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Crediti d’imposta legati ai rincari dell’energia

PoSSIbIle lA CeSSIone Per Il SeCondo trIMeStre 2023

Con Provvedimento del 27 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la cessione dei crediti d’imposta previsti per i rincari dei prodotti energetici per il secondo trimestre 2023 può effettuarsi con le modalità previste nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022. Tra questi crediti, ricordiamo, rientrano anche gli acquisti di gas naturale effettuati nel secondo trimestre di quest’anno dalle imprese non gasivore per l’alimentazione dei veicoli a motore, per i quali l’importo ammonta al 20% della spesa sostenuta mentre il codice tributo per l’utilizzo in compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2023, è il “7018” (si veda Apinforma n. 7/2023).

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Come anticipato, le condizioni per la cessione sono quelle dettate dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 30 giugno 2022, riadattate alle specifiche scadenze per i crediti del secondo trimestre 2023:

- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie (cd cedenti) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

- entro il 18 dicembre 2023, la cessione del credito deve essere comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, mediante lo specifico modello messo a disposizione dalla stessa Agenzia, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto). Se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente), oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;

- il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario entro il 31 dicembre 2023 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24 (per i codici tributo utilizzabili dai cessionari, vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 7 luglio 2023).

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