![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
4 minute read
La semplificata e le liquidazioni trimestrali
from Apinforma 4/2023
by Confapi FVG
- i contributi in conto esercizio.
InCreMentAtI I lIMItI dI rICAvI e voluMI
Advertisement
d’AffArI A deCorrere dAll’Anno In CorSo
pREMESSA
Con l’art. 1 comma 276 della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) sono stati innalzati i limiti di ricavi per tenere la contabilità semplificata. Gli stessi limiti valgono in termini di volumi d’affari per liquidare l’Iva trimestralmente.
I NUOVI LIMITI pER LA CONTAbILITà SEMpLIFICATA
La possibilità di tenere la contabilità semplificata è riservata alle ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali. Restano escluse tutte le società di capitali per le quali vige l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria a prescindere dal volume di ricavi realizzato.
La norma sopra richiamata ha modificato gli importi indicati nell’art. 18 del DPR 600/73, consentendo la tenuta della contabilità semplificata se i ricavi dell’anno precedente non hanno superato i nuovi limiti indicati nella tabella che segue.
I ricavi di cui sopra, in caso di attività iniziata nel corso del 2022, devono essere ragguagliati ad anno.
Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è quindi necessario verificare se i ricavi 2022 superano o meno i nuovi limiti, tenendo conto del regime applicato in tale anno (1 - semplificata “per cassa”; 2 - “per cassa con presunzione”; 3 - “registrato = incassato”).
Esercizio di più attività
In caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività si deve fare riferimento:
- al limite delle “altre attività” (800.000 euro) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi sono distintamente annotati. Così se l’attività prevalente è quella di servizi il riferimento è ai 500.000 euro se invece è quella del commercio al minuto il limite sarà di 800.000 euro.
La tenuta della contabilità semplificata
Verificata la possibilità di tenere la contabilità semplificata è possibile, ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73, scegliere una delle modalità di seguito indicate, barrando il rigo VO26 della dichiarazione Iva 2024:
- tenuta dei registri Iva e di 2 distinti registri, uno per gli incassi e uno per i pagamenti;
- tenuta dei soli registri Iva nei quali indicare anche i mancati incassi e pagamenti;
- tenuta dei soli registri Iva e presumere che le registrazioni coincidano con gli incassati e pagamenti.
La scelta di una delle tre modalità di cui sopra vincola il contribuente per un triennio.
I ricavi dell’anno precedente da considerare sono quelli indicati negli articoli 57 e 85 del TUIR quali:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e servizi;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili;
- le assegnazioni dei beni ai soci o autoconsumati dal titolare;
- la destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa;
Opzione per l’ordinaria
I contribuenti che nel 2022 sono rimasti al di sotto dei nuovi limiti, sono naturalmente nel regime di contabilità semplificata nel 2023. Questi contribuenti hanno comunque la possibilità di optare per l’ordinaria adottando un comportamento concludente ed esercitando la comunicazione nel quadro VO del modello Iva dell’anno in cui l’op- zione è esercitata. Questa opzione ha pero effetto per un triennio, nel senso che il contribuente rimane vincolato alla tenuta della contabilità ordinaria per almeno un triennio, a prescindere dal volume di ricavi realizzato.
Opzione Irap metodo del bilancio
La base imponibile Irap può essere determinata utilizzando:
- il metodo da bilancio, da parte dei soggetti Ires; - il metodo fiscale, da parte delle società di persone.
Questi ultimi soggetti hanno la possibilità di optare per il metodo di bilancio, con conseguente obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per un triennio. Questa scelta indirettamente vincola anche la possibilità di passare alla contabilità semplificata. Così l’SNC in ordinaria nel 2022 e che nello stesso anno non ha superato i nuovi limiti, dovrà verificare la presenza o meno dell’opzione Irap per il metodo del bilancio per poter passare alla semplificata. Si ricorda che le imprese individuali dal 2022 non sono più soggette all’Irap, conseguentemente la possibilità di optare per il metodo di bilancio interessa esclusivamente le società di persone.
Opzioni anni precedenti
Oltre al caso di cui sopra legato all’opzione per la determinazione dell’Irap con il metodo di bilancio, esiste anche un altro caso in cui il vincolo triennale rimane. Si tratta dell’opzione per la contabilità ordinaria su base volontaria, questa vincola il contribuente per una durata minima di tre anni, decorsi i quali si rinnova di anno in anno, salvo revoca. Si rende quindi necessaria un’attenta valutazione delle scelte effettuate in merito al regime contabile negli ultimi anni.
I Nuovi Limiti
pER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
Anche il volume d’affari da considerare per l’individuazione della periodicità di liquidazione dell’Iva è stato modificato. Il limite di cui all’art. 7 comma 1 del DPR 542/99 che consente di effettuare la liquidazione con cadenza trimestrale in luogo di quella mensile, è stato allineato a quello previsto per la contabilità semplificata e indicati nella seguente tabella.
ATTIVITà VOLUME D’AFFARI ANNO pRECEDENTE
Prestazioni di servizi
Altre attività
Non superiore a 500.000 euro
Non superiore a 800.000 euro
Si evidenzia che per le liquidazioni si deve fare riferimento al volume d’affari riferito al 2022.
Esercizio di più attività
In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività si deve distinguere a seconda sia tenuta la contabilità unificata o separata.
1) In caso di contabilità unificata senza distinzione delle attività esercitate, si deve fare riferimento a tutte le attività esercitate nel limite di 800.000 euro.
Se invece le attività vengono annotate distintamente, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:
- volume d’affari delle prestazioni di servizi non superiori a 500.000 euro;
- volume d’affari delle altre attività non superiore a 800.000 euro.
2) In caso di contabilità separata per obbligo ex art. 36 comma 2 del DPR 633/72 e:
- attività costituite o solo da servizi o solo da altre attività, i limiti applicato per ciascuna attività con la conseguenza che si potrebbero avere liquidazioni mensili per una attività e trimestrale per l’altra;
- una o più attività comprendono sia servizi che altre attività, in questo caso si applicano le regole viste per la contabilità unificata, differenziando in base all’annotazione distinta o non distinta dei corrispettivi.
3) in caso di contabilità separata per opzione ex art. 36 comma 3 del DPR 633/72:
- il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non deve superare i 500.000 euro;
- il volume d’affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a 800.000 euro. (pZ)