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Nuovi esoneri contributivi per il 2023

Per le ASSunzIonI dI gIovAnI under 36 e dI donne Cd. “SvAntAggIAte”.

IStruzIonI InPS Per lA fruIzIone

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La Commissione Europea, con il comunicato stampa del 19 giugno 2023, ha dato il via libera agli incentivi per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni e di donne in condizione di svantaggio, previsti dalla L. 197/2022, art. 1, commi 297-298 (Legge di Bilancio 2023). L’INPS con le circolari del 22 giugno 2023, n. 57 e del 23 giugno 2023, nr. 58, ha fornito i chiarimenti procedurali per la fruizione di dette agevolazioni.

A. INCENTIvO PER L’ASSUNzIONE DI GIOvANI UNDER 36

A partire dal periodo di paga luglio 2023 può essere applicato lo sgravio giovani per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

La misura incentivante riguarda i rapporti di lavoro instaurati o le trasformazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili) per il 2022.

Per le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili). Nei rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo viene riproporzionato.

Si ricorda che l’INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro una procedura on-line per la verifica del possesso del requisito previsto ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani, che consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata.

Il datore di lavoro per potere fruire dell’agevolazione deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva,

2. non deve procedere nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sono esclusi dai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo i licenziamenti con causale “sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro” e per superamento del periodo di comporto.

La durata dell’esonero è di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Per le assunzioni o trasformazioni effettuate nelle sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la durata è estesa a 48 mesi.

L’INPS, con la circolare nr. 57, ha poi fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive Uniemens, Lista PosPA e PosAgri. In particolare per l’esposizione in Uniemens del beneficio di cui alla Legge di Bilancio 2023, i codici da utilizzare sono:

- “CodiceCausale”, EG36 o EG48 nel caso di impiego nel Mezzogiorno

- “IdentMotivoUtilizzoCausale”, data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione;

- “AnnoMeseRif”, l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- “ImportoAnnoMeseRif”, l’importo conguagliato.

Il recupero dell’incentivo da luglio a dicembre

2022 può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza da luglio a ottobre 2023.

b. ESONERO PER LE ASSUNzIONI DI DONNE LAvORATRICI SvANTAGGIATE

Sono incentivabili le assunzioni a tempo determinato, indeterminato o le trasformazioni a tempo indeterminato che intercorrono a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, e che riguardano lavoratrici appartenenti alle seguenti categorie, individuate dalla Legge n. 92/2012:

- donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

La misura dell’incentivo consiste:

- nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per i rapporti incentivati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

La durata dell’incentivo è di 12 mesi per i rapporti a tempo determinato, di 18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato. In caso di trasformazioni a tempo determinato la durata è di 18 mesi che decorrono: dall’assunzione, se il rapporto a tempo determinato è incentivato, dalla trasformazione, se il rapporto a termine non è incentivato.

Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione è necessario realizzare l’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, così come previsto dal comma 17 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

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