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È una vecchia diatriba quella sul coordinamento dei soccorsi in territorio montano, nellʼambiente ipogeo (sotterraneo) e nelle zone impervie del territorio nazionale. Dal oltre cinquantʼanni del soccorso se ne occupa il CNSAS ma il Corpo Nazionale VVF (statale) – specialmente dallʼistituzione dei nuclei SAF – non accetta dʼessere “surclassato” da unʼorganizzazione di volontariato. Sulla materia si sono susseguite circolari, linee guida e note di chiarimento; e se bastasse un poʼ dʼumiltà?

CHI

COMANDA IN MONTAGNA E IN GROTTA? DI

ANTONIO ASCANIO MANGANO

Il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nasce quale costola del Club Alpino Italiano (CAI) il 12 dicembre del 1954; fin dalla nascita il Corpo collabora attivamente (e forse senza screzi) col Corpo di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

La Legge 21 marzo 2001, n°74 “Disposizioni per favorire lʼattività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” ribadisce che detto Corpo provvede in particolare al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nellʼambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS. Allʼindomani dellʼentrata in vigore della legge 74/2001 si creò un poʼ di scompiglio sul piano istituzionale perché, ad una prima lettura, sembrava spettassero al CNSAS nelle operazioni di soccorso e di recupero dei caduti nel territorio montano, nellʼambiente ipogeo (sotterraneo) e nelle zone impervie - poteri di coordinamento anche nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. Persino Fabio Tossut, “direttore vice dirigente” dei VVF,

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in un articolo su “obiettivo sicurezza” (Rivista Ufficiale del CNVVF), nellʼultimo numero del 2007 pare avvalorare questa tesi. Il dirigente/articolista sostiene che – nonostante una legge e un decreto legislativo assegnino ai comandanti provinciali dei VVF la diretta responsabilità dellʼorganizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere– la normativa trasferisce la funzione di coordinamento delle operazioni di soccorso dal comandante provinciale dei VVF al responsabile del CNSAS solamente nelle zone impervie e nellʼambiente ipogeo. Ma una prima risposta lʼaveva già data il Consiglio di Stato molto prima, nel 2002 (interpellato dal Mininterno Dip. VVF). Il C.d.S. aveva messo un poʼ dʼordine escludendo la competenza esclusiva o prevalente del CNSAS in materia di soccorso alpino e speleologico ma non trasferendo le competenze al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anzi mettendo i due “Corpi” sullo stesso piano. Il Consiglio di Stato infatti ritenne che il CNSAS, al quale è attribuito comunque il coordinamento delle altre organizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile dovrà attenersi, per quanto riguarda il coordinamento con le altre strutture nazionali, alle indicazioni per il raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo che saranno dettate dal dipartimento della protezione civile e

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che saranno riprese dalle autorità preposte per legge alla gestione dellʼemergenza. Allo stesso modo dovrà regolarsi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale sistema, estremamente complesso, risponde ad una logica che consente di valorizzare, nei diversi interventi, le specificità professionali delle diverse strutture operative nazionali del servizio della protezione civile. È evidente che il pericolo sotteso ad un sistema del genere è che nellʼemergenza non si individui tempestivamente un punto di riferimento per lʼagire immediato; ma si tratta di un pericolo più teorico che pratico ove il Dipartimento della protezione civile dia indirizzi preventivi chiari e condivisi dalle diverse amministrazioni. Pericolo più teorico che pratico anche in quanto il coordinamento dellʼemergenza è attribuito ex lege ai prefetti e ai sindaci a norma degli articoli 14 e 15 della legge 225/1992. Detta legge recita infatti: Il prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei Comuni interessati; Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dellʼemergenza nellʼambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Spetterà pertanto al Prefetto o al Sindaco – argomenta nel suo “parere” il Consiglio di Stato”, in caso di emergenza, indicare quale struttura del servizio della protezione civile debba coordinare sul campo gli interventi. Non esiste infatti nessuna disposizione di legge che di per sé attribuisca ad una delle strutture diretto potere di coordinamento delle altre, né si può ritenere che tale potere discenda di per sé dallʼappartenenza allʼamministrazione statale posto che la legge istitutiva del servizio nazionale pone tutte le strutture sullo stesso piano. Il 5 agosto 2010 lʼUfficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, presso il Ministero dellʼInterno ha emanato delle linee guida per favorire la ricerca di individui spariti ed il “problema” del coordinamento sʼè riproposto. Infatti il documento prevede, nel caso di ricerca in zona non antropizzata (cioè non raggiungibile attraverso le normali vie di comunicazione), la competenza del CNSAS ad intervenire e a coordinare le diverse Organizzazioni/Enti e Associazioni di volontariato, ivi compresa la individuazione del ritrovo logistico ove far confluire le forze mobilitate, in stretto

collegamento con la Prefettura competente, sentito il Sindaco del Comune interessato, richiederà, eventualmente, il coinvolgimento di ulteriori forze da far concorrere alle operazioni di ricerca. Tutti i dubbi sono comunque stati fugati con un documento dello stesso “Commissario Straordinario” che il 5 ottobre u.s. ha risposto alla richiesta di chiarimenti. In detta circolare chiarificatrice, il commissario Penta rimanda al parere del Consiglio di Stato il quale si pronunciò appunto nel 2002 escludendo lʼintenzione del legislatore di conferire al CNSAS il coordinamento delle strutture nazionali componenti il Servizio di protezione civile. Ciò non significa che la competenza del coordinamento sia passata in automatico al CNVVF anzi tuttʼaltro. Resta da capire quali siano le altre organizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico potrebbe/dovrebbe coordinare dal momento che lʼArticolo 6 della legge 225/1992 recita: Componenti del Servizio nazionale della protezione civile: 1. Allʼattuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 2. Concorrono, altresì, allʼattività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali.

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