1 minute read

Autotrasporto. Autoarticolati di 18,75 m

Ora, con il nuovo chiarimento, sollecitato dalle associazioni dei costruttori, e diramato con nota del 25 maggio 2023, al momento non ancora disponibile, il Ministero asserisce testualmente:

Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 149/ AdT del 17 aprile e n. 212/AdT del 22 giugno 2023 di pari argomento, per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione civile (di seguito Ministero) è nuovamente intervenuto sul tema dell’applicabilità della lunghezza massima di 18,75 m degli autoarticolati, frutto della modifica dell’art. 61, co. 2 del codice della strada (c.d.s.), come introdotto dall’art. 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. decreto infrastrutture e trasporti), convertito con legge 9 novembre 2021. Alla modificazione del citato art. 61 del c.d.s., tuttavia, non ha ancora fatto seguito l’adeguamento dell’art. 216 del suo regolamento di esecuzione, che prevede tutt’ora la lunghezza massima di 16,50 m a beneficio dei soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.”

Advertisement

- che “[omissis] in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18,75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all’articolo 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m e 2,04 m)” e - che “il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 m e 2,04 m) sopra citate determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all’art. 10 del C.D.S.” Nella sostanza, il Ministero ribadisce l’inapplicabilità del nuovo art. 61 del c.d.s. in mancanza dell’adeguamento delle norme di esecuzione. Ci si riserva di ritornare sull’argomento ogni qual volta si abbiano novità. Altre informazioni, frattanto, possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

This article is from: