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Le operazioni in valuta
from Apinforma 14/2023
by Confapi FVG
Il trAttAMento ContAbIle e fISCAle
Nei rapporti di interscambio con paesi esteri che non adottano l’euro come moneta di scambio, è necessario gestire correttamente le operazioni in valuta collegate. Le poste in valuta sono caratterizzate da oscillazioni di valore che si verificano tra il momento di effettuazione dell’operazione e la regolarizzazione finanziaria della stessa ovvero di chiusura del bilancio.
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Dal punto di vista contabile le regole sono contenute nell’OIC 26 il quale distingue le poste monetarie da quelli non monetarie.
Per poste monetarie si intendono le attività e le passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, in date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili come ad esempio crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei e titoli di debito.
Gli elementi non monetari sono attività e passivi- tà che non comportano il diritto di incassare o di pagare importi in valuta in futuro. Appartengono a questo gruppo le immobilizzazioni, le partecipazioni, le rimanenze, gli anticipi per vendite o acquisti e i risconti.
Il codice civile per la valutazione delle partite in valuta prevede che le partite monetarie vadano iscritte al cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi vanno imputati a conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le poste non monetarie vanno invece iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
A questo riguardo l’OIC 26 stabilisce che le poste monetarie in valuta devono essere iscritte in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio mentre i relativi flussi finanziari (incassi e pagamenti) sono determinati in base al tasso di cambio del giorno in cui è effettuata l’operazione. Questa distinzione crea inevitabilmente differenze tra il momento dell’iscrizione della posta e il momento della sua realizzazione.
Si pensi ad una società che effettua una cessione di beni per 200.000 dollari, alla data di effettuazione della cessione (tasso di cambio euro/dollaro 1,1) rileverà un ricavo di 181.818 euro, con la seguente scrittura:
Supponiamo che 60 giorni dopo, data stabilita per l’incasso del credito, il cambio euro/dollaro sia di 1.08, si dovrà rilevare un incasso di 185.185 euro, realizzando un utile su cambi di 3.367 euro con la seguente scrittura contabile:
Gli elementi non monetari sono invece iscritti al tasso di cambio al momento della loro iscrizione in contabilità, al cambio storico quindi. Valutazione che potrà essere modifica alla presenza di situazioni straordinarie che ne riducano durevolmente il valore.
Come accennato alla presenza di utili su cambi da valutazione, legati cioè alla necessità di quantificare la posizioni debitorie e creditori e in valuta al 31.12, questi vanno contabilizzati a conto economico alla voce C.17 – bis (Utili e perdite su cambi).
Si consiglia di adottare un piano dei conti che distingua utili e perdite su cambi realizzati da quelli non realizzati, legati quindi alla mera valutazione a fine anno. Ciò al fine di agevolare le riprese fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. Per le partite aventi natura non monetaria abbiamo detto che vanno registrate al cambio storico, ovvero al cambio che di registra al momento dell’acquisto, non determinando alcuna variazione di valore successiva. Per queste poste si deve comunque verificare se il costo iscritto al momento dell’acquisto possa essere mantenuto in bilancio confrontandolo con il:
- valore recuperabile per le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato con riferimento alle partecipazioni e ai titoli (se alla data di chiusura dell’esercizio i valori risultano di valore durevolmente inferiore a quello di acquisto o di produzione, si devono iscrivere a tale minore valore).
Dal punto di vista fiscale la disposizione principale è contenuta nel comma 3 dell’art. 110 del DPR 917/1986 il quale prevede che gli utili e le perdite su cambi concorrono al reddito d’impresa solo se effettivamente realizzati. Ne consegue che eventuali valutazioni prive di effettivo realizzo dovranno essere riprese a tassazione nella dichiarazione dei redditi, quadro RV Sez. I. Indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio, tutte le attività e passività devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite da valutazione dovranno essere ripresi a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi. Si segnala che il comma 9 dell’art. 110 del TUIR riconosce la possibilità di applicare nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubblica e verificabili come ad esempio Bloomberg e Reuters.
Per ultimo ricordiamo che per i crediti e i debiti in valuta che risultano coperti da strumenti finanziari derivati, quali contratti a termine, assicurazione o swap per i quali il rischio di cambio non sussiste, è possibile utilizzare il cambio di fine esercizio, solo se anche per le operazioni di copertura è adottato lo stesso cambio di fine esercizio. In pratica la valutazione del contratto di copertura porta all’emersione di un elemento reddituali di segno opposto a quello che deriva dalla valutazione del debito o credito in base al cambio di fine esercizio, annullando la rilevanza fiscale di quest’ultimo.