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Articolo 177 del Codice della Strada conosciuto ma non conosciutissimo di Antonio Ascanio Mangano
Chiunque per ragioni di lavoro o volontariato conduca automezzi di soccorso, conoscerĂ pressochĂŠ a memoria il contenuto di questo articolo. Ma il comportamento che i conducenti dovranno tenere durante lo svolgimento dei servizi di polizia e soccorso deve derivare, oltre che da un attento esame delle disposizioni normative, dagli indirizzi generali precisati dalla Corte di Cassazione. Queste norme, anche se emesse in vigenza del vecchio codice (Art. 126 T.U. ndr), mantengono la loro validitĂ per quelle disposizioni rimaste inalterate nel nuovo CdS.
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normative Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze. 1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. 2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. 3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. 4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
L’Art. 177 stabilisce che i veicoli di polizia e soccorso possano usare il dispositivo supplementare acustico d’allarme (sirena) e, se installato, anche quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, esclusivamente per l’espletamento dei servizi urgenti di istituto. Unica eccezione è descritta nellʼArt.176 comma 14 che consente lʼuso del dispositivo a luce lampeggiante, al di fuori dellʼespletamento del servizio urgente di istituto, ai soli veicoli della polizia in autostrada; unicamente per effettuare determinate manovre (inversione di marcia, sosta ecc.). Possiamo quindi dedurre che tutti gli altri usi del “lampeggiante” al di fuori del servizio urgente, sono da considerarsi un abuso. E’ invece abitudine consolidata di VFV Marzo/Aprile 2008
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normative molti conducenti di veicoli di soccorso, l’utilizzo “sportivo” dei dispositivi a luce lampeggiante blu. Gli autisti delle ambulanze, in particolar modo, sono abituati ad accendere “i blu” quando il paziente si trova a bordo, anche se il “codice colore” adottato per dirigersi in ospedale non rientra tra quelli che prevedono urgenza non differibile e/o rischio evolutivo. L’uso dei dispositivi supplementari al di fuori delle situazioni di emergenza, sarebbe punito con la sanzione amministrativa prevista dal 4° comma del 177. Alcuni sono abituati a tenere in funzione anche dispositivi a luce stroboscopia o led che si trovano sulla mascherina anteriore di molte autoambulanze. Così facendo s’è ormai creata assuefazione tra gli automobilisti che cederanno il passo solo udendo il suono della sirena, mai prima. Particolare attenzione merita la dicitura:”per l’espletamento dei servizi urgenti d’istituto”, poiché il conducente del veicolo di soccorso o polizia può far uso dei dispositivi solo se il servizio che sta svolgendo è effettivamente urgente. Tale s’intende quel servizio che richiede un intervento improrogabile: è accaduto o sta per accadere un evento che può portare danni alle persone o gravi danni alle cose. Per gli automezzi del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, un servizio potrà definirsi “urgente” quando rivolto alla tutela dell’incolumità pubblica da rischi connessi a incendi o ad altre calamità naturali. L’urgenza andrà quindi valutata caso per caso e questa valutazione è rimessa al giudizio del conducente del mezzo di soccorso in relazione al caso concreto, agli ordini ricevuti (1). La Corte di Cassazione ha così sentenziato in merito: al fine di stabilire se possa ritenersi legittimo lʼuso del dispositivo supplementare dʼallarme da parte dei conducenti (omissis), non occorre accertare lʼeffettiva urgenza del servizio dʼistituto, ma deve 38
aversi riguardo alla ragionevole rappresentazione dellʼurgenza che abbia potuto farsi il conducente. Parliamo di obblighi ed esenzioni: i conducenti dei veicoli di cui sopra, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, se usano congiuntamente il dispositivo acustico supplementare d’allarme e quello a luce lampeggiante blu, sono esentati dall’osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, prescrizioni della segnaletica stradale e norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti addetti alla circolazione del traffico ma sempre nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza. Marzo/Aprile 2008
Si noti che l’esenzione vale solo se il veicolo ha in funzione simultaneamente entrambi i dispositivi d’allarme (sia la sirena che i lampeggianti). La sirena avvertirà gli utenti della strada a grande distanza mentre i lampeggianti ne integreranno l’effetto facilitando l’individuazione del mezzo nel traffico. Si noti che solo se la sirena è usata in modo continuo, congiuntamente ai lampeggianti, il conducente può non rispettare le norme sulla circolazione stradale: la continuità del suono è indispensabile per favorirne la percezione. Il disturbo alla pubblica quiete che questo dispositivo potrà arrecare è giustificato dalle superiori esigenze che ne motivano l’uso e che sono connesse alla stessa sicurezza della circolazione. Gli
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automobilisti potranno meglio adeguarsi al comportamento che la legge impone loro (fermarsi, cedere il passo) se riescono a percepire già da certa distanza l’approssimarsi del mezzo di soccorso. Ecco perché ritengo che l’uso della sirena commutata nel pulsante del clacson sia assolutamente da evitare (dare il colpo di sirena agli incroci). E’ giusto evidenziare che l’esenzione non si riferisce a tutte le norme del codice della strada ma soltanto agli obblighi, le limitazioni e i divieti imposti dalla segnaletica stradale e dalle norme di comportamento. Tutte le altre norme (veicoli, documenti di circolazione) andranno comunque rispettate unitamente alle norme di comune prudenza atte a evitare danni a persone o cose.
Definizione dell’ambito d’esenzione: si potrebbe essere portati a pensare che l’esenzione dal rispetto delle norme stradali, conferisca ogni libertà ai conducenti dei mezzi di polizia e soccorso, compresa quella di danneggiare terzi dal momento che si è impegnati in servizi di rilevante interesse pubblico. Chiaramente non è così, la Cassazione ha infatti sostenuto che:”i conducenti (omissis) pur essendo esonerati ai sensi dell’art.126 TU (ora 177) dall’osservanza di obblighi o divieti relativi alla circolazione stradale, sono tuttavia tenuti al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza per non porre in pericolo lʼincolumità degli altri utenti della strada. In particolare, lʼobbligo di prudenza implica anche il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle circostanze di tempo e luogo.” (2) Non è difficile affermare che la norma dell’art.177 sia una norma di compromesso tra due esigenze opposte: la sicurezza della circolazione e quella della massima rapidità d’intervento dei mezzi di polizia e soccorso. Tale compromesso consiste, da una parte nell’esonero del rispetto delle norme stradali e dall’altra nell’obbligo generico dei conducenti di tener conto delle regole di comune prudenza e diligenza. Ad esempio, il conducente di un veicolo antincendio che attraversi a velocità eccessiva un incrocio quando il semaforo è disposto al rosso, pur non essendo punibile ai sensi dell’art.146 cds (attraversare l’incrocio con semaforo rosso: sanzione amministrativa), potrà essere ritenuto responsabile delle lesioni personali cagionate ad altri conducenti o a pedoni per non aver usato la massima diligenza imposta dalle concrete circostanze (es. conducente che passa senza accertarsi se gli altri utenti abbiano udito la sirena e si siano fermati). Un comportamento può dirsi contraMarzo/Aprile 2008
rio alla comune prudenza e diligenza quando è prevedibile dall’uomo medio che esso possa generare un danno a persone o cose o quando è possibile affermare che il danno poteva comunque essere evitato senza grave pregiudizio per il servizio svolto. Si può tentare di tratteggiare un decalogo di comportamenti sicuramente contrari alla comune prudenza, seppur si tratti di regole puramente indicative. In base anche a situazioni valutate dalla Corte di Cassazione si devono ritenere contrari alla comune prudenza e diligenza le seguenti condotte di guida: Circolare contromano o sorpassare in prossimità e in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità è molto limitata; Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti glia altri conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente; tutto ciò in special modo quando si attraversano incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza; Invertire la marcia su autostrade o assimilate senza avvalersi dell’ausilio di persona a terra che controlli il traffico o comunque senza far uso della massima cautela possibile; Procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo (es.nei centri abitati, nei luoghi frequentati da fanciulli, in prossimità dei lavori, nelle ore notturne, ecc.).
Come devono comportarsi gli altri utenti?
L’art.177 stabilisce inoltre che coloro che si trovino sulla strada percorsa da detti veicoli di polizia o di soccorso, o si trovino sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare d’allarme 39
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normative un incrocio, per esempio, fermarsi nei pressi della linea d’arresto può spesso significare ostacolare il transito dei veicoli di soccorso provenienti da tergo; i conducenti potranno quindi spostarsi più avanti attraversando l’incrocio se necessario. E’ obbligatorio, altresì, rendere sicura la marcia di detti mezzi di soccorso: è vietato perciò fermarsi prima d’una curva o un dosso costringendo il mezzo all’effettuazione d’una manovra pericolosa di sorpasso a causa della visibilità limitata.
hanno l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi. In base a questa disposizione, i conducenti di veicoli, appena udita la sirena, devono portarsi sul margine destro della carreggiata. Lasciare il maggior spazio possibile per il transito dei mezzi di soccorso e quindi fermarsi; possono riprendere la loro marcia solo dopo che i predetti veicoli siano transitati. E’ vietato porsi sulla scia dei mezzi di soccorso per sfruttare situazioni che favoriscono la marcia (es. superare veicoli che s’erano doverosamente fermati per cedere il passo)-art.177 comma 3°. Alcune precisazioni: L’obbligo d’arrestarsi o astenersi dal compiere qualsiasi manovra vala tanto per i veicoli (automobili, motocicli, velocipedi ecc.) quanto per i pedoni. Questi ultimi, udito il suono della sirena, hanno l’obbligo di non attraversare la strada e-qualora avessero già cominciato a farlo-di completare l’attraversamento con celerità. L’obbligo d’arresto vale per tutti gli utenti della strada, non è sufficiente 40
accostarsi al margine destro. E’ necessario arrestarsi nel momento in cui gli utenti della strada percepiscono il segnale d’allarme anche se non si rendono conto della direzione da cui proviene il mezzo né della direzione nella quale intende proseguire. La Corte di Cassazione ha stabilito che:”…non è consentita al conducente del veicolo privato la facoltà di effettuare un qualunque apprezzamento circa la direzione di marcia degli automezzi adibiti a quei servizi (di polizia o soccorso) non essendo questi ultimi tenuti a osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione su strada.” (3) L’obbligo d’arresto vale anche per i veicoli circolanti su rotaia (tram) i quali, appena udita la sirena, devono subito arrestarsi. In termini pratici il conducente non deve solo arrestarsi ma anche fare tutto il possibile per agevolare il rapido e libero transito dei mezzi di soccorso. Questo è un obbligo che può contrastare con quello di arrestarsi al suono del segnale d’allarme: ad VFV Marzo/Aprile 2008
Le situazioni possibili sono molteplici è giusto quindi precisare cosa devono fare i conducenti o i pedoni quando sta per sopraggiungere un mezzo di soccorso col dispositivo d’allarme inserito: fermarsi al margine della strada (obbligo principale) compiere qualsiasi manovra che possa agevolare il transito dei mezzi citati (obbligo secondario e sussidiario). Il primo comma del 177 detta anche una disposizione rivolta agli agenti del traffico:”agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente il via libera ai veicoli suddetti”. Quest’obbligo è da ritenersi esteso a tutte le situazioni e non solo agli incroci regolati; è dovere specifico degli agenti agevolare il transito dei mezzi di soccorso su ogni tipo di strada e in ogni circostanza. Cass. Pen. Sez IV, 13.11.67 in Mass.Pen. 1968 p.1202 m.1909; Cassazione, sez.IV 9.10.81 n° 8644. Cass.Pen. sez IV 3.10.83; in Mass.Pen. 1984 p.2255 m.1561; in senso conforme: sez IV, 10.10.83 ivi, 1984, p.2505 m.1967: sez.4 31.03.83, ivi, 1984 p.1523 m.1057 sez.IV 10.6.82 ivi, 1984, p.393, con richiamo a precedenti. Cass.Pen. sez.IV 23.1.81 in Mass.Pen. 1982 p.826 m.776. Nota: commenti estrapolati da “Codice della Strada commentato” del Dr. Giandomenico Protospataro (Funzionario della Polizia Stradale) edito da EGAF 1997.