “split payment” non si applica è relativo all’ipotesi in cui l’operazione è soggetta al meccanismo del “reverse charge” e, cioè, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione agisca come soggetto IVA, nell’esercizio di un’attività commerciale, e l’operazione è soggetta al “reverse” (es. cessione di fabbricato strumentale a favore di un ente pubblico, che agisce nell’esercizio di attività commerciale). [5] Ai sensi dell’art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972, in base al quale “Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria”. [6] Il decreto, inoltre, fa salvo il rispetto

delle condizioni previste dall’art.2 del D.M. 22 marzo 2007, che ha previsto il rimborso prioritario del credito IVA a favore dei subappaltatori edili che applicano il meccanismo del “reverse charge”. In base a tale disposizione, la priorità nel rimborso spetta a condizione che: - l’impresa richiedente sia in attività da almeno 3 anni, - il credito IVA chiesto a rimborso sia di importo pari o superiore: - a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale, - al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso. [7] Cfr. Comunicato Stampa del MEFdel 9 gennaio 2015.

canismo del reverse charge riguardi solo marginalmente le imprese di costruzione, che generalmente operano con contratti più complessi (es. costruzione complessiva, o ristrutturazione, di edifici o opere) e non con specifici contratti di completamento dell’intervento, o di mera installazione di impianti. Al contrario, la norma produce effetti diretti sulle imprese artigiane, che operano con specifici contratti, ad esempio, di intonacatura o tinteggiatura[3]. Sull’operatività del meccanismo, l’ANCE ha avviato un confronto con l’Amministrazione finanziaria per la soluzione delle criticità che, via via, stanno emergendo. Nell’attesa dei necessari chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si riporta di seguito una sintesi della disciplina del reverse charge dettata dalla nuova lett. ater), dell’art. 17, co.6, del D.P.R. 633/1972.

ESTENSIONE DEL “REVERSE CHARGE” - PRIMI ORIENTAMENTI ANCE

■ Soggetti interessati e tipologie di contratto Dal punto di vista soggettivo, il nuovo dettato normativo non stabilisce limitazioni circa i destinatari delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici. In merito, per l’applicabilità del nuovo reverse charge, la prestazione può essere resa nei confronti di qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che quest’ultimo eserciti un’attività nel settore edile. A tal riguardo, si ricorda che la nuova lett. a-ter), dell’art. 17, co.6, del D.P.R. 633/1972, non ha intaccato la già vigente disciplina contenuta nella lett. a), del medesimo articolo, che continua a prevedere l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. In sostanza, le “nuove” prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici), sono assoggettate al reverse charge in ogni caso, indipendentemente dai soggetti convolti[4], purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera[5]) abbia ad oggetto le suddette attività. Con riferimento al rapporto contrattuale che intercorre tra prestatore e committente, inoltre, la disposizione non appone alcun tipo di vincolo, per cui le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici sono assoggettate a reverse a prescindere dalla tipologia di contratto concluso tra le parti. In sostanza, per le ipotesi descritte alla lett. a-ter), co. 6,dell’art. 17, del D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica a qualsiasi contratto avente ad oggetto le prestazioni sopra descritte, posto in essere tra due soggetti IVA e, dunque,

Dal 1° gennaio 2015, estensione del meccanismo dell’inversione contabile, ai fini IVA, a fattispecie diverse dai subappalti edili, ivi comprese le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese nei confronti di soggetti IVA. Questa una delle recenti misure fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015 (art.1, co.629, lett.a, legge 190/2014) che, con l’introduzione della nuova lett. a-ter), all’art.17, co.6, del D.P.R. 633/1972, estende il “reverse charge”, già utilizzato nel subappalto edile, anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relativi ad edifici (rese in appalto e in subappalto). In sostanza, con tale modifica, oltre all’ipotesi già a regime dal 2007, che assoggetta al meccanismo di inversione contabile le prestazioni di servizi o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nei confronti di imprese edili[1], viene prevista l’applicazione di tale meccanismo per determinate attività, indipendentemente: ■ dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente (fermo restando che deve trattarsi di due soggetti IVA, il prestatore può essere anche un soggetto diverso da impresa edile); ■ dall’esistenza di un contratto di subappalto. In via generale, si ritiene che la disposizione interessi i servizi relativi ai soli edifici e non, più in generale, a tutti i beni immobili, come invece indicato nell’art.199, par.1, lett.a, della Direttiva UE 2006/112/CE, ai sensi del quale è stata adottata la norma in commento[2]. Si ritiene, inoltre, che l’estensione del mec-

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TRIBUTI

non necessariamente nell’ambito di un subappalto. Diversamente, le altre prestazioni del settore edile (quelle già indicate dalla lett.a, dell’art.17) sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile solo se effettuate nell’ambito di contratti di subappalto. ■ Prestazioni di servizi soggette al reverse charge In merito alla corretta individuazione delle singole operazioni rientranti tra quelle elencate nel nuovo dettato normativo, in attesa di puntuali chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che le prestazioni di servizi interessate possano essere desunte dalla classificazione ATECO, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici. Tale interpretazione sembrerebbe suffragata dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge di Stabilità 2015, la quale, sul punto, ha affermato che “la stima del maggior gettito derivante dall’entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all’introduzione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO 43, edilizia specializzata)”. Si ritiene, quindi, che le prestazioni interessate dalla nuova disposizione siano quelle riconducibili ai seguenti codici ATECO: Pulizia 43.39: Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione 43.99.01: Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 81.21.00: Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.02: Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Demolizione 43.11.00: Demolizione Impianti 43.21.01: Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02: Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02: Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03: Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.22.04: Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05: Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 43.29.01: Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Completamento 43.31.00: Intonacatura e stuccatura 43.32.01: Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate, infissi, arredi, pareti mobili e simili 43.33.00: Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00: Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01: Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 43.39.09: Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. Ad avviso dell’ANCE, l’applicazione del reverse charge sembrerebbe potersi escludere per le seguenti attività: 43.12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibile alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento); 43.13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici); 43.91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria); 43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari. Sul punto, inoltre, occorre chiarire se nel concetto di “installazione di impianti” vada ricompresa anche la “manutenzione e riparazione”, così come indicato nei codici ATECO, oppure se debba prevalere un’interpretazione letterale della lett.a-ter, del citato art.17, che prevede il reverse charge solo per l’installazione degli impianti, senza menzionare anche le prestazioni di “manutenzione e riparazione” degli stessi. In ogni caso, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’amministrazione, l’ANCE ritiene, come sopra detto, che, nelle ipotesi in cui le prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici) siano ricomprese all’interno di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un intervento edilizio complesso (come la realizzazione di una nuova costruzione o un intervento di ristrutturazione dell’edificato), non si debba procedere a scomporre l’operazione oggetto del contratto, per individuare le singole prestazioni “potenzialmente” assoggettabili al reverse. In tale ipotesi, infatti, le singole prestazioni (demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) sono parte integrante di un’operazione complessa ed unitaria, per cui il meccanismo di inversione contabile dovrebbe operare solo per le prestazioni edili affidate a terzi in subappalto e, quindi,

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limitatamente al rapporto tra appaltatore e subappaltatore. ■ Conseguenze dell’applicazione del reverse charge In concreto, come avviene per i subappalti di lavori edili, il meccanismo del reverse charge implica che: - il prestatore emette fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972); - il committente (soggetto IVA) integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R 633/1972). Anche in tal caso, l’operatività di tale sistema determina un incremento del credito IVA in capo al prestatore, che può chiederlo a rimborso o recuperarlo attraverso la compensazione (anche infrannuale) con altre imposte o contributi da versare con F24. Note: [1] Come noto, in base all’art. 17, co. 6, lett. a), del D.P.R. 633/1972, tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione e di versamento dell’IVA, relative all’operazione effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale, o di un altro subappaltatore. In particolare, il meccanismo opera nel modo seguente: - il subappaltatore emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, co.6, lett. a, del D.P.R. 633/1972); - l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R 633/1972). [2] Sul punto, l’amministrazione dovrà chiarire cosa si intenda per “edificio” e, in particolare, se questo vada individuato privilegiando il criterio catastale (come unità censita nel catasto dei fabbricati), ovvero adottando la definizione di “edificio” di cui all’art.2 del D.Lgs. 192/2005, richiamato ai fini della detrazione per la riqualificazione energetica. [3] Si tratterebbe, ad esempio per l’attività di completamento, delle imprese coinvolte


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dallo Studio di Settore VG50U, che comprende gli operatori con i seguenti codici attività: 43.31.00-Intonacatura e stuccatura; 43.33.00-Rivestimento di pavimenti e di muri; 43.34.00-Tinteggiatura e posa in opera di vetri; 43.39.01-Attività non specializzate di lavori edili (muratori); 43.39.09-Altri lavori di completamento e di finitura di edifici; 43.99.01-Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici. [4] Ovviamente, deve trattarsi sempre di operazioni poste in essere tra soggetti IVA. [5] In base al tenore letterale della nuova disposizione, si ritengono esclusi i contratti di fornitura di beni con accessoria posa in opera.

SOCIETÀ DI COMODO - RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA (C.M. 31/E/2014)

Estensione da 3 a 5 anni del periodo di osservazione previsto per l’applicazione del regime fiscale delle “società di comodo” alle imprese in “perdita sistematica” dal periodo d’imposta 2014 e senza efficacia retroattiva. Lo conferma la Circolare 30 dicembre 2014, n.31/E dell’Agenzia delle Entrate, che contiene i primi chiarimenti sulle misure contenute nel D.Lgs. 175/2014 cd. “Semplificazioni fiscali”, ivi comprese le novità in materia di imprese in “perdita sistematica” (art.18 del Provvedimento). Come noto, dal 2012, l’art.2, co.36-decies e 36-undecies, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 148/2011, ha previsto l’estensione della disciplina fiscale delle “società di comodo”[1] alle imprese in “perdita sistematica”, intendendosi per tali quelle imprese che, per 3 anni consecutivi, fossero risultate in perdita fiscale (cd. “periodo di osservazione”). Al riguardo, è successivamente intervenuto l’art.18 del D.Lgs. 175/2014, che ha allungato a 5 anni tale arco temporale, con efficacia dal 2014. Sul tema, la C.M. 31/E/21014 conferma che, già dal periodo d’imposta 2014, con la modifica introdotta dal D.Lgs. 175/2014, per “imprese in perdita sistematica” (alle quali si rende applicabile il regime fiscale speciale), si intendono le società che, per 5 periodi d’imposta consecutivi (arco temporale quinquennale, anziché triennale), alternativamente: - risultino sempre in perdita fiscale; - siano in perdita per 4 periodi d’imposta, e nell’altro periodo d’imposta abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello determinato in base ai meccanismi di calcolo di cui all’art. 30 della legge 794/1994 (cd. “reddito minimo”)[2].

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il regime delle società di comodo si applica, dal 2014, solo in presenza di perdite fiscali: ■ per i precedenti cinque periodi d’imposta (periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero ■ per quattro periodi anche non consecutivi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011). L’Agenzia delle Entrate, oltre alla C.M. 31/E/2014, è tornata a pronunciarsi sul tema con delle risposte a quesiti formulati dalla stampa specializzata, precisando ulteriormente che: 1. l’allungamento del “periodo di osservazione fiscale” a 5 anni opera dal 2014, e non ha efficacia retroattiva (ad esempio per i periodi d’imposta 2012 e 2013 - “Telefisco 2015” - Il Sole24Ore - 29 gennaio 2015); 2. il primo periodo d’imposta astrattamente utile per considerare la società “in perdita sistematica” è il settimo anno dalla sua costituzione (ovvero il sesto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività) “Videoforum 2015” - ItaliaOggi - 22 gennaio 2015)[3]. Come noto, la qualificazione, come “società di comodo”, delle “società in perdita sistematica” comporta, in sostanza, la necessità di dichiarare un reddito imponibile minimo presunto[4], ai fini delle imposte sul reddito (IRES “maggiorata”, con aliquota del 38%, anziché del 27,5%) e dell’Irap, e l’impossibilità di ottenere il rimborso e di effettuare

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la compensazione dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione[5]. Sul tema, si ricorda che la C.M. 10/E/2014 conferma la limitazione, per le società di comodo, di utilizzare il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, anche in caso di adeguamento al reddito minimo presunto. In particolare, le ordinarie modalità di recupero del credito IVA (ovvero richiesta di rimborso, utilizzo in compensazione mediante F24 e cessione ai terzi del credito) non possono essere utilizzate dalle società definite “di comodo” (con la conseguente perdita dell’eccedenza a credito), risultando irrilevante l’eventuale adeguamento al c.d. reddito minimo. In merito, viene ricordato che, a prescindere dalla qualifica di “società di comodo”, il divieto di utilizzare il credito IVA opera, altresì, per tutti i soggetti che, per tre periodi d’imposta consecutivi, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare inferiore a quello determinato con l’applicazione dei cd. ricavi presunti. Per completezza, si ricorda che la disciplina relativa alle “società in perdita sistematica” non opera in presenza di: - cause di esclusione (cfr. art.30. co.1, legge 724/1994)[6]; - cause di disapplicazione (automatiche e non). Disapplicazione automatica In particolare, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, accompagnato dalla C.M. 23/E/2012, sono state individuate 11 cause


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di disapplicazione automatica (ossia senza necessità di presentare una preventiva istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate) della predetta disciplina[7]. Al riguardo, si ritiene che i medesimi chiarimenti si rendano applicabili anche alla luce dell’allungamento, da 3 a 5 periodi d’imposta, del “periodo di osservazione”. In sostanza, si ritiene che le ipotesi di disapplicazione debbano essere verificate nel quinquennio precedente al periodo d’imposta interessato, con la conseguenza che la ricorrenza in almeno 1 dei 5 “periodi d’imposta di osservazione” farebbe venir meno l’applicazione della disciplina senza necessità di presentare l’istanza di interpello. In ogni caso, alla luce delle citate modifiche normative, sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale relativo all’intera disciplina fiscale applicabile alle “società in perdita sistematica”; Disapplicazione non automatica (istanza di interpello) L’impresa in perdita può dimostrare di non essere una “società di comodo”, mediante un interpello (istanza di disapplicazione ai sensi dell’art.37-bis, co.8, del D.P.R. 600/1973)[8], nel quale occorre evidenziare: ■ l’anno per cui si chiede l’esclusione della disciplina in esame, ■ l’anno per il quale si intende dimostrare l’esistenza di motivi che giustificano la disapplicazione (tali circostanze si devono verificare in almeno uno dei cinque periodi d’imposta compresi nel “periodo di osservazione”). ANCE ha predisposto un documento riepilogativo, relativo alla disciplina fiscale applicabile alle “società di comodo” ed alle “società in perdita sistematica”. Chi fosse interessato può richiederlo agli uffici del Collegio. Note: [1] Ossia della tassazione IRES al 38% (anziché al 27,5%) di un reddito imponibile minimo presunto ed impossibilità di ottenere il rimborso e di effettuare la compensazione dell’eccedenza di credito IVA. [2] Ai sensi del comma 3, dell’ art.30, della legge 724/1994, si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione, al valore dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: - 1,5% per le azioni, quote di partecipazione, obbligazioni (di cui all’art.85, comma 1, lett. c, d ed e, del TUIR - D.P.R. 917/1986); - 4,75% per le immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi (di cui all’art.8-bis, comma 1, lett.a, del D.P.R. 633/1972). La percentuale è ridotta al: - 4% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, - 3% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due

precedenti. Per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la percentuale è ridotta allo 0,9%; - 12% per le altre immobilizzazioni. [3] Cfr. anche l’ipotesi di disapplicazione della disciplina di cui alla lettera m) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012. [4] Ai sensi del comma 3, del citato art.30, della legge 724/1994, si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione, al valore dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: § 1,5% per le azioni, quote di partecipazione, obbligazioni (di cui all’art.85, comma 1, lett. c, d ed e, del TUIR - D.P.R. 917/1986); § 4,75% per le immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi (di cui all’art.8-bis, comma 1, lett.a, del D.P.R. 633/1972). La percentuale è ridotta al: - 4% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, - 3% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. Per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la percentuale è ridotta allo 0,9%; - 12% per le altre immobilizzazioni. [5] Cfr. art.30, co.4, della legge 724/1994. [6] In particolare, la disciplina delle “società in perdita sistematica” non si applica: ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; alle società in amministrazione controllata o straordinaria; alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; alle società con un numero di soci non inferiore a 50; alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. [7] Ai sensi dell’art.30. co.4-ter, della legge 724/1994. Le cause di disapplicazione individuate dal Provvedimento 11 giugno 2012 sono riportate nel documento riepilogativo in allegato al presente documento. [8] Ai sensi dell’art.30. co.4-bis, della legge 724/1994.

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RENT TO BUY - SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PREDISPOSTO DAL NOTARIATO Il Consiglio nazionale del Notariato in occasione del convegno “La disciplina del rent to buy: tutele sostanziali e questioni tributarie”, promosso dalla Fondazione Italiana del Notariato e dal Consiglio Notarile di Milano, svoltosi il 23 gennaio 2015 in occasione al quale è intervenuta anche l’Ance, ha divulgato uno schema contrattuale secondo le indicazioni normative fornite dall’articolo 23 del DL n. 133/2014. Il rent to buy, secondo la formulazione fornita dall’art. 23 del DL 133 si qualifica come una operazione contrattuale unitaria attraverso la quale la parte concedente (proprietaria dell’immobile) offre, a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di conseguire da subito il godimento del medesimo, con pagamento di un canone periodico rinviando ad un momento successivo l’acquisto e il pagamento del relativo prezzo, dal quale verranno scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza. L’articolo 23 ha previsto, poi in particolare di poter trascrivere il contratto nei Registri Immobiliari per il periodo di durata del contratto di rent to buy (non oltre i dieci anni). L’accordo, pertanto, dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In sintesi, la tipologia contrattuale si articola nelle seguenti fasi (che vengono peraltro dettagliatamente disciplinate dallo schema tipo contrattuale): 1) il potenziale acquirente/parte conduttrice, acquisisce fin da subito la disponibilità dell’immobile (ad uso abitativo o meno) versando un canone periodico (eventualmente anche una caparra confirmatoria/acconto) comprensivo sia della quota da imputare al godimento che di quella da imputare al prezzo di vendita. Alla disciplina del godimento non si ritiene applicabile la normativa speciale sulle locazioni (L. 431/1998 e L. 392/1978). Dal punto di vista soggettivo non sussistono limitazioni in merito alla qualità dei contraenti, i quali possono essere sia privati, che esercenti attività d’impresa. 2) La parte conduttrice entra nell’immediato godimento dell’immobile assumendosi tutti i rischi derivanti dall’uso e provvedendo alle eventuali, se previste, spese condominiali e comunque a tutte le spese riferite alla ordinaria manutenzione dell’immobile. 3) La parte conduttrice ha il diritto scegliere se acquistare la proprietà dell’immobile, entro un termine predeterminato, pagando una somma a saldo del prezzo, che tiene conto, in tutto o in parte, di quanto già versato;


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4) L’acquisto definitivo dell’immobile cui si applica di conseguenza l’ordinaria disciplina in materia. Si evidenzia che al momento il testo normativo affronta esclusivamente la disciplina civilistica del rent to buy mentre la regolamentazione fiscale, in attesa di prevsioni ad hoc, deve essere desunta dalle disposizioni analoghe a tale forma contrattuale.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate aggiorna la propria Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (gennaio 2015) con la proroga a tutto il 2015 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici. La Guida riepiloga le disposizioni contenute nella legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ed i recenti chiarimenti forniti in materia dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella Guida vengono illustrati: ■ la proroga della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, nella misura potenziata pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. L’Agenzia delle Entrate conferma, inoltre, che la proroga della detrazione IRPEF “potenziata” si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successiva alienazione, a condizione che il rogito sia stipulato entro 18 mesi dalla fine dei lavori[1]. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, viene confermato che la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR. In tal ambito, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) presenti sul proprio sito Internet, nelle quali è stato, tra l’altro, chiarito che la detrazione IRPEF è riconosciuta: - nell’ipotesi di esecuzione degli interventi su un immobile accatastato come ufficio che, dopo i lavori, verrà trasformato in due abitazioni, a condizione che il cambio di destinazione d’uso risulti chiaramente nel provvedimento autorizzativo dell’intervento (cfr. anche R.M. 14/E/2005); - anche in favore del familiare convivente

che, pur avendo sostenuto parte delle spese, non risulta intestatario della fattura e/o dei bonifici di pagamento. In tale ipotesi, nella fattura deve essere annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente (cfr. anche C.M. 20/E/2011). Inoltre, alcune delle risposte alle domande più frequenti sono state confermate dalla medesima Agenzia nella propria Guida (cfr. anche C.M. 11/E/2014). In particolare: - in materia di interventi condominiali, viene confermato l’obbligo, per tutti i condomini di richiedere il codice fiscale a nome del condominio, e di eseguire tutti gli adempimenti a nome di questo. Per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del singolo condomino che effettua il pagamento; - nell’ipotesi di erronea indicazione dei riferimenti normativi (relativi all’agevolazione per la riqualificazione energetica) nella causale del bonifico, viene ribadito che il diritto alla detrazione viene mantenuto, a condizione che l’applicazione della ritenuta d’acconto sia stata correttamente effettuata dalla banca; ■ la proroga del “bonus mobili”, ossia della detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[2] finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[3], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[4], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Viene, altresì, confermato che le spese sostenute per l’acquisto di mobili si considerano nel complesso, ai fini della detrazione, a prescindere dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, come, peraltro, già previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. Al riguardo, si evidenzia che, in risposta ad una FAQ, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il “bonus mobili” viene riconosciuto anche nell’ipotesi di esecuzione di lavori di recupero su un’abitazione per la quale non è stato ancora stipulato il rogito, in presenza di tutte le condizioni seguenti: - presenza di un contratto preliminare di compravendita registrato; - immissione nel possesso dell’abitazione; - esecuzione degli interventi a proprie spese. In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto, altresì, una breve Guida al “bonus mobili”, aggiornata al mese di gennaio 2015; ■ la proroga della detrazione IRPEF/IRES per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[5], riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione

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obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al 65% delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, semprenel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare[6]. Infine, si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 ed agevolabili con il “50%” la legge di Stabilità 2015 (art.1, co.657) ha previsto l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi[7]. Note: [1] Come noto, accogliendo le istanze dell’ANCE, l’art.1, co. 48, della legge 190/2014, dal 1° gennaio 2015 ha esteso il termine a 18 mesi, originariamente fissato a sei dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell’abitazione. In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. [2] Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati - C.M. 29/E/2013). [3] Il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di: - manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni; - manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; - ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita. [4] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasporto e montaggio. [5] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003. [6] Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013. [7]Ai sensi dell’art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.


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RIFORMA DEL CATASTO PUBBLICATO IL DECRETO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE Garantita la presenza obbligatoria delle associazioni di categoria del settore immobiliare in tutte le articolazioni delle nuove Commissioni censuarie (centrale e locali), che dovranno rivedere le rendite ed i valori degli immobili. Lo prevede, come auspicato dall’ANCE, il Decreto Legislativo 17 dicembre 2014, n.198, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2015 ed in vigore dal 28 gennaio 2015, relativo alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni censuarie, in attuazione della “legge delega fiscale” (art.2 della legge 23/2014). Viene, così, rispettato il criterio contenuto nella legge delega fiscale (art.2, co.3, lett.a, legge 23/2014), che prevede la presenza, nelle Commissioni censuarie, di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria. In particolare, accogliendo le istanze formulate anche dall’ANCE, il Governo, dopo aver recepito le osservazioni del Parlamento sul Provvedimento[1], si è espresso in merito alla composizione: - della Commissione censuaria centrale, con riferimento alla quale il D.Lgs. prevede la presenza necessaria di rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) del settore

immobiliare in tutte le sezioni della medesima Commissione (art.7)[2]. Tali soggetti, nominati dal Ministero dell’economia e finanze su indicazione delle associazioni di categoria del settore immobiliare, dovranno essere obbligatoriamente professionisti o tecnici iscritti nei rispettivi albi o collegi professionali, ovvero esperti nelle materie specifiche oggetto dell’attività delle singole sezioni della Commissione censuaria centrale (ossia economia ed estimo urbano, ovvero statistica ed econometria); - delle Commissioni censuarie locali, relativamente alle quali il D.Lgs. specifica che dovranno essere nominati sei componenti (tre effettivi e tre supplenti - art.3). In particolare, viene stabilito che due componenti di ciascuna sezione (uno effettivo ed uno supplente) vengano scelti su indicazione, da far pervenire al Prefetto, delle associazioni di categoria del settore immobiliare, mentre gli altri membri (ossia due componenti effettivi e due supplenti) vengano indicati, rispettivamente, dagli ordini e collegi professionali. Tali soggetti dovranno essere scelti tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale, nonché tra gli esperti in materia di statistica e di econometria. Le segnalazioni potranno essere inviate già a partire dal 28 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo. I componenti delle nuove Commissioni cen-

suarie potranno anche essere scelti, previo accordo in sede locale, tra i Coordinatori o componenti dei “Coordinamenti provinciali interassociativi” per la riforma del catasto. A tal fine, si segnala che il Collegio Costruttori - ANCE Brescia, a cui è stato affidato il coordinamento provinciale (wwwriformacatastobrescia.it), ha già coinvolto tutte le Associazioni di categoria del mondo immobiliare appartenenti alla commissione. Tale modalità consentirebbe, infatti, una migliore collaborazione con le Commissioni censuarie in via di definizione, al fine di confrontare i nuovi valori immobiliari con i dati raccolti nei singoli Coordinamenti provinciali, relativi alle compravendite e locazioni di fabbricati nel triennio 2011-2013. Infine, il Provvedimento consente alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, tra cui l’ANCE (da individuare mediante apposito Decreto del Ministero dell’economia e finanze), di ricorrere presso la Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie locali con riferimento alle «metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni» (art.15, co.1, lett.a, e co.2). Le nuove Commissioni censuarie si insedieranno entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2014 (ossia entro il 28 gennaio 2016), mediante Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà un’unica data di insediamento a livello nazionale (art.21). Per quel che riguarda, invece, l’introduzione di misure deflattive del contenzioso in materia catastale, il Governo ha ritenuto di rimandare la definizione di tali strumenti a successivi Provvedimenti, nell’ambito della complessiva riforma della giustizia tributaria. Per i principali contenuti del Decreto Legislativo sulle Commissioni censuarie si rinvia al Dossier riepilogativo predisposto dall’ANCE. Come ANCE, verranno a breve diffuse le modalità relative alla segnalazione al Prefetto dei componenti delle Commissioni censuarie locali. Note: [1]Si ricorda che, dopo un primo parere del Parlamento, lo Schema di D.Lgs. era stato riesaminato dal Governo e successivamente rinviato alle Camere per il cd. “parere rafforzato”. A seguito di tale ulteriore passaggio, il Provvedimento è stato approvato definitivamente dal Governo, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. [2] Si ricorda, infatti, che l’originaria formulazione dello Schema di D.Lgs. non prevedeva la presenza obbligatoria, nelle sezioni della Commissione, di rappresentati delle associazioni di categoria del comparto immobiliare.

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INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50% Variazione maggio........13-14: ......0,40% Variazione giugno.........13-14: ......0,30% Variazione luglio...........13-14: ......0,10% Variazione agosto.........13-14: ... - 0,10% Variazione settembre....13-14: ... - 0,10% Variazione ottobre.........13-14: ..... 0,10% Variazione novembre....13-14: ..... 0,20% Variazione dicembre.....13-14: ....- 0,10%

febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101 maggio............................................................................. 1,007651 giugno.............................................................................. 1,009601 luglio................................................................................ 1,010151 agosto.............................................................................. 1,012801 settembre........................................................................ 1,011250 ottobre............................................................................. 1,013200 novembre........................................................................ 1,013750 dicembre.......................................................................... 1,015000

PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 0,450%) ........................................................................... 1,002651 RGB 0 - 40gennaio. - 104 RGB 135 - 135 - 135

(75% pari al (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,300%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,075%) ( -- ) ( -- ) (75% pari al 0,075%) (75% pari al 0,150%) ( -- )

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.

BASE =1995 2001 2002 109,6 114,1 109,5 114,2 109,8 114,3 109,8 114,5 110 114,6 110,1 114,8 110,4

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BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8

114,9

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9

100,3

103,1

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7

AGO. 110,6 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 SET. 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 OTT. 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 NOV. 111 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 DIC. 111 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 MEDIA 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6

2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3

BASE=2010 2012 2013 104,8 105,9 105,1 106,2 105,2 106,0 105,5 105,9 105,6 106,3 105,5 106,1

2014 105,7 105,9 105,5 105,7 105,6 105,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6

111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6

113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3

103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0

105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4

106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1

106,4 106,3 106,1 106,1

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 CHE E’ PARI A 106,1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GEN. 40,08% 34,55% 31,06% 28,47% 22,17% 19,26% 14,05% 11,62% 7,14% 7,62% 3,82% 1,24% 0,19% 0,38% FEB. 40,21% 34,44% 30,70% 27,43% 21,79% 18,90% 13,51% 11,20% 7,43% 7,62% 3,92% 0,95% -0,09% 0,19% MAR. 39,82% 34,32% 30,58% 27,09% 20,09% 17,05% 13,30% 11,10% 7,62% 7,43% 3,41% 0,86% 0,09% 0,57% APR. 39,82% 34,08% 30,35% 26,53% 20,21% 16,94% 12,77% 10,49% 7,72% 5,63% 3,31% 0,57% 0,19% 0,38% MAG. 39,57% 33,97% 30,35% 24,98% 20,45% 16,82% 12,56% 9,88% 7,62% 5,63% 3,11% 0,47% -0,19% 0,47% GIU. 39,44% 33,73% 30,35% 24,87% 20,33% 16,82% 12,66% 6,57% 7,72% 5,82% 2,71% 0,57% 0 0,38% LUG. 39,06% 33,50% 29,87% 24,11% 19,85% 16,60% 12,66% 6,66% 7,91% 5,82% 2,71% 0,66% 0 0 AGO. 38,81% 33,39% 30,11% 24,00% 19,61% 16,37% 12,56% 6,76% 7,81% 5,63% 2,61% 0,76% -0,09% -0,28% SET. 38,56% 33,15% 30,11% 23,68% 19,49% 16,37% 12,45% 6,85% 7,72% 5,54% 2,51% 0,47% -0,19% -0,19% OTT. 38,56% 33,15% 29,99% 23,46% 19,61% 16,37% 12,66% 7,52% 7,81% 5,54% 2,51% 0,38% 0,09% 0 NOV. 38,31% 33,04% 29,87% 23,14% 19,49% 16,15% 12,56% 8,20% 7,81% 5,54% 2,51% 0,47% 0,09% 0 DIC. 38,31% 32,92% 29,87% 23,04% 19,73% 16,03% 12,35% 8,10% 7,81% 5,45% 2,51% 0,47% 0,19% MEDIA 39,60% 34,06% 30,63% 25,39% 20,57% 17,30% 13,16% 9,02% 7,98% 6,40% 3,26% 0,94% 0,31%

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LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PER IRREGOLARITÀ NELLA DOCUMENTAZIONE SECONDO L’ANAC L’IMPRESA PUÒ SCEGLIERE TRA PAGARE LA SANZIONE E RIMANERE IN GARA O NON PAGARE E VENIRE ESCLUSA L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato sul proprio sito la determinazione n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, concernente i “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” . Com’è noto, l’articolo 39 del Dl. 90 del 2014, modificando l’art. 38 e 46 del Codice dei Contratti, è intervenuto sulla disciplina del soccorso istruttorio nell’ambito della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le suddette dichiarazioni. Con la determinazione in commento, l’ANAC fornisce importanti chiarimenti in ordine alle problematiche sorte nell’applicazione della nuovo norma. In questo ambito, viene, altresì, ripercorsa la disciplina sulle cause tassative di esclusione, già oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, evidenziando il carattere di resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina di cui all’art. 38, comma 2 bis. L’Autorità, con la determinazione definitiva, ha accolto, sulle questioni interpretative di maggiore interesse, numerosi rilievi dell’ANCE, come si dirà più diffusamente oltre. La determinazione evidenzia, anzitutto, che la novella normativa del DL 90/2014 ha “procedimentalizzato” l’istituto del soccorso istruttorio, che, in tal modo, diventa doveroso per ogni ipotesi di omissione o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara, talché l’esclusione dalla procedura diviene possibile solo in caso di omessa regolarizzazione, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. Naturalmente, sottolinea l’ANAC, in linea con quanto ANCE ha sempre sostenuto, la nuova disciplina non può in nessun caso essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis, ossia alla scadenza del termine perentorio per la presentazione dell’offerta

o della domanda di partecipazione. La finalità della nuova disposizione, ad avviso dell’ANAC, è infatti solo quella di evitare esclusioni dalla gara per mere carenze documentali, ivi compresa anche l’eventuale mancanza assoluta PANTONEdelle 281 dichiarazioni, imponendo a tal fine100 una veloce CMYK - 72istruttoria - 0 - 32 e preordinata ad RGBacquisire 0 - 40 - 104 la completezza delle dichiarazioni, prima di valutare l’ammissibilità dell’offerta. Ciò in quanto, ai fini della partecipazione alla gara, occorre dare prevalenza al dato sostanziale concernente l’effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, rispetto al dato formale concernente la completezza della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti. Ciò premesso, l ‘Autorità passa ad individuare le diverse fattispecie di irregolarità, ed il relativo regime da applicare. A tal fine, viene definita essenziale “ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all’omissione e all’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice”. In particolare, rientrano in tale nozione i casi in cui : 1) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell’art. 38 del Codice; 2) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito; 3) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno. Un’attenzione particolare, secondo l’Autorità, merita l’ipotesi di omessa indicazione delle sentenze di condanna di cui al comma 1, lett. c) dell’articolo 38. Infatti, la determinazione prevede che se la dichiarazione dovesse risultare completamente omessa, ovvero se si dovesse dichiarare di aver riportato talune condanne, senza tuttavia indicarle, può essere chiesto al concorrente, rispettivamente, di produrre la dichiarazione mancante ovvero di indicare le singole sentenze riportate. Diverso, invece, è il caso in cui l’omessa dichiarazione delle sentenze di condanna integri gli estremi di una dichiarazione negativa, cioè di non sussistenza delle stesse, laddove ve ne siano. Infatti, in tal caso, la fattispecie integra gli estremi del “falso in gara”, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di non sanabilità della dichiarazione, esclusione dalla gara e segnalazione all’Autorità.

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La determinazione individua, poi, altre due tipologie di irregolarità. La prima attiene alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, alla quale non segue sanzione, néPANTONE obbligo di GRAY regolarizzazione del conCOOL 9 corrente. CMYK 0 - 0 - 0 - 60 LaRGB seconda, invece, comprende quelle 135 - 135 - 135 dichiarazioni che non possono considerarsi essenziali, ma che sono comunque esigibili dalla stazione appaltante, poiché afferenti ad elementi indispensabili - sotto il profilo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti - talché deve ritenersi sempre possibile, ad avviso dell’ANAC, attivare il soccorso istruttorio, senza però irrogare alcuna sanzione pecuniaria. In quest’ultima categoria viene quindi incluso un tertium genus di irregolarità (nel quale annoverare, ad esempio, la richiesta di indicazione delle posizioni Inps, Inail e Cassa edile, ai fini della verifica della regolarità contributiva, ovvero l’indicazione degli estremi del decreto relativo all’ ammissione al concordato con continuità aziendale, o anche la richiesta di indicazione dell’indirizzo dell’agenzia delle entrate territorialmente competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, come infine le indicazioni del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, rilevanti ai fini delle comunicazioni). Di grande rilievo, anche rispetto alla bozza posta alla base della consultazione, sono le indicazioni dell’ANAC in merito al procedimento di applicazione della sanzione. In particolare, l’ANAC, accogliendo sul punto le osservazioni espresse dall’ANCE in sede di consultazione, ha ritenuto che la sanzione individuata negli atti di gara debba essere comminata nel solo caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. L’irrogazione della sanzione viene, peraltro, correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità essenziali riscontrate e pertanto, come sostenuto da Ance, dovrà essere considerata in maniera omnicomprensiva. Ciò significa che, in caso di mancata regolarizzazione, la stazione appaltante procederà alla sola esclusione del concorrente dalla gara. In tale ipotesi, il bando potrà prevedere che si proceda anche all’incameramento della cauzione provvisoria, esclusivamente nel caso in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza sostanziale del requisito dichiarato. La determinazione ribadisce, che, viceversa, all’incameramento della cauzione non si potrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito della richiesta della stazione


LAVORI PUBBLICI

appaltante, che non dipendano da carenza del requisito, la stazione appaltante darà comunicazione all’ANAC che ne terrà conto quale notizia utile ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd) del Dpr 207/2010 (ovverosia ai fini della tenuta del casellario informatico). Inoltre, l’ANAC chiarisce che la sanzione deve essere comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni si siano rivelate carenti o debbano essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi. La sanzione deve essere comminata anche all’impresa ausiliaria, qualora la stessa produca una dichiarazione ex articolo 38 carente. Altro tema di notevole importanza, è quello attinente all’esatta determinazione del quantum della sanzione. Sul punto, l’ANAC, condividendo l’interpretazione dell’ANCE, afferma espressamente che la funzione di garanzia svolta dalla cauzione provvisoria non determina un aumento del relativo importo. È fatto comunque salvo l’obbligo di reintegrare la cauzione, qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione. Ciò sempre che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto; logicamente la mancata reintegrazione della cauzione costituirà causa di esclusione del concorrente dalla gara. La disciplina introdotta dall’articolo 39 del Dl n. 90/2014, alla luce del nuovo comma 1 ter dell’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, ha importanti riflessi anche sulla disciplina del soccorso istruttorio riferito ad elementi e dichiarazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle contemplate dal citato articolo 38. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 46 prevede, infatti, che le disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis, trovino applicazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in gara. Ora, l’Autorità ricorda che il soccorso istruttorio di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice è stato ritenuto, per giurisprudenza pacifica, circoscritto alla possibilità di chiedere chiarimenti, delucidazioni ovvero aggiornamenti in ordine a dichiarazioni e documenti già presentati dal concorrente. Ciò premesso, la novella di cui al comma 1ter dell’articolo 46 determina un’inversione radicale di principio, in quanto rende sanabile qualsiasi incertezza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e della inalterabilità delle condizioni in

cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara ( art. 46, comma 1 bis del D.lgs. 163/2006). Le disposizioni citate, dunque, necessitano di una interpretazione logico-sistematica che garantisca una maggiore coerenza del sistema. In tale ottica, l’ANAC ritiene che il riferimento contenuto agli elementi e alle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, di cui al comma 1 ter dell’articolo 46 consente una estensione del soccorso istruttorio a tutte le dichiarazioni e i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione; esso, viceversa, non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta; diversamente si altererebbe il canone della par condicio dei concorrenti, nonché i principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Ciò significa che l’istituto del soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione in gara di un requisito o condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Inoltre, la nuova disciplina introdotta dall’articolo 39 del Dl. N.90/2014 deve essere coordinata anche con il comma 1 bis dell’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, ossia occorre stabilire quali sono gli elementi, la cui mancanza, incompletezza ed irregolarità non può essere sanata, in quanto le relative dichiarazioni e gli adempimenti normativi prescritti incidono direttamente sul contenuto dell’offerta, sulla provenienza della stessa ovvero sulla sua segretezza. In particolare, il citato comma 1 bis esclude i candidati o i concorrenti, oltreché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, anche nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Alla luce di tale disposizione, l’ANAC ritiene : a) sanabile la mancata sottoscrizione dell’offerta o della domanda di partecipazione da parte del titolare dell’impresa o del legale rappresentate o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli artt. 73 e 74 del Codice, in quanto tale errore non impatta sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta. b) sanabili le irregolarità attinenti alla cauzione provvisoria, a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla

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data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data. c) non sanabile, negli appalti di lavori, la mancata effettuazione del sopralluogo di cui all’art. 106, comma2, del Dpr 207/2010; viceversa, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di cui al citato articolo 106, ove il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo, può essere sanata. Invece, per quanto attiene alle irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara, l’ANAC ritiene cause di esclusione : 1. la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, ovvero l’apposizione su di esso di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; 2. la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; 3. la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che, ad avviso dell’ANAC, l’esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste, se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura. 4. Il mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica. Viene precisato che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere all’aggiudicazione di più di un lotto, l’offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto. Al contrario, l’ANAC ritiene che non possano costituire cause legittime di esclusione, inerenti: 1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;


LAVORI PUBBLICI

2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta; 3. la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara. Resta salva, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, la facoltà delle stazioni appaltanti di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l’esclusione debitamente motivata del concorrente. L’ANAC riconduce, invece, alla categoria delle irregolarità non essenziali ma attinenti ad elementi indispensabili, e, quindi, sanabili senza comminatoria di sanzione, la mancata indicazione, da parte del concorrente, del domicilio eletto per le comunicazioni, nonché la mancata indicazioni del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica da parte dello stesso concorrente. In tema di avvalimento, l’Autorità ritiene non sanabile la mancata dichiarazione della volontà di ricorso all’avvalimento, dal momento che l’integrazione o la regolarizzazione possono riguardare solo la documentazione a corredo della stessa dichiarazione. Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla gara l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità; non può, invece, essere sanzionato con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo, l’aver effettuato il versamento con modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa, oppure l’aver omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento. La mancata allegazione può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. Con riferimento, poi, al principio di corrispondenza tra le quote di partecipazione e quote di esecuzione, l’Autorità afferma che, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 92 del Regolamento n. 207/2010, l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI permane per i lavori, ma, in ogni caso, l’omissione o eventuali carenze e/o incompletezze della dichiarazione possono essere sanate, dietro pagamento della sanzione. In merito all’istituto del subappalto, l’ANAC evidenzia che l’indicazione da parte del concorrente dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare, all’atto della presentazione dell’offerta, costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, ma non ai fini della partecipazione alla gara. Dunque, la violazione dell’obbligo dichiarativo può costituire causa di esclusione solo qualora l’affidamento in subappalto costituisca un presupposto indispensabile per coprire la qualificazione necessaria ad

eseguire determinate categorie di lavorazioni, delle quali il concorrente sia sprovvisto. In particolare, nel caso in cui il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente, non in possesso delle corrispondenti qualificazioni, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al relativo subappalto, la stazione appaltante dovrà disporre l’esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, se aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni, né essere autorizzato a subappaltarle; diversamente opinando, si altererebbe il principio di par condicio tra i concorrenti. L’Autorità, infine, ribadisce, che la normativa prevista dall’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici non comporta assolutamente l’obbligo per il concorrente di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, in linea con quanto ANCE ha sempre sostenuto. In ultimo, la determinazione si sofferma sulla questione dei protocolli di legalità, affermando che la mancata dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali in essi contenuti, non attenendo ad elementi dell’offerta, deve ritenersi sanabile. *** Infine, si osserva che la determinazione, apprezzabile nel suo complesso, non affronta la questione concernente i criteri per poter quantificare l’importo della sanzione, all’interno del range consentito dalla norma, limitandosi, come detto, a precisare che la stessa dovrà essere omnicomprensiva. Al riguardo, è auspicabile che le stazioni appaltanti si ispirino comunque a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, evitando di porre ostacoli ingiustificati, che traducano in limitazioni del principio di massima partecipazione. Il testo integrale della decisione è consultabile sul sito dell’Autorità ANAC.

ANTICIPAZIONE DEL 10% PER TUTTO IL 2015 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, il decreto 31 dicembre 2014, n. 192, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, c.d. “Milleproroghe”. L’articolo 8 del decreto in commento contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti. Di preminente importanza per i lavori pubblici è la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 8, che, intervenendo sull’art. 26-ter del decreto del “Fare”, proroga fino al 31 dicembre

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2015, l’efficacia della norma transitoria che consente il ricorso all’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, prima previsto fino al 31 dicembre 2014. La previsione in questione rappresenta un risultato molto positivo. La pesante restrizione del credito bancario, infatti, ed i ritardi nei pagamenti dei crediti da parte della PA, comportano tuttora una grave crisi di liquidità del settore, che sta penalizzando tutta la filiera.

I CONTRATTI PUBBLICI DEVONO ESSERE STIPULATI SU SUPPORTO DIGITALE Si rammenta che dal 1° gennaio 2015, il contratto di appalto deve essere stipulato, a pena di nullità, su supporto digitale, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. La modalità elettronica deve essere utilizzata dalle stazioni appaltanti sia qualora venga adottata la forma pubblica amministrativa del contratto di appalto, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, sia qualora lo stesso contratto venga stipulato mediante scrittura privata. In ogni caso è sempre possibile ricorrere all’atto pubblico notarile informatico. È quanto contenuto nella vigente formulazione dall’articolo 11, comma 13 del Codice dei contratti, D.lgs. n. 163/2006, concernente le fasi delle procedure di affidamento. A tale proposito, si ricorda che il decreto “Destinazione Italia” (D.L. n. 145/2013) aveva sospeso la digitalizzazione dei contratti della pubblica amministrazione (D.L. n. 179/2012) fino al 31 dicembre 2014.

SEMPLIFICATO IL REGOLAMENTO PER VIGILANZA E ISPEZIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI DA PARTE DELL’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E’ in vigore il nuovo regolamento ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, che mira a rendere, da una parte, più penetranti, incisivi, i controlli sul modo degli appalti pubblici e, dall’altra, a sottoporli a procedure più semplici e trasparenti. In questo senso è esemplificativa la maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti - che pur sanzionate, qualora non provvedano a fornire tempestivamente le informazioni richieste - hanno ora la possi-


LAVORI PUBBLICI

bilità di attivare la c.d. vigilanza collaborativa con l’ANAC. Si tratta di uno strumento innovativo, a carattere preventivo, che si sostanzia nella collaborazione dell’Autorità, al fine garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell’esecuzione dell’appalto nonché di prevenire eventuali tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito degli appalti. Si ritiene, invece, che tuteli la trasparenza delle procedure di gara la conferma per le Associazioni della potestà di attivare le indagini del servizio ispettivo dell’Autorità, qualora vi siano questioni di carattere generale. Questo, in sintesi, è il contenuto del nuovo regolamento che l’ANAC ha adottato il 9 dicembre 2014 in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, pagina 56, del 29 dicembre 2014. Tale regolamento si applica a tutte le segnalazioni per le quali alla data del 30 dicembre 2014 non sia stato avviato il procedimento istruttorio (cfr. art. 19 del regolamento stesso). L’analisi del provvedimento può seguire la seguente suddivisione in paragrafi: 1. Programmazione della vigilanza (artt. 1 e 2), 2. Attivazione dei poteri di vigilanza e ispezione (artt. 3 e 4), 3. Responsabile del procedimento (artt. da 5 a 8), 4. Termini (art. 9), 5. Attività istruttoria (artt. 10 e 12), 6. Soggetti interessati dall’istruttoria (artt. 11 e 13), 7. Ispezioni (art. 14), 8. Chiusura del procedimento (artt. 15 e 16), 9. Comunicazioni (art. 17) , 10. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore (artt. 18 e 19). Un commento articolato del nuovo regolamento è consultabile sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo www. ancebrescia.it

GIURISPRUDENZA

L’AVVALIMENTO DEVE RIFERIRSI A RISORSE REALI E NON FORMALI

(T.A.R. TOSCANA, Firenze, sez. J, 19 maggio 2014, n. 865) Affinché l’istituto dell’avvalimento - di matrice comunitaria e diretto a garantire la

massima partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento dei contratti pubblici - non si trasformi in una sorta di “scatola vuota’: che consenta la partecipazione alle gare d’appalto di imprese non qualificate, senza che sussista alcuna garanzia in ordine alla fase di esecuzione contrattuale, è necessario che l’ausiliaria ponga seriamente a disposizione dell’ausiliata le risorse ed i mezzi idonei a giustificare il ‘prestito’ del requisito. L’impegno in tal senso, deve, pertanto, puntualmente risultare dal contratto di avvalimento prodotto dalla concorrente ai fini della qualificazione alla gara d’appalto, pena l’esclusione dalla stessa.)

CON IL NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO L’OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AI “REATI GRAVI” PUO’ NON COMPORTARE L’ESCLUSIONE

(TAR Sicilia Palermo sez. I 16/12/2014 n. 3331) In punto di cause ostative alla partecipazione alle gare, i provvedimenti legislativi intervenuti di recente indicano un progressivo allontanamento da una dimensione formalistica delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti in sede di verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei necessari requisiti di partecipazione e, di contro, testimoniano l’emersione di una tensione legislativa decisamente orientata a privilegiare lo scrutinio dell’effettivo sostrato sostanziale sotteso alle dichiarazioni formulate dai concorrenti, scrutinio sostanziale che già buona parte della giurisprudenza si era orientata a fare (vd., ad es., Tar Lazio, III quater, 12 dicembre 2011, n. 9688; Tar Bolzano, 14 novembre 2011, n. 352, entrambe relative all’omessa dichiarazione di una condanna per omicidio colposo in conseguenza di sinistro stradale). Palese esempio di tale recente torsione legislativa verso una dimensione più sostanzialistica del controllo affidato alle stazioni appaltanti è rappresentato dall’art. 39 D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, con L. 114/2014: tale disposizione introduce il principio di generale sanabilità di ogni “mancanza, incompletezza od irregolarità essenziale” (cui accede solo l’irrogazione di una pena pecuniaria) e, parallelamente, scolpisce il connesso principio di irrilevanza delle “irregolarità non essenziali, ovvero della mancanza o della incompletezza delle dichiarazioni non indispensabili”. Per quanto qui di interesse, l’eventuale

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dichiarazione non veritiera del concorrente in punto di precedenti penali, pur se astrattamente idonea a vulnerare il vincolo fiduciario con il committente pubblico, rileva quale fattore ostativo all’affidamento dell’appalto solo se afferente a reati “gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”. Viceversa, reati di natura diversa sono, ai sensi e per gli effetti dell’affidamento di appalti pubblici, privi di carattere “essenziale”: pertanto, l’omissione della relativa menzione nella domanda di partecipazione, in quanto afferente ad elementi normativamente “non essenziali”, non riveste valenza preclusiva.

DICHIARAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELL’OFFERENTE: DISCIPLINA DELLE INTESTAZIONI FIDUCIARIE

(TAR Lombardia Brescia sez. II 31/12/2014 n. 1470) Allo stato, l’art. 17, comma 3, L.55/1990, prevede due differenti situazioni: da un lato, un divieto assoluto di intestazione fiduciaria, che comporta l’immediata esclusione dalla gara, dall’altro, un mero obbligo comunicativo, susseguente all’aggiudicazione e da assolversi, pertanto, a seguito di essa e prima della stipula del contratto, pur nel rispetto del termine di legge (così già espressamente TAR Lombardia Milano, sez. I, 18 novembre 2011, n. 2797, che richiama Consiglio di Stato, sez. V, n. 4010 del 2002); - in altre parole, il coordinamento tra l’art. 38, lett. d), del d.l.vo n. 163 del 2006 e il combinato disposto delle norme poste dall’art. 17, comma 3, della legge n. 55/90 e dall’art. 1, comma primo, del d.p.c.m. n. 187/91, conduce a ritenere che la dichiarazione riguardante la partecipazione azionaria da parte di società fiduciarie, autorizzate ai sensi della legge n. 1966/39, non deve essere effettuata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta, ma dal concorrente che abbia conseguito l’aggiudicazione e a seguito di richiesta della stazione appaltante in sede di controllo dei requisiti. A sua volta, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 14/06/2013, n. 343 ha dichiarato di condividere l’analisi della normativa sopra ricordata che ha condotto il Consiglio di Stato, con la sentenza della V Sezione n. 264/2011, a confermare la sentenza di quel TAR n 360/2010, affermando: A) che la “ratio” del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 co. 3 della legge


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n. 55/1990 è - da un lato - quella di impedire in assoluto la partecipazione alle pubbliche gare di società fiduciarie che non siano autorizzate ai sensi della legge n. 1966 del 1939; dall’altro lato, quella di imporre a tali società fiduciarie comunque autorizzate l’obbligo di comunicare all’Amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria (il tutto, ben s’intende, per evidenti esigenze di trasparenza e soprattutto di prevenzione di fenomeni criminosi legati anche all’utilizzo di siffatte società); B) che, proprio con riferimento a detta “ratio”, il divieto in questione deve dunque ritenersi in ogni caso violato e considerato come causa di esclusione automatica solo quando nel contesto di una pubblica gara venga ammessa a partecipare una singola società o un consorzio costituito da più società direttamente posseduti da una società fiduciaria non autorizzata; C) che, nel caso di società o di consorzi partecipati da società fiduciarie autorizzate, tale divieto deve ritenersi violato ed essere altresì considerato come causa automatica di esclusione dalla gara solo quando la società o il consorzio partecipante alla gara abbia poi omesso la comunicazione di cui al predetto D.P.C.M. n. 187 del 1991

IL GIUDIZIO SULLA DICHIARAZIONE SU IMPOSTE E TASSE COMPETE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E NON ALLA P.A.

(Consiglio di Stato sez. IV 15/12/2014 n. 6157) I documenti rilasciati dall’Autorità competenti ratione officii relativamente alla posizione delle ditte concorrenti alle pubbliche gare (ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del dlgs n. 163/06) in materia di pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali e assistenziali, quanto alla loro natura, si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art.2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso (Cons. Stato Sez. IV 17/5/2013 n.2682; idem 2/3/2009 n. 1458). Inoltre le risultanze di siffatti documenti vincolano la P.A. appaltante, in ragione della loro natura di dichiarazione di scienza (Cons. Stato Sez. V 18/1/2011 n. 789); l’effetto vincolante delle suindicate

certificazioni è peraltro richiamato significativamente dalla normativa comunitaria recata dalla già citata Direttiva 2004/18 all’art. 45, paragrafi 2 lett. f) e 3 lettera b), in cui è previsto espressamente che, con riferimento alla previsione, tra le cause di esclusione, di quella relativa alla non regolarità con gli obblighi di pagamento di imposte e tasse, le “amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente … un certificato rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro”. Aggiungasi a ciò il parametro esegetico, pure sul punto dettato da questo giudice amministrativo, secondo il quale è rimesso al giudizio tecnico dell’Agenzia delle Entrate la valutazione sulla regolarità fiscale delle concorrenti alla gara, senza che la stazione appaltante possa formulare, relativamente al contenuto delle risultanze rese dell’ufficio finanziario, autonomo apprezzamento (Cons. Stato Sez. V 21/6/2012 n.3663). (*) ___________________ (*) Riforma della sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. I, n. 1101/2014

IL SUBAPPALTATORE PUÒ CHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI APPALTO

(T.A.R. LAZIO, Roma, sez. III, 14 maggio 2014, n. 5080) L’impresa subappaltatrice che faccia richiesta di accesso alla documentazione ri¬guardante il contratto stipulato tra l’appaltatore e la stazione appaltante vanta un interesse concreto e attuale a conoscere i contenuti di tale contratto, atteso che la conoscenza della documentazione richiesta consente alla società istante di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo sia da quello giurisdizionale.

LE GIUSTIFICAZIONI NON POSSONO MODIFICARE SOSTANZIALMENTE LA STRUTTURA DELL’OFFERTA

(Consiglio di Stato sez. V 22/12/2014 n. 6267) Pur essendo consentite modifiche alle giustificazioni o giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime

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(Sez. IV 10 giugno 2014, n. 2982; Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1667), nonché aggiustamenti fondati su sopravvenienze di fatto o normative (Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676, 7 febbraio 2012, n. 636), non sono invece ammesse modifiche sostanziali o della logica complessiva dell’offerta o l’apodittica e non dimostrata rimodulazione delle voci di costo ad essa relative, tanto più se questa venga effettuata, in spregio alla par condicio tra i concorrenti, al fine di adeguarsi a prescrizioni inderogabili della normativa di gara.

LE RICHIESTE INSERITE NELLO SCHEMA DI DICHIARAZIONE MA NON PREVISTE NEL BANDO NON SONO VINCOLANTI

(Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449 - Pres. Maruotti - Est. Saltelli) Non può disporsi l’esclusione dalla gara di una impresa che non ha reso una dichiarazione (nella specie, di non versare nella situazione di amministrazione controllata) che, pur non essendo prevista dal bando e dal disciplinare di gara, era riportata solo nello schema (non vincolante e da utilizzare solo preferibilmente) di domanda allegata al bando; infatti lo schema di domanda allegato al bando non costituisce affatto parte integrante della lex specialis della gara, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente dall’Ammini¬strazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla gara.

LA PRODUZIONE DI UNA DICHIARAZIONE IN FOTOCOPIA NON COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA

(Consiglio di Stato, sez. IV, 3/9/2014, n. 4494) La allegazione di copia fotostatica della dichiarazione ex. Art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, con contestuale presentazione di copia del documento di identità del sottoscrittore, non può essere considerata non valida e perciò equiparata alla mancata dichiarazione, sanzionata con l’esclusione. Pertanto, considerato che nella medesima fattispecie in esame, nessuna prescrizio-


LAVORI PUBBLICI

ne imponeva di allegare gli originali della dichiarazione, deve essere consentita la successiva regolarizzazione con la produzione del l’originale della dichiarazione prodotta in fotocopia, fermo restando il controllo della veridicità e della sostanza di quanto dichiarato. . . . . . . omissis . . . . . In relazione a questo secondo profilo (il TAR Veneto con sentenza 19 marzo 2013, n.422), ha poi chiarito che “le copie fotostatiche prodotte in sede di offerta (e acquisite agli atti di causa), in quanto riproduttive di dichiarazioni integranti tutti i requisiti di forma richiesti per le autocertificazioni di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000, non possono ritenersi per ciò solo insanabilmente in contrasto né con lo schema formale di formazione della dichiarazione né con il suddetto principio di completezza, che attiene invece al “contenuto” e all’individuazione dei soggetti tenuti per legge alla suddetta dichiarazione. Anzi, proprio il dettato normativo da ultimo richiamato espressamente ammette che «la copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59», essendo così evidente che l’ordinamento consente forme alternative – ancorché tassative, ai fini della loro equipollenza – di “trasmissione” delle dichiarazioni in parola rispetto a quella della loro produzione in originale. Tale espressa facoltà è, del resto, applicazione specifica, per i procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, del principio generale enunciato dal comma 1 dello stesso articolo 38, secondo cui «tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica». Né dalla legge di gara è ricavabile una norma che imponga, a pena di esclusione, l’allegazione dell’originale delle dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006……. A ciò va aggiunto che l’allegazione in copia delle dichiarazioni in questione risulta accompagnata da un’esplicita attestazione – debitamente sottoscritta e prodotta in originale dal procuratore della società ricorrente, con allegata copia del documento di identità – secondo cui «gli originali delle dichiarazioni riguardanti i requisiti di ordine generale delle persone fisiche (scheda 2) riferite ai legali rappresentanti e direttori tecnici verranno consegnati in originale a codesta Società su vostra richiesta».” Il TAR ha infine concluso affermando che “la stazione appaltante avrebbe dovuto operare in conformità alle prescrizioni pre-

viste dall’art. 46, primo comma, del Codice dei contratti pubblici, invitando l’odierna ricorrente a esibire gli originali, di cui veniva attestata l’esistenza, al fine di verificare la conformità ad essi delle copie tempestivamente prodotte a corredo di un’offerta negoziale, il cui valore di impegno non era in alcun modo revocabile in dubbio. Infatti, la riproduzione fotostatica delle autodichiarazioni in parola era di per sé idonea ad escludere l’incertezza assoluta sia sul contenuto che sulla provenienza di esse”. Coerentemente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato la disposta esclusione con conseguente ammissione della ricorrente alla gara. Secondo Infracom, il Giudice dell’originaria cognizione avrebbe falsamente applicato le vigenti prescrizioni di legge per la corretta formazione delle dichiarazioni sostitutive, laddove la normativa prevede una serie di indefettibili adempimenti che presuppongono la firma in originale della dichiarazione (artt. 19, 38,46 e 47 dPR 445/2000), talchè – conclude Infracom - ai fini della gara, la dichiarazione sottoscritta con firma “fotocopiata” mina in radice la giuridica esistenza della stessa. L’argomentazione non è condivisibile. L’Adunanza Plenaria ha chiarito che nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, co.1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) si sostanzia nel dovere (e non nella mera facoltà) della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, sia pur solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Esso non può e non deve operare, invece, quando manca il documento o la dichiarazione, o la forma prevista a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali (cfr. Ad. Plen. 9/2014). Nel caso di specie, la dichiarazione era stata prodotta, e nessuna prescrizione imponeva l’allegazione dell’originale: si imponeva quindi l’obbligo di consentire la regolarizzazione per il tramite della successiva produzione degli originali ( produzione che l’offerente si era già reso disponibile ad effettuare ove richiestone), salvo, ovviamente, il necessario e successivo controllo circa la conformità delle copie fotostatiche agli originali. Né può accedersi alla tesi secondo la quale la dichiarazione prodotta in copia sarebbe giuridicamente “inesistente”: è pacifico che il documento è stato allegato e che quindi lo stesso fosse esistente.

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MANODOPERA INFERIORE AI MINIMI SALARIALI: LA NORMA NON RIGUARDA LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA (E PERCIO’ IL BANDO) MA LA SUCCESSIVA VERIFICA

(Consiglio di Stato sez. V 12/1/2015 n. 32) L’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP) nel proprio Documento di Consultazione “Prime indicazioni: tassatività delle clausole di esclusione e costo del lavoro”, afferma che il comma 3-bis art. 81 cdcp deve essere interpretato nel senso di “sancire l’obbligo di effettuare la verifica di congruità del costo del lavoro su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal ricorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. Tale verifica andrebbe fatta sempre sull’aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la procedura dell’esclusione automatica”. Secondo la stessa Autorità, tale interpretazione “trova il proprio fondamento nella stessa disposizione, dal momento che affermare che l’offerta migliore (l’offerta aggiudicataria) è determinata al “netto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” sembra significare che le offerte dei concorrenti (ed in particolare quella del concorrente risultato aggiudicatario) non possono essere giustificate sulla base di un mancato rispetto dei livelli e dei minimi contrattuali del personale necessario, come del resto prevede l’articolo 87, comma 3 del Codice, non modificato; di conseguenza, il ribasso offerto può essere giustificato da un’organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale. Questa interpretazione trova fondamento anche alla normativa comunitaria (articolo 55 della direttiva 2004/18/ CE) secondo cui “se per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione”. Tale disposizione è stata recepita negli articoli 87 e 88 del Codice”.


URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MODESTE DIFFORMITA’ AL TITOLO ABILITATIVO PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI RECUPERO EDILIZIO ESEGUITI SU EDIFICI COSTRUITI PRIMA E DOPO IL 1° SETTEMBRE 1967 (a cura del geom. Antonio Gnecchi)

La successione nel tempo dei sistemi di sanzioni. A partire dalla L.U. del 1942, si possono distinguere tre sistemi di sanzioni ed i relativi periodi temporali nei quali sono stati introdotti e resi applicabili. a) quello vigente dal 1° settembre 1942 al 1° settembre 1967, disciplinato dal Testo originario dell’art. 32 legge urbanistica, b) quello vigente dal 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della legge-ponte) nel quale il sistema dell’art. 32 L.U. era integrato dalla sanzione sostitutiva prevista dall’art. 41 L.U. nel nuovo testo, come modificato dall’art. 13 legge-ponte, c) quello vigente a partire dal 29 gennaio 1977 (data di entrata in vigore della L.S.) che ha invece riformato profondamente il sistema sanzionatorio, modificando l’art. 32 L.U. – solo in parte rimasto in vigore – con l’art. 15 L.S. il sistema delle sanzioni previste dall’art. 15 L.S. è divenuto applicabile sia ai casi di concessione tacita, che ai sensi di autorizzazione (tacita o espressa), come disposto dall’art. 8 del DL 23 gennaio 1982, n. 9 (c.d. decreto Nicolazzi), convertito in legge 25 marzo 1992, n. 94, con alcune limitazioni. Si è quindi passati da un primo regime, che prevedeva la sola demolizione o modifica d’ufficio delle opere abusive, al successivo, che, in caso di impossibilità concreta della misura di rimessione in pristino, introduceva la misura alternativa della sanzione pecuniaria equivalente, al fine di eliminare il vantaggio economico derivante dalla mancata demolizione, al responsabile; esso ha previsto, oltre la demolizione, la confisca, sanzioni pecuniarie pari al doppio del valore dell’abuso ed altre diverse misure. Questo sistema ha avuto termine con l’entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Il sistema introdotto dalla legge n. 47 del 1985 (entrata in vigore il 17 marzo 1985) ha modificato profondamente la tipologia degli abusi, introducendo un notevole numero di tipi di abuso con apposite diverse sanzioni, ed inasprendo i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, prevedendo anche l’applicabilità retroattiva delle sanzioni contenute nella stessa legge. Rapporto tra sanzioni previste ed applicabili per i diversi periodi di tempo.

a) Per quanto riguarda le sanzioni previste dalla legge-ponte (n. 765/1967) la sanzione pecuniaria sostitutiva alla demolizione era prevista anche agli abusi eseguiti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, in relazione alla scelta PANTONE 281 del comune, in alternativa alla CMYK demolizione. 100 - 72 - 0 - In 32 materia di sanzioni amministrative RGB 0 - 40 -non 104 vige il divieto di retroattività, che la Costituzione pone solo per le leggi penali, per cui per determinare la sfera di applicabilità della disciplina sanzionatoria sopravvenuta in materia di illeciti edilizi, deve aversi riguardo non alla data della costruzione abusiva ma al momento in cui l’amministrazione opera la scelta (peraltro non irretrattabile) tra demolizione e sanzione alternativa; pertanto, la sanzione pecuniaria è applicabile ogni qual volta, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, l’amministrazione decida di non procedere alla demolizione di un edificio del quale permanga il carattere abusivo (C.d.S. Stato, sez. VI, 28 giugno 1982, n. 317, in C.d.S.) 1982, I, 935). b) Per le sanzioni introdotte dalla L.S. e non previste in precedenza (confisca e sanzione pecuniaria, pari doppio del valore dell’abuso) si deve osservare che, essendo testualmente sanzioni riferibili alle opere abusive eseguite senza o in difformità della concessione (e non di licenza), ed inoltre costituendo il doppio del valore, per la parte eccedente una volta il valore stesso, esse costituiscono non una misura sostitutiva ma una pena aggiuntiva per cui non è possibile l’applicazione retroattiva alle opere eseguite prima della L. S. per la mancanza di riferimento espresso al regime di licenza, e per la non retroattività della pena ulteriore nell’applicazione della parte di sanzione superiore ad una volta il valore dell’abuso. A proposito della L.S. ci sono da precisare due cose: 1) la disciplina della legge 10/77 attiene all’ordine pubblico e, quindi, ha immediata incidenza sui rapporti giuridici precedentemente sorti e non ancora esauriti: pertanto, la circostanza del compimento di un abuso edilizio in regime della vecchia legge non vale a precludere l’applicazione delle nuove norme alla situazione esistente al momento della loro entrata in vigore (CdS, Ad Plen. 26 novembre 1977, n. 969, in CdS, 1978, I, 173). 2) le sanzioni previste dall’art. 15 della legge 28 gennaio 1977m n. 10, si applicano ai soli abusi edilizi perpetrati dopo la sua entrata in vigore (CdS, Sez. V, 8 luglio 1980, n. 872, in CdS, 1980, I, 949). Forme di illecito urbanistico e le sanzioni previste nel regime di licenza di costruzione. L’art. 32 della L.U. distingue sostanzialmente tre tipi di abuso edilizio: a) l’inosservanza, da parte di chi opera munito di regolare licenza, di norme della L.U. e dei regolamenti, nonché di prescri-

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zioni del PRG (mentre l’inosservanza del programma di fabbricazione (PdF), che è allegato al regolamento edilizio, è violazione di quest’ultimo), ed infine delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Tale inosservanza (commi 1 e 2 PANTONE COOL GRAYcomporta 9 dell’art. CMYK 032 - 0 L.U.) - 0 - 60 provvedimenti di rimessioneRGB in pristino modifica delle costruzioni, 135 - 135 -e135 previa sospensione dei lavori; b) l’inizio dei lavori senza licenza, c) l’esecuzione di lavori in contravvenzione dell’ordinanza di sospensione. In questi ultimi due casi il sindaco può, previa diffida e sentito il parere degli uffici regionali ordinare la demolizione delle opere abusive a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni legali. Il secondo comma dell’art. 41 L.U. ha introdotto la sanzione pecuniaria sostitutiva (pari al valore elle opere abusive) da applicare ogni “qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con essa”, sicché la differenza tra le varie forme di illecito urbanistico appare sostanzialmente scomparsa. In sostanza, le due alternative sono: rimessione in pristino volontaria o coatta, o in subordine applicazione di sanzione pecuniaria sostitutiva dell’esecuzione forzata. Forme di illecito urbanistico e le relative sanzioni nel regime di concessione per il periodo anteriore la legge n. 47 del 1985. La L.S., all’art. 15 ha modificato il numero ed i caratteri delle fattispecie di illecito urbanistico nei riguardi delle ipotesi già formulate dall’art. 32 L.U. vigente nel precedente regime. Si è infatti introdotta un’attenuante per i casi di buona fede (per il caso di annullamento della concessione) mentre si è rafforzato l’insieme delle sanzioni (raddoppio della sanzione pecuniaria e confisca del fabbricato compreso il terreno di pertinenza per gli abusi volontari); infine per il caso di lievi entità, si è prescritto l’obbligo della sanatoria. Le ipotesi di illecito urbanistico sono quindi le seguenti: a) opere eseguite senza concessione od in totale difformità da essa (art. 15, commi da 3 a 7, L.S.) b) opere eseguite in base a concessione successivamente annullata (art. 15, comma 9), c) opere parzialmente difformi (art. 15, comma 11) di tipo sanabile. La differenza pratica delle varie ipotesi presenta rilevanti problemi. Per le autorizzazioni, l’art. 8, comma 6, del DL 23 gennaio 1982, n. 9 (c.d. decreto Nicolazzi) ha stabilito che sono applicabili alle opere eseguite in regime di autorizzazione le sanzioni previste dall’art. 15 L.S. nel caso in cui esse siano contrastanti oggettivamente con norme e prescrizioni urbanistiche.


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La legge ha distinto, tentando di risolvere i problemi insoluti nel precedente regime dell’art. 32 L.U. le varie ipotesi, avendo voluto introdurre differenti sanzioni in dipendenza della diversa gravità delle ipotesi di illecito. Ipotesi A - Per le opere in assenza di concessione od in totale difformità da essa, stabilisce il terzo comma dell’abrogato art. 15 L.S. che ove esse non vengano demolite entro il termine fissato dal sindaco nell’ordinanza di demolizione (costituente equivalente alla diffida ad adempiere prevista dall’art. 32 L.U.) le opere stesse sono acquisite con l’area su cui insistono al patrimonio indisponibile del comune. Ipotesi B – In caso di annullamento …..omissis ….. Ipotesi C – In caso di difformità parziale (art. 15 L.S., comma 11), invece è prescritta la demolizione con riduzione in pristino. Se ciò non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria, pari al doppio del valore della parte abusiva realizzata. Non è prevista sanzione (art. 15 L.S., comma 12) per le varianti interne o che comunque non modificano sagoma, superficie utile e la destinazione d’uso e siano conformi agli strumenti urbanistici, da approvarsi prima del rilascio del certificato di abitabilità. Ipotesi D – Per le opere eseguite da terzi su terreni dello Stato e degli enti territoriali …..omissis ….. Ipotesi E – Sono state introdotte dalla L.S. anche sanzioni integrative, non precedentemente previste nel regime di licenza, e cioè: a) il divieto di erogazione di servizi pubblici, b) la nullità di atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione. Ipotesi F – infine sono state introdotte dalla L.S. (comma 1 dell’art. 15) sanzioni per il mancato pagamento dei contributi di concessione, Ipotesi G – il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (decreto Nicolazzi) art. 8, ha stabilito che le sanzioni previste dall’art. 15 L.S. si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni, qualora le opere stesse si trovino in contrasto con le norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali, ovvero con vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici. Forme di illecito e sanzioni nel regime vigente della legge n. 47 del 1985. Fermo restando il regime di concessione ed autorizzazione, la legge n. 47 del 1985 ha profondamente modificato il sistema di sanzioni rendendo più articolato e complesso, così come è più articolata la serie delle forme di illecito edilizio. Le nuove forme di illeciti edilizi si articolano sui caratteri oggettivi degli interventi, gradua e introduce un complesso sistematico di sanzioni estremamente differenziato.

Si possono distinguere: A) le forme di illecito. 1) L’abuso che riguarda una nuova costruzione si articola a sua volta in abuso totale, costituito dall’esecuzione di opere senza concessione, di opere in totale difformità, di opere con variazioni essenziali. Particolare disciplina ha l’annullamento della concessione. Per la lottizzazione è previsto l’abuso totale. Per l’abuso parziale sono previste la parziale difformità e le varianti in corso d’opera. 2) L’intervento abusivo sull’esistente prevede la ristrutturazione abusiva, l’abuso nelle opere soggette ad autorizzazione, le opere interne abusive e il mutamento di destinazione d’uso senza opere. B) i tipi di sanzione. Le sanzioni previste sono di diverso genere: 1) Anzitutto la confisca del fabbricato abusivo con il terreno di pertinenza, prescritto in genere per l’abuso totale nei casi di nuovo intervento e per le lottizzazioni abusive, ma non per l’annullamento della concessione. 2) La demolizione o riduzione in pristino, prevista in determinati casi sia per l’annullamento della concessione, che per le difformità parziali, che per gli interventi abusivi sull’esistente. 3) Le sanzioni pecuniarie sostitutive della riduzione in pristino previste per la parziale difformità e l’annullamento della concessione. 4) Le sanzioni pecuniarie autonome previste in rapporto al valore dell’abuso oppure entro un importo minimo ed uno massimo, per le ristrutturazioni abusive, per le opere soggette ad autorizzazione, per le opere interne abusive formalmente in maniera ridotta. Retroattività della legge. La retroattività della legge, esclusa per le leggi penali dall’art. 25 Cost., ha carattere eccezionale negli altri campi del diritto, volgendosi in deroga al principio di cui all’art. 11 disp. Cod. civ.; pertanto la volontà del legislatore intesa ad attuarla, ove non sia esplicitamente affermata, può essere ricavata dall’interprete solo se il significato letterale della norma sia incomprensibile con la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro. Il principio di irretroattività della legge comporta che la nuova legge deve comunque essere applicata quando la situazione giuridica disciplinata, sebbene sorta anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché questi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; pertanto, pur nel regime sopravvenuto per effetto della L. S. , in tema di sanzioni applicabili alle opere edilizie costruite in difformità

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dalla concessione edilizia, l’art. 15 non può trovare applicazione – in particolare per l’acquisizione gratuita delle opere e dell’area su cui queste insistono – per le costruzioni abusive che trovano il fatto generativo nella licenza edilizia (CdS, Sez. V, 10 luglio 1981, n. 351 e altre) La sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere edilizie abusive previste dall’art. 15, comma 11, legge n. 10/77, non trova applicazione nei confronti delle opere abusive realizzate anteriormente all’entrata in vigore della legge (CdS, Sez. V, 26 giugno 1981, n. 296). L’attuale regime di illecito e sanzioni in vigenza del d.P.R. n. 380 del 2001 (TUE). È disciplinato dal titolo quarto, capo primo e secondo , parte prima del Testo unico dell’Edilizia, Con l’articolo 27 si riprendono alcune norme contenute nella legge n. 47 del 1985 e del Dlgs, n. 267/2000 in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. Dopo aver trattato la responsabilità dei vari soggetti interessati dalle attività di trasformazione urbanistico-edilizia (art. 29), l’articolo 30 tratta la lottizzazione abusiva mentre gli articoli successivi le altre forme di abusi con le relative sanzioni applicabili, compreso quelle penali trattate dall’articolo 44. Questa ultima vigente disciplina viene trattata nel proseguo del commento, in cui compare anche la normativa sugli interventi subordinati alla Dia e, da ultimo, quelli ammessi con la SCIA. Ulteriori approfondimenti sulla disciplina degli illeciti urbanistico- edilizi e le relative sanzioni previste a partire dal 1942 ad oggi. Prima del 1° settembre 1967 (opere ultimate) era richiesta, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge n. 1150/1942, il rilascio della licenza di costruzione. A questo proposito, però, è necessario puntualizzare che non possono essere considerate “opere abusive” le costruzioni (né tanto meno i recuperi edilizi di fabbricati esistenti) realizzate prima dell’entrata in vigore della L. U. del ’42 nei comuni nei quali i RE non prescrivevano l’obbligo della licenza edilizia. Nello stesso senso anche le opere ultimate prima del 1° settembre 1967 – quanto sempre ai sensi non solo della L.U. del ’42, ma anche dei R.E. – era richiesto il rilascio della licenza di costruzione. Pertanto, relativamente a quest’ultima ipotesi, non si possono considerare abusi edilizi o violazioni edilizie gli interventi, eseguiti ante 1967 per i quali la legge 1150/42 o i R.C.E. vigenti al momento della loro esecuzione, imponessero il rilascio della licenza di costruzione e, quindi, di conseguenza, non soggetti a condono nè a sanatoria, 1) L’articolo 31, comma 1, della legge n. 1150/1942 prevedeva l’obbligo di richiedere apposita licenza al sindaco per: - eseguire nuove costruzioni,


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- ampliare quelle esistenti, - modificare o demolire quelle esistenti, - eseguire le opere di urbanizzazione. 3) l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 1, della legge 1150/42, è disciplinata dal successivo art. 41-quinquies, secondo il quale: a) nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, l’edificazione a scopo residenziale, è soggetta ad alcune limitazioni che riguardavano le nuove costruzioni all’interno dei centri abitati, b) nei comuni dotati di strumenti urbanistici, l’edificazione a scopo residenziale poteva avvenire secondo le previsioni del PRG purché nei limiti stabiliti dallo stesso art. 41-quinquies, c) tutti i comuni, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici, devono osservare i limiti inderogabili del DM 1444/1968, d) per gli interventi di recupero edilizio degli edifici esistenti, le norme in parola non prevedevano nessuna limitazione, ma solo l’obbligo di acquisire la licenza di costruzione, senza distinguere l’ambito di applicazione (dentro o meno la delimitazione dei centri abitati, sempre che i PRG o i REC imponessero l’obbligo di acquisire la licenza edilizia. 4) L’articolo 221 del R.D. n. 1265/1934 prevedeva che gli edifici o parti di essi non potessero essere abitati senza autorizzazione, previa ispezione dell’ufficiale sanitario e del tecnico, dalla quale risultasse che la costruzione fossa stata eseguita in conformità del progetto approvato. E’ evidente che, qualora sia stato rilasciato il certificato di agibilità a fronte dei due pareri favorevoli, significa che gli interventi edilizi (nuova costruzione o recupero edilizio) sono stati riconosciuti idonei all’uso e utilizzo degli edifici oggetto degli interventi edilizi, nulla rilevando le modeste o lievi difformità edilizie eventualmente riscontrate rispetto, invece, agli aspetti igienico-sanitari. Se, invero, neppure le modeste o lievi difformità delle opere eseguite siano state riscontrate in sede di sopralluogo di “abitabilità”, significa che il sindaco ha accertato la legittimità dell’opera che si protrae nel tempo, 5) il regime dell’art. 32 L.U. peraltro modificato dalla legge ponte (L 765/67), stabiliva che il sindaco”può” disporre sanzioni ripristinatorie, mentre il successivo art. 15 L.S. (legge n. 10/77), usando il termine “debbono” ed equivalenti espressioni, ha sancito l’obbligatorietà dell’azione repressiva. I termini usati dalla legge n. 47 del 1985 sono diversi a seconda dei casi, per cui si deve loro attribuire un preciso significato, come verrà di seguito meglio specificato. Nel regime precedente il 1985 si era tuttavia ravvisata la possibilità di un temperamento dell’intervento repressivo, ossia la necessaria sussistenza di un interesse pubblico di rilievo e legalità violata, in due casi:

a) ove sussistesse sostanziale conformità dell’opera, se abusiva solo formalmente o se solo inizialmente abusiva, ma divenuta in seguito conforme alle norme e prescrizioni urbanistiche. Ciò anche perché era pienamente ammissibile, in caso di domanda, la concessione in sanatoria; b) nel caso in cui fosse decorso un lungo periodo di tempo dal fatto o dalla constatazione dell’abuso. La legge non pone né ha posto in precedenza limiti temporali di natura prescrizionale alla adozione di sanzioni da parte del comune, per cui la giurisprudenza ha finora ritenuto che le sanzioni stesse, anche per il loro carattere di natura ripristinatoria, non siano soggette a prescrizione. La soluzione è criticabile in quanto nel nostro ordinamento non vi è fatto che, per quanto grave, non sia soggetto a prescrizione e per contro un’opera illecita viene a consolidarsi, nei rapporti privati, con decorso del termine ventennale dell’usucapione (smentito però da una parte della Giurisprudenza). Ricordo come una eccezione alle misure repressive in vigore rispetto alla restituzione in pristino si era posta ai sensi dell’art. 26 della L.U. in base al quale tale potere di intervento era limitato a cinque anni dalla data di dichiarazione di abitabilità od agibilità. Tale misura sostitutiva è stata superata dal disposto dell’art. 4 della legge n. 47/85, collegandola all’atto di accertamento e con termini brevi, senza prevedere termini di prescrizioni. Si può distinguere, però, a questo proposito, quanto segue: a) per le sanzioni pecuniarie, ossia non sostitutive della demolizione, si dovrebbe applicare il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, b) per le sanzioni pecuniarie sostitutive, il termine di cinque anni dovrebbe decorrere dal momento della scelta di tale misura in luogo della rimessione in pristino, c) per le misure della rimessione in pristino si può rilevare come, nel silenzio della legge, dovrebbe essere applicato il termine ordinario di prescrizione decennale o , in subordine, essere comunque accertata la costituzione di un diritto di mantenimento dell’opera abusiva, decorso il termine ventennale per l’usucapione. Il decorso del tempo ha comunque un effetto incontestato, quello di imporre una congrua motivazione nel caso di irrogazione delle sanzioni dopo lungo tempo dall’accertamento della violazione, in quanto, in tal caso, possono essere maturate posizioni private di notevole rilevanza, anche incolpevoli (come quelle dell’acquirente ignaro), sicché, imponendosi l’obbligo generale di correttezza da parte della P.A. il sindaco (o chi di competenza) dovrà giustificare i ritardi intervenuti nell’attuazione del procedimento

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repressivo il che può anche significare che l’interesse pubblico può non essere ritenuto, in casi speciali, prevalente sugli interessi privati (CdS sez. V, 28 aprile 1981, n. 140) 6) Caratteri e limiti dell’azione repressiva. Nel sistema sanzionatorio delineato dall’art. 13 della L 765/67, la constatazione dell’abusività delle opere assurge ad elemento di per sé solo idoneo a condizionarne la concreta operatività, tant’è che le stesse sanzioni applicabili sono collocate secondo una precisa scala di priorità interamente sottratta al potere discrezionale del sindaco demolizione o sanzione pecuniaria), sottratta alla valutazione del pubblico interesse. Tale principio, infatti, si può distinguere: a) l’attività privata, anche se formalmente in contrasto con l’art. 13, perché priva di autorizzazione, risulta comunque conforme allo strumento di pianificazione comunale, b) l’inerzia del comune di fronte all’abuso perpetrato si sia protratta per un notevole lasso di tempo. Ne deriva che, in entrambi i casi, non si può prescindere dalla prevalenza di principi generali di natura diversa da quelli fissati nell’art. 13, con conseguente obbligo per il sindaco di motivare sul pubblico interesse alla demolizione. (CdS, Ad. Plen. 19 maggio 1983, n. 12). 7) A seguito dell’entrata in vigore della legge sulla edificabilità dei suoli 28 gennaio 1977, n. 10, le sanzioni amministrative e penali sono state disciplinate dall’articolo 15, in base al quale bisognava distinguere, tra gli altri, i seguenti casi: a) opera costruita in assenza di concessione edilizia od in totale difformità da essa, b) opera costruita in parziale difformità dalla concessione edilizia. Nel primo caso l’opera deve essere demolita nei termini fissati dall’ordinanza del sindaco, a cure e spese: - del costruttore, se contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se non è utilizzabile a fini pubblici, - del proprietario, negli altri casi. Nel secondo caso le parti difformi debbono essere demolite a spese del concessionario; in caso di impossibilità (cioè di pregiudizi per le parti conformi), il sindaco applica una penale pari al doppio del valore delle parti difformi. Se però le varianti sono conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente e non modificano la sagoma, la superficie utile e la destinazione d’uso dell’edificio concesso, è prevista la sanatoria, ma occorre una nuova concessione. 8) Con l’entrata in vigore della legge n. 47/1985 (prima legge del condono) e successivi condoni edilizi disposti dalla legge 724 del 1994 e DL n. 269 del 2003, che hanno richiamato le norme del capo IV della legge 47/85, gli abusi edilizi ante 1967 erano ammessi a sanatoria solo se tali interventi erano soggetti a licenza di costruzione,


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come sopra esposto. Diversamente non sussisteva alcun obbligo di sanatoria. 9) Sempre nel 1985 è stato introdotto, con l’articolo 13, “l’accertamento di conformità” in base al quale sono state individuate cinque tipologie di violazioni edilizie, come di seguito specificato: a) articolo 7 – opere eseguite in assenza di concessione edilizia, in totale difformità o con variazioni essenziali, b) articolo 8- determinazione delle variazioni essenziali. c) articolo 9 – interventi di ristrutturazione in assenza di concessione edilizia o in totale difformità, d) articolo 10 - opere eseguite senza autorizzazione, e) articolo 12 - opere eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia. I succitati articoli, ad esclusione dell’articolo 10, prevedevano, in via principale la demolizione delle opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione edilizia, mentre Il successivo articolo 13 ammetteva, nel contempo, l’accertamento di conformità e il rilascio di una sanatoria edilizia qualora sussistessero talune condizioni. I responsabili degli abusi edilizi eseguiti su edifici ante ‘67 non erano tenuti ad aderire al condono edilizio del 1985 (né ai successivi), qualora tali interventi non fossero stati soggetti, all’epoca della loro ultimazione, alla licenza di costruzione e neppure alla sanatoria di cui al citato articolo 13, per le stesse ragioni. 10) Nel 1994 è stato emanato il dPR 22 aprile, n. 425 il cui art. 4 dispone che: “1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del RD n. 1265/1934, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta …… , e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, …. 2. Entro trenta gironi dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunale, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 3. In caso di silenzio dell’A.C., trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata. …..”. 11) Il dPR n. 425 del 1994 ha rimosso qualsiasi incertezza in ordine alla valenza del procedimento di rilascio del certificato di abitabilità quale controllo, oltre che degli aspetti igienico-sanitari legati alla costruzione realizzata o modificata, anche della conformità urbanistico-edilizia dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Ha pure introdotto un meccanismo di controllo incrociato che porta alla piena conoscenza

del patrimonio edilizio di nuova edificazione o sottoposto a modifiche rilevanti sul piano sia urbanistico che fiscale. L’obiettivo è perseguito mediante quattro passaggi essenziali: 1) la tempestiva denuncia di nuova costruzione o di variazione al Catasto, 2) la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, di salubrità e di avvenuto prosciugamento dei muri, sottoscritta dal direttore dei lavori, 3) il controllo, eventuale, della corrispondenza di quanto dichiarato dal direttore dei lavori allo stato dei luoghi, effettuato da parte dell’ufficio tecnico comunale, 4) la verifica della piena corrispondenza tra gli elaborati depositati in Catasto e quelli allegati alla “concessione edilizia” originaria ed alle eventuali successive varianti. La mancanza di tale corrispondenza obbliga l’UTC ad effettuare i controlli necessari per stabilirne le cause e, in caso di accertamento di difformità dei lavori rispetto al progetto approvato, ovvero di non conformità degli elaborati depositati al Catasto rispetto allo stato dei luoghi, gli impone l’adozione, se questa è di sua competenza, ovvero la proposta di adozione a chi ne ha la competenza, degli atti che si rendono necessari secondo le norme vigenti. Quanto alla conformità degli elaborati catastali rispetto allo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla distribuzione interna delle unità immobiliari, giova ricordare che a volte vengono introdotte modifiche anche dopo l’avvenuto deposito della relativa denuncia. Non sempre tali modifiche comportano la presentazione di nuovi elaborati all’UTE. Ci si può trovare quindi in presenza di rappresentazioni catastali non perfettamente coincidenti lo stato dei luoghi. Se le variazioni introdotte dopo la presentazione degli elaborati all’UTE non comportanti, secondo le norme catastali, obbligo di ulteriore denuncia, la situazione non pone problemi all’UTC in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’abitabilità. 12) La norma di cui al precedente punto n. 10 è stata ripresa dall’art. 25 del T.U.E. secondo il quale: “ 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di agibilità, il dirigente o il responsabile del competente ufficio tecnico comunale, previa ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’art. 5, comma 3, lett. a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni”. 13) Per quanto riguarda l’ispezione dei competenti uffici tecnici, si ritiene utile rimarcare la possibilità di poter verificare la conformità rispetto al progetto approvato, confrontando

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quest’ultimo con le schede dell’accatastamento, disponendo, in caso di difformità, un ispezione ufficiale al fine di reprimere le eventuali violazioni edilizie riscontrate, fermo restando l’ininfluenza di eventuali modeste modifiche sopra accennate. 14) Le suddette norme sono state riprese, in ultima analisi, dal Testo unico dell’Edilizia, approvato con dPR 6 giugno 2001, n. 380, in base al quale le repressioni sugli abusi edilizi sono rimaste pressoché identiche a quelle della legge n. 47 del 1985, salvo quelle che riguardano gli abusi minori (ex opere interne, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo), fino ad ora subordinati a DIA e sanabili mediante l’applicazione dell’art. 37 del citato decreto. L’articolo 36 del TUE, infatti, ribadisce la sanatoria edilizia per gli “abusi” di cui all’art. 31 (in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o con variazioni essenziali), quelli di cui art. 33 (ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire) e quelli di cui all’art. 34 (in parziale difformità dal permesso di costruire). Nei casi in cui corre l’obbligo di acquisire il permesso di costruire, qualora ne ricorrano le condizioni, era ed è ammessa la sanatoria edilizia. Per i casi di interventi edilizi di minore entità (soggetti a DIA), la sanatoria edilizia è prevista dal successivo articolo 37. Gli abusi edilizi “minori” riguardano gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire ( o alla DIA/SCIA) e sono perseguibili rispettivamente dalle sanzioni di cui all’art. 34 , ovvero da quelle previste dal successivo art. 37 del dPR 380/01. Per tali violazioni edilizie è possibile ottenere la sanatoria qualora ne ricorrano le condizioni stabilite dagli artt. 36 e 37 del TUE. Riflessioni sulla violazioni edilizie commesse dal 1967 al 1985. Per le opere esistenti già prima dell’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 e, quindi all’epoca, edificabili liberamente qualora ubicate al di fuori del centro abitato, può essere provata dai fatti e con prove (es. materiali utilizzati, particolari costruttivi, ect.) che spetta a chi ha commesso l’abuso o agli eventuali aventi causa che ne richiedano la sanatoria, fermo restando in capo all’amministrazione addurre prove contrarie.. in assenza di tale prova contraria, deve quindi darsi per appurata la preesistenza delle opere al 1967. Per le opere abusive realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo dopo il 1967, ma prima del 1985, essendo trascorso molto tempo dall’edificazione, pur non avendo usufruito del condono di cui alla legge n. 47/1985, risulta tale, nella sua effettiva consistenza, da consolidare in capo al proprietario – peraltro ignaro della natura abusiva dell’opera, una legittima aspettativa


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in ordine all’insussistenza del pubblico interesse alla demolizione del manufatto. Ciò accade, a distanza di tempo dalla commissione della violazione, laddove l’amministrazione voglia intervenire con procedimento sanzionatorio, mettendo in dubbio nei confronti del proprietario la certezza delle situazioni giuridiche, come nel caso di un semplice avente causa o nei confronti, addirittura, di acquirenti dai suddetti aventi causa, i quali hanno acquistato gli immobili, a suo tempo, ad un valore commisurato alla loro consistenza effettiva. L’eventuale attivazione del potere repressivo a tale distanza di tempo rende, fra l’altro oltremodo difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa da parte degli attuali proprietari,e, soprattutto escluso ogni possibilità di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile dell’abuso. È ovvio che il criterio dell’indifferenza dell’epoca di commissione dell’abuso non può essere applicato con un meccanismo indiscriminato ed illimitato, tenuto conto che l’iniziativa sanzionatoria non incorre nei termini di prescrizione o decadenza. A questo proposito è utile ricordare, come ha avuto modo di sostenere l’orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, pur confermandosi che, l’eventuale ingiunzione di demolizione per la realizzazione di un’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’accertata abusività dell’opera, si fa salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. Analogamente, altro pronunciamento ha espresso la necessità che il potere sanzionatorio della P.A. venisse esercitato in ragionevole collegamento logico e causale con la situazione illegittima da rimuovere e con l’interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella dinamica del sistema sanzionatorio delineato dall’art. 13 della legge 765/1967, la constatazione dell’abusività dell’opera assurgeva a elemento di per sé solo già idoneo a condizionarne la concreta operatività, senza necessità di alcuna ulteriore attività di intermediazione amministrativa volta ad apprezzare altri aspetti della vicenda, aveva avvertito che tale principio poteva però subire un’attenuazione, oltre che nelle ipotesi in cui l’attività privata, per quanto priva di autorizzazione, risultasse comunque conforme allo strumento di pianificazione territoriale comunale, anche nel caso in cui l’inerzia dell’Amministrazione dinanzi all’abuso edilizio fosse durata “un lasso di tempo molto rilevante”. Un onere di motivazione si può quindi eccezionalmente configurare ove il decorso di un lasso di tempo davvero notevole (nella

specie, oltre 50 anni) fra la realizzazione dell’opera irregolare, ma munita pur sempre di un formale titolo, e l’adozione della misura repressiva, abbia ingenerato un solido affidamento in capo al cittadino (specialmente, ma non necessariamente, ove si tratti di un terzo acquirente). E tale onere di motivazione non potrebbe non chiamare in causa, tra gli altri elementi da considerare, anche la condizione di possibile buona fede dei soggetti che si vorrebbero in ipotesi sanzionare, né potrebbe andar disgiunto da una verifica circa gli eventuali indebiti vantaggi che questi avrebbero ritratto dall’illecito. L’esistenza, in casi eccezionali, di possibili deroghe al principio esposto è del resto a sua volta acquisita al panorama giurisprudenziale. In particolare, con la decisione 29.05.2006 n. 3270, il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che “rappresenta, invero, orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, pur confermandosi che l’ingiunzione demolitoria, come atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, si fa salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. Ipotesi, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse -evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità- idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. Cons. Stato, V, 25.06.2002 n. 3443; C.G.A.R.S. 23.04.2001 n. 183; Cons. Stato, V, 19.03.1999 n. 286; id., 11.02.1999 n. 143; id., 14.10.1998 n. 1483; id., 12.03.1996 n. 247; Cons. Stato sez. IV, 03.02.1996 n. 95).” (così C.d.S., V, n. 3270/2006 cit.). Per le opere ultimate anteriormente all’01.09.1967, per le quali era richiesto -ai sensi dell’art. 31 L. n. 1150/1942 il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti interessati possono ottenere il permesso in sanatoria, previo pagamento della somma determinata a titolo di oblazione ex art. 34 L. n. 47/1985. Legittimità irrogazione della sanzione amministrativa per concessione in sanatoria di abuso commesso dal proprietario precedente. L’abuso edilizio costituisce, sotto il profilo amministrativo, un illecito a carattere permanente e pertanto non rileva che l’addizione abusiva sia stata realizzata dal precedente proprietario dell’immobile. Rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio e, salva

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la normativa sulla nullità del contratto in presenza dei relativi presupposti, sono infatti irrilevanti le alienazioni del manufatto, in tutto o in parte abusivo, sotto il profilo privatistico. il complesso di norme introdotte ai fini della sanatoria degli abusi edilizi assumono a riferimento le opere in base al loro dato oggettivo (tipologia, consistenza, momento di esecuzione, disciplina della zona interessata dall’abuso) indipendentemente dall’elemento soggettivo (consapevolezza o meno della condotta “contra legem”) che abbia accompagnato la realizzazione delle opere stesse. L’acquirente, infatti, subentra nella situazione giuridica del dante causa che – consapevolmente o meno- ha violato la normativa urbanistica ed edilizia e poiché, se ignaro dell’abuso al momento della alienazione, può agire nei confronti del dante causa anche prima dell’esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune, a maggior ragione quando riceva (come nella specie, pur nel contesto di un provvedimento favorevole) un pregiudizio in conseguenza dei doverosi atti amministrativi repressivi, può agire sia nei confronti del notaio che in ipotesi non abbia rilevato l’assenza del titolo edilizio, sia nei confronti del dante causa e dell’autore dell’abuso (secondo un principio, ab antiquo affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella civile) A questo proposito, è utile ricordare, come il venditore e l’acquirente, a partire dal 1985 garantiscono, mediante l’operato garantista del notaio, la regolarità della costruzione, dichiarando l’alienante gli estremi del permesso di costruire (prima concessione edilizia) o del permesso in sanatoria. È ovvio, quindi, che dal 1985, le costruzioni abusive (salvo limitati casi di cui trattasi), non hanno giustificazioni nemmeno nei casi di trasferimento di diritti reali, quali sono appunto gli immobili. L’utilizzo, quindi, in taluni e limitati casi particolari, della semplice sanatoria edilizia per opere di lieve e modesta entità, senza ricorrere all’emanazione di un provvedimento repressivo di demolizione, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avendo riguardo anche alla tipologia dell’abuso e del tempo trascorso, il pubblico interesse - evidentemente diverso da quello “privato” – a mantenere l’opera anziché demolirla, mediante la sola irrogazione della sanzione pecuniaria, è possibile non tanto in base alla normativa della legislazione nazionale, ma acquisita al panorama giurisprudenziale. Le due recenti disposizioni che attenuano il campo degli illeciti edilizi minori. a) la Circolare del Ministero e dei Trasporti 7 dicembre 2005, n. 2699, che forniva chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 32 della legge n. 326/2003


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(terzo condono edilizio), aveva assunto una posizione sull’esclusione dall’obbligo di presentare richiesta di sanatoria edilizia per piccoli abusi di carattere formale, ovvero per l’esecuzione di opere interne, eseguiti su immobili posti in zone a vincolo, conformi agli strumenti urbanistici, purché non eccedenti il 2% delle misure prescritte per altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, b) nel 2011 è stata emanata la c.d. “legge Monti” il cui art. 4, comma 2, lettera a), punto 5), DL, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, stabiliva che non c’è parziale difformità per violazioni di: -altezza, - distacchi, - distanze - cubatura - nella misura inferiore al 2% delle misure progettuali per singole unità immobiliari. Il decreto introduce una sorta di regolarizzazione automatica, sotto il profilo della normativa urbanistica edilizia, delle lievi difformità verificatesi nella fase costruttiva rispetto al progetto originariamente assentito. In tal senso non si applicano le sanzioni previste dall’art. 34 per violazioni in parziale difformità dal titolo abilitativo. A questo proposito però sembra doveroso sostenere che l’interpretazione della Circolare “Lunardi” dovesse essere applicata alle sole domande di condono edilizio relative alla legge n. 326 del 2003, mentre la norma contenuta nel decreto “Monti” è applicabile a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 106 del 2011 in base al principio della non retroattività delle leggi. Conclusioni. 1) I principi che da tempo sono stati messi in rilievo da pacifica e datata giurisprudenza e che pongono in rilievo anzitutto il carattere permanente dell’illecito edilizio (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. V, n. 2544/2000) ed evidenziano come l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso risieda nella stessa natura del provvedimento repressivo, essendo, come suol dirsi, “in re ipsa” (v., fra le numerose, Cons. di Stato, sez. V, n. 104/1985). 2) La vetustà dell’opera non esclude il potere di controllo e il potere sanzionatorio del comune in materia urbanistico-edilizia, perché l’esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza. 3) Le opere realizzate ante 1967, se non tenute all’obbligo di richiedere la licenza di costruzione, come sopra detto, non possono essere considerate abusive e, pertanto, né perseguite né, tanto meno soggette a sanatoria edilizia, 4) Se, quindi, un’opera, non è stata oggetto dei tre condoni edilizi sin qui intervenuti, fermo restando il permanere dei diritti privati al riguardo, per sanare un abuso non resta che la sanatoria edilizia ai sensi dell’articolo 36 del TUE, approvato con dPR 6 giugno

2001, n. 380, ovvero, dell’art. 37 stesso decreto per interventi soggetti a DIA o SCIA, 5) Se neppure l’applicazione della sanatoria edilizia di cui al punto precedente riesce a regolarizzare l’opera, la stessa, se viene rilevata e accertata quale opera abusiva, potrebbe essere perseguita in base alla violazione riscontrata, ovvero, in assenza o in difformità totale dal titolo abilitativo, in parziale difformità, con l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 31, 32, 33 e 34, ovvero per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA ai sensi dell’art. 37 del dPR 380/01, 6) Si ritiene utile, però, precisare ulteriormente quanto segue: a) Se le difficoltà che oggi sono emerse dal confronto tra lo stato di fatto di un immobile (o parte dello stesso) di nuova edificazione o ristrutturato con la rappresentazione grafica del progetto originariamente approvato, ante e dopo il 1967, non risultano tali da inficiare le norme vigenti all’epoca del titolo abilitativo o le prescrizioni contenute nello stesso, non costituiscono violazione edilizia da sottoporre a repressione edilizia o ad eventuale sanatoria edilizia, a maggior ragione se le condizioni di cui sopra sono supportate dalla dichiarazione di “abitabilità” degli edifici interessati. b) Pur ammettendo che, nell’ambito di verifica di conformità urbanistico-edilizia degli interventi edilizi proposti allo SUE, sia possibile stabilire un eventuale abuso o violazione edilizia, più o meno grave, tra lo stato di fatto ed il progetto precedentemente approvato, mediante il confronto tra le due rappresentazioni grafiche, è però necessario distinguere le prevalenti tre seguenti ipotesi: 1) l’eventuale modesto scostamento tra le due situazioni in caso di un intervento edilizio realizzato ante 1967 per il quale è stato rilasciato, per di più, il certificato di abitabilità, non può configurare abuso o violazione edilizia in base alle disposizioni normative vigenti di quel periodo né ai sensi dei citati articoli del dPR n. 380/01, 2) l’eventuale modesto scostamento tra le due situazioni in caso di un intervento edilizio realizzato dopo il 1967 per il quale è stato rilasciato, il certificato di agibilità, non può configurare abuso o violazione edilizia in base ai sensi dei citati articoli del dPR n. 380/01, 3) l’eventuale rilevante scostamento tra le due situazioni in caso di un intervento edilizio realizzato dopo il 1967 non può essere stato sottaciuto in sede di verifica di conformità edilizia e igienico-sanitario né tanto meno sottratto a repressione edilizia ai sensi delle norme vigenti all’epoca della loro realizzazione; in questo caso è evidente che, prima di presentare la pratica edilizia per i nuovi interventi edilizi, si debba

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acquisire la sanatoria edilizia in base alla violazione edilizia commessa. Il problema che si pone, se mai, risulta quello di determinare quali siano le modeste o rilevanti difformità eseguite rispetto al progetto approvato o alle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo rilasciato o assentito. A questo proposito si rendono, però, necessarie alcune precisazioni: I. la violazione delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo costituisce parziale difformità e non rientra, pertanto, tra gli illeciti edilizi di modesta entità e, quindi, è soggetta alle sanzioni dell’art. 34 del dPR n . 380/01 ed eventualmente prestarsi alla sanatoria ai sensi del successivo art. 36, II. le modifiche interne alle UI o agli immobili costruiti o ristrutturati, che non indicono sui parametri urbanistici, sulle volumetrie o Slp, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria catastale, non alterano i prospetti dell’edificio, sempre che non violino le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, non possono ritenersi illeciti edilizi e sottoposti a sanzioni né all’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del dPR n. 380/01, III. le restanti difformità, sia che riguardino interventi soggetti a permesso di costruire (o DIA sostitutiva) ovvero a DIA (o SCIA), non possono essere ritenute “di modesta o lieve entità” e, pertanto, sono perseguibili in via amministrativa (e penale per gli abusi rilevanti sotto il profilo edilizio-urbanistico) ai sensi del vigente ordinamento legislativo nazionale. Note. (1) Opere esistenti già prima dell’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 12.12.2013 n. 1324 ). (2) Il criterio dell’indifferenza dell’epoca di commissione dell’abuso non può essere però applicato con un meccanicismo indiscriminato ed illimitato. (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 27.09.2013 n. 1987). Seguono sullo stesso ordine di idee: Cfr. Cons, Stato, V, 25.06.2002, n. 3443; C.G.A.R.S. 23.04.2001, n. 183; Cons. Stato, V, 19.03.1999, 286; id. 11.02.1999, n. 143; id. 14.10.1998, n. 1483; id. 12.03.1996, n. 247 cit). (3) Per le opere ultimate anteriormente all’01.09.1967, per le quali era richiesto -ai sensi dell’art. 31 L. n. 1150/1942 il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti interessati possono ottenere il permesso in sanatoria, previo pagamento della somma determinata a titolo di oblazione ex art. 34 L. n. 47/1985. (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 15.07.2013 n. 1571). (4) Legittimità irrogazione della sanzione amministrativa per concessione in sanatoria di abuso commesso dal proprietario prece-


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dente. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.03.2013 n. 1693) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30.04.2013 n. 2363). (Consiglio Stato, sez. V 26.01.2000 n. 341; (5) Sull’ordine di demolizione emesso “ distanza di tempo”. (C.d.S., IV, 16.04.2010, n. 2160; C.d.S., V, 13.07.2006, n. 4420; C.d.S., IV, 02.06.2000, n. 3184) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 18.01.2013 n. 51)

NORME SU LEGNO E ALLUMINIO: EUROCODICI ANCHE IN ITALIANO (Circolare 14 maggio 2014, n.10/E)

Sono state pubblicate le versioni aggiornate in italiano degli Eurocodici su legno e alluminio. Le norme tecniche dell’Eurocodice 5, relativo al legno trattano di delle regole generali e, in particolare, delle regole comuni e di quelle per gli edifici e per i ponti. Si parla di strutture di legno (legno massiccio, segato, piallato o sotto forma di pali, legno lamellare incollato oppure prodotti strutturali a base di legno) e di pannelli a base di legno, uniti mediante adesivi o collegamenti meccanici. Ma anche di composti abbinati con calcestruzzo-acciaio o altri materiali. Le norme concernenti l’alluminio trattano le regole strutturali generali in materia di progettazione delle strutture. Qui sono stabilite le regole fondamentali per la progettazione delle strutture di alluminio, fornendo requisiti aggiuntivi a quelli contenuti nella UNI EN 1990 sui criteri generali di progettazione strutturale. Riguardano quindi solo i requisiti di resistenza, esercizio e durabilità delle strutture di alluminio in edifici e opere di ingegneria civile.

concessione edilizia è nullo, né può essere convalidato in virtù di una concessione intervenuta successivamente alla realizzazione dell’opera. La Cassazione ha accolto il ricorso contro la pronuncia della corte di appello di Brescia che confermava una pronuncia del Tribunale di Mantova, con la quale era stato respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo presentato da parte del titolare di un’impresa edile, per il mancato pagamento della fornitura e posa in opera di materiali per la realizzazione di una stalla. Opposizione che il ricorrente aveva motivato, eccependo la nullità del contratto di appalto, perché il titolo edilizio era stato rilasciato dopo la consegna del manufatto. Mentre la Corte territoriale ed il giudice di primo grado, sostenevano che doveva escludersi la nullità del contratto di appalto, essendo stato accertato che la concessione edilizia - già richiesta prima dell’inizio dei lavori - era stata rilasciata posticipatamente, con efficacia retroattiva e che il reato urbanistico risultava estinto, l’orientamento giurisprudenziale è diverso. La pronuncia della Corte di Cassazione di legittimità si allinea, infatti, al prevalente indirizzo della giurisprudenza, in base al quale il contratto di appalto di un’opera edilizia, senza la prescritta concessione, è nullo ab origine per illiceità dell’oggetto, derivante dalla violazione delle norme imperative delle leggi urbanistiche, che impongono il previo rilascio del titolo abilitativo. L’appaltatore non può quindi pretendere il quantum pattuito, né il committente l’adempimento del contratto o il risarcimento del danno per il relativo inadempimento (Cassazione, n.4015/2007).

GIURISPRUDENZA IL CONTRATTO DI APPALTO È NULLO PER LAVORI SENZA PERMESSO, MA È POSSIBILE UN’AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO

(Cassazione, Seconda Sezione, sentenza 9 ottobre 2014 n.21350) Continua a consolidarsi la giurisprudenza, secondo la quale il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza

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Tanto meno l’appaltatore può pretendere, in forza del contratto nullo, il pagamento del corrispettivo, senza che possa assumere rilievo l’eventuale ignoranza del mancato rilascio del titolo edilizio, non potendo tale ignoranza ritenersi scusabile per la grave colpa di quest’ultimo, «il quale, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione, attraverso un’ indagine conoscitiva presso gli uffici del Comune» (v., ex plurimis, Cassazione n.9508/1999). Nel caso di specie, invece, l’opera appaltata risulta ultimata prima del rilascio della concessione edilizia. Il che mina irrimediabilmente - e per sempre - la validità del contratto tra l’appaltatore e il committente, anche se sopraggiunge un provvedimento di sanatoria. L’appaltatore può, quindi, proporre azione di indebito arricchimento, ai sensi dell’articolo 2042 del codice civile, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, sempre che ricorra l’unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento e dell’impoverimento (Cassazione n. 6647/2002). Tale azione può, infatti, essere proposta dall’appaltatore che non abbia ricevuto il corrispettivo pattuito a causa della nullità del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un’opera senza la prescritta autorizzazione edilizia, «non potendosi escludere la locupletazione del committente in ragione della precarietà del suo diritto dominicale sull’immobile abusivamente costruito, dovendosi tener conto dell’impiego che egli ne abbia eventualmente fatto nonostante quella precarietà e delle utilità economiche così ricavatene» (Cassazione nn. 8040/2009 e 2884/2002).


VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

NUOVO BANDO PER L’INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTIPARTICOLATO Si segnala che la Regione Lombardia ha approvato il bando per l’assegnazione dei contributi per l’installazione di filtri antiparticolato su autoveicoli diesel destinati al trasporto di merci e persone. Facendo seguito a quanto segnalato sul Notiziario 1/2015, si segnala che sul Bollettino Ufficiale, Serie Ordinaria, n. 5 del 28 gennaio 2015, è stato pubblicato il “Bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto, con relativa installazione, di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (DIESEL) destinati al trasporto di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL) (d.g.r. 31 ottobre 2014, n. 2579)”. Il decreto conferma i criteri già fissati con DGR 2579/2014 e riportati nella precedente comunicazione. Si segnala, in particolare, che il bando sarà attivo dal giorno 29 gennaio 2015, alle ore 10 e si concluderà il 30 giugno 2015 alle ore 16.30. Si ricorda che l’accesso al finanziamento dovrà essere effettuato tramite il sistema GEFO (gefo.servizi.it) e che la dotazione finanziaria della misura ammonta a € 10.000.000.

IMMOBILI LOCATI AL COMUNE - VALGONO LE REGOLE ORDINARIE

(Sentenza della Corte di Cassazione n.26892 del 19/12/2014) Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26892 del 19/12/2014, i giudici di legittimità si sono espressi a favore dell’applicazione delle ordinarie regole civilistiche riguardanti la locazione (in questo caso il riferimento è alla L. 392/1978 trattandosi di immobile adibito a plesso scolastico) anche quando il conduttore sia un Comune. Infatti, l’ente locale, pur vantando in linea generale una posizione di peculiarità dovuta alle funzioni da esso esercitate, ai fini, nello specifico, dell’esercizio del diritto di recesso si colloca pur sempre sul piano di un rapporto privatistico, avendo esso utilizzato uno strumento privatistico. La Cassazione, ricordando che in tema di recesso del conduttore dal contratto di locazione i gravi motivi di cui all’art. 27, co.8, della L. 392/1978 devono esser determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione, si è pronunciata in merito alla legittimità del

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recesso anticipato del Comune motivato dalla possibilità di poter spostare la sede della scuola in edificio di nuova realizzazione voluto dallo stesso Comune. La Cassazione ha ritenuto che la decisione del ComunePANTONE di costruire un immobile 281 da adibire a scuola e -nel CMYK 100 72 - 0quale - 32 allocare le attività scolastiche RGB 0 - 40svolte - 104 nell’immobile locato, è stata, infatti, certamente o almeno dev’essere considerata, una decisione frutto di una scelta libera e volontaria. Anche i modi di realizzazione ed attuazione della scelta compiuta in tal senso e, quindi, la decisione di affidare un appalto per la costruzione o meglio per l’ampliamento di un edificio già destinato ad una scuola media, e la determinazione dei tempi di realizzazione dell’opera devono ritenersi espressione di una scelta del tutto libera del Comune. Tale scelta, essendo il Comune impegnato sul piano contrattuale in un rapporto locativo avrebbe potuto articolarsi in modo tale da assicurare che la realizzazione dell’opera terminasse quando sarebbe venuto a scadere il rapporto locativo, in modo da consentire la disdetta del contratto alla scadenza. Il recesso anticipato non può essere perciò considerato legittima espressione di un diritto in quanto carente dell’oggettività dei motivi addotti a sua giustificazione.

PA CM RG


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 30/01/2015 Jobs Act: nell’incontro con il ministero la richiesta di flessibilità e certezza delle norme per l’edilizia

Verifiche antimafia con White list, on line la Segnalazione Anac Misure anticorruzione: pubblicate le nuove linee guida

Fondimpresa: maggiori risorse per la formazione

Opere incompiute, on line il censimento nazionale

Newsletter del 23/01/2015

Lavoratori stranieri, le istruzioni Inps sui flussi 2014

“Reverse charge”, si allargano i comparti di applicazione

Split payment: a rischio le imprese che realizzano lavori pubblici

Programma Garanzia Giovani: disponibile il nuovo rapporto

Sistri, sanzioni al via dal 1° febbraio

Lavori pubblici, bandi di gara in crescita nel 2014

Cigs per cessazione attività: finanziate solo le proroghe del 2014

Acquisto e vendita di abitazioni, il punto sulle novità fiscali

Assicurazione rilascio Durc, scendono i costi per le Casse edili

Responsabilità solidale fiscale, chiarimenti sull’abrogazione

Calcolo contribuzioni, fissati i minimi retributivi per il 2015

Appalti privati: predisposto dall’Ance lo schema di contratto-tipo Fondo morosità incolpevole: sbloccate le nuove risorse Consumo del suolo: definizioni nazionali ed europee a confronto Ape: siglato l’accordo sulla contribuzione al Fondo nazionale Autoliquidazione Inail 2014/2015: istruzioni per il pagamento Jobs Act: in Parlamento i decreti attuativi su nuovi contratti e ammortizzatori sociali Soccorso istruttorio, on line la nuova determinazione dell’Anac

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Moduli Scia e permesso di costruire: si adegua anche la Toscana Comunicazioni inizio lavori: modelli unici al via da febbraio Unicità posizione contributiva: obbligo fino al 31 marzo 2015


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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

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