DANNI - RISARCIMENTI - INDIVIDUAZIONE

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CampiVive

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DANNI – RISARCIMENTI – INDIVIDUAZIONI Da inoltrare al proprio commercialista La recente calamità dovuta al crollo del ponte, fa riflettere sotto diversi punti di vista. Per tale motivo appare logico e semplificativo raggruppare tutte le richieste delle singole imprese e dei singoli soggetti (anche consumatori), che saranno successivamente riunite il un “pacchetto Campi” da inoltrare ai soggetti delegati al risarcimento (Assicurazioni e altri) e al MIT per quanto di competenza legislativa ad integrazione del decreto appena emesso. A livello emotivo non vi è dubbio che vi sia un indescrivibile dispiacere globale, ma in certi casi è bene anche essere pratici. Oltre al dolore è bene pensare anche alla ricostruzione e per fare ciò è inevitabile pensare alla richiesta di risarcimento, in alcuni casi per danno altrui, in altri, ove pattuiti, derivanti dalla propria compagnia assicuratrice. Questa nota vuole essere uno spunto pratico sul da farsi futuro, anche a tutela di chi si troverà di fronte ad una richiesta di risarcimento, così da essere meno impreparati. Tipologie di responsabilità civile L’ordinamento italiano prevede, come in altri Stati, due tipo di responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana. -Si ha responsabilità contrattuale quando non si adempie correttamente, o con ritardo rispetto ai tempi stabiliti la prestazione dovuta (art. 1218c.c.). Alla base c’è pertanto un contratto, ovvero un preesistente rapporto tra il danneggiato e il responsabile, obbligo che è stato disatteso. (Autostrade – Manutenzione – Altro) -Il Codice Civile, prima ancora di disporre la risarcibilità nell’art. 1218 c.c., detta un principio generale, ovvero quello della “buona fede” e della “diligenza nell'adempimento dell'obbligazione”, di cui all’art. 1176 c.c.


-Il legislatore, prima di distinguere tra le varie tipologie di responsabilità, seppur ne parli nella parte dedicata alle obbligazioni contrattuali, parla del principio di “buona fede”, ovvero della correttezza che deve essere rispettata in generale, sia in un rapporto contrattuale, sia prima (e si parla appunto di “buona fede pre-contrattuale”). -Per tutti i casi ove invece vi sia un danno “ingiusto”, non derivante da un pregresso rapporto contrattuale, è stata prevista una norma generale a salvaguardia dei soggetti lesi, l’articolo 2043 c.c., che dispone espressamente: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” -Si parla ovviamente di “danno ingiusto” ma oltre a ciò si ampliano le fattispecie tutelate, disponendo che è risarcibile qualunque fatto non solo doloso, ma pure colposo, lasciando pertanto ampia tutela a coloro che vengano ingiustamente danneggiati senza alcuna tutela contrattuale. -Si punisce e allo stesso tempo si tutela la violazione del generale dovere del neminem laedere. -Dopo la norma generale di cui all’articolo 2043 c.c., il legislatore ha cercato di specificare meglio la risarcibilità del danno dividendolo in macro categorie, con gli articoli da 2047 al 2058 e concludendo con la risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059c.c.

Note -Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico. Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana. La Suprema Corte, inoltre, con le storiche sentenze San Martino, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le


singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975). Con questa elencazione iniziale si intende fornire una traccia unica sulla quale TUTTI I SOGGETTI titolari di danno, possano far confluire le loro richieste secondo questa tabella: a) Danno rilevato nei primi 30 gg. (raffronto 2017/2018 e altre eventuali a seconda della tipologia di attività ) b) Danno prevedibile in ragione di anno calcolato sulle sommarie indicazioni del punto (a) c) Danno prevedibilmente duraturo per i dati di (b) con percentuale stimabile di perdita di fidelizzazione/cliente. d) Danno da esborso di tassazioni, tributi, canoni ecc. con accesso al credito. e) Altre definizioni e quantificazioni di origine individuale (accordo sui canoni con il locatore, transazioni su mancate consegne, ecc.ecc.) Raggiunto il risultato di primo accesso (danno ad oggi) la presentazione della 1° richiesta di risarcimento verrà presentata immediatamente al commissario per la ricostruzione (da nominare) e al MIT, per competenza.

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