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Approvato il nuovo Codice dei contratti
from Apinforma 12/2023
by Confapi FVG
vizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia comunitaria; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.
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Il Decreto è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, sono efficaci dal 1° luglio 2023.
Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata dal D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.
Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa sesta parte affrontiamo gli argomenti relativi alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.
qUALIFICAzIONE
DELLE STAzIONI APPALTANTI
Viene disposta una distinzione che prevede che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, che sono quelle procedure previste per gli affidamenti diretti, e ugualmente all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Superato tale limite, e così, poter effettuare le procedure di importo superiore alle soglie sopracitate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4 che prevede che la qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per ser-
Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori le stazioni appaltanti non qualificate: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono ad attività di committenza ausiliaria che prevedono la prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifi co fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appal- tante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle sopracitate lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORzI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI
Come già previsto con il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016) è consentita la presentazione di offerte da parte degli operatori economici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle.
I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati dalle Stazioni Appaltanti ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione. Le stazioni appaltanti possono però: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto; b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata au- tenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
Viene ripresa anche la definizione di impresa “cooptata” prevedendo che se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di Legge, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, o in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l’esclusione dei medesimi, sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.
Nei consorzi e nei raggruppamenti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l’operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. (continua)
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