2 minute read

Scadenze aziendali del mese di marzo 2023

La misura della tassa è di:

Il CAlendArIo delle SCAdenze

Advertisement

Per Il MeSe dI MArzo 2023

MERCOLEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio.

I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa.

È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino a novembre.

I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile.

- € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2023, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90;

- € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2023, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2022.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

This article is from: