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Nuova sterilizzazione delle perdite

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Il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe) ha riproposto la possibilità di sterilizzare gli obblighi civilistici di riduzione del capitale, per le perdite rilevate nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. La norma, riservata alle società di capitali, comprese le cooperative, consente di non applicare gli artt. 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile. Viene inoltre sterilizzata la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2484, primo comma n. 4) e 2425-duodecies del codice civile.

La chiusura del bilancio relativo al 2022 con una perdita superiore al terzo del capitale, potrebbe quindi non richiedere interventi immediati da parte dei soci, rinviando ogni decisione all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo.

Gli adempimenti legati alla normativa di cui sopra vengono infatti differiti al bilancio 2027 (quinto esercizio successivo) e l’assemblea che approverà quel bilancio dovrà prendere le decisioni del caso. Nell’attesa di tale intervento è necessario indicare queste perdite distintamente nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute.

L’assenza della deroga alla continuità aziendale pone in capo agli amministratori delle responsabilità aggiuntive da valutare con molta attenzione. Si dovrà valutare se la perdita può essere ascrit- ta a fattori ben precisi che non compromettono la continuità aziendale, solo così gli amministratori potranno considerare di utilizzare la norma in argomento.

Se invece le perdite possono compromettere la continuità o anche solo metterla in dubbio, gli amministratori dovranno porre particolare attenzione, mettendo in atto strumenti in grado di monitorare costantemente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, valutando eventualmente se vi sia necessità di attivare strumenti di composizione della crisi.

A questo proposito si ricorda che il Notariato con lo Studio 88-2021/I, ha precisato che:

- per gli esercizi successivi, la società dovrà non solo operare in sostanziale equilibrio, perché ulteriori perdite resterebbero assoggettate alla disciplina ordinaria, ma anche tentare di assorbire, nel quinquennio, le perdite che hanno beneficiato del rinvio straordinario;

- le scelte degli amministratori dovranno considerare le prospettive effettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare almeno probabile.

Gli amministratori in sede di approvazione dei bilanci nel quinquennio di sospensione, dovranno fornire precise informazioni ed aggiornamenti sulle misure adottate ed i provvedimenti attuati, nonché le linee programmatiche da attuare per assorbire le perdite nel quinquennio.

Adempimenti che gli amministratori dovranno affrontare con la massima attenzione informando, conformemente a quanto previsto dall’OIC11, sui fattori di rischio, sulle ipotesi considerate, le incertezze individuate, i piani aziendali futuri e come questi potranno riassorbire le perdite alla chiusura del quinquennio.

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